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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 287/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2016/C 287/02 |
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2016/C 287/03 |
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2016/C 287/04 |
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2016/C 287/05 |
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2016/C 287/06 |
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2016/C 287/07 |
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2016/C 287/08 |
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2016/C 287/09 |
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2016/C 287/10 |
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2016/C 287/11 |
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2016/C 287/12 |
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2016/C 287/13 |
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2016/C 287/14 |
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2016/C 287/15 |
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2016/C 287/16 |
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2016/C 287/17 |
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2016/C 287/18 |
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2016/C 287/19 |
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2016/C 287/20 |
Causa C-314/16: Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione/Repubblica ceca |
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Tribunale |
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2016/C 287/21 |
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2016/C 287/22 |
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2016/C 287/23 |
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2016/C 287/24 |
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2016/C 287/25 |
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2016/C 287/26 |
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2016/C 287/27 |
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2016/C 287/28 |
Causa T-252/16: Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Beyond Scale) |
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2016/C 287/29 |
Causa T-253/16: Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Storage Beyond Scale) |
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2016/C 287/30 |
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2016/C 287/31 |
Causa T-267/16: Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Tarmac Trading/Commissione |
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2016/C 287/32 |
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2016/C 287/33 |
Causa T-308/16: Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence) |
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2016/C 287/34 |
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2016/C 287/35 |
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2016/C 287/36 |
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2016/C 287/37 |
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2016/C 287/38 |
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2016/C 287/39 |
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2016/C 287/40 |
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2016/C 287/41 |
Causa T-341/16: Ricorso proposto il 29 giugno 2016 — De Masi/Commissione |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2016/C 287/42 |
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2016/C 287/43 |
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2016/C 287/44 |
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2016/C 287/45 |
Causa F-22/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 giugno 2016 — Gyarmathy/OEDT |
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2016/C 287/46 |
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2016/C 287/47 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 287/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-205/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Trasporto aereo - Regolamento (CEE) n. 95/93 - Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea - Articolo 4, paragrafo 2 - Indipendenza del coordinatore - Nozione di «parte interessata» - Ente di gestione di un aeroporto - Separazione funzionale - Sistema di finanziamento))
(2016/C 287/02)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e F. Wilman, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e V. Moura Ramos, agenti)
Dispositivo
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1) |
Non garantendo l’indipendenza del coordinatore per l’assegnazione delle bande orarie grazie alla separazione funzionale del medesimo da qualsiasi singola parte interessata e non assicurandosi che il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore sia tale da garantire lo status indipendente dello stesso, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
(Cause riunite C-226/14 e C-228/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Regime del deposito doganale - Regime di transito esterno - Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo - Esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto))
(2016/C 287/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: Eurogate Distribution GmbH (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH (C-228/14)
Convenuti: Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti alla menzionata disposizione alla data della loro riesportazione, ma sono state svincolate dai regimi in parola a motivo di quest’ultima, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005. |
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2) |
L’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con le norme della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, giacché l’imposta sul valore aggiunto su merci riesportate come merci non comunitarie non è dovuta allorché dette merci non sono state svincolate dai regimi doganali previsti all’articolo 61 della direttiva menzionata, e ciò anche se un’obbligazione doganale è sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, non vi sono debitori dell’imposta sul valore aggiunto. L’articolo 236 del suddetto codice deve essere interpretato nel senso che non può essere applicato nelle situazioni riguardanti il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi
(Causa C-233/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Articoli 18, 20 e 21 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Diritto di circolazione e di soggiorno - Discriminazione in base alla cittadinanza - Contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti nazionali - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafo 2 - Deroga al principio della parità di trattamento - Aiuti di mantenimento agli studi sotto forma di borse di studio o di prestiti - Portata - Requisiti di forma dell’atto introduttivo del ricorso - Esposizione coerente delle censure))
(2016/C 287/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e C. Gheorghiu, agenti)
Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e C. Schillemans, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Pensioenfonds Metaal en Techniek/Skatteverket
(Causa C-252/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Tassazione di redditi di fondi pensione - Differenza di trattamento tra i fondi pensione residenti e i fondi pensione non residenti - Tassazione forfettaria dei fondi pensione residenti sulla base di un rendimento fittizio - Ritenuta alla fonte applicata ai redditi generati da dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti - Comparabilità))
(2016/C 287/05)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Pensioenfonds Metaal en Techniek
Convenuto: Skatteverket
Dispositivo
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso:
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— |
non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale i dividendi distribuiti da una società residente sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte quando sono versati ad un fondo pensione non residente e, quando sono versati ad un fondo pensione residente, sono assoggettati ad un’imposta calcolata forfettariamente sulla base di un rendimento fittizio, il quale, con il tempo, mira a corrispondere alla tassazione di tutti i redditi di capitale secondo il regime di diritto comune; |
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— |
osta tuttavia a che i fondi pensione beneficiari non residenti non possano tener conto delle eventuali spese professionali direttamente connesse alla percezione dei dividendi, quando il metodo di calcolo della base imponibile dei fondi pensione residenti preveda di tenerne conto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/5 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Аdministrativen sad — Pleven — Bulgaria) — «Polihim-SS» EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Svishtov
(Causa C-355/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposte indirette - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Esigibilità delle accise - Articolo 7, paragrafo 2 - Nozione di «svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa» - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Utilizzo di prodotti energetici per produrre elettricità - Acquisto e rivendita da parte di un acquirente intermedio di prodotti energetici che si trovano in un deposito fiscale - Consegna diretta dei prodotti energetici a un operatore al fine di produrre elettricità - Indicazione dell’acquirente intermedio quale «destinatario» dei prodotti nei documenti fiscali - Violazione dei requisiti del diritto nazionale per godere di un’esenzione dall’accisa - Diniego di esenzione - Prova dell’utilizzo dei prodotti in condizioni che consentono l’esenzione dall’accisa - Proporzionalità])
(2016/C 287/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Аdministrativen sad — Pleven
Parti
Ricorrente:«Polihim-SS» EOOD
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Svishtov
Con l’intervento di: Okrazhna prokuratura Pleven
Dispositivo
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1) |
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la vendita di un prodotto sottoposto ad accisa, detenuto da un depositario autorizzato in un deposito fiscale, comporta la sua immissione in consumo solo nel momento in cui detto prodotto lascia fisicamente tale deposito fiscale. |
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2) |
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in combinato disposto con l’articolo 7 della direttiva 2008/118, deve essere interpretato nel senso che osta a un rifiuto, da parte delle autorità nazionali, di esentare dall’accisa prodotti energetici che, dopo essere stati venduti da un depositario autorizzato a un acquirente intermedio, siano rivenduti da quest’ultimo a un consumatore finale che presenti tutti i requisiti prescritti dal diritto nazionale per godere di un’esenzione dall’accisa e a cui tali prodotti siano consegnati direttamente dal suddetto depositario autorizzato a partire dal proprio deposito fiscale, per il solo motivo che l’acquirente intermedio, dichiarato dal depositario autorizzato quale destinatario dei prodotti in questione, non possiede la qualifica di consumatore finale autorizzato dal diritto nazionale a ricevere prodotti energetici esenti dall’accisa. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/6 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
(Causa C-410/14) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «appalto pubblico» - Sistema di acquisto di beni che consiste nell’accettare come fornitori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni predefinite - Fornitura di medicinali rimborsabili nell’ambito di un regime generale di previdenza sociale - Accordi conclusi tra una cassa di assicurazione malattia e tutti i fornitori di medicinali basati su un determinato principio attivo che accettano di fare uno sconto sul prezzo di vendita, a un tasso predeterminato - Legislazione che prevede, in linea di principio, la sostituzione di un medicinale rimborsabile commercializzato da un operatore che non ha concluso tale accordo con un medicinale dello stesso tipo commercializzato da un operatore che ha concluso tale accordo])
(2016/C 287/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH
Convenuta: DAK-Gesundheit
Con l’intervento di: Kohlpharma GmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso. |
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2) |
Nei limiti in cui l’oggetto di una procedura di ammissione a un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un interesse transfrontaliero certo, essa deve essere concepita e organizzata conformemente alle norme fondamentali del Trattato FUE, e in particolare ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna/Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu
(Causa C-418/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2003/96/CE - Aliquote di accisa differenziate per i carburanti per motori e i combustibili per riscaldamento - Presupposto per l’applicazione dell’aliquota per combustibili per riscaldamento - Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento - Applicazione dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale elenco riepilogativo - Principio di proporzionalità))
(2016/C 287/08)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna
Convenuto: Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu
Dispositivo
La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:
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essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e |
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essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Karlsruhe — Germania) — Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff/Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe
(Causa C-438/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Libertà di circolare e di soggiornare negli Stati membri - Legge di uno Stato membro recante abolizione dei privilegi e divieto di conferire nuovi titoli nobiliari - Cognome di una persona maggiorenne, cittadina di detto Stato, ottenuto durante un soggiorno abituale in un altro Stato membro, di cui tale persona possiede parimenti la cittadinanza - Nome contenente elementi nobiliari - Residenza nel primo Stato membro - Diniego da parte dell’amministrazione del primo Stato membro di iscrivere nel registro dello stato civile il nome acquisito nel secondo Stato membro - Giustificazione - Ordine pubblico - Incompatibilità con taluni principi essenziali del diritto tedesco))
(2016/C 287/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Karlsruhe
Parti
Ricorrente: Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff
Convenuti: Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe
Dispositivo
L’articolo 21 TFUE dev’essere interpretato nel senso che l’amministrazione di uno Stato membro non è tenuta a riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato membro qualora questi possieda parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro nel quale abbia acquisito tale nome da lui liberamente scelto e contenente vari elementi nobiliari, non ammessi dal diritto del primo Stato membro, laddove sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che un siffatto diniego di riconoscimento risulta giustificato, in tale contesto, da motivi connessi all’ordine pubblico, essendo opportuno e necessario per garantire il rispetto del principio di uguaglianza giuridica di tutti i cittadini di detto Stato membro.
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Pippo Pizzo/CRGT Srl
(Causa C-27/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Partecipazione a una gara d’appalto - Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari - Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto - Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione))
(2016/C 287/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Parti
Ricorrente: Pippo Pizzo
Convenuta: CRGT Srl
Nei confronti di: Autorità Portuale di Messina, Messina Sud Srl, Francesco Todaro, Myleco Sas,
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte. |
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2) |
Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/9 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 giugno 2016 — Photo USA Electronic Graphic, Inc./Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV
(Causa C-31/15 P) (1)
((Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 - Importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina - Dazio antidumping definitivo))
(2016/C 287/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Photo USA Electronic Graphic, Inc. (rappresentante: K. Adamantopoulos, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e S. Boelaert, in seguito H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da B. O’Connor, solicitor, e da S. Gubel, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti), Ancàp SpA, Cerame-Unie AISBL, Confindustria Ceramica, Verband der Keramischen Industrie eV (rappresentanti: R. Bierwagen, Rechtsanwalt)
Dispositivo
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1) |
L’inpugnazione è respinta. |
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2) |
La Photo USA Electronic Graphic Inc. è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon
(Causa C-81/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Regime generale di accise - Direttiva 92/12/CEE - Tabacchi lavorati che circolano in regime di sospensione dei diritti di accisa - Responsabilità del depositario autorizzato - Possibilità degli Stati membri di rendere il depositario autorizzato responsabile in solido per il pagamento di somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie inflitte agli autori di un atto di contrabbando - Principi di proporzionalità e di certezza del diritto))
(2016/C 287/12)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Kapnoviomichania Karelia AE
Convenuto: Ypourgos Oikonomikon
Dispositivo
La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, letta alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione europea, tra cui, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale — come quella oggetto del procedimento principale, che permette di dichiarare responsabili in solido, per il pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie inflitte in caso di infrazione commessa nel corso della circolazione dei prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa, in particolare i proprietari di tali prodotti allorquando detti proprietari sono legati agli autori dell’infrazione da un vincolo contrattuale che li rende loro mandatari — in forza della quale il depositario autorizzato è dichiarato responsabile in solido per il pagamento di tali somme, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità fornendo la prova di essere completamente estraneo alla condotta degli autori dell’infrazione, anche se, secondo la normativa nazionale, tale depositario non era proprietario di tali prodotti al momento della commissione dell’infrazione e non era legato agli autori di quest’ultima da un contratto, che li rendeva suoi mandatari.
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)
(Causa C-117/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 8, paragrafo 2 - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Installazione di apparecchi televisivi da parte del gestore di un centro di riabilitazione per consentire ai pazienti di guardare programmi televisivi))
(2016/C 287/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH
Convenuta: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)
Con l’intervento di: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)
Dispositivo
In un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è affermato che la diffusione di programmi televisivi attraverso apparecchi televisivi installati dal gestore di un centro di riabilitazione nei propri locali incide sul diritto d’autore e sui diritti protetti di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici, occorre valutare, in base agli stessi criteri interpretativi, se una fattispecie del genere integri una «comunicazione al pubblico» rispetto sia all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sia all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, queste due disposizioni devono essere interpretate nel senso che una tale diffusione costituisce un atto di «comunicazione al pubblico».
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da C
(Causa C-122/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3 e 6 - Disparità di trattamento fondata sull’età - Legislazione nazionale che prevede, in talune ipotesi, una tassazione superiore dei redditi derivanti da una pensione di vecchiaia rispetto ai redditi salariali - Ambito di applicazione della direttiva 2000/78 - Competenza dell’Unione europea nel settore delle imposte dirette))
(2016/C 287/14)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parte nel procedimento principale
C
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante un’imposta addizionale sui redditi pensionistici, non rientra nell’ambito di applicazione sostanziale di tale direttiva, né, di conseguenza, dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj — Romania) — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj/Niculaie Aurel Bob-Dogi
(Causa C-241/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Obbligo di includere nel mandato d’arresto europeo informazioni relative all’esistenza di un «mandato d’arresto» - Assenza di un mandato d’arresto nazionale previo e distinto rispetto al mandato d’arresto europeo - Conseguenza))
(2016/C 287/15)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Cluj
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
Convenuto: Niculaie Aurel Bob-Dogi
Dispositivo
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1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «mandato d’arresto», di cui a tale disposizione, deve essere intesa come designante un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo. |
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2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d’arresto europeo, che si fonda sull’esistenza di un «mandato d’arresto», ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d’arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d’arresto nazionale distinto dal mandato d’arresto europeo. |
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/12 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Causa C-263/15) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozioni di «soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto» e di «attività economica» - Articolo 24, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione di servizi» - Opere di ingegneria rurale - Costruzione e sfruttamento di un sistema di smaltimento delle acque da parte di una società commerciale senza scopo di lucro - Effetti del finanziamento delle opere per mezzo di aiuti di Stato e di aiuti dell’Unione europea])
(2016/C 287/16)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrenti: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Dispositivo
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1) |
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale da parte di una società commerciale senza scopo di lucro, che esercita solo in via accessoria tale attività di natura professionale che produce un reddito, costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione nonostante, da un lato, tali opere siano state finanziate in misura considerevole mediante aiuti di Stato e, dall’altro, il loro sfruttamento generi solo introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità, qualora tale canone abbia un carattere di stabilità in ragione della prevista durata di riscossione. |
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2) |
L’articolo 24 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale consiste nella realizzazione di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, in ragione del fatto che esse hanno un nesso diretto con il canone percepito o da percepire, purché tale canone di importo ridotto costituisca il controvalore del servizio fornito e nonostante la circostanza che tali prestazioni costituiscano l’adempimento di obblighi di legge. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’importo del canone percepito o da percepire, in quanto corrispettivo, dimostri l’esistenza di un nesso diretto tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e detto corrispettivo e, di conseguenza, il carattere oneroso delle prestazioni di servizi. Esso dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare e che la sua entità non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo. |
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 aprile 2016 — Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro
(Causa C-229/16)
(2016/C 287/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Attore: Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
Resistente: João Carlos Lombo Silva Cordeiro
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 2000/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno, si applichi, conformemente al considerando 13 della stessa, al sistema di pagamento delle compartecipazioni statali al prezzo dei medicinali forniti ai beneficiari dello SNS, istituito con decreto legge n. 242-B/2006 e regolamentato dall’ordinanza n. 3-B/2007. |
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2) |
Nel caso si applichi detta direttiva, se si possa dedurre dagli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 242-B/2006 la sussistenza di un contratto di adesione che rientra nella previsione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della summenzionata direttiva, tenuto conto della possibilità di aderire a tale contratto o svincolarsi da esso fornendo o meno i medicinali. |
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3) |
Se sono conformi alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno (articolo 3, paragrafo 1, lettera [b)], punto i) l’articolo 8 del decreto legge n. 242-B/2006 e gli articoli 8 e 10 dell’ordinanza n. 3-B/2007, nella misura in cui prevedono una fatturazione mensile. |
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4) |
Se si possa considerare che [l’articolo 3, paragrafo 2] della summenzionata direttiva includa l’articolo 10 del decreto n. 3-B/2007, nella misura in cui quest’ultimo prevede come termine di pagamento il decimo giorno del mese seguente alla ricezione della fattura. |
(1) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/14 |
Impugnazione proposta il 25 maggio 2016 dalla Dextro Energy GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 marzo 2016, causa T-100/15, Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commissione europea
(Causa C-296/16 P)
(2016/C 287/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, causa T-100/15. Nell’ipotesi in cui l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, si chiede che la Corte voglia accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado, segnatamente:
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Motivi e principali argomenti
Anzitutto, la ricorrente lamenta l’erroneo criterio di valutazione del Tribunale.
Ritenendo che l’esercizio del potere discrezionale, da parte della convenuta, con riferimento a «elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi» sia soggetto soltanto a un controllo di abusività, il Tribunale avrebbe rinunciato ex ante a un ampio ambito del controllo dell’esercizio del potere discrezionale, controllo che dovrebbe in realtà essere svolto dal Tribunale e dalla Corte. Il Tribunale e la Corte non sarebbero limitati a un mero controllo di abusività dell’esercizio del potere discrezionale da parte della convenuta. Anzi, un giudice potrebbe e dovrebbe esaminare se la convenuta abbia interpretato correttamente le prescrizioni del legislatore europeo di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 e se essa abbia in tal modo correttamente esercitato il suo potere discrezionale. L’esame del giudice comprenderebbe anche tutte le forme di violazione del potere discrezionale. Così non sarebbe avvenuto a causa dell’erronea ponderazione e valutazione degli «altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame».
Inoltre, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 e deduce al riguardo tre motivi.
In primo luogo, il rifiuto di autorizzare le indicazioni sulla salute controverse si baserebbe su errori di valutazione della convenuta. Ciò risulterebbe anzitutto dalla gerarchia dei fattori legittimi e pertinenti prevista all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006. Non ogni considerazione di un fattore legittimo e pertinente potrebbe giustificare anche il rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute oggettivamente corrette e sufficientemente fondate dal punto di vista scientifico. La ricorrente sostiene che, ai sensi del considerando 17 del regolamento, essi non possono costituire l’«aspetto principale» della decisione di autorizzazione. Nel caso di indicazioni sulla salute si dovrebbe «tener conto», come «aspetto principale», della «fondatezza scientifica». Tale ponderazione sarebbe suffragata altresì dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006. Al primo posto sarebbe ivi menzionato il parere dell’Autorità.
In secondo luogo, la convenuta avrebbe esercitato erroneamente il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 altresì per il motivo che avrebbe erroneamente ritenuto che le indicazioni della ricorrente potrebbero trasmettere «ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione». L’indicazione degli effetti dimostrati del glucosio non significherebbe né che si debba consumare zucchero o che se ne debba consumare di più, né che terzi non consiglino di ridurre il consumo di zuccheri. Non si tratterebbe, quindi, di una contraddizione — in particolare nella misura in cui ci si riferisce a uomini e donne attivi, in buona salute e ben allenati alla resistenza, menzionati nelle domande.
In terzo luogo, risulterebbe un ulteriore errore di valutazione della convenuta nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 per il motivo che essa avrebbe erroneamente ritenuto che le indicazioni della ricorrente fossero ambigue e fuorvianti. Per poter ingannare il consumatore medio avveduto i dati della ricorrente attinenti alla salute dovrebbero essere idonei a indurlo in errore. Esattamente ciò non avverrebbe nel caso di specie.
La ricorrente fa valere, poi, la violazione del principio di proporzionalità.
Il rifiuto, da parte della convenuta, dell’autorizzazione delle indicazioni della ricorrente sulla salute violerebbe il principio di proporzionalità. La convenuta, in quanto organo dell’Unione europea, sarebbe vincolata, nell’esercizio del suo potere discrezionale, al principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del TUE. Qualora principi nutrizionali e sanitari generalmente accettati costituiscano l’unico motivo di rifiuto dell’autorizzazione delle indicazioni della ricorrente sulla salute, senza che le concrete circostanze del caso di specie siano tenute in considerazione in modo sufficiente, ne conseguirebbe una violazione del principio di proporzionalità. Ciò in quanto i principi generali non renderebbero necessario rifiutare le domande nel caso concreto, ma semmai raccomanderebbero condizioni d’impiego specifiche e regole di etichettatura, come misura più tenue. Varrebbe altresì quanto segue: anche dal punto di vista della nutrizione e della salute il divieto totale e illimitato, derivante dal rifiuto dell’autorizzazione, di indicazioni sulla salute oggettivamente corrette e sufficientemente fondate dal punto di vista scientifico non costituirebbe un criterio adeguato al fine di realizzare un elevato livello di tutela dei consumatori.
Infine, la ricorrente lamenta la violazione del principio di parità di trattamento.
Il rifiuto dell’autorizzazione delle indicazioni sulla salute richieste violerebbe manifestamente anche il principio di parità di trattamento. La convenuta agirebbe in modo diverso in relazione ad autorizzazioni in casi comparabili, nonostante l’insussistenza di motivi oggettivi che giustifichino una disparità di trattamento.
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 maggio 2016 — Solar Electric Martinique/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-303/16)
(2016/C 287/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Solar Electric Martinique
Resistente: Ministre des finances et des comptes publics
Questione pregiudiziale
La Corte di giustizia dell’Unione europea è invitata a pronunciarsi sulla questione se la vendita e l’installazione di pannelli fotovoltaici e di scaldacqua solari su immobili o al fine di fornire elettricità o acqua calda a immobili costituiscano un’operazione unica avente il carattere di lavori immobiliari ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva [77/388/CEE del Consiglio,] del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), divenuti l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva [2006/112/CE del Consiglio,] del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2).
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/16 |
Ricorso proposto il 1o giugno 2016 — Commissione/Repubblica ceca
(Causa C-314/16)
(2016/C 287/20)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che:
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— |
condannare la Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE prevede che la patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite nel medesimo articolo. All’articolo 4, paragrafo 4, lettere d) e f) sono ulteriormente definite le categorie C1 e C. Per entrambe le categorie è espressamente prevista la condizione che esse comprendono gli autoveicoli «diversi da quelli nelle categoria D1 o D». Le norme della Repubblica ceca che definiscono le categorie di autoveicoli, non contengono tuttavia la condizione che le categorie C1 e C sono limitate ai «veicoli a motore diversi dagli autoveicoli delle categorie D1 e D».
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2006/126/CE definisce la categoria D1 come la categoria che comprende gli «autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente», senza fissare un numero minimo di passeggeri. Le norme della Repubblica ceca contengono tuttavia un requisito aggiuntivo, ossia che nella categoria D1 sono inseriti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 passeggeri.
Tribunale
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/18 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — Portugal Telecom/Commissione
(Causa T-208/13) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni - Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla Portugal Telecom nell’operatore brasiliano di telefonia mobile Vivo - Salvaguardia legale “nei limiti consentiti dalla legge” - Obbligo di motivazione - Infrazione per oggetto - Restrizione accessoria - Concorrenza potenziale - Infrazione per effetti - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Domanda di audizione di testimoni»))
(2016/C 287/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e R. Bordalo Junqueiro, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, C. Urraca Caviedes e T. Christoforou, successivamente C. Giolito, C. Urraca Caviedes e P. Costa de Oliveira, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2 della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), è annullata nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Portugal Telecom SGPS, SA a EUR 12 290 000, nei limiti in cui tale importo è stato fissato sulla base del valore delle vendite adottato dalla Commissione europea. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Portugal Telecom SGPS sopporterà tre quarti delle proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalla Portugal Telecom SGPS. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/19 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — Telefónica/Commissione
(Causa T-216/13) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni - Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla Portugal Telecom nell’operatore brasiliano di telefonia mobile Vivo - Salvaguardia legale “nei limiti consentiti dalla legge” - Infrazione per oggetto - Restrizione accessoria - Autonomia del comportamento della ricorrente - Concorrenza potenziale - Infrazione per effetti - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Domanda di audizione di testimoni»))
(2016/C 287/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Telefónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Peinado Iríbar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), e, in subordine, domanda di riduzione dell’ammenda.
Dispositivo
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1) |
L’articolo 2 della decisione C (2013) 306 final della Commissione, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 — Telefónica/Portugal Telecom), è annullata nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla Telefónica, SA a EUR 66 894 000, nei limiti in cui tale importo è stato fissato sulla base del valore delle vendite adottato dalla Commissione europea. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Telefónica sopporterà tre quarti delle proprie spese nonché un quarto di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà tre quarti delle proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalla Telefónica. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/19 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — AF Steelcase/EUIPO
(Causa T-652/14) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Fornitura e installazione di mobili ed accessori presso le sedi dell’EUIPO - Rigetto dell’offerta di un offerente - Ricorso di annullamento - Decisione di aggiudicazione - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Regime di esclusione delle offerte - Responsabilità extracontrattuale - Danno materiale - Danno morale»))
(2016/C 287/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: AF Steelcase, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: S. Rodríguez Bajón e A. Gómez-Acebo Dennes, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente N. Bambara e M. Paolacci, successivamente N. Bambara e J. Crespo Carrillo, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO dell’8 luglio 2014 che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito di una gara d’appalto relativa alla fornitura e all’installazione di mobili ed accessori presso le sedi dell’EUIPO (GU 2014/S 023-035020) e delle decisioni connesse alla decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente, compresa, eventualmente, la decisione di aggiudicazione, nonché domanda di riapertura del procedimento di gara alla fase anteriore alla decisione dell’8 luglio 2014 e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’AF Steelcase, SA è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/20 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — Peri/EUIPO (Forma di un chiavistello per cassaforma)
(Causa T-656/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un chiavistello per cassaforma - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 287/24)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentanti: A. Bognár e M. Eck, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 giugno 2014 (procedimento R 1178/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un chiavistello per cassaforma come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Peri GmbH è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/21 |
Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings (animal)
(Cause riunite T-727/14 e T-728/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchi dell’Unione europea figurativi animal - Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato ANIMAL - Impedimento relativo alla registrazione - Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO - Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda di dichiarazione di nullità - Regola 37, lettera b), ii), del regolamento (CE) n. 28685»])
(2016/C 287/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Bullock e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: H Young Holdings plc (Newbury, Rengo Unito) (rappresentanti: D. Parrish, solicitor, e A. Roughton, barrister)
Oggetto
Ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 luglio 2014 (procedimenti R 2054/2013-1 e R 2058/2013-1), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Universal Protein Supplements e la H Young Holdings.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Universal Protein Supplements Corp. è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/21 |
Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2016 — salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM)
(Causa T-134/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SOCIAL.COM - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 287/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: salesforce.com, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2015 (procedimento R 1752/2014-4) avente ad oggetto una domanda di registrazione del segno denominativo SOCIAL.COM come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
salesforce.com, Inc. è condannata alle spese. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/22 |
Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Marcuccio/Unione europea
(Causa T-409/14) (1)
((«Ricorso per risarcimento danni - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»))
(2016/C 287/27)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Placco, successivamente J. Inghelram, P. Giusta e L. Tonini Alabiso, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dal ricorrente a motivo della durata del procedimento nelle cause T-236/02, C-59/06 P e C-617/11 P.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea (T 409/14, non pubblicata, EU:T:2015:18). |
|
3) |
Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al resto. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/23 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Beyond Scale)
(Causa T-252/16)
(2016/C 287/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cleversafe, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Beyond Scale» — Domanda di registrazione n. 13 975 438
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 nel procedimento R 2239/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
|
— |
Il marchio in questione, nel suo complesso, non sarebbe percepito come un messaggio elogiativo promozionale che non indica l’origine commerciale. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/23 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2016 — Cleversafe/EUIPO (Storage Beyond Scale)
(Causa T-253/16)
(2016/C 287/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Cleversafe, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: A. Lingenfelser, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Storage Beyond Scale» — Domanda di registrazione n. 13 975 446
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 nel procedimento R 2240/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
|
— |
Le parole che compongono il marchio non hanno un significato meramente elogiativo come propone l’esaminatore. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/24 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Korea National Insurance/Consiglio e Commissione
(Causa T-264/16)
(2016/C 287/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Korea National Insurance Corp. (Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, Barristers, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2016/475 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/659 della Commissione, del 27 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, nella parte in cui tali misure lasciano intendere di includere la ricorrente nell’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio e nell’allegato II della decisione 2013/183/PESC; |
|
— |
condannare i convenuti alle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inclusione della ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno commesso un errore manifesto laddove hanno ritenuto soddisfatti, nel caso della ricorrente, i criteri per l’inclusione nelle misure impugnate e sul fatto che non sussiste alcuna base fattuale per la sua inclusione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi in materia di protezione dei dati. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto di quest’ultima alla tutela della sua proprietà, dei suoi affari e della sua reputazione. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/25 |
Ricorso proposto il 27 maggio 2016 — Tarmac Trading/Commissione
(Causa T-267/16)
(2016/C 287/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tarmac Trading Ltd. (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: D. Anderson e P. Halford, Solicitors, e K. Beal, QC)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (UE) 2016/288 della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) — Tassa sugli aggregati — e, in particolare, i considerando 625, 626, 629 e 630 e gli articoli 5 e 7 di tale decisione impugnata — per la parte in cui:
|
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e/o su un errore manifesto di valutazione nell’individuazione dei beneficiari e nella quantificazione dell’importo dell’aiuto da recuperare. Secondo la ricorrente, poiché la decisione impugnata individua i produttori di scisto quali unici beneficiari dell’aiuto illegittimo e non impone al Regno Unito di ridurre l’importo che deve essere recuperato presso gli stessi nella misura in cui essi hanno fatto gravare il beneficio dell’esenzione sullo scisto sui loro clienti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione. La ricorrente sostiene che il recupero, a essa imposto, dell’intero importo della tassa sugli aggregati non versata, relativamente allo scisto dalla stessa utilizzato, sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi vantaggio finanziario derivante dall’aiuto messo a sua disposizione, con conseguente violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. La ricorrente ha trasferito l’intero beneficio dell’esenzione dall’AGL ai suoi clienti e le sarebbe impossibile, in concreto, recuperare retroattivamente presso i suoi clienti detta AGL non versata. |
|
8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/26 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)
(Causa T-305/16)
(2016/C 287/32)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e A. Berger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Primark Holdings (Dublino, Irlanda)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio denominativo UE «LOVE TO LOUNGE» — marchio UE n. 8 500 548
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2016 nel procedimento R 489/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio UE n. 8 500 548; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese; |
|
— |
condannare l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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— |
Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/27 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence)
(Causa T-308/16)
(2016/C 287/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «ClaimsExcellence» — Domanda di registrazione n. 13 847 462
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2016 nel procedimento R 2358/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
|
8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/28 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Grupo Riberebro Integral e Riberebro Integral/Commissione
(Causa T-313/16)
(2016/C 287/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Grupo Riberebro Integral, SL (Alfaro, Spagna) e Riberebro Integral, SA (Alfaro, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e A. Rincón García-Loygorri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, conformemente all’articolo 263 TFUE, l’articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, per quanto riguarda l’importo dell’ammenda imposto alle ricorrenti, in quanto viziato da un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione europea in relazione ai fatti sulla base dei quali ha rifiutato di riconoscere l’assenza di capacità contributiva (inability to pay) delle ricorrenti; |
|
— |
in subordine, alla luce della competenza giurisdizionale anche di merito a esso riconosciuta dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 in forza dell’articolo 261 TFUE, riformare l’articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, riducendo l’importo della sanzione inflitta alle ricorrenti; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
All’origine del presente procedimento vi è la richiesta di trattamento favorevole presentata da un’impresa alla Commissione, in merito alla sua partecipazione a un’intesa nel settore dei funghi in scatola. Secondo il testo stesso della decisione, tale intesa cercherebbe di stabilizzare il mercato dei funghi e di porre un freno alla caduta dei prezzi nell’ambito del medesimo.
Le ricorrenti non mettono in discussione né i fatti né la loro qualificazione giuridica, che hanno già riconosciuto cooperando nell’ambito della procedura di trattamento favorevole nonché nella loro risposta alla contestazione degli addebiti, nella quale hanno affermato di riconoscere la descrizione e la valutazione giuridica dei fatti. Ciò che si contesta nel presente ricorso è la valutazione e la proporzionalità dell’ammenda loro inflitta.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta.
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|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/29 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO — adp Gauselmann (Butterfly)
(Causa T-315/16)
(2016/C 287/35)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Germania) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «Butterfly»
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2016 nel procedimento R 221/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nel senso dell’integrale mantenimento dell’opposizione e del rigetto della domanda di marchio comunitario 011757549; |
|
— |
condannare la controinteressata alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
|
8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/30 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S)
(Causa T-316/16)
(2016/C 287/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SDC-554S» — Domanda di registrazione n. 12 780 581
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o aprile 2016 nel procedimento R 1575/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. |
|
8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/31 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU)
(Causa T-317/16)
(2016/C 287/37)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SDC-888TII RU» — Domanda di registrazione n. 12 781 225
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o aprile 2016 nel procedimento R 1566/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. |
|
8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/31 |
Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S)
(Causa T-318/16)
(2016/C 287/38)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «SDC-444S» — Domanda di registrazione n. 12 780 061
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o aprile 2016 nel procedimento R 1573/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009; |
|
— |
Violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/32 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2016 — Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO Tiertafel Deutschland (Tafel)
(Causa T-326/16)
(2016/C 287/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bundesverband Deutsche Tafel eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Koerl, E. Celenk, S. Vollmer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tiertafel Deutschland eV (Rathenow, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «Tafel» — Marchio dell’Unione n. 8 985 541
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 aprile 2016 nel procedimento R 248/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/33 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2016 — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE)
(Causa T-327/16)
(2016/C 287/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fratelli Polli, SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio denominativo dell’Unione «ANTICO CASALE» — Marchio dell’Unione n. 10 531 432
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2016 nel procedimento R 1337/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009. |
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/34 |
Ricorso proposto il 29 giugno 2016 — De Masi/Commissione
(Causa T-341/16)
(2016/C 287/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Prof. A. Fischer-Lescano)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della convenuta dell’8 giugno 2016, relativa all’accesso ristretto ai documenti del gruppo «Code of Conduct»; |
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condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dagli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere un motivo unico basato sulla violazione dei diritti dei deputati di cui all’articolo 230, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, TUE, e con gli obblighi di informazione.
Tribunale della funzione pubblica
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8.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 giugno 2016 — FV/Consiglio
(Causa F-40/15) (1)
((Funzione pubblica - Valutazione - Rapporto informativo - Interesse ad agire - Peggioramento delle valutazioni analitiche - Consultazione del comitato dei rapporti - Modifica da parte del secondo valutatore di taluni giudizi che non influiscono sulla valutazione complessiva - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Dovere di sollecitudine))
(2016/C 287/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FV (rappresentanti: inizialmente T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati, successivamente L. Levi, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del rapporto informativo della ricorrente per l’anno 2013.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
FV sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
(1) GU C 178 del 01/06/2015, pag. 27.
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/35 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 28 giugno 2016 — Kotula/Commissione
(Causa F-118/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 45 dello Statuto - Esercizio di promozione 2014 - Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto - Elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione da parte dei direttori generali e dei capi servizio - Omissione del nome del ricorrente - Trasferimento interistituzionale - Considerazione dei rapporti informativi redatti dalla precedente istituzione - Possibilità di contestare dinanzi al comitato paritetico di promozione l’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione - Scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili))
(2016/C 287/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marcin Kotula (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio di promozione 2014.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 320 del 28.9.2015, pag. 57.
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8.8.2016 |
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C 287/36 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 24 giugno 2016 — Simpson/Consiglio
(Causa F-142/11 RENV) (1)
((Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Funzionari - Avanzamento di grado - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a seguito del buon esito di un concorso generale per il grado AD 9 - Obbligo di motivazione - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente infondato))
(2016/C 287/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. F. Jensen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 a seguito del buon esito del concorso EPSO/AD/113/07 «Capi unità (AD 9) di lingua ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena nel settore della traduzione» e domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Erik Simpson sopporta le proprie spese sostenute rispettivamente nelle cause F-142/11, T-130/14 P et F-142/11 RENV ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa F-142/11. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese sostenute nelle cause T-130/14 P e F-142/11 RENV. |
(1) GU C 65 del 3.3.2012, pag. 26 (causa iniziale).
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8.8.2016 |
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C 287/37 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 27 giugno 2016 — Gyarmathy/OEDT
(Causa F-22/14) (1)
(2016/C 287/45)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 235 del 21.7.2014, pag. 34.
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8.8.2016 |
IT |
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C 287/37 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2016 — Loquerie/Commissione
(Causa F-115/14) (1)
(2016/C 287/46)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 7 del 12.1.2015, pag. 55.
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8.8.2016 |
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C 287/37 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2016 — Loquerie/Commissione
(Causa F-57/15) (1)
(2016/C 287/47)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 213 del 29.6.2015, pag. 46.