ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 263

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
20 luglio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 263/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin) ( 1 )

1

2016/C 263/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 263/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2016/C 263/04

Decisione n. H8, del 17 dicembre 2015, (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016) relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale

3


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 263/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

7


 

Rettifiche

2016/C 263/06

Rettifica della comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ( GU C 390 del 24.11.2015 )

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 263/01)

Il 11 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8080. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 263/02)

Il 14 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8094. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 luglio 2016

(2016/C 263/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1035

JPY

yen giapponesi

117,20

DKK

corone danesi

7,4389

GBP

sterline inglesi

0,83950

SEK

corone svedesi

9,4922

CHF

franchi svizzeri

1,0877

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3489

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,014

HUF

fiorini ungheresi

314,73

PLN

zloty polacchi

4,3729

RON

leu rumeni

4,4772

TRY

lire turche

3,2878

AUD

dollari australiani

1,4727

CAD

dollari canadesi

1,4364

HKD

dollari di Hong Kong

8,5585

NZD

dollari neozelandesi

1,5684

SGD

dollari di Singapore

1,4921

KRW

won sudcoreani

1 257,60

ZAR

rand sudafricani

15,8098

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3875

HRK

kuna croata

7,4905

IDR

rupia indonesiana

14 443,16

MYR

ringgit malese

4,4205

PHP

peso filippino

51,735

RUB

rublo russo

69,5272

THB

baht thailandese

38,615

BRL

real brasiliano

3,6078

MXN

peso messicano

20,3706

INR

rupia indiana

74,0824


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/3


DECISIONE N. H8

del 17 dicembre 2015 (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016)

relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale

(2016/C 263/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), a norma del quale la Commissione Amministrativa è incaricata di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione dell’elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro, di adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e di fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;

visto l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, che dispone che la Commissione Amministrativa è incaricata di stabilire e determinare le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione Tecnica per l’Elaborazione Elettronica dei Dati, la quale elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la Commissione Amministrativa prenda una decisione a norma dell’articolo 72, lettera d),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione Amministrativa istituisce la Commissione Tecnica per la Elaborazione Elettronica dei Dati, prevista dall’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa è denominata «la Commissione Tecnica».

2.   La Commissione Tecnica espleta le funzioni definite all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

3.   Il mandato relativo ai compiti specifici della Commissione Tecnica è stabilito dalla Commissione Amministrativa, con la possibilità di modificare tali compiti, qualora necessario.

Articolo 2

1.   La Commissione Tecnica è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro, uno dei quali è nominato membro titolare e l’altro supplente.

2.   Il rappresentante di governo di ciascuno Stato membro facente parte della Commissione Amministrativa comunica le nomine al segretariato della stessa Commissione Amministrativa.

3.   Qualora lo imponga la natura dei temi da trattare, i membri possono essere accompagnati nelle riunioni della Commissione Tecnica da uno o più consulenti tecnici.

4.   Di norma, ogni delegazione è costituita al massimo da quattro persone.

5.   Il rappresentante della Commissione europea nella Commissione Amministrativa o la persona da questo designata espleta una funzione consultiva in seno alla Commissione Tecnica.

6.   Il rappresentante della Commissione europea, un suo supplente o qualsivoglia altra persona designata dal segretariato della Commissione Amministrativa può partecipare a tutte le riunioni della Commissione Tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni possono partecipare, qualora lo richieda la questione da trattare, anche uno o più rappresentanti di altri servizi della Commissione europea.

7.   Un membro del segretariato della Commissione Amministrativa partecipa a tutte le riunioni della Commissione Tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc.

Articolo 3

1.   La carica di presidente della Commissione Tecnica è rivestita per ciascun semestre dal membro titolare, o altro funzionario designato allo scopo, appartenente allo stesso Stato membro cui appartiene il presidente della Commissione Amministrativa designato per lo stesso periodo.

2.   Qualora il presidente in carica non possa assistere ad una riunione della Commissione Tecnica, la riunione è presieduta dal suo supplente.

3.   Il presidente della Commissione Tecnica può fornire al segretariato della Commissione Amministrativa istruzioni per l’organizzazione delle riunioni e l’esecuzione dei compiti spettanti alla Commissione Tecnica.

Articolo 4

La Commissione Tecnica è convocata tramite lettera inviata dal segretariato, in consultazione con il presidente della stessa Commissione Tecnica, ai membri e al rappresentante della Commissione europea almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Articolo 5

Qualora necessario, la Commissione Tecnica basa le sue relazioni e i suoi pareri motivati su documenti tecnici e studi. Essa può richiedere alle amministrazioni nazionali competenti qualsivoglia informazione essa reputi necessaria per l’espletamento dei suoi compiti.

Articolo 6

1.   La Commissione Tecnica può istituire gruppi di lavoro ad hoc composti da un numero limitato di persone incaricate di esaminare questioni specifiche e di presentare proposte alla Commissione Tecnica.

La Commissione Tecnica descrive in un mandato scritto i compiti che tali gruppi di lavoro sono tenuti a espletare e il calendario della loro realizzazione.

2.   I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da una persona designata dal presidente della Commissione Tecnica in consultazione con il rappresentante della Commissione europea o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo stesso Stato cui appartiene il presidente della Commissione Amministrativa.

3.   Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è chiamato a partecipare alla riunione della Commissione Tecnica nel corso della quale è discussa la relazione presentata dal suo gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 7

Un membro designato del segretariato della Commissione Amministrativa prepara e organizza le riunioni della Commissione Tecnica.

Articolo 8

1.   Le relazioni e i pareri motivati sono adottati a maggioranza semplice di tutti i membri della Commissione Tecnica; ciascuno Stato membro ha un solo voto espresso dal membro titolare o, in sua assenza, dal suo supplente. Nelle relazioni o nei pareri motivati della Commissione Tecnica va specificato se tali documenti sono stati approvati all’unanimità o a maggioranza semplice. Qualora esista una minoranza, vanno indicate le conclusioni o le riserve espresse dalla stessa.

2.   Quando un membro titolare della Commissione Tecnica esercita la funzione di presidente, il suo supplente vota in sua vece.

3.   Ogni membro presente alla votazione che si astenga dal voto è invitato dal presidente ad esporre i motivi della sua astensione.

4.   Quando la maggioranza dei membri presenti si astiene, la proposta sottoposta al voto è considerata come non presa in considerazione.

5.   La Commissione Tecnica può decidere di ricorrere a relazioni e pareri motivati tramite procedura scritta qualora tale procedura sia stata convenuta in una sua precedente riunione.

A tal fine il presidente trasmette ai membri della Commissione Tecnica il testo da approvare. I membri dispongono di un periodo di tempo di almeno 10 giorni lavorativi, entro il quale essi hanno la possibilità di rifiutare il testo proposto o di astenersi dal voto. L’assenza di risposta entro la scadenza prescritta è considerata come voto favorevole.

Il presidente può decidere di avviare una procedura scritta anche senza un accordo preliminare raggiunto in una riunione della Commissione Tecnica. In tal caso, vale come voto favorevole solo l’approvazione scritta del testo proposto; il termine concesso sarà di almeno 15 giorni lavorativi.

Alla scadenza del termine il presidente informa i membri del risultato del voto. Una decisione che riceva il numero richiesto di voti favorevoli si ritiene approvata l’ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

6.   Se nel corso della procedura scritta un membro della Commissione Tecnica propone di modificare un testo, il presidente:

a)

ricomincia la procedura scritta, comunicando ai membri l’emendamento proposto secondo la procedura di cui al paragrafo 5; oppure

b)

annulla la procedura scritta per discutere il caso alla riunione successiva;

a seconda di ciò che egli ritenga opportuno per la materia in questione.

7.   Se un membro della Commissione Tecnica chiede, prima della scadenza del termine per la risposta, che il testo proposto sia esaminato in una riunione della Commissione stessa, la procedura scritta va annullata.

La questione viene quindi esaminata alla riunione successiva della Commissione Tecnica.

Articolo 9

1.   Il segretariato, in consultazione con il presidente della Commissione Tecnica, redige l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della Commissione Tecnica.

Qualora necessario, prima di proporre l’inserimento di un punto nell’ordine del giorno, il segretariato può chiedere alle delegazioni interessate di esprimere per iscritto il loro parere su tale questione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di massima, i punti la cui richiesta di inserimento sia già stata presentata da un membro o dal rappresentante della Commissione europea.

2.   L’ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai membri della Commissione Tecnica e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 6, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio di ciascuna riunione. Una versione riveduta dell’ordine del giorno può essere trasmessa 5 giorni lavorativi prima della riunione.

La documentazione corrispondente ai punti all’ordine del giorno che richiedono decisioni o pareri nella rispettiva riunione dovrebbe essere resa disponibile, in linea di massima, almeno 10 giorni prima della riunione stessa. Ciò non si applica per i documenti contenenti informazioni generali che non necessitano di approvazione, per le circostanze eccezionali e altri casi che possono essere decisi dalla Commissione Tecnica a norma del successivo articolo 14.

3.   All’inizio di ogni riunione, la Commissione Tecnica approva l’ordine del giorno.

Per inserire nell’ordine del giorno punti che non appaiono all’ordine del giorno provvisorio è necessario il voto unanime della commissione tecnica.

Articolo 10

1.   Il segretariato della Commissione Amministrativa redige il verbale delle riunioni della Commissione Tecnica. Il verbale è approvato dalla Commissione Tecnica.

2.   La versione inglese del verbale va inviata alle delegazioni per la revisione al più tardi 1 mese prima della successiva riunione della Commissione Tecnica.

Le versioni linguistiche del verbale sono rese disponibili quanto prima possibile dopo aver integrato nella versione inglese tutte le modifiche convenute.

3.   I membri che non abbiano ricevuto il verbale nella propria lingua possono riservarsi l’approvazione definitiva fino al ricevimento del verbale redatto in tale lingua.

Articolo 11

1.   Dopo ciascuna delle sue riunioni, la Commissione Tecnica presenta alla Commissione Amministrativa una relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

2.   Il presidente della Commissione Tecnica relaziona sulle attività della stessa, nel corso delle riunioni della Commissione Amministrativa, se richiesto dal presidente della Commissione Amministrativa.

Articolo 12

Qualsivoglia azione proposta dalla Commissione Tecnica che comporti spese a carico della Commissione europea, è soggetta all’approvazione del rappresentante di detta istituzione.

Articolo 13

Le relazioni, i pareri motivati, l’ordine del giorno ed eventuali altri documenti a sostegno delle attività della Commissione Tecnica sono redatti in inglese.

Articolo 14

Nella misura in cui ciò risulti necessario, la Commissione Tecnica può decidere, all’unanimità, di rendere più specifico e dettagliato il regolamento interno vigente.

Articolo 15

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 16

La presente decisione sostituisce la decisione n. H2 del 12 giugno 2009.

Il presidente della commissione amministrativa

Claude EWEN


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/7


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 263/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«BURRATA DI ANDRIA»

n. UE: IT-PGI-0005-01393 — 27.10.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Burrata di Andria»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Burrata di Andria» I.G.P. è un formaggio prodotto con latte vaccino e ottenuto dall’unione di panna e formaggio a pasta filata. L’involucro è costituito esclusivamente da pasta filata che racchiude, al suo interno, una miscela di panna e pasta filata sfilacciata.

Caratteristiche morfologiche, fisico-chimiche, microbiologiche, organolettiche

Peso: il peso della «Burrata di Andria» IGP varia tra i 100 g e i 1 000 g

Aspetto: la «Burrata di Andria» IGP si presenta di colore bianco latte, con involucro di spessore ≥ 2 mm circa

Consistenza del ripieno: massa sfilacciata spugnosa immersa nella panna

Forma: si presenta di forma rotondeggiante a forma di sacca, dalla caratteristica chiusura apicale

Stracciatella: il ripieno è ottenuto con pasta filata «stracciata» rigorosamente a mano e immersa in panna

Umidità compresa: tra 60 % e 70 %

fuoriuscita di panna al taglio,

sfilacci interni di dimensioni variabili,

all’aroma, piacevoli sentori di lattico fresco o cotto, burro, panna.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte vaccino. La panna utilizzata nella composizione della burrata di Andria è prodotta per centrifugazione da latte o siero di latte fresco e successivo trattamento di pastorizzazione a 72 ° per 15 secondi, oppure con panna fresca pastorizzata e/o UHT confezionata e/o loro miscele, nel rispetto dei requisiti microbiologici dettati dalla normativa vigente.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni dalla lavorazione delle materie prime fino all’ottenimento del prodotto finito devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La Burrata di Andria deve essere confezionata nell’azienda di produzione all’interno della zona geografica delimitata al punto 4, in quanto si tratta di un prodotto fresco che tende facilmente a deperire.

La Burrata di Andria può essere confezionata:

in sacchetti di materiale plastificato per alimenti, quindi avvolta in carta plastificata e legata all’apice con steli di rafia per uso alimentare,

avvolta con foglie plastificate di colore verde,

in vaschette, in barattoli o bicchieri e/o immersa nel liquido di governo.

Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 4 °C e 6 °C. La pezzatura di ogni confezione è compresa tra 100 gr e 1 000 gr.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’Indicazione Geografica Protetta «Burrata di Andria» deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o dall’acronimo «I.G.P.».

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo dell’Indicazione Geografica Protetta «Burrata di Andria» è costituito dall’insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito:

Image

Il logo «Burrata di Andria I.G.P.» deve essere riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro — calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all’altezza ed alla lunghezza complessive del marchio — non sia inferiore al 10 % e superiore al 25 % della superficie totale della veste grafica.

Sulle confezioni deve essere riportato il simbolo europeo della IGP.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica di produzione, e di confezionamento della «Burrata di Andria» IGP è rappresentata dall’intero territorio della Regione Puglia.

5.   Legame con la zona geografica

La Burrata di Andria è un formaggio tipico pugliese che si differenzia dagli altri per la sua particolare tecnica di lavorazione e per le sue caratteristiche organolettiche. Queste ne fanno uno dei più pregiati e particolari prodotti caseari della Puglia e del Mezzogiorno d’Italia.

Si tramanda oralmente che in un’antica masseria nei primi decenni del secolo scorso il sig. Lorenzo Bianchino abbia inventato la Burrata di Andria. Si racconta che a causa di una forte nevicata, non potendo trasferire il latte in città, dovendo necessariamente trasformarlo e soprattutto utilizzare la panna o crema che naturalmente affiorava, seguendo il concetto di produzione delle mantèche (involucri di pasta filata stagionata in cui è conservato il burro), provò a realizzare con lo stesso principio un prodotto fresco. A questo si aggiunga la tipica connotazione della cultura contadina, refrattaria allo spreco e avvezza al riutilizzo di ogni avanzo di produzione. Così che, il sig. Bianchino, pensò di mescolare insieme i residui della lavorazione della pasta filata con della panna ed avvolgere il tutto in un involucro fatto anch’esso di pasta filata.

La Burrata di Andria, si presenta come un sacchetto di pasta filata foggiato a mano nel quale includere «sfilacci» della stessa pasta filata e panna. L’insieme di panna e «sfilacci» di pasta filata è detto stracciatella. Il termine Stracciatella deriva proprio dalle modalità di preparazione del contenuto. La pasta filata viene infatti stracciata a mano a formare dei «lucini» irregolari.

Una delle prime segnalazioni risale al 1931 nella «Guida del Touring Club» e il successo della Burrata di Andria fu sin da subito enorme, non solo in Italia, ma anche all’estero, tanto da trovare nello Scià di Persia uno dei suoi estimatori più fedeli. Il gusto semplice e burroso di questo tipico prodotto pugliese, permette di soddisfare tutti coloro che, avvicinandosi alla cucina mediterranea, cercano prodotti semplici, genuini e poco elaborati.

La Burrata di Andria ha una notevole presenza nei menù di numerosi ristoranti del mondo dove si evidenzia il pregio di tale prodotto specificandone la provenienza andriese. Il prodotto Burrata di Andria, oltre ad aver mantenuto inalterato il legame tra tradizione produttiva e territorio, ha raggiunto una notorietà ancora più significativa se si considera la durata limitata (shelf-life) del prodotto che ne frena la commercializzazione. Trattandosi, infatti, di un prodotto che va consumato fresco, la burrata sembrerebbe essere trascurata dagli operatori commerciali più importanti e relegata ad un mercato di nicchia. Nonostante ciò il prodotto presenta una consolidata domanda evidentemente legata al raggiungimento di una ottima reputazione presso i consumatori.

Sono molti gli articoli sia sulla stampa nazionale che estera dedicati a questo formaggio. Il «Corriere della Sera» in un’inchiesta del 26 agosto 1977, parla della «Burrata di Andria» come di una eccellenza casearia della Puglia e di tutto il mezzogiorno d’Italia.

Un articolo di Repubblica del 16/12/1999 tra i prodotti da salvaguardare cita espressamente la «Burrata di Andria».

Viene definita poi un formaggio fantastico ed unico in un articolo di Allan Bay su www.vivimilano.it/atavola.

Il Sole 24 ore, in un articolo del 30/07/1999 parla della Burrata come di una eccellenza della Puglia.

In un articolo de La Stampa, a firma di Vanna Pescatori, «La Mondanità» il prezioso formaggio è citato nel menù della cena di Gala organizzata dalla Ferrari, prestigiosa casa automobilistica di Maranello.

Davide Paolini in un articolo nell’inserto domenicale, Tempo Liberato de IL SOLE 24 ORE dal titolo «Giacimenti gustosi da salvaguardare» associa «la Burrata di Andria» ad altre prelibatezze della nostra cultura culinaria come la mozzarella di bufala campana, la coppa piacentina, il caciocavallo silano ecc. da tutelare e salvaguardare.

Il 18 agosto del 1990 Nicola Dante Basile, nell’inserto di agricoltura de IL SOLE 24 ORE descrive come «impegnativa» la Burrata di Andria, sicuramente a significare l’attenzione e la quasi venerazione da rivolgere ad un formaggio di simile fattura nell’articolo «Formaggi, il pecorino guida l’export».

Nel 2000, a seguito della istituzione presso il ministero delle Politiche Agricole (con il D.M. 350/99) del registro dei prodotti tradizionali, la Burrata di Andria viene immediatamente inserita nel suo primo elenco dalla Regione Puglia.

Viene definita anche «Un gioiello di latte» nella rubrica i week end di «Slow Food» i profumi della Puglia di Federico II di Alberto Pejrano del 9/10/2000. Nel sito web www.stayinitaly.com nella sezione relativa alla Regione Puglia tra i formaggi è citata come tipicità della Puglia la «Burrata di Andria». Alcuni altri nel sito web www.agipzone.com definiscono la «Burrata di Andria» raffinatissima.

Nonostante la sua breve shelf-life, la burrata di Andria è molto apprezzata all’estero anche in paesi lontani come gli Stati Uniti dove settimanalmente il prodotto viene spedito da alcune aziende associate. Una testimonianza è il menù di una nota catena di ristoranti «Il Fornaio» che è solita organizzare dei periodi tematici in cui proporre determinate specialità e prelibatezze.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Rettifiche

20.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/11


Rettifica della comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 390 del 24 novembre 2015 )

(2016/C 263/06)

Pagina 7, punto 28:

anziché:

«28)

l punto (468) è sostituito dal seguente:

“(468)

L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali incentrate sulla qualità dei prodotti di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna o l’80 % per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. […]»

leggasi:

«28)

il punto (468) è sostituito dal seguente:

“(468)

L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali incentrate su prodotti coperti da regimi di qualità, di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna o l’80 % per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. […]».