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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 260/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2016/C 260/02 |
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2016/C 260/39 |
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2016/C 260/40 |
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2016/C 260/41 |
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2016/C 260/42 |
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2016/C 260/43 |
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2016/C 260/44 |
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2016/C 260/45 |
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2016/C 260/46 |
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Tribunale |
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2016/C 260/47 |
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2016/C 260/48 |
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2016/C 260/49 |
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2016/C 260/50 |
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2016/C 260/51 |
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2016/C 260/52 |
Causa T-211/16: Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Caviro Distillerie e altri/Commissione |
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2016/C 260/53 |
Causa T-230/16: Ricorso proposto l’11 maggio 2016 – C & J Clark International/Commissione |
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2016/C 260/54 |
Causa T-237/16: Ricorso proposto il 17 maggio 2016 – NI/GEPD |
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2016/C 260/55 |
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2016/C 260/56 |
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2016/C 260/57 |
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2016/C 260/58 |
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2016/C 260/59 |
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2016/C 260/60 |
Causa T-281/16: Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento |
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2016/C 260/61 |
Causa T-285/16: Ricorso proposto il 30 maggio 2016 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) |
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2016/C 260/62 |
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2016/C 260/63 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2016/C 260/64 |
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2016/C 260/65 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 260/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/2 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău - Romania) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(Cause riunite C-260/14 e C-261/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Regolamento (CE) n. 1083/2006 - Attribuzione di un appalto, da parte del beneficiario dei fondi operante in qualità di amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata - Nozione di «irregolarità» - Criterio relativo alla «violazione del diritto dell’Unione» - Procedimenti di gara d’appalto contrari alla normativa nazionale - Natura delle rettifiche finanziarie adottate dagli Stati membri - Misure o sanzioni amministrative))
(2016/C 260/02)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bacău
Parti
Ricorrenti: Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)
Convenuto: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e l’articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che l’inosservanza di disposizioni nazionali da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, che beneficia di Fondi strutturali nell’ambito dell’attribuzione di un appalto pubblico con un valore stimato inferiore alla soglia prevista dall’articolo 7, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, è tale da costituire, in sede di aggiudicazione di siffatto appalto, un’«irregolarità», ai sensi del menzionato articolo 1, paragrafo 2, o del menzionato articolo 2, punto 7, qualora detta violazione abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio generale. |
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2) |
L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri, allorché queste ultime sono state applicate a spese cofinanziate dai Fondi strutturali, per l’inosservanza di disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, sono misure amministrative ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95. |
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3) |
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro di rettifiche finanziarie disciplinate da un atto normativo interno entrato in vigore dopo che si è verificata una presunta violazione di norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, purché si tratti dell’applicazione di una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni venute in essere nella vigenza della normativa anteriore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto del complesso delle circostanze pertinenti di cui al procedimento principale. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud - Danimarca) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark
(Causa C-396/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di giurisdizione dell’organo remittente - Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie - Procedura negoziata - Direttiva 2004/17/CE - Articolo 10 - Articolo 51, paragrafo 3 - Principio di parità di trattamento degli offerenti - Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente - Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita - Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente - Aggiudicazione dell’appalto a tale società))
(2016/C 260/03)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Klagenævnet for Udbud
Parti
Ricorrente: MT Højgaard A/S, Züblin A/S
Convenuta: Banedanmark
Dispositivo
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret - Danimarca) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet
(Causa C-550/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Autoliquidazione - Articolo 198, paragrafo 2 - Materiale d’oro o prodotti semilavorati - Nozione - Articolo 199, paragrafo 1, lettera d), e allegato VI - Materiali di recupero, rottami e avanzi - Lingotti risultanti dalla fusione di oggetti e avanzi diversi, dai quali estrarre oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi))
(2016/C 260/04)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: Envirotec Denmark ApS
Resistente: Skatteministeriet
Dispositivo
L’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una cessione di lingotti, come quelli oggetto del procedimento principale, costituiti da una lega casuale e grezza ottenuta con la fusione di avanzi e vari oggetti metallici contenenti oro, nonché di altri metalli, materiali e sostanze, e dotati, secondo il lingotto, di un tenore d’oro all’incirca di 500 o 600 millesimi.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa- Lettonia) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited
(Causa C-559/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari - Nozione di «ordine pubblico»))
(2016/C 260/05)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rūdolfs Meroni
Convenuta: Recoletos Limited
con l’intervento di: Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs
Dispositivo
L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito] – Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-607/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione - Articolo 135, paragrafo 1, lettera d) - Operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti - Nozione - Acquisto tramite telefono o su Internet di biglietti del cinema - Pagamento tramite carta di debito o carta di credito - Servizi detti «di elaborazione del pagamento tramite carta»))
(2016/C 260/06)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Bookit, Ltd
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositivo
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto in esso prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto del cinema che esso vende a nome e per conto di un’altra entità, indipendentemente dal fatto che tale persona paghi tramite carta di debito o carta di credito.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles - Belgio) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA
(Causa C-48/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità diretta - Libera circolazione dei capitali - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 69/335/CEE - Articoli 2, 4, 10 e 11 - Direttiva 85/611/CEE - Articoli 10 e 293 CE - Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo - Doppia imposizione - Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero))
(2016/C 260/07)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: État belge, SPF Finances
Convenuta: NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottopone a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro. |
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2) |
La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio. |
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3) |
L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro. |
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4) |
L’articolo 49 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 162, secondo comma, del Code des droits de succession (Codice belga delle successioni), come modificato dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli organismi d’investimento collettivo o di omesso versamento dell’imposta medesima. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Regno Unito) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited
(Causa C-130/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzione - Articolo 13, B, lettera d), punto 3 - Operazioni concernenti i pagamenti e i giroconti - Nozione - Acquisto di biglietti per spettacoli o altri eventi - Pagamento con carta di debito o carta di credito - Servizi detti «di elaborazione del pagamento con carta»))
(2016/C 260/08)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuta: National Exhibition Centre Limited
Dispositivo
L’articolo 13, B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per le operazioni concernenti i pagamenti e i giroconti non si applica a un servizio detto «di elaborazione del pagamento tramite carta di debito o carta di credito», come quello di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato da un soggetto passivo, prestatore di tale servizio, allorché una persona acquista, tramite detto prestatore, un biglietto per uno spettacolo o un altro evento che esso vende a nome e per conto di un’altra entità e che tale persona paga tramite carta di debito o carta di credito.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/7 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Regno Unito) – Invamed Group Ltd e altri/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-198/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sezione XVII - Materiale da trasporto - Capitolo 87 - Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori - Voci 8703 e 8713 - Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria - Nozione di «persone invalide»))
(2016/C 260/09)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrenti: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd, Invacare International SARL
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Dispositivo
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1) |
La voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, deve essere interpretata nel senso che:
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2) |
Il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 maggio 2016 – Rose Vision SL/Commissione europea
(Causa C-224/15 P) (1)
((Impugnazione - Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca - Audit che rileva irregolarità nell’attuazione di alcuni progetti - Decisioni della Commissione che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell’ambito di alcuni progetti - Ricorso per risarcimento danni - Rigetto - Motivazione))
(2016/C 260/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Rose Vision SL (rappresentante: J.J. Marín López, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e M. Siekierzyńska, agenti)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 marzo 2015, Rose Vision e Seseña/Commissione (T-45/13, non pubblicata, EU:T:2015:138), è annullata nella parte in cui riguarda la Rose Vision SL. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/9 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016 – Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-244/15) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Articolo 40 dell’Accordo SEE - Imposta di successione - Normativa di uno Stato membro che subordina l’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale alla condizione che l’erede risieda in modo permanente in tale Stato membro - Restrizione - Giustificazione))
(2016/C 260/11)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou e V. Karrá, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale, applicabile esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea residenti in Grecia, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/9 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien
(Causa C-262/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione di merci - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 - Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 - Carri e autoblinde da combattimento - Armi belliche - Classificazione di un sistema di torretta))
(2016/C 260/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: GD European Land Systems – Steyr GmbH
Convenuto: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien
Dispositivo
La nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione che risulta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un sistema di torretta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato per la produzione di carri da combattimento e, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine, rientra nella voce 8710 della nomenclatura combinata se è «principalmente» destinato a un carro da combattimento, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale sistema di torretta, senza che l’utilizzazione finale di quest’ultimo nel caso di specie sia determinante ai fini della sua classificazione. In caso contrario, occorre classificare il suddetto sistema di torretta, in quanto parte o accessorio di «armi da guerra», nella sotto-voce 9305 9100 della nomenclatura combinata.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/10 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests
(Causa C-273/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 - Sostegno allo sviluppo rurale - Ripetizione dell’indebito - Aumento della superficie dichiarata oltre la soglia prevista nel corso del periodo di impegno quinquennale - Sostituzione dell’impegno iniziale con un nuovo impegno - Mancato rispetto da parte del beneficiario dell’obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento dell’aiuto - Normativa nazionale che richiede la restituzione di tutti gli aiuti versati per più anni - Principio di proporzionalità - Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))
(2016/C 260/13)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: ZS «Ezernieki»
Convenuto: Lauku atbalsta dienests
Dispositivo
L’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in considerazione dell’obiettivo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento n. 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, per effetto dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie della sua azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa - Lettonia) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latvijas propāna gāze»
(Causa C-286/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 2711 - Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi - Materia che conferisce il carattere essenziale - Gas di petrolio liquefatto))
(2016/C 260/14)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests
Convenuta: SIA «Latvijas propāna gāze»
Dispositivo
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1) |
La regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il gas di petrolio liquefatto di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l’esatta quantità di ciascuno dei componenti del gas di petrolio liquefatto in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata. |
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2) |
Detta nomenclatura combinata deve essere interpretata nel senso che un gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nella controversia principale, contenente lo 0,32 % di metano, etano ed etilene, il 58,32 % di propano e propilene, e non oltre il 39,99 % di butano e butilene, e di cui non sia possibile determinare quale sia la sostanza, tra quelle che lo compongono, che gli conferisce il suo carattere essenziale, rientra nella sottovoce 2711 19 00, quale «Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi, liquefatti, altri». |
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3) |
L’articolo 218, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che esso non implica l’obbligo, per un soggetto che dichiari del gas di petrolio liquefatto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di indicare con precisione la percentuale della sostanza di cui tale gas di petrolio liquefatto è principalmente costituito. |
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal administratif - Lussemburgo) – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes
(Causa C-300/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 21 e 45 TFUE - Libera circolazione e libertà di soggiorno delle persone e dei lavoratori - Imposta sul reddito - Pensione di vecchiaia - Credito d’imposta per pensionati - Condizioni d’attribuzione - Possesso di un certificato per la ritenuta d’imposta rilasciato dall’amministrazione nazionale))
(2016/C 260/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif
Parti
Ricorrenti: Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser
Convenuto: Directeur de l'administration des contributions directes
Dispositivo
Gli articoli 21 TFUE e 45 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riserva il beneficio del credito d’imposta per pensionati ai contribuenti in possesso di un certificato di ritenuta d’imposta.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi) – Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Paweł Dworzecki
(Causa C-108/16 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Eccezioni - Esecuzione obbligatoria - Pena pronunciata in contumacia - Nozione di «citazione in giudizio ad personam» e di «notifica ufficiale con altri mezzi» - Nozioni autonome di diritto dell’Unione))
(2016/C 260/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parte
Paweł Dworzecki
Dispositivo
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1) |
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che le espressioni «citato personalmente» e «di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato», che figurano in tale disposizione, costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono essere interpretate in modo uniforme in tutta l’Unione europea. |
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2) |
L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all’interessato, ma che è stata consegnata, presso l’indirizzo di quest’ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d’arresto europeo permetta di determinare se, ed eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all’interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione. |
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/13 |
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 23 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour administrative d’appel de Paris - Francia) – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
(Causa C-319/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Non luogo a statuire))
(2016/C 260/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d’appel de Paris
Parti
Ricorrente: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited
Convenuto: Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Dispositivo
Non occorre statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour administrative d’appel de Paris (Francia) con decisione del 22 giugno 2015.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/14 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
(Causa C-520/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento di procedura della Corte - Articolo 53, paragrafo 2 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 47, secondo comma, e 54 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Articolo 6, paragrafo 1 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana - Opposizione al ricorso proposta da una parte del procedimento - Trasposizione in sede giurisdizionale del suddetto ricorso straordinario - Attuazione del diritto dell’Unione - Insussistenza - Manifesta incompetenza della Corte))
(2016/C 260/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)
Convenuti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
nei confronti di: Roche Italia SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 15 luglio 2015 (causa C-520/15).
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/15 |
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2016 dalla Actega Terra GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 novembre 2015, causa T-766/14, Actega Terra GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-63/16 P)
(2016/C 260/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Actega Terra GmbH (rappresentante: C. Onken, Rechtsanwältin)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Heidelberger Druckmaschinen
La Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima Sezione), con ordinanza del 24 maggio 2016, ha respinto l’impugnazione e ha condannato la ricorrente alle spese.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts München (Germania) il 29 febbraio 2016 – Procedimento penale a carico di Ianos Tranca
(Causa C-124/16)
(2016/C 260/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht München
Imputato nel procedimento principale
Ianos Tranca
Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft München I
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro in base alla quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, anche se l’imputato, di conseguenza, non dispone in toto del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, ma non ha neppure un indirizzo presso il quale può essergli comunicato in modo documentabile il decreto penale di condanna e la comunicazione del nome e dell’indirizzo del domiciliatario gli consente di tenere quest’ultimo aggiornato circa il luogo in cui un decreto penale di condanna può essergli inviato in modo documentabile. |
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2) |
Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro, in base alla quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e, ai fini del computo del termine per l’ammissibilità di un’opposizione, è di per sé sufficiente la notifica a un domiciliatario, se l’imputato, in caso di inosservanza del termine così calcolato, può chiedere la rimessione in termini ed è poi, a tal fine, sufficiente, a titolo di spiegazione, che il decreto penale di condanna gli sia stato inoltrato e che lui abbia proposto tempestiva opposizione dopo l’inoltro, ovvero che – con la rimessione in termini – egli possa poi avvalersi in toto del termine di opposizione, anche se, in caso di inosservanza del termine, è di norma disposta ex lege l’esecutività del decreto penale di condanna. |
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 4 aprile 2016 – Procedimento penale a carico di Ionel Opria
(Causa C-188/16)
(2016/C 260/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Imputato nel procedimento principale
Ionel Opria
Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft München I
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (1) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di uno Stato membro in base alle quali, nell’ambito di un procedimento penale contro un imputato che non abbia domicilio o residenza stabile in detto Stato membro, un decreto penale diretto nei suoi confronti può essere notificato a un domiciliatario nominato dall’imputato, con la conseguenza che il decreto penale diviene definitivo a seguito del decorso del termine di impugnazione (di due settimane) dalla notifica al domiciliatario, anche se – a norma delle disposizioni dello Stato membro considerato – l’imputato che, entro due settimane dalla sua effettiva conoscenza del decreto penale, ha presentato contro di esso opposizione scritta dinanzi al giudice competente, deve essere rimesso d’ufficio in termini con la conseguenza che, a partire dall’emanazione della decisione con cui è disposta la rimessione in termini, si deve procedere come nel caso di un’opposizione tempestiva.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 aprile 2016 – I
(Causa C-195/16)
(2016/C 260/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kehl
Parti
Procedimento penale a carico di: I
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della direttiva 2006/126/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (in prosieguo: la «terza direttiva concernente la patente di guida») o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un permesso di guida ottenuto in un altro Stato membro, specialmente ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un certificato di autorizzazione rilasciato da un altro Stato membro al titolare di un permesso di guida ivi conseguito ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida [Or. 2], anche nel caso in cui detto Stato membro abbia limitato la validità di tale certificato, ratione temporis e sul proprio territorio, e il certificato medesimo non rispetti, inoltre, le disposizioni relative al modello di patente di guida di cui alla direttiva in questione. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che punisca con sanzione penale un reato connesso alla guida di un autoveicolo, ove il conducente, pur avendo conseguito il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga del diritto alla guida di veicoli, senza tuttavia poter addurre prove al riguardo attraverso un certificato di autorizzazione corrispondente al modello di patente di guida di cui alla direttiva medesima. |
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4) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 2): se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro, in cui il candidato al conseguimento della patente ottenga quest’ultima, in forma definitiva, di regola immediatamente a seguito del superamento dell’esame di guida pratica, che punisca con sanzione di polizia l’infrazione connessa alla guida di un autoveicolo laddove, al momento del viaggio, il conducente, il quale abbia ottenuto il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga di una patente definitiva attestante il suo diritto alla guida di veicoli, non essendogli stata ancora rilasciata la patente stessa, in considerazione delle peculiarità procedurali del suo rilascio in questo Stato membro sulle quali il conducente non possa in alcun modo influire, ma sia invece in possesso di un certificato ufficiale comprovante la presenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento del permesso di guida. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 aprile 2016 – Majid anche Madzhdi Shiri
(Causa C-201/16)
(2016/C 260/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Majid anche Madzhdi Shiri
Autorità convenuta: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che prevedono il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento (1), in particolare, l’articolo 27, paragrafo 1, debbano essere interpretate, alla luce del considerando 19, nel senso che un richiedente asilo può far valere il passaggio di competenza in capo allo Stato richiedente in ragione del decorso del termine di trasferimento di sei mesi (articolo 29, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013). In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
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2) |
Se il passaggio di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 604/2013 si verifichi solo a seguito dell’avvenuto decorso del termine di trasferimento o se un passaggio di competenza per decorso del termine richieda anche il diniego dell’obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata da parte dello Stato membro competente. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 14 aprile 2016 – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
(Causa C-210/16)
(2016/C 260/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Convenuto, ricorrente in appello e ricorrente in cassazione: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
Ricorrente, convenuta in appello e resistente in cassazione: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
Chiamata in causa: Facebook Ireland Limited
Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE (1) debba essere interpretato nel senso che disciplina la responsabilità per violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati personali in modo tassativo e completo o se, nell’ambito delle «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 95/46/CE e dei «poteri effettivi di intervento» ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo trattino, della medesima direttiva, rimanga spazio nei rapporti tra fornitori di informazioni su più livelli per una responsabilità in capo a un organismo che non è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, rispetto alla scelta di un gestore per la sua offerta informativa. |
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2) |
Se dall’obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, di disporre, in sede di trattamento dei dati su commissione, che il responsabile del trattamento deve scegliere un «incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare» si possa dedurre a contrario che, nel caso di rapporti di utilizzo di altra natura, non collegati a un trattamento dei dati su commissione ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 95/46, non sussiste alcun obbligo di scelta diligente e un tale obbligo non può essere fondato neppure sulla normativa nazionale. |
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3) |
Se, nel caso di una società controllante stabilita al di fuori dell’Unione europea e avente filiali giuridicamente indipendenti (controllate) in diversi Stati membri, l’autorità di controllo di uno Stato membro (nel caso di specie, la Germania) possa esercitare ai sensi degli articoli 4 e 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE i poteri ad essa trasferiti a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, della medesima direttiva nei confronti di una filiale posta sul suo territorio anche quando tale filiale è competente soltanto per la promozione della vendita di pubblicità ed altre misure di marketing dirette agli abitanti di detto Stato membro, mentre la filiale (controllata) con sede in un diverso Stato membro (nella fattispecie, l’Irlanda) ha, in base alla ripartizione dei compiti interna al gruppo, competenza esclusiva quanto alla raccolta e al trattamento dei dati personali in tutto il territorio dell’Unione europea e quindi anche nell’altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), se di fatto la decisione in merito al trattamento dei dati è assunta dalla controllante. |
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4) |
Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE debbano essere interpretati nel senso che quando il responsabile del trattamento ha una filiale nel territorio di uno Stato membro (nella fattispecie, l’Irlanda) ed esiste un’altra filiale giuridicamente autonoma nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania), competente segnatamente per la vendita di spazi pubblicitari e la cui attività si rivolge agli abitanti di detto Stato, l’autorità di controllo competente in detto altro Stato membro (nella fattispecie, la Germania) può adottare misure o provvedimenti diretti all’attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali anche nei confronti della filiale (nella fattispecie, in Germania) che, in base alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità interna al gruppo, non è responsabile del trattamento, o se tali misure e provvedimenti possano essere adottati soltanto dall’autorità di controllo dello Stato membro (nella fattispecie, l’Irlanda) sul cui territorio ha la propria sede l’organismo responsabile a livello interno al gruppo. |
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5) |
Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafi 3 e 6, della direttiva 95/46/CE debbano essere interpretati nel senso che quando le autorità di controllo di uno Stato membro (nella fattispecie, della Germania) agiscono nei confronti di un soggetto o di un organismo attivo sul loro territorio ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 in ragione della scelta non diligente di un terzo coinvolto nel processo di trattamento dei dati (nella fattispecie, Facebook), poiché detto terzo violerebbe la normativa sulla protezione dei dati, l’autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) è vincolata alla valutazione compiuta, sotto il profilo della normativa sulla protezione dei dati, dall’autorità di controllo dell’altro Stato membro in cui il terzo responsabile del trattamento dei dati ha la sua filiale (nella fattispecie, in Irlanda), nel senso che essa non può compiere alcuna valutazione giuridica discordante, o se l’autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) possa valutare in modo autonomo preliminarmente alla propria azione la legittimità del trattamento dei dati compiuto da un terzo stabilito in un altro Stato membro (nella fattispecie, l’Irlanda). |
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6) |
Nell’ipotesi che l’autorità di controllo che interviene (nella fattispecie, la Germania) possa procedere a un esame autonomo: se l’articolo 28, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che la suddetta autorità di controllo può esercitare i poteri effettivi di intervento ad essa trasferiti in base all’articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46 nei confronti di un soggetto o di un organismo stabilito sul suo territorio a titolo di corresponsabilità nelle violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali commesse da un terzo stabilito in un altro Stato membro a condizione che abbia previamente richiesto all’autorità di controllo di detto altro Stato membro (nella fattispecie, l’Irlanda) di esercitare i suoi poteri. |
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 18 aprile 2016 – Procedimento penale a carico di Tanja Reiter
(Causa C-213/16)
(2016/C 260/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht München
Imputata nel procedimento principale
Tanja Reiter
Altra parte nel procedimento: Staatsanwaltschaft München I
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro in forza della quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, anche se l’imputato, di conseguenza, non beneficia in toto del termine previsto per proporre opposizione al decreto penale di condanna, non avendo neppure un indirizzo presso il quale possa essergli comunicato in modo documentabile il decreto penale di condanna, cosicché la comunicazione del nome e dell’indirizzo del domiciliatario gli consente di tenere aggiornato quest’ultimo circa il luogo in cui un decreto penale di condanna può essergli inviato in modo documentabile. |
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2) |
Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, ostino a una disposizione legislativa di uno Stato membro in forza della quale l’imputato in un procedimento penale che non abbia la residenza in detto Stato membro è tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e, ai fini del computo del termine per l’ammissibilità di un’opposizione, è senz’altro sufficiente la notifica a un domiciliatario, se l’imputato, in caso di inosservanza del termine così calcolato, può chiedere la rimessione in termini ed è poi sufficiente, a tal fine, come giustificazione, che il decreto penale di condanna gli sia stato inoltrato e che lui abbia proposto tempestiva opposizione dopo l’inoltro, cosicché – con la rimessione in termini – egli possa avvalersi a posteriori in toto del termine di opposizione, anche se, in caso di inosservanza del termine, è di norma disposta ex lege l’esecutività del decreto penale di condanna. |
(1) Direttiva 2012/13/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, GU L 142, pag. 1.
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 25 aprile 2016 – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH
(Causa C-230/16)
(2016/C 260/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Coty Germany GmbH
Convenuta: Parfümerie Akzente GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i sistemi di distribuzione selettiva, diretti alla distribuzione di prodotti di lusso e di prestigio e finalizzati primariamente a garantire un’«immagine di lusso» dei suddetti prodotti possano costituire un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se costituisca un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE il divieto generale imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili senza che rilevi, nel caso specifico, il mancato soddisfacimento dei legittimi requisiti di qualità posti dal produttore. |
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3) |
Se l’articolo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 330/2010 (1) debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili costituisca una restrizione per oggetto della clientela del distributore al dettaglio. |
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4) |
Se l’articolo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, di servirsi, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze identificabili costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali. |
(1) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102, pag. 1).
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya
(Causa C-233/16)
(2016/C 260/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Generalitat de Catalunya
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sull’utilizzo di grandi superfici commerciali individuali con una area di vendita pari o superiore a 2 500 m2, a motivo dell’impatto che possono avere sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che per legge si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e, in pratica, nella maggiorparte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali con una superficie di vendita individuale inferiore a 2 500 m2, qualunque sia la somma delle superfici di vendita di tutti i loro stabilimenti; ii) esenta i grandi stabilimenti commerciali collettivi; iii) esenta gli stabilimenti commerciali individuali dedicati al giardinaggio e alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e iv) si applica unicamente sul 40 % della base imponibile netta relativa agli esercizi dediti essenzialmente alla vendita di mobili, prodotti sanitari, porte e finestre, nonché ai centri di bricolage. |
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2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, i) l’esenzione totale dall’IGEC degli stabilimenti commerciali individuali con una superficie di vendita inferiore a 2 500 m2, degli stabilimenti commerciali collettivi e degli stabilimenti commerciali individuali dedicati al giardinaggio e alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e ii) l’esenzione parziale dall’IGEC degli stabilimenti commerciali individuali dediti essenzialmente alla vendita di mobili, prodotti sanitari, porte e finestre, nonché ai centri di bricolage. |
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3) |
Nel caso in cui le suddette esenzioni totali e parziali dall’IGEC costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quale sarebbe la portata temporale di tale decisione, tenuto conto dell’esistenza e del contenuto della lettera che, in data 2 ottobre 2003, il Direttore degli aiuti di Stato della DG COMP ha indirizzato alla Rappresentanza del Regno di Spagna dinanzi all’Unione europea, con riferimento al caso CP 11/01, riguardante i presunti aiuti concessi dalla Comunità autonoma di Catalogna in base alla legge del Parlament de Catalunya. |
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias
(Causa C-234/16)
(2016/C 260/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sul funzionamento di grandi stabilimenti commerciali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico pari o superiore a 4 000 m2, a motivo dell’impatto che producono sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggiorparte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, qualunque sia la somma della superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico di tutti i loro stabilimenti; ii) non assoggetta a imposizione i grandi stabilimenti commerciali individuali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore a 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |
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2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, il non assoggettamento all’IGEC asturiana degli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, e dei grandi stabilimenti commerciali individuali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non ecceda i 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
(Causa C-235/16)
(2016/C 260/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sul funzionamento di grandi stabilimenti commerciali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico pari o superiore a 4 000 m2, a motivo dell’impatto che producono sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, qualunque sia la somma della superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico di tutti i loro stabilimenti; ii) non assoggetta a imposizione i grandi stabilimenti commerciali individuali con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore a 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |
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2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, il non assoggettamento all’IGEC asturiana degli stabilimenti commerciali, individuali o collettivi, con una superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico inferiore a 4 000 m2, e dei grandi stabilimenti commerciali individuali la cui superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non ecceda i 10 000 m2, qualora svolgano unicamente ed esclusivamente attività relative al giardinaggio, alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali. |
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18.7.2016 |
IT |
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C 260/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón
(Causa C-236/16)
(2016/C 260/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Diputación General de Aragón
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale che si dichiara gravante sul danno ambientale causato dall’utilizzo delle strutture e degli elementi destinati all’attività e al traffico che si sviluppano negli stabilimenti commerciali che dispongono di una grande area di vendita e di parcheggio per i clienti, a condizione che la superficie di vendita al pubblico sia superiore a 500 m2, ma che è esigibile a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non grava effettivamente sui commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, qualunque sia la somma totale della superficie di vendita al pubblico, se nessuno di tali stabilimenti dispone di una superficie di vendita al pubblico superiore a 500 m2 e anche se uno o più stabilimenti superano tale soglia ma la base imponibile non supera i 2 000 m2, mentre invece grava effettivamente sui commercianti titolari di un unico stabilimento commerciale la cui superficie di vendita supera tali soglie, e ii) non assoggetta ad imposizione, inoltre, gli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori, qualunque sia la rispettiva superficie di vendita al pubblico di cui dispongono. |
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2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, l’assenza di un’effettiva imposizione a titolo di IDMGAV a carico degli stabilimenti commerciali con una superficie di vendita al pubblico non superiore a 500 m2, o superiore per i casi in cui la base imponibile non superi i 2 000 m2, e degli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; nonché alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali di costruzione, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón
(Causa C-237/16)
(2016/C 260/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Diputación General de Aragón
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale che si dichiara gravante sul danno ambientale causato dall’utilizzo delle strutture e degli elementi destinati all’attività e al traffico che si sviluppano negli stabilimenti commerciali che dispongono di una grande area di vendita e di parcheggio per i clienti, a condizione che la superficie di vendita al pubblico sia superiore a 500 m2, ma che è esigibile a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non grava effettivamente sui commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, qualunque sia la somma totale della superficie di vendita al pubblico, se nessuno di tali stabilimenti dispone di una superficie di vendita al pubblico superiore a 500 m2 e anche se uno o più stabilimenti superano tale soglia ma la base imponibile non supera i 2 000 m2, mentre invece grava effettivamente sui commercianti titolari di un unico stabilimento commerciale la cui superficie di vendita supera tali soglie, e ii) non assoggetta ad imposizione, inoltre, gli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori, qualunque sia la rispettiva superficie di vendita al pubblico di cui dispongono. |
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2) |
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, l’assenza di un’effettiva imposizione a titolo di IDMGAV a carico degli stabilimenti commerciali con una superficie di vendita al pubblico non superiore a 500 m2, o superiore per i casi in cui la base imponibile non superi i 2 000 m2, e degli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; nonché alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali di costruzione, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/25 |
Impugnazione proposta il 27 aprile 2016 da Industrias Químicas del Vallés, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 febbraio 2016, causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Commissione
(Causa C-244/16 P)
(2016/C 260/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industrias Químicas del Vallés, S.A. (rappresentanti: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, C. Vila Gisbert, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 febbraio 2016 nella causa T-296/15, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV)/Commissione europea. |
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— |
Dichiarare la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dall’IQV avverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 (1) della Commissione. |
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— |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul merito nella causa T-296/15. |
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— |
Condannare la Commissione europea alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
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(i) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso è un atto regolamentare che comporta nei confronti della ricorrente misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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(ii) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che l’irricevibilità del suo ricorso avverso il regolamento controverso non privava l’IQV di una tutela giuridica effettiva. |
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(iii) |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha considerato, nell’ordinanza impugnata, che il regolamento controverso non riguardava individualmente l’IQV. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia) il 28 aprile 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa
(Causa C-246/16)
(2016/C 260/33)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
Parti nella causa principale
Ricorrente: Enzo Di Maura
Resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa
Questioni pregiudiziali
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1) |
Visti gli artt. 11, parte C, par. 1, e 20, par. 1, lett. b), secondo periodo, della dir. 77/388/CEE (1), relativi alla variazione in diminuzione della base imponibile ed alla rettifica dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili in caso di mancato pagamento totale o parziale della controprestazione stabilita fra le parti, se sia conforme ai principi di proporzionalità e di effettività, garantiti dal T.F.U.E., ed al principio di neutralità che regola l'applicazione dell'IVA, imporre limiti che rendano impossibile o eccessivamente oneroso - anche in termini di tempistica, legata alla imprevedibile durata di una procedura concorsuale - per il soggetto passivo il recupero dell'imposta relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte; |
|
2) |
In caso di risposta positiva alla prima questione, se sia compatibile con i principi sopra richiamati una norma – quale l'articolo 26, 2o comma, del DPR 633/1972, nel testo vigente anteriormente alle modifiche disposte con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 126 e 127 - che subordini il diritto al recupero dell'imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure concorsuali infruttuose, e cioè, secondo la Giurisprudenza e la prassi dell'Autorità fiscale dello Stato membro dell'Unione, esclusivamente, a seguito dell'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo o, in mancanza, della definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, anche quando tali attività siano ragionevolmente anti - economiche in ragione dell'ammontare del credito vantato, delle prospettive del suo recupero e dei costi delle procedure concorsuali e considerato che, comunque, i citati presupposti possono intervenire a distanza di anni dalla data di apertura del fallimento. |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 maggio 2016 – Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt
(Causa C-248/16)
(2016/C 260/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Austria Asphalt GmbH & Co OG
Resistente: Bundeskartellanwalt
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») debba essere interpretato nel senso che, in caso di passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto su un’impresa preesistente, laddove l’impresa che in precedenza esercitava il controllo esclusivo mantiene una partecipazione esercitando il controllo congiunto, si ha una concentrazione solo quando tale impresa esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità autonoma.
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni»), GU L 24, pag. 1.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 3 maggio 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS e a.
(Causa C-253/16)
(2016/C 260/35)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrenti: Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA
Resistenti: AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, Mostapha El Hammouchi, Boughaz SPRL, Sahbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fès SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zouhair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouz, Imad Zufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Bahri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tahri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbih, Hadel Bensbih, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazzoui
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a prezzi e condizioni imposti da uno Stato membro ai gestori di servizi di taxi laddove (a) le corse dei taxi interessati varcano solo occasionalmente le frontiere nazionali, (b) una parte significativa della clientela dei taxi interessati è costituita da cittadini o residenti dell’Unione europea che non sono cittadini né residenti dello Stato membro in questione e (c) nelle circostanze concrete della causa, le corse in taxi controverse costituiscono molto spesso, per il passeggero, soltanto una tappa di un viaggio più lungo il cui punto di arrivo o punto di partenza si trovano in un paese dell’Unione diverso dallo Stato membro in questione. |
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2) |
Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a condizioni di gestione diverse dalle condizioni tariffarie e dalle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di trasporto interessata, come nella fattispecie un divieto per i gestori di taxi di mettere a disposizione posti singoli piuttosto che il veicolo nel suo complesso e un divieto per i predetti gestori di decidere loro stessi la destinazione di una corsa proposta alla clientela, che consentano di impedire a detti gestori di raggruppare clienti con la stessa destinazione. |
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3) |
Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso vieta, salvo con l’autorizzazione della Commissione, misure come quelle di cui alla seconda questione (a) che hanno lo scopo generale, inter alia, di proteggere i gestori di taxi contro la concorrenza delle imprese di noleggio di autovetture con conducente e (b) che hanno l’effetto specifico, nelle circostanze concrete della causa, di proteggere i gestori di autobus contro la concorrenza dei gestori di taxi. |
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4) |
Se l’articolo 96, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso vieta, salvo con l’autorizzazione della Commissione, una misura che impedisce ai gestori di taxi di attirare clienti, allorché detta misura abbia come effetto, nelle circostanze concrete della causa, la riduzione della loro capacità di acquisire i clienti di un servizio di autobus concorrente. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 9 maggio 2016 – Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg
(Causa C-256/16)
(2016/C 260/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Deichmann SE
Resistente: Hauptzollamt Duisburg
Questione pregiudiziale
Se sia valido il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (1) della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 9 maggio 2016 – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
(Causa C-258/16)
(2016/C 260/37)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Finnair Oyj
Resistente: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 31, paragrafo 4, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che l’interruzione del termine di decadenza presupponga, oltre alla presentazione di tempestivo reclamo, [Or 14] che il reclamo stesso sia stato parimenti inoltrato, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, in forma scritta. |
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2) |
Qualora l’interruzione del termine di decadenza presupponga che il reclamo tempestivamente presentato nei termini debba parimenti presentare forma scritta, se dunque l’articolo 31, paragrafo 3, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che il requisito della forma scritta possa essere osservato mediante procedure elettroniche e anche mediante registrazione del danno denunciato nel sistema informatico del vettore aereo. |
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3) |
Se la Convenzione di Montreal osti a un’interpretazione secondo cui il requisito della forma scritta debba considerarsi soddisfatto laddove un rappresentante del vettore aereo, informandone il passeggero, registri la denuncia del danno/il reclamo in formato cartaceo o elettronico nel sistema del vettore. |
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4) |
Se l’articolo 31 della Convenzione di Montreal preveda per il reclamo ulteriori requisiti rispetto a quello di portare a conoscenza del vettore aereo il danno subito. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 12 maggio 2016 – Shields & Sons Partnership/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-262/16)
(2016/C 260/38)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)
Parti
Ricorrente: Shields & Sons Partnership
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Rispetto al regime comune forfettario per i produttori agricoli stabilito dal titolo XII, capo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), se l’articolo 296, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che reca una disciplina esaustiva dei casi in cui uno Stato membro può escludere un produttore agricolo dal suddetto regime. In particolare:
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2. |
Come debba essere interpretata l’espressione «categorie di produttori agricoli» contenuta nell’articolo 296, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. In particolare:
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(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 13 maggio 2016 – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Causa C-266/16)
(2016/C 260/39)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Western Sahara Campaign UK
Resistenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se nell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, (GU 2000 L 170, pag. 2) (in prosieguo: l’«accordo d’associazione con il Marocco») approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2000/204/CE (1), CECA, i riferimenti al «Marocco» negli articoli 9, 17 e 94 e nel protocollo n. 4 si riferiscano esclusivamente al territorio sovrano del Marocco, come riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea (in prosieguo: l’«UE») e, pertanto, ostino a che prodotti originari del Sahara occidentale siano importati nell’UE esenti da dazi doganali ai sensi dell’accordo di associazione con il Marocco. |
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2) |
Ove i prodotti originari del Sahara occidentale possano essere importati nell’UE esenti da dazi doganali ai sensi dell’accordo d’associazione con il Marocco, se quest’ultimo sia valido, in considerazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del Trattato sull’Unione europea di contribuire all’osservanza dei principi pertinenti di diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei limiti in cui l’accordo d’associazione con il Marocco sia stato concluso a beneficio del popolo saharawi, in suo nome, secondo i suoi desideri e/o in consultazione con i suoi rappresentanti riconosciuti. |
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3) |
Se l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’UE e il Regno del Marocco (approvato e attuato dal regolamento del Consiglio 764/2006 (2), dalla decisione del Consiglio 2013/785/UE (3), e dal regolamento del Consiglio 1270/2013 (4)) sia valido, in considerazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del Trattato sull'Unione europea di contribuire all’osservanza dei principi pertinenti del diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei limiti in cui l’accordo di associazione con il Marocco sia stato concluso a favore del popolo saharawi, in suo nome, secondo i suoi desideri e/o in consultazione con i suoi rappresentanti riconosciuti. |
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4) |
Se la [ricorrente] sia legittimata ad impugnare la validità degli atti dell’UE sulla base di una presunta violazione del diritto internazionale da parte dell’UE, con particolare riguardo alle seguenti circostanze:
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(1) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 349, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 328, pag. 40).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of Gibraltar (Regno Unito) il 13 maggio 2016 – Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff/The Hon. Gilbert Licudi QC MP, Minister for Justice
(Causa C-267/16)
(2016/C 260/40)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of Gibraltar
Parti
Ricorrenti: Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff
Convenuto: The Hon. Gilbert Licudi QC MP, Minister for Justice
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora le disposizioni della direttiva (1) relative alla carta europea d’arma da fuoco riguardino soltanto la libera circolazione delle merci, se esse possano essere nondimeno applicate a Gibilterra in ragione del fatto che non implicano né scambi né operazioni commerciali ed esulano, quindi, dall’ambito di applicazione delle deroghe concesse a Gibilterra in base all’atto di adesione del 1972. |
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2) |
Se le disposizioni della direttiva relative alla carta europea d’arma da fuoco, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano applicabili a Gibilterra in quanto attengono alla libera circolazione dei servizi. |
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3) |
Se le disposizioni della direttiva relative alla carta europea d’arma da fuoco, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano invalide in quanto attengono alla libera circolazione delle persone e sono state pertanto adottate su una base giuridica errata. |
(1) Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, pag. 51).
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/33 |
Impugnazione proposta il 17 maggio 2016 dalla Società cooperativa Amrita arl e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2016, causa T-439/15, Amrita e a./Commissione
(Causa C-280/16 P)
(2016/C 260/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl; Cesi Marta; Comune Agricola Lunella - Soc. mutua coop. arl; Rollo Olga; Borrello Claudia; Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi; Marzo Luigi; Stasi Anna Maria; Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi; Castriota Maria Grazia; Azienda Agricola di Cagnoni Fiorella; Azienda Agricola Spirdo ss agr.; Impresa Agricola Stefania Stamerra; Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco; Simone Cosimo Antonio; Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl (rappresentanti: L. Paccione, V. Stamerra, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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— |
annullare con rinvio l’Ordinanza impugnata, ove occorra con declaratoria della piena legittimazione ad agire delle ricorrenti; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’appello le ricorrenti invocano i seguenti motivi:
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1. |
Primo motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza ed erroneità della motivazione in relazione ai paragrafi 12-22 dell’Ordinanza impugnata L’Ordinanza impugnata muove dall’erroneo presupposto che le ricorrenti abbiano chiesto l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), nella sua integrità, anziché, come in effetti è avvenuto, per le sole parti specifiche meglio indicate in atto introduttivo e nella memoria di replica all’avversa eccezione di irricevibilità. |
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2. |
Secondo motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione L’Ordinanza impugnata afferma erroneamente che la decisione della Commissione imporrebbe misure esecutive dello Stato italiano con riferimento alla delimitazione della zona infetta da Xylella fastidiosa. A smentire tale assunto v’è la circostanza pacifica che la decisione qualifica inderogabilmente come zona infetta tutta la provincia amministrativa di Lecce che ha confini territoriali già tracciati sulle mappe. |
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3. |
Terzo motivo: Illegittimità del paragrafo 25 anche in relazione al paragrafo 21 dell’Ordinanza impugnata: contraddittorietà, erroneità e manifesta infondatezza della motivazione La motivazione addotta dal Tribunale al paragrafo 21 dell’Ordinanza impugnata afferma che per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso. Lo stesso Tribunale nel successivo paragrafo 25 deroga a tale criterio ermeneutico in sede di delibazione negativa della legittimazione attiva dei ricorrenti. |
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4. |
Quarto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione II Tribunale, da un lato, afferma che il Ministero delle Politiche Agricole italiano avrebbe adottato con Decreto misure esecutive degli articoli 4, 6 e 7 della decisione della Commissione, dall’altro prende contraddittoriamente atto che alcune misure della decisione della Commissione non sono comprese nel detto Decreto. |
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5. |
Quinto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione II paragrafo 24 dell’Ordinanza impugnata omette di considerare l’effettivo contenuto del ricorso introduttivo nel quale si impugnano l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 4 della decisione, con riferimento all’obbligo di trattamenti fitosanitari vietati in agricoltura biologica, obbligo integrante misura auto-esecutiva che lede direttamente le aziende ricorrenti che perderebbero, in ragione di essa, la certificazione biologica in loro possesso. |
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6. |
Sesto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione I paragrafi 33 e 34 dell’Ordinanza impugnata ignorano la prova documentale acquisita in processo circa la lesione individuale che subiscono le ricorrenti per effetto delle misure impugnate. |
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7. |
Settimo motivo: Errore di diritto. Omessa pronuncia sul tema della lesione diretta per effetto delle misure impugnate Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla oggettiva sussistenza della lesione diretta che patiscono le aziende appellanti per effetto delle misure auto-esecutive della Commissione impugnate. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 23 maggio 2016 – IK «L.Č.»
(Causa C-288/16)
(2016/C 260/42)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente: IK «L.Č.»
Resistente: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta si applica solamente nel caso in cui esista un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra il prestatore dei servizi e il destinatario o il mittente delle merci. |
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2) |
Quali siano i criteri che deve rispettare il rapporto diretto menzionato nella norma di cui sopra affinché si possa ritenere che un servizio connesso all’importazione o esportazione delle merci sia esente dall’imposta. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/35 |
Impugnazione proposta il 26 maggio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea
(Causa C-300/16 P)
(2016/C 260/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, K. Walkerová, agenti)
Altra parte nel procedimento: Frucona Košice a.s.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, notificata alla Commissione in pari data, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea; |
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— |
pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto infondato in diritto, e |
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— |
condannare la convenuta e ricorrente in primo grado alle spese del procedimento. |
In subordine, la Commissione chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, notificata alla Commissione in pari data, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale affinché esamini il secondo motivo e, nei limiti in cui ciò sia necessario, il terzo motivo e il quarto motivo in primo grado, e |
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— |
riservare le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi vertenti, in primo luogo, sull’applicabilità del criterio del creditore privato e, in secondo luogo, sull’applicazione del criterio del creditore privato.
Per quanto riguarda l’applicabilità del criterio del creditore privato, la Commissione deduce tre motivi di impugnazione. Il primo verte sull’errata interpretazione della decisione controversa; il secondo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento all’applicabilità del criterio del creditore privato e il terzo verte sull’errata applicazione della res iudicata.
La sentenza impugnata considera che il criterio del creditore privato è applicabile, anche laddove lo Stato membro sostenga nel procedimento amministrativo, sulla base di argomentazioni dettagliate, che l’autorità pubblica non ha agito sulla base di considerazioni che guiderebbero un soggetto che partecipa in un’economia di mercato, fino a che un interessato fa valere il contrario. Secondo l’interpretazione, da parte della Commissione, della giurisprudenza, la posizione dello Stato membro è di essenziale importanza allorché si tratta dell’applicabilità del criterio del creditore privato.
Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del creditore privato, la Commissione deduce due motivi di impugnazione. Il primo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento all’applicazione del criterio del creditore privato. Il secondo motivo concerne il fatto che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale dell’asserito aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Il Tribunale richiede che la Commissione ricostruisca d’ufficio la condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato. Inoltre, tale requisito sussiste indipendentemente da ciò che lo Stato membro interessato ha effettivamente fatto oppure detto. Secondo l’interpretazione, da parte della Commissione, della giurisprudenza, quest’ultima non impone alla Commissione di raccogliere essa stessa gli elementi di prova e le informazioni che un creditore privato razionale avrebbe raccolto prima di effettuare la sua valutazione, quando l’autorità di cui trattasi non lo ha fatto. Piuttosto, il suo compito è limitato a verificare se, soggettivamente, l’autorità pubblica, sulla base della sua condotta nonché degli elementi di prova e delle informazioni che ha avuto effettivamente a sua disposizione nel prendere la sua decisione, abbia agito come un creditore privato in una situazione il più vicina possibile a quella dell’autorità pubblica nell’adottare la decisione di concedere la misura di cui trattasi.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/36 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-545/15) (1)
(2016/C 260/44)
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/37 |
Ordinanza del presidente della Corte del 10 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-546/15) (1)
(2016/C 260/45)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/37 |
Ordinanza del presidente della Corte del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Hans-Peter Ofenböck, in presenza di: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich
(Causa C-565/15) (1)
(2016/C 260/46)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/38 |
Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Moreda-Riviere Trefilerías e a./Commisione
(Cause riunite da T-426/10 a T-429/10, da T-438/12 a T-441/12) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Unità economica - Partecipazione diretta all’infrazione - Responsabilità derivata delle società controllanti - Successione di imprese - Infrazione complessa - Infrazione unica e continuata - Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende - Principi di irretroattività e di legalità delle pene - Circostanze attenuanti - Capacità contributiva - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Domanda di rivalutazione - Assenza di mutamento delle circostanze di fatto - Lettera di rigetto - Irricevibilità»))
(2016/C 260/47)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Moreda-Riviere Trefilerías, SA (Gijón, Spagna) (cause T-426/10 e T-440/12); Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, Spagna) (cause T-427/10 e T-439/12); Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Spagna) (cause T-428/10 e T-441/12); e Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (cause T-429/10 e T-438/12) (rappresentanti: nelle cause da T-426/10 a T-429/10, F. González Díaz e A. Tresandi Blanco e, nelle cause da T-438/12 a T-441/12, inizialmente F. González Díaz e P. Herrero Prieto, successivamente F. González Díaz e A. Tresandi Blanco, avvocati
Convenuta: Commisione europea (rappresentanti: nelle cause T-426/10, T-427/10, T-429/10, da T-438/12 a T-441/12, V. Bottka, F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da L. Ortiz Blanco e A. Lamadrid de Pablo, avvocati, e, nella causa T-428/10, V. Bottka e F. Castillo de la Torre, assistiti da L. Ortiz Blanco e A. Lamadrid de Pablo)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché della lettera del direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della Commissione del 25 luglio 2012.
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Moreda-Riviere Trefilerías, SA, la Trefilerías Quijano, SA, la Trenzas y Cables de Acero PSC, SL e la Global Steel Wire, SA sono condannate alle spese. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/39 |
Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM)
(Causa T-805/14) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MEGABUS.COM - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto»])
(2016/C 260/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stagecoach Group plc (Perth, Regno Unito) (rappresentante: G. Jacobs, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 ottobre 2014 (procedimento R 1894/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MEGABUS.COM come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
La Stagecoach Group plc è condannata alle spese. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/39 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 maggio 2016 – Pari Pharma/EMA
(Causa T-235/15 R)
([«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA relativi a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Ordinanza che accorda la sospensione dell’esecuzione della decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di revoca - Difetto di mutamento delle circostanze - Articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale»])
(2016/C 260/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)
Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Spina, A. Rusanov e S. Marino, agenti)
Interveniente a sostegno della resistente: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 159 del regolamento di procedura del Tribunale e diretta a ottenere la revoca dell’ordinanza del 1o settembre 2015, Pari Pharma/EMA (T-235/15 R, EU:T:2015:587), con la quale è stata accordata la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/271043/2015 dell’EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco Vantobra.
Dispositivo
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1) |
La domanda di revoca dell’ordinanza del 1o settembre 2015, Pari Pharma/EMA (T-235/15 R, EU:T:2015:587), è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/40 |
Ordinanza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Volkswagen/EUIPO – Andrã (BAG PAX)
(Causa T-324/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo BAG PAX - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2016/C 260/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: già BAGPAX Cargo Systems e.K.: Marvin Dominic Andrã (Saarlouis, Germania) (rappresentante: T. Dohmen, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avvero la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2015 (procedimento R 1971/2014-4) relativo ad un procedimento di decadenza tra la Volkswagen e la BAGPAX Cargo Systems.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Volkswagen AG è condannata alle spese. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/41 |
Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Syndial/Commissione
(Causa T-581/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia - Eventuale violazione delle direttive 2011/92/UE e 1999/13/CE - Bonifica di un ex sito industriale (Cengio-Saliceto) - Diniego di accesso - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2016/C 260/51)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: L. Acquarone e S. Grassi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE per l’annullamento della decisione della Commissione del 3 agosto 2015 di diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento di eventuale inadempimento della Repubblica italiana rispetto ai propri obblighi di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nonché alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Syndial SpA – Attività Diversificate è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/41 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Caviro Distillerie e altri/Commissione
(Causa T-211/16)
(2016/C 260/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia) (rappresentanti: R. MacLean, Solicitor, e A. Bochon, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ammissibile; |
|
— |
annullare l’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/176 della Commissione, del 9 febbraio 2016, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, sulla base di errori manifesti di valutazione di fatto e di diritto che viziano la misura e di violazioni degli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009; |
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— |
condannare il convenuto e gli eventuali intervenienti al pagamento delle spese legali delle ricorrenti e delle spese di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per i motivi che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e apprezzamento dei fatti allorché ha selezionato un campione non rappresentativo di produttori dell’Unione europea al fine di valutazione il danno e, in tal modo, ha anche violato gli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, ritenendo erroneamente che il criterio del maggior volume di vendite equivalga al campione che è sufficientemente rappresentativo. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per i motivi che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e apprezzamento dei fatti nel valutare l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione economica dell’industria dell’Unione europea e, in tal modo, ha anche violato gli articoli 3, paragrafo 2, 3, paragrafo 3, 3, paragrafo 5, e 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/42 |
Ricorso proposto l’11 maggio 2016 – C & J Clark International/Commissione
(Causa T-230/16)
(2016/C 260/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: C & J Clark International Ltd (Somerset, Regno Unito) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e J. Charles, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ammissibile; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, del principio di attribuzione ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TUE, essendosi fondata su una base giuridica non corretta. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, dell’articolo 266 TFUE non avendo preso i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, cause C-659/13 e C-34/14, C & J Clark International, EU:C:2016:74. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione europea, degli articoli 5, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, TUE, avendo adottato un atto che va al di là di quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo, e |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sull’abuso di poteri, da parte della Commissione, avendo utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/43 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2016 – NI/GEPD
(Causa T-237/16)
(2016/C 260/54)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: NI (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Gómez Acebo Dennes, avvocato)
Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare e revocare la decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 18 marzo 2016, che respinge la richiesta della parte ricorrente di riforma della decisione del medesimo Garante in data 8 dicembre 2015, e disporre la cessazione da parte del Mediatore europeo del trattamento presente e futuro dei dati personali contenuti in un contratto concluso da detta parte ricorrente; |
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— |
ordinare al Mediatore europeo di astenersi dal pubblicare qualsiasi dato personale della parte ricorrente o che la renda identificabile. In particolare, ordinare al Mediatore europeo di non fare alcuna allusione all’incarico che essa ha ricoperto; |
|
— |
ordinare al Mediatore europeo di esaminare e dare attuazione esaustiva e completa al diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali nel procedimento Own Initiative Inquiry 2/2014 o in qualsiasi altro procedimento con oggetto identico, del quale la ricorrente possa costituire una parte; |
|
— |
condannare alle spese il Garante europeo della protezione dei dati. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è rivolto sostanzialmente contro la decisione del convenuto di non accogliere il reclamo della parte ricorrente riguardo al rifiuto di occultare determinati dati personali relativi al trattamento dinanzi al Mediatore europeo di due indagini concernenti l’autorizzazione a esercitare un’attività professionale nel settore privato, una volta terminate le sue funzioni come membro della Commissione europea.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
L’attività della parte ricorrente, il procedimento seguito dalla Commissione al momento della concessione dell’autorizzazione per le sue attività posteriori all’esercizio del suo incarico come membro della Commissione, la prima indagine svolta dal Mediatore europeo circa tale autorizzazione, e la riapertura del caso oggetto di indagini da parte del nuovo Mediatore europeo, nonché l’intenzione di quest’ultimo di pubblicare i dati personali della parte ricorrente che la rendono direttamente e indirettamente identificabile, non sono stati tenuti in debito conto dal convenuto alla luce della normativa e della giurisprudenza applicabili alle sue decisioni. |
|
2. |
La raccolta anonima dei dati non permette di realizzare la tracciabilità necessaria per accertare la liceità del trattamento dei dati da parte del Mediatore europeo, poiché sono stati ottenuti in modo anonimo e trattati in maniera illecita. |
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3. |
Il trattamento dei dati oggetto del presente procedimento deve essere qualificato, secondo la parte ricorrente, come eccessivo, inadeguato e non pertinente ai fini per cui sono stati raccolti, anche se in modo anonimo. Il contratto consegnato riguarda unicamente ed esclusivamente il rapporto tra la parte ricorrente e una società privata, dopo aver lasciato le funzioni di membro della Commissione e senza che l’oggetto del medesimo contratto abbia alcuna relazione con le funzioni svolte presso la Commissione. |
|
4. |
Non sussistono informazioni o fatti nuovi che giustifichino il trattamento e la pubblicazione dei dati personali della parte ricorrente, che peraltro sono stati considerati riservati nella prima indagine svolta dal precedente Mediatore europeo. Un cambiamento nel trattamento riservato dei dati in oggetto non ha nessun fondamento giuridico né è stato mai motivato dal Mediatore europeo. |
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5. |
La pubblicazione dei dati personali in oggetto non contribuisce in alcun modo a migliorare l’indagine, poiché il Mediatore europeo può indagare sull’autorizzazione concessa alla parte ricorrente per l’esercizio di un’attività privata senza utilizzare dati della sua vita privata e, quantomeno, senza pubblicarli. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/44 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2016 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnnement
(Causa T-238/16)
(2016/C 260/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentante: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Scouring Environnnement SARL (Tauriac, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
condannare la convenuta a pagare alla CSJU l’importo di EUR 60 000,00 in virtù della Convenzione di Sovvenzione n. 287071 «BiMed – soluzioni di bicarbonato a getto per rimozione di pitture e vernici e trattamento di superfici asciutte», oltre all’importo di EUR 3 600,00 a titolo di interessi moratori calcolati a un tasso del 3,65 % per il periodo dal 12 settembre 2014 al 3 maggio 2016; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.
La ricorrente afferma che la convenuta è incorsa in una violazione dei propri obblighi contrattuali, in quanto ha omesso di presentare le relazioni richieste, i rendiconti finanziari e i risultati da fornire relativi al periodo 1, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Sovvenzione, dell’articolo II.2(3) e dell’articolo II.4 dell’Allegato II alla Convenzione di Sovvenzione. Pertanto, la ricorrente ha risolto la Convenzione di Sovvenzione ai sensi dell’articolo II.38 dell’Allegato II alla Convenzione di Sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 60 000,00 che era già stato corrisposto al coordinatore conformemente alle disposizioni di cui alla Convenzione di Sovvenzione. La ricorrente ha, dunque, emesso una nota di addebito per il recupero del prefinanziamento, che resta proprietà della stessa fino al saldo.
I fatti all’origine degli obblighi della Scouring Environnement SARL, in qualità di coordinatore, sono in larga parte non contestati nel caso di specie, in quanto nessuna obiezione è stata sollevata dalla convenuta in merito alle circostanze relative alla risoluzione e al calcolo dell’importo da rimborsare alla ricorrente.
Pertanto, la ricorrente ha diritto di chiedere il recupero e il rimborso dell’importo versato alla convenuta a titolo di prefinanziamento, maggiorato degli interessi moratori.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/45 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2016 – Direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode/Commissione
(Causa T-251/16)
(2016/C 260/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Jelínek, membro del personale, assistito da G. M. Roberti e I. Perego, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2016)1449 final del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 2; |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su violazioni di diritto ed errori manifesti di valutazione che la Commissione europea avrebbe commesso. La decisione impugnata non sarebbe conforme criteri di diritto che disciplinano la revoca dell’immunità giurisdizionale del Direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e si baserebbe su una lettura manifestamente erronea degli elementi del fascicolo. Peraltro, la decisione impugnata non avrebbe correttamente valutato l’interesse dell’Unione e pregiudicherebbe l’indipendenza del Direttore generale dell’OLAF. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su violazioni di diritto e una procedura decisionale falsata. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di leale cooperazione e delle garanzie procedurali. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/46 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2016 — Globo Media/EUIPO — Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA.)
(Causa T-262/16)
(2016/C 260/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Globo Media, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Estropá Navarro e J. Calderón Chavero, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brasil)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’ EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GLOBO MEDIA» – Domanda di registrazione n. 8 957 169
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/03/2016 nel procedimento R 561/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
di conseguenza, respingere l’opposizione n. B1697179 e concedere la registrazione del marchio impugnato per i servizi richiesti nelle classi 35, 38 e 41; |
|
— |
condannare l’EUIPO e le parti intervenienti a sostenere le spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e respingere delle loro richieste. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/47 |
Impugnazione proposta il 28 maggio 2016 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2016, causa F-23/15, Kerstens/Commissione
(Causa T-270/16 P)
(2016/C 260/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la sentenza della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica del 18 marzo 2016, Kerstens/Commissione, recante il numero F-23/15; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul travisamento dei fatti e degli elementi probatori nonché su una motivazione contraddittoria circa l’assenza di una relazione d’indagine amministrativa ai sensi degli articoli da 2 a 4 delle disposizioni generali d’attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari del 2004 (nel prosieguo: le «DGA 2004»). |
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto legato al mancato annullamento di una decisione disciplinare non basata su una relazione d’indagine amministrativa ai sensi delle DGA 2004. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente su una motivazione contraddittoria della sentenza, su una violazione dell’obbligo di motivazione, sul travisamento degli elementi fattuali e delle prove, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, delle DGA 2004, dell’articolo 91 dello Statuto e del principio della separazione dei poteri tra le autorità giudiziarie e amministrative, del divieto di statuire ultra petita e dei principi del contraddittorio e di non discriminazione, nonché sugli errori di diritto relativamente all’esame eseguito dal Tribunale della funzione pubblica sulle conseguenze delle irregolarità commesse dalla Commissione. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione del principio del contraddittorio legati a un’interpretazione erronea dell’articolo 24 dello Statuto e dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto. |
|
5. |
Quinto motivo, invocato in subordine, vertente sul travisamento dei fatti e degli elementi probatori, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su un errore di diritto circa il principio del rispetto del termine ragionevole in materia disciplinare. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/48 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2016 – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)
(Causa T-280/16)
(2016/C 260/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: GeoClimaDesign AG (Fürstenwalde/Spree, Germania) (rappresentante: B. Lanz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie GmbH (Langenhorn, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GEO» – Marchio dell’Unione europea n. 8 331 076
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2016 nel procedimento R 1679/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
dichiarare la nullità del marchio di cui trattasi; in subordine, dichiarare la nullità del marchio di cui trattasi per i seguenti prodotti e servizi: allestimento organizzativo di progetti di costruzione nel settore dell’energia rinnovabile in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici nella classe 35, servizi di imprese edili per la realizzazione di progetti in ambito di energia rinnovabile, in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici; riparazione e manutenzione di impianti ad energia eolica nella classe 37 nonché progettazione tecnica di progetti in materia di approvvigionamento d’energia; progettazione tecnica di progetti in materia di energia rinnovabile, in particolare impianti ad energia eolica e parchi eolici; servizi di ingegneria in materia di energia rinnovabile, in particolare impianti a energia eolica; perizie tecniche e scientifiche nella classe 42; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/48 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Solelec e a./Parlamento
(Causa T-281/16)
(2016/C 260/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Socom SA (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: S. Marx, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione n. D(2016)14480 del 27 maggio 2016 della Direzione Generale delle Infrastrutture e della Logistica del Parlamento Europeo con cui è stata respinta l’offerta dell’associazione temporanea «ELECTRO KAD», costituita dalle società SOLELEC S.A., MANNELLI & ASSOCIÉS S.A., PAUL WAGNER & FILS S.A. e SOCOM S.A., relativa al lotto 75 «elettricità — correnti forti» presentata in data 14 gennaio 2016 nell’ambito della gara di appalto rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6 riguardante il progetto di ampliamento e adeguamento dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e annullare la decisione con la quale l’appalto in questione è stato aggiudicato a un altro offerente; |
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disporre la produzione dei documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti sono stati segnalati conformemente all’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
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1. |
Primo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di selezione, i quali non sarebbero soddisfatti dall’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto in quanto uno dei suoi membri sarebbe privo di personalità giuridica durante l’intera durata dei lavori e sarebbe impossibile per l’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto avvalersi delle referenze relative alla capacità tecnica e professionale quali richieste dal disciplinare di gara. |
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2. |
Secondo motivo vertente sul mancato rispetto dei criteri di aggiudicazione. Mettendo a confronto l’offerta presentata dalle ricorrenti con l’offerta dell’associazione temporanea aggiudicataria dell’appalto risulterebbe che quest’ultima sia anormalmente bassa, il che avrebbe dovuto indurre il convenuto a respingere l’offerta e ad aggiudicare l’appalto alle ricorrenti. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/49 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2016 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)
(Causa T-285/16)
(2016/C 260/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dominator International GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: N. Gugerbauer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «DREAMLINE» – Domanda di registrazione n. 1 222 091
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 marzo 2016 nel procedimento R 1669/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/50 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Toilettendeckel)
(Causa T-286/16)
(2016/C 260/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ernst Kneidinger (Wilhering, Austria) (rappresentante: M. Grötschl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Topseat International (Plano, Texas, Stati Uniti d’America)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 2274035-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 aprile 2016 nel procedimento R 1030/2015-3
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese relative al presente procedimento - in particolare a quelle sostenute per il presente ricorso e per un’eventuale udienza di discussione nonché alle spese di viaggio - e a quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002. |
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/51 |
Ricorso proposto il 2 giugno 2016 – Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M'Cooky)
(Causa T-288/16)
(2016/C 260/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Convivo GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: C. Düchs, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Porcesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca (Quito, Ecuador)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «M’Cooky» – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 075 242
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2016 nel procedimento R 1039/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento giurisdizionale, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente a sostenere le proprie spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
Tribunale della funzione pubblica
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 giugno 2016 – Verile/Commissione
(Causa F-108/12) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto - Trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti pensionistici maturati in un regime pensionistico nazionale - Proposta di abbuono di annualità - Ricorso - Annullamento - Impugnazione - Riqualificazione della domanda di annullamento della proposta di abbuono delle annualità - Riqualificazione della domanda di annullamento come volta all’annullamento della decisione recante riconoscimento di un abbuono di annualità a seguito del trasferimento dei diritti pensionistici - Rigetto della domanda - Sentenza sull’impugnazione passata in giudicato - Non luogo a provvedere))
(2016/C 260/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi e J.-N. Louis, successivamente avv.ti D. de Abreu Caldas, S. Orlandi e J.-N. Louis, poi avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis, e infine avv. J.-N. Louis)
Convenuta Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e G. Gattinara, agenti, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, e infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente verso il regime pensionistico dell’Unione e che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari.
Dispositivo
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1) |
Non vi è luogo a provvedere nella causa F-108/12, Verile/Commissione. |
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2) |
Il sig. Marco Verile e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 34.
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18.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 260/52 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell'8 giugno 2016 – Massoulié/Parlamento
(Causa F-146/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Parlamento - Trasferimento interistituzionale - Esercizio di promozione 2014 - Domanda volta alla conversione dei rapporti informativi in punti di merito - Riqualificazione di un reclamo in domanda - Articolo 90 dello Statuto - Irricevibilità manifesta))
(2016/C 260/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: François Massoulié (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e M. Dean, agenti)
Oggetto
Domanda di annullare la decisione del Parlamento recante rigetto della domanda di conversione dei rapporti informativi del ricorrente elaborati a decorrere dalla sua promozione nel grado AD 12 in punti di merito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso del sig. François Massoulié è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
Il sig. Massoulié sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo. |
(1) GU C 68 del 22.2.2016, pag. 45.