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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 251/01 |
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Tribunale |
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2016/C 251/02 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 251/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Tribunale
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/2 |
Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale
(2016/C 251/02)
La sig.ra Reine, il sig. Schalin e il sig. Xuereb, nominati giudici del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 24 maggio 2016 (1) per il periodo dal 29 maggio 2016 al 31 agosto 2019, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte di giustizia l’8 giugno 2016.
(1) GU L 141 del 28 maggio 2016, pag. 76.
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/3 |
Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 da Mansour Dairek Attoumi avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-278/14, Dairek Attoumi/UAMI - Diesel
(Causa C-578/15 P)
(2016/C 251/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mansour Dairek Attoumi (rappresentanti: E. Manresa Medina e J.M. Manresa Medina, abogados)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e Diesel S.P.A.
Con ordinanza del 26 maggio 2016, la Corte (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione e condanna il sig. Mansour Dairek Attoumi alle spese.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/3 |
Ricorso proposto il 18 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-160/16)
(2016/C 251/04)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e K. Talabér-Ritz)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo sottoposto una relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi, quale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 244/2012 (2) della Commissione, del 16 gennaio 2012, che istituisce un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione; |
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— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Il 18 marzo 2016 la Commissione europea ha proposto ricorso nei confronti della Repubblica ellenica, chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo sottoposto una relazione sui livelli ottimali in funzione dei costi, quale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che istituisce un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale disposizione. |
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2. |
Con il suo ricorso, la Commissione sostiene che, nonostante le sue reiterate domande in tal senso, le autorità greche non hanno ancora comunicato la relazione definitiva sui livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, avvalendosi del quadro metodologico comparativo fissato dal regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, e che, conseguentemente, ricorre una violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. |
(1) GU L 153 del 18.6. 2010, pag. 13.
(2) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 7 aprile 2016 — E/Subdelegación del Gobierno en Álava
(Causa C-193/16)
(2016/C 251/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parti nel procedimento principale
Appellante: E
Appellata: Subdelegación del Gobierno en Álava
Questione pregiudiziale
Se, in base al disposto dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE (1), l’odierno appellante, condannato a dodici anni di prigione per delitti reiterati di abuso su minori, costituisca una minaccia reale e attuale per la pubblica sicurezza, tenendo presente che egli si trova attualmente detenuto in prigione e che, avendo scontato sei anni di pena, gli restano ancora vari anni di reclusione da espiare prima di ottenere la libertà.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) il 7 aprile 2016 – Comune di Corridonia/Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
(Causa C-196/16)
(2016/C 251/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti nella causa principale
Ricorrente: Comune di Corridonia
Resistenti: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
Questione pregiudiziale
Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 2 della direttiva 2011/92/UE (1), sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario.
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italia) l’8 aprile 2016 – Comune di Loro Piceno e a./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
(Causa C-197/16)
(2016/C 251/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Comune di Loro Piceno, Marcello Bartolini, Filippo Bruè, Sergio Forti, Stefano Piatti, Gaetano Silvetti, Gianfranco Silvetti, Rocco Tirabasso, Sante Vagni, Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co., Suolificio Elefante Srl, Suolificio Roxy Srl, Aldo Alessandrini
Resistenti: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente
Questione pregiudiziale
Se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 2 della direttiva 2011/92/UE (1), sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventuale VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora 1’autorizzazione sia stata annullata dal giudice interno per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna dichiarata incostituzionale per contrasto con il diritto comunitario.
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
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11.7.2016 |
IT |
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C 251/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2016 – Marco Tronchetti Provera SpA e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-206/16)
(2016/C 251/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Marco Tronchetti Provera SpA, Antares European Fund Limited, Antares European Fund II Limited, Antares European Fund LP, Luca Orsini Baroni, UniCredit SpA, Lauro Sessantuno SpA
Resistente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questioni pregiudiziali
Se osti alla corretta applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, comma 2, della Direttiva 2004/25/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in relazione ai principi generali stabiliti dall’art. 3, paragrafo l, della stessa Direttiva, nonché alla corretta applicazione dei principi generali di diritto europeo della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di ragionevolezza, di trasparenza e di non discriminazione, una normativa nazionale, quale quella dell’articolo 106, comma 3, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, e dell’art. 47-octies della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti), e successive modificazioni, nella parte in cui le citate disposizioni autorizzano la Consob ad aumentare l’offerta pubblica di acquisto di cui al citato articolo 106, qualora ricorra la circostanza che «vi sia stata collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori», senza individuare le specifiche condotte che integrano tale fattispecie, e dunque senza determinare chiaramente le circostanze e i criteri, in presenza dei quali la Consob è autorizzata a rettificare in aumento il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.
(1) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142, pag. 12).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta (Spagna) il 14 aprile 2016 – Ministerio Fiscal
(Causa C-207/16)
(2016/C 251/09)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia provincial de Tarragona, Sección cuarta
Parti nel procedimento principale
Ministerio Fiscal
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la soglia di sufficiente gravità dei reati, quale criterio che giustifica l’ingerenza nei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta (1), possa essere individuata prendendo in considerazione unicamente la pena irrogabile per il reato oggetto di indagini o se sia inoltre necessario rilevare nella condotta criminosa particolari livelli di lesività nei confronti dei beni giuridici individuali e/o collettivi. |
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2) |
Qualora la determinazione della gravità del reato sulla sola base della pena irrogabile risultasse conforme ai principi costituzionali dell’Unione, applicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito della sentenza dell’8 aprile 2014 quali parametri di controllo rigoroso della direttiva (2), quale dovrebbe essere tale soglia, e se essa risulti compatibile con una previsione generale di un limite di tre anni di reclusione. |
(1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326, pag. 391).
(2) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) il 15 aprile 2016 – Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino
(Causa C-211/16)
(2016/C 251/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
Parti nella causa principale
Ricorrente: Bimotor SpA
Resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino
Questioni pregiudiziali
Se la disciplina comunitaria in materia di IVA (sesta direttiva 77/388/CEE (1) del Consiglio, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE (2) e la direttiva 2006/112/CE (3)) osti alla normativa di uno Stato membro – come l’art. 34, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 – in forza della quale il rimborso o la compensazione di crediti IVA siano consentiti, per singolo anno di imposta, non nella loro interezza ma solo entro un limite massimo predeterminato.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (GU L 128, pag. 41).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekammer Südbayern (Germania) il 15 aprile 2016 – DUK Versorgungswerk eV e Gothaer Pensionskasse AG/BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH
(Causa C-212/16)
(2016/C 251/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern.
Parti
Ricorrenti: DUK Versorgungswerk eV, Gothaer Pensionskasse AG
Resistente: BG Klinik für Berufskrankheiten Bad Reichenhall gGmbH
Intervenienti: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se sia compatibile con la garanzia di un’effettiva tutela giurisdizionale ai sensi degli articoli 1, paragrafo 3, e 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665/CEE (1), nella versione modificata dalla direttiva 2007/66/CE (2), il fatto che a un soggetto che chiede che sia dichiarato inefficace un contratto stipulato senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non venga concesso di avvalersi della procedura di ricorso per assenza di un rischio di danno, per il motivo che l’amministrazione aggiudicatrice, che non ha proceduto prima dell’aggiudicazione alla pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non ha eseguito una procedura di aggiudicazione come previsto dalla normativa, nella sua dichiarazione nell’ambito della procedura di ricorso definisce la prestazione da eseguire in modo così vincolante che l’operatore economico ricorrente non sarebbe in grado di erogarla. |
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2. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a):
Per il caso in cui si debba rispondere negativamente alla questione sub b):
In caso di risposta affermativa alla questione sub c):
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(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
(2) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007 , che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).
(3) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
(4) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
(5) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 aprile 2016 – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S.
(Causa C-223/16)
(2016/C 251/12)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Casertana Costruzioni Srl
Resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S.
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della Direttiva 2004/18/CE (1), come sostituiti dall’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE (2) ostino ad una disciplina normativa nazionale che esclude, o possa essere interpretata nel senso che esclude, la possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta quale «impresa ausiliaria», che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per fatto non a lui riconducibile né oggettivamente né soggettivamente.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
(2) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 aprile 2016 – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz/Premier ministre, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
(Causa C-226/16)
(2016/C 251/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Uprigaz - Union professionnelle des industries privées du gaz
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas naturale obblighi supplementari risultanti dall’inclusione fra i «clienti protetti», il cui consumo contribuisce a definire il perimetro degli obblighi di stoccaggio volti ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento, di clienti che non sono citati all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento; |
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2) |
Se l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro imponga ai fornitori di gas naturale obblighi riguardanti i volumi di gas stoccati e le relative portate di erogazione, nonché la detenzione di capacità di stoccaggio acquisite a titolo dei diritti corrispondenti all’obbligo di detenzione di scorte sul territorio di tale Stato membro, pur prevedendo che il ministro, nella sua valutazione delle capacità di stoccaggio detenute da un fornitore, tenga conto degli altri strumenti di modulazione di cui egli dispone. |
(1) Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295, pag. 1).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/11 |
Impugnazione proposta il 25 aprile 2016 dal sig. Ante Šumelj e altri avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2016 nelle cause riunite T-546/13, T-108/14 e T-109/14, Ante Šumelj e altri/Commissione europea
(Causa C-239/16 P)
(2016/C 251/14)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Ante Šumelj, Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, Davor Škugor, Ivan Gerometa, Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, Tomislav Polić, Vlatka Pižeta (rappresentante: M. Krmek, avvocato)
Resistente: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
accogliere le domande oggetto del ricorso in primo grado e dell’impugnazione. |
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— |
condannare la controparte alle spese sostenute dai ricorrenti nel procedimento di primo grado e nel giudizio di impugnazione. |
Motivi e argomenti principali
I ricorrenti, nella propria analisi della sentenza del Tribunale, adducono vari motivi di diritto:
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1. |
I ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto a loro discapito giacché non ha statuito che la Commissione ha violato l’obbligo su di essa incombente di vigilare sull’applicazione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea per quanto riguarda l’istituzione della professione di agente pubblico d’esecuzione nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 36 dell’Atto di adesione, che stabilisce espressamente che: «[l]a Commissione segue attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere portati a termine prima della data di adesione o entro la data di adesione». Il controllo della Commissione si è incentrato in particolare sugli impegni assunti dalla Croazia nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali (allegato VII). |
|
2. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando nel punto 57 della sentenza (contrariamente a quanto asserito nel punto 52 della stessa) che non risulta da alcuno degli impegni dell’allegato VII dell’Atto di adesione, fatti valere dai ricorrenti, l’obbligo per la Repubblica di Croazia di istituire la professione di agente pubblico d’esecuzione e quindi, neppure, l’obbligo per la Commissione di avvalersi, su tale base, dei motivi di azione previsti dall’articolo 36 dell’Atto di adesione allo scopo di impedire l’abrogazione della Legge sugli agenti pubblici d’esecuzione. I negoziati tra la Repubblica di Croazia e l’Unione europea sono durati a lungo e il capitolo 23, a differenza degli altri capitoli, è stato l’ultimo e il più difficile e, conformemente alla corretta prassi dell’Unione europea, verteva sui criteri politici che condizionavano l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. I negoziati si sono conclusi il 30 giugno 2011, dopo la consegna da parte del governo croato alla presidenza dell’Unione europea, avvenuta il 12 maggio 2011, di una relazione sull’adempimento degli impegni di cui al capitolo 23. In detta relazione la Repubblica di Croazia ha assunto, in dieci punti, impegni concreti relativi al Trattato di adesione (l’articolo 36 dell’Atto di adesione) e si è impegnata a darvi attuazione. L’impegno n. 1 e l’impegno n. 3, le cui disposizioni (relative all’introduzione degli agenti pubblici d’esecuzione) sono citate dai ricorrenti nel procedimento, obbligano espressamente la Repubblica di Croazia all’istituzione degli agenti pubblici d’esecuzione. |
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3. |
Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto (violando il principio della certezza del diritto) affermando, nei precedenti punti da 47 a 51 della sentenza, che l’impegno n. 1 non si riferiva a una strategia per la riforma del sistema giudiziario e a un piano di azione determinati in vigore nel periodo compreso tra la conclusione dei negoziati e l’abrogazione delle leggi che disciplinavano la professione di agente pubblico d’esecuzione. I ricorrenti affermano che il fatto di fare riferimento a un’altra strategia per la riforma del sistema giudiziario che la Commissione ha citato successivamente nei propri documenti e non alla Strategia per la riforma del sistema giudiziario del 2011 e al Piano di azione del 2011 che obbligavano la Repubblica di Croazia all’istituzione della funzione di agente pubblico d’esecuzione creerebbe un precedente pericoloso contrario a un’interpretazione giuridica ponderata. |
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4. |
Allo stesso modo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando al punto 55 che i ricorrenti non hanno menzionato alcuna violazione concreta, diversa dalla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, considerando che i ricorrenti deducono come infrazione la discriminazione, la violazione del diritto al lavoro e la violazione della certezza del diritto durante tutto il procedimento. È semplicemente incredibile che il Tribunale nella propria sentenza oggetto di impugnazione abbia ignorato completamente (senza farne alcuna menzione) il principio della certezza del diritto da cui, secondo una giurisprudenza consolidata, deriva il principio di tutela del legittimo affidamento. |
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5. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che l’articolo 13 del Trattato sull’Unione europea non rilevi ai fini di tale procedimento. Tuttavia, l’illegittimità di un procedimento non discende solamente dalla violazione di precetti positivi dell’Unione europea, ossia di norme scritte, bensì può anche derivare dalla violazione di principi generali del diritto (principio della certezza) nonché dalla violazione dell’articolo 13 TUE. L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuovere i suoi valori, perseguire i suoi obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, nonché garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni. I principi generali del diritto formano parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. |
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6. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non constatando, ai sensi dell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, che i ricorrenti erano stati nominati, ossia designati, per occupare posti di agenti pubblici d’esecuzione al momento della conclusione del capitolo 23, vale a dire quando è stata approvata la riforma giudiziaria, in cui rientrano gli agenti pubblici d’esecuzione. Invero, una volta conclusi i negoziati di adesione tra la Repubblica di Croazia e l’Unione europea, in particolare, con l’adozione di misure concrete, e avuto riguardo all’articolo 26 della Convenzione di Vienna, i ricorrenti possedevano la certezza del diritto di esercitare la professione da essi scelta. |
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7. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non ritenendo, alla luce delle disposizioni imperative dell’articolo 36 dell’Atto di adesione, che la Commissione dovesse vigilare sulla sua applicazione e adottare tutte le misure necessarie affinché la Repubblica di Croazia rispettasse i propri impegni. La Commissione, non avendo agito conformemente all’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, ha violato tale articolo, causando un danno ai ricorrenti. |
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8. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non ritenendo che il Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea sia il frutto dei negoziati e, come tale, imponga obblighi e produca effetti giuridici in forza della normativa e dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Nel caso di specie, il Trattato di adesione garantisce ai ricorrenti il diritto al lavoro e la creazione di una nuova professione per la quale essi sono stati scelti. Ai sensi delle disposizioni del Trattato, i ricorrenti confidavano legittimamente di iniziare l’esercizio delle funzioni per le quali erano stati nominati, dal momento che essi avevano, precedentemente, soddisfatto tutti i requisiti richiesti (hanno superato gli esami, si sono dimessi dai precedenti lavori e hanno attrezzato i propri uffici) come previsto dalla legge. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/13 |
Impugnazione proposta il 26 aprile 2016 dal sig. Vedran Vidmar e altri avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, Vedran Vidmar e Darko Graf/Commissione europea
(Causa C-240/16 P)
(2016/C 251/15)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Vedran Vidmar, Saša Čaldarević, Irena Glogovšek, Gordana Grancarić, Martina Grgec, Ines Grubišić, Sunčica Horvat Peris, Zlatko Ilak, Mirjana Jelavić, Romuald Kantoci, Svjetlana Klobučar, Ivan Kobaš, Tihana Kušeta Šerić, Damir Lemaić, Željko Ljubičić, Gordana Mahovac, Martina Majcen, Višnja Merdžo, Tomislav Perić, Darko Radić, Damjan Saridžić (rappresentante: D. Graf, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, accogliere le domande formulate dai ricorrenti nel procedimento di primo grado, nel ricorso da essi proposto il 1o luglio 2014 e condannare la Commissione europea a rimborsare ai ricorrenti tutte le spese sostenute nel presente procedimento. |
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— |
in subordine, annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14 e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente su di essa e condannare la Commissione europea a rimborsare ai ricorrenti tutte le spese del presente procedimento. |
Motivi e argomenti principali
I ricorrenti contestano le seguenti parti della sentenza impugnata:
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— |
punto 40, nel quale si dichiara che il comportamento illegittimo attivo di un’istituzione dell’Unione rappresenta solo uno degli elementi necessari affinché si possa ravvisare la responsabilità extracontrattuale per danni dell’Unione, poiché tale affermazione del Tribunale è in contrasto con l’articolo 340, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 maggio 1992, Mulder/Consiglio e Commissione, cause riunite C-104/89 e C-37/90); |
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— |
punto 47, nel quale, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 36 e dall’allegato VII dell’Atto di adesione della Repubblica di Croazia (in prosieguo: la «RC») all’Unione europea (in prosieguo: l’«Unione»), gli impegni che la RC ha assunto nei confronti dell’UE durante i negoziati di adesione all’Unione sono erroneamente denominati «principi», giacché nel caso di specie non si discute di alcun principio, bensì di 11 impegni concreti assunti dalla RC nei confronti dell’Unione, che sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011; |
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— |
punti da 48 a 52, giacché l’articolo 36 e l’allegato VII, punto 1, dell’Atto di adesione della RC all’Unione sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011, allorché erano vigenti ed applicabili, dal 15 dicembre 2010, la Strategia per la riforma del sistema giudiziario della Repubblica di Croazia per il periodo 2011-2015 e, dal 20 maggio 2010, il Piano di azione riveduto del governo della Repubblica di Croazia per la riforma del sistema giudiziario, e, pertanto, dopo la deroga a tali atti giuridici da parte della RC, che in precedenza era stata espressamente autorizzata dalla Commissione nel punto 3 della sua Relazione globale di controllo della RC del 10 ottobre 2012, nella quale si sollecitava la RC ad adottare una nuova normativa in materia di esecuzione, contrariamente ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, poiché la deroga a detti atti giuridici ha prodotto un evidente effetto retroattivo nei confronti dei ricorrenti, posto che dopo il 9 dicembre 2012 la RC non ha adottato alcuna nuova strategia per la riforma del sistema giudiziario, bensì unicamente una Strategia per lo sviluppo del sistema giudiziario per il periodo 2013-2018, e, pertanto, l’ultima Strategia per la Riforma del sistema giudiziario adottata in realtà dalla Repubblica di Croazia era quella in vigore il 9 dicembre 2011 (v. sentenza della Corte del 30 gennaio 1974, Louwage/Commissione, 148/73, punti 12 e 28, sentenza del Tribunale del 14 maggio del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, punti da 74 a 88 e sentenza della Corte del 14 maggio 1975, CNTA/Commissione, 74/74, punti da 41 a 44), dovendosi precisare che il Tribunale, nel punto 53 della sentenza impugnata, nel dichiarare che «non va dedotto che le autorità croate (…) potessero liberamente modificare la Strategia per la riforma del sistema giudiziario 2011-2015 e il Piano di azione del 2010. Alla luce delle disposizioni dell’Atto di adesione e, in particolare, dell’articolo 36 e dell’allegato VII dello stesso, dette autorità erano obbligate a rispettare non solo l’impegno n. 1, bensì tutti gli altri impegni previsti in detto allegato», riconosce la pertinenza della domanda di risarcimento dei danni formulata nel ricorso; |
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punti da 54 a 57 e da 59 a 63, relativi all’inadempimento dell’obbligo della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 36 dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto degli obblighi assunti dalla RC ai sensi dell’allegato VII, punto 3, dell’Atto di adesione, di continuare a migliorare l’efficienza della giustizia, dato che dagli allegati del ricorso si evince chiaramente che la Commissione ha inserito informazioni errate del Ministero della Giustizia della RC relative alla riduzione del numero di cause e di procedimenti esecutivi pendenti nei tribunali municipali e commerciali nelle sue tabelle di controllo corrispondenti al periodo compreso tra il 1o settembre 2012 e il 28 febbraio 2013, senza svolgere alcun controllo tecnico o aritmetico in relazione alla sua analisi, dimostrando un’evidente negligenza rispetto all’importanza dell’elaborazione delle suddette tabelle; |
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punto 68, poiché la Commissione, non avendo adempiuto il proprio obbligo, di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto dell’obbligo della RC di avviare il servizio croato di agenti pubblici d’esecuzione il 1o gennaio 2012, non ha ottemperato neppure al proprio obbligo stabilito nell’articolo 17 TUE di vigilare sull’applicazione del Trattato di adesione della RC all’Unione, che è uno dei trattati fondamentali dell’UE; |
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punti da 69 a 82, giacché non erano affatto necessarie successive azioni della Commissione, coerenti ed espresse, al fine di ingenerare il legittimo affidamento nei ricorrenti dopo il 9 dicembre 2012, dal momento che il legittimo affidamento dei ricorrenti era sorto anteriormente a detto giorno. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/14 |
Impugnazione proposta il 26 aprile 2016 da Darko Graf avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, Vedran Vidmar e Darko Graf/Commissione europea
(Causa C-241/16 P)
(2016/C 251/16)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrente: Darko Graf (rappresentante: L. Duvnjak, odvjetnik)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, accogliere le domande formulate dal ricorrente nel procedimento di primo grado nel suo ricorso del 1o luglio 2014 e condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute nel presente procedimento. |
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in subordine, annullare interamente la sentenza del Tribunale pronunciata il 26 febbraio 2016 nella causa T-507/14, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente su di essa e condannare la Commissione europea a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute nel presente procedimento. |
Motivi e argomenti principali
Il ricorrente contesta le seguenti parti della sentenza impugnata:
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punto 40, in cui si statuisce che il comportamento illegittimo attivo di un’istituzione dell’Unione europea rappresenta solo uno degli elementi necessari affinché si possa ravvisare la responsabilità extracontrattuale per danni dell’Unione europea, giacché tale affermazione del Tribunale è in contrasto con all’articolo 340, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza della Corte del 19 maggio 1992, Mulder/Consiglio e Commissione, cause riunite C-104/89 e C-37/90); |
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punto 47, in cui, contrariamente a quanto disposto nell’articolo 36 e nell’allegato VII dell’Atto di adesione della Repubblica di Croazia (in prosieguo: la «RC») all’Unione europea (in prosieguo: l’«Unione»), gli impegni che la RC ha assunto nei confronti dell’Unione durante i negoziati di adesione sono erroneamente denominati «principi», giacché nella presente causa non si discute di alcun principio, bensì di 11 impegni concreti assunti dalla RC nei confronti dell’Unione, che sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011; |
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punti da 48 a 52, giacché l’articolo 36 e l’allegato VII, punto 1, dell’Atto di adesione della RC all’Unione sono entrati in vigore il 9 dicembre 2011, allorché erano vigenti ed applicabili, dal 15 dicembre 2010, la Strategia per la riforma del sistema giudiziario della Repubblica di Croazia per il periodo 2011-2015, e, dal 20 maggio 2010, il Piano di azione riveduto del governo della Repubblica di Croazia per la riforma del sistema giudiziario e, pertanto, dopo la deroga a tali atti giuridici da parte della RC, che in precedenza era stata espressamente autorizzata dalla Commissione nel punto 3 della sua Relazione globale di controllo della RC del 10 ottobre 2012, nella quale si sollecitava la RC ad adottare una nuova normativa in materia di esecuzione, contrariamente ai principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, poiché la deroga a detti atti giuridici ha avuto un evidente effetto retroattivo nei confronti del ricorrente, posto che dopo il 9 dicembre 2011 la RC non ha adottato alcuna nuova strategia per la riforma del sistema giudiziario, bensì unicamente una Strategia per lo sviluppo del sistema giudiziario per il periodo 2013-2018, e, pertanto, l’ultima Strategia per la riforma del sistema giudiziario adottata in realtà dalla Repubblica di Croazia era quella in vigore il 9 dicembre 2011 (v. sentenza della Corte del 30 gennaio 1974, Louwage/Commissione, 148/73, punti 12 e 28, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, punti da 74 a 88 e sentenza della Corte del 14 maggio 1975, CNTA/Commissione, 74/74, punti da 41 a 44), dovendosi precisare che il Tribunale, nel punto 53 della sentenza impugnata, nel dichiarare che «non va dedotto che le autorità croate (…) potessero liberamente modificare la Strategia per la riforma del sistema giudiziario 2011-2015 e il Piano di azione del 2010. Alla luce delle disposizioni dell’Atto di adesione e, in particolare, dell’articolo 36 e dell’allegato VII dello stesso, dette autorità erano tenute a rispettare non solo l’impegno n. 1, bensì tutti gli altri impegni previsti in detto allegato», riconosce la pertinenza della domanda di risarcimento dei danni formulata nel ricorso; |
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punti da 54 a 57 e da 59 a 63, relativi all’inadempimento dell’obbligo della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 36 dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto degli obblighi assunti dalla RC ai sensi dell’allegato VII, punto 3, dell’Atto di adesione, di continuare a migliorare l’efficienza della giustizia, dato che dagli allegati del ricorso si evince chiaramente che la Commissione ha inserito informazioni errate del Ministero della Giustizia della RC relative alla riduzione del numero di cause e di procedimenti esecutivi pendenti nei tribunali municipali e commerciali nelle sue tabelle di controllo corrispondenti al periodo compreso tra il 1o settembre 2012 e il 28 febbraio 2013, senza svolgere alcun controllo tecnico o aritmetico in relazione alla sua analisi, dimostrando un’evidente negligenza rispetto all’importanza dell’elaborazione delle suddette tabelle; |
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punto 68, giacché la Commissione, non avendo adempiuto il proprio obbligo, di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di adesione della RC all’Unione, di garantire il rispetto dell’impegno della RC di avviare il servizio croato di agenti pubblici d’esecuzione il 1o gennaio 2012, non ha ottemperato neppure al proprio obbligo stabilito nell’articolo 17 TUE di vigilare sull’applicazione del Trattato di Adesione della RC all’Unione, che è uno dei trattati fondamentali dell’UE; |
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punti da 69 a 82, giacché non erano affatto necessarie successive azioni della Commissione, coerenti ed espresse, al fine di ingenerare il legittimo affidamento nel ricorrente dopo il 9 dicembre 2012, dal momento che il legittimo affidamento del ricorrente era sorto anteriormente a detto giorno. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 27 aprile 2016 – José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited
(Causa C-242/16)
(2016/C 251/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: José Rui Garrett Pontes Pedroso
Resistente: Netjets Management Limited
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel contesto di fatto della presente causa – il lavoratore è un pilota dell’aviazione civile e l’attività che svolge, nel quadro del suo contratto di lavoro, copre tutto lo spazio aereo europeo – risulti o meno pregiudicata la determinazione del «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» e/o dell’«ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente», nell’accezione dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), del Consiglio, del 22 dicembre 2000. |
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2) |
In caso di risposta negativa, ossia nel caso in cui tale determinazione non risulti pregiudicata:
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3) |
Se, nel contesto di fatto della presente causa, l’espressione «la sede d’attività presso la quale [il lavoratore] è stato assunto», nell’accezione dell’articolo 19, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso di «centro operativo» dell’impresa che figura come datore di lavoro nel contratto di lavoro concluso con il lavoratore, dove si svolge il procedimento di assunzione dei piloti (attraverso la ricezione e il trattamento delle rispettive candidature) e dove questi ricevono la formazione iniziale e complementare, anche qualora detto «centro operativo» operi e abbia la sua sede presso un’altra società, giuridicamente autonoma da esso, benché entrambi appartengano allo stesso gruppo economico. |
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4) |
Se, nel contesto di fatto della presente causa, le espressioni «amministrazione centrale» o «centro d’attività principale», nell’accezione dell’articolo 60, punto 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, possano essere interpretate nel senso di «centro operativo» della società, che figura come datore di lavoro nel contratto di lavoro concluso con il lavoratore, dove tutti gli aspetti delle operazioni della stessa sono controllate (a partire dalla verifica della manutenzione, dalle operazioni di volo e dalla programmazione dei voli, dalle operazioni, dalla manutenzione e dalle attività di pilotaggio degli aeromobili, fino alle operazioni di terra e al catering) e a partire dal quale vengono impartite tutte le istruzioni ai piloti, dove questi ricevono la formazione iniziale e complementare, dove sono gestite le questioni relative alle risorse umane e sono svolte le riunioni disciplinari o trattati i reclami, anche qualora detto «centro operativo» operi e abbia la sua sede presso un’altra società, giuridicamente autonoma da esso, benché entrambi appartengano allo stesso gruppo economico. |
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5) |
Se, tenuto conto del considerando 13 del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, nel quale si prevede che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole attraverso norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, il citato articolo 19, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, debba essere interpretato nella maniera più favorevole al lavoratore. |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2001, L 12, pag. 1.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Københavns Byret (Danimarca) il 2 maggio 2016 – Anklagemyndigheden/Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S
(Causa C-255/16)
(2016/C 251/18)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Københavns Byret
Parti
Ricorrente: Anklagemyndigheden
Convenuti: Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S
Questioni pregiudiziali
Se la presente causa riguardi una regola soggetta a notifica ai sensi del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 1, primo comma, punti 2), 5) e 11), della direttiva 98/34/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, sulla base delle seguenti premesse:
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a) |
si deve introdurre una legge di modifica della legge su taluni giochi, lotterie e scommesse (lov om visse spil, lotterier og væddemål), in base alla quale occorre introdurre una disposizione che sanziona penalmente, tra l’altro, chiunque, con dolo o colpa grave, «offre giochi, lotterie o scommesse in Danimarca senza essere in possesso di una licenza ai sensi dell’articolo 1» e chiunque, con dolo o colpa grave, «pubblicizza giochi, lotterie o scommesse che non rientrano in una licenza di cui all’articolo 1», e |
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b) |
dalle osservazioni sulla proposta di legge di modifica risulta che dette disposizioni penali sono finalizzate in parte a precisare o introdurre un divieto riguardante i giochi offerti online da società di gioco stabilite al di fuori della Danimarca, rivolti direttamente al mercato danese, e in parte a vietare la pubblicità, fra l’altro, di giochi offerti online da società di gioco stabilite al di fuori della Danimarca, in quanto nelle stesse osservazioni si afferma che è pacifico, in base alla normativa in vigore prima degli emendamenti, che l’organizzazione di giochi è illegale se una società di gioco stabilita al di fuori della Danimarca si avvale di canali di vendita in cui il dispositivo di gioco è di fatto venduto fisicamente all’interno dei confini danesi; sussistono, tuttavia, maggiori dubbi circa l’applicabilità della disposizione anche ai giochi provenienti dall’estero e rivolti a partecipanti in Danimarca, ma di fatto situati fisicamente al di fuori di tale paese; occorre pertanto chiarire se detta disposizione si applichi anche a tali forme di gioco. Risulta altresì dalle osservazioni che si propone di introdurre un divieto di pubblicità su giochi, lotterie e scommesse non autorizzati tramite licenza ai sensi di detta legge e che la modifica è conforme al divieto di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della legge in materia di scommesse sulle corse dei cavalli (hestevæddeløbsloven), ma rappresenta un chiarimento dell’articolo 10, paragrafo 4, della legge in materia di scommesse e lotterie [attualmente abrogata] (Tips- og lottoloven). Dalle osservazioni, inoltre, risulta che il divieto è finalizzato a proteggere i prestatori di giochi in possesso di una licenza rilasciata dalle autorità danesi dalla concorrenza di società che non sono in possesso di detta licenza e che, pertanto, non possono legalmente offrire giochi o operare come intermediari degli stessi in Danimarca. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/18 |
Impugnazione proposta il 10 maggio 2016 da Kühne + Nagel International AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-254/12, Kühne + Nagel International AG e a./Commissione europea
(Causa C-261/16 P)
(2016/C 251/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz e C. Klöppner, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia,
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annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-254/12, |
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— |
annullare gli articoli 1, paragrafi 1 e 2, 2 e 3 della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, C (2012) 1959 def., caso COMP/39462 – Servizi di spedizione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4 TFUE, nella parte in cui questa riguarda le ricorrenti; |
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— |
annullare o ridurre sostanzialmente le ammende inflitte alle ricorrenti nella predetta decisione; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono cinque motivi a sostegno della loro impugnazione:
In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto partendo dal presupposto che le pratiche relative ai NES e agli AMS violino l’articolo 101 TFUE. L’articolo 101 TFUE non è applicabile a tali pratiche, poiché esse non sono atte a pregiudicare il commercio tra gli Stati.
In secondo luogo, il calcolo delle ammende inflitte alle ricorrenti è viziato da un errore di diritto. Sono state rilevate pratiche contrarie al diritto delle intese in relazione ad alcune tasse («fees» o «surcharges»). Il Tribunale avrebbe dovuto a tal riguardo calcolare la sanzione da applicare soltanto sulla base del volume di affari ricavato con la relativa tassa. Il Tribunale ha omesso di considerare che la Commissione tenendo conto di volumi d’affari aggiuntivi (in particolare il tasso di nolo) nella determinazione dell’ammenda ha violato il punto 13 degli orientamenti sul calcolo delle ammende. Il Tribunale, basandosi implicitamente sul medesimo metodo anche nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha esso stesso esercitato erroneamente tale competenza.
In terzo luogo, il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. K+N non lavora – a differenza degli altri vettori – secondo un modello di consolidamento, bensì si comporta, da un punto di vista economico, come un classico intermediario in più del 90 % delle operazioni. In ragione delle significative differenze nel modello aziendale il Tribunale avrebbe dovuto adottare un approccio differenziato e non avrebbe dovuto trattare situazioni uguali in maniera diversa. Il Tribunale avrebbe dovuto in particolare annullare la determinazione delle ammende della Commissione e fissare un’ammenda nei confronti delle ricorrenti sulla base del volume d’affari generato dai relativi «fees» o «surcharges».
In quarto luogo, le ammende inflitte dal Tribunale sono gravemente sproporzionate. Le ammende confermate dal Tribunale sono manifestamente eccessive e non sono neppure giustificate da ragioni di deterrenza.
In quinto luogo, il Tribunale non ha rispettato la Air Transport Exemption ed è, pertanto, erroneamente partito dal presupposto dell’applicabilità dell’articolo 101 TFUE in relazione ai NES e agli AMS.
Tribunale
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/20 |
Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione
(Cause riunite T-479/11 e T-157/12) (1)
([«Aiuto di Stato - Ricerca petrolifera - Garanzia implicita ed illimitata dello Stato conferita all’Institut français du pétrole (IFP) mediante concessione dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) - Vantaggio - Presunzione di un vantaggio»])
(2016/C 251/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère Manokha e J. Gstalter, poi E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e S. Menez, poi G. de Bergues, S. Menez, D. Colas e J. Bousin, e infine G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti) (causa T-479/11); e IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: inizialmente É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, poi É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati) (causa T-157/12)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e K. Talabér Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C-35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
L’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole» sono annullati. |
|
2) |
I ricorsi sono respinti quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà due terzi delle proprie spese nelle cause T-479/11 e T-157/12 nonché due terzi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e da IFP Énergies nouvelles. |
|
4) |
La Repubblica francese sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T- 479/11. |
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5) |
IFP Énergies nouvelles sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T-157/12. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/21 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016 – Mega Brands/EUIPO – Diset (MAGNEXT)
(Causa T-292/12 RENV) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea MAGNEXT - Marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
(2016/C 251/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Svizzera) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar, poi H. O'Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Diset, SA (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2012 (procedimento R 1722/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Diset e la Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 aprile 2012 (procedimento R 1722/2011-4) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/21 |
Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Bank Mellat/Consiglio
(Causa T-160/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani - Competenza del Tribunale - Ricorso di annullamento - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta - Interesse ad agire - Ricevibilità - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Garanzie giuridiche previste dall’articolo 215, paragrafo 3, TFUE - Certezza del diritto - Divieto di arbitrarietà - Violazione dei diritti fondamentali»))
(2016/C 251/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley e G. Beck, barristers, successivamente S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, D. Wyatt, R. Blakeley e G. Beck)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, L. Christie e C. Brodie, successivamente C. Brodie e V. Kaye, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 34), o di annullamento della suddetta disposizione nei limiti in cui non prevede eccezioni applicabili al caso della ricorrente, e domanda di dichiarazione d’inapplicabilità dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bank Mellat sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/22 |
Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2016 – Warimex/EUIPO (STONE)
(Causa T-454/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo STONE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/200»))
(2016/C 251/23)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Warimex Waren-Import Export Handels-GmbH (Neuried, Germania) (rappresentanti: E. Keller e J. Voogd, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Schneider e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2014 (procedimento R 1599/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo STONE come marchio dell’Unione europea
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Warimex Waren-Import Export Handels-GmbH condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/23 |
Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Staywell Hospitality Group e Sheraton International IP/EUIPO – Sheraton International IP e Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)
(Cause riunite T-510/14 e T-536/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PARK REGIS - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore ST. REGIS - Diniego parziale di registrazione - Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»))
(2016/C 251/24)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia) (rappresentanti: D. Farnsworth, solicitor, e A. Bryson, barrister) (causa T-510/14); e Sheraton International IP LLC (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato) (causa T-536/14))
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale: Sheraton International IP LLC (causa T-510/14); e Staywell Hospitality Group Pty Ltd (causa T-536/14)
Oggetto
Ricorsi proposti contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 240/2013-5 e R 303/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sheraton International IP e la Staywell Hospitality Group
Dispositivo
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1) |
I ricorsi nelle cause T-510/14 e T-536/14 sono respinti. |
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2) |
Nella causa T-510/14, la Staywell Hospitality Group Pty Ltd è condannata alle spese. |
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3) |
Nella causa T-536/14, la Sheraton International IP LLC è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/24 |
Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Revolution/EUIPO (REVOLUTION)
(Causa T-654/14) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo REVOLUTION - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 251/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Revolution LLC (Washington DC, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Roncaglia, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 giugno 2014 (procedimento R 2143/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo REVOLUTION come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Revolution LLC è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/24 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016 – Ungheria/Commissione
(Causa T-662/14) (1)
([«Politica agricola comune - Pagamenti diretti - Criteri aggiuntivi per le aree di interesse ecologico con bosco ceduo a rotazione rapida - Articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 - Articolo 46, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Abuso di potere - Certezza del diritto - Non discriminazione - Legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 251/26)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg, A. Sipos e G. von Rintelen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della parte della prima frase dell’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), che enuncia quanto segue: «selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/25 |
Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – HX/Consiglio
(Causa T-723/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Adattamento delle conclusioni - Errore di valutazione»))
(2016/C 251/27)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (Damas, Siria) (rappresentante: S. Koev, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)
Oggetto
Ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), e della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive
Dispositivo
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1) |
La decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria sono annullati nella parte in cui tali atti concernono il sig. HX. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. HX. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/26 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016 – Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL)
(Causa T-34/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo CHEMPIOIL - Marchio figurativo anteriore CHAMPION - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009»])
(2016/C 251/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wolf Oil Corp. (Hemiksem, Belgio) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: UAB SCT Lubricants (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 31 ottobre 2014 (procedimento R 1596/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wolf Oil Corp. e la UAB SCT Lubricants.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Wolf Oil Corp. è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla UAB SCT Lubricants ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/26 |
Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – Sfera Joven/EUIPO – Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA)
(Causa T-99/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Marchio dell’Unione europea denominativo NOOSFERA - Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori SFERA, Sfera colours e sfera CENTROS - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 207/2009»))
(2016/C 251/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sfera Joven, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Muñiz Rodríguez e A. Schifko, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Las banderas del Mediterráneo, SL (Cox, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2014 (procedimento R 158/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sfera Joven e Las banderas del Mediterráneo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sfera Joven, SA è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/27 |
Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – International Management Group/Commissione
(Causa T-110/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad un’indagine dell’ULAF - Diniego d’accesso - Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di ispezione, indagine ed audit - Obbligo di procedere ad un esame concreto ed individuale - Categoria di documenti»])
(2016/C 251/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: International Management Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. Burgstaller, solicitor, ed E. Wright, barrister, successivamente A. Tymen e L. Levi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e S. Bartelt, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione THOR/C4/LL/el/(S) (2015) 4287 dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (ULAF), del 6 febbraio 2015, che nega alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi all’indagine cui essa è soggetta.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La International Management Group è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016 – Grupo Bimbo/EUIPO (Forma di una barra con quattro cerchi)
(Causa T-240/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una barra con quattro cerchi - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Diritti della difesa - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Obbligo di motivazione»))
(2016/C 251/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Muñiz Rodríguez e A. Schifko, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2015 (procedimento R 1602/2014-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una barra con quattro cerchi come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Grupo Bimbo, SAB de CV è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/28 |
Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco)
(Causa T-254/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Casale Fresco - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FREZCO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no207/2009»))
(2016/C 251/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Dyado Liben OOD (Sofia, Bulgaria)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 marzo 2015 (procedimento R 1138/2014- 4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Casale Fresco come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/29 |
Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2016 – Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.)
(Causa T-301/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Du bist, was du erlebst. - Impedimento assoluto alla registrazione - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 251/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jochen Schweizer GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: A. González Hähnlein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: R. Pethke e M. Fischer, agenti)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 aprile 2015 (procedimento R 3114/2014-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo Du bist, was du erlebst. come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Jochen Schweizer GmbH è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/30 |
Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY)
(Causa T-331/15) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THE SNACK COMPANY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))
(2016/C 251/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. García Murillo e A. Schifko, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo 2015 (procedimento R 954/2014-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo THE SNACK COMPANY come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bimbo, SA è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/30 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 23 maggio 2016 – Efler e a./Commissione
(Causa T-754/14 R)
((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Diniego di registrazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità»))
(2016/C 251/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedenti: Michael Efler (Berlino, Germania) Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisbona, Portogallo), Susan Vance George (Parigi, Francia), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlandia), Blanche Léonie Denise Weber (Lussemburgo, Lussemburgo), John Jephson Hilary (Londra, Regno Unito), Ileana-Lavinia Andrei (Bucarest, Romania) (rappresentante: B. Kempen)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: H. Krämer e F. Erlbacher, agenti)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori relativi alla decisione C (2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «STOP TTIP».
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/31 |
Ordinanza del Tribunale 11 maggio 2016 – Grecia/Commissione
(Causa T-168/15) (1)
((«FEADER - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))
(2016/C 251/36)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 252 final della Commissione, del 26 gennaio 2015, relativa alla riduzione del pagamento intermedio legato al programma di sviluppo rurale CCI 2007 GR 06 RPO 001 della Repubblica ellenica per il periodo di programmazione 2007-2013 e alle spese concernenti il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e dal 1oaprile al 30 giugno 2014.
Dispositivo
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1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/32 |
Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2015 – European Union Copper Task Force/Commissione
(Causa T-310/15) (1)
([«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 - Costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione - Inclusione dei composti del rame nel predetto elenco - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»])
(2016/C 251/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Union Copper Task Force (Essex, Regno Unito) (rappresentanti: C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agents)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/408 della Commissione, dell’11 marzo 2015, recante attuazione dell’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67, pag. 18).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande d’intervento del Parlamento e del Consiglio. |
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3) |
La European Union Copper Task Force è condannata alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/32 |
Ordinanza del Tribunale del 13 maggio 2016 – CEVA/Commissione
(Causa T-601/15) (1)
((«Clausola compromissoria - Progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico sul tema “Le alghe provenienti da acquacoltura sostenibile come materia prima per bioplastiche biodegradabili” - Contratto Seabioplas - Domanda di pagamento del contributo finanziario dovuto - Compensazione - Termine di ricorso - Tardività - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))
(2016/C 251/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: E. De Boissieu, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e J. Estrada de Solà, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento della prima scadenza della sovvenzione dovuta al ricorrente nell’ambito del contratto Seabioplas (riferimento FP7-SME-2013-606032-SEABIOPLAS), relativo ad un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico sul tema «Le alghe provenienti da acquacoltura sostenibile come materia prima per bioplastiche biodegradabili».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Il Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/33 |
Ricorso proposto il 25 aprile 2016 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione
(Causa T-191/16)
(2016/C 251/39)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere il ricorso; |
|
— |
annullare l’atto impugnato, ossia la decisione C(2016) 1080 della Commissione europea, del 16 febbraio 2016, «relativa al recupero di un importo totale di EUR 109 415,20, maggiorato degli interessi, presso la LITO HOSPITAL FOR WOMEN AE»; |
|
— |
constatare che le ore di lavoro prestate dal personale della ricorrente per consegnare il progetto corrispondono a quelle indicate nella parte in fatto del ricorso; |
|
— |
prendere in considerazione gli argomenti della ricorrente, se dovesse ritenere che occorre rimborsare gli importi indicati nella memoria del 5 novembre 2009; |
|
— |
annullare l’atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta; |
|
— |
compensare gli importi eventualmente da rimborsare con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da dieci anni; |
|
— |
considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata; e |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica da parte della Commissione europea e sull’impossibilità, per la Commissione europea, di adottare un atto impugnabile, nella fattispecie, ai sensi dell'articolo 263 TFUE. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’omessa considerazione, da parte della Commissione europea, delle prove che le sono state presentate. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’omessa considerazione, da parte della Commissione europea, degli elementi di fatto dedotti durante l’intero procedimento. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul carattere abusivo della clausola contrattuale che prevede un unico mezzo di prova del lavoro svolto. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla prescrizione del credito reclamato dalla Commissione. |
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11.7.2016 |
IT |
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C 251/34 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Repubblica di Lituania/Commissione
(Causa T-205/16)
(2016/C 251/40)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e D. Stepanienė)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione C(2016) 969 final della Commissione, del 23 febbraio 2016, relativa alla riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione per il progetto realizzato in Lituania e intitolato «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania» (2005LT16CPA001) nei limiti in cui essa dispone una riduzione dell’aiuto pari a EUR 137 864,61; |
|
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la Repubblica di Lituania deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 del regolamento n. 16/2003 della Commissione (1), in combinato disposto con il principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione europea, decidendo di ridurre l’aiuto del Fondo di coesione dell’Unione europea per il periodo 2000-2006:
|
— |
non avrebbe tenuto conto del fatto che i costi dell’IVA sostenuti come conseguenza dell’attuazione della decisione C(2005) 5291 della Commissione (2) che approva il progetto «Assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania» (in prosieguo: il «progetto») erano ammissibili al rimborso conformemente ai requisiti dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 16/2003 e ad altri requisiti; |
|
— |
avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 16/2003 ritenendolo applicabile al progetto, in quanto, indipendentemente dalla questione se i costi dell’IVA debbano o meno essere rimborsati, tale interpretazione contrasterebbe con l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 16/2003 e difetterebbe di logica giuridica e di applicabilità pratica nell’ambito del finanziamento dei progetti del Fondo di coesione; |
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— |
non avrebbe tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione C(2005) 5291 della Commissione; tale disposizione prevede, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1164/94 (3), la concessione di un aiuto dell’Unione pari al 100 % del valore del progetto (vale a dire, senza la previsione di alcun contributo da parte della persona che realizza il progetto), sicché lo Stato membro poteva ragionevolmente aspettarsi che il progetto fosse integralmente finanziato da parte del Fondo di coesione, ossia che tutte le norme stabilite dal regolamento n. 16/2003 venissero applicate correttamente. |
(1) Regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU 2003, L 2, pag. 7).
(2) Decisione C(2005) 5291 della Commissione, dell’8 dicembre 2009, relativa alla concessione del sostegno finanziario del Fondo di coesione per il progetto di assistenza tecnica per la gestione del Fondo di coesione nella Repubblica di Lituania, CCI 2005/LT/16/C/PA/001, come modificata dalla decisione C(2008) 1566 della Commissione, del 15 aprile 2008, e dalla decisione C(2001) 3668 della Commissione del 20 maggio 2011.
(3) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, L 130, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU 2006, L 210, pag. 79).
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11.7.2016 |
IT |
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C 251/35 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3)
(Causa T-206/16)
(2016/C 251/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bodegas Verdúguez, SL (Villanueva de Alcardete, Spagna) (rappresentante: J. García Domínguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «TRES TOROS 3» – Domanda di registrazione n. 12 796 926
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2016 nel procedimento R 407/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso proposto contro la decisione impugnata, annullare tale decisione e adottarne un’altra la quale disponga che:
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— |
condannare l’EUIPO alle spese e, eventualmente, al rimborso dei costi del ricorso versati a quest’ultimo dalla ricorrente. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/36 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione
(Causa T-207/16)
(2016/C 251/42)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: B. Christianòs, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione di esclusione del ricorrente; |
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— |
annullare la decisione di registrazione e di attivazione del ricorrente nel Sistema di allarme rapido o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione); e |
|
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso in oggetto, il ricorrente chiede l'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile di escludere il ricorrente e, in secondo luogo, l'annullamento della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile con cui è stata chiesta la registrazione o la registrazione è avvenuta, nonché l`attivazione dell'avviso di esclusione da parte della Commissione nei confronti del ricorrente nel Sistema di allarme rapido (Early Warning System) o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione (Early Detection and Exclusion System), gestiti dalla Commissione europea.
Il ricorrente sostiene che occorre annullare gli atti impugnati per i seguenti motivi:
|
1. |
In primis, a causa della violazione delle forme sostanziali. |
|
2. |
In secundis, a causa della violazione delle disposizioni della decisione 2014/792/UE (1), sul Sistema di allarme rapido, e del regolamento 2015/1929 (2), sul Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione, nonché del diritto di essere sentiti e del principio di proporzionalità. |
|
3. |
In tertiis, a causa della violazione dei principi generali di buona amministrazione e di trasparenza. |
(1) 2014/792/UE: Decisione della Commissione del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/37 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Cop/EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)
(Causa T-215/16)
(2016/C 251/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cop Vertriebs-GmbH (Aresing, Germania) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Conexa LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «AMPHIBIAN» – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 359 251
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2016 nel procedimento R 1984/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare o riformare la decisione impugnata; |
|
— |
annullare o riformare la decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel procedimento di cancellazione n. 9736 C del 14 settembre 2015; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
|
— |
fissare la data dell’udienza di discussione. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e di conseguenza b) del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/38 |
Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Internacional de Productos Metálicos/Commissione
(Causa T-217/16)
(2016/C 251/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (Victoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente, A. Monreal Lasheras, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere i motivi di annullamento dedotti e annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia; |
|
— |
riconoscere espressamente l’applicazione retroattiva degli effetti dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta il regolamento summenzionato, nei limiti in cui, benché abbia abrogato i dazi antidumping inizialmente imposti sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, a seguito delle decisioni adottate dagli organi competenti dell’OMC, il suo articolo 2 limita il possibile rimborso dei dazi corrisposti, giacché non conferisce a tale abrogazione un carattere retroattivo, consentendo l’esistenza nell’ordinamento giuridico di dazi antidumping contrari alla normativa dell’OMC, senza che vi sia una giustificazione oggettiva di ordine pubblico alla base di tale decisione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2 del regolamento impugnato, in quanto contrario all’accordo antidumping.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla certezza del diritto e sul principio dell’arricchimento senza causa.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul principio del legittimo affidamento.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/39 |
Ricorso proposto il 5 maggio 2016 – Massive Bionics/EUIPO - Apple (DriCloud)
(Causa T-223/16)
(2016/C 251/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Massive Bionics, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. Galindo Martens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple, Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti d’America)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «DriCloud» – Domanda di registrazione n. 11 723 509
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 03/03/2016 nel procedimento R 339/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/40 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2016 - El Corte Inglés/EUIPO - WE Brand (EW)
(Causa T-241/16)
(2016/C 251/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «EW» — Domanda di registrazione n. 12 326 468
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11/02/2016 nel procedimento R 426/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongano al presente ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/41 |
Impugnazione proposta il 23 maggio 2016 da Sergio Spadafora avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 7 aprile 2016 causa F-44/15, Spadafora/Commissione
(Causa T-250/16 P)
(2016/C 251/47)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare l’impugnata ordinanza; |
|
— |
pronunciarsi nel merito del ricorso promosso in primo grado, accogliendo tutte le domande ivi già formulate dal ricorrente, incluso quella di risarcimento del danno che si lascia a questo Tribunale quantificare in via equitativa; |
|
— |
con vittoria di spese per entrambi i giudizi. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 7 aprile 2016, che ha rigettato in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato, un ricorso avente sostanzialmente per oggetto, da un lato, l’annullamento della decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di non ritenere la candidatura del ricorrente al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» e, dall’altro, alla condanna della convenuta al risarcimento del danno materiale derivante, a suo parere, dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per occupare tale posto.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente su taluni vizi della procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’inesattezza materiale di constatazioni fattuali rispetto a come risultano dagli atti del fascicolo di causa.
|
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, avvenuta mediante la non applicazione, alla fase di preselezione di candidati, del principio di non discriminazione in base alla nazionalità e di quello di non discriminazione sulla base della lingua. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’inesatta qualificazione giuridica di fatti. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’inesatta «qualificazione giuridica» di una conclusione del ricorrente con la quale si chiedeva al Tribunale della funzione pubblica che gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata si estendessero fino a determinare l’invalidità della procedura di selezione in questione a partire dal punto in cui si era verificata «l’illegittimità accertata». |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/42 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2016 – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Commissione
(Causa T-254/16)
(2016/C 251/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: E. van den Broucke, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale:
|
— |
constatare che la Commissione europea è incorsa in una serie di errori manifesti di valutazione ed è venuta meno al suo obbligo di motivazione nella qualificazione della sussistenza di un vantaggio attribuito dal prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg), sia riguardo all’analisi della comparabilità dei prestiti Sumitomo e Rabobank che riguardo all’applicazione della comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento. |
in subordine:
|
— |
constatare che la Commissione europea è incorsa in un errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda la compatibilità del prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg), in quanto ha considerato che la comunicazione del 2009 che fissa il quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica non fosse applicabile; |
in ogni caso e di conseguenza:
|
— |
annullare l’articolo 1, lettera e), della decisione C(2016) 94 della Commissione europea del 20 gennaio 2016 riguardante gli aiuti di stato SA.33926 2013/C cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della Duferco; |
|
— |
annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione nella parte in cui vertono sul prestito concesso dalla Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg); |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di un vantaggio attribuito dal prestito della Foreign Strategic Investment Holding alla Steel Invest & Finance (Luxembourg) e sull’errore di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel ritenere che il prestito in questione costituisse un aiuto di Stato. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nell’applicazione della Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU 2009, C 83, pag. 1). |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/43 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2016 – NM/Consiglio europeo
(Causa T-257/16)
(2016/C 251/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NM (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentanti: B. Burns Solicitor e P. O' Shea, BL)
Convenuto: Consiglio europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016 intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016»; |
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— |
ordinare il rimborso alla ricorrente delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’incompatibilità dell’accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016 intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016» con i diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Turchia non è un Paese terzo sicuro ai sensi dell’articolo 36 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, 13.12.2005, pag. 13-34). |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212, 7.8.2001, pag. 12-23) avrebbe dovuto essere attuata. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’accordo impugnato costituisce in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici nei confronti della ricorrente e che la mancata conformità con l’articolo 218 TFUE e/o con l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o singolarmente, rende invalido l’accordo impugnato. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all’articolo 19, paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/44 |
Ricorso proposto il 25 maggio 2016 – Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (GINRAW)
(Causa T-258/16)
(2016/C 251/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Mediterranean Premium Spirits, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Mora Granell e J. Romaní Lluch, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «GINRAW» – Domanda di registrazione n. 12 431 681
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14/03/2016 nel procedimento R 1583/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata con cui si rifiutava la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 12 431 681 «GINRAW» nelle classi 21 e 33 e, conseguentemente, accogliere la domanda di registrazione di detto marchio; e |
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— |
condannare l’EUIPO e, nel caso di intervento, l’interveniente alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/45 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2016 – Trost Auto Service Technik/EUIPO (AUTOSERVICE.COM)
(Causa T-259/16)
(2016/C 251/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Trost Auto Service Technik SE (Stoccarda, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «AUTOSERVICE.COM» – Domanda di registrazione n. 13 593 678
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 nel procedimento R 1770/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/45 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2016 – Pempe/EUIPO- Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS)
(Causa T-271/16)
(2016/C 251/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Yusuf Pempe (Créteil, Francia) (rappresentante: A. Vivès Albertini, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marshall Amplification plc (Milton Keynes, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo dell’Unione europea contenente gli elementi verbali «THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS» – Domanda di registrazione n. 11 570 264
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2016, nel procedimento R 376/2015- 5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere integralmente l’opposizione; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 riguardanti la prova dell’uso e l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/46 |
Ricorso proposto il 30 maggio 2016 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO - Hecht-Pharma (Boswelan)
(Causa T-276/16)
(2016/C 251/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Viridis Pharmaceutical (Tortola, Isole Vergini Britanniche) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Boswelan» – Marchio dell’Unione europea n. 3 381 563
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 febbraio 2016 nel procedimento R 2837/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del marchio dell’Unione europea N. 003381563 in relazione a «medicinali per il trattamento della sclerosi a placche»; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – uso effettivo del marchio; |
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— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – ragioni legittime per la mancata utilizzazione; |
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— |
Violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio della tutela del legittimo affidamento. |
Tribunale della funzione pubblica
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/48 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 – Bermejo Garde/CESE
(Causa F-41/10 RENV) (1)
((Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Articolo 12 bis dello Statuto - Funzionario vittima di molestie - Articolo 22 bis dello Statuto - Funzionario che divulga l’informazione - Domanda di assistenza - Rigetto - Diritto alla protezione - Condizioni - Rigetto - Conseguenze - Domanda di risarcimento danni))
(2016/C 251/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo CESE (rappresentanti: inizialmente U. Schwab e M. Lernhart, agenti, e B. Wägenbaur, avvocato, successivamente K. Gambino, agente, e B. Wägenbaur, avvocato, infine K. Gambino e X. Chamodraka, agenti, e B. Wägenbaur, avvocato).
Oggetto
Funzione pubblica – La domanda di annullare diverse decisioni riguardanti la cessazione del ricorrente dalle funzioni di capo unità del servizio giuridico, con effetto immediato, con sua riassegnazione alla direzione della logistica, e recanti rigetto della sua domanda formale di assistenza e della domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Le decisioni del presidente del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2010, recante cessazione dalle funzioni anteriori del sig. Moises Bermejo Garde quale capo unità del servizio giuridico, e del 13 aprile 2010, relativa alla sua riassegnazione, sono annullate. |
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2) |
Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare al sig. Bermejo Garde la somma di 25 000 euro. |
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3) |
Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Bermejo Garde nelle cause F–41/10, T–530/12 P e F–41/10 RENV. |
(1) GU C 209 del 31.7.2010, pag. 55.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/49 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 maggio 2016 – GW/Commissione
(Causa F-111/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Presa a carico di spese mediche - Esame concreto e circostanziato))
(2016/C 251/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GW (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione di negare al ricorrente e a sua moglie il rimborso delle spese relative a tre fatture per interventi medici e trattamenti in relazione al cancro di cui essa è affetta
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione europea che rifiuta di considerare come rimborsabili le spese, figuranti nei conteggi n. 67 e 68, del 7 febbraio 2014, e n. 72, del 12 marzo 2014, relativi a talune cure sanitarie della sig.ra T. è annullata. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da GW. |
(1) GU C 354 del 26.10.2015, pag. 55.
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/49 |
Ricorso proposto il 31 marzo 2016 – ZZ/Commissione
(Causa F-18/16)
(2016/C 251/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone e R. Sciaudone)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della Commissione di non considerare che il ricorrente eserciti speciali responsabilità tali da consentirne l’inquadramento nell’impiego tipo di «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, nonché la constatazione dell’illegittimità della comunicazione della Commissione SEC (2013) 691, del 18 dicembre 2013, che modifica le norme relative alla composizione dei gabinetti dei membri della Commissione e ai portavoce.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione di rigetto della domanda del ricorrente di considerare che egli esercita speciali responsabilità tali da consentirne l’inquadramento nell’impiego tipo di «consigliere o equivalente», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto; |
|
— |
in via incidentale, in mancanza dell’attuazione completa e non discriminatoria dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto, annullare la comunicazione del 2013 (e quella del 2014 nella parte in cui riprende la comunicazione del 2013); |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/50 |
Ricorso proposto il 28 aprile 2016 – ZZ/Frontex
(Causa F-21/16)
(2016/C 251/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. Spyros A. Pappas)
Convenuto: Frontex
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente e la domanda di risarcimento della perdita di retribuzione e di diritti pensionistici
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Frontex del 26 giugno 2015 di non rinnovare il contratto del ricorrente; |
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— |
condannare il Frontex a compensare la perdita del ricorrente in termini di retribuzione e di diritti pensionistici; |
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— |
condannare il Frontex alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/50 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – ZZ/UCVV
(Causa F-22/16)
(2016/C 251/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcire alla ricorrente il danno materiale e morale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione dell’AACC del 24 giugno 2015 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente oltre il 31 dicembre 2015; |
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— |
annullare la decisione dell’AACC del 20 gennaio 2016 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 15 settembre 2015 avverso detta decisione; |
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— |
risarcire il danno materiale conseguentemente subito, valutato in via equitativa come pari alla somma di EUR 119 767; |
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— |
riconoscere alla ricorrente un importo pari a EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito; |
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— |
condannare il convenuto alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/51 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – ZZ/Commissione
(Causa F-23/16)
(2016/C 251/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Il risarcimento del ricorrente per il danno materiale asseritamente subito a causa del ritardo lamentato nell’organizzazione dell’esercizio di riclassificazione per l’anno 2013.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Condannare la convenuta a risarcire integralmente il danno subito dal ricorrente a causa del ritardo osservato nell’organizzazione dell’esercizio di riclassificazione 2013; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/51 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – ZZ/Commissione
(Causa F-24/16)
(2016/C 251/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione recante rigetto della domanda volta ad ottenere dalla convenuta la revisione del calcolo dei diritti finanziari del ricorrente a seguito delle sue dimissioni dalla Commissione nell’anno 2000.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione della convenuta del 15 marzo 2016 recante rigetto del reclamo del ricorrente; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/52 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2016 – ZZ/SEAE
(Causa F-25/16)
(2016/C 251/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti N. de Montigny e J.-N. Louis)
Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’APN del 7 luglio 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AST 3 per l’esercizio di promozione 2013 e la domanda di risarcimento danni.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN del 7 luglio 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AST 3 per l’esercizio di promozione 2013; |
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condannare il SEAE a versare al ricorrente un’indennità pari a EUR 15 000; |
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condannare il SEAE alle spese. |