ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
5 luglio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 244/01

Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 244/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2016/C 244/03

Comunicazione della Commissione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale concernenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica, incluse le merci in transito

4

2016/C 244/04

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione

10

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 244/05

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 )

16


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 244/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8032 — RAM/Termica Milazzo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/1


Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

(2016/C 244/01)

I.   INTRODUZIONE

(1)

La comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (in appresso la «comunicazione») indica al punto 13 che gli assicuratori statali (2) non possono fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione.

(2)

Come conseguenza della difficile situazione in Grecia, dal 2012 al 2014 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. Ciò ha portato la Commissione a modificare la comunicazione eliminando temporaneamente la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013 (3), nel 2014 (4), nei primi sei mesi del 2015 (5) e nel giugno 2015 (6). La proroga più recente di questa modifica scade il 30 giugno 2016. Di conseguenza, dal 1o luglio 2016 la Grecia sarebbe in linea di principio considerata nuovamente come paese con rischi assicurabili sul mercato, poiché tutti gli Stati membri dell’UE sono inclusi nell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all’allegato della comunicazione.

(3)

Tuttavia, in conformità del punto 36 della comunicazione, la Commissione ha iniziato a valutare la situazione diversi mesi prima del termine dell’esclusione temporanea della Grecia, onde stabilire se le attuali condizioni del mercato giustifichino la scadenza dell’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato a partire dal 1o luglio 2016, o se la capacità di mercato permanga insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e sia quindi necessaria una proroga.

II.   VALUTAZIONE

(4)

Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili autorizzi la proroga dell’esclusione temporanea della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha consultato gli Stati membri, gli assicuratori del credito privato e altri soggetti interessati. Il 27 aprile 2016 ha pubblicato una richiesta di informazioni sulla disponibilità di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per le esportazioni verso la Grecia (7). Il termine per le risposte è scaduto il 24 maggio 2016. Sono pervenute 17 risposte da Stati membri e assicuratori privati.

(5)

Le informazioni pervenute alla Commissione nell’ambito della richiesta pubblica di informazioni indicano che gli assicuratori privati del credito all’esportazione sono ancora poco disponibili a fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia in tutti i settori commerciali. Al tempo stesso, gli assicuratori statali hanno continuato a registrare una domanda consistente di assicurazione del credito per le esportazioni verso la Grecia, il che conferma la limitata disponibilità di assicurazione privata.

(6)

Le prospettive economiche della Grecia sono notevolmente peggiorate nel corso dell’ultimo anno. Mentre nel maggio 2015 si prevedeva per il 2016 una crescita del PIL reale di +2,9 %, secondo le ultime previsioni pubblicate nel maggio 2016, l’economia greca dovrebbe subire una contrazione di -0,3 % (8). La crescita dovrebbe ripartire nella seconda metà del 2016, ma permangono grandi incertezze. Oltre che da sviluppi positivi a livello commerciale e dei mercati finanziari, la ripresa prevista dipenderà dalla capacità di attuare integralmente il programma di riforme.

(7)

Queste tensioni influenzano negativamente anche l’andamento dei mercati finanziari. All’inizio di giugno 2016, i titoli di Stato greci a 10 anni erano negoziati con un rendimento del 7,3 %. I rendimenti sono scesi in previsione di un accordo concluso tra la Grecia e i suoi creditori il 24 maggio 2016, ma rimangono elevati rispetto agli altri Stati membri dell’UE e ai valori storici.

(8)

Attualmente i rating del credito sovrano della Grecia sono Caa3 (Moody’s), B- (Standard & Poor’s) e CCC (Fitch). Tutti questi fattori collocano la Grecia nel grado «non da investimento» e indicano rischi sostanziali per i creditori.

(9)

In tali circostanze, la Commissione prevede che gli assicuratori privati del credito all’esportazione continuino a essere molto prudenti nel fornire copertura assicurativa per le esportazioni verso la Grecia o che decidano persino di ritirarsi dal mercato greco. Gli assicuratori privati potrebbero riprendere ad aumentare la loro esposizione solo di fronte a strategie economiche e politiche più chiare e visibili e a miglioramento significativo della situazione economica.

(10)

Per tali motivi, la Commissione ha stabilito che manca una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e ha deciso di prorogare l’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato fino al 30 giugno 2017. Al presente caso si applicano le condizioni di copertura di cui alla sezione 4.3 della comunicazione.

III.   MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

(11)

La seguente modifica della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine si applica dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017:

l’allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

Tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia

Australia

Canada

Islanda

Giappone

Nuova Zelanda

Norvegia

Svizzera

Stati Uniti d’America»


(1)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(2)  Un «assicuratore statale» è definito dalla comunicazione come una società o altra organizzazione che eserciti un’attività di assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro o uno Stato membro che eserciti una tale attività.

(3)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.

(4)  GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1.

(5)  GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1.

(6)  GU C 215 dell’1.7.2015, pag. 1.

(7)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_export_greece/index_en.html

(8)  Previsioni di primavera 2016 della DG ECFIN, http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/el_en.pdf


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 luglio 2016

(2016/C 244/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1138

JPY

yen giapponesi

114,29

DKK

corone danesi

7,4410

GBP

sterline inglesi

0,83905

SEK

corone svedesi

9,3910

CHF

franchi svizzeri

1,0839

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2538

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,095

HUF

fiorini ungheresi

316,93

PLN

zloty polacchi

4,4304

RON

leu rumeni

4,5133

TRY

lire turche

3,2284

AUD

dollari australiani

1,4792

CAD

dollari canadesi

1,4328

HKD

dollari di Hong Kong

8,6418

NZD

dollari neozelandesi

1,5452

SGD

dollari di Singapore

1,4989

KRW

won sudcoreani

1 278,83

ZAR

rand sudafricani

16,1416

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4229

HRK

kuna croata

7,5180

IDR

rupia indonesiana

14 586,69

MYR

ringgit malese

4,4459

PHP

peso filippino

52,176

RUB

rublo russo

71,0115

THB

baht thailandese

39,028

BRL

real brasiliano

3,6131

MXN

peso messicano

20,4241

INR

rupia indiana

74,9065


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/4


Comunicazione della Commissione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale concernenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica, incluse le merci in transito

(2016/C 244/03)

Sommario

1.

OBIETTIVO 4

2.

MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI 5

2.1.

Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica 5

2.2.

Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica e recanti un marchio identico o sostanzialmente identico 5

3.

PRODOTTI SOSPETTATI DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI 6

3.1.

Controllo e blocco 6

3.2.

Merci con marchio identico o sostanzialmente identico 7

3.3.

Medicinali 8

3.4.

Cooperazione con i titolari dei diritti 8

1.   OBIETTIVO

Le «Linee Guida della Commissione europea relative alla tutela, da parte delle autorità doganali dell’UE, dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle merci, in particolare i medicinali, in transito attraverso l’UE» pubblicate dai servizi della Commissione il 1o febbraio 2012 sul sito della direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale (TAXUD) devono essere aggiornate per rispecchiare:

il regolamento (UE) n. 608/2013 (1) che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (2);

il pacchetto marchi (il regolamento (UE) 2015/2424 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009 (4) del Consiglio e la direttiva (UE) 2015/2436 (5) è stata adottata).

Il regolamento (UE) n. 608/2013 stabilisce le condizioni e le procedure per la tutela amministrativa dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e ha esteso, in particolare, l’ambito di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale soggetti all’applicazione delle disposizioni doganali (marchi, disegni o modelli, diritti di autore o altri diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, privative per ritrovati vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e denominazioni commerciali).

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali devono essere applicate tenendo conto dell’esigenza di promuovere una protezione sufficiente ed efficace di tali diritti nonché di fare in modo che le misure e le procedure volte a tutelarli non diventino esse stesse ostacolo ai legittimi scambi, come affermato nel preambolo e all’articolo 41 dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIP) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (6).

Il pacchetto marchi estende i diritti del titolare di un marchio registrato a livello dell’Unione come marchio dell’Unione europea o a livello dello Stato membro come marchio nazionale di impedire a terze parti di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, merci provenienti da paesi terzi senza che queste siano immesse in libera pratica qualora dette merci rechino, senza autorizzazione, un marchio che sia identico al marchio registrato in relazione a tali merci o che non possa essere distinto nelle parti essenziali dal marchio in questione. Occorre che le autorità doganali tengano conto di questi aspetti al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Il presente documento sostituisce pertanto le «Linee Guida della Commissione europea relative alla tutela, da parte delle autorità doganali dell’UE, dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle merci, in particolare i medicinali, in transito attraverso l’UE».

2.   MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

Il regolamento (UE) n. 608/2013 contiene le procedure di esecuzione per consentire l’intervento delle autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 2 del regolamento elenca i diritti di proprietà intellettuale soggetti all’applicazione della normativa doganale. Il regolamento prevede inoltre le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale (articolo 1, paragrafo 1), in quanto i poteri procedurali consentono alle autorità doganali esclusivamente di accertare se le merci sono «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7.

Il regolamento non stabilisce criteri per accertare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale (considerando 10). Le questioni relative a eventuali violazioni sono risolte dal diritto sostanziale in materia proprietà intellettuale, così come interpretato dai giudici nazionali competenti e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.1.   Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica

Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica possono violare i diritti di proprietà intellettuale se, durante la presenza sul territorio doganale dell’Unione [ad esempio vincolate a un regime speciale secondo il codice doganale dell’Unione (7)] o addirittura prima dell’arrivo su tale territorio, sono oggetto di un atto commerciale diretto al mercato dell’Unione, come una vendita, un’offerta di vendita o una pubblicità [cfr. in tal senso, sentenze Philips/Nokia, punto 57 (8)] o quando risulta dai documenti (ad esempio manuali d’istruzione) o dalla corrispondenza concernente tali merci che ne è previsto il dirottamento verso i consumatori dell’Unione, senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

Pertanto le merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica che sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale tutelato nell’Unione europea (ad esempio mediante un marchio, un diritto d’autore o un altro diritto connesso, un disegno o un modello oppure un brevetto) possono essere classificate come «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» laddove sia dimostrato che sono destinate a essere messe in vendita nell’Unione europea. Tali elementi di prova potrebbero indicare che le merci sono state vendute a un cliente dell’Unione europea o offerte in vendita o pubblicizzate ai consumatori dell’Unione europea, (cfr., in tal senso, sentenze Philips/Nokia, punto 78).

2.2.   Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica e recanti un marchio identico o sostanzialmente identico

Il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 e dalla direttiva (UE) 2015/2436 estende i diritti del proprietario di un marchio registrato a livello dell’Unione come marchio dell’Unione europea o a livello dello Stato membro come marchio nazionale di impedire a terze parti di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, merci provenienti da paesi terzi senza che queste siano immesse in libera pratica qualora dette merci rechino, senza autorizzazione, un marchio che è identico a quello registrato in relazione a tali merci o che non possa essere distinto nelle parti essenziali dal predetto marchio (di seguito: «merci con marchio identico o sostanzialmente identico») anche se tali merci non sono destinate all’immissione nel mercato dell’Unione. Come illustrato dal considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2424, l’obiettivo è «rafforzare la protezione dei marchi e […] lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) […]».

Le nuove disposizioni riguardanti le merci con marchi identici o essenzialmente identici introdotte nel territorio dell’Unione senza essere immesse in libera pratica si applicano come segue.

Marchi dell’Unione europea

Nel caso di marchi dell’Unione europea, il regolamento (UE) 2015/2424 entrato in vigore il 23 marzo 2016 (articolo 4) e diventato applicabile lo stesso giorno. Pertanto, a partire dal 23 marzo 2016, le autorità doganali possono intervenire in relazione a merci provenienti da paesi terzi introdotte nel territorio dell’Unione senza essere immesse in libera pratica o recanti marchi identici o essenzialmente identici a un marchio dell’UE.

Marchi nazionali

Nel caso di marchi nazionali, la direttiva (UE) 2015/2436 è entrata in vigore il 12 gennaio 2016 (articolo 56). In conformità all’articolo 54 di detta direttiva gli Stati membri adeguano il proprio diritto nazionale, i regolamenti e le disposizioni in materia di marchi al fine di recepirla entro il 14 gennaio 2019. Ciò significa che, nel caso dei marchi nazionali, le nuove disposizioni sulle merci con marchi identici o essenzialmente identici, introdotte nello Stato membro in cui il marchio è registrato senza essere immesse in libera pratica, saranno applicabili nello Stato membro quando saranno adottati ed entreranno in vigore la legislazione, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 10 della direttiva. Ciò può verificarsi in qualsiasi momento prima del 14 gennaio 2019. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro dovrebbero pertanto seguire da vicino la revisione della normativa nazionale in materia di marchi al fine di conoscere la data esatta a partire dalla quale applicare le disposizioni sul transito per i marchi nazionali. Le autorità doganali possono intervenire in relazione alle merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera circolazione e recanti marchi identici o essenzialmente identici a un marchio nazionale a partire dalla data in cui le disposizioni nazionali entrano in vigore e si applicano nello Stato membro.

Diritti del titolare in relazione a merci con marchio identico o sostanzialmente identico

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, dispone testualmente:

«Diritti conferiti dal marchio UE

[…] 4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. […]» (sottolineatura aggiunta)

Diritti conferiti dal marchio nazionale

L’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436, è formulato in termini analoghi all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 ed estende i diritti del titolare di un marchio d’impresa registrato in relazione a merci immesse nel territorio dello Stato membro, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, che recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato.

Va osservato che in base alla formulazione e alle finalità delle nuove disposizioni, i diritti del titolare di un marchio non si limitano unicamente ai prodotti recanti un segno identico al marchio registrato del titolare (ossia un segno che riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio protetto o che, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti che possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, come definito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa 291/00, LTG Diffusion SA).

Le nuove disposizioni riguardano anche le merci recanti un segno «che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali» dal marchio registrato.

3.   PRODOTTI SOSPETTATI DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

3.1.   Controllo e blocco

Secondo il codice doganale dell’Unione [regolamento (UE) n. 952/2013], le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo che ritengano necessario sulle merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell’Unione (9). Tali controlli devono essere proporzionati ed eseguiti in conformità ai criteri di analisi del rischio.

Oltre alla generale possibilità di controlli doganali, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013, le autorità doganali sono competenti anche per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale che sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell’Unione, in particolare nei seguenti casi:

a)

merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione;

b)

merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;

c)

merci vincolate a un regime speciale.

Il blocco delle merci è una decisione adottata dall’autorità doganale in base alla presenza di ragionevoli motivi che portano a ritenere che tali merci violino i diritti di proprietà intellettuale.

Il blocco delle merci prevede di trattenere le merci e di consentire al titolare del diritto di avere accesso alle informazioni riservate e ispezionare le merci in questione. Ciò può portare alla distruzione delle merci senza che sia necessario determinare formalmente la violazione (10). Tale procedura va oltre la semplice attività di controllo effettuata dalle autorità doganali.

3.2.   Merci con marchio identico o sostanzialmente identico

Come indicato al considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio:

«[…] Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell’Unione nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l’articolo V dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la “dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica”, adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell’Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d’impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti. […]»

Come indicato ai considerando 16 del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e 22 della direttiva (UE) 2015/2436:

«[…] dovrebbe essere consentito […] di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Nell’effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio […]»

Secondo la normativa in materia di marchi dell’Unione e quella nazionale, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 le autorità doganali possono bloccare le merci sospettate di recare un marchio identico o sostanzialmente identico quando queste sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica né destinate al mercato dell’Unione. Tali merci sospettate di avere, senza autorizzazione, un marchio identico o sostanzialmente identico potrebbero trovarsi nel territorio doganale dell’Unione:

in deposito temporaneo,

in transito da un paese terzo a un altro paese terzo,

nel quadro di un regime di deposito in una zona franca o in un deposito doganale, senza essere destinati ancora al mercato dell’UE o di un paese terzo,

nell’ambito della procedura di ammissione temporanea,

nell’ambito di un regime di perfezionamento attivo.

Prima di procedere al blocco delle merci sospette recanti senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio protetto, se non destinate al mercato dell’UE, le autorità doganali possono, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013, e per evitare di ostacolare il legittimo scambio di merci, prendere in considerazione di chiedere al destinatario della decisione di autorizzazione di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti riguardo alle merci.

Una volta che le autorità doganali hanno proceduto a bloccare tali merci non destinate al mercato dell’UE, dovrebbero garantire che i soggetti interessati (ossia il detentore o il dichiarante delle merci o il titolare del diritto) ricevano tempestiva notifica del blocco.

Per conciliare l’esigenza di garantire il rispetto effettivo dei diritti di marchio e la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi legittimi, le nuove disposizioni del pacchetto marchi stabiliscono che, in alcune circostanze, decade il diritto del titolare di un marchio registrato di impedire il mero ingresso di merci nell’Unione presumibilmente destinate a un mercato terzo e sospettate di recare senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico. Il diritto decade se una volta avviato il procedimento per determinare se vi sia stata una violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore delle merci provi che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l’immissione dei prodotti nel mercato del paese di destinazione finale in quanto il marchio interessato non è tutelato in tale paese.

3.3.   Medicinali

Sebbene la legislazione dell’Unione cui fa riferimento la presente comunicazione non contenga norme specifiche sui medicinali, il regolamento (UE) n. 608/2013 (considerando 11), il regolamento (UE) 2015/2424 (considerando 19) e la direttiva (UE) 2015/2436 (considerando 25) fanno riferimento alla necessità di agevolarne il transito regolare sul territorio doganale dell’Unione.

In base alla «dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo TRIPS deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. L’UE e i suoi Stati membri sono pienamente impegnati a compiere ogni sforzo per facilitare l’accesso ai medicinali dei paesi bisognosi conformemente alla suddetta dichiarazione.

Le autorità doganali devono procedere con tutta la diligenza ragionevole al fine di garantire che i medicinali legalmente commercializzati (11), anche generici, possano transitare attraverso il territorio doganale dell’Unione senza essere bloccati a norma del regolamento (UE) n. 608/2013.

Pertanto le autorità doganali non dovrebbero bloccare i medicinali in assenza di elementi indicanti che sono destinati al mercato europeo: ad esempio, se sussistono somiglianze tra la DCI (12) del principio attivo del medicinale e un marchio registrato nell’UE.

Pertanto le autorità doganali dovrebbero adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare di procedere al blocco di medicinali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, a meno che questi non siano destinati al mercato dell’UE o rechino un marchio sospettato di essere identico o sostanzialmente identico a un marchio protetto ai sensi del punto 2.2 della presente comunicazione.

3.4.   Cooperazione con i titolari dei diritti

È di fondamentale importanza che i titolari dei diritti trasmettano alle autorità doganali informazioni sufficienti e pertinenti affinché queste predispongano le analisi dei rischi in modo efficiente ed efficace.

Pertanto i titolari dei diritti che presentano una domanda d’intervento dovrebbero sempre prestare particolare attenzione all’obbligo di trasmettere tutte le informazioni disponibili che possano aiutare le autorità doganali a valutare il rischio di violazioni dei diritti in questione.

L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore delle merci qualora, tra l’altro, risulti in seguito che le merci in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

Vista la perentorietà dei termini temporali previsti dal regolamento (UE) n. 608/2013, i titolari dei diritti dovrebbero garantire che le persone di contatto indicate nelle domande siano facilmente contattabili e in grado di reagire rapidamente alle comunicazioni o alle richieste delle autorità doganali.


(1)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(6)  Allegato 1 C dell’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakesh (Marocco) il 15 aprile 1994.

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  Cause riunite C-446/09 e C-495/09.

(9)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 46.

(10)  Cfr. articoli 17 e 23 del regolamento (CE) n. 608/2013.

(11)  Ad esempio, medicinali semplicemente in transito attraverso il territorio dell’UE, protetti da un brevetto applicabile sul territorio dell’UE, per cui non si possa concludere con tutta probabilità che siano dirottati sul mercato europeo.

(12)  La denominazione comune internazionale (DCI) identifica le sostanze farmaceutiche o i principi attivi. Ciascuna DCI è un nome unico riconosciuto a livello mondiale ed è di proprietà pubblica. La denominazione comune è nota anche come denominazione generica. Le informazioni relative alle DCI sono reperibili sul seguente sito dell’Organizzazione mondiale della sanità: http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/


5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/10


Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione

(2016/C 244/04)

Ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra le parti contraenti (1) della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) (in appresso «la convenzione»), le parti interessate si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti.

In base a tali comunicazioni, le tabelle allegate indicano la data di entrata in vigore del cumulo diagonale.

Le date indicate nella tabella 1 si riferiscono a:

la data di applicazione del cumulo diagonale conformemente all’appendice I, articolo 3, della convenzione, nel caso in cui l’accordo di libero scambio in questione si riferisce alla convenzione. In tal caso, la data è preceduta da «(C)»;

la data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine, che istituiscono un cumulo diagonale, allegati all’accordo di libero scambio in questione, in altri casi.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale può essere applicato soltanto se le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano all’acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari in una parte che non ha concluso accordi con le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (3).

Le date indicate nella tabella 2 si riferiscono alla data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale, allegati agli accordi di libero scambio tra l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE. Ogni volta che ci si riferisce alla convenzione in un accordo di libero scambio tra parti di questa tabella, alla tabella 1 si è aggiunta una data preceduta da «C».

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materiali originari ai fini del cumulo diagonale fra Unione europea e paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.

I codici per le parti contraenti elencate nella tabella sono i seguenti:

Unione europea

EU

Paesi EFTA:

Islanda

IS

Svizzera (compreso il Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norvegia

NO

le Isole Færøer

FO

Partecipanti al processo di Barcellona:

Algeria

DZ

Egitto

EG

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Marocco

MA

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE:

Albania

AL

Bosnia-Erzegovina

BA

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK (5)

Montenegro

ME

Serbia

RS

Kosovo (*)

KO

La Repubblica di Moldova

MD

Il presente avviso sostituisce l’avviso 2016/C-67/04 (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 8).

Tabella 1

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

 

Stati EFTA

 

Partecipanti al processo di Barcellona

 

Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE

 

 

EU

CH

(+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

EU

 

1.1.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (6)

(C)

1.5.2015

 

(C)

1.4.2016

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.2.2015

 

CH

(+ LI)

1.1.2006

(C)

1.2. 2016

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.9.2012

1.2.2016

(C)

1.5.2015

 

IS

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.10.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

NO

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.11.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

FO

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (6)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(C)

1.5.2015

C)

1.5.2015

C)

1.5.2015

C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

BA

 

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

KO

(C)

1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

ME

(C)

1.2.2015

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

MK

C)

1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

RS

(C)

1.2.2015

C)

1.5.2015

C)

1.5.2015

C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 


Tabella 2

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d’origine che istituiscono un cumulo diagonale tra Unione europea, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia

 

EU

AL

BA

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (7)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (7)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Le parti contraenti sono Unione europea, Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Isole Færøer, Islanda, Israele, Giordania, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite), Libano, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Serbia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

(2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(3)  GU C 83 del 17.4.2007, pag. 1.

(4)  La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale.

(5)  Codice ISO 3166. Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata secondo le conclusioni dei negoziati attualmente in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(6)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti del carbone e dell’acciaio la data di applicazione è il 1o marzo 2009.

(7)  Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/16


Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 244/05)

Annuncio della 29a tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Ministero dell’energia e dei cambiamenti climatici

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1.

Il ministro dell’Energia e dei cambiamenti climatici (Secretary of State for Energy and Climate Change) invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale britannica.

2.

Maggiori informazioni sull’offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell’area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito del governo britannico (cfr. infra).

3.

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 n. 766) e Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 n. 385). Ulteriori informazioni in relazione a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali sono disponibili al seguente indirizzo: www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/osd-licensing-operatorship-safety-environmental-aspects%20.pdf Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4.

Le domande saranno esaminate alla luce del nuovo approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze, che sfrutta la flessibilità prevista nel quadro delle clausole tipo in vigore. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.

La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con tutte le tre fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C.

Le fasi A e B non sono obbligatorie e possono non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»).

Tutte le licenze concesse in questa tornata hanno un periodo iniziale della durata massima di 9 anni che può prevedere disposizioni di rinuncia in virtù della clausola 5 delle clausole tipo in vigore.

5.

Le domande che iniziano con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b)

la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell’analisi del blocco oggetto della domanda;

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda; e

d)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell’ambito di tale licenza.

In base alle clausole tipo in vigore, le licenze contenenti la fase B specificheranno un termine conformemente alla clausola 4(2), per cui la licenza scadrà al termine della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato al ministero dell’Energia e dei cambiamenti climatici britannico (DECC) la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A senza la fase B specificheranno un termine conformemente alla clausola 4(2), per cui la licenza scadrà al termine della fase in questione se il titolare non ha dimostrato al DECC la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.

6.

Le domande che iniziano con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a)

la solidità e la capacità economica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell’area all’interno del blocco;

b)

la capacità tecnica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compresa l’individuazione, definizione e analisi della prospezione di idrocarburi all’interno del blocco. La capacità tecnica, valutata in parte in funzione della qualità dell’analisi del blocco oggetto della domanda;

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda; e

d)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell’ambito di tale licenza.

Informazioni

7.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds

Assegnazione delle licenze

8.

Nel caso non sia prevista un’opportuna valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 11), quando il ministro decide di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l’offerta ha luogo entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.

9.

Il ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla domanda.

Valutazione ambientale

10.

Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell’offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

11.

Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

a)

non si prevedono incidenze significative sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza;

b)

in seguito a un’opportuna valutazione è risultata la certezza che le attività non pregiudicheranno l’integrità delle suddette ZSC e ZPS; oppure

c)

qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l’integrità delle zone, se

i)

sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza;

ii)

sono adottate adeguate misure compensative; e

iii)

non esistono soluzioni alternative.

12.

Contatto: Ricki Kiff, The Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, Regno Unito.

(tel. +44 3000671637)

Sito web del governo britannico: https://www.gov.uk/oil-and-gas-licensing-rounds


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8032 — RAM/Termica Milazzo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 244/06)

1.

In data 27 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Raffineria di Milazzo S.C.p.A. («RAM», Italia), controllata congiuntamente da Eni S.p.A. («Eni», Italia) e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. («Kupit», Italia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Termica Milazzo s.r.l. («Termica Milazzo», Italia) mediante acquisto del 100 % del capitale.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

RAM è una società consortile per azioni che opera un impianto di raffinazione di prodotti petroliferi a Milazzo in Sicilia (Italia).

ENI è una società attiva a livello mondiale in vari settori, quali ad esempio l’estrazione e produzione di gas naturale e petrolio, e la generazione e fornitura di energia elettrica.

Kupit, filiale italiana di Kuwait Petroleum Corporation, è attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi.

Termica Milazzo è una società attiva nel settore energetico ed opera una centrale termoelettrica a ciclo combinato a Milazzo in Sicilia (Italia).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8032 — RAM/Termica Milazzo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.