ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 239

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
1 luglio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2016/C 239/01

Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

1

 

Commissione europea

2016/C 239/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 239/03

Comunicazione del governo della Repubblica di Polonia riguardo alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 239/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7932 — Dow/DuPont) ( 1 )

15

2016/C 239/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8106 — Jones Lang LaSalle/Integral UK Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2016/C 239/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8086 — Sumitomo/WW Grainger/PT Sumisho E-Commerce Indonesia JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2016/C 239/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8082 — General Motors France/Groupe Dubreuil/Claro) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2016/C 239/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8051 — CVC/Tipico Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2016/C 239/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

20

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 239/10

Avviso riguardante una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore — prolungamento dei termini

21

2016/C 239/11

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22

2016/C 239/12

Avviso destinato a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi, le cui voci sono state modificate nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/1063 della Commissione

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/1


Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2016/C 239/01)

La Cancelleria del Premio del cittadino europeo ha tenuto la sua riunione annuale il 1o giugno 2016 sotto la presidenza dell’on. Sylvie Guillaume, Vicepresidente del Parlamento europeo.

Nel corso della riunione è stato stabilito il seguente elenco dei vincitori del Premio per il 2016.

I premi saranno consegnati nel corso di cerimonie pubbliche che si terranno negli Stati membri di residenza dei vincitori e saranno organizzate dagli Uffici d’informazione del Parlamento europeo. I premiati parteciperanno inoltre a un evento centrale che si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles il 12 ottobre 2016.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Vincitori

ADRA Česká republika

Dennis ARVANITAKIS

Asociacija «Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas»

Associazione Pegaso

BALAZS Major

Aleksandra BANASIAK

Iordan Gh. BĂRBULESCU

Evgen Angel BAVČAR

Berufliches Schulzentrum Wurzen; Frau Gabriele Hertel

Citizens UK

Citoyennes pour l’Europe

Coder Dojo

Conselho Nacional de Juventude

Csemadokot (Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség)

Dar il-Kaptan

Sener ELCIL

ENDSTATION RECHTS.

Euro-Chess Foundation

Fondazione Arché Onlus

Frauen in der Euregio Maas-Rhein

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Paul GALLES

Gautena

Ομάδα 40 μαθητών από το λύκειο Αποστόλου Λουκά, Κολλοσίου (Group of 40 children from St Luke’s High School, Colossi, Limassol)

Humanitarna udruga fra Mladen Hrkać

Internet Watch Foundation (IWF)

Dr Barbara Helen KNOWLES

KOZMA Imre

Menschen im Marchfeld (MiM)

Mobile School

Κίνηση Συνύπαρξης και Επικοινωνίας στο Αιγαίο (Movement Coexistence and Communication at Sea)

Ivan NIKOLOV (Иван Николов)

ONCE

Opera per la Gioventù «Giorgio La Pira»

Mariana PENCHEVA (Мариана Пенчева)

Perpetuum Mobile ry/Artist at Risk

Positive Voice

Dita PŘIKRYLOVÁ

Proactiva Open Arms

Pushing

Alexandre Schon

SOS MÉDITERRANÉE

Nawal SOUFI

Stiftelsen Expo

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji

Sur les pas d’Albert Londres

Tiago PITTA E CUNHA

Vluchtelingenwerk Nederland

Erwin VOLLERTHUS

David VSEVIOV


Commissione europea

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 giugno 2016

(2016/C 239/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1102

JPY

yen giapponesi

114,05

DKK

corone danesi

7,4393

GBP

sterline inglesi

0,82650

SEK

corone svedesi

9,4242

CHF

franchi svizzeri

1,0867

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3008

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,131

HUF

fiorini ungheresi

317,06

PLN

zloty polacchi

4,4362

RON

leu rumeni

4,5234

TRY

lire turche

3,2060

AUD

dollari australiani

1,4929

CAD

dollari canadesi

1,4384

HKD

dollari di Hong Kong

8,6135

NZD

dollari neozelandesi

1,5616

SGD

dollari di Singapore

1,4957

KRW

won sudcoreani

1 278,48

ZAR

rand sudafricani

16,4461

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3755

HRK

kuna croata

7,5281

IDR

rupia indonesiana

14 601,70

MYR

ringgit malese

4,4301

PHP

peso filippino

52,241

RUB

rublo russo

71,5200

THB

baht thailandese

39,007

BRL

real brasiliano

3,5898

MXN

peso messicano

20,6347

INR

rupia indiana

74,9603


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/4


Comunicazione del governo della Repubblica di Polonia riguardo alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 239/03)

BANDO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DI UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE E LA RICERCA DI GIACIMENTI DI GAS NATURALE E PER L’ESTRAZIONE DI GAS NATURALE DAI GIACIMENTI DELL’AREA DI «BYTÓW»

SEZIONE I: BASE GIURIDICA

1.

Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta polacca, punto 196 e successive modifiche)

2.

Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale del 2015, punto 1171)

3.

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU pag. 262)

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome: Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

Indirizzo postale: Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia;

Tel. +48 223692449, +48 223692447; fax +48 223692460

Indirizzo Internet: www.mos.gov.pl

SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA

1)   Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione

Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di gas naturale e per l’estrazione di gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów», blocchi 47, 48, 67 e 68.

2)   Territori entro i cui confini viene svolta l’attività

I confini dell’area cui si riferisce l’appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

N. del punto

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

717 727,830

420 880,037

2

710 216,130

420 752,340

3

709 994,910

434 842,340

4

698 409,340

434 721,120

5

682 184,522

434 676,546

6

682 361,035

425 652,512

7

715 272,850

395 605,440

8

716 494,070

396 555,860

9

715 724,310

399 111,560

10

718 080,130

401 575,960

11

718 106,130

402 821,010

12

715 616,010

404 551,170

13

715 760,230

406 358,870

14

719 743,146

407 446,849

15

719 941,330

411 157,160

16

717 910,170

410 935,090

La superficie della proiezione verticale dell’area cui si riferisce l’appalto è di 779,97 km2.

L’area cui si riferisce l’appalto è ubicata nella regione Pomerania, sui territori dei seguenti distretti e comuni:

 

distretto di Słupsk, comune di: Dębnica Kaszubska (0,46 % dell’area),

 

distretto di Bytov, comuni di: Czarna Dąbrówka (13,34 %), Bytów (5,61 %), Parchowo (16,81 %), Studzienice (2,75 %),

 

distretto di Kościerzyna, comuni di: Dziemiany (3,44 %), Lipusz (10,37 %), Kościerzyna (24,33 %), città di Kościerzyna (1,54 %), Stara Kiszewa (0,03 %),

 

distretto di Kartuzy, comuni di: Stężyca (7,73 %), Sulęczyno (12,21 %), Sierakowice (1,37 %), Chmielno (0,011 %).

L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni paleozoiche è di documentare i giacimenti di gas naturale nell’area sopra descritta e di estrarne gas naturale.

3)   Termine per la presentazione delle offerte (almeno 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando) e luogo della presentazione

Le offerte devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente entro le ore 16:00 (CET/CEST) ed entro 91giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4)   Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011

Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 16, punti 1 e 2, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.

Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

30 %

:

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per quanto riguarda la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e finanziamenti esterni;

25 %

:

capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

20 %

:

portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

10 %

:

esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

10 %

:

la tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione;

5 %

:

portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio.

Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.

5)   Contenuto minimo delle informazioni geologiche:

Dati relativi alla concessione

Denominazione dell’area: Bytów

Ubicazione: a terra; blocchi 47, 48, 67 e 68

Tipo di giacimento

giacimento non convenzionale e convenzionale di gas naturale

Livelli strutturali

cenozoico

permiano-mesozoico

paleozoico inferiore

precambriano

Sistemi petroliferi

I

:

non convenzionale

II

:

convenzionale

Rocce madri

I

:

mudstone e argilliti del siluriano e ordoviciano

II

:

inserti di mudstone e argilliti del cambriano e mudstone e argilliti del siluriano e ordoviciano sottostanti

Rocce serbatoio

I

:

mudstone e argilliti del siluriano e ordoviciano

II

:

arenarie del precambriano inferiore e medio

Rocce di copertura

I

:

rocce del siluriano superiore (Ludlow e Pridoli) e evaporiti dello Zechstein

II

:

mudstone e argilliti del siluriano e ordoviciano e evaporiti dello Zechstein

Spessore dello strato superiore

I

:

da circa 3 700 m (nell’area dei pozzi di Bytów IG-1) a circa 4 000 m (Kościerzyna IG-1, Gapowo B-1)

II

:

circa 4 250 m (Gapowo B-1)

Tipo di trappola

I

:

non convenzionale

II

:

strutturale e stratigrafica

Giacimenti individuati nelle vicinanze (GN: gas naturale; P: petrolio)

I

:

mancano giacimenti del tipo shale gas

II

:

mancano giacimenti di gas naturale, ma in questo intervallo sono stati individuati i seguenti giacimenti:

Żarnowiec (P) – scoperto nel 1990, estrazione cumulativa: 4,16 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 0,05 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 17,84 migliaia di tonnellate (industriale: 3,88 migliaia di tonnellate)

Dębki-Żarnowiec (P dal 1995, due giacimenti distinti di cui vengono forniti i dati cumulativi) – scoperto nel 1977, estrazione cumulativa: 39,12 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: 0,81 migliaia di tonnellate, riserve e risorse: 51,68 migliaia di tonnellate (industriale: 7,59 migliaia di tonnellate)

Białogóra E (P) – scoperto nel 1995, estrazione cumulativa in 11 anni: 1,41 migliaia di tonnellate; produzione nel 2014: manca, riserve e risorse: manca (industriale 0,38 migliaia di tonnellate)

Studi sismici effettuati (proprietario)

2012 7 studi di profilo 2D (Indiana Investments Sp. z o. o.)

Pozzi di riferimento e di offset (TVD)

di riferimento: Bytów IG-1 (2 569,70 m), Gapowo B-1/1 A (4 299,79 m)

di offset: Kościerzyna IG-1 (5 202,0 m), Lębork IG-1 (3 310,0 m)

6)   Data di inizio delle attività

L’inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione è diventata definitiva.

7)   Condizioni per l’attribuzione della concessione, segnatamente per quanto riguarda l’importo, la portata e le modalità di costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 1, della legge geologica e mineraria e, qualora ciò si giustifichi, l’importo, la portata e le modalità di costituzione della garanzia di cui all’articolo 49x, paragrafo 2, di tale legge

L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia a copertura della mancata osservanza o dell’inadeguata osservanza delle condizioni stabilite per l’attribuzione della concessione e a finanziare la chiusura dei cantieri minerari qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata. La garanzia viene costituita per il periodo che va dalla data di attribuzione della concessione alla data del termine della fase di prospezione e ricerca. L’importo della garanzia ammonta a 100 000 PLN. Le modalità e i termini per il pagamento sono disciplinati dall’articolo 49x, paragrafi 4 e 5, della legge geologica e mineraria.

8)   Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie

Il programma minimo proposto per i lavori geologici della fase di prospezione e ricerca comprende:

una prima fase della durata di: 12 mesi

portata: interpretazione e analisi dei dati geologici di archivio

una seconda fase della durata di: 12 mesi

portata: esecuzione di operazioni sismiche 2D (100 km) oppure esecuzione di 1 (una) trivellazione della profondità massima di 5 000 m con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva

una terza fase della durata di: 24 mesi

portata: esecuzione di 1 (una) trivellazione della profondità massima di 5 000 m con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva

una quarta fase della durata di: 12 mesi

portata: realizzazione di analisi dei dati ottenuti

9)   Periodo per il quale viene attribuita la concessione

Il periodo della concessione è di 10 anni ed è articolato in due fasi:

la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione,

la fase di estrazione, che ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento.

10)   Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi

La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall’obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell’ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.

Durante la valutazione del progetto di decisione e del pacchetto di dati geologici, il comune di Parchowo ha sollevato obiezioni in merito all’ubicazione dei lavori di prospezione e ricerca relativi alla concessione prevista sul proprio territorio.

11)   Modello di contratto di usufrutto minerario

Modello di contratto in allegato.

12)   Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario

L’importo minimo della remunerazione per l’usufrutto minerario per l’area di «Bytów» per il periodo quinquennale di base è di 165 759,22 PLN (in lettere: centosessantacinquemilasettecentocinquantanove zloty e ventidue groszy) l’anno. L’indicizzazione della remunerazione per l’usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di minerali è effettuata sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca) (articolo 49 h, paragrafo 3, punto 12 della legge geologica e mineraria).

13)   Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte

1.

Le offerte devono specificare:

1)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di chi presenta l’offerta;

2)

l’oggetto dell’offerta e una descrizione che delimiti i confini dell’area per la quale deve essere attribuita la concessione e stabilito il diritto di usufrutto minerario;

3)

il periodo per il quale deve essere attribuita la concessione, la durata della fase di prospezione e ricerca e l’indicazione della data di inizio delle attività;

4)

lo scopo, la portata e il tipo di lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie, e informazioni sui lavori da effettuare per conseguire l’obiettivo prefissato, incluse le tecnologie da utilizzare,

5)

il calendario, per anno, della realizzazione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e la loro portata;

6)

la portata e il calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare il carotaggio di cui all’articolo 82, paragrafo 2, punto 2, della legge geologica e mineraria;

7)

i diritti di cui è titolare l’offerente sul bene immobiliare (terreno) in cui si svolgeranno le attività previste o il diritto di cui si chiede la costituzione;

8)

l’indicazione delle aree protette per motivi ambientali; tale condizione non riguarda i progetti per i quali è richiesta una decisione sulle condizioni ambientali;

9)

metodi per evitare che le attività previste abbiano ripercussioni negative sull’ambiente;

10)

la portata delle informazioni geologiche di cui dispone l’offerente;

11)

l’esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente;

12)

le capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane;

13)

capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni;

14)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie;

15)

l’importo della remunerazione proposta per l’usufrutto minerario, che non può essere inferiore all’importo indicato nel bando della procedura di appalto;

16)

la forma proposta per la costituzione di una garanzia;

17)

se un’offerta viene presentata congiuntamente da più entità, essa deve anche precisare, oltre agli elementi di cui sopra, quanto segue:

a)

il nome (la denominazione commerciale) e la sede di tutti gli offerenti;

b)

l’operatore;

c)

le quote (in percentuale) di partecipazione ai costi dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie proposte nell’accordo di cooperazione;

2.

Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura.

3.

L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

1)

documenti comprovanti l’esistenza delle circostanze descritte nell’offerta e, in particolare, gli estratti dei relativi registri;

2)

la prova della costituzione della garanzia;

3)

una copia della decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all’articolo 49a, paragrafo 17, della legge geologica e mineraria;

4)

allegati grafici elaborati sulla base dei requisiti relativi alle carte minerarie indicanti i confini della ripartizione territoriale del paese;

5)

qualora, per la realizzazione di quanto previsto dalla concessione, si utilizzino risorse tecniche di altre entità, i documenti con cui tali entità si impegnano per iscritto a mettere tali risorse a disposizione dell’entità partecipante alla procedura di appalto;

6)

2 esemplari del progetto di lavori geologici.

4.

Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari.

5.

I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice.

6.

I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato.

7.

L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara.

8.

Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte.

14)   Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento

L’offerente deve costituire una garanzia dell’importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty e zero groszy) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

IV.1)   Commissione aggiudicatrice

L’amministrazione aggiudicatrice nomina una commissione aggiudicatrice per condurre la procedura di gara e selezionare l’offerta più conveniente. La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del 28 luglio 2015 (GU del 2015, punto 1171 Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti). La commissione aggiudicatrice presenta all’amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.

IV.2)   Spiegazioni supplementari

Entro 7 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell’appalto. Entro 7 giorni dalla data in cui riceve la richiesta l’amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.

IV.3)   Informazioni supplementari

Informazioni complete sull’area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto sui dati geologici «Pakiet danych geologicznych», consultabile sulla pagina web del ministero dell’Ambiente (www.mos.gov.pl) e all’indirizzo:

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia, Polonia

Tel. +48 223692449; fax +48 223692460


ALLEGATO

CONTRATTO

di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di gas naturale e l’estrazione di gas naturale da giacimenti nell’area di «Bytów»

stipulato a Varsavia, il … 2016, tra:

il Tesoro di Stato - ministro dell’Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato n. 5 del 27 gennaio 2016 il Sottosegretario del ministero dell’Ambiente, geologo principale di Stato, Mariusz Orion Jędrysek (di seguito «Tesoro di Stato»),

e

XXX con sede a … (indirizzo completo) …

(di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»),

in relazione a quanto segue.

Articolo 1.

1.

l tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra i comuni di Dębnica Kaszubska, Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Dziemiany, Lipusz, Kościerzyna, Stara Kiszewa, Stężyca, Sulęczyno, Sierakowice, Chmielno, la città e il comune di Bytów, la città di Kościerzyna nella regione Pomerania, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-10), secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:

Punto

Coordinate

X

Y

1

717 727,830

420 880,037

2

710 216,130

420 752,340

3

709 994,910

434 842,340

4

698 409,340

434 721,120

5

682 184,522

434 676,546

6

682 361,035

425 652,512

7

715 272,850

395 605,440

8

716 494,070

396 555,860

9

715 724,310

399 111,560

10

718 080,130

401 575,960

11

718 106,130

402 821,010

12

715 616,010

404 551,170

13

715 760,230

406 358,870

14

719 743,146

407 446,849

15

719 941,330

411 157,160

16

717 910,170

410 935,090

concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l’usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall’alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, dal livello inferiore delle formazioni paleozoiche, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di gas naturale e l’estrazione di gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów» entro un anno dalla stipula del contratto di usufrutto minerario.

2.

Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono.

3.

Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:

1)

nelle formazioni paleozoiche: a svolgere attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di gas naturale e all’estrazione di gas naturale dai giacimenti;

2)

nelle rimanenti parti: a svolgere tutte le operazioni e attività necessarie per accedere alle formazioni paleozoiche.

4.

La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 779,97 km2.

Articolo 2.

1.

Il contratto di usufrutto minerario ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione

2.

L’usufrutto ha una durata di 10 anni, cinque per la fase di prospezione e ricerca, e cinque per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 9.

3.

Il diritto all’usufrutto minerario si estingue il giorno in cui decade la concessione.

Articolo 3.

1.

Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 esclusivamente allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di gas naturale e di estrazione di gas naturale dai giacimenti dell’area di «Bytów» e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tale fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge Diritto geologico e minerario (GU del 2015, punto 196 e successive modifiche), di seguito «la legge Diritto geologico e minerario», del 9 giugno 2011, e alle decisioni prese sulla base di tale legge. Durante la fase di prospezione e ricerca il titolare del diritto di usufrutto minerario può utilizzare i minerali oggetto della ricerca soltanto nella misura di quanto necessario per redigere la documentazione geologica e di investimento.

2.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario s’impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure dei cambiamenti relativi a: un aumento o una riduzione del capitale sociale, il trasferimento della concessione ad un’altra entità, l’avvio di una procedura di fallimento, una dichiarazione di fallimento, l’avvio di una procedura concorsuale o l’avvio di una procedura fallimentare. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.

Articolo 4.

Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, di proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall’obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l’uso delle risorse dell’ambiente.

Articolo 5.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all’interno del territorio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 6.

1.

Durante i cinque anni della fase di prospezione e ricerca, il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi) i seguenti importi:

a)

per il primo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

b)

per il secondo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

c)

per il terzo anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

d)

per il quarto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

e)

per il quinto anno di usufrutto, a partire dal giorno in cui il contratto ha effetto, … PLN (importo) (a lettere: …), entro 30 giorni dall’inizio dell’anno di usufrutto minerario,

conformemente all’articolo 2.

2.

Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1o gennaio e il 1o marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1o marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3-5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto.

3.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca).

4.

Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione.

5.

Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto.

6.

Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 9, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, tenendo conto dell’indicizzazione per l’anno che precede la risoluzione del contratto. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente.

7.

I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale «Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di gas naturale e l’estrazione di gas naturale dai giacimenti dell’area di “Bytów”».

Viene considerata data di pagamento la data dell’accreditamento dell’importo sul conto del Tesoro di Stato.

8.

La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. Qualora, a seguito di modifiche legislative, le attività oggetto del presente contratto diventino soggette a imposizione fiscale, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta.

9.

Il tesoro di Stato comunica per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7.

10.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa.

Articolo 7.

Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione.

Articolo 8.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di sfruttamento minerario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.

Articolo 9.

1.

La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 da parte del titolare del diritto di usufrutto minerario autorizza il Tesoro di Stato alla risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore.

2.

Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui al paragrafo 1, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, con un’indicizzazione per l’anno che precede l’anno in cui il contratto viene risolto.

3.

Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto.

4.

Il Tesoro di Stato può risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario, qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, entro 30 giorni dal loro verificarsi.

5.

Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla perdita della concessione e non può essere da lui risolto.

6.

La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta.

7.

Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sarà rimborsata.

8.

Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale.

Articolo 10.

In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere un accordo sul modo di affrontare la situazione. Per causa di forza maggiore si intende un evento inatteso che colpisce in maniera diretta il titolare del diritto di usufrutto minerario impedendogli di svolgere l’attività oggetto del contratto e che non può essere previsto e né evitato.

Articolo 11.

Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell’intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.

Articolo 12.

In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell’oggetto dei diritti di usufrutto.

Articolo 13.

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione per la sede del Tesoro di Stato.

Articolo 14.

Per le materie non disciplinate dal presente contratto si applicano le disposizioni della legge – Diritto geologico e minerario o le disposizioni del Codice civile, in particolare quelle relative alla locazione.

Articolo 15.

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.

Articolo 16.

Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.

Articolo 17.

Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il ministro dell’Ambiente).

Il tesoro di Stato

Il titolare del diritto di usufrutto minerario


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7932 — Dow/DuPont)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/04)

1.

In data 22 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione le imprese Dow Chemical Company («Dow», Stati Uniti), società madre del gruppo Dow, e E.I. du Pont de Nemours («DuPont», Stati Uniti), società madre del gruppo DuPont, procedono ad una fusione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, mediante un accordo e un piano di fusione.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Dow: industria chimica diversificata, operante nel settore della plastica e dei prodotti chimici, dell’agronomia e dei prodotti fitofarmaceutici, nonché degli idrocarburi e dei prodotti e servizi energetici,

—   DuPont: fabbricante di una vasta gamma di prodotti chimici e di polimeri, attiva anche nel campo dell’agronomia, dei prodotti fitofarmaceutici, delle sementi, degli ingredienti alimentari e di altri prodotti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7932 — Dow/DuPont al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8106 — Jones Lang LaSalle/Integral UK Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/05)

1.

In data 23 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione controllate del gruppo Jones Lang LaSalle («JLL», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Integral UK Holdings Limited («Integral», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   JLL: opera su scala mondiale nella prestazione di servizi immobiliari per investitori e occupanti;

—   Integral: opera prevalentemente nella prestazione di servizi di gestione di strutture, principalmente nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8106 — Jones Lang LaSalle/Integral UK Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8086 — Sumitomo/WW Grainger/PT Sumisho E-Commerce Indonesia JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/06)

1.

In data 20 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Sumitomo Corporation («SC», Giappone), PT Sumitomo Indonesia («SSRI», Indonesia), controllata da Sumitomo e Monotaro Co., Ltd («Monotaro», Giappone), controllata da W.W. Grainger, Inc. acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa PT Sumisho E-Commerce Indonesia («JVC») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Sumitomo Corporation: SC è un’impresa commerciale e di investimento integrata che fornisce una serie di servizi e prodotti in Giappone e nel resto del mondo. Opera in diversi settori, tra cui commercio di prodotti in metallo, sistemi per i trasporti e le costruzioni, ambiente e infrastrutture, media, soluzioni di rete, beni lifestyle, risorse minerarie, energia, prodotti chimici ed elettronica,

—   PT Sumitomo Indonesia: SSRI svolge attività commerciali diversificate tra cui la vendita di un’ampia gamma di prodotti e servizi, l’importazione e l’esportazione, il commercio trilaterale e gli investimenti in imprese nazionali,

—   Monotaro Co: Monotaro opera nella vendita di forniture per manutenzione, riparazione e revisione a piccole imprese e aziende manifatturiere di medie dimensioni in tutta l’Asia attraverso canali online e cataloghi di prodotti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8086 — Sumitomo/WW Grainger/PT Sumisho E-Commerce Indonesia JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8082 — General Motors France/Groupe Dubreuil/Claro)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/07)

1.

In data 23 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione General Motors France SAS (Francia) e Groupe Dubreuil (Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune CLARO (Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

General Motors France SAS è una controllata di General Motors Company. General Motors Company e relative controllate («gruppo GM») operano nella produzione, fornitura e distribuzione di autoveicoli e ricambi originali («OE») di varie marche. All’interno del gruppo GM, GM France opera principalmente nell’importazione e distribuzione all’ingrosso di veicoli GM e nella fornitura di ricambi originali GM in Francia, principalmente della marca Opel,

Groupe Dubreuil opera principalmente nella distribuzione al dettaglio di veicoli nuovi e usati e di ricambi originali di varie marche. Opera anche nella distribuzione di ricambi originali di varie marche e offre servizi accessori come la manutenzione e il noleggio auto presso i punti vendita delle sue controllate,

CLARO è l’impresa comune che sarà costituita tra GM France e Groupe Dubreuil. CLARO opererà principalmente nella distribuzione al dettaglio di autovetture, veicoli commerciali e veicoli usati Opel, nei relativi servizi di manutenzione e riparazione e nella fornitura di prodotti e servizi Opel presso diversi punti vendita nella Francia occidentale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8082 — General Motors France/Groupe Dubreuil/Claro, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8051 — CVC/Tipico Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/08)

1.

In data 22 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CVC Capital Partners e relative controllate, insieme a CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation e relative controllate («gruppo CVC», Lussemburgo), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo del gruppo Tipico (Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   gruppo CVC: fornitura di consulenza in relazione a fondi di investimento e gestione di fondi di investimento che detengono partecipazioni in diverse imprese tra cui Sky Bet. Sky Bet opera nella fornitura di servizi di giochi e scommesse online a clienti nel Regno Unito, in Irlanda, in Finlandia, a Gibilterra, nell’Isola di Man e nelle Isole del Canale,

—   gruppo Tipico: fornitura di servizi di giochi e scommesse online, mobili e al dettaglio in Germania, Belgio, Danimarca e Austria (al dettaglio e online) e di servizi di giochi e scommesse online e mobili in Italia, in Svezia e nei Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8051 — CVC/Tipico Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 239/09)

1.

In data 24 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Thoma Bravo, LLC («Thoma Bravo», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Qlik Technologies Inc. («Qlik Technologies», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Thoma Bravo: impresa di private equity che investe principalmente in software applicativo, software infrastrutturale e servizi ad alto contenuto tecnologico,

—   Qlik Technologies: fornitore di software analitico e di business intelligence. I prodotti software di Qlik sono applicazioni di visualizzazione e reperimento dati in grado di trattare grandi quantità di dati in modo intelligente.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8113 — Thoma Bravo/Qlik Technologies, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/21


Avviso riguardante una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore — prolungamento dei termini

(2016/C 239/10)

Il 21 marzo 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1).

La richiesta, formulata dal Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW – Associazione federale delle industrie energetiche e idriche) per conto degli enti aggiudicatori di tale settore, riguarda talune attività nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas in Germania. L’avviso corrispondente è stato pubblicato nella GU C 205 del 9 giugno 2016, pag. 22. Il termine fissato inizialmente era il 4 agosto 2016.

Conformemente all’allegato IV, punto 1, quarto capoverso, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l’accordo del soggetto che ha presentato domanda di esenzione. Data l’esigenza di ricevere e analizzare informazioni supplementari e ottenuto l’accordo del richiedente, il termine di cui dispone la Commissione per decidere sulla richiesta è prorogato di 29 giorni lavorativi. Il termine finale scade quindi il 15 settembre 2016.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/22


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 239/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«HÅNNLAMB»

N. UE: SE-PDO-0005-01327-21.4.2015

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Nome

«Hånnlamb»

2.   Stato membro o paese terzo

Svezia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Hånnlamb» designa le carcasse o i tagli di agnelli e pecore della razza «gutefår» che sono nati, allevati e macellati nella zona geografica delimitata di Gotland. Nel dialetto di Gotland, «hånnlamb» significa «pecora con le corna». È il nome originario delle pecore con le corna di Gotland che, salvate dall’estinzione all’inizio del XX secolo, successivamente hanno preso il nome di razza «gutefår». La razza proviene dalla vecchia razza ovina «allmogefår» di Gotland, le cui caratteristiche si sono sviluppate nel corso di migliaia di anni grazie al clima e alla vegetazione dell’isola di Gotland. Le pecore sono allevate su pascoli naturali che offrono foraggi di qualità inferiore rispetto ai seminativi e si sono adattate per trarre il massimo beneficio dalla vegetazione locale. Le carni sono state commercializzate sia su Gotland che nel resto della Svezia.

Gli animali «hånnlamb» destinati alla macellazione devono essere della razza «gutefår», soddisfare le condizioni di purezza fissate da una delle società di allevamento (gutefårakademin o Föreningen gutefåret) e figurare nelle loro banche genetiche per la conservazione della razza. Gli animali devono essere allevati nei pascoli naturali di Gotland.

I pascoli naturali conferiscono alle carni un carattere speciale. Ad esempio, l’erba e le piante hanno un tenore elevato di acidi grassi polinsaturi e di antiossidanti, quali la vitamina E. Le carni di agnelli nutriti in questo modo hanno pertanto un tenore più elevato di queste sostanze e un altro profilo degli acidi grassi, cosa che conferisce un gusto caratteristico. La vitamina E ha ripercussioni indirette sul gusto in quanto impedisce la riduzione degli acidi grassi. Le differenze di gusto legate alla razza derivano soprattutto dalle differenze nello strato di grasso, ma anche dalla capacità della razza di nutrirsi al meglio con diversi tipi di foraggi. Grazie alla sua capacità di adattamento, lo «hånnlamb» è ormai abituato a pascoli poveri ma con una grande varietà di foraggi, cosa che conferisce caratteristiche peculiari alle carni. Il contenuto energetico delle carni è di circa 100-170 kcal, o 470-700 kJ, per 100 g, a seconda del taglio. Il tenore di materia grassa oscilla approssimativamente tra il 2 % e il 10 % e comprende più o meno le stesse proporzioni di acidi grassi monoinsaturi e saturi, con gli acidi grassi polinsaturi che costituiscono all’incirca il 10 % del tenore totale di acidi grassi. Le carni provenienti da pascoli naturali hanno percentuali più elevate di acidi grassi polinsaturi, quali gli acidi grassi omega-3 (in particolare l’acido alfa-linolenico e l’acido eicosapentaenoico), perché le piante che vi crescono contengono tali acidi grassi. Le quantità di acidi grassi omega-3 possono variare anche di cinque volte a seconda delle piante consumate. Le proporzioni di acidi grassi omega-3 e omega-6 nella carne sono influenzate dall’alimentazione/dal pascolo e influenzano a loro volta il gusto. La carne «hånnlamb» ha un gusto caratteristico: è succulenta con una punta di fegato e sangue, un sapore distinto di burro (fuso), una nota di bosco (terra, muschio, funghi), un sapore acido e un distinto retrogusto metallico. Inoltre, l’agnello è naturalmente salato, con tracce di erbe aromatiche e castagno e un chiaro sapore di selvaggina. Le giurie di assaggiatori hanno associato il gusto di metallo, bosco, burro e l’acidità della carne al sapore dell’agnello. Il sapore più intenso è quello di burro, seguito dalle note metalliche e di bosco. La carne, a grana fine, presenta un colore più scuro e meno grasso di copertura rispetto alle razze più commerciali. Alla luce del giorno la carne è di colore rosso scuro e il grasso è di colore bianco (AMSA Meat Color Measurement Guidelines, American Meat Science Association, 2012).

Una caratteristica delle razze animali locali è che presentano una grande varietà. Hanno aspetto e dimensioni diversi. Gli ovini adulti «gutefår» variano in peso, anche all’interno della stessa fascia d’età. Il peso vivo medio delle pecore è 50 kg, ma può variare tra 40 kg e 70 kg, con una corrispondente variazione per i montoni di 60-80 kg. Ciò significa che si registrano anche differenze nella crescita e nel peso degli agnelli. Il peso alla macellazione degli agnelli di Lilla Karlsö, ad esempio, varia fra 16 kg e 21 kg.

Non vi sono requisiti in termini di età massima o minima di macellazione per poter vendere la carne come «hånnlamb». La valutazione volta a stabilire se l’animale è classificato come montone o agnello è effettuata mediante un esame visivo della carcassa. L’età massima per un agnello «hånnlamb» è 16 mesi: trascorso tale limite, la carne è classificata come carne di montone. Al momento della vendita di «hånnlamb», occorre indicare se le carni provengono da un agnello o da ovini adulti.

Il peso minimo delle carcasse che possono essere vendute come «hånnlamb» è 12 kg. Non è stato fissato alcun limite di peso per i singoli tagli in quanto non è stato ritenuto necessario.

Gli agnelli sono di norma macellati all’inizio dell’autunno quando raggiungono un peso vivo di circa 30-50 kg. Gli animali più adulti sono macellati durante tutto l’anno. Secondo i criteri di qualità della griglia di classificazione EUROP per lo «hånnlamb», la classe di conformazione della carcassa deve essere O-E, mentre il tenore di grasso deve essere almeno lieve (2-). Per la categoria di macellazione la classe di conformazione può essere leggermente inferiore (P+-E), mentre il tenore di grasso deve essere almeno lieve (2-).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per l’intera stagione di produzione vegetale, lo «hånnlamb» pascola su pascoli naturali e beneficia delle sostanze nutritive presenti nella vegetazione. A seconda delle condizioni climatiche e delle condizioni di crescita nei pascoli naturali, in primavera e nel tardo autunno può essere fornito un apporto supplementare di fieno e/o insilati. Gli agnelli seguono la madre al pascolo naturale. Cominciano a pascolare all’età di circa un mese, ma l’allattamento continua quale strumento di interazione sociale fino al termine dell’autunno.

Il contenuto nutrizionale del pascolo (per kg di materia secca) varia, ma per i pascoli solitamente utilizzati per lo «hånnlamb» è stato calcolato come segue: energia convertibile 10,2 MJ, proteina greggia digeribile 126 g, aminoacidi proteici riassorbibili 69 g, bilancio proteico nel rumine 48 g, calcio 9,1 g, fosforo 2,6 g, potassio 17,2 g, magnesio 1,8 g, ceneri 63 g e proteina greggia 168 g.

In inverno, i montoni e pecore si nutrono di fieno e/o insilati. Alle pecore possono essere forniti integratori alimentari da un mese prima a un mese dopo il parto. Sia i foraggi grossolani e che i mangimi concentrati devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Il fieno per il foraggio invernale è prodotto su terreni seminativi. La composizione varia in base alle condizioni del terreno, ma spesso comprende specie prative quali il fleolo, la festuca dei prati e il loglio perenne mescolati con ceppi di erba e altre piante aromatiche.

Gli insilati sono prodotti utilizzando la stessa coltura usata per la fienagione.

Non vi sono requisiti in materia di scelta dei mangimi concentrati, oltre a quello per cui l’alimentazione deve essere limitata a circa un mese prima e dopo il parto.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Gli animali destinati alla macellazione devono essere nati e allevati nei pascoli naturali della zona geografica delimitata (possono essere conservati su altri terreni all’interno della zona geografica delimitata per brevi periodi di tempo durante la stagione del pascolo e al di fuori dei periodi di pascolo).

Il periodo di pascolo per gli agnelli prima della macellazione deve essere di almeno quattro mesi, mentre quello per gli animali adulti deve essere almeno di sette mesi all’anno.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Durante la macellazione, gli animali, le carcasse e i tagli devono essere tenuti separati. Le carcasse devono essere bollate con il logo «hånnlamb» (figura 1).

Il logo deve essere apposto sull’imballaggio del prodotto finito per garantire la tracciabilità.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende l’isola di Gotland e gli isolotti e le isole adiacenti. Corrispondente alla provincia di Gotland, compresa Gotska Sandön (figura 2). Gotland è la più grande isola del Mar Baltico ed è situata a 57°29′57″N 18°30′34″E. L’isola è diversa dal resto del paese in quanto il substrato roccioso è composto di calcare.

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5.   Legame con la zona geografica

Gotland ha un clima marittimo. La temperatura è relativamente stabile nel corso dell’anno, grazie alla sua posizione nel Mar Baltico, con estati fresche e autunni e inverni miti. La temperatura media annua è di circa 6,5 °C. Spesso la temperatura all’inizio e nel cuore dell’estate è per lo più elevata, con un’intensa esposizione al sole e conseguente siccità, situazione che ha ripercussioni sulla vegetazione e sulle condizioni di pascolo.

Lo «hånnlamb» è una razza naturale proveniente dalla razza «allmogefår» di Gotland, le cui caratteristiche sono state plasmate dal clima e dalla vegetazione dell’isola nel corso di migliaia di anni. Le pecore vagavano tutto l’anno nella zona - nelle praterie costiere, sui terreni alvar e nelle foreste. Considerando questo stile di vita, le pecore di Gotland che vivevano nei campi erano adatte all’ambiente naturale unico dell’isola. Questa razza ovina conserva molte caratteristiche originali che non sono più presenti nelle moderne razze ovine. Ad esempio, l’apparato gastrointestinale è tale da permettere all’animale di sfruttare al massimo i poveri pascoli naturali di Gotland.

Secondo le relazioni quinquennali del governatore della contea nel XIX secolo, i pascoli dell’isola erano particolarmente adatti all’allevamento di pecore e l’allevamento ovino rivestiva notevole importanza per Gotland. Sempre secondo le relazioni, la razza ovina di Gotland era resistente perché gli animali restavano all’aperto tutto l’anno. Inoltre, erano di piccole dimensioni ma producevano carne di buona qualità con un sapore pronunciato di selvaggina. Quest’ultima caratteristica è stata attribuita, fra le altre cose, alla varietà di erbe aromatiche nei pascoli naturali. Secondo fonti più antiche, la carne di pecora - fresca, affumicata o salata - era un importante prodotto di esportazione di Gotland. La carne è stata regolarmente esportata, ad esempio, a Stoccolma fin dalla metà del XVIII secolo.

Nel 1918 venne promossa un’iniziativa per salvare la pecore di Gotland, lo «hånnlamb», minacciata di estinzione. Gli animali furono raggruppati per costituire progressivamente nuove greggi. La razza ovina di Gotland, lo «hånnlamb», venne così salvata. Nel 1973 fu adottato il termine «gutefår» per indicare la razza naturale con le corna di Gotland, tradizionalmente chiamata «hånnlamb» nei dialetti di Gutamål e Gotland. Sia i montoni che le pecore di questa razza hanno le corna.

Attualmente l’allevamento dello hånnlamb si basa su metodi molto simili a quelli utilizzati in passato, anche se è conforme alle norme stabilite dalle autorità e dalla legislazione. La riproduzione è strettamente controllata e segue un piano stabilito dal Consiglio dell’Agricoltura svedese, che vieta l’allevamento mirato e gli incroci con altre razze. La razza «hånnlamb» conserva, pertanto, l’aspetto e le caratteristiche che aveva migliaia di anni fa.

Reperti archeologici dimostrano che l’allevamento ovino è praticato sulle isole di Gotland da più di 4 000 anni. Fin dall’inizio ha assunto ruolo di primo piano. Il fatto che già nel XIII secolo gli agricoltori liberi dell’isola usassero il «väduren», un montone anziano, come simbolo sui loro sigilli ribadisce ulteriormente l’importanza dell’allevamento di pecore a Gotland. Per lungo tempo il «väduren» è stato il simbolo delle tre parti che compongono il sud di Gotland, prima di diventare l’emblema dell’intera isola, di cui resta il simbolo ufficiale. Il «väduren» figura inoltre sullo stemma della regione, della provincia e della contea di Gotland (figura 3)

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Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Grazie al tenore di calcare e al clima marittimo i pascoli naturali di Gotland hanno sviluppato una specifica e ricca varietà di piante aromatiche. Ciò vale anche per le poche foreste di conifere, in cui la flora è molto ricca di erbe e graminacee a causa del tenore di calcare. Nei pascoli naturali possono crescere fino a 20-40 piante per metro quadrato. Ancora oggi i pascoli coprono gran parte della superficie di Gotland, sebbene siano diminuiti in termini di dimensioni e ora rappresentino circa 40 000 ettari.

Il clima secco di Gotland e il pascolo in aree naturali conferiscono alla carne della razza «hånnlamb» un gusto particolarmente pronunciato. Ricerche scientifiche mostrano che il gusto delle carni è influenzato dal tenore d’acqua del mangime. Grazie all’abbondanza di erbe, come il serpillo, nei pascoli naturali di Gotland la carne ha un particolare sapore di selvaggina, una qualità citata nei testi storici, e la carne è considerata un piatto prelibato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/ansokan-hannlamb-med-bilagor.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


1.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/26


Avviso destinato a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi, le cui voci sono state modificate nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2016/1063 della Commissione

(2016/C 239/12)

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e a Al Qaeda e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso,

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 24 giugno 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la modifica delle voci relative a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi dell'elenco del comitato per le sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STATI UNITI D'AMERICA

Tel.: +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org.

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1063 (2), recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002, modifica le voci relative a Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi e Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi nell'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) e

(2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) n. 2016/1063 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2016/1063 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 177 dell'1.7.2016, pag. 4.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.