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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 228/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 228/02 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 228/03 |
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2016/C 228/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 giugno 2016
(2016/C 228/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1389 |
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JPY |
yen giapponesi |
120,38 |
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DKK |
corone danesi |
7,4396 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,76595 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3030 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0876 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,2993 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,062 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
314,28 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3571 |
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RON |
leu rumeni |
4,5114 |
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TRY |
lire turche |
3,2692 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5060 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4517 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8351 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5763 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5252 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 304,47 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,4651 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4935 |
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HRK |
kuna croata |
7,5210 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 961,77 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5469 |
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PHP |
peso filippino |
52,879 |
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RUB |
rublo russo |
72,9548 |
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THB |
baht thailandese |
40,101 |
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BRL |
real brasiliano |
3,8172 |
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MXN |
peso messicano |
20,8305 |
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INR |
rupia indiana |
76,6510 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/2 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 228/02)
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1. |
In data 16 giugno 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Maxburg Beteiligungen II GmbH & Co. KG («Maxburg II», Germania), appartenente al gruppo RAG-Stiftung («RAG», Germania), e VR Equitypartner GmbH («VREP», Germania), appartenente al gruppo DZ Bank AG («DZ Bank group», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Norafin Verwaltungs GmbH e relative controllate operative («Norafin», Germania), mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Maxburg II: società di private equity che investe principalmente in imprese di medie dimensioni nei paesi di lingua tedesca. Maxburg II appartiene a RAG, che opera principalmente nell’estrazione di carbone, nel settore chimico e nel settore immobiliare. RAG è il principale azionista di Evonik Industries AG (Germania), che opera nella produzione e nella vendita di specialità chimiche e materiali ad alte prestazioni, — VREP: società di private equity che investe principalmente in partecipazioni in imprese di medie dimensioni nei paesi di lingua tedesca. VREP appartiene al gruppo DZ BANK, che funge da banca centrale per gli azionisti (banche cooperative), ma opera anche come banca d’affari, — Norafin: sviluppo, produzione e distribuzione di tessuti ingegnerizzati, tessuti non tessuti speciali e tecnici e compositi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
ALTRI ATTI
Commissione europea
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/3 |
Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 228/03)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«POULARDE DU PÉRIGORD»
N. UE: FR-PGI-0005-01373 — 24.9.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Poularde du Périgord»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1. Carni (e frattaglie) fresche
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Poularde du Périgord» è un volatile da cortile a carne gialla proveniente da tipi genetici a crescita lenta di tipo a collo nudo.
Allevata per un periodo minimo di 120 giorni, la «Poularde du Périgord» è una gallina giovane ingrassata. Si tratta di un volatile da cortile che si consuma in occasione delle festività e caratterizzato da carni sode e una massa muscolare molto sviluppata su uno scheletro sottile. La pelle, molto sottile, di colore giallo intenso ed uniforme, lascia trasparire uno stato di ingrassamento sottocutaneo notevole. Tutte le masse muscolari presentano uno stato di ingrassamento intramuscolare noto come «persillé».
Essa può essere commercializzata in carcassa o sotto forma di tagli, fresca o surgelata; può essere confezionata in apposita pellicola, sotto vuoto o in atmosfera protettrice.
Le carcasse della «Poularde du Périgord» si presentano sotto forma di:
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carcassa sfilata (pollame spennato, eviscerato, con testa, zampe e frattaglie), |
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carcassa «pronta da cuocere» (PAC) (pollame spennato, eviscerato, senza testa, con o senza tarso), |
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carcassa «métifet» o «méti-fait» (pollame spennato, sviscerato, con o senza tarso e con testa ripiegata sotto le ali). |
Le carcasse hanno un peso minimo di 1,7 kg in PAC o 2 kg in carcassa sfilata.
La qualità di presentazione delle carcasse intere è particolarmente accurata e non presenta alcun difetto.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Durante tutta la durata dell’allevamento gli alimenti somministrati sono composti unicamente da vegetali, minerali e vitamine.
Tra i vegetali, nella miscela di mangime, sono obbligatoriamente presenti:
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il granturco, in percentuale variabile a seconda dell’età; |
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almeno un altro cereale, in particolare frumento, orzo, triticale, sorgo, avena; |
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proteaginose per equilibrare la razione. |
Durante il periodo di allevamento occorre distinguere quattro fasi corrispondenti ad esigenze fisiologiche diverse alle quali sono associate percentuali di cereali diversi.
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La fase di avvio, dal 1o al 28o giorno: l’alimento iniziale è composto (in peso) almeno al 50 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Fra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco ed almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo. In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granturco (in peso) è del 25 %. |
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la fase di crescita, dal 29o al 52o giorno: Il mangime per la crescita è composto (in peso) almeno per il 70 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Fra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo. In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granturco (in peso) è del 30 %. |
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la fase di finitura, dal 53o all’81o giorno. Il mangime per questa fase è composto (in peso) almeno per l’80 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Fra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo. In questa miscela di cereali la percentuale minima di granturco (in peso) è fissata al 30 %. |
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La fase di ingrasso fino ad un minimo di 120 giorni. Il mangime è composto (in peso) come minimo al 40 % di granturco. L’integrazione con argilla (bentonite) è sistematica in ciascun tipo di mangime. Il suo livello minimo di incorporazione nell’alimento è fissato a 2 kg/t. |
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
L’allevamento e la macellazione della «Poularde du Périgord» devono avere luogo nella zona geografica.
I macelli della regione del Périgord hanno sviluppato e mantenuto una serie di competenze specifiche per la selezione delle carcasse che contribuiscono ad accrescere la notorietà del prodotto e la qualità finale della presentazione del medesimo.
Le operazioni di scottatura e di spiumatura, di eviscerazione, di legatura e di raffreddamento devono essere svolte con la massima cura poiché solo le carcasse senza difetti sono commercializzate intere. A tal fine, prima della legatura e dopo il raffreddamento avvengono due diverse selezioni.
Nel caso dei polli «métifet» o «métifait», le operazioni di eviscerazione e di finitura sono effettuate a mano.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui si riferisce la denominazione
Il taglio e il confezionamento avvengono nel luogo di macellazione. Ciò consente l’esecuzione in sequenza delle operazioni ed evita un’alterazione della qualità delle carni dovuta al contatto con l’aria. Le carni fresche e surgelate devono entrambe essere presentate senza difetti, le manipolazioni devono essere limitate, tanto più che la «Poularde du Périgord» presenta una pelle molto sottile. La surgelazione deve intervenire entro un periodo massimo di 24 ore dopo la macellazione. Tali diversi elementi impongono un confezionamento in tempi brevi, la sua realizzazione entro la zona geografica permette di garantire il rispetto dei criteri di presentazione.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui si riferisce la denominazione
L’etichettatura comporta la denominazione dell’IGP «Poularde du Périgord».
Le etichette e i documenti di vendita comportano obbligatoriamente il logo comune:
4. Descrizione concisa della zona geografica
La zona geografica si estende sui dipartimenti di:
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la Charente, limitatamente ai cantoni di: Aubeterre-sur-Dronne, Chalais, Montbron, Montemboeuf, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette; |
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la Charente-Maritime, limitatamente al cantone di Montguyon; |
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la Corrèze, limitatamente ai cantoni di: Argentat, Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Corrèze, Donzenac, Égletons, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Uzerche, Vigeois; |
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la Dordogne; |
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la Gironde, limitatamente ai cantoni di: Castillon-la-Bataille, Coutras, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande; |
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la Haute-Vienne, limitatamente ai cantoni di: Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Couzeix, Limoges-Cité, Limoges-Le Palais, Limoges-Condat, Limoges-Panazol, Limoges-Corgnac, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Vigenal, Limoges-Émailleurs, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-La Bastide, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche; |
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Lot, limitatamente ai cantoni di: Bretenoux, Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Cajarc, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lacapelle-Marival, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l’Évêque, Saint-Céré, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac, Vayrac; |
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Lot-et-Garonne, limitatamente ai cantoni di: Cancon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnès, Duras, Fumel, Lauzun, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Monclar, Monflanquin, Sainte-Livrade-sur-Lot, Seyches, Tonneins, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Sud, Villeréal, Le Mas-d’Agenais. |
5. Legame con la zona geografica
Specificità della zona geografica
La zona geografica è situata nel quadrante sud-occidentale della Francia e si concentra nel dipartimento della Dordogna.
Il Périgord così definito corrisponde ad una vasta zona pedemontana complessivamente caratterizzata da un’inclinazione con una pendenza nord-est/sud-ovest. I numerosi corsi d’acqua, attraversando le diverse rocce di questa zona, hanno costituito una rete di piccole valli, orientate e sagomate in vari modi, che costituisce tuttavia uno dei principali elementi che strutturano il rilievo del Périgord. Soltanto le valli, soggette a frequenti alluvioni, sono davvero favorevoli alla coltura dei cereali. I pendii, spesso ripidi e alberati, sono piuttosto destinati all’allevamento.
La complessità geologica ha favorito la presenza di numerosi giacimenti minerari (ferro, oro, calcare, caolino). Alcuni di loro sono utilizzati per la produzione di argilla smectica, di tipo bentonite e montmorillonite, dalle proprietà specifiche.
Il clima della zona geografica è complessivamente temperato, di tipo oceanico modificato, ossia soggetto al sistema climatico del nord dell’oceano atlantico, ma con influenze accentuate, al tempo stesso di tipo continentale e di tipo mediterraneo.
La coltivazione del granturco è molto presente su tutta la zona geografica. I cereali a paglia sono largamente coltivati; il frumento tenero e il triticale predominano.
Per quanto riguarda i fattori umani, è a partire dal XIV secolo che l’allevamento dei volatili da cortile nel Périgord ha subito un netto incremento.
È soltanto nel corso del XIX secolo che il Périgord diventa una terra di produzione avicola a parte intera, la cui produzione conserva tuttavia il proprio carattere tradizionale, di tipo familiare.
Il primo «Syndicat de défense du Poulet Fermier du Périgord» è sorto nel 1953. Nel suo regolamento tecnico dell’epoca, esso definisce il modo di allevare i volatili da cortile «secondo il metodo artigianale in uso nel Périgord».
Lo sviluppo e la notorietà acquisita da questo tipo di pollo stimolano gli avicoltori del Périgord a sviluppare una produzione di volatili da cortile da consumare in occasione delle festività in base alle competenze tradizionali mantenutesi intatte nel Périgord.
L’allevamento delle galline giovani si sviluppa a partire dalle stesse pratiche utilizzate nell’allevamento dei polli. Le competenze in materia di alimentazione si rivelano particolarmente adatte a prolungare l’allevamento di questi polli ed al loro ingrasso. Come in passato, l’allevatore del Périgord distribuisce quotidianamente qualche manciata di cereali sotto forma di semi interi nella lettiera del pollaio. Egli integra inoltre la razione di cerali con bentonite, argilla ben conosciuta nel Périgord per le sue proprietà digestive nei volatili da cortile.
Specificità del prodotto
La «Poularde du Périgord» è un volatile da cortile che si consuma in occasione di festività, caratterizzato da carni sode e da una massa muscolare molto sviluppata. L’insieme della massa muscolare presenta uno stato di ingrassamento intramuscolare noto come «persillé» e un notevole stato di ingrassamento sottocutaneo.
La qualità di presentazione delle carcasse intere è particolarmente curata e non presenta alcun difetto.
Queste peculiarità conferiscono alla «Poularde du Périgord» una solida reputazione.
Legame causale
Il legame con l’origine della «Poularde du Périgord» è basato sulla qualità e la reputazione.
La zona geografica, grazie alla mitezza del suo clima oceanico ed alla sua altitudine da scarsa a media, costituisce un luogo favorevole all’allevamento dei volatili da cortile.
Le valli, soggette a frequenti alluvioni, sono utilizzate per la coltura dei cereali e i pendii, spesso ripidi ed alberati, sono adoperati come percorsi per i volatili.
L’integrazione di questi cereali nella razione alimentare si basa sulla sua presenza regolare e consolidata già da molto tempo nei sistemi di rotazione delle colture nelle aziende agricole del Périgord e presenta un profilo nutrizionale specifico e particolarmente ben equilibrato per lo sviluppo e l’ingrassamento dei volatili da cortile.
Fra i cereali utilizzati, il granturco la cui coltura è preponderante, occupa una posizione privilegiata: la mancanza di tegumento sul chicco lo rende più facilmente digeribile, quindi risulta meglio assimilato; la sua elevata percentuale di grassi e di amido ne fanno un cereale particolarmente energetico, indicato per l’ingrassamento di questi polli.
L’aggiunta sistematica di argilla (bentonite) a integrare il mangime assicura ottime condizioni sanitarie e migliori condizioni ambientali nel pollaio, favorendo così una crescita più armoniosa e regolare del pollame. Tale scelta da parte degli allevatori del Périgord si rivela particolarmente importante e giustificata per lo sviluppo della massa muscolare e per l’ingrasso della «Poularde du Périgord» tanto più che si tratta di polli ottenuti da tipi genetici a crescita lenta, la cui durata di allevamento è particolarmente lunga.
L’integrazione alimentare a base di bentonite comporta una migliore assimilazione del mangime per tutta la vita dell’animale. La maggiore assimilazione favorisce un migliore sviluppo di tutti i tessuti, in particolare dei muscoli, e una migliore distribuzione del grasso. Di conseguenza, le carcasse della «Poularde du Périgord» presentano una ripartizione equilibrata fra grasso addominale, grasso sottocutaneo e grasso intramuscolare.
Questa pratica è associata a quella ereditata dalla tradizione di distribuire quotidianamente qualche manciata di cereali sotto forma di semi interi nella lettiera del pollaio. Tale gesto ancestrale, che consentiva un tempo al fattore di riunire il pollame, rafforza il legame tra allevatore e pollame, stimola nei pulcini l’istinto di beccare e agevola l’esplorazione dei percorsi all’aria aperta. Questo comportamento di traduce in una maggiore attività fisica che comporta lo sviluppo di una maggiore muscolatura con una migliore ripartizione del grasso a livello muscolare.
Esso contribuisce altresì a favorire fin dalla giovane età il funzionamento del ventriglio, agevolando così una migliore assimilazione dei componenti del mangime che contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare.
Esso favorisce inoltre il continuo grattamento della lettiera da parte dei pulcini, che contribuisce a sua volta a mantenerla aerata e asciutta più a lungo tenuto conto della durata di allevamento di questi volatili.
La prassi quotidiana di raschiatura e ribaltamento della lettiera si rivela particolarmente importante per questi polli se si tiene conto della lunga durata dell’allevamento di questo particolare pollame, tipico delle festività, che si conclude con un periodo al chiuso. Infatti, la presenza delle galline giovani all’interno dell’edificio su una lettiera molto pulita, al termine del periodo di ingrasso, favorisce l’ottimo stato del piumaggio. Ciò si traduce in una maggiore facilità di spiuma, quindi in una qualità impeccabile della presentazione delle carcasse intere, segnatamente nella sua versione tradizionale locale, nota come «méti-fait».
L’allevamento all’aperto su percorsi diventati scoscesi e arborati, incide anche sulle specificità della «Poularde du Périgord»: si traduce in un’ossatura più solida che consente uno sviluppo maggiore della massa muscolare (filetti e cosce).
Il grasso intramuscolare, che conferisce alla carne della «Poularde du Périgord» una consistenza specifica, denominata «persillée» viene a formarsi durante la fase finale di ingrasso realizzata nei pollai.
L’insieme di tutti questi elementi è stato messo in evidenza nel 1929 da La Mazille, celebre cuoco della regione, nella sua raccolta di ricette locali: «una delle ragioni principali dell’eccellenza dei volatili da cortile del Périgord si spiega con il modo in cui essi sono nutriti e ingrassati con granturco».
La reputazione della «Poularde du Périgord» è dimostrata anche a partire dal XIX secolo grazie ai concorsi, organizzati inizialmente in Dordogna (1862), quindi in tutti i dipartimenti limitrofi (Limoges 1862, Agen 1863, Niort 1866), che premiano per lo più gli allevatori del Périgord. Grazie alle sue qualità gustative di volatile da cortile consumato in occasione di festività di tipo tradizionale, la reputazione della «Poularde du Périgord» si sta oggi ampliando sempre più.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-15f16403-8e36-4a51-876e-f644ae3d7e36
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
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24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/8 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2016/C 228/04)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE
Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
«BRISIGHELLA»
n. UE: IT-PDO-0217 - 01379 – 2.10.2015
DOP ( X ) IGP ( ) STG ( )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
|
Consorzio Olio DOP «BRISIGHELLA», |
|
via Roma,44 |
|
48013 Brisighella (RA) |
|
ITALIA |
|
tel. 0039 054681103 – fax 0039 054681497 |
|
E-mail: info@brisighelladop.it |
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
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— |
☐ |
Prova dell’origine |
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— |
☒ |
Metodo di produzione |
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— |
☐ |
Legame |
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— |
☒ |
Etichettatura |
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— |
☒ |
Altro: Confezionamento; eliminazione di riferimenti a normative nazionali; sostituzione della dicitura «denominazione di origine controllata» |
4. Tipo di modifica
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— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato. |
|
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato. |
|
— |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato. |
|
— |
☐ |
Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
Descrizione del prodotto
Il disciplinare è stato adeguato alla normativa comunitaria vigente, introducendo le mediane dei descrittori tipici del metodo previsto dal regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione (3) ed eliminando il vecchio metodo di analisi sensoriale non più significativo. Pertanto la definizione di alcune caratteristiche del prodotto viene leggermente modificata, completando e precisando meglio quelle menzionate nel disciplinare inviato in occasione della domanda di registrazione: l’odore, da fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi, viene corretto in «fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro»; il sapore, che nel disciplinare vigente deve essere di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o media sensazione di piccante, viene adeguato in «fruttato di oliva da medio ad intenso (mediana > 3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana > 3) sia di amaro che di piccante». Tali aromi sono analoghi a quelli indicati nel disciplinare trasmesso in occasione della domanda di registrazione della DOP.
Vengono inoltre eliminati:
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il valore del rapporto acido oleico/linoleico, che nel disciplinare vigente deve essere compreso in un intervallo tra 10 e 20: dal momento che si procede ad una diminuzione del valore dell’acido oleico questo rapporto ne sarebbe inevitabilmente influenzato; |
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i valori del rapporto campesterolo/stigmasterolo, che è compreso tra 1,7 e 1,4 e del rapporto campesterolo/Delta 5 avenasterolo, compreso tra 0,25 e 0,60. |
Questi rapporti erano stati elaborati come parametri utili a garantire l’origine dell’olio, ma oggi questi parametri non assicurano più l’origine e la qualità dell’olio extravergine di oliva Brisighella DOP.
Il valore del K270 viene abbassato dal valore massimo di 1,60 del disciplinare vigente, in quanto erroneamente riportato, al valore massimo di 0,20 in conformità alla normativa sulle caratteristiche dell’olio extravergine di oliva [regolamento (CE) n. 796/2002, allegato I].
L’acidità massima totale, espressa in acido oleico, viene abbassata dal valore di 0,5 % a 0,3 %. Considerato che l’olio Brisighella DOP non supera mai il valore di 0,3 %, tale abbassamento viene effettuato con l’intento di preservare in maniera ottimale la qualità.
Con il medesimo intento viene introdotto il limite minimo di contenuto in polifenoli superiori o uguali a 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale «Determinazioni dei biofenoli nell’olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29).
Il valore dell’acido oleico viene abbassato da 75 % a 74 %. A causa del cambiamento climatico, documentato dalla relazione dell’Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA) si riscontra un evidente innalzamento delle temperature negli ultimi anni. Si evidenziano infatti un incremento medio annuo dal 1987 al 2012 di circa 0,07 °C all’anno, portando la temperatura media annua da 12,9 °C per il periodo 1987-1996 a 14,2 °C per il periodo 2007-2012. Se si prende in considerazione il solo periodo estivo, l’incremento di temperatura osservato va da 22,3 °C a 24 °C e oltre (25,6 nel 2012). Queste variazioni sono relative alla fase in cui la pianta dell’olivo, dopo avere sviluppato il frutto, inizia il processo di accumulo di olio in esso, con correlata biosintesi degli acidi grassi. Un clima caldo può favorire la desaturazione degli acidi grassi, con conseguente aumento dell’acido linoleico e riduzione dell’acido oleico. La riduzione del limite del contenuto di acido oleico dell’olio extra vergine di oliva Brisighella DOP non sarebbe foriero di alcun rischio di frode, in quanto gli altri parametri rimarrebbero intatti: va infatti messo in evidenza come un’eventuale miscelazione con oli non di oliva, che potrebbero avere come effetto una diminuzione dell’acido oleico, porterebbe inevitabilmente ad una modifica della composizione dell’olio, ma ciò non accadrebbe per una diminuzione di un solo punto percentuale.
Si elimina il richiamo esplicito alla conformità alla normativa UE degli ulteriori parametri chimico-fisici non espressamente citati perché ridondante: essi devono comunque essere rispettati. Viene eliminata anche una dicitura inerente la facoltà del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di inserire ulteriori parametrazioni in quanto riferita a vecchie prassi nazionali non più vigenti.
L’insieme di queste modifiche riguarda, solo parzialmente, caratteristiche non essenziali del prodotto. Si tratta inoltre per la maggior parte di modifiche apportate in seguito all’aggiornamento della normativa comunitaria di settore, intervenuta successivamente alla registrazione della DOP Brisighella. Anche nei casi in cui le modifiche vengono inserite volontariamente – eliminazione degli intervalli, acidità massima, percentuale di acido oleico, contenuto in polifenoli – si fa riferimento a caratteristiche legate all’olio extravergine di oliva in generale, e non specifiche dell’olio Brisighella DOP e del legame di cui alla lettera f), punto i), dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, pertanto tali modifiche sono classificate come minori, con riferimento all’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Metodo di produzione
Nel disciplinare viene eliminata la data di inizio raccolta, legando la stessa all’andamento stagionale e quindi all’inizio dell’invaiatura. Il disciplinare inviato in occasione della domanda di registrazione fissa tale data al 5 novembre di ogni anno. Tenendo presente quanto già richiamato al punto precedente relativamente alla modifica della quota di acido oleico, si è osservato che l’aumento delle temperature nella zona ha causato un progressivo anticipo della maturazione, e la data del 5 novembre si rivela ormai troppo avanzata. Essa infatti individuava il periodo di inizio invaiatura all’epoca della registrazione, con un margine di tolleranza che si è andato riducendo nel tempo, fino a costringere i produttori a chiedere la modifica temporanea del disciplinare, prima temporanea, poi definitiva.
Anche in questo caso, per quanto riportato, si ritiene trattarsi di modifica minore, perché non implica alcuna delle condizioni elencate all’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Etichettatura
Viene introdotta la possibilità di indicare in etichetta la dicitura relativa al claim salutistico «i polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo» — «l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva» (per oli che contengono almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati per 20 grammi di olio) in quanto l’olio extravergine di oliva Brisighella ha le caratteristiche utili a tale indicazione. Tale claim è tra quelli previsti dal regolamento (UE) n. 432/2012, e può essere quindi utilizzato solo alle condizioni dallo stesso stabilite.
Entrambe queste modifiche non implicano alcuna delle condizioni elencate all’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, e anch’esse sono pertanto considerate minori.
Altro
Il disciplinare inviato in occasione della domanda di registrazione prescrive che i contenitori nei quali l’olio Brisighella DOP viene immesso al consumo siano in vetro scuro delle seguenti quantità espresse in grammi o millilitri: 100, 250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 5 000. Viene introdotta una modifica sull’uso della tipologia di contenitori, ammettendo anche quelli in metallo, e sulle capacità espresse in grammi e millilitri, ammettendo qualsiasi formato non superiore a litri 5.
Vengono eliminate le prescrizioni relative al Decreto Ministeriale n. 573 del 4/11/1993 perché non più pertinenti.
Il disciplinare inviato in occasione della domanda di registrazione riporta erroneamente la dicitura «denominazione di origine controllata», alla quale si sostituisce quella corretta: «denominazione di origine protetta».
In tutti i casi qui descritti le modifiche non implicano alcuna delle condizioni elencate all’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, e sono pertanto considerate minori.
6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
DOCUMENTO UNICO
«BRISIGHELLA»
n. UE: IT-PDO-0217 - 01379 – 2.10.2015
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (denominazioni)
«Brisighella»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Brisighella» all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
Odore: fruttato di oliva da medio a intenso (mediana > 3) che si integra con la sensazione di carciofo e note di erba e pomodoro;
Sapore: fruttato di oliva da medio a intenso (mediana > 3) che si integra con sensazioni medio-intense (mediana > 3) sia di amaro che di piccante;
Acidità Massima totale espressa in Acido oleico, in peso, minore o eguale a 0,3 g/100 g di olio;
No di Perossidi: ≤ 13 Meq O2v/Kg
K232: ≤ 2,20;
K270: ≤ 0,20;
Acido Linoleico: ≤ 8 %
Acido Oleico: ≥ 73 %
Limite minimo contenuto in polifenoli: ≥ 200 ppm (mg tirosolo kg-1 olio) con determinazione analitica in accordo con il metodo ufficiale «Determinazioni dei biofenoli nell’olio di oliva mediante HPLC» recepito dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T. 20/Doc. n. 29).
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La denominazione di origine protetta «Brisighella» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo «Nostrana di Brisighella» presente negli oliveti in misura non inferiore al 90 %. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10 %.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo produttivo (coltivazione e raccolta delle olive ed estrazione dell’olio) devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della filiera qualitativa, il confezionamento dell’olio extravergine di oliva «Brisighella» deve essere effettuato sempre all’interno della zona di produzione prevista dall’articolo 3 del disciplinare di produzione. I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine di oliva «Brisighella» ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro scuro o in metallo di capacità non superiore a litri 5.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il prodotto confezionato deve riportare il nome della denominazione di origine protetta «Brisighella» in etichetta figurando in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della stessa e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono. È obbligatorio indicare inoltre l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleficazione ed il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Le olive destinate alla produzione dell’Olio di Oliva della denominazione di origine protetta «Brisighella» devono essere prodotte nel territorio delle province di Ravenna e Forlì idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.
5. Legame con la zona geografica
L’area geografica incide in modo determinante nella produzione di olive per la D.O.P. Brisighella. Due sono i fattori fondamentali che consentono la vita agli ulivi in questa area:
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1. |
L’ingresso nelle valli di correnti di aria calda dal quadrante sud (essendo il crinale appenninico più basso rispetto allo stesso nelle zone esterne all’area della D.O.P.) spingono le nebbie generate nelle valli verso le zone di pianura esterne all’area D.O.P. |
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2. |
L’area della D.O.P. è attraversata da una catena gessosa «La Vena dei Gessi Romagnola» che per conformazione geopedologica esercita un’azione di accumulo di calore in estate che cede lentamente nel periodo freddo. |
Questi fattori consentono la vita dell’ulivo ed in particolare delle cultivar autoctone come la Nostrana di Brisighella che produce l’olio che compone la D.O.P. Brisighella per almeno il 90 % del totale.
Questa varietà conferisce al prodotto delle caratteristiche uniche essendo una varietà autoctona che entra nella composizione finale dell’olio D.O.P. Brisighella per almeno il 90 %.
Gli olivicoltori dell’areale Brisighellese hanno trovato in tale varietà di olive quelle caratterizzazione che gli consente di presentare al consumatore un prodotto esclusivo.
Quindi la D.O.P. Brisighella esiste con quelle caratteristiche grazie al forte legame fra il territorio di produzione e la cultivar di olivo autoctona dominante (Nostrana di Brisighella) che nei secoli ha adattato i propri caratteri fenologici per la sopravvivenza in una zona olivicola ai limiti per la coltura dell’olivo.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
(1) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.