ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 222

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
20 giugno 2016


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 222/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 222/02

Causa C-138/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgerichts Wien (Austria) il 7 marzo 2016 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

2

2016/C 222/03

Causa C-149/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu (Polonia) il 14 marzo 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

3

2016/C 222/04

Causa C-153/16: Ricorso proposto il 15 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica di Slovenia

3

2016/C 222/05

Causa C-179/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 marzo 2016 – F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

4

2016/C 222/06

Causa C-190/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 5 aprile 2016 – Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH

5

2016/C 222/07

Causa C-209/16 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

6

2016/C 222/08

Causa C-214/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2016 – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

6

2016/C 222/09

Causa C-217/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Efeteio Athinon (Grecia) il 18 aprile 2016 – Commissione europea/Comune di Zagori

7

2016/C 222/10

Causa C-219/16 P: Impugnazione proposta il 19 aprile 2016 dalla GFKL Financial Services GmbH, ex GFKL Financial Services AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

8

2016/C 222/11

Causa C-250/16 P: Impugnazione proposta il 2 maggio 2016 dalla Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 febbraio 2016, causa T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione

9

 

Tribunale

2016/C 222/12

Causa T-529/13: Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Izsák e Dabis/Commissione [Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei — Politica di coesione — Regioni a minoranza nazionale — Diniego di registrazione — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011]

12

2016/C 222/13

Causa T-693/13: Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Mikhalchanka/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Giornalista — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione)

12

2016/C 222/14

Causa T-63/14: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Iran Insurance/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione di illegittimità — Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 — Articolo 215 TFUE — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC — Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 — Diritti fondamentali — Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE — Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Non discriminazione — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Proporzionalità)

13

2016/C 222/15

Causa T-68/14: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Post Bank Iran/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Eccezione di illegittimità — Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 — Articolo 215 TFUE — Articolo 20, paragrafo 1,lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC — Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 — Diritti fondamentali — Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE — Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali — Errore di valutazione — Parità di trattamento — Non discriminazione — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Legittimo affidamento — Proporzionalità)

14

2016/C 222/16

Causa T-129/14: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2016 –Andres e a./BCE (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BCE — Pensioni — Riforma del regime previdenziale — Congelamento del piano pensioni — Condizioni di impiego del personale della BCE — Diritto di consultazione — Diversa natura tra il rapporto di lavoro su base contrattuale e il rapporto di lavoro su base statutaria — Snaturamento — Errore di diritto)

15

2016/C 222/17

Causa T-806/14: Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – August Storck/EUIPO (Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu) (Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo raffigurante una confezione quadrata bianca e blu — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

15

2016/C 222/18

Causa T-47/15: Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Germania/Commissione (Aiuti di Stato — Energie rinnovabili — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata concernente le fonti di energia rinnovabili (legge EEG del 2012) — Aiuto a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e sovrattassa EEG ridotta per gli utenti a forte consumo di energia — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Risorse statali)

16

2016/C 222/19

Causa T-193/15: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2016 – Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore THE BOTANICALS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

17

2016/C 222/20

Causa T-454/15: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Laboratorios Ern/EUIPO - Werner (Dynamic Life) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dynamic Life — Marchio nazionale denominativo anteriore DYNAMIN — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

17

2016/C 222/21

Causa T-503/15: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Aranynektár/EUIPO – Naturval Apícola (Natür-bal) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Natür-bal — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NATURVAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

18

2016/C 222/22

Causa T-419/11: Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – ETAD/Commissione (Aiuti di Stato — Annullamento dell’atto impugnato — Cessazione dell’oggetto del contendere — Non luogo a statuire)

19

2016/C 222/23

Causa T-238/14: Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2016 – EGBA e RGA/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi d’azzardo e di fortuna — Aiuto previsto dalla Francia a favore delle società di corse — Imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche online — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Associazione — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità)

19

2016/C 222/24

Causa T-819/14: Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione (Ricorso di annullamento — Contratto riguardante il contributo finanziario dell’Unione a favore di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle leggi per la lotta conto le discriminazioni (progetto GendeRace) — Nota di addebito — Atto non impugnabile — Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile — Irricevibilità)

20

2016/C 222/25

Causa T-326/15: Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Dima/EUIPO (Forma di un recipiente composto da due cubi aperti) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale — Forma di un recipiente composto da due cubi aperti — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

21

2016/C 222/26

Causa T-383/15: Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Dima/EUIPO (Forma di un recipiente cubico aperto) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale — Forma di un recipiente cubico aperto — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

21

2016/C 222/27

Causa T-520/15 P: Ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2016 – Mikulik/Consiglio (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

22

2016/C 222/28

Causa T-145/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 – Corsini Santolaria/EUIPO - Molins Tura (biombo 13)

22

2016/C 222/29

Causa T-161/16: Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy)

23

2016/C 222/30

Causa T-165/16: Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

24

2016/C 222/31

Causa T-176/16: Ricorso proposto il 20 aprile 2016 – Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO – Mionetto (UGO)

25

2016/C 222/32

Causa T-179/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot SAS (MASTER SMOKY)

26

2016/C 222/33

Causa T-180/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot SAS (MASTER SHAPE)

26

2016/C 222/34

Causa T-181/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)

27

2016/C 222/35

Causa T-182/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO)

28

2016/C 222/36

Causa T-183/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)

29

2016/C 222/37

Causa T-188/16: Ricorso proposto il 26 aprile 2016 – repowermap/EUIPO - Repower (REPOWER)

29

2016/C 222/38

Causa T-190/16: Ricorso proposto il 27 aprile 2016 – Azarov/Consiglio

30

2016/C 222/39

Causa T-194/16: Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)

31

2016/C 222/40

Causa T-196/16: Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Banca Tercas/Commissione

32

2016/C 222/41

Causa T-198/16: Ricorso proposto il 1omaggio 2016 – Fondo interbancario di tutela dei depositi/Commissione

33

2016/C 222/42

Causa T-200/16: Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Gfi PSF/Commissione

34

2016/C 222/43

Causa T-614/11: Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2016 – GDC Engineering/Commissione

35

2016/C 222/44

Causa T-142/15: Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – DHL Express (Francia)/EUIPO Chronopost (WEBSHIPPING)

35

2016/C 222/45

Causa T-179/15: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

35

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 222/46

Causa F-50/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 2, lettera c), del RAA — Agente temporaneo assunto per esercitare le funzioni di capo unità presso un gruppo del Comitato economico e sociale europeo — Articolo 44, secondo comma, dello Statuto — Avanzamento di scatto concesso retroattivamente al termine di un periodo di prova di nove mesi — Applicazione per analogia agli agenti temporanei non prevista ratione temporis dal RAA — Periodo di prova sui generis stabilito contrattualmente al di fuori delle ipotesi previste dal RAA — Proroga del periodo di prova contrattuale — Qualità delle prestazioni ritenuta insufficiente nell’esercizio delle funzioni di capo unità — Riassegnazione in un posto senza funzioni direttive — Beneficio dell’avanzamento di scatto previsto dall’articolo 44, secondo comma, dello Statuto)

36

2016/C 222/47

Causa F-76/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 – FY/Consiglio (Funzione pubblica — Previdenze sociale — Regime comune di assicurazione malattia — Rimborso delle spese mediche — Tasso di rimborso — Riconoscimento di una malattia grave — Criteri — Articolo 72 dello Statuto e disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche)

37

2016/C 222/48

Causa F-92/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016 – Guittet/Commissione (Funzione pubblica — Ex funzionario — Previdenza sociale — Infortunio — Articolo 73 dello Statuto — Chiusura del procedimento — Determinazione del tasso d’invalidità permanente parziale — Indennità complementare alle somme versate in caso di invalidità permanente parziale — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Sordità incurabile e totale)

37

2016/C 222/49

Causa F-102/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Diritto, spettante a qualsiasi oggetto, di accesso al fascicolo che lo riguarda — Accesso ai documenti relativi a un tentativo di mediazione — Tentativo di mediazione avviato dal presidente allora in carica del CESE e condotto sotto l’egida di uno degli ex presidenti del CESE — Diritto di accesso alla relazione redatta in esito a tale mediazione — Inchiesta amministrativa aperta successivamente alla mediazione — Articolo 3 dell'allegato IX dello statuto)

38

2016/C 222/50

Causa F-131/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Dun/Commissione (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, in forza di un regime pensionistico nazionale — Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione — Proposta di abbuono di annualità da parte dell’AACC non immediatamente accettata dall’interessato — Nuova proposta di abbuono basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Nozione di atto lesivo — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura)

39

2016/C 222/51

Causa F-136/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Kovács/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta iniziale di abbuono di annualità da parte dell’APN e accettata dall’interessato — Revoca della proposta iniziale da parte dell’APN — Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Nozione di atto lesivo — Articolo 83 del regolamento di procedura)

40

2016/C 222/52

Causa F-18/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Aprili e Kilian/Commissione (Funzione pubblica — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta di abbuono di annualità da parte dell’APN o dell’AACC, accettata dall’interessato — Revoca di tale proposta — Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Nozione di atto lesivo — Articolo 83 del regolamento di procedura)

40

2016/C 222/53

Causa F-31/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Noël/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta iniziale di abbuono di annualità da parte dell’APN e accettata dall’interessato — Revoca di tale proposta — Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Nozione di atto lesivo — Articolo 83 del regolamento di procedura)

41

2016/C 222/54

Causa F-42/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Bouvret/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta di abbuono di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Nozione di atto lesivo — Articolo 83 del regolamento di procedura)

42

2016/C 222/55

Causa F-44/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Maes e Strojwas/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Agenti contrattuali — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto — Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta di abbuono di annualità, effettuata dall’AIPN o dall’AACC, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Eccezione di irricevibilità — Nozione di atto lesivo — Articolo 83 del regolamento di procedura)

43

2016/C 222/56

Causa F-91/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 maggio 2016 – Chatel/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto — Diritti pensionistici acquisiti, anteriormente all’entrata in servizio nell’Unione, in base ad un regime pensionistico nazionale — Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione — Proposta relativa al bonifico di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione — Nozione di atto lesivo — Manifesta irricevibilità — Articolo 81 del regolamento di procedura)

43

2016/C 222/57

Causa F-115/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 – Silva Rodriguez/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Pensione — Calcolo dei diritti a pensione — Indennità di funzioni direttive — Articolo 81 del regolamento di procedura)

44

2016/C 222/58

Causa F-91/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Bandieri/Commissione

45

2016/C 222/59

Causa F-144/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Pedersen/Commissione

45

2016/C 222/60

Causa F-147/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Sommier/Commissione

45

2016/C 222/61

Causa F-35/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – UB (*1) /Commissione

45

2016/C 222/62

Causa F-38/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Zajdel-Syryczyńska/Commissione

46

2016/C 222/63

Causa F-40/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Sommier/Commissione

46

2016/C 222/64

Causa F-69/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Schmidt/Commissione

46

2016/C 222/65

Causa F-82/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Bandieri/Commissione

46

2016/C 222/66

Causa F-84/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Drewes-Wran/Commissione

47

2016/C 222/67

Causa F-92/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Corman/Commissione

47

2016/C 222/68

Causa F-93/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Jimenez Krause/Commissione

47

2016/C 222/69

Causa F-116/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Leon-Gonzalez/Commissione

47

2016/C 222/70

Causa F-16/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Pangallo/Commissione

48

2016/C 222/71

Causa F-19/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Nill/Commissione

48

2016/C 222/72

Causa F-40/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 maggio 2016 – Schmidt/Commissione

48

2016/C 222/73

Causa F-47/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Leon-Gonzalez e Vander Velde/Commissione

48

2016/C 222/74

Causa F-60/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Abeloos/Commissione

49

2016/C 222/75

Causa F-63/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Mota Alves e altri/Commissione

49

2016/C 222/76

Causa F-66/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Zareba/Commissione

49

2016/C 222/77

Causa F-107/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Glowacz-De-Chevilly/Commissione

49

2016/C 222/78

Causa F-110/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 maggio 2016 – Nill/Commissione

50

2016/C 222/79

Causa F-95/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Pals/Commissione

50

2016/C 222/80

Causa F-96/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Grzebielec/Commissione

50

2016/C 222/81

Causa F-110/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Grzebielec/Commissione

50


 


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 222/01)

Ultima pubblicazione

GU C 211 del 13.6.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 200 del 6.6.2016

GU C 191 del 30.5.2016

GU C 175 del 17.5.2016

GU C 165 del 10.5.2016

GU C 156 del 2.5.2016

GU C 145 del 25.4.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgerichts Wien (Austria) il 7 marzo 2016 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

(Causa C-138/16)

(2016/C 222/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM)

Resistente: Zürs.net Betriebs GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (1), ovvero l’articolo 11 bis, paragrafo 1, punto 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nel testo di cui al Trattato di di Stoccolma/Parigi del 1967/1971, debbano essere interpretati nel senso che una normativa in base alla quale la diffusione di trasmissioni radiofoniche mediante «installazioni di antenne collettive» come quelle della resistente nel procedimento principale

a)

non sia considerata quale nuova trasmissione radiofonica laddove all’impianto siano collegati non più di 500 utenti e/o

b)

sia considerata quale parte della trasmissione radiofonica originaria laddove si tratti della ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell’Österreichischer Rundfunk via cavo sul territorio nazionale (Austria),

e tali utilizzazioni non ricadono neppure in un altro diritto esclusivo di comunicazione al pubblico a distanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [Or. 2] 2001/29/CE senza essere quindi subordinate al consenso dell’autore, né al pagamento di un compenso,

sia incompatibile con il diritto dell’Unione o con le disposizioni di cui alla Convenzione di Berna quale accordo internazionale facente parte dell’acquis dell’Unione.


(1)  GU L 167, pag. 10.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu (Polonia) il 14 marzo 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

(Causa C-149/16)

(2016/C 222/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu

Parti

Attori: Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

Convenuto: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), in combinato disposto con il principio di effettività del diritto, debbano essere interpretati nel senso che il datore di lavoro, nel procedere agli avvisi di modifica delle condizioni di lavoro e salariali in riferimento ai contratti di lavoro (avviso di modifica), unicamente per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, in considerazione di una difficile situazione finanziaria, è tenuto ad applicare la procedura risultante dalla succitata direttiva nonché a consultare le rappresentanze sindacali aziendali in merito a tali avvisi, sebbene il diritto nazionale – legge, del 13 marzo 2003, relativa alle norme specifiche sulla risoluzione dei rapporti di lavoro con lavoratori per motivi non inerenti al lavoratore stesso (Gazzetta ufficiale polacca del 2003 n. 90 posizione 844 e successive modifiche) – agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 [della suddetta legge], non contenga alcuna norma in materia di avvisi di modifica delle condizioni del contratto di lavoro.


(1)  GU L 225, pag. 16.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/3


Ricorso proposto il 15 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica di Slovenia

(Causa C-153/16)

(2016/C 222/04)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, consentendo una situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria, con un deposito inadeguato di ingenti quantitativi di pneumatici usati, insieme ad altri rifiuti, anche pericolosi, e con il loro smaltimento in contrasto con le esigenze della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica di Slovenia ha violato l’articolo 12 (Smaltimento), l’articolo 13 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la quale tiene conto della tutela della salute umana e dell’ambiente, e l’articolo 36, paragrafo 1 (Applicazione e sanzioni), della direttiva quadro sui rifiuti, nonché le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Slovenia ha consentito una situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria, con un deposito inadeguato di ingenti quantitativi di pneumatici usati, insieme ad altri rifiuti, anche pericolosi, e con il loro smaltimento in contrasto con le esigenze, da un lato, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti e, dall’altro, della direttiva quadro sui rifiuti.


20.6.2016   

IT

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C 222/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 marzo 2016 – F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-179/16)

(2016/C 222/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA

Resistente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

1)

Se la corretta interpretazione dell'art. 101 TFUE consenta di considerare concorrenti le parti di un accordo di licenza laddove l'impresa licenziataria operi nel mercato rilevante interessato solo in virtù dell'accordo stesso. Se, ed eventualmente entro quali limiti, ricorrendo tale situazione, le eventuali limitazioni della concorrenza del licenziante nei confronti del licenziatario, pur non espressamente previste dall'accordo di licenza, sfuggano all'applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE o rientrino, comunque, nell'ambito di applicazione dell'eccezione legale di cui all'art. 101, par. 3, TFUE.

2)

Se l'art. 101 TFUE consenta all'Autorità nazionale a tutela della concorrenza di definire il mercato rilevante in maniera autonoma rispetto al contenuto delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei farmaci rilasciate dalle competenti Autorità di regolazione farmaceutica (AIFA ed EMA) o se, al contrario, per i medicinali autorizzati, il mercato giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 101 TFUE debba ritenersi conformato e configurato in via primaria dall'apposita Autorità di regolazione in modo vincolante anche per l'Autorità nazionale a tutela della concorrenza.

3)

Se, anche alla luce delle previsioni contenute nella direttiva 2001/83CE (1) ed in particolare nell'art. 5 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, l'art. 101 TFUE consenta di considerare sostituibili e di includere, quindi nell'ambito dello stesso mercato rilevante un farmaco utilizzato off-label ed un farmaco dotato di AIC in relazione alle medesime indicazioni terapeutiche.

4)

Se, ai sensi dell'art. 101 TFUE, ai fini della delimitazione del mercato rilevante, assuma rilevanza accertare, oltre alla sostanziale fungibilità dei prodotti farmaceutici dal lato della domanda, se l'offerta degli stessi sul mercato sia o meno avvenuta in conformità al quadro regolamentare avente ad oggetto la commercializzazione dei farmaci;

5)

Se possa comunque considerarsi restrittiva della concorrenza per oggetto la condotta concertata volta ad enfatizzare la minore sicurezza o la minore efficacia di un farmaco, quando tale minore efficacia o sicurezza, sebbene non suffragata da acquisizioni scientifiche certe, non può, comunque, alla luce dello stadio delle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti, neanche essere incontrovertibilmente esclusa.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


20.6.2016   

IT

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C 222/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 5 aprile 2016 – Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH

(Causa C-190/16)

(2016/C 222/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Werner Fries

Convenuta: Lufthansa CityLine GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il FCL.065 b dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 (1) sia compatibile con il divieto di discriminazione fondata sull’età di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Se il FCL.065 b dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione:

a)

Se nella nozione di «trasporto aereo commerciale» ai sensi del FCL.065 b o della definizione della nozione in parola contenuta nel FCL.010 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricadano anche i cosiddetti voli di trasferimento rientranti nell’attività di impresa di un vettore aereo durante i quali non sono trasportati né passeggeri, né merci o posta.

b)

Se nella nozione di «trasporto aereo commerciale» ai sensi del FCL.065 b o della definizione della nozione in parola contenuta nel FCL.010 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricadano anche l’attività di formazione e svolgimento di esami nell’ambito dei quali il pilota, di età superiore ai 65 anni, è presente nella cabina del velivolo come membro passivo dell’equipaggio.


(1)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311, pag. 1).


20.6.2016   

IT

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C 222/6


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

(Causa C-209/16 P)

(2016/C 222/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: GFKL Financial Services AG, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato,

annullare la decisione della Commissione del 26 febbraio 2011, K(2011)275 definitiva, nel procedimento «aiuti di Stato C 7/10 – KStG [Körperschaftsteuergesetz, legge relativa all’imposta sulle persone giuridiche], clausola di risanamento» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1 dello Statuto della Corte,

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce un motivo.

Sussiste una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE. Il Tribunale ha omesso di considerare che l’articolo 8c, paragrafo 1a della KStG, la cosiddetta clausola di risanamento, non è selettivo.

La cosiddetta clausola di risanamento non ha prima facie un carattere selettivo, in quanto non sussiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente e poiché essa costituisce una misura generale, ideona a conferire vantaggi a qualsiasi impresa nel territorio dello Stato membro.

La cosiddetta clausola di risanamento è, inoltre, giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. La clausola di risanamento trova, in primo luogo, giustificazione nel principio dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, nella lotta agli abusi, vale a dire nella prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, nella differenza oggettiva tra un’acquisizione pregiudizievole di quote e un’acquisizione di quote volta al risanamento.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 18 aprile 2016 – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Causa C-214/16)

(2016/C 222/08)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: C. King

Appellati: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Questioni pregiudiziali

1)

In caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 (1), se il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con il principio del diritto a un ricorso effettivo.

2)

Qualora il lavoratore non fruisca in tutto o in parte delle ferie annuali spettantigli nell’anno di riferimento durante il quale dovrebbe esercitare il suo diritto alle ferie, in una situazione in cui egli avrebbe esercitato tale diritto se il suo datore di lavoro non si rifiutasse di retribuire le ferie di cui egli gode, se detto lavoratore possa sostenere che gli è stato impedito di esercitare il suo diritto alle ferie retribuite con la conseguenza che tale diritto è oggetto di riporto sino a quando gli sarà data la possibilità di esercitarlo.

3)

Qualora il diritto alle ferie sia oggetto di riporto, se ciò avvenga indefinitamente o se vi sia un periodo limitato per esercitare il diritto al riporto delle ferie, analogamente ai termini imposti al lavoratore quando questi non è in grado di esercitare il suo diritto alle ferie nell’anno di riferimento pertinente per causa di malattia.

4)

Qualora le disposizioni di legge o contrattuali non prevedano un periodo di riporto delle ferie, se il giudice sia tenuto a imporre un limite al periodo di riporto delle ferie al fine di garantire che l’applicazione del [Working Time] Regulations non snaturi la finalità sottesa all’articolo 7 [della direttiva].

5)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento nel il quale le ferie sono maturate sia compatibile con il diritto sancito dall’articolo 7.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


20.6.2016   

IT

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C 222/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Efeteio Athinon (Grecia) il 18 aprile 2016 – Commissione europea/Comune di Zagori

(Causa C-217/16)

(2016/C 222/09)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon (Corte di appello di Atene, Grecia)

Parti

Ricorrente: Commissione europea

Resistente: Comune di Zagori

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia la natura degli atti della Commissione europea nell’esercizio delle sue competenze di cui ai regolamenti 2052/88 (1), 4253/1988 (2) e 4256/1988 (3) e, più precisamente, se tali atti della Commissione [siano] atti di diritto pubblico e diano luogo, in ogni caso, a controversie amministrative quanto al merito, segnatamente se l’oggetto del pignoramento presso terzi disposto dalla Commissione europea sia un credito privato, laddove la domanda iniziale per il soddisfacimento della quale si procede all’esecuzione forzata discenda da un rapporto giuridico di diritto pubblico, sorto dai summenzionati atti della Commissione europea, o siano atti di diritto privato che generano controversie privatistiche.

2)

In considerazione dell’articolo 299 TFUE, ai sensi del quale l’esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportino un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati membri è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata [OR 11] l’esecuzione forzata e in considerazione della disposizione dello stesso articolo, secondo la quale il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi ricade nella competenza dei giudici nazionali, come sia determinata la competenza dei giudici nazionali sulle controversie derivanti da tale esecuzione, ove secondo la normativa nazionale dette controversie costituiscono controversie amministrative quanto al merito, vale a dire ove il rapporto in parola sia di diritto pubblico.

3)

Nel caso dell’esecuzione forzata di atti della Commissione europea adottati in esecuzione dei regolamenti 2052/88, 4253/1988 e 4256/1988 e che impongono obblighi pecuniari a carico di persone che non siano gli Stati membri, se la legittimazione passiva del debitore [sia determinata] sulla base del diritto nazionale o del diritto comunitario.

4)

Quando il soggetto obbligato all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria derivante dall’atto della Commissione europea adottato in attuazione dei regolamenti 2052/88, 4253/1988 e 4258/1988 sia una società comunale, successivamente dissolta, [OMISSIS] se il Comune al quale appartiene tale società sia responsabile per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria in parola nei confronti della Commissione europea ai sensi dei summenzionati regolamenti.


(1)  GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(2)  GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.

(3)  GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25.


20.6.2016   

IT

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C 222/8


Impugnazione proposta il 19 aprile 2016 dalla GFKL Financial Services GmbH, ex GFKL Financial Services AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea

(Causa C-219/16 P)

(2016/C 222/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GFKL Financial Services GmbH, ex GFKL Financial Services AG (rappresentanti: M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger, F. Loose, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016 nella causa T-620/11, nella parte in cui il ricorso viene respinto in quanto infondato e

annullare la decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (1) [notificata con il numero C(2011) 275];

2.

in subordine: annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016 nella causa T-620/11, nella parte in cui il ricorso viene respinto in quanto infondato e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

3.

condannare la resistente alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta, con la sua impugnazione, la qualifica della clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, del KStG quale aiuto selettivo.

A sostegno della sua impugnazione, essa deduce due motivi.

Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La clausola di risanamento non costituirebbe una misura selettiva e, pertanto, non integrerebbe alcun aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

il Tribunale partirebbe, a torto, dalla premessa che la disposizione derogatoria di cui all’articolo 8c, paragrafo 1, del KStG secondo la quale, in taluni casi di acquisizioni di quote, non vengono dedotte perdite di per sé riportabili, faccia parte del sistema di riferimento. In realtà, tale disposizione derogherebbe al sistema di riferimento, caratterizzato dalla possibilità generale di riportare le perdite a periodi d’imposta successivi;

la clausola di risanamento presenterebbe inoltre un carattere generale nella misura in cui non accorderebbe alcun vantaggio selettivo. Sussisterebbero notevoli differenze tra imprese in difficoltà, che ricadono nella clausola di risanamento, e tutte le altre imprese, in particolare quelle economicamente sane, cosicché queste due categorie di imprese non si troverebbero in una situazione comparabile. Inoltre, nell’ambito della verifica del criterio di uguaglianza, il Tribunale si fonderebbe su uno scenario meramente teorico; in pratica, la categoria di riferimento richiamata dal Tribunale non sussisterebbe nella realtà giuridica;

la clausola di risanamento non favorirebbe poi «talune imprese o talune produzioni». Essa sarebbe potenzialmente accessibile a tutte le imprese, senza escludere a priori alcuna categoria di esse, e non rimanderebbe a una «peculiarità specifica» di un’impresa, bensì ad un procedimento economico, ossia la cosiddetta acquisizione di risanamento;

la clausola di risanamento potrebbe inoltre essere giustificata dalla natura e dagli scopi generali del regime fiscale tedesco. Essa contribuirebbe all’applicazione dei principi di base del diritto societario fiscale tedesco, vale a dire il principio del riporto delle perdite, il principio dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, nonché l’obiettivo fiscale generale di assicurare la sostenibilità del gettito.

Secondo motivo: violazione del principio del legittimo affidamento

La sentenza del Tribunale violerebbe il principio del legittimo affidamento previsto dal diritto dell’Unione. L’asserita qualifica di aiuto della clausola di risanamento non sarebbe ancora emersa con chiarezza, infatti, di per se, per alcun operatore economico di tale diligenza. Disposizioni analoghe in Germania o in altri Stati membri dell’Unione europea non sarebbero mai state contestate dalla Commissione come contrarie alla normativa in materia di aiuti.


(1)  GU L 235, pag. 26.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/9


Impugnazione proposta il 2 maggio 2016 dalla Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 febbraio 2016, causa T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione

(Causa C-250/16 P)

(2016/C 222/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (rappresentante: M. Nuñez Müller avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, con cui il ricorso nella causa T-53/14 è stato respinto quanto al resto, nonché la relativa pronuncia sulle spese di cui al punto 4;

modificare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata – in base al quale le somme dovute a titolo di risarcimento forfettario dalla Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH sono ridotte a un importo equivalente al 10 % degli anticipi che devono essere rimborsati – stabilendo che la Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH non è tenuta a versare alcun importo a titolo di risarcimento forfettario;

condannare la Commissione europea al rimborso delle spese del procedimento di impugnazione nonché – ad integrazione del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata – al rimborso delle spese del procedimento di primo grado nella causa T-53/14.

Motivi e principali argomenti

Oggetto di impugnazione non è il punto 1 del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-53/14, con cui esso ha stabilito che non vi era più luogo a statuire sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni del ricorso. Con l’impugnazione non è neppure contestato il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale nella causa T-53/14 nella parte in cui il Tribunale ha ridotto le somme dovute a titolo di risarcimento forfettario a un importo equivalente al 10 % degli anticipi che devono essere rimborsati nell’ambito dei progetti HyWays, HyApproval e HarmonHy; il punto 2 del dispositivo della sentenza è invece impugnato solo nella parte in cui gli importi dovuti a titolo di risarcimento non sono stati azzerati come richiesto nel ricorso. Il punto 3 del dispositivo della sentenza è impugnato nella parte in cui il Tribunale vi ha respinto il primo e (in parte) il quarto capo delle conclusioni del ricorso. Il punto 4 del dispositivo della sentenza è impugnato in quanto l’accoglimento dell’impugnazione dovrebbe avere conseguenze diverse sotto il profilo della ripartizione delle spese e in quanto il Tribunale non ha condannato, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente, la Commissione a sopportare le spese relative ai capi delle conclusioni del ricorso della ricorrente rispetto ai quali è stato disposto il non luogo a provvedere.

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata violi l’obbligo di motivazione della sentenza ai sensi degli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, il principio di buona fede, il divieto di snaturamento dei mezzi di prova nonché le disposizioni applicabili del diritto belga.

La sentenza impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale riterrebbe, commettendo un errore di diritto e senza motivare nel merito, che il metodo applicato dalla ricorrente per il calcolo della tariffa oraria dei costi rimborsabili comporti che la Commissione partecipi alla copertura delle spese complessive non collegate al progetto.

La sentenza impugnata violerebbe inoltre il principio generale della buona fede, poiché la mancanza di chiarezza delle condizioni generali contenute nei contratti controversi avrebbe dovuto essere interpretata a svantaggio della Commissione e a beneficio della ricorrente, invece di far gravare il rischio di applicazione su quest’ultima.

La sentenza impugnata violerebbe altresì il divieto di snaturamento dei mezzi di prova, in quanto la valutazione dei fatti dedotti dalla ricorrente nel giudizio di primo grado sarebbe evidentemente errata.

La sentenza impugnata violerebbe poi talune diposizioni imperative del diritto belga applicabile e il principio di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto muoverebbe erroneamente da un’«univoca» interpretazione delle condizioni generali ed escluderebbe in tal modo l’applicazione del diritto belga.

Infine, la sentenza impugnata violerebbe anche l’obbligo di motivazione e il diritto applicabile, perché, pur riconoscendo, con riferimento all’obbligo di pagamento di un risarcimento forfettario, che l’articolo II.30 delle condizioni generali viola il diritto imperativo belga, non ne desume l’inapplicabilità dell’articolo II.30 delle condizioni generali, ma procede soltanto, illegittimamente, a una riduzione conservativa.


Tribunale

20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/12


Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Izsák e Dabis/Commissione

(Causa T-529/13) (1)

([«Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Politica di coesione - Regioni a minoranza nazionale - Diniego di registrazione - Assenza manifesta di competenza della Commissione - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011»])

(2016/C 222/12)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák (Târgu Mureș, Romania) e Attila Dabis (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: inizialmente J. Tordáné dr. Petneházy, successivamente D. Sobor, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. Krämer, K. Talabér-Ritz, A. Steiblytė e P. Hetsch, successivamente K. Talabér-Ritz, K. Banks, H. Krämer e B.-R. Killmann, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Szima e G. Koós, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Romania (rappresentanti: R. Radu, R. Haţieganu, D. Bulancea e M. Bejenar, agenti) e Repubblica slovacca (rappresentanti: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, recante diniego della registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini presentata dai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Ungheria, la Repubblica ellenica, la Romania e la Repubblica slovacca sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/12


Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Mikhalchanka/Consiglio

(Causa T-693/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Giornalista - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»))

(2016/C 222/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo presentata dal Consiglio dell’Unione europea è respinta.

2)

Sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Aliaksei Mikhalchanka:

la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

3)

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.


(1)  GU C 93 del 29.3.2014.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/13


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Iran Insurance/Consiglio

(Causa T-63/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione di illegittimità - Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 - Articolo 215 TFUE - Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC - Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 - Diritti fondamentali - Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE - Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali - Errore di valutazione - Parità di trattamento - Non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Legittimo affidamento - Proporzionalità»))

(2016/C 222/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Rodios e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in forza degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte riguardante la ricorrente, e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in forza dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Iran Insurance Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 15.3.2014.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/14


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-68/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Eccezione di illegittimità - Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 - Articolo 215 TFUE - Articolo 20, paragrafo 1,lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC - Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 - Diritti fondamentali - Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE - Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali - Errore di valutazione - Parità di trattamento - Non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Legittimo affidamento - Proporzionalità»))

(2016/C 222/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Rodios e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro lato, domanda diretta a far dichiarare l’inapplicabilità nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Post Bank Iran è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.


20.6.2016   

IT

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C 222/15


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2016 –Andres e a./BCE

(Causa T-129/14) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BCE - Pensioni - Riforma del regime previdenziale - Congelamento del piano pensioni - Condizioni di impiego del personale della BCE - Diritto di consultazione - Diversa natura tra il rapporto di lavoro su base contrattuale e il rapporto di lavoro su base statutaria - Snaturamento - Errore di diritto»))

(2016/C 222/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres (Francoforte sul Meno, Germania) e gli altri 150 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (Rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE) (Rappresentanti: inizialmente B. Ehlers e M. López Torres, successivamente B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) dell’11 dicembre 2013, Andres e a./BCE (F-15/10, EU:F:2013:194), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlos Andres e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


20.6.2016   

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C 222/15


Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – August Storck/EUIPO (Raffigurazione di una confezione quadrata bianca e blu)

(Causa T-806/14) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante una confezione quadrata bianca e blu - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 222/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert e A.-C. Richter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e H. Kunz, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2014 (procedimento R 644/2014-5), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante una confezione quadrata bianca e blu.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La August Storck KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/16


Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Germania/Commissione

(Causa T-47/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Energie rinnovabili - Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata concernente le fonti di energia rinnovabili (legge EEG del 2012) - Aiuto a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e sovrattassa EEG ridotta per gli utenti a forte consumo di energia - Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Risorse statali»))

(2016/C 222/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e K. Petersen, successivamente T. Henze e K. Stranz, agenti, assistiti da T. Lübbig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente T. Maxian Rusche e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/17


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2016 – Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN)

(Causa T-193/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore THE BOTANICALS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 222/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Williams & Humbert, SA (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Central Hisumer, SL (Orihuela, Spagna) (rappresentante: D. Garrido Jiménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2015 (procedimento R 594/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Central Hisumer e la Bodegas Williams & Humbert.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bodegas Williams & Humbert, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/17


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Laboratorios Ern/EUIPO - Werner (Dynamic Life)

(Causa T-454/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dynamic Life - Marchio nazionale denominativo anteriore DYNAMIN - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 222/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Pérez Serres, R. Guerras Mazón, S. Correa Rodríguez e T. González Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Matthias Werner (Neufahrn, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 maggio 2015 (procedimento R 441/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e il sig. Werner.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/18


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Aranynektár/EUIPO – Naturval Apícola (Natür-bal)

(Causa T-503/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Natür-bal - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NATURVAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 222/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT (Dunavarsány, Ungheria) (rappresentante: I. Molnár, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Naturval Apícola, SL (Montserrat, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, D. Gabarre Armengol, G. Hinarejos Mulliez, E. Bayo de Gispert, J. Rodríguez Fuensalida, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 giugno 2015 (procedimento R 1158/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Naturval Apícola e l’Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT è condannata alle spese.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/19


Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – ETAD/Commissione

(Causa T-419/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Annullamento dell’atto impugnato - Cessazione dell’oggetto del contendere - Non luogo a statuire»))

(2016/C 222/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD), già Ellinika Touristika Akinita AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Frangakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. van Vliet e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Elliniko Kazino Kerkyras AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Frangakis)

Interveniente a sostegno della convenuta: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Etaireia Akiniton Dimosiou AE (ETAD) e dalla Elliniko Kazino Kerkyras AE.

3)

La Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 282 del 24.9.2011.


20.6.2016   

IT

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C 222/19


Ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2016 – EGBA e RGA/Commissione

(Causa T-238/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Giochi d’azzardo e di fortuna - Aiuto previsto dalla Francia a favore delle società di corse - Imposta parafiscale prelevata sulle scommesse ippiche online - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Associazione - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»))

(2016/C 222/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) e The Remote Gambling Association (RGA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S.-P. Brankin, solicitor, T. De Meese, E. Wijckmans e M. Mudrony, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.-J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e J. Bousin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/19/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato n. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) al quale la Francia intende dare esecuzione a favore delle società di corse (GU 2014, L 14, pag. 17).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Gaming and Betting Association (EGBA) e la The Remote Gambling Association (RGA) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


20.6.2016   

IT

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C 222/20


Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Commissione

(Causa T-819/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Contratto riguardante il contributo finanziario dell’Unione a favore di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle leggi per la lotta conto le discriminazioni (progetto GendeRace) - Nota di addebito - Atto non impugnabile - Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Irricevibilità»))

(2016/C 222/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Fondatsia «Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia» (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: H. Hristev, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e V. Soloveytchik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, dell’atto della Commissione contenuto nella lettera del 22 agosto 2014, con cui è annunciato il termine del procedimento di audit e la sospensione del recupero dell’importo a titolo di danni nel contesto di una convenzione di sovvenzione a sostegno di un progetto e, dall’altro, della nota di addebito allegata a detto atto ed emessa dalla Commissione al fine di recuperare l’importo di 34 070,16 euro versato alla ricorrente nel contesto del medesimo progetto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/21


Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Dima/EUIPO (Forma di un recipiente composto da due cubi aperti)

(Causa T-326/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un recipiente composto da due cubi aperti - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 222/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dima Verwaltungs GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Kerkhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente A. Graul e A. Schifko, successivamente A. Graul e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2015 (procedimento R 2567/2014-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un recipiente composto da due cubi aperti come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dima Verwaltungs GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/21


Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – Dima/EUIPO (Forma di un recipiente cubico aperto)

(Causa T-383/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un recipiente cubico aperto - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 222/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DIMA Verwaltungs GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: T. Kerkhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 marzo 2015 (procedimento R 2568/2014–5), relativa a una domanda di registrazione del segno tridimensionale costituito dalla forma di un recipiente cubico aperto come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DIMA Verwaltungs GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/22


Ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2016 – Mikulik/Consiglio

(Causa T-520/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2016/C 222/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Filip Mikulik (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 25 giugno 2015, Mikulik/Consiglio (F-67/14, EU:F:2015:65).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Filip Mikulik è condannato alle spese.


(1)  GU C 354 del 26.10.2015.


20.6.2016   

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C 222/22


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 – Corsini Santolaria/EUIPO - Molins Tura (biombo 13)

(Causa T-145/16)

(2016/C 222/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laura Corsini Santolaria (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Merino Baylos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maria Molins Tura (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «biombo 13» – Domanda di registrazione n. 12 271 383

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2016 nel procedimento R 744/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua interezza, per le classi 25, 35 e 42 oggetto di ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

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C 222/23


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy)

(Causa T-161/16)

(2016/C 222/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) (Alonte, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi verbali «CMS ITALY» – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 150 538

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016 nel procedimento R 229/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata per il motivo che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea non è stato applicato;

condannare l’EUIPO e la Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) alle spese.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 8, paragrafo 5, 76, paragrafo 1, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

violazione della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95;

violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione.


20.6.2016   

IT

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C 222/24


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-165/16)

(2016/C 222/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda), Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida e I. Metaxas Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 4, e da 2 a 4 della decisione (UE) 2016/287 della Commissione europea, del 15 ottobre 2014, sugli aiuti di Stato SA.26500 - 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd. (GU 2016 L 59, pag. 22); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti di accedere al fascicolo d’indagine e non le ha messe nelle condizioni di potere fare conoscere utilmente il loro punto di vista.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha accertato il carattere selettivo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente concluso che gli accordi tra l’aeroporto e le ricorrenti procuravano un vantaggio a queste ultime. La Commissione ha erroneamente rifiutato di accettare l’analisi comparativa proposta dalle ricorrenti ed ha commesso manifesti errori di valutazione ed una violazione dell’obbligo di motivazione nella sua analisi della redditività, non attribuendo un valore adeguato ai servizi di marketing previsti nei relativi contratti; respingendo erroneamente il ragionamento a sostegno della decisione, da parte dell’aeroporto, di acquistare servizi di marketing; escludendo erroneamente la possibilità che parte dei servizi di marketing potesse essere stata acquistata per obiettivi di interesse generale; basando le proprie conclusioni relative al calcolo della redditività su dati incompleti, inattendibili ed inadeguati; e non avendo erroneamente preso in considerazione i più ampi benefici del contratto di prestazione di servizi aereoportuali tra l’aeroporto e la Ryanair.

4.

Quarto motivo, vertente, in via subordinata, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’aiuto alla Ryanair ed alla Airport Marketing Services fosse pari alle perdite marginali complessive dell’aeroporto (come calcolate dalla Commissione) invece che ai benefici effettivi per la Ryanair e la Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto esaminare in quale misura i presunti benefici si fossero ripercossi sui passeggeri della Ryanair. Inoltre, essa ha omesso di quantificare l’eventuale vantaggio concorrenziale di cui la Ryanair si sarebbe avvalsa con il presunto aiuto, e non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per assicurare il ripristino della situazione antecedente la concessione dell’aiuto.


20.6.2016   

IT

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C 222/25


Ricorso proposto il 20 aprile 2016 – Kofola ČeskoSlovensko/EUIPO – Mionetto (UGO)

(Causa T-176/16)

(2016/C 222/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kofola ČeskoSlovensko (Ostrava, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mionetto SpA (Valdobbiadene, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «UGO» – Domanda di registrazione n. 11 541 851

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2016 nel procedimento R 2707/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione del regolamento n. 207/2009, come modificato, e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, in particolare, valutazione non corretta del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.


20.6.2016   

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C 222/26


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot SAS (MASTER SMOKY)

(Causa T-179/16)

(2016/C 222/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MASTER SMOKY» – Domanda di registrazione n. 11 567 104

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2905/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

IT

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C 222/26


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot SAS (MASTER SHAPE)

(Causa T-180/16)

(2016/C 222/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MASTER SHAPE» – Domanda di registrazione n. 11 566 262

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2907/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quinta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1), lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

IT

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C 222/27


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)

(Causa T-181/16)

(2016/C 222/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MASTER PRECISE» – Domanda di registrazione n. 11 567 203

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2911/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 75, del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

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C 222/28


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO)

(Causa T-182/16)

(2016/C 222/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MASTER DUO» – Domanda di registrazione n. 11 577 574

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2916/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l’articolo 75, del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

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C 222/29


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)

(Causa T-183/16)

(2016/C 222/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P, Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MASTER DRAMA» – Domanda di registrazione n. 11 566 544

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2500/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’Ufficio.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 75, del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

IT

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C 222/29


Ricorso proposto il 26 aprile 2016 – repowermap/EUIPO - Repower (REPOWER)

(Causa T-188/16)

(2016/C 222/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: repowermap.org (Berna, Svizzera) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repower AG (Brusio, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «REPOWER» – Domanda di registrazione n. 1 020 351

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 febbraio 2016 nel procedimento R 2311/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare il marchio controverso per tutti i servizi e prodotti non annullati dalla decisione impugnata, eccetto imballaggio e deposito di merci (classe 39); organizzazione di viaggi (classe 39); estintori 8classe 9);

condannare l’EUIPO e la Repower AG alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

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C 222/30


Ricorso proposto il 27 aprile 2016 – Azarov/Consiglio

(Causa T-190/16)

(2016/C 222/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione (PESC) 2016/318, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 60, pag. 76), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 60, pag. 1), in quanto riguardano il ricorrente;

Adottare determinate misure di organizzazione del procedimento, tra cui:

Quesiti al Consiglio;

Invito al Consiglio a presentare osservazioni, in forma scritta o orale, in merito a determinati aspetti della controversia;

Richiesta di informazioni al Consiglio e a terzi, tra cui la Commissione, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e l’Ucraina;

Invito alla presentazione di documenti ed elementi di prova in rapporto con la controversia;

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

Nell’ambito del motivo suddetto, il ricorrente fa valere la violazione del diritto di proprietà e la violazione del diritto alla libertà imprenditoriale. Egli contesta inoltre la circostanza che le misure infitte sarebbero sproporzionate.

2.

Secondo motivo, vertente su un abuso di potere

Il ricorrente fa valere al riguardo, tra l’altro, che il Consiglio avrebbe agito con abuso di potere, in quanto, con l’applicazione delle misure restrittive al ricorrente, sarebbero stati prevalentemente perseguiti scopi diversi dall’effettivo rafforzamento e sostegno allo Stato di diritto e dall’osservanza dei diritti umani in Ucraina.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione

Nell’ambito di questo motivo di ricorso il ricorrente censura in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad equità e correttezza, nonché la violazione del diritto ad un’accurata indagine dei fatti.

4.

Quarto motivo, manifesti errori di valutazione.


20.6.2016   

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C 222/31


Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)

(Causa T-194/16)

(2016/C 222/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klassisk investment Ltd (Hong Kong, Repubblica Popolare Cinese) (rappresentanti: J. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «CLASSIC FINE FOODS» – Registrazione internazionale n. 1 222 164

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016 nel procedimento R 1970/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75, del regolamento n. 207/2009.


20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/32


Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Banca Tercas/Commissione

(Causa T-196/16)

(2016/C 222/40)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA) (Teramo, Italia) (rappresentanti: A. Santa Maria, M. Crisostomo, E. Gambaro, F. Mazzocchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea n. C(2015) 9526 final del 23 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 22 febbraio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (Cassa di risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.);

in subordine, per le ragioni esposte nel settimo motivo, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione sopra indicata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente ricorso è la stessa impugnata nella causa T-98/16, Italia/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 7 motivi.

1.

Con il primo motivo, Banca Tercas (la «ricorrente» o «Tercas») denuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Commissione dell’articolo 107(1) TFUE e dell’articolo 296 TFUE per difetto e/o insufficienza di motivazione con riguardo alla necessaria sussistenza dei requisiti «risorse statali» e «imputabilità allo Stato» nella parte in cui la Commissione sovrappone l’analisi del criterio delle risorse statali a quello dell’imputabilità e omette di verificare autonomamente la sussistenza del requisito delle risorse statali, elemento costitutivo della fattispecie di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’articolo 107(1) TFUE per avere la Commissione erroneamente accertato l’impiego di risorse statali da parte del Fondo di Garanzia di Tutela dei Depositi (il «Fondo» o «FITD»). Secondo la ricorrente, la Commissione commette un errore manifesto di valutazione in quanto le risorse del FITD non possono ritenersi, alla luce dei criteri espressi dalla giurisprudenza delle Corti UE, sotto il controllo pubblico o a disposizione delle Stato italiano. Il legislatore italiano avrebbe rimesso interamente all’autonomia negoziale dei sistemi di garanzia la definizione dell’oggetto, della portata e delle modalità concrete degli interventi alternativi al rimborso dei depositanti. Gli interventi alternativi di cui all’articolo 29 dello Statuto del Fondo sarebbero attivabili dal Fondo qualora fosse prevedibile un minor onere rispetto a quello rinveniente dall’intervento in caso di liquidazione dell’ente e risponderebbero principalmente a interessi privati delle banche consorziate e non sono ascrivibili ad una mandato pubblico.

3.

Nel terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’articolo 107(1) TFUE nella parte in cui la Commissione considera le misure a favore di Tercas imputabili allo Stato italiano. Si afferma a questo riguardo che l’intervento è stato volontariamente assunto dal FITD e la tesi sostenuta dalla Commissione, che qualifica la Banca d’Italia come un organo di gestione di risorse (asseritamente) pubbliche, è errata e non coglie il senso effettivo delle funzioni che alla banca centrale sono attribuite dall’ordinamento italiano. L’attività della Banca d’Italia sarebbe diretta a riscontrare il rispetto del canone di sana e prudente gestione, secondo un mero vaglio di regolarità e di legittimità, ferme restando le scelte di autonomia privata dei soggetti su cui la Banca d’Italia esercita la propria vigilanza. Inoltre, gli indizi concreti di intervento delle autorità pubbliche evidenziati dalla Commissione con riguardo dell’intervento a favore di Tercas sarebbero manifestamente inidonei a suffragare la conclusione della Commissione.

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente contesta la violazione dell’articolo 107(1) TFUE con riguardo ad un’errata e falsa applicazione del criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato. Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha verificato se l’intervento del FITD obbedisse o meno ad un criterio di razionalità economica, alla luce dei fattori scrupolosamente considerati dal FITD in una valutazione prognostica dei possibili scenari di intervento. In particolare, si contesta alla Commissione di non avere verificato se, in circostanze analoghe, un operatore privato di dimensioni paragonabili a quelle del FITD avrebbe effettuato operazioni economiche di entità simile a quelle da essa contestate. Infine, l’esclusione dei costi di rimborso dei depositanti dall’applicazione del test dell’investitore privato -in quanto espressione di obblighi che lo Stato assumerebbe nella veste di potere pubblico - non sarebbe giustificata nel caso di specie ed è in contrasto con la giurisprudenza più recente delle Corti UE.

5.

Con il quinto motivo, si espongono le ragioni per le quali la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel reputare le misure in questione incompatibili con il mercato interno. In particolare, la Commissione avrebbe errato nel ritenere che la svalutazione del debito subordinato, prevista ratione temporis esclusivamente nella propria comunicazione bancaria del 2013, costituisca un requisito essenziale per potere ritenere le misure compatibile con il mercato interno. In particolare, essa non ha tenuto conto dell’impossibilità giuridica di attuare la condivisione degli oneri da parte dei titolari di debito subordinato. Inoltre, la Commissione ha omesso di considerare che i costi di intervento erano già stati significativamente ridotti da misure significative di burden sharing. La compatibilità delle misure discenderebbe anche dal piano di ripristino della reddittività di Tercas e dalla presenza di misure atte a limitare l’asserita distorsione della concorrenza prodotta a seguito dell’intervento del FITD. Pertanto, la ricorrente deduce anche una manifesta carenza d’istruttoria.

6.

Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere l’errore di fatto e l’errata qualificazione giuridica commessi dalla Commissione nel reputare escussa la garanzia di 30 milioni di euro e nel considerare tale misura alla stregua di un contributo a fondo perduto a beneficio di Tercas e, dunque, un aiuto di Stato.

7.

Infine, con il settimo motivo, in subordine, Tercas denuncia la violazione dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento (UE) 2015/1589, per avere la Commissione imposto il recupero allo Stato italiano nonostante ciò fosse in contrasto con i principi generali UE della certezza del diritto, del legittimo affidamento nonché di quello di proporzionalità.


20.6.2016   

IT

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C 222/33


Ricorso proposto il 1omaggio 2016 – Fondo interbancario di tutela dei depositi/Commissione

(Causa T-198/16)

(2016/C 222/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Fondo interbancario di tutela dei depositi (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Faella, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea n. C (2015) 9256 final, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN);

in via subordinata, annullare la decisione nella parte riguardante l’accertamento e la qualificazione dell’elemento di aiuto insito nella misura 3;

condannare la Commissione al pagamento delle spese;

ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente ricorso è la stessa impugnata nelle cause T-98/16, Italia/Commisione, e T-196/16, Banca Tercas/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in queste due cause.


20.6.2016   

IT

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C 222/34


Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – Gfi PSF/Commissione

(Causa T-200/16)

(2016/C 222/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Lussemburgo) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea del 2 marzo 2016, del 16 marzo 2016 e del 22 aprile 2016, che respingono l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’appalto europeo n. 10573 «Sviluppo, manutenzione, evoluzione e servizi di assistenza per i siti web basati sulla tecnologia SharePoint e servizi redazionali per la diffusione sul web», pubblicato con bando del 17 dicembre 2015, per il lotto n. 1, di un valore totale di EUR 2 005 704 per un periodo di quattro anni;

condannare l’Ufficio a versare alla ricorrente la somma di EUR 415 000 a titolo di risarcimento danni;

porre a carico dell’Ufficio le spese sostenute dalla ricorrente e dall’Ufficio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sulla violazione dell’articolo 111, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015, L 286, pag. 1).


20.6.2016   

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C 222/35


Ordinanza del Tribunale del 27 aprile 2016 – GDC Engineering/Commissione

(Causa T-614/11) (1)

(2016/C 222/43)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.


20.6.2016   

IT

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C 222/35


Ordinanza del Tribunale del 20 aprile 2016 – DHL Express (Francia)/EUIPO Chronopost (WEBSHIPPING)

(Causa T-142/15) (1)

(2016/C 222/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


20.6.2016   

IT

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C 222/35


Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

(Causa T-179/15) (1)

(2016/C 222/45)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


Tribunale della funzione pubblica

20.6.2016   

IT

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C 222/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE

(Causa F-50/15) (1)

((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 2, lettera c), del RAA - Agente temporaneo assunto per esercitare le funzioni di capo unità «presso un gruppo del Comitato economico e sociale europeo» - Articolo 44, secondo comma, dello Statuto - Avanzamento di scatto concesso retroattivamente al termine di un periodo di prova di nove mesi - Applicazione per analogia agli agenti temporanei non prevista ratione temporis dal RAA - Periodo di prova sui generis stabilito contrattualmente al di fuori delle ipotesi previste dal RAA - Proroga del periodo di prova contrattuale - Qualità delle prestazioni ritenuta insufficiente nell’esercizio delle funzioni di capo unità - Riassegnazione in un posto senza funzioni direttive - Beneficio dell’avanzamento di scatto previsto dall’articolo 44, secondo comma, dello Statuto))

(2016/C 222/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FS (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non confermare la ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e la domanda di risarcimento per i danni morali e materiali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del presidente del Comitato economico e sociale europeo, del 25 maggio 2014, come integrato dall’addendum n. 2 al contratto di assunzione di FS, con cui l’autorità che ha il potere di stipulare i contratti di assunzione del Comitato economico e sociale europeo non l’ha confermata nelle sue funzioni di capo unità e l’ha riassegnata, con effetto dal 4 aprile 2014, in un posto senza funzioni direttive, è annullata.

2)

Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare a FS un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento per i danni morali da lei subiti.

3)

Le domande risarcitorie sono respinte per il resto.

4)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FS.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015, pag. 37


20.6.2016   

IT

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C 222/37


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 – FY/Consiglio

(Causa F-76/15) (1)

((Funzione pubblica - Previdenze sociale - Regime comune di assicurazione malattia - Rimborso delle spese mediche - Tasso di rimborso - Riconoscimento di una malattia grave - Criteri - Articolo 72 dello Statuto e disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche))

(2016/C 222/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FY (rappresentanti: avv.ti J.-N. Louis e N. de Montigny)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione dell’Ufficio di liquidazione di Bruxelles che ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento come malattia grave della malattia da cui è affetto il figlio della ricorrente e la domanda di accollo al 100 % delle spese mediche correlate a tale malattia

Dispositivo

1)

La decisione dell’8 aprile 2014 con la quale l’Ufficio di liquidazione di Bruxelles (Belgio) del Regime comune di assicurazione malattia ha respinto la domanda di proroga del riconoscimento, quale malattia grave, della malattia da cui è affetto il figlio di FY è annullata.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FY.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015, pag. 51.


20.6.2016   

IT

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C 222/37


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 maggio 2016 – Guittet/Commissione

(Causa F-92/15) (1)

((Funzione pubblica - Ex funzionario - Previdenza sociale - Infortunio - Articolo 73 dello Statuto - Chiusura del procedimento - Determinazione del tasso d’invalidità permanente parziale - Indennità complementare alle somme versate in caso di invalidità permanente parziale - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Sordità incurabile e totale))

(2016/C 222/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymens, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr, agente, e C. Mélotte, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento, da un lato, della decisione che rivaluta la percentuale d’invalidità permanente parziale del ricorrente e, dall’altro lato, della decisione che rigetta parzialmente il reclamo del ricorrente, e la domanda volta al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 6 ottobre 2014, che chiude il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea in seguito all’infortunio dell’8 dicembre 2003 di cui è stata vittima il sig. Christian Guittet, nei limiti in cui fissa al 65 % la percentuale d’invalidità permanente parziale riconosciuta al ricorrente in base all’articolo 12 della regolamentazione comune alle istituzioni dell’Unione europea relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, nella versione in vigore prima del 1o gennaio 2006, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare al sig. Guittet la somma di EUR 5 000.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Guittet.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015, pag. 83.


20.6.2016   

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C 222/38


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 maggio 2016 – FS/CESE

(Causa F-102/15) (1)

((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto, spettante a qualsiasi oggetto, di accesso al fascicolo che lo riguarda - Accesso ai documenti relativi a un tentativo di mediazione - Tentativo di mediazione avviato dal presidente allora in carica del CESE e condotto sotto l’egida di uno degli ex presidenti del CESE - Diritto di accesso alla relazione redatta in esito a tale mediazione - Inchiesta amministrativa aperta successivamente alla mediazione - Articolo 3 dell'allegato IX dello statuto))

(2016/C 222/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FS (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal e L. Camarena Januzec, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni del CESE che respingono la domanda di accesso a taluni documenti, formulata dalla ricorrente, nonché domanda di risarcimento del danno morale che essa asserisce di aver subìto.

Dispositivo

1)

La decisione del 19 novembre 2014 del presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE), nei limiti in cui reca diniego di comunicazione ad FS di una relazione che la riguarda, redatta da uno degli ex presidenti del CESE su domanda del presidente allora in carica del CESE, è annullata.

2)

Le conclusioni di annullamento sono, per il resto, prive di oggetto.

3)

Il Comitato economico e sociale europeo è condannato a risarcire FS di una somma di EUR 1 000 a titolo del danno morale da essa subìto.

4)

Il Comitato economico e sociale europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da FS.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015, pag. 70.


20.6.2016   

IT

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C 222/39


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Dun/Commissione

(Causa F-131/11) (1)

((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, in forza di un regime pensionistico nazionale - Trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione - Proposta di abbuono di annualità da parte dell’AACC non immediatamente accettata dall’interessato - Nuova proposta di abbuono basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Nozione di atto lesivo - Irricevibilità manifesta - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Peter Dun (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati, successivamente D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, e infine J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, successivamente MM. J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, e infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione in base alla proposta ricalcolata del PMO.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Peter Dun sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 23.


20.6.2016   

IT

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C 222/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Kovács/Commissione

(Causa F-136/11) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta iniziale di abbuono di annualità da parte dell’APN e accettata dall’interessato - Revoca della proposta iniziale da parte dell’APN - Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Nozione di atto lesivo - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zsuzsanna Kovács (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi e J.-N. Louis, successivamente avv.ti D. de Abreu Caldas, S. Orlandi e J.-N. Louis, e, da ultimo, avv. J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, e, da ultimo, G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione che stabilisce l’abbuono dei diritti pensionistici della ricorrente maturati prima dell’entrata in servizio nel sistema pensionistico comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Zsuzsanna Kovács sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 24.


20.6.2016   

IT

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C 222/40


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Aprili e Kilian/Commissione

(Causa F-18/12) (1)

((Funzione pubblica - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta di abbuono di annualità da parte dell’APN o dell’AACC, accettata dall’interessato - Revoca di tale proposta - Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Nozione di atto lesivo - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgio) e Karin Kilian (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, successivamente avv.ti D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, e, da ultimo, avv. J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi M. G. Gattinara, agente, e, da ultimo, G. Gattinara e Mme F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basate sulla proposta del PMO contenente un nuovo calcolo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Le sig.re Sophie Aprili e Karin Kilian sopporteranno le proprie spese e sono condannate a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 138 del 12.5.2012, pag. 34.


20.6.2016   

IT

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C 222/41


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 3 maggio 2016 – Noël/Commissione

(Causa F-31/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, a titolo di un sistema pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta iniziale di abbuono di annualità da parte dell’APN e accettata dall’interessato - Revoca di tale proposta - Nuova proposta di abbuono di annualità basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Nozione di atto lesivo - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marc Noël (Bergen, Paesi Basssi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, successivamente avv.ti D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, e, da ultimo, avv. J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi M. G. Gattinara, agente, e, da ultimo, G. Gattinara e Mme F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione basate sulla proposta del PMO contenente un nuovo calcolo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Marc Noël sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012, pag. 31.


20.6.2016   

IT

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C 222/42


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Bouvret/Commissione

(Causa F-42/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta di abbuono di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Nozione di atto lesivo - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati, in seguito D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, e infine, J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, in seguito J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente, e infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la proposta di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione sulla base del calcolo che tiene conto delle nuove DGE entrate in vigore successivamente alla domanda di trasferimento della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Florence Bouvret sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 25.


20.6.2016   

IT

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C 222/43


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 maggio 2016 – Maes e Strojwas/Commissione

(Causa F-44/12) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Agenti contrattuali - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Diritti a pensione maturati, prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, nell’ambito di un regime pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta di abbuono di annualità, effettuata dall’AIPN o dall’AACC, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Eccezione di irricevibilità - Nozione di atto lesivo - Articolo 83 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Olivier Maes (Bangkok, Thailandia) e Michal Strojwas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e S. Orlandi, avvocati, in seguito D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, e infine, J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti, in seguito J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente, e infine, G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare le proposte di trasferimento dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso la Commissione sulla base del calcolo che tiene conto delle nuove DGE entrate in vigore successivamente alle domande di trasferimento dei ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

I sigg. Olivier Maes e Michal Strojwas sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 25.


20.6.2016   

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C 222/43


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 12 maggio 2016 – Chatel/Consiglio

(Causa F-91/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto - Diritti pensionistici acquisiti, anteriormente all’entrata in servizio nell’Unione, in base ad un regime pensionistico nazionale - Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione - Proposta relativa al bonifico di annualità, accettata dall’interessato, basata su nuove disposizioni generali di esecuzione - Nozione di atto lesivo - Manifesta irricevibilità - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zlata Chatel (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, successivamente D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati, e, infine, J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti pensionistici della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo statuto dei funzionari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014, pag. 63.


20.6.2016   

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C 222/44


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 – Silva Rodriguez/Commissione

(Causa F-115/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Pensione - Calcolo dei diritti a pensione - Indennità di funzioni direttive - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 222/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Manuel Silva Rodriguez (Madrid, Spagna) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della Commissione con cui sono limitati i diritti a pensione del ricorrente e di dichiarare l’inapplicabilità delle conclusioni dei capi di amministrazione del 16 giugno 2005 laddove limitano l’abbuono dei diritti a pensione del ricorrente, e la domanda di condannare la convenuta al pagamento delle pensione di anzianità cui il ricorrente ha diritto.

Dispositivo

1)

Il ricorso del sig. José Manuel Silva Rodriguez è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)

Il sig. Silva Rodriguez sopporterà la proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015, pag. 56.


20.6.2016   

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C 222/45


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Bandieri/Commissione

(Causa F-91/12) (1)

(2016/C 222/58)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012, pag. 33.


20.6.2016   

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C 222/45


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Pedersen/Commissione

(Causa F-144/12) (1)

(2016/C 222/59)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag. 77.


20.6.2016   

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C 222/45


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Sommier/Commissione

(Causa F-147/12) (1)

(2016/C 222/60)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 23.2.2013, pag. 26.


20.6.2016   

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C 222/45


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 –  UB (*1)/Commissione

(Causa F-35/13) (1)

(2016/C 222/61)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 58.


20.6.2016   

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C 222/46


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Zajdel-Syryczyńska/Commissione

(Causa F-38/13) (1)

(2016/C 222/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 59.


20.6.2016   

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C 222/46


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Sommier/Commissione

(Causa F-40/13) (1)

(2016/C 222/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013, pag. 60.


20.6.2016   

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C 222/46


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Schmidt/Commissione

(Causa F-69/13) (1)

(2016/C 222/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013, pag. 31.


20.6.2016   

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C 222/46


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Bandieri/Commissione

(Causa F-82/13) (1)

(2016/C 222/65)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013, pag. 52.


20.6.2016   

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C 222/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 29 aprile 2016 – Drewes-Wran/Commissione

(Causa F-84/13) (1)

(2016/C 222/66)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013, pag. 52.


20.6.2016   

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C 222/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Corman/Commissione

(Causa F-92/13) (1)

(2016/C 222/67)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013, pag. 32.


20.6.2016   

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C 222/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Jimenez Krause/Commissione

(Causa F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013, pag. 32.


20.6.2016   

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C 222/47


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Leon-Gonzalez/Commissione

(Causa F-116/13) (1)

(2016/C 222/69)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014, pag. 46.


20.6.2016   

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C 222/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Pangallo/Commissione

(Causa F-16/14) (1)

(2016/C 222/70)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014, pag. 54.


20.6.2016   

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C 222/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Nill/Commissione

(Causa F-19/14) (1)

(2016/C 222/71)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014, pag. 41.


20.6.2016   

IT

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C 222/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 maggio 2016 – Schmidt/Commissione

(Causa F-40/14) (1)

(2016/C 222/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 292 del 1.9.2014, pag. 60.


20.6.2016   

IT

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C 222/48


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Leon-Gonzalez e Vander Velde/Commissione

(Causa F-47/14) (1)

(2016/C 222/73)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014, pag. 47.


20.6.2016   

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C 222/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Abeloos/Commissione

(Causa F-60/14) (1)

(2016/C 222/74)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014, pag. 60.


20.6.2016   

IT

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C 222/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Mota Alves e altri/Commissione

(Causa F-63/14) (1)

(2016/C 222/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014, pag. 61.


20.6.2016   

IT

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C 222/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Zareba/Commissione

(Causa F-66/14) (1)

(2016/C 222/76)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014, pag. 32.


20.6.2016   

IT

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C 222/49


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 maggio 2016 – Glowacz-De-Chevilly/Commissione

(Causa F-107/14) (1)

(2016/C 222/77)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag. 53.


20.6.2016   

IT

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C 222/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 2 maggio 2016 – Nill/Commissione

(Causa F-110/14) (1)

(2016/C 222/78)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015, pag. 46.


20.6.2016   

IT

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C 222/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Pals/Commissione

(Causa F-95/15) (1)

(2016/C 222/79)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015, pag. 84.


20.6.2016   

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C 222/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Grzebielec/Commissione

(Causa F-96/15) (1)

(2016/C 222/80)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015, pag. 84.


20.6.2016   

IT

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C 222/50


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 maggio 2016 – Grzebielec/Commissione

(Causa F-110/15) (1)

(2016/C 222/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015, pag. 36.