ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 211

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
13 giugno 2016


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 211/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 211/02

Causa C-200/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 aprile 2016 — Consiglio dell’Unione europea/Bank Saderat Iran, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Congelamento dei fondi di una banca iraniana — Obbligo di motivazione — Procedura di adozione dell’atto — Errore manifesto di valutazione)

2

2016/C 211/03

Causa C-366/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e a. (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Nozione di decisioni incompatibili — Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri — Condizioni della proroga di competenza — Clausola attributiva di competenza — Nozione di materia contrattuale — Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido)

3

2016/C 211/04

Causa C-689/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 1, paragrafi 1 e 3 — Procedure di ricorso — Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta — Ricorso incidentale dell’aggiudicatario — Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito — Compatibilità con il diritto dell’Unione — Articolo 267 TFUE — Principio del primato del diritto dell’Unione — Principio di diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro — Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale — Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione — Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale)

4

2016/C 211/05

Causa C-131/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 565/2002 — Articolo 3, paragrafo 3 — Contingente tariffario — Aglio di origine argentina — Titoli d’importazione — Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione — Elusione — Abuso di diritto — Presupposti — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 4, paragrafo 3]

5

2016/C 211/06

Cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea/Repubblica italiana e a. (Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafi 5, 7 e 9 — Articolo 6, paragrafo 1 — Regolamento (CE) n. 926/2009 — Importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina — Dazio antidumping definitivo — Accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio — Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta)

6

2016/C 211/07

Causa C-294/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Codice doganale comunitario — Preferenze tariffarie — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 74, paragrafo 1 — Prodotti originari di un paese beneficiario — Trasporto — Lotti composti da una miscela di olio di palmisti grezzo proveniente da vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale)

7

2016/C 211/08

Causa C-315/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz (Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Articolo 17, paragrafo 2 — Indennità di portafoglio clienti — Presupposti per la concessione — Apporto di nuovi clienti — Nozione di nuovi clienti — Clienti del preponente che acquistano per la prima volta le merci la cui vendita è stata affidata all’agente commerciale)

8

2016/C 211/09

Causa C-324/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Capacità tecniche e professionali degli operatori economici — Articolo 48, paragrafo 3 — Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Presupposti e modalità — Natura dei legami tra l’offerente e gli altri soggetti — Modifica dell’offerta — Annullamento e ripetizione di un’asta elettronica — Direttiva 2014/24/UE)

8

2016/C 211/10

Causa C-377/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze — Repubblica ceca) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7 — Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza — Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo — Ricorso giurisdizionale effettivo — Punto 1, lettera e), dell’allegato — Carattere sproporzionato dell’importo dell’indennizzo — Direttiva 2008/48/CE — Articolo 3, lettera l) — Importo totale del credito — Punto I dell’allegato I — Importo del prelievo — Calcolo del tasso annuo effettivo globale — Articolo 10, paragrafo 2 — Obbligo di informazione — Esame d’ufficio — Sanzione)

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2016/C 211/11

Cause riunite C-381/14 e C-385/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona — Spagna) — Jorge Sales Sinués/Caixabank SA (C-381/14), e Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti di mutuo ipotecario — Clausola di tasso minimo — Esame di una clausola ai fini del suo annullamento — Azione collettiva — Azione inibitoria — Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto)

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2016/C 211/12

Causa C-397/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Najwyższy — Polonia) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Numeri non geografici — Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione — Imposizione, modifica o revoca degli obblighi — Imposizione di obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali — Controllo dei prezzi — Impresa che non detiene un significativo potere di mercato — Direttiva 2002/21/CE — Risoluzione delle controversie tra imprese — Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di tariffazione per i servizi tra imprese)

11

2016/C 211/13

Causa C-441/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S/Successione Karsten Eigil Rasmussen (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Direttiva 2000/78/CE — Principio della non discriminazione in ragione dell’età — Normativa nazionale contraria a una direttiva — Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione — Controversia tra privati — Bilanciamento di diversi diritti e principi — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Ruolo del giudice nazionale)

12

2016/C 211/14

Causa C-460/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Procedimento giudiziario o amministrativo — Nozione — Autorizzazione concessa da un ente pubblico ad un datore di lavoro per la risoluzione di un contratto di lavoro)

13

2016/C 211/15

Causa C-483/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma — Legge applicabile — Fusione transfrontaliera — Direttiva 78/855/CEE — Direttiva 2005/56/CE — Fusione per incorporazione — Protezione dei creditori — Trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo dalla società incorporata alla società incorporante)

14

2016/C 211/16

Causa C-522/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi l’obbligo di comunicare all’amministrazione tributaria determinate informazioni relative agli attivi di clienti deceduti, ai fini della riscossione dell’imposta sulle successioni — Applicazione di detta normativa alle succursali aventi sede in un altro Stato membro in cui il segreto bancario vieta, in linea di principio, tale comunicazione)

14

2016/C 211/17

Causa C-546/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine) — procedimento avviato da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., in liquidazione (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Direttiva 2006/112/CE — Insolvenza — Procedura di concordato preventivo — Pagamento parziale dei crediti IVA)

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2016/C 211/18

Causa C-556/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2016 — Holcim (Romania) SA/Commissione europea (Impugnazione — Ambiente — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea — Direttiva 2003/87/CE — Articoli 19 e 20 — Regolamento (CE) n.o2216/2004 — Articolo 10 — Sistema di registri delle operazioni relative alle quote di emissione — Responsabilità per colpa — Diniego della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi operazione riguardante quote di emissioni sottratte — Responsabilità oggettiva)

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2016/C 211/19

Causa C-558/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/86/CE — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Ricongiungimento familiare — Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare — Risorse stabili, regolari e sufficienti — Normativa nazionale che consente una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie risorse — Compatibilità)

16

2016/C 211/20

Causa C-561/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Caner Genc/Integrationsministeriet (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di standstill — Ricongiungimento familiare — Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione — Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita)

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2016/C 211/21

Causa C-572/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Articolo 5, punto 3 — Nozione di materia di illeciti civili dolosi o colposi — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzione a uso privato — Equo compenso — Mancato pagamento — Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001)

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2016/C 211/22

Causa C-5/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) — AK (*1) /Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato — Procedimento giudiziario o amministrativo — Nozione — Reclamo avverso un diniego di autorizzazione di cure)

18

2016/C 211/23

Causa C-100/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2016 — Netherlands Maritime Technology Association/Commissione europea, Regno di Spagna (Impugnazione — Aiuti di Stato — Sistema di ammortamento anticipato del costo di taluni beni acquisiti in locazione finanziaria — Decisione che dichiara l’assenza di un aiuto di Stato — Mancato avvio della procedura formale di esame — Insufficienza e incompletezza dell’esame — Obbligo di motivazione — Selettività)

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2016/C 211/24

Causa C-193/15 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2016 — Tarif Akhras /Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che lo sostengono — Prova della fondatezza dell’inserimento negli elenchi — Insieme di indizi — Snaturamento degli elementi di prova)

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2016/C 211/25

Causa C-266/15 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 — Central Bank of Iran/Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Servizi finanziari di una banca centrale)

20

2016/C 211/26

Causa C-284/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l’emploi (ONEm)/M, M/Office national de l’emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) (Rinvio pregiudiziale — Articoli 45 TFUE e 48 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 15, paragrafo 2 — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 67, paragrafo 3 — Previdenza sociale — Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale — Concessione di tale prestazione — Compimento di periodi di occupazione — Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione — Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro)

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2016/C 211/27

Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei nei confronti di Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Motivi di rifiuto dell’esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente)

21

2016/C 211/28

Causa C-84/16 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

22

2016/C 211/29

Causa C-106/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 febbraio 2016 — Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

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2016/C 211/30

Causa C-113/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal

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2016/C 211/31

Causa C-114/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

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2016/C 211/32

Causa C-129/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 1o marzo 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

25

2016/C 211/33

Causa C-131/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 1o marzo 2016 — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

26

2016/C 211/34

Causa C-135/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 7 marzo 2016 — Georgsmarienhütte GmbH e a./Repubblica federale di Germania

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2016/C 211/35

Causa C-144/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portogallo) il 14 marzo 2016 — Municipio di Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

27

2016/C 211/36

Causa C-147/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 14 marzo 2016 — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

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2016/C 211/37

Causa C-156/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 marzo 2016 — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut

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2016/C 211/38

Causa C-158/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Spagna) il 16 marzo 2016 — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

30

2016/C 211/39

Causa C-163/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 21 marzo 2016 — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/vanHaren Schoenen BV

30

2016/C 211/40

Causa C-172/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 marzo 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

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2016/C 211/41

Causa C-173/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (Irlanda) il 29 marzo 2016 — M. H./M. H.

31

2016/C 211/42

Causa C-183/16 P: Impugnazione proposta il 31 marzo 2016 dalla Tilly-Sabco avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016, causa T-397/13, Tilly-Sabco/Commissione

32

2016/C 211/43

Causa C-184/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 1o aprile 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

33

2016/C 211/44

Causa C-189/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 4 aprile 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

34

2016/C 211/45

Causa C-194/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 7 aprile 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

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2016/C 211/46

Causa C-199/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 aprile 2016 — Stato belga/Max-Manuel Nianga

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2016/C 211/47

Causa C-200/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 12 aprile 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA e a.

36

2016/C 211/48

Causa C-203/16 P: Impugnazione proposta il 12 aprile 2016 dal sig. Dirk Andres (Curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH), già Heitkamp BauHolding GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea

37

2016/C 211/49

Causa C-208/16 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea

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2016/C 211/50

Causa C-228/16 P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2016 dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 febbraio 2016, causa T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commissione europea

39

 

Tribunale

2016/C 211/51

Causa T-221/08: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 — Strack/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un fascicolo d’indagine dell’OLAF — Ricorso di annullamento — Decisioni di rifiuto di accesso implicite ed esplicite — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale]

41

2016/C 211/52

Causa T-556/11: Sentenza del Tribunale 27 aprile 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO (Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Sviluppo di software e servizi di manutenzione — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara — Classificazione di un partecipante nel procedimento a catena — Cause di esclusione — Conflitto di interessi — Parità di trattamento — Obbligo di diligenza — Criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità)

42

2016/C 211/53

Causa T-316/13: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Pappalardo e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Pesca — Conservazione delle risorse della pesca — Ricostituzione degli stock di tonno rosso — Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento)

43

2016/C 211/54

Causa T-154/14: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione (Clausola compromissoria — Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del settimo programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) — Progetti Perform e Oasis — Spese ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale — Interessi moratori)

44

2016/C 211/55

Causa T-155/14: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione (Clausola compromissoria — Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del sesto programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) — Progetti Persona e Teregov — Spese ammissibili — Rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale — Interessi moratori)

44

2016/C 211/56

Causa T-267/14: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo comfotherm — Marchio nazionale denominativo anteriore KOMFOTHERM — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Pubblico di riferimento — Interdipendenza dei criteri)

45

2016/C 211/57

Causa T-463/14: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Österreichische Post/Commissione (Direttiva 2004/17/CE — Procedure di appalto nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali — Decisione di esecuzione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17 — Articolo 30 della direttiva 2004/17 — Obbligo di motivazione — Manifesto errore di valutazione)

46

2016/C 211/58

Causa T-777/14: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Neofon — Marchio nazionale denominativo anteriore FON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

47

2016/C 211/59

Causa T-803/14: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B’lue) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo B’lue — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BLU DE SAN MIGUEL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

47

2016/C 211/60

Causa T-21/15: Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dino — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un dinosauro — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

48

2016/C 211/61

Causa T-52/15: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Sharif University of Technology/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Sostegno al governo iraniano — Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto e errore di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Sviamento di potere — Domanda di risarcimento danni)

49

2016/C 211/62

Causa T-54/15: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Jääkiekon SM-liiga/EUIPO (Liiga) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Liiga — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

49

2016/C 211/63

Causa T-89/15: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) [Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo NIAGARA — Impedimenti assoluti alla registrazione — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

50

2016/C 211/64

Causa T-144/15: Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — L'Oréal/EUIPO — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore IDEALINA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

51

2016/C 211/65

Causa T-539/13: Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2016 — Inclusion Alliance for Europe/Commissione (Ricorso di annullamento — Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetti MARE, Senior e ECRN — Recupero di una parte del contributo finanziario versato — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Natura dei motivi dedotti — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

51

2016/C 211/66

Causa T-83/16: Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA)

52

2016/C 211/67

Causa T-84/16: Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (wibida)

53

2016/C 211/68

Causa T-115/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Sandvik Intellectual property/EUIPO- Unipapel (ADVEON)

54

2016/C 211/69

Causa T-142/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Dröge e a./Commissione

55

2016/C 211/70

Causa T-149/16: Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione

56

2016/C 211/71

Causa T-150/16: Ricorso proposto il 6 aprile 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

57

2016/C 211/72

Causa T-152/16: Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Megasol Energie/Commissione

58

2016/C 211/73

Causa T-155/16: Ricorso proposto il 6 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Bloss e altri (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

59

2016/C 211/74

Causa T-156/16: Ricorso proposto il 7 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst e Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

60

2016/C 211/75

Causa T-159/16: Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

61

2016/C 211/76

Causa T-172/16: Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione

61

2016/C 211/77

Causa T-174/16: Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (bocchettoni d’aspirazione per aspirapolvere)

62

2016/C 211/78

Causa T-175/16: Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (bocchettoni d’aspirazione per aspirapolvere)

63

2016/C 211/79

Causa T-177/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 — Mema/CPVO [Braeburn 78 (11078)]

64

2016/C 211/80

Causa T-178/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 — Policor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policor)

65

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 211/81

Causa F-141/15: Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — ZZ/Commissione

66

2016/C 211/82

Causa F-101/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 aprile 2016 — Claus/Commissione

66


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 211/01)

Ultima pubblicazione

GU C 200 del 6.6.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 191 del 30.5.2016

GU C 175 del 17.5.2016

GU C 165 del 10.5.2016

GU C 156 del 2.5.2016

GU C 145 del 25.4.2016

GU C 136 del 18.4.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 aprile 2016 — Consiglio dell’Unione europea/Bank Saderat Iran, Commissione europea

(Causa C-200/13 P) (1)

((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta contro la proliferazione nucleare - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento dei fondi di una banca iraniana - Obbligo di motivazione - Procedura di adozione dell’atto - Errore manifesto di valutazione))

(2016/C 211/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bank Saderat Iran (rappresentanti: D. Wyatt, QC, R. Blakeley, barrister, nonché S. Jeffrey, S. Ashley ed A. Irvine, solicitors), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e S. Behzadi-Spencer, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’impugnazione incidentale è respinta.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Bank Saderat Iran nei due gradi di giudizio, ad eccezione delle spese relative all’impugnazione incidentale.

4)

La Bank Saderat Iran sopporta, oltre alle proprie spese relative all’impugnazione incidentale, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea afferenti l’impugnazione incidentale.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese relative ai due gradi di giudizio.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/Stefano Ossi e a.

(Causa C-366/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Nozione di «decisioni incompatibili» - Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri - Condizioni della proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza - Nozione di «materia contrattuale» - Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido))

(2016/C 211/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione

Convenuti: Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, in liquidazione, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA

Dispositivo

1)

L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:

in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto;

una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatta dall’emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato — circostanza che incombe al giudice nazionale verificare –, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra l’emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola, e

l’inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato — circostanza che spetta al giudice nazionale verificare –, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

3)

L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA

(Causa C-689/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafi 1 e 3 - Procedure di ricorso - Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta - Ricorso incidentale dell’aggiudicatario - Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito - Compatibilità con il diritto dell’Unione - Articolo 267 TFUE - Principio del primato del diritto dell’Unione - Principio di diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro - Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale - Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione - Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale))

(2016/C 211/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parti

Ricorrente: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

Convenuta: Airgest SpA

Nei confronti di: Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA), Zenith Services Group Srl (ZS)

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

2)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

3)

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

(Causa C-131/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 565/2002 - Articolo 3, paragrafo 3 - Contingente tariffario - Aglio di origine argentina - Titoli d’importazione - Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d’importazione - Elusione - Abuso di diritto - Presupposti - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Articolo 4, paragrafo 3])

(2016/C 211/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Convenuti: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno

nei confronti di: Roberto Cervati

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi, e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, devono essere interpretati nel senso che, in via di principio, essi non ostano ad un meccanismo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale, su ordine di un operatore, importatore tradizionale ai sensi del primo regolamento, che abbia esaurito i titoli che consentono l’importazione a dazio agevolato, a un secondo operatore, anch’esso importatore tradizionale che non dispone di siffatti titoli,

anzitutto, una società collegata a questo secondo operatore venda merce, al di fuori dell’Unione, a un terzo operatore, nuovo importatore ai sensi del medesimo regolamento, intestatario di siffatti titoli,

il terzo operatore immetta, quindi, tale merce in libera pratica nell’Unione europea beneficiando del dazio doganale agevolato e la rivenda, poi, al secondo operatore, e

il secondo operatore ceda, infine, tale merce al primo operatore, il quale acquista così merce importata nell’ambito del contingente tariffario previsto dal medesimo primo regolamento senza tuttavia disporre dei necessari titoli.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 — ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea/Repubblica italiana e a.

(Cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P) (1)

((Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 3, paragrafi 5, 7 e 9 - Articolo 6, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 926/2009 - Importazioni di determinati tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina - Dazio antidumping definitivo - Accertamento dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio - Presa in considerazione di dati successivi al periodo dell’inchiesta))

(2016/C 211/06)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-186/14 P)

Ricorrenti: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (rappresentanti: N. Niejahr, Rechtsanwältin, Q. Azau et H. Wiame, avocats e F. Carlin, Barrister), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti)

(Causa C-193/14 P)

Ricorrenti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da A. Collabolletta, avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, (rappresentanti: F. Carlin, barrister, M. Healy, solicitor, N. Niejahr, Rechtsanwältin, Q. Azau et H. Wiame, avvocati), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland et M. França, agenti), ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, già V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, e B. Byrne, solicitor)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni proposte nelle cause C 186/14 P e C 193/14 P sono respinte.

2)

La ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., la ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, la Benteler Deutschland GmbH, la Ovako Tube & Ring AB, la Rohrwerk Maxhütte GmbH, la Dalmine SpA, la Silcotub SA, la TMK Artrom SA, la Tubos Reunidos SA, la Vallourec Oil and Gas France SAS, la Vallourec Tubes France SAS, la Vallourec Deutschland GmbH, la Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, la Železiarne Podbrezová a.s. e il Consiglio dell’Unione europea sono condannati alle spese.

3)

La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


13.6.2016   

IT

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C 211/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-294/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Codice doganale comunitario - Preferenze tariffarie - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 74, paragrafo 1 - Prodotti originari di un paese beneficiario - Trasporto - Lotti composti da una miscela di olio di palmisti grezzo proveniente da vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale))

(2016/C 211/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADM Hamburg AG

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Dispositivo

L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, nella quale siano stati presentati certificati di origine validi, l’origine preferenziale, ai sensi del sistema di preferenze generalizzate introdotto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007, di lotti di olio di palmisti grezzo può essere riconosciuta anche se tali merci sono state miscelate nel serbatoio di una nave durante il loro trasporto verso l’Unione europea, in circostanze in cui si può escludere che siano stati introdotti in tale serbatoio altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


13.6.2016   

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C 211/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz

(Causa C-315/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2 - Indennità di portafoglio clienti - Presupposti per la concessione - Apporto di nuovi clienti - Nozione di «nuovi clienti» - Clienti del preponente che acquistano per la prima volta le merci la cui vendita è stata affidata all’agente commerciale))

(2016/C 211/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Marchon Germany GmbH

Convenuto: Yvonne Karaszkiewicz

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che i clienti acquisiti dall’agente commerciale per le merci di cui il preponente gli abbia affidato la vendita devono essere considerati nuovi clienti ai sensi di detta disposizione, sebbene questi intrattenessero già rapporti commerciali con il preponente in merito ad altre merci, qualora la vendita delle prime merci realizzata dall’agente stesso gli abbia imposto di porre in essere rapporti commerciali specifici, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


13.6.2016   

IT

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C 211/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza — Polonia) — Partner Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

(Causa C-324/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Capacità tecniche e professionali degli operatori economici - Articolo 48, paragrafo 3 - Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti - Presupposti e modalità - Natura dei legami tra l’offerente e gli altri soggetti - Modifica dell’offerta - Annullamento e ripetizione di un’asta elettronica - Direttiva 2014/24/UE))

(2016/C 211/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrente: PARTNER Apelski Dariusz

Convenuto: Zarząd Oczyszczania Miasta

Con l’intervento di: Remondis sp. z o.o., MR Road Service sp. z o.o.

Dispositivo

1)

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che:

riconoscono il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché sia dimostrato all’amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto, e

non è escluso che l’esercizio di tale diritto possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso. È quanto avviene, in particolare, quando le capacità di cui dispone un soggetto terzo, e che sono necessarie all’esecuzione di detto appalto, non siano trasmissibili al candidato o all’offerente, di modo che quest’ultimo può avvalersi di dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente all’esecuzione di tale appalto.

2)

L’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell’oggetto di un determinato appalto e delle finalità dello stesso, l’amministrazione aggiudicatrice può, in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, indicare espressamente nel bando di gara o nel capitolato d’oneri regole precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all’oggetto e alle finalità di detto appalto.

3)

I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’articolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’apertura delle offerte presentate nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, accetti la richiesta di un operatore economico, che abbia presentato un’offerta per l’intero appalto in questione, di prendere in considerazione la sua offerta ai fini dell’assegnazione solo di determinate parti di tale appalto.

4)

I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’articolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che richiedono l’annullamento e la ripetizione di un’asta elettronica alla quale un operatore economico che aveva presentato un’offerta ammissibile non sia stato invitato, e ciò anche se non può essere accertato che la partecipazione dell’operatore escluso avrebbe modificato l’esito dell’asta.

5)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 non possono essere interpretate alla luce di quelle dell’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


13.6.2016   

IT

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C 211/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze — Repubblica ceca) — Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

(Causa C-377/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 7 - Norme nazionali disciplinanti il procedimento per insolvenza - Debiti derivanti da un contratto di credito al consumo - Ricorso giurisdizionale effettivo - Punto 1, lettera e), dell’allegato - Carattere sproporzionato dell’importo dell’indennizzo - Direttiva 2008/48/CE - Articolo 3, lettera l) - Importo totale del credito - Punto I dell’allegato I - Importo del prelievo - Calcolo del tasso annuo effettivo globale - Articolo 10, paragrafo 2 - Obbligo di informazione - Esame d’ufficio - Sanzione))

(2016/C 211/10)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrenti: Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová

Convenuta: FINWAY a.s.

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, in un procedimento per insolvenza, da un lato, non consente al giudice chiamato a pronunciarsi in tale procedimento di esaminare d’ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano crediti dichiarati nell’ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, e, dall’altro, autorizza detto giudice a procedere soltanto all’esame di crediti non garantiti, e ciò unicamente per un numero limitato di censure relative alla loro prescrizione o estinzione.

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, derivano dalla violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della predetta direttiva.

3)

Gli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nonché il punto I dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che l’importo totale del credito e l’importo del prelievo designano l’insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, il che esclude quelle destinate dal creditore al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore.

4)

Le disposizioni della direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che, per valutare il carattere sproporzionatamente elevato, ai sensi del punto 1, lettera e), dell’allegato di tale direttiva, dell’importo dell’indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi, occorre valutare l’effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della predetta direttiva, trarre tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


13.6.2016   

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C 211/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil, Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona — Spagna) — Jorge Sales Sinués/Caixabank SA (C-381/14), e Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14)

(Cause riunite C-381/14 e C-385/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Contratti di mutuo ipotecario - Clausola di tasso minimo - Esame di una clausola ai fini del suo annullamento - Azione collettiva - Azione inibitoria - Sospensione dell’azione individuale avente il medesimo oggetto))

(2016/C 211/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona

Parti

Ricorrenti: Jorge Sales Sinués (C-381/14), Youssouf Drame Ba (C-385/14)

Convenute: Caixabank SA (C-381/14), Catalunya Caixa SA (Catalunya Banc SA) (C-385/14)

Dispositivo

L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


13.6.2016   

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C 211/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Najwyższy — Polonia) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-397/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Articolo 28 - Numeri non geografici - Accesso degli utenti finali che risiedono nello Stato membro dell’operatore ai servizi che utilizzano numeri non geografici - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 5, 8 e 13 - Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione - Imposizione, modifica o revoca degli obblighi - Imposizione di obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali - Controllo dei prezzi - Impresa che non detiene un significativo potere di mercato - Direttiva 2002/21/CE - Risoluzione delle controversie tra imprese - Decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione che fissa le condizioni di cooperazione e le modalità di tariffazione per i servizi tra imprese))

(2016/C 211/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Polkomtel sp. z o.o.

Convenuta: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Con l’intervento di: Orange Polska S.A., già Telekomunikacja Polska S.A.

Dispositivo

1)

L’articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può stabilire che un operatore di rete pubblica di comunicazione elettronica debba provvedere affinché sia garantito l’accesso ai numeri non geografici a tutti gli utenti finali della propria rete in tale Stato, e non solo a quelli degli altri Stati membri.

2)

Gli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), letti in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2002/22, devono essere interpretati nel senso che consentono a un’autorità nazionale di regolamentazione, nell’ambito della risoluzione di una controversia tra due operatori, di imporre ad uno di essi l’obbligo di garantire agli utenti finali l’accesso ai servizi che utilizzano numeri non geografici forniti sulla rete dell’altro, e di fissare, sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2002/19, modalità di tariffazione, tra detti operatori, di tale accesso, come quelle di cui al procedimento principale, purché detti obblighi siano obiettivi, trasparenti, proporzionati, non discriminatori, dipendenti dal tipo del problema evidenziato e giustificati alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e purché siano state rispettate, se del caso, le procedure previste agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


13.6.2016   

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C 211/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S/Successione Karsten Eigil Rasmussen

(Causa C-441/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Principio della non discriminazione in ragione dell’età - Normativa nazionale contraria a una direttiva - Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione - Controversia tra privati - Bilanciamento di diversi diritti e principi - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Ruolo del giudice nazionale))

(2016/C 211/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S

Convenuto: Successione Karsten Eigil Rasmussen

Dispositivo

1)

Il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


13.6.2016   

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C 211/13


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-460/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Procedimento giudiziario o amministrativo - Nozione - Autorizzazione concessa da un ente pubblico ad un datore di lavoro per la risoluzione di un contratto di lavoro))

(2016/C 211/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Johannes Evert Antonius Massar

Convenuto: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento amministrativo», di cui alla menzionata disposizione, comprende un procedimento al termine del quale un ente pubblico autorizza il datore di lavoro a procedere al licenziamento del dipendente, assicurato per la tutela giudiziaria.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


13.6.2016   

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C 211/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

(Causa C-483/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma - Legge applicabile - Fusione transfrontaliera - Direttiva 78/855/CEE - Direttiva 2005/56/CE - Fusione per incorporazione - Protezione dei creditori - Trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo dalla società incorporata alla società incorporante))

(2016/C 211/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: KA Finanz AG

Convenuto: Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che:

la legge applicabile, in seguito ad una fusione per incorporazione transfrontaliera, all’interpretazione, all’esecuzione delle obbligazioni nonché ai modi d’estinzione di un contratto di prestito, del tipo dei contratti di prestito di cui trattasi nel procedimento principale, concluso dalla società incorporata, è la legge che era applicabile a tale contratto prima della suddetta fusione;

le disposizioni che regolano la protezione dei creditori della società incorporata, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sono quelle della legislazione nazionale a cui era soggetta tale società.

2)

L’articolo 15 della terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni tra società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione conferisce diritti ai portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, ma non all’emittente di tali titoli.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


13.6.2016   

IT

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C 211/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

(Causa C-522/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi l’obbligo di comunicare all’amministrazione tributaria determinate informazioni relative agli attivi di clienti deceduti, ai fini della riscossione dell’imposta sulle successioni - Applicazione di detta normativa alle succursali aventi sede in un altro Stato membro in cui il segreto bancario vieta, in linea di principio, tale comunicazione))

(2016/C 211/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Sparkasse Allgäu

Convenuto: Finanzamt Kempten

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi aventi sede sociale in tale Stato membro di dichiarare alle autorità nazionali gli attivi depositati o gestiti presso le loro succursali non indipendenti stabilite in un altro Stato membro, in caso di decesso del titolare di tali attivi residente nel primo Stato membro, qualora il secondo Stato membro non preveda alcun obbligo di dichiarazione analogo e gli enti creditizi siano ivi assoggettati ad un segreto bancario la cui violazione è sanzionata penalmente.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


13.6.2016   

IT

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C 211/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine) — procedimento avviato da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C., in liquidazione

(Causa C-546/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Direttiva 2006/112/CE - Insolvenza - Procedura di concordato preventivo - Pagamento parziale dei crediti IVA))

(2016/C 211/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Udine

Parti

Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., in liquidazione

Con l’intervento del: Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


13.6.2016   

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C 211/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2016 — Holcim (Romania) SA/Commissione europea

(Causa C-556/14 P) (1)

((Impugnazione - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articoli 19 e 20 - Regolamento (CE) n.o2216/2004 - Articolo 10 - Sistema di registri delle operazioni relative alle quote di emissione - Responsabilità per colpa - Diniego della Commissione di divulgare informazioni e di vietare qualsiasi operazione riguardante quote di emissioni sottratte - Responsabilità oggettiva))

(2016/C 211/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holcim (Romania) SA (rappresentante: L. Arnauts, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: (E. White e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Holcim (Romania) SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


13.6.2016   

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C 211/16


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spagna) — Mimoun Khachab/Subdelegación del Gobierno en Álava

(Causa C-558/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/86/CE - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - Ricongiungimento familiare - Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Risorse stabili, regolari e sufficienti - Normativa nazionale che consente una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie risorse - Compatibilità))

(2016/C 211/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: Mimoun Khachab

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Álava

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


13.6.2016   

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C 211/17


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Caner Genc/Integrationsministeriet

(Causa C-561/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausola di «standstill» - Ricongiungimento familiare - Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione - Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita))

(2016/C 211/20)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Caner Genc

Convenuto: Integrationsministeriet

Dispositivo

Una misura nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro considerato e suo figlio minore alla condizione che quest’ultimo abbia instaurato o abbia la possibilità di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un’integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l’altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato, e che la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963.

Una tale restrizione non è giustificata.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


13.6.2016   

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C 211/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

(Causa C-572/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Articolo 5, punto 3 - Nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» - Direttiva 2001/29/CE - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Riproduzione a uso privato - Equo compenso - Mancato pagamento - Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001))

(2016/C 211/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Convenuti: Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon Logistik GmbH, Amazon Media Sàrl

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale, quale quello oggetto del procedimento principale, che attua il sistema di «equo compenso», previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, rientra nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, di detto regolamento.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


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Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam — Paesi Bassi) —  AK (*1)/Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

(Causa C-5/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Procedimento giudiziario o amministrativo - Nozione - Reclamo avverso un diniego di autorizzazione di cure))

(2016/C 211/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti

Ricorrente: AK (*1)

Convenuti: Achmea Schadeverzekeringen NV, Stichting Achmea Rechtsbijstand

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento amministrativo» di cui alla menzionata disposizione comprende la fase di reclamo dinanzi ad un ente pubblico nel corso della quale detto ente emette una decisione impugnabile in via giurisdizionale.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


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C 211/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2016 — Netherlands Maritime Technology Association/Commissione europea, Regno di Spagna

(Causa C-100/15 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Sistema di ammortamento anticipato del costo di taluni beni acquisiti in locazione finanziaria - Decisione che dichiara l’assenza di un aiuto di Stato - Mancato avvio della procedura formale di esame - Insufficienza e incompletezza dell’esame - Obbligo di motivazione - Selettività))

(2016/C 211/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Netherlands Maritime Technology Association (rappresentanti: K. Struckmann, Recthsanwalt, G. Forwood, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P. Němečková, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. A. Sampol Pucurull, agente)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Netherlands Maritime Technology Association è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015


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C 211/20


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2016 — Tarif Akhras /Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-193/15 P) (1)

((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che lo sostengono - Prova della fondatezza dell’inserimento negli elenchi - Insieme di indizi - Snaturamento degli elementi di prova))

(2016/C 211/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tarif Akhras (rappresentanti: S. Millar e S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC e R. Blakeley, barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e M. Bishop, agenti); Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e L. Havas, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Tarif Akhras è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 — Central Bank of Iran/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/15 P) (1)

((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche - Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano - Servizi finanziari di una banca centrale))

(2016/C 211/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (rappresentanti: M. Lester e Z. Al-Rikabi, barristers)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Central Bank of Iran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


13.6.2016   

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C 211/21


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Office national de l’emploi (ONEm)/M, M/Office national de l’emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Causa C-284/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 45 TFUE e 48 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 2 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 67, paragrafo 3 - Previdenza sociale - Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale - Concessione di tale prestazione - Compimento di periodi di occupazione - Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione - Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro))

(2016/C 211/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Office national de l’emploi (ONEm), M

Convenuti: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Dispositivo

1)

L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessar[i] al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

2)

Dall’esame della seconda questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 594/2008.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


13.6.2016   

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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei nei confronti di Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

(Cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Motivi di rifiuto dell’esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente))

(2016/C 211/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parti nel procedimento principale

Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro. A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.


(1)  GU C 320 del 28.9.2015.

GU C 59 del 15.2.2016.


13.6.2016   

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C 211/22


Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 dalla Continental Reifen Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 dicembre 2015, causa T-525/14, Compagnie générale des établissements Michelin/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-84/16 P)

(2016/C 211/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Continental Reifen Deutschland GmbH (rappresentanti: S.O. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes, J. Schumacher, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Compagnie générale des établissements Michelin

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2015, nella causa T-525/14;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso riesamini il grado di carattere distintivo intrinseco dei segni controversi, inclusi gli elementi di cui tali segni sono composti, nonché il grado di somiglianza tra detti segni; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione riguarda la violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe violato, nella sua sentenza dell’8 dicembre 2015, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) sul marchio dell’Unione europea.

In sintesi, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sua valutazione del carattere distintivo della domanda di marchio contestato «Image 1», contenente gli elementi «Image 2» e «Image 3» di cui il marchio è composto, e di quello del marchio anteriore «Image 4». Inoltre, tale valutazione errata del Tribunale era basata anche su uno snaturamento dei fatti relativamente alla conoscenza linguistica del pubblico di riferimento e alla loro comprensione del significato degli elementi dei segni controversi, nonché su uno snaturamento degli elementi di prova prodotti dalla convenuta negli allegati C.1 e C.4, in questa sede figuranti nell’allegato 6.

Il Tribunale non avrebbe inoltre fornito una motivazione quanto alla scelta di non prendere in considerazione determinati aspetti dei segni controversi, ad esempio i loro elementi figurativi, nell’ambito della valutazione della somiglianza di tali segni.

Sulla base di tali valutazioni errate, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che, stanti la forte somiglianza o l’identità dei prodotti designati, il grado medio di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio francese anteriore, e il carattere distintivo intrinseco normale di tale marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea GU L 78, pag. 1.


13.6.2016   

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C 211/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 22 febbraio 2016 — Polbud — Wykonawstwo sp. z o.o.

(Causa C-106/16)

(2016/C 211/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Polbud- Wykonawstwo sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino a che uno Stato membro in cui è stata costituita una società commerciale (società a responsabilità limitata) applichi le disposizioni di diritto nazionale che subordinano la cancellazione dal registro allo scioglimento della società in esito alla messa in liquidazione, qualora la società abbia formato oggetto, in un altro Stato membro, di ricostituzione sulla base di una delibera dei soci di continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato di costituzione.

2)

Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che l’obbligo, risultante dalle disposizioni di diritto nazionale, di espletare la procedura di liquidazione della società — consistente nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e liquidare il patrimonio della società, soddisfare i creditori o fornire loro garanzie, depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti — la quale precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro, costituisce una misura adeguata, necessaria e proporzionata a un interesse pubblico meritevole di tutela, qual è la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori della società migrante.

3)

Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che le restrizioni alla libertà di stabilimento includono l’ipotesi in cui una società, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest’ultimo Stato senza cambiare la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione.


13.6.2016   

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C 211/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal

(Causa C-113/16)

(2016/C 211/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Günter Horváth

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca una restrizione contraria agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che subordina il mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con il soggetto che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare tale vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.

2)

Se, tenuto conto degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, incida realmente in uguale misura sui cittadini dello Stato membro di cui trattasi e sui cittadini di altri Stati membri una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale, che subordina il mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con la persona che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare detto vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.


13.6.2016   

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C 211/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 26 febbraio 2016 — Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-114/16)

(2016/C 211/31)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 167, 168, 178 e 179 della direttiva IVA (1) debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione finanziaria è obbligata a riconoscere, in occasione di una verifica fiscale, il diritto a detrazione del soggetto passivo allorché quest’ultimo non abbia indicato nella dichiarazione l’imposta assolta a monte, ma disponga nondimeno di fatture redatte conformemente a detta direttiva e chieda durante la verifica che tale diritto a detrazione gli venga riconosciuto.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


13.6.2016   

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C 211/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 1o marzo 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Causa C-129/16)

(2016/C 211/32)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Convenuta: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le disposizioni della direttiva 2004/35/CE (1) sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ostino a una normativa nazionale che, spingendosi ben oltre il principio «chi inquina paga», consenta all’autorità amministrativa di protezione ambientale di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al proprietario, senza la necessità di accertare previamente, nel merito, la sussistenza del nesso causale tra la condotta di questo soggetto (società commerciale) e l’evento di contaminazione.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora, visto l’inquinamento atmosferico, non sia richiesta la riparazione del danno ambientale, se possa giustificarsi l’imposizione di un’ammenda per la tutela della qualità dell’aria, invocando le disposizioni più severe degli Stati membri consentite ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2004/35/CE e dell’articolo 193 TFUE, o se nemmeno tali disposizioni possano determinare l’imposizione di un’ammenda di natura meramente sanzionatoria al proprietario che non è responsabile dell’inquinamento.


(1)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).


13.6.2016   

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C 211/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajowa Izba Odwoławcza (Polonia) il 1o marzo 2016 — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(Causa C-131/16)

(2016/C 211/33)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Krajowa Izba Odwoławcza

Parti

Ricorrenti: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Resistente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice può essere tenuta ad invitare gli operatori economici i quali entro un determinato termine (ossia, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte) non hanno presentato «le dichiarazioni o i documenti» (nozione che comprende anche i campioni dell’oggetto dell’appalto) richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice, attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice, o i quali hanno fornito «le dichiarazioni o i documenti» richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice inficiati da vizi, a presentare «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) mancanti o corretti entro il termine supplementare stabilito, senza che sia previsto un divieto in forza del quale «le dichiarazioni o i documenti» (campioni) integrativi non possono modificare il contenuto dell’offerta.

2)

Se l’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, debba essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice può trattenere la cauzione dell’operatore economico qualora quest’ultimo, in risposta alla richiesta di integrazione rivoltagli dall’amministrazione aggiudicatrice, non abbia fornito «i documenti o le dichiarazioni» (campioni) attestanti la conformità delle forniture, dei servizi o dei lavori offerti ai requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice, nell’ipotesi in cui tali integrazioni avrebbero comportato modifiche al contenuto dell’offerta o qualora esso non abbia acconsentito a che l’amministrazione aggiudicatrice modificasse l’offerta, il che ha reso impossibile selezionare l’offerta presentata dall’operatore economico come la più vantaggiosa.

3)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, debba essere interpretato nel senso che per «determinato appalto» di cui alla citata disposizione, nella parte relativa all’«interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto», si deve intendere «una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso di svolgimento» (nel caso di specie: indetta con bando di gara del 3 giugno 2015) o «un determinato oggetto di appalto» (nel caso di specie: il servizio di digitalizzazione della documentazione dell’archivio dell’amministrazione aggiudicatrice), indipendentemente dal fatto se, in seguito all’accoglimento del ricorso, l’amministrazione aggiudicatrice sarà obbligata ad annullare la procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in corso di svolgimento ed, eventualmente, a iniziare una nuova procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico.


(1)  GU L 134, pag. 1.


13.6.2016   

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C 211/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 7 marzo 2016 — Georgsmarienhütte GmbH e a./Repubblica federale di Germania

(Causa C-135/16)

(2016/C 211/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrenti: Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk Bous GmbH, Schmiedag GmbH, Harz Guss Zorge GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se la decisione della Commissione europea del 25 novembre 2014relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] C(2014)8786 final] (1) violi il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per il fatto che la Commissione qualifica la limitazione della sovrattassa EEG come aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE.


(1)  GU 2015, L 250, pag. 122.


13.6.2016   

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C 211/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal (Portogallo) il 14 marzo 2016 — Municipio di Palmela/ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

(Causa C-144/16)

(2016/C 211/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Parti

Ricorrente: Municipio di Palmela

Resistente: ASAE — Divisão de Gestão de Contraordenações

Questioni pregiudiziali

a)

Considerando che il decreto legge n. 379/97 del 27 dicembre 1997, ha approvato il regolamento che introduce i requisiti di sicurezza da rispettare nell’identificazione, ubicazione, concezione e organizzazione funzionale degli spazi di gioco e ricreazione, della relativa attrezzatura e delle superfici impattate.

b)

Considerando che il decreto legge n. 119/2009 del 19 maggio 2009 ha modificato il decreto legge n. 379/97 del 27 dicembre 1997 introducendo modifiche redazionali ad alcune norme tecniche, ne aggiungeva di nuove e ripubblicava il citato regolamento, di cui costituisce parte integrante.

c)

Considerando che nessuno dei suddetti testi legislativi nazionali è stato comunicato alla Commissione europea nell’ambito di una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche stabilita dalla direttiva 98/34/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e attuata nel diritto interno con il decreto legge n. 58/2000 del 18 aprile 2000:

1)

se il giudice nazionale debba decidere nel senso di una totale inapplicabilità di un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva 98/34/CE, non è stato notificato alla Commissione europea o debba limitare la sua decisione d’inapplicabilità alle nuove regole tecniche introdotte dal testo legislativo nazionale; o,

2)

se un testo legislativo nazionale che introduce norme tecniche e che, in violazione del disposto della direttiva 98/34/CE, non è stato notificato alla Commissione europea debba essere sanzionato da inapplicabilità totale o se la decisione d’inapplicabilità debba limitarsi alle nuove regole tecniche introdotte dal testo normativo nazionale.

3)

se siano inapplicabili tutte le norme tecniche contenute nel regolamento citato o solamente quelle modificate o introdotte con il decreto legge n. 119/2009 del 19 maggio 2009.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998 L 204, pag. 37).


13.6.2016   

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C 211/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) il 14 marzo 2016 — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW/Susan Romy Jozef Kuijpers

(Causa C-147/16)

(2016/C 211/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Convenuta: Susan Romy Jozef Kuijpers

Questioni pregiudiziali

1)

«Se il giudice nazionale, allorché è investito di un’azione nei confronti di un consumatore relativa all’esecuzione di un contratto ed esso, in forza delle norme di procedura nazionali, ha soltanto il potere di esaminare d’ufficio se la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico, sia parimenti competente ad esaminare e ad accertare d’ufficio, anche in caso di contumacia, che il contratto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori [93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993] (1), come recepita in diritto nazionale belga.

2)

Se un istituto scolastico autonomo, che presta attività di insegnamento sovvenzionata ad un consumatore, nel quadro di un contratto vertente su tale prestazione a fronte del pagamento di una tassa di iscrizione, eventualmente maggiorata degli importi a rimborso delle spese sostenute dall’istituto, possa essere considerato un’impresa ai sensi del diritto europeo.

3)

Se un contratto tra un consumatore e un istituto scolastico autonomo sovvenzionato, vertente sulla prestazione di attività di insegnamento sovvenzionate da parte di detto istituto, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE (…), e se un istituto scolastico autonomo che presta attività di insegnamento sovvenzionate ad un consumatore nel quadro del contratto avente ad oggetto tale prestazione debba essere considerato un professionista ai sensi della direttiva».


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


13.6.2016   

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C 211/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 17 marzo 2016 — Tigers GmbH/Hauptzollamt Landshut

(Causa C-156/16)

(2016/C 211/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Tigers GmbH

Resistente: Hauptzollamt Landshut

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 (1) del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione n. 412/2013») consenta di presentare in prosieguo, ai fini della prima determinazione di un dazio antidumping definitivo, una fattura commerciale valida qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota del dazio antidumping individuale.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se a ciò osti l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17) qualora l’amministrazione doganale, nell’ambito di una procedura di revisione, respinga il rimborso di un dazio antidumping in base al rilievo che il dichiarante ha presentato una fattura commerciale regolare solo successivamente alla dichiarazione in dogana.


(1)  GU L 131, pag. 1.

(2)  GU L 302, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 311, pag. 17).


13.6.2016   

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C 211/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Spagna) il 16 marzo 2016 — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

(Causa C-158/16)

(2016/C 211/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Margarita Isabel Vega González

Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «condizioni di impiego» contemplata dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE (1) del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che essa include la situazione giuridica che consente ad un lavoratore con un rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale sia risultato eletto a un incarico politico rappresentativo, di chiedere e ottenere, al pari di quanto previsto per il personale a tempo indeterminato, una sospensione del proprio rapporto di servizio con il datore di lavoro, per poi essere reintegrato nel proprio posto di lavoro una volta terminato il relativo mandato parlamentare.

2)

Se il principio di non discriminazione contemplato dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa regionale, come l’articolo 59.2 della Ley 3/1985 de ordenación de la función pública Asturiana, la quale precluda in modo totale e assoluto ai funzionari ad interim di ottenere il riconoscimento della posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari quando essi risultino eletti come deputati al Parlamento, mentre il suddetto diritto viene riconosciuto ai funzionari di ruolo.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 43.


13.6.2016   

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C 211/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 21 marzo 2016 — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/vanHaren Schoenen BV

(Causa C-163/16)

(2016/C 211/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS

Resistente: vanHaren Schoenen BV

Questione pregiudiziale

Se la nozione di forma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1e, punto iii, della direttiva 2008/95/CE (1) (nelle versioni tedesca, inglese e francese rispettivamente «Form», «shape» e «forme») sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).


13.6.2016   

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C 211/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 marzo 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-172/16)

(2016/C 211/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer

Convenuta: Swiss International Air Lines AG

Questione pregiudiziale

Se l’accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 (1) si applica, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri che intendono arrivare in un aeroporto svizzero con un volo proveniente da uno Stato terzo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


13.6.2016   

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C 211/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (Irlanda) il 29 marzo 2016 — M. H./M. H.

(Causa C-173/16)

(2016/C 211/41)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of appeal

Parti

Ricorrente: M. H.

Convenuto: M. H.

Questioni pregiudiziali

Se la «data in cui la domanda giudiziale (…) è depositat[a] presso l'autorità giurisdizionale», di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 (1), debba essere interpretata come:

1)

la data in cui la domanda giudiziale perviene all’autorità giurisdizionale, sebbene tale ricevimento non faccia di per sé immediatamente iniziare il procedimento ai sensi del diritto nazionale; o

2)

la data in cui, a seguito del ricevimento della domanda giudiziale da parte dell’autorità giurisdizionale, il procedimento inizia ai sensi del diritto nazionale.


(1)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. GU L 338, pag. 1.


13.6.2016   

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C 211/32


Impugnazione proposta il 31 marzo 2016 dalla Tilly-Sabco avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016, causa T-397/13, Tilly-Sabco/Commissione

(Causa C-183/16 P)

(2016/C 211/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (rappresentanti: R. Milchior, F. Le Roquais, S. Charbonnel, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2016 nella causa T-397/13, salvo per quanto riguarda la ricevibilità dell’azione;

decidere conformemente all’articolo 61 dello Statuto, di statuire direttamente e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione a zero delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (1);

condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle propria impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo verte sull’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2). La Commissione non avrebbe permesso al comitato di esaminare, entro i termini impartiti, tutti gli elementi necessari, ivi compreso il tasso delle restituzioni, al fine di emettere il suo parere sul progetto di regolamento.

Il secondo motivo verte sull’errata interpretazione dell’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3). La ricorrente fa valere in particolare che erroneamente il Tribunale ha qualificato come «strumento agricolo periodico» il regolamento di esecuzione n. 689/2013.

Il terzo motivo verte sul difetto di giustificazione o sulla carenza di motivazione del regolamento di esecuzione n. 689/2013 e, in particolare, sulla qualificazione come «regolamento standard» e sulla motivazione della fissazione a «zero» del tasso delle restituzioni. La modalità di determinazione dei tassi delle restituzioni esulerebbe inoltre dal sindacato giurisdizionale. La motivazione della sentenza impugnata relativa alla diminuzione progressiva dei tassi delle restituzioni sarebbe contraddittoria.

Il quarto motivo verte sulla violazione di legge o su un manifesto errore di valutazione, in quanto il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente i criteri dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale avrebbe, infatti, convalidato, per alcuni criteri, la presa in considerazione discrezionale e immotivata da parte della Commissione del periodo di riferimento 2009-2013, vale a dire di un periodo estremamente lungo e remoto, anziché del 2013, come previsto dalle disposizioni pertinenti e in particolare dall’articolo 164, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1234/2007. Il Tribunale sarebbe altresì incorso in un manifesto errore di valutazione nel considerare, in particolare, che la differenza di prezzo del pollame brasiliano non avrebbe comportato la necessità di restituzioni all’esportazione per garantire l’equilibrio del mercato del pollame dell’Unione europea e uno sviluppo naturale sul piano del prezzo e degli scambi. Infine, il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione era incorsa in errore, in quanto aveva sollevato dinanzi ad esso argomenti diversi da quelli presentati dinanzi al comitato di gestione.


(1)  GU L 196, pag. 13.

(2)  GU L 55, pag. 13.

(3)  GU L 299, pag. 1.


13.6.2016   

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C 211/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 1o aprile 2016 — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Causa C-184/16)

(2016/C 211/43)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Ovidiu-Mihaita Petrea

Resistente: Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 27 e 32 della direttiva 2004/38/CE (1), in combinato disposto con gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE e alla luce dell’autonomia procedurale degli Stati membri nonché dei principi del legittimo affidamento e della buona amministrazione, debbano essere interpretati nel senso che impongono — o nel senso che consentono — la revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione europea già rilasciato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 106/2007, a cittadino di altro Stato membro e l’adozione, nei confronti del medesimo, di un provvedimento di rimpatrio dal territorio dello Stato ospitante, allorché tale cittadino, pur essendo iscritto nella lista nazionale degli stranieri indesiderati con il provvedimento del divieto d’ingresso per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, abbia fatto nuovamente ingresso nello Stato membro in questione e ivi avviato attività d’impresa senza chiedere la revoca del divieto d’ingresso conformemente alla procedura di cui all’articolo 32 della direttiva 2004/38, considerando quest’ultimo (il divieto d’ingresso) come un autonomo motivo di ordine pubblico che giustifica la revoca dell’attestato di iscrizione di un cittadino di uno Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se detta fattispecie possa essere equiparata a un soggiorno irregolare del cittadino dell’Unione europea sul territorio dello Stato ospitante, così da permettere l’adozione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE (2), di una decisione di rimpatrio da parte dell’organo competente per la revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione, e ciò benché, da un lato, l’attestato di iscrizione non costituisca, come comunemente ammesso, titolo per un soggiorno regolare nel paese e, dall’altro, la direttiva 2008/115 si applichi ratione personae unicamente ai cittadini di paesi terzi.

3)

In caso di risposta negativa alla medesima questione, se la revoca, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dell’attestato di iscrizione di un cittadino di altro Stato membro, attestato che non costituisce titolo per un soggiorno regolare nel paese, e l’adozione, nei confronti di tale cittadino, di un provvedimento di rimpatrio — disposte contestualmente dalle autorità nazionali competenti nell’esercizio dell’autonomia procedurale dello Stato membro ospitante — possano essere considerate, secondo una corretta interpretazione del diritto, come un unico atto amministrativo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38, soggetto a sindacato giurisdizionale alle condizioni previste da tali ultime disposizioni, che stabiliscono un modo solo, all’occorrenza, di allontanamento amministrativo dei cittadini UE dal territorio dello Stato membro ospitante.

4)

Tanto in caso di risposta affermativa quanto in caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia in contrasto con il principio di effettività una prassi giurisprudenziale nazionale consistente nel vietare alle autorità amministrative e, di conseguenza, ai giudici competenti interessati di controllare, nel contesto della revoca dell’attestato di iscrizione quale cittadino dell’Unione europea o dell’adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato membro ospitante per il fatto che nei confronti del cittadino di altro Stato membro vige un provvedimento di divieto d’ingresso in detto (primo) Stato membro, se, in sede di adozione della stessa decisione di divieto d’ingresso, siano state rispettate le garanzie procedurali sancite agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se dall’articolo 32 della direttiva 2004/38 discenda per le autorità amministrative competenti dello Stato membro l’obbligo di notificare comunque al cittadino interessato di altro Stato membro la decisione di allontanarlo in una lingua che egli comprenda, affinché tale cittadino possa esercitare efficacemente i diritti procedurali che gli derivano dalle predette disposizioni della direttiva, quand’anche il medesimo non abbia avanzato una richiesta in tal senso.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(2)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).


13.6.2016   

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C 211/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 4 aprile 2016 — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Causa C-189/16)

(2016/C 211/44)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Resistente: Pensionsmyndigheten

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 (1) vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l’autorità competente applica un calcolo pro rata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nel calcolare la pensione garantita, l’istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971 L 149, pag. 2).


13.6.2016   

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C 211/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 7 aprile 2016 — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB

(Causa C-194/16)

(2016/C 211/45)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti: Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan

Resistente: Svensk Handel AB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno insorto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti.

2)

Se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all’obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell’intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione delle indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che:

si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si sia concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero

nell’accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui sia insorto il danno a proprio carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e degli stabilimenti della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni.


(1)  GU L 351, pag. 1.


13.6.2016   

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C 211/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 aprile 2016 — Stato belga/Max-Manuel Nianga

(Causa C-199/16)

(2016/C 211/46)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Stato belga

Resistente: Max-Manuel Nianga

Questione pregiudiziale

«Se letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tenendo conto del diritto di essere sentiti in ogni procedimento, che è parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell’Unione, come applicato nel contesto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), l’articolo 5 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che imponga all’autorità nazionale di tenere conto dell’interesse superiore del bambino, della vita familiare e delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato, in sede di adozione della decisione di rimpatrio, di cui agli articoli 3, punto 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva, o in occasione dell’allontanamento, ai sensi degli articoli 3, punto 5, e 8 della medesima direttiva».


(1)  GU L 348, pag. 98.


13.6.2016   

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C 211/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 12 aprile 2016 — Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA/ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA e a.

(Causa C-200/16)

(2016/C 211/47)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA

Convenuti: ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes, Jorge Alberto Rodrigues Pereira, José Manuel Duque Medeiros, José Octávio Pimentel do Couto Macedo, Márcio Aurélio Mendes, Marco Paulo Viveiros Câmara, Milton César Pimentel Freitas, Milton Miguel Miranda Santos, Nelson Manuel Rego Sousa, Osvaldo Manuel Rego Arruda, Pedro Miguel Amaral Pacheco, Pedro Miguel Costa Tavares, Rui Miguel Costa Tavares, Rui Sérgio Gouveia Terra, Jaime Amorim Amaral Melo, Marcos Daniel Varandas Carvalho, Valter Eurico Rocha da Silva e Sousa

Questioni pregiudiziali

«1.

Se la situazione descritta agli atti costituisca un trasferimento di impresa o di stabilimento, cosicché si è verificato il trasferimento dall’impresa convenuta “ICTS” all’impresa ricorrente “SECURITAS”, in seguito allo svolgimento di una gara d’appalto pubblica in esito alla quale è stata aggiudicata alla ricorrente “SECURITAS”, vincitrice di tale appalto, la prestazione dei servizi di vigilanza e sicurezza nel porto di Ponta Delgada, nell’isola di S. Miguel (Azzorre), e se si configuri trasferimento di un’unità economica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001.

2.

Se la situazione descritta agli atti costituisca una mera successione di imprese in concorrenza, a seguito dell’aggiudicazione della prestazione di servizi all’impresa vincitrice del suddetto appalto, sicché rimane esclusa dalla nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento ai fini della direttiva summenzionata.

3.

Se sia contrario al diritto comunitario relativo alla definizione di trasferimento di impresa o di stabilimento risultante dalla direttiva n. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, il paragrafo 2 della clausola 13 del contratto collettivo suddetto, stipulato tra l’AES, l’AESIRF, lo STAD e altre associazioni sindacali, laddove esso stabilisce che: “Non è inclusa nella nozione di trasferimento di impresa o di stabilimento la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione del servizio a un altro operatore”».


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).


13.6.2016   

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C 211/37


Impugnazione proposta il 12 aprile 2016 dal sig. Dirk Andres (Curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH), già Heitkamp BauHolding GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea

(Causa C-203/16 P)

(2016/C 211/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dirk Andres (Curatore fallimentare della Heitkamp BauHolding GmbH (rappresentanti: W. Niemann, S. Geringhoff, P. Dodos, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 nella causa T-287/11, come formulata nel dispositivo, nella parte in cui respinge il ricorso (punti 2 e 3 del dispositivo) e, fatte salve le domande presentate in primo grado, annullare la decisione della convenuta 2011/527/UE, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (1);

in subordine, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale indicata sub 1), come formulata nel dispositivo, nella parte in cui respinge il ricorso (punti 2 e 3 del dispositivo) e rinviare la causa al Tribunale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Esso lamenta anzitutto la presenza di vizi procedurali. Il Tribunale non avrebbe motivato le sue conclusioni concernenti la definizione del quadro di riferimento, la selettività della misura e la sua giustificazione o lo avrebbe fatto solo in modo contraddittorio; nel contempo, ignorando gli argomenti del ricorrente, esso avrebbe violato il diritto di essere sentito spettante a quest’ultimo.

Il ricorrente fa inoltre valere la violazione dell’articolo 107 TFUE basandosi in proposito su tre motivi:

in primo luogo, il Tribunale avrebbe definito in modo non corretto il quadro di riferimento quando, nell’unire la prima e la seconda fase dell’esame di selettività, ha valutato erroneamente, in proposito, la norma di esclusione di prescrizione delle perdite, ai sensi dell’articolo 8c, paragrafo 1, del KStG, come la regola di base applicabile e il mantenimento delle perdite, secondo la «clausola di risanamento» di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, del KStG, come eccezione. A tal riguardo, il Tribunale non avrebbe considerato che la clausola di risanamento costituisce parte integrante della norma fiscale ordinaria, più generale e basata sul diritto costituzionale tedesco, relativa al riporto delle perdite ai sensi dell’articolo 10d dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito — EstG);

in secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la «clausola di risanamento» come selettiva, misconoscendo il fatto che essa non definisce alcun ambito di applicazione ratione personae, ma riguarderebbe piuttosto tutte le imprese, indipendentemente dalla loro tipologia e dal loro oggetto sociale. La clausola in parola si applicherebbe indistintamente a tutte le imprese che hanno incontrato difficoltà economiche. In questo contesto il Tribunale avrebbe altresì ignorato il fatto che le imprese in difficoltà e quelle sane, con riguardo allo scopo pertinente della norma di prescrizione delle perdite, ossia l’esclusione del rischio di un utilizzo improprio delle perdite, non si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Nei casi in cui si applica la «clausola di risanamento», un siffatto utilizzo sarebbe escluso secondo il potere di tipizzazione attribuito al legislatore;

in terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente inteso, in ogni caso, la «clausola di risanamento» come non giustificata. Il ricorrente sostiene che detta clausola non mira a sostenere le imprese in difficoltà, bensì a garantire una tassazione delle stesse secondo il principio di efficienza quale obiettivo intrinseco della normativa fiscale tedesca. Il mantenimento delle perdite dovrebbe segnatamente consentire, in definitiva, l’esenzione fiscale dei cosiddetti «utili fittizi», derivanti dalla rinuncia ai crediti corrispondenti ai prestiti, attraverso la compensazione con le perdite.


(1)  GU L 235, pag. 26.


13.6.2016   

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C 211/38


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commissione europea

(Causa C-208/16 P)

(2016/C 211/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Heitkamp BauHolding GmbH, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quando infondato,

annullare la decisione C(2011)275 definitivo della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli «aiuti di Stato C 7/2010, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel», ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia,

condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Essa fa valere una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha ignorato il fatto che l’articolo 8c, paragrafo 1a, della legge sulla tassazione delle società (KStG), la cosiddetta clausola di risanamento, non sia selettivo:

La cosiddetta clausola di risanamento non è selettiva prima facie, poiché non esiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente, ed essa costituisce una misura di carattere generale di cui può beneficiare ciascuna impresa nel territorio dello Stato membro.

La cosiddetta clausola di risanamento è altresì giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. Tale clausola è giustificata, in primo luogo, dal principio della tassazione in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, dalla lotta agli abusi, in particolare la prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, dalle differenze oggettive esistenti tra le acquisizioni pregiudizievoli di partecipazioni e le acquisizioni di partecipazioni a scopo di risanamento.


13.6.2016   

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C 211/39


Impugnazione proposta il 22 aprile 2016 dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 febbraio 2016, causa T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commissione europea

(Causa C-228/16 P)

(2016/C 211/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (rappresentanti: Efthymios Bourtzalas, Anargiros Oikonomou, Efstathia Salaka, Charalampos Synodinos, Charisios Tagaras, Denis Waelbroeck, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

che venga annullata l’ordinanza impugnata,

che la Corte ordini il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci in ordine alle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento dell’atto impugnato del 12 giugno 2014,

che la convenuta venga condannata all’integralità delle spese sia del giudizio di primo grado, sia della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da rilevanti errori di diritto e deve essere annullata per i seguenti motivi:

1)

errore manifesto di diritto e difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione che la causa T-639/14 è diventata privo di oggetto, nei limiti in cui tale valutazione si basa sulla presunta «sostituzione» dell’atto impugnato con l’atto della Commissione del 25 marzo 2015;

2)

violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela giurisdizionale effettiva nel ritenere che l’atto del 25 marzo 2015 abbia sostituito l’atto impugnato;

3)

errore manifesto di diritto per quanto riguarda l’interpretazione ed applicazione del principio di legalità degli atti degli organi dell’Unione europea;

4)

travisamento dei fatti e violazione del diritto di essere sentiti per quanto riguarda il giudizio che la motivazione dell’atto impugnato «non fa affatto riferimento al carattere statale dell’eventuale aiuto in forma di lodo arbitrale» e valutazione manifestamente erronea nel ritenere che gli errori di diritto dell’atto impugnato fatti valere dalla DEI «saranno necessariamente oggetto di una valutazione nella (…) causa T-352/15».

5)

snaturamento della motivazione della DEI in ordine ai criteri in base ai quali avrebbe dovuto essere deciso l’annullamento o meno del procedimento nella presente causa per quanto attiene alla denuncia del 2012 ed errore manifesto di diritto per quanto riguarda la valutazione che la denuncia del 2012 è stata respinta «implicitamente» con l’atto della Commissione del 25 marzo 2015 e

6)

errore di diritto e valutazione manifestamente erronea nel giudicare che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.


Tribunale

13.6.2016   

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C 211/41


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 — Strack/Commissione

(Causa T-221/08) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un fascicolo d’indagine dell’OLAF - Ricorso di annullamento - Decisioni di rifiuto di accesso implicite ed esplicite - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale»])

(2016/C 211/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: H. Tettenborn e N. Lödler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e B. Eggers, successivamente B. Eggers e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell’insieme delle decisioni implicite ed esplicite della Commissione, adottate a seguito delle iniziali domande di accesso ai documenti presentate dal sig. Strack il 18 e il 19 gennaio 2008 e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni implicite di rifiuto di accesso ai documenti adottate nell’ambito delle domande di accesso presentate dal sig. Guido Strack.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni esplicite di rifiuto parziale o totale di accesso ai documenti, adottate dalla Commissione delle Comunità europee e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito delle domande di conferma di accesso ai documenti del sig. Strack, del 22 febbraio e del 21 aprile 2008, nei limiti in cui tali documenti non esistevano o non erano più disponibili, tali documenti, o parti di essi, sono stati resi accessibili al pubblico, o il sig. Strack ammette la legittimità delle decisioni di rifiuto di accesso che sono intervenute.

3)

La decisione dell’OLAF del 30 aprile 2010 è annullata nella parte in cui:

l’accesso ai documenti recanti la menzione «PD» è stato rifiutato;

il nome del sig. Strack è stato occultato nei documenti recanti la menzione «PA»;

taluni documenti sono stati omessi nell’elenco dell’OLAF del 30 aprile 2010 o non sono stati trasmessi al sig. Strack per la sola ragione che egli ne era l’autore, che egli li deteneva ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, o ad altro titolo, senza che essi fossero divulgati al pubblico, o che essi erano esclusi dalla domanda di accesso, nei limiti in cui essi riguardavano gli scambi tra l’OLAF e il Mediatore europeo o tra l’OLAF e il sig. Strack, e che concernevano quest’ultimo, senza far parte del fascicolo relativo all’indagine di cui trattasi.

4)

La decisione dell’OLAF del 7 luglio 2000 è annullata nella parte in cui:

l’accesso al documento n. 266 è stato rifiutato sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

l’accesso al documento n. 268 è stato rifiutato, ad eccezione delle informazioni cui il sig. Strack ha potuto accedere sulla base del regolamento n. 1049/2001 nell’ambito della trasmissione di altri documenti;

il nome del sig. Strack è stato occultato nelle schede di circolazione allegate a detta decisione.

5)

Il ricorso è respinto per il resto.

6)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti delle spese del sig. Strack.

7)

Il sig. Strack sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


13.6.2016   

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C 211/42


Sentenza del Tribunale 27 aprile 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO

(Causa T-556/11) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Sviluppo di software e servizi di manutenzione - Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara - Classificazione di un partecipante nel procedimento a catena - Cause di esclusione - Conflitto di interessi - Parità di trattamento - Obbligo di diligenza - Criteri di aggiudicazione - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Responsabilità extracontrattuale - Perdita di un'opportunità»))

(2016/C 211/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, successivamente I. Ampazis e infine M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente N. Bambara e M. Paolacci, successivamente N. Bambara, agenti, assistiti da P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’EUIPO, comunicata con lettera dell'11 agosto 2011 e adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata «Servizi di manutenzione e sviluppo di software», che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg, e delle altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano l'appalto ad altri partecipanti e, d'altra parte, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), comunicata con lettera dell'11 agosto 2011, adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata «Servizi di manutenzione e sviluppo di software», che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA, e le altre decisioni connesse dell’EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano appalto ad altri tre partecipanti, in quanto aggiudicatari di primo-terzo grado secondo il procedimento a catena, sono annullate.

2)

L’EUIPO è tenuto a risarcire il danno subito dalla European Dynamics Luxembourg, fondato sulla perdita dell’opportunità di ottenere l'aggiudicazione del contratto-quadro, quantomeno in qualità di terzo contraente secondo il procedimento a catena.

3)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, l'importo, corredato di dati numerici, del risarcimento, fissato di comune accordo.

4)

In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire al Tribunale, nello stesso termine, le loro conclusioni corredate di dati numerici.

5)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 6 del 7.1.2012.


13.6.2016   

IT

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C 211/43


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Pappalardo e a./Commissione

(Causa T-316/13) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Conservazione delle risorse della pesca - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Misure di emergenza che vietano la pesca da parte delle tonniere con reti a circuizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai soggetti dell’ordinamento»))

(2016/C 211/53)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Salvatore Aniello Pappalardo (Cetara, Italia), Pescatori La Tonnara Soc. coop. (Cetara), Fedemar Srl (Cetara), Testa Giuseppe E C. Snc (Catania, Italia), Pescatori San Pietro Apostolo Srl (Cetara), Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC (Pescara), e Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (Pescara) (rappresentanti: V. Cannizzaro e L. Caroli, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dai ricorrenti a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la Testa Giuseppe E C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo EC e la Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sono condannati alle spese.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


13.6.2016   

IT

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C 211/44


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione

(Causa T-154/14) (1)

((«Clausola compromissoria - Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del settimo programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) - Progetti Perform e Oasis - Spese ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale - Interessi moratori»))

(2016/C 211/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos, S. Palou e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)

Oggetto

Domande, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione di rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente in esecuzione delle convenzioni n. 215754, «Un’architettura aperta per i servizi accessibili, l’integrazione e la normalizzazione», e n. 215952, «Un sistema multiparametrico complesso per la valutazione e il controllo effettivi e continui della capacità motrice nell’ambito del morbo di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative», concluse nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni non versato ai sensi di dette convenzioni, nonché, d’altra parte, a condannare la ricorrente, in via riconvenzionale, al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contesto di tali convenzioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto da ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 650 625,37, corrispondente al rimborso dei contributi finanziari di cui ha beneficiato in forza delle convenzioni n. 215754, «Un’architettura aperta per i servizi accessibili, l’integrazione e la normalizzazione», e n. 215952, «Un sistema multiparametrico complesso per la valutazione e il controllo effettivi e continui della capacità motrice nell’ambito del morbo di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative», concluse nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013), oltre interessi di mora a far data dal 3 maggio 2014, al tasso del 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/44


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — ANKO/Commissione

(Causa T-155/14) (1)

((«Clausola compromissoria - Accordi di sovvenzione conclusi nel contesto del sesto programma-quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) - Progetti Persona e Teregov - Spese ammissibili - Rimborso delle somme versate - Domanda riconvenzionale - Interessi moratori»))

(2016/C 211/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos, S. Palou e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e P. Arenas, agenti, assistiti da O. Lytra, avvocato)

Oggetto

Domande, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, intese, da una parte, in primo luogo, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione di rimborso delle sovvenzioni versate alla ricorrente in esecuzione delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e-governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006) e, in secondo luogo, alla condanna della Commissione al pagamento del saldo delle sovvenzioni non versato ai sensi della prima ti tali convenizoni, nonché, d’altra parte, a condannare la ricorrente, in via riconvenzionale, al rimborso delle sovvenzioni indebitamente versate nel contesto di tali convenzioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso proposto da ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 606 570,61, corrispondente al rimborso dei contributi finanziari di cui ha beneficiato in forza delle convenzioni n. 045459, «Spazi percettivi che promuovono una vecchiaia indipendente» e n. 507749, «Impatto della e-governance sui servizi delle amministrazioni territoriali», concluse nell’ambito del Sesto programma quadro per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2002-2006), oltre interessi di mora a far data dal 3 maggio 2014, al tasso del 3,75 %.

3)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/45


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Zehnder Group International/EUIPO — Stiebel Eltron (comfotherm)

(Causa T-267/14) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo comfotherm - Marchio nazionale denominativo anteriore KOMFOTHERM - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Pubblico di riferimento - Interdipendenza dei criteri»))

(2016/C 211/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zehnder Group International AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente S. Hanne, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: J. Eberhardt, H. Förster e Y. Holderied, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 febbraio 2014 (procedimento R 1318/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Stiebel Eltron GmbH & Co. KG e la Zehnder Group International AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zehnder Group International AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/46


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Österreichische Post/Commissione

(Causa T-463/14) (1)

((«Direttiva 2004/17/CE - Procedure di appalto nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali - Decisione di esecuzione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17 - Articolo 30 della direttiva 2004/17 - Obbligo di motivazione - Manifesto errore di valutazione»))

(2016/C 211/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Österreichische Post AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Schatzmann, J. Bleckmann e M. Oder, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 101, pag. 4), nella parte in cui tale direttiva deve continuare a trovare applicazione all’aggiudicazione di appalti relativi a taluni servizi postali in Austria.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è annullata nella parte in cui essa indica che tale direttiva deve continuare a trovare applicazione all’appalto dei servizi postali per lettere indirizzate tra imprese e tra imprese e clientela privata a livello internazionale in Austria.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Österreichische Post AG sopporterà le proprie spese, nonché otto decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà due decimi delle proprie spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/47


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Fon Wireless/EUIPO — Henniger (Neofon)

(Causa T-777/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Neofon - Marchio nazionale denominativo anteriore FON - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fon Wireless Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Andreas Henniger (Starnberg, Germania) (rappresentante: T. von Groll-Schacht, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 settembre 2014 (procedimento R 2519/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fon Wireless Ltd e il sig. Andreas Henniger.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 15 settembre 2014 (procedimento R 2519/2013-4), è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Fon Wireless Ltd.

3)

Il sig. Andreas Henniger sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/47


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Gervais Danone/EUIPO — Mahou (B’lue)

(Causa T-803/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo B’lue - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BLU DE SAN MIGUEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compagnie Gervais Danone (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Lakits-Josse, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Interveniente dinanzi al Tribunale, succeduta nei diritti della San Miguel, Fabricas de Cerveza y Malta, SA, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mahou, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Gómez-López, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 30 settembre 2014 (procedimento R 1382/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la San Miguel, Fabricas de Cerveza y Malta, SA e la Compagnie Gervais Danone.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie Gervais Danone è condannata alle spese.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/48


Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino)

(Causa T-21/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dino - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un dinosauro - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Franmax UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentante: E. Saukalas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, agente, assistito da B. Uriarte Valiente, avvocato)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu (Oberschönegg, Germania) (rappresentante: A. Gaul, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 23 ottobre 2014 (procedimento R 2012/2013-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ehrmann AG Oberschönegg im Allgäu e la Franmax UAB.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Franmax UAB è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/49


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Sharif University of Technology/Consiglio

(Causa T-52/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Sostegno al governo iraniano - Attività di ricerca e sviluppo tecnologico in campo militare o in altri ad esso correlati - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di diritto e errore di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Sviamento di potere - Domanda di risarcimento danni»))

(2016/C 211/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19), nella parte in cui essa ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sharif University of Technology sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/49


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — Jääkiekon SM-liiga/EUIPO (Liiga)

(Causa T-54/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Liiga - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jääkiekon SM-liiga Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentate: L. Laaksonen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Schifko e E. Śliwińska, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della seconda commissione dell’EUIPO del 1o dicembre 2014 (procedimento R 576/2014-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Liiga come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Jääkiekon SM-liiga Oy è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/50


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 — Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA)

(Causa T-89/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo NIAGARA - Impedimenti assoluti alla registrazione - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Niagara Bottling LLC (Ontario, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Jakab, A. Schifko e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 dicembre 2014 (procedimento R 784/2014-5), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo NIAGARA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Niagara Bottling LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/51


Sentenza del Tribunale del 28 aprile 2016 — L'Oréal/EUIPO — Theralab (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Causa T-144/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore IDEALINA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 211/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal, SA (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Sena Mioludo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda (Viseu, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2015 (procedimento R 1097/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Theralab — Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos e la L’Oréal.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Oréal, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 26.05.2015


13.6.2016   

IT

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C 211/51


Ordinanza del Tribunale del 21 aprile 2016 — Inclusion Alliance for Europe/Commissione

(Causa T-539/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetti MARE, Senior e ECRN - Recupero di una parte del contributo finanziario versato - Decisione che costituisce titolo esecutivo - Natura dei motivi dedotti - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2016/C 211/65)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (Bucarest, Romania) (rappresentante: S. Famiani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e F. Moro, agenti, assistite da D. Gullo, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2013) 4693 final della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al recupero della somma di EUR 212 411,89, maggiorata degli interessi, dovuta dal ricorrente nell’ambito dei progetti MARE, Senior e ECRN.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Inclusion Alliance for Europe GEIE è condannato alle spese.


(1)  GU C 15 del 18.1.2014.


13.6.2016   

IT

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C 211/52


Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA)

(Causa T-83/16)

(2016/C 211/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia), Wise Dialog Bank SpA (Banca Wibida SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ING-DIBa AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: le ricorrenti

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «WIDIBA» — domanda di registrazione n. 12 192 308

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 nei procedimenti riuniti R 112/2015-2 e R 190/2015-2

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto non accoglie la domanda di restitutio in integrum, e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

In caso di rigetto della suesposta conclusione:

annullare la decisione impugnata, in quanto ha confermato la decisione della divisione di opposizione che respinge la domanda di marchio n. 12 192 308 per alcuni prodotti e servizi specifici, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 308 ammissibile alla registrazione per tali prodotti e servizi o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha confermato il ricorso della ING-DIBa avente ad oggetto carte di credito, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 308 ammissibile alla registrazione per tali prodotti o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese e gli onorari sostenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e dalla Wise Dialog Bank SpA relativi al presente procedimento e a quello dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 81, paragrafo 1 e 60 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/53


Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Wibida/EUIPO — ING-DIBa (wibida)

(Causa T-84/16)

(2016/C 211/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Siena, Italia), Wise Dialog Bank SpA (Banca Wibida SpA) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ING-DIBa AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: le ricorrenti

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «wibida» — Domanda di registrazione n. 12 192 415

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 nei procedimenti riuniti R 113/2015-2 e R 174/2015-2

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto non accoglie la domanda di restitutio in integrum, e rinviare la causa alla commissione di ricorso;

In caso di rigetto della suesposta conclusione:

annullare la decisione impugnata, in quanto ha confermato la decisione della divisione di opposizione che respinge la domanda di marchio n. 12 192 415 per alcuni prodotti e servizi specifici, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 415 ammissibile alla registrazione per tali prodotti e servizi o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha confermato il ricorso della ING-DIBa avente ad oggetto carte di credito, e dichiarare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 192 415 ammissibile alla registrazione per tali prodotti o, in subordine, rinviare la causa all’EUIPO affinché quest’ultimo possa adottare le misure necessarie;

In ogni caso:

condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese e gli onorari sostenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e dalla Wise Dialog Bank SpA relativi al presente procedimento e a quello dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 81, paragrafo 1 e 60 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/54


Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Sandvik Intellectual property/EUIPO- Unipapel (ADVEON)

(Causa T-115/16)

(2016/C 211/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sandvik Intellectual property AB (Sandviken, Svezia) (rappresentante: avv. S. Maaßen)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Unipapel Industria, Comercio y Servicios, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: La ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea relativa alla parola, in caratteri standard, «ADVEON». Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 164 374

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15/01/2016 nel procedimento R 738/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

modificare la decisione impugnata in modo che l’opposizione sia respinta e la designazione di registrazione internazionale IR 1164374 dell’Unione europea sia accolta;

condannare l’EUIPO alle spese o

condannare la controinteressata alle spese;

sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia nella causa vertente sulla domanda di pronuncia pregiudiziale dello Högsta domstolen (Sweden) presentata il 7 dicembre 2015 nella causa Länsförsäkringar AB contro A/S Matek (causa C-654/15

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/55


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Dröge e a./Commissione

(Causa T-142/16)

(2016/C 211/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Katharina Dröge (Berlino, Germania), Britta Haßelmann (Berlino) e Anton Hofreiter (Berlino) (rappresentante: Prof. W. Cremer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, e in subordine dichiarare contraria al diritto dell’Unione, la dichiarazione di intenti della convenuta, presumibilmente non pubblicata e orale, volta alla conclusione di un accordo vincolante per le parti contraenti — Unione europea e Stati Uniti d’America -sulle modalità di accesso ai testi negoziali per il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (cosiddetti documenti TTIP), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura appositamente allestiti per il TTIP (v., in merito al regime di accesso, l’Allegato III del documento del Consiglio n. 14029/15);

annullare la precedente decisione della convenuta, presumibilmente non pubblicata (in forma orale), volta a rilasciare la suddetta dichiarazione di intenti, in merito alla conclusione dell’accordo (in prosieguo: la «decisione di approvazione»), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura per il TTIP appositamente allestiti;

annullare la decisione della convenuta, conseguente alla conclusione dell’accordo o a un’intesa politica non vincolante con gli Stati Uniti d’America avente ad oggetto il regime di accesso al TTIP, che stabilisce (verbalmente) il carattere vincolante di tale regime a livello di Unione (in prosieguo: la «decisione sul regime di accesso»), in quanto prevede che ai deputati dei parlamenti degli Stati membri sia vietato, senza alcuna eccezione, farsi accompagnare da collaboratrici o collaboratori (sottoposti a controlli di sicurezza), inclusi collaboratori di gruppi parlamentari, allorché si recano a prendere visione dei documenti in locali di lettura appositamente allestiti per il TTIP;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE in combinato disposto con l’articolo 1, secondo comma, TUE

I ricorrenti sostengono che l’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE fondi un obbligo di diritto oggettivo vincolante per l’Unione e suoi organi di adottare le decisioni nella maniera il più possibile aperta. Tale precetto di ottimizzazione, arricchito dall’articolo 1, secondo comma, TUE e improntato alla massima trasparenza possibile dell’azione dell’Unione, potrebbe in realtà essere eluso nei limiti in cui sia possibile opporvi, nel caso singolo, un motivo giustificativo sotto forma di obiettivo legittimo di diritto dell’Unione e la restrizione adottata per raggiungere l’obiettivo risulti necessaria e proporzionata. Tuttavia, in riferimento ai deputati nazionali privati della possibilità di farsi accompagnare da collaboratori, sottoposti a controlli di sicurezza, ai fini dell’accesso ai documenti TTIP, siffatti motivi non sussistono.

Inoltre è già ingiustificato che i cittadini dell’Unione non possano accedere ai documenti TTIP messi a disposizione nelle sale di lettura.

Si configura altresì una violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, TUE già per il fatto che il mandato negoziale al TTIP della convenuta si estende ad ambiti che rientrano nella competenza degli Stati membri.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l’articolo 1, secondo comma, TUE, per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.


13.6.2016   

IT

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C 211/56


Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissione

(Causa T-149/16)

(2016/C 211/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Glazener, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2015) 5274 della Commissione, del 31 luglio 2015, che istituisce un elenco di proposte selezionate al fine di ricevere l’assistenza finanziaria dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore dei trasporti a seguito degli inviti a presentare proposte fatti l’11 settembre 2014 sulla base del programma pluriennale di lavoro;

disporre che la Commissione adotti una nuova decisione in merito alla proposta della ricorrente, tenendo conto la sentenza del Tribunale, entro tre mesi dalla data della sentenza;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione

La valutazione della proposta della ricorrente non è corretta per quanto riguarda i criteri di selezione dell’importanza, dell’impatto e della qualità. Se fosse stata valutata adeguatamente sulla base di tali criteri di selezione, la proposta avrebbe dovuto essere selezionata ai fini del cofinanziamento europeo.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento

La Commissione ha violato il principio di parità di trattamento nella decisione impugnata, in quanto non ha selezionato la proposta della ricorrente, mentre ha selezionato altre proposte simili relative a tecnologie per la riduzione delle emissioni.


13.6.2016   

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C 211/57


Ricorso proposto il 6 aprile 2016 — Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB)

(Causa T-150/16)

(2016/C 211/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann e C. Menebröcker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio «ECOLAB» — Domanda di registrazione n. 1 180 255

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 644/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e alle spese della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto;

violazione dell’articolo 75, primo comma, del regolamento sul marchio dell’Unione europea.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/58


Ricorso proposto l’11 aprile 2016 — Megasol Energie/Commissione

(Causa T-152/16)

(2016/C 211/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Megasol Energie AG (Deitingen, Svizzera) (rappresentante: T. Wegner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016;

in subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016, nei limiti in cui impongono un dazio antidumping e compensativo sui moduli solari importati nell’Unione dalla ricorrente quando i moduli solari inizialmente spediti da Taiwan contengono celle solari provenienti da imprese esentate da tali misure;

in subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016 nei limiti in cui impongono un dazio antidumping e compensativo sui moduli solari importati nell’Unione dalla ricorrente quando i moduli solari inizialmente spediti da Taiwan contengono celle solari provenienti da diverse imprese;

in ulteriore subordine, annullare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/85 e 2016/184 della Commissione dell’11 febbraio 2016, nei limiti in cui interessano la ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo: mancata inchiesta per esportazioni dalla Svizzera

La ricorrente sostiene che i dazi antidumping possono essere estesi solo nel caso in cui sussistono le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento antidumping di base (in prosieguo: il «regolamento antidumping»). Ciò implica, in particolare, che sia avviata ed effettivamente eseguita un'inchiesta antielusione sulle esportazioni in esame.

Poiché la ricorrente esporta moduli solari dalla Svizzera nell’Unione, ma in contrasto con l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping non è stata avviata alcuna inchiesta nei confronti della Svizzera, i moduli solari della ricorrente non possono essere soggetti a misure.

2.

Secondo motivo: erronea valutazione dei fatti relativi a Taiwan

La Commissione, contrariamente all’articolo 13, paragrafo 1, terza frase del regolamento antidumping, non ha accertato correttamente i fatti relativi a una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina e Taiwan. In particolare, i valori rilevati non sono concludenti. I valori non consentono di stabilire che sia avvenuto un trasbordo a Taiwan. Tantomeno sussiste una modifica significativa della configurazione degli scambi con riguardo a Taiwan, poiché l’aumento delle esportazioni da Taiwan è stato del tutto marginale.

3.

Terzo motivo: erronea valutazione dei fatti relativi alla Svizzera

I dazi estesi non possono essere imposti sui moduli solari esportati dalla ricorrente già solo perché non è stata accertata alcuna modificazione della configurazione degli scambi con riguardo ai rapporti commerciali tra la Cina e la Svizzera ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, terza frase, del regolamento antidumping.

4.

Quarto motivo: assenza di modificazioni ingiustificate della configurazione degli scambi

Quand’anche sussistesse una modificazione della configurazione degli scambi tra Taiwan e la Svizzera, quod non, la Commissione non avrebbe comunque accertato l’assenza di una sua giustificazione.

5.

Quinto motivo: errore di valutazione della Commissione nell’adozione dei regolamenti impugnati in ragione della mancata possibilità di esenzione della ricorrente tramite presentazione di fattura corrispondente all’impegno

Mentre le imprese dell’Unione possono, tramite presentazione di fattura corrispondente all’impegno, importare merci esenti dalle misure, ciò non è possibile per la ricorrente. La formulazione della dichiarazione di impegno, infatti, non è destinata a imprese di Stati terzi, che utilizzano celle provenienti dalla Malesia o da Taiwan.

6.

Sesto motivo: errore di valutazione della Commissione nell’adozione dei regolamenti impugnati in ragione della violazione dei diritti fondamentali dell’Unione e dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (in prosieguo, accordo CEE/Svizzera)

La ricorrente rileva da ultimo la violazione della libertà professionale e d’impresa (articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; in prosieguo: la «Carta»), della garanzia della proprietà (articolo 17 della Carta) e del principio di uguaglianza (articolo 20 della Carta), poiché essa si trova in una situazione meno favorevole rispetto alle imprese dell’Unione. L’accordo CEE/Svizzera vieta una discriminazione delle imprese degli Stati contraenti.


13.6.2016   

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C 211/59


Ricorso proposto il 6 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Bloss e altri (CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE)

(Causa T-155/16)

(2016/C 211/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Rohlfing e G. Engels, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Michael Bloss (Nürtingen, Germania), Dietmar Ernst (Nürtingen), Joachim Häcker (Nürtingen)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio figurativo contenente gli elementi verbali «CERTIFIED FINANCIAL ENGINEER CFE» — Domanda di registrazione n. 9 569 765

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 gennaio 2016, nel procedimento R 454/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione presentata dalla ricorrente avverso la domanda di registrazione del marchio n. 9 569 765 proposta dai controinteressati;

condannare l’EUIPO alle spese, o

in caso di intervento dei controinteressati, condannare questi ultimi alle spese sostenute dalla ricorrente sia nel procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


13.6.2016   

IT

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C 211/60


Ricorso proposto il 7 aprile 2016 — CFA Institute/EUIPO — Ernst e Häcker (CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM)

(Causa T-156/16)

(2016/C 211/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Rohlfing e G. Engels, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Dietmar Ernst (Nürtingen, Germania), Joachim Häcker (Nürtingen)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedenti il marchio controverso: controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CERTIFIED FINANCIAL MODELER CFM» — Domanda di registrazione n. 9 569 658

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 9/2015-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

accogliere l’opposizione proposta dal ricorrente contro la domanda di marchio n. 9 569 658 presentata dai controinteressati;

condannare l’EUIPO alle spese, oppure

nel caso di intervento dei controinteressati nella causa, condannare questi ultimi alle spese sostenute dal ricorrente tanto nel procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO quanto nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/61


Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Causa T-159/16)

(2016/C 211/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Metronia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Vela Ballesteros, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «TRIPLE O NADA» — Domanda di registrazione n. 11 603 529

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2016 nel procedimento R 2605/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso del 15 febbraio 2016, autorizzando la registrazione del marchio comunitario richiesto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.


13.6.2016   

IT

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C 211/61


Ricorso proposto il 15 aprile 2016 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Commissione

(Causa T-172/16)

(2016/C 211/76)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni SRL (Catania, Italia) (rappresentante: E. Castorina, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione (UE) 2016/195 della Commissione, finale C(2015) 5549 del 14 agosto 2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2016, nella parte in cui (art. 4, comma 5) stabilisce che «l’Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma di tutti i regimi di cui all’art. 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione» e, comunque, in ogni parte da cui può dipendere la preclusione per la società ricorrente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto alla Agenzia delle Entrate dello Stato italiano oltre il 10 % di definizione forfetaria della propria posizione fiscale (anni 1990-1992), ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002; diritto sul quale è sceso il giudicato nell’ordinamento nazionale italiano.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Si fa valere a questo riguardo che, allorché sia stata dichiarata dalla Commissione europea, come è avvenuto mediante la decisione impugnata, l’oggettiva impossibilità del recupero (nei confronti delle altre imprese che si sono limitate al versamento del 10 % del dovuto) dell’aiuto di Stato ritenuto illegale, sia in fatto che in punto di diritto, non può certamente essere negato — nel rispetto dei suddetti principi — il diritto del ricorrente al rimborso delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al disposto della legge n. 289/2002: diversamente opinando, si determinerebbe un’odiosa e gravissima disparità di trattamento tra il Centro ricorrente e le imprese della provincia di Catania che la decisione ha esentato, adesso, da qualsivoglia versamento fino alla copertura del 90 % dell’importo dell’imposta non versata.

Anzi, proprio per effetto della impugnata decisione della Commissione europea viene a determinarsi un indebito vantaggio concorrenziale per tutte le altre imprese, ma a danno del Centro Morgagni, in relazione ai danni subiti per effetto della calamità naturale risalente a oltre dieci anni prima della decisione del 14 agosto 2015. Ai sensi della normativa italiana le imprese non sono tenute a conservare scritture amministrative e contabili per un periodo superiore ai 10 anni. Sicché, il Centro Morgagni non sarebbe più in grado di provare di aver sofferto un danno in misura compatibile con l’art. 107 TFUE, con patente violazione dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, legittimo affidamento (art. 20 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, artt. 2, 6, 9, 21 del TUE) e distorsione della concorrenza in condizioni di uguaglianza tra gli operatori.


13.6.2016   

IT

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C 211/62


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (bocchettoni d’aspirazione per aspirapolvere)

(Causa T-174/16)

(2016/C 211/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Germania) (rappresentante: C. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario 725932-0004 (bocchettoni d’aspirazione per aspirapolvere)

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/02/2016 nel procedimento R 1652/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le parti soccombenti alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002.


13.6.2016   

IT

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C 211/63


Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Wessel-Werk/EUIPO — Wolf PVG (bocchettoni d’aspirazione per aspirapolvere)

(Causa T-175/16)

(2016/C 211/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wessel-Werk GmbH (Reichshof, Germania) (rappresentante: C. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wolf PVG GmbH & Co. KG (Vlotho, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 725932-0008

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 18/02/2016 nel procedimento R 1725/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le parti soccombenti alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;

violazione dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002.


13.6.2016   

IT

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C 211/64


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 — Mema/CPVO [Braeburn 78 (11078)]

(Causa T-177/16)

(2016/C 211/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mema GmbH l.G. (Terlano, Italia) (rappresentanti: avv.ti B. Breitinger e S. Kirschstein-Freund)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)

Procedimento dinanzi al CPVO

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi: Braeburn 78 (11078) — Domanda n. 2009/0954

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso del CPVO del 12 febbraio 2016, procedimento A001/2015

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata e rinviarla alla commissione di ricorso affinché la riformi e imponga al CPVO di procedere ad un esame complementare ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94;

in subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del CPVO del 12 febbraio 2016 (procedimento A001/2015);

in ulteriore subordine, nel caso in cui non si accolgano le prime due domande, sospendere il procedimento d’impugnazione, ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale in vigore dal 1o luglio 2015 (in prosieguo: il «regolamento di procedura») fino alla decisione conclusiva del procedimento di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 2100/94 per l’annullamento della privativa per ritrovati vegetali per la varietà di riferimento «Royal Braeburn» (domanda n. 1998/1082; varietà n. 11960). Tale sospensione sarebbe necessaria in quanto a seconda dell’esito del procedimento, la varietà di riferimento sarebbe eliminata o ne conseguirebbe che Angers-Beaucouzé non sarebbe stato e non sarebbe adeguato come luogo di esame (v. punto 12), e, quindi, si determinerebbe se era necessario o no procedere ad un esame complementare;

condannare il CPVO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere — violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di qualsiasi norma di diritto relativa all’applicazione del regolamento n. 2100/94.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del punto 57 del Protocollo del CPVO sulle varietà di mele.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del capo IV del Protocollo del CPVO sulle varietà di mele

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 2100/94 — diritto di audizione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 2100/94 –motivazione insufficiente


13.6.2016   

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C 211/65


Ricorso proposto il 22 aprile 2016 — Policor/EUIPO — CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policor)

(Causa T-178/16)

(2016/C 211/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese.

Parti

Ricorrente: Policor SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: avv. M. Comanescu)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: La ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «Policor». Domanda di registrazione n. 10 277 176

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2016 nel procedimento R 346/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Modificare interamente la decisione impugnata;

Conseguentemente, annullare la decisione impugnata;

Annullare la decisione della Divisione dell’opposizione dell’EUIPO del 16 dicembre 2014 nell’opposizione n. B 1 991 457;

annullare l’opposizione presentata dall’interveniente quanto alla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 10 277 176;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/2424.


Tribunale della funzione pubblica

13.6.2016   

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C 211/66


Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-141/15)

(2016/C 211/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione che nega al ricorrente il rimborso delle trattenute operate sulla sua retribuzione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'allegato IX dello statuto.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione della Commissione del 13 marzo 2015 che respinge la domanda di rimborso del ricorrente, relativa alle somme trattenute sulla sua retribuzione in applicazione della decisione del 14 dicembre 2006;

Condannare la Commissione a rimborsare al ricorrente dette trattenute, maggiorate degli interessi composti al tasso definito dall’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto;

condannare la Commissione alle spese.


13.6.2016   

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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 26 aprile 2016 — Claus/Commissione

(Causa F-101/12) (1)

(2016/C 211/82)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013, pag. 36.