ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
9 giugno 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 205/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8012 — HAL Investments/Coolblue) ( 1 )

1

2016/C 205/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7910 — Kesko/Onninen) ( 1 )

1

2016/C 205/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 205/04

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 205/05

Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

4

2016/C 205/06

Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

8

2016/C 205/07

Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2016/C 205/08

Bando di concorsi generali

16

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 205/09

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

17

2016/C 205/10

Avviso riguardante una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

22


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8012 — HAL Investments/Coolblue)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 205/01)

Il 1o giugno 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8012. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7910 — Kesko/Onninen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 205/02)

Il 24 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7910. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8031 — 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 205/03)

Il 2 giugno 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8031. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 giugno 2016

(2016/C 205/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1378

JPY

yen giapponesi

121,77

DKK

corone danesi

7,4364

GBP

sterline inglesi

0,78048

SEK

corone svedesi

9,2283

CHF

franchi svizzeri

1,0942

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2055

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

310,09

PLN

zloty polacchi

4,3228

RON

leu rumeni

4,5064

TRY

lire turche

3,2799

AUD

dollari australiani

1,5228

CAD

dollari canadesi

1,4430

HKD

dollari di Hong Kong

8,8338

NZD

dollari neozelandesi

1,6226

SGD

dollari di Singapore

1,5337

KRW

won sudcoreani

1 311,38

ZAR

rand sudafricani

16,7612

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4727

HRK

kuna croata

7,5285

IDR

rupia indonesiana

15 025,79

MYR

ringgit malese

4,5811

PHP

peso filippino

52,223

RUB

rublo russo

72,5458

THB

baht thailandese

39,994

BRL

real brasiliano

3,8786

MXN

peso messicano

20,6820

INR

rupia indiana

75,7210


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/4


Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 205/05)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI BUCSA

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - MBFH) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro emette la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può quindi concludere il contratto di concessione con il vincitore della gara ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Békés, Hajdú–Bihar e Jász–Nagykun–Szolnok indicati nella tabella che segue:

Comune

Contea

Comune

Contea

Abádszalók

Jász–Nagykun–Szolnok

Kunhegyes

Jász–Nagykun–Szolnok

Berekfürdő

Jász–Nagykun–Szolnok

Kunmadaras

Jász–Nagykun–Szolnok

Bucsa

Békés

Nádudvar

Hajdú–Bihar

Dévaványa

Békés

Nagyiván

Jász–Nagykun–Szolnok

Ecsegfalva

Békés

Püspökladány

Hajdú–Bihar

Karcag

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszaörs

Jász–Nagykun–Szolnok

Kenderes

Jász–Nagykun–Szolnok

Tiszaszentimre

Jász–Nagykun–Szolnok

Kertészsziget

Békés

Tomajmonostora

Jász–Nagykun–Szolnok

Kisújszállás

Jász–Nagykun–Szolnok

Túrkeve

Jász–Nagykun–Szolnok

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre; strato inferiore della zona designata: –5 000 metri sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 866 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto dello strato di copertura dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5.

Canone di concessione netto minimo: 372 000 000 HUF (trecentosettantadue milioni di fiorini) più IVA; alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 7 000 000 HUF (sette milioni di fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice BUCCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consultabili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

13.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 27 settembre 2016 in lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14.

Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di idrocarburi);

la durata prevista dei lavori di prospezione;

gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione;

il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro;

l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 5 aprile 2016

Il ministro

Dr Miklós SESZTÁK


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/8


Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 205/06)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, L’ESTRAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA NELLA ZONA DI GYŐR

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, l’estrazione e lo sfruttamento di energia geotermica con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - MBFH) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro emette la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può quindi concludere il contratto di concessione con il vincitore della gara ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Győr-Moson-Sopron e Komárom–Esztergom riportati nella seguente tabella:

Comune

Contea

Comune

Contea

Ács

Komárom–Esztergom

Nagyszentjános

Győr–Moson–Sopron

Bábolna

Komárom–Esztergom

Nyalka

Győr–Moson–Sopron

Bana

Komárom–Esztergom

Nyúl

Győr–Moson–Sopron

Bőny

Győr–Moson–Sopron

Pannonhalma

Győr–Moson–Sopron

Écs

Győr–Moson–Sopron

Pázmándfalu

Győr–Moson–Sopron

Gic

Veszprém

Pér

Győr–Moson–Sopron

Gönyű

Győr–Moson–Sopron

Ravazd

Győr–Moson–Sopron

Győr

Győr–Moson–Sopron

Rétalap

Győr–Moson–Sopron

Győrság

Győr–Moson–Sopron

Sokorópátka

Győr–Moson–Sopron

Győrszemere

Győr–Moson–Sopron

Táp

Győr–Moson–Sopron

Győrújbarát

Győr–Moson–Sopron

Tarjánpuszta

Győr–Moson–Sopron

Koroncó

Győr–Moson–Sopron

Tárkány

Komárom–Esztergom

Mezőörs

Győr–Moson–Sopron

Tényő

Győr–Moson–Sopron

Nagydém

Veszprém

Töltéstava

Győr–Moson–Sopron

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: - 2 500 metri sotto il livello del Baltico; strato inferiore della zona designata: - 6 000 metri sotto il livello del Baltico.

Le coordinate dei vertici di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) cliccando sulla scheda «Koncesszió» e/o sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 520,8 km2.

5.

Canone di concessione netto minimo: 45 000 000 HUF (quarantacinque milioni di fiorini) più IVA; alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 1 500 000 HUF (un milione cinquecentomila fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 15 000 000 HUF (quindici milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 2 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice GYOGTDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consultabili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

13.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 27 settembre 2016 in lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14.

Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Dopo che la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione dell’energia geotermica);

la durata prevista dei lavori di prospezione;

gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione;

il termine entro il quale è previsto l’inizio dello sfruttamento a fini energetici (per legge entro meno di tre anni).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

il valore totale dei lavori eseguiti in relazione alla prospezione, all’estrazione e allo sfruttamento dell’energia geotermica.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro;

l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 5 aprile 2016

Il ministro

Dr Miklós SESZTÁK


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/12


Comunicazione del Ministero ungherese dello sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del parlamento europeo e del consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2016/C 205/07)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI HEVES

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1.

Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal - MBFH) ai sensi della legge sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro emette la decisione di aggiudicazione della concessione, sulla cui base il ministro può quindi concludere il contratto di concessione con il vincitore della gara ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2.

La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di concessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della concessione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessionaria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3.

Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini stabiliti.

4.

Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Heves e Jász–Nagykun–Szolnok riportati nella seguente tabella:

Comune

Contea

Comune

Contea

Aldebrő

Heves

Kápolna

Heves

Andornaktálya

Heves

Kerecsend

Heves

Átány

Heves

Kisköre

Heves

Besenyőtelek

Heves

Kisnána

Heves

Boconád

Heves

Kompolt

Heves

Demjén

Heves

Kömlő

Heves

Detk

Heves

Maklár

Heves

Domoszló

Heves

Nagytálya

Heves

Dormánd

Heves

Nagyút

Heves

Eger

Heves

Ostoros

Heves

Egerszalók

Heves

Pély

Heves

Egerszólát

Heves

Sirok

Heves

Erdőtelek

Heves

Tarnabod

Heves

Feldebrő

Heves

Tarnaméra

Heves

Füzesabony

Heves

Tarnaszentmária

Heves

Heves

Heves

Tarnaszentmiklós

Heves

Hevesvezekény

Heves

Tarnazsadány

Heves

Jászapáti

Jász–Nagykun–Szolnok

Tenk

Heves

Jászivány

Jász–Nagykun–Szolnok

Tófalu

Heves

Jászkisér

Jász–Nagykun–Szolnok

Vécs

Heves

Jászszentandrás

Jász–Nagykun–Szolnok

Verpelét

Heves

Kál

Heves

Zaránk

Heves

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre; strato inferiore della zona designata: –5 000 metri sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 903,00 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto dello strato di copertura dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5.

Canone di concessione netto minimo: 363 000 000 HUF (trecentosessantatre milioni di fiorini) più IVA; alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel contratto di concessione.

6.

La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 7 000 000 HUF (sette milioni di fiorini) più IVA da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

7.

Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di gara.

8.

Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9.

Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10.

La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11.

Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice HEVCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consultabili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12.

Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti acquisti la documentazione di gara.

13.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 27 settembre 2016 in lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14.

Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15.

Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Sviluppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16.

L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17.

Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18.

Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

19.

L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20.

Criteri di aggiudicazione della gara

I)

Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di idrocarburi);

la durata prevista dei lavori di prospezione;

gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della concessione;

il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II)

Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III)

Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal ministro;

l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21.

Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22.

Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, 5 aprile 2016

Il ministro

Dr Miklós SESZTÁK


(1)  Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/16


BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2016/C 205/08)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

 

EPSO/AD/325/16 — TRADUTTORI (AD 5) di Lingua DANESE (DA)

 

EPSO/AD/326/16 — TRADUTTORI (AD 5) di Lingua IRLANDESE (GA)

 

EPSO/AD/327/16 — TRADUTTORI (AD 5) di Lingua CROATA (HR)

 

EPSO/AD/328/16 — TRADUTTORI (AD 5) di Lingua LITUANA (LT)

 

EPSO/AD/329/16 — TRADUTTORI (AD 5) di Lingua MALTESE (MT)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 205 A del 9 giugno 2016.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/17


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 205/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«CHAPON DU PERIGORD»

n. UE: FR-PGI-0005-01377 – 24.9.2015

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Chapon du Périgord»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Chapon du Périgord» è un volatile da cortile proveniente da tipi genetici a lento crescimento di tipo collo nudo (cappone a carne gialla) e/o di tipo non collo nudo (cappone a carne bianca).

Allevato per un periodo minimo di 150 giorni, il «Chapon du Périgord» è un pollo maschio, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturità sessuale. Si tratta di un volatile da cortile che si consuma in occasione delle festività caratterizzato da carni sode, una massa muscolare molto sviluppata e uno scheletro esile. La pelle molto sottile, di colore intenso (giallo o bianco) e uniforme, lascia apparire un abbondante stato di ingrassamento sottocutaneo. Tutte le masse muscolari presentano uno stato di ingrassamento intramuscolare noto come «persillé».

Il «Chapon du Périgord» può essere commercializzato in carcasse o sotto forma di tagli, fresco o surgelato, e confezionato in apposita pellicola, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

Le carcasse si presentano sotto forma di:

carcassa sfilata (pollame spennato, eviscerato, con testa, zampe e frattaglie),

carcassa «pronta da cuocere» (pollame spennato, eviscerato, senza testa, con o senza tarso),

carcassa «métifet» o «méti-fait» (pollame spennato, eviscerato, con o senza tarso e con testa ripiegata sotto le ali).

La qualità della presentazione delle carcasse intere è curata in modo particolare e non presenta alcun difetto.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Durante tutto il periodo di allevamento, i mangimi distribuiti sono composti esclusivamente da vegetali, minerali e vitamine.

Tra i vegetali, nella miscela di mangime sono obbligatoriamente presenti:

il granoturco, in percentuale variabile a seconda dell’età;

almeno un altro cereale, in particolare grano, orzo, triticale, sorgo, avena;

colture proteiche per equilibrare la razione.

Durante il periodo di allevamento, occorre distinguere quattro fasi corrispondenti a diverse esigenze fisiologiche cui sono associate diverse percentuali di cereali:

la fase iniziale, dal 1o al 28o giorno,

Il mangime della fase iniziale è composto (in peso) almeno per il 50 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granoturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granoturco (in peso) è del 25 % per il cappone giallo e del 15 % per il cappone bianco.

la fase di crescita, dal 29o al 52o giorno,

Il mangime per la crescita è composto (in peso) almeno per il 70 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granoturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granoturco (in peso) è del 30 % per il cappone giallo e del 15 % per il cappone bianco.

la fase di completamento, dal 53o all’81o giorno,

Il mangime per questa fase è composto (in peso) almeno per l’80 % da cereali misti (cereali e sottoprodotti dei cereali). Tra i cereali sono presenti obbligatoriamente il granoturco e almeno un altro cereale a paglia (frumento, orzo, triticale, avena) o sorgo.

In tale miscela di cereali, la percentuale minima di granoturco (in peso) è del 30 % per il cappone giallo e del 15 % per il cappone bianco.

la fase di ingrasso fino al 150o giorno minimo.

Il mangime è composto (in peso) almeno per il 40 % da granoturco per il cappone giallo e per il 15 % per il cappone bianco.

L’integrazione della dieta con argilla (bentonite) avviene sistematicamente in tutti i tipi di mangimi. Il suo livello di incorporazione nel mangime è fissato a un minimo di 2 kg/t.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L’allevamento e la macellazione del «Chapon du Périgord» devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

I macelli della regione del Périgord hanno sviluppato e mantenuto una serie di competenze specifiche per la selezione delle carcasse che contribuiscono ad accrescere la notorietà del prodotto e la qualità finale della presentazione dei prodotti.

Le operazioni di scottatura e di spiumatura, di eviscerazione, di legatura e di raffreddamento devono essere condotte con la massima cura poiché solo le carcasse senza difetti sono commercializzate intere. A tal fine, prima della legatura e dopo il raffreddamento avvengono due diverse selezioni.

Nel caso dei polli «métifet» o «méti-fait», le operazioni di eviscerazione e di finitura sono effettuate a mano.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il taglio e il confezionamento avvengono nel luogo di macellazione. Ciò consente l’esecuzione in sequenza delle operazioni ed evita un’alterazione della qualità delle carni dovuta al contatto con l’aria. Sia le carni fresche sia quelle surgelate devono essere presentate senza difetti, le manipolazioni devono essere limitate, a maggior ragione se consideriamo che il «Chapon du Périgord» è caratterizzato da una pelle molto sottile. La surgelazione deve aver luogo entro un termine massimo di 24 ore dalla macellazione. Questi diversi elementi richiedono un confezionamento rapido e la sua esecuzione nella zona geografica delimitata permette di garantire il rispetto dei criteri di presentazione.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

L’etichettatura comporta la denominazione dell’IGP «Chapon du Périgord».

Le etichette e la documentazione di vendita devono obbligatoriamente riportare il logo comune:

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica interessa i dipartimenti seguenti:

Charente, limitatamente ai cantoni di: Aubeterre-sur-Dronne, Chalais, Montbron, Montemboeuf, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette;

Charente-Maritime, limitatamente al cantone di Montguyon;

Corrèze, limitatamente ai cantoni di: Argentat, Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Corrèze, Donzenac, Égletons, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Uzerche, Vigeois;

Dordogne;

Gironde, limitatamente ai cantoni di: Castillon-la-Bataille, Coutras, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande;

Haute-Vienne, limitatamente ai cantoni di: Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Couzeix, Limoges-Cité, Limoges-Le Palais, Limoges-Condat, Limoges-Panazol, Limoges-Corgnac, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Vigenal, Limoges-Émailleurs, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-La Bastide, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche;

Lot, limitatamente ai cantoni di: Bretenoux, Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Cajarc, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lacapelle-Marival, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Livernon, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l’Évêque, Saint-Céré, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac, Vayrac;

Lot-et-Garonne, limitatamente ai cantoni di: Cancon, Castelmoron-sur-Lot, Castillonnès, Duras, Fumel, Lauzun, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Monclar, Monflanquin, Sainte-Livrade-sur-Lot, Seyches, Tonneins, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Sud, Villeréal, Le Mas-d’Agenais.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La zona geografica è situata nel quadrante sud-occidentale della Francia e si concentra nel dipartimento della Dordogna.

Il Périgord così definito corrisponde a una vasta zona pedemontana complessivamente caratterizzata da un’inclinazione con una pendenza nord-est/sud-ovest. I numerosi corsi d’acqua, attraversando le diverse rocce di questa zona, hanno costituito una rete di piccole valli, orientate e sagomate in vari modi, che costituisce tuttavia uno dei principali elementi che strutturano il rilievo del Périgord. Solo le valli, soggette a frequenti alluvioni, sono davvero favorevoli alla coltura dei cereali. I pendii, spesso ripidi ed alberati, sono piuttosto destinati all’allevamento.

La complessità geologica ha favorito la presenza di numerosi giacimenti minerari (ferro, oro, calcare, caolino). Alcuni di essi sono utilizzati per la produzione di argilla smectica, di tipo bentonite e montmorillonite, dalle proprietà specifiche.

Il clima della zona geografica è generalmente temperato, di tipo oceanico «degradé», vale a dire soggetto al sistema climatico del nord dell’Oceano Atlantico, ma con influenze marcate, sia di tipo continentale che di tipo mediterraneo.

La coltivazione del granoturco è molto diffusa in tutta la zona geografica. I cereali a paglia sono ampiamente coltivati; con una predominanza di frumento tenero e il triticale.

Per quanto riguarda i fattori umani, è a decorrere dal XIV secolo che nel Périgord si è sviluppato in maniera significativa l’allevamento di pollame.

Solo nel corso del XIX secolo il Périgord è diventata una terra di produzione avicola a pieno titolo, la cui produzione conserva tuttavia un carattere tradizionale, di tipo familiare.

Il primo «Consorzio per la difesa del pollo di fattoria del Périgord» è sorto nel 1953. Nel regolamento tecnico dell’epoca si definisce la maniera di allevare il pollame «secondo il metodo ruspante in uso nel Périgord».

Lo sviluppo e la notorietà acquisita grazie al pollo incoraggiano gli avicoltori del Périgord a sviluppare una produzione di volatili da cortile tipici delle festività sulla base delle competenze tradizionali conservate nel Périgord.

L’allevamento di capponi si sviluppa a partire dalle stesse prassi che si osservano nell’allevamento di polli: tipi genetici «rustici a lento crescimento» adatti ad un allevamento all’aria aperta che riproduce le condizioni di una volta.

Le conoscenze in materia di alimentazione risultano particolarmente adatte a prolungare l’allevamento dei polli e al loro ingrasso. Come in passato, l’allevatore del Périgord distribuisce quotidianamente qualche manciata di cereali sotto forma di semi interi nella lettiera del pollaio. Integra inoltre la razione di cereali con la bentonite, un’argilla ben nota nel Périgord per le sue proprietà digestive nel pollame.

Specificità del prodotto

Il «Chapon du Périgord» è un volatile da cortile che si consuma in occasione delle festività caratterizzato da carni sode e una massa muscolare molto sviluppata. Tutte le masse muscolari presentano uno stato di ingrassamento intramuscolare noto come «persillé» ed uno stato di ingrassamento sottocutaneo molto marcato.

La qualità della presentazione delle carcasse intere è curata in modo particolare e non presenta alcun difetto.

Queste caratteristiche conferiscono al «Chapon du Périgord» una solida reputazione.

Legame causale

Il legame all’origine del «Chapon du Périgord» è basato sulla qualità e sulla fama.

La zona geografica, per il clima oceanico mite e l’altitudine medio-bassa, costituisce un ambiente propizio all’allevamento del pollame.

Le valli, soggette a frequenti alluvioni, sono utilizzate per la coltivazione di cereali e i pendii, spesso scoscesi ed alberati, per l’allevamento del pollame all’aperto.

La combinazione di questi cereali nella razione alimentare si fonda sul fatto che essi sono presenti regolarmente e da molto tempo sulle superfici coltivate delle aziende agricole del Périgord e sul loro specifico profilo nutrizionale, particolarmente equilibrato per la crescita e l’ingrasso del pollame.

Tra i cereali utilizzati, il granoturco, la cui coltura è preponderante, occupa un posto privilegiato: l’assenza di tegumento sul chicco lo rende più facilmente digeribile e quindi risulta meglio assimilato; la percentuale elevata di grassi e di amido lo rende un cereale particolarmente energetico, indicato per ottenere pollame in carne o dalle carni sode.

L’aggiunta sistematica di argilla (bentonite) a integrare il mangime assicura condizioni sanitarie ottime e migliori condizioni ambientali nel pollaio, favorendo così una crescita più armoniosa e regolare del pollame. Tale scelta da parte degli allevatori della regione del Périgord si rivela particolarmente importante e giustificata per lo sviluppo della massa muscolare e per l’ingrasso del «Chapon du Périgord» ottenuto da tipi genetici a lento crescimento.

L’integrazione alimentare a base di bentonite comporta una migliore assimilazione della razione per tutta la vita dell’animale. La maggiore assimilazione favorisce un migliore sviluppo di tutti i tessuti, in particolare dei muscoli, e una migliore distribuzione del grasso. Di conseguenza, le carcasse del «Chapon du Périgord» presentano uno stato di ingrassamento intramuscolare noto come «persillé» ed un abbondante stato di ingrassamento sottocutaneo.

Questa pratica è associata a quella ereditata dalla tradizione di distribuire tutti i giorni qualche manciata di cereali in grani interi sulla lettiera del pollaio. Tale gesto ancestrale, che consentiva un tempo al fattore di riunire il pollame, rafforza il legame tra allevatore e pollame, stimola nei pulcini l’istinto di beccare e agevola l’esplorazione dei percorsi all’aria aperta. Questo comportamento si traduce in una maggiore attività fisica, che comporta lo sviluppo di una muscolatura maggiore con una migliore distribuzione del grasso a livello muscolare.

Esso contribuisce altresì a favorire fin dalla giovane età il funzionamento del ventriglio, agevolando così una migliore assimilazione dei componenti del mangime che contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare.

Inoltre favorisce il continuo grattamento della lettiera da parte dei pulcini, che contribuisce a sua volta a mantenerla aerata e asciutta più a lungo tenuto conto della durata di allevamento di questo animale.

La prassi quotidiana di raschiatura e ribaltamento della lettiera si rivela particolarmente importante per i capponi se si prende in considerazione la lunga durata dell’allevamento di questo particolare pollame, tipico delle festività, che si conclude con un periodo al chiuso. Infatti, la presenza dei capponi all’interno dell’edificio su una lettiera molto pulita, sul finire del periodo di ingrasso, favorisce l’ottimo stato del piumaggio. Ne risulteranno dunque una spiumatura più facile e una qualità della presentazione delle carcasse intere impeccabile, in particolare nella sua versione tradizionale locale detta «méti-fait».

L’allevamento all’aperto su percorsi spesso in pendenza ed alberati ha un impatto anche sulle caratteristiche specifiche del «Chapon du Périgord»: si traduce in un’ossatura più solida che consente uno sviluppo maggiore della massa muscolare (filetti e cosce).

Per il «Chapon du Périgord» il periodo di ingrasso al chiuso favorisce la presenza di grasso intramuscolare che conferisce alla sua carne una consistenza specifica, detta «persillée».

Tutti questi elementi sono stati messi in luce nel 1929 da La Mazille, celebre cuoco della regione, nella sua raccolta di ricette locali: «Uno dei motivi principali dell’eccellenza del pollame nel Périgord si spiega con l’uso del granoturco nell’alimentazione e per l’ingrasso».

La fama del «Chapon du Périgord» è dimostrata anche fin dal XIX secolo grazie ai concorsi, organizzati prima in Dordogna (1862) e successivamente in tutti i dipartimenti limitrofi (Limoges, 1862, Agen 1863, Niort 1866), che premiavano maggiormente gli allevatori della regione del Périgord.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9fbe6c7d-d7b1-48e8-9e9f-81929c980559


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1


9.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/22


Avviso riguardante una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

(2016/C 205/10)

Il 21 marzo 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta ai sensi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della richiesta è il 22 marzo 2016.

La richiesta, formulata dal Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW - Associazione federale delle industrie energetiche e idriche) per conto degli enti aggiudicatori di tale settore, riguarda talune attività nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas in Germania.

L’articolo 35 della direttiva 2014/25/CE prevede la non applicazione di quest’ultima nel caso in cui l’attività di cui è questione sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Queste condizioni vengono valutate esclusivamente ai fini della direttiva 2014/25/UE e non pregiudicano l’applicazione di norme di concorrenza né altre politiche di competenza della UE.

Ai sensi del punto 1, primo comma, lettera a) dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 90 giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo di cui sopra per prendere una decisione in merito a tale richiesta. Il termine scade pertanto il 4 agosto 2016.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.