ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
4 giugno 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione europea

2016/C 199/01

Parere della Commissione, del 2 giugno 2016, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi Brunsbüttel LasmA, situato a Brunsbüttel nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania

1

2016/C 199/02

Parere della Commissione, del 2 giugno 2016, relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KBB, situata a Brunsbüttel nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania

3


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 199/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8028 — Fairfax Financial Holdings/Opg Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding) ( 1 )

4

2016/C 199/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2016/C 199/05

Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2016, recante nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

5

 

Commissione europea

2016/C 199/06

Tassi di cambio dell'euro

7

 

Autorità bancaria europea

2016/C 199/07

Decisione dell'Autorità bancaria europea che specifica il tasso di riferimento ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/17/UE (direttiva sul credito immobiliare)

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2016/C 199/08

Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 22 maggio 2015 in relazione alla causa Ferskar kjötvörur ehf. contro lo Stato islandese (Causa E-17/15)

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 199/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investments) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2016/C 199/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2016/C 199/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione europea

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi Brunsbüttel LasmA, situato a Brunsbüttel nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2016/C 199/01)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari da svolgere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 28 agosto 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto relativo allo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi Brunsbüttel LasmA.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 10 novembre 2015 e trasmesse dalle autorità tedesche il 9 febbraio 2016 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito di Brunsbüttel e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 100 km.

2.

L’impianto di LasmA non sarà soggetto a un’autorizzazione per lo scarico di effluenti liquidi radioattivi: in condizioni operative normali non si effettuerà lo scarico di residui liquidi radioattivi.

3.

Nelle condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti radioattivi gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

4.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento situati in Germania.

5.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi Brunsbüttel LasmA, ubicato nel Land Schleswig-Holstein, Germania, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KBB, situata a Brunsbüttel nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2016/C 199/02)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 28 agosto 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KKB.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 10 novembre 2015 e trasmesse dalle autorità tedesche il 9 febbraio 2016 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 100 km.

2.

Durante le normali operazioni di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento situati in Germania.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare di Brunsbüttel, ubicata nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8028 — Fairfax Financial Holdings/Opg Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 199/03)

Il 27 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8028. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8026 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia/RCI Banque/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 199/04)

Il 30 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8026. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2016

recante nomina dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

(2016/C 199/05)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce, tra l’altro, che il Consiglio dovrebbe nominare diciotto membri titolari e diciotto membri supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per un periodo di tre anni.

(2)

Diciotto Stati membri (Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Svezia) devono nominare i membri titolari e i membri supplenti per il periodo dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2019.

(3)

I governi di tutti i suddetti Stati membri hanno presentato elenchi di candidati al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri titolari e membri supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per il periodo dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2019:

RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Stato

Membro titolare

Membro supplente

Belgio

Sig. Michel PASTEEL

Sig.ra Liesbet STEVENS

Repubblica ceca

Sig. ra Andrea BARŠOVÁ

Sig. ra Lucia ZACHARIÁŠOVÁ

Danimarca

Sig. ra Kira APPEL

Sig. Søren FELDBÆK WINTHER

Germania

Sig.ra Christine MORGENSTERN

Sig.ra Birgit SCHWEIKERT

Irlanda

Sig.ra Pauline MOREAU

Sig. John HURLEY

Grecia

Sig.ra Anna MEGALOU

 

Spagna

Sig.ra Rosa URBÓN IZQUIERDO

Sig.ra Paloma LÓPEZ-IZQUIERDO BOTÍN

Francia

Sig.ra Stéphanie SEYDOUX

Sig. Alexis RINCKENBACH

Croazia

Sig.ra Helena ŠTIMAC RADIN

Sig.ra Gordana OBRADOVIĆ DRAGIŠIĆ

Italia

Sig.ra Monica PARRELLA

Sig.ra Tiziana ZANNINI

Cipro

Sig.ra Kalliope AGAPIOU-JOSEPHIDES

Sig. Demetris MICHAELIDES

Lettonia

Sig.ra Diāna JAKAITE

Sig.ra Agnese GAILE

Lituania

Sig.ra Rita ŽEMAITYTĖ-TACK

Sig.ra Dalia LEINARTĖ

Ungheria

Sig.ra Zsuzsanna GERBERNÉ FARKAS

Sig. Tamás Antal HEIZER

Polonia

Sig.ra Rita KAMEDUŁA-TOMASZEWSKA

Sig.ra Anna GRĘDZIŃSKA

Portogallo

Sig.ra Maria de Fátima DUARTE

Sig.ra Teresa Margarida FRAGOSO

Slovenia

Sig.ra Maruša GORTNAR

Sig.ra Jasna JERAM

Svezia

Sig.ra Lenita FREIDENVALL

Sig.ra Annika MANSNÉRUS

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

Per il Consiglio

Il president

H.G.J. KAMP


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.


Commissione europea

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 giugno 2016

(2016/C 199/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1154

JPY

yen giapponesi

121,47

DKK

corone danesi

7,4382

GBP

sterline inglesi

0,77285

SEK

corone svedesi

9,2605

CHF

franchi svizzeri

1,1050

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2853

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,025

HUF

fiorini ungheresi

312,44

PLN

zloty polacchi

4,3861

RON

leu rumeni

4,5188

TRY

lire turche

3,2902

AUD

dollari australiani

1,5397

CAD

dollari canadesi

1,4594

HKD

dollari di Hong Kong

8,6683

NZD

dollari neozelandesi

1,6287

SGD

dollari di Singapore

1,5351

KRW

won sudcoreani

1 322,41

ZAR

rand sudafricani

17,3778

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3468

HRK

kuna croata

7,4958

IDR

rupia indonesiana

15 146,02

MYR

ringgit malese

4,6261

PHP

peso filippino

51,821

RUB

rublo russo

74,9088

THB

baht thailandese

39,719

BRL

real brasiliano

3,9973

MXN

peso messicano

20,8803

INR

rupia indiana

75,0110


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Autorità bancaria europea

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Decisione dell'Autorità bancaria europea che specifica il tasso di riferimento ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/17/UE (direttiva sul credito immobiliare)

(2016/C 199/07)

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL’AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1) (il «regolamento» e l’«ABE») e, in particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), del medesimo regolamento;

vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (2) e, in particolare, la parte B, sezione 4, paragrafo 2, e sezione 6, paragrafo 4, dell’allegato II della medesima direttiva;

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/17/UE, le informazioni precontrattuali personalizzate devono essere fornite ai consumatori, prima che essi siano vincolati da un contratto di credito o da un’offerta, mediante il prospetto informativo europeo standardizzato («PIES») di cui all’allegato II, parte A, della direttiva.

(2)

Ai sensi del paragrafo 2, sezione 4, e del paragrafo 4, sezione 6, della parte B dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE, se il tasso di interesse è variabile, il PIES include un esempio illustrativo del tasso annuo effettivo globale e un esempio di importo massimo della rata. Se non è applicato un limite massimo al tasso di interesse e il creditore non utilizza un tasso di riferimento esterno, il calcolo di entrambi gli esempi illustrativi deve basarsi su un tasso di riferimento specificato da un’autorità competente o dall’ABE («tasso di riferimento dell’ABE»).

(3)

Il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe essere semplice, facilmente utilizzabile e rappresentativo. L’utilizzo di una formula ai fini della specificazione del tasso dovrebbe garantire la rappresentatività nel tempo del tasso stesso e dovrebbe consentire di tenere in considerazione le specifiche circostanze rilevanti a livello nazionale. Al fine di assicurarne la facilità di utilizzo e la semplicità, la formula dovrebbe basarsi su dati pubblicamente disponibili.

(4)

Il periodo temporale di riferimento per il tasso sottostante dovrebbe corrispondere a quello previsto nell’allegato II della direttiva 2014/17/UE per i casi in cui il tasso di interesse è calcolato sulla base di un tasso di riferimento esterno. Pertanto, il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe basarsi su un tasso sottostante riferibile al ventennio precedente rispetto al momento in cui il PIES è consegnato al consumatore da parte del finanziatore.

(5)

Per essere rappresentativa, la formula dovrebbe basarsi su un tasso sottostante rilevante per lo Stato membro in cui il PIES viene consegnato al consumatore. Il tasso sottostante dovrebbe essere il tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea («BCE») per gli Stati membri la cui valuta ufficiale è l’euro, e il tasso di rifinanziamento della banca centrale nazionale (o un equivalente tasso della banca centrale nazionale) per gli altri Stati membri; sulla base di questi tassi verranno determinati i tassi di riferimento rappresentativi dei mercati nazionali del credito immobiliare. Per ogni Stato membro è disponibile la serie completa dei dati storici relativi ai predetti tassi; tuttavia, poiché i dati storici del tasso di rifinanziamento principale della BCE sono disponibili solo a partire dal 1o gennaio 1999, la prima data di inizio del periodo storico dovrebbe corrispondere al 1o gennaio 1999. Questa data dovrebbe applicarsi ai PIES forniti in tutti gli Stati membri al fine di garantire che in tutta l’Unione europea venga fatto riferimento allo stesso periodo storico.

(6)

La formula dovrebbe essere concepita in modo che il tasso di interesse rifletta in parte i costi di finanziamento, di cui le informazioni sul tasso di rifinanziamento costituiscono una proxy, tenendo anche conto del valore minimo raggiunto dal tasso sottostante nel ventennio precedente.

(7)

Poiché la formula è parte integrante di un esempio illustrativo, è sufficiente che i finanziatori aggiornino il tasso sottostante ogni anno.

(8)

Al fine di garantire che in tutti gli Stati membri i finanziatori applichino la stessa differenza tra il valore massimo e quello minimo del tasso sottostante, il tasso di riferimento dell’ABE dovrebbe essere calcolato utilizzando la stessa data di riferimento, che dovrebbe corrispondere al primo giorno lavorativo di ogni anno.

(9)

Al fine di garantire che gli esempi illustrativi riflettano le specifiche circostanze rilevanti a livello nazionale, il tasso di riferimento dell’ABE non dovrebbe essere utilizzato se il tasso di riferimento è stato specificato da un’autorità competente; in questo caso, il tasso di riferimento specificato nella presente decisione non dovrebbe essere applicato.

(10)

L’ABE ha svolto una consultazione pubblica sul testo della presente decisione, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha acquisito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il tasso di riferimento di cui alla parte B, sezione 4, paragrafo 2, e sezione 6, paragrafo 4, dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE (tasso di riferimento dell’ABE) specificato dall’ABE è riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Londra, il 21 marzo 2016

Andrea ENRIA

Presidente

del Consiglio delle autorità di vigilanza


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(2)  GU L 60 del 28.12.2014, pag. 34.


ALLEGATO

Tasso di riferimento dell’ABE ai sensi dell’allegato II della direttiva sul credito immobiliare (2014/17/UE)

1.

Il presente documento definisce il tasso di riferimento specificato dall’ABE secondo quanto previsto dalla parte B, sezione 4, paragrafo 2, e sezione 6, paragrafo 4, dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE (1) («tasso di riferimento dell’ABE»).

2.

Il tasso di riferimento dell’ABE è utilizzato dai finanziatori per calcolare, rispettivamente, l’esempio illustrativo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e un esempio di importo massimo della rata, nel rispetto delle condizioni stabilite nei predetti paragrafi dell’allegato II della direttiva 2014/17/UE e ai fini dell’inserimento nelle sezioni 4 e 6 del prospetto informativo europeo standardizzato («PIES») di cui alla parte A dell’allegato II della medesima direttiva.

3.

Il tasso di riferimento dell’ABE si applica solo se l’autorità competente dello Stato membro non ha specificato un tasso di riferimento.

4.

La formula per calcolare il tasso di riferimento dell’ABE è la seguente:

Formula

Per i contratti di credito per i quali il PIES viene fornito negli Stati membri che utilizzano l’euro come valuta ufficiale:

HR = valore massimo del tasso di rifinanziamento principale della BCE nel ventennio (o, se inferiore, nel periodo massimo disponibile) precedente la data in cui il creditore calcola la differenza di (HR-LR) da utilizzare nella formula, come definito nei successivi paragrafi 6 e 7.

LR = valore minimo del tasso di rifinanziamento principale della BCE nel ventennio (o, se inferiore, nel periodo massimo disponibile) precedente la data in cui il creditore calcola la differenza di (HR-LR) da utilizzare nella formula, come definito nei successivi paragrafi 6 e 7.

BR = tasso di interesse applicabile al contratto di credito durante il periodo più lungo noto al momento della consegna del PIES al consumatore.

Per i contratti di credito per i quali il PIES viene fornito negli altri Stati membri:

HR = valore massimo del tasso di rifinanziamento della banca centrale nazionale (o tasso equivalente della banca centrale nazionale) nel ventennio (o, se inferiore, nel periodo massimo disponibile) precedente la data in cui il creditore calcola la differenza di (HR-LR) da utilizzare nella formula, come definito nei successivi paragrafi 6 e 7.

LR = valore minimo del tasso di rifinanziamento della banca centrale nazionale (o tasso equivalente della banca centrale nazionale) nel ventennio (o, se inferiore, nel periodo massimo disponibile) precedente la data in cui il creditore calcola la differenza di (HR-LR) da utilizzare nella formula, come definito nei successivi paragrafi 6 e 7.

BR = tasso di interesse applicabile al contratto di credito durante il periodo più lungo noto al momento della consegna del PIES.

5.

Il ventennio precedente la consegna del PIES al consumatore non inizia prima del 1o gennaio 1999.

6.

Il calcolo della differenza (HR-LR) viene effettuato il primo giorno lavorativo di ogni anno civile, a eccezione dell’anno di entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE, per il quale il calcolo avviene il 21 marzo 2016. Il calcolo viene utilizzato per i PIES forniti ai consumatori nel corso dello stesso anno civile.

7.

Le variabili HR e LR si basano sui tassi sottostanti applicati nello Stato membro in cui il creditore fornisce il PIES al consumatore.

HR e LR: tassi di rifinanziamento delle banche centrali nazionali o tassi equivalenti

8.

Di seguito si riportano i tassi di rifinanziamento delle banche centrali nazionali o i tassi equivalenti ai fini del calcolo del tasso di riferimento dell’ABE ai fini dell’inserimento nel PIES fornito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale è diversa dall’euro:

Stato membro

Nome del relativo tasso della banca centrale nazionale a febbraio 2016

Bulgaria

Tasso base della Banca nazionale bulgara

Repubblica ceca

Tasso pronti contro termine della Banca nazionale ceca

Danimarca

Tasso tomorrow/next (T/N) indicato sul sito web della Danmarks Nationalbank

Croazia

Tasso Lombard della Banca nazionale croata

Ungheria

Tasso base della Banca centrale dell’Ungheria

Polonia

Tasso di riferimento della Narodowy Bank Polski

Romania

Tasso di politica monetaria della Banca Naţională a României

Svezia

Tasso di riferimento della Sveriges Riksbank

Regno Unito

Tasso ufficiale di interesse della Banca d’Inghilterra


(1)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/12


Domanda di parere consultivo alla Corte EFTA da parte del Héraðsdómur Reykjavíkur presentata in data 22 maggio 2015 in relazione alla causa Ferskar kjötvörur ehf. contro lo Stato islandese

(Causa E-17/15)

(2016/C 199/08)

Con lettera del 22 maggio 2015, protocollata presso la Cancelleria della Corte EFTA in data 16 giugno 2015, l’Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunale distrettuale di Reykjavík) ha presentato alla Corte una domanda di parere consultivo relativa alla causa Ferskar kjötvörur ehf. contro lo Stato islandese, in merito ai seguenti quesiti:

1.

L’ambito di applicazione dell’accordo SEE, come definito all’articolo 8, implica che uno Stato membro dell’accordo dispone di un potere discrezionale per quanto riguarda la fissazione delle norme in materia di importazione di prodotti a base di carne cruda e, a tale riguardo, non è vincolato dalle disposizioni dell’accordo e dagli atti fondati su di esso?

2.

In caso di soluzione negativa al primo quesito, si pone la questione se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, che uno Stato membro dell’accordo SEE debba fissare norme le quali impongano che un importatore di prodotti a base di carne cruda faccia domanda di un permesso speciale prima che i prodotti vengano importati, nonché debba esigere la presentazione, a tal fine, di una dichiarazione d’importazione, di informazioni sui paesi di origine e di produzione, sul tipo di prodotto e sul produttore e dei certificati necessari, compreso quello attestante che i prodotti sono stati conservati congelati per un certo periodo prima dello sdoganamento.

3.

Il giudice nazionale chiede il parere della Corte se le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sono pertinenti al fine di rispondere al secondo quesito.

4.

In seguito al secondo e al terzo quesito, si chiede una risposta alla questione di stabilire se costituisce un ostacolo tecnico agli scambi ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo SEE il fatto che uno Stato SEE fissi le norme in base alle quali l’importazione in tale Stato di prodotti a base di carne cruda non è consentita.

5.

Viene richiesto un parere sulla questione se incida sulla soluzione della quarta questione, qualora ciò sia consentito, in base alle norme dello Stato SEE di destinazione, di accordare deroghe al divieto generale menzionato in tale questione.

6.

Nel caso in cui la risposta alla quarta e/o alla quinta questione fosse affermativa, viene poi richiesta una risposta al seguente quesito: in quali casi tale divieto di importazione di prodotti a base di carne cruda, tenendo conto, ove opportuno, delle circostanze descritte nella quinta questione, potrebbe essere considerato giustificabile in riferimento all’articolo 13 del SEE? È richiesta, inoltre, una risposta alla questione di quali requisiti dovrebbero essere stabiliti in materia di prova al riguardo, in particolare alla luce del principio di precauzione del diritto SEE.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investments)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 199/09)

1.

In data 27 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Anchorage Capital Group, L.L.C. («Anchorage», Stati Uniti) e fondi gestiti da M&G Alternatives Investment Management Limited («MGAIM», Regno Unito e M&G Investment Management Limited («MGIM», Regno Unito), controllate in ultima istanza da Prudential plc (Regno Unito), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa PHS Group Investments Limited («PHS», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   MGAIM e MGIM: MGAIM e MGIM sono controllate al 100 % di Prudential plc, un gruppo assicurativo internazionale con sede a Londra (Regno Unito), e fanno parte della divisione «Gestione di investimenti» di Prudential plc in Europa,

—   Anchorage: Anchorage è una società registrata fondata nel 2003, che fornisce consulenza in materia di investimenti e ha sede a New York. L’impresa gestisce fondi di investimento privati sui mercati del credito, delle «special situations» e degli investimenti illiquidi in America settentrionale e in Europa, concentrandosi in particolare sugli emittenti indebitati e in stato di default,

—   PHS: PHS è un’impresa con sede nel Regno Unito che presta servizi sul luogo di lavoro ed è specializzata nelle forniture e nei servizi igienici. Opera principalmente nei servizi washroom, nella pulizia di tappeti e pavimenti, nell’affitto di piante, nella distruzione di dati e nelle prove di conformità per clienti aziendali. PHS opera nel Regno Unito, in Irlanda e in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investment, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 199/10)

1.

In data 30 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Freudenberg & Co KG («Freudenberg», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Vibracoustic GmbH («Vibracoustic», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Freudenberg opera nella produzione di guarnizioni, componenti della tecnologia di controllo delle vibrazioni, non tessuti, filtri, prodotti per la casa, prodotti speciali e altri. Fornisce prevalentemente prodotti intermedi destinati a un’ulteriore trasformazione o alla produzione di beni finali;

Vibracoustic opera nella tecnologia di controllo delle vibrazioni per il settore automobilistico. Fornisce componenti per la riduzione del rumore e delle vibrazioni a costruttori di automobili e veicoli commerciali e a fornitori di primo livello.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 199/11)

1.

In data 30 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese TPG Capital («TPG», Stati Uniti) e Partners Group («Partners Group», Svizzera) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di cinque centri commerciali e parchi commerciali in Spagna e in Italia («attivi oggetto dell’operazione») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   TPG: società di investimento di capitali privati a livello mondiale che gestisce una famiglia di fondi che investono in un gran numero di imprese mediante acquisizioni e ristrutturazioni aziendali. TPG ha sede a San Francisco (Stati Uniti);

—   Partners Group: impresa privata che opera nella gestione di investimenti sul mercato investendo su scala mondiale nel capitale proprio e nel debito di imprese private, nel settore immobiliare e in progetti infrastrutturali. L’impresa presta servizi di investimento a investitori istituzionali e privati. Partners Group ha sede a Baar (Svizzera);

—   gli attivi oggetto dell’operazione sono: 1) Centro Navile Retail Park, Bologna (Italia); 2) Metropolis Shopping Centre, Rende (Italia); 3) L’Aljub Shopping Centre, Elche (Spagna); 4) Miramar Retail Park, Fuengirola (Spagna) e 5) Miramar Shopping Centre, Fuengirola (Spagna).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.