ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 191

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
30 maggio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 191/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 191/02

Causa C-328/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 2 luglio 2015 — Andreea Corina Târșia/Stato rumeno, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

2

2016/C 191/03

Causa C-440/15 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2015 dalla AgriCapital Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 giugno 2015, causa T-514/13, AgriCapital Corp./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

2

2016/C 191/04

Causa C-487/15 P: Impugnazione proposta il 10 settembre 2015 dalla Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione), dell’8 luglio 2015, causa T-548/12, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI

3

2016/C 191/05

Causa C-537/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy w Koninie (Polonia) il 15 ottobre 2015 — Euro Bank SA/Marek Łopaciński

3

2016/C 191/06

Causa C-653/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dal sig. Carsten Bopp avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2015, causa T-209/14, Carsten Bopp/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

3

2016/C 191/07

Causa C-53/16 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2016 dal Sig. Carsten René Beul avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 novembre 2015, causa T-640/14, Beul/Parlamento e Consiglio

4

2016/C 191/08

Cause riunite T-424/14 e T-425/15: Impugnazione proposta il 1o febbraio 2016 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 13 novembre 2015, causa T-424/14, ClientEarth/Commissione europea

5

2016/C 191/09

Causa C-71/16 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 dalla Comercializadora Eloro, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015, causa T-354/14, Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (Zumex)

6

2016/C 191/10

Causa C-111/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.

8

2016/C 191/11

Causa C-122/16 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea

9

2016/C 191/12

Causa C-123/16 P: Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea

10

2016/C 191/13

Causa C-125/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

11

2016/C 191/14

Causa C-133/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 4 marzo 2016 — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

12

2016/C 191/15

Causa C-141/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italia) il 2 marzo 2016 — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli

12

2016/C 191/16

Causa C-151/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 marzo 2016 — UAB Vakarų Baltijos laivų statykla/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

13

2016/C 191/17

Causa C-152/16: Ricorso proposto il 14 marzo 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

13

2016/C 191/18

Causa C-154/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Repubblica di Lettonia) il 15 marzo 2016 — VAS Latvijas dzelzceļš/Valsts ieņēmumu dienests

14

2016/C 191/19

Causa C-159/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 marzo 2016 — VAS Starptautiskā lidosta Rīga/Konkurences padome

15

2016/C 191/20

Causa C-164/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 21 marzo 2016 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Mercedes Benz Financial Services UK Ltd

16

2016/C 191/21

Causa C-165/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 21 marzo 2016 — Toufik Lounes /Secretary of State for the Home Department

17

2016/C 191/22

Causa C-168/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro/Crewlink Ltd

18

2016/C 191/23

Causa C-169/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Ltd

19

2016/C 191/24

Causa C-175/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 29 marzo 2016 — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry

20

2016/C 191/25

Causa C-176/16 P: Impugnazione proposta il 23 marzo 2016 dalla Proforec Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016, causa T-120/15, Proforec/Commissione

20

2016/C 191/26

Causa C-181/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 31 marzo 2016 — Sadikou Gnandi/Stato belga

21

2016/C 191/27

Causa C-187/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

22

 

Tribunale

2016/C 191/28

Causa T-198/14: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 100 % Capri — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CAPRI — Impedimento relativo alla registrazione — Carattere distintivo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

23

2016/C 191/29

Causa T-200/14: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Ben Ali/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Base giuridica — Iscrizione del nome del ricorrente basata su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento delle misure anteriori di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Errore di fatto — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Sviamento di potere — Diritto alla vita — Diritto al rispetto della vita familiare — Responsabilità extracontrattuale)

23

2016/C 191/30

Causa T-326/14: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOT JOKER — Marchio nazionale figurativo anteriore Joker — Motivo relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009)

24

2016/C 191/31

Causa T-613/14: Sentenza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Industrias Tomás Morcillo/EUIPO — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Polycart A Whole Cart Full of Benefits — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore POLICAR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

25

2016/C 191/32

Causa T-638/14: Sentenza del Tribunale dell’8 aprile 2016 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRISA — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frinsa — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Presentazione di fatti e di prove nuovi a sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale — Potere di riforma — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, articolo 65 e articolo 76, paragrafo 1, ultima parte, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 2868/95)

25

2016/C 191/33

Causa T-8/15: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2016 — Auyantepui Corp./EUIPO — Magda Rose (Mr Jones) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Mr Jones — Marchio internazionale figurativo anteriore Jones — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

26

2016/C 191/34

Causa T-20/15: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PICCOLOMINI — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PICCOLO — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

27

2016/C 191/35

Causa T-81/15: Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2016 — Facchinello /EUIPO — Olimpia Splendid (Synthesis) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo Synthesis — Mancato uso effettivo di un marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale)

27

2016/C 191/36

Causa T-261/15: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Spirig Pharma/EUIPO (Daylong) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Daylong — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

28

2016/C 191/37

Causa T-361/15: Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2016 — Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Choice chocolate & ice cream — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

29

2016/C 191/38

Causa T-580/14: Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissione (Unione doganale — Importazione di sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati provenienti da Andorra — Frode — Recupero a posteriori di dazi all’importazione — Domanda di sgravio di dazi all’importazione — Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Venir meno dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire)

29

2016/C 191/39

Causa T-644/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 aprile 2016 — ADR Center/Commissione (Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Convenzioni concluse al fine di realizzare progetti sovvenzionati dall’Unione nell’ambito del programma Giustizia civile — Decisione esecutiva della Commissione di procedere al recupero delle somme versate — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

30

2016/C 191/40

Causa T-181/15: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2016 — Sopra Steria Group/Parlamento (Appalti pubblici di servizi — Decisione del Parlamento di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la prestazione di servizi informatici — Revoca dell’atto — Non luogo a statuire)

30

2016/C 191/41

Causa T-364/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 aprile 2016 — ADR Center/Commissione (Procedimento sommario — Clausola compromissoria — Convenzioni concluse al fine di realizzare progetti sovvenzionati dall’Unione nell’ambito del programma Giustizia civile — Decisione esecutiva della Commissione di procedere al recupero delle somme versate — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

31

2016/C 191/42

Causa T-535/15: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2016 — CBM/UAMI — ÏD Group (Fashion ID) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

32

2016/C 191/43

Causa T-725/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Chemtura Netherlands/EFSA (Procedimento sommario — Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici — Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva — Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

32

2016/C 191/44

Causa T-10/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2016 — GABO:mi/Commissione (Procedimento sommario — Sovvenzioni — Sesto e settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002 — 2006 e 2007 — 2013 — Lettere richiedenti il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse — Nota di addebito — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibiità — Insussistenza dell’urgenza)

33

2016/C 191/45

Causa T-41/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione (Procedimento sommario — Procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta — Halloumi o Hellim — Rigetto di un’opposizione — Domanda di sospensione dell‘esecuzione — Assenza di urgenza)

33

2016/C 191/46

Causa T-771/15: Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Bittorrent Marketing/EUIPO — BitTorrent (bittorrent)

34

2016/C 191/47

Causa T-117/16: Ricorso proposto il 21 marzo 2016 — Isdin/EUIPO — Spring Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)

35

2016/C 191/48

Causa T-131/16: Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Belgio/Commissione

36

2016/C 191/49

Causa T-132/16: Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO)

37

2016/C 191/50

Causa T-140/16: Ricorso proposto il 5 aprile 2016 — Le Pen/Parlamento

37

2016/C 191/51

Causa T-141/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/IEM

39

2016/C 191/52

Causa T-143/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)

39

2016/C 191/53

Causa T-144/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)

40

2016/C 191/54

Causa T-146/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione

41

2016/C 191/55

Causa T-147/16: Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Italia/Commissione

42

2016/C 191/56

Causa T-148/16 P: Impugnazione proposta l’11 aprile 2016 da Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione

42

2016/C 191/57

Causa T-157/16 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Ingrid Fedtke avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016 nella causa F-107/15, Fedtke/CESE

43

2016/C 191/58

Causa T-158/16 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Inge Barnett, Suzanne Ditlevsen, Annie Madsen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, nellacausa F-66/15, Barnett e a./CESE

44

2016/C 191/59

Causa T-833/14: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2016 — Søndagsavisen/Commissione

45

2016/C 191/60

Causa T-834/14: Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2016 — Forbruger-Kontakt /Commissione

45

2016/C 191/61

Causa T-24/15: Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — NICO/Consiglio

45

2016/C 191/62

Causa T-285/15: Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio

45

2016/C 191/63

Causa T-524/15: Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — NICO/Consiglio

46

2016/C 191/64

Causa T-525/15: Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

46

2016/C 191/65

Causa T-526/15: Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — HK Intertrade/Consiglio

46

2016/C 191/66

Causa T-571/15: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2016 — BIMBO/UAMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY)

46

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 191/67

Causa F-59/13 RENV: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Rouffaud/SEAE (Funzione pubblica — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Personale del SEAE — Agente contrattuale — Agente contrattuale ausiliario — Riqualificazione di un contratto di agente contrattuale ausiliario come contratto di agente contrattuale a durata indeterminata — Diniego)

47

2016/C 191/68

Causa F-41/15 DISS II: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016 — FN, FP e FQ/CEPOL [Funzione pubblica — Personale di CEPOL — Agenti temporanei — Agenti contrattuali — Sede di servizio corrispondente alla sede di CEPOL — Trasferimento di CEPOL a Budapest (Ungheria) — Cambiamento correlato della sede di servizio degli agenti — Conseguenze contrattuali — Necessità del consenso degli agenti — Coefficiente correttore applicabile alla nuova sede di servizio — Legittimo affidamento — Principio di buona amministrazione]

47

2016/C 191/69

Causa F-49/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — FU/Commissione (Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Commissione di disciplina — Agente temporaneo della Corte dei conti nominato funzionario in prova alla Commissione — Cambiamento della sede di servizio — Mancata dichiarazione all’amministrazione della Corte dei conti del cambiamento della sede di servizio — Domande simultanee di indennità di nuova sistemazione nel paese d’origine e di indennità di prima sistemazione a Bruxelles — Richiesta di rimborso delle spese di trasloco da Lussemburgo al paese d’origine — Indagine dell’OLAF — Sanzione disciplinare — Inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore senza retrocessione di grado — Articolo 25 dell’allegato IV dello Statuto — Errore manifesto di valutazione — Inosservanza del principio del contraddittorio — Fatto nuovo — Obbligo di riaprire del procedimento disciplinare — Proporzionalità della sanzione — Termine procedurale)

48

2016/C 191/70

Causa F-77/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Zink/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di dislocazione — Errore amministrativo da cui è derivato il mancato versamento dell’indennità di dislocazione per più anni — Atto lesivo — Fogli paga che non rispecchiano una decisione — Articolo 82 del regolamento di procedura — Motivo di irricevibilità di ordine pubblico — Irregolarità del procedimento precontenzioso — Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto — Termine ragionevole)

49

2016/C 191/71

Causa F-94/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Wolff/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Comitato del personale — Elezione dei membri del comitato del personale — Validità — Articolo 1, quinto comma, dell’allegato II dello Statuto — Regolamento elettorale del SEAE — Primo turno di scrutinio — Mancanza di quorum — Proroga del periodo di voto — Proroga supplementare del periodo di voto — Mancata organizzazione di un secondo turno di scrutinio — Illegittimità)

49

2016/C 191/72

Causa F-98/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — CP/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Capo unità — Periodo di prova — Mancata conferma nelle funzioni di capo unità — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Perdita di un’opportunità)

50

2016/C 191/73

Causa F-135/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — Beiner/Commissione (Funzione pubblica — Concorso — Requisiti di ammissione — Esperienza professionale — Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso — Errore manifesto di valutazione)

51

2016/C 191/74

Causa F-10/16: Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — ZZ/Mediatore europeo

51

2016/C 191/75

Causa F-15/16: Ricorso proposto il 15 marzo 2016 — ZZ/SEAE

52

2016/C 191/76

Causa F-16/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — ZZ/EUIPO

52

2016/C 191/77

Causa F-17/16: Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — ZZ/Commissione

53

2016/C 191/78

Causa F-29/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2016 — Hill e a./Commissione

53

2016/C 191/79

Causa F-99/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 aprile 2016 — Chevalier/Comitato delle Regioni

54

2016/C 191/80

Causa F-72/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2016 — Glowacz-De-Chevilly/Commissione

54


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 191/01)

Ultima pubblicazione

GU C 175 del 17.5.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 165 del 10.5.2016

GU C 156 del 2.5.2016

GU C 145 del 25.4.2016

GU C 136 del 18.4.2016

GU C 118 del 4.4.2016

GU C 111 del 29.3.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 2 luglio 2015 — Andreea Corina Târșia/Stato rumeno, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-328/15)

(2016/C 191/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Andreea Corina Târșia

Convenuti: Stato rumeno, Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Con ordinanza del 14 aprile 2016, la Corte (Sesta Sezione) si è dichiarata manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) con decisione dell’8 giugno 2015.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/2


Impugnazione proposta il 10 agosto 2015 dalla AgriCapital Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 giugno 2015, causa T-514/13, AgriCapital Corp./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-440/15 P)

(2016/C 191/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AgriCapital Corp. (rappresentanti: P. Meyer, Rechtsanwalt, M. Gramsch, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Con ordinanza del 3 marzo 2016, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/3


Impugnazione proposta il 10 settembre 2015 dalla Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione), dell’8 luglio 2015, causa T-548/12, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI

(Causa C-487/15 P)

(2016/C 191/04)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (rappresentante: J. Krenzel, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Redrock Construction s.r.o.

Con ordinanza del 25 febbraio 2016 la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy w Koninie (Polonia) il 15 ottobre 2015 — Euro Bank SA/Marek Łopaciński

(Causa C-537/15)

(2016/C 191/05)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Koninie

Parti

Ricorrente: Euro Bank SA we Wrocławiu

Convenuto: Marek Łopaciński

Questione pregiudiziale

Con ordinanza del 3 marzo 2016, la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato il non luogo a statuire nella presente causa.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/3


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dal sig. Carsten Bopp avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2015, causa T-209/14, Carsten Bopp/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-653/15 P)

(2016/C 191/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten Bopp (rappresentante: C. Russ, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

La Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione), con decisione del 7 aprile 2016, ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/4


Impugnazione proposta il 29 gennaio 2016 dal Sig. Carsten René Beul avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 novembre 2015, causa T-640/14, Beul/Parlamento e Consiglio

(Causa C-53/16 P)

(2016/C 191/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carsten René Beul (rappresentanti: H.-M. Pott e T. Eckhold, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 novembre 2015;

annullare il regolamento (UE) n. 537/2014 impugnato, in subordine rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, con ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ha chiesto l’annullamento del regolamento (UE) n. 537/2014 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione;

Il ricorrente è esperto contabile abilitato in Germania (nonché revisore legale dei conti ai sensi del diritto del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica Italiana). Egli è abilitato ad eseguire la revisione legale dei conti presso imprese di interesse pubblico. Quale esperto contabile, lo stesso è soggetto per la sua intera attività alla vigilanza del consiglio degli esperti contabili, un ente di diritto pubblico, di cui gli esperti contabili sono membri ed eleggono gli organi.

Il regolamento impugnato (nel prosieguo «regolamento») prevede che i revisori legali siano sottoposti, per la revisione di imprese di pubblico interesse, al controllo da parte di un’autorità indipendente, vale a dire non soggetta neppure ad istruzioni governative. Presso tale autorità non è consentito, in nessun caso, ad un esperto contabile in servizio attivo di operare in tale veste, mentre ad un ex esperto contabile soltanto dopo un determinato periodo di tempo dall’esercizio di tale attività.

Il ricorrente considera pregiudizievoli le nuove disposizioni. Rileva che il regolamento viola il diritto dell’Unione.

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il suo ricorso in quanto irricevibile. Esso ritiene che il ricorrente non sia legittimato ad impugnare il regolamento. La motivazione del Tribunale si fonda sulla circostanza che il ricorrente non è individualmente interessato dal regolamento, in quanto appartiene alla cerchia di persone astrattamente soggette alla norma e non può far valere alcun diritto individuale.

Il ricorrente rileva, all’opposto, di essere direttamente e individualmente interessato dalla norma. In particolare la cerchia dei destinatari della norma è aperta, non da ultimo anche in ragione del fatto che, tra l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento intercorre un periodo di tempo, nel quale un numero indeterminato di persone può entrare nella cerchia dei professionisti.

Il Tribunale non ha tenuto conto di tale incidenza diretta ed individuale. In particolare, la cerchia dei professionisti è ogni volta determinata in applicazione di un controllo riconducibile al diritto dell’Unione. Il fatto che tra l’adozione e l’entrata in vigore intercorre un certo periodo di tempo non può essere determinante ai fini della sussistenza della tutela giurisdizionale.

Il ricorrente ritiene, altresì, che nell’ipotesi di una mancanza di incidenza individuale si rileva una lacuna nella tutela giurisdizionale. Questa deve essere colmata attraverso la Carta dei diritti fondamentali, che tutela anche la libertà professionale, e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciò rientra nella responsabilità e nel controllo degli organi giurisdizionali dell’Unione europea, i quali avrebbero creato le circostanze che hanno determinato la lacuna nella tutela giurisdizionale.


(1)  GU L 158, pag. 77.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/5


Impugnazione proposta il 1o febbraio 2016 da ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 13 novembre 2015, causa T-424/14, ClientEarth/Commissione europea

(Cause riunite T-424/14 e T-425/15)

(2016/C 191/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer, F. Heringa, J. Wolfhagen, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

i.

annullare la sentenza del Tribunale del 13 novembre 2015 con cui:

ha respinto i ricorsi proposti dalla ricorrente;

ha disposto che la ricorrente sopportasse le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea;

ii.

disporre che la Commissione europea sopporti le spese, comprese quelle sostenute da eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa rispettosamente presente che la sentenza dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi:

Primo motivo : errore di diritto nell’accettare la presunzione generale dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001 (1) riguardo ai documenti richiesti.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto esso:

i.

ha applicato in maniera erronea la giurisprudenza della Corte;

ii.

ha omesso di riconoscere che l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, TUE non fornisce alcuna base per accettare tale presunzione generale;

iii.

ha accettato una presunzione generale per quanto riguarda il rifiuto alla divulgazione dei documenti richiesti senza applicare il test del pregiudizio grave e specifico;

iv.

ha omesso di riconoscere che i documenti richiesti sono intrinsecamente collegati alla decisione di perseguire o meno iniziative di politica legislativa.

Secondo motivo : errore di diritto nel mancato riconoscimento dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto esso:

i.

ha omesso di prendere in considerazione gli specifici interessi pubblici sollevati da ClientEarth;

ii.

ha stabilito che la divulgazione dei documenti richiesti in un momento successivo esclude l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti;

iii.

ha stabilito che la divulgazione di altri documenti rispetto a quelli richiesti esclude l’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti;

iv.

non ha riconosciuto la natura pubblica dell’interesse rappresentato da ClientEarth;

v.

ha omesso d’interpretare i motivi del rifiuto in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 1367/2006 (2);

vi.

non ha riconosciuto l’interesse pubblico ad un migliore accesso alla giustizia in questioni ambientali.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).


30.5.2016   

IT

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C 191/6


Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 dalla Comercializadora Eloro, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015, causa T-354/14, Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (Zumex)

(Causa C-71/16 P)

(2016/C 191/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercializadora Eloro, S.A. (rappresentante: J.L. de Castro Hermida, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Zumex Group, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Relativamente all’offerta di prove, ritenere prodotti e ammettere i documenti presentati al termine della procedura di ricorso e riproposti unitamente all’atto introduttivo del giudizio, numerati da 1 a 7, come specificati nell’elenco dei documenti allegati accluso alla suddetta domanda;

sulla base della prova documentale di cui al procedimento amministrativo, dichiarare sufficientemente provato l’uso serio ed effettivo da parte della ricorrente (Comercializadora Eloro, S.A.), nel periodo e nel territorio pertinenti, del suo marchio JUMEX per succhi di frutta nella classe 32;

stante la prova dell’uso del marchio prioritario da parte dell’opponente, e ricorrente nel presente procedimento, negare la registrazione del marchio richiesto ZUMEX per tutti i prodotti della classe 32, poiché sussiste un rischio di confusione per il consumatore derivante dalla presenza nel mercato di entrambi i marchi, data la loro somiglianza denominativa e identità applicativa.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario  (1) e della regola 22, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione  (2)

Secondo la divisione d’opposizione dell’EUIPO, la prova dell’utilizzazione fornita dall’opponente raggiungeva il grado minimo richiesto per dichiarare l’avvenuto uso effettivo del marchio nel periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I dubbi espressi nella sentenza impugnata sull’effettivo ingresso nel territorio dell’Unione europea dei prodotti venduti all’impresa olandese «Nidera General Merchandise, B.V.» si fondano esclusivamente su un indizio documentale, ossia la pagina Internet di questa società, accessibile all’indirizzo www.ngm-int.com, in cui la stessa indica i paesi dell’Africa occidentale quale luogo di destinazione delle sue attività commerciali.

A tal fine, occorre respingere il valore probatorio degli estratti stampati da questa pagina Internet, risalendo essi al momento della verifica dell’offerta delle prove, ossia a una data prossima al 5 agosto 2011, vale a dire otto anni dopo l’inizio del periodo pertinente per la prova dell’uso e tre anni dopo la fine del medesimo. In questo lasso di tempo è possibile che l’attività commerciale della società in questione e il campo geografico d’azione abbiano subìto notevoli variazioni. La logica giuridica esige che la prova addotta per confutare il dimostrato uso del marchio si riferisca altresì al periodo pertinente e non a diversi anni dopo la fine dello stesso.

Le fatture prodotte come prova indicano che la società olandese «Nidera General Marchandise, B.V.», con sede a Rotterdam, costituisce non solo l’acquirente dei prodotti, ma anche la consegnataria della merce venduta, il che lascia intendere che vi sia stato un ingresso della merce in parola nel territorio dell’Unione europea.

L’opponente ha fornito prove sull’appartenenza di questa società al gruppo di imprese «Nidera» avente sede in diversi paesi europei, compresa la Spagna, attraverso la succursale «Nidera Agro Comercial, S.A.». Ciò rappresenta una chiara indicazione del fatto che la merce acquistata da detta società era destinata al mercato europeo.

Avendo l’opponente assolto l’onere della prova circa l’uso del suo marchio ed essendo detto uso stato accertato attraverso la presentazione di fatture concernenti la vendita di prodotti contraddistinti dal marchio, nell’impugnare l’efficacia della prova in esame occorrerà dar luogo a un’inversione dell’onere della prova, che impone al richiedente del marchio l’obbligo di dimostrare l’insufficienza della prova fornita, al di là di mere ipotesi o supposizioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Il fatto che la società olandese «Nidera General Merchandise, B.V.» figuri nelle fatture prodotte come consegnataria della merce esclude lo sdoganamento dei prodotti nell’Unione europea in regime di transito doganale esterno e lascia intendere che vi sia stata l’effettiva introduzione della merce nel territorio pertinente, malgrado la successiva riesportazione in Africa.

La sentenza impugnata nega che l’importazione effettuata esclusivamente per scopi di riesportazione costituisca un uso reale del marchio, partendo dal presupposto che tale attività non consente di creare o di mantenere quote di mercato. Tuttavia, sussiste un’identità di ratio con l’ipotesi prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RMC), ossia: l’apposizione del marchio solo ai fini dell’esportazione, attività che non consente nemmeno di creare o di mantenere quote di mercato nel territorio dell’Unione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

Da tale disposizione e dalla giurisprudenza si evince che regola generale consiste nell’ammissione di prove e argomenti anche se presentati fuori termine, motivo per cui il potere discrezionale concesso all’EUIPO dovrà essere interpretato in senso restrittivo e previa motivazione del rigetto. Discrezionalità non significa arbitrarietà o soggettività.

Le nuove fatture ed etichette di imballaggio fornite al termine della procedura di ricorso, documenti da 1 a 7, erano fondamentali poiché, essendo state emesse da altre imprese europee, consentivano di fugare i dubbi sorti in merito alle fatture emesse dalla società commerciale olandese «Nidera General Merchandise, B.V.».

All’atto della presentazione della prova dell’uso del proprio marchio, l’opponente ha dovuto affrontare difficoltà cronologiche (l’attività probatoria si è svolta tre anni dopo il suddetto uso) e geografiche (l’opponente è una società messicana con interessi prevalenti nel continente americano).

La considerazione delle circostanze cronologiche e geografiche esistenti e l’assoluta rilevanza, ai fini della risoluzione della controversia, dei documenti prodotti tardivamente, avrebbero dovuto portare ad ammettere questi ultimi, concludendo la dimostrazione dell’uso serio ed effettivo del marchio prioritario opposto ed effettuando il necessario confronto tra i marchi controversi onde stabilire l’esistenza del rischio di confusione per il consumatore.


(1)  Regolamento (CE) n.o207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) GU 2009, L 78, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n.o2868 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario GU 1995, L 303, pag. 1.


30.5.2016   

IT

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C 191/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine (Italia) il 24 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato e a.

(Causa C-111/16)

(2016/C 191/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Udine

Procedimento penale a carico di

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga e Luciano Taboga

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi del 1o comma dell’art. 54 del reg. n. 178/2002 (1), la Commissione è obbligata, qualora venga sollecitata da uno Stato membro, anche se valuta che non sussistano, per determinati alimenti o mangimi, motivi di rischio grave e manifesto per la salute umana, animale e dell’ambiente, ad adottare delle misure di emergenza ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002;

2)

se, qualora la Commissione comunichi allo Stato membro sollecitante la sua valutazione contraria alle richieste dello stesso, valutazione che concettualmente inibisce la necessità di adottare misure di emergenza e per tale motivo non adotta le misure di emergenza ai sensi dell’art. 34 del reg. n. 1829/2003 (2) richieste dallo stesso Stato membro, lo Stato membro sollecitante è autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del reg. n. 178/2002, ad adottare misure di emergenza provvisorie;

3)

se considerazioni legate al principio di precauzione che esulino da parametri di rischio grave e manifesto per la salute dell’uomo, animale o per l’ambiente nell’utilizzo di un alimento o mangime, possano giustificare l’adozione di misure di emergenza provvisorie da parte di uno Stato membro ai sensi dell’art. 34 del reg. CE n. 1829/2003;

4)

se è chiaro e manifesto che la Commissione Europea ha valutato che non esistono le condizioni sostanziali per adottare misure di emergenza per un alimento o un mangime, confermate poi in seguito da Opinione scientifica dell’EFSA, e tali valutazioni sono state trasmesse allo Stato membro sollecitante in forma scritta, lo Stato membro può continuare a mantenere vigenti le sue misure provvisorie di emergenza e/o rinnovare la vigenza di tali misure di emergenza provvisorie, qualora sia esaurito il periodo provvisorio per cui erano state poste.


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).


30.5.2016   

IT

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C 191/9


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 dalla British Airways plc avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea

(Causa C-122/16 P)

(2016/C 191/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (rappresentanti: J. Turner QC, R. O’Donoghue, Barristers, A. Lyle-Smythe, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nei limiti in cui limita la portata dell’annullamento della decisione impugnata della Commissione europea alle conclusioni della British Airways nel ricorso di annullamento iniziale;

annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale;

annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione europea; e

riconoscere alla British Airways la rifusione delle spese relative all’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la British Airways plc chiede l’annullamento parziale della decisione del Tribunale resa il 16 dicembre 2015 nella causa T-48/11, British Airways plc/Commissione europea. Tale sentenza ha annullato parzialmente la decisione della Commissione C(2010) 7694 final del 9 novembre 2010 nel procedimento COMP/39258 — Airfreight, nella parte in cui riguarda la British Airways.

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicare la nozione di ultra petita al fine di ridurre le sue azioni, pur avendo esso stesso ritenuto che vi fossero difetti fondamentali di politica pubblica che viziavano totalmente la decisione della Commissione europea. Sollevando una questione di politica pubblica di propria iniziativa e decidendo sulla causa dinanzi a sé su tale base, il Tribunale non si è pronunciato ultra petita; il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel ritenersi limitato dal principio di ultra petita al momento di decidere sulle conseguenze della sua pronuncia nel dispositivo della sua sentenza.

2.

Secondo motivo, in subordine, vertente sul fatto che, anche se si applicasse il principio di ultra petita, il Tribunale avrebbe dovuto ritenersi tuttavia libero di — o addirittura tenuto ad — annullare integralmente la decisione impugnata al fine di dare effetto alle sue conclusioni secondo le quali vi era un difetto nella decisione impugnata che violava norme superiori di diritto, ossia i principi di legalità e di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.


30.5.2016   

IT

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C 191/10


Impugnazione proposta il 27 febbraio 2016 dalla Orange Polska SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2015, causa T-486/11, Orange Polska SA/Commissione europea

(Causa C-123/16 P)

(2016/C 191/12)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Orange Polska SA (rappresentanti: D.M. Beard QC, A. Howard, barristers, M. Modzelewska de Raad, adwokat, P. Paśnik, adwokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, European Competitive Telecommunications Association

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corta voglia:

annullare la sentenza;

annullare integralmente la decisione; in subordine,

annullare integralmente l’articolo 2 della decisione; o in subordine,

ridurre l’importo dell’ammenda ivi previsto in misura adeguata; o in subordine,

rinviare la decisione relativa all’ammenda alla Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: il primo motivo verte sulla validità sostanziale dell’accertamento della violazione nella decisione della Commissione impugnata, mentre gli altri due motivi vertono sull’importo dell’ammenda imposta dall’articolo 2 della decisione.

1)

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e di ragionamento, non avendo richiesto alla Commissione di provare la sussistenza di un interesse legittimo nel procedere all’indagine e nell’adottare una decisione accertante una violazione relativa alla condotta passata.

2)

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso una serie di errori di diritto e/o snaturato gli elementi di prova, in quanto ha confermato la valutazione della Commissione sull’impatto della violazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

3)

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova, essendosi rifiutato di dar credito agli investimenti effettuati dalla Orange al fine di ridurre l’importo dell’ammenda per via di circostanze attenuanti.


30.5.2016   

IT

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C 191/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta) il 29 febbraio 2016 — Malta Dental Technologists Association e altri/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

(Causa C-125/16)

(2016/C 191/13)

Lingua processuale: il maltese

Giudice del rinvio

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Malta Dental Technologists Association e altri

Convenuti: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

Questioni pregiudiziali

1)

Se il divieto imposto dalle autorità sanitarie maltesi, o il rifiuto da parte di queste ultime, di riconoscere la professione di odontotecnico clinico/odontoprotesista, in conseguenza del quale, nonostante l’assenza di discriminazioni giuridiche, ai soggetti di altri Stati membri che abbiano presentato una domanda a tal fine, viene di fatto preclusa la possibilità di stabilirsi a Malta per esercitarvi la professione, sia incompatibile con i principi e le disposizioni giuridiche che disciplinano la creazione del mercato unico e, in particolare, con quelli risultanti dagli articoli 49 TFUE, 52 TFUE e 56 TFUE, in una situazione in cui non vi sono rischi per la sanità pubblica.

2)

Se la direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, debba applicarsi agli odontotecnici clinici, considerato che, qualora una protesi risultasse difettosa, l’unica conseguenza di ciò sarebbe la modifica o la sostituzione dell’apparecchio difettoso, senza alcun rischio per il paziente.

3)

Se il divieto opposto dalle autorità sanitarie maltesi, contestato nella presente causa, serva a garantire l’obiettivo di un elevato livello di protezione della sanità pubblica, allorché qualsiasi protesi dentaria difettosa può essere sostituita senza alcun rischio per il paziente.

4)

Se il modo in cui il convenuto, Sovrintendente alla sanità pubblica, interpreta e applica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardo agli odontotecnici clinici che abbiano presentato una domanda di riconoscimento presso le stesse autorità sanitarie maltesi, configuri una violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005 L 255, pag. 22).


30.5.2016   

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C 191/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Belgio) il 4 marzo 2016 — Christian Ferenschild/JPC Motor SA

(Causa C-133/16)

(2016/C 191/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Mons

Parti

Ricorrente: Christian Ferenschild

Resistente: JPC Motor SA

Questione pregiudiziale

Se gli articoli [5, paragrafo 1] e [7, paragrafo 1, secondo comma], della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (1), letti in combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale interpretata nel senso che essa consente, per i beni usati, che il termine di prescrizione dell’azione del consumatore intervenga prima della scadenza del termine di due anni dalla consegna del bene non conforme qualora il venditore e il consumatore abbiano convenuto un termine di garanzia inferiore a due anni.


(1)  GU L 171, pag. 12.


30.5.2016   

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C 191/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (Italia) il 2 marzo 2016 — Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli

(Causa C-141/16)

(2016/C 191/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale di Milano

Parti nella causa principale

Appellanti: Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani

Appellata: Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica e Costa e Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Bianco e Fabretti, e i principi di diritto dell’Unione, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, OSTINO ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana, nella presente vertenza considerata, che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs.23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1 co. 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea; in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali.


30.5.2016   

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C 191/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 marzo 2016 — UAB Vakarų Baltijos laivų statykla/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-151/16)

(2016/C 191/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Vakarų Baltijos laivų statykla

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (1), che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come da ultimo modificata dalla direttiva 2004/75/CE del 29 aprile 2004 (2), debba essere interpretato nel senso che l’accisa non può gravare sulla fornitura di prodotti energetici qualora, come nel caso di specie, tali prodotti siano forniti ad una nave come carburante da utilizzarsi per la navigazione nelle acque [dell’Unione europea] con l’obiettivo, che non prevede un corrispettivo diretto, di portare con i propri mezzi tale nave dal luogo in cui essa è stata costruita ad un porto in un altro Stato membro, al fine di imbarcare il suo primo carico commerciale.

2)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 osti a disposizioni della legislazione interna degli Stati membri, come quelle applicabili nella fattispecie, che escludono il beneficio dell’esenzione fiscale prevista in tale disposizione nel caso in cui la fornitura di prodotti energetici sia stata effettuata in violazione dei requisiti imposti dallo Stato membro, anche se detta fornitura soddisfa le condizioni essenziali per l’applicazione dell’esenzione enunciate in detto articolo della direttiva 2003/96.


(1)  GU 2003 L 283, pag. 51.

(2)  GU 2004 L 157, pag. 100.


30.5.2016   

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C 191/13


Ricorso proposto il 14 marzo 2016 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-152/16)

(2016/C 191/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J. Hottiaux, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo creato il suo registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, interconnettendolo con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1);

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate dall’autorità competente nazionale ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Orbene, dalla risposta dello Stato lussemburghese alla lettera di diffida complementare risulta un tale registro non è stato messo in atto.

Pertanto, lo Stato lussemburghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione.

Non disponendo di alcun registro nazionale, non sussistono dubbi sul fatto che l’amministrazione lussemburghese non ha adottato le misure necessarie per interconnettere il proprio registro nazionale, di cui non dispone, con gli altri registri nazionali.


(1)  GU L 300, pag. 51.


30.5.2016   

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C 191/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Repubblica di Lettonia) il 15 marzo 2016 — VAS «Latvijas dzelzceļš»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-154/16)

(2016/C 191/18)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: VAS «Latvijas dzelzceļš»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che è applicabile qualora nell’ufficio doganale di destinazione del regime di transito esterno non si presenti la merce completa, anche nel caso in cui si dimostri adeguatamente la distruzione della merce e la sua perdita irrimediabile.

2)

Qualora alla questione sub 1) debba essere data risposta negativa, se la dimostrazione adeguata della distruzione delle merci e, conseguentemente, la circostanza dell’esclusione dell’ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro, possa giustificare l’applicazione degli articoli 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, non includendo nel calcolo dell’obbligazione doganale la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno.

3)

Qualora gli articoli 203, paragrafo 1, 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, possano essere interpretati nel senso che sono liquidati i dazi doganali all’importazione per la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno, se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, insieme ai dazi all’importazione, debba essere pertanto corrisposta anche l’imposta sul valore aggiunto, sebbene l’effettivo ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro sia escluso.

4)

Se l’articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è sempre responsabile del pagamento di detta obbligazione doganale, che sorge nel regime di transito esterno, indipendentemente dal fatto che lo spedizioniere abbia adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù del suddetto articolo 96, paragrafo 2.

5)

Se gli articoli 94, paragrafo 1, 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione doganale dello Stato membro ha l’obbligo di dichiarare responsabili in solido tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale insieme all’obbligato principale, ai sensi delle norme del codice doganale.

6)

Qualora alla questione precedente debba essere data risposta affermativa e le leggi dello Stato membro vincolino l’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’importazione di merci, in generale, al procedimento con il quale si consente l’uscita delle merci in regime di libera pratica, se gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro ha l’obbligo di dichiarare responsabili in solido del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale ai sensi delle norme del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.

7)

Qualora alle questioni sub 5) o 6) debba essere data risposta affermativa, se gli articoli 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui la dogana dello Stato membro, a causa di un errore, non abbia applicato ad alcuna delle persone responsabili insieme all’obbligato principale la responsabilità in solido per l’obbligazione doganale, questa sola circostanza possa legittimare l’esonero dell’obbligato principale dalla responsabilità per l’obbligazione doganale.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 347, pag. 1.


30.5.2016   

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C 191/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 marzo 2016 — VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”»/Konkurences padome

(Causa C-159/16)

(2016/C 191/19)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VAS «Starptautiskā lidosta “Rīga”»

Convenuto: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 102 e 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che uno stesso e unico comportamento di un’impresa statale può essere analizzato al contempo sotto il profilo dell’esistenza di un aiuto di Stato (come eventuale concessione di un aiuto di Stato a un cliente/partner commerciale) e sotto il profilo dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante (discriminazione in materia di prezzi).

2)

Se tra queste due analisi esista un ordine o una gerarchia.

3)

Se sia consentito a un’amministrazione o a un organo giurisdizionale, nell’esaminare un procedimento relativo a un’infrazione alle regole di concorrenza che si manifesti nell’applicazione di prezzi discriminatori ai clienti/partner commerciali di un’impresa statale, dichiarare che il comportamento di un operatore economico viola l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se l’infrazione deriva dalla concessione di un aiuto di Stato senza seguire il procedimento preliminare di esame di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


30.5.2016   

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C 191/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 21 marzo 2016 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Mercedes Benz Financial Services UK Ltd

(Causa C-164/16)

(2016/C 191/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Appellata: Mercedes Benz Financial Services UK Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Quale sia il significato delle parole «un contratto (…) accompagnat[o] dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata» di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b) (1).

2)

In particolare, nel contesto del caso di specie, se il termine «normalmente» comporti che un’autorità tributaria non debba andare oltre l’identificazione dell’esistenza di un’opzione d’acquisto che può essere esercitata al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata.

3)

In alternativa, se il termine «normalmente» comporti che un’autorità nazionale debba andare oltre e accertare la finalità economica del contratto.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

a.

Se l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, debba essere influenzata da un’analisi delle probabilità che il consumatore eserciti siffatta opzione.

b.

Se l’entità del prezzo da pagare nel momento in cui viene esercitata l’opzione d’acquisto rilevi ai fini dell’accertamento della finalità economica del contratto.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


30.5.2016   

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C 191/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 21 marzo 2016 — Toufik Lounes /Secretary of State for the Home Department

(Causa C-165/16)

(2016/C 191/21)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Toufik Lounes

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

Se, qualora una cittadina spagnola e dell’Unione:

i)

si rechi nel Regno Unito, esercitando il proprio diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE (1),

ii)

soggiorni nel Regno Unito, esercitando il proprio diritto ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38/CE,

iii)

acquisisca successivamente la cittadinanza britannica, in aggiunta alla cittadinanza spagnola, divenendo così titolare di doppia cittadinanza, e

iv)

alcuni anni dopo aver acquisito la cittadinanza britannica, contragga matrimonio con un cittadino di un paese terzo con il quale risiede nel Regno Unito,

essa — residente nel Regno Unito e in possesso sia della cittadinanza spagnola sia di quella britannica — e il suo coniuge siano entrambi beneficiari della direttiva 2004/38/CE, ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


30.5.2016   

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C 191/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro/Crewlink Ltd

(Causa C-168/16)

(2016/C 191/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti

Ricorrenti: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro

Resistente: Crewlink Ltd

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto:

delle esigenze di prevedibilità delle soluzioni e di certezza del diritto che hanno ispirato l’adozione delle norme in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sancite dalla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, [C] 15, pag. 1) denominata «convenzione di Bruxelles», nonché dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia, C-154/11, punti 44 e 46),

delle particolarità legate al settore della navigazione aerea europea, nell’ambito del quale il personale di volo per conto di una compagnia aerea avente sede legale in un determinato Stato dell’Unione europea, che è messo a disposizione di tale compagnia aerea da un’altra società avente sede legale nello stesso Stato, personale che sorvola quotidianamente il territorio dell’Unione europea a partire da una base di servizio che può essere situata, come nel caso di specie, in un altro Stato membro,

delle specificità inerenti alla presente controversia, quali descritte nelle motivazioni della presente sentenza,

del criterio dedotto dalla nozione di «base di servizio» (come definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91) utilizzato dal regolamento n. 883/2004 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai membri degli equipaggi di condotta e di cabina a partire dal 28 giugno 2012,

degli insegnamenti desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le sentenze citate nelle motivazioni della presente decisione,

la nozione di «luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro», quale contemplata dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso che è equiparabile a quella di «base di servizio»[,] definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 come «il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato», e ciò al fine di determinare lo Stato contraente (e, pertanto, la sua giurisdizione) sul territorio del quale dei lavoratori svolgono abitualmente il loro lavoro, quando tali lavoratori sono messi a disposizione, in qualità di membri del personale di volo, di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea, dal momento che questo criterio di collegamento, dedotto da quello di «base di servizio» intesa come «centro effettivo del rapporto di lavoro» in quanto tutti i lavoratori sistematicamente vi iniziano e vi concludono la propria giornata lavorativa, vi organizzano il proprio lavoro quotidiano e in prossimità della quale hanno stabilito la propria effettiva residenza durante il periodo delle relazioni contrattuali nel quale sono stati messi a disposizione di tale compagnia aerea, è quello che presenta, allo stesso tempo, il legame più stretto con uno Stato contraente e assicura la tutela più adeguata alla parte contraente più debole.


30.5.2016   

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C 191/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Belgio) il 25 marzo 2016 — Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Ltd

(Causa C-169/16)

(2016/C 191/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Mons

Parti

Ricorrente: Miguel José Moreno Osacar

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto:

delle esigenze di prevedibilità delle soluzioni e di certezza del diritto che hanno ispirato l’adozione delle norme in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sancite dalla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, [C] 15, pag. 1) denominata «convenzione di Bruxelles», nonché dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) (v., in particolare, sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia, C-154/11, punti 44 e 46),

delle particolarità legate al settore della navigazione aerea europea, nell’ambito del quale il personale di volo delle compagnie aeree aventi sede legale in un determinato Stato dell’Unione sorvola quotidianamente il territorio dell’Unione europea a partire da una base di servizio che può essere situata, come nel caso di specie, in un altro Stato dell’Unione,

delle specificità inerenti alla presente controversia, quali descritte nelle motivazioni della presente sentenza,

del criterio dedotto dalla nozione di «base di servizio» (come definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91) utilizzato dal regolamento n. 883/2004 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai membri degli equipaggi di condotta e di cabina a partire dal 28 giugno 2012,

degli insegnamenti desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo le sentenze citate nelle motivazioni della presente decisione,

la nozione di «luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro», quale contemplata dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso che è equiparabile a quella di «base di servizio»[,] definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 del Consiglio del 16 dicembre 1991 come «il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato», e ciò al fine di determinare lo Stato contraente (e, pertanto, la sua giurisdizione) sul territorio del quale un lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, quando tale lavoratore è impiegato come membro del personale di volo di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea, dal momento che questo criterio di collegamento, dedotto da quello di «base di servizio» intesa come «centro effettivo del rapporto di lavoro» in quanto il lavoratore sistematicamente vi inizia e vi conclude la propria giornata lavorativa, vi organizza il proprio lavoro quotidiano e in prossimità della quale ha stabilito la propria effettiva residenza durante il periodo delle relazioni contrattuali, è quello che presenta, allo stesso tempo, il legame più stretto con uno Stato contraente e assicura la tutela più adeguata alla parte contraente più debole.


30.5.2016   

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C 191/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 29 marzo 2016 — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry

(Causa C-175/16)

(2016/C 191/24)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrenti: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Resistente: SOS-Lapsikylä ry

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretata nel senso che possa rientrare nel suo ambito di applicazione un’attività svolta in una casa di un villaggio dei bambini come quella descritta supra, nella quale il lavoratore, nei giorni liberi dei genitori succedanei dei bambini affidati in custodia, svolge funzioni di loro sostituto, convivendo con i bambini in condizioni parafamiliari e provvede, in tale periodo, alle esigenze dei bambini e della famiglia nello stesso modo in cui lo fanno, generalmente, i genitori.


(1)  GU L 299, pag. 9.


30.5.2016   

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C 191/20


Impugnazione proposta il 23 marzo 2016 dalla Proforec Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016, causa T-120/15, Proforec/Commissione

(Causa C-176/16 P)

(2016/C 191/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Proforec Srl (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni, G. Pescatore, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza di irricevibilità numero 704600 del 21 Gennaio 2016 nella Causa T-120/15 per i motivi sotto esposti in narrativa e che si hanno quivi per integralmente ritrascritti e richiamati.

Dichiarare ricevibile il ricorso di merito e rinviare la causa nanti il Tribunale dell’Unione Europea, affinché si pronunci su quest’ultimo, previa ogni più opportuna pronuncia del caso meglio vista e ritenuta.

Condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse respinto il presente ricorso si chiede, sin d’ora, la compensazione delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce i seguenti tre motivi sull’eccezione di irricevibilità:

PRIMO MOTIVO: Errata motivazione di diritto e di fatto sull’inesistenza dell’interesse ad agire. Il Tribunale dell’Unione Europea dal punto 28 al punto 31 dell’Ordinanza ha erroneamente statuito la carenza di interesse della ricorrente a chiedere l’annullamento del Regolamento, svolgendo ragionamento illogico nell’individuare come unici beneficiari dell’annullamento del Regolamento impugnato esclusivamente i distributori titolari dei marchi terzi e non la Proforec direttamente.

SECONDO MOTIVO: Disapplicazione da parte del Tribunale dell’Unione Europea del Trattato di Lisbona Art. 263 — 4 comma TFUE in ordine al negato interesse alla presentazione del Ricorso da parte della ricorrente.

TERZO MOTIVO: Il Tribunale dell’Unione Europea dal punto 32 al punto 35 dell’Ordinanza di irricevibilità non ha motivato sufficientemente la carenza di interesse della ricorrente con falsa rappresentazione dei fatti in ordine all’assenza di un rischio per la Proforec di azione giudiziarie non considerandolo come rischio esistente alla data di presentazione del ricorso e non prendendo alcuna posizione sulla evidente violazione del regolamento in ordine alla mancata previsione del periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte e degli incarti.


30.5.2016   

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C 191/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 31 marzo 2016 — Sadikou Gnandi/Stato belga

(Causa C-181/16)

(2016/C 191/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Sadikou Gnandi

Resistente: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell’attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall’articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall’articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall’articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri — sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.


(1)  GU L 348, pag. 98.


30.5.2016   

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C 191/22


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-187/16)

(2016/C 191/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár, B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 56 TFUE o dell’articolo 4 in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 della direttiva 92/50/CEE (1) nonché degli articoli 14, 20 e da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE (2), in quanto

nel periodo precedente e successivo all’attuazione della direttiva 2004/18/CE ha aggiudicato direttamente alla tipografia di Stato austriaca (Österreichische Staatsdruckerei GmbH) gli appalti pubblici di servizi per la produzione di determinati documenti, quali passaporti con chip, passaporti di emergenza, titoli di soggiorno, carte d’identità, patentini pirotecnici, patenti di guida in formato tessera, libretti di circolazione in formato tessera, in misura inferiore e superiore alle soglie in vigore ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, e

mantiene le disposizioni nazionali, come in particolare l’articolo 2 comma 3 della legge federale di riforma dei rapporti giuridici della tipografia di Stato austriaca (Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Staatsdruckerei), che obbligano le amministrazioni aggiudicatrici all’assegnazione di tali appalti di servizi esclusivamente alla tipografia di Stato austriaca;

2.

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

La tipografia di Stato austriaca è un’impresa privata.

Il diritto austriaco impone che la produzione di tutti i documenti che richiedono riservatezza o il rispetto di disposizioni di sicurezza sia assegnata in via esclusiva alla tipografia di Stato austriaca.

Le amministrazioni aggiudicatrici austriache erano pertanto tenute ad affidare direttamente alla tipografia di Stato austriaca gli appalti pubblici di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, titoli di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato tessera, libretti di circolazione in formato tessera e patentini pirotecnici.

Le amministrazioni aggiudicatrici austriache avrebbero invece dovuto assegnare la produzione dei citati documenti a imprese selezionate nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione conformi alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE e della direttiva 2004/18/CE o presentanti un sufficiente grado di pubblicità ai sensi del TFUE.

L’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione, avendo le amministrazioni aggiudicatrici austriache conferito alla tipografia di Stato austriaca la produzione dei citati documenti senza l’espletamento di procedure di pubblici appalti ed essendo obbligate dal diritto nazionale, ad incaricare della produzione di detti documenti esclusivamente la tipografia di Stato austriaca.


(1)  Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)

(2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)


Tribunale

30.5.2016   

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C 191/23


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

(Causa T-198/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 100 % Capri - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CAPRI - Impedimento relativo alla registrazione - Carattere distintivo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 191/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: 100 % Capri Italia Srl (Capri, Italia) (rappresentanti: A. Perani, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), già Cantoni ITC SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: V. Piccarreta e M. Franzosi, avvocati

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 gennaio 2014 (procedimento R 2122/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI) e la 100 % Capri Italia Srl

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 100 % Capri Italia Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


30.5.2016   

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C 191/23


Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Ben Ali/Consiglio

(Causa T-200/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Base giuridica - Iscrizione del nome del ricorrente basata su una nuova motivazione a seguito dell’annullamento delle misure anteriori di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Errore di fatto - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto alla vita - Diritto al rispetto della vita familiare - Responsabilità extracontrattuale»))

(2016/C 191/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 38), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2014 del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 2), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 202 del 30.06.2014.


30.5.2016   

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C 191/24


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER)

(Causa T-326/14) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOT JOKER - Marchio nazionale figurativo anteriore Joker - Motivo relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 191/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Granini France (Mâcon, Francia) (rappresentante: D. Lichtlen, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2014 (procedimento R 589/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Granini France e la Novomatic AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novomatic AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


30.5.2016   

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C 191/25


Sentenza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Industrias Tomás Morcillo/EUIPO — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

(Causa T-613/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Polycart A Whole Cart Full of Benefits - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore POLICAR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 191/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Tomás Morcillo, SL (Albuixech, Spagna) (rappresentante: A. Sanz-Bermell y Martínez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Schifko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Aucar Trailer, SL (Premia de Mar, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 7 maggio 2014 (procedimento R 1735/2012-1), relativa a un’opposizione tra la Aucar Trailer, SL e la Industrias Tomás Morcillo, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Industrias Tomás Morcillo, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


30.5.2016   

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C 191/25


Sentenza del Tribunale dell’8 aprile 2016 — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Causa T-638/14) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRISA - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frinsa - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio anteriore - Presentazione di fatti e di prove nuovi a sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale - Potere di riforma - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, articolo 65 e articolo 76, paragrafo 1, ultima parte, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 22, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»))

(2016/C 191/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espírito Santo, Brasile)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2014 (procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Frinsa del Noroeste, SA e la Frisa Frigorífico Rio Doce, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1o luglio 2014 (procedimenti riuniti R 1547/2013-4 e R 1851/2013-4) è annullata.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 380 del 27.10.2014.


30.5.2016   

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C 191/26


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2016 — Auyantepui Corp./EUIPO — Magda Rose (Mr Jones)

(Causa T-8/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Mr Jones - Marchio internazionale figurativo anteriore Jones - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 191/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Auyantepui Corp., SA (Panama, Panama) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Magda Rose GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 ottobre 2014 (procedimento R 49/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Magda Rose GmbH & Co. KG e la Auyantepui Corp., SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Auyantepui Corp., SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 13.4.2015.


30.5.2016   

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C 191/27


Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2016 — Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO — Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI)

(Causa T-20/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PICCOLOMINI - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PICCOLO - Mancato uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 191/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henkell & Co. Sektkellerei KG (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: J. Flick, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Cecchi, P. Pozzi e F. Ghisletti Giovanni, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 ottobre 2014 (procedimento R 2265/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Henkell & Co. Sektkellerei KG e la Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Henkell & Co. Sektkellerei KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


30.5.2016   

IT

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C 191/27


Sentenza del Tribunale del 13 aprile 2016 — Facchinello /EUIPO — Olimpia Splendid (Synthesis)

(Causa T-81/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo Synthesis - Mancato uso effettivo di un marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»))

(2016/C 191/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Danila Facchinello (Molinello, Italia) (rappresentante: F. Torlontano, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi all’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Olimpia Splendid SpA (Gualtieri, Italia) (rappresentanti: A. Ferrarese e G. Ferrarese, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2014 (procedimento R 2169/2013-1), relativa a un procedimento di decadenza tra la Olimpia Splendid SpA e la sig.ra Danila Facchinello.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Danila Facchinello è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


30.5.2016   

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C 191/28


Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2016 — Spirig Pharma/EUIPO (Daylong)

(Causa T-261/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Daylong - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 191/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Melgar e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 marzo 2015 (procedimento R 2455/2014-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo Daylong come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Spirig Pharma AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


30.5.2016   

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C 191/29


Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2016 — Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream)

(Causa T-361/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Choice chocolate & ice cream - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 191/37)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Choice sp. z o.o. (Legnica, Polonia) (rappresentante: T. Mielke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2015 (procedimento R 2221/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Choice chocolate & ice cream come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Choice sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


30.5.2016   

IT

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C 191/29


Ordinanza del Tribunale del 7 aprile 2016 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissione

(Causa T-580/14) (1)

((«Unione doganale - Importazione di sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati provenienti da Andorra - Frode - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di sgravio di dazi all’importazione - Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»))

(2016/C 191/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: I. Toda Jiménez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, B.-R. Killmann e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2014) 2376 final della Commissione, del 15 aprile 2014, la quale dichiara, in un caso particolare, che lo sgravio dei dazi all’importazione è ingiustificato (REM 02/2012).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Aduanas y Servicios Fornesa, SL sopporterà un terzo delle spese della Commissione europea nonché le proprie spese.

3)

La Commissione sopporterà i due terzi delle proprie spese.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


30.5.2016   

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C 191/30


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 aprile 2016 — ADR Center/Commissione

(Causa T-644/14 R)

((«Procedimento sommario - Clausola compromissoria - Convenzioni concluse al fine di realizzare progetti sovvenzionati dall’Unione nell’ambito del programma “Giustizia civile” - Decisione esecutiva della Commissione di procedere al recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 191/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentante: L. Tantalo, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione forzata della decisione C (2014) 4485 final della Commissione, del 27 giugno 2014, relativa al recupero dell’importo di EUR 194 275,34, maggiorato degli interessi, dovuto dall’ADR Center Srl in riferimento alle note di addebito nn. 3241311168, 3241311170 e 3241311175 vertenti, rispettivamente, sulle somme di EUR 62 649,47 EUR 78 991,12 ed EUR 52 634,75.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 22 gennaio 2016 è revocata, nella parte riguardante la causa T-644/14 R.

3)

Le spese sono riservate.


30.5.2016   

IT

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C 191/30


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2016 — Sopra Steria Group/Parlamento

(Causa T-181/15) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Decisione del Parlamento di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la prestazione di servizi informatici - Revoca dell’atto - Non luogo a statuire»))

(2016/C 191/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, Francia) (rappresentanti: A. Verlinden, R. Martens e J. Joossen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Tapper Brandberg e B. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento di ricorrere alla procedura negoziata PE/ITEC-NPE-15.8 senza previa pubblicazione di un bando di gara per la prestazione di servizi informatici al Parlamento e ad altre istituzioni e agenzie dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


30.5.2016   

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C 191/31


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 aprile 2016 — ADR Center/Commissione

(Causa T-364/15 R)

((«Procedimento sommario - Clausola compromissoria - Convenzioni concluse al fine di realizzare progetti sovvenzionati dall’Unione nell’ambito del programma “Giustizia civile” - Decisione esecutiva della Commissione di procedere al recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 191/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentante: L. Tantalo, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione forzata della decisione C (2015) 3117 final della Commissione, del 4 maggio 2015, relativa al recupero dell’importo di EUR 432 637,97, maggiorato degli interessi, dovuto dall’ADR Center Srl in riferimento alle note di addebito nn. 3241408192 e 3241409206 vertenti, rispettivamente, sulle somme di EUR 155 507,97 e di EUR 277 130.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 22 gennaio 2016 è revocata, nella parte riguardante la causa T-364/15 R.

3)

Le spese sono riservate.


30.5.2016   

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C 191/32


Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2016 — CBM/UAMI — ÏD Group (Fashion ID)

(Causa T-535/15) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 191/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken e J. Bärenfänger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ÏD Group (Roubaix, Francia)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 luglio 2015 (causa R 2470/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra ÏD Group e CBM Creative Brands Marken GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La CBM Creative Brands Marken GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


30.5.2016   

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C 191/32


Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 febbraio 2016 — Chemtura Netherlands/EFSA

(Causa T-725/15 R)

((«Procedimento sommario - Procedimento di immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici - Pubblicazione di documenti riguardanti l’approvazione di una sostanza attiva - Rigetto della domanda diretta ad ottenere il trattamento riservato di determinate informazioni - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 191/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Chemtura Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Resistente: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

La domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione dell’EFSA, del 10 dicembre 2015, relativa alla pubblicazione integrale dell’esito della valutazione degli esperti dell’EFSA in merito al riesame dell’approvazione della sostanza attiva diflubenzurone relativa al metabolite 4-cloroanilina (PCA), di cui la ricorrente aveva chiesto il trattamento riservato.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 dicembre 2015 nella causa T–725/15 R è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


30.5.2016   

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C 191/33


Ordinanza del presidente del Tribunale del 6 aprile 2016 — GABO:mi/Commissione

(Causa T-10/16 R)

((«Procedimento sommario - Sovvenzioni - Sesto e settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002 — 2006 e 2007 — 2013 - Lettere richiedenti il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Ricevibiità - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 191/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, S. Lejeune e M. Sickierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, di due lettere della Commissione del 2 dicembre 2015 che informano la ricorrente che essa avrebbe proceduto al recupero di una parte delle sovvenzioni che le erano state concesse nell’ambito del sesto e del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006 e 2007-2013) e, dall’altro, di una nota di addebito della Commissione che le ordina di versare la somma di EUR 1 770 417,29 entro il 15 gennaio 2016.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 18 gennaio 2016 pronunciata nella causa T-10/16 R è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


30.5.2016   

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C 191/33


Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

(Causa T-41/16 R)

((«Procedimento sommario - Procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta - “Halloumi” o “Hellim” - Rigetto di un’opposizione - Domanda di sospensione dell‘esecuzione - Assenza di urgenza»))

(2016/C 191/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cipro), Animal Breeders Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd (Nicosia), Süt Ürünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia), e Fatma Garanti (Güzelyurt, Cipro) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel ed E. Bertolotto, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, J. Guillem Carrau e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta a ottenere misure provvisorie relative alla procedura di registrazione del formaggio denominato «halloumi/hellim» come denominazione di origine protetta in forza del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.5.2016   

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C 191/34


Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Bittorrent Marketing/EUIPO — BitTorrent (bittorrent)

(Causa T-771/15)

(2016/C 191/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: C. Hoppe, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BitTorrent, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «bittorrent» — Marchio comunitario n. 3 216 439

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2015 nel procedimento R 2275/2013-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e respingere la richiesta di decadenza della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare alle spese l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 76, paragrafi 1, prima frase, e 2 del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a, del regolamento n. 207/2009.


30.5.2016   

IT

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C 191/35


Ricorso proposto il 21 marzo 2016 — Isdin/EUIPO — Spring Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)

(Causa T-117/16)

(2016/C 191/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal e E. Armero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spirig Pharma AG (Egerkingen, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «ERYFOTONA ACTINICA» — Domanda di registrazione n. 11 853 116

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2016 nel procedimento R 1387/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Con la decisione di non sospendere il procedimento la commissione di ricorso ha commesso un manifesto errore di valutazione, uno sviamento di potere e una violazione della regola 20, paragrafo 7, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, della regola 52, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, degli articoli 75, 76, paragrafo 1, e 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e una violazione dei principi di uguaglianza davanti alla legge, proporzionalità, certezza del diritto e corretta amministrazione;

in subordine, violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.5.2016   

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C 191/36


Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — Belgio/Commissione

(Causa T-131/16)

(2016/C 191/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet e J. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella domanda;

annullare la decisione della Commissione dell’11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio, in quanto non ha correttamente identificato la misura di aiuto di Stato, classifica il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») degli utili in eccesso come regime di aiuti e lo considera un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’articolo 107 TFUE;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata, in quanto considerano il sistema di ruling sugli utili in eccesso un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e, in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea, dispongono il recupero del presunto aiuto di Stato nei confronti dei gruppi multinazionali a cui appartengono le società beneficiarie;

condannare la Commissione alle spese sostenute in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, TFUE, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE in quanto sono state utilizzate le norme sugli aiuti di Stato per definire in maniera unilaterale il potere impositivo dello Stato belga.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell’individuare il presunto aiuto di Stato e nel considerarlo un regime di aiuti che non richiede ulteriori misure di attuazione ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 e dell’articolo 107 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE in quanto si è ritenuto che il sistema di ruling degli utili in eccesso costituisca un aiuto di Stato. La Commissione non ha individuato le risorse statali coinvolte, non ha identificato l’esistenza di un vantaggio e ha valutato erroneamente la selettività e la distorsione della concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in quanto ha identificato come beneficiari del presunto aiuto non soltanto le società belghe soggette a tassazione in Belgio, ma anche i gruppi multinazionali a cui esse appartengono.

5.

Quinto motivo, in subordine, vertente sulla violazione del principio generale di legalità e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in quanto il recupero può essere richiesto nei confronti di gruppi multinazionali a cui appartengono le società belghe che hanno ottenuto il ruling.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU 2015 L 248, pag. 9.


30.5.2016   

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C 191/37


Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO)

(Causa T-132/16)

(2016/C 191/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: PayPal, Inc. (San Jose, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Renck, avvocato, e I. Junkar, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermuda)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «VENMO» — Marchio dell’Unione europea n. 9 509 357

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento per dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2974/2014-5)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora essa intervenga, alle spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


30.5.2016   

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C 191/37


Ricorso proposto il 5 aprile 2016 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-140/16)

(2016/C 191/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (La Trinité-sur-Mer, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016, notificata tramite lettera n. D 302191 il 5 febbraio 2016 e adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti del ricorrente di una somma pari a EUR 320 026,23 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e se ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 2016-195 del 4 febbraio 2016 che informa il ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 29 gennaio 2016, recante per oggetto recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;

condannare il Parlamento europeo a versare al Sig. Jean-Marie Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legalità esterna degli atti impugnati. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni finanziarie relative ai partiti politici e, di conseguenza, ai deputati spetterebbe all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale.

Seconda parte, in cui si afferma che l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non potrebbe modificare la natura e la portata della sua competenza. Orbene, il Segretario generale non avrebbe alcuna delega regolare da parte del presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che gli conferisca il potere di adottare e notificare gli atti impugnati con riferimento alla risoluzione di questioni finanziarie riguardanti un deputato.

2.

Secondo motivo, vertente sui vizi che inficiano la legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo si articola in quattro parti.

Prima parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

Seconda parte, secondo cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento non avrebbe fornito alcun elemento di prova a sostegno degli atti impugnati.

Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da uno sviamento di potere e di procedura.

Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati avrebbero carattere discriminatorio.


30.5.2016   

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C 191/39


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/IEM

(Causa T-141/16)

(2016/C 191/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Lejeune, rappresentante)

Convenuta: IEM — Erga — Erevnes — Meletes Perivallontos kai Chorotaxias AE (Atene, Grecia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare l’importo di EUR 105 416,47 oltre interessi di mora, con tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali al 1o luglio 2010 (2,0 %) oltre l’uno per cento (1,0 %), vale a dire complessivamente con tasso del tre per cento (3 %), da calcolare a far data dal 6 luglio 2010 e fino al giorno del saldo complessivo di tale importo, diminuiti di EUR 30 208 (saldati per compensazione in data 4 settembre 2010), e

condannare la convenuta alle spese processuali e ai costi del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, proposto in forza dell’articolo 272 del TFUE dinanzi al Tribunale, si chiede la pubblicazione della decisione che condanna la convenuta a versare alla Commissione europea l’importo di EUR 75 208,47, oltre interessi, relativa al contratto FAIR-CT98-9544 per l’azione intitolata «Individuazione di un nuovo metodo per pulire e sbucciare la frutta».

La Commissione europea richiama, quale principale fondamento giuridico, la violazione degli obblighi contrattuali da parte della convenuta facendo valere, segnatamente, che l’importo versato alla convenuta in forza del contratto in parola non è stato utilizzato per l’attuazione di una qualsivoglia azione relativa al contratto, e che la convenuta non ha prodotto alcun atto probatorio in proposito. In subordine, la Commissione europea fa valere l’ingiustificato arricchimento della convenuta, come previsto dagli articoli 904 e 908 del Codice Civile.


30.5.2016   

IT

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C 191/39


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA)

(Causa T-143/16)

(2016/C 191/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intesia Group Holding GmbH (Böblingen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo «INTESA» — Marchio dell’Unione europea n. 3 105 277

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento per dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 632/2015-1)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le altre parti alle spese del procedimento, nonché a quelle correlate alla domanda di revoca e al ricorso dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 51, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento n. 207/2009.


30.5.2016   

IT

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C 191/40


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)

(Causa T-144/16)

(2016/C 191/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Multipharma SA (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea denominativo «MULTIPHARMA» — Domanda di registrazione n. 9 537 887

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2016 nel procedimento R 2950/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese le spese del procedimento di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/41


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione

(Causa T-146/16)

(2016/C 191/54)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (‘s-Graveland, Paesi Bassi), Stichting Het Groninger Landschap (Haren, Paesi Bassi), It Fryske Gea (Opsterland, Paesi Bassi), Stichting Het Drentse Landschap (Assen, Paesi Bassi), Stichting Het Overijssels Landschap (Dalfsen, Paesi Bassi), Stichting Het Geldersch Landschap (Arnhem, Paesi Bassi), Stichting Flevo-Landschap (Lelystad, Paesi Bassi), Stichting Het Utrechts Landschap (De Bilt, Paesi Bassi), Stichting Landschap Noord-Holland (Heiloo, Paesi Bassi), Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (Rotterdam, Paesi Bassi), Stichting Het Zeeuwse Landschap (Heinkenszand, Paesi Bassi), Stichting Het Noordbrabants Landschap (‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi), Stichting Het Limburgs Landschap (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 2 settembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi, C(2015) 5929 final;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Le ricorrenti sostengono che nei Paesi Bassi la protezione della natura è un servizio di interesse generale ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale (GU 2012, C 326, pag. 308), che pertanto non riguarda alcuna attività economica.

Le ricorrenti sarebbero state a torto qualificate come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le ricorrenti sostengono anzitutto di essere organizzazioni che gestiscono terreni, senza scopo di lucro, istituite per soddisfare un fine pubblico (non economico). In subordine, le ricorrenti sostengono di non essere imprese nella misura in cui acquistano terreni a beneficio della natura mediante sussidi ottenuti in base al «Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties» (regime di aiuti alle organizzazioni private a tutela della natura che gestiscono terreni).

Il regime di sussidi non comporterebbe un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tenuto conto dei requisiti connessi al regime medesimo.

Il regime di aiuti non comporterebbe una distorsione della concorrenza.

Il regime di aiuti non avrebbe un’incidenza negativa sugli scambi interstatali.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.


30.5.2016   

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C 191/42


Ricorso proposto l’8 aprile 2016 — Italia/Commissione

(Causa T-147/16)

(2016/C 191/55)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: S. Fiorentino, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione n. C (2016) 366 final del 28 gennaio 2016, notificata il 29 gennaio 2016, con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana il pagamento delle somme di € 5 382 000 e di € 2 106 000 a titolo di penalità di mora corrispondenti, rispettivamente, al terzo e al quarto semestre successivo al deposito della predetta sentenza della Corte;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 14 del Reg. (CE) 22 marzo 1999 n. 659/1999, sulla falsa applicazione dell’articolo 11 del Reg. (CE) 21 aprile 2004 n. 794/2004, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata impone di applicare, alle somme dovute dalle imprese per la restituzione dell’aiuto di Stato, gli interessi al tasso composto, così come previsto dall’articolo 11 del Reg. n. 794/2004. Il Governo italiano contesta tale punto ritenendo che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale regime di calcolo degli interessi non può trovare applicazione con riferimento alle decisioni di recupero anteriori all’entrata in vigore del Reg. n. 794/2004 e, tanto meno, con riferimento alle decisioni anteriori alla pubblicazione della Comunicazione del 2003 della Commissione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali. In contrario, non vale invocare, come fa la Commissione nella decisione impugnata, un preteso accordo in senso contrario, che sarebbe intervenuto tra la Commissione medesima e le autorità italiane.


30.5.2016   

IT

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C 191/42


Impugnazione proposta l’11 aprile 2016 da Adrian Barnett e Sven-Ole Mogensen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione

(Causa T-148/16 P)

(2016/C 191/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Adrian Barnett (Roskilde, Danimarca), Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare e disporre

l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-56/15, Barnett e Mogensen/Commissione;

statuendo ex novo,

annullare le decisioni di cui ai cedolini di pensione del mese di giugno 2014, con cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1o gennaio 2014;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica (TFP), interpretando le disposizioni chiare e precise dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») alla luce della presunta «reale volontà del legislatore» in ordine alla portata della sospensione del meccanismo di attualizzazione delle pensioni e delle retribuzioni nel 2013 e nel 2014. Così facendo, il TFP avrebbe interpretato contra legem l’articolo 65, paragrafo 4, dello Statuto e le modalità di applicazione di cui all’allegato XI di detto Statuto.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto che il TFP avrebbe commesso, in quanto le condizioni statutarie per procedere alla attualizzazione intermedia controversa, previste all’allegato XI dello statuto, non sarebbero state soddisfatte e la Commissione, eseguendo tale attualizzazione, sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. Infatti, dopo aver rilevato, nella sentenza impugnata, che il coefficiente di correzione precedente era stato calcolato erroneamente nel regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2013, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, il TFP sarebbe incorso in un errore di diritto, poiché ha dichiarato che il principio di parità di trattamento consentiva all’autorità che ha il potere di nomina (APN) di procedere all’attualizzazione intermedia controversa, in modo non conforme alla teoria della revoca di atti amministrativi illegittimi costitutivi di diritti o di analoghi vantaggi.


30.5.2016   

IT

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C 191/43


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Ingrid Fedtke avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016 nella causa F-107/15, Fedtke/CESE

(Causa T-157/16 P)

(2016/C 191/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ingrid Fedtke (Wezembeek Oppem, Belgio) (rappresentante: avv. M. A. Lucas)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’ordinanza del 5 febbraio 2016 del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) nella causa F-107/15;

rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché si pronunci sul merito del ricorso;

statuire secondo diritto sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sulla carenza di motivazione che, secondo la ricorrente, vizia l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, ai punti da 19 a 21 e 25 di detta ordinanza, che, sia nell’ipotesi di una domanda di riesame di una decisione non contestata tempestivamente quanto nel caso di una domanda che metta indirettamente in discussione una siffatta decisione, il carattere nuovo di un fatto addotto per corroborare la domanda richiede che né la ricorrente né l’amministrazione ne siano stati, o possano esserne stati, al corrente, al momento dell’adozione della decisione divenuta definitiva, e ha applicato tale principio ai punti da 27 a 32 della citata ordinanza, sebbene dalla giurisprudenza risulti che la mancata conoscenza del fatto dedotto in giudizio non è richiesta nel caso di una domanda di riesame.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sullo snaturamento degli atti del fascicolo e sulla carenza di motivazione che, secondo la ricorrente, viziano l’ordinanza impugnata, in quanto il TFP ha considerato, al punto 32 di detta ordinanza, dal momento che nessun fatto nuovo e sostanziale giustificava la domanda di riesame, che la fase precontenziosa del procedimento non si era svolta in modo regolare e che le conclusioni presentate contro la decisione del 30 settembre 2014 e il rigetto del 22 aprile 2015 del reclamo erano irricevibili, sebbene il carattere puramente confermativo di tali decisioni presupponesse non solo che esse non erano state precedute da un riesame, ma anche che in esse non era contenuto alcun elemento nuovo e che, come aveva affermato la ricorrente, la decisione del 30 settembre 2014 presentava un elemento nuovo rispetto a quella del 7 aprile 2014, così come quella del 22 aprile 2015 rispetto a quella del 30 settembre 2014.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto e/o sullo snaturamento degli atti del fascicolo e sull’assenza di risposta all’argomento dedotto dalla ricorrente il quale, a suo avviso, vizia l’ordinanza impugnata, in quanto il TFP ha considerato, al punto 26 di detta ordinanza, che si può ritenere che un fatto addotto per corroborare la domanda di riesame presenti carattere nuovo solo se le parti non ne erano o non potevano esserne al corrente, e che la ricorrente nella nuova domanda non aveva indicato i fatti nuovi e sostanziali che ne giustificavano la presentazione, ma si avvaleva, riferendosi alla nota del suo Capo Unità, della modifica dello Statuto, sebbene la mancata conoscenza del fatto invocato non fosse richiesta nel caso di specie, la ricorrente avesse, come da ella fatto valere, indicato nella sua stessa domanda di riesame che ella ampliava la sua base giuridica e, con riferimento alla nota del suo Capo Unità, che l’amministrazione non aveva prestato sufficiente attenzione al dettato del nuovo Statuto, circostanze, queste, che costituivano elementi nuovi e sostanziali.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle regole sulla prova nonché del principio di oggettività, in quanto il TFP ha considerato, al punto 28 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non aveva fornito indicazioni sulla data in cui l’amministrazione era venuta a conoscenza o poteva venire a conoscenza del fatto che la sua collega avrebbe in futuro preso congedi di maternità e parentale, e al punto 29 di detta ordinanza, che non si poteva escludere che ciò avesse potuto accadere il 7 aprile 2014, tenuto conto della durata statutaria di tali congedi, della prevedibilità con largo anticipo della data di un parto e della prassi di informare non appena possibile il servizio di un’assenza di lunga durata, per dedurne, ai punti da 30 a 32 di detta ordinanza, che la ricorrente non aveva dimostrato che né ella né l’amministrazione erano o potevano essere a conoscenza il 7 aprile 2014 della futura assenza della sua collega, che la sua domanda di riesame non era giustificata da alcun fatto nuovo e sostanziale e che le sue conclusioni erano irricevibili, sebbene la prova di un fatto negativo e relativo ad un terzo fosse impossibile, che spettasse al CESE indicare la data delle domande di congedi e che il TFP non poteva basarsi su presunzioni in successione né su una mera supposizione per rovesciare l’onere della prova e giustificare le sue conclusioni.


30.5.2016   

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C 191/44


Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 da Inge Barnett, Suzanne Ditlevsen, Annie Madsen avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 febbraio 2016, nellacausa F-66/15, Barnett e a./CESE

(Causa T-158/16 P)

(2016/C 191/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca), Suzanne Ditlevsen (Copenhagen, Danimarca), Annie Madsen (Frederiksberg, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare e disporre

l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-66/15, Barnett e a./CESE;

statuendo ex novo,

annullare le decisioni di cui ai cedolini di pensione del mese di giugno 2014, con cui il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti è ridotto a partire dal 1o gennaio 2014;

condannare il CESE alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono due motivi, sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nel contesto della causa T-148/16 P, Barnett e Mogensen/Commissione.


30.5.2016   

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C 191/45


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2016 — Søndagsavisen/Commissione

(Causa T-833/14) (1)

(2016/C 191/59)

Lingua processuale: danese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


30.5.2016   

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C 191/45


Ordinanza del Tribunale del 6 aprile 2016 — Forbruger-Kontakt /Commissione

(Causa T-834/14) (1)

(2016/C 191/60)

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 138 del 27.4.2015.


30.5.2016   

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C 191/45


Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — NICO/Consiglio

(Causa T-24/15) (1)

(2016/C 191/61)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


30.5.2016   

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C 191/45


Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio

(Causa T-285/15) (1)

(2016/C 191/62)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


30.5.2016   

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C 191/46


Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — NICO/Consiglio

(Causa T-524/15) (1)

(2016/C 191/63)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


30.5.2016   

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C 191/46


Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio

(Causa T-525/15) (1)

(2016/C 191/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


30.5.2016   

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C 191/46


Ordinanza del Tribunale del 5 aprile 2016 — HK Intertrade/Consiglio

(Causa T-526/15) (1)

(2016/C 191/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


30.5.2016   

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C 191/46


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2016 — BIMBO/UAMI — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY)

(Causa T-571/15) (1)

(2016/C 191/66)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.


Tribunale della funzione pubblica

30.5.2016   

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C 191/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Rouffaud/SEAE

(Causa F-59/13 RENV) (1)

((Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Personale del SEAE - Agente contrattuale - Agente contrattuale ausiliario - Riqualificazione di un contratto di agente contrattuale ausiliario come contratto di agente contrattuale a durata indeterminata - Diniego))

(2016/C 191/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Rouffaud (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante rigetto della domanda del ricorrente diretta a che i suoi contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in ordine successivo siano riqualificati come contratto a tempo indeterminato e a che il periodo svolto quale agente contrattuale ausiliario sia riconosciuto come periodo di servizio svolto quale agente contrattuale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese sostenute nelle cause F-59/13 e F-59/13 RENV.

3)

Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporta le proprie spese sostenute nella causa T-457/14 P ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Thierry Rouffaud nella causa T-457/14 P.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013, pag. 14 (causa iniziale F-59/13).


30.5.2016   

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C 191/47


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016 — FN, FP e FQ/CEPOL

(Causa F-41/15 DISS II) (1)

([Funzione pubblica - Personale di CEPOL - Agenti temporanei - Agenti contrattuali - Sede di servizio corrispondente alla sede di CEPOL - Trasferimento di CEPOL a Budapest (Ungheria) - Cambiamento correlato della sede di servizio degli agenti - Conseguenze contrattuali - Necessità del consenso degli agenti - Coefficiente correttore applicabile alla nuova sede di servizio - Legittimo affidamento - Principio di buona amministrazione])

(2016/C 191/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: FN, FP e FQ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Accademia europea di polizia (rappresentanti: F. Bánfi e R. Woldhuis, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento delle decisioni dell’Accademia europea di polizia (CEPOL) da cui è conseguito che i ricorrenti danno le dimissioni dal loro impiego all’agenzia oppure che si sono trasferiti da Londra a Budapest subendone perdite pecuniarie, e la domanda di risarcimento dei danni morale e materiale asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FN, FP e FQ sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dall’Accademia europea di polizia.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015, pag. 28.


30.5.2016   

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C 191/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — FU/Commissione

(Causa F-49/15) (1)

((Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Commissione di disciplina - Agente temporaneo della Corte dei conti nominato funzionario in prova alla Commissione - Cambiamento della sede di servizio - Mancata dichiarazione all’amministrazione della Corte dei conti del cambiamento della sede di servizio - Domande simultanee di indennità di nuova sistemazione nel paese d’origine e di indennità di prima sistemazione a Bruxelles - Richiesta di rimborso delle spese di trasloco da Lussemburgo al paese d’origine - Indagine dell’OLAF - Sanzione disciplinare - Inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore senza retrocessione di grado - Articolo 25 dell’allegato IV dello Statuto - Errore manifesto di valutazione - Inosservanza del principio del contraddittorio - Fatto nuovo - Obbligo di riaprire del procedimento disciplinare - Proporzionalità della sanzione - Termine procedurale))

(2016/C 191/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FU (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e C. Ehrbar, agenti, successivamente C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare del reinquadramento nel grado AST5, allorché il ricorrente era stato inquadrato nel grado AD5, per dichiarazioni asseritamente menzognere al fine di beneficiare dell’indennità di nuova sistemazione nonché del pagamento delle spese di trasloco.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FU sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 190 dell’8.06.2015, pag. 36.


30.5.2016   

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C 191/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Zink/Commissione

(Causa F-77/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di dislocazione - Errore amministrativo da cui è derivato il mancato versamento dell’indennità di dislocazione per più anni - Atto lesivo - Fogli paga che non rispecchiano una decisione - Articolo 82 del regolamento di procedura - Motivo di irricevibilità di ordine pubblico - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto - Termine ragionevole))

(2016/C 191/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

L’annullamento della decisione di limitare il versamento retroattivo dell’indennità di dislocazione a un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data in cui il mancato versamento di tale indennità è stato scoperto, nonché la condanna della convenuta al pagamento degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Richard Zink sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015, pag. 51.


30.5.2016   

IT

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C 191/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’11 aprile 2016 — Wolff/SEAE

(Causa F-94/15) (1)

((Funzione pubblica - Personale del SEAE - Comitato del personale - Elezione dei membri del comitato del personale - Validità - Articolo 1, quinto comma, dell’allegato II dello Statuto - Regolamento elettorale del SEAE - Primo turno di scrutinio - Mancanza di quorum - Proroga del periodo di voto - Proroga supplementare del periodo di voto - Mancata organizzazione di un secondo turno di scrutinio - Illegittimità))

(2016/C 191/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oren Wolff (Etterbeek, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: inizialmente M. Silva e S. Marquardt, agenti, successivamente G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt e E. Chaboureau, agenti, da ultimo G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt e E. Chaboureau, agenti, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione che respinge il reclamo del ricorrente avverso il risultato delle elezioni del comitato del personale del SEAE.

Dispositivo

1)

La decisione del 23 aprile 2015, con cui il Servizio europeo per l’azione esterna ha respinto la domanda del sig. Oren Wolff volta ad annullare il risultato delle elezioni dei membri del comitato del personale, è annullata.

2)

Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Wolff.


(1)  GU C 294 del 7.09.2015, pag. 83.


30.5.2016   

IT

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C 191/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — CP/Parlamento

(Causa F-98/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Capo unità - Periodo di prova - Mancata conferma nelle funzioni di capo unità - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Perdita di un’opportunità))

(2016/C 191/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CP (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e O. Caisou-Rousseau, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del 18 luglio 2014 che, a seguito della sentenza del Tribunale del 26 marzo 2014, causa F-8/13, CP/Parlamento europeo, ha confermato il ricorrente nelle funzioni di capo unità, nella parte in cui tale decisione non prevede il riconoscimento retroattivo dello status di capo unità e la concessione retroattiva della maggiorazione dello stipendio base relativa al suo posto (indennità per lo svolgimento di funzioni manageriali), e la domanda di risarcimento dei danni materiale e morale asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CP l’importo di EUR 3 219,55. Tale importo sarà maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, a decorrere dall’11 febbraio 2011 fino alla data del pagamento effettivo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015, pag. 86.


30.5.2016   

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C 191/51


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 12 aprile 2016 — Beiner/Commissione

(Causa F-135/15) (1)

((Funzione pubblica - Concorso - Requisiti di ammissione - Esperienza professionale - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso - Errore manifesto di valutazione))

(2016/C 191/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laurent Beiner (Knutange, Francia) (rappresentante: B. Sahki, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/130/14 di non ammettere il ricorrente alla prova di valutazione, in mancanza del livello di studi richiesto nonché di un’esperienza professionale della durata minima di sei anni in rapporto con le funzioni da svolgere.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

2)

Il sig. Laurent Beiner sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 7 dell’11.1.2016, pag. 37.


30.5.2016   

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Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — ZZ/Mediatore europeo

(Causa F-10/16)

(2016/C 191/74)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Vasileios A. Christianos, avvocato)

Convenuto: Mediatore europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione del Mediatore europeo di non accogliere la candidatura del ricorrente per il posto di segretario generale dell’Ufficio del Mediatore e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente afferma di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata del Mediatore europeo del 9 novembre 2015, con cui quest’ultimo ha respinto i suoi reclami amministrativi;

annullare la decisione del 10 aprile 2015, con cui si esclude il ricorrente da un colloquio, e la decisione del 16 luglio 2015 recante nomina di B. G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del Mediatore europeo;

ordinare al Mediatore europeo di versare al ricorrente la somma di 112 472,64 euro a titolo di risarcimento del danno materiale subito da quest’ultimo;

ordinare al Mediatore europeo di versare al ricorrente la somma di trentamila (30 000) euro a titolo di risarcimento del danno morale subito da quest’ultimo;

condannare il Mediatore europeo a sopportare tutte le spese del ricorrente.


30.5.2016   

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C 191/52


Ricorso proposto il 15 marzo 2016 — ZZ/SEAE

(Causa F-15/16)

(2016/C 191/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui si nega al ricorrente l'autorizzazione alla pubblicazione di un articolo, in assenza di modifiche del testo proposto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il convenuto alle spese.


30.5.2016   

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C 191/52


Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — ZZ/EUIPO

(Causa F-16/16)

(2016/C 191/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non inserire il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2015.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del convenuto del 24/07/2015 di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AST 8) nell’esercizio di promozione 2015 del convenuto, attraverso il mancato inserimento del nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2015 pubblicato il 24/07/2015;

condannare il convenuto alle spese.


30.5.2016   

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C 191/53


Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — ZZ/Commissione

(Causa F-17/16)

(2016/C 191/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), con la quale si è stabilito di non prendere in considerazione la richiesta, pervenuta tardivamente, di riesame della decisione di escludere il ricorrente dalla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15 — 3, e annullamento della decisione tacita di non accogliere tale richiesta.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) del 17 agosto 2015, notificata al ricorrente per posta elettronica, con la quale si è stabilito di non prendere in considerazione la richiesta presentata da quest’ultimo il 13 agosto 2015, diretta a ottenere il riesame della decisione della commissione di esame del concorso EPSO/AST-SC/03/15 — 3 di escluderlo dalla fase successiva di tale concorso;

annullare la decisione tacita della commissione di esame del concorso EPSO/AST-SC/03/15 — 3, con la quale si è stabilito di non accogliere la richiesta presentata dal ricorrente il 13 agosto 2015, diretta a ottenere il riesame della decisione di tale commissione di escluderlo dalla fase successiva del suddetto concorso;

condannare la convenuta alle spese.


30.5.2016   

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C 191/53


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2016 — Hill e a./Commissione

(Causa F-29/12) (1)

(2016/C 191/78)

Lingua processuale: francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 133 del 5.5.2012, pag. 31.


30.5.2016   

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C 191/54


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 aprile 2016 — Chevalier/Comitato delle Regioni

(Causa F-99/12) (1)

(2016/C 191/79)

Lingua processuale: francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012, pag. 24.


30.5.2016   

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C 191/54


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 aprile 2016 — Glowacz-De-Chevilly/Commissione

(Causa F-72/15) (1)

(2016/C 191/80)

Lingua processuale: francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015, pag. 55.