ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
25 maggio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 186/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7772 — Western Digital/Sandisk) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 186/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

Corte dei conti europea

2016/C 186/03

Relazione speciale n. 8/2016 — Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto binario

3

 

Garante europeo della protezione dei dati

2016/C 186/04

Sintesi del parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati sull’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali relativo alla prevenzione, individuazione, indagine e repressione dei reati

4

2016/C 186/05

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sullo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi per quanto riguarda il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

7

2016/C 186/06

Sintesi delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 186/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2016/C 186/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 186/09

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7772 — Western Digital/Sandisk)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 186/01)

Il 4 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7772. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 maggio 2016

(2016/C 186/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1168

JPY

yen giapponesi

122,56

DKK

corone danesi

7,4365

GBP

sterline inglesi

0,76513

SEK

corone svedesi

9,3060

CHF

franchi svizzeri

1,1079

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3355

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,025

HUF

fiorini ungheresi

316,00

PLN

zloty polacchi

4,4358

RON

leu rumeni

4,5083

TRY

lire turche

3,3035

AUD

dollari australiani

1,5597

CAD

dollari canadesi

1,4684

HKD

dollari di Hong Kong

8,6743

NZD

dollari neozelandesi

1,6604

SGD

dollari di Singapore

1,5445

KRW

won sudcoreani

1 329,32

ZAR

rand sudafricani

17,4501

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3226

HRK

kuna croata

7,4950

IDR

rupia indonesiana

15 278,26

MYR

ringgit malese

4,5959

PHP

peso filippino

52,267

RUB

rublo russo

74,4262

THB

baht thailandese

39,914

BRL

real brasiliano

3,9639

MXN

peso messicano

20,5852

INR

rupia indiana

75,5780


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti europea

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/3


Relazione speciale n. 8/2016

«Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto binario»

(2016/C 186/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 8/2016 «Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto binario».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu.


Garante europeo della protezione dei dati

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/4


Sintesi del parere preliminare del Garante europeo della protezione dei dati sull’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sulla protezione delle informazioni personali relativo alla prevenzione, individuazione, indagine e repressione dei reati

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/04)

Il presente parere si basa sull’obbligo generale in forza del quale gli accordi internazionali conclusi dall’UE devono rispettare le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nonché i diritti fondamentali che rappresentano il nucleo centrale del diritto dell’UE. In particolare, la valutazione è eseguita al fine di verificare che il contenuto dell’accordo quadro sia conforme agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 16 del TFUE che garantisce la protezione dei dati personali.

SINTESI

L’individuazione e la repressione dei reati costituiscono un obiettivo politico legittimo e la cooperazione internazionale, ivi incluso lo scambio di informazioni, è diventata più che mai importante. Fino a oggi, l’UE non disponeva di un solido quadro comune in questo ambito e per tale motivo mancano garanzie uniformi che tutelino i diritti e le libertà fondamentali degli individui. Come sostenuto a lungo dal GEPD, l’UE necessita di accordi duraturi per la condivisione di dati personali con paesi terzi ai fini dell’applicazione della legge, che rispettino pienamente i trattati dell’UE e la Carta dei diritti fondamentali.

Pertanto, accogliamo favorevolmente e sosteniamo attivamente l’impegno della Commissione europea volto a pervenire a un primo «accordo quadro» con gli Stati Uniti. Questo accordo internazionale in materia di applicazione della legge è finalizzato a far sì che, per la prima volta, la protezione dei dati costituisca la base per la condivisione d’informazioni. Sebbene riconosciamo il fatto che non sia possibile riprodurre integralmente la terminologia e le definizioni del diritto dell’UE in un accordo con un paese terzo, le garanzie per gli individui devono essere chiare ed efficaci al fine di rispettare pienamente il diritto primario dell’UE.

Negli ultimi anni la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato i principi relativi alla protezione dei dati, fra cui l’imparzialità, la precisione e la pertinenza delle informazioni, il controllo indipendente e il rispetto dei diritti individuali dei singoli. Tali principi si applicano sia agli organismi pubblici sia alle società private, indipendentemente da qualsiasi accertamento di adeguatezza formale dell’UE rispetto alle garanzie sulla protezione dei dati di paesi terzi; invero, essi assumono ancora più importanza se si considera la sensibilità dei dati richiesti ai fini di indagini penali.

Il presente parere è volto a fornire un’opinione costruttiva e oggettiva alle istituzioni dell’UE mentre la Commissione porta a termine questo compito delicato, con ampie ramificazioni, non solo ai fini di una cooperazione UE-USA in materia di applicazione della legge ma anche in vista di futuri accordi internazionali. Benché distinto dallo «scudo UE-USA per la privacy», recentemente annunciato, sul trasferimento di dati personali in ambito commerciale, l’«accordo quadro» deve essere preso in considerazione congiuntamente allo stesso. L’analisi dell’interazione tra questi due strumenti e della riforma del quadro sulla protezione dei dati dell’UE potrebbe richiedere ulteriori considerazioni.

Prima che l’accordo sia sottoposto all’approvazione del Parlamento, invitiamo le parti a considerare attentamente gli sviluppi significativi intervenuti dallo scorso settembre, quando hanno manifestato la loro intenzione di concludere l’accordo dopo l’approvazione della legge sul ricorso giurisdizionale (Judicial Redress Act). Numerose garanzie già previste sono accolte favorevolmente, tuttavia dovrebbero essere rafforzate, anche alla luce della sentenza Schrems che a ottobre ha dichiarato invalida la decisione relativa [ai principi dell’] approdo sicuro (Safe Harbor) e dell’accordo politico dell’UE di dicembre sulla riforma in materia di protezione dei dati, che riguarda i trasferimenti e la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Il GEPD ha individuato tre miglioramenti sostanziali che raccomanda di apportare al testo affinché lo stesso sia conforme alla Carta e all’articolo 16 del trattato:

precisare che tutte le garanzie si applicano a tutti gli individui, non unicamente ai cittadini dell’UE,

garantire che le disposizioni relative al ricorso giurisdizionale siano efficaci ai sensi della Carta,

precisare che non sono autorizzati trasferimenti in massa di dati sensibili.

Il parere è corredato di un documento esplicativo contenente ulteriori raccomandazioni al fine di chiarire le garanzie previste. Restiamo a disposizione delle istituzioni per ulteriore assistenza e per trattare tale questione.

I.   Contesto dell’accordo siglato

1.

Il 3 dicembre 2010, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare le trattative per un accordo tra l’Unione europea (UE) e gli Stati Uniti d’America (USA) sulla protezione dei dati personali nel momento in cui sono trasferiti e trattati allo scopo di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (in prosieguo: l’accordo) (1).

2.

I negoziati tra la Commissione e gli Stati Uniti sono stati ufficialmente avviati il 29 marzo 2011 (2). Il 25 giugno 2014, il procuratore generale degli Stati Uniti ha annunciato che sarà intrapresa un’azione legislativa affinché i cittadini dell’UE dispongano negli Stati Uniti di un ricorso giurisdizionale in materia di diritto alla privacy (3). Dopo numerosi cicli di negoziati che si sono protratti per 4 anni, l’8 settembre 2015 è stato siglato l’accordo. Secondo la Commissione, l’obiettivo è sottoscrivere e concludere formalmente l’accordo solo dopo l’adozione della legge sul ricorso giurisdizionale degli Stati Uniti (4).

3.

Il Parlamento europeo deve approvare il testo siglato dell’accordo mentre il Consiglio deve sottoscriverlo. Occorre segnalare che, finché ciò non si sia verificato e l’accordo non sia stato formalmente sottoscritto, le trattative possono essere riaperte su specifici punti. È in tale contesto che il GEPD formula il presente parere, basato sul testo dell’accordo siglato pubblicato sul sito web della Commissione (5). Il presente parere è un parere preliminare basato su una prima analisi di un testo giuridico complesso e non pregiudica eventuali raccomandazioni formulate sulla base di ulteriori informazioni disponibili, ivi inclusi gli sviluppi legislativi negli Stati Uniti, come l’adozione della legge sul ricorso giurisdizionale. Il GEPD ha individuato tre punti sostanziali che devono essere migliorati e, inoltre, evidenzia altri aspetti riguardo ai quali si raccomandano importanti precisazioni. Con tali miglioramenti, l’accordo può essere ritenuto conforme al diritto primario dell’UE.

V.   Conclusioni

53.

Il GEPD accoglie favorevolmente l’intenzione di fornire uno strumento giuridicamente vincolante la cui finalità sia garantire un elevato livello di protezione dei dati personali trasferiti tra l’UE e gli Stati Uniti allo scopo di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo.

54.

La maggior parte delle disposizioni sostanziali dell’accordo tende a corrispondere interamente o parzialmente alle garanzie sostanziali del diritto alla protezione dei dati personali nell’UE (come i diritti dell’interessato, il diritto al controllo indipendente e al controllo giurisdizionale).

55.

Sebbene non costituisca tecnicamente una decisione in materia di adeguatezza, l’accordo crea una presunzione generale di conformità per i trasferimenti fondati su una base giuridica specifica, nell’ambito dell’accordo. Pertanto è di fondamentale importanza garantire che tale «presunzione» sia rafforzata da tutte le garanzie necessarie all’interno del testo dell’accordo, al fine di evitare qualsiasi violazione della Carta e in particolare degli articoli 7, 8 e 47.

56.

Il GEDP raccomanda tre miglioramenti sostanziali affinché il testo rispetti la Carta e l’articolo 16 del TFUE:

1)

precisare che tutte le garanzie si applicano a tutti gli individui, non unicamente ai cittadini dell’UE;

2)

garantire che le disposizioni relative al ricorso giurisdizionale siano efficaci ai sensi della Carta;

3)

precisare che non sono autorizzati trasferimenti in massa di dati sensibili.

57.

Inoltre, ai fini della certezza del diritto, il GEPD raccomanda di inserire nel testo dell’accordo o nelle dichiarazioni esplicative che vanno allegate all’accordo o durante la fase di attuazione dell’accordo, i seguenti miglioramenti o chiarimenti, come specificato nel presente parere:

1)

l’articolo 5, paragrafo 3 deve essere interpretato nel senso che rispetta il ruolo delle autorità di controllo affinché sia conforme all’articolo 8, paragrafo 3, della Carta;

2)

le basi giuridiche specifiche per i trasferimenti (articolo 5, paragrafo 1) devono rispettare pienamente le garanzie previste nell’accordo e che, in caso di disposizioni contrastanti tra una specifica base giuridica e l’accordo, prevarrà quest’ultimo;

3)

in caso di protezione inefficace dei dati trasferiti ad autorità statali, le misure pertinenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, comprendano, ove necessario, le misure riguardanti i dati già condivisi;

4)

le definizioni di trattamenti e di dati personali (articolo 2) siano armonizzate affinché siano conformi alla loro interpretazione consolidata ai sensi del diritto dell’UE; qualora le parti non armonizzino pienamente tali definizioni, sarebbe opportuno chiarire nei documenti esplicativi allegati all’accordo che l’applicazione delle due nozioni non differirà, da un punto di vista sostanziale, dall’interpretazione ai sensi del diritto dell’UE;

5)

un elenco indicativo delle «condizioni specifiche» in cui i dati sono trasferiti in massa (articolo 7, paragrafo 3) potrebbe essere inserito nella dichiarazione esplicativa;

6)

le parti intendono applicare le disposizioni relative alle notifiche di violazioni dei dati (articolo 10) al fine di limitare per quanto possibile le mancate notifiche da un lato e, dall’altro, di evitare eccessivi ritardi delle notifiche;

7)

la disposizione sulla conservazione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, sia integrata dalla precisazione «ai fini specifici del loro trasferimento», alla luce del principio della limitazione dello scopo invocato dalle parti nell’accordo;

8)

le parti dell’accordo valutino di accrescere il loro impegno a garantire che le restrizioni all’esercizio del diritto di accesso siano limitate a quanto indispensabile per tutelare gli interessi pubblici elencati e per rafforzare l’obbligo di trasparenza;

9)

una specifica dichiarazione esplicativa allegata all’accordo elenchi segnatamente (articolo 21):

le autorità di controllo competenti in questo settore e il meccanismo mediante il quale le parti possono informarsi reciprocamente in merito a future modifiche,

gli effettivi poteri che esse possono esercitare,

l’identità e le coordinate del referente che collaborerà all’individuazione dell’organo di controllo competente (cfr. l’articolo 22, paragrafo 2).

58.

Infine, il GEPD vorrebbe ribadire la necessità che qualsiasi misura di interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’accordo, in mancanza di chiarezza e in caso di palese conflitto di norme, sia adottata nel rispetto dei principi costituzionali dell’UE e in particolare dell’articolo 16 del TFUE e degli articoli 7 e 8 della Carta, indipendentemente dai miglioramenti auspicati da apportare alla luce delle raccomandazioni contenute nel presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Cfr. MEMO 10/1661 della Commissione europea, pubblicato il 3 dicembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1661_en.htm

(2)  Cfr. MEMO 11/203 della Commissione europea, pubblicato il 29 marzo 2011, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-203_en.htm

(3)  Cfr. comunicato stampa 14-668 dell’Ufficio del procuratore generale, pubblicato il 25 giugno 2014, disponibile al seguente indirizzo: http://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-holder-pledges-support-legislation-provide-eu-citizens-judicial-redress

(4)  Cfr. MEMO 15/5612 della Commissione europea, pubblicato l’8 settembre 2015, disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm

(5)  Il testo è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf


25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/7


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sullo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi per quanto riguarda il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/05)

L’estensione dello scambio di informazioni sui casellari giudiziari nell’UE ai cittadini di paesi terzi nell’ambito dell’ECRIS (sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari) è prevista da tempo dal legislatore dell’UE. La proposta di estendere ECRIS ai cittadini di paesi terzi è stata accelerata dall’agenda europea sulla sicurezza, che ha riconosciuto che ECRIS «non è efficace nei confronti dei cittadini di paesi terzi condannati nell’UE».

Il sistema ECRIS utilizza attualmente la cittadinanza dello Stato membro dei condannati come elemento centrale nello scambio di informazioni. Questa è la ragione che giustifica la creazione di un sistema parallelo per i cittadini di paesi terzi. La Commissione ha scelto di attuare lo scambio di informazioni per quanto riguarda i casellari giudiziari di cittadini di paesi terzi nell’ambito di un sistema decentrato, mediante l’utilizzo di un filtro-indice per ciascun Stato membro partecipante. Ogniqualvolta un cittadino di un paese terzo subisce una condanna, il filtro-indice viene aggiornato con informazioni specifiche ed è poi trasmesso agli altri Stati membri.

Il GEPD ha analizzato attentamente la proposta legislativa e formula raccomandazioni al fine di assistere il legislatore e di garantire che le nuove misure siano conformi alla normativa dell’UE sulla protezione dei dati, in particolare agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Sebbene accolga con favore la proposta di un sistema decentrato dell’UE per trattare i dati relativi ai casellari giudiziari dei cittadini di paesi terzi sulla base di un meccanismo di ricerca «hit/no hit», e l’utilizzo di misure tecniche volte a limitare le interferenze nei diritti al rispetto della privacy e il diritto alla protezione dei dati personali, il GEPD esprime tre preoccupazioni principali e formula ulteriori raccomandazioni, trattate in maniera più approfondita nel parere.

In primo luogo, occorre predisporre, per i cittadini di paesi terzi, un sistema corrispondente a quello in essere per i cittadini dell’UE in materia di trattamento delle impronte digitali, che tenga conto della specificità dei sistemi penali nazionali, in modo da soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali.

In secondo luogo, il testo della proposta fa erroneamente riferimento alle informazioni nel filtro-indice come «anonime». Il GEPD raccomanda di chiarire che le informazioni trattate ai fini dell’ECRIS in relazione ai cittadini di paesi terzi sono dati personali che hanno subito un processo di pseudonimizzazione e non sono dati anonimi.

In terzo luogo, il GEPD ritiene che la creazione di un tipo di sistema diverso per trattare i dati relativi ai cittadini dell’UE che possiedono la cittadinanza di un paese terzo, diverso da quello in essere per i cittadini dell’UE, non soddisfi i requisiti di necessità previsti dalla normativa dell’UE sulla protezione dei dati e possa condurre a discriminazioni. Pertanto, il GEPD raccomanda che le misure delineate nella proposta si riferiscano solo a cittadini di paesi terzi, escludendo i cittadini dell’UE che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo.

I.   INTRODUZIONE E CONTESTO

I.1   Consultazione del GEPD

1.

Il 19 gennaio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (1) (la «proposta»). Prima della pubblicazione della proposta il GEPD era stato consultato in modo informale. Tuttavia, il GEPD si rammarica di non aver ricevuto una richiesta di parere dopo la pubblicazione della proposta.

I.2   Obiettivo della proposta

2.

ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di una determinata persona dagli organi giurisdizionali penali all’interno dell’UE, ai fini di un procedimento penale contro l’interessato e, se consentito dal diritto nazionale, a fini diversi. Il sistema si basa sulla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (2) (in appresso la «decisione quadro») e sulla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (3).

3.

Secondo la relazione che accompagna la proposta, il principio alla base di ECRIS è la possibilità di ottenere informazioni complete sui precedenti penali di un cittadino dell’UE richiedendole allo Stato membro di cittadinanza, che è in grado, su richiesta, di fornire informazioni complete e aggiornate sui precedenti penali dei propri cittadini, indipendentemente dal paese dell’UE in cui sono state pronunciate le condanne. Questa struttura rende attualmente difficile, per le autorità, scambiare informazioni sulle condanne a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi tramite ECRIS, poiché «i cittadini di paesi terzi non hanno la cittadinanza di uno Stato membro», e «per ottenere informazioni complete sui precedenti penali di una determinata persona occorre inviare una richiesta a tutti gli Stati membri di condanna» (4).

4.

Pertanto, la proposta intende migliorare l’efficacia di ECRIS con riferimento allo scambio di informazioni concernenti i casellari giudiziari dei cittadini di paesi terzi.

5.

La relazione descrive il sistema che è stato scelto per raggiungere tale obiettivo. Il sistema sarà organizzato in modo decentrato, nel senso che non sarà istituita un’unica banca dati dell’UE contenente le informazioni pertinenti, ma ciascuno Stato membro conserverà un archivio contenente i dati. Ogniqualvolta un cittadino di un paese terzo viene condannato, gli Stati membri dovranno estrarre i dati sull’identità dai rispettivi casellari giudiziari e inserirli in un archivio separato, il «filtro-indice». I dati saranno convertiti in «codici». Il filtro-indice sarà trasmesso a tutti gli altri Stati membri, che potranno così effettuare ricerche in modo indipendente nei propri locali. Il sistema consentirà agli Stati membri di incrociare i propri dati con quelli figuranti in archivio, per individuare eventuali ulteriori iscrizioni nei casellari giudiziari di altri Stati membri (un sistema «hit/no hit»).

II.   CONCLUSIONE

37.

Come già affermato nel parere del GEPD del 2006 sulla proposta ECRIS, «potrebbe essere necessario prevedere un sistema alternativo per i cittadini dei paesi terzi» perché «per ovvie ragioni il sistema proposto non può funzionare in tali casi» (5). Accogliamo quindi con favore la proposta attuale e riconosciamo l’importanza di uno scambio efficace di informazioni estratte dal casellario giudiziario, segnatamente nel contesto dell’adozione dell’agenda europea sulla sicurezza (6).

38.

Dopo aver attentamente analizzato la proposta e al fine di garantire la conformità con la normativa dell’UE sulla protezione dei dati, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

1)

per quanto riguarda l’uso obbligatorio delle impronte digitali per i cittadini di paesi terzi, occorre creare, per i cittadini di paesi terzi, un sistema corrispondente a quello in essere per i cittadini dell’UE, in linea con le norme vigenti sulla raccolta delle impronte digitali a livello nazionale;

2)

i riferimenti ai dati anonimi dovrebbero essere rimossi dalla proposta e sostituiti con precisi riferimenti al processo di pseudonimizzazione;

3)

i dati da archiviare a livello nazionale per quanto riguarda i cittadini dell’UE condannati e i cittadini di paesi terzi condannati non dovrebbero essere classificati in modo diverso, estendendo lo stesso sistema attualmente esistente per i cittadini dell’UE (ad esempio «dati facoltativi», «dati supplementari») anche ai cittadini di paesi terzi;

4)

l’uso del sistema filtro-indice dovrebbe essere limitato solo ai dati personali dei cittadini di paesi terzi, una categoria di persone che non dovrebbe includere i cittadini dell’UE che detengono anche la cittadinanza di un paese terzo.

39.

Inoltre, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni, che rafforzerebbero la protezione dei dati personali trattati ai fini dell’ECRIS in relazione ai cittadini di paesi terzi:

1)

il preambolo della proposta dovrebbe includere un riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati, che chiarisca il rapporto tra gli strumenti;

2)

sarebbe opportuno prevedere ulteriori garanzie con riferimento al trattamento delle impronte digitali negli atti di esecuzione che la Commissione proporrà per quanto riguarda il processo di registrazione, evidenziando il livello di accuratezza e predisponendo una procedura di riserva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2016

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2016) 7 def., 2016/0002 (COD), Strasburgo, 19 gennaio 2016.

(2)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(3)  Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

(4)  Relazione della proposta, pag. 3.

(5)  Parere del GEPD sulla proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [COM(2005) 690 def.] (GU C 313 del 20.12.2006, pag. 26, punti 15 e 18).

(6)  «Agenda europea sulla sicurezza» — Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 28 aprile 2015 [COM(2015) 185 def.]


25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/10


Sintesi delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2016/C 186/06)

Sintesi

L’Europa si trova oggi ad affrontare una crisi migratoria pressante e un aumento delle minacce terroristiche. L’UE intende di conseguenza rafforzare la gestione delle sue frontiere esterne. In tale contesto, la proposta di regolamento relativo alla guardia costiera e di frontiera europea è volta a stabilire i principi generali di una gestione europea integrata delle frontiere e a rafforzare il mandato dell’agenzia Frontex.

Il GEPD riconosce questa esigenza di gestire più efficacemente la migrazione e rafforzare la sicurezza interna, con conseguente necessità di trattamento dei dati personali. Tuttavia, la proposta della Commissione potrebbe, al contempo, costituire una grave ingerenza nei diritti di migranti e rifugiati, un gruppo di persone vulnerabili, particolarmente bisognose di protezione.

Il presente parere affronta le cinque principali preoccupazioni connesse alla protezione dei dati e auspica ulteriori miglioramenti del testo proposto, per garantire il pieno rispetto dei principi di protezione dei dati. Il GEPD ritiene che tale rispetto costituirà un fattore fondamentale per il successo dell’iniziativa e alla sua capacità di superare la prova del controllo giurisdizionale. In particolare, raccomandiamo quanto segue:

con riferimento alle finalità della proposta, valutazioni separate della necessità e della proporzionalità delle misure necessarie per soddisfare i due obiettivi definiti della migrazione e della sicurezza, tenendo presente che gli obiettivi comporteranno l’applicazione di norme di protezione dei dati diverse;

con riferimento alla raccolta dei dati personali, un chiarimento circa la dimensione e la portata delle attività di trattamento dei dati da parte dell’Agenzia, dal momento che la proposta attuale implica che la nuova Agenzia si trasformerà in un centro di trattamento dei dati personali, che accoglierà enormi quantità di informazioni personali;

una chiara ripartizione delle competenze tra la nuova Agenzia e gli Stati membri dell’UE, in modo da evitare la sovrapposizione delle responsabilità quanto agli obblighi di protezione dei dati di ciascun addetto al controllo;

chiarimenti circa la trasmissione di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, tenendo presente che tale trasmissione deve essere basata su una valutazione dell’adeguatezza, o sull’utilizzo di misure di salvaguardia adeguate;

con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati, garanzie sostanziali del fatto che migranti e rifugiati siano informati dei loro diritti, in modo che possano ragionevolmente comprendere ed esercitare gli stessi.

Nel complesso, la nuova Agenzia deve essere sufficientemente attrezzata e in grado di adempiere ai propri compiti per quanto concerne l’osservanza delle norme in materia di protezione dei dati e la salvaguardia degli interessi e dei diritti delle persone alle quali i dati personali trattati si riferiscono.

1.   Contesto della proposta

1.

Il 15 dicembre 2015, la Commissione ha presentato un’importante serie di misure, meglio conosciute come «pacchetto frontiere» (1), con l’obiettivo di rafforzare la gestione delle frontiere esterne dell’Unione europea e meglio proteggere lo spazio Schengen. L’iniziativa principale di questo pacchetto è una proposta di regolamento che istituisce una guardia costiera e di frontiera europea (2) (in appresso «la proposta»), che stabilisce i principi generali della gestione integrata delle frontiere a livello europeo e costituisce un seguito all’agenda della Commissione sulla migrazione (3) e in qualche misura alla sua agenda sulla sicurezza (4), entrambe presentate in passato nella primavera del 2015.

2.

Il 17 dicembre 2015, il Consiglio europeo ha chiesto una tempestiva adozione della proposta e ha invitato il Consiglio dell’Unione europea a raggiungere un accordo politico prima della scadenza del mandato dell’attuale presidenza (5). I colegislatori hanno accelerato la loro deliberazioni sulla proposta. La presidenza neerlandese intende rispettare il termine richiesto (6), mentre il Parlamento europeo ha indicativamente previsto una seduta plenaria per esaminare la proposta all’inizio di giugno (7).

3.

Il GEPD prende atto della crisi migratoria e delle minacce terroristiche con cui l’UE è chiamata a confrontarsi oggi, nonché dell’importanza di adottare provvedimenti tempestivi e significativi per affrontare questa situazione a livello dell’UE. Egli accoglie con favore gli sforzi della Commissione europea volti a reagire tempestivamente agli attuali sviluppi della situazione. Tuttavia, spetta al GEPD il compito di ribadire l’importanza di rispettare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e di formulare pareri sui modi migliori per includere misure di salvaguardia per la protezione dei dati nelle nuove misure legislative, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (8) (in appresso «la Carta») e dell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ci rammarichiamo del fatto che l’agenda sopra menzionata non abbia permesso la consultazione del GEPD in una fase anteriore del processo legislativo.

4.

Nel presente parere, il GEPD ha identificato cinque principali aree di criticità che richiedono ulteriori miglioramenti del testo proposto, al fine di garantire la conformità con il quadro giuridico in materia di protezione dei dati. Il GEPD concentrerà i suoi commenti sulle finalità della proposta, la raccolta di dati personali, la responsabilità per il trattamento dei dati personali, la trasmissione dei dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati. Infine metterà in luce gli aspetti della proposta che richiedono chiarimenti importanti.

8.   Conclusione

Il GEPD valuta positivamente diversi aspetti della proposta, soprattutto il fatto che nel testo siano state incluse alcune misure di salvaguardia, ad esempio, al fine di limitare i periodi di conservazione dei dati. Tuttavia, considerando le ripercussioni dell’ingerenza nei diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati, il GEPD ritiene, più in generale, che debba essere effettuata una valutazione separata della necessità e della proporzionalità delle attività di trattamento dei dati previste per ciascuna finalità della proposta. Deve essere inoltre verificata la compatibilità tra le diverse finalità del trattamento dei dati personali previste nell’articolo 45, paragrafo 1, della proposta.

Al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei principi di protezione dei dati, il GEPD raccomanda, in particolare, l’introduzione dei seguenti miglioramenti e chiarimenti nel testo finale dell’iniziativa:

Precisazione e delimitazione delle finalità

indicare separatamente e in modo più circostanziato le due finalità perseguite dalla proposta in tutto il testo;

garantire la compatibilità del modo in cui i dati vengono trattati, con espresso riferimento alla compatibilità delle finalità di cui all’articolo 45, paragrafo 1;

riformulare l’articolo 45, paragrafo 3, per vietare in modo esplicito che i dati personali siano trattati ulteriormente, per scopi diversi rispetto a quelli definiti nell’articolo 45, paragrafo 1;

Responsabilità dell’Agenzia

chiarire la portata delle attività di trattamento dei dati da parte dell’Agenzia con riferimento ai dati personali raccolti durante le operazioni congiunte e altri compiti operativi, elencando in modo esaustivo nell’articolo 46 le categorie di dati che potrebbero essere utilizzati e/o transitare attraverso l’Agenzia;

evitare ambiguità con riferimento alla responsabilità per le attività di trattamento dei dati personali e alla conformità, tra l’Agenzia, lo Stato membro ospitante e lo Stato membro d’origine in caso di operazioni congiunte;

chiarire nell’articolo 46 in quali circostanze i dati raccolti dagli Stati membri alla frontiera saranno trasmessi all’Agenzia, coinvolgendo così quest’ultima in qualità di responsabile del trattamento dei dati;

Qualità e sicurezza dei dati

chiarire l’articolo 46, paragrafo 1, lettera c), in modo che non sia interpretato come un’autorizzazione generale a raccogliere tali dati, indipendentemente dalle categorie di persone definite nell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e b);

definire chiaramente la responsabilità per la sicurezza delle attrezzature utilizzate dalla guardia costiera e di frontiera europea, cui viene fatto riferimento negli articoli 37 e 38 in tutte le fasi del ciclo di vita delle attrezzature;

Trasmissione dei dati personali

fare riferimento alle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 44, paragrafo 4, per quanto riguarda il divieto di trasmissione dei dati personali e allineare l’articolo 51, paragrafo 4;

chiarire l’articolo 51 riformulando il paragrafo 4 e suddividendolo in due disposizioni, al fine di gestire separatamente la cooperazione delle entità all’interno dell’UE e la cooperazione con organizzazioni internazionali;

Diritti degli interessati

specificare nell’articolo 72 che i diritti di protezione dei dati e i relativi reclami saranno gestiti separatamente dal responsabile della protezione dei dati;

garantire che le informazioni fornite alle persone interessate in questo contesto siano trasmesse in modo appropriato all’età, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice ed evitando la terminologia giuridica;

includere le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nell’elenco delle autorità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera l);

sopprimere la possibilità per i funzionari di collegamento di accedere ai sistemi informativi nazionali ed europei come da articolo 11, paragrafo 4, se non viene fornita prova di tale necessità.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Il pacchetto frontiere comprende in totale 13 documenti legislativi: una proposta per istituire la guardia costiera e di frontiera europea, accompagnata da una comunicazione della Commissione, una proposta di modifica del codice frontiere Schengen volta ad introdurre controlli sistematici obbligatori dei cittadini dell’UE che entrano ed escono dall’UE, una proposta per istituire un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, un manuale pratico per l’attuazione e la gestione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere, una relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione dei punti di crisi in Grecia, una relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione dei punti di crisi in Italia, una proposta di sospensione temporanea degli obblighi della Svezia nell’ambito del meccanismo di ricollocazione dell’UE, una raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia, una relazione sul seguito della riunione dei leader sui flussi di profughi lungo la rotta dei Balcani occidentali, una proposta di modifica dell’atto istitutivo dell’Agenzia europea di controllo della pesca e una proposta di modifica dell’atto istitutivo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima. Tutti i documenti sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm

(2)  Proposta di regolamento del Parlamento eruopeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio [COM(2015) 671 final].

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migrazione», Bruxelles, 13 maggio 2015 COM(2015) 240 final; all’epoca, la Commissione aveva già rilevato che: «L’intensificarsi delle azioni nel Mediterraneo mostra quanto la gestione delle frontiere esterne sia divenuta sempre più una responsabilità comune. Oltre alla creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera, rientrerebbe in questa riflessione anche un nuovo approccio sulle funzioni di guardia costiera nell’UE che valuti iniziative come la condivisione dei mezzi, le esercitazioni congiunte e il duplice uso delle risorse, nonché l’eventuale istituzione di una guardia costiera europea».

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Agenda sulla sicurezza», Strasburgo, 28 aprile 2015, COM(2015) 185 final.

(5)  Cfr. Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre 2015, disponibili all’indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-28-2015-INIT/it/pdf

(6)  Cfr. i risultati principali della riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 25 febbraio 2016 disponibile sul sito del Consiglio all’indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2016/02/25/

(7)  Cfr. la pagina del sito Internet dedicata al fascicolo sull’Osservatorio legislativo del Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0310(COD)

(8)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1).


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 186/07)

1.

In data 18 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa NTT Data International L.L.C. («NTT Data», Stati Uniti), appartenente al gruppo NTT, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Dell Services, il comparto «servizi informatici» di Dell Inc. («Dell», Stati Uniti), e di alcune sue controllate mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   NTT Data: NTT Data è una controllata di Nippon Telegraph and Telephone Corporation (Giappone), un’impresa che opera nel settore delle telecomunicazioni,

—   Dell Services: Dell Services fornisce un’ampia gamma di servizi informatici e alle imprese (infrastrutture, cloud, applicazioni e processo aziendale) a clienti commerciali e governativi di Dell.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8024 — NTT Data International/IT Services Business of Dell, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 186/08)

1.

In data 18 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ardagh S.A. («Ardagh», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di attivi ceduti da Ball Corporation per ottenere l'approvazione regolamentare della sua acquisizione di Rexam PLC («l'attività in dismissione di Ball/Rexam»), mediante acquisto di quote e di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ardagh: produzione di imballaggi rigidi per l'industria degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di consumo;

—   attività in dismissione di Ball/Rexam: produzione di lattine per bevande. Nel SEE l'attività in dismissione di Ball/Rexam consiste in otto stabilimenti Ball per la produzione di lattine per bevande, due stabilimenti Ball per la produzione di chiusure per lattine, due stabilimenti Rexam per la produzione di lattine per bevande e alcune strutture di supporto e innovazione in Germania e nel Regno Unito. L'attività in dismissione di Ball/Rexam comprende anche attivi al di fuori del SEE, in particolare negli Stati Uniti e in Brasile.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8048 — Ardagh/Ball Rexam Divestment Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004 pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/15


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 186/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«SICILIA»

n. UE: IT-PGI-0005-01305 – 29.1.2015

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Sicilia»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All’atto del confezionamento l’Indicazione Geografica Protetta «Sicilia», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione chimico-fisica

Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5 %;

Numero di perossidi: ≤ 12 mEqO2/kg;

Polifenoli totali: ≥ 100 mg/kg

Valutazione Organolettica (Metodo COI)

Il prodotto è caratterizzato da un singolare flavour di fruttato e da descrittori organolettici di erba, pomodoro e carciofo la cui espressione, seppur di intensità variabile, in relazione a fattori pedoclimatici, agronomici e tecnologici, consentono di distinguere l’olio extra vergine di oliva Sicilia.

Intervallo di mediana

minimo

massimo

Fruttato di oliva maturo

> 2

< 8

Fruttato di oliva verde

> 2

< 8

Erba e/o pomodoro e/o carciofo

> 2

< 8

Amaro

> 2

< 7

Piccante

> 2

< 8

L’olio Sicilia ha un profilo sensoriale rappresentato da sentori olfattivi diretti e indiretti (olfatto-gustativi) associati alle sensazione di «Pomodoro (foglia, frutto verde o maturo)» e «Carciofo» riscontrabili da sole o congiuntamente. Inoltre è quasi sempre associato il sentore di «Erba fresca».

Un’altra peculiarità tipica dell’olio «Sicilia» riguarda la categoria di appartenenza, riferita alla categoria del fruttato, quasi sempre inquadrabile fra il fruttato medio e intenso, comunque molto armonico nei descrittori degli attributi positivi quali l’amaro e il piccante.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La regione Sicilia, per la posizione centrale nel Mediterraneo, ha subito nel corso delle varie dominazioni, molte influenze di diversa natura (culturale, architettonica, religiosa, alimentare ecc…). Il settore olivicolo, in particolare, rappresenta in maniera emblematica questo lungo percorso di arricchimento di culture, tecniche di coltivazione e biodiversità varietale. Tali condizioni hanno reso la Regione Sicilia ricca sia nel numero delle varietà coltivate che nelle tecniche di coltivazione utilizzate, contribuendo a creare un profilo olivicolo e oleicolo unico e inimitabile.

L’Indicazione Geografica Protetta «Sicilia», deve essere ottenuta dalle seguenti cultivar di olive presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti che in ordine di importanza e rappresentatività sono così suddivise:

 

Cultivar maggiormente rappresentate:

 

Biancolilla, Cerasuola, Moresca, Nocellara del Belice, Nocellara Etnea, Ogliarola Messinese e Tonda Iblea.

 

Cultivar Minori;

 

Aitana, Bottone di gallo, Brandofino, Calatina, Cavalieri, Crastu, Erbano, Giarraffa, Lumiaru, Marmorigna, Minuta, Nasitana, Nerba, Nocellara messinese, Olivo di Mandanici, Piricuddara, Santagatese, Vaddarica, Verdello, Verdese, Zaituna e loro sinonimi. Possono inoltre concorrere altre cultivar presenti negli oliveti, fino ad un massimo del 10 %. La presenza di oltre il 10 % di altre varietà in ambito aziendale esclude la possibilità di iscrivere le superfici olivetate al sistema dei controlli della Igp Sicilia.

Le cultivar principali coprono più dell’85 % della superficie olivicola regionale.

L’olio ottenibile da tutte le suddette cultivar, utilizzate da sole o congiuntamente, presenta il profilo organolettico già descritto al comma 3.2, facilmente riconoscibile dal consumatore medio, per le sue performance olfattive e gustative definite in un intervallo di percezione medio-alto e con la percezione correlata ai sentori già descritti quali «Pomodoro verde o maturo», «Carciofo» ed «Erba fresca».

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sia lo stoccaggio che il confezionamento dell’olio extra vergine di olia IGP «Sicilia» dovranno avvenire nella zona di produzione delimitata dal disciplinare. Questo sia per evidenti ragioni di discontinuità territoriale dal resto del continente europeo, sia per evitare di esporre il prodotto, durante il trasporto, all’azione di fattori chimico-fisici che comporterebbero il decadimento della stabilità ossidativa e quindi il deterioramento delle proprietà qualitative con particolare riferimento ai polifenoli che rappresentano uno dei parametri distintivi dell’olio extra vergine di oliva IGP Sicilia. La Sicilia inoltre può contare su una rete di 251 confezionatori (dati Agea 2013), distribuiti capillarmente sull’intero territorio dell’isola e grazie alle loro conoscenze acquisite nel tempo garantiscono il mantenimento degli indicatori qualitativi. L’Indicazione Geografica Protetta «Sicilia», deve essere immessa al consumo in recipienti idonei di capacità non superiore a litri 5.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

All’Indicazione Geografica Protetta «Sicilia», è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l’operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale» seguito dal nome della cultivar utilizzata, «raccolto a mano», eccetera. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L’uso di nomi di aziende, tenute e fattorie è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda. Il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situata nell’area di produzione è consentito solo se il confezionamento è avvenuto nell’azienda medesima. L’uso di altre indicazioni geografiche è vietato. L’Indicazione Geografica Protetta «Sicilia», deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. È obbligatorio indicare in etichetta la campagna olearia in cui l’olio è ottenuto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’olio extra vergine di oliva IGP Sicilia comprende l’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

5.   Legame con la zona geografica

La particolare posizione geografica della Sicilia, crea le condizioni naturali per ottenere una produzione di olio extra vergine di oliva con le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche peculiari descritte dal disciplinare di produzione.

La discontinuità territoriale con il continente europeo ha creato in termini di biodiversità, un panorama varietale unico per questa specie e differenziato dalle altre aree olivicole.

I fattori pedoclimatici e umani, strettamente correlati al territorio, determinano il profilo organolettico dell’olio extra vergine di oliva IGP «Sicilia».

Il legame tra il territorio, l’olivo e la cultura siciliana ha creato un prodotto la cui reputazione è dimostrata da numerosi riconoscimenti attribuiti dagli esperti del settore e dal consumatore all’olio extra vergine di oliva di «Sicilia».

E da sottolineare che, la normativa vieta ai produttori di olio la possibilità di utilizzare riferimenti geografici in etichetta pena pesanti sanzioni e che tale normativa ha avuto un forte effetto deterrente a inserire in eventi promozionali, compresi i siti web, riferimenti alla denominazione.

Malgrado quanto sopra, il legame tra il territorio, l’olivo e la cultura siciliana ha creato un prodotto la cui reputazione è dimostrata da numerosi riconoscimenti attribuiti dagli esperti del settore e dal consumatore all’olio extra vergine di oliva prodotto in Sicilia.

Negli ultimi decenni, in tutti i principali concorsi oleari internazionali, le imprese che producono olio extra vergine di oliva di «Sicilia» hanno ricevuto costantemente numerosi riconoscimenti:

al concorso Orciolo d’Oro il 1o, 2o e 3o premio in tutte o in almeno una delle categorie leggero, medio e intenso con prevalenza per le categorie medio e intenso nel 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 1o e 2o premio nel 2009 e 2010, 3o premio nel 2011, 1o premio nel 2013.

al concorso Sol D’Oro ha ottenuto il Sol D’Oro nel 2009, 2010, 2011, il Sol D’Argento nel 2009, 2012 e 2013. Il Sol dio Bronzo nel 2010, 2011, 2012, 2013.

al concorso Sirena D’Oro di Sorrento ha ottenuto 1o, 2o e 3o premio nel 2003, 2004, 2005, 2006, altri 2o e 3o premio in altri anni.

al concorso Leon D’Oro nel 2007 le aziende che producono olio extravergine di oliva di Sicilia hanno vinto il 1o, 2o e 3o premio, nel 2010 e 2012 il 1o premio.

al premio Montiferru dal 1996 ad oggi l’olio di Sicilia ha ottenuto nelle tre categorie 15 volte il 1o premio oltre ad una serie di 2o e 3o premio.

Tale reputazione è conseguenza del valore materiale del prodotto (caratteri chimico-fisici e organolettici) e dalla percezione del suo valore immateriale che si è creato nella plurisecolare storia dell’olivo e dell’olio in Sicilia.

La reputazione dell’olio extra vergine di oliva di «Sicilia» è anche dimostrata dalla documentazione storica raccolta dalla quale emergeva l’esigenza di alcune case oleariea di inserire in etichetta l’origine siciliana del proprio prodotto.

Anteriormente al 1992 sono state collezionate una serie di fatture di vendita con l’indicazione «Sicilia» degli anni 1988, 1989. Alcune fatture rivolte al mercato estero riguardano anche gli anni 1996 e 2000.

Il riferimento alla denominazione è evidente inoltre nella pubblicazione del Catalogo olio di Sicilia nelle edizioni dal 1997 al 2009.

Tra la documentazione, annoveriamo anche una serie di etichette con la dicitura Sicilia in bottiglie di olio confezionato ed etichettato in paesi non italiani (Carluccio’s London – Olio extra vergine d’oliva – Sicilia), alcune etichette di Agata e Valentina Extra Virgin Sicilian Olive Oil distribuiti negli Usa e di Trader Giotto’s con evocazione della denominazione della Sicilia, etichette della Oleifici Barbera con indicazione della denominazione «Sicilia» per i mercati esteri, così come dell’azienda EFFe1 srl con indicata la denominazione «Sicilia».

L’olio extra vergine di oliva di «Sicilia» ha visto nel tempo incrementare la qualità della produzione e la sua reputazione su tutti i mercati. Ciò la espone a fenomeni di contraffazione con grave danno economico.

La zona di produzione dell’olio extra vergine di oliva a IGP «Sicilia», secondo la classificazione macroclimatica di Köppen, può essere definita a clima temperato umido (di tipo C) in cui la media delle temperature del mese più freddo è inferiore a 18 °C, ma superiore a -3 °C o, meglio, mesotermico umido sub-tropicale, con estate asciutta (tipo Csa), cioè il tipico clima mediterraneo, caratterizzato da una temperatura media del mese più caldo superiore ai 22 °C e da un regime pluviometrico contraddistinto da una concentrazione delle precipitazioni nel periodo freddo (autunno-vernino).

Il clima mediterraneo (Cs) è il meno esteso dei climi temperati e, nel caso della Sicilia, mostra molti aspetti caratteristici che influiscono significativamente sulla composizione chimica e soprattutto organolettica dell’olio extra vergine di oliva differenziandolo molto da quello prodotto in aree geografiche vicine soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi (MuFA/PuFA) e in particolare per la qualità dei biofenoli e dei composti aromatici volatili (Alcoli, aldeidi ed esteri).

Le caratteristiche dell’olio extra vergine di oliva IGP «Sicilia» dipendono anche dalla radiazione solare, dalla temperatura, dall’umidità e dal vento che influenzano molto la fisiologia dell’olivo determinando la stasi e il risveglio vegetativo e tutte le altre fasi fenologiche (antesi, allegazione, sviluppo dei frutti, invaiatura, maturazione). La quantità di radiazione solare utile alla fotosintesi (PAR) di quest’area del Mediterraneo determina le condizioni per avere un maggior accumulo di biomassa nei vari organi della pianta che, assieme alla limitata disponibilità d’acqua e all’andamento termico temperato, provoca l’innalzamento del contenuto di biofenoli totali e, soprattutto, di specifiche sostanza fenoliche, e di altri precursori di composti che andranno a costituire la parte aromatica dell’olio. La limitata disponibilità di acqua e tutte le superiori condizioni climatiche descritte, che meglio definiscono il carattere di insularità, sono altresì responsabili della costante presenza dei descrittori di amaro e piccante che nell’olio IGP «Sicilia» sono presenti con valori di mediana sempre superiori a 2 e comunque tali da inquadrare il profilo dell’olio prevalentemente nelle categorie intenso e medio I fattori pedoclimatici sopradescritti non influenzerebbero solo il tasso di crescita (CGR) correlato all’attività fotosintetica (quantità di radiazione solare, superficie e architettura fogliare), ma anche i processi respirativi della cellula vegetale dalle cui vie metaboliche deriverebbero una vasta gamma di metaboliti vegetali: aminoacidi, lipidi e relativi composti, isoprenoidi (esempio: terpeni tra cui lo squalene, mentolo, limonene che conferiscono il caratteristico odore alle piante, fiori, frutti e i precursori biosintetici degli steroli) e porfirine (correlati alla clorofilla e alla fotosintesi).

Il profilo descritto al paragrafo 3.2, definisce il carattere unico dell’olio IGP «Sicilia» e viene sistematicamente rappresentato dalla costante presenza dei sentori di pomodoro verde, carciofo ed erba fresca, la cui manifestazione è favorita dalle suddette condizioni climatiche oltre che dalle caratteristiche organolettiche sempre associate alle cultivar maggiormente rappresentate ed elencate nel paragrafo 3.3.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.