ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 184

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
21 maggio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2016/C 184/01

Avviso all’attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

1

 

Commissione europea

2016/C 184/02

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 184/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2016/C 184/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7983 — Danish Crown/SPF-Danmark) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2016/C 184/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8013 — PitPoint/Primagaz/PitPoint.LNG JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2016/C 184/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8000 — DCC/Dansk Fuels) ( 1 )

6

2016/C 184/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8003 — INEOS/INOVYN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2016/C 184/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8063 — CaixaBank/Banco BPI) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2016/C 184/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8023 — Hon Hai Precision/Sharp) ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 184/10

La presente domanda di approvazione di una modifica minore è pubblicata in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/1


Avviso all’attenzione di determinate persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2016/C 184/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione del sig. Vladimir Andreevich KONSTANTIOV (n. 2), Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (n. 3), del sig. Anatoliy Alekseevich SIDOROV (n. 20), del sig. Andriy Yevgenovych PURGIN (n. 45), del sig. Viacheslav PONOMARIOV (n. 54), del sig. Aleksandr KHRYAKOV (n. 65), del sig. Vasyl NIKITIN (n. 67), del sig. Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (n. 68), del sig. Sergei Orestovoch BESEDA (n. 78), del sig. Pavel Yurievich GUBAREV (n. 82), della sig.ra Ekaterina Yurievna GUBAREVA (n. 83), del sig. Vladimir ANTYUFEYEV (n. 87), del sig. Konstantin Valerevich MALOFEEV (n. 93), del sig. Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (n. 96), del sig. Vladimir KONONOV (n. 97), del sig. Miroslav Vladimirovich RUDENKO (n. 98), del sig. Gennady Nikolaiovych TSYPKALOV (n. 99), del sig. Oleg Vladimirovich BEREZA (n. 101), del sig. Aleksandr Akimovich KARAMAN (n. 103), del sig. Sergey Yurievich KOZYAKOV (n. 120), del sig. Oleg Konstantinovich AKIMOV (n. 121), del sig. Aleksandr Igorevich KOFMAN (n. 124), del sig. Ravil Zakarievich KHALIKOV (n. 125), del sig. Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (n. 129), del sig. Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (n. 130), del sig. Sergey Yurevich IGNATOV (n. 140), del sig. Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (n. 142), e del «Vostok battalion» (entità elencata al n. 11), dello State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (entità elencata al n. 19), della Cossack National Guard (entità elencata al n. 29), dello Sparta battalion (entità elencata al n. 30), del Somali battalion (entità elencata al n. 31), dello Zarya battalion (entità elencata al n. 32), della Prizrak brigade (entità elencata al n. 33), dell’Oplot battalion (entità elencata al n. 34), del Kalmius battalion (entità elencata al n. 35) e del Death battalion (entità elencata al n. 36), che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2), concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone ed entità presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone ed entità che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le previste motivazioni della loro designazione, entro il 27 maggio 2016, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l’elenco. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 3 giugno 2016.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


Commissione europea

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 maggio 2016

(2016/C 184/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1219

JPY

yen giapponesi

123,81

DKK

corone danesi

7,4370

GBP

sterline inglesi

0,77008

SEK

corone svedesi

9,3588

CHF

franchi svizzeri

1,1123

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3355

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,025

HUF

fiorini ungheresi

316,78

PLN

zloty polacchi

4,4203

RON

leu rumeni

4,5058

TRY

lire turche

3,3476

AUD

dollari australiani

1,5519

CAD

dollari canadesi

1,4704

HKD

dollari di Hong Kong

8,7141

NZD

dollari neozelandesi

1,6578

SGD

dollari di Singapore

1,5499

KRW

won sudcoreani

1 332,02

ZAR

rand sudafricani

17,6669

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3456

HRK

kuna croata

7,4865

IDR

rupia indonesiana

15 285,95

MYR

ringgit malese

4,5785

PHP

peso filippino

52,477

RUB

rublo russo

74,9139

THB

baht thailandese

40,085

BRL

real brasiliano

3,9797

MXN

peso messicano

20,6541

INR

rupia indiana

75,6975


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/3


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/03)

1.

In data 10 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Apax Partners LLP («AP», Regno Unito) e Accenture plc («Accenture», Irlanda) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Duck Creek («Duck Creek», Stati Uniti) mediante acquisizione di partecipazioni e creazione di un’alleanza strategica fra Accenture e Duck Creek.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   AP: impresa di private equity che gestisce fondi di private equity,

—   Accenture: servizi professionali e di consulenza in materia di strategia, gestione, tecnologia e sistemi informatici;

—   Duck Creek: fornitore di soluzioni software per il settore dell’assicurazione non vita.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7983 — Danish Crown/SPF-Danmark)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/04)

1.

In data 12 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Leverandørselskabet Danish Crown AmbA («Danish Crown», Danimarca) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di SPF-Danmark A/S («SPF», Danimarca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Danish Crown: opera su scala internazionale nell’industria alimentare ed è specializzata nella macellazione, nel disossamento, nella lavorazione e nella raffinazione della carne nonché nella vendita di carne fresca e di prodotti a base di carne,

—   SPF: opera nel commercio e nel trasporto di animali riproduttori e suinetti nonché nel trasporto di suini da macello.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7983 — Danish Crown/SPF-Danmark, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8013 — PitPoint/Primagaz/PitPoint.LNG JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/05)

1.

In data 13 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Primagaz Nederland B.V. (Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da SHV Interholding AG (Svizzera), e Pitpoint B.V. (Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da Bencis Capital Partners B.V. (Paesi Bassi, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa PitPoint.LNG B.V. (Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   SHV Interholding: opera su scala mondiale in un gran numero di settori, tra cui commercio e distribuzione di gas naturale liquefatto, vendita all’ingrosso «cash and carry», soluzioni per il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti, servizi industriali, prospezione e produzione di petrolio e di gas, alimentazione animale e private equity;

—   Bencis Capital Partners: opera come impresa di private equity nei Paesi Bassi e in Belgio, investendo in vari settori tra cui i prodotti alimentari, i tessili, l’assistenza sanitaria e l’arte;

—   PitPoint.LNG: fornitura al dettaglio di gas naturale liquefatto per autoveicoli.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8013 — PitPoint/Primagaz/PitPoint.LNG JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8000 — DCC/Dansk Fuels)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/06)

1.

In data 13 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa DCC Plc. («DCC», Irlanda) acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Dansk Fuels A/S («Dansk Fuels», Danimarca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DCC è articolata in quattro divisioni che operano nei settori della tecnologia, della sanità, dell’ambiente e dell’energia. DCC opera in Danimarca, sul mercato della fornitura all’ingrosso di prodotti petroliferi raffinati, in quanto distributore di combustibili commerciali Shell,

Dansk Fuels opera nella vendita all’ingrosso di carburanti per aerei e prodotti petroliferi raffinati e nella vendita al dettaglio di carburanti auto in Danimarca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8000 — DCC/Dansk Fuels, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8003 — INEOS/INOVYN)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/07)

1.

In data 12 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione INEOS AG («INEOS», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di INOVYN Limited («INOVYN», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   INEOS: produzione e vendita di prodotti petrolchimici, specialità chimiche e prodotti petroliferi su scala mondiale;

—   INOVYN: produzione e vendita di cloruro di polivinile (PVC) e prodotti collegati, principalmente nel SEE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8003 — INEOS/INOVYN, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8063 — CaixaBank/Banco BPI)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/08)

1.

In data 12 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CaixaBank SA («CaixaBank», Spagna), appartenente al gruppo Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (Spagna), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Banco BPI («BPI», Portogallo) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CaixaBank: servizi bancari (retail, corporate e private banking), servizi di investimento collettivo e di cartolarizzazione, fornitura di prodotti assicurativi speciali;

—   BPI: investment banking (equity, corporate finance e private banking), retail banking, gestione di fondi di investimento, fondi pensione e assicurazione vita/capitalizzazione.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8063 — CaixaBank/Banco BPI, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8023 — Hon Hai Precision/Sharp)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 184/09)

1.

In data 13 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. («Hon Hai», Taiwan), che opera con la denominazione Foxconn, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Sharp Corporation («Sharp», Giappone) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Hon Hai: prestazione di servizi EMS (Electronic manufacturing Services) a produttori OEM di prodotti elettronici quali computer, cellulari, console per videogiochi e televisori,

—   Sharp: sviluppo, fabbricazione e vendita di un gran numero di prodotti elettronici quali prodotti contenenti schermi a cristalli liquidi con transistor a pellicola sottile (TFT-LCD), fra cui televisori e monitor LCD, pannelli solari, dispositivi di comunicazione mobile, videoproiettori, dispositivi di stampa multifunzione, forni a microonde, condizionatori, registratori di cassa, sensori a semiconduttori complementari a ossido metallico (CMOS) e ad accoppiamento di carica (CCD) e memoria flash.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8023 — Hon Hai Precision/Sharp, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

21.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 184/10


La presente domanda di approvazione di una modifica minore è pubblicata in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2016/C 184/10)

La Commissione europea ha approvato questa modifica minore in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, di tale regolamento (1)

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

«PEMBROKESHIRE EARLIES/PEMBROKESHIRE EARLY POTATOES»

N. UE: PGI-GB-02098 – 8.12.2015

DOP ( ) IGP ( X ) STG ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Nome:

Puffin Produce Ltd

Indirizzo:

Withybush Industrial Estate

Haverfordwest

Pembrokeshire

SA62 4BS

REGNO UNITO

Tel.

+44 1437 766716

Fax

+44 1437 767319

indirizzo e-mail:

info@puffinproduce.com

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Descrizione del prodotto

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da specificare]

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.

Modifica del disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Nella sezione 4.5 Metodo di produzione del disciplinare. Il testo originale recita come segue.

Preparazione del terreno

«La preparazione del terreno inizia a gennaio con l’aratura. In seguito, gli eventi atmosferici provvederanno a ripartire il suolo rivoltato…».

Il testo modificato deve indicare:

«La preparazione del terreno inizia dall’autunno in poi con l’aratura. In seguito, gli eventi atmosferici provvederanno a ripartire il suolo rivoltato…».

Tale modifica è motivata dalla circostanza che alcuni agricoltori iniziano l’aratura delle Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early potatoes (in particolare quelli della Pembrokeshire Coast) prima della data indicata nel disciplinare originale.

6.   Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/488435/20151208-pembrokeshire-earlies-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17

(2)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1