ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 181

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
19 maggio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 7 al 10 ottobre 2013
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 13 E del 17.1.2014 .
Il testo approvato del 9 ottobre 2013 concernente i discarichi relativi all’esercizio 2011 è stato pubblicato nella GU L 328 del 7.12.2013 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 8 ottobre 2013

2016/C 181/01

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (2013/2074(INI))

2

2016/C 181/02

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla programmazione politica e le tendenze a lungo termine: implicazioni di bilancio per il potenziamento delle capacità (2012/2290(INI))

16

2016/C 181/03

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul miglioramento del diritto internazionale privato: norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al lavoro (2013/2023(INI))

19

2016/C 181/04

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul genericidio: le donne scomparse? (2012/2273(INI))

21

2016/C 181/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri (2013/2042(INI))

29

2016/C 181/06

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 su una strategia globale dell'UE in materia di pesca nella regione del Pacifico (2012/2235(INI))

35

2016/C 181/07

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulle restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (2011/2086(INI))

41

 

Mercoledì 9 ottobre 2013

2016/C 181/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti (2013/2674(RSP))

45

2016/C 181/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (2013/2675(RSP))

52

2016/C 181/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria (2013/2837(RSP))

56

 

Giovedì 10 ottobre 2013

2016/C 181/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (2013/2702(RSP))

61

2016/C 181/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della decisione di Prüm e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2013/2586(RSP))

67

2016/C 181/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta (2013/2676(RSP))

69

2016/C 181/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2012 (2013/2013(INI))

73

2016/C 181/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenze e persecuzioni contro cristiani, in particolare a Maalula (Siria) e Peshawar (Pakistan), nonché sul caso del pastore Saeed Abedini (Iran) (2013/2872(RSP))

82

2016/C 181/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sugli scontri in Sudan e successiva censura dei media (2013/2873(RSP))

87

2016/C 181/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulle recenti violenze in Iraq (2013/2874(RSP))

92


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 9 ottobre 2013

2016/C 181/18

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2013/2198(ACI))

95

2016/C 181/19

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul numero e la composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali (2013/2853(RSO)

96


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 8 ottobre 2013

2016/C 181/20

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (06373/2013 — C7-0070/2013 — 2012/0274(NLE))

98

2016/C 181/21

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) (COM(2013)0470 — C7-0206/2013 — 2013/2138(BUD))

98

2016/C 181/22

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia) (COM(2013)0469 — C7-0207/2013 — 2013/2139(BUD))

102

2016/C 181/23

P7_TA(2013)0397
Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD))
P7_TC1-COD(2012)0065
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

105

2016/C 181/24

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD))

106

2016/C 181/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (15777/2012 — C7-0419/2012 — 2012/0258(NLE))

164

 

Mercoledì 9 ottobre 2013

2016/C 181/26

P7_TA(2013)0407
Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM(2011)0456 — C7-0212/2011 — 2011/0197(COD))
P7_TC1-COD(2011)0197
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

166

2016/C 181/27

P7_TA(2013)0408
Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)0883 — C7-0512/2011 — 2011/0435(COD))
P7_TC1-COD(2011)0435
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI)

167

2016/C 181/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (05835/2013 — C7-0112/2013 — 2012/0334(NLE))

168

2016/C 181/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05859/2013 — C7-0113/2013 — 2012/0332(NLE))

169

2016/C 181/30

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD))

170

 

Giovedì 10 ottobre 2013

2016/C 181/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (12138/2012 — C7-0008/2013 — 2012/0108(NLE))

212

2016/C 181/32

P7_TA(2013)0416
Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)0873 — C7-0506/2011 — 2011/0427(COD))
P7_TC1-COD(2011)0427
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

213

2016/C 181/33

P7_TA(2013)0417
Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)0136 — C7-0087/2012 — 2012/0066(COD))
P7_TC1-COD(2012)0066
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

214


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 7 al 10 ottobre 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 13 E del 17.1.2014.

Il testo approvato del 9 ottobre 2013 concernente i discarichi relativi all’esercizio 2011 è stato pubblicato nella GU L 328 del 7.12.2013.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 8 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/2


P7_TA(2013)0394

Corruzione nel settore pubblico e privato: impatto sui diritti umani nei paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi (2013/2074(INI))

(2016/C 181/01)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), aperta alla firma a Mérida il 9 dicembre 2003,

vista la Carta delle Nazioni Unite,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, e le successive integrazioni,

vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

visti il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, quali adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 maggio 2001, dal titolo «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi» (COM(2001)0252),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

vista la raccolta di documenti del Consiglio dal titolo «Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defence Policy» («Integrazione dei diritti umani e delle tematiche di genere nella politica europea di sicurezza e di difesa») (1) e, in particolare, il documento del Consiglio «Generic Standards of Behaviour for ESDP Operations» («Norme generali di comportamento per le operazioni PSDC») (doc. 08373/3/2005),

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

visto il piano d'azione globale «Mantenere la promessa: uniti per realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio», adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 ottobre 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 febbraio 2013, dal titolo "Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile (COM(2013)0092),

vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo «Politica per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, la frode, la collusione, la costrizione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle attività della Banca europea per gli investimenti» (politica antifrode della BEI), approvata nel 2008,

viste la politica e le procedure di applicazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), entrate in vigore nel marzo 2009,

visti i principi guida su imprese e diritti umani che attuano il quadro «Proteggere, rispettare e riparare» dell'ONU (HR/PUB/11/04),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (2),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (3),

visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008,

visto il documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici internazionali e sulle buone pratiche per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle imprese militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato a Montreux il 17 settembre 2008,

viste la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, e la Convenzione civile del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1o maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

vista la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anticorruzione, approvata il 26 e 27 novembre 2012,

visti i principi di Parigi per le istituzioni nazionali per i diritti umani (4),

visti gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (5),

vista la dichiarazione tripartita dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (6),

vista l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite (7),

visto il codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private,

visto il trattato sul commercio di armi (ATT), approvato in occasione della conferenza finale delle Nazioni Unite sull'ATT tenutasi a New York dal 18 al 28 marzo 2013 (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0250/2013),

A.

considerando che la corruzione può essere definita come l'abuso del potere delegato per profitto personale, individuale o collettivo, diretto o indiretto, e che gli atti di corruzione includono, tra gli altri, i reati di corruzione, appropriazione indebita, traffico d'influenza, abuso d'ufficio e arricchimento illecito, conformemente alla definizione dell'UNCAC; che la frode, l'estorsione, il ricatto, l'abuso di potere discrezionale, il favoritismo, il nepotismo, il clientelismo e le donazioni politiche illegali sono strettamente legati alla corruzione; che la corruzione può essere associata alla criminalità organizzata operante sotto una leadership comune e in parallelo ai poteri ufficiali, in particolare nei casi in cui le autorità non sono in grado di far rispettare la legge;

B.

considerando che la corruzione perpetua e aggrava situazioni inique, ingiuste e discriminatorie per quanto concerne il pari godimento dei diritti umani, siano essi civili, politici ed economici oppure sociali e culturali; che la corruzione può avere ripercussioni negative sull'ambiente e colpisce in modo sproporzionato i gruppi più svantaggiati e marginalizzati della società, privandoli in particolare della parità di accesso alla vita politica, ai servizi pubblici, alla giustizia, alla sicurezza, alla terra, al lavoro, all'istruzione, alla salute e all'alloggio, e che la corruzione ostacola soprattutto i progressi volti a porre fine alle discriminazioni, a favorire la parità di genere e l'emancipazione femminile, dal momento che limita le capacità delle donne di far valere i propri diritti;

C.

considerando che la corruzione può compromettere lo sviluppo economico, ostacolando talvolta gli scambi e gli investimenti;

D.

considerando che la lotta alla corruzione fa parte del principio di buon governo, quale sostenuto e definito dall'articolo 9, paragrafo 3, e dall'articolo 97 dell'accordo di Cotonou;

E.

considerando che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano generalmente l'utilizzo improprio del potere, l'assenza di un sistema di assunzione di responsabilità e l'istituzionalizzazione di varie forme di discriminazione; che la corruzione è inevitabilmente più frequente quando il rispetto dei diritti umani è scarso o assente, e che essa spesso indebolisce l'efficacia delle istituzioni e degli enti che normalmente forniscono un sistema di controlli e contrappesi e hanno lo scopo di assicurare il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, come i parlamenti, le autorità preposte all'applicazione della legge, la magistratura, gli ordinamenti giuridici e la società civile;

F.

considerando che la corruzione è in genere fortemente radicata nella mentalità delle società in cui è diffusa, e che tutti gli sforzi per combatterla devono concentrarsi in primo luogo sull'istruzione fin dalla più tenera età;

G.

considerando che gli Stati a volte non sono in grado di agire per prevenire o sanzionare la corruzione nei settori pubblico e privato, violando i rispettivi obblighi internazionali ai sensi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e degli altri pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani;

H.

considerando che la corruzione distorce le dimensioni e la composizione della spesa pubblica e danneggia gravemente la capacità dello Stato di sfruttare al massimo le risorse disponibili ai fini della piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali, e che la corruzione dirotta grandi quantità di finanziamenti dagli investimenti nell'economia e ostacola la ripresa dei paesi in difficoltà economiche, compresi gli Stati membri dell'Unione europea;

I.

considerando che la corruzione di coloro che occupano posti di grande responsabilità può danneggiare e destabilizzare gravemente i paesi interessati, mettendo in pericolo lo Stato stesso;

J.

considerando che, secondo la Banca mondiale, la corruzione rappresenta il 5 % del PIL globale (2 600 miliardi di USD) e che ogni anno oltre 1 000 miliardi di USD sono versati in tangenti; che la corruzione equivale al 10 % del costo complessivo delle attività imprenditoriali a livello globale e al 25 % del costo dei contratti d'appalto nei paesi in via di sviluppo (9);

K.

considerando che, secondo le stime della Banca mondiale, ogni anno da 20 a 40 miliardi di USD, pari al 20-40 % degli aiuti ufficiali allo sviluppo, sono sottratti ai bilanci pubblici dei paesi in via di sviluppo e occultati all'estero attraverso meccanismi di corruzione ad alto livello (10);

L.

considerando che dal 2000 al 2009 i paesi in via di sviluppo hanno perso 8 440 miliardi di USD in flussi finanziari illeciti, pari a oltre 10 volte gli aiuti esteri ricevuti; che, nell'ultimo decennio, i paesi in via di sviluppo hanno perso ogni anno 585,9 miliardi di USD in flussi illeciti; che il denaro sottratto ogni anno mediante la corruzione è sufficiente a coprire 80 volte l'importo necessario a sfamare le popolazioni denutrite del mondo, mentre le tangenti e i furti contribuiscono ad aumentare del 40 % il costo complessivo dei progetti per la fornitura di acqua potabile e servizi igienici in tutto il mondo (11);

M.

considerando che, minacciando il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani, la corruzione continua ad essere una causa fondamentale e un catalizzatore dei conflitti, delle diffuse violazioni del diritto umanitario internazionale e delle impunità nei paesi in via di sviluppo, e che la situazione attuale della corruzione e dell'arricchimento illecito nelle posizioni di potere pubblico ha portato a impadronirsi del potere e a perpetuarlo, nonché a creare nuove milizie e a diffondere la violenza;

N.

considerando che la corruzione nel settore giudiziario viola il principio di non discriminazione, di accesso alla giustizia e il diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo, essenziali per il rispetto di tutti gli altri diritti umani, e che la corruzione distorce gravemente l'indipendenza, la competenza e l'imparzialità della magistratura e della pubblica amministrazione, alimentando la sfiducia nelle istituzioni pubbliche, indebolendo lo Stato di diritto e dando luogo alla violenza;

O.

considerando che l'erogazione dei servizi pubblici consente agli Stati di ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani, assicurando la fornitura di acqua, alimenti, servizi sanitari, istruzione, alloggi, sicurezza e ordine, quali elementi dello sviluppo umano, e che la corruzione negli appalti pubblici prospera in assenza di apertura, trasparenza, informazione, concorrenza, incentivi, norme e regole chiare applicate con rigore, nonché di meccanismi di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni indipendenti;

P.

considerando che la corruzione diffusa, l'assenza di trasparenza, di accesso alle informazioni e di una partecipazione inclusiva al processo decisionale impedisce ai cittadini di chiedere conto ai governi e ai rappresentanti politici del loro operato, al fine di assicurare che le entrate generate dallo sfruttamento delle risorse e del mercato siano utilizzate per garantire il rispetto dei diritti umani; che spetta ai governi compiere ogni sforzo possibile per combattere la corruzione all'interno delle imprese pubbliche e private;

Q.

considerando che i difensori dei diritti umani, i mezzi di comunicazione, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni sindacali e i giornalisti investigativi svolgono un ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, dal momento che esaminano attentamente i bilanci pubblici, controllano le attività del governo e delle imprese di grandi dimensioni — soprattutto le multinazionali — e i finanziamenti ricevuti dai partiti politici, offrono abilità e competenze nel rafforzamento delle capacità ed esigono trasparenza e assunzione di responsabilità; che i giornalisti che denunciano casi di corruzione e criminalità organizzata sono sempre più oggetto di azioni mirate e violenze da parte dei gruppi della criminalità organizzata, dei «poteri paralleli» e delle autorità pubbliche, specialmente nei paesi in via di sviluppo;

R.

considerando che la libertà e l'indipendenza della stampa e dei mezzi d'informazione sia online che offline sono essenziali per garantire la trasparenza e un esame attento, entrambi necessari ai fini della lotta alla corruzione, poiché offrono una piattaforma per rivelare i casi di corruzione e consentono ai cittadini e alla società di accedere alle informazioni;

S.

considerando che dati accessibili e forme di governo aperte e trasparenti conferiscono potere ai cittadini, offrendo loro l'accesso alle informazioni relative ai bilanci e alle spese del governo;

T.

considerando che gli informatori sono vitali nel denunciare casi di corruzione, frode, cattiva gestione e violazioni dei diritti umani nonostante l'elevato rischio personale al quale si espongono, e che l'assenza di tutela da ritorsioni, i controlli sulle informazioni, le leggi in materia di calunnia e diffamazione e l'inadeguatezza delle indagini relative alle denunce degli informatori sono tutti fattori in grado di dissuadere le persone dal denunciare apertamente e possono spesso compromettere la loro sicurezza personale e quella delle loro famiglie; che l'Unione europea ha il dovere di proteggere queste persone, in particolare sfruttando nel modo migliore possibile i suoi strumenti di cooperazione, come ad esempio lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);

U.

considerando che le situazioni di emergenza e gli aiuti ricevuti offrono opportunità di corruzione data la natura delle attività e la complessità delle azioni e degli attori responsabili della loro esecuzione, e che tali «opportunità» includono corruzione, ostruzionismo, estorsione ai danni del personale dell'organismo responsabile dell'aiuto, condotta illecita da parte del suddetto personale, frode, falso in bilancio, sviamento degli aiuti ricevuti e sfruttamento delle persone bisognose, e alimentano un senso diffuso di sconforto verso qualsiasi tipo di istituzione pubblica; che l'appropriazione indebita degli aiuti umanitari è una grave violazione del diritto umanitario internazionale;

V.

considerando che il 25 % di tutte le indagini avviate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardava gli aiuti esterni dell'Europa ai paesi terzi, e che 17,5 milioni di EUR sono stati recuperati in seguito a tali indagini (12);

W.

considerando che gli aiuti dell'UE ai paesi in via di sviluppo potrebbero andare perduti in mancanza di un sistema che preveda controlli e contrappesi adeguati nei paesi beneficiari, nonché un controllo completo e indipendente del sistema di integrità che accompagna l'uso dei fondi;

X.

considerando che le banche pubbliche europee, in qualità di istituzioni dell'UE (BEI) o la cui maggioranza di azionisti è rappresentata da Stati membri dell'UE (BERS), sono state asseritamente coinvolte in scandali legati alla corruzione in relazione alle attività svolte al di fuori dell'Unione europea;

Y.

considerando che i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali (IFI), come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI), dovrebbero incoraggiare un'efficace riforma della governance nei paesi debitori e contribuire in modo opportuno alla lotta alla corruzione, anche esaminando attentamente e affrontando i rischi manifesti di corruzione e umiliazione dei diritti umani associati a molte misure imposte nell'ambito dei programmi di aggiustamento strutturale (SAP), quali la privatizzazione delle imprese e delle risorse statali;

Z.

considerando che la tratta di esseri umani dipende fortemente da reti complesse e corrotte che trascendono tutti i rami del governo, la pubblica amministrazione, le autorità preposte all'applicazione della legge e il settore privato nei paesi d'origine, di transito e di destinazione delle vittime, e che la corruzione indebolisce le azioni di coloro che combattono tale tratta, dal momento che la corruzione investe la polizia, la magistratura e le procedure per l'arresto e per intentare un'azione penale nei confronti dei responsabili della tratta, nonché la prestazione di assistenza legale e protezione dei testimoni nel caso di coloro che sono stati vittima della tratta;

AA.

considerando che la corruzione e la condotta illecita da parte delle forze armate, del settore della difesa, delle autorità preposte all'applicazione della legge e delle forze di pace provocano gravi rischi alla vita, all'integrità fisica, alla protezione e alla libertà e ai diritti dei cittadini nei paesi in via di sviluppo, e che il settore della difesa e l'approvvigionamento di materiali in questo settore continuano a essere caratterizzati da livelli inaccettabili di corruzione e sono protetti in special modo dalla segretezza sulla base della sicurezza nazionale; che è opportuno sottoporre allo stesso esame attento gli appalti pubblici per l'approvvigionamento di materiale nel settore della sicurezza;

AB.

considerando che il ricorso alle imprese militari e di sicurezza private (PMSC) da parte di attori sia pubblici che privati è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi vent'anni, e che, data la natura delle loro attività, le PMSC sono particolarmente esposte alla corruzione e sono state accusate di gravi violazioni dei diritti umani, nonostante operino prevalentemente in un settore al di fuori di una rigida regolamentazione e senza che vi sia assunzione di responsabilità nei confronti del pubblico, come è generalmente richiesto alle forze armate;

AC.

considerando che il livello di attuazione, utilizzo ed efficienza dell'assistenza giuridica reciproca e dei meccanismi di recupero dei beni ai sensi dei capitoli IV e V dell'UNCAC continua a essere esiguo negli Stati firmatari della Convenzione, e che tali Stati firmatari non hanno ancora ottemperato pienamente agli obblighi derivanti dai capitoli IV («Cooperazione internazionale») e V («Recupero dei beni») della Convenzione per quanto concerne la cooperazione internazionale e, più specificamente, non hanno ancora adempiuto in modo sufficiente agli obblighi di assistenza giuridica reciproca di cui all'articolo 46 dell'UNCAC;

AD.

considerando che l'insufficiente regolamentazione e l'opacità del commercio mondiale delle armi convenzionali e delle munizioni alimentano conflitti, corruzione, povertà, violazioni dei diritti umani e impunità;

AE.

considerando che la corruzione su vasta scala nei paesi in via di sviluppo avviene soprattutto con la complicità e persino l'assistenza di alcuni imprenditori, avvocati, istituzioni finanziarie e funzionari pubblici dei paesi sviluppati, compresi gli Stati membri dell'UE, e che, in evidente violazione della normativa antiriciclaggio a livello internazionale e dell'UE, tali istituzioni e imprese hanno fornito i canali per riciclare i proventi della corruzione nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo, per creare strutture poco chiare e occultare i beni nelle giurisdizioni in cui vige il segreto bancario;

AF.

considerando che un approccio alle politiche anticorruzione basato sui diritti umani rafforza la consapevolezza generale che, oltre ai fondi pubblici, anche i diritti individuali e le opportunità dei cittadini sono inficiati dalla corruzione; che la stretta associazione tra movimenti internazionali anticorruzione e dei diritti umani sensibilizzerà l'opinione pubblica e richiederà apertura, assunzione di responsabilità e giustizia, e che tramite il collegamento degli atti di corruzione alle violazioni dei diritti umani si creano nuove possibilità di azione, in particolare nei casi in cui la corruzione può essere combattuta utilizzando meccanismi nazionali, regionali e internazionali già esistenti per controllare il rispetto dei diritti umani;

Coerenza tra le politiche interne ed esterne

1.

ritiene che l'UE possa diventare un leader credibile e influente nella lotta alla corruzione soltanto se affronterà adeguatamente i problemi legati alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro all'interno dei suoi stessi confini; plaude, in tal senso, alla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione che sarà pubblicata dalla Commissione; auspica che l'identificazione, da parte della Commissione, dei settori vulnerabili alla corruzione negli Stati membri contribuisca a intensificare gli sforzi volti a combattere la corruzione, facilitare lo scambio di migliori pratiche, identificare le tendenze dell'Unione e a stimolare l'apprendimento tra pari e l'ulteriore adempimento degli obblighi internazionali e unionali; invita la Commissione a presentare iniziative politiche a livello dell'UE nel settore della lotta alla corruzione, come ad esempio un piano d'azione dell'UE contro la corruzione;

2.

accoglie con favore, in tal senso, la rinegoziazione della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, intesa a porre di fatto fine al segreto bancario; ritiene che il rafforzamento della regolamentazione e della trasparenza riguardo ai registri delle imprese e ai registri delle fiduciarie in tutti gli Stati membri dell'UE costituisca un requisito fondamentale per combattere la corruzione, sia nell'UE che nei paesi terzi; ritiene che le norme dell'UE debbano sancire l'obbligo di registrare tutte le strutture giuridiche e i dati sui relativi titolari effettivi, e che tali informazioni debbano essere pubblicate online, munite di un'etichetta elettronica e presentate in un formato consultabile, in modo tale da essere accessibili gratuitamente;

3.

è del parere che l'UE debba seguire l'esempio degli Stati Uniti con la promulgazione della legge Magnitsky del 2012 («Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act 2012») e adottare una legislazione analoga a livello dell'UE, quale quadro emblematico e operativo che stabilisca un nesso tra corruzione e violazioni dei diritti umani; invita pertanto il Consiglio ad approvare una decisione che istituisca un elenco UE comune di funzionari coinvolti nella morte di Sergei Magnitsky, nel successivo occultamento dei fatti sul piano giudiziario e nelle continue e prolungate vessazioni nei confronti della sua famiglia; aggiunge che la decisione del Consiglio deve imporre sanzioni mirate nei confronti di tali funzionari, quali ad esempio un divieto di visto a livello dell'Unione e un provvedimento di blocco di qualunque attività finanziaria eventualmente detenuta dai funzionari o dai loro familiari diretti all'interno dell'Unione europea; invita la Commissione a elaborare un piano d'azione per la creazione di un meccanismo che elenchi e imponga simili sanzioni mirate ai funzionari di paesi terzi (compresi i funzionari di polizia, i pubblici ministeri e i giudici) coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e in «manipolazioni» giudiziarie a danno di informatori, giornalisti che si occupano di corruzione e attivisti dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco devono essere elaborati sulla base di fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e di prove convincenti, e prevedere meccanismi di ricorso per i soggetti interessati;

Rendicontabilità e trasparenza degli aiuti esteri e dei bilanci pubblici

4.

sostiene pienamente l'impegno dell'UE a fare proprio e integrare in tutte le sue politiche di sviluppo il concetto di titolarità democratica, ossia la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alla progettazione, all'attuazione e al monitoraggio delle strategie e delle politiche di sviluppo dei donatori e dei governi partner; è del parere che tale politica favorisca la partecipazione dei beneficiari dei programmi e contribuisca, pertanto, a un maggior controllo e a una maggiore assunzione di responsabilità nella lotta alla corruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad applicare ai loro programmi di aiuto allo sviluppo il principio di condizionalità alle norme internazionali in materia di corruzione, e a introdurre una clausola anticorruzione nei contratti pubblici di appalto, conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE; chiede che la Commissione continui a promuovere livelli elevati di trasparenza degli aiuti in formati digitali e a lettura ottica, e a utilizzare uno standard comune per garantire la comparabilità con altri donatori e, in particolare, con le esigenze dei governi beneficiari;

5.

sottolinea che, al fine di assicurare che la combinazione di strumenti aumenti l'efficacia del finanziamento allo sviluppo, è opportuno riesaminare la governance di tali strumenti allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza nei criteri di selezione dei progetti e di assunzione della responsabilità nei confronti della società nel suo insieme; ricorda che definire un numero essenziale di requisiti minimi per la selezione, il controllo e la valutazione dei progetti potrebbe favorire la comparabilità e fornire una base coerente per le informazioni sul rendimento delle attività; rileva che è opportuno comunicare in modo sistematico, non solo ai donatori e alle istituzioni finanziarie europee coinvolte, ma anche all'opinione pubblica, l'impatto in termini di progresso e sviluppo dei progetti al fine di giustificare l'uso delle risorse destinate agli aiuti provenienti dalla combinazione di strumenti;

6.

è del parere che la Commissione debba imporre i più alti livelli di integrità nelle procedure d'appalto per l'esecuzione di progetti finanziati dall'UE, soprattutto promuovendo una maggiore accessibilità ai bandi da parte delle organizzazioni locali; sottolinea che un approccio agli appalti basato sui diritti umani trae vantaggio dalla partecipazione di una gamma più ampia di attori, segnatamente quelli coinvolti nel processo di presentazione delle offerte (quali le associazioni dei proprietari di terreni e i gruppi svantaggiati); ritiene che un approccio agli appalti basato sui diritti umani incoraggi altresì le autorità a conferire potere ai gruppi svantaggiati affinché partecipino direttamente alle procedure d'appalto e ad ampliare i criteri con i quali le aziende sono valutate in dette procedure; ricorda che controllare i risultati dei progetti di concerto con la società civile e chiedere conto alle autorità locali del loro operato è essenziale per stabilire se i fondi dell'UE siano utilizzati in modo appropriato; esorta la Commissione a non assegnare i progetti a contraenti i cui titolari effettivi siano sconosciuti o che abbiano una struttura societaria che consenta loro di impegnarsi facilmente in pratiche di determinazione dei prezzi di trasferimento;

7.

invita l'UE a migliorare ulteriormente la trasparenza sostenendo la creazione di un sistema globale che tenga traccia degli impegni di aiuto, al fine di garantire che i paesi donatori rispettino le loro promesse e siano responsabili dei progetti, delle istituzioni o dei gruppi che sostengono;

8.

ricorda, inoltre, la necessità di impedire il ricorso a tecniche corrotte, quali, tra gli altri, l'aumento esagerato dei costi dei progetti, i pagamenti per progetti e lavoratori fittizi, l'utilizzo inappropriato e corrotto di compensazioni economiche e/o industriali, il furto integrale di fondi statali, l'aumento esagerato delle spese di viaggio e le tangenti nell'esecuzione dei progetti finanziati dall'UE; insiste, pertanto, sulla necessità di monitorare l'intera durata della catena dei finanziamenti dell'UE, inclusa l'elaborazione delle politiche e la regolamentazione, la pianificazione e la formazione dei bilanci, il finanziamento, i trasferimenti fiscali, la gestione e lo sviluppo dei programmi, gli appalti e gli acquisti, la costruzione, l'operatività e la manutenzione nonché il pagamento dei servizi resi;

9.

raccomanda alla Commissione di rendere pubblico il meccanismo di rendicontazione all'interno dell'OLAF per quanto concerne l'utilizzo improprio dei fondi dell'UE tra i partecipanti alle gare pubbliche e i beneficiari degli aiuti dell'Unione, nonché di elaborare orientamenti politici sul trattamento delle informazioni fornite dagli informatori riguardo a questi abusi nei paesi terzi, garantendo un seguito e un feedback adeguati, nonché la protezione dalle ritorsioni, e prestando particolare attenzione alla situazione dei gruppi più vulnerabili della popolazione, soprattutto le donne, in molti paesi in via di sviluppo, dal momento che sono particolarmente soggetti a diventare bersaglio della corruzione e propensi a collaborare per denunciarla, oltre a essere anche più esposti e stigmatizzati a causa della loro collaborazione;

10.

sottolinea che l'UE deve enfatizzare l'importanza di attuare il diritto di partecipazione e il diritto di accesso alle informazioni e ai meccanismi di rendicontazione pubblica, come i dati aperti, quali principi democratici fondamentali in tutte le piattaforme di dialogo con i paesi terzi, compresi i rapporti bilaterali e al più alto livello; mette in rilievo che la libertà di stampa e dei mezzi d'informazione sia online sia offline è essenziale a tale proposito; propone che l'UE finanzi progetti nei paesi terzi per sostenere l'applicazione di tali principi, in particolare nei paesi che affrontano processi di democratizzazione, e assicuri l'integrazione di genere, garantisca il coinvolgimento in questi processi della società civile, segnatamente i difensori dei diritti umani, le organizzazioni sindacali, le donne e i gruppi più vulnerabili della popolazione, e fornisca assistenza nella formulazione delle leggi per un'efficace protezione degli informatori;

11.

rileva, in tal senso, che l'UE deve dare l'esempio; pone l'accento sul fatto che l'Unione e i suoi Stati membri devono partecipare attivamente alle iniziative internazionali per una maggiore trasparenza di bilancio, quali l'Open Government Partnership, l'Open Budget Initiative e l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, così da promuovere il coinvolgimento dei paesi partner, quali imperativi delle norme internazionali in materia di diritti umani;

12.

invita la Commissione a proporre un ampliamento della definizione di difensori dei diritti umani negli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, onde includere gli attivisti che militano contro la corruzione, i giornalisti investigativi e, in particolare, gli informatori;

13.

rileva che l'Unione, quale donatore leader a livello mondiale, dovrebbe dar seguito e aumentare le recenti richieste di collegamento della fornitura di aiuti esterni dell'UE a riforme di bilancio volte a una maggiore trasparenza, all'accessibilità dei dati e dei processi partecipativi, e armonizzare gli orientamenti in materia con gli altri donatori; è del parere che l'UE debba stabilire parametri e criteri chiari e pubblici, nell'ambito di un approccio basato sugli incentivi, nei confronti dei governi beneficiari affinché aprano le rispettive procedure di bilancio e integrino nelle loro azioni le componenti della trasparenza, della partecipazione pubblica e del controllo, attraverso la formazione o l'assistenza tecnica; esorta l'UE a promuovere e sostenere lo sviluppo di un ambiente che consenta agli organismi di controllo nei paesi in via di sviluppo (inclusi i parlamenti, le corti dei conti, le organizzazioni della società civile e i mezzi di comunicazione) di svolgere le loro funzioni fondamentali e, quindi, di combattere la corruzione;

14.

rileva, d'altro canto, che l'Unione europea dovrebbe ricorrere al quadro dei «partenariati avanzati» con i paesi terzi per fare pressione in modo efficace sui regimi che patiscono la corruzione endemica, affinché adottino riforme tese ad attuare i summenzionati principi; ritiene che il dialogo politico, la pressione e la cooperazione dell'Unione sulla necessità di riforme debbano essere visibili e trasparenti e integrare meccanismi di controllo adeguati e ambiziosi; è del parere che l'UE debba pubblicamente condannare la promulgazione di leggi che limitano la libertà dei mezzi di comunicazione e le attività della società civile quali fondamenti dell'assunzione di responsabilità e della trasparenza, e che debba elaborare strategie tese ad adattare le relazioni con questi paesi per promuovere le riforme in maniera visibile; sottolinea la necessità che gli accordi con i paesi terzi contengano clausole sui diritti umani chiaramente definite e controllate, che possano portare alla sospensione di qualsiasi accordo di partenariato nel caso di gravi violazioni dei diritti umani;

15.

sostiene una maggiore trasparenza nel processo decisionale sull'investimento dei fondi pubblici europei, in particolare nei progetti della BEI e della BERS che possono avere un effetto negativo sui diritti umani; esorta la BEI e la BERS a rafforzare le rispettive politiche antifrode e anticorruzione, al fine di assicurare la piena trasparenza degli investimenti al di fuori dell'Unione europea; sottolinea la necessità che la BEI e la BERS manifestino la volontà di evitare investimenti rischiosi, in particolare per il tramite di intermediari finanziari, adottino un approccio basato sul rischio e migliori valutazioni dell'impatto sui diritti umani dei progetti sostenuti, e applichino la corretta dovuta diligenza nel rispetto dei diritti umani e dell'integrità a tutte le operazioni dei loro clienti; è del parere che occorra prestare particolare attenzione in modo da garantire la partecipazione pubblica e consultazioni preliminari libere e informate delle comunità interessate in tutte le fasi della pianificazione, dell'attuazione, del controllo e della valutazione dei progetti finanziati; esorta gli Stati membri e la Commissione a utilizzare la loro influenza in qualità di membri esclusivi della BEI e principali azionisti della BERS, al fine di promuovere una riforma significativa di queste istituzioni, in modo tale da consentire un maggiore controllo democratico delle loro decisioni e un maggiore obbligo di rendicontazione;

16.

ritiene che le istituzioni finanziarie internazionali, come ad esempio l'FMI e il gruppo della Banca mondiale, debbano condurre una valutazione del rischio di corruzione nelle misure proposte ai paesi debitori attraverso i programmi di aggiustamento strutturale (SAP), oltre a una valutazione dell'impatto di tali programmi sui diritti umani; è del parere che i SAP debbano includere riforme volte a migliorare la governance e la trasparenza; insiste affinché sistemi di controllo adeguati, dotati delle risorse necessarie e indipendenti, accompagnino l'attuazione dei programmi mediante verifiche e ispezioni frequenti; aggiunge che occorre prestare particolare attenzione all'accaparramento dei terreni, alle espulsioni forzate, agli appalti nel settore della difesa, ai bilanci separati per la difesa e al finanziamento delle attività militari e paramilitari nei paesi debitori; esorta gli Stati membri a utilizzare la loro influenza in qualità di membri dell'FMI e della Banca mondiale in modo da fare pressione per favorire una maggiore trasparenza e meccanismi di partecipazione nei negoziati dei SAP e di altri programmi di finanziamento e promuovere un maggiore controllo democratico delle loro decisioni e un maggiore obbligo di rendicontazione;

17.

invita le istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali, inclusi il gruppo della Banca mondiale, l'FMI, le banche di sviluppo regionali, gli enti di crediti all'esportazione e le banche del settore privato, a richiedere alle imprese del settore estrattivo e ai governi di ottemperare ai requisiti dell'iniziativa «Publish What You Pay» e/o alle norme dell'EITI (iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive) in materia di trasparenza dei pagamenti, quale condizione necessaria per qualunque sostegno ai progetti;

18.

accoglie con favore il piano d'azione contro la corruzione del G20 di Seoul, e ritiene che lo slancio creato debba essere mantenuto al fine di garantire uno sforzo internazionale coordinato volto a contrastare la corruzione in settori chiave;

Corruzione e politiche di sviluppo

19.

sottolinea che le persone più povere nei paesi in via di sviluppo, dipendendo in larga misura dai servizi pubblici, sono colpite in modo sproporzionato dalla piccola corruzione, compresa la cosiddetta «corruzione silenziosa», che si verifica quando funzionari pubblici non forniscono servizi o prestazioni che sono stati pagati dallo Stato (come ad esempio, l'assenteismo degli insegnanti nelle scuole pubbliche o dei medici nelle cliniche di assistenza primaria);

20.

sottolinea che la corruzione ostacola gli investimenti esteri diretti (IED) e trattiene i soggetti esterni dall'avviare una collaborazione economica con i paesi in via di sviluppo;

21.

ritiene che la lotta alla corruzione, compresi i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali, si inserisca in uno sforzo di più ampio respiro teso a promuovere la buona governance, considerata una delle principali priorità per potenziare l'efficacia della politica di sviluppo dell'UE nel programma di cambiamento 2011 (COM(2011)0637); insiste sulla necessità di applicare pienamente e senza indugio la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;

22.

evidenzia che tutti gli sforzi tesi a contrastare la corruzione devono essere accompagnati dal sostegno a programmi che mirano a prevenire la corruzione attraverso campagne didattiche e di sensibilizzazione;

23.

ricorda gli impegni assunti nell'ambito del partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, e invita l'Unione e gli Stati membri a darvi attuazione al fine di intensificare gli sforzi comuni nella lotta alla corruzione e ai flussi illeciti di denaro;

24.

ritiene che per combattere e sradicare la corruzione sia fondamentale garantire la coerenza delle politiche di sviluppo; sottolinea altresì la necessità di aumentare, nell'ambito dello strumento alla cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), l'assistenza dell'Unione nei settori della governance fiscale e delle azioni contro la frode fiscale;

Rafforzamento della competenza giurisdizionale degli Stati membri

25.

chiede agli Stati membri di modificare il rispettivo diritto penale, ove necessario, per far rientrare nella loro competenza giurisdizionale i cittadini di qualunque nazionalità, individuati sul loro territorio, che abbiano commesso atti di corruzione o appropriazione indebita di fondi pubblici, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato, purché i proventi di tali attività criminali si trovino o siano stati riciclati nello Stato membro in questione o la persona abbia un «legame stretto» con esso, ossia attraverso la nazionalità, la residenza o la titolarità effettiva di una società avente sede o filiali nello Stato membro in questione;

26.

indica, tuttavia, che gli Stati membri devono agire con cauto discernimento nel fornire informazioni ai paesi terzi in merito a individui accusati di corruzione, appropriazione indebita o evasione fiscale, al fine di non coinvolgere ingiustamente i difensori dei diritti umani, come è avvenuto nel caso di Ales Bialiatski;

27.

è del parere che le leggi sulla diffamazione/calunnia possano essere un deterrente per eventuali denunce di casi di corruzione nei paesi terzi; esorta, quindi, tutti gli Stati membri a dare l'esempio e a depenalizzare le leggi sulla diffamazione/calunnia nei rispettivi ordinamenti giuridici, almeno per i casi che implicano accuse di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro negli Stati membri e all'estero;

28.

esorta gli Stati membri, come raccomandato dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ad adottare misure legislative e di altra natura volte a definire reato l'arricchimento illecito intenzionale, vale a dire un aumento significativo del patrimonio di un pubblico ufficiale che quest'ultimo non possa ragionevolmente giustificare rispetto al suo reddito legittimo;

Sviluppo delle capacità delle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione

29.

accoglie con favore la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anticorruzione del novembre 2012; incoraggia l'UE e gli Stati membri a compiere ulteriori progressi e dare slancio, a livello internazionale, alla necessità di far fronte all'assenza di efficacia nella lotta alla corruzione delle istituzioni impegnate in questo settore in molti paesi in via di sviluppo, dovuta principalmente ai loro sistemi istituzionali, all'assenza di indipendenza funzionale dal potere esecutivo, alla mancanza di sostegno politico, alla provenienza dei fondi a loro disposizione, alle norme per la selezione e la nomina dei funzionari e ai loro poteri di esecuzione;

30.

invita l'Unione europea e gli Stati membri ad avviare la predisposizione di norme internazionali in materia di indipendenza ed efficacia delle autorità anticorruzione, che dovranno essere elaborate a livello intergovernativo, allo scopo di essere sottoposte all'approvazione definitiva dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e che dovranno essere equivalenti ai principi di Parigi per le istituzioni nazionali per i diritti umani e avere la stessa solida portata di questi ultimi; sottolinea che tali principi devono essere utilizzati come parametri di rendicontazione attraverso valutazioni dei risultati basate sulla revisione tra pari;

31.

invita la Commissione a consolidare la cooperazione con altri donatori e con l'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo, finalizzata a sviluppare le capacità delle Istituzioni superiori di controllo nei paesi destinatari degli aiuti, in modo da dare attuazione ai principi internazionali delle summenzionate istituzioni nei paesi in via di sviluppo;

32.

esorta l'UE e i suoi Stati membri promuovere e a sostenere la creazione di una commissione internazionale per la lotta alla corruzione, istituita attraverso un trattato internazionale o un protocollo dell'UNCAC, che porterebbe alla nascita di un organismo internazionale di investigatori penali dotati degli stessi poteri delle forze di polizia e delle procure nazionali per indagare e perseguire i reati di corruzione sul territorio degli Stati firmatari e con la facoltà di incriminare gli individui dinanzi ai tribunali penali nazionali;

33.

invita gli Stati membri dell'UE a sostenere l'istituzione di un Relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani con un mandato globale, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anticorruzione adottate dagli Stati; invita gli Stati membri che hanno firmato ma non ancora ratificato la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione, aperta alla firma il 27 gennaio 1999, a procedere in tal senso quanto prima;

Responsabilità sociale delle imprese

34.

richiama l'attenzione sull'esistenza di un manuale basato sulla Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, che permette alle imprese di adottare misure efficaci di controllo interno, deontologia e conformità ai fini della prevenzione e dell'individuazione della corruzione transfrontaliera;

35.

chiede a tutte le imprese dell'UE di onorare la propria responsabilità societaria nei confronti del rispetto dei diritti umani in linea con i principi guida delle Nazioni Unite; accoglie con favore la sollecitudine della Commissione a mettere a punto orientamenti in materia di diritti umani per le piccole e medie imprese; invita gli Stati membri dell'Unione a redigere i propri piani nazionali per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite e a insistere sulla necessità che anche i paesi partner rispettino le norme in materia di responsabilità sociale delle imprese riconosciute a livello internazionale, quali gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

36.

chiede l'elaborazione di norme più efficaci in materia di trasparenza e responsabilità per le imprese dell'UE attive nel settore tecnologico riguardo all'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per violare i diritti umani, favorire la corruzione o agire contro gli interessi di sicurezza dell'UE;

37.

rileva che la maggior parte delle iniziative finalizzate al miglioramento delle pratiche aziendali nei paesi terzi, specialmente nelle zone di conflitto, come l'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, non prevedono una piattaforma comune e un'applicazione adeguata dei principi guida, ma si basano sull'iniziativa volontaria delle imprese di rispettarli; invita l'Unione a porsi alla guida delle azioni internazionali tese a stabilire tali standard normativi, almeno nell'ambito della competenza unionale, con particolare riguardo all'assunzione di responsabilità dei dirigenti delle imprese multinazionali e ai meccanismi di ricorso per le vittime;

38.

esorta la Commissione a proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'Unione di garantire che i loro acquisti non sostengono i responsabili di corruzione, di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente mediante controlli e verifiche delle loro catene di approvvigionamento delle materie prime e la pubblicazione dei risultati; è del parere che una dovuta diligenza obbligatoria delle aziende dell'UE, in linea con gli orientamenti pubblicati dall'OCSE, darebbe slancio alle imprese europee e garantirebbe maggiore coerenza alle politiche in materia di diritti umani e di sviluppo dell'Unione, soprattutto nelle zone devastate dai conflitti;

39.

sottolinea nuovamente la necessità che l'UE e gli Stati membri adottino misure adeguate per controllare e alla fine sanzionare, anche penalmente, le società con sede sociale nel loro territorio che sono coinvolte in casi di corruzione nei paesi terzi; invita la Commissione a elaborare un elenco pubblico di imprese condannate per casi di corruzione o i cui dirigenti siano stati incriminati per corruzione negli Stati membri o in paesi terzi; è del parere che tale elenco debba vietare a queste imprese di partecipare alle procedure di appalti pubblici o di beneficiare dei fondi dell'UE negli Stati membri dell'Unione o in paesi terzi in caso di condanna e fino a una sentenza di proscioglimento passata in giudicato; evidenzia che l'elaborazione di una «lista nera» può dissuadere efficacemente le imprese dall'intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo affinché migliorino e rafforzino le loro procedure interne in materia di integrità;

40.

plaude agli accordi raggiunti tra il Parlamento europeo e il Consiglio che richiedono alle imprese del settore estrattivo e a quelle utilizzatrici di aree forestali primarie di pubblicare i pagamenti erogati ai governi su base nazionale e di progetto; esorta i governi di tutti i paesi partner a richiedere la pubblicazione equivalente dei pagamenti delle imprese transnazionali registrate o quotate sui mercati finanziari nella propria giurisdizione; invita l'UE a promuovere tale norma di rendicontazione nell'ambito delle sue relazioni con i paesi partner; ritiene che la Commissione, nella prossima revisione della legislazione in questione, debba considerare la possibilità di ampliare la portata della rendicontazione per paese, al fine di includere le società transnazionali di tutti i settori e la comunicazione di maggiori informazioni, quali vendite, beni, dipendenti, profitti e imposte;

Operazioni di pace e stabilità

41.

sottolinea che spesso la corruzione alimenta la criminalità e contribuisce a creare conflitti e fragilità, e ritiene che occorra dare maggior peso alla lotta alla corruzione nell'ambito delle iniziative dell'UE in materia di prevenzione dei conflitti e nelle sue azioni volte a risolvere situazioni di fragilità;

42.

sottolinea il ruolo cruciale di elevati livelli di integrità tra le forze di pace nell'ONU e nell'Unione africana (UA), segnatamente nel contesto del Fondo per la pace in Africa; sostiene le richieste di riforma del sistema di misure di integrità delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di consolidare tutte le indagini sulla condotta illecita dei funzionari, comprese quelle sul campo, in un unico organismo di controllo interno; invita, pertanto, l'ONU a intraprendere misure tese a garantire che le vittime di atti commessi dalle forze di mantenimento della pace godano del diritto al ricorso, e a migliorare i meccanismi di denuncia e la politica di protezione degli informatori;

43.

sottolinea la necessità di sviluppare e aggiornare le norme generali di comportamento e il codice di condotta per le missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE, così da riflettere adeguatamente le azioni anticorruzione sia nelle missioni che nelle zone delle missioni; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere misure tese a garantire che le vittime di atti commessi dal personale europeo nelle missioni di pace e in quelle inerenti allo Stato di diritto godano di un efficace diritto al ricorso; esorta il Consiglio a stabilire meccanismi di denuncia sicuri e adeguati e un'efficace politica di protezione degli informatori; sottolinea che tali meccanismi devono tenere conto delle tematiche di genere;

44.

plaude a iniziative quali il documento di Montreux e il codice di condotta internazionale per le imprese di sicurezza private; accoglie con favore il recente sostegno dimostrato dall'Unione europea al documento di Montreux e al numero elevato e crescente di approvazioni da parte dei suoi Stati membri; sottolinea, tuttavia, la necessità di una migliore attuazione dei principi ivi stabiliti; esorta tutti gli Stati membri dell'UE a sviluppare ulteriormente le rispettive leggi e regolamentazioni nazionali in linea con le norme del documento di Montreux, e raccomanda loro e all'Unione di concludere contratti solo con le imprese militari e di sicurezza private (PMSC) che sostengono i principi delle iniziative; invita l'UE e i suoi Stati membri ad appoggiare la creazione del meccanismo di controllo del codice di condotta internazionale, che deve essere un organo di garanzia della conformità capace di gestire denunce e comminare sanzioni dissuasive (incluse le modifiche ai contratti che impongono limiti aggiuntivi, l'emissione di richiami ufficiali, le sanzioni finanziarie e la rimozione temporanea o permanente della PMSC dal sistema del codice di condotta internazionale), onde garantire il rispetto degli impegni assunti ai sensi del codice di condotta internazionale e chiedere all'impresa conto del proprio operato in tal senso;

45.

chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano la creazione di un quadro internazionale che disciplini le attività delle PMSC, garantendo parità di condizioni che permettano agli Stati ospitanti di avere l'autorità di regolamentare tali imprese e agli Stati contraenti di usare il loro potere per proteggere i diritti umani e prevenire la corruzione; sottolinea che tale quadro deve includere sanzioni dissuasive per le violazioni, l'assunzione di responsabilità per chi le commette e l'accesso efficace al ricorso per le vittime, oltre a un sistema di licenze e monitoraggio che richieda a tutte le PMSC di sottoporsi a verifiche indipendenti e di partecipare alla formazione obbligatoria in materia di diritti umani per tutto il personale;

Assistenza e cooperazione internazionale

46.

raccomanda agli Stati membri di migliorare l'attuazione dei capitoli IV (Cooperazione internazionale) e V (Recupero dei beni) dell'UNCAC, soprattutto per garantire una maggiore efficienza dell'assistenza giuridica reciproca richiesta dai paesi terzi, in particolare interpretando la legislazione nazionale in un modo tale da agevolare l'assistenza richiesta, svincolando la confisca dalla condanna nello Stato richiedente per offrire assistenza giuridica reciproca e fornendo ai propri sistemi giuridici le risorse umane e finanziarie necessarie per una corretta e tempestiva gestione delle cause; esorta l'UE a dare priorità a questa tematica di estrema rilevanza nei paesi terzi che affrontano processi di democratizzazione, soprattutto affrontando gli ostacoli giuridici e la mancanza di disponibilità a collaborare da parte dei centri finanziari nell'UE, che spesso mantengono un regime di assistenza giuridica reciproca non reattivo e inefficiente;

47.

è del parere che la clausola standard sui diritti umani introdotta in tutti gli accordi con i paesi terzi debba anche prevedere un impegno verso la protezione e la promozione della buona governance;

48.

incoraggia la Commissione a proporre, nella prossima revisione dell'accordo di Cotonou, il rispetto della buona governance quale elemento essenziale dell'accordo e ad ampliare la portata della definizione di corruzione, in modo da consentire l'applicazione di sanzioni alle violazioni della clausola di buona governance in tutte le circostanze gravi e non solo nel caso in cui vi sia correlazione con politiche e programmi economici e settoriali, per i quali l'Unione europea è un partner importante in termini di sostegno finanziario;

49.

plaude alla decisione presa dalle task force UE-Egitto e UE-Tunisia di concludere una tabella di marcia per la restituzione dei beni acquisiti indebitamente che si trovano a tutt'oggi congelati in diversi paesi terzi; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rispettare appieno le esistenti norme internazionali che disciplinano il recupero dei beni, quali il capitolo V dell'UNCAC, il piano d'azione per il recupero dei beni promosso dal partenariato Deauville nell'ambito del G8 con i paesi della Primavera araba in transizione e il nuovo quadro normativo messo a punto dal Consiglio il 26 novembre 2012; ritiene che le disposizioni in materia di recupero dei beni sosterranno gli sforzi dei paesi volti a porre rimedio agli effetti peggiori della corruzione, ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi in modo significativo per favorire il rientro di beni sottratti indebitamente dagli ex regimi ai cittadini dei paesi della Primavera araba; sottolinea l'importanza di un approccio basato sui diritti umani al trattamento del recupero dei beni e al debito sovrano da parte degli Stati che emergono da regimi in cui la corruzione è endemica; sostiene le iniziative volte a controllare il debito sovrano interno ed esterno, al fine di individuare la corruzione e il suo impatto sui diritti umani; invita gli Stati membri a sostenere le iniziative di verifica ispettiva del debito;

50.

invita l'UE e gli Stati membri a fornire assistenza giuridica e tecnica ai paesi in via di sviluppo che desiderano recuperare i beni sottratti indebitamente (o beni accumulati illegalmente dalle dittature) che sono detenuti nel territorio dell'Unione europea;

51.

segnala che la corruzione nel commercio delle armi rappresenta un'ampia quota della corruzione nelle transazioni a livello mondiale; accoglie con favore il trattato sul commercio delle armi approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, il quale stabilisce norme e criteri vincolanti comuni per valutare i trasferimenti internazionali di armi; accoglie con favore l'impegno degli Stati membri a firmare quanto prima il trattato sul commercio delle armi, e li invita altresì a porsi alla guida degli sforzi dell'ONU per la rapida ratifica e attuazione del trattato internazionale sulle armi da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU; incoraggia l'Unione europea a garantire una maggiore vigilanza in relazione alle esportazioni dei produttori di armi europei e a contrastare la mancanza di chiarezza nel settore del commercio delle armi, in particolare per quanto riguarda l'uso di intermediari e le compensazioni economiche/industriali, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati e dei paesi associati, al Consiglio d'Europa, all'Unione africana, al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e alle Nazioni Unite.


(1)  Consiglio dell'Unione europea, 2008.

(2)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(4)  Cfr. risoluzione A/RES/48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)  OCSE (2011), «OECD Guidelines for Multinational Enterprises» (Orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali), OECD Publishing.

(6)  Organizzazione internazionale del lavoro, 2006 ISBN 92-2-119010-2 e 978-92-2-119010-3.

(7)  New York, sede delle Nazioni Unite, 26 luglio 2000.

(8)  Assemblea generale dell'ONU, A/CONF.217/2013/L.3.

(9)  Iniziativa CleanGovBiz, OCSE 2013.

(10)  Iniziativa CleanGovBiz, OCSE 2013.

(11)  «Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009» (Flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo nel decennio chiuso al 2009), Global Financial Integrity.

(12)  Relazione annuale OLAF 2011.


19.5.2016   

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C 181/16


P7_TA(2013)0395

Programmazione politica e tendenze a lungo termine: implicazioni di bilancio per il potenziamento delle capacità

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla programmazione politica e le tendenze a lungo termine: implicazioni di bilancio per il potenziamento delle capacità (2012/2290(INI))

(2016/C 181/02)

Il Parlamento europeo,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 (1), in particolare l'azione preparatoria «Sistema interistituzionale mirato a identificare le tendenze a lungo termine» nell'ambito del bilancio 2013,

visti il regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettere a) e b), e l'articolo 54, lettera e), applicabile al bilancio generale dell'Unione, nonché le sue modalità di esecuzione,

vista la relazione elaborata nel quadro del Sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS) dal titolo «Global Trends 2030 — Citizens in an Interconnected and Polycentric World» (Tendenze globali 2030 — I cittadini in un mondo interconnesso e policentrico), a cura dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS) (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0265/2013),

A.

considerando che stiamo attraversando un periodo caratterizzato da cambiamenti rapidi, evidenti se si pensa alle dinamiche del potere, al mutamento demografico, ai cambiamenti climatici, all'urbanizzazione e alla tecnologia, e che è pertanto sempre più necessario che i responsabili politici in tutte le giurisdizioni investano maggiori sforzi nello studio e nel monitoraggio delle principali tendenze globali;

B.

considerando che il bilancio dell'Unione per il 2010 prevedeva, su iniziativa del Parlamento, l'avvio da parte della Commissione di un progetto pilota della durata di due anni, finalizzato a valutare la possibilità di istituire un «sistema interistituzionale allo scopo di identificare le tendenze a lungo termine per quanto concerne le principali questioni politiche cui si trova confrontata l'Unione europea»;

C.

considerando che il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2012 ha autorizzato l'avanzamento del progetto alla fase successiva, che si svolgerà nei tre anni dal 2012 al 2014, in qualità di azione preparatoria finalizzata all'istituzione, entro la fine del 2014, di un «Sistema europeo di analisi politica e strategica» (ESPAS) pienamente operativo e al quale partecipino tutte le competenti istituzioni dell'UE, attraverso lo sviluppo di una «più stretta collaborazione tra i dipartimenti di ricerca delle varie istituzioni e degli organismi dell'Unione che si dedicano all'analisi delle tendenze politiche a medio e lungo termine» (3);

D.

considerando che l'introduzione di un sistema interistituzionale durevole a livello amministrativo finalizzato all'individuazione e registrazione delle tendenze principali su cui sarà probabilmente basato il futuro contesto politico fornirebbe assistenza e sostegno alle istituzioni dell'Unione nella preparazione e reazione alle sfide, come pure nella definizione di opzioni strategiche coerenti per gli anni a venire;

E.

considerando che un tale sistema comprovato e riconosciuto potrebbe costituire una base di riflessione in sede di elaborazione del bilancio dell'UE e di definizione delle priorità politiche su base annuale e pluriennale nonché consentire un collegamento più diretto tra risorse finanziarie e obiettivi politici;

F.

considerando che l'emancipazione delle donne non può essere conseguita senza il riconoscimento e l'effettiva attuazione dei loro diritti; considerando che l'ESPAS potrebbe fornire anche un'analisi efficace delle sfide da affrontare nella promozione dell'uguaglianza di genere, dall'empowerment sul piano politico alla lotta contro ogni tipo di discriminazione nei confronti delle donne;

G.

considerando che la prima relazione realizzata con l'appoggio dell'ESPAS, su incarico dello IUESS, dal titolo «Tendenze globali 2030 — I cittadini in un mondo interconnesso e policentrico» individua varie tendenze globali che sembrano in grado di forgiare il mondo nei prossimi decenni;

H.

considerando che tali tendenze comprendono, in particolare: il crescente sviluppo delle capacità dell'individuo, alimentato in parte dall'evoluzione tecnologica; la maggiore attenzione rivolta allo sviluppo sostenibile nel contesto di una crescente penuria di risorse e della povertà persistente, cui si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici; nonché l'emergere di un sistema internazionale caratterizzato da un allontanamento del potere dagli Stati, in cui si configura un crescente divario in termini di governance data l'incapacità dei tradizionali meccanismi che disciplinano le relazioni tra Stati di rispondere adeguatamente alle richieste pubbliche;

1.

ritiene che la coerenza e l'efficacia delle politiche dell'UE dipenderanno in misura sempre maggiore dalla tempestiva individuazione delle tendenze globali a lungo termine aventi un'incidenza sulle sfide e sulle scelte cui l'Unione si trova di fronte, in un mondo sempre più complesso e interdipendente;

2.

sottolinea l'importanza di un'efficace cooperazione tra le istituzioni dell'Unione al fine di monitorare e analizzare tali tendenze a lungo termine, come pure della cooperazione e della creazione di una rete di collegamenti tra dette istituzioni e altri soggetti che si occupano di questioni analoghe nei paesi terzi, segnatamente il mondo della ricerca in generale, sia all'interno che all'esterno dell'UE; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di continuare a sviluppare un'effettiva capacità di fornire consulenza e analisi interistituzionali indipendenti e di elevata qualità relative alle principali tendenze cui si trovano di fronte i responsabili politici all'interno del sistema dell'Unione;

3.

rileva che, in linea con il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie socioeconomiche a lungo termine e l'attuazione delle politiche nell'UE sono compito di molteplici organizzazioni pubbliche, quali ad esempio le istituzioni europee, i ministeri dei governi, gli uffici delle autorità locali o regionali e specifiche agenzie; sottolinea che accanto alle istituzioni pubbliche degli Stati membri e dell'Unione, anche le parti economiche e sociali, le organizzazioni non governative e le altre parti interessate partecipano all'elaborazione di strategie a lungo termine; evidenzia pertanto la necessità di applicare un approccio di governance multilivello;

4.

sottolinea che, data la sua natura pluriennale, a lungo termine e orizzontale, la politica di coesione è necessariamente una politica con una forte componente di programmazione previsionale, così come, stante la notevole quota del bilancio dell'UE riservatale, essa necessita di una posizione di primo piano in qualunque programmazione finanziaria previsionale;

5.

reputa che la formulazione di politiche riguardo alla politica di coesione e ad altri ambiti dipenda in misura sempre maggiore dalla tempestiva individuazione delle tendenze globali a lungo termine; prende atto, in proposito, delle svariate relazioni lungimiranti quali Progetto Europa 2030 (la relazione al Consiglio europeo del gruppo di riflessione sul futuro dell'UE 2030) e «Tendenze globali 2030 — I cittadini in un mondo interconnesso e policentrico», quest'ultima preparata dall'Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza (EUISS), quali elementi del progetto per il sistema europeo di analisi strategica e politica (ESPAS); raccomanda un più stretto coordinamento di tali iniziative di segnalazione;

6.

sollecita l'integrazione della prospettiva di genere nella valutazione delle tendenze globali a lungo termine e nelle relazioni future come mezzo per combattere le violazioni dei diritti umani, la discriminazione e la povertà;

7.

plaude in particolar modo ai risultati finora conseguiti dal progetto pilota a livello amministrativo (2010-2011) e dall'azione preparatoria (2012-2014), tesi a elaborare un Sistema europeo di analisi politica e strategica, al fine di contribuire all'individuazione delle tendenze a lungo termine per quanto concerne le principali questioni politiche cui si trova confrontata l'Unione europea, e raccomanda inoltre con forza che tale processo continui dopo la conclusione dell'attuale azione preparatoria; ritiene, inoltre, che un tale sistema debba coinvolgere personale di tutte le istituzioni e gli organismi UE di pertinenza, compreso il Comitato delle regioni; reputa che sia necessario sottoporre il meccanismo di segnalazione a una discussione cui partecipino i gruppi di interesse, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni non governative pertinenti;

8.

esorta i quattro organismi e istituzioni attualmente coinvolti nel processo ESPAS, vale a dire la Commissione, il Parlamento, il Consiglio e il Servizio europeo per l'azione esterna, a elaborare e sottoscrivere un qualche tipo di accordo interistituzionale, da concludere preferibilmente nella primavera 2014, e invita ciascun partner a impegnarsi a sostenere l'accordo e a parteciparvi in maniera continuativa;

9.

sottolinea la necessità che le istituzioni e gli organismi partecipanti mettano a disposizione del sistema ESPAS il personale e le risorse finanziarie necessari, ciascuno a titolo del proprio bilancio, nel pieno rispetto del regolamento finanziario, in particolare, dell'articolo 54, lettera e), nonché nel quadro della procedura di bilancio annuale, in modo da garantire che lo sviluppo di tale capacità negli anni a venire non abbia alcuna incidenza sul bilancio; evidenzia la necessità che le istituzioni europee investano in personale con competenze specifiche al fine di contribuire pienamente all'analisi e al monitoraggio delle tendenze globali, e con l'esperienza necessaria per individuare opzioni e formulare raccomandazioni politiche in funzione delle esigenze particolari di ciascuna istituzione dell'UE;

10.

insiste affinché l'ESPAS sia presieduto e monitorato da un comitato interistituzionale opportunamente composto, che definisca il mandato e le priorità del sistema ESPAS e nomini un amministratore o altri agenti, e in seno al quale il Parlamento sarà se del caso rappresentato dai deputati — fermo restando che, nel quadro del suo mandato, l'attività specifica dell'ESPAS sia svolta in maniera autonoma;

11.

plaude all'intenzione di ricorrere al processo ESPAS e di basarsi sulla sua rete globale per realizzare una banca dati on-line globale contenente documenti e materiale provenienti da molteplici fonti e relativi alle tendenze a medio e lungo termine, liberamente accessibile ai responsabili politici e ai cittadini in tutto il mondo;

12.

accoglie con favore il fatto che una più stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni dell'Unione attraverso il processo ESPAS porterà alla presentazione, nel quadro dell'azione preparatoria, di una relazione di previsione contenente un'analisi delle tendenze a lungo termine e delle loro ripercussioni sulle sfide e sulle scelte cui l'Unione si troverà di fronte nel periodo 2014-2019, che sarà sottoposta all'attenzione dei futuri presidenti delle istituzioni nel 2014; ritiene che tale pratica abbia esiti positivi e vada successivamente ripetuta almeno su base quinquennale;

13.

è del parere che un sistema permanente, volto a fornire analisi periodiche delle tendenze a medio e lungo termine per le istituzioni dell'Unione al fine di sollecitare un approccio maggiormente strategico al processo decisionale, debba includere disposizioni che prevedono la presentazione alle istituzioni su base annuale di una «relazione sulle tendenze strategiche», prima del dibattito sullo stato dell'Unione e della pubblicazione del programma di lavoro annuale della Commissione, con l'obiettivo di individuare e valutare il profilo mutevole delle tendenze a lungo termine nonché di fornire indicazioni specifiche all'autorità di bilancio nella fase che precede i negoziati per un quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020, e che prevedono altresì eventuali revisioni intermedie del QFP 2014-2020;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.


(1)  GU L 66 dell'8.3.2013.

(2)  27 aprile 2012; http://www.iss.europa.eu/uploads/media/ESPAS_report_01.pdf.

(3)  http://europa.eu/espas/pdf/espas-preparatory-action-amendment_it.pdf.


19.5.2016   

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C 181/19


P7_TA(2013)0396

Diritto internazionale privato e norme applicabili al lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul miglioramento del diritto internazionale privato: norme sulla competenza giurisdizionale applicabili al lavoro (2013/2023(INI))

(2016/C 181/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 45, 81 e 146 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-18/02 (1), C-341/05 (2) e C-438/05 (3),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0291/2013),

A.

considerando che la revisione del regolamento Bruxelles I (4) ha riscosso un grande successo, in quanto ha introdotto notevoli miglioramenti alle norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea;

B.

considerando che l'ambito di applicazione della procedura di rifusione non toccava taluni aspetti delle norme in materia di diritto del lavoro;

C.

considerando che l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 (5) prevede che si faccia ricorso alla tecnica della rifusione per atti normativi oggetto di frequenti modifiche;

D.

considerando che è importante garantire coerenza tra le norme che disciplinano la competenza giurisdizionale in materia di controversie e le norme che disciplinano la legge applicabile a una controversia;

E.

considerando che è altresì di fondamentale importanza che il diritto internazionale privato a livello europeo eviti la possibilità di scelta opportunistica del foro competente («forum shopping») — soprattutto quando questo potrebbe aver luogo a scapito della parte più debole, quali ad esempio i lavoratori dipendenti — e garantisca il livello massimo possibile di prevedibilità della competenza giurisdizionale;

F.

considerando che, come principio generale, la competenza giurisdizionale dovrebbe spettare al tribunale che presenta la connessione più stretta con il procedimento;

G.

considerando che diversi casi giudiziari europei di alto profilo in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile in relazione a contratti individuali di lavoro e attività sindacali hanno suscitato timori sull'eventualità che le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro possano essere violate dalle norme europee che, in alcuni casi, prevedono l'applicazione della legge di uno Stato membro da parte del giudice di un altro Stato membro (6);

H.

considerando che, alla luce della grande importanza che riveste il diritto del lavoro per l'identità costituzionale e politica degli Stati membri, è importante che il diritto europeo rispetti le tradizioni nazionali in tale ambito;

I.

considerando che è anche nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia allineare le norme in materia di competenza giurisdizionale con le norme sulla legge applicabile, nella misura del possibile;

J.

considerando che sembra opportuno valutare l'eventuale necessità di modificare le norme sulla competenza giurisdizionale in materia di diritto del lavoro;

K.

considerando che, in particolare, per quanto riguarda l'attività sindacale, dovrebbero essere competenti i tribunali dello Stato membro in cui l'attività sindacale deve essere o è stata intrapresa;

L.

considerando che, per quanto riguarda i contratti individuali di lavoro, occorre garantire che, nella misura ritenuta opportuna, la competenza giurisdizionale sia esercitata dai tribunali dello Stato membro che presenta la connessione più stretta con il rapporto di lavoro;

1.

si congratula con le istituzioni per la revisione positiva del regolamento Bruxelles I;

2.

ritiene che la Commissione debba prendere ulteriormente in considerazione le questioni di diritto del lavoro al fine di un'eventuale revisione futura;

3.

osserva che uno dei principi fondamentali del diritto internazionale privato in materia di competenza giurisdizionale è la protezione della parte più debole e che l'obiettivo della protezione dei lavoratori dipendenti è dichiarato nelle attuali norme riguardanti la competenza giurisdizionale;

4.

prende atto del fatto che i lavoratori dipendenti sono generalmente ben tutelati dalle norme riguardanti la competenza giurisdizionale in materia di diritto del lavoro nei casi in cui il convenuto è il lavoratore dipendente in procedimenti intentati dal datore di lavoro mediante i criteri di competenza esclusiva previsti dal regolamento Bruxelles I;

5.

esorta la Commissione a valutare se l'attuale quadro giuridico previsto dal regolamento Bruxelles I tenga sufficientemente conto della specificità delle azioni nel settore del lavoro;

6.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

se, per quanto concerne la responsabilità di un lavoratore dipendente o di un datore di lavoro o di un'organizzazione che rappresenta gli interessi professionali dei lavoratori o dei datori di lavoro, per danni causati da un'attività sindacale, occorre prendere provvedimenti per chiarire che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione) fa riferimento al luogo in cui l'attività sindacale deve essere o è stata intrapresa, e se è necessario un allineamento all'articolo 9 del regolamento Roma II;

b)

se, nei casi in cui un lavoratore dipendente citi in giudizio un datore di lavoro, la clausola di ripiego, che si applica in assenza di un luogo di lavoro abituale, vada riformulata in modo da fare riferimento alla sede di attività da cui il lavoratore dipendente riceve o ha ricevuto le istruzioni giornaliere anziché al luogo in cui è ubicata l'impresa che ha assunto il lavoratore;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo.


(1)  Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2004 nella causa C-18/02, Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S/LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, Racc. 2004 pag. I-01417.

(2)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2007 nella causa C-341/05, Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan e Svenska Elektrikerförbundet, Racc. 2007 pag. I-11767.

(3)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 dicembre 2007 nella causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti, Racc. 2007 pag. I-10779.

(4)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(5)  Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

(6)  Cfr., in particolare, le circostanze della causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union/Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti, Racc. 2007 pag. I-10779.


19.5.2016   

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C 181/21


P7_TA(2013)0400

Genericidio: le donne scomparse?

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul genericidio: le donne scomparse? (2012/2273(INI))

(2016/C 181/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), che esalta valori comuni a tutti gli Stati membri come il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra uomini e donne, e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne,

visto l'articolo 19 TFUE, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione adottata alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le relative risoluzioni del 18 maggio 2000 (1), del 10 marzo 2005 (Pechino + 10) (2), e del 25 febbraio 2010 (Pechino + 15) (3),

visti gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), adottati al Vertice del Millennio delle Nazioni Unite nel settembre 2000, e in particolare quello riguardante la promozione della parità di genere e l'emancipazione femminile quale condizione preliminare per superare la fame, la povertà e la malattia e raggiungere l'uguaglianza a tutti i livelli di istruzione e in tutti gli ambiti lavorativi, il controllo paritario delle risorse e la pari rappresentanza nella vita pubblica e politica,

visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo,

vista la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina,

visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL), gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in materia di difensori dei diritti umani, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e tutela dei diritti del minore, violenze contro le donne e le ragazze e lotta contro ogni forma di discriminazione nei loro confronti,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1998, in virtù delle quali la valutazione annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino si baserà su indicatori e parametri di riferimento quantitativi e qualitativi,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione della parità di genere e a istituire un quadro di valutazione per l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino per un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 e 6 dicembre 2007 sulla revisione dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nonché la relazione della Presidenza portoghese ad esse allegata che approva gli indicatori sulle donne e la povertà,

vista la «Strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini: 2010-2015», presentata il 21 settembre 2010, e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle azioni dirette ad attuare la strategia,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015),

vista la dichiarazione comune del 4 febbraio 2005 dei ministri dell'UE per le pari opportunità nel quadro della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, nella quale essi ribadiscono, tra l'altro, il fermo sostegno e l'impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino,

viste le conclusioni adottate il 15 marzo 2013 dalla 57a sessione della commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite che per la prima volta in un testo internazionale riconosce specificatamente il fenomeno dell'omicidio basato sul genere o «femminicidio»,

vista la dichiarazione interistituzionale del 2011 sulla prevenzione della selezione prenatale in funzione del genere presentata dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR), dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), da UN Women e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

visti la dichiarazione e il programma di azione della Conferenza internazionale del Cairo del 1994 sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), le principali azioni dirette ad attuarli nonché la risoluzione n. 65/234 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul seguito della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo oltre il 2014 (dicembre 2010),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (4), e segnatamente il paragrafo 37,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia (5), in particolare il paragrafo 76 che sottolinea la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, compreso l'aborto selettivo in base al sesso,

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (6),

vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0245/2013),

A.

considerando che il «genericidio» è un termine neutro che indica l'uccisione di massa sistematica, deliberata e selettiva rispetto al genere di persone appartenenti a un determinato sesso, che risulta essere un problema crescente ma non sufficientemente denunciato in vari paesi, con conseguenze letali; che tale relazione esamina le cause, le attuali tendenze, conseguenze e modi di combattere le pratiche di selezione prenatale in funzione del genere, che assumono anche la forma di infanticidio e violenza mediante la selezione del sesso (altri termini, quali «femmicidio/femminicidio» per i quali esiste già una relazione speciale del Parlamento (8), sono stati utilizzati per riferirsi all'uccisione di donne e ragazze quali espressione estrema della discriminazione e della violenza contro le donne);

B.

considerando che, nonostante le recenti leggi contro le pratiche di selezione del sesso, le ragazze sono in modo sproporzionato oggetto di una crudele discriminazione sessuale, che spesso si estende fino a comprendere i feti non ancora nati, di cui si sia determinato il sesso femminile, che vengono abortiti, abbandonati o uccisi per nessun'altra ragione se non quella di essere femmine;

C.

considerando che, secondo le stime, nel 1990, più di 100 milioni di donne risultavano demograficamente «scomparse» dalla popolazione mondiale a causa del genericidio (9); che, secondo stime recenti, questo numero è salito a quasi 200 milioni di donne «scomparse» dalla popolazione mondiale (10);

D.

considerando che il genericidio è un problema di portata globale che non interessa solamente l'Asia e l'Europa, ma anche il Nord America, l'Africa e l'America latina; che si commette un genericidio ogni volta in cui una donna incinta, di propria volontà o in seguito a pressioni, decide di non partorire un feto femminile perché le femmine sono considerate un peso per la società;

E.

considerando che in Asia, e specialmente in Cina, India e Vietnam, il rapporto numerico tra i sessi è particolarmente distorto; che nel 2012 in Cina sono nati 113 maschi ogni 100 femmine e, in India e Vietnam, 112 maschi ogni 100 femmine (11);

F.

considerando che in Europa il rapporto numerico tra i sessi è particolarmente distorto in alcuni paesi, dato che nel 2012 sono nati 112 maschi ogni 100 femmine in Albania, Armenia, Azerbaijan e Georgia (12);

G.

considerando che la pratica del genericidio è più spesso profondamente radicata in culture caratterizzate da una «preferenza per il figlio maschio», dalla disuguaglianza di genere, da una discriminazione persistente e da stereotipi contro le figlie femmine e in alcuni casi in paesi che applicano politiche statali coercitive;

H.

considerando che le idee sulla «preferenza per il figlio maschio» sono profondamente radicate e costituiscono una parte di tradizioni consolidate nel tempo che riguardano questioni quali la successione ereditaria, il fatto che i genitori facciano affidamento sui figli maschi per ottenere sostegno economico e sicurezza, la continuità del nome e della discendenza della famiglia e il desiderio di sfuggire al costo tradizionalmente elevato della dote delle figlie al fine di evitare difficoltà economiche;

I.

considerando che l'inadeguatezza dei sistemi e dei regimi di sicurezza sociale e delle opzioni assicurative per le famiglie in alcuni paesi può ingannevolmente condurre a una «preferenza per il figlio maschio» e a pratiche di selezione del sesso;

J.

considerando che le pratiche di selezione del sesso alterano l'equilibrio di genere delle società, provocano una distorsione nel rapporto numerico tra i sessi e hanno ripercussioni economiche e sociali; che lo squilibrio di genere in termini di «uomini in eccesso» influisce sulla stabilità sociale a lungo termine, provocando un aumento complessivo a livello di criminalità, frustrazione, violenza, tratta, schiavitù sessuale, sfruttamento, prostituzione e stupri;

K.

considerando che una cultura patriarcale in cui persiste la «preferenza per il figlio maschio» non solo mantiene gli stereotipi, le carenze di democrazia e le disuguaglianze di genere ma provoca discriminazioni contro le donne e, pertanto, impedisce loro di beneficiare pienamente della parità di trattamento e di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita;

L.

considerando che la presenza di pratiche di selezione del sesso, tassi più elevati di mortalità tra le bambine nella prima infanzia e percentuali inferiori di iscrizione scolastica tra le femmine rispetto ai maschi possono indicare che in alcune società prevale una cultura di «preferenza per il figlio maschio»; che è importante studiare e stabilire se tali fenomeni siano associati a ulteriori carenze di democrazia a discapito delle bambine, come un peggioramento del loro accesso all'alimentazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai servizi igienici, all'acqua potabile, all'assistenza medica e sociale, al fine di individuare modalità efficaci per evitare che ciò avvenga;

M.

considerando che il deficit demografico di individui femmine in molti paesi non può essere risolto a causa della mancanza di dati statistici attendibili per il monitoraggio delle nascite e dei decessi;

N.

considerando che l'emancipazione delle donne contribuirà alla promozione del cambiamento comportamentale e sociale necessario per sradicare le pratiche di selezione del sesso nel lungo termine;

O.

considerando che, per sradicare la pratica della selezione del sesso, è necessario un processo complesso che implica una serie di approcci e metodi interconnessi, compresa una formazione specialistica per il personale sanitario in materia di consulenza e di prevenzione delle pratiche di selezione del sesso nell'UE e a livello mondiale;

P.

considerando che le azioni di sostegno, le misure politiche e le buone pratiche come la campagna «Care for Girls» in Cina (che mira a sensibilizzare sul valore delle ragazze), e il sistema «Balika Samriddhi Yojana» in India (che fornisce incentivi economici per l'istruzione delle ragazze provenienti da famiglie povere), sono essenziali per cambiare le tendenze comportamentali nei confronti delle ragazze e delle donne;

Q.

considerando che l'esempio positivo della Corea del Sud è davvero notevole perché il paese è riuscito a invertire un rapporto numerico tra i sessi altamente distorto di 114 nati maschi ogni 100 nate femmine nel 1994 a un rapporto di 107 maschi ogni 100 femmine nel 2010 (13);

1.

ribadisce che il genericidio continua a costituire un reato e una grave violazione dei diritti dell'uomo, che richiede mezzi efficaci per combattere e eliminare tutte le cause fondamentali che portano alla cultura patriarcale;

2.

sottolinea l'obbligo che grava su tutti gli Stati e su tutti i governi di promuovere e di proteggere i diritti umani e di prevenire le discriminazioni come fondamento dell'azione tesa a eliminare tutti i tipi di violenza contro le donne;

3.

invita i governi a elaborare e ad attuare misure atte a promuovere un cambiamento profondo della mentalità e degli atteggiamenti verso le donne in modo da contrastare le credenze e i comportamenti nefasti che perpetuano la violenza contro le donne;

4.

invita i governi a qualificare specificatamente il femminicidio o il genericidio come crimine e pertanto a elaborare e applicare misure legislative affinché i casi di femminicidio siano oggetto di inchiesta, gli aggressori siano giudicati e sia garantito alle donne sopravvissute un accesso agevole ai servizi sanitari e di sostegno a lungo termine;

5.

sottolinea che, ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ai sensi della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, le pressioni sulle donne da parte della famiglia o della società per spingerle a sottoporsi ad aborti selettivi sono considerate una forma di violenza fisica e psicologica;

6.

sottolinea che l'eliminazione delle pratiche di selezione del sesso è un processo complesso che richiede l'adozione di una serie di approcci e metodi collegati tra di loro, dallo studio delle cause primarie e dei fattori socioeconomici caratteristici dei paesi in cui esiste la preferenza per i figli maschi e per il sesso maschile, alla creazione di campagne a favore dei diritti e della condizione delle ragazze e delle donne, all'introduzione di leggi e regolamenti; ritiene, più in generale, che l'unico modo sostenibile per impedire l'ulteriore diffusione delle pratiche di selezione del sesso sia di promuovere la parità del valore dei sessi in tutte le società;

7.

evidenzia la necessità di promuovere un'accurata indagine scientifica e uno studio delle cause alla base delle pratiche di selezione del sesso al fine di promuovere una ricerca sulle usanze e le tradizioni tipiche di un paese che possono condurre alla selezione del sesso e sulle conseguenze sociali a lungo termine di questa pratica, e invita la Commissione ad attivarsi in tal senso;

8.

chiede un'analisi dettagliata dei motivi finanziari ed economici di base che contribuiscono alle pratiche di selezione del sesso; esorta inoltre i governi a esaminare attivamente gli oneri che gravano sulle famiglie e che possono condurre al fenomeno dell'aumento degli individui di sesso maschile;

9.

sottolinea l'importanza di elaborare una normativa contro la selezione del sesso, che dovrebbe includere pacchetti di protezione sociale per le donne, un migliore monitoraggio dell'attuazione della normativa esistente e una maggiore attenzione alle cause socioeconomiche alla base del fenomeno, così da affrontare il problema in modo sostenibile e olistico, difendendo l'uguaglianza di genere e incoraggiando la partecipazione attiva da parte della società civile;

10.

esorta i governi a colmare le carenze democratiche e legislative, a combattere gli ostacoli che ancora creano discriminazioni contro le bambine, a garantire diritti di successione alle donne, ad applicare leggi nazionali che garantiscano l'uguaglianza tra donne e uomini davanti alla legge in tutti i settori della vita e a offrire l'emancipazione economica, scolastica e politica alle ragazze e alle donne;

11.

invita la Commissione a sostenere e incoraggiare tutti i tipi di iniziative dirette a sensibilizzare sul tema delle discriminazioni basate sul genere, compreso il genericidio, e a individuare modi efficaci per combatterlo, offrendo consulenza, assistenza, politiche e finanziamenti adeguati nell'ambito delle sue relazioni esterne, degli aiuti umanitari e dell'integrazione della dimensione di genere;

12.

mette in evidenza che la mancata responsabilizzazione delle donne e delle ragazze, unitamente all'assenza di sforzi volti a modificare le norme e le strutture sociali, ha gravi ripercussioni a livello giuridico, sanitario e dei diritti umani e conseguenze potenzialmente gravi a più lungo termine, che danneggiano le società coinvolte;

13.

sottolinea che, secondo diversi studi, lo squilibrio di genere potrebbe portare all'aumento della tratta con finalità di matrimonio o sfruttamento sessuale; violenza contro le donne; matrimoni tra minori, precoci e forzati; HIV/AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili (MST); sottolinea che lo squilibrio di genere minaccia quindi la sicurezza e la stabilità della società e chiede, pertanto, analisi approfondite delle eventuali conseguenze in termini di salute, economia e sicurezza di questo vertiginoso aumento del numero di individui di sesso maschile;

14.

sostiene le riforme pertinenti, il monitoraggio continuo e l'attuazione efficace della legislazione sulla parità di genere e contro la discriminazione, specialmente nei paesi a medio e a basso reddito e in transizione;

15.

invita la Commissione ad impegnarsi attivamente per prevenire la selezione del sesso basata su pregiudizi di genere, non imponendo limitazioni sull'accesso ai sevizi e alle tecnologie per la salute riproduttiva ma promuovendone un uso responsabile, a introdurre e rafforzare gli orientamenti, a fornire una formazione specializzata al personale medico per fornire consulenza ed evitare le pratiche di selezione del sesso, con la sola eccezione dei casi giustificati di malattie genetiche collegate al sesso, e a impedire l'uso e la promozione di strumenti tecnologici per la selezione del sesso e/o per scopo di lucro;

16.

sottolinea che la legislazione diretta a gestire o limitare la selezione del sesso deve tutelare il diritto delle donne ad accedere alle tecnologie e ai servizi per la salute riproduttiva e sessuale senza autorizzazione del coniuge, che tale legislazione deve essere effettivamente messa in atto e che devono essere comminate sanzioni adeguate contro chi infrange la legge;

17.

auspica una collaborazione e una cooperazione più strette tra i governi e la comunità medica e chiede orientamenti rigorosi sull'autoregolamentazione degli ambulatori e degli ospedali, quale misura attiva per evitare la selezione del sesso come attività commerciale finalizzata al profitto economico;

18.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di identificare gli ambulatori in Europa che conducono aborti selettivi, di presentare le statistiche su tale pratica e di elaborare un elenco delle migliori pratiche per prevenirli;

19.

riconosce che garantire e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, offrendo loro pari opportunità, specialmente nell'istruzione e nell'occupazione, è essenziale per contrastare il sessismo e assicurare la costruzione di una società in cui il principio di parità di genere sia una realtà; mette in evidenza che il miglioramento dei livelli di istruzione, delle opportunità lavorative e di servizi integrati di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva per le donne, svolte un ruolo di vitale importanza nello sforzo di eliminare le pratiche di selezione del sesso, dall'aborto all'infanticidio, e per ottenere una crescita economica complessiva nei paesi in via di sviluppo e ridurre la povertà; sottolinea che la responsabilizzazione delle donne e il coinvolgimento degli uomini sono decisivi nella lotta alla disuguaglianza di genere e nella promozione di cambiamenti comportamentali e sociali necessari per eliminare le pratiche di selezione del sesso nel lungo periodo;

20.

invita pertanto la Commissione a incoraggiare un ambiente educativo e sociale in cui entrambi i sessi siano rispettati e trattati equamente e in cui entrambi i sessi siano riconosciuti per le loro capacità e potenzialità, senza stereotipi e discriminazioni, rafforzando al contempo l'integrazione della dimensione di genere, le pari opportunità e un partenariato equo;

21.

invita la Commissione e sollecita le organizzazioni internazionali pertinenti a sostenere programmi d'istruzione per l'emancipazione delle donne, che consentano loro di sviluppare la stima di sé, acquisire competenze, prendere decisioni e assumersi la responsabilità della propria vita, della propria salute e della propria occupazione e che consentano loro di avere una vita economicamente indipendente;

22.

invita la Commissione, il SEAE e i governi dei paesi terzi a elaborare campagne di sensibilizzazione e di informazione atte a promuovere il principio di parità tra uomini e donne e a sensibilizzare al rispetto reciproco dei diritti umani di ciascuna persona della coppia, soprattutto in materia di accesso al diritto di proprietà, al diritto al lavoro, all'assistenza sanitaria appropriata, alla giustizia e all'istruzione;

23.

rammenta gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e sottolinea che l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, compresi i diritti e la salute sessuale e riproduttiva, sono diritti umani fondamentali; sottolinea la necessità di inserire un riferimento speciale e specifico al genericidio e alla problematica della selezione del sesso nei dialoghi e nelle relazioni sugli OSM e in altri forum internazionali di condivisione dell'esperienza;

24.

evidenzia che la capacità delle donne di esercitare i propri diritti passa inconfutabilmente dalla loro capacità di prendere decisioni in maniera individuale e indipendente dai coniugi pertanto è essenziale garantire alle donne l'accesso all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria, al conto bancario senza l'autorizzazione o il consenso altrui;

25.

invita i governi dei paesi partner a ridurre i costi legati all'assistenza sanitaria per la cura dei minori, in particolare delle bambine, che spesso muoiono a causa della cattiva o inadeguata assistenza ricevuta;

26.

invita i governi a migliorare l'accesso delle donne all'assistenza sanitaria, in particolare prenatale e materna, all'istruzione, all'agricoltura, al credito e ai microprestiti, alle opportunità economiche e alla proprietà;

27.

invita a porre un accento particolare sulla creazione delle condizioni per la mutualità nei paesi in via di sviluppo, tra l'altro attraverso la creazione di fondi pensionistici, per ridurre gli oneri economici a carico delle famiglie e delle persone, riducendo così la loro dipendenza e preferenza per i figli maschi;

28.

osserva che le pratiche di selezione del sesso sono ancora presenti anche in regioni ricche con una popolazione alfabetizzata;

29.

incoraggia lo sviluppo di meccanismi di sostegno per le donne e le famiglie in grado di fornire ad altre donne informazioni e consulenza sui pericoli e i danni causati dalle pratiche di selezione del sesso e di fornire consulenza per sostenere le donne che subiscono pressioni per eliminare i feti femmine;

30.

incoraggia la società civile e le agenzie governative ad agire congiuntamente per promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze negative delle pratiche di selezione del sesso per la madre;

31.

invita la Commissione a fornire sostegno tecnico e finanziario ad attività innovative e programmi di istruzione volti a stimolare il dibattito e la comprensione del valore paritario di maschi e femmine, che utilizzino tutti i media e le reti sociali disponibili, per rivolgersi e coinvolgere i giovani, i capi religiosi e spirituali, gli insegnanti, i vertici delle comunità e altre personalità influenti, in un impegno diretto a modificare le percezioni culturali della parità di genere in una determinata società e a sottolineare le necessità di un comportamento non discriminatorio;

32.

chiede all'UE di introdurre una forte componente di genere e di porre enfasi sulla responsabilizzazione delle donne in tutti partenariati e i dialoghi con i paesi in via di sviluppo, come richiesto nel Consenso europeo in materia di sviluppo; ritiene inoltre che occorra integrare la prospettiva di genere in tutte le fasi del sostegno di bilancio, ad esempio incoraggiando il dialogo con le associazioni femminili dei paesi in via di sviluppo e introducendo indicatori disaggregati per genere;

33.

invita le autorità dei paesi interessati a migliorare il monitoraggio e la raccolta di dati statistici sui rapporti numerici tra i sessi, e a intervenire per correggere eventuali squilibri; chiede, a tale proposito, una più stretta collaborazione fra l'UE, le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri partner internazionali e i governi dei paesi partner;

34.

invita la Commissione e tutte le parti interessate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire che l'esecuzione di aborti forzati e di interventi chirurgici di selezione del sesso per porre fine alla gravidanza senza il consenso preliminare e informato o la comprensione della procedura da parte della donna interessata costituisca reato;

35.

invita i governi e tutte le parti interessate pertinenti a garantire che la legislazione in materia di selezione del genere sia effettivamente attuata e che siano imposte sanzioni adeguate a chi viola la legge;

36.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni e organismi internazionali come le Nazioni Unite, l'OMS, l'UNICEF, l'OHCHR, l'UNFPA e UN Women per affrontare il problema delle pratiche di selezione del sesso e combatterne le cause alla radice in tutti i paesi, e a fare rete con i governi, i parlamenti, le diverse parti interessate, i media, le organizzazioni non governative, le organizzazioni delle donne e altri organi delle comunità per sensibilizzare maggiormente sul genericidio e sulle modalità per impedirlo;

37.

invita la Commissione e il SEAE a collaborare con le suddette organizzazioni internazionali per affrontare il problema delle pratiche di selezione del sesso e combatterne le cause alla radice in tutti i paesi, e instaurare contatti con i governi, i parlamenti, le diverse parti interessate, i media, le organizzazioni non governative, le organizzazioni delle donne e altri organi delle comunità per sensibilizzare maggiormente sul genericidio e sulle modalità per impedirlo;

38.

invita la Commissione e il SEAE, quando discutono sui pacchetti di aiuto umanitario, a includere il genericidio tra le priorità da affrontare con i paesi terzi interessati, ingiungendo loro di impegnarsi per far in modo che l'eliminazione del genericidio sia una priorità, per aumentare la sensibilizzazione sul problema e fare pressioni al fine di prevenirlo;

39.

invita l'UE e i suoi partner a migliorare, tramite la cooperazione allo sviluppo, il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi al rapporto numerico tra i sessi alla nascita, e ad adottare tempestive misure per gestire gli eventuali squilibri; sottolinea che negli accordi internazionali sugli scambi commerciali e sulla cooperazione devono anche essere incluse clausole sui diritti umani che vertano sulle discriminazioni di genere;

40.

invita l'Unione europea a garantire un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e a rivolgere una speciale attenzione all'emancipazione e alla promozione, al rispetto e alla realizzazione dei diritti delle donne e delle bambine, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere come presupposti per contrastare il genericidio, tra le questioni chiave dell'agenda politica dello sviluppo post 2015;

41.

afferma che, nell'applicare le clausole specifiche sul divieto di coercizione o costrizione in materia di salute sessuale e riproduttiva concordate in occasione della Conferenza internazionale del Cairo su popolazione e sviluppo, nonché gli strumenti giuridicamente vincolanti internazionali sui diritti umani, l'acquis dell'Unione e le competenze politiche di quest'ultima in tali materie, l'Unione non dovrebbe fornire assistenza a nessuna autorità, organizzazione o programma che promuova, sostenga e partecipi alla gestione di qualsiasi azione che abbia attinenza con tali violazioni dei diritti umani quali l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata di donne o uomini, o la determinazione del sesso del feto risultanti nella selezione prenatale del sesso o nell'infanticidio;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

(4)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 57.

(5)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 81.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2012)0503.

(7)  GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.

(8)  L'11 ottobre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sugli assassini di donne (femminicidio) in Messico e in America centrale e il ruolo dell'Unione europea (UE) nella lotta contro tale fenomeno. Il Parlamento ha ribadito la sua condanna del femminicidio nella recente relazione annuale sui diritti umani approvata nel dicembre 2010. Il femminicidio è altresì menzionato negli Orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne, approvati dal Consiglio dell'UE nel dicembre 2008. Nell'aprile 2009 la Presidenza dell'UE ha rilasciato una dichiarazione accogliendo con favore l'avvio del processo all'IACHR (Commissione interamericana per i diritti umani) e, nel luglio 2010 l'Alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton ha emesso una dichiarazione a nome dell'UE esprimendo la sua inquietudine sul femminicidio in America latina, condannando «tutte le forme di violenza di genere e il crimine ripugnante del femminicidio», e accogliendo con favore la sentenza dell'IACHR.

(9)  Amartya Sen, More Than 100 Million Women Are Missing, The New York Review of Books, vol. 37, n. 20, (20 dicembre, 1990), disponibile al seguente indirizzo: http://www.nybooks.com/articles/3408

(10)  Scheda informativa delle Nazioni Unite: International Women's Day 2007, disponibile al seguente indirizzo http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml

(11)  Mappa mondiale del rapporto numerico tra i sessi alla nascita, http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth

(12)  http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth

(13)  UNFPA, Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth: Addressing the Issue and the Way Forward, ottobre 2011.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/29


P7_TA(2013)0401

Vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento ai Fondi strutturali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri (2013/2042(INI))

(2016/C 181/05)

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 marzo 2013 (2),

visti i negoziati interistituzionali in corso sulla politica di coesione futura e sul quadro finanziario pluriennale,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (3),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione (4),

vista la sua posizione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (5),

vista la sua posizione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona euro (6),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sulla politica di coesione: investire nell'economia reale (7),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale (8),

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni del 6 marzo 2013 sul tema «Sinergie tra investimenti privati e finanziamenti pubblici a livello locale e regionale — partenariati per la crescita economica e la prosperità»,

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o febbraio 2013 dal titolo «Creare maggiori sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali e subnazionali»,

vista la nota del Comitato delle regioni del 2012 sull'impatto dell'austerità finanziaria sulle finanze e gli investimenti locali,

vista la nota della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2012 sull'impatto della recessione nel 2008 e 2009 sulla convergenza regionale UE (9),

visti gli Occasional Papers della Commissione del mese di dicembre 2012 sulla qualità della spesa pubblica nell'UE (10),

viste le Prospettive economiche mondiali del Fondo monetario internazionale di ottobre 2012;

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0269/2013),

A.

considerando che la crisi economico-finanziaria mondiale ha indebolito la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE, provocando un aumento della disoccupazione, una riduzione del PIL e un incremento delle disparità regionali e dei disavanzi di bilancio a livello locale, regionale e nazionale;

B.

considerando che la crisi si è manifestata con tempi e intensità molto diverse nelle varie regioni UE, accentuando le debolezze strutturali preesistenti e provocando un forte calo nella crescita del PIL, tassi di disoccupazione a livelli record, un sostanziale impoverimento dei gruppi sociali più vulnerabili, un peggioramento del clima economico e una scarsa fiducia dei consumatori;

C.

considerando che le banche e i mercati finanziari sono diventati sempre più restii a concedere credito per effetto della minore solvibilità percepita dei governi centrali e delle amministrazioni subnazionali;

D.

considerando che il patto di bilancio si è dimostrato inadeguato ad affrontare le sfide poste dalla crisi e che un patto per la crescita che consenta importanti investimenti a livello di Unione si prospetta come la soluzione più indicata, in quanto oggi si conviene che senza investimenti l'austerità fiscale e i tagli di bilancio non possano rivitalizzare l'economia e creare condizioni favorevoli alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica;

E.

considerando che i Fondi strutturali e d'investimento europei sono finalizzati alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'UE riducendo le disparità regionali, promuovendo la convergenza e incentivando lo sviluppo, l'occupazione e il progresso sociale mediante investimenti produttivi;

F.

considerando che quelle dei Fondi strutturali e d'investimento europei sono allo stesso tempo spese destinate al sostegno alla competitività e a una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile e pertanto influenzano positivamente il denominatore del rapporto deficit/PIL;

G.

considerando che il crollo delle finanze pubbliche subito in tutta l'UE e innescato dalla crisi del debito sovrano ha comportato un'ampia diffusione delle politiche di austerità; che le ripercussioni di tali misure sulle finanze a livello locale sono state devastanti, con la riduzione o moderazione di diverse linee di bilancio e seri rischi per le capacità di finanziamento e co-finanziamento di investimenti produttivi da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;

H.

considerando che solo alcuni paesi hanno continuato a sostenere gli investimenti locali, mentre gli altri, a fronte della crisi del debito sovrano, hanno deciso di congelare o tagliare il sostegno agli investimenti destinato alle autorità locali, con una forte tendenza alla centralizzazione o all'introduzione di regole per un patto di stabilità interno che hanno provocato una marcata riduzione degli investimenti;

I.

considerando che i consistenti tagli di bilancio operati in ambiti e settori importanti sono uno dei principali problemi cui attualmente si trovano dinanzi le autorità locali e regionali;

J.

considerando che le amministrazioni subnazionali sono gli attori chiave dello sviluppo regionale, in quanto rappresentano il 60 % degli investimenti pubblici e il 38 % della spesa pubblica consolidata per gli «affari economici», e comprendono quindi la maggior parte delle spese che possono influenzare lo sviluppo regionale, per esempio quelle relative al lavoro e al commercio, all'agricoltura, ai trasporti o alla ricerca e sviluppo;

K.

considerando che nell'UE in due paesi su tre gli investimenti hanno svolto il ruolo di variabile di adeguamento, in parte a causa degli sforzi compiuti nel 2009 per combattere la crisi; considerando che, rispetto al 2010, nel 2011 si è registrato un calo degli investimenti diretti in diciassette Stati membri e che in dieci di questi tale calo è stato superiore al 10 % (Austria, Lettonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Portogallo, Grecia, Ungheria e Spagna); considerando che il calo degli investimenti iniziato nel 2010 (le sovvenzioni d'investimento concesse dai governi centrali si sono ridotte dell'8,7 %) non si è ancora arrestato e sembra sul punto di entrare in una spirale negativa;

L.

considerando che il livello di indebitamento delle amministrazioni subnazionali è ben al di sotto del livello di indebitamento degli attori nazionali;

M.

considerando che le autorità subnazionali sono tenute a partecipare allo sforzo di risanamento e a ridurre il proprio debito e disavanzo e che allo stesso tempo le condizioni di prestito si sono deteriorate per le amministrazioni subnazionali finanziariamente più deboli;

N.

considerando che gli investimenti pubblici sono fondamentali per l'inclusione sociale e che molti settori cruciali dell'economia UE, quali il mercato del lavoro, le infrastrutture, la ricerca e l'innovazione e le PMI, necessitano di cospicui investimenti;

O.

considerando che, dopo un periodo di crescente convergenza nell'UE fra il 2000 e il 2007, durante la recessione la convergenza ha subito un notevole rallentamento; considerando che le regioni più colpite sono quelle che presentavano investimenti speculativi e non sostenibili e quelle con forti settori manifatturieri per l'esportazione;

P.

considerando che il meccanismo di assorbimento dei Fondi strutturali dell'UE implica che la Commissione possa solo rimborsare pagamenti intermedi a fronte di dichiarazioni di spesa già sostenuta negli Stati membri;

Q.

considerando che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Fondi strutturali nell'UE-27 e riferito al periodo di programmazione 2007-2013 si attesta a circa 132 miliardi di euro e che tale cifra rappresenta un requisito indispensabile nel contempo per il regolare assorbimento degli stessi Fondi strutturali e per la qualità degli investimenti, aumentando la titolarità e la responsabilità nell'impiego dei fondi dell'UE;

R.

considerando che il cofinanziamento pubblico dei programmi sostenuti dalla politica di coesione può essere compromesso dalla mancanza di flessibilità nell'attuazione del Patto di stabilità e di crescita, riducendo in tal modo il contributo della politica di coesione al miglioramento della competitività e al superamento dell'attuale crisi;

Osservazioni di carattere generale

1.

osserva con grande apprensione la chiara tendenza all'aumento delle disparità regionali nell'Unione europea, con molte regioni relativamente povere nei nuovi Stati membri e nell'Europa meridionale e una maggioranza di regioni ricche nell'Europa centrale e settentrionale, e persino all'interno degli Stati membri e delle regioni; sottolinea in tale contesto l'importanza primaria della politica di coesione dell'UE, che rappresenta il principale strumento di investimento per la convergenza e lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea;

2.

sottolinea che l'economia locale rappresenta un fattore essenziale per la ripresa delle comunità, il che è importante nell'attuale situazione di crisi; pone l'accento, in tale contesto, sugli effetti economici e sociali dell'economia sociale per quanto concerne il miglioramento della coesione sociale a livello locale; invita gli Stati membri a offrire opportunità di finanziamento per l'economia sociale attraverso i fondi strutturali per il periodo 2014-2020;

3.

ribadisce l'importanza della politica di coesione quale principale strumento d'investimento per l'Unione, che riveste un ruolo centrale nella lotta alla crisi, nella riduzione degli squilibri e nel guidare l'UE e le sue regioni lungo un cammino di crescita sostenibile; sottolinea il ruolo speciale del Fondo sociale europeo (FSE) nel sostegno agli investimenti sociali e nell'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare contribuendo ad alti livelli di occupazione e produttività sostenibili e combattendo nel contempo in modo efficace la povertà e l'esclusione sociale nonché accrescendo la coesione sociale; sottolinea pertanto l'importanza di garantire ai Fondi strutturali e d'investimento dotazioni di bilancio sufficienti nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale, tenendo in particolare conto della loro quota principale di investimento in ambiti quali l'occupazione, l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, un'economia a basse emissioni di carbonio e il sostegno alle PMI;

4.

evidenzia come la politica di coesione si sia dimostrata capace di resistere alla crisi adattando i propri programmi e strumenti di finanziamento, offrendo in tal modo maggiore flessibilità e apportando un contributo determinante in settori che necessitano di investimenti per la modernizzazione economica e una maggiore competitività e per ridurre le disparità geografiche;

Capacità di finanziamento delle regioni UE e sinergie tra i livelli regionale, nazionale e UE

5.

sottolinea il ruolo di molteplici autorità subnazionali nel riequilibrare il bilancio mantenendo il livello degli investimenti pubblici, cofinanziando nuovi progetti e offrendo un effetto leva, soprattutto in presenza di investimenti privati modesti; evidenzia come, in un periodo di recessione e di crescita debole, gli appalti pubblici sostenibili e la capacità di finanziare o cofinanziare e assumere impegni di investimento siano fondamentali per preservare il potenziale di crescita;

6.

esprime preoccupazione per il rischio che le prolungate misure di austerità e la rigida politica economica del 2011 e 2012, che hanno comportato un aumento della pressione e dei tagli ai bilanci pubblici, possano ridurre la portata delle politiche locali volte al rispetto dei requisiti di Europa 2020;

7.

sottolinea l'esigenza di ripristinare e migliorare la capacità finanziaria a livello subnazionale e di garantire assistenza tecnica adeguata, in particolare nell'attuazione di progetti congiunti complessi a guida locale, al fine di garantire investimenti pubblici a favore di programmi e progetti mirati a potenziare la crescita sostenibile, a contrastare l'esclusione sociale e a ripristinare il tessuto sociale, a fornire servizi sanitari e sociali adeguati e a garantire l'occupazione, soprattutto a livello regionale e locale; afferma che la dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche non dovrebbe essere soggetta alla concentrazione tematica ed essere utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sostenuti nelle regioni ultraperiferiche; rileva inoltre che la dotazione specifica aggiuntiva può anche essere utilizzata per contribuire a finanziare gli aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

8.

sottolinea la necessità di un ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità regionali e locali e di ulteriori sforzi per ridurre il carico burocratico, che incide negativamente anche su dette autorità nel loro ruolo di beneficiari limitandone la capacità di attuare progetti finanziati dall'UE;

9.

chiede alle istituzioni di migliorare le disposizioni esistenti cosicché le regioni di taluni Stati membri particolarmente colpite dalla crisi finanziaria possano potenziare ulteriormente la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di coesione e di prevenire gli ingenti disimpegni previsti;

10.

chiede un'ulteriore semplificazione delle norme e maggiore flessibilità e trasparenza nella programmazione e nella gestione dei fondi strutturali, consentendo in tal modo una migliore attuazione dei progetti nonché risposte più rapide e adeguate alle sfide e alle minacce sociali;

11.

apprezza la relazione della Commissione del 2012 sulle finanze pubbliche nell'UEM, in particolare il capitolo sul decentramento fiscale nell'UE, nel quale si sottolinea la solidità di un modello fiscale federalista che devolve le responsabilità di spesa e di incremento delle entrate alle autorità subnazionali; chiede alla Commissione di includere tale capitolo sullo stato delle riforme e delle finanze pubbliche subnazionali nella relazione del prossimo anno sulle finanze pubbliche nell'UEM;

12.

evidenzia l'esigenza di maggiori sinergie fra i bilanci della spesa pubblica nazionali, subnazionali ed europei mediante una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità di bilancio a livello UE, nazionale e subnazionale, tra l'altro precisando il ruolo e il fondamento logico della politica e degli interventi di finanziamento dell'UE, attenendosi ai periodi di pagamento fissati nella direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, rispettando il principio di sussidiarietà e i diritti di bilancio delle autorità locali e regionali (il loro ruolo decisionale e di controllo), ossia il loro obbligo di rendiconto democratico nei confronti delle comunità che le hanno elette, e garantendo l'autonomia di ciascun livello di amministrazione nella definizione delle priorità e della spesa; chiede alla Commissione di fornire dati chiari e concreti su come possa essere rafforzato il ruolo del bilancio dell'UE nello stimolare gli investimenti a vari livelli;

13.

sostiene fermamente una maggiore trasparenza e una semplificazione dei processi di bilancio a tutti i livelli amministrativi (inclusa l'esplicita identificazione delle fonti di finanziamento UE nei bilanci nazionali e subnazionali), nonché la garanzia della disponibilità di dati a livello UE sui profili di spesa dei programmi di finanziamento dell'Unione a livello regionale (ove possibile) ma anche chiarimenti circa l'allineamento delle priorità e dei finanziamenti a livello UE, nazionale e subnazionale verso priorità UE convenute;

14.

sottolinea l'importanza di adeguarsi agli attuali vincoli di bilancio in tutta Europa, pur continuando a investire nel futuro; ricorda agli Stati membri che la sfida non consiste nell'aumentare la spesa, ma nel renderla più efficiente;

15.

accoglie con favore il fatto che l'applicazione degli strumenti finanziari sia stata estesa nell'ambito della politica di coesione a tutti gli obiettivi tematici e a tutti i Fondi strutturali e di investimento europei; chiede alla Commissione di formulare un'analisi e una valutazione approfondite del potenziale dei nuovi mezzi e delle nuove fonti di finanziamento a sostegno degli investimenti per la crescita, quali il mercato obbligazionario, gli strumenti di condivisione del rischio e l'utilizzazione di strumenti finanziari innovativi; invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) a ideare modalità innovative di finanziamento degli investimenti a lungo termine delle autorità locali e regionali, anche attraendo capitali privati; sottolinea il ruolo essenziale svolto dai dispositivi di prestito della BEI nel finanziare progetti di interesse europeo e chiede un coordinamento e una sinergia maggiori tra questi dispositivi e i Fondi strutturali;

16.

sottolinea l'importanza dell'iniziativa Jessica nel sostenere lo sviluppo urbano sostenibile e della rigenerazione delle aree urbane attraverso meccanismi di ingegneria finanziaria e chiede un suo più ampio utilizzo nel futuro periodo di programmazione;

Governance economica dell'UE e investimenti per la crescita e per l'occupazione

17.

sottolinea il ruolo che le autorità locali e regionali potrebbero svolgere nel conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 consistenti in una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; ribadisce l'importanza del partenariato tra le autorità centrali e le autorità regionali e locali nella definizione delle priorità e nella messa a disposizione del cofinanziamento necessario per l'attuazione dei programmi quale condizione preliminare per ottenere il massimo effetto con risorse limitate nel cercare di raggiungere detti obiettivi; sottolinea a tal riguardo l'importanza del nuovo strumento per lo sviluppo locale di tipo partecipativo, che consentirebbe a gruppi d'azione a livello locale di elaborare e attuare strategie locali per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; invita gli Stati membri a prevedere tali opportunità nell'ambito del processo di programmazione in corso, in modo da sfruttare il grande potenziale di innovazione dei gruppi d'azione locali; sottolinea l'importanza della partecipazione delle autorità locali e regionali ed eventualmente delle parti sociali e di altri partner pertinenti alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei fondi strutturali, nonché alla preparazione degli accordi di partenariato, cosa che potrebbe garantire un migliore collegamento fra le strategie unionali, nazionali e regionali;

18.

ritiene necessaria una concentrazione tematica su un numero limitato di priorità; sottolinea tuttavia che occorre flessibilità per consentire agli Stati membri e alle regioni di perseguire nel modo più efficace possibile gli obiettivi comuni, rispettando nel contempo le specificità territoriali, economiche e sociali;

19.

ribadisce fermamente la propria opposizione all'introduzione di una condizionalità macroeconomica nella politica di coesione 2014-2020, che penalizzerebbe le regioni e i gruppi sociali già indeboliti dalla crisi, con una sospensione dei pagamenti che potrebbe avere ripercussioni sproporzionate su numerosi Stati membri e soprattutto sulle regioni, nonostante la loro piena partecipazione agli sforzi volti a equilibrare i bilanci pubblici, e che condurrebbe soltanto all'indebolimento degli Stati in difficoltà finanziarie, pregiudicando gli sforzi di solidarietà essenziali per la preservazione dell'equilibrio macroeconomico all'interno dell'Unione; è dell'opinione inoltre che un tale approccio punitivo potrebbe non essere compreso dall'opinione pubblica e aumentarne la sfiducia, in un momento in cui la popolazione è già fortemente colpita dalla crisi e dagli effetti delle politiche di austerità;

20.

ritiene che, in un periodo di contrazione dei finanziamenti pubblici, il principio dell'addizionalità debba essere ripensato per renderne l'attuazione coerente con il quadro della governance economica europea e auspica un dibattito su ciò nell'ambito dei negoziati sulla politica di coesione post-2013;

21.

prende atto dei recenti commenti del FMI secondo cui l'austerità indebolisce i paesi in cui è applicata senza riflessione, per il fatto che, quando le prospettive economiche mondiali sono cupe, la precipitosa riduzione del disavanzo pubblico ostacola la ripresa nel breve periodo riducendo le entrate fiscali e, quindi, aggravando ulteriormente il deficit; conviene con il FMI che l'enfasi, invece che essere posta solo sul consolidamento fiscale, andrebbe estesa al bilanciamento tra consolidamento e crescita;

22.

accoglie positivamente la proposta avanzata da alcuni Stati membri di inserire nell'ambito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale una «clausola di revisione» dei conti tra il 2015 e il 2016, che consentirebbe di aumentare il bilancio in corso d'opera, a favore di settori cruciali quali l'occupazione giovanile e le PMI;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare tutti i margini di flessibilità esistenti nell'ambito della parte preventiva del Patto di stabilità e di crescita, al fine di bilanciare le necessità di investimenti pubblici produttivi e sostenibili con gli obiettivi della disciplina di bilancio; ritiene che ciò si possa realizzare, ad esempio, escludendo i livelli totali del cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali e d'investimento europei dalle limitazioni del Patto di stabilità e crescita, basando i calcoli ai fini dal Patto sul fabbisogno netto di liquidità degli Stati membri e non su quello lordo, cioè al netto delle imposte gravanti sulla spesa effettiva (con particolare riferimento all'IVA), oppure applicando una diversa modulazione temporale delle due fonti di finanziamento degli stessi programmi (quella europea e quella nazionale), consentendo un utilizzo pieno dei fondi europei nei primi anni di programma e un impiego totalitario delle fonti nazionali negli ultimi anni dello stesso, presupponendo che per quella data il singolo paese membro possa aver raggiunto risultati concreti nella politica di contenimento del rapporto debito/PIL;

24.

chiede alla Commissione che la spesa pubblica sostenuta dagli Stati membri per cofinanziare i programmi sostenuti dai Fondi strutturali non sia ricompresa tra le spese strutturali, pubbliche o assimilate, prese in considerazione all'interno dell'accordo di partenariato per la verifica del rispetto del patto di stabilità e di crescita, in quanto costituisce un obbligo che discende direttamente dal rispetto del principio di addizionalità, che è principio fondamentale della politica di coesione; chiede pertanto che la spesa pubblica legata all'attuazione di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei sia pienamente esclusa dalla definizione dei deficit strutturali del Patto di stabilità e di crescita, in quanto spesa volta a conseguire gli obiettivi di Europa 2020 e a sostenere la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro, con particolare riguardo al lavoro dei giovani;

25.

invita la Commissione a presentare una relazione sui possibili spazi di manovra entro i confini del quadro fiscale UE esistente per affrontare meglio il tema della separazione degli investimenti e delle spese correnti nei calcoli del disavanzo di bilancio, onde evitare che gli investimenti pubblici con benefici netti di lungo periodo siano calcolati come negativi;

26.

esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione, nell'ambito dei negoziati in corso sul futuro dell'Unione economica e monetaria, tutti i margini di flessibilità nel quadro della governance macroeconomica per rendere possibili investimenti produttivi, in particolare rivedendo il rapporto fra Patto di stabilità e di crescita e investimenti pubblici produttivi, ed escludendo dalle norme sulla sorveglianza di bilancio previste dal Patto di stabilità e di crescita le spese pubbliche legate all'attuazione di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e d'investimento nell'ambito di politiche a favore della crescita;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

(4)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 10.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2013)0070.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2013)0069.

(7)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 113.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0078.

(9)  http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.

(10)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/35


P7_TA(2013)0402

Strategia globale dell'UE in materia di pesca nella regione del Pacifico

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 su una strategia globale dell'UE in materia di pesca nella regione del Pacifico (2012/2235(INI))

(2016/C 181/06)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,

viste le risoluzioni sulla pesca dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e in particolare il paragrafo 157 della risoluzione 66/68 concernente gli obblighi degli Stati sviluppati nei confronti degli Stati meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo,

visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

visto il piano d'azione internazionale della FAO per la gestione della capacità di pesca («IPOA Capacity»), approvato dal consiglio della FAO nel novembre 2000,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) (1),

visto l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato il 22 novembre 2009 dalla conferenza della FAO in occasione della sua 36a sessione,

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (2),

vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 21 marzo 2012 dal titolo «Verso un partenariato rinnovato per lo sviluppo UE-Pacifico» (3),

vista la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, di cui l'UE è parte contraente dal 25 gennaio 2005 in virtù della decisione 2005/75/CE del Consiglio (4),

vista la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (5),

vista la convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (6), approvata a nome dell'Unione europea in forza della decisione 2012/130/UE del Consiglio (7) e mediante la quale viene creata l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO),

vista la decisione 2011/144/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (8),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (9) (accordo di Cotonou),

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (10),

visto l'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (11),

visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (12),

visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Salomone (13),

vista la decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (14),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0297/2013),

A.

considerando che, per attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, occorre provvedere affinché le politiche dell'UE aventi un'incidenza sulla pesca nei paesi ACP del Pacifico (PACP) — ossia quelle in materia di pesca, commercio e sviluppo — siano attuate in modo da garantire che contribuiscano agli obiettivi di sviluppo sostenibile della pesca stabiliti dai paesi PACP; che tale approccio dovrebbe essere integrato nel prossimo rinnovo dell'accordo di Cotonou o negli strumenti che ne prenderanno il posto;

B.

considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sulla base dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»;

C.

considerando che l'UE è il secondo donatore della regione dopo l'Australia ed eroga gli aiuti mediante il Fondo europeo di sviluppo (FES); che, nonostante le risorse alieutiche siano la principale fonte di ricchezza dei paesi ACP del Pacifico, nonché l'unica risorsa comune a tutti loro, e sebbene i paesi del Pacifico centrale e occidentale abbiano manifestato ripetutamente l'intenzione di fare della pesca dei tonnidi il motore dello sviluppo socioeconomico della regione, solo il 2,3 % degli aiuti del decimo FES è destinato ad attività correlate alla pesca;

D.

considerando che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE dovrebbero essere preceduti da valutazioni d'impatto, in particolare per quanto riguarda la conservazione delle risorse marine viventi e le ripercussioni degli accordi sulle popolazioni locali; che detti accordi bilaterali e multilaterali dovrebbero essere basati sulle conclusioni di tali valutazioni d'impatto;

E.

considerando che, nel quadro dei negoziati in corso sull'accordo di partenariato economico UE-PACP relativi all'adeguamento del sistema di preferenze generalizzate derivante dall'accordo di Cotonou alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, i prodotti della pesca svolgono un ruolo essenziale per quanto concerne sia l'accesso ai mercati europei e alle risorse sia la buona governance della pesca, nella prospettiva di raggiungere uno sviluppo sostenibile;

F.

considerando la pericolosità della deroga alle norme di origine prevista dall'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo II sulle norme di origine allegato all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico, che rischia di dare luogo a una concorrenza sleale sul mercato europeo dei prodotti della pesca;

G.

considerando che è nell'interesse dell'UE rafforzare le relazioni con la regione del Pacifico e collaborare per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo, a partire dalla conservazione delle risorse alieutiche, dal sostegno dello sviluppo sostenibile della pesca e dalla promozione della trasparenza nella gestione della pesca;

H.

considerando che circa la metà delle catture di tonnidi a livello mondiale viene effettuata nelle acque del Pacifico centrale e occidentale, l'80 % delle quali nelle zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati insulari e solo il 20 % nelle acque internazionali;

I.

considerando che le ultime valutazioni degli stock realizzate nel 2012 dal comitato scientifico della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) indicano che nella zona di regolamentazione non vi è alcuno sovrasfruttamento né del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) né del tonno albacora (Thunnus albacares), mentre si sta verificando una pesca eccessiva del tonno obeso (Thunnus obesus); che la mortalità del novellame di tonno obeso nella pesca con reti a circuizione, in particolare se legata a dispositivi di concentrazione dei pesci, è motivo di grave preoccupazione;

J.

considerando che, nonostante nel Pacifico si siano registrati leggeri miglioramenti in termini di monitoraggio, controllo e sorveglianza, la sostenibilità delle risorse della regione è minacciata dal forte aumento del numero di pescherecci con reti a circuizione (in provenienza prevalentemente dall'Asia e dagli Stati insulari), dall'aumento dello sforzo di pesca e dalla pesca illegale;

K.

considerando che l'approccio dell'Unione europea in materia di pesca nel Pacifico dovrebbe sostenere attivamente gli attuali sforzi regionali tesi ad affrontare il problema dell'eccesso di capacità e a migliorare la gestione della pesca;

L.

considerando che nel Pacifico esistono tradizionalmente agenzie e strutture regionali per la gestione della pesca dei tonnidi, come l'Agenzia della pesca del Forum delle isole del Pacifico (Forum Fisheries Agency, FFA) o l'Organizzazione subregionale delle parti dell'accordo di Nauru (Parties to the Nauru Agreement, PNA);

M.

considerando che il regime di giorni di pesca per peschereccio (Vessel Day Scheme, VDS) è stato introdotto dalle parti dell'accordo di Nauru nel 2008 nel tentativo di gestire l'accesso alle acque di tali paesi, di limitare lo sforzo di pesca in dette acque e di massimizzare i benefici che i piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico traggono dalla pesca;

N.

considerando che lo sforzo di pesca eccessivo delle parti costituisce una realtà e che la WCPFC sta valutando l'opportunità di introdurre una nuova misura di conservazione e gestione per i prossimi anni con l'obiettivo di affrontare la questione dei limiti di sforzo;

O.

considerando che nel 1988 gli Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo multilaterale con gli Stati del Pacifico e che tale accordo, attualmente in fase di rinegoziazione, garantisce l'accesso a circa il 20 % delle giornate di pesca nella regione;

P.

considerando che il VDS deve essere del tutto trasparente e che le sue disposizioni devono essere migliorate e attuate da tutti i suoi membri affinché tale strumento possa conseguire i propri obiettivi e garantire la piena compatibilità delle misure adottate sia nelle ZEE sia in alto mare;

Q.

considerando che si prevede un aumento costante e significativo nei prossimi anni dei costi di accesso delle flotte d'alto mare, che costituiscono una fonte di reddito importante per i paesi della zona; che il costo per giornata di pesca fissato in occasione della riunione annuale delle PNA è pari a un minimo di 6 000 USD per il 2014;

R.

considerando che gli accordi di partenariato nel settore della pesca sottoscritti dall'UE, inclusi quelli con i paesi della regione del Pacifico, si basano tradizionalmente sulla limitazione del numero dei pescherecci aventi un determinato tonnellaggio di riferimento, il che ha creato disparità a motivo dell'introduzione del VDS da parte delle PNA e della loro intenzione di applicarlo agli accordi di partenariato con l'UE;

S.

considerando che un regime di giorni di pesca per peschereccio ben concepito e correttamente attuato può consentire di evitare ulteriori incrementi dello sforzo nella regione;

T.

considerando che, nelle proprie relazioni con i paesi terzi, l'UE ha iscritto la cooperazione e il rispetto delle norme in materia di pesca INN tra i requisiti per la conclusione di accordi di partenariato nel settore della pesca; che l'articolo 38, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1005/2008 relativo alla lotta contro la pesca INN stabilisce che la Commissione non deve partecipare ad eventuali negoziati per la conclusione di tali accordi di partenariato con i paesi che non collaborano in questo senso;

U.

considerando che gli accordi di partenariato economico dovrebbero includere un riferimento specifico all'attuazione del regolamento INN, anziché una semplice formulazione generica sulla necessità di contrastare la pesca INN, e non dovrebbero essere conclusi con paesi terzi non cooperanti;

V.

considerando che, nella sua decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha trasmesso una notifica, tra gli altri, a Figi e Vanuatu identificandoli come possibili paesi non cooperanti ai sensi del regolamento INN a causa della mancata applicazione di misure dissuasive e di sanzioni ai pescherecci battenti bandiera di tali paesi che praticano la pesca INN e della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni regionali per la pesca;

W.

considerando che, storicamente, le attività di pesca della flotta con reti a circuizione dell'Unione europea si sono svolte principalmente nel Pacifico centrale, sia in acque internazionali sia nelle ZEE di Kiribati, nonché nelle ZEE di Tuvalu, Tokelau e Nauru, sulla base di accordi privati;

X.

considerando tuttavia che, oltre all'accordo di partenariato nel settore della pesca con Kiribati, l'UE ha negoziato accordi di questo tipo con alcuni paesi del Pacifico occidentale, i quali non sono però entrati in vigore, in quanto l'accordo con gli Stati federati di Micronesia non è stato ratificato dal parlamento del paese e i negoziati per il rinnovo dell'accordo con le Isole Salomone sono fermi dal 2012;

Y.

considerando che la Commissione ha ultimato le valutazioni ex ante relative alle Isole Cook e a Tuvalu in vista dell'avvio dei negoziati sugli accordi di pesca con tali paesi e che sono stati firmati i rispettivi memorandum d'intesa, il che costituisce la condizione preliminare per la richiesta dei mandati negoziali al Consiglio;

Z.

considerando che la delegazione del Servizio europeo per l'azione esterna presso le Isole Figi non disponeva finora di personale responsabile per le questioni della pesca;

Strategia generale

1.

invita la Commissione a garantire la coerenza di tutte le politiche dell'UE che interessano la regione del Pacifico, come richiesto dall'articolo 208 del TFUE, e in particolare di quelle in materia di pesca, commercio e sviluppo, nonché a rafforzare le potenziali sinergie nell'ottica di conseguire un effetto moltiplicatore che massimizzi i benefici sia per gli Stati della regione del Pacifico sia per gli Stati membri dell'UE, provvedendo nel contempo alla promozione della dimensione internazionale, al rafforzamento della presenza strategica dell'Unione, all'incremento della visibilità dell'UE nel Pacifico centrale e occidentale e al conseguimento dello sfruttamento sostenibile delle risorse del Pacifico;

2.

ritiene che, nel quadro delle future relazioni post-Cotonou con i paesi ACP del Pacifico, la strategia per la pesca dovrà avere un approccio regionale che rafforzi la posizione e il ruolo dell'UE nella regione del Pacifico centrale e occidentale;

3.

chiede alla Commissione di garantire che l'undicesimo FES tenga conto di tale strategia, nonché della possibilità di incrementare la percentuale di aiuti settoriali per far fronte alle esigenze delle comunità di pescatori (compresa la promozione del loro contributo alla sicurezza alimentare locale) e sviluppare le infrastrutture della pesca per lo sbarco e la lavorazione locali delle catture, dal momento che la pesca è una delle principali risorse economiche della regione;

4.

accoglie con favore la recente assegnazione di personale specificamente responsabile delle questioni della pesca presso la delegazione dell'UE a Figi e spera che ciò aiuterà a stabilire un collegamento permanente e specializzato nel settore della pesca con i paesi della regione;

5.

invita, inoltre, ad assicurare un coordinamento e una complementarità maggiori in fatto di aiuti allo sviluppo con altri attori presenti nella regione, conformemente al patto di Cairns dell'agosto 2009; accoglie con favore il fatto che il 12 giugno 2012 si sia tenuta la seconda riunione ministeriale UE-FIP, che rafforza il dialogo politico tra l'UE e il Pacifico, in particolare in materia di pesca e di sviluppo, assicurando così una maggiore efficacia delle azioni intraprese in tali ambiti dall'Unione e dai paesi della regione;

6.

sottolinea la necessità che le flotte d'altura contribuiscano, in cooperazione con i paesi del Pacifico, a diminuire la pressione di pesca sugli stock di tonno tropicale, tra l'altro riducendo in modo significativo il livello di mortalità del novellame di tonno obeso, uno stock che riveste una grande importanza a livello economico per la regione e che è attualmente oggetto di una pesca eccessiva;

Strategia per la pesca

A.   A breve termine

7.

sottolinea l'importanza di definire una strategia per la pesca per il Pacifico centrale e occidentale alla luce della rilevanza di questa regione dal punto di vista della pesca nonché del suo interesse per la flotta dell'Unione e per il mercato e l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE, e pone l'accento sull'importanza di garantire la certezza del diritto per i pescherecci che operano in tali acque;

8.

rileva che la strategia dell'UE in materia di accesso alle risorse nelle ZEE dei paesi della regione mediante accordi di cooperazione nel settore della pesca non ha funzionato correttamente, salvo nel caso di Kiribati, e ritiene che per rivitalizzare e consolidare tali accordi sia necessario un nuovo quadro che assicuri relazioni strette e vantaggiose tra le varie parti coinvolte;

9.

ritiene che una parte del problema derivi dal fatto che l'UE ha negoziato senza successo accordi con i paesi del Pacifico occidentale, dove si trovano le ZEE delle Isole Salomone e degli Stati federati di Micronesia, anziché dirigere i propri sforzi verso il Pacifico centrale, dove la flotta con reti a circuizione dell'UE ha tradizionalmente concentrato le proprie attività;

10.

valuta molto positivamente il fatto che la Commissione abbia ultimato le valutazioni ex ante relative alle Isole Cook e a Tuvalu in vista dell'avvio dei negoziati sugli accordi di partenariato nel settore della pesca e che abbia firmato i rispettivi memorandum d'intesa, il che costituisce la condizione preliminare per la richiesta dei mandati negoziali al Consiglio;

11.

ritiene che tale nuova impostazione negoziale sia più in linea con l'approccio regionale ripetutamente richiesto dal Parlamento, in particolare per quanto concerne la pesca di specie altamente migratorie; invita la Commissione a garantire l'osservanza delle disposizioni della WCPFC nel quadro di eventuali negoziati con le parti dell'accordo di Nauru e con altri paesi ACP del Pacifico;

12.

osserva che l'approccio dell'UE nei confronti del Pacifico dovrebbe contribuire agli sforzi degli Stati in via di sviluppo, e in particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, tesi a ottenere una quota più ampia dei benefici derivanti dallo sfruttamento sostenibile degli stock ittici transzonali e altamente migratori, contribuendo altresì a potenziare gli sforzi regionali volti a conseguire una conservazione e una gestione sostenibili della pesca di tali stock, come chiesto dalla conferenza di revisione dell'accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione delle risorse alieutiche (UNFSA);

13.

esprime preoccupazione per l'esistenza della pesca INN nella zona e, pur riconoscendo che sono stati realizzati alcuni miglioramenti in materia di governance della pesca, ritiene che tali progressi siano ancora insufficienti, in particolare per quanto concerne l'introduzione di strumenti di base per combattere la pesca INN;

14.

invita la Commissione a inserire un riferimento esplicito al regolamento (CE) n. 1005/2008 (regolamento INN) nelle disposizioni dell'accordo di partenariato economico negoziato con i paesi del Pacifico;

15.

invita gli Stati ACP a continuare a partecipare attivamente alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e a informare regolarmente la società civile e le organizzazioni socioprofessionali delle decisioni adottate in materia di pesca;

B.   A medio e lungo termine

16.

chiede alla Commissione di provvedere all'elaborazione di una strategia a più lungo termine per quanto concerne l'accesso della flotta dell'UE alle ZEE dei paesi della regione, sulla base di un accordo quadro regionale tra l'Unione europea e i paesi del Pacifico centrale e occidentale, negoziato con l'FFA e fondato sui seguenti aspetti:

a)

l'accordo dovrebbe definire le modalità di accesso della flotta dell'UE, che saranno quindi tradotte nella pratica mediante accordi bilaterali di cooperazione nel settore della pesca con i paesi interessati;

b)

l'accordo dovrebbe istituire un regime di governance trasparente che consenta in particolare di contrastare la pesca INN specificando gli strumenti da utilizzare a tal fine, ivi incluso l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

c)

l'accordo dovrebbe essere basato sul VDS, purché siano adottate misure volte a garantirne la trasparenza, migliorarne l'efficacia e l'attuazione ad opera di tutte le parti coinvolte e assicurarne la conformità ai migliori pareri scientifici disponibili;

d)

in sede di negoziazione dell'accordo è necessario studiare in che modo convogliare attraverso l'FFA gli aiuti allo sviluppo previsti dal FES per la regione, dal momento che i paesi ACP del Pacifico non dispongono delle risorse umane e tecniche necessarie per utilizzare adeguatamente tali fondi;

17.

sottolinea che, come ultima fase di tale processo, occorre adottare un approccio esclusivamente regionale, sotto forma di un accordo multilaterale di cooperazione nel settore della pesca con i paesi che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato economico, che consenta alla flotta dell'UE di accedere alle ZEE di tali paesi;

18.

raccomanda che la Commissione tenga conto di tale strategia di pesca nella regione del Pacifico, come pure delle specificità degli Stati insulari, in sede di riesame dell'accordo di Cotonou;

19.

sottolinea la necessità di un coinvolgimento adeguato del Parlamento sia nel processo di preparazione e negoziazione sia nel monitoraggio e nella valutazione a lungo termine del funzionamento degli accordi bilaterali, conformemente alle disposizioni del TFUE; insiste affinché il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura relativa agli APP, in condizioni di parità con il Consiglio, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE; ribadisce la propria convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato da osservatori alle riunioni del comitato misto previste dagli accordi di pesca; insiste sulla necessità che anche gli osservatori della società civile, ivi inclusi i rappresentanti del settore ittico tanto dell'UE quanto dei paesi terzi, partecipino a tali riunioni;

o

o o

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Servizio europeo per l'azione esterna.


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0461.

(3)  JOIN(2012)0006.

(4)  GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

(6)  GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3.

(7)  GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1.

(8)  GU L 60 del 5.3.2011, pag. 2.

(9)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(10)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(11)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 3.

(12)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 3.

(13)  GU L 190 del 22.7.2010, pag. 3.

(14)  GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/41


P7_TA(2013)0403

Restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulle restrizioni in materia di pesca e acque territoriali nel Mediterraneo e nel Mar Nero — Metodi di risoluzione dei conflitti (2011/2086(INI))

(2016/C 181/07)

Il Parlamento europeo,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS),

visto l'accordo del 1995 ai fini dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 1995 dalla conferenza della FAO,

vista la convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento, firmata a Bucarest nell'aprile 1992,

vista la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi protocolli, firmata a Barcellona nel febbraio 1976 e modificata a Barcellona nel giugno 1995,

visto il piano d'azione strategico per la protezione ambientale e il recupero del Mar Nero, approvato a Sofia nell'aprile 2009,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (1),

vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133),

vista la [parte VII sulla politica esterna] del regolamento (UE) n. […]/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del […] sulla politica comune della pesca (2),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (3),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla gestione attuale e futura della pesca nel Mar Nero (4),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (5),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2007, dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (6),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'11 settembre 2009, dal titolo «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo» (COM(2009)0466),

vista la politica europea di vicinato e i relativi strumenti di finanziamento,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 settembre 2010 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 — dati e osservazioni relativi all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile» (COM(2010)0461),

visto il programma ENPI di cooperazione transfrontaliera «Bacino marittimo del Mediterraneo» 2007-2013, adottato dalla Commissione il 14 agosto 2008,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0288/2013),

A.

considerando che entro il 2025 lo sviluppo urbano nel Mediterraneo potrebbe raggiungere una soglia del 60 %, con un terzo della popolazione concentrata nelle aree costiere e un conseguente raddoppio della domanda per le risorse idriche e di pesca;

B.

considerando che il Mar Mediterraneo ospita il 30 % del traffico marittimo mondiale;

C.

considerando che il Mar Mediterraneo e il Mar Nero presentano caratteristiche specifiche dal punto di vista oceanografico, della pesca, ambientale e socio-economico;

D.

considerando che la gestione delle aree marittime e costiere è complessa e coinvolge varie autorità pubbliche e private;

E.

considerando che i bacini del Mediterraneo e del Mar Nero presentano un tasso di rinnovo delle acque molto modesto (rispettivamente di 80-90 anni e 140 anni) e pertanto sono estremamente sensibili all'inquinamento marino;

F.

considerando che il 75 % circa degli stock ittici del Mar Mediterraneo viene sovrasfruttato;

G.

considerando che i regimi giuridici che regolano l'accesso delle navi alla pesca a livello nazionale variano secondo la nazionalità della nave;

1.

manifesta la propria apprensione circa la maggiore concorrenza per risorse marine e stock ittici più limitati, che porta all'insorgenza di tensioni regionali ed eventuali controversie tra Stati costieri riguardanti le aree marittime; chiede, in tale contesto, maggiori sforzi a livello regionale, nazionale e dell'Unione per una migliore regolamentazione dell'accesso alle risorse;

2.

esorta tutti gli Stati litoranei a intensificare i loro sforzi per eliminare gradualmente la pesca eccessiva nel Mediterraneo e nel Mar Nero dal momento che il depauperamento degli stock ittici aumenterà i rischi di conflitti nell'area;

3.

crede fermamente che la risoluzione pacifica delle controversie relative alle aree marittime e alla delimitazione dei confini marittimi, in conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati membri e dei paesi terzi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, sia un elemento fondamentale per una buona gestione degli oceani;

4.

ritiene che nel Mediterraneo e nel Mar Nero la gestione marittima richieda una maggiore cooperazione e coesione politica fra gli Stati costieri interessati; sottolinea l'importante ruolo della cooperazione bilaterale e degli accordi internazionali, dal momento che la maggioranza dei paesi della regione del Mar Nero e del Mediterraneo non sono Stati membri dell'UE e non sono pertanto soggetti alla legislazione dell'Unione;

5.

si compiace del ruolo della Commissione nella promozione di un dialogo più solido e strutturato con gli Stati terzi che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero per la gestione degli stock condivisi in detti bacini; incoraggia la Commissione a intensificare gli sforzi in tal senso adottando un approccio regionale;

6.

ritiene che la gestione marittima della regione del Mediterraneo e del Mar Nero riservi delle opportunità per le relazioni internazionali e per un'efficace gestione di quest'area;

7.

sottolinea che la concorrenza per risorse marine e stock ittici limitati rispetto al passato può diventare motivo di attrito con i paesi terzi; esorta l'UE e gli Stati membri a collaborare per garantire la sorveglianza, il controllo, la sicurezza e la protezione delle acque costiere e territoriali, delle zone economiche esclusive (ZEE), della piattaforma continentale, delle infrastrutture marittime e delle risorse marine; osserva che l'UE deve mantenere un alto profilo politico al riguardo e cercare di impedire le controversie internazionali;

8.

esorta l'UE a sfruttare le proprie risorse diplomatiche per promuovere il dialogo tra gli Stati membri e i paesi terzi affinché rispettino i principi della politica comune della pesca dell'Unione e verifichino la conformità con le relative norme; sottolinea che i paesi candidati all'adesione all'UE, in particolare, devono rispettare i principi della politica della pesca dell'Unione nonché le leggi internazionali e dell'UE che si applicano alle attività di pesca;

9.

osserva che, dei 21 paesi del Mediterraneo, tre non hanno firmato né ratificato la convenzione UNCLOS; chiede alla Commissione di esortare tali paesi, in particolare i candidati all'adesione all'UE, a entrare a far parte della convenzione e ad attuare le norme UNCLOS quale parte integrante del quadro normativo dell'UE per gli affari marittimi;

10.

chiede alla Commissione e ai paesi terzi di sviluppare un approccio regionale alla conservazione delle specie ittiche e alla pesca nelle acque del Mediterraneo e del Mar Nero, tenendo conto della dimensione transfrontaliera della pesca e della natura migratoria di alcune specie; a tale proposito pone l'accento sul significativo ruolo della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nell'assicurare condizioni eque e, in qualità di forum regionale, nel garantire una pesca sostenibile nel Mar Nero;

11.

sottolinea l'esigenza della protezione dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile in tali bacini, nonché di maggiori sforzi per la gestione e il controllo marittimi conformemente al diritto internazionale — e all'UNCLOS in particolare — quali strumenti per contribuire a una maggiore tutela ambientale degli spazi costieri e marittimi;

12.

ritiene che la politica marittima integrata, e in particolare la pianificazione dello spazio marittimo, possano svolgere un ruolo centrale nella prevenzione dei conflitti tra gli Stati membri dell'UE e con i paesi terzi;

13.

incoraggia l'attuazione, da parte degli Stati membri, della gestione integrata delle zone costiere e della pianificazione dello spazio marittimo per quanto riguarda la produzione di energia eolica offshore, la posa di cavi e condutture sottomarini, i trasporti marittimi, la pesca e l'acquacoltura, la creazione di aree di ripopolamento, nel quadro della strategia per una crescita blu, nel contesto delle convenzioni esistenti con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi, che fanno capo al medesimo mare regionale;

14.

incoraggia l'istituzione di zone marittime, in particolare le zone economiche esclusive e le aree marittime protette, che non solo miglioreranno la conservazione e la gestione delle attività di pesca oltre le acque territoriali, ma promuoveranno risorse di pesca sostenibili, faciliteranno il controllo della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) e la lotta a tale fenomeno e miglioreranno la gestione marittima all'interno dei bacini in questione; in proposito, sottolinea la necessità che l'UE fornisca agli Stati membri una guida, un coordinamento e un sostegno adeguati;

15.

invita la Commissione a esaminare ulteriormente tali questioni al fine di garantire la coerenza delle pertinenti politiche dell'UE, in particolare la politica comune della pesca e la politica marittima integrata, e di promuovere tale coerenza e condizioni di parità, sia all'interno dell'UE sia con i paesi partner limitrofi, mediante maggiore cooperazione e dialogo;

16.

sottolinea l'importanza delle valutazioni degli stock e chiede una maggiore cooperazione fra gli istituti scientifici di entrambi i bacini, che preveda anche lo scambio di dati scientifici e la condivisione delle informazioni; crede che l'UE debba promuovere, incentivare e agevolare la cooperazione e la collaborazione fra le équipe scientifiche dell'UE e le loro controparti in altri paesi terzi coinvolti; in proposito, plaude all'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020», che mira a rendere disponibili i dati sull'ambiente marino a un gran numero di potenziali interessati, compresi gli organismi pubblici, industriali, di istruzione e di ricerca e la società civile;

17.

chiede un migliore sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca secondo un approccio integrato per rafforzare la conservazione degli ecosistemi in entrambi i bacini secondo le leggi internazionali e dell'Unione, e l'UNCLOS in particolare, contribuendo così allo sfruttamento sostenibile nel lungo termine degli stock ittici e a una lotta alla pesca INN più efficace;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  Cfr. il documento del Consiglio n....

(3)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 81.

(4)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 37.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0461.

(6)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70.


Mercoledì 9 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/45


P7_TA(2013)0411

Negoziati fra l'UE e la Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia di investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti (2013/2674(RSP))

(2016/C 181/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012,

visto il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'Organizzazione mondiale del commercio del 23 novembre 2001,

viste la sua risoluzione del 23 maggio 2012 dal titolo «UE e Cina: uno squilibrio commerciale?» (1) e la relazione del luglio 2011 della sua Direzione generale delle Politiche esterne sulle relazioni commerciali ed economiche con la Cina,

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina (2),

visti i principi e le pratiche generalmente accettati, detti «principi di Santiago», adottati nell'ottobre 2008 dal gruppo di lavoro sui fondi sovrani del Fondo monetario internazionale,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione del 13o vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 20 settembre 2012,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612) e la risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (4),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (5),

viste le sue risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (6), sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (7) e sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (8),

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte» (COM(2006)0631) e il documento programmatico che la accompagna concernente il commercio e gli investimenti tra l’UE e la Cina dal titolo «Concorrenza e cooperazione» (COM(2006)0632),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (9),

vista la sua recente decisione che introduce per le industrie estrattive e forestali obblighi di pubblicazione per i pagamenti effettuati ai governi (10),

vista la decisione congiunta dell'UE e della Cina, adottata al 14o vertice UE-Cina nel febbraio 2012 a Pechino, volta ad avviare negoziati per un accordo bilaterale di investimento,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il commercio tra l'UE e la Cina è cresciuto rapidamente e costantemente negli ultimi tre decenni, raggiungendo un picco di scambi complessivi pari a di 433,8 miliardi di euro nel 2012, e che lo squilibrio nel commercio bilaterale dal 1997 è a favore della Cina; che tale disavanzo commerciale ammontava a 146 miliardi di euro nel 2012, rispetto ai 49 miliardi di euro nel 2000;

B.

considerando che nel 2011 il volume degli investimenti esteri dell'UE in Cina ammontava a 102 miliardi di euro, mentre nel medesimo anno il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE era pari a 15 miliardi di euro; che nel 2006 il volume degli investimenti esteri cinesi nell'UE ammontava a soli 3,5 miliardi di euro;

C.

considerando che il trattato di Lisbona ha reso gli investimenti diretti esteri (IDE) di competenza esclusiva dell'Unione;

D.

considerando che attualmente sono in vigore accordi bilaterali in materia di investimenti con la Cina sottoscritti individualmente da 26 Stati membri dell'UE; che l'UE non ha ancora sviluppato una politica industriale sostenibile a lungo termine che funga da propulsore per i suoi interessi offensivi e difensivi nel quadro della sua nuova politica di investimenti esteri;

E.

considerando che, anche con un aumento del costo del lavoro del 10 % annuo negli ultimi anni, la Cina è ancora tra i primi tre mercati a livello mondiale per gli investimenti;

F.

considerando che sia gli obiettivi di sviluppo espressi nel 12o piano quinquennale della Cina sia la strategia Europa 2020 includono un gran numero di interessi condivisi e sfide comuni; che un più alto livello di integrazione e di scambio tecnologico tra le economie dell'UE e della Cina potrebbe portare a sinergie e vantaggi reciproci;

G.

considerando che le imprese pubbliche e private dovrebbero beneficiare di condizioni di concorrenza paritarie;

H.

considerando che tale accordo in materia di investimenti è il primo ad essere negoziato dall'UE sulla base della sua competenza generale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona; che i negoziati su questo accordo in materia di investimenti, comprendenti l'accesso al mercato, hanno il potenziale di generare grande interesse e richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e devono pertanto essere condotti con la massima trasparenza possibile onde consentire l'indispensabile controllo parlamentare e così soddisfare uno dei presupposti affinché gli esiti dei negoziati ottengano la necessaria approvazione del Parlamento europeo;

I.

considerando che gli investitori, per beneficiare appieno della migliore protezione possibile dei loro investimenti, devono ottemperare sia alle leggi del paese ospitante che alle disposizioni di un eventuale accordo concluso tra l'UE e la Cina una volta entrato in vigore,

J.

considerando che la scarsa o la mancata attuazione da parte della Cina di taluni diritti fondamentali in ambito sociale e del lavoro e delle norme ambientali, peraltro riconosciuti a livello internazionale, figura tra le cause sottese all'attuale squilibrio dei flussi commerciali tra l'UE e la Cina, squilibrio che potrebbe aggravarsi ulteriormente con l'approfondimento delle relazioni in materia di investimenti qualora non fossero compiuti progressi nell'attuazione di tali diritti e norme; che l'accordo in materia di investimenti non dovrebbe quindi avere l'effetto di ridurre ulteriormente gli standard sociali e ambientali in Cina, bensì, al contrario, contribuire al loro rafforzamento quale presupposto imprescindibile per relazioni commerciali e di investimento più equilibrate e reciprocamente vantaggiose;

K.

considerando che un accordo di investimento dovrebbe contemplare altresì obblighi per gli investitori, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti sindacali e di altri diritti del lavoro, la trasparenza e la tutela dell'ambiente, come definito nel diritto di ciascuna delle due parti, e dovrebbe essere concluso nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di altri pertinenti accordi internazionali e convenzioni fondamentali firmati e ratificati dalle parti; che gli accordi di investimento non devono riguardare gli investimenti in zone appositamente create che prevedano l'elusione dei diritti e delle norme del lavoro e di altri requisiti di legge;

L.

considerando che le merci destinate all'esportazione verso l'UE prodotte in campi di lavoro forzato, ad esempio nel quadro del sistema di rieducazione attraverso il lavoro, generalmente noto con il nome di Laogai, non dovrebbero beneficiare di investimenti nell'ambito dell'accordo bilaterale di investimento in questione;

M.

considerando che la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a garantire che la politica di investimento dell'UE tenga conto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, compresi i diritti umani, e questo già a partire dal 2013;

N.

considerando che un accordo in materia di investimenti con la Cina migliorerebbe in maniera sostanziale le relazioni economiche UE-Cina e dovrebbe pertanto contribuire anche al miglioramento del dialogo politico tra l'UE e la Cina, in particolare su questioni quali i diritti umani — nel quadro di un dialogo in materia efficace e orientato ai risultati — e lo Stato di diritto, nell'ottica di portare avanti in parallelo le relazioni economiche e le relazioni politiche, nello spirito del partenariato strategico;

O.

considerando che gli investitori e gli investimenti dovrebbero sforzarsi, attraverso le loro politiche e prassi di gestione, di attenersi agli obiettivi di sviluppo dei paesi ospitanti e dei livelli locali di governo in cui ha luogo l'investimento;

1.

accoglie con favore il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'UE e la Cina; invita l'UE e la Cina a perseguire un rapporto di partenariato ben equilibrato, un dialogo regolare ad alto livello e vantaggi reciproci piuttosto che competere in modo conflittuale;

2.

sottolinea che la Cina, dopo aver aderito all'OMC nel 2001, dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla liberalizzazione dei suoi scambi e sull'apertura del suo mercato al fine di garantire una migliore parità di condizioni e dovrebbe accelerare la rimozione degli ostacoli artificiali che le aziende devono affrontare nell'accedere al mercato cinese;

3.

rileva che le imprese europee deplorano l'esistenza di numerose barriere tariffarie e non tariffarie al mercato cinese, come ad esempio alcune forme di discriminazione nei confronti di operatori stranieri, così come la complessità della struttura tariffaria e gli ostacoli tecnici al commercio;

4.

accoglie con favore l'inclusione dell'accesso al mercato nel mandato negoziale; ritiene che una rassicurazione da parte della Cina sull'inclusione nei negoziati della questione dell'accesso al mercato dovrebbe costituire una precondizione per il loro avvio;

5.

sottolinea la necessità di includere esplicitamente sia gli investimenti diretti esteri che gli investimenti di portafoglio nel processo negoziale;

6.

rileva che le imprese cinesi percepiscono l'Unione in generale come un ambiente stabile per gli investimenti, ma deplorano ciò che vedono come restanti sovvenzioni all'esportazione dell'UE per i prodotti agricoli europei e l'esistenza di alcune barriere commerciali verso il mercato UE, come ad esempio gli ostacoli tecnici al commercio e le barriere erette per bloccare gli investimenti di paesi terzi in alcuni Stati membri, e chiedono la rimozione dei rimanenti ostacoli ingiustificati e la facilitazione degli investimenti negli Stati membri; rammenta tuttavia che in Cina è stato recentemente istituito un meccanismo di revisione di sicurezza volto a esaminare gli investimenti stranieri e che l'uso di tali meccanismi da entrambe le parti può fondarsi su motivi legittimi; evidenzia che l'UE e la Cina potrebbero vantare legittime preoccupazioni di ordine pubblico per giustificare l'esclusione totale o parziale di alcuni settori dagli investimenti esteri;

7.

rileva che la joint venture è la principale forma autorizzata di insediamento di imprese straniere in Cina, forma spesso associata con il trasferimento di tecnologie strategiche che promuovono lo sviluppo competitivo della Cina a danno dell'industria europea; è convinto che una maggiore apertura da parte della Cina nei confronti di altre disposizioni di legge che consentono lo stabilimento di investitori stranieri, in combinazione con la dovuta protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di proprietà industriale, dei marchi e delle indicazioni geografiche dei prodotti, è fondamentale e sarebbe reciprocamente vantaggiosa, promuovendo un maggior grado di integrazione delle economie europea e cinese sulla base di un approccio più strategico a una cooperazione economica orientata, tra l'altro, verso una tecnologia rispettosa dell'ambiente e l'innovazione;

8.

è convinto che una migliore protezione dei diritti di proprietà intellettuale e l'effettiva attuazione in Cina delle norme ad essi correlate promuoverebbero in misura notevole l'obiettivo di investimento dell'Unione europea e di altri investitori stranieri, la condivisione di nuove capacità tecnologiche e l'aggiornamento delle tecnologie esistenti in quel paese, in particolare per quanto riguarda le tecnologie compatibili con l'ambiente;

9.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità cinesi dopo l'adesione della Cina all'OMC per migliorare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma lamenta ancora l'inadeguatezza della protezione degli stessi nel paese e considera deplorevole la mancanza di mezzi specifici a disposizione delle imprese europee, in particolare delle PMI, per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

10.

è preoccupato per l'inaffidabilità del sistema giudiziario cinese, che non riesce a far rispettare gli obblighi contrattuali, e per la mancanza di trasparenza e di uniformità nell'applicazione del regime normativo che disciplina gli investimenti;

11.

esorta la Commissione a negoziare un accordo di investimento UE-Cina ambizioso ed equilibrato che cerchi di creare un ambiente migliore per gli investitori dell'UE in Cina e viceversa, compreso un migliore accesso al mercato, al fine di aumentare il livello dei flussi di capitale reciproci e garantire la trasparenza per quanto riguarda la governance delle imprese, sia statali che private, che investono nell'ambito dell'economia partner; raccomanda come documento di riferimento le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul governo societario; insiste altresì su una migliore applicazione della legge al fine di garantire una concorrenza leale tra gli attori pubblici e privati, ridurre la corruzione e migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità del clima imprenditoriale in Cina;

12.

sottolinea l'importanza di istituire, attraverso l'accordo, i presupposti di una concorrenza leale tra l'UE e la Cina; raccomanda a tal fine alla Commissione di negoziare disposizioni solide e vincolanti in materia di trasparenza e concorrenza leale, in modo che il principio della parità di condizioni valga anche per le imprese statali e per le pratiche di investimento dei fondi sovrani;

13.

chiede che l'accordo in fase di negoziazione verta sia sull'accesso al mercato sia sulla tutela degli investitori;

14.

sottolinea che nessun elemento di un accordo in materia di investimenti deve limitare il margine di manovra politica delle parti e la loro capacità di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica legittimi e giustificati cercando al tempo stesso di non vanificare i benefici derivanti dagli impegni assunti dalle parti; sottolinea che garantire lo Stato di diritto per tutti gli investitori e i cittadini cinesi e dell'UE deve rimanere la priorità;

15.

invita la Commissione ad assicurare piena trasparenza per quanto concerne i fondi sovrani;

16.

osserva che è opportuno definire un chiaro calendario negoziale e prevedere periodi transitori ragionevoli e pertinenti;

17.

ritiene che l'accordo in materia di investimenti con la Cina debba fondarsi sulle migliori prassi derivanti dall'esperienza degli Stati membri, contribuire a una maggiore coerenza e includere i seguenti requisiti:

non discriminazione (trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per investitori e investimenti in circostanze analoghe);

divieto di arbitrarietà manifesta nel processo decisionale;

divieto del diniego di giustizia e della violazione dei principi fondamentali del giusto processo;

obbligo di rispettare il divieto del diniego di giustizia nei procedimenti giurisdizionali penali, civili o amministrativi, conformemente al principio del giusto processo sancito dai principali orientamenti giuridici del mondo;

divieto di trattamento abusivo degli investitori, ivi inclusi coercizione, costrizione e vessazioni;

protezione contro l'espropriazione diretta e indiretta e possibilità di ricevere una compensazione adeguata per qualunque danno subito in caso di espropriazione;

rispetto del principio di legalità in relazione alle nazionalizzazioni;

18.

ribadisce che ai fini di un esito positivo dei negoziati la qualità deve sempre prevalere sulla rapidità;

19.

osserva che è necessario che l'accordo per la protezione degli investimenti contenga definizioni chiare dell'investimento e dell'investitore da proteggere e che non devono essere tutelate forme di investimento puramente speculativo;

20.

chiede che l'accordo sia compatibile con gli obblighi multilaterali previsti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in modo da soddisfare i criteri per un accordo di integrazione economica;

21.

accoglie con favore il fatto che i miglioramenti attesi in termini di certezza giuridica incentiveranno le PMI a investire all'estero e sottolinea la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati (anche attraverso il coinvolgimento del nuovo centro dell'Unione per le PMI in Cina, dell'helpdesk DPI PMI dell'UE e della Camera di commercio dell'UE in Cina), di modo che l'accordo da concludere favorisca l'internazionalizzazione delle PMI che intendono accedere al mercato dell'altra parte;

22.

sottolinea la necessità che l'inclusione di un risoluto impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale e per quanto concerne gli investimenti, costituisca una condizione essenziale per la conclusione dell'accordo, al fine di sviluppare una relazione commerciale e in materia di investimenti più equilibrata tra l'Unione e la Cina che non si fondi principalmente sul basso costo del lavoro e su norme ambientali inadeguate in Cina;

23.

sottolinea che gli accordi in materia di investimenti conclusi dall'UE non devono essere in contrasto con i valori fondamentali che l'UE auspica di promuovere attraverso le sue politiche esterne e non devono compromettere la capacità di intervento pubblico, in particolare nel perseguire obiettivi di interesse generale quali i criteri sociali e ambientali, i diritti umani, la lotta alla contraffazione, la sicurezza, i diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la sicurezza pubblica, la politica industriale e la diversità culturale; invita a includere le pertinenti clausole specifiche e vincolanti nell'accordo;

24.

chiede che la protezione dei servizi pubblici rimanga un principio fondamentale nel quadro dell'accordo in questione, analogamente a quanto avviene nell'ambito di altri impegni commerciali assunti dall'Unione;

25.

sottolinea che la futura elaborazione dell'accordo in materia di investimenti tra l'UE e la Cina deve basarsi sulla fiducia reciproca e sul pieno rispetto degli obblighi previsti dall'OMC; deplora gli altissimi livelli di sovvenzionamento pubblico in taluni settori aventi potenziale di crescita, compreso quello dei pannelli solari, e invita la Commissione a garantire la piena eliminazione degli effetti lesivi di tali pratiche di dumping e sovvenzionamento al fine di accelerare i negoziati;

26.

raccomanda, per quanto concerne l'accesso al mercato, che entrambe le parti si impegnino ad applicare adeguati periodi di introduzione graduale e disposizioni transitorie per taluni settori, al fine di agevolarne il passaggio alla piena o parziale liberalizzazione; riconosce altresì che le due parti potrebbero non essere in grado di assumersi impegni in determinati settori; chiede, a tal proposito, l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi dai negoziati sull'accesso al mercato, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati dell'Unione; sottolinea la necessità di occuparsi delle politiche industriali interventiste, dell'inadeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, delle ambiguità a livello di contenuto e applicazione delle norme nonché delle altre barriere tecniche e non tariffarie al commercio;

27.

ritiene che, considerate le difficoltà di accesso al mercato cinese dovute alla preponderanza delle imprese statali, l'accordo, per essere equilibrato, debba essere visto come un'opportunità fondamentale di stabilire condizioni di parità per le imprese statali e le imprese private;

28.

evidenzia la necessità che l'accordo garantisca la facoltà dell'Unione di escludere taluni settori strategici dagli investimenti cinesi;

29.

sottolinea che l'accordo dovrebbe consentire alle parti e, nel caso dell'Unione, ai suoi singoli Stati membri, di definire e attuare politiche fondamentali di promozione e protezione della diversità culturale;

30.

pone l'accento sulla necessità che l'accordo promuova investimenti sostenibili, inclusivi e rispettosi dell'ambiente, in particolare nel settore delle industrie estrattive, nonché volti a incoraggiare condizioni lavorative di qualità nelle imprese interessate dagli investimenti;

31.

chiede l'inclusione di una clausola che preveda la fornitura da parte di un investitore a un potenziale Stato ospitante di qualunque informazione eventualmente richiesta in merito all'investimento in questione, per motivi attinenti al processo decisionale relativo a detto investimento o per finalità esclusivamente statistiche, come pure la tutela da parte dello Stato in questione delle informazioni commerciali riservate da qualsiasi divulgazione suscettibile di pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o l'investimento;

32.

insiste sulla necessità di includere nel futuro accordo alcune disposizioni sulla trasparenza e la governance delle imprese statali e dei fondi sovrani sulla base dei principi di Santiago, che sono stati adottati sotto l'egida del Fondo monetario internazionale e definiscono i principi applicabili alla governance e alla struttura istituzionale dei fondi sovrani nonché alla trasparenza delle loro strategie di investimento;

33.

ribadisce l'invito a introdurre un'efficace clausola sulla responsabilità sociale delle imprese in conformità dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sostiene la necessità che gli investitori applichino rispettivamente la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, nonché norme internazionali settoriali o specifiche in materia di pratiche responsabili, laddove esistano; chiede clausole vincolanti in materia sociale e ambientale nel quadro di un capitolo completo sullo sviluppo sostenibile soggetto a un meccanismo di risoluzione delle controversie; invita entrambe le parti ad attuare una strategia di investimento sostenibile e inclusiva che preveda una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese, comprensiva di orientamenti concreti per gli investitori e di un'efficace metodologia di valutazione per le autorità pubbliche che si occupano di monitorare l'impatto sociale e ambientale degli investimenti;

34.

sottolinea che l'accordo deve obbligare gli investitori cinesi nell'Unione a rispettare le norme sociali e le disposizioni in materia di dialogo sociale europee;

35.

evidenzia la necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina produca risultati sul fronte sia della crescita sostenibile sia della creazione di posti di lavoro e favorisca sinergie ed effetti di ricaduta positivi su altri accordi regionali in materia di commercio e investimenti di cui l'Unione o la Cina sono parte;

36.

invita la Commissione a integrare la sua valutazione d'impatto valutando altresì l'impatto che l'accordo UE-Cina in materia di investimenti esercita sui diritti umani, conformemente all'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico e piano d'azione per i diritti umani e la democrazia;

37.

ritiene che l'accordo debba includere una disposizione secondo cui tutti gli investitori sono tenuti a rispettare pienamente le leggi della parte ospitante a livello locale, regionale, nazionale e, ove applicabile, sovranazionale e il mancato rispetto da parte degli investitori dello Stato di diritto è passibile di azioni di responsabilità civile nell'ambito di un procedimento giudiziario nella giurisdizione competente per gli atti o le decisioni illecite inerenti all'investimento, in particolare nel caso in cui tali atti o decisioni causino gravi danni all'ambiente, lesioni personali o decessi;

38.

ribadisce il bisogno di includere nell'accordo una clausola che vieti l'indebolimento della normativa sociale e ambientale per attrarre gli investimenti e garantisca che nessuna delle parti possa omettere di dare efficace applicazione alla normativa pertinente attraverso un'azione o inazione prolungata o ricorrente per incoraggiare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento degli investimenti nel proprio territorio;

39.

insiste sulla necessità che l'accordo bilaterale di investimento UE-Cina rispetti l'acquis dell'Unione, comprese le normative sociali e ambientali in vigore, e che nessuna delle parti possa omettere di applicare in modo efficace le proprie leggi in tali settori, affinché tutte le disposizioni dell'accordo incoraggino lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento legittimi di un investimento nel rispettivo territorio delle due parti e promuovano le migliori pratiche imprenditoriali e la lealtà commerciale;

40.

ribadisce che è necessario che l'accordo imponga il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati da parte degli investitori stranieri;

41.

esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; chiede che gli arbitri designati dalle parti nell'ambito di controversie siano indipendenti e imparziali e che l'arbitrato sia conforme a un codice di condotta fondato sulle norme adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), su quelle del centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o su qualsiasi altra convenzione e norma internazionale riconosciuta e accettata dalle parti;

42.

ritiene opportuno che l'accordo includa, quale priorità essenziale, efficaci meccanismi di risoluzione delle controversie tra Stati e tra investitore e Stato con l'obiettivo, da un lato, di impedire che controversie infondate diano luogo ad arbitrati ingiustificati e, dall'altro, di garantire che tutti gli investitori abbiano accesso a un processo equo cui faccia immediatamente seguito l'applicazione di tutti i lodi arbitrali;

43.

ritiene che l'accordo debba prevedere procedure di composizione delle controversie tra Stati nonché meccanismi di composizione delle controversie tra investitore e Stato che rientrino in un quadro giuridico adeguato e siano soggetti a rigidi criteri di trasparenza;

44.

invita l'UE e la Cina a sviluppare insieme un meccanismo di allerta rapida per darsi la possibilità di risolvere nei tempi più brevi possibili e in maniera proattiva qualsiasi nuova controversia in materia commerciale o di investimenti con ogni mezzo idoneo, compresi il «soft power» e la diplomazia commerciale;

45.

reputa altresì opportuno che l'accordo includa disposizioni in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie onde favorire una composizione rapida, economica e amichevole delle vertenze fra le parti che decidano liberamente di avvalersi di tale meccanismo;

46.

propone che nell'accordo siano definiti con precisione dei meccanismi flessibili di risoluzione delle controversie, come la mediazione, per quanto concerne, ad esempio, la durata, il costo e l'attuazione delle soluzioni concordate dalle parti;

47.

reputa che, una volta concluso e pienamente ratificato, l'accordo di investimento UE-Cina sostituirà tutti gli accordi bilaterali in materia di investimenti in vigore tra i singoli Stati membri dell'UE e la Cina, conformemente al diritto dell'Unione;

48.

raccomanda di avviare i negoziati solo a condizione che il Consiglio di Stato cinese abbia dato il proprio previo consenso formale all'inclusione dell'accesso al mercato nell'accordo di investimento;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

(3)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

(5)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

(6)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(7)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(8)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(9)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

(10)  Testi approvati del 12.6.2013, P7_TA(2013)0261 e 0262.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/52


P7_TA(2013)0412

Relazioni commerciali fra l'UE e Taiwan

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (2013/2675(RSP))

(2016/C 181/09)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 su Europa 2020 (1),

visti l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabiliscono rispettivamente che «nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione […] contribuisce […] alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale» e che «l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni»,

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC) (2),

vista la sua risoluzione de 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica di sicurezza e di difesa comune (3),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (5),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (6),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (7),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sugli scambi di servizi (8),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sul commercio di materie prime e prodotti di base (9),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia UE per assicurare alle imprese europee l’accesso ai mercati (10),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull’Europa globale — aspetti esterni della competitività (11),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 sulle relazioni tra l'Unione europea, la Cina e Taiwan e la sicurezza in Estremo Oriente (12),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

vista la comunicazione della Commissione da titolo «Europa globale: Competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

vista la relazione 2013 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, pubblicata il 28 febbraio 2013 (COM(2013)0103),

vista l'interrogazione alla Commissione sulle relazioni commerciali UE-Taiwan (O-000093/2013 — B7-0509/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, istituito attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più idoneo per conseguire un commercio aperto ed equo a livello mondiale; considerando che è indispensabile, tuttavia, capire che gli accordi bilaterali sono anche parte di una stessa serie comune di strumenti di affari internazionali;

B.

considerando che l'UE resta pienamente impegnata a raggiungere un risultato equilibrato ed equo per l'agenda di Doha per lo sviluppo come suo approccio preferito e che anche il procedere parallelamente con accordi commerciali bilaterali con gli altri paesi industrializzati costituisce un'opzione valida;

C.

considerando che l'importo totale degli scambi bilaterali tra l'UE e Taiwan è aumentato di più di dodici volte negli ultimi due decenni, superando i 40 miliardi di euro nel 2011;

D.

considerando che Taiwan è il 7o principale partner commerciale dell'UE in Asia e il 23o partner commerciale nel mondo;

E.

considerando che, nel 2010, all'UE facevano capo il 31,5 % di tutti i flussi di investimenti esteri diretti (IED) e il 21 % degli stock di IED a Taiwan e che ciò la rendeva il più grande investitore estero nel paese;

F.

considerando che le relazioni commerciali globali tra UE e Taiwan ottengono attualmente risultati ben al di sotto del loro potenziale;

G.

considerando che il commercio aperto ed equo è un potente mezzo per creare più crescita e benessere, sfruttando i vantaggi comparativi di ciascuna economia e le potenziali sinergie derivanti da una maggiore integrazione economica e nuovi input nelle economie basate sulla conoscenza;

H.

considerando che i dazi sono ancora a livelli generalmente bassi tra i due partner commerciali; che l'UE e Taiwan intrattengono un regolare dialogo strutturale volto ad affrontare questioni relative a commercio e investimenti di interesse comune; che, nel quadro di tale dialogo, sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro tecnici per trattare questioni relative a DPI, TBT e SPS e al settore farmaceutico;

I.

considerando che, nonostante le tariffe relativamente basse, i volumi commerciali bilaterali tra l'UE e Taiwan restano indietro rispetto alla grande massa degli scambi commerciali dell'UE con gli altri suoi principali partner commerciali;

J.

considerando che quello delle TIC è un settore ad alto valore aggiunto e una fonte di crescita, sia nell'UE che a Taiwan, soprattutto per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di prodotti e servizi intelligenti,

K.

considerando che l'UE e Taiwan possono ulteriormente approfondire le loro relazioni economiche in modo concretamente vantaggioso per le due parti, anche al fine di affrontare le sfide comuni per la società;

L.

considerando che Taiwan è membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal 2002, nonché membro a pieno titolo della cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) e della Banca asiatica di sviluppo;

M.

considerando che l'adesione di Taiwan all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC nel luglio 2009 ha costituito un passo importante e positivo che consentirà a Taiwan non solo di beneficiare della reciproca apertura dei mercati AAP, ma anche di migliorare l'efficienza sul proprio mercato nazionale;

N.

considerando che Taiwan e la Repubblica popolare cinese (PRC) hanno adottato un approccio costruttivo finalizzato alla conclusione di 19 accordi firmati tra la Straits Exchange Foundation, per Taiwan, e la Association for Relations Across the Taiwan Straits, per la PRC; che tali accordi includono l'accordo quadro di cooperazione economica Cross-Straits (AQCE) e l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), firmato il 29 giugno 2010, nonché l'accordo di investimento e l'accordo di cooperazione doganale firmato il 9 agosto 2012;

O.

considerando che altre alternative costruttive hanno condotto Taiwan a concludere 31 accordi bilaterali di investimento (ABI) con paesi terzi, tra cui con il Giappone il 22 settembre 2011, e un accordo di cooperazione economica con la Nuova Zelanda il 10 luglio 2013, a riprendere i suoi colloqui in merito all'accordo quadro sul commercio e gli investimenti (AQCI) con gli Stati Uniti il 10 marzo 2013 e a negoziare attualmente un accordo di investimento con la Repubblica di Corea e un accordo di libero scambio con Singapore (ASTEP);

P.

considerando che l'Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei negli Stati Uniti e l'American Institute di Taiwan hanno concordato dichiarazioni comuni concernenti i principi per gli investimenti internazionali e i servizi TIC; considerando che, analogamente, Taiwan ha concluso accordi fiscali globali con 25 paesi, tra cui 9 Stati membri dell'UE;

Q.

considerando che rapporti economici più stretti con Taiwan non contraddicono in alcun modo la politica dell'UE «una sola Cina», visto che la Cina e Taiwan rispettivamente hanno aderito all'APEC nel 1991 e all'OMC nel 2002;

1.

è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga di gran lunga il quadro più efficace per pervenire in tutto il mondo a un commercio aperto ed equo; ritiene che l'UE e Taiwan debbano contribuire al progresso dei negoziati commerciali multilaterali;

2.

ritiene che, mentre l'UE si sta adoperando per migliorare le sue relazioni economiche con la Cina, occorra considerare la possibilità di fare altrettanto con Taiwan, al fine di provvedere coerentemente a sostenere il sistema democratico, il pluralismo sociale e i buoni precedenti nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto di Taiwan;

3.

ritiene, quindi, che l'UE debba rispondere positivamente alla volontà di Taiwan di avviare negoziati paralleli per accordi bilaterali sulla protezione degli investimenti e l'accesso al mercato, al fine di rafforzare ulteriormente la certezza giuridica degli investimenti e di aumentare il volume e la qualità dei flussi di investimento;

4.

ritiene che la decisione di avviare detti negoziati con Taiwan debba fondarsi su motivazioni economiche e non essere collegata alla valutazione delle relazioni tra l'UE e la Repubblica popolare cinese;

5.

sottolinea il fatto che il Parlamento è a favore di accordi sulla protezione degli investimenti e l'accesso al mercato con Taiwan, che porterebbero ad approfondire le relazioni economiche esistenti tra l'UE e Taiwan;

6.

ritiene che gli accordi UE-Taiwan in materia di protezione degli investimenti e accesso al mercato abbiano il vero potenziale per determinare una situazione win-win, che sarà vantaggiosa per entrambe le economie;

7.

osserva che eventuali accordi devono tenere debitamente conto delle PMI e migliorarne la capacità di investimento all'estero;

8.

rammenta altresì che l'UE e Taiwan hanno già una relazione economica ben integrata, dazi doganali generalmente bassi per entrambe le parti e un dialogo ben strutturato, che comprende incontri regolari per risolvere le questioni bilaterali relative a commercio e investimenti;

9.

sottolinea che l'accordo deve includere un risoluto impegno delle parti a favore dello sviluppo sostenibile e inclusivo in termini economici, sociali e ambientali in relazione agli investimenti;

10.

sottolinea che gli accordi di investimento conclusi dall'UE devono rispettare la capacità d'intervento pubblico, in particolare nel perseguire obiettivi di interesse generale come le norme sociali e ambientali, diritti umani, sicurezza, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, salute e sicurezza pubblica, politica industriale e diversità culturale; chiede l'inserimento nell'accordo di clausole specifiche su questi obiettivi;

11.

raccomanda che in merito all'accesso al mercato ad entrambe le parti sia permesso di escludere determinati settori dagli impegni di liberalizzazione al fine di proteggere gli interessi strategici nazionali;

12.

rinnova la sua richiesta di introdurre una efficace clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole efficaci in materia sociale e ambientale;

13.

sottolinea che l'accordo deve obbligare gli investitori esteri nell'Unione europea ad attenersi alle norme sociali e alle prescrizioni in materia di dialogo sociale europee;

14.

chiede alla Commissione di avviare i colloqui per tali accordi tra UE e Taiwan;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al Legislative Yuan (parlamento) taiwanesi.


(1)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 42.

(2)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 35.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0334.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

(5)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(6)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.

(7)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

(8)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

(9)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 5.

(10)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.

(11)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(12)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 471.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/56


P7_TA(2013)0414

Misure dell'UE e degli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulle misure adottate dall'UE e dagli Stati membri per affrontare il flusso di rifugiati a seguito del conflitto in Siria (2013/2837(RSP))

(2016/C 181/10)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle del 16 febbraio 2012 (1), del 13 settembre 2012 (2), del 23 maggio 2013 (3) e del 12 settembre 2013 (4), nonché sulla fuga dei profughi dal conflitto armato,

viste le conclusioni sulla Siria del Consiglio «Affari esteri» del 23 gennaio, del 18 febbraio, dell'11 marzo, del 22 aprile, del 27 maggio, del 24 giugno, del 9 luglio e del 22 luglio 2013, come pure le conclusioni sulla Siria del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, del 21 agosto 2013 sulle ultime informazioni riguardanti l'uso di armi chimiche a Damasco, del 23 agosto 2013 sull'urgenza assoluta di trovare una soluzione politica al conflitto siriano (che riflettono la posizione sulla Siria concordata dall'UE il 7 settembre 2013), del 10 settembre 2013 sulla proposta di mettere le armi chimiche della Siria sotto controllo internazionale e del 14 settembre 2013 a seguito dell'accordo USA-Russia sulle armi chimiche in Siria, nonché le dichiarazioni rese dal VP/AR l'11 settembre 2013 durante la seduta plenaria del Parlamento a Strasburgo,

viste le dichiarazioni del commissario responsabile per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Kristalina Georgieva, sui rifugiati siriani e la risposta dell'UE, in particolare la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2013 sugli ultimi dati relativi ai rifugiati in fuga dalla crisi siriana, nonché le relazioni sull'andamento della situazione e le note sintetiche sulla Siria elaborate dall'Ufficio per gli aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO),

viste le osservazioni formulate dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, António Guterres, in occasione della riunione informale del Consiglio «Giustizia e affari interni» tenutasi a Vilnius il 18 luglio 2013 (5),

viste le note informative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria rilasciate dal Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, Valerie Amos, in particolare quella del 18 aprile 2013,

vista la dichiarazione comune rilasciata in occasione della riunione ministeriale dei paesi confinanti con la Siria, organizzata dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati in data 4 settembre 2013,

viste le risoluzioni sulla Siria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, tutti sottoscritti dalla Siria,

visti gli articoli 78, 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che al 20 settembre 2013 l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva registrato un totale di 1 929 227 rifugiati siriani nei paesi limitrofi e nell'Africa settentrionale; che, secondo le stime, il numero complessivo dei rifugiati, inclusi quelli non registrati, ammonta a 2 102 582; che, in base alle stesse fonti, le donne e i bambini rappresentano il 76 % dei rifugiati siriani; che tra i rifugiati siriani vi sono 410 000 bambini in età scolare primaria (5-11 anni); che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), il numero degli sfollati interni ammontava a 4,25 milioni al 9 settembre 2013;

B.

considerando che, secondo l'UNHCR, al 20 settembre 2013 il numero dei rifugiati (compresi quelli in attesa di registrazione) presenti nei paesi di accoglienza era così ripartito: 492 687 in Turchia, 748 608 in Libano, 531 768 in Giordania, 190 857 in Iraq, 124 373 in Egitto, 14 289 (registrati) in Marocco, Algeria e Libia; che ogni giorno migliaia di siriani si rifugiano nei paesi limitrofi e, secondo le previsioni del Piano di risposta regionale delle Nazioni Unite per la Siria, entro la fine del 2013 i rifugiati provenienti dal paese saranno 3,5 milioni;

C.

considerando che nel 2013 il numero delle domande di asilo nell'UE presentate da rifugiati siriani è continuato ad aumentare, e che dall'inizio del conflitto nel 2011 sono pervenute in totale 52 037 domande di asilo nell'UE e nei paesi vicini (Svizzera e Norvegia);

D.

considerando che, nell'UE-28, il 59 % delle domande sono state presentate in Germania (14 842) e in Svezia (14 083); che, nonostante diversi paesi abbiano registrato un aumento significativo delle domande di asilo, solo un altro Stato membro ne ha ricevute più di 2 000 (il Regno Unito, con un totale di 2 634 domande);

E.

considerando che non esistono dati del tutto precisi e attendibili in merito al numero totale di siriani che giungono in Europa, né informazioni circa il numero di richiedenti asilo nei paesi europei e il numero complessivo di rifugiati già presenti; che, secondo l'UNHCR, nonostante queste lacune e le carenze che si registrano nei dati e nelle statistiche sulle procedure di concessione dell'asilo negli Stati membri dell'UE, vi sono elementi che indicano il persistere di lacune quanto alla protezione dei siriani all'interno dell'UE;

F.

considerando che la crisi dei rifugiati siriani rappresenta una prima prova per il sistema europeo comune di asilo (CEAS), recentemente sottoposto a revisione;

G.

considerando che la legislazione dell'UE contempla già alcuni strumenti che consentono il rilascio di visti umanitari, tra cui il codice dei visti (6) e il codice frontiere Schengen (7);

H.

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i fondi che saranno messi a disposizione dal Fondo Asilo e migrazione, come pure i fondi stanziati nel quadro dell'azione preparatoria «Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza», che copre tra l'altro misure volte a garantire un sostegno alle persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto dall'UNHCR, a sostenere gli interventi di emergenza nel caso di gruppi di rifugiati, considerati prioritari, che sono vittime di conflitti armati o che si trovano confrontati a situazioni di estrema vulnerabilità e di rischio per la loro incolumità, nonché a potenziare, se del caso, il sostegno finanziario, in situazioni di emergenza, a favore dell'UNHCR e delle sue organizzazioni di collegamento negli Stati membri e a livello di Unione;

I.

considerando l'ultima tragedia che il 3 ottobre 2013 ha provocato la morte di 130 migranti e la scomparsa di centinaia di altri migranti nei pressi di Lampedusa; che decine di migliaia di migranti hanno perso la vita cercando di raggiungere l'UE, ricordando ancora una volta la necessità di adottare tutte le misure possibili per salvare la vita delle persone in pericolo e la necessità che gli Stati membri rispettino i loro obblighi internazionali in materia di soccorso in mare;

1.

esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in atto in Siria e per la forte pressione che essa sta esercitando sui paesi limitrofi; si dichiara preoccupato per il continuo intensificarsi dell'esodo dei rifugiati e per l'assenza di segnali di un suo prossimo arresto;

2.

encomia gli sforzi profusi dalle autorità dei suddetti paesi e la solidarietà da esse dimostrata nel fornire assistenza ai rifugiati siriani, come pure la generosità di cui hanno dato prova le rispettive popolazioni in tale contesto;

3.

plaude alla politica di apertura adottata dai paesi confinanti con la Siria e li esorta a mantenere aperte le frontiere per tutti i rifugiati in fuga dalla Siria;

4.

esprime preoccupazione per il crescente numero di siriani che rischia la vita intraprendendo pericolose traversate del Mediterraneo verso l'UE;

5.

valuta positivamente il fatto che l'UE e i suoi Stati membri abbiano destinato oltre 1 miliardo di EUR per aiuti umanitari e non umanitari a favore dei siriani all'interno e all'esterno della Siria; rileva che l'Unione europea rappresenta il maggiore donatore di aiuti umanitari nell'ambito della crisi siriana; invita l'UE a monitorare la distribuzione di tali finanziamenti;

6.

sollecita l'UE a continuare a finanziare generosamente gli sforzi in ambito umanitario e non umanitario per rispondere alle esigenze della popolazione in Siria e dei rifugiati siriani nei paesi limitrofi;

7.

incoraggia gli Stati membri a sopperire alle necessità impellenti attraverso il reinsediamento, associato alle quote nazionali esistenti, e l'ammissione per motivi umanitari; incoraggia gli Stati membri a ricorrere ai fondi ancora disponibili a titolo dell'azione preparatoria/progetto pilota sul reinsediamento;

8.

invita la comunità internazionale, l'UE e gli Stati membri a continuare a fornire aiuti in risposta all'eccezionale crisi umanitaria in corso e a impegnarsi a prestare assistenza effettiva ai paesi confinanti con la Siria;

9.

chiede all'UE di convocare una conferenza umanitaria sulla crisi dei rifugiati siriani, che si concentri in via prioritaria su azioni a favore dei paesi ospitanti della regione (in particolare Libano, Giordania, Turchia e Iraq) volte a sostenere gli sforzi da essi profusi per accogliere la sempre più consistente popolazione di rifugiati e mantenere aperte le frontiere; sottolinea che tale conferenza dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni dell'Unione e le organizzazioni della società civile, concentrandosi sulle azioni umanitarie come pure sul rafforzamento del ruolo e della partecipazione dell'UE nel quadro degli sforzi diplomatici volti a contribuire a mettere fine al conflitto in Siria;

10.

pone l'accento sull'importanza di valutare concretamente, in questa fase, se gli Stati membri non possano adoperarsi maggiormente per rafforzare la propria risposta in fatto di protezione a favore della Siria e, in tal caso, di stabilire le modalità e la tempistica di una siffatta azione; sottolinea l'esigenza di solidarietà e la necessità di rafforzare attivamente la risposta globale dell'UE in materia di protezione mediante una maggiore cooperazione, la condivisione delle informazioni, il rafforzamento delle capacità e il dialogo politico;

11.

valuta positivamente il consenso generale registrato negli Stati membri sulla necessità di non rimpatriare i cittadini siriani nel loro paese; sottolinea tuttavia che, nell'accogliere i rifugiati provenienti dalla Siria, occorre adottare un approccio più coerente e dimostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri sottoposti a particolare pressione; invita gli Stati membri a garantire che tutte le disposizioni dei diversi strumenti contemplati dal CEAS siano attuate correttamente;

12.

sollecita gli Stati membri a vagliare tutte le attuali norme e procedure dell'UE volte ad assicurare un ingresso sicuro nell'Unione al fine di ammettere temporaneamente i siriani in fuga dal loro paese; rileva che l'ingresso legale nell'UE è preferibile all'ingresso irregolare, che presenta maggiori rischi tra l'altro per quanto attiene alla tratta di esseri umani; constata che alcuni Stati membri hanno concesso ai siriani la residenza permanente (ad esempio la Svezia) o un'ammissione temporanea (ad esempio la Germania);

13.

rammenta agli Stati membri che occorre indirizzare alle autorità nazionali competenti in materia di asilo i siriani in fuga dal conflitto, i quali chiedono protezione internazionale, e assicurare loro l'accesso a procedure di asilo eque ed efficienti;

14.

invita l'UE ad adottare misure adeguate e responsabili in relazione al possibile afflusso di rifugiati nei suoi Stati membri; sollecita la Commissione e gli Stati membri a continuare a monitorare la situazione attuale e a provvedere alla pianificazione di emergenza, ivi inclusa la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea (8), ove e qualora le condizioni lo richiedessero;

15.

ricorda l'obbligo degli Stati membri di soccorrere i migranti in mare e invita gli Stati membri che non hanno rispettato i loro obblighi internazionali a cessare il respingimento di imbarcazioni con migranti a bordo;

16.

invita gli Stati membri a rispettare il principio di non respingimento, in conformità del diritto internazionale e dell'UE in vigore; invita gli Stati membri a cessare immediatamente tutte le pratiche di detenzione abusiva e prolungata che violi il diritto internazionale ed europeo, e ricorda che le misure di detenzione dei migranti devono sempre essere soggette a una decisione amministrativa e devono essere debitamente giustificate e temporanee;

17.

sollecita le proprie commissioni competenti a continuare a monitorare la situazione in Siria e nei paesi limitrofi come pure le misure adottate dagli Stati membri a tale riguardo;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Segretario generale della Lega araba, al parlamento e al governo della Repubblica araba siriana, ai parlamenti e ai governi dei paesi confinanti con la Siria e a tutte le parti coinvolte nel conflitto siriano.


(1)  GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 37.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0351.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0223.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2013)0378.

(5)  http://www.unhcr.org/51b7149c9.html

(6)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(8)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


Giovedì 10 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/61


P7_TA(2013)0418

Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (2013/2702(RSP))

(2016/C 181/11)

Il Parlamento europeo,

vista la sentenza del 13 dicembre 2012 con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per l'«estrema gravità» delle sue violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articoli 3, 5, 8 e 13) in occasione della consegna straordinaria di Khaled El-Masri,

visti i seguenti procedimenti pendenti dinanzi alla CEDU: Al-Nashiri/Polonia, Abu Zubaydah/Lituania, Abu Zubaydah/Polonia e Nasr e Ghali/Italia; visti il ricorso presentato dal sig. al-Nashiri contro la Romania nell'agosto 2012 e quello presentato dallo Human Rights Monitoring Institute (HRMI) e dalla Open Society Justice Initiative contro la Lituania nel dicembre 2012 per violazione del loro diritto all'informazione e del diritto a un ricorso effettivo,

vista la sentenza del settembre 2012 con cui la Corte suprema di Cassazione italiana ha confermato la condanna di 23 cittadini statunitensi coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel 2003, tra cui l'ex capo centro della CIA a Milano Robert Seldon Lady, condannato a nove anni di reclusione,

vista la decisione del febbraio 2013 con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato altri tre agenti della CIA (1), che in precedenza si riteneva fossero protetti da immunità diplomatica, a pene detentive da sei a sette anni; vista la decisione con cui la medesima Corte ha condannato anche Nicolò Pollari, ex direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), a dieci anni di reclusione, l'ex vicedirettore del SISMI, Marco Mancini, a nove anni e tre agenti del SISMI a sei anni ciascuno,

vista la decisione del 5 aprile 2013 con cui il Presidente della Repubblica italiana ha concesso la grazia al colonnello americano Joseph Romano, condannato in Italia per la sua partecipazione al rapimento ivi eseguito ai danni di Abu Omar,

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 dal titolo «Presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo» (2),

visti i documenti trasmessi al relatore dalla Commissione, tra cui lettere non specifiche per paese inviate nel marzo 2013 a tutti gli Stati membri, a cui solo pochi di questi hanno risposto (Finlandia, Ungheria, Spagna e Lituania),

viste le sue risoluzioni su Guantánamo, compresa la più recente del 23 maggio 2013 dal titolo «Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri» (3),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (4),

visti i dati di volo ricevuti da Eurocontrol fino al settembre 2012,

vista la richiesta di collaborazione per la comunicazione dei dati di volo inviata dal relatore all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) nell'aprile 2013, nonché la risposta positiva dell'Agenzia pervenuta nel giugno 2013,

viste le conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Lussemburgo, 6 e 7 giugno 2013),

visto il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010-2014)»,

visto l'elevato numero di informazioni pubblicate dai media e le numerose inchieste giornalistiche, segnatamente l'inchiesta trasmessa sul canale televisivo rumeno Antena 1 nell'aprile 2013,

viste le ricerche e le indagini condotte in particolare dalle organizzazioni Interights, Redress e Reprieve, nonché le relazioni elaborate in seguito all'approvazione della summenzionata risoluzione dell'11 settembre 2012 da ricercatori indipendenti, organizzazioni della società civile e organizzazioni non governative nazionali e internazionali, in particolare la relazione della Open Society Justice Initiative sul tema «Globalizzazione della tortura: detenzione segreta e consegne straordinarie della CIA» (febbraio 2013), lo studio indipendente e bipartisan condotto negli Stati Uniti dalla task force per il trattamento dei detenuti del Constitution Project (aprile 2013), la banca dati dei voli di consegna pubblicata sul sito web del progetto accademico britannico «The Rendition project» (maggio 2013), la relazione di Amnesty International sul tema «Rivelare la verità: partecipazione della Polonia alle detenzioni segrete della CIA» (giugno 2013) e la lettera inviata da Human Rights Watch alle autorità lituane (giugno 2013),

viste le interrogazioni presentate dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e dalla commissione per gli affari esteri del Parlamento (O-000079/2013 — B7-0215/2013 e O-000080/2013 — B7-0216/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo;

B.

considerando che il Parlamento ha condannato i programmi di consegna e detenzione segreta della CIA guidati dagli Stati Uniti, che hanno comportato molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui casi di detenzione arbitraria e illegale, tortura e altri maltrattamenti, violazioni del principio di non respingimento e sparizioni forzate mediante l'utilizzo dello spazio aereo e del territorio europei da parte della CIA; che il Parlamento ha più volte ribadito la necessità di condurre indagini a tutto campo sulla collaborazione dei governi e delle agenzie nazionali ai programmi della CIA;

C.

considerando che il Parlamento si è impegnato a proseguire nell'adempimento del mandato conferitogli dalla commissione temporanea a norma degli articoli 2, 6 e 7 del Trattato sull'Unione europea, e ha incaricato le commissioni competenti di riferire in Aula sull'argomento un anno dopo l'adozione della suddetta risoluzione dell'11 settembre 2012, dal momento che ha ritenuto fondamentale valutare in che misura fossero state attuate le raccomandazioni approvate dal Parlamento;

D.

considerando che è essenziale garantire l'assunzione delle responsabilità in relazione alle consegne, al fine di proteggere e promuovere efficacemente i diritti umani nelle politiche interne ed esterne dell'UE e di assicurare politiche di sicurezza legittime ed efficaci fondate sullo Stato di diritto; che le istituzioni dell'Unione hanno recentemente avviato un dibattito sulle modalità con cui l'UE può proteggere e promuovere al meglio i diritti fondamentali e lo Stato di diritto;

E.

considerando che il Consiglio e la Commissione non hanno dato un seguito concreto alle raccomandazioni del Parlamento;

F.

considerando che le autorità lituane hanno ribadito il loro impegno, qualora dovessero emergere nuovi elementi, a riaprire l'indagine penale sulla partecipazione della Lituania al programma della CIA, ma non hanno ancora provveduto in tal senso; che nelle loro osservazioni alla CEDU nella causa riguardante Abu Zubaydah, le autorità lituane hanno mostrato gravi lacune nelle indagini e l'incapacità di cogliere il significato delle nuove informazioni; che la Lituania esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel secondo semestre del 2013; che il 13 settembre 2013 il procuratore generale lituano ha ricevuto una denuncia in cui si chiedeva di avviare un'indagine in merito alle accuse secondo cui Mustafa al-Hawsawi, che al momento è processato da una commissione militare a Guantánamo Bay, era stato trasferito illegalmente, detenuto segretamente e torturato in Lituania nell'ambito del programma guidato dalla CIA;

G.

considerando che l'inchiesta approfondita trasmessa sul canale televisivo Antena 1 nell'aprile 2013 ha fornito ulteriori indicazioni sul ruolo centrale della Romania nella rete di carceri; che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Ioan Talpeş ha dichiarato che la Romania ha fornito sostegno logistico alla CIA; che un ex senatore rumeno ha riconosciuto i limiti della precedente inchiesta parlamentare e ha invitato gli inquirenti ad avviare un procedimento giudiziario;

H.

considerando che l'11 giugno 2013 i procuratori polacchi hanno ricevuto un'istanza di riconoscimento ufficiale come parte civile per un terzo uomo, lo yemenita Walid Mohammed Bin Attash, dato che era stato arrestato illegalmente in Pakistan nel 2003, tenuto prigioniero in un carcere segreto in Polonia dal giugno al settembre 2003 e successivamente trasferito a Guantánamo, dove si trova tuttora; che i procuratori polacchi hanno prorogato fino all'ottobre 2013 le indagini penali in corso;

I.

considerando che le autorità britanniche sollevano ostacoli procedurali all'azione civile portata avanti nel Regno Unito dal libico Abdel Hakim Belhadj, che sarebbe stato consegnato per fini di tortura dalla CIA alla Libia con l'assistenza britannica, e hanno manifestato l'intenzione di chiedere che le prove siano esaminate nel corso di procedimenti segreti;

J.

considerando che nel dicembre 2012 l'Italia ha spiccato un mandato di arresto internazionale contro Robert Seldon Lady, arrestato a Panama nel luglio 2013; che la successiva richiesta di estradizione avanzata dall'Italia non è stata accolta da Panama e che Robert Seldon Lady è stato consegnato agli Stati Uniti nel luglio 2013; che il 5 aprile 2013 il Presidente della Repubblica italiana ha deciso di concedere la grazia al colonnello americano Joseph Romano, condannato da un tribunale italiano per le sue responsabilità nel caso del sequestro di Abu Omar in Italia;

K.

considerando che nel 2012 l'Ombudsman parlamentare della Finlandia ha avviato un'indagine sull'uso del territorio, dello spazio aereo e dei sistemi di registrazione dei dati di volo finlandesi in connessione con il programma di consegne della CIA, inviando per iscritto una dettagliata richiesta di informazioni a 15 agenzie governative e chiedendo alle autorità lituane di fornire informazioni specifiche sui voli in questione;

L.

considerando che l'indagine condotta dalla Danimarca fino al maggio 2012 non costituisce un'indagine indipendente, imparziale, completa ed efficace come richiesto dal diritto e dalle norme internazionali in materia di diritti umani, a causa della mancanza di poteri sufficienti e del suo ambito di applicazione limitato;

M.

considerando che solo due Stati membri (Germania e Regno Unito) hanno risposto alle lettere inviate a otto Stati membri (Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito) dalle procedure speciali delle Nazioni Unite, in cui si chiedevano informazioni supplementari a seguito dello studio comune delle Nazioni Unite sulle pratiche globali in relazione alla detenzione segreta nell'ambito della lotta al terrorismo (5);

N.

considerando che il Presidente degli Stati Uniti Obama ha ribadito il suo impegno a chiudere Guantánamo, annunciando il 23 maggio 2013 di voler riattivare il rilascio dei detenuti e revocare la moratoria sulla liberazione di prigionieri yemeniti il cui ritorno in patria era già ritenuto sicuro, nonostante le resistenze in seno al Congresso USA; che le autorità statunitensi devono onorare i loro obblighi internazionali e avviare un'azione penale contro Robert Seldon Lady;

O.

considerando che, nel suo discorso di apertura pronunciato in occasione della 23a sessione del Consiglio dei diritti umani (Ginevra, maggio 2013), l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, ha citato la summenzionata risoluzione del Parlamento dell'11 settembre 2012, chiedendo «indagini credibili e indipendenti» in quanto «primo passo fondamentale verso l'assunzione di responsabilità» e invitando gli Stati «a inserire tale questione fra le priorità»;

P.

considerando che, nella sua relazione annuale del 2013 (6), il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, Ben Emmerson, ha citato l'attività del Parlamento e ha sostenuto alcune delle raccomandazioni formulate nella suddetta risoluzione dell'11 settembre 2012;

1.

esprime profondo rammarico per la mancata attuazione delle raccomandazioni contenute nella sua citata risoluzione dell'11 settembre 2012, in particolare da parte del Consiglio, della Commissione, dei governi degli Stati membri, dei paesi candidati e associati, della NATO e delle autorità statunitensi, soprattutto alla luce delle gravi violazioni dei diritti umani subite dalle vittime dei programmi della CIA;

2.

ritiene che il clima di impunità concernente i programmi della CIA abbia favorito il protrarsi delle violazioni dei diritti fondamentali nelle politiche antiterrorismo dell'UE e degli USA, secondo quanto rivelato anche dai programmi di sorveglianza di massa dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e degli organismi di sorveglianza di diversi Stati membri, su cui sta attualmente indagando il Parlamento;

Processo di assunzione di responsabilità negli Stati membri

3.

chiede nuovamente agli Stati membri che non hanno rispettato il proprio obbligo positivo di condurre indagini indipendenti ed efficaci, di indagare sulle violazioni dei diritti umani, tenendo conto di tutti i nuovi elementi emersi, e di divulgare tutte le necessarie informazioni su tutti i voli sospetti connessi alla CIA e ai loro territori; invita, in particolare, gli Stati membri ad accertare se, nell'ambito del programma della CIA, abbiano avuto luogo operazioni in cui persone siano state detenute in strutture segrete site nel loro territorio; invita gli Stati membri interessati (Francia, Italia, Lituania, Polonia, Romania e Svezia) a rispondere alle lettere inviate dalle procedure speciali delle Nazioni Unite;

4.

esorta la Lituania a riaprire le indagini penali sui centri di detenzione segreti della CIA e a condurre un'indagine rigorosa tenendo conto di tutte le prove valide divulgate, in particolare per quanto concerne la causa Abu Zubaydah/Lituania avviata dinanzi alla CEDU; chiede alla Lituania di consentire agli inquirenti di effettuare un esame esaustivo della rete dei voli di consegna e delle persone di contatto che hanno notoriamente organizzato o partecipato ai voli in questione; chiede alle autorità lituane di effettuare analisi scientifiche nel luogo di detenzione e di analizzare i tabulati telefonici; esorta tali autorità a cooperare appieno con la CEDU nei procedimenti Abu Zubaydah/Lituania e HRMI/Lituania; invita la Lituania, nell'ambito della riapertura delle indagini penali, a valutare le istanze di riconoscimento come parte civile o di partecipazione alle indagini di altre eventuali vittime; sollecita tale paese a rispondere in maniera esaustiva alle richieste di informazioni di altri Stati membri dell'UE, in particolare alla richiesta di informazioni dell'Ombudsman finlandese su un volo o i voli che potrebbero collegare la Finlandia e la Lituania a una possibile rotta per le consegne; esorta il procuratore generale lituano ad avviare un'indagine penale a seguito della denuncia di Mustafa al-Hawsawi;

5.

esorta le autorità rumene ad avviare prontamente un'indagine indipendente, imparziale, scrupolosa ed efficace per individuare i documenti parlamentari di inchiesta mancanti e collaborare appieno con la CEDU in relazione alla causa Al Nashiri/Romania; invita la Romania a rispettare pienamente i suoi obblighi in materia di diritti fondamentali;

6.

chiede alla Polonia di proseguire le indagini sulla base di una maggiore trasparenza, segnatamente attraverso la presentazione di prove che dimostrino le misure concrete adottate, la possibilità offerta ai rappresentanti delle vittime di rappresentare significativamente i loro clienti, riconoscendo loro il diritto di accedere a tutto il materiale riservato pertinente, e mediante l'esame del materiale raccolto; invita le autorità polacche ad avviare azioni penali nei confronti di qualsiasi attore statale implicato; esorta il procuratore generale polacco a riesaminare con urgenza la domanda presentata da Walid Bin Attash e a giungere a una decisione; invita la Polonia a collaborare appieno con la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) in relazione alle cause Al Nashiri/Polonia e Abu Zubaydah/Polonia;

7.

invita le autorità britanniche a cooperare pienamente nelle attuali indagini penali e a permettere lo svolgimento dei procedimenti civili in totale trasparenza, onde portare a termine le relative indagini e azioni civili sulla consegna all'estero di cittadini stranieri; chiede alle autorità britanniche di intraprendere un'inchiesta rispettosa dei diritti umani sulla consegna, sulla tortura e sul maltrattamento delle persone detenute all'estero;

8.

incoraggia le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi tesi a ottenere giustizia per le violazioni dei diritti umani commesse dalla CIA sul territorio italiano, insistendo sull'estradizione di Robert Seldon Lady e richiedendo quella degli altri 22 cittadini statunitensi condannati in Italia;

9.

incoraggia l'Ombudsman finlandese a portare a termine le proprie indagini sulla base della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità e, a tal fine, esorta tutte le autorità nazionali a fornire piena collaborazione; chiede alla Finlandia di seguire qualsiasi indizio che possa condurre al coinvolgimento di attori statali finlandesi nel programma di consegne;

Risposta delle istituzioni dell'Unione

10.

esprime profondo rammarico per il rifiuto della Commissione di dare un seguito concreto alle raccomandazioni del Parlamento e ritiene che le lettere inviate dalla Commissione agli Stati membri non siano sufficienti ai fini dell'assunzione di responsabilità a causa del loro carattere generico;

11.

ribadisce le proprie raccomandazioni specifiche alla Commissione:

verificare se la collaborazione al programma della CIA abbia comportato o meno la violazione di norme dell'UE, in particolare in materia di asilo e di cooperazione giudiziaria,

agevolare e sostenere l'assistenza giuridica e la cooperazione giudiziaria reciproche nel rispetto dei diritti umani tra le autorità responsabili delle indagini nonché la cooperazione tra gli avvocati coinvolti nell'attività di individuazione delle responsabilità negli Stati membri,

adottare un quadro, comprendente obblighi di segnalazione per gli Stati membri, al fine di controllare e sostenere i processi nazionali di assunzione di responsabilità,

adottare misure tese al rafforzamento della capacità dell'UE di impedire le violazioni dei diritti umani e porvi rimedio a livello dell'Unione, e prevedere il consolidamento del ruolo del Parlamento,

presentare proposte per elaborare accordi per il controllo democratico delle attività transfrontaliere di intelligence nel contesto delle politiche antiterrorismo dell'UE;

12.

esorta le autorità lituane a cogliere l'opportunità offerta dalla presidenza del Consiglio dell'UE, esercitata dal loro paese, per garantire la piena attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento, inserendo la questione nell'ordine del giorno del Consiglio «Giustizia e affari interni» (GAI) prima della fine della presidenza lituana;

13.

ribadisce le proprie raccomandazioni specifiche al Consiglio:

presentare le proprie scuse per aver violato il principio, sancito dai trattati, della cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione, quando ha tentato in modo inopportuno di persuadere il Parlamento ad accettare le versioni deliberatamente abbreviate dei processi verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro COJUR e COTRA con i funzionari americani di alto livello,

rilasciare una dichiarazione che riconosca il coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e le difficoltà che essi hanno incontrato nel contesto delle indagini,

sostenere totalmente i processi di ricerca della verità e di assunzione di responsabilità negli Stati membri, trattando formalmente la questione nelle sessioni del Consiglio GAI, condividendo la totalità delle informazioni, offrendo assistenza alle indagini e, in particolare, acconsentendo alle richieste di accesso ai documenti,

tenere audizioni con le competenti agenzie per la sicurezza dell'UE per chiarire se fossero a conoscenza del coinvolgimento degli Stati membri nel programma della CIA e le risposte dell'UE,

proporre salvaguardie per garantire il rispetto dei diritti umani nella condivisione delle informazioni e una rigorosa distinzione dei ruoli tra le attività di intelligence e di applicazione della legge, affinché non sia conferita alle agenzie di intelligence la facoltà di effettuare arresti e detenzioni;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a includere, nei rispettivi programmi pluriennali successivi al Programma di Stoccolma, misure specifiche volte ad assicurare lo Stato di diritto e l'assunzione di responsabilità in merito alle violazioni dei diritti fondamentali, soprattutto da parte dei servizi di intelligence e delle autorità preposte all'applicazione della legge; chiede alla Commissione di inserire la questione relativa all'assunzione di responsabilità nell'ordine del giorno della conferenza «Assises de la justice», che si terrà nel novembre 2013;

15.

rammenta che per assicurare la credibilità del Parlamento è essenziale rafforzare in modo considerevole il suo diritto d'inchiesta affinché possa indagare sulle violazioni dei diritti fondamentali nell'Unione, includendo anche la piena facoltà di sentire sotto giuramento le persone coinvolte, compresi i ministri di governo (7);

16.

chiede a Eurocontrol di riconoscere, come ha fatto l'American Federal Aviation Authority, che i dati sulle tratte aeree non vanno in alcun modo considerati riservati e di trasmettere i dati necessari ai fini dell'efficacia delle indagini;

17.

si attende che l'inchiesta di questo Parlamento sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sugli organismi di sorveglianza di diversi Stati membri proponga misure per un controllo parlamentare efficace e democratico sui servizi di intelligence, tenendo presente l'estrema importanza di un controllo democratico di tali organismi e delle loro attività mediante un'adeguata supervisione giurisdizionale e parlamentare interna, esecutiva e indipendente;

18.

esprime rammarico per i mancati progressi degli Stati membri dell'UE verso l'adesione alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, ad eccezione della ratifica da parte della Lituania nell'agosto 2013; chiede ai 21 Stati membri che non lo hanno ancora fatto di ratificare con urgenza la convenzione;

19.

invita il Belgio, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia a ratificare, in via prioritaria, il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT); ritiene deplorevole il sostegno molto limitato offerto al fondo speciale dell'OPCAT gestito dall'ONU e invita gli Stati membri dell'UE e la Commissione ad appoggiare i lavori del fondo attraverso contribuzioni volontarie ragguardevoli; esorta il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a incrementare i loro sforzi per agevolare l'istituzione e l'operatività nei paesi terzi dei meccanismi nazionali di prevenzione nell'ambito dell'OPCAT;

20.

chiede all'UE di esaminare attentamente i progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare la decisione della CEDU nella causa El-Masri/ex Repubblica jugoslava di Macedonia, sottoposta dal comitato dei ministri alla procedura migliorata nell'ambito della richiesta di adesione presentata dall'ex Repubblica; esorta le autorità macedoni ad avviare un'indagine penale sulla complicità di attori statali nella causa El-Masri e assicurare che i responsabili rispondano dei loro atti;

21.

invita il governo statunitense a collaborare con gli Stati membri dell'UE nell'ambito di tutte le loro richieste di informazioni o estradizione in relazione al programma della CIA; esorta gli Stati Uniti ad abbandonare i provvedimenti cautelari draconiani che impediscono ai rappresentanti legali dei detenuti di Guantánamo Bay di divulgare informazioni riguardanti eventuali dettagli della loro detenzione segreta in Europa; incoraggia il governo statunitense a portare a termine quanto prima il progetto di chiusura della prigione di Guantánamo Bay;

22.

esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per il reinserimento dei detenuti non europei rilasciati da Guantánamo, che non possono essere rimpatriati nei propri Stati di residenza in quanto minacciati di morte, tortura o trattamenti crudeli e inumani (8); chiede all'Unione europea di dare nuovo stimolo alle iniziative congiunte del 2009, fornendo un quadro per il reinsediamento dei detenuti di Guantánamo negli Stati membri dell'UE, e di avviare un dialogo sui piani concreti di cooperazione con il nuovo inviato speciale degli Stati Uniti per il trasferimento dei detenuti da Guantánamo, Clifford Sloan;

23.

invita l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar ad avviare tempestivamente una cooperazione con il Parlamento, fornendo le informazioni richieste in merito ai dati di volo;

24.

invita il prossimo Parlamento (2014-2019) a proseguire nell'adempimento ed esecuzione del mandato conferitogli dalla commissione temporanea e, di conseguenza, ad assicurare che sia dato seguito alle sue raccomandazioni, a esaminare i nuovi elementi che possono emergere, nonché a utilizzare appieno e sviluppare ulteriormente i propri diritti d'inchiesta;

o

o o

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Tra questi figura Jeffrey W. Castelli, ex capo centro della CIA a Roma.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0309.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0231.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

(5)  A/HRC/13/42.

(6)  Principi quadro per assicurare l'assunzione di responsabilità da parte dei funzionari pubblici in relazione a gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani commesse nel contesto delle iniziative nazionali antiterrorismo, A/HRC/22/52, 1o marzo 2013.

(7)  Cfr.: proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41).

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 8).


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/67


P7_TA(2013)0419

Rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'applicazione della legge nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (2013/2586(RSP))

(2016/C 181/12)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (COM(2012)0735), del 7 dicembre 2012,

vista la relazione della Commissione sull'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera («decisione di Prüm») (COM(2012)0732), del 7 dicembre 2012,

visti il programma di Stoccolma, la strategia di sicurezza interna e la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione,

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (1),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87,

vista l'interrogazione alla Commissione sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera in materia di applicazione della legge nell'UE: attuazione della «decisione di Prüm» e modello europeo di scambio di informazioni (EIXM) (O-000067/2013 — B7-0501/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il programma di Stoccolma ha riconosciuto la necessità di rendere maggiormente coerenti e consolidare i molteplici strumenti per la raccolta, l'elaborazione e la condivisione di informazioni fra le autorità incaricate di applicare la legge nell'UE, al fine di accrescere la sicurezza dei cittadini dell'Unione;

B.

considerando che la strategia di sicurezza interna raccomandava lo sviluppo di un modello completo per lo scambio di informazioni;

C.

considerando che lo scambio di informazioni relative alla criminalità transfrontaliera rappresenta la base della cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE e assume particolare rilevanza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne; considerando che la criminalità transfrontaliera è in aumento nell'Unione e che, di conseguenza, si rende ancor più necessario uno scambio di informazioni sull'applicazione della legge che sia efficiente e sicuro e rispetti la protezione dei dati e i diritti fondamentali;

1.

osserva che le comunicazioni fanno un bilancio dei diversi strumenti, canali e mezzi esistenti nell'Unione per lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge; ritiene che l'attuale «panorama» dei vari strumenti, canali e mezzi sia complesso e frammentato, comporti un uso inefficiente di questi e un controllo democratico inadeguato a livello dell'UE e provochi, in alcuni casi, anche un'estensione indebita delle funzionalità e degli accessi;

2.

invita la Commissione a procedere a una mappatura delle legislazioni nazionali e dell'UE, compresi gli accordi internazionali (bilaterali), che disciplinano lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge; conviene con la Commissione sulla necessità di disporre di statistiche più significative per misurare il reale valore degli strumenti e richiede una valutazione esterna indipendente dei mezzi esistenti per lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge nell'UE, allo scopo di determinarne l'impatto misurabile;

3.

appoggia le raccomandazioni della Commissione intese a ottimizzare l'uso degli strumenti e dei canali esistenti (come ad esempio il ricorso automatico al canale dell'Europol e la creazione di uno sportello unico integrato nazionale) e a migliorare la formazione e la sensibilizzazione sullo scambio transfrontaliero di informazioni; si rammarica tuttavia che la Commissione non abbia offerto una visione più ambiziosa e orientata al futuro, come richiesto dal programma di Stoccolma e dalla strategia di sicurezza interna, che potrebbe essere il punto di partenza per una discussione politica su come configurare e ottimizzare la condivisione dei dati in materia di applicazione della legge all'interno dell'UE, garantendo al contempo un elevato livello di protezione e riservatezza degli stessi; incoraggia vivamente la Commissione a formulare questa visione e a tracciare un quadro ben strutturato per lo scambio di tali informazioni che si basi su principi quali la necessità, la qualità, la proporzionalità, l'efficienza e la responsabilità e contenga un'adeguata valutazione del principio di disponibilità e del concetto di verifica incrociata;

4.

invita la Commissione a studiare la possibilità di automatizzare le procedure manuali per l'applicazione degli strumenti esistenti, al fine di assicurare una maggiore efficacia in linea con gli orientamenti emersi dallo studio DAPIX condotto da vari Stati membri, e a valutare la creazione di un formato universale per lo scambio di informazioni che contribuisca a sveltire il trattamento delle richieste accolte;

5.

sottolinea che i diversi strumenti di scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge, incluso l'accesso transfrontaliero alle banche dati nazionali, fanno sì che il regime di protezione dei dati sia disomogeneo e poco chiaro, si basi spesso sul minimo comun denominatore e segua un approccio frammentato; ribadisce a tale proposito la propria posizione, secondo la quale sarebbe opportuno adottare quanto prima la direttiva proposta sulla protezione dei dati;

6.

invita la Commissione ad adottare, nell'ottica di consolidare e migliorare il sistema di scambio delle informazioni, misure tese a porre le basi per un sistema efficace che contribuisca anche a garantire la protezione dei dati, come indicato nel parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), prendendo come riferimento il quadro delineato nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Europol che abroga la decisione 2009/371/GAI;

7.

osserva che, per un numero crescente di Stati membri, la decisione di Prüm è diventata uno strumento ordinario nella cooperazione di polizia e nelle indagini sulla criminalità a livello transfrontaliero; si rammarica dei considerevoli ritardi nell'attuazione della decisione di Prüm da parte di diversi Stati membri; conviene con la Commissione sull'opportunità di attendere la completa applicazione di tale strumento prima di procedere a un suo ulteriore sviluppo; invita gli Stati membri interessati ad attuare la decisione di Prüm in modo pieno e adeguato, affinché se ne possa sfruttare l'intero potenziale;

8.

sottolinea che la suddetta decisione è stata adottata nel quadro dell'ex terzo pilastro e che per la sua attuazione mancano ancora una supervisione e un controllo democratici adeguati da parte del Parlamento; invita la Commissione ad avanzare rapidamente proposte volte a inserire nel quadro giuridico del trattato di Lisbona gli strumenti di cooperazione transfrontaliera di polizia esistenti adottati nell'ambito dell'ex terzo pilastro, quali la decisione di Prüm e l'iniziativa svedese;

9.

evidenzia che le iniziative europee di addestramento delle forze di polizia contribuiscono a rafforzare la fiducia reciproca tra di esse e a rendere quindi possibile uno scambio di informazioni e una cooperazione transfrontaliera migliori, e devono pertanto essere preservate e ampliate;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 1.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/69


P7_TA(2013)0420

Discriminazione fondata sulla casta

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla discriminazione di casta (2013/2676(RSP))

(2016/C 181/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2012 sulla discriminazione di casta in India (1), del 17 gennaio 2013 sulla violenza contro le donne in India (2), del 1o febbraio 2007 sulla situazione dei diritti umani dei dalit in India (3), e del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale su diritti umani e democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica dei diritti umani strategica dell'UE (4),

viste le convenzioni internazionali in material di diritti umani, compresa la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) e la raccomandazione generale XXIX del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale,

visto il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla discendenza (5), pubblicato dal Consiglio per i diritti umani,

considerando le gravi preoccupazioni, osservazioni e raccomandazioni espresse dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per quanto riguarda la discriminazione di casta,

viste le recenti raccomandazioni sul tema della discriminazione di casta degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e dei detentori del mandato delle procedure speciali delle Nazioni Unite,

vista la relazione del relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza (6), del 24 maggio 2011, così come quelle contenute nell'esame periodico universale dei paesi organizzati in caste,

visto lo studio del Parlamento europeo intitolato «Situazione dei diritti umani e della povertà: l’azione dell’Unione europea nell’affrontare la discriminazione basata sulla casta»,

vista l’interrogazione orale alla Commissione sulla discriminazione basata sulla casta (O-000091/2013 — B7-0507/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la casta denota un contesto sociale e/o religioso, come in Asia, dove coloro che non rientrano nel sistema di casta sono considerati «impuri» e «intoccabili» per natura, ma più in generale che la casta denota un sistema di rigida stratificazione sociale in ceti definiti rispetto alla nascita e al lavoro; considerando che la discriminazione basata sul lavoro e la nascita, termine maggiormente onnicomprensivo preferito dalle Nazioni Unite, è una forma di discriminazione vietata dai diritti umani internazionali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 111;

B.

considerando che a giugno 2011 Githu Muigai, relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo, ha sottolineato che è fondamentale evitare di stabilire alcun tipo di gerarchia tra le diverse manifestazioni della discriminazione, anche se possono variare in natura e grado a seconda del contesto storico, geografico e culturale, tra cui la comunità Rom in Europa e le vittime dei sistemi di casta in Africa, Asia e Medio Oriente;

C.

considerando che, nonostante le misure adottate dai governi di alcuni paesi colpiti dal fenomeno delle caste per garantire protezione costituzionale e legislativa, nonché misure speciali contro la discriminazione di casta e l'intoccabilità, la discriminazione di casta continua ad essere diffusa e persistente, infatti colpisce circa 260 milioni di persone in tutto il mondo;

D.

considerando che la discriminazione basata sulla casta esiste in numerosi paesi del mondo e il maggior numero di vittime si trova in Asia meridionale; che, tuttavia, sussistono elevate concentrazioni di vittime in altre zone, tra cui Africa e Medio Oriente e le comunità della diaspora;

E.

considerando che la mancata attuazione di legislazione e di politiche, la carenza di mezzi di ricorso efficaci e di istituzioni statali ben funzionanti, comprese la magistratura e la polizia, costituiscono i principali ostacoli per eliminare la discriminazione basata sulla casta;

F.

considerando che la fornitura di dati disaggregati, la necessità di legislazione speciale e le misure di protezione contro la discriminazione basata sulla casta rimangono lettera morta in molti paesi colpiti;

G.

considerando che, nonostante gli sforzi dei governi e, sempre più, di alcune agenzie internazionali, determinate caste continuano a soffrire di gravi forme di esclusione sociale, povertà, violenza, segregazione, offese fisiche e verbali legate a pregiudizi e a un concetto di purezza e di impurità;

H.

considerando che le pratiche di intoccabilità sono ancora diffuse e assumono forme moderne; considerando che le comunità colpite devono affrontare restrizioni alla partecipazione politica e gravi discriminazioni sul mercato del lavoro;

I.

considerando che in alcuni paesi come l'India, un'azione positiva obbligatoria ha contribuito in parte all'inclusione dei dalit nel settore pubblico e che l'assenza di misure di protezione per la non discriminazione sul mercato del lavoro e nel settore privato aumenta l'esclusione e le crescenti disuguaglianze;

J.

considerando che, secondo le stime dell'OIL, la stragrande maggioranza delle vittime del lavoro forzato nell’Asia meridionale appartiene a caste e tribù registrate; considerando che il lavoro forzato e coatto è particolarmente diffuso nelle industrie di produzione agricola, mineraria e di abbigliamento, che forniscono prodotti per numerose imprese multinazionali ed europee;

K.

considerando che la non discriminazione sul lavoro è uno dei quattro diritti fondamentali del lavoro ed è inclusa anche nelle linee guida e nei quadri normativi internazionali per il commercio, come i principi guida dell'ONU per gli affari e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE e la norma di orientamento ISO26000 sulla responsabilità sociale, ove la discriminazione basata sulla casta è specificatamente indicata come una grave forma di discriminazione;

L.

considerando che i governi e le autorità dei paesi organizzati in caste sono esortati a prendere atto del progetto di Principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'effettiva eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla nascita e ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare e prevenire la discriminazione di casta e affrontare qualsiasi lacuna esecutiva a livello federale, statale, regionale e locale per attuare, modificare o introdurre apposite normative e misure politiche per la tutela e la promozione dei diritti dei dalit, e di altri gruppi colpiti dal fenomeno;

1.

condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia e al lavoro, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari e dello sviluppo;

2.

ritiene che le carte d'identità debbano evitare riferimenti alla casta dal momento che questi sono contrari all'uguaglianza e alla mobilità sociale;

3.

accoglie con favore la relazione di Githu Muigai, relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo, e sottolinea che tutte le vittime della discriminazione di casta in tutto il mondo devono ricevere la stessa attenzione e protezione; sottolinea, più in generale, che tutte le forme di razzismo e discriminazione devono essere affrontate con pari enfasi e determinazione, anche in Europa;

4.

teme profondamente che l'esclusione sociale dei dalit e di altre comunità colpite in modo analogo conduca ad alti livelli di povertà tra i gruppi di popolazione colpiti e all'esclusione o al beneficio ridotto derivante dai processi di sviluppo; sottolinea che essa osta, inoltre, al loro coinvolgimento nel processo decisionale e di governo, e alla loro significativa partecipazione alla vita pubblica e civile;

5.

permane preoccupato per il numero sempre elevato di casi segnalati e non dichiarati di atrocità e di pratiche di intoccabilità nei paesi colpiti dal fenomeno, anche in India, e per la diffusa impunità di cui godono i responsabili di crimini contro i dalit e altre vittime di violazioni dei diritti umani in base alla casta; ricorda che in determinati paesi i responsabili di tale discriminazione ricoprono le più alte cariche del governo;

6.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per la violenza contro le donne dalit e altre donne colpite in modo simile di comunità appartenenti a società con sistemi di casta, donne che spesso non riferiscono di tali violenze per paura di minacce alla loro sicurezza personale o di emarginazione sociale, e per le forme di discriminazione molteplici e interdipendenti basate sulla casta, sul genere e la religione nei confronti di donne dalit e di donne appartenenti a comunità minoritarie, che portano a conversioni forzate, rapimenti, prostituzione forzata e abusi sessuali da parte di persone di caste dominanti;

7.

sottolinea la necessità di promuovere un contesto favorevole agli operatori della società civile e ai difensori dei diritti umani che si occupano di persone colpite da discriminazione di casta, al fine di garantirne la sicurezza, evitare eventuali ostacoli, la stigmatizzazione e la restrizione delle loro attività; evidenzia che tale contesto deve comprendere l’accesso ai finanziamenti, la cooperazione con gli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’accreditamento del Consiglio economico e sociale (Ecosoc);

8.

invita l'UE a promuovere il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'eliminazione efficace della discriminazione basata sul lavoro e la discendenza come quadro di riferimento per eliminare la discriminazione di casta e promuoverne l'approvazione da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

9.

chiede alla Commissione di riconoscere la casta come forma distinta di discriminazione radicata nel contesto socio-religioso che deve essere affrontata alla stregua di altri fattori di discriminazione, basati ovvero sull'etnia, sulla razza, sulla nascita, sulla religione, sul genere o sulla sessualità, nell'impegno dell'Unione a combattere ogni forma di discriminazione; invita l'Unione europea a considerare le persone colpite da discriminazione di casta un gruppo individuabile nelle politiche e nei programmi dell'Unione;

10.

esorta la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a integrare la lotta contro la discriminazione basata sulle caste nella legislazione europea, nelle politiche ed nei documenti di programmazione e ad adottare le linee guida operative per la sua attuazione; invita il SEAE a rafforzare i meccanismi di monitoraggio e di valutazione per valutare efficacemente l'impatto dell'azione dell'Unione sulla situazione delle persone colpite da questa forma di discriminazione;

11.

raccomanda all'Unione europea di effettuare una valutazione sistematica dell'impatto di accordi commerciali e/o di investimento sui gruppi colpiti da discriminazioni di casta e di affrontare questi temi con i rappresentanti del settore industriale, le autorità governative e le pertinenti organizzazioni della società civile;

12.

chiede che la discriminazione basata sulla casta sia inclusa come un tema dei diritti umani nelle future politiche sui diritti umani, strategie e piani di azione dell’Unione europea;

13.

invita la Commissione a fornire maggiore sostegno ai progetti di sviluppo per combattere la discriminazione basata sulle caste, come grave violazione dei diritti umani che aggrava la povertà e a prendere in considerazione questa forma di discriminazione in tutti i progetti con un'attenzione particolare all’istruzione, alle donne, all'accesso alla giustizia, alla partecipazione politica e alla manodopera nei paesi interessati;

14.

esorta la Commissione a sviluppare e applicare impostazioni sensibili alla casta in tempi di crisi umanitaria, garantendo che l'aiuto umanitario venga fornito a tutti i gruppi emarginati comprese le persone colpite da discriminazione basata sulla casta;

15.

esorta l'Unione europea a sollevare la questione della discriminazione basata sulla casta al più alto livello e con i governi dei paesi interessati, nel corso di vertici bilaterali e di altri incontri internazionali;

16.

incoraggia il SEAE a rafforzare la politica e il dialogo sui diritti umani e a promuovere iniziative comuni volte ad eliminare la discriminazione di casta con i governi di Stati, come India, Nepal, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, dove le comunità colpite dal fenomeno sono soggette alle cosiddette «pratiche di intoccabilità» e, più in generale, a combattere la discriminazione basata sul lavoro e la nascita, che avviene in vari paesi, tra cui Yemen, Mauritania, nonché Nigeria, Senegal e Somalia; ricorda che la discriminazione di casta non è stata citata negli accordi conclusi con molti dei suddetti Stati;

17.

invita la Commissione e il SEAE a includere, se del caso, una «clausola di discriminazione basata sulle caste» in tutti gli scambi commerciali e negli accordi di associazione;

18.

raccomanda all'UE di promuovere politiche e procedure non discriminatorie e inclusive nelle operazioni commerciali con i paesi colpiti dal fenomeno, tra cui l'azione positiva per i dalit e le persone colpite in modo analogo sul mercato del lavoro e nel settore privato;

19.

invita l'Unione europea a promuovere consultazioni periodiche e ampie con la società civile sulla discriminazione di casta stanziando risorse adeguate alle organizzazioni della società civile per la lotta alla discriminazione di casta;

20.

invita l'Unione europea a promuovere un’agenda di sviluppo post - 2015 sensibile alla casta, con la riduzione delle disuguaglianze basate sulla casta o da essa aggravate, come un obiettivo fondamentale e misurabile, garantendo che la discriminazione di casta sia esplicitamente affrontata come importante fattore strutturale di povertà e come principale causa di disuguaglianze strutturali;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0512.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0031.

(3)  GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 87.

(4)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 8.

(5)  A/HRC/11/CRP.3.

(6)  A/HRC/17/40.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/73


P7_TA(2013)0421

Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2012 (2013/2013(INI))

(2016/C 181/14)

Il Parlamento europeo,

viste le precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 24, 227, 228, 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'articolo 48 e l'articolo 202, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0299/2013),

A.

considerando che, fatto salvo il protocollo 30 del trattato, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata giuridicamente vincolante all'entrata in vigore del trattato di Lisbona; considerando che quest'ultimo stabilisce altresì la base giuridica per l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e per l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini europei;

B.

considerando che la commissione per le petizioni ha il dovere di riesaminare costantemente e, ove possibile, consolidare il proprio ruolo, segnatamente per quanto concerne lo sviluppo dei principi democratici, quali una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale nell'UE e il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità; che, nelle sue normali attività, la commissione per le petizioni collabora strettamente con gli Stati membri, con la Commissione europea, con il Mediatore europeo e con altri organi onde assicurare che la normativa dell'UE sia pienamente rispettata tanto nella lettera quanto nello spirito;

C.

considerando che nel 2012 la commissione per le petizioni ha registrato 1 986 petizioni, concernenti soprattutto i temi dei diritti fondamentali, dell'ambiente, del mercato interno e della crisi economica e sociale; che 1 406 petizioni sono state dichiarate ricevibili e di queste 853 sono state trasmesse alla Commissione europea per ulteriori indagini, conformemente agli articoli 258 e 260 del trattato, e 580 sono state dichiarate irricevibili; che le questioni oggetto di almeno cinque petizioni presentate nel 2012 sono state portate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato; che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 settembre 2011 nella causa T-308/07 ha chiarito che anche le decisioni procedurali prese dal Parlamento in merito alle petizioni sono soggette a riesame giudiziario; che, stando all'analisi statistica contenuta nella presente relazione, il maggior numero di petizioni riguarda l'UE nel suo complesso (27,3 %), cui seguono la Spagna (15 %), la Germania (12,5 %) e l'Italia (8,6 %);

D.

considerando che, nel campo dei diritti fondamentali, nel 2012 la commissione ha dedicato molta attenzione ai diritti delle persone con disabilità, ai diritti dei minori, ai diritti dei consumatori, ai diritti di proprietà, ai diritti alla libera circolazione senza alcun tipo di discriminazione, alla protezione della libertà di espressione e della vita privata e al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni nonché ai diritti relativi alla libertà di associazione politica e sindacale; che la crisi economica ha dato luogo a una serie di petizioni riguardanti problemi di carattere sociale, come l'alloggio, l'occupazione e le pratiche scorrette del settore bancario nei confronti dei risparmiatori;

E.

considerando che le petizioni presentate provano che persiste discriminazione nei confronti dei cittadini dovuta alla disabilità, all'appartenenza a una minoranza o a un determinato gruppo etnico, al genere, all'età o all'orientamento sessuale;

F.

considerando che le iniziative dell'UE per combattere la discriminazione, come il quadro dell'UE 2011 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, devono essere prontamente recepite nelle strategie nazionali e continuamente riviste e monitorate alla luce delle mutevoli situazioni economiche e sociali;

G.

considerando che, in relazione alla protezione dell'ambiente, non si sottolinea mai abbastanza la minaccia posta dall'inquinamento e dalle pratiche improprie a livello ambientale, dati i derivanti rischi per la biodiversità e gli ecosistemi e i rischi inerenti alla salute pubblica, tutti duraturi e letali; che, per quanto concerne la biodiversità, alcuni Stati membri non hanno ancora identificato tutte le zone di protezione minima di Natura 2000, né proceduto pienamente alla loro effettiva protezione; considerando che va tenuto debitamente conto degli obiettivi della lotta contro l'inquinamento e il cambiamento climatico; che nel 2012 la commissione ha dedicato molta attenzione all'attuazione della legislazione sui rifiuti e sulle acque e alla valutazione dell'impatto dei progetti e delle attività sull'ambiente e sulla salute pubblica;

H.

considerando la necessità di preservare le risorse naturali per salvaguardare il futuro del pianeta e va applicato il principio di precauzione rispetto alle innovazioni tecnologiche come gli OGM e la nanotecnologia;

I.

considerando che, per quanto concerne la questione della gestione dei rifiuti, la missione conoscitiva in Italia ha messo in luce come sia urgentemente necessario che tutte le autorità italiane interessate trovino una soluzione sostenibile in materia per soddisfare le esigenze della provincia di Roma, assicurando il rispetto della salute e della dignità dei cittadini; che, nonostante nella città di Napoli sia stata superata l'emergenza, sono molte le sfide ancora da affrontare nella regione Campania per definire un approccio globale alla gestione dei rifiuti rispetto alla gerarchia definita dalla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del marzo 2010;

J.

considerando che, sebbene la Commissione europea possa svolgere pienamente la sua opera di supervisione dell'osservanza della legislazione europea solo dopo che le autorità nazionali hanno adottato una decisione definitiva, è opportuno verificare quanto prima, soprattutto per quanto riguarda le questioni ambientali, che le autorità locali, regionali e nazionali applichino correttamente tutti i pertinenti requisiti procedurali previsti dalla normativa dell'UE, ivi compreso il principio di precauzione;

K.

considerando che i lavori della commissione per le petizioni hanno portato il Parlamento a dichiarare l'acqua un bene pubblico; che l'iniziativa dei cittadini europei «Diritto all'acqua» è stata la prima a raggiungere la soglia del milione di firme apposte da cittadini europei;

L.

considerando l'importanza di evitare ulteriori irreparabili perdite di biodiversità, specialmente nei siti designati nel quadro di Natura 2000, e l'impegno degli Stati membri di garantire la protezione delle zone speciali di conservazione previste dalla direttiva 92/43/CEE (direttiva sugli habitat) e dalla direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli);

M.

considerando che, nella risoluzione del 13 dicembre 2012, su una nuova industria siderurgica sostenibile e competitiva, basata su una petizione ricevuta (1), il Parlamento ha sostenuto il principio «chi inquina paga»;

N.

considerando che, nonostante l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima appare riluttante a fornire informazioni tempestive circa la natura delle sue deliberazioni e le decisioni assunte nelle procedure d'infrazione che riguardano le petizioni e l'attuazione della legislazione ambientale; che tale aspetto costituisce una grande fonte di preoccupazione, dati i danni irreversibili e la distruzione che potrebbero essere inflitti ai nostri ecosistemi e alla nostra salute; che le istituzioni europee devono fornire maggiori informazioni ed essere più trasparenti nei loro rapporti con i cittadini europei;

O.

considerando che il 2013 è stato proclamato anno europeo dei cittadini e che sono proprio i cittadini e i residenti dell'UE, singolarmente o in associazione con altri, a trovarsi in una buona posizione sia per valutare l'efficacia della legislazione dell'UE nella fase applicativa sia per segnalare eventuali scappatoie che impediscono l'adeguata attuazione della legislazione e il pieno esercizio dei diritti; considerando che vanno tenuti in debito conto i contenuti di «Un'agenda europea dei consumatori — stimolare la fiducia e la crescita»; che a tal fine è imprescindibile che ai cittadini vengano messe a disposizione in modo agevole informazioni sulla legislazione europea;

P.

considerando che, per questa ragione, nel 2012 la commissione per le petizioni ha dedicato tempo e sforzi in ampia misura alla discussione sul significato di cittadinanza europea, concetto strettamente associato a quello di libertà completa di circolazione e residenza nell'UE, quale definita nella parte III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma che prevede anche molti altri diritti e di cui beneficiano anche quei cittadini che non lasciano il proprio paese di origine; che le petizioni provano che i cittadini e i residenti dell'UE affrontano ancora ostacoli diffusi e tangibili all'esercizio dei loro diritti transfrontalieri in particolare, situazione che ha un impatto diretto e quotidiano sulle vite e sul benessere di migliaia di famiglie;

Q.

considerando che la procedura di petizione può essere complementare ad altri strumenti europei a disposizione dei cittadini, come la possibilità di presentare denunce al Mediatore europeo o alla Commissione europea; che la commissione per le petizioni lavora di concerto con il Mediatore europeo, le altre commissioni parlamentari, gli organi, gli agenti e le reti europee, nonché con gli Stati membri;

R.

considerando che la procedura di petizione può e deve restare complementare ad altri meccanismi di ricorso a disposizione dei cittadini, come la presentazione di denunce presso la Commissione o il Mediatore europeo; che il SOLVIT, in particolare, è uno strumento importante che può essere utilizzato dai cittadini europei per trovare soluzioni rapide ai problemi causati dall'applicazione impropria della normativa sul mercato interno da parte delle autorità pubbliche; che quindi sono necessari progressi in relazione ad azioni collettive di risoluzione delle controversie da parte dei consumatori e delle loro associazioni; che il nuovo portale unico «Esercitate i vostri diritti» contiene informazioni importanti per i cittadini che desiderano presentare denunce sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea;

S.

considerando che la portata e il modus operandi del diritto di petizione concesso a tutti i cittadini e residenti dell'UE a norma del trattato differiscono dagli altri mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini, come, ad esempio, la presentazione di denunce alla Commissione europea o al Mediatore;

T.

considerando che occorre accrescere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzarne la legittimità e responsabilità;

U.

considerando che il 1o aprile 2012 è entrato in vigore un nuovo strumento di democrazia partecipativa, l'iniziativa dei cittadini europei, che ha registrato un totale di sedici iniziative nel corso dell'anno; che vari promotori di iniziative dei cittadini europei hanno espresso preoccupazioni fondate in merito agli ostacoli tecnici riscontrati per l'effettiva raccolta delle firme; che la commissione per le petizioni svolgerà un ruolo fondamentale nell'organizzazione delle audizioni pubbliche per le iniziative andate a buon fine;

V.

considerando che resta evidente sia l'assenza di informazioni chiaramente strutturate e ampiamente rese pubbliche sia la mancanza di consapevolezza dei cittadini dell'UE quanto ai loro diritti; che tali aspetti costituiscono ostacoli fondamentali per l'esercizio di una cittadinanza europea attiva; che, a tal proposito, gli Stati membri devono conformarsi in misura maggiore ai loro obblighi di informazione e sensibilizzazione;

W.

considerando che i cittadini e i residenti dell'UE sono legittimati ad attendersi che i problemi che sollevano dinanzi alla commissione per le petizioni possano trovare una soluzione senza indebiti ritardi nel quadro giuridico dell'UE e in particolare che i membri della commissione proteggano l'ambiente naturale, la salute, la libera circolazione, la dignità e i diritti e le libertà fondamentali del firmatario; considerando che l'efficacia dei lavori della commissione per le petizioni dipende in ampia misura dalla rapidità e accuratezza con cui la sua segreteria assolve ai suoi compiti e che questa potrebbe essere ulteriormente migliorata, in particolare ottimizzando i tempi per il trattamento delle petizioni e sistematizzando la procedura per la loro valutazione; che, visto il sempre crescente aumento del numero di petizioni ricevute ogni anno, è opportuno che il loro trattamento riceva maggiori risorse e più tempo nelle riunioni di commissione; che è necessario assicurare la continuità nell'esame delle petizioni, indipendentemente dai passaggi di legislatura e dal conseguente avvicendamento di personale; che sono state presentate numerose petizioni da parte di vittime del regime franchista e concernenti minori sottratti in Spagna;

X.

considerando che talune petizioni sono ancora all'esame della Commissione europea, del Parlamento, della Corte di giustizia europea e delle autorità nazionali senza che sia stata trovata soluzione di sorta, lasciando i firmatari in una situazione di incertezza senza alcun segno di conclusione;

Y.

considerando che è sensibilmente aumentato il numero di petizioni che riguardano violazioni dei principi relativi ai diritti democratici fondamentali e allo Stato di diritto tutelati dal trattato sull'Unione europea negli Stati membri, il che dimostra che i cittadini europei confidano sempre più nelle istituzioni europee per far valere i loro diritti fondamentali;

Z.

considerando che i singoli individui, le comunità locali nonché le associazioni di volontariato e le imprese si trovano in una posizione privilegiata per valutare l'efficacia della legislazione europea, poiché si applica a loro, e per segnalare possibili lacune che occorre esaminare al fine di garantire un'applicazione migliore, uniforme ed equivalente del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri;

1.

nota che le petizioni ricevute nel 2012 da cittadini e residenti dell'Unione europea erano incentrate su presunte violazioni del diritto dell'UE nei settori dei diritti fondamentali, dell'ambiente, del mercato interno e dei diritti di proprietà; ritiene che le petizioni dimostrino che vi sono ancora casi frequenti e diffusi di recepimento incompleto o persino di applicazione impropria del diritto dell'Unione europea;

2.

rileva che i diritti fondamentali rimangono un tema chiave delle petizioni presentate, che sollevano temi riguardanti soprattutto i diritti delle persone con disabilità, i diritti dei minori, i diritti di proprietà, il diritto alla libera circolazione, ivi compresa la portabilità delle prestazioni sociali senza discriminazioni di sorta, la protezione della libertà di espressione e della vita privata, la libertà di associazione e il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni; invita gli Stati membri ad applicare correttamente e a rispettare i diritti sanciti dal trattato e invita la Commissione europea a intraprendere tutte le misure necessarie per obbligare gli Stati membri inadempienti a colmare il divario tra le leggi nazionali e i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE; ritiene che occorra prestare particolare attenzione al diritto alla memoria storica, al diritto alla verità, alla giustizia e all'indennizzo per le famiglie che hanno sofferto sotto la dittatura di Franco, nonché al diritto dei bambini spagnoli rapiti a conoscere l'identità dei loro genitori biologici;

3.

ritiene che una guida interattiva da pubblicare sul sito web del Parlamento europeo, analoga a quella disponibile sul sito web del Mediatore europeo, potrebbe ridurre il numero di petizioni il cui oggetto esula dalle competenze dell'UE;

4.

conferma il ruolo chiave della commissione per le petizioni nell'identificare rimedi extragiudiziali per i cittadini, fornendo in tal modo un riscontro realistico del modo in cui l'Unione europea è percepita dai cittadini d'Europa e consentendo di trarre conclusioni circa l'efficacia della legislazione europea nell'offrire i risultati auspicati e nel rispondere alle aspettative che cittadini ripongono nell'Unione;

5.

esorta la commissione per le petizioni a valutare le ripercussioni della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'Equal Rights Trust, che dà ai cittadini dell'Unione, anche in applicazione del diritto puramente nazionale, un più alto livello di protezione nel caso di una sentenza nazionale che incida sull'esercizio dei loro diritti di cittadinanza UE; chiede un'indagine relativa agli ostacoli effettivi incontrati dai cittadini dell'Unione per pervenire, mediante richieste di pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia, a un'interpretazione affidabile del diritto europeo nelle cause avviate dinanzi ai tribunali nazionali;

6.

chiede, per migliorare i lavori della commissione per le petizioni, che sia elaborata una procedura per il seguito dato alle missioni d'inchiesta che, da un lato, assicuri il rispetto del diritto di ciascun membro della missione a presentare i fatti dal suo punto di vista e, dall'altro, consenta a ciascun membro della commissione di prendere parte al processo decisionale nel momento in cui la commissione per le petizioni deve trarre le conclusioni;

7.

è deciso a rendere la procedura delle petizioni più efficiente, più trasparente, imparziale e rispettosa del diritto di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni, in modo tale che il trattamento delle petizioni possa superare i controlli giudiziari anche a livello procedurale;

8.

richiama l'attenzione sulla continua discriminazione nei confronti dei cittadini a causa della religione, del credo, delle disabilità, dell'appartenenza a un gruppo minoritario, dell'età o dell'orientamento sessuale; avverte che, in particolare, la popolazione Rom nei paesi negli Stati membri dell'UE continua ad affrontare ostacoli alla sua inclusione; invita pertanto la Commissione europea a facilitare la cooperazione intergovernativa in questo ambito, a fornire finanziamenti adeguati per l'attuazione di strategie nazionali per l'inclusione del Rom e a monitorare attivamente l'efficace applicazione di tali strategie negli Stati membri;

9.

invita la Commissione a presentare una proposta legislativa al fine di risolvere finalmente i problemi riguardanti il mutuo riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei documenti di stato civile e dei loro effetti, rispettando al contempo, conformemente al principio di sussidiarietà, le tradizioni di politica sociale dei singoli Stati membri;

10.

ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche al partner legato da un'unione registrata, al membro del nucleo familiare o al partner con cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi comprese le coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire che la direttiva sia applicata rigorosamente e, ove necessario, successivamente riesaminata a tal fine, e che siano eventualmente avviate procedure di infrazione a norma del trattato nei confronti degli Stati membri inadempienti;

11.

osserva che l'ambiente resta un altro tema chiave delle petizioni, a riprova della continua incapacità delle autorità pubbliche negli Stati membri di garantire la preservazione della biodiversità, delle risorse naturali e degli ecosistemi e il rispetto dei più alti standard di salute pubblica; sottolinea, in particolare, le numerose petizioni presentate in relazione alla gestione dei rifiuti, all'acqua, ai possibili rischi presentati dall'energia nucleare e dall'ingegneria genetica, alle specie protette e alla valutazione dell'impatto di progetti e attività sull'ambiente e sulla salute pubblica, quale l'estrazione di gas di scisto mediante il metodo di fratturazione idraulica; esorta la Commissione a rafforzare il quadro legislativo in materia di ambiente e lotta al cambiamento climatico e, più specificamente, la sua corretta applicazione; lamenta che alcuni Stati membri, nonostante i loro sforzi, non siano stati in grado di trovare soluzioni sostenibili ai problemi connessi alla gestione dei rifiuti;

12.

esorta la Commissione europea ad assicurare che gli Stati membri facciano proprio il concetto di acqua come bene comune; ritiene che il principio di precauzione debba essere scrupolosamente applicato quanto all'uso della biotecnologia e della nanotecnologia nei prodotti suscettibili di nuocere gravemente alla salute dei consumatori;

13.

si attende che la direttiva rivista sulla valutazione dell'impatto ambientale, che modifica la direttiva 2011/92/UE, non solo risulti rafforzata dalla definizione di parametri più chiari, ma venga anche, e soprattutto, debitamente applicata dagli Stati membri;

14.

ritiene che per le petizioni urgenti vadano definite procedure che consentano di organizzare missioni conoscitive anche durante il lungo periodo in cui l'attività parlamentare è sospesa in occasione delle elezioni europee e, ove la natura della petizione lo renda necessario, anche durante la pausa estiva (si veda il caso di Damüls, la cui missione conoscitiva ha potuto avere luogo soltanto nei mesi estivi);

15.

plaude al fatto che sia stata superata la situazione d'emergenza nella città di Napoli e alle nuove iniziative intraprese per la gestione dei rifiuti e si aspetta che le sfide che ancora permangono nella regione Campania saranno opportunamente affrontate, in particolare elaborando un piano regionale globale per la gestione dei rifiuti conforme alla gerarchia definita dalla direttiva quadro sui rifiuti dell'UE e alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2010; nutre ancora serie preoccupazioni in merito all'approccio seguito per la gestione dei rifiuti nella regione Lazio, soprattutto per quanto riguarda il seguito dato alla chiusura della discarica di Malagrotta;

16.

rileva, inoltre, che i cittadini dell'Unione europea continuano a trovare ostacoli nel mercato interno, in particolare nell'esercizio della libertà di circolazione come individui, come fornitori e consumatori di servizi e di merci e come lavoratori, come nel caso, ad esempio, dei lavoratori rumeni e bulgari che ancora vedono imporsi limitazioni sul mercato del lavoro in alcuni Stati membri; segnala, in particolare, che la cooperazione e l'efficienza giudiziarie transfrontaliere restano un settore di importanza primaria; conclude, in generale, che il rafforzamento della cooperazione e dell'armonizzazione transfrontaliere comporta sostanziali benefici per la protezione dei diritti dei cittadini e gli stimoli all'economia;

17.

esorta la Commissione europea ad adottare le misure necessarie per agevolare l'accesso dei consumatori alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con le debite garanzie di sicurezza e trasparenza, e in particolare per garantire l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici;

18.

sottolinea gli sforzi compiuti dalla commissione per le petizioni per trasmettere la richiesta di molti cittadini relativa a un quadro giuridico dell'UE che protegga in modo più completo gli animali e ne migliori il benessere, inclusi gli animali domestici e randagi;

19.

sottolinea l'importanza dell'istituzione del gruppo di lavoro sulla legge costiera spagnola, che può spianare la strada ad altre iniziative analoghe e che ha studiato da vicino le petizioni correlate e la modifica della legge; ribadisce l'importanza di intrattenere contatti diretti con le autorità nazionali spagnole a tal riguardo e sottolinea l'urgente necessità di una cooperazione ulteriore e rafforzata tesa a pervenire a un migliore equilibrio tra i diritti di proprietà e la loro funzione sociale e a soluzioni migliori qualora il fine ultimo della protezione dell'ambiente richieda l'espropriazione; teme che la nuova legge sulle coste approvata dal parlamento spagnolo non riesca a rispondere alle preoccupazioni dei firmatari e che non sia previsto alcun piano per una maggiore protezione dell'ambiente nelle zone costiere della Spagna;

20.

sottolinea la necessità di regolamentare efficacemente la tutela del litorale, segnalando però che la legge sulle coste non è coerente con gli obiettivi perseguiti, visto che sta danneggiando il patrimonio storico e le comunità tradizionali, con ripercussioni negative per gli abitanti di piccoli paesi costieri che hanno sempre convissuto in modo sostenibile con il mare e i suoi ecosistemi;

21.

plaude alle conclusioni cui la commissione per le petizioni è pervenuta in seguito alla missione conoscitiva a Berlino riguardante tematiche attinenti al benessere dei giovani e della famiglia, specialmente nei casi di custodia transfrontalieri; nota, tuttavia, sulla base del continuo afflusso di petizioni di questa natura, che è chiaro che la questione dei casi di custodia transfrontalieri è ancora aperta e che casi simili sono stati portati all'attenzione della commissione per le petizioni anche da altri Stati membri, in particolare dalla Danimarca; rileva inoltre che, per quanto riguarda la Danimarca, i casi interessano anche stranieri che risiedono nel paese e sono stati documentati casi di rapimento di minori (anche da paesi stranieri);

22.

è del parere che una migliore governance e meccanismi di ricorso più efficaci siano direttamente correlati alla trasparenza e all'accesso alle informazioni in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001;

23.

ritiene che sia importante rafforzare la collaborazione con i parlamenti e i governi degli Stati membri, sulla base della reciprocità e, se necessario, incoraggiando le autorità nazionali a recepire e applicare la legislazione dell'UE in completa trasparenza; sottolinea l'importanza della collaborazione tra la Commissione europea e gli Stati membri e deplora le manovre dilatorie attuate da alcuni Stati membri per quanto concerne il recepimento e l'applicazione della legislazione ambientale europea;

24.

richiama l'attenzione, a tal riguardo, sull'Eurobarometro dell'opinione pubblica, che indica che solo il 36 % dei cittadini dell'UE si ritiene ben informato circa i propri diritti e solo il 24 % in merito a ciò che può fare se i propri diritti non vengono rispettati; sottolinea pertanto la necessità urgente di migliorare l'accesso alle informazioni e di chiarire ulteriormente la distinzione tra le funzioni delle varie istituzioni nazionali ed europee, così che le petizioni e le denunce possano essere indirizzate ai giusti organi;

25.

invita specificamente la Commissione europea a rendere più fruibile il portale «Esercitate i vostri diritti» e a sensibilizzare i cittadini dell'UE in merito alla sua esistenza;

26.

è determinato a istituire un portale web per le petizioni più pratico e visibile entro la fine del 2013, così da facilitare l'accesso alla procedura di petizione e fornire informazioni utili circa le petizioni e altri meccanismi di ricorso, nonché provvedere alla sua diffusione pubblica e a definire un approccio interattivo alla procedura di petizione; chiede che la homepage del sito Internet del Parlamento dia maggiore visibilità al diritto di petizione;

27.

sottolinea che la commissione per le petizioni, così come altri organi, istituzioni e strumenti quali l'iniziativa dei cittadini europei, il Mediatore europeo, la Commissione europea e le commissioni d'inchiesta, svolgono un ruolo autonomo e ben definito come punto di contatto per ciascun cittadino; sottolinea ulteriormente che la commissione per le petizioni deve continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini che ritengono che i propri diritti siano stati violati;

28.

plaude alla cooperazione costruttiva tra la commissione per le petizioni e il Mediatore europeo, come nel caso, ad esempio, della relazione speciale presentata da quest'ultimo sull'aeroporto di Vienna relativa alla corretta applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale; sostiene le attività del Mediatore che riguardano casi di cattiva amministrazione nelle attività delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione europea; auspica che simili attività continuino a essere condotte nella massima indipendenza, come avvenuto finora;

29.

osserva che non tutti i cittadini dell'Unione possono contare su un difensore civico nazionale cui sono conferiti poteri allargati e che, quindi, non tutti i cittadini dell'Unione dispongono delle stesse possibilità di ricorso; ritiene che, con un difensore civico in ciascuno Stato membro, la rete europea dei difensori civici offrirebbe al Mediatore europeo un sostegno non trascurabile;

30.

plaude alla cooperazione continua con la Commissione europea nell'ambito dell'esame delle petizioni relative all'applicazione della normativa dell'UE da parte degli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che la commissione per le petizioni si attende di essere adeguatamente e tempestivamente informata circa gli sviluppi che riguardano le procedure di infrazione; chiede alla Commissione europea di attribuire eguale considerazione alle petizioni e alle denunce riguardanti il funzionamento delle procedure di infrazione; invita altresì la Commissione europea a fornire alla commissione per le petizioni informazioni dettagliate e analisi statistiche riguardanti tutte le denunce sulle quali indaga; sottolinea che, affinché il diritto di petizione sia pienamente rispettato, sono fondamentali un'analisi e una risposta esaustive da parte della Commissione, ove richieste, che valutino non solo le questioni formali o procedurali ma anche il merito stesso della questione;

31.

sottolinea che l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni dell'UE, come specificato nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è di primario interesse per i cittadini che mirano a comprendere meglio il processo decisionale, in particolare se riguarda progetti con un impatto ambientale; ritiene che la Commissione europea potrebbe accordare maggiore accesso alle informazioni sulle indagini e sui fascicoli riguardanti le infrazioni senza che ciò comprometta il fine delle indagini e che un interesse pubblico prevalente potrebbe ben giustificare l'accesso a tali fascicoli, soprattutto nei casi in cui potrebbero essere a rischio i diritti fondamentali, la salute umana o animale e la protezione dell'ambiente da danni irreversibili o qualora siano in corso procedimenti riguardanti discriminazioni nei confronti di una minoranza o violazioni della dignità umana, purché vengano salvaguardati i segreti commerciali e le informazioni sensibili connesse ad azioni giudiziarie, cause di concorrenza e fascicoli personali;

32.

chiede che la Commissione adotti un approccio precauzionale e preventivo nel valutare i progetti che potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente o sulla salute pubblica, collaborando fin dall'inizio con lo Stato membro interessato; osserva che esiste la possibilità di imporre misure ingiuntive durante la fase di deliberazione per quei casi in cui sono previsti danni irreversibili;

33.

rileva, in particolare, l'importante contributo della rete SOLVIT nel mettere in luce e risolvere questioni che riguardano l'attuazione della legislazione sul mercato interno; incoraggia il miglioramento di tale strumento dell'UE assicurando che gli Stati membri forniscano risorse umane adeguate ai centri nazionali di SOLVIT; aggiunge che occorre sviluppare le azioni collettive di risoluzione dei conflitti da parte dei consumatori e delle loro associazioni;

34.

sottolinea che, come confermato dal servizio giuridico nel suo parere del 29 febbraio 2012, i settori di attività delle istituzioni dell'Unione europea previsti dal trattato sono più ampi della mera somma delle competenze esercitate dall'Unione; tiene conto del parere del Servizio giuridico del Parlamento, secondo cui detta istituzione ha diritto di adottare decisioni amministrative interne intese a definire una procedura per trattare le istanze presentate dai cittadini; deplora, a tal proposito, il fatto che il servizio competente del Parlamento non abbia dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 21 novembre 2012 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2011 (2); prende atto, infine, della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa T-280/09), in cui si chiarisce che una petizione deve essere redatta in modo sufficientemente chiaro e preciso da essere opportunamente compresa, conformemente alle condizioni definite all'articolo 227 del TFUE;

35.

invita gli Stati membri a recepire e applicare la legislazione dell'UE in piena trasparenza e, alla luce di questo obiettivo, ritiene indispensabile migliorare la tempestiva cooperazione della Commissione europea con i parlamenti e i governi degli Stati membri su base reciproca;

36.

lamenta gli ostacoli burocratici alla presentazione di iniziative dei cittadini europei dovuti a una mancanza di sostegno informatico; deplora, soprattutto, che un simile strumento per i cittadini sia utilizzato in forme tanto divergenti dalle varie amministrazioni a causa delle diverse procedure operative degli Stati membri;

37.

plaude all'anno europeo dei cittadini 2013; invita l'insieme delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea e degli Stati membri a migliorare e a pubblicizzare maggiormente il loro servizio ai cittadini e ai residenti europei durante quest'anno, alla luce dei principi contenuti nei trattati e dei fatti esposti nella presente relazione;

38.

rileva che il meccanismo delle petizioni non è un mero servizio ma un diritto di tutti i cittadini e residenti europei; si impegna a rendere la procedura delle petizioni più efficiente, trasparente e imparziale, nel rispetto del diritto di partecipazione dei membri della commissione per le petizioni, in modo tale che il trattamento delle petizioni possa superare i controlli giudiziari anche a livello procedurale;

39.

sottolinea il ruolo essenziale delle missioni conoscitive nella procedura delle petizioni, non solo come diritto alla partecipazione ai lavori parlamentari ma anche come obbligo nei confronti dei firmatari; riafferma, come già ribadito nella precedente relazione della commissione per le petizioni, la necessità di norme procedurali scritte e più precise concernenti la preparazione, l'attuazione e la valutazione delle missioni conoscitive, assicurando da un lato che tutti i membri di una tale missione abbiano il diritto di presentare i fatti dal loro punto di vista e, dall'altro, garantendo a tutti i membri di commissione la possibilità di partecipare al processo decisionale riguardante le conclusioni e le raccomandazioni che dovrà elaborare la commissione per le petizioni;

40.

invita la Conferenza dei presidenti del Parlamento a rafforzare il ruolo d'indagine della commissione per le petizioni;

41.

ritiene l'organizzazione di audizioni pubbliche un modo utile di esaminare in profondità le questioni sollevate dai firmatari; desidera richiamare l'attenzione, per esempio, sulla passata audizione pubblica relativa all'esplorazione e allo sfruttamento di fonti di energia non convenzionali, in cui è stato preso atto delle preoccupazioni sollevate in tal senso dai cittadini dell'UE attraverso le loro petizioni; riconosce il diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico e l'esigenza di un migliore coordinamento a livello UE nella realizzazione del triplice obiettivo della politica dell'Unione europea in materia di energia nel suo complesso, ossia la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento;

42.

auspica che si organizzino audizioni pubbliche per le iniziative dei cittadini europei andate a buon fine, insieme alla commissione legislativa responsabile, conformemente all'articolo 197 bis del regolamento interno del Parlamento europeo; riafferma la sua convinzione che questo nuovo strumento rafforzerà le istituzioni democratiche dell'Unione e darà significato alla nozione di cittadinanza europea;

43.

è comunque preoccupato per gli ostacoli burocratici e tecnici con cui i cittadini si sono scontrati nei primi mesi di applicazione pratica dell'iniziativa dei cittadini europei; esorta, pertanto, la Commissione a valutare seriamente l'opportunità di anticipare il riesame previsto all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 211/2011;

44.

sottolinea la necessità di riesaminare periodicamente lo stato delle iniziative dei cittadini europei al fine di migliorare la procedura e di trovare quanto prima soluzioni efficaci agli ostacoli associati a ogni singola fase della procedura;

45.

ritiene che il ruolo e le responsabilità della commissione per le petizioni troverebbero una migliore realizzazione e che la sua visibilità, efficienza, affidabilità e trasparenza sarebbero rafforzate se si migliorassero le modalità di presentazione in Aula di tematiche importanti per i cittadini europei e se si rafforzassero le sue capacità di convocare testimoni, condurre indagini e organizzare audizioni;

46.

invita il Parlamento a valutare in che misura si rendano opportune modifiche del regolamento interno per dar seguito a tali requisiti formali inerenti alle missioni conoscitive e alle risoluzioni approvate dalla plenaria a norma dell'articolo 202 del regolamento;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o a organi competenti analoghi.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0510.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0445.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/82


P7_TA(2013)0422

Recenti casi di violenza e e persecuzione contro i cristiani, segnatamente a Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) e il caso del pastore Saeed Abedini (Iran)

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenze e persecuzioni contro cristiani, in particolare a Maalula (Siria) e Peshawar (Pakistan), nonché sul caso del pastore Saeed Abedini (Iran) (2013/2872(RSP))

(2016/C 181/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2007 su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose (1), del 21 gennaio 2010 sui recenti attacchi contro comunità cristiane (2), del 6 maggio 2010 sugli eccidi a Jos, Nigeria (3), del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan (4), del 25 novembre 2010 sull'Iraq — in particolare la pena di morte (compreso il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi contro le comunità cristiane (5), del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa (6), del 27 ottobre 2011 sulla situazione in Egitto e in Siria, in particolare per quanto riguarda le comunità cristiane (7), e del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (8),

vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 13 giugno 2013, sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo (9),

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,

vista la dichiarazione resa il 23 settembre 2013 da Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, che condanna l'aggressione ai danni della comunità cristiana di Peshawar, in Pakistan,

viste le conclusioni del Consiglio, del 21 febbraio 2011, relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza fondate sulla religione o sul credo, nonché le conclusioni del Consiglio, del 16 novembre 2009, che sottolineano l'importanza strategica della libertà di religione o di credo e della lotta contro l'intolleranza religiosa,

visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto l'articolo 18 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,

viste le relazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite concernenti la libertà di religione o di credo,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il proprio impegno nei confronti della libertà di religione, di coscienza e di pensiero, sottolineando che i governi hanno il dovere di salvaguardare tali libertà nel mondo; che i leader politici e religiosi hanno il dovere di contrastare l'estremismo e promuovere il rispetto reciproco tra individui e gruppi religiosi a tutti i livelli; che lo sviluppo dei diritti umani, della democrazia e delle libertà civili è la base comune su cui l'Unione europea fonda le sue relazioni con i paesi terzi e che si tratta di un aspetto contemplato dalla clausola sulla democrazia contenuta negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi;

B.

considerando che, conformemente al diritto internazionale in materia di diritti umani e, in particolare, all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che tale diritto include la libertà di cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'osservanza, le pratiche e l'insegnamento; che, stando alla commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, la libertà di religione o di credo tutela tutte le convinzioni, anche quelle teiste, non teiste e ateiste;

C.

considerando che diverse risoluzioni dell'UNHRC invitano tutti gli Stati, nell'ambito del loro ordinamento giuridico interno e conformemente agli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ad adottare tutte le misure necessarie a combattere l'odio, la discriminazione, l'intolleranza e gli atti di violenza, le intimidazioni e le coercizioni motivati dall'intolleranza religiosa, inclusi gli attacchi contro i luoghi di culto, e a incoraggiare la comprensione, la tolleranza e il rispetto nelle questioni riguardanti la libertà di religione o di credo;

D.

considerando che, secondo varie relazioni, si riscontra un aumento della repressione da parte del governo e dell'ostilità sociale ai danni di individui e gruppi di varie religioni o confessioni, in particolare in Pakistan, nei paesi della Primavera araba o in alcune zone dell'Africa; che in alcuni casi la situazione delle comunità cristiane è tale da compromettere la loro sopravvivenza e che, qualora esse scomparissero, una parte significativa del patrimonio religioso dei paesi in questione andrebbe perduta;

Maalula, Siria

E.

considerando che il 4 settembre 2013 il villaggio siriano di Maalula è stato attaccato da militanti di Jabhat al-Nusra, un gruppo legato ad al-Qaeda;

F.

considerando che Maalula è un simbolo della presenza cristiana in Siria ed è diventata dimora di diverse comunità religiose che convivono pacificamente da secoli; che cittadini siriani di ogni religione partecipano tutti i mesi di settembre alla festa del Giorno della croce che si celebra in città; che Maalula è una delle tre città e villaggi del paese in cui l'aramaico è ancora una lingua parlata dalla popolazione locale;

G.

considerando che i violenti scontri di Maalula costituiscono i primi attacchi mirati in modo specifico a colpire una consistente comunità cristiana dall'inizio della violenta crisi siriana; che almeno quattro persone (Michael Thaalab, Antoine Thaalab, Sarkis Zakem e Zaki Jabra) sono rimaste uccise in tali scontri mentre altre (Shadi Thaalab, Jihad Thaalab, Moussa Shannis, Ghassan Shannis, Daoud Milaneh e Atef Kalloumeh) sono state rapite o sono scomparse; che, dall'inizio degli scontri nella città, la maggior parte dei 5 000 residenti è fuggita nelle città vicine o a Damasco; che quanto accaduto a Maalula dimostra l'inasprimento del settarismo nel conflitto siriano;

H.

considerando che il convento di Santa Tecla (Mar Takla) è storicamente la dimora di suore e orfani sia di religione cristiana che musulmana; che circa 40 suore e orfani sono rimasti a Maalula nonostante gli intensi scontri e sono bloccati nel convento in condizioni in continuo peggioramento a causa della mancanza di acqua e altri rifornimenti;

Peshawar, Pakistan

I.

considerando che il 22 settembre 2013, in un doppio attacco suicida nella chiesa di Tutti i Santi di Kohati Gate, un distretto di Peshawar, almeno 82 persone hanno perso la vita e oltre 120 sono rimaste ferite;

J.

considerando che il gruppo Jundullah, collegato al gruppo Tehrik-i-Talibaan Pakistan, ha rivendicato l'attacco, dichiarando l'intenzione di continuare colpire cristiani e non musulmani, in quanto nemici dell'Islam, finché non cesseranno gli attacchi dei droni statunitensi in Pakistan; che Tehrik-i-Talibaan Pakistan ha negato di essere coinvolto nell'attacco e di avere legami con Jundullah;

K.

considerando che il primo ministro pakistano, Nawaz Sharif, ha condannato l'attacco, affermando che l'uccisione di innocenti è contro la dottrina dell'Islam;

L.

considerando che i cristiani, che costituiscono circa l'1,6 % della popolazione nella Repubblica islamica del Pakistan, sono vittime di pregiudizi e sporadici scoppi di violenza di massa;

M.

considerando che la maggioranza dei cristiani pakistani conduce un'esistenza precaria e che essi spesso temono di essere accusati di blasfemia, argomento in grado di provocare esplosioni di violenza pubblica;

N.

considerando che il 9 marzo 2013 a Lahore i musulmani hanno incendiato oltre 150 abitazioni di cristiani e due chiese in risposta a un'accusa di blasfemia;

O.

considerando che la legislazione del Pakistan in materia di blasfemia rende pericoloso per le minoranze religiose esprimersi liberamente o prendere apertamente parte alle attività religiose;

Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran

P.

considerando che Saeed Abedini, un pastore iraniano-americano imprigionato in Iran dal 26 settembre 2012, è stato condannato il 27 gennaio 2013 da un tribunale rivoluzionario in Iran a scontare otto anni di carcere con l'accusa di aver disturbato la sicurezza nazionale creando una rete di chiese cristiane all'interno di abitazioni private; che, secondo quanto riportato, Saeed Abedini sarebbe vittima di abusi fisici e psicologici in carcere;

Q.

considerando che il rappresentante speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran ha dichiarato che i cristiani non dovrebbero essere sottoposti a sanzioni per aver manifestato o praticato la loro fede e rimane quindi preoccupato per le notizie di arresti e procedimenti giudiziari nei confronti di cristiani accusati di crimini, vagamente formulati, contro la sicurezza nazionale, per aver praticato la propria fede;

1.

condanna fermamente i recenti attacchi contro i cristiani ed esprime la propria solidarietà alle famiglie delle vittime; esprime nuovamente profonda preoccupazione per la proliferazione di episodi di intolleranza, repressione e violenza contro le comunità cristiane, in particolare in Africa, in Asia e in Medio Oriente; esorta i governi interessati a garantire che i colpevoli di tali crimini e tutti i responsabili degli attacchi, nonché degli altri atti di violenza contro i cristiani o altre minoranze religiose, siano assicurati alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;

2.

condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione e intolleranza basata sulla religione e sul credo, nonché gli atti di violenza contro tutte le comunità religiose; sottolinea ancora una volta il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione quale diritto umano fondamentale;

3.

ribadisce la propria preoccupazione per l'esodo dei cristiani da vari paesi, in particolare del Medio Oriente, registrato negli ultimi anni;

Maalula, Siria

4.

è preoccupato per l'attuale situazione in cui si trovano i cristiani in Siria; condanna le azioni di Jabhat al-Nusra e dei militanti associati a Maalula e nella zona circostante; osserva che, prima dei recenti episodi, cristiani e musulmani coesistevano pacificamente nella città, anche durante il conflitto, e concorda che Maalula deve tornare ad essere un luogo di pace; riconosce che l'attacco di Maalula costituisce soltanto un aspetto della guerra civile siriana;

5.

sottolinea che i monasteri di Maalula vanno protetti al fine di tutelare vite umane, attività religiose e tesori architettonici, consentendo a cristiani e musulmani di vivere insieme in modo pacifico;

6.

invita a fornire immediatamente sostegno e assistenza umanitaria alle suore e agli orfani bloccati nel convento di Santa Tecla (Mar Takla); invita tutte le parti coinvolte nel conflitto a consentire ai gruppi umanitari di accedere al convento;

7.

esprime preoccupazione per le conseguenze degli attacchi e per i possibili rischi che corre la comunità cristiana; è consapevole del fatto che i cristiani e altre comunità si trovino al centro del conflitto e siano costretti a schierarsi in una guerra sempre più faziosa;

8.

sottolinea che tutti i soggetti interessati hanno il dovere di proteggere le diverse minoranze presenti in Siria, tra cui sciiti, alauiti, curdi, drusi e cristiani;

Peshawar (Pakistan)

9.

condanna in maniera decisa gli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar e gli altri attacchi terroristici recenti;

10.

accoglie favorevolmente la condanna generalizzata espressa da esponenti politici e fasce della società civile pakistana in relazione agli attacchi;

11.

esorta il governo pakistano a porre in essere tutte le misure possibili per assicurare alla giustizia i responsabili degli attacchi alla chiesa di Tutti i Santi di Peshawar; chiede un'azione più decisa per garantire la tutela di tutti i cittadini pakistani, a prescindere dalla religione o dal credo, e assicurare alla giustizia tutte le persone o i gruppi che compiono atti terroristici o incitano a farlo;

12.

invita il governo pakistano a intervenire per proteggere le vittime di violenze di massa di matrice religiosa, ad affrontare attivamente l'ostilità religiosa mostrata dagli attori sociali, a combattere l'intolleranza religiosa, gli atti di violenza e l'intimidazione, nonché a contrastare la percezione di impunità;

13.

esprime profonda preoccupazione per il rischio crescente cui sono esposti i cristiani in Pakistan e di cui è indice l'escalation di attacchi recentemente subiti da detta minoranza, ad esempio la persecuzione di centinaia di cristiani da parte di fanatici islamici avvenuta in marzo a Lahore per presunta blasfemia nei confronti dell'Islam;

14.

è profondamente preoccupato per la situazione generale attualmente affrontata dalle minoranze religiose in Pakistan e in particolare dalle chiese cristiane, che sono state oggetto di minacce da parte di talebani e altri gruppi estremisti;

15.

esprime profonda apprensione per il fatto che le controverse leggi sulla blasfemia si prestano a utilizzi impropri che possono avere conseguenze per i fedeli di tutte le religioni in Pakistan; è in particolare preoccupato per l'attuale aumento dei casi di ricorso alle leggi sulla blasfemia, cui si erano pubblicamente opposti i defunti Shahbaz Bhattiand e Salman Taseer (rispettivamente ex ministro ed ex governatore), finalizzato a colpire i cristiani in Pakistan;

16.

invita il governo pakistano a riesaminare attentamente le leggi sulla blasfemia e la loro applicazione attuale, con particolare riferimento alle sezioni 295 B e C del Codice penale che, per le accuse di blasfemia, prevedono l'ergastolo obbligatorio (295 B e C) o addirittura la pena di morte (295 C);

17.

ricorda che la costituzione pakistana garantisce la libertà di religione e i diritti delle minoranze; esorta tutti i cittadini del Pakistan a collaborare per promuovere e garantire la tolleranza e la comprensione reciproca;

18.

plaude alle misure adottate dal governo pakistano fin dal novembre del 2008 nell'interesse delle minoranze religiose, ad esempio l'assegnazione alle minoranze di una quota del 5 % nel settore dei posti di lavoro a livello federale, il riconoscimento di festività non musulmane e la proclamazione di una Giornata nazionale delle minoranze;

Il caso del pastore Saeed Abedini in Iran

19.

esprime profonda preoccupazione per il destino del pastore Saeed Abedini, in carcere ormai da più di un anno e condannato a otto anni di reclusione in Iran per accuse legate alle sue convinzioni religiose;

20.

invita il governo iraniano ad assolvere e liberare immediatamente Saeed Abedini e tutte le persone detenute o sotto accusa per motivi di carattere religioso;

21.

rinnova l'appello all'Iran affinché si attivi per garantire il pieno rispetto del diritto alla libertà di religione o di credo, anche assicurando che la legislazione e le prassi in vigore nel paese siano assolutamente conformi all'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR); precisa che ciò presuppone altresì il pieno rispetto di un diritto incondizionato e generalizzato a convertirsi a un'altra religione in base a scelte personali;

22.

plaude al messaggio di moderazione e tolleranza religiosa del nuovo presidente dell'Iran, Hassan Rouhani; ritiene che l'UE debba avviare un dialogo con l'Iran in materia di diritti umani;

23.

invita nuovamente il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione a prestare maggiore attenzione al tema della libertà di religione o di credo e alla situazione delle comunità religiose, inclusi i cristiani, nell'ambito degli accordi e della cooperazione con i paesi terzi nonché delle relazioni sui diritti dell'uomo;

24.

accoglie favorevolmente l'adozione da parte del Consiglio, avvenuta il 24 giugno 2013, degli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo; esorta la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a dare piena attuazione a tali orientamenti avvalendosi appieno di tutti gli strumenti e i suggerimenti ivi presentati;

25.

appoggia tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad adottare iniziative contro l'odio e la radicalizzazione violenta ed estremista;

o

o o

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'agenzia delle Nazioni Unite per la parità di genere (UN Women), al governo della Siria, al Consiglio nazionale siriano, al governo e al parlamento del Pakistan nonché al governo e al parlamento dell'Iran.


(1)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 474.

(2)  GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 7.

(3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 143.

(4)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.

(5)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 115.

(6)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.

(7)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 108.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2012)0503.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2013)0279.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/87


P7_TA(2013)0423

Scontri in Sudan e successiva censura dei media

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sugli scontri in Sudan e successiva censura dei media (2013/2873(RSP))

(2016/C 181/16)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Sudan e il Sud Sudan,

vista la dichiarazione rilasciata in data 30 settembre 2013 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla violenza durante le attuali proteste in Sudan,

vista la dichiarazione rilasciata il 27 settembre 2013 dal portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in cui si invita alla moderazione in ragione del crescente bilancio delle vittime durante le proteste in Sudan concernenti il carburante,

vista la relazione del 18 settembre 2013, a cura dell'esperto indipendente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, sulla situazione dei diritti umani in Sudan,

vista la dichiarazione rilasciata il 6 settembre 2013 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e concernente il vertice tra i presidenti del Sudan e del Sud Sudan tenutosi a Khartoum, Sudan,

viste le conclusioni comuni della riunione del meccanismo di coordinamento tripartito tra il governo del Sudan, l'Unione africana e le Nazioni Unite in merito all'UNAMID, tenutasi il 28 settembre 2013,

vista la tabella di marcia per il Sudan e il Sud Sudan, che gode del pieno sostegno dell'UE, illustrata nel comunicato emesso il 24 aprile 2012 dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visti i principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione della legge,

visti i principi di Johannesburg per la sicurezza nazionale, la libertà di espressione e l'accesso all'informazione, documento delle Nazioni Unite E/CN. 4/1996/39 (1996),

visto l'accordo globale di pace (CPA) in Sudan del 2005,

vista la Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e successivamente rivisto nel 2005 e nel 2010,

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (1),

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo (2),

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Sudan è teatro di un'ondata di crescenti proteste popolari e che la situazione politica del paese è delicata;

B.

considerando che il 23 settembre 2013 sono scoppiate proteste e manifestazioni in tutto il Sudan a seguito dell'annuncio da parte del presidente Omar Al-Bashir di tagliare i sussidi sul carburante nel tentativo di riformare l'economia, il che ha comportato un brusco aumento del 75 % del prezzo della benzina e del gas;

C.

considerando che migliaia di manifestanti hanno marciato in segno di protesta per le strade delle città di tutto il paese, tra cui Wad Madani, Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti e Sinnar, in quanto le misure di austerità introdotte dal governo, unitamente al fatto che i prezzi del carburante sono quasi raddoppiati, hanno colpito più duramente le fasce più povere;

D.

considerando che la situazione economica del Sudan resta estremamente difficile, in quanto segnata da un aumento dell'inflazione, una valuta indebolita e una grave penuria di dollari necessari a pagare le importazioni da quando, due anni fa, il Sud Sudan ha ottenuto l'indipendenza, assicurandosi circa il 75 % della produzione di greggio del paese un tempo unito;

E.

considerando che l'assenza di un accordo in merito alle disposizioni economiche transitorie tra il Sudan e il Sud Sudan, compreso l'uso del petrolio, è stata utilizzata come strumento d'intimidazione da entrambe le parti, il che ha contribuito in maniera significativa alla crisi attuale; che la diffidenza tra i due paesi vicini per quanto concerne la spartizione del debito nazionale e l'importo che il paese meridionale, privo di uno sbocco sul mare, dovrebbe pagare per il trasporto del proprio greggio attraverso il Sudan rappresenta una delle questioni irrisolte;

F.

considerando che, secondo quanto riportato, almeno 800 attivisti, tra cui membri dei partiti dell'opposizione e giornalisti, sono stati arrestati durante le manifestazioni in corso, dove sarebbero state uccise fino a 100 persone per mano delle forze di sicurezza, un bilancio che ha spinto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) a invitare i responsabili dell'applicazione della legge alla «massima moderazione»; che, stando a quel che viene riferito, la maggior parte delle persone uccise aveva un'età compresa tra i 15 e i 25 anni, ma che anche bambini tra i 10 e 12 anni sarebbero stati colpiti con armi da fuoco dalle forze di sicurezza;

G.

considerando che il ministero dell'Istruzione ha reso noto che le scuole rimarranno chiuse fino al 20 ottobre 2013;

H.

considerando che durante la violenta repressione per mano del governo sudanese è stato fatto ricorso a munizioni vere contro i manifestanti pacifici nonché a fermi su larga scala; che diversi attivisti, membri del partito dell'opposizione e leader della società civile, tra cui insegnanti e studenti, sono stati arrestati presso il loro domicilio o tenuti in segregazione, e che le loro abitazioni sono state perquisite dagli agenti dei servizi nazionali di intelligence e di sicurezza (NISS); che si sono tenuti processi sommari, come ad esempio quello a seguito dell'arresto di Majdi Saleem, noto difensore dei diritti umani, e che dalla fine di settembre è in atto un oscuramento delle informazioni attraverso una severa censura dei mezzi stampa e un blocco di Internet;

I.

considerando che il Sudan occupa uno dei posti peggiori nella classifica concernente il rispetto della libertà di informazione; che il 25 settembre 2013 i NISS hanno dato un giro di vite senza precedenti alla libertà di informazione, vietando ai direttori dei principali giornali di pubblicare qualsiasi informazione sulle proteste che non provenisse da fonti governative;

J.

considerando che sono state commesse numerose violazioni della libertà di stampa, tra cui il blocco di Internet, il sequestro di giornali, l'intimidazione di giornalisti e la censura di siti web di informazione; che gli uffici delle stazioni televisive Al-Arabiya e Sky News Arabic Service sono stati chiusi; che il 19 settembre 2013 è stata vietata la pubblicazione di diversi quotidiani, tra cui Al-Sudani, Al-Meghar, Al Gareeda, Almash'had Alaan, Al-Siyasi e il quotidiano filogovernativo Al-Intibaha, e che le copie di tre giornali, incluso Al-Intibaha, sono state confiscate non appena stampate;

K.

considerando che un accesso privo di censure a Internet, cellulari e TIC ha un impatto positivo sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, in quanto estende la portata della libertà di espressione, dell'accesso alle informazioni e della libertà di riunione in tutto il mondo; che la raccolta e la divulgazione digitali di prove relative alle violazioni dei diritti umani possono contribuire alla lotta globale contro l'impunità;

L.

considerando che l'accesso a Internet è un diritto fondamentale riconosciuto dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC) che si colloca sullo stesso piano di altri diritti umani fondamentali, e che in quanto tale dovrebbe essere difeso e salvaguardato;

M.

considerando che le autorità di regolamentazione del paese hanno istituito un'unità speciale incaricata di monitorare e attuare il filtraggio delle informazioni, e che le autorità sudanesi riconoscono apertamente di filtrare i contenuti che possono trasgredire la moralità pubblica e l'etica o minacciare l'ordine;

N.

considerando che il 25 settembre 2013 le autorità hanno bloccato l'accesso a Internet in tutto il paese per oltre 24 ore, creando il più grande blackout dal tempo delle rivolte del 2011 in Egitto; che Internet era stato drasticamente rallentato nel giugno 2012 durante una serie di proteste;

O.

considerando che, secondo la relazione di Freedom House dal titolo «Libertà in rete 2013», pubblicata il 3 ottobre 2013, il Sudan è considerato un paese «non libero» e si colloca al 63o posto su 100 paesi; che il Sudan occupa il 170o posto su 179 paesi nella classifica della libertà di stampa relativa al 2013 redatta da Reporter senza frontiere; che Reporter senza frontiere ha condannato le misure adottate dal governo;

P.

considerando che la maggior parte degli attivisti ricorre a Internet per comunicare, divulgare le informazioni al di fuori del paese ed esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni; che i cittadini hanno segnalato che persino il servizio di SMS è stato interrotto durante il blackout;

Q.

considerando che Omar al-Bashir è stato rieletto presidente del Sudan nelle elezioni politiche dell'aprile 2010, che sono state le prime elezioni pluraliste organizzate in Sudan dal 1986; che la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea ha individuato numerose irregolarità e lacune nel processo elettorale e ha dichiarato che le elezioni non erano conformi alle norme internazionali;

R.

considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso due mandati di arresto a carico del presidente al-Bashir nel 2009 e nel 2010, accusandolo di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e atti di genocidio, e che, sebbene il Sudan non abbia sottoscritto lo Statuto di Roma, esso è tenuto a cooperare con la CPI in forza della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1593 (2005), e deve pertanto dare esecuzione ai suddetti mandati di arresto;

S.

considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, il 50 % della popolazione del Sudan (che conta 34 milioni di persone) ha meno di 15 anni e il 46 % circa vive al di sotto della soglia di povertà;

T.

considerando che il conflitto che interessa le zone di transito del Sudan ha colpito più di 900 000 persone, oltre 220 000 delle quali si sono rifugiate in Etiopia e Sud Sudan, e che dall'inizio del 2013 circa 300 000 persone sono state nuovamente sfollate a causa degli scontri tra tribù in corso in Darfur;

U.

considerando che tra il 2012 e il 2013 l'UE ha stanziato oltre 76 milioni di euro a favore degli aiuti umanitari in Sudan (dato aggiornato al 20 agosto 2013); che il Sudan non ha ratificato l'accordo di Cotonou riveduto del 2005 e non può dunque beneficiare di sostegno finanziario a titolo del 10o Fondo europeo di sviluppo;

1.

esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione politica, economica e sociale in Sudan, segnata dalle violenze e dalle perdite di vite umane registrate nel contesto delle recenti proteste scoppiate in tutto il paese;

2.

condanna le uccisioni, le violenze perpetrate contro i manifestanti, la censura dei media, le intimidazioni politiche nonché le vessazioni e gli arresti arbitrari a danno di difensori dei diritti umani, attivisti politici e giornalisti;

3.

invita il governo del Sudan a porre fine alle vessazioni e a rilasciare immediatamente tutti i manifestanti pacifici, gli attivisti politici, i membri dell'opposizione, i difensori dei diritti umani, il personale sanitario, i blogger e i giornalisti arrestati per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di parola e riunione; sottolinea che tutti i detenuti devono avere accesso a un processo equo basato su indagini credibili nonché beneficiare del diritto all'assistenza legale e al rispetto della presunzione di innocenza, e che il governo deve consentire ai detenuti di incontrare le famiglie e di avere accesso alle cure mediche;

4.

deplora l'utilizzo di munizioni vere contro i manifestanti, sfociato in uccisioni illegali, così come l'uso sproporzionato della forza e le uccisioni presumibilmente intenzionali di manifestanti a opera delle forze di sicurezza; esorta il governo sudanese a fermare immediatamente le repressioni e a porre fine all'impunità di cui godono i membri dei NISS; chiede l'abolizione della draconiana legge sulla sicurezza nazionale del 2010;

5.

invita le forze di sicurezza sudanesi a rispettare i «Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge», che stabiliscono le circostanze in cui è possibile ricorrere legittimamente alla forza senza violare i diritti umani, incluso il diritto alla vita;

6.

invita le autorità sudanesi a ripristinare e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale, ivi compresi la libertà di espressione, sia online che offline, la libertà di riunione, la libertà di religione, i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, nonché a rimuovere immediatamente tutte le restrizioni nell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

7.

esorta il governo sudanese a porre termine a tutte le forme di repressione contro coloro che esercitano il proprio diritto alla libertà di espressione, sia online che offline, e a proteggere i giornalisti; pone in evidenza il ruolo svolto dai media che, oltre a fornire informazioni ai cittadini, offrono loro una piattaforma dove dar voce alle proprie legittime preoccupazioni; condanna pertanto con fermezza il blackout mediatico del 22 settembre 2013 e l'operazione di intimidazione orchestrata dai NISS;

8.

esorta il governo sudanese a consentire alla sua popolazione di accedere liberamente a Internet in qualsiasi momento; sottolinea che l'accesso a Internet costituisce un diritto fondamentale, riconosciuto dall'UNHCR, che va mantenuto e difeso alla stregua di tutti gli altri diritti umani;

9.

invita il governo sudanese a proseguire le riforme politiche necessarie per apportare una soluzione ai problemi della cronica cattiva gestione economica, della povertà, dei crescenti livelli di corruzione e dell'insicurezza nelle aree occidentali e meridionali del paese, e raccomanda alle autorità sudanesi e a tutti i partner regionali e internazionali di realizzare programmi a favore dei giovani volti a promuovere l'istruzione, la formazione e l'occupazione;

10.

invita le autorità sudanesi ad avviare a livello nazionale un effettivo processo di dialogo globale con l'opposizione, in particolare in Darfur; sollecita con vigore i governi del Sudan e del Sud Sudan a raggiungere un accordo in merito alle disposizioni economiche transitorie ancora irrisolte tra i due paesi, tra l'altro per quanto concerne lo sfruttamento del petrolio, che ha contribuito al verificarsi degli attuali disordini in Sudan;

11.

rammenta le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del giugno 2008, che denunciano il continuo rifiuto da parte del governo del Sudan di cooperare con la Corte penale internazionale (CPI) e sottolineano l'obbligo, e la capacità, del governo sudanese di impegnarsi in tale cooperazione, segnalando altresì la necessità di rispettare tutti i mandati d'arresto emessi dalla CPI; esorta Omar al-Bashir a rispettare il diritto internazionale e a comparire dinanzi alla CPI per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;

12.

invita il governo sudanese a rivedere la propria legge sulla sicurezza nazionale, che consente la detenzione degli indagati per un periodo fino a quattro mesi e mezzo senza alcuna forma di riesame giudiziario, nonché a riformare il proprio ordinamento giuridico conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani;

13.

esorta il governo sudanese ad abolire la pena di morte, ancora in vigore, e a commutare le sentenze capitali in pene alternative adeguate;

14.

accoglie con favore la decisione delle autorità di istituire una commissione d'indagine per consegnare alla giustizia i responsabili delle uccisioni, ed esorta le stesse autorità a procedere a indagini complete e indipendenti su tutte le uccisioni denunciate;

15.

invita l'Unione africana, in stretto coordinamento con le procedure speciali del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a inviare con urgenza una commissione d'inchiesta per indagare sulle accuse di un uso eccessivo, intenzionale e letale della forza da parte delle autorità sudanesi, nonché sulle circostanze che hanno portato alla morte dei manifestanti, inclusi i difensori dei diritti umani;

16.

invita la Commissione ad adottare con la massima sollecitudine disposizioni giuridiche volte a limitare l'esportazione di tecnologie per la sorveglianza di massa dall'Unione europea verso i paesi dove esse saranno probabilmente utilizzate per violare le libertà digitali e altri diritti umani;

17.

si rammarica, visti i gravi disordini politici in Sudan e i conflitti armati in cui le forze sudanesi e le milizie sostenute dal governo continuano a perpetrare impunemente crimini di guerra, della decisione dell'alto rappresentante dell'UE di porre fine al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan/Sud Sudan; ritiene che, senza un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan/Sud Sudan in carica, l'UE sarà lasciata ai margini dei negoziati e degli sforzi internazionali, specialmente in considerazione del fatto che Stati Uniti, Russia e Cina dispongono tutti di inviati speciali per il Sudan; invita pertanto l'alto rappresentante a rivedere la sua decisione e a prorogare il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan/Sud Sudan;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Sudan, all'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al parlamento panafricano.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0274.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/92


P7_TA(2013)0424

Violenze recenti in Iraq

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulle recenti violenze in Iraq (2013/2874(RSP))

(2016/C 181/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni precedenti sull'Iraq, segnatamente quella del 14 marzo 2013 dal titolo «Iraq: il dramma delle minoranze, in particolare dei turkmeni» (1),

visti l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, e la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq (2),

visto il documento di strategia comune per l'Iraq (2011-2013) della Commissione,

vista la relazione sui diritti umani in Iraq per il periodo gennaio-giugno 2012, presentata congiuntamente dalla Missione di assistenza dell'ONU per l'Iraq (UNAMI) e dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 19 dicembre 2012,

vista la relazione n. 144 sul Medio Oriente del Gruppo internazionale di crisi, del 14 agosto 2013, dal titolo: «Make or Break: Iraq's Sunnis and the State»,

visti i dati dell'ONU sul numero di vittime nel mese di settembre, pubblicati il 1o ottobre 2013,

vista la dichiarazione resa dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il 29 luglio 2013, che esortava i leader ad allontanare l'Iraq dall'orlo del precipizio,

vista la dichiarazione resa dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il 1o settembre 2013 sui tragici eventi del campo di Ashraf, costati la vita a 52 persone,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o il credo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui l'Iraq è firmatario,

vista la dichiarazione resa il 5 settembre 2013 dal Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, sulle recenti violenze in Iraq,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Iraq continua ad affrontare gravi sfide politiche, socioeconomiche e di sicurezza, e che il panorama politico del paese è estremamente frammentato e segnato dalla violenza e della politica settaria, il che va gravemente a scapito delle legittime aspirazioni del popolo iracheno alla pace, alla prosperità e a un'effettiva transizione verso la democrazia;

B.

considerando che, secondo i dati sul numero delle vittime pubblicati dall'UNAMI, un totale di 979 iracheni sono stati uccisi e altri 2 133 sono stati feriti in atti di terrorismo e violenza nel settembre 2013; che, nello stesso mese, Baghdad è stato il governatorato più colpito, con 1 429 vittime tra i civili (418 morti e 1 011 feriti), seguito da Ninewa, Diyala, Salahuddin e Anbar; che sono state segnalate vittime anche a Kirkuk, Erbil, Babil, Wasit, Dhi-Qar e Basra;

C.

considerando che l'impatto delle violenze sulla popolazione civile rimane eccezionalmente elevato, dal momento che, dall'inizio del 2013, fino a 5 000 civili sono stati uccisi e circa 10 000 sono rimasti feriti, il che rappresenta la cifra più elevata degli ultimi cinque anni;

D.

considerando che gravi problemi sociali ed economici, come la povertà diffusa, la disoccupazione elevata, la stagnazione economica, il degrado ambientale e la mancanza di servizi pubblici di base continuano a interessare una vasta parte della popolazione; che numerose manifestazioni pacifiche per la rivendicazione di maggiori diritti sociali, economici e politici continuano a essere oggetto di sistematica repressione, perpetrata con impunità da parte delle forze di sicurezza;

E.

considerando che la costituzione irachena garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, unitamente ai «diritti amministrativi, politici, culturali e all'istruzione delle varie nazionalità»;

F.

considerando che l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq, e in particolare la sua clausola sui diritti umani, evidenzia che il dialogo politico tra l'UE e l'Iraq dovrebbe concentrarsi sui diritti umani e sul rafforzamento delle istituzioni democratiche;

1.

condanna fermamente i recenti atti di terrorismo e l'aumento della violenza settaria, che aumentano il rischio che il paese ricada in conflitti settari e suscitano timori di lotte settarie ancora più estese in tutta la regione; fa presente che sebbene le violenze perpetrate siano di tipo settario, le loro cause sono politiche piuttosto che religiose;

2.

esprime il suo cordoglio alle famiglie e agli amici delle persone decedute e ferite;

3.

condanna i recenti attentati del 3 settembre 2013, in cui almeno 60 persone sono rimaste uccise nei quartieri a maggioranza sciita di Baghdad; del 15 settembre 2013, in cui più di 40 persone hanno perso la vita nelle esplosioni che hanno colpito il paese, prendendo di mira soprattutto le zone sciite; del 21 settembre 2013, in cui almeno 60 persone sono state uccise in un attacco sferrato durante un funerale a Sadr City (Baghdad); del 30 settembre 2013, in cui almeno 54 persone hanno perso la vita a causa dell'esplosione di autobombe nei quartieri a maggioranza sciita di Baghdad; del 5 ottobre 2013, in cui almeno 51 persone sono rimaste uccise e più di 70 sono state ferite a Baghdad, in un attacco compiuto da un attentatore suicida contro i pellegrini sciiti nel quartiere di al-Adhamiya, mentre almeno 12 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite dopo che, lo stesso giorno, un altro attentatore suicida si è fatto esplodere in un caffè di Balad, a nord di Baghdad; del 6 ottobre 2013, in cui almeno 12 bambini, di età compresa tra 6 e 12 anni, hanno perso la vita e molti altri sono stati feriti a causa di un attentatore suicida che si è fatto esplodere vicino a una scuola elementare nel villaggio turcomanno sciita di Qabak; del 7 ottobre 2013, in cui almeno 22 persone sono rimaste uccise in una nuova ondata di esplosioni a Baghdad, e dell'8 ottobre 2013, in cui almeno 9 persone sono morte a causa di un'autobomba a Baghdad e di attentati alle forze di sicurezza nel nord del paese;

4.

condanna fermamente gli attacchi contro il campo di Ashraf del 1o settembre 2013 da parte delle forze irachene, che hanno portato alla morte di 52 rifugiati iraniani e al sequestro di 7 residenti, comprese 6 donne, che, stando alle dichiarazioni del Vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton, sarebbero trattenuti a Baghdad, e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato; manifesta il proprio sostegno nei confronti del lavoro dall'UNAMI nell'adoperarsi per trasferire i circa 3 000 residenti fuori dall'Iraq;

5.

esprime profonda preoccupazione per la nuova ondata di instabilità e invita tutti i leader politici iracheni, di tutte le etnie e convinzioni religiose, a collaborare per porre fine alla violenza e alla diffidenza dei gruppi settari e a riconciliare il popolo iracheno;

6.

invita sia il governo dell'Iraq che i governi regionali a condannare gli attentati e ad agevolare un'indagine internazionale indipendente, rapida e completa sui recenti attacchi terroristici nella regione, e chiede al governo iracheno di collaborare appieno all'indagine in modo da assicurare i responsabili alla giustizia;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che la violenza del conflitto siriano sia sfociata anche in Iraq, dove i ribelli jihadisti legati allo Stato islamico dell'Iraq, un gruppo ombrello di militanti sunniti che include al-Qaeda, hanno assunto una posizione di rilievo;

8.

invita i leader politici, religiosi e civili e le forze di sicurezza ad avviare con urgenza una collaborazione tesa a porre fine allo spargimento di sangue e ad assicurare che tutti i cittadini iracheni si sentano ugualmente protetti;

9.

invita il governo iracheno e tutti i leader politici ad adottare le misure necessarie per fornire sicurezza e protezione a tutte le persone in Iraq, in particolare ai membri delle minoranze vulnerabili; chiede al governo iracheno di garantire che le forze di sicurezza rispettino lo Stato di diritto e le norme internazionali;

10.

invita la comunità internazionale e l'Unione europea a sostenere il governo iracheno, promuovendo iniziative tese al dialogo nazionale, al consolidamento dello Stato di diritto e alla fornitura dei servizi di base, allo scopo di creare un Iraq sicuro, stabile, unificato, florido e democratico, in cui siano tutelati i diritti umani e politici di tutte le persone;

11.

invita le autorità irachene a prendere misure urgenti per destinare un maggior numero di risorse ai programmi volti a migliorare la situazione, dal momento che le condizioni della sicurezza hanno inasprito i problemi dei gruppi più vulnerabili, tra cui le donne, i giovani e gli attivisti dei diritti fondamentali, compresi i sindacalisti;

12.

incoraggia il dialogo religioso tra il clero sunnita e sciita, in quanto strumento necessario alla risoluzione del conflitto; ritiene che i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran accordino anche all'Iraq la possibilità di agire da intermediario, trattandosi di uno dei pochi paesi a godere di forti legami con entrambe le parti; invita i leader iraniani a impegnarsi in modo costruttivo per la stabilizzazione della regione;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Consiglio dei rappresentanti dell'Iraq, al governo regionale del Kurdistan, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0101.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0022.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 9 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/95


P7_TA(2013)0404

Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la BCE sulla cooperazione in materia di procedure attinenti al meccanismo di vigilanza unico (MVU)

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (2013/2198(ACI))

(2016/C 181/18)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 12 settembre 2013,

visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico,

visti il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, l'articolo 284, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 295,

vista la sua posizione definita il 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1) e la relazione della commissione per i problemi economici e monetari, nonché il parere della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta di tale regolamento (2),

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente della Banca centrale europea del 12 settembre 2013, al momento del voto del Parlamento europeo per l'adozione del regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (3),

visti l'articolo 127, paragrafo 1, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0302/2013),

1.

approva la conclusione dell'accordo in allegato e, alla luce del contenuto dell'accordo, decide di allegarlo al suo regolamento;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'accordo con il Presidente della Banca centrale europea e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0372.

(2)  A7-0392/2012 (relatore Marianne Thyssen e relatore per parere Andrew Duff).

(3)  Cfr. allegato alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di tale regolamento (Testi approvati, P7_TA(2013)0372).


ALLEGATO

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'accordo interistituzionale pubblicato nella GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.)


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/96


P7_TA(2013)0405

Numero e composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul numero e la composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali (2013/2853(RSO)

(2016/C 181/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

viste le sue decisioni del 6 maggio 2009 (1), 14 settembre 2009 (2), 15 giugno 2010 (3) e 14 dicembre 2011 (4) sul numero e la composizione numerica delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali,

visto l'articolo 198 del suo regolamento,

1.

decide che dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea, la delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Croazia cessa di esistere;

2.

decide di modificare come segue la composizione numerica delle delegazioni interparlamentari seguenti:

 

Delegazione per le relazioni con l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo: 30 membri

 

Delegazioni per le relazioni con la penisola arabica: 19 membri

 

Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti: 57 membri

 

Delegazione per le relazioni con il Canada: 21 membri

 

Delegazione per le relazioni con i paesi dell’America centrale: 16 membri

 

Delegazione per le relazioni con il Giappone: 26 membri

 

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: 42 membri

 

Delegazione per le relazioni con l'India: 29 membri

 

Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN): 25 membri

 

Delegazione per le relazioni con l’Australia e la Nuova Zelanda: 19 membri

 

Delegazione per le relazioni con il Sudafrica: 21 membri;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 136.

(2)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 36.

(3)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 159.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 132.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 8 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/98


P7_TA(2013)0391

Accordo di cooperazione UE-Ucraina relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (06373/2013 — C7-0070/2013 — 2012/0274(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 181/20)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06373/2013),

visto il progetto di accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (13242/2005),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 172 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0070/2013),

visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0298/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/98


P7_TA(2013)0392

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/025IT/Lombardia — Italia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia) (COM(2013)0470 — C7-0206/2013 — 2013/2138(BUD))

(2016/C 181/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0470 — C7-0206/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006) (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0294/2013),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 31 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 529 licenziamenti effettuati in Lombardia durante il periodo di riferimento compreso tra il 20 marzo 2011 e il 20 dicembre 2011, con 480 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;

E.

considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.

rileva con rammarico che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 30 dicembre 2011 e che la Commissione europea ha comunicato la sua valutazione il 28 giugno 2013; deplora che la valutazione abbia richiesto ben 18 mesi;

3.

rileva che la Lombardia, la regione più prospera d'Italia che produce un quinto del PIL italiano, deve affrontare grandi problemi strutturali aggravati dalla crisi economica e finanziaria; si compiace del fatto che la Lombardia si avvalga per la seconda volta dell'assistenza del FEG per gestire le difficoltà economiche e sociali;

4.

invita le autorità italiane a sfruttare in tutte le sue potenzialità il sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure; ricorda che i primi interventi del FEG in Italia sono stati compromessi da un tasso di esecuzione del bilancio relativamente modesto, dovuto principalmente ai bassi livelli di partecipazione;

5.

sottolinea che la Commissione ha già riconosciuto l'impatto della crisi economica e finanziaria sul settore delle TIC e che il FEG ha già fornito sostegno a lavoratori licenziati in questo settore (casi EGF/2011/016 IT/Agile ed EGF/2010/012 NL/Noord Holland);

6.

osserva che in Italia, nell'ultimo decennio, il settore delle TIC ha risentito della forte concorrenza dei paesi con bassi costi di produzione; osserva anche che da alcuni anni si riconosce la necessità di una riorganizzazione del settore a seguito della rapida diffusione delle nuove tecnologie, come il cloud computing, vari tipi di servizi elettronici, i social network ecc.; rileva altresì che il divario digitale fra l'Italia e i paesi europei all'avanguardia, nonché altri paesi nel mondo, si è ulteriormente aggravato a causa del rallentamento economico determinato dalla crisi e che tutti questi sviluppi hanno portato al ridimensionamento, dal 2009 in poi, del personale delle TIC nelle imprese italiane;

7.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure personalizzate già il 1o marzo 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8.

osserva che, per limitare l'impatto sociale dei licenziamenti nel settore delle TIC, è stato fatto ampio ricorso alle reti di sicurezza sociale, come la cassa integrazione guadagni (CIG), che ha erogato prestazioni finanziarie ai lavoratori in luogo delle retribuzioni; rileva con soddisfazione che le autorità italiane non hanno mai chiesto il sostegno del FEG per finanziare le indennità di sussistenza;

9.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende misure per il reinserimento nel mondo del lavoro di 480 lavoratori quali colloqui specialistici, bilanci di competenze, definizione del percorso, monitoraggio, coordinamento e gestione del piano di intervento personalizzato, tutoring e counselling orientativo, scouting aziendale, preselezione e incontro domanda-offerta, accompagnamento al lavoro, consulenza e supporto all'autoimprenditorialità e tutoring e accompagnamento al tirocinio;

10.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non comprende le misure di formazione e riqualificazione professionale, dal momento che esse saranno finanziate attraverso fonti regionali;

11.

si compiace del fatto che le parti sociali — in particolare le organizzazioni sindacali coinvolte a livello locale (CGIL, CISL, UIL, CISAL) (3) — siano state consultate in merito alla progettazione delle misure del pacchetto coordinato FEG, e che durante le varie fasi dell'attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione;

12.

ricorda quanto sia importante migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la loro carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

13.

rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, sul quale sono state consultate le parti sociali, comprende misure in materia di consulenza e pianificazione delle carriere, accompagnamento al lavoro, preselezione e incontro domanda-offerta e supporto all'autoimprenditorialità e al tirocinio;

14.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'UE; invita nuovamente la Commissione a presentare, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti vigenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

15.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata posta in essere dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

16.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che il contributo del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che il contributo del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

17.

si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), (UIL Unione Italiana del Lavoro), CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/526/UE.)


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/102


P7_TA(2013)0393

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili — Italia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia) (COM(2013)0469 — C7-0207/2013 — 2013/2139(BUD))

(2016/C 181/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0469 — C7-0207/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) ((AII) del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG) (2),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0292/2013),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al 31 dicembre 2011 al fine di offrire un sostegno ai lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.

considerando che l'Italia ha presentato la domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 1 030 licenziamenti effettuati dalla società De Tomaso Automobili S.p.A. durante il periodo di riferimento dal 5 luglio 2012 al 28 agosto 2012, con 1 010 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;

E.

considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

concorda con la Commissione sul fatto che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;

2.

rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG il 5 novembre 2012 e che la Commissione ha comunicato la sua valutazione il 28 giugno 2013; si compiace della relativa rapidità della procedura di valutazione, durata 7 mesi;

3.

rileva che i 1 030 licenziamenti presso il produttore automobilistico italiano De Tomaso Automobili S.p.A. sono stati causati da cambiamenti nei modelli geografici di consumo; osserva che la rapida crescita dei mercati asiatici, di cui i produttori dell'Unione non sono pienamente in grado di beneficiare dato che tradizionalmente si collocano meno bene su quei mercati rispetto ad altri, contestualmente alla stretta del credito che ha seguito la crisi economica e finanziaria, ha imposto oneri supplementari all'azienda, che non è stata in grado di trovare una soluzione redditizia ed è stata messa in liquidazione nell'aprile 2012;

4.

sottolinea che la Commissione ha già riconosciuto l'impatto della crisi economica e finanziaria sul settore automobilistico e che tale settore ha presentato il maggior numero di domande di sostegno a titolo del FEG (16), sette delle quali riconducibili alla globalizzazione degli scambi (3);

5.

invita le autorità italiane a sfruttare in tutte le sue potenzialità il sostegno a titolo del FEG e a incoraggiare il massimo numero possibile di lavoratori a partecipare alle misure; ricorda che i primi interventi del FEG in Italia sono stati compromessi da un tasso di esecuzione del bilancio relativamente modesto, dovuto principalmente ai bassi livelli di partecipazione;

6.

sottolinea che i licenziamenti nell'impresa De Tomaso Automobili interessano il Piemonte e la Toscana, e in particolare le province di Torino e Livorno, dove erano collocati gli impianti di produzione dell'azienda;

7.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure personalizzate già il 15 gennaio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8.

osserva che i licenziamenti sono stati coperti dalla cassa integrazione guadagni (CIG), una rete di sicurezza sociale italiana che ha erogato benefici finanziari ai lavoratori come compensazione della retribuzione; rileva tuttavia che le autorità italiane hanno chiesto il sostegno del FEG per finanziare indennità di sussistenza supplementari rispetto alle prestazioni di sicurezza sociale normalmente previste per i disoccupati dalla legislazione italiana sul lavoro;

9.

ricorda che in futuro gli aiuti del FEG dovrebbero essere destinati principalmente alla formazione e alla ricerca di posti di lavoro, nonché ai programmi di orientamento professionale; rileva che il contributo finanziario del Fondo alle indennità dovrebbe sempre essere di natura complementare e parallela rispetto a quanto previsto dal diritto nazionale o dai contratti collettivi per i lavoratori licenziati; ricorda in questo contesto la conclusione cui è giunta la Corte dei conti nella relazione speciale n. 7/2013 sul FEG, secondo la quale «un terzo dei fondi del FEG compensa i regimi nazionali di sostegno al reddito dei lavoratori, senza alcun valore aggiunto UE», nonché la raccomandazione che invita a limitare tali misure in futuro;

10.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da co-finanziare comprende misure per il reinserimento di 1 010 lavoratori nel mondo del lavoro, quali l'orientamento professionale, il supporto per la ricollocazione professionale e l'assistenza nella ricerca di un impiego, la formazione, la riqualificazione e la formazione professionale, provvedimenti miranti a favorire la costituzione di imprese, il contributo alle imprese appena costituite, gli incentivi all'assunzione, l'indennità per la ricerca di un impiego, i contributi per spese straordinarie, ad esempio per l'assistenza a persone non autosufficienti e per le spese di pendolarismo;

11.

si compiace del fatto che le parti sociali — in particolare le organizzazioni sindacali a livello locale — siano state consultate in merito alla progettazione delle misure del pacchetto coordinato FEG; osserva che durante le varie fasi dell'attuazione del FEG e nell'accesso al medesimo saranno applicati una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione;

12.

plaude al fatto che le parti sociali siano state consultate in merito alla definizione del pacchetto e che l'attuazione di quest'ultimo sarà monitorata da un comitato direttivo;

13.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale di un lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

14.

invita gli Stati membri a includere nelle future domande le seguenti informazioni sulle misure di formazione che il FEG dovrebbe finanziare: tipologia della formazione fornita e indicazione dei settori in cui è fornita la formazione, specificando se l'offerta risponde alle necessità previste in termini di competenze nella regione/località e se è conforme alle prospettive economiche della regione negli anni a venire;

15.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti e garantire che non si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali all'interno del nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014–2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

17.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;

20.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (il caso oggetto della presente proposta di decisione), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)0622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)0007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)0150, EGF/2008/002 Delphi COM(2008)0547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)0094, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)0415.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, presentata dall'Italia)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/514/UE.)


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/105


P7_TA(2013)0397

Responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM(2012)0134 — C7-0083/2012 — 2012/0065(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0134),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0083/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del l'11 luglio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0037/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 marzo 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0080).


P7_TC1-COD(2012)0065

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/54/UE.)


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/106


P7_TA(2013)0398

Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)0788 — C7-0420/2012 — 2012/0366(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/24)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Le avvertenze relative alla salute fanno parte di una strategia antifumo organizzata, efficace e a lungo termine, i cui ambiti di applicazione e obiettivi sono ben definiti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa a livello dell'Unione piuttosto che a livello nazionale per il regolare funzionamento del mercato interno.

(6)

Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, la tendenza crescente dei fabbricanti di prodotti del tabacco a concentrare la produzione per l'intera Unione solo in un piccolo numero di impianti negli Stati membri e i conseguenti scambi transfrontalieri significativi dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione per il regolare funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003 , di cui l' Unione europea e i suoi Stati membri sono parti . L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri.

(7)

Occorre un'azione legislativa a livello dell'Unione anche per dare attuazione all 'importantissima convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) del maggio del 2003 . La convenzione è stata firmata e ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione europea , soggetti che sono di conseguenza vincolati al rispetto delle sue disposizioni in forza del diritto internazionale . L'articolo 9 (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco), l'articolo 10 (regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco), l'articolo 11 (confezionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco), l'articolo 13 (pubblicità) e l'articolo 15 (commercio illecito dei prodotti del tabacco) della convenzione sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze delle parti per l'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo è stata adottata per consenso una serie di orientamenti per l'attuazione delle disposizioni della citata convenzione, con il sostegno dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il trattato»), in materia di protezione della salute occorre basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani.

(8)

A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il trattato»), in materia di protezione della salute è opportuno basarsi su un livello elevato di protezione, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. I prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe ricevere un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani. A tal fine gli Stati membri dovrebbero promuovere campagne per la prevenzione del tabagismo, soprattutto nelle scuole primarie e sugli organi d'informazione. Conformemente al principio della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire ai fabbricanti di prodotti del tabacco la responsabilità di tutte le spese sanitarie derivanti dal consumo di tabacco.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Data l'improbabilità che in molti Stati membri un'elevata percentuale di fumatori smetta di fumare del tutto, è opportuno che la legislazione tenga conto del loro diritto di conoscere obiettivamente l'impatto che l'eventuale consumo di tabacco ha sulla loro salute — informazione che essi ricevono anche sull'imballaggio del prodotto che utilizzano.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Per misurare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, è opportuno fare riferimento alle norme ISO 4387, 10315 e 8454, riconosciute a livello internazionale. Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare il tenore delle altre emissioni, ma si sta lavorando per metterli a punto.

(10)

Per misurare il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, è opportuno fare riferimento alle norme ISO 4387, 10315 e 8454, riconosciute a livello internazionale. Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare il tenore delle altre emissioni, ma è opportuno che gli Stati membri e la Commissione incoraggino attivamente gli sforzi in corso a livello internazionale per mettere a punto tali norme o test .

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

È stato dimostrato che il polonio 210 contenuto nel tabacco è un importante cancerogeno. La sua presenza nelle sigarette potrebbe essere eliminata quasi completamente grazie a una combinazione di semplici misure. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo per il polonio 210 che implichi una riduzione del 95 % dell'attuale contenuto medio di tale sostanza nelle sigarette. È opportuno elaborare una norma ISO per la misurazione del polonio 2010 nel tabacco.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza.

(11)

Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi, in una fase successiva potrebbe risultare necessario e opportuno ridurre i tenori stabiliti o fissare soglie massime delle emissioni, tenendo conto della loro tossicità o della loro capacità di indurre dipendenza.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Stante ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

(13)

Dati i diversi formati di segnalazione attualmente utilizzati, è difficile per i fabbricanti e gli importatori adempiere gli obblighi di segnalazione, mentre per gli Stati membri e la Commissione è gravoso confrontare, analizzare le informazioni ricevute e trarre le relative conclusioni. Alla luce di ciò, è opportuno disporre di un unico formato obbligatorio per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti per la popolazione, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco, in particolare i diritti delle piccole e medie imprese (PMI) .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti.

(14)

L'assenza di un approccio armonizzato in materia di regolamentazione degli ingredienti incide sul funzionamento del mercato interno e ha effetti sulla libera circolazione delle merci nell'UE. Alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni legislative o concluso accordi vincolanti con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne consegue che alcuni ingredienti siano regolamentati in alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre seguendo impostazioni diverse per quanto concerne gli additivi integrati nel filtro delle sigarette e gli additivi coloranti del fumo del tabacco. In assenza di armonizzazione, gli ostacoli al mercato interno sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, se si tiene conto dell'attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi orientamenti e dell'esperienza acquisita in altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 della convenzione quadro per la lotta al tabagismo sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti. Occorre eliminare anche gli ingredienti che aumentano la tossicità e la capacità di indurre dipendenza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Al fine di tutelare la salute umana, è opportuno valutare la sicurezza degli additivi destinati ad essere impiegati nei prodotti del tabacco. L'impiego di additivi nei prodotti del tabacco dovrebbe essere consentito unicamente se essi figurano in un elenco di additivi consentiti stabilito dall'Unione. Tale elenco dovrebbe indicare altresì eventuali condizioni o limitazioni all'uso degli additivi autorizzati. I prodotti del tabacco contenenti additivi che non figurano nell'elenco dell'Unione o utilizzati in maniera non conforme alla presente direttiva non dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

È importante tenere conto non soltanto delle proprietà degli additivi in quanto tali, ma anche dei prodotti della loro combustione. Gli additivi e i prodotti della loro combustione non dovrebbero essere tali da soddisfare i criteri di classificazione delle sostanze pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  (2) .

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

I prodotti del tabacco (compresi i prodotti del tabacco non da fumo) con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano).

(15)

I prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante diverso da quello del tabacco, i quali possono facilitare l'iniziazione al consumo del tabacco o incidere sui modelli di consumo, destano preoccupazioni che rendono ancora più probabile una regolamentazione divergente. In molti paesi, ad esempio, le vendite di prodotti mentolati sono progressivamente aumentate, anche se la prevalenza del fumo è nel complesso calata. Numerosi studi hanno segnalato che i prodotti del tabacco mentolati possono facilitare l'inalazione e l'iniziazione al fumo dei giovani. Dovrebbero essere evitate le misure che introducono differenze di trattamento ingiustificate tra le sigarette aromatizzate (ad esempio le sigarette al mentolo e ai chiodi di garofano).

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Il divieto di prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti non vieta in assoluto l'impiego di singoli additivi, ma impone ai fabbricanti di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Occorre consentire l'uso degli additivi necessari alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante. La Commissione deve assicurare condizioni uniformi per l'attuazione della disposizione relativa all'aroma caratterizzante. Panel indipendenti devono essere chiamati dagli Stati membri e dalla Commissione a coadiuvare tale processo decisionale. L'applicazione della presente direttiva non deve operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Alcuni additivi vengono utilizzati per creare l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, comportino minori rischi per la salute o migliorino lo stato di vigilanza e le prestazioni fisiche. Questi additivi devono essere vietati per garantire norme uniformi e un livello elevato di protezione della salute.

(17)

Alcuni additivi vengono utilizzati per creare l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, comportino minori rischi per la salute o migliorino lo stato di vigilanza e le prestazioni fisiche. Per garantire norme uniformi e un livello elevato di protezione della salute , è opportuno che tali additivi non siano autorizzati. Inoltre, non dovrebbero essere autorizzati gli additivi che conferiscono un aroma caratterizzante. Sebbene ciò non debba comportare il divieto in assoluto dell'impiego di singoli additivi, è opportuno imporre ai fabbricanti l'obbligo di ridurre l'additivo o la combinazione di additivi in modo che questi non conferiscano più un aroma caratterizzante. Dovrebbe essere possibile consentire l'uso degli additivi che sono indispensabili alla fabbricazione dei prodotti del tabacco, purché essi non conferiscano un aroma caratterizzante e non siano associati all'attrattiva di tali prodotti.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Un numero sempre maggiore di persone, per la maggior parte bambini, soffre di asma e di varie allergie. Come indicato dall'OMS, sebbene non tutte le cause dell'asma siano note, occorre prevenire i fattori di rischio, compresi gli allergeni, il tabacco e le sostanze chimiche irritanti, al fine di migliorare la qualità di vita delle persone.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco non da fumo , consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

(18)

Dato che la direttiva è incentrata sui giovani, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco) , consumati principalmente da consumatori meno giovani, è opportuno prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni relative agli ingredienti fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a elaborare, se non l'hanno ancora fatto, una propria legislazione nazionale sulla protezione dei giovani in modo che la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco siano vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il rispetto di tali divieti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

L'articolo 16 della FCTC sottolinea la responsabilità delle parti della convenzione di affrontare il problema dei prodotti rivolti a consumatori minorenni, come i prodotti alimentari e i giocattoli aventi la forma di prodotti del tabacco che possono essere attraenti per i minori. Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato diversi prodotti come gli stick vaporizzatori per shisha, che non contengono nicotina ma hanno la forma di sigarette, tentano di imitare il processo del fumo attraverso la vaporizzazione di sostanze la cui innocuità non è ancora scientificamente dimostrata e, attraverso un dispositivo elettrico, simulano il processo di combustione di una sigaretta. Tali prodotti sono evidentemente fabbricati in modo da risultare attraenti per i giovani e i consumatori minorenni e riscuotono un crescente successo tra i minori in diversi Stati membri. Le abitudini che l'uso di tali imitazioni delle sigarette crea tra i giovani consumatori e i minori desta crescente preoccupazione.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e devono pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni.

(20)

Tali disparità possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dovrebbero pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni Stati membri i consumatori possono essere informati meglio che in altri in merito ai rischi per la salute dei prodotti del tabacco. Senza un'ulteriore azione di armonizzazione a livello dell'Unione, le attuali disparità rischiano di accentuarsi nei prossimi anni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute devono diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti della superficie della confezione. Occorre stabilire una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.

(22)

Anche le disposizioni in materia di etichettatura devono essere adeguate in funzione dei nuovi dati scientifici. Ad esempio, per le confezioni di sigarette l'indicazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio si è mostrata fuorviante, in quanto induce i consumatori a credere che alcune sigarette siano meno dannose di altre. I dati rivelano anche che le avvertenze combinate relative alla salute (testo e grafica) di grandi dimensioni sono più efficaci delle mere avvertenze testuali. Per questo le avvertenze combinate relative alla salute dovrebbero diventare obbligatorie in tutta l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti del campo visivo della superficie della confezione. Dovrebbe essere stabilita una dimensione minima per tutte le avvertenze relative alla salute in modo che siano visibili ed efficaci.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si devono stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco , compreso il meccanismo di apertura . La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come «a basso tenore di catrame»«ultra-light», «light», «mild», «naturale», «biologico», «senza additivi», «senza aromi», «slim», e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette «slim» sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che deve essere affrontato.

(23)

Per garantire l'integrità e la visibilità delle avvertenze relative alla salute e la loro massima efficacia, si dovrebbero stabilire norme riguardanti le dimensioni delle avvertenze e alcuni aspetti della confezione dei prodotti del tabacco. La confezione e i prodotti possono indurre in errore i consumatori, in particolare i giovani, lasciando intendere una minore nocività. Questo vale ad esempio per alcune diciture o caratteristiche come «a basso tenore di catrame»«ultra-light», «light», «mild», «naturale», «biologico», «senza additivi», «senza aromi», «slim», e l'apposizione di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni. Analogamente possono essere la dimensione e l'aspetto delle singole sigarette a indurre in errore il consumatore creando l'impressione che siano meno nocive. Secondo un recente studio i fumatori di sigarette «slim» sono più propensi a credere che la marca da essi consumata possa essere meno nociva. Questo è un aspetto che dovrebbe essere affrontato.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

È stato dimostrato che i prodotti del tabacco contengono ed emettono molte sostanze nocive ed elementi cancerogeni notoriamente pericolosi per la salute umana quando vengono bruciati. Alcuni studi scientifici hanno chiaramente dimostrato che il fumo passivo è causa di morte, malattie e invalidità e presenta pericoli soprattutto per i nascituri e i neonati. Esso può provocare o aggravare le malattie respiratorie delle persone che inalano il fumo. Le avvertenze relative alla salute dovrebbero pertanto richiamare l'attenzione sui pericoli del fumo passivo per la salute.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani, occorre prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco deve seguire norme specifiche. Si deve garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze devono quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

(24)

Per i prodotti del tabacco da fumo, diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco) , consumati principalmente da consumatori meno giovani, è opportuno prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fintantoché non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani. L'etichettatura di questi altri prodotti del tabacco dovrebbe seguire norme specifiche. Si dovrebbe garantire la visibilità delle avvertenze relative alla salute sui prodotti del tabacco non da fumo. Le avvertenze dovrebbero quindi essere apposte sulle due superfici principali dell'imballaggio dei prodotti del tabacco non da fumo.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. Occorre pertanto prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si deve inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti.

(26)

Quantitativi significativi di prodotti illeciti, non conformi alle norme della direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul mercato e ci sono segnali di un loro possibile incremento. I prodotti illeciti pregiudicano la libera circolazione dei prodotti conformi e compromettono la tutela prevista dalla legislazione in materia di lotta al tabagismo. È inoltre la convenzione quadro per la lotta al tabagismo a imporre all'Unione di contrastare i prodotti illeciti nel quadro di una politica complessiva di lotta al tabagismo. È pertanto opportuno prevedere una marcatura univoca e sicura delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e dei loro eventuali imballaggi esterni per il trasporto e la registrazione di tutti i trasferimenti in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità di questi prodotti nell'Unione, monitorarne la conformità e assicurare il rispetto della presente direttiva. Si dovrebbe inoltre prevedere l'introduzione di elementi di sicurezza che facilitino la verifica dell'autenticità dei prodotti e garantire che gli elementi identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno per il trasporto .

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Per garantire indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco devono concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti , sotto l' egida di un controllore esterno. I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità devono essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento.

(28)

Per garantire indipendenza e trasparenza, i fabbricanti di prodotti del tabacco dovrebbero concludere contratti di archiviazione dei dati con soggetti terzi indipendenti. L' idoneità di tali contratti dovrebbe essere approvata e controllata dalla Commissione, coadiuvata da un revisore esterno indipendente . I dati riguardanti il sistema di tracciabilità e rintracciabilità dovrebbero essere mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, devono essere sotto il controllo permanente delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione che devono potervi avere accesso in ogni momento.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. Occorre mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco non da fumo che non si rivolgono al mercato di massa, si ritiene che una regolamentazione rigorosa in materia di etichettatura e di ingredienti sia sufficiente a evitare che il mercato si espanda al di là del loro uso tradizionale.

(29)

La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ha vietato la vendita negli Stati membri di taluni tabacchi per uso orale e la direttiva 2001/37/CE ha confermato tale divieto. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga a questo divieto. È opportuno mantenere il divieto della vendita del tabacco per uso orale onde evitare l'introduzione sul mercato interno di un prodotto che induce dipendenza, produce effetti nocivi sulla salute e attrae i giovani.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)

Dato il divieto generale di vendita del tabacco per uso orale (snus) nell'Unione, non vi è un interesse transfrontaliero a disciplinare il contenuto di snus. La responsabilità di disciplinare il contenuto di snus spetta perciò allo Stato membro in cui ne è permessa la vendita a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Lo snus dovrebbe pertanto essere esentato dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente direttiva.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di lotta al tabagismo e in particolare della presente direttiva. Occorrono norme comuni relative a un sistema di notifica in modo che la presente direttiva possa realizzare appieno le sue potenzialità. Le disposizioni della presente direttiva sulla notifica delle vendite a distanza transfrontaliere di tabacco devono applicarsi ferma restando la procedura di notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione. Le vendite a distanza di prodotti del tabacco tra imprese e consumatori sono ulteriormente disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che a decorrere dal 13 giugno 2014 sarà sostituita dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.

(30)

È opportuno vietare le vendite a distanza transfrontaliere di tabacco in quanto facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco e rischiano di compromettere il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis)

La direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco vieta già la distribuzione gratuita di tali prodotti nel contesto della sponsorizzazione di eventi. La presente direttiva, che disciplina gli aspetti della presentazione e della vendita del tabacco e mira a conseguire un livello elevato di protezione della salute e a prevenire il consumo di tabacco fra i giovani, estende il divieto di distribuzione gratuita ai luoghi pubblici e vieta espressamente la distribuzione di materiale stampato o buoni sconto nonché analoghe promozioni all'interno di pacchetti e confezioni.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad attuare in modo efficace il protocollo FCTC per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco. Dovrebbero essere profusi sforzi per prevenire e controllare più efficacemente il traffico illecito dei prodotti del tabacco fabbricati nei paesi terzi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità e il loro consumo deve essere limitato . È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Occorre imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

(31)

Tutti i prodotti del tabacco possono potenzialmente provocare mortalità, morbilità e disabilità , per cui è opportuno regolamentarne la produzione, la distribuzione e il consumo. È di conseguenza importante seguire l'evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. È opportuno imporre ai fabbricanti e agli importatori un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. La Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Sul mercato dell'Unione sono in vendita prodotti contenenti nicotina. I diversi approcci normativi seguiti dagli Stati membri per rispondere alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza suscitate da tali prodotti hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi prodotti sono oggetto di significative vendite a distanza transfrontaliere, anche via Internet .

(33)

Sul mercato dell'Unione sono in vendita prodotti contenenti nicotina , tra cui le sigarette elettroniche . Tuttavia, gli Stati membri hanno adottato diversi approcci normativi per rispondere alle preoccupazioni per la salute e la sicurezza suscitate da tali prodotti. Sono necessarie norme armonizzate ed è pertanto opportuno che tutti i prodotti contenenti nicotina siano disciplinati dalla presente direttiva come prodotti correlati al tabacco. Data la capacità dei prodotti contenenti nicotina di contribuire alla disassuefazione dal fumo, gli Stati membri dovrebbero garantirne la disponibilità almeno nella stessa misura dei prodotti del tabacco.

Emendamenti 118 e 137/REV

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (3) istituisce un quadro giuridico per la valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, compresi i prodotti contenenti nicotina. Un numero significativo di prodotti contenenti nicotina è già stato autorizzato in base a questa disciplina normativa. L'autorizzazione tiene conto del tenore in nicotina del prodotto interessato. Ricondurre allo stesso quadro normativo tutti i prodotti contenenti nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o superiore a quello di un prodotto contenente nicotina già autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE chiarisce la situazione giuridica, riduce le differenze tra le legislazioni nazionali, garantisce parità di trattamento per tutti i prodotti contenenti nicotina utilizzabili ai fini della disassuefazione dal fumo e crea incentivi per la ricerca e l'innovazione in materia di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve pregiudicare l'applicazione della direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti disciplinati dalla presente direttiva qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva 2001/83/CE.

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Vanno introdotte disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia stabilita dalla presente direttiva, in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sui potenziali rischi per la salute.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prodotti contenenti nicotina non siano venduti a persone di età inferiore a quella richiesta per l'acquisto di prodotti del tabacco.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, la definizione dei prodotti con aromi caratterizzanti o a più elevata tossicità e con maggiore capacità di indurre dipendenza e la metodologia volta a stabilire se un prodotto del tabacco possieda un aroma caratterizzante, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare il formato della segnalazione degli ingredienti, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, la definizione del livello massimo degli ingredienti che aumentano la tossicità , la capacità di indurre dipendenza o l' attrattività, l' uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco senza fumo e il riesame del livello di nicotina dei prodotti contenenti nicotina . È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(38)

Al fine di rendere la presente direttiva pienamente operativa e al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare riguardo a quanto segue: la fissazione e l'adeguamento del tenore massimo delle emissioni e dei relativi metodi di misurazione, l'approvazione di additivi e la definizione del livello massimo degli additivi se del caso , l'uso delle avvertenze relative alla salute, gli identificativi univoci e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura e del confezionamento, la definizione degli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati da concludere con soggetti terzi indipendenti, nonché il riesame di alcune esenzioni concesse a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco) . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)

La Commissione deve seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche.

(39)

La Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi e presentare una relazione dopo tre anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva in modo da valutare la necessità di eventuali sue modifiche , in particolare per quanto riguarda gli imballaggi .

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis)

Gli Stati membri hanno un'importante responsabilità in materia di tutela e prevenzione della salute pubblica, fornendo garanzie, monitorando e assistendo i giovani, nonché in materia di realizzazione di campagne pubbliche di prevenzione contro il fumo, soprattutto nelle scuole; si ritiene indispensabile l'accesso universale e gratuito ai consultori per la disassuefazione e ai relativi trattamenti.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva deve essere consentito farlo — allo stesso modo per tutti i prodotti — sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro deve anche poter introdurre norme più rigorose, da applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica . Le norme nazionali più rigorose devono essere necessarie e proporzionate e non costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

(40)

A uno Stato membro che ritenga necessario mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose in relazione ad aspetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere consentito farlo — allo stesso modo per tutti i prodotti — purché tali norme siano compatibili con il TFUE . Le norme nazionali più rigorose devono essere preventivamente notificate alla Commissione e sottoposte alla sua approvazione, tenendo conto del livello elevato di protezione della salute conseguito attraverso la presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Gli Stati membri devono garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È indispensabile tener conto altresì delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco sono necessari per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantiscono nel contempo un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, secondo quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . L'applicazione della presente direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e gli obblighi internazionali pertinenti,

(45)

La proposta incide su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), sulla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11), sulla libertà d'impresa degli operatori economici (articolo 16) e sul diritto di proprietà per i detentori del marchio (articolo 17). È pertanto necessario assicurare che gli obblighi imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori dei prodotti del tabacco non solo garantiscano un livello elevato di protezione della salute e dei consumatori, ma tutelino altresì tutti gli altri diritti fondamentali e siano proporzionati rispetto al funzionamento del mercato interno . L'applicazione della presente direttiva dovrebbe rispettare il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali pertinenti,

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(45 bis)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare il diritto all'aria pulita, nello spirito dell'articolo 7, lettera b), e dell'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che prevedono il diritto a condizioni di lavoro sicure e sane e il diritto di ogni individuo a godere del massimo livello possibile di salute fisica e mentale. Ciò rientra tra gli obiettivi dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale un elevato livello di protezione ambientale e il miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere integrati nelle politiche dell'Unione.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

a)

gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compreso il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;

a)

gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compreso il tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;

b)

l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la rintracciabilità e gli elementi di sicurezza per garantire il rispetto della presente direttiva;

b)

l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la rintracciabilità e gli elementi di sicurezza per garantire il rispetto della presente direttiva;

c)

il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale;

c)

il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale;

d)

le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

d)

il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco;

e)

l'obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

e)

l'obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

f)

l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di erbe,

f)

l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di erbe,

nell'intento di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute.

nell'intento di adempiere agli obblighi previsti nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute , specie per i giovani .

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«capacità di indurre dipendenza»: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi;

1)

«capacità di indurre dipendenza»: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacità dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi;

2)

«additivo»: una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, nella sua confezione unitaria o nell'eventuale imballaggio esterno, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco;

2)

«additivo»: una sostanza contenuta in un prodotto del tabacco, nella sua confezione unitaria o nell'eventuale imballaggio esterno, diversa dalle foglie e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco;

3)

«sistema di verifica dell'età»: un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali;

3)

«sistema di verifica dell'età»: un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'età del consumatore con strumenti elettronici, in conformità alle norme nazionali;

4)

«aroma caratterizzante»: un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego previsto del prodotto del tabacco;

4)

«aroma caratterizzante»: un aroma o un gusto riconoscibile, diverso da quello del tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ad esempio frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibile prima o al momento dell'impiego del prodotto del tabacco;

5)

«tabacco da masticare»: un prodotto del tabacco non da fumo concepito esclusivamente per essere masticato;

5)

«tabacco da masticare»: un prodotto del tabacco non da fumo concepito esclusivamente per essere masticato;

6)

«sigaro»: un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;

6)

«sigaro»: un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;

7)

«sigaretta»: un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

7)

«sigaretta»: un rotolo di tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e che è ulteriormente definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

8)

«sigaretto»: un tipo di sigaro piccolo, del diametro massimo di 8 mm ;

8)

«sigaretto»: un tipo di sigaro piccolo, ulteriormente definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio ;

9)

«avvertenza combinata relativa alla salute»: un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva e composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente;

9)

«avvertenza combinata relativa alla salute»: un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva e composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente;

10)

«consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

10)

«consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

11)

«vendite a distanza transfrontaliere»: un servizio di vendita a distanza nel quale, al momento dell'ordine del prodotto, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento della rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro:

11)

«vendite a distanza transfrontaliere»: un servizio di vendita a distanza nel quale, al momento dell'ordine del prodotto, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento della rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro:

 

a)

se, trattandosi di una persona fisica, tale soggetto ha la propria sede di attività in quello Stato membro;

 

a)

se, trattandosi di una persona fisica, tale soggetto ha la propria sede di attività in quello Stato membro;

 

b)

se, negli altri casi, tale soggetto ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro;

 

b)

se, negli altri casi, tale soggetto ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attività, comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro;

12)

«emissioni»: le sostanze rilasciate quando un prodotto del tabacco viene utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;

12)

«emissioni»: le sostanze rilasciate quando un prodotto del tabacco viene utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;

13)

«aroma»: un additivo che conferisce aroma e/o gusto;

13)

«aroma»: un additivo che conferisce aroma e/o gusto;

14)

«avvertenza relativa alla salute»: un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva, quali le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione;

14)

«avvertenza relativa alla salute»: un'avvertenza relativa alla salute prevista dalla presente direttiva, quali le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione;

15)

«prodotto da fumo a base di erbe»: un prodotto a base di piante o erbe, che non contiene tabacco e il cui consumo comporta un processo di combustione;

15)

«prodotto da fumo a base di erbe»: un prodotto a base di piante o erbe, che non contiene tabacco e il cui consumo comporta un processo di combustione;

16)

«importazione di prodotti del tabacco e di prodotti correlati»: l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che al momento dell'entrata nell'Unione tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

16)

«importazione di prodotti del tabacco e di prodotti correlati»: l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che al momento dell'entrata nell'Unione tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

17)

«importatore di prodotti del tabacco e di prodotti correlati»: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione;

17)

«importatore di prodotti del tabacco e di prodotti correlati»: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione;

18)

«ingrediente»: un additivo, il tabacco (foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito) e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

18)

«ingrediente»: un additivo, il tabacco, e qualunque sostanza presente in un prodotto finito del tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

 

18 bis)

«tabacco»: foglie e altre parti lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito;

19)

«livello massimo» o «tenore massimo»: la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco;

19)

«livello massimo» o «tenore massimo»: la quantità o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in grammi, in un prodotto del tabacco;

20)

«tabacco da fiuto»: un prodotto del tabacco non da fumo consumato per via nasale;

20)

«tabacco da fiuto»: un prodotto del tabacco non da fumo consumato per via nasale;

21)

«nicotina»: gli alcaloidi nicotinici;

21)

«nicotina»: gli alcaloidi nicotinici;

22)

«prodotto contenente nicotina»: un prodotto che i consumatori possono consumare per inalazione, ingestione o in altra forma e al quale la nicotina è aggiunta durante il processo di fabbricazione o direttamente dall'utilizzatore prima o durante il consumo;

22)

«prodotto contenente nicotina»: un prodotto che i consumatori possono consumare per inalazione, ingestione o in altra forma e al quale la nicotina è aggiunta durante il processo di fabbricazione o direttamente dall'utilizzatore prima o durante il consumo;

23)

«prodotto del tabacco di nuova generazione»: un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva;

23)

«prodotto del tabacco di nuova generazione»: un prodotto del tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva;

24)

«imballaggio esterno»: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie. Non sono considerati imballaggio esterno gli incarti trasparenti;

24)

«imballaggio esterno»: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie. Non sono considerati imballaggio esterno gli incarti trasparenti;

 

24 bis)

«imballaggio esterno per il trasporto»: qualsiasi imballaggio, costituito da un insieme di imballaggi individuali, in cui i prodotti del tabacco sono trasportati dal produttore agli operatori economici successivi prima dell'immissione sul mercato, quali stecche, master case e pallet;

25)

«immissione sul mercato»: il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;

25)

«immissione sul mercato»: il fatto di mettere prodotti a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto è considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;

26)

«tabacco da pipa»: il tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e concepito esclusivamente per essere utilizzato in una pipa;

26)

«tabacco da pipa»: il tabacco il cui consumo comporta un processo di combustione e concepito esclusivamente per essere utilizzato in una pipa;

 

26 bis)

«tabacco per narghilè»: tabacco destinato esclusivamente ad essere utilizzato in un narghilè (water-pipe);

27)

«rivendita»: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica;

27)

«rivendita»: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica;

28)

«tabacco da arrotolare»: il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette;

28)

«tabacco da arrotolare»: il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette;

29)

«prodotto del tabacco non da fumo»: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

29)

«prodotto del tabacco non da fumo»: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

30)

«mutamento sostanziale della situazione»: un aumento minimo del 10 % del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza;

30)

«mutamento sostanziale della situazione»: un aumento minimo del 10 % del volume delle vendite per una data categoria di prodotti, come il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della prevalenza di quella data categoria di prodotti tra i consumatori di età inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dell'indagine Eurobarometro del ____ [questa data sarà precisata al momento dell'adozione della direttiva] o di analoghi studi di prevalenza;

31)

«catrame»: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

31)

«catrame»: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

32)

«tabacco per uso orale»: tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

32)

«tabacco per uso orale»: tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

33)

«tabacco da fumo»: un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo;

33)

«tabacco da fumo»: un prodotto del tabacco diverso da un prodotto del tabacco non da fumo;

34)

«prodotti del tabacco»: i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;

34)

«prodotti del tabacco»: i prodotti che i consumatori possono consumare e che sono, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;

35)

«tossicità»: il grado di nocività di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito a seguito di consumo o esposizione ripetuti o continui;

35)

«tossicità»: il grado di nocività di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito a seguito di consumo o esposizione ripetuti o continui;

36)

«confezione unitaria»: la più piccola confezione singola di un prodotto immesso sul mercato.

36)

«confezione unitaria»: la più piccola confezione singola di un prodotto immesso sul mercato.

 

36 bis)

«fumo passivo»: l'inalazione involontaria del fumo proveniente dalla combustione di sigarette o sigari o dall'esalazione di uno o più fumatori.

Emendamenti 89 e 149

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i tenori massimi di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Gli Stati membri notificano alla Commissione i tenori massimi da essi stabiliti per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale, se esistenti, e sulla base dei dati scientifici e dei tenori notificati dagli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per stabilire e adeguare il tenore massimo delle altre emissioni delle sigarette e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette che accrescono in misura apprezzabile l'effetto tossico o di dipendenza dei prodotti del tabacco portandolo al di sopra della soglia di tossicità e di dipendenza derivante dal tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

1.   Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame e nicotina è verificata in base alla norma ISO 8243.

L'esattezza delle indicazioni relative al tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio è verificata in base alla norma ISO 8243.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri.

2.   La misurazione di cui al paragrafo 1 è eseguita o verificata da laboratori di analisi indipendenti autorizzati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri.

Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco dei laboratori autorizzati precisando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiornano tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, secondo quanto comunicato dagli Stati membri.

 

2 bis.     Al fine di verificare la validità dei risultati forniti dalle aziende produttrici di tabacco, vengono regolarmente effettuati test in laboratori di analisi indipendenti, controllati dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per integrare e modificare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di questi metodi e tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e delle norme concordate a livello internazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' articolo 22 per stabilire e adeguare i metodi di misurazione .

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi di misurazione da essi impiegati per le altre emissioni delle sigarette e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' articolo 22 per integrare nel diritto dell'Unione i metodi convenuti dalle parti dell'FCTC o dall'OMS .

 

4 bis.     L'esattezza delle indicazioni relative alle altre emissioni di altri prodotti del tabacco combustibili è verificata in base alla norma ISO 8243.

Emendamenti 91, 92 e 49

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato.

1.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni e dei tenori risultanti dall'impiego previsto . I fabbricanti o gli importatori comunicano anche alle autorità competenti degli Stati membri interessati le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato.

L'elenco è corredato di una dichiarazione che precisa i motivi dell'inclusione di tali ingredienti in tali prodotti del tabacco. Indica lo status degli ingredienti, specificando tra l'altro se siano stati registrati e valutati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre corredato dei dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta a seconda dei casi , con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun ingrediente incluso nel prodotto è elencato in ordine decrescente di peso. Ad eccezione che per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati membri possono anche imporre ai fabbricanti o agli importatori di eseguire gli altri test eventualmente stabiliti dalle autorità nazionali competenti per una valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità.

L'elenco è corredato di una dichiarazione che precisa i motivi dell'inclusione di tali ingredienti in tali prodotti del tabacco. Indica lo status degli ingredienti, specificando tra l'altro se siano stati registrati e valutati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre corredato dei dati tossicologici di cui il fabbricante o l'importatore dispone, riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta a seconda dei casi, e perlomeno sufficienti a classificare le sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun ingrediente incluso nel prodotto è elencato in ordine decrescente di peso. Ad eccezione del catrame, della nicotina e del monossido di carbonio e per le emissioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati membri possono anche imporre ai fabbricanti o agli importatori di eseguire gli altri test eventualmente stabiliti dalle autorità nazionali competenti per una valutazione degli effetti delle sostanze sulla salute, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacità di indurre dipendenza e della loro tossicità.

2.   Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web dedicato , accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale.

2.   Gli Stati membri provvedono a diffondere su un sito web, accessibile al pubblico, le informazioni presentate a norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di tutelare le informazioni che costituiscono un segreto commerciale.

3.   La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

3.   La Commissione, tramite atti di esecuzione, stabilisce e se necessario aggiorna il formato per la presentazione e la diffusione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

4.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori presentino gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, riguardo agli ingredienti e alle emissioni. Gli Stati membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e agli importatori di segnalare su base annuale, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, i dati sul volume delle vendite per prodotto — espresso in numero di sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi — e per Stato membro. Gli Stati membri forniscono, se del caso, dati alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in modo da garantire l'affidabilità e la completezza delle informazioni sul volume delle vendite richiesti a norma del presente paragrafo.

4.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori presentino gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e i fumatori incalliti e cronici , riguardo agli ingredienti e alle emissioni , nonché valide sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare nuovi prodotti . Gli Stati membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e agli importatori di segnalare su base annuale, a decorrere dal primo anno civile intero dall'entrata in vigore della presente direttiva, i dati sul volume delle vendite per prodotto — espresso in numero di sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi — e per Stato membro. Gli Stati membri forniscono, se del caso, dati alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in modo da garantire l'affidabilità e la completezza delle informazioni sul volume delle vendite richiesti a norma del presente paragrafo.

5.   Tutti i dati e tutte le informazioni forniti agli Stati membri e dagli Stati membri a norma del presente articolo sono in formato elettronico. Gli Stati membri memorizzano i dati elettronicamente e provvedono a che la Commissione abbia in ogni momento accesso a tali dati. Previa richiesta motivata, gli altri Stati membri hanno accesso a questi dati. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

5.   Tutti i dati e tutte le informazioni forniti agli Stati membri e dagli Stati membri a norma del presente articolo sono in formato elettronico. Gli Stati membri memorizzano i dati elettronicamente e provvedono a che la Commissione abbia in ogni momento accesso a tali dati. Previa richiesta motivata, gli altri Stati membri hanno accesso a questi dati. Gli Stati membri e la Commissione assicurano il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

 

5 bis.     La Commissione analizza tutti dati informativi forniti ai sensi del presente articolo (in particolare riguardanti la capacità di indurre dipendenza e la tossicità degli ingredienti, le ricerche di mercato e le vendite) e sottopone regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sintetica delle principali conclusioni cui è pervenuta.

 

5 ter.     Le informazioni raccolte a norma del presente articolo sono tenute presenti ai fini dell'approvazione degli additivi conformemente all'articolo 6, paragrafo 10 bis.

6.   Gli eventuali diritti applicati dagli Stati membri per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo non superano il costo di tali attività .

6.   Gli Stati membri possono percepire diritti proporzionati per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo.

Emendamenti 50, 87 e 95

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante .

1.    Gli additivi non sono utilizzati nei prodotti del tabacco a meno che non siano approvati conformemente alla presente direttiva. Gli additivi approvati sono inclusi nell'elenco di cui all'allegato [-I]. Eventuali condizioni o limitazioni relative all'utilizzo degli additivi approvati sono altresì indicate nell'elenco. È vietata l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco che contengano additivi non figuranti nell'elenco di cui all'allegato [-I] o utilizzati senza rispettare le condizioni o limitazioni di cui all'allegato della presente direttiva .

 

I seguenti additivi non possono essere approvati:

 

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute;

 

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi, nonché composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

 

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni;

 

d)

gli additivi che soddisfano i criteri di classificazione relativi alle sostanze pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, o che si trasformano in tali sostanze con la combustione;

 

e)

gli additivi che, qualora utilizzati, possono conferire un aroma caratterizzante;

 

f)

gli additivi che accrescono al momento del consumo l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco.

 

Fatta salva la lettera e) del precedente comma, nel caso in cui un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisca di norma un aroma caratterizzante solo se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, l'additivo o gli additivi in questione possono essere approvati a condizione che siano fissati dei livelli massimi consentiti.

 

Fatta salva la lettera f) del secondo comma, nel caso in cui un determinato additivo amplifichi, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco solo se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, compresi i margini di sicurezza standard, l'additivo in questione può essere approvato a condizione che siano fissati dei livelli massimi consentiti

Gli Stati membri non vietano l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante.

Gli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco possono essere approvati , purché essi non diano luogo a un prodotto con un aroma caratterizzante . Si ritiene che la ricostituzione dei composti zuccherini nei prodotti del tabacco entro i livelli presenti nelle foglie del tabacco prima che vengano tagliate non conferisca un aroma caratterizzante .

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo.

 

2.     La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante atti di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

 

La Commissione adotta mediante atti delegati regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.

 

3.     Qualora l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dimostri che un determinato additivo o una combinazione di additivi conferisce di norma un aroma caratterizzante se il suo quantitativo o la sua concentrazione supera un determinato livello, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi o delle loro combinazioni che determinano l'aroma caratterizzante.

 

4.     Gli Stati membri vietano l'impiego dei seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

 

a)

le vitamine e gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produce benefici per la salute o comporta minori rischi per la salute;

 

b)

la caffeina e la taurina e altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;

 

c)

gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni.

 

5.    Gli Stati membri vietano l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco.

5.    È vietato l'impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non contengono tabacco.

6.     Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni o le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 siano applicate, se del caso, ai prodotti del tabacco.

 

7.     Sulla base di dati scientifici gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate in forza del presente paragrafo.

 

8.     La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel campo di applicazione del paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21 e si basano sui dati scientifici più recenti.

 

9.     Qualora i dati scientifici e l'esperienza acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 8 dimostrino che un determinato additivo o un suo determinato quantitativo amplifica in misura apprezzabile, al momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per fissare i livelli massimi di tali additivi.

 

10.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai prodotti del tabacco non da fumo sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 5 . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

10.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè sono esentati dall'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettera e), e del paragrafo 5 . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare questa esenzione qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

 

10 bis.     Per ottenere l'approvazione di un additivo, i fabbricanti e gli importatori ne fanno richiesta alla Commissione. Alla domanda è allegato quanto segue:

 

a)

nome o ragione sociale e indirizzo permanente del richiedente;

 

b)

denominazione chimica dell'additivo;

 

c)

funzione dell'additivo e suo tenore massimo per sigaretta;

 

d)

chiare prove, sostenute da dati scientifici, del fatto che l'additivo non rientra in nessuno dei criteri di esclusione elencati al presente articolo.

 

La Commissione può chiedere al comitato scientifico competente se l'additivo in questione rientra in uno dei criteri di esclusione elencati al presente articolo in quanto tale, o se vi rientra solo a una determinata concentrazione. La Commissione decide in merito all'applicazione a seguito della ricezione della domanda.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, al fine di approvare l'additivo, se del caso con livelli massimi consentiti, e di modificare di conseguenza l'allegato [-I].

 

10 ter.     L'utilizzo del mentolo in tutte le sue forme commerciali conosciute alla data di pubblicazione della presente direttiva è esentato dall'applicazione del presente articolo per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

 

10 quater.     Il tabacco per uso orale (snus) è esentato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

10 quinquies.     Il presente articolo non pregiudica l'applicazione ai prodotti del tabacco delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di eventuali condizioni stabilite ai sensi del regolamento in questione.

 

10 sexies.     Il presente articolo si applica a decorrere dal …  (*) .

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

1.   Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

2.   Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.

2.   Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.

3.   Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria.

3.   Per garantirne l'integrità grafica e la visibilità, le avvertenze relative alla salute sono stampate in modo inamovibile e indelebile e non sono in alcun modo dissimulate o troncate, ad esempio da bolli fiscali, etichette del prezzo, marchi di tracciabilità e rintracciabilità, elementi di sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola o altro involucro né a seguito dell'apertura della confezione unitaria. Nel caso di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per narghilè e dai prodotti del tabacco non da fumo, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, purché inamovibili.

4.   Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sulla superficie principale della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.

4.   Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute sui campi visivi di tutti i lati della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno siano pienamente visibili e non siano, in tutto o in parte, dissimulate o troncate da incarti, sacchetti, custodie, scatole o altri involucri al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.

5.   Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie.

5.   Le avvertenze relative alla salute non dissimulano né troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilità e rintracciabilità o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie.

6.   Gli Stati membri non ingrandiscono le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, neppure introducendo l'obbligo di applicare un bordo a tali avvertenze. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria.

6.   Gli Stati membri non ingrandiscono le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, neppure introducendo l'obbligo di applicare un bordo a tali avvertenze. Le dimensioni effettive delle avvertenze relative alla salute sono calcolate in rapporto alla superficie su cui sono apposte prima dell'apertura della confezione unitaria.

7.   Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del presente capo.

7.   Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione rispettano le disposizioni del presente capo.

 

7 bis.     La regolamentazione di altri aspetti della confezione non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

 

7 ter.     Le confezioni unitarie e gli imballaggi che le contengono non includono materiale stampato con buoni sconto, di distribuzione gratuita, di promozione due per uno od offerte analoghe per qualsiasi tipo di prodotto del tabacco disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafi da 1 a 3

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale:

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale:

Il fumo uccide — smetti subito.

Il fumo uccide — smetti subito.

2.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo:

2.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo:

Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.

Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene.

3.   Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria. Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm e un'altezza non inferiore a 43 mm . Per il tabacco da arrotolare, il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 % della superficie sulla quale sono stampati.

3.   Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza generale e il messaggio informativo sono stampati sui lati della confezione unitaria in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco . Le avvertenze hanno una larghezza non inferiore a 20 mm. Per il tabacco da arrotolare in sacchetti , il messaggio informativo è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione unitaria , per le confezioni cilindriche le avvertenze sono stampate sulla chiusura e per le confezioni a forma di parallelepipedo esse sono stampate sui lati . Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 % della superficie sulla quale sono stampati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 4 — lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b)

definire la posizione, il formato, il layout e la grafica delle avvertenze relative alla salute di cui al presente articolo, compresi il tipo di font e il colore del fondo.

soppresso

Emendamenti 168 e 181

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafi 1 — lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c)

occupano il 75 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

c)

occupano il 65 % della superficie esterna del fronte e del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera g) — punto i)

Testo della Commissione

Emendamento

i)

altezza: non inferiore a 64 mm ;

i)

altezza: non inferiore a 50  mm;

Emendamenti 100, 112, 141 e 182

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera g) — punto ii)

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

larghezza: non inferiore a 55 mm .

ii)

larghezza: non inferiore a 52  mm.

Emendamento 54 pc

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute sia quanto più possibile la stessa per ogni marca.

2.   Le avvertenze combinate relative alla salute sono divise in tre raccolte che si alternano su base annuale. Gli Stati membri vigilano affinché la presenza numerica di ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia quanto più possibile la stessa per ogni marca.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafi 3 — punto c)

Testo della Commissione

Emendamento

c)

definire la posizione, il formato, il layout, la grafica, il criterio di rotazione e le proporzioni delle avvertenze relative alla salute;

soppresso

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 3 — punto d)

Testo della Commissione

Emendamento

d)

stabilire, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, le condizioni in presenza delle quali è ammesso che le avvertenze relative alla salute vengano strappate durante l'apertura della confezione unitaria in modo da garantire l'integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafi da 1 a 4

Testo della Commissione

Emendamento

Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare

Etichettatura del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè

1.   Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

1.   Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè è esentato dall'obbligo di recare il messaggio informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute di cui all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di questi prodotti recano una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I. L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comprende un riferimento ai servizi di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

L'avvertenza generale è stampata sulla superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le avvertenze testuali elencate nell'allegato I si alternano in modo da comparire con regolarità. Tali avvertenze sono stampate sulla seconda superficie più visibile della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.

2.   L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

2.   L'avvertenza generale di cui al paragrafo 1 copre il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

3.   L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

3.   L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 copre il 40 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

 

3 bis.     Per quanto riguarda le confezioni il cui lato più visibile ha una superficie superiore a 75 cm2, è necessario che le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 coprano comunque un'area di almeno 22,5  cm2 su ciascun lato. Tale area è portata a 24 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25  cm2 per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

4.   L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono:

4.   L'avvertenza generale e l'avvertenza testuale di cui al paragrafo 1 sono:

a)

stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

a)

stampate in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Le avvertenze possono essere applicate mediante adesivi, purché inamovibili. In funzione delle esigenze linguistiche gli Stati membri possono determinare il corpo del font, purché le dimensioni del font specificate nella loro legislazione siano tali da coprire la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b)

centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

b)

centrate nell'area in cui devono essere stampate, in posizione parallela al bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

c)

sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza.

c)

sono contornate da un bordo nero, dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm ricompreso nella superficie riservata al testo dell'avvertenza.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per revocare l'esenzione di cui al paragrafo 1 qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute:

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute:

Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.

Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza.

2.   L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

2.   L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

a)

è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

a)

è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

b)

copre il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

b)

copre il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 , tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 , tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.

Emendamenti 60, 103 e 153

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che:

1.   L'etichettatura della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno, il prodotto del tabacco in sé e/o il suo nome commerciale non comportano alcun elemento o caratteristica che:

a)

promuova un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni;

a)

promuova un prodotto del tabacco e ne incoraggi il consumo con mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o suscettibili di dare un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni . Le etichette non riportano alcuna informazione in merito al tenore di nicotina, catrame e monossido di carbonio ;

b)

lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute o sociale ;

b)

lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o abbia effetti rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di ringiovanimento, naturali, biologici o comunque positivi sotto il profilo della salute;

c)

richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza;

c)

richiami una fragranza, un gusto, un aroma o altri additivi o la loro assenza;

d)

assomigli a un prodotto alimentare.

d)

assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico;

 

d bis)

miri a ridurre l'effetto di talune componenti nocive del fumo o ad aumentare la biodegradabilità dei prodotti del tabacco.

Emendamenti 104, 121 e 148

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i «grattini» e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di diametro inferiore a 7,5  mm sono considerate ingannevoli.

2.   Gli elementi e le caratteristiche vietati comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i colori ingannevoli, gli inserti o altri componenti aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, i «grattini» e le fascette, o sono collegati alla forma del prodotto del tabacco in sé.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso delle sigarette con filtro, la carta del filtro è caratterizzata da una complessità tale da assicurare una protezione sufficiente contro la contraffazione del prodotto. A tal fine essa presenta almeno le seguenti caratteristiche:

 

a)

diversi colori di stampa visibili e fabbricazione mediante rotocalcografia;

 

b)

tutte le zone bianche sono ricoperte di una vernice di stampa;

 

c)

stampa complessa con strutture in parte fini;

 

d)

stampa su carta di base bianca;

 

e)

preperforazione sufficientemente distante dall'estremità della sigaretta.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La carta delle sigarette contiene filigrane.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     È ammessa l'indicazione sulla confezione unitaria della varietà di tabacco utilizzata per la fabbricazione del prodotto e/o del suo paese d'origine.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Una confezione unitaria di sigarette ha forma parallelepipeda. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare ha la forma di una busta, ossia un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude. L'aletta della busta copre almeno il 70 % del fronte della confezione. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g di tabacco.

1.   Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene almeno 20 g di tabacco.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per definire norme maggiormente particolareggiate relative alla forma e alle dimensioni delle confezioni unitarie, sempreché tali norme siano necessarie per garantire la piena visibilità e l'integrità delle avvertenze relative alla salute prima che la confezione unitaria venga aperta la prima volta, durante la sua apertura e dopo la sua richiusura.

soppresso

Emendamenti 107, 125 e 154

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della forma parallelepipeda o cilindrica per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione.

soppresso

Emendamenti 156, 67, 185, 189 e 108

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri vigilano affinché tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, né a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le confezioni unitarie e gli eventuali imballaggi esterni per il trasporto dei prodotti del tabacco siano contrassegnati da un identificativo univoco finalizzato alla tracciabilità dei prodotti stessi lungo l'intera catena di approvvigionamento . Per garantirne l'integrità, gli identificativi univoci sono stampati/apposti in modo inamovibile, sono sicuri, indelebili e non sono in alcun modo dissimulati o troncati, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo, o a seguito dell'apertura della confezione. Per quanto riguarda i prodotti lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi sul mercato dell'Unione.

 

1 bis.     Gli Stati membri assicurano che gli elementi identificativi univoci delle confezioni unitarie siano riferibili all'identificativo univoco dell'imballaggio esterno per il trasporto. Ogni modifica della riferibilità reciproca fra confezioni unitarie e imballaggio esterno per il trasporto è registrata nella banca dati di cui al paragrafo 6.

2.   L'identificativo univoco consente di stabilire:

2.   L'identificativo univoco consente di stabilire:

a)

la data e il luogo di lavorazione;

a)

la data e il luogo di lavorazione;

b)

l'impianto di lavorazione;

b)

l'impianto di lavorazione;

c)

il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti;

c)

il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti;

d)

il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;

d)

il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;

e)

la denominazione del prodotto;

e)

la descrizione del prodotto;

f)

il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

f)

il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

g)

l'itinerario previsto del trasporto;

g)

l' effettivo itinerario previsto del trasporto dal luogo di fabbricazione fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonché la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario ;

h)

se del caso, l'importatore nell'Unione;

h)

se del caso, l'importatore nell'Unione;

i)

l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati;

 

j)

l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita;

j)

l'identità di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita;

k)

la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita.

k)

la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita.

3.   Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso. La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo , purché rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie .

3.   Gli Stati membri vigilano affinché tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrino tutte le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni dei quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso , e trasmettano i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati conforme al disposto del paragrafo 6 . La registrazione in forma aggregata, ad esempio degli imballaggi esterni, costituisce adempimento del presente obbligo.

 

3 bis.     È opportuno che la tecnologia utilizzata per la tracciabilità e la rintracciabilità sia detenuta da soggetti economici che non hanno alcun legame giuridico o commerciale con l'industria del tabacco e che sia applicata dagli stessi.

4.   Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6.

4.   Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscano a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie definite dagli Stati membri in questione per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Le apparecchiature devono essere in grado di leggere e trasmettere i dati elettronicamente a un centro di archiviazione dati a norma del paragrafo 6.

5.   I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti.

5.   I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da alcun operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco, ma l'operatore economico che ha inserito i dati e gli altri operatori economici direttamente interessati dall'operazione, come il fornitore o il destinatario, possono formulare osservazioni su dati precedentemente inseriti. L'operatore economico interessato aggiunge i dati esatti e un riferimento al precedente inserimento che a suo avviso richiede una rettifica. In casi eccezionali e previa presentazione di adeguati elementi di prova, l'autorità competente dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la registrazione o, qualora la registrazione sia avvenuta al di fuori dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro di importazione può autorizzare la modifica o la cancellazione dei dati precedentemente inseriti.

6.   Gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati da un revisore esterno, che viene proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

6.   Gli Stati membri controllano che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludano contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente, che sarà l'host del centro di archiviazione per i dati del fabbricante e dell'importatore. Il centro di archiviazione dati è ubicato fisicamente nel territorio dell'Unione. Il soggetto terzo indipendente non ha interessi commerciali o personali nell'industria del tabacco e in altri settori collegati. L'idoneità del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacità tecnica, come pure il contratto sono approvati e controllati dalla Commissione, assistita da un revisore esterno indipendente , che viene retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri assicurano la piena trasparenza e l'accessibilità, su base permanente, dei centri di archiviazione dei dati da parte delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e del soggetto terzo indipendente. In casi debitamente giustificati gli Stati membri o la Commissione possono consentire l'accesso dei fabbricanti o degli importatori a queste informazioni, purché le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione.

7.   Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE.

7.   Gli Stati membri garantiscono che i dati personali siano trattati unicamente conformemente alle norme e alle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE.

8.   Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza visibile, antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione.

8.   Oltre all'identificativo univoco, gli Stati membri dispongono che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza, visibile o meno , antimanomissione, della superficie minima di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è in alcun modo dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. Negli Stati membri in cui sui prodotti del tabacco si appongono bolli fiscali e questi ultimi sono conformi ai requisiti del presente paragrafo, non sono previsti altri elementi di sicurezza.

9.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

9.    Tenuto conto delle prassi, delle tecnologie e degli aspetti operativi commerciali esistenti, nonché delle norme generali di tracciabilità, rintracciabilità e autenticazione dei beni di grande consumo e dei pertinenti requisiti previsti dal protocollo dell'OMS sul commercio illecito dei prodotti del tabacco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

a)

definire gli elementi principali (quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste, riservatezza) del contratto di cui al paragrafo 6, compresi il controllo e la valutazione periodici;

(a)

definire gli elementi principali (quali durata, possibilità di rinnovo, competenze richieste, riservatezza) del contratto di cui al paragrafo 6, compresi il controllo e la valutazione periodici;

(b)

definire le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione e

(b)

definire le norme tecniche volte a garantire che i sistemi utilizzati per gli identificativi univoci e le relative funzioni siano pienamente compatibili tra loro nell'Unione e in linea con le norme internazionali.

(c)

definire le norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza e la loro possibile rotazione e adeguarle agli sviluppi scientifici, tecnici e di mercato.

 

10.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di cinque anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

10.   I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per un periodo di sette anni che decorrono dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

Articolo 16

Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco

Vendite a distanza di prodotti del tabacco

1.   Gli Stati membri dispongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell'Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite al di fuori dell'Unione devono registrarsi presso le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale. Tutte le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere presentano almeno le seguenti informazioni alle autorità competenti:

1.   Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di effettuare vendite a distanza transfrontaliere.

a)

il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo permanente del luogo di attività a partire dal quale i prodotti del tabacco sono forniti;

 

b)

la data di inizio dell'attività di vendita a distanza transfrontaliera al pubblico dei prodotti del tabacco mediante i servizi della società dell'informazione;

 

c)

l'indirizzo del sito o dei siti web utilizzati a tal fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

 

 

1 bis.     Gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se ampliare o meno l'applicazione del divieto di cui sopra al fine di includere le vendite a distanza nazionali. Qualora gli Stati membri consentano le vendite a distanza nazionali, essi provvedono affinché le rivendite siano dotate di un sistema di verifica dell'età.

 

1 ter.     Uno Stato membro può, per motivi di salute pubblica, limitare le importazioni di tabacco per uso personale. È opportuno che uno Stato membro possa applicare tali restrizioni segnatamente quando il prezzo nello Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato è notevolmente inferiore al prezzo nello Stato membro di origine o se le avvertenze relative alla salute non sono nella sua lingua ufficiale o nelle sue lingue ufficiali.

2.    Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano l'elenco completo di tutte le rivendite registrate presso di esse conformemente alle norme e alle garanzie di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite sono autorizzate a immettere sul mercato i prodotti del tabacco attraverso le vendite a distanza solo a decorrere dal momento della pubblicazione del nome della rivendita negli Stati membri interessati.

2.    Gli Stati membri che hanno attuato una strategia nazionale di lotta contro il tabagismo possono applicare limitazioni quantitative alla circolazione transfrontaliera.

3.     Se necessario per garantire il rispetto delle norme e facilitarne l'applicazione, gli Stati membri di destinazione possono prevedere l'obbligo, per la rivendita, di designare una persona fisica responsabile di verificare, prima che i prodotti del tabacco raggiungano il consumatore, la loro conformità alle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva nello Stato membro di destinazione.

 

4.     Le rivendite che effettuano vendite a distanza sono dotate di un sistema di verifica dell'età, che al momento della vendita verifica che il consumatore che effettua l'acquisto abbia l'età minima prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Il rivenditore o la persona fisica designata comunica alle autorità competenti i particolari e il funzionamento del sistema di verifica dell'età.

 

5.     I dati personali del consumatore sono trattati unicamente a norma della direttiva 95/46/CE e non sono comunicati al fabbricante dei prodotti del tabacco né a società dello stesso gruppo né a soggetti terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati personali non è consentito al di là dell'acquisto specifico. Questa disposizione si applica anche se la rivendita appartiene a un fabbricante di prodotti del tabacco.

 

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri vietano alle rivendite stabilite sul loro territorio di distribuire prodotti del tabacco gratuitamente o a prezzi scontati mediante canali di vendita transfrontaliera a distanza o altri canali.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione

1.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti:

1.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco notifichino alle autorità competenti degli Stati membri ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che essi intendano immettere sul mercato degli Stati membri interessati. La notifica è presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed è corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in questione , di eventuali etichettature proposte, di istruzioni per l'uso, di informazioni circa la composizione del prodotto, il processo produttivo e i relativi controlli nonché delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli importatori che notificano un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono anche alle autorità competenti:

a)

gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

a)

gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

b)

gli studi disponibili e le ricerche di mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, e

b)

valide sintesi degli studi disponibili e le ricerche di mercato sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e i fumatori incalliti e cronici;

c)

altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, in termini di iniziazione al consumo di tabacco e altre anticipazioni della percezione da parte del consumatore.

c)

altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, in termini di iniziazione al consumo di tabacco e altre anticipazioni della percezione da parte del consumatore.

2.   Gli Stati membri dispongono che i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato.

2.   Gli Stati membri dispongono che , dopo l'immissione sul mercato di un prodotto del tabacco, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco comunichino alle autorità competenti tutte le informazioni nuove o aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di imporre ai fabbricanti o agli importatori di tabacco di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni ricevute in virtù del presente articolo. Gli Stati membri hanno il diritto di introdurre un sistema di autorizzazione e di imporre il pagamento di un diritto proporzionato.

3.   I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33.

3.   I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Le disposizioni applicabili variano a seconda che i prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, o in quella di tabacco da fumo di cui all'articolo 2, punto 33.

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I seguenti prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE:

1.   I prodotti contenenti nicotina possono essere immessi sul mercato soltanto in conformità della procedura di notifica di cui all'articolo 17 della presente direttiva.

 

Gli Stati membri garantiscono che i prodotti contenenti nicotina siano conformi a tutta la legislazione dell'Unione in materia e, in particolare, alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

a)

prodotti con un livello di nicotina superiore a 2 mg per unità, oppure

 

b)

prodotti con una concentrazione di nicotina superiore a 4 mg/ml oppure

 

c)

prodotti che nell'impiego previsto determinano una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 4 ng di nicotina/ml.

 

2.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiornare i quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai prodotti contenenti nicotina a norma della direttiva 2001/83/CE.

2.    I prodotti contenenti nicotina che sono presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie possono essere immessi sul mercato soltanto se autorizzati a norma della direttiva 2001/83/CE.

 

3.    Per quanto riguarda i prodotti contenenti nicotina per cui è prevista l'immissione sul mercato a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché:

 

a)

i prodotti contenenti nicotina nei quali il livello di nicotina superi i 30 mg/ml non siano immessi sul mercato;

 

b)

i fabbricanti e gli importatori dei prodotti contenenti nicotina presentino alle autorità competenti un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con indicazione delle emissioni risultanti dal loro impiego, nonché di eventuali cambiamenti. Gli Stati membri provvedono quindi a diffondere tali informazioni sul sito web, prestando particolare attenzione alla tutela dei segreti commerciali. I fabbricanti e gli importatori riferiscono inoltre alle autorità competenti in merito ai volumi di vendita nazionali, suddivisi per marca e tipo;

 

c)

i prodotti contenenti nicotina con additivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non siano immessi sul mercato;

 

d)

la confezione unitaria dei prodotti contenenti nicotina sia corredata di un foglietto con istruzioni per l'uso, tra cui il riferimento al fatto che l'uso del prodotto non è consigliabile ai non fumatori, controindicazioni, avvertenze per determinati gruppi a rischio, segnalazioni di effetti collaterali, luogo di fabbricazione e informazioni per contattare il fabbricante o l'importatore;

3.    Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina al di sotto delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la seguente avvertenza relativa alla salute:

e)

ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti contenenti nicotina rechino la seguente avvertenza relativa alla salute:

« Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute».

«Prodotto destinato ai fumatori. Contiene nicotina , sostanza che crea un'elevata dipendenza»;

 

f)

la vendita del prodotto sia soggetta alle restrizioni relative all'età prevista per legge per la vendita dei prodotti del tabacco nello Stato membro in questione; in ogni caso non dovrebbe essere consentita al di sotto dei 18 anni di età;

 

g)

i prodotti siano disponibili per la vendita fuori dalle farmacie;

 

h)

sia ammesso l'uso di aromi nei prodotti;

 

i)

le restrizioni alla pubblicità, alla sponsorizzazione, alle comunicazioni commerciali audiovisive e all'inserimento dei prodotti per i prodotti del tabacco di cui alla direttiva 2003/33/CE e alla direttiva 2010/13/CE si applichino ai prodotti contenenti nicotina;

 

j)

la televendita transfrontaliera dei prodotti contenenti nicotina sia disciplinata ai sensi dell'articolo 16;

 

k)

i marchi e i simboli del tabacco non siano utilizzati per i prodotti contenenti nicotina.

4.   L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10 , paragrafo 4. Inoltre:

4.   L'avvertenza relativa alla salute di cui al paragrafo 3 , lettera e), rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10.

a)

è stampata sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;

 

b)

copre il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

 

5.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato e per definire e adeguare la posizione, il formato, il layout, la grafica e la rotazione delle avvertenze relative alla salute.

5.    Gli Stati membri monitorano l'andamento del mercato dei prodotti contenenti nicotina, tra cui eventuali elementi di prova che ne attestino l'uso come prodotto di passaggio al fumo tra i giovani e riferiscono ai risultati alla Commissione. Sulla base degli elementi di prova trasmessi e gli studi scientifici, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui prodotti contenenti nicotina cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione valuta l'eventuale necessità di modificare la presente direttiva o altri testi legislativi.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti da fumo a base di erbe

Prodotti da fumo a base di erbe

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale:

1.   Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale:

Questo prodotto può nuocere alla tua salute.

Questo prodotto può nuocere alla tua salute.

2.   L'avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno.

2.   L'avvertenza relativa alla salute è stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno.

3.   L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

3.   L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Copre almeno il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Questa percentuale è innalzata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con più di due lingue ufficiali.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 19 bis

 

Prodotti d'imitazione del tabacco

 

Sono vietati i prodotti d'imitazione del tabacco che sono attrattivi per i minori e che costituiscono pertanto un potenziale prodotto di passaggio all'utilizzo di prodotti del tabacco.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ogni sanzione pecuniaria applicabile per violazioni intenzionali è tale da compensare il vantaggio economico perseguito con la violazione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10 , all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 , all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo 10 bis , all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4 , e all'articolo 14, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3 , 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 , all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafo10 bis , all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4 , e all'articolo 14, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10 , dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 10 bis , dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

alla valutazione degli effetti di dipendenza degli ingredienti che promuovono l'assuefazione;

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

allo sviluppo di metodi di prova standardizzati per la misurazione del tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater)

ai dati tossicologici da richiedere ai fabbricanti in merito agli ingredienti e al modo in cui essi dovrebbero essere testati per consentire alle autorità sanitarie di valutarne l'uso;

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 2 — comma 1 — lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies)

allo sviluppo di norme relative ai prodotti diversi dalle sigarette.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, ogni due anni, in merito all'applicazione delle misure adottate a norma della raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo, segnatamente per quanto riguarda i limiti di età sanciti dalle legislazioni nazionali, nonché in merito ai rispettivi programmi di innalzamento dell'età limite per raggiungere l'obiettivo di una «generazione libera dal fumo».

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva.

1.    Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non vietano né limitano l'importazione, la vendita o il consumo dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva.

2.   Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore norme nazionali più rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della salute pubblica. Uno Stato membro può inoltre introdurre norme più rigorose in ragione della propria situazione specifica e purché le disposizioni siano giustificate dalla necessità di tutelare la salute pubblica . Tali disposizioni nazionali sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

2.   Uno Stato membro può, tuttavia, mantenere in vigore o introdurre norme nazionali più rigorose, in ambiti disciplinati dalla direttiva, nella misura in cui tali misure siano compatibili con il trattato . Tali disposizioni nazionali si applicano in egual misura a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo. Esse sono notificate alla Commissione unitamente alle motivazioni del loro mantenimento o della loro introduzione. Entro sei mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione approva o respinge tali disposizioni dopo aver verificato, alla luce del livello elevato di protezione della salute conseguito tramite la presente direttiva, se esse siano giustificate, necessarie e proporzionate rispetto alla loro finalità e se costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. In assenza di una decisione della Commissione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.

3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre , conformemente al trattato, disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva. Tali disposizioni nazionali devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e devono essere necessarie e proporzionate rispetto al loro obiettivo. Non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva.

3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere in vigore o di introdurre disposizioni nazionali relative ad aspetti non disciplinati dalla presente direttiva , nella misura in cui siano compatibili con il trattato . Esse si applicano in egual misura a tutti i prodotti, compresi quelli importati da un altro Stato membro o da un paese terzo, e non devono costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri né devono compromettere la piena applicazione della presente direttiva.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data esatta da inserire a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 18 mesi]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (**) e, nel caso dell'articolo 6, entro il …  (***). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizione transitoria

Disposizione transitoria

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al [per Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data esatta: entrata in vigore + 24 mesi]:

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi alla presente direttiva fino al … (****):

a)

prodotti del tabacco;

a)

prodotti del tabacco;

b)

prodotti contenenti nicotina al di sotto della soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

 

c)

prodotti da fumo a base di erbe.

b)

prodotti da fumo a base di erbe.

 

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti contenenti nicotina non conformi alla presente direttiva fino al …  (*****) :

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato -I

 

Additivi approvati ai fini dell'utilizzo nei prodotti del tabacco

 

Denominazione chimica dell'additivo — funzione — tenore massimo consentito

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

Elenco delle avvertenze testuali

Elenco delle avvertenze testuali

(di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1)

(di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1)

(1)

Il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni

1)

Il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni

(2)

Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola

2)

Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola

 

2 bis)

Il fumo causa il cancro alla vescica

(3)

Il fumo danneggia i tuoi polmoni

3)

Il fumo danneggia i tuoi polmoni

(4)

Il fumo causa attacchi cardiaci

4)

Il fumo causa attacchi cardiaci

(5)

Il fumo causa ictus e disabilità

5)

Il fumo causa ictus e disabilità

(6)

Il fumo ostruisce le tue arterie

6)

Il fumo ostruisce le tue arterie

(7)

Il fumo aumenta il rischio di cecità

7)

Il fumo aumenta il rischio di cecità

(8)

Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive

8)

Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive

(9)

Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno

9)

Il fumo può uccidere il tuo bimbo nel grembo materno

(10)

Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici

10)

Il tuo fumo nuoce ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici

(11)

I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare

11)

I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare

(12)

Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari

12)

Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari

(13)

Il fumo riduce la fertilità

13)

Il fumo riduce la fertilità

(14)

Il fumo aumenta il rischio di impotenza

14)

Il fumo aumenta il rischio di impotenza

 

14 bis)

Il fumo può provocare la morte in culla

 

14 ter)

Il fumo in gravidanza provoca una nascita prematura

 

14 quater)

Il fumo passivo può aggravare l'asma o la meningite nei bambini

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0276/2013).

(2)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, modificata da ultimo dalla direttiva 2011/62/UE (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74).

(*)   36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva

(**)   Entrata in vigore + 18 mesi.

(***)   Entrata in vigore + 36 mesi.

(****)  Entrata in vigore + 24 mesi.

(*****)   Entrata in vigore + 36 mesi.


19.5.2016   

IT

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C 181/164


P7_TA(2013)0399

Protocollo UE-Mauritania che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (15777/2012 — C7-0419/2012 — 2012/0258(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 181/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15777/2012),

visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (15781/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0419/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0184/2013),

1.

approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.


Mercoledì 9 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

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C 181/166


P7_TA(2013)0407

Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM(2011)0456 — C7-0212/2011 — 2011/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0456),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0212/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0213/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 30.


P7_TC1-COD(2011)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/53/UE.)


19.5.2016   

IT

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C 181/167


P7_TA(2013)0408

Riconoscimento delle qualifiche professionali e cooperazione amministrativa attraverso il sistema d'informazione del mercato interno ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) (COM(2011)0883 — C7-0512/2011 — 2011/0435(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0883),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0512/2011),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0038/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 103.


P7_TC1-COD(2011)0435

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/55/UE.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

Nel preparare gli atti delegati di cui all'articolo 57 quater, paragrafo 2, la Commissione provvederà alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio, e svolgerà con largo anticipo consultazioni adeguate e trasparenti, anche con esperti degli organi e delle autorità competenti, delle associazioni professionali e degli istituti di istruzione di tutti gli Stati membri nonché, se del caso, con esperti delle parti sociali.


19.5.2016   

IT

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C 181/168


P7_TA(2013)0409

Accordo UE-Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (05835/2013 — C7-0112/2013 — 2012/0334(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 181/28)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05835/2013),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (16913/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0112/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0290/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia.


19.5.2016   

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C 181/169


P7_TA(2013)0410

Accordo UE-Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05859/2013 — C7-0113/2013 — 2012/0332(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 181/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05859/2013),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (05860/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0113/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0289/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Armenia.


19.5.2016   

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C 181/170


P7_TA(2013)0413

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 — C7-0367/2012 — 2012/0297(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/30)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La direttiva 2011/92/ CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(1)

La direttiva 2011/92/ UE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(3)

È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura , allinearla ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri. In molti casi le procedure sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare le procedure. Dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di creare uno «sportello unico» per consentire una valutazione coordinata o il ricorso a procedure comuni nel caso in cui siano necessarie più valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), ad esempio per i progetti transfrontalieri, nonché di definire criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Per garantire un'attuazione armonizzata e un'eguale protezione dell'ambiente in tutta l'Unione la Commissione dovrebbe, nel suo ruolo di custode dei trattati, assicurare la conformità sia qualitativa che procedurale con le disposizioni della direttiva 2011/92/UE, comprese quelle riguardanti la consultazione e la partecipazione del pubblico.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Per i progetti con possibili ripercussioni transfrontaliere sull'ambiente gli Stati membri interessati dovrebbero disporre di organi referenti a composizione paritetica, responsabili per tutte le fasi della procedura. Per l'autorizzazione definitiva del progetto dovrebbe essere richiesto il consenso di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)

La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì assicurare il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine è indispensabile semplificare e armonizzare le procedure previste.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e dovrebbero pertanto costituire elementi critici all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4)

Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza e la sostenibilità delle risorse, la tutela della biodiversità, l'utilizzo del suolo, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe naturale o provocata dall'uomo hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico . Esse dovrebbero pertanto costituire elementi importanti all'interno dei processi di valutazione e decisionali relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo , in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e, poiché la Commissione non ha fissato orientamenti in merito all'applicazione della direttiva 2011/92/UE sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, essa dovrebbe proporre un elenco di criteri e indicazioni, comprendenti anche l'aspetto dell'impatto visivo, ai fini di una migliore attuazione della direttiva .

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

La necessità di tenere maggiormente in conto i criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e allungare i tempi per l'autorizzazione e la convalida di ciascuna fase; ciò potrebbe aumentare i costi e persino rappresentare un rischio per l'ambiente in caso di protrarsi della durata di un cantiere infrastrutturale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

È essenziale che le questioni ambientali connesse ai progetti di infrastrutture non distolgano l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente e che è necessario concentrarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Nella sua comunicazione dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(5)

Nella sua comunicazione dal titolo «Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa», la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza e sostenibilità delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

(11)

La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società e la raccomandazione internazionale relativa alla salvaguardia e al ruolo attuale delle aree storiche approvata a Nairobi nel 1976 dall'UNESCO .

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Nella valutazione dell'impatto ambientale l'impatto visivo è un criterio chiave per preservare il patrimonio storico-culturale, i paesaggi naturali e le aree urbane; è opportuno che le valutazioni tengano conto anche di questo elemento.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

L'applicazione della direttiva 2011/92/UE, deve garantire un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

(12)

L'applicazione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere creato un portale elettronico centrale che fornisca tempestivamente le informazioni in materia ambientale concernenti l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Per alleggerire gli oneri amministrativi, agevolare il processo decisionale e ridurre i costi progettuali, occorre adottare opportune iniziative di normalizzazione dei criteri in linea con il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea  (2) , al fine di poter promuovere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), migliorare la competitività e impedire divergenze interpretative degli standard.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Sempre nell'intento di semplificare ed agevolare il lavoro delle amministrazioni competenti, occorre elaborare guide che tengano conto delle caratteristiche dei vari settori economico-industriali. Ciò dovrebbe avvenire sulla base del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche  (3) .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies)

Per assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio storico-culturale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero definire apposite linee guida.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno , ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce che tale direttiva non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, fornisce una deroga con limitate garanzie procedurali e potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni di tale direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

L'esperienza ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per evitare il conflitto di interessi che può determinarsi tra il committente di un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale e le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In particolare, le autorità competenti non dovrebbero coincidere con il committente né trovarsi in alcun modo in una posizione di dipendenza, collegamento o subordinazione rispetto al committente. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che un'autorità designata quale autorità competente ai sensi della direttiva 2011/92/UE non possa svolgere tale ruolo in relazione a progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale di cui sia essa stessa committente.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)

Nella valutazione dell'impatto ambientale dei progetti occorre tener conto del principio di proporzionalità. I requisiti imposti per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto dovrebbero essere proporzionati alle sue dimensioni e fasi.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

(16)

Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero definire in modo chiaro e rigoroso i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace e trasparente . A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Per evitare inutili sforzi e costi superflui i progetti di cui all'allegato II dovrebbero contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine, che riporti le caratteristiche del progetto oggetto di screening e le informazioni sulla sua ubicazione, per una valutazione iniziale della sua fattibilità. Lo screening dovrebbe essere pubblico e dovrebbe riflettere i fattori di cui all'articolo 3 e mostrare gli eventuali effetti significativi, sia diretti che indiretti, del progetto.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

(17)

Le autorità competenti dovrebbero , quando lo ritengono necessario o se il committente lo richiede, dare un parere che determina la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di un rapporto ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione , semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(18)

Il rapporto ambientale, che compete al committente, dovrebbe includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione comparativa e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto , al fine di permettere la scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale .

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Occorre adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nelle relazioni ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.

(19)

È opportuno adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nei rapporti ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

È opportuno garantire che le persone che verificano i rapporti ambientali abbiano, grazie alle loro qualifiche ed esperienza, la necessaria competenza tecnica per assolvere ai compiti delineati dalla direttiva 2011/92/UE in maniera scientificamente obiettiva e in assoluta indipendenza dal committente e dalle stesse autorità competenti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(20)

Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare in modo dettagliato e completo la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate con il pubblico interessato e tutte le informazioni raccolte. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

(21)

È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla realizzazione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. Qualora i risultati del monitoraggio indichino la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno prevedere un'adeguata azione correttiva per porvi rimedio, sotto forma di ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Occorre definire scadenze per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di favorire un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

(22)

È opportuno definire tempistiche ragionevoli e prevedibili per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di incentivare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali tempistiche non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia ; eventuali proroghe dovrebbero essere concesse solo in casi eccezionali .

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

Uno degli obiettivi della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), ratificata dall'Unione europea e recepita nel diritto dell'Unione  (4) , è quello di garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Århus contiene norme sull'accesso a procedure giurisdizionali o ad altri organi per poter contestare la legalità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che prevedono la partecipazione del pubblico. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Le soglie di produzione previste per il petrolio e il gas naturale nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE non tengono conto della specificità dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, spesso molto variabili e inferiori. Di conseguenza, nonostante il loro impatto ambientale, i progetti riguardanti tali idrocarburi non sono soggetti ad una valutazione d'impatto obbligatoria. In base al principio di precauzione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto, è opportuno inserire gli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisto, gas da giacimenti a bassa permeabilità (tight gas), metano dai depositi carboniferi «coal bed methane»), definiti in base alle loro caratteristiche geologiche, nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE indipendentemente dalla quantità estratta, in modo che i progetti riguardanti tali idrocarburi siano sistematicamente sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti dovrebbero assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche del caso i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare nella relazione ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(26)

Al fine di adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche pertinenti i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare nel rapporto ambientale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

al paragrafo 2, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse del suolo;»

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“autorizzazione”: decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di avviare il progetto stesso.»

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente :

b)

al paragrafo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti :

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

«valutazione dell'impatto ambientale»: l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

g)

«valutazione dell'impatto ambientale»: l'elaborazione di un rapporto ambientale da parte del committente , lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente e/o delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto del rapporto ambientale , nonché dei dati relativi all'inquinamento da emissioni e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10;"

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)

«tratta transfrontaliera»: la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater)

«norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

i)

«norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

ii)

«norma europea»: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;

iii)

«norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

iv)

«norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quinquies)

«siti storici urbani»: siti facenti parte di un sistema più ampio, che comprende l'ambiente naturale ed edificato e l'esperienza di vita quotidiana di chi vi abita. In tale più ampio sistema, arricchito da valori di origine lontana o recente e costantemente soggetto a un processo dinamico di trasformazioni successive, i nuovi spazi urbani possono essere visti come testimonianze di ambiente in fase di formazione;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g sexies)

«azione correttiva»: ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nell'attenuazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione di un progetto per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g septies)

«valutazione dell'impatto visivo»: cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane risultante dai lavori, che può essere positivo (improvement) o negativo (deterioration). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento palese della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o mura, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo è sostanzialmente valutato sulla base di giudizi qualitativi che implicano l'apprezzamento e l'interazione dell'uomo con il paesaggio e il valore che esso conferisce a una località (genius loci);

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g octies)

«procedure comuni»: secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia un'unica VIA che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera g nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g nonies)

«semplificazione»: la riduzione della modulistica e l'alleggerimento delle procedure amministrative, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle varie autorità. Comporta l'introduzione di criteri comuni, l'abbreviamento dei termini per la presentazione dei rapporti e il rafforzamento delle valutazioni oggettive a carattere scientifico.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3.   Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile , qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi."

 

3.   Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera c

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.     La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.

soppresso

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 — lettera c bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti in modo tale da assicurarne la piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite a norma della presente direttiva. In particolare, l'autorità o le autorità competenti sono designate in modo da evitare ogni rapporto di dipendenza, collegamento o subordinazione tra le stesse o i loro componenti e il committente. Un'autorità competente non può svolgere le funzioni ad essa attribuite a norma della presente direttiva in relazione a un progetto di cui sia essa stessa committente.»;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto, previa consultazione del pubblico. Le misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e le misure di attenuazione e compensazione sono eventualmente messe in atto dall'autorità competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Detti progetti sono definiti all'articolo 4.»

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

3.   I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione , salvo nei casi in cui gli Stati membri considerino sproporzionato il ricorso a tali procedure.

Ai sensi della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse da numerose autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Per i progetti oggetto della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse dalle diverse autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione

Secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

Per i progetti oggetto della procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve le altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri designano un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri possono designare un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

 

Su richiesta degli Stati membri la Commissione fornisce loro l'assistenza necessaria per definire e attuare le procedure comuni o coordinate di cui al presente articolo.

 

In tutte le valutazioni dell'impatto ambientale il committente deve dimostrare di aver preso in considerazione, nel rapporto ambientale, eventuali altre normative dell'Unione pertinenti per il progetto proposto, che richiedono singole valutazioni di impatto.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 2 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Fatto salvo l'articolo 7 e se previsto dal diritto nazionale, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva un progetto specifico avente quale unica finalità la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della direttiva abbia ripercussioni negative su tale finalità.

In tali casi gli Stati membri possono informare e consultare il pubblico interessato e:

a)

esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b)

mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c)

informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.»;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a)

popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ;

a)

popolazione, salute umana e biodiversità, comprese la flora e la fauna, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù delle direttive 92/43/CEE , 2000/60/CE e 2009/147/CE;

b)

territorio, suolo, acque, aria , cambiamenti climatici ;

b)

territorio, suolo, acque, aria e clima ;

c)

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

c)

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

d)

l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

d)

l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

e)

esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

e)

esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai probabili rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

Emendamenti 55 e 127/rev

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 — paragrafi 3, 4, 5 e 6

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

L'articolo 4 è così modificato:

4)

L'articolo 4 è così modificato:

 

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

 

«3.   Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

 

 

«3.   Per i progetti di cui all'allegato II, e qualora lo Stato membro lo reputi pertinente, il committente fornisce informazioni sintetiche sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. La quantità di informazioni che il committente è tenuto a fornire è mantenuta al minimo e limitata agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere decisioni ai sensi del paragrafo 2.

 

 

4.   Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell'allegato III.»

 

 

4.   Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto dei pertinenti criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.»;

 

b)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

 

b)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

 

 

«5.   L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

 

 

«5.   L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente a norma del paragrafo 3 e tenendo conto, se del caso, dei commenti dei cittadini e delle autorità locali interessate, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione La decisione di cui al paragrafo 2:

 

 

a)

indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;

 

 

 

b)

include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

 

 

b)

include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 , soprattutto in riferimento ai criteri elencati all'allegato III ;

 

 

c)

include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

 

 

c)

include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

 

 

d)

essere disponibile al pubblico.

 

 

d)

è resa disponibile al pubblico.

 

 

6.   L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi ; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

 

 

6.   L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 3 . In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può eccezionalmente prorogare una volta detto termine di un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni ; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa e rende pubbliche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 .

 

 

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

 

 

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere il parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2 , se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale , delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione . L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

1.   Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente presenta un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sul parere di cui al paragrafo 2 del presente articolo , se tale parere è stato presentato, e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto e delle caratteristiche dell'impatto potenziale . Il rapporto ambientale include altresì le alternative ragionevoli valutate dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV. Il rapporto ambientale include una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare , determina :

2.    Se il committente lo richiede, l'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente elabora un parere nel quale determina la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo , e include in particolare:

a)

le decisioni e i pareri da ottenere;

 

b)

il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

b)

il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c)

le singole fasi della procedura e la loro durata;

c)

le singole fasi della procedura e il calendario della loro durata;

d)

alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

d)

le alternative ragionevoli che il committente può valutare , adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi impatti significativi sull'ambiente ;

e)

le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

 

f)

le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

f)

le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g)

le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

g)

le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti indipendenti qualificati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

3.   Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a)

il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti, oppure

a)

il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti competenti ; e

b)

l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

b)

l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali i cui nomi sono resi pubblici .

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti accreditati e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche ed esperienza richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

 

All'Autorità che esamina la valutazione di impatto ambientale è richiesto di non avere alcun interesse o relazione con il fascicolo in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi .

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'Unione.

Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TENTec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative.»

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o per competenza territoriale, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.»;

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a bis)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Il pubblico è informato mediante un portale centrale accessibile al pubblico elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*, attraverso pubblici avvisi e in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni.»

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a ter)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico abbia accesso elettronicamente almeno attraverso un portale centrale:

a)

a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b)

conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.»;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a quater)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione e di consultazione del pubblico interessato. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE.».

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera b

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga."

7.   I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di un massimo di 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7 bis.     Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.»;

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«5 bis.     Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nel settore dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento …  (*) che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.»;

Emendamenti 109, 93 e 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

1.   I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in debita considerazione e valutati in dettaglio nel quadro della procedura di autorizzazione. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico secondo le procedure previste e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

a)

la valutazione ambientale dell’autorità competente di cui all’articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

a)

i risultati della valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3 , compresa una sintesi delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi degli articoli 6 e 7 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b)

le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

b)

una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della sua scelta sotto il profilo degli effetti ambientali.

c)

una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;

 

d)

precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell’autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

d)

precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2.    Se le consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà significativi effetti negativi sull’ambiente, l’autorità competente, non appena possibile e in stretta collaborazione con le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.

2.   L’autorità competente, non appena possibile e previa consultazione delle autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il committente, valuta , sulla base della legislazione applicabile, se si debba rifiutare l'autorizzazione o se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente , al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti .

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, assicura , sulla base della legislazione applicabile, che questa comprenda misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all’importanza del suo impatto ambientale.

 

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell’Unione.

 

3.   Una volta fornite all’autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell’Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a termine entro tre mesi la valutazione dell’impatto ambientale del progetto.

3.   Una volta fornite all'autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine, entro un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni, la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi ; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può eccezionalmente prorogare detto termine di un ulteriore periodo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni ; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4.     Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.

 

 

4 bis.     La decisione di concedere l'autorizzazione può essere presa anche mediante l'adozione di un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che l'autorità competente abbia espletato tutti gli elementi della valutazione d'impatto ambientale conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

 

*

GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 — lettera a

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

1.   Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione o un'altra decisione finalizzata a soddisfare i requisiti della presente direttiva , l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il prima possibile secondo le procedure nazionali e, in ogni caso entro o non oltre 10 giorni lavorativi. L'autorità o le autorità competenti rendono la decisione disponibile al pubblico e alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in applicazione della direttiva 2003/4/CE.

a)

il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;

 

a)

tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

 

b)

una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;

 

c)

una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2."

 

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità competenti, nell'espletamento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, non si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di qualsiasi disposizione normativa che le disciplinano.»

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter)

all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico, purché siano conformi alla direttiva 2003/4/CE.»;

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater)

è inserito il l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 11 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quinquies)

all'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Una siffatta procedura è adeguata ed efficace, consente di chiedere provvedimenti ingiuntivi ed è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.»;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 12 ter — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Qualora, considerando le specifiche caratteristiche di determinati settori dell'attività economica, lo si consideri opportuno ai fini di una corretta valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione, unitamente agli Stati membri e al settore interessato, elabora guide settoriali che fissano i criteri da rispettare per semplificare la valutazione dell'impatto ambientale e facilitarne la normalizzazione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA] . Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro  (**). Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva se il promotore chiede che la valutazione ambientale del suo progetto prosegua secondo le disposizioni modificate .

Emendamenti 79, 112 e 126

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)

l'allegato I è così modificato:

 

 

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

 

 

 

«PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 (PROGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELL'IMPATTO AMBIENTALE)»

 

 

b)

è inserito il punto seguente:

 

 

 

«4 bis.

Attività minerarie a cielo aperto e industrie estrattive affini a cielo aperto.»;

 

 

c)

al punto 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

 

 

«a)

Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti […];»;

 

 

d)

sono inseriti i punti seguenti:

 

 

 

«14 bis.

Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di petrolio e/o gas naturale intrappolato negli strati di scisti gassosi o in altre formazioni rocciose sedimentarie di uguale o minore permeabilità e porosità, indipendentemente dalla quantità estratta.

14 ter.

Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di gas naturale da giacimenti di carbone, indipendentemente dalla quantità estratta.»;

 

 

e)

il punto 19 è sostituito dal seguente:

 

 

 

«19.

Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, impianti per l'estrazione dell'oro ove si ricorra a bacini di decantazione contenenti cianuro oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.»;

 

 

f)

è aggiunto il punto seguente:

 

 

 

«24 bis.

Parchi a tema e campi da golf progettati in zone con deficit idrici, ad alto rischio di desertificazione o siccità.»;

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Allegato — punto - 1 bis (nuovo)

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)

l'allegato II è così modificato:

 

 

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

 

 

 

«PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 (PROGETTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE A DISCREZIONE DEGLI STATI MEMBRI)»

 

 

b)

al punto 1 è inserita la lettera seguente:

 

 

 

«f bis)

Attività di pesca selvatica;»;

 

 

c)

al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

 

 

«c)

Ricerca ed esplorazione di minerali ed estrazione di minerali tramite dragaggio marino o fluviale;»;

 

 

d)

al punto 10, la lettera d) è soppressa;

 

 

e)

al punto 13 è inserita la lettera seguente:

 

 

 

«a bis)

Qualsiasi demolizione di progetti elencati nell'allegato I o nel presente allegato che possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente.»;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Allegato — punto 1

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO II.A — INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ALLEGATO II.A — INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 (INFORMAZIONI SINTETICHE FORNITE DAL COMMITTENTE RELATIVAMENTE AI PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)

1.

Descrizione del progetto , comprese in particolare :

1.

Una descrizione del progetto indicante :

 

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

 

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali e profondi , durante le fasi di costruzione e di funzionamento , compresa quella di demolizione ;

 

b)

la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

 

b)

la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2.

La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto rilevante.

2.

La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto significativo.

3.

La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

3.

La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente , compresi i rischi per la salute della popolazione interessata e le ripercussioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale risultanti da :

 

a)

i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

 

a)

i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti , laddove pertinente ;

 

b)

l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

 

b)

l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

4.

La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre eventuali rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

4.

La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente , soprattutto ove essi siano considerati irreversibili .

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Allegato — punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III — punto 2 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

le zone costiere;

ii)

zone costiere e ambiente marino ;

Emendamenti 83 e 129/rev

Proposta di direttiva

Allegato — punto 2

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO IV — INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV — INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 (INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE È TENUTO A FORNIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE)

1.

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

1.

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

 

 

-a)

la descrizione della localizzazione del progetto;

 

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

 

a)

la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento e, se del caso, di demolizione ;

 

 

a bis)

una descrizione dei costi energetici, dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati dalla demolizione e del consumo di ulteriori risorse naturali quando si avvia un progetto di demolizione;

 

b)

la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

 

b)

la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

 

c)

la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

 

c)

la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2.

La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative previste (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando quella avente il minor impatto ambientale nonché le principali ragioni alla base della scelta , tenendo conto degli effetti ambientali .

2.

La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata) previste dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche , indicando le principali ragioni alla base della scelta.

3.

La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base) . Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

3.

La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto , quando i cambiamenti naturali o sociali rispetto allo scenario di base possono essere ragionevolmente previsti . Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4.

La descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi ecosistemici che fornisce , il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti rilevanti per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

4.

La descrizione dei fattori ambientali potenzialmente soggetti a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità attraverso la sua flora e fauna , il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, il clima (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti significativi per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5.

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

5.

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

 

a)

all'esistenza del progetto;

 

a)

all'esistenza del progetto;

 

b)

all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità e dei servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche ;

 

b)

all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità , comprese la flora e la fauna ;

 

c)

all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

 

c)

all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

 

d)

ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

 

d)

ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità) che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici per il tipo di progetto ;

 

e)

al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti e attività;

 

e)

al cumulo degli effetti del progetto in questione con altri progetti e attività (in corso e/o approvati), nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione ;

 

f)

alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

 

f)

alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

 

g)

alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

 

g)

alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

 

h)

ai cambiamenti idromorfologici.

 

h)

ai cambiamenti idromorfologici.

 

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell' UE o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

 

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell' Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6.

La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

6.

La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7.

Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

7.

Una descrizione delle misure previste in via prioritaria per evitare, ridurre e , in ultima istanza, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi siano evitati, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8.

Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva 96/82/CE, modificata ).

8.

Una valutazione dei probabili rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, o requisiti derivanti da altri atti legislativi dell'Unione o da convenzioni internazionali ).

9.

Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

9.

Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10.

Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

10.

Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0277/2013).

(2)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(3)   GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(4)   Decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

(*)   Numero, data e titolo del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (2011/0302(COD)).

(**)   24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.


Giovedì 10 ottobre 2013

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/212


P7_TA(2013)0415

Partecipazione della Giordania ai programmi dell'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (12138/2012 — C7-0008/2013 — 2012/0108(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 181/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12138/2012),

visto il progetto di protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell'Unione (12135/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0008/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7–0305/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

sottolinea l'importanza di continuare a promuovere una stretta cooperazione e un dialogo con il Regno hascemita di Giordania nell'ambito della politica europea di vicinato nonché di favorire il dialogo politico ed economico tra l'Unione e la Giordania;

3.

ricorda che, stando alle stime delle autorità giordane, oltre 500 000 profughi siriani hanno cercato rifugio in Giordania e che la crisi siriana sta avendo gravi conseguenze sull'economia e sul bilancio giordani, considerando le risorse finanziarie necessarie per fornire assistenza umanitaria ai rifugiati; si rammarica tuttavia del fatto che, dal mese di agosto 2012, la frontiera giordana sia chiusa ai profughi palestinesi provenienti dalla Siria;

4.

sottolinea pertanto l'importanza di fornire un adeguato sostegno finanziario, tecnico e umanitario alla Giordania;

5.

esprime vivo apprezzamento per l'impegno mostrato dal re Abdullah II di Giordania nella promozione di un vastissimo processo di riforma a beneficio della Giordania e del suo popolo; sottolinea che è importante conseguire risultati sostenibili attraverso le riforme in questione, specialmente per quanto concerne la giustizia sociale;

6.

accoglie con favore e sostiene inoltre il ruolo proattivo e costruttivo di mediazione svolto dalla Giordania, nell'ambito degli sforzi finalizzati a trovare soluzioni durature ai diversi conflitti in Medio-Oriente;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/213


P7_TA(2013)0416

Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)0873 — C7-0506/2011 — 2011/0427(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0873),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0506/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7-0232/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P7_TC1-COD(2011)0427

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1052/2013.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'UE dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'UE dovrebbero evitare l'utilizzo del termine «illegale» quando è possibile ricorrere a formulazioni alternative e, quando si tratta di persone, dovrebbero sempre utilizzare l'espressione «migranti irregolari».


19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/214


P7_TA(2013)0417

Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 ottobre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)0136 — C7-0087/2012 — 2012/0066(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 181/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0136),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2012),

visto il parere della commissione giuridica sul ricorso agli atti delegati e sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 maggio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0131/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 140.


P7_TC1-COD(2012)0066

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 ottobre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/56/UE.)