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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 172/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7861 — Dell / EMC) ( 1) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 172/02 |
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2016/C 172/03 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio [Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011] ( 1) |
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2016/C 172/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2016/C 172/05 |
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2016/C 172/06 |
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2016/C 172/07 |
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2016/C 172/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 172/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7956 — Johnson Controls / Tyco International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7861 — Dell / EMC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 172/01)
Il 29 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7861. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 maggio 2016
(2016/C 172/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1389 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,50 |
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DKK |
corone danesi |
7,4407 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,78888 |
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SEK |
corone svedesi |
9,2945 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1063 |
|
ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,2320 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,023 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
314,91 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,4193 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4998 |
|
TRY |
lire turche |
3,3569 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5541 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4594 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8378 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6724 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5620 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 331,57 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
17,0732 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4242 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5030 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 131,14 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5704 |
|
PHP |
peso filippino |
53,015 |
|
RUB |
rublo russo |
73,7430 |
|
THB |
baht thailandese |
40,266 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,9419 |
|
MXN |
peso messicano |
20,3883 |
|
INR |
rupia indiana |
75,9290 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/3 |
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
[Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 172/03)
In caso di conflitti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 (1) prevalgono su quelle dei documenti per la valutazione europea
|
Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea |
Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea sostituito |
Osservazioni |
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020001-00-0405 |
Gruppi cerniera multiasse nascosti |
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020002-00-0404 |
Sistema di vetrazioni senza telai verticali per utilizzo in balconi (e terrazzi) |
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040005-00-1201 |
Isolanti termici e/o acustici in fibra vegetale o animale realizzati in fabbrica |
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040016-00-0404 |
Rete in fibra di vetro per l’armatura di intonaci a base cementizia |
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040048-00-0502 |
Tappetino in fibra di gomma per l’isolamento acustico da rumori di impatto |
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040138-00-1201 |
Isolanti sfusi termici e/o acustici realizzati in situ e costituiti da fibre vegetali |
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070001-00-0504 |
Lastre in cartongesso per strutture portanti |
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090001-00-0404 |
Pannelli prefabbricati e compressi in lana minerale con trattamento superficiale organico o inorganico e con sistema di fissaggio specifico. |
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120001-00-0106 |
Pellicola microprismatica retroriflettente |
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120003-00-0106 |
Pali della luce in acciaio |
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130002-00-0304 |
Elementi di legno massiccio - Elemento strutturale per edifici costituito da pannelli di legno collegati da tasselli |
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130005-00-0304 |
Lastra di legno massiccio per elemento strutturale negli edifici |
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130010-00-0304 |
Legno lamellare incollato di latifoglie – LVL (microlamellare) in faggio per applicazioni strutturali |
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130012-00-0304 |
Legno strutturale classificato secondo la resistenza – Legno squadrato con smussi – Castagno |
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130022-00-0304 |
Trave di legno massiccio o laminato e pareti di legno |
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130033-00-0603 |
Chiodi e viti per pannelli di fissaggio nelle strutture in legno |
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190002-00-0502 |
Sistema di pavimentazione flottante a secco costituito da unità prefabbricate accoppiate, costituite da piastrelle in ceramica e materassini di gomma |
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200005-00-0103 |
Pali in acciaio strutturale con sezioni cave e raccordi rigidi |
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200017-00-0302 |
Prodotti laminati a caldo e componenti strutturali in acciaio di grado Q235B, Q235D, Q345B e Q345D |
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200019-00-0102 |
Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione |
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200022-00-0302 |
Prodotti lunghi in acciaio saldabile a grano fine di gradi speciali termomeccanicamente laminati |
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220007-00-0402 |
Lamiera e nastro in lega di rame pienamente supportati per rivestimenti di coperture, facciate ed interni |
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220021-00-0402 |
Kit per tunnel solari |
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220025-00-0401 |
Vetrate strutturali a sbalzo orizzontale (pensiline in vetro strutturale/coperture) |
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230004-00-0106 |
Pannelli Di Rete Metallica Ad Anello |
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230005-00-0106 |
Pannelli Di Rete Metallica In Fune |
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230008-00-0106 |
Rete in filo doppio intrecciato rinforzato o non rinforzato con funi |
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260006-00-0301 |
Additivo polimerico per calcestruzzo |
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280001-00-0704 |
Unità di rivestimento preassemblata per il drenaggio o le infiltrazioni |
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290001-00-0701 |
Kit per il trasporto di acqua calda e fredda all’interno di edifici |
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330011-00-0601 |
Viti regolabili per calcestruzzo |
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330012-00-0601 |
Tassello di ancoraggio gettato in opera con bussola interna filettata |
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330075-00-0601 |
Dispositivo di sollevamento per ascensori |
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330083-00-0601 |
Fissaggio a carica propulsiva per uso multiplo nel calcestruzzo per applicazioni non strutturali |
|
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330153-00-0602 |
Ancorante chimico per il fissaggio di componenti e lamiere di acciaio di spessore sottile |
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340006-00-0506 |
Sistemi di scale prefabbricate |
ETAG 008 |
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340025-00-0403 |
Sottostrutture per edifici riscaldati |
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340037-00-0204 |
Elementi di copertura portanti leggeri in acciaio/legno |
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350003-00-1109 |
Kit di condotte di servizio resistenti al fuoco costituite da raccordi prefabbricati (in lamiera d’acciaio prerivestito meccanicamente) e relativi accessori |
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350005-00-1104 |
Prodotti intumescenti per impedire la propagazione del fuoco e per lo spegnimento degli incendi |
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Nota:
I documenti per la valutazione europea (EAD) sono adottati dall’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) in inglese. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli forniti da EOTA per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che i documenti per la valutazione europea sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.
L’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (http://www.eota.eu) mette a disposizione per via elettronica il documento per la valutazione europea conformemente alle disposizioni di cui all’allegato II, punto 8, del regolamento (UE) n. 305/2011.
Il presente elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea assicura l’aggiornamento del presente elenco.
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
|
13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/6 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2016/C 172/04)
Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: aprile 2016
Periodo di applicazione: luglio, agosto e settembre 2016
|
04-2016 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
|
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
27,0313 |
7,44275 |
7,49467 |
311,462 |
4,31057 |
|
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,8211 |
3,80547 |
3,83202 |
159,250 |
2,20399 |
|
1 CZK = |
0,0369941 |
0,0723531 |
1 |
0,275338 |
0,277259 |
11,5223 |
0,159466 |
|
1 DKK = |
0,134359 |
0,262779 |
3,63190 |
1 |
1,00698 |
41,8477 |
0,579163 |
|
1 HRK = |
0,133428 |
0,260959 |
3,60674 |
0,993072 |
1 |
41,5578 |
0,575151 |
|
1 HUF = |
0,00321067 |
0,00627942 |
0,0867886 |
0,023896 |
0,0240629 |
1 |
0,0138398 |
|
1 PLN = |
0,231988 |
0,453722 |
6,27095 |
1,72663 |
1,73867 |
72,2554 |
1 |
|
1 RON = |
0,223593 |
0,437303 |
6,04401 |
1,66415 |
1,67576 |
69,6407 |
0,963812 |
|
1 SEK = |
0,108664 |
0,212525 |
2,93733 |
0,808759 |
0,814401 |
33,8447 |
0,468404 |
|
1 GBP = |
1,26216 |
2,46852 |
34,1177 |
9,39390 |
9,4594 |
393,113 |
5,44060 |
|
1 NOK = |
0,107269 |
0,209796 |
2,89962 |
0,798375 |
0,803945 |
33,4102 |
0,462390 |
|
1 ISK = |
0,00712418 |
0,0139335 |
0,192576 |
0,0530235 |
0,0533934 |
2,21891 |
0,030709 |
|
1 CHF = |
0,914941 |
1,78944 |
24,7321 |
6,80967 |
6,85718 |
284,969 |
3,94391 |
|
04-2016 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
|
1 EUR = |
4,47241 |
9,20268 |
0,792296 |
9,32237 |
140,367 |
1,09297 |
|
1 BGN = |
2,28674 |
4,70533 |
0,405101 |
4,76653 |
71,7696 |
0,558834 |
|
1 CZK = |
0,165453 |
0,340445 |
0,029310 |
0,344873 |
5,19275 |
0,0404333 |
|
1 DKK = |
0,600909 |
1,23646 |
0,106452 |
1,25254 |
18,8596 |
0,146850 |
|
1 HRK = |
0,596746 |
1,22790 |
0,1057145 |
1,24387 |
18,7289 |
0,145832 |
|
1 HUF = |
0,0143594 |
0,0295467 |
0,00254380 |
0,0299310 |
0,450671 |
0,00350915 |
|
1 PLN = |
1,037547 |
2,13491 |
0,183803 |
2,16268 |
32,5635 |
0,253555 |
|
1 RON = |
1 |
2,05765 |
0,177152 |
2,08442 |
31,3851 |
0,244380 |
|
1 SEK = |
0,485991 |
1 |
0,0860941 |
1,01301 |
15,2528 |
0,118766 |
|
1 GBP = |
5,64488 |
11,6152 |
1 |
11,7663 |
177,165 |
1,37949 |
|
1 NOK = |
0,479751 |
0,987160 |
0,0849886 |
1 |
15,0570 |
0,117241 |
|
1 ISK = |
0,031862 |
0,065562 |
0,00564446 |
0,0664143 |
1 |
0,00778649 |
|
1 CHF = |
4,09200 |
8,41991 |
0,724904 |
8,52942 |
128,428 |
1 |
NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.
|
Riferimento: aprile-16 |
1 EUR in moneta nazionale |
1 unità di moneta nazionale in EUR |
|
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
|
CZK |
27,03133 |
0,0369941 |
|
DKK |
7,44275 |
0,134359 |
|
HRK |
7,49467 |
0,133428 |
|
HUF |
311,462 |
0,00321067 |
|
PLN |
4,31057 |
0,231988 |
|
RON |
4,47241 |
0,223593 |
|
SEK |
9,20268 |
0,108664 |
|
GBP |
0,792296 |
1,26216 |
|
NOK |
9,32237 |
0,107269 |
|
ISK |
140,367 |
0,00712418 |
|
CHF |
1,09297 |
0,914941 |
NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.
|
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
|
2. |
Il periodo di riferimento è:
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/8 |
Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 172/05)
Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso d’imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso giungerà prossimamente a scadenza.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).
|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Polvere di Zeolite A |
Bosnia-Erzegovina |
Dazio antidumping Impresa |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 1) Decisione 2011/279/UE della Commissione (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 26) |
15.5.2016 |
(1) GU C 280 del 25.8.2015, pag. 5.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
|
13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/9 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese
(2016/C 172/06)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in seguito «il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 12 febbraio 2016 da cinque produttori dell’UE (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di carta fine patinata.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carta fine patinata, ovvero carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (a eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), originario della RPC («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificato con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020).
Il prodotto oggetto del riesame non comprende:
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i rotoli adatti all’impiego in presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all’impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all’esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale – metodo a velocità accelerata che utilizza l’apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) – producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina; |
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la carta e il cartone a più strati. |
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping
Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese (detta anche «il paese interessato») è soggetta alle norme applicabili ai paesi non retti da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo realmente pagato o pagabile per la carta fine patinata in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e venduto all’esportazione in Brasile, visto che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato non sono significativi.
In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e date le misure di difesa commerciale istituite in paesi terzi nei confronti del prodotto oggetto del riesame, nonché considerato il fatto che il mercato dell’Unione mantiene la sua attrattività in termini di volume e prezzi.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Nell’inchiesta precedente gli Stati Uniti d’America sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Ai fini della presente inchiesta, in base alle informazioni contenute nella domanda, la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d’America come paese terzo ad economia di mercato adeguato. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta che operano in un’economia di mercato possono avere sede, tra l’altro, in India, Indonesia, Norvegia, Corea del Sud e Svizzera. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Le informazioni dettagliate sono contenute nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno mettersi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping sia contrario o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («A diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Indirizzi e-mail per la corrispondenza: |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 280 del 25.8.2015, pag. 7).
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate cfr. nota 3 dell’allegato I del presente avviso.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
☐ Versione «a diffusione limitata» (1)
☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI CARTA FINE PATINATA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1 dell’avviso di apertura.
La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Telefax
2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE
Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito nella sezione 5.1 dell’avviso di apertura, indicare, nella valuta di conto della società, la produzione, la capacità di produzione e il fatturato [vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (2) e in totale, vendite all’esportazione verso il resto del mondo, in totale e verso i 5 principali paesi importatori, e vendite sul mercato nazionale] e il peso o volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il peso in tonnellate e la valuta utilizzata.
Tabella I
Fatturato e volume delle vendite
Tonnellate
Valore nella valuta di conto
Specificare la valuta utilizzata
Vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
Totale:
Elencare ciascuno Stato membro:
Vendite all’esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
Totale:
Elencare i 5 principali paesi importatori e fornire i rispettivi volumi e valori (*)
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Tonnellate
Valore nella valuta di conto
Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
(*) Aggiungere righe supplementari se necessario.
Tabella II
Produzione e capacità di produzione
Tonnellate
Produzione complessiva della società relativa al prodotto oggetto del riesame
Capacità di produzione della società relativa al prodotto oggetto del riesame
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(3) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
ALLEGATO II
☐ Versione «a diffusione limitata» (1)
☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI CARTA FINE PATINATA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell’avviso di apertura.
La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Telefax
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito nella sezione 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese e il peso o volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il peso in tonnellate.
Tonnellate
Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR
Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame
Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(3) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
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13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/19 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese
(2016/C 172/07)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 12 febbraio 2016 da cinque produttori dell’UE (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), denominati congiuntamente il «richiedente», che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di carta fine patinata.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è la carta fine patinata, ovvero carta o cartone patinati su uno o entrambi i lati (ad eccezione della carta o del cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di luminosità superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80 (codici TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 e 4810998020).
Il prodotto in esame non comprende:
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i rotoli adatti all’impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all’impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all’esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale – metodo a velocità accelerata che utilizza l’apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) – producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina. |
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la carta e il cartone a più strati. |
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza delle sovvenzioni
Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese e da amministrazioni regionali e locali della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni, ad esempio vari finanziamenti, prestiti agevolati e crediti diretti concessi da banche di proprietà pubblica, crediti all’esportazione e garanzie e assicurazioni all’esportazione; 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio sgravi o esenzioni dall’imposta sul reddito, sgravi da dazi doganali all’importazione e sgravi o esenzioni dall’IVA; 3) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali, ad esempio la fornitura da parte della pubblica amministrazione di terreni, energia, acqua e materie prime per la produzione del prodotto oggetto del riesame; e, 4) nei versamenti effettuati dalla pubblica amministrazione a un meccanismo di finanziamento, o in un incarico o un ordine dato dalla pubblica amministrazione a un ente privato affinché svolga una o più delle funzioni di cui ai punti 1), 2) e 3), ad esempio la concessione di prestiti preferenziali da parte di banche private e la fornitura di beni e servizi (energia, acqua, materie prime) per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato da parte di imprese private che, secondo la domanda, sono tenute a seguire le politiche governative e ad agire come banche o imprese statali.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pertinenti pratiche di sovvenzionamento eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
Il richiedente sostiene che i regimi di cui sopra si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Essi sarebbero specifici per un’impresa o un settore, ovvero per un gruppo di imprese o settori, e quindi compensabili.
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e tenuto conto che il mercato dell’Unione continua ad essere attraente in termini di volume e di prezzi e che in altri paesi terzi sono in vigore misure di difesa commerciale nei confronti del prodotto oggetto del riesame.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4), che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Le informazioni dettagliate sono contenute nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che vanno fornite su CD-ROM o DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono a propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: per l’invio della corrispondenza: |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata una mancanza di collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 280 del 25.8.2015, pag. 8).
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).
(4) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(5) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate si rinvia alla nota 3 dell’allegato I del presente avviso.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione dell’interesse dell’Unione.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
☐ Versione a diffusione limitata (1)
☐ Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI CARTA FINE PATINATA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2 dell’avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax
2. FATTURATO, VOLUME DELLE VENDITE, PRODUZIONE E CAPACITÀ DI PRODUZIONE
Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare, nella valuta di conto della società, la produzione, la capacità di produzione e il fatturato [vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (2) e in totale, vendite all’esportazione nel resto del mondo (in totale e per i cinque principali paesi importatori) e vendite sul mercato nazionale] e il peso o volume corrispondente del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e originario del paese interessato. Indicare il peso in tonnellate e la valuta utilizzata.
Tabella I
Fatturato e volume delle vendite
Tonnellate
Valore nella valuta di conto
Specificare la valuta utilizzata
Vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
Totale:
Nome di ciascuno Stato membro:
Vendite all’esportazione nel resto del mondo del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
Totale:
Elencare i cinque principali paesi importatori e fornire i rispettivi volumi e valori (*)
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bułgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
Tonnellate
Valore nella valuta di conto
Specificare la valuta utilizzata
Vendite sul mercato nazionale del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalla società
(*) Aggiungere righe supplementari se necessario.
Tabella II
Produzione e capacità di produzione
Tonnellate
Produzione complessiva della società relativa al prodotto oggetto del riesame
Capacità di produzione della società relativa al prodotto oggetto del riesame
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(3) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
ALLEGATO II
☐ Versione a diffusione limitata (1)
☐ Versione consultabile da tutte le parti interessate
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI CARTA FINE PATINATA ORIGINARIA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.4 dell’avviso di apertura.
La versione a diffusione limitata e la versione consultabile da tutte le parti interessate devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Per il periodo dell’inchiesta di riesame quale definito al punto 5.1 dell’avviso di apertura, indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il peso o volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura e il peso o volume corrispondente. Indicare il peso in tonnellate.
Tonnellate
Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR
Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame
Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bułgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(3) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
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13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/29 |
Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese
(2016/C 172/08)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di taluni prodotti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di sovvenzioni e provocano quindi un grave pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 31 marzo 2016 dalla European Steel Association (EUROFER) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati(escluso l’acciaio inossidabile), anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo (piatti laminati a caldo), non placcati né rivestiti, esclusi gli acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di sovvenzioni
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.
Le sovvenzioni sono costituite, tra l’altro, da trasferimenti diretti e da potenziali trasferimenti diretti di fondi o dall’assunzione di passivi, dalla rinuncia da parte della pubblica amministrazione a entrate altrimenti dovute e dalla fornitura di beni o servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Il denunciante ha presentato elementi di prova ad esempio di sovvenzioni tramite l’adozione di programmi di sovvenzione statale, (Foreign Trade Transformation and Upgrading Demonstration Bases, Common Service Platforms schemes) crediti privilegiati e strumenti di garanzia nonché la fornitura di energia a tariffe preferenziali al settore dell’acciaio.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
Secondo quanto asserito nella denuncia, i programmi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo la denuncia, tali programmi sarebbero limitati ad alcune imprese e sarebbero quindi specifici e compensabili.
4. Asserzione di rischio di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante fornisce elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
Si asserisce inoltre che tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita, sui quantitativi venduti, sulla quota di mercato e sui profitti dell’industria dell’Unione.
Il denunciante fornisce inoltre elementi di prova dell’esistenza di sufficienti capacità liberamente disponibili nella Repubblica popolare cinese nonché di un imminente e sostanziale aumento di dette capacità tale da far prevedere un notevole aumento delle importazioni.
Il denunciante afferma altresì che il flusso delle importazioni oggetto di sovvenzioni è probabilmente destinato ad aumentare notevolmente a causa della diminuzione del consumo interno del paese interessato, delle misure di difesa commerciale istituite recentemente e dell’apertura di inchieste sulle importazioni di prodotti simili in mercati tradizionali diversi dall’Unione, come gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Sud Africa, la Thailandia, l’India, la Malaysia, il Messico e la Turchia. Ciò indica che è probabile un riorientamento delle esportazioni da tali mercati verso l’Unione, con conseguente notevole aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
Il denunciante sostiene che sebbene non si osservi un aumento delle scorte, questo è dovuto alla costante diminuzione dei prezzi all’esportazione e al rallentamento della domanda interna, che spinge i produttori esportatori del paese interessato a liquidare immediatamente la loro produzione e persino le scorte esistenti nel timore di una loro svalutazione.
Si argomenta infine che il cambiamento delle circostanze di cui sopra è chiaramente previsto e imminente e che si verificherà un grave pregiudizio a causa dell’imminente arrivo di ulteriori importazioni oggetto di sovvenzioni.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentiti gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se le importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).
b) Margine di sovvenzione individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulla o sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («A diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il sovvenzionamento, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave o un grave ritardo, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(4) In conformità all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. In conformità all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione due persone due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(7) Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
☐ Versione «a diffusione limitata» (1)
☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO, DI FERRO O DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il presente modulo è destinato ad assistere i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.1, lettera a) dell’avviso di apertura.
La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare, nella valuta di conto della società, il fatturato durante il periodo dell’inchiesta per le vendite [vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri (2) e in totale, e vendite sul mercato nazionale] di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati quali definiti nell’avviso di apertura e il relativo peso o volume. Indicare la valuta utilizzata.
Tonnellate
Valore nella valuta di conto
Specificare la valuta utilizzata
Vendite all’esportazione nell’Unione, separatamente per ciascuno dei 28 Stati membri e in totale, del prodotto in esame fabbricato dalla società
Totale:
Nome di ciascuno Stato membro (1)
Vendite sul mercato nazionale del prodotto in esame fabbricato dalla società
(1) Aggiungere righe supplementari se necessario.
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato in conformità all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
a) Fornire una copia in inglese del bilancio d’esercizio e/o dei conti annuali della società per l’esercizio 2015.
b) Indicare l’importo complessivo degli investimenti effettuati dalla società relativamente al prodotto in esame negli anni 2013, 2014 e 2015 (nella valuta di conto della società).
(Specificare la valuta utilizzata)
2013
2014
2015
Importo complessivo degli investimenti
c) Indicare se negli esercizi 2013, 2014 e 2015 sono state effettuate importazioni di minerale di ferro, coke e/o carbone da coke e, in tal caso, la percentuale di queste importazioni rispetto all’acquisto totale di tali materiali per ciascun esercizio.
d) Indicare se negli esercizi 2013, 2014 e 2015 la società ha prodotto energia elettrica in proprio e, in tal caso, la percentuale di energia generata in proprio rispetto all’energia acquistata sul mercato cinese.
e) Indicare se negli esercizi 2013, 2014 e 2015 la società ha acquistato nella Repubblica popolare cinese terreni successivamente utilizzati per attività di produzione del prodotto in esame.
f) Fornire qualsiasi altra informazione che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. MARGINE DI SOVVENZIONE INDIVIDUALE
La società dichiara che, nel caso essa non venga selezionata per l’inserimento nel campione, desidera ricevere un questionario e altri formulari da compilare al fine di richiedere un margine di sovvenzione individuale, conformemente al punto 5.2.1, lettera b), dell’avviso di apertura.
☐ Sì
☐ No
(1) In conformità all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione due persone due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
6. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
ALLEGATO II
☐ Versione «a diffusione limitata» (1)
☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)
PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO, DI FERRO O DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.2 dell’avviso di apertura.
La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società
Indirizzo
Referente
E-mail:
Telefono
Fax
2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione in seguito all’importazione dalla Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell’inchiesta, di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro o di acciai legati o non legati quali definiti nell’avviso di apertura e il relativo peso o volume.
Tonnellate
Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR
Importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione
Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese
(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato in conformità all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.
Nome e ubicazione della società
Attività
Rapporto
4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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13.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7956 — Johnson Controls / Tyco International)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 172/09)
1.
In data 3 maggio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Johnson Controls Inc. («JCI», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Tyco International plc («Tyco», Irlanda) mediante acquisto di quote.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— JCI: impresa tecnologica e industriale diversificata che opera su scala mondiale nei segmenti commerciali dell’efficienza energetica degli edifici, dei componenti auto e delle soluzioni energetiche;
— Tyco: opera su scala mondiale nella fornitura di prodotti e servizi antincendio e per la sicurezza.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7956 — Johnson Controls / Tyco International, al seguente indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.