ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
10 maggio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 165/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1

 

Tribunale

2016/C 165/02

Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale

2

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 165/03

Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale della funzione pubblica

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 165/04

Causa C-476/15 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 dalla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 giugno 2015, nella causa T-618/14, Grupo Bimbo/UAMI

4

2016/C 165/05

Causa C-627/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 23 novembre 2015 — Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung

4

2016/C 165/06

Causa C-32/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Dresden (Germania) il 19 gennaio 2016 — Ute Wunderlich/Bulgarian Air Charter Limited

5

2016/C 165/07

Causa C-73/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2016 — Peter Puškár e altre parti del procedimento

6

2016/C 165/08

Causa C-99/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Lyon (Francia) il 19 febbraio 2016 — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux CNB, Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea CCBE, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

7

2016/C 165/09

Causa C-102/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 19 febbraio 2016 — Vaditrans BVBA/Stato Belga

8

2016/C 165/10

Causa C-103/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Sala Social (Spagna) il 19 febbraio 2016 — Jessica Porras Guisado/Bankia SA e altri

9

2016/C 165/11

Causa C-107/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone (Italia) il 22 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato

10

2016/C 165/12

Causa C-126/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV

10

2016/C 165/13

Causa C-136/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 7 marzo 2016 — Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A./Banco Santander Totta S.A.

11

2016/C 165/14

Causa C-142/16: Ricorso proposto il 9 marzo 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

13

 

Tribunale

2016/C 165/15

Causa T-69/16: Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Ateknea Solutions Catalonia/Commissione

14

2016/C 165/16

Causa T-77/16: Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

15

2016/C 165/17

Causa T-104/16: Ricorso proposto il 16 marzo 2016 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER)

16

2016/C 165/18

Causa T-109/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma GmbH (RESPIMER)

16

2016/C 165/19

Causa T-114/16: Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Delfin Wellness/EUIPO — Laher (Cabine a raggi infrarossi e saune)

17

2016/C 165/20

Causa T-118/16: Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST)

18

2016/C 165/21

Causa T-126/16: Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — 1. FC Köln/EUIPO (SPÜRBAR ANDERS)

19

2016/C 165/22

Causa T-130/16: Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Coesia/EUIPO (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique speculari di colore rosso)

19

2016/C 165/23

Causa T-375/14: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Al Naggar/Consiglio

20

2016/C 165/24

Causa T-376/14: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Yassin/Consiglio

20

2016/C 165/25

Causa T-377/14: Ordinanza del Tribunale del 21 mrazo 2016 — Ezz/Consiglio

20

2016/C 165/26

Causa T-378/14: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Salama/Consiglio

21

2016/C 165/27

Causa T-528/15: Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

21

2016/C 165/28

Causa T-589/15: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Eurorail/Commissione e INEA

21

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 165/29

Causa F-12/16: Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — ZZ/Frontex

22

2016/C 165/30

Causa F-14/16: Ricorso proposto il 14 marzo 2016 — ZZ/Parlamento

22


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2016/C 165/01)

Ultima pubblicazione

GU C 156 del 2.5.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 145 del 25.4.2016

GU C 136 del 18.4.2016

GU C 118 del 4.4.2016

GU C 111 del 29.3.2016

GU C 106 del 21.3.2016

GU C 98 del 14.3.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/2


Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale

(2016/C 165/02)

Il sig. Csehi, il sig. Iliopoulos, la sig.ra Marcoulli, la sig.ra Półtorak e il sig. Spielmann, nominati giudici del Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 23 marzo 2016 (1) per il periodo dal 3 aprile 2016 al 31 agosto 2016, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 13 aprile 2016.

Il sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e il sig. Valančius, nominati giudici del Tribunale con la stessa decisione per il periodo dal 3 aprile 2016 al 31 agosto 2019, hanno anch’essi prestato giuramento dinanzi alla Corte il 13 aprile 2016.


(1)  GU L 87 del 2.4.2016, pag. 31.


Tribunale della funzione pubblica

10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/3


Prestazione di giuramento dei nuovi giudici del Tribunale della funzione pubblica

(2016/C 165/03)

Il sig. Sant’Anna e il sig. Kornezov, nominati giudici del Tribunale della funzione pubblica con decisione del Consiglio del 22 marzo 2016 (1), con effetto dal 1o aprile 2016, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 13 aprile 2016.


(1)  GU L 79 del 30.3.2016, pag. 30.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/4


Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 dalla Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 giugno 2015, nella causa T-618/14, Grupo Bimbo/UAMI

(Causa C-476/15 P)

(2016/C 165/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Con ordinanza del 15 marzo 2016, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e condannato la Grupo Bimbo S.A.B. de C.V alle spese.


10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Câmpulung (Romania) il 23 novembre 2015 — Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu/SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung

(Causa C-627/15)

(2016/C 165/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Câmpulung

Parti

Ricorrenti: Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu

Convenute: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung

Questioni pregiudiziali

1)

Si stabilisca se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che nell’ambito delle espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» rientra una clausola, inclusa in un contratto di credito stipulato in valuta estera tra un professionista e un consumatore e che non è stata oggetto di negoziato individuale, sulla base della quale, per la restituzione delle rate del mutuo, il debitore è tenuto a farsi carico in via esclusiva del «rischio di valuta», consistente nel potenziale effetto negativo costituito dall’aumento dell’obbligo mensile di pagamento generato dalla fluttuazione dei tassi di cambio della valuta e che dovrebbe sopportare in conseguenza della stipulazione del credito e del rimborso dell’erogazione degli importi sulla base del contratto di credito in una valuta diversa dalla valuta nazionale rumena.

2)

Se, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, deve intendersi che l’obbligo del consumatore di sopportare, in occasione della restituzione del mutuo, la differenza risultante dall’aumento del tasso di cambio della valuta nella quale il mutuo è stato concesso (CHF) rappresenta una remunerazione la cui congruità in relazione al servizio prestato non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo.

3)

Qualora la risposta alla domanda precedente sia nel senso che una clausola siffatta non è sottratta alla valutazione del carattere abusivo, se si possa considerare che detta clausola soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza previsti dalla direttiva in parola, consentendo al consumatore di poter prevedere, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le conseguenze derivanti da tale clausola per quanto lo riguarda.

4)

Se una clausola contrattuale come quella cui al [punto] 4.2 delle Condizioni generali del contratto, secondo la quale alla banca, relativamente ad un credito concesso in CHF, è riconosciuto il diritto di convertirlo in valuta nazionale in condizioni di fluttuazione, al rialzo, del tasso di cambio, superando il 10 %, rispetto al valore del tasso stesso alla data di sottoscrizione del contratto, al fine di evitare che prosegua l’aumento dell’esposizione al rischio di valuta, senza che un diritto analogo sia riconosciuto al consumatore, rientra nell’ambito di tutela della direttiva 93/13 oppure se sia sottratta alla valutazione del carattere abusivo.


(1)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.


10.5.2016   

IT

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C 165/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Dresden (Germania) il 19 gennaio 2016 — Ute Wunderlich/Bulgarian Air Charter Limited

(Causa C-32/16)

(2016/C 165/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Dresden

Parti

Ricorrente: Ute Wunderlich

Convenuta: Bulgarian Air Charter Limited

Questione pregiudiziale

Se sussista la cancellazione di un volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004 (1) qualora il decollo del volo originariamente previsto sia avvenuto nell’orario programmato e l’atterraggio nel luogo di destinazione stabilito non abbia accumulato un ritardo superiore a 3 ore, ma sia stato effettuato uno scalo imprevisto.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; GU L 46, pag. 1.


10.5.2016   

IT

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C 165/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2016 — Peter Puškár e altre parti del procedimento

(Causa C-73/16)

(2016/C 165/07)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Peter Puškár

Altre parti del procedimento: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — in base al quale ogni persona i cui diritti, dunque anche il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito all’articolo 1, paragrafo 1, e susseguenti disposizioni della direttiva 95/46/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, siano stati violati ha diritto, alle condizioni stabilite nel medesimo articolo, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice — osti a una disposizione nazionale che subordini la possibilità di avvalersi di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, quale è la domanda al giudice amministrativo, alla condizione che il ricorrente, per proteggere i propri diritti e libertà, prima di proporre l’azione giudiziaria, esaurisca i rimedi offerti dalle disposizioni di una lex specialis come la legge slovacca sui reclami amministrativi.

2)

Se sia possibile interpretare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, sancito all’articolo 7, e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di asserita violazione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale attuato, per quanto riguarda l'Unione europea, principalmente dalla citata direttiva 95/46/CE, in particolare:

con l’obbligo degli Stati membri di garantire il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali (articolo [1], paragrafo 1) nonché

con il potere degli Stati membri di disporre il trattamento dei dati personali quando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico [articolo 7, lettera e)] ovvero per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi di cui vengono comunicati i dati,

e in considerazione, altresì, dei poteri eccezionali dello Stato membro [di limitare la portata degli obblighi e dei diritti] [articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f)] qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria,

nel senso che uno Stato membro non può, senza il consenso della persona interessata, compilare elenchi di dati personali ai fini dell’amministrazione fiscale, ossia che l’acquisizione di dati personali nella disponibilità di un’autorità pubblica ai fini della lotta contro la frode fiscale è di per sé rischiosa.

3)

Se un elenco di un’autorità finanziaria di uno Stato membro, che contenga i dati personali del [ricorrente] e la cui riservatezza sia stata garantita da adeguate misure tecniche e organizzative di protezione dei dati personali contro la diffusione o l’accesso non autorizzati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della succitata direttiva 95/46/CE, che il [ricorrente] si è procurato senza il legittimo consenso di tale autorità finanziaria dello Stato membro, possa essere considerato un mezzo di prova illegale, la cui produzione deve essere rifiutata dal giudice nazionale in conformità al principio, di diritto dell'Unione, del processo equo enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4)

Se sia conforme al suddetto diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo (in particolare, al succitato articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) un modo di procedere del giudice nazionale tale che, qualora esista una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in una determinata fattispecie, differente dalla risposta fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dia precedenza, in base al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’orientamento giuridico della Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU L 281, pag. 31.


10.5.2016   

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C 165/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Lyon (Francia) il 19 febbraio 2016 — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

(Causa C-99/16)

(2016/C 165/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Lyon

Parti

Ricorrente: Jean-Philippe Lahorgue.

Convenuti: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

Questioni pregiudiziali

Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) a un avvocato debitamente iscritto al foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249/CE (1) in quanto costituisce una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi.


(1)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).


10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 19 febbraio 2016 — Vaditrans BVBA/Stato Belga

(Causa C-102/16)

(2016/C 165/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Vaditrans BVBA

Resistente: Stato Belga

Questioni pregiudiziali

1)

«Se l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non può essere effettuato a bordo del veicolo.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, in combinato disposto con l’articolo 19 dello stesso regolamento, violi di principio di legalità penale, sancito all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), in quanto le citate disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non prevedono esplicitamente un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento (CE) n. 561/2006 consenta quindi agli Stati membri di stabilire nel loro diritto interno un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo».


(1)  GU L 102, pag. 1.

(2)  GU C 364, pag. 1.


10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Sala Social (Spagna) il 19 febbraio 2016 — Jessica Porras Guisado/Bankia SA e altri

(Causa C-103/16)

(2016/C 165/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Sala Social

Parti

Ricorrente: Jessica Porras Guisado

Convenuti: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Questioni pregiudiziali

1)

«Se l’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che l’ipotesi dei «casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali», quale deroga al divieto di licenziare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, non sia equiparabile all’ipotesi di «uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore» cui si riferisce l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/59/CE (2) del 20 luglio 1998, ma si tratti di un’ipotesi più specifica.

2)

Se, in caso di licenziamento collettivo, al fine di valutare l’esistenza di casi eccezionali che giustifichino il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi dell’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85, debba essere una condizione necessaria il fatto che la lavoratrice interessata non può essere riassegnata ad un altro posto di lavoro o se, invece, sia sufficiente dimostrare l’esistenza di cause economiche, tecniche e produttive inerenti al suo posto di lavoro.

3)

Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, che vieta il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, una normativa come quella spagnola che attua tale divieto stabilendo una garanzia in virtù della quale, in assenza di prova delle cause che giustificano il suo licenziamento, si dichiara la nullità dello stesso (tutela riparatrice) senza stabilire un divieto di licenziamento (tutela preventiva).

4)

Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, una normativa come quella spagnola che non prevede un diritto di permanenza prioritaria nell’impresa delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in caso di licenziamento collettivo.

5)

Ai fini dell’articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85, se sia conforme a tale disposizione una normativa nazionale che considera sufficiente una lettera di licenziamento come quella prodotta nella causa a qua, che non fa alcun riferimento all’esistenza di una situazione eccezionale, al di là dei motivi alla base del licenziamento collettivo, per applicare la decisione di estinzione collettiva del rapporto di lavoro alla lavoratrice in stato di gravidanza».


(1)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).

(2)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16).


10.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 165/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pordenone (Italia) il 22 febbraio 2016 — procedimento penale a carico di Giorgio Fidenato

(Causa C-107/16)

(2016/C 165/11)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Pordenone

Procedimento penale a carico di

Giorgio Fidenato

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell’art. 54 reg. 178/02 (1), la Commissione è tenuta, in esito alla sollecitazione dello Stato membro, ad adottare misure di emergenza anche ove non ravvisi un rischio grave e manifesto per la salute umana, animale o ambientale;

2)

se, in ipotesi di comunicazione da parte della Commissione dell’inesistenza dei presupposti per l’adozione di misure di emergenza, lo Stato membro possa procedervi ex art. 53 reg. citato;

3)

se lo Stato membro può procedere all’adozione di misure di emergenza ex art. 34 reg. CE 1829/03 (2) anche in difetto dei requisiti di rischio grave e manifesto, in base al principio di precauzione, e mantenere tali misure anche in seguito alla comunicazione della valutazione da parte della Commissione, esaminato il parere Efsa, dell’insussistenza di condizioni per adottare misure di emergenza.


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).


10.5.2016   

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C 165/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV

(Causa C-126/16)

(2016/C 165/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti

Ricorrenti: Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV), Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk,

Resistente: Smallsteps BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se la procedura fallimentare olandese, in caso di trasferimento dell’impresa fallita nella quale il fallimento è stato preceduto da un pre-pack controllato da un giudice, esplicitamente mirante alla sopravvivenza (di parti) dell’impresa, sia compatibile con l’obiettivo e la portata della direttiva 2001/23/CE (1) e se in questa ottica l’articolo 7:666, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice civile olandese sia (ancora) conforme alla direttiva.

2)

Se la direttiva 2001/23/CE sia applicabile nel caso in cui un c.d. «curatore designato» («beoogd curator») nominato dal giudice già prima dell’apertura del fallimento si informi della situazione del debitore ed esamini le possibilità di un’eventuale ripresa delle attività dell’impresa ad opera di un terzo e si prepari inoltre a trattative da svolgere subito dopo il fallimento per realizzare detta ripresa mediante una transazione di attivi nella quale l’impresa del debitore, o una sua parte, viene ceduta alla data del fallimento o subito dopo e le attività vengono riprese in tutto o in parte senza (quasi) soluzione di continuità.

3)

Se al riguardo faccia differenza se la prosecuzione dell’impresa sia lo scopo primario del pre-pack, oppure se il curatore (designato) con il pre-pack e con la vendita degli attivi in forma di un «going concern» subito dopo il fallimento intenda in primo luogo ottenere una massimizzazione degli introiti per l’insieme dei creditori oppure, nell’ambito del pre-pack, sia stato raggiunto un accordo prima del fallimento per la cessione degli attivi (prosecuzione delle attività dell’impresa) la cui attuazione viene formalizzata e/o effettuata dopo il fallimento. E come ciò debba essere valutato se vengono perseguite sia la prosecuzione delle attività dell’impresa sia la massimizzazione degli introiti.

4)

Se, ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23/CE e dell’articolo 7:662 e seguenti del codice civile olandese, da essa derivanti, la data del trasferimento dell’impresa, nell’ambito di un pre-pack precedente il fallimento dell’impresa, sia determinata dall’accordo concreto di trasferimento dell’impresa precedente il fallimento o se tale data sia determinata dal momento in cui la qualità di imprenditore che gestisce l’ente di cui trattasi è trasferita di fatto dal dante causa all’avente causa.


(1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).


10.5.2016   

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C 165/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 7 marzo 2016 — Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A./Banco Santander Totta S.A.

(Causa C-136/16)

(2016/C 165/13)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento S.A.

Resistente: Banco Santander Totta S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in una controversia tra due imprese nazionali di uno Stato membro relativa a taluni contratti, l’esistenza in tali contratti di una clausola attributiva di giurisdizione a favore di un altro Stato membro costituisca elemento di estraneità sufficiente a dar luogo all’applicazione dei regolamenti (CE) n. 44/2001 (1) e n. 1215/2012 (2) ai fini della determinazione della competenza internazionale o sia necessario verificare anche l’esistenza di altri elementi di estraneità.

2)

Se si possa derogare all’applicazione della clausola attributiva di giurisdizione quando la scelta del giudice di uno Stato membro diverso da quello della nazionalità delle parti causa gravi inconvenienti ad una di esse in assenza di un interesse apprezzabile dell’altra parte che giustifichi tale scelta.

Nell’ipotesi in cui venga deciso che sono necessari altri elementi d’estraneità al di là della clausola attributiva di giurisdizione:

3)

Se i contratti di «swap» conclusi tra la Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. (SMD) e il Banco Santander Totta presentino elementi di estraneità sufficienti per dar luogo all’applicazione dei regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 1215/2012 ai fini della determinazione della competenza internazionale per la risoluzione di controversie relative ad essi quando:

a)

si tratti di entità nazionali di uno Stato membro, il Portogallo, che hanno concluso in Portogallo due contratti di «swap» composti da un ISDA Master Agreement e due «Confirmation», negoziati dalla Regione Autonoma di Madeira in nome della SMD;

b)

in questa negoziazione, la Regione Autonoma di Madeira, assistita dal Banco BPI, S.A. e da uno studio legale, ha invitato più di una banca internazionale, una delle quali era la JP Morgan, a presentare proposte;

c)

il Banco Santander Totta, S.A. è totalmente detenuto dal Banco Santander, la cui sede sociale si trova in Spagna;

d)

il Banco Santander Totta, S.A., ha agito in qualità di banca internazionale con controllate in vari Stati membri e sotto il marchio unico Santander;

e)

il Banco Santander Totta, S.A., è stato considerato nell’ISDA Master Agreement una Multibranch Party che può effettuare e ricevere pagamenti in qualsiasi transazione attraverso le sue controllate a Londra o in Lussemburgo;

f)

ai termini dell’ISDA Master Agreement concluso, le parti possono, in determinati casi, trasferire i loro diritti e le loro obbligazioni a favore di altri uffici di rappresentanza o controllate;

g)

le parti nei contratti di «swap» hanno indicato la legge inglese quale legge applicabile e hanno stipulato clausole di giurisdizione attribuendo competenza esclusiva e totale ai giudici inglesi;

h)

i contratti sono stati redatti in inglese e la terminologia e i concetti utilizzati sono anglosassoni;

i)

i contratti di «swap» sono stati conclusi con l’obiettivo di coprire il rischio di variazione del tasso d’interesse di due contratti di finanziamento, entrambi redatti in inglese e conclusi con istituti stranieri (uno con sede in Olanda e l’altro in Italia), nei quali è previsto che i pagamenti ai mutuatari devono essere effettuati sul conto corrente della banca HSBC Bank pic, a Londra, in date definite con riferimento al fuso orario di Londra, e che sono assoggettati alla legge inglese e ai giudici inglesi;

j)

il Banco Santander Totta, S.A. ha agito come intermediario del mercato internazionale, avendo concluso contratti simmetrici di copertura nel contesto del mercato internazionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


10.5.2016   

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C 165/13


Ricorso proposto il 9 marzo 2016 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-142/16)

(2016/C 165/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes ed E. Manhaeve, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo eseguito, all’atto dell’autorizzazione della centrale elettrica a carbone di Hamburg-Moorburg, una completa e corretta valutazione dell’impatto ambientale, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La città di Amburgo ha rilasciato un permesso di approvvigionamento idrico per la centrale elettrica a carbone di Moorburg che autorizza il raffreddamento dell’impianto mediante il ricircolo di acqua proveniente dal fiume Elba. Nella valutazione dell’incidenza previamente eseguita è stato segnalato il pericolo che il prelievo di acqua di raffreddamento dall’Elba causi la morte di pesci che risalgono la corrente, con una significativa incidenza sui siti Natura 2000 situati a monte, i cui obiettivi di conservazione comprendono le specie interessate. Alla fine, tuttavia, la valutazione dell’incidenza ha negato un impatto significativo sui siti protetti, classificando come misura di attenuazione del danno un impianto di risalita destinato alla fauna ittica realizzato tra la centrale e i siti protetti in questione. Nella valutazione dell’incidenza mancherebbe, peraltro, un’analisi dei possibili effetti cumulativi di talune centrali già presenti o in corso di autorizzazione a monte di Moorburg.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 92/43/CEE, un progetto può essere approvato, alla luce della valutazione della sua incidenza sul sito, solo se è possibile escludere che pregiudichi l’integrità dei siti Natura 2000. In caso contrario, l’eventuale approvazione è subordinata alle rigorose condizioni previste all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

A parere della Commissione, la valutazione dell’incidenza sul sito in questione risulta non corretta, ovvero incompleta, sotto due profili. In primo luogo, l’impianto di risalita per i pesci è stato classificato come misura di attenuazione nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, anche se, secondo i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza Briels (C-521/12 (2)), costituirebbe tutt’al più una misura compensativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva. In secondo luogo, contrariamente a quanto prescritto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la valutazione tralascerebbe l’esame dei possibili effetti cumulativi sopra menzionati. Poiché, su tale base, esclude un’incidenza significativa su siti protetti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la città di Amburgo si sottrarrebbe agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, quali verificare soluzioni alternative e tener conto dell’interesse pubblico rilevante.


(1)  GU L 206, pag. 7.

(2)  ECLI:EU:C:2014:330.


Tribunale

10.5.2016   

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C 165/14


Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Ateknea Solutions Catalonia/Commissione

(Causa T-69/16)

(2016/C 165/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ateknea Solutions Catalonia (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali e condannarla a corrispondere alla ricorrente una somma complessiva di EUR 1 634 990,62 (corrispondente a (i) EUR 943 046,54 a titolo di dichiarazione dei costi del CTT come costi per consulenti interni, unitamente ai costi indiretti corrispondenti; (ii) EUR 96 358,10 per il risarcimento danni illegittimamente preteso; e (iii) EUR 595 585,98 per responsabilità contrattuale) maggiorata degli interessi dovuti ai sensi dell’articolo II.28.7 del Contratto, calcolati secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali fino al completo pagamento;

in subordine, condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente una somma complessiva di EUR 1 303 303,98 62 (corrispondente a (i) EUR 753 533,00 a titolo di dichiarazione dei costi del CTT come risorse esterne, unitamente ai costi indiretti corrispondenti; (ii) EUR 73 873,27 per il risarcimento danni illegittimamente preteso; e (iii) EUR 475 897,71 per responsabilità contrattuale) maggiorata degli interessi dovuti ai sensi dell’articolo II.28.7 del Contratto, calcolati secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali fino al completo pagamento; e

condannare la Commissione a sopportare tutte le spese legali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è proposto in virtù dell’articolo 272 TFUE, in merito alla clausola compromissoria contenuta in vari contratti sottoscritti tra la ricorrente e la Commissione europea, nell’ambito del Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico («FP 6»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione dei fatti che si traducono in una violazione delle condizioni generali applicabili ai contratti FP 6 e degli orientamenti finanziari.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi che disciplinano l’esecuzione dei contratti da parte della Commissione, come il principio di buona fede ed il principio di buona amministrazione.


10.5.2016   

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C 165/15


Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-77/16)

(2016/C 165/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis, lawyers, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 2, e gli articoli 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 1 ottobre 2014 relativa all’aiuto di Stato SA.27339, che dichiara che la Ryanair e l’Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi dalla Flugplatz GmbH Aeroville Zweibrücken («FGAZ»)/Flughafen Zweibrücken GmbH («FZG») e dal Land Rhineland-Palatine, incompatibili con il mercato interno; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo efficace le loro osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione, effettuando un’analisi congiunta del contratto di servizi aeroportuali con la Ryanair e del contratto di servizi di marketing con l’AMS, non ha applicato correttamente il criterio dell’investitore che opera in un’economia di mercato («MEO»). Inoltre, la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa. In subordine, la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di marketing, ha erroneamente escluso la possibilità che una parte dei servizi di marketing fosse stata acquistata per ragioni d’interesse generale, ha basato le proprie conclusioni su dati incompleti e inadeguati per il calcolo della redditività dell’aeroporto, ha applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, ha erroneamente basato la sua valutazione sulla sola rotta concordata, ed ha ignorato le esternalità di rete che l’aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con la Ryanair.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha dimostrato la selettività.

4.

Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto per aver dichiarato che l’aiuto alla Ryanair e all’AMS era equivalente alle perdite marginali complessive dell’aeroporto invece che agli effettivi profitti per la Ryanair e l'AMS. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti profitti siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri della Ryanair. Inoltre, la Commissione non ha quantificato il vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe beneficiato grazie al flusso di pagamenti (presumibilmente) sottocosto dell’aeroporto. Infine, la Commissione non ha spiegato adeguatamente perché il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto.


10.5.2016   

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C 165/16


Ricorso proposto il 16 marzo 2016 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER)

(Causa T-104/16)

(2016/C 165/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: M. Schunke, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «FOREVER FASTER» — Domanda di registrazione n. 1 217 411

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2016 nel procedimento R 770/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ed ordinare al convenuto di procedere alla registrazione del termine «FOREVER FASTER» per i prodotti controversi;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dei principi di uguaglianza e buona amministrazione previsti dal diritto europeo.


10.5.2016   

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C 165/16


Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma GmbH (RESPIMER)

(Causa T-109/16)

(2016/C 165/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «RESPIMER» — Domanda di registrazione n. 11 228 004

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2016 nel procedimento R 3109/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

procedere alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «RESPIMER», di cui alla domanda n. 11 228 004, per tutti i prodotti designati e rientranti nelle classi 3, 5 e 10;

condannare la Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione dell’EUIPO, alla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO e al Tribunale dell’Unione europea.

Motivi invocati

Rifiutando di prendere in considerazione la decisione del 4 aprile 2013 dell’Istituto Nazionale Francese della Proprietà Intellettuale vertente sugli stessi marchi, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha omesso di fornire una base giuridica alla sua decisione del 21 gennaio 2016;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.


10.5.2016   

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C 165/17


Ricorso proposto il 18 marzo 2016 — Delfin Wellness/EUIPO — Laher (Cabine a raggi infrarossi e saune)

(Causa T-114/16)

(2016/C 165/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Delfin Wellness GmbH (Leonding, Austria) (rappresentante: T. Riedler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sabine Laher (Weyer, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegni o modelli comunitari n. 1058812-0001, n. 1058812-0002 e n. 1058812-0003

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12/01/2016 nei procedimenti R 849/2014-3, R 850/2014-3 e R 851/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate della terza commissione di ricorso, procedimenti R 849/2014-3, R 850/2014-3 e R 851/2014-3;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64 del regolamento n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 65, lettera f) del regolamento n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera f) del regolamento n. 6/2002.


10.5.2016   

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C 165/18


Ricorso proposto il 23 marzo 2016 — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST)

(Causa T-118/16)

(2016/C 165/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: K. Hamacher, G. Müllejans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: bpost NV (Bruxelles, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BEPOST» — Domanda di registrazione n. 8 897 829

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2016 nel procedimento R 3107/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009.


10.5.2016   

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C 165/19


Ricorso proposto il 22 marzo 2016 — 1. FC Köln/EUIPO (SPÜRBAR ANDERS)

(Causa T-126/16)

(2016/C 165/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann, S. Stier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «SPÜRBAR ANDERS» — Domanda di registrazione n. 13 468 103

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2016 nel procedimento R 718/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.


10.5.2016   

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C 165/19


Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Coesia/EUIPO (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique speculari di colore rosso)

(Causa T-130/16)

(2016/C 165/22)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Coesia SpA (Bologna, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique speculari di colore rosso) — Domanda di registrazione n. 13 681 151

Decisione impugnata: Decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 nel procedimento R 1933/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


10.5.2016   

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C 165/20


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Al Naggar/Consiglio

(Causa T-375/14) (1)

(2016/C 165/23)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


10.5.2016   

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C 165/20


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Yassin/Consiglio

(Causa T-376/14) (1)

(2016/C 165/24)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014..


10.5.2016   

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C 165/20


Ordinanza del Tribunale del 21 mrazo 2016 — Ezz/Consiglio

(Causa T-377/14) (1)

(2016/C 165/25)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 28.7.2016.


10.5.2016   

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C 165/21


Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2016 — Salama/Consiglio

(Causa T-378/14) (1)

(2016/C 165/26)

Lingua processuale: francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


10.5.2016   

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C 165/21


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

(Causa T-528/15) (1)

(2016/C 165/27)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 381 del 16.11.2015.


10.5.2016   

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C 165/21


Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Eurorail/Commissione e INEA

(Causa T-589/15) (1)

(2016/C 165/28)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 27 del 25.1.2016.


Tribunale della funzione pubblica

10.5.2016   

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C 165/22


Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 — ZZ/Frontex

(Causa F-12/16)

(2016/C 165/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo al ricorrente e domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata;

corrispondere al ricorrente la somma di EUR 12 000 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell’adozione di detta decisione;

condannare la convenuta alle spese.


10.5.2016   

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C 165/22


Ricorso proposto il 14 marzo 2016 — ZZ/Parlamento

(Causa F-14/16)

(2016/C 165/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale ausiliario alla ricorrente e domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del 28 maggio 2015 che nega il rinnovo del suo contratto;

se del caso, annullare la decisione implicita che nega il rinnovo del suo contratto del 31 maggio 2015;

se del caso, annullare la decisione del 7 dicembre 2015 che respinge il suo reclamo;

condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito, quantificato ex aequo et bono in EUR 115 000;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.