ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 156

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
2 maggio 2016


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 156/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 156/02

Causa C-12/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016 — Commissione europea/Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 46 ter — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 54 — Pensioni di vecchiaia — Norme anticumulo — Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro — Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia)

2

2016/C 156/03

Causa C-94/14: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Articoli 17 e 20 — Obblighi di un giudice adito ai fini della designazione di un giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea — Competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Credito derivante dal diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di un volo)

3

2016/C 156/04

Causa C-232/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 marzo 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Portmeirion Group UK Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Rinvio pregiudiziale — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 — Validità — Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina — Prodotto in esame — Prodotto considerato — Obbligo di motivazione)

4

2016/C 156/05

Causa C-235/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Rinvio pregiudiziale — Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Direttiva 2005/60/CE — Obblighi di adeguata verifica della clientela — Direttiva 2007/64/CE — Servizi di pagamento nel mercato interno)

4

2016/C 156/06

Causa C-247/14 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — HeidelbergCement AG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato del cemento e dei prodotti collegati — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

6

2016/C 156/07

Causa C-248/14 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato del cemento e dei prodotti collegati — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

6

2016/C 156/08

Causa C-267/14 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Buzzi Unicem SpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato del cemento e dei prodotti collegati — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

7

2016/C 156/09

Causa C-268/14 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — ItalmobiliareSpA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Mercato del cemento e dei prodotti collegati — Procedimento amministrativo — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 18, paragrafi 1 e 3 — Decisione di richiesta di informazioni — Motivazione — Precisione della richiesta)

7

2016/C 156/10

Causa C-286/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2016 — Parlamento europeo/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Articolo 290 TFUE — Nozioni di modificare e di integrare — Regolamento (UE) n. 1316/2013 — Articolo 21, paragrafo 3 — Portata del potere conferito alla Commissione europea — Necessità di adottare un atto normativo distinto — Regolamento delegato (UE) n. 275/2014)

8

2016/C 156/11

Causa C-431/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 marzo 2016 — Repubblica ellenica/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Pagamenti compensativi erogati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Nozione di aiuto di Stato — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo — Obbligo di motivazione — Snaturamento di elementi di prova)

9

2016/C 156/12

Causa C-440/14 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2016 — National Iranian Oil Company/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano)

9

2016/C 156/13

Cause riunite C-443/14 e C-444/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo (C-443/14) e Amira Osso/Region Hannover (C-444/14) (Rinvio pregiudiziale — Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 — Articoli 23 e 26 — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2011/95/UE — Norme relative al contenuto della protezione internazionale — Status di protezione sussidiaria — Articolo 29 — Protezione sociale — Condizioni di accesso — Articolo 33 — Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante — Nozione — Restrizione — Obbligo di residenza in un luogo determinato — Trattamento differente — Comparabilità delle situazioni — Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi — Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione)

10

2016/C 156/14

Causa C-472/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen - Svezia) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren (Rinvio pregiudiziale — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Estensione del settore armonizzato — Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato — Articolo 5 — Registro nazionale dei prodotti chimici — Obbligo di notifica ai fini della registrazione — Compatibilità con il regolamento REACH — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Restrizione quantitativa all’importazione)

11

2016/C 156/15

Causa C-499/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Interpretazione — Regole generali — Regola 3, lettera b) — Nozione di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto — Confezioni separate)

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2016/C 156/16

Causa C-26/15 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2016 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1234/2007 — Organizzazione comune dei mercati agricoli — Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 — Allegato I, parte B 2, punto VI, D, quinto trattino — Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati — Agrumi — Norme di commercializzazione — Disposizioni relative alle indicazioni esterne — Indicazioni degli agenti conservanti o di altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta)

12

2016/C 156/17

Causa C-38/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sistema di raccolta e di trattamento — Scarico in aree sensibili — Metodo di sorveglianza — Prelievo di campioni)

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2016/C 156/18

Causa C-40/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione in materia di assicurazioni — Nozioni di operazioni di assicurazione e di prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione — Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore)

13

2016/C 156/19

Causa C-84/15: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 — Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo (streaming) file audio sotto forma di suono amplificato)

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2016/C 156/20

Causa C-99/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Christian Liffers/Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 13, paragrafo 1 — Opera audiovisiva — Attività di violazione — Risarcimento danni — Modalità di calcolo — Somma forfettaria — Danno morale — Inclusione)

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2016/C 156/21

Causa C-112/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nime di Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (CE) n. 882/2004 — Regolamento (CE) n. 854/2004 — Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti — Tasse che gli Stati membri possono riscuotere per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali — Costi connessi alla formazione di assistenti specializzati ufficiali)

15

2016/C 156/22

Causa C-138/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2016 — Teva Pharma BV, Teva Pharmaceuticals Europe BV/Agenzia europea per i medicinali (EMA), Commissione europea (Impugnazione — Medicinali orfani — Regolamento (CE) n. 141/2000 — Regolamento (CE) n. 847/2000 — Diniego di autorizzazione all’immissione in commercio della versione generica del medicinale orfano imatinib mesilato)

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2016/C 156/23

Causa C-144/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Customs Support Holland BV (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 2304, 2308 e 2309 — Classificazione di un concentrato di proteine di soia)

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2016/C 156/24

Cause riunite C-154/15 e C-146/15: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 7 — Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo — Articolo 16 — Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento — Competenza — Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero)

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2016/C 156/25

Causa C-161/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Abdelhafid Bensada Benallal/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Autonomia processuale degli Stati membri — Ricevibilità di motivi di cassazione — Motivo di ordine pubblico)

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2016/C 156/26

Causa C-175/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Contratti che prevedono l’obbligo per un’impresa rumena di cedere taluni marchi ad un’impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato terzo — Diniego — Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo — Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione — Norme sulla competenza applicabili)

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2016/C 156/27

Causa C-179/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet — Uso non autorizzato del marchio — Annunci messi in rete all’insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di quest’ultimo — Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo)

19

2016/C 156/28

Causa C-252/15 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 17 marzo — Naazneen Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Energy Brands, Inc. (Impugnazione — marchio comunitario — regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento di decadenza — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Marchio comunitario denominativo SMART WATER — Uso effettivo — Obbligo di motivazione — Articolo 75)

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2016/C 156/29

Causa C-695/15 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale — Articolo 3, paragrafo 3 — Possibilità per gli Stati membri di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro — Articolo 18 — Obblighi dello Stato membro competente di esaminare la domanda in caso di ripresa in carico del richiedente — Direttiva 2013/32/UE — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Esame di una domanda di protezione internazionale)

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2016/C 156/30

Causa C-28/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 18 gennaio 2016 — Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

21

2016/C 156/31

Causa C-54/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA

22

2016/C 156/32

Causa C-64/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 5 febbraio 2016 — Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

23

2016/C 156/33

Causa C-75/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 — Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa

24

2016/C 156/34

Causa C-78/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Giovanni Pesce e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile e a.

25

2016/C 156/35

Causa C-79/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Cesare Serinelli e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

26

2016/C 156/36

Causa C-92/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Spagna) il 15 febbraio 2016 — Bankia S.A./Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e Sheyla-Jeanneth Felix Caiza

27

2016/C 156/37

Causa C-93/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava (Spagna) il 15 febbraio 2016 — The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

28

2016/C 156/38

Causa C-97/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

29

2016/C 156/39

Causa C-108/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 24 febbraio 2016 — Openbaar Ministerie/Paweł Dworzecki

29

2016/C 156/40

Causa C-109/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 25 febbraio 2016 — Indėlių ir investicijų draudimas

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2016/C 156/41

Causa C-128/16 P: Impugnazione proposta il 29 febbraio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13, Spagna ed altri/Commissione

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Tribunale

2016/C 156/42

Causa T-501/13: Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Karl-May-Verlag/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo WINNETOU — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 — Principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario — Obbligo di motivazione)

33

2016/C 156/43

Causa T-645/13: Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Nezi/UAMI — Etam (E) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo E — Marchio comunitario figurativo anteriore E — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Notorietà — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

33

2016/C 156/44

Causa T-103/14: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Frucona Košice/Commissione (Aiuti di Stato — Accise — Cancellazione parziale di un debito fiscale nell’ambito di un concordato — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero — Diritti della difesa — Diritti processuali delle parti interessate — Criterio del creditore privato — Onere della prova)

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2016/C 156/45

Causa T-201/14: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — The Body Shop International/UAMI — Spa Monopole (SPA WISDOM) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA WISDOM — Marchio Benelux denominativo anteriore SPA — Impedimento relativo alla registrazione — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]

35

2016/C 156/46

Causa T-586/14: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (Dumping — Importazioni di vetro solare originario della Cina — Dazio antidumping definitivo — Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato — Vantaggi fiscali)

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2016/C 156/47

Causa T-785/14: Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — El Corte Inglés/UAMI — STD Tekstil (MOTORTOWN) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MOTORTOWN — Marchio internazionale figurativo anteriore M MOTOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

36

2016/C 156/48

Causa T-792/14 P: Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Vanhalewyn/SEAE (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Personale del SEAE assegnato in un paese terzo — Soppressione dell’indennità correlata alle condizioni di vita nei confronti del personale assegnato nella Repubblica di Maurizio — Mancata adozione delle DGE dell’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto)

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2016/C 156/49

Causa T-817/14: Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Zoofachhandel Züpke e a./Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Polizia sanitaria — Lotta contro l’influenza aviaria — Divieto d’importazione nell’Unione di volatili selvatici catturati — Regolamento (CE) n. 318/2007 e regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 — Violazione sufficientemente qualificata di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli — Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale — Proporzionalità — Dovere di diligenza — Articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali)

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2016/C 156/50

Causa T-33/15: Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BIMBO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]

38

2016/C 156/51

Causa T-45/15: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Hydrex/Commissione (Convenzione di sovvenzione relativa a un progetto rientrante in uno strumento finanziario per l’ambiente — Ordine di recupero — Decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE — Obbligo di motivazione — Errori di valutazione — Forza maggiore)

39

2016/C 156/52

Causa T-78/15: Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Mudhook Marketing/UAMI (IPVanish) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo IPVanish — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

40

2016/C 156/53

Causa T-90/15: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Schoeller Corporation/UAMI — Sqope (SCOPE) [Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo SCOPE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009]

40

2016/C 156/54

Causa T-100/15: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Dextro Energy/Commissione [Tutela dei consumatori — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini — Rifiuto di autorizzare alcune indicazioni nonostante il parere positivo dell’EFSA — Proporzionalità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione]

41

2016/C 156/55

Causa T-363/15: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Työhönvalmennus Valma/UAMI (Forma di una scatola da gioco contenente blocchi in legno) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di una scatola da gioco contenente blocchi in legno — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009]

42

2016/C 156/56

Causa T-575/14: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Larymnis Larko/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Privatizzazione — Misure di sostegno in favore di una debitrice della ricorrente — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità)

42

2016/C 156/57

Causa T-576/14: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Larymnis Larko/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Privatizzazione — Misure di sostegno in favore di una debitrice della ricorrente — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità)

43

2016/C 156/58

Causa T-840/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — International Gaming Projects/UAMI — Sky (Sky BONUS) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Sky BONUS — Marchio nazionale denominativo anteriore SKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Irricevibilità]

43

2016/C 156/59

Causa T-94/15: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Binca Seafoods/Commissione (Ricorso di annullamento — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 — Mancata proroga della misura transitoria riguardante gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008 — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità)

44

2016/C 156/60

Causa T-436/15: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro Daniele/Commissione (Ricorso di annullamento — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Domanda di adattamento delle conclusioni — Irricevibilità)

45

2016/C 156/61

Causa T-437/15: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

45

2016/C 156/62

Causa T-438/15: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2016 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione (Aiuti di Stato — Imposta sulle società — Aiuti a favore dei porti belgi concessi dal Belgio — Lettera della Commissione che informa lo Stato membro della sua valutazione preliminare di tali aiuti come incompatibili con il mercato interno e della probabile adozione di opportune misure — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

46

2016/C 156/63

Causa T-439/15: Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Amrita e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

47

2016/C 156/64

Causa T-490/15: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2016 — SGP Rechtsanwälte/UAMI — StoryDOCKS (tolino) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Revoca della decisione impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

47

2016/C 156/65

Causa T-87/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 marzo 2016 — Eurofast/Commissione [Procedimento sommario — Sovvenzioni — Settimo programma quadro della Commissione europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Lettere che intimano il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse — Nota di addebito — Atto di compensazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza]

48

2016/C 156/66

Causa T-4/16: Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)

49

2016/C 156/67

Causa T-63/16: Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — E-Control/ACER

49

2016/C 156/68

Causa T-81/16: Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Pirelli Tyre/EUIPO (due strisce arcuate sul fianco di uno pneumatico)

51

2016/C 156/69

Causa T-90/16: Ricorso proposto il 22 febbraio 2016 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Strumenti di misura, apparecchi e dispositivi)

51

2016/C 156/70

Causa T-95/16: Ricorso proposto il 1o marzo 2016 — Aydin/EUIPO — Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)

52

2016/C 156/71

Causa T-96/16: Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.)

53

2016/C 156/72

Causa T-103/16: Ricorso proposto l’11 marzo 2016 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)

53

2016/C 156/73

Causa T-692/13: Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2016 — SACBO/INEA

54

2016/C 156/74

Causa T-275/15: Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2016 — NW/Consiglio ( *1 )

54

2016/C 156/75

Causa T-569/15: Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2016 — Fondazione Casamica/Commissione e EASME

54

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 156/76

Causa F-2/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016 — Pasqualetti/Commissione (Funzione pubblica — Agente temporaneo assunto dal SEAE — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliere — Luogo d’origine — Luogo di assunzione — Cambio di residenza — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Competenza giurisdizionale anche di merito)

55

2016/C 156/77

Causa F-23/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 marzo 2016 — Kerstens/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Obblighi — Atti contrari alla dignità della funzione pubblica — Diffusione di affermazioni ingiuriose riguardanti un altro funzionario — Articolo 12 dello Statuto — Procedimento disciplinare — Indagine sotto forma di esame dei fatti — Nota di biasimo — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Irregolarità di procedura — Conseguenze dell’irregolarità)

55

2016/C 156/78

Causa F-109/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 marzo 2016 — GZ/Parlamento

56


 


 

(*1)   Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 156/01)

Ultima pubblicazione

GU C 145 del 25.4.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 136 del 18.4.2016

GU C 118 del 4.4.2016

GU C 111 del 29.3.2016

GU C 106 del 21.3.2016

GU C 98 del 14.3.2016

GU C 90 del 7.3.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-12/14) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 46 ter - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 54 - Pensioni di vecchiaia - Norme anticumulo - Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro - Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia))

(2016/C 156/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e D. Martin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: A. Buhagiar e P. Grech, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e G. Hesse, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Beeko, S. Behzadi-Spencer e V. Kaye, agenti, assistite da T. de la Mare, QC)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

3)

La Repubblica d’Austria nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.


(1)   GU C 159 del 26.5.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-94/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Articoli 17 e 20 - Obblighi di un giudice adito ai fini della designazione di un giudice territorialmente competente a conoscere del procedimento contenzioso in seguito all’opposizione del convenuto all’ingiunzione di pagamento europea - Competenza dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Credito derivante dal diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di un volo))

(2016/C 156/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Flight Refund Ltd

Convenuta: Deutsche Lufthansa AG

Dispositivo

Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un giudice è investito di un procedimento, come quello di cui trattasi nella controversia principale, relativo alla designazione di un giudice territorialmente competente dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea, ed esamina, in dette circostanze, la competenza internazionale dei giudici di tale Stato membro a conoscere del procedimento contenzioso relativo al credito all’origine di una siffatta ingiunzione di pagamento avverso la quale il convenuto ha presentato opposizione entro il termine stabilito a tal fine:

poiché il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, non fornisce alcuna indicazione relativa ai poteri e agli obblighi di tale giudice, dette questioni procedurali restano, in applicazione dell’articolo 26 del regolamento in parola, disciplinate dal diritto nazionale di detto Stato membro;

il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, richiede che la questione relativa alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea sia decisa in applicazione delle norme processuali che consentono di garantire l’effetto utile delle disposizioni di tale regolamento e i diritti della difesa, indipendentemente dal fatto che il giudice che si pronuncia su tale questione sia il giudice del rinvio o un giudice da quest’ultimo designato in quanto giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di un credito quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi del procedimento civile ordinario;

nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio si pronunci riguardo alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea ed accerti la sussistenza di una siffatta competenza alla luce dei criteri enunciati dal regolamento n. 44/2001, quest’ultimo e il regolamento n. 1896/2006 impongono a detto giudice di interpretare il diritto nazionale in un senso che gli consenta di individuare o di designare un giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di tale procedimento, e,

nell’ipotesi in cui un giudice quale il giudice del rinvio accerti l’insussistenza di una siffatta competenza internazionale, tale giudice non è tenuto a riesaminare d’ufficio, per analogia con l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006, detta ingiunzione di pagamento.


(1)   GU C 142 del 12.5.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/4


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 marzo 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Portmeirion Group UK Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-232/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 - Validità - Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina - Prodotto in esame - Prodotto considerato - Obbligo di motivazione))

(2016/C 156/04)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Portmeirion Group UK Ltd

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositivo

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.


(1)   GU C 235 del 21.7.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) — Safe Interenvios, SA/Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Causa C-235/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Direttiva 2005/60/CE - Obblighi di adeguata verifica della clientela - Direttiva 2007/64/CE - Servizi di pagamento nel mercato interno))

(2016/C 156/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Safe Interenvios, SA

Convenute: Liberbank, SA, Banco de Sabadell, SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Dispositivo

1)

Gli articoli 5, 7, 11, paragrafo 1, e 13 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da un lato, autorizzi l’applicazione di misure normali di adeguata verifica nei confronti della clientela in quanto quest’ultima sia costituita da enti finanziari sottoposti a vigilanza per quanto riguarda il loro rispetto degli obblighi di adeguata verifica, allorquando esista un sospetto di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 7, lettera c), di detta direttiva, e, dall’altro, imponga agli enti e alle persone soggetti alla succitata direttiva di applicare, sulla base della loro valutazione del rischio, misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nelle situazioni che, per loro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva, come il trasferimento di fondi.

Inoltre, anche in assenza di un sospetto o di un rischio siffatti, l’articolo 5 della direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, consente agli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni più rigorose, qualora tali disposizioni mirino a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di capitali e contro il finanziamento del terrorismo.

2)

La direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, deve essere interpretata nel senso che gli enti e le persone ad essa soggetti non possono pregiudicare il compito di vigilanza sugli istituti di pagamento del quale sono investite le autorità competenti, a norma dell’articolo 21 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e non possono sostituirsi a dette autorità. La direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, deve essere interpretata nel senso che, anche se un ente finanziario può, nell’ambito dell’obbligo di sorveglianza che gli incombe nei confronti della propria clientela, tener conto delle misure di adeguata verifica applicate da un istituto di pagamento nei confronti della propria clientela, tutte le misure di adeguata verifica da esso adottate devono essere adattate in rapporto al rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

3)

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2005/60, come modificata dalla direttiva 2010/78, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, adottata in applicazione o del margine di discrezionalità che l’articolo 13 di detta direttiva lascia agli Stati membri o della competenza prevista dall’articolo 5 della medesima direttiva, deve essere compatibile con il diritto dell’Unione, e segnatamente con le libertà fondamentali garantite dai Trattati. Se una siffatta normativa nazionale intesa a lottare contro il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo persegue un obiettivo legittimo atto a giustificare una restrizione delle libertà fondamentali, e se il fatto di presupporre che i trasferimenti di fondi, da parte di un ente soggetto a detta direttiva, in Stati diversi da quello nel quale tale ente è stabilito presentino sempre un rischio più elevato di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo è idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di cui sopra, tale normativa eccede però quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo che essa persegue, nella misura in cui la presunzione da essa istituita si applica a qualsiasi trasferimento di fondi, senza prevedere la possibilità di confutare tale presunzione in relazione ai trasferimenti di fondi che oggettivamente non presentino un rischio siffatto.


(1)   GU C 235 del 21.7.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — HeidelbergCement AG/Commissione europea

(Causa C-247/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Mercato del «cemento e dei prodotti collegati» - Procedimento amministrativo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 18, paragrafi 1 e 3 - Decisione di richiesta di informazioni - Motivazione - Precisione della richiesta))

(2016/C 156/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HeidelbergCement AG (rappresentanti: U. Denzel, C. von Köckritz e P. Pichler, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, L. Malferrari e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, HeidelbergCement/Commissione (T-302/11, EU:T:2014:128), è annullata.

2)

La decisione C(2011) 2361 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HeidelbergCement AG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-302/11, sia al procedimento di impugnazione.


(1)   GU C 223 del 14.7.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione europea

(Causa C-248/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Mercato del «cemento e dei prodotti collegati» - Procedimento amministrativo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 18, paragrafi 1 e 3 - Decisione di richiesta di informazioni - Motivazione - Precisione della richiesta))

(2016/C 156/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schwenk Zement KG (rappresentanti: M. Raible e S. Merz, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, L Malferrari e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Schwenk Zement/Commissione (T-306/11, EU:T:2014:123), è annullata.

2)

La decisione C(2011) 2367 definitivo della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Schwenk Zement KG relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-306/11, sia al procedimento di impugnazione.


(1)   GU C 223 del 14.7.2014


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — Buzzi Unicem SpA/Commissione europea

(Causa C-267/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Mercato «del cemento e dei prodotti collegati» - Procedimento amministrativo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 18, paragrafi 1 e 3 - Decisione di richiesta di informazioni - Motivazione - Precisione della richiesta))

(2016/C 156/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e A. Sodano, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Cappelletti e L. Malferrari, agenti, M. Merola, avvocato)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Buzzi Unicem/Commissione (T-297/11, EU:T:2014:122), è annullata.

2)

La decisione C(2011) 2356 final della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Buzzi Unicem SpA attinenti tanto al procedimento di primo grado nella causa T-297/11, quanto al procedimento di impugnazione.


(1)   GU C 282 del 25.8.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 marzo 2016 — ItalmobiliareSpA/Commissione europea

(Causa C-268/14 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Mercato «del cemento e dei prodotti collegati» - Procedimento amministrativo - Regolamento (CE) n. 1/2003 - Articolo 18, paragrafi 1 e 3 - Decisione di richiesta di informazioni - Motivazione - Precisione della richiesta))

(2016/C 156/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ItalmobiliareSpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti, M. Malaguti, avvocatessa)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 marzo 2014, Italmobiliare/Commissione (T-305/11, EU:T:2014:126), è annullata.

2)

La decisione C(2011) 2364 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Italmobiliare SpA attinenti tanto al procedimento di primo grado nella causa T-305/11, quanto al procedimento di impugnazione.


(1)   GU C 282 del 25.8.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2016 — Parlamento europeo/Commissione europea

(Causa C-286/14) (1)

((Ricorso di annullamento - Articolo 290 TFUE - Nozioni di «modificare» e di «integrare» - Regolamento (UE) n. 1316/2013 - Articolo 21, paragrafo 3 - Portata del potere conferito alla Commissione europea - Necessità di adottare un atto normativo distinto - Regolamento delegato (UE) n. 275/2014))

(2016/C 156/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, A. Troupiotis e M. Menegatti, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk, M. Konstantinidis e J. Hottiaux, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Michoel e Z. Kupčová, agenti)

Dispositivo

1)

Il regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa, è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento delegato n. 275/2014 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei mesi a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo atto sostitutivo del regolamento suddetto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 253 del 4.8.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 marzo 2016 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-431/14 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Pagamenti compensativi erogati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero - Nozione di «aiuto di Stato» - Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE - Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo - Obbligo di motivazione - Snaturamento di elementi di prova))

(2016/C 156/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, R. Sauer e D. Triantafyllou, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)   GU C 395 del 10.11.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2016 — National Iranian Oil Company/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-440/14 P) (1)

((Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 - Base giuridica - Criterio vertente sul sostegno materiale, logistico o finanziario al governo iraniano))

(2016/C 156/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: National Iranian Oil Company (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu, D. Gauci e L. Gussetti, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La National Iranian Oil Company è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 421 del 24.11.2014.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo (C-443/14) e Amira Osso/Region Hannover (C-444/14)

(Cause riunite C-443/14 e C-444/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 - Articoli 23 e 26 - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2011/95/UE - Norme relative al contenuto della protezione internazionale - Status di protezione sussidiaria - Articolo 29 - Protezione sociale - Condizioni di accesso - Articolo 33 - Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante - Nozione - Restrizione - Obbligo di residenza in un luogo determinato - Trattamento differente - Comparabilità delle situazioni - Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi - Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione))

(2016/C 156/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Kreis Warendorf (C-443/14), Amira Osso (C-444/14)

Convenuti: Ibrahim Alo (C-443/14), Region Hannover (C-444/14)

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C-443/14 e C-444/14)

Dispositivo

1)

L’articolo 33 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria — come gli obblighi controversi nei procedimenti principali — costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza.

2)

Gli articoli 29 e 33 della direttiva 2011/95 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza — come quelli controversi nei procedimenti principali — al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.

3)

L’articolo 33 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza — come quelli controversi nei procedimenti principali — con l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)   GU C 439 dell’8.12.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen - Svezia) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

(Causa C-472/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Estensione del settore armonizzato - Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato - Articolo 5 - Registro nazionale dei prodotti chimici - Obbligo di notifica ai fini della registrazione - Compatibilità con il regolamento REACH - Articoli 34 TFUE e 36 TFUE - Restrizione quantitativa all’importazione))

(2016/C 156/14)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Convenuto: Riksåklagaren

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l’instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.


(1)   GU C 448 del 15.12.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

(Causa C-499/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Interpretazione - Regole generali - Regola 3, lettera b) - Nozione di «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» - Confezioni separate))

(2016/C 156/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrenti: VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

La regola 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono presentate allo sdoganamento in imballaggi separati e sono imballate congiuntamente solo dopo tale operazione, possono essere tuttavia considerate come «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi di detta regola, e, pertanto, rientrare in una stessa e sola voce tariffaria, qualora sia accertato che tali merci, tenuto conto di altri fattori oggettivi, che spetta al giudice nazionale verificare, costituiscono un insieme e, come tale, sono destinate ad essere presentate nella vendita al dettaglio.


(1)   GU C 26 del 26.1.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/12


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2016 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-26/15 P) (1)

((Impugnazione - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Organizzazione comune dei mercati agricoli - Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Allegato I, parte B 2, punto VI, D, quinto trattino - Settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati - Agrumi - Norme di commercializzazione - Disposizioni relative alle indicazioni esterne - Indicazioni degli agenti conservanti o di altre sostanze chimiche utilizzate in trattamenti post-raccolta))

(2016/C 156/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, I. Galindo Martín e K. Skelly, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)   GU C 89 del 16.3.2015.


2.5.2016   

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C 156/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 marzo 2016 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-38/15) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Sistema di raccolta e di trattamento - Scarico in aree sensibili - Metodo di sorveglianza - Prelievo di campioni))

(2016/C 156/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, E. Manhaeve e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)

Dispositivo

1)

Non avendo garantito il trattamento adeguato di tutte le acque reflue urbane scaricate in aree sensibili e provenienti da determinati agglomerati, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, da un lato, in forza dell’articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dal regolamento (CE) n.o1137/2008 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, per quanto concerne l’agglomerato di Pontevedra-Marín-Poio-Bueu e, dall’altro, in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3 della direttiva in parola, per quanto concerne gli agglomerati di Berga, di Figueres, di El Terri (Banyoles) e di Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.


(1)   GU C 127 del 20.4.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/13


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.

(Causa C-40/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione in materia di assicurazioni - Nozioni di operazioni di «assicurazione» e di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» - Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore))

(2016/C 156/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunale supremo amministrativo)

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Aspiro SA, già BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.


(1)   GU C 155 dell’11.5.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Sonos Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-84/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 - Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato))

(2016/C 156/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Sonos Europe BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

La Nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato, come quello in esame nel procedimento principale, deve essere classificato nella voce 8519 di detta nomenclatura, fatta salva la valutazione, da parte del giudice del rinvio, dell’insieme degli elementi fattuali a sua disposizione.


(1)   GU C 146 del 4.5.2015.


2.5.2016   

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C 156/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Christian Liffers/Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA

(Causa C-99/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 13, paragrafo 1 - Opera audiovisiva - Attività di violazione - Risarcimento danni - Modalità di calcolo - Somma forfettaria - Danno morale - Inclusione))

(2016/C 156/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Christian Liffers

Convenute: Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, già Gestevisión Telecinco SA

Dispositivo

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo.


(1)   GU C 171 del 26.5.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nime di Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen

(Causa C-112/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 882/2004 - Regolamento (CE) n. 854/2004 - Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti - Tasse che gli Stati membri possono riscuotere per coprire i costi sostenuti per i controlli ufficiali - Costi connessi alla formazione di assistenti specializzati ufficiali))

(2016/C 156/21)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Kødbranchens Fællesråd, che agisce in nome di Århus Slagtehus A/S, Danish Crown A.m.b.A. Oksekødsdivisionen, Hadsund Kreaturslagteri A/S, Hjalmar Nielsens Eksportslagteri A/S, Kjellerup Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen Kreaturslagteri A/S, Vejle Eksportslagteri A/S

Convenuto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen

Dispositivo

L’articolo 27, paragrafo 4, lettera a), nonché l’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, vanno interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, nel fissare l’importo delle tasse percepite dalle società del settore alimentare, vi includano le spese relative alla formazione obbligatoria di base degli assistenti specializzati ufficiali.


(1)   GU C 146 del 4.5.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/16


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2016 — Teva Pharma BV, Teva Pharmaceuticals Europe BV/Agenzia europea per i medicinali (EMA), Commissione europea

(Causa C-138/15 P) (1)

((Impugnazione - Medicinali orfani - Regolamento (CE) n. 141/2000 - Regolamento (CE) n. 847/2000 - Diniego di autorizzazione all’immissione in commercio della versione generica del medicinale orfano imatinib mesilato))

(2016/C 156/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Teva Pharma BV, Teva Pharmaceuticals Europe BV (rappresentanti: K. Bacon, QC, E. Mackenzie, barrister, G. Morgan, sollicitor)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA), (rappresentanti: N. Rampal Olmedo, M. Tovar Gomis, S, Marino e T. Jablonski, agenti) Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e M. Šimerdová .agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Teva Pharma BV e la Teva Pharmaceuticals Europe BV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medcinali (EMA).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 190 del 08.06.2015


2.5.2016   

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C 156/17


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Customs Support Holland BV

(Causa C-144/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Voci 2304, 2308 e 2309 - Classificazione di un concentrato di proteine di soia))

(2016/C 156/23)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Customs Support Holland BV

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che un concentrato di proteine di soia come quello in esame nel procedimento principale rientra nella voce 2309 di tale nomenclatura.


(1)   GU C 198 del 15.6.2015.


2.5.2016   

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C 156/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Cause riunite C-154/15 e C-146/15) (1)

((Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 7 - Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo - Articolo 16 - Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento - Competenza - Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero))

(2016/C 156/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: K. Ruijssenaars, A. Jansen (C-145/15), J. H. Dees-Erf (C-146/15)

Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

con l’intervneto di: Royal Air Maroc SA (C-145/15), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (C-146/15)

Dispositivo

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’organismo designato da ciascuno Stato membro in forza del paragrafo 1 di tale articolo, investito del reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non è tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione.


(1)   GU C 198 del 15.6.2015.


2.5.2016   

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C 156/18


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Abdelhafid Bensada Benallal/État belge

(Causa C-161/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Decisione che pone fine a un’autorizzazione di soggiorno - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Autonomia processuale degli Stati membri - Ricevibilità di motivi di cassazione - Motivo di ordine pubblico))

(2016/C 156/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Abdelhafid Bensada Benallal

Convenuto: État belge

Dispositivo

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando, conformemente al diritto nazionale applicabile, un motivo attinente alla violazione del diritto interno sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, è ricevibile solo se si tratta di un motivo di ordine pubblico, un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come garantito dal diritto dell’Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al medesimo giudice, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall’ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)   GU C 190 dell’8.6.2015.


2.5.2016   

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C 156/19


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

(Causa C-175/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Contratti che prevedono l’obbligo per un’impresa rumena di cedere taluni marchi ad un’impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato terzo - Diniego - Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo - Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione - Norme sulla competenza applicabili))

(2016/C 156/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Taser International Inc.

Convenuti: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

Dispositivo

1)

Gli articoli 23, paragrafo 5, e 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una controversia vertente sull’inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall’articolo 24 di tale regolamento qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo.

2)

L’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiari la propria incompetenza d’ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza.


(1)   GU C 236 del 20.7.2015.


2.5.2016   

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C 156/19


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

(Causa C-179/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 5, paragrafo 1 - Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet - Uso non autorizzato del marchio - Annunci messi in rete all’insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l’opposizione di quest’ultimo - Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo))

(2016/C 156/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Daimler AG

Convenuta: Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l’impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest’ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell’annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l’annuncio, di cancellare quest’ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.


(1)   GU C 228 del 13.7.2015.


2.5.2016   

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C 156/20


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 17 marzo — Naazneen Investments Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Energy Brands, Inc.

(Causa C-252/15 P) (1)

((Impugnazione - marchio comunitario - regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento di decadenza - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Marchio comunitario denominativo SMART WATER - Uso effettivo - Obbligo di motivazione - Articolo 75))

(2016/C 156/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naazneen Investments Ltd (rappresentanti: P. Goldenbaum e I. Rohr, Rechtsanwältinnen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: Error D. Gája e A. Folliard-Monguiral, agenti), Energy Brands, Inc (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, D. Stone e A. Dykes, Solicitors)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Naazneen Investments Ltd è condannata alle spese.


(1)   GU C 294 del 7.9.2015


2.5.2016   

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C 156/21


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 marzo 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-695/15 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Articolo 3, paragrafo 3 - Possibilità per gli Stati membri di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro - Articolo 18 - Obblighi dello Stato membro competente di esaminare la domanda in caso di ripresa in carico del richiedente - Direttiva 2013/32/UE - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Esame di una domanda di protezione internazionale))

(2016/C 156/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Shiraz Baig Mirza

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la possibilità di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitata da uno Stato membro dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’invio di un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, quando lo Stato membro che effettua il trasferimento del suddetto richiedente verso lo Stato membro competente non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, né della normativa di quest’ultimo Stato membro relativa all’invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri né della prassi delle proprie autorità competenti in materia.

3)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, esso non richiede che la procedura di esame della domanda di quest’ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta.


(1)   GU C 90 del 7.3.2016.


2.5.2016   

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C 156/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 18 gennaio 2016 — Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-28/16)

(2016/C 156/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM)

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se una società holding che svolge un ruolo attivo nella gestione di determinate attività delle società controllate o di tutto il gruppo di società, senza tuttavia addebitare alle controllate i servizi prestati in qualità di holding operativa né i corrispondenti importi IVA, costituisca un soggetto passivo a fini IVA in relazione a detti servizi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l’IVA corrispondente ai servizi da essa utilizzati che siano direttamente collegati all’attività economica gravata da IVA di alcune società controllate.

3)

Nel caso in cui la prima questione riceva una risposta affermativa, se una società holding attiva possa esercitare, e in questo caso in che modo, il diritto di detrarre l’IVA corrispondente ai servizi utilizzati nell’interesse di tutto il gruppo di società.

4)

Se le risposte alle precedenti questioni divergano e, in tal caso, in che misura, qualora una società holding attiva fatturi alle società controllate i suddetti servizi utilizzati, a titolo di servizi intermediari.


2.5.2016   

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C 156/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 — Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA

(Causa C-54/16)

(2016/C 156/31)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vinyls Italia SpA, in fallimento

Convenuta: Mediterranea di Navigazione SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la «prova» che l’articolo 13 reg. 1346/2000 (1) pone a carico di chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, per opporsi all’impugnazione di quell’atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, comporti l’onere di sollevare un’eccezione processuale in senso stretto nei termini fissati dalla legge processuale del foro, chiedendo di avvalersi della clausola di esonero posta dal regolamento e provando la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla medesima disposizione;

oppure

se l’articolo 13 reg. 1346/2000 sia applicabile quando la parte interessata ne abbia chiesto l’applicazione nel corso del giudizio, anche oltre i termini fissati dalla legge processuale del foro per le eccezioni processuali, o anche ex officio, a condizione che la parte interessata abbia dato prova che l’atto pregiudizievole è soggetto alla lex causae di uno altro Stato membro la cui legge non consente di impugnare l’atto con nessun mezzo nella fattispecie concreta;

2)

se il richiamo alla disciplina della lex causae disposto dall’articolo 13 reg. 1346/2000 per stabilire se «tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con nessun mezzo» sia da interpretare nel senso che la parte onerata debba dare prova che nella fattispecie concreta la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione di un atto come quello ritenuto nella fattispecie pregiudizievole — il pagamento di un debito contrattuale — oppure nel senso che la parte onerata debba dare prova che, ove la lex causae ammetta l’impugnazione di un atto di quel genere, non sussistano in concreto i presupposti — differenti da quelli della lex fori concursus — richiesti perché l’impugnazione possa essere accolta nel caso sottoposto a giudizio;

3)

se il regime derogatorio previsto dall’articolo 13 reg. 1346/2000 — tenuto conto della sua ratio di tutelare l’affidamento incolpevole riposto dalle parti sulla stabilità dell’atto secondo la lex causae — possa trovare applicazione anche quando le parti di un contratto abbiano sede in uno stesso Stato contraente, la cui legge sia quindi prevedibilmente destinata a diventare lex fori concursus nel caso di insolvenza di una di loro, e le parti mediante clausola contrattuale di scelta della legge di un altro Stato contraente sottraggano la revoca di atti esecutivi di quel contratto all’applicazione di regole inderogabili della lex fori concursus poste a presidio del principio della par condicio creditorum, con pregiudizio per la massa dei creditori nel caso di sopravvenuta insolvenza;

4)

se l’articolo l, paragrafo l, reg. n. 593/2008 (2) sia da interpretare nel senso che le «circostanze che comportino un conflitto di leggi» ai fini dell’applicabilità del regolamento stesso comprendano anche il caso di un contratto di noleggio marittimo concluso in uno Stato membro tra società aventi sede nel medesimo Stato membro, con clausola di scelta della legge di un altro Stato membro;

5)

se, nel caso di risposta affermativa al quarto quesito, l’articolo 3, paragrafo 3, reg. n. 593/2008, in correlazione con l’articolo 13 reg. n. 1346/2000, sia da interpretare nel senso che la scelta delle parti di sottoporre un contratto alla legge di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono ubicati «tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione» faccia salva l’applicazione di norme inderogabili della legge di quest’ultimo Stato membro applicabili quale lex fori concursus all’impugnabilità di atti posti in essere prima dell’insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori, prevalendo così sulla clausola di esonero stabilita dall’articolo 13 reg. 1346/2000.


(1)  Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).


2.5.2016   

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C 156/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 5 febbraio 2016 — Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Causa C-64/16)

(2016/C 156/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Resistente: Tribunal de Contas

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto delle esigenze imperative di eliminazione del disavanzo di bilancio eccessivo e dell’assistenza finanziaria disciplinata da disposizioni europee, il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito agli articoli 19, paragrafo l, secondo comma, TUE, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1), nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle misure di riduzione retributiva applicata ai magistrati in Portogallo, per imposizione unilaterale e costante da parte di altri poteri/organi costituzionali, come risulta dall’articolo 2 della legge n. 75/2014, del 12 settembre


(1)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).


2.5.2016   

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C 156/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 — Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa

(Causa C-75/16)

(2016/C 156/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Verona

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli

Convenuto: Banco Popolare — Società Cooperativa

Questioni pregiudiziali

1)

Se 1'art. 3, par. 2 della direttiva 2013/11 (1), nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi «fatta salva la direttiva 2008/52 (2)», vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all'art. 2, par. 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori;

2)

Se l'art. 1 […] della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all'art. 2, par. 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.


(1)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165, pag. 63).

(2)  Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3).


2.5.2016   

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C 156/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Giovanni Pesce e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile e a.

(Causa C-78/16)

(2016/C 156/34)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Giovanni Pesce, Cosima Tomaselli, Angela Tomaselli

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato OCDPC n. 225/2015, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Puglia

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE (1), come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto dagli articoli 11, paragrafo 3, 13 quater, paragrafo 7, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, nonché i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/789/UE (2), come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella parte in cui impone di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e contestualmente prevede che lo Stato membro, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, trattamenti che possono includere, se del caso, la rimozione di piante;

2)

Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE, come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto all’articolo 16, paragrafo 1, con la locuzione «misure necessarie per l’eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi», osti all’applicazione dell’art. 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea 2015/789/UE, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m. attorno alle piante esaminate e risultate infette;

3)

Dica la Corte se l’art. 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2000/29/CE e i principi di proporzionalità, logicità e giusto procedimento ostino ad un’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — nel senso che la misura di eradicazione di cui al paragrafo 2 possa essere imposta prima e indipendentemente dalla preventiva applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 6;

4)

Dica la Corte se i principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove impone misure di eradicazione delle piante ospiti, nel raggio di m 100 attorno alle piante risultate infette dall’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)», senza adeguato supporto scientifico che attesti con certezza il rapporto causale tra la presenza dell’organismo e il disseccamento delle piante ritenute infette;

5)

Dica la Corte se l’art. 296, comma 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di Nizza, ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m attorno alle piante esaminate e risultate infette, in quanto è privo di idonea motivazione;

6)

Dica la Corte se i principi di adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementata nell’ordinamento italiano dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — che prevede misure di rimozione di piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, di piante notoriamente infette dall’organismo specificato e di piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)» o sospettate di essere infette da tale organismo, senza prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell’organismo in questione.


(1)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36).


2.5.2016   

IT

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C 156/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 10 febbraio 2016 — Cesare Serinelli e a./Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.

(Causa C-79/16)

(2016/C 156/35)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cesare Serinelli, Cosimo Antonio Palma, Maria Monico, Cosimo Miglietta, Mariano Luigi Mariano, Elena Russo, Galeana Miglietta, Pasqualina Cretì, Francesco D'Arpe, Antonietta Spalluto, Francesca Leo, Giovanna Malatesta, Vincenzo Conte, Luigi Ampolo, Raffaele Fasiello, Maria Miccoli, Anna Leone, Oronzo Maiorano, Antonio Rampino, Raffaele Tommasi, Fernando Elia

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato OCDPC n. 225/2015, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Puglia

Questioni pregiudiziali

1)

Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE (1), come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto dagli articoli 11, paragrafo 3, 13 quater, paragrafo 7, 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, nonché i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/789/UE (2), come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella parte in cui impone di rimuovere immediatamente, entro un raggio di 100 m. attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall’organismo specificato, le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e contestualmente prevede che lo Stato membro, prima di rimuovere le piante di cui al paragrafo 2, deve eseguire opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, trattamenti che possono includere, se del caso, la rimozione di piante;

2)

Dica la Corte se la direttiva 2000/29/CE, come successivamente integrata e modificata, in particolare quanto in essa previsto all’articolo 16, paragrafo 1, con la locuzione «misure necessarie per l’eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi», osti all’applicazione dell’art. 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione europea 2015/789/UE, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m. attorno alle piante esaminate e risultate infette;

3)

Dica la Corte se l’art. 16, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2000/29/CE e i principi di proporzionalità, logicità e giusto procedimento ostino ad un’interpretazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — nel senso che la misura di eradicazione di cui al paragrafo 2 possa essere imposta prima e indipendentemente dalla preventiva applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 6;

4)

Dica la Corte se i principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, come implementato nell’ordinamento italiano dall’art. 8, commi 2 e 4, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, laddove impone misure di eradicazione delle piante ospiti, nel raggio di m 100 attorno alle piante risultate infette dall’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)», senza adeguato supporto scientifico che attesti con certezza il rapporto causale tra la presenza dell’organismo e il disseccamento delle piante ritenute infette;

5)

Dica la Corte se l’art. 296, comma 2, TFUE e l’art. 41 della Carta di Nizza, ostino all’applicazione dell’art. 6, paragrafi 2 e 4, della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea, laddove prevede la rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, nel raggio di 100 m attorno alle piante esaminate e risultate infette, in quanto è privo di idonea motivazione;

6)

Dica la Corte se i principi di adeguatezza e proporzionalità ostino all’applicazione della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione europea — come implementata nell’ordinamento italiano dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — che prevede misure di rimozione di piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, di piante notoriamente infette dall’organismo specificato e di piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell’organismo «Xylella fastidiosa (Wells et al.)» o sospettate di essere infette da tale organismo, senza prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell’organismo in questione.


(1)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36).


2.5.2016   

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C 156/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada (Spagna) il 15 febbraio 2016 — Bankia S.A./Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e Sheyla-Jeanneth Felix Caiza

(Causa C-92/16)

(2016/C 156/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Fuenlabrada

Parti

Ricorrente: Bankia S.A.

Convenuti: Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez e Sheyla-Jeanneth Felix Caiza

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che un contratto non può sussistere senza la clausola abusiva qualora il restante contratto risulti eccessivamente oneroso per il professionista.

2)

Nel caso in cui un contratto eccessivamente oneroso per il professionista non possa essere mantenuto, se il giudice nazionale abbia la facoltà, al fine di conservare il contratto, a tutela del consumatore, di applicare una disposizione di diritto suppletivo oppure debba integrare il contratto con una norma minimamente tollerabile per il professionista.

3)

Se l’annullamento di una clausola di scadenza anticipata abusiva lasci impregiudicato il restante contratto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

4)

Se il consumatore possa rinunciare, dinanzi al giudice investito del procedimento, al regime di protezione della direttiva 93/13.

5)

Se sia conforme al principio di effettività di cui alla direttiva 93/13 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) una legge processuale nazionale che subordini diritti o vantaggi sostanziali del consumatore alla condizione che questi si sottoponga a un procedimento di esecuzione particolarmente celere e non riconosca gli stessi diritti o vantaggi nell’ambito di altri procedimenti.


(1)   GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)   GU 2000, C 364, pag. 1.


2.5.2016   

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C 156/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava (Spagna) il 15 febbraio 2016 — The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

(Causa C-93/16)

(2016/C 156/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia provincial de Alicante, Sección octava

Parti

Appellante: The Irish Dairy Board Co-operative Limited

Appellata: Tindale & Stanton Ltd España, S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1), nella parte in cui subordina alla sussistenza di un rischio di confusione la possibilità per il titolare di un marchio comunitario di vietare ai terzi di usare in commercio senza il proprio consenso un segno nei casi previsti dalla medesima disposizione, possa essere interpretato nel senso che esso consente di escludere il rischio di confusione quando il marchio comunitario anteriore sia coesistito pacificamente per anni, per tolleranza del titolare, in due Stati membri dell’Unione con marchi nazionali simili, cosicché l’assenza del rischio di confusione nei due Stati suddetti si estenda ad altri Stati membri, o a tutta l’Unione, tenuto conto del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.

2)

Nell’ipotesi prospettata nella prima questione, se, per valutare il rischio di confusione, sia possibile prendere in considerazione circostanze geografiche, demografiche, economiche o di altra natura degli Stati in cui si è prodotta la coesistenza, così da estendere a un terzo Stato, o a tutta l’Unione, l’assenza di rischio di confusione in detti Stati.

3)

Quanto all’ipotesi prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del RMC, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, qualora il marchio anteriore sia coesistito pacificamente con il segno confliggente per un certo numero di anni in due Stati membri dell’Unione senza opposizione del titolare del marchio anteriore, detta tolleranza del titolare verso l’uso del segno posteriore nei suddetti due Stati in particolare può essere estesa al resto del territorio dell’Unione al fine di stabilire se ricorra un giusto motivo per l’uso da parte di terzi di un segno posteriore, in ragione del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


2.5.2016   

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C 156/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Causa C-97/16)

(2016/C 156/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: José María Pérez Retamero

Convenute: TNT Express Worldwide S.L., Transportes Saripod S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Questioni pregiudiziali

1)

Se la definizione di «lavoratore mobile» di cui all’articolo 3, lettera d), della direttiva 2002/15/CE (1) debba essere interpretata nel senso che osta a una disposizione di legge nazionale come l’articolo 1, paragrafo 3, lettera g), dello Statuto dei lavoratori secondo cui non possono essere considerate come «lavoratori mobili» «le persone che prestano il servizio di trasporto conformemente alle autorizzazioni amministrative di cui sono titolari, avvalendosi (…) di veicoli […] di loro proprietà o di cui possono disporre direttamente (…).

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva («Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva») debba essere interpretato nel senso che, in assenza di uno o più presupposti stabiliti per essere considerato come «autotrasportatore autonomo», debba intendersi che si tratta di un «lavoratore mobile.


(1)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35).


2.5.2016   

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C 156/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 24 febbraio 2016 — Openbaar Ministerie/Paweł Dworzecki

(Causa C-108/16)

(2016/C 156/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Paweł Dworzecki

Questioni pregiudiziali

I.

Se le nozioni impiegate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI (1)

«citato personalmente [a tempo debito e quindi] informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione»

e

«[a tempo debito] di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato»

configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione europea.

II.

In caso di risposta affermativa:

– a.

come debbano essere interpretate siffatte nozioni in linea generale e

– b.

se rientri in una delle due nozioni autonome una fattispecie come quella in esame, che si caratterizza perché:

secondo il MAE [mandato d’arresto europeo] la citazione è stata notificata all’indirizzo della persona ricercata ad un convivente adulto che si è impegnato a recapitare la citazione alla persona ricercata;

senza che dal MAE risulti se e quando tale convivente abbia effettivamente trasmesso la citazione alla persona ricercata,

mentre dalla dichiarazione prodotta in udienza dinanzi al giudice del rinvio dalla persona ricercata non si può desumere che quest’ultima fosse al corrente — a tempo debito — della data e del luogo del processo fissato.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


2.5.2016   

IT

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C 156/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 25 febbraio 2016 — Indėlių ir investicijų draudimas

(Causa C-109/16)

(2016/C 156/40)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente in cassazione: VĮ Indėlių ir investicijų draudimas

Resistente in cassazione: Alvydas Raišelis

Questioni pregiudiziali

1)

Se qualora un ente creditizio operi come impresa di investimento cui sono stati trasferiti fondi per l’acquisizione di titoli di debito emessi dal medesimo ente creditizio, ma l’emissione di titoli non abbia luogo e il trasferimento di tali titoli alla proprietà della persona che ha versato i fondi non avvenga, benché i fondi siano già stati addebitati sul conto bancario di tale persona e trasferiti su un conto aperto a nome dell’ente creditizio e non siano rimborsabili e, inoltre, l’intento normativo nazionale circa l’applicazione di uno specifico sistema di tutela non sia chiaro l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi (1) e l’articolo 1, punto 4), della direttiva investitori (2) possano applicarsi direttamente al fine di individuare il sistema di copertura applicabile, se la destinazione dei fondi sia il criterio decisivo a tal fine e se tali disposizioni delle direttive siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate e creino diritti soggettivi, tanto da poter essere invocate da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

2)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo degli investitori, debba essere inteso e interpretato nel senso che riguarda anche i diritti alla restituzione di fondi che un’impresa di investimento deve agli investitori e che non sono detenuti a nome di questi ultimi.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva investitori, che specifica le tipologie di crediti coperte dal sistema di indennizzo, sia sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato e crei diritti soggettivi, tanto da poter essere invocato da privati dinanzi ai giudici nazionali a sostegno delle loro domande di indennizzo nei confronti dell’ente statale che fornisce la copertura assicurativa.

4)

Se l’articolo 1, punto 1), della direttiva depositi debba essere inteso e interpretato nel senso che la definizione di «deposito» di cui a tale direttiva ricomprenda anche i fondi trasferiti da un conto personale, previo consenso del titolare, a un conto aperto a nome dell’ente creditizio, detenuto presso il medesimo ente e destinato al pagamento dell’emissione futura di titoli di debito di detto ente.

5)

Se il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 3, della direttiva depositi debba essere inteso nel senso che un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo specificato all’articolo 7, paragrafo 1, deve essere effettuato a favore di tutti coloro i cui diritti di credito possano essere stabiliti anteriormente alla data dell’adozione della conclusione o della decisione di cui all’articolo 1, punto 3), i) e ii), della direttiva depositi.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

(2)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, pag. 22).


2.5.2016   

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C 156/31


Impugnazione proposta il 29 febbraio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13, Spagna ed altri/Commissione

(Causa C-128/16 P)

(2016/C 156/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, É. Gippini Fournier e P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno di Spagna, Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 dicembre 2015, nelle cause riunite T-515/13 e T-719/13;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare i ricorrenti [dinanzi al Tribunale] alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale è incorso in errori di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per quanto concerne le nozioni di impresa e vantaggio selettivo, nonché nell’interpretazione e applicazione dell’obbligo di motivazione, commettendo anche uno snaturamento della decisione controversa per quanto concerne la selettività.

Il Tribunale è incorso in errori di diritto ed ha snaturato la decisione, in quanto ha erroneamente interpretato il carattere selettivo di un vantaggio fiscale riservato ad imprese che esercitano una determinata attività economica, composte dai GIE e dai suoi soci, nonché nell’erronea qualificazione della motivazione.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’analisi del vantaggio selettivo derivante dall’esistenza di un potere discrezionale dell’autorità fiscale nazionale.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di selettività, in quanto ha escluso la presenza della selettività per una misura riservata ai soggetti che effettuano determinati investimenti.

2.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ed ha snaturato la decisione controversa nell’interpretazione e applicazione date all’obbligo di motivazione con riguardo al profilo dell’impatto sulla concorrenza e della ripercussione sugli scambi commerciali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.


Tribunale

2.5.2016   

IT

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C 156/33


Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Karl-May-Verlag/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

(Causa T-501/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo WINNETOU - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 - Principi di autonomia e di indipendenza del marchio comunitario - Obbligo di motivazione»))

(2016/C 156/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Karl-May-Verlag GmbH, già Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH (Bamberg, Germania) (rappresentanti: M. Pejman e M. Brenner, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Constantin Film Produktion GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: P. Baronikians e S. Schmidt, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2013 (procedimento R 125/2012-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Constantin Film Produktion GmbH e la Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 luglio 2013 (procedimento R 125/2012-1) è annullata nella parte relativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Karl-May-Verlag GmbH.

3)

La Constantin Film Produktion GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)   GU C 336 del 16.11.2013.


2.5.2016   

IT

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C 156/33


Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Nezi/UAMI — Etam (E)

(Causa T-645/13) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo E - Marchio comunitario figurativo anteriore E - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 156/43)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Evcharis Nezi (Mykonos, Grecia) (rappresentante: A. Salkitzoglou, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Geroulakos e D. Botis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Etam SAS (Clichy, Francia) (rappresentanti: G. Barbaut e A. Champanhet, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 ottobre 2013 (pratica R 329/2013-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Etam SAS e la sig.ra Evcharis Nezi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorso incidentale è respinto.

3)

La sig.ra Evcharis Nezi e la Etam SAS sono condannate a sopportare ciascuna, in ragione della metà, le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), e a sopportare ciascuna le proprie spese.


(1)   GU C 61 dell’1.03.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/34


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Frucona Košice/Commissione

(Causa T-103/14) (1)

((«Aiuti di Stato - Accise - Cancellazione parziale di un debito fiscale nell’ambito di un concordato - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Diritti della difesa - Diritti processuali delle parti interessate - Criterio del creditore privato - Onere della prova»))

(2016/C 156/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, O. Geiss, avvocato, e J. Holmes, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P.-J. Loewenthal e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/342/UE della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di stato SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) al quale la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Frucona Košice a.s. (GU L 176, pag. 38).

Dispositivo

1)

La decisione 2014/342/UE della Commissione, del 16 ottobre 2013, relativa all’aiuto di stato SA.18211 (C 25/2005) (ex NN 21/2005) al quale la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Frucona Košice a.s., è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Frucona Košice, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari.


(1)   GU C 112 del 14.4.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/35


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — The Body Shop International/UAMI — Spa Monopole (SPA WISDOM)

(Causa T-201/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SPA WISDOM - Marchio Benelux denominativo anteriore SPA - Impedimento relativo alla registrazione - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 156/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Body Shop International plc (Littlehampton, Regno Unito) (rappresentanti: I. Vernimme, H. Viaene, S. Vandewynckel e D. Gillet, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: E. Cornu e E. De Gryse, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 16 gennaio 2014 (procedimento R 1516/2012-4), relativa a un’opposizione tra la The Body Shop International plc e la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The Body Shop International plc è condannata alle spese.


(1)   GU C 235 del 21.7.2014.


2.5.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/36


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa T-586/14) (1)

((«Dumping - Importazioni di vetro solare originario della Cina - Dazio antidumping definitivo - Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato - Vantaggi fiscali»))

(2016/C 156/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Cina) (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142, pag. 1, rettifica in GU 2014, L 253, pag. 4)

Dispositivo

1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui riguarda la Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)   GU C 372 del 20.10.2014.


2.5.2016   

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C 156/36


Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — El Corte Inglés/UAMI — STD Tekstil (MOTORTOWN)

(Causa T-785/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MOTORTOWN - Marchio internazionale figurativo anteriore M MOTOR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 156/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.L. Rivas Zurdo e M. Toro Gordillo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: STD Tekstil Limited Sirketi (Istanbul, Turchia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2014 (procedimento R 1960/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la STD Tekstil Limited Sirketi e la El Corte Inglés, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La El Corte Inglés, SA è condannata alle spese.


(1)   GU C 34 del 2.2.2015.


2.5.2016   

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C 156/37


Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Vanhalewyn/SEAE

(Causa T-792/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Personale del SEAE assegnato in un paese terzo - Soppressione dell’indennità correlata alle condizioni di vita nei confronti del personale assegnato nella Repubblica di Maurizio - Mancata adozione delle DGE dell’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto»))

(2016/C 156/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eric Vanhalewyn (Grand Baie, Repubblica di Maurizio) (Rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (Rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza sezione) del 25 settembre 2014, Osorio e a./SEAE (F-101/13, RaccFP, EU:F:2014:223).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza sezione) del 25 settembre 2014, Osorio e a./SEAE (F-101/13), è annullata nella parte in cui respinge il ricorso proposto dal sig. Eric Vanhalewyn.

2)

La decisione del direttore generale amministrativo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 19 dicembre 2012, con cui è rettificato l’importo dell’indennità correlata alle condizioni di vita (ICV) concessa agli agenti assegnati nei paesi terzi, è annullata in quanto sopprime l’ICV prevista all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea per i funzionari o agenti assegnati nella Repubblica di Maurizio.

3)

Il SEAE è condannato alle spese.


(1)   GU C 46 del 9.2.2015.


2.5.2016   

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C 156/38


Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Zoofachhandel Züpke e a./Commissione

(Causa T-817/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Polizia sanitaria - Lotta contro l’influenza aviaria - Divieto d’importazione nell’Unione di volatili selvatici catturati - Regolamento (CE) n. 318/2007 e regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 - Violazione sufficientemente qualificata di norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli - Violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale - Proporzionalità - Dovere di diligenza - Articoli da 15 a 17 della Carta dei diritti fondamentali»))

(2016/C 156/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Zoofachhandel Züpke GmbH (Wesel, Germania), Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG (Bürstadt, Germania), Zoofachgeschäft — Vogelgroßhandel Import-Export Heinz Marche (Heinsberg, Germania), Rita Bürgel (Uthleben, Germania), e Norbert Kass (Altenbeken, Germania (rappresentante: C. Correll, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers et H. Kranenborg, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto al risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito, dal 1o gennaio 2010, in ragione dell’adozione di un divieto d’importazione nell’Unione europea di volatili selvatici catturati di cui, inizialmente, al regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7), e, successivamente, al regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zoofachhandel Züpke GmbH, la Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG, lo Zoofachgeschäft — Vogelgroßhandel Import-Export Heinz Marche, la sig.ra Rita Bürgel e il sig. Norbert Kass sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 89 del 16.3.2015.


2.5.2016   

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C 156/38


Sentenza del Tribunale del 18 marzo 2016 — Grupo Bimbo/UAMI (BIMBO)

(Causa T-33/15) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BIMBO - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 156/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 19 novembre 2014 (procedimento R 251/2014-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo BIMBO come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grupo Bimbo, SAB de CV è condannata alle spese.


(1)   GU C 89 del 16.03.2015.


2.5.2016   

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C 156/39


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Hydrex/Commissione

(Causa T-45/15) (1)

((«Convenzione di sovvenzione relativa a un progetto rientrante in uno strumento finanziario per l’ambiente - Ordine di recupero - Decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE - Obbligo di motivazione - Errori di valutazione - Forza maggiore»))

(2016/C 156/51)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Hydrex NV (Anversa, Belgio) (rappresentante: P. Van Eysendeyk, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Lejeune e G. Wils, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2015) 103 final della Commissione, del 12 gennaio 2015, relativa all’ordine di recupero n. 3241405101 emesso nei confronti della ricorrente per un importo di EUR 540 721,10.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hydrex NV si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.


(1)   GU C 96 del 23.03.2015.


2.5.2016   

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C 156/40


Sentenza del Tribunale del 17 marzo 2016 — Mudhook Marketing/UAMI (IPVanish)

(Causa T-78/15) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo IPVanish - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 156/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mudhook Marketing, Inc. (Winter Park, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Eckermann e A. Dellmeier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 dicembre 2014 (procedimento R 1417/2014-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo IPVanish come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mudhook Marketing, Inc. è condannata alle spese.


(1)   GU C 127 del 20.4.2015.


2.5.2016   

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C 156/40


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Schoeller Corporation/UAMI — Sqope (SCOPE)

(Causa T-90/15) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo SCOPE - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 156/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schoeller Corporation GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: D. van Ackeren, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sqope SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 21 novembre 2014 (procedimento R 2381/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Sqope SA e la Schoeller Corporation GmbH.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 21 novembre 2014 (procedimento R 2381/2013-1), è annullata.

2)

L’UAMI e la Sqope SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Schoeller Corporation GmbH.


(1)   GU C 118 del 13.4.2015.


2.5.2016   

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C 156/41


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Dextro Energy/Commissione

(Causa T-100/15) (1)

([«Tutela dei consumatori - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - Rifiuto di autorizzare alcune indicazioni nonostante il parere positivo dell’EFSA - Proporzionalità - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 156/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Hagenmeyer e T. Teufer)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Grünheid, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dextro Energy GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)   GU C 155 dell’11.5.2015.


2.5.2016   

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C 156/42


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Työhönvalmennus Valma/UAMI (Forma di una scatola da gioco contenente blocchi in legno)

(Causa T-363/15) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una scatola da gioco contenente blocchi in legno - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»])

(2016/C 156/55)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Työhönvalmennus Valma Oy (Lahti, Finlandia) (rappresentanti: S. Salonen e K. Parviainen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2015 (procedimento R 1690/2014-2), riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una scatola da gioco contenente blocchi in legno come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Työhönvalmennus Valma Oy è condannata alle spese.


(1)   GU C 337 del 12.10.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/42


Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Larymnis Larko/Commissione

(Causa T-575/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Privatizzazione - Misure di sostegno in favore di una debitrice della ricorrente - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))

(2016/C 156/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE (Kallithea, Grecia) (rappresentante: V. Koulouris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Bouchagiar, agente, assistito da V. Chatzopoulos, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, riguardante l’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) concesso dalla Grecia alla Larko General Mining & Metallurgical Company SA (GU L 254, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 395 del 10.11.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/43


Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2016 — Larymnis Larko/Commissione

(Causa T-576/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Privatizzazione - Misure di sostegno in favore di una debitrice della ricorrente - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))

(2016/C 156/57)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE (Kallithea, Grecia) (rappresentante: V. Koulouris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Bouchagiar, agente, assistito da V. Chatzopoulos, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2014) 1805 della Commissione, del 27 marzo 2014, che dichiara che la vendita di taluni elementi dell’attivo gestiti dalla Larko General Mining & Metallurgical Company SA non costituisce un aiuto di Stato [SA.37954 (2013/N)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 395 del 10.11.2014.


2.5.2016   

IT

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C 156/43


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — International Gaming Projects/UAMI — Sky (Sky BONUS)

(Causa T-840/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Sky BONUS - Marchio nazionale denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Irricevibilità»])

(2016/C 156/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (La Valletta, Malta) (rappresentante: M. Garayalde Niño, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: J. Barry, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 ottobre 2014 (procedimento R 2040/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la International Gaming Projects Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La International Gaming Projects Ltd è condannata alle spese.


(1)   GU C 65 del 23.2.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/44


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Binca Seafoods/Commissione

(Causa T-94/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 - Mancata proroga della misura transitoria riguardante gli animali di acquacoltura di cui all’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008 - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))

(2016/C 156/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Walkerová, H. Kranenborg e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica (GU L 365,p. 97).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Binca Seafoods GmbH è condannata alle spese.


(1)   GU C 155 dell’11.5.2015.


2.5.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/45


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro Daniele/Commissione

(Causa T-436/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Protezione contro organismi nocivi ai vegetali - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Domanda di adattamento delle conclusioni - Irricevibilità»))

(2016/C 156/60)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italia) e Negro Daniele (Otranto) (rappresentanti: V. Pellegrino e A. Micolani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), nella parte in cui la vite (Vitis) figura all’allegato I di tale decisione e in cui l’articolo 9 di quest’ultima ne vieta lo spostamento all’interno dell’Unione europea, all’interno o all’esterno delle zone delimitate.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e la Negro Daniele sono condannati alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)   GU C 328 del 5.10.2015.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/45


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione

(Causa T-437/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Protezione contro organismi nocivi ai vegetali - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2016/C 156/61)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia), e le altre 38 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentante: G. Manelli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), e, in particolare, dei suoi articoli 6 e 9, letti in combinato disposto con l’allegato I di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e le altre 38 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)   GU C 328 del 5.10.2015.


2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/46


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2016 — Port Autonome du Centre et de l’Ouest e a./Commissione

(Causa T-438/15) (1)

((«Aiuti di Stato - Imposta sulle società - Aiuti a favore dei porti belgi concessi dal Belgio - Lettera della Commissione che informa lo Stato membro della sua valutazione preliminare di tali aiuti come incompatibili con il mercato interno e della probabile adozione di opportune misure - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2016/C 156/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Port Autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgio), Port Autonome de Namur (Namur, Belgio), Port Autonome de Charleroi (Charleroi, Belgio) e Région wallonne (Belgio) (rappresentante: J. Vanden Eynde, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 1o giugno 2015, di considerare che l'esenzione dall'imposta sulle società a favore dei porti belgi costituisce un aiuto di Stato esistente, incompatibile con il mercato interno [aiuto di Stato SA.38393 (2014/CP)].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, il Port autonome de Namur, il Port autonome de Charleroi e la Région wallonne sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Port autonome de Liège e la Société régionale du port de Bruxelles sopporteranno le proprie spese.


(1)   GU C 337 del 12.10.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/47


Ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 — Amrita e a./Commissione

(Causa T-439/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Protezione contro organismi nocivi ai vegetali - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del batterio Xylella fastidiosa - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2016/C 156/63)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Italia), e le altre 28 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: L. Paccione e V. Stamerra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), ove occorra previa disapplicazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Soc. coop. Amrita arl e le altre 28 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.


(1)   GU C 328 del 5.10.2015.


2.5.2016   

IT

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C 156/47


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2016 — SGP Rechtsanwälte/UAMI — StoryDOCKS (tolino)

(Causa T-490/15) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))

(2016/C 156/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Köklü, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: StoryDOCKS GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: R. Graef e C. Rauda, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’11 giugno 2015 (procedimento R 2042/2014-1), riguardante un procedimento di opposizione tra la Verlag Friedrich Oetinger GmbH, divenuta StoryDOCKS GmbH, e la PF&P Rechtsanwälte, divenuta SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB e dalla StoryDOCKS GmbH.


(1)   GU C 337 del 12.10.2015.


2.5.2016   

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C 156/48


Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 marzo 2016 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16 R)

([«Procedimento sommario - Sovvenzioni - Settimo programma quadro della Commissione europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Lettere che intimano il rimborso di una parte delle sovvenzioni concesse - Nota di addebito - Atto di compensazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])

(2016/C 156/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentante: S. Delaude, J. Estrada de Solà e L. Cappelletti, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, a sospendere l’esecuzione della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 indirizzata alla richiedente e volta al recupero dell’importo di EUR 69 923,68, dovuto sulla base di una convenzione di sovvenzione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


2.5.2016   

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C 156/49


Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)

(Causa T-4/16)

(2016/C 156/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rabbit, Inc. (Redwood City, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Engelman, Barrister, J. Stephenson, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DMG Media Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «rabbit» — Domanda di registrazione n. 11 701 869

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2015 nel procedimento R 2133/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto affermando che, nel confrontare i rispettivi prodotti/servizi di cui alla domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea e alla registrazione di marchio dell’Unione europea dell’opponente, il confronto deve considerare solo i prodotti e i servizi così come menzionati negli elenchi e non alla luce dell’uso effettivo dei marchi;

la commissione di ricorso non ha fornito alcuna motivazione in merito alla mancata presa in considerazione dell’effettiva prova dell’uso;

la commissione di ricorso non ha tenuto conto adeguatamente del carattere descrittivo del marchio «rabbit».


2.5.2016   

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C 156/49


Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — E-Control/ACER

(Causa T-63/16)

(2016/C 156/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Energie Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Resistente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 dicembre 2015 nel caso A-001-2015; e

condannare la resistente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali.

Sono stati violati requisiti procedurali essenziali nel procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, in particolare, il diritto procedurale fondamentale della E-Control di contestare la legittimità del parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 (1) e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’Allegato I dello stesso regolamento (in prosieguo: il «parere»), nonché il diritto della E-Control di essere sentita.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che il parere non costituisca una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 (2).

La commissione dei ricorsi dell’ACER è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il ricorso della E-Control avverso il parere fosse irricevibile in quanto quest’ultimo non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009, negando alla E-Control il diritto al ricorso. Il parere oggetto del ricorso costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 in quanto produce effetti giuridici diretti nei confronti della E-Control. Pertanto, sussiste il diritto al ricorso e la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto giudicare nel merito il ricorso della E-Control.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di un’adeguata motivazione.

La commissione dei ricorsi dell’ACER non ha fornito un’adeguata motivazione nella decisione impugnata, in quanto la sua valutazione giuridica si limita, in linea di principio, alla dichiarazione secondo cui il parere costituisce una misura intermedia e un atto preparatorio per possibili ulteriori azioni della Commissione. La decisione impugnata non è basata sulla considerazione degli argomenti di diritto della E-Control e non contiene un’adeguata motivazione delle (potenzialmente contrapposte) opinioni della commissione dei ricorsi dell’ACER.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea applicazione dei principi di diritto rilevanti.

La commissione dei ricorsi dell’ACER ha limitato la propria valutazione giuridica del ricorso della E-Control alla dichiarazione secondo cui il parere dell’ACER costituisce una misura provvisoria e intermedia, che funge unicamente da atto preparatorio per possibili future azioni della Commissione. Secondo la commissione dei ricorsi dell’ACER, pertanto, il parere, in quanto misura intermedia, non può formare oggetto di un ricorso. Tale opinione giuridica non è corretta. Il parere costituisce un atto indipendente, definitivo e autonomo di un’agenzia dell’Unione europea e, pertanto, di per sé, può formare oggetto di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, anche di un ricorso ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009. La commissione dei ricorsi, se avesse applicato correttamente i principi giuridici rilevanti, avrebbe annullato il parere.


(1)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211, pag. 1).


2.5.2016   

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C 156/51


Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Pirelli Tyre/EUIPO (due strisce arcuate sul fianco di uno pneumatico)

(Causa T-81/16)

(2016/C 156/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller, F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio di posizione dell’Unione europea consistente in due strisce arcuate posizionate sul fianco di uno pneumatico — Domanda di registrazione n. 13 388 293

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 1019/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione di vari principi formali e procedurali nel valutare gli impedimenti assoluti;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


2.5.2016   

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C 156/51


Ricorso proposto il 22 febbraio 2016 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate

(Strumenti di misura, apparecchi e dispositivi)

(Causa T-90/16)

(2016/C 156/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Thomas Murphy (Blackrock, Irlanda) (rappresentanti: N. Travers, SC, J. Gormley, Barrister, M. O’Connor, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike Innovate CV (Beaverton, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno controverso interessato: il disegno dell’Unione europea «Strumenti di misura, apparecchi e dispositivi» — Disegno dell’Unione europea n. 2 159 640-0002

Decisione impugnata: la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 19 novembre 2015, nel procedimento R 736/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

La commissione di ricorso non ha concesso al ricorrente un’udienza equa e adeguata;

la commissione di ricorso non ha individuato l’effettivo grado di libertà dell’autore e il grado di vincolo dell’autore e, in tal modo, non ha per nulla motivato, o non ha adeguatamente motivato, la decisione impugnata;

la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione adeguata, precisa, corretta in punto di fatto e realistica dell’impressione generale dei disegni in contrasto e non ha, poi, applicato detta valutazione a tali disegni nell’esaminare la questione del carattere individuale.


2.5.2016   

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C 156/52


Ricorso proposto il 1o marzo 2016 — Aydin/EUIPO — Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)

(Causa T-95/16)

(2016/C 156/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Savas Aydin (Pantin, Francia) (rappresentante: F. Watrin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaporal France (Marsiglia, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio denominativo dell’Unione europea «ROYAL & CAPORAL» — Domanda di registrazione n. 12 587 663

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2015 nel procedimento R 867/2015-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare all’EUIPO di procedere alla registrazione del marchio ROYAL & CAPORAL (domanda n. 12587663);

condannare le parti soccombenti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


2.5.2016   

IT

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C 156/53


Ricorso proposto il 29 febbraio 2016 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.)

(Causa T-96/16)

(2016/C 156/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Solenis Technologies LP (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: A. Sanz Cerralbo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS» — Domanda di registrazione n. 13 355 508

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 dicembre 2015 nel procedimento R 613/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 355 508 «STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS»;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


2.5.2016   

IT

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C 156/53


Ricorso proposto l’11 marzo 2016 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus)

(Causa T-103/16)

(2016/C 156/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Weetabix Ltd (Kettering, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «Alpenschmaus» — Domanda di registrazione n. 10 198 992

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12/01/2016 nel procedimento R 2725/2014-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b del regolamento n. 207/2009.


2.5.2016   

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C 156/54


Ordinanza del Tribunale del 2 marzo 2016 — SACBO/INEA

(Causa T-692/13) (1)

(2016/C 156/73)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)   GU C 45 del 15.2.2014.


2.5.2016   

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C 156/54


Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2016 — NW (*1)/Consiglio

(Causa T-275/15) (1)

(2016/C 156/74)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)   GU C 294 del 7.9.2015.


2.5.2016   

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C 156/54


Ordinanza del Tribunale del 14 marzo 2016 — Fondazione Casamica/Commissione e EASME

(Causa T-569/15) (1)

(2016/C 156/75)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)   GU C 398 del 30.11.2015.


Tribunale della funzione pubblica

2.5.2016   

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C 156/55


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016 — Pasqualetti/Commissione

(Causa F-2/15) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo assunto dal SEAE - Indennità di prima sistemazione - Indennità giornaliere - Luogo d’origine - Luogo di assunzione - Cambio di residenza - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Competenza giurisdizionale anche di merito))

(2016/C 156/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gergö Pasqualetti (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. Véghely)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e T. S. Bohr, agenti, successivamente T. S. Bohr, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega al ricorrente l’indennità di prima sistemazione e l’indennità giornaliera nonché domanda di condannare la Commissione a versargli tali indennità aumentate degli interessi.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 4 marzo 2014 con la quale essa nega al sig. Pasqualetti il riconoscimento dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità giornaliera previste dagli articoli 5, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare al sig. Pasqualetti, conformemente alle norme dello Statuto in vigore, gli importi di cui al primo punto del dispositivo, unitamente agli interessi di mora, a decorrere dal momento in cui detti importi sono divenuti esigibili e fino al momento del loro effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in esame, aumentato di due punti.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Pasqualetti.


(1)   GU C 96 del 23/03/2015, pag. 25.


2.5.2016   

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C 156/55


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 marzo 2016 — Kerstens/Commissione

(Causa F-23/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Obblighi - Atti contrari alla dignità della funzione pubblica - Diffusione di affermazioni ingiuriose riguardanti un altro funzionario - Articolo 12 dello Statuto - Procedimento disciplinare - Indagine sotto forma di esame dei fatti - Nota di biasimo - Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto - Disposizioni generali di esecuzione - Irregolarità di procedura - Conseguenze dell’irregolarità))

(2016/C 156/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che infligge al ricorrente una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Petrus Kerstens sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)   GU C 127 del 20.4.2015, pag. 42.


2.5.2016   

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C 156/56


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 marzo 2016 — GZ/Parlamento

(Causa F-109/15) (1)

(2016/C 156/78)

Lingua processuale: tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)   GU C 328 del 5.10.2015, pag. 36.