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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 150 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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III Atti preparatori |
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CORTE DEI CONTI |
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2016/C 150/01 |
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IT |
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III Atti preparatori
CORTE DEI CONTI
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27.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 150/1 |
PARERE N. 1/2016
(presentato in virtù dell’articolo 325, TFUE)
su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
(2016/C 150/01)
LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione, del 4 marzo 2016, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1),
vista la richiesta di un parere su tale proposta, presentata dal Parlamento europeo e pervenuta alla Corte il 4 aprile 2016,
vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 15 marzo 2016,
HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:
Introduzione
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1. |
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è una direzione generale della Commissione europea, ma è funzionalmente indipendente per quanto concerne le attività di indagine. L’ufficio è stato istituito nel 1999 e le norme applicabili alle indagini da esso svolte (di seguito «il regolamento OLAF») sono state riviste nel 2013 (2). |
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2. |
La struttura organizzativa dell’Ufficio comprende un comitato di vigilanza che «controlla regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine da parte dell’Ufficio al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio nell’esercizio effettivo delle competenze conferitegli […].» (3) Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini svolte dall’Ufficio. |
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3. |
Il comitato di vigilanza si compone di cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell’Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. |
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4. |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento OLAF, il suo segretariato è assicurato dall’Ufficio, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza. L’articolo 18 del regolamento OLAF stabilisce che gli stanziamenti di bilancio del comitato di vigilanza e del suo segretariato sono iscritti nella linea di bilancio dell’Ufficio e che la tabella dell’organico dell’Ufficio comprende quella del comitato di vigilanza e del suo segretariato. |
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5. |
Mentre il segretariato dipende, sul piano funzionale, dal comitato di vigilanza, sul piano amministrativo il suo personale è subordinato al direttore generale dell’Ufficio. Il direttore generale esercita i poteri di autorità di nomina e decide, ad esempio, in merito alle promozioni e ai trasferimenti del personale del segretariato. Secondo il comitato di vigilanza, questa situazione ha condotto a conflitti di interesse ed esposto il personale del segretariato a istruzioni contraddittorie, come ad esempio nel caso della comunicazione del parere del comitato di vigilanza n. 2/2012 (4). |
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6. |
In base al nuovo regolamento proposto, il segretariato del comitato di vigilanza sarà assicurato dalla Commissione e non più dall’OLAF. Gli stanziamenti di bilancio relativi al segretariato del comitato di vigilanza saranno trasferiti dalla linea di bilancio e dalla tabella dell’organico dell’OLAF verso quelli della Commissione. La proposta prevede infine che il responsabile della protezione dei dati dell’OLAF continuerà a occuparsi del trattamento dei dati da parte del segretariato e che il personale del segretariato continuerà a essere soggetto alle stesse norme di riservatezza. |
Osservazioni
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7. |
La Corte rammenta di aver già raccomandato nel 2011, durante l’ultima revisione del regolamento OLAF, di introdurre una disposizione in cui si precisa che il segretariato del comitato deve agire unicamente secondo le istruzioni di quest’ultimo e indipendentemente dall’OLAF e che non può essere nominato dal direttore generale dell’Ufficio né soggetto alla sua autorità (5). |
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8. |
Alla luce di quanto precede, la Corte accoglie con favore la proposta che il segretariato del comitato di vigilanza non sia più assicurato dall’OLAF. Le nuove disposizioni che sostituiscono l’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 8 (6), potrebbero tuttavia essere completate per chiarire che il segretariato deve agire indipendentemente, non solo dall’OLAF ma anche dalla Commissione, e che è soggetto all’autorità del comitato di vigilanza. La Corte propone pertanto la seguente formulazione modificata:
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9. |
La Corte osserva che l’imminente valutazione globale, nel 2017, del regolamento OLAF costituirà un’opportunità per esaminare, e se necessario, rivedere l’organizzazione dell’Ufficio, compresi i dispositivi di vigilanza (7). Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi (8), sarebbe opportuno non attendere tale valutazione globale per chiarire la procedura relativa alla revoca dell’immunità (9) del direttore generale dell’Ufficio, o di qualsiasi altro membro del personale, su richiesta di un’autorità giudiziaria nazionale. Quando un’autorità giudiziaria nazionale formula una tale richiesta, l’indipendenza dell’Ufficio potrebbe richiedere un ulteriore meccanismo di tutela. La Corte raccomanda pertanto che l’articolo 17 del regolamento OLAF sia completato con l’aggiunta di una disposizione in virtù della quale la Commissione è tenuta a notificare tempestivamente al comitato di vigilanza ogni eventuale richiesta di questo tipo e a consultare il comitato prima di prendere una decisione (10). |
Il presente parere è stato adottato dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 5 aprile 2016.
Per la Corte dei conti europea
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
(1) COM(2016) 113 final del 4 marzo 2016.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(3) Cfr. articolo 15, paragrafo 1, del regolamento OLAF.
(4) Cfr. paragrafo 56 della relazione annuale di attività per il 2014 del comitato di vigilanza dell’OLAF.
(5) Cfr. paragrafo 44 del parere n. 6/2011 (GU C 254 del 30.8.2011, pag. 1).
(6) Cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta.
(7) A norma dell’articolo 19 del regolamento OLAF, entro il 2 ottobre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza e specifica se è necessario modificare il regolamento.
(8) Nel marzo 2016, su richiesta delle autorità giudiziarie di uno Stato membro, la Commissione ha revocato l’immunità di giurisdizione al direttore generale dell’Ufficio.
(9) L’articolo 11, lettera a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea dispone che i membri del personale «godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti […]. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.»
(10) In modo analogo, l’articolo 17, paragrafo 9, del regolamento OLAF dispone già che la Commissione debba consultare il comitato prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale.