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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 135/01 |
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2016/C 135/02 |
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Corte dei conti |
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2016/C 135/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 135/04 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 135/05 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
16.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 aprile 2016
(2016/C 135/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1284 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,91 |
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DKK |
corone danesi |
7,4414 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,79575 |
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SEK |
corone svedesi |
9,1902 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0919 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
9,3044 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,025 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
310,54 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2967 |
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RON |
leu rumeni |
4,4728 |
|
TRY |
lire turche |
3,2212 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4648 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4535 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7527 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6334 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5330 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 295,12 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,4424 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,3072 |
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HRK |
kuna croata |
7,5005 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 862,67 |
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MYR |
ringgit malese |
4,4085 |
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PHP |
peso filippino |
52,051 |
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RUB |
rublo russo |
75,0125 |
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THB |
baht thailandese |
39,584 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,9387 |
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MXN |
peso messicano |
19,7927 |
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INR |
rupia indiana |
75,1425 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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16.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/2 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1o maggio 2016
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2016/C 135/02)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 99 del 15.3.2016, pag. 3.
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Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
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IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
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1.5.2016 |
… |
0,01 |
0,01 |
1,00 |
0,01 |
0,46 |
0,01 |
0,30 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1,50 |
1,37 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1,83 |
0,01 |
1,40 |
- 0,26 |
0,01 |
0,01 |
1,04 |
|
1.4.2016 |
30.4.2016 |
0,03 |
0,03 |
1,19 |
0,03 |
0,46 |
0,03 |
0,30 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1,50 |
1,37 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1,83 |
0,03 |
1,40 |
- 0,22 |
0,03 |
0,03 |
1,04 |
|
1.3.2016 |
31.3.2016 |
0,06 |
0,06 |
1,63 |
0,06 |
0,46 |
0,06 |
0,30 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1,92 |
1,37 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1,83 |
0,06 |
1,65 |
- 0,22 |
0,06 |
0,06 |
1,04 |
|
1.2.2016 |
29.2.2016 |
0,09 |
0,09 |
1,63 |
0,09 |
0,46 |
0,09 |
0,36 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
1,92 |
1,37 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
1,83 |
0,09 |
1,65 |
- 0,22 |
0,09 |
0,09 |
1,04 |
|
1.1.2016 |
31.1.2016 |
0,12 |
0,12 |
1,63 |
0,12 |
0,46 |
0,12 |
0,36 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
1,92 |
1,37 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
1,83 |
0,12 |
1,65 |
- 0,22 |
0,12 |
0,12 |
1,04 |
Corte dei conti
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16.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/3 |
Relazione speciale n. 4/2016
«L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso»
(2016/C 135/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 4/2016 «L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
16.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/4 |
Avviso del ministero dello sviluppo economico della Repubblica Italiana a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2016/C 135/04)
Il ministero dello sviluppo economico, rende noto che, con Comunicato del 16 marzo 2016 n. 7541 della direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e della direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - UNMIG, è stata avviata la procedura di riattribuzione mediante gara della concessione di coltivazione di idrocarburi convenzionalmente denominata «STRANGOLAGALLI», cessata per decadenza del titolare.
Conformemente alla direttiva summenzionata, all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto ministeriale 25 marzo 2015 ed al decreto direttoriale 15 luglio 2015, il ministero dello sviluppo economico pubblica un avviso per permettere agli enti interessati di presentare specifica istanza.
Il Comunicato di cui sopra, contenente i requisiti e le modalità per la partecipazione alla procedura di assegnazione della concessione, è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e le georisorse Anno LX n. 3, pubblicato nel sito Internet della direzione generale per la sicurezza — UNMIG, all’indirizzo http://unmig.mise.gov.it/unmig/buig/
L’autorità competente dell’istruttoria amministrativa per la riattribuzione della concessione è il ministero dello sviluppo economico – direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII, quella dell’istruttoria tecnica è la direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche — UNMIG.
Il termine per la presentazione delle candidature è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche — UNMIG |
|
Via Molise, 2 |
|
00187 Roma |
|
ITALIA |
E, per conoscenza, al:
|
Ministero dello sviluppo economico |
|
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche — Divisione VII |
|
Via Molise, 2 |
|
00187 Roma |
|
ITALIA |
L’istanza può essere presentata anche utilizzando le caselle di posta elettronica certificata (PEC) dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it e dgsaie.div07@pec.mise.gov.it presso le quali recapitare la documentazione in formato elettronico, firmata digitalmente da parte di un legale rappresentante della società richiedente.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
16.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 135/5 |
Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 135/05)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI MODIFICA
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2)
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (FASOLIA GIGANTES – ELEFANTES KASTORIAS)
N. UE. EL-PGI-0105-1001-01.06.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare oggetto della modifica
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— |
☐ |
Denominazione del prodotto |
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— |
☐ |
Descrizione del prodotto |
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— |
☐ |
Zona geografica |
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— |
☐ |
Prova dell’origine |
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— |
☒ |
Metodo di ottenimento |
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— |
☐ |
Legame |
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— |
☐ |
Etichettatura |
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— |
☐ |
Requisiti nazionali |
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— |
☒ |
Altro («Condizionamento») |
2. Tipo di modifica
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— |
☒ |
Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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— |
☐ |
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
|
— |
☐ |
Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
|
— |
☐ |
Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitare o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Modifica a):
La rubrica del disciplinare «METODO DI TRASFORMAZIONE» è modificata come segue.
In particolare, il paragrafo seguente è soppresso:
«La linea d’imballaggio, grazie ad un rotolo di pellicola di polipropilene confeziona il prodotto in sacchetti da 0,5 e da 1 kg per termosaldatura. I sacchetti vengono messi in contenitori più grandi (casse) da 10 a 20 kg. Il flusso di prodotto automatico utilizza dei dosatori che vengono controllati automaticamente. Il prodotto confezionato viene poi direttamente commercializzato oppure immagazzinato in moderni depositi nei quali, in condizioni ottimali e considerata la sua struttura, può essere conservato per lunghi periodi.»
Il paragrafo di cui sopra è sostituito dal seguente:
«Il condizionamento del prodotto si effettua utilizzando imballaggi ad uso alimentare conformemente alla legislazione in vigore. Il prodotto è confezionato in imballaggi di un peso, in termini di contenuto, inferiore o pari a 30 kg.»
Motivo della modifica:
La modifica sopprime talune restrizioni, il che consentirà di condizionare il prodotto in imballaggi dal peso diverso per rispondere alle esigenze del mercato ma anche in imballaggi diversi ad uso alimentare. A causa del progresso tecnologico, il polipropilene non è più l’unico materiale raccomandato per l’imballaggio dei legumi secchi. Inoltre, tale condizionamento limitato a à 0,5 e ad 1 kg rende difficoltosa la vendita del prodotto alle strutture di ristorazione collettiva e verso i paesi terzi, le cui legislazioni prevedono pesi di confezionamento inferiori per i legumi secchi.
3.2. Modifica b):
La rubrica del disciplinare «METODO DI TRASFORMAZIONE».
In particolare, il paragrafo seguente è soppresso:
«Al momento della presentazione, il prodotto viene introdotto nell’apposito locale adibito alla disinfestazione e trattato utilizzando il processo ecologico più avanzato (ECOGEN), che consiste nella soppressione dell’elemento indispensabile alla sopravvivenza degli organismi nocivi, ovvero l’ossigeno (Ο2). Ciò significa:
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|
niente gas tossici; |
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niente additivi chimici; |
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niente odori; |
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nessun rischio di esplosione; |
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nessuna colorazione del prodotto». |
Il paragrafo di cui sopra è sostituito dal seguente testo:
«Al momento della presentazione, il prodotto viene introdotto nella camera di disinfestazione, che sarà realizzata con metodi delicati, conformemente alla legislazione nazionale e dell’Unione, in modo che il prodotto non sia alterato da:
|
— |
gas tossici |
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— |
additivi chimici |
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— |
odori |
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— |
colorazioni». |
Motivo della modifica: lo scopo di questa modifica è evitare restrizioni future circa l’utilizzo di nuovi metodi di disinfestazione avanzati.
3.3. Modifica c):
La sezione intitolata «Condizionamento – Imballaggio» nella rubrica «METODO DI OTTENIMENTO» è modificata come segue:
Il seguente testo è soppresso:
«Il prodotto, in perfetto stato dal punto di vista delle sue caratteristiche macroscopiche, sarà trasportato alla stazione ultramoderna di calibratura e condizionamento di “AGROTIKI KASTORIAS SA”, che opererà nel comune di Lakkomata del comune di Orestida. Gli impianti sono ubicati nella zona ampliata di coltivazione del prodotto, come indicato nella cartina in allegato. La stazione, coperta dal regolamento (CEE) n. 866/1990, è già in attività. È quindi di vitale importanza che il prodotto, strettamente legato all’economia agricola del dipartimento di Kastoria, sia riconosciuto contemporaneamente. La stazione di calibratura si occuperà principalmente dei fagioli. Tuttavia, essa è conforme alle norme previste per un futuro condizionamento di tutti i legumi secchi. La sua capacità è di 4 500 tonnellate di prodotto all’anno per una rotazione di équipe. Tenuto conto della produzione di fagioli giganti-elefante nel dipartimento nel corso degli ultimi sette anni (una media di 2 597 tonnellate annue), gli impianti saranno chiaramente in grado di far fronte a qualsiasi cambiamento eventuale, legato ad un futuro aumento della produzione».
Il paragrafo di cui sopra è sostituto dal seguente testo:
«Il prodotto, in perfetto stato dal punto di vista delle sue caratteristiche macroscopiche al momento del raccolto, sarà immediatamente trasportato negli impianti di vaglio-calibratura nella zona geografica di produzione delimitata, i quali sono conformi ai requisiti della legislazione sia nazionale che dell’Unione.»
Motivo delle modifiche
Il requisito secondo cui il prodotto deve essere calibrato e imballato nella stazione di calibratura – condizionamento «Agrotiki Kastorias» non è conforme al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Più precisamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di cui sopra cita soltanto la zona geografica delimitata e non un impianto specifico, per quanto riguarda le restrizioni di imballaggio che possono essere incluse nella descrizione del metodo di lavorazione del prodotto. La modifica sopprime quindi tale restrizione, consentendo a qualsiasi impresa sita nella zona delimitata di trattare, calibrare e commercializzare i «Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias», conformemente alle corrispondenti specifiche; quanto al condizionamento, esso può essere effettuato all’interno o all’esterno della zona geografica delimitata.
Tutte queste modifiche sono state integrate nel documento unico. Inoltre, detto documento unico è stato redatto sulla base della scheda sintetica che figura nel regolamento (CE) n. 1428/2003 con aggiunte, soppressioni e modifiche della definizione delle specifiche approvate.
Dichiarazione di interesse legittimo del gruppo richiedente
Il gruppo richiedente «I AROSI» è una società senza scopo di lucro istituita dai produttori di fagioli nel 2007 per mettere a punto e realizzare un piano di gestione comune per le aziende agricole, imperniato sull’adozione di buone pratiche agricole, la riduzione dei costi di produzione, la ristrutturazione della coltivazione dei fagioli e l’immissione sul mercato del prodotto rinomato «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias». La sede sociale del gruppo richiedente si trova nella zona geografica delimitata.
DOCUMENTO UNICO
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3)
«ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (FASOLIA GIGANTES – ELEFANTES KASTORIAS)
N. UE. EL-PGI-0105-1001-01.06.2012
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione
«Φασόλια Γίγαντες – Ελέφαντες Καστοριάς» (Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias)
2. Stato membro o paese terzo
Grecia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I «Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias» sono fagioli appartenenti alla specie Phaseolus coccineus o multiflorus, coltivati nell’unità regionale di Kastoria.
I «Fasolia Gigantes - Elefantes Kastorias» sono fagioli di grandi dimensioni, reniformi, di colore bianco, dalla buccia sottile, di facile cottura. Il loro valore nutrizionale è molto elevato in quanto costituiscono un’eccellente fonte di proteine, di amido, di ferro e di altri elementi e presentano un basso tenore di materie grasse.
I «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» sono classificati come segue, per tipo e categoria, a seconda della loro forma, del peso di 1 000 semi oppure della percentuale di semi che passano attraverso un vaglio dal diametro determinato:
A) per i fagioli elefanti: il peso di 1 000 semi deve essere almeno di 1 800 grammi, o il 90 % non deve passare in un vaglio a buchi rotondi di 13 mm di diametro;
B) per i fagioli giganti: il peso di 1 000 semi deve collocarsi fra 1 200 e 1 800 grammi, oppure il 90 % dei semi non deve passare in un vaglio a buchi rotondi di 12 mm di diametro.
I «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» devono rispondere ai seguenti requisiti:
|
— |
essere costituiti da semi interi, maturi, di colore normale, non rugosi, privi di buchi provocati da insetti, senza presenza di insetti ed esenti da gravi fitopatie; non devono neanche presentare alterazioni o segni di surriscaldamento, |
|
— |
essere stati puliti mediante setacciatura o cernita manuale, |
|
— |
non comportare semi di altre categorie, |
|
— |
essere praticamente esenti da impurità, |
|
— |
presentare caratteristiche macroscopiche e organolettiche tipiche di ciascuna categoria e che garantiscano la conservazione e la manipolazione dei prodotti in condizioni di igiene conformi a quelle definite dal codice alimentare, |
|
— |
non presentare un tasso di umidità superiore al 14 %. |
Sono applicati i seguenti margini di tolleranza:
|
a) |
fino al 2 % di semi spezzati, di dimensioni inferiori alla metà di un seme intero; |
|
b) |
fino allo 0,5 % di semi atrofizzati e scoloriti; |
|
c) |
fino allo 0,05 % di impurità, di cui lo 0,02 % di terra al massimo. |
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)
—
3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le operazioni di coltivazione e il trattamento del prodotto ottenuto (pulizia, essiccazione, cernita, disinfestazione) hanno luogo nella zona geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.
Il condizionamento si effettua automaticamente adoperando imballaggi ad uso alimentare conformemente alla legislazione in vigore, all’interno o all’esterno della zona geografica delimitata. Il prodotto è confezionato in imballaggi il cui contenuto pesa o è pari a 30 kg.
3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura
—
4. Descrizione concisa ella zona geografica
La zona di coltivazione comprende i seguenti comuni:
|
A) |
una parte del territorio del COMUNE DI KASTORIA (come definisce la legge n. 3852/2010 – Programma Kallikratis), più precisamente:
|
|
B) |
una parte del territorio del COMUNE DI ORESTIDA (come definisce la legge n. 3852/2010 – Programma Kallikratis), più precisamente:
|
|
C) |
una parte del territorio della MUNICIPALITÀ DI NESTORIO (come definisce la legge n. 3852/2010 – Programma Kallikratis), più precisamente la comunità locale di Ptelea dell’unità municipale di NESTORIO. |
Le superfici piantate a «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» sono contigue.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
Le caratteristiche fisiologiche della coltivazione l’hanno rapidamente relegata verso zone montuose in cui essa si è poi radicata. Una di queste zone è il dipartimento di Kastoria, che si è rivelato un territorio ideale. Terreni ideali, un clima ideale ed eccellenti tecniche di coltivazione si uniscono per creare varietà ed un prodotto che conquista i mercati.
Il dipartimento di Kastoria è un ecosistema ideale le cui condizioni pedo-climatiche sono ottimali per la coltivazione dei fagioli e l’ottenimento di prodotti di elevata qualità.
La coltivazione dei fagioli nel dipartimento di Kastoria è praticata lungo le rive del fiume Aliakmon e dei suoi affluenti nonché nelle zone oggetto di ricomposizione fondiaria, in cui sono installate reti di irrigazione in maniera tale da garantire l’abbondante approvvigionamento idrico, necessario a questo tipo di coltura. Colture di minore importanza esistono anche nei dintorni del lago di Orestiada (Kastoria).
La superficie occupata dalle coltivazioni di «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» nella zona geografica delimitata raggiunge oggi 900 ettari. L’altitudine della zona di coltivazione varia da 630 a 900 metri. I suoli sono alluvionali, leggeri, con buon drenaggio, in genere leggermente acidi e presentano un tenore significativo di fosforo. Ciò costituisce un fattore che favorisce l’ottenimento di un prodotto di eccellente qualità e contribuisce allo sviluppo di un sistema radicolare che risponde alle esigenze della pianta.
Il clima è continentale con estati fresche dovute all’altitudine ed alla prossimità delle masse d’acqua del lago di Orestiada (Kastoria) e del fiume Aliakmon. La presenza del lago contribuisce non soltanto alla freschezza estiva ma anche alla mitezza della primavera. Infine, la piovosità media annua di circa 600 mm completa le condizioni richieste per rispondere al fabbisogno idrico del fagiolo.
Questo clima «specifico» che contribuisce all’ottenimento di un prodotto di eccellente qualità è dovuto, in larga misura, ad un privilegio eccezionale. Tutta la regione costituisce un esteso altipiano, protetto dai grandi massicci montuosi del Vitsi e della catena del Grammos: una conca in cui i venti, quando soffiano, sono molto deboli.
5.2. Specificità del prodotto
Tra i fagioli secchi coltivati in Grecia, soltanto i «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» arrivano a pesare più di 1 200 g per 1 000 semi. I «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» sono rinomati in tutto il territorio greco ma anche all’estero per le loro caratteristiche qualitative. Le loro dimensioni, l’aspetto, la boccia sottile, le proprietà di cottura, il sapore e il valore biologico elevati li contraddistinguono dai fagioli provenienti da tutte le altre regioni.
I «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» sono ricchi in proteine ed il loro scarso contenuto di grassi, unito ad un livello soddisfacente di ferro, li rendono più nutrienti rispetto ai fagioli provenienti da altre regioni. Inoltre, il basso contenuto di calcio nonché il sufficiente livello di fosforo ne garantiscono una rapida cottura e, soprattutto, conferiscono al prodotto un sapore davvero unico.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
I fattori che contribuiscono a questo legame sono il materiale genetico, i suoli leggeri e fertili, il pH favorevole, la mancanza di agenti patogeni, le abbondanti risorse idriche della regione e le estati fresche con l’indispensabile soleggiamento. I suoli leggermente acidi, di consistenza media e molto ben drenati, si combinano armoniosamente con il clima mediterraneo continentale della zona ai fini della produzione dei fagioli che fanno parte, da 400 anni, della vita quotidiana degli abitanti della regione. La tecnica di coltivazione realizzata è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. In effetti, l’ottenimento di un prodotto di qualità extra non è una questione di mezzi quanto di una lunga esperienza che si concretizza nella mano e nell’«occhio» del produttore.
I «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» sono prodotti a partire da sementi sane ottenute dal materiale di moltiplicazione locale della specie Phaseolus coccineus o multiflorus. Questo elemento è di estrema importanza in quanto permette di mantenere intatta la sua purezza genetica poiché i produttori del postosi attengono rigorosamente a questa tradizione di coltura. Questa è una delle principali ragioni per le quali essi producono prodotti di qualità superiore e costante. L’identificazione delle piante robuste e sane, la selezione e la cernita delle sementi, avvengono in base a criteri rigorosi e sempre sotto la responsabilità individuale dei produttori più esperti. I semi che non possiedono le caratteristiche standard della varietà vengono eliminati, in modo che le varietà locali mantengano la loro uniformità per quanto riguarda la loro qualità e il loro valore di mercato.
Le caratteristiche qualitative del prodotto sono il risultato di tutti i fattori dianzi citati. Più precisamente:
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il peso e il numero dei semi/kg dipendono dalle dimensioni e dal peso specifico del prodotto. I fattori che incidono su questi due parametri sono i seguenti: a) le temperature basse che prevalgono nella regione durante il periodo di impollinazione, che favoriscono un aumento delle gibberelline rispetto alle auxine, il che sfocia direttamente in un aumento delle cellule e, quindi, dei semi; b) i «Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias» sono delle «popolazioni». Essi hanno un fenotipo che è stabilizzato nell’ambiente e nel tempo. Nessun fattore genetico modificherà le loro caratteristiche macroscopiche. Queste condizioni naturali ottimali (clima, suolo) sono i principali fattori che determinano tali caratteristiche. |
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I tassi di N2 totale di nitrati sono bassi. In effetti, soltanto bassi livelli di concimi azotati sono applicati nella coltura poiché, visto che i fagioli sono dei legumi, li si lascia crescere in equilibrio con l’ambiente naturale; l’apporto di azoto è infatti assicurato dai batteri che fissano l’azoto. |
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L’elevata concentrazione in proteine e il basso tenore di grassi sono dovuti all’abbondanza di fosforo presente nel suolo in cui i fagioli «Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias» sono coltivati. Il fosforo è un elemento di base nella formazione di sostanze proteiche. |
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Il prodotto contiene quantità sufficienti di fosforo poiché, come indicato dianzi, questo elemento è presente in abbondanza nel suolo del dipartimento di Kastoria, a causa della roccia madre ignea dei massicci montagnosi Grammos e Vitsi. |
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Il basso tenore di calcio è anche dovuto alla roccia madre ed agli effetti «antagonisti» del fosforo. I livelli di potassio sono soddisfacenti, poiché i suoli che provengono da rocce ignee sono ricchi di questo elemento, che agisce in modo «antagonista» contro il calcio e ne prende il posto. Infine, il magnesio, il ferro e il manganese, in quanto oligo-elementi, sono prodotti dalle condizioni del suolo. |
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L’aspetto del prodotto dipende essenzialmente da due fattori:
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La buccia sottile è dovuta ad un basso tenore di calcio nei terreni della regione. Ciò impedisce la formazione di complessi di calcio, che conferirebbero ai fagioli una buccia spessa e dura. |
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Una cottura facile è assicurata in quanto il basso tenore di calcio impedisce la formazione di calcio nella pectina durante la cottura, il che renderebbe duri i semi. |
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Il sapore è dovuto alla presenza di fosforo nel suolo, ma soprattutto di potassio, che è un elemento essenziale per la sintesi dei glucidi. Queste sostanze conferiscono ai «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» il loro caratteristico gusto zuccherino. Grazie alla loro azione antagonista, esse «proteggono» i fagioli dagli effetti negativi dell’azione del calcio. |
Tuttavia, è il fattore umano che garantisce che tutti i fattori naturali siano sfruttati in modo ottimale. La lunga tradizione di coltivazione dei fagioli nella regione, l’esperienza preziosa degli agricoltori della zona geografica delimitata e l’utilizzo di metodi tradizionali di coltura hanno consentito di conservare fino ad oggi questo metodo di produzione che consiste in operazioni effettuate a mano, di metodi delicati, un utilizzo minimo di prodotti fitofarmaceutici e di fertilizzanti chimici, una selezione rigorosa dei semi ed una protezione scrupolosa della purezza delle varietà locali. Questa tradizione ha potuto perpetuarsi per decenni in quanto tutti i membri della famiglia (dai bambini piccoli agli anziani) lavorano nel settore. Ciò è dovuto al fatto, da un lato che il lavoro richiede una mano d’opera importante e, dall’altro, che le mansioni da svolgere in ciascuna fase della coltivazione corrispondono alle capacità di lavoro di ciascuna generazione.
Le fiere ed altri eventi annuali sul tema dei fagioli sono una delle tradizioni particolari della regione. Durante il periodo del raccolto, questi eventi esaltano il legame storico, in quanto la promozione del prodotto avviene attraverso le usanze popolari ed il folklore. Ogni anno, in occasione dell’anniversario particolarmente importante della morte dell’eroe Pavlos Melas, le manifestazioni terminano con un piatto di fagioli servito a personalità ufficiali ed agli altri invitati. Una fiera del fagiolo si s volge ogni anno a Lakkomata, un avvenimento sempre coronato dal successo.
In un’epoca in cui la pubblicità non esisteva, le comunicazioni erano rudimentali ed il commercio dei prodotti agricoli era in uno stadio embrionale, i «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias» erano riconosciuti dai consumatori come un prodotto di prima scelta ed erano i favoriti del mercato. Citiamo, a titolo di esempio, un video realizzato nel 1966 a fini non commerciali e che descrive in modo eccellente la reputazione del prodotto. A partire dal 1966, i consumatori di Atene si erano resi conto della qualità dei «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias», riconosciti come un alimento di base di prima scelta.
Inoltre, il legame del prodotto con la zona geografica si evince chiaramente dai numerosi articoli pubblicati nella stampa locale e su Internet, i quali fanno riferimento ai «Fasolia Gigantes – Elefantes Kastorias».
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_gigantes_kastorias_160715.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(3) Cfr. nota a piè di pagina 2.
(4) Cfr. nota a piè di pagina 2.