ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
9 aprile 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 127/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) ( 1 )

1

2016/C 127/02

Denunce multiple, riferimento CHAP(2015) 2880

2

2016/C 127/03

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive: accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle opportune misure proposte a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 127/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2016/C 127/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 127/06

Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

8

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 127/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

9

2016/C 127/08

Avviso riguardante una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE — Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7649 — Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 127/01)

Il 21 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7649. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/2


Denunce multiple, riferimento CHAP(2015) 2880

(2016/C 127/02)

Alla Commissione europea è pervenuta una serie di denunce circa la presunta tassazione discriminatoria dei lavoratori transfrontalieri in Slovenia. La Commissione ha protocollato le lettere con numero di riferimento CHAP(2015) 2880.

In considerazione dell’elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione, per rispondere rapidamente agli interessati sfruttando appieno le risorse amministrative, ha pubblicato l’avviso di ricevimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 74 del 26 febbraio 2016, pag 26, e su Internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/eu_law/complaints/receipt/index_en.htm

1.   Le denunce

Oggetto delle denunce è il livello asseritamente sproporzionato dell’imposizione slovena sul reddito dei transfrontalieri residenti in Slovenia che lavorano in Austria; imposizione che, stando alle denunce, viola la libera circolazione delle persone e dei lavoratori sancita dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): i suddetti lavoratori devono infatti pagare un supplemento d’imposta in Slovenia anche se hanno già versato l’imposta sul reddito in Austria. I denuncianti sostengono che questo onere fiscale supplementare, non applicato sul reddito dei lavoratori provenienti da altri Stati membri, li penalizza; chiedono quindi alla Commissione di esaminare la compatibilità della legislazione slovena in merito, disciplinare la posizione dei soggetti passivi che percepiscono un reddito all’estero e allineare detta legislazione alle normative degli altri Stati membri.

2.   L’intervento della Commissione è riuscito a smantellare misure fiscali discriminatorie per i lavoratori transfrontalieri

In primo luogo, occorre sottolineare che la mobilità dei lavoratori è riconosciuta come strumento ad alto potenziale per incrementare la crescita e l’occupazione in Europa e per conseguire gli obiettivi delineati nella strategia economica Europa 2020 per la crescita e l’occupazione e nella comunicazione «Verso una ripresa fonte di occupazione» (1). Gli ostacoli fiscali restano però uno dei deterrenti principali per chi cerca lavoro in un altro Stato membro, motivo per cui, sin dal 2012, la Commissione ha preso a esaminare nei dettagli i regimi nazionali d’imposizione diretta per determinare se penalizzino i lavoratori che vivono in uno Stato membro e lavorano in un altro (2). Là dove sono state riscontrate violazioni delle libertà sancite dai trattati UE, la Commissione ha avvertito le autorità nazionali e, se non sono state adottate misure correttive della normativa nazionale, ha avviato procedure d’infrazione. L’azione della Commissione ha allineato quasi tutte le normative fiscali nazionali degli Stati membri al diritto dell’UE, riuscendo quindi a eliminare un cospicuo numero di violazioni dei diritti dei lavoratori transfrontalieri.

3.   La legislazione dell’UE sulla fiscalità diretta è limitata

Per quanto riguarda le denunce in oggetto, la Commissione prende atto della situazione additata nelle numerose lettere dei lavoratori frontalieri che risiedono in Slovenia e lavorano in Austria, ma ritiene che non costituisca una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione europea, per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, allo stato attuale la normativa unionale nel settore dell’imposizione diretta è limitata. In mancanza di armonizzazione, l’imposizione diretta (compresa la conclusione e l’applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione) rientra essenzialmente nella competenza degli Stati membri. Nell’esercizio di tale competenza, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo l’interpretazione dalla Corte di giustizia dell’UE. Agli Stati membri non è consentito operare alcuna discriminazione in base alla cittadinanza né creare o mantenere discriminazioni nei confronti di cittadini di Stati membri, inclusi i propri, che esercitano le libertà loro conferite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né possono applicare restrizioni ingiustificate o sproporzionate a tali libertà.

In secondo luogo, non esiste alcuna legislazione dell’UE che indichi lo Stato d’imposizione unico se un contribuente ha legami fiscali con più Stati membri, come nella fattispecie. L’attribuzione dei diritti fiscali è disciplinata nelle convenzioni sulla doppia imposizione concluse a livello bilaterale dagli Stati membri. L ‘applicazione e interpretazione di tali convenzioni non è materia del diritto dell’Unione. Gli Stati membri sono pertanto competenti e liberi di determinare i criteri di esercizio dei rispettivi diritti in materia di imposizione. Occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’UE, la doppia imposizione di per sé non è in contrasto con il diritto dell’Unione (3).

In terzo luogo, nel diritto tributario internazionale vige il principio generale secondo il quale il cosiddetto Stato di residenza (Slovenia nella fattispecie) solitamente tassa il reddito globale dei residenti, incluse le entrate percepite nello Stato detto della fonte (l’Austria, nel caso di specie), ma poi accorda uno sgravio dell’imposta dovuta su tali redditi esteri. Il principio è applicato in due modi: i) non si tassa nuovamente il reddito estero, ossia non se ne tiene conto affatto (metodo di esenzione totale) o se ne tiene conto solo per determinare l’aliquota fiscale (metodo di esenzione progressiva), oppure ii) si riconosce quel reddito per determinare l’imposta dovuta secondo la legislazione nazionale e poi si detrae l’imposta effettivamente riscossa all’estero dal totale dovuto (metodo del credito d’imposta). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che questi due metodi per eliminare la doppia imposizione sono in linea con il diritto dell’UE (4).

In conclusione, a causa della mancanza di armonizzazione dell’imposizione sui redditi nell’UE, spetta agli Stati membri determinare i criteri sia di suddivisione delle rispettive competenze fiscali, sia del metodo di eliminazione della doppia imposizione.

4.   Convenzione contro la doppia imposizione fiscale tra la Slovenia e l’Austria  (5)

Quando un residente fiscale sloveno è impiegato in Austria, quest’ultima ha il diritto di tassare il reddito percepito nel proprio territorio. Tuttavia, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della convenzione, la Slovenia ha anche mantenuto il diritto di tassare i propri residenti fiscali sul reddito da «lavoro dipendente» percepito in Austria. Poiché sia la Slovenia che l’Austria possono tassare il reddito da lavoro dipendente, è possibile che questo sia imponibile in entrambi i paesi. In Slovenia però la doppia imposizione è evitata in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, della convenzione, secondo il quale, se un residente della Slovenia possiede elementi di reddito […] che, in conformità delle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Austria, la Slovenia deve detrarre dall’imposta sul reddito del residente un importo pari a quello pagato in Austria. La convenzione prevede dunque che per evitare la doppia imposizione la Slovenia applichi il metodo del credito d’imposta sopra illustrato.

Pertanto se l’imposta dovuta in Austria è inferiore all’imposta corrispondente in Slovenia, il contribuente dovrà comunque pagare la differenza; è quindi tenuto a pagare lo stesso importo totale dell’imposta, sommando il versante austriaco e quello sloveno, che dovrebbe pagare se fosse tassato solo in Slovenia. Non è quindi in una situazione peggiore di quella in cui si troverebbe se avesse percepito la totalità dei suoi redditi da lavoro in Slovenia. Non si configura pertanto violazione della libera circolazione dei lavoratori.

Un’altra conseguenza della mancanza di armonizzazione dell’imposizione sui redditi nell’UE, che risulta anche dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, è che il fatto che altri Stati membri abbiano concluso convenzioni fiscali con l’Austria diverse da quella conclusa con la Slovenia, in quanto per evitare la doppia imposizione prevedono una diversa attribuzione dei diritti fiscali oppure un metodo di esenzione, non comporta alcuna violazione del diritto dell’UE da parte della Slovenia o di altri Stati membri.

5.   Proposta di archiviazione

Alla luce degli elementi sopra esposti, i servizi della Commissione archivieranno il caso a meno che, entro quattro settimane dalla pubblicazione del presente avviso, i denuncianti trasmettano nuove informazioni che giustifichino un’ulteriore valutazione.


(1)  COM(2012) 173 final del 18.4.2012.

(2)  Cfr. comunicato stampa della Commissione n. IP/12/340 consultabile all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-340_it.htm

(3)  Cfr. le cause C-128/08 Damseaux e C-67/08 Block.

(4)  Cfr. causa C-336/96, Gilly.

(5)  Convenzione tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Slovenia per evitare la doppia imposizione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa il 1o ottobre 1997, in vigore dal 1o febbraio 1999.


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/4


Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive: accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle opportune misure proposte a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(2016/C 127/03)

Al punto 55 della comunicazione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (1), la Commissione ha proposto agli Stati membri di accettare, in quanto misura opportuna ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, di adeguare i loro regimi di finanziamento di opere cinematografiche alle disposizioni della comunicazione entro due anni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri erano invitati a confermare l'accettazione delle opportune misure proposte entro un mese dalla suddetta data di pubblicazione.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2), la Commissione ha preso atto dell'accordo incondizionato ed esplicito di tutti gli Stati membri di accettare le opportune misure.


(1)  GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 aprile 2016

(2016/C 127/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1363

JPY

yen giapponesi

123,36

DKK

corone danesi

7,4419

GBP

sterline inglesi

0,80730

SEK

corone svedesi

9,2928

CHF

franchi svizzeri

1,0874

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4183

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,022

HUF

fiorini ungheresi

312,67

PLN

zloty polacchi

4,2953

RON

leu rumeni

4,4685

TRY

lire turche

3,2415

AUD

dollari australiani

1,5091

CAD

dollari canadesi

1,4861

HKD

dollari di Hong Kong

8,8166

NZD

dollari neozelandesi

1,6757

SGD

dollari di Singapore

1,5335

KRW

won sudcoreani

1 310,43

ZAR

rand sudafricani

17,1222

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3570

HRK

kuna croata

7,4960

IDR

rupia indonesiana

14 936,66

MYR

ringgit malese

4,4433

PHP

peso filippino

52,469

RUB

rublo russo

76,5414

THB

baht thailandese

39,884

BRL

real brasiliano

4,1554

MXN

peso messicano

20,2108

INR

rupia indiana

75,6770


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/6


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 127/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Denominazione della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2016) 2003

8 aprile 2016

Ftalato di dibutile (DBP)

N. CE: 201-557-4

N. CAS: 84-74-2

Deza a.s., Masarykova 753, 75728 Valašské Meziříčí, Repubblica ceca

REACH/16/1/0

Uso del DBP come solvente di assorbimento in un sistema chiuso per la produzione di anidride maleica

21 febbraio 2027

Il rischio è adeguatamente controllato in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non esistono attualmente soluzioni alternative adeguate.

REACH/16/1/1

Uso del DBP nei propellenti:

Formulazione: uso industriale del DBP come ritardante di fiamma per superfici, plastificante e/o refrigerante nella formulazione di grani di propellente a base di nitrocellulosa;

Uso in siti industriali: uso industriale di grani di propellente contenenti DBP nella fabbricazione di munizioni per usi militari e civili e di cartucce propulsive per i seggiolini eiettabili dei velivoli (compresi i propellenti per le munizioni delle forze di polizia ed esclusi i propellenti destinati alla ricarica manuale privata delle cartucce per munizioni da parte di utilizzatori civili, ad esempio titolari di una licenza per il tiro sportivo e cacciatori. L’uso del DBP o delle sue miscele da parte dei consumatori non è contemplato da questo uso)

21 febbraio 2027

REACH/16/1/2

Uso industriale di DBP in fogli di ceramica e paste di stampa per la fabbricazione di condensatori ed elementi di sonde lambda

21 febbraio 2019


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/8


Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

(2016/C 127/06)

Si informano gli operatori economici che la Commissione ha ricevuto richieste in conformità agli iter amministrativi previsti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C-363/02) (1) per il ciclo di gennaio 2017.

L’elenco dei prodotti per i quali è richiesta la sospensione dei dazi è ora disponibile sul sito tematico della Commissione (Europa) relativo all’unione doganale (2).

Si informano altresì gli operatori economici che il termine entro il quale devono pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, le obiezioni nei confronti delle nuove richieste è il 17 giugno 2016, che è la data prevista per la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

Gli operatori interessati sono invitati a consultare periodicamente l’elenco per essere informati della situazione delle richieste.

Maggiori informazioni sulla procedura di sospensione tariffaria autonoma sono disponibili sul sito web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm


(1)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it&Screen=0


ALTRI ATTI

Commissione europea

9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/9


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 127/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 Del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«STEIRISCHE KÄFERBOHNE»

N. UE: AT-PDO-0005-01272 – 04.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Steirische Käferbohne»

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto cui si riferisce la denominazione di cui al punto 1:

Il termine «Steirische Käferbohne» designa la varietà di fagiolo bicolore, marmorizzato o maculato, adattato alla zona geografica, appartenente alla specie botanica Phaseolus coccineus L. Questo fagiolo è proposto secco o pronto per il consumo alimentare. È possibile acquistarlo come prodotto fresco soltanto durante un breve periodo a causa della sua limitata durata di conservazione.

Caratteristiche fisiche del «Steirische Käferbohne» secco:

—   peso di 1 000 semi puri: almeno 1 200 grammi,

—   forma dei semi: grandi, reniformi,

—   colori: bicolore (dal viola-nero al bruno-beige),

—   ripartizione del secondo colore: maculato o marmorizzato.

Le varietà più utilizzate corrispondenti alla descrizione di cui sopra sono la «Bonela» e la «Mélange», iscritte nel registro nazionale ed in quello europeo delle varietà. Sia i semi della varietà «Steirische Käferbohne» selezionati dagli stessi agricoltori della Stiria sia quelli delle nuove varietà sono autorizzati purché corrispondano alla descrizione del fagiolo «Steirische Käferbohne».

Il prodotto «Steirische Käferbohne» varia dal punto di vista dell’aspetto, dell’intensità e della proporzione del suo colore ma è facilmente riconoscibile grazie alle macchie o alle venature che presenta esternamente. I fagioli di un solo colore e quelli il cui colore di base è il bianco (colore prevalente) sono ammessi soltanto in proporzioni limitate, nella misura del 5 % del peso totale.

I requisiti minimi per i fagioli secchi pronti per essere immessi in commercio sono i seguenti:

 

i semi spezzati possono costituire soltanto il 10 % del peso complessivo. Un aspetto diverso da quello della descrizione di cui sopra, in termini di forma e/o di colore, è autorizzato a concorrenza del 5 % del peso.

 

I fagioli della varietà «Steirische Käferbohne» sono preparati mediante scottatura e cottura, oppure vengono cotti al vapore o, ancora, sono sottoposti a trattamenti analoghi. Ciò rende il fagiolo molto più grande e pesante e fa sì che si colori di marrone. L’aggiunta di liquidi (come l’acqua, l’aceto ecc.) è normale ed autorizzata. Analogamente, l’aggiunta di sostanze solide (come il sale, lo zucchero, acidificanti od equivalenti) è autorizzata a fini di conservazione e di condimento. Il prodotto secco adoperato per la preparazione deve essere costituito al 100 % da fagioli della varietà «Steirische Käferbohne» e può contenere un massimo di fagioli rotti pari al 10 % del peso.

Componenti:

 

100 grammi di fagioli del tipo «Steirische Käferbohne» cotti contengono mediamente un valore energetico di 396 kJ e circa 7,08 grammi di proteine, 0,77 grammi di lipidi, 11,55 grammi di carboidrati e 6,35grammi di fibre alimentari. Il tenore medio di queste componenti nella parte commestibile di 100 grammi di semi secchi è di 17,59 grammi di proteine, 1,68 grammi di lipidi, 27,95 grammi di carboidrati e 34,4 grammi di fibre alimentari. Il valore energetico è di 1 112 kJ. Tutti i dati relativi alla composizione di cui sopra sono soggetti a variazioni naturali.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

I fagioli adoperati come sementi devono essere chiaramente classificati come fagioli della varietà «Steirische Käferbohne». Le sementi provenienti dalla produzione propria degli agricoltori (in quanto prodotto del loro raccolto) o dalla selezione da essi effettuata devono provenire esclusivamente dalla zona geografica delimitata.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La coltivazione del fagiolo «Steirische Käferbohne» nonché tutte le fasi della preparazione per farne un prodotto pronto per il consumo devono svolgersi all’interno della zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc., del prodotto cui si riferisce la denominazione

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

I fagioli del tipo «Steirische Käferbohne» sono immessi in commercio sotto forma di prodotti freschi (in piccole quantità), secchi o pronti per il consumo e sono identificati conformemente alla legislazione come «Steirische Käferbohne g.U.».

Le traduzioni della denominazione «Steirische Käferbohne» sono autorizzate purché accompagnate dalla denominazione d’origine in tedesco, ovvero «Steirische Käferbohne».

4.   Descrizione concisa della zona geografica

Land Stiria

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il clima illirico ed i suoli (di consistenza da leggera a media, calcarei, argillosi e umiferi, estremamente ricchi in minerali) della regione di produzione nonché le varietà adoperate nella zona geografica delimitata consentono uno sviluppo ottimale delle caratteristiche del fagiolo «Steirische Käferbohne» dal punto di vista dell’aspetto, del gusto e della resa. La situazione geografica della zona di produzione in Stiria presenta dei paralleli con il clima della regione d’origine del Phaseolus coccineus L. nel Messico settentrionale e in Guatemala (America centrale), indispensabili ad una perfetta riuscita della coltivazione del fagiolo «Steirische Käferbohne». L’elevato tasso di umidità dell’aria, frequentemente presente, dovuta al clima (10 - 20 giorni di afa), il livello sostenuto di precipitazioni durante i mesi estivi ed una mancanza di fenomeni meteorologici estremi nonché una scarsa esposizione ai venti e le temperature piuttosto elevate (numero elevato di ore di soleggiamento e di temperature superiori a 20 °C a metà dell’estate) soprattutto durante il periodo della fioritura favoriscono uno sviluppo ideale del prodotto «Steirische Käferbohne» e gli consente di raggiungere le dimensioni così particolari (peso di 1 000 semi puri). Per una crescita ottimale, il fagiolo ha bisogno di un tasso di umidità nettamente più elevato rispetto al fagiolo comune; questo tasso di umidità nella zona geografica delimitata è garantito da forti precipitazioni. Questo tipo di fagiolo sarebbe infatti danneggiato da una siccità estrema. Esso è altresì sensibile alle gelate ed ha bisogno, all’epoca della fioritura, di acqua a sufficienza e di calore, pur possedendo una resistenza al freddo ed all’umidità nettamente superiore a quella di altre varietà di fagioli. Queste condizioni ideali di coltura si riscontrano, rispetto alle altre regioni dell’Austria, soltanto nella zona geografica delimitata.

L’esperienza tecnica dei produttori costituisce un fattore determinante ai fini dello sviluppo delle caratteristiche qualitative dello «Steirische Käferbohne». Soltanto le conoscenze e l’esperienza dei produttori regionali per quanto riguarda le basi ed i metodi di coltivazione dei fagioli hanno consentito un adeguamento ancora migliore alle condizioni pedoclimatiche nella zona geografica in parola grazie ai processi di selezione delle sementi in Stiria (la selezione dello «Steirische Käferbohne» trova riscontri in Stiria a partire dal XIX secolo). Le varietà dello «Steirische Käferbohne» DOP più ampiamente adoperate sono pertanto la «Bonela» e la «Mélange». Come in passato gli agricoltori procedono alla propria selezione nella zona geografica delimitata, come sempre, fin dall’inizio della coltivazione dei fagioli in Stiria. Tale secolare selezione ha consentito lo sviluppo dello «Steirische Käferbohne», meglio adattato al clima della Stiria, con un accentuato aspetto maculato o marmorizzato (con diversa colorazione), una consistenza ed un gusto davvero particolari.

L’elevata competenza tecnica dei produttori di questa regione è fondata su tradizionali capacità artigianali e agricole per quanto riguarda la selezione delle sementi, la conservazione delle varietà, le forme di coltivazione, la scelta dei tutori vegetali più adatti alle colture miste (ad esempio con granturco), le tecniche di coltivazione e di raccolta, la scelta del momento propizio per la raccolta nonché il delicato e accurato processo di essiccazione e la speciale preparazione del prodotto raccolto. Tale know-how si è andato perfezionando di generazione in generazione ed è un fattore determinante sotto il profilo dell’aspetto, del sapore e della resa dello «Steirische Käferbohne».

5.2.   Specificità del prodotto

La varietà di fagiolo «Steirische Käferbohne», prodotto a partire da sementi selezionate di Phaseolus coccineus L. provenienti dalla zona geografica delimitata, si contraddistingue chiaramente dagli altri fagioli per il colore e il disegno (bicolore che va dal viola-nero al marrone-beige, maculato o marmorizzato) e per le sue particolari dimensioni (almeno 1 200 grammi di peso per 1 000 semi puri). A causa della sua forte capacità di assorbimento di acqua, il volume del fagiolo diventa circa il doppio nel corso della preparazione prima del consumo. Il sapore dello «Steirische Käferbohne» ricorda quello della castagna e, in misura lieve, quello della nocciola. La consistenza è delicata e cremosa, si scioglie in bocca e non è farinosa. Una particolarità dello «Steirische Käferbohne» è il suo utilizzo nelle pietanze sia piccanti che dolci.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Lo «Steirische Käferbohne» è prodotto esclusivamente grazie all’effetto combinato delle condizioni naturali (condizioni pedoclimatiche) e delle tradizionali competenze dei produttori della zona geografica. Questo fagiolo è caratterizzato dalle sue dimensioni, dal tipico aspetto bicolore e dalle particolari venature, dalla consistenza non farinosa e dal sapore di nocciola, delicato e cremoso. Queste caratteristiche sono dovute sia alle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione sia alle varietà adoperate, selezionate, coltivate e mantenute nella zona geografica delimitata. Il lavoro tecnico effettuato da numerose generazioni di produttori con questo particolare fagiolo in Stiria ha fatto sì che i produttori selezionassero le proprie sementi fino a riuscire a mettere a punto varietà ottenute grazie a tali selezioni, idealmente adeguate alle condizioni geografiche prevalenti nella zona geografica delimitata e che incidono direttamente sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto per quanto riguarda le dimensioni e la forma, l’intensità e la ripartizione dei colori, la consistenza ed il sapore. I suoli argillosi, ricchi di minerali, e molto calcarei, permettono ai semi dello «Steirische Käferbohne» di svilupparsi appieno. Sia la qualità dei suoli che le condizioni climatiche si combinano nella fase di maturazione e incidono sulle dimensioni del fagiolo, contribuendo a conferirgli il suo gusto così delicato nonché la resa. Questo permanente adeguamento, ovvero la selezione delle sementi adoperate e il mantenimento delle varietà, che contribuiscono ad evitare le mutazioni genetiche e le ibridazioni, si uniscono alle caratteristiche pedologiche ed alle condizioni climatiche nella zona geografica delimitata in modo da conferire al prodotto le sue caratteristiche precipue. La conoscenza dei produttori regionali delle condizioni locali nonché le loro conoscenze tradizionali quanto alla coltivazione delle sementi adattate alle condizioni geografiche, alle tecniche di coltura e di raccolta ed alla scelta del momento opportuno per la raccolta consentono alle caratteristiche organolettiche del prodotto di svilupparsi in modo ottimale.

Lo «Steirische Käferbohne», come prodotto regionale tipico, contribuisce a mantenere la struttura rurale della regione, sfociando nella comparsa di diversi piatti gastronomici (il più noto dei quali è la Käferbohnensalat) e si distingue per la grande varietà delle possibilità di utilizzi culinari. L’importanza e l’ottima reputazione del prodotto si riflettono nel forte radicamento del fagiolo «Steirische Käferbohne» e nell’elevato grado di consapevolezza e di identificazione della popolazione della Stiria con questo prodotto (nome, diversi usi culinari, manifestazioni culturali, utilizzo nel design ecc.).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo integrale del disciplinare è disponibile al seguente indirizzo http://www.patentamt.at/Media/Steirische_Kaeferbohne_Antrag.pdf; è possibile visualizzarlo anche accedendo direttamente al sito dell’Ufficio austriaco dei brevetti (www.patentamt.at) come segue: «Protezione dei marchi/Diritti di protezione/Indicazione dell’origine (http://www.patentamt.at/Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe)». Il disciplinare si trova su questa pagina sotto il nome della denominazione di qualità.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


9.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/12


Avviso riguardante una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE

Richiesta proveniente da un ente aggiudicatore

(2016/C 127/08)

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta è il 3 febbraio 2016.

Tale richiesta, presentata dal presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche per conto di Poczta Polska SA, riguarda i servizi di corriere ed altri servizi diversi da quelli postali in Polonia. L’articolo 35 della direttiva 2014/25/CE prevede che detta direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è fatta esclusivamente ai sensi della direttiva 2014/25/UE e lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza.

Ai sensi del punto 1, primo comma, lettera a) dell’allegato IV della direttiva 2014/25/UE, la Commissione dispone di un periodo di 105 giorni lavorativi per prendere una decisione in merito a tale richiesta. Il termine scade quindi il 7 luglio 2016.


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.