ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
31 marzo 2016


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 114/01

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7967 — Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering) ( 1)

1

2016/C 114/02

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7925 — Newell Rubbermaid/Jarden) ( 1)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 114/03

Tassi di cambio dell'euro

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 114/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

3

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 114/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7976 — Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited/Ermewa/Akiem) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1)

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7967 — Apax Partners/Neuberger Berman/Engineering)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 114/01)

Il 23 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7967. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7925 — Newell Rubbermaid/Jarden)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 114/02)

Il 22 marzo 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7925. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 marzo 2016

(2016/C 114/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1324

JPY

yen giapponesi

127,37

DKK

corone danesi

7,4531

GBP

sterline inglesi

0,78580

SEK

corone svedesi

9,2420

CHF

franchi svizzeri

1,0913

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4300

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,075

HUF

fiorini ungheresi

314,29

PLN

zloty polacchi

4,2538

RON

leu rumeni

4,4623

TRY

lire turche

3,2140

AUD

dollari australiani

1,4766

CAD

dollari canadesi

1,4755

HKD

dollari di Hong Kong

8,7810

NZD

dollari neozelandesi

1,6356

SGD

dollari di Singapore

1,5311

KRW

won sudcoreani

1 293,67

ZAR

rand sudafricani

16,9129

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3366

HRK

kuna croata

7,5168

IDR

rupia indonesiana

15 004,12

MYR

ringgit malese

4,4502

PHP

peso filippino

52,056

RUB

rublo russo

76,7842

THB

baht thailandese

39,894

BRL

real brasiliano

4,1275

MXN

peso messicano

19,5281

INR

rupia indiana

75,1760


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/3


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

(2016/C 114/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia («Bielorussia») sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 15 febbraio 2016 da Eurofer (European Steel Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati barre e tondi per cemento armato.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da barre e tondi del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo, che sono barre e tondi di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione. Essi hanno dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione («il prodotto in esame»). Il prodotto oggetto della presente inchiesta non include barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza (2).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Bielorussia («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Bielorussia è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per la Bielorussia in base ai prezzi praticati in due paesi terzi ad economia di mercato, in questo caso il Sudafrica e gli Stati Uniti d’America. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale stabilito per i due paesi terzi ad economia di mercato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dal paese interessato del prodotto in esame sono aumentate complessivamente in termini assoluti e/o sono aumentate in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunciante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l’altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti e/o sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentiti gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori della Bielorussia sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e richiedere un questionario. Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta relativa ai produttori esportatori, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti della Bielorussia, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e, se del caso, le associazioni di produttori esportatori dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

5.2.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. Ai fini della presente inchiesta, in base alle informazioni contenute nella domanda, la Commissione intende utilizzare il Sudafrica o gli Stati Uniti d’America. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori a economia di mercato possono trovarsi, tra l’altro, nei seguenti paesi: Turchia, Ucraina, Federazione russa, Bosnia-Erzegovina, Messico, Corea, Repubblica dominicana, Norvegia e Svizzera. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (4) (5)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email:

TRADE-REBARS-BELARUS-INJURY@ec.europa.eu e TRADE-REBARS-BELARUS-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Questi ultimi sono oggetto di un’inchiesta avviata con l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (2015/C-143/13) (GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12).

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Image

Testo di immagine

☐ Versione «a diffusione limitata» (1)

☐ Versione «consultabile da tutte le parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI BARRE E TONDI PER CEMENTO ARMATO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.2.3 dell’avviso di apertura.

La versione «a diffusione limitata» e la versione «consultabile da tutte le parti interessate» devono essere consegnate entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Ragione sociale

Indirizzo

Referente

Email

Telefono

Fax

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in euro (EUR) della società e il fatturato e peso o volume delle importazioni nell’Unione (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Bielorussia, nel periodo dell’inchiesta, di determinati barre e tondi per cemento armato quali definiti nell’avviso di apertura e il relativo peso.

Peso in tonnellate

Valore in euro (EUR)

Fatturato totale della propria società in euro (EUR)

Importazioni nell’Unione del prodotto in esame

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto in esame dalla Bielorussia

(1) Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2) I 28 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Croazia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto in esame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto in esame.

Ragione sociale e ubicazione della società

Attività

Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società di quanto sarebbero state se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

(1) A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

31.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7976 — Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited/Ermewa/Akiem)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 114/05)

1.   

In data 18 marzo 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Alternative Asset Management (Global) Ltd («DAAM Global», Regno Unito), affiliata di Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Germania), e Ermewa Holding SA («Ermewa», Francia), controllata indiretta di SNCF Mobilités («SNCF Mobilités», Francia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Akiem Holding SAS. («Akiem», Francia) mediante acquisto di quote.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   DAAM Global: offre servizi di gestione di investimenti e di fondi. È una controllata al 100 % di Deutsche Bank, che opera su scala mondiale nei servizi finanziari;

—   Ermewa: gestione di attivi nel settore dei trasporti, in particolare noleggio di locomotive e vagoni per il trasporto merci in Europa e noleggio di container cisterna e piccoli container in tutto il mondo. In Francia opera anche nella manutenzione, costruzione e riparazione di materiale rotabile. Ermewa è una controllata indiretta di SNCF Mobilités, un ente pubblico industriale e commerciale francese che opera nel trasporto ferroviario di passeggeri e merci;

—   Akiem: noleggio di tutti i tipi di locomotive, prestazione di servizi di manutenzione delle locomotive da parte di terzi, tutti i servizi associati e tutte le operazioni tecniche, commerciali o finanziarie direttamente o indirettamente collegate a queste attività.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7976 — Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited/Ermewa/Akiem, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.