ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
22 marzo 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 107/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7866 — Activision Blizzard/King) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 107/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2016/C 107/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 5 gennaio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7567 Ball/Rexam — Relatore: Germania

3

2016/C 107/04

Relazione finale del consigliere-auditore — Ball/Rexam (M.7567)

5

2016/C 107/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 15 gennaio 2016, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7567 — Ball/Rexam) [notificato con il numero C(2016) 103]  ( 1 )

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 107/06

Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

11


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 107/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7866 — Activision Blizzard/King)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 107/01)

Il 12 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7866. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 marzo 2016

(2016/C 107/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1271

JPY

yen giapponesi

125,94

DKK

corone danesi

7,4544

GBP

sterline inglesi

0,78303

SEK

corone svedesi

9,2538

CHF

franchi svizzeri

1,0916

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,4428

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,035

HUF

fiorini ungheresi

310,49

PLN

zloty polacchi

4,2581

RON

leu rumeni

4,4688

TRY

lire turche

3,2325

AUD

dollari australiani

1,4819

CAD

dollari canadesi

1,4703

HKD

dollari di Hong Kong

8,7408

NZD

dollari neozelandesi

1,6645

SGD

dollari di Singapore

1,5324

KRW

won sudcoreani

1 308,05

ZAR

rand sudafricani

17,2448

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3028

HRK

kuna croata

7,5215

IDR

rupia indonesiana

14 874,81

MYR

ringgit malese

4,5728

PHP

peso filippino

52,296

RUB

rublo russo

76,7226

THB

baht thailandese

39,370

BRL

real brasiliano

4,0897

MXN

peso messicano

19,5916

INR

rupia indiana

74,9933


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 5 gennaio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7567 Ball/Rexam

Relatore: Germania

(2016/C 107/03)

Funzionamento

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).

Dimensione UE

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato del prodotto

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

Il Comitato consultivo concorda in particolare con la conclusione della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione della presente operazione:

a)

le lattine per bevande costituiscono un mercato distinto rispetto a quello di altre soluzioni di imballaggio di bevande;

b)

lattine di dimensione e tipo diverso rientrano nello stesso mercato anche se sono prodotti che si differenziano all’interno di tale mercato;

c)

le chiusure e i corpi delle lattine fanno parte dello stesso mercato del prodotto;

d)

le lattine in alluminio e in acciaio appartengono allo stesso mercato del prodotto.

Mercati geografici

5.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

6.

In particolare, il Comitato consultivo conviene con le conclusioni della Commissione secondo cui, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati geografici rilevanti sono costituiti da raggruppamenti regionali di bacini commerciali che si estendono per un raggio di 700 km attorno a ogni impianto di riempimento dei clienti (in seguito denominati «i raggruppamenti regionali»), in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Questi raggruppamenti regionali coprono bacini commerciali in un raggio di 700 km intorno ai singoli impianti di riempimento dei clienti in ciascuna delle seguenti regioni: i) Regno Unito e Irlanda; ii) Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi); iii) Europa centrale (Austria e Germania); iv) Francia; v) Italia; vi) penisola iberica (Spagna e Portogallo); vii) Europa nordorientale (Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia); viii) Europa sudorientale (Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro); ix) paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

7.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non potrebbe ostacolare in modo significativo un’effettiva concorrenza nei mercati potenziali per le bottiglie in alluminio:

8.

Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata ostacola in modo significativo l’effettiva concorrenza nel mercato rilevante di lattine per bevande.

9.

In particolare, il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata ostacola in modo significativo l’effettiva concorrenza:

a)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa centrale, ossia Germania e l’Austria;

b)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nel Benelux;

c)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti in Francia;

d)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti in Italia;

e)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nella penisola iberica;

f)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa nordorientale, ossia in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania, Estonia e Lettonia;

g)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nell’Europa sudorientale, ossia in Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro;

h)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nei paesi nordici, ossia in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda;

i)

nel raggruppamento di bacini commerciali situati attorno agli impianti di riempimento dei clienti nel Regno Unito e in Irlanda.

10.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalla parte notificante il 3 dicembre 2015 rispondano alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza.

11.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 3 dicembre 2015 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Compatibilità con il mercato interno

12.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


22.3.2016   

IT

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C 107/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Ball/Rexam

(M.7567)

(2016/C 107/04)

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 15 giugno 2015 la Commissione europea ha ricevuto notificazione formale, a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2), dell’intenzione di Ball di acquisire l’intero capitale azionario di Rexam già emesso o che sarà emesso in futuro (in seguito denominata «l’operazione»). Ball è indicata come «parte notificante». Collettivamente, Ball e Rexam sono qui denominate «le parti». L’operazione si configura come una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

II.   PROCEDIMENTO

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della decisione e accesso ai documenti fondamentali

2.

Il 20 luglio 2015 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e con l’accordo SEE. I seri dubbi riguardavano le lattine per bevande e le bottiglie in alluminio.

3.

Il 22 e 29 luglio 2015, la Commissione ha fornito alla parte notificante le versioni non riservate di determinate osservazioni fondamentali di terzi raccolte nella prima fase di indagine.

4.

Il 3 agosto 2015 la parte notificante ha presentato le sue osservazioni scritte in merito alla decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

5.

Nel corso della seconda fase di indagine la Commissione ha inviato diverse richieste di informazioni alle parti e ai concorrenti, clienti e fornitori.

Audizione delle parti

6.

Il 29 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni, trasmessa alla parte notificante lo stesso giorno. Rexam ha ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni come convenuto tra le parti.

7.

Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione ha concluso in via preliminare che l’operazione proposta ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare a causa della creazione di una posizione dominante in relazione alle lattine per bevande in mercati geografici rilevanti all’interno del SEE e, in tal senso, sarebbe incompatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

8.

L’accesso al fascicolo è avvenuto per mezzo di una sala dati e di CD-ROM consegnati presso i locali della Commissione in diverse occasioni, in particolare il 30 settembre, il 2 ottobre, il 28 ottobre, il 12 novembre, il 1o dicembre e il 22 dicembre 2015. Alcune ulteriori richieste di accesso sono state indirizzate alla Commissione. Al sottoscritto non sono pervenute richieste ufficiali di accesso al fascicolo.

9.

Il 13 ottobre 2015 le parti hanno inviato una risposta collettiva alla comunicazione delle obiezioni. Le stesse non hanno chiesto un’audizione.

10.

Quattro lettere di esposizione dei fatti sono state inviate alla parte notificante il 6, 12 e 27 novembre 2015 e il 4 dicembre 2015. La parte notificante ha risposto a tali lettere il 12, 16 e 30 novembre 2015 e il 7 dicembre 2015.

11.

Il 10 agosto, il 22 settembre e il 23 ottobre 2015 si sono svolte riunioni di valutazione della situazione e in novembre e dicembre 2015 hanno avuto luogo ulteriori incontri.

Terzi interessati

12.

Due concorrenti delle parti, segnatamente Can-Pack SA e Crown Holdings, Inc., sono stati riconosciuti come terzi interessati, rispettivamente il 19 agosto e il 25 settembre 2015. Due clienti delle parti, segnatamente SABMiller plc e Carlsberg Breweries A/S, sono stati riconosciuti come terzi interessati, rispettivamente il 14 agosto e il 4 novembre 2015. Un quinto soggetto è stato riconosciuto come terzo interessato il 13 ottobre 2015, poiché ha dimostrato un grado sufficiente di interesse in relazione al caso, ma ha chiesto che la sua identità non venga divulgata alle parti a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2011/695/UE.

13.

Tutti i terzi interessati hanno ricevuto una versione non riservata della comunicazione delle obiezioni e hanno avuto la possibilità di rendere noto il loro punto di vista.

Impegni

14.

Il 18 novembre 2015 le parti notificanti hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

15.

Il 20 novembre 2015 la Commissione ha avviato un test di mercato per raccogliere le opinioni dei concorrenti, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato in merito agli impegni proposti.

16.

Il 3 dicembre 2015 la parte notificante ha presentato un’ultima serie di impegni rivisti.

17.

In base alla serie definitiva di impegni la Commissione ha concluso che l’operazione è compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE.

III.   CONCLUSIONI

18.

A norma dell’articolo 16 della decisione 2011/695/UE il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto a una conclusione positiva.

19.

Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 6 gennaio 2016

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea («la Commissione»), del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 15 gennaio 2016

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7567 — Ball/Rexam)

[notificato con il numero C(2016) 103]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 107/05)

Il 15 gennaio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I.   LE PARTI

(1)

Ball Corporation (in seguito denominata «Ball») è una società con sede negli Stati Uniti d’America. Opera a livello mondiale nella produzione e fornitura di contenitori metallici per bevande, prodotti alimentari e prodotti per uso domestico. Ball ha impianti di produzione in America del Nord, Brasile, Europa e nella regione Asia-Pacifico e si occupa anche di progettazione, sviluppo e fabbricazione di sistemi aerospaziali. Ball è il maggiore produttore di lattine per bevande a livello mondiale e il secondo maggiore produttore di lattine per bevande nel SEE.

(2)

Rexam PLC (in seguito denominata «Rexam») è una società con sede nel Regno Unito. È attiva in tutto il mondo nella fabbricazione di lattine per bevande, con impianti di produzione in America del Nord, America del Sud, Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. Rexam è il secondo maggiore produttore di lattine per bevande a livello mondiale e il maggiore produttore di lattine per bevande nel SEE.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

Il 15 giugno 2015 la Commissione europea ha ricevuto notificazione formale, a norma dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, dell’intenzione di Ball di acquisire l’intero capitale azionario emesso o che sarà emesso in futuro da Rexam (in seguito denominata «l’operazione»). Ball è indicata come «parte notificante». Collettivamente, Ball e Rexam sono qui denominate «le parti».

III.   DIMENSIONE UE

(4)

Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR (2). Ciascuna di esse realizza nell’UE un fatturato superiore a 250 milioni di EUR, ma nessuna realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello dell’UE all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione ha pertanto una dimensione UE.

IV.   PROCEDIMENTO

(5)

Il 20 luglio 2015 la Commissione ha concluso che l’operazione sollevava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno e con l’accordo SEE e ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. I seri dubbi espressi riguardavano le lattine per bevande e le bottiglie in alluminio.

(6)

Il 29 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. La parte notificante ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 13 ottobre 2015. Il 23 ottobre 2015 ha avuto luogo una riunione di valutazione della situazione.

(7)

Il 18 novembre 2015 la parte notificante ha presentato impegni al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza espressi nella comunicazione delle obiezioni (in seguito denominati «gli impegni del 18 novembre 2015»). Di conseguenza, il termine per l’adozione di una decisione definitiva è stato prorogato di 15 giorni lavorativi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(8)

Il 20 novembre 2015 la Commissione ha sottoposto tali impegni a un test di mercato.

(9)

Il 3 dicembre 2015 la parte notificante ha presentato un’ultima serie di impegni rivisti (in seguito denominati «gli impegni definitivi»).

V.   I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

Lattine per bevande

(10)

La Commissione ha concluso che (i) le lattine per bevande costituiscono un mercato distinto rispetto a quello di altri tipi di soluzioni di imballaggio per bevande come vetro, fogli di polietilene tereftalato (PET) e cartoni, (ii) il corpo e la chiusura della lattina appartengono allo stesso mercato rilevante, a prescindere dal fatto che siano in acciaio o in alluminio, e (iii) lattine di dimensione e tipo diverso appartengono allo stesso mercato anche se sono prodotti che si differenziano all’interno di tale mercato.

Bottiglie in alluminio

(11)

La Commissione ha constatato che le bottiglie in alluminio e le lattine per bevande appartengono a mercati distinti. La Commissione rileva inoltre che, a seconda della tecnologia di produzione applicata, le bottiglie in alluminio possono essere suddivise in bottiglie prodotte con processo a estrusione a impatto (IE) e bottiglie prodotte con processo di imbutitura e tiraggio (DWI). In ultima analisi la Commissione ha lasciato in sospeso la definizione esatta del mercato del prodotto.

VI.   I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI

Lattine per bevande

(12)

Il punto di partenza della Commissione è stato un bacino commerciale che si estende per un raggio di 700 km attorno a ogni impianto di riempimento dei clienti. La Commissione ha poi concluso che i bacini commerciali in prossimità dei singoli impianti di riempimento dei clienti possono essere raggruppati in zone geografiche più estese, in cui tali bacini sono soggetti a condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee.

(13)

La Commissione ritiene che le condizioni di concorrenza siano sufficientemente omogenee per gli impianti di riempimento dei clienti situati nelle seguenti regioni: Europa centrale (Austria e Germania), Benelux, Francia, Italia, penisola iberica (Spagna e Portogallo), Europa nordoccidentale (Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania, Estonia e Lettonia), Europa sudorientale (Ungheria, Slovenia, Croazia, Romania, Bulgaria, Grecia e Cipro), paesi nordici (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda), Regno Unito e Irlanda.

Bottiglie in alluminio

(14)

La Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato geografico per le bottiglie in alluminio, in quanto l’operazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva in tutte le plausibili definizioni alternative di mercato geografico.

VII.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

Lattine per bevande

(15)

Rexam e Ball sono i due maggiori operatori nel SEE. A livello di SEE l’entità risultante dalla fusione dopo l’operazione deterrebbe un’ampia posizione dominante con il [60-70] % dei volumi di vendita e il [60-70] % della capacità.

(16)

L’industria delle lattine per bevande è già molto concentrata e con una concorrenza non molto serrata, che nel SEE è sostanzialmente limitata alle parti, a Crown e a Can-Pack. L’operazione avrebbe come effetto un’ulteriore riduzione del numero di operatori nel SEE da 4 a 3.

(17)

Dopo l’operazione, la Crown e Can-Pack non sarebbero in grado di competere su un piano di parità con l’entità risultante dalla concentrazione, a causa di dimensioni e presenza molto più ridotte.

(18)

L’operazione eliminerebbe una forza concorrenziale dal punto di vista dell’innovazione. Gli operatori di mercato ritengono che le parti siano i principali innovatori nel SEE, superando Crown e Can-Pack. In uno scenario post-concentrazione le parti potrebbero essere meno incentivate a innovare.

(19)

Le capacità nel SEE sono molto ristrette, con un tasso di utilizzo generalmente superiore al 90 %. Nel 2014 la capacità inutilizzata globale dei concorrenti negli impianti ubicati nel SEE era equivalente a un valore compreso tra il 5 e il 10 % delle vendite combinate delle parti a clienti del SEE nel 2014.

(20)

La possibilità di passare a forme diverse di imballaggio non eserciterebbe inoltre una sufficiente pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione e sui prezzi. Le scelte dei clienti nel quadro dell’offerta di imballaggi sono determinate in primo luogo dalle esigenze dei consumatori finali e non principalmente dal prezzo.

(21)

I clienti, anche quelli più grandi, hanno un potere contrattuale limitato durante i negoziati. Sono in particolare le dimensioni e la portata delle parti e la capacità complessiva limitata a ridurre il potere di mercato dei clienti. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che in Europa l’autoapprovvigionamento non è una soluzione praticabile da un punto di vista economico.

(22)

Gli ostacoli all’accesso al mercato e all’espansione sono elevati. Costruire un impianto richiede tempo, competenze e know-how nonché impegni a lungo termine di clienti per grandi volumi di acquisto. Gli investimenti necessari per costruire un impianto con una linea di produzione sono compresi tra 50 e 100 milioni di EUR. Per essere efficiente, un impianto in genere ha bisogno di almeno due linee di produzione pienamente utilizzate.

(23)

L’operazione, nel migliore dei casi, si presenta sotto forma di concentrazione da 4 a 3 soggetti sul mercato e crea o rafforza una posizione dominante nei seguenti raggruppamenti regionali: Benelux, Europa centrale, Francia, Italia, Europa nordorientale ed Europa sudorientale. Nei paesi nordici, l’operazione consisterebbe essenzialmente in una concentrazione da 3 a 2 soggetti. L’operazione creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante sul mercato anche nella penisola iberica, nel Regno Unito e in Irlanda. La quota di capacità combinata delle parti sarebbe compresa tra il [40-50] % e il [90-100] %, con incrementi tra il [5-10] % e il [30-40] %.

(24)

Pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione si tradurrebbe in un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nel mercato delle lattine per bevande in tutti i raggruppamenti regionali.

Bottiglie in alluminio

(25)

La Commissione ha concluso che è improbabile che l’operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva in relazione alle bottiglie in alluminio.

VIII.   IMPEGNI

(26)

Per rendere l’operazione compatibile con il mercato interno, il 18 novembre 2015 la parte notificante ha presentato alla Commissione una serie di impegni.

(27)

La parte notificante ha proposto di cedere il suo intero segmento di imballaggi di metallo per bevande sul mercato europeo, ad eccezione di una serie di entità, attività e membri del personale elencati negli impegni del 18 novembre 2015 (le esclusioni sono connesse principalmente a determinate società holding, a tre impianti di produzione di corpi di lattine di Ball, ad alcuni membri chiave del personale e alla proprietà intellettuale relativa a prodotti in fase di sviluppo). Inoltre, la parte notificante ha proposto di cedere due impianti di produzione di corpi di lattine di Rexam.

(28)

Le attività da cedere conformemente agli impegni del 18 novembre 2015 corrispondono principalmente alle seguenti: gli impianti di produzione di Ball nel Regno Unito (Rugby e Wrexham), in Europa centrale (Weissenthurm, Hassloch e Hermsdorf) e in Benelux (Oss), nonché uno dei suoi impianti di produzione in Francia (La Ciotat), l’impianto di produzione di Rexam in Austria (Enzesfeld) e uno dei suoi impianti di produzione in Spagna (Valdemorillo), il centro commerciale e tecnico di Ball a Bonn e, come opzione di acquisto, il quartier generale di Ball a Zurigo e gli impianti di produzione di chiusure di lattine di Ball a Braunschweig e Deeside (ad eccezione di un modulo di produzione).

(29)

Il pacchetto di cessione proposto comprendeva il trasferimento di entità giuridiche, personale, contratti con i clienti, contratti di fornitura, proprietà intellettuale ecc., con diverse esclusioni. La proposta conteneva anche una clausola relativa all’acquirente iniziale e prevedeva una cessione a un unico acquirente.

(30)

La Commissione ha rilevato che gli impegni del 18 novembre 2015 non hanno risolto la questione dell’eliminazione di un aumento della concorrenza nel raggruppamento dell’Europa nordorientale. In assenza di concentrazione è probabile che Rexam avrebbe aumentato la capacità nella regione e avrebbe di conseguenza ridotto la concentrazione del mercato. Sono inoltre rimasti significativi effetti di concentrazione per un sottoinsieme di clienti nel raggruppamento dell’Europa centrale.

(31)

Per quanto riguarda la redditività e la competitività dell’impresa in cessione, la Commissione ha notato che la parte notificante aveva escluso un gran numero di membri chiave del personale (in particolare management, R&S, vendite e altro personale) dal campo di applicazione degli impegni del 18 novembre 2015. Tuttavia, poiché le attività commerciali in cessione avrebbero rappresentato una rete molto estesa di impianti in tutto il SEE, risultante in una combinazione di attività di entrambe le parti e operante in un settore altamente concentrato e con capacità limitate, la Commissione ha ritenuto che un elevato livello di continuità del personale chiave sarebbe determinante affinché l’impresa da cedere sia in grado di rispondere alle esigenze dei suoi clienti e di competere efficacemente sul mercato immediatamente dopo la cessione. Inoltre, probabilmente non vi sarebbe una giustificazione sufficiente per escludere tutto il personale indicato e vi potrebbero essere preoccupazioni per quanto riguarda il grado di concorrenza dopo l’operazione tra l’entità risultante dalla concentrazione e il nuovo concorrente se tutti questi membri del personale rimanessero in tale entità. Anche il test di mercato ha evidenziato tali aspetti.

(32)

La Commissione ha pertanto concluso che gli impegni del 18 novembre 2015 non erano idonei a rendere l’operazione compatibile con il mercato interno, in particolare dal momento che non avrebbero rimosso del tutto il significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva individuato dalla Commissione nel raggruppamento dell’Europa nordorientale, e non avrebbero garantito a sufficienza la redditività dell’attività ceduta.

(33)

La parte notificante ha presentato impegni definitivi il 3 dicembre 2015 per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. In particolare, ha aggiunto al pacchetto l’impianto di Ball a Radomsko, in Polonia, e altri membri del personale, tra l’altro a livello di management, R&S e vendita.

(34)

La Commissione ha ritenuto che, attraverso l’inclusione dell’impianto di Radomsko, sarà posto rimedio alle sue preoccupazioni relative al raggruppamento regionale dell’Europa nordorientale, in particolare quelle risultanti dall’eliminazione dell’espansione di capacità. Inoltre, l’inserimento dell’impianto di Radomsko riduce anche gli importanti effetti di concentrazione che erano tuttora esistenti per un sottoinsieme di clienti nel raggruppamento dell’Europa centrale. Pertanto, la Commissione ha concluso che gli impegni definitivi rispondono pienamente alle sue preoccupazioni in materia di concorrenza.

(35)

Per quanto riguarda le preoccupazioni della Commissione in materia di redditività e competitività dell’impresa in cessione, l’aggiunta di ulteriori membri del personale con funzioni di management, R&S e vendita, insieme a un unico acquirente e alla clausola relativa all’acquirente iniziale, dovrebbe garantire che l’impresa potrà essere venduta come azienda in attività.

(36)

Per tali motivi, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi siano adeguati e sufficienti per eliminare i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione e renderla compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

IX.   CONCLUSIONI

(37)

Per i motivi sopra esposti, la Commissione conclude che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(38)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  Volume d’affari calcolato in conformità dell’articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/11


Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 107/06)

Stato membro

Spagna

Rotte interessate

Gran Canaria — Tenerife Sur

Gran Canaria — El Hierro

Tenerife Norte — La Gomera

Gran Canaria — La Gomera

Periodo di validità del contratto

2 anni dall’inizio delle operazioni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e agli oneri di servizio pubblico

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

SPAGNA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

22.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/12


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 107/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La presente pubblicazione sostituisce il documento unico pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 6 del 9 gennaio 2016.

DOCUMENTO UNICO

«FLÖNZ»

No UE: DE-PGI- 0005-01257-26.8.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Flönz»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Flönz» è una salsiccia nera preparata secondo metodi artigianali antichi. Essa rientra nella categoria delle salsicce cotte, e, più precisamente, quella delle salsicce nere. Si tratta di una salsiccia nera di qualità detta semplice; ciò vuol dire che contiene carne suina ma che la proporzione di carne suina non è visibile. La carne viene insaccata in un budello naturale o artificiale. Le salsicce hanno un diametro compreso fra 30 mm e 65 mm. Quando si presentano in budello naturale o artificiale, le salsicce hanno una sezione circolare e la forma di un cilindro ricurvo con le caratteristiche punte ad entrambe le estremità. Esse possono anche essere chiuse ad anello. La carne è di color rosso-marrone, cosparsa di bianco per via dei pezzetti di grasso. Anche esternamente la salsiccia è di color rosso-marrone.

La consistenza della salsiccia è morbida ma compatta al taglio. Questa salsiccia è proposta fresca e affumicata.

La salsiccia è commercializzata in recipienti sigillati, intera in un budello oppure a pezzi ma anche tagliata in singole fette sotto forma di piatti preparati (in confezioni ermetiche sigillate o simili). La salsiccia «Flönz» in vetro, lattina o in altri recipienti non esiste.

La «Flönz» deve contenere una percentuale di grasso visibile. Questa percentuale rappresenta al massimo il 25 % fino al 30 % del peso. I pezzetti di grasso hanno un diametro che varia da 5 mm a 10 mm. La proporzione di grasso contenuta nella «Flönz» fresca varia fra il 25 % e il 35 %; il tenore di proteine della carne esenti da proteine dei tessuti connettive (valore BEFFE) non può essere inferiore all’8 %.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ingredienti sono i seguenti:

cotenna fresca,

lardo, fresco o congelato (eventualmente scongelato),

carne suina,

carne della testa del maiale (facoltativo),

sangue di maiale,

nitrito di sodio,

spezie (solo spezie naturali, niente estratti né aromi),

cipolle (facoltativo),

succo di carne (facoltativo).

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Allo scopo di garantire la qualità del prodotto, le operazioni di lavorazione devono essere effettuate nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui la denominazione si riferisce

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione è una parte del Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, ossia il territorio della città di Colonia, delle città di Leverkusen, Bergisch Gladbach, Rösrath, Wesseling, Brühl, Hürth, Frechen, Pulheim, Bonn, Neuss, Dormagen, Monheim, Ratingen e Düsseldorf nonché del Kreis di Rhein-Sieg.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

La città di Colonia, che è la più grande città nella zona di produzione e si situa all’incirca nel suo centro geografico, si trova, come le altre grandi città di Düsseldorf e Bonn e quasi tutte le altre collettività territoriali nella zona di produzione, sulle sponde del Reno. La salsiccia «Flönz» è un elemento importante del carnevale, che è ampiamente festeggiato in tutta la zona di produzione. I più celebri sono il carnevale di Colonia e quello di Düsseldorf ma anche nelle altre città il carnevale costituisce un punto di riferimento di estrema importanza per le popolazioni locali. I prodotti tradizionali ne fanno parte. Fra questi ricordiamo, per l’appunto, anche la «Flönz», un prodotto che riunisce in una comune tradizione culinaria le città di Colonia e di Düsseldorf che talvolta si dichiarano scherzosamente rivali.

Specificità del prodotto

La particolare reputazione della «Flönz» si spiega con il fatto che sia il nome sia la specialità culinaria costituiscono un emblema dell’identità e della peculiarità della zona di produzione. La «Flönz» è fatta per essere consumata fresca, come salsiccia fresca, appunto, e morbida. È principalmente in questo che essa si contraddistingue dalle salsicce del sud della Germania, spesso proposte come un prodotto a lunga conservazione, essiccato e duro. Per ragioni di qualità, è possibile utilizzare solo grasso fresco o congelato ma non in conserva. Il grasso fresco o congelato contribuisce infatti a rendere più difficile la formazione di un’ossidazione indesiderata che, in caso di conservazione prolungata, darebbe origine ad un odore e un sapore di rancido. L’utilizzo di grasso freso o congelato è una caratteristica obiettivamente tipica della regione e si basa anche sulla tradizione di queste modalità di produzione nella regione.

La particolare reputazione della «Flönz» si fonda sulla sua produzione nella zona geografica. Questa fama è corroborata dal fatto che il nome e la specialità culinaria costituiscono un emblema dell’identità e del carattere particolare della zona di produzione. La «Flönz» è il principale ingrediente di uno dei piatti tradizionali che figurano sui menu di tutte le birrerie di Colonia, il «Kölsch Kaviar» (il caviale di Colonia), che non è caviale bensì «Flönz» con cipolle tagliate a rondelle. Esiste poi il cosiddetto «Himmel und Äd» («Cielo e Terra»), che è una salsiccia «Flönz» fritta, servita con composta di mele e purea di patate. Alcune opere letterarie sottolineano l’importanza della «Flönz» precisamente per la cucina di Colonia:

 

Franz Mathar/Rudolf Spiegel, «Kölsche Bier- und Brauhäuser», Colonia, 1989;

 

Peter Honnen, «Kappes, Knies und Klüngel», Colonia, 2003;

 

Berthold Heizmann, «Von Apfelkraut bis Zimtschnecke», Colonia, 2011;

 

Gerard Schmidt/M. Römer, «Kölsch Kaviar un Ähzezupp», Colonia, 1990.

Legame causale

La reputazione della «Flönz» ed il suo legame con la zona geografica si sono andati rafforzando nel corso di una lunga storia. Il concetto di «Flönz» esisteva già a Colonia alla fine del XIX secolo (Wrede, «Neuer Kölnischer Sprachenschatz» [Nuovo tesoro linguistico di Colonia], Colonia, 1956, 235).

Nel 1947, l’autore Jupp Schlösser e il compositore Gerhard Jussenhoven scherzavano sulla difficoltà dei rifugiati di guerra ormai stabilitisi a Colonia di pronunciare correttamente il dialetto di questa città. A titolo di esempio, essi presero il suono «o» che rendeva difficile la pronuncia di «Blotwoosch» (salsiccia nera) e proposero il sinonimo «Flönz». Nella loro canzone «Sag’ ens Blotwoosch» si dice:

«…Sag’ ens Blotwoosch…..

Wäm dat Woot es zo schwer (se la parola è troppo difficile,)

Dä säht einfach Flönz…(dì soltanto Flönz…)»

Toni Steingass seguì nel 1980 con la sua canzone «Bunnefitschmaschinche»:

«… Wä en Kölle uze well, (se a Colonia, vuoi fare bene,

da säht statt Blodwoosch Flönz, (dì Flönz invece di Blodwoosch)

Un wä dat nit sage kann, (e se non riesci a pronunciarlo)

dä stammp us der Provönz!… (vieni dalla provincia!)»

In tempi più recenti, Gerd Köster e Frank Hocker hanno cantato nel 1996 la canzone «Buure Säu»:

«… De Haupsaach es, de Flönz es god. (Ciò che conta è che la Flönz sia buona).

Alles andre es zo kompliziert…(tutto il resto è talmente complicato!…)».

Nel 2011, Peter Millowitsch mise in scena una commedia dal titolo «Per un pugno di Flönz» nel suo teatro di Colonia e, all’incirca allo stesso tempo — nel corso della stagione del 2011/12 — il «Kölsch Stunksitzung» (spettacolo di cabaret) di Colonia ne ha fatto il suo tema principale «Kölsch gibt es nur gegen Flönz. (la Kölsch – birra di Colonia- si beve solo con la Flönz). euro Flönz… (euro-Flönz …»).

Il termine «Flönz» è adoperato in numerosi settori della società per sottolineare il particolare legame di un evento o di un’associazione con la regione d’origine di Colonia: una squadra di pallacanestro di Colonia si chiama «Flying Flönz I». Il club di vela di Colonia disputa ogni anno la «Royal Flönz Kapp». Il primo raduno di auto d’epoca della società KG Ahl Häre, di Pulheim, nel 2012, si è data il nome di «Tour de Flönz».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41118


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.