ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 106/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2016/C 106/02 |
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2016/C 106/03 |
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2016/C 106/04 |
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2016/C 106/05 |
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2016/C 106/06 |
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2016/C 106/07 |
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2016/C 106/08 |
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2016/C 106/09 |
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2016/C 106/10 |
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2016/C 106/11 |
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2016/C 106/12 |
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2016/C 106/13 |
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2016/C 106/14 |
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2016/C 106/15 |
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2016/C 106/16 |
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2016/C 106/17 |
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2016/C 106/18 |
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2016/C 106/19 |
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2016/C 106/20 |
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2016/C 106/21 |
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2016/C 106/22 |
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2016/C 106/23 |
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2016/C 106/24 |
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2016/C 106/25 |
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2016/C 106/26 |
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2016/C 106/27 |
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2016/C 106/28 |
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2016/C 106/29 |
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2016/C 106/30 |
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Tribunale |
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2016/C 106/31 |
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2016/C 106/32 |
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2016/C 106/33 |
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2016/C 106/34 |
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2016/C 106/35 |
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2016/C 106/36 |
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2016/C 106/37 |
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2016/C 106/38 |
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2016/C 106/39 |
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2016/C 106/40 |
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2016/C 106/41 |
Causa T-618/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Voigt/Parlamento |
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2016/C 106/42 |
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2016/C 106/43 |
Causa T-22/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE |
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2016/C 106/44 |
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2016/C 106/45 |
Causa T-25/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Haw Par/UAMI — Cosmowell (GelenkGold) |
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2016/C 106/46 |
Causa T-29/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Caffè Nero Group/UAMI (CAFFÈ NERO) |
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2016/C 106/47 |
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2016/C 106/48 |
Causa T-31/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — adp Gauselmann/UAMI (Juwel) |
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2016/C 106/49 |
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2016/C 106/50 |
Causa T-37/16: Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Caffè Nero Group/UAMI (CAFFÈ NERO) |
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2016/C 106/51 |
Causa T-39/16: Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Fink (NANA FINK) |
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2016/C 106/52 |
Causa T-43/16: Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — 1&1 Telecom/Commissione |
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2016/C 106/53 |
Causa T-49/16: Ricorso proposto il 1o febbraio 2016 — Azanta/UAMI — Novartis (NIMORAL) |
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2016/C 106/54 |
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2016/C 106/55 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2016/C 106/56 |
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2016/C 106/57 |
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2016/C 106/58 |
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2016/C 106/59 |
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2016/C 106/60 |
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2016/C 106/61 |
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2016/C 106/62 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2016/C 106/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Germania, Regno Unito) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)
(Cause riunite C-659/13 e C-34/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Dumping - Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Validità del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 - Accordo antidumping dell’OMC - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7 - Determinazione del dumping - Importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato - Domande di concessione dello status di società operante in un’economia di mercato - Termine - Articolo 9, paragrafi 5 e 6 - Domande di trattamento individuale - Articolo 17 - Campionamento - Articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4 - Cooperazione dell’industria dell’Unione - Articolo 3, paragrafi 2 e 7 - Accertamento di un pregiudizio - Altri fattori noti - Codice doganale comunitario - Articolo 236, paragrafi 1 e 2 - Rimborso di dazi non legalmente dovuti - Termine - Caso fortuito o di forza maggiore - Invalidità di un regolamento che ha istituito dazi antidumping))
(2016/C 106/02)
Lingue processuali: l’inglese e il tedesco
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München
Parti
Ricorrenti: C & J Clark International Ltd (C-659/13), Puma SE (C-34/14)
Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è invalido nei limiti in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004. L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento atto ad incidere sulla validità del regolamento n. 1472/2006 alla luce dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 6, o dell’articolo 17 del regolamento n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 461/2004, considerati separatamente, per taluni di siffatti articoli o disposizioni, e congiuntamente, per altri. |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96, è invalido nella stessa misura del regolamento n. 1472/2006. |
3) |
In una situazione come quella in esame nei procedimenti principali, i giudici degli Stati membri non possono basarsi su sentenze in cui il giudice dell’Unione europea ha annullato un regolamento che ha istituito dazi antidumping nella parte in cui esso riguardava taluni produttori-esportatori oggetto del regolamento di cui trattasi, per considerare che i dazi imposti sui prodotti di altri produttori-esportatori oggetto di detto regolamento, e che si trovano nella stessa situazione dei produttori-esportatori nei confronti dei quali un siffatto regolamento è stato annullato, non siano legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Poiché un siffatto regolamento non è stato revocato dall’istituzione dell’Unione europea che lo ha adottato, annullato dal giudice dell’Unione europea o dichiarato invalido dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella parte in cui impone dazi sui prodotti di questi altri produttori-esportatori, detti dazi rimangono legalmente dovuti ai sensi della suddetta disposizione. |
4) |
L’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un regolamento che istituisce dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal giudice dell’Unione europea non costituisce un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della suddetta disposizione. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte
(Causa C-50/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Servizi di trasporto sanitario - Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate - Ammissibilità))
(2016/C 106/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti
Ricorrenti: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido
Convenute: Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte
Con l’intervento di: Associazione Croce Bianca del Canavese e a., Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) — Comitato regionale Liguria
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. |
2) |
Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni. |
3) |
Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato di queste ultime. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Düsseldorf e dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)
(Cause riunite C-283/14 e C-284/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 158/2013 - Validità - Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina - Esecuzione di una sentenza che ha constatato l’invalidità di un precedente regolamento - Riapertura dell’inchiesta iniziale relativa alla determinazione del valore normale - Reistituzione del dazio antidumping sulla base degli stessi dati - Periodo d’inchiesta da prendere in considerazione))
(2016/C 106/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudici del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf, Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrenti: CM Eurologistik GmbH (C-238/14), Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) (C-284/14)
Convenuti: Hauptzollamt Duisburg (C-238/14), Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-284/14)
Dispositivo
L’esame delle questioni poste non ha rivelato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Sonthofen — Germania) — Procedimento penale a carico di Sebat Ince
(Causa C-336/14) (1)
((Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Giochi d’azzardo - Monopolio pubblico in materia di scommesse sulle competizioni sportive - Previa autorizzazione amministrativa - Esclusione degli operatori privati - Raccolta di scommesse per conto di un operatore stabilito in un altro Stato membro - Sanzioni penali - Disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione - Disapplicazione - Transizione verso un regime che prevede il rilascio di un numero limitato di concessioni ad operatori privati - Principi di trasparenza e di imparzialità - Direttiva 98/34/CE - Articolo 8 - Regole tecniche - Regole relative ai servizi - Obbligo di notifica))
(2016/C 106/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Sonthofen
Imputata nella causa principale
Sebat Ince
Dispositivo
1) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità sanzionatorie di uno Stato membro puniscano l’intermediazione, senza autorizzazione, di scommesse sportive effettuata da un operatore privato per conto di un altro operatore privato, il quale sia sprovvisto di un’autorizzazione per l’organizzazione di scommesse sportive in questo Stato membro ma sia titolare di una licenza in un altro Stato membro, qualora l’obbligo di detenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive si inscriva nell’ambito di un regime di monopolio pubblico che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione. L’articolo 56 TFUE osta ad una siffatta applicazione di sanzioni anche nel caso in cui un operatore privato possa, in teoria, ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione o l’intermediazione di scommesse sportive, nella misura in cui la conoscenza della procedura di rilascio di tale autorizzazione non sia garantita e il regime di monopolio pubblico sulle scommesse sportive, che i giudici nazionali hanno giudicato contrario al diritto dell’Unione, abbia continuato ad esistere malgrado l’adozione di detta procedura. |
2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretato nel senso che il progetto di una legislazione regionale, che mantenga in vigore, a livello della regione di cui trattasi, le disposizioni di una normativa comune alle differenti regioni di uno Stato membro giunta a scadenza, si trova assoggettato all’obbligo di notifica previsto dal citato articolo 8, paragrafo 1, qualora detto progetto contenga regole tecniche ai sensi dell’articolo 1 della medesima direttiva, di modo che la violazione di questo obbligo comporta l’inopponibilità delle summenzionate regole tecniche nei confronti di un singolo nell’ambito di un procedimento penale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che la suddetta normativa comune fosse stata in precedenza notificata alla Commissione allo stato di progetto in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva in parola e prevedesse espressamente la possibilità di una proroga, della quale però non è stato fatto uso. |
3) |
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro punisca l’intermediazione senza autorizzazione di scommesse sportive nel suo territorio effettuata per conto di un operatore titolare di una licenza per l’organizzazione di scommesse sportive in un altro Stato membro:
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21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Frosinone — Italia) — procedimento penale a carico di: Rosanna Laezza
(Causa C-375/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse - Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto - Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità))
(2016/C 106/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Frosinone
Parti
Parte nel procedimento penale principale: Rosanna Laezza
Dispositivo
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2016 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-398/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Articolo 4 - Trattamento secondario o equivalente - Allegato I, sezioni B e D))
(2016/C 106/07)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Reis Silva e J. Brito e Silva, agenti)
Dispositivo
1) |
Non garantendo che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano sottoposti a un livello adeguato di trattamento, conformemente alle prescrizioni pertinenti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, negli agglomerati di Alvalade, Odemira, Pereira do Campo, Vila Verde (PTAGL 420), Mação, Pontével, Castro Daire, Arraiolos, Ferreira do Alentejo, Vidigueira, Alcácer do Sal, Amareleja, Monchique, Montemor-o-Novo, Grândola, Estremoz, Maceira, Portel, Viana do Alentejo, Cinfães, Ponte de Reguengo, Canas de Senhorim, Repeses, Vila Viçosa, Santa Comba Dão, Tolosa, Loriga, Cercal, Vale de Santarém, Castro Verde, Almodôvar, Amares/Ferreiras, Mogadouro, Melides, Vila Verde (PTAGL 421), Serpa, Vendas Novas, Vila de Prado, Nelas, Vila Nova de São Bento, Santiago do Cacém, Alter do Chão, Tábua e Mangualde, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/7 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 — Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Commissione europea
(Causa C-415/14 P) (1)
((Impugnazione - Intese - Mercato europeo dei fosfati per mangimi - Ammenda inflitta ai ricorrenti in seguito a una procedura di transazione - Pagamento rateale dell’ammenda - Obbligo di costituire una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine - Obbligo di motivazione))
(2016/C 106/08)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Quimitécnica.com — Comércio e Indústria Química, SA, José de Mello — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (rappresentante: J. Calheiros, abvogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Mongin, agenti, M. Marques Mendes, advogado)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2014, Quimitécnica.com e de Mello/Commissione (T-564/10, EU:T:2014:583), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 gennaio 2016 — Éditions Odile Jacob SAS/Commissione europea, Lagardère SCA, Wendel
(Causa C-514/14 P) (1)
((Impugnazione - Operazione di concentrazione tra imprese sul mercato editoriale dei libri - Decisione adottata in seguito all’annullamento di una decisione di autorizzazione dell’acquirente di taluni attivi per il difetto d’indipendenza di un mandatario - Articolo 266 TFUE - Esecuzione della sentenza di annullamento - Oggetto della causa - Base giuridica della decisione controversa - Effetto retroattivo della stessa - Indipendenza dell’acquirente degli attivi ceduti rispetto al cessionario))
(2016/C 106/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: J.-F. Bellis, O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Mongin, agenti), Lagardère SC (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure, J.-B. Pinçon e L. Bary, avvocati), Wendel (rappresentanti: M. Trabucchi, F. Gordon, A. Gosset-Grainville, avvocati, C. Renner, Rechtsanwältin)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Éditions Odile Jacob SAS sopporterà le spese sostenute dalla Commissione europea, dalla Lagardère SCA e dalla Wendel. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/8 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2016 — Heli-Flight GmbH & Co. KG/Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
(Causa C-61/15 P) (1)
((Impugnazione - Aviazione civile - Domande di approvazione delle condizioni di volo presentate - Decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea - Rigetto di una domanda - Procedimento amministrativo precontenzioso obbligatorio - Possibilità di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea - Funzioni del giudice - Adozione di misure di organizzazione del procedimento - Obbligo - Valutazioni tecniche complesse))
(2016/C 106/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Heli-Flight GmbH & Co. KG (rappresentante: T. Kittner, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) (rappresentante: T. Masing, avvocato)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Heli-Flight GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-64/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Regime generale delle accise - Direttiva 2008/118/CE - Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa - Prodotti mancanti al momento della consegna - Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti))
(2016/C 106/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: BP Europa SE
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Dispositivo
1) |
L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude, ai sensi di tale disposizione, in una situazione come quella del procedimento principale, nel momento in cui il destinatario di tali prodotti ha rilevato, al termine del completo scarico del mezzo di trasporto contenente i prodotti di cui trattasi, che mancavano taluni quantitativi di tali prodotti rispetto a quelli che dovevano essergli consegnati. |
2) |
Il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che:
|
3) |
L’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che si applica non solo se tutti i quantitativi dei prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione, ma anche nell’ipotesi in cui solo una parte di tali prodotti non è giunta a destinazione. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/9 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
(Causa C-163/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 23 - Licenza - Registro dei marchi comunitari - Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro))
(2016/C 106/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Youssef Hassan
Convenuta: Breiding Vertriebsgesellschaft mbH
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il 14 dicembre 2015 — X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
(Causa C-666/15)
(2016/C 106/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord-Holland
Parti
Ricorrenti: X, GoPro Coöperatief UA
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le note esplicative della Commissione relative alla sottovoce 8525 80 30 e alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata debbano essere interpretate nel senso che si configura «una singola sequenza video di almeno 30 minuti» anche quando le sequenze video sono registrate per oltre 30 minuti mediante la funzione «video record (registrazione video)» mentre le sequenze sono memorizzate in file separati, ciascuno di una durata inferiore a 30 minuti, e lo spettatore nella riproduzione deve aprire separatamente ciascun file con una durata inferiore a 30 minuti, ma esiste la possibilità, con l’ausilio del software fornito dalla GoPro, di leggere su un pc le inquadrature contenute in questi file in successione, e in tal modo memorizzarle su un pc come un unico filmato video, di durata superiore a 30 minuti, in un unico file. |
2) |
Se osti alla classificazione nella sottovoce della NC 8525 80 99 di videocamere che possono registrare segnali provenienti da fonti esterne la circostanza che le medesime non possono riprodurre siffatti segnali tramite un apparecchio televisivo o un monitor esterni, in quanto le videocamere di cui trattasi, come ad esempio la GoPro Hero 3 Silver Edition, possono riprodurre su uno schermo o monitor esterno soltanto file da esse stesse registrati per mezzo dell’obiettivo. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 14 dicembre 2015 — Loterie Nationale — Nationale Loterij NV/Paul Adriaensen e a.
(Causa C-667/15)
(2016/C 106/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Loterie Nationale — Nationale Loterij NV
Convenuti: Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW
Questione pregiudiziale
Se l’applicazione del punto 14 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, richieda che un gioco sia considerato a carattere piramidale vietato soltanto se l’avveramento della promessa di beneficio finanziario nei confronti di aderenti già esistenti:
— |
dipende piuttosto o principalmente dal pagamento diretto dei contributi dei nuovi aderenti («nesso diretto»), oppure |
— |
se basti che l’avveramento della promessa finanziaria in parola per gli aderenti già esistenti dipenda piuttosto o principalmente da un pagamento indiretto mediante i contributi degli aderenti già esistenti, ossia senza che gli aderenti già esistenti percepiscano il loro corrispettivo piuttosto o principalmente dalla vendita o dal consumo di loro beni o servizi, ma dipendano, per l’avveramento della loro promessa finanziaria, piuttosto o principalmente, dall’entrata e dai contributi di nuovi aderenti («nesso indiretto») |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/11 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-624/13, The Tea Board/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-673/15 P)
(2016/C 106/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-624/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38: Consulenza commerciale per la creazione o l’utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d’acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d’affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d’eventi e d’esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35) Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso. (Classe 38) |
— |
se del caso, rinviare la causa al Tribunale, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione è volta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-624/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai servizi contraddistinti dal marchio controverso rientranti nelle classi 35 e 38. |
2. |
L’impugnazione si basa su due motivi: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. |
3. |
La ricorrente sostiene che la funzione principale di un marchio comunitario collettivo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da una indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non è di servire da indicazione della provenienza commerciale, ma solo di garantire la provenienza collettiva dei prodotti o servizi offerti e venduti sotto il marchio, vale a dire che i prodotti provengono da un’impresa che si trova nella zona geografica adottata come marchio comunitario collettivo e che è autorizzata a utilizzare il marchio comunitario collettivo. |
4. |
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente si deve affermare che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, la provenienza geografica deve essere presa in considerazione come fattore rilevante — o nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e/o nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione. |
5. |
Pertanto, nel comparare prodotti e/o servizi di un marchio comunitario collettivo anteriore ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da un’indicazione geografica, con quelli di un marchio comunitario singolo, la ricorrente ritiene che non sia decisivo se i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili con riferimento alla loro natura, alla loro estensione, ai loro consumatori finali e/o ai loro canali di distribuzione. Piuttosto, si deve verificare se i prodotti e/o servizi di cui trattasi possano avere la stessa provenienza geografica. |
6. |
L’interpretazione della ricorrente dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario deriva:
|
7. |
La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sè un errore di diritto. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
21.3.2016 |
IT |
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C 106/13 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, The Tea Board/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-674/15 P)
(2016/C 106/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38: Consulenza commerciale per la creazione o l’utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d’acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d’affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d’eventi e d’esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35) Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso. (Classe 38) |
— |
se del caso, rinviare la causa al Tribunale, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione è volta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai servizi contraddistinti dal marchio controverso rientranti nelle classi 35 e 38. |
2. |
L’impugnazione si basa su due motivi: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. |
3. |
La ricorrente sostiene che la funzione principale di un marchio comunitario collettivo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da una indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non è di servire da indicazione della provenienza commerciale, ma solo di garantire la provenienza collettiva dei prodotti o servizi offerti e venduti sotto il marchio, vale a dire che i prodotti provengono da un’impresa che si trova nella zona geografica adottata come marchio comunitario collettivo e che è autorizzata a utilizzare il marchio comunitario collettivo. |
4. |
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente si deve affermare che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, la provenienza geografica deve essere presa in considerazione come fattore rilevante — o nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e/o nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione. |
5. |
Pertanto, nel comparare prodotti e/o servizi di un marchio comunitario collettivo anteriore ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da un’indicazione geografica, con quelli di un marchio comunitario singolo, la ricorrente ritiene che non sia decisivo se i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili con riferimento alla loro natura, alla loro estensione, ai loro consumatori finali e/o ai loro canali di distribuzione. Piuttosto, si deve verificare se i prodotti e/o servizi di cui trattasi possano avere la stessa provenienza geografica. |
6. |
L’interpretazione della ricorrente dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario deriva:
|
7. |
La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sè un errore di diritto. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/15 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-626/13, The Tea Board/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-675/15 P)
(2016/C 106/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-626/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38: Consulenza commerciale per la creazione o l’utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d’acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d’affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d’eventi e d’esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35) Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso. (Classe 38) |
— |
se del caso, rinviare la causa al Tribunale, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione è volta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-626/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai servizi contraddistinti dal marchio controverso rientranti nelle classi 35 e 38. |
2. |
L’impugnazione si basa su due motivi: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. |
3. |
La ricorrente sostiene che la funzione principale di un marchio comunitario collettivo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da una indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non è di servire da indicazione della provenienza commerciale, ma solo di garantire la provenienza collettiva dei prodotti o servizi offerti e venduti sotto il marchio, vale a dire che i prodotti provengono da un’impresa che si trova nella zona geografica adottata come marchio comunitario collettivo e che è autorizzata a utilizzare il marchio comunitario collettivo. |
4. |
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente si deve affermare che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, la provenienza geografica deve essere presa in considerazione come fattore rilevante — o nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e/o nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione. |
5. |
Pertanto, nel comparare prodotti e/o servizi di un marchio comunitario collettivo anteriore ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da un’indicazione geografica, con quelli di un marchio comunitario singolo, la ricorrente ritiene che non sia decisivo se i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili con riferimento alla loro natura, alla loro estensione, ai loro consumatori finali e/o ai loro canali di distribuzione. Piuttosto, si deve verificare se i prodotti e/o servizi di cui trattasi possano avere la stessa provenienza geografica. |
6. |
L’interpretazione della ricorrente dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario deriva:
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7. |
La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sè un errore di diritto. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/16 |
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-627/13, The Tea Board/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-676/15 P)
(2016/C 106/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-627/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38: Consulenza commerciale per la creazione o l’utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d’acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d’affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d’eventi e d’esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35) Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso. (Classe 38) |
— |
se del caso, rinviare la causa al Tribunale, |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
L’impugnazione è volta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-627/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai servizi contraddistinti dal marchio controverso rientranti nelle classi 35 e 38. |
2. |
L’impugnazione si basa su due motivi: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) e violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. |
3. |
La ricorrente sostiene che la funzione principale di un marchio comunitario collettivo ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da una indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non è di servire da indicazione della provenienza commerciale, ma solo di garantire la provenienza collettiva dei prodotti o servizi offerti e venduti sotto il marchio, vale a dire che i prodotti provengono da un’impresa che si trova nella zona geografica adottata come marchio comunitario collettivo e che è autorizzata a utilizzare il marchio comunitario collettivo. |
4. |
Di conseguenza, ad avviso della ricorrente si deve affermare che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, la provenienza geografica deve essere presa in considerazione come fattore rilevante — o nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e/o nell’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione. |
5. |
Pertanto, nel comparare prodotti e/o servizi di un marchio comunitario collettivo anteriore ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da un’indicazione geografica, con quelli di un marchio comunitario singolo, la ricorrente ritiene che non sia decisivo se i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili con riferimento alla loro natura, alla loro estensione, ai loro consumatori finali e/o ai loro canali di distribuzione. Piuttosto, si deve verificare se i prodotti e/o servizi di cui trattasi possano avere la stessa provenienza geografica. |
6. |
L’interpretazione della ricorrente dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario deriva:
|
7. |
La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sè un errore di diritto. |
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 dicembre2015 — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz
(Causa C-678/15)
(2016/C 106/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mohammad Zadeh Khorassani
Resistente: Kathrin Pflanz
Questione pregiudiziale
Se la ricezione e la trasmissione di un ordine riguardante una gestione di portafoglio (articolo 4, paragrafo 1, punto 9, della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari) costituiscano un servizio di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, prima frase (1), in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 1, della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari.
(1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 21 dicembre 2015 — Agnieška Anisimovienė e a.
(Causa C-688/15)
(2016/C 106/20)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Parti
Ricorrenti: Agnieška Anisimovienė e a.
Convenute: AB bankas «Snoras», in liquidazione; VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»; AB «Šiaulių bankas», succeduta nei diritti e negli obblighi della AB bankas «FINASTA»
1) |
Se la direttiva depositi (1) debba essere interpretata nel senso che i fondi addebitati con il consenso delle persone ovvero trasferiti o versati dalle medesime su un conto intestato a un ente creditizio detenuto presso un altro ente creditizio possono essere considerati depositi ai sensi della suddetta direttiva. |
2) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva depositi, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, della stessa, debba essere inteso nel senso che deve essere effettuato un pagamento della garanzia dei depositi, a concorrenza dell’importo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, a favore di ogni persona il cui diritto di credito possa essere riconosciuto prima della data in cui è adottata la conclusione o la decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punti i) e ii), della direttiva depositi. |
3) |
Se, ai fini della direttiva depositi, la definizione di «operazione bancaria normale» sia rilevante per l’interpretazione del concetto di deposito come saldo creditore risultante da operazioni bancarie, nonché se tale definizione debba essere altresì tenuta in conto per l’interpretazione del concetto di deposito previsto dalle disposizioni giuridiche nazionali che hanno trasposto la direttiva depositi. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione, come debba essere intesa e interpretata la nozione di operazione bancaria normale, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva depositi:
|
5) |
Laddove i fondi non rientrino nella definizione di deposito ai sensi della direttiva depositi, ma lo Stato Membro abbia deciso di trasporre la direttiva depositi e la direttiva investitori (2) nel diritto interno in modo tale che siano considerati depositi anche i fondi sui quali il depositante vanti dei diritti di credito derivanti dall’obbligo dell’ente creditizio di fornire servizi d’investimento, se la copertura dei depositi possa essere applicata solo dopo che sia stato accertato che, in un caso specifico, l’ente creditizio ha agito come una impresa d’investimento e che i fondi gli sono stati trasferiti al fine di effettuare operazioni/attività di investimento, ai sensi della direttiva investitori e della direttiva 2004/39/CE (3) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. |
(1) Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).
(2) Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84, p. 22).
(3) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, p. 1).
21.3.2016 |
IT |
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C 106/20 |
Impugnazione proposta il 17 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2015, causa T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione
(Causa C-691/15 P)
(2016/C 106/21)
Lingua della procedura: l’inglese
Parti
Appellante: Commissione europea (rappresentata da: P.J. Loewenthal, K. Talabér-Ritz, agenti)
Altre parti nel procedimento: Bilbaina de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon GmbH, SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e GrafTech Iberica, SL.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2015 nella causa T-689/13, Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione, EU:T:2015:767; |
— |
rinviare la causa al Tribunale per un riesame, e |
— |
riservare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente annullato il regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La Commissione, a sostegno della sua impugnazione, propone tre motivi.
In primo luogo, la Commissione deduce che il Tribunale ha omesso di adempiere il suo obbligo di motivazione di cui agli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiara che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione in quanto, nel classificare la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura (CTPHT) in base ai suoi componenti ai fini della classificazione dei pericoli utilizzando il metodo della somma, non ha adempiuto al suo obbligo di prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti in modo da tener adeguatamente conto della proporzione in cui tali componenti sono presenti nel CTPHT e dei loro effetti chimici, in particolare della bassa solubilità del CTPHT nel suo complesso. Dalla sentenza impugnata non si capisce, tuttavia, se il Tribunale abbia parzialmente annullato per tale ragione il regolamento in discussione in quanto la Commissione aveva commesso un errore per aver applicato il metodo della somma ai fini della classificazione, anziché applicare un altro metodo di classificazione, oppure in quanto la Commissione aveva applicato in modo erroneo il metodo della somma.
In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1272/2008 nel concludere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottare la classificazione controversa senza considerare la solubilità della sostanza in quanto tale. La prima parte di tale motivo di impugnazione si basa sull'ipotesi che il Tribunale abbia parzialmente annullato il regolamento di cui trattasi perché ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore nell'applicare il metodo della somma per classificare il CTPHT come pericoloso per l'ambiente acquatico, nel qual caso il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 1272/2008 poiché i dati sperimentali disponibili riguardo al CTPHT erano ritenuti non idonei a classificare la sostanza direttamente ai sensi del regolamento n. 1272/2008. Tale circostanza, unita al fatto che non era possibile applicare principi ponte, ha costretto la Commissione ad utilizzare nel presente caso il metodo della somma. La seconda parte del presente motivo di impugnazione si basa sull'ipotesi che la Corte abbia parzialmente annullato il regolamento di cui trattasi perché ha ritenuto che la Commissione non avesse correttamente applicato il metodo della somma, nel qual caso il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 1272/2008 poiché tale regolamento non richiede che sia presa in considerazione la solubilità della sostanza in quanto tale nell'applicazione del metodo citato.
In terzo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia violato il diritto dell'Unione oltrepassando i limiti della verifica della legittimità del regolamento controverso, e abbia distorto i dati in base ai quali il regolamento di cui trattasi è stato adottato.
21.3.2016 |
IT |
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C 106/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 dicembre 2015 — Security Service Srl/Ministero dell’Interno e a.
(Causa C-692/15)
(2016/C 106/22)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Security Service Srl
Resistenti: Ministero dell’Interno, Questura di Napoli, Questura di Roma
Questioni pregiudiziali
1) |
[Se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Commissione/Italia, C-465/2005, EU:C:2007:781, con la quale la Corte] ha dichiarato che lo Stato italiano si è posto in violazione dei princìpi di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) avendo disposto che:
|
2) |
se, pur trattandosi di questione nuova, essa presenti profili di analogia tali da condurre alla stessa soluzione, con riferimento ai citati articoli 43 e 49 del Trattato CE. |
21.3.2016 |
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C 106/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 dicembre 2015 — Il Camaleonte Srl/Questore di Napoli, Ministero dell’Interno
(Causa C-693/15)
(2016/C 106/23)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Il Camaleonte Srl
Resistenti: Questore di Napoli, Ministero dell’Interno
Questioni pregiudiziali
1) |
[Se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Commissione/Italia, C-465/2005, EU:C:2007:781, con la quale la Corte] ha dichiarato che lo Stato italiano si è posto in violazione dei princìpi di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) avendo disposto che:
|
2) |
se, pur trattandosi di questione nuova, essa presenti profili di analogia tali da condurre alla stessa soluzione, con riferimento ai citati articoli 43 e 49 del Trattato CE. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 dicembre 2015 — Vigilanza Privata Turris Srl/Questore di Napoli
(Causa C-694/15)
(2016/C 106/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vigilanza Privata Turris Srl
Resistente: Questore di Napoli
Questioni pregiudiziali
1) |
[Se la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea Commissione/Italia, C-465/2005, EU:C:2007:781, con la quale la Corte] ha dichiarato che lo Stato italiano si è posto in violazione dei princìpi di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) avendo disposto che:
|
2) |
se, pur trattandosi di questione nuova, essa presenti profili di analogia tali da condurre alla stessa soluzione, con riferimento ai citati articoli 43 e 49 del Trattato CE. |
21.3.2016 |
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C 106/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 28 dicembre 2015 — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
(Causa C-697/15)
(2016/C 106/25)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: MB Srl
Resistente: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
Questione pregiudiziale
Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui (da ultimo) alla direttiva n. 2014/24/UE (1), ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l'esclusione della ditta offerente, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell'allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
21.3.2016 |
IT |
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C 106/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-6/16)
(2016/C 106/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA
Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 (1), se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell’esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell’Unione europea. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell’esenzione i dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione. |
3) |
|
4) |
Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).
21.3.2016 |
IT |
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C 106/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l’11 gennaio 2016 — Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics
(Causa C-14/16)
(2016/C 106/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Euro Park Service, subentrata nei diritti e negli obblighi della società Cairnbulg Nanteuil
Resistente: Ministre des finances et des comptes publics
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga, nel diritto interno, della facoltà offerta dal paragrafo 1 dell’articolo 11 della direttiva 90/434/CE del 23 luglio 1990, modificata, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (1), sia ammessa una verifica, alla luce del diritto primario dell’Unione europea, dei provvedimenti adottati per l’attuazione di tale facoltà. |
2) |
Se, in caso di risposta positiva alla prima questione, le disposizioni dell’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale, ai fini della lotta contro la frode o l’evasione fiscale, subordini il beneficio del regime fiscale comune applicabile alle fusioni e alle operazioni assimilate a una procedura di previa autorizzazione per quanto riguarda i soli conferimenti effettuati a favore di persone giuridiche straniere, escludendo quelli effettuati a favore di persone giuridiche di diritto nazionale. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/26 |
Impugnazione proposta il 13 gennaio 2016 da Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015 nella causa T-134/11: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Commissione Europea.
(Causa C-19/16 P)
(2016/C 106/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd (rappresentanti: N. Garcia-Lora, E. Grieves, barrister)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione Europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata del 28 ottobre 2015 |
— |
sostituirvi la sua decisione e annullare le misure impugnate |
— |
condannare la Commissione, il Consiglio e il Regno Unito alle spese sostenute nei procedimenti davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti deducono quattro motivi.
Il primo motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui le censure al merito della decisione di includere nell’elenco i primi tre ricorrenti non erano state sollevate correttamente dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha errato nel non qualificare il quarto motivo in primo grado come contestazione della valutazione dei fatti operata dalla Commissione. Il Tribunale è venuto meno al suo dovere di tenere adeguatamente conto delle osservazioni dei ricorrenti, che invece avrebbero dovuto essere prese in considerazione in quanto a) il Tribunale le aveva richieste; b) erano state presentate prima che il convenuto depositasse la sua difesa e c) i ricorrenti avevano ripetutamente espresso il loro desiderio di contestare la valutazione dei fatti. L’approccio del Tribunale non è compatibile con la sentenza del 14 aprile 2009 nella causa T-527/09, Ayadi/Commissione.
Il secondo motivo contesta la decisione del Tribunale in quanto esso ha omesso di applicare l’effetto vincolante della giurisprudenza Kadi II. Il Tribunale non ha deciso autonomamente se le affermazioni riportate nell’esposizione delle motivazioni fossero adeguatamente fondate.
Il terzo motivo contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto un’analisi attenta e indipendente della giustificazione per l’inserimento nell’elenco. La decisione del Tribunale secondo cui la Commissione avrebbe condotto tale analisi, non era sostenibile alla luce dei fatti di causa e delle precedenti decisioni in altre cause simili.
Il quarto motivo contesta la decisione del Tribunale secondo cui la Sanabel non aveva capacità processuale sulla base del rilievo che il Tribunale ha interpretato la legge in maniera erronea. La capacità processuale della Sanabel non dipende da qualificazioni parallele basate sul diritto nazionale, ma dal fatto che essa possa o meno essere designata come tale.
21.3.2016 |
IT |
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C 106/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 25 gennaio 2016 — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-38/16)
(2016/C 106/29)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Compass Contract Services Limited
Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diverso trattamento previsto nel Regno Unito per i crediti IVA (cosiddetti «Fleming claim») a valle (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 4 dicembre 1996) e a monte (per i quali è possibile presentare istanza di rimborso per periodi contabili chiusi prima del 1omaggio 1997 — vale a dire a una data posteriore rispetto ai primi) costituisca:
|
2) |
In caso di risposta affermativa a uno dei punti da a) a d) della prima questione, quale trattamento debba essere riservato ai crediti IVA a valle relativi al periodo dal 4 dicembre 1996 al 30 aprile 1997. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/28 |
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2016 dall’European Bicycle Manufacturers Association avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015, causa T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-61/16 P)
(2016/C 106/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Bicycle Manufacturers Association (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Giant (China) Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
— |
pronunciarsi sul merito e respingere la domanda di annullamento, ovvero rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito della domanda di annullamento; e |
— |
condannare la ricorrente in primo grado alle spese sostenute dalla ricorrente ai fini dell’impugnazione e dell’intervento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
— |
Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver effettuato un’analisi giuridica non corretta dell’applicazione, da parte del Consiglio, dell’articolo 18 del regolamento di base. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il regolamento n. 502/2013 (1) ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, all’intero gruppo Giant perché le istituzioni erano prive di informazioni complete ed esaustive sulle società collegate, e non solo di informazioni relative al prezzo di esportazione del gruppo. |
— |
Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che il Consiglio non poteva considerare la mancata presentazione, da parte della Giant, di un livello minimo di informazioni come omessa collaborazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Le informazioni richieste corrispondevano al livello minimo di informazioni necessarie per consentire alle istituzioni di ottenere un’immagine completa e accurata del gruppo Giant, e la mancata presentazione di tali informazioni ha pertanto costituito un’omessa collaborazione che revoca in dubbio l’affidabilità delle informazioni fornite dalla Giant. |
— |
Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver affermato che non vi sarebbe rischio di elusione se venisse riconosciuto un dazio antidumping individuale alla Giant, ma non alla Jinshan. I timori nutriti dalle istituzioni di elusione da parte delle società collegate sono, nel caso in esame, giustificati e costituiscono un valido motivo aggiuntivo per respingere la domanda di dazio antidumping individuale della Giant. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153, pag. 17).
Tribunale
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/29 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — GFKL Financial Services/Commissione
(Causa T-620/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Nozione di aiuto di Stato - Carattere selettivo - Natura e struttura del sistema fiscale - Risorse pubbliche - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento»])
(2016/C 106/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger, successivamente M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger e F. Loose, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Maxian Rusche, M. Adam e R. Lyal, successivamente T. Maxian Rusche, R. Lyal e M. Noll-Ehlers, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).
Dispositivo
1) |
L’eccezione di irricevibilità è respinta. |
2) |
Il ricorso è respinto in quanto infondato. |
3) |
La GFKL Financial Services AG sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese. |
4) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/29 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Isotis/Commissione
(Causa T-562/13) (1)
((«Clausola compromissoria - Programma quadro per l’innovazione e la competitività - Contratto REACH112 - Restituzione delle somme anticipate - Costi ammissibili»))
(2016/C 106/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Skliris, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi e, successivamente, da E. Roussou, avvocati)
Oggetto
Da una parte, domande basate sull'articolo 272 TFUE, dirette, in via principale, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione mirante alla restituzione del prefinanziamento per l'importo di EUR 47 197,93, versato alla ricorrente in forza del contratto n. 238940, «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)», concluso tra la Comunità europea e la ricorrente e, in subordine, a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di tale prefinanziamento riguardo alle spese sottoposte alla Commissione per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112 per l’importo di EUR 13 821,12, nonché, dall’altra, domanda riconvenzionale, diretta a ottenere la condanna della ricorrente alla restituzione del prefinanziamento ad essa indebitamente versato nell'ambito di tale contratto unitamente agli interessi moratori.
Dispositivo
1) |
Non occorre statuire sulle conclusioni della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis, con cui essa chiede di dichiarare che, dato che le condizioni generali del sesto programma quadro non si applicano al contratto in parola, essa non può essere considerata debitrice di un risarcimento forfettario a titolo di quest'ultimo e che, quindi, la Commissione europea ha violato il contratto di cui trattasi dichiarando di pretendere un risarcimento siffatto. |
2) |
La domanda della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis, diretta a constatare l'assenza di fondamento della domanda di restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è accolta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112. |
3) |
Il ricorso presentato dalla Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è respinto quanto al resto. |
4) |
La domanda della Commissione diretta a ottenere la condanna della Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis alla restituzione del prefinanziamento da essa percepito in forza del contratto n. 238940 «REsponding to All Citizens needing Help (REACH112)» è respinta per quanto riguarda i costi da essa dichiarati per il primo periodo di riferimento del progetto REACH112. |
5) |
Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis è condannata a pagare alla Commissione l'importo di EUR 33 376,81, aumentato degli interessi moratori al tasso del 4 % annuo a decorrere dal 29 ottobre 2013 e fino al completo pagamento di tale importo. |
6) |
Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes — Isotis e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/30 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italian International Film/EACEA
(Causa T-676/13) (1)
([«Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) - Misure di sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei - Invito a presentare proposte nell’ambito del sistema “selettivo” 2013 - Atto dell’EACEA che respinge la candidatura della ricorrente relativa al film “Only God Forgives” - Atto dell’EACEA che conferma il rigetto ma contiene un nuova motivazione - Competenza - Ripartizione dei compiti tra la Commissione e l’EACEA - Competenza vincolata - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Linee guida permanenti 2012-2013 - Accordo di distribuzione materiale o fisica - Assenza di previa comunicazione all’EACEA - Inammissibilità della candidatura»])
(2016/C 106/33)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Italian International Film (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, B. Bettelli e M. Bottino, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e D. Homann, agenti, assistiti da D. Fosselard e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che respinge la candidatura della ricorrente alla concessione di una sovvenzione per il film «Only God Forgives», a seguito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12 MEDIA 2007 — Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei — Sistema «selettivo» 2013 (GU 2012, C 300, pag. 5), pubblicato nell’ambito della decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327, pag. 12), stabilito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Italian International Film Srl e l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/31 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2016 — Kicktipp/UAMI — Società Italiana Calzature (kicktipp)
(Causa T-135/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo kicktipp - Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS - Regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 98, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 106/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kicktipp GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: A. Dreyer, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature Srl (Milano, Italia) (rappresentante: G. Cantaluppi, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature Srl e la Kicktipp GmbH.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 12 dicembre 2013 (procedimento R 1061/2012-2), è annullata. |
2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kicktipp GmbH. |
3) |
La Società Italiana Calzature Srl sopporterà le proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Meica/UAMI — Salumificio Fratelli Beretta SpA (Stick MiniMINI Beretta)
(Causa T-247/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo STICK MiniMINI Beretta - Marchio comunitario denominativo anteriore MINI WINI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96»])
(2016/C 106/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: S. Labesius, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italia) (rappresentanti: G. Ghisletti, F. Braga e P. Pozzi, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 febbraio 2014 (procedimento R 1159/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la Salumificio Fratelli Beretta SpA
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 febbraio 2014 (procedimento R 1159/2013-4) è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni della Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG volte alla riforma della decisione della divisione di opposizione riguardo ai servizi rientranti nella classe 43. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e la Salumificio Fratelli Beretta SpA sopporteranno le proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — Italia/Commissione
(Causa T-686/14) (1)
((«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Ortofrutticoli - Settore della trasformazione dei pomodori - Aiuti alle organizzazioni di produttori - Spese sostenute dall’Italia - Proporzionalità - Autorità di cosa giudicata»))
(2016/C 106/36)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Galluzzo, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e K. Skelly, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62), nei limiti in cui detta decisione riguarda la Repubblica italiana.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/33 |
Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 — PRIMA/Commissione
(Causa T-722/14) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Nozione di vantaggi relativi dell’offerta prescelta - Trasparenza»))
(2016/C 106/37)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Ruskov, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, P. Mihaylova e D. Roussanov, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione del 12 agosto 2014 recante rigetto dell’offerta effettuata dalla ricorrente nell’ambito della gara di appalto PO/2013-13/SOF, avente ad oggetto il sostegno della rappresentanza della Commissione in Bulgaria nel contesto dell’organizzazione di eventi pubblici, e recante aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente e, in secondo luogo, delle «decisioni conseguenti», tra cui quella del 12 settembre 2014 di conclusione del contratto per l’esecuzione dell’appalto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PRIMA — Produtsentska, reklamna, informatsionna i mediyna agentsia AD è condannata alle spese. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/34 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2016 — Airpressure Bodyforming/UAMI (Slim legs by airpressure bodyforming)
(Causa T-842/14) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Slim legs by airpressure bodyforming - Diniego alla registrazione da parte dell’esaminatore - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 106/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Airpressure Bodyforming GmbH (Berchtesgaden, Germania) (rappresentante: S. Merz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: C. Martini e M. Fischer, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 ottobre 2014 (procedimento R 1570/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Slim legs by airpressure bodyforming come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Airpressure Bodyforming GmbH è condannata alle spese. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/34 |
Ordinanza del Tribunale del 28 dicembre 2015 — Skype/UAMI — Sky International (SKYPE)
(Causa T-797/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))
(2016/C 106/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Carboni e M. Browne, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: D. Rose e J. Curry, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2014 (procedimento R 1075/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sky International AG e la Skype.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Skype Ultd e la Sky International AG sopporteranno le proprie spese e ciascuna sopporterà la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/35 |
Ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2016 — Permapore/UAMI — José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins (Terraway)
(Causa T-277/15) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Terraway - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori TERRAWAY - Rigetto parziale dell’opposizione - Inadempimento dell’obbligo di versamento della tassa di ricorso entro il termine - Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2016/C 106/40)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Permapore Ltd (Nenagh, Irlanda) (rappresentante: J. Sales, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda (Grijó, Portogallo) (rappresentanti: M. Oehen Mendes, R. Duarte Morais, M. Ribeiro da Fonseca e S. Luís Dias, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 marzo 2015 (procedimento R 2496/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda e la Permapore Ltd.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Permapore Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) |
La José Joaquim Oliveira II — Jardins & Afins Lda sopporterà la proprie spese. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/35 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Voigt/Parlamento
(Causa T-618/15)
(2016/C 106/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Udo Voigt (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Richter, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il rifiuto, espresso dal presidente del Parlamento europeo, di mettere a disposizione i locali del Parlamento europeo per la conferenza stampa del ricorrente, prevista per il 16 giugno 2015; |
— |
annullare il divieto di accesso all’edificio espresso dal presidente del Parlamento europeo nei confronti dei partecipanti russi alla conferenza del 16 giugno 2015; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei trattati.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’abuso del potere discrezionale.
|
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/36 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Indeutsch International/UAMI — Crafts Americana (Raffigurazione di curve ripetute tra linee parallele)
(Causa T-20/16)
(2016/C 106/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: M/S. Indeutsch International (Noida, India) (rappresentanti: D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors e S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Crafts Americana Group, Inc. (Vancouver, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (Raffigurazione di curve ripetute tra linee parallele) — Marchio comunitario n. 8 884 264
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 5 novembre 2015 nel procedimento R 1814/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata alle loro spese nonché a quelle della ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/37 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE
(Causa T-22/16)
(2016/C 106/43)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbona, Portogallo), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) e Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M.A. Ribeiro, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che la Banca centrale europea, non avendo dato seguito alla denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, si è ingiustificatamente astenuta dal pronunciarsi, nonostante essere stata preventivamente richiesta di agire; |
— |
in subordine, annullare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, la decisione della Banca centrale europea; |
— |
condannare la Banca centrale europea, ai sensi degli articoli 340 TFUE e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a risarcire i ricorrenti per un importo di EUR 4 199 780,43, oltre interessi di mora al tasso legale fino ad avvenuto pagamento; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Diniego infondato, stanti l’omissione e l’astensione dal pronunciarsi, della richiesta di agire formulata alla Banca centrale europea attraverso la denuncia presentata dai ricorrenti il 27 novembre 2015, relativa ad atti illeciti e infondati compiuti dal Banco de Portugal. |
2. |
Assenza di imparzialità, di trasparenza, di integrità, di competenza, di efficienza e di responsabilità, nonché violazione dell’uguaglianza davanti alla legge (violazione dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali). |
3. |
Violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, sviamento di potere. |
4. |
Protezione e trattamento favorevole della IC Millenium/Bcp relativamente all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e alla violazione degli obblighi comunitari in materia di liberalizzazione della circolazione dei capitali. |
5. |
Violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»). |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/38 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/UAMI — Mueloliva (FONTOLIVA)
(Causa T-24/16)
(2016/C 106/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sovena Portugal — Consumer Goods, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: D. Martins Pereira, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mueloliva, SL (Cordova, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «FONTOLIVA» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 107 792
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1813/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso; |
— |
annullare integralmente la decisione impugnata; |
— |
rettificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel presente ricorso e dichiarare il riconoscimento della protezione al marchio internazionale n. 1 107 792 FONTOLIVA nell’Unione europea; |
— |
condannare l’UAMI a sopportar le spese sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI; |
— |
condannare la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all’UAMI. |
Motivi invocati
— |
Estinzione del marchio spagnolo anteriore n. 780 071 FUENOLIVA; |
— |
Insufficienza della prova di uso effettivo del marchio anteriore; |
— |
Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Esistenza di due marchi anteriori FONTOLIVA in Spagna. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/39 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Haw Par/UAMI — Cosmowell (GelenkGold)
(Causa T-25/16)
(2016/C 106/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Haw Par Corp. Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentanti: R. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler, C. Brockmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «GelenkGold» — Marchio comunitario n. 9 957 978
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 1907/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/39 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Caffè Nero Group/UAMI (CAFFÈ NERO)
(Causa T-29/16)
(2016/C 106/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «CAFFÈ NERO» — Domanda di registrazione n. 13 238 019
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 novembre 2015 nel procedimento R 410/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 13238019; |
— |
respingere le obiezioni alla domanda di registrazione di marchio comunitario basate sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e 7, paragrafo 2; |
— |
autorizzare l’ammissione e la pubblicazione della domanda di marchio comunitario per tutti i beni e servizi coperti; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento n. 207/2009; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/40 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — M.I. Industries/UAMI — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)
(Causa T-30/16)
(2016/C 106/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: M.I. Industries, Inc (Lincoln, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Elias, barrister, e B. Cookson, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended» — Domanda di registrazione n. 11 438 074
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2015 nel procedimento R 2944/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione n. B 002 181 272 della ricorrente e respingere il ricorso n. 11 438 074 della controinteressata; in subordine, dichiarare che la ricorrente ha provato l’uso dei suoi marchi comunitari n. 5 208 418 e n. 5 208 201 ai fini dell’opposizione n. B 002 181 272 e rinviare la causa dinanzi alla quinta commissione di ricorso perché decida delle questioni derivanti da ciascuno dei citati marchi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; in ulteriore subordine, rinviare integralmente la causa alla quinta commissione di ricorso; |
— |
condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione della Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/41 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — adp Gauselmann/UAMI (Juwel)
(Causa T-31/16)
(2016/C 106/48)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Juwel» — Domanda di registrazione n. 12 426 888
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 novembre 2015 nel procedimento R 2571/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
— |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è applicabile né in relazione alla lettera b) né in relazione alla lettera c). |
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/42 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2016 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Vieta Audio (Vita)
(Causa T-35/16)
(2016/C 106/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vieta Audio, SA (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «Vita» — Marchio comunitario n. 9 993 361
Procedimento dinanzi all’UAMI: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 12 novembre 2015 nel procedimento R 2232/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata alle loro spese nonché a quelle della ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/42 |
Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Caffè Nero Group/UAMI (CAFFÈ NERO)
(Causa T-37/16)
(2016/C 106/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd. (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «CAFFÈ NERO» — Domanda di registrazione n. 13 436 175
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 novembre 2015 nel procedimento R 954/2015-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere la domanda di marchio comunitario n. 13 436 175 per procedere alla registrazione; |
— |
respingere le eccezioni alla domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) e dell’articolo 7, paragrafo 2; |
— |
consentire l’accettazione e la pubblicazione della domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi interessati; |
— |
condannare l’UAMI a sostenere le spese della ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) del regolamento n. 207/2009; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/43 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/UAMI — Fink (NANA FINK)
(Causa T-39/16)
(2016/C 106/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: T. Boddien, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nadine Fink (Basilea, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la registrazione internazionale del marchio figurativo contenente gli elementi verbali «NANA FINK» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. IR 1 111 651
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 12 novembre 2015, nel procedimento R 679/2014-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata relativa al procedimento di opposizione B 2 125 543 (registrazione internazionale del marchio n. IR 1 111 651); |
— |
condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/44 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2016 — 1&1 Telecom/Commissione
(Causa T-43/16)
(2016/C 106/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Germania) (rappresentanti: J. Murach, avvocato e P. Alexiadis, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea del 19 novembre 2015, adottata dal direttore generale della concorrenza e relativa all’attuazione della misura per operatori non-MNO nel caso COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (la «decisione sulla concentrazione»), con cui la lettera di impegno volontario è stata dichiarata conforme agli impegni definitivi e al diritto dell’Unione europea; |
— |
ordinare alla Commissione di richiedere che Telefónica Deutschland produca una nuova lettera di impegno volontario strettamente limitata all’obbligo su di essa incombente, ai sensi del punto 78 degli impegni definitivi approvati dalla decisione sulla concentrazione; |
— |
ordinare alla Commissione di sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 87 della versione consolidata del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di diritto, poiché i trattati, il regolamento comunitario sulle concentrazioni, la decisione sulla concentrazione e gli impegni definitivi non consentono la clausola 2.3 della lettera di impegno volontario così come accettata dalla decisione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la sua decisione, la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere nell’aver tenuto conto di considerazioni estranee alla concorrenza, in violazione dei trattati, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e della decisione sulla concentrazione. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/45 |
Ricorso proposto il 1o febbraio 2016 — Azanta/UAMI — Novartis (NIMORAL)
(Causa T-49/16)
(2016/C 106/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Azanta A/S (Hellerup, Danimarca) (rappresentante: M. Hoffgaard Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NIMORAL» — Domanda di registrazione n. 12 204 079
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o dicembre 2015 nel procedimento R 634/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
autorizzare la registrazione del marchio controverso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
21.3.2016 |
IT |
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C 106/45 |
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-45/11, De Nicola/BEI
(Causa T-55/16 P)
(2016/C 106/54)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 61-67 della sentenza stessa; |
— |
Per l’effetto, condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del TFP affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. Con vittoria delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
La presente causa è sostanzialmente identica alle cause F-55/08 e F-59/09, che vedevano opposti il ricorrente alla Banca europea degli investimenti.
Precisa il ricorrente a questo riguardo che la sentenza impugnata non ha statuito sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione, delle linee guida per il 2009, delle due lettere del presidente della BEI in data 17 e 30 novembre 2010, e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’obbligo di annullare le linee guida per il 2009 e le lettere 17.11.2010 e 30.11.2010 del presidente della BEI.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla natura contrattuale del rapporto fra il ricorrente e la BEI.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni materiali e morali.
|
21.3.2016 |
IT |
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C 106/46 |
Ordinanza del Tribunale del 19 gennaio 2016 — Klass/UAMI — F. Smit (PLAYSEAT e PLAYSEATS)
(Causa T-540/14) (1)
(2016/C 106/55)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Bulté e Krempa/Commissione
(Causa F-96/14) (1)
((Funzione pubblica - Aventi diritto di un ex funzionario deceduto - Pensioni - Pensioni di reversibilità - Articolo 85 dello Statuto - Ripetizione dell'indebito - Irregolarità del versamento - Evidenza dell’irregolarità del versamento - Mancanza))
(2016/C 106/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Hilde Bulté e Tom Krempa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Lombaert e A. Surny)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, agenti, successivamente G. Gattinara, agente)
Oggetto
L’annullamento della decisione adottata dalla Commissione recante modifica retroattiva delle pensioni di reversibilità concesse ai ricorrenti e con cui si ordina il recupero degli importi in sovrappiù indebitamente percepiti.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 22 novembre 2013, come emerge dall’avviso dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» recante la stessa data, di modificare, con effetto retroattivo al 1o agosto 2010, le pensioni concesse, rispettivamente, alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa, quali aventi diritto di un ex funzionario deceduto, e di procedere al recupero degli importi indebitamente versati loro per il periodo tra il 1o agosto 2010 e il novembre 2013, è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a restituire alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa gli importi prelevati, in applicazione della decisione di cui al primo punto del presente dispositivo, sulle rispettive pensioni. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 7 del 12/01/2015, pag. 49.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 5 febbraio 2016 — GV/SEAE
(Causa F-137/14) (1)
([Funzione pubblica - Personale del SEAE - Agente contrattuale - Contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), del RAA - Motivi di licenziamento - Cessazione del rapporto di fiducia - Diritto ad essere sentito - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio di buona amministrazione - Danno materiale - Danno morale])
(2016/C 106/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GV (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione del SEAE di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione del 29 gennaio 2014, con la quale il direttore della direzione «Risorse umane» del Servizio europeo per l’azione esterna, in qualità di Autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha deciso di risolvere il contratto di lavoro di GV con effetto a decorrere dal 31 agosto 2014 è annullata. |
2) |
Il Servizio europeo per l’azione esterna è condannato a versare a GV, come risarcimento del danno morale subito da quest’ultimo, l’importo di EUR 5 000. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da GV. |
(1) GU C 34 del 2/2/2015, pag. 54.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/48 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Barnett e Mogensen/Commissione
(Causa F-56/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari in pensione - Pensione di vecchiaia - Articolo 64 dello statuto - Coefficienti correttori - Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori - Articolo 65, paragrafo 2, dello statuto - Attualizzazione intermedia - Articoli 3, 4 e 8 dell’allegato XI dello Statuto - Limite di sensibilità - Variazione del costo della vita - Articolo 65, paragrafo 4, dello statuto - Assenza di attualizzazione per gli anni 2013 e 2014 decisa dal legislatore - Portata - Regolamento n. 1416/2013 - Sopravalutazione del coefficiente correttore per la Danimarca - Riduzione del coefficiente correttore mediante il meccanismo di attualizzazione intermedia - Sviamento di potere))
(2016/C 106/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Adrian Barnett (Roskilde, Danimarca) e Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti, residenti in Danimarca, quale risulta dai loro cedolini di pensione del mese di giugno 2014, e di risarcimento del danno morale asseritamente subito in ragione di informazioni divergenti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I sigg.ri Barnett e Mogensen sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sostenere le spese della Commissione europea. |
(1) GU C 213 del 29.6.2015, pag. 46.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/49 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Clausen e Kristoffersen/Parlamento
(Causa F-62/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari in pensione - Pensione di vecchiaia - Articolo 64 dello statuto - Coefficienti correttori - Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori - Articolo 65, paragrafo 2, dello statuto - Attualizzazione intermedia - Articoli 3, 4 e 8 dell’allegato XI dello Statuto - Limite di sensibilità - Variazione del costo della vita - Articolo 65, paragrafo 4, dello statuto - Assenza di attualizzazione per gli anni 2013 e 2014 decisa dal legislatore - Portata - Regolamento n. 1416/2013 - Sopravalutazione del coefficiente correttore per la Danimarca - Riduzione del coefficiente correttore mediante il meccanismo di attualizzazione intermedia - Sviamento di potere))
(2016/C 106/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Svend Leon Clausen (Jyllinge, Danimarca) e Niels Kristoffersen (Køge, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e L. Deneys, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione dei ricorrenti, residenti in Danimarca, quale risulta dai loro cedolini di pensione del mese di giugno 2014, e di risarcimento del danno morale asseritamente subito in ragione di informazioni divergenti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I sigg.ri Clausen e Kristoffersen sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
(1) GU C 213 del 29.6.2015, pag. 49.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/50 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 febbraio 2016 — Barnett, Ditlevsen e Madsen/CESE
(Causa F-66/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari in pensione - Pensione di vecchiaia - Articolo 64 dello statuto - Coefficienti correttori - Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori - Articolo 65, paragrafo 2, dello statuto - Attualizzazione intermedia - Articoli 3, 4 e 8 dell’allegato XI dello Statuto - Limite di sensibilità - Variazione del costo della vita - Articolo 65, paragrafo 4, dello statuto - Assenza di attualizzazione per gli anni 2013 e 2014 decisa dal legislatore - Portata - Regolamento n. 1416/2013 - Sopravalutazione del coefficiente correttore per la Danimarca - Riduzione del coefficiente correttore mediante il meccanismo di attualizzazione intermedia - Sviamento di potere))
(2016/C 106/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca), Suzanne Ditlevsen (Copenhagen, Danimarca) e Annie Madsen (Frederiksberg, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, A. Carvajal, L. Camarena Januzec e X. Chamodraka, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni che riducono il coefficiente correttore applicabile alla pensione delle ricorrenti, residenti in Danimarca, quale risulta dai loro cedolini di pensione del mese di giugno 2014, e di risarcimento del danno morale asseritamente subito in ragione di informazioni divergenti e contraddittorie per motivare le decisioni impugnate.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
I sigg.ri Barnett, Ditlevsen e Madsen sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato economico e sociale europeo. |
(1) GU C 213 del 29.6.2015, pag. 50.
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/50 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2016 — Fedtke/CESE
(Causa F-107/15) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Collocamento a riposo d’ufficio - Età pensionabile - Domanda di mantenimento in attività oltre il limite di età - Articolo 52, secondo comma, dello Statuto - Interesse del servizio - Articolo 82 del regolamento di procedura - Motivi di irricevibilità di ordine pubblico - Irregolarità del procedimento precontenzioso))
(2016/C 106/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente Ingrid Fedtke (Wezembeek-Oppen, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: K. Gambino, A. Carvajal, L. Camarena Januzec e X. Chamodraka, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di collocare la ricorrente a riposo con decorrenza dal 31 dicembre 2014 e della decisione che respinge la sua domanda di proroga del servizio.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La sig.ra Fedtke sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Comitato economico e sociale europeo. |
(1) GU C 320 del 28/9/2015, pag. 53
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/51 |
Ricorso proposto l'11 gennaio 2016 — ZZ/SEAE
(Causa F-2/16)
(2016/C 106/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: H.-E. von Harpe, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del convenuto, di non rimborsare al ricorrente le spese di trasferimento dallo Zambia al Belgio.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto del 12 marzo 2015; |
— |
e, eventualmente, annullare altresì la decisione implicita di rigetto del reclamo |
— |
condannare il Servizio europeo per l’azione esterna alle spese del procedimento nonché della fase precontenziosa. |