|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
||
|
|
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
|
RISOLUZIONI |
|
|
|
Parlamento europeo |
|
|
|
Martedì 10 settembre 2013 |
|
|
2016/C 93/01 |
||
|
2016/C 93/02 |
||
|
2016/C 93/03 |
||
|
2016/C 93/04 |
||
|
2016/C 93/05 |
||
|
2016/C 93/06 |
||
|
|
Mercoledì 11 settembre 2013 |
|
|
2016/C 93/07 |
||
|
2016/C 93/08 |
||
|
2016/C 93/09 |
||
|
2016/C 93/10 |
||
|
2016/C 93/11 |
||
|
2016/C 93/12 |
||
|
|
Giovedì 12 settembre 2013 |
|
|
2016/C 93/13 |
||
|
2016/C 93/14 |
||
|
2016/C 93/15 |
||
|
2016/C 93/16 |
||
|
2016/C 93/17 |
||
|
2016/C 93/18 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione in Siria (2013/2819(RSP)) |
|
|
2016/C 93/19 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione in Egitto (2013/2820(RSP)) |
|
|
2016/C 93/20 |
||
|
2016/C 93/21 |
||
|
2016/C 93/22 |
||
|
2016/C 93/23 |
||
|
2016/C 93/24 |
||
|
2016/C 93/25 |
||
|
2016/C 93/26 |
||
|
2016/C 93/27 |
||
|
2016/C 93/28 |
||
|
2016/C 93/29 |
||
|
|
RACCOMANDAZIONI |
|
|
|
Parlamento europeo |
|
|
|
Giovedì 12 settembre 2013 |
|
|
2016/C 93/30 |
|
Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
|
IT |
|
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 9 al 12 settembre 2013
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 357 E del 6.12.2013.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 10 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/2 |
P7_TA(2013)0339
Strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sullo sviluppo di una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa (2012/2298(INI))
(2016/C 093/01)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la comunicazione della Commissione su «Ricerca e innovazione per la mobilità futura dell'Europa — Sviluppare una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti» (COM(2012)0501), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione sul «Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”» (COM(2011)0808), |
|
— |
visto il libro bianco della Commissione del 2011 sulla «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione su «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011–2020 (1), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0241/2013), |
|
A. |
considerando che la Commissione ha individuato carenze nella capacità di innovazione del sistema europeo dei trasporti; |
|
B. |
considerando che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione nel settore dei trasporti rappresentano simultaneamente un investimento nell'economia e per la creazione di posti di lavoro e possono pertanto produrre un triplice effetto; |
|
C. |
considerando che l'innovazione è essenziale per creare un sistema di trasporto più integrato, intelligente e sicuro per i cittadini, per rispondere alle sfide ambientali cui il settore dei trasporti si confronta e per giungere a un'economia a basse emissioni di anidride carbonica; |
|
D. |
considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di cambiamento climatico ed energia sono strettamente collegati all'innovazione nei trasporti: riduzione delle emissioni di gas serra del 20 % rispetto al 1990, 20 % del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e aumento del 20 % dell'efficienza energetica, come pure l'obiettivo di ridurre la mortalità negli incidenti stradali del 50 % rispetto al 2001; |
|
E. |
considerando che occorre un reale cambiamento degli atteggiamenti e dei livelli di aspettativa degli utenti per stimolare un congruo numero di imprese e prestatori di servizi a modificare i loro paradigmi e a sfruttare le possibilità di innovazione offerte dalle convergenze creative e dagli approcci non convenzionali cui si riferisce il paragrafo 5.3 della comunicazione della Commissione (COM(2012)0501); |
|
F. |
considerando che sono apprezzate le iniziative illustrate nel Libro bianco sui trasporti, in particolare quelle indicate al paragrafo 3.2 (intitolato «Innovare per il futuro — tecnologia e comportamenti»), congiuntamente alle iniziative 7 («Trasporto multimodale di merci: e-Freight») e 22 («Una mobilità da porta a porta senza intoppi») |
|
G. |
considerando che la strategia europea deve garantire un equilibrio tra gli sforzi volti a ridurre l'impronta ecologica dei trasporti e quelli atti a garantire la libera circolazione nell'Unione europea, al fine di creare uno spazio unico europeo dei trasporti intermodale, interconnesso, integrato ed efficiente nell'utilizzo delle risorse; |
|
H. |
considerando che nel 2012 nell'Unione europea si sono ancora registrati più di 31 000 vittime d'incidenti stradali e oltre 1 500 000 feriti, in taluni casi gravi; |
|
I. |
considerando che esistono già tecnologie che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dello «spazio europeo della sicurezza stradale», che tuttavia non sono state ancora introdotte sul mercato; |
Principi generali
|
1. |
sottolinea che, oltre a migliorare la salute e la qualità della vita e a potenziare la qualità dei servizi, fornendo soluzioni sempre più su misura orientate maggiormente sulle esigenze degli utenti, nonché a rafforzare la sicurezza, una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti per la futura mobilità sostenibile dell'Europa deve promuovere innanzitutto la qualità del servizio, la comodità per i passeggeri e le imprese e il ricorso a una mobilità sostenibile, sulla base degli obiettivi e della legislazione dell'Unione relativi alla riduzione del consumo energetico, del rumore da traffico, degli inquinanti atmosferici, delle materie prime e delle emissioni di gas serra sino al 2020, 2030 e 2050; |
|
2. |
invita la Commissione e il Consiglio, vista la rilevanza della ricerca e dell'innovazione (R&I) per l'intera economia europea, a riconoscere l'importanza dell'iniziativa Orizzonte 2020 stanziando finanziamenti adeguati a tal fine; |
|
3. |
conferma l'obiettivo della Commissione di rendere più coerenti la R&I nel campo dei trasporti con le tabelle di marcia e gli obiettivi europei di politica dei trasporti per ciascun settore; ritiene tuttavia che l'approccio proposto nella comunicazione della Commissione debba essere adattato in funzione delle priorità di seguito definite; |
|
4. |
ritiene che una strategia europea nel settore delle tecnologie di trasporto debba contemplare tutte le regioni dell'Unione europea onde garantire la circolazione efficace delle persone e dei beni e favorire quindi l'instaurazione di un autentico mercato unico europeo; |
|
5. |
ritiene che un uso più efficiente, coerente e mirato dell'R&I nella definizione e nell'attuazione della politica dei trasporti sia fondamentale per poter rispondere alle nuove realtà, rompendo con gli approcci convenzionali e concentrando l'attenzione su idee pionieristiche, al fine di potere offrire agli utenti soluzioni di trasporto innovative che rispondano ai bisogni e soddisfino le condizioni di disponibilità, redditività, credibilità, qualità e continuità; |
|
6. |
invita la Commissione a creare un quadro favorevole alla R&I elaborando sistemi tariffari equi, efficienti e innovativi per tutti i tipi di mobilità e modi di trasporto, in particolare internalizzando i costi esterni e tenendo conto dei principi «chi inquina paga» e «chi usa paga»; |
|
7. |
difende l'utilità del Sistema di monitoraggio e informazione sulla ricerca e l'innovazione nei trasporti (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System — TRIMIS) proposto dalla Commissione e chiede che tale sistema includa la prospettiva degli utenti, in quanto esso costituirebbe uno strumento ideale per identificare le barriere che l'abitudine frappone all'innovazione, individuare le opportunità e incoraggiare il diffondersi di nuove possibilità di servizio che promuovano e favoriscano un cambiamento degli atteggiamenti sociali nei confronti dei trasporti sostenibili; |
|
8. |
sottolinea che la chiusura di fronte alle nuove tecnologie può ostacolare la piena realizzazione del potenziale dell'innovazione nel settore dei trasporti e lo sviluppo di idee innovative; ritiene pertanto che le politiche dell'Unione debbano essere tecnologicamente neutre rispetto alle tecnologie alternative per i trasporti («neutralità tecnologica»): priorità e finanziamenti devono essere decisi sulla base dei risultati lungo tutto il ciclo di vita delle tecnologie utilizzate negli specifici settori di trasporto e gli sforzi compiuti in materia di armonizzazione non devono ostacolare l'elaborazione di soluzioni innovative e alternative nel settore dei trasporti, la diversificazione del mix energetico e la diffusione di tecnologie di comunicazione intelligenti; |
|
9. |
pone altresì in evidenza che per aiutare le imprese e gli organismi pubblici ad assorbire nuove soluzioni e tecnologie innovative occorrono maggiore efficienza nella catena dell'innovazione e più investimenti in misure quali gli incentivi economici, al fine di superare gli ostacoli che si frappongono all'applicazione e alla diffusione nel mercato («impegni a ciclo completo»); incoraggia pertanto la Commissione a dare un seguito alle sue riflessioni secondo le quali, per dare libero corso a tutto il potenziale d'innovazione del settore dei trasporti e sostenere le imprese innovative, il sostegno deve essere mirato alla commercializzazione, alla dimostrazione e alla piena attuazione di nuove soluzioni, mentre adeguati strumenti finanziari e di gestione possono garantire la rapida applicazione dei risultati della ricerca; |
|
10. |
è del parere che tutte le regioni europee e i loro rispettivi bacini di occupazione dovrebbero approfittare di tale strategia e sottolinea che occorre tener conto delle specificità e del potenziale regionali, soprattutto in sede di sviluppo di modalità di trasporto meno inquinanti; invita le autorità di livello sussidiario nonché le parti in causa a instaurare partenariati per l'innovazione nel settore della mobilità sostenibile; |
|
11. |
chiede che sia dato maggiore sostegno alle attività di R&I delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare agevolando l'accesso ai fondi UE e riducendo gli oneri amministrativi, e sottolinea l'importanza di creare e mantenere l'occupazione e una crescita sostenibile attraverso l'R&I; |
|
12. |
ritiene che gli investimenti a titolo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento dell'UE aprano ampie prospettive per quanto riguarda lo sviluppo nelle regioni europee di una specializzazione intelligente nel settore della mobilità sostenibile; |
|
13. |
incoraggia le autorità nazionali e regionali a elaborare strategie in materia di ricerca e di sviluppo basate sul concetto della specializzazione intelligente ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi strutturali e di un rafforzamento delle sinergie tra gli investimenti del settore pubblico e di quello privato; |
|
14. |
ricorda, a tale riguardo, che una strategia per le tecnologie innovative deve essere concepita tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità dei territori interessati, il che implica che un approccio standard, uguale per tutti, non risulterà sufficiente; ritiene, a titolo di esempio, che le regioni caratterizzate da vincoli territoriali specifici quali le regioni insulari, di montagna, ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione dispongano di tipologie specifiche di potenziale economico e di altra natura che, per essere messe a frutto, richiedono soluzioni appropriate e innovative in materia di mobilità; sottolinea, in tale contesto, la necessità di destinare congrui fondi a infrastrutture di trasporto sostenibile; |
|
15. |
insiste sulla necessità di semplificare maggiormente le procedure amministrative per il finanziamento della R&I a livello europeo, nazionale, regionale, locale e transfrontaliero, al fine di istituire un quadro giuridico chiaro e trasparente; |
|
16. |
sottolinea che gli sforzi per ridurre il numero di morti e feriti per incidenti stradali non si devono affievolire; esorta la Commissione a esaminare e attuare le proposte approvate a larga maggioranza dal Parlamento per migliorare la sicurezza stradale; |
|
17. |
ritiene che un cambiamento nell'ambito delle tecnologie dei trasporti sia opportuno e importante; sottolinea tuttavia che tale cambiamento non deve realizzarsi attraverso i divieti, ma tramite incentivi a favore dell'uso di nuove tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse; |
|
18. |
sottolinea che non devono esistere tabu per quanto concerne le innovazioni nel campo di soluzioni di trasporto nuove e innovative o l'impiego di prassi consolidate in nuove combinazioni; |
Misure di carattere generale
|
19. |
ritiene che l'R&I nel settore della mobilità sostenibile debba muovere dal principio dell'integrazione, in particolare attraverso l'eliminazione dei collegamenti mancanti a livello transfrontaliero (interconnessioni), una maggiore compatibilità tra i sistemi e all'interno dei medesimi (interoperabilità) e l'obiettivo di un conseguire una transizione verso la combinazione dei modi di trasporto più adatti per un determinato percorso (intermodalità e comodalità); |
|
20. |
ricorda la necessità che l'UE sviluppi una vera politica comune dei trasporti che garantisca trasporti adeguati in seno alle regioni europee e tra di esse, come pure la loro coerenza a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; invita gli Stati membri e le regioni ad assicurare che il mix di modelli rifletta maggiormente l'orientamento verso una mobilità autenticamente sostenibile; |
|
21. |
sottolinea che tale strategia deve basarsi su un modello integrativo che attribuisca la massima importanza ai collegamenti interregionali e transfrontalieri mancanti, in particolare nelle regioni caratterizzate da una discontinuità geografica, e su soluzioni di trasporto multimodale innovative capaci di ridurre le disparità regionali, stimolare la mobilità del lavoro e potenziare la coesione territoriale; è consapevole del fatto che attualmente esistono considerevoli differenze tra le regioni in materia di reti di trasporto e richiama l'attenzione sulla necessità di investire in tecnologie e soluzioni di trasporto sostenibili nelle regioni che presentano svantaggi particolari, tenendo altresì presente il potenziale del meccanismo per collegare l'Europa; |
|
22. |
sottolinea la necessità di concentrare l'R&I anche sullo sviluppo di elementi infrastrutturali sostenibili per favorire una transizione verso l'impiego di materie prime rinnovabili, come il legno o materiali compositi, quali componenti dell'infrastruttura ferroviaria (ad esempio pali delle catenarie o di segnalazione, materiale di costruzione per i binari o i ponti); sottolinea che ciò include attività di R&I volte a sviluppare una sostanza per impregnare le traversine che possa servire da alternativa al creosoto, il cui uso sarà vietato dalla legislazione dell'UE a partire dal 2018; |
|
23. |
sottolinea che i nuovi approcci alla mobilità non possono essere imposti e che, per promuovere comportamenti più sostenibili, occorre compiere maggiori sforzi di ricerca per quanto riguarda i settori della conoscenza eco-sociale, della pianificazione spaziale e urbana e delle tecnologie nel campo della domanda di mobilità e dei mutamenti comportamentali, intesi a controllare meglio i flussi di trasporto attraverso, tra l'altro, strumenti innovativi di gestione della mobilità, catene di mobilità da porta a porta senza intoppi e rispondenti alle esigenze degli utenti, sistemi di guida ecocompatibili e intelligenti e l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tempo reale; |
|
24. |
ritiene fondamentale il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella governance europea della politica dell'innovazione applicata al trasporto e alla mobilità; rivendica l'esperienza e le conoscenze che questo settore della pubblica amministrazione può apportare sia nel settore dell'integrazione di tecnologie, infrastrutture, veicoli e passeggeri sia nella promozione di nuove abitudini sociali in materia di mobilità; osserva che le autorità locali e regionali identificano e sono chiamate a gestire problemi di mobilità molto intensi, sperimentano costantemente, pongono in essere buone pratiche e idee innovatrici e, a seconda delle diverse situazioni che affrontano, sono particolarmente familiarizzate con l'innovazione; |
|
25. |
sottolinea la necessità di ricerche sulla concorrenza leale nel settore dei trasporti intramodali e intermodali e sugli ostacoli creati dagli interessi connessi agli attuali modelli d'impresa, comprese ricerche sugli strumenti tecnologici necessari per migliorare la coerente ed efficace applicazione e il controllo delle norme sociali nell'ambito del trasporto su strada e del cabotaggio nonché delle condizioni di lavoro delle persone occupate nel settore; |
|
26. |
sottolinea l'urgente necessità di soluzioni innovative per ridurre il rumore prodotto da tutti i modi di trasporto, soprattutto alla fonte, al fine di salvaguardare la salute e la qualità della vita dei cittadini dell'UE e garantire l'accettazione da parte della popolazione; pone fortemente l'accento, a tale proposito, sulla sua risoluzione concernente lo spazio unico europeo dei trasporti e sugli obiettivi definiti in tale contesto riguardo alla riduzione del 20 % del rumore, delle vibrazioni e del consumo di energia dei trasporti su rotaia entro il 2020 (rispetto ai valori di riferimento del 2010) e ribadisce che le emissioni acustiche devono assumere fin dall'inizio un ruolo di primo piano nell'ambito dello sviluppo di nuove tecnologie, concetti e infrastrutture nel settore dei trasporti; |
|
27. |
è persuaso che le tecnologie innovative che affrontano l'interazione fra infrastrutture e veicoli possono svolgere un ruolo significativo nel ridurre gli incidenti, il rumore, le vibrazioni, il consumo energetico, le emissioni di gas e l'impatto climatico; |
|
28. |
conferma che gli sforzi tesi a garantire un'energia più pulita per le tecnologie dei trasporti e della mobilità devono essere collegati a concetti più efficienti e a una migliore progettazione dei veicoli; sottolinea il potenziale di risparmio energetico offerto dal ricorso a idee innovative quali il recupero dell'energia, che sfruttano le opportunità offerte dalle energie rinnovabili e dal ricorso a carburanti alternativi; |
|
29. |
sottolinea la necessità di pensare non solo alla costruzione di nuove infrastrutture di trasporto, ma di tenere esplicitamente conto, nelle strategie di ricerca e sviluppo, degli aspetti concernenti la loro riparazione, manutenzione e miglioramento (ad esempio, dotandole di componenti per la gestione intelligente del traffico e della tecnologia «dal veicolo all'infrastruttura»); |
|
30. |
esorta gli Stati membri e la Commissione a investire nella ricerca sui sistemi di trasporto intelligenti (STI) e ad assicurare che sia messa in atto, contribuendo in tal modo a ridurre la congestione del traffico, a conferire maggiore efficienza ecologica al trasporto europeo e a incrementarne la sicurezza; |
|
31. |
invita la Commissione a verificare l'uniformazione dei container e degli altri contenitori adibiti al trasporto, nonché delle dimensioni dei veicoli di tutti i modi di trasporto, al fine di promuovere l'obiettivo dell'interoperabilità e della intermodalità; |
|
32. |
invita la Commissione a mettere a disposizione degli Stati membri un manuale di buone pratiche per rispettare i valori limite previsti dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente; |
Misure specifiche
|
33. |
riconosce l'importanza dell'R&I nel settore della mobilità individuale e sottolinea che il comportamento degli utenti della strada è decisivo; chiede che siano creati incentivi alla scelta di mezzi di trasporto e tipi di mobilità sostenibili, fisicamente attivi, sicuri e sani, per sviluppare approcci innovativi che promuovano un trasporto pubblico ecologico e gli spostamenti a piedi e in bicicletta, tenendo conto delle necessità e particolarità delle zone urbane, suburbane, interurbane e rurali; ritiene importante migliorare l'interoperabilità tra servizi di trasporto e che le autorità di omologazione debbano affrontare con particolare prontezza e urgenza gli eventuali problemi di ordine tecnico-amministrativo che possano insorgere, così da immettere sul mercato nuove alternative di trasporto con queste caratteristiche; |
|
34. |
sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE diano esempi di buone pratiche nei propri servizi di gestione della mobilità e facciano della gestione trasparente di tale sforzo e dei suoi risultati un elemento distintivo delle istituzioni comunitarie; |
|
35. |
insiste sulla necessità di promuovere le pratiche efficaci esistenti nel settore del trasporto sostenibile e di rafforzare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra le regioni che presentano un potenziale di sviluppo analogo; raccomanda alle autorità locali di sviluppare esempi di buone pratiche realizzando piani di mobilità urbana sostenibile in stretta consultazione con la società civile; |
|
36. |
ritiene che i sistemi europei di navigazione satellitare come Galileo debbano costituire un pilastro fondamentale per lo sviluppo di un trasporto intelligente ed efficiente in Europa; |
|
37. |
sostiene le attività di R&I che possono contribuire a una transizione dalla proprietà dei veicoli a comportamenti meno convenzionali degli utenti e a nuove forme di servizi di trasporto quali la condivisione di automobili e biciclette (car-sharing e bike-sharing); incoraggia la Commissione a intensificare la promozione di tipologie collettive di mobilità individuale e di sistemi di trasporto pubblico e collettivo individualizzati; |
|
38. |
chiede che la ricerca sia estesa al settore fiscale e amministrativo, propugnando incentivi creativi su imposte, tasse e prezzi pubblici destinati sia ai singoli utenti, sia ai fabbricanti o fornitori di prodotti, servizi e/o contenuti che promuovano l'uso della bicicletta e gli spostamenti a piedi, se del caso in combinazione con il trasporto pubblico o altre modalità di mobilità sostenibile; |
|
39. |
ribadisce la necessità di migliorare e promuovere i trasporti multimodali attraverso sistemi integrati di informazione elettronica e di emissione dei biglietti, basati su soluzioni open-data; sottolinea che la ricerca e l'innovazione in tale settore devono basarsi, in particolare, su accessibilità fisica, interoperabilità, accessibilità e trasparenza dei prezzi, facilità di utilizzo ed efficienza; |
|
40. |
pone l'accento sull'esigenza di mettere a punto soluzioni infrastrutturali innovative e durature — compreso un maggiore sviluppo dei sistemi di informazione, pagamento e prenotazione — che tengano anche conto, in particolare, dell'accessibilità senza barriere architettoniche per tutti i passeggeri e specificamente per le persone disabili o a mobilità ridotta, ad esempio gli utenti su sedie a rotelle, con passeggini, biciclette o bagagli pesanti; |
|
41. |
sostiene il libero accesso a terzi dei dati relativi agli orari ed eventuali ritardi dei mezzi di trasporto pubblici, affinché si possano creare applicazioni telematiche capaci di offrire maggiore comodità ai viaggiatori, come informazioni in tempo reale su come raggiungere una specifica destinazione con diversi modi di trasporto o la comparazione dell'impronta ecologica dei diversi modi di trasporto utilizzabili per raggiungere una determinata destinazione; |
|
42. |
sottolinea che, per quanto riguarda lo sviluppo dell'innovazione nel campo dei trasporti e della mobilità nelle aree urbane e residenziali, l'attenzione deve essere incentrata sulla salute e la qualità della vita, in termini di spazio sufficiente per tutti, riduzione del rumore e aria più pulita; |
|
43. |
ricorda alla Commissione l'urgente necessità di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, in particolare i più vulnerabili come i bambini, gli anziani, i pedoni, i ciclisti o le persone con disabilità e a mobilità ridotta; appoggia i progetti di R&I che combinano soluzioni tecnologiche con conducenti intelligenti e relativi approcci comportamentali; |
|
44. |
ritiene che per ridurre la congestione stradale nelle zone urbane e nelle regioni ad alta densità edilizia, parallelamente al miglioramento dell'efficacia dei mezzi di trasporto già esistenti, sia importante che i progressi tecnologici consentano di individuare soluzioni alternative di trasporto e incoraggiarne l'utilizzo; |
|
45. |
esorta vigorosamente la Commissione a promuovere l'innovazione relativa alle navi a emissioni zero, in particolare traghetti, navi da crociera e navi impiegate per la navigazione marittima, basata sull'impiego di energie rinnovabili (eolica, solare, del moto ondoso) e collegata alle tecnologie delle celle a combustibile; |
|
46. |
invita la Commissione a concentrare gli sforzi di ricerca sull'ulteriore riduzione dell'impatto climatico e sulla salute delle emissioni prodotte da tutti i modi di trasporto; |
|
47. |
ritiene che una strategia europea nel campo della tecnologia dei trasporti che sia coerente ed efficiente debba essere conforme con la strategia Europa 2020 (COM(2010)2020) e con gli obiettivi di riduzione del 1990, oltre che con il Libro bianco del 2011 sui trasporti, «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144), in termini di coesione territoriale e di sviluppo equilibrato; è del parere che essa dovrebbe consentire di ridurre il consumo energetico, il rumore del traffico, le esigenze di trasporto, gli inquinanti atmosferici e le emissioni di gas serra; al fine di raggiungere tali obiettivi, insiste sulla necessità che l'Unione stabilisca a tal fine taluni traguardi fissi per il 2020, 2030 e il 2050; |
|
48. |
sottolinea la necessità di rafforzare la R&I nel campo della navigazione interna, in particolare per creare imbarcazioni pulite e tecnologie idonee alla navigazione a basso pescaggio, come per esempio il sistema RASSIN (River Adapted Ships for Sustainable Inland Navigation), che consentirebbe risparmi nell'infrastruttura della navigazione interna; |
|
49. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire di un Sistema di monitoraggio e informazione sulla ricerca e l'innovazione nei trasporti (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System — TRIMIS); sottolinea l'importanza di fornire ai responsabili politici regionali informazioni regolari, gratuite, facilmente accessibili e affidabili; deplora che sia tuttora molto difficile accedere alle informazioni relative ai finanziamenti dell'UE a favore di progetti in materia di trasporti; |
|
50. |
raccomanda alla Commissione europea di sviluppare iniziative che individuino e premino i progetti di sviluppo urbano sostenibile, come ad esempio il premio RegioStar; |
|
51. |
sottolinea che una strategia europea d'insieme deve essere sostenuta dal basso, attraverso strategie di trasporto integrate e ben elaborate da parte delle autorità locali e regionali nonché dai governi nazionali; osserva che occorre sostenere la definizione di tali strategie mediante i fondi europei; |
|
52. |
ritiene che l'aiuto pubblico deve essere concesso nel pieno rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, comprese le disposizioni che disciplinano le attività di ricerca, di sviluppo e di innovazione, nonché quelle riguardanti il finanziamento delle attività e delle infrastrutture di trasporto; è nondimeno del parere che le norme europee in materia di aiuti di Stato debbano tenere debitamente conto dei particolari svantaggi che denotano talune regioni. |
|
53. |
sottolinea che la Commissione dovrebbe migliorare le sue attività in materia di trasferimento delle conoscenze derivanti dalla R&I agli utenti interessati (come le PMI o gli istituti di ricerca) creando una base di dati unica che fornisca una chiara descrizione per categoria di tutti i progetti di R&I finanziati dall'UE; |
|
54. |
sottolinea l'importanza di nuove iniziative come il raggruppamento della capacità di trasporto e logistica al fine di aumentare l'efficienza del trasporto merci, e invita la Commissione ad affrontare i possibili ostacoli a siffatte iniziative; |
|
55. |
sottolinea l'importanza di definire livelli di emissioni per determinati modi di trasporto, per esempio le automobili, e di valutare l'adozione di un simile approccio per il trasporto aereo e navale; |
|
56. |
sostiene la necessità di più R&I in materia di soluzioni di sicurezza per il settore dei trasporti, purché siano rispettati i principi di proporzionalità, non discriminazione e protezione dei dati; |
|
57. |
conferma e sostiene l'approccio proposto dalla Commissione attraverso le sue misure a favore di una strategia europea per la tecnologia dei trasporti; sottolinea tuttavia che in tale contesto non si profila una base giuridica per atti delegati o simili, ma che la Commissione deve proporre misure da approvare nell'ambito della procedura di codecisione; |
|
58. |
invita la Commissione a tenere conto delle priorità di cui alla presente relazione in sede di elaborazione del piano strategico europeo per la tecnologia dei trasporti e delle opzioni di ulteriore intervento; |
o
o o
|
59. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 54.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/8 |
P7_TA(2013)0344
Rendere efficace il mercato interno dell’energia
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia (2013/2005(INI))
(2016/C 093/02)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» e i documenti di lavoro che l'accompagnano (COM(2012)0663), |
|
— |
vista la sua posizione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione 1364/2006/CE (1), |
|
— |
visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (2), |
|
— |
visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (3), |
|
— |
vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), |
|
— |
vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (5), e che abroga la direttiva 2003/54/CE, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, |
|
— |
vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (6), |
|
— |
vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (7), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
vista la decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE) (8), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885), |
|
— |
vista la Comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012«L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2012 intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM(2012)0271), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 intitolata «Verso una nuova strategia energetica per l'Europa 2011-2020» (9), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sull'impegno nella cooperazione nel settore della politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strategico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo (10), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE (11), |
|
— |
viste le raccomandazioni della Tavola rotonda di alto livello sul futuro della siderurgia del 12 febbraio 2013, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (12), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia (13), |
|
— |
viste la sua risoluzione sugli aspetti industriali, energetici e di altro tipo legati a gas e olio di scisto (14) e la sua risoluzione sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (15), approvate il 21 novembre 2012, |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0262/2013), |
|
A. |
considerando che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare precise scadenze per il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014 e a eliminare le «isole energetiche» dell'UE entro il 2015; |
|
B. |
considerando che un mercato interno dell'energia interamente realizzato è indispensabile ai fini della sicurezza e della sostenibilità energetiche complessive dell'Unione e riveste un'importanza fondamentale per la competitività, la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione, come riconosciuto nell'Atto per il mercato unico II e nella strategia Europa 2020; |
|
C. |
considerando che la strategia «Energia 2020» della Commissione si basa su stime per il fabbisogno di investimenti necessari nel settore energetico ammontanti a mille miliardi di euro entro il 2020, di cui 540 miliardi per la produzione di energia e 210 miliardi per le reti elettriche e del gas di importanza europea; |
|
D. |
considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 sottolinea come la piena integrazione delle reti energetiche europee e l'apertura dei mercati siano fondamentali per la conservazione di un equilibrio tra la sicurezza energetica, la competitività, l'efficienza sotto il profilo dei costi, un'economia sostenibile e gli interessi del consumatore; che la tabella di marcia per l'energia 2050 afferma che l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche sono opzioni «senza rimpianti»; |
|
E. |
considerando che la quota di fonti di energia rinnovabile nel mix energetico europeo è in aumento nel breve, medio e lungo periodo; che l'integrazione su vasta scala delle fonti di energia rinnovabile presuppone l'adeguamento della rete e una migliore flessibilità; |
|
F. |
considerando che il mercato unico dell'energia consentirà all'Unione di esprimersi come un unico soggetto nei confronti dei partner esterni e di assicurare parità di condizioni a tutte le imprese interne ed esterne all'UE, assicurando altresì norme sociali e ambientali e operando ai fini della reciprocità nei paesi terzi; |
|
G. |
considerando che occorre instaurare un sistema che consenta agli Stati membri di scambiare informazioni sugli accordi di fornitura energetica con i paesi terzi; |
|
H. |
considerando che un mercato interno europeo dell'energia e i rispettivi mercati nazionali dell'energia devono essere competitivi e offrire reale libertà di scelta e informazioni trasparenti a tutti i consumatori, che rivestono un ruolo centrale nel mercato energetico; considerando che il completamento del mercato interno dell'energia è fondamentale per ridurre i costi e i prezzi dell'energia per raggiungere livelli competitivi a breve, medio e lungo termine; considerando che spesso le riduzioni dei prezzi nei mercati dell'energia non sono trasmesse al consumatore; |
|
I. |
considerando che una comunità europea dell'energia, applicando il metodo comunitario, deve fondarsi su un mercato energetico comune forte, sul coordinamento degli acquisti di energia all'esterno dell'UE e su finanziamenti europei comuni per nuove tecnologie energetiche sostenibili, in particolare negli ambiti della ricerca e dell'innovazione; |
|
J. |
considerando che sono stati compiuti progressi nella direzione di una maggiore cooperazione transfrontaliera, della parziale eliminazione delle isole energetiche e della prevenzione delle carenze di approvvigionamento; |
|
1. |
plaude alla sostanza della comunicazione e del piano d'azione di accompagnamento che riassumono i progressi finora conseguiti e le sfide da affrontare per il completamento del mercato interno dell'energia; |
|
2. |
riconosce che probabilmente si protrarrà la tendenza all'aumento dei prezzi dell'energia, in considerazione del fatto che, nel caso del gas, i prezzi sono indicizzati al barile di petrolio, e, nel caso dell'elettricità, ai prezzi volatili del combustibile e sono ulteriormente influenzati dalla dipendenza dell'Europa dalle importazioni di petrolio e di gas, dall'impatto delle misure di intervento, dall'insufficienza delle azioni atte a promuovere l'efficienza energetica e dalla mancanza di investimenti necessari per mantenere e modernizzare i sistemi energetici (compresi i flussi inversi e gli interconnettori) al fine di garantire livelli elevati di sicurezza dell'approvvigionamento e di facilitare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili; è pertanto a favore del disaccoppiamento del meccanismo di tariffazione del gas dall'indicizzazione del petrolio per passare ad alternative più flessibili, nel rispetto della libertà di scambio commerciale; |
|
3. |
sottolinea che lo sviluppo delle risorse endogene farà emergere nuovi centri di scambio (trading hubs) nell'UE e nuovi mercati per contanti per il gas e l'elettricità, offrendo così all'UE e agli Stati membri una possibilità concreta di definire i propri prezzi dell'energia, anche a livello regionale e locale; |
|
4. |
riconosce il valore aggiunto europeo dato da un migliore coordinamento delle politiche energetiche e da una migliore collaborazione tra gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, e dalla creazione di sistemi energetici transfrontalieri sicuri ed efficienti, da cui nascono sinergie derivanti da una migliore gestione degli approvvigionamenti e della domanda di energia, grazie anche a tecnologie intelligenti a livello del sistema di distribuzione; |
|
5. |
segnala l'importanza dei mercati regionali e della cooperazione tra gli Stati membri ai fini della soppressione delle barriere, dell'accelerazione del processo di integrazione e del miglioramento dell'efficienza delle reti; |
|
6. |
ricorda il proprio sostegno a favore della creazione di una comunità europea dell'energia tra gli Stati membri e invita la Commissione e il Consiglio europeo a riferire in merito ai progressi compiuti verso la sua creazione; |
Mercato orientato al consumatore
|
7. |
sottolinea che i consumatori finali di energia, siano essi singoli cittadini, PMI o la grande industria, rappresentano il fulcro di un mercato interno dell'energia di facile accesso per l'utente e trasparente; osserva che, a tal fine, i consumatori devono godere di un'adeguata tutela, devono ottenere informazioni accurate accedendovi facilmente, in modo da poter esercitare pienamente i propri diritti, e devono essere nel contempo incoraggiati a rivestire un ruolo più attivo nel promuovere la concorrenza di mercato affinché da passivi fruitori di un servizio diventino consumatori e utenti produttori attivi e informati; |
|
8. |
sottolinea l'importanza di assicurare un mercato dell'energia trasparente, competitivo e di facile gestione, che offra ai consumatori reale libertà di scelta e prezzi competitivi e che fornisca a tutti i consumatori attuali e futuri dell'UE modi sicuri, sostenibili, economicamente accessibili e affidabili di generare energia, che tengano conto degli interessi delle generazioni future; |
|
9. |
ritiene che una maggiore partecipazione da parte dei consumatori sarà facilitata da cooperative locali per le energie rinnovabili, da iniziative di passaggio collettivo ad altro gestore e dagli aggregatori e altri strumenti, quali lo stoccaggio decentrato e le apparecchiature intelligenti; ritiene che tali strumenti aiuteranno i consumatori a comprendere e gestire meglio i propri consumi energetici, e quindi a divenire più flessibili e reattivi (dal punto di vista sia della domanda sia dell'offerta), e saranno in grado di rafforzare l'accesso alle fonti rinnovabili e generare i necessari investimenti finanziari, |
|
10. |
ricorda l'interesse di applicare tariffe variabili per l'uso delle reti al fine di incentivare gli utenti a consumare l'energia in orari fuori dalle ore di punta delle reti ai fini della promozione di un utilizzo sostenibile dell'energia; |
|
11. |
ritiene che le tecnologie intelligenti debbano fornire ai consumatori informazioni precise, comprensibili e di facile uso mettendoli in grado di controllare il proprio consumo e la propria produzione di energia; ritiene pertanto che le tecnologie intelligenti debbano essere integrate con una gestione online dinamica della rete di trasmissione e distribuzione che incorpori servizi quali l'assistenza alla rete stessa, la risposta volontaria sul fronte della domanda, servizi di efficienza energetica, soluzioni di microproduzione e stoccaggio e brokeraggio energetico locale o domestico; osserva, tuttavia, che vanno adeguatamente verificati i livelli di consumo energetico necessari affinché i misuratori intelligenti apportino vantaggi economici e che i consumatori di volumi di energia inferiori a tali livelli non devono essere obbligati a investire in essi; |
|
12. |
esprime preoccupazione rispetto alla tendenza a incoraggiare le società di telecomunicazioni a gestire i dati delle reti di distribuzione, in quanto una tale responsabilità pone seri interrogativi riguardo alla protezione dei dati, in aggiunta al rischio che gli operatori siano obbligati ad acquistare i dati tecnici necessari per svolgere le loro stesse funzioni di gestori dei sistemi di distribuzione; |
|
13. |
riconosce che la povertà energetica pone sfide considerevoli negli Stati membri; sottolinea che l'approccio basato su un modello unico non tiene conto della diversità delle realtà nazionali; reputa quindi che i consumatori vulnerabili necessitino di tutela particolare ed efficace e che a tal fine si debbano predisporre meccanismi adeguati, evitando al contempo distorsioni del mercato; sottolinea che vigono già misure specifiche come richiesto dal terzo pacchetto energia; |
|
14. |
osserva che la rivoluzione del gas di scisto negli Stati Uniti ha ridotto le emissioni di CO2, creando al contempo un importante vantaggio competitivo per l'industria statunitense; |
Sfide attuali nel completamento del mercato interno dell'energia
|
15. |
sottolinea che il mercato interno dell'energia non è ancora completato e che i mercati nazionali dell'energia non riescono a soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori, che in alcuni Stati membri continuano a far fronte a prezzi elevati, a una limitata scelta di fornitori, produttori e tariffe, a una scarsa qualità generale dei servizi, sovente a una scarsa tutela del consumatore e a difficoltà nel passaggio ad altro fornitore; evidenzia pertanto l'esigenza di creare un mercato più orientato all'utente, in cui i consumatori possano svolgere un ruolo attivo e divenire utenti produttori in un mercato su scala unionale e siano informati in merito alle condizioni offerte dai singoli fornitori in modo da poterle facilmente confrontare; osserva, a tale riguardo, il ruolo che svolge il passaggio collettivo ad altro gestore ai fini dell'emancipazione dei consumatori e dell'applicazione di tariffe energetiche più basse; |
|
16. |
ritiene che l'assenza di una piena applicazione della normativa sul mercato interno dell'energia rappresenti uno degli ostacoli principali al completamento di tale mercato; ritiene che il necessario consolidamento del mercato interno passi attraverso l'ampliamento delle nostre infrastrutture, la parallela attuazione della legislazione sul mercato interno e l'applicazione delle norme in materia di concorrenza; |
|
17. |
sottolinea che la modernizzazione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture intelligenti e flessibili per la produzione, il trasporto (in particolare gli interconnettori transfrontalieri per il gas e l'elettricità), la distribuzione e lo stoccaggio di energia sono essenziali per un mercato dell'energia stabile, ben integrato e ben collegato, in cui siano evitati eventuali effetti negativi, come i flussi di energia non programmati, in cui sia garantito un approvvigionamento a prezzi accessibili e competitivi, in cui sia sfruttato appieno il potenziale di tutte le fonti di energia rinnovabili, della microgenerazione, della cogenerazione e dell'efficienza energetica, della gestione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, e in cui nessuno Stato membro rimanga isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015, grazie, tra l'altro, all'integrazione sincrona dei sistemi energetici isolati nelle reti continentali europee; sottolinea che parallelamente agli investimenti su vasta scala devono essere effettuati investimenti nelle reti regionali o persino locali, in quanto la produzione di energia avviene sempre più a livello regionale/locale; |
|
18. |
constata, a tale proposito, che un approvvigionamento decentrato di energia rinnovabile riduce l'esigenza di costruire nuove linee di trasporto e pertanto i relativi costi, in quanto le tecnologie decentrate, che possono essere direttamente integrate nelle abitazioni, nelle città e in zone remote, sono molto più vicine ai consumatori finali; |
|
19. |
riconosce che una crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non accompagnata da uno sviluppo commisurato delle infrastrutture può dare luogo a flussi di ricircolo transfrontalieri non coordinati e, di conseguenza, a prezzi energetici non ottimali; |
|
20. |
ricorda che l'obiettivo per gli Stati membri di raggiungere un livello di interconnessioni per il gas e l'elettricità equivalente almeno al 10 % della loro capacità installata di produzione, deciso dal Consiglio europeo nel 2002 e nel 2007, non è stato ancora realizzato; |
|
21. |
accoglie con favore la posizione della Commissione secondo cui i futuri sistemi energetici europei saranno caratterizzati dalla flessibilità; osserva che, in qualsiasi momento, i mercati all'ingrosso transfrontalieri efficienti sono fonti di flessibilità facilmente accessibili; chiede ulteriori sforzi per stimolare la futura diffusione di tecnologie di stoccaggio dell'energia e la capacità di risposta sul fronte della domanda, che offrono ulteriori fonti di flessibilità; |
|
22. |
ritiene che l'efficienza energetica sia una delle vie più sostenibili ed economiche per ridurre l'importo delle fatture energetiche, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre il fabbisogno di importazione di combustibili fossili ed evitare le emissioni di carbonio; riconosce che qualsiasi misura di promozione dell'efficienza energetica deve essere adeguata alle esigenze dei consumatori, vantaggiosa in termini di costo e sostenuta da opportuni incentivi; |
|
23. |
sottolinea che, secondo le conclusioni dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), un'azione più coraggiosa in materia di efficienza energetica può portare nel 2035 a ridurre di un terzo, ossia di 100 miliardi di metri cubi, le importazioni di gas dell'UE; |
|
24. |
ricorda che le sinergie tra lo sviluppo, la diffusione e la manutenzione di infrastrutture per le telecomunicazioni e l'energia svolgeranno un ruolo fondamentale negli sforzi volti a conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica; |
|
25. |
sottolinea la necessità di continuare a separare i mercati europei dell'energia per garantire la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più basso possibile; |
|
26. |
ritiene che si debbano incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture mediante quadri normativi stabili, aperti all'innovazione e prevedibili che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che i fondi pensione e gli investitori istituzionali debbano essere incoraggiati a investire nel trasporto, riconoscendo che ciò è possibile soltanto se spinto dal mercato; riconosce nel contempo, tuttavia, che in alcuni casi specifici è difficile che possano essere realizzate trasformazioni infrastrutturali senza finanziamenti pubblici a sostegno di progetti infrastrutturali chiave che potrebbero essere non sostenibili sul piano commerciale; sottolinea a tale riguardo il ruolo del meccanismo per collegare l'Europa e deplora che il suo bilancio per la componente «Energia» sia esiguo rispetto alla proposta della Commissione; |
|
27. |
invita a condurre studi che esaminino la possibilità di istituire un fondo europeo d'investimento per le reti energetiche; |
|
28. |
sottolinea che la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione all'interno degli Stati membri contribuirà a sviluppare le reti infrastrutturali e a sbloccare gli investimenti; sottolinea che le autorità locali e regionali devono svolgere un ruolo importante in questo ambito, semplificando le procedure di pianificazione e integrando le infrastrutture per l'energia nei propri programmi di pianificazione locale e regionale; |
|
29. |
osserva che l'assenza di un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture di trasporto continua in alcuni casi a impedire ai nuovi operatori di unirsi alla rete o di competere in condizioni di equità con gli operatori storici; sottolinea la necessità di affrontare le distorsioni strutturali del mercato che portano all'elevato livello di concentrazione esistente in numerosi Stati membri; |
|
30. |
sottolinea, a tale riguardo, che le norme del terzo pacchetto energia devono essere applicate pienamente tanto alle imprese europee quanto a quelle estere; ritiene che qualsiasi deroga a tali norme concessa dalla Commissione debba essere limitata nella portata e nella durata di applicazione e debba essere soggetta a revisione da parte del Parlamento e del Consiglio; |
|
31. |
sottolinea che la mancanza di trasparenza e l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali nei mercati all'ingrosso dell'energia minano la fiducia dei consumatori; ritiene che vi sia un'urgente esigenza di comprendere come avvenga la formazione dei costi nei mercati all'ingrosso e quale sia l'impatto sulle bollette dei consumatori; |
|
32. |
esprime pieno sostegno alle misure adottate per introdurre condizioni di parità mediante la creazione di modelli commerciali più decentrati e competitivi, dato che essi offrono maggiori opportunità ai produttori energetici locali e a nuovi operatori industriali; |
|
33. |
ricorda che per impedire ai fornitori storici dominanti di precludere l'apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, come la possibilità di sottoscrivere simultaneamente contratti con più fornitori; |
|
34. |
osserva che un quadro normativo stabile — per produttori, autorità di regolamentazione, operatori di rete, fornitori di energia, fornitori di servizi legati alla domanda e, soprattutto, consumatori finali e utenti produttori — è fondamentale ai fini di un efficace funzionamento del mercato interno e per attirare investimenti a lungo termine nello sviluppo delle infrastrutture; sottolinea che lo sviluppo di codici di rete comprendenti norme solide, non discriminatorie ed equilibrate deve portare all'armonizzazione della gestione delle reti e della configurazione del mercato nonché all'interoperatività; sottolinea come sia fondamentale che in tutta l'UE siano rispettati gli accordi sulla separazione delle reti di trasmissione dalla produzione e dalla fornitura, compresi gli accordi sulla posizione indipendente dei regolatori dell'energia e sui requisiti in materia di tutela dei consumatori; sottolinea pertanto la necessità di sostenere e ampliare ulteriormente il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), in particolare la sua funzione di controllo delle decisioni dei regolatori nazionali e di composizione delle controversie; |
|
35. |
rileva che esistono preoccupazioni circa il fatto che alcuni Stati membri hanno già attuato o intendono attuare meccanismi di remunerazione della capacità su base nazionale al fine di garantire la fornitura di energia elettrica senza debitamente esplorare tutte le possibili soluzioni alternative, in particolare in termini di soluzioni transfrontaliere e risorse di flessibilità; riconosce che tali meccanismi, nonostante si rendano necessari in talune circostanze, potrebbero interferire con il mercato all'ingrosso e, se questo è mal concepito, distorcerne la configurazione, creando potenziali effetti di immobilità; invita la Commissione a garantire un approccio più coordinato a livello di UE per garantire che tali meccanismi di remunerazione della capacità siano necessari, efficaci, trasparenti, tecnologicamente neutrali e non discriminatori; |
|
36. |
deplora che non siano ancora stati utilizzati i meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; sottolinea le conclusioni della Commissione secondo cui un uso migliore del margine effettivo di cooperazione potrebbe apportare notevoli benefici, ad esempio un'intensificazione degli scambi commerciali; chiede pertanto agli Stati membri di avvalersi in modo migliore dei meccanismi di cooperazione, laddove appropriato, e di incrementare altresì la comunicazione tra di essi; |
|
37. |
sottolinea che, fatti salvi il diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico nonché l'esigenza di un migliore coordinamento a livello UE, l'Unione nella sua totalità deve sfruttare appieno il potenziale di tutte le fonti energetiche sostenibili a disposizione degli Stati membri, nel pieno rispetto del triplice obiettivo della politica dell'Unione europea in materia di energia nel suo complesso, ossia competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento; |
|
38. |
rileva che alcuni Stati membri, in quanto isole energetiche, sono ancora completamente isolati dalle reti europee del gas e dell'elettricità e continuano a pagare un prezzo più alto per le risorse energetiche, il che altera la loro competitività; sottolinea che senza investimenti in infrastrutture sostanziali tali Stati membri non saranno in grado di realizzare l'impegno ribadito dal Consiglio europeo secondo cui dopo il 2015 nessuno Stato membro dovrebbe rimanere isolato dalle reti UE; ritiene che la Commissione, su richiesta di tali Stati membri, dovrebbe partecipare alle trattative con i fornitori di energia di paesi terzi sul tema dei prezzi energetici, ad esempio per quanto riguarda l'acquisto di gas; |
|
39. |
sottolinea che la solidarietà tra gli Stati membri prevista dal trattato UE deve applicarsi sia nel quadro delle attività ordinarie che nella gestione delle crisi di politica energetica interna ed esterna; invita la Commissione a fornire una chiara definizione di «solidarietà energetica» al fine di garantirne il rispetto da parte di tutti gli Stati membri; |
|
40. |
enfatizza la necessità di affrontare la crescita prevista di importazioni di gas e di elettricità da paesi terzi nell'UE nel breve e nel medio termine per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la condivisione degli oneri e il funzionamento corretto del mercato interno; reitera che, per alcuni Stati membri, questa sfida è strettamente connessa alla dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio da un unico paese terzo e che, per affrontarla, sono necessarie azioni tese a diversificare il portafoglio dei fornitori, delle rotte e delle fonti di energia; riconosce che uno degli obiettivi strategici in questo ambito è la realizzazione del corridoio meridionale del gas, compreso il gasdotto Nabucco e la sua potenziale derivazione verso i paesi dell'Europa centro-orientale, oltre al conseguimento di rotte di approvvigionamento verso l'UE in grado di soddisfare circa il 10-20 % della domanda di gas dell'UE entro il 2020, per consentire a tutte le regioni europee di avere fisicamente accesso ad almeno due fonti di gas diverse; |
|
41. |
ritiene che un mercato interno aperto e trasparente, in cui tutte le imprese degli Stati membri UE e dei paesi terzi rispettano il diritto dell'UE in materia di energia, possa contribuire a rafforzare la posizione negoziale dei fornitori di energia UE nei confronti dei concorrenti esterni, il che è particolarmente importante per la possibilità di un maggiore coordinamento degli acquisti di energia da fonti esterne a livello UE; invita l'Unione europea a considerare l'istituzione di un'agenzia unica per l'acquisto di gas, e dei meccanismi necessari a tal fine, per controbilanciare la posizione monopolistica dei fornitori esterni dominanti; osserva come sia necessaria l'applicazione del principio di reciprocità per guidare le relazioni con i fornitori di energia dell'UE e dei paesi terzi; insiste sulla necessità che la Commissione, nelle relazioni con i fornitori di energia di paesi terzi, prenda in considerazione e comunichi le conseguenze delle sue decisioni sui prezzi per i consumatori; |
|
42. |
ritiene che la Commissione debba ricevere il mandato per condurre negoziati sui progetti infrastrutturali di importanza strategica che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE nel suo complesso e che tale mandato debba altresì essere preso in considerazione per altri accordi intergovernativi che possono avere un impatto importante sugli obiettivi della politica energetica a lungo termine dell'UE, in particolare per la sua indipendenza energetica; al riguardo accoglie con favore i progressi compiuti nei negoziati condotti dalla Commissione sul trattato tra l'Unione europea, l'Azerbaigian e il Turkmenistan per la costruzione del sistema di gasdotti transcaspico; |
|
43. |
sottolinea che la progressiva convergenza degli incentivi legati all'efficienza e alle fonti rinnovabili nonché dei costi accessori dell'energia in tutti gli Stati membri dopo il 2020 è essenziale ai fini di un mercato interno dell'energia ben funzionante ed efficiente, sia all'ingrosso sia al dettaglio, e per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo a lungo termine e all'utilizzo su vasta scala di energia da fonti rinnovabili; |
|
44. |
ritiene che, nel breve termine, i raggruppamenti regionali di Stati membri limitrofi debbano essere incoraggiati ad abbandonare i piani nazionali per dirigersi verso un programma di supporto regionale armonizzato o unico sulle energie sostenibili; |
|
45. |
incoraggia gli Stati membri a rivedere periodicamente le proprie tariffe di alimentazione o altre tariffe di sostegno in maniera trasparente per consentirne l'adeguamento di pari passo con la diminuzione dei costi della tecnologia e dell'approvvigionamento; |
|
46. |
riconosce che i progetti di ricerca UE congiunti sostenuti dai programmi quadro e iniziative quali il piano SET non sono stati utilizzati a sufficienza nella prospettiva di sviluppare nuove tecnologie che consentano miglioramenti in termini di efficienza, fonti rinnovabili, sicurezza degli impianti nucleari, utilizzo a basse emissioni di combustibili fossili e reti intelligenti, tutti elementi critici per il mercato dell'energia; |
|
47. |
reputa importante compiere maggiori progressi nelle autostrade elettriche del futuro e in particolare nell'autostrada elettrica sudorientale-nord che contribuirebbe altresì a consentire il trasferimento dell'energia prodotta dai parchi fotovoltaici, come il progetto Helios, dall'Europa sud-orientale al nord e all'ovest; |
Necessità di provvedimenti urgenti
Un mercato interno dell'energia ben integrato, aperto, ben regolamentato e competitivo
|
48. |
chiede agli Stati membri di recepire e di attuare interamente con urgenza tutte le normative pertinenti UE, in particolare il terzo pacchetto energia; esorta la Commissione a intraprendere azioni contro gli Stati membri in cui l'attuazione ha subito indebiti ritardi; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia già avviato una procedura formale per indagare su violazioni delle norme UE; |
|
49. |
sottolinea la necessità di affrontare le distorsioni strutturali e la mancanza di trasparenza del mercato; invita la Commissione a moltiplicare gli sforzi per far applicare il terzo pacchetto energia; |
|
50. |
invita la Commissione a monitorare con attenzione la messa in atto effettiva della normativa UE sull'energia, in particolare le disposizioni che istituiscono i diritti fondamentali del consumatore e quelle relative ai gestori del sistema, alle autorità di regolamentazione nazionali e alla concorrenza, nonché quelle volte alla riduzione del fenomeno dei flussi di ricircolo nel mercato interno dell'elettricità, considerando che tale fenomeno rappresenta una sfida difficile ma affrontabile al mercato interno dell'energia in quanto indebolisce la sicurezza del sistema energetico riducendo le opzioni di stoccaggio e la capacità della rete; esorta la Commissione ad adottare i mezzi più adeguati a sua disposizione per affrontare eventuali inadempienze prolungate alla pertinente normativa UE; |
|
51. |
rileva che le interruzioni di energia sinora sono state il frutto di guasti operativi, non di carenze di capacità; riconosce che a seguito della recessione economica, dei prezzi elevati del gas naturale e della crescente quota di produzione intermittente di elettricità rinnovabile, gli investitori nell'Unione europea si trovano dinanzi a una notevole incertezza nello sviluppo di capacità di produzione di elettricità flessibile; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione complessiva sull'adeguatezza della produzione in base a una metodologia armonizzata e di fornire degli orientamenti sulle modalità per intensificare la flessibilità e mantenere l'approvvigionamento; |
|
52. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare in modo migliore i progetti infrastrutturali e a progettare congiuntamente lo sviluppo della rete, garantendo così una piena connettività del sistema a livello UE e un buon rapporto costi-efficacia sfruttando le sinergie transfrontaliere e una più efficiente rete di infrastrutture; sottolinea che va promosso un approccio integrato, che comprenda i gestori della distribuzione; incoraggia a tal fine la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i progetti di interesse comune europeo siano rapidamente valutati, selezionati, autorizzati e attuati, in particolare per quanto riguarda gli interconnettori transfrontalieri per il gas e l'elettricità, compresi meccanismi a flusso inverso, il gas naturale liquefatto, le infrastrutture per lo stoccaggio di energia e reti intelligenti di trasporto e distribuzione, fondamentali per un mercato dell'energia integrato ed efficiente; |
|
53. |
raccomanda che, in sede di esecuzione degli stanziamenti per l'energia del «Meccanismo per collegare l'Europa», la Commissione riservi la priorità ai progetti con maggiore impatto sul funzionamento del mercato interno, promuovendo così la concorrenza, accelerando la penetrazione delle fonti rinnovabili, creando le necessarie interconnessioni transfrontaliere e migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti; |
|
54. |
invita la Commissione a condurre una nuova valutazione dei piani esistenti riguardanti progetti energetici, in particolare per la costruzione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto con tempi di costruzione previsti oltre i dieci anni, a valutare i loro benefici economici — considerando i terminali di gas naturale liquefatto già in costruzione o in fase di progettazione nei singoli Stati membri e che, nel prossimo futuro, contribuiranno alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico negli Stati membri classificati come «isole energetiche» — e a contribuire a finanziare tali progetti; |
|
55. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto un sistema efficace di gestione delle congestioni per favorire l'uso efficiente della capacità di trasmissione esistente di gas ed elettricità, riducendo il costo dell'espansione delle capacità di rete e favorendo una maggiore connessione delle fonti rinnovabili di produzione alla rete elettrica; |
|
56. |
invita gli Stati membri ad astenersi, quanto prima possibile, dall'utilizzare massimali tariffari o prezzi regolamentati dell'energia al dettaglio fissati, a livello nazionale, al di sotto dei costi sostenuti, in quanto tali misure possono provocare distorsioni della concorrenza e costituire una seria minaccia ai futuri investimenti in capacità e infrastrutture nel settore dell'energia; sottolinea tuttavia che le politiche a tal riguardo devono tener conto degli interessi legittimi dei consumatori vulnerabili che non sono sempre in grado di trarre beneficio da una concorrenza autentica nel mercato dell'energia; |
|
57. |
plaude alla determinazione della Commissione di porre in essere norme antitrust e aiuti di Stato per tutte le imprese e per le rispettive filiali nel settore dell'energia che operano nel territorio dell'Unione europea, garantendo condizioni eque d'accesso per tutti gli operatori di mercato; chiede alla Commissione di formulare orientamenti sulle modalità di valutazione dell'abuso di posizione dominante da parte di qualsiasi impresa nei mercati al dettaglio di gas ed elettricità, nonché sulle migliori pratiche e sull'esperienza acquisita nei programmi di sostegno sulle energie rinnovabili; |
|
58. |
chiede alla Commissione di rivedere le norme sugli aiuti di Stato in relazione ai provvedimenti nazionali in materia di efficienza energetica e ai progetti energetici cofinanziati nell'ambito della politica di coesione, per garantire che un maggior numero di tali azioni siano ammissibili ai finanziamenti statali onde conseguire il completamento di più progetti; |
|
59. |
raccomanda alla Commissione di avvalersi dei suoi poteri di controllo sugli aiuti di Stato per incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere; ritiene che tali interconnettori sarebbero fondamentali per incrementare la capacità di attingere alle riserve dello Stato vicino in caso di emergenza energetica o di squilibrio energetico e per ridurre gradualmente le sovvenzioni; |
|
60. |
sostiene con vigore gli sforzi della Commissione, basati sul lavoro coordinato della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione, per introdurre codici di rete armonizzati entro il 2014 e norme conformemente al piano e per assicurare stabilità e una maggiore propensione all'innovazione al quadro normativo del mercato interno dell'energia; |
|
61. |
sostiene con vigore i provvedimenti normativi intrapresi dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia volti a incoraggiare, migliorare e semplificare gli scambi commerciali transfrontalieri di energia, tra cui i mercati infragiornalieri, del giorno prima e di bilanciamento, e a colmare il divario tra i sistemi energetici nei vari Stati membri promuovendo un uso trasparente degli interconnettori; enfatizza la necessità di garantire un organico adeguato numericamente e dotato delle necessarie qualifiche, esperienza e conoscenze tecniche presso l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e presso le autorità nazionali ai fini dello svolgimento delle attività relative al monitoraggio delle transazioni all'ingrosso e all'identificazione delle pratiche di abuso di informazioni privilegiate e dei tentativi di manipolazione del mercato; |
|
62. |
invita la Commissione, per quanto riguarda il mercato interno dell'energia, a presentare con urgenza un'analisi esauriente dell'adeguatezza e della flessibilità delle capacità di produzione nazionali nel breve e nel lungo termine, tenendo pienamente conto del potenziale contributo di tutte le misure flessibili, come la risposta alla domanda, lo stoccaggio di energia e l'interconnessione, e a riferire in merito all'impatto che le misure nazionali applicate concernenti la valutazione della capacità e la pianificazione dello sviluppo hanno sul mercato interno dell'energia e sulle norme di concorrenza, tenendo conto delle conseguenze sia in termini di sicurezza dell'approvvigionamento che di aspetti transfrontalieri di questa politica complementare di configurazione del mercato; chiede a tale proposito ulteriori sforzi per quanto riguarda la futura diffusione di tecnologie per la conservazione dell'energia e la capacità di risposta sul fronte della domanda, che sono ulteriori fonti di flessibilità; |
|
63. |
chiede alla Commissione di elaborare orientamenti sull'uso e sul dispiegamento di risorse di flessibilità — come la gestione sul versante della domanda, lo stoccaggio e le infrastrutture fisiche, comprese quelle transfrontaliere — affinché gli Stati membri possano prepararsi e attuare strategie nazionali per mettere in atto risorse di flessibilità nei propri territori; |
|
64. |
chiede alla Commissione e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di sviluppare una metodologia coerente e allineata per assicurare l'adeguatezza della produzione in Europa, includendo il contributo positivo delle fonti di energia rinnovabile e in particolare delle energie rinnovabili variabili; |
|
65. |
chiede alla Commissione di esaminare forme future di mercati dell'energia che, contrariamente agli attuali meccanismi di regolazione della capacità su base nazionale, potrebbero garantire ulteriori entrate non discriminatorie agli investitori per tutte le forme di produzione di energia e assicurare l'erogazione più efficace sotto il profilo dei costi di servizi di flessibilità nel settore dell'energia; |
|
66. |
chiede alla Commissione di fissare norme atte a promuovere ulteriormente un mercato dei servizi accessori aperto alla partecipazione di tutte le fonti di energia, comprese le energie rinnovabili; |
|
67. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a fornire incentivi e a sostenere iniziative e partenariati a livello regionale, mirando a una più stretta integrazione dei mercati mediante l'istituzione di centri regionali per il commercio di gas e scambi di energia e mediante norme più armonizzate sul commercio di gas e meccanismi di accoppiamento dei mercati per tutte le tempistiche, nonché mediante il raggiungimento di un livello adeguato di liquidità e di trasparenza del mercato; |
|
68. |
sottolinea che le disposizioni del mercato interno devono promuovere la diversificazione delle fonti di energia, sia endogene che esterne, e non devono focalizzarsi primariamente su ulteriori sviluppi o ampliamenti delle rotte e degli approvvigionamenti attuali; |
|
69. |
richiama l'attenzione, sulla dimensione esterna del mercato dell'energia, intesa a facilitare l'accesso di tutti gli Stati membri a fonti di energia diversificate; invita la Commissione a utilizzare, in coordinamento con il SEAE, i propri strumenti di politica estera per la promozione delle norme e degli standard del mercato interno dell'energia nei confronti dei paesi terzi e, in particolare, nelle aree limitrofe all'UE; esorta la Commissione a precisare, nei dialoghi bilaterali con i paesi terzi interessati, la questione della definizione chiara di norme per la gestione delle congestioni nelle connessioni transfrontaliere di elettricità e gas e per l'accesso di terzi alle reti di trasporto; esorta con forza la Commissione ad adottare misure atte a prevenire pratiche anticoncorrenziali da parte di imprese di paesi terzi suscettibili di provocare restrizioni alla concorrenza, aumenti dei prezzi o una riduzione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; invita la Commissione ad assicurare, nei rapporti con partner esterni, che le imprese UE siano in grado di competere su un piano di parità a livello globale; esorta la Commissione a intensificare la cooperazione con i paesi limitrofi dell'UE in materia di sicurezza nucleare; chiede alla Commissione di indicare tutti gli elementi che ancora pongono difficoltà nell'attuazione del terzo pacchetto energia, presentando dati chiari in merito alle conseguenze sui prezzi per i consumatori; |
|
70. |
chiede agli Stati membri e alla Commissione di incrementare il sostegno politico e finanziario alla comunità dell'energia e di adottare ulteriori misure per favorire l'estensione delle norme del mercato interno all'Europa sudorientale e orientale; |
|
71. |
invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce della creazione di un meccanismo di scambio delle informazioni sugli accordi intergovernativi tra Stati membri dell'UE e paesi terzi in materia di politica energetica, a dar prova di una maggiore ambizione al fine di garantire che gli accordi contrari alla legislazione sul mercato interno non siano attuati; ritiene che la Commissione debba poter esaminare la compatibilità dei progetti di accordi con il diritto dell'UE e, se del caso, di partecipare ai negoziati; |
|
72. |
ricorda alla Commissione che il mercato interno non è slegato dal mercato globale; chiede alla Commissione che nella pianificazione delle proprie azioni sul mercato interno tenga pienamente conto delle raccomandazioni del Parlamento sulla dimensione esterna della politica energetica (16); conferma il proprio sostegno all'idea che solo un mercato interno pienamente funzionante consentirà all'UE di parlare con una sola voce a livello globale; chiede alla Commissione di sviluppare ulteriori azioni nel settore della politica energetica esterna; |
|
73. |
ritiene che il futuro accordo di libero scambio tra Unione europea e Stati Uniti debba includere un capitolo dedicato esclusivamente alle questioni energetiche suscettibili di influire sul mercato interno, tra cui: commercio di energia all'ingrosso, commercio di materie prime, norme sul trasporto marittimo dell'energia, sistemi di scambio di quote di emissione, norme sulla sicurezza dei carburanti, pratiche contabili, sovvenzioni statali per l'energia e trasferimento della proprietà intellettuale in relazione alla prospezione, alla produzione, alla trasformazione e alla fine del ciclo di vita dei prodotti nel settore dell'energia; |
|
74. |
sostiene il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione di presentare un'analisi della composizione e dei fattori determinanti dei prezzi e dei costi dell'energia nei singoli Stati membri entro la fine del 2013, con particolare attenzione all'impatto sugli utenti domestici, sulle PMI e sulle industrie ad alta intensità energetica, e tenendo conto più in generale della competitività dell'UE rispetto alle controparti economiche mondiali; invita la Commissione a monitorare costantemente i prezzi e i costi dell'elettricità negli Stati membri; |
|
75. |
invita la Commissione e gli Stati membri, in relazione al mercato interno del gas, a rivedere tutti i contratti sul gas basati su meccanismi di prezzo obsoleti — in particolare sul principio di indicizzazione al petrolio — che impongono prezzi elevati ai consumatori, ed esorta la Commissione a favorire lo studio di possibilità di rinegoziazione di tali contratti, non solo nel contesto della loro proroga; sottolinea la necessità di sviluppare e di sostenere tutti i prodotti e i meccanismi volti a rafforzare le capacità di commercio del gas; sottolinea che le disposizioni sopra indicate sono fondamentali per garantire un'autentica competitività del prezzo della fornitura di gas a tutti i consumatori nel mercato interno del gas; |
Proteggere e sostenere efficacemente i consumatori
|
76. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate a migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni offerte ai consumatori, a fornire loro metodi di fatturazione chiari e trasparenti, a creare strumenti di confronto dei prezzi che diano loro la possibilità di operare scelte più consapevoli e a sensibilizzarli circa le modalità di controllo dei consumi, le possibilità di risparmio energetico e di efficienza energetica e la produzione su piccola scala; esorta gli Stati membri ad attuare la direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e il regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori; plaude alla proposta della Commissione di istituire una piattaforma informativa sui diritti del consumatore; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di mettere in atto campagne informative dirette ai consumatori cui prendano parte attiva i governi e organizzazioni della società civile; |
|
77. |
osserva che, nonostante il calo a livello mondiale dei prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, i consumatori continuano a pagare prezzi elevati; invita la Commissione, gli Stati membri e i relativi regolatori ad assicurare che i consumatori beneficino direttamente e in maniera adeguata delle evoluzioni dei prezzi del mercato all'ingrosso; |
|
78. |
invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare una strategia globale per coinvolgere i consumatori e gli utenti produttori in un'attiva partecipazione nel mercato dell'energia, fra l'altro mediante inclusione attraverso la normativa esistente e con l'attuazione delle clausole pertinenti della direttiva sull'efficienza energetica; incoraggia ad adeguare periodicamente i segnali di prezzo sull'uso delle reti al fine di orientare opportunamente gli utenti esistenti ma anche quelli futuri e assicurare in questo modo coerenza tra lo sviluppo delle reti e l'assunzione delle singole decisioni; |
|
79. |
invita la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione fra i settori dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e a rivedere i quadri normativi esistenti per incoraggiare le innovazioni in ambito energetico, a vantaggio di tutti i consumatori e nell'ottica di agevolare la realizzazione, in modo facilmente accessibile per l'utente, sicuro e affidabile, di reti intelligenti che non impongano oneri finanziari ai consumatori e tengano conto della riservatezza dei dati degli stessi; invoca la cooperazione per lo sviluppo delle reti intelligenti a livello europeo, nazionale e regionale e lo sviluppo di norme europee per le reti intelligenti; |
|
80. |
esorta gli Stati membri e le autorità regionali e locali a incorporare e creare incentivi finanziari per gli investimenti in soluzioni basate sulle TIC e a puntare a un mercato di utenti produttori, per incrementare flessibilità, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e la partecipazione volontaria del fronte della domanda; |
|
81. |
attende le linee guida della Commissione, che contribuiranno alla fissazione di obiettivi strategici ambiziosi per quanto riguarda i consumatori vulnerabili e assisteranno gli Stati membri nel definire con maggior chiarezza il loro approccio a tale categoria di consumatori; invita la Commissione a elaborare tali linee guida, tenendo in debito conto gli strumenti e i meccanismi nazionali esistenti per la tutela di tali consumatori, nell'intento di raggiungere un approccio più coerente e globale a livello UE, lasciando agli Stati membri la possibilità di scegliere gli strumenti più idonei per fornire questo supporto; aggiunge che un'ampia offerta di consulenza destinata a tale categoria di consumatori e lo scambio di buone prassi possono rivestire un ruolo importante a tale scopo; |
|
82. |
accoglie con favore l'imminente analisi della Commissione sulla povertà energetica nell'UE; ritiene che, nell'ambito dell'analisi, la Commissione debba adoperarsi per garantire che la lotta contro la povertà energetica diventi parte del paniere dei servizi per l'Europa, ossia attraverso i fondi sociali e di coesione; ritiene che i programmi esistenti e nuovi sull'efficienza energetica debbano sempre puntare l'attenzione sui gruppi a basso reddito; |
|
83. |
esorta la Commissione a sviluppare e raccomandare una debita configurazione del mercato al dettaglio incentrata sul fornitore per armonizzare i mercati europei al dettaglio e allentare pertanto gli oneri amministrativi per i consumatori, lasciando che i fornitori fatturino tutte le imposte direttamente nella bolletta per l'elettricità; |
Andare incontro alle future sfide in ambito climatico ed energetico
|
84. |
invita gli Stati membri, la Commissione e le parti interessate a convertire gli schemi di supporto necessari per tutti i generatori di energia in meccanismi trasparenti, prevedibili, convergenti e guidati dal mercato, quanto prima possibile, al fine di creare un mercato comune per le caratteristiche ausiliarie richieste, quali l'efficienza energetica, gli utenti produttori, la cogenerazione, la flessibilità, le energie rinnovabili e i servizi di supporto delle reti, in modo da garantirne la compatibilità ed evitare sovrapposizioni; invita la Commissione a presentare orientamenti in merito a regimi di sostegno efficaci e convenienti per le energie rinnovabili; |
|
85. |
chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione di rivedere gli indicatori utilizzati per misurare il grado di concorrenza nei mercati dell'energia, includendovi indicatori quali la quota di consumatori che usufruiscono delle tariffe più basse, la capacità di nuove imprese di accedere al mercato e il livello del servizio clienti e di innovazione, tutti aspetti che tracciano un quadro reale del livello di concorrenza nel mercato; |
|
86. |
invita la Commissione, in relazione al mercato interno dell'elettricità, a esaminare con attenzione le implicazioni dell'integrazione della quota crescente di energie rinnovabili nelle reti energetiche in termini di sostegno finanziario, requisiti tecnici di sistema e configurazione del mercato; sottolinea che l'assenza di un approccio coordinato a tali fonti ha finora complicato la loro integrazione nei sistemi energetici europei; sottolinea che la rete energetica e le infrastrutture di stoccaggio attualmente esistenti in Europa devono essere adattate al contributo della produzione distribuita da fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza del gas come carburante di riserva per far fronte alla variabilità della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e chiede alla Commissione di valutare il livello necessario di flessibilità nel sistema energetico (reti intelligenti, gestione sul versante della domanda, stoccaggio e capacità di riserva flessibile); ritiene che le centrali di pompaggio possano fornire un notevole contributo allo stoccaggio dell'energia elettrica; |
|
87. |
chiede alla Commissione di continuare a utilizzare i fondi di sviluppo regionale, di coesione e altri fondi strutturali dell'UE per sostenere la creazione di reti energetiche e intelligenti per il gas e l'elettricità nel prossimo periodo in modo da assorbire meglio nuovi tipi e nuove fonti di energia e modernizzare tutte le regioni d'Europa; ritiene che anche i gestori delle reti di distribuzione debbano essere incoraggiati ad accettare gli adattamenti alle loro reti; |
|
88. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere incentivi per sbloccare le possibilità inesplorate della microproduzione, a prestare attenzione all'esigenza di un maggiore sviluppo della cogenerazione, in quanto una delle soluzioni più efficaci per la produzione di calore ed energia elettrica, e a basare tale opzione su un'attuazione su ampia scala di sistemi efficaci di teleriscaldamento e teleraffreddamento; |
|
89. |
sottolinea il potenziale della cogenerazione di energia elettrica e termica/teleriscaldamento e teleraffreddamento per inglobare la parte crescente di energia intermittente incrementando flessibilità e resilienza al mercato dell'energia e fornendo uno stoccaggio energetico economico per l'energia in eccesso; chiede alla Commissione di affrontare e di ricompensare questa capacità nella prossima iniziativa sul quadro per i meccanismi di remunerazione della capacità e di sostenere questo tipo di integrazione transettoriale e di bilanciamento nell'ambito di «Orizzonte 2020»; |
|
90. |
chiede alla Commissione di avviare uno studio che analizzi configurazioni di mercato nuove ed efficaci sotto il profilo dei costi per il mercato europeo dell'elettricità al fine di garantire che i consumatori ricevano elettricità a prezzi ragionevoli e di impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; |
|
91. |
accoglie con favore tutto il lavoro svolto per fare della ricerca in campo energetico una priorità del programma «Orizzonte 2020» e invita gli Stati membri a sfruttare pienamente questo ambito di programmazione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca in materia di tecnologie energetiche innovative e lo sviluppo delle stesse e a migliorare le tecnologie esistenti che non rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 e nei progetti dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); esorta gli Stati membri a creare sinergie tra i programmi di ricerca UE e nazionali, in considerazione del fatto che la ricerca è l'unica strada percorribile per ridurre le emissioni, migliorare la sicurezza energetica, aumentare la competitività dell'industria dell'UE sul mercato globale, mantenere la leadership tecnologica dell'UE, e contribuire all'agenda europea per la crescita e l'occupazione; sottolinea la necessità di offrire al settore la certezza giuridica per un periodo di tempo oltre il 2020; |
|
92. |
esorta la Commissione a rendere disponibili finanziamenti sufficienti per sviluppare reti di distribuzione intelligenti, che rappresentano il modo più efficiente sotto il profilo dei costi per la penetrazione su vasta scala della produzione distribuita ottenuta da fonti di energia rinnovabile, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e realizzando i potenziali di risparmio energetico; |
|
93. |
rileva che il sistema attuale caratterizzato dalla frammentazione del mercato interno pone sfide alla stabilità a lungo termine di imprese e investitori, sfide che potrebbero comportare la chiusura di impianti e incertezze riguardo all'occupazione e alla capacità; chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione indipendente sul futuro del mercato interno per l'elettricità e il gas in cui rivestano un ruolo centrale le questioni riguardanti gli investimenti, l'occupazione nel settore, l'ambiente e la protezione dei consumatori; chiede che tale valutazione sia pronta entro marzo 2014 e sia inclusiva, ossia tenga conto delle opinioni delle parti interessate come le parti sociali, i rappresentanti delle famiglie a basso reddito, le organizzazioni ambientali e le PMI; |
o
o o
|
94. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0061.
(2) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
(4) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(6) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(7) GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.
(8) GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 64.
(10) Testi approvati, P7_TA(2012)0238.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0509.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0086.
(13) Testi approvati, P7_TA(2013)0088.
(14) Testi approvati, P7_TA(2012)0444.
(15) Testi approvati, P7_TA(2012)0443.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0238.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/21 |
P7_TA(2013)0345
Attuazione e impatto delle misure di efficienza energetica nel quadro della politica di coesione
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sull'attuazione e l'impatto delle misure per l'efficienza energetica nel quadro della politica di coesione (2013/2038(INI))
(2016/C 093/03)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 194 del TFUE, |
|
— |
visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 3 del TUE, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94, |
|
— |
vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, |
|
— |
vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
vista la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 intitolata «Sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici» (COM(2013)0225), |
|
— |
visto il capitolo 5 («The European divide in clean energy and fuel poverty») della relazione dell'Istituto sindacale europeo (ETUI) «Benchmarking Working Europe 2013», Bruxelles 2013, |
|
— |
vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea (1), |
|
— |
vista la relazione del 4 marzo 2013 del Consiglio intitolata «Attuazione del semestre europeo — Relazione di sintesi» (6754/13), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM(2011)0017), |
|
— |
vista la sintesi statistica del 2012 della Commissione dal titolo «EU energy in figures» (2), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 dal titolo «Politica di coesione: investire nell'economia reale» (COM(2008)0876), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545), |
|
— |
vista la relazione speciale n. 21/2012 della Corte dei conti dal titolo «Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica», |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 sul piano europeo di rilancio economico (3), |
|
— |
vista la relazione del KfW Research dal titolo «Impact on public budgets of KfW promotional programmes in the field of “Energy-efficient building and rehabilitation”» (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (5), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (6), |
|
— |
vista la relazione della Commissione del 18 aprile 2013 dal titolo «Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2013)0210), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 dal titolo «Efficienza energetica nelle città e nelle regioni, con particolare attenzione alle differenze tra zone rurali e urbane» (7), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2011 dal titolo «L'efficienza energetica» (8), |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) dal titolo «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica» (9), |
|
— |
visto il documento strategico MARIE/ELIH-MED dal titolo «Improving MED transnational cooperation answers to energy efficiency challenges in buildings», |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Piano di efficienza energetica 2011» (COM(2011)0109), |
|
— |
viste le raccomandazioni dei Fondi strutturali e di coesione per gli investimenti in energia sostenibile (SF Energy Invest) dal titolo «Practical recommendations to increase the share of sustainable energy investments in the upcoming SCF programming period 2014-2020» (10), |
|
— |
vista la relazione presentata alla Commissione da parte dell'Ismeri Europa dal titolo «Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 — Synthesis of national reports 2011– renewable energy and Energy efficiency of housing», |
|
— |
visto il Libro verde del 27 marzo 2013 della Commissione dal titolo «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013)0169), |
|
— |
visto lo studio del Copenhagen Economics dal titolo «Multiple benefits of investing in energy efficient renovation of buildings» (11), |
|
— |
visto il contributo della Commissione al Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dal titolo «Politica e sfide nel settore dell'energia», |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0271/2013), |
|
A. |
considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica significa un minore utilizzo di energia per un livello equivalente di attività economica o servizio (12); |
|
B. |
considerando che l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) promuove l'efficienza energetica nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente; |
|
C. |
considerando che l'obiettivo dell'efficienza energetica è una priorità chiave per la Commissione e gli Stati membri, che nella strategia UE 2020 si sono prefissati di aumentarla del 20 %; |
|
D. |
considerando che la riduzione del consumo attraverso l'efficienza energetica è il modo più sostenibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e, quindi, ridurre le importazioni di circa il 25 %; |
|
E. |
considerando che gran parte dell'energia proviene ancora dagli idrocarburi che, durante la combustione, producono emissioni di gas a effetto serra; |
|
F. |
considerando che gli investimenti nell'efficienza energetica possono comportare utili per le regioni europee in termini economici, sociali e ambientali; |
|
G. |
considerando che un'attuazione tempestiva ed efficace sotto il profilo dei costi della direttiva sull'efficienza energetica può ridurre in misura considerevole il consumo di energia, diminuire la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, creare nuovi posti di lavoro, fornire protezione sociale ed eliminare la povertà energetica; |
|
H. |
considerando che nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, nel quadro del bilancio della politica di coesione sono stati destinati 5,5 miliardi di EUR all'efficienza energetica, alla cogenerazione e alla gestione dell'energia; |
|
I. |
considerando che l'ultima relazione della Commissione (13) conclude che a fine 2011 quasi 3,8 miliardi di EUR erano destinati a progetti specifici per l'efficienza energetica, compresi i fondi rotativi, con una percentuale di esecuzione del 68 % e che la relazione ha rilevato altresì che tale percentuale di esecuzione ha livelli diversi nell'Unione; |
|
J. |
considerando che il Consiglio, nella sua relazione di sintesi di marzo 2013 (14), ha individuato tra i fattori che incidono sullo sviluppo dell'efficienza energetica informazioni e incentivi finanziari inadeguati, il basso profilo dell'efficienza energetica e l'attuazione inadeguata della normativa vigente, ritenendo tali fattori più di ordine pratico che normativo; |
|
K. |
considerando che l'importo minimo di finanziamento di un progetto reso disponibile dallo strumento di assistenza europea a livello locale nel settore dell'energia (ELENA) è pari a 50 milioni di EUR e che per il programma «Energia intelligente» l'importo minimo supera i 6 milioni di EUR, cifra superiore a quella di molti progetti nelle comunità piccole e rurali; |
Osservazioni generali
|
1. |
sottolinea che nell'attuale periodo di crisi e in considerazione del fatto che l'Unione importa oltre il 50 % dell'energia necessaria per soddisfare il suo fabbisogno, migliorare l'efficienza energetica in maniera economicamente efficiente può contribuire in maniera determinante a stimolare la competitività dell'Unione, a creare posti di lavoro e a generare crescita a livello locale e regionale, e potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per tutti nella lotta ai cambiamenti climatici e a spese energetiche elevate; |
|
2. |
sostiene l'impegno assunto dall'UE di conseguire l'obiettivo di aumentare del 20 % l'efficienza energetica entro il 2020; sottolinea che un'adeguata e puntuale attuazione della direttiva sull'efficienza energetica e dei relativi strumenti, compatibilmente con le singole situazioni nazionali, riporterebbe gli Stati membri sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 20 %; esorta, a tal proposito, gli Stati membri a potenziare gli sforzi onde raggiungere l'obiettivo della strategia UE 2020, e a creare i presupposti per ulteriori risparmi dopo tale data; |
|
3. |
osserva che i Fondi strutturali e d'investimento europei potrebbero contribuire a incentivare gli investimenti privati nei prodotti, modi di trasporto, edifici, settori, lavori e servizi efficienti sotto il profilo energetico, compresi i servizi a efficienza energetica, nonché a ridurre i costi energetici pubblici, migliorando il rapporto qualità/prezzo; giudica favorevolmente la proposta di accordare priorità all'efficienza energetica nell'ambito della sezione di Orizzonte 2020 dedicata alla ricerca in ambito energetico; |
|
4. |
sottolinea che, come dimostra l'esperienza dell'attuale periodo di programmazione, i finanziamenti stanziati a favore dell'efficienza energetica a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei non possono essere pienamente utilizzati; sottolinea pertanto che nel quadro finanziario 2014-2020, in cui la quota di stanziamenti destinata all'efficienza energetica è superiore al passato, occorre facilitare l'accesso delle autorità locali e regionali a tali fondi; |
|
5. |
sottolinea che gli Stati membri dovrebbero considerare l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei a favore dell'efficienza energetica non come un costo, bensì come un'opportunità d'investimento con un elevato effetto leva; invita la Commissione a rivedere ulteriormente le norme sugli aiuti di Stato onde consentire maggiori finanziamenti nazionali a favore dell'efficienza energetica accanto agli investimenti europei; |
|
6. |
sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie assegnatele per il pieno sviluppo di reti intelligenti, che determinano sistemi energetici più efficienti nelle varie regioni, riducendo il consumo e la perdita di energia; |
|
7. |
sottolinea che gli enti locali e regionali devono possedere adeguate competenze e responsabilità per quanto concerne non solo l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia, ma anche il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica; |
|
8. |
chiede alla Commissione di rafforzare la certezza giuridica sul versante delle norme regionali in materia di aiuti di Stato ai fini di un'edilizia popolare rispettosa delle norme in materia di efficienza energetica e degli investimenti a favore degli edifici e dell'energia sostenibili; |
|
9. |
ricorda che, secondo alcune ricerche accademiche, nel 2010 quasi il 9 % dei cittadini dell'UE, della Norvegia e della Svizzera (52,08 milioni di persone), non era in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione; rileva che la povertà di combustibili è particolarmente grave nei nuovi Stati membri e che, nella maggior parte dei casi, è imputabile alla pessima coibentazione delle abitazioni; invita la Commissione a esaminare in dettaglio i nessi tra la promozione dell'efficienza energetica, la povertà di combustibili e la vulnerabilità dei consumatori; sottolinea che i risparmi conseguiti grazie alle misure di efficienza energetica devono essere trasferiti ai consumatori riducendone le bollette; |
|
10. |
ricorda che il potenziale dell'efficienza energetica non è ancora efficacemente sfruttato in alcuni settori dell'economia, come il settore edilizio e dei trasporti, e che gli stanziamenti del Fondo strutturale o del Fondo di coesione o altre forme di investimento a favore dell'incremento dell'efficienza energetica dovrebbero costituire un'opportunità di crescita dell'occupazione in questi settori; |
|
11. |
evidenzia la necessità di garantire che la costruzione e la ristrutturazione degli alloggi popolari siano effettuate con il fine di conseguire gli obiettivi e attuare le norme in materia di efficienza energetica; chiede agli Stati membri e alle parti interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di tenere conto dell'edilizia popolare nei programmi di riforma nazionali e in fase di elaborazione delle priorità strategiche nel quadro degli accordi di partenariato previsti per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020; ricorda agli Stati membri, a tal proposito, quanto disposto dall'articolo 20 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; |
|
12. |
riconosce che uno dei principali ostacoli alla realizzazione di risparmi energetici a livello locale e regionale è costituito dalla necessità di anticipare investimenti; esprime la convinzione che qualsiasi misura adottata a livello dell'UE debba prendere in debito conto le implicazioni per i rappresentanti locali e regionali, nonché le loro restrizioni di bilancio; raccomanda a tal fine di consultare i rappresentanti locali e regionali nella definizione degli orientamenti di sviluppo nel settore energetico e di sostenere finanziariamente i programmi sviluppati a livello locale e regionale al fine di utilizzare le risorse energetiche esistenti; |
|
13. |
ricorda che il Parlamento ha già adottato la relazione sul ruolo della politica di coesione dell'Unione europea e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica energetica europea e che tale relazione tratta anche questioni in materia di efficienza energetica; |
Periodo di programmazione 2014-2020 e modifiche legislative
|
14. |
osserva che l'obiettivo precipuo della politica di coesione resta la riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali tra le regioni e reputa che le politiche di efficienza energetica non debbano interferire con tale obiettivo; sottolinea che alcune delle regioni più povere dell'UE possono avere priorità diverse e necessitare, in primo luogo, di investimenti in altri settori; sottolinea che la forza della politica di coesione risiede nella sua flessibilità e nella gestione decentrata dei fondi a livello locale; |
|
15. |
ricorda la modifica apportata nel 2009 al regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'efficienza energetica, grazie alla quale l'edilizia può beneficiare di sostegno sull'intero territorio dell'UE con un massimale del 4 %; osserva che, a seguito di una successiva modifica delle disposizioni, segnatamente una modifica dei programmi operativi apportata nel corso del periodo di programmazione, in molti Stati membri questa azione politica non si è tradotta in un aumento consistente dei fondi destinati a tale obiettivo; osserva che, dal momento che la modifica non è stata accompagnata da nuovi finanziamenti aggiuntivi dell'UE, alcuni Stati membri hanno respinto tale opportunità, mentre in altri si è osservata una forte correlazione tra lo scarso assorbimento dei fondi e debolezze nell'apparato amministrativo; sottolinea l'importanza di attribuire certezza giuridica alle misure in materia di efficienza energetica prima e durante il periodo di programmazione 2014-2020; |
|
16. |
accoglie con favore il fatto che nel periodo di programmazione 2014-2020 al FESR e al Fondo di coesione siano state offerte nuove opportunità nonché un peso maggiore nel conseguimento degli obiettivi nel campo dell'efficienza energetica; sostiene in particolare il futuro ruolo del finanziamento a titolo della politica di coesione in tutto il settore edilizio, compreso quello residenziale; |
|
17. |
esorta gli Stati membri a mettere a punto, attraverso i loro programmi operativi, formalità semplici e snelle per l'utilizzo dei fondi previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica domestica; |
|
18. |
esorta gli Stati membri a garantire l'accesso diretto dei comuni ai fondi previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica domestica, nel quadro di un sistema decentrato; |
|
19. |
prende atto dell'esito dei negoziati sul regolamento FESR riguardo alle percentuali minime previste da applicare in caso di specifici obiettivi tematici per ciascuna categoria di regioni, che consente un aumento delle dotazioni sul versante dell'efficienza energetica e delle risorse di energia rinnovabile; ricorda che quote minime ambiziose sono essenziali per facilitare la mobilitazione degli attori locali e contribuiscono a creare programmi stabili e a lungo termine; |
|
20. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 l'utilizzo di strumenti finanziari innovativi a tutti gli obiettivi tematici, tra cui l'efficienza energetica; |
|
21. |
sostiene le proposte della Commissione di semplificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei nel periodo di programmazione 2014-2020; ritiene che la conclusione dei negoziati sul regolamento recante disposizioni comuni debba sfociare in un'applicazione positiva dell'uso dei fondi multipli di cui beneficerebbero in ampia misura i progetti nel settore dell'efficienza energetica; |
|
22. |
accoglie con favore i progressi registrati nei negoziati relativi al regolamento recante disposizioni comuni riguardo agli accordi di partenariato; chiede, a tal proposito, agli Stati membri e alle autorità di gestione di lavorare con esperti del settore dell'efficienza energetica al fine di fare buon uso di tale meccanismo in fase di elaborazione dei programmi operativi; |
|
23. |
incoraggia gli Stati membri a intensificare i legami tra i loro piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica e i programmi operativi al fine di assicurare che i Fondi strutturali e di investimento europei siano parte di una strategia coerente rispondendo al contempo alle esigenze territoriali; sottolinea che lo scopo principale delle strategie di efficienza energetica deve essere il conseguimento dell'obiettivo dell'autonomia energetica a livello regionale e locale; |
|
24. |
è convinto che le misure dell'UE debbano sostenere l'efficienza energetica nelle fasi di produzione, distribuzione e consumo di energia; osserva che i finanziamenti in campo energetico della politica di coesione sono attualmente erogati principalmente a favore delle energie rinnovabili (15) e che è pertanto necessario raggiungere un maggiore equilibrio che consenta di garantire una più elevata percentuale di finanziamenti destinata ai progetti in materia di efficienza energetica; |
|
25. |
sottolinea che un'eccessiva specificazione e obiettivi troppo vincolanti per quanto concerne l'attuazione degli obiettivi di efficienza energetica possono comportare ulteriori spese per gli enti locali e regionali in relazione all'attuazione di tali misure e imporre costi aggiuntivi ai consumatori; |
|
26. |
sottolinea l'importanza di integrare la dimensione dell'efficienza energetica nelle strategie di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente che gli Stati membri e le regioni dovranno mettere a punto per accedere ai finanziamenti a favore dell'innovazione nel quadro della futura politica di coesione; |
|
27. |
ricorda ancora una volta agli Stati membri l'importanza di un bilancio con dotazioni adeguate del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nel cui ambito la politica di coesione può e dovrebbe fungere da stimolo per la ripresa; |
Sensibilizzazione e importanza della diffusione delle informazioni
|
28. |
chiede alla Commissione di migliorare la qualità e la diffusione delle informazioni pratiche a disposizione degli enti locali e regionali sulle questioni relative all'efficienza energetica, in particolare per quanto concerne i vantaggi generati dagli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, le migliori metodologie, norme e incentivi finanziari e i fornitori dei servizi pertinenti, compreso il contratto di rendimento energetico; osserva che la mancanza di società di servizi energetici in molte regioni e Stati membri potrebbe incidere sulla capacità di utilizzare i finanziamenti a favore dell'efficienza energetica; |
|
29. |
sottolinea che la mancanza di informazioni dettagliate riguardo alle caratteristiche del patrimonio immobiliare a livello regionale ostacola non poco la formulazione di strategie e piani da parte delle autorità nazionali e regionali; prende atto dei criteri per la fornitura di dette informazioni previsti dalla direttiva 2012/27/UE e chiede che tali informazioni siano elaborate anche a livello regionale e rese pubbliche; |
|
30. |
incoraggia le autorità di gestione a rafforzare la visibilità dei programmi operativi nonché le opportunità per i potenziali beneficiari dei progetti offerti nel campo dell'energia sostenibile; suggerisce, a tal fine, di creare siti web, piattaforme o banche dati nazionali destinati a potenziali beneficiari e parti interessate, organizzare seminari ed eventi finalizzati a informare le categorie destinatarie, e introdurre misure tese a migliorare la visibilità e l'accessibilità alle risorse di rete esistenti (quali il portale Build Up e il manuale SF Energy Invest); |
|
31. |
incoraggia le autorità di gestione a promuovere, nel periodo di programmazione 2014-2020, progetti integrati, adottando a livello territoriale un approccio olistico all'efficienza energetica, soprattutto utilizzando i nuovi strumenti di programmazione strategica, quali gli investimenti territoriali integrati, e coinvolgendo le iniziative esistenti, come il Patto dei sindaci, onde contribuire a sviluppare piani integrati; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un «procedura rapida» per finanziare i progetti presentati dagli enti che hanno sottoscritto il Patto dei sindaci e che ne rispettano integralmente gli obblighi; |
|
32. |
giudica favorevolmente la conferenza annuale delle «Giornate aperte» e i vari gruppi di lavoro dedicati a progetti locali e regionali in materia di efficienza energetica; suggerisce alla Commissione, agli Stati membri e alle autorità di gestione di utilizzare tali eventi per creare una piattaforma per lo scambio di informazioni nell'ottica di promuovere un dialogo quanto mai necessario e uno scambio di migliori pratiche per l'attuazione e la gestione di progetti in materia di efficienza energetica finanziati a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei; |
Sviluppo di capacità e assistenza tecnica
|
33. |
chiede agli Stati membri di dare seguito alle raccomandazioni della Commissione (16) e di rafforzare lo sviluppo di capacità, impiegando i bilanci assegnati all'assistenza tecnica, al fine di rafforzare l'effettiva partecipazione degli attori locali, regionali e della società civile all'elaborazione di strategie energetiche regionali e locali; |
|
34. |
riconosce che il passaggio a tecnologie di efficienza energetica richiede nuove competenze, una formazione professionale consapevole dell'ambiente e una preparazione specifica nell'edilizia e in altri settori; incoraggia, a tal proposito, gli Stati membri a continuare a utilizzare i fondi onde fornire assistenza tecnica a tutti i livelli (ad esempio attraverso il dispositivo ELENA); chiede inoltre agli Stati membri di impiegare i Fondi strutturali e di investimento europei per offrire nuova formazione e competenze aggiornate ai lavoratori per occupare posti di lavoro emergenti dell'economia a basse emissioni di carbonio e per evitare che sussista una carenza di risorse umane qualificate nel settore; |
|
35. |
sottolinea i possibili benefici che le iniziative JESSICA (Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane) ed ELENA offrono in termini di investimenti nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le regioni ad avviare solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica e invita a promuovere tali iniziative; |
|
36. |
invita a fornire un ulteriore sostegno amministrativo alle autorità locali e regionali al fine di aiutarle a creare gruppi di progetti di piccole e medie dimensioni in materia di efficienza energetica che, presi singolarmente, si collocherebbero al di sotto delle soglie finanziarie minime previste per accedere ai fondi dei programmi ELENA, JESSICA ed Energia intelligente; richiama l'attenzione degli Stati membri e della Commissione sul fatto che le città e le comunità rurali di piccole-medie dimensioni spesso non hanno la capacità amministrativa necessaria per utilizzare appieno i nuovi strumenti finanziari; |
|
37. |
sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra semplificazione e stabilità di norme e procedure; |
Ruolo degli strumenti finanziari
|
38. |
sottolinea che una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari può rivelarsi un approccio riuscito e innovativo per sostenere i finanziamenti privati, creare nuovi modelli di partenariato privato-pubblico e promuovere l'innovazione; sottolinea che è importante attrarre gli investimenti privati nel settore dell'efficienza energetica sia dall'UE che dai paesi terzi; |
|
39. |
fa presente che gli sforzi per acquisire risorse da destinare a investimenti in progetti nel settore dell'efficienza energetica sono spesso ostacolati da barriere di mercato, regolamentari e di cartello quali elevati costi iniziali a carico degli investitori e difficile previsione dell'esatto potenziale di risparmio energetico; raccomanda agli Stati membri di individuare metodi adeguati di sostegno agli investimenti nell'ambito dell'efficienza energetica domestica; |
|
40. |
sottolinea con preoccupazione che l'attuale crisi economico-finanziaria ha reso sempre più difficile per gli Stati membri reperire le risorse necessarie per cofinanziare i programmi di politica di coesione relativi all'efficienza energetica; ritiene essenziale, a tal proposito, esplorare canali innovativi di finanziamento, anche dal settore privato, per i progetti nel settore dell'efficienza energetica; |
|
41. |
riconosce il sostegno della Commissione a favore di un ruolo più incisivo di strumenti finanziari nuovi e innovativi nel periodo di programmazione 2014-2020; sottolinea che la mancanza di erogazione tempestiva e certezza giuridica pone una notevole difficoltà agli Stati membri e alle altre parti interessate, non ultima la gestione di simili strumenti; esorta la Commissione a presentare senza indugio una serie di proposte di strumenti finanziari direttamente disponibili onde sostenere le misure nel settore dell'efficienza energetica; |
|
42. |
invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche nella progettazione dei fondi nazionali per l'efficienza energetica, nell'ambito dei quali i Fondi strutturali e di investimento europei possono essere utilizzati come conferimenti di capitale, o simili, e possono essere affiancati ad altre fonti di finanziamento provenienti dal settore privato; |
|
43. |
invita la Commissione a migliorare ulteriormente il sostegno finanziario mirato della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) e del Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF) a favore dei progetti nel campo dell'efficienza energetica; chiede alla BEI, alla CEB e alla BERS di istituire un gruppo di lavoro congiunto incaricato di esplorare alternative per nuovi strumenti finanziari, che possono essere messi a disposizione degli Stati membri congiuntamente o attraverso i loro fondi nazionali per l'efficienza energetica onde dare impulso ad altri investimenti nel settore privato; |
|
44. |
sottolinea che l'assegnazione dei fondi deve basarsi sui principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia economica e non deve aumentare gli oneri amministrativi; |
Realtà in materia climatica, geografica e di competitività
|
45. |
sottolinea l'importanza di verificare periodicamente se le misure e i requisiti relativi all'efficienza energetica siano ancora adeguati alla luce delle realtà climatiche, agli impatti della competitività sull'industria e sulle PMI e alle implicazioni in termini di prezzi dell'energia nei diversi Stati membri e nelle varie regioni; invita la Commissione a considerare attentamente tale aspetto in sede di definizione degli indicatori prestazionali; |
|
46. |
sottolinea la necessità di tenere altresì conto delle specificità geografiche delle regioni ultraperiferiche in materia di efficienza energetica, allo scopo di valorizzare al meglio i loro punti di forza naturali legati all'insularità (geotermia, energia solare, eolica e marina); |
|
47. |
sostiene i progressi compiuti dal programma MARIE nell'istituire una strategia per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nell'area mediterranea; invita, a tal proposito, gli Stati membri dell'area mediterranea a condividere le migliori prassi onde offrire un modello di costi ottimali da applicare nell'Europa meridionale; esorta a creare programmi simili in altre regioni europee, soprattutto nell'Europa centrale; ritiene che si possa attuare un sistema analogo per le regioni ultraperiferiche, in modo particolare nell'ambito della dimensione tropicale che caratterizza la maggior parte (anche se non la totalità) di tali regioni; |
Indicatori e criteri
|
48. |
esorta gli Stati membri a fissare obiettivi impegnativi per garantire l'applicazione delle norme più severe in materia di efficienza energetica previste dalla direttiva 2010/31/UE per gli edifici pubblici e gli edifici ad altra destinazione, affinché siano assoggettati a certificazione energetica su base regolare; |
|
49. |
chiede alla Commissione di chiarire gli indicatori comuni in materia di efficienza energetica nell'ambito della politica di coesione che devono essere applicati e utilizzati dagli Stati membri nel periodo di programmazione 2014-2020; |
|
50. |
invita la Commissione a tenere in debita considerazione la situazione economica, geografica e sociale nel determinare per ciascuno Stato membro o regione i costi d'investimento necessari per conseguire risparmi di un kWh; |
|
51. |
esorta la Commissione a elaborare senza indugi e in stretta concertazione con gli Stati membri e le regioni una serie di orientamenti di valutazione dei progetti in materia di efficienza energetica che potrebbero fungere da base per istituire meccanismi di valutazione, controllo e verifica dei progetti e a valutarne l'efficacia in termini di costi; |
|
52. |
chiede agli Stati membri di applicare gli indicatori di realizzazione di cui all'allegato del regolamento FESR e di impiegare criteri trasparenti di selezione dei progetti nonché costi di investimento standard per unità di energia da risparmiare, indicando un periodo massimo di rimborso accettabile degli investimenti per i progetti in materia di efficienza energetica; |
|
53. |
prende atto dell'ultima relazione della Corte dei conti sull'efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di coesione nel campo dell'efficienza energetica; sottolinea la raccomandazione della Corte dei conti relativa all'uso di criteri di selezione trasparenti e più severi per progetti a livello di UE e di Stati membri; condivide la conclusione della Corte dei conti secondo cui i criteri di valutazione applicati per pervenire a decisioni di investimento devono essere più chiari e precisi relativamente a come considerare gli aspetti di efficienza energetica; |
|
54. |
osserva, tuttavia, che la valutazione della Corte è piuttosto restrittiva in termini di periodo di campionamento e rimborso; sottolinea che la politica di coesione è una politica integrata e che, pertanto, in fase di valutazione dei progetti occorre adottare un approccio esaustivo, basato sull'analisi dei costi del ciclo di vita; |
Importanza del settore relativo agli edifici
|
55. |
rileva che nel 2010 il consumo di energia negli edifici costituiva la quota maggiore del consumo finale di energia nell'Unione, ossia il 40 % (di cui il 26,7 % rappresentato dai consumi domestici) e che tale consumo rappresentava il 36 % delle emissioni di CO2 dell'Unione; deplora che la maggior parte degli Stati membri non rispetti appieno i potenziali risparmi energetici degli edifici; esorta la Commissione a trovare soluzioni per incoraggiare gli sforzi volti a garantire che i maggiori potenziali risparmi energetici non rimangano inesplorati, presentando proposte che definiscano obiettivi chiari in relazione al consumo di energia negli edifici degli Stati membri; |
|
56. |
ricorda che gli edifici hanno un ciclo naturale di ammodernamento di 40 anni, che le tecnologie di risparmio energetico in questo settore sono ben sviluppate e che pertanto la maggior parte degli ostacoli che impediscono di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico è di natura non tecnica; osserva che in ragione della natura dei progetti di rinnovamento legati all'efficienza energetica, che spesso sono meno visibili, più piccoli e difficili da aggregare, anche i Fondi strutturali e di investimento europei svolgono un ruolo fondamentale, fornendo i finanziamenti necessari per superare tali ostacoli; |
|
57. |
osserva che i potenziali risparmi energetici, che dipendono ampiamente dalle condizioni del patrimonio immobiliare esistente, hanno una diffusione eterogenea tra gli Stati membri e le regioni; chiede agli Stati membri di migliorare la definizione di «alloggio dignitoso» per includervi gli standard di efficienza energetica; |
|
58. |
sottolinea che gli investimenti pubblici nel settore dell'efficienza energetica degli edifici sono necessari soprattutto nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri beneficiari dei fondi della politica di coesione, dove è presente un potenziale notevole per la riduzione del consumo di energia attraverso misure efficaci in termini di costi; |
|
59. |
incoraggia gli Stati membri a sfruttare al massimo i programmi nazionali e regionali al fine di garantire un elevato grado di efficienza energetica negli edifici di nuova progettazione e di introdurla nel patrimonio immobiliare esistente (retrofitting), compresi gli edifici residenziali per le famiglie a basso reddito; |
|
60. |
osserva che le zone rurali e remote possiedono le condizioni ideali per l'adozione di forme decentrate di generazione energetica, le quali ridurrebbero le perdite di energia che si verificano durante il trasporto di elettricità su lunghe distanze; |
|
61. |
esorta le pertinenti autorità pubbliche ad accelerare l'ammodernamento degli edifici di loro proprietà attingendo ai finanziamenti della politica di coesione onde fornire la leva necessaria e creare esemplarità; |
|
62. |
invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle difficoltà connesse alla proprietà comune degli edifici residenziali multifamiliari, che presentano il difficile problema del parassitismo («free rider»); |
|
63. |
invita la Commissione a compiere azioni di sensibilizzazione riguardo al reale potenziale di un profondo processo di ammodernamento, anche per fasi, del patrimonio immobiliare offrendo assistenza agli Stati membri e alle regioni nella preparazione delle strategie in materia; raccomanda di sviluppare le strategie parallelamente alle proposte di programmi operativi incentrate sull'integrazione dell'uso di strumenti finanziari innovativi e comprensive di pietre miliari indicative volte a costruire la fiducia degli investitori; |
o
o o
|
64. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0246.
(2) http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_figures.pdf.
(3) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 98.
(4) https://www.kfw.de/migration/Weiterleitung-zur-Startseite/Homepage/KfW-Group/Research/PDF-Files/Energy-efficient-building-and-rehabilitation.pdf.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0017.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0223.
(7) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 52.
(8) GU C 54 del 23.2.2012, pag. 49.
(9) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 134.
(10) http://www.sf-energyinvest.eu/fileadmin/Dateien/Downloads/May2012-Recommendations.pdf.
(11) http://www.renovate-europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%20Study_Key%20Messages%20Brochure.pdf.
(12) Comunicazione della Commissione — Piano d'azione per l'efficienza energetica: Realizzare il potenziale (COM(2006)0545).
(13) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)0225), 18 aprile 2013.
(14) Relazione di sintesi del Consiglio 6754/13: Attuazione del semestre europeo, 4 marzo 2013.
(15) Relazione presentata alla Commissione da parte dell'Ismeri Europa dal titolo «Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 — Synthesis of national reports 2011 — renewable energy and Energy efficiency of housing»: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/2011_synt_rep_en.pdf).
(16) Comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM(2011)0017).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/31 |
P7_TA(2013)0346
Una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 su una strategia per la pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio (2012/2261(INI))
(2016/C 093/04)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione «Una strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio» (COM(2012)0713), |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1) e successive modifiche («regolamento sul Mediterraneo»), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla politica comune della pesca (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (3), |
|
— |
visti la direttiva 2008/56/CE e l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (5), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (6), |
|
— |
vista la proposta della Commissione concernente una direttiva che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 definitivo), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (7), |
|
— |
vista la direttiva sugli habitat (8), |
|
— |
vista la dichiarazione dei Ministri europei responsabili per la politica marittima integrata e della Commissione europea, del 7 ottobre 2012, su un'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione («Dichiarazione di Limassol»), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Crescita blu: per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494), |
|
— |
viste le risoluzioni del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011, |
|
— |
vista la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento ed i suoi protocolli (9), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
visto il parere d'iniziativa del Comitato delle regioni, del 12 ottobre 2011, a sostegno dello sviluppo di una nuova macroregione adriatico-ionica (10), |
|
— |
vista la Dichiarazione di Ancona, adottata il 5 maggio 2010, in occasione del 12o Consiglio ionico, |
|
— |
vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), |
|
— |
visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato il 31 ottobre 1995, |
|
— |
vista la Raccomandazione 199 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0234/2013), |
|
A. |
considerando che sette paesi hanno uno sbocco sul mare Adriatico o sul mar Ionio (11), tra cui quattro Stati membri (Italia, Grecia, Croazia e Slovenia), un paese candidato (Montenegro) e due potenziali paesi candidati (l'Albania e la Bosnia-Erzegovina); |
|
B. |
considerando che la cooperazione transfrontaliera è essenziale al fine di sviluppare una gestione comune delle attività di pesca e garantire uno sfruttamento sostenibile della risorsa ittica; |
|
C. |
considerando che, sebbene alcuni paesi adriatici abbiano istituito delle zone speciali, una considerevole parte del bacino del mare Adriatico e del mar Ionio continua a essere costituita da acque internazionali; |
|
D. |
considerando che il Parlamento, nella sua recente risoluzione sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'Unione, ha sottolineato come una strategia macroregionale adriatico-ionica costituisca un fattore significativo degli sforzi di riconciliazione tra i paesi dei Balcani occidentali e possa contribuire all'integrazione di questi paesi nell'Unione, consentendo così di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo; |
|
E. |
considerando che gli Stati firmatari della «Dichiarazione di Ancona» hanno chiesto alla Commissione di mettere a punto una strategia macroregionale per la regione adriatico-ionica, seguendo l'esempio delle strategie macroregionali da essa già proposte per il Baltico (2009), per il Danubio (2010) e per l'Oceano Atlantico (2011) (12); |
|
F. |
considerando che, nella sua risoluzione del 23-24 giugno 2011, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri «a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica»; |
|
G. |
considerando che, in un suo recente parere, il Comitato delle regioni ha invitato il Parlamento a sostenere la creazione di una strategia dell'Unione per una macroregione adriatico-ionica che tenga conto delle grandi sfide che questo bacino si trova ad affrontare, ed in particolare per i settori della pesca e dell'acquacoltura; |
|
H. |
considerando che la pesca è tradizionalmente un settore importante per la maggior parte delle regioni che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio, e che le attività di pesca in quest'area sono attualmente gestite in seno alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) e alla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT); |
|
I. |
considerando che la conformazione geofisica, soprattutto nella parte nord, del bacino Adriatico è costituita principalmente da fondali bassi e sabbiosi, che arrivano a raggiungere profondità più elevate solo a molte miglia di distanza dalla costa, mentre la conformazione geofisica del bacino Ionico ha caratteristiche simili a quelle del resto del Mediterraneo, in particolare nelle GSA (sottozone geografiche CGPM) 18 e 19, che raggiungono profondità fino a 2 000 metri; |
|
J. |
considerando che la pesca nel bacino adriatico-ionico è una pesca multi-specifica, caratterizzata da attività che prevedono l'utilizzo di diversi attrezzi, dalla pesca artigianale su piccola scala alla pesca a strascico demersale, e dalla pesca pelagica a mezza altezza alla pesca ricreativa; |
|
K. |
considerando che l'Adriatico risulta essere un'area molto attiva di endemismo per le specie di pesci, ma che l'aumento dello sforzo di pesca e/o dell'inquinamento ha portato a gravi problemi per gli stock ittici e per il settore della pesca in generale, specialmente sul litorale italiano del mare Adriatico settentrionale; |
|
L. |
M. considerando inoltre che negli ultimi anni anche il bacino adriatico-ionico ha sperimentato un notevole sviluppo del settore della maricoltura, sebbene si trovi a far fronte a notevoli vincoli ambientali e spaziali, e al fatto che non tutte le zone sono adatte all'installazione di allevamenti offshore e/o compatibili con altre attività; |
|
M. |
considerando che già esistono alcune valide iniziative di cooperazione regionale per la promozione della cooperazione scientifica a supporto della pesca responsabile nel mare Adriatico, come ad esempio ADRIAMED (13); |
|
N. |
considerando che molti paesi dell'Unione non sono dotati di un piano regolatore specifico — nazionale o regionale — che disciplini gli insediamenti in ambiti costieri e marittimi e definisca in modo trasparente le zone accessibili a insediamenti di acquacoltura, onde evitare conflitti d'interesse facilmente prevedibili con altri settori economici quali il turismo, l'agricoltura o la pesca costiera; |
|
O. |
considerando il network di aree protette marine e costiere del mare Adriatico (AdriaPAN), un'iniziativa mirata a migliorarne l'efficacia gestionale e la capacità progettuale in partenariato; |
|
P. |
considerando che lo sviluppo di un approccio integrato alla politica marittima nel mare Adriatico e nel mar Ionio deve essere accompagnato da un processo di dialogo e partenariato con tutti gli Stati costieri, vista la natura transfrontaliera delle attività marine e delle risorse condivise; |
Considerazioni generali
|
1. |
rileva che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è divenuto colegislatore a pieno titolo per il settore della pesca e dell'acquacoltura ed intende quindi svolgere appieno il proprio ruolo nella definizione degli orientamenti in materia di pesca a livello comunitario, come pure a livello regionale e trans-regionale; |
|
2. |
ritiene che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio debba fare particolare riferimento alla crescita e allo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresa l'occupazione; |
|
3. |
ritiene che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio debba mirare a garantire la conservazione e la protezione dell'ambiente; |
|
4. |
felicita la Commissione per l'adozione della comunicazione del 3 dicembre 2012 quale importante base per l'adozione di un quadro normativo che funga da catalizzatore per una più intensa cooperazione tra i paesi e le regioni che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio a favore di una pesca responsabile ed economicamente sostenibile per le comunità costiere; |
|
5. |
ritiene, in tale contesto, che la politica marittima integrata (PMI) debba svolgere un ruolo fondamentale nell'elaborazione di una politica strategica a lungo termine nel mare Adriatico e nel mar Ionio, al fine di conseguire una crescita sostenibile del settore marino e marittimo e la conservazione degli ecosistemi marini per le generazioni future; |
|
6. |
sostiene inoltre che la pianificazione dello spazio marittimo quale processo pubblico per analizzare e pianificare la distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nel mare Adriatico e nel mar Ionio — in particolare nell'Adriatico settentrionale — sia fondamentale per il futuro sostenibile del settore della pesca per quanto concerne altre attività correlate; |
|
7. |
ribadisce il proprio impegno a favore dell'attuazione di una strategia macroregionale per questo importante bacino marittimo, al fine di affrontare le sfide e problematiche comuni cui sono confrontati i cittadini delle regioni costiere interessate nonché promuoverne lo sviluppo economico e l'integrazione europea in tale settore; |
|
8. |
ritiene che i tutti i programmi e strumenti di finanziamento dell'UE (14), come pure gli strumenti di assistenza di preadesione (IPA), concernenti le regioni del bacino adriatico-ionico debbano essere compatibili ed utilizzati nella maniera più efficace possibile, per apportare un reale valore aggiunto agli operatori ed alle imprese della filiera pesca presenti sul territorio; |
|
9. |
esprime la forte convinzione che ogni sforzo a favore di una pesca responsabile e sostenibile all'interno del bacino adriatico-ionico possa fungere da catalizzatore allo sviluppo delle zone costiere e rurali dei paesi interessati e contribuire allo sviluppo di attività produttive integrative, come ad esempio il «pesca-turismo», svolto da pescatori professionali, che consiste nell'imbarco, su navi da pesca, di persone a scopi turistico-ricreativi o di studio, sempre restando in piena sintonia con i principi di una pesca sostenibile che rispetti pienamente l'ecologia e la biodiversità del bacino stesso; |
|
10. |
è del parere che la convenzione di Barcellona e il relativo protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere, in vigore dal marzo 2011, potrebbero servire da modello per rendere obbligatoria una politica integrata per gli Stati membri che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio; |
|
11. |
ritiene che le informazioni disponibili riguardo agli stock ittici nel bacino adriatico-ionico, i loro movimenti e la loro distribuzione, come pure sull'attività di pesca ricreativa, non siano soddisfacenti, e invita quindi le autorità e gli istituti di ricerca competenti ad attivarsi prontamente per colmare le lacune esistenti; |
|
12. |
invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per promuovere i programmi di ricerca concernenti l'ambiente marino e la pesca, nonché a incoraggiare l'utilizzo e la diffusione dei risultati di tale ricerca; |
|
13. |
ritiene che, in materia commerciale, esempi validi di cooperazione tra organi amministrativi di diverse regioni (15), possano fungere da «best practice» ed essere estesi ad altri campi di applicazione per garantire una migliore tracciabilità, redditività e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e in particolare del prodotto locale; |
|
14. |
approva la partecipazione di tutti i soggetti interessati allo sviluppo di un settore della pesca sostenibile e produttivo in tale ambito; |
|
15. |
ritiene che sia imprescindibile, per uno sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura in tutto il bacino adriatico-ionico, nonché per incrementare l'occupazione nelle comunità costiere, valorizzare il lavoro importantissimo delle donne nella filiera pesca, favorirne la qualifica professionale e l'inclusione nei gruppi d'azione costieri e nelle organizzazioni di produttori; |
|
16. |
invita a fornire incentivi capaci di attrarre i giovani nel settore della pesca e dell'acquacoltura in tale area e di incoraggiarli a intraprendere tali attività; |
|
17. |
osserva che il Parlamento ha già in passato richiamato l'attenzione sulla necessità di una legislazione sull'acquacoltura più semplice, coerente e trasparente, che elimini gli ostacoli che hanno impedito finora lo sviluppo del pieno potenziale del settore dell'acquacoltura dell'UE, che necessita di normative comunitarie e nazionali chiare e non contraddittorie, nonché «piani urbanistici del mare» ben definiti dagli Stati membri, in linea con le indicazioni recentemente adottate in seno alla CGPM (16); |
|
18. |
ricorda che uno sviluppo mirato del settore dell'acquacoltura potrebbe offrire alle regioni costiere del bacino adriatico-ionico, a forte vocazione turistica estiva, posti di lavoro non soggetti alle fluttuazioni stagionali, e quindi offrire un contributo significativo all'occupazione; |
|
19. |
sottolinea che l'espansione delle attività di acquacoltura non deve compromettere il conseguimento di un buono stato ecologico di cui alla direttiva 2008/56/CE e deve avvenire nel pieno rispetto di tutta la legislazione pertinente dell'Unione in materia ambientale; |
|
20. |
ricorda che la protezione degli stock ittici e dell'ambiente marino dall'inquinamento e dalla pesca eccessiva e/o illegale è possibile solo attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza delle attività marittime, in stretta collaborazione con gli Stati e le regioni costiere interessate; |
Considerazioni specifiche
|
21. |
esorta i paesi costieri del bacino adriatico-ionico a cooperare nell'elaborazione di una panoramica globale riguardante le peculiarità geomorfologiche e batimetriche specifiche della zona, la presenza e distribuzione delle varie specie marine e le diverse tecniche di pesca, al fine di ottenere una prospettiva generale che funga da fondamento per una migliore gestione della pesca e contribuisca a rafforzare le attività di pesca nel quadro di qualunque futura strategia macroregionale; |
|
22. |
esorta quindi la Commissione ad adottare quanto prima, e comunque entro il 2013, il relativo piano d'azione per l'applicazione concreta della strategia marittima su base macro-regionale per il mare Adriatico e il mar Ionio, rilevando come il settore della pesca debba costituire una delle priorità all'interno di questa strategia, tenendo conto delle specifiche conformazioni geofisiche e collegando tale piano d'azione alla politica regionale, alla politica marittima integrata dell'Unione e al meccanismo per collegare l'Europa, al fine di ottimizzare l'effetto leva di detto piano; |
|
23. |
sollecita la Commissione a presentare in tempi ravvicinati una proposta di regolamento che definisca misure tecniche comuni in materia di pesca nel bacino adriatico-ionico, lo sforzo di pesca, i tempi di pesca e gli strumenti ammessi per l'attività di pesca nel bacino adriatico-ionico nonché altre misure di gestione pertinenti; |
|
24. |
si rammarica che gli Stati membri non siano ricorsi maggiormente a tali piani di gestione individuali, che consentono di derogare a determinate norme generali per tener conto delle proprie caratteristiche specifiche; ritiene che ciò avrebbe agevolato in modo considerevole la gestione locale e avrebbe fornito dati preziosi sulla situazione reale delle diverse zone, consentendo gli adattamenti opportuni; chiede pertanto agli Stati membri costieri di collaborare in modo costruttivo, tra loro e con la Commissione, nell'aggiornamento e nell'adeguamento permanente delle misure di gestione della pesca; |
|
25. |
invita la Commissione ad instaurare un dialogo permanente con i paesi terzi del bacino adriatico-ionico per giungere ad accordi bilaterali o multilaterali specifici finalizzati ad avanzare verso l'armonizzazione e la standardizzazione delle norme per la gestione della pesca onde conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca dell'UE nel Mediterraneo, beneficiando nel contempo pienamente del quadro di collaborazione offerto dalle organizzazioni internazionali e regionali della pesca; osserva che una strategia per il mare Adriatico e il mar Ionio può garantire un valore aggiunto soltanto se saranno coinvolti tutti i paesi che vi si affacciano, tanto appartenenti quanto non appartenenti all'UE; |
|
26. |
invita la Commissione a promuovere gli obiettivi della PCP, in particolare il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) per tutti gli stock ittici entro il 2020, e a incoraggiare l'adozione di un approccio ecosistemico nei confronti dei paesi non appartenenti all'UE; |
|
27. |
invita la Commissione a intensificare, con gli Stati costieri, lo scambio di buone pratiche di conservazione e a promuovere la creazione di zone marine protette («recovery areas») finalizzate al recupero delle specie più minacciate; |
|
28. |
invita la Commissione a promuovere gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nei confronti dei paesi non appartenenti all'UE che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio, ovvero conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020; |
|
29. |
invita a tale riguardo la Commissione a incoraggiare gli Stati membri che si affacciano sul mare Adriatico e sul mar Ionio ad elaborare e attuare strategie per l'ambiente marino che applichino un approccio ecosistemico e garantiscano l'integrazione delle questioni ambientali nelle diverse politiche aventi un impatto sull'ambiente marino, tenendo conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità delle acque marine dei paesi terzi vicini; |
|
30. |
ricorda che i finanziamenti esistono tanto nel quadro del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), mediante i programmi di raccolta dei dati, quanto nel quadro dei diversi programmi di ricerca dell'Unione, sia per migliorare le conoscenze dell'ambiente marino, comprese le specie pescate, sia per introdurre una maggiore innovazione e migliori pratiche nelle attività di pesca; invita pertanto gli Stati membri a presentare progetti in tali senso e ritiene che la cooperazione preventiva tra i diversi paesi costieri, appartenenti e non appartenenti all'UE, possa portare a iniziative di grande interesse che, mediante i progetti presentati dagli Stati membri, possono giovare a tutto il bacino adriatico-ionico; |
|
31. |
chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di creare, di concerto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e sulla scorta dell'esperienza realizzata attraverso il FEMIP (17), una linea di finanziamento ad hoc per la realizzazione delle azioni e degli obiettivi della presente strategia; al fine di non creare strumenti di bilancio nuovi, fonte di complicazioni, invita altresì la Commissione a valutare l'opportunità di utilizzare le obbligazioni di progetto e i partenariati pubblico-privato quali strumenti di finanziamento privilegiati; |
|
32. |
invita la Commissione a proporre la costituzione, all'interno del RAC per il Mediterraneo già costituito, di organi consultativi specifici, sia per il mare Adriatico sia per il mar Ionio, sulla base delle esperienze positive dei «Distretti del mare» istituiti nelle acque italiane (18) (come ad esempio il distretto di Pesca Nord Adriatico istituito nel 2012 per la gestione condivisa e concertata del settore ittico alto Adriatico a livello politico, economico, sociale e ambientale); |
|
33. |
invita la Commissione ad includere, nella futura proposta legislativa sulla pianificazione dello spazio marittimo, disposizioni che impongano agli Stati membri l'attuazione di misure utili al ricupero delle normative esistenti sul loro territorio in materia ambientale e di salvaguardia del turismo, e — per le zone non soggette a restrizioni — all'adozione di «pianificazioni urbanistiche del mare» che includano tutte le diverse tipologie del settore e i piani urbanistici indispensabili per la gestione delle zone marittime e costiere, in modo da definire l'ammissibilità e la compatibilità dell'uso e dell'occupazione di tali zone, onde facilitare l'accesso agli spazi adeguati all'insediamento di imprese del settore dell'acquacoltura; |
|
34. |
invita la Commissione a stabilire uno specifico piano di lavoro per il mare Adriatico e il mar Ionio, che definisca gli obiettivi futuri in tale regione come avviene attualmente per il Mediterraneo (politica marittima integrata — progetto MED); rileva che occorre che tale piano di lavoro sia considerato come un progetto ammissibile al finanziamento nel quadro del FEAMP; |
|
35. |
esorta la Commissione a istituire una serie di misure sanzionatorie finalizzate a garantire la possibilità di imporre sanzioni agli Stati membri che non rispettano gli obblighi in materia di raccolta e trasmissione di dati o che non sono in grado di risolvere i problemi riguardanti la pesca INN nelle proprie acque o causati dalla propria flotta peschereccia; |
o
o o
|
36. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6; GU L 196 del 28.7.2011, pag. 42;
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0040.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0461.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0269.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 193.
(6) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70.
(7) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 132.
(8) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(9) Testi approvati, P7_TA(2010)0128.
(10) Parere COTER-V-016, relatore Gian Mario Spacca (ALDE, IT), ottobre 2011.
(11) La definizione dell'Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO) indica come limite meridionale del mar Ionio la linea tra Capo Passero (Sicilia) e Capo Tenaron (Grecia).
(12) COM(2009)0248, COM(2012)0128, COM(2010)0715 e COM(2011)0782.
(13) ADRIAMED è un progetto regionale FAO finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPaaf) del governo italiano e dalla Commissione europea, al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra i paesi dell'Adriatico (Albania, Croazia, Italia, Montenegro e Slovenia), in linea con il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO.
(14) Fondi strutturali (FESR, FC, FSE, FEP/FEAMP), ma anche il 7oPQ e LIFE+.
(15) Ad esempio, nell'alto Adriatico, l'Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura.
(16) Risoluzione GFCM/36/2012/1 «Guidelines on Allocated Zones for Aquaculture (AZA)», adottata nell'ambito della 36a sessione della CGPM (maggio 2012).
(17) Fondo Euro-Mediterraneo di Investimenti e Partenariato.
(18) I «Distretti del mare» hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione tra Stato e Regioni per lo sviluppo e il sostegno del comparto della pesca e acquacoltura e di promuovere il partenariato con i produttori e con le imprese delle filiere del settore ittico.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/37 |
P7_TA(2013)0347
Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013«Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo» (2011/2287(INI))
(2016/C 093/05)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 286 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 settembre 2006 sulla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 5/2005: Spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio (1), |
|
— |
vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 5/2005: Spese per l'interpretazione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, corredata delle risposte delle istituzioni (2), |
|
— |
vista la nota ai membri dell'Ufficio di presidenza dal titolo «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione attuazione della decisione relativa al bilancio del Parlamento europeo per il 2012», |
|
— |
vista la relazione del Segretario generale del Parlamento europeo, del 9 aprile 2013, dal titolo «Prepararsi alla complessità: il Parlamento europeo nel 2025 — le risposte», |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0233/2013), |
|
A. |
considerando che il multilinguismo è uno degli elementi fondamentali del Parlamento europeo e dell'Unione nel suo insieme, e che garantisce il rispetto della diversità culturale e linguistica nonché parità di trattamento a cittadini dell'UE di ambienti e origini diversi; |
|
B. |
considerando che il principio del multilinguismo al Parlamento europeo costituisce il fondamento dell'attività politica, colegislativa e di comunicazione di tale istituzione; |
|
C. |
considerando che il principio del multilinguismo al Parlamento europeo protegge da superflui ostacoli al diritto di voto passivo dei cittadini europei alle elezioni del Parlamento europeo; |
|
D. |
considerando che il multilinguismo garantisce il diritto dei cittadini di comunicare con il Parlamento europeo, in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, consentendo loro in tal modo di esercitare il relativo diritto di controllo democratico; |
|
E. |
considerando che i servizi linguistici del Parlamento europeo facilitano la comunicazione e, così facendo, assicurano che il Parlamento resti aperto a tutti i cittadini dell'Europa, garantendo la trasparenza all'interno dell'unica struttura multilinguistica dell'Unione basata su 24 lingue ufficiali; |
|
F. |
considerando che il regolamento del Parlamento prevede che i deputati possano esprimersi nella lingua ufficiale di propria scelta e che sia garantita l'interpretazione nelle altre lingue ufficiali, rispettando in tal modo il diritto democratico di essere eletti al Parlamento europeo indipendentemente dalle proprie competenze linguistiche; |
|
G. |
considerando che, per effetto dei successivi allargamenti, la sfida del multilinguismo ha raggiunto una dimensione completamente nuova in termini di ampiezza, complessità e pertinenza strategica, e che l'ampio multilinguismo si traduce naturalmente in costi ingenti e sempre più elevati per il Parlamento europeo e, di conseguenza, per i cittadini dell'Unione; |
|
H. |
considerando che, per quanto concerne il bilancio del Parlamento per il 2012, si sono resi necessari notevoli risparmi, compresa una riduzione dei costi dei servizi di interpretazione pari a 10 milioni di EUR all'anno, al fine di limitare la crescita del bilancio all'1,9 % rispetto all'anno precedente; |
Quadro dell'interpretazione in seno al Parlamento europeo
|
1. |
riconosce che l'Unione europea è l'unica entità al mondo che conduce una politica ufficiale in materia di multilinguismo basata su 24 lingue ufficiali, per un totale di 552 combinazioni linguistiche utilizzate; plaude, a tale riguardo, all'altissima qualità dei servizi di interpretazione del Parlamento, ma ritiene che si debbano cercare modi per ridurre gli oneri legati alla complessa struttura del multilinguismo e i relativi costi ingenti e sempre più elevati; |
|
2. |
rileva che, tra tutte le lingue parlate in Aula a Strasburgo e Bruxelles da settembre 2009 a febbraio 2013, l'inglese è stato utilizzato per 26 979 minuti (29,1 %), il tedesco per 12 556 minuti (13,6 %), il francese per 8 841 minuti (9,5 %), l'estone per 109 minuti (0,1 %) e il maltese per 195 minuti (0,2 %); |
|
3. |
sottolinea che sia le sedute plenarie sia le riunioni di commissione possono essere accessibili al pubblico attraverso la trasmissione in streaming o video on demand, ovvero nuovi media che stanno accrescendo la trasparenza delle attività del Parlamento europeo per i cittadini dell'UE, e che la loro disponibilità in tutte le lingue ufficiali pone in evidenza la natura democratica e multiculturale del Parlamento stesso; |
|
4. |
rileva che alcuni organismi multinazionali, come le Nazioni Unite e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO), operano esclusivamente a livello intergovernativo, senza alcuna funzione legislativa; osserva, a tale proposito, che le Nazioni Unite, che contano 192 membri, hanno un regime linguistico caratterizzato da sei lingue ufficiali e che la NATO, con 28 membri, utilizza prevalentemente l'inglese, benché le lingue ufficiali siano due; |
|
5. |
sottolinea, tuttavia, che il Parlamento è un organo politico eletto a suffragio diretto, i cui deputati sono eletti indipendentemente dalle competenze linguistiche possedute; ribadisce pertanto il diritto di ogni deputato di esprimersi nella lingua ufficiale di propria scelta, in quanto principio chiave delle modalità operative del Parlamento europeo; |
|
6. |
rileva che le implicazioni pratiche dell'utilizzo delle lingue ufficiali in seno al Parlamento europeo sono indicate nel suo Codice di condotta sul multilinguismo, aggiornato nel 2008; sottolinea che il concetto di «multilinguismo integrale controllato», indicato nel Codice, mantiene la parità tra i deputati e i cittadini; osserva che l'attuazione del multilinguismo integrale, benché basata sul principio dell'«interpretazione su richiesta», dipenderà, nel lungo termine, da una piena consapevolezza degli utenti dei servizi linguistici quanto al costo connesso alla fornitura di tali servizi e quindi quanto alla loro responsabilità di farne il migliore uso; |
|
7. |
ritiene che il principio della sana gestione finanziaria debba essere applicato anche all'interpretazione e che si debba procedere a un'analisi critica al fine di valutare costantemente dove e come migliorare l'efficienza e controllare o limitare i costi, onde garantire l'utilizzo ottimale del denaro dei contribuenti europei; |
Uso efficiente delle risorse di interpretazione
|
8. |
prende atto della decisione relativa al «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione», approvata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento nel 2011, che rafforza l'efficienza dei servizi di interpretazione, riducendone i costi strutturali come riportato di seguito:
|
|
9. |
accoglie con soddisfazione il fatto che le risorse di bilancio assegnate ai servizi di interpretazione al Parlamento abbiano iniziato, di conseguenza, a diminuire; osserva che il risultato dell'esecuzione di bilancio è stato di 54 990 000 EUR nel 2010 e di 56 964 283 EUR nel 2011, e attualmente è pari a 47 000 000 EUR per il 2012, sebbene la cifra definitiva per tale anno non sarà nota fino al 31 dicembre 2013 e potrebbe risultare più alta; |
|
10. |
rileva che la stima per il bilancio 2013 è di 58 000 000 EUR a favore della DG Interpretazione, di cui 53 000 000 EUR direttamente collegati ai servizi di interpretazione; chiede di essere informato in maniera dettagliata e con regolarità in merito ai risultati concreti dell'iniziativa «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse» per quanto attiene al bilancio per l'esercizio 2013, in particolare in termini di riduzioni o aumenti previsti dei costi; |
|
11. |
rileva inoltre che, nonostante i servizi di interpretazione del Parlamento siano costati 157 954 283 EUR nel triennio fino alla fine del 2012, si è ottenuta una riduzione del 17 % rispetto alle cifre relative all'esecuzione di bilancio per il 2010 e il 2012; rileva che i risparmi intelligenti ottenuti nell'ambito dei servizi di interpretazione non hanno messo a repentaglio il principio del multilinguismo e insiste sul fatto che occorre garantire ai deputati parità di accesso ai servizi linguistici e approntare condizioni di lavoro adeguate per i servizi interessati; |
|
12. |
accoglie favorevolmente il fatto che le stime delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2014 propongano di ridurre i costi di interpretazione del 23 % durante un anno elettorale, rispetto alla cifra di 58 000 000 EUR del bilancio 2013; chiede informazioni dettagliate che dimostrino che i tagli proposti sono realizzabili e consentono di mantenere l'eccellente qualità dell'interpretazione; |
|
13. |
sottolinea che l'attuazione del «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse» ha portato a notevoli benefici resi possibili dalla distribuzione più uniforme delle riunioni settimanali di commissione, senza alcuna riduzione del numero complessivo di tali riunioni; rileva che, di conseguenza, il numero totale di giornate di interpretazione è sceso da 105 258 (107 047 386 EUR) nel 2011 a 97 793 (100 237 825 EUR) nel 2012, il che ha comportato risparmi pari a 6 809 561 EUR; |
|
14. |
rileva con preoccupazione il fatto che, secondo le relazioni sul Codice di condotta sul multilinguismo, le richieste di servizi di interpretazione provenienti da commissioni, delegazioni e gruppi politici siano ancora caratterizzate da un livello elevato e in crescita di annullamenti tardivi, come illustrato nelle cifre riportate di seguito:
|
|
15. |
rileva con preoccupazione che i potenziali costi sostenuti in conseguenza di tali annullamenti tardivi rappresenterebbero, senza una riassegnazione all'ultimo momento di taluni interpreti, una percentuale sostanziale del bilancio complessivo per l'interpretazione; osserva, a tale proposito, che sarebbero stati spesi 4 350 000 EUR (il 7,6 % del bilancio per l'interpretazione) nel 2011 e 5 480 000 EUR (l'11,9 % del bilancio per l'interpretazione) nel 2012 per rendere disponibili servizi di interpretazione successivamente annullati oltre i termini previsti dal Codice di condotta sul multilinguismo; invita l'Ufficio di presidenza a fornire alla commissione per il controllo dei bilanci un'analisi dettagliata della crescente tendenza degli annullamenti tardivi e a introdurre un meccanismo per sensibilizzare maggiormente in merito allo spreco di risorse causato dagli annullamenti tardivi, nonché a ridurre in modo significativo il numero e la percentuale di tali annullamenti; |
|
16. |
ribadisce che è altresì necessario, pur mantenendo un livello elevato di prestazioni, fare un uso più efficiente delle risorse linguistiche e controllarne i costi, esaminando il carico di lavoro globale di ciascuna unità linguistica e assicurando la riduzione dei costi generati dall'annullamento tardivo di riunioni o di visite di delegazione con servizio di interpretazione, in violazione delle scadenze previste dal Codice di condotta; insiste sul fatto che le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici vadano sensibilizzati in merito alle regole stabilite dal Codice di condotta; |
|
17. |
invita l'Ufficio di presidenza a elaborare un sistema che preveda misure supplementari volte a contrastare gli annullamenti tardivi delle prenotazioni dei servizi di interpretazione; |
|
18. |
invita l'amministrazione a utilizzare pienamente e in modo efficiente i profili linguistici aggiornati dei deputati all'atto della predisposizione dei servizi linguistici per le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro; insiste affinché tutti i profili linguistici dei deputati siano aggiornati ogni anno; osserva inoltre che è opportuno trasmettere una copia dei profili aggiornati alle segreterie delle commissioni, delle delegazioni, dei gruppi politici e dei gruppi di lavoro; |
|
19. |
insiste, nel pieno rispetto della decisione del dicembre 2011 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento sul «Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione», affinché durante una visita di una delegazione l'interpretazione verso una lingua ufficiale sia fornita esclusivamente dietro esplicita richiesta scritta da parte del deputato al Parlamento europeo che vi partecipa; sottolinea che il numero di interpreti durante una visita di delegazione dovrebbe essere limitato allo stretto necessario, conformemente alle norme applicabili; |
|
20. |
ricorda la proposta del Segretario generale di introdurre misure di sensibilizzazione fra gli utenti dei servizi di interpretazione, fra cui le commissioni, le delegazioni e i gruppi politici, e attende ulteriori proposte dettagliate volte ad accrescere la consapevolezza dei costi causati dagli annullamenti tardivi; |
|
21. |
invita l'amministrazione a continuare a far redigere un resoconto dal capo équipe degli interpreti al termine di ciascuna riunione, d'intesa con la segreteria della riunione, in merito ai servizi di interpretazione richiesti ma non utilizzati; rileva che una copia di tale resoconto debba essere trasmessa alla segreteria della riunione interessata; ritiene che detto resoconto debba prendere in considerazione anche gli utenti delle trasmissioni in streaming e delle trasmissioni video on demand; |
|
22. |
prende nota dell'introduzione del nuovo servizio di interpretazione ad personam (IAP) offerto ai deputati e creato a seguito del progetto pilota avviato nel 2010; rileva che tale nuovo servizio ha comportato costi pari a 157 000 EUR nel 2011 e a 115 000 EUR nel 2012; ritiene che sia necessario procedere a una revisione del servizio al fine di trovare modi per migliorarlo; |
L'interpretazione al Parlamento europeo: prospettive per il futuro
|
23. |
accoglie con favore i miglioramenti in termini di efficienza e le riduzioni dei costi conseguiti dai servizi di interpretazione negli ultimi anni, pur mantenendo una qualità del lavoro eccellente; sottolinea che le spese di interpretazione e traduzione continuano ad assorbire una percentuale significativa del bilancio del Parlamento e ritiene pertanto che la sfida del multilinguismo a costi ragionevoli richieda un'attenzione costante da parte del Parlamento; |
|
24. |
ritiene che la commissione per il controllo dei bilanci debba essere informata regolarmente circa le variazioni dei costi relativi all'interpretazione; chiede che la relazione annuale relativa al Codice di condotta preparata dai servizi di interpretazione e inviata al Segretario generale sia resa nota ai membri della commissione; |
|
25. |
è del parere che sarebbe opportuno evitare quanto più possibile situazioni in cui non si fruisce del servizio di interpretazione offerto verso talune lingue; sottolinea la necessità di adottare misure volte a diminuire i costi dell'interpretazione superflua nelle riunioni e chiede pertanto che sia elaborato e messo in atto con urgenza un sistema che eviti la disponibilità dell'interpretazione verso lingue che non sono effettivamente utilizzate in determinate riunioni o richieste dagli utenti in streaming; |
|
26. |
auspica che il Segretario generale presenti, entro la fine dell'anno, un'analisi dettagliata delle lingue per le quali è prevista l'interpretazione in tutte le riunioni dei gruppi (di lavoro), delle commissioni e delle delegazioni e delle lingue effettivamente utilizzate in tali riunioni, nonché un quadro generale delle deroghe alle norme generali di interpretazione, adottate dall'Ufficio di presidenza in data 12 marzo 2012 (3), richieste e concesse per le visite delle delegazioni; |
|
27. |
invita l'Ufficio di presidenza ad adottare, entro la fine dell'anno, un'ulteriore decisione sul multilinguismo che affronti specificamente gli scenari possibili relativi all'«interpretazione su richiesta» e ai miglioramenti in termini di efficienza ottenibili di conseguenza; |
|
28. |
chiede pertanto alla Corte dei conti di fornire al Parlamento, in tempi ragionevoli e al più tardi entro marzo 2014, una relazione speciale sulle spese di interpretazione e traduzione sostenute dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, che ne valuti la sana gestione finanziaria e aggiorni le osservazioni contenute nella sua relazione speciale n. 5/2005; rileva inoltre che tale relazione potrebbe essere elaborata su base regolare ed essere utilizzata per la procedura di discarico; ribadisce la necessità che la relazione chiarisca se le istituzioni interessate dispongono di adeguati strumenti e procedure per garantire che:
|
|
29. |
osserva inoltre che in tale relazione di controllo è necessario effettuare un confronto approfondito tra l'efficacia sotto il profilo dei costi dei servizi di interpretazione del Parlamento e quella dei servizi del Consiglio e della Commissione, nonché un raffronto tra i costi effettivi dei servizi di interpretazione delle tre istituzioni e quelli registrati nel periodo di revisione di riferimento; |
|
30. |
insiste inoltre affinché il Parlamento affronti, in via prioritaria, la questione relativa al considerevole numero di annullamenti tardivi e invita l'Ufficio di presidenza a presentare un piano d'azione dettagliato per ridurre tali fenomeni; |
|
31. |
ribadisce che la cooperazione interistituzionale è essenziale per lo scambio di buone prassi che promuovano l'efficacia e permettano di conseguire risparmi; ritiene che la cooperazione interistituzionale andrebbe migliorata riguardo all'interpretazione; chiede di effettuare una revisione approfondita, che dia la priorità a una condivisione più efficace delle risorse disponibili tra tutte le istituzioni e a misure concrete nel settore dell'interpretazione esterna; |
|
32. |
sottolinea l'importanza delle applicazioni software quali strumenti di gestione e insiste affinché siano assegnati più fondi a tale scopo nel quadro nel bilancio del prossimo anno; rileva che è possibile ottenere un livello maggiore di efficienza quando vengono fornite adeguate informazioni di gestione ai servizi amministrativi del Parlamento; ritiene deplorevole il fatto che alcune DG accusino ancora un forte ritardo in termini di applicazioni software disponibili, malgrado i progressi registrati nel settore informatico dal 2010; |
|
33. |
invita i servizi competenti a valutare se i notevoli miglioramenti sotto il profilo dell'efficienza realizzati nell'ambito dell'interpretazione possano servire da esempio per miglioramenti in altre DG; |
o
o o
|
34. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 67.
(2) GU C 291 del 23.11.2005, pag. 1.
(3) È stato deciso specificamente che, benché le delegazioni continueranno a beneficiare del pieno diritto all'interpretazione per un massimo di cinque lingue, come stabilito nel Codice di condotta sul multilinguismo, durante le settimane dedicate alle attività parlamentari esterne (settimane verdi), le delegazioni che chiedono una deroga per viaggi durante le settimane in cui si riuniscono le commissioni potranno usufruire solo di un regime linguistico limitato, non superiore all'interpretazione verso una lingua.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/42 |
P7_TA(2013)0348
Gioco d'azzardo online nel mercato interno
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno (2012/2322(INI))
(2016/C 093/06)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2012 dal titolo «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line» (COM(2012)0596), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (COM(2011)0012), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulle partite truccate e la corruzione nello sport (1), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (3), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo online (4), |
|
— |
vista la dichiarazione di Nicosia del 20 settembre 2012 sulla lotta contro la manipolazione degli incontri sportivi, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'UE, e le relazioni delle Presidenze francese, svedese, spagnola e ungherese sui progressi realizzati in tale ambito, |
|
— |
vista l'azione preparatoria intitolata «Partenariato europeo per lo sport» e in particolare la raccolta di progetti incentrati sulla prevenzione degli episodi di manipolazione degli incontri sportivi attraverso l'educazione e l'informazione dei soggetti interessati, |
|
— |
visti gli articoli 51, 52 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE, |
|
— |
vista la giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella quale, nell'ambito specifico dell'organizzazione dei giochi di sorte, la Corte riconosce in particolare la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e dell'incitamento a spese eccessive legate al gioco, nonché l'esigenza generale di tutelare l'ordine pubblico, quali motivi d'interesse generale prevalente che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi (5), |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2012, |
|
— |
visto l'articolo 48 del proprio regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0218/2013), |
|
A. |
considerando che il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo, le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi (partite truccate); che il gioco d'azzardo online può comportare un rischio di dipendenza maggiore rispetto al gioco d'azzardo tradizionale offline, in virtù tra l'altro della maggiore facilità di accedervi e dell'assenza di controllo sociale, ma che a tale riguardo occorrono ulteriori ricerche e dati supplementari; che, per questi motivi, talune norme del mercato interno — tra cui la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco — non ostano a che gli Stati membri definiscano proprie misure supplementari per proteggere i giocatori; |
|
B. |
considerando che l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede l'obbligo di proteggere la salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione; |
|
C. |
considerando che l'articolo 169 del TFUE impone all'UE di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori; |
|
D. |
considerando che, data la particolare natura del settore del gioco d'azzardo online, la protezione della salute umana e dei consumatori dev'essere il principio guida primario nell'adozione di raccomandazioni a livello di UE e di provvedimenti legislativi a livello nazionale; |
|
E. |
considerando che, tenendo in debito conto il principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno il diritto di definire le modalità di organizzazione e regolamentazione dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online, in conformità con i propri valori e con gli obiettivi d'interesse generale che perseguono, rispettando comunque il diritto dell'Unione; |
|
F. |
considerando che, in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali; |
|
G. |
considerando che il settore del gioco d'azzardo online non è un mercato come gli altri, a motivo dei rischi che comporta in relazione alla tutela dei consumatori e alla lotta alla criminalità organizzata, come ha riconosciuto a più riprese la Corte di giustizia dell'Unione europea; |
|
H. |
considerando che la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente come la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi, il contrasto del riciclaggio di denaro e il mantenimento dell'ordine pubblico e della salute pubblica; considerando che le eventuali restrizioni imposte a tale attività devono rispettare i principi del TFUE, cioè essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non essere discriminatorie; |
|
I. |
considerando che oggi più che mai gli Stati membri condividono preoccupazioni comuni e generali riguardo alle conseguenze sociali ed economiche negative del gioco d'azzardo online illegale a livello nazionale, avendo come obiettivi principali la protezione dei minori e dei membri vulnerabili della società e la lotta alla dipendenza, alla criminalità e all'evasione fiscale; |
|
J. |
considerando che la natura transfrontaliera del gioco d'azzardo online, i rischi che comporta in relazione alla tutela dei consumatori, alla prevenzione delle frodi e all'applicazione della legge contro le attività illecite, come il riciclaggio di denaro e le partite truccate, nonché la necessità di contrastare le attività illegali legate al gioco d'azzardo, richiedono un migliore coordinamento dell'azione fra gli Stati membri e a livello dell'UE; |
|
K. |
considerando che è essenziale introdurre meccanismi per uno stretto controllo delle competizioni sportive e dei flussi finanziari, parallelamente a meccanismi di sorveglianza; |
|
L. |
considerando che è oggi necessaria una panoramica completa del settore del gioco d'azzardo online, in termini di informazioni e dati relativi all'offerta nazionale e transfrontaliera, intra-UE e mondiale, autorizzata e non autorizzata; |
|
M. |
considerando che la pubblicità del gioco d'azzardo online assume forme diverse da uno Stato membro all'altro o non è affatto regolamentata; |
Specificità del settore del gioco d'azzardo online e tutela dei consumatori
|
1. |
ritiene che, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare di quelli più vulnerabili, un'offerta equa e legale di servizi di gioco d'azzardo, definita da ciascuno Stato membro nel rispetto del diritto dell'Unione, potrebbe ridurre i costi sociali e gli effetti nocivi delle attività di gioco d'azzardo; |
|
2. |
mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori; |
|
3. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere provvedimenti contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale proveniente dall'interno del territorio degli Stati membri; esorta a tale riguardo la Commissione a rivolgere agli Stati membri, nelle raccomandazioni che intende formulare sulla tutela dei consumatori e la pubblicità, un invito ad adottare misure di esecuzione contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale; |
|
4. |
ritiene che vi sia un pericoloso legame tra gravi difficoltà economiche e forte diffusione del gioco d'azzardo; sottolinea che il durissimo clima sociale ed economico attuale è stato determinante per l'enorme incremento della diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto nei segmenti più poveri della società, e che pertanto è necessario uno stretto e costante monitoraggio del livello dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e di gioco d’azzardo problematico; |
|
5. |
afferma che il gioco d'azzardo online è una forma di uso commerciale del gioco e che, mentre il settore cresce costantemente tenendosi al passo con le innovazioni tecnologiche, gli Stati membri incontrano difficoltà nel controllarlo, a causa della particolare natura di Internet, il che comporta il rischio che si verifichino violazioni dei diritti dei consumatori e che il settore sia oggetto di indagini nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; |
|
6. |
afferma che, in qualunque modo gli Stati membri decidano di organizzare e regolamentare l'offerta di servizi di gioco d'azzardo online a livello nazionale, dev'essere garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dei consumatori; invita la Commissione a continuare a studiare misure a livello di UE per proteggere i consumatori vulnerabili, inclusa una cooperazione formalizzata tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri; sottolinea che il gruppo di esperti dovrebbe garantire che sia impossibile l'accesso dei minori ai servizi di gioco d'azzardo online; invita gli Stati membri a imporre agli operatori titolari di loro licenze l'obbligo di far apparire nel loro sito Internet, in una posizione fissa e ben visibile, il logo, marchio di fiducia dell'autorità di regolamentazione; |
|
7. |
chiede alla Commissione di studiare quali interventi siano possibili per porre fine alla pratica messa in atto da società che, avendo sede in uno Stato membro, commercializzano servizi di gioco d'azzardo online — per esempio attraverso la televisione satellitare o mediante campagne pubblicitarie — in un altro Stato membro in cui non sono titolari di una licenza per l'offerta di tali servizi; |
|
8. |
chiede che gli operatori abbiano l'obbligo di far apparire un avvertimento ai minori, chiaro, ben visibile ed esplicito, in cui si dichiara che la loro partecipazione al gioco d'azzardo online è illegale; |
|
9. |
ritiene che si debbano adottare provvedimenti per impedire che i membri più vulnerabili della società vengano a trovarsi in condizioni di sussistenza ancor più precarie a causa del gioco d'azzardo; |
|
10. |
ritiene che occorrano ulteriori ricerche e dati per quantificare il gioco d'azzardo compulsivo e i rischi associati alle diverse forme di gioco d'azzardo; invita gli Stati membri e la Commissione a svolgere in modo coordinato ulteriori studi per una migliore comprensione del fenomeno del gioco d'azzardo problematico; rileva che gli operatori del gioco d'azzardo hanno la responsabilità di contribuire alla prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo; |
|
11. |
invita la Commissione a esplorare, in collaborazione con gli Stati membri — se del caso attraverso il gruppo di esperti –, la possibilità dell'interoperabilità in tutta l'UE tra registri nazionali di autoesclusione che consentano, fra l'altro, l'autoesclusione, limiti personali di perdita e limiti personali di tempo, e che siano accessibili alle autorità nazionali e agli operatori di gioco d'azzardo titolari di licenza, in modo che ogni cliente che si autoescluda o che sorpassi i propri limiti di gioco presso un operatore di gioco d'azzardo abbia la possibilità di essere automaticamente autoescluso da tutti gli altri operatori titolari di licenze di gioco d'azzardo; sottolinea che qualsiasi meccanismo per lo scambio di informazioni personali sui giocatori problematici deve essere soggetto a norme rigorose in materia di protezione dei dati; sottolinea l'importanza del lavoro del gruppo di esperti ai fini della protezione dei cittadini dalla dipendenza dal gioco d'azzardo; sottolinea che, affinché il consumatore sia consapevole della propria attività di gioco d'azzardo, un siffatto registro dovrebbe mostragli, ogni volta che inizia a giocare, tutte le informazioni riguardanti la sua «storia» di gioco d'azzardo; |
|
12. |
raccomanda di operare una netta distinzione tra le attività di gioco d'azzardo e le altre forme di intrattenimento online; i servizi che presentano le caratteristiche distintive del settore del gioco d'azzardo devono essere soggetti alla pertinente legislazione in materia e devono rispettare pienamente i meccanismi per l'accertamento dell'età e dell'identità; |
|
13. |
rileva che le iniziative di autoregolamentazione possono rappresentare un utile contributo per la definizione del contenuto di norme comuni; ribadisce la propria convinzione che, in un settore delicato come quello del gioco d'azzardo, l'autoregolamentazione può solo integrare, ma non sostituire, la legislazione nazionale; |
|
14. |
invita la Commissione a prendere in considerazione l'attuazione di un controllo obbligatorio dell'identificazione da parte di terzi, al fine di escludere dal gioco i minori o le persone che utilizzano false identità; suggerisce la possibilità di controllare, tra l'altro, il numero di sicurezza sociale, i dati del conto bancario o altri identificativi univoci, sottolineando che tale identificazione dovrebbe avvenire prima dello svolgimento di ogni attività di gioco d'azzardo; |
|
15. |
ritiene che vada aumentata la sicurezza del software utilizzato per il gioco d'azzardo online e che si debbano stabilire requisiti minimi comuni di certificazione in modo da garantire l'impiego di parametri e standard uniformi; |
|
16. |
richiama l'attenzione sulla necessità di elaborare metodi efficaci di vigilanza sulle scommesse, tenendo conto del rapido sviluppo dell'ambiente online, ma sottolinea altresì l'importanza di proteggere dagli abusi i dati personali degli utenti; |
|
17. |
ritiene che gli standard comuni per il gioco d'azzardo online debbano tener conto dei diritti e degli obblighi sia del fornitore del servizio che del consumatore, garantendo un elevato livello di protezione dei cittadini e dei consumatori, in particolare dei minori e degli altri soggetti vulnerabili, e impedendo pubblicità ingannevoli ed eccessive; incoraggia le associazioni degli operatori del gioco d'azzardo europei a sviluppare e adottare codici di condotta e di autoregolamentazione; |
|
18. |
invita la Commissione a includere nella sua raccomandazione l'esortazione a imporre agli operatori del gioco d'azzardo l'obbligo di promuovere attivamente l'utilizzo di autolimitazioni al momento della registrazione nonché in caso di perdite ripetute; |
|
19. |
raccomanda l'introduzione di standard comuni di sicurezza uniformi e paneuropei per l'identificazione elettronica e i servizi di verifica elettronica transfrontalieri; accoglie con favore la proposta della Commissione per una direttiva sull'identificazione e l'autenticazione elettroniche, che consentirà l'interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica, ove esistenti; chiede pertanto che le procedure di registrazione e identificazione siano ottimizzate e rese più efficienti, in particolare per garantire meccanismi d'identificazione efficaci e impedire che un giocatore abbia account multipli, nonché per impedire l'accesso dei minori ai siti Internet di gioco d'azzardo online; raccomanda lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sulle misure di esecuzione — quali l'istituzione di liste bianche e liste nere di siti di gioco illegali, la definizione comune di soluzioni di pagamento sicure e tracciabili, e lo studio della possibilità di bloccare le transazioni finanziarie — allo scopo di proteggere i consumatori dagli operatori illegali; |
|
20. |
invita gli Stati membri e gli operatori a promuovere una pubblicità responsabile in relazione ai giochi d'azzardo online; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di adottare una raccomandazione sulla pubblicità responsabile del gioco d'azzardo; chiede alla Commissione di includere standard minimi comuni che assicurino una tutela sufficiente dei consumatori vulnerabili; raccomanda che la pubblicità sia responsabile, contenga chiari avvertimenti circa i rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo, non sia eccessiva e non compaia all'interno di contenuti destinati specificamente ai minori o dove vi è un elevato rischio di raggiungere i minori, qual è il caso in particolare della pubblicità nei social media; |
|
21. |
chiede che si definiscano e attuino misure volte a consentire ai bambini e ai giovani di acquisire l'alfabetizzazione digitale e di svilupparla ulteriormente; è del parere che introducendo nelle scuole corsi destinati ai giovani sui migliori modi di utilizzare Internet sia possibile migliorare la capacità degli utenti di proteggersi dalla dipendenza dai servizi di gioco d'azzardo online; |
|
22. |
sottolinea l'importante ruolo della scuola, dei servizi di consulenza e dei genitori per la sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo online e delle sue conseguenze per i minori; |
|
23. |
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre efficaci misure di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo; |
|
24. |
chiede che la pubblicità — socialmente responsabile — dei giochi d'azzardo online sia consentita soltanto per i prodotti legali; ritiene che non debba mai essere permesso pubblicizzare i servizi di gioco d'azzardo online esagerando le probabilità di vincita, dando così la falsa impressione che il gioco d'azzardo sia una strategia ragionevole per migliorare la propria situazione economica; ritiene che la pubblicità debba contenere chiare informazioni in merito alle conseguenze del gioco d'azzardo compulsivo; |
|
25. |
sottolinea che per impedire la pratica del gioco d'azzardo sotto i 18 anni e per combattere il gioco d'azzardo problematico e compulsivo è essenziale definire un formato pubblicitario non dannoso e norme sulla sua diffusione; |
|
26. |
sottolinea che le misure di tutela dei consumatori devono essere accompagnate da una combinazione di misure d'esecuzione preventive e reattive, per ridurre il contatto dei cittadini con operatori non autorizzati; sottolinea l'importanza di definire congiuntamente la nozione di operatori legali di gioco d'azzardo, affinché gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'UE, autorizzino soltanto gli operatori che soddisfano almeno i seguenti requisiti e sono pertanto considerati legali:
|
|
27. |
è del parere che la procedura di registrazione debba prevedere, come elemento obbligatorio, limiti massimi di perdita stabiliti e definiti dal giocatore per un determinato periodo di tempo; ritiene che tale elemento debba essere presente almeno nei giochi praticati con elevata frequenza; |
Conformità al diritto dell'UE
|
28. |
sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale, al fine di applicare la legislazione nazionale ed impedire ai fornitori illegali l'accesso al mercato; |
|
29. |
riconosce che, in conformità del principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno il diritto di determinare le modalità di organizzazione e regolamentazione a livello nazionale dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online, nonché il diritto di applicare tutte le misure che considerano necessarie contro i servizi di gioco d'azzardo illegali, sempre nel rispetto dei principi fondamentali del trattato UE; riconosce che la normativa adottata a tal fine dev'essere proporzionata, coerente, trasparente e non discriminatoria; rileva la necessità di una maggiore coerenza delle politiche dell'UE per far fronte al carattere transfrontaliero del gioco d'azzardo online; |
|
30. |
prende atto che la Commissione ha inviato lettere a numerosi Stati membri chiedendo informazioni dettagliate sulla legislazione in essi vigente in materia di gioco d'azzardo; invita la Commissione a proseguire il dialogo con gli Stati membri; prende atto del lavoro della Commissione sui casi d'infrazione e sulle denunce presentate contro taluni Stati membri; invita la Commissione a continuare a verificare e imporre la conformità di leggi e pratiche nazionali al diritto dell'UE, in cooperazione con gli Stati membri, e ad avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri che risultano violare il diritto dell'UE; rispetta la decisione presa dagli Stati membri in relazione alla creazione di monopoli in questo settore, a condizione che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, essi siano soggetti a uno stretto controllo dello Stato e garantiscano un livello particolarmente elevato di protezione dei consumatori, che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi d'interesse generale e che essi riducano in modo coerente le opportunità di gioco d'azzardo; |
|
31. |
invita la Commissione, gli Stati Membri e il gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo a elaborare misure e strategie coordinate, compresi scambi di buone pratiche, per studiare e contrastare il problema dell'elusione fiscale da parte di operatori autorizzati che offrono servizi di gioco d'azzardo online sul mercato dell'Unione ma hanno sede legale in paradisi fiscali interni o esterni all'UE; |
|
32. |
rileva i rischi che potrebbe creare l'accesso dei consumatori a servizi di gioco d'azzardo online illegali; invita la Commissione e gli Stati membri a discutere, nell'ambito dei lavori del gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo, i costi sociali del consentire attività di gioco d'azzardo regolamentate, ponendoli a confronto con gli effetti dannosi del ricorso dei consumatori a operatori illegali; |
|
33. |
pone l'accento sul fatto che gli Stati membri che scelgono di aprire il loro settore del gioco d'azzardo online devono prevedere una procedura trasparente e giuridicamente certa per le domande di licenza, basata su criteri obiettivi e non discriminatori, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e assicurando una protezione adeguata e rigorosa dei cittadini e dei consumatori; |
Cooperazione amministrativa
|
34. |
invita il gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo e la Commissione ad agevolare il più possibile il flusso di dati tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri, al fine di condividere le migliori pratiche e le informazioni per favorire l'istituzione di un sistema comune per l'identificazione dei giocatori, l'applicazione di misure esecutive contro gli operatori illegali, una protezione rafforzata dei consumatori, la pubblicità responsabile, la creazione di liste bianche e liste nere, la prevenzione della pratica della manipolazione delle competizioni sportive e l'introduzione di meccanismi di autoesclusione che prevedano, tra l'altro, limiti personali di tempo e d'importo applicabili in tutta l'UE; invita la Commissione a provvedere affinché il gruppo di esperti, nello sviluppo del proprio lavoro, possa beneficiare delle più vaste competenze disponibili; esorta gli Stati membri a riprendere il dialogo sui servizi di gioco d'azzardo online in seno al Gruppo «Stabilimento e servizi» del Consiglio; |
|
35. |
invita la Commissione a includere sempre, nei gruppi di esperti e nelle consultazioni, esperti specializzati nel gioco d'azzardo problematico e patologico; |
|
36. |
ritiene che occorra rafforzare a livello europeo la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra esperti nazionali del settore sociale e di quello sanitario specializzati nel gioco d'azzardo patologico e problematico; |
|
37. |
sottolinea che, se l'efficace scambio di informazioni tra organi inquirenti è importante per riuscire a imporre il rispetto delle leggi, l'azione di contrasto alla manipolazione delle gare sportive deve peraltro svolgersi nel rispetto delle leggi e regolamentazioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati; |
|
38. |
incoraggia gli Stati Membri, nel contesto del gruppo di esperti, a lavorare in stretta cooperazione con la Commissione e tra loro per coordinare i provvedimenti di contrasto all'offerta non autorizzata di servizi transfrontalieri di gioco d'azzardo, e ad attuare il piano d'azione indicato nella comunicazione della Commissione sul gioco d'azzardo online; |
|
39. |
riconosce che la cooperazione fra gli Stati membri è essenziale, ma sottolinea che è altresì estremamente importante che il gruppo di esperti sul gioco d'azzardo operi in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, comprese l'industria del gioco d'azzardo e le organizzazioni dei consumatori; |
|
40. |
sottolinea che è importante che il gruppo di esperti lavori alla definizione di procedure più trasparenti e semplificate, che eliminino negli Stati membri gli oneri amministrativi superflui che potrebbero far aumentare inutilmente i costi per gli operatori online legali nei paesi che decidono di aprire i loro mercati; rimarca che l'eliminazione degli oneri amministrativi non deve compromettere la tutela dei consumatori; |
|
41. |
ritiene necessarie iniziative per allineare tra loro i regimi fiscali nazionali sui servizi di gioco d'azzardo, allo scopo di evitare che agevolazioni fiscali sproporzionate favoriscano la proliferazione e la concentrazione dei servizi di gioco d'azzardo online; |
|
42. |
incoraggia le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri che hanno scelto di introdurre regimi di licenza a scambiarsi le migliori pratiche atte ad agevolare le domande di licenze nazionali per il gioco d'azzardo, ivi compresi gli standard tecnici per l'attrezzatura di gioco; esorta le competenti autorità nazionali di regolamentazione a consentire a una società di gioco d'azzardo di operare nella loro giurisdizione solo se detta società non opera in violazione della legge in un altro Stato membro la cui legislazione non sia stata dichiarata non conforme dalla Corte di giustizia; |
Riciclaggio di denaro
|
43. |
sottolinea il fatto che il gioco d'azzardo online si svolge in un contesto non basato sui contanti e che — data la dipendenza da terzi fornitori di servizi finanziari — sono necessarie ulteriori salvaguardie contro il riciclaggio di denaro; mette in rilievo la necessità che autorità nazionali competenti per il gioco d'azzardo, polizia nazionale e autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legge cooperino strettamente nella prevenzione delle attività criminose; |
|
44. |
invita la Commissione, gli Stati membri e il gruppo di esperti ad assumere iniziative efficaci contro il riciclaggio di denaro; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta di estendere le disposizioni della direttiva antiriciclaggio al fine di includervi tutte le forme di gioco d'azzardo, e invita le autorità nazionali competenti a garantire che qualsiasi transazione che si sospetti essere potenzialmente collegata al riciclaggio di denaro o ad altre attività criminose sia segnalata conformemente alle disposizioni di tale direttiva; |
|
45. |
invita il Consiglio a portare avanti celermente e con obiettivi ambiziosi i negoziati sulla proposta della Commissione per una direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2013)0045), e a trattare tutti i tipi di gioco d'azzardo, anche online, allo scopo di impedire che le attività concernenti le scommesse sportive online siano sfruttate da interessi criminali a fini di riciclaggio di denaro; |
|
46. |
sottolinea che sistemi di registrazione sicura e di verifica inequivoca costituiscono strumenti chiave per impedire che il gioco d'azzardo online sia utilizzato per scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro; ritiene che, ai fini di tale verifica dell'identità, ci si possa avvalere di strutture online già esistenti o in fase di sviluppo, quali i sistemi di verifica delle banche online e delle carte di credito; |
|
47. |
è del parere che tutte le società di gioco d'azzardo online operanti nell'Unione debbano essere registrate come enti legali nell'UE; |
|
48. |
sottolinea che tutti gli Stati membri devono identificare e designare l'autorità pubblica competente per la sorveglianza del gioco d'azzardo online; che tale autorità sarà altresì autorizzata a intervenire ove sia rilevata la presenza di un gioco d'azzardo online sospetto; ritiene che anche le società di gioco debbano essere tenute a informare l'autorità in merito ad ogni attività di gioco sospetta; |
Integrità dello sport
|
49. |
sottolinea che, alla luce del carattere transnazionale del fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive (partite truccate), la lotta contro tale fenomeno richiede una cooperazione più efficace tra tutte le parti interessate, incluse le autorità pubbliche, gli organi incaricati dell'applicazione della legge, l'industria dello sport, gli operatori del gioco d'azzardo e le relative autorità di regolamentazione, gli atleti e i tifosi, mentre si deve porre l'accento anche sulle azioni di educazione e prevenzione; plaude a tale proposito alla recente azione preparatoria della Commissione del 2012, che sostiene progetti educativi transnazionali per combattere il fenomeno delle competizioni truccate; rileva che tale fenomeno si verifica nei mercati del gioco d'azzardo sia offline che online e che, nella maggior parte dei casi, la manipolazione delle gare sportive legata alle scommesse online avviene attraverso operatori del gioco d'azzardo stabiliti in mercati non regolamentati al di fuori dell'UE; |
|
50. |
chiede che si adotti — nell'ambito di un'iniziativa di autoregolamentazione — un codice di condotta che preveda, per tutte le persone coinvolte negli eventi sportivi (in particolare giocatori, allenatori, arbitri, personale medico e tecnico, proprietari e amministratori di club) e che possono influire direttamente sul risultato, il divieto generale di scommettere sulle partite o sugli eventi in cui hanno parte; sottolinea inoltre in tale contesto la necessità di sistemi rigorosi e affidabili, a livello di Stati membri, per l'accertamento dell'età e dell'identità; invita le organizzazioni sportive a svolgere campagne di educazione e ricorrere a codici di condotta per sensibilizzare fin da ragazzi gli sportivi, gli arbitri e i funzionari in merito al fatto che la manipolazione dei risultati degli eventi sportivi è un atto illecito; |
|
51. |
riconosce che gli strumenti — ad esempio i codici di condotta — volti a combattere il coinvolgimento delle organizzazioni sportive in attività corrotte, come le partite truccate o il riciclaggio di denaro, devono indirizzarsi a tutte le categorie di soggetti interessati (funzionari, proprietari, dirigenti, agenti, giocatori, arbitri e tifosi) e a tutte le organizzazioni (club, leghe, federazioni, ecc.); |
|
52. |
invita gli Stati membri ad attribuire maggiore priorità alla lotta alla corruzione nello sport e sottolinea la necessità di concentrare maggiormente gli sforzi al riguardo sull'efficienza nel far applicare le leggi; chiede l'adozione a livello nazionale di misure efficaci per prevenire conflitti di interesse, in particolare evitando che qualsiasi soggetto interessato del mondo dello sport possa scommettere su eventi in cui è coinvolto; invita gli organi direttivi di tutte le discipline sportive a impegnarsi a rispettare le pratiche di buona governance, onde ridurre il rischio di essere vittime della manipolazione di gare sportive; invita la Commissione, a tale riguardo, a tener conto del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa per la valutazione dei rischi di alcuni tipi di scommesse e a valutare i possibili rischi dello «spot betting» (scommesse su parti di eventi o competizioni), col quale è possibile scommettere su determinati singoli fatti di una gara, e a prendere di conseguenza i provvedimenti opportuni; |
|
53. |
invita le federazioni sportive e gli operatori del gioco d'azzardo a inserire, in un futuro codice di condotta, il divieto di scommettere sui cosiddetti eventi negativi di un match, come i cartellini gialli, i rigori o i calci di punizione; invita gli Stati membri e gli operatori di giochi d'azzardo a vietare tutte le forme di scommesse sportive live, poiché è provato che esse si prestano molto alle manipolazioni e quindi creano rischi per l'integrità dello sport; |
|
54. |
chiede che sia imposto un obbligo di cooperazione e di scambio d'informazioni sulle attività sospette a livello sia nazionale che europeo tra organismi sportivi, autorità pubbliche, Europol ed Eurojust, al fine di contrastare le attività criminali transfrontaliere legate al gioco d'azzardo online; |
|
55. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere un migliore scambio di buone pratiche nel settore della lotta alle partite truccate; mette in risalto l'importanza del sostegno dell'Unione europea ai lavori in corso in seno al Consiglio d'Europa per la negoziazione di una convenzione internazionale sulla tutela e la promozione dell'integrità degli sport; sottolinea che la manipolazione delle gare sportive non é sempre legata alle scommesse e che occorre affrontare anche questo diverso aspetto del fenomeno, che costituisce anch'esso un problema per l'integrità dello sport; sottolinea l'esigenza di una cooperazione rafforzata a livello dell'UE e mondiale per contrastare la manipolazione delle gare sportive; invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nella creazione di una piattaforma globale per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e nel coordinamento di azioni comuni di prevenzione ed esecuzione tra autorità di regolamentazione, organizzazioni sportive, polizia e autorità giudiziarie nonché operatori del gioco d'azzardo; |
|
56. |
ritiene che una politica coerente in materia di sanzioni penali sia essenziale per un approccio paneuropeo alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online, e a tal fine esorta gli Stati membri ad assicurare che sia vietata la manipolazione fraudolenta dei risultati, per ottenere vantaggi economici o d'altro tipo, qualificando come reato qualsiasi violazione dell'integrità delle competizioni, tra cui quelle collegate alle scommesse; sollecita la Commissione ad adottare iniziative a livello dell'UE contro il gioco d'azzardo online non regolamentato e a sostenere la lotta contro il fenomeno delle partite truccate; |
|
57. |
riconosce che in alcuni Stati membri i proventi del gioco d'azzardo e le lotterie rappresentano un'importante fonte di entrate, che possono essere utilizzate per scopi di pubblica utilità e di beneficenza, per finalità culturali, per lo sport di base e per l'ippica e il settore equino; sottolinea inoltre l'importanza di tale contributo sostenibile e di questo ruolo specifico, che andrebbe riconosciuta nelle discussioni a livello europeo; ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive costituiscono una forma di utilizzo commerciale delle competizioni sportive; raccomanda, pur nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri su tale aspetto, che le competizioni sportive siano protette da ogni utilizzazione commerciale non autorizzata, in special modo riconoscendo i diritti di proprietà degli organizzatori di eventi sportivi, non soltanto per assicurare un equo ritorno finanziario a beneficio dello sport professionistico e dilettantistico a tutti i livelli, ma anche quale mezzo per rafforzare la lotta contro le frodi nello sport, in particolare le partite truccate; |
|
58. |
chiede una maggiore cooperazione a livello europeo, con il coordinamento della Commissione, per identificare e contrastare gli operatori delle scommesse online implicati in attività illegali quali, tra le altre, le partite truccate o le scommesse su competizioni «juniores» che coinvolgono minori, e si aspetta che il settore del gioco d'azzardo online rispetti il divieto di tali attività attraverso l'autoregolamentazione; |
|
59. |
esorta gli Stati membri a considerare la possibilità di vietare tutte le forme di «spot fixing» (scommesse su parti di eventi o competizioni), quali le scommesse su calci d'angolo, punizioni, rimesse laterali e cartellini gialli, essendo provato che esse si prestano molto alle manipolazioni; |
|
60. |
chiede alla Commissione di installare un sistema europeo di allerta per le autorità di regolamentazione delle scommesse, per un rapido scambio d'informazioni sugli eventi sportivi truccati; |
|
61. |
vede con favore i progetti educativi transnazionali miranti a combattere a livello mondiale il fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive; |
|
62. |
sottolinea che, per contrastare le influenze corruttrici, gli atleti hanno bisogno di efficaci meccanismi di protezione che assicurino, fra le altre cose, la salvaguardia della loro integrità morale e fisica, condizioni di lavoro adeguate e la salvaguardia di stipendi e compensi, e prevedano anche il divieto di partecipare ai vari livelli delle competizioni per le organizzazioni sportive che non adempiono correttamente tali obblighi nei confronti dei propri atleti; |
|
63. |
sottolinea che i casi segnalati di partite truccate sono spesso giudicati dai tribunali ordinari nonché dai giudici sportivi e che, in entrambi i casi, vanno rispettate norme procedurali internazionali minime, come stabilisce l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; |
|
64. |
chiede una severa regolamentazione o il divieto, previa valutazione a livello di ciascuno Stato membro, delle forme pericolose di gioco d'azzardo; |
o
o o
|
65. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0098.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0025.
(3) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 35.
(4) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 30.
(5) Si vedano, in proposito, la causa C 275/92 Schindler, punti da 57 a 60; la causa C 124/97 Läärä e altri, punti 32 e 33; la causa C-67/98 Zenatti, punti 30 e 31; la causa C-243/01 Gambelli e altri, punto 67; la causa C-42/07Liga Portuguesa, punto 56; le cause riunite C 316/07, da C 358/07 a C 360/07, C 409/07 e C 410/07, Markus Stoß e altri, punto 74; la causa C 212/08, Zeturf Ltd, punto 38; la causa C-72/10 Costa, punto 71; la causa C 176/11 Hit Larix, punto 15; le cause riunite C 186/11 e C 209/11 Stanleybet e altri, punto 44.
Mercoledì 11 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/52 |
P7_TA(2013)0350
Lingue europee a rischio di estinzione e diversità linguistica
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (2013/2007(INI))
(2016/C 093/07)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
|
— |
visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali, |
|
— |
visto lo studio Euromosaic della Commissione europea che prende atto della scomparsa delle lingue europee perché i dispositivi attualmente in vigore non consentono di tutelarle, |
|
— |
vista la Convenzione dell'Unesco del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni e le espressioni orali, tra cui la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale, |
|
— |
vista la Convenzione dell'Umesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, |
|
— |
visto l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'Unesco, |
|
— |
vista la risoluzione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 18 marzo 2010 intitolata «Lingue minoritarie: un contributo per lo sviluppo regionale» (301/2010) (1) |
|
— |
viste la relazione 12423/2010, la risoluzione 1769/2010 e la raccomandazione 1944/2010 del Consiglio d'Europa, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo «Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune» (COM(2008)0566), |
|
— |
vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni sulla protezione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche storiche nel quadro del trattato di Lisbona (3), |
|
— |
vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo (4), |
|
— |
vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, del 5 novembre 1992, |
|
— |
vista la dichiarazione universale sui diritti linguistici (1996), |
|
— |
vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa (5), e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse — le lingue delle minoranze nell'UE — in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale (6), |
|
— |
vista la sua risoluzione, del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (7), che fa riferimento alla diversità linguistica in Europa, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune (8), |
|
— |
vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 settembre 2008, sui media comunitari in Europa (9), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0239/2013), |
|
A. |
considerando che il trattato di Lisbona rafforza l'obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell'Unione europea in tutta la sua diversità; |
|
B. |
considerando che la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, sancito dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»; |
|
C. |
considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l’esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell’Unione; |
|
D. |
considerando che le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali; |
|
E. |
considerando che tutte le lingue d'Europa sono uguali in valore e dignità, che sono parte integrante delle sue culture e civiltà e che contribuiscono all'arricchimento dell'umanità; |
|
F. |
considerando che le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo, sono più aperte e hanno migliori possibilità di contribuire alla ricchezza derivante dalla diversità linguistica; |
|
G. |
considerando che ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un'esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell'Unione europea e che sono la base della sua identità; che la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all'interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse; |
|
H. |
considerando che, secondo l'Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell'UNESCO, una lingua rischia di scomparire quando non soddisfa più uno o alcuni dei criteri scientifici di seguito riportati: trasmissione della lingua da una generazione all'altra; numero assoluto di parlanti; percentuale di parlanti sulla totalità della popolazione; utilizzo della lingua nei diversi ambiti pubblici e privati; reazione ai nuovi mezzi di comunicazione; esistenza di materiali di apprendimento e di insegnamento delle lingue; comportamenti e politiche linguistiche a livello governativo e istituzionale — uso e status ufficiali; atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua; tipo e qualità della documentazione; |
|
I. |
considerando che, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, ma anche nel quadro degli accordi internazionali; |
|
J. |
considerando che la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, ratificata da 16 Stati membri dell'Unione, funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione e da strumento di tutela delle minoranze, due elementi specificati nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare per poter aderire all'UE; |
|
K. |
considerando che, secondo l’UNESCO, esistono lingue in tutti i paesi europei, nei territori europei d’oltremare e nelle comunità nomadi dell’Unione, che sono trasmesse unicamente oralmente di generazione in generazione e che dovrebbero essere considerate a rischio di estinzione; che alcune delle lingue europee a rischio di estinzione parlate da comunità transfrontaliere beneficiano di livelli di protezione molto differenti a seconda dello Stato membro o della regione in cui si trovano i parlanti della lingua in questione; |
|
L. |
considerando pertanto che in alcuni paesi e regioni esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o che si stanno estinguendo, mentre in altri paesi limitrofi tali lingue sono ufficiali e maggioritarie; |
|
M. |
considerando che la diversità linguistica e culturale europea fa parte, al pari della biodiversità naturale, del patrimonio vivente necessario per lo sviluppo sostenibile delle nostre società e che essa deve pertanto, in ragione di questa caratteristica, essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione; |
|
N. |
considerando che il rispetto della diversità linguistica contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l'autostima e la larghezza di vedute, e che la diversità linguistica favorisce l'accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all'acquisizione di competenze interculturali, nonché promuove la cooperazione tra popoli e paesi; |
|
O. |
considerando che l'articolo 167 del trattato di Lisbona afferma chiaramente che «l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali» e pertanto incoraggia le azioni volte non solo a preservare e a salvaguardare la ricchezza dell’Unione in quanto parte della sua diversità, ma anche a progredire nel rafforzare e promuovere tale patrimonio in aggiunta alle politiche degli Stati membri; |
|
P. |
considerando che il concetto di diversità linguistica dell'Unione europea comprende sia le lingue ufficiali sia le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non beneficiano di alcun riconoscimento ufficiale all'interno degli Stati membri; |
|
Q. |
considerando che nella categoria di lingue a rischio di estinzione rientrano anche le lingue che sono a rischio di estinzione solo in un determinato territorio, dove il numero di parlanti nella comunità sta diminuendo in maniera significativa, e i casi in cui le statistiche di censimenti consecutivi mostrano un forte calo del numero di persone che parlano una lingua specifica; |
|
R. |
considerando che le lingue ufficiali degli Stati membri possono essere anche lingue a rischio di estinzione in determinate aree dell'Unione; |
|
S. |
considerando che, a causa dell’urgenza della situazione in cui si trovano, un’attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, applicando misure politiche che combattano i pregiudizi esistenti contro le lingue in pericolo e adottando un approccio antiassimilazione a livello nazionale e europeo; |
|
T. |
considerando che l'insegnamento nella lingua madre risulta il mezzo più efficace per apprendere; |
|
U. |
considerando che se gli si garantisce l'insegnamento della lingua madre fin dalla nascita, e parallelamente gli si consente di apprendere una lingua ufficiale, i bambini hanno una predisposizione naturale al successivo apprendimento di altre lingue e che il pluralismo linguistico rappresenta un vantaggio per i giovani europei; |
|
V. |
considerando che la minaccia per le lingue a rischio di estinzione in Europa può essere ridotta garantendo il principio secondo il quale nella gestione degli affari pubblici e nell'amministrazione della giustizia la lingua in questione è trattata in modo proporzionato sulla base della parità e nell'interesse della diversità; |
|
W. |
considerando che la salvaguardia e la trasmissione di una lingua avvengono spesso attraverso i canali dell'istruzione informale e non formale e che in tale contesto è importante riconoscere il ruolo svolto dagli ambienti associativi e artistici, e dagli artisti; |
|
X. |
considerando che la questione delle lingue a rischio di estinzione non riceve un'attenzione particolare sufficiente nell'ambito della politica del multilinguismo della Commissione; che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (2000-2007 e 2007-2013), gli aiuti europei destinati a tali lingue sono stati sensibilmente decurtati, il che ha contribuito ad aggravarne le difficoltà, e che occorre garantire che ciò non si ripeta nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020); |
|
1. |
invita l'Unione europea e gli Stati membri a mostrare maggiore sensibilità nei confronti della gravissima minaccia che molte lingue europee stanno affrontando e a impegnarsi strenuamente in una politica di salvaguardia e di promozione dell’eccezionale diversità del patrimonio linguistico e culturale dell'Unione, attuando politiche ambiziose e proattive di rilancio in seno alle comunità linguistiche interessate e destinando un bilancio sufficiente a tale scopo; raccomanda che tali politiche siano altresì volte a sviluppare una più ampia consapevolezza tra i cittadini dell’UE in merito alla ricchezza linguistica e culturale di tali comunità; incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d'azione per la promozione di lingue a rischio di estinzione sulla base di buone pratiche condivise già disponibili all'interno di numerose comunità linguistiche in Europa; |
|
2. |
invita i governi degli Stati membri a condannare pratiche che, attraverso la discriminazione linguistica o l'assimilazione imposta o celata, sono state in passato, o sono attualmente, contrarie all'identità e all'utilizzo delle lingue delle comunità linguistiche a rischio di estinzione o delle loro istituzioni culturali; |
|
3. |
invita tutti gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sottolinea che la Carta funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell'adesione all'UE; |
|
4. |
invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i loro impegni assunti mediante l'adesione alla Convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla diversità culturale per quanto concerne il rispetto e la promozione delle espressioni culturali sia nel loro territorio sia nel quadro degli accordi internazionali; |
|
5. |
invita le autorità dell’Unione a introdurre il rispetto effettivo della diversità linguistica e in particolare la salvaguardia delle lingue europee più vulnerabili, come condizioni che tutti gli Stati che desiderino diventare membri dell'UE devono rispettare; |
|
6. |
invita la Commissione e i governi e le autorità regionali degli Stati membri a predisporre programmi intesi a promuovere la tolleranza delle comunità etniche o linguistiche a rischio di estinzione, il rispetto dei loro valori linguistici e culturali nonché il rispetto di tali comunità nella società; |
|
7. |
richiama l'attenzione dei governi e delle autorità regionali degli Stati membri sul fatto che la sopravvivenza di una lingua a rischio di estinzione è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità di parlanti e che, di conseguenza, ai fini della definizione di politiche di salvaguardia, occorre prendere in considerazione non solo aspetti culturali ed educativi ma anche la dimensione economica e quella sociale; |
|
8. |
invita la Commissione a proporre misure politiche concrete per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione; invita altresì la Commissione e il Consiglio, nel quadro del mandato loro conferito dal trattato, ad adeguare le politiche dell'Unione europea e a stabilire programmi al fine di sostenere la preservazione delle lingue in pericolo e della diversità linguistica, mediante gli strumenti europei di sostegno finanziario per il periodo 2014-2020, tra cui: i programmi per la documentazione di queste lingue, come pure l'istruzione e la formazione, l’inclusione sociale, la gioventù e lo sport, la ricerca e lo sviluppo, il programma cultura e mezzi di comunicazione, i Fondi strutturali (Fondo di coesione, FESR, FSE, Cooperazione territoriale europea, FEASR) e tutti gli strumenti e le piattaforme di scambio concepiti per promuovere le nuove tecnologie, i media sociali e le piattaforme multimediali, includendo in questo settore il sostegno alla generazione di contenuti e di applicazioni; è del parere che tali strumenti debbano focalizzarsi sui programmi e sulle azioni in grado di dimostrare un'agenda costruttiva più ampia, sia a livello culturale sia economico, non limitata alla loro comunità e regione; invita la Commissione europea ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che devono affrontare i progetti relativi alle lingue in pericolo a causa delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate; |
|
9. |
vista la non prorogabilità dell'intervento, chiede che il finanziamento alla salvaguardia delle lingue in pericolo sia facilmente accessibile e il più possibile chiaro affinché gli attori che ne vorranno beneficiare possano davvero e in tempi certi aiutare le lingue in pericolo; |
|
10. |
ritiene che l'Unione europea debba sostenere e incoraggiare gli Stati membri ad adottare una politica linguistica che permetta l'acquisizione della lingua a rischio di estinzione, come lingua materna, fin dalla più tenera età; segnala che tale politica che promuove l’apprendimento di due lingue, o più lingue, beneficerebbe ai bambini e li aiuterebbe ad apprendere altre lingue, come è stato scientificamente dimostrato, incoraggiando al contempo la trasmissione intergenerazionale delle lingue, e darebbe ai parlanti delle lingue a rischio di estinzione un sostegno concreto per dare nuovo impulso alla trasmissione intergenerazionale laddove essa è in pericolo; |
|
11. |
sostiene il rafforzamento dell'insegnamento delle lingue a rischio di estinzione con metodologie adeguate per gli studenti di tutte le età, ivi compreso l'insegnamento a distanza per lo sviluppo di un'autentica cittadinanza europea basata sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico; |
|
12. |
prende atto dei programmi della Commissione in materia di multilinguismo; ritiene che i promotori di progetti debbano poter beneficiare delle opportunità che offrono e, rammentando che le comunità linguistiche in pericolo che lottano per salvaguardare una lingua a rischio di estinzione sono spesso gruppi di popolazione numericamente deboli, insiste affinché la Commissione non si opponga all'ammissibilità di programmi che li riguardino a causa del basso livello di impegno finanziario, del numero ridotto di beneficiari o dell'estensione limitata della zona interessata ma vi faciliti l’accesso, e faccia pubblicità a tali programmi, fornendo orientamenti sulla loro ammissibilità ai finanziamenti; esorta gli Stati membri a fungere da intermediari e sostenitori di questi piccoli gruppi e comunità linguistici in pericolo in modo che beneficino dei fondi europei, pur ricordando che i fondi dell’UE per la promozione della diversità linguistica non dovrebbero essere deviati dalla finalità prevista né indicati per sostenere azioni che utilizzano le lingue a rischio di estinzione come veicoli per la realizzazione di agende politiche più ampie; |
|
13. |
ritiene che una politica di rilancio linguistico sia un'impresa di ampio respiro che necessita di fondarsi su una pianificazione di azioni diversificate e coordinate in settori diversi, in particolare l'istruzione (in riferimento alla quale l'istruzione prescolastica e primaria rappresentano una vera risorsa unitamente alla formazione dei genitori nella lingua stessa), l’amministrazione, i programmi sui mezzi di comunicazione (anche con la possibilità di istituire e sviluppare stazioni radiofoniche e televisive), le arti e di articolarsi in ogni forma della vita pubblica; ritiene che sia necessario sostenere l'elaborazione di tali programmi, gli scambi di buone pratiche tra comunità linguistiche e l'attuazione di procedure di valutazione; |
|
14. |
ricorda l'importanza di proseguire gli sforzi volti a standardizzare le lingue prevalentemente orali; |
|
15. |
invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno a studi e ricerca in materia di istruzione superiore con particolare enfasi sulle lingue a rischio di estinzione; |
|
16. |
ritiene che le nuove tecnologie possano fungere da strumento per favorire la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la preservazione delle lingue europee a rischio di estinzione; |
|
17. |
sottolinea l'importanza della trasmissione delle lingue a rischio di estinzione di generazione in generazione in seno alle famiglie e dell’importanza della promozione dell'apprendimento di tali lingue all'interno di un particolare sistema d'istruzione, laddove necessario; incoraggia, a tal fine, gli Stati membri e le autorità regionali a elaborare politiche in materia d'istruzione e materiali didattici; |
|
18. |
ritiene che, al fine di dare nuovo impulso alle lingue, sia ugualmente importante che le lingue diventate periferiche e il cui utilizzo è in gran parte confinato alla sfera familiare, debbano avere il diritto di essere utilizzate pubblicamente nella società; |
|
19. |
invita la Commissione a operare in sinergia con le organizzazioni internazionali che hanno messo a punto programmi e iniziative per la protezione e la promozione delle lingue a rischio di estinzione, segnatamente l'UNESCO e il Consiglio d'Europa; |
|
20. |
raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo delle lingue più vulnerabili, coinvolgendo tanto le autorità statali quanto le autorità dei territori che dispongono di lingue proprie, ufficiali o non ufficiali; |
|
21. |
ritiene che i mezzi di comunicazione, in particolare i nuovi mezzi di comunicazione, possano svolgere un importante ruolo nella salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione, in particolare per le generazioni future; sottolinea inoltre il fatto che le nuove tecnologie potrebbero essere anche utilizzate per il conseguimento di tali obiettivi; |
|
22. |
esorta le autorità locali in particolare, dal momento che la morte dell'ultimo parlante di una lingua in genere segna l'estinzione di tale lingua, ad adottare misure di rilancio al fine di modificare tale situazione; |
|
23. |
osserva che la digitalizzazione può essere un modo per prevenire la scomparsa delle lingue; esorta, pertanto, le autorità locali a raccogliere e pubblicare su Internet libri e registrazioni in tali lingue nonché tutte le altre manifestazioni di patrimonio linguistico; |
|
24. |
suggerisce che le comunità linguistiche a rischio di estinzione devono essere autorizzate sia dalla comunità internazionale sia dagli Stati membri a riconoscere che l'uso e il mantenimento della propria lingua rappresentano una risorsa per la loro comunità e per l'Europa; |
|
25. |
invita la Commissione a sostenere in modo continuo e attraverso i suoi diversi programmi le reti transnazionali e le iniziative e azioni di portata europea tese a promuovere le lingue a rischio di estinzione, e ribadisce la necessità di partecipare attivamente alla continuità dell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo predisposto dall'UNESCO e di rafforzare un corpus omogeneo di indicatori che consenta di monitorare lo stato di ciascuna lingua e i risultati delle politiche attuate per evitarne l'estinzione; |
|
26. |
invita la Commissione a proseguire le ricerche avviate con lo studio Euromosaic e a determinare esempi di proattività a livello nazionale che abbiano ridotto in modo significativo la minaccia di estinzione di alcune lingue europee; insiste affinché, onde sostenere gli scambi di conoscenze, di competenze e di buone prassi tra le diverse comunità linguistiche, le reti linguistiche europee intraprendano una valutazione delle politiche attuate negli Stati membri per salvaguardare, proteggere e promuovere le lingue in pericolo, in modo che la Commissione possa emettere le raccomandazioni pertinenti; |
|
27. |
invita la Commissione a sostenere la ricerca sull'acquisizione e sul rilancio delle lingue a rischio di estinzione, nonché sui vantaggi cognitivi e sociali del bilinguismo e del multilinguismo dei cittadini europei; |
|
28. |
invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995); |
|
29. |
invita la Commissione a prevedere eventuali misure per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nell'Unione; |
|
30. |
invita la Commissione a sostenere sia i progetti pilota che contribuiscono alla promozione dell'uso delle lingue in pericolo di estinzione sia i piani d'azione elaborati dalle singole comunità linguistiche stesse; |
|
31. |
ritiene che l'Unione debba sostenere la diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare con quelli che desiderano aderire all'Unione europea; |
|
32. |
invita la Commissione a riflettere sull'attuazione di azioni specifiche a livello europeo per la salvaguardia, la protezione e la promozione delle lingue in pericolo; |
|
33. |
ritiene che i programmi correlati alla promozione del multilinguismo siano essenziali per le strategie politiche dei paesi vicini/candidati e potenziali candidati dell'Unione europea; |
|
34. |
ritiene che il sostegno della Commissione al rilancio linguistico debba prestare particolare attenzione alle iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione digitali, inclusi i media sociali, al fine di garantire che le generazioni più giovani si impegnino a favore delle lingue europee a rischio di estinzione; |
|
35. |
ritiene che la Commissione debba prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza di lingue all'interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo; |
|
36. |
attira l’attenzione su utili siti web che forniscono informazioni sui programmi dell'Unione europea per il finanziamento di progetti di promozione delle lingue a rischio di estinzione, ed esorta la Commissione a lanciare l'invito a presentare progetti per aggiornare tali siti web con i nuovi programmi per il periodo 2014-2020 e a fornire maggiori informazioni su questo tema, in particolare presso le comunità linguistiche interessate; |
|
37. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri. |
(1) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC
(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(3) GU C 259 del 2.9.2011, pag. 31.
(4) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.
(5) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(6) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.
(7) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.
(8) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.
(9) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/58 |
P7_TA(2013)0351
Prerogative del Parlamento nella procedura di nomina dei futuri direttori esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 con raccomandazioni alla Commissione sulle prerogative del Parlamento nella procedura di nomina dei futuri direttori esecutivi dell'Agenzia europea dell'ambiente — modifica dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (2013/2089(INL))
(2016/C 093/08)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (1), |
|
— |
vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, |
|
— |
visto l’approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE allegato alla dichiarazione congiunta del 19 luglio 2012, |
|
— |
visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0264/2013), |
|
A. |
considerando che nel regolamento (CE) n. 401/2009 non figurano disposizioni che attribuiscono al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato per la nomina a direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente; |
|
1. |
chiede che la Commissione presenti quanto prima, a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto recante modifica del regolamento (CE) n. 401/2009 per quanto riguarda la nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, sulla base delle raccomandazioni dettagliate che figurano in allegato; |
|
2. |
conferma che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; |
|
3. |
ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché all'Agenzia europea dell'ambiente. |
(1) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE PER L'ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 401/2009 SULL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE E LA RETE EUROPEA D'INFORMAZIONE E DI OSSERVAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER QUANTO RIGUARDA LA NOMINA DEL DIRETTORE ESECUTIVO
A. PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA RICHIESTA
|
1. |
La proposta ha lo scopo di uniformare la procedura di nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente alle procedure in uso per i direttori esecutivi delle altre agenzie, quali l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, segnatamente al fine di attribuire al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente per la copertura del posto prima della relativa nomina. |
B. TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 401/2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale per quanto riguarda la procedura di nomina del direttore esecutivo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea (1),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
|
(1) |
All'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 401/2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (4) non figurano disposizioni che attribuiscano al Parlamento europeo il diritto formale di ascoltare il candidato selezionato per la nomina a direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente prima della sua nomina. |
|
(2) |
In conformità dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (5), i designati per il posto di direttore esecutivo delle agenzie di regolamentazione dovrebbero presentarsi per audizione dinanzi alla commissione parlamentare. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 401/2009 è una versione codificata del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (6). Dall'entrata in vigore di tale atto, altri regolamenti che istituiscono altre agenzie, quali in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (7) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, il regolamento (CE) n. 726/2004 (8) che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 178/2002 (9) che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, contengono una disposizione che prevede che il candidato nominato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia sia invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri. |
|
(4) |
È ormai prassi consolidata che il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente per il posto di direttore esecutivo è invitato quanto prima a essere ascoltato dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo. |
|
(5) |
A differenza di altri regolamenti più recenti che istituiscono altre agenzie, come in particolare l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 401/2009 non enuncia nemmeno il requisito che la Commissione selezioni il candidato al posto di direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente sulla base di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet. |
|
(6) |
È pertanto opportuno allineare la procedura di nomina del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente alle procedure in uso per i direttori esecutivi delle altre agenzie, in particolare per quanto riguarda le prerogative del Parlamento europeo. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 401/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 401/2009
All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 401/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia è diretta da un direttore esecutivo nominato dal consiglio d'amministrazione, che attinge a un elenco di candidati su proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile una volta.
Prima della nomina, il candidato designato dal consiglio d'amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione.
Prima di tale audizione, che si svolge dinanzi alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, il candidato fornisce per iscritto una tabella di marcia contenente la strategia per il suo mandato quinquennale.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU …
(2) GU …
(3) GU …
(4) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
(5) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(6) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/61 |
P7_TA(2013)0364
Attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012 (2013/2073(INI))
(2016/C 093/09)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2012 dal titolo «Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018)» (COM(2012)0495) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2012)0256), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010, su «Una strategia dell'UE per la gioventù: investire e conferire maggiori responsabilità» (1), |
|
— |
visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «ERASMUS PER TUTTI» — il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 su «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2010 su «Youth on the Move — Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea» (COM(2010)0477), |
|
— |
visti la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 su «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità — Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (COM(2009)0200) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009)0549), |
|
— |
vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 dal titolo «Verso un quadro di qualità per i tirocini — Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo» (COM(2012)0728), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «La piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su «Youth on the Move: — un quadro per migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione» (3), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0238/2013), |
|
A. |
considerando che il futuro dell'Europa riposa sulla capacità di quest'ultima di liberare il potenziale dei giovani; |
|
B. |
considerando che la crisi ha determinato un aumento delle forme di lavoro precario per i giovani, con contratti a breve termine e a tempo parziale e tirocini non retribuiti che troppo spesso sostituiscono impieghi esistenti; |
|
C. |
considerando che nel febbraio 2013 il tasso generale di disoccupazione giovanile nell'UE era del 23,5 %; che nel 2011 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni di giovani tra i 25 e i 29 anni erano disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (i cosiddetti NEET); |
|
D. |
considerando che nel 2011 la perdita economica imputabile al disimpegno dei giovani dal mercato del lavoro è stata stimata a 153 miliardi di EUR, cifra che corrisponde all'1,2 % del PIL dell'UE (4); |
|
E. |
considerando che tutti i giovani sono parte integrante della società e dovrebbero essere riconosciuti come tali; che permangono disuguaglianze e discriminazioni di ogni genere, che hanno un forte impatto sulla vita dei giovani e la loro successiva evoluzione nella società; |
|
F. |
considerando che il persistere della crisi economica ha gravi effetti sulla vita dei giovani in termini di benessere e inclusione sociale, occupazione, accesso agli alloggi, salute, istruzione e formazione, attività culturali, ricreative e sportive, e sta portando a una mancanza di opportunità senza precedenti per i giovani dell'UE; che esiste il forte rischio di avere una «generazione perduta» in un'ampia parte dell'Europa; che questa preoccupante situazione richiede misure, politiche e interventi urgenti nonché riforme strutturali; che il deterioramento delle condizioni economiche può portare i giovani, in particolare nei paesi pesantemente colpiti dalla crisi, a una migrazione non volontaria, che può assumere la forma di una massiccia «fuga di cervelli» suscettibile di ridurre, nel medio-lungo termine, il potenziale di crescita, sviluppo e innovazione del paese di origine; |
|
G. |
considerando che, in risposta alla crisi economica, numerosi Stati membri hanno attuato severe misure di austerità, inclusi robusti tagli alla spesa per l'istruzione, la formazione e i programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; che queste misure sono pregiudizievoli soprattutto per l'occupazione giovanile in taluni Stati membri, segnatamente in quelli dell'Europa meridionale, e causano, nella maggior parte dei casi, un'importante «fuga di cervelli» da tali regioni, accentuando così le disuguaglianze all'interno dell'UE; |
|
H. |
considerando che gli strumenti esistenti a livello dell'UE devono essere ulteriormente sviluppati per raccogliere le sfide che si presentano alla nuova generazione, ma che sinora poco è stato fatto, cosa che non osta agli ulteriori miglioramenti che si possono apportare a tali strumenti; che la strategia dell'UE per la gioventù offre un quadro completo che gli Stati membri devono sfruttare al meglio; |
|
I. |
considerando che il numero di NEET è pericolosamente aumentato in tutta l'UE; che in numerosi Stati membri il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli inaccettabili, mentre i tassi medi di disoccupazione nell'Unione stanno raggiungendo livelli record, che la cifra reale può essere mascherata da un notevole aumento dell'emigrazione tra i giovani e diventa ancora più allarmante se si tiene conto delle condizioni lavorative precarie o del lavoro non dichiarato, e che la durata del periodo di disoccupazione è in costante aumento; |
|
J. |
considerando che le donne giovani continuano a dover far fronte a condizioni terribili sul mercato del lavoro e che rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori temporanei e di quelli a tempo parziale; |
|
K. |
considerando che, secondo talune stime, l'impatto economico dei giovani NEET ha rappresentato una perdita di 153 miliardi di EUR nel 2011, ovvero l'1,2 % del PIL dell'UE (5); considerando altresì che ciò costituisce un pesante fardello sociale ed economico; |
|
L. |
considerando che la crisi economica nell'UE sta incrementando la povertà e l'esclusione sociale, che interessano in modo particolare le generazioni più giovani; che l'impatto della crisi sui giovani sta ostacolando la loro capacità di condurre una vita autonoma e, in casi estremi, dà origine a problemi di malnutrizione o salute mentale; |
|
M. |
considerando che il tasso di disoccupazione tra i giovani fino ai 25 anni ha raggiunto il 23,5 % nel marzo 2013 e che in Europa oltre 2 milioni di posti di lavoro rimangono vacanti per via del divario tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato, in particolare nel settore sanitario e delle TIC; che l'iniziativa della Commissione «Panoramica europea delle competenze» va accolta con favore; |
|
N. |
considerando che il divario geografico tra domanda e offerta di lavoro e competenze può essere osservato sia all'interno degli Stati membri che fra di essi; |
|
O. |
considerando che numerosi giovani svolgono lavori informali, temporanei e precari, senza alcun rapporto con le loro qualifiche o ambizioni professionali e senza prospettive chiare a lungo termine; che molti di essi stanno altresì perdendo l'opportunità di acquisire le competenze e la fiducia in loro stessi che sono necessarie per avanzare nella carriera lavorativa; |
|
P. |
considerando che i giovani incontrano difficoltà crescenti nel passare dall'istruzione alla vita attiva a causa della mancanza di continuità tra i programmi di istruzione disponibili e il mercato del lavoro; che le iniziative per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i progetti intergenerazionali sono strumenti utili attraverso i quali i giovani di tutta l'UE possono acquisire le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro; |
|
Q. |
considerando che i gruppi demografici che sono sottorappresentati nella popolazione imprenditoriale, in particolare tra i fondatori di nuove aziende, sono costituiti da giovani, donne, persone con disabilità e immigrati; |
|
R. |
considerando che lo sviluppo personale e sociale dei giovani è tanto importante quanto il loro sviluppo accademico e professionale; che i giovani svolgono un ruolo attivo nell'infrastruttura sociale degli Stati membri e sono al centro di comunità sostenibili e dinamiche; |
|
S. |
considerando che occorre incrementare la diffusione della banda larga negli Stati membri onde poter offrire istituti scolastici digitalizzati; |
|
T. |
considerando che risorse educative aperte migliorano la qualità, l'accessibilità e l'equità dell'istruzione e agevolano un processo di apprendimento interattivo, creativo, flessibile e personalizzato attraverso l'impiego delle TIC e delle nuove tecnologie; che un'istruzione aperta favorisce un'elevata occupabilità sostenendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; |
|
U. |
considerando che l'uso delle nuove tecnologie e delle piattaforme dei media sociali è un modo importante per coinvolgere i giovani e migliora la loro capacità di partecipare alla società e di influenzare i processi politici e sociali; |
|
V. |
considerando che le problematiche economiche e sociali, esacerbate da una risposta alla crisi da parte dell'UE improntata all'austerità, incrementano l'euroscetticismo fra i cittadini; che i giovani rappresentano il segmento più vulnerabile della società; |
|
W. |
considerando che una politica efficace in materia di gioventù può contribuire allo sviluppo di una consapevolezza civica tra i giovani, un fattore della massima importanza per la loro emancipazione individuale e la loro partecipazione alla società in qualità di cittadini attivi; |
|
X. |
considerando che il dialogo strutturato andrebbe considerato come un primo passo verso l'avvio di un dialogo efficace e fruttuoso tra i giovani, le organizzazioni giovanili e le istituzioni dell'UE e nazionali, da migliorare e sviluppare costantemente; |
Valutazione dell'efficacia della strategia dell'UE per la gioventù
|
1. |
plaude alla comunicazione della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'UE per la gioventù 2010-2018); |
|
2. |
ricorda la proposta della Commissione in vista di un aumento, nell'ambito dei negoziati in corso sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP), dei finanziamenti destinati alle politiche per la gioventù e l'istruzione, al fine di rispondere alle sfide attuali e future; sottolinea che la comunicazione fra task force per la gioventù è essenziale e andrebbe promossa, analogamente alla comunicazione sulle azioni intraprese e i risultati finora raggiunti; |
|
3. |
ritiene che le risorse assegnate alla lotta contro la disoccupazione giovanile nell'ambito del futuro QFP, vale a dire 6 miliardi di EUR, siano insufficienti e debbano essere incrementate in misura significativa durante i negoziati; |
|
4. |
invita il Consiglio a riservare maggiore attenzione ai giovani considerandoli una priorità da integrare in tutti i programmi dell'UE nell'ambito del futuro QFP; |
|
5. |
si rammarica del fatto che le ambiziose dichiarazioni del Consiglio europeo sugli impegni per i giovani non si riflettano in equivalenti impegni finanziari; osserva che una buona parte del «pacchetto per la crescita» annunciato nel 2012 consisteva in una parziale riassegnazione dei finanziamenti strutturali che erano già stati promessi e impegnati; |
|
6. |
si rammarica dell'ambivalenza dimostrata dal Consiglio il quale, da un lato, chiede risorse addizionali per i giovani e, dall'altro, ritarda i negoziati sui pagamenti relativi al bilancio rettificativo per il 2013, mettendo così a rischio l'erogazione delle borse di studio del programma Erasmus; invita il Consiglio ad adottare un approccio più costruttivo, cessando di aumentare il divario tra gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti di impegno in ogni bilancio annuale; |
|
7. |
considera il metodo aperto di coordinamento (MAC) uno strumento adeguato per la definizione delle politiche in materia di gioventù; rinnova il suo appello per una più stretta cooperazione fra le istituzioni dell'UE sulle tematiche relative alla gioventù; chiede un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo; sottolinea che il MAC deve essere sostenuto da una volontà politica forte da parte degli Stati membri, così da ottenere i massimi risultati; |
|
8. |
esprime la propria insoddisfazione nel constatare che, sebbene agli Stati membri fossero state richieste misure specifiche nel primo ciclo della strategia dell'UE per la gioventù, i progressi raggiunti sono molto modesti; rileva che, in parecchi casi, la situazione è peggiorata e che in molti Stati membri non esiste una strategia specifica per la gioventù; |
|
9. |
prende atto dell'impatto del primo ciclo della strategia per la gioventù (2010-2012); evidenzia che il quadro per il coinvolgimento intersettoriale di Commissione, Stati membri e parti interessate rappresenta un buon inizio, ma necessita di essere rafforzato in futuro migliorando l'accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, combattendo in tal modo la povertà e l'esclusione e utilizzando, nel contempo, anche un approccio intersettoriale per la diffusione delle pratiche nei settori pertinenti; |
|
10. |
sottolinea l'importanza del dialogo strutturato; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare il concetto e a garantire un seguito significativo e coerente alle raccomandazioni che i giovani preparano insieme ai loro interlocutori ministeriali e istituzionali; suggerisce, inoltre, di rivolgersi direttamente alle organizzazioni di giovani e ad individui non organizzati a livello locale e regionale garantendo che la loro voce non vada persa e che le realizzazioni di politica portino allo sviluppo positivo e all'emancipazione dei giovani; |
|
11. |
ritiene che lo sviluppo di indicatori chiari e di semplice uso riguardanti la situazione dei giovani e la politica in materia di gioventù presenti ulteriori margini di miglioramento, in particolare per quanto concerne l'autonomia e la partecipazione dei giovani, al fine di valutare meglio l'impatto delle misure prese nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù; |
|
12. |
invita gli Stati membri a pubblicare relazioni basate su informazioni e su dati concreti sulla situazione sociale e le condizioni di vita dei giovani, nonché a elaborare piani d'azione nazionali e ad attuarli in modo coerente; |
|
13. |
evidenzia che occorre prestare particolare attenzione, fin dalla prima infanzia, ai gruppi vulnerabili ad alto rischio di esclusione sociale, in particolare i NEET e i giovani svantaggiati, fornendo loro opportunità d'impiego concrete e tangibili e incoraggiando la loro partecipazione attiva alla società; |
|
14. |
riconosce l'esigenza di un approccio equilibrato e intersettoriale agli otto campi d'azione della strategia dell'UE per la gioventù; chiede che, in quest'epoca di crisi, sia inserita fra le priorità una politica in materia di gioventù che sia informata e plasmata dalla voce e dagli obiettivi degli stessi giovani; |
Sfide per il prossimo ciclo:
Istruzione, formazione, innovazione e finanziamenti
|
15. |
plaude al nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; sottolinea la necessità di destinare a questo programma solidi finanziamenti e di prevedere un capitolo e una dotazione di bilancio distinti per la sezione relativa alla gioventù; |
|
16. |
sottolinea che gli Stati membri e le imprese dovrebbero investire maggiormente nelle giuste competenze e diversificare i tipi di formazione per gli impieghi che consentono di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, segnatamente nei settori tecnologici, definendo programmi di studi più flessibili e integrando l'imprenditorialità e le competenze trasversali ai fini di un migliore adattamento ai futuri sviluppi del mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di intensificare la mobilità dei giovani, in particolare con l'apprendimento precoce delle lingue straniere; invita gli Stati membri a predisporre sistemi di istruzione e formazione professionale duali quale modo efficace per collegare la domanda di istruzione a quella del mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione dei giovani; |
|
17. |
invita gli Stati membri a garantire la trasferibilità totale dei diritti sociali acquisiti così da non pregiudicare la protezione sociale dei giovani lavoratori che hanno optato per la mobilità; |
|
18. |
sottolinea i vantaggi del triangolo della conoscenza ed esorta gli Stati membri a intraprendere maggiori iniziative e a intensificare l'interazione fra i tre lati del triangolo, garantendo così che l'interazione tra ricerca, istruzione e innovazione possa contribuire a creare posti di lavoro e crescita; |
|
19. |
riconosce nel nuovo programma «Orizzonte 2020» uno strumento adeguato per promuovere la ricerca, l'innovazione e l'eccellenza scientifica; mette in guardia, tuttavia, contro il fatto che i tagli apportati alla spesa relativa all'istruzione in alcuni Stati membri stanno compromettendone gli obiettivi; invita gli Stati membri a definire le priorità fondamentali nell'ambito del programma e a trarne pienamente vantaggio; |
|
20. |
invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e proporre metodi volti ad accrescere l'innovazione nei programmi scolastici nazionali; |
|
21. |
sollecita gli Stati membri a rafforzare la formazione e l'orientamento professionale nonché gli apprendistati e i tirocini, e ad eliminare le barriere transfrontaliere che attualmente si frappongono ad essi, onde far sì che questa forma di istruzione sia valorizzata su un piede di parità, a rafforzare i suoi legami con altri percorsi educativi in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a far corrispondere meglio la domanda e l'offerta di opportunità di formazione sul lavoro per i giovani, migliorando in tal modo la mobilità e l'occupabilità, specialmente nelle regioni transfrontaliere; |
|
22. |
sottolinea che è importante correggere gli squilibri geografici tra la domanda e l'offerta di posti di lavoro sia fra gli Stati membri che al loro interno, in particolare modificando il portale europeo della mobilità professionale (EURES), così da migliorare le opportunità di occupazione giovanile; |
|
23. |
sottolinea l'importanza di un investimento strategico dei Fondi strutturali dell'UE a favore dello sviluppo regionale, della competitività e dell'istituzione di apprendistati e tirocini di qualità e di posti di lavoro sostenibili e duraturi, offrendo così ai giovani un ventaglio quanto più possibile ampio di opportunità di occupazione in ogni Stato membro nel rispetto dei diritti del lavoratore, al fine di ridurre in modo significativo la precarietà e il rischio di povertà; sottolinea altresì l'importanza di una diversificazione economica in settori a elevato valore aggiunto, se del caso, e la necessità di prestare una particolare attenzione alle zone rurali e svantaggiate; |
|
24. |
ritiene che, per combattere la disoccupazione giovanile, sia fondamentale coinvolgere le autorità regionali e locali nella progettazione e nell'attuazione del corretto mix di politiche; |
|
25. |
ritiene che, attuando strategie intensive nazionali e regionali tese a incoraggiare le imprese ad assumere forza lavoro giovane, si sarebbero potuti evitare gli alti tassi di disoccupazione che si registrano attualmente in alcuni Stati membri; |
|
26. |
osserva che, parallelamente alle strategie dell'UE per l'occupazione, le città e le regioni svolgono un ruolo importante nel valutare i mercati del lavoro locali, nel prevedere le loro esigenze e nel mettere a punto programmi per i giovani, e sottolinea l'importanza dei giovani nelle loro comunità, ivi compreso nelle regioni insulari e ultraperiferiche; invita le autorità locali e regionali a incoraggiare la cittadinanza attiva e ad assicurare che i rappresentanti dei giovani o le associazioni giovanili partecipino alle diverse iniziative proposte dall'UE; |
|
27. |
sottolinea il ruolo positivo che l'educazione aperta e gli istituti di insegnamento aperto svolgono nel processo di apprendimento e nel dotare gli studenti, inclusi i giovani adulti, delle nuove competenze che sono imprescindibili per contrastare la disoccupazione; sottolinea che l'insegnamento lungo tutto l'arco della vita è un modo di apprendimento dinamico che consente di far fronte alle necessità del presente e agli interessi dei partecipanti; |
|
28. |
sottolinea l'importanza di acquisire competenze trasversali come le competenze nel settore delle TIC, le capacità di leadership, di pensiero critico e le competenze linguistiche, anche studiando all'estero, per migliorare le prospettive dei giovani sul mercato del lavoro e la loro adattabilità ai futuri sviluppi di quest'ultimo; |
|
29. |
sottolinea l'importanza dell'apprendimento informale e non formale ai fini dello sviluppo dei valori, delle attitudini e delle competenze dei giovani, nonché dell'apprendimento della cittadinanza e della partecipazione democratica; invita la Commissione e gli Stati membri a definire sistemi che riconoscano le competenze acquisite attraverso l'apprendimento informale e non formale, il volontariato, i tirocini e l'azione sociale, e a fornire sostegno a tali attività nel quadro dei nuovi programmi per l'istruzione, la gioventù e la cittadinanza; |
|
30. |
ritiene che vi sia ancora spazio per sviluppare l'apprendimento tra pari nel settore dell'istruzione e della formazione, quale mezzo per facilitare lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; |
|
31. |
accoglie con favore i recenti impegni degli Stati membri e del Consiglio in vista del varo di nuove iniziative a favore dei giovani con misure di finanziamento concrete; invita il Consiglio ad avviare politiche analoghe in tutti gli Stati membri nel quadro di un «New Deal» per i giovani; |
|
32. |
sottolinea la necessità di incoraggiare le donne a intraprendere carriere che, in genere, sono considerate tipicamente «maschili», in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione; |
|
33. |
ritiene che gli interventi precoci e le politiche proattive del mercato del lavoro rappresentino un mutamento di rotta, con il passaggio da un approccio basato sull'attenzione per i sintomi della deprivazione multigenerazionale a uno caratterizzato dall'individuazione e dalla gestione dei rischi nelle prime fasi della vita per prevenire la disoccupazione e facilitare la reintegrazione; richiama l'attenzione soprattutto sulle persone più emarginate e a più alto rischio di disoccupazione; |
|
34. |
richiama l'attenzione sui problemi della disuguaglianza scolastica e dell'assenteismo, e sulla necessità di ridurre i tassi di abbandono scolastico; sottolinea che è importante aumentare i finanziamenti per garantire parità di accesso all'istruzione come anche per ridurre l'abbandono scolastico; evidenzia l'esigenza di migliorare i legami e la cooperazione tra i soggetti operanti nel settore dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro per i giovani; chiede percorsi di apprendimento flessibili a livello nazionale e dell'UE; |
|
35. |
considera la transizione dagli studi al mondo del lavoro come un momento particolarmente importante per i giovani, dato che l'inizio della loro carriera ha un impatto significativo sulla loro evoluzione ulteriore; sottolinea, a tale riguardo, l'importante ruolo che lo sviluppo nella prima infanzia può svolgere nel rompere il circolo vizioso intergenerazionale di uno sviluppo umano limitato per i bambini svantaggiati; invita gli Stati membri a consolidare la fornitura di servizi di consulenza e orientamento in una fase precoce, al fine di migliorare la capacità dei giovani di prendere decisioni con sufficiente cognizione di causa sulla loro carriera futura, consentendo loro di acquisire con più facilità le competenze necessarie, e di trovare un'attività che risponda alle esigenze del mercato del lavoro; insiste sul potenziale che i settori dell'economia verde, della salute, del sociale e delle TIC presentano in termini di creazione di posti lavoro; |
|
36. |
sottolinea l'importanza di migliorare le politiche tese a facilitare la transizione dall'istruzione al mondo del lavoro garantendo tirocini e apprendistati di qualità; |
|
37. |
chiede agli Stati membri di concentrarsi sui giovani che non hanno un lavoro e non seguono un percorso scolastico o formativo per offrire loro un'istruzione e una formazione di qualità, cosicché possano acquisire le competenze e l'esperienza di cui hanno bisogno per entrare nel mercato del lavoro, anche agevolando, per alcuni di essi, il reinserimento nel sistema di istruzione; |
|
38. |
chiede di prestare particolare attenzione alla popolazione carceraria giovanile per facilitare il suo reinserimento nella società; |
|
39. |
invita la Commissione a rafforzare l'iniziativa faro esistente «Youth on the Move» con nuovi slogan quali «Nessun giovane escluso dall'istruzione» o «Nessun giovane escluso dal mercato del lavoro»; |
|
40. |
ricorda il rischio di privare vari Stati membri dei loro giovani di talento, dando luogo in tal modo a una potenziale «fuga di cervelli»; sottolinea che ciò può impedire agli Stati membri interessati di conseguire la ripresa economica e la crescita sostenibile; invita la Commissione e il Consiglio a tenere pienamente conto di tale aspetto in futuro, al momento di proporre e di attuare le politiche; |
|
41. |
sottolinea che il settore creativo può offrire ai giovani altre nuove opportunità di sviluppare il loro talento e le loro competenze; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che le nuove tecnologie consentono ai giovani di esprimere la loro creatività; |
|
42. |
sottolinea che in Europa la cultura rappresenta una quota importante del PIL e invita gli Stati membri a incoraggiare ulteriormente iniziative che promuovano posti di lavoro sostenibili per i giovani in questo settore; |
Occupazione e imprenditorialità giovanili
|
43. |
sottolinea l'importanza della coesione socioeconomica e territoriale dell'Unione europea, quale sancita dall'articolo 174 del TFUE, nel conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù, ovvero la creazione di maggiori e pari opportunità per tutti i giovani, la promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della solidarietà per tutti i giovani, la riduzione del rischio di povertà e l'aumento del tasso di occupazione tra la popolazione, nel contesto delle attuali misure di riduzione del debito, dell'aumento della disoccupazione giovanile e di livelli di istruzione e di formazione divergenti; |
|
44. |
esorta gli Stati membri a sfruttare appieno i Fondi strutturali dell'UE per il periodo 2007-2013, in particolare il FSE; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento europeo riguardo ai progressi compiuti dagli Stati membri; |
|
45. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare tutte le risorse disponibili, in particolare a titolo dei Fondi strutturali, a favore di un programma volto a incentivare gli investimenti nella formazione e nell'occupazione, al fine di combattere i livelli inaccettabilmente alti di disoccupazione giovanile, anche incoraggiando lo sviluppo di imprese giovanili attraverso l'imprenditorialità; si compiace dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ed esorta le regioni e gli Stati membri interessati a fare pieno uso delle risorse disponibili a titolo del FSE e della dotazione speciale; |
|
46. |
accoglie con favore la nuova iniziativa dell'UE riguardante un sistema di garanzia per i giovani, da estendere anche a quelli al di sotto dei 30 anni, che dovrebbe dotarli delle competenze che sono necessarie sul mercato del lavoro garantendo loro in tal modo opportunità di alta qualità, interessanti e pertinenti; invita gli Stati membri a impegnarsi a porre in atto detto sistema con efficacia e tempestività nonché a sfruttare pienamente le opportunità offerte nel quadro del nuovo fondo per l'occupazione giovanile messo a disposizione nell'ambito del nuovo QFP; sottolinea la necessità di destinare all'iniziativa finanziamenti sufficienti a titolo del FSE e di altri Fondi strutturali dell'UE esistenti o futuri; ritiene che il bilancio quale indicato dal Consiglio per il periodo di 7 anni sia insufficiente; |
|
47. |
sottolinea, tuttavia, che il sistema di garanzia per i giovani non può sostituire gli sforzi e le riforme strutturali necessari per preparare i sistemi di istruzione e i mercati del lavoro di alcuni Stati membri a raccogliere le sfide del futuro; |
|
48. |
invita la Commissione a fornire ai giovani incentivi e sostegno tecnico per la creazione di attività proprie con lo slogan «Se non trovi un impiego, creane uno»; |
|
49. |
propone di rafforzare lo spirito imprenditoriale tra i giovani facilitando l'accesso agli strumenti di microcredito e di microfinanza; |
|
50. |
ritiene che il consolidamento fiscale non dovrebbe essere posto in atto in modo tale da pregiudicare l'occupazione giovanile; invita gli Stati membri a fornire maggiori incentivi a sostegno di un'occupazione di qualità per i giovani, quali agevolazioni di carattere fiscale e contributi sociali, e in vista dell'adozione di una legislazione del mercato del lavoro appropriata; |
|
51. |
riconosce che le imprese sociali possono svolgere un ruolo importante nella promozione di posti di lavoro di alta qualità e nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, investendo nell'istruzione e nella formazione dei giovani europei; |
|
52. |
sottolinea l'esigenza per gli Stati membri di fornire una rete di sicurezza per le start-up che falliscono; li invita a eliminare le formalità burocratiche; |
Nuove tecnologie e media sociali
|
53. |
invita la Commissione a lanciare un sondaggio per monitorare l'impatto delle nuove tecnologie e dei media sociali sulla vita dei giovani; |
|
54. |
sottolinea la necessità per gli Stati membri di attuare strategie a sostegno dell'accesso dei giovani alle TIC; |
|
55. |
invita la Commissione ad approfittare del dinamismo dei media sociali nell'istruzione, nella formazione e nella partecipazione dei giovani, per aumentare le possibilità di occupazione e favorire l'imprenditorialità, l'innovazione e la cultura; |
|
56. |
pone l'accento sul bisogno di proteggere i giovani da ogni forma di abuso, inclusi gli attacchi online e gli abusi relativi ai loro dati personali e alla salute; |
|
57. |
sottolinea la necessità di migliorare la pubblicità e il recepimento delle iniziative della Commissione per la gioventù (ad esempio, il Portale europeo per i giovani), attraverso i social network e una maggiore collaborazione con le organizzazioni giovanili e i rappresentanti dei giovani; |
|
58. |
plaude alla comunicazione annunciata dalla Commissione sull'apertura dell'istruzione, finalizzata al miglioramento dell'efficienza, dell'accessibilità e dell'equità dei sistemi di istruzione, formazione e apprendimento mediante una maggiore integrazione delle TIC e delle nuove tecnologie nell'istruzione e nella formazione; invita tutti gli Stati membri a incoraggiare le iniziative volte a favorire l'apertura dell'istruzione, ad esempio con l'introduzione di corsi online aperti e di massa (MOOC); |
Partecipazione giovanile e cittadinanza europea
|
59. |
si compiace del fatto che il 2013 sia stato dichiarato «Anno europeo dei cittadini»; sottolinea la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani, incoraggiandoli a condividere la loro visione circa il futuro dell'UE; |
|
60. |
invita la Commissione a continuare a sostenere e a dare sempre maggiore appoggio alla carta europea per i giovani, onde agevolare l'accesso di questi ultimi alla cultura in tutta l'UE; |
|
61. |
sottolinea l'importanza fondamentale dello sport, dell'esercizio fisico e delle attività sociali nella promozione della partecipazione dei giovani quale strumento che può avere un impatto enorme sulle comunità locali e che può aiutare ad affrontare molte delle sfide sociali che si presentano ai giovani, come la lotta contro l'esclusione sociale, dando loro un senso di orgoglio e di rispetto di sé; sottolinea inoltre che i vantaggi fisici e mentali derivanti dall'esercizio fisico aiutano i giovani a mantenersi in forma per il lavoro; |
|
62. |
sottolinea che è importante che l'UE trasmetta messaggi concreti orientati ai giovani, sostenuti da politiche effettive in vista delle elezioni europee del 2014; |
|
63. |
chiede alla Commissione di sviluppare ulteriori iniziative volte a rafforzare l'integrazione dell'UE; esorta gli Stati membri a incorporare corsi di studio europei nei programmi formativi; |
|
64. |
sottolinea l'importanza di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi i social network, allo scopo specifico di intensificare la partecipazione; |
|
65. |
sottolinea la necessità di sviluppare ulteriori programmi di assistenza a favore dei gruppi emarginati e di sostenere il settore giovanile nello sviluppo delle sue strutture e dei suoi canali di comunicazione, in modo da raggiungere un maggior numero di giovani, in particolare quelli a rischio di esclusione sociale; |
|
66. |
sottolinea l'importanza dell'iniziativa «Youth on the Move», che promuove la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza tra i giovani; |
|
67. |
sottolinea il ruolo delle organizzazioni giovanili, quale principale canale di partecipazione dei giovani, e dei volontari, ruolo che deve essere potenziato attraverso meccanismi di sostegno, quadri giuridici idonei, nonché diritti e responsabilità chiaramente identificati, come indicato nella Carta europea dei diritti dei volontari; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un sostegno politico e finanziario al lavoro dei giovani, in particolare alle organizzazioni giovanili coinvolte in progetti dell'UE; |
|
68. |
ritiene che la possibilità per i giovani di condurre un'esistenza autonoma sia la priorità assoluta che la strategia per la gioventù dovrebbe perseguire nel prossimo periodo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a incentrare la cooperazione nel settore della gioventù sull'autonomia e sulla partecipazione di tutti i giovani alla società; |
Principi generali
|
69. |
sottolinea che è importante eliminare ogni tipo di discriminazione tra i giovani fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale; |
|
70. |
sottolinea che la lotta contro le disuguaglianze e gli stereotipi di genere dovrebbe essere parte integrante di una politica per la gioventù efficace, al fine di prevenire e di eliminare, in particolare, la violenza contro le donne; |
|
71. |
sottolinea l'importanza di riconoscere i giovani e di coinvolgerli direttamente come gruppo prioritario nella visione sociale dell'UE, rafforzando in tal modo la loro influenza, il loro sviluppo, il loro benessere e la loro inclusione sociale; |
|
72. |
mette in evidenza il bisogno di offrire un supporto efficace e individualizzato ai giovani con disabilità; |
o
o o
|
73. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 21.
(2) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(3) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 77.
(4) Eurofound (2012), «NEET — Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(5) Eurofound (2012), «NEET — Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa», Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/70 |
P7_TA(2013)0365
Lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili vie d'uscita (2013/2045(INI))
(2016/C 093/10)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla «Promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti» (1), |
|
— |
viste la comunicazione della Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (COM(2011)0933), la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (2) e la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (3), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa «Opportunità per i giovani»(COM(2012)0727), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Youth on the Move» (COM(2010) 0478), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio, adottate a Lussemburgo il 17 giugno 2011, in merito alla promozione dell'occupazione giovanile per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio, del 7 febbraio 2013, su un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, |
|
— |
vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 dal titolo «Verso un quadro di qualità per i tirocini — Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell'articolo 154 del TFUE» (COM(2012)0728), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2012 relativa alla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2012)0729), |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 13 giugno 2012 dal titolo «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» (Garanzia per i giovani: esperienze in Finlandia e Svezia), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (4), |
|
— |
visto l'accordo politico raggiunto al Consiglio, il 28 febbraio 2013, su una raccomandazione del Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009 dal titolo «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità — Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (COM(2009)0200), |
|
— |
vista la proposta di modifica del documento della Commissione "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)0607), |
|
— |
vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, del 30 gennaio 2012, dal titolo «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro», |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (5), |
|
— |
vista la Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati elaborata dal Forum europeo della gioventù insieme alle parti sociali e ad altre parti interessate, |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 22 ottobre 2012 dal titolo «NEET — Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa» (6), |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 21 dicembre 2012 dal titolo «Efficacia delle misure politiche per aumentare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro» (7), |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 29 aprile 2011 dal titolo «Aiutare i giovani lavoratori durante la crisi: i contributi delle parti sociali e delle autorità pubbliche» (8); |
|
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea (9), |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 7 febbraio 2012 dal titolo «Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs)» (Recenti sviluppi politici relativi a coloro che non sono né occupati né iscritti a un corso di istruzione o formazione (NEET)) (10), |
|
— |
vista la relazione Eurofound del 15 gennaio 2013 dal titolo «Il coinvolgimento attivo dei giovani con problemi di salute o disabilità» (11), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0275/2013), |
|
A. |
considerando che, nel giugno del 2013, il 23,5 % dei giovani attivi era senza lavoro, e che le percentuali variano dal 10 % o meno in Austria e Germania a oltre il 64,2 % in Grecia, il che è indice di nette differenze geografiche sia tra gli Stati membri che al loro interno; e considerando che, secondo i dati e le previsioni più aggiornati, in alcuni Stati membri la situazione dei giovani si aggraverà ulteriormente; |
|
B. |
considerando che la disoccupazione tra le donne di età inferiore ai 25 anni continua ad aumentare, passando dal 18,8 % nel 2009 al 22,1 % nel 2012 e che, secondo gli ultimi dati disponibili, si attesterebbe attualmente al 22,9 %; considerando che fenomeni di scoraggiamento, autoesclusione e disaffezione verso il lavoro vanno sempre più diffondendosi: considerando che nel mercato del lavoro le giovani donne continuano ad affrontare condizioni peggiori rispetto ai giovani di sesso maschile, con una conseguente significativa perdita di potenziale di crescita economica per l'Europa derivante dal sottoutilizzo delle competenze di donne altamente qualificate; |
|
C. |
considerando che, nel 2011, 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati né iscritti a un corso di istruzione o formazione (NEET), e che tra loro sono presenti membri di gruppi vulnerabili; e che ciò può comportare gravi ripercussioni sul piano personale e sociale, ad esempio future prospettive di lavoro caratterizzate da insicurezza, povertà ed esclusione sociale, o persino disfunzioni mentali e fisiche; considerando che è probabile che tali problemi aumentino in futuro e abbiano gravi ripercussioni finanziarie sui sistemi sociali degli Stati membri; |
|
D. |
considerando che il fatto che vi siano 14 milioni di NEET rende necessaria, da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, un'intensificazione degli sforzi per il reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro; considerando che le esigenze dei giovani di tutta Europa sono molto varie e che, pertanto, i provvedimenti adottati per integrarli nel mercato del lavoro devono essere adeguati alle esigenze di ciascun gruppo specifico, e, ove possibile, includere politiche di valutazione personale; |
|
E. |
considerando che, nel 2011, la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal mercato del lavoro è stata stimata in 153 miliardi di euro negli Stati membri, pari all'1,2 % del PIL dell'UE (12); che tale somma supera di gran lunga la stima di 10 miliardi di euro necessari per creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro per i giovani (13); e considerando che ciò rappresenta un gravoso onere sociale ed economico a lungo termine per l'intera Unione europea; |
|
F. |
considerando che la disoccupazione giovanile è un fattore che ha contribuito in misura importante al netto aumento delle migrazioni in atto in numerosi Stati membri; e che la mobilità e la migrazione sono solo rarissimamente una scelta, essendo solitamente dettate dalle necessità economiche; |
|
G. |
considerando che nell'UE sono necessari ingenti investimenti per creare crescita e occupazione, nonché per rafforzare la domanda interna; considerando che è necessario un pacchetto di investimenti pari al 2 % del PIL dell'UE per migliorare sensibilmente la congiuntura economica a breve termine e la situazione del mercato del lavoro negli Stati membri; e che tale misura sarebbe benefica innanzitutto per i giovani, in quanto categoria più duramente colpita dalla crisi; |
|
H. |
considerando che i giovani sono particolarmente svantaggiati durante le crisi economiche, più di altri gruppi; considerando che per molti giovani l'attuale disoccupazione può tramutarsi in disoccupazione a lungo termine, aumentando notevolmente il rischio di una loro esclusione sociale; considerando che ciò ha conseguenze preoccupanti sui giovani, riducendone l'autostima, facendo in modo che le loro ambizioni restino irrealizzate, riducendone il reddito nonché le possibilità di carriera, e ritardandone l'ingresso in una vita adulta indipendente, compresa la creazione di una famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza negativamente sulla situazione sociale, economica e demografica in Europa sia nel lungo che nel breve periodo, e accrescendo il rischio di povertà durante la vecchiaia a causa dei contributi sociali non versati durante la vita lavorativa; |
|
I. |
considerando che l'articolo 13 del trattato CE attribuisce espressamente alla Comunità la facoltà di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale; e che, nonostante la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, le giovani donne sono ancora soggette a discriminazioni fondate sull'età e sul genere quando entrano nel mercato del lavoro; |
|
J. |
considerando che, nonostante i livelli generalmente elevati della disoccupazione giovanile, nell'UE (14) circa quattro milioni di posti di lavoro sono vacanti a causa dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze; e che in alcuni settori, come quello informatico e della ricerca e sviluppo, vi è una persistente e crescente domanda di forza lavoro altamente qualificata che non viene soddisfatta; |
|
K. |
considerando che l'OIL ha raccomandato un bilancio di 21 miliardi di euro, pari allo 0,5 % della spesa complessiva della zona euro, per attuare pienamente una garanzia per i giovani nell'UE; |
|
L. |
considerando che, nel contesto della strategia Europa 2020, l'UE si è impegnata ad aumentare i livelli di istruzione, a ridurre il tasso di abbandono scolastico portandolo al di sotto del 10 % entro il 2020, a incrementare il tasso di completamento dell'istruzione universitaria o equivalente tra le persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni fino ad almeno il 40 % e a portare il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni al 75 %; |
|
M. |
considerando che la crisi ha portato a un aumento dei rapporti di lavoro precari, soprattutto tra i giovani, e che numerosi posti di lavoro a tempo pieno sono stati sostituiti con posti a tempo determinato, part-time o non retribuiti; |
|
N. |
considerando che sempre più spesso i giovani si vedono costretti ad accettare tirocini sia retribuiti che non retribuiti, e che tale circostanza costituisce un fattore di discriminazione nei confronti dei meno abbienti; considerando che occorre riconoscere il problema dello sfruttamento dei tirocinanti come forza lavoro a basso costo e che è quindi necessario stabilire una serie di criteri qualitativi per i tirocini; |
|
O. |
considerando che le PMI e le microimprese, che sono alla base della crescita economica e della creazione di posti di lavoro e il cui contributo è fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, hanno soppresso oltre 3,5 milioni di posti di lavoro e ridotto notevolmente le assunzioni in seguito alla crisi economica, e che la chiusura dei posti di lavoro ha interessato tutti i lavoratori, primi fra tutti i giovani; |
|
P. |
considerando che i giovani hanno diritto a un'occupazione di qualità in base alle loro competenze e che l'occupazione di qualità è fondamentale per la dignità e l'autonomia dei giovani europei; |
|
Q. |
considerando che la crisi economica, che si è palesata nel 2008, ha avuto ripercussioni negative sia sulla domanda che sull'offerta del mercato del lavoro, aumentando dunque drasticamente l'incertezza delle prospettive lavorative e rendendo essenziale per i disoccupati essere meglio informati circa le prospettive occupazionali; considerando che l'istruzione, la formazione e lo sviluppo di competenze sono spesso inaccessibili per le categorie meno favorite, compresi i giovani con disabilità; |
|
R. |
considerando che, grazie al loro orientamento alle competenze pratiche, i sistemi d'istruzione duali che coniugano l'insegnamento teorico e la formazione professionale, e i cicli universitari che combinano corsi accademici e formazioni pratiche, diffusi in alcuni Stati membri, hanno dimostrato la loro validità durante la crisi; considerando che la Commissione ha più volte constatato che un efficiente sistema d'istruzione duale può assicurare la fornitura continuata di una forza lavoro qualificata, mantenendo basso il tasso di disoccupazione giovanile; |
|
S. |
considerando che la transizione dal mondo dell'istruzione al mercato del lavoro rappresenta un momento decisivo nella vita dei giovani, determinandone le possibilità di carriera future, il reddito percepito nel corso della vita e la situazione sociale sul lungo periodo; e che, in tale contesto, la politica condotta nel campo dell'istruzione è inscindibile da quella relativa al mercato del lavoro; |
|
T. |
considerando che la crisi economica, che è iniziata nel 2008, ha avuto ripercussioni negative sia sulla domanda che sull'offerta del mercato del lavoro, aumentando dunque drasticamente l'incertezza delle prospettive lavorative e rendendo essenziale affrontare la questione degli investimenti degli Stati membri nella creazione di posti di lavoro, nella formazione e nell'istruzione; considerando che tra le conseguenze della crisi si può includere un aumento dei conflitti e delle tensioni sociali; |
|
U. |
considerando che i servizi per l'impiego svolgono un ruolo fondamentale nel mercato del lavoro e devono, pertanto, soddisfare standard elevati in fatto di qualità, che devono essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti; considerando che tali standard di qualità e i relativi controlli devono valere parimenti per i servizi per l'impiego sia pubblici sia privati; |
|
V. |
considerando che parte della soluzione al problema della disoccupazione può essere lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione professionale di alta qualità, con insegnanti e formatori altamente qualificati, metodi di apprendimento innovativi, infrastrutture e attrezzature di alta qualità, un'elevata rilevanza in relazione al mercato del lavoro e percorsi verso il proseguimento dell'istruzione e della formazione; |
|
W. |
considerando che tra i temporaneamente occupati fino al 40 % sono giovani, contro il 13 % degli occupati in generale, e che un giovane su cinque teme di perdere il proprio posto di lavoro; |
|
X. |
considerando che in alcuni Stati membri è possibile osservare un crescente divario tra le competenze dei laureati e i fabbisogni di competenze del mercato del lavoro; |
|
Y. |
considerando che il fatto di tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro non deve precludere ai bambini la possibilità di acquisire una base iniziale di conoscenze quanto più ampia possibile, che costituisce la migliore garanzia per adeguarsi ai rischi di disoccupazione e alle incognite della vita; e che la maggior parte degli studi dimostra l'importanza di un'istruzione di qualità fin dai primi anni di scolarità al fine di evitare l'abbandono scolastico precoce e di integrare al meglio i bambini dei ceti sociali più svantaggiati nel mondo della scuola; |
|
Z. |
considerando che le risorse educative aperte migliorano la qualità, l'accessibilità e l'equità dell'istruzione e favoriscono un processo di apprendimento interattivo, creativo, flessibile e personalizzato attraverso l'uso delle TIC e delle nuove tecnologie; che l'istruzione aperta promuove l'occupabilità sostenibile favorendo l'apprendimento permanente; |
|
AA. |
considerando che sia gli insegnanti scolastici che i docenti universitari si trovano ad affrontare sfide senza precedenti legate al quadro economico mondiale in rapida evoluzione, che richiedono lo sviluppo di nuove capacità e competenze, di approcci innovativi e di metodi moderni di insegnamento, quale fattore chiave per un'istruzione efficace e una maggiore occupabilità dei giovani; |
|
AB. |
considerando che il 60 % dei laureati è costituito da donne, spesso tuttavia inquadrate in posizioni sotto-qualificate o sottopagate; considerando che le donne sono anche vittime di differenze di genere sul piano delle condizioni di lavoro e di disoccupazione, il che si traduce in un divario salariale (attualmente del 16,2 %) come pure pensionistico; |
|
AC. |
considerando che l'occupazione femminile risente maggiormente dei fenomeni di flessibilità e precarietà rispetto a quella maschile; considerando che nel terzo trimestre del 2012, circa il 60 % dei lavoratori part-time della fascia compresa tra i 15 e i 24 anni erano donne; mentre, nella stessa fascia di età, il 64 % dei lavoratori temporanei con un livello di istruzione terziaria (laurea e post-laurea) erano donne; |
|
AD. |
considerando che, nonostante l'articolo 19 del TFUE, la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 e la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, le giovani donne sono ancora soggette a discriminazioni fondate sull'età e sul genere quando entrano nel mercato del lavoro; considerando che l'accesso al mercato del lavoro ufficiale è più difficile per le donne appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, tra cui le minoranze etniche; |
|
AE. |
considerando che la maternità costituisce spesso un ostacolo all'accesso al mercato del lavoro per le giovani madri e dunque contribuisce ad aumentare il divario di genere in materia di occupazione; |
|
AF. |
considerando che le misure a favore dell'occupazione giovanile devono essere integrate in una strategia macroeconomica coerente, orientata al futuro e agli investimenti in grado di garantire le condizioni per la creazione di posti di lavoro sostenibili nel XXI secolo nonché un'efficace transizione dall'istruzione al lavoro; |
|
1. |
sottolinea che le misure delle politiche nazionali e dell'UE volte a promuovere l'occupazione giovanile devono essere coerenti e sinergiche, e dovrebbero porre l'accento in particolare su un'istruzione e una formazione (professionale) di qualità e fornire un'esperienza lavorativa, consentendo in tal modo ai giovani di trovare posti di lavoro stabili e validi sotto il profilo qualitativo; evidenzia che, offrendo ai giovani la possibilità di fare tirocini retribuiti in modo congruo e attività di volontariato di pubblica utilità, si consente loro di svolgere attività socialmente utili e di acquisire esperienza professionale; |
|
2. |
deplora che le attuali misure anticrisi, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica nei paesi colpiti dalla crisi abbiano già determinato un impatto diretto negativo sui giovani a causa dei tagli nell'istruzione, nella creazione di posti di lavoro e nei servizi di sostegno; |
|
3. |
sottolinea che i giovani disoccupati provengono da categorie molto diversificate e che, di conseguenza, occorre operare una classificazione in base alle loro esigenze e capacità al fine di migliorare l'attuazione delle misure adottate; sarà necessario identificare le competenze chiave che consentano a tali giovani di accedere in modo più rapido, stabile e duraturo al mercato del lavoro; ritiene che occorra prestare particolare attenzione ai giovani che non possiedono alcun titolo, non sono né occupati, né iscritti a un corso di istruzione o formazione; |
|
4. |
invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % nelle regioni, a elaborare un piano di ristrutturazione di un anno per far fronte alla disoccupazione giovanile attraverso la creazione di posti di lavoro per almeno il 10 % dei giovani interessati; |
|
5. |
sottolinea la necessità di una politica per il mercato del lavoro attiva, globale e integrata, mirata alla creazione di posti di lavoro con provvedimenti specifici per i giovani, in modo da evitare lo spreco di risorse disponibili, da un lato, e ridurre la disoccupazione giovanile, anziché semplicemente «riciclarla», dall'altro; invita gli Stati membri a valutare se gli esempi di migliori prassi degli altri Stati membri siano applicabili al loro mercato del lavoro e ad adottare i provvedimenti giusti per combattere la disoccupazione giovanile; evidenzia le esperienze positive dei paesi con sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) e sistemi d'istruzione duali nel miglioramento della transizione dall'istruzione al mondo del lavoro, in quanto viene colmato il divario tra le competenze della formazione e le esigenze del mercato del lavoro; sottolinea che è compito della Commissione prestare un'assistenza attiva a tali sforzi e la invita a riferire periodicamente sulla riforma dei sistemi di formazione professionale negli Stati membri; evidenzia che occorre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ad alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone che non sono né occupate, né iscritte a un corso di istruzione o formazione (NEET); |
|
6. |
invita la Commissione a raccogliere esempi positivi di formazione dei giovani e a riunirli in un manuale da mettere a disposizione degli Stati membri; |
|
7. |
invita la Commissione a presentare ogni anno una relazione sulla riforma dei sistemi di formazione negli Stati membri e a dare così un contributo strutturale e di lungo periodo al miglioramento dell'impiegabilità dei giovani; |
|
8. |
invita la Commissione a elaborare orientamenti di qualità per un sistema di istruzione duale moderno, avvalendosi di un elenco di professioni fondamentali in Europa, ampiamente definite e non accademiche; |
|
9. |
sottolinea l'importanza del miglioramento delle norme di qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione professionale; sottolinea, inoltre, l'importanza dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'istruzione, della formazione e della riqualificazione; |
|
10. |
sottolinea che il coinvolgimento di tutte le parti interessate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, compresi le parti sociali, i servizi per l'impiego, gli enti di formazione e istruzione, i singoli datori di lavoro, le ONG, e in particolare anche le organizzazioni studentesche e giovanili, è fondamentale per definire, attuare e monitorare con successo una serie di misure che promuovano l'occupazione giovanile e l'impiegabilità in maniera integrata; evidenzia che le misure intese a promuovere l'occupazione giovanile sostenibile e di qualità devono essere flessibili al fine di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato del lavoro; osserva la necessità di relazioni contrattuali flessibili e allo stesso tempo affidabili, di efficaci politiche di reinserimento nel mercato del lavoro e di sistemi di previdenza sociale moderni; sottolinea che un orientamento professionale tempestivo per i giovani, ben prima della conclusione del primo ciclo di studi secondari, è particolarmente importante in quanto richiede che genitori e istituti scolastici migliorino le capacità di assistenza e consulenza degli studenti nella scelta degli studi e, successivamente, delle carriere professionali; |
|
11. |
invita gli Stati membri a intraprendere misure che pongano l'accento sui settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica nei loro programmi di istruzione al fine di adeguarsi agli sviluppi futuri previsti nel mercato del lavoro; |
|
12. |
ribadisce il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva nel promuovere e migliorare le condizioni di lavoro dei giovani lavoratori; |
|
13. |
riconosce che l'investimento nelle competenze adeguate è un fattore importante nell'aiutare gli Stati membri a innovare e a riacquistare la loro competitività; |
|
14. |
invita gli Stati membri a riconoscere le sfide senza precedenti del contesto economico globale in rapida evoluzione che insegnanti e docenti universitari si trovano ad affrontare; osserva che un fattore fondamentale per il successo dell'istruzione dei giovani e per le loro prospettive di lavoro è lo sviluppo di nuove abilità e competenze, di approcci innovativi e di metodi moderni di insegnamento e apprendimento; |
|
15. |
invita gli Stati membri a incoraggiare e favorire la partecipazione dei giovani, e in particolare delle giovani donne, alla vita democratica, tramite l'istruzione, la società civile e le iniziative giovanili di qualità, e ad utilizzare strumenti nuovi ed esistenti che contribuiscano allo sviluppo della politica, rafforzando in tal modo lo sviluppo, il benessere e l'inclusione sociale dei giovani; |
|
16. |
è profondamente preoccupato per i tagli di bilancio degli Stati membri nel campo dell'istruzione, della formazione e delle politiche della gioventù, che potrebbero far sì che i giovani siano esclusi sia dall'istruzione sia dal mondo del lavoro, e ricorda che gli stanziamenti di bilancio a favore dell'istruzione e della formazione sono un investimento necessario e inestimabile per il futuro; |
|
17. |
chiede un rafforzamento della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale docente, soprattutto rispetto alla didattica moderna e all'uso delle nuove tecnologie; osserva che l'apprendimento permanente inizia dall'istruzione nella prima infanzia e sottolinea che occorre promuovere, in modo ludico, soprattutto le competenze linguistiche; |
|
18. |
mette in rilievo il ruolo dello strumento di garanzia sui prestiti dell'UE proposto per gli studenti di master a tempo pieno nell'UE e nei paesi terzi, inteso a facilitare ulteriormente la mobilità dei giovani e la classificazione multidimensionale delle università; |
|
19. |
ritiene che si debba tenere conto, nel quadro di strategie di sviluppo territoriale integrate, delle esigenze locali e delle specificità territoriali per poter identificare le possibilità di lavoro, in particolare in ambiti innovativi quali i settori «verdi» e le imprese sociali; |
|
20. |
chiede agli Stati membri e agli enti regionali e locali di definire strategie di sviluppo territoriale integrate, comprendenti elementi di formazione e occupazione, che inizino con l'adozione di provvedimenti atti a evitare l'abbandono scolastico precoce e a creare percorsi occupazionali per i giovani; |
|
21. |
riconosce la situazione particolarmente difficile in certe regioni in cui il livello di disoccupazione tra i giovani è superiore al 25 %; accoglie con favore il fatto che il sostegno dell'Unione all'occupazione giovanile sarà ulteriormente rafforzato attraverso l'iniziativa dell'UE a favore dell'occupazione giovanile, proposta con una dotazione massima di 8 miliardi di EUR per il periodo settennale dal 2014 al 2020; sottolinea al contempo che, secondo l'OIL, per un'efficace applicazione della garanzia europea per i giovani sarebbero necessari finanziamenti pari a 21 miliardi di EUR per la sola zona euro; concorda che gli stanziamenti specifici per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il relativo stanziamento a titolo dell'FSE andrebbero erogati anticipatamente; |
|
22. |
sottolinea l'importanza di interventi immediati per combattere la disoccupazione giovanile e la disoccupazione giovanile di lungo periodo; mette in evidenza, inoltre, la necessità di offrire ai giovani un posto di lavoro a lungo termine, sostenibile e di qualità; |
|
23. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che le normative nazionali che interessano i giovani, e in particolare le normative nazionali basate sulla direttiva 2000/78/CE sull'uguaglianza in materia di occupazione, non siano utilizzate per discriminare l'accesso dei giovani alle prestazioni di previdenza sociale; ritiene che si debba fare molto di più per garantire che sia i dipendenti che i datori di lavoro siano consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nell'ambito di questa normativa; |
|
24. |
invita gli Stati membri ad aggiornare le loro strategie di sviluppo regionale affinché tengano conto delle misure volte a promuovere l'occupazione, inclusa quella giovanile; |
|
25. |
accoglie con favore la decisione del consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di trovare un accordo in merito a una raccomandazione del Consiglio relativa all'attuazione di una garanzia per i giovani e invita gli Stati membri ad intervenire in maniera ambiziosa a livello nazionale ai fini dell'attuazione dei programmi di garanzia per i giovani; chiede l'estensione del gruppo bersaglio ai giovani di età inferiore ai 30 anni, compresi i laureati e coloro che abbandonano i sistemi di formazione senza aver ottenuto una qualifica; sottolinea che il successo di tale misura dipenderà fortemente da un'ampia gamma di fattori politici e di condizioni generali, quali investimenti adeguati nell'istruzione e nella formazione, infrastrutture e capacità dei servizi per l'impiego, disponibilità di posti per studenti e laureati, apprendistati e tirocini di qualità, nonché politiche generali finalizzate alla creazione di occupazione; chiede un seguito adeguato mediante i programmi nazionali di riforma degli Stati membri e, nel contesto del Semestre europeo; che siano agevolati il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento continuo dei programmi di garanzia per i giovani; sottolinea che la garanzia per i giovani dovrebbe essere integrata nell'ambito più ampio delle politiche nazionali attive per il mercato del lavoro; |
|
26. |
informa gli Stati membri che intende seguire da vicino tutte le loro attività finalizzate alla realizzazione della garanzia per i giovani e invita le organizzazioni giovanili a tenerlo aggiornato sulla loro analisi delle azioni degli Stati membri; |
|
27. |
invita i parlamenti nazionali, unitamente alle organizzazioni giovanili, a ritenere i loro governi responsabili del conseguimento della garanzia per i giovani e a garantire che siano adottati provvedimenti concreti per assicurare che ciascun giovane (disoccupato o che ha abbandonato l'istruzione formale) entro quattro mesi riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio; |
|
28. |
sottolinea che gli sforzi e i finanziamenti finalizzati all'attuazione dei programmi di garanzia per i giovani non devono andare a scapito degli sforzi e delle riforme strutturali richiesti in alcuni Stati membri per adeguare i sistemi d'istruzione e i mercati del lavoro alle sfide del futuro; |
|
29. |
chiede alla Commissione europea di includere nei suoi programmi misure specifiche volte a combattere la disoccupazione giovanile in un'ottica globale e integrata, in linea con l'iniziativa prioritaria «Gioventù in movimento» della strategia Europa 2020. |
|
30. |
ricorda alla Commissione e agli Stati membri il loro impegno, nell'ambito degli obiettivi della strategia Europa 2020, a raggiungere un tasso di occupazione del 75 % sia per le donne che per gli uomini, e avverte che l'attuale livello di disoccupazione giovanile potrebbe escludere una generazione di donne dal mercato del lavoro, aumentandone l'invisibilità e la vulnerabilità; |
|
31. |
invita la Commissione e gli Stati Membri a monitorare e divulgare tutti i dati relativi alle politiche di lotta contro la disoccupazione giovanile (tra cui l'attuazione della garanzia per i giovani), elaborando statistiche regionali per i vari Stati membri e prestando particolare attenzione alla dimensione di genere; |
|
32. |
incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare chiare norme di qualità e indicatori relativi allo sviluppo di programmi di garanzia per i giovani nonché a promuovere il loro sostegno a tutti gli attori importanti per il conseguimento della garanzia per i giovani, quali le parti sociali nazionali, le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego e gli enti di formazione e istruzione; chiede l'agevolazione dei programmi di garanzia per i giovani mediante incentivi finanziari, compresi gli incentivi nel quadro degli appalti pubblici e i finanziamenti per la formazione in loco, che aiuteranno le imprese a presentare offerte di formazione e di lavoro sostenibili di alta qualità e rappresenteranno un investimento efficace e mirato nelle potenzialità dei giovani; sottolinea la particolare responsabilità delle imprese quanto all'offerta di tali possibilità; |
|
33. |
invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate giovanili e con il Parlamento, a elaborare un piano di azione sull'occupazione giovanile che definisca misure a breve, medio e lungo termine; deplora che, nell'attuale dibattito, le misure a lungo termine siano presentate come soluzioni a breve termine; sottolinea che nel breve termine occorre incentrare l'attenzione sull'attenuazione immediata della crisi, per coloro che si trovano all'esterno e all'interno del mercato del lavoro, prestando particolare attenzione alla garanzia di un reddito di sussistenza e di opportunità sul mercato del lavoro; sottolinea che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, nella creazione di posti di lavoro, nei programmi di apprendistato e negli incentivi destinati ai datori di lavoro sono principalmente misure a medio ma anche a lungo termine che devono essere fermamente concordate tra tutti gli operatori e confermate per almeno cinque anni; sottolinea che in particolare la creazione di un sistema di formazione duale, l'apprendistato, la formazione sul posto di lavoro e l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro sono misure a lungo termine che richiedono quindi un impegno a più lunga scadenza; |
|
34. |
raccomanda che, negli Stati membri in cui esiste un sistema di formazione duale, ai giovani fino ai 18 anni che non trovano un posto di apprendistato sia offerto un «apprendistato sostitutivo», quindi un programma di garanzia per i giovani, sotto forma di formazione professionale presso più datori di lavoro; raccomanda che, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di formazione duale, siano adottate misure per l'attuazione di un sistema debitamente adeguato; |
|
35. |
sottolinea che diverse fasce di età richiedono approcci diversi per affrontare le questioni dell'occupazione, focalizzandosi sull'inserimento nel mercato del lavoro per le fasce di età più giovani e sul miglioramento della sicurezza del posto di lavoro e della sicurezza sociale per le fasce di età più anziane; |
|
36. |
invita la Commissione e gli Stati Membri a incoraggiare l'avvicinamento tra il mondo del lavoro e dell'istruzione affinché si strutturino percorsi formativi, come ad esempio quelli duali, che coniughino nozioni teoriche ed esperienza pratica per conferire ai giovani il necessario bagaglio di competenze sia generiche che specifiche; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a investire a sostegno di una campagna di sensibilizzazione sulla formazione professionale (IFP) e sugli studi tecnici e imprenditoriali; |
|
37. |
invita le istituzioni europee a dare il buon esempio eliminando dai loro siti web la pubblicità per i tirocini non retribuiti e ad erogare un'indennità minima sulla base del livello del costo della vita nel luogo in cui viene effettuato il tirocinio; |
|
38. |
esorta gli Stati membri a elaborare nuove politiche del mercato del lavoro inclusive e mirate, che garantiscano ai giovani un inserimento rispettoso e un'occupazione significativa, per esempio creando reti d'ispirazione, accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico affinché il tirocinante possa spostarsi e vivere vicino al luogo in cui si svolge il tirocinio, centri di orientamento professionale internazionale e centri giovanili che offrano orientamento individuale in particolare in materia di organizzazioni sindacali e aspetti giuridici relativi al loro tirocinio; |
|
39. |
invita gli Stati membri a elaborare, in collaborazione con tutti gli attori e le parti interessate, ulteriori strategie specifiche mirate ai NEET che dovrebbero combinare forme efficaci di reintegrazione nella scuola o di integrazione nel mondo del lavoro per i giovani che abbandonano prematuramente gli studi; invita pertanto gli Stati membri a presentare, nel quadro del Semestre europeo, le modalità con cui intendono progredire verso una maggiore integrazione dei NEET tramite la garanzia per i giovani e altri strumenti; sottolinea la necessità di aumentare l'occupabilità e la partecipazione dei giovani, stimolando l'apprendimento permanente e rendendo i regimi di sicurezza sociale più inclusivi e attivi; chiede la rimozione delle barriere pratiche e logistiche incontrate da giovani con esigenze più complesse o con disabilità quando entrano nel mercato del lavoro; |
|
40. |
esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi atti a ridurre l'abbandono scolastico precoce e raggiungere così l'obiettivo stabilito dalla strategia UE 2020 di abbandoni scolastici non superiori al 10 % entro il 2012; invita gli Stati membri a fare uso di un'ampia gamma di misure per la lotta all'abbandono scolastico precoce e all'analfabetismo, per esempio riducendo il numero di studenti per classe, fornendo assistenza agli studenti che non possono permettersi di completare il ciclo scolastico obbligatorio, ponendo maggiormente l'accendo sugli aspetti pratici nei programmi di studio, introducendo tutori in tutte le scuole e istituendo un meccanismo di seguito immediato degli studenti che abbandonano la scuola prematuramente; fa riferimento all'esempio della Finlandia che è riuscita a ridurre il numero di abbandoni scolastici esaminando con gli studenti la possibilità di un nuovo orientamento; invita la Commissione a coordinare un progetto sulle migliori prassi; |
|
41. |
constata che già l'istruzione nella prima infanzia può, in modo ludico, porre le basi per un percorso educativo coronato da successo e sottolinea che, soprattutto in tale contesto, sono fondamentali la formazione pedagogica e un aggiornamento professionale specializzato del personale docente; |
|
42. |
esorta gli Stati membri, date le condizioni sociali eccezionali create dalla crisi, a elaborare una strategia per fornire incentivi, inclusi incentivi finanziari, affinché gli studenti provenienti da categorie vulnerabili possano completare la propria istruzione secondaria; |
|
43. |
sottolinea l'importanza di disporre di una rete pubblica di qualità delle residenze per studenti; |
|
44. |
sostiene l'istituzione del programma «Erasmus per tutti», con un capitolo distinto dedicato ai giovani, accompagnato da una dotazione di bilancio separata, parallelamente alla concessione di un sostegno accresciuto a coloro che sono attivi nell'ambito del lavoro giovanile, in modo istituzionalizzato e non istituzionalizzato; è del parere che l'acquisizione di competenze, in particolare competenze trasversali (quali le competenze nelle TIC o quelle linguistiche), ad esempio studiando, lavorando o facendo volontariato all'estero, possa contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella società e, di conseguenza, l'integrazione europea, migliorando le loro prospettive sul mercato del lavoro, nonché la mobilità dei lavoratori in generale in tutta l'Unione; |
|
45. |
sottolinea il ruolo fondamentale che il Fondo sociale europeo deve svolgere nella lotta alla disoccupazione giovanile e invita gli Stati membri e le autorità di gestione di tutti i programmi operativi a includere misure intese a conseguire tale obiettivo; |
|
46. |
invita gli Stati Membri ad attuare le misure previste dai rispettivi programmi di garanzia per i giovani, tenendo conto di una prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione e dell'attuazione di tali misure; invita gli Stati membri a istituire centri per l'impiego dotati di personale adeguatamente formato, in grado di attuare efficaci politiche di sensibilizzazione e di prevedere percorsi specifici per le donne, anche per evitare la disoccupazione di lungo periodo e il rischio di esclusione sociale; |
|
47. |
sottolinea che, affinché la garanzia per i giovani divenga realtà, è necessario il rispetto della contrattazione collettiva per i salari e del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; |
|
48. |
sottolinea l'importanza che i giovani acquisiscano competenze trasversali, ad esempio per quanto concerne le TIC, la leadership, il pensiero critico, le competenze linguistiche e le capacità imprenditoriali, anche attraverso periodi di studio all'estero, così da migliorare le loro prospettive sul mercato del lavoro e la loro capacità di adattarsi ai futuri sviluppi del mercato del lavoro; invita gli Stati membri a dare maggiore importanza a queste competenze nei loro programmi scolastici; |
|
49. |
riconosce le difficoltà che i giovani incontrano nel creare e sviluppare la propria impresa; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i giovani imprenditori e i giovani lavoratori autonomi agevolando e semplificando l'accesso alle risorse finanziarie, riducendo gli oneri amministrativi, affrontando le problematiche della normativa in materia fallimentare e creando condizioni generali preferenziali che comprendano strumenti efficienti di consulenza e tutorato e la creazione di incubatori d'impresa; |
|
50. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di incoraggiare, promuovere e sostenere l'imprenditorialità e il lavoro autonomo tra le giovani donne, fornendo loro formazione e consulenza e garantendo un accesso più facile al credito e al microcredito a condizioni agevolate e con agevolazioni fiscali, in particolare per le PMI; |
|
51. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a combattere lo stereotipo secondo cui quella imprenditoriale è un'attività rischiosa e prevalentemente maschile; sottolinea che, al fine di rafforzare la posizione complessiva delle donne sul mercato del lavoro e di promuovere l'imprenditorialità in modo più efficace, occorre adottare misure volte a sostenere la cooperazione regionale e internazionale tra imprenditrici e a incoraggiare la creazione di reti di piattaforme per lo scambio di esperienze e migliori pratiche; |
|
52. |
accoglie con favore, nel contesto della promozione dell'attività lavorativa autonoma tra i giovani, il successore proposto per lo strumento Progress di micro finanza inserito nel programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) per il periodo 2014-2020, al fine di soddisfare meglio la domanda, anche tra i giovani che avviano piccole imprese, ivi comprese le imprese di start up degli studenti universitari; accoglie con favore l'impegno della BEI a prestare particolare attenzione agli investimenti che migliorano le opportunità dei giovani di accedere a posti di lavoro produttivi; sottolinea che tutti e tre i sottoprogrammi del programma EaSI prevedono modalità per combattere la disoccupazione giovanile; |
|
53. |
sottolinea che, mentre l'economia basata su Internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni lavoro «off line» perso, è importante che i giovani convertano le competenze elettroniche nell'ambito della programmazione, progettazione o marketing sociale in occupazione utilizzando i fondi europei e nazionali disponibili; |
|
54. |
esorta a un ambizioso approccio olistico sia a livello europeo sia a livello nazionale che consideri in maniera integrata le iniziative nell'ambito di istruzione, formazione, occupazione di qualità e iniziative di lavoro autonomo e mobilità dei lavoratori, per tutti i giovani a tutti i diversi livelli; invita gli Stati membri ad avviare ampie consultazioni con le università e gli altri istituti di insegnamento onde adattare al meglio i loro programmi d'insegnamento e di formazione alle necessità del mercato del lavoro; in vista del prossimo periodo di programmazione 2014-2020, invita la Commissione a effettuare un'analisi esauriente dei programmi e delle risorse finanziarie dell'UE destinati all'istruzione, alla formazione e alla lotta contro la disoccupazione giovanile nel periodo di programmazione 2007-2013, e di riferire in merito al Parlamento e al Consiglio; sottolinea che la disoccupazione giovanile è legata alla debole crescita economica nella maggior parte degli Stati membri; evidenzia pertanto la necessità urgente di dare priorità a modalità di crescita favorevoli alla creazione di occupazione a vantaggio anche dei giovani, nonché di eliminare le barriere strutturali all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; |
|
55. |
invita la Commissione europea a presentare una proposta per un programma finalizzato all'istituzione di un corpo europeo dei giovani con lo scopo di consentire ai giovani al di sotto dei 30 anni in tutta Europa di svolgere attività di volontariato in uno Stato membro diverso dal proprio per un periodo massimo di tre mesi; sottolinea che l'idea del corpo europeo dei giovani consiste nell'offrire ai giovani la possibilità di utilizzare e aggiornare le loro competenze educative e sociali, approfondire la loro conoscenza di un altro Stato membro e promuovere l'amicizia e l'integrazione nell'UE; sottolinea che l'attività svolta dal corpo dei giovani deve essere volontaria e non retribuita e non può sostituire i lavori esistenti nel paese visitato; ritiene che un corpo europeo dei giovani debba essere concepito in termini di partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di istituire un programma in cui i giovani possano ricevere una singola sovvenzione che copra le spese di viaggio e di soggiorno per un periodo massimo di tre mesi; |
|
56. |
ritiene che gli istituti di insegnamento e/o di formazione dovrebbero garantire ai propri studenti tirocini di integrazione curricolare al fine di permettere loro di acquisire esperienza nel settore prescelto e facilitare l'apprendimento e il collegamento con l'attività lavorativa; |
|
57. |
invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e a rafforzare i partenariati tra le imprese e il settore scolastico a tutti i livelli, al fine di collegare più efficacemente i piani di studio alla domanda del mercato del lavoro, ad esempio ampliando le Alleanze per le competenze settoriali e le Alleanze per la conoscenza; |
|
58. |
sottolinea l'importanza di promuovere la qualità dell'IFP al fine di trovare il giusto equilibrio tra istruzione e domanda del mercato del lavoro; ritiene che la promozione dell'IFP non dovrebbe avvenire a scapito dell'istruzione superiore; sottolinea che occorre migliorare l'interazione e la permeabilità tra l'istruzione professionale e l'istruzione superiore; sottolinea che sono necessari piani di studio più flessibili per agevolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e per consentire un miglior adattamento ai futuri sviluppi del mercato del lavoro; |
|
59. |
invita la Commissione a proporre un quadro di qualità per i tirocini, basato sulla sua precedente proposta relativa alla Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati (15), contenente una definizione di tirocini di qualità con criteri per salari, condizioni di lavoro e norme sanitarie e di sicurezza adeguati; invita gli Stati membri e le parti sociali a garantire norme di qualità adeguate per i tirocini assicurando che questi ultimi rispondano alle esigenze dei giovani e li aiutino a sviluppare le competenze necessarie, che siano accompagnati da un monitoraggio obbligatorio, nonché a garantire standard qualitativi per i tirocini professionali, tra l'altro, al fine di evitare lo sfruttamento dei giovani come manodopera a basso costo; sottolinea la necessità di una promozione attiva e una sensibilizzazione in relazione a tali norme; |
|
60. |
invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai tassi di disoccupazione giovanile elevati tra i migranti, dando priorità all'integrazione nel mercato del lavoro e alla considerazione delle politiche d'integrazione a tutti i livelli, dal momento che l'occupazione è la chiave per una buona integrazione; sottolinea che occorre tenere conto delle difficoltà incontrate dai giovani migranti nell'ottenere un orientamento professionale nonché monitorare e valutare l'integrazione dei giovani migranti nella società e nel mercato del lavoro; |
|
61. |
invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali europee ad adottare un approccio ambizioso in relazione allo sviluppo dell'Alleanza per l'apprendistato che sarà avviata a luglio 2013 e a sostenere anche le campagne europee, nazionali, regionali e locali per modificare la percezione dell'istruzione professionale; è d'avviso che l'Alleanza debba organizzare un forum per discutere periodicamente del monitoraggio della strategia europea di apprendistato con tutte le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale; sottolinea che occorre mettere a disposizione finanziamenti per facilitare le attività di formazione transfrontaliere, consentendo alle aziende e alle organizzazioni delle parti sociali di partecipare alla creazione di sistemi di formazione duali; |
|
62. |
invita gli Stati membri, in accordo con la Commissione, a stabilire misure e agevolazioni per i contratti di apprendistato e bonus per lo start-up delle imprese avviate da giovani sotto i 35 anni; |
|
63. |
sottolinea la necessità di rafforzare il quadro di partenariato sociale e responsabilità sociale delle imprese e delle società affinché recepiscano meglio la Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati e la garanzia per i giovani; |
|
64. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere — nell'ambito delle decisioni relative al periodo di programmazione 2014-2020 — criteri più rigorosi e quantificabili concernenti l'impostazione, il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi dei fondi strutturali, con target specifici in materia di lotta contro la disoccupazione giovanile misurabili anche in termini di genere (nel periodo 2007-2011 il 52 % dei beneficiari dei fondi strutturali erano donne); |
|
65. |
invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di un ulteriore adattamento dei fondi strutturali europei al fine di garantire un sostegno aggiuntivo ai settori della formazione e dell'accesso all'occupazione delle giovani donne nonché dell'assistenza all'infanzia; |
|
66. |
ritiene che la politica di coesione dell'UE, sostenendo e integrando gli sforzi degli Stati membri volti a stimolare l'attività economica e a favorire l'occupazione in tutto il loro territorio, rappresenti uno strumento fondamentale con cui l'Unione può aiutare a superare l'attuale situazione grazie al suo ruolo di definizione e orientamento per l'attuazione delle necessarie riforme strutturali, alla concentrazione degli investimenti sulle azioni prioritarie volta a massimizzare l'impatto degli investimenti sulla situazione socio-economica di una regione o di uno Stato membro, nonché all'incentivazione dell'economia e al contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani; invita quindi gli Stati membri a utilizzare appieno e in modo coordinato i finanziamenti dell'UE disponibili (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP), consentono così ai giovani di partecipare attivamente all'economia e alla società; sottolinea la necessità di tenere conto delle specificità regionali, alla luce del fatto che queste ultime possono determinare il successo o il fallimento delle iniziative dei giovani, in tutta l'UE e in particolare nelle regioni più svantaggiate e ultraperiferiche, dove occorrono investimenti volti a garantire la coesione economica, sociale e territoriale; |
|
67. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere opportunità di lavoro per i giovani nel loro territorio e a integrare tale situazione agevolando la mobilità dei giovani lavoratori che lo desiderino verso altri paesi dell'UE e nel resto del mondo (16); chiede misure volte a migliorare la loro formazione ed esperienza, nonché a rimuovere le barriere esistenti per gli apprendistati e i tirocini transfrontalieri; auspica che vengano compiuti ulteriori progressi nel riconoscimento reciproco delle qualifiche e delle competenze e un maggiore coordinamento dei sistemi nazionali di previdenza sociale, specialmente per quanto riguarda i sistemi pensionistici, nonché investimenti congrui e continuati nell'apprendimento delle lingue sin dalla prima infanzia; |
|
68. |
invita gli Stati membri a portare avanti il processo di riforma e sviluppo di servizi pubblici per l'occupazione efficienti in modo da poterne indirizzare meglio gli approcci e le attività verso i giovani, come componente fondamentale di qualsiasi strategia di garanzia per i giovani; sottolinea inoltre la necessità di introdurre riforme dell'EURES al fine di abbinare attivamente coloro che cercano lavoro o che desiderano cambiare lavoro con i posti di lavoro vacanti, nonché di far conoscere l'EURES e la sua rete di consulenza e accrescerne la visibilità e disponibilità in quanto sistema di consulenza professionale che aiuta gli studenti ad acquisire consapevolezza delle opportunità lavorative esistenti; sottolinea la necessità di un più stretto coordinamento tra EURES e altri portali e servizi per i cittadini e le imprese (ad esempio «Il tuo primo lavoro EURES», i punti di informazione Europe Direct o la rete European Entreprise Network per le PMI), al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi prestati; accoglie con favore l'attività dei Direttori dei servizi pubblici dell'impiego (SPI) ed è favorevole alla sua istituzionalizzazione; |
|
69. |
invita gli Stati membri, in assenza di dati specifici sui flussi migratori giovanili, a creare meccanismi di ricerca, monitoraggio e valutazione di tale mobilità che possano essere trasferiti a EURES per affrontare meglio tale fenomeno; |
|
70. |
sottolinea altresì l'importanza di sensibilizzare maggiormente i giovani sul ricorso alla consulenza offerta nel quadro dei servizi pubblici per l'occupazione, di rafforzare i partenariati con le scuole e le università nonché di impegnarsi per una migliore integrazione con la rete EURES; |
|
71. |
invita gli Stati membri a riconoscere adeguatamente e convalidare l'apprendimento e l'istruzione informale e non formale e le competenze acquisite, insieme ad altre esperienze professionali, come forma di valorizzazione delle competenze, in modo che i giovani possano ulteriormente dimostrare la loro istruzione e competenza in relazione a quanto richiesto per entrare nel mercato del lavoro; |
|
72. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare la trasparenza e l'armonizzazione nel riconoscimento delle qualifiche all'interno dell'Unione, in particolare mediante il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Europass e il quadro europeo delle qualifiche, a dare piena attuazione alla raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale e, soprattutto, a garantire il riconoscimento transfrontaliero dell'apprendimento informale e non formale; sottolinea l'importanza di attuare tali iniziative e di riferire in merito in modo tempestivo; |
|
73. |
sottolinea che è necessario affrontare il problema dello «spreco di cervelli», in quanto ci sono giovani altamente qualificati e competenti che lavorano al di sotto delle loro potenzialità non utilizzando le loro reali competenze e qualifiche, il che comporta per loro effetti negativi in termini sociali e psicologici; |
|
74. |
riconosce che la mobilità transfrontaliera del lavoro può in parte rappresentare una soluzione efficace per equilibrare la domanda e l'offerta di occupazione nell'Unione; invita al contempo gli Stati membri a prendere tutte le misure del caso per prevenire il fenomeno della «fuga di cervelli», mediante misure sostenibili atte a garantire che lavoratori altamente qualificati dispongano di opportunità di lavoro nel proprio Stato membro o nella propria regione; |
|
75. |
considera la transizione dall'istruzione al lavoro un momento cruciale per i giovani; sottolinea l'importanza di misure che favoriscano una transizione sicura; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare sistemi di consulenza e orientamento professionale personalizzati, nonché a rafforzare le misure a favore dell'orientamento e della consulenza, come anche i servizi di collocamento mirati, iniziando già nei primi anni della scuola secondaria, al fine di consentire ai giovani di compiere scelte informate sulla loro istruzione o formazione professionale futura, introducendo meccanismi che permettano di controllare le opportunità offerte e di valutare il tasso di successo nella transizione verso il mondo lavorativo di tali giovani; |
|
76. |
sottolinea la necessità di elaborare un sistema che imponga a tutte le imprese di una certa dimensione di offrire tirocini nel quadro di un sistema di formazione duale — sempreché non si trovino in gravi difficoltà economiche — e di assumere i tirocinanti al termine del tirocinio; |
|
77. |
chiede agli Stati membri di far sì che i giovani possano, se lo desiderano, ricevere un aiuto adeguato per le loro scelte professionali, per conoscere i loro diritti e il loro salario minimo; |
|
78. |
invita gli Stati membri a integrare nei programmi universitari una formazione di base alla ricerca di occupazione; |
|
79. |
ritiene che i sistemi scolastici dell'UE dovrebbero promuovere il principio di uguaglianza e pari opportunità; sollecita la promozione delle competenze necessarie nell'ottica di agevolare l'accesso alla formazione continua, condizione essenziale nella società della conoscenza; |
|
80. |
evidenzia che tutte le risorse finanziarie investite nella lotta attiva alla disoccupazione giovanile devono essere impiegate efficacemente; invita gli Stati membri a introdurre un sistema di monitoraggio e valutazione per le misure occupazionali attuate, che sia pubblico e facilmente accessibile per i cittadini, nonché un sistema di verifica dell'efficacia di tali misure, al fine di muoversi sempre più in direzione di politiche basate sulle prove che possano anche essere condivise a livello dell'UE; a tale riguardo, osserva che la creazione di un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto contribuirebbe alla valutazione quantitativa e qualitativa dei progressi realizzati nell'ambito di diversi programmi; |
|
81. |
sottolinea che le organizzazioni giovanili devono avere un ruolo riconosciuto nel monitoraggio e, laddove applicabile, nell'attuazione delle politiche e delle iniziative intese ad affrontare la disoccupazione giovanile; |
|
82. |
sottolinea la necessità di investire nella creazione di lavori «verdi» stabili e di qualità come modo per consentire ai giovani di condurre una vita dignitosa; chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare tutti i fondi disponibili per stimolare gli investimenti in particolare nei lavori «verdi» al fine di ridurre gli inaccettabili livelli di disoccupazione giovanile; |
|
83. |
è d'avviso che occorrano strategie pedagogiche più allettanti, caratterizzate da un migliore inserimento regionale e dalla creazione di reti di piattaforme per lo scambio di esperienze e buone prassi tra regioni e Stati membri, che tengano conto dell'eterogeneità delle situazioni e si dimostrino flessibili in funzione delle esigenze specifiche e delle peculiarità delle singole regioni, definendo altresì settori prioritari per lo sviluppo di ciascuna regione; |
|
84. |
invita gli Stati membri ad attuare misure intese ad affrontare le disuguaglianze di genere che siano atte a tenere conto delle esigenze dei gruppi sociali vulnerabili, tra cui i disabili, i migranti e le madri sole; |
|
85. |
invita gli Stati membri ad attuare politiche volte a incentivare la presenza delle donne nei settori e nelle carriere in cui sono sottorappresentate, come nel campo scientifico e tecnologico (nel 2009 le donne rappresentavano solo il 33 % dei ricercatori nell'UE) e nell'ambito economico e finanziario, in quanto la scelta di tali percorsi renderebbe le donne più competitive sul mercato del lavoro; |
|
86. |
invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la segregazione di genere, sia nell'istruzione che nel mercato del lavoro, individuando percorsi educativi e formativi specifici e tutorati basati su un seguito continuo, attenendosi alle conclusioni contenute nella comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo «Ripensare l'istruzione» (COM(2012)0669), combinando le politiche in materia di istruzione e di formazione con politiche mirate in materia di occupazione per le giovani donne, nonché promuovendo e incentivando l'occupazione femminile nei settori strategici dello sviluppo; |
|
87. |
invita gli Stati membri a favorire l'accesso e la permanenza delle giovani donne nel mondo del lavoro, puntando alla qualità occupazionale e alla crescita professionale, per invertire i divari nell'ingresso nel mondo del lavoro, nelle carriere e nelle retribuzioni che da sempre contraddistinguono il rapporto tra donne e uomini in ambito lavorativo; |
|
88. |
ritiene che per favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, siano necessarie soluzioni politiche multidimensionali che integrino l'apprendimento permanente e azioni volte a combattere il lavoro precario e a promuovere il lavoro con diritti e le pratiche differenziate di organizzazione del lavoro, su richiesta della donna, in modo da evitare l'abbandono o l'interruzione della carriera; |
|
89. |
invita gli Stati membri a sviluppare politiche appropriate in piena conformità con la legislazione europea e nazionale e a introdurre misure specifiche, tra cui programmi di formazione e di occupazione centrati sul lavoro, per garantire ai giovani di entrambi i sessi pari opportunità nell'acquisizione di esperienze lavorative concrete; |
|
90. |
invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare politiche di integrazione e monitoraggio della prospettiva di genere che agevolino l'accesso dei cittadini disoccupati ai servizi di collocamento e di assistenza sociale; |
|
91. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0224.
(3) O-000106/2012; B7-0113/2012.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0016.
(5) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
(6) Eurofound (2012), NEET: Giovani che non hanno un lavoro e non seguono un percorso scolastico o formativo: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(7) Eurofound (2012), Efficacia delle misure politiche per aumentare la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(8) Eurofound (2011), Aiutare i giovani lavoratori durante la crisi: i contributi delle parti sociali e delle autorità pubbliche; Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo.
(9) Testi approvati_P7_TA(2013)0092.
(10) Eurofound (2012), Recent policy developments related to those not in employment, education and training (NEETs), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo (http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf).
(11) Eurofound (2013), Il coinvolgimento attivo dei giovani con problemi di salute o disabilità, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo (http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm)
(12) Eurofound (2012), «NEET — Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa». Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(13) Ministero federale austriaco del lavoro, degli affari sociali e della protezione dei consumatori, gennaio 2012.
(14) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-380_it.htm?locale=en.
(15) COM(2012)0728.
(16) Mediante iniziative quali il programma MobiPro.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/84 |
P7_TA(2013)0366
Mercato interno dei servizi
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe (2012/2144(INI))
(2016/C 093/11)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, |
|
— |
visti gli articoli 9, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti la comunicazione della Commissione intitolata «L'attuazione della direttiva sui servizi. Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi» (COM(2012)0261) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione, |
|
— |
visto lo studio della Commissione intitolato «The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation» (L'impatto economico della direttiva servizi: una prima valutazione a seguito dell'attuazione — Economic Papers n. 456), |
|
— |
visti la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi — basarsi sui risultati del processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi» (COM(2011)0020) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011)0102) sul processo di valutazione reciproca della direttiva servizi, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «L'Atto per il mercato unico II — Insieme per una nuova crescita» (COM(2012)0573), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una governance migliore per il mercato unico» (COM(2012)0259), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «L'atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» (COM(2011)0206), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» (COM(2010)0608), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 14-15 marzo 2013, sul contributo delle politiche europee alla crescita e all'occupazione, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo, del 28-29 giugno 2012, su un patto per la crescita e l'occupazione, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio, del 10 marzo 2011, su un migliore funzionamento del mercato unico dei servizi — processo di valutazione reciproca della direttiva servizi, |
|
— |
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la governance del mercato unico (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico (3), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva servizi (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico (5), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (6), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2011 sull'attuazione della direttiva sui servizi 2006/123/CE (7), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0273/2013), |
|
A. |
considerando che il nostro mercato unico è una pietra miliare della costruzione europea e che il suo positivo funzionamento, oltre a risultare fondamentale ai fini di una corretta attuazione delle politiche dell'Unione, rappresenta un punto di partenza per la ripresa; |
|
B. |
considerando che il settore dei servizi rappresenta oltre il 65 % del PIL e del totale dell'occupazione dell'UE, e che costituisce uno dei pilastri della nostra economia; che i servizi oggetto dall'omonima direttiva rappresentano il 45 % del PIL dell'UE; |
|
C. |
considerando che la piena attuazione della direttiva migliorerà considerevolmente il funzionamento del mercato unico dei servizi, in particolare agevolando l'accesso al mercato per PMI e lavoratori autonomi, ampliando le possibilità di scelta per i consumatori nonché contribuendo a rafforzare la competitività nell'UE, la crescita e l'occupazione; |
|
D. |
considerando che un mercato dei servizi funzionale, efficiente e più competitivo è necessario sia per l'industria europea che per le imprese (in particolare per le PMI) e i consumatori d'Europa; |
|
E. |
considerando che, sebbene la direttiva servizi abbia portato benefici concreti fin dalla sua adozione nel 2006 agevolando l'accesso al mercato per imprese e consumatori, essa non ha ancora dato tutti i frutti sperati a causa delle carenze evidenziate a livello di attuazione; |
|
F. |
considerando che l'interpretazione frammentata e l'attuazione inadeguata della direttiva costituiscono tuttora un ostacolo alla libera circolazione dei servizi su scala transfrontaliera; |
|
G. |
considerando che le imprese, in particolare le PMI, sono tuttora soggette a una lunga serie di requisiti amministrativi e burocratici che rappresentano per loro un onere considerevole, soprattutto se sommato alle difficoltà incontrate nell'accesso al credito; |
|
H. |
considerando che il rischio di indebolimento della direttiva servizi non deve portare a una riduzione degli sforzi volti a realizzare il pieno potenziale della direttiva stessa; |
|
I. |
considerando che è giunto il momento di agire, alla luce del fatto che, con l'aumento della disoccupazione e il deterioramento delle finanze pubbliche, il settore dei servizi rappresenta più che mai una fonte di competitività, crescita e occupazione che non può essere trascurata; |
Potenziale inutilizzato dei servizi in termini di crescita e occupazione
|
1. |
sottolinea che gli oneri amministrativi superflui e sproporzionati, le pratiche discriminatorie e le ingiustificate restrizioni alla prestazione di servizi in tutta l'UE bloccano significative fonti di crescita, ostacolano la creazione di posti di lavoro e precludono alle imprese determinate opportunità; |
|
2. |
sottolinea che, se gli Stati membri fossero pronti ad attuare adeguatamente e pienamente la direttiva servizi nonché a rimuovere le restrizioni ingiustificate, l'UE potrebbe ottenere, secondo le ambiziose stime della Commissione, un beneficio economico che potrebbe arrivare anche al 2,6 % del PIL in 5-10 anni, |
|
3. |
rileva l'opportunità che la Commissione concentri i propri sforzi sui settori del comparto dei servizi che, oltre a essere particolarmente importanti sotto il profilo economico, offrono un potenziale di crescita superiore alla media, ad esempio i servizi alle imprese, i servizi edili, i servizi per il turismo e al dettaglio, in modo da ottenere risultati tangibili in termini di crescita e di occupazione nel breve periodo; |
|
4. |
sottolinea che l'efficace applicazione delle attuali norme rappresenta un modo intelligente e veloce di contribuire alla crescita senza ricorrere alla spesa pubblica; sottolinea l'urgente necessità di far funzionare la direttiva nel concreto onde sfruttarne il potenziale ancora inespresso e contribuire al modello europeo di un'economia sociale di mercato equilibrata e sostenibile; |
|
5. |
sottolinea l'importanza di elaborare, sulla base delle reali esperienze e aspettative di imprese e consumatori, indicatori della performance del mercato unico migliorati, in un'ottica di maggiore funzionalità e conoscenza da parte loro dei diritti che possono essere invocati per assicurarsi l'accesso al mercato unico dei servizi; |
|
6. |
accoglie con favore lo sviluppo del mercato unico del digitale e le nuove forme di servizi, ad esempio quelli digitali e mobili nonché i pacchetti misti di beni/servizi; sottolinea la necessità di attuare pienamente la lettera e lo spirito della direttiva in maniera lungimirante, al fine di incoraggiare l'innovazione; |
|
7. |
esorta ad aprire gradualmente il mercato interno dei servizi anche al settore sociale, nel rispetto delle disposizioni della direttiva servizi; |
|
8. |
ricorda che la direttiva servizi non impone la liberalizzazione dei servizi stessi, ma crea le condizioni per consentire a imprese e consumatori di sfruttare pienamente il potenziale del nostro mercato unico nel contesto di un'economia sociale di mercato competitiva; |
|
9. |
accoglie con favore la comunicazione sull'attuazione della direttiva servizi intitolata «Un partenariato per una nuova crescita nel settore dei servizi 2012-2015» (COM(2012)0261), con cui la Commissione ha adempiuto all'obbligo di relazione stabilito dall'articolo 41 della direttiva stessa; ribadisce la necessità di tenere conto degli effetti a medio e lungo termine della direttiva servizi per quanto concerne l'occupazione nell'UE; |
Barriere, limitazioni e ostacoli alla libera circolazione
|
10. |
si rammarica del significativo numero di casi concreti in cui gli Stati membri hanno inopportunamente invocato motivi imperativi di interesse generale (articolo 15 della direttiva servizi) con l'unico intento di proteggere e favorire i rispettivi mercati interni; ritiene che il ricorso ai motivi imperativi di interesse generale debba sempre essere giustificato in maniera oggettiva, nonché commisurato all'obiettivo perseguito, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (CGE); sottolinea che le forme giuridiche onerose e i requisiti relativi alla partecipazione azionaria, le restrizioni territoriali, le verifiche della necessità economica e le tariffe fisse creano ostacoli ingiustificati a un efficiente stabilimento in altri Stati membri, danneggiando altresì il mercato interno dei servizi; |
|
11. |
si rammarica per la scarsa frequenza con cui è condotta la valutazione della proporzionalità; chiede alla Commissione di chiarire il concetto di proporzionalità e di emanare, sulla base dell'attuale giurisprudenza della CGE, orientamenti pratici per gli Stati membri riguardanti le modalità di applicazione del concetto stesso; |
|
12. |
esorta gli Stati membri ad applicare pienamente ed efficacemente la clausola sulla libera prestazione dei servizi (articolo 16 della direttiva servizi) e a rimuovere i doppioni a livello di oneri normativi; |
|
13. |
fa notare che, per le attività nelle quali il numero di autorizzazioni disponibili è potenzialmente limitato dalla scarsezza delle risorse naturali o delle capacità tecniche, la direttiva servizi afferma la necessità di consentire al prestatore l'ammortamento degli investimenti e un'equa remunerazione del capitale investito, senza restrizioni o distorsioni della libera concorrenza; |
|
14. |
esprime preoccupazione per il crescente numero di casi di discriminazione segnalati dai consumatori; esorta gli Stati membri a far rispettare correttamente e pienamente l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi e chiede alle imprese di astenersi da ingiustificate pratiche discriminatorie basate sulla cittadinanza o il luogo di residenza; evidenzia, tuttavia, che qualunque obbligo di vendere è contrario al principio fondamentale della libertà contrattuale; accoglie pertanto con favore i lavori attualmente svolti dalla Commissione in vista di una relazione di orientamento sulla non discriminazione, intesa a trovare il giusto equilibrio a beneficio dei consumatori e delle imprese; accoglie con favore anche il ruolo svolto dai centri europei dei consumatori nell'identificare le irregolarità e nel porvi rimedio; |
Governance intelligente del mercato interno dei servizi
|
15. |
sottolinea che l'ordinato funzionamento del mercato interno dei servizi presuppone l'interazione con norme settoriali, le quali possono imporre ulteriori autorizzazioni e quindi portare a un accumulo di costi, soprattutto per le imprese; evidenzia che si tratta di una circostanza che dipende altresì dall'attuazione di altri atti legislativi dell'UE; invita quindi gli Stati membri ad adottare un approccio integrato al mercato interno dei servizi al fine di garantire la certezza del diritto per consumatori e imprese, in particolare per le PMI; |
|
16. |
invita la Commissione ad assicurare la coerenza tra l'esame inter pares ai sensi della direttiva servizi e la valutazione reciproca ai sensi della direttiva sulle qualifiche professionali; sottolinea l'opportunità di procedere a un'attenta valutazione caso per caso, anche in relazione alle motivazioni addotte dagli Stati membri per mantenere determinati requisiti, in modo da identificare i settori specifici in cui gli Stati membri regolamentano in maniera sproporzionata l'esercizio di una professione ovvero bloccano l'accesso a determinate professioni; esorta gli Stati membri a eliminare i requisiti ingiustificati; |
|
17. |
chiede agli Stati membri di avvalersi maggiormente del riconoscimento reciproco per favorire la libera circolazione dei servizi in tutti gli ambiti in cui non esistono ancora norme armonizzate; |
|
18. |
rileva che la diversità delle norme nazionali è causa di frammentazione e incertezza; incoraggia lo sviluppo di norme volontarie europee per i servizi disciplinati dalla direttiva servizi in quanto soluzione per migliorare la comparabilità e gli scambi su scala transfrontaliera; |
|
19. |
considera auspicabile una stretta collaborazione tra la Commissione e gli organismi di normalizzazione europei al fine di garantire, ove opportuno, la coerenza a livello di terminologia utilizzata, in modo che le regole siano applicate in maniera uniforme in tutta l'UE; |
|
20. |
sottolinea inoltre che l'inadeguata copertura assicurativa transfrontaliera per i prestatori di servizi costituisce un ostacolo rilevante per la libera circolazione; invita le parti interessate a trovare apposite soluzioni attraverso il dialogo; |
|
21. |
auspica un più ampio ricorso al sistema d'informazione del mercato interno (IMI) tra Stati membri ai fini della verifica del rispetto dei requisiti della direttiva, in particolare nei casi di prestazione transfrontaliera di servizi, ai centri europei dei consumatori nonché a SOLVIT, per fornire assistenza a imprese e consumatori in merito a norme divergenti e infrazioni; sottolinea, a tal fine, l'importanza di assicurare ai membri associati, a livello tecnico, il pieno accesso alla rete SOLVIT; |
|
22. |
osserva la necessità di un miglior funzionamento degli strumenti del mercato unico, ivi inclusa la rete SOLVIT, in termini di tempo richiesto per risolvere i casi; sottolinea l'importanza di migliorare in tal senso gli obiettivi e gli indicatori chiave di performance; plaude all'iniziativa della Commissione di rivedere il quadro giuridico di SOLVIT; |
|
23. |
esorta gli Stati membri a passare agli sportelli unici di seconda generazione in quanto portali di pubblica amministrazione online (e-government) pienamente funzionali, multilingui e di facile utilizzo; sottolinea l'importanza di adottare, per i prestatori di servizi, un approccio comprendente l'intero ciclo aziendale; ritiene che le procedure elettroniche favoriranno la semplificazione, ridurranno i costi di conformità e accresceranno la certezza del diritto; invita gli Stati membri a garantire la piena interoperabilità dei loro sportelli unici e a farli conoscere al di là delle frontiere nazionali, informando le imprese e i cittadini europei in merito ai loro diritti e alle opportunità loro offerte dalla direttiva servizi; invita inoltre la Commissione a definire chiari criteri di riferimento per la valutazione degli sportelli unici, tra cui i dati sui livelli di utilizzo, e a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai progressi compiuti; |
Migliore attuazione per massimizzare gli effetti economici
|
24. |
sottolinea il fatto che, laddove correttamente attuata, la direttiva servizi ha generato risultati concreti in termini di occupazione e crescita; sostiene pertanto lo scambio di migliori prassi tra Stati membri, anche per quanto concerne la condivisione di soluzioni innovative tra autorità competenti nelle regioni frontaliere; |
|
25. |
sottolinea che l'inadeguata attuazione ha un impatto «senza frontiere» e che a farne le spese sono i cittadini di tutta l'UE; pone l'accento sul fatto che tutti gli Stati membri hanno la responsabilità, nei confronti degli altri Stati membri e dell'Unione, di far rispettare efficacemente la direttiva, e che dovrebbero essere messi di fronte ai rispettivi obblighi senza distinzioni; |
|
26. |
invita la Commissione a fornire assistenza agli Stati membri nella risoluzione dei problemi fondamentali identificati a livello di attuazione e applicazione della normativa dell'UE sul mercato unico, anche per quanto concerne il miglioramento della trasposizione e la riduzione dei deficit di recepimento e di conformità nonché l'accesso a mezzi di ricorso giurisdizionale rapidi ed efficienti; |
|
27. |
sottolinea che anche le autorità competenti regionali e locali devono assumersi le loro comuni responsabilità in vista di una piena applicazione di qualità della lettera e dello spirito della direttiva, con il generale obiettivo di stimolare l'attività economica e l'occupazione; evidenzia, a tale proposito, l'importanza di ridurre gli oneri amministrativi; |
|
28. |
sostiene fortemente la politica di tolleranza zero della Commissione rispetto alle restrizioni ingiustificate; incoraggia la Commissione ad avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione per assicurare la piena e corretta attuazione delle norme esistenti, nell'ambito di un dialogo paritario con gli Stati membri; chiede l'applicazione di procedure di infrazione accelerate, da completare al massimo entro 18 mesi, ogniqualvolta siano individuati casi di attuazione non corretta o non sufficiente ovvero di violazione della direttiva da parte degli Stati membri; |
|
29. |
invita la Commissione a sfruttare il «Mese del mercato unico» per mettere in luce i benefici offerti dal mercato unico dei servizi alle imprese; |
Rafforzamento della trasparenza e della rendicontabilità
|
30. |
chiede che la Commissione, sulla base del risultato degli esami inter pares, stili un elenco delle restrizioni più onerose e proponga riforme mirate tenendo altresì informati il Consiglio e il Parlamento; |
|
31. |
incoraggia la Commissione a prestare particolare attenzione al settore dei servizi nell'ambito delle analisi annuali della crescita e delle relazioni sullo stato dell'integrazione del mercato unico, nonché a includere i servizi nelle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che la Commissione e il Consiglio, attraverso dette raccomandazioni specifiche per paese dettagliate, debbano continuare a incitare gli Stati membri ad adottare e attuare politiche per la crescita a lungo termine; |
|
32. |
invita i parlamenti nazionali a impegnarsi attivamente per sostenere l'applicazione della direttiva e a esercitare le proprie funzioni di controllo nei confronti delle autorità nazionali a tutti i livelli; |
|
33. |
esorta le parti interessate, la comunità imprenditoriale e le parti sociali a intervenire, nell'ambito dei rispettivi ruoli, per responsabilizzare i governi in relazione al rilancio del settore dei servizi europeo e alla creazione di posti di lavoro stabili; |
|
34. |
chiede al Consiglio e alla sua presidenza di inserire periodicamente il mercato interno dei servizi nell'agenda delle riunioni del Consiglio «Competitività»; suggerisce di reintrodurre le relazioni di conformità della Commissione come strumento per misurare i progressi compiuti nel favorire l'accesso al mercato; |
|
35. |
esorta i membri del Consiglio europeo ad assumersi la piena responsabilità politica per il buon funzionamento del mercato interno dei servizi; invita il Presidente del Consiglio europeo a mantenere l'argomento in questione nell'agenda dell'Istituzione per tutto il tempo necessario, con una tabella di marcia concordata che comprenda specifici parametri di valutazione e scadenze, in modo che gli Stati membri diano un rinnovato impulso alla piena attuazione della direttiva servizi abolendo altresì gli ostacoli residui; |
o
o o
|
36. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0054.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0395.
(4) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 46.
(5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.
(6) GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.
(7) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 1.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/89 |
P7_TA(2013)0367
Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio per l'azione esterna (SAE) sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione UE-Malaysia (2013/2052(INI))
(2016/C 093/12)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il regolamento (CEE) n. 1440/80 del Consiglio, del 30 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (1), |
|
— |
visti i negoziati autorizzati dal Consiglio nel novembre 2004 e avviati a Bruxelles nell'ottobre 2010, in occasione dell'ottavo vertice UE-Asia (ASEM8), su un accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Malaysia (APC), |
|
— |
visto il vertice ASEM9 tenutosi a Vientiane (Laos) il 5 e 6 novembre 2012, |
|
— |
visto il vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) tenutosi in Cambogia dal 18 al 20 novembre 2012, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Malaysia: la pratica della fustigazione» (3), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2010 sui «recenti attacchi contro comunità cristiane» (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (5), |
|
— |
vista l'adesione dell'Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sudest asiatico nel luglio del 2012 (6), |
|
— |
visti gli attuali negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) UE-Malaysia, |
|
— |
visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei, siglato nel 2007 (7), |
|
— |
visti i negoziati per un accordo di partenariato volontario con la Malaysia sull'applicazione del piano d'azione in relazione con l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), avviati nel 2007, |
|
— |
visto il documento strategico dell'Unione europea per la Malaysia per il periodo 2007-2013, |
|
— |
visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0235/2013), |
|
A. |
considerando che la Malaysia è un membro fondatore dell'ASEAN e che presiederà l'organizzazione nel 2015; che la Malaysia è il secondo principale partner commerciale dell'UE nell'ASEAN; |
|
B. |
considerando che la Malaysia è un membro attivo del foro per la cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), dell'organizzazione della conferenza islamica (OCI), del movimento dei non allineati (NAM), della banca asiatica di sviluppo (ADB), della commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia e il Pacifico (UNESCAP), del piano di Colombo per la promozione dello sviluppo socioeconomico nella regione dell'Asia e del Pacifico, dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dell'Asia-Europe Meeting (ASEM) e dello spazio di crescita del sudest asiatico Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filippine (BIMP-EAGA); considerando altresì che la Malaysia è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sin dalla sua creazione nel 1995, nonché del gruppo dei 77 (G77) paesi in via di sviluppo, del gruppo di otto paesi in via di sviluppo (D-8), del G15 e del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (2010-2013), tra gli altri; |
|
C. |
considerando che la Malaysia ha aderito, nell'ottobre 2010, al Partenariato transpacifico (PTP) istituito nel 2005 e finalizzato alla conclusione di un accordo di libero scambio che può avere conseguenze importanti per la politica commerciale dell'UE; che i negoziati condotti dal PTP hanno assunto una straordinaria importanza a seguito dell'adesione degli Stati Uniti nel febbraio 2008, del Messico nel giugno 2012 e del Canada nell'ottobre 2012; |
|
D. |
considerando che la Malaysia contribuisce spesso alle missioni delle Nazioni Unite e ad altre missioni di mantenimento della pace, tra cui quelle in Libano, a Timor-Leste, nelle Filippine, in Indonesia, in Pakistan, in Sierra Leone, in Sudan, nel Sahara occidentale, in Nepal e in Kosovo, e che ha istituito un'unità medica in Afghanistan; |
|
E. |
considerando che la Malaysia ha una società multiculturale, multilingue, multiconfessionale e multietnica, con una maggioranza malese-musulmana e comunità minoritarie di indiani, cinesi e popolazioni autoctone non malay; |
|
F. |
considerando che in Malaysia si sono tenute le elezioni generali il 5 maggio 2013; |
|
G. |
considerando che la Malaysia, un'economia emergente, ha messo a punto programmi consecutivi di ristrutturazione socioeconomica, iniziando con la Nuova politica economica (NEP) nel 1971, che è stata sostituita dalla politica di sviluppo nazionale nel 1991 e, successivamente, dalla politica di identità nazionale nel 2001, nell'ambito del «Nuovo modello economico» che persegue l'obiettivo di sviluppo a lungo termine della Malaysia di diventare un paese sviluppato entro il 2020 («Vision 2020»); |
|
H. |
considerando che il 20 dicembre 2011 la Malaysia ha adottato una legge sulla riunione pacifica; |
|
I. |
considerando che la cooperazione tra l'UE e la Malaysia in materia di diritti delle donne, dei bambini e delle popolazioni indigene, migrazione, libertà di stampa e difensori dei diritti umani è stata rafforzata mediante regolari contatti con la società civile e la Commissione della Malaysia per i diritti dell'uomo (SUHAKAM); che l'UE sta gradualmente instaurando una cooperazione con la Malaysia anche in settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), quali la sicurezza marittima e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; |
|
J. |
considerando che per promuovere le relazioni il parlamento della Malaysia nel novembre 2010 ha istituito il «caucus» dell'unione interparlamentare Malaysia-UE, e che tra i suoi membri vi sono sia esponenti della coalizione di governo sia dell'opposizione; |
|
1. |
rivolge al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna le seguenti raccomandazioni: Sui negoziati relativi all'accordo di partenariato e cooperazione
Dialogo politico
Diritti umani e libertà fondamentali
Cooperazione economica, scientifica e culturale
Altre disposizioni
|
|
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/(VP/HR), al Servizio europeo per l'azione esterna e al governo e al parlamento della Malaysia. |
(1) GU L 144 del 10.6.1980, pag. 1.
(2) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 507.
(3) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 132.
(4) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 7.
(5) GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.
(6) GU L 154 del 15.6.2012, pag. 1.
(7) GU L 414 del 30.12.2006, pag. 85.
Giovedì 12 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/95 |
P7_TA(2013)0368
Valorizzare i settori culturali e creativi europei per favorire la crescita economica e l'occupazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 su «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione» (2012/2302(INI))
(2016/C 093/13)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
vista la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (Convenzione UNESCO sulla protezione della diversità culturale) il 20 ottobre 2005, |
|
— |
vista la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (1), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 13 e 14 novembre 2006 e del 24 e 25 maggio 2007 (2), in particolare sul contributo dei settori culturale e artistico al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, e la risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007 su un'Agenda europea per la cultura (3), |
|
— |
vista la decisione 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 — 2013) (4), |
|
— |
vista la decisione 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (5), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sull'agenda europea della cultura in un mondo in via di globalizzazione (6), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (7), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (8), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 sulla cultura come catalizzatore per la creatività e per l'innovazione (9), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2009 intitolata «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza» (COM(2009)0532), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
visto il Libro verde della Commissione del 27 aprile 2010 dal titolo «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (COM(2010)0183), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 giugno 2010, dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea (10), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (11), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 sull'aggiornamento della comunicazione in materia di politica industriale: un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica (12), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789), |
|
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 settembre 2012 dal titolo «La competitività delle industrie europee di punta» (SWD(2012)0286), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 26 settembre 2012 dal titolo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» (COM(2012)0537), |
|
— |
visto il parere del Comitato delle regioni, del 30 maggio 2013 (13), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0248/2013), |
|
A. |
considerando che i settori culturali e creativi (SCC) favoriscono la diffusione dell'innovazione in seno agli altri settori e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo economico — in particolare con riguardo alle PMI — nonché sociale dell'Unione, iscrivendosi pienamente nella strategia Europa 2020 per un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva; |
|
B. |
considerando che i SCC contribuiscono significativamente a promuovere la coesione sociale, la creatività e la diversità culturale e linguistica in seno all'Unione; |
|
C. |
considerando che durante questi anni di crisi economica il settore culturale è quello che ne ha risentito di meno dimostrando di essere un ambito strategico per lo sviluppo della società; |
|
D. |
considerando che i SCC devono essere riconosciuti sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il contributo importante dato al benessere dei cittadini, all'inclusione e alla coesione sociale nonché all'economia dell'Unione in termini di crescita e di occupazione, anche grazie al loro impatto sul settore del turismo; |
|
E. |
considerando che la produzione culturale e creativa europea ha delle ricadute economiche importanti in numerosi settori quali il turismo, la vendita al dettaglio, le tecnologie digitali ecc.; |
|
F. |
considerando che i SCC comprendono una vasta eterogeneità di attività creative e di servizi caratterizzati dalle proprie peculiarità in termini di modelli di finanziamento e di sviluppo; considerando che occorre quindi tenere in considerazione tale diversità nell'elaborazione di strategie di sostegno o di cooperazione, soprattutto a livello internazionale; |
|
G. |
considerando che i festival in Europa consentono di valorizzare la produzione culturale europea e creano valore culturale, sociale, economico e turistico a livello territoriale; |
|
H. |
considerando che i SCC sono costituiti principalmente da piccole e medie imprese che rappresentano la base dell'economia dell'Unione; |
|
I. |
considerando che la Commissione europea ha riconosciuto, nel suo documento di lavoro del 26 settembre 2012 (14), l'importanza del settore economico culturale e creativo di alta gamma (moda, gioielli e orologi, profumi e cosmetici, accessori, articoli in pelle, mobili e complementi d'arredo, elettrodomestici, gastronomia, vini e alcolici, automobili, imbarcazioni, alberghi e attività ricreative, commercio al dettaglio e case d'aste, editoria) e che le imprese di alta gamma hanno un ruolo motore per tutti i SCC; |
|
J. |
considerando che il consolidamento dello statuto dei lavoratori dei SCC contribuisce alla strutturazione, alla fattibilità e alla credibilità dell'attività economica nonché al consolidamento dell'occupazione; |
|
K. |
considerando che la mobilità è una caratteristica importante dei SCC, alla quale tuttavia si frappongono numerosi ostacoli, che variano a seconda del paese e della regione e sono connessi alle difficoltà di ottenimento dei visti, alla mancanza di uno statuto degli artisti e alle condizioni specifiche ed eterogenee della produzione artistica; |
|
L. |
considerando che l'attuale progetto pilota relativo all'economia della diversità culturale dovrebbe fornire una panoramica dei problemi e delle soluzioni per i SCC; |
|
M. |
considerando necessario assicurare l'educazione culturale e artistica dei cittadini dell'Unione sin dalla più tenera età onde sviluppare la loro comprensione delle arti e della cultura, consentire loro di esprimersi, e sviluppare la loro consapevolezza in merito alla grande diversità culturale esistente in Europa, favorendone in tal modo la creatività e l'espressione personali come pure la diversità culturale; |
|
N. |
considerando la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli organismi di formazione e le imprese dei SCC onde tenere conto dell'evoluzione sul piano dell'occupazione nonché delle esigenze in termini di competenze specifiche, favorendo in tal modo lo scambio d'informazioni e la creazione di competenze miste; |
|
O. |
considerando che la diversità e la ricchezza dei SCC in Europa sono palesemente più elevate rispetto ad altre zone del mondo e che da questo si deve trarre vantaggio per potenziare la crescita; |
|
P. |
considerando che il passaggio all'era digitale costituisce un'occasione da cogliere per i SCC in modo da generare nuove esigenze e servizi che comportano lo sviluppo di nuovi modelli economici; |
|
Q. |
considerando che lo sviluppo di nuovi modelli economici di accesso alle opere culturali online è in piena espansione e deve essere incoraggiato mediante un quadro giuridico stabile che promuova l'investimento nei SCC; |
|
R. |
considerando essenziale garantire ai SCC l'accesso a modalità di finanziamento stabili e adeguate alle loro esigenze onde assicurarne lo sviluppo futuro; |
|
S. |
considerando che i SCC costituiscono un elemento importante delle strategie di sviluppo territoriale su scala locale e regionale se si vogliono conseguire gli obiettivi della coesione sociale e dell'espansione economica; |
Condizioni necessarie allo sviluppo dei settori culturali e creativi
|
1. |
ricorda che i SCC conseguono buone prestazioni economiche, sono importanti attori della coesione sociale e continuano a creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani, e a liberare un potenziale di innovazione elevato nonostante le difficoltà cui attualmente devono far fronte le economie per quanto riguarda i requisiti in materia di disciplina di bilancio dell'Unione; |
|
2. |
insiste sulla necessità di disporre di statistiche aggiornate e affidabili sui SCC, in particolare per quanto riguarda la loro situazione reale, le loro specificità, soprattutto per quanto concerne lo statuto, il loro potenziale in termini di creazione di occupazione e crescita economica e le loro ricadute economiche su altri settori, in modo da consentire l'adozione di decisioni sulle azioni politiche più adeguate al fine di assicurare un'efficace promozione di tali settori; raccomanda la creazione di un osservatorio o di una banca dati sui SCC; |
|
3. |
invita la Commissione a condurre altri studi e a raccogliere dati sul ruolo economico e sociale dei SCC, in particolare quale elemento predominante tra vari settori economici; |
|
4. |
deplora che le azioni proposte dalla Commissione nella sua comunicazione dedicata ai SCC (15) abbiano un orizzonte e una portata limitati; sottolinea la necessità di delineare prospettive in questi settori a più lungo termine e stabilire un programma di misure strutturate e concrete onde allinearsi sulla strategia Europa 2020; rammenta che il sostegno dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali alla creazione culturale è indispensabile; |
|
5. |
invita la Commissione a convocare, sulla base della piattaforma esistente sul potenziale delle industrie culturali e creative, un forum allargato che riunisca gli attori di questi settori onde predisporre soluzioni concrete e partecipare così attivamente alla definizione di un programma politico strutturato sul medio e lungo termine; |
|
6. |
invita la Commissione e gli Stati membri a insistere sul ruolo cruciale svolto dai SCC in materia di innovazione, onde creare collegamenti transettoriali, produrre effetti di agglomerazione e raggruppamento e fornire nuove opportunità di investimento e occupazione; |
|
7. |
constata che occorre sostenere la ricerca a favore dell'innovazione onde conquistare nuovi mercati con prodotti creativi e innovativi; |
|
8. |
considera imprescindibile appoggiare e promuovere lo sviluppo di sinergie con altri settori per contribuire alla crescita economica; sottolinea a questo proposito il ruolo svolto dal turismo culturale come fonte di ricchezza attraverso la conoscenza del patrimonio storico e la partecipazione a manifestazioni artistiche quali festival e altri eventi nonché grazie ai viaggi legati all'apprendimento di lingue straniere; |
|
9. |
sottolinea la grande eterogeneità degli ecosistemi culturali e creativi e insiste sulla necessità di porvi rimedio favorendo l'emergere di un'identità comune attraverso l'incoraggiamento delle coproduzioni e la creazione di spazi di dialogo comune e di scambio tra i vari attori all'interno dei SCC, onde creare nuove articolazioni fra gli attori e consentire di trasferire competenze e conoscenze da e ad altri comparti dell'economia; rileva che tali iniziative dovrebbero consentire di far emergere gli interessi comuni pur nel rispetto della diversità culturale, che dovrebbe essere apprezzata per la sua ricchezza, la sua forza ispiratrice e il suo potenziale di sviluppo che, nel suo insieme, contribuisce a favorire l'emergere di un'identità comune europea; |
|
10. |
sottolinea l'importanza di favorire la conoscenza reciproca e i trasferimenti di competenze e conoscenze indispensabili alla collaborazione fra imprese creative mediante i poli di competitività, le iniziative d'eccellenza e il collegamento in rete, creando pertanto una cultura comune tra i SCC e incoraggiando le diverse filiere a cooperare per affrontare più efficacemente le nuove sfide economiche e sociali; |
|
11. |
invita a sviluppare l'ancoraggio territoriale, a scambiare competenze tra settori con la creazione di cluster e a ottimizzare gli scambi onde attrarre gli investitori per consentire alle varie imprese culturali e creative (microimprese, PMI, ONG e istituti culturali) di continuare a favorire la crescita economica e a creare occupazione; |
|
12. |
sottolinea che la stragrande maggioranza delle industrie culturali e creative è costituita da piccole e medie imprese e che, pertanto, in tale contesto esse meritano un sostegno particolare; |
|
13. |
esorta l'Unione europea e gli Stati membri a riconoscere e a sostenere senza indugio la visibilità dei SCC, che determinano l'unicità culturale dell'Europa; |
|
14. |
sottolinea l'eterogeneità delle regolamentazioni relative ai SCC e raccomanda di adottare misure volte ad armonizzare le norme e le pratiche nell'Unione; |
Condizioni di lavoro dei professionisti dei settori culturali e creativi
|
15. |
ricorda che è essenziale garantire uno statuto sociale ai professionisti dei SCC affinché possano beneficiare di condizioni di lavoro soddisfacenti e di misure appropriate in materia di regime fiscale, diritto del lavoro, protezione sociale e diritti d'autore, allo scopo di migliorarne la mobilità nel territorio europeo; |
|
16. |
sollecita lo studio di misure volte a un finanziamento e a una retribuzione equi degli artisti autonomi; insiste inoltre sulla necessità di migliorare il coordinamento tra i diversi sistemi di sicurezza sociale europei per tali artisti tenendo conto del loro elevato grado di mobilità; |
|
17. |
invita gli Stati membri ad adeguare i sistemi di sicurezza sociale agli ambienti di lavoro creativo, in particolare nel settore digitale, tenendo opportunamente conto del fatto che i lavoratori dei SCC sono spesso costretti a passare da un'occupazione dipendente a una autonoma o esercitano allo stesso tempo entrambe le attività; |
|
18. |
esorta la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle persone creative a un'assicurazione sanitaria e a un'assicurazione (volontaria) contro la disoccupazione nonché a un'assicurazione aziendale o privata per la vecchiaia per lavoratori autonomi a condizioni accessibili; |
|
19. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere standard minimi di sicurezza sociale e accordi collettivi nei SCC anche facendo sì che i finanziamenti pubblici siano vincolati al rispetto di tali standard; |
Istruzione e formazione
|
20. |
sottolinea la necessità che gli Stati membri migliorino i loro sistemi di formazione, di apprendimento e di qualifica, offrendo agli studenti nelle discipline culturali e artistiche la possibilità di acquisire una formazione completa che risponda alle esigenze dell'ambiente professionale attuale, onde ravvicinare il mondo delle imprese e quello dell'insegnamento nonché assicurare un'attuazione efficace in tutti gli Stati membri; ritiene che, nell'ambito della formazione informatica, occorra dedicare sufficiente attenzione alle possibilità offerte nel settore dei contenuti online (per esempio il settore dei giochi); |
|
21. |
esprime la convinzione che, nell'ambito della formazione nelle discipline culturali, artistiche e creative, sia necessario sviluppare le competenze fondamentali per la creazione di un'impresa nei SCC; |
|
22. |
ritiene che sia fondamentale rafforzare l'attrattiva e l'immagine delle formazioni artigianali, artistiche e culturali presso gli studenti, i genitori degli allievi e gli istituti, e ristabilire la verità in merito ai possibili sbocchi e alla creazione di ricchezza, segnatamente mediante l'istituzione di un osservatorio o di una banca dati; |
|
23. |
sottolinea l'importanza di preservare e promuovere i mestieri d'arte legati ai SCC; |
|
24. |
invita la Commissione europea a riconoscere la specificità dei mestieri d'eccellenza, autentiche fucine di occupazione per l'Europa basate su quattro criteri comuni a tutti i SCC di alta gamma: innovazione e creatività; eccellenza ed estetica; know-how e tecnologia; apprendimento permanente durante tutta la carriera professionale e promozione della conoscenza; |
|
25. |
ritiene necessario rafforzare i legami tra i sistemi di istruzione (comprese le università, nel rispetto della loro autonomia), i centri di ricerca, gli organismi di formazione e le imprese di SCC (tra cui le PMI), al fine di migliorare la competitività di tali settori fonti di occupazione, creare sinergie transettoriali e interdisciplinari più inclusive, in particolare attraverso la creazione di una piattaforma per gli scambi, le alleanze della conoscenza, le alleanze delle competenze settoriali e i partenariati, aiutare i partecipanti a riflettere e ad agire nell'ottica di un successo collettivo, incrementare ulteriormente il valore del capitale umano dell'Unione, assicurare una migliore conoscenza tra gli attori, individuare le competenze chiave, migliorare la comprensione dell'evoluzione dei mestieri e dei saperi, nonché promuovere uno spirito imprenditoriale; |
|
26. |
invita la Commissione a creare delle alleanze della conoscenza tra gli istituti d'istruzione superiore e le imprese nei SCC; |
|
27. |
invita la Commissione a creare delle alleanze delle competenze settoriali tra gli istituti di istruzione e formazione professionale e le imprese nei SCC; |
|
28. |
invita la Commissione e gli Stati membri a progredire sulla via del reciproco riconoscimento delle filiere, delle qualifiche professionali e dei diplomi relativi agli studi culturali e artistici; |
|
29. |
ribadisce l'importanza di sostenere l'accesso e l'educazione all'alfabetizzazione culturale e mediatica sin dalla più tenera età e lungo tutto l'arco della vita, allo scopo di favorire la creatività e consentire di sviluppare i talenti, nonché di infondere l'amore per la cultura; |
|
30. |
sottolinea l'urgente necessità di promuovere la creatività dei giovani creatori nonché di sostenere la partecipazione della società alla creazione di cultura; |
|
31. |
ritiene che l'istruzione artistica e culturale sia necessaria alle pari opportunità, alla democratizzazione della cultura e alla coesione sociale, quale mezzo di espressione individuale e collettiva, di dialogo e di comprensione reciproca; rileva inoltre che consente agli studenti di costruirsi una cultura, sviluppando la loro pratica artistica, conoscendo artisti e opere d'arte e frequentando luoghi di importanza culturale; |
|
32. |
invita la Commissione e il Consiglio a considerare la creazione di un repertorio europeo dei saperi finalizzato alla loro conservazione e promozione; invita gli Stati membri e gli attori dei SCC a istituire corsi di formazione su tali saperi; |
Il finanziamento dei settori culturali e creativi
|
33. |
reputa indispensabile favorire e assicurare sistemi di finanziamento adeguati e fornire efficaci strumenti di attuazione per i SCC, soprattutto per le PMI; insiste sulla necessità di proseguire e rafforzare le politiche pubbliche di sostegno ai SCC, consentendo così la sostenibilità di una creazione indipendente e di qualità; invita la Commissione e il Consiglio a dotarsi di mezzi di valutazione delle produzioni immateriali, segnatamente mediante un osservatorio o una banca dati, e a considerare l'istituzione di una banca per gli investimenti culturali; |
|
34. |
segnala al riguardo anche nuove possibilità come il finanziamento collettivo (crowdfunding) e l'investimento collettivo (crowdinvestment); |
|
35. |
esorta gli Stati membri a prendere in considerazione di includere un sostegno e finanziamento adeguati per i SCC nelle loro politiche sociali ed economiche; |
|
36. |
sottolinea la necessità, soprattutto in un periodo di crisi economica, di sostenere il finanziamento europeo dei SCC; invita espressamente il Parlamento a difendere una dotazione di bilancio per la cultura ambiziosa e cospicua; invita il Consiglio, a tal proposito, a non ridurre la dotazione di bilancio proposta dalla Commissione per il programma Europa creativa; |
|
37. |
ribadisce l'importanza di sviluppare servizi di consultazione e consulenza in materia di finanziamento e gestione delle imprese per consentire alle PMI e alle microimprese di disporre degli strumenti necessari per una buona gestione d'impresa, al fine di migliorare la creazione, la produzione, la promozione e la distribuzione di beni e servizi culturali; |
|
38. |
raccomanda agli Stati membri e ai professionisti interessati di rafforzare le competenze progettuali degli attori dei SCC per la gestione dei progetti mediante la formazione di professionisti o la creazione di strutture competenti onde facilitare la pianificazione finanziaria; |
|
39. |
accoglie con favore i proposti strumenti di prestito previsti nell'ambito dei programmi Europa creativa, COSME e Orizzonte 2020, poiché tali strumenti offrono opportunità di finanziamento più diversificate per i SCC; |
|
40. |
sottolinea l'importanza di migliorare la conoscenza all'interno degli istituti finanziari circa le caratteristiche specifiche dei SCC, affinché questi ultimi possano accedere più facilmente alle fonti di finanziamento private; |
|
41. |
chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie raccomandando forme miste di finanziamento, come i partenariati pubblico-privato, che soddisfino i criteri di trasparenza e che non pregiudichino i necessari finanziamenti pubblici, sviluppando sistemi di garanzia dei prestiti per le piccole strutture e studiando forme alternative di finanziamento come il finanziamento collettivo; |
|
42. |
invita gli Stati membri a cercare misure alternative di finanziamento per i SCC, specialmente in tempi di crisi; a questo proposito considera che il mecenatismo possa rappresentare una valida alternativa; |
|
43. |
ritiene che, nel servizio audiovisivo, la partecipazione dei servizi audiovisivi al finanziamento delle opere audiovisive europee sia indispensabile per sostenere la creazione e che debba essere rafforzata mediante il recepimento preciso e dettagliato della direttiva sui servizi di media audiovisivi (16); |
|
44. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a predisporre un quadro regolamentare favorevole, in particolare creando un contesto imprenditoriale propizio per le PMI nei SCC, riducendo i loro oneri amministrativi e normativi; |
|
45. |
esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a procedere sulla strada dell'armonizzazione fiscale e, in particolare, a rimediare alle disparità fiscali esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne i prodotti culturali; |
|
46. |
rammenta che in questi settori opera un numero elevato di piccole e medie imprese e considera necessario stabilire un regime fiscale adeguato alle medesime per potenziarne la crescita ed evitarne la scomparsa; |
|
47. |
ribadisce che i Fondi strutturali offrono prospettive importanti in termini di finanziamento per la cultura, la creazione e l'innovazione in seno all'Unione, considerato che gli investimenti nel settore culturale possono ricevere finanziamenti a titolo di tutti e tre gli obiettivi della politica di coesione, segnatamente convergenza, competitività regionale e occupazione; |
|
48. |
deplora che alcuni Stati membri abbiano proposto di ridurre di 8,2 miliardi di EUR nel prossimo QFP i fondi destinati al meccanismo per collegare l'Europa, poiché tale operazione si ripercuoterebbe negativamente sulla promozione dell'ampliamento delle infrastrutture a banda larga e quindi sullo sviluppo dei modelli commerciali online dei SCC; |
|
49. |
invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a utilizzare gli strumenti e i programmi attuali e futuri, come il programma MEDIA o il meccanismo di garanzia previsto nel quadro del programma Europa creativa, e a facilitare di conseguenza, mediante misure concrete, l'accesso degli attori dei SCC ai finanziamenti disponibili attraverso tali strumenti, ponendo in particolare l'accento sull'utilizzo più efficace possibile della digitalizzazione delle piattaforme per semplificare le procedure di presentazione, valutazione e gestione e per ridurre l'onere amministrativo; |
|
50. |
invita le istituzioni dell'UE ad assicurare un livello ambizioso di finanziamenti per la sezione MEDIA nell'ambito del QFP per il periodo 2014-2020; |
Opportunità e sfide della digitalizzazione, della globalizzazione e dell'accesso ai mercati internazionali
|
51. |
ritiene che gli strumenti e le piattaforme digitali e online offrano ai SCC opportunità senza precedenti di creare nuovi modelli commerciali, attrarre nuovo pubblico ed espandere i loro mercati sia all'interno dell'Unione, sia nei paesi terzi; |
|
52. |
sottolinea che l'esistenza di 27 diversi sistemi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un onere particolare per i SCC europei e che è necessario riformare il frammentato regime attuale al fine di agevolare l'accesso ai contenuti e aumentarne la circolazione (globale), e in modo tale da consentire agli artisti, ai creatori, ai consumatori, alle imprese e al pubblico di beneficiare dell'evoluzione digitale, dei nuovi canali di distribuzione e dei nuovi modelli commerciali nonché di altre opportunità; |
|
53. |
ritiene che nell'era digitale un sistema moderno ed equilibrato di protezione dei diritti della proprietà intellettuale, che garantisca a tutte le categorie di titolari dei diritti una retribuzione appropriata e al contempo ai consumatori il facile accesso a contenuti legali e variati e che assicuri una scelta reale in materia di diversità linguistica e culturale, sia una condizione essenziale per assicurare la competitività dei SCC; |
|
54. |
rileva che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale non deve minacciare la neutralità di Internet; |
|
55. |
evidenzia la crescita esponenziale del ricorso ai servizi digitali innovativi per l'accesso alle opere culturali e insiste sulla necessità di garantire un ecosistema stabile che favorisca gli investimenti nei SCC, la creazione di occupazione in Europa e la promozione di modelli economici innovativi; |
|
56. |
chiede pertanto alla Commissione, in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, di sviluppare un quadro regolamentare adeguato alle specificità dei vari settori e di armonizzare e riformare il quadro normativo sui diritti d'autore onde migliorare l'accesso ai contenuti e rafforzare la posizione e la scelta dei creatori, e sollecita una migliore condivisione delle responsabilità lungo la catena del valore digitale, tenendo debitamente conto della competitività dei SCC; |
|
57. |
sottolinea al riguardo l'importante ruolo svolto dalle società di gestione collettiva nel fornire l'accesso al patrimonio culturale, garantendo l'effettiva attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e semplificando le procedure per gli utilizzatori; |
|
58. |
ricorda qual è il potenziale dei SCC in materia di cooperazione internazionale ed esportazione e ribadisce che l'Unione ha interesse a promuovere gli scambi di professionisti del settore, anche nei paesi terzi, nonché ad attrarre e a sviluppare i talenti creativi; ricorda l'importante ruolo svolto dai settori culturali e creativi ai fini della divulgazione della cultura europea e della sua attrattiva e diffusione; |
|
59. |
sottolinea la necessità di lavorare al riconoscimento reciproco di uno statuto degli artisti, e di riflettere sui modi di concedere facilitazioni alla mobilità e di assicurare un utilizzo ottimale dei programmi di formazione, di collegamento in rete e di libera circolazione dei professionisti dei SCC, in particolare degli attori culturali e degli artisti, ma anche delle opere; |
|
60. |
reputa indispensabile che l'Unione e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le loro politiche culturali e audiovisive nell'ambito dei loro quadri legislativi e normativi e delle convenzioni, compresa la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali; chiede pertanto che l'esclusione dei servizi a contenuto culturale e audiovisivo, compresi quelli online, sia sancita espressamente negli accordi stipulati tra l'Unione e i paesi terzi; insiste, a tal proposito, sulla necessità di escludere i settori culturali e audiovisivi dal mandato negoziale relativo all'accordo di libero scambio UE-Stati Uniti, ricordando che i beni culturali e creativi non sono merci come le altre; |
|
61. |
pone in evidenza la necessità di mantenere, conformemente alla Convenzione dell'Unesco del 2005, la possibilità per l'Unione europea e gli Stati membri di elaborare e sviluppare politiche a favore della diversità culturale adattate all'era digitale; |
|
62. |
rileva la necessità di rafforzare le politiche di digitalizzazione delle opere onde consentire al numero più elevato possibile di persone di accedere più facilmente alle opere del patrimonio culturale europeo; |
|
63. |
sottolinea l'importanza della diplomazia culturale nonché la necessità che l'UE agisca sulla scena mondiale per rafforzare la competitività dei suoi SCC a livello globale; |
|
64. |
invita la Commissione a proporre strumenti adatti per consentire ai SCC di esportare verso i mercati internazionali a buone condizioni; |
|
65. |
chiede che attraverso il Servizio europeo per l'azione esterna siano promossi i SCC; |
|
66. |
rileva che la cultura ha effetti indiretti su altri settori economici; invita pertanto i SCC a rafforzare la cooperazione con altri settori, come quello delle TIC e del turismo, per far fronte alle sfide della tecnologia digitale, della globalizzazione e dell'accesso ai mercati internazionali; |
Sviluppo locale e regionale
|
67. |
insiste sull'importanza delle politiche territoriali della cultura e della creazione e pertanto sul ruolo centrale delle autorità locali, regionali e macroregionali nella promozione e nel sostegno ai SCC, tenendo debitamente conto anche della cultura popolare, mediante strumenti adeguati e finanziamenti adattati; accoglie con favore le iniziative delle amministrazioni di sviluppare strutture di sostegno alle imprese dell'industria creativa a livello regionale, anche attraverso progetti di finanziamento europeo; |
|
68. |
rileva che le industrie culturali e creative devono diventare parte delle strategie socio-economiche europee e nazionali; sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento delle diverse politiche, comprese le politiche in materia industriale, d'istruzione e d'innovazione, di turismo e di sviluppo regionale, urbano, locale e territoriale; incoraggia altresì le autorità locali e regionali, conformemente al principio di sussidiarietà, a includere i SCC nelle loro strategie economiche a medio e a lungo termine; |
|
69. |
sottolinea il carattere transettoriale delle industrie culturali e creative quale strumento di comunicazione allettante e la loro importanza globale non soltanto per l'economia mondiale, ma anche per la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, l'innovazione, l'imprenditorialità, la coesione sociale e lo sviluppo della società; pone l'accento sul fatto che questi settori dispongono di un ricco potenziale di crescita a livello locale e regionale, in quanto rappresentano nuove opportunità di mercato per gli imprenditori delle industrie culturali e creative e, di conseguenza, di occupazione nel settore culturale; |
|
70. |
ritiene che le varie competenze contemplate da queste industrie e l'interazione tra i creatori e le tecnologie siano spesso radicate a livello locale e che, pertanto, dovrebbero essere sostenute attraverso la messa a punto, a livello locale e regionale, di piattaforme, di reti, di raggruppamenti di attività (cluster), di incubatori commerciali e di partenariati che promuoverebbero le sinergie, contribuirebbero a trovare meccanismi intesi a finanziare la creatività e l'innovazione e sosterrebbero la gestione delle offerte di lavoro e delle opportunità di finanziamento; |
|
71. |
ricorda l'impatto della cultura sul rilancio sociale ed economico delle città; esorta la Commissione a sostenere i processi di apprendimento tra pari nelle amministrazioni locali per dare la possibilità ai politici locali di condividere le buone pratiche; |
|
72. |
considera che la modernizzazione dell'infrastruttura culturale possa contribuire alla rivitalizzazione urbana, con ripercussioni positive sul piano socioeconomico; |
|
73. |
raccomanda di sfruttare il potenziale economico insito nei SCC per migliorare la qualità di vita nelle città e nelle regioni; |
|
74. |
incoraggia l'approccio basato sulle dinamiche territoriali in vista di una governance locale e regionale della cultura che riunisca tutti gli attori (artisti, enti locali, rappresentanti di categorie professionali ecc.); |
|
75. |
pone in rilievo il fatto che le industrie culturali e creative, quali fonti di potenziale in termini di nuovi e migliori posti di lavoro nelle regioni, sono in grado di contribuire all'integrazione sociale e territoriale; è preoccupato che tali aspetti relativi alle industrie culturali e creative non siano sufficientemente esaminati e sostenuti; sottolinea che in questi settori la raccolta di dati statistici è inadeguata a tutti i livelli, soprattutto a livello regionale e locale; evidenzia che occorre esaminare l'impatto delle TIC sui settori culturali e creativi affinché questi possano adeguarsi al nuovo ambiente tecnologico e traggano vantaggio dagli sviluppi tecnologici; |
|
76. |
sottolinea che i SCC, e in particolare le PMI, costituiscono una leva importante per la crescita e lo sviluppo a livello locale, regionale e transfrontaliero (fra Stati membri), segnatamente promuovendo il patrimonio culturale, il turismo e i poli di eccellenza, favorendo l'attrattiva dei territori e prestando particolare attenzione alle regioni con un grande patrimonio culturale, nonché mediante la ristrutturazione del tessuto socioeconomico, l'emergere di nuove attività e la creazione di posti di lavoro stabili e duraturi; segnala che questo vale in particolare per il settore turistico, poiché città e regioni con un forte settore culturale costituiscono una vera e propria attrattiva per chi viaggia; |
|
77. |
rileva l'importanza che rivestono i programmi educativi nella promozione della creatività fin dalla prima infanzia e dell'educazione artistica e culturale, dal momento che sviluppano l'interesse per il lavoro e i prodotti dell'industria creativa nei percorsi di istruzione primaria e secondaria; evidenzia che, essendo le autorità locali e regionali spesso responsabili per l'istruzione prescolare ed elementare, esse dovrebbero svolgere un importante ruolo didattico e culturale in questo processo, che consiste nel considerare la cultura e la creatività come parti integranti dello sviluppo regionale e urbano; sottolinea l'importanza della formazione non formale per potenziare la capacità degli adulti di adattarsi a un mercato del lavoro in costante evoluzione; |
|
78. |
evidenzia che i finanziamenti disponibili a titolo del futuro QFP, segnatamente a titolo del FSE e del FESR, dovrebbero essere usati per contribuire a rafforzare le industrie culturali e creative nonché la capacità istituzionale e amministrativa nazionale, regionale e locale di cooperare, accrescendo in tal modo i vantaggi economici, sociali, educativi e culturali derivanti da tali industrie; richiama l'attenzione sulle regioni ultraperiferiche, dove è più complesso fondare e sviluppare industrie culturali e creative; |
|
79. |
ritiene, a tale proposito, che le condizioni di territorializzazione imposte da taluni aiuti nazionali o regionali alla cinematografia contribuiscano al legame tra cultura e territorio, e debbano pertanto essere mantenute secondo i criteri previsti dalla comunicazione sul cinema del 2001 (17); |
|
80. |
segnala che i SCC stanno subendo profonde trasformazioni e consentono la creazione di cluster capaci di fungere da motore per il progresso e lo sviluppo di città e regioni; |
|
81. |
evidenzia il fatto che le industrie culturali e creative contribuiscono alla conservazione e al miglioramento dell'immenso patrimonio culturale, storico e architettonico europeo; sottolinea l'importanza dei beni culturali mobili, ossia dei manufatti quali prodotti della creatività umana nel corso di tutta la storia fino ai giorni nostri; rileva altresì che i SCC sono importanti per lo sviluppo dell'industria turistica dell'UE e rivestono grandissimo interesse per i turisti degli Stati membri dell'Unione così come di altri paesi; ritiene che, nella prospettiva di tale valore aggiunto, i SCC debbano essere fortemente sostenuti dal futuro bilancio dell'UE e attraverso documenti di programmazione nazionale e regionale elaborati per il periodo 2014-2020, in quanto portatori di importanti opportunità economiche; |
|
82. |
sottolinea la necessità di coltivare il patrimonio nazionale nonché di promuovere il patrimonio culturale regionale tanto all'interno del paese quanto all'estero; |
|
83. |
ritiene che le persone, i prodotti e i servizi creativi, quale parte della diversità culturale dell'UE, debbano costituire la base di un mercato unico europeo forte, di regioni ben sviluppate, come pure di economie locali ove possano contribuire alla creazione di nuove attività economiche e di nuovi posti di lavoro; chiede un utilizzo migliore delle industrie culturali e creative per attrarre in Europa nuovi investimenti e talenti diversi; sottolinea che gli imprenditori dei SCC non dispongono di un facile accesso ai finanziamenti; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate in ambito sociale e fiscale intese a sostenere l'economia creativa e nuovi modelli commerciali per le industrie culturali e creative che siano adeguati al mercato europeo, il che permetterebbe la mobilità degli artisti e delle persone che lavorano nelle industrie culturali e creative e li aiuterebbe a superare gli ostacoli legati ai diversi sistemi fiscali o sociali e alle barriere linguistiche, nonché a promuovere una migliore comprensione tra i paesi e le culture; |
o
o o
|
84. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.
(2) GU C 311 del 21.12.2007, pag. 7.
(3) GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.
(4) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.
(5) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(6) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.
(7) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 223.
(8) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 25.
(9) Doc. 8749/1/09 REV 1 e 8749/1/09 REV 1 COR 1.
(10) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
(11) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 142.
(12) Doc. 17566/12.
(13) CdR 2391/2012.
(14) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2012)0286.
(15) COM(2012)0537 definitivo.
(16) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1. Versione rettificata pubblicata nella GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.
(17) GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/105 |
P7_TA(2013)0374
Microgenerazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla microgenerazione — generazione su piccola scala di energia elettrica e termica (2012/2930(RSP))
(2016/C 093/14)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 192, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), |
|
— |
viste la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (2) e le sue implicazioni per la generazione di energia elettrica e termica, |
|
— |
visti la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (3), la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (4) e i rispettivi regolamenti di attuazione, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Rendere efficace il mercato interno dell'energia» (COM(2012)0663) e i documenti di lavoro che l'accompagnano, SWD(2012)0367, SWD(2012)0368), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» (COM(2012)0271), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del Piano d'azione per l'efficienza energetica (5), |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla microgenerazione (E-010355/2011), |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sui progetti di partenariato civico per investimenti a favore di impianti a energia solare (E-011185/2012), |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla microgenerazione (O-000074/2013 — B7-0217/2013), |
|
— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che l'accesso a un livello sufficiente di energia per un tenore di vita decoroso è un diritto fondamentale per tutti e che i prezzi dell'energia sono sensibilmente saliti negli ultimi anni; |
|
B. |
considerando che l'Unione europea è sempre di più dipendente dalle importazioni da paesi terzi per il proprio approvvigionamento energetico e che occorrono pertanto cambiamenti se vorrà centrare i suoi obiettivi in materia di clima, energia e crescita; |
|
C. |
considerando che l'impiego dei combustibili fossili come fonte energetica ha comportato un aumento dei livelli di CO2 nella nostra atmosfera contribuendo così al cambiamento climatico globale; che l'Unione ha fissato obiettivi per la generazione di energie rinnovabili per il 2020 e sta attualmente lavorando a un quadro politico in materia di clima ed energia per il 2030; che attualmente esistono disposizioni per la generazione di energia su piccola scala, ma sono disseminate in una serie di iniziative legislative e non legislative come la direttiva sulle energie rinnovabili e la direttiva sull'efficienza energetica; |
|
D. |
considerando che i leader dell'Unione dovrebbero essere in prima linea nell'affrontare la transizione energetica, tenendo conto della necessità di coinvolgere tutti i cittadini europei, indipendentemente dal reddito e dalla ricchezza; che l'energia su piccola scala può contribuire a stimolare la coesione della comunità, a combattere la povertà, creare nuovi posti di lavoro e crescita economica e dar luogo a un nuovo approccio per affrontare l'attuale crisi economica; |
|
E. |
considerando che per le famiglie e le piccole e medie imprese e per le comunità nelle zone urbane e rurali la generazione di energia su piccola scala e decentrata offre l'opportunità di lavorare insieme alla lotta al cambiamento climatico e diventare produttori di energia; che i consumatori dovrebbero essere sensibilizzati in merito alle modalità efficienti di produzione e consumo di energia; che responsabilizzando i consumatori a produrre la propria energia elettrica e termica si può favorire una società più sostenibile e partecipativa; che la comunicazione della Commissione sul mercato interno dell'energia affronta la questione di rafforzare i diritti di tali «prosumatori»; considerando che per i consumatori esistono già molte possibilità di impegnarsi attivamente nella produzione e nel consumo efficiente di energia, nonostante le sfide ancora da affrontare; |
|
F. |
considerando che la microgenerazione di energia può svolgere un ruolo anche a livello globale; |
|
G. |
considerando che gli incentivi alla generazione su piccola scala di energia elettrica e termica differiscono notevolmente tra gli Stati membri; che le politiche dell'UE devono essere attuate meglio per sfruttare le potenzialità legate alla generazione di energia su piccola scala nell'UE; |
Definizione
|
1. |
definisce, ai fini della presente risoluzione, il termine microgenerazione nel modo seguente: 1) la generazione su piccola scala di riscaldamento/raffreddamento ed energia elettrica da parte di privati e PMI per soddisfare il proprio fabbisogno; e 2) diverse forme di produzione su piccola scala in gruppo o in cooperativa a livello comunitario per soddisfare fabbisogni locali; rileva che la microgenerazione comprende un ventaglio di tecnologie (idroelettriche, geotermiche, solari, marine, eoliche, pompe di calore, biomassa) che sono incentrate in modo particolare sulla dimensione rinnovabile e sostenibile; |
Introduzione
|
2. |
afferma che la microgenerazione deve rappresentare un elemento essenziale della futura produzione di energia se l'Unione vorrà rispettare i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili nel lungo periodo; ricorda che la microgenerazione contribuisce a incrementare la parte complessiva delle energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE e consente un consumo efficiente di elettricità in prossimità del punto di generazione e di evitare nel contempo perdite di trasmissione; |
|
3. |
ricorda che la riuscita della diffusione della microgenerazione dipende da numerosi fattori, tra cui: un mercato interno europeo dell'energia ben funzionante; lo sviluppo tecnico di impianti di microgenerazione; la realizzazione di un'infrastruttura di energia intelligente, in particolare a livello della distribuzione; nonché efficaci politiche e programmi di supporto di medio, breve e lungo periodo atti a promuovere la microgenerazione a livello europeo, nazionale e locale; |
|
4. |
riconosce il ruolo della ricerca e della tecnologia per migliorare l'efficienza e ridurre i costi della microgenerazione; |
|
5. |
prende atto degli ostacoli specifici che limitano la diffusione su più ampia scala delle tecnologia di microgenerazione, tra cui: la sfida posta dagli ingenti investimenti iniziali; la grande complessità amministrativa legata alla connessione e all'accesso alla rete elettrica, e la scarsa conoscenza sui risparmi di energia e di costi offerti dalle diverse tecnologie di microgenerazione nel corso del loro ciclo di vita; |
|
6. |
rileva che la povertà energetica costituisce un crescente problema; sottolinea che la promozione della microgenerazione a livello di privati e di comunità può responsabilizzare i consumatori nel farli diventare protagonisti attivi nel settore dell'energia e, nel contempo, permettere loro di avere maggiore controllo sul proprio uso di energia e ridurre la quantità di energia che devono acquistare, evitando così la povertà energetica; sottolinea che la microgenerazione offre la possibilità di plasmare la società in chiave più sostenibile, cooperativa ed equa; chiede che si presti particolare attenzione agli affittuari che sono spesso scoraggiati dall'apportare miglioramenti di efficienza e dal generare la propria energia; |
|
7. |
evidenzia che le tecnologie di microgenerazione, come i micro impianti di cogenerazione e le fonti rinnovabili su piccola scala consentono la realizzazione di edifici a impatto energetico nullo o positivo, che immettono nella rete l'eccedenza di elettricità generata al loro interno; |
|
8. |
prende atto dell'importanza di promuovere le cooperative di energia rinnovabile locali nelle zone rurali e urbane al fine di accrescere il sostegno del pubblico a favore dell'energia rinnovabile, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla produzione di energia su piccola scala, migliorare l'accesso all'energia rinnovabile e generare investimenti; rileva l'importanza di promuovere aggregatori locali e regionali atti a consentire la partecipazione sicura ed efficiente dei cittadini al mercato dell'elettricità, garantendo prezzi equi ai prosumatori per i servizi erogati al sistema energetico; rileva che le autorità locali hanno un ruolo importante da svolgere per promuovere e incentivare la microgenerazione tra i cittadini, le PMI e le parti interessate; |
|
9. |
ritiene che i vantaggi della microgenerazione siano poco conosciuti dai cittadini dell'Unione e sollecita quindi la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per divulgare le soluzioni di microgenerazione e le migliori prassi in tale settore; |
|
10. |
osserva che le informazioni disponibili sulle capacità e sulle future potenzialità della microgenerazione nell'UE sono scarse; ritiene che una migliore conoscenza permetterebbe ad essa di svolgere un ruolo cruciale nella politica climatica, energetica e industriale; |
|
11. |
osserva che, per promuovere la microgenerazione di energia elettrica, occorrono contatori intelligenti, capaci di calcolare la quota di energia utilizzata e quella immessa in rete, e contatori in grado di controllare l'energia termica in entrata e in uscita dagli edifici, in modo che l'energia termica prodotta possa essere accreditata; |
|
12. |
rileva che spesso conviene puntare sugli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica, anche nell'ambito della microgenerazione, in quanto ciò aumenta significativamente l'efficienza energetica; |
|
13. |
prende atto che una diffusione su ampia scala della microgenerazione rappresenta una fase importante nella transizione dallo storico sistema energetico centralizzato verso un sistema energetico più flessibile e decentrato, necessario per conseguire gli obiettivi energetici e climatici dell'UE; sottolinea l'importanza di promuovere ora la cogenerazione e di affrontare nel contempo e adeguatamente le questioni relative agli operatori delle reti di distribuzione, compresa la ripartizione dei costi e la necessità di investimenti in tecnologie intelligenti; sottolinea che va definita correttamente e trattata equamente l'incidenza positiva dei servizi accessori che vengono forniti dai microgeneratori e che contribuiscono a un funzionamento sicuro del sistema; ribadisce, pertanto, la necessità di prendere ora le giuste decisioni e adottare i giusti obiettivi senza rinviare ulteriormente i necessari investimenti e una regolamentazione ambiziosa; |
|
14. |
ricorda che accrescere la capacità di microgenerazione nell'UE potrebbe rivelarsi molto oneroso e che i maggiori investimenti nella microgenerazione realizzati dai privati renderanno necessari anche altri investimenti a diversi livelli del sistema dell'energia, ad esempio nei sistemi di distribuzione e di trasmissione che facilitano l'uso della microgenerazione; sottolinea che ciò non deve pregiudicare la totale sicurezza dell'approvvigionamento o provocare aumenti artificiosi dei prezzi dell'energia; conviene con il Consiglio europeo che la politica energetica dell'Unione deve garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per le famiglie e le imprese a prezzi e costi accessibili e competitivi; |
Quadro normativo
|
15. |
invita la Commissione a elaborare raccomandazioni, basate sulle migliori pratiche, destinate ai regolatori e agli operatori del sistema relative a modalità di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative connesse al funzionamento e alla connessione alla rete di unità di microgenerazione, in particolare sull'istituzione di procedure uniche; sottolinea la necessità di promuovere l'ambiziosa attuazione degli orientamenti esistenti, come le disposizioni sulle unità di microgenerazione previste dalla direttiva sull'efficienza energetica; |
|
16. |
rileva che l'energia prodotta dai microgeneratori, se consumata istantaneamente e a livello locale, contribuisce a evitare flussi di energia e le relative perdite nel sistema, incrementando il senso di titolarità dei «prosumatori»; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare meccanismi specifici per incoraggiare l'autosufficienza insieme a una riduzione complessiva dei consumi; |
|
17. |
chiede alla Commissione e ai regolatori nazionali di sviluppare quadri normativi che definiscano i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori in relazione alle reti di distribuzione, in particolare per quanto concerne le condizioni che consentono la diffusione dell'aggregazione, visto il futuro ruolo fondamentale che essa rivestirà ai fini di una partecipazione attiva della microgenerazione nel sistema; |
|
18. |
prende atto del ruolo sempre più importante dei gestori del sistema di distribuzione in una rete dell'energia sempre più decentrata, nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e un funzionamento stabile e affidabile della rete, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati ai consumatori; invita la Commissione e i regolatori nazionali a riconoscere questo ruolo e a favorire gli investimenti dei gestori del sistema di distribuzione nel sistema di distribuzione al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema energetico; invoca inoltre una definizione più chiara del ruolo dei gestori del sistema di distribuzione nell'organizzazione dei servizi di bilanciamento e di altri servizi accessori; |
|
19. |
ritiene che occorrano interventi efficaci e coordinati in materia di generazione su piccola scala di energia in tutta l'UE nell'ambito della creazione del mercato interno europeo dell'energia; |
|
20. |
ricorda che le disposizioni fiscali e giuridiche dei vari Stati membri in materia di microgenerazione hanno obiettivi e strutture diverse e che ciò può essere di ostacolo a un'ampia diffusione della microgenerazione; chiede alla Commissione di individuare linee di bilancio nell'ambito del programma Energia intelligente — Europa e lavorare assieme agli Stati membri per eliminare le attuali barriere nelle normative nazionali relative all'accesso ai finanziamenti per progetti di microgenerazione promossi da privati e cooperative, creare nuovi strumenti finanziari mirati (ad esempio, microcrediti) e diffondere le migliori pratiche inerenti a tali attività; |
|
21. |
invita gli Stati membri a prendere in considerazione le specificità della microgenerazione nel progettare e valutare gli incentivi nazionali e i programmi di sostegno per garantire che siano idonei alla generazione di energia su piccola scala; |
Infrastruttura, prodotti e norme
|
22. |
chiede che sia data, quanto prima, piena attuazione al terzo pacchetto per l'energia e in particolare alla normativa dell'Unione in materia di contatori per agevolare le attività dei prosumatori nella rete nonché un'efficace gestione della distribuzione; chiede che sia possibile trasferire energia tra produttore e consumatore anche su piccola scala, ad esempio in un quartiere o cooperativa; invita gli Stati membri ad accelerare l'installazione di contatori intelligenti per aiutare le famiglie a ottenere dati e una piena valorizzazione per l'energia prodotta in loco, nei casi in cui l'analisi costi-benefici dimostra che ciò è nell'interesse dei consumatori, |
|
23. |
propone alla Commissione di studiare la possibilità di introdurre sistemi di microgenerazione nei progetti di pianificazione urbana; ritiene che ciò possa comportare una maggiore efficienza e riduzioni dei costi per sviluppare la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile su piccola scala; |
|
24. |
rileva che la normalizzazione è fondamentale per perseguire ulteriormente la diffusione delle attrezzature per la produzione di massa utilizzate nella microgenerazione in maniera razionale ed efficiente sotto il profilo dei costi; chiede alle autorità di normalizzazione europee di accelerare le attività in questo ambito; |
|
25. |
ricorda che i generatori su piccola scala interagiscono con la rete di distribuzione in modo diverso rispetto ai generatori di larga scala e dovrebbero pertanto essere trattati diversamente nella futura normativa; |
|
26. |
è consapevole che una diffusione significativa della microgenerazione comporterà sfide per la gestione delle reti di distribuzione che sono connesse con l'incontro tra domanda e offerta di energia e richiederanno investimenti innovativi in una rete di distribuzione aggiornata; ricorda l'importanza delle tecnologie intelligenti nel realizzare tale obiettivo; chiede agli Stati membri di agevolare l'accesso alla rete per i microgeneratori, risolvendo nel contempo il problema dei costi di rete relativi alla produzione di energia su piccola scala e mantenendo una gestione efficiente della rete; chiede alle autorità nazionali di regolamentazione di incentivare l'innovazione e gli investimenti nelle reti di distribuzione locale; |
|
27. |
rileva che è stato dimostrato che i progetti di titolarità godono di migliori livelli di accettazione e andrebbero pertanto agevolati; ricorda che, mentre gli aggregatori potrebbero svolgere un ruolo importante nell'agevolare progetti del genere, il loro ruolo previsto dalla pertinente normativa UE finora non è stato chiaro; chiede pertanto un'attuazione ambiziosa delle disposizioni in materia di gestione della domanda contenute nella direttiva sull'efficienza energetica; |
|
28. |
incoraggia la Commissione a valutare le possibilità di sostenere modelli di finanziamento collettivo («crowdfunding»), che sono sistemi di investimento a lungo termine in cui investitori e imprenditori si trovano a diretto contatto mediante una piattaforma, per creare opportunità e incoraggiare le persone a costituire cooperative di microgenerazione; |
|
29. |
ritiene che l'attenzione del pubblico si stia concentrando in misura crescente sulla possibilità di finanziare progetti mediante inviti aperti rivolti al più ampio pubblico («crowdfunding»); chiede alla Commissione di promuovere la possibilità di una co-titolarità dei progetti locali, migliorando così la mobilitazione del sostegno locale; |
|
30. |
chiede inoltre alla Commissione di studiare in quale misura le norme dell'Unione come la direttiva relativa al prospetto (direttiva 2003/71/CE), la MiFID (direttiva 2004/39/CE) e la direttiva sulla moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE) consentano già l'esecuzione di determinati progetti sulla base della co-titolarità di strutture locali; |
|
31. |
afferma che qualsiasi iniziativa nell'ambito della microgenerazione dovrebbe essere conforme ai codici di rete; rileva che gli obiettivi della legislazione secondaria in materia di elettricità, come i codici di rete, possono essere conseguiti in maniera migliore e in modo economicamente più conveniente mediante l'istituzione di standard a livello dell'UE per la maggior parte dei tipi di tecnologia di microgenerazione; chiede una forma attiva di gestione dei sistemi di distribuzione basata sulla stretta cooperazione tra i gestori del sistema di distribuzione e gli operatori del sistema di trasmissione e altri elementi (impianti di generazione, consumo e stoccaggio) presso le autorità della rete per incentivare l'innovazione e gli investimenti nelle reti di distribuzione locali; |
|
32. |
chiede all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, alla Commissione e ai governi nazionali di prestare particolare attenzione alle energie rinnovabili decentrate nell'attuale processo di elaborazione e nei negoziati relativi ai codici di rete; |
|
33. |
rileva che le nuove forme di produzione, titolarità e consumo, come la leasing society, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione della microgenerazione, poiché molti elementi derivanti da questo approccio sono positivi nel campo della microgenerazione, ad esempio un minore costo iniziale e la trasparenza dei costi mediante prezzi fissi per combinazioni di prodotti e servizi, la soluzione di un importante problema finanziario per i «prosumatori» a reddito più basso, una qualità ottimale degli impianti, una migliore manutenzione e quindi un ciclo di vita più lungo dalla parte del fornitore; |
Azioni specifiche
|
34. |
invita la Commissione a effettuare una valutazione completa delle capacità potenziali della microgenerazione e di esaminare le migliori pratiche nell'Unione nonché l'impatto potenziale di una diffusione su ampia scala della microgenerazione sul mercato interno europeo dell'energia e sulle relative infrastrutture; |
|
35. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la microgenerazione sia ammissibile ai finanziamenti dei fondi dell'Unione, compresi i Fondi strutturali, a partire dal periodo 2014-2020; |
|
36. |
esorta a inserire la microgenerazione nell'ambito dei finanziamenti destinati alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione per sviluppare soluzioni tecniche e impianti adeguati; |
|
37. |
riconosce l'importanza della leadership dell'Unione nel settore della politica sul clima e sull'energia e afferma che la microgenerazione dovrebbe contribuire alla realizzazione di obiettivi di lungo periodo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle strategie per la generazione su piccola scala di energia elettrica e termica contenute nell'attuale quadro programmatico dell'UE, riconoscendo così l'importanza della microgenerazione e promuovendone la diffusione negli Stati membri; |
|
38. |
chiede alla Commissione di tenere conto del ruolo della microgenerazione nella futura legislazione dell'UE in materia di energia, soprattutto nel contesto del futuro pacchetto sul clima e sull'energia per il 2030 dell'Unione; |
|
39. |
invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare attentamente le attuali strutture dei costi nella rete energetica e a fornire orientamenti su come agevolare il rilascio delle licenze, l'accesso alla rete e il funzionamento degli impianti di microgenerazione; |
o
o o
|
40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(3) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(4) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(5) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 66.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/110 |
P7_TA(2013)0375
Pari retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (2013/2678(RSP))
(2016/C 093/15)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti gli articoli 8, 157 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1), |
|
— |
visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 intitolata «Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne» (COM(2010)0078), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (2), |
|
— |
vista la Valutazione del valore aggiunto europeo «Applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore» (3), |
|
— |
visto lo studio «Il divario di genere nelle pensioni dell'UE» (4), |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (O-000078/2013 — B7-0218/2013), |
|
— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che, nella sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, il Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di rivedere la direttiva 2006/54/CE al più tardi entro il 15 febbraio 2013, accogliendo le raccomandazioni del Parlamento, tra cui la revisione della legislazione vigente; |
|
B. |
considerando che, a causa di politiche del lavoro che cercano di sopprimere il principio e la pratica della contrattazione collettiva, i salari sono sempre più spesso negoziati a livello individuale, con una conseguente mancanza di informazioni e di trasparenza nel sistema salariale individualizzato, il che porta a maggiori disparità salariali tra dipendenti di livelli simili e può risultare in un incremento del divario di retribuzione tra donne e uomini; |
|
C. |
considerando che i progressi nel ridurre il divario retributivo di genere sono estremamente lenti, e in alcuni Stati membri il divario è addirittura aumentato; che, malgrado il notevole corpo legislativo in vigore da almeno 40 anni, le azioni adottate e le risorse impiegate (lo squilibrio a livello di UE era del 17,7 % nel 2006, del 17,6 % nel 2007, del 17,4 % nel 2008, del 16,9 % nel 2009 and 16,4 % nel 2010) il divario retributivo di genere è ancora un problema persistente e attualmente si attesta al 16,2 % in tutta l'UE; che l'attuazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è fondamentale per raggiungere la parità di genere; che gli effetti negativi del divario retributivo per le donne si estendono alla loro età di pensionamento ed esse percepiscono pensioni che sono, in media, inferiori del 39 % rispetto a quelle degli uomini; |
|
D. |
considerando che, secondo la ricerca accademica relativa all'eliminazione del divario retributivo di genere, è necessario considerare ed affrontare adeguatamente diversi fattori, come ad esempio le differenze in materia di tassi di attività e di occupazione, le differenze nella struttura salariale, le differenze nella composizione della forza lavoro e le differenze di remunerazione, nonché altri fattori macroeconomici ed istituzionali; |
|
E. |
considerando che l'esperienza ha dimostrato che, da sole, le buone pratiche o le misure non vincolanti raramente funzionano come incentivi e che l'atteso effetto di apprendimento tra pari non si verifica; |
|
F. |
considerando che, secondo le conclusioni della Valutazione del valore aggiunto europeo, un punto percentuale di diminuzione del divario retributivo di genere aumenterà la crescita economica dello 0,1 % e che l'eliminazione del divario retributivo di genere ha un'importanza cruciale nel contesto attuale di crisi economica; |
|
G. |
considerando che la lentezza dei progressi nell'eliminazione del divario retributivo di genere ha notevoli conseguenze demografiche, sociali, giuridiche ed economiche; |
|
1. |
deplora la lentezza dei progressi compiuti nella riduzione del divario retributivo di genere nell'Unione europea; |
|
2. |
sottolinea che la riduzione delle disparità di genere, mediante l'eliminazione del divario retributivo di genere, porterà benefici non solo alle donne ma anche all'intera società e che l'eliminazione del divario retributivo di genere non dovrebbe essere considerata un costo ma un investimento; |
|
3. |
ribadisce che la direttiva 2006/54/CE, nella sua forma attuale, non è sufficientemente efficace per affrontare il divario retributivo di genere e per raggiungere l'obiettivo della parità di genere in materia di occupazione; |
|
4. |
invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella riduzione del divario retributivo di genere di almeno 5 punti percentuali ogni anno, con l'obiettivo di eliminare il divario retributivo di genere entro il 2020; |
|
5. |
riconosce che un approccio multiforme e multilivello esige che la Commissione sostenga gli Stati membri nella promozione di buone pratiche e nell'attuazione di politiche intese ad affrontare il divario retributivo di genere; |
|
6. |
invita la Commissione a rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e a proporre modifiche in materia, a norma dell'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 TFUE seguendo le raccomandazioni dettagliate trasmesse nell'allegato alla risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012; |
|
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0225.
(3) EAVA 4/2013.
(4) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/112 |
P7_TA(2013)0376
Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro (2013/2606(RSP))
(2016/C 093/16)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 febbraio 2013, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (JOIN(2013)0001), |
|
— |
vista la proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 7 febbraio 2013, recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048), |
|
— |
viste le comunicazioni della Commissione del 19 maggio 2010 dal titolo «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245) e del 18 dicembre 2012 dal titolo «Agenda digitale per l'Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» (COM(2012)0784), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (COM(2012)0529), |
|
— |
viste la comunicazione della Commissione del 28 marzo 2012 dal titolo «Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica» (COM(2012)0140) e le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2012 in materia, |
|
— |
vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (1), |
|
— |
vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (2), |
|
— |
vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (3), |
|
— |
visti il programma di Stoccolma (4) in materia di libertà, sicurezza e giustizia, le comunicazioni della Commissione dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171) e «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673) e la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (5), |
|
— |
vista la proposta congiunta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione e dall'alto rappresentante, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (JOIN(2012)0039), |
|
— |
vista la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (6), |
|
— |
viste la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale (7) e le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2011 riguardanti la comunicazione della Commissione relativa alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate «Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» (COM(2011)0163), |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (8), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla sicurezza e la difesa informatica (9), |
|
— |
vista la sua posizione definita in prima lettura il 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)0521) (10), |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (11), |
|
— |
vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001, |
|
— |
visti gli obblighi internazionali dell'Unione, in particolare l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), |
|
— |
visti l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 8 e 11, |
|
— |
visti i negoziati in corso relativi al partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti (TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, |
|
— |
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che le crescenti sfide informatiche, sotto forma di minacce e attacchi sempre più sofisticati, costituiscono un serio pericolo per la sicurezza, la stabilità e la prosperità economica degli Stati membri così come del settore provato e della comunità internazionale; che la protezione della nostra società e della nostra economia sarà pertanto una sfida in costante evoluzione; |
|
B. |
considerando che il ciberspazio e la cibersicurezza dovrebbero costituire uno dei pilastri strategici delle politiche di sicurezza e di difesa dell'Unione e di ciascuno Stato membro; che è fondamentale assicurare che il ciberspazio rimanga aperto al libero flusso di idee e informazioni e alla libera espressione; |
|
C. |
considerando che il commercio elettronico e i servizi online costituiscono la forza vitale di Internet e sono di importanza cruciale per le finalità della strategia Europa 2020, nonché apportano benefici sia ai cittadini che al settore privato; che l'Unione deve rendersi pienamente conto delle potenzialità e delle opportunità che Internet offre a favore dell'ulteriore sviluppo del mercato unico, compreso il mercato unico digitale; |
|
D. |
considerando che le priorità strategiche delineate nella comunicazione congiunta sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza comprendono: raggiungere la ciberresilienza, ridurre la criminalità informatica, sviluppare la politica in materia di difesa informatica e le capacità informatiche relative alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nonché istituire una politica internazionale coerente in materia di ciberspazio per l'UE; |
|
E. |
considerando che le reti e i sistemi informatici nell'Unione sono strettamente interconnessi; che, data la natura globale di Internet, molti incidenti riguardanti la sicurezza delle reti e dell'informazione vanno al di là dei confini nazionali e hanno la potenzialità di pregiudicare il funzionamento del mercato interno e la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale; |
|
F. |
considerando che la cibersicurezza nell'Unione, così come nel resto del mondo, è tanto solida quanto il suo anello più debole, e che i problemi in un settore o in uno Stato membro hanno ripercussioni su altri settori o Stati membri provocando effetti di ricaduta con implicazioni per l'economia dell'Unione nel suo insieme; |
|
G. |
considerando che, a decorrere da aprile 2013, solo 13 Stati membri hanno adottato ufficialmente strategie nazionali per la cibersicurezza; che permangono diversità fondamentali tra gli Stati membri in termini di preparazione, sicurezza, cultura strategica e capacità di elaborare e attuare strategie nazionali per la cibersicurezza, e che occorre effettuare una valutazione di tali differenze; |
|
H. |
considerando che diverse culture della sicurezza e la mancanza di un quadro giuridico causano una frammentazione e costituiscono gravi motivi di preoccupazione nel mercato unico digitale; che la mancanza di un approccio armonizzato alla cibersicurezza comporta gravi rischi per la prosperità economica e la sicurezza delle transazioni, e che sono pertanto necessari sforzi concertati e una stretta cooperazione tra le amministrazioni, il settore provato, i servizi preposti all'applicazione della legge e le agenzie di intelligence; |
|
I. |
considerando che la criminalità informatica costituisce un problema internazionale sempre più caro, il quale, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, costa attualmente all'economia globale circa 295 miliardi di EUR ogni anno; |
|
J. |
considerando che la criminalità organizzata internazionale, facendo leva sui progressi tecnologici, trasferisce sempre di più il proprio terreno operativo nel ciberspazio, dove la criminalità informatica altera radicalmente la struttura tradizionale delle organizzazioni criminali; che ciò ha reso la criminalità organizzata meno localizzata e più incline a sfruttare la territorialità e le diverse giurisdizioni nazionali a livello globale; |
|
K. |
considerando che permangono diversi ostacoli nell'ambito delle indagini sulla criminalità informatica effettuate dalle autorità competenti, tra cui l'uso, per le transazioni nel ciberspazio, delle «monete virtuali» che consentono il riciclaggio di denaro, il problema della territorialità e dei confini giurisdizionali, le insufficienti capacità di condivisione delle informazioni, la mancanza di personale preparato e la cooperazione incostante con le parti interessate; |
|
L. |
considerando che la tecnologia è il fondamento per lo sviluppo del ciberspazio, che un continuo adattamento ai progressi tecnologici è essenziale per migliorare la resilienza e la sicurezza del ciberspazio nell'UE; che occorre adottare misure per garantire che la legislazione sia al passo con i nuovi sviluppi tecnologici, affinché possa consentire di identificare e perseguire in modo efficace gli autori di reati informatici e di proteggere le vittime della criminalità informatica; che la strategia dell'UE per la cibersicurezza deve contemplare misure incentrate sulla sensibilizzazione, l'educazione, lo sviluppo di gruppi di pronto intervento informatico (CERT), lo sviluppo di un mercato interno per i prodotti e i servizi legati alla cibersicurezza, nonché la promozione degli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione; |
|
1. |
si compiace della comunicazione congiunta sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza e della proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione; |
|
2. |
sottolinea l'enorme e crescente importanza di Internet e del ciberspazio per le transazioni politiche, economiche e sociali, non solo all'interno dell'Unione ma anche in relazione ad altri attori nel mondo; |
|
3. |
sottolinea la necessità di sviluppare una politica di comunicazione strategica in materia di cibersicurezza nell'UE, situazioni di crisi cibernetica, revisioni strategiche, collaborazione pubblico-privato e segnalazioni, nonché raccomandazioni destinate al pubblico; |
|
4. |
ricorda che un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione è necessario non soltanto per mantenere i servizi essenziali per il buon funzionamento della società e dell'economia, ma anche per salvaguardare l'integrità fisica dei cittadini, migliorando l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza del funzionamento delle infrastrutture critiche; sottolinea che, benché sia necessario affrontare la questione della sicurezza delle reti e dell'informazione, è altresì importante rafforzare la sicurezza fisica; mette in evidenza che le infrastrutture dovrebbero essere resilienti alle perturbazioni intenzionali e non intenzionali; sottolinea al riguardo che la strategia per la cibersicurezza dovrebbe porre maggiormente l'accento sulle cause comuni dei guasti non intenzionali dei sistemi; |
|
5. |
invita nuovamente gli Stati membri ad adottare, senza indebito ritardo, strategie nazionali per la cibersicurezza che coprano gli aspetti tecnici e quelli relativi al coordinamento, alle risorse umane e alla dotazione finanziaria e comprendano regole specifiche sui benefici e le responsabilità del settore privato, al fine di garantire la partecipazione di quest'ultimo, nonché a prevedere procedure complete per la gestione del rischio e a salvaguardare il quadro normativo; |
|
6. |
osserva che soltanto una leadership e una responsabilità politica comuni da parte delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri permetteranno di raggiungere un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione, contribuendo in tal modo alla sicurezza e al buon funzionamento del mercato unico; |
|
7. |
sottolinea che la politica dell'Unione in materia di cibersicurezza dovrebbe assicurare un ambiente digitale sicuro e affidabile che si fondi sulla protezione e la salvaguardia delle libertà e il rispetto dei diritti fondamentali online e sia concepito a garanzia dei medesimi, come stabilito dalla Carta dell'UE e dall'articolo 16 del TFUE, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; ritiene che un'attenzione specifica debba essere riservata alla protezione dei minori online; |
|
8. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per presentare programmi di formazione volti a promuovere e migliorare l'informazione, le competenze e l'educazione dei cittadini europei, in particolare per quanto riguarda la sicurezza personale, nell'ambito di un programma educativo di alfabetizzazione digitale fin dalla più giovane età; valuta positivamente l'iniziativa di organizzare un mese europeo della sicurezza informatica, con il sostegno dell'ENISA e in cooperazione con le autorità pubbliche e il settore privato, al fine di sensibilizzare maggiormente sulle sfide connesse alla protezione delle reti e dei sistemi di informazione; |
|
9. |
ritiene che l'educazione in materia di cibersicurezza contribuisca a sensibilizzare la società europea sulle minacce informatiche, incoraggiando in tal modo un uso responsabile del ciberspazio, nonché a sviluppare l'offerta nell'ambito delle competenze informatiche; riconosce il ruolo fondamentale di Europol e del suo nuovo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3), dell'ENISA e di Eurojust nel fornire attività di formazione a livello di UE sull'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale e l'applicazione della legge in relazione a diversi aspetti della criminalità informatica; |
|
10. |
ribadisce la necessità di fornire consulenza tecnica e informazioni giuridiche, nonché di istituire programmi di prevenzione e lotta alla criminalità informatica; incoraggia la formazione di ingegneri informatici specializzati nella protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi di informazione, nonché di gestori di sistemi di controllo dei trasporti e di centri di gestione del traffico; sottolinea l'assoluta necessità di introdurre regolari programmi di formazione in materia di cibersicurezza per il personale del settore pubblico a tutti i livelli; |
|
11. |
ribadisce il suo appello a usare cautela nell'applicare restrizioni alla capacità dei cittadini di utilizzare gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sottolinea inoltre che gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di non mettere mai a rischio i diritti e le libertà dei cittadini nell'elaborare risposte alle minacce e agli attacchi informatici e dovrebbero disporre di strumenti legislativi adeguati per operare una distinzione tra ciberincidenti civili e militari; |
|
12. |
ritiene che l'intervento normativo nell'ambito della sicurezza informatica dovrebbe essere orientato al rischio, incentrato sulle infrastrutture critiche il cui corretto funzionamento è di grande interesse pubblico, e fondarsi sugli sforzi, basati sul mercato, attualmente profusi dal settore al fine di assicurare la resilienza delle reti; sottolinea il ruolo essenziale della cooperazione a livello operativo nel promuovere uno scambio più efficace di informazioni sulle minacce informatiche tra le autorità pubbliche e il settore privato — a livello nazionale e di Unione, nonché con i partner strategici dell'Unione — al fine di garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, generando un clima di fiducia reciproca, valore e impegno e realizzando uno scambio di competenze; ritiene che i partenariati pubblico-privato dovrebbero basarsi sulla neutralità tecnologica e delle reti, nonché concentrarsi sugli sforzi diretti ad affrontare i problemi che hanno un forte impatto pubblico; invita la Commissione a incoraggiare tutti gli operatori del mercato interessati a essere più vigili e cooperativi, al fine di evitare che altri operatori siano pregiudicati nei loro servizi; |
|
13. |
riconosce che l'individuazione e la notifica di incidenti relativi alla sicurezza informatica siano essenziali per promuovere la ciberresilienza nell'Unione; ritiene che dovrebbero essere in vigore requisiti proporzionati e necessari in materia di comunicazione per consentire la notifica degli incidenti che comportano significative violazioni della sicurezza alle autorità nazionali competenti, permettendo in tal modo un migliore monitoraggio dei casi di criminalità informatica e facilitando gli sforzi di sensibilizzazione a tutti i livelli; |
|
14. |
incoraggia la Commissione e gli altri attori a introdurre politiche in materia di cibersicurezza e ciberresilienza che comprendano incentivi per promuovere un livello elevato di cibersicurezza e ciberresilienza; |
Ciberresilienza
|
15. |
osserva che i diversi settori e Stati membri presentano diversi livelli di capacità e competenze, il che impedisce lo sviluppo di una cooperazione basata sulla fiducia e compromette il funzionamento del mercato unico; |
|
16. |
ritiene che i requisiti per le piccole e medie imprese dovrebbero seguire un approccio proporzionato e basato sul rischio; |
|
17. |
insiste sullo sviluppo della ciberresilienza per le infrastrutture critiche e ricorda che le future modalità di attuazione della clausola di solidarietà (articolo 222 del TFUE) dovrebbero tenere conto del rischio di attacchi informatici contro gli Stati membri; invita la Commissione e l'alto rappresentante a prendere in considerazione questo rischio nelle loro relazioni congiunte di valutazione integrata delle minacce e dei rischi che saranno pubblicate a partire dal 2015; |
|
18. |
sottolinea che al fine di garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza specialmente dei servizi critici, l'identificazione e la categorizzazione delle infrastrutture critiche deve essere aggiornata e occorre fissare requisiti minimi di sicurezza per le relative reti e i relativi sistemi di informazione; |
|
19. |
riconosce che la proposta di direttiva recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione prevede tali requisiti minimi di sicurezza per i fornitori di servizi della società dell'informazione e gli operatori di infrastrutture critiche; |
|
20. |
invita gli Stati membri e l'Unione a istituire quadri adeguati per la realizzazione di sistemi di scambio delle informazioni rapidi e bidirezionali che assicurino l'anonimato per il settore privato e tengano costantemente aggiornato il settore pubblico, nonché, ove necessario, a fornire assistenza al settore privato; |
|
21. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di creare una cultura della gestione del rischio in materia di cibersicurezza ed esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a includere la gestione delle crisi informatiche nei loro piani di gestione delle crisi e nelle analisi dei rischi; invita inoltre i governi degli Stati membri e la Commissione a incoraggiare gli attori del settore privato a includere la gestione delle crisi informatiche nei loro piani di gestione delle crisi e nelle analisi dei rischi e a formare il loro personale in materia di cibersicurezza; |
|
22. |
invita tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a istituire una rete di gruppi di pronto intervento informatico (CERT) ben funzionanti e permanentemente operativi; sottolinea che i CERT nazionali dovrebbero far parte di una rete efficace che permetta lo scambio di informazioni pertinenti nel rispetto dei requisiti di fiducia e riservatezza; osserva che le iniziative generali che riuniscono i CERT e altri organismi di sicurezza interessati possono rivelarsi strumenti utili per lo sviluppo di un clima di fiducia nel contesto transfrontaliero e intersettoriale; riconosce l'importanza di una cooperazione efficiente ed efficace tra i CERT e le autorità di contrasto nella lotta contro la criminalità informatica; |
|
23. |
sostiene l'ENISA nell'esercizio delle sue funzioni in relazione alla sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare fornendo orientamenti e consulenza agli Stati membri, nonché promuovendo lo scambio delle migliori pratiche e lo sviluppo di un clima di fiducia; |
|
24. |
sottolinea la necessità per il settore di applicare requisiti di prestazione adeguati in materia di cibersicurezza in tutta la catena del valore dei prodotti informatici utilizzati nelle reti di trasporto e nei sistemi di informazione, di gestire i rischi in maniera adeguata, di adottare soluzioni e norme di sicurezza, nonché di elaborare migliori pratiche e condividere le informazioni, al fine di garantire la sicurezza informatica dei sistemi di trasporto; |
Risorse industriali e tecnologiche
|
25. |
è del parere che la garanzia di un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione svolga un ruolo centrale nell'accrescere la competitività dei fornitori e degli utenti di soluzioni di sicurezza nell'Unione; ritiene che, se da un lato l'industria della sicurezza informatica dell'Unione presenta importanti potenzialità non ancora sfruttate, dall'altro gli utenti privati, pubblici e aziendali spesso non conoscono i costi e i benefici connessi agli investimenti nella cibersicurezza, rimanendo pertanto vulnerabili a pericolose minacce informatiche; sottolinea che l'istituzione dei CERT costituisce un importante fattore a questo proposito; |
|
26. |
ritiene che un'offerta e una domanda elevate di soluzioni di cibersicurezza presuppongano investimenti adeguati in risorse accademiche e attività di ricerca e sviluppo (R&S), nonché lo sviluppo della conoscenza e delle capacità da parte delle autorità nazionali interessate dalle questioni relative alle TIC, al fine di promuovere le innovazioni e creare una sufficiente consapevolezza dei rischi per la sicurezza delle reti e dell'informazione, nell'ottica di realizzare un'industria europea della sicurezza concertata; |
|
27. |
invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per istituire un «mercato unico della cibersicurezza», che consenta agli utenti e ai fornitori di sfruttare al meglio le innovazioni, le sinergie e le competenze congiunte disponibili e che risulti accessibile alle PMI; |
|
28. |
incoraggia gli Stati membri a valutare l'opportunità di realizzare investimenti comuni nell'industria europea della cibersicurezza, analogamente a quanto avvenuto in altri settori, come, ad esempio, l'aviazione; |
Criminalità informatica
|
29. |
ritiene che le attività criminali condotte nel ciberspazio possano pregiudicare il benessere delle società quanto i reati commessi nel mondo fisico e che queste forme di criminalità si rafforzino spesso reciprocamente, come è ad esempio possibile osservare nel caso dello sfruttamento sessuale dei minori e della criminalità organizzata o del riciclaggio di denaro; |
|
30. |
rileva che in alcuni casi esiste un nesso tra attività commerciali legittime e illecite; pone l'accento sull'importanza del collegamento, facilitato da Internet, tra il finanziamento del terrorismo e le forme gravi di criminalità organizzata; sottolinea la necessità di sensibilizzare il pubblico in merito alla gravità di qualsiasi partecipazione alla criminalità informatica e al fatto che reati che a prima vista potrebbero sembrare «socialmente accettabili», come scaricare film illegalmente, spesso generano ingenti introiti per le organizzazioni criminali internazionali; |
|
31. |
concorda con la Commissione sul fatto che le norme e i principi che si applicano offline debbano valere anche online, e che occorre pertanto intensificare la lotta alla criminalità informatica avvalendosi di norme e capacità operative aggiornate; |
|
32. |
ritiene particolarmente importante, alla luce del carattere transnazionale della criminalità informatica, compiere sforzi congiunti e offrire competenze comuni a livello di Unione, al di là del livello dei singoli Stati membri, e reputa pertanto che sia necessario dotare Eurojust, l'EC3 di Europol, i CERT, le università e i centri di ricerca delle risorse e delle capacità necessarie per operare correttamente in quanto punti focali delle competenze, della cooperazione e della condivisione delle informazioni; |
|
33. |
si rallegra vivamente dell'istituzione dell'EC3 e incoraggia il futuro potenziamento di tale agenzia e del suo ruolo fondamentale nel coordinare uno scambio efficace e tempestivo di informazioni e competenze a livello transfrontaliero a sostegno degli sforzi di prevenzione, indagine e accertamento dei reati legati alla criminalità informatica; |
|
34. |
invita gli Stati membri a garantire che i cittadini possano accedere facilmente alle informazioni sulle minacce informatiche e sui mezzi per contrastarle; ritiene che tali orientamenti debbano includere informazioni che spieghino agli utenti come proteggere la propria privacy su Internet, come individuare e segnalare i casi di grooming (tentativo di adescamento di minori online), come installare software e firewall, come gestire le password e come riconoscere i casi di falsa identificazione (phishing), i tentativi di ottenere accesso alle informazioni riservate (pharming) e attacchi di altro tipo; |
|
35. |
insiste affinché gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica provvedano in tal senso senza indebito ritardo; valuta positivamente le considerazioni del Consiglio d'Europa sulla necessità di aggiornare la Convenzione alla luce dell'evoluzione tecnologica onde assicurare che continui a essere efficace nel far fronte alla criminalità informatica, e invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare a tale dibattito; invita ad adoperarsi per promuovere la ratifica della Convenzione da parte di altri paesi e sollecita la Commissione a perseguire attivamente tale obiettivo al di fuori dell'Unione; |
Difesa informatica
|
36. |
sottolinea che le sfide, le minacce e gli attacchi informatici mettono a rischio gli interessi degli Stati membri in materia di difesa e sicurezza nazionale, e che gli approcci civili e militari alla protezione delle infrastrutture critiche dovrebbero ottimizzare i benefici per entrambe le parti attraverso sforzi volti a creare sinergie; |
|
37. |
invita pertanto gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED) al fine di elaborare proposte e iniziative incentrate sulle capacità di difesa informatica, basandosi sulle iniziative e sui progetti recenti; sottolinea la necessità di incrementare le attività di R&S, tra l'altro mediante la messa in comune e la condivisione delle risorse; |
|
38. |
ribadisce che una strategia globale dell'UE in materia di cibersicurezza dovrebbe tenere conto del valore aggiunto offerto dalle agenzie e dagli organi esistenti, nonché delle buone prassi emerse negli Stati membri che hanno già introdotto strategie nazionali di cibersicurezza; |
|
39. |
invita il VP/AR a includere la gestione delle crisi informatiche nella pianificazione della gestione delle crisi e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero elaborare, in collaborazione con l'AED, programmi volti a proteggere le missioni e le operazioni PSDC dagli attacchi informatici; sollecita le parti in causa a riunire una forza europea di difesa informatica; |
|
40. |
richiama l'attenzione sull'efficace cooperazione pratica instaurata con la NATO nell'ambito della cibersicurezza e sottolinea la necessità di rafforzare tale cooperazione, in particolare attraverso un più stretto coordinamento in materia di pianificazione, tecnologie, formazione e attrezzature; |
|
41. |
chiede che l'Unione si adoperi per avviare uno scambio con i partner internazionali, inclusa la NATO, individuare i possibili settori di collaborazione, evitare le sovrapposizioni e realizzare attività complementari, laddove possibile; |
Politica internazionale
|
42. |
ritiene che la cooperazione e il dialogo internazionali svolgano un ruolo essenziale per creare la fiducia e la trasparenza, nonché per promuovere un elevato livello di collegamento in rete e un ampio scambio di informazioni su scala mondiale; invita pertanto la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a istituire un'équipe diplomatica per le questioni informatiche, incaricata tra l'altro di promuovere il dialogo con i paesi e le organizzazioni che condividono tale impostazione; chiede che l'UE partecipi più attivamente alle numerose conferenze internazionali di alto livello in materia di cibersicurezza; |
|
43. |
ritiene che sia necessario trovare un equilibrio tra obiettivi contrastanti quali i trasferimenti transfrontalieri di dati, la protezione dei dati e la cibersicurezza, nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Unione, in particolare nell'ambito del GATS; |
|
44. |
invita il VP/AR a integrare la dimensione della cibersicurezza nelle azioni esterne dell'UE, in particolare nei rapporti con i paesi terzi, al fine di rafforzare la cooperazione come pure lo scambio di esperienze e di informazioni sulle modalità di gestione della sicurezza informatica; |
|
45. |
chiede che l'Unione si adoperi per instaurare con i partner internazionali uno scambio volto a individuare i possibili settori di collaborazione, a evitare le sovrapposizioni e a realizzare attività complementari, laddove possibile; invita il VP/AR e la Commissione a intervenire in modo proattivo in seno alle organizzazioni internazionali e a coordinare le posizioni degli Stati membri relative alle possibilità di promuovere efficacemente soluzioni e politiche in ambito informatico; |
|
46. |
ritiene che sia necessario adoperarsi per garantire che gli strumenti giuridici internazionali esistenti, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siano applicati nel ciberspazio; reputa, pertanto, che la creazione di nuovi strumenti giuridici a livello internazionale non sia attualmente necessaria; accoglie tuttavia con favore la cooperazione internazionale finalizzata all'elaborazione di norme di comportamento nel ciberspazio, che favoriscono lo Stato di diritto nel ciberspazio; giudica opportuno prendere in considerazione la possibilità di aggiornare gli strumenti giuridici esistenti per tenere conto dell'evoluzione tecnologica; ritiene che le questioni giurisdizionali presuppongano una discussione approfondita in materia di cooperazione giudiziaria e procedimenti giudiziari nei casi penali transnazionali; |
|
47. |
ritiene che il gruppo di lavoro UE-USA sulla sicurezza e la criminalità informatiche in particolare dovrebbe costituire uno strumento che consenta all'UE e agli Stati Uniti di realizzare se del caso scambi delle migliori prassi concernenti le politiche in materia di cibersicurezza; rileva, in tale contesto, che i settori connessi alla cibersicurezza, quali i servizi che dipendono dal funzionamento sicuro delle reti e dei sistemi di informazione, saranno inclusi nei futuri negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), che dovrà essere concluso in modo tale da salvaguardare la sovranità dell'UE e l'indipendenza delle sue istituzioni; |
|
48. |
osserva che le competenze in materia di cibersicurezza e la capacità di prevenire, individuare e contrastare efficacemente le minacce e gli attacchi dolosi non sono sviluppate in modo uniforme a livello mondiale; sottolinea che gli sforzi profusi per rafforzare la ciberresilienza e contrastare le minacce informatiche non devono essere limitati ai partner che abbracciano posizioni affini, ma dovrebbero riguardare anche regioni dotate di capacità, infrastrutture tecniche e quadri giuridici meno sviluppati; ritiene che il coordinamento dei CERT sia fondamentale a tale riguardo; invita la Commissione ad agevolare e, se necessario, assistere con mezzi adeguati i paesi terzi negli sforzi profusi per sviluppare capacità proprie in fatto di cibersicurezza; |
Attuazione
|
49. |
chiede che siano condotte valutazioni regolari dell'efficacia delle strategie nazionali in materia di cibersicurezza ai più alti livelli politici, onde garantire l'adeguamento alle nuove minacce mondiali e assicurare lo stesso livello di sicurezza informatica in Stati membri diversi; |
|
50. |
invita la Commissione a delineare una tabella di marcia chiara che stabilisca i termini entro cui devono essere raggiunti gli obiettivi a livello di Unione nell'ambito della strategia in materia di cibersicurezza nonché i termini per la valutazione di tali obiettivi; sollecita gli Stati membri a concordare un analogo programma di attuazione per le attività nazionali condotte nel quadro della strategia in esame; |
|
51. |
invita la Commissione, gli Stati membri, Europol e il nuovo EC3, Eurojust e l'ENISA a elaborare relazioni periodiche che includano la valutazione dei progressi realizzati rispetto agli obiettivi stabiliti dalla strategia in materia di cibersicurezza, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che consentono di misurare i progressi realizzati nell'attuazione; |
o
o o
|
52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Europol, a Eurojust e al Consiglio d'Europa. |
(1) GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.
(2) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
(3) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(4) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0207.
(6) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0237.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0468.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0457.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0103.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0470.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/120 |
P7_TA(2013)0377
Agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia (2013/2593(RSP))
(2016/C 093/17)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 dal titolo «Agenda digitale per l'Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» (COM(2012)0784), |
|
— |
viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia (O-000085 — B7-0219/2013, O-000086 — B7-0220/2013), |
|
— |
visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), |
|
— |
vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (2), |
|
— |
visti i negoziati in corso concernenti il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) e, in particolare, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM(2013)0329), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 su una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.eu (3), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (COM(2012)0529), |
|
— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011), |
|
— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2011, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 dal titolo «Un'agenda digitale per l'Europa» (COM(2010)0245), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che il Consiglio europeo intende adottare le conclusioni sull'agenda digitale per l'Europa in occasione della riunione del 24 e 25 ottobre 2013; |
|
B. |
considerando che l'obiettivo principale dell'agenda digitale per l'Europa approvata nel 2010 deve essere la riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture a banda larga ad alta e altissima velocità, fisse e mobili; |
|
C. |
considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono al centro della società digitale e rappresentano oggi circa il 20 % della crescita annua di produttività dell'Unione europea, il 4,5 % del suo PIL e generano il 25 % degli investimenti privati nelle attività di ricerca e sviluppo all'interno dell'UE, costituendo potenzialmente un settore che potrebbe contribuire in modo straordinario alla crescita e all'occupazione; |
|
D. |
considerando che lo sfruttamento delle potenzialità dell'economia digitale nell'UE avrebbe un importante effetto moltiplicatore sull'economia e porterebbe a un aumento della crescita e dell'occupazione; che sbloccare tali potenzialità costituisce, di conseguenza, una delle riforme più importanti per la crescita e la competitività, al fine di aiutare l'UE a superare la crisi attuale; |
|
E. |
considerando che, secondo le stime, 50 miliardi di dispositivi saranno connessi a Internet entro il 2020 e che il traffico globale di dati aumenterà di 15 volte entro la fine del 2017; che la crescita esponenziale nel traffico a banda larga richiederà ambiziose politiche a livello dell'UE e degli Stati membri, al fine di incrementare la capacità delle reti, sia fisse che mobili, affinché l'Unione europea raggiunga una maggiore crescita, competitività e produttività; |
|
F. |
considerando che gli attuali obiettivi dell'agenda digitale sono stati superati dalla rapidità degli sviluppi negli altri continenti e che, quindi, non sono sufficientemente ambiziosi per garantire che l'UE diventi un leader mondiale nelle telecomunicazioni entro il 2020; |
|
G. |
considerando che il Parlamento e il Consiglio sono ancora in attesa delle proposte della Commissione sulla neutralità della rete e sul servizio universale; |
|
1. |
sottolinea che l'agenda digitale e il completamento del mercato unico digitale devono essere alla base degli sforzi dell'Unione volti a generare crescita e a uscire dalla crisi; ritiene che sia necessaria una leadership politica sia a livello unionale che nazionale per eliminare gli ostacoli esistenti al mercato unico digitale, al fine di creare occupazione e crescita all'interno dell'Unione europea; ricorda che l'economia digitale cresce a una velocità sette volte maggiore rispetto al resto dell'economia e osserva che il completamento del mercato unico digitale potrebbe imprimere una spinta pari a 110 miliardi di EUR l'anno; |
|
2. |
rammenta che l'Unione europea deve far fronte a molteplici pressioni simultanee sulla crescita del PIL in un periodo in cui le possibilità di stimolare la crescita mediante i fondi pubblici sono limitate da un debito e da livelli di deficit elevati, e invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a mobilitare ogni leva di crescita possibile; rileva che le TIC sono tecnologie di trasformazione essenziali in tutti i settori dell'economia e rivestono particolare importanza in ambiti quali la salute, l'energia, i servizi pubblici e l'istruzione; |
Un'Europa senza roaming nel 2015
|
3. |
deplora che il mercato delle telecomunicazioni sia ancora frammentato in mercati nazionali caratterizzati da confini artificiali e non possa essere considerato quale mercato economico unico in cui si stimoli la concorrenza; |
|
4. |
sottolinea che, secondo quanto indicato dagli analisti del settore, per gli operatori dell'UE il roaming rappresenta in molti casi circa il 10 % dei loro ricavi, e rileva che, stando alle recenti analisi dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, in media, il costo per le chiamate in roaming a carico delle imprese e dei consumatori è il doppio rispetto a quello pagato dagli operatori nel mercato all'ingrosso; |
|
5. |
si rammarica del fatto che la mancanza di equilibrio nei margini di profitto sul roaming comporti un aumento dei costi della mobilità all'interno dell'Unione europea; sottolinea che questa situazione ostacola la crescita e la prosperità, dal momento che la mobilità rappresenta uno dei principali fattori di crescita dell'UE; |
|
6. |
sottolinea che l'abolizione delle tariffe di roaming è determinante per stimolare l'innovazione, grazie alla creazione di un mercato interno più ampio per i servizi e i prodotti innovativi; |
|
7. |
ritiene che la mancanza di un mercato unico delle telecomunicazioni non esista anche a causa delle notevoli differenze tra il costo delle chiamate nazionali e quello delle chiamate in roaming; è convinto pertanto che le misure strutturali dovrebbero contribuire a creare un mercato digitale interno autentico, in cui si stimoli la concorrenza e non esista una differenza fra le tariffe nazionali e quelle di roaming, in modo tale da istituire un mercato paneuropeo delle comunicazioni mobili; |
|
8. |
ricorda al Consiglio e alla Commissione che, secondo quanto disposto dall'agenda digitale per l'Europa, la differenza fra le tariffe nazionali e quelle di roaming dovrebbe essere gradualmente eliminata entro il 2015 e che l'obiettivo del regolamento (UE) n. 531/2012 è di creare un mercato interno per i servizi di comunicazione mobile e, in ultima analisi, far sì che non vi siano differenze fra le tariffe nazionali e quelle di roaming; |
|
9. |
ritiene che le misure tese al completamento del mercato unico digitale debbano quindi portare a colmare, entro il 2015, il divario fra le tariffe nazionali e quelle di roaming e a ottenere, di conseguenza, un'Unione europea libera dal roaming (per quanto riguarda chiamate, SMS e traffico dati); |
|
10. |
ricorda che le nuove offerte degli operatori delle telecomunicazioni devono essere di facile comprensione per gli utenti e trasparenti, onde evitare che si creino nuove barriere invisibili nel settore delle telecomunicazioni; |
|
11. |
rammenta che la Commissione è tenuta a riesaminare il funzionamento del regolamento (UE) n. 531/2012 e a valutare la competitività del mercato del roaming, la misura in cui i consumatori hanno tratto benefici dalle riduzioni reali del prezzo dei servizi di roaming, nonché la differenza fra le tariffe nazionali e quelle di roaming, compresa la disponibilità di offerte che presentino una tariffa unica per i servizi nazionali e quelli di roaming; |
|
12. |
rileva che la semplice eliminazione dei costi di roaming non permetterà di creare un mercato unico digitale autentico; sottolinea che occorre considerare questa misura come parte integrante di una strategia digitale europea completa, mirata in particolare allo sviluppo e all'accessibilità delle infrastrutture, al fine di promuovere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro in questo settore; |
|
13. |
accoglie con favore l'annuncio della Commissione di proporre un pacchetto legislativo per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono al funzionamento del mercato unico digitale dell'Unione europea; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto del potenziale di crescita per il settore delle telecomunicazioni attraverso la creazione di un mercato unico digitale nell'UE; |
Infrastrutture e mobilità
|
14. |
sottolinea la necessità che gli obiettivi relativi alla diffusione della banda larga e al suo accesso, al commercio elettronico, all'inclusione digitale, ai servizi pubblici transfrontalieri, nonché alla ricerca e all'innovazione, fissati nell'agenda digitale per l'Europa, continuino ad essere una priorità generale affinché l'UE tragga pieno beneficio dalla società digitale; |
|
15. |
ricorda che, parallelamente alla necessità di rimuovere le barriere al suo mercato unico digitale, è assolutamente prioritario che l'Unione europea investa in ottime infrastrutture a banda larga ad altissima velocità, in modo da sfruttare pienamente il potenziale dell'economia digitale; |
|
16. |
sottolinea che, affinché l'UE riesca a dar vita alla rivoluzione digitale e a riottenere la posizione di leader a livello globale, sono necessari obiettivi ambiziosi e lungimiranti per il 2020; è convinto che un obiettivo lungimirante riveduto dell'agenda digitale per il 2020 debba essere quello di collegare in rete tutte le famiglie dell'UE tramite connessioni a banda larga che offrano una velocità di 100 megabit al secondo e di fare in modo che il 50 % delle famiglie scelga connessioni dalla velocità pari o superiore a 1 gigabit al secondo; prende atto del fatto che la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha già manifestato il proprio sostegno nei confronti di questi ambiziosi obiettivi nella sua relazione sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e l'abrogazione della decisione n. 1336/97/CE; |
|
17. |
esprime profondo rammarico per il fatto che molti Stati membri non abbiano rispettato il termine del 1o gennaio 2013 per assegnare il dividendo digitale nella banda di 800 MHz ai servizi a banda larga mobili, secondo quanto previsto dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio; mette in evidenza che tale ritardo ha ostacolato l'installazione delle reti 4G nell'Unione europea e invita pertanto, da un lato, gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che la banda di 800 MHz sia messa a disposizione per i servizi mobili a banda larga e, dall'altro, la Commissione a ricorrere pienamente ai suoi poteri per garantire una rapida attuazione; |
|
18. |
rileva che l'offerta di banda larga non sarà probabilmente all'altezza degli obiettivi fissati nell'agenda digitale; è convinto pertanto che l'Unione europea perderà ulteriormente di competitività a livello globale se non si effettueranno investimenti più massicci nelle reti future; ritiene che, nell'ambito dell'Atto per il mercato unico, la Commissione dovrebbe presentare anche un ampio riesame del quadro normativo del mercato delle telecomunicazioni, onde promuovere gli investimenti nelle reti fisse e mobili; |
|
19. |
è convinto della necessità di non pregiudicare il ruolo svolto dalla concorrenza nel dare impulso agli investimenti in nuove infrastrutture digitali a vantaggio della crescita economica; ritiene fondamentale che la Commissione garantisca un quadro normativo che permetta a tutti gli attori del mercato di investire in infrastrutture digitali innovative; reputa opportuno, a tal fine, che le nuove norme per la definizione di efficienti prezzi di accesso alle NGA (reti d'accesso di prossima generazione) riflettano il processo competitivo di base in ciascuno Stato membro e rispettino, quindi, le prerogative delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR); ritiene che, di conseguenza, le ANR dovrebbero lavorare per raggiungere obiettivi comuni, come ad esempio quelli dell'agenda digitale, attingendo alla conoscenza profonda dei rispettivi mercati nazionali e alle competenze specifiche al riguardo; |
|
20. |
invita la Commissione a presentare proposte per una revisione sostanziale del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche; |
|
21. |
mette in evidenza l'importanza di portare a termine le azioni chiave preannunciate nell'agenda digitale per l'Europa, con particolare attenzione a servizi e infrastrutture resilienti e affidabili e al regime di protezione dei dati; |
|
22. |
ricorda alla Commissione di effettuare una valutazione e una revisione della direttiva sulla società dell'informazione (2001/29/CE (4)) per assicurare prevedibilità, mobilità e flessibilità nel mercato unico digitale dell'UE, secondo le richieste contenute nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (5); |
Le TIC a favore dell'occupazione giovanile
|
23. |
sottolinea che il completamento di un mercato unico digitale pienamente operativo richiede uno sforzo coordinato per garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione, abbiano accesso a Internet e dispongano delle competenze necessarie per utilizzarlo; |
|
24. |
valuta positivamente il lancio, nel marzo 2013, della Grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale, aperta a tutte le parti interessate; invita la Commissione a rendere la Grande coalizione operativa con urgenza, in modo che l'iniziativa sia replicata a livello di Stati membri e che si offra ai partecipanti un accesso preferenziale ai fondi dell'Unione per il sostegno alle loro azioni; |
|
25. |
sottolinea che nell'Unione europea la disoccupazione, inclusa quella giovanile e di lungo periodo, ha raggiunto livelli elevati inaccettabili, che probabilmente rimarranno tali nel prossimo futuro, e che è necessaria un'azione determinata e urgente a ogni livello politico; |
|
26. |
rileva che, al momento, il settore delle TIC nell'Unione conta oltre 4 milioni di lavoratori, cifra che aumenta ogni anno del 3 %, e che, secondo la Commissione, entro il 2015 da 700 000 a 1 milione di posti di lavoro di elevata qualità nelle TIC resteranno scoperti nonostante la crisi; sottolinea che le competenze informatiche e l'istruzione digitale possono, di conseguenza, essere estremamente importanti nel far fronte all'aumento della disoccupazione, soprattutto tra i giovani; |
|
27. |
accoglie con favore l'adozione a livello unionale dei programmi «garanzia per i giovani», al fine di assicurare a tutti i giovani europei un'offerta di lavoro di buona qualità, un'ulteriore istruzione o formazione, un apprendistato o un tirocinio entro quattro mesi dal termine del percorso scolastico o dall'inizio della disoccupazione; osserva, tuttavia, che i 6 miliardi di EUR stanziati per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel prossimo quadro finanziario pluriennale sono chiaramente insufficienti per far fronte al problema vista la sua entità; chiede alla Commissione e agli Stati membri di massimizzare l'efficacia di tale azione, accordando la priorità all'acquisizione di competenze digitali; sottolinea che le competenze digitali devono essere un elemento indispensabile nella formazione professionale, in modo da garantire che sia le nuove generazioni che quelle attualmente attive nel mercato del lavoro possano acquisire le competenze di cui necessitano; |
Le TIC per le PMI
|
28. |
rammenta che un principio fondamentale del mercato unico digitale è rappresentato dal ruolo di Internet quale piattaforma in grado di offrire a un cittadino la possibilità di lanciare un servizio o un prodotto innovativo destinato ad altri cittadini, creando di conseguenza occupazione e nuove PMI, nonché quale piattaforma per la comunicazione sociale; |
|
29. |
mette in risalto che le piccole e medie imprese rappresentano il cuore dell'economia unionale e che sono necessarie ulteriori iniziative volte a promuovere la competitività globale delle PMI dell'Unione e a creare le migliori condizioni possibili per la diffusione di innovazioni tecnologiche promettenti, come il cloud computing, che possono avere un impatto rilevante sulla competitività dell'UE; |
|
30. |
rileva che, quale possibilità di carriera alternativa all'occupazione regolare, molti europei, soprattutto i giovani, attualmente scelgono di diventare imprenditori, stimolati dalle opportunità senza precedenti offerte dal web, dal cloud computing, dalle piattaforme mobili, dalle reti sociali e dagli ingenti flussi di dati; invita la Commissione e gli Stati membri a creare un contesto più favorevole alle attività economiche, caratterizzato da un accesso più agevole ai finanziamenti («diritto all'errore»), ai mercati, alle reti e alle competenze, che deve essere incoraggiato mediante sistemi di condivisione del rischio, capitali di rischio, trattamenti fiscali agevolati ed eventi mirati alla creazione di una rete di contatti; |
La digitalizzazione del settore pubblico
|
31. |
sottolinea che la digitalizzazione del settore pubblico deve essere al centro delle prossime fasi dell'agenda digitale, dal momento che, oltre alla riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche e a una maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini, l'effetto della leva digitale in tutti i settori dell'economia sarebbe estremamente vantaggioso; |
|
32. |
deplora che le strategie nazionali in materia di cloud computing siano portate avanti a discapito di una strategia europea ambiziosa ed efficace; chiede alla Commissione di rafforzare le sue proposte e di individuare risorse che siano sufficientemente efficaci da permettere all'Unione europea di assumere una posizione di leadership in termini di normalizzazione; |
|
33. |
mette in evidenza che un'amministrazione pubblica moderna è un fattore essenziale per sostenere la definizione e la realizzazione di politiche che promuovono l'occupazione, la crescita e la competitività; sottolinea che è opportuno sfruttare il potenziale delle TIC affinché il settore pubblico sia più efficiente ed efficace e si riduca al contempo l'onere amministrativo; rileva che le TIC possono incoraggiare la riforma dei sistemi di riscossione delle imposte e di assistenza sanitaria, ridurre i ritardi nei pagamenti dei fornitori e migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari; ritiene, in particolare, che si possa rivoluzionare l'offerta di assistenza sanitaria, garantendo ai pazienti e ai professionisti servizi personalizzati e più efficienti dal punto di vista dei costi; |
|
34. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori del partenariato europeo per il cloud computing; |
Il finanziamento delle TIC: il quadro finanziario pluriennale
|
35. |
si rammarica del fatto che l'importo pari a 9,2 miliardi di EUR proposto dalla Commissione quale investimento nelle TIC attraverso il meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 subirà una drastica riduzione; sottolinea che, alla luce delle nuove condizioni finanziarie, gli investimenti nelle reti a banda larga nell'ambito dei fondi strutturali e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono più importanti che mai e dovrebbero essere incrementati per il periodo di programmazione 2007-2013; |
|
36. |
mette in risalto che è opportuno concentrare maggiormente i finanziamenti dell'UE sull'investimento a favore delle TIC e adeguare il finanziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel prossimo QFP al peso e all'impatto economico del settore; chiede che, rispetto a quanto avvenuto nel periodo 2007-2013, si dia maggiore priorità alla quota di spesa legata alle TIC all'interno del quadro finanziario pluriennale nel suo insieme; |
o
o o
|
37. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.
(2) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.
(4) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0470.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/125 |
P7_TA(2013)0378
Situazione in Siria
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione in Siria (2013/2819(RSP))
(2016/C 093/18)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla Siria del 23 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 9 luglio e 22 luglio 2013 e le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria dell'8 febbraio 2013, |
|
— |
viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, del 21 agosto 2013 sulle ultime informazioni riguardanti l'uso di armi chimiche a Damasco, del 23 agosto 2013 sull'urgenza assoluta di trovare una soluzione politica al conflitto siriano (che riflettono la posizione concordata dall'UE il 7 settembre 2013 sulla Siria) e del 10 settembre 2013 sulla proposta di mettere le armi chimiche della Siria sotto controllo internazionale, |
|
— |
visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi, il protocollo di Ginevra alla Convenzione dell'Aia concernente il divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici e similari e di mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, e le norme stabilite nella convenzione sulle armi chimiche, |
|
— |
visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del regolamento, |
|
A. |
considerando che, secondo le Nazioni Unite, dall'inizio della violenta repressione delle proteste pacifiche in Siria, nel marzo 2011, sono state uccise più di 100 000 persone, per la maggior parte civili; che secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento dell'assistenza umanitaria (OCHA), gli sfollati interni sono 4,25 milioni e i profughi siriani più di 2 milioni, soprattutto in Turchia, Giordania, Libano, Egitto e Iraq; |
|
B. |
considerando che il 21 agosto 2013 alla periferia di Damasco è stato sferrato un attacco chimico su larga scala che ha ucciso centinaia di persone, tra cui molte donne e bambini; che l'attacco ha costituito una palese violazione del diritto internazionale, un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità; che informazioni provenienti da un'ampia varietà di fonti confermano che l'attacco ha avuto luogo e che sembrano sussistere forti elementi di prova sulla responsabilità del regime siriano per questi attacchi; |
|
C. |
che il governo della Siria ha accordato agli ispettori delle Nazioni Unite il permesso di effettuare accertamenti in loco il 25 agosto 2013, ovvero quattro giorni dopo l'attacco chimico; che il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha sollecitato il gruppo di ispettori a presentare le loro conclusioni il più presto possibile; che il mandato della missione di ispezione delle Nazioni Unite è limitato meramente ad accertare se sia avvenuto o meno l'utilizzo di armi chimiche, senza affrontare la questione di chi sia responsabile di tale atto; |
|
D. |
considerando che il 9 settembre 2013 il Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e il giorno successivo il VP/AR Catherine Ashton hanno espresso soddisfazione per la proposta di trasferire le armi chimiche del regime siriano alla comunità internazionale in vista della loro distruzione; che tale proposta è stata prontamente accolta dalla Russia, dall'Iran e dal regime siriano; che Ban Ki-moon ha affermato di avere al vaglio l'ipotesi di sollecitare il Consiglio di sicurezza a richiedere il trasferimento immediato di tali armi e delle scorte di precursori chimici in siti interni alla Siria, ove possano essere immagazzinate e distrutte in condizioni di sicurezza; |
|
1. |
condanna con forza l'uccisione di massa di civili con armi chimiche avvenuta il 21 agosto 2013 che, secondo i servizi di intelligence occidentali, ha provocato la morte di almeno 1 400 persone, tra cui 400 bambini, e prende atto che diverse fonti sembrano attribuirne la responsabilità al regime siriano; |
|
2. |
sottolinea che di fronte a tale uso atroce di armi chimiche, la comunità internazionale non può rimanere inerte; pone in rilievo il fatto che l'uso comprovato di armi chimiche, in particolare contro la popolazione civile, costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale, un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità e impone una risposta chiara, forte, mirata e unitaria che non escluda eventuali misure deterrenti, per mettere in chiaro che siffatti crimini sono inaccettabili ed evitare che le armi chimiche siano ancora usate in Siria o altrove; |
|
3. |
si compiace della posizione sulla Siria concordata dall'UE in occasione della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'UE il 7 settembre 2013; sottolinea che la situazione in Siria giustifica un approccio comune coerente da parte degli Stati membri; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a discutere la situazione in Siria nel quadro del Consiglio Affari esteri e a valutare quali misure l'Unione potrebbe adottare per sostenere le forze democratiche dell'opposizione siriana, facilitare il dialogo e un approccio comune con gli altri membri della comunità internazionale e fornire ulteriore assistenza umanitaria alla popolazione in Siria e nei paesi vicini; sottolinea che l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione a coinvolgere tutti i pertinenti attori e promuovere un processo di risoluzione del conflitto su scala regionale; |
|
4. |
invita le Nazioni Unite a completare rapidamente la propria indagine approfondita sull'uso di armi chimiche in Siria; chiede che la relazione del gruppo di ispezione sia inviata quanto prima al Consiglio di sicurezza in modo che possa discutere delle uccisioni di massa in Siria sulla base delle conclusioni della squadra investigativa delle Nazioni Unite e valutare le misure da adottate di conseguenza al fine di reagire all'uso di armi chimiche in Siria e far sì che i responsabili ne rispondano; |
|
5. |
accoglie con favore la proposta relativa alla messa a disposizione della comunità internazionale dell'arsenale di armi chimiche siriano ai fini della sua distruzione quanto prima possibile, a seguito dell'ultimatum dato dalla comunità internazionale, accompagnata da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, misura che in caso di inadempienza potrà essere imposta in base a tutti gli strumenti previsti dalla Carta delle Nazioni Unite; |
|
6. |
ritiene che la comunità internazionale dovrebbe pervenire a una soluzione politica per la Siria che permetta di porre fine alla violenza, di evitare un ulteriore uso di armi chimiche e di promuovere una transizione democratica; invita, in particolare, la Russia e la Cina, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ad assumersi le proprie responsabilità e ad agevolare il raggiungimento di una posizione comune e di una soluzione diplomatica alla crisi siriana, senza escludere un ruolo per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite in base al quale potrebbe farsi carico della questione in caso di blocco persistente in seno al Consiglio di sicurezza; è convinto che si possa ottenere una soluzione durevole all'attuale crisi in Siria soltanto attraverso un processo politico inclusivo guidato dalla Siria con il sostegno della comunità internazionale; continua a sostenere, in questa prospettiva, gli sforzi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nonché del rappresentante speciale comune delle Nazioni Unite e della Lega araba, Lakhdar Brahimi, per realizzare progressi nel processo Ginevra II e in seno al Consiglio di sicurezza; ribadisce il proprio appello al Consiglio di sicurezza affinché deferisca la situazione in Siria alla Corte penale internazionale per una indagine formale; ribadisce la richiesta al Presidente Assad e al suo regime a farsi da parte e aprire la strada a una transizione democratica; |
|
7. |
esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in atto in Siria e per le sue implicazioni per i paesi vicini; esorta l'UE e gli Stati membri a tenere fede alle loro responsabilità umanitarie e a incrementare l'assistenza ai rifugiati siriani; ribadisce l'invito rivolto a tutti i paesi affinché mantengano gli impegni che hanno assunto alla conferenza dei donatori del 30 gennaio 2013 in Kuwait; invita tutte le parti coinvolte nel conflitto ad agevolare la fornitura di assistenza e di aiuti umanitari attraverso tutti i canali possibili, anche attraverso i confini e le linee di conflitto, e a garantire la sicurezza di tutto il personale medico e di tutti gli operatori umanitari; |
|
8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché a tutte le parti implicate nel conflitto in Siria. |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/127 |
P7_TA(2013)0379
Situazione in Egitto
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione in Egitto (2013/2820(RSP))
(2016/C 093/19)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (1), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sulla Primavera araba, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 21 agosto e del 22 luglio 2013 sull'Egitto, |
|
— |
vista la dichiarazione comune sull'Egitto rilasciata il 18 agosto 2013 dal Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, e dal Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, |
|
— |
viste le osservazioni formulate dall'Alto rappresentante, Catherine Ashton, in seguito alla riunione straordinaria del Consiglio «Affari esteri» del 21 agosto 2013 sull'Egitto, le dichiarazioni dell'Alto rappresentante sulla situazione e sugli sviluppi in Egitto dell'agosto e del luglio 2013, come pure la dichiarazione congiunta sull'Egitto rilasciata il 7 agosto 2013 dall'Alto rappresentante e dal Segretario di Stato americano John Kerry, |
|
— |
visti l'Accordo di associazione UE-Egitto del 2001, entrato in vigore nel 2004 e rafforzato dal piano di azione del 2007, nonché la relazione della Commissione sullo stato di avanzamento della sua attuazione del 20 marzo 2013, |
|
— |
viste le conclusioni formulate dai copresidenti della task force UE-Egitto alla riunione del 14 novembre 2012, |
|
— |
vista la relazione della Corte dei conti europea intitolata «La cooperazione dell'UE con l'Egitto in materia di governance», pubblicata il 18 giugno 2013, |
|
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
|
— |
visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui l'Egitto è firmatario, |
|
— |
vista la dichiarazione costituzionale pubblicata in Egitto l'8 luglio 2013 in cui si propone una tabella di marcia per le modifiche costituzionali e per la nuova consultazione elettorale, |
|
— |
visto il programma di sostegno alla transizione verso la democrazia del governo interinale egiziano, |
|
— |
visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che l'Egitto è il più grande Stato arabo e un paese cardine del Mediterraneo meridionale oltre che importante partner commerciale e beneficiario degli aiuti dell'UE; che gli sviluppi politici, economici e sociali in Egitto hanno implicazioni significative per l'intera regione e oltre; |
|
B. |
considerando che il Presidente Morsi non è riuscito a mantenere le promesse economiche fatte, a tener conto delle legittime preoccupazioni delle forze democratiche della società egiziana e a realizzare la transizione democratica invocata dalla popolazione negli ultimi due anni; che ciò ha determinato un acuirsi della polarizzazione politica, manifestazioni di massa per invitare il Presidente Morsi a dimettersi e violenti scontri; |
|
C. |
considerando che il 30 giugno 2013 milioni di oppositori del Presidente Morsi si sono ammassati al Cairo e in altre città egiziane, invitandolo a dimettersi; che, a seguito di tali manifestazioni, il 3 luglio 2013, il capo delle Forze armate generale Abdul Fatah al-Sisi ha condotto un golpe militare con cui ha deposto il Presidente Morsi e il suo governo; che nella sua dichiarazione del 4 luglio 2013 il Consiglio supremo delle forze armate ha annunciato la sospensione della costituzione, il passaggio dei poteri al presidente dell'Alta corte costituzionale in attesa di elezioni presidenziali anticipate seguite da elezioni politiche e la formazione di un governo di coalizione nazionale e di una commissione per esaminare modifiche alla costituzione; che Adly Mansour ha prestato giuramento come presidente ad interim; |
|
D. |
considerando che il presidente ad interim ha sciolto la camera alta del parlamento annunciando una tabella di marcia su un periodo di transizione di nove mesi — durante il quale la costituzione del 2012 verrebbe emendata e approvata con referendum e che sarebbe seguito da elezioni parlamentari e presidenziali — nominando un primo ministro facente funzione; che la tabella di marcia per la transizione ha ottenuto l'avallo delle massime autorità islamiche e cristiano-copte dell'Egitto, di politici liberali di spicco e del partito salafita Nour; che il 1o settembre 2013 è stata nominata una nuova commissione costituzionale composta di 50 esperti, con l'incarico di redigere modifiche costituzionali; |
|
E. |
considerando che l'ex Presidente Morsi è detenuto dal 3 luglio 2013 in località ignota ed è stato rinviato a giudizio dal Procuratore generale del paese insieme ad altre 14 persone, tra le quali esponenti dei Fratelli musulmani, con l'accusa di istigazione all'omicidio e alla violenza; che numerosi membri della Fratelli musulmani sono stati arrestati, tra cui la maggior parte dei loro esponenti in attesa di giudizio; che l'ex dittatore Hosni Mubarak è stato scarcerato il 22 agosto 2013 e che da allora è agli arresti domiciliari; |
|
F. |
considerando che dopo l'intervento militare i sostenitori dei Fratelli musulmani hanno organizzato dimostrazioni su larga scala in tutto l'Egitto sollecitando il rilascio e la reintegrazione dell'ex Presidente Morsi; che molte delle proteste organizzate dai Fratelli musulmani sono degenerate nella violenza e hanno portato a sanguinosi scontri fra cittadini nonché tra i sostenitori dei Fratelli musulmani e i militari dell'esercito e delle forze di sicurezza; che il 14 agosto 2013 l'esercito e la polizia egiziani hanno sgomberato due raduni di protesta di sostenitori dell'ex Presidente Morsi e dei Fratelli musulmani all'incrocio di Rabaa e in piazza Nahda al Cairo, il che ha provocato la morte di centinaia di manifestanti e di decine di poliziotti; |
|
G. |
considerando che il governo ad interim ha proclamato lo stato di emergenza per un mese e ha annunciato l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente composta da personalità pubbliche incaricata di indagare sullo sgombero forzato dei sit-in di piazza Rabaa e Nahda; che le ONG regionali ed egiziane hanno chiesto una missione conoscitiva della Lega araba volta a indagare sui recenti atti di violenza nel paese; che l'UE e la mediazione internazionale hanno sinora fallito i propri tentativi di instaurare un dialogo politico inclusivo e che le proteste, gli scontri e gli arresti continuano; |
|
H. |
considerando che allo sgombero violento dei raduni di protesta hanno fatto seguito tragici episodi di violenza faziosa perpetrati ai danni delle comunità cristiane egiziane, in particolare dai sostenitori dei Fratelli musulmani; che le forze di sicurezza egiziane sono state accusate di non aver protetto le chiese e le comunità copte dalle prevedibili rappresaglie; |
|
I. |
considerando l'intensificazione degli atti di terrorismo e dei violenti attacchi contro le forze di sicurezza nel Sinai, tra cui l'uccisione, il 19 agosto 2013, di 25 agenti di polizia fuori servizio nel nord della penisola; che il ministro dell'Interno egiziano, Mohammed Ibrahim, è stato l'obiettivo di un attacco dinamitardo il 5 settembre 2013 al Cairo; |
|
J. |
che il governo interinale ha annoverato tra le priorità assolute della propria azione la riconciliazione nazionale e lo stato di diritto; |
|
K. |
considerando che l'Egitto deve fronteggiare difficoltà economiche sempre più gravi; che la prosperità economica del paese richiede stabilità politica, strategie economiche valide, interventi di lotta alla corruzione e sostegno internazionale; che la giustizia sociale e un più elevato tenore di vita per i cittadini costituiscono aspetti cruciali della transizione verso una società egiziana aperta, stabile, democratica, libera e prospera; |
|
L. |
considerando il ruolo fondamentale che sono chiamati a svolgere i sindacati indipendenti e le organizzazioni della società civile in questo periodo critico di transizione politica e sociale per l'Egitto; che l'indipendenza della stampa e dei mezzi d'informazione rappresenta un pilastro della società in una vera democrazia; che sono aumentate le violenze fisiche e le vessazioni nei confronti di giornalisti; che il 3 settembre 2013 un tribunale del Cairo ha ordinato la chiusura di quattro stazioni televisive gestite dalla Fratellanza musulmana o da loro simpatizzanti, con la motivazione che operavano illegalmente; che nelle ultime sei settimane le forze di sicurezza hanno fatto irruzione negli uffici di diverse emittenti televisive; |
|
M. |
considerando che le donne egiziane si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile con il perdurare della crisi politica; che le manifestanti sono spesso oggetto di violenze, aggressioni sessuali e altre forme di trattamento degradante mentre le attiviste per i diritti delle donne subiscono minacce e vessazioni; |
|
N. |
considerando che tra il 2007 e il 2012 l'Egitto ha ricevuto circa 1 miliardo di EUR sotto forma di aiuti dall'Unione e che quest'ultima ha impegnato a titolo di aiuti altri 5 miliardi di EUR, i quali potranno essere pienamente disponibili solo una volta soddisfatte determinate condizioni legate a quelle fissate dall'FMI; |
|
O. |
considerando che, nelle sue conclusioni del 21 agosto 2013 sull'Egitto, il Consiglio «Affari esteri» ha incaricato l'alto rappresentante, in collaborazione con la Commissione, di riesaminare «la questione dell'assistenza dell'UE all'Egitto nel quadro della politica europea di vicinato e dell'accordo di associazione a fronte dell'impegno dell'Egitto a tener fede ai principi che ne sono alla base»; che gli Stati membri hanno deciso di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di materiali che potrebbero essere usati ai fini di repressione interna, di riesaminare le licenze di esportazione di materiale militare e di rivedere la loro assistenza nel settore della sicurezza all'Egitto; |
|
P. |
considerando che, in linea con la sua nuova Politica europea di vicinato, e in particolare con l'approccio del more for more, il livello e la portata dell'impegno dell'Unione nei confronti dell'Egitto sono basati sull'incentivazione e dipendono pertanto dai progressi che il paese compie nell'adempiere ai suoi impegni, ad esempio in materia di democrazia, stato di diritto, diritti umani e uguaglianza di genere; |
|
1. |
esprime tutta la sua solidarietà al popolo egiziano e le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime dei recenti scontri e atti di violenza; esorta le autorità egiziane ad istituire una commissione giudiziaria che svolga un'inchiesta indipendente su tutte le uccisioni, come promesso dalla presidenza egiziana l'8 luglio 2013; |
|
2. |
condanna il ricorso sproporzionato alla forza dell'esercito egiziano e deplora la tragica perdita di vite umane nello sgombero dei sit-in di piazza Rabaa e Nahda; sollecita il governo egiziano a provvedere a che le forze di sicurezza instaurino procedure interne di controllo che permettano di accertare le responsabilità per il ricorso eccessivo alla forza e di assicurare i responsabili alla giustizia; |
|
3. |
deplora al tempo stesso il fatto che la leadership dei Fratelli musulmani non abbia invitato esplicitamente la propria base ad astenersi da ogni forma di violenza contro i concittadini, l'esercito e la polizia; deplora anche che la leadership dei Fratelli musulmani non abbia fatto nulla per impedire e fermare tali attacchi e li abbia condannati solo tardivamente; invita i leader della Fratellanza musulmana ad astenersi da atteggiamenti di istigazione ed apologia della violenza e a sostenere un'azione legale contro quelli fra i loro leader che hanno fomentato il ricorso alla violenza; |
|
4. |
condanna tutti gli atti di terrorismo, di incitamento, di violenza e di istigazione all'odio; esorta tutti i soggetti politici e le forze di sicurezza a dar prova della massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi provocazione onde evitare ulteriori violenze, nel migliore interesse del paese; ricorda al presidente ad interim, al governo ad interim e all'esercito egiziano il loro dovere di garantire la sicurezza di tutti i cittadini prescindendo dalle loro opinioni e affiliazioni politiche; esprime profonda preoccupazione per la notizia dell'arresto di decine di minori nel quadro della repressione a danno dei sostenitori dei Fratelli musulmani e chiede il loro rilascio immediato; |
|
5. |
esprime preoccupazione per gli sviluppi politici in Egitto; invita le autorità egiziane, al fine di instaurare le condizioni necessarie a un processo politico inclusivo, a por fine al più presto possibile allo stato di emergenza, a rilasciare tutti i prigionieri politici, compreso il deposto Presidente Morsi, e a trattare i detenuti nel pieno rispetto degli obblighi internazionali; |
|
6. |
sottolinea la necessità che i poteri siano trasferiti quanto prima ad autorità civili democraticamente elette; esprime la sua solidarietà di principio con tutti quegli egiziani che coltivano aspirazioni e valori democratici per il proprio paese e sollecita un rapido ritorno al processo democratico, il che comprende elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque nel quadro di un processo pienamente inclusivo che veda la partecipazione di tutti gli attori democratici, nonché la realizzazione di tutte le necessarie riforme in materia di economia e governance; esorta i Fratelli musulmani a contribuire agli sforzi di riconciliazione; è del parere che qualsiasi divieto, esclusione o persecuzione nei confronti di una forza o di un soggetto politico democratico in Egitto equivarrebbe a ripetere gli errori del passato e non farebbe che intensificare il radicalismo; |
|
7. |
manifesta il proprio sostegno al processo di redazione e di riforma costituzionale, un processo che dovrà porre le fondamenta di un nuovo Egitto veramente democratico che garantisca i diritti e le libertà fondamentali, tra cui la libertà religiosa, a tutti i cittadini egiziani — di ambo i sessi — promuovendo la tolleranza interreligiosa e la convivenza e garantendo la tutela delle minoranze, nonché la libertà di associazione, di assemblea e dei mezzi di informazione; è fermamente persuaso che il processo di consultazione sugli emendamenti costituzionali debbano includere tutte le componenti dello spettro politico egiziano, fra cui l'ala moderata dei Fratelli musulmani nonché un'adeguata rappresentanza femminile, ed essere seguito da un referendum sulla nuova costituzione pluralista e da elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque; |
|
8. |
chiede che si ponga immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, aggressione sessuale e altre forme di trattamento degradante nei confronti delle manifestanti e delle attiviste per i diritti delle donne, che si proceda a indagini serie e imparziali su tutti gli episodi in questione e che i responsabili siano assicurati alla giustizia; |
|
9. |
condanna gli atti di violenza nei confronti della comunità copta e la distruzione di un gran numero di chiese, centri di aggregazione sociale e aziende in tutto il paese; esprime preoccupazione per l'incapacità delle autorità di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la comunità copta, nonostante numerosi avvertimenti; pone in evidenza il pluralismo che ha caratterizzato la storia della società egiziana e la tradizione secolare della comunità copta d'Egitto; invita il governo egiziano a sostenere la comunità copta in ogni possibile forma, in modo che essa possa continuare a essere un elemento importante del tessuto sociale ed economico del paese e sia possibile ristabilire rapidamente la coesistenza pacifica con le altre comunità egiziane; |
|
10. |
ribadisce l'importanza del contributo della società civile, dei sindacati e dei mezzi di informazione alla creazione di una democrazia radicata e duratura in Egitto; invita il governo ad interim a garantire che le organizzazioni della società civile a livello nazionale e internazionale, i sindacati indipendenti e i giornalisti possano agire liberamente nel paese, senza alcuna ingerenza governativa; invita le autorità egiziane a garantire che la commissione cui è stato affidato l'incarico di redigere una nuova legge sulle ONG elabori un progetto di legge che sia conforme alle norme internazionali; sostiene la decisione del Consiglio «Affari esteri» del 21 agosto 2013, tenuto conto delle incidenze negative della situazione economica sui gruppi più vulnerabili della società egiziana, di non interrompere gli aiuti dell'Unione in ambito socioeconomico e a favore della società civile; |
|
11. |
plaude alla raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale egiziano per i diritti umani all'intenzione del governo di aprire un ufficio regionale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani al Cairo ed esorta il governo egiziano ad approvare l'apertura di un siffatto ufficio; |
|
12. |
esorta l'Unione, nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con l'Egitto e l'assistenza finanziaria a suo favore, a tener conto sia del principio di condizionalità («più progressi, più aiuti») sia delle grandi sfide economiche cui si trova confrontato il paese; chiede la definizione di parametri di riferimento chiari e condivisi; plaude alla recente decisione del Consiglio «Affari esteri» di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto di attrezzature che potrebbero essere usate a fini di repressione interna, a riesaminare le licenze di esportazione e a rivedere l'assistenza in materia di sicurezza prestata all'Egitto; |
|
13. |
ribadisce il proprio impegno ad assistere il popolo egiziano nel suo cammino verso le riforme democratiche ed economiche; accoglie con soddisfazione e sostiene gli sforzi di mediazione tra le parti compiuti dal vicepresidente/alto rappresentante, Catherine Ashton, e dal rappresentante speciale, Bernardino León, al fine di individuare una soluzione negoziata all'attuale crisi politica; |
|
14. |
prende atto delle conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti, del 18 giugno 2013, sulla «cooperazione dell'UE con l'Egitto in materia di governance» e chiede di intervenire per garantire una maggiore trasparenza e rendicontabilità riguardo al modo in cui vengono utilizzati i finanziamenti dell'Unione in Egitto, con particolare riferimento ai progetti volti a promuovere la società civile e a tutelare le minoranze e i diritti delle donne; |
|
15. |
rinnova l'invito a porre in essere senza indugio un meccanismo dell'Unione inteso a garantire assistenza legale e tecnica ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni, meccanismo citato nella propria risoluzione del 23 maggio 2013 ma rinviato a causa dei disordini in Egitto; ribadisce che agevolare la restituzione dei beni sottratti da ex dittatori e dai loro regimi rappresenta un imperativo morale per l'Unione europea; esprime la convinzione che il recupero dei beni sia una questione altamente politica in ragione del suo valore simbolico e che possa quindi apportare un contributo importante al ripristino della rendicontabilità, alla creazione di stabilità e di istituzioni solide in uno spirito di democrazia e di legalità nei paesi partner interessati; |
|
16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica araba d'Egitto. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0224.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/131 |
P7_TA(2013)0380
Dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune (2012/2318(INI))
(2016/C 093/20)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 42, 43 e 45, |
|
— |
visto l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visto l'articolo 194 del TFUE, |
|
— |
viste la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 2008, |
|
— |
vista la politica marittima integrata per l'Unione europea del 2007 (COM(2007)0575) e la relazione sui progressi realizzati del 2012 (COM(2012)0491), |
|
— |
vista la dichiarazione dei ministri europei responsabili della politica marittima integrata e della Commissione europea, del 7 ottobre 2012, su un'agenda marina e marittima per la crescita e l'occupazione, la «dichiarazione di Limassol», |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia in materia di sicurezza marittima del 26 aprile 2010, |
|
— |
vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sulla strategia dell'UE per il Corno d'Africa (1), |
|
— |
viste la Carta delle Nazioni Unite e la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982, |
|
— |
vista la proposta congiunta di decisione del Consiglio sugli accordi per l'attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione del 21 dicembre 2012 (2), |
|
— |
visto il Libro verde del 7 giugno 2006 intitolato «Verso la futura politica marittima dell'Unione: Oceani e mari nella visione europea» (COM(2006)0275), |
|
— |
viste la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (3) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 giugno 2012 dal titolo «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» (4), |
|
— |
visto il codice di condotta dell'Agenzia europea per la difesa (AED) per la messa in comune e condivisione del 2012, |
|
— |
vista la strategia marittima dell'Alleanza adottata dalla NATO il 18 marzo 2011, |
|
— |
vista l'azione comune del Consiglio relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria al largo della Somalia (ATALANTA) del 2008 (5), |
|
— |
vista la decisione del Consiglio sulla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) del 2012 (6), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari (7), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2011 sul Corno d'Africa e, in particolare, il quadro strategico definito nell'allegato afferente, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e di difesa comune (8), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 (9) sulle relazioni UE-Cina, |
|
— |
viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare (10) e del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (11), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0220/2013), |
|
A. |
considerando che gli Stati membri dell'Unione comprendono coste per oltre 90 000 chilometri di lunghezza, su due oceani e quattro mari, oltre ai territori oltremare e alle infrastrutture per la sicurezza nazionale in altri oceani; che gli Stati membri dell'Unione sono responsabili del controllo, della sicurezza e della protezione delle acque costiere e territoriali europee, delle zone economiche esclusive (ZEE), della piattaforma continentale, delle infrastrutture marittime e delle risorse marine; che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire la sicurezza di chi viaggia per mare su imbarcazioni battenti la loro bandiera e dei loro cittadini; che l'incapacità degli Stati di controllare il proprio spazio marittimo ha conseguenze che vanno ben oltre le loro zone costiere e marittime; |
|
B. |
considerando che i confini marittimi degli Stati membri costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea; |
|
C. |
considerando che gli spazi marittimi sono spazi accessibili, estesi e privi di limiti, e sono limitati solo da giurisdizioni marittime; che gli spazi marittimi sono difficili da controllare, in particolare poiché il diritto marittimo internazionale mira essenzialmente ad agevolare gli scambi e a garantire la libera circolazione; |
|
D. |
considerando che il 90 % del commercio estero dell'UE e il 40 % del commercio interno avvengono via mare; che l'Unione europea è il principale attore del commercio marittimo a livello mondiale e che gli armatori europei gestiscono il 30 % delle imbarcazioni e il 35 % del tonnellaggio globale, inclusi il 55 % delle navi container e il 35 % delle navi cisterna, rappresentando il 42 % del valore complessivo del commercio marittimo globale; che, nel loro complesso, gli Stati membri dell'UE costituiscono la maggiore zona economica esclusiva (ZEE) del mondo (di circa 25 milioni di chilometri quadrati); |
|
E. |
considerando che qualsiasi strategia marittima dell'UE deve, in primo luogo, promuovere i principi fondamentali stabiliti all'articolo 21 del TFUE, come la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che gli Stati hanno il dovere di attuare e rafforzare il diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS, e di garantire la protezione delle rotte marittime e la tutela dei beni comuni e degli interessi commerciali e ambientali; |
|
F. |
considerando che l'importanza dei flussi marittimi globali per l'Unione è aumentata esponenzialmente quale conseguenza della crescita economica, della globalizzazione e della crescente interdipendenza globale; che l'equilibrio geostrategico marittimo sta rapidamente cambiando, con le potenze emergenti che adottano tecnologie e strategie di limitazione di accesso per affermarsi nelle zone marittime regionali e globali, riducendo l'accesso statunitense ed europeo; che un ambiente marittimo più complesso e vasto con diverse modalità di applicazione approssimativa dei trattati internazionali rende più difficile una cooperazione multilaterale e internazionale efficace per la regolamentazione degli affari marittimi; che è nell'interesse dell'UE garantire la sicurezza marittima non solo nelle acque al largo delle sue coste ma anche negli oceani e nei mari del mondo; |
|
G. |
considerando che vari fattori come la povertà, la mancanza di sviluppo, bassi livelli di controllo statale e applicazione della legge e la vulnerabilità delle rotte facilitano la proliferazione di vari tipi di minacce alla sicurezza marittima; che tali minacce possono derivare sia dai comportamenti degli Stati interessati a perturbare i flussi marittimi internazionali sia dalle attività illegali di attori non statali, quali la criminalità transnazionale (per esempio, traffico di armi o sostanze stupefacenti), terrorismo internazionale o pirateria, che sfruttano la debolezza di un sistema frammentato di governance marittima locale, regionale e globale; che le attività legali e illegali in mare sono aumentate di numero e di complessità a causa della moltiplicazione del numero di attori presenti in mare, rendendo sempre più difficile distinguere le attività legali da quelle illegali; che ciò spinge l'UE a investire in un approccio olistico per far fronte alle complesse sfide transnazionali, che nessuno Stato membro può affrontare da solo; |
|
H. |
considerando che le prospettive globali concernenti le capacità navali e la proiezione di forza stanno rapidamente cambiando e che le potenze emergenti e consolidate mettono sempre più in discussione i principi UNCLOS, l'arbitrato o la regolamentazione internazionali; che, significativamente, la Cina persegue la propria strategia del «filo di perle», cercando di rafforzare ed estendere la propria presenza in mare per una serie di motivazioni dichiarate e non dichiarate, che vanno dall'assicurarsi rotte commerciali ed energetiche al controllo delle risorse marine e delle infrastrutture marittime cruciali, scontrandosi con gli interessi marittimi di praticamente tutti i suoi vicini nel Mar Cinese meridionale e orientale; |
|
I. |
considerando che l'UE e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti dell'UNCLOS e, pertanto, la Convenzione rientra nell'acquis comunitario; |
|
J. |
considerando che, in qualità di attore globale, l'UE deve prendere in considerazione le sfide in materia di sicurezza e le eventuali risposte autonome, specialmente per quanto riguarda il vicino Mar Mediterraneo, il Corno d'Africa e zone dell'Atlantico occidentale ma anche il Pacifico, orientale e occidentale, dall'Artico all'Antartico; |
|
K. |
considerando la proliferazione di attori marittimi non statali illegali, che minacciano le rotte e le infrastrutture marittime cruciali e sfruttano la debolezza degli Stati e delle relative giurisdizioni; |
|
L. |
considerando che la lotta a tali minacce non convenzionali spesso avviene in contesti difficili e pericolosi, che richiedono pertanto mezzi civili e militari; che la PSDC, con una dimensione civile e militare, costituisce un quadro adeguato da utilizzare per lottare contro minacce pericolose in mare e lungo le coste; |
|
M. |
considerando che l'UE non può garantire da sola la sicurezza marittima globale; che è necessario realizzare solidi partenariati con paesi terzi e organizzazioni regionali, in particolare in zone remote, per esempio in Asia, ove è più difficile per l'UE dispiegare le proprie risorse; |
|
N. |
considerando che la strategia di sicurezza europea (SES) non si riferisce specificamente alla dimensione marittima, tranne per l'identificazione della pirateria come minaccia per l'UE; che la politica marittima integrata europea (PMI) tratta questioni marittime ma sfiora appena la questione della dimensione della sicurezza, trascurando in tal modo un ambito fonte di preoccupazioni sempre maggiori per l'UE; che è assolutamente necessario rivedere l'approccio dell'UE alla sicurezza marittima, in particolare con l'adozione di una strategia europea in materia di sicurezza marittima (SESM) che chiarisca le modalità in cui la PMI debba contribuire all'attuazione della SES; che la strategia europea in materia di sicurezza marittima deve definire gli interessi e gli obiettivi strategici dell'UE in materia di sicurezza e identificare gli obiettivi, i rischi, i mezzi disponibili e necessari per l'intervento nonché eventuali scenari; |
|
O. |
considerando che è necessaria una SESM per definire la posta in gioco, i rischi e le opportunità per l'Unione in mare, inclusa la protezione dei cittadini europei e dei loro beni; che tale strategia dovrebbe promuovere i valori e i principi europei, deve essere lungimirante, proattiva e mobilitare tutte le istituzioni e gli attori competenti, sia civili sia militari e sottolineare, in particolare, il fatto che gli Stati membri dell'UE non hanno più i mezzi per sviluppare e mantenere capacità navali con l'unico obiettivo di utilizzarle esclusivamente in eventuali operazioni ad alta intensità; |
|
P. |
considerando che i conflitti e l'instabilità che influiscono sugli interessi dell'UE nei flussi marittimi aperti e nell'accesso sicuro richiedono una maggiore comprensione del legame tra la sicurezza umana, la governance statale e lo sviluppo, e che la strategia dell'UE per il Corno d'Africa dovrebbe pertanto essere utilizzata come modello per un approccio globale che preveda strumenti politici, diplomatici, sociali ed economici dell'UE; che tale approccio globale deve essere al centro della SESM e dovrebbe comportare il coordinamento tra le varie iniziative, agenzie e strumenti dell'Unione, al fine di individuare le cause alla base dell'instabilità e contribuire a risolvere i conflitti, garantire la pace e sostenere la costruzione statale, la governance e lo sviluppo, compresa la riforma del settore della sicurezza, l'approvvigionamento energetico, la sicurezza marittima, commerciale e dei trasporti, la pesca, la salvaguardia ambientale e l'impatto del cambiamento climatico; |
Osservazioni generali su una futura strategia europea in materia di sicurezza marittima
|
1. |
è fermamente convinto che l'UE abbia un interesse vitale in un ambiente marittimo sicuro, accessibile e pulito che consenta il libero transito del commercio e delle persone e l'uso pacifico, legale, equo e sostenibile delle ricchezze degli oceani; che i flussi marittimi rappresentano la linfa vitale del commercio europeo e sono alla base della prosperità e dell'influenza europea; che la sicurezza dei cittadini europei e la promozione dei principi dell'articolo 21 del TFUE sono una responsabilità dell'UE e dello Stato membro; che il quadro istituzionale europeo, tanto civile quanto militare, dovrebbe, pertanto, essere ulteriormente sviluppato in modo da stabilire gli obiettivi, i mezzi e le capacità necessari per assumersi tale responsabilità; |
|
2. |
ricorda agli Stati membri che soltanto animata da uno spirito di impegno, comprensione reciproca e reale solidarietà l'Unione europea sarà in grado di svolgere il proprio ruolo previsto nel trattato di Lisbona e la sua ambizione dichiarata di essere un garante della sicurezza globale; sottolinea, in tal senso, che l'articolo 42, paragrafo 7, del TUE («clausola di difesa reciproca» o «clausola di assistenza reciproca»), l'articolo 222 del TFUE («clausola di solidarietà»), e l'articolo 42, paragrafo 6 del TUE («cooperazione strutturata permanente»), introdotti dal trattato di Lisbona, prevedono un quadro istituzionale atto a garantire la solidarietà efficace tra tutti gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa dell'Unione; ricorda che tali strumenti devono essere ancora attuati; elogia, in particolare, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per la proposta congiunta sugli accordi riguardanti l'attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione europea e li invita a valutare quali sarebbero le conseguenze qualora venisse attuata per far fronte a eventuali sfide in mare o relative a infrastrutture e beni marittimi; esorta il Consiglio ad approvare rapidamente la proposta; |
|
3. |
sottolinea che l'UNCLOS fornisce il quadro giuridico per tutti i tipi di attività svolte negli oceani e nei mari e che può fungere da guida per la risoluzione pacifica delle controversie marittime; invita, pertanto, l'UE e i suoi Stati membri a promuovere l'universalità della Convenzione e a insistere sulla necessità di un'attuazione uniforme e coerente delle sue disposizioni; |
|
4. |
riconosce che l'Unione europea possiede già alcuni degli strumenti necessari per rispondere alle sfide in materia di sicurezza marittima globale e alla necessità di assicurare un ambiente sicuro e stabile, attraverso il SEAE e la Commissione europea, gli strumenti finanziari, la cooperazione allo sviluppo, l'aiuto umanitario, la gestione delle crisi, la collaborazione commerciale e altri pertinenti strumenti operativi; osserva, tuttavia, che gli Stati membri dispongono della maggior parte dei beni materiali e tecnici e che la loro intenzione di rafforzare la cooperazione è fondamentale per il futuro della sicurezza marittima europea; |
|
5. |
rileva, tuttavia, che è necessaria una strategia europea in materia di sicurezza marittima per assicurare un approccio integrato e globale, rivolto in particolare alle minacce, ai rischi, alle sfide e alle opportunità presenti in mare; che una strategia europea in materia di sicurezza marittima, fondata sui valori e i principi europei, deve sviluppare sinergie e trovare risposte comuni, mobilitando tutte le istituzioni e gli attori interessati, sia civili sia militari; che la strategia europea in materia di sicurezza marittima deve identificare tutte le possibili minacce, da quelle convenzionali relative alla sicurezza alle minacce rappresentate dalle catastrofi naturali e dal cambiamento climatico, dalle minacce riguardanti la protezione delle risorse marine vitali alla sicurezza delle infrastrutture marittime e dei flussi commerciali; che deve altresì identificare gli strumenti specifici e le capacità necessarie per fronteggiare tutte le sfide, inclusi i servizi di intelligence, le attività di sorveglianza e pattugliamento, la ricerca e il salvataggio, il trasporto marittimo, l'evacuazione dei cittadini dell'UE e di altri paesi dalle zone di crisi, l'attuazione di embarghi e il sostegno di eventuali missioni e operazioni in ambito PSDC; |
|
6. |
invita l'Alto rappresentante, la Commissione e il Consiglio a elaborare una strategia europea in materia di sicurezza marittima che si fondi sulla connessione e sul coordinamento di tutti gli attori europei e gli Stati membri impegnati nella sicurezza marittima; esorta la Commissione e l'Alto rappresentante/Vicepresidente a porre conseguentemente rimedio alle lacune della politica marittima integrata del 2007 che non include una dimensione di sicurezza nonché ai limiti della strategia di sicurezza europea che non affronta le minacce e i rischi relativi alla sicurezza marittima; è del parere che il livello d'ambizione della SESM, i suoi mezzi e le sue capacità dovrebbero essere ancorati nella strategia di sicurezza europea e nella politica marittima integrata e dovrebbero essere inquadrati dalla necessità di fungere da garante della sicurezza globale, garantendo pertanto la libertà dei flussi marittimi e dell'accesso al mare aperto nel mondo; sottolinea il fatto che la regolamentazione della sicurezza marittima influenzerà a breve, medio e lungo termine tutte le altre componenti della sicurezza e della prosperità europee; |
|
7. |
invita gli Stati membri ad assistere da vicino e a collaborare attivamente con il SEAE e la Commissione nell'elaborazione della nuova strategia europea in materia di sicurezza marittima, al fine di utilizzare in modo efficace tutte le loro diverse risorse, nonché a tenere presente l'individuazione e la creazione di nuove capacità attraverso la condivisione e la messa in comune; ritiene inoltre che la nuova strategia debba integrare anche iniziative congiunte di creazione di forze bilaterali o multilaterali quale la dichiarazione franco-britannica del 2 novembre 2010; |
|
8. |
evidenzia che un approccio marittimo integrato come questo, che combina strumenti civili e militari e riguarda sia gli aspetti interni sia gli aspetti esterni della sicurezza, sta già prendendo forma a livello nazionale in alcuni Stati membri, oltre a essere applicato tra alcuni Stati membri nelle relazioni bilaterali, e occorre pertanto che sia rafforzato a livello di Unione; sottolinea il ruolo che può e deve essere svolto dalle nazioni marittime nel promuovere un'integrazione marittima regionale positiva; ribadisce che le iniziative di integrazione marittima regionale possono e devono portare alla condivisione e messa in comune dei beni navali cruciali al fine di soddisfare le esigenze di capacità dell'UE; |
Rischi potenziali
|
9. |
riconosce che l'aumento del traffico in mare e lo sviluppo delle attività in alto mare e costiere stanno mettendo alla prova la sicurezza marittima rendendo sempre più difficile distinguere le attività legali da quelle illegali in mare; |
|
10. |
osserva che l'UE affronta minacce convenzionali alla sua sicurezza, in particolare da quando la nascita di nuove potenze marittime ha reso più probabile il verificarsi delle rivalità potenziali tra gli Stati sulla proprietà di zone marittime (conflitti di competenza, rivendicazioni territoriali, licenze di esplorazione e sfruttamento nelle acque profonde); osserva, inoltre, che i paesi emergenti hanno sviluppato le loro capacità marittime (marina, sottomarini) e, allo stesso tempo, tendono a mettere in discussione i principi del diritto marittimo internazionale; |
|
11. |
mette in guardia contro lo sfruttamento illegale di importanti risorse naturali e minerali nelle acque degli Stati membri o nei mari limitrofi; constata che la corsa sregolata allo sfruttamento delle risorse marine, naturali e minerali potrebbe avere un effetto nocivo sull'ecosistema marino, aggravando in tal modo l'impatto ambientale delle attività in mare; ricorda che lo sfruttamento delle risorse marine può anche condurre alla militarizzazione indesiderata delle zone marittime; sottolinea tuttavia il diritto di ogni Stato membro di impegnarsi nell'esplorazione e nello sfruttamento delle proprie risorse naturali marine, in modo da ottemperare ai regolamenti in materia ambientale; |
|
12. |
osserva che l'UE necessita di creare solidi partenariati con i paesi terzi e le organizzazioni regionali al fine di garantire la sicurezza e la stabilità del commercio e dello sfruttamento di risorse; evidenzia il fatto che una forte dimensione marittima della PSDC offrirebbe all'UE la possibilità di assolvere efficacemente il proprio ruolo di arbitro internazionale in caso di necessità; |
|
13. |
ammonisce che gli Stati che non intendano collaborare con la comunità internazionale e rispettare i trattati e le norme internazionali e la cui posizione geografica è tale da bloccare le rotte commerciali, oltre a disporre delle capacità tecnologiche e militari per tale scopo, sono attualmente una delle principali preoccupazioni per la sicurezza marittima; ritiene che il SEAE e il Vicepresidente/Alto rappresentante debbano effettuare tutti i tentativi diplomatici per avviare con essi il dialogo e la cooperazione; |
|
14. |
constata che, sebbene non si possano completamente escludere gli scontri militari tra Stati, i rischi diretti e indiretti alla sicurezza dell'UE sono principalmente legati a minacce non convenzionali che sfruttano le difficoltà nell'applicare la legge nelle zone marittime e costiere, in generale dovute al fallimento dello Stato, alla fragilità dello Stato o all'assenza di controllo statale; |
|
15. |
osserva che una delle principali minacce alla sicurezza marittima dell'UE è l'aumento delle attività terroristiche marittime a livello mondiale che minacciano direttamente le imbarcazioni civili e militari dell'UE, le infrastrutture portuali e gli impianti di energia e utilizzano il mare per attaccare e introdursi in obiettivi terrestri; rileva che tali attori interagiscono con le reti del crimine organizzato transnazionale, impegnate in attività illegali in mare, come il contrabbando, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale, il traffico di sostanze stupefacenti e armi, inclusi le armi di piccolo calibro e le armi leggere nonché i componenti delle armi di distruzione di massa; sottolinea il fatto che tali attività illecite aggravano le crisi politiche e umanitarie, ostacolano lo sviluppo sociale ed economico, la democrazia e lo Stato di diritto, alimentano le situazioni di precarietà e causano le migrazioni, l'affollamento interno e immense sofferenze umane; |
|
16. |
è allarmato per l'evidenza sempre più concreta che le reti terroristiche e gli attori statali stiano acquisendo capacità marittime sofisticate, incluse capacità sottomarine, tecnologie radar e di rilevazione, oltre ad avere accesso ai dati logistici relativi al settore dei trasporti marittimi internazionali, capacità in materia di posa di mine e ordigni esplosivi improvvisati trasportati da un natante di superficie (WBIEDs), aumentando così notevolmente il loro grado di pericolosità e la loro capacità di eludere i controlli e indicando un'espansione delle attività in prossimità dell'Europa, in particolare su entrambi i versanti dell'Oceano Atlantico meridionale; |
|
17. |
ritiene che il mantenimento di conflitti congelati in prossimità di varie zone marittime, per esempio il Caucaso meridionale, il Mediterraneo sudorientale o il Mare del Giappone, rappresenti una delle principali fonti di instabilità nel mondo, che mette in pericolo le rotte di trasporto ed energetiche, promuove il commercio di armi nonché agevola le attività di attori non statali come le reti criminali e le cellule terroristiche; |
|
18. |
rimane preoccupato per le attività di pirateria lungo le coste dell'Africa orientale e occidentale; segnala che gli attacchi di pirati (furti con l'uso di armi, sequestro di imbarcazioni e equipaggi ed estorsione di denaro) ostacolano gravemente la libertà di accesso e il flusso in tali aree e rappresentano pertanto una minaccia considerevole al commercio internazionale e alla sicurezza marittima; segnala che la pirateria è in generale un problema dovuto alla mancanza di governance e di sviluppo degli Stati costieri interessati; auspica che l'UE si basi sui risultati dell'operazione in ambito PSDC, EUNAVFOR Atalanta, per avviare operazioni in ambito PSDC destinate a combattere la pirateria altrove; |
|
19. |
mette in guardia contro i problemi posti dalla pirateria, dal terrorismo internazionale e dal crimine organizzato in generale per la sicurezza della navigazione nei punti cruciali di transito marittimo; sottolinea che alcune delle principali vie di navigazione che assicurano l'approvvigionamento energetico globale si trovano o sono accessibili attraverso alcune delle zone marittime maggiormente instabili, come il Canale di Suez, lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Malacca; |
|
20. |
rileva che la lotta alle attività non convenzionali deve basarsi sull'insieme di strumenti della PSDC, anche militari, dal momento che gli interventi spesso avvengono in contesti estremamente difficili in cui gli attori dispongono di un'ampia gamma di armi pericolose; sostiene che, sul modello dell'azione dell'UE nel Corno d'Africa dove sono in corso le operazioni EUNAVFOR Atalanta ed EUCAP NESTOR, le operazioni in ambito PSDC devono essere accompagnate dagli altri strumenti esterni dell'Unione al fine di individuare le cause sociali, economiche e politiche di base della crisi e garantire la sicurezza sostenibile delle regioni interessate; |
|
21. |
constata che la migrazione irregolare probabilmente continuerà a essere fonte di pressioni sui confini marittimi dell'UE, soprattutto alla luce dell'evoluzione politica ed economica nei paesi confinanti a sud e delle prospettive di una continua instabilità nell'Africa settentrionale, nella regione del Sahel, nel Corno d'Africa e nell'Africa subsahariana; ricorda, tuttavia, che l'immigrazione non deve essere considerata come una minaccia alla sicurezza, ma piuttosto come un fenomeno umano che richiede una strategia di gestione solida che unisca la cooperazione regionale, politica e diplomatica e le politiche di sviluppo e investimento nel quadro di partenariati regionali; richiama l'attenzione sul fatto che tale sforzo richieda lo sviluppo di capacità marittime e delle attività della guardia costiera di pattugliamento e salvataggio dei migranti che viaggiano a bordo di imbarcazioni clandestine; |
|
22. |
riconosce che l'aumento del traffico in mare comporta probabilmente maggiori rischi di catastrofi come le fuoriuscite di petrolio e altri incidenti con conseguente inquinamento ambientale, scarico di rifiuti tossici e il bunkeraggio di petrolio illegale; sottolinea che l'UE deve sviluppare ulteriormente una strategia fondata sull'esperienza acquisita con le gravi catastrofi ambientali avvenute in mare in passato, assicurando che tutti gli attori, gli organi e le agenzie dell'UE, in collaborazione con le autorità degli Stati membri, intervengano in modo coordinato, nell'intento di creare le sinergie appropriate, in uno spirito di solidarietà e azione più efficace; |
Zone marittime critiche
Il Mediterraneo
|
23. |
sottolinea il fatto che il Mar Mediterraneo presenta una serie di sfide che potrebbero minacciare la stabilità dell'UE e gli interessi diretti dell'Unione, in particolare considerati gli sconvolgimenti politici e le difficoltà sociali ed economiche che probabilmente persisteranno in alcuni Stati costieri; constata che le conseguenti attività illegali, come il terrorismo e tutti i generi di traffici illeciti, hanno un impatto sulla sicurezza marittima dell'UE, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico al sud; ritiene che sia urgente investire nella cooperazione regionale marittima, che deve includere la cooperazione europea e regionale, le attività di intelligence, sorveglianza, pattugliamento e le attività di guardia costiera, che richiedono mezzi adeguati di proiezione di forza navale; |
|
24. |
sottolinea che il Mediterraneo è teatro di diversi conflitti regionali che riguardano dispute sui confini marittimi e di conseguenza esorta l'UE a impegnarsi per impedire l'ulteriore inasprimento dei conflitti attorno al Mediterraneo, che amplificherebbe le attuali minacce, come le conseguenze della guerra civile in Siria e l'impatto sulla sua zona marittima e su quella dei paesi limitrofi, l'instabilità politica e l'assenza di capacità di governance in Libia, Egitto e Tunisia, l'effetto domino nei vicini Marocco e Algeria, ancora in disaccordo per il conflitto del Sahara occidentale e direttamente interessati dall'inasprimento del conflitto in Mali e nella regione del Sahel; mette inoltre in guardia contro il pericolo derivante dall'interdipendenza delle crisi nel Mediterraneo e l'instabilità e i conflitti nel Medio Oriente, nel Sahel, nel Corno d'Africa, nell'Africa occidentale e sub-sahariana; |
|
25. |
constata che le recenti scoperte di gas naturale nel Mediterraneo orientale hanno creato un nuovo ambiente geopolitico e hanno aumentato significativamente la possibilità di dispute, influenzando direttamente gli interessi legittimi e i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che la Turchia, la Russia, gli Stati Uniti e Israele abbiano aumentato la propria presenza navale nel Mediterraneo; rileva altresì le implicazioni delle controversie irrisolte con la Turchia nel Mar Egeo e l'inasprimento delle tensioni derivanti dall'intenzione di sfruttare le riserve di idrocarburi greche e cipriote in alto mare; esorta pertanto l'UE ad affermare la propria posizione per evitare conflitti riguardanti le risorse naturali nel Mediterraneo e le conseguenti minacce alla sicurezza degli Stati membri dell'UE nella zona, che potrebbero in ultima analisi influire sull'UE nel suo insieme; |
Il Mar Baltico
|
26. |
constata che il Mar Baltico, se si escludono le acque territoriali russe, è un mare interno dell'Unione europea e una via di comunicazione essenziale per diversi paesi costieri; che la stabilità della zona del Mar Baltico e il buon funzionamento del trasporto marittimo dipendono dal coordinamento degli interessi politici tanto tra gli Stati membri quanto tra l'UE e la Federazione russa; che la stabilità politica del Mar Baltico è legata alle questioni relative alla tutela della posizione delle minoranze linguistiche dei paesi costieri, alle operazioni di trasporto dell'energia, all'intenso traffico marittimo delle navi mercantili, a eventuali disastri provocati da petroliere, all'inquinamento degli stock ittici e al degrado ambientale; ricorda inoltre che tra le sfide alla sicurezza marittima nel Mar Baltico sono annoverati le armi chimiche abbandonate sul fondo marino nel corso della Seconda guerra mondiale, le centrali nucleari obsolete presenti sulle coste, gli eventuali attacchi terroristici al trasporto dell'energia nonché il possibile traffico d'armi illegale attraverso i porti che si affacciano sul Mar Baltico; |
Il Mar Nero
|
27. |
ritiene che il Mar Nero rappresenti oggi, in termini geostrategici, una delle regioni marittime più importanti che confinano con l'UE, anche alla luce della necessità di garantire la sicurezza energetica dell'UE e la diversificazione delle sue fonti di energia; osserva che la regione presenta un elevato potenziale di rischio a medio e lungo termine, data la sua posizione strategica in quanto importante via di trasporto di merci ed energia, la sua vicinanza a zone instabili con conflitti protratti, quali i territori contesi dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud e il relativo conflitto tra Mosca e Tbilisi; sottolinea il fatto che, dato che la sicurezza energetica di parecchi Stati membri dell'UE dipende in gran misura dalla sicurezza delle rotte di approvvigionamento di gas e di petrolio che attraversano e costeggiano il Mar Nero, l'UE ha un interesse strategico nell'impedire l'escalation di conflitti regionali prolungati e nell'individuare soluzioni durature per gli stessi; sottolinea che, a tal fine, l'UE potrebbe avere necessità, ove occorra, di mobilitare le forze navali europee; |
|
28. |
ricorda la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero (12) e ribadisce la necessità che l'UE svolga un ruolo più attivo nella configurazione di un ambiente di sicurezza nel Mar Nero; invita nuovamente la Commissione e il SEAE a elaborare una strategia per la regione del Mar Nero che tratti efficacemente le sfide in materia di sicurezza e protezione marittime; |
|
29. |
sottolinea la necessità di un maggiore dialogo con i partner strategici in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti ma sottolinea altresì l'importanza di partecipare a iniziative multilaterali regionali quali la Sinergia del Mar Nero in modo da far fronte a minacce quali le reti criminali implicate nella tratta di esseri umani e nel traffico di sostanze stupefacenti e armi o a problemi quali la pesca illegale e il degrado ambientale; |
Oceano Atlantico e Africa occidentale
|
30. |
osserva che l'Oceano Atlantico svolge un ruolo fondamentale nel commercio europeo; esprime preoccupazione per il fatto che l'Atlantico, e in particolare l'area caraibica, sia una rotta utilizzata per il transito di sostanze stupefacenti provenienti dall'America meridionale; è preoccupato per il fatto che lo sviluppo delle attività economiche nei prossimi decenni, in particolare con l'allargamento del canale di Panama, potrebbe favorire l'aumento delle attività criminali nella zona; |
|
31. |
ritiene che nella costa dell'Africa occidentale, e in particolare nel Golfo di Guinea, si trovino oggi alcune delle minacce più gravi incombenti sull'Europa; esprime grave preoccupazione per il fatto che lungo le coste dell'Africa occidentale si stiano sviluppando serie minacce in relazione ad attività criminali, traffico di stupefacenti e armi nonché tratta di esseri umani; constata, al contempo, che i paesi del Golfo di Guinea sono sempre più teatro operativo per le reti terroristiche regionali, come Boko Haram in Nigeria, le cui azioni si estendono ai paesi limitrofi e che sono collegate a reti diffuse a livello globale, tra cui Al-Qaeda nel Maghreb islamico, come dimostra chiaramente la crisi in Mali; |
|
32. |
constata con preoccupazione che i paesi nel Golfo di Guinea sono soggetti a una continua instabilità politica e alcuni corrono il rischio di fallimento dello Stato, come nel caso della Guinea-Bissau, che è diventata una piattaforma per il traffico di stupefacenti provenienti dall'America latina e diretti in Europa; |
|
33. |
rileva che la regione è altresì un importante fornitore energetico, poiché i paesi del Golfo di Guinea attualmente forniscono il 13 % delle importazioni di petrolio e il 6 % delle importazioni di gas nell'Unione europea, mentre la Nigeria fornisce il 5,8 % delle importazioni di petrolio complessive dell'UE; prevede che l'importanza della regione aumenti alla luce delle recenti scoperte di riserve di petrolio e gas in alto mare; teme, perciò, che la corsa per l'accaparramento delle risorse naturali d'alto mare possa originare ulteriori conflitti e attività criminali; |
|
34. |
sottolinea che l'instabilità, l'attività terroristica e criminale al largo delle coste dell'Africa occidentale sono fortemente collegate all'instabilità nella regione del Sahel nel suo complesso; esorta pertanto l'UE, nel quadro della missione civile EUCAP Sahel Niger in ambito PSDC, a integrare le azioni antiterroristiche nella regione del Sahel in una strategia regionale e di vasta portata per fronteggiare le minacce al largo delle coste dell'Africa occidentale, in particolare nel Golfo di Guinea; invita l'UE in tale contesto ad assicurare il coordinamento tra le due missioni in ambito PSDC nella regione — EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali –, nonché con gli sforzi sulla terraferma e in mare, per combattere il terrorismo e altre forme di criminalità organizzata nella regione; |
|
35. |
accoglie con favore l'annuncio della Commissione in merito al programma CRIMGO per le rotte marittime critiche del Golfo di Guinea, volto a migliorare la sicurezza delle acque nel Golfo di Guinea garantendo la formazione della guardia costiera e istituendo una rete per la condivisione delle informazioni tra le autorità di sette paesi costieri dell'Africa occidentale, finanziata attraverso lo strumento di stabilità; invoca la rapida attuazione del programma CRIMGO al largo delle coste dell'Africa occidentale; chiede altresì la creazione di meccanismi specifici di cooperazione per unire il programma finanziato dalla Commissione e le missioni EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali in ambito PSDC, le cui azioni sono intrinsecamente rivolte alle cause di instabilità al largo del Golfo di Guinea; |
|
36. |
sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia delle attività dell'UE nel Golfo di Guinea; suggerisce la creazione di sinergie specifiche onde garantire un valore aggiunto derivante dal coordinamento degli strumenti e delle strutture esistenti in seno all'UE, quale l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA); |
|
37. |
invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a mappare le infrastrutture degli Stati membri dell'UE e dei partner ACP nei siti strategici — come la base aerea di Lajes nelle Azzorre, Portogallo, e le isole di Capo Verde — che possono essere utilizzate per sviluppare operazioni navali e aeree specifiche contro la proliferazione, il terrorismo, la pirateria e la criminalità organizzata nel Golfo di Guinea e, oltre, nell'Oceano Indiano meridionale, con un partenariato trilaterale che preveda la cooperazione transatlantica con Stati Uniti, Canada, Brasile e altri paesi dell'America latina e la cooperazione UE-Unione africana; |
Il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano occidentale
|
38. |
sottolinea che, a causa della pirateria, il Golfo di Aden è oggi una delle zone marittime più pericolose al mondo; ricorda che la pirateria è una forma particolare di criminalità organizzata che richiede un approccio speciale, ampio e olistico, che consideri il rapporto causale tra pirateria e governance sociale, politica ed economica, come dimostrano in particolare i contesti del Corno d'Africa e della Somalia; rileva che la tracciabilità del flusso di denaro dei pagamenti dei riscatti, lo smantellamento delle reti criminali e il perseguimento penale dei criminali sono elementi fondamentali nella lotta alla pirateria e possono essere attuati unicamente sfruttando i benefici della cooperazione tra le autorità degli Stati membri, Europol e Interpol; osserva che esiste in tal senso un legame concreto tra la politica in materia di sicurezza esterna e l'applicazione della legislazione interna; |
|
39. |
accoglie con favore l'avvio della missione civile EUCAP Nestor in ambito PSDC volta a rafforzare le capacità marittime nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale e che mira a fornire un contributo più sostenibile e locale per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione EUNAVFOR Atalanta; |
|
40. |
sottolinea il recente successo, che deve continuare, ottenuto dalla missione EUNAVFOR Atalanta nel limitare il numero di attacchi di pirati nell'Oceano Indiano occidentale e nel migliorare la credibilità della PSDC; rileva che l'operazione Atalanta è la prima missione navale in ambito PSDC e che essa deve fungere da modello per lo sviluppo e l'attuazione futuri della dimensione marittima della PSDC, tenendo presenti i successi ottenuti, le lacune e le lezioni apprese; accoglie con favore il ruolo positivo assunto da EUNAVFOR Atalanta nel meccanismo SHADE (Shared Awareness and De-confliction) per promuovere il coordinamento tra forze navali multinazionali, nazionali e regionali che operano nell'area, e in particolare con l'operazione NATO Ocean Shield; accoglie altresì con favore la buona cooperazione tra le agenzie dell'UE (come il Centro Satelliti dell'UE (SatCen) e l'EMSA) e i terzi, in particolare nel campo dell'interpretazione delle immagini satellitari delle imbarcazioni, anche in assenza di accordi formali che sanciscono tale cooperazione; invita l'UE a formalizzare il collegamento tra gli strumenti e gli organi dell'UE esistenti, come quello creato tra Atalanta, l'EMSA e il SatCen, in modo da evitare la duplicazione di compiti, risorse e competenze e trarre gli evidenti benefici operativi di tali sinergie; |
|
41. |
sottolinea che l'approccio globale, che in questo caso particolare trae origine dal quadro strategico per il Corno d'Africa, è evidente nella combinazione delle tre missioni in ambito PSDC in corso nella regione (EUNAVFOR Atalanta, la missione di addestramento dell'UE in Somalia ed EUCAP Nestor), affiancate dall'impegno politico e dalle politiche di sviluppo; accoglie con favore l'attivazione del centro operativo dell'UE allo scopo di facilitare il coordinamento e il rafforzamento delle sinergie tra queste missioni, che rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo della PSDC; sottolinea che questo esempio di complementarietà e coordinamento deve ispirare altre azioni simili, in cui le missioni e le operazioni in ambito PSDC siano avviate in risposta a problemi dalle diverse sfaccettature; rileva che una capacità di condotta e pianificazione militare permanente non potrà che migliorare ulteriormente l'integrazione della componente navale nelle missioni e operazioni in ambito PSDC; |
|
42. |
riconosce le misure di protezione a bordo delle navi introdotte dalle società di navigazione; sostiene le richieste recentemente espresse dall'industria marittima a favore di una regolamentazione delle società private di sicurezza marittima e ribadisce la sua richiesta all'Organizzazione marittima internazionale, agli Stati di bandiera e all'industria marittima di collaborare al fine di elaborare un codice di condotta che favorisca l'attuazione di norme chiare, coerenti ed esecutive concordate a livello internazionale in merito all'impiego a bordo delle navi di personale di sicurezza armato assunto privatamente; invita inoltre le società private di sicurezza marittima ad agire nel rigoroso rispetto di tali norme; |
L'Artico
|
43. |
sottolinea che l'apertura dei passaggi marittimi dell'Artico è una conseguenza diretta del cambiamento climatico e sottolinea il fatto che, per prima cosa, occorre che l'UE investa nella preservazione e conservazione della regione e delle sue risorse e beni ambientali cruciali assicurando, al contempo, che le risorse dell'Artico siano utilizzate in modo sostenibile e nel rispetto delle popolazioni locali; evidenzia l'importanza della pace e della stabilità globali nella regione; sottolinea, pertanto, la necessità di una politica dell'UE per la regione artica coesa e coordinata, in cui siano chiaramente definite le priorità dell'Unione, le sfide potenziali e la strategia; evidenzia il fatto che, unitamente agli interessi danesi, finlandesi e svedesi nell'Artico, una futura adesione dell'Islanda all'Unione rafforzerebbe la trasformazione dell'UE in un'entità costiera artica, rimarcando la necessità di una politica artica sempre più coordinata a livello di Unione; accoglie, al riguardo, la succitata comunicazione congiunta intitolata «Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe» e ribadisce la necessità di un dialogo politico con tutti i partner nella regione, compresa la Russia; |
|
44. |
sottolinea l'importanza di nuove rotte commerciali attraverso i passaggi artici anche per l'Unione e le economie dei suoi Stati membri; sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali; ribadisce che le annose dispute territoriali tra gli Stati artici dovrebbero essere risolte in maniera pacifica e chiede un maggior coinvolgimento dell'UE nella regione e una valutazione di quali strumenti e capacità potrebbero essere necessari per far fronte ai conflitti nell'area; evidenzia, in ogni caso, la necessità di evitare la militarizzazione dell'Artico; invita la Commissione a presentare proposte su come il progetto Galileo possa arrecare beneficio alla politica dell'UE per l'Artico e su come potrebbe essere sviluppato per garantire una navigazione più sicura nelle acque dell'Artico, investendo perciò in modo particolare nella sicurezza e accessibilità del passaggio a nordest; |
L'Oceano Pacifico
|
45. |
sottolinea la rilevanza globale dell'Oceano Pacifico, e in particolare del Mar Cinese meridionale, attraverso il quale transita un terzo degli scambi commerciali mondiali; esprime inquietudine per la situazione di crescente tensione ed esorta pertanto con urgenza tutte le parti coinvolte ad astenersi da azioni militari e politiche unilaterali, ad abbassare i toni e a risolvere le loro contrastanti rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese meridionale mediante arbitrato internazionale ai sensi del diritto internazionale, con particolare riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di garantire la stabilità regionale e la libertà e sicurezza della navigazione nel Mar Cinese meridionale; |
|
46. |
ritiene che uno strumento di progresso per un'eventuale risoluzione pacifica della tensione nelle aree del Mar Cinese meridionale e orientale sia il negoziato e l'attuazione congiunta dei codici di condotta per lo sfruttamento pacifico delle zone marittime in questione, inclusa la creazione di rotte commerciali sicure e di quote per la pesca o la ripartizione delle zone per l'esplorazione delle risorse; |
|
47. |
invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a identificare i rischi per la pace e la sicurezza in caso di un inasprimento delle tensioni e del conflitto armato nel Mar Cinese orientale e meridionale; |
|
48. |
osserva che alcuni Stati, in particolare l'Australia, hanno già un'attività politica significativa nel Pacifico e che l'UE dovrebbe basarsi sulla cooperazione bilaterale e multilaterale al fine di garantire la sicurezza e la protezione nella regione; |
|
49. |
sottolinea l'importanza dell'allargamento del Canale di Panama, che deve essere completato nel 2014, per il cambiamento dell'equilibrio geostrategico marittimo e per le straordinarie opportunità che si aprirebbero per l'UE e i suoi Stati membri; ammonisce che le capacità marittime e infrastrutture portuali degli Stati membri devono essere preparate ad affrontare il prevedibile aumento dei flussi commerciali marittimi e i conseguenti rischi per la sicurezza, derivanti tra l'altro da maggiori sollecitazioni ambientali e dall'attività criminale; evidenzia che il collegamento tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico potrebbe diventare un'importante rotta alternativa dall'Asia all'Europa e viceversa attraverso l'Occidente; |
Sviluppo degli strumenti e delle capacità esistenti
|
50. |
è fermamente convinto che la crisi finanziaria ed economica debba essere vista come un'opportunità per attuare l'iniziativa di condivisione e messa in comune per la generazione di capacità marittime a livello realmente europeo, in particolare traendo profitto dall'iniziativa LeaderSHIP 2020 e promuovendo la messa in rete degli attori della costruzione e della riparazione navale e dei settori ad esse collegati, che può contribuire a mantenere capacità militari credibili e rappresenta l'unico modo per assicurare che l'Europa riesca a far fronte alle sfide di sicurezza globale dei suoi spazi marittimi e delle sue capacità navali; |
|
51. |
deplora tuttavia il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano imposto decisi tagli ai bilanci per la difesa nazionale a causa della crisi finanziaria e della regressione economica e che tali tagli, avvenuti per lo più senza un coordinamento dell'Unione e senza tenere conto della strategia di sicurezza europea, possano compromettere seriamente la capacità dell'Unione di far fronte tempestivamente alle sfide di natura marittima e altre relative alla sicurezza, nonché di adempiere agli obblighi internazionali, limitando il suo contributo alla sicurezza globale; |
|
52. |
sottolinea che la priorità della condivisione e messa in comune proposta dall'UE per favorire un maggiore coordinamento, una spesa più razionale per la difesa e maggiori economie di scala tra gli Stati membri, non ha ancora sortito risultati, neppure nel settore della sicurezza marittima; |
|
53. |
elogia l'operato dell'AED nel gettare le basi necessarie per conseguire l'obiettivo di condivisione e messa in comune attraverso dei requisiti di armonizzazione e progetti concernenti la formazione navale e la logistica; accoglie con favore lo studio del gruppo di esperti (Wise Pen team) del 2012 in merito ai requisiti e alle capacità marittime; esorta gli Stati membri, alla luce del mandato e dell'esperienza dell'AED, a richiedere sostegno e assistenza tecnica laddove sia necessario tagliare il bilancio per la difesa, onde evitare di compromettere lo sviluppo delle capacità strategiche nell'Unione, che deve far fronte alle carenze e alle lacune in modo coordinato; incoraggia gli Stati membri a collaborare con l'AED per individuare le esigenze in termini di capacità, in particolare per quanto riguarda le capacità militari, civili e a duplice uso nel settore marittimo; esorta l'Alto rappresentante/Vicepresidente, con la collaborazione dell'AED e della DG Affari marittimi e pesca, a individuare tutti i beni navali e marittimi che soddisfano le capacità marittime e i requisiti del 2012 e che rischiano di essere persi dagli Stati membri dell'UE a causa delle difficoltà finanziarie ed economiche e a cercare dei modi per conservarli e metterli al servizio della politica marittima integrata europea e della futura strategia europea in materia di sicurezza marittima; |
|
54. |
ricorda che le capacità a duplice uso sono necessarie per l'attuazione della PSDC, alla luce delle sfide complesse che il mondo odierno pone alla sicurezza; sottolinea che le attuali crisi nella regione del Sahel e nel Corno d'Africa hanno evidenziato la necessità di un approccio globale che coinvolga, da un lato, l'intera gamma di mezzi civili e militari e preveda, dall'altro, l'impiego di attrezzature e capacità a duplice uso, incluse le capacità navali europee e le capacità di costruzione navale civile e militare, destinate a garantire la sicurezza e la resilienza delle navi; invita gli Stati membri a collaborare con gli organi e le agenzie dell'UE competenti, in particolare con la Commissione, l'AED e l'Agenzia spaziale europea (ESA), per reperire fondi dell’UE per lo sviluppo delle capacità a duplice uso, in modo da colmare le carenze a livello nazionale, regionale e di Unione; ricorda il potenziale a duplice uso del programma Galileo e la sua importanza per l'attuazione e l'efficacia delle operazioni in ambito PSDC, in particolare nel settore marittimo; sottolinea, tuttavia, che occorre dare priorità a una maggiore trasparenza, efficienza e ad approcci multilaterali nell'ambito dello sviluppo di capacità; |
|
55. |
ribadisce la necessità di consolidamento di una base tecnologica a livello di UE e finanziata dall'Unione nel settore della difesa, incluse le capacità di costruzione navale e di produzione delle apparecchiature; ricorda, alla luce dell'attuale crisi economica e finanziaria, che la creazione e il sostegno di industrie per la difesa europee, capaci e autosostenibili, porterebbero alla creazione di posti di lavoro e alla crescita; esorta un dialogo qualitativo con le parti interessate a livello industriale, poiché lo sviluppo delle capacità navali richiede un impegno pluriennale; sottolinea l'esigenza che gli Stati membri dell'UE e l'industria razionalizzino e armonizzino le norme, per assicurare la compatibilità operativa dell'Europa in termini di capacità marittime e navali, inclusi i sistemi e le tecnologie di comunicazione; |
|
56. |
ritiene che la rete di sorveglianza marittima dell'AED (MARSUR) costituisca un'innovazione che porta valore aggiunto allo sviluppo della dimensione marittima della PSDC; invoca con fermezza una collaborazione appropriata tra MARSUR e altri progetti dell'Unione al fine di sviluppare la sorveglianza marittima, come Copernicus — il programma europeo di osservazione della terra (precedentemente noto come GMES, monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), i progetti per i servizi marini e di sicurezza o le iniziative dell'EMSA per la sorveglianza marittima; |
|
57. |
è del parere che il lavoro dell'EMSA, dell'ESA e del programma Copernicus possa contribuire a dare forma alla dimensione marittima della PSDC e che debba essere destinato formalmente a tal fine; sottolinea che la loro competenza li mette nella posizione ideale per fornire servizi e assistenza alle missioni in corso in ambito PSDC per quanto riguarda la sorveglianza, le attività di pattugliamento o la raccolta, lo studio e la divulgazione di informazioni satellitari, sulla falsariga della collaborazione sviluppata, seppur informalmente, tra l'EMSA e l'operazione EUNAVFOR Atalanta; |
|
58. |
invoca la creazione di una funzione della guardia costiera realmente europea, sulla base dell'esperienza già acquisita da Frontex e dalla Rete europea di pattuglie costiere, a cui distinti organismi ed enti governativi forniscono le capacità, che agisca nell'ambito della giurisprudenza risultante dalla cooperazione nell'ambito della Giustizia e degli Affari interni, con l'obiettivo di proteggere i confini dell'UE, i cittadini europei e la vita delle persone in pericolo nelle acque costiere dell'Unione; |
|
59. |
elogia il lavoro svolto nel quadro dello sviluppo di un ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per conseguire una capacità di sorveglianza marittima europea efficace; esorta pertanto l'UE a investire con decisione nell'ulteriore sviluppo del CISE, alla luce dell'esperienza acquisita con progetti quali MARSUNO, BluemassMed ed EUROSUR, al fine di essere in grado di individuare, monitorare e far fronte alle sfide marittime nelle acque degli Stati membri dell'UE o in prossimità dell'UE; |
|
60. |
chiede, considerato che i membri dell'UE e della NATO hanno un unico insieme di forze navali, un maggiore coordinamento strategico tra le due organizzazioni per quanto concerne la sicurezza marittima; è del parere che la futura strategia di sicurezza marittima dell'UE debba essere indipendente, seppur complementare, rispetto a quella dell'Alleanza per far fronte al maggior numero possibile delle sfide summenzionate, garantendo al contempo l'utilizzo ottimale dei beni marittimi limitati; accoglie con favore i risultati positivi derivanti dall'unificazione della sede operativa delle due organizzazioni a Northwood; ritiene che l'UE debba rivolgere l'attenzione all'evidente valore aggiunto derivante da un approccio globale volto a far fronte a sfide eterogenee, come dimostrato nel caso della gestione degli aspetti diplomatici, finanziari e giudiziari dopo l'efficace azione di contrasto alla pirateria esercitata con Atalanta; invoca ulteriori miglioramenti nella condivisione di informazioni tra la NATO e l'UE, nonché un maggiore coordinamento con altri attori internazionali; |
|
61. |
lamenta il fatto che la situazione odierna continui a essere contraddistinta dalla duplicazione, dalla sovrapposizione, dallo spreco delle risorse e dalla guerra fra gli organi e le agenzie dell'UE che operano nel settore della sicurezza marittima; esorta l'UE a elaborare ulteriori modi per ridurre gli oneri amministrativi e finanziari dovuti all'inutile sovrapposizione delle funzioni, delle competenze, degli equipaggiamenti e delle risorse tra i vari organi e attori dell'UE, consentendo in tal modo all'Alto rappresentante/Vicepresidente di svolgere il proprio ruolo di coordinamento; |
|
62. |
chiede, alla luce di quanto sopra esposto, che gli sforzi di coordinamento e connessione siano integrati nella strategia europea per la sicurezza marittima, con orientamenti chiari in merito alla cooperazione tra le direzioni generali competenti, incluse le DG Affari marittimi e pesca, Affari interni, Giustizia, Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Fiscalità e unione doganale, Ricerca e innovazione e Sviluppo, nonché il Servizio europeo per l'azione esterna e il Servizio degli strumenti di politica estera; ritiene che si debba procedere in modo analogo per la cooperazione a livello di agenzie tra AED, EMSA, SatCen, Europol, Frontex, lo Stato maggiore dell'UE, la Direzione per la gestione delle crisi e la pianificazione, il Centro per l'analisi di intelligence dell'UE e le autorità competenti negli Stati membri; |
|
63. |
accoglie con favore le attività dei Capi delle Marine europee (CHENS) nel promuovere il dialogo tra le marine europee e l'esame di questioni di interesse comune; auspica che i risultati delle riunioni annuali del CHENS e dei suoi gruppi di lavoro specializzati possano contribuire alla strategia europea in materia di sicurezza marittima e alla sua attuazione nel quadro della PSDC, al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione e assicurare un approccio integrato ed efficace; |
|
64. |
invita il Consiglio europeo sulla difesa del dicembre 2013 ad approvare una strategia in materia di sicurezza marittima che includa i pareri del Parlamento europeo espressi nella presente relazione; ricorda agli Stati membri che il mondo odierno e, in particolare, le sfide e le minacce che esso presenta, richiedono un'azione coesa, coerente e convincente per proteggere i 500 milioni di cittadini dell'UE; ricorda che tali sfide richiedono che la politica estera dell'Unione si fondi sul riconoscimento della necessità e sulla promozione della pace e della sicurezza nel mondo; |
o
o o
|
65. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO e al presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0006.
(2) JOIN(2012)0039 — 2012/0370(NLE).
(3) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 71.
(4) JOIN(2012)0019.
(5) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(6) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.
(7) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 7.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0455.
(9) Testi approvati, P7_TA(2013)0097.
(10) GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 61.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0203.
(12) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 81.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/144 |
P7_TA(2013)0381
Strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulle strutture militari dell'UE: situazione attuale e prospettive future (2012/2319(INI))
(2016/C 093/21)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2012 sullo sviluppo delle capacità militari, |
|
— |
visto l'obiettivo primario 2010 approvato dal Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, |
|
— |
viste le clausole di difesa reciproca e di solidarietà contenute nel trattato di Lisbona, che impongono agli Stati membri di fornire aiuto e assistenza qualora uno di essi sia vittima di una calamità, di un attacco terroristico o di un attacco armato, |
|
— |
viste la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sull'attuazione della stessa, approvata dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, |
|
— |
vista la decisione 2011/871/PESC del Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (1), |
|
— |
vista la decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa e che abroga l’azione comune 2004/551/PESC (2), |
|
— |
vista la discussione dei ministri della difesa durante la riunione del Consiglio «Affari esteri» del 23 aprile 2013 sulla preparazione del Consiglio europeo sulla sicurezza e la difesa del dicembre 2013, |
|
— |
viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (3), del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative (4), del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (5) e del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE (6), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0205/2013), |
Considerazioni generali
|
1. |
rileva con sempre maggiore urgenza l'insufficiente capacità dell'UE di reagire alle crisi internazionali in maniera tempestiva ed efficace, a dispetto del suo impegno di lunga data per il mantenimento della pace, la salvaguardia dei diritti umani, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta dell'ONU; sottolinea che è nell'interesse dell'UE e degli Stati membri agire coerentemente in qualità di garanti della sicurezza non solo in Europa ma anche nel resto del mondo, e in particolare nei paesi vicini; |
|
2. |
ricorda il suo fermo impegno a favore di un approccio globale nei confronti della gestione delle crisi, integrando un vasto spettro di mezzi diplomatici, economici, di sviluppo e, come ultima istanza, militari, come dichiarato in particolare nelle sue risoluzioni concernenti le relazioni annuali sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); sottolinea che le strutture e le capacità militari costituiscono parte integrante di tale approccio globale e su di esse si basa la capacità dell'UE di reagire alle minacce, ai conflitti e alle crisi, comprese le crisi umanitarie e le calamità naturali, in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi; |
|
3. |
constata con rammarico che le recenti operazioni militari sia in Libia che in Mali hanno dimostrato la mancanza di progressi verso una politica di sicurezza e di difesa veramente comune e sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione a livello europeo, se l'UE vuole essere presa sul serio come attore efficace e credibile a livello mondiale; |
|
4. |
ricorda che ai sensi del trattato l'UE deve provvedere alla definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune; ricorda altresì gli obblighi degli Stati membri ai sensi della clausola di difesa reciproca; |
|
5. |
ribadisce la sua profonda preoccupazione riguardo alle riduzioni continue e prive di coordinamento dei bilanci nazionali per la difesa, che ostacolano gli sforzi tesi a colmare i divari in termini di capacità e mettono a repentaglio la credibilità della PSDC; esorta gli Stati membri a porre fine a tale tendenza irresponsabile e a invertirla, nonché a intensificare gli sforzi a livello nazionale e di Unione per limitarne le conseguenze attraverso una cooperazione, una messa in comune e una condivisione maggiori; |
|
6. |
ricorda la sua risoluzione sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE e ribadisce le raccomandazioni volte a contrastare gli effetti negativi della crisi sulle capacità militari a livello dell'UE attraverso un migliore coordinamento della pianificazione della difesa, la messa in comune e la condivisione delle capacità, il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per la difesa, la creazione di una base industriale e tecnologica europea per la difesa maggiormente integrata, sostenibile, innovativa e competitiva, che consenta di formare un mercato europeo dei materiali per la difesa e trovi nuove forme di finanziamento a livello dell'UE; |
|
7. |
esorta gli Stati membri dell'UE e la Commissione ad adottare le misure necessarie per facilitare la ristrutturazione e il consolidamento delle capacità industriali della difesa, al fine di ridurre le sovraccapacità esistenti che non sono sostenibili; |
|
8. |
accoglie con favore l'attività della task force della Commissione europea sulle industrie e i mercati della difesa e la comunicazione della Commissione, del 24 luglio 2013, dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)0542), e invita la Commissione a sviluppare proposte per sfruttare, attraverso un approccio flessibile, politiche e strumenti di più ampio respiro dell'UE a sostegno degli obiettivi di difesa e sicurezza, in particolare in ambiti aventi carattere trasversale come le tecnologie a duplice uso; |
|
9. |
sottolinea che le strutture militari esistenti all'interno dell'UE che operano a livello di Unione, multinazionale e nazionale devono continuare il processo di trasformazione, al fine di creare forze armate modulari, interoperabili e dispiegabili adatte alle operazioni multinazionali; |
|
10. |
accoglie con favore il rinnovato impulso dato dal Consiglio europeo nel dicembre 2012 al rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza operative delle operazioni PSDC, con il rafforzamento della cooperazione europea al fine di offrire capacità che guardino al futuro e colmino lacune fondamentali, oltre a rafforzare l'industria della difesa europea; |
|
11. |
invita il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare proposte, in vista della riunione del Consiglio europeo del dicembre 2013, che riflettano le raccomandazioni della presente risoluzione e prevedano opzioni per far avanzare la cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa tra gli Stati membri disponibili in tal senso, in base alle disposizioni del trattato su una cooperazione strutturata permanente, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra tutti gli Stati membri in merito ad un'agenda ambiziosa; |
|
12. |
decide di preparare, come parte del suo proprio ordine del giorno per la prossima convenzione costituzionale, proposte per rafforzare i trattati in relazione allo sviluppo della PSDC; |
Migliorare la capacità dell'UE di pianificare e condurre operazioni militari
|
13. |
rileva con rammarico come, a dieci anni di distanza dalla prima operazione militare autonoma guidata dall'UE, l'Unione non possieda ancora una capacità permanente di pianificazione e condotta militare e deplora gli effetti inibitori che ciò sta avendo sulla capacità dell'UE di reagire a crisi acute; ricorda che gli attuali accordi, che prevedono l'attivazione ad hoc di un quartiere generale nazionale, costituiscono un approccio meramente reattivo e non apportano risorse per la necessaria pianificazione anticipata; |
|
14. |
è del parere che il centro operativo attivato, sebbene sia da accogliere con favore per il suo ruolo nel coordinamento delle missioni nel Corno d'Africa, costituisca una misura largamente insufficiente verso tale capacità permanente, in ragione delle sue risorse limitate e delle sue funzioni strettamente legate al supporto; deplora il fatto che l'iniziativa dei cinque paesi «Weimar Plus» non abbia portato a risultati più incisivi; esorta gli Stati membri a concordare, come primo passo, l'affidamento al centro operativo della pianificazione operativa di missioni non esecutive, come le missioni di addestramento dell'UE per il Mali e la Somalia; |
|
15. |
chiede ancora una volta la creazione di un quartiere generale operativo dell'UE a pieno titolo nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), se necessario tramite una cooperazione strutturata permanente; sottolinea che si deve trattare di una struttura civile-militare, responsabile della pianificazione e della conduzione sia di missioni civili che di operazioni militari dell'UE, con catene di comando civili e militari distinte; |
|
16. |
osserva che la creazione di un quartiere generale operativo dell'UE migliorerebbe notevolmente la memoria istituzionale dell'UE nella gestione delle crisi, contribuirebbe allo sviluppo di una cultura strategica comune attraverso il distacco di personale nazionale, massimizzerebbe i vantaggi del coordinamento civile-militare, consentirebbe la messa in comune di talune funzioni, ridurrebbe i costi a lungo termine e faciliterebbe la vigilanza politica da parte del Parlamento e del Consiglio; |
|
17. |
sottolinea la necessità di una capacità permanente di pianificazione e conduzione militare anche per quanto attiene agli obblighi derivanti dalla clausola di difesa reciproca e di solidarietà e sottolinea l'esigenza di garantire un livello adeguato di preparazione e rapidità di reazione qualora una delle due clausole venga invocata; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a proporre accordi pratici per la clausola di difesa reciproca al fine di definire la reazione a livello di Unione; |
Rafforzare i gruppi tattici dell'UE: lo strumento di reazione rapida e di stabilizzazione dell'Unione
|
18. |
riconosce il contributo dei gruppi tattici dell'UE alla trasformazione delle forze armate degli Stati membri, attraverso lo stimolo dell'interoperabilità militare e la promozione della cooperazione multinazionale; deplora che il concetto non abbia ancora dimostrato la propria utilità come strumento di reazione rapida nelle operazioni e che senza modifiche sostanziali, qualsiasi accordo sul dispiegamento appaia improbabile; ritiene che la situazione in Mali sia un'occasione mancata per il primo utilizzo di gruppi tattici dell'UE; |
|
19. |
ritiene che, al fine di aumentare l'efficacia dei gruppi tattici, sia opportuno prestare adeguata attenzione alla loro composizione, sapendo che, in generale, gli Stati della stessa regione condividono un'analoga percezione delle minacce, facilitando in tal modo la necessaria risposta a esse; |
|
20. |
è del parere che il meccanismo ATHENA riveduto per i costi comuni delle operazioni militari non tenga ancora adeguatamente conto delle specificità del concetto di gruppi tattici e chiede un ampliamento significativo dei costi comuni per le operazioni di reazione rapida, fino alla completa copertura dei costi in caso di ricorso ai gruppi tattici; ritiene che l'applicazione del principio «ciascuno si fa carico delle spese del proprio personale» ai gruppi tattici messi a disposizione su base volontaria e a rotazione sia contraria al principio dell'equa condivisione degli oneri; |
|
21. |
invita il Vicepresidente/Alto rappresentante a presentare proposte al fine di adeguare il meccanismo ATHENA alle specificità dei gruppi tattici, se necessario attraverso la cooperazione strutturata permanente, parallelamente alla creazione di un quartier generale operativo permanente; esorta nel contempo il Vicepresidente/Alto rappresentante a presentare una proposta per la creazione e il finanziamento di un fondo di avvio per le attività preparatorie delle operazioni militari dell'UE, come stabilito dal trattato; |
|
22. |
prende atto degli sforzi in seno al Consiglio e al SEAE per aumentare la flessibilità e l'utilizzabilità dei gruppi tattici, che tuttavia finora hanno prodotto pochi risultati tangibili; sottolinea che è necessario un livello elevato di interoperabilità, non solo a livello tecnico, ma anche a livello procedurale e concettuale, in particolare per allineare le regole di ingaggio e trasferimento di autorità ed eliminare le clausole restrittive nazionali; |
|
23. |
invita il Consiglio europeo a prendere in esame nuove modalità per razionalizzare il processo decisionale a livello nazionale e dell'Unione, al fine di rendere la reazione rapida una realtà; ribadisce l'importanza di dimostrare la necessaria volontà politica di far fronte alle sfide; incoraggia la riflessione su una possibile semplificazione delle procedure relative al dispiegamento dei gruppi tattici per periodi di tempo limitati, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni preliminari certe, chiaramente definite e concordate, tra cui una specifica richiesta da parte delle Nazioni Unite; |
|
24. |
accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati membri nei confronti del livello di ambizione del concetto dei gruppi tattici e la promessa di pianificare i contributi sulla base di impegni regolarmente ricorrenti, per evitare lacune nel registro dei gruppi tattici in futuro; incoraggia lo sviluppo dei gruppi tattici sotto forma di partenariati a più lungo termine, con una durata superiore al periodo di messa disposizione, per massimizzare i vantaggi militari ed economici dell'approvvigionamento congiunto di attrezzature e servizi e della messa in comune e condivisione; rileva che il contratto quadro sui servizi logistici di base per i gruppi tattici dell'UE messi a disposizione nel secondo semestre del 2012, concluso dall'Agenzia europea per la difesa (AED), costituisce un esempio concreto in tale direzione; |
|
25. |
sottolinea che gli eventuali costi non collegati alle operazioni militari, come la preparazione e i costi di messa a disposizione dei gruppi tattici, potrebbero essere a carico del bilancio dell'UE; |
|
26. |
sottolinea che i gruppi tattici offrono uno strumento specifico di dimensioni e sostenibilità limitate, adatto a un certo numero di scenari, che non può essere considerato uno strumento universale di gestione delle crisi; ricorda che l'obiettivo primario di Helsinki del 1999, riconfermato dal Consiglio europeo nel 2008, ha stabilito per l'UE l'obiettivo di essere in grado di dispiegare 60 000 uomini in 60 giorni per un'operazione di vaste proporzioni; rileva che tale obiettivo, sebbene non formalmente abbandonato, non è mai stato raggiunto realisticamente a causa di persistenti carenze in termini di capacità; sottolinea che, invece di definire obiettivi arbitrari che rischiano di danneggiare la credibilità dell'UE, è più urgente compiere maggiori sforzi per colmare le lacune in termini di capacità e migliorare la generazione e la proiezione delle forze per quanto riguarda le operazioni militari dell'UE in generale; |
Creare strutture e capacità per affrontare le principali carenze in termini di capacità
|
27. |
ricorda la missione e i compiti dell'AED quali previsti all'articolo 42, paragrafo 3, e all'articolo 45 del TUE, in particolare il suo ruolo essenziale nello sviluppo e attuazione di una politica dell'UE in materia di capacità e armamenti, armonizzazione delle esigenze operative, proposta di progetti multilaterali, coordinamento dei programmi degli Stati membri, rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea e miglioramento dell'efficienza della spesa militare; esorta gli Stati membri a fornire all'AED, considerato il forte accento che essa pone sul rapporto costi-efficacia, finanziamenti adeguati per sfruttarne appieno le potenzialità e ripete il suo invito al Vicepresidente/Alto rappresentante a presentare proposte per finanziare i costi del personale e di esercizio dell'Agenzia attraverso il bilancio dell'Unione; |
|
28. |
deplora l'assenza di impegni fermi in termini di capacità da parte degli Stati membri e invita il Consiglio a prevedere l'attuazione del relativo requisito di valutazione di cui agli articoli 42, paragrafo 3, e 45 paragrafo 1, del TUE; invita il Vicepresidente/Alto rappresentante ad avanzare proposte adeguate a tal fine; è del parere che il Parlamento debba essere informato regolarmente dei progressi ottenuti nella creazione di capacità militari pertinenti ai fini dell'attuazione della PSDC; |
|
29. |
incoraggia ulteriori progressi nell'attuazione del piano di sviluppo delle capacità dell'AED ed esorta, nel contesto della sua revisione nel 2013, a integrarlo meglio nella pianificazione nazionale per la difesa, che deve essere oggetto di ulteriore armonizzazione; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad avviare un processo istituzionalizzato per rafforzare il coordinamento della pianificazione della difesa sia fra di loro che in seno al comitato militare dell'UE, sulla base, in particolare, delle consulenze dell'AED; richiama l'attenzione sull'esigenza generale di ampliare la cooperazione tra l'AED e il comitato militare dell'UE/Stato maggiore dell'UE; si attende che i capi di Stato e di governo diano inizio a una revisione della difesa europea nel corso del Consiglio europeo sulla difesa del dicembre 2013; |
|
30. |
chiede un approccio più strutturato per affrontare le maggiori carenze di capacità a livello europeo, in particolare per quanto concerne i principali abilitatori e moltiplicatori di forze, come le risorse di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), trasporto aereo strategico, elicotteri, assistenza medica, rifornimento di carburante in volo e munizioni di precisione guidate, in stretta collaborazione e totale complementarità con la NATO; accoglie con favore i risultati iniziali delle iniziative di messa in comune e condivisione gestite dall'AED, ma sottolinea che si rendono necessari ulteriori progressi in questi e altri ambiti; deplora il fatto che, sebbene le forze armate europee abbiano fatto fronte ripetutamente alla mancanza di tali abilitatori e moltiplicatori di forze nell'ambito della PSDC e di altre operazioni, nessuna delle lacune di capacità individuate sia ancora stata colmata in modo soddisfacente; |
|
31. |
chiede che sia valutata la possibilità di istituire un deposito permanente della PSDC (con funzioni simili all'Agenzia di supporto della NATO) che fornisca un sostegno multinazionale integrato alle strutture militari dell'UE e agli Stati membri, comprese le attrezzature essenziali per tutte le missioni, evitando onerose procedure d'appalto; |
|
32. |
sottolinea la necessità che l'UE sviluppi capacità e strategie efficienti, proporzionate e atte a far fronte alle crescenti minacce informatiche alla sua sicurezza e ai suoi interessi strategici; mette in evidenza la necessità di collaborare con gli attori privati al fine di ottenere risultati positivi, rispettare pienamente le libertà digitali e il diritto internazionale e garantire un controllo democratico sufficiente; |
|
33. |
sottolinea l'esempio del comando europeo di trasporto aereo (EATC), che ha dimostrato la propria funzione e il proprio valore aggiunto durante le operazioni in qualità di modello particolarmente utile di messa in comune e condivisione, basato sul trasferimento di talune competenze a una struttura comune senza rinunciare alla titolarità nazionale; chiede di replicare il modello EATC in altri ambiti di supporto operativo e, in particolare, si attende risultati dal lavoro dell'AED in merito a una possibile unità di elicotteri multinazionale per affrontare un'altra importante carenza di capacità; |
|
34. |
ribadisce l'invito agli Stati membri di prendere in considerazione una titolarità congiunta di alcune capacità dispendiose, in particolare le capacità spaziali, gli aeromobili a pilotaggio remoto o le risorse di trasporto aereo strategiche; accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione per identificare opzioni di sviluppo delle capacità dell'UE, che sfruttino il potenziale offerto dalle sinergie tra esigenze di difesa e di sicurezza civile, come nell'ambito della protezione civile o della sorveglianza dei confini; |
|
35. |
sottolinea l'esigenza di definire un approccio comune in Europa per lo sviluppo di un sistema di pilotaggio remoto caratterizzato da media altitudine e lunga autonomia (MALE, medium-altitude long-endurance) e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio innovativo per la realizzazione di tale ambizione; |
|
36. |
rileva l'importanza fondamentale dei satelliti per le moderne operazioni, in particolare per quanto riguarda le capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione, di comunicazione e navigazione e la necessità di massimizzare l'utilizzo delle scarse risorse sulla base di un approccio comune e dello sfruttamento di tutte le possibili sinergie civili-militari per evitare inutili duplicazioni; a tale proposito, incoraggia l'ulteriore collaborazione tra l'Agenzia spaziale europea, l'AED e la Commissione e insiste affinché l'UE finanzi in modo continuativo i programmi Copernico (GMES) e Galileo; |
|
37. |
incoraggia ulteriori progressi del programma MUSIS per facilitare la condivisione delle immagini satellitari provenienti da satelliti di osservazione terrestre di prossima generazione e chiede una partecipazione finanziaria diretta dell'UE al programma nonché l'associazione del centro satelliti UE, per garantire l'accesso a immagini su misura per le esigenze dell'Unione e in particolare della PSDC; |
|
38. |
accoglie con favore l'adozione del codice di condotta sulla messa in comune e la condivisione quale passo importante verso una maggiore cooperazione in Europa e sottolinea l'esigenza di definire una prima valutazione strategica della sua attuazione entro la fine dell'anno; si aspetta che il Consiglio europeo di dicembre 2013 rappresenti una pietra miliare, capace di dare impulso politico alla messa in comune e condivisione e di fornire orientamenti chiari in merito all'attuazione; richiama l'attenzione sulla necessità che l'UE estenda le proprie attività nel settore dell'informazione al fine di promuovere ulteriormente il ruolo della messa in comune e della condivisione; |
|
39. |
sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti alle forze armate degli Stati membri affinché questi ultimi tengano fede agli impegni assunti nelle crisi internazionali; esprime profonda preoccupazione in merito alla crescente dipendenza da tecnologie e fonti di approvvigionamento non europee e alle relative implicazioni per l'autonomia europea; sottolinea l'importanza strategica dell'industria della difesa e invita l'AED e la Commissione a proseguire il lavoro di identificazione delle principali capacità industriali da preservare o sviluppare in Europa e di riduzione della dipendenza europea in termini di approvvigionamento; |
|
40. |
deplora la riduzione dei bilanci nazionali per la ricerca nell'ambito della difesa e il fatto che questa sia prevalentemente frammentata lungo linee nazionali; rileva il potenziale che ha l'UE di apportare un valore aggiunto sostanziale grazie alla cooperazione quadro europea e a maggiori sinergie tra la ricerca in materia di difesa e la ricerca per la sicurezza civile; sottolinea, in particolare, l'esigenza di concentrare l'attenzione sugli investimenti in tecnologie abilitanti come la robotica e la nano e microelettronica, nonché di assicurarsi che i fondi dell'UE spesi in tali settori vadano anche a vantaggio delle esigenze della difesa; |
Rafforzare la coerenza nelle strutture multinazionali permanenti degli Stati membri dell'UE
|
41. |
rileva l'esistenza in Europa di numerose iniziative di partenariato bilaterali/regionali/multilaterali finalizzate alla messa in comune delle risorse e alla promozione dell'interoperabilità, in grado di apportare contribuiti alle operazioni di coalizione UE, ONU, NATO o ad hoc; pur accogliendo con favore i vantaggi della cooperazione e sostenendo pienamente la logica della messa in comune, incoraggia una qualche forma di razionalizzazione delle numerose strutture aventi dimensione multinazionale, che sono cresciute senza un piano globale e coerente, e un migliore coordinamento tra di esse; |
|
42. |
chiede il rafforzamento dei collegamenti tra Eurocorps e lo Stato maggiore dell'UE e invita più Stati membri ad aderire alla struttura multinazionale di Eurocorps, che potrebbe costituire il nucleo di un elemento pienamente integrato delle forze armate europee; |
|
43. |
prende nota della chiusura di EUROFOR, riconoscendone il contributo passato alle operazioni dell'UE e al registro dei gruppi tattici; rileva i contributi specifici di EUROMARFOR, di EUROGENDFOR, della cooperazione baltica per la difesa, della cooperazione nordica per la difesa, della forza anfibia britannico-olandese, della forza anfibia spagnola e italiana, dei corpi tedesco-olandesi, della cooperazione navale belga-olandese, delle iniziative anglo-francesi per creare una forza di spedizione congiunta combinata, un gruppo aeronavale integrato e un quartier generale delle forze congiunte, nonché altre strutture permanenti regionali e bilaterali esistenti o in fase di sviluppo; |
|
44. |
ribadisce l'esigenza di garantire una coerenza globale a livello dell'UE e invita gli Stati membri a coordinare le loro iniziative in modo più stretto in seno al comitato militare dell'UE, sulla base dei contributi dell'AED; |
Rafforzare la dimensione europea nell'istruzione, nella formazione e nelle esercitazioni
|
45. |
ribadisce il suo pieno sostegno a strutture e progetti europei nell'ambito dell'istruzione e della formazione e sottolinea, in particolare, il contributo dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) alla promozione di una cultura della sicurezza comune, nonché il suo potenziale ai fini dell'identificazione e dello sviluppo di progetti collaborativi tra istituzioni nazionali in grado di ridurre i costi; accoglie con favore la decisione del Consiglio del 12 aprile 2013 di rafforzare il collegio fornendogli capacità giuridica e finanziamento attraverso il bilancio dell'Unione. ritiene che ciò potrebbe costituire un modello per il sostegno al bilancio dell'UE ad altre strutture della PSDC, come l'AED e il Centro satellitare dell'Unione europea; incoraggia l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali, ispirata a Erasmus, nonché la partecipazione degli istituti di istruzione e formazione degli ufficiali militari europei al programma Erasmus; |
|
46. |
sostiene con vigore le iniziative di messa in comune e condivisione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, dove si possono ottenere risparmi significativi senza ripercussioni sulla sovranità nazionale per quanto attiene ai dispiegamenti operativi; sottolinea il successo del programma di formazione per piloti di elicotteri dell'AED e accoglie con favore l'avvio di esercitazioni di trasporto aereo tattico da parte dell'Agenzia, che devono condurre all'istituzione di un corso europeo permanente di formazione sulle tattiche del trasporto aereo; si aspetta maggiori progressi nello sviluppo di un sistema di formazione integrata comune per formare i futuri piloti di caccia; accoglie con favore il lavoro dell'AED nell'ambito di una formazione maggiormente messa in comune e condivisa nei settori della difesa informatica, della lotta ai dispositivi esplosivi improvvisati e delle operazioni navali; richiama l'attenzione sulla necessità che l'AED prenda in considerazione le esigenze di formazione degli Stati membri i cui aerei sono prodotti da aziende di paesi terzi; |
|
47. |
sottolinea l'opportunità di una formazione e di esercitazioni comuni offerta dai gruppi tattici dell'UE; incoraggia le nazioni quadro dei gruppi tattici ad aprire le esercitazioni dei gruppi tattici a ulteriori partecipanti, ad esempio a possibili abilitatori strategici o operativi, oltre che a organizzazioni partner come le Nazioni Unite; |
|
48. |
richiama l'attenzione sulla necessità di evitare possibili duplicazioni con la NATO, ad esempio nell'ambito della formazione sulla sicurezza informatica; |
Aumentare i vantaggi della cooperazione UE-NATO
|
49. |
sottolinea che il rafforzamento delle capacità militari europee attraverso strutture dell'UE rafforzate va a beneficio anche della NATO e contribuisce a una più equa distribuzione degli oneri all'interno dell'Alleanza; loda la cooperazione pragmatica finalizzata a evitare duplicazioni tra le iniziative di messa in comune e condivisione e di difesa intelligente, in particolare attraverso l'interazione tra l'AED e il comando alleato Trasformazione (ACT) della NATO; |
|
50. |
esorta il Vicepresidente/Alto rappresentante e il Segretario generale della NATO a instaurare con urgenza una collaborazione molto più stretta e più regolare a livello politico ai fini della valutazione dei rischi, della gestione delle risorse, della pianificazione strategica e dell'esecuzione delle operazioni civili e militari; sottolinea la necessità di sviluppare i vigenti quadri di cooperazione operativa UE-NATO, partendo dagli accordi Berlin Plus, la cui attuazione è ancora bloccata dalla Turchia; |
|
51. |
osserva che le capacità nazionali, sviluppate sia nel quadro dell'UE che in quello della NATO, restano soggette all'autorità nazionale e possono essere utilizzate, pertanto, per le operazioni decise a livello nazionale; |
|
52. |
sottolinea l'importanza degli standard della NATO per la cooperazione europea in materia di difesa e sottolinea l'esigenza di capacità sviluppate all'interno dell'UE per garantire una piena interoperabilità con la NATO; |
|
53. |
rileva che la forza di risposta della NATO e i gruppi tattici dell'UE sono iniziative complementari che si rafforzano a vicenda, le quali tuttavia, richiedono sforzi analoghi da parte degli Stati membri, e chiede un impegno in grado di massimizzare le sinergie di esse; |
Portare la PSDC a un nuovo livello
|
54. |
invita gli Stati membri a migliorare la qualità della difesa europea attraverso il rafforzamento delle strutture militari dell'UE in linea con la presente risoluzione; incoraggia gli Stati membri che lo desiderano a procedere, se necessario, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 46 sulla cooperazione strutturata permanente nonché dell'articolo 44 del TUE; è del parere che tali forme di cooperazione, qualora vengano avviate, debbano basarsi in primo luogo sulla disponibilità degli Stati membri partecipanti ad assumersi le proprie responsabilità in seno alla comunità internazionale e a far sì che l'Unione sia meglio equipaggiata per le operazioni di gestione delle crisi; |
|
55. |
ritiene pertanto che la cooperazione strutturata permanente debba comprendere, in particolare, i seguenti elementi finalizzati a rafforzare l'efficacia operativa:
|
|
56. |
sottolinea che gli Stati membri devono altresì rafforzare il proprio impegno in materia di creazione delle capacità, in particolare attraverso la messa in comune e la condivisione, ma che occorre mantenere flessibilità e inclusività per trarre il massimo vantaggio dalle sinergie bilaterali, regionali o multilaterali; è del parere tuttavia che un accordo su una cooperazione strutturata permanente debba comprendere, quanto meno, impegni ai fini di:
|
|
57. |
rileva che secondo il trattato la cooperazione strutturata permanente deve essere definita nel quadro dell'Unione e osserva che la grande maggioranza delle attività sviluppate nel suo ambito potrebbe beneficiare, pertanto, dell'accesso al bilancio dell'UE alle medesime condizioni previste per le altre attività dell'UE, in linea con l'articolo 41 del TUE; |
|
58. |
ritiene che la cooperazione strutturata permanente debba inoltre agevolare una maggiore coerenza tra le iniziative collaborative europee, in uno spirito di inclusività e flessibilità, attraverso il rafforzamento dei legami esistenti tra le varie isole di cooperazione che emergono in un quadro rafforzato della PSDC; |
o
o o
|
59. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente/Alto rappresentante, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale della NATO. |
(1) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.
(2) GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0455.
(4) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 9.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0334.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0574.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/152 |
P7_TA(2013)0383
Pressioni esercitate dalla Russia su paesi del partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del partenariato orientale a Vilnius)
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulle pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del Partenariato orientale a Vilnius) (2013/2826(RSP))
(2016/C 093/22)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il vertice del Partenariato orientale che si terrà a Vilnius nel novembre 2013, |
|
— |
vista la possibilità per Ucraina, Georgia e Moldova di firmare o ratificare, a seconda dei casi, accordi di associazione con l'Unione europea; visto, in particolare, il carattere nuovo e più ricco dell'associazione in questione, che prevede una relazione ampia e profonda con i partner europei, e che va quindi ben al di là di semplici vantaggi economici aprendo la strada a relazioni politiche e sociali solide, |
|
— |
ricordando che il memorandum di Budapest del 1994 concernente il disarmo nucleare ucraino offre all'Ucraina garanzie contro l'uso o la minaccia della forza e prevede che si fornisca a tale paese un sostegno qualora si dovesse tentare di esercitare pressioni su di esso tramite la coercizione economica, |
|
— |
visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che l'impegno costante nel quadro del Partenariato orientale ha offerto ai paesi partner un'ampia agenda per perseguire riforme a beneficio dei cittadini, mentre gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi tra l'Unione europea ed i paesi del Partenariato orientale costituiscono un impegno da parte dei paesi del Partenariato orientale pronti e disposti ad intensificare ed attuare con successo la cooperazione tra le parti in numerosi settori; |
|
B. |
considerando che le pressioni subite molto di recente dai paesi del Partenariato orientale che procedono verso la conclusione di un accordo di associazione, sotto forma di sanzioni mirate contro le esportazioni provenienti dall'Ucraina, un divieto sulle esportazioni di prodotti vitivinicoli moldovi, ulteriori ostacoli volti ad impedire i progressi verso la risoluzione del conflitto concernente la Transnistria e minacce relative alla sicurezza nei confronti dell'Armenia, con l'intento di indurre i paesi del Partenariato orientale a non firmare o non ratificare gli accordi di associazione o gli accordi di libero scambio globali e approfonditi, ma ad aderire invece all'Unione doganale guidata dalla Russia, che quest'ultima intende trasformare in un'Unione eurasiatica, hanno messo detti paesi in una condizione precaria risultante da costrizioni geopolitiche cui non dovrebbero essere soggetti; |
|
C. |
considerando che i diversi tipi di pressione esercitati nei confronti dei paesi del Partenariato orientale, che vanno dagli aspetti economici e politici attuali all'annuncio di restrizioni economiche future, sono indicativi dell'intenzione della Russia di continuare a considerare la regione del Partenariato orientale come propria sfera di influenza esclusiva e di opporsi alla prospettiva di una più stretta integrazione di tali paesi con l'Unione europea attraverso gli accordi di associazione, approccio che è contrario ai principi di sovranità nazionale, fiducia reciproca e relazioni di buon vicinato; |
|
D. |
considerando che i paesi del Partenariato orientale godono del pieno diritto sovrano e della libertà di costruire relazioni come partner alla pari con paesi di loro scelta, in linea con gli accordi di Helsinki; |
|
E. |
considerando che, oggi più che mai, è necessario richiamare l'attenzione sulle pressioni allarmanti esercitate nel vicinato orientale dell'Unione europea e sul progetto stesso di Partenariato orientale, che viene contestato e rimesso in discussione dalla Russia; |
|
F. |
considerando che un accordo di associazione con l'Unione europea comporta riforme politiche e giuridiche che favoriscono il rafforzamento dello Stato di diritto, la riduzione della corruzione e garantiscono un maggiore rispetto dei diritti umani; considerando che l'adesione all'Unione doganale, al contrario, non comporta alcun criterio o condizionalità basati su valori e quindi non può essere considerata come un incentivo a realizzare una riforma interna; |
|
G. |
considerando che i conflitti latenti sono ripetutamente utilizzati per indebolire o compromettere la piena sovranità di alcuni paesi del Partenariato orientale, in base agli interessi geopolitici ed economici della Russia; |
|
1. |
ricorda che i principi di uguaglianza e rispetto dei diritti inerenti alla sovranità, non intervento negli affari interni, buona cooperazione tra gli Stati nonché dell'adempimento in buona fede degli obblighi del diritto internazionale, quali concordati nel quadro degli accordi di Helsinki, sono gli elementi fondamentali che disciplinano le relazioni internazionali tra Stati indipendenti e, in quanto tali, non andrebbero in alcun modo violati; |
|
2. |
si rammarica del fatto che, con l'avvicinarsi del vertice del Partenariato orientale di Vilnius, aumentino i diversi tipi di pressione sui paesi del Partenariato orientale, i quali giungono alla fase finale della negoziazione della firma o alla ratifica dei rispettivi accordi di associazione; ritiene che tale pressione sia inaccettabile; reputa altresì che la progressiva integrazione dei paesi partner con l'Unione europea sia coerente con la loro ricerca di relazioni di buon vicinato con la Russia e invita quest'ultima ad astenersi da qualsiasi azione che sia chiaramente in contrasto con i summenzionati principi di Helsinki; chiede alla Federazione russa di astenersi dall'esercitare ulteriori pressioni sui paesi del Partenariato orientale e di rispettare appieno il loro diritto sovrano di perseguire le proprie scelte politiche; |
|
3. |
sottolinea con forza che le libere scelte dei paesi del Partenariato orientale, che non hanno alcun impatto negativo sul commercio con la Russia, non dovrebbero comportare per tali paesi conseguenze quali misure commerciali, restrizioni per quanto riguarda i visti e la mobilità dei lavoratori o interferenze nei conflitti latenti; respinge altresì fermamente l'idea che il paradigma per le relazioni dell'Unione europea e della Russia con i paesi del Partenariato orientale sia un gioco a somma zero; |
|
4. |
è convinto che la realizzazione di ulteriori riforme politiche ed economiche in questi paesi, sulla base dei valori e delle norme dell'UE sia, in definitiva, nell'interesse della Russia poiché amplierebbe la zona di stabilità, prosperità e cooperazione lungo i suoi confini; ricorda l'invito permanente rivolto dall'UE alla Russia a contribuire a tale processo attraverso un impegno costruttivo con i paesi del Partenariato orientale; |
|
5. |
invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a considerare tali sviluppi oltre la dimensione puramente commerciale, la quale costituisce soltanto un pretesto per una palese pressione politica, e ad intervenire in difesa dei partner dell'Unione, inviando un forte messaggio di sostegno a tutti i paesi del Partenariato orientale nelle loro aspirazioni e scelte europee; |
|
6. |
ribadisce il suo forte sostegno a favore della ratifica o della firma degli accordi di associazione in occasione del vertice di Vilnius con i paesi del Partenariato orientale che sono pronti e disposti a farlo, purché i requisiti necessari siano soddisfatti; ritiene che ciò darà un nuovo impulso al processo di integrazione e consentirà di approfondire in modo sostanziale le relazioni, rispondendo in tal modo alle aspirazioni europee di tali paesi; invita, in tale contesto, i paesi del Partenariato orientale a proseguire ed intensificare i loro sforzi per concludere gli attuali lavori in preparazione del vertice, senza soccombere alle pressioni esercitate su di loro; |
|
7. |
sottolinea la necessità che l'Unione europea adempia alla sua responsabilità di impegnarsi e difendere, in uno spirito di solidarietà, i paesi del Partenariato orientale che sono stati esposti a pressioni aperte, allarmanti e crescenti da parte della Russia, volte a dissuaderli dall'entrare in associazione con l'UE, e chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare misure concrete ed efficaci a sostegno dei paesi partner; |
|
8. |
ricorda che gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi sono intesi a promuovere la competitività, il rendimento economico e le prestazioni dei paesi partner e dell'UE, rispettando nel contempo la cooperazione economica dei paesi del Partenariato orientale con la Russia in un modo che risulti vantaggioso per tutte le parti; sottolinea che gli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi in quanto tali non pregiudicano le relazioni commerciali che i paesi del Partenariato orientale intrattengono da tempo nella regione; ritiene che, al contrario, detti accordi non dovrebbero essere considerati incompatibili con tali relazioni commerciali e che, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi di associazione e gli accordi di libero scambio globali e approfonditi, qualsiasi controversia commerciale dovrebbe essere risolta nel rispetto delle regole e degli obblighi stabiliti dall'Organizzazione mondiale del commercio; dichiara inoltre che l'Unione europea è pronta a sostenere i paesi del Partenariato orientale nei loro sforzi di integrazione, promuovendo l'applicazione provvisoria delle sezioni pertinenti degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi al momento della firma, sbloccando i crediti in sospeso ed i programmi di assistenza in seguito alla firma o alla ratifica di detti accordi se le condizioni richieste sono soddisfatte, perseguendo misure di facilitazione dei visti e la possibilità di esenzione dal visto; |
|
9. |
rileva che l'integrazione europea dispone di un sostegno popolare maggioritario nei paesi in attesa della ratifica o della firma di accordi di associazione; esorta la Commissione e il SEAE a intensificare cionondimeno gli sforzi per promuovere la visibilità del Partenariato orientale e i suoi benefici tra l'opinione pubblica nei paesi partner, al fine di consolidare il consenso politico in merito alle loro scelte europee; chiede di sviluppare e lanciare nel breve termine una vasta campagna di informazione e sensibilizzazione del pubblico dei paesi partner interessati sulla natura, i benefici e i requisiti degli accordi di associazione; |
|
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi del Partenariato orientale e della Federazione russa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/154 |
P7_TA(2013)0384
Strategia di sicurezza interna dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE (2013/2636(RSP))
(2016/C 093/23)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 10 aprile 2013 intitolata «Seconda relazione sull’attuazione della Strategia di sicurezza interna dell’UE» (COM(2013)0179), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (1), |
|
— |
vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione intermedia) (2), |
|
— |
visto il programma di Stoccolma e il piano d'azione per la sua attuazione (COM(2010)0171), |
|
— |
vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 7 giugno 2013, che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nel periodo 2014-2017, |
|
— |
vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE (TE-SAT 2013), |
|
— |
vista la valutazione di Europol della minaccia per l'UE rappresentata dalle forme gravi di criminalità organizzata (SOCTA 2013), |
|
— |
tenuto conto del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del ciclo programmatico dell'UE sulle forme gravi di criminalità organizzata 2011-2013 (SWD(2013)0017), |
|
— |
visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e i capi 1, 2, 4 e 5 del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, 47-50, 52 e 53, |
|
— |
viste la giurisprudenza europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali in ordine al criterio di proporzionalità e la necessità che, in una società democratica, tale criterio sia rispettato dalle autorità pubbliche, |
|
— |
viste le pertinenti decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, |
|
— |
vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, inserita nello studio del 24 aprile 2013 sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e le sue incidenze sui diritti umani dei migranti, |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'UE (O-000068/2013 — B7-0213/2013), |
|
— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento, |
|
A. |
considerando che il trattato di Lisbona si iscrive nella continuità del trattato di Maastricht, prevedendo uno spazio di sicurezza, libertà e giustizia, e permette di gettare le fondamenta per lo sviluppo di una politica di sicurezza dell'UE e l'elaborazione di un'agenda di sicurezza condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri, che devono basarsi sullo Stato di diritto, sul rispetto dei valori democratici, delle libertà pubbliche e dei diritti fondamentali e sulla solidarietà e devono sottostare a un controllo democratico a livello europeo e nazionale; che tali presupposti riflettono gli obblighi internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dalle convenzioni delle Nazioni Unite di cui sono parti; |
|
B. |
considerando che le politiche di sicurezza non possono essere unicamente orientate alla repressione ma devono altresì includere una dimensione dedicata alla prevenzione, il che è particolarmente indispensabile in un periodo in cui le disparità economiche e sociali si approfondiscono e mettono in discussione il patto sociale, e in particolare l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche; |
|
C. |
considerando che la sicurezza dei cittadini dell'UE è fondamentale; |
|
D. |
considerando che gli Stati membri e la Commissione non hanno effettivamente affrontato tutte le implicazioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che il Parlamento, di conseguenza, continua a svolgere un ruolo relativamente marginale, con le posizioni che prende, in particolare sulla necessità di tener conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non essendo integrato nel processo decisionale (3); |
|
E. |
considerando che la strategia di sicurezza interna per il periodo 2010-2014 ha individuato cinque settori prioritari in cui l'UE può fornire un valore aggiunto, ossia fermare le attività delle reti criminali internazionali e contribuire al loro smantellamento, prevenire gli attacchi terroristici, migliorare la sicurezza informatica, garantire la sicurezza delle frontiere e aumentare la resilienza ai disastri naturali; che la strategia può essere attuata solo se garantisce la libera circolazione delle persone, i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo e il rispetto dell'insieme degli obblighi internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri; |
|
F. |
considerando che la seconda relazione annuale sull'attuazione della strategia di sicurezza interna ha riconosciuto che tutti e cinque gli obiettivi rimangono validi e ha delineato la situazione attuale, i progressi compiuti finora e la via da seguire; |
|
1. |
deplora che la seconda comunicazione della Commissione del 10 aprile 2013 relativa all'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea sia poco critica quanto alle azioni intraprese nell'ambito di tale strategia e riaffermi le stesse priorità della comunicazione iniziale del novembre 2010, senza tenere conto, segnatamente, delle conseguenze dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali, la maggior parte delle cui disposizioni si applicano non solo ai cittadini dell'UE ma a tutte le persone presenti sul suo territorio; |
|
2. |
prende nota del lavoro intrapreso al fine di impostare una strategia di sicurezza interna e dei principi fondamentali che governano detta strategia, che è intesa a consentire a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri di operare verso gli stessi obiettivi; sottolinea che la libertà, la sicurezza e la giustizia sono obiettivi da perseguire in parallelo e ricorda che, al fine di raggiungere la libertà e la giustizia, la sicurezza deve sempre essere perseguita attenendosi ai principi dei trattati e dello Stato di diritto e agli obblighi dell'Unione relativi ai diritti fondamentali; ritiene che le misure di sicurezza dell'UE dovrebbero concentrarsi su attività con comprovata capacità di abbassare i tassi di criminalità e prevenire gli attacchi terroristici, condotte in conformità dei principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un'adeguata sorveglianza e assunzione di responsabilità; |
|
3. |
sottolinea il fatto che la sicurezza interna non è esente dagli obblighi unionali e nazionali in materia di diritti fondamentali, ed esprime grave preoccupazione per il fatto che le istituzioni dell'UE e le autorità e i cittadini degli Stati membri sono stati sottoposti a sorveglianza segreta da parte di Stati membri, paesi terzi e terze parti, con la collaborazione di società private; invita le istituzioni dell'UE e degli Stati membri a indagare sulla vicenda e ad agire di conseguenza; sottolinea che ogni strategia di sicurezza interna dell'UE deve basarsi su una comune interpretazione di ciò che è «interno» e di ciò che è «esterno» e dev'essere volta a difendere le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini dalla sorveglianza straniera illegale e da indebite ingerenze e manipolazioni; chiede un rafforzamento della sicurezza e della riservatezza dei sistemi logistici e di comunicazione dell'UE nei confronti di ogni sorveglianza da parte di terzi o straniera; mette in evidenza il fatto che il diritto dei cittadini alla privacy e alla protezione dei dati e il diritto di accesso a documenti e informazioni sono valori e diritti europei fondamentali, che devono essere difesi a tutti i livelli e in tutte le sedi; |
|
4. |
ricorda che il Parlamento europeo è ora un attore istituzionale a pieno titolo nel campo delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità della strategia di sicurezza interna e alla valutazione dei pertinenti strumenti, anche attraverso attività di monitoraggio periodiche sull'attuazione di detta strategia condotte congiuntamente da Parlamento europeo, parlamenti nazionali e Consiglio ai sensi degli articoli 70 e 71 del TFUE; |
|
5. |
ritiene che una corretta analisi delle minacce alla sicurezza da affrontare sia un prerequisito essenziale per un'efficace strategia di sicurezza interna; ricorda alla Commissione il suo impegno di produrre una panoramica intersettoriale dei rischi naturali e di origine antropica (intenzionali o non intenzionali) nell'Unione europea; ricorda al Consiglio europeo l'obbligo che gli deriva dall'articolo 222 del TFUE di condurre una valutazione periodica delle minacce all'UE e invita la Commissione a presentare proposte concrete sulla migliore modalità di attuazione degli obblighi summenzionati, riunendo le valutazioni, attualmente caratterizzate da frammentazione e da focalizzazione troppo ristretta, delle minacce e dei rischi a livello unionale e nazionale; |
|
6. |
rileva che l'efficacia di Europol nel valutare e analizzare le minacce terroristiche e altre attività criminali dipende in larga misura dalla volontà dei servizi negli Stati membri di fornirgli informazioni; suggerisce di migliorare la fornitura di informazioni a Europol da parte degli Stati membri rafforzando il dovere degli Stati membri di cooperare con Europol; |
|
7. |
ricorda che una delle principali minacce alla sicurezza interna dell'UE è la criminalità organizzata, tra cui le mafie; prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE sulle gravi forme di criminalità organizzata internazionale e chiede agli Stati membri rinnovato impegno e adeguate risorse; ritiene che debbano essere promossi standard giuridici e strumenti operativi comuni, quali la confisca, l'ordine europeo di indagine e le squadre investigative comuni; considera necessario rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e l'Unione europea, nonché con i paesi terzi, nel rispetto della legislazione e degli obblighi internazionali dell’UE in materia di libertà e diritti fondamentali, stato di diritto e protezione dei dati di carattere personale e della vita privata dei cittadini e dei residenti dell’Unione, e chiede che il Parlamento europeo svolga un ruolo cruciale nella valutazione e definizione delle politiche di sicurezza interna, dal momento che esse hanno un impatto significativo sui diritti fondamentali di tutte le persone che vivono nell'UE; sottolinea pertanto la necessità di assicurare che queste politiche rientrino nelle competenze dell’unica istituzione europea eletta a suffragio diretto per l’esame e il controllo democratico delle politiche dell’UE nel quadro dello spazio di giustizia, libertà e sicurezza; |
|
8. |
ribadisce, sulla base della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, la sua idea di un «ciclo politico parlamentare» — adattato con precisione alla relazione annuale della Commissione in materia — che si concluda con una relazione parlamentare annuale sulla situazione della strategia di sicurezza interna; |
|
9. |
ritiene che andrebbe rivolta particolare attenzione alla lotta alla violenza sui minori e sulle donne; |
|
10. |
plaude all'inclusione della lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco tra le priorità dell'UE per la lotta contro la criminalità organizzata; attende tuttavia che la Commissione elabori l'orientamento strategico globale sulle armi da fuoco, compreso l'uso di armi da fuoco a fini di contrabbando, criminalità organizzata e terrorismo; |
|
11. |
deplora che la lotta contro il riciclaggio di denaro non sia stata inclusa come priorità distinta dell'Unione europea per la lotta contro la criminalità organizzata, come invece raccomandato da Europol; è fermamente convinto che diverse tipologie di criminalità organizzata, come il riciclaggio di denaro, la criminalità ambientale e aziendale e la corruzione sono elementi interconnessi che si rafforzano a vicenda e invita la Commissione e il Consiglio a dare senza indugio priorità alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro; |
|
12. |
sottolinea che la lotta al terrorismo è una priorità all'interno della strategia di sicurezza interna; rileva che secondo Europol la minaccia terroristica è reale nell'UE, sebbene assuma svariate forme, ma mette tuttavia in discussione le priorità dell'UE in tale ambito, tenuto conto della vera origine degli attentati terroristici; insiste sulla necessità di attribuire una priorità maggiore alle politiche di prevenzione contemporaneamente alle misure di repressione; rileva in quest'ambito la necessità di concentrarsi più da vicino, anche destinandovi le corrispondenti risorse finanziarie e umane, su misure di polizia e servizi d'informazione mirati, che permettano effettivamente di prevenire gli attentati terroristici; ricorda l'importanza di prevenire il finanziamento del terrorismo e attende con interesse la proposta di un insieme di misure giudiziarie e amministrative, quali il congelamento dei capitali di persone sospettate di terrorismo ai sensi dell'articolo 75 del TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare correttamente la natura e la portata della minaccia rappresentata da una recrudescenza della radicalizzazione politica violenta; ritiene fondamentale sviluppare meccanismi che consentano l'individuazione precoce dei segnali di tale radicalizzazione e invita la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto, anche per quanto riguarda la prevenzione, nei rispettivi ambiti di attività; si preoccupa per l'incremento dell'attività di quelli che sono solitamente definiti «lupi solitari», siano essi cittadini dell'UE o di paesi terzi, che si recano in aree di conflitto per poi tornare sul territorio dell'Unione europea, che rappresentano nuovi tipi di rischio che non possono essere affrontati in base ai metodi abituali di lotta al terrorismo; incoraggia lo scambio di buone prassi per prevenire la radicalizzazione tra i giovani e sostiene il progetto di strumentario dell'UE in materia; si aspetta che la valutazione della decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo tenga conto di tutti questi parametri e sottolinea la necessità di interconnettere maggiormente gli strumenti antiterrorismo esistenti; |
|
13. |
esorta la Commissione europea, gli Stati membri, nonché le altre istituzioni e organismi europei a indagare minuziosamente sui movimenti estremisti violenti in seno all'Unione e ad adottare misure concrete per contrastarne gli atti violenti; |
|
14. |
sottolinea che il settore privato, in particolare l'industria finanziaria, svolge un ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento al terrorismo con l'identificazione e la denuncia di casi di frode, riciclaggio di denaro e altre transazioni sospette; sottolinea che il settore finanziario deve lavorare più a stretto contatto con le agenzie governative per identificare le lacune nella normativa vigente e applicare tecniche innovative per affrontare tali problemi; sottolinea che è di fondamentale importanza capire che, per risultare efficace, qualsiasi tipo di lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo deve adottare un approccio integrato che coinvolga tutti i soggetti interessati a livello nazionale e di UE: |
|
15. |
ritiene che vada rafforzata la resilienza delle infrastrutture critiche a disastri naturali e di origine antropica; deplora che l'attuale direttiva sulla protezione delle infrastrutture critiche europee (2008/114/CE (4)) non funzioni in modo adeguato e invita la Commissione ad apportarvi modifiche al fine di migliorarla; |
|
16. |
reputa necessario uno studio statistico dei rischi di carattere naturale che elenchi le aree che presentano maggiori criticità e che sulla base di esso venga elaborato un sistema automatico di intervento e soccorso efficace nel rispondere tempestivamente alle emergenze; |
|
17. |
reputa della massima importanza combattere con fermezza la criminalità ambientale ed economica, indipendentemente dalla sua origine, in quanto produce un impatto particolarmente dannoso per le condizioni di vita dei cittadini dell'UE, soprattutto in tempi di crisi; |
|
18. |
si compiace dell'annuncio della Commissione europea riguardante un'iniziativa per contrastare il contrabbando di sigarette, per la quale nutre grandi aspettative; |
|
19. |
prende nota della priorità accordata dalla strategia di sicurezza interna alla lotta contro la criminalità informatica; considera la criminalità informatica una minaccia crescente per l'UE e un fattore che facilita significativamente altre attività criminali; invita la Commissione a mettere a disposizione fondi sufficienti per il nuovo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica ed esorta tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica; ricorda che l'elaborazione e la raccolta dei dati personali nel contesto della strategia di sicurezza interna devono sempre rispettare i principi di protezione dei dati dell'UE, in particolare quelli di necessità, proporzionalità e legalità, nonché la normativa dell'UE e le pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa in questo settore; ricorda la speciale attenzione che deve essere dedicata ai minori nell'ambiente digitale e l'importanza di combattere la pedopornografia; sostiene l'ampliamento dell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online; |
|
20. |
ribadisce che il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea, anche attraverso Europol, l’Accademia europea di polizia (CEPOL) ed Eurojust, accompagnato dalla messa a disposizione di una formazione adeguata, è fondamentale ai fini di una strategia di sicurezza interna efficace e deve coinvolgere le autorità competenti degli Stati membri, così come le istituzioni e le agenzie dell'UE; ritiene che tale cooperazione non debba limitarsi all'individuazione e all'arresto delle persone sospettate di atti criminali, ma debba concentrarsi anche sulla prevenzione della criminalità e della recidiva; prende atto delle proposte della Commissione europea, tra cui quelle relative alla riforma di Eurojust e al progetto di legislazione per istituire una Procura europea; segnala la necessità di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra i settori della giustizia e della polizia, nonché l'autonomia degli stessi; |
|
21. |
sostiene l'istituzione di una Procura europea, in particolare al fine di salvaguardare in modo più efficace il bilancio dell'Unione, e invita la Commissione europea a presentare rapidamente una proposta; |
|
22. |
si rammarica del fatto che la strategia di sicurezza interna manchi tuttora di una vera e propria «dimensione di giustizia»; ricorda, in linea con il programma di Stoccolma, che la fiducia reciproca deve essere rafforzata sviluppando gradualmente una cultura giudiziaria europea basata sulla diversità dei sistemi giuridici e sull'unità attraverso il diritto europeo, e che ciò deve comportare il rispetto dello Stato di diritto, dei valori democratici e dei diritti umani e non solo limitarsi al mero perseguimento delle persone sospettate di atti criminali o di terrorismo; sottolinea l'importanza fondamentale della fiducia reciproca quale prerequisito per promuovere la cooperazione giudiziaria e ritiene che tale fiducia si possa creare esclusivamente istituendo e osservando norme paritarie in materia di libertà civili e di garanzie procedurali; |
|
23. |
sottolinea l'importanza di sviluppare una gestione integrata delle frontiere che garantisca un controllo delle frontiere esterne uniforme, sicuro e di alta qualità, facilitando gli spostamenti legittimi attraverso le frontiere esterne e promuovendo la mobilità in seno allo spazio Schengen; accoglie con favore la recente entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen II e invita eu-LISA a garantire una gestione operativa di alta qualità del nuovo sistema; si aspetta che il nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) entri pienamente in funzione entro la fine del 2014 e ritiene che sarà uno strumento efficace in grado di contribuire a rilevare, prevenire e contrastare la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione irregolare, nonché a proteggere i migranti e salvarne la vita; sottolinea che il possibile sviluppo di nuovi sistemi informatici nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere, come le iniziative «frontiere intelligenti», debba essere analizzato con attenzione, in particolare alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, e che tali sistemi in conclusione vadano sviluppati soltanto previa adozione dei pertinenti strumenti giuridici; accoglie con particolare favore il recente accordo raggiunto sul meccanismo di valutazione Schengen e invita la Commissione ad assumersi le sue nuove responsabilità al fine di garantire un elevato livello di ottemperanza all'acquis Schengen in tutto lo spazio Schengen; sottolinea che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne dovrebbe costituire una misura straordinaria cui ricorrere soltanto in ultima istanza, tenendo conto non solo degli aspetti di sicurezza, ma anche dell'impatto sulla mobilità e sulla libertà di circolazione; sottolinea il fatto che la migrazione alle frontiere esterne e l'attraversamento delle stesse da parte di un gran numero di cittadini di paesi terzi non va, di per sé, considerato una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna; ribadisce il proprio fermo sostegno all'adesione della Bulgaria e della Romania allo spazio Schengen e invita anche il Consiglio ad acconsentire alla loro adesione, poiché ciò incoraggerà la fiducia e la solidarietà all'interno dell'Unione europea; |
|
24. |
sottolinea l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca tra le forze di polizia al fine di favorire la cooperazione, le squadre investigative comuni e lo scambio di informazioni; ricorda a tale riguardo che riveste importanza cruciale una formazione europea delle forze di polizia; |
|
25. |
ritiene che la definizione e l'attuazione della strategia di sicurezza interna debbano tenere maggiormente conto dell'interazione esistente tra la dimensione interna e la dimensione esterna della politica di sicurezza e che, in entrambe queste dimensioni, le istituzioni e le agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e degli affari interni debbano svolgere i propri compiti nel pieno rispetto dei valori e dei principi del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare altresì l'impatto della strategia di sicurezza interna sulla strategia di sicurezza esterna dell'UE, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di rispetto e promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dei valori e principi democratici, quali figuranti nei testi, nelle convenzioni e negli accordi internazionali da essi sottoscritti; deplora che l'attuazione della tabella di marcia 2011 volta al rafforzamento dei legami tra la la PSDC e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sia sulla buona strada e sollecita il Servizio europeo per l'azione esterna ad accelerare i lavori a tal fine; |
|
26. |
sottolinea che la strategia di sicurezza interna attuale giungerà a termine alla fine del 2014; invita la Commissione ad avviare la preparazione di una nuova strategia di sicurezza interna per il periodo 2015-2019 che tenga conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel diritto dell'Unione; ritiene che questa nuova politica debba basarsi su una valutazione approfondita, indipendente ed esterna della strategia e degli strumenti attuali, tenendo conto delle sfide future e debba essere condotta previa ampia consultazione tra le parti interessate; invita il Consiglio a tenere debitamente conto, prima dell'adozione della nuova strategia di sicurezza interna, del contributo del Parlamento in proposito; |
|
27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0207.
(2) Testi approvati, P7_TA(2013)0245.
(3) Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) — Applicazione effettiva dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49).
(4) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/159 |
P7_TA(2013)0385
Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2013/2685(RSP))
(2016/C 093/24)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6, |
|
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 4, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156 e 168, |
|
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 27, 31, 32 e 33, |
|
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla valutazione della strategia europea 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (O-000073/2013 — B7-0214/2013), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 intitolata «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (COM(2002)0118), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007 intitolata «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)0062), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
|
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 27 aprile 2011, intitolato «Mid-term review of the European strategy 2007-2012 on health and safety at work» (SEC(2011)0547), |
|
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 31 maggio 2013, intitolato «Evaluation of the European strategy 2007-2012 on health and safety at work» (SWD(2013)0202), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro (1), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (3), |
|
— |
visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che la strategia Europa 2020 mira a raggiungere entro il 2020 un tasso di occupazione del 75 % per la fascia di popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni; |
|
B. |
considerando che i progressi tecnologici, gli sviluppi economici e la crisi economica e sociale incidono costantemente sull'ambiente di lavoro e richiedono risposte rapide al fine di garantire un elevato livello di salute e sicurezza sul lavoro; |
|
C. |
considerando che la crisi economica non dovrebbe servire come pretesto per compromettere le politiche di prevenzione dei rischi professionali; |
|
D. |
considerando che, a sostegno delle misure legislative, dal 1978 documenti strategici e programmi d'azione a livello di UE affrontano il tema della salute e della sicurezza sul lavoro; |
|
E. |
considerando che la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è scaduta nel 2012 e nessun documento strategico a livello di UE vi ha fatto ancora seguito; |
|
F. |
considerando che, secondo la Commissione, la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ha avuto un impatto positivo in tutta l'UE ma rimangono ancora diverse sfide da affrontare nei prossimi anni nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro; |
|
1. |
esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia ancora adottato una nuova strategia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
|
2. |
invita nuovamente la Commissione a presentare la nuova strategia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro relativa al periodo fino al 2020; invita la Commissione a presentare tale proposta definitiva prima della fine del 2013; |
|
3. |
deplora il fatto che a tutt'oggi la Commissione non ha presentato né una proposta di direttiva sui disturbi muscoloscheletrici legati all'attività lavorativa né una proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, sebbene tali proposte fossero state annunciate già nel suo programma di lavoro per il 2011; |
|
4. |
ribadisce il messaggio espresso nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 400.
(2) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.
(3) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/161 |
P7_TA(2013)0386
Contrattazione collettiva transfrontaliera e dialogo sociale transnazionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (2012/2292(INI))
(2016/C 093/25)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), |
|
— |
visti gli articoli 9, 151, 152, 154, 155 e 156, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visti gli articoli 12, 28, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il preambolo della stessa e le pertinenti spiegazioni, |
|
— |
visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, |
|
— |
visti gli articoli 5 e 6 della Carta sociale europea (riveduta), |
|
— |
vista la decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, |
|
— |
vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti d imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, |
|
— |
viste la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, e la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, |
|
— |
vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, |
|
— |
vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) adottate il 1o dicembre 2011 (17423/11), |
|
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 10 settembre 2012, dal titolo: «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Gli accordi societari transnazionali: realizzare il potenziale del dialogo sociale) (SWD(2012)0264), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173), |
|
— |
vista la relazione del gruppo di esperti della Commissione, del 31 gennaio 2012, sugli accordi societari transnazionali, |
|
— |
vista la versione riveduta del documento di lavoro del gruppo di esperti della Commissione, del 31 gennaio 2012, sugli accordi societari transnazionali, |
|
— |
visti il Libro verde della Commissione, del 17 gennaio 2012, dal titolo «Ristrutturare e anticipare i mutamenti: quali insegnamenti trarre dall'esperienza recente?» (COM(2012)0007) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna, del 17 gennaio 2012, dal titolo «Restructuring in Europe 2011» (La ristrutturazione in Europa 2011 — SEC(2012)0059), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614), |
|
— |
visto lo studio della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Mapping of transnational texts negotiated at corporate level» (Mappatura dei documenti transnazionali negoziati a livello societario) (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511), |
|
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2008 dal titolo «The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration» (Il ruolo degli accordi societari transnazionali nel contesto della crescente integrazione internazionale — SEC(2008)2155), |
|
— |
vista la relazione della Commissione del febbraio 2006 dal titolo «Transnational collective bargaining: Past, present and future» (La contrattazione collettiva transnazionale fra passato, presente e futuro), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 9 febbraio 2005, sull'Agenda sociale (COM(2005)0033), |
|
— |
viste le convenzioni dell'OIL n. 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) e n. 154 sulla contrattazione collettiva, |
|
— |
vista la giurisprudenza degli organi di controllo dell'OIL, |
|
— |
vista la dichiarazione tripartita di principi dell'OIL del 1977 concernente le imprese multinazionali e la politica sociale (dichiarazione sulle imprese multinazionali, MNE), |
|
— |
vista la dichiarazione dell'OIL, del 10 giugno 2008, sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, |
|
— |
vista la dichiarazione dell'OIL, del 18 giugno 1998, sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, |
|
— |
viste le convenzioni dell'OIL che stabiliscono le norme fondamentali universali in materia di lavoro con riferimento, fra l'altro, alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva (n. 87 del 1948 e n. 98 del 1949) nonché alla non discriminazione sul lavoro (n. 100 del 1951 e n. 111 del 1958), |
|
— |
visto il suo studio del settembre 2012 sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori (Enforcement of Fundamental Workers' Rights), richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
|
— |
visto il suo studio del giugno 2011 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (Cross-border collective bargaining and transnational social dialogue), richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (1), |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0258/2013), |
|
A. |
considerando che, secondo la Commissione (2), nel 2012 erano in vigore 244 accordi societari transnazionali; che tale circostanza è il segnale di una crescente integrazione delle relazioni di lavoro nelle società transnazionali in Europa; |
|
B. |
considerando che sempre più spesso i nuovi accordi societari transnazionali prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie, in linea con le raccomandazioni sia delle associazioni dei lavoratori che di quelle dei datori di lavoro; |
|
C. |
considerando che non esiste un quadro giuridico per gli accordi in questione, né a livello internazionale né a livello europeo, e che occorre verificare se tale circostanza sia una delle cause per cui se ne concludono di meno; |
|
D. |
considerando che ogni Stato membro dell'Unione ha un proprio sistema di relazioni industriali, basato su tradizioni e sviluppi storici differenti, che deve essere rispettato e non necessita di armonizzazione; |
|
E. |
considerando che i partenariati transfrontalieri tra le parti sociali si sono rivelati una buona prassi per promuovere la libera circolazione dei lavoratori e i diritti di questi ultimi a livello transfrontaliero; che il sostegno dell'UE per simili partenariati transfrontalieri è essenziale; |
|
F. |
considerando che il dialogo sociale su scala europea promuove il mantenimento e l'incremento dei posti di lavoro, il miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi un aumento del benessere dei lavoratori delle imprese transnazionali grazie a soluzioni innovative, mantenendo nel contempo l'autonomia della contrattazione collettiva; |
|
G. |
considerando che l'UE riconosce la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva come diritti fondamentali; |
|
H. |
considerando che le aziende operano sempre più spesso a livello europeo, mentre la rappresentanza dei lavoratori è prevalentemente organizzata su base nazionale; |
|
1. |
rileva che la presente risoluzione riguarda gli accordi societari transnazionali; osserva che tali accordi sono stipulati tra le confederazioni sindacali europee da un lato, e, dall'altro, le singole aziende e/o le organizzazioni dei datori di lavoro, di norma a livello settoriale, e che la risoluzione non riguarda gli accordi quadro internazionali conclusi dalle confederazioni sindacali internazionali con le imprese; sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo sociale europeo e transnazionale nonché la contrattazione collettiva a livello transfrontaliero; |
|
2. |
propone che la Commissione valuti, eventualmente, l'ipotesi di un quadro giuridico facoltativo europeo per gli accordi societari transnazionali in quanto strumento che potrebbe rivelarsi utile e necessario ai fini di una sicurezza giuridica e di una trasparenza maggiori, nonché della prevedibilità ed esecutività degli effetti giuridici per gli accordi conformi alle disposizioni quadro; propone di promuovere, in relazione agli accordi societari transnazionali europei, prassi che prevedano il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti contraenti; raccomanda inoltre di includere negli accordi disposizioni in materia di risoluzione delle controversie; |
Quadro giuridico facoltativo per gli accordi societari transnazionali europei
|
3. |
sottolinea l'autonomia delle parti sociali, che consente loro di avviare negoziati e concludere accordi a tutti i livelli; |
|
4. |
sottolinea che gli accordi societari transnazionali si differenziano in base a elementi quali ad esempio la portata, l'ambito di applicazione e le parti contraenti, a seconda delle finalità, dei presupposti, delle esigenze e degli obiettivi delle parti stesse; constata che tra le imprese e le culture aziendali esistono differenze notevoli, e che occorre rispettare l'autonomia delle parti contraenti in relazione all'elaborazione di diversi tipi di accordi societari transnazionali; |
|
5. |
raccomanda alle parti sociali di procedere allo scambio di esperienze nell'ambito degli accordi societari transnazionali; |
|
6. |
sottolinea l'opportunità che la Commissione basi le proprie valutazioni relative a un quadro giuridico facoltativo sul ricorso volontario, idealmente opzionale per le parti sociali, le società e i gruppi di società coinvolti, nonché fondato sulla flessibilità e il deferimento a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione di efficacia giuridica all'accordo societario transnazionale; sottolinea espressamente l'autonomia delle parti sociali e di quelle dei contratti collettivi; |
|
7. |
ritiene che, ove opportuno, i comitati aziendali europei debbano essere pienamente coinvolti nei negoziati con le federazioni sindacali europee, soprattutto in virtù del fatto che sono in grado di individuare la necessità/opportunità di un accordo societario transnazionale, di avviare il processo e preparare il terreno per i negoziati nonché di contribuire a garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni ai lavoratori interessati in merito agli accordi; si compiace dell'elaborazione, da parte di alcune federazioni sindacali europee, di regolamenti procedurali atti a coinvolgere i comitati aziendali europei; |
|
8. |
è convinto che l'inclusione della clausola del trattamento più favorevole e di quella di non-regressione sia necessaria per scongiurare il rischio che un accordo societario transazionale europeo possa dare adito al mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali e degli accordi societari nazionali o comunque possa arrecare pregiudizio agli stessi; |
|
9. |
raccomanda l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativi delle controversie; ritiene che sia opportuno stabilire un primo meccanismo comune ad hoc a livello aziendale, ad esempio invitando i firmatari a concordare volontariamente clausole in materia di risoluzione delle controversie onde pervenire alla soluzione dei conflitti fra le parti contraenti; suggerisce di basare dette clausole su modelli alternativi di risoluzione delle controversie concordati e messi a disposizione dalle parti sociali dell'UE a livello settoriale; riconosce che molti degli accordi societari transnazionali conclusi a livello europeo comprendono già meccanismi efficaci di risoluzione extragiudiziale delle controversie; esorta inoltre le parti sociali a intensificare gli scambi di opinioni in materia nonché a identificare soluzioni per un ulteriore sviluppo anche, eventualmente, in un'ottica di ottimizzazione in tal senso; |
|
10. |
propone alla Commissione di raccomandare alle parti sociali di tenere conto, in relazione agli accordi societari transnazionali europei, dei seguenti criteri: la procedura di attribuzione del mandato, ossia la precisazione della legittimazione e rappresentatività delle parti negoziali contraenti, il luogo e la data di conclusione dell'accordo, il relativo campo di applicazione in termini geografici e di contenuto, le clausole del trattamento più favorevole e di non-regressione, il periodo di validità, i presupposti per la rescissione e i meccanismi di risoluzione delle controversie, le materie oggetto dell'accordo e altri requisiti formali; |
|
11. |
si compiace delle attività che la Commissione mette attualmente a disposizione per lo scambio di esperienze fra parti sociali ed esperti a fini di sostegno fra cui figurano, ad esempio, la raccolta di casi esemplificativi, la creazione di banche dati e l'avvio di studi; |
|
12. |
ricorda, in tale contesto, le positive esperienze dei partenariati transfrontalieri tra parti sociali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire in futuro il sostegno dell'UE per i partenariati in questione; |
|
13. |
esorta le parti sociali europee ad avvalersi appieno, nel pieno rispetto della loro autonomia, della possibilità di concludere accordi a livello di UE prevista dall'articolo 155 del TFUE; |
|
14. |
chiede un ruolo potenziato per le parti sociali europee nella definizione delle politiche europee; invita le parti sociali, in particolare, a partecipare alla redazione dell'analisi annuale della crescita e a svolgere un ruolo più incisivo nel monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri; |
|
15. |
sottolinea la necessità di incoraggiare, sostenere e incrementare la rappresentanza e la partecipazione delle donne nelle strutture del dialogo sociale e della contrattazione collettiva ai diversi livelli, nonché di integrare la dimensione di genere nelle sedi pertinenti, in modo da raccogliere le opinioni delle donne e includere le questioni legate all'uguaglianza di genere nella contrattazione collettiva; segnala che il dialogo sociale e la contrattazione collettiva hanno indubbiamente un grande potenziale in quanto veicoli per promuovere l'uguaglianza di genere sul lavoro; |
o
o o
|
16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, alle parti sociali dell'Unione europea, nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0005.
(2) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 10 settembre 2012, dal titolo «Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue» (Gli accordi societari transnazionali: realizzare il potenziale del dialogo sociale — (SWD(2012)0264, pag. 2).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/165 |
P7_TA(2013)0387
Situazione dei minori non accompagnati nell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI))
(2016/C 093/26)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, |
|
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 67 e 79, |
|
— |
viste le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 24, |
|
— |
vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli, |
|
— |
vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 6 maggio 2010, sul «Piano d'azione per i minori non accompagnati (2010 — 2014)», COM(2010)0213, |
|
— |
vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 settembre 2012, dal titolo «Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati» (COM(2012)0554), |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, sul «Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini — programma di Stoccolma» (1), |
|
— |
visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 giugno 2010 sui minori non accompagnati, adottate nel corso della sua 3018a riunione, |
|
— |
vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (2), |
|
— |
vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (3) e vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)», |
|
— |
viste le direttive in materia di asilo, segnatamente la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (4), la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (5), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (6), |
|
— |
viste le proposte di riforma della Commissione sugli strumenti del regime europeo comune in materia di asilo, in particolare la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) (COM(2011)0320), nonché la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (COM(2011)0319), e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820), |
|
— |
vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (7), |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (8), |
|
— |
vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (9), |
|
— |
vista la comunicazione del 23 febbraio 2011 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Valutazione degli accordi di riammissione dell'UE» (COM(2011)0076), |
|
— |
visti i contributi del Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione 1810(2011) della sua Assemblea parlamentare dal titolo «problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa», la raccomandazione del suo Comitato dei ministri agli Stati membri sui progetti di vita in favore dei minori stranieri non accompagnati (CM/Rec(2007)9), nonché le venti linee guida su tutti gli stadi del procedimento di rimpatrio forzato, adottate dal Comitato dei ministri (CM(2005)40), |
|
— |
visti gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'infanzia, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare l'articolo 3 della stessa, nonché l'osservazione generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia relativa al trattamento dei minori non accompagnati e dei minori al di fuori del loro paese di origine, |
|
— |
viste le Linee guida del 1997 dell'Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati, relative alle politiche e alle procedure da seguire per i minori non accompagnati richiedenti asilo, |
|
— |
vista la raccomandazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata nel 1992, |
|
— |
vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti umani riguardante esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993, |
|
— |
visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, |
|
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0251/2013), |
|
A. |
considerando che ogni anno migliaia di cittadini originari di paesi terzi o apolidi, di età inferiore ai 18 anni, arrivano soli sul territorio europeo o si ritrovano soli dopo il loro arrivo; |
|
B. |
considerando che il perdurare dei conflitti in diverse parti del mondo e la crisi economica globale attualmente in corso hanno causato un incremento del numero di minori non accompagnati; |
|
C. |
considerando che le ragioni dell'arrivo di minori non accompagnati sono molteplici: guerre, violenze, violazioni dei loro diritti fondamentali, desiderio di ricongiungersi con i propri familiari, disastri naturali, povertà, tratta degli esseri umani, sfruttamento, ecc.; |
|
D. |
considerando che è opportuno dedicare un'attenzione particolare ai minori non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici; |
|
E. |
considerando che l'arrivo di molti minori è causato dai matrimoni forzati e che l'Unione europea deve adoperarsi ancora di più per contrastare tale fenomeno; |
|
F. |
considerando che questi minori si trovano per loro natura in una situazione estremamente vulnerabile e che è necessario garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali; |
|
G. |
considerando che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, l'Unione europea e gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere i diritti dei bambini; |
|
H. |
considerando che il programma di Stoccolma ha attribuito la priorità alla protezione dei minori non accompagnati; |
|
I. |
considerando che l'accoglienza e l'assistenza riservate ai minori non accompagnati variano da un paese all'altro e non esiste un livello equivalente ed effettivo di protezione; |
|
J. |
considerando che è necessario garantire l'uguaglianza di genere e la protezione uniforme dei diritti umani dei ragazzi e delle ragazze migranti non accompagnati e che è necessario prestare particolare attenzione alla violazione dei diritti umani delle ragazze e alla garanzia di un sostegno e di soluzioni adeguate; |
|
K. |
considerando che si registrano numerosi casi di scomparsa di minori dai centri di accoglienza per i richiedenti asilo; |
Raccomandazioni generali
|
1. |
rammenta che un minore non accompagnato è innanzitutto un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei bambini, e non le politiche dell’immigrazione, deve essere il principio guida degli Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, rispettando il principio di base dell'interesse superiore del bambino; ricorda che per bambino e di conseguenza per minore si intende qualsiasi persona, senza alcuna eccezione, che non abbia ancora completato il diciottesimo anno di vita; rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe; sottolinea che le ragazze e le donne sono particolarmente vulnerabili alle violazioni dei loro diritti nel corso del processo migratorio e che le ragazze non accompagnate sono particolarmente a rischio in quanto sono spesso il principale oggetto dello sfruttamento sessuale, degli abusi e della violenza; rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari; |
|
2. |
rammenta inoltre che l'interesse superiore del minore, quale sancito nei testi e nella giurisprudenza, deve essere considerato preminente, in qualsiasi azione intrapresa nei suoi confronti, sia da autorità pubbliche, sia da istituzioni private; invita la Commissione a favorire la corretta applicazione delle disposizioni legislative dell'UE sull'interesse superiore del bambino e a proporre orientamenti strategici, basati sulle prassi migliori, la giurisprudenza e il commento generale n. 6 (2005) del Comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo, sul trattamento dei bambini non accompagnati o separati dalle loro famiglie, fuori dal loro paese di origine, e di valutare, sulla base di una serie di indici e criteri, quale sia l'interesse superiore del bambino; invita la Commissione ad attuare le misure legislative e non legislative volte ad assicurare un'adeguata protezione dei bambini e dei minori non accompagnati, intese, in particolare, a migliorare i metodi per trovare soluzioni sostenibili; |
|
3. |
condanna fermamente le carenze esistenti in materia di protezione dei minori non accompagnati nell'Unione europea e denuncia le condizioni di accoglienza, spesso deplorabili, dei minori nonché le numerose violazioni dei loro diritti fondamentali in taluni Stati membri; |
|
4. |
sottolinea l'importanza, per l'Unione europea e gli Stati membri, di dare una risposta coerente a questa problematica, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali; plaude agli Stati membri che hanno scelto, nel quadro del protocollo opzionale delle Nazioni Unite alla Convenzione dei diritti del fanciullo, di garantire ai minori un'adeguata protezione giuridica dalle peggiori forme di sfruttamento; |
|
5. |
accoglie con favore l'adozione, da parte della Commissione, del piano d'azione 2010-2014 sui minori non accompagnati; deplora tuttavia il fatto che l'approccio della Commissione non sia maggiormente fondato sulla protezione dei diritti fondamentali dei minori e constata che le misure esistenti non sono sufficienti e che per una protezione più completa dei minori non accompagnati sono necessarie ulteriori misure; ricorda che uno degli obiettivi, per l'UE e gli Stati membri, del piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati è stato quello di affrontare le cause profonde della migrazione e integrare la questione dei minori non accompagnati nella cooperazione allo sviluppo, contribuendo in tal modo alla creazione di ambienti sicuri in grado di consentire ai minori di crescere nei loro paesi di origine; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la componente preventiva delle politiche dell'UE sui minori non accompagnati prestando maggiore attenzione agli sforzi profusi nell'ambito dell'eradicazione della povertà, delle politiche in materia di salute e occupazione, dei diritti umani e della democratizzazione, nonché della ricostruzione postbellica; ritiene che l'UE debba andare oltre il piano d'azione proposto dalla Commissione, in modo da rafforzare effettivamente i diritti fondamentali dei minori non accompagnati; sottolinea, in particolare, la necessità di rafforzare lo status del «tutore legale» nell'UE e nei paesi partner e reputa estremamente importante elaborare un programma di monitoraggio in cooperazione con i paesi d'origine e gli eventuali paesi di transito, al fine di assicurarsi che il minore sia adeguatamente tutelato dopo il suo ritorno e il suo reinserimento nel paese d'origine; |
|
6. |
deplora la frammentazione delle norme europee in materia di minori non accompagnati ed esorta la Commissione a redigere un manuale destinato agli Stati membri e a tutti gli operatori, che riunisca le varie basi giuridiche, al fine di facilitare la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, e di rafforzare la protezione dei minori non accompagnati; |
|
7. |
deplora la mancanza di statistiche ufficiali attendibili sui minori non accompagnati; invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la raccolta di statistiche sui minori non accompagnati, comprese le statistiche sull'età e il genere, per perfezionare la comparabilità della raccolta di statistiche nei vari Stati membri, a stabilire un metodo coordinato per la raccolta e la condivisione di informazioni in ogni Stato membro, garantendo al contempo che i dati personali siano protetti, per mezzo di piattaforme che riuniscono tutte le parti coinvolte nella questione dei minori non accompagnati e di un elenco dei punti di contatto nazionali, e a fare un migliore uso degli strumenti già disponibili per raccogliere le statistiche a livello di Unione, come Eurostat, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e la Rete europea sulle migrazioni; sottolinea che lo scopo della raccolta di tali dati è quello di comprendere meglio la situazione, migliorare la protezione dei minori non accompagnati e rispondere meglio alle loro esigenze; invita la Commissione, gli Stati membri, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le organizzazioni internazionali e non governative a impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e scambiare dati accurati disaggregati per genere così da ottenere un'immagine esauriente del numero di minori non accompagnati, in particolare delle giovani, ed essere in grado di esaminare le esigenze specifiche di tale categoria al fine di fornire loro sostegno e di attuare misure specifiche per affrontare le problematiche correlate e condividere le migliori prassi per produrre miglioramenti; |
|
8. |
ricorda che l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei minori non accompagnati, rispettare i loro diritti fondamentali e questioni come l'individuazione di soluzioni sostenibili, il reperimento delle famiglie, il ritorno e la riammissione monitorati, quando ciò è nell'interesse superiore del bambino, il ripristino dei legami familiari e il reinserimento; invita inoltre a migliorare la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito in materia di prevenzione e di lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare il traffico di bambini e lo sfruttamento di minori, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e altre forme di violenza contro le donne, come i matrimoni forzati, anche nel contesto dei dialoghi regolari condotti fra l'UE e questi Stati e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la protezione dei bambini e la questione dei minori non accompagnati nelle poltiche di sviluppo e di cooperazione; sottolinea l'importanza di sviluppare in maniera coerente le strategie dell'UE in materia di immigrazione, asilo e diritti dei minori, riguardanti sia i minori dell'Unione europea sia quelli dei paesi terzi, tenendo debitamente conto del loro impatto sui paesi in via di sviluppo; ricorda l'obbligo della coerenza delle politiche per lo sviluppo (PCD) sancito nel trattato di Lisbona; invita la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi a promuovere campagne di sensibilizzazione nei paesi di origine, transito e destinazione dei minori non accompagnati sui rischi legati alla migrazione minorile, segnatamente sullo sfruttamento minorile e sulla criminalità organizzata; sottolinea che le indagini per conoscere la storia personale e familiare sono molto importanti per conoscere il contesto di origine del minore al fine di elaborare un progetto individuale di integrazione nel paese di arrivo o un reinserimento nel paese di origine; |
|
9. |
rammenta che la lotta contro la tratta di esseri umani è un passo necessario e fondamentale, dal momento che i minori, soprattutto le giovani, sono particolarmente esposti e vulnerabili ad esso, la violenza specifica di genere e lo sfruttamento, in particolare, lo sfruttamento lavorativo e sessuale; evidenzia la necessità di mettere in atto meccanismi efficaci per prevenire, individuare, rendicontare, rinviare, investigare, trattare e seguire casi relativi alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo e sessuale, nonché di adottare misure nei paesi terzi per affrontare alle radici le cause della tratta; a tal riguardo, chiede alla Commissione e agli Stati membri una grande vigilanza e di attuare con efficacia la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; invita gli Stati membri e l'UE a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e a cooperare con il coordinatore antitratta dell'UE al fine di individuare potenziali vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica e lottare contro la tratta di esseri umani; infine, accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016), in particolare le disposizioni in materia di finanziamento dell'elaborazione di linee guida su sistemi di protezione dell'infanzia e lo scambio di prassi migliori; ricorda agli Stati membri l'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che invita gli Stati ad adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti illeciti di bambini; invita gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi al fine di affrontare il problema sempre più grave del contrabbando di minori; esorta gli Stati membri a perseguire, ove possibile, i contrabbandieri con sanzioni adeguate e commensurabili; esprime preoccupazione per la situazione di molti minori non accompagnati che vivono in clandestinità nell'UE e che sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso; invita le autorità degli Stati membri e le organizzazioni della società civile a collaborare e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la loro protezione e dignità; |
|
10. |
deplora il fatto che, rispetto ad altri settori umanitari, i fondi stanziati per la protezione dei minori siano decisamente e sistematicamente inadeguati; invita la Commissione a dedicare rubriche specifiche ai minori non accompagnati nel Fondo europeo «asilo e migrazione», al fine di agevolare la creazione di garanzie sostenibili per la protezione dei minori, nonché nel Fondo sociale europeo, segnatamente al fine di sostenere i territori maggiormente interessati; è opportuno garantire un finanziamento di lungo termine adeguato per i programmi intesi a identificare i minori non accompagnati, ad accoglierli in modo adeguato, a proteggerli, a nominare i tutori, a rintracciare la famiglia, a garantire loro una nuova sistemazione e il reinserimento, nonché a formare le guardie e le autorità di frontiera; |
Linee strategiche
|
11. |
invita la Commissione a elaborare linee strategiche vincolanti ad uso di tutti gli Stati membri, che dovrebbero trarre insegnamento dalle migliori pratiche, assumere la forma di norme minime comuni e dettagliare ogni fase del processo, dal momento dell'arrivo del minore sul territorio europeo, per assicurargli un’adeguata protezione, e fino al raggiungimento di una soluzione duratura; invita gli Stati membri ad adottare strategie nazionali per i minori non accompagnati, sulla base di tali orientamenti strategici, e di designare un punto di contatto nazionale, incaricato di coordinare l'applicazione di misure e azioni; invita la Commissione a monitorare la situazione e le azioni intraprese negli Stati membri, in collaborazione con il gruppo di esperti, e a presentare una relazione annuale al Parlamento e al Consiglio; |
|
12. |
ricorda che a nessun minore può essere negato l'accesso al territorio dell'Unione e insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi internazionali ed europei che si applicano quando un minore è sotto la loro giurisdizione, senza restrizioni arbitrarie; ricorda che alle frontiere di uno Stato membro nessun bambino può essere respinto per mezzo di una procedura sommaria; |
|
13. |
esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente l'obbligo fondamentale di non condannare mai un minore a pene detentive, senza alcuna eccezione; deplora che la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti asilo non abbia vietato la detenzione dei minori non accompagnati richiedenti asilo ed esorta gli Stati membri a rispettare il parametro delle circostanze eccezionali stabilito dalla direttiva; chiede alla Commissione di essere estremamente vigile nell'applicazione delle disposizioni europee in materia di detenzione dei minori, alla luce della giurisprudenza; esorta gli Stati membri a collocare i minori in istituti specifici per l'infanzia tenendo conto dell'età e del genere; |
|
14. |
ritiene sia responsabilità di ciascuno Stato membro identificare i minori non accompagnati; invita gli Stati membri a indirizzarli immediatamente verso servizi specializzati che dovranno, da un lato, effettuare una valutazione delle circostanze individuali e delle esigenze di ciascun minore, in particolare la sua nazionalità, il livello di istruzione, la provenienza etnica, culturale e linguistica e il grado di vulnerabilità e, dall'altro, fornire loro immediatamente, in una lingua e forma che capiscono, se necessario tramite interpreti, tutte le informazioni necessarie sui loro diritti, la protezione, le opportunità legali e di assistenza, le procedure e le loro implicazioni; invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche sugli strumenti a misura di minore intesi a spiegare con chiarezza ai minori le procedure e i loro diritti; invita in tale contesto gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare e a stabilire un regime speciale in termini di identificazione, accoglienza e protezione di minori non accompagnati con esigenze di protezione specifiche, in particolare minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, fornendo loro l'assistenza e la protezione necessarie ai sensi della direttiva 2011/36/UE; |
|
15. |
deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri, che possono causare traumi, e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti; invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo, con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti; ricorda che l'accertamento dell'età deve essere effettuato nel rispetto dei diritti del bambino, dell'integrità fisica e della dignità umana e che ai minori deve essere sempre riconosciuto il beneficio del dubbio; ricorda inoltre che gli esami medici devono essere effettuati solo quando gli altri metodi di valutazione dell'età siano stati esauriti e che dovrebbe essere possibile presentare ricorso contro i risultati di detta valutazione; accoglie con favore i lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al riguardo, che dovrebbero essere estesi a tutti i minori; |
|
16. |
chiede agli Stati membri di designare, fin dall'arrivo di un minore sul territorio europeo e fino al raggiungimento di una soluzione sostenibile, un tutore o una persona responsabile con il compito di accompagnarlo, assisterlo e rappresentarlo in tutte le procedure e di dargli la possibilità di beneficiare di tutti i suoi diritti in tutte le procedure; chiede inoltre che tale persona riceva una formazione specifica sulle problematiche legate ai minori non accompagnati, la tutela dell'infanzia e i diritti dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione, e agisca in piena indipendenza; ritiene che queste persone debbano ricevere una formazione continua e adeguata ed essere sottoposte a controlli regolari e indipendenti; invita la Commissione a includere nelle linee strategiche norme comuni basate sulle migliori prassi riguardanti il mandato, le funzioni, le qualità e le competenze di tali persone; |
|
17. |
invita gli Stati membri a garantire che i funzionari e il personale che lavora per le autorità e che è suscettibile di entrare in contatto con minori non accompagnati, compresi quelli che sono vittime della tratta di esseri umani, siano qualificati e attestati di conseguenza e possano identificare e affrontare adeguatamente questi casi, a fornire loro una formazione adeguata alle specifiche esigenze dei minori non accompagnati e sui diritti, il comportamento e la psicologia dei bambini, nonché sulla normativa in materia di asilo e di immigrazione; invita gli Stati membri a prevedere una formazione obbligatoria sulle tematiche di genere per il personale responsabile dell'accoglienza di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza, così come per intervistatori, decisori e rappresentanti legali dei minori non accompagnati, nonché ad assicurare che la polizia e le autorità giudiziarie negli Stati membri siano sottoposte regolarmente a formazioni sulle tematiche di genere; sottolinea che la persona responsabile per il minore deve offrirgli informazioni e consulenza, limitandosi tuttavia a integrare e non sostituire l'assistenza legale; sottolinea che, indipendentemente dalla nazionalità del minore o dal riconoscimento della stessa, spetta allo Stato membro in cui il minore si trova esercitare la tutela dei minori non accompagnati e offrire loro la massima protezione; |
|
18. |
esorta gli Stati membri, al fine di garantire coerenza e di uniformare le norme in materia di protezione dei minori non accompagnati all'interno dell'UE, ad assicurare ai minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status e alle stesse condizioni dei bambini cittadini del paese ospitante:
|
|
19. |
rammenta che tutte le procedure devono essere adattate ai minori e tenere conto dell'età, del grado di maturità e di comprensione, e inoltre delle necessità dei minori, in conformità delle linee guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, e plaude alle attività della Commissione intese a promuovere tali linee guida; in tutte le fasi delle procedure deve essere sentito e preso in considerazione il punto di vista del minore, in collaborazione con persone competenti e qualificate, come psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali; |
|
20. |
si compiace dei progressi compiuti nella legislazione in materia di asilo e invita gli Stati membri a intraprendere le riforme legislative e amministrative necessarie per attuare con efficacia tali disposizioni; ricorda tuttavia che le politiche dell'UE in materia di asilo devono trattare i minori non accompagnati innanzitutto come bambini e sollecita pertanto gli Stati membri a dispensare, per quanto possibile, i minori non accompagnati da procedure accelerate e dalle procedure di frontiera; ricorda inoltre che lo Stato membro responsabile di una domanda d'asilo presentata in più di uno Stato membro da un minore non accompagnato, senza che un membro della sua famiglia sia legalmente presente nel territorio degli Stati membri, è lo Stato in cui il minore si trova dopo aver presentato la domanda, e invita gli Stati membri ad attenersi alle sentenze della Corte di giustizia; sottolinea che, alla luce delle specifiche esigenze dei minori non accompagnati, è indispensabile che le loro richieste di asilo vengano gestite in via prioritaria al fine di adottare al più presto una decisione equa; invita gli Stati membri a sviluppare i propri sistemi di asilo allo scopo di dar vita a un quadro istituzionale armonizzato e adatto ai minori, che tenga conto delle esigenze particolari e delle diverse difficoltà dei minori non accompagnati, segnatamente delle vittime della tratta; |
|
21. |
sottolinea che qualsiasi decisione concernente i minori non accompagnati deve essere presa sulla base di una valutazione individuale e nel rispetto dell'interesse superiore del minore; |
|
22. |
condanna le situazioni di precarietà con cui devono improvvisamente confrontarsi questi minori, una volta raggiunta l'età adulta; invita gli Stati membri a condividere le migliori prassi e a prevedere meccanismi per sorvegliare il passaggio dei minori alla maggiore età; accoglie con favore i lavori del Consiglio d'Europa al riguardo e chiede alla Commissione di includere nelle proprie linee strategiche le migliori prassi riguardanti l'elaborazione di «progetti di vita personalizzati», elaborati per e con il minore; |
|
23. |
invita gli Stati membri a definire le responsabilità di ciascun partner, segnatamente le autorità nazionali e locali, i servizi sociali, gli operatori socioeducativi, le famiglie e i rappresentanti legali, nell'attuare e monitorare i progetti di vita e nel garantirne il coordinamento; |
|
24. |
sottolinea con forza che l'obiettivo finale, fin dall'arrivo sul territorio europeo di un minore non accompagnato, deve essere la ricerca di una soluzione duratura per il minore, nel rispetto dei suoi interessi; rammenta che la ricerca deve sempre iniziare con l'esame delle possibilità di ricongiungimento familiare, all'interno e all'esterno dell'UE, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore; sottolinea che sebbene, in linea di massima, sia possibile chiedere al minore di partecipare alla ricerca di familiari, non esiste tuttavia alcun obbligo di partecipazione a cui possa essere subordinato l'esito dell'esame per la concessione di protezione internazionale; rammenta che, nei casi in cui sia a rischio la vita del minore o quella dei suoi familiari, in particolare se questi ultimi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la comunicazione di informazioni in merito a tali persone deve avvenire in forma confidenziale al fine di non mettere a repentaglio l'incolumità dei soggetti interessati; invita gli Stati membri e tutte le loro autorità competenti a migliorare la cooperazione, in particolare eliminando tutti gli ostacoli burocratici al reperimento delle famiglie e/o alla loro riunificazione, e a condividere le pratiche migliori; chiede alla Commissione di monitorare l'attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 3, della stessa; |
|
25. |
invita la Commissione a includere, negli orientamenti strategici, norme comuni, basate sulle pratiche migliori, in materia di requisiti da soddisfare per poter procedere al rimpatrio di un minore, in modo coerente, rispettando l'interesse superiore del minore e in base allo studio comparativo sulle prassi in materia del rimpatrio dei minori, pubblicato dalla Commissione nel 2011, che comprendeva un elenco di verifica e una raccolta delle pratiche migliori; rammenta con fermezza che una decisione di rimpatrio non può essere presa se esula dall'interesse superiore del minore, se vi sono rischi per la vita del minore, per la sua salute fisica e mentale, il suo benessere, la sua sicurezza, i suoi diritti fondamentali o quelli della sua famiglia, e che occorre valutare appieno le circostanze individuali di ciascun minore (e dei suoi familiari in caso di ricongiungimento familiare) e tenerne conto; ricorda che una decisione di rimpatrio può essere adottata solo dopo che è stato accertato che nel paese di ritorno il minore può beneficiare di provvedimenti sicuri, concreti e adeguati, che rispettino i suoi diritti e siano associati a misure di reinserimento nel paese di rimpatrio; esorta gli Stati membri, onde garantire un rimpatrio sicuro del minore, a stabilire accordi di cooperazione e monitoraggio con i paesi di origine e di transito e in collaborazione con le organizzazioni non governative, locali e internazionali, e a garantire la tutela e la reintegrazione dei minori dopo il rimpatrio; rileva che tali accordi sono un elemento vitale del rimpatrio; chiede alla Commissione di dare la priorità, nella valutazione della direttiva 2008/115/CE, al suo impatto sui minori non accompagnati, segnatamente gli articoli 10, 14, paragrafo 1, lettera c), e 17 della stessa; invita l'Unione europea ad adoperarsi al fine di migliorare la sua risposta alla cessazione dei fattori potenziali di migrazione, compresi i matrimoni precoci e forzati, nonché le pratiche tradizionali lesive, incluse le mutilazioni genitali femminili e la violenza sessuale su scala mondiale; |
|
26. |
sottolinea che l'integrazione del minore non accompagnato nel paese ospitante deve avvenire attorno a un progetto individuale di vita, elaborato per e con il minore nel pieno rispetto della sua appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica; |
|
27. |
esorta gli Stati membri a prevedere l'obbligo, per le autorità pubbliche, di adottare misure a favore dei minori non accompagnati costretti a elemosinare; ritiene sia necessario evitare a qualunque costo lo sfruttamento dei minori costretti a elemosinare; |
o
o o
|
28. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa. |
(1) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(2) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(3) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(4) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(5) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(6) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(7) GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
(8) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
(9) GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/173 |
P7_TA(2013)0388
Situazione nella Repubblica democratica del Congo
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2013/2822(RSP))
(2016/C 093/27)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni, |
|
— |
viste le dichiarazioni rilasciate dell'Alto Rappresentante Catherine Ashton il 30 agosto 2013 sulla situazione nel Kivu Nord e il 7 giugno 2012 e il 10 luglio 2012 sulla situazione nel Congo orientale, |
|
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla situazione di instabilità e di insicurezza nella regione dei Grandi Laghi e, in particolare, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC), adottata nella riunione di Paramaribo (Suriname) dal 27 al 29 novembre 2012, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2013 sulla regione dei Grandi Laghi e del 10 dicembre 2012, del 19 novembre 2012 e del 25 giugno 2012 sulla situazione nella parte orientale della RDC, |
|
— |
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2053 (2012) sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, 1925 (2010), 1856 (2008) che specifica il mandato della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (Monusco) e 2098 (2013) che ha rinnovato il mandato della Monusco, |
|
— |
vista la relazione del Segretario generale dell'ONU del 28 giugno 2013 sulla Missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, |
|
— |
vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 luglio 2013 sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi, |
|
— |
vista la decisione del Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana (UA) sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi, in particolare nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC), in occasione della sua 393a riunione tenutasi il 28 agosto 2013, |
|
— |
viste le dichiarazioni dei capi di Stato e di governo dei paesi membri della Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (ICGRL) rilasciate il 6 agosto 2013 e il 24 novembre 2012 sulla situazione della sicurezza nella RDC, |
|
— |
vista la risoluzione sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo adottata dall'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF) in occasione del quattordicesimo vertice dei paesi francofoni tenutosi il 13 e 14 ottobre 2012, |
|
— |
visto l'Accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000, |
|
— |
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) e 1960 (2010) sulle donne, la pace e la sicurezza, |
|
— |
visto l'articolo 3 e il protocollo II della Convenzione di Ginevra del 1949, che vietano le esecuzioni sommarie, gli stupri, il reclutamento forzato e altre atrocità, |
|
— |
vista la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che vieta, in particolare, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, |
|
— |
visto il protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, che è stato ratificato dai paesi della regione dei Grandi Laghi, |
|
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e il Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici, |
|
— |
vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificata dalla RDC nel 1982, |
|
— |
visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che, dal luglio scorso, nella parte orientale della RDC è stata registrata una recrudescenza della violenza, con la ripresa delle ostilità tra il gruppo M23 e le truppe governative, che ha determinato la perdita di migliaia di vite, innumerevoli feriti compresi attacchi contro i civili e le forze di pace delle Nazioni Unite; che la situazione umanitaria rimane critica; |
|
B. |
considerando che, a causa dei ricorrenti conflitti armati, la regione del Kivu ha subito atrocità e violenze, compresi saccheggi, violenze sessuali e di genere, rapimenti, e il reclutamento forzato di bambini da parte di gruppi armati, nonché violazioni dei diritti umani, che continuano ad essere un piaga che mina gli sforzi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli organismi regionali per porre fine al conflitto; |
|
C. |
considerando che un operatore di pace delle Nazioni Unite è stato ucciso e altri 10 sono rimasti feriti il 28 agosto 2013 durante un attacco al gruppo ribelle M23 nelle montagne di Kibati nel Kivu Nord mentre Monusco appoggiava le forze armate congolesi (FARDC) nel proteggere le zone di Goma popolate da civili; |
|
D. |
considerando che oltre 2,7 milioni di sfollati interni sono stati costretti ad abbandonare le loro case, compresi più di 1 milione solo nel 2012, e più di 440 000 rifugiati congolesi sono fuggiti in altri paesi africani, con circa 6,4 milioni di persone bisognose di cibo e di aiuti di emergenza che stanno ora semplicemente sopravvivendo in condizioni precarie a causa dei continui combattimenti e delle violazioni dei loro diritti umani e del diritto umanitario internazionale nella parte orientale della RDC; |
|
E. |
considerando che il mancato perseguimento da parte della RDC dei responsabili delle violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra favorisce il clima di impunità e incoraggia a commettere nuovi reati; |
|
F. |
considerando che i negoziati tra i gruppi ribelli e lo Stato della Repubblica democratica del Congo sono interrotti dal maggio 2013; ricordando che i ribelli del gruppo M23 che sono stati integrati nell'esercito a seguito di un accordo di pace del 2 000 si sono ammutinati nel mese di aprile 2012 e che il M23 costituisce una delle dozzine di gruppi armati che combattono in questa regione ricca di risorse; |
|
G. |
considerando che nel quadro del settimo vertice dell'ICGLR, iniziato il 5 settembre 2013, si è chiesta la riapertura dei negoziati di pace e la loro rapida conclusione; |
|
H. |
considerando che la risoluzione 2098 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 28 marzo 2013, ha prorogato fino al 31 marzo 2014 il mandato della missione Monusco e ha istituito, in via eccezionale, una «brigata d'intervento» specializzata nell'ambito delle attuali forze armate dell'operazione che contano 19 815 unità; |
|
I. |
considerando che nel 2012 gli Stati membri dell'ICGLR hanno introdotto un meccanismo comune di verifica per il monitoraggio dei movimenti delle truppe nella parte orientale della RDC e il dispiegamento della forza internazionale neutrale prevista; |
|
J. |
considerando che il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha pubblicato le prove del nesso esistente tra il Ruanda e i ribelli, e che gli Stati Uniti hanno invitato Kigali a cessare il proprio sostegno; che il Ruanda ha ripetutamente negato di avere legami con il gruppo M23; |
|
K. |
considerando che il ricorso alla violenza sessuale e l'uso ampiamente diffuso dello stupro come arma di guerra hanno conseguenze enormi, quali la distruzione fisica e psicologica delle vittime, e devono essere considerati crimini di guerra; che le autorità nazionali e la comunità internazionale hanno ampiamente investito nel rafforzamento del sistema giudiziario, specialmente a livello militare, e nella promozione dell'avvio di indagini e azioni giudiziarie sulle violenze sessuali; che, benché i processi abbiano avuto luogo, le sentenze non sono state eseguite, in molti casi le persone giudicate colpevoli riescono a fuggire e si fa troppo poco per risarcire le vittime; |
|
L. |
considerando che è necessario affrontare le conseguenze del conflitto, in particolare mediante la smilitarizzazione, la revisione della governance locale, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, il rimpatrio dei rifugiati, il reinsediamento degli sfollati nel loro paese e l'attuazione di programmi di sviluppo sostenibile; |
|
M. |
considerando che, nel quadro delle missioni EUSEC RD ed EUPOL RD, l'Unione europea contribuisce al ripristino dei settori della giustizia e della sicurezza (polizia ed esercito) e si adopera per assicurarne il buon funzionamento fornendo assistenza finanziaria e tecnica e provvedendo alla formazione del personale; |
|
N. |
considerando che la questione dello sfruttamento illegale delle risorse naturali della RDC, una parte delle quali finisce in altri paesi, è uno dei fattori che alimentano e inaspriscono il conflitto nel paese e rimane una fonte di insicurezza per tutta la regione; |
|
O. |
considerando che anche l'aumento della disoccupazione, la crisi sociale, la crisi alimentare, l'inadeguatezza dei servizi di base, l'impoverimento della popolazione e il degrado ambientale nella RDC contribuiscono all'instabilità del paese e della regione dei Grandi Laghi; |
|
P. |
considerando che negli ultimi mesi non vi sono stati progressi per quanto riguarda il progetto di legge sulla protezione dei difensori dei diritti umani e nella RDC si è registrato un aumento della repressione nei confronti degli attivisti per i diritti umani e dei giornalisti, con casi di arresti arbitrari e intimidazioni; che non sono state adottate misure per assicurare i responsabili alla giustizia; |
|
Q. |
considerando che dopo la ripresa, il 9 aprile 2013, del processo d'appello dinanzi al Tribunale supremo militare concernente l'omicidio, nel giugno 2010, di Floribert Chebeya, direttore esecutivo di Voice of the Voiceless (VSV) e membro dell'assemblea generale dell'Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT), e di Fidèle Bazana, membro di VSV, gli avvocati della difesa Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele e Regine Sesepe, hanno ricevuto minacce; |
|
R. |
considerando che il 7 agosto 2013, nel villaggio di Kawakolo, nel territorio di Pweto (provincia di Katanga), Godfrey Mutombo, membro dell'organizzazione non governativa Libertas è stato brutalmente assassinato da alcuni componenti dei gruppi ribelli che dal 2011 seminano il terrore in diversi villaggi nel nord della provincia; |
|
1. |
esprime forte preoccupazione per la recente spirale di violenze nella parte orientale della RDC, che ha gravi conseguenze politiche, economiche, sociali, umanitarie e per la sicurezza nel paese e in tutta la regione, già fragile e instabile; |
|
2. |
condanna duramente le recenti ondate di violenza nella parte orientale della RDC, specialmente il bombardamento indiscriminato da parte del gruppo armato M23 e di altri gruppi armati, in particolare le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), che ha provocato morti, feriti e danni tra la popolazione civile; condanna gli attacchi mirati compiuti dai ribelli contro la missione Monusco, che si sono conclusi con un bilancio di alcuni morti, tra cui un membro tanzaniano della forza di pace, e numerosi altri feriti; esorta tutte le parti interessate a concedere accesso e protezione alle agenzie umanitarie che vengono per prestare assistenza alla popolazione civile in difficoltà; |
|
3. |
chiede di porre immediatamente fine a tutte le violazioni dei diritti umani, compresa l'allarmante e diffusa violenza sessuale e di genere (risoluzione 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 giugno 2008) e il deplorevole reclutamento e impiego di bambini da parte delle forze armate; esprime la sua solidarietà al popolo della RDC colpito dalla guerra; |
|
4. |
chiede con forza a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente per realizzare un'indagine imparziale e approfondita in relazione a tutti i casi passati e presenti di violazioni dei diritti umani, nonché di cooperare pienamente con la Corte penale internazionale; esorta ad adoperarsi per garantire che gli autori di violazioni dei diritti umani, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, violenze sessuali nei confronti delle donne e dell'arruolamento di soldati bambini siano denunciati, identificati, perseguiti e puniti a norma del diritto penale nazionale e internazionale; |
|
5. |
condanna duramente tutte le forme di sostegno esterno al gruppo M23 e ad altre forze turbolente nella RDC e chiede la cessazione immediata e permanente di tale sostegno; |
|
6. |
sostiene la missione della «brigata d'intervento» Monusco, chiamata a un'azione offensiva contro i gruppi armati, tra cui il M23; si compiace dell'intervento attivo della missione Monusco nello svolgimento del suo mandato, in particolare la protezione dei civili, e la incoraggia a portare avanti tali sforzi; esorta in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a prendere tutti i provvedimenti necessari, conformemente alla risoluzione 2098 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di proteggere i civili nella parte orientale della RDC; |
|
7. |
invita a effettuare un'indagine approfondita, mediante il meccanismo comune di verifica esteso, riguardo alla provenienza delle bombe e dei mortai partiti dal territorio della RDC e caduti nel vicino Ruanda; auspica che le relazioni del meccanismo comune di verifica esteso siano più trasparenti e regolari; |
|
8. |
sottolinea che qualsiasi intervento diretto dei paesi vicini alla RDC può soltanto esacerbare la situazione; invita tutti gli attori regionali coinvolti a dar prova della massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi atto o dichiarazione che potrebbe causare un ulteriore inasprimento della situazione; invita i paesi vicini a garantire il pieno rispetto della sovranità della RDC e della sua integrità territoriale; |
|
9. |
accoglie con favore gli sforzi dei paesi membri dell'ICGLR, nonché gli sforzi e le iniziative dell'Unione africana e delle Nazioni Unite intesi a trovare una soluzione politica duratura, strutturale e pacifica alla crisi; invita al rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione; |
|
10. |
invita i paesi della regione dei Grandi Laghi, in particolare a seguito degli impegni assunti nel febbraio 2013 nel quadro degli accordi di Addis Abeba, a impegnarsi a promuovere congiuntamente la pace, la stabilità e la sicurezza al fine di incentivare lo sviluppo economico regionale, prestando particolare attenzione alla riconciliazione, al rispetto dei diritti umani, alla lotta all'impunità, all'istituzione di un sistema giudiziario imparziale e a una maggiore responsabilità del governo; |
|
11. |
accoglie con favore i negoziati di pace nella regione che si sono tenuti a Kampala il 5 settembre 2013 sotto gli auspici del presidente dell'ICGLR, il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni; incoraggia tutte le parti interessate a partecipare e incoraggia le autorità della RDC a sostenere il dialogo tra le comunità, in particolare quelle colpite dal conflitto; |
|
12. |
invita i paesi dell'Unione africana e della regione dei Grandi laghi a prendere ulteriori iniziative finalizzate a combattere lo sfruttamento illecito delle risorse naturali e il relativo commercio — uno dei motivi alla base della proliferazione e del traffico di armi, che sono a loro volta tra i principali fattori che alimentano ed esasperano i conflitti nella regione dei Grandi Laghi; |
|
13. |
invita la comunità internazionale, comprese l'Unione europea, l'Unione africana e le Nazioni Unite, a continuare ad adottare tutte le misure possibili per fornire un aiuto più coordinato ed efficace alla popolazione della parte orientale della RDC nonché a contribuire agli sforzi tesi a rispondere alla catastrofe umanitaria; |
|
14. |
accoglie con favore la mobilitazione di 10 milioni di EUR supplementari da parte della Commissione al fine di garantire gli aiuti urgentemente necessari a 2,5 milioni di persone nella RDC, fondi che portano gli aiuti umanitari dell'UE nella RDC e nella regione dei Grandi laghi a 71 milioni di EUR nel 2013, rendendo l'UE il maggior donatore di aiuti umanitari al paese; |
|
15. |
insiste sulla necessità che il governo della RDC porti a termine le riforme nel settore della sicurezza e chiede che siano compiuti sforzi a livello nazionale ed internazionale intesi ad accrescere l'autorità statale e lo Stato di diritto nella RDC, in particolare nei settori della governance e della sicurezza, anche in stretta cooperazione con la missione di assistenza militare dell'Unione europea (EUSEC) e con la missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL), che dovrebbero essere portate avanti al fine di consolidare la pace e la sicurezza sia nel paese sia nella regione dei Grandi Laghi; |
|
16. |
incoraggia il parlamento, il senato e il presidente della RDC, Joseph Kabila, ad attuare tutte le misure necessarie per consolidare la democrazia e garantire una vera partecipazione di tutte le forze politiche che esprimono la volontà della nazione nella governance del paese, sulla base di norme giuridiche e costituzionali, nonché elezioni libere ed eque; ricorda la necessità di tenere conto delle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE nel 2011 e di attuare le riforme indispensabili alla continuazione del processo elettorale, anche garantendo che si tengano elezioni locali; |
|
17. |
invita le autorità della RDC a garantire in tutte le circostanze l'integrità fisica e psicologica dei difensori dei diritti umani e a condurre indagini tempestive, approfondite, imparziali e trasparenti al fine di identificare i responsabili di minacce, attacchi e uccisioni ai danni di alcuni di tali difensori; |
|
18. |
sottolinea l'importanza di adottare atti legislativi a lungo attesi, tra cui la legge sulla protezione dei difensori dei diritti umani e la legge sulla conformità del diritto nazionale allo statuto di Roma; |
|
19. |
raccomanda che, in occasione della sua 24a sessione, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite adotti una risoluzione incisiva volta a ristabilire un meccanismo di vigilanza per la situazione dei diritti umani nella RDC e a chiedere all'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di presentare una relazione sulla situazione dei diritti umani nella RDC; |
|
20. |
esorta le autorità congolesi a garantire l'effettiva istituzione di un tribunale misto specializzato che contribuisca a combattere l'impunità e sottoponga a giudizio gli autori di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale nella RDC, tra cui la violenza sessuale contro le donne; |
|
21. |
ritiene che un accesso trasparente alle risorse naturali della RDC, una gestione trasparente e una redistribuzione equa di tali risorse mediante il bilancio dello Stato siano indispensabili per lo sviluppo sostenibile del paese; invita pertanto l'Unione africana e i paesi della regione dei Grandi Laghi ad adoperarsi maggiormente per combattere lo sfruttamento e il commercio illegali di risorse naturali e chiede all'Unione europea e alla comunità internazionale nel suo complesso di rafforzare la cooperazione con la RDC in questo ambito; |
|
22. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi della regione dei Grandi Laghi, al presidente, al primo ministro e al parlamento della RDC, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Rappresentante speciale dell'ONU per crimini sessuali in situazioni di conflitto armato, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/178 |
P7_TA(2013)0389
Situazione nella Repubblica centrafricana
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla Repubblica centrafricana (2013/2823(RSP))
(2016/C 093/28)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'accordo di Libreville (Gabon) dell'11 gennaio 2013 sulla risoluzione della crisi politico-militare in corso nella Repubblica centrafricana (RCA), firmato sotto l'egida dei capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), che stabilisce le condizioni necessarie per porre fine alla crisi in atto nella Repubblica centrafricana, |
|
— |
viste la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 14 agosto 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana, come pure le relazioni del direttore dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace nella Repubblica centrafricana (Binuca), del Sottosegretario generale per gli affari umanitari e del Sottosegretario generale per i diritti umani, |
|
— |
viste la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2088 (2013) del 24 gennaio 2013 e le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza sulla Repubblica centrafricana, nonché la richiesta al Consiglio di sicurezza di sostenere la nuova operazione guidata dall'Africa, |
|
— |
vista la decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, del 19 luglio 2013, che autorizza lo spiegamento dell'operazione di sostegno della pace sotto guida africana a partire dal 1o agosto 2013, |
|
— |
visti i vertici straordinari di capi di Stato e di governo nell'ambito della CEEAC, tenutisi a N'Djamena (Ciad) il 21 dicembre 2012, il 3 aprile 2013 e il 18 aprile 2013, nonché le relative decisioni di istituire un Consiglio nazionale di transizione (CNT) dotato di poteri legislativi e costitutivi e di adottare una tabella di marcia per il processo di transizione nella Repubblica centrafricana, |
|
— |
vista la riunione del Gruppo di contatto internazionale tenutasi a Brazzaville (Repubblica del Congo) il 3 maggio 2013, in occasione della quale è stata convalidata la tabella di marcia della transizione ed è stato istituito il Fondo speciale per assistere la Repubblica centrafricana, |
|
— |
viste le dichiarazioni sulla Repubblica centrafricana rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in data 21 dicembre 2012, 1o e 11 gennaio 2013, 25 marzo 2013, 21 aprile 2013 e 27 agosto 2013, |
|
— |
vista la dichiarazione rilasciata dal commissario UE per gli aiuti umanitari e la protezione civile in data 21 dicembre 2012 sui nuovi scontri scoppiati nella Repubblica centrafricana, |
|
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 19 giugno 2013 sulla Repubblica centrafricana, |
|
— |
visti i comunicati stampa sulla Repubblica centrafricana pubblicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 dicembre 2012, il 4 gennaio 2013 e l'11 gennaio 2013, |
|
— |
viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, in particolare quella del 26 dicembre 2012, in cui vengono condannati gli attacchi ribelli e si esortano tutte le parti a rispettare le decisioni adottate il 21 dicembre 2012 a N'Djamena dalla CEEAC, e quella del 5 agosto 2013, in cui si chiede la fine dell'impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse nella Repubblica centrafricana, ivi inclusa la possibilità di imporre sanzioni, |
|
— |
vista la dichiarazione del 16 aprile 2013 con cui l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navanethem Pillay, ha esortato a porre fine alle violenze e a ripristinare lo Stato di diritto nel paese, |
|
— |
viste le dichiarazioni sulla situazione nella Repubblica centrafricana rilasciate dal presidente della Commissione dell'Unione africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, il 12, 19 e 31 dicembre 2012, |
|
— |
visto l'accordo di Cotonou riveduto, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana (1), |
|
— |
visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che, dopo la vittoria militare conseguita dalla coalizione Seleka il 24 marzo 2013 e la sua ascesa al potere, alcuni esponenti della stessa hanno commesso numerosi soprusi, stupri, crimini, violenze fisiche, furti, saccheggi e altre violazioni dei diritti umani, tanto nella capitale quanto nelle province, sfuggendo a qualsiasi controllo; |
|
B. |
considerando che il 20 agosto 2013 un'operazione di disarmo condotta da Seleka a Boy-Rabé, una zona controllata dai sostenitori dell'ex presidente François Bozizé, è sfociata nell'uccisione di 11 persone, e che nel contesto di tale operazione sono altresì state ferite decine di persone e sono stati compiuti saccheggi; |
|
C. |
considerando che il 28 agosto 2013 oltre 5 000 abitanti di Bangui si sono rifugiati nel principale aeroporto della Repubblica centrafricana per sfuggire al saccheggio messo in atto da ex combattenti ribelli e hanno occupato la pista di atterraggio per circa 18 ore; |
|
D. |
considerando che esiste il rischio di una ripresa delle ostilità da parte delle ex Forze armate centrafricane sostenitrici del presidente deposto François Bozizé, e che la strumentalizzazione delle tensioni interreligiose comporta a sua volta dei rischi; |
|
E. |
considerando che il 4 settembre 2013 il procuratore del tribunale di Bangui ha chiesto una condanna a dieci anni di reclusione per 24 ex ribelli di Seleka nell'ambito del primo processo sugli abusi commessi nella Repubblica centrafricana; |
|
F. |
considerando che il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione europea e costituisce un elemento essenziale dell'accordo di Cotonou; |
|
G. |
considerando che l'assenza di azioni giudiziarie contro i responsabili delle violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra favorisce il clima di impunità e incoraggia a commettere nuovi reati; |
|
H. |
considerando che il 7 agosto 2013 il procuratore della Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un secondo avvertimento dichiarando che i crimini commessi nella Repubblica centrafricana potrebbero essere di competenza della CPI e che il suo ufficio avrebbe avviato i necessari procedimenti giudiziari, se del caso; |
|
I. |
considerando che queste violenze comportano nuovi spostamenti della popolazione e che, secondo le stime dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, un terzo della popolazione ha lasciato la propria casa e soffre di malnutrizione, 1,6 milioni di persone hanno disperatamente bisogno di aiuto, 200 000 delle quali necessitano di cure sanitarie, mentre 484 000 persone si trovano in una situazione di grave penuria alimentare, 206 000 persone sono state sfollate e 60 000 hanno trovato rifugio nei paesi vicini; che 650 000 bambini non sono più scolarizzati a causa dell'occupazione delle scuole da parte di gruppi armati e 3 500 bambini sono stati reclutati dalle forze e dai gruppi armati; |
|
J. |
considerando che il 21 agosto 2013 le autorità del Camerun hanno temporaneamente chiuso il confine con la Repubblica centrafricana a seguito di un presunto attacco sferrato dai ribelli di Seleka contro la città di frontiera di Toktoyo, nel quale sarebbe stata uccisa una guardia di frontiera camerunense; che, nonostante la riapertura del confine, i conducenti di autocarri continuano a essere restii ad attraversare la Repubblica centrafricana a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza; |
|
K. |
considerando che la Repubblica centrafricana si trova confrontata a difficoltà sociali ed economiche, in quanto i settori pubblico e privato sono stati depredati e distrutti con grave danno per il tessuto amministrativo ed economico del paese e conseguenti disordini sociali; che gli ospedali sono ugualmente stati saccheggiati su vasta scala, dando luogo a una situazione sanitaria disastrosa nel paese; |
|
L. |
considerando che l'accordo di Libreville rimane la base dell'accordo di transizione; che, sebbene al termine del periodo di transizione di 18 mesi debbano essere organizzate elezioni libere, democratiche, trasparenti e regolari, il capo di Stato, il primo ministro, i membri del governo di transizione e i membri dell'Ufficio del Consiglio nazionale di transizione non vi potranno prendere parte; |
|
M. |
considerando che al vertice CEEAC del 3 aprile 2013 è stato istituito il Consiglio nazionale di transizione e che al vertice del 18 aprile 2013 è stata adottata una tabella di marcia concernente la composizione e il funzionamento di tale Consiglio; |
|
N. |
considerando che nel maggio 2013 è stato istituito un gruppo di contatto internazionale sulla Repubblica centrafricana incaricato di coordinare l'azione a livello regionale, continentale e internazionale per giungere a una soluzione duratura dei problemi ricorrenti del paese; |
|
O. |
considerando che l'Unione europea è impegnata in un dialogo politico regolare con la Repubblica centrafricana a titolo dell'accordo di Cotonou ed è il principale donatore del paese; che in data 8 luglio 2013 ha deciso di aumentare di 8 milioni di EUR l'importo degli aiuti umanitari, elevandolo a 20 milioni di EUR; che tale aiuto dell'UE non sarà sufficiente e che altri partner internazionali dovranno altresì impegnarsi a contribuire; |
|
P. |
considerando che, dalla sua indipendenza nel 1960, la Repubblica centrafricana ha vissuto decenni di instabilità e disordini politici; che, nonostante sia un paese ricco di risorse naturali (legname, oro, diamanti, uranio ecc.), si colloca soltanto al 179esimo posto su 187 Stati nell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e continua a essere uno dei paesi più poveri al mondo, con il 70 % della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà; |
|
1. |
condanna la presa di potere incostituzionale da parte dei gruppi armati della coalizione Seleka, avvenuta il 24 marzo 2013; |
|
2. |
esprime profonda preoccupazione circa la situazione della Repubblica centrafricana, caratterizzata dal collasso totale dell'ordine pubblico e dall'assenza dello Stato di diritto; condanna i recenti episodi di violenza, che hanno ulteriormente deteriorato persino i servizi più basilari nel paese e aggravato la già drammatica situazione umanitaria dell'intera popolazione; |
|
3. |
invita le autorità della Repubblica centrafricana ad adottare misure concrete per proteggere la popolazione civile, a porre fine al reclutamento e allo sfruttamento di bambini soldato da parte dei gruppi armati e a ristabilire l'ordine pubblico, la sicurezza e i servi di base come l'acqua e l'elettricità; |
|
4. |
condanna fermamente le gravi violazioni del diritto umanitario e le diffuse violazioni dei diritti umani, in particolare da parte di membri di Seleka, comprese le esecuzioni extragiudiziali, le esecuzioni sommarie, le sparizioni forzate, le detenzioni e gli arresti arbitrari, le torture, le violenze sessuali e di genere e il reclutamento di bambini soldato; |
|
5. |
invita le autorità della Repubblica centrafricana e tutte le parti interessate ad affrontare le cause strutturali delle ricorrenti crisi del paese e a cooperare per l'attuazione dell'Accordo di Libreville, che stabilisce le condizioni per la transizione nel paese e per il ripristino dell'ordine costituzionale, con l'obiettivo di conseguire una pace duratura e soluzioni democratiche; |
|
6. |
lancia un appello ai partner internazionali affinché sostengano pienamente gli sforzi congiunti nei settori della sicurezza, dell'aiuto umanitario e della costruzione dello Stato di diritto; invita il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a esaminare con urgenza la richiesta di assistenza avanzata dall'Unione africana per il finanziamento dei 3 600 membri del personale civile e militare della missione di mantenimento della pace nella Repubblica centrafricana; |
|
7. |
appoggia la transizione attualmente in corso tra la missione di consolidamento della pace nella Repubblica centrafricana (Micopax) e la missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana (Misca), sotto guida africana, il cui mandato dovrebbe essere esercitato sotto l'egida delle Nazioni Unite; |
|
8. |
accoglie con favore la decisione dei capi di Stato della CEEAC di aumentare in maniera significativa gli effettivi della Forza multinazionale dell'Africa centrale (FOMAC) e di adottare un mandato della missione adeguato per contribuire alla sicurezza della Repubblica centrafricana; esprime al contempo preoccupazione per il fatto che, nonostante il dispiegamento di 1 300 soldati della CEEAC nella Repubblica centrafricana, non sia stato possibile impedire che il paese precipitasse nel disordine e nell'anarchia; segnala che un deterioramento della situazione nella Repubblica centrafricana potrebbe provocare l'instabilità della regione; |
|
9. |
chiede che gli autori di violazioni dei diritti umani, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, violenze sessuali nei confronti delle donne e arruolamento di soldati bambino siano denunciati, identificati, perseguiti e puniti a norma del diritto penale nazionale e internazionale; segnala a tal proposito che la situazione della Repubblica centrafricana è già stata sottoposta alla Corte penale internazionale e che, in base allo statuto della Corte, i genocidi, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione; |
|
10. |
si compiace della decisione della Repubblica centrafricana di avviare un programma per la raccolta di armi non autorizzate in risposta alla violenza e alla microcriminalità, in un paese caratterizzato dall'instabilità cronica; esorta il governo a rendere obbligatoria tale misura; |
|
11. |
prende atto dell'istituzione di una commissione mista d'inchiesta sulle atrocità commesse dalla presa di potere di Seleka, e invita tutti i membri di tale commissione a lavorare di concerto per promuovere la riconciliazione nazionale; |
|
12. |
ritiene inoltre necessario affrontare le conseguenze dei conflitti, in particolare tramite la riforma delle forze armate e delle forze di sicurezza, la smilitarizzazione, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, il rimpatrio dei rifugiati, il reinsediamento degli sfollati interni nelle proprie case e l'attuazione di programmi sostenibili di sviluppo; |
|
13. |
ribadisce che una soluzione politica globale, che includa la distribuzione equa delle entrate tramite il bilancio statale, è essenziale per la risoluzione della crisi e per aprire la strada allo sviluppo sostenibile nella regione; invita il Segretario generale delle Nazioni Unite a nominare un gruppo di esperti incaricato di esaminare lo sfruttamento delle risorse minerarie e agricole della Repubblica centrafricana, con l'obiettivo di istituire un quadro giuridico che consenta alla popolazione di trarre vantaggio dalle risorse del paese; |
|
14. |
accoglie con favore il maggiore sostegno fornito dall'Unione europea per far fronte alla crisi umanitaria della Repubblica centrafricana e invita l'Unione e i suoi Stati membri, quali principali donatori del paese, a migliorare il coordinamento con gli altri donatori e le istituzioni internazionali al fine di soddisfare adeguatamente le esigenze umanitarie urgenti e alleviare la sofferenza della popolazione della Repubblica centrafricana; chiede l'organizzazione di un incontro internazionale sulla Repubblica centrafricana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York a settembre 2013; |
|
15. |
chiede l'intensificazione delle operazioni internazionali, con il consenso della Repubblica centrafricana, ai fini dell'arresto dei membri dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), in modo da porre fine alle devastazioni causate da questo gruppo criminale; |
|
16. |
chiede alle autorità della Repubblica centrafricana di ottemperare agli obblighi sanciti nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto dal loro paese; |
|
17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla CEEAC, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e agli Stati membri dell'Unione europea. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2013)0033.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/182 |
P7_TA(2013)0390
Situazione in Bahrein
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein (2013/2830(RSP))
(2016/C 093/29)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sul Bahrein del 27 ottobre 2011 (1), del 15 marzo 2012 (2) e del 17 gennaio 2013 (3), |
|
— |
visti la visita in Bahrein di una delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo, svoltasi dal 19 al 20 dicembre 2012, e il comunicato stampa diffuso da detta delegazione, nonché la visita della delegazione per le relazioni con la penisola arabica, svoltasi dal 27 al 30 aprile 2013, e il relativo comunicato stampa, |
|
— |
viste le dichiarazioni sul Bahrein rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare quelle del 7 gennaio 2013, dell'11 febbraio 2013 e del 1o luglio 2013, |
|
— |
viste le dichiarazioni rilasciate dal Segretario generale delle Nazioni Unite, in particolare quella dell'8 gennaio 2013, e la dichiarazione del portavoce dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani del 6 agosto 2013, |
|
— |
visti il Consiglio congiunto e la riunione ministeriale CCG-UE che si sono svolti a Manama, nel Bahrein, il 30 giugno 2013, |
|
— |
vista la riunione straordinaria dell'Assemblea nazionale del Bahrein, tenutasi il 28 luglio 2013, che ha portato all'emissione dei decreti di emergenza da parte del Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifah, |
|
— |
vista la normativa bahreinita del 2006 «Protezione della società dagli attacchi terroristici», |
|
— |
vista la decisione del Consiglio ministeriale della Lega araba, riunitosi il 1o settembre 2013 al Cairo, di istituire una Corte dei diritti dell'uomo panaraba con sede a Manama, nel Bahrein, |
|
— |
vista la relazione della commissione indipendente d'inchiesta del Bahrein (BICI) pubblicata nel novembre 2011 e la sua relazione di controllo del 21 novembre 2012, |
|
— |
visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, tutti sottoscritti dal Bahrein, |
|
— |
visti gli Orientamenti dell'UE sui difensori di diritti umani adottati nel 2004 e aggiornati nel 2008, |
|
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
|
— |
visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che la situazione dei diritti umani nel Bahrein continua a destare preoccupazioni, sulla scia della repressione del 2011 ai danni dei manifestanti per la democrazia; che diverse recenti azioni del governo bahreinita continuano a violare e limitare i diritti e le libertà di una parte della popolazione del Bahrein, in particolare il diritto dei singoli a manifestare pacificamente, alla libertà di espressione e a beneficiare della propria libertà digitale; che le autorità bahreinite stanno portando avanti la repressione ai danni dei manifestanti politici pacifici, anche attraverso uno sproporzionato ricorso alla violenza e alla tortura da parte delle forze di sicurezza e di polizia; |
|
B. |
considerando che gli attivisti per i diritti umani nel Bahrein si trovano a far fronte a continui e sistematici attacchi, vessazioni e fermi di polizia, e che alcuni di loro sono stati condannati all'ergastolo; |
|
C. |
considerando che il 1o agosto 2013, prima della manifestazione pacifica prevista a Manama per il 14 agosto 2013, il Re del Bahrein ha ordinato l'attuazione delle raccomandazioni approvate dal Parlamento, tra cui il divieto di tutti i raduni, le assemblee e le proteste nella capitale Manama, ulteriori limitazioni delle attività sui media sociali, l'aumento del periodo di detenzione e la revoca della cittadinanza per chiunque sia giudicato colpevole di aver commesso un atto terroristico o di averne istigato la realizzazione; |
|
D. |
considerando che l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR) ha affermato che, pur accogliendo con favore la raccomandazione dell'Assemblea nazionale secondo cui «le libertà fondamentali, in particolare la libertà di opinione, non dovrebbero essere intaccate per mantenere un equilibrio tra l'applicazione della legge e la tutela dei diritti umani», continua a nutrire preoccupazioni in merito alle limitazioni delle manifestazioni pubbliche e di altri tipi di riunioni pubbliche; |
|
E. |
considerando che, stando alla relazione della commissione BICI, le autorità bahreinite si sono impegnate a procedere alle riforme; che sono stati realizzati progressi nella riorganizzazione dei sistemi giudiziario e di applicazione della legge, nella reintegrazione dei dipendenti che erano stati ingiustamente licenziati e nell'istituzione di una speciale unità di inchiesta per indagare sui presunti abusi, come pure nel portare avanti la riforma nel settore della polizia; che, nel complesso, l'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla commissione BICI continua a essere lenta; |
|
F. |
considerando che una delegazione ufficiale guidata dal ministro per i Diritti umani, Salah bin Ali Abdulrahman, parteciperà alla 24a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che si terrà dal 7 al 27 settembre 2013 ed esaminerà, nel corso delle relative riunioni, l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio per i diritti umani e delle raccomandazioni della commissione BICI, nonché delle raccomandazioni dell'Assemblea nazionale, che il governo del Bahrein si è impegnato ad attuare secondo un calendario e un programma d'azione. |
|
G. |
considerando che persino dei bambini sono stati arrestati nel Bahrein e sono stati detenuti in carceri non adatte ai minori, dove sono stati ripetutamente sottoposti a torture e maltrattamenti; |
|
H. |
considerando che il 24 aprile 2013 il governo ha rinviato per la seconda volta, e questa volta in via definitiva, la visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; |
|
I. |
considerando che il 2 settembre 2013 il Bahrein ha annunciato che ospiterà la sede permanente della Corte araba dei diritti dell'uomo, dopo l'approvazione ottenuta in occasione di una riunione della Lega araba al Cairo; |
|
J. |
considerando che il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, ha visitato il Bahrein in occasione della riunione ministeriale UE-Consiglio di cooperazione del Golfo nel giugno 2013; |
|
1. |
invita le autorità bahreinite a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione, sia online che offline, e la libertà di riunione; esprime profondo rammarico per le recenti ordinanze restrittive emesse dal Parlamento e dal Re del Bahrein e chiede che sia revocato il divieto del diritto a manifestare pacificamente e a riunirsi liberamente nella capitale Manama, e che siano abrogate le ordinanze del ministro della Giustizia del 3 settembre 2013, che sono incompatibili con l'impegno del governo di avviare le riforme e non contribuiranno all'avanzamento verso la riconciliazione nazionale né all'instaurazione di un clima di fiducia tra le parti; |
|
2. |
chiede che sia rispettato il diritto legittimo dei cittadini bahreiniti di esprimere liberamente le proprie opinioni, organizzare raduni e manifestare pacificamente; sottolinea l'importanza di mezzi di informazione liberi e pluralisti; chiede che le ONG internazionali e i giornalisti abbiano un accesso illimitato al paese; |
|
3. |
plaude alle iniziative adottate dalle autorità del Bahrein per attuare le raccomandazioni della commissione BICI; riconosce che alcuni sforzi sono stati compiuti al riguardo, ma sottolinea che occorre un maggiore impegno per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese; invita il governo del Bahrein ad attuare pienamente e rapidamente le raccomandazioni della commissione BICI e della revisione periodica universale; raccomanda che la 24a sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite istituisca un meccanismo di vigilanza con l'incarico di seguire l'attuazione delle raccomandazioni della commissione BICI e la risoluzione complessiva della situazione dei diritti umani nel Bahrein; |
|
4. |
invita il governo bahreinita ad attuare le riforme democratiche necessarie e a favorire un processo di dialogo e di riconciliazione nazionale inclusivo e costruttivo, che comprenda la liberazione dei dissidenti; |
|
5. |
invita le autorità bahreinite a porre immediatamente fine a tutte le forme di repressione, compresa la vessazione giudiziaria, e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza, gli attivisti politici, i giornalisti, i blogger, i medici e paramedici, gli attivisti per i diritti umani e i manifestanti pacifici, tra cui Abdulhadi Al-Khawaja, Nabeel Rajab, Ibrahim Sharif, Naji Fateel, Zainab Al-Khawaja, Mahdi’Issa Mahdi Abu Deeb e Jalila Al-Salman; |
|
6. |
plaude all'istituzione, da parte del Re Hamad bin Isa Al-Khalifah, di una commissione indipendente per i diritti dei prigionieri e dei detenuti e invita tale commissione a monitorare e migliorare efficacemente le condizioni e il trattamento dei prigionieri e dei detenuti; |
|
7. |
plaude all'istituzione, da parte del Re Hamad bin Isa Al-Khalifah, di un ministero per i Diritti umani e lo sviluppo sociale nel Bahrein e invita tale ministero a operare conformemente alle norme e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani; prende atto, in particolare, della posizione progressiva del Bahrein nei confronti delle donne nella società; |
|
8. |
prende atto dell'istituzione formale, da parte del ministero dell'Interno del Bahrein, di un mediatore della polizia nel luglio 2013 e auspica che, grazie a questa iniziativa, i reclami e le rimostranze dei cittadini bahreiniti possano essere effettivamente esaminati; |
|
9. |
prende atto dei continui sforzi del governo bahreinita per riformare il codice penale e i procedimenti giudiziari e incoraggia il proseguimento di questo processo; invita il governo bahreinita ad adottare tutti i passi necessari a garantire l'equo processo nonché l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura nel Bahrein e a garantire che essa operi in piena conformità con le norme internazionali in materia di diritti umani; |
|
10. |
sollecita indagini indipendenti in merito a tutte le denunce per tortura e altri maltrattamenti e chiede che i risultati siano resi pubblici; ritiene che l'attribuzione di responsabilità per le passate violazioni costituisca un elemento essenziale nel cammino verso la giustizia e verso un'autentica riconciliazione, presupposti necessari per la stabilità sociale; |
|
11. |
esorta le autorità bahreinite a rispettare i diritti dei minori, ad astenersi dal trattenerli in strutture destinate agli adulti e a trattarli a norma della Convenzione sui diritti del fanciullo, di cui il Bahrein è parte; |
|
12. |
ritiene che la privazione arbitraria della cittadinanza possa condurre all'apolidia, con gravi conseguenze per la protezione dei diritti umani delle persone interessate; osserva che la revoca della cittadinanza degli oppositori politici da parte delle autorità bahreinite è contraria al diritto internazionale; |
|
13. |
deplora la debole risposta dell'UE alla situazione perdurante nel Bahrein e invita il VP/AR a condannare le violazioni dei diritti umani basilari e delle libertà fondamentali in atto, nonché a imporre misure restrittive mirate (divieti di visto e congelamento di beni) nei confronti di coloro che sono responsabili di violazioni dei diritti umani e che sono coinvolti in tali violazioni (come documentato nella relazione della commissione BICI); |
|
14. |
invita il VP/AR e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di una chiara strategia intesa a far sì che l'UE possa esercitare pressioni, sia pubblicamente che privatamente, per il rilascio dei prigionieri di coscienza e invita l'AR/VP a lavorare di concerto con gli Stati membri per far sì che il Consiglio «Affari esteri» adotti conclusioni sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein che contengano un appello specifico per il rilascio immediato e incondizionato di tali prigionieri; |
|
15. |
esprime rammarico per il fatto che la visita del relatore speciale sulla tortura sia stata nuovamente rinviata e invita le autorità del Bahrein a facilitare le visite dei relatori speciali sulla libertà di associazione e di assemblea e sulla situazione degli attivisti per i diritti umani; |
|
16. |
plaude alla decisione della Lega araba di istituire una Corte dei diritti dell'uomo araba con sede a Manama ed esprime l'auspicio che possa fungere da catalizzatore per i diritti umani in tutta la regione; sollecita il governo del Bahrein, come pure i suoi partner in seno alla Lega araba, a garantire l'integrità, l'imparzialità, l'efficienza e la credibilità di tale Corte; |
|
17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo del Regno del Bahrein. |
(1) GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 125.
(2) GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 111.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0032.
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Giovedì 12 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/186 |
P7_TA(2013)0382
Politica dell'UE nei confronti della Bielorussia
Raccomandazione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sulla politica dell'UE nei confronti della Bielorussia (2013/2036(INI))
(2016/C 093/30)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2012 sulla situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012 (1), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 29 marzo 2012 sulla situazione in Bielorussia (2), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 12 maggio 2011 sulla Bielorussia (3), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 20 gennaio 2011 sulla situazione in Bielorussia (4), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (5), |
|
— |
vista la propria risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (6), |
|
— |
vista la risoluzione della conferenza della piattaforma nazionale del Forum della società civile del partenariato orientale tenutasi il 1o giugno 2013, |
|
— |
vista la propria risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato — dimensione orientale (7), |
|
— |
vista la dichiarazione di Praga del vertice 2009 del partenariato orientale; |
|
— |
visti le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 15 ottobre 2012 e il regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio del 6 novembre 2012 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (8), |
|
— |
visto l'articolo 97 del proprio regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0261/2013), |
|
A. |
considerando che dal 1994 non si svolgono in Bielorussia elezioni libere e regolari secondo una legislazione elettorale in linea con le norme internazionali; |
|
B. |
considerando che il principio della separazione dei poteri è stato praticamente abolito con la riforma costituzionale del 1996 e che da allora l'opposizione politica non è rappresentata in seno alle istituzioni politiche e non può partecipare alla formulazione e all'attuazione dell'indirizzo politico del paese; |
|
C. |
considerando che nello stesso periodo si è verificata una violazione sistematica ed estesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione, di associazione e di riunione; |
|
D. |
considerando che nel 1997 il Consiglio europeo ha sospeso la ratifica dell'accordo di partenariato e di cooperazione e ha congelato l'accordo interinale sugli scambi commerciali, e che pertanto le relazioni UE-Bielorussia restano regolate dall'accordo commerciale e di cooperazione del 1989; |
|
E. |
considerando che nel periodo 2008-2010 le relazioni UE-Bielorussia avevano acquistato un certo slancio, avendo la Bielorussia mostrato disponibilità a sviluppare relazioni costruttive con l'Unione, e si era osservata una certa tendenza a un miglioramento delle condizioni per le attività della società civile, dell'opposizione e della libera stampa; che tuttavia la brutale repressione seguita alle elezioni presidenziali del 2010 e l'inasprimento della politica repressiva, con l'arresto di candidati alla presidenza seguito da arresti di massa, con i processi penali aventi motivazioni politiche contro rappresentanti dell'opposizione e con un'ondata di repressione contro i difensori dei diritti umani e i media indipendenti, hanno causato un considerevole deterioramento di tali relazioni; |
|
F. |
considerando che le autorità bielorusse, respingendo gli appelli dell'UE a conformarsi alle norme democratiche accettate a livello internazionale, praticano una politica di autoisolamento, imponendola al popolo bielorusso; |
|
G. |
considerando che il Parlamento europeo non riconosce la legittimità del parlamento bielorusso; che negli ultimi dieci anni una sola delegazione ufficiale del Parlamento europeo si è recata in Bielorussia, nel 2010; |
|
H. |
considerando che il 70 % della popolazione bielorussa desidera cambiamenti nel paese; che tuttavia una parte di essa ritiene che cambiamenti sostanziali determinerebbero inizialmente un peggioramento del tenore di vita (9); |
|
I. |
considerando che probabilmente vi sarebbero maggiori possibilità di una trasformazione democratica se le parti riformiste delle élite attualmente al potere s'impegnassero nelle riforme; che tuttavia un importante ruolo catalizzatore dovrebbe essere svolto dalle organizzazioni della società civile e dalle imprese private; |
|
J. |
considerando che l'instaurazione di un regolare dialogo politico con le autorità bielorusse alle suddette condizioni dovrebbe portare a un coinvolgimento della società civile e dell'opposizione nel dialogo tra le varie parti interessate e nell'attuazione delle riforme; |
|
K. |
considerando che il vertice del partenariato orientale che si terrà a Vilnius potrebbe diventare un'altra importante opportunità per un miglioramento condizionato e graduale delle relazioni UE-Bielorussia, purché tutti i prigionieri politici siano rilasciati e riabilitati politicamente; |
|
L. |
considerando che di conseguenza le misure restrittive dell'UE sono state riesaminate ed estese (attualmente sono imposte a 242 persone e a 30 enti), mentre le autorità bielorusse continuano a vietare l'ingresso nel paese ad alcuni politici, funzionari — compresi rappresentanti di organizzazioni internazionali –, giornalisti e rappresentanti della società civile; |
|
M. |
considerando che ulteriori sforzi per una strategia e un piano d'azione unitari potrebbero essere utili per il raggiungimento degli obiettivi dell'opposizione politica; che a tale riguardo costituiscono sviluppi positivi certe iniziative concrete, come le liste comuni alle elezioni locali del 2014, la stesura di un programma politico comune o la presentazione di un candidato unico alle elezioni presidenziali del 2015; |
|
N. |
considerando che il «dialogo europeo sulla modernizzazione» con la società bielorussa, avviato nel 2012, ha avuto un impatto positivo per l'avvio di un dibattito costruttivo in seno alla società bielorussa sulle riforme necessarie al paese e per la conoscenza dell'UE; che tuttavia è necessario sviluppare ulteriormente il concetto, la finalità, la strategia, l'adeguato finanziamento e la struttura gestionale di tale dialogo, nonché coordinarlo meglio con le iniziative del partenariato orientale; |
|
O. |
considerando che la piattaforma nazionale del Forum della società civile del partenariato orientale è per l'UE un partner importante e affidabile nonché un canale di comunicazione unico con il popolo bielorusso; |
|
P. |
considerando che in Bielorussia vi sono ancora prigionieri politici (10), tra cui Ales Bialiatski, difensore dei diritti umani e candidato al Premio Sacharov, che hanno subito gravi torture psicologiche e fisiche, tra cui minacce di morte, trasferimenti ingiustificati, assistenza sanitaria inadeguata e privazione del diritto di incontrare i familiari; che il rilascio e la riabilitazione politica di tutti i prigionieri politici, nonché i progressi della Bielorussia in termini di ottemperanza ai suoi impegni internazionali e di rispetto dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto e delle libertà democratiche, rimangono le principali condizioni per la normalizzazione delle relazioni UE-Bielorussia; |
|
Q. |
considerando che la ragione della diminuzione del numero assoluto degli arresti per motivi politici (da 868 nel 2011 a 235 nel 2012, come riferisce il centro per i diritti umani Viasna) potrebbe essere attribuita al clima di repressione e intimidazione; |
|
R. |
considerando che le recenti modifiche legislative restrittive hanno inasprito la repressione nei confronti della società civile, inclusi i difensori dei diritti umani, i media indipendenti e gli avvocati difensori; che la situazione generale in materia di diritti umani e libertà fondamentali è deplorevole e continua a rappresentare una grave preoccupazione, come evidenziato nel rapporto 2013 del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Bielorussia; che l'insensibilità dimostrata dalle autorità bielorusse agli appelli lanciati dalla comunità internazionale contribuisce all'ulteriore peggioramento delle relazioni con l'UE e al progressivo autoisolamento della Bielorussia; |
|
S. |
considerando che nel 2012 le autorità bielorusse hanno introdotto modifiche legislative che conferiscono al KBG ampie facoltà di ricorrere liberamente a misure coercitive; che in base alla nuova legge i servizi di sicurezza possono, senza restrizioni, entrare nelle abitazioni e fermare e arrestare sia cittadini bielorussi che diplomatici e rappresentanti di istituzioni internazionali protetti da immunità; che tale legge contiene anche una disposizione che esonera gli agenti del KGB da ogni responsabilità giuridica per le lesioni riportate dalle persone per mano loro; che alle forze speciali bielorusse sono stati conferiti ampi poteri al fine di disperdere le dimostrazioni; |
|
T. |
considerando che verso la fine del 2011 sono state apportate modifiche alla legge sulle dimostrazioni di massa, in base alle quali chi svolge proteste di massa può essere tenuto penalmente responsabile di disordini pubblici, e gli organizzatori di tali proteste hanno l'obbligo di fornire alle autorità informazioni sulle fonti del loro finanziamento; |
|
U. |
considerando che dal 2011 ricevere sovvenzioni dall'estero è reato, e nello stesso anno è stata estesa la definizione di tradimento nei confronti dello Stato, consentendo così alle autorità di ricorrere alla legge penale per reprimere organizzazioni e individui che ricevono finanziamenti dall'estero o partecipano a eventi internazionali; |
|
V. |
considerando che nel 2012 il ministero della Giustizia bielorusso ha negato la registrazione a 19 ONG e a 2 partiti politici, e che in Bielorussia i membri delle organizzazioni non registrate subiscono continue intimidazioni, vessazioni e persecuzioni; |
|
W. |
considerando che la Bielorussia è l'unico paese europeo ad applicare la pena di morte; che i familiari dei condannati e l'opinione pubblica non conoscono le date delle esecuzioni, che la salma del condannato non viene consegnata ai familiari per le esequie e che il luogo di sepoltura non viene comunicato; |
|
X. |
considerando che nel 2012 è stata eseguita la condanna a morte di due persone, sebbene il procedimento giudiziario non avesse soddisfatto i criteri di un giusto processo; che nel 2012, dopo un lungo periodo, non sono state annunciate condanne a morte, ma nuove condanne sono state pronunciate nel 2013; |
|
Y. |
considerando che la situazione in Bielorussia può essere caratterizzata da scarsa fiducia nella magistratura, a causa della sua scarsa indipendenza e delle motivazioni politiche delle sue decisioni; |
|
Z. |
considerando che la Bielorussia è l'unico paese tra quelli del partenariato orientale a non aver creato un'istituzione ufficiale per i diritti umani; |
|
AA. |
considerando che in Bielorussia la censura è un grave problema politico; |
|
AB. |
considerando che, secondo l'indice della libertà di stampa nel mondo 2013 di Reporter senza frontiere, la Bielorussia è salita dal 168o al 157o posto su 179 paesi, anche se rimane all'ultimo posto tra i paesi del partenariato orientale: Azerbaigian (156o posto), Ucraina (126o), Georgia (100o), Armenia (74o), Moldova (55o); |
|
AC. |
considerando che l'accesso a canali radiotelevisivi indipendenti, nonché alla stampa indipendente, è attualmente scarso, essendo l'accesso all'informazione dominato dai media di Stato; |
|
AD. |
considerando che la situazione della libertà dei media in Bielorussia è inaccettabile, a causa in particolare delle vessazioni nei confronti dei giornalisti cui è imposto il divieto di recarsi all'estero, delle leggi restrittive sulla radiodiffusione e la libertà di Internet, nonché della giustizia selettiva praticata nei confronti dei giornalisti indipendenti, come dimostrano i tre procedimenti penali avviati nell'estate 2012; |
|
AE. |
considerando che nel corso del 2012 ad almeno 15 attivisti e giornalisti è stato vietato, sulla base di asserzioni false, di uscire dalla Bielorussia; |
|
AF. |
considerando che più della metà dei cittadini bielorussi dispone dell'accesso a Internet e che i media elettronici offrono nuove possibilità di un accesso più ampio ai media indipendenti, sebbene vi siano siti web dell'opposizione che sono stati bloccati presso istituzioni statali e istituti d'istruzione; |
|
AG. |
considerando che, secondo l'ultimo Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite per il 2012, la Bielorussia si colloca al 50o posto, davanti alla Russia (55o) e ai paesi del partenariato orientale — Georgia (72o), Ucraina (78o), Azerbaigian (82o), Armenia (87o) e Moldova (113o); |
|
AH. |
considerando che uno dei principali fattori alla base di una certa stabilità sociale nel paese è il sistema di previdenza sociale, del quale le persone beneficiano scegliendo in cambio l'inerzia politica; che il 65 % dei bielorussi percepisce un sostegno statale in varie forme: pensioni, borse di studio, sussidi di disoccupazione ecc.; |
|
AI. |
considerando che un basso tasso di disoccupazione può essere ottenuto artificialmente mediante sovvenzioni alle aziende di proprietà dello Stato, che generano circa il 70 % del PIL e impiegano il 50 % della forza lavoro; |
|
AJ. |
considerando che il governo bielorusso cerca di attrarre investimenti esteri — dispone di manodopera qualificata, di un programma di privatizzazioni, di sei zone economiche franche e di un parco di alta tecnologia — ma che è evidente l'intervento sistematico dello Stato nel settore privato; |
|
AK. |
considerando che finora le autorità bielorusse hanno manifestato il loro interesse geopolitico per un'ulteriore integrazione con la Russia, creando l'unione doganale ed economica eurasiatica; che nel contempo gli investimenti esteri diretti effettuati in Bielorussia in anni recenti provengono in gran maggioranza dalla Russia, e che negli ultimi decenni, secondo gli esperti, circa 700 000 bielorussi sono emigrati per ragioni di lavoro in Russia, principalmente a Mosca e San Pietroburgo; |
|
AL. |
considerando che si osservano segnali, provenienti sia dall'UE che dalla Bielorussia, di una ripresa dei negoziati di adesione della Bielorussia all'OMC, specialmente nel contesto dell'adesione della Russia a tale Organizzazione; |
|
AM. |
considerando che i recenti sondaggi condotti nel quadro del progetto «barometro del vicinato dell'UE» indicano che oltre il 50 % della popolazione bielorussa ritiene che l'UE dovrebbe accrescere il suo ruolo nei settori dello sviluppo economico, del commercio e della cooperazione regionale con la Bielorussia; |
|
AN. |
considerando che, secondo gli esperti, il programma di modernizzazione recentemente annunciato dalle autorità bielorusse è volto principalmente a migliorare le infrastrutture industriali di base, mentre il paese ha bisogno di riforme economiche più sostanziali e di un contesto imprenditoriale trasparente, insieme a un minor controllo da parte del governo in tutti i settori di attività economica; |
|
AO. |
considerando che, secondo l'Indice 2012 della percezione della corruzione calcolato da Transparency International, la Bielorussia occupa il 123o posto nella classifica di 176 paesi e territori, contro il 144o posto dell'Ucraina, il 139o dell'Azerbaigian, il 133odella Russia, il 105o dell'Armenia, il 94o della Moldova e il 51o della Georgia; |
|
AP. |
considerando che la Bielorussia ha recentemente aderito al meccanismo anticorruzione GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa ed è diventata membro di GRETA, il meccanismo per la lotta contro la tratta di esseri umani; |
|
AQ. |
considerando che la Bielorussia rientra nella politica europea di vicinato ma che, vista la situazione politica, non è stato ancora avviato alcun piano d'azione; |
|
AR. |
considerando che l'assistenza alla Bielorussia è attualmente concessa a titolo del documento di strategia nazionale 2007-2013; |
|
AS. |
considerando che nel periodo delle prospettive finanziarie 2007-2013 sono stati stanziati 33,4 milioni di euro per progetti di cooperazione transfrontaliera tra la Bielorussia e i paesi vicini a titolo dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), mentre circa 60 comuni partecipano attualmente a 50 progetti congiunti di cooperazione transfrontaliera tra Lettonia, Lituania e Bielorussia; |
|
AT. |
considerando che attualmente soltanto 20 esperti bielorussi partecipano a vari progetti ENPI, rispetto ai 120 del 2008; |
|
AU. |
considerando che le autorità bielorusse partecipano attivamente alle riunioni di esperti nel quadro della «pista multilaterale» del partenariato orientale, in particolare nell'ambito di progetti di cooperazione transfrontaliera; |
|
AV. |
considerando che 58 città e comuni in Polonia, 47 in Lituania e 30 in Lettonia mantengono una fruttuosa cooperazione con le città e i comuni loro partner in Bielorussia, e che l'Euroregione «Nemunas-Neman-Niemen», che unisce la Lituania, la Polonia e la regione di Kaliningrad alla Bielorussia nella realizzazione di progetti comuni, può essere considerata un esempio di buona prassi; |
|
AW. |
considerando che negli ultimi anni i cittadini bielorussi hanno ottenuto il maggior numero di visti Schengen pro capite al mondo; che tuttavia per ottenere un visto essi devono spendere molto più denaro, e in molti casi anche molto più tempo e fatica, rispetto ai cittadini di altri paesi del partenariato orientale o ai cittadini russi; |
|
1. |
rivolge al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AP), al SEAE, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri le seguenti raccomandazioni:
Dialogo politico
Cooperazione economica ed energetica
Gestione delle frontiere
Società civile e contatti interpersonali
|
|
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP), al SEAE, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0410.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0112.
(3) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 162.
(4) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 57.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0334.
(6) GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.
(7) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 105.
(8) GU L 307 del 7.11.2012, pag. 1.
(9) Fonte: Independent Institute of Socio-economic Studies, aprile 2013.
(10) L'elenco dei prigionieri politici comprende anche Mikalai Statkevich, Pavel Seviarynets, Eduard Lobau, Mikalay Antukhovich, Mikalay Dziadoke, Ihar Alienevich.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 10 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/196 |
P7_TA(2013)0336
Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2012)0432 — C7-0211/2012 — 2012/0208(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/31)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0432), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 (1), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0256/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0448.
P7_TC1-COD(2012)0208
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento. |
|
(2) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98. |
|
(3) |
Al fine di applicare garantire l'efficiente adeguamento di talune disposizioni del presente regolamento (CE) n. 850/98 affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:
|
|
(4) |
È particolarmente importante di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni , in particolare adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti , al fine di ottenere informazioni oggettive, rigorose, complete e aggiornate . [Em. 2] |
|
(5) |
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(6) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 850/98, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti:
|
|
(7) |
È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, eccetto quelle relative all'obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.»; [Em. 3] |
|
2) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
|
3) |
all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Le norme tecniche per la misurazione delle reti a maglia quadrata, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.»; |
|
4) |
all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Le norme tecniche per la misurazione dello spessore del filo e per la fabbricazione del materiale delle reti, anche a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.»; |
|
5) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1. Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni. 2. Il paragrafo 1 non esclude l'impiego di alcuni dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni, se tali dispositivi servono a proteggere o a rafforzare la rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo e di fissazione di tali dispositivi. 3. Un elenco esaustivo dei dispositivi conformi alle descrizioni tecniche definite in conformità del paragrafo 2 che possono essere fissati alla rete da pesca è stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.»; |
|
6) |
l'articolo 29 è così modificato:
|
|
7) |
all'articolo 29 ter, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. Se la Commissione e lo Stato membro interessato non pervengono a un accordo sulle misure necessarie, la Commissione può adottare tali misure mediante atti di esecuzione.»; |
|
8) |
all'articolo 34, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.»; |
|
8 bis) |
all'articolo 34 ter, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11. Previa consultazione dello CSTEP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.»; [Em. 4] |
|
9) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all'utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione degli stock di organismi marini . [Em. 5] 2. Se si rende necessaria un'azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure transitorie al fine di porre rimedio alla situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3. 3. Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro può adottare, per le acque soggette alla propria giurisdizione, idonee misure di conservazione non discriminatorie. 4. Le misure di cui al paragrafo 3, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la Commissione conferma che tali misure sono adeguate e non discriminatorie, o ne chiede l'annullamento o la modifica mediante atti di esecuzione. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata agli Stati membri.»; |
|
10) |
all'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Nel caso in cui venga adottata tale decisione si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.»; |
|
11) |
l'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5." (*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
|
12) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere Il potere di adottare atti delegati di di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, è conferita conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato tre anni a decorrere da … (**). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 6] 3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 7] 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11, e o all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.». (**) Data di entrata in vigore del presente regolamento. " |
[Em. 8]
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.
(2) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/202 |
P7_TA(2013)0337
Effetti patrimoniali delle unioni registrate *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)0127 — C7-0094/2011 — 2011/0060(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 093/32)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0127), |
|
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0094/2011), |
|
— |
visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Sejm polacco, dal Senato polacco e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
vista l'opinione dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia), del 31 maggio 2012, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0254/2013), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 3 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 4 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 5 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 6 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 7 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 8 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 10 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 12 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 14 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 15 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 18 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 19 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 20 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 21 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 22 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 23 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 24 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 25 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppressa |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 26 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 27 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppressa |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'emendamento 29 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 30 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera g
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 31 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera g bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 32 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera g ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 33 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 –comma 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 35 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera c — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 36 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1– lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 31, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 37 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 38 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 39 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 — comma 1 — lettera g
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppressa |
(Corrisponde all'emendamento 40 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
1 bis. Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 33 bis, paragrafo 1, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo - 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo - 3 |
|
|
Competenza in materia di regimi patrimoniali all'interno degli Stati membri |
|
|
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative ai regimi patrimoniali. |
(Corrisponde all'emendamento 42 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla domanda . |
1. Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione . |
(Corrisponde all'emendamento 43 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Competenza in caso di separazione dei partner |
Competenza in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata |
|
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti , se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda. |
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di scioglimento o annullamento dell'unione registrata sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda , se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai partner . |
|
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. |
|
|
In mancanza di accordo dei partner , la competenza è disciplinata dall'articolo 5. |
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1 , la competenza è disciplinata dall'articolo 5. |
(Corrisponde all'emendamento 44 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 4 bis |
|
|
Accordo di scelta del foro |
|
|
1. I partner possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale della loro unione agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile a tale regime patrimoniale, in conformità dell'articolo - 15 ter. Tale competenza è esclusiva. |
|
|
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale. |
|
|
Ove previsto dalla legge del foro, i partner possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
|
|
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. |
|
|
2. In mancanza di scelta del foro, i partner possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile al regime patrimoniale della loro unione ai sensi dell'articolo 15. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 4 ter |
|
|
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto |
|
|
1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo - 15 ter o è applicabile ai sensi dell'articolo 15 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis. |
|
|
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione. |
(Corrisponde all'emendamento 46 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro: |
1. Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali gli organi giurisdizionali dello Stato membro: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
||||
|
2. Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. |
2. Gli organi giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e c bis), possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata. |
(Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova), si veda l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Corrisponde all'emendamento 47 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l'autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui: |
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 , 4 bis e 5 o se l'organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati. |
||
|
|
||
|
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro. |
(Corrisponde all'emendamento 48 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l'autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono , in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo. |
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento . |
|
|
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito. |
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 49 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
|
|
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale. |
(Corrisponde all'emendamento 50 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
L'autorità giurisdizionale si considera adita: |
Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale si considera adito: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 51 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza. |
1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i partner siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito. |
(Corrisponde all'emendamento 52 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. |
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un partner a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. |
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 54 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. |
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro. |
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 56 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo - 15 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo - 15 |
||
|
|
Unità e portata della legge applicabile |
||
|
|
1. La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, indipendentemente dalla loro ubicazione. |
||
|
|
2. La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere g) e g bis): |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(Corrisponde agli emendamenti 57 e 58 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo - 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo - 15 bis |
|
|
Applicazione universale |
|
|
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. |
(Cfr. emendamento all'articolo 16; il testo è stato modificato. Corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 59 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo - 15 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo - 15 ter |
||
|
|
Scelta della legge |
||
|
|
1. I partner o futuri partner possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al regime patrimoniale della loro unione registrata purché tale legge riconosca l'istituto dell'unione registrata e i relativi effetti patrimoniali, e purché si tratti di una delle seguenti: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. Se la legge scelta non riconosce l'istituto dell'unione registrata o i relativi effetti patrimoniali, la legge applicabile viene determinata ai sensi dell'articolo 15. |
||
|
|
3. La scelta della legge applicabile ai sensi del paragrafo 1 è valida soltanto se i partner o futuri partner possono comprovare di essersi avvalsi, prima di effettuare tale scelta, di una consulenza in merito alle relative conseguenze giuridiche. |
||
|
|
Tale requisito si considera soddisfatto se detta consulenza è già garantita dai requisiti di forma supplementari nazionali applicabili alla scelta della legge. |
||
|
|
4. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, deciso nel corso dell'unione, ha effetti solo per il futuro. |
||
|
|
5. Se i partner convengono di attribuire efficacia retroattiva a tale cambiamento, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile. |
(Corrisponde all'emendamento 60 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 15
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Determinazione della legge applicabile |
Determinazione della legge applicabile in mancanza di scelta |
||
|
La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata è la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata. |
1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo - 15 ter, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sono disciplinati dalla legge dello Stato: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano se la legge in questione non riconosce l'istituto dell'unione registrata. |
||
|
|
1 ter. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se i partner hanno più di una cittadinanza comune. |
(Corrisponde in parte agli emendamenti 61 e seguenti della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 15 bis |
|
|
Registrazione multipla |
|
|
Se tra le medesime persone esistono unioni registrate in diversi Stati, ai fini della determinazione della legge applicabile conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), è decisiva l'unione più recente in base alla data di costituzione. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 16 |
soppresso |
|
Carattere universale della norma di conflitto |
|
|
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro. |
|
(Corrisponde all'emendamento 68 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 bis |
|
|
Requisiti di forma per la scelta della legge applicabile |
|
|
1. L'accordo sulla scelta della legge di cui all'articolo - 15 ter è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. |
|
|
2. Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo. |
|
|
3. Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per l'accordo di unione, si applicano tali requisiti. |
|
|
4. Se, nel momento in cui viene effettuata la scelta, la residenza abituale dei partner si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012. Si veda altresì l'emendamento 65 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 16 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 ter |
|
|
Requisiti di forma per l'accordo di unione |
|
|
Gli aspetti formali dell'accordo di unione sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 16 bis. Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 16 bis, paragrafo 3, riguardano solo l'accordo di unione. |
(Corrisponde all'emendamento 66 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 16 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 quater |
|
|
Adattamento dei diritti reali |
|
|
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, detto diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. |
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 67 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata secondo il presente regolamento. |
1. Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. |
|
|
2. Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 31. |
(Corrisponde all'emendamento 69 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. |
1. L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. |
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 70 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. |
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. |
(Corrisponde all'emendamento 71 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi |
Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale |
||||
|
|
1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. |
||||
|
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento: |
1 bis. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 72 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 20 bis |
|
|
Ordinamenti plurilegislativi a base personale |
|
|
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto. |
(Corrisponde all'emendamento 73 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 20 ter |
|
|
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi |
|
|
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità. |
(Corrisponde all'emendamento 74 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione, |
Emendamento |
|
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti. |
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti. Il riconoscimento di tali decisioni non implica tuttavia un riconoscimento da parte degli Stati membri delle unioni registrate come istituto giuridico nel proprio ordinamento. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001 , che la decisione deve essere riconosciuta. |
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies , che la decisione deve essere riconosciuta. |
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 75 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 22 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 76 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 22 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(La versione italiana non è interessata dal presente emendamento in ragione di una discordanza tra quest'ultima e la maggior parte delle altre versioni linguistiche.) |
(Corrisponde in parte all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 22 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 78 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 22 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 79 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. |
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito. |
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 80 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L' autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario. |
L' organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine . |
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 81 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001. |
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies. |
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 82 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 bis |
|
|
Determinazione del domicilio |
|
|
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro. |
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 83 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 27 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 ter |
|
|
Competenza territoriale |
|
|
1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 33. |
|
|
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 84 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 27 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo 27 quater |
||
|
|
Procedimento |
||
|
|
1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. |
||
|
|
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. |
||
|
|
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti: |
||
|
|
|
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 85 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 27 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 quinquies |
|
|
Mancata produzione dell'attestato |
|
|
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. |
|
|
2. Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri. |
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 86 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 27 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 sexies |
|
|
Dichiarazione di esecutività |
|
|
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 27 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 22. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni. |
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 87 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 27 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 septies |
|
|
Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività |
|
|
1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione. |
|
|
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte. |
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 88 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 27 octies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 octies |
|
|
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività |
|
|
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività. |
|
|
2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 33. |
|
|
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. |
|
|
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. |
|
|
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. |
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 89 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 27 nonies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 nonies |
|
|
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso |
|
|
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 33. |
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 90 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 27 decies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 decies |
|
|
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività |
|
|
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 novies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 22. Esso si pronuncia senza indugio. |
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 91 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 27 undecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 undecies |
|
|
Sospensione del procedimento |
|
|
L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso. |
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 92 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 27 duodecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 duodecies |
|
|
Provvedimenti provvisori e cautelari |
|
|
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27 sexies. |
|
|
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. |
|
|
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 93 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 27 terdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 terdecies |
|
|
Esecutività parziale |
|
|
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. |
|
|
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione. |
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 94 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 27 quaterdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 quaterdecies |
|
|
Patrocinio a spese dello Stato |
|
|
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 95 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 27 quindecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 quindecies |
|
|
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi |
|
|
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 96 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 27 sexdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 27 sexdecies |
|
|
Assenza di imposte, diritti o tasse |
|
|
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia. |
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 97 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Riconoscimento degli atti pubblici |
Accettazione degli atti pubblici |
|
1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto . |
1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato . |
|
|
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine. |
|
|
1 bis. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente. |
|
|
1 ter. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 32. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente. |
|
|
1 quater. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione. |
|
2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità. |
|
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 98 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001. |
1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro , su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies. |
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2. |
|
2. L' autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto . |
2. L' organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione . |
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 99 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie |
Esecutività delle transazioni giudiziarie |
|
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici . L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell' esecuzione. |
1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 27 ter a 27 sexdecies . |
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 27 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2. |
|
|
1 ter. L'organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 27 octies o dell'articolo 27 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 100 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 31 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Opponibilità a terzi |
Tutela dei terzi |
(Corrisponde all'emendamento 101 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge dello Stato di registrazione dell'unione di cui all'articolo 15 . |
1. Gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge applicabile ai regimi patrimoniali delle unioni registrate a norma del presente regolamento . |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il partner non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei partner o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata. |
2. Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un partner e un terzo , nessuno dei partner può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata qualora il partner avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato , diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale dell'unione registrata. In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del partner in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale sul terzo. |
(Corrisponde all'emendamento 102 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un partner e un terzo relativi a tale immobile. |
3. Il paragrafo 2 non si applica se: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
(Corrisponde all'emendamento 103 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo - 32 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo - 32 |
|
|
Residenza abituale |
|
|
1. Ai fini del presente regolamento per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale. |
|
|
2. Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale. |
|
|
3. Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico. |
(Corrisponde all'emendamento 104 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 105 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni . |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni . |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
|
|
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione. |
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 108 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali. |
(Corrisponde all'emendamento 109 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 33 bis |
|
|
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1 bis |
|
|
1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, comma 1 bis. |
|
|
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco. |
|
|
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
|
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 110 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 33 ter |
|
|
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30 |
|
|
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 27 quater, 28, 29 e 30. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33 quater, paragrafo 2. |
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 111 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 33 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 33 quater |
|
|
Procedura di comitato |
|
|
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
|
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012 e all'emendamento 112 della relazione 2011/0059(CNS).)
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Nelle proprie relazioni, la Commissione esamina gli aspetti seguenti: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner che hanno registrato le loro unione. |
3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner di un'unione registrata che , dopo la data di applicazione del presente regolamento: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Gli accordi sulla scelta della legge conclusi prima del [data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge. |
||
|
|
Se l'accordo sulla scelta della legge è stato concluso prima del [data di applicazione del presente regolamento] in vista della possibilità di scegliere la legge prevista dal presente regolamento, ma non era valido a norma della legge applicabile in conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale privato al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge poiché la legge applicabile non contemplava la possibilità di scelta della legge per le unioni registrate, tale accordo diventa valido a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento]. |
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/251 |
P7_TA(2013)0338
Regimi patrimoniali tra coniugi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)0126 — C7-0093/2011 — 2011/0059(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 093/33)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0126), |
|
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0093/2011), |
|
— |
visto il parere motivato inviato dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0253/2013), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
|
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde al considerando 9 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde a parte del considerando 15 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 16 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde a parte del considerando 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 20 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde al considerando 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 78 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde al considerando 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde in parte al considerando 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppressa |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera f ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera c — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera g
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppressa |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
1 bis. Ai fini del presente regolamento il termine «organo giurisdizionale» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 37 bis, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma. |
(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo - 3 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo - 3 |
|
|
Competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi all'interno degli Stati membri |
|
|
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi. |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda . |
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro aditi per questioni relative alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione . |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti , se sussiste accordo dei coniugi, a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda. |
Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro investiti di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda se la loro competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi . |
|
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. |
|
|
In mancanza di accordo dei coniugi , la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti. |
In mancanza di riconoscimento della competenza dell'organo giurisdizionale di cui al comma 1 , la competenza è disciplinata dall'articolo 5 e seguenti. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 4 bis |
|
|
Accordo di scelta del foro |
|
|
1. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, in conformità dell'articolo 16. Tale competenza è esclusiva. |
|
|
Fatto salvo il terzo comma, l'accordo di scelta del foro può essere concluso o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adito l'organo giurisdizionale. |
|
|
Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare il foro dopo che l'organo giurisdizionale è stato adito. In tal caso, quest'ultimo mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. |
|
|
Se l'accordo è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato dai coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. |
|
|
2. In mancanza di scelta del foro, i coniugi possono altresì concordare di attribuire la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 17. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 4 ter |
|
|
Competenza fondata sulla comparizione del convenuto |
|
|
1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta ai sensi dell'articolo 16 o è applicabile ai sensi dell'articolo 17 e dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro organo giurisdizionale competente in virtù dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis. |
|
|
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro: |
Se nessun organo giurisdizionale è competente a norma degli articoli 3, 4 e 4 bis , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi gli organi giurisdizionali dello Stato membro: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
2. I coniugi possono concordare di attribuire la competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge hanno scelto come legge applicabile al loro regime patrimoniale, ai sensi degli articoli 16 e 18. |
|
||||
|
L'accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. |
|
(Per quanto riguarda il paragrafo 2 si veda l'emendamento all'articolo 4 bis (nuovo); il testo è stato modificato.)
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni. |
Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 , 4 bis e 5, sono competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui uno o più beni immobili o beni registrati di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'organo giurisdizionale adito è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili o beni registrati . |
|
|
In tali casi gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere solo sui beni immobili o sui beni registrati situati in detto Stato membro. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono , in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo. |
Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 3, 4, 4 bis, 5 o 6, in casi eccezionali gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere in merito a una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento . |
|
|
La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito. |
(Corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
L'organo giurisdizionale adito ai sensi degli articoli 3, 4, 4 bis, 5, 6 o 7, dinanzi al quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
|
|
Qualora l'organo giurisdizionale sia adito ai sensi dell'articolo 6, la sua competenza a esaminare la domanda riconvenzionale è limitata ai beni immobili o ai beni registrati oggetto del procedimento principale. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
L'autorità giurisdizionale si considera adita : |
Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale si considera adito : |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l' autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell' autorità giurisdizionale adita in precedenza . |
1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra i coniugi siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l' organo giurisdizionale successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell' organo giurisdizionale preventivamente adito . |
(Corrisponde all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l' autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l' autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. |
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l' organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di un coniuge a condizione che l' organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. |
(Corrisponde all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 13 bis |
|
|
Informazione dei coniugi |
|
|
L'autorità competente è tenuta a informare il coniuge o i coniugi, entro un termine ragionevole, di qualsiasi procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi avviato contro gli stessi. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. |
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro, quali possono essere emessi in base alla legge, possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro. |
(Corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 si applica alla totalità dei beni dei coniugi . |
1. La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 16 e 17 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dalla loro ubicazione . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
1 bis. La legge applicabile a un regime patrimoniale tra coniugi determina tra l'altro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, lettere f) e f bis): |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 15 bis |
|
|
Applicazione universale |
|
|
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. |
(Cfr. emendamento all'articolo 21; il testo è stato modificato.)
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
I coniugi o nubendi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi: |
1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché si tratti di una delle seguenti leggi: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
2. Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro. |
||||
|
|
3. Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti di terzi derivanti dalla legge precedentemente applicabile. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. In mancanza di scelta dei coniugi , la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è: |
1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge a norma dell'articolo 16, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è: |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Articolo 18 |
soppresso |
||
|
Cambiamento della legge applicabile |
|
||
|
I coniugi possono in qualsiasi momento nel corso del matrimonio assoggettare il loro regime patrimoniale a una legge diversa da quella fino ad allora applicabile. Possono designare soltanto una delle seguenti leggi: |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Salvo espressa volontà contraria dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro. |
|
||
|
Se i coniugi convengono di attribuire efficacia retroattiva al cambiamento della legge applicabile, la retroattività non pregiudica la validità degli atti conclusi anteriormente ai sensi della legge fino ad allora applicabile, né i diritti dei terzi derivanti dalla legge anteriormente applicabile. |
|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La scelta della legge applicabile è effettuata nella forma prescritta per il contratto di matrimonio dalla legge applicabile dello Stato scelto ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto l'atto . |
1. L'accordo sulla scelta della legge applicabile di cui all'articolo 16 è concluso per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi . Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. |
|
2. Nonostante il paragrafo 1, la scelta è come minimo espressa, è formulata per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. |
2. Tale accordo è conforme ai requisiti di forma previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi o dalla legge dello Stato in cui è stato concluso l'accordo. |
|
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della scelta di cui al paragrafo 1 prevede requisiti di forma supplementari per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti. |
3. Tuttavia, se la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile prevede requisiti di forma supplementari per accordi di tale tipo o, in mancanza di ciò, per il contratto di matrimonio, si applicano tali requisiti. |
|
|
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati diversi e la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. |
|
|
5. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per gli accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti. |
(Simile all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Legge applicabile alla forma del contratto di matrimonio |
Requisiti di forma per un contratto di matrimonio |
|
1. La forma del contratto di matrimonio è quella prescritta dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ovvero dalla legge dello Stato in cui è redatto il contratto . |
Gli aspetti formali di un contratto di matrimonio sono disciplinati, mutatis mutandis, dall'articolo 19 . Ai fini del presente articolo, eventuali requisiti di forma supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, riguardano solo il contratto di matrimonio. |
|
2. Nonostante il paragrafo 1, il contratto di matrimonio è come minimo redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. |
|
|
3. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della conclusione del contratto di matrimonio prevede requisiti di forma supplementari per il contratto, si applicano tali requisiti. |
|
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 20 bis |
|
|
Adattamento dei diritti reali |
|
|
Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. |
(Corrisponde all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 21 |
soppresso |
|
Carattere universale della norma di conflitto |
|
|
La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro. |
|
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi secondo il presente regolamento. |
1. Le norme di applicazione necessaria sono norme la cui inosservanza sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Le autorità competenti non dovrebbero interpretare l'eccezione di ordine pubblico in modo contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. |
|
|
2. Il presente regolamento non limita l'attuazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro, fatte salve le disposizioni di protezione delle transazioni ai sensi dell'articolo 35. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. |
L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. |
(Corrisponde all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. |
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato. |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi |
Ordinamenti plurilegislativi — conflitti di legge su base territoriale |
||||
|
|
1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. |
||||
|
Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento: |
1 bis. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 25 bis |
|
|
Ordinamenti plurilegislativi — conflitti di legge su base personale |
|
|
Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 25 ter |
|
|
Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi |
|
|
Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità. |
(Corrisponde all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001 , che la decisione deve essere riconosciuta. |
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies , che la decisione deve essere riconosciuta. |
(Corrisponde all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 27 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 27 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 27 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
(Corrisponde all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. |
In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito. |
(Corrisponde all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
L' autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario. |
L' organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine . |
(Corrisponde all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001. |
Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro, su istanza di parte interessata, se sono state ivi dichiarate esecutive secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies. |
(Corrisponde all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 bis |
|
|
Determinazione del domicilio |
|
|
Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro. |
(Corrisponde all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 ter |
|
|
Competenza territoriale |
|
|
1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è presentata all'organo giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 37. |
|
|
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 31 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Articolo 31 quater |
||
|
|
Procedimento |
||
|
|
1. Il procedimento di istanza è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. |
||
|
|
2. La parte che presenta l'istanza non è tenuta a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. |
||
|
|
3. L'istanza è corredata dei seguenti documenti: |
||
|
|
|
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 31 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 quinquies |
|
|
Mancata produzione dell'attestato |
|
|
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. |
|
|
2. Qualora l'organo giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri. |
(Corrisponde all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 31 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 sexies |
|
|
Dichiarazione di esecutività |
|
|
La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 31 quater senza alcun esame ai sensi dell'articolo 27. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni. |
(Corrisponde all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 31 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 septies |
|
|
Notificazione della decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività |
|
|
1. La decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione. |
|
|
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte. |
(Corrisponde all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 31 octies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 octies |
|
|
Ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività |
|
|
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza volta a ottenere una dichiarazione di esecutività. |
|
|
2. Il ricorso è proposto davanti all'organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 37. |
|
|
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. |
|
|
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. |
|
|
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. |
(Corrisponde all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 31 nonies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 nonies |
|
|
Impugnazione della decisione emessa sul ricorso |
|
|
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo seguendo la procedura comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 37. |
(Corrisponde all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 31 decies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 decies |
|
|
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività |
|
|
L'organo giurisdizionale davanti al quale è stato presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 27. Esso si pronuncia senza indugio. |
(Corrisponde all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 31 undecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 undecies |
|
|
Sospensione del procedimento |
|
|
L'organo giurisdizionale davanti al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies sospende il procedimento, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso. |
(Corrisponde all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 31 duodecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 duodecies |
|
|
Provvedimenti provvisori e cautelari |
|
|
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 31 sexies. |
|
|
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. |
|
|
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 31 octies, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 31 terdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 terdecies |
|
|
Esecutività parziale |
|
|
1. Se la decisione ha statuito su vari capi dell'istanza e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. |
|
|
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione. |
(Corrisponde all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 31 quaterdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 quaterdecies |
|
|
Patrocinio a spese dello Stato |
|
|
L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 31 quindecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 quindecies |
|
|
Assenza di garanzie, cauzioni o depositi |
|
|
Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa del fatto che tale parte sia cittadino straniero o non abbia il domicilio o la residenza nello Stato membro dell'esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 31 sexdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 31 sexdecies |
|
|
Assenza di imposte, diritti o tasse |
|
|
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia. |
(Corrisponde all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Riconoscimento degli atti pubblici |
Accettazione degli atti pubblici |
|
1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto . |
1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha, in un altro Stato membro, la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato . |
|
|
Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine. |
|
|
1 bis. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha alcuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente. |
|
|
1 ter. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è dinanzi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III o le norme di cui all'articolo 36. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente. |
|
|
1 quater. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere su tale questione. |
|
2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità. |
|
(Corrisponde all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001. |
1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro , su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies. |
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2. |
|
2. L' autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto . |
2. L' organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione . |
(Corrisponde all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie |
Esecutività delle transazioni giudiziarie |
|
Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici . L'autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell' articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell' esecuzione. |
1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 31 ter a 31 sexdecies . |
|
|
1 bis. Ai fini dell'articolo 31 quater, paragrafo 3, lettera b), l'organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa rilascia, su istanza di parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2. |
|
|
1 ter. L'organo giurisdizionale dinanzi al quale è presentato un ricorso ai sensi dell' articolo 31 octies o dell'articolo 31 nonies rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione. |
(Corrisponde all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 35 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Opponibilità a terzi |
Tutela dei terzi |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il coniuge non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei coniugi o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. |
2. Tuttavia, nei rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo , nessuno dei coniugi può far valere la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi qualora il coniuge avente rapporti giuridici con il terzo ed il terzo abbiano la propria residenza abituale in uno stesso Stato, diverso dallo Stato la cui legge è applicabile al regime patrimoniale tra coniugi . In tal caso, la legge dello Stato membro di residenza abituale del coniuge in questione e del terzo si applica agli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sul terzo. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un coniuge e un terzo relativi a tale immobile. |
3. Il paragrafo 2 non si applica se: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo - 36 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo - 36 |
|
|
Residenza abituale |
|
|
1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale. |
|
|
Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale. |
|
|
2. Quando il rapporto giuridico è instaurato nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta filiale, agenzia o sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale. |
|
|
3. Al fine di determinare la residenza abituale, il momento rilevante è quello dell'instaurazione del rapporto giuridico. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 — lettera b ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 in modo semplice e con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
|
|
Gli Stati membri assicurano che le informazioni pubblicate su tale sito web multilingue siano ugualmente accessibili da tutti i siti web ufficiali da loro creati, in particolare fornendo un link al sito web della Commissione. |
(Corrisponde all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. La Commissione mette a punto uno strumento di informazione e di formazione per gli organi giurisdizionali e i professionisti legali competenti creando un portale interattivo in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e prevedendo un sistema per la condivisione delle competenze e delle pratiche professionali. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 37 bis |
|
|
Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis |
|
|
1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis. |
|
|
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco. |
|
|
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
|
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. |
(Corrisponde all'articolo 79 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 37 ter |
|
|
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34 |
|
|
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 31 quater, 32, 33 e 34. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 quater, paragrafo 2. |
(Corrisponde all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 37 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 37 quater |
|
|
Procedura di comitato |
|
|
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
|
|
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. |
(Corrisponde all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 650/2012.)
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale dopo la data di applicazione del presente regolamento. |
3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che, dopo la data di applicazione del presente regolamento: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima de [la data di applicazione del presente regolamento] sono comunque validi se soddisfano le condizioni di cui al capo III o se sono validi in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della conclusione dell'accordo sulla scelta della legge applicabile. |
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/294 |
P7_TA(2013)0340
Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al momento dell'arresto ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto (COM(2011)0326 — C7-0157/2011 — 2011/0154(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/34)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0326), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0157/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0228/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 51.
P7_TC1-COD(2011)0154
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/48/UE.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/295 |
P7_TA(2013)0341
Contratti di credito relativi agli immobili residenziali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 settembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/35)
[Emendamento 117]
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)
alla proposta della Commissione
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0202/2012).
(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
DIRETTIVA 2013/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
▌
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel marzo 2003 la Commissione ha avviato un processo inteso a stabilire e a valutare l'impatto delle barriere che ostacolano la realizzazione del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Il 18 dicembre 2007 ha adottato il Libro bianco sull'integrazione dei mercati UE del credito ipotecario, nel quale ha annunciato l'intento di valutare l'impatto — tra l'altro — delle opzioni politiche per l'informativa precontrattuale, le banche dati relative ai crediti, il merito di credito, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e la consulenza sui contratti di credito . La Commissione ha costituito un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti (Expert Group on Credit Histories), incaricato di assisterla nella preparazione di misure intese a migliorare l'accessibilità, la comparabilità e la completezza dei dati sui crediti. Sono inoltre stati avviati studi sul ruolo e l'attività degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che erogano contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. |
|
(2) |
A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente in tale spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere e per realizzare un mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Tra le legislazioni dei vari Stati membri relative alle norme di comportamento nell'attività di erogazione di crediti per beni immobili residenziali e tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza degli intermediari del credito e degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali esistono differenze sostanziali. Tali differenze creano ostacoli che limitano il livello dell'attività transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, riducendo così la concorrenza e le possibilità di scelta sul mercato, facendo aumentare il costo dell'erogazione di crediti a carico dei prestatori e addirittura impedendo loro di esercitare tale attività. |
|
(3) |
La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. Molti consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. Di conseguenza il G20 ha incaricato il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) di fissare principi in materia di requisiti validi per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali. Anche se durante la crisi finanziaria alcuni dei maggiori problemi si sono verificati fuori dall'Unione, i consumatori nell'Unione accusano un considerevole livello di indebitamento, in gran parte concentrato su crediti concernenti beni immobili residenziali. È pertanto opportuno assicurare che il quadro regolamentare dell'Unione in questo settore sia solido, coerente con i principi internazionali e ricorra opportunamente alla gamma di strumenti disponibili, tra cui i rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito e simili, vale a dire livelli minimi al di sotto dei quali un credito non sarebbe considerato accettabile o altre misure di compensazione per le situazioni in cui i rischi sottostanti sono più elevati per i consumatori oppure laddove queste misure siano necessarie per evitare il sovraindebitamento delle famiglie. Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e al fine di garantire un mercato interno efficiente e competitivo che contribuisca alla stabilità finanziaria , la Commissione ha proposto — nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», misure in merito ai contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori. La Commissione ha ribadito l'impegno per un mercato interno efficiente e competitivo nella comunicazione del 13 aprile 2011 dal titolo «L’Atto per il mercato unico — Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia». |
|
(4) |
Sono stati individuati diversi problemi nei mercati del credito ipotecario all'interno dell'Unione legati al comportamento irresponsabile nella concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli operatori del mercato, fra cui gli intermediari del credito e gli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i crediti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori in tale valuta al fine di beneficiare del tasso debitore offerto, ma senza un'adeguata informazione o comprensione in ordine al rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano regimi ▌inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per beni immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato. |
|
(5) |
Al fine di agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi ai beni immobili ▌ e al fine di garantire che i consumatori interessati a tali contratti ▌ possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile, è necessario definire un quadro giuridico dell'Unione adeguatamente armonizzato in diversi settori, tenendo conto delle differenze nei contratti di credito derivanti in particolare da differenze nei mercati nazionali e regionali dei beni immobili. |
|
(6) |
La presente direttiva dovrebbe pertanto realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell'erogazione e assunzione dei prestiti e inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione. |
|
(7) |
Per creare un autentico mercato interno, con un livello elevato ed equivalente di protezione dei consumatori, la presente direttiva stabilisce disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione relativamente alle informazioni precontrattuali attraverso il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) e il calcolo del TAEG. Tuttavia, tenendo conto della specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili e delle differenze nell'evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, soprattutto in ordine alla struttura e agli operatori del mercato, alle categorie dei prodotti disponibili e alle procedure per la concessione del credito, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. Tale approccio mirato è necessario per evitare di incidere negativamente sul livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio essere autorizzati a mantenere o adottare disposizioni più rigorose in ordine ai requisiti di conoscenza e competenza del personale e alle informazioni per la compilazione dell'ESIS. |
|
(8) |
La presente direttiva dovrebbe migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ravvicinando le legislazioni degli Stati membri e definendo standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito, nonché la promozione di buone pratiche. La definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di crediti implica necessariamente l'introduzione di alcune disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali. |
|
(9) |
Per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. In particolare, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in settori quali il diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale , la registrazione fondiaria, l'informativa contrattuale e, ove non disciplinate nella presente direttiva , le questioni post-contrattuali. Gli Stati membri possono disporre che il perito o la società che esegue la perizia o i notai possano essere scelti di comune accordo tra le parti. Considerate le differenze nelle procedure di acquisto e di vendita dei beni immobili residenziali che sussistono negli Stati membri vi è la possibilità che i creditori o gli intermediari del credito tentino di ricevere anticipi di pagamento dai consumatori con l'intesa che tali anticipi possano contribuire a garantire la conclusione del contratto di credito ovvero l'acquisto o la vendita di un bene immobile, e che tali pratiche siano oggetto di abuso in particolare laddove i consumatori non siano al corrente dei requisiti e delle pratiche usuali nello Stato membro interessato. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di imporre limiti a tali pagamenti. |
|
(10) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che il creditore o l'intermediario del credito sia una persona giuridica o una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di limitare, conformemente al diritto dell'Unione, il ruolo del creditore o dell'intermediario del credito ai sensi della direttiva stessa alle sole persone giuridiche o a talune tipologie di persone giuridiche. |
|
(11) |
Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire che le imprese e le organizzazioni possano pattuire accordi diversi. ▌ |
|
(12) |
La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nell'ambito delle attività commerciali o professionale della persona e parzialmente ne restino al di fuori e lo scopo commerciale o professionale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore. |
|
(13) |
Sebbene disciplini contratti di credito che si riferiscono unicamente o principalmente a beni immobili residenziali la presente direttiva non osta a che gli Stati membri estendano le misure adottate in conformità della stessa per proteggere i consumatori con riguardo a contratti di credito relativi ad altre forme di beni immobili, o disciplinino altrimenti tali contratti di credito. |
|
(14) |
Le definizioni stabilite nella presente direttiva circoscrivono l'ambito dell'armonizzazione. L'obbligo degli Stati membri di recepire la presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni . Per esempio, l'obbligo per gli Stati membri di recepire la presente direttiva è limitato ai contratti di credito conclusi con i consumatori, vale a dire persone fisiche che, nelle operazioni disciplinate dalla presente direttiva, agiscono al di fuori della loro attività commerciale o professionale. Analogamente gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano l'attività di persone operanti in qualità di intermediario del credito quale definita dalla direttiva stessa. La presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto dell'Unione, della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Inoltre le definizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare agli Stati membri la possibilità di adottare sottodefinizioni ai sensi della legislazione nazionale a fini specifici, purché compatibili con le definizioni stabilite nella presente direttiva. Ad esempio gli Stati membri dovrebbero poter stabilire ai sensi della legislazione nazionale sottocategorie di intermediari del credito non identificati nella presente direttiva, laddove necessarie a livello nazionale per diversificare requisiti in termini di conoscenze e competenze che devono essere soddisfatti dai vari intermediari del credito. |
|
(15) |
L'obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili . Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito , ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o , a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato , quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale ▌. |
|
(16) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a quei contratti di credito in cui il creditore versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla vendita di un immobile residenziale e il cui obiettivo primario è quello di facilitare il consumo, ad esempio di prodotti basati su prestito vitalizio ipotecario (equity release) o di altri prodotti specializzati equivalenti. Tali contratti di credito hanno caratteristiche specifiche che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione del merito di credito del debitore, ad esempio, non è pertinente, in quanto i pagamenti sono effettuati dal creditore al debitore piuttosto che al contrario. Tale operazione richiederebbe, tra l'altro, informazioni precontrattuali sostanzialmente diverse. Inoltre, altri prodotti quali ad esempio le home reversion (vendita della nuda proprietà), che hanno funzioni comparabili ai reverse mortgage o ai lifetime mortgage (prestiti vitalizi ipotecari), non implicano l'erogazione del credito, e quindi resterebbero fuori dall'ambito d'applicazione della presente direttiva. ▌ |
|
(17) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad altri tipi di contratto di credito di nicchia, specificamente elencati, che sono diversi per natura e rischi dai crediti ipotecari standard e richiedono pertanto un approccio ad hoc, in particolare i contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge e determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (3) . È opportuno consentire agli Stati membri, a determinate condizioni, di escludere certi contratti di credito, ad esempio quelli concessi a un pubblico ristretto a condizioni vantaggiose o quelli erogati dalle cooperative di credito, purché sussistano adeguati meccanismi alternativi volti ad assicurare che gli obiettivi programmatici in ordine a stabilità finanziaria e mercato interno siano raggiunti senza impedire l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito. I contratti di credito in cui il bene immobile non è destinato ad essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza sulla base di un contratto di locazione, comportano rischi e caratteristiche che li distinguono dai contratti di credito standard e pertanto possono richiedere un quadro più specifico. Gli Stati membri dovrebbero pertanto potere escludere tali contratti di credito dalla direttiva qualora sussista un quadro nazionale adeguato al riguardo. |
|
(18) |
I contratti di credito non garantiti il cui obiettivo sia il restauro di un bene immobile residenziale per un ammontare del credito superiore a EUR 75 000 dovrebbero ricadere nell'ambito della direttiva 2008/48/CE al fine di assicurare a quei consumatori un livello di protezione equivalente ed evitare ogni lacuna regolamentare tra tale direttiva e la presente direttiva. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/48/CE. |
|
(19) |
Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell'Unione in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell'Unione e complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. Alcune definizioni essenziali ▌quali «consumatore», e «supporto durevole», nonché concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti, compresi l'importo totale che il consumatore deve pagare ▌e il tasso debitore dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni essenziali e a questi concetti chiave. |
|
(20) |
Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i creditori ▌valut ino il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito. Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili ▌siano sottoposti all'appropriata procedura di abilitazione e all'appropriata vigilanza, e dovrebbe prevedere requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi. |
|
(21) |
La presente direttiva dovrebbe integrare la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori (4), che impone che - nelle vendite a distanza - il consumatore sia informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso e che prevede un diritto di recesso. Tuttavia, benché la direttiva 2002/65/CE preveda la possibilità per il prestatore di comunicare le informazioni precontrattuali dopo la conclusione del contratto, ciò non sarebbe adeguato per i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, data la rilevanza dell'impegno finanziario per il consumatore. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva. ▌ |
|
(22) |
Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere adeguate avvertenze sui rischi specifici, ad esempio il potenziale impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sull'importo che il consumatore deve rimborsare e , se valutate opportunamente dagli Stati membri , la natura della garanzia e le implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, in aggiunta alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre giustificato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il credito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a beni immobili siano sufficientemente abilitati e sottoposti a vigilanza. |
|
(23) |
Occorre disciplinare alcuni altri aspetti al fine di tener conto della specificità dei crediti relativi ai beni immobili residenziali. Data l'importanza di un'operazione di questo tipo, è necessario garantire che i consumatori dispongano di un periodo sufficiente di almeno sette giorni per considerarne le implicazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere questo periodo sufficiente a titolo di periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito, ovvero di periodo per esercitare il recesso dopo la conclusione del contratto stesso o ancora una combinazione dei due. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che il periodo di riflessione obbligatorio per il consumatore sia di dieci giorni al massimo ma che, in altri casi, i consumatori che desiderano procedere durante il periodo di riflessione possano farlo, a fini di certezza giuridica nel contesto delle operazioni patrimoniali. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il periodo di riflessione o il diritto di recesso cessa allorché il consumatore intraprende un'azione che, in base al diritto nazionale, si risolve nella creazione o nel trasferimento di diritti di proprietà in connessione con o mediante l'utilizzo di fondi ottenuti attraverso il contratto di credito, ovvero — in caso — nel trasferimento di fondi a terzi. |
|
(24) |
Date le caratteristiche particolari dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali è pratica comune che i creditori offrano ai consumatori una serie di prodotti o servizi acquistabili insieme con il contratto. Data la rilevanza di tali contratti per i consumatori è opportuno stabilire le norme specifiche in materia di vendita abbinata. La combinazione dei contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari sottoforma di pacchetto permette ai creditori di diversificare l'offerta in uno spirito di concorrenza, purché le componenti del pacchetto possano essere acquistate anche separatamente. Se è vero che i consumatori possono beneficiare della combinazione di contratti di credito con uno o più servizi o prodotti finanziari in pacchetti, è anche vero che la mobilità dei consumatori e la loro capacità di operare scelte informate può essere ostacolata da questa stessa pratica a meno che le componenti del pacchetto non possano essere acquistate separatamente. È importante impedire pratiche quali la vendita abbinata di taluni prodotti che possono indurre i consumatori a concludere contratti di credito non rispondenti al loro interesse, senza peraltro limitare la vendita aggregata di prodotti potenzialmente vantaggiosa per i consumatori. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero continuare a controllare attentamente i mercati dei servizi finanziari al dettaglio per garantire che le pratiche di vendita aggregata non distorcano la scelta del consumatore e la concorrenza nel mercato. |
|
(25) |
Di norma le pratiche di vendita abbinata non dovrebbero essere ammesse a meno che i servizi o prodotti finanziari offerti insieme con il contratto di credito non possano essere offerti separatamente in quanto parte integrante del credito, per esempio nel caso di uno scoperto garantito. In altri casi può tuttavia essere giustificato che i creditori offrano o vendano un contratto di credito insieme con un conto di pagamento, un conto di risparmio, prodotti d'investimento o pensionistici laddove, per esempio, il capitale del conto è usato per rimborsare il credito o costituisce un prerequisito della raccolta di risorse ai fini dell'ottenimento del credito, ovvero in situazioni in cui, per esempio, un prodotto d'investimento o un prodotto pensionistico privato è conferibile a ulteriore garanzia reale del credito. Se è giustificato che i creditori possano imporre ai consumatori di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il rimborso del credito o di assicurare il valore della garanzia reale, il consumatore dovrebbe nondimeno poter scegliere il proprio assicuratore, a condizione che la sua polizza assicurativa offra un livello di garanzia equivalente a quella della polizza proposta dal creditore. Inoltre gli Stati membri possono standardizzare, in tutto o in parte, la copertura dei contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte per i consumatori che desiderino effettuare tale comparazione. |
|
(26) |
È importante garantire la corretta valutazione del bene immobile residenziale prima della conclusione del contratto di credito e, in particolare, qualora la valutazione incida sugli obblighi residui del consumatore, in caso di insolvenza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare norme di valutazione affidabili. Per essere considerate affidabili le norme di valutazione dovrebbero tenere conto delle norme di valutazione riconosciute a livello internazionale, in particolare quelle sviluppate dall'International Valuation Standards Committee, dall'European Group of Valuers' Associations o dal Royal Institution of Chartered Surveyors. Tali norme di valutazione riconosciute a livello internazionale contengono principi di alto livello che impongono tra gli altri ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie reali — comprendenti processi rigorosi di valutazione — di adottare norme e metodi che consentano valutazioni realistiche e circostanziate dei beni immobili al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute e che i valutatori rispondano a determinati requisiti in materia di qualifiche e conservare un'adeguata documentazione sulla valutazione delle garanzie reali esauriente e plausibile. Al riguardo è altresì auspicabile un monitoraggio adeguato dei mercati dei beni immobili residenziali, con meccanismi le cui disposizioni siano in linea con la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (5) . È possibile adempiere alle disposizioni della presente direttiva relative alle norme di valutazione dei beni, ad esempio, attraverso normativa o autoregolamentazione. |
|
(27) |
Considerate le conseguenze significative di un pignoramento per creditori, consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria è opportuno che i creditori siano incoraggiati ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce e che si disponga delle misure necessarie affinché i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza e compiano ragionevoli sforzi per risolvere la situazione altrimenti prima di dare avvio a procedure di pignoramento. Ove possibile è opportuno trovare soluzioni che tengano conto delle circostanze concrete e dei bisogni ragionevoli del consumatore in termini di spese di sostentamento. Qualora, dopo la procedura di pignoramento, restino debiti residui gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni minime di sussistenza e porre in essere misure che facilitino il rimborso evitando nel contempo il sovraindebitamento a lungo termine. Almeno nei casi in cui il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i creditori ad adoperarsi ragionevolmente per ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato alle condizioni di mercato. Gli Stati membri non dovrebbero impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che il trasferimento della garanzia reale al creditore è sufficiente a rimborsare il credito. |
|
(28) |
Gli intermediari spesso operano anche in attività diverse dall'intermediazione creditizia, in particolare in attività di intermediazione assicurativa o servizi di investimento. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe anche garantire una certa coerenza con la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa (6), e con la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7). In particolare gli enti creditizi autorizzati in conformità della direttiva 2013/36/UE e altri enti finanziari soggetti ad un regime di abilitazione equivalente ai sensi della legislazione nazionale non dovrebbero richiedere un'abilitazione distinta per operare in qualità di intermediari del credito, in modo da semplificare il processo di stabilimento come intermediario del credito e l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero . La piena e incondizionata responsabilità di creditori e intermediari del credito in ordine alle attività degli intermediari del credito vincolati o dei rappresentanti designati dovrebbe estendersi soltanto ad attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli Stati membri scelgano di estenderla ad altri settori. |
|
( 29) |
Per accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, in particolare per i contratti di credito ipotecario. È particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che contraggono per la prima volta un credito ipotecario. A tale riguardo la Commissione dovrebbe individuare esempi di migliori pratiche per agevolare l'ulteriore sviluppo di misure tese a potenziare la consapevolezza dei consumatori in materia finanziaria. |
|
(30) |
A causa dei rischi significativi insiti nel prestito in valuta estera è necessario prevedere misure atte a garantire che i consumatori siano consapevoli del rischio a cui si espongono e abbiano la possibilità di limitare la propria esposizione al rischio di cambio per la durata del credito. Il rischio può essere limitato riconoscendo al consumatore il diritto di convertire la valuta del credito ovvero con altre disposizioni, quali l'introduzione di limiti massimi o, qualora esse siano sufficienti a limitare il rischio di cambio, avvertenze. |
|
(31) |
Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati considerano gli interessi del consumatore, sulla base delle informazioni aggiornate a disposizione del creditore, dell'intermediario del credito e dei rappresentanti designati e di ipotesi ragionevoli circa i rischi a cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto. Potrebbe implicare, ad esempio, che i creditori non dovrebbero commercializzare crediti in modo tale che la commercializzazione limiti o possa limitare considerevolmente la capacità del consumatore di considerare con attenzione un credito, ovvero che il creditore non dovrebbe usare la concessione di crediti come principale metodo di commercializzazione allorché commercializza, presso i consumatori, beni, servizi o beni immobili . Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore e un'appropriata gestione dei conflitti d'interesse, compresi quelli legati alla remunerazione, e prevedere che la consulenza sia fornita nel migliore interesse del consumatore . ▌ |
|
(32) |
È opportuno assicurare che il personale interessato dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati possieda un livello di conoscenza e di competenza adeguato tale da raggiungere un'elevata professionalità. La presente direttiva dovrebbe pertanto richiedere di dimostrare, a livello di società, delle conoscenze e competenze del caso, facendo riferimento ai requisiti minimi di conoscenza e competenza stabiliti dalla direttiva stessa . Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere tali requisiti applicabili alle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire a creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati di differenziare i requisiti minimi di conoscenza secondo il grado di partecipazione all'esecuzione di determinati servizi o procedure. In questo contesto nel personale è incluso il personale esterno che lavora per e presso il creditore, l'intermediario del credito o i rappresentanti designati nonché i relativi dipendenti. Ai fini della presente direttiva il personale direttamente impegnato in attività disciplinate dalla direttiva stessa dovrebbe comprendere gli addetti al front-office e al back-office, dirigenza compresa, che ricoprano un ruolo importante nelle procedure relative ai contratti di credito. Le persone che svolgono mansioni di supporto non legate alle procedure dei contratti di credito (ad esempio personale delle risorse umane o personale impegnato nei servizi in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione) non dovrebbero essere considerate personale ai sensi della presente direttiva. |
|
(33) |
Se un creditore o un intermediario del credito fornisce i suoi servizi nel territorio di un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine dovrebbe essere responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale. Non di meno gli Stati membri ospitanti che lo considerino necessario dovrebbero poter stabilire i propri requisiti di competenza in taluni settori determinati applicabili a creditori e intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di detto Stato membro in regime di libera prestazione di servizi. |
|
(34) |
Data l'importanza di assicurare che i requisiti di conoscenza e competenza siano applicati e rispettati nella pratica gli Stati membri dovrebbero imporre alle autorità competenti di vigilare sui creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati e abilitare le autorità stesse ad esigere le prove necessarie per valutare con affidabilità l'osservanza di tali requisiti. |
|
(35) |
La maniera in cui i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati remunerano il proprio personale dovrebbe essere uno degli aspetti essenziali per garantire la fiducia dei consumatori nel settore finanziario. La presente direttiva fissa le norme per la remunerazione del personale allo scopo di limitare le pratiche di vendita indiscriminata e di garantire che la maniera in cui è remunerato il personale non rechi pregiudizio all'obbligo di considerare gli interessi del consumatore. In particolare i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati non dovrebbero concepire le politiche retributive in modo da incentivare il proprio personale a concludere un determinato numero o un determinato tipo di contratti di credito o ad offrire servizi accessori particolari ai consumatori senza tenere nella debita considerazione gli interessi e i bisogni dei consumatori stessi. In questo contesto gli Stati membri possono ritenere necessario stabilire che una determinata pratica, ad esempio la riscossione di diritti da parte di intermediari vincolati, è contraria agli interessi del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter specificare che la remunerazione del personale non dovrebbe dipendere dal tasso o dal tipo di contratto di credito concluso con il consumatore. |
|
(36) |
La presente direttiva fissa norme armonizzate riguardo alle conoscenze e competenze di cui dovrebbe essere in possesso il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati per predisporre, proporre ed erogare contratti di credito o per esercitare le relative attività di intermediazione. La presente direttiva non fissa disposizioni specifiche direttamente connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in uno Stato membro per soddisfare i requisiti di conoscenza e competenza in un altro Stato membro. È opportuno pertanto continuare ad applicare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (8), in ordine alle condizioni per il riconoscimento e ai provvedimenti di compensazione che uno Stato membro ospitante può richiedere a una persona la cui qualifica non è stata rilasciata nella sua giurisdizione . |
|
(37) |
I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie scorrette o fuorvianti, e dovrebbero avere la possibilità di confrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori di confrontare offerte diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti di credito ▌ e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori, che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito. ▌ Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non precisano un tasso di interesse o non contengono cifre relative al costo del credito . Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. In ogni caso è opportuno assicurare che, conformemente alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (9) , la pubblicità dei contratti di credito non dia un'impressione ingannevole del prodotto. |
|
(38) |
La pubblicità tende a concentrarsi in particolare su uno o più prodotti, mentre invece i consumatori dovrebbero poter decidere sulla base della conoscenza di tutta la gamma dei prodotti di credito offerti. A tale proposito le informazioni generali svolgono un ruolo importante in quanto mettono il consumatore a conoscenza dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi. I consumatori dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sui prodotti di credito disponibili. Qualora questo requisito non si applichi agli intermediari del credito non vincolati, gli intermediari del credito non vincolati dovrebbero essere comunque obbligati a fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate |
|
(39) |
Per garantire la parità di condizioni e per far sì che la decisione del consumatore si basi sui dettagli dei prodotti di credito offerti piuttosto che sul canale di distribuzione attraverso cui tali prodotti sono diffusi, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul credito a prescindere dal fatto che stiano o meno trattando direttamente con il creditore o con l'intermediario del credito. |
|
(40) |
I consumatori dovrebbero inoltre ricevere informazioni personalizzate in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti creditizi. Ai sensi della raccomandazione 2001/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione (10), la Commissione si è impegnata a monitorare l'osservanza del codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale per i contratti di mutuo destinati all'acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali che contiene l'ESIS, il quale fornisce al consumatore informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli elementi raccolti dalla Commissione ▌hanno dimostrano la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione dell'ESIS per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura dell'ESIS dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura dell'ESIS ▌, in particolare l'ordine delle informazioni, ▌dovrebbe essere riesaminata, la formulazione dovrebbe essere resa più semplice, e sezioni quali «tasso nominale» e «tasso annuo effettivo globale» dovrebbero essere accorpate e altre sezioni, quali « caratteristiche flessibili ». aggiunte. Una tabella di ammortamento esemplificativa dovrebbe far parte dell'ESIS ed essere fornita al consumatore nei casi in cui il credito è a interessi differiti, nel quale rimborso del capitale è differito per un periodo iniziale o il tasso debitore sia fisso per l'intera durata del contratto. È opportuno che gli Stati membri possano prevedere che la tabella di ammortamento esemplificativa nell'ESIS non è obbligatoria per altri contratti di credito. |
|
(41) |
Le ricerche presso i consumatori hanno evidenziato che, nelle informazioni fornite ai consumatori stessi, è importante l'uso di un linguaggio semplice e comprensibile. Per questo motivo i termini dell'ESIS non sono necessariamente gli stessi termini giuridici definiti nella presente direttiva, ma hanno lo stesso significato. |
|
(42) |
I requisiti di informativa sui contratti di credito contenuti nell'ESIS non dovrebbero pregiudicare i requisiti di informativa dell'Unione o nazionali relativamente ad altri prodotti o servizi che possono essere offerti con il contratto di credito, come condizioni per ottenere il contratto di credito relativo a beni immobili, o offerti per ottenere il contratto a un tasso debitore inferiore, ad esempio assicurazioni contro gli incendi o assicurazioni sulla vita o prodotti d'investimento. È opportuno che gli Stati membri possano mantenere o introdurre una normativa nazionale laddove manchino disposizioni armonizzate, ad esempio requisiti di informativa sul livello dei tassi di usura in fase precontrattuale o informazioni che potrebbero essere utili a fini di educazione finanziaria o di risoluzione extragiudiziale. Le informazioni aggiuntive dovrebbero essere tuttavia fornite in un documento separato, eventualmente allegato all'ESIS. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare, nelle lingue nazionali, un lessico diverso nell'ESIS senza cambiarne i contenuti e la sequenza in cui sono fornite le informazioni laddove un linguaggio che potrebbe essere più facilmente comprensibile ai consumatori lo richieda. |
|
(43) |
Al fine di garantire che l'ESIS fornisca tutte le informazioni pertinenti perché un consumatore possa scegliere con cognizione di causa il creditore dovrebbe seguire, allorché compila il prospetto, le istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter elaborare o specificare ulteriormente le istruzioni per la compilazione dell'ESIS in base alle istruzioni contenute nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero ad esempio poter precisare ulteriormente le informazioni da fornire per descrivere il «tipo di tasso debitore» al fine di tenere conto delle specificità dei prodotti e del mercato nazionali. Tali ulteriori precisazioni non dovrebbero tuttavia confliggere con le istruzioni contenute nella presente direttiva, né comportare modifiche al testo del modello ESIS, che il creditore dovrebbe riprodurre fedelmente. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere ulteriori avvertenze sui contratti di credito, adattate al mercato e alle pratiche nazionali, laddove l'ESIS non le preveda già specificamente. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora decida di concedere il credito, il creditore sia vincolato dalle informazioni fornite nell'ESIS. |
|
(44) |
Dopo aver dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze il consumatore dovrebbe essere informato tramite l'ESIS senza indebito ritardo e in tempo utile prima di essere vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, in modo da poter confrontare e riflettere sulle caratteristiche dei prodotti di credito e da ottenere se necessario il parere di un terzo. In particolare quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante, tale offerta dovrebbe essere accompagnata da un ESIS, a meno che un ESIS sia stato precedentemente fornito al consumatore e le caratteristiche dell'offerta corrispondano alle informazioni fornite precedentemente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la fornitura obbligatoria dell'ESIS sia prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante sia insieme all'offerta vincolante, qualora un ESIS contenente le medesime informazioni non sia già stato fornito. L'ESIS dovrebbe essere personalizzato e rispecchiare le preferenze espresse dal consumatore, ma la fornitura delle informazioni personalizzate non dovrebbe implicare l'obbligo di un parere. I contratti di credito dovrebbero essere conclusi solo quando il consumatore ha beneficiato del tempo necessario a confrontare le offerte, valutarne le implicazioni, ottenere se necessario il parere di un terzo e ha preso una decisione informata quanto all'accettazione o meno dell'offerta. |
|
(45) |
Nel caso di un contratto di credito garantito per l'acquisto di beni immobili o terreni, con durata della garanzia superiore a quella del contratto di credito, e laddove il consumatore possa decidere di ritirare di nuovo il capitale rimborsato previa firma di un nuovo contratto di credito, dovrebbe essere fornito al consumatore — prima della firma di detto contratto — un altro ESIS che precisi il nuovo TAEG e si basi sulle caratteristiche del nuovo contratto. |
|
(46) |
Almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o, a seconda dei casi, l’intermediario del credito o un rappresentante designato dovrebbe fornire al consumatore copia della bozza di contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore. Negli altri casi al consumatore dovrebbe essere fornita almeno una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante. |
|
(47) |
Per garantire la massima trasparenza possibile e per evitare abusi derivanti da possibili conflitti di interesse quando i consumatori si avvalgono dei servizi degli intermediari del credito, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a determinati obblighi di diffusione delle informazioni, prima di prestare i propri servizi. Tali informazioni dovrebbero comprendere l'identità degli intermediari del credito e le loro relazioni con i creditori, precisando ad esempio se gli intermediari del credito si interessano ai prodotti di un'ampia gamma di creditori o solo di un numero più ristretto di essi. L'esistenza di commissioni o altri premi pagabili dal creditore o terzi all'intermediario del credito in relazione al contratto dovrebbe essere comunicata ai consumatori anteriormente allo svolgimento di attività di intermediazione e i consumatori dovrebbero essere informati in quella fase dell'importo di tali pagamenti, qualora noto, ovvero del fatto che l'importo sarà comunicato successivamente nella fase precontrattuale tramite l'ESIS, nonché del diritto di essere informati sull'entità di tali pagamenti in tale fase. I consumatori dovrebbero essere informati dei compensi che dovrebbero pagare agli intermediari del credito in relazione ai loro servizi. Fatto salvo il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere disposizioni che vietano il pagamento di compensi da parte dei consumatori ad alcune o a tutte le categorie di intermediario del credito. |
|
(48) |
È possibile che un consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al consumatore, spiegando a quest'ultimo ▌le pertinenti informazioni, fra cui in particolare le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti in modo personalizzato, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. I creditori e, in caso, gli intermediari del credito dovrebbero adattare il modo in cui sono fornite le spiegazioni alle circostanze ▌in cui il credito è offerto e al bisogno di assistenza del consumatore , tenendo conto della sua conoscenza ed esperienza in materia di credito e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti. Tali spiegazioni non dovrebbero costituire di per se stesse una raccomandazione personale . |
|
(49) |
Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare uniformemente la comparabilità delle informazioni riguardanti i TAEG in tutta l'Unione. |
|
(50) |
Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore . Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi. Le disposizioni della presente direttiva in materia di prodotti e servizi accessori (ad esempio le disposizioni riguardanti i costi di apertura e tenuta di un conto bancario) dovrebbero far salve la direttiva 2005/29/CE e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (11). Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione all'acquisto dell'immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione fondiaria. È opportuno stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli obblighi di diligenza professionale. A tale proposito dovrebbe presumersi che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla situazione del consumatore. |
|
(51) |
Se si ricorre a informazioni basate su stime il consumatore dovrebbe esserne messo al corrente, precisando altresì che tali informazioni dovrebbero essere rappresentative del tipo di contratto o di pratiche in questione. Le ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG hanno lo scopo di assicurare che il TAEG sia calcolato in modo coerente e di garantire la comparabilità. Ipotesi ulteriori sono necessarie per determinati tipi di contratti di credito, ad esempio quando importo, durata o costo del credito sono incerti o variano secondo le modalità di funzionamento del contratto. Se le disposizioni non sono di per sé sufficienti ai fini del calcolo del TAEG il creditore dovrebbe servirsi delle ipotesi ulteriori di cui all'allegato I. Tuttavia, considerato che il calcolo del TAEG dipenderà dalle condizioni del singolo contratto di credito, dovrebbero essere usate soltanto le ipotesi necessarie e pertinenti per il credito in questione. |
|
(52) |
Per garantire ulteriormente un livello elevato di comparabilità del TAEG tra le offerte di creditori diversi, gli intervalli tra le date usate nel calcolo non dovrebbero essere espressi in giorni se possono essere espressi sotto forma di unità di anni, mesi o settimane. In tale contesto è implicito che se determinati intervalli di tempo sono usati nella formula TAEG, questi intervalli dovrebbero essere usati anche per determinare gli importi degli interessi e altre spese usate nella formula. Per questo motivo i creditori dovrebbero usare il metodo di misura degli intervalli di tempo di cui all'allegato I per ottenere le cifre relative al pagamento delle spese. Tuttavia quest'impostazione si applica soltanto ai fini del calcolo del TAEG e non incide sugli importi effettivamente imputati dal creditore in base al contratto. In caso di differenza di cifre una spiegazione al consumatore può rendersi necessaria per evitare di indurlo in errore. Ciò comporta altresì che, in mancanza di spese non connesse agli interessi ed ipotizzando un metodo di calcolo identico, il TAEG sia uguale al tasso debitore effettivo del credito. |
|
(53) |
Poiché nella fase di pubblicità il TAEG può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Nel determinare l'esempio rappresentativo si dovrebbe prendere in considerazione anche la prevalenza di certi tipi di contratto di credito in uno specifico mercato. Può essere preferibile che ogni creditore si basi su un importo di credito rappresentativo della gamma dei propri prodotti e della base di consumatori prevista, dato che questi elementi possono variare considerevolmente da un creditore all'altro. In merito al TAEG comunicato nell'ESIS si dovrebbe tener conto ove possibile delle preferenze e delle informazioni fornite dal consumatore e il creditore o l'intermediario del credito dovrebbero precisare se l'informazione fornita è esemplificativa o rispecchia le preferenze e le informazioni fornite. In ogni caso gli esempi rappresentativi non dovrebbero confliggere con i requisiti di cui alla direttiva 2005/29/CE. È importante che nell'ESIS si chiarisca al consumatore, se del caso, che il TAEG si basa su ipotesi e che potrebbe subire modifiche in modo che i consumatori possano tenerne conto quando confrontano i prodotti. È importante che il TAEG tenga conto di tutti i prelievi a titolo del contratto, siano essi pagati direttamente al consumatore o a un terzo per conto del consumatore. |
|
(54) |
Per assicurare la coerenza tra il calcolo del TAEG dei diversi tipi di credito le ipotesi assunte per il calcolo di forme simili di contratto di credito dovrebbero essere in linea generale coerenti. A questo riguardo le ipotesi della direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del TAEG (12) , che modificano le ipotesi assunte per tale calcolo, dovrebbero essere incorporate . Benché non necessariamente tutte le ipotesi si applichino ai contratti di credito disponibili ora, l'innovazione dei prodotti in questo settore è dinamica ed è pertanto necessario disporre di ipotesi pertinenti. Inoltre, per il calcolo del TAEG, l'individuazione dei meccanismi di prelievo più comuni dovrebbe basarsi su previsioni ragionevoli quanto alla categoria di transazione più comunemente utilizzata dai consumatori per il tipo di prodotto offerto dal creditore in questione. Per i prodotti esistenti le previsioni dovrebbero basarsi sui dodici mesi precedenti. |
|
(55) |
È essenziale che la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito sia valutata e accertata prima della stipula del relativo contratto. Tale valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito per la sua intera durata. In particolare la capacità del consumatore di servire e rimborsare integralmente il credito dovrebbe tenere conto di pagamenti futuri o aumenti dovuti ad ammortamenti negativi o pagamenti differiti del capitale o degli interessi e dovrebbe essere considerata alla luce di altre spese periodiche, altri debiti e impegni finanziari nonché redditi, risparmi e attivi. È opportuno tenere ragionevolmente conto di eventi futuri per tutta la durata del contratto di credito proposto, come la riduzione di reddito quando la durata del credito non cessa con il pensionamento o, laddove applicabile, un aumento del tasso debitore o oscillazioni negative del tasso di cambio. Mentre il valore del bene immobile è un elemento importante nella valutazione dell'importo del credito che può essere concesso al consumatore nel quadro di un contratto garantito, la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulla capacità del consumatore di far fronte ai propri obblighi nei termini del contratto. Di conseguenza la possibilità che il valore del bene immobile possa superare l'importo del credito o possa aumentare in futuro non dovrebbe costituire in generale condizione sufficiente per concedere il credito in questione. Tuttavia, se il fine del contratto di credito è costruire o rinnovare un bene immobile il creditore dovrebbe poter considerare questa possibilità. Gli Stati membri dovrebbero poter dare ulteriori orientamenti in merito a tali o altri criteri e ai metodi da applicare per valutare il merito creditizio di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, e dovrebbero essere incoraggiati ad attuare i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria relativi alle buone pratiche di sottoscrizione di mutui ipotecari per immobili ad uso residenziale . |
|
(56) |
Per i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito creditizio di taluni tipi di contratti di credito possono essere necessarie disposizioni specifiche. Ad esempio nel caso di contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile esplicitamente non destinato a essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza del consumatore o di un familiare del consumatore (contratto per acquisto a fini locativi), gli Stati membri dovrebbero poter specificare che il futuro reddito locativo sia preso in conto nella valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito. Negli Stati membri in cui questa precisazione non figura nelle disposizioni nazionali i creditori possono decidere di considerare una valutazione prudente del futuro reddito locativo. La valutazione del merito di credito non dovrebbe comportare il trasferimento al creditore della responsabilità del consumatore di successive inosservanze degli obblighi derivanti dal contratto di credito. |
|
(57) |
La decisione del creditore sulla opportunità di concedere il credito dovrebbe essere coerente con l'esito della valutazione del merito creditizio. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte del rischio di credito a terzi non dovrebbe condurlo a ignorare le conclusioni della valutazione del merito di credito, rendendo disponibile un contratto di credito a un consumatore che probabilmente non sarà in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri dovrebbero poter recepire questo principio chiedendo alle autorità competenti di adottare le misure del caso nell'ambito delle attività di vigilanza e di monitorare l'osservanza delle procedure di valutazione del merito di credito da parte dei creditori. Tuttavia , una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe tradursi nell'obbligo per il creditore di erogare il credito. |
|
(58) |
In linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria la valutazione del merito di credito dovrebbe basarsi sulle informazioni riguardanti la situazione economico-finanziaria del consumatore, reddito e spese comprese. Tali informazioni possono essere ottenute da varie fonti, tra cui il consumatore, e dovrebbero essere opportunamente verificate dal creditore prima di concedere il credito. Al riguardo i consumatori dovrebbero fornire le informazioni per facilitare la valutazione del merito di credito, in quanto la loro mancata comunicazione conduce al probabile rifiuto del credito richiesto, a meno che le informazioni possano essere ottenute altrimenti. Fatti salvi i contratti di diritto privato gli Stati membri dovrebbero assicurare che i creditori non possano risolvere un contratto di credito a motivo del fatto che, dopo la firma del contratto stesso, si sono resi conto che la valutazione del merito di credito era stata condotta scorrettamente a causa di informazioni incomplete all'epoca della valutazione. Non di meno ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità degli Stati membri di consentire ai creditori di risolvere il contratto di credito laddove si accerti che il consumatore ha fornito deliberatamente informazioni imprecise o false all'epoca della valutazione ovvero non ha intenzionalmente fornito informazioni che avrebbero portato a una valutazione negativa o laddove sussistano altre ragioni valide compatibili con il diritto dell'Unione. Se è vero che non sarebbe opportuno applicare sanzioni a un consumatore che non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni o che decidesse di interrompere la procedura di ottenimento di un credito non di meno gli Stati membri dovrebbero poter prevedere sanzioni nei casi in cui i consumatori forniscano consapevolmente informazioni incomplete o scorrette per ottenere una valutazione positiva del loro merito creditizio, in particolare quando informazioni complete e corrette avrebbero portato ad una valutazione negativa, e non siano pertanto nella condizione di rispettare i termini del contratto . |
|
(59) |
La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. I creditori dovrebbero poter consultare la banca dati per l'intera durata del credito, al solo scopo di individuare e valutare il potenziale di inadempimento. Per assicurare che sia usato per l'individuazione e la risoluzione tempestive dei rischi di credito nell'interesse del consumatore e non a fini di negoziati commerciali, tale consultazione della banca dati relativa ai crediti dovrebbe essere assoggettata ad adeguate garanzie. A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13), i consumatori dovrebbero essere informati dai creditori della consultazione della banca dati relativa ai crediti prima della consultazione stessa e debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo. |
|
(60) |
Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori — compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali — a condizioni non discriminatorie, l'accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non dovrebbero includere, per i creditori , il requisito di essere stabiliti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali i costi per l'accesso alla banca dati o la necessità di fornire informazioni alla banca dati su base di reciprocità , dovrebbero continuare ad essere valide. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati. |
|
(61) |
Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni in tale banca, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e fornire gli estremi della banca dati consultata e ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, ove giustificato , rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Se la decisione di respingere la richiesta di credito deriva da una valutazione di merito creditizio negativa , il creditore dovrebbe informar e immediatamente del rifiuto il consumatore. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se richiedere ai creditori ulteriori precisazioni sui motivi del rifiuto . Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme dell'Unione lo vietano, per esempio le disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato. |
|
(62) |
La presente direttiva tratta l'uso dei dati personali nel contesto della valutazione del merito di credito del consumatore. Per garantire la protezione dei dati personali, la direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento dati svolte nel contesto di tali valutazioni. ▌ |
|
(63) |
Fornire consulenza sotto forma di raccomandazioni personalizzate costituisce un'attività separata che può, ma non deve necessariamente, essere combinata con altri aspetti della concessione o intermediazione del credito. Per poter comprendere la natura dei servizi offerti , i consumatori dovrebbero pertanto sapere quando i servizi di consulenza sono o possono essere forniti loro e quando non lo sono e in che cosa consistono tali servizi . Considerata l'importanza rivestita per i consumatori dai termini «consulenza» e «consulenti», è opportuno che gli Stati membri possano vietare l'uso dei termini stessi o di termini analoghi nei casi in cui i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori. È opportuno provvedere a che gli Stati membri impongano garanzie nei casi in cui la consulenza è descritta come indipendente, al fine di assicurare che la gamma di prodotti considerata e le modalità di remunerazione siano commisurate alle aspettative dei consumatori riguardo a tali consulenze. |
|
(64) |
Per garantire che al consumatore vengano presentati ▌ prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero attenersi a determinati standard. I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti offerti, quando i servizi di consulenza sono forniti dai creditori e dagli intermediari del credito vincolati, o dei prodotti disponibili sul mercato, quando i servizi di consulenza sono forniti dagli intermediari del credito non vincolati . Coloro che forniscono servizi di consulenza dovrebbero potersi specializzare in determinati prodotti di «nicchia»- ad esempio i prestiti ponte — purché considerino una gamma di prodotti all'interno di quella particolare «nicchia» e la loro specializzazione in questi prodotti di «nicchia» sia resa nota al consumatore. In ogni caso, i creditori e gli intermediari del credito dovrebbero rivelare al consumatore se stanno fornendo un parere soltanto riguardo alla propria gamma di prodotti o a una gamma più ampia di prodotti reperibili sul mercato affinché il consumatore stesso comprenda i fondamenti della raccomandazione. |
|
(65) |
I servizi di consulenza dovrebbero basarsi su un'adeguata comprensione della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi ▌, a sua volta fondata sulle necessarie informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli sui rischi per la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito. Gli Stati membri dovrebbero poter chiarire come deve essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di servizi di consulenza . |
|
(66) |
La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria . Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell'Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore ▌o ▌restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all'indennizzo, quest'ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità delle norme nazionali in materia di indennizzo. L'indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. |
|
(67) |
È importante assicurare una trasparenza sufficiente a chiarire ai consumatori la natura degli impegni contratti nell'interesse della stabilità finanziaria e l'esistenza o meno di una certa flessibilità nel corso del contratto di credito. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni sul tasso debitore durante il rapporto contrattuale nonché nella fase precontrattuale. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, qualora il tasso debitore subisca modifiche, i consumatori abbiano diritto a ricevere una tabella di ammortamento aggiornata. |
|
(68) |
Benché gli intermediari del credito svolgano un ruolo essenziale nella distribuzione dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali nell'Unione, tra le disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per gli intermediari del credito e quelle relative alla vigilanza di questi ultimi sussistono differenze sostanziali, che ostacolano l'accesso e l'esercizio delle attività degli intermediari del credito sul mercato interno. Il fatto che gli intermediari del credito non possano operare liberamente in tutta l'Unione ostacola il corretto funzionamento del mercato interno dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Pur riconoscendo l'eterogeneità degli operatori coinvolti nell'intermediazione creditizia, determinati standard a livello dell'Unione sono essenziali per garantire un elevato livello di professionalità e servizio. |
|
(69) |
Prima di poter esercitare l'attività, gli intermediari del credito dovrebbero essere soggetti a una procedura di abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e soggetti a una vigilanza continua per assicurare che rispondano a rigorosi requisiti professionali attinenti almeno alla competenza, all'onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. ▌Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l'abilitazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell'intermediario del credito. Gli Stati membri d'origine possono disporre ulteriori requisiti, ad esempio, l'onorabilità degli azionisti dell'intermediario del credito, ovvero che un intermediario del credito vincolato può essere vincolato a un solo creditore, laddove tali requisiti siano proporzionati e compatibili con altra normativa dell'Unione. Le informazioni relative all'intermediario del credito abilitato dovrebbero inoltre essere iscritte in un registro pubblico. Gli intermediari del credito vincolati che operano esclusivamente con un creditore sotto la sua totale e incondizionata responsabilità dovrebbero avere la possiblità di essere abilitati dall'autorità competente sotto il patrocinio del creditore per conto del quale agiscono Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di mantenere o imporre restrizioni sull'assetto giuridico di taluni intermediari del credito, ossia se siano essi autorizzati ad agire esclusivamente come persona fisica o giuridica. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di decidere se iscrivere tutti gli intermediari del credito in un unico registro o se imporre registri diversi a seconda che l'intermediario del credito sia vincolato o agisca come indipendente. Inoltre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o imporre restrizioni quanto alla possibilità che gli intermediari del credito vincolati a uno o più creditori imputino compensi ai consumatori. |
|
(70) |
In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono decidere di utilizzare i servizi di rappresentati designati che agiscono a loro nome. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di applicare il regime specifico previsto dalla presente direttiva per i rappresentanti designati. Non di meno gli Stati membri dovrebbero essere liberi di non introdurre tale regime o di consentire ad altre entità di svolgere un ruolo comparabile a quello dei rappresentanti designati, purché tali entità siano assoggettate allo stesso regime degli intermediari del credito. Le norme sui rappresentanti designati di cui alla presente direttiva non obbligano in alcun modo gli Stati membri a consentire ai rappresentanti designati di operare nella rispettiva giurisdizione, a meno che tali rappresentanti siano considerati alla stregua di intermediari del credito ai sensi della direttiva stessa. |
|
(71) |
Al fine di garantire la vigilanza efficace delle autorità competenti sugli intermediari del credito, un intermediario del credito che sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha sede legale. Un intermediario del credito che non sia persona giuridica dovrebbe essere abilitato nello Stato membro in cui ha la sede principale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero esigere che la sede principale di un intermediario del credito sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente. |
|
(72) |
I requisiti di abilitazione dovrebbero consentire agli intermediari del credito di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti. Anche nei casi in cui gli Stati membri decidano di abilitare tutti i singoli dipendenti dell'intermediario del credito, l'intenzione di svolgere un'attività di prestazione di servizi dovrebbe essere notificata sulla base dell'intermediario del credito piuttosto che del singolo dipendente. Tuttavia, benché la presente direttiva preveda un quadro che consente a tutti gli intermediari del credito abilitati, compresi gli intermediari del credito vincolati ad un solo creditore, di operare nell'intera Unione, la stessa non prevede tale quadro per i rappresentanti designati. In questo caso i rappresentanti designati che intendono operare in un altro Stato membro dovrebbero osservare i requisiti di abilitazione degli intermediari del credito stabiliti nella presente direttiva. |
|
(73) |
In alcuni Stati membri gli intermediari del credito possono operare in relazione a contratti di credito offerti da enti creditizi e da enti non creditizi. In linea di principio agli intermediari del credito abilitati dovrebbe essere consentito di operare nell'intero territorio dell'Unione. Tuttavia l'abilitazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine non dovrebbe consentire agli intermediari del credito di fornire servizi in relazione a contratti di credito offerti da enti non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non è consentito operare. |
|
(74) |
Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che chi svolge attività di intermediazione del credito a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, ad esempio avvocati o notai, non sia soggetto alla procedura di abilitazione ai sensi della presente direttiva, purché tale attività professionale sia disciplinata e le norme pertinenti non ostino allo svolgimento, a titolo accessorio, di attività di intermediazione del credito. Tuttavia la deroga alla procedura di abilitazione di cui alla presente direttiva dovrebbe comportare che le persone in questione non possono beneficiare del regime di passaporto previsto dalla direttiva stessa. Le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o intermediario del credito a titolo accessorio nell'esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l'esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell'offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva. Né dovrebbero essere considerati intermediari del credito ai sensi della presente direttiva i mutuatari che trasferiscono semplicemente un contratto di credito a un consumatore mediante una procedura di surrogazione senza svolgere alcuna altra attività di intermediazione del credito. |
|
(75) |
Per garantire la parità di condizioni tra i creditori e per promuovere la stabilità finanziaria — e in attesa di una maggiore armonizzazione — gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate per l'abilitazione e la vigilanza degli enti non creditizi che offrono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Secondo il principio di proporzionalità la presente direttiva non dovrebbe stabilire condizioni dettagliate per l'abilitazione o la vigilanza dei creditori che offrono tali contratti di credito ma che non sono enti creditizi secondo la definizione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (14). Il numero di tali enti operanti nell'Unione è attualmente limitato, come del resto è la loro quota di mercato ed il numero di Stati membri nei quali operano, in particolare dopo la crisi finanziaria. Per la stessa ragione, la presente direttiva non dovrebbe prevedere l'introduzione di un regime di passaporto per tali enti. |
|
(76) |
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
|
(77) |
Per la risoluzione di controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi di cui alla presente direttiva tra i creditori e i consumatori, nonché tra gli intermediari del credito e i consumatori, i consumatori dovrebbero avere accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la partecipazione a tali procedure alternative di risoluzione delle controversie non sia opzionale per creditori e intermediari del credito. Per assicurare il buon funzionamento delle procedure alternative di risoluzione delle controversie in caso di attività transnazionale gli Stati membri dovrebbero disporre che gli organi preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie cooperino e incoraggiarli in tal senso. In tale contesto gli organi degli Stati membri preposti alla composizione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a FIN-NET, una rete di strumenti extragiudiziali nazionali per la risoluzione delle controversie tra consumatori e fornitori di servizi nel settore finanziario. |
|
(78) |
Al fine di assicurare un'armonizzazione coerente e per tener conto dello sviluppo dei mercati dei contratti di credito , dell'evoluzione dei prodotti creditizi o delle condizioni economiche e per dare ulteriori spiegazioni su alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva , alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE relativamente alla modifica della formulazione standard o delle istruzioni per la compilazione degli ESIS e alla modifica delle osservazioni o all'aggiornamento delle ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio ▌ |
|
(79) |
Per far sì che gli intermediari del credito possano prestare più facilmente i propri servizi a livello transfrontaliero, ai fini di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie tra autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell'abilitazione degli intermediari del credito dovrebbero essere quelle che operano nel quadro dell’ Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) , come stabilito nel regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (15), o altre autorità nazionali purché collaborino con le autorità operanti nel quadro dell'ABE per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva . |
|
(80) |
Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti possono, per taluni aspetti della presente direttiva, agire mediante richiesta ai tribunali competenti a pronunciare una decisione giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l'applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l'osservanza degli obblighi di ampia portata previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri possono designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori, mentre per altre possono decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza continua e di cooperazione tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva. |
|
(81) |
Il funzionamento efficiente della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, una valutazione del rispetto e dell'impatto della presente direttiva, una valutazione dell'adeguatezza del suo ambito di applicazione, un'analisi della fornitura di contratti di credito da parte di enti non creditizi, una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per gli enti non creditizi e una valutazione della necessità di introdurre altri diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito ▌. |
|
(82) |
Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al funzionamento del mercato interno. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un mercato interno dei contratti di credito per beni immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione dell'efficacia dell'azione, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(83) |
Gli Stati membri possono decidere di recepire taluni aspetti della presente direttiva nel diritto nazionale con norme prudenziali, ad esempio la valutazione del merito di credito del consumatore, mentre altri sono recepiti dalla legislazione contro le frodi o dal diritto civile o penale, ad esempio gli obblighi dei mutuatari responsabili. |
|
(84) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (16) , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, |
|
(85) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 25 luglio 2011 (17) sulla base dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (18), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1
Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e autorità competenti
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva defini sce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti ▌ nei quali rientrano i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali , compreso l'obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di norme efficaci per la sottoscrizione in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri, e per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza , anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito , rappresentanti designati e enti non creditizi .
Articolo 2
Livello di armonizzazione
1. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più severe per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'allegato II, parte A, con riguardo a informazioni precontrattuali di base tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), e all'articolo 17, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8, e all'allegato I con riguardo a una norma dell'Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai ▌:
|
a) |
contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali; e |
|
b) |
contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile ▌ edificato o progettato. |
▌
2. La presente direttiva non si applica ai:
|
a) |
contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
|
|
b) |
contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello vigente sul mercato e non offerti al pubblico in genere; |
|
c) |
contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito; |
|
d) |
contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; |
|
e) |
contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge; |
|
f) |
contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a). |
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
|
a) |
gli articoli 11 e14 e l'allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto connesso a beni immobili residenziali, non finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE; |
|
b) |
la presente direttiva ai contratti di credito relativi all'acquisto di un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come casa, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione; |
|
c) |
la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato; |
|
d) |
la presente direttiva ai prestiti ponte; |
|
e) |
la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE. |
4. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera b), garantiscono l'applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
5. Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 3, lettera c) o e), garantiscono l'applicazione di adeguate misure alternative per far sì che il consumatore riceva informazioni tempestive circa le caratteristiche principali, i rischi e i costi di tali contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di tali contratti di credito sia corretta, chiara e non ingannevole.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
|
1) |
«consumatore»: un consumatore quale definito all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE; |
|
2) |
«creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale; |
|
3) |
«contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore ▌ concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito che rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga; |
|
4) |
«servizio accessorio»: un servizio ▌ offerto al consumatore ▌ in combinazione con il contratto di credito; |
|
5) |
«intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente -direttamente o indirettamente- un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo economico pattuito:
|
|
6) |
«gruppo»: un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolid ati , secondo la definizione di cui direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (19); |
|
7) |
«intermediario del credito vincolato»: un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:
|
|
8) |
«rappresentante designato»: una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 che agisce per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest'ultimo; |
|
9) |
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
|
10) |
«ente non creditizio»: un creditore che non è un ente creditizio; |
|
11) |
«personale»: ▌
|
|
12) |
«importo totale del credito»: l'importo totale del credito definito all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE; |
|
13) |
«costo totale del credito per il consumatore»: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni immobili se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito; |
|
14) |
«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE; |
|
15) |
«tasso annuo effettivo globale» (TAEG): il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, che corrisponde, su base annua, ai valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e oneri) futuri o esistenti pattuiti dal creditore e dal consumatore ; |
|
16) |
«tasso debitore»: il tasso debitore quale definito all'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE; |
|
17) |
«valutazione del merito creditizio»: la valutazione delle prospettive di restituzione dei debiti risultanti dal contratto di credito; |
|
18) |
«supporto durevole»: il supporto durevole quale definito all'articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48/CE; |
|
19) |
«Stato membro d'origine»:
|
|
20) |
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro , diverso dallo Stato membro d'origine, in cui il creditore o l'intermediario del credito ha una succursale o presta servizi; |
|
21) |
«servizi di consulenza»: le raccomandazioni personali fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 5; |
|
22) |
«autorità competente»: l'autorità designata come tale da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5; |
|
23) |
«prestito ponte»: un contratto di credito che non ha durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile; |
|
24) |
«passività o garanzia contingente»: un contratto di credito che funziona da garanzia per un'altra operazione separata ma accessoria, in cui il capitale assicurato da un bene immobile è prelevato soltanto se si verificano uno o più eventi contingenti specificati nel contratto; |
|
25) |
«contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa)»: un contratto di credito in cui il capitale rimborsabile è basato su una percentuale del valore del bene immobile al momento del rimborso o dei rimborsi del capitale fissata contrattualmente. |
|
26) |
«pratica di vendita abbinata»: l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia reso disponibile al consumatore separatamente; |
|
27) |
«pratica di vendita aggregata»: l'offerta o la vendita di un contratto di credito sotto forma di pacchetto con altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori; |
|
28) |
«prestito in valuta estera»: un contratto di credito in cui il credito:
|
Articolo 5 ▌
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e l'attuazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di applicazione e delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Le autorità di cui al primo comma sono pubbliche autorità o enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Non sono creditori, né intermediari del credito o rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, siano vincolati dal segreto d'ufficio. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalla presente direttiva. Tuttavia ciò non osta a che le autorità competenti si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione e l'attuazione degli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35 della presente direttiva siano una delle seguenti autorità o entrambe:
|
a) |
autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010; |
|
b) |
autorità diverse dalle autorità competenti di cui al punto a), purché le normative, le disposizioni regolamentari o amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui al punto a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva, anche ai fini della cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), come richiesto dalla presente direttiva. |
4. Gli Stati membri informano la Commissione e l'ABE circa la designazione delle autorità competenti e le relative modifiche , indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni tra le diverse autorità. La prima di tali notifiche va effettuata non appena possibile e comunque al più tardi il … (*).
5. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
|
a) |
direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, o |
|
b) |
mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie fosse respinta, salvo per gli articoli 9, 29, 32, 33, 34 e 35. |
6. Qualora nel loro territorio esistano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono a che le loro funzioni rispettive siano chiaramente definite e a far sì che dette autorità operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.
7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno una volta all'anno e lo aggiorna costantemente sul suo sito web.
Capo 2
Educazione finanziaria
Articolo 6
Educazione finanziaria dei consumatori
1. Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un'assunzione di prestiti e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sull'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.
2. La Commissione pubblica una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria a disposizione dei consumatori negli Stati membri e individua gli esempi di migliori pratiche che potrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di accrescere la consapevolezza in materia finanziaria dei consumatori.
Capo 3
Condizioni applicabili ai creditori, agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
Articolo 7
Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori
1. Gli Stati membri esigono che ▌ il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato, quando creano prodotti creditizi o concedono prestiti, fungono da intermediario in relazione a prestiti o forniscono servizi di consulenza relativi a prestiti e, se del caso, servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito , agiscano in maniera onesta, equa , trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. In relazione alla concessione di prestiti, alla funzione di intermediazione in relazione a prestiti o alla fornitura di servizi di consulenza relativi a crediti, le attività si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni sua richiesta particolare e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito. In relazione alla fornitura di servizi di consulenza relativi a prestiti, l'attività si basa inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a).
2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito ▌, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale e i loro rappresentanti designati non impediscano il rispetto dell'obbligo ▌ enunciato al paragrafo 1 .
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche retributive per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
|
a) |
la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore; |
|
b) |
la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la retribuzione non sia subordinata al numero o alla percentuale di domande accolte. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, quando i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscono servizi di consulenza, la struttura remunerativa del personale interessato non ne pregiudichi la capacità di agire nel migliore interesse del consumatore e, in particolare, non sia subordinata agli obiettivi di vendita. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono inoltre vietare le commissioni pagate dal creditore all'intermediario del credito.
5. Gli Stati membri possono vietare o imporre restrizioni ai pagamenti da un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito prima della conclusione di un contratto di credito.
Articolo 8
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli Stati membri provvedono affinché, ove ai consumatori siano fornite informazioni in conformità del disposto della presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori.
Articolo 9
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale
1. ▌ Gli Stati membri provvedono affinché ▌ i creditori , gli intermediari del credito e i rappresentanti designati impongano al loro personale di avere e mantenere un livello di conoscenza e di competenza adeguato per creare, proporre o erogare contratti di credito , svolgere attività di intermedia zione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o fornire servizi di consulenza . Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio, ▌ è richiesto un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio.
2. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri d'origine stabiliscono i requisiti di conoscenza e di competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati conformemente ai principi di cui all'allegato III.
3. Qualora un creditore o intermediario del credito fornisca i propri servizi nel territorio di uno o più altri Stati membri
|
i) |
attraverso una succursale, lo Stato membro ospitante è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale di una succursale; |
|
ii) |
in regime di libera prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine è responsabile della determinazione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi applicabili al personale conformemente all'allegato III, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono stabilire i requisiti di conoscenza e competenza minimi per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, punto 1, lettere b), c), e) e f). |
4. Gli Stati membri provvedono affinché la conformità ai requisiti fissati al paragrafo 1 sia soggetta alla vigilanza delle autorità competenti e affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai creditori, agli intermediari del credito o ai rappresentanti designati l'obbligo di fornire tutte le prove che l'autorità competente ritenga necessarie per consentire detta vigilanza.
5. Per la vigilanza efficace dei creditori e degli intermediari del credito che forniscono i loro servizi nel territorio di altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi, le autorità competenti degli Stati membri ospitante e d'origine cooperano strettamente per la vigilanza e l'applicazione efficaci dei requisiti di conoscenza e competenza minimi dello Stato membro ospitante. A tal fine possono delegarsi a vicenda compiti e responsabilità.
Capo 4
Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito
Articolo 10
Disposizioni generali in materia di pubblicità e marketing
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e marketing relative ai contratti di credito ▌ siano corrette, chiare e non ingannevoli ▌. In particolare, sono vietate formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.
Articolo 11
Informazioni di base da includere nella pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito ▌ che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.
Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del TAEG nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso di interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base precisano, in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata ▌:
|
a) |
l'identità del creditore o, se del caso, dell'intermediario del credito o del rappresentante designato ; |
|
b) |
se del caso, il fatto che il ▌ contratto di credito sarà garantit o da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; |
|
c) |
il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore; |
|
d) |
l'importo totale del credito; |
|
e) |
il TAEG, che deve avere una rilevanza grafica all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse; |
|
f) |
se del caso, la durata del contratto di credito; |
|
g) |
se del caso, l'importo delle rate; |
|
h) |
se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare; |
|
i) |
se del caso, il numero delle rate. |
|
j) |
se del caso, un'avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo che il consumatore è tenuto a pagare. |
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 diverse da quelle di cui alle lettere a), b) o j) sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo e si attengono interamente a tale esempio rappresentativo. Gli Stati membri introducono criteri per la definizione di «esempio rappresentativo».
4. Qualora la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio ▌, in particolare un'assicurazione, sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e qualora il costo di tale servizio non possa essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al TAEG.
▌
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del mezzo utilizzato per la pubblicità.
6. Gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione di un'avvertenza concisa e proporzionata riguardante rischi specifici connessi ai contratti di credito. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 2005/29/CE.
Articolo 12
Pratiche di vendita abbinata e aggregata
1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma vietano le pratiche di vendita abbinata.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano chiedere al consumatore o a un familiare o parente stretto del consumatore:
|
a) |
l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio, il cui unico fine sia l'accumulo di capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi, raccogliere risorse per ottenere il credito o fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento; |
|
b) |
l'acquisto o la tenuta di un prodotto di investimento o un prodotto pensionistico privato, laddove tale prodotto che principalmente offre all'investitore un reddito pensionistico serve anche a fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento o ad accumulare capitale per rimborsare il credito in capitale o interessi o a raccogliere risorse per ottenere il credito; |
|
c) |
la conclusione di un contratto di credito distinto legato a un contratto di credito in regime di shared equity (quota condivisa) per ottenere il credito. |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire pratiche di vendita abbinata qualora il creditore possa dimostrare alla pertinente autorità competente che i prodotti o le categorie di prodotti abbinati offerti, a condizioni tra loro simili, che non sono messi a disposizione separatamente, comportano un chiaro vantaggio per i consumatori tenendo debitamente conto della disponibilità e dei prezzi dei pertinenti prodotti offerti sul mercato. Il presente paragrafo si applica soltanto ai prodotti immessi in commercio dopo … (**).
4. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa avente un legame con il contratto di credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza abbia un livello di garanzia equivalente a quello proposto dal creditore.
Articolo 13
Informa zioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito vincolati o i loro rappresentanti designati rendano disponibili in qualsiasi momento ▌ informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o sotto forma elettronica. Inoltre, g li Stati membri possono prevedere che gli intermediari del credito non vincolati rendano disponibili le informazioni generali.
Le informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:
|
a) |
l'identità e l'indirizzo geografico del l'emittente delle informazioni ; |
|
b) |
gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; |
|
c) |
le forme di garanzia, con indicazione, ove applicabile, della possibilità che il bene sia ubicato in un diverso Stato membro; |
|
d) |
la possibile durata dei contratti di credito; |
|
e) |
▌ i tipi di ▌ tassi debitore disponibili , precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie , con una breve descrizione delle caratteristiche d i un ▌ tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore |
|
f) |
qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere , compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera; |
|
g) |
un esempio rappresentativo del l'importo totale del credito , del costo totale del credito per il consumatore , dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG; |
|
h) |
un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito; |
|
i) |
l a gamma dell e diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso); |
|
j) |
se del caso, una dichiarazione chiara e concisa che affermi che la conformità alle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito; |
|
k) |
▌ una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato ; |
|
l) |
l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione , e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore ; |
|
m) |
un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e |
|
n) |
un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito. |
2. gli Stati membri possono prescrivere ai creditori di includere altri tipi di avvertenze pertinenti in uno Stato membro. Essi notificano senza indugio tali prescrizioni alla Commissione.
Articolo 14
Informazioni precontrattuali
1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore ▌ le informazioni personalizzate necessarie a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito:
|
a) |
senza indebito ritardo, dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 20, e |
|
b) |
in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. |
2. Le informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante l'ESIS di cui all'allegato II.
3. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e sia accompagnata da un ESIS se
|
a) |
non è stato fornito alcun ESIS in precedenza al consumatore o |
|
b) |
le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nell'ESIS precedentemente fornito. |
4. Gli Stati membri possono prevedere la fornitura obbligatoria dell'ESIS prima della proposta di qualsiasi offerta vincolante per il creditore. Qualora uno Stato membro disponga in tal senso, impone l'obbligo di fornire nuovamente l'ESIS solo se è soddisfatto il paragrafo 3, lettera b).
5. Gli Stati membri che prima del … (***) hanno predisposto un prospetto informativo che adempie ad obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti all'allegato II possono continuare ad utilizzarlo ai fini del presente articolo fino al … (****) .
6. Gli Stati membri precisano il periodo, di almeno sette giorni, durante il quale il consumatore avrà il tempo sufficiente per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata ▌.
Gli Stati membri precisano se il periodo di cui al primo comma è un periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure un periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito oppure una combinazione dei due.
Se uno Stato membro dispone un periodo di riflessione prima della conclusione di un contratto di credito,
|
a) |
l'offerta è vincolante per il creditore per la durata del periodo di riflessione, e |
|
b) |
il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento durante il periodo di riflessione. |
Gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non possano accettare l'offerta per un periodo non superiore ai primi dieci giorni del periodo di riflessione.
Se il tasso debitore o altri costi applicabili all'offerta sono determinati sulla base della vendita di obbligazioni sottostanti o altri strumenti di finanziamento a lungo termine, gli Stati membri possono prevedere che il tasso debitore o altri costi possano variare rispetto a quanto dichiarato nell'offerta a seconda del valore dell'obbligazione sottostante o altro strumento di finanziamento a lungo termine.
Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma del secondo comma del presente paragrafo, l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE non si applica.
7. Solo u na volta fornito almeno l'ESIS prima della conclusione del contratto , si ritiene che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato che ha fornito l'ESIS al consumatore abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva .
8. Gli Stati membri non modificano il modello ESIS salvo per quanto previsto nell'allegato II. Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato possano fornire al consumatore o siano tenuti, in base al diritto nazionale, a fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato all'ESIS.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 riguardo alla modifica della formulazione standard dell'allegato II, parte A, o delle istruzioni contenute nella parte B per tenere conto della necessità di informazioni o avvertenze riguardo a nuovi prodotti che non erano stati immessi in commercio prima del … (*****) . Tali atti delegati non modificano tuttavia la struttura o il formato dell'ESIS .
10. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva comprende almeno gli elementi di cui all'allegato II, parte A, sezioni da 2 a 5, della presente direttiva.
11. Gli Stati membri assicurano che , almeno nei casi in cui non sussiste il diritto di recesso, il creditore o , se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca ▌ al consumatore una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore . Nei casi in cui sussiste il diritto di recesso, gli Stati membri assicurano che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato proponga al consumatore di fornire una copia della bozza del contratto di credito all'atto della presentazione dell'offerta vincolante per il creditore.
Articolo 15
Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati
1. Gli Stati membri assicurano che, in tempo utile p rima dello svolgimento di qualsiasi delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5 , l'intermediario del credito o il rappresentante designato fornisca al consumatore almeno le informazioni seguenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole :
|
a) |
l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito; |
|
b) |
il registro in cui è iscritto , il numero di registrazione, se del caso, e i mezzi esperibili per verificare la registrazione ; |
|
c) |
qualora l'intermediario del credito sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori. Q ualora sia vincolato o lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori , l'intermediario del credito fornisce il nome del creditore o dei creditori per i quali opera . L'intermediario del credito può comunicare che è indipendente se soddisfa le condizioni stabilite in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4; |
|
d) |
qualora l'intermediario del credito offra servizi di consulenza; |
|
e) |
il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi o, qualora ciò non sia possibile, il metodo per il calcolo del compenso ; |
|
f) |
le procedure che consentono ai consumatori o alle altre parti interessate di presentare reclami internamente circa gli intermediari del credito e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali; |
|
g) |
se del caso , l'esistenza e, se noto, l'importo di commissioni o altri incentivi che il creditore o terzi dev ono versare ▌ all'intermediario del credito per i suoi servizi in relazione al contratto di credito. Qualora l'importo non sia noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva nell'ESIS. |
2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito non vincolati ma che ricevono commissioni da uno o più creditori forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di richiedere tali informazioni.
3. Se l'intermediario del credito addebita un compenso al consumatore e riceve in aggiunta una commissione dal creditore o da un terzo, spiega al consumatore se la commissione sarà o meno detratta dal compenso, in tutto o in parte.
4. Gli Stati membri dispongono che l'intermediario del credito comunichi al creditore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, ai fini del calcolo del TAEG.
5. Gli Stati membri prescrivono agli intermediari del credito di garantire che, oltre alle comunicazioni prescritte dal presente articolo, il loro rappresentante designato comunichi al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, in che veste opera e quale intermediario del credito rappresenta.
▌
Articolo 16
Spiegazioni adeguate
1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori propost i sia no adatt i alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. ▌
Le spiegazioni , se del caso, comprendono in particolare:
|
a) |
l e informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi:
|
|
b) |
le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti; |
|
c) |
gli effetti specifici che i prodotti proposti possono avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore , e |
|
d) |
quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se ciascuno dei componenti del pacchetto può essere disdetto separatamente e con quali implicazioni per il consumatore . |
2. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata delle spiegazioni di cui al paragrafo 1 e il soggetto che la fornisce al contesto nel quale il contratto di credito è offerto, al destinatario e alla natura del credito offerto.
Capo 5
Tasso annuo effettivo globale
Articolo 17
Calcolo del TAEG
1. Il TAEG ▌ è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I.
2. I costi di apertura e tenuta di uno specifico conto, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare ▌ operazioni e prelievi su quel conto e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore qualora sia obbligatorio aprire o mantenere un conto per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte sul mercato .
3. Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
4. Nel caso dei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il TAEG è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello stabilito alla conclusione del contratto.
▌
5. Per i contratti di credito per i quali è concordato un tasso debitore fisso in relazione al periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato per concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il calcolo dell'ulteriore TAEG esemplificativo comunicato nell'ESIS copre solo il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo per il quale è stabilito il tasso debitore fisso, il capitale residuo sia rimborsato.
6. Se il contratto di credito consente di modificare il tasso debitore, gli Stati membri fanno sì che il consumatore sia informato almeno tramite l'ESIS delle possibili conseguenze delle modifiche sugli importi da pagare e sul TAEG. A tal fine forniscono al consumatore un ulteriore TAEG che illustra i possibili rischi legati a un aumento significativo del tasso debitore. Se il tasso debitore non è assoggettato a massimali, tale informazione è corredata di un'avvertenza che sottolinea la possibilità che il costo totale del credito al consumatore, indicato dal TAEG, subisca variazioni. Questa disposizione non si applica ai contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale il tasso debitore è negoziato al fine di concordare un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, per il quale è previsto nell'ESIS un ulteriore TAEG esemplificativo.
7. Se del caso, le ulteriori ipotesi di cui all'allegato I sono utilizzate per il calcolo del TAEG.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 per modifica re ▌ le osservazioni o aggiornare le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG di cui all'allegato I, in particolare nei casi in cui le osservazioni o ipotesi di cui al presente articolo e all'allegato I non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il TAEG o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato.
▌
Capo 6
Valutazione del merito creditizio
Articolo 18
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore proceda ad una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore . Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi assunti con il contratto di credito.
2. Gli Stati membri assicurano che le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione siano istituite, documentate e tenut e aggiornat e .
3. La valutazione del merito creditizio non si basa prevalentemente sul fatto che il valore del bene immobile residenziale sia superiore all'importo del credito né sull'assunto che il bene immobile residenziale si apprezzerà, a meno che il fine del contratto di credito non sia costruire o rinnovare il bene immobile residenziale.
4. Gli Stati membri assicurano che, se un creditore conclude un contratto di credito con un consumatore, il creditore non risolva né modifichi in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente. Il presente paragrafo non si applica se è comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni ai sensi dell'articolo 20.
5. Gli Stati membri assicurano che :
▌
|
a) |
il creditore liquidi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito; |
|
b) |
conformemente all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE, il creditore informa in anticipo il consumatore che sarà consultata una banca dati; |
|
c) |
quando la richiesta di credito viene respinta ▌ il creditore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati. Se il rifiuto è basato sul risultato della consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore dei risultati di detta consultazione e indica gli estremi della banca dati consultata. |
▌
6. G li Stati membri provvedono affinché ▌ il merito creditizio del consumatore venga rivalutato sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito supplementare fosse previsto e incluso della valutazione del merito creditizio originaria.
7. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Articolo 19
Valutazione dei beni immobili
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano elaborate nel proprio territorio norme di valutazione dei beni immobili affidabili ai fini della concessione dei crediti ipotecari. Gli Stati membri impongono ai creditori di assicurare il rispetto di tali norme quando effettuano la valutazione di un immobile o di prendere misure ragionevoli per assicurare l'applicazione di tali norme quando la valutazione è condotta da terzi. Se le autorità nazionali sono responsabili della disciplina dei periti indipendenti che effettuano le valutazioni dei beni immobili, devono provvedere affinché tali periti rispettino la normativa nazionale vigente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i periti interni ed esterni che conducono valutazioni di beni immobili siano competenti sotto il profilo professionale e sufficientemente indipendenti dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, che deve essere documentata su supporto durevole e della quale deve essere conservato un esemplare in archivio a cura del creditore.
Articolo 20
I nformativa e verifica delle informazioni sul consumatore
1. La valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all'intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.
2. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari del credito o i rappresentanti designati abbiano cura di fornire le necessarie informazioni ottenute dal consumatore al pertinente creditore per consentire l'esecuzione della valutazione del merito creditizio.
3. Gli Stati membri assicurano che i creditori precisino in modo chiaro e diretto già nella fase precontrattuale ▌ le necessarie informazioni e prove documentali ▌ provenienti da fonti indipendenti verificabili che il consumatore deve fornire e il termine entro il quale devono essere trasmesse. Tale richiesta di informazioni è proporzionata e limitata a quanto necessario per eseguire un'adeguata valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri consentono ai creditori di chiedere chiarimenti sulle informazioni ricevute in risposta a tale richiesta, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.
Gli Stati membri non consentono a un creditore di risolvere il contratto di credito a motivo del fatto che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito erano incomplete.
Il secondo comma non osta a che gli Stati membri consentano la risoluzione del contratto di credito da parte del creditore qualora sia comprovato che il consumatore ha intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni.
4. Gli Stati membri pongono in essere misure per assicurare che i consumatori siano consapevoli della necessità di fornire informazioni corrette in risposta alla richiesta di cui al paragrafo 3, primo comma, e che tali informazioni siano sufficientemente complete per condurre un'adeguata valutazione del merito creditizio. Il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato avverte il consumatore che, se il creditore non può effettuare la valutazione del merito creditizio in quanto il consumatore sceglie di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione del ▌ merito creditizio , il credito non può essere accordato . Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
5. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE ▌, in particolare l'articolo 6.
Capo 7
Accesso alle banche dati
Articolo 21
Accesso alle banche dati
1. Ciascuno Stato membro garantisce a tutti i creditori l'accesso ▌ da tutti gli Stati membri alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e al solo scopo di verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito. Le condizioni di tale accesso non sono discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica sia alle banche dati gestite da credit bureau privati o da agenzie di valutazione del merito creditizio sia ai registri pubblici.
▌
3. Il presente articolo fa salva la direttiva 95/46/CE.
Capo 8
Servizi di consulenza
Articolo 22
Standard in materia di servizi di consulenza
1. Gli Stati membri garantiscono che, nel contesto di una determinata operazione, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato indichino esplicitamente al consumatore se i servizi di consulenza vengono prestati o possono essere prestati al consumatore.
2. Gli Stati membri garantiscono che, prima della fornitura di servizi di consulenza o, se del caso, prima della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore, l'intermediario del credito o il rappresentante designato forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
|
a) |
se la raccomandazione prenderà in considerazione solo la gamma dei propri prodotti ai sensi del paragrafo 3, lettera b), o un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c), in modo che il consumatore possa comprendere su che base la raccomandazione è effettuata; |
|
b) |
se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo. |
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali.
3. Qualora ai consumatori vengano forniti servizi di consulenza, oltre ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9 gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati ottengano le informazioni necessarie circa la situazione personale e finanziaria del consumatore, le sue preferenze ed i suoi obiettivi, in modo da poter raccomandare contratti di credito adeguati. Tale valutazione si fonda su informazioni aggiornate e tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata del contratto di credito proposto ▌; |
|
b) |
i creditori, gli intermediari del credito vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito nella loro gamma di prodotti e raccomandino da tale gamma di prodotti un contratto di credito adeguato o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; |
|
c) |
gli intermediari del credito non vincolati o i rappresentanti di intermediari del credito non vincolati prendano in considerazione un numero sufficiente di contratti di credito disponibili sul mercato e raccomandino un contratto di credito adeguato o più contratti di credito disponibili sul mercato adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore; |
|
d) |
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati agiscano nel migliore interesse del consumatore:
|
|
e) |
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati forniscano al consumatore un documento cartaceo o su altro supporto durevole contenente la raccomandazione formulata. |
4. Gli Stati membri possono vietare l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili quando i servizi di consulenza sono forniti ai consumatori dai creditori, dagli intermediari del credito vincolati o dai rappresentanti designati di intermediari del credito vincolati.
Se non vietano l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente», gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati che prestano servizi di consulenza:
|
a) |
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato e |
|
b) |
i creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati non sono remunerati per tali servizi di consulenza da uno o più creditori. |
Il secondo comma, punto b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato,
Gli Stati membri possono imporre condizioni più rigorose per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori, degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati, compreso un divieto di ricevere una remunerazione da un creditore.
5. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo per i creditori, gli intermediari del credito e i rappresentanti designati di avvisare il consumatore quando, considerando la sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico.
6. Gli Stati membri assicurano che i servizi di consulenza siano prestati soltanto da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il primo comma per le persone che:
|
a) |
svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o forniscono servizi di consulenza se tali attività sono svolte o i servizi sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono lo svolgimento di tali attività o la prestazione di tali servizi; |
|
b) |
prestano servizi di consulenza nel contesto della gestione del debito esistente e sono curatori fallimentari, se tale attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o servizi pubblici o volontari di consulenza sul debito che non operano su base commerciale; o |
|
c) |
prestano servizi di consulenza e non sono creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, se tali persone sono abilitate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti conformemente ai requisiti per gli intermediari del credito di cui alla presente direttiva. |
Le persone che beneficiano della deroga di cui al secondo comma non beneficiano del diritto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di prestare servizi per l'intero territorio dell'Unione.
7. Il presente articolo fa salvi l'articolo 16 e la competenza degli Stati membri ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori servizi di assistenza per aiutarli a comprendere le proprie esigenze finanziarie e a individuare le tipologie di prodotti potenzialmente in grado di soddisfarle.
Capo 9
Prestiti in valuta estera e tassi di interesse variabili
Articolo 23
Prestiti in valuta estera
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se il contratto di credito si riferisce a un prestito in valuta estera, sia messo a punto un quadro regolamentare adeguato nel momento in cui è concluso il contratto di credito, in modo da assicurare almeno che:
|
a) |
il consumatore abbia il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa alle condizioni specificate; o |
|
b) |
esistano altre disposizioni volte a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto ai sensi del contratto di credito. |
2. La valuta alternativa di cui al paragrafo 1, lettera a), è:
|
a) |
quella in cui il consumatore percepisce principalmente il reddito o detiene gli attivi con i quali dovrà rimborsare il credito, come indicato al momento della più recente valutazione di merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito; o |
|
b) |
quella dello Stato membro in cui il consumatore era residente al momento della conclusione del contratto di credito o è attualmente residente. |
Gli Stati membri possono precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse o possono consentire ai creditori di precisare se sono a disposizione del consumatore entrambe le scelte di cui al primo comma, lettere a) e b), o solo una di esse.
3. Se un consumatore ha il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa conformemente al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri garantiscono che il tasso di cambio al quale avviene la conversione sia il tasso di mercato applicabile il giorno della domanda di conversione, salvo se diversamente precisato nel contratto di credito.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, se un consumatore ha un prestito in valuta estera, il creditore avvisi il consumatore regolarmente su carta o mediante un altro supporto durevole almeno laddove il valore dell'importo totale o delle rate periodiche residui a carico del consumatore vari di oltre il 20 % rispetto a quello che si avrebbe se si applicasse il tasso di cambio tra la valuta del contratto di credito e la valuta dello Stato membro applicabile al momento della conclusione del contratto di credito. L'avvertenza informa il consumatore dell'aumento dell'importo totale dovuto dal consumatore, stabilisce, se del caso, il diritto di convertirlo in una valuta alternativa e le condizioni per farlo e illustra altri eventuali meccanismi applicabili per limitare il rischio di cambio cui è esposto il consumatore.
5. Gli Stati membri possono disciplinare ulteriormente i prestiti in valuta estera, a condizione che tale regolamentazione non sia applicata retroattivamente.
6. Le disposizioni applicabili a norma del presente articolo sono comunicate al consumatore nell'ESIS e nel contratto di credito. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione del tasso di cambio inferiore al 20 %, l'ESIS include un esempio illustrativo dell'impatto di una fluttuazione del 20 % sul tasso di cambio.
Articolo 24
Crediti a tasso variabile
Se il contratto di credito è un credito a tasso variabile, gli Stati membri assicurano che:
|
a) |
ogni indice o tasso di riferimento utilizzato per calcolare il tasso debitore sia chiaro, accessibile, obiettivo e verificabile dalle parti contrattuali e dalle autorità competenti; e |
|
b) |
gli archivi storici degli indici per il calcolo dei tassi debitori siano mantenuti dai fornitori di tali indici o dai creditori. |
Capo 10
Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessi
Articolo 25
Estinzione anticipata
1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia ▌ il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto , o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.
3. Gli Stati membri possono prevedere ▌ che il creditore abbia diritto , laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione al consumatore . A tale riguardo, l'indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia concesso soltanto per un certo periodo.
4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio alla ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all'esistenza di un interesse legittimo del consumatore.
▌
Articolo 26
Mercati flessibili e affidabili
1. Gli Stati membri mettono a punto meccanismi adeguati per assicurare che il credito con garanzia reale sia esigibile da parte o a nome dei creditori. Gli Stati membri assicurano che i creditori mantengano idonei registri riguardanti i tipi di beni immobili accettati come garanzia reale, nonché le relative politiche di sottoscrizione di mutui ipotecari utilizzate.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.
Articolo 27
Informazioni relative alle modifiche del tasso debitore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore informi il consumatore di eventuali modifiche del tasso debitore dandone comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che decorrqno gli effetti della modifica. L'informazione comprende almeno l'importo dei pagamenti da effettuare dopo che il nuovo tasso debitore sia divenuto effettivo e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, i relativi dettagli.
2. Gli Stati membri possono tuttavia consentire alle parti di convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, che il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e che l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore e comunicata personalmente al consumatore unitamente all'importo delle nuove rate periodiche.
3. I creditori possono continuare a informare i consumatori periodicamente qualora la modifica del tasso debitore non sia correlata a una modifica di un tasso di riferimento, ove ciò fosse già consentito a norma del diritto nazionale prima del… (******).
4. Qualora le variazioni del tasso debitore siano determinate tramite asta sui mercati dei capitali e, di conseguenza, il creditore non sia in grado di comunicare la variazione al consumatore prima che essa divenga effettiva, il creditore provvede, in tempo utile prima dell'asta, a informare il consumatore su carta o mediante un altro supporto durevole dell'imminente procedura e a fornire un'indicazione delle possibili conseguenze per il tasso debitore.
Articolo 28
Morosità e pignoramenti
1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di pignoramento.
2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dai costi sostenuti a causa dell'inadempimento.
3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.
4. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.
5. Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull'importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per il bene immobile pignorato.
Se a seguito di una procedura di pignoramento rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.
Capo 11
Requisiti per lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito e rappresentanti designati
Articolo 29
Abilitazione degli intermediari del credito
1. Gli intermediari del credito sono debitamente abilitati ▌ per l'esercizio di tutte o una parte delle attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, o per la prestazione di servizi di consulenza da un'autorità competente nel loro Stato membro d'origine. Se uno Stato membro consente di designare i rappresentanti di cui all'articolo 31, tale rappresentante designato non necessita di un'abilitazione come intermediario del credito ai sensi del presente articolo.
▌
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'abilitazione degli intermediari del credito sia subordinata al possesso almeno dei seguenti requisiti professionali, oltre ai requisiti di cui all'articolo 9:
|
a) |
gli intermediari del credito sono in possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutto il territorio dei paesi nei quali offrono i propri servizi, oppure di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, per gli intermediari del credito vincolati, lo Stato membro di origine può prevedere che tale assicurazione o analoga garanzia possa essere fornita da un creditore per conto del quale l'intermediario del credito è autorizzato ad operare. Alla Commissione è delegato il potere di adottare e, qualora necessario, modificare norme tecniche di regolamentazione che stipulano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzie analoghe di cui al primo comma della presente lettera. Tali norme tecniche di regolamentazione sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione entro… (*******) . L'ABE riesamina e, se necessario, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che modificano l'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di garanzia analoga di cui al primo comma della presente lettera e li presenta alla Commissione per la prima volta entro… (********) e successivamente ogni due anni; |
|
b) |
una persona fisica stabilita come intermediario del credito, i membri del consiglio di amministrazione di un intermediario del credito stabilito in qualità di persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha un consiglio di amministrazione possiedono il requisito dell'onorabilità. Essi devono almeno possedere un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale; |
|
c) |
una persona fisica stabilita in qualità di intermediario del credito, i membri del consiglio di amministrazione di un intermediario del credito stabilito in qualità di persona giuridica e le persone fisiche che svolgono compiti equivalenti all'interno di un intermediario del credito che è una persona giuridica ma non ha un consiglio di amministrazione hanno un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. Lo Stato membro di origine stabilisce il livello adeguato di conoscenza e competenza conformemente ai principi di cui all'allegato III. |
3. Gli Stati membri assicurano che siano resi pubblici i criteri stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza professionale ad esso richiesti.
4. Gli Stati membri assicurano che tutti gli intermediari del credito abilitati , indipendentemente dal fatto che siano stabiliti in qualità di persone fisiche o giuridiche, siano inseriti in un registro presso un'autorità competente nei loro Stati membri di origine. Gli Stati membri assicurano che il registro degli intermediari del credito sia aggiornato e pubblicamente disponibile in linea.
Il registro degli intermediari del credito contiene almeno le seguenti informazioni:
|
a) |
i nomi delle persone che fanno parte del personale dirigente e che sono responsabili dell'attività di intermediazione. Gli Stati membri possono esigere la registrazione di tutte le persone fisiche che svolgono una funzione a contatto con la clientela in un'impresa che esercita l'attività di intermediazione del credito; |
|
b) |
gli Stati membri in cui l'intermediario del credito esercita l'attività in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi e di cui l'intermediario del credito ha informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 32, paragrafo 3; |
|
c) |
se l'intermediario del credito sia vincolato o meno. |
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 30 garantiscono che il registro indichi il creditore a nome del quale agisce l'intermediario del credito vincolato.
Gli Stati membri che decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 31 garantiscono che il registro indichi l'intermediario del credito o, nel caso di un rappresentante designato di un intermediario del credito vincolato, il creditore a nome del quale agisce il rappresentante designato.
5. Gli Stati assicurano che:
|
a) |
ogni intermediario del credito che sia una persona giuridica abbia la sua sede principale nello stesso Stato membro nel quale è situata la sua sede legale (se ha una sede legale in base alla legislazione nazionale), |
|
b) |
un intermediario del credito che non è una persona giuridica o un intermediario del credito che è una persona giuridica ma che in base alla legislazione nazionale non ha una sede legale, abbia la sede principale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività principale. |
6. Ogni Stato membro crea uno sportello unico che consenta di accedere agevolmente e rapidamente alle informazioni provenienti dal registro nazionale, istituito elettronicamente e aggiornato costantemente. Lo sportello unico consente di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
L'ABE pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali a tale sportello.
7. Gli Stati membri d'origine garantiscono che tutti gli intermediari del credito abilitati e i loro rappresentanti designati rispettino in via permanente i requisiti di cui al paragrafo 1 bis. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli articoli 30 e 31.
8. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo per quanto riguarda le persone che svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, se svolgono tali attività a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale e se quest'ultima è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono lo svolgimento di tali attività.
9. Il presente articolo non si applica agli enti creditizi titolari di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE né ad altri istituti finanziari che, a norma del proprio diritto nazionale, sono soggetti a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente.
Articolo 30
Intermediari del credito vincolati a un solo creditore
1. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire agli intermediari del credito vincolati indicati nell'articolo 4, punto 7, lettera a), di essere abilitati dalle autorità competenti attraverso il creditore a nome del quale agisce, a titolo esclusivo, l'intermediario del credito vincolato .
In tali casi il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dall'intermediario del credito vincolato che agisce a nome del creditore nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri esigono che il creditore assicuri che gli intermediari del credito vincolati rispondano almeno ai requisiti professionali di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
2. Fatto salvo l'articolo 34, i creditori controllano le attività esercitate dagli intermediari del credito vincolati specificati all'articolo 4, punto 7, lettera a), in modo che continuino a rispettare la presente direttiva. In particolare il creditore è responsabile del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dell'intermediario del credito vincolato e del suo personale.
Articolo 31
Rappresentanti designati
1. Gli Stati membri possono decidere di permettere a un intermediario del credito di nominare rappresentanti designati.
Se un rappresentante designato è nominato da un intermediario del credito vincolato specificato all'articolo 4, punto 7, lettera a), il creditore mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome di tale intermediario del credito in settori disciplinati dalla presente direttiva. In altri casi l'intermediario del credito mantiene la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta dal rappresentante designato che agisce a nome dell'intermediario del credito nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli intermediari del credito assicurano che i loro rappresentanti designati rispondano almeno ai requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Tuttavia lo Stato membro di origine può prevedere che l'assicurazione della responsabilità civile professionale o analoga garanzia possa essere fornita da un intermediario del credito per conto del quale il rappresentante designato è autorizzato ad agire.
3. Fatto salvo l'articolo 34, gli intermediari del credito controllano le attività esercitate dai loro rappresentanti designati in modo da garantire il pieno rispetto della presente direttiva. In particolare gli intermediari del credito sono responsabili del controllo del rispetto dei requisiti di conoscenza e di competenza dei rappresentanti designati e del loro personale.
4. Gli Stati membri che decidono di permettere agli intermediari del credito di nominare rappresentanti istituiscono un registro pubblico che contiene almeno le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. I rappresentanti designati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato in linea dal pubblico.
Articolo 32
Libertà di stabilimento ▌ e libertà di prestazione di servizi ▌ da parte di intermediari del credito
1. L' abilitazione di un intermediario del credito da parte dell'autorità competente del suo Stato membro d'origine di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è valida per l'intero territorio dell'Unione senza che sia necessaria alcuna abilitazione supplementare da parte delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti per svolgere le attività e fornire i servizi contemplati dall'abilitazione , a condizione che le attività che un intermediario del credito intende svolgere nello Stato membro ospitante siano coperte dall'abilitazione . Tuttavia agli intermediari del credito non è permesso fornire i loro servizi in relazione a contratti di credito offerti da entie non creditizi ai consumatori in uno Stato membro in cui a tali enti non creditizi non è permesso operare.
2. Ai rappresentanti designati negli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 31 non è permesso svolgere le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, in tutto o in parte, o di fornire servizi di consulenza negli Stati membri in cui a tali rappresentanti designati non è permesso operare.
3. Qualsiasi intermediario del credito abilitato che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o al momento di stabilire una succursale lo comunica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine.
Entro un mese a decorrere da tale comunicazione le suddette autorità competenti notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati l'intenzione dell'intermediario del credito e, contestualmente, informano della notificazione l'intermediario interessato. Notificano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti interessati i creditori a cui l'intermediario del credito è vincolato e se i creditori assumano la responsabilità piena e incondizionata per le attività dell'intermediario del credito. Lo Stato membro ospitante utilizza le informazioni ricevute dallo Stato membro di origine per inserire le informazioni necessarie nel suo registro.
L'intermediario del credito può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della notificazione di cui al secondo comma.
4. Prima che la succursale dell'intermediario del credito avvii le attività o entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante predispongono la vigilanza sull'intermediario del credito in conformità all'articolo 34 e indicano all'intermediario del credito, se del caso, le condizioni alle quali, in settori non armonizzati nel diritto dell'Unione, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.
Articolo 33
Revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito
1. L'autorità competente dello Stato membro di origine può revocare l'abilitazione concessa a un intermediario del credito conformemente all'articolo 29 se tale intermediario del credito:
|
a) |
rinuncia espressamente all'abilitazione o non ha svolto né attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, né prestato servizi da sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'abilitazione in tali casi; |
|
b) |
ha ottenuto l'abilitazione presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare; |
|
c) |
non risponde più ai requisiti cui è subordinata l'abilitazione; |
|
d) |
rientra in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva; |
|
e) |
ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva che disciplinano le condizioni di esercizio degli intermediari del credito. |
2. Qualora l'abilitazione di un intermediario del credito venga ritirata dall e autorità competenti dell o Stato membro di origine, questo ne informa le autorità competenti degli Stati membri ospitanti appena possibile e al più tardi entro quattordici giorni , con tutti i mezzi adeguati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito la cui abilitazione è stata ritirata siano cancellati dal registro senza indebito ritardo.
Articolo 34
Vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività correnti degli intermediari del credito siano soggette alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Gli Stati membri d’origine stabiliscono che gli intermediari del credito vincolati siano soggetti a vigilanza direttamente o nell'ambito della vigilanza del creditore a nome del quale agiscono se il creditore è un ente creditizio titolare di un'autorizzazione in conformità della direttiva 2013/36/UE o altro istituto finanziario che, a norma del diritto nazionale, è soggetto a un regime di autorizzazione e vigilanza equivalente. Tuttavia, se presta servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'intermediario del credito vincolato è direttamente soggetto a vigilanza.
Gli Stati membri di origine che consentono agli intermediari del credito di designare rappresentanti conformemente all'articolo 31 assicurano che tali rappresentanti designati siano soggetti a vigilanza esercitata direttamente o nel quadro della vigilanza condotta sull'intermediario del credito per conto del quale agiscono.
2. Le autorità competenti degli Stati membri in cui un intermediario del credito ha una succursale hanno la responsabilità di accertarsi che i servizi prestati dall'intermediario del credito nel suo territorio soddisfino gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
Se le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un intermediario del credito con una succursale nel territorio di tale Stato membro viola le disposizioni adottate nello Stato membro stesso in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e dagli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 e 39, tali autorità esigono che l'intermediario del credito interessato ponga fine alla sua situazione irregolare.
Se l'intermediario del credito interessato non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che esso ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'intermediario del credito persiste nel violare le disposizioni di cui al primo comma vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, adottare misure appropriate per impedire o sanzionare ulteriori irregolarità e, se necessario, per impedire a detto intermediario del credito di avviare ulteriori operazioni nel suo territorio. La Commissione è informata di tali eventuali misure senza indebito ritardo.
Se l'autorità competente dello Stato membro di origine è in disaccordo con le misure adottate dallo Stato membro ospitante, può rinviare la questione all'ABE e richiederne l’assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
3. Le autorità competenti degli Stati membri in cui la succursale è ubicata hanno il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per adempiere alle sue responsabilità di cui al paragrafo 2 e per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di origine di far rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi prestati dalla succursale.
4. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un intermediario del credito operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, o che un intermediario del credito con una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine, che adotta le misure adeguate.
Se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure entro un mese dall'accertamento di tali elementi o se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un intermediario del credito persiste nell'agire in modo tale da mettere chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il funzionamento ordinato dei mercati, l'intermediario del credito vincolato:
|
a) |
dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e garantire il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo all'intermediario del credito in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. La Commissione e l'EBA sono informate di tali misure senza indebito ritardo; |
|
b) |
può rinviare la questione all'ABE e richiederne l'assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In tal caso l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. |
5. Gli Stati membri prevedono che, se un intermediario del credito abilitato in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, nell'esercizio delle loro competenze e dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.
6. La ripartizione dei compiti tra Stati membri indicata nel presente articolo fa salve le competenze degli Stati membri in relazione agli ambiti non contemplati dalla presente direttiva conformemente ai loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione.
Capo 12
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi
Articolo 35
Abilitazione e vigilanza degli enti non creditizi
Gli Stati membri assicurano che gli enti non creditizi siano soggetti ad un'adeguata procedura di abilitazione, che comprenda l'inserimento dell'ente non creditizio in un registro, nonché alla vigilanza da parte di un'autorità competente.
Capo 13
Cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri
Articolo 36
Obbligo di cooperazione
1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.
Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza.
Al fine di agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva a norma del paragrafo 1 si scambiano senza indebito ritardo le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti designate in conformità dell'articolo 5, previste dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per la finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.
L'autorità competente designata quale punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute alle altre autorità competenti, ma non trasmette le informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche senza il consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno divulgate ed esclusivamente per i fini per i quali tali autorità hanno espresso il loro consenso, tranne in circostanze debitamente giustificate, nel qual caso informa immediatamente il punto di contatto che ha fornito le informazioni.
4. Un'autorità competente può rifiutare di adempiere a una richiesta di collaborazione in un'indagine o in un'attività di vigilanza, ovvero di scambiare informazioni come previsto al paragrafo 3 solo qualora:
|
a) |
l'indagine, la verifica in loco, l'attività di vigilanza o lo scambio di informazioni rischi di pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
|
b) |
sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro interessato; |
|
c) |
le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato nello Stato membro in questione per gli stessi atti. |
In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più dettagliate possibile.
Articolo 37
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi
Le autorità competenti possono portare all’attenzione dell'ABE la situazione in cui la richiesta di cooperazione, in particolare lo scambio di informazioni, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un periodo di tempo ragionevole, e chiedere l'assistenza dell'ABE ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In questi casi l’ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE conformemente con tale articolo è vincolante per le autorità competenti interessate, che siano o meno membri dell'ABE.
▌
Capo 14
Disposizioni finali
Articolo 38
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa che sarà applicata per il mancato rispetto delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
Articolo 39
Meccanismi di risoluzione delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di procedure di reclamo e risoluzione adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale di controversie riguardanti i consumatori con i creditori , gli intermediari del credito e i rappresentanti designati in relazione a contratti di credito , avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. Gli Stati membri assicurano ▌ che tali procedure siano applicabili ai creditori e agli intermediari del credito e coprano le attività dei rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri impongono agli organi responsabili delle composizioni extragiudiziali di controversie riguardanti i consumatori di collaborare affinché possano essere risolte controversie transfrontaliere in materia di contratti di credito .
Articolo 40
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo ▌ 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … (*********).
3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni . Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio ▌.
Articolo 41
Natura vincolante della presente direttiva
Gli Stati membri assicurano che:
|
a) |
i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento della presente direttiva; |
|
b) |
le disposizioni adottate per il recepimento alla presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni . |
▌
Articolo 42
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il … (**********), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle disposizioni di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali disposizioni a determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presente direttiva e sull'attuazione di tali disposizioni e.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere da … (**********).
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 43
Disposizioni transitorie
1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del … (***********).
2. Gli intermediari del credito che già svolgono le attività di intermediazione del credito di cui all'articolo 4, punto 5, prima del… (************) e che non sono stati ancora abilitati conformemente alle condizioni stabilite nel diritto nazionale dello Stato membro di origine che recepisce la presente direttiva possono continuare a svolgere tali attività conformemente al diritto nazionale fino al … (*************) . Se un intermediario del credito invoca tale deroga, può svolgere le attività soltanto all'interno del suo Stato membro d'origine a meno che non soddisfi anche i necessari requisiti giuridici degli Stati membri ospitanti.
3. I creditori, gli intermediari del credito o i rappresentanti designati che svolgono attività disciplinate dalla presente direttiva prima del… (**************) si conformano alla normativa nazionale che recepisce l'articolo 9 entro il… (*************).
Articolo 44
Clausola di riesame
1. La Commissione procede ad un riesame della presente direttiva entro il… (***************). Il riesame valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno.
Il riesame comprende almeno i seguenti aspetti:
|
a) |
una valutazione dell'uso dell'ESIS , della sua comprensione da parte dei consumatori e della loro soddisfazione rispetto ad esso; |
|
b) |
un'analisi delle altre informazioni precontrattuali; |
|
c) |
un'analisi dell'attività transfrontaliera da parte di intermediari del credito e creditori; |
|
d) |
un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; |
|
e) |
una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra cui un regime di passaporto per gli enti non creditizi che offrono contratti di credito per beni immobili residenziali; |
|
f) |
una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi aggiuntivi rispetto alla fase post-contrattuale dei contratti di credito. |
|
g) |
una valutazione dell'attualità dell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto del suo impatto su altre forme di credito alternative; |
|
h) |
una valutazione della necessità di ulteriori misure per assicurare la tracciabilità dei contratti di credito garantiti da beni immobili residenziali; |
|
i) |
una valutazione della disponibilità di dati sull'andamento dei prezzi dei beni immobili residenziali e sul grado di comparabilità dei dati; |
|
j) |
una valutazione della questione se continui ad essere opportuno applicare la direttiva 2008/48/CE ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore all'importo massimo precisato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva; |
|
k) |
una valutazione dell'adeguatezza della trasparenza delle modalità di pubblicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2; |
|
l) |
una valutazione della proporzionalità delle avvertenze di cui all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 13, paragrafo 2, e del potenziale di ulteriore armonizzazione delle avvertenze sui rischi. |
Articolo 45
Ulteriori iniziative in materia di concessione e accensione responsabili di mutui
Entro il … (****************) la Commissione presenta una relazione esauriente intesa a valutare le sfide più generali poste dal sovraindebitamento privato direttamente connesso all'attività creditizia. Tale relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più flessibili e affidabili. Essa è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 46
Modifica della direttiva 2008/48/CE
All’articolo 2 della direttiva 2008/48/CE è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a 75 000 EUR.».
Articolo 47
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 48
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 240 del 18.8.2011, pag. 3.
(2) GU C 318 del 29.10.2011, pag. 133.
(3) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
(4) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(5) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(6) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(7) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(8) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(9) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(10) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.
(11) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(12) GU L 296 del 15.11.2011, pag. 35.
(13) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(14) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(15) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(16) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(17) GU C 377 del 23.12.2011, pag. 5.
(18) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(19) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(**) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(***) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(****) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(*****) Data di entrata in vigore della presente direttiva .
(******) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(*******) Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(********) Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(*********) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(**********) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(***********) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(************) Due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(*************) Tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(**************) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(***************) Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(****************) Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
CALCOLO DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
|
I. |
Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall’altro L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:
dove
Osservazioni:
|
|
II. |
Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG
|
ALLEGATO II
Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS)
PARTE A
Il testo contenuto in questo modello è riportato nell'ESIS. Le indicazioni tra parentesi quadre sono sostituite con le informazioni pertinenti. Le istruzioni per la compilazione dell'ESIS da parte del creditore o, se del caso, l'intermediario del credito sono contenute nella parte B.
Ogniqualvolta ricorrono i termini 'se applicabile', il creditore fornisce le informazioni richieste se pertinenti al contratto di credito. Se le informazioni non sono pertinenti al contratto di credito, il creditore cancella le informazioni corrispondenti o l’intera sezione (per esempio, nei casi in cui la sezione non è applicabile). Se è cancellata l'intera sezione , la numerazione delle sezioni del prospetto ESIS è adattata di conseguenza.
Le informazioni che seguono sono fornite in un documento unico. Il carattere tipografico utilizzato è chiaramente leggibile. Le informazioni che si desidera evidenziare compaiono in grassetto, in ombreggiato o in caratteri tipografici più grandi. Tutte le avvertenze sui rischi applicabili sono messe in evidenza.
Modello ESIS
|
(Testo introduttivo) |
||
|
Il presente documento è stato redatto per [nome del consumatore] in data [data odierna]. Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da Lei fornite finora e alle condizioni attuali del mercato finanziario. Le informazioni di seguito fornite sono valide fino al [data di scadenza] (se applicabile) a parte il tasso di interesse e altri costi. Dopo tale data le informazioni potrebbero variare in linea con le condizioni di mercato. (se applicabile) Il presente documento non implica alcun obbligo da parte del [nome del creditore] di concedere un mutuo. |
||
|
||
|
[nome] [numero telefonico] [indirizzo geografico] (facoltativo) [indirizzo di posta elettronica] (facoltativo) [numero di fax] (facoltativo) [indirizzo del sito web] (facoltativo)[persona/punto di contatto] (se applicabile, informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza:) [(«Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo l'assunzione di questo mutuo»/«Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa operare una scelta.»)] |
||
|
||
|
[nome] [numero telefonico] [indirizzo geografico] (facoltativo) [indirizzo di posta elettronica] (facoltativo) [numero di fax] (facoltativo) [indirizzo del sito web] (facoltativo)[persona/punto di contatto] (se applicabile, [informazioni relative all'eventuale fornitura di servizi di consulenza]) [(Avendo valutato le Sue esigenze e la Sua situazione, raccomandiamo l'assunzione di questo mutuo/Non Le raccomandiamo un mutuo in particolare. Tuttavia, in funzione delle risposte da Lei fornite ad alcune domande, Le forniamo informazioni su questo mutuo affinché possa operare una scelta.)] [Remunerazione] |
||
|
||
|
Importo e valuta del mutuo da concedere: [importo][valuta] (se applicabile) Il mutuo non è in [valuta nazionale del mutuatario]. (se applicabile) Il valore del Suo mutuo in [valuta nazionale del mutuatario] potrebbe cambiare. (se applicabile) Ad esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svalutasse del 20 % rispetto a [valuta del credito], il valore del Suo mutuo aumenterebbe di [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario]. L'importo potrebbe tuttavia essere superiore se il valore di [valuta nazionale del mutuatario] scendesse più del 20 %. (se applicabile) Il valore massimo del Suo mutuo sarà [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario].(se applicabile). Se l'importo del credito raggiunge [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] riceverà un'avvertenza]. (se applicabile) Le sarà possibile [inserire il diritto di rinegoziare il mutuo in valuta estera o il diritto di convertire il mutuo in [valuta pertinente] e le condizioni]. Durata del mutuo: [durata] [tipo di mutuo] [tipo di tasso di interesse applicabile] Importo totale da rimborsare: Ciò vuol dire che Lei rimborserà [importo] per ogni [unità della valuta] preso in prestito. (se applicabile) [Il mutuo in oggetto/Parte del mutuo in oggetto è un mutuo che prevede il pagamento dei soli interessi (interest-only). Al termine del periodo del mutuo dovranno ancora essere rimborsati [inserire l'importo del mutuo interest-only]. (se applicabile) Valore stimato del bene ai fini della preparazione del presente prospetto informativo: [inserire importo] (se applicabile) Importo massimo disponibile del mutuo in relazione al valore dell'immobile [inserire percentuale] o valore minimo dell'immobile per ottenere un prestito dell'importo indicato [inserire importo] (se applicabile) [Garanzia] |
||
|
||
|
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del mutuo espresso in percentuale annua. Il TAEG risulta utile per confrontare offerte diverse. Il TAEG applicabile al Suo mutuo è [TAEG]. Comprende: Tasso di interesse [valore in percentuale o, se applicabile, indicazione di un tasso di riferimento e valore percentuale del margine del creditore] [altre componenti del TAEG] Spese una tantum (se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà pagare dei diritti. [Inserire, se noto, l'importo dei diritti ovvero una base di calcolo.] Spese periodiche (se applicabile) Questo TAEG è calcolato sulla base di ipotesi relative al tasso di interesse. (se applicabile) Poiché il tasso di interesse [di parte] del suo mutuo è variabile l'effettivo TAEG può essere diverso da questo qualora il tasso di interesse del suo mutuo cambi. Ad esempio se il tasso di interesse aumentasse a [scenario descritto nella parte B] il TAEG potrebbe aumentare a [inserire un TAEG esemplificativo corrispondente allo scenario]. (se applicabile) Si noti che questo TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso di interesse si mantenga per tutta la durata del contratto al livello pattuito nel periodo iniziale. (se applicabile) I seguenti costi non sono noti al mutuante e pertanto non sono inclusi nel TAEG: [Costi] (se applicabile) Per registrare l'ipoteca dovrà pagare dei diritti. La preghiamo di accertarsi di essere a conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e imposte associati al mutuo. |
||
|
||
|
Frequenza di rimborso: [frequenza] Numero dei pagamenti: [numero] |
||
|
||
|
[importo] [valuta] Il Suo reddito potrebbe variare. La preghiamo di considerare se potrà ancora far fronte alle rate di ammortamento [frequenza delle rate] qualora il Suo reddito diminuisca. (se applicabile) Poiché il Suo mutuo/parte del Suo mutuo è di tipo interest-only dovrà prendere disposizioni separate per [inserire l'importo del mutuo interest-only] che dovrà ancora rimborsare al termine del periodo del mutuo. Si ricordi di aggiungere eventuali altri pagamenti che dovrà effettuare oltre all'importo della rata qui indicato. (se applicabile) Il tasso di interesse su [parte di] questo mutuo può cambiare. Ciò significa che l'importo delle rate potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio se il tasso di interesse aumenta a [scenario descritto nella parte B] i pagamenti potrebbero aumentare a [inserire l'importo della rata corrispondente allo scenario] (se applicabile) Il valore dell'importo che dovrà versare in [valuta nazionale del mutuatario] ogni [frequenza della rata] potrebbe cambiare. (se applicabile) I pagamenti potrebbero aumentare a [inserire importo massimo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo] (se applicabile). Ad esempio se [valuta nazionale del mutuatario] si svaluta del 20 % rispetto a [valuta del credito] Lei dovrà pagare un importo aggiuntivo [inserire importo nella valuta nazionale del mutuatario] ogni [inserire periodo]. Le rate da rimborsare potrebbero essere superiori a quanto indicato. (se applicabile) Il tasso di cambio utilizzato per convertire il Suo rimborso da [valuta del credito] a [valuta nazionale del mutuatario] sarà quello pubblicato da [nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio] il [data], o sarà calcolato il [data] utilizzando [inserire l'indice di riferimento o il metodo di calcolo]. (se applicabile) [Particolari sui prodotti di risparmio abbinati, mutui a interesse differito] |
||
|
||
|
La tabella mostra l'importo delle rate da corrispondere ogni [frequenza]. Le rate (colonna [n. della colonna]) rappresentano la somma degli interessi da versare (colonna [n. della colonna]), eventualmente del capitale rimborsato (colonna [n. della colonna]) e, se applicabile, altre spese (colonna [n. della colonna]). (se applicabile) Le spese nella colonna relativa alle altre spese sono inerenti a [elenco delle spese]. Il capitale residuo (colonna [numero della colonna]) è l'importo che rimane da rimborsare dopo il pagamento di ciascuna rata. [tabella] |
||
|
||
|
Per beneficiare delle condizioni descritte nel presente documento, il mutuatario deve attenersi ai seguenti obblighi: [obblighi] (se applicabile) Si sottolinea che le condizioni di prestito descritte nel presente documento (compreso il tasso di interesse) potrebbero variare in caso di inadempienza di questi obblighi. (se applicabile) La preghiamo di prendere nota delle conseguenze che potrebbero derivare dal porre fine in una fase successiva ai servizi accessori relativi al mutuo; [Conseguenze] |
||
|
||
|
È possibile estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in forma totale o parziale. (se applicabile) [condizioni] (se applicabile) Penale di estinzione: [inserire importo o, se applicabile, metodo di calcolo] (se applicabile) Nel caso in cui optasse per l'estinzione anticipata, La preghiamo di contattarci per determinare l'esatto ammontare della penale di estinzione prevista. |
||
|
||
|
(se applicabile) [Informazioni su portabilità/surrogazione] Avrà la possibilità di trasferire il mutuo ad un altro [soggetto erogante][o][immobile]. [Inserire condizioni] (se applicabile) Non è possibile trasferire il mutuo a un altro[soggetto erogante][o][immobile] (se applicabile) Opzioni supplementari: [inserire spiegazione delle opzioni supplementari elencate nella Parte B e, in via facoltativa, ogni altra opzione offerta dal soggetto erogante con il contratto di credito e non menzionata nelle sezioni precedenti]. |
||
|
||
|
(se applicabile) Lei dispone di [durata del periodo di riflessione] dopo [inizio del periodo di riflessione] per riflettere prima di impegnarsi nell'accensione del mutuo. (se applicabile) Una volta ricevuto il contratto di credito dal mutuante, Lei potrà decidere di non accettarlo prima della fine di [durata del periodo di riflessione]. (se applicabile) Per [durata del periodo di recesso] dopo [inizio del periodo di recesso] Lei può esercitare il diritto di recedere dal contratto. [Condizioni] [Inserire procedura] (se applicabile) Può perdere il diritto di recedere dal contratto se, durante il periodo interessato, compra o vende un immobile legato al presente contratto di credito. (se applicabile) Se decidesse di esercitare il diritto di recesso [dal contratto di credito], La preghiamo di verificare se rimarrà vincolato dagli altri obblighi relativi al mutuo [compresi i contratti accessori in relazione al contratto di credito, di cui alla sezione 8]. |
||
|
||
|
In caso di reclamo si prega di rivolgersi a [inserire punto di contatto e fonte di informazione interni sulla procedura]. (se applicabile) Tempo massimo per il trattamento del reclamo [periodo] (se applicabile) [Se non è soddisfatto del trattamento che abbiamo riservato al suo reclamo] può rivolgersi anche a: [inserire nome dell'organo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami] (se applicabile) o prendere contatto con FIN-NET per avere ragguagli sull'organo equivalente nel suo paese. |
||
|
||
|
[tipo di inosservanza] [conseguenze finanziarie e/o legali] Se dovesse incontrare difficoltà nell'effettuare i pagamenti [frequenza], La invitiamo a mettersi in contatto con noi al più presto per vagliare possibili soluzioni. (se applicabile) In ultima istanza, il Suo immobile potrebbe essere soggetto ad espropriazione nel caso in cui Lei non adempisse ai pagamenti. |
||
|
(se applicabile) 14. Informazioni supplementari |
||
|
(se applicabile) [Individuazione della legge applicabile al contratto di credito]. (se la lingua che il soggetto erogante intende usare è diversa da quella dell'ESIS) Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con il Suo accordo, intendiamo comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito. [Inserire la dichiarazione attestante il diritto di ricevere una bozza del contratto di credito o, se applicabile, di ricevere un'offerta in tal senso] |
||
|
||
|
Il presente soggetto erogante è soggetto alla vigilanza di [Nome/nomi, indirizzo/indirizzi web della/delle autorità di vigilanza] (se applicabile) Il presente intermediario del credito è soggetto alla vigilanza di [Nome, indirizzo web dell'autorità di vigilanza]. |
PARTE B
Istruzioni per la compilazione dell'ESIS
L'ESIS è compilato almeno sulla base delle seguenti istruzioni: gli Stati membri possono tuttavia elaborare o precisare ulteriormente le istruzioni per la compilazione.
Sezione «Testo introduttivo»
|
1) |
La data di scadenza della validità è debitamente messa in evidenza. Ai fini della presente sezione, si intende con «data di scadenza della validità» il periodo di tempo in cui le informazioni contenute nell'ESIS [per esempio il tasso debitore], rimarranno invariate e si applicheranno qualora il creditore decidesse di concedere il credito entro tale periodo di tempo. Se la determinazione del tasso debitore applicabile e di altri costi dipende dai risultati della vendita di obbligazioni sottostanti, l'interesse finale e gli altri costi potrebbero differire da quelli indicati. Soltanto in queste circostanze dovrebbe essere previsto che la data di scadenza della validità non si applica al tasso debitore e agli altri costi mediante l'indicazione: «a parte il tasso di interesse e altri costi» . |
Sezione «1. Soggetto erogante»
|
1) |
Nome, numero telefonico e indirizzo geografico del creditore si riferiscono alle informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura . |
|
2) |
Le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e la persona/ il punto di contatto sono facoltative. |
|
3) |
In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il creditore indica, se applicabile, il nome e l'indirizzo geografico del suo rappresentante nello Stato membro di residenza del consumatore . L'indicazione del numero telefonico, dell'indirizzo di posta elettronica e del sito web del rappresentante del creditore è opzionale. |
|
4) |
Se la sezione 2 non è applicabile, i creditori comunicano al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla Parte A. |
(se applicabile) Sezione «2. Intermediario del credito»
Se l'informazione sul prodotto è fornita al consumatore dall'intermediario del credito, quest'ultimo comunica tra l'altro:
|
1) |
Nome, numero telefonico e indirizzo geografico dell'intermediario del credito si riferiscono alle informazioni di contatto che il consumatore può utilizzare per la corrispondenza futura. |
|
2) |
Le informazioni sull'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e la persona/punto di contatto sono facoltative . |
|
3) |
L'intermediario del credito comunica al consumatore se sono forniti servizi di consulenza e su quale base utilizzando la formulazione di cui alla parte A. |
|
4) |
Spiegazione del modo in cui è remunerato l'intermediario del credito. Se riceve una commissione da un creditore, sono precisati l'importo e — se diverso dal nome di cui alla sezione 1 — il nome del creditore. |
Sezione «3. Principali caratteristiche del mutuo»
|
1) |
La presente sezione illustra chiaramente le caratteristiche principali del credito, compresi il valore e la valuta nonché i rischi potenziali connessi al tasso debitore — tra cui quelli menzionati al punto 8 — e alla struttura di ammortamento. |
|
2) |
Se la valuta del credito è diversa dalla valuta nazionale del consumatore il creditore indica che il consumatore riceverà puntualmente un avviso almeno in caso di fluttuazione del tasso di cambio superiore al 20 % e, se applicabile, gli sarà comunicato il diritto di convertire la valuta del contratto o la possibilità di rinegoziare le condizioni, nonché altre disposizioni di cui il consumatore potrà avvalersi per limitare l'esposizione al rischio di cambio. Se nel contratto di credito esiste una disposizione volta a limitare il rischio di cambio, il creditore indica l'importo massimo che il consumatore potrebbe essere tenuto a corrispondere. Se nel contratto di credito non esiste alcuna disposizione volta a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore è esposto nel caso di una fluttuazione monetaria inferiore al 20 %, il creditore indica un esempio illustrativo dell'effetto sul valore del mutuo di una svalutazione del 20 % della valuta nazionale del consumatore rispetto alla valuta del credito. |
|
3) |
La durata del mutuo è espressa in anni e in mesi, a seconda di quale delle due opzioni sia la più adeguata. Se la durata del credito è soggetta a variazioni nel corso del contratto, il creditore spiega quando e a quali condizioni ciò può avvenire. Se il credito è a durata indeterminata, per esempio, per una carta di credito garantita, il creditore lo indica chiaramente . |
|
4) |
Il tipo di credito è chiaramente indicato (per esempio credito ipotecario, mutuo per la casa d'abitazione, carta di credito garantita, ecc.) . La descrizione del tipo di credito indica chiaramente come saranno rimborsati capitale e interessi nel corso del contratto (cioè la struttura dell'ammortamento), precisando se il contratto di credito si basa sul rimborso del capitale o è di tipo interest-only, ovvero una combinazione di entrambi i tipi. |
|
5) |
Se il credito è, integralmente o parzialmente, di tipo interest-only, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A. |
|
6 ) |
Questa sezione spiega inoltre se il tasso debitore è fisso o variabile e, se applicabile, i periodi nei quali rimane fisso; specifica la frequenza delle successive revisioni e l'esistenza di limiti (massimi o minimi) alla variabilità del tasso debitore. La formula utilizzata per rivedere il tasso debitore e le sue varie componenti (per esempio tasso di riferimento , differenziale del tasso) è spiegata. Il creditore indica, per esempio mediante un indirizzo web , dove possono essere reperite ulteriori informazioni relative agli indici o ai tassi usati nella formula, per esempio Euribor o tasso di riferimento della Banca centrale . |
|
7) |
Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le informazioni sono fornite in merito a tutti i tassi applicabili. |
|
8 ) |
L'«importo totale da rimborsare» corrisponde all'importo totale che il consumatore deve pagare . È indicato come la somma dell'importo del credito e del costo totale del credito al consumatore. Se il tasso debitore non è fissato per la durata del contratto, si sottolinea che l'importo è indicativo e può variare, in particolare in relazione alla variazione del tasso debitore. |
|
9) |
Nei casi in cui il credito sia garantito da un'ipoteca sul bene immobile o da una garanzia analoga o da un diritto legato al bene immobile, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto. Se applicabile, il creditore indica il valore presunto del bene immobile o altra garanzia usata per la preparazione del presente prospetto informativo. |
|
10) |
Il creditore indica, se applicabile:
|
|
11) |
Se i crediti sono costituiti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso variabile e una parte a tasso fisso) quest'informazione figura nell'indicazione relativa al tipo di crediti e i dati necessari sono riportati per ciascuna parte. |
Sezione «4. Tasso d'interesse e altri costi»
|
1) |
Il riferimento al «tasso di interesse» corrisponde al/ai tasso/i debitore/i. |
|
2) |
Il tasso debitore è indicato in valore percentuale. Se il tasso debitore è variabile e si basa su un tasso di riferimento, il creditore può indicare il tasso debitore dichiarando un tasso di riferimento e un valore percentuale del margine del creditore. Il creditore indica tuttavia il valore del tasso di riferimento valido nel giorno di emissione dell'ESIS. Se il tasso debitore è variabile sono riportate tra l'altro le informazioni seguenti: a) ipotesi sulle quali è stato calcolato il TAEG; b) se del caso, i limiti massimi e minimi applicabili e c) un'avvertenza da cui risulti che la variabilità potrebbe incidere sul livello effettivo del TAEG. Onde richiamare l'attenzione del consumatore il carattere tipografico usato per l'avvertenza è più grande e risalta all'interno dell'ESIS. L'avvertenza è corredata di un esempio illustrativo sul TAEG. Se si applica un limite massimo al tasso debitore l'esempio si fonda sull'ipotesi che il tasso salga nel più breve tempo possibile al massimo livello previsto nel contratto di credito. Se non si applica un limite massimo l'esempio illustrerà il TAEG al tasso debitore massimo almeno per gli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Questo requisito non si applica a contratti di credito il cui tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore. Per i contratti di credito il cui tasso debitore è fissato per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di contrattazione tra il creditore e il consumatore, le informazioni fornite comprendono un'avvertenza da cui risulta che il TAEG è calcolato in base al tasso debitore per il periodo iniziale. L'avvertenza è corredata dell'indicazione ulteriore ed esemplificativa di un TAEG calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una a tasso variabile), le informazioni devono essere fornite per ciascuna parte del credito. |
|
3) |
Alla voce «altre componenti del TAEG» sono elencati tutti gli altri costi contenuti nel TAEG, comprese le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicandone l'importo, a chi devono essere pagati e quando. L'elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l'importo non è noto, il creditore fornisce, se possibile, un'indicazione dell'importo o, in caso contrario, precisa in che modo l'importo sarà calcolato e avverte che l'importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono inclusi nel TAEG perché non sono noti al creditore, questo dato è posto in evidenza. Se il consumatore ha indicato al creditore uno o più componenti del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore tiene conto di queste componenti nella misura del possibile. Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con oneri o tassi debitori diversi e il creditore si avvale delle ipotesi di cui all'allegato I, parte II, indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare un TAEG più elevato. Se le condizioni di prelievo sono utilizzate per il calcolo del TAEG, il creditore evidenzia gli oneri connessi ad altri meccanismi di prelievo che non sono necessariamente quelli utilizzati nel calcolo del TAEG. |
|
4) |
Qualora sia previsto il pagamento di diritti per la registrazione dell'ipoteca o garanzia analoga questo dato è indicato nella presente sezione specificandone l'importo, se noto, o, se ciò non è possibile, la base di calcolo per determinarlo. Se i diritti sono noti e compresi nel TAEG i diritti stessi e il relativo importo sono elencati alla voce «Spese una tantum». Se i diritti non sono noti al creditore e pertanto non inclusi nel TAEG i diritti stessi sono espressamente menzionati nell'elenco dei costi che non sono noti al creditore. Nell'uno o nell'altro caso è utilizzata la formulazione di cui alla parte A alla voce pertinente. |
Sezione «5. Frequenza e numero dei pagamenti»
|
1) |
Nei casi in cui i pagamenti debbano essere effettuati a intervalli regolari, se ne indica la frequenza (ad esempio mensile). Nei casi in cui la frequenza dei pagamenti non sia regolare, ciò è chiaramente spiegato al consumatore. |
|
2) |
Il numero dei pagamenti indicato copre l'intera durata del credito. |
Sezione «6. Importo di ciascuna rata»
|
1) |
La valuta del credito e la valuta delle rate sono chiaramente indicate. |
|
2) |
Quando — nel corso del contratto di credito — l'importo delle rate può variare, il creditore specifica il periodo durante il quale l'importo della rata iniziale resta invariato e precisa quando e con quale frequenza varierà. |
|
3) |
Se il credito è, integralmente o parzialmente, di tipo interest-only, una dichiarazione in tal senso è inserita in modo ben visibile alla fine della presente sezione con la formulazione di cui alla parte A. Se il consumatore è tenuto ad acquistare prodotti di risparmio abbinati per poter ottenere un credito interest-only garantito da ipoteca o altra garanzia analoga sono indicati l'importo e la frequenza dei pagamenti di questi prodotti. |
|
4) |
Se il tasso debitore è variabile, tra le informazioni figura una dichiarazione in tal senso con la formulazione di cui alla parte A e un esempio di importo massimo della rata. Se è previsto un limite massimo l'esempio indicherà l'importo delle rate nel caso in cui il tasso debitore aumenti fino a tale limite. Se non è previsto un limite massimo lo scenario peggiore indicherà il livello delle rate a fronte del tasso debitore più elevato degli ultimi vent'anni o, qualora si disponga di dati sottostanti al calcolo del tasso debitore per meno di vent'anni, per il periodo più lungo in cui questi dati sono disponibili, in base al valore più elevato di tassi di riferimento esterni usati nel calcolo del tasso debitore, se applicabile, o al valore più elevato di un tasso di riferimento specificato da un'autorità competente o dall'ABE laddove il creditore non si serva di un tasso di riferimento esterno. Il requisito di fornire un esempio illustrativo non si applica a contratti di credito in cui il tasso debitore è fisso per un periodo rilevante iniziale di alcuni anni e può successivamente essere fissato per un ulteriore periodo a seguito di negoziato tra il creditore e il consumatore. Quando i crediti sono composti da diverse parti (ad esempio una parte a tasso fisso e una parte a tasso variabile), le informazioni sono fornite per ciascuna parte del credito e per il totale. |
|
5) |
(Se applicabile) Nei casi in cui la valuta del credito sia diversa dalla valuta nazionale del consumatore o il credito sia indicizzato a una valuta diversa dalla valuta nazionale del consumatore, il creditore include un esempio corredato di cifre che mostrino chiaramente come le variazioni del tasso di cambio possono incidere sull'importo delle rate, utilizzando la formulazione di cui alla parte A . Tale esempio si basa su una svalutazione del 20 % della valuta nazionale del consumatore corredata di un'avvertenza ben visibile da cui risulti che le rate potrebbero aumentare più di quanto ipotizzato in tale esempio. Se è previsto un limite massimo di tale variazione inferiore al 20 % è indicato invece il valore massimo dei pagamenti nella valuta del consumatore ed è omessa l'avvertenza sulla possibilità di ulteriori aumenti. |
|
6) |
Se il creditoè, integralmente o parzialmente, a tasso variabile e si applica altresì il punto 3, l'esempio di cui al medesimo punto 5 è fornito sulla base dell'importo della rata di cui al punto 1. |
|
7 ) |
Qualora la valuta utilizzata per il pagamento delle rate sia differente dalla valuta del credito o qualora l'importo di ogni rata espresso nella valuta nazionale del consumatore dipenda dall'importo corrispondente in una valuta diversa, questa sezione indica la data alla quale è calcolato il tasso di cambio applicabile e il tasso di cambio o la relativa base di calcolo, nonché la frequenza di aggiustamento Se applicabile, è inoltre specificato il nome dell'ente che pubblica il tasso di cambio. |
|
8) |
Qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, il che significa che gli interessi non sono interamente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo totale del credito residuo, è illustrato: come e quando gli interessi differiti saranno versati a credito e quali saranno le conseguenze per il consumatore in termini di debito residuo . |
Sezione «7. Tabella di ammortamento esemplificativa»
|
1) |
Questa sezione è prevista qualora il credito sia a rimborso differito degli interessi, in base al quale gli interessi dovuti non sono integralmente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all’importo totale del credito residuo o qualora il tasso debitore sia fisso per tutta la durata del contratto di credito. Gli Stati membri possono prevedere l'obbligatorietà di una tabella di ammortamento esemplificativa in altri casi. Se il consumatore ha diritto di ricevere una tabella di ammortamento riveduta lo si deve indicare, precisando le condizioni alle quali è soggetto tale diritto del consumatore. |
|
2) |
Gli Stati membri possono richiedere che, qualora il tasso debitore possa variare nel corso del contratto di credito, il creditore indichi il periodo nel quale il tasso debitore iniziale rimarrà invariato. |
|
3) |
La tabella da includere in questa sezione contiene le seguenti colonne: ' piano di rimborso' (per esempio mese 1, mese 2, mese 3) , 'importo della rata', 'interesse da pagare per ciascuna rata' 'altre spese comprese nella rata' (se applicabile), 'capitale rimborsato per ciascuna rata', e 'capitale residuo dopo ciascuna rata'. |
|
4) |
Per il primo anno di rimborso le informazioni vengono fornite per ciascuna rata e alla fine del primo anno per ciascuna delle colonne viene indicato un totale parziale. Per gli anni successivi, il dettaglio può essere indicato su base annuale. Alla fine della tabella è aggiunta una riga per il totale generale, che contiene gli importi totali per ciascuna colonna. Il costo totale del credito pagato dal consumatore (cioè la somma totale della colonna 'importo della rata') è chiaramente messo in evidenza e presentato come tale. |
|
5) |
Nei casi in cui il tasso debitore sia soggetto a revisione e l'importo della rata dopo ciascuna revisione sia ignoto, il creditore può indicare nella tabella di ammortamento un importo della rata identico per l'intera durata del credito. In tal caso, il creditore richiama l'attenzione del consumatore su questo aspetto differenziando visivamente gli importi noti da quelli ipotetici (es. con un carattere tipografico diverso, riquadri o ombreggiature). Inoltre, un testo chiaramente leggibile spiega per quali periodi e per quali motivi gli importi riportati nella tabella possono variare. |
Sezione «8. Obblighi supplementari»
|
1) |
In questa sezione il creditore menziona obblighi quali l' obbligo di assicurare il bene immobile, di acquistare un'assicurazione sulla vita, di far versare lo stipendio su un conto presso il creditore o di acquistare un altro prodotto o servizio. Per ciascun obbligo il creditore specifica nei confronti di chi ed entro quando l'obbligo deve essere soddisfatto. |
|
2) |
Il creditore precisa la durata dell'obbligo, per esempio fino al termine del contratto di credito . Per ciascun obbligo il credito specifica i costi a carico del consumatore non compresi nel TAEG. |
|
3) |
Il creditore indica l'eventuale obbligo per il consumatore di sottoscrivere servizi accessori per ottenere il mutuo alle condizioni indicate e, in caso affermativo, se il consumatore ha l'obbligo di acquistarli dal fornitore preferito del creditore o se può invece acquistarli da un fornitore di sua scelta. Se tale possibilità è subordinata alla condizione che i servizi accessori rispondano a determinate caratteristiche minime, queste ultime sono descritte nella sezione. Se il contratto di credito è offerto in pacchetto con altri prodotti il creditore indica le caratteristiche essenziali di questi prodotti e precisa con chiarezza se il consumatore abbia diritto di risolvere il contratto di credito o i prodotti in pacchetto separatamente, indicando le condizioni e implicazioni di tale opzione e, se applicabile, le eventuali conseguenze che comporta disdire i servizi accessori richiesti in relazione al contratto di credito. |
Sezione «9. Estinzione anticipata»
|
1) |
Il creditore indica a quali condizioni il consumatore può rimborsare anticipatamente il credito o una sua parte. |
|
2) |
Nella sezione relativa alle penali di estinzione il creditore richiama l'attenzione del consumatore su eventuali penali o altri costi derivanti dall'estinzione anticipata a indennizzo del creditore medesimo , precisandone se possibile l'importo. Nei casi in cui l'importo dell' indennizzo dipende da diversi fattori, quali l'importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata, il creditore precisa come l'indennizzo sarà calcolato e ne indica l'importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell' indennizzo in possibili scenari diversi. |
Sezione «10 Opzioni flessibili»
|
1) |
Se applicabile, il creditore illustra la possibilità di trasferimento del credito ad altro creditore o bene immobile e relative condizioni. |
|
2) |
(Se applicabile) Opzioni supplementari: Quando il prodotto contiene una delle opzioni di cui al punto 5, questa sezione deve elencare tali opzioni e spiegare brevemente: le circostanze nelle quali il consumatore può fare ricorso a un'opzione; eventuali condizioni connesse all'opzione; se il fatto che l'opzione faccia parte integrante del credito garantito da ipoteca o garanzia equivalente implica per il consumatore la perdita di una protezione derivante dalla legge o altro tipo di tutela solitamente associata all'opzione; la società che fornisce l'opzione (ove diversa dal creditore). |
|
3) |
Se l'opzione comporta un credito supplementare, questa sezione deve indicare al consumatore: l'importo totale del credito (incluso il credito garantito da ipoteca o garanzia equivalente); se il credito supplementare è garantito o meno; i relativi tassi debitori; se il credito è regolamentato o meno. L'importo del credito supplementare è incluso nella valutazione del merito creditizio iniziale o, in caso contrario, in questa sezione si precisa che la disponibilità di tale credito dipende da un'ulteriore valutazione della capacità di rimborso del consumatore. |
|
4) |
Se l'opzione implica un meccanismo di risparmio, il relativo tasso di interesse deve essere spiegato. |
|
5) |
Le possibili opzioni supplementari sono: 'Pagamenti in eccesso/Pagamenti in difetto' [versamenti superiori o inferiori alla rata ordinaria in base alla struttura di ammortamento]; 'Pagamenti differiti nei giorni festivi' [periodi in cui il consumatore è esentato dai pagamenti]; 'Riprestito' [possibilità che il consumatore prenda nuovamente a prestito fondi già prelevati e rimborsati]; 'Prestito supplementare disponibile senza ulteriore approvazione'; 'Prestito supplementare garantito o non garantito' [conformemente al precedente punto 3]; 'Carta di credito' 'Conto corrente collegato' e 'conto di risparmio collegato'. |
|
6) |
Il creditore può includere altre opzioni da lui offerte con il contratto di mutuo e non menzionate nelle sezioni precedenti |
Sezione «11. Altri diritti del mutuatario»
|
1) |
Il creditore illustra il diritto o i diritti riconosciuti, ad esempio il recesso o il periodo di riflessione e, se applicabili, altri diritti quali la portabilità — surrogazione compresa -, specifica le condizioni alle quali questo/i diritto/i è/sono subordinato/i, la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale/i diritto/i, tra cui l'indirizzo al quale la notifica di recesso deve essere inviata, e le spese corrispondenti (se applicabile). |
|
2) |
Se previsti, il periodo di riflessione o il diritto di recesso del consumatore sono espressamente menzionati. |
|
3) |
In linea con l'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE, quando l'operazione è offerta a distanza il consumatore è informato dell'esistenza o della mancanza del diritto di recesso. |
Sezione «12. Reclami»
|
1) |
La presente sezione indica il punto di contatto interno [nome del servizio competente] e un mezzo di contatto per i reclami [indirizzo geografico] o [numero di telefono] o [persona di contatto]: [estremi] e un indirizzo per la procedura di reclamo sulla pertinente pagina del sito web o fonte di informazione simile. |
|
2) |
È indicato il nome dell'organo esterno per il trattamento e la risoluzione extragiudiziale dei reclami e, qualora il ricorso alla procedura di reclamo interna sia un prerequisito per l'accesso a tale organo, ciò è precisato utilizzando la formulazione di cui alla Parte A. |
|
3) |
Nel caso di contratti di credito in cui il consumatore è residente in un altro Stato membro il creditore fa riferimento all'esistenza di FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/). |
Sezione "13.
Inosservanza degli obblighi previsti dal mutuo:
conseguenze per il mutuatario"
|
1) |
Nei casi in cui l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi del consumatore legati al credito possa avere conseguenze finanziarie o legali per il consumatore, il creditore descrive in questa sezione i diversi casi principali (es.: ritardi di pagamento/inadempimenti, mancato rispetto degli obblighi di cui alla sezione 7 «Obblighi supplementari») e indica dove si possono ottenere ulteriori informazioni . |
|
2) |
Per ciascuno di questi casi, il creditore specifica, in termini chiari e facilmente comprensibili, le sanzioni o le conseguenze nelle quali si può incorrere. Sono sottolineate le conseguenze più gravi. |
|
3) |
Qualora il bene immobile a garanzia del credito possa essere restituito o trasferito al creditore, se il consumatore non rispetta gli obblighi, questa sezione contempla un'avvertenza in tal senso che utilizza la formulazione di cui alla parte A. |
Sezione « 14 . Informazioni supplementari»
|
1) |
In caso di commercializzazione a distanza questa sezione include le clausole sulla legge applicabile al contratto di credito o sul foro competente. |
|
2) |
Il creditore che nel corso della durata del contratto intenda comunicare con il consumatore in una lingua diversa da quella dell'ESIS, lo indica e precisa la lingua di comunicazione. Ciò non pregiudica l'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera g), della direttiva 2002/65/CE. |
|
3) |
Il creditore o l'intermediario del credito dichiara che il consumatore ha diritto a ricevere o, se del caso, a vedersi offrire, una copia della bozza del contratto di credito almeno nel momento in cui è stata fatta un'offerta vincolante per il creditore. |
Sezione « 15. Autorità di vigilanza»
|
1) |
Sono indicate l'autorità o le autorità competenti per la vigilanza della fase precontrattuale della concessione del mutuo. |
ALLEGATO III
Requisiti di conoscenza e competenza minimi
|
1. |
I requisiti di conoscenza e competenza minimi per il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati di cui all'articolo 9 e per le persone coinvolte nella direzione degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 31, paragrafo 2, devono comprendere almeno:
|
|
2. |
Nella definizione dei requisiti di conoscenza e competenza minimi, gli Stati membri possono differenziare tra i livelli e i tipi di requisiti applicabili al personale dei creditori, al personale degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati e ai dirigenti degli intermediari del credito o dei rappresentanti designati. |
|
3. |
Gli Stati membri determinano l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sulla base di:
|
(*) Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/360 |
P7_TA(2013)0342
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (COM(2011)0651 — C7-0360/2011 — 2011/0295(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/36)
Il Parlamento europeo,
|
— |
viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2011)0651) e la proposta modificata della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0421), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0360/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere della Banca centrale europea del 22 marzo 2012 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale del 28 marzo 2012 (2), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per gli affari economici e monetari e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0347/2012), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.
(2) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 64.
P7_TC1-COD(2011)0295
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 596/2014.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/361 |
P7_TA(2013)0343
Modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (COM(2012)0591 — C7-0332/2012 — 2012/0285(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/37)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0591), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0332/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0259/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.
P7_TC1-COD(2012)0285
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune sue disposizioni. |
|
(2) |
Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 2187/2005. |
|
(3) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2187/2005 relativamente alle misure adottate dagli Stati membri che si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. |
|
(4) |
Poiché non è più necessario prevedere competenze di adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2187/2005, la disposizione sul relativo conferimento dovrebbe essere soppressa. |
|
(5) |
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle norme relative alla costruzione di determinati attrezzi. Occorre che tali modifiche rispecchino i cambiamenti delle caratteristiche dell'attività di pesca sotto il profilo della selettività, le nuove conoscenze tecniche sui materiali da costruzione ovvero le variazioni nell'armamento dell'attrezzo in grado di migliorarne la selettività. |
|
(6) |
È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori in vista dell'adozione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2187/2005, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2187/2005 è così modificato:
|
(1) |
all'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora si stabilisca che le misure non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di ritirare o di modificare le misure in questione.»; [Em. 1] |
|
(2) |
l'articolo 28 è soppresso; |
|
(3) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Modifiche delle appendici 1 e 2 dell'allegato II Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis al fine di modificare o integrare le appendici 1 e 2 dell'allegato II adattando le specifiche dell'attrezzo:
|
|
(4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da … (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 2] 3. La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.». (*) Data di entrata in vigore del presente regolamento. " |
|
(4 bis) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 31 bis Valutazione generale e revisione Entro … (**) , la Commissione esamina l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del presente regolamento per garantirne la conformità con il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla politica comune della pesca. (4) [Em. 3] (**) Un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. …/2013 [relativo alla politica comune della pesca] (si veda il documento 2011/0195(COD)). " (4) Regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla politica comune della pesca (GU L …). () »" () Riferimento al documento 2011/0195(COD). |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 157.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013.
(3) Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/364 |
P7_TA(2013)0349
Nomina di Luigi Berlinguer al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Decisione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 che propone la nomina di Luigi Berlinguer al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2013/2161(INS))
(2016/C 093/38)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto l'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visto l'articolo 107 bis del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che Luigi Berlinguer soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 225, secondo comma, TFUE; |
|
1. |
propone che Luigi Berlinguer sia nominato membro del comitato; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al presidente della Corte di giustizia. |
Mercoledì 11 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/365 |
P7_TA(2013)0352
Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 — Aumento delle previsioni delle altre entrate derivanti da ammende e sanzioni — Aumento degli stanziamenti di pagamento
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11693/2013 — C7-0245/2013 — 2013/2056(BUD))
(2016/C 093/39)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), |
|
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013, adottato in via definitiva il 12 dicembre 2012 (2), |
|
— |
viste le dichiarazioni congiunte sui pagamenti per il 2012 e il 2013 firmate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2012, |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
|
— |
vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), |
|
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 sottoposto dalla Commissione il 27 marzo 2013 (COM(2013)0183), |
|
— |
vista la posizione adottata dal Consiglio il 9 luglio 2013 sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 (11693/2013 — C7-0245/2013), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio relative al quadro finanziario pluriennale (5), |
|
— |
vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (6), |
|
— |
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0287/2013), |
|
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 al bilancio generale 2013 propone di aumentare sia le stime delle entrate derivanti da ammende e sanzioni di 290 milioni di EUR sia gli stanziamenti di pagamento di 11,2 miliardi di EUR nelle rubriche 1a, 1b, 2, 3a, 3b e 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di soddisfare il fabbisogno di pagamenti fino alla fine dell'anno onorando gli obblighi derivanti dagli impegni passati e attuali; |
|
B. |
considerando che l'importo totale delle richieste di pagamento in sospeso alla fine del 2012 per la politica di coesione (2007-2013), pari a 16,2 miliardi di EUR, ha dovuto essere riportato al 2013, riducendo di conseguenza il livello di pagamenti disponibile nel bilancio 2013 per coprire il fabbisogno di pagamenti dell'attuale esercizio; |
|
C. |
considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati con una dichiarazione comune nel dicembre 2012 a coprire tutte le richieste di pagamento inevase per il 2012 mediante un bilancio rettificativo in una fase iniziale nel 2013; |
|
D. |
considerando che l'accordo politico conseguito il 27 giugno 2013 al più alto livello politico tra il Parlamento, la Presidenza del Consiglio e la Commissione sul QFP per il periodo 2014-2020 include un impegno politico da parte del Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che gli obblighi dell'Unione per il 2013 siano pienamente rispettati, ad adottare formalmente il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 per 7,3 miliardi di EUR, nonché ad adottare senza indugio un ulteriore progetto di bilancio rettificativo che la Commissione dovrebbe presentare all'inizio dell'autunno onde evitare un eventuale deficit negli stanziamenti di pagamento motivati; |
|
E. |
considerando che il 9 luglio 2013 il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 per un importo di 7,3 miliardi di EUR, che coprirà il restante fabbisogno di pagamenti nelle rubriche 1a, 1b, 2, 3a, 3b e 4; |
|
F. |
considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 3 luglio 2013, collega l'adozione da parte del Consiglio del successivo progetto di bilancio rettificativo all'inizio dell'autunno con l'adozione del regolamento sul QFP o del bilancio 2014; |
|
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 quale proposto dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo, la quale è coerente con l'accordo politico raggiunto durante i negoziati sul QFP 2014-2020; |
|
2. |
comprende che l'aumento globale di 11,2 miliardi di EUR è stato originariamente proposto dalla Commissione a questo livello al fine di non mettere alla prova i massimali di pagamento del QFP per il 2013 ed evitare quindi una revisione dell'attuale QFP; esprime tuttavia il timore che esso non sia sufficiente a coprire tutte le richieste di pagamento presentate fino alla fine del 2013; ribadisce, in particolare, che la maggior parte delle fatture a titolo della rubrica 1b sono tradizionalmente presentate dagli Stati membri verso la fine di ciascun esercizio finanziario allo scopo di evitare eventuali disimpegni grazie all'applicazione delle regole n+2 e n+3; |
|
3. |
sottolinea il fatto che le dichiarazioni comuni del dicembre 2012 erano parte integrante dell'accordo sul bilancio 2013 e rappresentano un impegno formale da parte delle tre istituzioni, che deve essere pienamente rispettato quale segno di rispetto reciproco e cooperazione leale; prende atto tuttavia dei vincoli finanziari cui sono soggetti gli Stati membri ed acconsente pertanto a che il fabbisogno di pagamenti in sospeso fino alla fine del 2013 (11,2 miliardi di EUR secondo le stime della Commissione) sia coperto in due fasi successive; |
|
4. |
ricorda al Consiglio l'impegno formale assunto nell'ambito dell'accordo politico sul QFP 2014-2020 su esplicita richiesta del Parlamento al fine di garantire anche la copertura della seconda tranche di pagamenti in sospeso che consentirà di risolvere la questione dei pagamenti prima dell'inizio del periodo del nuovo QFP; esorta la Commissione a presentare all'inizio dell'autunno un ulteriore progetto di bilancio rettificativo dedicato esclusivamente a tale questione; |
|
5. |
ribadisce la propria posizione espressa nella risoluzione del 3 luglio 2013 sull'accordo politico sul QFP 2014-2020, secondo la quale il Parlamento non darà il proprio consenso al regolamento sul QFP o non adotterà il bilancio 2014 fintantoché il nuovo bilancio rettificativo, che copre il restante disavanzo nei pagamenti 2013 quale indicato dalla Commissione, non sia stato integralmente adottato dal Consiglio; |
|
6. |
ritiene che l'importo di 11,2 miliardi di EUR rappresenti il minimo indispensabile per coprire il reale fabbisogno fino alla fine del 2013; invita le tre istituzioni a presentare una soluzione concreta e vincolante, qualora i rafforzamenti proposti nelle due tranche del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dovessero rivelarsi insufficienti e non fossero in grado di impedire del tutto il differimento di pagamenti al prossimo QFP; |
|
7. |
reputa che la Commissione sia l'unica istituzione in grado di fornire all'autorità di bilancio dati precisi sul fabbisogno di pagamenti previsto sulla base delle dichiarazioni degli Stati membri dall'esercizio n e delle loro stime per l'esercizio n+1; sottolinea che il Consiglio non dispone di alcuna base oggettiva per contestare le cifre presentate dalla Commissione, che sono basate sull'aggregazione dei dati dei 27 Stati membri; ricorda che ciascuno Stato membro è l'unico responsabile dei propri dati, che costituiscono quindi le sole cifre che può contestare; |
|
8. |
ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 ridurrà la quota del contributo RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione e pertanto compenserà in parte il loro contributo al bilancio rettificativo n. 2/2013; sottolinea pertanto il fatto che i due dossier seguono lo stesso calendario comune per l'adozione, in quanto sono strettamente correlati da un punto di vista politico; |
|
9. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013; |
|
10. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 2/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(5) Testi approvati, P7_TA(2013)0078.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0304.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/367 |
P7_TA(2013)0353
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 — Eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11694/2013 — C7-0246/2013 — 2013/2070(BUD))
(2016/C 093/40)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 18, |
|
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 (2), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
|
— |
vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), |
|
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 adottato dalla Commissione il 15 aprile 2013 (COM(2013)0224), |
|
— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 adottata dal Consiglio il 9 luglio 2013 (11694/2013 — C7-0246/2013), |
|
— |
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0284/2013), |
|
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 è inteso a iscrivere nel bilancio 2013 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012, pari a 1 023,3 milioni di EUR; |
|
B. |
considerando che le componenti principali di tale eccedenza sono una sottoesecuzione delle spese pari a 244,3 milioni di EUR, un risultato positivo sul versante delle entrate pari a oltre 719,1 milioni di EUR e una differenza di cambio positiva pari a 59,9 milioni di EUR; |
|
C. |
considerando che sul versante delle entrate l'aumento deriva principalmente da rimborsi e contributi connessi agli accordi e ai programmi dell'Unione europea (350 milioni di EUR), da un aumento delle risorse proprie effettivamente raccolte rispetto a quelle iscritte in bilancio (231 milioni di EUR) e da ammende e interessi di mora (159 milioni di EUR); |
|
D. |
considerando che la sottoesecuzione delle spese ammonta a 244 milioni di EUR, di cui 168 milioni di EUR a fronte degli stanziamenti di bilancio 2012 e 76 milioni di EUR a fronte dei riporti dal 2011; |
|
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 che è inteso esclusivamente a iscrivere nel bilancio 2013 l'eccedenza derivante dall'esecuzione dell'esercizio 2012, pari a 1 023,3 milioni di EUR, in conformità dell'articolo 18 del regolamento finanziario e della relativa posizione del Consiglio; |
|
2. |
ricorda che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo ridurrà la quota del contributo RNL degli Stati membri al bilancio dell'Unione e pertanto compenserà in parte il loro contributo al finanziamento del bilancio rettificativo n. 2/2013; sottolinea quindi che i due dossier seguono un calendario di adozione comune, in quanto sono strettamente collegati dal punto di vista politico; |
|
3. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013; |
|
4. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/368 |
P7_TA(2013)0355
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Slovenia, Croazia e Austria nell'autunno 2012
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2013)0259 — C7-0116/2013 — 2013/2085(BUD))
(2016/C 093/41)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0259 — C7-0116/2013), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26, |
|
— |
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2), |
|
— |
vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, sul Fondo di solidarietà, |
|
— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0283/2013), |
|
1. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/714/UE.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/369 |
P7_TA(2013)0356
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 — Mobilitazione del Fondo di solidarietà in seguito alle inondazioni del 2012 in Slovenia, Croazia e Austria
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11697/2013 — C7-0248/2013 — 2013/2086(BUD))
(2016/C 093/42)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), |
|
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 (2), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), e in particolare il punto 26, |
|
— |
vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2013 recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (4), |
|
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 adottato dalla Commissione il 2 maggio 2013 (COM(2013)0258), |
|
— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 adottata dal Consiglio il 15 luglio 2013 (11697/2013 — C7-0248/2013), |
|
— |
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0286/2013), |
|
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 si riferisce alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 14 607 942 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento in relazione alle piogge intense e alle conseguenti gravi inondazioni che hanno colpito la Slovenia, la Croazia e l'Austria nell'autunno del 2012; |
|
B. |
considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 è di iscrivere ufficialmente tale adeguamento nel bilancio 2013; |
|
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo; |
|
2. |
sottolinea l'urgenza di sbloccare l'assistenza finanziaria del FSUE destinata ai paesi colpiti da questa calamità naturale; deplora che il Consiglio abbia ancora una volta rifiutato di abbreviare per motivi di urgenza, come esplicitamente previsto dall'articolo 4 del protocollo n. 1 del trattato, il termine di otto settimane per l'informazione dei parlamenti nazionali, prima di adottare la sua posizione su questo bilancio rettificativo; |
|
3. |
accoglie favorevolmente la posizione del Consiglio che conferma la proposta della Commissione senza modifiche, garantendo in tal modo che il bilancio rettificativo n. 5/2013 sia coperto mediante nuovi stanziamenti; sottolinea il fatto che la carenza di stanziamenti di pagamento per il 2013, che è stata all'origine della presentazione del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013, ha escluso a priori che le risorse per il bilancio rettificativo n. 5/2013 potessero essere fornite mediante riassegnazione; |
|
4. |
approva pertanto la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013; |
|
5. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 14.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/371 |
P7_TA(2013)0357
Direttiva sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012)0595 — C7-0337/2012 — 2012/0288(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/43)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0595), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 192, paragrafo 1 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0337/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 (1), |
|
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il trasporto e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0279/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
P7_TC1-COD(2012)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 114 nonché con l'articolo 1, paragrafi da 2 a 9, e con l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. Altri metodi disponibili per conseguire tale obiettivo consistono nel ridurre il consumo energetico, che è necessario poiché, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante relativo a una determinata percentuale di energia da fonti rinnovabili, e nell'utilizzare energia elettrica da fonti di rinnovabili. [Em. 123] |
|
(2) |
In considerazione degli obiettivi dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, l'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce che i fornitori di carburante riducano di almeno il 6 % entro il 31 dicembre 2020 le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia («intensità delle emissioni di gas a effetto serra») prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei di biocarburanti con emissioni di gas a effetto serra pari a zero o ridotte e di altri combustibili derivati da gas di scarico inevitabilmente prodotti grazie alla cattura e all'utilizzo del carbonio per i trasporti è uno dei fra i metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti. [Em. 2] |
|
(3) |
L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti. |
|
(3 bis) |
Sebbene le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE utilizzino i termini «biocarburanti e bioliquidi», le loro disposizioni, compresi i criteri di sostenibilità pertinenti, si applicano a tutti i combustibili rinnovabili definiti in tali direttive. [Em. 4] |
|
(4) |
Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. [Em. 124] |
|
(4 bis) |
L'articolo 19, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE impongono l'adozione di apposite misure per far fronte all'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto nel contempo della necessità di proteggere gli investimenti già effettuati. [Em. 126] |
|
(5) |
In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano sono significative e che possano annullare annulleranno , in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché i biocarburanti di origine agricola hanno ottenuto notevoli sovvenzioni pubbliche (10 miliardi di EUR l'anno) e, di conseguenza, probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Inoltre, la produzione di biocarburanti a partire dalle colture alimentari contribuisce alla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e potrebbe avere importanti ripercussioni sociali negative sui mezzi di sussistenza delle comunità locali che vivono in condizioni di povertà nei paesi al di fuori dell'Unione e sulla loro capacità di esercitare i diritti umani, compreso il diritto all'alimentazione o all'accesso alla terra. Al fine di ridurre emissioni e ripercussioni sociali negative nonché di mitigare tali effetti negativi sulla sicurezza alimentare , è opportuno distinguere tra concentrarsi, in particolare, sulla riduzione dell'uso previsto di biocarburanti ottenuti a partire da colture che sfruttano superfici agricole nonché tenere conto delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni al momento di calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che devono essere realizzate in virtù dei criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE. Inoltre, per trovare soluzioni di medio e lungo termine, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee sul cambiamento della destinazione dei terreni sia diretto che indiretto . [Em. 8] |
|
(6) |
È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10 % fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra. |
|
(6 bis) |
Al fine di garantire l'efficienza delle misure incentivanti, specialmente quelle finalizzate a promuovere i biocarburanti avanzati, è essenziale che le politiche e i meccanismi di sostegno definiti dagli Stati membri assicurino l'individuazione, l'autenticazione e il controllo qualità dei volumi di biocarburanti allo scopo di impedire le indicazioni fraudolente o ingannevoli relative all'origine del biocarburante, nonché di dissuadere dal presentare dichiarazioni multiple relative ai volumi di biocarburanti nell'ambito di due o più sistemi nazionali o sistemi di riconoscimento internazionali. [Em. 11] |
|
(6 ter) |
Sebbene i biocarburanti e i bioliquidi prodotti da rifiuti e residui possano condurre a una forte riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo un impatto negativo ridotto a livello ambientale, sociale ed economico, è opportuno effettuare un'ulteriore valutazione della loro disponibilità, dei benefici e dei rischi, anche per la definizione della politica post 2020. Al contempo, sono necessarie maggiori informazioni sui benefici in termini di sicurezza energetica sia dei biocarburanti convenzionali sia di quelli avanzati, in particolare in merito all'utilizzo diretto o indiretto dei combustibili fossili per la loro produzione. È opportuno incaricare la Commissione di presentare una relazione e, ove opportuno, avanzare proposte in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe prendere in considerazione il costo di opportunità a livello ambientale, sociale ed economico dell'utilizzo delle materie prime per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi, onde assicurare che tutti gli effetti positivi e negativi siano trattati nella relazione. [Em. 12] |
|
(6 quater) |
È opportuno che in tutti gli Stati membri siano disponibili biocarburanti convenzionali e avanzati di qualità uniforme ed elevata. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo è opportuno che la Commissione conferisca urgentemente al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) il chiaro mandato di redigere norme tecniche di rendimento per i biocarburanti avanzati e le miscele finali di carburanti nonché, ove necessario, di rivedere le norme in materia di biocarburanti convenzionali onde garantire che la qualità del carburante finale non riduca le prestazioni in termini di emissioni di CO2 o il rendimento complessivo dei veicoli. [Em. 13] |
|
(7) |
Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti o che non abbiano un impatto ambientale tale da compromettere gli ecosistemi locali sottraendo terra e acqua alle coltivazioni a fini alimentari . [Em. 129] |
|
(7 bis) |
È opportuno aumentare la coerenza tra la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/28/CE e la legislazione in altri settori strategici dell'Unione al fine di sfruttare le sinergie e accrescere la certezza giuridica. È opportuno armonizzare le definizioni di rifiuti e residui ai fini della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE con quelle indicate dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) . È opportuno che i flussi di rifiuti e residui elencati nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/28/CE siano meglio individuati mediante i codici dei rifiuti nel catalogo europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE (6) , allo scopo di agevolare l'applicazione di dette direttive da parte delle autorità competenti negli Stati membri. È opportuno che la promozione dei biocarburanti e dei bioliquidi a norma della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE sia coerente con gli obiettivi e i fini della direttiva 2008/98/CE. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di compiere progressi verso una società del riciclaggio è opportuno dare piena attuazione alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE. A tal fine è opportuno che l'utilizzo di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti e bioliquidi sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti dagli Stati membri a norma del capo V della direttiva 2008/98/CE. È opportuno che l'applicazione della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE non comprometta la piena attuazione della direttiva 2008/98/CE. [Em. 16] |
|
(8) |
È opportuno aumentare a decorrere dal 1oluglio 2014 la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 2009/28/CE. |
|
(8 bis) |
All'atto di promuovere lo sviluppo del mercato dei vettori energetici e dei carburanti da fonti rinnovabili è opportuno tener conto, oltre che dei loro effetti sul clima, anche delle conseguenze sulle opportunità in materia di sviluppo regionale e locale e sull'occupazione. La produzione di biocarburanti di seconda generazione e avanzati ha un potenziale occupazionale e di crescita, in particolare nelle zone rurali. L'autosufficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento delle regioni dell'Unione sono ulteriori obiettivi nell'ambito dello sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili e dei combustibili. [Em. 17] |
|
(9) |
Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire dalle colture alimentari di cui alla parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011. |
|
(10) |
Il limite del 5 % 6 % stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE, non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10 %. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti. [Em. 183] |
|
(10 bis) |
È opportuno fornire incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È altresì opportuno incoraggiare l'introduzione di misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti. [Em. 133] |
|
(11) |
È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero. |
|
(11 bis) |
Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riorientare le loro risorse finanziarie oggi destinate all'ottenimento, del tutto o in parte, della loro quota di energia dai biocarburanti prodotti a base di cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose o altri tipi di colture energetiche coltivate su terreni, verso l'incremento delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica, solare, del moto ondoso e geotermica, che si sono dimostrate rinnovabili e sostenibili. [Em. 22] |
|
(11 ter) |
I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione costituiscono i principali strumenti impiegati dagli operatori economici per dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, vi è una mancanza di criteri ai quali detti sistemi sono tenuti a conformarsi al fine di essere riconosciuti. È pertanto opportuno definire norme più chiare. Dovrebbero essere considerati conformi alla presente direttiva soltanto i sistemi che prevedono meccanismi efficaci volti a garantire l'indipendenza e l'affidabilità dei controlli nonché il coinvolgimento delle comunità locali e autoctone. Detti sistemi dovrebbero inoltre prevedere norme chiare e rigorose sull'esclusione di partite di biocarburanti e bioliquidi dal sistema in caso di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa. Al fine di monitorare e garantire l'effettivo funzionamento dei sistemi, è opportuno che la Commissione possa avere accesso a tutti i documenti pertinenti che danno adito a timori circa pratiche scorrette e divulgarli. [Em. 23] |
|
(11 quater) |
La direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE non contengono alcuna disposizione relativa alla procedura di riconoscimento di detti sistemi volontari e non sono dunque efficaci nel garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e la loro trasparenza. È pertanto opportuno che la Commissione definisca requisiti minimi obbligatori per i sistemi che si ritiene conferiscano presunzione di conformità ai criteri di sostenibilità. [Em. 24] |
|
(11 quinquies) |
La destinazione dei terreni per la coltivazione di biocarburanti non dovrebbe comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. È opportuno pertanto introdurre misure speciali per la protezione dei terreni delle comunità indigene. [Em. 25] |
|
(11 sexies) |
Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE prevedono trattamenti differenti per le materie prime a seconda della loro classificazione come rifiuti, residui o prodotti secondari. Tuttavia l'attuale mancanza di definizioni per dette categorie rappresenta una fonte d'incertezza che potrebbe ostacolare la corretta attuazione e osservanza. Dovrebbe pertanto essere redatto un elenco indicativo delle materie prime rientranti nelle diverse categorie. [Em. 27] |
|
(12) |
È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato dalle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato. |
|
(13) |
L'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati come misura provvisoria per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Tali disposizioni non risultano più adeguate nella loro forma attuale e devono essere integrate nell'approccio stabilito dalla presente direttiva, al fine di garantire la coerenza delle azioni generali intese a ridurre al minimo le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. |
|
(14) |
È opportuno adeguare le regole onde utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione. Mentre ai paesi terzi è consentito l'uso di valori standard, i produttori dell'UE sono obbligati a utilizzare valori reali qualora essi siano superiori ai valori standard o qualora gli Stati membri non abbiano presentato una relazione, aumentando così i loro oneri amministrativi. Di conseguenza, è opportuno semplificare le norme attuali affinché l'uso di valori standard non sia limitato alle zone dell'Unione comprese negli elenchi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. |
|
(14 bis) |
Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo gli effetti negativi associati al cambiamento della destinazione dei terreni, è opportuno promuovere l'elettricità da fonti rinnovabili, il cambiamento modale, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è opportuno pertanto che gli Stati membri s'impegnino al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e la diffusione dell'elettricità da fonti rinnovabili nei sistemi di trasporto. [Em. 29 e 139] |
|
(15) |
Poiché Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire dovrebbero garantire un mercato unico per i carburanti destinati ai al settore dei trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali nonché assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti per l'uso , oltre a evitare gli effetti negativi sulla sicurezza alimentare e sui diritti di sfruttamento del suolo in relazione alla produzione e all'utilizzo di tali carburanti, . Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 30] |
|
(16) |
A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre allineare all'articolo 290 di tale trattato i poteri conferiti alla Commissione dalle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE. |
|
(17) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
|
(18) |
Per consentire l'adeguamento della direttiva 98/70/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al meccanismo per monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ai principi metodologici e ai valori necessari per determinare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti, ai criteri e ai dati geografici per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo e la notifica delle emissioni di gas a effetto serra prodotti nel ciclo di vita, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, al livello di additivi metallici autorizzato nei carburanti, ai metodi analitici autorizzati in relazione alle specifiche dei carburanti e alla deroga concernente la pressione del vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo. |
|
(19) |
Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione all'elenco delle materie prime da cui ricavare biocarburante che sono contabilizzate più volte per il conseguimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto energetico dei biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e alle zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi e ai valori metodologici necessari per valutare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi. |
|
(20) |
È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto, il che potrebbe includere l'introduzione nel sistema di sostenibilità di fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a partire dal 1o gennaio 2021. |
|
(21) |
È di particolare importanza che, nel rispetto della presente direttiva, durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
(22) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
|
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE è così modificata:
|
-1. |
all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti: «9 bis. “materie cellulosiche di origine non alimentare”: le colture energetiche non alimentari coltivate su terreni ai fini della produzione di bioenergia, quali il miscanthus, altri tipi di erba a scopi energetici, talune varietà di sorgo e la canapa industriale, con esclusione delle specie a elevato tenore di lignina come gli alberi; [Em. 34] 9 ter. “materie ligno-cellulosiche di origine non alimentare”: le colture energetiche legnose coltivate su terreni, come bosco ceduo a rotazione rapida o coltivazioni forestali a rotazione rapida; [Em. 35] 9 quater. “cambiamento diretto della destinazione dei terreni”: il passaggio in termini di destinazione dei terreni da una all'altra delle sei categorie IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, seminativi, pascoli, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno) con l'aggiunta di una settima categoria per le colture perenni, tra cui rientrano in particolare le colture pluriennali il cui peduncolo non è raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio; [Em. 36] 9 quinquies. “carburanti liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica”: i carburanti gassosi o liquidi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e utilizzati nei trasporti.» [Em. 37] |
|
-1 bis. |
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l'immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino alla fine del 2018 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all'appropriato uso delle diverse miscele della benzina direttamente alla stazione di rifornimento. In questo contesto, in tutte le stazioni di rifornimento dell'Unione si osservano le raccomandazioni specifiche EN228: 2012.» [Em. 38] |
|
-1 ter. |
all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Ove la percentuale di miscela FAME nel diesel superi il 7 % del volume, gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore FAME direttamente alla stazione di rifornimento.» [Em. 39] |
|
1. |
l'articolo 7 bis è così modificato:
|
|
2. |
l'articolo 7 ter è così modificato:
|
|
2 bis. |
l'articolo 7 ter è così modificato:
|
|
3. |
l'articolo 7 quinquies è così modificato:
|
|
4. |
l'articolo 8 è così modificato:
|
|
5. |
all'articolo 8 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito alla revisione del limite del tenore di MMT del carburante specificato al paragrafo 2. Tale revisione deve essere effettuata sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi.». |
|
5 bis. |
all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: « 2 bis. La Commissione mantiene sotto esame il rendimento dei biocarburanti in tutte le condizioni stagionali presenti nell'Unione per garantire che la qualità dei biocarburanti utilizzati nei veicoli non provochi un deterioramento delle prestazioni relative alle emissioni inquinanti, al CO2 o ai veicoli in generale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, ove opportuno, riguardo all'adeguamento dell'allegato I e II della presente direttiva ai progressi tecnici e scientifici, per introdurre parametri, limiti di prova e metodi di prova specifici.». [Em. 66] |
|
6. |
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dei metodi analitici di cui agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e scientifici.». |
|
7. |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il poteredi adottare atti delegati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 3. La delega dei potere di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7 5, 7 e 8 bis , dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.». [Em. 149] |
|
8. |
All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso. |
|
9. |
Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche alla direttiva 2009/28/CE
La direttiva 2009/28/CE è così modificata:
|
1. |
all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
(**) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).» " |
|
2. |
l'articolo 3 è così modificato:
|
|
2 bis. |
all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo: «3 bis. Ciascuno Stato membro pubblica e trasmette alla Commissione, entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], un documento previsionale contenente le misure supplementari che intende adottare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis.» [Em. 154] |
|
3. |
All'articolo 5, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b), in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III.». |
|
4. |
All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso . |
|
4 bis. |
all’articolo 15, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, da parte di uno Stato membro. I trasferimenti di garanzie d’origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell’articolo 5.». [Em. 88] |
|
5. |
L'articolo 17 è così modificato:
|
|
6. |
l'articolo 18 è modificato come segue:
|
|
7. |
L'articolo 19 è così modificato:
|
|
8. |
L'articolo 21 è soppresso. |
|
9. |
All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII.». |
|
9 bis. |
all’articolo 23 è inserito il paragrafo seguente: «8 bis. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta una relazione sugli impatti ambientali ed economici, positivi e negativi, dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, prodotti secondari e materie prime che non utilizzano terreni. Gli impatti ambientali esaminati includono in particolare le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità, le risorse idriche e la fertilità dei terreni. Si terrà conto dei benefici potenziali o annullati di queste materie prime per altri usi, come la fabbricazione di prodotti. Gli impatti economici da esaminare includono i costi di produzione, i costi di opportunità legati all'utilizzo di queste materie prime per altri scopi, nonché gli utili sugli investimenti in energia ottenuti mediante l'impiego di dette materie prime per la produzione di biocarburanti e bioliquidi avanzati, durante tutto il ciclo di vita.». [Em. 109] |
|
10. |
All'articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso. |
|
11. |
È inserito l'articoloseguente: «Articolo 25 ter Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi 1, 5, 6 e 7, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva]. 3. La delega dei poteri di cui di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e dell'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.». |
|
12. |
Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva. |
Articolo 3
Revisione
Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1o gennaio 2021e.
La relazione comprende una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2009/28/CE. Comprende inoltre una valutazione della disponibilità di tali biocarburanti e del relativo impatto ambientale, economico e sociale. Valuta altresì l'impatto della produzione di biocarburanti in termini di disponibilità della risorsa legno e sui settori che utilizzano la biomassa.
Ove opportuno, la relazione è corredata da una proposta legislativa per stabilire adeguati criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari.
Gli investitori tengono conto del fatto che le tecnologie di produzione dei biocarburanti sono ancora in fase di sviluppo e che, in una fase successiva, potrebbero essere adottate ulteriori misure tese a mitigarne gli impatti negativi. [Em. 111]
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 198 del 10.7.2013, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013.
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(5) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(6) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO I
Gli allegati alla direttiva 98/70/CE sono così modificati:
|
(1) |
all'allegato IV, parte C è così modificato:
|
|
(2) |
È aggiunto l'allegato seguente: «Allegato V
(1) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02)." |
ALLEGATO II
Gli allegati alla direttiva 2009/28/CE sono così modificati:
|
(1) |
nell'allegato V, la parte C è così modificata:
|
|
(2) |
È aggiunto il seguente allegato VIII: « Allegato VIII
(1) Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02)." [Em. 164] |
|
(3) |
È aggiunto il seguente allegato: «Allegato IX
(*) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).»." [Em. 186] |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/395 |
P7_TA(2013)0358
Misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (COM(2012)0413 — C7-0202/2012 — 2012/0201(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/44)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0413), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0202/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 (1), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0242/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.
P7_TC1-COD(2012)0201
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(-1) |
Sulla base delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati dell'attuazione dei piani di gestione per l'anguilla e, se necessario, proporre con urgenza opportune misure per conseguire con probabilità elevate l'obiettivo della ricostituzione dello stock di anguilla europea. [Em. 1] |
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento. |
|
(2) |
Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1100/2007. [Em. 2] |
|
(3) |
Al fine di applicare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire misure volte a contrastare il calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori, basati sui più recenti pareri scientifici e sulle ultime raccomandazioni scientifiche, la Commissione svolga adeguate consultazioni, in particolare a livello di esperti, in modo da disporre di informazioni oggettive, esatte, complete e aggiornate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 3] |
|
(4) |
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. [vd. Em. 3] |
|
(5) |
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 4] |
|
(6) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1100/2007 riguardanti l'approvazione dei piani di gestione per l'anguilla da parte della Commissione sulla base di dati tecnici e scientifici delle migliori e più recenti informazioni tecniche e scientifiche disponibili , devono essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). [Em. 5] |
|
(6 bis) |
Il CIEM dovrebbe fornire un nuovo parere più completo sullo stato degli stock di anguilla nel 2013. Nell'elaborare tale parere, il CIEM dovrebbe esaminare tutte le cause della diminuzione degli stock di anguilla, anche per quanto concerne le zone di riproduzione. Qualora il CIEM confermi che lo stato dello stock di anguilla rimane critico, la Commissione dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a un nuovo regolamento sulla ricostituzione dello stock di anguilla europea. Detto regolamento dovrebbe altresì contemplare soluzioni a lungo termine, tra cui mezzi che consentano di sbloccare le rotte migratorie. [Em. 6] |
|
(7) |
A causa della trasmissione tardiva delle pertinenti informazioni da parte di alcuni Stati membri, la Commissione non sarà in grado di riferire entro il 1o luglio 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all'evoluzione dei prezzi di mercato. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2012 il termine per tale comunicazione. |
|
(7 bis) |
È importante che la Commissione sanzioni gli Stati membri che non hanno trasmesso o analizzato tutti i dati a loro disposizione per consentire la redazione di un inventario esaustivo e scientificamente valido della situazione dell'anguilla europea. [Em. 7] |
|
(8) |
La disposizione del regolamento (CE) n. 1100/2007 relativo al potere di adottare misure alternative per conseguire gli obiettivi di migrazione conferisce al Consiglio il potere di modificare tale elemento non essenziale di detto regolamento. Poiché tale procedura decisionale non è più ammessa dal TFUE, occorre sopprimere detta disposizione. |
|
(9) |
La decisione 2008/292/CE della Commissione (5) ha stabilito che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007. L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento è perciò diventato obsoleto e dovrebbe essere soppresso. |
|
(10) |
La decisione 2009/310/CE della Commissione (6) ha approvato le richieste di esonero dall'obbligo di elaborare un piano di gestione per l'anguilla presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia. Non vi sono richieste in sospeso di esonero da tale obbligo. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2007 è perciò diventato obsoleto e dovrebbe essere soppresso. |
|
(11) |
Occorre pertanto modificare di coseguenza il regolamento (CE) n. 1100/2007, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1100/2007 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; |
|
1 bis) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri individuano e definiscono i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l'anguilla europea (“bacini fluviali dell'anguilla”) e che possono comprendere acque marittime.»; [Em. 9] |
|
1 ter) |
all'articolo 2, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Nel piano di gestione per l'anguilla ciascuno Stato membro attua il più rapidamente possibile misure adeguate per ridurre la mortalità delle anguille causata da fattori esterni alla pesca, comprese turbine idroelettriche e pompe. Ulteriori misure sono adottate laddove sia necessario per ridurre la mortalità causata da altri fattori, nell'ottica di conseguire gli obiettivi del piano.»; [Em. 10] |
|
2) |
l'articolo 3 è soppresso; |
|
3) |
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I piani di gestione per l'anguilla sono approvati dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 2.»; |
|
3 bis) |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Uno Stato membro che abbia sottoposto entro il 31 dicembre 2008 all'approvazione della Commissione un piano di gestione per l'anguilla che la Commissione non può approvare conformemente al paragrafo 1, o che non soddisfi i requisiti in materia di relazioni e di valutazione di cui all'articolo 9, riduce lo sforzo di pesca almeno del 50 % rispetto allo sforzo medio attuato tra il 2004 e il 2006 oppure riduce lo sforzo di pesca per garantire una diminuzione delle catture dell'anguilla almeno del 50 % rispetto alla media delle catture tra il 2004 e il 2006, abbreviando la stagione di pesca delle anguille o ricorrendo ad altre misure. Tale riduzione si applica entro tre mesi dalla decisione di non approvare il piano o entro tre mesi dalla data di mancato rispetto del termine per la presentazione delle relazioni.»; [Em. 11] |
|
3 ter) |
all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. A partire dal 1o gennaio 2014, tutti i piani di gestione per l'anguilla sono rivisti e aggiornati ogni due anni, tenendo conto dei più recenti pareri scientifici.»; [Em. 12] |
|
4) |
all'articolo 7, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. In caso di calo significativo dei prezzi medi di mercato delle anguille utilizzate per il ripopolamento rispetto a quelli delle anguille utilizzate per altri scopi, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione. La Commissione, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 12 bis per far fronte alla situazione, può ridurre temporaneamente le percentuali di anguille utilizzate per il ripopolamento di cui al paragrafo 2 , qualora il piano di gestione per l'anguilla sia conforme all'articolo 2, paragrafo 4 . 7. Entro il 31 dicembre 2012 2013 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta le misure concernenti il ripopolamento, anche con riguardo all tenendo conto dei più recenti pareri scientifici sulle condizioni in cui è probabile che il ripopolamento contribuisca all'aumento della biomassa dello stock di riproduzione. In tale relazione, la Commissione riesamina l 'evoluzione dei prezzi di mercato.»; [Em. 13] |
|
4 bis) |
all'articolo 7, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Il ripopolamento è considerato una misura di conservazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. … [FEAMP], purché:
|
|
5) |
all' l' articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso è sostituito dal seguente ; :< «Articolo 9 Relazioni e valutazione 1. Gli Stati membri raccolgono dati di ricerca al fine di quantificare l'impatto sullo stock di anguilla delle misure adottate, trovare misure di mitigazione e raccomandare obiettivi di gestione. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione, inizialmente ogni tre anni — la prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2012 — e mettono le informazioni a disposizione degli organismi scientifici designati. Dopodiché, la frequenza delle relazioni aumenta a una ogni due anni. Le relazioni delineano il monitoraggio, l'attuazione, l'efficacia e i risultati e forniscono, in particolare, le migliori stime disponibili dei seguenti elementi:
2. Entro il 31 ottobre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione comprendente una valutazione statistica e scientifica sui risultati dell'applicazione dei piani di gestione per l'anguilla, unitamente a un parere del CSTEP. Sulla base dei risultati di tale relazione, la Commissione può presentare proposte volte a estendere l'ambito di applicazione del regolamento ai fattori di mortalità dell'anguilla diversi dalla pesca. 3. Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta una valutazione del commercio unionale e internazionale delle anguille europee, concentrandosi in particolare sulla conformità dell'Unione agli obblighi imposti dalla CITES, nonché una stima del commercio illegale delle anguille europee negli Stati membri. Tale relazione individua le incoerenze tra le diverse serie di dati disponibili e suggerisce misure per migliorare il monitoraggio del commercio, inclusa una modifica dei codici doganali esistenti per consentire un monitoraggio più efficace.»; [Em. 15] |
|
5 bis) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Misure di follow-up Tenuto conto delle conclusioni delle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, così come di qualsiasi nuovo e più completo parere fornito dal CIEM in merito allo stato dello stock di anguilla europea nel 2013, la Commissione presenta entro il 31 marzo 2014 una nuova proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio, con l'obiettivo di conseguire, con probabilità elevate, la ricostituzione dello stock di anguilla europea. In tale contesto la Commissione può valutare come estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alla mortalità causata da fattori diversi dalla pesca.»; [Em. 16] |
|
6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potereIl potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo indeterminato di tre anni a decorrere da … (*) La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 17] 3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 12 ter Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (**) 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*) Data di entrata in vigore del presente regolamento. " (**) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013.
(3) Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(5) Decisione 2008/292/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14).
(6) Decisione 2009/310/CE della Commissione, del 2 aprile 2009, recante approvazione delle richieste di esonero presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia con riguardo all’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 23).
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/401 |
P7_TA(2013)0359
Codice doganale dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (COM(2012)0064 — C7-0045/2012 — 2012/0027(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2016/C 093/45)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0064), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, paragrafo 114, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0045/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2), |
|
— |
vista la lettera in data 12 luglio 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0006/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2012)0027
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 952/2013.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/402 |
P7_TA(2013)0360
Informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (COM(2011)0855 — C7-0468/2011 — 2011/0416(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/46)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0855), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0468/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0179/2012), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 149.
P7_TC1-COD(2011)0416
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1318/2013.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/403 |
P7_TA(2013)0361
Modifica delle direttive sulla sicurezza alimentare per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (COM(2012)0150 — C7-0089/2012 — 2012/0075(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/47)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0150), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0089/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0045/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 143.
P7_TC1-COD(2012)0075
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (EU) n. …/2013 recante modifica delle direttive 1999/4/CE e 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE del Consiglio per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1021/2013.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/404 |
P7_TA(2013)0362
Accordo tra l’UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’UE ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (05674/2013 — C7-0110/2013 — 2012/0271(NLE))
(Approvazione)
(2016/C 093/48)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (05674/2013), |
|
— |
visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (14203/2012), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0110/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0266/2013), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde. |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/405 |
P7_TA(2013)0363
Accordo tra l’UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (14546/2012 — C7-0109/2013 — 2012/0268(NLE))
(Approvazione)
(2016/C 093/49)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (14546/2012), |
|
— |
visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (14759/2012), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0109/2013), |
|
— |
visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0267/2013), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde. |
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/406 |
P7_TA(2013)0354
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 — Personale dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) — Personale dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) — Personale della Corte di giustizia dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e sezione IV — Corte di giustizia (11696/2013 — C7-0247/2013 — 2013/2084(BUD))
(2016/C 093/50)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l'articolo 41, |
|
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 (2), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
|
— |
vista la decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), |
|
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 sottoposto dalla Commissione il 29 aprile 2013 (COM(2013)0254), |
|
— |
vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 adottata dal Consiglio il 15 luglio 2013 (11696/2013 — C7-0247/2013), |
|
— |
visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, |
|
— |
vista la lettera della commissione per la cultura e l'istruzione, |
|
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0285/2013), |
|
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 è inteso a modificare la tabella dell'organico dell'Agenzia del GNSS europeo aggiungendo 20 posti per tenere conto dei nuovi compiti che le sono stati affidati, la tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) aggiungendo 2 posti di agente temporaneo e 13 posti di agente contrattuale in considerazione dell'estensione del mandato dell'agenzia, e la tabella dell'organico della Corte di giustizia dell'Unione europea aggiungendo 7 posti necessari in relazione agli avvocati generali supplementari della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
|
B. |
considerando che gli aumenti proposti non avranno incidenze sul bilancio, in quanto è previsto che siano interamente compensati da riduzioni corrispondenti delle spese connesse nella sezione del bilancio della Commissione, mentre il personale supplementare per la Corte di giustizia dell'Unione europea sarà finanziato attingendo agli stanziamenti disponibili nella sezione del bilancio della Corte stessa; |
|
C. |
considerando che la copertura dei 20 posti in questione per l'Agenzia del GNSS europeo è urgente affinché l'agenzia possa prepararsi ad assumere i suoi nuovi compiti a partire da gennaio 2014; |
|
D. |
considerando che il presente progetto di bilancio rettificativo include solo una parte della richiesta iniziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, che è basata sulla dichiarazione n. 38 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, e non tiene conto dei 9 posti di referendario richiesti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; |
|
E. |
considerando che l'assunzione di referendari supplementari potrebbe alleggerire il carico di lavoro supplementare per la Corte di giustizia dell'Unione europea, dovuto al fatto che finora il Consiglio non ha dato il proprio accordo a un sistema che permetta di aumentare il numero dei giudici del Tribunale (pur non contestando la necessità di tale riforma); considerando che tali posti sono stati effettivamente inclusi nel progetto di bilancio presentato dalla Commissione per il 2014; |
|
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo; |
|
2. |
rileva, per quanto riguarda l'aumento del personale dell'Agenzia del GNSS europeo, che la riduzione del personale della Commissione destinata a compensare tale aumento non inizierà immediatamente nel 2013, ma sarà realizzata pienamente solo nel corso del prossimo QFP; |
|
3. |
è preoccupato per la presentazione fuorviante della riduzione del personale per quanto riguarda la tabella dell'organico della Commissione; rileva che i 13 posti di agente contrattuale e i 2 posti di agente temporaneo sono liberati nei servizi diretti della Commissione, ma sono inclusi nella tabella dell'organico dell'EACEA; osserva che, poiché tutte le agenzie esecutive fanno parte dell'amministrazione della Commissione, contrariamente a quanto indicato non viene sottratto nulla dal bilancio della Commissione; è consapevole che il personale delle agenzie esecutive è retribuito interamente con stanziamenti di funzionamento; |
|
4. |
intende appoggiare, nel contesto della procedura di bilancio annuale 2014, la creazione dei posti supplementari per la Corte di giustizia dell'Unione europea che la Commissione ha omesso nel suo progetto di bilancio; |
|
5. |
approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013; |
|
6. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2013 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
|
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
Giovedì 12 settembre 2013
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/408 |
P7_TA(2013)0369
Attività del Mediatore europeo nel 2012
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 (2013/2051(INI))
(2016/C 093/51)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012, |
|
— |
visti l'articolo 24, terzo comma, e gli articoli 228 e 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008 (1), relativa all'adozione di una decisione del Parlamento europeo recante modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (2), |
|
— |
visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006, |
|
— |
viste le disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo del 1o gennaio 2009 (3), |
|
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo, |
|
— |
visto l'articolo 205, paragrafo 2, frasi seconda e terza, del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0257/2013), |
|
A. |
considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 21 maggio 2013 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 28 maggio 2013 a Bruxelles; |
|
B. |
considerando che la relazione annuale 2012 è l'ultima relazione del sig. Diamandouros in qualità di Mediatore europeo, poiché il 14 marzo 2013 egli ha informato il Presidente del Parlamento europeo della sua intenzione di lasciare l'incarico il 1o ottobre 2013; e che il sig. Diamandouros è stato eletto per la prima volta alla carica di Mediatore europeo nel 2003 e successivamente confermato nel 2005 e 2010; |
|
C. |
considerando che il sig. Diamandouros ha prestato servizio per dieci anni come Mediatore europeo; che il suo successore sarà eletto per il periodo che va dal 1o ottobre 2013 fino alle elezioni europee del 2014, quando il nuovo Parlamento dovrà avviare una nuova procedura di elezione; |
|
D. |
considerando che l'articolo 24 del TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»; |
|
E. |
considerando che l'articolo 228 del TFUE abilita il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali; |
|
F. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 298 del TFUE, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione «si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» e che lo stesso articolo offre anche la possibilità di definire a tal fine disposizioni specifiche di diritto derivato, sotto forma di regolamenti, applicabili all'intera amministrazione dell'UE; |
|
G. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»; |
|
H. |
considerando che l'UE ha proclamato il 2013 «Anno europeo dei cittadini» per celebrare il ventesimo anniversario della cittadinanza dell'Unione europea; |
|
I. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali»; |
|
J. |
considerando che il Parlamento ha adottato il codice di buona condotta amministrativa del Mediatore nella sua risoluzione del 6 settembre 2001; |
|
K. |
considerando che si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante; |
|
L. |
considerando che tale definizione non limita la fattispecie della cattiva amministrazione ai casi in cui la norma o il principio violati sono giuridicamente vincolanti; e che i principi di buona amministrazione comportano un livello d'impegno maggiore rispetto a quanto stabilito dalla legislazione, poiché esigono che le istituzioni dell'UE non solo rispettino gli obblighi derivanti da quest'ultima, ma siano anche improntate a una cultura del servizio e assicurino che tutti i cittadini siano trattati con equità, imparzialità e dignità, e godano appieno dei loro diritti; |
|
M. |
considerando che nel 2012 il Mediatore europeo ha registrato 2 442 denunce (2 510 nel 2011) e ne ha trattate 2 460 (2 544 nel 2011); che 740 denunce (30 %) rientravano nell'ambito del suo mandato; |
|
N. |
considerando che la maggior parte delle denunce (56 %) perviene in formato elettronico per essere registrata mediante la pagina interattiva del Mediatore europeo, accessibile in tutte le 23 lingue ufficiali; |
|
O. |
considerando che il Mediatore europeo ha aperto 450 indagini (382 nel 2011) sulla base delle denunce; che ciò rappresenta un aumento del 18 % rispetto al 2011; che ha avviato 15 indagini di propria iniziativa (14 nel 2011) e presentato una relazione speciale al Parlamento; |
|
P. |
considerando che il Mediatore ha completato 390 indagini (incluse 10 indagini di propria iniziativa), di cui 206 del 2012, 113 del 2011 e 71 degli anni precedenti; che l'85,3 % (324) delle indagini completate erano di singoli cittadini e il 14,7 % (56) di società, associazioni o altre persone giuridiche; |
|
Q. |
considerando che 1 467 delle denunce ricevute rientravano nell'ambito del mandato di un membro della Rete europea dei difensori civici; che tale Rete è composta da difensori civici nazionali e regionali e organismi simili nell'UE, nel SEE, in Svizzera e nei paesi candidati; che la commissione per le petizioni è membro a pieno titolo di tale Rete; e che il Mediatore ha trasmesso 63 denunce a questa commissione; |
|
R. |
considerando che il 52,7 % delle indagini avviate nel 2012 riguardava la Commissione europea, il 5,2 % il Parlamento europeo, il 3,0 % il Servizio europeo per l'azione esterna, l'1,5 % la Banca europea per gli investimenti e il 20,9 % altre istituzioni, agenzie o organismi europei; |
|
S. |
considerando che i tipi principali di presunta cattiva amministrazione oggetto di indagini nel 2012 riguardavano la legalità (27,7 %), le richieste di informazioni (12,5 %), l'equità (10,3 %), i limiti temporali per l'assunzione di decisioni (8 %) e le richieste di accesso pubblico ai documenti (6,7 %); |
|
T. |
considerando che il Mediatore non ha ravvisato gli estremi di una cattiva amministrazione in 76 casi conclusi (19 %) mentre ha riscontrato cattiva amministrazione in 56 casi (14 %); |
|
U. |
considerando che il fatto che non siano ravvisati gli estremi di una cattiva amministrazione non costituisce necessariamente un esito negativo per il denunciante, che può comunque contare su una spiegazione esaustiva da parte dell'istituzione interessata e sull'analisi indipendente del Mediatore sul caso e ricevere l'assicurazione che l'istituzione interessata ha agito in conformità dei principi di buona amministrazione; |
|
V. |
considerando che, nel 2012, in 80 casi è stata raggiunta una conciliazione amichevole o la questione è stata risolta dall'istituzione interessata; che laddove il Mediatore non rilevi gli estremi di una cattiva amministrazione o non vi siano motivi per continuare un'indagine, egli può formulare osservazioni complementari; che un'osservazione complementare è volta a fornire a un'istituzione indicazioni su come migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; |
|
W. |
considerando che il Mediatore europeo ha chiuso 47 casi in cui ha rilevato gli estremi di una cattiva amministrazione rivolgendo una valutazione critica all'istituzione; che in 9 casi, l'istituzione interessata ha accettato un progetto di raccomandazione; |
|
X. |
considerando che il Mediatore formula una valutazione critica quando:
|
|
Y. |
considerando che il Mediatore elabora un progetto di raccomandazione se è possibile per l'istituzione interessata eliminare i casi di cattiva amministrazione o se il caso di cattiva amministrazione è particolarmente grave o ha implicazioni generali; che nel 2012 il Mediatore ha redatto 17 progetti di raccomandazione; |
|
Z. |
considerando che nel 2012 il Mediatore ha inviato una relazione speciale al Parlamento europeo; che la relazione speciale riguardava la modalità di gestione, da parte della Commissione europea, di una denuncia che le era stata presentata da iniziative dei cittadini che protestavano contro le presunte conseguenze negative dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna; che una relazione speciale al Parlamento rappresenta lo strumento più potente a disposizione del Mediatore e costituisce l'ultimo passo concreto che il Mediatore può compiere nel trattare un caso; |
|
AA. |
considerando che la relazione del Parlamento sulla relazione speciale concludeva che le preoccupazioni del Mediatore in merito alla possibile cattiva amministrazione erano giustificate; |
|
AB. |
considerando che il Mediatore pubblica ogni anno uno studio sul seguito dato dalle istituzioni alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari; che nel 2011 lo studio ha evidenziato che la percentuale di seguiti positivi dati alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari era dell'84 %; |
|
AC. |
considerando che nel 2012, il Mediatore si è occupato principalmente dell'integrazione delle persone con vari gradi di disabilità; che il Mediatore, insieme alla commissione per le petizioni del Parlamento, alla Commissione europea, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Forum europeo sulla disabilità, lavora per tutelare, promuovere e controllare l'attuazione del quadro europeo nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; e che tale convenzione rappresenta il primo trattato sui diritti umani che l'Unione europea abbia mai ratificato; |
|
AD. |
considerando che il Consiglio ha appoggiato la proposta di un quadro a livello dell'UE — che coinvolga il Mediatore e la commissione per le petizioni — per monitorare l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; |
|
AE. |
considerando che nel 2012 il Mediatore ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per l'impegno verso l'eccellenza («Committed to Excellence») della Fondazione europea per la gestione della qualità; |
|
1. |
approva la relazione annuale per il 2012 presentata dal Mediatore europeo; prende atto del fatto che il sig. Diamandouros si ritirerà a vita privata a partire dal 1o ottobre 2013; |
|
2. |
esprime la propria gratitudine al sig. Diamandouros per l'esemplare lavoro svolto come Mediatore europeo negli ultimi dieci anni e per i risultati ottenuti nel rendere l'UE più equa e trasparente; e gli augura di trascorrere un piacevole ritiro a vita privata in buona salute e gli porge i migliori auguri per i suoi programmi futuri; |
|
3. |
riconosce l'eccellente lavoro svolto dal Mediatore per rafforzare e approfondire il dialogo con i cittadini, la società civile, le istituzioni e altre parti interessate a tutti i livelli; |
|
4. |
considerando che metà dei cittadini europei è concorde sul fatto che il secondo diritto più importante per i cittadini è quello a una buona amministrazione, ritiene che lo sforzo continuo del Mediatore volto a rafforzare e migliorare l'apertura, la trasparenza e la responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea abbia fornito un contributo decisivo verso la creazione di un'Unione in cui le decisioni vengono prese e attuate «nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», come sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea; invita il prossimo Mediatore europeo a continuare l'ottimo lavoro intrapreso dal suo predecessore per il raggiungimento di questi importanti obiettivi; |
|
5. |
riconosce con ammirazione l'instancabile impegno con cui il Mediatore si è avvicinato ai cittadini per renderli consapevoli dei loro diritti sanciti dai trattati e ha incoraggiato le istituzioni e gli organi dell'UE ad essere più trasparenti e maggiormente improntati alla cultura del servizio; |
|
6. |
ritiene che il Mediatore abbia sempre esercitato le proprie competenze in modo attivo ed equilibrato e lo ringrazia per le eccellenti relazioni di lavoro e la cooperazione con il Parlamento, e con la commissione per le petizioni in particolare; |
|
7. |
osserva che il 52 % dei cittadini europei ritiene che la funzione più importante del Mediatore sia di assicurare che i cittadini dell'UE conoscano i propri diritti e come goderne e che pertanto il Mediatore deve migliorare la comunicazione con i cittadini europei e rafforzare la collaborazione con la Rete europea dei difensori civici; |
|
8. |
esorta ad adottare le misure necessarie ad accelerare le procedure di esame delle denunce, esecuzione dei controlli e adozione delle decisioni; |
|
9. |
ribadisce il fatto che il 42 % dei cittadini europei non è soddisfatto del livello di trasparenza nell'amministrazione dell'UE e sottolinea l'esigenza che il Mediatore continui i propri sforzi volti ad aiutare le istituzioni europee a diventare più aperte, efficaci e vicine ai cittadini, creando un legame tra istituzioni e cittadini; |
|
10. |
rileva che le denunce riguardanti la trasparenza sono sempre state in cima alla lista delle denunce all'attenzione del Mediatore; nota altresì che tali denunce stanno diminuendo dal livello record del 2008, in cui il 36 % dei denuncianti lamentava la mancanza di trasparenza, al 21,5 % del 2012; ritiene che ciò dimostri che le istituzioni dell'UE hanno compiuto notevoli sforzi per aumentare la trasparenza; invita le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a offrire il proprio contributo per ridurre ulteriormente tale percentuale collaborando con il Mediatore europeo e dando seguito alle sue raccomandazioni; ribadisce tuttavia la propria preoccupazione per l'elevato numero di denunce tuttora presentate in merito all'apertura, all'accesso pubblico e ai dati personali, problematiche che compromettono il dialogo interistituzionale, l'immagine pubblica dell'UE e l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dell'UE; |
|
11. |
ribadisce che la trasparenza, l'apertura, l'accesso alle informazioni, il rispetto dei diritti dei cittadini ed elevati valori etici sono essenziali per il mantenimento della fiducia tra i cittadini e le istituzioni e che tale fiducia è della massima importanza per il futuro dell'integrazione europea, soprattutto alla luce della difficile situazione economica attuale; |
|
12. |
invita le istituzioni dell'UE, alla luce della sempre più diffusa digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, a tenere conto delle esigenze particolari delle persone più anziane, che per lo più non hanno familiarità con le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e di trovare un punto di equilibrio con l'ausilio di applicazioni di facile impiego, programmi pratici di aiuto in linea e opzioni di contatto facilmente accessibili, non digitali; |
|
13. |
constata che nel 2012 il Mediatore ha registrato 2 442 denunce e che quello trascorso è stato un anno record per numero di indagini avviate (465 = + 18 % rispetto al 2011) e di indagini concluse (390 = + 23 %); |
|
14. |
prende atto con soddisfazione dei dieci «casi esemplari» presentati dal Mediatore, che rappresentano ottimi esempi di prassi amministrative di varie istituzioni europee riguardo a diverse questioni; |
|
15. |
ritiene che la diminuzione del numero complessivo di denunce presentate al Mediatore nel 2012 sia una prova ulteriore del successo della guida interattiva sul suo sito web, che rappresenta uno strumento efficace volto ad assicurare che meno cittadini presentino denunce al Mediatore per le ragioni sbagliate e a migliorare le possibilità per consigliare ai denunciati a chi è invece più opportuno rivolgersi; osserva che la tendenza conferma che un numero sempre maggiore delle persone che si rivolgono al Mediatore europeo lo fa per motivi fondati; propone che i deputati al Parlamento europeo, le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE nonché i membri della Rete europea dei difensori civici, inseriscano un link diretto alla guida interattiva nei propri siti web e canali delle reti sociali; |
|
16. |
sottolinea che il numero di denunce che non rientravano nell'ambito del mandato del Mediatore (1 720) è stato il più basso degli ultimi dieci anni; invita il Mediatore a continuare gli sforzi per ridurre ulteriormente tale numero; |
|
17. |
riconosce l'importante contributo della Rete europea dei difensori civici e sottolinea l'utilità di una collaborazione efficace a vantaggio dei cittadini europei; constata che il 60 % delle denunce trattate dal Mediatore nel 2012 rientrava nell'ambito del mandato di un membro della Rete; ricorda che la commissione per le petizioni è membro a pieno titolo di tale Rete; rileva che nel 2012 il Mediatore ha trasmesso 63 denunce a questa commissione; si congratula con il Mediatore europeo per il coordinamento efficace della Rete; ritiene che questa sia una delle attività fondamentali del Mediatore e che la cooperazione in seno alla Rete debba essere rafforzata per migliorare l'amministrazione del diritto dell'Unione a livello nazionale; raccomanda che la Rete sia estesa in modo da includere gli organismi nazionali pertinenti; è del parere che la partecipazione del Mediatore alle associazioni di difensori civici europee e internazionali debba essere mantenuta e rafforzata; |
|
18. |
constata che, come negli anni precedenti, la maggior parte delle indagini avviate dal Mediatore ha riguardato la Commissione (52,7 %); rileva che il numero di indagini avviate nel 2012 riguardanti il Parlamento europeo è quasi raddoppiato rispetto al 2011; invita il suo segretariato a collaborare appieno con il Mediatore e ad assicurare la conformità e la coerenza con le sue raccomandazioni e osservazioni sulle prassi amministrative; |
|
19. |
sottolinea che ogni indagine chiusa rappresenta un passo nella giusta direzione e un'ottima opportunità per apportare i miglioramenti individuati e richiesti dai cittadini, in modo da dare al concetto di cittadinanza europea una connotazione quanto più partecipativa possibile, rispetto al processo legislativo europeo; |
|
20. |
elogia il Mediatore per la sua iniziativa di pubblicare una serie di principi del servizio pubblico che dovrebbero guidare l'operato dei funzionari dell'UE; ricorda che i cinque principi del servizio pubblico sono: impegno nei confronti dell'Unione europea e dei suoi cittadini, integrità, obiettività, rispetto per gli altri e trasparenza; esorta le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a far propri tali principi in tutte le rispettive attività; |
|
21. |
plaude al fatto che nel giugno 2013 il Mediatore ha pubblicato una nuova edizione del Codice europeo di buona condotta amministrativa, tenendo in considerazione i principi di diritto amministrativo europeo sanciti dalla giurisprudenza delle corti europee; |
|
22. |
si compiace della partecipazione del Mediatore a diverse conferenze dedicate al miglioramento della pubblica amministrazione, come anche della conferenza che ha organizzato in collaborazione con la Rete di ricerca sul diritto amministrativo dell'UE (ReNEUAL); |
|
23. |
ribadisce l'invito, rivolto alla Commissione nella sua risoluzione del 15 gennaio 2013 (4), ad adottare norme e principi comuni vincolanti sulla procedura amministrativa nell'amministrazione dell'UE e a presentare a tal fine un progetto di regolamento ai sensi dell'articolo 298 del TFUE; ritiene che le esperienze acquisite ad oggi dal Mediatore e le pubblicazioni di quest'ultimo in proposito forniscano un orientamento appropriato per il merito di tale proposta legislativa; è d'avviso che si tratti del modo più idoneo per garantire un cambiamento duraturo nella cultura amministrativa delle istituzioni dell'UE; |
|
24. |
è lieto di notare che le istituzioni hanno fornito 98 risposte positive alle 120 osservazioni e raccomandazioni che il Mediatore ha presentato nel contesto delle sue indagini nel 2012, il che significa che nell'82 % dei casi le istituzioni europee hanno osservato i suggerimenti del Mediatore; invita tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a profondere ogni sforzo per assicurare il pieno rispetto delle osservazioni e delle raccomandazioni del Mediatore e ad assisterlo rispondendo tempestivamente alle sue richieste, collaborando fra l'altro con lui per ridurre i tempi delle indagini; |
|
25. |
ricorda che nel 2012 il Mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento, riguardante la mancata risposta della Commissione in merito al conflitto di interessi nella gestione dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, la mancata esecuzione della valutazione d'impatto ambientale concernente detto ampliamento e l'assenza di procedure di esame disponibili per quanti esprimevano il proprio dissenso in merito al progetto di costruzione e la mancata valutazione d'impatto ambientale; riconosce l'opportunità di una tale relazione, viste le problematiche in gioco; ricorda che detta relazione speciale ha fornito alla commissione per le petizioni l'opportunità di elaborare proposte lungimiranti per l'attuale revisione della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e per il diritto amministrativo dell'Unione; |
|
26. |
ritiene che, in particolare quando viene presentato un progetto di raccomandazione, il fatto di sapere che il prossimo passo potrebbe essere una relazione speciale al Parlamento permette in molti casi di persuadere un'istituzione o un organo a modificare la propria posizione; |
|
27. |
rileva che il precedente e l'attuale Mediatore hanno presentato soltanto 18 relazioni speciali in diciassette anni e mezzo; ritiene che ciò testimoni l'approccio collaborativo adottato dalle istituzioni dell'UE nella maggioranza dei casi; riconosce l'importanza di dette relazioni speciali ed esorta il Mediatore a continuare a seguire casi simili, laddove si rilevino casi importanti di cattiva amministrazione riguardanti le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione europea; |
|
28. |
sottolinea che l'iniziativa «Giornata internazionale del diritto di sapere» del 28 settembre aumenta la visibilità del Mediatore presso i cittadini europei e rappresenta un esempio di buona prassi; |
|
29. |
plaude alla partecipazione del Mediatore, accanto alla commissione per le petizioni del Parlamento, al Forum europeo sulla disabilità, alla Commissione e all'Agenzia per i diritti fondamentali, al quadro dell'articolo 33, paragrafo 2, a livello di UE, per la tutela, la promozione e il controllo dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita il Mediatore a rivolgere un'attenzione particolare, nel suo lavoro, alle esigenze dei gruppi sociali più vulnerabili, incluse le persone con disabilità; |
|
30. |
plaude agli sforzi del Mediatore volti a salvaguardare l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni dell'Unione, anche mediante indagini di propria iniziativa; prevede che al Mediatore europeo sarà conferito un dovere analogo con l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sancito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea; |
|
31. |
sottolinea l'importanza delle indagini di propria iniziativa del Mediatore che gli consentono di esaminare questioni che altrimenti non sarebbero portate alla sua attenzione a causa della mancanza, da parte dei cittadini, delle informazioni o delle risorse necessarie per rivolgerglisi; ritiene importante aumentare la visibilità dell'Ufficio del Mediatore europeo; |
|
32. |
accoglie con favore l'adozione della normativa che stabilisce l'istituzione del difensore civico in Turchia, avvenuta nel 2012; riconosce l'importanza del sostegno e dei consigli del Mediatore europeo in relazione a tale sviluppo; si compiace del fatto che tutti i paesi candidati abbiano ora istituito la figura del difensore civico a livello nazionale; ritiene che l'esperienza dimostri che il Mediatore rappresenta un organo molto utile per il miglioramento della buona amministrazione, lo Stato di diritto e la difesa dei diritti umani e che gli Stati membri che ancora devono istituire la figura del difensore civico debbano attivarsi in tal senso; invita il Mediatore europeo a continuare ad assistere i futuri paesi candidati in questo processo; |
|
33. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi. |
(1) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 172.
(2) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(3) Approvate l'8 luglio 2002 e modificate con le decisioni del Mediatore europeo del 5 aprile 2004 e del 3 dicembre 2008.
(4) Testi approvati, P7_TA(2013)0004.
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/414 |
P7_TA(2013)0370
Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2011)0290 — C7-0135/2011 — 2011/0138(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/52)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0290), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2011), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0139/2013), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
|
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2011)0138
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1289/2013.)
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/415 |
P7_TA(2013)0371
Autorità bancaria europea e vigilanza prudenziale degli enti creditizi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/53)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0512), |
|
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0289/2012), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto il parere della Banca centrale europea del 27 novembre 2012 (1), |
|
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 novembre 2012 (2), |
|
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 aprile 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la lettera della commissione giuridica, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0393/2012), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3); |
|
2. |
Prende atto della dichiarazione congiunta del presidente del Parlamento europeo e del presidente della Banca centrale europea allegato alla presente risoluzione; |
|
3. |
sottolinea che il punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe applicarsi all'estensione del mandato dell'Autorità bancaria europea; sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore di tale proroga non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale; |
|
4. |
invita la Commissione a presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di rispondere alle esigenze in termini di bilancio e di personale dell'Autorità bancaria europea, dei servizi della Commissione ed, eventualmente, della Banca centrale europea; |
|
5. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
|
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34..
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 maggio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0212).
P7_TC1-COD(2012)0244
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1022/2013.)
Allegato alla risoluzione legislativa
Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente della Banca centrale europea in occasione della votazione del PE per l'adozione del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
In linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e in particolare dell'articolo 20, noi sottoscritti, Presidenti del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, dichiariamo il nostro pieno sostegno al progetto di testo di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico (SSM), concordato tra le nostre rispettive squadre negoziali. Chiediamo pertanto alle due istituzioni di adottare formalmente l'accordo interistituzionale quanto prima.
L'accordo prevede un elevato livello di responsabilità della BCE nell'esercizio dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (SSM) dinanzi al Parlamento europeo e fornisce adeguate garanzie per la protezione di informazioni riservate. Il progetto di accordo interistituzionale prevede in particolare una solida supervisione parlamentare dei compiti di vigilanza della BCE, mediante scambi di opinione regolari con la commissione competente del Parlamento, discussioni orali riservate con l'Ufficio di presidenza di tale commissione ed un accesso rafforzato alle informazioni, incluso un resoconto delle deliberazioni del consiglio di vigilanza. È inoltre garantita la cooperazione della BCE con il Parlamento europeo nel quadro delle sue indagini.
Il progetto di AII specifica inoltre le modalità della partecipazione del Parlamento alla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza. In vista del nostro comune obiettivo di procedere il più rapidamente possibile all'istituzione dell'SSM quale importante passo in avanti verso una piena unione bancaria, le nostre due istituzioni intendono procedere rapidamente con la prima procedura di selezione per la nomina del presidente del consiglio di vigilanza.
Strasburgo/Francoforte, 12 settembre 2013
Martin Schulz
Mario Draghi
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/417 |
P7_TA(2013)0372
Attribuzione alla Banca centrale europea di compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0511 — C7–0314/2012 — 2012/0242(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2016/C 093/54)
Il Parlamento europeo,
|
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0511), |
|
— |
visto l'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0314/2012), |
|
— |
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, |
|
— |
vista la lettera della commissione giuridica, |
|
— |
vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
|
— |
visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0392/2012), |
|
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata (1); |
|
2. |
prede atto della dichiarazione congiunta del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente della Banca centrale europea allegata alla presente risoluzione; |
|
3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
|
4. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
|
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 22 maggio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0213).
P7_TC1-CNS(2012)0242
Posizione del Parlamento europeo definita il 12 settembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1024/2013.)
Allegato alla risoluzione legislativa
Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente della Banca centrale europea in occasione della votazione del PE per l'adozione del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
In linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio e in particolare dell'articolo 20, noi sottoscritti, Presidenti del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, dichiariamo il nostro pieno sostegno al progetto di testo di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea riguardante la cooperazione sulle procedure relative al meccanismo di vigilanza unico (SSM), concordato tra le nostre rispettive squadre negoziali. Chiediamo pertanto alle due istituzioni di adottare formalmente l'accordo interistituzionale quanto prima.
L'accordo prevede un elevato livello di responsabilità della BCE nell'esercizio dei suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (SSM) dinanzi al Parlamento europeo e fornisce adeguate garanzie per la protezione di informazioni riservate. Il progetto di accordo interistituzionale prevede in particolare una solida supervisione parlamentare dei compiti di vigilanza della BCE, mediante scambi di opinione regolari con la commissione competente del Parlamento, discussioni orali riservate con l'Ufficio di presidenza di tale commissione ed un accesso rafforzato alle informazioni, incluso un resoconto delle deliberazioni del consiglio di vigilanza. È inoltre garantita la cooperazione della BCE con il Parlamento europeo nel quadro delle sue indagini.
Il progetto di AII specifica inoltre le modalità della partecipazione del Parlamento alla procedura di selezione del presidente del consiglio di vigilanza. In vista del nostro comune obiettivo di procedere il più rapidamente possibile all'istituzione dell'SSM quale importante passo in avanti verso una piena unione bancaria, le nostre due istituzioni intendono procedere rapidamente con la prima procedura di selezione per la nomina del presidente del consiglio di vigilanza.
Strasburgo/Francoforte, 12 settembre 2013
Martin Schulz
Mario Draghi
|
9.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/419 |
P7_TA(2013)0373
Accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (COM(2012)0576– C7-0322/2012 — 2012/0278(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 093/55)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto - 1 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
visti la convenzione sulla diversità biologica e il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all’ accesso e alla ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo «il protocollo di Nagoya»). |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla conformità dell' accesso e della ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche e dalle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica (in prosieguo «il protocollo di Nagoya»). |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
L'obiettivo del presente regolamento consiste nella ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse generiche, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi elementi costitutivi, conformemente agli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica («la convenzione»). |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per gli utilizzatori delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Il sistema per l'attuazione del protocollo di Nagoya stabilito dal presente regolamento include anche disposizioni volte a facilitare il rispetto degli obblighi da parte degli utilizzatori e contiene un quadro di disposizioni di monitoraggio e di controllo da elaborare e porre in essere dagli Stati membri dell'Unione. Il presente regolamento contiene inoltre disposizioni che incoraggiano i soggetti pertinenti a intraprendere attività di sensibilizzazione in merito all'importanza delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e alle problematiche di accesso e ripartizione dei benefici connesse, e a intraprendere attività che contribuiscano alla creazione di capacità nei paesi in via di sviluppo, in conformità delle disposizioni del protocollo di Nagoya. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali dei paesi detengono diritti di sovranità e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse oggetto di accesso in seguito all’entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell’UE. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse genetiche e di tali conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche sulle quali alcuni paesi detengono diritti di sovranità e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse oggetto di accesso in seguito all’entrata in vigore del protocollo di Nagoya nell’Unione. Esso si applica inoltre ai benefici derivanti dall'utilizzazione di tali risorse genetiche e di tali conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
|
Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da uno specifico strumento internazionale di cui l’Unione è parte contraente. |
Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche il cui accesso e la cui ripartizione dei benefici sono disciplinati da uno specifico strumento internazionale di cui l’Unione è parte contraente. |
|
|
Il presente regolamento non si applica alle risorse genetiche provenienti da un paese che ha deciso di non adottare norme nazionali sull'accesso in conformità dei requisiti del protocollo di Nagoya in essere o dello scambio commerciale dei beni di consumo in generale. Occorre tenere debitamente conto delle attività o pratiche utili e pertinenti adottate da altre organizzazioni internazionali. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo - 1 (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
-1. Nell'Unione è vietata l'utilizzazione delle risorse genetiche acquisite illegalmente. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli utilizzatori osservano l’obbligo di diligenza per garantire che l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche avvenga in conformità delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili all’accesso e alla ripartizione dei benefici e che , se del caso, i benefici siano condivisi in maniera giusta ed equa in base a modalità convenute di comune accordo . Gli utilizzatori reperiscono, conservano e trasmettono agli utilizzatori successivi le informazioni rilevanti per l’accesso e la ripartizione dei benefici. |
1. Gli utilizzatori osservano l’obbligo di diligenza per garantire che l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche avvenga con il consenso informato preventivo, sulla base di modalità stabilite di comune accordo e a norma delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili all’accesso e alla ripartizione dei benefici e che i benefici siano condivisi in maniera giusta ed equa in base a dette modalità. Gli utilizzatori reperiscono, conservano e trasmettono agli utilizzatori successivi tutte le informazioni e i documenti rilevanti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento . |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono trasferite ad altri utilizzatori soltanto sulla base del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale e delle modalità stabilite di comune accordo o di un consenso informato preventivo e delle modalità stabilite di comune accordo . In assenza di modalità stabilite di comune accordo oppure ove gli utilizzatori successivi prevedano di utilizzare dette risorse genetiche o le conoscenze tradizionali in condizioni che non figurano nelle modalità originarie, tali utilizzatori sono tenuti a chiedere al paese di origine le modalità stabilite di comune accordo. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
2. Gli utilizzatori: |
2. Gli utilizzatori: |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla cessazione del periodo di utilizzazione. |
3. Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l’accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla cessazione del periodo di utilizzazione o successiva commercializzazione . |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis onde definire le regole per la ripartizione dei benefici a norma del paragrafo 4 bis) entro… (2) . Tali regole prescrivono la ripartizione dei benefici come minimo al livello delle migliori prassi nel settore in questione e fissano le condizioni per la ripartizione dei benefici non monetari. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 ter. Gli utilizzatori, al momento di negoziare modalità stabilite di comune accordo con i fornitori delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, si adoperano per assicurare che tali modalità contribuiscano alla conservazione della diversità biologica, all'uso sostenibile delle sue componenti e al trasferimento di tecnologie verso paesi in via di sviluppo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Articolo 5 |
soppresso |
||
|
Collezioni affidabili dell’Unione |
|
||
|
1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro di collezioni affidabili dell’Unione. Tale registro è basato su Internet, è facilmente accessibile agli utilizzatori e comprende le collezioni di risorse genetiche che soddisfano i criteri stabiliti nei confronti delle collezioni affidabili dell’Unione. |
|
||
|
2. Su richiesta da parte di una collezione nella sua giurisdizione, ciascuno Stato membro valuta l’opportunità di inserirla nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione. Una volta appurato che la collezione corrisponde ai criteri stabiliti al paragrafo 3, lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione il nome, le informazioni di contatto e il tipo di collezione. La Commissione registra tempestivamente nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione le informazioni ottenute. |
|
||
|
3. Al fine di ottenere l’inserimento nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione, il proprietario di una collezione dimostra la capacità di: |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
4. Gli Stati membri verificano regolarmente che tutte le collezioni sotto la loro giurisdizione che figurano nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione applichino effettivamente le misure elencate al paragrafo 3. |
|
||
|
Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione se una collezione sotto la loro giurisdizione che figura nel registro dell’Unione non è più conforme alle disposizioni del paragrafo 3. |
|
||
|
5. Laddove sia comprovato che una collezione che figura nel registro delle collezioni affidabili dell’Unione non applichi le misure di cui al paragrafo 3, lo Stato membro individua senza indugio azioni correttive in collaborazione con il proprietario della collezione in questione. |
|
||
|
La Commissione stralcia dal registro delle collezioni affidabili dell’Unione qualora, in particolare sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 4, abbia accertato che una collezione che figura nel registro delle collezioni certificate dall’Unione ha difficoltà gravi o persistenti nel soddisfare le disposizioni del paragrafo 3. |
|
||
|
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
|
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco. |
2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti. La Commissione tiene aggiornato tale elenco ; particolare attenzione è riservata alle regioni ultraperiferiche, in considerazione dell'importanza e della fragilità delle risorse genetiche presenti nei loro territori, e al fine di evitare qualunque sfruttamento abusivo delle medesime . |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Il punto di contatto designato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 provvede alla consultazione con i pertinenti organismi dell'Unione ivi previsti e con le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 (3) . |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 ter. Le autorità competenti e il punto di contatto per l’accesso e la ripartizione dei benefici forniscono consulenza al pubblico e agli utilizzatori potenziali che chiedono informazioni sull'attuazione del presente regolamento, delle pertinenti disposizioni della convenzione e del protocollo di Nagoya nell'Unione. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Gli Stati membri e la Commissione richiedono a tutti i beneficiari di finanziamenti pubblici alla ricerca che comportano l’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche di dichiarare la loro volontà di osservare la diligenza dovuta conformemente all’articolo 4. |
soppresso |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di aver osservato la diligenza dovuta in conformità delle disposizioni dell’articolo 4 contestualmente alla richiesta di autorizzazione all’immissione nel mercato di un prodotto sviluppato sulla base di risorse genetiche o, nel caso in cui tale autorizzazione non sia necessaria, contestualmente alla commercializzazione . |
2. Gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di aver adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 4 e presentano le informazioni pertinenti in sede di : |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. A cadenza biennale le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni ricevute in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 . La Commissione riassume le informazioni ricevute e le mette a disposizione della centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici . |
3. Le autorità competenti verificano le informazioni di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 2 e trasmettono entro tre mesi al centro di scambi per l’accesso e la ripartizione dei benefici, alla Commissione e, se del caso, alle autorità competenti dello Stato interessato, le informazioni ricevute a norma del presente articolo. Entro tre mesi la Commissione riassume le informazioni ricevute e le mette a disposizione del pubblico in un formato aperto, basato su internet e di facile accesso . |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Buone pratiche |
soppresso |
|
Le associazioni di utilizzatori possono inoltrare una richiesta alla Commissione per ottenere il riconoscimento in quanto buona pratica di una particolare combinazione di procedure, strumenti o meccanismi sottoposta al loro controllo. La richiesta è accompagnata da elementi di prova e informazioni. |
|
|
Qualora, sulla base delle informazioni e degli elementi di prova forniti da un’associazione di utilizzatori, la Commissione stabilisca che la combinazione specifica di procedure, strumenti o meccanismi, debitamente applicata da un utente, consente a quest’ultimo di adempiere agli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 7, essa concede il riconoscimento come buona pratica. |
|
|
Le associazioni di utilizzatori informano la Commissione di ogni modifica o aggiornamento di una buona pratica riconosciuta cui è stato concesso il riconoscimento conformemente al paragrafo 2. |
|
|
Se elementi di prova di autorità competenti degli Stati membri o di altre fonti rivelano la presenza di casi ripetuti di utilizzatori che applicando le buone pratiche non ottemperano agli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con la relativa associazione di utilizzatori, valuta la possibilità che le ripetute inadempienze indichino possibili lacune nella buona pratica. |
|
|
La Commissione revoca il riconoscimento di una buona pratica nel momento in cui determina che delle modifiche ad essa apportate compromettono la capacità di un utente di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 7 oppure se casi ripetuti di non conformità da parte di utilizzatori sono imputabili a lacune nella pratica. |
|
|
La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro su Internet delle buone pratiche riconosciute. Tale registro contiene una sezione dedicata alle buone pratiche riconosciute dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e una sezione in cui figurano le buone pratiche adottate sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya. |
|
|
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
|
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 7. |
1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli utilizzatori rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 7. |
||||
|
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. Al momento di sviluppare tale approccio basato sul rischio, gli Stati membri tengono conto del fatto che l’applicazione di una buona pratica da parte di un utente riconosciuta a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento o a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del protocollo di Nagoya ne riduce il rischio di non conformità. |
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio , i cui principi chiave sono stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 . |
||||
|
3. I controlli possono inoltre essere effettuati quando un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utente alle disposizioni del presente regolamento. |
3. I controlli addizionali sono effettuati quando un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non conformità di un utilizzatore alle disposizioni del presente regolamento. |
||||
|
4. I controlli di cui al paragrafo 1 includono almeno: |
4. I controlli di cui al paragrafo 1 includono almeno: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
5. Le autorità competenti accettano un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale come prova che l’accesso alle risorse genetiche cui è riferito sia avvenuto in presenza di un consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo, come richiesto dalla legislazione nazionale in materia di accesso e ripartizione dei benefici o dalle disposizioni regolamentari della parte contraente del protocollo di Nagoya che fornisce il consenso informato preventivo. |
5. Le autorità competenti accettano un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale come prova che l’accesso alle risorse genetiche cui è riferito sia avvenuto in presenza di un consenso informato preventivo e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo, come richiesto dalla legislazione nazionale in materia di accesso e ripartizione dei benefici o dalle disposizioni regolamentari della parte contraente del protocollo di Nagoya che fornisce il consenso informato preventivo. Qualora non sia disponibile un certificato riconosciuto a livello internazionale, altre forme di conformità giuridicamente accettabili sono considerate una prova sufficiente del fatto che le risorse genetiche sono state acquisite legalmente e che sono state stabilite modalità di comune accordo. |
||||
|
6. Gli utilizzatori garantiscono l’assistenza necessaria per agevolare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri. |
6. Gli utilizzatori garantiscono l’assistenza necessaria per agevolare l’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri. |
||||
|
7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti rilasciano una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’utente dovrà effettuare. |
7. Fatto salvo l’articolo 11, se, in seguito ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo o a seguito della verifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti rilasciano una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l’utilizzatore dovrà effettuare. |
||||
|
Inoltre , a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle risorse genetiche acquisite illegalmente e la sospensione di specifiche attività di utilizzazione. |
Ove l'utilizzatore non fornisca una risposta positiva o soddisfacente , a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle risorse genetiche acquisite illegalmente e la sospensione di specifiche attività di utilizzazione , tra cui la commercializzazione di prodotti basati su risorse genetiche e sulle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche . Tali misure provvisorie sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
||||
|
8. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. |
8. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 14 bis per stabilire le procedure di attuazione relative ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo e definire le garanzie procedurali, come il diritto di ricorso, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 7 e agli articoli da 9 a 11 . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE in un formato aperto, basato su internet e di facile accesso . |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere: |
2. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni possono comprendere: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento. |
1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per potenziare l'effettivo coordinamento e garantire che gli utilizzatori ottemperino alle disposizioni del presente regolamento. È prevista la collaborazione anche con altri attori importanti, tra cui collezioni, organizzazioni non governative e rappresentanti delle comunità autoctone e locali qualora ciò sia rilevante per la corretta attuazione del protocollo di Nagoya e del presente regolamento. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione a gravi carenze riscontrate nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell’articolo 11. |
2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione all'organizzazione del loro sistema di controlli per il monitoraggio della conformità degli utilizzatori con il presente regolamento, a gravi carenze riscontrate nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafo 1 , e ai tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 11. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. La Commissione si adopera per giungere a un'intesa con l'Ufficio europeo dei brevetti e con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale al fine di garantire che i riferimenti alle risorse genetiche e alla loro origine siano inclusi nelle registrazioni dei brevetti. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 13 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Piattaforma dell’Unione sull’accesso |
Piattaforma dell'Unione sull'accesso e la ripartizione dei benefici |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Con il presente regolamento si istituisce una piattaforma dell’Unione sull’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
1. Con il presente regolamento si istituisce una piattaforma dell'Unione sull'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici . Gli Stati membri che prevedono di adottare norme in materia di accesso alle loro risorse genetiche procedono dapprima a una valutazione d'impatto di tali norme e sottopongono l'esito di detta valutazione alla piattaforma dell'Unione affinché sia esaminato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. La piattaforma dell’Unione contribuisce a semplificare le condizioni di accesso a livello dell’Unione grazie a discussioni sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la configurazione e l’efficacia dei sistemi di accesso istituiti dagli Stati membri, la semplificazione dell’accesso per la ricerca non commerciale, le prassi di accesso delle collezioni nell’Unione, l’accesso delle parti interessate dell’Unione a risorse di paesi terzi e la condivisione delle buone pratiche. |
2. La piattaforma dell'Unione contribuisce a semplificare le condizioni di accesso a livello dell'Unione grazie a discussioni sugli aspetti ad esso correlati, tra cui la configurazione e l'efficacia dei sistemi di accesso istituiti dagli Stati membri, la promozione della ricerca intesa a contribuire alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, compresi la semplificazione dell'accesso per la ricerca non commerciale, le prassi di accesso delle collezioni nell'Unione, l'accesso delle parti interessate dell'Unione a risorse di paesi terzi attraverso modalità convenute di comune accordo, previo ottenimento del consenso informato preventivo, le prassi di ripartizione dei benefici, l'attuazione e l'ulteriore sviluppo delle buone prassi e la messa in atto di forme di risoluzione delle controversie . |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La piattaforma dell’Unione può fornire consulenze, orientamenti o pareri non vincolanti in merito ad argomenti che rientrano nel suo mandato. |
3. La piattaforma dell’Unione può fornire consulenze, orientamenti o pareri non vincolanti in merito ad argomenti che rientrano nel suo mandato. Tali consulenze, orientamenti o pareri eventualmente forniti tengono debitamente conto dell’obbligo di coinvolgere le comunità autoctone e locali interessate. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 14 — lettere d bis, d ter, d quater, d quinquies, d sexies e d septies (nuove)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 14 bis |
|
|
Esercizio della delega |
|
|
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
|
|
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ter, e all'articolo 9, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … (4) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
|
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, e all'articolo 9, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dall Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti di tale decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
|
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
|
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio . |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 15 bis |
|
|
Forum consultivo |
|
|
La Commissione provvede affinché nell'attuazione del presente regolamento sia garantita una partecipazione equilibrata tra rappresentanti degli Stati membri e le pertinenti organizzazioni dei fornitori, le associazioni degli utilizzatori, le organizzazioni intergovernative, le organizzazioni non governative e i rappresentanti delle comunità autoctone e locali. Tali parti concorrono in particolare alla definizione e al riesame degli atti delegati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 9, paragrafo 8, nonché all'attuazione degli articoli 5, 7 e 8 e a eventuali orientamenti per la stesura di modalità convenute di comune accordo. Le parti sono riunite in un forum consultivo. Le norme procedurali di tale forum sono stabilite dalla Commissione. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Ogni dieci anni dopo la sua prima relazione, la Commissione, in base alle relazioni e all’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l’efficacia. Nelle sue relazioni la Commissione considera in particolar modo le conseguenze amministrative per gli istituti di ricerca pubblici, per le piccole e medie imprese e per le microimprese. La Commissione valuta inoltre la necessità di ulteriori azioni dell’Unione in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. |
3. Ogni cinque anni dopo la sua prima relazione, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l'efficacia. Nelle sue relazioni la Commissione considera in particolar modo le conseguenze amministrative per i settori specifici, per gli istituti di ricerca pubblici, per le piccole e medie imprese e per le microimprese. La Commissione valuta inoltre la necessità di riesaminare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento concernenti le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, alla luce degli sviluppi in altre organizzazioni internazionali pertinenti, e la necessità di ulteriori azioni dell’Unione in materia di accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche , nell'ottica di attuare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7 e l'articolo 12 del protocollo di Nagoya e rispettare i diritti delle comunità autoctone e indigene. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
|
Articolo 16 bis |
||||||||
|
|
Modifica della direttiva 2008/99/CE |
||||||||
|
|
Con effetto a partire dal … (*) , la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (5) , è così modificata:
|
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli articoli 4, 7 e 9 si applicano un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
2. L'articolo 4 , paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 e l'articolo 9 si applicano un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0263/2013).
(2) Sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(4) La data di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
(*) Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(5) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.