ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 82

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
3 marzo 2016


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pagina

 

III   Atti preparatori

 

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

 

513a sessione plenaria del CESE dei giorni 20 e 21 gennaio 2016

2016/C 082/01

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 [COM(2015) 472 final — 2015/0226 (COD)] e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [COM(2015) 473 final — 2015/0225(COD)]

1

2016/C 082/02

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE [COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)]

6

2016/C 082/03

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia [COM(2015) 340 final]

13

2016/C 082/04

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un new deal per i consumatori di energia [COM(2015) 339 final]

22


IT

 


III Atti preparatori

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

513a sessione plenaria del CESE dei giorni 20 e 21 gennaio 2016

3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012»

[COM(2015) 472 final — 2015/0226 (COD)]

e alla

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento»

[COM(2015) 473 final — 2015/0225(COD)]

(2016/C 082/01)

Relatore:

Daniel MAREELS

Il Consiglio, in data 27 ottobre 2015, e il Parlamento europeo, in data 14 ottobre 2015, hanno deciso, conformemente al disposto dell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

[COM(2015) 472 final — 2015/0226(COD)]

e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

[COM(2015) 473 final — 2015/0225(COD)].

La sezione specializzata unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 16 dicembre 2015.

Alla sua 513a sessione plenaria, dei giorni 20 e 21 gennaio 2016 (seduta del 20 gennaio 2016), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 176 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore le proposte intese a creare un sistema di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cartolarizzazioni STS) e ad adeguare i requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento. Tali proposte si inseriscono nel quadro più ampio del piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali  (1).

1.2.

Il Comitato si compiace per la rapida presentazione delle proposte in materia di cartolarizzazione, pubblicate contemporaneamente al piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali. È fondamentale infatti adottare le misure necessarie in tempi brevi in modo da consentire di generare consistenti risorse supplementari per il finanziamento bancario, cosa importantissima, in particolare, per le PMI e le famiglie.

1.3.

Nel sistema finanziario europeo attuale i prestiti bancari rappresentano il 75-80 % del finanziamento totale dell’economia, e in futuro le PMI e le famiglie continueranno certamente a essere in larga misura dipendenti dal finanziamento bancario. Il rilancio di questo mercato può mettere a disposizione del settore privato crediti supplementari per un importo compreso tra 100 a 150 miliardi di euro, pari a un aumento dell’1,6 % del credito per le imprese e le famiglie. Data la rilevanza delle cartolarizzazioni per l’economia europea, il Comitato ha peraltro già avuto modo di sottolineare l’importanza di queste operazioni per le PMI.

1.4.

In relazione al finanziamento bancario, il Comitato ritiene che vada di pari passo con quello proveniente dal mercato, il quale con l’Unione dei mercati dei capitali sarà ulteriormente sviluppato. I due sistemi di finanziamento devono essere considerati complementari e non in concorrenza tra loro.

1.5.

Il Comitato reputa che occorra ora privilegiare un’impostazione globale, procedendo, in riferimento al nuovo quadro in materia di cartolarizzazione, secondo un approccio solido e sostenibile e cercando di realizzare un equilibrio corretto e adeguato. Bisogna tenere conto, a ogni livello, di tutti gli obiettivi necessari e degli interessi di tutte le parti. In questo contesto, sono apprezzati sia gli sforzi a favore della stabilità del sistema finanziario che l’approccio adottato, secondo il quale gli investitori non hanno soltanto diritti ma anche obblighi.

1.6.

Il rilancio delle operazioni di cartolarizzazione presuppone che la nuova normativa sia sufficientemente ambiziosa. I criteri in materia di STS devono essere realistici e realizzabili per tutte le banche che forniscono finanziamento mediante l’erogazione di credito, siano esse grandi, locali o piccole. Le operazioni di cartolarizzazione devono inoltre essere attrattive per gli investitori. Se il nuovo quadro si rivelerà efficace, potrebbe contribuire notevolmente a migliorare il finanziamento dell’economia, ad aumentare gli investimenti e a stimolare la crescita. Occorre però fare chiarezza circa i possibili rischi e i soggetti che devono farsene carico, tenendo conto dell’intera catena, dall’emittente all’investitore. La cosa importante ora è non ripetere gli errori del passato.

1.7.

Per rafforzare la fiducia nei nuovi mercati, il nuovo quadro giuridico deve garantire i principi di sicurezza, trasparenza e applicazione della legge. Occorre potenziare adeguatamente la vigilanza, a livello sia della BCE che delle autorità di controllo nazionali, e non deve essere trascurata la dimensione internazionale.

1.8.

Il CESE condivide il punto di vista secondo cui, in considerazione della complessità e dei rischi collegati alle cartolarizzazioni, questi strumenti finanziari non devono essere accessibili agli investitori al dettaglio e ai consumatori. Il Comitato reputa altresì che l’attuale approccio basato sul carattere non vincolante di tale restrizione non sia sufficiente e chiede che nei testi sia inserito in maniera esplicita un divieto formale.

1.9.

È previsto che il nuovo sistema sarà oggetto di una valutazione dopo un periodo di quattro anni. Il Comitato ritiene auspicabile che tale revisione si svolga in tempi più brevi. Un periodo di due anni sembrerebbe appropriato.

1.10.

Per il Comitato è molto importante che i responsabili politici europei svolgano un ruolo di primo piano nel dibattito a livello internazionale e mondiale in materia di cartolarizzazioni, al fine di salvaguardare l’acquis europeo e garantire una sufficiente armonizzazione a livello internazionale.

2.   Contesto

2.1.

All’inizio del suo mandato, la Commissione Juncker si è data tre priorità assolute: la crescita, l’occupazione e gli investimenti.

2.2.

Per realizzare questi obiettivi ha elaborato un piano di investimenti per l’Europa articolato in tre pilastri:

la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di investimenti in tre anni,

il sostegno agli investimenti nell’economia reale,

la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti  (2).

2.3.

Con il suo piano di azione per l’Unione dei mercati dei capitali, presentato il 30 settembre 2015, la Commissione intende mobilitare i capitali in Europa creando un mercato unico dei capitali e, al tempo stesso, realizzare una parte importante del terzo pilastro del suo piano di investimenti entro il 2019.

2.4.

Parallelamente al piano di azione, la Commissione ha presentato le sue proposte in materia di cartolarizzazione  (3). Si tratta di un pacchetto legislativo articolato in due proposte, ognuna delle quali va a disciplinare una serie di aspetti distinti:

2.4.1.

la prima proposta riguarda le cartolarizzazioni ed è volta a sviluppare un quadro sostanziale comune per le cartolarizzazioni applicabile a tutti i partecipanti a questo mercato ed a individuare un sottoinsieme di operazioni che soddisfino determinati criteri di ammissibilità: cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (cartolarizzazioni STS) (4)  (5); e

2.4.2.

la seconda proposta riguarda la modifica del quadro normativo esistente in materia di requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e le imprese di investimento («regolamento sui requisiti patrimoniali», in sigla «CRR»), ed è volta a rendere il trattamento prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS (6), in modo che le specificità di questo tipo di operazioni siano tenute in debita considerazione.

2.4.3.

La prima proposta prevede una serie di disposizioni che si applicano a tutte le cartolarizzazioni e crea in particolare un quadro per le cartolarizzazioni STS, la cui nozione fa riferimento alla procedura con la quale la cartolarizzazione viene strutturata e non alla qualità creditizia delle attività sottostanti.

2.4.4.

La seconda proposta riguarda, in maniera complementare, un trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni che rifletta meglio le caratteristiche specifiche di tali operazioni. In particolare, essa definisce i requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione, compreso il trattamento più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS.

3.   Osservazioni

3.1.

Il CESE si compiace del fatto che le proposte in materia di cartolarizzazione siano state presentate contemporaneamente al piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali. Ora è importante adottare rapidamente le misure concrete necessarie. Le economie europee rimangono infatti in larga misura dipendenti dal finanziamento bancario. Nel sistema finanziario europeo i prestiti bancari rappresentano il 75-80 % del finanziamento totale dell’economia (7). Il Comitato ritiene che il finanziamento proveniente dalle banche vada di pari passo con quello proveniente dal mercato, e che i due sistemi debbano essere considerati complementari tra loro.

3.2.

Inoltre, il livello degli investimenti continua a rimanere di gran lunga inferiore a quello registrato prima della crisi finanziaria ed economica. Mentre nel secondo trimestre del 2014 nell’UE il prodotto interno lordo (PIL) e i consumi privati erano più o meno allo stesso livello del 2007, gli investimenti totali erano di circa il 15 % al di sotto del livello del 2007 (8).

3.3.

Il CESE ha sottolineato già in precedenza l’importanza della cartolarizzazione, in particolare per le PMI, le quali per il loro finanziamento sono e restano dipendenti dal credito bancario (9). Le PMI svolgono un ruolo essenziale per l’economia europea, in quanto costituiscono oltre il 98 % delle imprese europee, garantiscono oltre il 67 % dell’occupazione nel settore privato e sono all’origine del 58 % del valore aggiunto lordo prodotto dalle imprese dell’UE (10).

3.4.

Inoltre, le cartolarizzazioni di prestiti alle PMI sono attualmente molto limitate, a differenza di quelle immobiliari, le quali hanno risentito poco della crisi finanziaria. Per il momento, soltanto l’8 % del mercato delle cartolarizzazioni riguarda le PMI, a fronte del 58 % relativo ai titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (RMBS (11)). Il Comitato è pertanto dell’avviso che nel quadro della strategia per la creazione di un mercato unico dei capitali occorra mettere l’accento in particolare sulle cartolarizzazioni legate alle PMI.

3.5.

Il rilancio del mercato delle cartolarizzazioni e, più in particolare, del suo segmento relativo alle PMI, è importante. Nel piano europeo di investimenti, la creazione di un mercato sostenibile delle cartolarizzazioni di qualità figura tra i cinque settori che richiedono la messa in campo di azioni specifiche in tempi brevi. Se il mercato delle cartolarizzazioni tornasse ai livelli medi di emissione del periodo precedente la crisi e gli enti creditizi utilizzassero le nuove emissioni per erogare nuovi crediti, ne risulterebbe la possibilità di fornire al settore privato crediti supplementari per un importo compreso tra 100 e 150 miliardi di euro, pari a un aumento dell’1,6 % del credito per le imprese e le famiglie (12).

3.6.

Il CESE si è già pronunciato a favore di un rilancio, ma a determinate condizioni. A giudizio del Comitato, per evitare gli errori commessi in passato negli Stati Uniti, il ricorso alla cartolarizzazione deve avvenire con prudenza in modo da garantirne un’attuazione regolata (13). Parimenti, ritiene che un mercato delle cartolarizzazioni sostenibile e di qualità richieda la promozione di strutture di base dotate di catene di intermediazione corte che consentano un collegamento diretto tra mutuatari e risparmiatori (14).

3.7.

Per il Comitato è ora importante procedere secondo un approccio globale solido e sostenibile che tenga conto di tutti gli obiettivi necessari e degli interessi di tutte le parti, in modo da garantire un equilibrio corretto e adeguato tra questi diversi fattori. Ogni azione deve avere un impatto favorevole sia sul finanziamento dell’economia (cfr. sopra), che sulla stabilità del sistema finanziario e sugli interessi degli investitori.

3.8.

Il Comitato giudica positivamente il fatto che sia stata scelta la forma del «regolamento» per realizzare questa iniziativa, dato che l’obiettivo è quello di costruire un vero mercato unico. La normativa deve essere sufficientemente ambiziosa e attrattiva per gli investitori, se si vuole che produca effetti positivi concreti.

3.9.

Il Comitato riconosce gli sforzi a favore della stabilità del sistema finanziario e il potenziale che essi racchiudono. Le proposte prevedono una serie di obblighi in materia di trasparenza e facilitano una ripartizione del rischio più ampia ed efficace tra molteplici soggetti all’interno e al di fuori del settore finanziario.

3.10.

Il Comitato attribuisce particolare importanza a questi obblighi di trasparenza, dato che proprio la mancanza di trasparenza e di standardizzazione sono tra i principali ostacoli che impediscono lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni. Ritiene pertanto che il principio di base di una distinzione tra diverse categorie di prodotti cartolarizzati e dell’introduzione di prodotti semplici, trasparenti e standardizzati rappresenti uno strumento adeguato per rafforzare la fiducia degli investitori e rilanciare il mercato.

3.11.

L’obbligo di mantenimento del rischio impone alle parti che effettuano questo tipo di operazioni di assumersi esse stesse un livello minimo di rischio di portafoglio. Il Comitato ritiene che si tratti di un principio generale giusto. Condivide inoltre la necessità di evitare il riaffiorare del modello originate to distribute («crea e distribuisci»).

3.12.

Gli investitori non hanno soltanto diritti ma anche obblighi. Chi investe ha, in particolare, un obbligo di due diligence in relazione alle cartolarizzazioni nelle quali effettua l’investimento. Porre le cose diversamente e trasferire tutte le responsabilità alle autorità di vigilanza e ai poteri pubblici solleverebbe l’incresciosa questione del «rischio morale».

3.13.

In determinate circostanze, le operazioni e i mercati di cartolarizzazione possono comportare dei rischi, come hanno chiaramente dimostrato il recente passato e gli errori che sono stati commessi. Ora però è importante che, negli sforzi di rilancio che si stanno mettendo in atto, non si ripetano gli errori del passato, come anche la stessa Commissione ha esplicitamente dichiarato nel piano di investimenti pubblicato alla fine del 2014. Nel nuovo contesto bisogna che vi sia chiarezza circa il rischio che queste operazioni comportano e i soggetti che devono farsene carico. L’armonizzazione delle norme in materia di notificazione, la fornitura di dati più strutturati e l’impiego di modelli costanti consentiranno di rafforzare la fiducia degli investitori e di migliorare la valutazione del rischio. Tutto questo, associato a una migliore qualità dei dati, dovrebbe contribuire a rendere completamente superfluo l’intervento di agenzie esterne di valutazione del merito di credito.

3.14.

Nella nuova normativa devono essere garantiti i principi di sicurezza, trasparenza e applicazione della legge, il che può contribuire anche a rafforzare la fiducia nei nuovi mercati. Occorre potenziare adeguatamente la vigilanza e non deve essere trascurata la dimensione internazionale.

3.15.

Il Comitato accoglie inoltre con favore il principio secondo cui queste operazioni e questi mercati sono riservati agli investitori professionali e istituzionali, alle banche e ad altri investitori a lungo termine. Nelle proposte viene sostenuta la posizione secondo cui i piccoli investitori e i consumatori non devono potervi accedere. Tenuto conto della complessità della materia e dei rischi connessi, il Comitato giudica l’approccio corretto, ma raccomanda che tale divieto sia formalmente inserito nei testi.

3.16.

Il Comitato è consapevole del fatto che le proposte in esame si limitano a promuovere l’armonizzazione di una serie di elementi fondamentali dei mercati della cartolarizzazione, lasciando impregiudicata la possibilità che il mercato stesso realizzi un’ulteriore armonizzazione complementare delle procedure e delle pratiche seguite su tali mercati. Tutti gli sforzi compiuti in questo ambito meritano ampia attenzione e devono essere seguiti e valutati accuratamente.

3.17.

Per quanto concerne la valutazione da compiersi quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’iniziativa in esame, il Comitato raccomanda di ridurre tale termine a due anni, se si vogliono aumentare al massimo le possibilità di buon esito del progetto.

3.18.

Inoltre, è importante che i responsabili politici europei svolgano un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale, e in particolare nel quadro dei colloqui di Basilea (15) sulla definizione di un quadro prudenziale per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, al fine di garantire sufficiente armonizzazione a livello internazionale.

Bruxelles, 20 gennaio 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali», COM(2015) 468 final, pubblicata il 30 settembre 2015. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447000363413&uri=CELEX:52015DC0468.

(2)  Cfr. il sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm.

(3)  Al considerando 1 della proposta di regolamento, le cartolarizzazioni sono descritte come segue: «la cartolarizzazione implica operazioni che consentono a un prestatore (di solito un ente creditizio) di rifinanziare un pacchetto di crediti o esposizioni, quali prestiti immobiliari, leasing auto, prestiti al consumo o carte di credito, trasformandoli in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, articolandoli in diverse categorie di rischio destinate ai diversi investitori; in questo modo permette agli investitori d’investire in crediti e altre esposizioni a cui di norma non avrebbero accesso diretto. Gli investitori ricavano il rendimento generato dal flusso di cassa dei crediti sottostanti».

(4)  Proposta di regolamento in materia di cartolarizzazione (cfr. la nota 3).

(5)  L’abbreviazione «STS» riferita alle cartolarizzazioni deriva dall’inglese «simple, transparent and standardised».

(6)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0473&qid=1445963164202=IT.

(7)  Cfr. «Bank deleveraging, the move from bank to market-based financing, and SME financing» [La riduzione dell’indebitamento delle banche, il passaggio dal finanziamento bancario a quello fornito dal mercato, e il finanziamento delle PMI], OCSE 2012. Documento consultabile sul sito: http://www.oecd.org/finance/financial-markets/Bank_deleveraging-Wehinger.pdf.

(8)  Scheda n. 1 «Perché l’UE ha bisogno di un piano di investimenti?» Documento elaborato congiuntamente dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti. Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet1-why_it.pdf.

(9)  Cfr. la relazione informativa sul tema «Accesso ai finanziamenti per le PMI», EESC-2014-06006-00-01-RI-TRA, punto 1.2.5, e parere sul tema «Finanziamento delle imprese/meccanismi di approvvigionamento alternativi». (GU C 451 del 16.12.2014, pag. 20), punto 1.5.

(10)  Annual Report on European SMEs [Resoconto annuale sulle PMI europee] 2013/2014, come indicato nella relazione informativa sul tema «Accesso ai finanziamenti per le PMI», EESC-2014-06006-00-01-RI-TRA.

(11)  Residential mortgage-backed securities.

(12)  Proposta di regolamento in materia di cartolarizzazione.

(13)  Cfr. il parere del CESE sul tema «Finanziamento a lungo termine — Seguito del Libro verde», (GU C 451 del 16.12.2014, pag. 91), punto 3.3.2.

(14)  Cfr. il parere del CESE in merito al «Libro verde — Costruire un’Unione dei mercati dei capitali», (GU C 383 del 17.11.2015, pag. 64), punto 3.9.

(15)  Consultazione (svolta dall’11 dicembre 2014 al 13 febbraio 2015) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) in materia di criteri per individuare strumenti semplici, trasparenti e comparabili di cartolarizzazione.


3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/6


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE»

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)]

(2016/C 082/02)

Relatore:

Emilio FATOVIC

Il Consiglio, in data 31 agosto 2015, e il Parlamento europeo, in data 15 settembre 2015, hanno deciso, conformemente al disposto dell’articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE

[COM(2015) 341 final — 2015/0149 (COD)].

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 gennaio 2016.

Alla sua 513a sessione plenaria, dei giorni 20 e 21 gennaio 2016 (seduta del 20 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 218 voti favorevoli, 2 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE sostiene la proposta della Commissione di istituire un quadro per l’etichettatura energetica nella convinzione che, se correttamente implementata ed integrata con la direttiva sull’Ecodesign, potrà incidere positivamente sull’ambiente, sui consumatori, sulle imprese e sui lavoratori.

1.2.

Il Comitato ritiene che la proposta affronti i principali problemi connessi alla normativa vigente, tra i quali l’effettiva applicazione della normativa, l’efficace monitoraggio del mercato e il diritto dei consumatori a ricevere informazioni chiare, comprensibili e comparabili. In particolare, il CESE invita la Commissione a proseguire lungo il percorso di standardizzazione e semplificazione delle classi energetiche per tutte le categorie di prodotto.

1.3.

Il CESE condivide il ricorso allo strumento del regolamento, al posto della direttiva, al fine di garantire l’effettiva ed uniforme implementazione dell’atto normativo su tutto il territorio europeo.

1.4.

Il Comitato considera corretta la scelta di creare una «banca dati dei prodotti», come strumento atto a rendere più efficace la vigilanza sul mercato. Il CESE, tuttavia, considera fondamentale rafforzare i controlli strumentali sui prodotti in vendita al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e quelle riportate in etichetta.

1.5.

Il CESE invita la Commissione a creare e finanziare dei percorsi formativi comuni e standardizzati per tutti i lavoratori e altri soggetti coinvolti nei processi di vigilanza e controllo.

1.6.

Il CESE condivide la scelta di tornare alla precedente scala energetica da A a G in quanto più facilmente comprensibile per i consumatori, così come l’introduzione di una scala cromatica dal verde al rosso per meglio identificare l’efficienza energetica di un prodotto.

1.7.

Il Comitato propone di elaborare un nuovo layout grafico per l’etichetta energetica al fine di combattere la contraffazione ed evitare di generare confusione tra i consumatori in particolare nel periodo transitorio. Il CESE, inoltre, suggerisce di lasciare in grigio la scala cromatica per le classi non occupate da prodotti sul mercato o a seguito del riscalaggio o per effetto dei limiti imposti dalla direttiva sull’Ecodesign.

1.8.

Il CESE propone di integrare la nuova etichetta con altre informazioni sensibili per i consumatori, come la «durata minima dei prodotti» e il «consumo energetico del prodotto nell’arco della vita», anche in vista del «Carbon Footprint». Tali informazioni sono fondamentali per rendere effettivamente comparabili economicamente prodotti energetici appartenenti a classi diverse e per contrastare e disincentivare l’obsolescenza programmata dei prodotti.

1.9.

Il CESE ritiene che qualora si affidasse un aspetto così cruciale come l’adozione di un regime sanzionatorio ai singoli Stati membri, si favorirebbe un’osservanza disomogenea della norma, rendendo vano il ricorso al regolamento in sostituzione della direttiva.

1.10.

Il Comitato ritiene che l’Unione, in base al principio di sussidiarietà, dovrà facilitare l’accessibilità dei prodotti a più alta efficienza energetica alle categorie sociali più svantaggiate contrastando il fenomeno della «povertà energetica».

1.11.

Il CESE ritiene che nell’ottica del principio «design for all», atto a progettare prodotti utilizzabili da tutti, anche le etichette dovranno essere sempre più comprensibili per tutti, facendo particolare attenzione alle esigenze dei cittadini diversamente abili.

1.12.

Il Comitato invita l’Unione ad attivarsi affinché eventuali costi addizionali previsti dal nuovo sistema di etichettatura non siano scaricati automaticamente sui rivenditori al dettaglio o sugli utenti finali.

1.13.

Il CESE si rammarica per l’assenza di una strategia ad hoc per il commercio online, ritenuta al contrario necessaria, in quanto rappresenta uno dei settori in cui l’applicazione della normativa risulta essere ampiamente disattesa. Il Comitato auspica, in particolare, un pronto intervento per normare il caso dei «siti bazar», per i quali sono state riscontrate le maggiori infrazioni all’obbligo di esporre le etichette energetiche.

1.14.

Il CESE riscontra l’assenza di misure ad hoc per prodotti energetici «rigenerati». Il CESE ritiene necessario, in particolare, regolamentare la commercializzazione di tali prodotti qualora siano venduti presso appositi esercizi commerciali, al fine di non generare vuoti normativi e soprattutto per favorire una maggiore integrazione tra le strategie sull’efficienza energetica e sull’economia circolare.

1.15.

Il Comitato invita la Commissione europea a prestare particolare attenzione ai prodotti importati da paesi terzi al fine di tutelare la produzione europea da eventuali forme di concorrenza sleale o frode nei casi di palese falsificazione delle etichette.

1.16.

Il CESE ritiene che l’Unione europea potrà raggiungere i propri obiettivi di efficienza energetica solo attraverso un coinvolgimento attivo dei consumatori. Per questo chiede che la società civile organizzata sia affiancata ai governi nazionali al fine di dar vita ad attività di informazione e sensibilizzazione più efficaci e capillari, incluso presso i singoli rivenditori al dettaglio.

1.17.

Il Comitato condivide la proposta di inserire obbligatoriamente negli annunci pubblicitari l’etichetta energetica per ogni singolo prodotto o, quando non sia possibile, almeno la classe energetica, al fine di meglio informare e sensibilizzare i consumatori.

1.18.

Il CESE ritiene che una sola settimana, al termine del periodo transitorio, sia un tempo troppo breve per passare in via definitiva a dei prodotti etichettati con il nuovo sistema. Per questo si chiede di estenderlo a 30 giorni.

1.19.

Il CESE invita la Commissione ad avere un approccio più prudente e misurato con gli atti delegati. In particolare si auspica che le deleghe siano chiare e definite, che il controllo del Parlamento sia garantito e soprattutto che l’adozione degli atti delegati sia sempre subordinata ad un’effettiva consultazione e coinvolgimento degli Stati membri, del CESE e dei portatori d’interesse.

1.20.

Il CESE considera congruo il periodo di 8 anni per riesaminare il quadro per l’etichettatura, tuttavia avanza la proposta di sottoporlo ad una valutazione d’impatto di medio periodo.

1.21.

Il Comitato considera cruciale la definizione di un meccanismo di riscalaggio univoco e stabile, affinché i successivi riscalaggi resi necessari dall’evoluzione tecnologica del mercato siano economici, precisi e non controversi. Si propone, quindi, di procedere al riscalaggio solo nel momento in cui i prodotti di classe energetica A rappresentino almeno il 20 % del mercato.

2.   Introduzione

2.1.

Il 25 febbraio 2015, la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto «Unione dell’energia», che è strutturato in tre comunicazioni:

una strategia quadro per l’Unione dell’energia resiliente (1),

una comunicazione sulla posizione dell’UE in vista dell’accordo globale sul clima,

una comunicazione che fissa le misure per raggiungere l’obiettivo del 10 % di interconnessione elettrica entro il 2020.

2.2.

La strategia per l’Unione dell’energia, fondata su un approccio olistico, si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dell’approvvigionamento energetico, articolandosi su cinque dimensioni:

sicurezza energetica, solidarietà e fiducia,

piena integrazione del mercato europeo dell’energia,

efficienza energetica per contenere la domanda,

decarbonizzazione dell’economia,

ricerca, innovazione e competitività.

2.3.

Nell’ambito della suddetta strategia nasce il regolamento che istituisce un quadro per l’etichettatura dell’efficienza energetica, al fine di abrogare la precedente direttiva 2010/30/UE (2).

2.4.

Il nuovo quadro per l’etichettatura ha una normativa sorella nella direttiva 2009/125/CE sull’Ecodesign (3). Secondo il commissario al clima e all’energia, Miguel Arias Cañete, attraverso l’implementazione congiunta delle due norme «l’Europa risparmierà entro il 2020 tanta energia quanta se ne usa ogni anno in Italia, pari a 166 milioni di tonnellate di petrolio», con un forte impatto anche sulla riduzione di CO2.

2.5.

Il nuovo regolamento tiene presente, tra gli altri, le risultanze della valutazione ex post sulla legislazione vigente, gli esiti delle consultazioni effettuate tra i cittadini e i portatori d’interesse, nonché una specifica valutazione d’impatto (4).

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1.

La proposta della Commissione si configura per la prima volta sotto forma di regolamento e non più sotto forma di direttiva, al fine di semplificare il contesto normativo per gli Stati membri e le imprese, ma soprattutto per garantire che i principi in esso contenuti siano applicati e fatti rispettare in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

3.2.

La proposta stabilisce la creazione di una banca dati dei prodotti al fine di rendere più efficace la vigilanza sul mercato. Saranno i produttori ad avere l’obbligo di inserire una serie di informazioni nella suddetta banca dati. È importante sottolineare che attualmente tali informazioni già devono essere fornite dalle imprese su richiesta delle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Per questo la Commissione europea stima che i costi addizionali per le imprese saranno minimi (5).

3.3.

La proposta intende rivedere la scala energetica vigente, introdotta con la direttiva 2010/30/UE, per due ordini di motivi:

a)

è stato rilevato che la scala da A+ a A+++ ha reso le etichette meno comprensibili, disincentivando i consumatori ad acquistare prodotti a maggiore efficienza energetica,

b)

le classi energetiche più alte sono già sature per diverse categorie di prodotto.

Per questo la Commissione propone di ritornare alla precedente scala da A a G, considerata più comprensibile, «riscalando» tutti i prodotti ad oggi in commercio. Le classi A e B saranno lasciate libere per evitare il problema di un’immediata saturazione delle classi più alte (6). Ad integrazione e completamento si prevede, inoltre, l’introduzione in etichetta di una scala cromatica dal verde al rosso per indicare i prodotti più o meno efficienti dal punto di vista energetico.

3.4.

La proposta prevede un periodo transitorio di sei mesi nel quale i prodotti attualmente in vendita saranno disponibili con doppia etichetta al fine di svolgere con correttezza il processo di «riscalaggio» senza generare ulteriore confusione nei consumatori. In questa fase, inoltre, gli Stati membri dovranno organizzare campagne ad hoc per informare i consumatori sul nuovo sistema di etichettatura.

3.5.

Secondo la Commissione, sia l’attività di controllo sia la definizione di un regime sanzionatorio dovranno rimanere di competenza dei rispettivi Stati membri (7).

3.6.

Alla Commissione viene affidato il potere di adottare atti delegati al fine di garantire la corretta applicazione della normativa. Tale potere potrà essere revocato in ogni momento da Consiglio e Parlamento. La Commissione dovrà assicurare, per ciascun atto delegato, una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate per la specifica categoria di prodotto. Gli Stati membri e i portatori di interesse saranno riuniti in un Forum consultivo ad hoc.

3.7.

La prossima valutazione del quadro per l’etichettatura è prevista tra 8 anni. Le etichette dei prodotti già in commercio saranno sottoposte a revisione entro 5 anni, mentre non è stata stabilita una tempistica precisa per il riscalaggio dei prodotti commercializzati dopo l’approvazione del regolamento.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione che nasce dalla consapevolezza che l’etichettatura energetica incide positivamente sull’ambiente, sui consumatori, sulle imprese europee e sui livelli occupazionali (8).

4.2.

Il CESE assegna al nuovo sistema di etichettatura un importante ruolo strategico, oltre che meramente tecnico, in quanto interviene, in modo diretto ed indiretto, nei settori dell’energia, del commercio interno, dello sviluppo tecnologico, dell’ambiente e più in generale nei processi di sviluppo sostenibile.

4.3.

Il CESE riconosce che la proposta ha il merito di affrontare i principali problemi connessi alla normativa vigente, sebbene in alcuni casi manchi di ambizione e visione. La proposta, infatti, si concentra nel risolvere problemi immediati e cogenti senza immaginare i possibili sviluppi futuri del commercio e della produzione energetica.

4.4.

Il Comitato invita la Commissione a proseguire lungo il percorso di standardizzazione e semplificazione delle classi energetiche per tutte le categorie di prodotto. Ciò avrà una funzione importante per la diffusione di un approccio selettivo all’acquisto da parte dei consumatori, valorizzando i prodotti di maggior qualità.

4.5.

Il CESE condivide la scelta di ricorrere allo strumento del regolamento, al posto della direttiva, al fine di garantire l’effettiva e puntuale implementazione dell’atto normativo in modo uniforme su tutto il territorio europeo. L’utilizzo selettivo di tale strumento è cruciale anche nell’ottica di un efficace processo di integrazione europea.

4.5.1.

Il Comitato sostiene la proposta di costituire una «banca dati dei prodotti», in quanto strumento ineludibile se si intende vigilare con efficacia sul mercato. Si evidenzia, infatti, come in molti Stati europei le associazioni dei consumatori abbiano più volte sollevato il problema della mancata implementazione della precedente direttiva 2010/30/UE e la conseguente presenza sul mercato di prodotti che non riportavano etichette sul consumo energetico. Ciò deve essere fatto anche a garanzia di un’effettiva parità di condizioni nella competizione tra prodotti nel mercato interno.

4.6.

Il CESE, tuttavia, ritiene che la costruzione di una «banca dati dei prodotti» sia importante ma non risolutiva nell’ambito della corretta vigilanza del mercato ed auspica che le autorità preposte rafforzino i controlli strumentali sui prodotti in vendita, al fine di verificare la corrispondenza tra le effettive caratteristiche del prodotto e quelle riportate in etichetta.

4.7.

Il Comitato, considerata la natura altamente tecnica delle attività di controllo e vigilanza del mercato, invita la Commissione a creare dei processi formativi comuni e standardizzati per i lavoratori e altri soggetti coinvolti nella vigilanza e controllo del mercato con apposite linee di finanziamento, affinché in tutti i Paesi membri il regolamento possa essere implementato con adeguato tempismo ed efficacia.

4.8.

Il CESE condivide la scelta di tornare alla precedente scala energetica da A a G in quanto più facilmente comprensibile per i consumatori. Si sottolinea, a titolo di esempio, come tra un frigorifero di classe A+++ ed uno di classe A+ ci sia una differenza di consumo energetico pari al 42 %, sebbene l’attuale sistema di etichettatura non consenta di comprenderne immediatamente la differenza in termini di efficienza energetica e di costi. Ciò comporta che, per determinate categorie di prodotti, vale il principio «chi più spende, meno spende», consentendo ai consumatori di ammortizzare il costo di categoria superiore in tempi brevi. Questo, tuttavia, necessita che le etichette siano più chiare, comprensibili e comparabili.

4.9.

Il CESE ritiene che l’obiettivo primario di questa proposta sia la sua uniforme applicazione su scala europea, ma se si affida un aspetto così cruciale come l’adozione di un regime sanzionatorio ai singoli Stati membri, si favorirà un’osservanza disomogenea della norma, rendendo vano il ricorso al regolamento in sostituzione della direttiva.

4.10.

Nel complesso il CESE ritiene che il nuovo sistema di etichettatura, così strutturato, potrà garantire:

4.10.1.

che i consumatori ricevano informazioni più accurate, pertinenti e comparabili sull’efficienza e sul consumo energetico di tutti i prodotti venduti nell’UE, favorendone un acquisto consapevole, economicamente vantaggioso nel lungo periodo, nonché un utilizzo rispettoso dell’ambiente;

4.10.2.

che sia migliorata la libera circolazione dei prodotti, garantendo parità di condizioni. Ciò rafforzerà, altresì, la competitività delle imprese europee che saranno incentivate ad innovare, ricevendo il vantaggio di entrare per prime sul mercato rispetto a quelle degli Stati terzi e con la possibilità di più alti margini di profitto;

4.10.3.

che siano rafforzati i livelli occupazionali a patto che le imprese europee si impegnino a non delocalizzare ulteriormente le loro produzioni, rappresentando, in modo indiretto, un fattore di rilancio della produzione europea e dei consumi interni.

5.   Osservazioni specifiche

5.1.

Il CESE ritiene che il nuovo sistema di etichettatura sia migliorativo rispetto alla legislazione attuale ma non vada incontro a tutte le esigenze di informazione dei consumatori. A tal proposito si consiglia di inserire in etichetta altri dati come la «durata minima dei prodotti» (9) e il «consumo energetico del prodotto nell’arco della vita» anche in vista del «Carbon Footprint». Tali informazioni risultano essere fondamentali per rendere effettivamente comparabili economicamente prodotti energetici appartenenti a classi diverse e per contrastare e disincentivare l’obsolescenza programmata dei prodotti.

5.1.1.

Ulteriori informazioni utili ma non indispensabili per i consumatori, come il costo energetico aggiuntivo generato da prodotti utilizzati nella domotica, potrebbero essere accessibili attraverso un apposito sito Internet sull’efficienza energetica dei prodotti o un QR-Code da apporre sull’etichetta in modo che ogni prodotto sia facilmente accessibile da tablet e smartphone, come già fatto con analoghe finalità per altri prodotti commerciali, nella logica di uno sviluppo ponderato del piano d’azione «Internet degli Oggetti» (10).

5.2.

Il Comitato propone di elaborare un nuovo layout grafico per l’etichetta energetica al fine di contrastare la contraffazione ed evitare confusione tra i consumatori in particolare nel periodo transitorio. Il CESE, inoltre, suggerisce di lasciare in grigio la scala cromatica per le classi non occupate da prodotti sul mercato in modo da non disincentivare i consumatori all’acquisto. Ciò dovrà essere fatto sia per le classi più basse, ove i prodotti sono stati messi fuori mercato dalla direttiva sull’Ecodesign, sia per quelle più alte ancora non raggiunte da prodotti sul mercato o per effetto del processo di riscalaggio.

5.3.

Il CESE ricorda alla Commissione quanto già sostenuto nel parere TEN/516 (11) e, in particolare, il fenomeno della «povertà energetica» che colpisce oltre 50 milioni di cittadini in tutta l’UE. Ciò comporta che l’Unione, in base al principio di sussidiarietà, deve facilitare il più possibile l’accessibilità dei prodotti a più alta efficienza energetica anche per le categorie sociali più povere e disagiate. Al contempo l’Unione europea deve attivarsi affinché eventuali costi addizionali previsti dal nuovo sistema di etichettatura non siano scaricati automaticamente sui rivenditori al dettaglio o sugli utenti finali.

5.3.1.

In numerosi Stati europei sono già state attuate con successo delle buone prassi in materia di sussidiarietà e accessibilità dei prodotti energetici. Una di queste consiste nella possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi il costo dei prodotti energetici di classe più alta. Tuttavia, al netto delle buone prassi nazionali comunque utili ed importanti, il CESE auspica che l’Unione europea ed il Consiglio europeo, in particolare, preso atto dell’importanza della sfida dell’efficienza energetica, diano effettivamente corpo al principio di sussidiarietà e si attivino per dare vita ad una strategia unica per coinvolgere tutti i cittadini nel processo di «rivoluzione energetica».

5.4.

Il CESE ritiene che nell’ottica del principio «design for all», atto a progettare prodotti utilizzabili da tutti, anche le etichette dovranno essere sempre più «comprensibili per tutti», facendo particolare attenzione alle esigenze dei cittadini diversamente abili.

5.5.

Il CESE si rammarica per l’assenza di una strategia specifica per il commercio online, il cui volume d’affari è in costante crescita e che, ad oggi, rappresenta uno dei settori in cui la comparabilità dei prodotti e soprattutto la vigilanza del mercato appaiono più complesse e difficili. Come riportato dall’osservatorio MarketWatch, solo il 23 % dei prodotti online presenta un’etichetta corretta. Ciò rappresenta un fattore distorcente del mercato che genera un danno evidente a imprese e consumatori.

5.5.1.

Il Comitato fa notare come l’attuale regolamento delegato (UE) n. 518/2014 relativo all’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su Internet, entrato in vigore il 1o gennaio 2015, non sia stato messo adeguatamente in relazione con la nuova proposta di regolamento. Questo, tra gli altri, stabilisce che l’etichetta sia obbligatoria solo sui prodotti nuovi e non su quelli già in vendita, per i quali è prevista solo su base volontaria. Inoltre non affronta il problema dei «siti bazar», nei quali il consumatore spesso inconsapevolmente acquista prodotti messi in vendita da inserzionisti terzi e della cui pubblicità falsa o errata il sito non è chiamato a rispondere.

5.6.

Il CESE riscontra che né l’attuale né il nuovo sistema di etichettatura affrontano il tema dei prodotti energetici «rigenerati». A tal proposito si ritiene che regolare la commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto concerne i prodotti venduti presso appositi esercizi commerciali, sia giusto e necessario al fine di non lasciare spazi vuoti nella regolamentazione e soprattutto per favorire una maggiore integrazione tra la direttiva sull’Ecodesign e la comunicazione della Commissione «Verso un’economia circolare» (12). Il CESE ricorda, altresì, le posizioni già assunte in passato contro la «obsolescenza programmata», favorendo la commercializzazione di prodotti più durevoli e resilienti (13).

5.7.

Il CESE invita la Commissione europea a prestare particolare attenzione ai prodotti importati da paesi terzi al fine di tutelare la produzione europea da eventuali forme di concorrenza sleale. Il Comitato, in particolare, invita la Commissione a porre in essere una forte campagna contro la contraffazione delle etichette, rendendole difficilmente falsificabili, rafforzando i controlli sulla conformità soggettiva e oggettiva e, qualora sia accertata una palese contraffazione, sanzionare l’importatore ritirando il prodotto dal mercato.

5.8.

Il CESE sottolinea come l’educazione all’acquisto e all’uso consapevole dei prodotti rappresentano aspetti chiave per raggiungere gli obiettivi che l’Unione europea si è data in materia di efficienza energetica. Gli Stati membri sono giustamente chiamati a svolgere un ruolo chiave con campagne ad hoc di informazione e sensibilizzazione. Il CESE, tuttavia, auspica un coinvolgimento attivo della società civile organizzata sia a livello nazionale sia a livello europeo nell’ottica di una comunicazione più efficace e capillare (14), incluso presso i singoli rivenditori al dettaglio.

5.8.1.

Il Comitato sostiene la proposta della Commissione di inserire obbligatoriamente negli annunci pubblicitari l’etichetta energetica per ogni singolo prodotto oppure, quando non sia possibile, almeno la classe energetica, al fine di informare e sensibilizzare i consumatori all’acquisto e all’uso consapevole dei prodotti energetici (15).

5.9.

Il CESE sottolinea l’opportunità di rivedere alcuni aspetti del periodo transitorio necessario per il «riscalaggio» dei prodotti. Il regolamento, infatti, prevede che, alla scadenza del suddetto periodo pari a 6 mesi, sia sufficiente una settimana per passare da un sistema di doppia etichettatura ad uno in cui permangano esclusivamente prodotti etichettati con il nuovo sistema. Tale periodo rischia di essere eccessivamente breve e poco realistico, per questo si chiede di estenderlo a 30 giorni, tempo di norma concesso alle imprese per fare l’inventario dei prodotti.

5.10.

Il CESE invita la Commissione a mantenere un approccio più prudente e misurato con gli atti delegati. In particolare si auspica che le deleghe siano chiare e definite, che il controllo del Parlamento sia garantito e soprattutto che l’adozione degli atti delegati sia sempre subordinata ad un’effettiva consultazione e coinvolgimento degli Stati membri, del CESE e dei portatori d’interesse (16).

5.11.

Il CESE è favorevole alla creazione di un Forum consultivo ad hoc al fine di dar vita ad un dialogo strutturato tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori d’interesse.

5.12.

Il CESE ritiene congruo il periodo di 8 anni stabilito per il riesame del quadro di etichettatura, sebbene ne auspichi un’attenta valutazione nel medio periodo per verificarne in modo complessivo l’impatto e l’effettivo stato di implementazione. Tale iniziativa è considerata tanto più opportuna poiché con la presente proposta si intende passare da una direttiva ad un regolamento.

5.13.

Il Comitato considera cruciale la definizione di un meccanismo di riscalaggio univoco e stabile, affinché i successivi riscalaggi resi necessari dall’evoluzione tecnologica del mercato siano economici, precisi e non controversi. A tal proposito si considera necessario procedere al riscalaggio in caso di reale necessità e solo nel momento in cui i prodotti di classe energetica A rappresentino almeno il 20 % del mercato.

Bruxelles, 20 gennaio 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Rif. COM(2015) 80 final.

(2)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(4)  SWD(2015) 139.

(5)  COM(2015) 341 final, punto 2.3 della «Relazione».

(6)  COM(2015) 341 final, articolo 7, paragrafo 3.

(7)  COM(2015) 341 final, articolo 4, paragrafo 5.

(8)  Parere del CESE sul tema Ecocompatibile/Prodotti che consumano energia, (GU C 112 del 30.4.2004, pag. 25).

(9)  Parere del CESE sul tema Durata di vita dei prodotti e informazione del consumatore, (GU C 67 del 6.3.2014, pag. 23).

(10)  Parere del CESE sul tema Internet degli oggetti — Un piano d’azione per l’Europa, (GU C 255 del 22.9.2010, pag. 116).

(11)  Parere del CESE sul tema Per un’azione europea coordinata per la prevenzione e la lotta alla povertà energetica, (GU C 341 del 21.11.2013, pag. 21).

(12)  COM(2014) 398 final. Parere del CESE sul tema L’economia circolare nell’UE, (GU C 230 del 14.7.2015, pag. 91).

(13)  Cfr. la nota 9.

(14)  Studio del CESE sul ruolo della società civile nell’attuazione della direttiva UE sulle energie rinnovabili. Coordinatore generale: RIBBE, gennaio 2015.

(15)  COM(2015) 341 final, considerando 10 e articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

(16)  Parere del CESE sul tema Atti delegati, (GU C 13 del 15.1.2016, pag. 145).


3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/13


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia»

[COM(2015) 340 final]

(2016/C 082/03)

Relatore:

Lutz RIBBE

La Commissione europea, in data 15 luglio 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia

[COM(2015) 340 final].

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 gennaio 2016.

Nella sua 513a sessione plenaria dei giorni 20 e 21 gennaio 2016 (seduta del 20 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 212 voti favorevoli, 4 voti contrari e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione e condivide molte delle proposte in essa contenute, che rappresentano una logica conseguenza delle riflessioni sull’Unione europea dell’energia.

1.2.

Le proposte di miglioramento dei mercati illustrate nella comunicazione, quali gli scambi infragiornalieri, l’abolizione delle norme distorsive della concorrenza, la gestione della domanda di energia e la creazione di adeguati segnali di prezzo, sono in linea di principio iniziative giuste e importanti per un nuovo assetto del mercato dell’energia, che in futuro sarà maggiormente incentrato sulle specificità della produzione da fonti rinnovabili variabili decentrate.

1.3.

L’approvvigionamento sicuro e a prezzi accessibili di energia (pulita) a imprese e famiglie è un fondamento essenziale per l’economia e per le persone nella società moderna. Il sistema energetico è pertanto in linea di principio una questione di competenza dell’intera società, la cui attuazione pratica presuppone un buon equilibrio tra mercato e regolamentazione. Finora la questione non è stata sufficientemente dibattuta a livello politico e neppure nella comunicazione in esame.

1.4.

Affinché venga realizzato nel breve/medio periodo l’obiettivo di un approvvigionamento energetico a basso tenore di carbonio e con una quota elevata di fonti energetiche rinnovabili e regolabili, occorre che tutti gli operatori del mercato (anche i nuovi) dispongano di adeguati strumenti di flessibilizzazione, quali una capacità di stoccaggio sufficiente, opzioni flessibili e favorevoli ai consumatori sul fronte della domanda, tecnologie flessibili di generazione dell’energia (ad esempio la cogenerazione di elettricità e calore) e infrastrutture di distribuzione dell’energia sufficientemente estese e interconnesse. Occorrerà inoltre che i consumatori siano informati in maniera adeguata, tempestiva e corretta e messi in condizione di avviare in proprio la commercializzazione, e che i necessari investimenti nelle tecnologie e nelle infrastrutture siano remunerativi. Al momento nessuna delle suddette condizioni è soddisfatta.

1.5.

I segnali di prezzo sono importanti, poiché la trasformazione dell’attuale sistema richiederà ingenti investimenti. Alle quotazioni di borsa attuali che si attestano fra i 30 e i 40 EUR/MWh, gli investimenti, siano essi in nuove capacità di produzione dell’energia elettrica o in tecnologie per lo stoccaggio, non sono ammortizzabili. Tali quotazioni sono attualmente possibili soltanto perché, tra l’altro, molta dell’energia immessa sul mercato proviene da centrali elettriche ormai ammortizzate e perché l’elettricità prodotta da fonti quali il carbone, l’energia nucleare e le rinnovabili è sovvenzionata. Le attuali quotazioni di borsa non rispecchiano nemmeno la reale struttura dei costi. A causa delle sovvenzioni e dell’eccesso di regolamentazione, le quotazioni della borsa dell’energia elettrica trasmettono un’immagine distorta dei costi effettivi dell’elettricità. Solo dei prezzi realistici e trasparenti costituiscono i segnali giusti in vista degli elevati investimenti necessari per trasformare il sistema attuale.

1.6.

Occorre quindi che i prezzi vengano fissati secondo approcci del tutto nuovi, per dare una base economica all’auspicata nuova qualità della rete (comprendente anche la gestione della domanda e lo stoccaggio). Un approccio potrebbe essere quello di orientare maggiormente le componenti normative alle innovazioni auspicate, e di valutare meglio la stabilità del sistema.

1.7.

In futuro i prezzi dovranno rispecchiare per intero i costi reali di generazione, distribuzione e smaltimento dell’elettricità, compresi gli effetti esterni negativi (come ad esempio le emissioni di CO2). La formazione dei prezzi deve diventare realistica, e ciò presuppone tra l’altro che la Commissione adegui il proprio sistema di aiuti, e che venga abbandonata la prassi tuttora vigente di fissare i prezzi a livello nazionale. Ma la Commissione non ha ancora presentato un piano coerente in materia.

1.8.

La grande sfida tecnica legata al nuovo sistema energetico consiste soprattutto nel fatto che in futuro la distribuzione di energia elettrica non sarà più organizzata secondo un modello centralizzato, che parte dalle grandi centrali elettriche e arriva agli utenti («dall’alto verso il basso»), bensì sulla base di numerose fonti energetiche rinnovabili decentrate e, in parte, variabili che daranno vita a «isole di produzione e di approvvigionamento», che dovranno essere collegate in rete («dal basso verso l’alto») e nelle quali la gestione della domanda di energia (incluso lo stoccaggio) e la commercializzazione locale/regionale svolgeranno un ruolo di primo piano.

1.9.

Il CESE ha più volte sottolineato le opportunità offerte da questi nuovi sistemi energetici decentrati, non soltanto in termini di accettazione da parte dell’opinione pubblica degli indispensabili cambiamenti strutturali e dei necessari investimenti (1). Anche dal punto di vista dell’economia regionale, infatti, possono emergere nuove prospettive e nuove possibilità di creazione di valore aggiunto al di fuori delle strutture finora conosciute. Grazie alle nuove tecnologie, è possibile creare un nuovo collegamento fra lo sviluppo regionale e la politica energetica. Inoltre le isole di produzione collegate in rete creano una situazione di maggiore sicurezza per quanto riguarda possibili attacchi a infrastrutture essenziali.

1.10.

La Commissione, quindi, deve concepire il sistema di scambio a partire dalle infrastrutture energetiche necessarie, anziché cercare di modificare tali infrastrutture per renderle compatibili con il sistema di scambio esistente. Essa deve considerare, in collaborazione con gli operatori del mercato, quali modifiche delle infrastrutture energetiche e del sistema di scambio possano realizzare le condizioni per far nascere un sistema energetico maggiormente diversificato, flessibile, incentrato sui consumatori ed efficiente rispetto ai costi.

1.11.

Il CESE non solo accoglie con favore le dichiarazioni della Commissione in merito a questa nuova molteplicità di attori, ma anche considera essenziale la partecipazione attiva degli utenti (vale a dire le imprese, i cittadini, le aziende municipalizzate ecc.) nella produzione e nella commercializzazione diretta locale e regionale. Se le imprese, i cittadini o le aziende municipalizzate decidono oggi di ricorrere al potenziale energetico disponibile a livello locale o regionale, ad esempio sotto forma di impianti solari o eolici organizzati in modo collettivo, è necessario che risulti loro molto più agevole rispetto al passato riuscire a utilizzare direttamente l’energia generata, senza l’intervento di borse o di operatori commerciali, e/o a commercializzarla direttamente e senza difficoltà. Anche sotto questo aspetto il documento della Commissione lascia aperte numerose questioni.

1.12.

La Commissione ha sottolineato varie volte che le energie rinnovabili continuano a confrontarsi con ostacoli che occorrerebbe rimuovere, e che è necessario promuovere tali energie in maniera compatibile col mercato e su scala regionale. Il CESE condivide queste osservazioni, ma rileva che un’estensione del mercato e una riduzione della regolamentazione non porteranno, di per sé, a un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia la comunicazione in esame non indica, purtroppo, le esatte prospettive della Commissione in materia.

2.   Contenuto e contesto della comunicazione della Commissione

2.1.

Nei suoi orientamenti politici, la Commissione Juncker ha indicato tra gli obiettivi strategici lo sviluppo di un’Unione dell’energia resiliente con una strategia climatica lungimirante.

2.2.

Tale ambizione è stata confermata nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 (2) ed è stata ulteriormente specificata nella strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3): oltre a garantire un approvvigionamento energetico affidabile e a prezzi accessibili, si tratta di creare un sistema energetico sostenibile e rispettoso del clima, all’insegna di una forte concorrenza di mercato e dell’innovazione. Nella strategia quadro viene posta una particolare enfasi sul ruolo attivo dei cittadini nel nuovo assetto del sistema energetico. La trasformazione del mercato dell’energia, in particolare quello dell’energia elettrica, è un passo importante verso il raggiungimento di tali obiettivi.

2.3.

Il processo di consultazione pubblica avviato dalla comunicazione in esame intende contribuire al superamento di una serie di notevoli ostacoli che intralciano lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile.

2.4.

La Commissione collega tali sfide al fatto che «l’attuale struttura di mercato risale a un’epoca in cui gli impianti elettrici centralizzati su larga scala, ampiamente alimentati da combustibili fossili, avevano l’obiettivo principale di rifornire ogni casa e ogni impresa in un’area limitata — di solito uno Stato membro — con la quantità di energia elettrica di cui necessitavano e in cui i consumatori — famiglie, imprese e industria — erano percepiti come soggetti passivi.» La Commissione persegue «una trasformazione radicale del sistema energetico in Europa», che preveda una produzione decentrata fortemente basata su fonti energetiche variabili e la partecipazione di molti più attori con ruoli diversi sul mercato e in cui la gestione della domanda rappresenti una nuova sfida di primaria importanza.

2.5.

Fra le sfide specifiche la Commissione cita:

la formazione dei prezzi e gli incentivi agli investimenti in mercati frammentati,

il permanere delle regolamentazioni nazionali in materia di prezzi e accesso al mercato, nonché il proseguimento degli interventi sul mercato negli Stati membri,

l’insufficiente flessibilità dei mercati, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda, di fronte all’aumento della quota di energie rinnovabili e al «principio dell’efficienza energetica al primo posto»,

le scarse opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al futuro energetico.

2.6.

Per rispondere a tali sfide, la Commissione individua una serie di misure, quali:

creare un mercato a breve termine, flessibile e transfrontaliero per gli scambi di energia elettrica (mercato infragiornaliero),

stabilire segnali di prezzo a lungo termine attraverso il mercato europeo del CO2,

completare i collegamenti infrastrutturali,

promuovere in modo adeguato al mercato e regionalizzato le fonti energetiche rinnovabili,

favorire l’interconnessione tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio, per rafforzare il segnale di prezzo per il consumatore finale,

abolire la regolamentazione dei prezzi sui mercati al dettaglio ed eliminare le barriere di accesso al mercato per aggregatori e altri operatori del mercato,

coordinare a livello regionale la politica energetica,

coordinare a livello europeo e regionale i regolatori dei mercati dell’energia e i gestori delle reti,

armonizzare i metodi impiegati per valutare se i sistemi energetici sono adeguati a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico a livello nazionale ed europeo,

definire un quadro per l’apertura dei meccanismi di regolazione della capacità a livello transfrontaliero.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Per conseguire gli obiettivi dell’Unione europea dell’energia sarà necessario prevedere molti cambiamenti radicali e occorrerà tra l’altro procedere, come spiega la Commissione, a un radicale riassetto del mercato dell’energia elettrica.

3.2.

Tale trasformazione può ottenere un adeguato livello di accettazione da parte della società soltanto se: a) si realizza un intenso e ben organizzato processo di consultazione con le parti interessate e la società civile; b) questi ultimi soggetti vengono coinvolti non solo in funzione consultiva ma come partner attivi.

3.3.

Il CESE ha descritto le possibili modalità di questo processo nello studio (4) sulla Valutazione delle consultazioni dei soggetti interessati da parte della Commissione europea; rimanda inoltre alla propria iniziativa di un dialogo energetico europeo.

3.4.

Le proposte di miglioramento dei mercati illustrate nella comunicazione, quali gli scambi infragiornalieri, l’abolizione delle norme che distorcono o ostacolano la concorrenza, la gestione della domanda di energia e la creazione di adeguati segnali di prezzo, sono iniziative giuste e importanti per un nuovo assetto del mercato dell’energia, che in futuro sarà maggiormente incentrato sulle specificità della produzione da energie rinnovabili variabili. Solo in questo modo sarà possibile conseguire gli obiettivi dell’Unione europea dell’energia, condivisi dal CESE, e garantire un sistema di fornitura dell’energia elettrica per le famiglie e per l’economia che sia efficiente sotto il profilo dei costi, ecologico, sicuro e a prezzi accessibili.

3.5.

Il CESE sottolinea la speciale importanza degli scambi infragiornalieri, che sono fondamentali per un’organizzazione razionale degli scambi di energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili.

3.6.

Il CESE si compiace del fatto che la comunicazione ribadisca i principi fondamentali del nuovo sistema energetico, e lo considera come il giusto segnale da inviare a tutti gli operatori del mercato e alla società nel suo insieme. Fra questi figurano:

il principio dell’«efficienza energetica al primo posto»,

la visione di un approvvigionamento energetico senza combustibili fossili (5),

il riconoscimento che in futuro la produzione di energia elettrica avverrà in maniera più decentrata da fonti variabili,

l’importanza della gestione della domanda e dello stoccaggio nel futuro sistema dell’energia,

il riconoscimento dell’evoluzione del ruolo dell’utente, che diviene consumatore attivo, produttore e fornitore di servizi di sistema (6).

3.7.

L’approvvigionamento sicuro e a prezzi accessibili di energia pulita a imprese e famiglie è un fondamento essenziale per l’economia e per le persone nella società moderna. Il sistema energetico è pertanto in linea di principio una questione di competenza dell’intera società, la cui attuazione pratica presuppone un buon equilibrio tra mercato e regolamentazione. Finora la questione non è stata sufficientemente dibattuta a livello politico, neppure nella comunicazione in esame. La questione, ad esempio, se non sia meglio che le reti di trasmissione e distribuzione, in modo analogo alle autostrade, alle reti ferroviarie o alle reti di approvvigionamento idrico, siano gestite a livello pubblico, non può essere decisa a Bruxelles, ma in tale sede può esservi certamente un dibattito. La politica energetica comporta la definizione di condizioni quadro chiare e una vigilanza regolamentare, in cui rientri anche la protezione dei consumatori e la tutela delle categorie sociali particolarmente vulnerabili.

3.8.

Il CESE intende rinunciare a esprimere giudizi positivi sulle numerose giuste misure presentate dalla Commissione, compresa la sua posizione critica riguardo alle capacità di riserva, ritenendo invece opportuno lasciare spazio ad alcune riflessioni che la Commissione ha trascurato o eventualmente non adeguatamente valorizzato nella propria comunicazione.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE concorda pienamente con la Commissione sulla necessità di «una trasformazione radicale del sistema energetico in Europa». Tuttavia, a giudizio del Comitato, le soluzioni presentate nella comunicazione non rappresentano tanto una «trasformazione radicale» quanto piuttosto un adeguamento o un’integrazione del sistema attuale.

4.2.

Il CESE sottolinea in particolare che una «trasformazione radicale» non può consistere soltanto nel collegare i sistemi nazionali in una rete europea, nel riformare gli attuali mercati e sistemi di scambio e nell’aumentare in modo significativo la quota di energia da fonti rinnovabili. Occorre piuttosto concepire e costruire un sistema energetico completamente nuovo, caratterizzato da una varietà di attori assai più ampia e decentrata. Ciò comporta non soltanto una rivalutazione delle reti di trasmissione e distribuzione esistenti, ma anche il loro supporto mediante una nuova infrastruttura, tecnicamente superiore. Questa nuova rete dovrebbe quindi presentare, in parte, strutture di intervento, di interconnessione e di commercializzazione completamente nuove e più diversificate. Le attuali fonti energetiche convenzionali vi svolgeranno un ruolo di transizione.

4.3.

Affinché venga realizzato nel breve/medio periodo l’obiettivo di un approvvigionamento energetico a basso tenore di carbonio e con una quota elevata di fonti energetiche regolabili occorre:

a)

che tutti gli operatori del mercato (anche i nuovi) dispongano di strumenti sufficienti di flessibilizzazione, quali un’adeguata capacità di stoccaggio, opzioni flessibili e favorevoli ai consumatori sul fronte della domanda, tecnologie flessibili di generazione dell’energia (ad esempio l’altamente efficiente cogenerazione di elettricità e calore);

b)

occorrerà inoltre che i consumatori siano informati in maniera adeguata, tempestiva e corretta;

c)

e messi in condizione di avviare in proprio la commercializzazione;

d)

che le infrastrutture di distribuzione dell’energia siano sufficientemente estese e interconnesse;

e)

e che i necessari investimenti nelle tecnologie e nelle infrastrutture risultino remunerativi.

Al momento nessuna delle suddette condizioni è soddisfatta.

4.4.   Segnali di prezzo e incentivi agli investimenti

4.4.1.

La Commissione sottolinea l’importanza dei segnali di prezzo che devono: a) incoraggiare i consumatori a svolgere un ruolo attivo sul mercato dell’energia; e b) creare incentivi che stimolino le imprese a investire nelle nuove tecnologie energetiche a basse emissioni. Tali segnali di prezzo sono importanti, poiché la trasformazione dell’attuale sistema richiederà ingenti investimenti. Alle quotazioni di borsa attuali, che si attestano fra i 30 e i 40 EUR/MWh e che per il consumatore, nella misura in cui ne beneficia, risultano ovviamente convenienti, gli investimenti, siano essi in nuove capacità di produzione dell’energia elettrica o in tecnologie per lo stoccaggio, non sono ammortizzabili. Tali quotazioni sono attualmente possibili soltanto perché, tra l’altro, molta dell’energia immessa sul mercato proviene da centrali elettriche ormai ammortizzate e perché l’elettricità prodotta da fonti quali il carbone, l’energia nucleare e le rinnovabili è fortemente sovvenzionata. Le attuali quotazioni di borsa non rispecchiano nemmeno la reale struttura dei costi. A causa delle sovvenzioni e dell’eccesso di regolamentazione, le quotazioni della borsa dell’energia elettrica trasmettono un’immagine distorta dei costi effettivi dell’elettricità. Solo dei prezzi realistici e trasparenti costituiscono i segnali giusti in vista degli elevati investimenti necessari per trasformare il sistema attuale.

4.4.2.

La comunicazione della Commissione non pone adeguatamente l’accento sulle ripercussioni della particolare struttura dei costi delle energie rinnovabili: quando le energie rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’elettricità presentano costi marginali pari a zero, dai mercati all’ingrosso non proviene più alcun segnale di prezzo positivo. Ciò comporta due conseguenze. In primo luogo, quando dai prezzi all’ingrosso non proviene alcun segnale per l’assegnazione a breve termine di energia elettrica, è necessario provvedere in altra maniera, ad esempio, attraverso le sovvenzioni. In secondo luogo, il costo marginale pari a zero impone meccanismi di rifinanziamento completamente nuovi per le fonti rinnovabili variabili e per gli impianti di stoccaggio dell’elettricità.

4.4.3.

Per la definizione dei prezzi occorrono quindi approcci completamente nuovi, al fine di garantire una base economica alla nuova qualità della rete che si desidera realizzare (comprendente anche la gestione della domanda e lo stoccaggio). Uno dei possibili approcci potrebbe consistere nel riformulare le componenti regolamentate del prezzo finale al consumo, in modo particolare in relazione alle imposte sull’elettricità e ai canoni di utilizzo della rete. Occorre verificare la possibilità di riorganizzare il finanziamento delle spese generali del sistema energetico.

4.4.4.

Affinché i prezzi rispecchino con precisione tutti i costi della fornitura di energia elettrica, il CESE raccomanda alla Commissione di adoperarsi, nel quadro di un approccio armonizzato a livello europeo, al fine di giungere a una chiara trasparenza dei costi. È opportuno che i costi accertati e comparabili riflettano i reali costi complessivi connessi alla produzione e alla fornitura di energia elettrica, nonché alle attività di smaltimento. Tali costi devono anche includere le esternalità negative (ad esempio le emissioni di CO2) e le sovvenzioni. A tale proposito, il CESE rimanda a pareri (7) e dichiarazioni formulati in precedenza e chiede con insistenza che la Commissione tenga fede alla promessa di internalizzare completamente nei prezzi tutti i costi (comprese le esternalità), dalla produzione allo smaltimento, e di non permettere che vi sia alcuna gara, diretta o indiretta, tra le diverse fonti energetiche per l’ottenimento di sovvenzioni.

4.4.5.

Indipendentemente dai costi reali, le condizioni quadro dovrebbero essere configurate in maniera tale che i prezzi tengano conto anche della prestazione del servizio come pure delle misure volte a prevenire le emissioni dannose per il clima o a creare i posti di lavoro di qualità necessari. I prezzi devono riflettere il fatto che vi saranno periodi di elevata offerta e scarsa domanda e, viceversa, periodi di forte domanda e di esigua offerta. Gli adeguamenti richiesti dalla Commissione, quali la gestione della domanda e la maggiore flessibilità degli impianti elettrici e delle capacità di stoccaggio, si concretizzeranno soltanto a condizione che i prezzi rispecchino pienamente la realtà dei costi e delle prestazioni e che le riduzioni dei costi siano trasmesse in piena misura all’utente finale.

4.4.6.

Il CESE condivide il giudizio della Commissione secondo cui occorre abolire i prezzi regolamentati. È giusto consentire che i prezzi si adeguino liberamente, verso l’alto come verso il basso. In tal modo si attivano le necessarie reazioni del mercato e si sostengono opzioni di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio. Il CESE ravvisa nella disposizione degli orientamenti dell’UE in materia di aiuti che vieta di versare aiuti in periodi di prezzi dell’elettricità negativi una grave interferenza nel mercato, che svantaggia unilateralmente le energie rinnovabili e avvantaggia tecnologie dannose per l’ambiente e dai costi marginali più elevati Gli aiuti attuali servono a compensare il funzionamento inadeguato dei segnali di prezzo, e in particolare l’insufficiente internalizzazione dei costi esterni. La Commissione può rimediare da sé, mediante una revisione dei suoi orientamenti in materia di aiuti. Il CESE si attende dalla Commissione un approccio che contrasti le cause dei prezzi negativi e renda superflui, a lungo termine, gli aiuti.

4.4.7.

Fra i temi trattati nel documento della Commissione figura anche la necessità di migliorare il sistema di scambio di quote di emissioni. A tale riguardo il CESE ha adottato un parere (8) e fa presente, tuttavia, che anche nel caso di una radicale riforma nei prezzi saranno comprese soltanto alcune componenti dei costi esterni riferibili alle fonti energetiche fossili. Il Fondo monetario internazionale stima che le sovvenzioni ai combustibili fossili nell’UE ammontino a 330 miliardi di USD all’anno, e considera tali sovvenzioni inefficaci, di ostacolo all’innovazione, dannose per i bilanci, socialmente inique e disastrose per l’ambiente (9).

4.4.8.

Nessun nuovo assetto del mercato, per quanto buono, può compensare i segnali di prezzo errati e i problemi che ne derivano.

4.4.9.

La Commissione sottolinea ripetutamente che le energie rinnovabili continuano a confrontarsi con ostacoli che occorrerebbe rimuovere, e che è necessario promuovere tali energie in maniera compatibile col mercato e su scala regionale. Il CESE condivide queste osservazioni. Ma la comunicazione in esame indica in maniera purtroppo del tutto insufficiente quali siano esattamente le vedute della Commissione in materia.

4.5.   Scambi di energia elettrica

4.5.1.

Il titolo della comunicazione della Commissione parla di un «nuovo assetto del mercato dell’energia». Nel documento, tuttavia, si discute quasi esclusivamente di un’eventuale trasformazione, considerata indispensabile, nell’ambito delle reti, dei mercati e degli scambi dell’energia elettrica. Al capitolo 5 si parla addirittura di «comunicazione consultiva sull’assetto del mercato dell’energia elettrica».

4.5.2.

Questa forte concentrazione sulla rete e sui mercati dell’elettricità non servirà a far fronte pienamente alla sfida ardua e concreta cui si confrontano le politiche energetiche dell’UE. Il settore della produzione di energia termica e quello dei trasporti devono essere maggiormente integrati nelle riflessioni al riguardo, tanto più che è prevedibile che, in futuro, vi saranno decisamente maggiori collegamenti tra questi tre ambiti rispetto ad oggi, cosa da cui potranno emergere nuove opportunità e che consentirà di ridurre le difficoltà (temi chiave: conversione dell’energia eolica in calore, conversione dell’elettricità in gas o idrogeno, mobilità elettrica).

4.5.3.

La convergenza tra i comparti dell’elettricità, della generazione di calore e della mobilità è molto più facile in un sistema elettrico decentrato che in uno centralizzato. Il calore e la mobilità, infatti, sono per loro stessa natura decentrati, e si possono quindi sfruttare più facilmente come opzioni di flessibilità per l’energia elettrica, se quest’ultima può essere commercializzata anche direttamente e in maniera decentrata. Il compito di trasformare il mercato dell’elettricità è quindi strettamente connesso allo sviluppo di opzioni di commercializzazione decentrata dell’elettricità da fonti rinnovabili variabili, compresa l’applicazione alla generazione di calore e alla mobilità.

4.5.4.

Per quanto concerne il mercato dell’energia elettrica, la Commissione avanza numerose proposte in merito alle nuove strutture nell’ambito del sistema di scambi esistente, in primo luogo una borsa dell’energia elettrica. Ovviamente è auspicabile e importante che il mercato energetico attuale sia maggiormente diversificato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tuttavia, non tutto deve assolutamente svolgersi tramite borse e operatori commerciali, ma la Commissione non tratta questo punto.

4.5.5.

Se le imprese, i cittadini o le aziende municipalizzate decidono oggi di ricorrere al potenziale energetico disponibile a livello locale o regionale, ad esempio sotto forma di impianti solari o eolici organizzati in modo collettivo, è necessario che risulti loro molto più agevole rispetto al passato riuscire a utilizzare direttamente l’energia generata, senza l’intervento di borse o di operatori commerciali, e/o a commercializzarla direttamente e senza difficoltà.

4.5.6.

Il documento contiene tuttavia ben poche proposte relative al sostegno delle forme di utilizzazione decentrata già riconoscibili o della commercializzazione locale diretta (da impresa a impresa), e anche le forme di commercio locale e la trasformazione dell’energia (stoccaggio) sono soltanto accennate.

4.6.   Strutture del mercato e produzione decentrata

4.6.1.

La comunicazione della Commissione menziona l’integrazione delle energie rinnovabili nel sistema dell’energia elettrica, l’esigenza di «adeguare l’assetto di mercato alle energie rinnovabili» e, in un altro punto, la creazione di «un mercato idoneo per le energie rinnovabili». Il CESE vorrebbe puntualizzare che a suo giudizio, sebbene nel lungo periodo il ruolo centrale spetti alle energie rinnovabili, la questione principale non è quella della loro «integrazione» nell’attuale sistema di approvvigionamento di elettricità.

4.6.2.

La grande sfida tecnica legata al nuovo sistema energetico consiste soprattutto nel fatto che, come dovrebbe essere illustrato dalla Commissione con evidenza ancora maggiore nella procedura di consultazione, in futuro la distribuzione di energia elettrica non sarà più organizzata secondo un modello centralizzato, che parte dalle grandi centrali elettriche e arriva agli utenti («dall’alto verso il basso»), bensì sulla base di numerose fonti energetiche rinnovabili decentrate e, in parte, variabili che daranno vita a «isole di produzione e di approvvigionamento» che dovranno essere collegate in rete («dal basso verso l’alto») e nelle quali la gestione della domanda di energia (incluso lo stoccaggio) svolgerà un ruolo di primo piano.

4.6.3.

Nel contesto dell’auspicata nuova molteplicità di soggetti, ciò comporterà pertanto che oltre alle strutture commerciali (all’ingrosso) già consolidate, occorrerà in parte creare forme di commercializzazione decentrata e sistemi di gestione energetica completamente nuovi.

4.6.4.

Gli impulsi all’innovazione sia nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e di produzione, che in quelle di stoccaggio, nel sistema di distribuzione, come anche nelle tecnologie edilizie hanno favorito la nascita di molte di queste «isole di produzione e approvvigionamento», impensabili fino a pochi anni fa. Diversi privati, imprese, associazioni (come le cooperative nel settore energetico) oppure comuni (le aziende municipalizzate) si sono dotati di soluzioni autonome o parzialmente autonome che li hanno resi molto meno dipendenti dalle offerte e dai flussi di scambio tradizionali (e più flessibili). È importante riconoscere questo parallelismo esistente tra sviluppi tecnici e/o tecnologici e andamenti sociali e/o sociologici. Entrambi i fenomeni puntano verso la stessa direzione, vale a dire maggiore autonomia e unità di rete decentrate autoregolamentate.

4.6.5.

L’intero processo inizia con piccoli passi: già adesso si sviluppano strutture completamente nuove, come mostra l’esempio dei sistemi fotovoltaici. Fino a circa cinque anni fa, l’autoconsumo di elettricità generata dal fotovoltaico mancava del tutto di interesse economico: l’energia elettrica prodotta veniva semplicemente immessa in rete. Tale scenario ha subito un radicale cambiamento: per ragioni economiche, attualmente non vengono più messi in funzione impianti fotovoltaici su tetto che non siano orientati al massimo utilizzo possibile dell’energia elettrica prodotta autonomamente, motivo che determina ormai anche un aumento della domanda e quindi lo sviluppo di tecnologie per lo stoccaggio. In tal modo, i nuovi impianti fotovoltaici contribuiscono a un alleggerimento e/o a un bilanciamento della rete elettrica. In relazione, ad esempio, all’elettromobilità prevista e/o all’accoppiamento con la produzione di energia termica, si aprono ora opzioni supplementari di generazione e utilizzo di energia a livello decentrato completamente nuove.

4.6.6.

Gli utenti che producono e utilizzano l’energia elettrica generata in modo autonomo e desiderano cedere l’eventuale eccedenza, ad esempio, a coinquilini o vicini, tuttavia, non sono più «partecipanti al mercato attivi» in senso tradizionale. Il documento elaborato dalla Commissione, purtroppo, non illustra come debbano essere concretamente modificate le condizioni quadro al fine di promuovere tali strutture.

4.6.7.

Manca anche un’adeguata descrizione degli ostacoli concreti cui continuano a far fronte le energie rinnovabili.

4.6.8.

Il CESE ha più volte sottolineato le opportunità offerte da questi nuovi sistemi energetici decentrati, non soltanto in termini di accettazione da parte dell’opinione pubblica degli indispensabili cambiamenti strutturali e dei necessari investimenti. Anche dal punto di vista dell’economia regionale, infatti, possono emergere nuove prospettive e nuove possibilità di creazione di valore aggiunto al di fuori delle strutture finora conosciute. Le nuove tecnologie consentiranno di accoppiare in modo nuovo lo sviluppo regionale e la politica energetica e di migliorare gli accresciuti requisiti di sicurezza delle infrastrutture essenziali.

4.6.9.

Il rafforzamento della produzione locale e la commercializzazione diretta sono da accogliere con favore anche perché permettono di ridurre le perdite della rete. L’Agenzia federale tedesca per la rete elettrica afferma in proposito (10) che è evidente che la trasformazione del sistema energetico ha le migliori opportunità di riuscita quando c’è una stretta cooperazione tra le parti. (…) Approcci basati sulla massimizzazione del consumo energetico alla fonte sono da condividere. Questo principio è sempre stato alla base della distribuzione di energia, poiché riduce al minimo le perdite della rete.

4.6.10.

La Commissione, quindi, deve concepire il sistema di scambio a partire dalle infrastrutture energetiche auspicate, anziché cercare di modificare tali infrastrutture per renderle compatibili con il sistema di scambio esistente.

4.6.11.

Tuttavia, si dovrebbe tener conto anche di quanto è accaduto in numerosi paesi, dove alcuni operatori del mercato, tra cui investitori strategici, hanno accuratamente selezionato i migliori settori del settore energetico solo per massimizzare i propri profitti, rifiutando al tempo stesso di investire in sicurezza dell’approvvigionamento, innovazione e manutenzione e trasferendo invece questi costi sui loro clienti.

4.7.   Cooperazione regionale e interconnessione europea tra regolatori e gestori dei sistemi

4.7.1.

L’obiettivo di una nuova politica energetica europea, dunque, non può essere quello di avere la quantità più alta possibile di zone di approvvigionamento autonome, vale a dire separate dalla rete di interconnessione. La finalità, invece, deve essere quella di creare il numero più elevato possibile di tali «isole di produzione e approvvigionamento» efficaci, competitive e in prossimità dell’utente e di unirle per attivare una Rete europea dell’energia elettrica. Tale processo, inoltre, dovrebbe verificarsi tenendo conto che il compito dell’UE consiste nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, mentre la fornitura vera e propria rientra nella sfera di competenza comunale e/o regionale.

4.7.2.

Se le condizioni quadro sono adeguate e vengono dati i giusti segnali di prezzo, si svilupperanno molte di queste unità di rete di dimensioni minori che creano una situazione ottimale dal punti di vista economico per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia, ma che dovranno essere collegate alle reti vicine e/o principali, ad esempio al fine di mettere a disposizione energia di bilanciamento positiva o negativa.

4.7.3.

All’interno di tali sistemi, ma anche a livello sovraordinato, la gestione della domanda di energia svolgerà un ruolo determinante; il CESE considera le tecnologie di stoccaggio come parte integrante di questo processo. I sistemi di stoccaggio assumeranno un ruolo importante nella rete; essi, infatti, da un punto di vista tecnico, svolgeranno entrambe le funzioni, ovverosia di consumatori e di produttori a carattere anticiclico.

4.7.4.

In un contesto in cui si deve creare e garantire questa ampia molteplicità di attori, in cui si devono definire condizioni di concorrenza eque e si deve assicurare il coordinamento dei sistemi, ai gestori delle reti nazionali, alle autorità di regolamentazione nazionali e all’UE spettano compiti importanti. I futuri sistemi di approvvigionamento energetico, infatti, necessitano di un sistema di gestione energetica ben coordinato a livello europeo (paragonabile, ad esempio, al sistema di trasporto aereo), capace di mantenere una visione d’insieme delle condizioni di tutte le «isole di produzione e approvvigionamento» collegate e, nell’eventualità, di rilevare i guasti che si verificano. In casi eccezionali, dunque, si può intervenire automaticamente o manualmente al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della rete.

4.7.5.

Questa cooperazione può funzionare solo in presenza di reti di trasmissione e distribuzione ben sviluppate e organizzate in modo ottimale. Tutto ciò, soprattutto in considerazione del fatto, precedentemente menzionato, che i prezzi non stimolano sufficientemente gli investimenti, fa anche sì che le risorse pubbliche come, ad esempio, il Meccanismo per collegare l’Europa, debbano essere utilizzate in misura maggiore al fine di creare reti elettriche transfrontaliere, anziché concentrarsi per esempio sull’infrastruttura relativa al gas e al petrolio.

4.7.6.

I gestori dei sistemi di distribuzione — al riguardo il CESE concorda con la Commissione — devono essere «neutrali nel loro ruolo di operatori di mercato per consentire lo sviluppo di servizi basati sul mercato forniti da terzi ai consumatori». La Commissione dovrebbe esporre in modo più chiaro cosa intende cambiare al fine di conseguire questo obiettivo e dovrebbe definire meglio il ruolo e i compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione, ma anche quelli degli organi di regolamentazione.

Bruxelles, 20 gennaio 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Cfr. in proposito lo studio del CESE Cambiare il futuro dell’energia — Studio del CESE sul ruolo della società civile nell’attuazione della direttiva UE sulle energie rinnovabili (EESC-2014-04780-00-04-TCD-TRA).

(2)  COM(2014) 910 final, 16.12.2014.

(3)  COM(2015) 80 final, 25.2.2015.

(4)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 57.

(5)  Cfr. il COM(2011) 885 final.

(6)  Cfr. TEN/578 Un «new deal» per i consumatori di energia — cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Cfr. fra l’altro GU C 226 del 16.7.2014, pag. 1.

(8)  Cfr. GU C 424 del 26.11.2014, pag. 46.

(9)  Si veda il documento di lavoro del FMI dal titolo «How Large Are Global Energy Subsidies?» (WP/15/105), maggio 2015.

(10)  Smart Grid and Smart Market (Rete intelligente, mercato intelligente), documento tematico dell’Agenzia federale tedesca per la rete elettrica, sull’evoluzione del sistema di approvvigionamento energetico, dicembre 2011, pag. 42.


3.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/22


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un “new deal” per i consumatori di energia»

[COM(2015) 339 final]

(2016/C 082/04)

Relatore:

Lutz RIBBE

La Commissione europea, in data 14 ottobre 2015, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un «new deal» per i consumatori di energia

[COM(2015) 339 final].

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 gennaio 2016.

Alla sua 513a sessione plenaria, dei giorni 20 e 21 gennaio 2016 (seduta del 20 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 209 voti favorevoli, 4 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore l’analisi della Commissione e sostiene appieno le proposte presentate. È ormai giunto il momento di mettere il consumatore al centro della politica energetica europea e di fornirgli tutte le possibilità di parteciparvi in maniera attiva.

1.2.

Il «divieto di autoproduzione e di autoconsumo» menzionato nella comunicazione della Commissione rappresenta un problema da risolvere urgentemente, sebbene il documento purtroppo non descriva in maniera sufficientemente dettagliata dove e come si manifestino concretamente tali divieti e cosa si debba fare di preciso per poterli superare. La Commissione dovrebbe elaborare un documento specifico dedicato a tale problematica.

1.3.

Il CESE ritiene corretto l’approccio della Commissione volto a riconoscere i legami con le realtà locali, a tenerne maggiormente conto e a promuoverli, nonché a rafforzare il coinvolgimento degli operatori di mercato locali.

1.4.

L’assetto dei sistemi energetici riveste un carattere strategico. Per configurare il sistema globale nella maniera più efficiente è necessario che vi sia concorrenza, il che va ben oltre la produzione e la commercializzazione in senso classico.

1.5.

La gestione dei consumi svolgerà un ruolo cruciale, e a tal fine occorre innanzitutto creare, anche per i consumatori, i presupposti tecnici («contatori intelligenti», «reti intelligenti»), che vanno intesi e finanziati nel quadro dell’espansione delle reti.

1.6.

Le dinamiche di gestione attiva dei consumi dovrebbero poter consentire agli utenti non soltanto di adeguare i loro consumi di energia ma anche di realizzare dei risparmi. La Commissione insiste, assai giustamente, sul fatto che «la combinazione di una produzione decentralizzata e opzioni di stoccaggio che danno maggiore flessibilità alla domanda possono consentire ai consumatori di diventare i propri fornitori e gestori di (parte) del loro fabbisogno energetico, diventando nel contempo produttori e consumatori e riducendo così le proprie fatture energetiche» (1) (i cosiddetti «prosumatori»).

1.7.

Occorre elaborare nuovi regimi di incentivi che premino gli sforzi volti a organizzare l’autoconsumo, l’approvvigionamento diretto, lo stoccaggio dei picchi e la messa a disposizione di energia di bilanciamento, vale a dire una gestione attiva dei consumi per tutti gli operatori di mercato, in maniera utile al sistema.

1.8.

I vantaggi del nuovo approccio basato sui prosumatori illustrati dalla Commissione dimostrano che esso non costituirà soltanto un’integrazione delle «fonti di produzione centralizzate». Si tratta di assicurare ai consumatori (imprenditori, cittadini, aziende municipalizzate ecc.) la libertà di decidere autonomamente se svolgere un ruolo attivo nel sistema energetico futuro, anche attraverso l’autoproduzione, l’autoconsumo, lo stoccaggio e la commercializzazione in proprio.

1.9.

La definizione di autoproduzione e autoconsumo fornita dalla Commissione nella sua comunicazione non è adeguata. Gli esempi menzionati indicano che la sua comprensione dell’approccio basato sui prosumatori è limitata. A giudizio del CESE, il concetto di autoproduzione e autoconsumo deve essere inteso in maniera molto più ampia rispetto alla semplice produzione e al semplice consumo di energia prodotta autonomamente con un impianto proprio indipendente dal contatore di rete.

1.10.

Stanno nascendo altre forme più ampie di strutture comunitarie di prosumatori, ma incontrano notevoli ostacoli. L’attuazione di modelli commerciali innovativi potrebbe valorizzare il nuovo ruolo del consumatore quale partecipante attivo e spianerebbe la strada a possibilità di creazione di valore del tutto nuove. È assolutamente necessario che tali modelli siano tenuti in debita considerazione nel «new deal per i consumatori di energia».

1.11.

Le forme più ampie di autoproduzione e autoapprovvigionamento che utilizzano le reti pubbliche (naturalmente a pagamento) consentono anche ai locatari, alle piccole imprese o ai soci di cooperative di svolgere un ruolo attivo e responsabile nel mercato energetico e di guadagnare o risparmiare denaro. Una definizione ristretta del concetto di autoproduzione e autoconsumo è pertanto ingiusta dal punto di vista della politica sociale e discriminante sotto il profilo della politica economica.

1.12.

Il sistema energetico decentralizzato auspicato dalla Commissione richiede anche approcci di mercato decentralizzati (2). Il consumatore dovrebbe poter scegliere liberamente non solo i distributori ma anche i produttori di energia.

2.   Introduzione (contenuto della comunicazione della Commissione)

2.1.

Il quadro strategico per l’Unione dell’energia mira a un’Unione dell’energia che metta «in primo piano i cittadini che svolgono un ruolo attivo nella transizione energetica, si avvantaggiano delle nuove tecnologie per pagare di meno e partecipano attivamente al mercato, e che tutela i consumatori vulnerabili» (3).

2.2.

Benché il settore dell’energia in Europa abbia conosciuto significativi mutamenti nel corso degli ultimi anni, i consumatori (ossia le famiglie, le imprese e l’industria) hanno incontrato e continuano a incontrare ostacoli che impediscono loro di beneficiare appieno della transizione energetica in corso, controllando consapevolmente i propri consumi e alleggerendo le bollette. Tra questi ostacoli figurano in particolare:

la scarsa trasparenza dei costi, del consumo e delle offerte di prodotti,

un’incidenza crescente delle voci della bolletta dell’energia elettrica relative ai servizi di rete, alle imposte e soprattutto agli oneri generali,

la mancanza di sufficiente concorrenza in molti mercati al dettaglio e di riconoscimenti per la partecipazione attiva, nonché la difficoltà nel cambiare fornitore,

un insufficiente sviluppo dei mercati per i servizi energetici a uso domestico e la gestione attiva dei consumi,

il divieto di autoproduzione e di autoconsumo,

la disparità di accesso alle informazioni e gli ostacoli significativi all’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, ostacoli che rallentano l’adozione di tecnologie e di pratiche avanzate disponibili, come i contatori intelligenti, gli elettrodomestici intelligenti, le fonti energetiche decentrate e le possibilità di migliorare l’efficienza energetica.

2.3.

Il nuovo assetto del mercato dell’energia elettrica (4), l’utilizzo di nuove tecnologie e le società di servizi energetici nuove e innovative devono consentire a tutti i consumatori di partecipare pienamente alla transizione energetica al fine di gestire meglio i propri consumi individuando soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che permettano di risparmiare denaro e di contribuire alla riduzione complessiva del consumo energetico.

2.4.

Nel contempo, il ruolo del consumatore deve cambiare: questi non deve essere soltanto in grado di reagire meglio e con maggiore flessibilità alle offerte e ai servizi energetici e di trarne vantaggio, ma anche di svolgere un ruolo attivo in veste di produttore di energia.

2.5.

La Commissione parla di una «strategia basata su tre pilastri»:

a)

un maggiore potere decisionale per i consumatori;

b)

innovazioni tecniche nell’ambito delle «case e reti intelligenti»; e

c)

particolare attenzione alla gestione e alla protezione dei dati.

Tale strategia dovrà essere attuata attraverso un piano d’azione in dieci punti.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore l’analisi della Commissione e sostiene appieno le proposte presentate. È ormai giunto il momento di mettere il consumatore al centro della politica energetica europea e di quella degli Stati membri, poiché si potranno compiere importanti progressi nell’accettazione e nel conseguimento di numerosi obiettivi riguardanti l’approvvigionamento energetico sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse soltanto se i consumatori appartenenti a tutti gli strati sociali avranno la possibilità reale di partecipare in maniera attiva e responsabile alla realizzazione di obiettivi coincidenti in materia di politica energetica e ambientale.

3.2.

Il CESE osserva che nei sistemi energetici di numerosi Stati membri, l’importanza strutturale e strategica dei consumatori è fortemente limitata a causa di un quadro normativo inadeguato, frutto della comprensione politica finora insufficiente del ruolo attivo dei consumatori. In tale contesto, le proposte sembrano adeguate al conseguimento degli obiettivi fissati (fra gli altri, la riduzione del consumo energetico attraverso una maggiore efficienza energetica e il risparmio energetico, la transizione della produzione energetica verso fonti pulite, un migliore adeguamento del consumo a un’offerta futura maggiormente variabile, la riduzione del carico che grava sulle reti e il miglioramento della loro efficienza attraverso la gestione della domanda, nonché l’aumento della molteplicità degli attori) secondo modalità trasparenti ed efficienti in termini di costi per i consumatori.

3.3.

Assicurare ai consumatori più diritti e possibilità significa nel contempo spiegare loro che devono assumersi responsabilità e accettare la necessità di adeguamento. Per molti questo aspetto costituisce una novità.

3.4.

Tale responsabilità non può essere imposta, deve essere appresa e fatta propria attraverso la pratica da parte di tutti gli interessati (compresa la politica). Per questo occorre urgentemente estendere la partecipazione dei consumatori alle decisioni in materia di energia, agli investimenti in impianti di produzione, in reti energetiche (incluse le applicazioni delle «reti intelligenti») e nei sistemi di stoccaggio e alla relativa gestione.

3.5.

I costi dell’energia per la distribuzione al dettaglio devono essere accessibili (problema della competitività e della povertà energetica) ed equi (in termini di una ripartizione equa degli oneri e dei benefici). Spesso, i prezzi dell’energia e le tecnologie energetiche hanno in passato favorito i soggetti in possesso di conoscenze e competenze specifiche, di capacità e risorse finanziarie e tecniche e in grado di utilizzarle. Un sistema che non cerchi di porre rimedio a tale squilibrio mina la fiducia dei consumatori sfavoriti nel mercato.

3.6.

Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che il modo migliore per far fronte direttamente alla povertà energetica — un crescente problema sociale — consiste nell’adozione di misure di politica sociale. È tuttavia importante che il «new deal» per i consumatori di energia sia anche volto a superare gli squilibri e le ingiustizie del mercato.

3.7.

La comunicazione precisa a giusto titolo e in maniera chiara che, accanto all’accesso alle informazioni, il fattore davvero centrale per le decisioni dei consumatori è il prezzo finale (lordo). Anche se i cittadini mostrano un’elevata sensibilità alle questioni legate ai cambiamenti climatici e un atteggiamento positivo verso le energie rinnovabili, il prezzo rimane il fattore decisivo per quanto riguarda il risparmio energetico, le misure di efficienza energetica e la scelta di fonti energetiche ecologiche. Occorre in tal senso assicurare che i consumatori vulnerabili, in particolare, non siano esposti senza alcuna tutela a picchi di prezzo estremi, e che siano stabiliti dei meccanismi (tecnici) che garantiscano loro in modo quasi automatico i vantaggi auspicati.

3.8.

Si assiste allo sviluppo di una nuova tendenza per cui i consumatori non chiedono più soltanto prodotti dell’agricoltura regionali, ma anche «energia elettrica regionale» prodotta in impianti a energia rinnovabile. Quasi ovunque il regime normativo impedisce che questa maggiore domanda venga soddisfatta dalle offerte dei fornitori di energia, soprattutto quelli che consentono ai consumatori di influire direttamente sulle decisioni aziendali, come le cooperative energetiche civiche o determinate aziende municipali.

3.9.

Vi è in questo senso un duplice motivo di insoddisfazione. Da un lato non si ottiene un risultato positivo in termini di efficienza del mercato, in quanto le preferenze e le esigenze dei consumatori non vengono soddisfatte. Dall’altro, le offerte regionali di energia pulita aumentano la considerazione per l’energia in generale e spingono i consumatori di energia ad adottare ulteriori misure di risparmio ed efficienza energetica e a utilizzare opzioni flessibili per compensare le fluttuazioni nella produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

3.10.

Il CESE ritiene importante l’approccio della Commissione volto a riconoscere i legami con le realtà locali, a tenerne maggiormente conto e a promuoverli, nonché a rafforzare fattivamente il coinvolgimento degli operatori di mercato locali, anche per poter stabilire un prezzo effettivo nel luogo di consumo e non in quello di produzione.

3.11.

La questione dell’assetto dei sistemi energetici riveste un carattere strategico. Per configurare il sistema globale nella maniera più efficiente è necessario che vi sia concorrenza, il che va ben oltre la produzione e la commercializzazione in senso classico. Per tale motivo le imposizioni unilaterali relative a determinate configurazioni di mercato o di sistema, adottate dai singoli Stati membri, sono spesso precipitose. In particolare, occorre abbandonare la tendenza a considerare in maniera isolata la produzione, da un lato, e la commercializzazione, dall’altro, così come la separazione settoriale tra energia elettrica, riscaldamento e trasporti.

3.12.

I sistemi energetici vanno valutati in base alla loro capacità di soddisfare questi requisiti. Per quanto concerne il riscaldamento e i trasporti — a differenza dell’energia elettrica — l’utente è sempre stato coinvolto in modo più attivo nei relativi processi regionali. Gli obiettivi delle politiche in materia di energia e ambiente si realizzano più efficacemente adeguando l’assetto dei sistemi energetici alle esigenze di integrazione e partecipazione dei consumatori, nonché alla convergenza dei settori dell’elettricità, del riscaldamento e dei trasporti. In questo contesto sono numerose le ragioni che depongono a favore della superiorità dei sistemi energetici decentralizzati. Il CESE rimanda a tale proposito al suo parere sull’assetto del mercato dell’energia (5).

3.13.

Occorre prestare particolare attenzione all’operabilità dei nuovi sistemi: devono essere semplici da impiegare e trasparenti e non essere in alcun caso eccessivamente complicati per i consumatori. I mezzi tecnici necessari sono disponibili.

3.14.

È tuttavia necessario creare innanzitutto un quadro unitario in Europa, che integri tutti i costi legati alla produzione energetica, inclusi i costi esterni, nel prezzo dell’energia. L’assoluta trasparenza dei costi è una condizione imprescindibile (6): il consumatore deve essere in grado di interpretare i prezzi al dettaglio in modo semplice e affidabile. Segnali di prezzo inadeguati, legati a sovvenzioni dirette o indirette di determinate fonti energetiche, non possono essere compensati da nessuna regolamentazione del mercato, per quanto trasparente, flessibile e aperta.

4.   Pilastro 1: Un maggiore potere decisionale per i consumatori

4.1.   Considerazioni generali

4.1.1.

Nei prossimi anni il ruolo dei consumatori nel settore dell’energia potrebbe cambiare radicalmente, a condizione che vi sia la volontà politica necessaria. È perciò del tutto appropriato che a tale aspetto sia dedicato lo spazio maggiore nella comunicazione della Commissione. Non si tratta unicamente di questioni tecniche e di legislazione commerciale, ma di cambiamenti strutturali decisivi che conducono a processi energetici più democratici.

4.1.2.

Affinché il consumatore possa gestire responsabilmente e con maggiore efficacia i propri consumi, necessita oltre che di migliori informazioni anche e innanzitutto di presupposti tecnici ed economici. Bisogna porre al più presto rimedio alle situazioni in cui il consumo individuale non viene o non può ancora essere misurato (e quindi fatturato). Per la necessaria installazione di nuovi contatori occorre puntare direttamente su sistemi di «misurazione intelligente».

4.1.3.

Secondo gli auspici della Commissione, le informazioni destinate agli utenti dovrebbero essere migliorate in tempi rapidi, il che significa anche garantire al circa 28 % dei consumatori che presumibilmente dopo il 2020 non avrà ancora accesso ai «contatori intelligenti» il diritto di riceverli su richiesta. I presupposti economici saranno soddisfatti unicamente nel momento in cui i possibili risparmi andranno totalmente a beneficio degli utenti finali e non saranno annullati da nuovi importi forfetari.

4.1.4.

Per ottenere una rapida diffusione dei contatori intelligenti è necessario assicurarne la neutralità dei costi per il consumatore. I costi di installazione devono essere inclusi nei costi di rete. Per i produttori occorre elaborare quadri unitari e stringenti in relazione alla protezione dei dati e ai protocolli di comunicazione.

4.1.5.

La neutralità dei costi rappresenta tuttavia soltanto uno dei criteri necessari e importanti per l’accettazione dei «contatori intelligenti» da parte dei consumatori. Ad essa si deve accompagnare una grande fiducia nei gestori di rete, nei fornitori e nei rivenditori di energia elettrica che raccolgono ed elaborano i dati. Tale clima di fiducia è tanto più difficile da creare, quanto maggiore è la distanza tra i consumatori e questi operatori. Per il CESE è chiaro che i consumatori devono godere del massimo livello di protezione dei dati, il che significa tra l’altro che devono avere pieno accesso a tali dati.

4.1.6.

Il consumatore ha già diverse opzioni a disposizione per cercare le offerte più vantaggiose nei mercati esistenti. L’affermazione della Commissione secondo cui il «passaggio a un altro fornitore deve essere tecnicamente semplice, rapido e sicuro» dovrebbe essere scontata in un’Europa creata per agevolare la libera circolazione dei beni. Per tale motivo la possibilità di eliminare le spese legate al cambio di fornitore e le relative penali non deve «essere considerata» (7), ma assicurata!

4.1.7.

La possibilità di scegliere il fornitore e di negoziare le clausole contrattuali costituisce un elemento fondamentale della concorrenza sul mercato. A questo riguardo, la frequenza dei cambi di fornitore costituisce un indicatore. Benché questi cambi siano sempre più frequenti, in molti Stati membri la percentuale di consumatori che hanno cambiato fornitore è molto bassa (8). Questo è dovuto all’insufficienza di informazioni a disposizione dei consumatori e ad altri ostacoli esistenti sul mercato.

4.1.8.

Anche se il cambio di fornitore rappresenta uno strumento importante per il consumatore, il buon funzionamento della concorrenza non è riconducibile unicamente alla percentuale di passaggi e al prezzo. La soddisfazione dei clienti, il legame con la dimensione locale e il coinvolgimento sociale delle realtà locali svolgono già adesso un ruolo sempre più importante nella scelta del fornitore, così come la presenza locale dei responsabili. Ai consumatori non interessa soltanto come viene prodotta l’energia elettrica, ma anche e sempre più dove e da chi viene prodotta. È quindi importante che i consumatori possano scegliere liberamente non solo i distributori ma anche i produttori di energia.

4.1.9.

Ci sarà pertanto una concorrenza sui prezzi e sulla qualità. Laddove vi è trasparenza sui costi di rete e di produzione, l’energia elettrica, prodotta a costi leggermente maggiori ma con una percentuale di costi di trasporto minore, potrebbe nel complesso risultare più conveniente, cosa che richiede però dei prezzi legati alla distanza per quanto riguarda la componente dei costi di rete, nonché la possibilità di commercializzare direttamente e autonomamente la corrente prodotta in proprio da fonti rinnovabili in condizioni di concorrenza equa.

4.1.10.

Il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che gli obiettivi di carattere sociale, strutturale e di politica regionale non possano essere conseguiti unicamente attraverso prezzi dell’energia controllati/regolamentati dallo Stato.

4.1.11.

Il CESE attribuisce un’importanza fondamentale alle dichiarazioni relative alla «gestione attiva dei consumi», all’«autoproduzione e autoconsumo» nonché alla maggiore «partecipazione dei consumatori attraverso l’intermediazione e i regimi collettivi», perché tali possibilità aprono prospettive del tutto nuove.

4.2.   Gestione attiva dei consumi

4.2.1.

I buoni risultati riportati nel documento della Commissione relativamente ai sistemi di gestione attiva dei consumi già introdotti, fra l’altro attraverso la tariffazione dinamica (nei contratti di fornitura elettrica) e i sistemi automatizzati e flessibili di gestione attiva dei consumi, confermano appieno l’affermazione secondo cui «l’efficienza energetica e la gestione dei consumi spesso rappresentano le migliori opzioni per bilanciare domanda e offerta invece di costruire nuove centrali elettriche o linee di rete oppure mantenerle in esercizio» (9).

4.2.2.

Una partecipazione attiva dei consumatori finali potrà però esserci soltanto se i vantaggi delle tariffe flessibili bilanceranno in tempi ragionevoli i possibili costi di investimento necessari. I segnali di prezzo devono pertanto essere veritieri, ossia devono riflettersi nelle tariffe al dettaglio selezionabili, in presenza di un’offerta di quantitativi elevati di energia (ad esempio, nei periodi di forte vento o di lungo irraggiamento solare) a fronte di una domanda ridotta o di domanda elevata a fronte di un’offerta limitata.

4.2.3.

I segnali di prezzo vanno comunicati al consumatore, possibilmente mediante procedimenti automatizzati, per consentirgli di utilizzarli. A tal fine sono necessari dei sistemi che si autoregolano, altrimenti sarebbero avvantaggiati solamente i clienti che dispongono delle competenze tecniche necessarie. Spetta al consumatore decidere la misura in cui intende partecipare a questi mercati.

4.2.4.

È prevedibile che i nuovi consumatori attivi parteciperanno tanto più fattivamente alla gestione dei consumi quanto più direttamente saranno coinvolti nelle decisioni riguardanti le misure infrastrutturali e quanto più parteciperanno agli investimenti e alla gestione degli impianti di produzione, delle reti e dei sistemi di stoccaggio. Per tale motivo, tutte le forme di partecipazione dei cittadini, di cooperative energetiche civiche e di altre strutture di prosumatori organizzate dalla comunità sono elementi estremamente importanti del mercato dell’energia elettrica. Nella comunicazione della Commissione non viene tuttavia dato sufficiente risalto a tali aspetti.

4.3.   Autoproduzione e autoconsumo — Il prosumatore nel contesto energetico del futuro

4.3.1.

Le dinamiche di gestione attiva dei consumi dovrebbero poter consentire agli utenti non soltanto di adeguare i loro consumi di energia. La Commissione insiste, assai giustamente, sul fatto che «la combinazione di una produzione decentralizzata e opzioni di stoccaggio che danno maggiore flessibilità alla domanda possono consentire ai consumatori di diventare i propri fornitori e gestori di (parte) del loro fabbisogno energetico, diventando nel contempo produttori e consumatori e riducendo così le proprie fatture energetiche» (10).

4.3.2.

Ciò sarà possibile soltanto con un assetto di mercato davvero nuovo, in linea con gli obiettivi stabiliti e se non si cercherà di trasformare il sistema esistente facendo soltanto in modo che le nuove energie trovino posto al suo interno (11).

4.3.3.

Occorre elaborare nuovi regimi di incentivi che premino gli sforzi volti a organizzare l’autoconsumo, l’approvvigionamento diretto, lo stoccaggio dei picchi e la messa a disposizione di energia di bilanciamento in maniera utile al sistema. A tal fine non bisogna soltanto stabilire nuovi criteri di utilità per il sistema, ma anche elaborare una nuova definizione di quale possa essere «il sistema energetico del futuro» in un panorama dell’energia sempre più decentralizzato. Non è in ogni caso accettabile attenersi a una concezione obsoleta del sistema, risalente a un periodo in cui le centrali nucleari e a carbone tradizionali fornivano un carico di base permanente.

4.3.4.

Nella sua comunicazione, la Commissione elenca ulteriori vantaggi della produzione decentralizzata di energie rinnovabili, quali ad esempio la riduzione delle perdite della rete e delle situazioni di congestione, con conseguente risparmio dei costi di rete nel lungo periodo. Il CESE condivide questo punto di vista, ma ritiene che tali vantaggi non siano stati finora sufficientemente riconosciuti e considerati dagli Stati membri.

4.3.5.

La descrizione dettagliata dei vantaggi di questo nuovo approccio basato sui prosumatori proposto nel documento di lavoro allegato alla comunicazione (12) indica chiaramente che esso non sarà «soltanto» un’utile integrazione delle «fonti di produzione centralizzate». Si tratta di assicurare ai consumatori la libertà di decidere autonomamente se svolgere un ruolo attivo nel sistema energetico futuro, attraverso l’autoproduzione, l’autoconsumo, lo stoccaggio e la commercializzazione in proprio.

4.3.6.

Tuttavia, la definizione di autoproduzione e autoconsumo fornita dalla Commissione nella sua comunicazione non è adeguata. Gli esempi menzionati nel documento di lavoro allegato alla comunicazione (13) indicano infatti che la sua comprensione della nozione di autoproduzione e autoconsumo è limitata. Il CESE ritiene che questo concetto debba essere inteso in maniera più ampia rispetto al semplice consumo di energia elettrica prodotta autonomamente con un impianto proprio indipendente dal contatore di rete, come, ad esempio, l’elettricità fotovoltaica generata da un impianto su tetto o, più in generale, l’energia elettrica prodotta senza utilizzare/passare per una rete pubblica. Occorre superare la nozione, invalsa finora, di corrispondenza personale tra gestore degli impianti e utente finale, poiché in tal modo si include soltanto una forma particolare di autoapprovvigionamento.

4.3.7.

Stanno nascendo altre forme più ampie di strutture di prosumatori, che tuttavia incontrano notevoli ostacoli. Tra queste si annovera ad esempio il modello commerciale secondo cui le cooperative energetiche vendono direttamente la corrente ai propri soci o secondo cui le aziende civiche forniscono la corrente al consumatore di energia nelle immediate vicinanze, senza passare attraverso il mercato o un dettagliante. L’attuazione di tali modelli potrebbe valorizzare decisamente il nuovo ruolo del consumatore quale partecipante attivo e spianerebbe la strada a modelli commerciali del tutto nuovi di cui si dovrebbe tenere conto in un «new deal» per i consumatori di energia.

4.3.8.

L’ampliamento del concetto di autoproduzione e autoconsumo è altresì importante perché l’attuale interpretazione troppo ristretta (basata sull’identità tra gestore degli impianti e consumatore finale) si riferisce soltanto a una categoria specifica di «consumatori attivi». In questo modo, infatti, l’autoproduzione e l’autoconsumo saranno riservati unicamente ai consumatori che dispongono di capitali sufficienti per investire negli impianti e soprattutto di spazio sufficiente (ad esempio all’interno o sopra la loro abitazione) per la relativa installazione. Ciò escluderebbe in pratica i locatari, ad esempio. Lo stesso problema si ripropone per gli utenti commerciali, soprattutto per le piccole imprese o le aziende che non possiedono estese superfici proprie.

4.3.9.

Le forme più ampie di autoproduzione e autoapprovvigionamento che utilizzano le reti pubbliche (naturalmente a pagamento), sono invece modelli che consentono anche ai locatari, alle piccole imprese o ai soci di cooperative ecc. di svolgere un ruolo attivo e responsabile in qualità di prosumatori nel mercato energetico e di guadagnare o risparmiare denaro. Una definizione ristretta del concetto di autoproduzione e autoconsumo è pertanto ingiusta dal punto di vista della politica sociale e discriminante sotto il profilo della politica economica.

4.4.   Partecipazione dei consumatori attraverso l’intermediazione e i regimi collettivi

4.4.1.

Nel documento della Commissione si legge anche che «in alcuni Stati membri si sono diffusi con sempre maggiore frequenza regimi collettivi e iniziative comuni. Un numero crescente di consumatori si unisce in regimi collettivi e cooperative di autoproduzione per gestire meglio il proprio consumo energetico. Questa innovazione promossa dai consumatori si traduce anche in un’innovazione a loro favore e spiana la strada a nuovi modelli commerciali. Sempre più società di servizi energetici, aggregatori, broker, società di trattamento dei dati, altre società di intermediazione e, spesso, anche organizzazioni dei consumatori, si stanno attivando per aiutare i consumatori a ottenere accordi energetici più vantaggiosi senza procedure amministrative e ricerche complesse. Questo fenomeno crea anche nuove opportunità per le comunità locali e le autorità regionali e locali che si occupano di energia, le cui iniziative possono costituire un valido nesso, in una dimensione locale, tra responsabili politici, cittadini e promotori di attività innovative» (14).

4.4.2.

Lo studio elaborato dal CESE sull’energia prodotta da privati (15) indica chiaramente che vi sono numerosi altri vantaggi (ad esempio, il rafforzamento dell’accettazione relativamente all’installazione di nuovi impianti, possibilità di sviluppo economico a livello regionale, finanziamento degli investimenti). Il CESE ha rilevato, in tutti gli Stati membri visitati, una grande disponibilità da parte della società civile a sostenere attivamente i relativi modelli privati o collettivi e/o ad attuarli direttamente. Tali iniziative si scontrano ancora troppo spesso con ostacoli normativi, burocratici o altre forme di discriminazione, intenzionale o meno.

4.4.3.

A titolo esemplificativo: i cittadini che gestiscono collettivamente una centrale eolica civica spesso non possono acquistare e utilizzare direttamente l’energia elettrica prodotta, ma la devono commercializzare attraverso intermediari e quindi riacquistarla. Non è questo ciò che il CESE intende con «partecipazione attiva al mercato».

4.4.4.

Nell’introduzione della comunicazione, la Commissione definisce in effetti «il divieto di autoproduzione e di autoconsumo» come un problema da risolvere, senza tuttavia specificare in misura sufficiente dove e come si manifestino concretamente tali divieti e cosa si debba fare per poterli superare. Le esperienze di numerosi Stati membri dimostrano che le autorità nazionali di regolamentazione spesso ostacolano di fatto l’autoproduzione e l’autoconsumo, l’autoapprovvigionamento o l’approvvigionamento diretto in senso più ampio o per lo meno li complicano dal punto di vista economico o burocratico; esempi in tal senso sono la Spagna e la Germania. Il Comitato invita pertanto la Commissione a elaborare e presentare, nel quadro del processo di consultazione, un documento specifico che faccia riferimento al documento di lavoro che accompagna la comunicazione (16) e indichi quali impedimenti voluti o non voluti ostacolano le iniziative dei prosumatori, quali ostacoli burocratici esistono e come si possono eliminare le discriminazioni esistenti.

A tal fine è anche opportuno che la Commissione analizzi, con spirito autocritico, se le sue norme in materia di aiuti di Stato siano compatibili con quanto formulato nella comunicazione. Va osservato che nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia (17) non è stata dedicata attenzione sufficiente all’autoconsumo, all’autoapprovvigionamento e all’approvvigionamento diretto.

4.4.5.

L’indipendenza dei grandi fornitori deve pertanto essere inserita anche nella discussione sul ruolo degli intermediari. In questo quadro sarebbe utile un ulteriore dibattito sui modelli commerciali degli intermediari e su chi siano i loro committenti.

5.   Pilastro 2: Case e reti intelligenti

5.1.

Il nuovo sistema energetico cresce dal basso. I dispositivi interconnessi creano abitazioni intelligenti, che diventano edifici intelligenti, i quali a loro volta diventano componenti attive delle reti. Le «case intelligenti» costituiscono essenzialmente la base del nuovo sistema energetico nonché un luogo utile in cui il nuovo «consumatore» attivo può apprendere ed acquisire esperienze. È necessario informare meglio i cittadini in merito alle numerose opportunità esistenti in questo ambito.

6.   Pilastro 3: Gestione e protezione dei dati

6.1.

Orientamenti unitari e affidabili in materia di protezione dei dati sono la base e il presupposto necessari per un’introduzione rapida e sostenibile di sistemi di comunicazione moderni. A tal fine occorre definire:

quali dati devono assolutamente essere raccolti per un funzionamento ottimale,

come vanno codificati i dati,

dove e quanto a lungo possono essere conservati,

e chi può ordinarne la soppressione.

6.2.

Secondo il CESE, è essenziale che i consumatori siano e rimangano i proprietari dei loro dati, e che abbiano il pieno controllo e accesso a tali dati, in modo da poterli verificare, rettificare, cancellare e trasferire qualora decidano di cambiare fornitore.

Bruxelles, 20 gennaio 2016.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  COM(2015) 339 final.

(2)  Cfr. TEN/577: «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell’energia» — (Cfr. la pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  COM(2015) 80 final, pag. 2.

(4)  Cfr. la nota 2.

(5)  Cfr. la nota 2.

(6)  Cfr. la nota 2.

(7)  Cfr. la nota 1.

(8)  Cfr. a questo proposito la relazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e del Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER) Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013, ottobre 2014, pag. 69.

(9)  Cfr. la nota 1.

(10)  Cfr. la nota 1.

(11)  Cfr. la nota 2.

(12)  SWD(2015) 141 final del 15.7.2015.

(13)  Cfr. la nota 12.

(14)  Cfr. la nota 1.

(15)  CESE: Cambiare il futuro dell’energia: la società civile protagonista nella generazione di energia rinnovabile (EESC-2014-04780-00-04-TCD-TRA-IT).

(16)  Cfr. la nota 12.

(17)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.