ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 75

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
26 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 1o al 4 luglio 2013
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 319 E del 5.11.2013 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 luglio 2013

2016/C 75/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future (2012/2299(INI))

2

2016/C 75/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (2012/2320(INI))

7

2016/C 75/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

11

2016/C 75/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (2012/2297(INI))

24

2016/C 75/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321(INI))

34

2016/C 75/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (2012/2295(INI))

41

 

Mercoledì 3 luglio 2013

2016/C 75/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (2012/2799(RSP))

47

2016/C 75/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 — Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (2013/2670(RSP))

49

2016/C 75/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (2012/2130(INI))

52

2016/C 75/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulle inondazioni in Europa (2013/2683(RSP))

78

2016/C 75/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE (2013/2021(INI))

80

2016/C 75/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2012/2285(INI))

88

2016/C 75/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (2012/2291(INI))

100

 

Giovedì 4 luglio 2013

2016/C 75/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (2013/2682(RSP))

105

2016/C 75/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (2013/2102(INI))

109

2016/C 75/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2013/2657(RSP))

111

2016/C 75/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi (2013/2583(RSP))

114

2016/C 75/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'aumento dei dazi norvegesi sui prodotti agricoli (2013/2547(RSP))

118

2016/C 75/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale (2013/2655(RSP))

120

2016/C 75/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (2013/2044(INI))

130

2016/C 75/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla televisione connessa (2012/2300(INI))

141

2016/C 75/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2013)0157 — C7-0074/2013 — 2013/2055(ACI))

148

2016/C 75/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (2013/2679(RSP))

150

2016/C 75/24

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla crisi in Egitto (2013/2697(RSP))

159

2016/C 75/25

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla situazione a Gibuti (2013/2690(RSP))

160

2016/C 75/26

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla situazione in Nigeria (2013/2691(RSP))

163


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 2 luglio 2013

2016/C 75/27

Decisione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

169


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 2 luglio 2013

2016/C 75/28

P7_TA(2013)0287
Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'UE ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2011)0890 — C7-0507/2011 — 2011/0455(COD))
P7_TC1-COD(2011)0455
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

171

2016/C 75/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (06206/2013 — C7-0063/2013 — 2012/0262(NLE))

172

2016/C 75/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))

172

2016/C 75/31

P7_TA(2013)0294
Controllo da parte dello Stato di approdo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2012)0129 — C7-0081/2012 — 2012/0062(COD))
P7_TC1-COD(2012)0062
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

186

2016/C 75/32

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD))

187

2016/C 75/33

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD))

192

2016/C 75/34

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))

214

2016/C 75/35

P7_TA(2013)0298
Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (COM(2011)0876 — C7-0026/2012 — 2011/0429(COD))
P7_TC1-COD(2011)0429
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

261

2016/C 75/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730 — C7-0005/2013 — 2012/0344(NLE))

262

 

Mercoledì 3 luglio 2013

2016/C 75/37

Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'elezione del Mediatore europeo

274

2016/C 75/38

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto) (05978/2013– C7-0069/2013 — 2012/0099(NLE))

275

2016/C 75/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (accordo parallelo) (05975/2013 — C7-0071/2013 — 2012/0098(NLE))

275

2016/C 75/40

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

276

2016/C 75/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (17427/1/2012 — C7-0051/2013 — 2006/0084(COD))

279

2016/C 75/42

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))

280

2016/C 75/43

Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))

300

2016/C 75/44

P7_TA(2013)0311
Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)0866 — C7-0488/2011 — 2011/0421(COD))
P7_TC1-COD(2011)0421
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2013 in vista dell'adozione della decisione n. …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE

300

2016/C 75/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))

301

2016/C 75/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (COM(2013)0345 — C7-0183/2013 — 2013/0190(NLE))

322

 

Giovedì 4 luglio 2013

2016/C 75/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013 — 2010/0390(COD))

325

2016/C 75/48

P7_TA(2013)0321
Attacchi contro i sistemi di informazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD))
P7_TC1-COD(2010)0273
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio

331

2016/C 75/49

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD))

332


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 1o al 4 luglio 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 319 E del 5.11.2013.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 2 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/2


P7_TA(2013)0290

Politica estera in materia di aviazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future (2012/2299(INI))

(2016/C 075/01)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future» (COM(2012)0556),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sugli accordi aerei internazionali nel quadro del trattato di Lisbona (1),

vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea («l'accordo quadro») (2),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sull'accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (3),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (4),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione (5),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 90, 100, paragrafo 2, e 218,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0172/2013),

A.

considerando che l'aviazione è un settore in rapida crescita dell'economia, sia all'interno sia al di fuori dell'Unione, soprattutto in Asia e Medio Oriente;

B.

considerando che l'aviazione ha un ruolo importante da svolgere nel favorire i collegamenti tra le persone e le imprese sia in Europa sia a livello globale, soprattutto con i mercati in via di sviluppo;

C.

considerando che i tagli dei posti di lavoro attuati e programmati dalle compagnie aeree europee dal 2012 superano le 20 000 unità;

D.

considerando che le parti sociali europee del settore dell'aviazione hanno concluso, nel quadro del dialogo sugli effetti della crisi globale sull'aviazione civile del 29 gennaio 2013, che occorre una gestione coordinata e completa a livello internazionale;

E.

considerando che la comunicazione della Commissione del 2005 ha contribuito in modo notevole allo sviluppo della politica estera dell'Unione in materia di aviazione;

F.

considerando che gli sviluppi avvenuti negli ultimi sette anni richiedono un'ulteriore revisione;

Aspetti generali

1.

sottolinea i progressi compiuti nella creazione di un mercato regionale unico e aperto nell'Unione e, al contempo, nello sviluppare un approccio comune europeo alla politica estera in materia di aviazione;

2.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione che fornisce un'analisi puntuale della situazione attuale e dei progressi realizzati dal 2005 nel quadro della politica estera in materia di aviazione, nonché delle sfide che incombono oggi sul settore dell'aviazione dell'Unione in un mercato mondiale estremamente competitivo in tale ambito;

3.

sottolinea il ruolo fondamentale del settore dell'aviazione per l'economia dell'Unione, in particolare in termini di crescita e di occupazione, dato che esso occupa oltre 5 milioni di lavoratori in Europa e rappresenta il 2,4 % del PIL dell'Unione, contribuendo altresì alla connettività dell'Unione con il resto del mondo; sottolinea la necessità di mantenere un settore dell'aviazione dell'Unione che sia competitivo e forte;

4.

ritiene che siano stati compiuti progressi importanti nella definizione e attuazione di meccanismi e sistemi europei, quali il cielo unico europeo (SES), la ricerca sulla gestione del traffico aereo (SESAR), l'iniziativa Clean Sky, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), per migliorare la sicurezza e soddisfare le esigenze dei passeggeri; ritiene che occorra compiere ulteriori progressi in detti settori;

5.

esprime tuttavia preoccupazione per i ritardi nell'attuazione di SES e SESAR, considerati gli inutili costi che essi comportano per le compagnie aeree e i loro clienti; sostiene l'azione sanzionatoria della Commissione contro gli Stati membri che non hanno rispettato la scadenza del dicembre 2012 e hanno omesso di compiere progressi per quanto riguarda i blocchi funzionali dello spazio aereo;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attuazione di un cielo unico europeo (SES) e della ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR); rileva che lo sviluppo del cielo unico europeo, una volta attuato appieno, creerà significative opportunità di occupazione, direttamente e indirettamente;

7.

sottolinea che questi programmi dell'Unione sono importanti non soltanto per il mercato interno ma anche per la politica estera; ritiene che il completamento e l'attuazione di tali strumenti consentiranno di rafforzare la posizione dell'industria dell'Unione nel mercato globale competitivo;

8.

sottolinea l'importanza dell'attuale revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e sostiene una legislazione europea solida e profondamente favorevole ai consumatori;

9.

è consapevole che l'impatto della crisi finanziaria varia tra le diverse regioni del mondo; ritiene che questo abbia posto le compagnie aeree dell'Unione di fronte a sfide competitive e che gli accordi bilaterali di servizio aereo non rappresentano sempre la soluzione più appropriata per combattere le limitazioni di accesso al mercato o le pratiche di sussidi sleali;

10.

ritiene che, vista l'impossibilità di elaborare una politica estera in materia di aviazione onnicomprensiva nonostante gli sforzi profusi nel corso degli ultimi sette anni, sia necessario adottare, quanto prima possibile, un approccio dell'Unione più coordinato, con obiettivi più ambiziosi, onde creare le condizioni di una concorrenza leale ed aperta;

11.

è del parere che la convergenza regolamentare europea sia l'elemento chiave per una posizione forte dell'Europa sul mercato globale e per le interazioni con i paesi terzi;

Comunicazione del 2005 e risoluzione del Parlamento

12.

accoglie con favore i progressi compiuti in merito ai tre pilastri della politica del 2005; il principio della designazione dell'Unione è ora riconosciuto in oltre 100 paesi terzi; quasi 1 000 accordi bilaterali di servizio aereo sono stati conformati alla legislazione dell'Unione, assicurando il tal modo la certezza giuridica; deplora il fatto che partner importanti, come la Cina, l'India e il Sud Africa, non abbiano ancora accettato tali principi;

13.

fa presente che l'attuazione della politica estera dell'Unione in materia di aviazione ha contribuito a massimizzare le potenzialità del mercato unico poiché agevola il consolidamento dell'industria aeronautica dell'Unione in un momento in cui la globalizzazione richiede la presenza di attori economicamente forti per resistere alla concorrenza estera;

14.

sottolinea che è stato sviluppato uno spazio aereo comune con i paesi vicini; ritiene che questi accordi abbiano portato importanti benefici economici; accoglie con favore i notevoli sforzi compiuti per allineare i diversi quadri regolamentari alla legislazione dell'Unione in settori quali la sicurezza, la gestione del traffico aereo, l'ambiente, i diritti dei passeggeri e la regolamentazione degli aspetti economici e sociali;

15.

accoglie con favore l'ampio accordo in materia di aviazione concluso tra l'Unione e gli Stati Uniti e i suoi effetti positivi sulle rispettive economie, nonché i circa 80 000 nuovi posti di lavoro creati nei primi 5 anni;

16.

ritiene che una forte politica estera dell'Unione in materia di aviazione, focalizzata sui mercati emergenti più importanti per le rotte a lungo raggio, in particolare nella regione dell'Asia-Pacifico, potrebbe offrire nuove opportunità economiche alle compagnie aeree dell'Unione;

17.

sottolinea che i negoziati con alcuni partner cruciali, come il Brasile, sono ancora in corso e che accordi di servizio aereo di ampio respiro con tali paesi potrebbero produrre notevoli benefici economici;

18.

ricorda che alcune delle richieste presentate nella risoluzione del Parlamento del 2006 devono ancora essere soddisfatte; segnala, in particolare, l'esigenza di promuovere standard internazionali adeguati in materia di sicurezza, di assicurare parità di trattamento tra vettori aerei dell'Unione e di paesi terzi e di mitigare gli effetti negativi sull'ambiente;

19.

sottolinea l'importanza di strumenti quali la commissione mista finalizzati per adottare un approccio comune ai problemi specifici concernenti il settore dell'aviazione;

20.

accoglie con favore il conseguimento di altri obiettivi indicati nella risoluzione del 2006, come l'estensione delle responsabilità dell'EASA;

Mercato

21.

constata un notevole aumento del traffico verso, da o all'interno della regione Asia-Pacifico, che rispecchia la tendenza di crescita economica della regione; esprime preoccupazione in merito al fatto che, qualora non vengano adottate misure, le compagnie aeree e le imprese dell'Unione potrebbero perdere sia importanti opportunità in questa parte del mondo sia la capacità di generare profitti;

22.

rileva altresì che la posizione globale dei vettori aerei non UE è stata rafforzata grazie a sussidi e ingenti investimenti nel settore dell'aviazione e nelle infrastrutture compiuti in vari paesi del Medio Oriente, dell'Estremo Oriente e del Sudamerica;

23.

sottolinea i significativi cambiamenti avvenuti nel mercato interno dell'Unione in virtù dell'aumento della quota dei vettori aerei a basso costo; ritiene che, malgrado la concorrenza, i due modelli commerciali potrebbero trovare il modo di integrarsi a vicenda per far fronte alle sfide del mercato esterno;

24.

rileva che i biglietti aerei a prezzi estremamente bassi offerti da alcuni vettori europei a basso costo sono compensati dalle società mediante pratiche sleali per quanto riguarda le condizioni di lavoro, come norme inadeguate in materia sociale e di diritto del lavoro per il personale; osserva inoltre che, a quanto emerge, investimenti minimi in norme di sicurezza e sovvenzioni regionali ingiustificate contribuiscono alla determinazione dei prezzi dei biglietti;

25.

fa presente che tra le compagnie aeree esiste una forte concorrenza a causa dei vettori a basso costo, un segmento che rappresenta il 40 % del mercato dell'aviazione nell'Unione europea; sottolinea che qualora uno Stato membro abbia ratificato le convenzioni 87 e 98 dell'OIL le compagnie aeree devono osservare i diritti fondamentali delle citate convenzioni per quanto concerne la libertà di associazione e il riconoscimento dei rappresentanti dei lavoratori e degli accordi salariali, e che a tale riguardo occorre verificarne il rispetto e sanzionare le violazioni;

26.

evidenzia l'importanza degli aeroporti hub, tra cui lo sviluppo di hub secondari, di hub specializzati e di hub plurisegmentati, nonché l'urgente esigenza di investimenti pubblici e privati a lungo termine nelle infrastrutture aeroportuali onde aumentare le capacità, per esempio con la costruzione di nuove piste, nonché grazie a un uso più efficiente dell'infrastruttura esistente — tra cui aeroporti regionali, per esempio nel Mediterraneo e in prossimità delle frontiere orientali dell'Unione — e a una migliore assegnazione delle bande orarie negli aeroporti;

27.

insiste sul fatto che la competitività dei vettori aerei dell'Unione è limitata a livello globale da fattori quali l'assenza di parità di condizioni dovuta, ad esempio, a elementi come l'applicazione di tasse nazionali diverse, la congestione degli aeroporti, il livello elevato dei costi di gestione del traffico aereo e dei diritti aeroportuali, gli aiuti di Stato ricevuti dai concorrenti, il costo delle emissioni di biossido di carbonio, l'applicazione di standard sociali inferiori e di norme differenti in materia di aiuti pubblici al di fuori dell'Unione;

28.

ritiene che tali fattori rappresentino potenziali ostacoli alla crescita e all'occupazione;

29.

invita la Commissione a condurre uno studio sulla disparità nell'applicazione di imposte, tasse, prelievi e dazi tra gli Stati membri e sul loro impatto sul prezzo dei biglietti e sui profitti delle compagnie aeree e a condurre uno studio sui possibili aiuti di Stato ricevuti dai concorrenti a livello globale e al loro impatto sulle compagnie aeree dell'Unione;

30.

accoglie con favore le nuove norme europee riguardanti la sicurezza sociale per i lavoratori mobili;

Azioni future

31.

ritiene che la politica estera in materia di aviazione debba essere fondata sul principio di reciprocità, comprendente l'accesso al mercato, l'apertura e la concorrenza leale, con condizioni eque, e perseguire due obiettivi principali: creare benefici per i consumatori e le imprese e sostenere le compagnie aeree e gli aeroporti dell'Unione nel loro sforzo di salvaguardare la loro posizione di leader mondiali;

32.

sottolinea, pertanto, che gli accordi in materia di aviazione con i paesi limitrofi e partner affini devono contenere un quadro di regolamentazione per una concorrenza leale;

33.

chiede l'adozione di procedure per la negoziazione di accordi globali nel settore dell'aviazione a livello di Unione, fondati sull'unità europea e autorizzati dal Consiglio;

34.

esorta la Commissione a promuovere e difendere gli interessi dell'Unione nel quadro degli accordi e a proporre e condividere le norme, i valori e le pratiche migliori dell'Unione;

35.

chiede maggiore cooperazione e coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in sede di negoziazione degli accordi in materia di servizi aerei con i principali partner, al fine di aumentare l'influenza dell'Unione e le possibilità di quest'ultima di accedere a nuovi mercati;

36.

esorta la Commissione ad includere le condizioni regolamentari per la sicurezza, i diritti dei passeggeri, la formazione del personale e la certificazione negli accordi globali;

37.

invita la Commissione a concludere i negoziati in corso con i paesi del vicinato come l'Ucraina, la Turchia, il Libano, la Tunisia, l'Azerbaigian, l'Armenia e l'Algeria; rileva che la prossimità geografica dei mercati di questi paesi e la crescita economica registratasi recentemente in alcuni di essi possono rappresentare delle opportunità di sviluppo per gli scali europei regionali o secondari nell'Unione; ritiene che gli scali regionali dispongano di una elevata capacità aeroportuale e che possano pertanto contribuire a ridurre la congestione dei principali hub europei rendendoli maggiormente competitivi a livello globale;

38.

invita il Consiglio a concedere alla Commissione, caso per caso, mandati di negoziazione per gli altri paesi del vicinato, segnatamente la Turchia, l'Armenia e la Libia;

39.

ritiene che debba prevalere un approccio individuale, da parte dell'Unione europea, nell'ambito delle sue relazioni con i principali partner e invita alla Commissione a completare quanto prima i negoziati per accordi aerei globali con i principali partner, inclusa l'Australia e il Brasile, e il Consiglio a dare mandato alla Commissione di negoziare tali accordi con le economie in rapida crescita, come Cina, India, paesi dell'ASEAN e del Golfo;

40.

ritiene che un possibile futuro accordo sul commercio e sugli investimenti tra l'Unione e gli Stati Uniti interesserebbe anche il settore dell'aviazione; ritiene, pertanto, che la Commissione debba fornire informazioni sufficienti, affinché il Parlamento europeo possa monitorare da vicino gli imminenti negoziati;

41.

sottolinea che occorre centrare gli obiettivi definiti negli accordi sui trasporti aerei con i principali partner, in particolare Stati Uniti e Canada, ivi compresa l'abolizione delle restrizioni sulla proprietà da parte di stranieri e sul controllo delle compagnie aeree; chiede che siano adottate misure per superare l'attuale squilibrio tra la capacità delle compagnie aeree europee di effettuare cabotaggio sul mercato degli Stati uniti e la capacità delle compagnie statunitensi di fare altrettanto in Europa; rileva che gli investimenti internazionali incrociati contribuiscono ad accrescere il dinamismo economico del settore dell'aviazione e, a tale proposito, invita la Commissione a incoraggiare un quadro giuridico internazionale favorevole all'ampliamento e al sostegno di tali investimenti, nonché a promuovere una politica attiva volta alla definizione di norme e buone pratiche per gli investimenti internazionali;

42.

ritiene che gli accordi bilaterali possano offrire un contributo importante allo sviluppo di una politica estera in materia di aviazione, ma sottolinea al contempo l'importanza di un approccio comune dell'Unione;

43.

sottolinea l'importanza di una concorrenza aperta ed equa in tutte le attività collegate ai servizi aerei; chiede l'inclusione di clausole di «concorrenza equa» standard negli accordi bilaterali di servizio aereo;

44.

invita la Commissione a definire, e gli Stati membri ad applicare, una serie di requisiti giuridici minimi dell'Unione, in particolare riguardo alla cooperazione regolamentare, agli standard del lavoro e ambientali nonché ai diritti dei passeggeri, da includere negli accordi bilaterali, con l'obiettivo dichiarato di creare opportunità e rimuovere gli ostacoli per le compagnie aeree dell'Unione;

45.

invita la Commissione a proporre una revisione urgente o la sostituzione del regolamento (CE) n. 868/2004 relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari (6);

46.

appoggia le proposte della Commissione volte a salvaguardare una concorrenza libera e leale nelle relazioni e negli accordi con i paesi terzi e a sviluppare nuovi strumenti di difesa commerciale più efficaci e più idonei ad affrontare le pratiche scorrette, quali la discriminazione, l'applicazione incoerente del quadro regolamentare e la mancanza di trasparenza nella contabilità delle imprese, che possono provocare distorsioni del mercato;

47.

invita la Commissione ad avviare un dialogo con i paesi del Golfo per migliorare la trasparenza e salvaguardare la concorrenza leale;

48.

rileva che la Federazione russa rifiuta di rispettare l'accordo sulla progressiva eliminazione dei diritti per il sorvolo della Siberia raggiunto nel quadro dell'adesione della Federazione russa all'OMC nel 2011; ritiene che, dato che i vettori dell'UE sono soggetti a condizioni discriminatorie a lungo termine a causa di tali diritti di transito illegali, l'Unione debba poter adottare misure di reciprocità negando o limitando il transito sul suo territorio o, in generale, definendo misure riguardanti l'utilizzo dello spazio aereo dell'Unione per i vettori aerei della Federazione russa al fine di indurre quest'ultima a eliminare i suddetti diritti, che sono illegali in quanto contravvengono ad accordi internazionali (la Convenzione di Chicago); invita pertanto la Commissione e il Consiglio a prendere in esame misure atte a garantire la reciprocità nell'utilizzo dello spazio aereo tra la Federazione russa e l'Unione;

49.

sottolinea che una politica ambiziosa dell'Unione tesa alla tutela dei diritti dei passeggeri può costituire un vantaggio in termini di qualità per i vettori aerei dell'Unione nella concorrenza mondiale; invita la Commissione a compiere altri passi per l'ulteriore promozione di norme rigorose dell'UE in materia di diritti dei passeggeri e al controllo della loro attuazione e applicazione;

50.

invita la Commissione ad elaborare, quanto prima possibile, un nuovo quadro regolamentare per la creazione di un cielo unico europeo, sulla base di un approccio dall'alto verso il basso che includa un migliore meccanismo di cooperazione tra prestatori di servizi per la navigazione aerea europei, e a creare le condizioni necessarie per avviare la ricerca sulla gestione del traffico aereo (SESAR);

51.

invita il Consiglio ad adottare infine una posizione sulla posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione (7), adottata a grande maggioranza (96 %) dal Parlamento europeo e tuttora bloccata in seno al Consiglio;

52.

ritiene che l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) svolga un ruolo importante nello sviluppo di quadri regolamentari per il settore dell'aviazione globale, ad esempio nella liberalizzazione della proprietà e del controllo delle compagnie aeree e nell'interoperabilità globale della gestione del traffico aereo; invita l'ICAO a continuare a sviluppare misure globali, orientate al mercato, per ridurre l'inquinamento acustico degli aeroporti e limitare l'emissione di gas serra; considera essenziale raggiungere quanto prima un accordo in seno all'ICAO su un approccio globale;

53.

chiede che alla Commissione siano affidati mandate per chiarire e rafforzare la rappresentanza dell'Unione in seno all'ICAO;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 5.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 98.

(3)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 121.

(4)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 506.

(5)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.

(6)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 164.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/7


P7_TA(2013)0291

Agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla prima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione (2012/2320(INI))

(2016/C 075/02)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (1),

visto il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (C(2013)1378),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE: accesso agevolato al credito a titolo del sostegno all'internazionalizzazione (2),

vista la sua risoluzione dell'27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (3),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di investimenti internazionali (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici (5),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (6),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (7),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2010/C 83/02),

vista la comunicazione della Commissione europea e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 dicembre 2011 (COM(2011)0886),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 intitolata «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta» (COM(2010)0573),

vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 26 giugno 2012 denominata «Il quadro strategico e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE» (11855/2012),

visto il documento informativo della sua unità tematica sui parametri di riferimento dei diritti dell'uomo per la politica esterna dell'UE (EXPO/B/DROI/2011/15),

visti i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011, (HR/PUB/11/04, 2011 Nazioni Unite),

vista la proposta della Commissione del 16 aprile 2013 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni (COM(2013)0207),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0193/2013),

A.

considerando che i programmi di credito all'esportazione degli Stati membri costituiscono un importante strumento per migliorare le opportunità commerciali e imprenditoriali delle imprese europee;

B.

considerando che il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico specifica gli obblighi di relazione annuale degli Stati membri nei confronti della Commissione e, al contempo, prevede la delega di poteri alla Commissione, raggiungendo quindi un recepimento il più rapido possibile delle modifiche dei rispettivi accordi OCSE nel diritto dell'UE;

C.

considerando che ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) «la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione»;

D.

considerando che i principi che disciplinano il modo in cui l'Unione deve organizzare le proprie relazioni con il resto del mondo, nonché i principi guida dell'azione dell'Unione sulla scena internazionale, sono contenuti negli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), quale accordo vincolante tra gli Stati membri;

E.

considerando che la comunicazione del dicembre 2011 della Commissione e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza afferma che «le imprese europee vanno incoraggiate a dar prova della debita diligenza per garantire che le loro operazioni rispettino i diritti umani, ovunque vengano effettuate»;

F.

considerando che il quadro strategico e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia del Consiglio europeo affermano che «l'UE promuoverà i diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni»;

G.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è giuridicamente vincolante per le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, ad eccezione di quegli Stati membri che godono di un'opzione di non partecipazione nell'attuazione del diritto dell'UE e che la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta riconosce esplicitamente che la Carta si applica all'azione esterna dell'UE;

H.

considerando che l'Unione e i suoi Stati membri hanno accolto i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, il cui principio 4 sulle relazioni tra Stato e imprese fa esplicito riferimento alle agenzie di credito all'esportazione (ACE);

I.

considerando che il sostegno del credito all'esportazione viene spesso concesso a grandi progetti che registrano difficoltà di accesso al credito commerciale a causa degli elevati rischi commerciali, politici, economici o ambientali, che le agenzie di credito all'esportazione (ACE) sono tenute a valutare e a quantificare in termini di prezzo;

J.

considerando che, il 14 marzo 2013, la Commissione ha proposto un regolamento delegato che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011;

1.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione nell'istituzione di un quadro per la relazione annuale degli Stati membri sulle loro attività di credito all'esportazione, in conformità del regolamento (UE) n. 1233/2011, onde accrescere la trasparenza a livello dell'UE; sottolinea che l'obiettivo chiave di questa relazione è il monitoraggio della conformità delle agenzie degli Stati membri per il credito all'esportazione alle discipline internazionali applicabili ai crediti all'esportazione e agli obblighi imposti dal trattato UE;

2.

accusa ricezione informale, il 14 dicembre 2012, della prima relazione annuale della Commissione sulle attività di credito all'esportazione degli Stati membri, la quale valuta le risposte di 20 dei 27 Stati membri che mantengono attivi i programmi di credito all'esportazione, nonché ricezione di tali relazioni degli Stati membri sotto forma di allegati; la Commissione ha da allora approvato tali documenti a scopo divulgativo al fine di pervenire all'obiettivo del regolamento di base di accrescere la trasparenza;

3.

si compiace che la relazione della Commissione indichi chiaramente la portata e l'importanza delle attività di credito all'esportazione degli Stati membri nel corso del 2011, che rappresentano un'esposizione complessiva superiore ai 250 miliardi di euro — comprese le segnalazioni di 260 operazioni con elevate ricadute ambientali — e che si traducono con opportunità commerciali e imprenditoriali per le imprese europee;

4.

riconosce che gli Stati membri dell'UE, nelle loro relazioni annuali d'attività, hanno messo a disposizione della Commissione le informazioni finanziarie e operative sui crediti all'esportazione come richiesto dal primo paragrafo dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1233/2011;

5.

sottolinea l'importanza — nell'ambito della portata delle attività di credito all'esportazione degli Stati membri — del considerando (4) del regolamento (UE) n. 1233/2011, che prescrive la conformità con le disposizioni generali dell'azione esterna dell'Unione, come il consolidamento della democrazia, il rispetto dei diritti umani e la coerenza delle politiche per lo sviluppo, nonché la lotta contro il cambiamento climatico; ribadisce, in tal senso, l'importanza degli obblighi specifici di rendicontazione formulati nell'allegato I del regolamento, per garantire che la Commissione e il Parlamento possano effettuare una valutazione di tale conformità;

6.

sottolinea che le relazioni annuali degli Stati membri, e la valutazione della Commissione di tali relazioni, non soddisfano ancora l'intenzione del Parlamento di poter effettuare una valutazione che analizzi se le attività di credito all'esportazione degli Stati membri siano conformi con gli obiettivi della politica estera dell'Unione, sanciti dagli articoli 3 e 21 del TUE, e con il trattamento dei rischi ambientali nel calcolo dei premi delle ACE;

7.

accoglie con favore la «chiara volontà generale» da parte degli Stati membri — di cui all'attuale relazione generale della Commissione — di applicare politiche ai propri programmi di credito all'esportazione, i cui obiettivi siano in linea con il linguaggio generale degli articoli 3 e 21; si compiace degli sforzi compiuti da taluni Stati membri, tra cui la Germania, l'Italia, il Belgio e i Paesi Bassi per fornire una relazione più pertinente sulla conformità con alcuni degli obiettivi dell'azione esterna dell'UE;

8.

riconosce che la Commissione deve poter valutare se le attività di credito all'esportazione degli Stati membri siano conformi agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e raccomanda, pertanto, che il test di conformità verifichi se le agenzie di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico abbiano adottato politiche efficaci per garantire che le loro attività siano in linea con gli obiettivi di politica estera dell'Unione;

Ottimizzazione della conformità delle ACE con gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione

9.

condivide l'osservazione della Commissione contenuta nella relazione annuale per cui sia difficile definire un preciso termine di paragone per misurare la conformità con il diritto dell'UE; ribadisce che il disposto dell'articolo 21 rimane il parametro chiave in base al quale devono essere valutate le politiche applicate alle operazioni di credito all'esportazione;

10.

sottolinea che l'Unione potrà essere un attore affidabile e forte a livello mondiale solo se gli Stati membri e le istituzioni europee perseguono una politica esterna coerente;

11.

raccomanda che il gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio e la Commissione consultino il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sullo sviluppo di una metodologia per elaborare una relazione valida sulla conformità con l'articolo 21 e sull'applicazione nell'UE di alcuni orientamenti dell'OCSE nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, prima del termine della prossima relazione annuale; insiste sul fatto che la consultazione pubblica sia parte di questo processo;

12.

ritiene di primaria importanza invitare gli Stati membri a monitorare e riferire in merito all'esistenza, al risultato e all'efficacia delle procedure di adeguata verifica nella selezione di progetti che beneficiano di sostegno pubblico con i crediti all'esportazione con riguardo al loro potenziale impatto sui diritti umani;

13.

è a conoscenza che le ACE si basano sulle informazioni fornite dai rispettivi partner del progetto; è persuaso che, se alle ACE fosse richiesto un approccio strutturato alle procedure di adeguata verifica per poter essere idonee a ricevere il finanziamento del progetto, i partner del progetto vorrebbero effettuarle essi stessi, riducendo in tal modo i costi amministrativi aggiuntivi per le ACE;

14.

è del parere che i progressi nella relazione sulla conformità con i diritti umani da parte delle ACE siano un passo avanti verso una migliore relazione su altri obiettivi dell'azione esterna europea sanciti dall'articolo 21, quali l'eliminazione della povertà, nonché sul trattamento dei rischi ambientali;

Relazione sul trattamento dei rischi ambientali nel calcolo dei premi delle ACE

15.

suggerisce alle ACE degli Stati membri di continuare a riferire in merito alla propria valutazione dei rischi ambientali e ritiene che tale attività di relazione da parte delle ACE di tutti i paesi aderenti e non aderenti all'OCSE sia essenziale per garantire condizioni di parità;

Relazione sulle passività contingenti

16.

nota che, a oggi, le ACE degli Stati membri riferiscono in merito all'esposizione alle passività contingenti con modalità varie; invita la Commissione a fornire una definizione comune che rifletta la volontà del Parlamento di essere informato sulle esposizioni fuori bilancio;

Indicazioni e valutazione da parte della Commissione

17.

chiede alla Commissione di fornire indicazioni agli Stati membri per il successivo periodo di rendicontazione, in particolare sul modo in cui riferire sull'esistenza e sull'efficacia delle procedure di adeguata verifica in merito alle rispettive politiche in materia di diritti umani, e sul modo in cui riferire sul trattamento dei rischi ambientali;

18.

si attende che la prossima relazione annuale della Commissione contenga una dichiarazione in cui la stessa affermi di aver potuto valutare la conformità degli Stati membri con gli obiettivi e gli obblighi dell'Unione e, in caso contrario, formulare raccomandazioni su come migliorare la relazione a tal fine;

Relazione della Commissione sulla sensibilizzazione dei paesi non aderenti all'OCSE

19.

plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione nel 2012, assieme agli Stati Uniti, per coinvolgere la Cina, il Brasile, la Russia e le altre principali economie emergenti nella costituzione del gruppo di lavoro internazionale dei principali erogatori di finanziamenti alle esportazioni;

20.

suggerisce di esplorare la pertinenza di un approccio settoriale per lo sviluppo del gruppo di lavoro internazionale al fine di sviluppare la base per disposizioni orizzontali in una seconda fase, che garantiranno l'adozione comune di norme efficaci e di alto livello, e di nuove disposizioni internazionali sulle ACE, da parte di tutti i paesi aderenti e non aderenti all'OCSE al fine di garantire condizioni di parità;

o

o o

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al segretariato dell'OCSE.


(1)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 45.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0469.

(3)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 87.

(4)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.

(5)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

(6)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(7)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/11


P7_TA(2013)0293

Statuto della fondazione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

(2016/C 075/03)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0035),

vista la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE),

vista la dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (1),

visto lo studio di fattibilità elaborato dall'Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale e dall'Università di Heidelberg sull'introduzione di uno statuto della fondazione europea (2008),

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften (2), C-318/07, Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (3) e C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga (4),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cittadinanza europea) (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 (6),

visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2012 (7),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del proprio regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0223/2013),

A.

considerando che nell'Unione europea si contano circa 110 000 fondazioni di pubblica utilità, che nel loro complesso possiedono un patrimonio stimato a circa 350 miliardi di euro, a fronte di spese totali pari a circa 83 miliardi di euro, e che impiegano da 750 000 a 1 milione di cittadini europei;

B.

considerando tuttavia che una parte delle persone che lavorano in seno alle fondazioni sono volontari non retribuiti per il loro impegno personale;

C.

considerando che l'esistenza e le attività delle fondazioni di pubblica utilità che operano in seno all'Unione sono essenziali nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca, dell'azione sociale e sanitaria, della memoria storica e della riconciliazione tra i popoli, della protezione ambientale, della gioventù e dello sport, nonché dell'arte e della cultura, e che molti dei loro progetti fanno sentire il proprio impatto ben oltre i confini nazionali;

D.

considerando che nell'Unione esistono oltre 50 normative diverse in ambito civile e tributario per le fondazioni come pure numerose procedure amministrative complesse, che stando alle stime implicano costi fino a 100 milioni di euro l'anno in consulenze, risorse che quindi non possono più essere impiegate per scopi di pubblica utilità;

E.

considerando che le fondazioni, soprattutto a causa di ostacoli giuridici, tributari e amministrativi che comportano procedure lunghe e dispendiose e dell'assenza di strumenti giuridici adeguati, rifiutano o trovano difficile intraprendere o sviluppare attività in un altro Stato membro;

F.

considerando che, in tempi di austerità di bilancio a livello nazionale, in particolare per le attività culturali e artistiche, l'istruzione e lo sport, l'impegno finanziario e sociale delle fondazioni è fondamentale, per quanto le fondazioni possano unicamente sostenere le azioni statali di interesse pubblico ma non prenderne il posto;

G.

considerando che, per quanto concerne il trattamento fiscale, non si propone l'armonizzazione del diritto tributario ma l'applicazione del principio di non discriminazione, in virtù del quale le fondazioni europee e i loro donatori sono soggetti in modo automatico e in via di principio alle stesse disposizioni e agevolazioni fiscali applicate agli enti di pubblica utilità nazionali;

H.

considerando che l'adozione di uno statuto comune della fondazione europea potrebbe agevolare notevolmente il raggruppamento e il trasferimento di risorse, conoscenze e donazioni come pure la realizzazione di attività transeuropee;

I.

considerando che il Parlamento europeo plaude alla proposta della Commissione come importante contributo volto a permettere alle fondazioni di sostenere con maggiore facilità le iniziative di pubblica utilità nell'UE;

J.

considerando che lo statuto proposto è una forma giuridica europea opzionale che sarà disponibile per le fondazioni e i finanziatori operanti in più di uno Stato membro, ma che non sostituirà né armonizzerà le attuali leggi in materia di fondazioni;

K.

considerando che in periodi di difficoltà economica è sempre più importante che le fondazioni abbiano a disposizione gli strumenti adatti per perseguire finalità di pubblica utilità a livello europeo e raccogliere risorse, riducendo al contempo i costi e le incertezze giuridiche;

L.

considerando che è fondamentale che le fondazioni europee (FE) operino su una base sostenibile e a lungo termine e siano effettivamente attive in almeno due Stati membri, in quanto diversamente non si giustificherebbe il loro statuto specifico;

M.

considerando che parte della terminologia e delle definizioni contenute nella proposta della Commissione necessitano di un chiarimento;

N.

considerando che appaiono necessarie integrazioni e modifiche della proposta della Commissione per rafforzare l'affidabilità e la credibilità di una FE, ad esempio per quanto concerne la conformità alle norme giuridiche ed etiche, l'esclusività degli scopi di pubblica utilità, la componente transfrontaliera, il patrimonio minimo e la necessità di mantenerlo, in linea di principio, per l'intera durata della FE, una norma sull'erogazione tempestiva, la durata minima e il pagamento delle retribuzioni ai membri del consiglio di amministrazione o degli organi della FE;

O.

considerando che la tutela dei creditori e dei lavoratori è fondamentale e deve essere garantita per l'intera durata della FE;

P.

considerando che, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, occorre rafforzare il riferimento alla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (8), onde chiarire che si applicano le norme procedurali di detta direttiva; che, inoltre, andrebbero comminate sanzioni più severe per le infrazioni, ad esempio subordinando la registrazione di una FE al rispetto dei requisiti della direttiva 2009/38/CE, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (9); che occorrono altresì disposizioni concernenti il coinvolgimento dei lavoratori negli organi della FE, conformemente alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (10), in modo tale che la forma di FE non possa essere utilizzata in modo improprio allo scopo di privare i lavoratori dei diritti di partecipazione o di negare tali diritti;

Q.

considerando che va accolta con favore una disposizione concernente la rappresentanza dei volontari nella FE, visto che nel settore sono attivi 2,5 milioni di volontari;

R.

considerando che la crescente presenza e il prezioso apporto dei volontari al lavoro delle fondazioni contribuiscono agli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalle fondazioni; che, visto in particolare il numero crescente di giovani che si rivolge al volontariato per acquisire la prima esperienza lavorativa, può essere opportuno che le fondazioni considerino forme e strumenti che consentano loro di accedere alle informazioni necessarie per lavorare in modo più efficace, ad esempio attraverso il comitato aziendale europeo;

S.

considerando che occorre chiarire che la sede e l'amministrazione centrale della FE devono trovarsi nello stesso Stato membro, onde evitare la dissociazione della sede e dell'amministrazione centrale o luogo principale di attività, anche per agevolare le attività di vigilanza, dato che la FE sarà soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede;

T.

considerando che il finanziamento dei partiti politici europei non rientra nelle finalità della FE;

U.

considerando che, in materia di fiscalità, il punto di partenza deve essere l'applicazione del principio di non discriminazione elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; che il settore ha riconosciuto che l'approccio proposto di garantire l'applicazione automatica dello stesso trattamento fiscale aumenterebbe l'attrattiva dello statuto della FE, riducendo considerevolmente gli oneri fiscali e amministrativi e rendendola qualcosa in più di un semplice strumento di diritto civile; che, tuttavia, tale approccio sembra essere oggetto di forti controversie in seno al Consiglio, in quanto gli Stati membri sono riluttanti a consentire interferenze con la normativa fiscale nazionale; che pertanto risulta opportuno non scartare possibili scenari alternativi;

V.

considerando che è essenziale che i negoziati su questo importante testo legislativo procedano speditamente per poter fornire alle fondazioni il nuovo strumento urgentemente richiesto;

1.

incoraggia gli Stati membri a sfruttare questo slancio per lavorare a favore di una rapida e completa introduzione dello statuto, con tutte le garanzie di trasparenza, per eliminare così gli ostacoli che impediscono l'attività transfrontaliera delle fondazioni e promuovere l'istituzione di nuove fondazioni che rispondano alle esigenze delle persone che risiedono nel territorio dell'Unione o perseguano fini di pubblica utilità o di interesse generale; sottolinea che la creazione dello statuto contribuisce all'attuazione della cittadinanza europea e dovrebbe essere accompagnata dall'elaborazione di uno statuto dell'associazione europea;

2.

sottolinea che le FE devono contribuire allo sviluppo di una cultura e di un'identità veramente europee;

3.

ricorda che con la FE si verrebbe a creare una nuova forma giuridica, la cui attuazione, secondo la proposta, dovrebbe tuttavia essere affidata a strutture già esistenti negli Stati membri;

4.

accoglie con favore il fatto che lo statuto fissi norme minime in termini di trasparenza, obbligo di rendicontazione, vigilanza e utilizzo dei fondi, che a loro volta possono fungere da «marchio di qualità» per i cittadini e i donatori e, pertanto, garantire la fiducia nei confronti delle FE e stimolare lo sviluppo delle loro attività nell'Unione a beneficio di tutti i cittadini;

5.

sottolinea il potenziale offerto dalle fondazioni in termini di occupazione per i giovani, categoria in cui la disoccupazione raggiunge livelli allarmanti;

6.

chiede che il regolamento precisi che lo Stato membro che esercita l'autorità finanziaria sulla fondazione è responsabile di garantire che quest'ultima sia gestita di fatto nel totale rispetto del suo statuto;

7.

osserva che non è stata ancora prevista la possibilità di fusione tra FE esistenti;

8.

rileva la necessità di dare la priorità ad aspetti quali la sostenibilità, la serietà e la vitalità di una fondazione, nonché l'efficacia della vigilanza, al fine di rafforzare la fiducia nella FE e, in questa ottica, chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni e modifiche:

i)

il livello minimo di capitale dovrebbe essere mantenuto a 25 000 euro per tutta la durata della fondazione;

ii)

la durata di esistenza di una FE in uno Stato membro dovrebbe essere indeterminata o, ove espressamente stabilito nello statuto, essere fissata per uno specifico periodo di tempo non inferiore a quattro anni; la fissazione di un limite temporale più breve, non inferiore a due anni, dovrebbe essere ammissibile solo ove la limitazione sia sufficientemente giustificata e il conseguimento dell'obiettivo della fondazione sia pienamente garantito;

iii)

le modifiche dello statuto della fondazione, qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, dovrebbero essere consentite se decise dal consiglio di amministrazione; se, a norma dell'articolo 31, la FE è dotata di altri organi, questi dovrebbero partecipare a tale decisione;

iv)

per evitare i conflitti d'interesse in seno alle fondazioni, è opportuno seguire la linea della proposta della Commissione, ricorrendo a organi indipendenti dal fondatore, ossia organi che non hanno rapporti familiari o commerciali o di altro tipo con il fondatore, ricordando tuttavia che l'istituzione di una fondazione può avvenire in un contesto familiare, per cui il rapporto di fiducia tra fondatore e membri degli organi amministrativi è un presupposto imprescindibile che garantisce al fondatore che gli scopi della fondazione saranno perseguiti anche dopo la sua morte;

v)

è opportuno tenere conto, per il calcolo della soglia a partire dalla quale una fondazione è tenuta a procedere a un audit dei propri conti, della totalità degli attivi, delle entrate annuali e del numero di lavoratori della fondazione; per le fondazioni al di sotto di tale soglia, è sufficiente un esame indipendente dei conti;

vi)

lo statuto dovrebbe prevedere l'informazione dei volontari; esso dovrebbe inoltre favorire il volontariato come principio guida;

vii)

occorre aggiungere una disposizione in base alla quale qualsiasi retribuzione corrisposta ai membri del consiglio di amministrazione o di altri organi della FE deve essere ragionevole e proporzionata; occorre stabilire criteri specifici per definire la ragionevolezza e la proporzionalità della retribuzione;

viii)

per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, la procedura negoziale che, conformemente agli articoli 38 e 39 della proposta, si riferisce unicamente all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'UE, dovrebbe essere estesa per includere la partecipazione dei lavoratori negli organi della FE; parallelamente al riferimento attualmente figurante negli articoli 38 e 39 alle procedure relative all'istituzione di un comitato aziendale europeo, occorre inserire un riferimento alle procedure stabilite dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, al fine di coinvolgere i lavoratori negli organi della FE;

ix)

dovrebbe essere mantenuta la disposizione riguardante la rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 38 della proposta; occorre chiarire ulteriormente la nozione di volontari e attività volontarie;

x)

onde consentire una vigilanza efficace, la sede legale e il centro amministrativo della FE dovrebbero trovarsi nello Stato membro in cui è costituita;

xi)

la proposta dovrebbe essere limitata, come proposto dal settore, a uno strumento di diritto civile, rafforzando allo stesso tempo, in linea con la proposta del Parlamento, alcuni degli elementi fondamentali del concetto di pubblica utilità quale definito negli Stati membri, così da facilitare il riconoscimento dell'equivalenza all'interno degli Stati membri;

xii)

la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

Modifica 1

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

(15 bis)

I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dallo statuto come pure di tutte le norme giuridiche ed etiche di gestione e comportamento concernenti le FE. A tale scopo dovrebbero istituire strutture organizzative ed elaborare misure interne per prevenire e scoprire le infrazioni.

Modifica 2

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Modifica

(18)

Per consentire alla FE di beneficiare appieno del mercato unico, questa dovrebbe poter trasferire la propria sede da uno Stato membro all'altro.

(Non concerne la versione italiana)

Modifica 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1

Testo della Commissione

Modifica

(1)

«patrimonio»: qualsiasi risorsa materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di produrre valore;

(1)

«patrimonio»: qualsiasi risorsa materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di produrre valore economico e/o sociale ;

Modifica 4

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 2

Testo della Commissione

Modifica

(2)

«attività economica non correlata»: attività economica della FE non direttamente correlata allo scopo dell'ente di pubblica utilità;

(2)

«attività economica non correlata»: attività economica della FE , esclusa la normale amministrazione patrimoniale come gli investimenti in titoli, azioni o immobili, non direttamente correlata allo scopo dell'ente di pubblica utilità;

Modifica 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5

Testo della Commissione

Modifica

(5)

«ente di pubblica utilità»: fondazione con scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;

(5)

«ente di pubblica utilità»: fondazione con esclusivo scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;

Modifica 6

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Modifica

 

b bis)

i nomi degli amministratori delegati nominati a norma dell'articolo 30;

Modifica 9

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Modifica

Può essere costituita soltanto per gli scopi di seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:

Può essere costituita soltanto per uno o più degli scopi di seguito elencati, ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:

Modifica 7

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Modifica

 

s bis)

sostegno alle vittime del terrorismo e di atti di violenza;

Modifica 8

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Modifica

 

s ter)

promozione del dialogo interreligioso.

Modifica 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

2 bis.     La FE non può recare vantaggio a chicchessia attraverso compensi eccessivi o attraverso spese che non siano finalizzate allo scopo di pubblica utilità. La FE non adempie il suo scopo di pubblica utilità se opera ad esclusivo beneficio di un numero limitato di persone.

Modifica 11

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Modifica

Al momento della registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività, o avere l'obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri.

La FE deve svolgere le proprie attività, o avere almeno l'obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri. Qualora al momento della registrazione la FE abbia unicamente l'obiettivo statutario di svolgere le proprie attività in almeno due Stati membri, deve indicare in modo convincente che sarà attiva in almeno due Stati membri entro due anni. Tale limitazione temporale non vale nei casi in cui l'avvio successivo delle attività da parte della FE appaia giustificato e proporzionato rispetto al perseguimento del suo scopo. In ogni caso, la FE è tenuta a intraprendere e continuare a svolgere le proprie attività in almeno due Stati membri durante la sua esistenza.

Modifica 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000  EUR.

2.   Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000  EUR. Essa mantiene tale patrimonio minimo per l'intera sua durata, fatta salva l'eventuale fissazione di un lasso di tempo specifico in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2.

Modifica 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

La FE impiega il 70 % delle entrate di un esercizio entro i quattro anni successivi, fatti salvi i casi in cui lo statuto prevede un progetto specifico da attuare nei sei anni successivi.

Modifica 14

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   La FE viene costituita per un periodo indeterminato o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo specificato non inferiore a due anni.

2.   La FE viene costituita per un periodo indeterminato o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo specificato non inferiore a quattro anni. Qualora un lasso di tempo limitato sia sufficiente per conseguire gli obiettivi della FE e tale limitazione sia ragionevolmente motivata, la FE può essere costituita per un lasso di tempo non inferiore a due anni.

Modifica 15

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Modifica

 

d bis)

informazioni circa le procedure di determinazione delle modalità del coinvolgimento dei lavoratori conformemente alla direttiva 2009/38/CE.

Modifica 16

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.   Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica utilità.

3.   Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica utilità. L'autorità competente rifiuta la richiesta di fusione transfrontaliera obbligatoriamente ed esclusivamente a motivo della non conformità al presente regolamento dei documenti di cui al paragrafo 2 o qualora i diritti dei creditori e dei lavoratori non siano sufficientemente tutelati.

Modifica 17

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   La FE può essere costituita per trasformazione di un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a condizione che ciò sia consentito in base allo statuto dell'ente oggetto della trasformazione .

1.   La FE può essere costituita per trasformazione di un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a condizione che la trasformazione non sia espressamente vietata dallo statuto e non sia contraria alla volontà del fondatore .

Modifica 18

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.   L'autorità competente gestisce la richiesta di trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell'ente di pubblica utilità.

3.   L'autorità competente gestisce la richiesta di trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell'ente di pubblica utilità. L'autorità competente rifiuta la richiesta di trasformazione obbligatoriamente ed esclusivamente a motivo della non conformità al presente regolamento dei documenti di cui al paragrafo 2 o qualora i diritti dei creditori e dei lavoratori non siano sufficientemente tutelati.

Modifica 19

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può decidere di modificarlo.

1.   Qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può decidere di modificarlo. Se, a norma dell'articolo 31, la FE è dotata di altri organi, questi partecipano alla decisione.

Modifica 20

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Modifica

g)

i nomi, gli scopi e gli indirizzi delle organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici;

g)

il nome, il cognome e l'indirizzo dei fondatori quando si tratti di persone fisiche; i nomi, gli scopi e le sedi delle organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici;

Modifica 21

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Modifica

 

2 bis.     Una FE può essere registrata soltanto previa presentazione delle prove attestanti l'osservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento in relazione al coinvolgimento dei lavoratori.

Modifica 22

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Modifica

1.   Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione.

1.   Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono costituire la maggioranza del consiglio di amministrazione.

Modifica 23

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.   Nessun beneficio , sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.

3.   Nessun beneficio può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.

Modifica 24

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   La FE redige e inoltra all'ufficio del registro nazionale competente e all'autorità di vigilanza il bilancio annuale e una relazione annuale di attività entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

2.   La FE redige e inoltra all'ufficio del registro nazionale competente e all'autorità di vigilanza il bilancio annuale e una relazione annuale di attività entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario.

Modifica 25

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Modifica

4.   I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.   I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio qualora la FE superi uno dei seguenti criteri:

 

a)

entrate annue di 2 milioni di EUR; oppure

 

b)

patrimonio di 200 000 EUR; oppure

 

c)

numero medio di 50 dipendenti durante l'esercizio.

 

Qualora la FE non superi nessuno di tali criteri, è possibile ricorrere a un esaminatore indipendente anziché a un revisore contabile.

Modifica 26

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Modifica

5.   I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione , unitamente al parere della persona incaricata della revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione.

5.   I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione. Il parere della persona incaricata della revisione dei conti è soggetto a divulgazione in conformità delle norme dello Stato membro in cui ha sede la FE.

Modifica 27

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Modifica

La FE ha la propria sede, nonché l'amministrazione centrale o il luogo principale di attività all'interno dell 'Unione europea .

La sede di una FE è istituita nell'Unione europea, nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o il luogo principale di attività. Sebbene svolga la propria attività in almeno due Stati membri, incluse le attività nello Stato membro in cui ha la propria sede e l'amministrazione centrale, la FE può svolgere attività anche al di fuori dell'UE.

Modifica 28

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Modifica

 

e bis)

le eventuali implicazioni del trasferimento per il coinvolgimento dei lavoratori.

Modifica 29

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Modifica

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma precedente ; essa rifiuta inoltre il trasferimento se i diritti dei creditori e dei lavoratori non sono sufficientemente tutelati.

Modifica 30

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 2 — commi 1 e 2

Testo della Commissione

Modifica

La FE con un massimo di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno 20 lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

La FE istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta del 10 % almeno dei lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

La FE con più di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno il 10 % dei lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

 

Modifica 31

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Modifica

I provvedimenti nazionali relativi alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I, punto 1, lettere da a) ad e), della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'istituzione del comitato aziendale europeo.

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/38/CE e i provvedimenti nazionali relativi alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I, punto 1, lettere da a) ad e), della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'istituzione del comitato aziendale europeo.

Modifica 32

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Modifica

3.     Ai rappresentanti dei volontari impegnati per un periodo prolungato in attività ufficiali di volontariato all'interno della FE viene assegnato lo status di osservatore all'interno del comitato aziendale europeo. Il numero di tali rappresentanti è pari ad almeno uno per Stato membro in cui sono presenti almeno dieci volontari.

soppresso

Modifica 33

Proposta di regolamento

Articolo 44 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Modifica

2.   Dopo aver pagato interamente i creditori della FE, l'eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di pubblica utilità con uno scopo analogo o impiegato in altro modo a scopi di pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita la FE.

2.   Dopo aver pagato interamente i creditori della FE, l'eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di pubblica utilità con uno scopo analogo avente sede nello Stato membro di registrazione della FE, o viene impiegato in altro modo a scopi di pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita la FE.

Modifica 34

Proposta di regolamento

Articolo 45

Testo della Commissione

Modifica

Ciascuno Stato membro designa un' autorità di vigilanza per il controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità a sua scelta responsabili dell'effettivo controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.

(2)  Raccolta 2006, pag. I-8203.

(3)  Raccolta 2009, pag. I-359.

(4)  Raccolta 2011, pag. I-497.

(5)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(6)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 57.

(7)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 81.

(8)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

(9)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

(10)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/24


P7_TA(2013)0300

Crescita blu — migliorare la crescita sostenibile nei settori marino, del trasporto marittimo e del turismo

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (2012/2297(INI))

(2016/C 075/04)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494),

vista la relazione della Commissione dell'11 settembre 2012 dal titolo «Progressi della politica marittima integrata dell'UE» (COM(2012)0491) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2012)0255),

vista la dichiarazione di Limassol dell'8 ottobre 2012 su un'agenda marittima per la crescita e l'occupazione,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), entrata in vigore il 16 novembre 1994,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 31 ottobre 2012 dal titolo «Quadro delle politiche, disposizioni e iniziative sui rifiuti marini» (SWD(2012)0365),

visto il Libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 — dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473),

visto il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno Spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),

vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(2010)0352),

vista la comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 dal titolo «Comunicazione e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno Spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere» (COM(2009)0010),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575),

visto il libro verde della Commissione del 7 giugno 2006 dal titolo «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» (COM(2006)0275),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale — un nuovo quadro politico per il turismo europeo (1)»,

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (2),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sugli obiettivi strategici e le raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018 (3),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale dell’impatto del turismo sulle regioni costiere (4),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (5),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su una politica marittima integrata per l'Unione europea: una visione europea degli oceani e dei mari (6),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Crescita blu — opportunità per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo» del 20 marzo 2013,

visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2013 su "Crescita blu — opportunità per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la pesca (A7-0209/2013),

A.

considerando che oltre il 70 % della superficie del pianeta è coperta dagli oceani e dai mari, e che ciò può svolgere un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine con cui deve fare i conti l'UE, come il cambiamento climatico e la competitività globale;

B.

considerando che nell'UE sono presenti sei zone costiere principali (l'Atlantico, il Mare del Nord, il Mar Baltico, il Mar Nero, il Mediterraneo e le regioni ultraperiferiche), che differiscono sia in termini di risorse territoriali sia per il tipo di attività che vi vengono svolte;

C.

considerando che circa metà della popolazione europea vive lungo gli 89 000 chilometri di costa europea e che tale pressione demografica deve quindi essere presa in considerazione dagli enti regionali e locali nell'attuazione delle politiche pubbliche;

D.

considerando che i progressi tecnologici e la ricerca di nuove fonti di crescita sostenibile dovrebbero far crescere l'economia marittima fino a 590 miliardi di euro entro il 2020, fornendo in totale 7 milioni di posti di lavoro;

E.

considerando che l'aumento previsto dell'attività umana avverrà in un ambiente marino fragile, in cui solo il 10 % degli habitat marini e il 2 % delle specie marine sono sani, a riprova che le attività economiche marittime non devono pregiudicare la sostenibilità marina;

F.

considerando che è essenziale investire nel capitale naturale e umano per far fronte alle attuali sfide, in primo luogo la sostenibilità economica e sociale delle attività umane, le buone condizioni dell'ambiente e l'adattamento al cambiamento climatico per contrastare il fenomeno dell'erosione delle coste, l'acidificazione dei mari e la conservazione della biodiversità, tenendo conto che ecosistemi sani e produttivi sono vitali per lo sviluppo di un'economia blu sostenibile e competitiva;

G.

considerando che le dimensioni e la portata degli impatti ambientali dei settori di intervento prioritario della crescita blu sono molto incerte e potenzialmente dannose, viste le nostre limitate conoscenze in merito all'elevata complessità degli ecosistemi marini e che il relativo processo decisionale deve ispirarsi al principio di precauzione sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

H.

considerando che il settore della politica costiera e marittima va inserito nel quadro generale della programmazione 2014-2020 nonché in un'ottica di conseguimento degli obiettivi tracciati dalla strategia Europa 2020;

I.

considerando che l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per le zone costiere e insulari non può prescindere da una rigorosa analisi degli handicap sistemici e strutturali che caratterizzano queste aree;

J.

considerando che il sistema insulare dell'UE deve sopportare, in relazione al trasporto marittimo, costi notevolmente maggiori rispetto alle altre zone costiere dell'UE;

K.

considerando che il carattere stagionale dell'attività turistica pregiudica fortemente lo sviluppo delle aree costiere e insulari e che occorre elaborare una strategia ad hoc per contrastare tale fenomeno;

L.

sottolinea pertanto la necessità di coordinare le strategie macro-regionali e i rispettivi piani d'azione per i bacini marittimi dell'Unione;

M.

considerando che la presente relazione è la tabella di marcia del Parlamento per l'ulteriore sviluppo della crescita blu;

Quadro generale

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla crescita blu, che definisce la dimensione marittima della strategia Europa 2020 e fornisce un'indicazione chiara circa il potenziale dell'economia marittima in termini di creazione di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e in grado di promuovere opportunità occupazionali;

2.

accoglie con favore la relazione della Commissione sui progressi della politica marittima integrata (PMI) dell'UE; ribadisce il proprio sostegno a tale politica; sottolinea inoltre che la promozione di tale politica resta il mezzo principale per rafforzare la crescita blu;

3.

riconosce che i mari e gli oceani svolgeranno un ruolo sempre più fondamentale nell'ambito della futura crescita economica mondiale; ritiene che la strategia «crescita blu», in quanto parte della politica marittima integrata, favorirà lo sviluppo di sinergie e di politiche coordinate anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, creando così un valore aggiunto europeo e contribuendo alla creazione di posti di lavoro nei settori marittimi;

4.

ritiene che, per stimolare la competitività dei settori economici marittimi dell'Unione nel mercato globale, le autorità locali, nazionali, regionali ed europee devono creare le condizioni necessarie alla crescita sostenibile, in particolare con la definizione di sistemi di pianificazione dello spazio marittimo, il miglioramento delle infrastrutture, la creazione di un accesso alle competenze professionali e la garanzia dei finanziamenti; sottolinea l'importanza di condividere informazioni e buone prassi fra i diversi livelli di autorità pubbliche attraverso la creazione di una specifica piattaforma a livello europeo;

5.

rileva che per le piccole e medie imprese (PMI) che operano nei settori della crescita blu sarà una sfida assicurarsi finanziamenti adeguati e pertanto accoglie con favore iniziative quali le nuove norme dell'UE per il capitale di rischio, che facilitano l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

6.

considera che, in un momento in cui gli Stati membri stanno riducendo gli investimenti pubblici, è necessario e urgente che le politiche di sviluppo e, in particolare, tutti i progetti con costi elevati, come i progetti relativi alle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, ricevano finanziamenti adeguati durante il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre; invita gli Stati membri a destinare a progetti dell'economia blu i fondi europei e gli strumenti finanziari disponibili;

7.

sottolinea la necessità di tenere in debita considerazione, in particolare nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le esigenze specifiche dei paesi interessati dagli interventi che stanno avendo più difficoltà nel realizzare progetti ad alto costo, così come quelli delle regioni insulari e ultraperiferiche, che presentano vincoli strutturali dovuti al loro isolamento e alle caratteristiche naturali;

8.

prende atto delle condizioni di crisi economica e disagio sociale che investono diversi territori e particolarmente quelli insulari, soprattutto nell'area mediterranea e specialmente quelli notevolmente distanti dal continente; ritiene che la perifericità delle isole rispetto al mercato unico europeo esponga le stesse a fenomeni di stagnazione economica e industriale e di spopolamento che devono essere oggetto di misure specifiche da parte delle istituzioni dell'Unione; esorta pertanto la Commissione a considerare l'istituzione di zone franche quale strumento che, riducendo la pressione fiscale e attirando investimenti diretti esteri, è in grado di porre un freno alla spirale recessiva che investe le aree insulari veicolandone la crescita e lo sviluppo;

9.

sottolinea il ruolo svolto dalle strategie per i bacini marini nella prospettiva di stimolare uno sviluppo regionale e la coesione economica, territoriale e sociale, rilanciare l'economia europea, incoraggiare una crescita blu inclusiva, creare posti di lavoro e proteggere la biodiversità marina e costiera; chiede che tali strategie, collegate alle strategie macroregionali attuali e future, siano portate avanti in modo efficace in tutti i bacini marittimi europei e che adeguate risorse UE, finanziarie ed amministrative siano assegnate per la relativa attuazione; ritiene che occorra rafforzare il ruolo delle regioni nell’elaborazione di strategie comunitarie; riconosce, a questo proposito, il contributo della cooperazione territoriale e transfrontaliera nell'affrontare i problemi delle regioni costiere e marittime;

10.

accoglie con favore i progressi ottenuti nell'attuazione delle strategie dell'Unione per le regioni del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico e ribadisce il suo invito alla Commissione europea ad elaborare una strategia UE per la regione del Mar Nero;

11.

sollecita un forte sostegno da parte dell'Unione europea e degli Stati membri per la creazione di poli marittimi regionali e transfrontalieri; insiste sull'importanza strategica che essi rivestono in qualità di poli d'eccellenza per le attività economiche legate alla Crescita blu; ritiene che il loro sviluppo generi una condivisione di conoscenze e di buone pratiche, nonché sinergie fra i settori dell'economia blu, e funga da catalizzatore degli investimenti;

12.

sottolinea i collegamenti intrinseci fra crescita economica e cambiamento climatico e sottolinea che tutte le attività marittime devono essere coerenti con la strategia dell'UE sull'adattamento al cambiamento climatico al fine di contribuire a creare un'Europa più resistente a tale cambiamento;

13.

sottolinea in particolare che l'aumento dell'attività economica associata alla crescita blu non deve andare a scapito degli ecosistemi marini e costieri che sono estremamente sensibili e risentono per primi degli impatti del cambiamento climatico; sottolinea che la crescita blu deve essere compatibile con gli obiettivi ambientali e l'approccio ecosistemico della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, con la direttiva sulla valutazione ambientale strategica, ricordando che in caso di incertezza si deve rispettare il principio di precauzione; sottolinea che tutte le attività economiche connesse con la crescita blu devono garantire la sicurezza marittima;

14.

rileva con preoccupazione l'impatto ambientale dei rifiuti marini in tutti i bacini marittimi europei e invita la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione sulla piena attuazione e sul rispetto delle pertinenti direttive UE, quali la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti, la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, nonché la strategia sulla qualità dell'acqua e l'ambiente marino;

15.

sottolinea che tutte le attività marittime, comprese quelle svolte nel quadro dell'IMP, devono essere condotte conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); evidenzia la necessità di adottare un approccio comune a livello UE in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali del mare, che garantisca la delimitazione efficace e sicura delle zone economiche esclusive (ZEE) fra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi in conformità del diritto internazionale;

16.

pone l'accento al proposito sulla necessità di certezza giuridica onde consentire ai soggetti interessati di investire nelle zone marittime e chiede nuovi incentivi a favore di una migliore valorizzazione delle zone economiche esclusive degli Stati membri;

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere

17.

accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere, in quanto misure necessarie per gestire il numero crescente di attività marittime e costiere e proteggere l'ambiente marino, garantire la coesistenza armoniosa tra le attività ed evitare conflitti di utilizzo degli spazi costieri e marittimi; ritiene che in tale ambito sia necessario prediligere un approccio ecosistemico nella gestione delle attività umane sui litorali e in mare;

18.

rileva che la pianificazione dello spazio dovrebbe ridurre i costi per le imprese e creare un clima più propizio agli investimenti, mentre la gestione integrata delle zone costiere faciliterà il coordinamento delle attività nella zona costiera e favorirà un miglioramento generale della governance di tali zone;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la diffusione delle buone prassi e a fare tesoro delle azioni preparatorie in questo ambito, dato che esistono differenze significative tra gli Stati membri nello sviluppo dei sistemi di gestione per le zone marittime e costiere; ritiene, tuttavia, che in tale ambito sia necessario un approccio adeguato, per lasciare agli Stati membri la possibilità di applicare gli orientamenti europei in materia di pianificazione dello spazio marittimo e costiero, tenendo conto delle specificità e delle esigenze locali, in collegamento con gli enti locali;

20.

ritiene necessario rafforzare l'interfaccia terra-mare nella pianificazione dello spazio, onde garantire la continuità delle attività umane e della catena logistica, nonché l'interconnessione fra le coste e i relativi entroterra; reputa che ciò contribuirebbe ad eliminare l'effetto «frontiera» che il confine terra-mare può generare;

21.

sottolinea che le lacune nelle conoscenze scientifiche relative alle attività marittime e al loro ambiente rappresentano un ostacolo alla pianificazione dello spazio e sottolinea l'importanza dell'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020» e dei suoi obiettivi specifici, come la mappatura dei fondali marini delle acque europee entro il 2020; tale mappatura dei fondali marini deve essere uniforme affinché i diversi enti europei interessati, in particolare i centri di ricerca, le università, le istituzioni pubbliche possano accedere alle relative informazioni;

22.

esorta la Commissione ad assistere gli Stati membri nel varo di piani di inventariazione e mappatura di relitti navali e siti archeologici sommersi, in quanto parte del patrimonio storico e culturale dell'Unione; sottolinea la necessità di facilitare la comprensione e lo studio di tali siti e contribuire a prevenire la depredazione di cui sono oggetto, consentendone in tal modo l'adeguata conservazione;

Competenze marittime e occupazione

23.

ritiene che l'occupazione nell'economia blu possa superare la cifra stimata di 7 milioni di posti di lavoro entro il 2020, laddove sia sostenuta da politiche di formazione tese a garantire la presenza di una forza lavoro mobile con sufficienti competenze ed esperienza;

24.

rinnova il proprio invito a migliorare significativamente le condizioni di lavoro, salute e sicurezza nell'interesse delle professioni marittime; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tale ambito per rafforzare la sicurezza dei percorsi professionali e migliorare così l'attrattiva delle professioni legate all'economia blu e ai settori connessi;

25.

sottolinea la necessità di migliorare le condizioni lavorative del personale marittimo mediante misure adeguate, inserire nel diritto dell'UE la convenzione sul lavoro marittimo dell'OIL e proporre un programma di qualificazione e formazione del personale marittimo, prevedendo in particolare l'assunzione di giovani, inclusi quelli provenienti da paesi terzi;

26.

invita la Commissione a monitorare da vicino e a sostenere gli sforzi a livello regionale per valutare le competenze e le professioni che saranno richieste nei settori dell'economia blu e a garantire che iniziative quali il «panorama europeo delle competenze» riflettano le esigenze dell'economia blu;

27.

ritiene importante che la Commissione, unitamente agli Stati membri, elabori un piano d'azione per la promozione, diretta o indiretta, delle professioni legate all'economia blu al fine di attrarre i cittadini;

28.

invita la Commissione a promuovere iniziative per incoraggiare la mobilità dei lavoratori tra settori economici e Stati membri, come l'azione pluriennale per gli scambi di studenti, insegnanti e giovani professionisti, basata sul modello Erasmus; sostiene la cooperazione tra imprese ed erogatori di formazione, al fine di preparare i laureati a posti di lavoro in nuovi settori;

29.

invita la Commissione a collaborare con i rappresentanti del settore economico marittimo e gli erogatori di formazione per istituire e finanziare «consigli settoriali europei dell'occupazione e delle competenze», per creare posti di lavoro, variare le competenze richieste e le relative esigenze in termini di formazione;

30.

invita la Commissione a sviluppare un'iniziativa volta a favorire la mobilità del personale di ricerca, specie nelle aree costiere, con specifico riferimento agli ambiti turistico, energetico e biotecnologico, sul modello Erasmus, da realizzarsi in via prioritaria nei periodi di bassa stagione turistica al fine di integrare in maniera sostenibile i flussi antropici su ecosistemi sempre più sensibili e di ottimizzare al contempo l'utilizzo delle dotazioni infrastrutturali delle aree costiere e insulari;

Ricerca e innovazione

31.

fa osservare l'altissimo livello della capacità di ricerca dell'UE in ambito marino e la sua importanza ai fini di un'attività di elaborazione di politiche convalidate e di attività commerciali improntate all'innovazione, ma anche le difficoltà incontrate dalle aziende nel commercializzare i risultati delle ricerche;

32.

sottolinea che il programma Orizzonte 2020, grazie a procedure semplificate e un migliore sostegno all'innovazione, potrebbe fornire un significativo contributo alla ricerca marina e marittima al fine di migliorare la diffusione dei risultati sul mercato, sulla base dell'esperienza dei progetti «Oceani del futuro»;

33.

invita la Commissione ad aggiornare la propria strategia europea per la ricerca marina e marittima entro il 2014, proponendo misure concrete per migliorare le sinergie e la divulgazione di conoscenze tra i ricercatori nell'UE;

34.

osserva che un'economia blu solida e sostenibile non può prescindere da ecosistemi marini sani; invita la Commissione a continuare a esaminare gli impatti cumulativi degli usi umani dell'ambiente marino e delle attività marittime in tutti i settori;

35.

invita la Commissione a effettuare un adeguato monitoraggio ambientale a lungo termine e a condurre ricerche sui sistemi di allerta rapida;

36.

sottolinea l'importanza di progetti quali la rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (EMODNET) nel facilitare lo scambio e la disponibilità di dati scientifici;

Trasporti marittimi e cantieristica navale

37.

rileva con preoccupazione che i trasporti marittimi all'interno dell'UE continuano a essere frenati dalla burocrazia amministrativa e doganale, che compromette la visione di uno spazio europeo dei trasporti marittimi e impedisce la crescita dell'industria, in particolare il cabotaggio marittimo e le autostrade del mare; reputa necessario pervenire a una regolamentazione omogenea della navigazione marittima intracomunitaria, indispensabile per garantire la libera circolazione dei beni e delle persone nelle acque dell'UE;

38.

esprime soddisfazione per il successo del programma pilota «Cintura blu» e invita la Commissione ad avanzare le proposte legislative necessarie alla creazione della Cintura blu, compresa la necessaria revisione del codice doganale dell'UE entro il 2013;

39.

sottolinea che la promozione dei trasporti marittimi contribuirà non solo alla crescita economica e all'occupazione, ma anche al raggiungimento dell'obiettivo fissato nel libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti» ovvero il trasferimento del 50 % del traffico merci su gomma al trasporto ferroviario e per via navigabile entro il 2050;

40.

sottolinea la necessità di estendere il ruolo delle autostrade marittime quali principali corridoi europei e evidenzia che, per garantire la competitività a lungo termine del trasporto marittimo europeo, sia assolutamente necessario sviluppare catene intermodali integrate per il trasporto di passeggeri e di merci; invita la Commissione a presentare una comunicazione in merito, in cui siano descritti i progressi, gli sviluppi e le prospettive; ritiene che le isole principali debbano essere pienamente integrate nelle autostrade del mare al fine di migliorare la loro accessibilità e accrescerne la competitività economica;

41.

sottolinea che la sicurezza marittima è essenziale per la promozione sostenibile del trasporto marittimo, la crescita economica sostenibile, l'occupazione marittima e norme ambientali sostenibili in tale settore; sottolinea altresì la necessità di applicare il principio di precauzione per prevenire l'insorgere di nuovi rischi e qualsiasi tipo di disastro connesso al trasporto marittimo; osserva che in tale ambito è necessario un intervento da parte dell'Unione europea, ma anche a livello internazionale, segnatamente in seno all'Organizzazione marittima internazionale;

42.

sottolinea che l’attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima migliora la qualità delle navi che battono bandiera europea, il lavoro svolto dalle società di classificazione, le ispezioni portuali, il controllo del traffico marittimo, le indagini sugli incidenti e la protezione delle vittime; esorta gli Stati membri ad accelerare l'attuazione efficiente di questo pacchetto legislativo;

43.

sottolinea che la politica dei trasporti marittimi deve tener conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sanitari; invita la Commissione a monitorare attentamente l'impatto della conformità del settore del trasporto marittimo dell'UE con le esigenze ambientali e di salute pubblica e, se del caso, proporre misure concrete per contrastare gli effetti negativi sulla sua competitività; rileva che i requisiti della legislazione in materia di demolizione di navi e tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo devono assicurare un elevato livello di protezione ambientale, salvaguardando efficacemente l'obiettivo di trasferire i trasporti dalla strada al mare, in linea con gli obiettivi dell'Unione sui cambiamenti climatici;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare notevolmente gli sforzi per raggiungere un accordo internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto marittimo, tenendo conto del crescente impatto delle emissioni di tali gas prodotte dalle navi;

45.

sottolinea che carburanti ecocompatibili come il GNL possono dare un importante contributo al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili utilizzati nel trasporto marittimo almeno del 40 % entro il 2050;

46.

sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di servizi e infrastrutture portuali efficaci e sostenibili, in grado di far fronte alle sfide del previsto aumento del traffico marittimo, della riduzione dei danni ambientali e acustici, del trasferimento modale dalla terra al mare e della fluidità e intermodalità del trasporto di persone e merci; sostiene la possibilità di uno sviluppo parallelo nei porti europei delle attività di riparazione e demolizione delle navi;

47.

richiama l'attenzione sulla possibilità di creare piattaforme logistiche che facilitino il trasporto delle merci fra l'Europa e le altre economie mondiali; pone l'accento sull'importanza strategica del trasporto marittimo e dei collegamenti fra le regioni ultraperiferiche e gli altri territori continentali;

48.

sottolinea che la cantieristica navale nell'UE ha le potenzialità per aumentare il suo contributo alla crescita e all'occupazione sfruttando le opportunità che derivano dalla richiesta di «navi pulite» (con maggiore efficienza energetica e ridotte emissioni di SOx e NOx) nonché di imbarcazioni e strutture adatte alla costruzione, all'installazione e alla gestione di parchi eolici offshore; invita l'industria cantieristica dell'UE a cogliere tale opportunità, soprattutto in considerazione della prevista crescita del trasporto marittimo a corto raggio lungo le coste dell'UE;

49.

esorta il Consiglio a trovare un accordo con il Parlamento europeo affinché venga adottato un regolamento che contempli la demolizione di pescherecci rispettando l'ambiente e le condizioni di lavoro dei lavoratori e consentendo così all'industria navale dell'Unione di rendere più competitivo il riciclaggio;

50.

invita la Commissione a facilitare l'attuazione della strategia «LeaderSHIP 2020» attraverso il sostegno alle azioni individuate per affrontare le sfide alle quali è soggetta la cantieristica navale europea, come l'accesso ai finanziamenti, le competenze e la competitività internazionale;

Turismo marittimo e costiero

51.

chiede agli Stati membri, con il coinvolgimento diretto delle autorità locali e regionali, nonché delle organizzazioni della società civile, di sostenere iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture turistiche sostenibili tenendo in particolare considerazione le necessità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e di compiere ogni sforzo possibile per eliminare la burocrazia e la mancanza di trasparenza nel settore, osservando nel contempo la legislazione ambientale;

52.

sollecita la promozione del turismo e il sostegno allo stesso in quanto fattore di crescita e occupazione nelle zone costiere; ritiene che un ambiente sano sia essenziale per lo sviluppo di tutte le forme di turismo nelle zone costiere e che si debba pertanto profondere il massimo impegno ai fini della sua protezione; pone l'accento sulla necessità di creare infrastrutture sostenibili per lo sviluppo di nuove forme di turismo, in particolare nei settori turistici ad alto potenziale di crescita, quali l'ecoturismo, l'agroturismo, il turismo alieutico e gli sport acquatici sostenibili; plaude alle iniziative di promozione delle strategie transfrontaliere per il turismo in base ai bacini marini;

53.

sottolinea che il fenomeno dell'erosione delle coste europee, la tutela del patrimonio ambientale e faunistico dell'Europa e il miglioramento della qualità delle acque continuano a essere importanti questioni da affrontare; sottolinea, pertanto, la necessità di investire opportunamente in questi ambiti con l'obiettivo di sviluppare un turismo balneare e subacqueo sostenibile e di qualità;

54.

sottolinea che occorre prevedere contemporaneamente azioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costiero, marittimo e marino, nonché interventi di conservazione e di risanamento;

55.

rileva l'importanza di creare o migliorare gli istituti scolastici specializzati di alto livello (per l'amministrazione e l'economia delle imprese del turismo, le professioni nell'ambito del turismo, istituti nautici, scuole alberghiere ecc.), nonché di migliorare le offerte formative destinate a potenziare la qualità dei prodotti e servizi turistici, l'impiego delle nuove tecnologie e l'adattamento al cambiamento climatico;

56.

sottolinea l'esigenza di semplificare le procedure di rilascio dei visti, per ridurre i relativi costi e concedere più visti turistici ai visitatori provenienti da paesi terzi, in particolare dai paesi BRIC; invita la Commissione a studiare e ad attuare immediatamente nuovi modi «intelligenti» per la concessione dei visti turistici, al fine di massimizzare i flussi turistici in ingresso;

57.

sottolinea che il settore delle crociere è un'importante risorsa economica per i porti europei e le vicine comunità locali, che è vitale per lo sviluppo e l'impiego di navi a ridotte emissioni e più efficienti dal punto di vista energetico; favorisce la pianificazione di programmi in grado di attirare i turisti, pensati per rendere più piacevole l'esperienza dell’ospite con un'enfasi particolare sull'importanza marittima, storica e culturale delle destinazioni portuali;

58.

invita la Commissione a intensificare gli sforzi per promuovere la competitività dei porti europei, attraverso il sostegno e il coordinamento delle capacità di infrastrutture portuali e il miglioramento dei servizi forniti (per esempio allineandoli ai requisiti di Schengen), per rendere i porti europei più attraenti per le navi da crociera e più vantaggiosi per le comunità locali e di pesca che in questo modo diversificano la propria attività; invita la Commissione a tener conto delle peculiarità di porti insulari e di regioni ultraperiferiche;

59.

chiede che i progetti di ammodernamento ed espansione dei porti prevedano che sia obbligatorio attrezzare i terminal passeggeri, nonché le navi passeggeri nuove, di strutture per le persone a mobilità ridotta;

60.

ricorda l'importanza del trasporto passeggeri costiero e marittimo, soprattutto mediante traghetti e navi da crociera, e ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per mare, deve contribuire a consolidare un turismo marittimo di qualità; chiede alla Commissione di condurre una campagna volta a migliorare la qualità del trasporto passeggeri e delle navi da crociera in relazione ai diritti dei passeggeri, in base alle migliori prassi degli operatori;

61.

sottolinea l'importanza della nautica e del velismo per il turismo marittimo; chiede alla Commissione di prendere in esame, nel contesto della sua futura comunicazione sul turismo marittimo, l'impatto socioeconomico di questo settore, la possibilità di un'armonizzazione e una semplificazione a livello dell'UE delle norme che disciplinano la concessione delle licenze di esercizio, i requisiti di sicurezza e la manutenzione e la riparazione degli yacht, nonché il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali in questo settore;

62.

ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; invita la Commissione a effettuare una valutazione di impatto per verificare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tale impatto e garantire che le caratteristiche specifiche di questa attività professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva;

63.

invita la Commissione a stimolare gli Stati membri, le regioni, le comunità autonome e altre parti interessate delle aree costiere e insulari a sviluppare e implementare in maniera sistemica l'iniziativa delle «antiche rotte commerciali», approvata nel bilancio 2013 dal Parlamento europeo, sia a livello di bacino del Mediterraneo che a livello degli altri bacini europei, soprattutto al fine della diversificazione dei prodotti turistici e della destagionalizzazione;

64.

invita la Commissione a includere il turismo sostenibile marittimo, insulare e costiero nelle azioni e nei programmi correlati, come i programmi «EDEN — Destinazioni europee d'eccellenza» e «Calypso», e a sostenere le iniziative che promuovono la diversificazione delle forme di turismo legate allo spazio costiero, marittimo e marino, nonché la riduzione della stagionalità delle attività e dell'occupazione nel settore del turismo e l'adattamento al cambiamento climatico; ritiene, a tal proposito, che la diversificazione dell'offerta turistica possa contribuire a rafforzare l'attrattiva delle regioni marittime e consentire loro di superare il tradizionale modello di offerta basato su «sole, spiaggia e mare»;

65.

sottolinea l'importanza di promuovere le stazioni marittime al fine di contrastare la stagionalità e creare un effetto moltiplicatore sulle economie locali e regionali, integrando le comunità di pescatori e trovando un equilibrio tra crescita economica e sostenibilità;

66.

invita la Commissione a tenere in considerazione il contributo e il ruolo della locale cultura e gastronomia artigianale nello sviluppo del turismo costiero europeo; ritiene sia necessario utilizzare e coordinare le politiche e gli strumenti esistenti ed elaborare nuovi programmi e azioni per incoraggiare le sinergie in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI) dei settori primario e terziario nelle zone costiere dell'UE;

67.

esorta la Commissione a includere nell'«osservatorio virtuale del turismo» una sezione dedicata al turismo marittimo e costiero, garantendo i collegamenti tra gli istituti di ricerca, le imprese e le pubbliche autorità al fine di stimolare l'evoluzione delle ricerche di mercato, fornendo alle imprese e alle pubbliche autorità informazioni lungimiranti sullo sviluppo dell'offerta e della domanda e creando condizioni commerciali più favorevoli e in grado di fornire informazioni sul collegamento tra le iniziative in materia di biodiversità, protezione del clima e turismo sostenibile;

Energia blu

68.

osserva che il cambiamento climatico rappresenta una delle principali minacce mondiali alla biodiversità marina e che gli aspetti energetici di una strategia di Crescita blu devono basarsi sulle energie rinnovabili e sull'efficienza;

69.

riconosce a tal proposito l'importanza dei mari e degli oceani europei per la sicurezza energetica dell'UE e per la diversificazione delle fonti e delle rotte energetiche dell'Unione;

70.

prende atto del potenziale dell'energia eolica, mareomotrice, da moto ondoso e talassotermica offshore — al pari del settore dell'energia offshore convenzionale — per creare occupazione sostenibile nelle regioni costiere, ridurre le emissioni e contribuire agli obiettivi a medio e lungo termine dell'Unione europea in materia di energia; sottolinea che per massimizzare tale potenziale saranno d'obbligo significativi investimenti nell'ambito della riorganizzazione delle connessioni alla rete e della capacità di trasmissione;

71.

rileva che l'energia blu è una risorsa per l'economia marittima europea; esorta la Commissione e gli Stati membri a contribuire a realizzarne il potenziale dell'energia blu attraverso le strategie relative ai bacini marittimi, prestando particolare attenzione al potenziale delle regioni ultraperiferiche, in considerazione della loro posizione e delle loro caratteristiche naturali;

72.

invita la Commissione a sostenere attivamente la leadership globale dell'UE in questo settore attraverso lo sviluppo di una strategia industriale europea per l'energia blu, come ha fatto in passato in altri settori;

73.

invita la Commissione ad adottare, nella futura comunicazione relativa a questo settore, un approccio integrato in merito allo sviluppo delle risorse energetiche marittime, sfruttando le sinergie tra energia eolica offshore e le altre forme di energia marina rinnovabile; ribadisce la necessità che tale approccio permetta di offrire un mix energetico completo e sostenibile, rispettando il principio di precauzione e garantendo la sicurezza marittima, e preveda anche la diffusione di infrastrutture adeguate per il trasporto a terra dell'energia prodotta in mare e l'allacciamento alla rete elettrica convenzionale;

74.

invita gli Stati membri a collaborare per facilitare la costruzione sostenibile della rete di trasmissione off-shore del Mare del Nord per l'energia sostenibile; invita la Commissione a presentare una proposta del corrispondente quadro normativo;

Settori della pesca e dell'acquacoltura

75.

sottolinea che l'acquacoltura e la pesca dovrebbero contribuire alla produzione alimentare su base sostenibile in tutta l'Unione come pure alla sicurezza alimentare a lungo termine e alla tutela dei consumatori; ritiene che vadano incoraggiati lo sviluppo e l'innovazione nei settori dell'acquacoltura e della trasformazione ittica sostenibili, riducendo la burocrazia e promuovendo le opportunità di lavoro in detti ambiti, il che migliorerà la qualità di vita sia nelle zone costiere che in quelle rurali;

76.

sottolinea l'importanza di sviluppare un'acquacoltura sostenibile per ridurre la pesca eccessiva degli stock ittici europei e la dipendenza dalle importazioni di pesce dai paesi terzi, che rappresentano oltre il 60 % dei prodotti ittici consumati nell'UE;

77.

mette in evidenza che nell'UE l'acquacoltura dà già lavoro a 80 000 persone e ha le potenzialità per migliorare in modo significativo le economie delle comunità costiere, senza dimenticare che secondo le stime delle Nazioni Unite, la produzione di pesce di allevamento supererà quella della pesca tradizionale entro il 2019;

78.

invita la Commissione a promuovere, nei futuri orientamenti strategici per l'acquacoltura nell'UE, l'acquacoltura offshore, che può essere combinata con strutture per l'energia blu al fine di ridurre la pressione dell'acquacoltura troppo intensiva sugli ecosistemi costieri e su altre attività; ricorda la necessità di semplificare gli oneri amministrativi e di garantire l'assegnazione di spazi adeguati nei rispettivi piani di gestione integrata degli Stati membri per lo sviluppo dell'attività;

79.

sottolinea l'importanza che ricoprono il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che per la prima volta riunisce i finanziamenti destinati alla politica marittima integrata e alla pesca, e quello della Banca europea per gli investimenti (BEI) per il sostegno allo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione ittica, nonché per una diversificazione delle entrate delle comunità di pescatori dipendenti da detti settori, in particolare per quanto concerne la pesca costiera artigianale, la formazione professionale delle donne e dei giovani e l'inclusione di nuovi imprenditori nel settore;

80.

riconosce che la protezione delle frontiere marittime europee costituisce una sfida per gli Stati membri; ritiene che un'economia blu di successo necessiti di frontiere marittime dell'UE sicure al fine di garantire la protezione dell'ambiente marino, i controlli sulla pesca, la lotta alla pesca illegale e l'applicazione della legge; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di istituire un corpo europeo di guardie costiere al fine di coordinare le attività e la sorveglianza in mare; sottolinea inoltre che è importante intensificare le iniziative di cooperazione regionale nel settore della pesca;

Estrazione di minerali marini

81.

riconosce l'esistenza di condizioni favorevoli per l'estrazione di minerali marini; sottolinea, tuttavia, che l'ambiente dei fondali marini è collegato al resto del pianeta attraverso interscambi di materia, energia e biodiversità che, se destabilizzato, può provocare cambiamenti imprevedibili negli stock ittici e la perdita di biodiversità;

82.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle conseguenze ambientali delle attività estrattive sui fondali marini, soprattutto negli ambienti marini molto sensibili, a sostenere i progetti di ricerca pertinenti, ad applicare il «principio di precauzione» e a collaborare con le autorità dei paesi terzi competenti nel settore, nel tentativo di colmare più rapidamente le lacune esistenti nelle conoscenze scientifiche;

83.

riconosce che un uso più efficiente delle risorse, accompagnato da migliori politiche in materia di riciclaggio, offre un approccio molto più conveniente sotto il profilo economico e sostenibile rispetto allo sfruttamento intensivo delle risorse sottomarine per soddisfare il nostro fabbisogno di minerali; deplora il fatto che le carenze nel riciclaggio delle materie prime e delle terre rare contribuiscano all'aumento dei rifiuti e sollecita quindi azioni per migliorare le filiere del riciclaggio in modo da offrire un'alternativa allo sfruttamento delle risorse sottomarine osserva che tale approccio alternativo offre opportunità di lavoro a più a lungo termine;

Biotecnologia blu

84.

riconosce che la biotecnologia blu ha le potenzialità per creare posti di lavoro altamente qualificati e può offrire molto in ambiti critici quali la salute, la nutrizione e l'innovazione; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di sostenere la ricerca e l'innovazione necessarie a promuovere tale attività a livello imprenditoriale;

85.

sottolinea il potenziale offerto dalla biodiversità marina, in particolare alle profondità ancora largamente inesplorate, per il settore della biotecnologia blu, tuttavia evidenzia la necessità di un'esplorazione cauta di tali ecosistemi altamente sensibili;

86.

invita la Commissione a definire chiaramente i problemi e le sfide relativi alla biotecnologia blu (per esempio la bio-nanotecnologia, i biomateriali e l'introduzione di pesci, molluschi e microrganismi geneticamente modificati) e ad adottare un approccio scientifico basato sul principio di precauzione al fine di individuare, valutare e gestire i rischi ambientali e sanitari connessi;

87.

invita la Commissione a promuovere partenariati tra settore privato e istituti di ricerca nonché partenariati transfrontalieri come lo European Marine Biological Resource Centre, dato che la biotecnologia marina e l'accesso alla biodiversità marina richiedono know-how scientifico e attrezzature sofisticate e costose;

o

o o

88.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70.

(3)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 10.

(4)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 1.

(5)  GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 30.

(6)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 531.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/34


P7_TA(2013)0301

Contributo delle cooperative al superamento della crisi

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321(INI))

(2016/C 075/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 54,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (1),

vista la sua risoluzione, del 13 marzo 2012, sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (4),

vista la raccomandazione della Commissione 94/1069/CE, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (5),

vista la Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (6),

vista la Comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),

vista la Comunicazione della Commissione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0682),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Cooperative e ristrutturazione» (7),

visti la raccomandazione n. 193 dell'OIL relativa alla promozione delle cooperative, che è stata approvata dai governi di tutti i 27 Stati membri, la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 2001 sulle cooperative nello sviluppo umano e il fatto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 «Anno internazionale delle cooperative»,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0222/2013),

Introduzione

1.

rileva che le cooperative, unitamente alle altre imprese dell'economia sociale, svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea, specie in tempi di crisi, in quanto coniugano redditività e solidarietà, creano posti di lavoro di alta qualità, rafforzano la coesione sociale, economica e regionale e generano capitale sociale; sottolinea anche la necessità di disporre di un quadro normativo più chiaro e coerente per tali soggetti, tenendo debitamente conto della ricchezza rappresentata dalla loro diversità e specificità;

2.

osserva che nell'UE le cooperative stanno acquisendo sempre maggiore importanza e che si contano ca. 160 000 imprese cooperative di proprietà di 123 milioni di soci che danno lavoro a 5,4 milioni di persone; che ca. 50 000 di esse operano nell'industria e nei servizi e occupano 1,4 milioni di persone; che le cooperative contribuiscono in media per il 5 % circa al PIL di ciascuno Stato membro; constata che negli ultimi anni sono state costituite diverse centinaia di imprese cooperative industriali e di servizi come conseguenza della ristrutturazione delle imprese in crisi o senza successori, salvando e riqualificando così le attività economiche e i posti di lavoro locali; osserva che i consorzi di cooperative industriali e di servizi hanno avuto un impatto fondamentale sullo sviluppo regionale in alcune delle regioni più industrializzate dell'UE; constata inoltre che le cooperative «sociali», specializzate nell'inserimento nel mondo del lavoro, occupano oltre 30 000 persone svantaggiate e con disabilità nei settori secondario e terziario; rileva che le cooperative sono divenute un modello per i lavoratori autonomi e le professioni liberali, un modello che si è sviluppato notevolmente in nuovi settori, ad esempio nei servizi sociali, sanitari, digitali, di supporto alle imprese e nei servizi di interesse generale precedentemente erogati dal settore pubblico (ad es. servizi ambientali e gestione delle aree naturali, istruzione e cultura, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); osserva che le cooperative svolgono un ruolo molto importante nell'UE in termini economici, sociali, occupazionali e di sviluppo sostenibile; sono un motore di innovazione sociale — aspetto cui viene dato grande rilievo sia nella strategia Europa 2020 che nell'ambito di Orizzonte 2020 — e contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo economico e sociale sostenibile delle comunità regionali e locali;

3.

ribadisce che il modello imprenditoriale cooperativo contribuisce a un vero pluralismo economico, rappresenta un elemento indispensabile della «economia sociale di mercato» ed è pienamente in linea con i valori del trattato UE e con gli obiettivi della strategia Europa 2020;

4.

rileva che molte cooperative si sono dimostrate in tempi di crisi più resilienti delle stesse imprese tradizionali, in termini sia di tasso di occupazione che di chiusura aziendale; nota che nonostante la crisi sono state create cooperative in settori nuovi e innovativi e che la loro resilienza può essere ampiamente dimostrata, in particolare per le banche cooperative e le cooperative industriali e di servizi (cooperative di lavoro, cooperative sociali e cooperative di PMI); osserva che lo sviluppo di cooperative si è dimostrato più idoneo a rispondere alle nuove esigenze e a stimolare la creazione di posti di lavoro rispetto ad altri modelli, grazie alla loro grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e di conservare la propria continuità operativa nel perseguimento delle finalità istituzionali, anche in situazioni di rischio; sottolinea anche il ruolo strategico delle cooperative di PMI, che possono fornire soluzioni collettive a problemi comuni e realizzare economie di scala; rileva altresì l'importanza crescente delle «cooperative di comunità» che consentono, soprattutto nelle zone remote e svantaggiate, la partecipazione diretta dei cittadini in relazione a diverse esigenze come ad esempio i servizi sociali e sanitari, quelli scolastici, i servizi commerciali, le comunicazioni, ecc.;

5.

ritiene che, in periodi di recessione, le cooperative possano promuovere efficacemente l'imprenditoria su scala micro-economica, in quanto consentono ai piccoli imprenditori — spesso gruppi di cittadini — di assumere responsabilità imprenditoriali; sostiene a tale riguardo lo sviluppo di cooperative nei settori del sociale e del welfare, che permette di garantire ai gruppi più deboli una maggiore partecipazione sociale;

6.

sostiene che, grazie alla sua decentralità, il modello cooperativo contribuisce non poco all'attuazione delle priorità per il 2020 stabilite nella direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (2009/28/EC) e al passaggio dall'energia fossile a quella rinnovabile; sottolinea al riguardo che oltre 1 000 cooperative nel campo delle energie rinnovabili (REScoop) sono state create da cittadini; osserva che le cooperative REScoop consentono ai cittadini di divenire soci cooperativi di progetti locali e così facendo stimolano gli investimenti in progetti di energia rinnovabile, il che a sua volta promuove l'accettazione sociale dei nuovi impianti energetici di questo tipo; ritiene che la partecipazione dei cittadini alla produzione energetica possa sensibilizzarli maggiormente alla necessità di consumi energetici sostenibili ed efficienti e rafforzare al tempo stesso il loro controllo sui prezzi dell'energia; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al ruolo che possono svolgere le cooperative nel settore dell'energia ai fini di un maggiore ricorso alle fonti di energia rinnovabile e del miglioramento dell'efficienza energetica;

7.

è del parere che la maggiore resilienza delle cooperative sia in gran parte dovuta al modello cooperativo di governance, che si basa sulla proprietà congiunta, sulla partecipazione economica e sul controllo democratico dei soci, sull'organizzazione e direzione a cura dei soci-stakeholder e sull'impegno verso la comunità; sottolinea che la resilienza si deve anche al metodo per esse tipico dell'accumulazione di capitale, che è meno dipendente dall'evoluzione dei mercati finanziari ed è legato sia all'allocazione delle eccedenze a fondi di riserva in parte (se possibile) indivisibili (in particolare sotto forma di attivi — che rafforzano il movimento cooperativo in generale — al netto dei pagamenti a fronte di debiti pendenti in caso di liquidazione) sia all'implementazione degli obiettivi delle imprese, obiettivi che denotano un equilibrio fra finalità sociali ed economiche e l'intento di migliorarne l'attività e l'operatività; ritiene che tale modello promuova l'esistenza di cooperative caratterizzate da un approccio intergenerazionale a lungo termine e radicate nell'economica locale, che aiutino lo sviluppo sostenibile locale ed evitino le delocalizzazioni, anche quando si internazionalizzano;

8.

constata che le imprese cooperative sono in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente bisogni nuovi ed esistenti, in aree come la gestione delle risorse culturali e della creatività e la sostenibilità ambientale in rapporto a nuovi stili di vita e di consumo; evidenzia che le cooperative hanno messo in campo anche valori come la tutela della legalità: ne è un esempio l'Italia dove viene loro affidata la gestione dei beni confiscati alla mafia;

9.

ritiene che le cooperative debbano essere pienamente inserite negli obiettivi della politica industriale dell'UE e nelle azioni intraprese nell'ambito di quest'ultima, anche in considerazione del loro fondamentale contributo alle ristrutturazioni industriali in quanto capitolo essenziale della nuova politica industriale europea;

10.

osserva che le cooperative possono, attraverso la cooperazione, sfruttare economie di scala e condividere esperienze e migliori prassi nonché, ove necessario, concentrare o trasferire risorse umane e finanziarie; è persuaso che la flessibilità che le caratterizza consenta loro di autosostenersi anche nei periodi più difficili;

11.

osserva che sono identificabili, nei vari Stati membri, molte buone prassi che mostrano gli eccellenti risultati raggiunti dalle imprese cooperative in termini di crescita, occupazione, tassi di sopravvivenza e nuove start-up, ad esempio il sistema di «pagamento unico» (pago unico) in Spagna, la legge Marcora in Italia — che consente di finanziare la costituzione di nuove cooperative tramite le indennità di disoccupazione — le «cooperative di occupazione e impresa» di Francia, Svezia e Belgio; richiama inoltre l'attenzione sui gruppi volontari di cooperative, anche di grandi dimensioni, in settori quali l'industria, l'agricoltura, la distribuzione, la finanza, la R&S e l'istruzione superiore; osserva che la società cooperativa, ispirata ad esempio alla società fiduciaria britannica (trust company), può anche rappresentare un efficiente modello di buona governance per le associazioni sportive professionistiche o semi-professionistiche, favorendo la stretta partecipazione dei principali interessati — i tifosi — nella gestione dei club (professionistici o meno); invita la Commissione a esaminare in maniera approfondita tali buone prassi e a valutare l'opportunità di inserirle nel quadro delle politiche europee a favore delle imprese;

12.

ritiene significativo il contributo delle cooperative all'economia europea e alla stabilità occupazionale, soprattutto in tempi di crisi;

13.

sottolinea la necessità di sviluppare anche il modello delle cooperative di occupazione e impresa, che permette alle imprese di svilupparsi gradualmente per rispondere alle esigenze dei loro imprenditori e di evolvere in funzione dell'attività economica svolta;

14.

osserva tuttavia che le cooperative non sono immuni dai fallimenti;

15.

osserva che sono identificabili, nei vari Stati membri, diversità di situazioni legate a differenze giuridiche e concettuali; chiede pertanto alla Commissione di passare al vaglio le legislazioni in vigore per cercarne linee comuni ed armonizzarne gli elementi chiave, nel rispetto della sussidiarietà, onde rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo delle cooperative;

16.

pone l'accento sul considerevole rischio finanziario che si assumono i lavoratori quando costituiscono una cooperativa o comunque acquisiscono la proprietà di un'attività imprenditoriale; osserva che la buona governance, soprattutto in una cooperativa di lavoratori, dipende in misura significativa dal sostegno alla direzione aziendale da parte dei dipendenti e dalla vigilanza sulla stessa;

Quadro normativo

17.

è del parere che l'intrinseca capacità di resilienza delle cooperative debba essere rafforzata tenendo debitamente conto di tali realtà in tutte le politiche dell'UE concepite per contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite un diverso modello di sviluppo economico che rispetti il modello sociale europeo, e semplificando le vigenti norme dell'Unione in materia di cooperative; ritiene, in particolare, che occorra far riferimento all'importante ruolo delle cooperative nel Piano d'azione Imprenditorialità 2020; ritiene anche che occorra adottare le misure necessarie per garantire parità di condizioni tra cooperative e altre forme di impresa, preservando allo stesso tempo le finalità e i metodi di lavoro delle cooperative e il loro carattere sociale;

18.

ricorda la necessità per l'Unione europea di riconoscere e trattare in maniera paritaria, attraverso disposizioni legislative, le diverse forme di imprenditoria, per far rispettare il principio della libertà imprenditoriale a prescindere dallo statuto dell'impresa; si rammarica per il fatto che nel suo Piano d'azione Imprenditorialità 2020 la Commissione non ponga l'accento sul ruolo delle imprese dell'economia sociale, limitandosi a ricordarne il contributo alla creazione di occupazione e all'innovazione sociale e le maggiori difficoltà incontrate in materia di finanziamento rispetto alle PMI;

19.

invita pertanto la Commissione a rafforzare i propri servizi istituendo un'Unità competente per le cooperative e le altre organizzazioni socio-economiche (quali le mutue, le fondazioni e le associazioni che esercitano attività economiche e finanziarie) e ponendo maggiormente l'accento su interventi atti a garantire un adeguato livello di risorse e a permettere lo sviluppo e il monitoraggio di politiche per le organizzazioni di questo tipo; esorta la Commissione a concentrarsi in particolare sulla trasformazione in cooperative delle industrie e delle imprese di servizi in crisi o senza successori creando servizi specificamente preposti a tale compito;

20.

invita la Commissione a garantire una maggiore flessibilità normativa per le imprese autogestite che partecipano agli appalti pubblici, ad esempio prevedendo una riserva temporanea;

21.

invita inoltre la Commissione a garantire il coordinamento delle misure nel quadro dell'Iniziativa per l'imprenditoria sociale e la riduzione delle barriere amministrative tra le due iniziative;

22.

esorta gli Stati membri, in linea con la raccomandazione n. 193/2002 dell'OIL, a rivedere la normativa applicabile alle cooperative in generale, e in particolare a specifiche tipologie come le cooperative di lavoro, le cooperative sociali, le cooperative artigiane e le cooperative bancarie, al fine di adottare una politica organica atta a sostenere il modello imprenditoriale cooperativo e di creare un contesto normativo favorevole al riconoscimento del ruolo delle cooperative e della loro struttura gestionale e al loro sviluppo, specialmente nei settori e nelle aree dove questo modello ha dimostrato di produrre un valore aggiunto sul piano sociale, economico e ambientale; invita gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello regionale e locale, a identificare i settori strategici che si prestano a progetti cooperativi; sottolinea che tale esercizio deve comprendere l'introduzione di idonei strumenti finanziari e il riconoscimento del ruolo delle cooperative nel dialogo sociale nazionale nonché del ruolo delle banche di credito cooperativo, che da sempre accordano particolare importanza al finanziamento sostenibile e socialmente responsabile e che sono radicate nel territorio; chiede di tenere conto di questa raccomandazione nel quadro della revisione del regolamento relativo allo statuto della SCE;

23.

sottolinea l'importanza di sviluppare misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale;

24.

sottolinea l'importanza di coinvolgere le cooperative in tutte le fasi delle future iniziative e azioni dell'Unione che le riguardano;

Trasferimenti e trasformazioni di imprese

25.

ritiene che il trasferimento di un'impresa ai dipendenti mediante la creazione di una cooperativa e altre forme di azionariato dei dipendenti possano essere la soluzione migliore per garantire la continuità aziendale; sottolinea che questo tipo di riconversione, con specifico riferimento alle cooperative di lavoro e ai worker buy-out, deve essere sostenuto da una specifica linea di bilancio dell'UE che preveda anche gli opportuni strumenti finanziari; chiede urgentemente la creazione, con la partecipazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), delle parti sociali e degli stakeholder del movimento cooperativo, di un meccanismo europeo volto a promuovere lo sviluppo delle cooperative e, in particolare, le riconversioni di imprese in cooperative anche, ad esempio, attraverso lo strumento dei fondi mutualistici;

26.

sottolinea che il ricorso ai worker buy-out per reagire alla crisi economica sta diventando una pratica sempre più diffusa negli Stati membri; invita pertanto la Commissione a individuare opportuni strumenti finanziari o a estendere quelli esistenti per incentivare tale pratica;

27.

sottolinea il ruolo attivo delle cooperative sociali nelle ristrutturazioni delle PMI, in particolare attraverso gli «spin-off sociali», che favoriscono l'integrazione dei lavoratori definibili come svantaggiati e in situazione occupazionale critica, rafforzando, attraverso la solidarietà, la capacità di rispondere alla domanda sociale;

28.

osserva che molto spesso il problema riscontrato nei trasferimenti di imprese ai dipendenti non riguarda solo la durata dei relativi iter ma anche e soprattutto la scarsa conoscenza di tale scenario aziendale tra i professionisti del settore (per esempio avvocati e commercialisti) e nel mondo legale e scolastico; sottolinea che la formazione e la sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella creazione o nel trasferimento della proprietà delle imprese ai dipendenti contribuirebbero in modo significativo alla promozione di tale pratica; raccomanda pertanto che la forma cooperativa d'impresa sia definitivamente ricompresa nei curriculum delle università e delle scuole di management; ritiene inoltre necessario promuovere una migliore conoscenza delle cooperative — sostenendo finanziariamente le riconversioni di imprese in cooperative di dipendenti anche attraverso un uso mirato e intelligente dei fondi strutturali — svolgendo un'opera in tal senso presso i sindacati e gli organismi incaricati di fornire informazioni sulla creazione o il trasferimento di imprese; sottolinea le competenze acquisite in materia di creazione e riconversione di imprese in cooperative da parte delle federazioni cooperative di alcuni Stati membri e chiede alla Commissione di istituire in tale ambito meccanismi che facilitino la cooperazione e lo scambio di buone prassi e metodi tra le imprese e di riferire in merito al Consiglio e al Parlamento;

29.

esorta gli Stati membri a predisporre un quadro normativo che faciliti i trasferimenti delle imprese ai dipendenti, che comprenda meccanismi finanziari volti ad aiutare i dipendenti a investire nelle imprese in crisi o senza successori, e preveda diritti di opzione per i dipendenti al fine di creare le condizioni migliori per un'offerta di acquisto di un'impresa a rischio di chiusura;

30.

ritiene inoltre che gli Stati membri debbano adottare politiche che agevolino le iniziative dei dipendenti per la partecipazione al capitale e agli utili delle loro imprese — anche mediante concreti meccanismi fiscali utilizzati per altre forme di imprese industriali e di servizi — prevedendo la necessaria tutela giuridica e un corrispondente grado di partecipazione alla governance, alla vigilanza, al processo decisionale e alla responsabilità dell'impresa; rammenta che tali attività possono accrescere la competitività del settore nel suo complesso;

31.

sottolinea gli aspetti positivi di meccanismi tipici del modello cooperativo, quali l'indivisibilità delle riserve — che non possono cioè essere distribuite tra i soci nemmeno in caso di liquidazione ma devono essere utilizzate per lo sviluppo del movimento cooperativo — e le disposizioni che permettono l'apporto di capitali di rischio, con o senza diritti di voto, da parte di soggetti terzi come i fondi mutualistici, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) in Italia, l'Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) in Francia e la Mondragon Corporation (Investimenti) in Spagna;

32.

invita la Commissione a promuovere politiche e misure favorevoli al mantenimento dei posti di lavoro già esistenti e non soltanto alla creazione di nuovi posti nelle start-up; la invita anche a istituire nuovi servizi di start-up per sostenere la forma cooperativa d'impresa con iniziative di sensibilizzazione e formazione;

33.

sottolinea che la trasformazione delle imprese in crisi in cooperative economicamente sostenibili richiede una diagnosi accurata e precoce; invita le autorità a tutti i livelli a collaborare con le parti sociali e con il movimento cooperativo nella realizzazione di diagnosi precoci e nella valutazione della fattibilità e convenienza della riconversione delle imprese in cooperative; è del parere che anche i sindacati e le federazioni cooperative debbano essere coinvolti in tale processo;

34.

invita la Commissione a fare una completa ricognizione e un'analisi comparativa delle migliori prassi attuate negli Stati membri e delle leggi nazionali che favoriscono la ristrutturazione in forma cooperativa, in particolare le disposizioni in materia di rilevamento di imprese, fallimenti, accordi finanziari, organizzazioni di supporto alle imprese e creazione di cluster di cooperative; sottolinea l'importanza di coinvolgere le cooperative in tale esercizio per fissare le priorità; a tal fine, invita la Commissione a valutare lo sviluppo di una banca dati che raccolga in modo sistematico casi e informazioni su operazioni di trasformazione in cooperative, in modo da consentire la circolazione delle buone prassi e una raccolta di dati coerente;

35.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di facilitare e promuovere la nascita di cluster di cooperative e imprese sociali per aiutarle a reperire le risorse di cui hanno bisogno per occupare un ruolo di maggior rilievo all'interno della catena di produzione e distribuzione e per sostenere le economie di scala necessarie a finanziare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

Accesso ai finanziamenti e sostegno alle imprese

36.

sottolinea che le imprese cooperative dell'industria e dei servizi, e in particolare le PMI, non possono per vari motivi, comprese le loro caratteristiche imprenditoriali, accedere al capitale di rischio e al credito sui mercati dei capitali; osserva inoltre che le cooperative di lavoratori in settori ad alta intensità di capitale trovano arduo ottenere grandi quantità di capitali dai loro soci e che pertanto è opportuno creare strumenti finanziari adatti alla loro forma imprenditoriale;

37.

ricorda che il tema dell'accesso al credito per le cooperative riveste particolare importanza a motivo della specificità della loro struttura; invita pertanto la Commissione, il Comitato di Basilea e la BEI a sviluppare e utilizzare parametri qualitativi, anche ai fini dell'erogazione di crediti e finanziamenti, per differenziare il ruolo delle cooperative, comprese quelle sociali, rispetto alle altre realtà imprenditoriali;

38.

ritiene necessario un rafforzamento della capitalizzazione delle cooperative che sfrutti meglio le risorse che possono essere apportate dalle loro componenti sociali; invita la Commissione a promuovere iniziative a sostegno della capitalizzazione — fra cui agevolazioni fiscali, anche temporanee, da applicare una volta effettuato o implementato il buy-out - che non dovranno essere considerate aiuti di Stato;

39.

constata che, in alcuni Stati membri, soggetti esterni possono apportare alle cooperative capitali di rischio con diritto di voto limitato o senza diritto di voto — lo scopo essendo quello di rispettare la proprietà dei soci e le strutture di controllo — e che ciò ha consentito alle cooperative di migliorare il dialogo con le istituzioni finanziarie; approva tali politiche e incoraggia gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle cooperative al credito;

40.

ritiene che la Commissione, insieme alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), debba assicurarsi che le cooperative abbiano accesso ai meccanismi finanziari UE, incluso eventualmente il Piano d'azione per il finanziamento delle PMI proposto nell'Atto per il mercato unico (Single Market Act) e che, insieme al settore del credito cooperativo, debba adoperarsi affinché ciò avvenga; sottolinea che tali provvedimenti potrebbero migliorare il funzionamento del mercato unico;

41.

ritiene che la regolamentazione dei mercati finanziari e i successivi provvedimenti di attuazione debbano prendere in considerazione le specificità delle banche cooperative;

42.

sottolinea che i programmi e i fondi previsti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) debbano porsi come strumenti importanti per il sostegno delle cooperative; ritiene che in sede di adozione di programmi operativi sia necessario porre l'accento su una più agevole creazione di nuove cooperative e sul sostegno allo sviluppo sostenibile delle imprese e alla ristrutturazione responsabile — comprese in particolare le misure relative ai trasferimenti di imprese a cooperative sociali e di dipendenti — nonché sulla promozione del ruolo di tali imprese ai fini dello sviluppo locale e dell'innovazione sociale, tecnologica e di processo, tramite il ricorso a sovvenzioni globali e ad altri strumenti finanziari, compreso il Fondo di adeguamento alla globalizzazione;

43.

ritiene che, nell'ambito della programmazione finanziaria unionale e nazionale, debba essere dedicata particolare attenzione, o debba essere riservata una quota percentuale, alle cooperative che hanno lo scopo di favorire l'accesso al lavoro delle persone svantaggiate come definite anche dal regolamento (CE) n. 2204/2002, al fine di sviluppare e consolidare maggiori e migliori livelli di protezione sociale;

44.

esorta la Commissione a sostenere, nel quadro del prossimo esercizio finanziario, un progetto pilota per l'assistenza al trasferimento delle imprese in crisi ai dipendenti perché possano proseguire la loro attività lavorativa, creando in tale modo nuove cooperative che facciano rinascere le imprese in crisi o in bancarotta;

45.

invita la Commissione a elaborare iniziative di sostegno all'occupazione giovanile nel settore delle cooperative; invita inoltre la Commissione a incoraggiare negli Stati membri la diffusione del modello cooperativo, quale strumento privilegiato per la creazione di nuova occupazione;

46.

ritiene che gli Stati membri debbano anche adottare misure che facilitino l'accesso delle cooperative all'intera gamma di servizi di sostegno alle imprese, in modo che possano essere assistite nello sviluppo sostenibile delle loro attività; a tal riguardo, esorta gli Stati membri a introdurre misure atte a facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative, in particolare le cooperative di lavoratori, le cooperative sociali, le cooperative artigiane e le cooperative di microimprese;

47.

ritiene che gli Stati membri debbano adottare misure idonee a rimuovere qualsiasi ostacolo giuridico, amministrativo o burocratico che impedisca o limiti la crescita delle cooperative;

48.

ritiene che l'accesso dei piccoli istituti di credito cooperativo ai mercati debba essere facilitato in tutta Europa;

49.

ritiene inoltre che debbano essere incoraggiate le reti di collaborazione tra le PMI, come quelle che esistono già nell'UE per le forme cooperative (cooperative artigiane, cooperative di PMI, cooperative di occupazione e impresa ecc.), dato che tali reti rafforzano in modo significativo la creazione e la sostenibilità delle piccole imprese e delle microimprese grazie a distribuzione, acquisti e servizi comuni, e le aiutano a divenire fonti di innovazione;

50.

ritiene che, per sostenere la creazione di nuove cooperative, sia necessario sviluppare servizi per le start-up di tipo cooperativo; è inoltre persuaso che le iniziative volte a promuovere il modello cooperativo tra nuovi potenziali imprenditori (ad esempio tramite i curriculum universitari) debbano essere incoraggiate sia a livello nazionale che europeo;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0071.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

(4)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

(5)  GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14.

(6)  GU C 93 del 28.3.1998, pag. 2.

(7)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 24.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/41


P7_TA(2013)0302

Innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sull'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (2012/2295(INI))

(2016/C 075/06)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM(2012)0060)»,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020)»,

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (1),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime» (COM(2011)0025) e la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su questa comunicazione (2),

viste le conclusioni del Consiglio delle presidenze del Regno Unito nel 2005 («The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), della Germania nel 2007 («En route to the Knowledge based Bio-Economy») e del Belgio nel 2010 («The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges»),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nonché i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0201/2013),

A.

considerando che, stando alle stime, la popolazione mondiale aumenterà da 7 a più di 9 miliardi nel 2050, comportando un aumento del 70 % della domanda di prodotti alimentari e una forte pressione sulle riserve idriche;

B.

considerando che la scarsità delle riserve naturali mondiali, l'aumento della pressione sulle materie prime rinnovabili e gli effetti globali dei cambiamenti climatici ci impongono un uso efficiente delle risorse;

C.

considerando che un approccio a lungo termine, innovativo ed efficiente garantirà non solo una maggiore sostenibilità ma anche il supporto allo sviluppo rurale e regionale, la potenziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una maggiore sostenibilità del ciclo produttivo ma anche la diffusione dell'innovazione industriale lungo l'intera catena del valore;

D.

considerando che la transizione verso un'economia sostenibile permetterà di consolidare la competitività del settore industriale e del settore agricolo europeo, di aumentare la crescita economica e quindi di favorire un importante incremento dei livelli occupazionali europei;

E.

considerando che il successo della bioeconomia in Europa dipende dalla disponibilità di scorte alimentari prime gestite e attinte in modo sostenibile (da agricoltura, silvicoltura e rifiuti biodegradabili);

F.

considerando che la bioeconomia europea ha già un fatturato di quasi 2 mila miliardi di euro e che ci si aspetta una crescita significativa derivante dalla produzione primaria sostenibile, dall'industria della trasformazione alimentare, dalle biotecnologie industriali e dalle bioraffinerie;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa» e il piano d'azione per l'attuazione della strategia per la bioeconomia in essa contenuto;

2.

ritiene che la bioeconomia permetta di realizzare prodotti industriali e di consumo con costi più contenuti, consumando meno energia e limitando l’inquinamento dell’ambiente;

3.

condivide l'idea che la transizione a una bioeconomia intelligente, sostenibile e inclusiva dovrebbe essere basata non solo su una produzione di risorse naturali rinnovabili a basso impatto ambientale, ma anche su un loro uso sostenibile sotto il profilo ecologico, economico e sociale, mantenendo l'utilizzo delle risorse biotiche entro i limiti del rinnovamento ecosistemico;

4.

sottolinea l'urgenza di intervenire ora al fine di sostenere l'innovazione e gli investimenti in nuove tecniche e modelli commerciali, e di creare incentivi che apportino benefici a lungo termine all'economia; sottolinea il ruolo fondamentale del settore privato nel realizzare una crescita economica sostenibile;

5.

ritiene che la bioeconomia sia una condizione essenziale per il conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 e, nello specifico, delle iniziative «L'Unione dell'innovazione» e «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»;

6.

accoglie con favore il sostegno della Commissione a un approccio radicalmente diverso dell'UE nei confronti di produzione, consumo, trasformazione, stoccaggio, riciclaggio e smaltimento delle risorse biologiche;

7.

fa presente che 22 milioni di persone lavorano già nel settore della bioeconomia, rappresentando il 9 % dell’occupazione totale nell’UE, e che esso offre importanti opportunità di lavoro per altri milioni di persone;

8.

sostiene la proposta della Commissione di creare una task force e una tabella di marcia sulle bioindustrie nella quale si evidenzi il contributo allo sviluppo sostenibile offerto dalle risorse rinnovabili e dalle biotecnologie, e di incoraggiare le regioni e gli operatori a sviluppare nuove innovazioni per il settore della bioeconomia;

9.

invita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali e regionali in materia di bioeconomia e chiede alla Commissione di presentare una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione della bioeconomia;

10.

sottolinea che l'UE è un leader globale in diversi settori delle bioscienze e biotecnologie; ritiene che la transizione alla bioeconomia permetterà all'Europa di compiere degli importanti passi in avanti in termini di economia a basse emissioni di carbonio, innovazione e competitività e rinforzerà il suo ruolo sulla scena internazionale;

11.

sottolinea l'importanza e l'enorme potenziale dell'efficienza delle risorse e dell'energia, nonché la necessità di «produrre di più con meno», per mantenere la sostenibilità della bioeconomia;

12.

è del parere che una bioeconomia per l'Europa non debba limitarsi a sostituire l'attuale economia basata sui combustibili fossili o a perpetuare gli odierni modelli di consumo e di spreco, ma che debba evolversi in un modello più efficiente e sostenibile che tenga conto della gestione sociale e ambientale lungo tutte le catene del valore basate sulla bioeconomia;

13.

accoglie favorevolmente la revisione in corso della legislazione dell'Unione in materia di biocarburanti per mitigare gli effetti negativi del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e promuovere il mercato e lo sviluppo di biocarburanti più avanzati che consentano un maggior impiego di materie prime non commestibili quali rifiuti, residui e materiali cellulosici e ligneo-cellulosici;

14.

ricorda che i fattori ILUC per i biocarburanti e i bioliquidi, nonché i criteri di sostenibilità vincolanti per l'utilizzo di biomasse solide e gassose, devono essere inclusi nella direttiva sulle energie rinnovabili e nella direttiva sulla qualità dei combustibili; chiede alla Commissione di proporre una direttiva quadro Biomasse che copra tutte le applicazioni delle biomasse (energia, combustibili, materiali e prodotti chimici) e l'introduzione di una gerarchia delle biomasse;

Investimenti in ricerca, innovazione e competenze

15.

incoraggia la Commissione a continuare i suoi sforzi di coordinamento in materia di ricerca e sviluppo attraverso le frontiere degli Stati membri e quelle dei vari settori; e sottolinea, in particolare, la necessità di condurre ricerche sulla valutazione dei limiti di sostenibilità delle risorse biotiche, tenendo in considerazione le funzioni ecosistemiche e le catene alimentari naturali oltre alla domanda alimentare umana;

16.

chiede una ricerca più dettagliata per definire le opportunità sociali e ambientali, nonché i costi potenziali della bioeconomia, visti i diversi impatti ambientali e gli eventuali metodi scorretti di utilizzazione della bioeconomia in termini di: impiego di risorse naturali già scarse; rischio di danni ambientali e di perdita di biodiversità; opportunità per la conservazione;

17.

sostiene la creazione di un Comitato di esperti sulla bioeconomia per contribuire a rafforzare le sinergie e la coerenza tra le politiche e le iniziative, e di un Osservatorio sulla bioeconomia per promuovere l'apprendimento reciproco e garantire uno scambio continuo di conoscenze e informazioni tra istituti di ricerca, imprese, istituzioni, università, operatori regionali, agricoltori e cittadini nelle zone rurali e accelerare la definizione di un quadro normativo atto a potenziare e facilitare la ricerca, le sue applicazioni e la commercializzazione delle innovazioni;

18.

rammenta l'importanza di applicare il principio di precauzione nell'uso delle biotecnologie, soprattutto nei settori della manipolazione genetica degli organismi e della biologia sintetica;

19.

ritiene che sia necessario creare programmi di informazione e formazione multidisciplinare e intersettoriale per rendere accessibili i risultati della ricerca ai soggetti interessati, tra cui i consumatori, creando opportunità per incrementare la consapevolezza e la partecipazione;

20.

chiede l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono attualmente all'innovazione lungo la catena del valore, in particolare mediante l'adozione di procedure UE di omologazione dei prodotti biotecnologici rapide e basate su dati scientifici e un accesso al mercato molto più rapido;

21.

invita la Commissione a proporre misure pratiche ad ampio raggio sul piano regionale per la promozione della produzione e del consumo di prodotti della bioeconomia a livello regionale.

22.

sottolinea che la bioeconomia esige l'ulteriore sviluppo e/o integrazione di nuove competenze, conoscenze e discipline per affrontare i cambiamenti della società legati alla bioeconomia, promuovere la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro, far fronte alle necessità dell'industria, nonché per assicurare che competenze e attività lavorative coincidano meglio;

23.

sottolinea che la bioeconomia necessita di competenze di prim'ordine e di manodopera qualificata; afferma che occorre garantire l'offerta di formazione professionale e istruzione superiore nelle regioni dell'Unione europea, tenendo conto delle specificità regionali; osserva che anche l'ampia varietà dei sistemi di istruzione e formazione nelle regioni può promuovere l'espansione delle imprese;

24.

accoglie con favore la dotazione di 4,5 miliardi di euro proposta dalla Commissione nel suo programma quadro di ricerca («Orizzonte 2020») e si augura che tale dotazione sia messa a disposizione di tutti i settori e gli strumenti della bioeconomia, e che sia destinata all'ulteriore messa a punto delle innovazioni, compresa la ricerca sui limiti ecosistemici, sul riutilizzo e sul riciclaggio dei biomateriali;

25.

è del parere che le bioraffinerie, basate sull'impiego di biomateriali sostenibili a livello locale non sottratti alla produzione alimentare o ad altri usi più importanti, siano uno strumento fondamentale per attuare processi virtuosi di riconversione di impianti dismessi e rivitalizzare aree in crisi attraverso processi innovativi e investimenti volti a creare un'economia circolare e auspica che tale ruolo continui a essere favorito;

26.

sottolinea che per l'efficace funzionamento delle bioraffinerie in Europa sono necessarie quantità sufficienti di materie prime sostenibili; osserva che, a tal fine, sarà necessario migliorare le infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto, nonché sviluppare la logistica necessaria;

27.

rileva che in Europa vi è solo un numero limitato di impianti di dimostrazione e che sono necessari maggiori investimenti per mantenere il primato delle industrie europee nel settore delle bioraffinerie; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le attività pilota e dimostrative al fine di migliorare prodotti e processi;

28.

sottolinea la necessità di garantire che le politiche in materia di bioeconomia siano concepite in modo più consono a garantire un uso a cascata della biomassa; chiede, a tale proposito, l'elaborazione di uno strumento giuridico volto alla promozione di un uso più efficiente e sostenibile di questa preziosa risorsa; evidenzia che tale strumento dovrebbe essere teso a stabilire il principio dell'utilizzo a cascata nella «piramide della biomassa», prendendo in considerazione i suoi diversi segmenti e potenziando i livelli più alti della stessa; rileva che un simile approccio comporterebbe un utilizzo gerarchico, intelligente ed efficiente della biomassa, applicazioni a valore aggiunto e misure di sostegno quali il coordinamento della ricerca nell'intera catena del valore;

Maggiore interazione tra le politiche e maggiore impegno delle parti in causa

29.

ritiene necessario assicurare un approccio integrato, coerente, intersettoriale e interdisciplinare alla bioeconomia e auspica l'armonizzazione delle differenti politiche UE che intervengono e dei relativi principi guida — quali il principio di precauzione — nei vari settori (efficienza nell'impiego delle risorse, Unione dell'innovazione, iniziativa «materie prime», Orizzonte 2020, programma d'azione per l'ambiente 2020, politica di coesione, politica agricola comune e politica comune della pesca, direttiva sulle energie rinnovabili, direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sui rifiuti, direttiva sugli imballaggi, provvedimenti specifici sui biorifiuti); ritiene altresì necessaria la definizione di un contesto normativo uniforme, a lungo termine e stabile sia a livello europeo che nazionale, volto a promuovere e incrementare gli investimenti nella biotecnologia in Europa;

30.

invita la Commissione a prevedere strumenti di sostegno finanziario agli investimenti di tipo pre-commerciale, a convertire i risultati della ricerca in successi commerciali e a consentire alle imprese innovative, in particolare le PMI, di trovare strumenti di sostegno finanziario e di altro tipo che promuovano lo sviluppo della bioeconomia, ad esempio attraverso l'utilizzo dei Fondi regionali e strutturali e degli strumenti di condivisione del rischio della Banca europea per gli investimenti, una maggiore coerenza tra i diversi fondi dell'UE per la ricerca e l'innovazione nonché mediante la creazione di uno sportello unico d'informazione su tutte le iniziative connesse alla bioeconomia, allo scopo di conseguire il massimo impatto possibile; riconosce la difficoltà e i rischi finanziari associati alla commercializzazione delle innovazioni nel campo della bioeconomia e al loro inserimento nel mercato;

31.

chiede lo sviluppo di un'infrastruttura industriale e di catene di approvvigionamento ottimizzate per i bioprodotti nelle aree rurali e costiere, allo scopo di creare nuovi posti di lavoro nel settore agricolo, forestale e dell'acquacoltura; chiede che, a tal fine, vengano resi disponibili fondi per lo sviluppo rurale dell'UE e che ciò avvenga in modo che l'inquinamento dell'ambiente e la perdita di biodiversità, anziché aumentare, diminuiscano;

32.

chiede interventi mirati e concreti al fine di diminuire la complessità e le lungaggini degli iter burocratici di autorizzazione che rendono complessi i processi di sviluppo delle bioraffinerie e che rischiano di incentivare il trasferimento di tecnologie innovative e all'avanguardia al di fuori dell'UE;

33.

condivide il ricorso alla formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP), traendo opportuni insegnamenti dalle criticità emerse nelle passate applicazioni della stessa formula in altri settori, e invita la Commissione a stanziare congrue risorse per il loro sviluppo e la loro crescita, nella convinzione che si tratti di un mezzo chiave per permettere la creazione di nuove catene di valore, potenziando le filiere esistenti e facilitando gli investimenti in tecnologie e impianti dimostratori capaci di portare sul mercato i risultati della ricerca;

34.

condivide la necessità di un approccio multilivello e chiede una sempre maggiore attenzione per la dimensione regionale e locale della bioeconomia e le iniziative dal basso verso l'alto; accoglie con favore la creazione di piattaforme sulla bioeconomia a livello regionale, nazionale ed europeo che saranno in grado di misurare i progressi compiuti in un determinato settore e permetteranno uno scambio di know how e di migliori prassi tale da favorire il livellamento del grado di sviluppo della bioeconomia nel territorio dell'UE; chiede inoltre alla Commissione di coinvolgere anche esperti del settore e di tutte le discipline interessate nonché rappresentanti dei consumatori e dei cittadini; sottolinea che le economie regionali rivestono un ruolo cruciale nel conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

35.

ritiene che le iniziative dal basso verso l'alto siano importanti per creare una società basata sulle risorse biologiche e che sia fondamentale adottare un approccio orientato alle imprese e alla domanda, combinato con un approccio definito dagli Stati; ritiene che occorra fornire adeguate possibilità per iniziative regionali; invita la Commissione a sostenere tali reti e raggruppamenti, al fine di promuovere lo scambio di esperienze;

Rafforzamento dei mercati e competitività

36.

invita la Commissione a porre l'accento sul finanziamento dell'innovazione, in linea con quanto previsto dall'Unione dell'innovazione, comprese le priorità di Orizzonte 2020, incoraggiando la commercializzazione dei risultati della ricerca, al fine di ovviare al cosiddetto fenomeno della «valle della morte» nel settore della ricerca in Europa;

37.

ritiene che esista tutta una serie di strumenti eccellenti (appalti pubblici, normalizzazione, incentivi fiscali, sistemi di certificazione e di etichettatura specifica) in grado di garantire un'offerta sufficiente di bioprodotti sostenibili e di alta qualità, e sistemi di produzione efficienti in termini di risorse; ritiene che sia necessaria una riforma dell'attuale legislazione; invita la Commissione a elaborare criteri di sostenibilità per l'utilizzo della biomassa su cui basare anche gli strumenti di creazione di mercato;

38.

pone l'accento sul fatto che una bioeconomia che dipenda dallo sfruttamento di risorse biologiche, invece che dall'energia fossile, deve essere guidata da un solido quadro politico che tenga conto non solo della redditività economica, ma anche di fattori di sostenibilità sociale ed ecologica;

39.

è dell'idea che sia fondamentale coinvolgere e informare il consumatore sulla scelta di prodotti e servizi bio-based; auspica, a questo proposito, lo sviluppo di una standardizzazione di tale produzione sulla base di criteri di sostenibilità sufficienti nell'UE, considerandola uno strumento per promuovere un vantaggioso mercato europeo di questi prodotti;

40.

ritiene che la durata di vita dei bioprodotti non possa essere artificialmente ridotta, ma che il prodotto debba essere concepito per una durata di vita massima;

41.

sottolinea che la bioeconomia contribuirà in modo significativo allo sviluppo delle zone rurali e costiere; è del parere che la sinergia e la stretta collaborazione lungo la catena del valore, compresi i produttori locali di materie prime agricole e forestali e le bioraffinerie, possa contribuire al rafforzamento della competitività e all'aumento di redditività delle regioni rurali; evidenzia la necessità di sviluppare una strategia a lungo termine in materia di bioeconomia, tenendo in debita considerazione la necessità di garantire la sicurezza alimentare;

42.

chiede che i processi biologici e biotecnologici sviluppati possano trovare impiego nell'utilizzo di risorse rinnovabili a base biologica provenienti da scarti e colture non a scopo alimentare e anche come componenti nelle filiere agricole e silvicole esistenti;

43.

asserisce che uno dei principi guida della bioeconomia riguarda il potenziamento dell'efficienza sotto il profilo delle risorse e la riduzione della dipendenza dalle materie prime e dall'energia importate nonché dalle risorse naturali non rinnovabili; fa notare l'importanza del settore forestale e di altre bioindustrie, asserendo altresì che le risorse naturali e le materie prime rinnovabili neutrali sul piano delle emissioni di carbonio — quali il legno e la fibra legnosa — possono sostituire le materie prime fossili non rinnovabili; precisa che il settore della bioeconomia produce parecchi prodotti a elevato valore aggiunto, ad esempio sostanze chimiche, medicinali, materie plastiche e altri nuovi materiali innovativi, generando altresì occupazione; sottolinea il potenziale delle biotecnologie basate sulle risorse marine;

44.

invita la Commissione a promuovere misure per aumentare in modo sostenibile il potenziale delle materie prime, migliorare la loro mobilitazione, raccogliere i rifiuti biodegradabili — evitando lunghi trasporti — e a garantire che l'uso della biomassa rimanga entro limiti ecocompatibili e non riduca la funzione di pozzo di assorbimento del carbonio; ritiene urgente, a tale proposito, elaborare criteri di sostenibilità per l'impiego di biomassa nella produzione di energia, al fine di garantire la disponibilità di biomasse per fini caratterizzati da una maggiore efficienza delle risorse impiegate, evitando che gli incentivi alla trasformazione delle biomasse in energia creino distorsioni nel mercato e ne diminuiscano la disponibilità per i produttori;

45.

ritiene importante investire nelle catene di approvvigionamento bioeconomiche in modo da assicurare la disponibilità di materie prime; è del parere che le strategie per la bioeconomia debbano incoraggiare non soltanto un uso più efficiente dei rifiuti domestici e urbani, ma anche il recupero dei residui e dei flussi di sottoprodotti agricoli e forestali; auspica una legislazione migliore, con conferimento di poteri, che garantisca la certezza del diritto e sostenga appieno l'utilizzo sostenibile delle risorse bioeconomiche nonché il proficuo sfruttamento delle materie prime; richiede inoltre che la politica si basi, sotto tutti i punti di vista, su un approccio flessibile e a lungo termine che sia favorevole agli investimenti;

46.

considera che, in linea con quanto definito dalla nuova strategia per la politica industriale europea, la bioeconomia possa offrire un contributo importante contro il processo di deindustrializzazione che affligge attualmente l'Europa e invertirne il corso mediante nuove strategie che stimolino il mercato e rilancino la competitività del sistema regionale;

47.

esorta vivamente la Commissione a definire le sovvenzioni dannose per l'ambiente come il «risultato di un'azione di governo che conferisce un vantaggio a consumatori o produttori, al fine di integrare il loro reddito o ridurre i costi, ma che risulta in tal modo discriminatoria nei confronti delle solide pratiche ambientali» (3); invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare, senza indugio ed entro il 2014, piani concreti basati su tale definizione per l'eliminazione graduale di tutte le sovvenzioni dannose sotto il profilo ambientale entro il 2020, comprese le sovvenzioni che incentivano un uso inefficiente delle risorse rinnovabili e quelle per i combustibili fossili, nonché a riferire in merito ai progressi compiuti attraverso i programmi di riforma nazionali; teme, a tale proposito, che le sovvenzioni per l'utilizzo dei biomateriali per la produzione di energia stiano già minando il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle risorse;

48.

osserva con preoccupazione che la crescente domanda di biomassa, in particolare il legno, può innescare una diffusa deforestazione nei paesi in via di sviluppo, le cui emissioni di gas a effetto serra non sono contemplate nel protocollo di Kyoto; rileva che ciò, oltre a incidere sulla qualità del suolo, i cicli dell'acqua e la biodiversità, aumenta la pressione sugli accordi globali, quali la Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e il programma di collaborazione delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni dovute alla deforestazione e al degrado forestale nei paesi in via di sviluppo (REDD); teme altresì che, considerata la debolezza dei sistemi di governance in molti paesi in via di sviluppo, la crescente domanda di prodotti del legno possa innescare la deforestazione illegale e indebolire gli accordi volontari di partenariato a titolo del piano d’azione sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT);

49.

sottolinea che la transizione alla bioeconomia contribuirà all'ulteriore integrazione dei risultati di Rio+20 nelle politiche europee; ritiene che l'UE debba intensificare ulteriormente il suo contributo alle iniziative volte a facilitare la transizione a un'economia verde inclusiva a livello internazionale;

50.

esorta l'UE a divenire un centro di ricerca e innovazione dinamico a livello internazionale nel campo della ricerca in materia di bioeconomia; afferma che lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi a partire dalle risorse rinnovabili permetterà di rafforzare la competitività dell'industria europea e di assumere una posizione di leadership a livello internazionale;

51.

reputa fondamentale sviluppare criteri di sostenibilità giuridicamente vincolanti per tutti i settori di impiego delle biomasse, nonché vincolanti criteri di gestione forestale sostenibile; sollecita l'Unione europea a perseguire la conclusione di accordi multilaterali e a fornire, in particolare per i paesi meno sviluppati, pertinenti sostegni istituzionali e tecnici per garantire l'utilizzo sostenibile delle biomasse;

52.

ritiene che il modello della bioeconomia sviluppato all'interno di tale strategia permetterà di risolvere le criticità contingenti e, sul più lungo periodo, potrà porre in essere modelli di produzione, consumo, sviluppo e stili di vita più sostenibili ed efficaci, riattivando il processo di crescita europea grazie ad una nuova sintesi tra economia, ambiente e qualità sociale;

o

o o

53.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0223.

(2)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 21.

(3)  Adattamento della definizione dell'OCSE (1998 e 2005) nella relazione IEEP et al. 2007, cfr. http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm


Mercoledì 3 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/47


P7_TA(2013)0304

Accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (2012/2799(RSP))

(2016/C 075/07)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale (2),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'8 febbraio 2013,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2013,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

1.

accoglie con favore l'accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013 al più alto livello politico tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, in seguito a negoziati lunghi e difficili; riconosce i notevoli sforzi profusi dalla presidenza irlandese per il raggiungimento di tale accordo;

2.

sottolinea che, grazie alla perseveranza del Parlamento nei negoziati, sono state adottate per la prima volta diverse disposizioni che saranno determinanti per rendere il nuovo quadro finanziario operativo, coerente, trasparente e maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini dell'Unione; sottolinea in particolare le nuove disposizioni riguardanti la revisione del QFP, la flessibilità, le risorse proprie nonché l'unità e la trasparenza del bilancio, ovvero le priorità chiave del Parlamento durante i negoziati;

3.

si dichiara pronto a votare il regolamento sul QFP e il nuovo accordo interistituzionale all'inizio dell'autunno, non appena saranno rispettate le necessarie condizioni tecniche e giuridiche per la finalizzazione dei testi pertinenti, così che tali testi rispecchino gli accordi generali raggiunti tra il Consiglio e il Parlamento;

4.

ribadisce tuttavia la sua posizione, espressa nella risoluzione sopra menzionata del 13 marzo 2013 sul QFP, secondo cui l'approvazione del regolamento sul QFP non può essere concessa a meno che non vi sia una garanzia assoluta che le richieste di pagamento insolute per il 2013 saranno completamente evase; si attende pertanto che il Consiglio prenda una decisione formale sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013, per l'importo di 7,3 miliardi di EUR, non oltre il Consiglio Ecofin previsto per il 9 luglio 2013; insiste sulla necessità che il Consiglio tenga fede al proprio impegno politico di adottare senza indugio un ulteriore bilancio rettificativo onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento che potrebbero portare a un disavanzo strutturale nel bilancio dell'UE al termine del 2013; dichiara che il Parlamento non approverà il regolamento sul QFP o non adotterà il bilancio 2014 finché il Consiglio non avrà adottato il presente nuovo bilancio rettificativo, in grado di colmare il disavanzo residuo quale identificato dalla Commissione,

5.

sottolinea inoltre che il regolamento sul QFP non può essere legittimamente adottato finché non sarà raggiunto un accordo politico sulle pertinenti basi giuridiche, in particolare per quanto riguarda i punti che si riflettono anche sul regolamento sul QFP; esprime la disponibilità a concludere quanto prima i negoziati relativi alle basi giuridiche per tutti i programmi pluriennali e riafferma il principio secondo cui nessun accordo può considerarsi definitivo finché non si è raggiunto un accordo generale; insiste sul pieno rispetto dei poteri legislativi del Parlamento, sanciti dal trattato di Lisbona, e invita il Consiglio a negoziare in modo adeguato tutti gli aspetti delle basi giuridiche «relativi al QFP»; accoglie favorevolmente gli accordi politici raggiunti finora in merito a diversi nuovi programmi pluriennali dell'UE;

6.

riconosce il risanamento di bilancio che gli Stati membri stanno portando avanti; ritiene tuttavia che il livello generale del prossimo QFP, quale deciso dal Consiglio europeo, sia insufficiente rispetto agli obiettivi politici dell'UE e all'esigenza di garantire l'efficace attuazione della strategia Europa 2020; teme che tale livello di risorse possa non essere sufficiente a dotare l'Unione dei mezzi necessari a riprendersi dalla crisi attuale in modo coordinato e a uscirne rafforzata; si rammarica che gli Stati membri continuino a sottovalutare il ruolo e il contributo del bilancio dell'UE nel rafforzare la governance economica e il coordinamento fiscale in tutta l'Unione; teme inoltre che lo scarso livello dei massimali per il QFP ridurrà notevolmente l'eventuale margine di manovra del Parlamento nelle procedure di bilancio annuali;

7.

sottolinea l'importanza di un riesame obbligatorio e di una successiva revisione del prossimo QFP entro la fine del 2016, che consentano alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di rivalutare le priorità politiche dell'UE, onde adattare il QFP alle nuove sfide ed esigenze e tenere pienamente conto delle più recenti proiezioni macroeconomiche; insiste sulla necessità che il riesame obbligatorio che la Commissione dovrà effettuare sul piano sia delle spese che delle entrate del bilancio UE sia accompagnato da una proposta legislativa di revisione del regolamento sul QFP, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata a tale regolamento; intende presentare tale riesame obbligatorio del QFP quale richiesta chiave in occasione dell'investitura del nuovo presidente della Commissione;

8.

ribadisce che è di cruciale importanza accrescere la flessibilità nel QFP 2014-2020 al fine di sfruttare pienamente i rispettivi massimali del QFP per impegni (960 miliardi di EUR) e pagamenti (908,4 miliardi di EUR), quali imposti dal Consiglio europeo; accoglie quindi favorevolmente il fatto che il Consiglio abbia approvato due proposte essenziali avanzate dal Parlamento, ovvero la creazione di un margine globale per i pagamenti e un margine globale per gli impegni, che consentiranno il riporto automatico degli stanziamenti non utilizzati all'esercizio successivo; considera invece deplorevoli i limiti imposti dal Consiglio (in termini di tempi o di importi) che potrebbero impedire il completo utilizzo di tali strumenti; ritiene che il miglioramento di tali meccanismi debba essere parte integrante della revisione postelettorale del QFP che la Commissione dovrà presentare;

9.

sottolinea che le nuove norme di flessibilità sugli impegni dovrebbero portare, nel corso del QFP 2014-2020, a stanziamenti supplementari per programmi legati alla crescita e all'occupazione, in particolare l'iniziativa per l'occupazione giovanile, al fine di garantire la continuità del finanziamento e ottimizzare l'impiego efficiente dei massimali concordati;

10.

accoglie con favore l'anticipo degli stanziamenti destinati all'iniziativa per l'occupazione giovanile nella prima parte del periodo 2014/2015 e insiste sul fatto che dal 2016 saranno necessari stanziamenti supplementari per garantire la sostenibilità e l'efficacia di tale programma;

11.

sottolinea che, grazie all'insistenza del Parlamento, anche i finanziamenti destinati ai programmi Orizzonte 2020, Erasmus e COSME saranno anticipati nella prima parte del periodo 2014/2015 al fine di ridurre la differenza di finanziamento tra i pertinenti stanziamenti nel bilancio 2013 e nel bilancio 2014; insiste inoltre sul fatto che è essenziale rendere disponibili ulteriori finanziamenti anche per l'agenda digitale;

12.

accoglie favorevolmente il fatto che sia stato previsto un ulteriore aumento pari a 1 miliardo di EUR per il programma di distribuzione di derrate alimentari destinato agli Stati membri che intendono ricorrere a tale aumento per assistere gli indigenti nell'Unione; si attende che il Consiglio e il Parlamento concordino quanto prima le modalità concrete per l'attuazione di tale impegno nel contesto degli attuali negoziati relativi alle basi giuridiche per il programma in questione;

13.

deplora che il Consiglio non sia riuscito a compiere progressi in merito alla riforma del sistema delle risorse proprie sulla base delle proposte legislative presentate dalla Commissione; sottolinea che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato, e afferma il proprio impegno a favore di una riforma intesa a ridurre al 40 % massimo la quota dei contributi basati sull'RNL al bilancio dell'Unione; si attende pertanto che la dichiarazione comune sulle risorse proprie concordata dalle tre istituzioni dell'UE consentirà di conseguire progressi tangibili, in particolare in vista del riesame intermedio e della revisione del QFP; invita quindi a convocare il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie al momento dell'adozione formale del regolamento sul QFP e a conferirgli il mandato di esaminare tutti gli aspetti concernenti la riforma del sistema delle risorse proprie;

14.

accoglie con favore i risultati dei negoziati riguardanti l'unità e la trasparenza del bilancio dell'Unione; ritiene che qualsiasi eventuale «bilancio dell'area dell'euro» che potrebbe essere previsto in futuro vada integrato nel bilancio dell'UE o allegato ad esso;

15.

considera estremamente deplorevole la procedura che ha portato all'attuale accordo sul QFP 2014-2020, la quale in realtà ha avuto l'effetto di privare il Parlamento dei suoi reali poteri di bilancio sanciti dal TFUE; ritiene che le numerose riunioni degli ultimi anni tra le delegazioni parlamentari e le successive presidenze del Consiglio ai margini delle pertinenti sessioni del Consiglio «Affari generali», nonché la partecipazione del Parlamento alle riunioni informali del Consiglio riguardanti il QFP, non abbiano avuto alcuna chiara finalità e non abbiano influito sullo spirito, sul calendario o sul contenuto dei negoziati né sulla posizione del Consiglio, anche per quanto concerne la necessità di distinguere gli aspetti legislativi da quelli di bilancio nell'ambito dell'accordo sul QFP;

16.

invita pertanto la commissione per i bilanci, in collaborazione con la commissione per gli affari costituzionali, a trarre le necessarie conclusioni e a presentare nuove proposte sulle modalità di tali negoziati, onde garantire la natura democratica e trasparente dell'intera procedura di bilancio;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0360.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0078.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/49


P7_TA(2013)0314

Sicurezza stradale

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla sicurezza stradale 2011-2020 — Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (2013/2670(RSP))

(2016/C 075/08)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020 (1),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul tema «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (2),

vista la comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)0389),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale — prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti (SWD(2013)0094),

visto il parere del Comitato delle regioni intitolato «Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (3),

vista la relazione sulla prevenzione degli incidenti stradali (World Report on Road Traffic Injury Prevention) pubblicata congiuntamente nel 2004 dalla Banca mondiale e dall'OMS,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini (4),

vista l'interrogazione rivolta alla Commissione su «Sicurezza stradale 2011-2020 — Prime tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti» (O-000061/2013 — B7-0211/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2011 più di 30 000 persone sono state uccise e sono state quasi 1 500 000 le segnalazioni relative a persone ferite (più di 250 000 delle quali in modo grave) in incidenti stradali nell'Unione europea;

B.

considerando che per ogni incidente mortale, altri quattro incidenti portano a disabilità permanenti, 40 causano lesioni lievi e 10 provocano lesioni gravi;

C.

considerando che più della metà di tutti gli infortuni gravi si verificano all'interno di aree urbane e interessano soprattutto pedoni, motociclisti, ciclisti (compresi i ciclisti che usano bici a pedalata assistita) e altri utenti stradali vulnerabili;

D.

considerando che le principali cause di incidenti stradali e di lesioni gravi sono dovute al malfunzionamento delle apparecchiature, alla progettazione stradale, alla cattiva manutenzione stradale e al comportamento del conducente, compreso l'eccesso di velocità; considerando che la velocità è direttamente correlata alla gravità della lesione e che alcuni Stati membri stanno valutando l'opportunità di innalzare i limiti di velocità autostradali;

E.

considerando che il coinvolgimento in incidenti stradali è una delle principali cause di ricovero ospedaliero per i cittadini dell'Unione europea di età inferiore ai 45 anni e che molte lesioni gravi provocano sofferenza per il resto della vita o disabilità permanenti;

F.

considerando che i tempi di risposta dei servizi d'emergenza (il principio della «golden hour» ossia del trattamento medico tempestivo), compreso il pronto soccorso salvavita, nonché la qualità delle cure, svolgono un ruolo importante nella sopravvivenza agli incidenti;

G.

considerando che il costo socio-economico degli incidenti stradali è stimato al 2 % del PIL, pari a circa 250 miliardi di euro per il 2012 (5);

H.

considerando che le azioni europee a questo riguardo stanno mostrando risultati positivi;

1.

appoggia l'iniziativa della Commissione di dare elevata priorità alle lesioni gravi nel lavoro relativo alla sicurezza stradale;

2.

accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione di una definizione comune di lesioni gravi, in base alla classificazione dei traumi accettata globalmente e conosciuta come Maximum Abbreviated Injury Scale;

3.

invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la definizione comune dell'UE relativa alle lesioni gravi provocate da incidenti stradali e, su questa base, a raccogliere e segnalare le statistiche suddivise per modo di trasporto, compresi gli utenti stradali vulnerabili, nonché per tipo di infrastrutture stradali per il 2014;

4.

esorta la Commissione, sulla base dei dati raccolti, a fissare un obiettivo ambizioso di riduzione degli incidenti stradali del 40 % per il periodo 2014-2020 e a mantenere l'idea globale di «Visione zero» come obiettivo a lungo termine;

5.

ritiene che lo sviluppo di un meccanismo comune per la raccolta e la comunicazione di dati non debba impedire l'adozione di azioni urgenti a livello di Unione per ridurre il numero di feriti gravi sulle strade;

6.

accoglie con favore le priorità fissate dalla Commissione per sviluppare la sua strategia globale, che riguardano l'impatto di collisione, una strategia di gestione degli incidenti, i servizi di primo soccorso e di emergenza e i processi di riabilitazione a lungo termine, e chiede la rapida attuazione di queste priorità;

Intervenire senza indugio per ridurre le lesioni gravi sulle strade europee

7.

sottolinea che è necessario attuare meglio e senza indugio tutta una serie di norme e misure esistenti, al fine di ridurre gli impatti di collisione, aumentare la sicurezza per gli utenti stradali e ridurre le lesioni gravi;

8.

invita la Commissione a rivedere la sua legislazione in materia di sicurezza attiva e passiva dei veicoli, in modo da adeguarla ai più recenti progressi tecnici, e a sostenere l'attuazione di tecnologie di bordo in grado di aumentare la sicurezza dei veicoli;

9.

chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo di infrastrutture stradali sicure e intelligenti;

10.

invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate su come gli Stati membri stanno recependo la direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;

11.

esorta gli Stati membri a continuare a profondere sforzi nella lotta contro la guida sotto l'effetto di alcol e droghe e nello scambio delle migliori pratiche per la valutazione e la riabilitazione dei trasgressori del codice della strada;

Proteggere gli utenti stradali più vulnerabili

12.

rileva che pedoni e ciclisti insieme rappresentano il 50 % del totale dei decessi per incidenti stradali urbani e un'ampia quota di lesioni gravi;

13.

supporta il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo delle norme tecniche e delle politiche per la tutela degli utenti più vulnerabili della strada, ossia anziani, bambini, disabili e ciclisti, come parte di uno sforzo concertato per promuovere i «diritti degli utenti della strada vulnerabili» nella legislazione dell'UE e nella politica dei trasporti;

14.

chiede alla Commissione di fornire una panoramica delle aree urbane soggette a un limite di velocità di 30 km/h e degli effetti di tale limite sulla riduzione dei decessi e delle lesioni gravi;

15.

invita gli Stati membri a sottolineare l'importanza di campagne di informazione e formazione relative a una maggiore sicurezza per chi va in bicicletta e per chi cammina e di politiche volte alla promozione della bicicletta e della marcia, in quanto la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni nelle aree urbane è fortemente correlata alla prevalenza della bicicletta e della marcia come modi di trasporto, ove opportuno in combinazione con i mezzi di trasporto pubblici e collettivi;

16.

chiede alla Commissione di elaborare linee guida per la sicurezza stradale urbana che possano essere inserite nei piani di mobilità urbana sostenibile e di considerare la possibilità di collegare il cofinanziamento UE di progetti di trasporto urbano a piani di mobilità urbana sostenibile che includano gli obiettivi UE di riduzione del numero di decessi e lesioni gravi causati da incidenti stradali;

Migliorare i servizi di primo soccorso e di emergenza

17.

esorta gli Stati membri a sostenere il numero di emergenza europeo 112 e a conformarsi all'obbligo di rendere pienamente operativi entro il 2015 i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, nonché a mettere in atto, il più rapidamente possibile, una campagna di sensibilizzazione per la loro introduzione;

18.

accoglie con favore la proposta della Commissione di garantire la diffusione obbligatoria entro il 2015, in tutti gli Stati membri, di un sistema eCall pubblico basato sul 112 in tutte le nuove autovetture omologate, nel rispetto delle norme di protezione dei dati;

19.

invita la Commissione, tramite la riflessione sulle migliori pratiche negli Stati membri, a prendere in considerazione l'introduzione della «guida accompagnata» per i minori più anziani;

20.

invita gli Stati membri a promuovere sistematicamente la formazione di primo soccorso come strumento per aumentare la reattività degli astanti a un incidente, aiutando le vittime prima dell'arrivo dei servizi di emergenza;

21.

invita gli Stati membri a incoraggiare la collaborazione tra i servizi di emergenza e i progettisti e costruttori di veicoli, al fine di garantire un intervento e una sicurezza efficaci per il soccorritore e l'infortunato;

22.

invita gli Stati membri a incoraggiare l'attuazione dei sistemi di sanità elettronica, e in particolare l'uso di sistemi di comunicazione di trasporto intelligenti per squadre di emergenza, prevedendone l'uso anche nei veicoli di emergenza;

Assistenza post-incidente e riabilitazione a lungo termine

23.

incoraggia gli Stati membri a sottolineare l'importanza dell'assistenza post-incidente nelle loro politiche in ambito sanitario e a migliorare ulteriormente l'assistenza ospedaliera a più lungo termine, l'assistenza post-ospedaliera e la riabilitazione, tra cui il trattamento dei traumi psicologici e le cure per i sopravvissuti e i testimoni di incidenti stradali, ad esempio fornendo punti di assistenza per aiutarli a migliorare la loro qualità di vita;

24.

invita gli Stati membri a migliorare la consapevolezza dell'impatto delle lesioni gravi attraverso lo sviluppo di nessi più stretti con altre misure aventi impatto sociale, sensibilizzando ad esempio riguardo ai livelli di menomazione, disabilità e incapacità funzionale, e a sviluppare programmi educativi sulla sicurezza stradale;

o

o o

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 54.

(2)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 72.

(3)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 30.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0274.

(5)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'attuazione dell'obiettivo 6 degli orientamenti 2011-2020 della Commissione europea in materia di sicurezza stradale — tappe verso una strategia per le lesioni causate dagli incidenti.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/52


P7_TA(2013)0315

Situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) (2012/2130(INI))

(2016/C 075/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), in cui sono elencati i valori sui quali si fonda l'Unione,

visti gli articoli 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 49, 56, 114, 167 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria (1), con la quale ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in collaborazione con la Commissione, il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, di verificare se le raccomandazioni di cui alla risoluzione siano state attuate analizzando altresì le modalità della loro attuazione, e di presentare i risultati in una relazione,

viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media (2) e del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista (3),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009-2010) — Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (4),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (5),

vista la comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea dal titolo«Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione» (COM(2003)0606),

viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,

viste le dichiarazioni, rilasciate dal primo ministro ungherese Viktor Orbán nel suo intervento di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 18 gennaio 2012, sui recenti sviluppi politici in Ungheria,

vista l'audizione tenuta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 9 febbraio 2012,

vista la relazione di una delegazione di deputati al Parlamento europeo sulla visita dalla stessa effettuata a Budapest dal 24 al 26 settembre 2012,

visti i documenti di lavoro sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012), comprendenti i documenti di lavoro n. 1 — Indipendenza della magistratura, n. 2 — Principi fondamentali e diritti fondamentali, n. 3 — Normativa sui mezzi d'informazione, n. 4 — Principi della democrazia e dello Stato di diritto e n. 5 — Conclusioni del relatore, che sono stati discussi in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni rispettivamente il 10 luglio 2012, il 20 settembre 2012, il 22 gennaio 2013, il 7 marzo 2013 e l'8 aprile 2013, nonché le osservazioni del governo ungherese in proposito,

viste la Legge fondamentale dell'Ungheria, adottata il 18 aprile 2011 dall'Assemblea nazionale della Repubblica ungherese ed entrata in vigore dal 1o gennaio 2012 (denominata in appresso «Legge fondamentale»), nonché le relative disposizioni transitorie adottate il 30 dicembre 2011 dall'Assemblea nazionale, anch'esse entrate in vigore il 1o gennaio 2012 (denominate in appresso «disposizioni transitorie»),

vista la Prima modifica della Legge fondamentale, presentata dal ministro dell'Economia nazionale il 17 aprile 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 4 giugno 2012, la quale stabilisce che le disposizioni transitorie sono parte integrante della Legge fondamentale,

vista la Seconda modifica della Legge fondamentale, presentata come progetto di legge a iniziativa personale il 18 settembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 29 ottobre 2012, che introduce nelle disposizioni transitorie l'obbligo relativo alla registrazione degli elettori,

vista la Terza modifica della Legge fondamentale, presentata il 7 dicembre 2012 e adottata dal parlamento ungherese il 21 dicembre 2012, la quale stabilisce l'obbligo di definire i limiti e le condizioni per l'acquisizione della proprietà e per l'utilizzazione di terreni agricoli e forestali nonché le norme che disciplinano l'organizzazione integrata della produzione agricola mediante leggi di rango superiore (le cosiddette «leggi cardinali»),

vista la Quarta modifica della Legge fondamentale, presentata l'8 febbraio 2013 come progetto di legge a iniziativa personale e adottata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, la quale, tra l'altro, integra nel testo della Legge fondamentale le disposizioni transitorie che la Corte costituzionale ungherese aveva annullato il 28 dicembre 2012 per motivi procedurali (decisione n. 45/2012) nonché le restanti disposizioni di natura realmente transitoria nel documento,

viste la Legge CXI del 2012 che modifica la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi nonché la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria,

vista la Legge XX del 2013 sulle modifiche legislative riguardanti i limiti di età da applicare in talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario,

vista la Legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (legge sulle chiese), adottata il 30 dicembre 2011 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2012,

visti i pareri n. CDL(2011)016, CDL(2011)001, CDL-AD(2012)001, CDL-AD(2012)009, CDL-AD(2012)020 e CDL-AD(2012)004 della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) sulla nuova Costituzione ungherese, le tre questioni giuridiche sollevate dal processo di elaborazione della nuova Costituzione ungherese, la Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e la Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, la Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, gli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001 sull'Ungheria, nonché sulla Legge relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria,

visto il parere congiunto n. CDL-AD(2012)012 della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria,

viste le osservazioni del governo ungherese n. CDL(2012)072, CDL(2012)046 e CDL(2012)045 sul progetto di parere della Commissione di Venezia sugli atti cosiddetti «cardinali» riguardanti la magistratura, modificati a seguito dell'adozione del parere CDL-AD(2012)001, sul progetto di parere congiunto sulla Legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria, e sul progetto di parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese,

viste le iniziative intraprese dal segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland, ivi incluse le raccomandazioni sull'ordinamento giudiziario dallo stesso formulate nella sua lettera del 24 aprile 2012 al vice primo ministro ungherese Tibor Navracsics,

viste le lettere di risposta in data 10 maggio 2012 e 7 giugno 2012 in cui Tibor Navracsics rende nota l'intenzione delle autorità ungheresi di tenere conto delle raccomandazioni formulate da Thorbjørn Jagland,

viste la lettera in data 6 marzo 2013 a Tibor Navracsics, in cui il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland esprime preoccupazione per la proposta di Quarta modifica della Legge fondamentale chiedendo il posticipo della votazione finale, e la risposta di Tibor Navracsics del 7 marzo 2013,

vista la lettera in data 6 marzo 2013 al Presidente della Commissione Barroso in cui i ministri degli Esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia auspicano l'introduzione di un meccanismo che favorisca il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri,

vista la lettera dell'8 marzo 2013 del ministro degli esteri ungherese János Martonyi a tutti i suoi omologhi negli Stati membri dell'UE per spiegare le finalità della Quarta modifica,

viste la lettera in data 8 marzo 2013 a Viktor Orbán, in cui il Presidente Barroso illustra le preoccupazioni della Commissione in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale, e la risposta di Viktor Orbán al Presidente della Commissione, trasmessa in copia anche al Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e a quello del Parlamento europeo Martin Schulz,

vista la dichiarazione congiunta, dell'11 marzo 2013, in cui il Presidente Barroso e il segretario generale Jagland ribadiscono le rispettive preoccupazioni in merito alla Quarta modifica della Legge fondamentale per quanto concerne il rispetto del principio dello Stato di diritto, vista inoltre la conferma del primo ministro Orbán, nella lettera indirizzata al Presidente Barroso l'8 marzo 2013, del pieno rispetto delle norme e dei valori europei da parte del governo e del parlamento ungheresi,

vista la richiesta di un parere della Commissione di Venezia sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, trasmessa il 13 marzo 2013 da János Martonyi a Thorbjørn Jagland,

viste le dichiarazioni, rilasciate dal Consiglio e dalla Commissione di fronte all'Aula del Parlamento europeo il 17 aprile 2013, sulla situazione costituzionale in Ungheria,

viste la lettera in data 16 dicembre 2011 a János Martonyi, in cui il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg esprime le sue preoccupazioni in merito all'oggetto della nuova legge ungherese relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria, nonché la risposta di János Martonyi del 12 gennaio 2012,

visti il parere del commissario per i diritti umani n. CommDH(2011)10, del 25 febbraio 2011, riguardante la normativa ungherese sui mezzi d'informazione alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media, nonché le osservazioni formulate il 30 maggio 2011 dal sottosegretario di Stato ungherese per la Comunicazione governativa in merito a tale parere,

viste le dichiarazioni con cui l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha invitato l'Ungheria, rispettivamente il 15 febbraio 2012 e l'11 dicembre 2012, a riesaminare la legislazione che consente alle autorità locali di punire la condizione di senzatetto nonché ad attenersi alla decisione della Corte costituzionale in virtù della quale tale condizione è stata depenalizzata,

viste le dichiarazioni dell'OHCHR, del 15 marzo 2013, in cui è espressa preoccupazione per l'adozione della Quarta modifica della Legge fondamentale,

visto il ricorso per inadempimento attualmente in corso (causa C-288/12), promosso dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria in relazione alla legalità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea,

vista la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 6 novembre 2012, sul radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria e vista la successiva adozione della legge n. XX del 2013 che modifica la legge n. CLXII del 2011, approvata dal parlamento ungherese l'11 marzo 2013, onde conformarsi alla decisione della Corte di giustizia europea,

viste le decisioni della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 (n. 33/2012) sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria, del 28 dicembre 2012 (n. 45/2012) sulle disposizioni transitorie della Legge fondamentale, del 4 gennaio 2013 (n. 1/2013) sulla Legge elettorale, e del 26 febbraio 2013 (n. 6/2013) sulla Legge relativa alla libertà di religione e allo statuto giuridico delle Chiese,

vista la relazione della commissione di controllo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale; vista la lettera in data 27 maggio 2013 di András Zs. Varga ad András Cser-Palkovics, presidente della commissione per gli affari costituzionali, giuridici e procedurali del parlamento ungherese, in cui si esprimevano riserve sulla legislazione adottata riguardo all'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale,

vista l'imminente valutazione della Quarta modifica della Legge fondamentale da parte della Commissione,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0229/2013),

I —     Contesto e principali questioni in gioco

I valori comuni europei

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze quali definiti dall'articolo 2 del TUE, sul chiaro rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e sul riconoscimento del valore giuridico di tali diritti, libertà e principi, come dimostra altresì l'imminente adesione dell'UE alla CEDU a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del TUE;

B.

considerando che i valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE costituiscono il fondamento dei diritti delle persone che vivono sul territorio dell'Unione e in particolare dei suoi cittadini, indipendentemente dalla nazionalità e a prescindere dall'appartenenza culturale o religiosa, e che queste persone possono fruire pienamente di tali diritti soltanto laddove siano rispettati i valori e i principi fondamentali dell'Unione europea;

C.

considerando che la considerazione politica e giuridica dei valori sanciti dall'articolo 2 del TUE rappresenta un elemento imprescindibile della nostra società democratica e che pertanto tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri vi si devono riconoscere in modo chiaro e inequivocabile;

D.

considerando che il rispetto e la promozione di detti valori comuni costituiscono non soltanto un elemento essenziale dell'identità dell'Unione europea, ma anche un esplicito obbligo in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, del TUE e quindi una condizione imprescindibile per l'adesione all'UE e la conservazione di tutte le prerogative derivanti dalla qualità di Stato membro;

E.

considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati dai criteri di Copenaghen si applicano agli Stati membri anche a seguito della relativa adesione in virtù dell'articolo 2 del TUE e del principio di leale cooperazione, e che è quindi opportuno sottoporre regolarmente a valutazione tutti gli Stati membri in modo da verificare che i valori comuni dell'UE continuino a essere rispettati;

F.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE sottolinea come i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facciano parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali, e che tali diritti costituiscono una forza nonché un patrimonio comuni agli Stati democratici europei;

G.

considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e a norma dell'articolo 6 del TFUE, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati e quindi traduce i valori e i principi in diritti tangibili e opponibili;

H.

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del TUE conferisce alle istituzioni dell'Unione europea, sulla base di una precisa procedura, il potere di stabilire se esiste o meno un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, e di impegnarsi politicamente con il paese interessato per prevenire e correggere le violazioni; che prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura,

I.

considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 2 del TUE non è soggetto a restrizioni in virtù della limitazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del TUE non è limitato alle aree di intervento contemplate dal diritto dell'Unione europea; che, di conseguenza, l'UE può altresì agire in caso di violazione dei valori comuni, o di chiaro rischio in tal senso, in materie di competenza degli Stati membri;

J.

considerando che, secondo il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, ivi incluso quello relativo al rispetto e alla promozione dei valori comuni di quest'ultima;

K.

considerando che il rispetto dei valori comuni dell'Unione va di pari passo con l'impegno dell'UE nei confronti della diversità, che si traduce nell'obbligo dell'Unione europea di rispettare «l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale» stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del TUE; che i valori fondamentali europei definiti all'articolo 2 del TUE derivano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e pertanto non possono essere invocati in contrapposizione agli obblighi di cui all'articolo 4 TUE, bensì rappresentano la struttura portante entro cui gli Stati membri possono salvaguardare e promuovere la propria identità nazionale;

L.

considerando che, nel contesto dei trattati, il rispetto dell'''identità nazionale'' (articolo 4, paragrafo 2, del TUE) e dei ''diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri'' (articolo 67 del TFUE) è intrinsecamente legato ai principi di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE), di mutuo riconoscimento (articoli 81 e 82 del TFUE) e, quindi, di fiducia reciproca nonché di rispetto della diversità culturale e linguistica (articolo 3, paragrafo 3, del trattato UE);

M.

considerando che una violazione dei principi e dei valori comuni dell'Unione da parte di uno Stato membro non può essere giustificata in nome di tradizioni nazionali o dell'espressione dell'identità nazionale nel caso in cui tale violazione comporti il deterioramento dei principi e dei valori cardine della costruzione europea, ad esempio i valori democratici, lo Stato di diritto o il principio di mutuo riconoscimento, e che, di conseguenza, uno Stato membro può appellarsi all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, soltanto nella misura in cui esso rispetta i valori sanciti dall'articolo 2 del TUE;

N.

considerando che l'obiettivo dell'Unione di affermare e promuovere i suoi valori nelle relazioni con il resto del mondo, quale statuito dall'articolo 3, paragrafo 5, del TUE, è ulteriormente rafforzato dall'obbligo specifico dell'Unione di agire sulla scena internazionale nel rispetto dei principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 21, paragrafo 1, del TUE);

O.

considerando che, di conseguenza, qualora gli Stati membri non siano in grado di mantenere l'impegno dagli stessi assunto nei trattati in relazione al rispetto delle norme che pure hanno concordato, ovvero non intendano farlo, oltre alla credibilità degli Stati membri e dell'UE sulla scena internazionale risulterebbero compromessi gli obiettivi dell'Unione nell'ambito della sua azione esterna;

P.

considerando che il rispetto da parte degli Stati membri di un medesimo insieme di valori fondamentali costituisce una condizione indispensabile ai fini della fiducia reciproca e quindi del corretto funzionamento del mutuo riconoscimento in quanto principio che è al centro della creazione e dello sviluppo del mercato interno nonché dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; e che, di conseguenza, qualunque tentativo di venire meno al rispetto dei valori comuni ovvero di ridimensionarli incide negativamente sull'intera costruzione del processo europeo di integrazione economica, sociale e politica;

Q.

considerando che i valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE, altresì proclamati nei preamboli dei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali nonché citati nel preambolo della CEDU e all'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa, implicano una separazione obbligatoria dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un sistema di controlli ed equilibri ben funzionante, e che tra le fondamentali caratteristiche dei principi in questione figurano: il rispetto della legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, la certezza del diritto, un solido sistema di democrazia rappresentativa basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti di opposizione, un controllo efficace della conformità costituzionale della legislazione, un'amministrazione e un governo efficaci, trasparenti, partecipativi e responsabili, una magistratura indipendente e imparziale, l'indipendenza dei mezzi di comunicazione e il rispetto dei diritti fondamentali;

R.

considerando che la Commissione europea, a norma dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, vigila sull'applicazione dei trattati e vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Le riforme in Ungheria

S.

considerando che l'Ungheria è stato il primo paese ex comunista ad aderire alla CEDU e che, in qualità di Stato membro dell'UE, è stata il primo paese a ratificare il trattato di Lisbona il 17 dicembre 2007; che l'Ungheria ha inoltre partecipato attivamente ai lavori della Convenzione nonché alla conferenza intergovernativa nel 2003 e nel 2004 per quanto concerne, tra l'altro, la redazione dell'articolo 2 del TUE, facendosi altresì promotrice dell'iniziativa che ha portato all'inclusione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze;

T.

considerando che nella storia secolare dell'Ungheria, la convivenza pacifica di diverse nazionalità e gruppi etnici ha avuto effetti positivi sulla ricchezza culturale e il benessere della nazione, si esorta l'Ungheria a proseguire nel solco di questa tradizione e a opporsi con decisione a tutti i tentativi di discriminazione dei singoli gruppi;

U.

considerando che l'Ungheria ha altresì aderito Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché ad altri strumenti giuridici internazionali che la obbligano a rispettare e attuare i principi democratici internazionali;

V.

considerando che, a seguito delle elezioni generali del 2010 in Ungheria, la maggioranza di governo ha ottenuto più dei due terzi dei seggi in parlamento e ha quindi potuto avviare rapidamente un'intensa attività legislativa volta a trasformare l'intero assetto costituzionale del paese (finora la precedente Costituzione è stata modificata dodici volte mentre la Legge fondamentale quattro) e quindi a modificare radicalmente il quadro istituzionale e giuridico nonché diversi aspetti fondamentali della vita non solo pubblica ma anche privata;

W.

considerando che qualunque Stato membro dell'Unione europea è assolutamente libero di sottoporre a revisione la propria costituzione, e che la possibilità per i nuovi governi di introdurre norme giuridiche che ne riflettano la volontà popolare nonché i relativi valori e gli impegni politici, nel limite del rispetto dei valori e dei principi della democrazia e dello Stato di diritto esistenti in Europa, rientra nel concetto stesso di «alternanza democratica»; che in tutti gli Stati membri particolari procedure costituzionali rendono le modifiche costituzionali più difficili rispetto alle procedure che disciplinano la legislazione ordinaria, quali ad esempio il ricorso alla maggioranza qualificata, processi decisionali aggiuntivi, limiti temporali e referendum, conformemente alle procedure nazionali;

X.

considerando che la storia delle tradizioni democratiche in Europa dimostra come la riforma delle costituzioni implichi necessariamente la massima cura nonché un'adeguata considerazione delle procedure e delle garanzie atte a tutelare, tra l'altro, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e la gerarchia delle norme giuridiche, nell'ambito della quale la costituzione rappresenta la suprema legge del paese;

Y.

considerando che le ampie e sistematiche riforme costituzionali e istituzionali realizzate dal governo ungherese in tempi eccezionalmente brevi costituiscono un caso senza precedenti e che di conseguenza molte istituzioni e organizzazioni europee (l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'OSCE) hanno ritenuto necessario valutare l'impatto di alcune delle riforme introdotte; che non dovrebbero essere utilizzati due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri e che di conseguenza la situazione in altri Stati membri dovrebbe essere potenzialmente meritevole di attenzione, in applicazione del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;

Z.

considerando che, nel quadro della summenzionata comunione di valori democratici, è necessario un dialogo basato sull'apertura, sull'inclusività e sulla solidarietà nonché sul rispetto reciproco tra istituzioni europee e autorità ungheresi;

AA.

considerando che la Commissione, nell'esercizio della sua responsabilità di vigilare sull'applicazione del diritto UE, deve agire con la massima competenza e nel rispetto dell'indipendenza e operare con diligenza, senza indugio e con estrema rapidità, soprattutto quando si tratta di esaminare casi di possibili gravi violazioni dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro;

La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie

AB.

considerando che l'adozione della Legge fondamentale ungherese, approvata il 18 aprile 2011 sulla base dei soli voti dei membri della coalizione di governo nonché di un progetto di atto predisposto dai rappresentanti della stessa, si è conclusa in tempi eccezionalmente brevi (35 giorni di calendario calcolati dalla presentazione della proposta T/2627 al parlamento) e che quindi le possibilità di condurre un attento e significativo dibattito con i partiti dell'opposizione e con la società civile sul progetto di atto sono state limitate;

AC.

considerando che il progetto costituzionale presentato al parlamento ungherese il 14 marzo 2011 era quello predisposto dai rappresentanti eletti della coalizione FIDESZ-KDNP e non il documento di lavoro elaborato sulla base della riflessione condotta in seno alla commissione parlamentare ad hoc, commissione peraltro creata appositamente per l'elaborazione della nuova Legge fondamentale, e che ciò aggrava la situazione di mancata consultazione dell'opposizione;

AD.

considerando che la «consultazione nazionale» sul processo costituente è consistita in un semplice elenco, elaborato dal partito al governo, che comprendeva dodici domande sostanzialmente retoriche su questioni molto specifiche e, in particolare, non riportava il testo del progetto di Legge fondamentale;

AE.

considerando che, a seguito di una petizione costituzionale da parte del commissario ungherese per i diritti umani, la Corte costituzionale ungherese ha annullato, il 28 dicembre 2012 con decisione n. 45/2012, più dei due terzi delle disposizioni transitorie in virtù della loro natura tutt'altro che transitoria;

AF.

considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata l'11 marzo 2013, integra nel testo della Legge stessa la maggior parte delle disposizioni transitorie annullate dalla Corte, nonché altre disposizioni precedentemente considerate incostituzionali;

Ampio ricorso alle leggi cardinali

AG.

considerando che la Legge fondamentale ungherese menziona 26 materie da definire mediante leggi cardinali (ovvero leggi la cui adozione richiede una maggioranza di due terzi), che coprono un'ampia serie di questioni relative al sistema istituzionale ungherese, all'esercizio dei diritti fondamentali e a importanti disposizioni nella società;

AH.

considerando che dall'adozione della Legge fondamentale il parlamento ha emanato 49 leggi cardinali (6) (in un anno e mezzo);

AI.

considerando che una serie di questioni, come specifici aspetti del diritto di famiglia e del sistema fiscale e pensionistico, che in genere rientrano nei poteri decisionali di un'assemblea legislativa, sono disciplinati da leggi cardinali;

Procedure legislative accelerate, prassi dei progetti di legge a iniziativa personale, dibattito parlamentare

AJ.

considerando che importanti atti legislativi, tra cui la Legge fondamentale, la sua Seconda e Quarta modifica, le disposizioni transitorie della Legge fondamentale e una serie di leggi cardinali, sono stati emanati sulla base di progetti di legge a iniziativa personale ai quali non si applicano le disposizioni della legge CXXXI del 2010 sulla partecipazione della società civile all'elaborazione delle leggi e del decreto 24/2011 del ministro della Pubblica amministrazione e della Giustizia sulla valutazione d'impatto preliminare ed ex post e, di conseguenza, le leggi adottate mediante questa procedura semplificata sono oggetto di un dibattito pubblico limitato;

AK.

considerando che l'adozione di un gran numero di leggi cardinali in un periodo di tempo molto breve, comprese le leggi sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, nonché la legge sulla libertà di religione e la legge sulla Banca nazionale ungherese, limitano inevitabilmente le possibilità di un'adeguata consultazione dei partiti dell'opposizione e della società civile, tra cui, se del caso, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e i gruppi di interessi

AL.

considerando che la legge XXXVI del 2012 sull'Assemblea nazionale attribuisce al presidente del parlamento un notevole potere discrezionale per limitare la libertà di espressione dei deputati in parlamento;

Indebolimento del sistema di pesi e contrappesi: Corte costituzionale, Parlamento, Autorità garante della protezione dei dati

AM.

considerando che, a norma della Legge fondamentale, è stata introdotta la possibilità di due nuovi tipi di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, mentre è stata abolita l'actio popularis per l'esame ex post;

AN.

considerando che la legge LXXII del 2013 sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale è stata pubblicata il 3 giugno 2013; che tale legge suscita preoccupazioni, espresse in particolare dal sostituto procuratore generale dell'Ungheria, per quanto riguarda principi come la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;

AO.

considerando che, conformemente alla Legge fondamentale, i poteri della Corte costituzionale relativi all'esame ex post della costituzionalità delle leggi in materia di bilancio dal punto di vista del merito, sono stati sostanzialmente limitati alle violazioni di un elenco esauriente di diritti, ostacolando in tal modo il controllo della costituzionalità nei casi di violazione di altri diritti fondamentali, quali il diritto alla proprietà, il diritto a un giusto processo e il diritto alla non discriminazione;

AP.

considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha lasciato immutato l'attuale diritto della Corte costituzionale di esaminare le modifiche alla Legge fondamentale per motivi procedurali ed esclude che in futuro la Corte possa rivedere le modifiche costituzionali per motivi attinenti al merito;

AQ.

considerando che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 45/2012, ha stabilito che «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti di validità procedurale, formale e di diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali. I criteri costituzionali di un paese democratico fondato sullo Stato di diritto sono nel contempo i valori costituzionali, i principi e le libertà democratiche fondamentali sanciti dai trattati internazionali e accettati e riconosciuti dalle comunità di nazioni democratiche fondate sullo Stato di diritto e sullo ius cogens, in parte analogo al primo. Laddove appropriato, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori dei paesi democratici fondati sullo Stato di diritto.» (punto IV.7 della decisione);

AR.

considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale stabilisce l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale adottate prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale e così facendo contraddice esplicitamente la decisione della Corte costituzionale n. 22/2012 con cui stabiliva che le sentenze emesse sui valori fondamentali, i diritti umani e le libertà e sulle istituzioni costituzionali che non erano state modificate sostanzialmente dalla Legge fondamentale, rimangono valide; che la Quarta modifica della Legge fondamentale ha reintrodotto in quest'ultima una serie di disposizioni precedentemente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale;

AS.

considerando che a un organo non parlamentare, il Consiglio del bilancio, la cui legittimità democratica è limitata, è stato conferito il potere di veto sull'adozione del bilancio generale, limitando in tal modo il campo d'azione del parlamento democraticamente eletto e consentendo al presidente della Repubblica di sciogliere il parlamento;

AT.

considerando che la nuova legge sulla libertà d'informazione, adottata nel luglio 2011, ha abolito la carica del commissario responsabile per la protezione dei dati e la libertà d'informazione, ponendo fine prematuramente al mandato di sei anni del commissario e trasferendo i suoi poteri all'Autorità nazionale per la protezione dei dati, di nuova istituzione; che tali modifiche sono attualmente esaminate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

AU.

considerando che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria l'8 giugno 2012, dichiarando che il paese, sospendendo il garante della protezione dei dati dal suo incarico prima della fine del mandato, non ha rispettato i propri obblighi ai sensi della direttiva 95/46/EC, mettendo così a rischio l'indipendenza della carica;

Indipendenza del sistema giudiziario

AV.

considerando che, conformemente alla Legge fondamentale e alle sue disposizioni transitorie, il mandato di sei anni dell'ex presidente della Corte suprema (ribattezzata «Kúria») è stato terminato prematuramente dopo due anni;

AW.

considerando che il 2 luglio 2012 l'Ungheria ha modificato le leggi cardinali sul potere giudiziario (la legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e la legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici), attuando parzialmente le raccomandazioni della Commissione di Venezia;

AX.

considerando che le principali garanzie dell'indipendenza dei giudici, quali l'inamovibilità, il mandato garantito, nonché la struttura e la composizione degli organi direttivi, non sono disciplinati dalla Legge fondamentale ma sono definiti — assieme a norme dettagliate sull'organizzazione e l'amministrazione della magistratura — nelle leggi cardinali modificate;

AY.

considerando che l'indipendenza della Corte costituzionale non è prevista nella Legge fondamentale ungherese, e lo stesso vale per l'indipendenza dell'amministrazione della magistratura;

AZ.

considerando che la modifica delle leggi cardinali sul potere giudiziario, per quanto riguarda la facoltà del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di trasferire le cause dal tribunale competente a un altro tribunale per garantire la risoluzione delle cause entro un periodo di tempo ragionevole, non fissa criteri normativi oggettivi per la selezione delle cause da trasferire;

BA.

considerando che, in seguito all'entrata in vigore della Legge fondamentale, delle sue disposizioni transitorie e della legge cardinale CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, l'età pensionabile obbligatoria per i giudici è stata abbassata da 70 a 62 anni;

BB.

considerando che nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata il 6 novembre 2012, si afferma che il radicale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici nonché dei procuratori e dei notai ungheresi da 70 a 62 anni costituisce una discriminazione non giustificata fondata sull'età, e che il 20 giugno 2012 due gruppi di giudici ungheresi hanno presentato rispettivamente un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo di riconoscere che le norme ungheresi sull'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici violano la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU);

BC.

considerando che l'11 marzo 2013 il parlamento ungherese ha adottato la legge XX del 2013, che modifica i limiti di età per ottemperare parzialmente alle sentenze della Corte costituzionale ungherese del 16 luglio 2012 e della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012;

La riforma elettorale

BD.

considerando che la maggioranza di governo in parlamento ha riformato il sistema elettorale in maniera unilaterale senza cercare il consenso dell'opposizione;

BE.

considerando che il 26 novembre 2012, nel quadro della recente riforma elettorale, il parlamento ungherese ha approvato, sulla base di un progetto di legge a iniziativa personale, la legge sulla procedura elettorale allo scopo di sostituire la precedente iscrizione automatica nelle liste elettorali di tutti i cittadini residenti in Ungheria con un sistema di iscrizione volontaria quale condizione per l'esercizio del diritto di voto;

BF.

considerando che la Seconda modifica della Legge fondamentale, che sancisce l'obbligo di iscrizione degli elettori, è stata presentata come progetto di legge a iniziativa personale lo stesso giorno del progetto di legge sulla procedura elettorale, ossia il 18 settembre 2012, ed è stata adottata il 29 ottobre 2012;

BG.

considerando che la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno elaborato un parere congiunto sulla legge riguardante l'elezione dei deputati in Ungheria il 15 e 16 giugno 2012;

BH.

considerando che, a seguito alla petizione del presidente della Repubblica del 6 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che l'obbligo di iscrizione rappresenta un'indebita limitazione dei diritti di voto dei cittadini ungheresi ed è pertanto incostituzionale;

BI.

considerando che, pur ritenendo giustificata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, nella sua decisione del 4 gennaio 2013, la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato discriminatoria l'esclusione della possibilità, per gli elettori che vivono in Ungheria ma non hanno un indirizzo, di iscriversi personalmente e ha stabilito che le disposizioni che consentono la pubblicazione di propaganda politica solo nei mezzi d'informazione pubblici durante la campagna elettorale e le norme che vietano la pubblicazione di sondaggi demoscopici nei sei giorni precedenti le elezioni limitano in maniera sproporzionata la libertà di espressione e la libertà della stampa;

Normativa sui mezzi d'informazione

BJ.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto e, di conseguenza, garantisce e promuove la libertà di espressione e d'informazione sancita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, e che tali diritti comprendono la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza controllo, ingerenza né pressioni da parte delle autorità pubbliche;

BK.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che gli Stati membri sono tenuti a garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione, conformemente all'articolo 10 della CEDU, e che le disposizioni della convenzione sono simili a quelle contenute all'articolo 11 della Carta nel quadro dell'acquis comunitario;

BL.

considerando che una sfera pubblica autonoma e forte, basata sulla pluralità e l'indipendenza dei mezzi d'informazione, costituisce l'ambiente necessario in cui possono esprimersi al meglio le libertà collettive della società civile — come il diritto di riunione e di associazione — e le libertà individuali — come la libertà di espressione e il diritto di accesso all'informazione — e che i giornalisti non dovrebbero essere sottoposti a pressioni da parte di proprietari, dirigenti e governi, né a minacce di ordine finanziario;

BM.

considerando che il Consiglio d'Europa e l'OSCE, mediante dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, opinioni e relazioni sui temi della libertà, del pluralismo e della concentrazione dei mezzi d'informazione, hanno creato un corpus rilevante di norme minime comuni paneuropee in questo ambito;

BN.

considerando che gli Stati membri hanno il dovere di promuovere e proteggere costantemente le libertà di opinione, di espressione, di informazione e i media e che, se queste libertà sono gravemente minacciate o violate in uno Stato membro, l'Unione è obbligata a intervenire in maniera tempestiva ed efficace, sulla base delle sue competenze, come previsto dai trattati e dalla Carta, al fine di proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

BO.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per la libertà, il pluralismo e la concentrazione dei mezzi d'informazione nell'Unione e negli Stati membri;

BP.

considerando le critiche nei confronti di una serie di disposizioni della normativa ungherese sui mezzi d'informazione espresse dal Parlamento e dalla Commissione, dal rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media e dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, nonché dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nonché da numerose associazioni internazionali e nazionali di giornalisti, redattori ed editori, da ONG che operano nell'ambito dei diritti umani e delle libertà civili e dagli Stati membri;

BQ.

considerando che le critiche espresse riguardano principalmente l'adozione della normativa nell'ambito della procedura parlamentare dei progetti di legge a iniziativa personale, la struttura estremamente gerarchica della sorveglianza dei mezzi d'informazione, il potere direttivo del presidente dell'Autorità di regolamentazione, l'assenza di disposizioni intese a garantire l'indipendenza dell'Autorità, l'ampio potere sanzionatorio e di vigilanza dell'Autorità, il considerevole impatto di talune disposizioni sul contenuto della programmazione, l'assenza di una regolamentazione specifica per i mezzi d'informazione, la mancanza di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle licenze e la genericità delle norme che può favorire un'applicazione e un'osservanza arbitrarie;

BR.

considerando che nella sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media, il Parlamento sottolinea che la legge ungherese sui media dovrebbe essere urgentemente sospesa e sottoposta a revisione sulla base delle osservazioni e delle proposte della Commissione, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, e invita la Commissione a continuare l'attenta sorveglianza e valutazione della conformità della legge ungherese sui media quale modificata con la legislazione europea, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali;

BS.

considerando che il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha sottolineato la necessità di modificare la normativa per porre fine alle violazioni della libertà dei mezzi d'informazione, come le prescrizioni relative alle informazioni e alla copertura che devono essere offerte da tutti i fornitori di servizi d'informazione, l'imposizione di sanzioni ai mezzi d'informazione, le restrizioni preventive della libertà di stampa sotto forma di requisiti di registrazione e di eccezioni alla protezione delle fonti dei giornalisti; considerando inoltre che, per quanto riguarda l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi d'informazione, ha espresso la necessità di affrontare problemi come l'indebolimento delle garanzie costituzionali del pluralismo, la mancanza d'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, l'assenza di garanzie per l'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione e l'assenza di un efficace ricorso interno per gli operatori dei mezzi d'informazione soggetti alle decisioni del Consiglio dei mezzi d'informazione;

BT.

considerando che la Commissione ha espresso preoccupazioni quanto alla conformità della normativa ungherese sui mezzi d'informazione con la direttiva sui servizi di media audiovisivi e con l'acquis comunitario in generale, segnatamente in relazione all'obbligo per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi di offrire una copertura equilibrata, e ha inoltre sollevato dubbi sulla conformità della legge con il principio di proporzionalità e il rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione sancito dall'articolo 11 della Carta, con il principio del paese d'origine e i requisiti di registrazione; considerando inoltre che, nel marzo 2011, in seguito alle negoziazioni con la Commissione, il parlamento ungherese ha modificato la legge, al fine di affrontare i problemi sollevati dalla Commissione;

BU.

considerando che l'OSCE ha espresso serie riserve sull'ambito materiale e territoriale della normativa ungherese, sulla composizione politica omogenea dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, sulle sanzioni sproporzionate comminate, sulla mancanza di una procedura automatica per la sospensione delle sanzioni in caso di ricorso giudiziario contro una decisione dell'Autorità per i mezzi d'informazione, sulla violazione del principio di riservatezza delle fonti giornalistiche e sulla protezione dei valori familiari;

BV.

considerando che le raccomandazioni dell'OCSE (7) comprendevano l'eliminazione dei requisiti giuridici concernenti una copertura equilibrata e di altre prescrizioni relative al contenuto della normativa, la garanzia dell'indipendenza editoriale, la garanzia che si applichino norme diverse alle diverse forme di mezzi d'informazione (stampa, radiodiffusione e Internet), l'eliminazione dei requisiti di registrazione ritenuti eccessivi, la garanzia dell'indipendenza e della competenza dell'organismo di regolamentazione, la garanzia dell'obiettività e della pluralità nella procedura di nomina degli organismi che disciplinano il settore dei mezzi d'informazione, l'astensione dall'assoggettare la stampa alla competenza dell'organismo di regolamentazione, nonché un'efficace promozione dell'autoregolamentazione;

BW.

considerando che, nonostante il fatto che le leggi siano state modificate nel 2011 a seguito di negoziazioni con la Commissione e nel maggio 2012 successivamente alla decisione della Corte costituzionale del dicembre 2011, che ha rigettato come incostituzionali diverse disposizioni sulla regolamentazione dei contenuti della carta stampata, la protezione delle fonti dei giornalisti, l'obbligo della fornitura di dati e la funzione del commissionario responsabile dei mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni, il rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media ha deplorato che diverse modifiche siano state introdotte e adottate con breve preavviso senza consultare le parti interessate e che gli elementi fondamentali della normativa non siano stati migliorati, in particolare la nomina del presidente e dei membri dell'Autorità per i mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, il loro potere sul contenuto dei mezzi radiotelevisivi, l'imposizione di ammende elevate e l'assenza di garanzie per l'indipendenza finanziaria ed editoriale delle emittenti radiotelevisive pubbliche;

BX.

considerando che, pur valutando positivamente le modifiche alla normativa sui mezzi d'informazione adottate nel marzo 2011, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha sottolineato la necessità di affrontare i problemi che ancora sussistono concernenti la regolamentazione del contenuto dei mezzi d'informazione, l'insufficienza delle garanzie per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità per i mezzi d'informazione, le ammende e altre sanzioni amministrative eccessive, l'applicabilità della normativa sui mezzi d'informazione a tutti i tipi di media, ivi compresa la stampa e Internet, i requisiti di registrazione e l'assenza di una sufficiente protezione delle fonti giornalistiche;

BY.

considerando che in un'analisi degli esperti del Consiglio d'Europa (8) (che ha valutato la conformità della proposta di modifica della legge sui media del 2012 con i testi normativi del Consiglio d'Europa nell'ambito dei mezzi d'informazione e della libertà di espressione) si raccomanda di rivedere attentamente, chiarire o in alcuni casi eliminare disposizioni specifiche concernenti la registrazione e la trasparenza, la regolamentazione del contenuto, gli obblighi di copertura delle informazioni, la protezione delle fonti, i mezzi d'informazione del servizio pubblico e gli organismi di regolamentazione;

BZ.

considerando che, a seguito del dialogo condotto con l'UE e il Segretario generale del Consiglio d'Europa attraverso uno scambio di lettere e riunioni di esperti, nel febbraio 2013 sono state presentate nuove modifiche giuridiche intese a rafforzare e garantire l'indipendenza degli organismi di regolamentazione dei media, in particolare per quanto riguarda le norme relative alle condizioni per la nomina e l'elezione del presidente dell'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e del Consiglio dei mezzi d'informazione concernenti, rispettivamente, la procedura di nomina, la persona che effettua la nomina e la ripetizione del mandato;

CA.

considerando che le autorità ungheresi hanno dichiarato la loro intenzione di riesaminare le norme relative alle limitazioni alla propaganda politica durante le campagne elettorali; che il governo ungherese è impegnato in consultazioni con la Commissione sulla questione della propaganda politica; considerando tuttavia che la Quarta modifica impone un ampio e potenzialmente vago divieto di espressione che viola la dignità dei gruppi, inclusa la nazione ungherese, che potrebbe essere usato per interferire in modo arbitrario con la libertà di espressione e avere un effetto inibitore su giornalisti, artisti e altre categorie;

CB.

considerando che l'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e il Consiglio dei mezzi d'informazione non hanno valutato gli effetti della normativa sulla qualità del giornalismo, i livelli di libertà editoriale e la qualità delle condizioni di lavoro dei giornalisti;

Rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze

CC.

considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze è esplicitamente riconosciuto tra i valori enunciati all'articolo 2 del TUE e che l'Unione si impegna a promuovere questi valori e a combattere l'esclusione sociale, il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione;

CD.

considerando che la non discriminazione rappresenta uno dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

CE.

considerando che la responsabilità degli Stati membri di assicurare che tutti i diritti fondamentali siano rispettati, indipendentemente dall'etnia o dal credo, riguarda tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e le autorità preposte all'applicazione della legge e implica inoltre la promozione attiva della tolleranza e la ferma condanna di fenomeni come la violenza razziale, i discorsi incitanti all'odio antisemita e anti rom, in particolare se espresso in consessi ufficiali o pubblici, incluso il parlamento ungherese;

CF.

considerando che l'assenza di reazione da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge nei casi di reati a sfondo razziale (9) ha generato sfiducia nei confronti delle forze di polizia;

CG.

considerando che è opportuno rammentare che il parlamento ungherese ha adottato disposizioni legislative in ambito civile e penale per combattere l'istigazione al razzismo e i discorsi incitanti all'odio;

CH.

considerando che, anche se l'intolleranza nei confronti dei membri delle comunità rom ed ebraica non è un problema che riguarda unicamente l'Ungheria, e che altri Stati membri si trovano ad affrontare lo stesso problema, i recenti avvenimenti hanno suscitato preoccupazioni in merito a un'intensificazione dei discorsi anti-rom e antisemita in Ungheria;

CI.

considerando che l'adozione della legislazione retroattiva in ambito fiscale e previdenziale ha determinato un notevole aumento dell'insicurezza sociale e della povertà, che non solo suscita grande incertezza tra la popolazione ma comporta anche una violazione del diritto di proprietà privata e mette a rischio le libertà civili fondamentali;

Libertà di religione o credo e riconoscimento delle chiese

CJ.

considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancita dall'articolo 9 della CEDU e dall'articolo 10 della Carta costituisce uno dei pilastri di una società democratica e che il ruolo dello Stato, a tale riguardo, dovrebbe essere quello di garantire, in maniera neutrale e imparziale, il diritto di praticare religioni, confessioni e credi diversi;

CK.

considerando che la legge sulle chiese ha stabilito un nuovo regime giuridico per la regolamentazione delle associazioni religiose e delle chiese in Ungheria, imponendo una serie di obblighi per il riconoscimento delle chiese e subordinando tale riconoscimento alla preventiva approvazione di una maggioranza di due terzi del parlamento;

CL.

considerando che la Commissione di Venezia (10) ha ritenuto che l'obbligo previsto dalla legge sulle chiese di ottenere il riconoscimento del parlamento come condizione per l'istituzione di una chiesa costituisca una limitazione della libertà di culto;

CM.

considerando che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni retroattive della legge sulle chiese, oltre 300 chiese registrate hanno perso il loro statuto giuridico di chiesa;

CN.

considerando che, su richiesta di diverse comunità religiose e del commissario ungherese per i diritti fondamentali, la Corte costituzionale ha esaminato la costituzionalità delle disposizioni della legge sulle chiese e, nella sua decisione 6/2013 del 26 febbraio 2013, ha dichiarato che alcune di queste sono incostituzionali, annullandole con effetto retroattivo;

CO.

considerando che in tale decisione la Corte costituzionale, pur non mettendo in discussione il diritto del parlamento di definire i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una chiesa, ritiene che il riconoscimento dello statuto di chiesa mediante una votazione parlamentare potrebbe dare luogo a decisioni politicamente faziose, e che la Corte costituzionale ha dichiarato che la legge non prevede l'obbligo di presentare una motivazione dettagliata nel caso di una decisione di rifiuto dello statuto di chiesa, che non sono state precisate scadenze per le azioni del parlamento e che la legge non garantisce la possibilità di presentare un ricorso efficace nei casi di rifiuto o di assenza di una decisione;

CP.

considerando che la Quarta modifica della Legge fondamentale, adottata due settimane dopo la decisione della Corte costituzionale, ha modificato l'articolo VII della Legge fondamentale e ha riconosciuto come potere costituzionale la facoltà del parlamento di approvare leggi cardinali per riconoscere determinate associazioni che svolgono attività religiose come le chiese, invalidando in tal modo la decisione della Corte costituzionale;

II-     Valutazione

La Legge fondamentale ungherese e la sua applicazione

1.

rammenta che il rispetto della legalità — ivi compreso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle leggi, anche in sede di adozione di una Legge fondamentale — e di un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione, costituiscono elementi fondamentali dei concetti di democrazia e di Stato di diritto quali sanciti dall'articolo 2 del TUE, il quale prevede che «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini», e quali proclamati nei preamboli sia del trattato sull'Unione europea che della Carta; si rammarica che, in fatto di protezione dei valori fondamentali europei, in passato le istituzioni dell'UE non siano sempre riuscite a essere all'altezza dei propri requisiti; afferma quindi che spetta in particolare alle istituzioni dell'UE assumere fermamente posizione per la salvaguardia dei valori fondamentali europei figuranti all'articolo 2 del TUE, sia a livello dell'Unione che negli Stati membri;

2.

ribadisce fermamente che, benché l'elaborazione e l'adozione di una nuova costituzione rientrino nell'ambito delle competenze degli Stati membri, questi ultimi e l'Unione hanno la responsabilità di assicurare che le procedure costituzionali e i contenuti delle costituzioni siano conformi agli impegni assunti da ciascuno Stato membro nel quadro dei trattati di adesione all'Unione europea, ovvero ai valori comuni dell'Unione, della Carta e della CEDU;

3.

deplora che il processo di elaborazione e di adozione della Legge fondamentale ungherese sia stato caratterizzato da una mancanza di trasparenza, apertura, inclusività e, in ultima analisi, della base consensuale che ci si poteva attendere da un processo costituente democratico e moderno, il che ha indebolito la legittimità della stessa Legge fondamentale;

4.

prende atto della summenzionata decisione della Corte costituzionale del 28 dicembre 2012, nella quale si dichiara che il parlamento ungherese ha oltrepassato i limiti del suo potere legislativo emanando una serie di norme permanenti e generali nelle disposizioni transitorie della Legge fondamentale e che, fra l'altro, «è compito e responsabilità del potere costituente chiarire la situazione dopo l'annullamento parziale. Il parlamento deve definire una situazione giuridica chiara e ineccepibile», aggiungendo che ciò non implica l'inserimento automatico delle disposizioni annullate all'interno della Legge fondamentale senza alcuna distinzione, in quanto il parlamento «è tenuto a riesaminare gli aspetti normativi delle disposizioni non transitorie annullate e a decidere in merito a quali richiedano una nuova regolamentazione, e a quale livello delle fonti di diritto. È altresì compito del parlamento selezionare le disposizioni — che richiedono una nuova regolamentazione — da inserire nella Legge fondamentale e quelle che richiedono una regolamentazione mediante un atto del parlamento»;

5.

critica fermamente le disposizioni della quarta modifica della Legge fondamentale, che pregiudicano la supremazia della Legge stessa reintroducendo nel testo una serie di norme che la Corte costituzionale aveva precedentemente dichiarato incostituzionali, ossia incompatibili, per motivi procedurali o sostanziali, con la Legge fondamentale;

6.

rammenta che, nella summenzionata decisione del 28 dicembre 2012, la Corte costituzionale ha emesso una chiara sentenza sulle norme di costituzionalità dichiarando che «negli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto, le costituzioni presentano norme e requisiti sostanziali e procedurali costanti. I requisiti costituzionali sostanziali e procedurali della Legge fondamentale non devono essere di livello inferiore a quelli della precedente costituzione (legge). I requisiti di uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto sono criteri che vengono costantemente attuati nel presente e rappresentano un programma per il futuro. Uno Stato costituzionale fondato sullo Stato di diritto è un sistema di valori, principi e garanzie costanti»; ritiene che tale dichiarazione, chiara e dignitosa, sia applicabile all'Unione europea e a tutti i suoi Stati membri;

7.

ricorda che i valori comuni della democrazia e dello Stato di diritto dell'Unione richiedono un sistema di democrazia rappresentativa solido, basato su elezioni libere e rispettoso dei diritti dell'opposizione e che, conformemente all'articolo 3 del protocollo 1 della CEDU, le elezioni dovrebbero garantire «la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»;

8.

ritiene che, sebbene il ricorso a leggi adottate con una maggioranza di due terzi sia comune in altri Stati membri e abbia costituito una caratteristica dell'assetto costituzionale e giuridico ungherese sin dal 1989, l'ampio ricorso alle leggi cardinali per stabilire norme molto specifiche e dettagliate pregiudica i principi della democrazia e dello Stato di diritto, in quanto ha permesso all'attuale governo, che gode del sostegno di una maggioranza qualificata, di fissare in modo definitivo alcune scelte politiche, rendendo in tal modo più difficile rispondere ai cambiamenti sociali per qualsiasi futuro governo che disponga soltanto di una maggioranza semplice in parlamento e riducendo così, potenzialmente, l'importanza di nuove elezioni; ritiene che questa consuetudine debba essere riesaminata, affinché i governi e le maggioranze parlamentari futuri possano legiferare in modo pieno ed effettivo;

9.

ritiene che il ricorso alla procedura dei progetti di legge a iniziativa personale per applicare la costituzione (mediante leggi cardinali) non costituisca una procedura legislativa trasparente, responsabile e democratica, poiché non prevede garanzie di una consultazione e un dibattito significativi in seno alla società e potrebbe essere in contrasto con la stessa Legge fondamentale, che obbliga il governo (e non i singoli deputati) a presentare al parlamento i progetti di legge necessari per l'applicazione della Legge fondamentale;

10.

prende atto del parere della commissione di Venezia (N. CDL-AD(2011)016), la quale «accoglie con favore il fatto che la nuova costituzione introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali»; prende atto, altresì, del parere della Commissione di Venezia (N. CDL-AD(2012)001) secondo cui l'adozione di numerosi testi di legge in un arco temporale molto limitato potrebbe spiegare il motivo per cui alcune delle nuove disposizioni non sono conformi alle norme europee; prende atto, infine, del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013)012), in cui si afferma che «la quarta modifica stessa introduce o perpetua carenze nell'ordinamento costituzionale ungherese»;

11.

si compiace che la Legge fondamentale ungherese ribadisca e riprenda gli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che l'Ungheria, come quarto paese dell'UE, riconosca, all'articolo H, la lingua dei segni ungherese (HSL) quale lingua a pieno titolo e la protegga come parte della cultura ungherese;

12.

plaude al fatto che, all'articolo XV, la Legge fondamentale dell'Ungheria proibisce in particolare la discriminazione fondata sulla razza, il colore della pelle, il genere, la disabilità, la lingua, la religione, le idee politiche o di altra natura, le origini nazionali o sociali, il patrimonio, la nascita o altre circostanze e dispone che l'Ungheria adotti misure specifiche per la protezione dei minori, delle donne, degli anziani e delle persone con disabilità, in conformità degli articoli da 20 a 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Sistema democratico di equilibrio dei poteri

13.

ricorda che la democrazia e lo Stato di diritto implicano una separazione dei poteri tra istituzioni indipendenti sulla base di un efficiente sistema di pesi e contrappesi e di un efficace controllo della conformità della legislazione con la Costituzione;

14.

rammenta che la maggioranza costituzionale ha aumentato il numero di giudici costituzionali da 11 a 15 e ha abolito l'obbligo di raggiungere un accordo con l'opposizione in relazione all'elezione dei giudici costituzionali; esprime preoccupazione in merito al fatto che, a seguito di tali misure, otto degli attuali quindici giudici costituzionali sono stati eletti esclusivamente da una maggioranza di due terzi (con una sola eccezione), tra cui due nuovi membri che sono stati nominati direttamente dalla loro carica di membri del parlamento;

15.

plaude all'introduzione della possibilità di presentare due nuovi tipi di ricorso costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale e comprende che un sistema democratico fondato sullo Stato di diritto non necessiti in termini assoluti di una corte costituzionale per operare in modo appropriato; rammenta tuttavia il parere N. CDL-AD (2011)016 della Commissione di Venezia, nel quale si afferma che, negli Stati che hanno optato per una corte costituzionale, questa deve avere la facoltà di verificare la conformità di tutte le leggi ai diritti umani garantiti dalla costituzione; ritiene, pertanto, che la limitazione della competenza costituzionale relativa alle leggi in materia di bilancio statale e di tassazione indebolisca le garanzie istituzionali e procedurali per la tutela di una serie di diritti costituzionali e per il controllo dei poteri del parlamento e del governo in materia di bilancio;

16.

rammenta che, come dichiarato dalla Corte costituzionale nella sua decisione n. 45/2012, «la legalità costituzionale non prevede soltanto requisiti procedurali, formali e di validità del diritto pubblico, ma anche requisiti sostanziali […]. Se del caso, la Corte costituzionale può persino esaminare la libera attuazione e la costituzionalizzazione dei requisiti sostanziali, delle garanzie e dei valori degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto»;

17.

osserva che, alla luce delle modifiche sistematiche della Legge fondamentale in base alla volontà politica, la Corte costituzionale non può più svolgere il suo ruolo di organo supremo di protezione costituzionale, in particolare perché la quarta modifica proibisce esplicitamente alla Corte di esaminare le modifiche costituzionali che contrastano con altre norme e principi costituzionali;

18.

tenendo conto del diritto di un parlamento democraticamente eletto di adottare una legislazione che sia in linea con i diritti fondamentali, con il rispetto delle minoranze politiche e con una procedura democraticamente adeguata e trasparente, e del dovere dei tribunali, sia ordinari che costituzionali, di salvaguardare la compatibilità delle leggi con la costituzione, sottolinea l'importanza del principio della separazione dei poteri e del corretto funzionamento del sistema di equilibri istituzionali; è preoccupato, a tale proposito, per il trasferimento di poteri in ambito costituzionale a vantaggio del parlamento e a discapito della Corte costituzionale, il quale mette seriamente a repentaglio il principio della separazione dei poteri e il corretto funzionamento del sistema di pesi e contrappesi, che rappresentano corollari fondamentali dello Stato di diritto; accoglie con favore, al riguardo, la dichiarazione congiunta rilasciata il 16 maggio 2013 dai presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena, Péter Paczolay e Augustin Zegrean, nella quale si sottolinea la responsabilità particolare delle corti costituzionali nei paesi governati da una maggioranza di due terzi;

19.

esprime inoltre viva preoccupazione per le disposizioni della quarta modifica che abrogano 20 anni di giurisprudenza costituzionale, i quali racchiudevano un intero sistema di principi fondanti e obblighi costituzionali, compresa l'eventuale giurisprudenza inerente all'applicazione del diritto dell'Unione e della legislazione europea in materia di diritti umani; prende atto che la Corte si è già avvalsa delle sue precedenti decisioni come fonte di interpretazione; è preoccupato, tuttavia, per il fatto che altre corti potrebbero non essere in grado di fondare le proprie decisioni sulla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale;

20.

è inoltre preoccupato per la conformità con il diritto dell'Unione della disposizione contenuta nella quarta modifica che autorizza il governo ungherese a imporre una tassa speciale per applicare le sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento, quando il bilancio statale non dispone di risorse sufficienti e il debito pubblico supera il 50 % del prodotto interno lordo; prende atto del dialogo in corso fra il governo ungherese e la Commissione europea al riguardo;

21.

critica la procedura accelerata di emanazione di leggi importanti, in quanto essa pregiudica il diritto dei partiti dell'opposizione di partecipare in maniera effettiva al processo legislativo, limitando il loro controllo sull'azione della maggioranza e del governo, e in definitiva, incidendo negativamente sul sistema di equilibri istituzionali;

22.

esprime preoccupazioni in merito a diverse disposizioni della legge LXXII del 2013 .sull'introduzione di nuove norme e regolamentazioni in materia di vigilanza degli organi di sicurezza nazionale, in quanto esse potrebbero avere incidenza negativa sulla separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;

23.

ricorda che l'indipendenza delle autorità incaricate della protezione dei dati è garantita dall'articolo 16 del TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

24.

sottolinea che la tutela contro la cessazione anticipata del mandato costituisce un elemento essenziale del requisito di indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati conformemente al diritto dell'UE;

25.

segnala che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Ungheria concernente la legittimità della cessazione del mandato dell'ex commissario per la protezione dei dati, il cui caso è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea, in ordine al livello di indipendenza di tale organo;

26.

deplora che le summenzionate modifiche costituzionali abbiano determinato un evidente indebolimento del sistema di equilibri istituzionali richiesto dallo Stato di diritto e dal principio democratico della separazione dei poteri;

Indipendenza del sistema giudiziario

27.

ricorda che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri derivante dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

28.

ricorda che la Corte costituzionale, nella summenzionata decisione 33/2012, ha qualificato l'indipendenza della magistratura e dei giudici come una conquista della costituzione storica ungherese, quando ha dichiarato che il principio di indipendenza della magistratura, con tutti i suoi elementi, è un successo inequivocabile, stabilendo pertanto che l'indipendenza della magistratura, con il conseguente principio di inamovibilità, non è solo una disposizione normativa della Legge fondamentale, ma anche una conquista della costituzione storica e rappresenta quindi un principio di interpretazione obbligatorio universale, basato sulle disposizioni della Legge fondamentale, che va applicato anche in corso di esame di altri potenziali contenuti della Legge fondamentale (11);

29.

sottolinea che l'effettiva tutela dell'indipendenza della magistratura costituisce la base della democrazia in Europa ed è un requisito indispensabile per consolidare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri e pertanto un'agevole cooperazione transfrontaliera in uno spazio comune di giustizia, in base al principio del reciproco riconoscimento quale sancito dagli articoli 81 (materia civile) e 82 (materia penale) del TFUE;

30.

deplora che le numerose misure adottate, così come alcune riforme in corso, non forniscano sufficienti garanzie di tutela costituzionale circa l'indipendenza della magistratura e l'indipendenza della Corte costituzionale dell'Ungheria;

31.

ritiene che la cessazione anticipata del mandato del presidente della Corte suprema violi la garanzia della sicurezza degli incarichi, che costituisce un elemento chiave dell'indipendenza della magistratura;

32.

accoglie favorevolmente la summenzionata decisione 33/2012 della Corte costituzionale, che dichiara incostituzionale la cessazione obbligatoria del servizio per i giudici all'età di 62 anni, nonché la summenzionata decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012, la quale dichiara che l'abbassamento radicale dell'età pensionabile dei giudici in Ungheria costituisce una discriminazione ingiustificata fondata sull'età ed è quindi in contrasto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio;

33.

saluta con favore le modifiche della legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali ungheresi e della legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria, adottate dal parlamento ungherese il 2 luglio 2012, che rispondono a molte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 16 febbraio 2012 e dalla Commissione di Venezia nel suo parere;

34.

si rammarica, tuttavia, che non tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia siano state messe in atto, in particolare per quanto riguarda la necessità di limitare i poteri discrezionali del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale nel contesto del trasferimento di casi, il che potrebbe incidere sul diritto a un giusto processo e a un giudice legittimo; prende atto dell'espressione d'intento del governo ungherese di rivedere il sistema di trasferimento dei casi; ritiene che debbano essere attuate le raccomandazioni della Commissione di Venezia al riguardo;

35.

si compiace dell'adozione della legge XX del 2013 sulle modifiche legislative in materia di limite massimo di età applicabile a talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario, che fissa l'età pensionabile dei giudici a 65 anni al termine di un periodo transitorio di 10 anni e prevede il ripristino dei giudici illegittimamente rimossi dalle loro funzioni;

36.

deplora tuttavia che, per quanto riguarda i presidenti dei tribunali, la legge XX del 2013 prevede la reintegrazione nelle cariche esecutive originarie solo se queste posizioni giudiziarie sono ancora vacanti, con la conseguenza che soltanto per pochi giudici illegittimamente rimossi vi è la garanzia che siano reintegrati esattamente nel medesimo incarico, con i medesimi compiti e le stesse responsabilità che detenevano prima della loro rimozione;

37.

valuta positivamente la proposta della Commissione relativa a un quadro di valutazione permanente sulla giustizia in tutti i 27 Stati membri dell'UE, come proposto dal Vicepresidente Reding, che dimostra come la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura rappresenti una preoccupazione generale dell'UE; sottolinea che in taluni Stati membri potrebbero emergere gravi preoccupazioni in ordine a questi temi; chiede che, come già richiesto, il quadro di valutazione sulla giustizia sia ampliato al fine di includervi la giustizia penale, i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia;

38.

riconosce la professionalità e la dedizione della comunità giudiziaria ungherese e il suo impegno per lo Stato di diritto e ricorda che, sin dall'inizio del processo democratico in Ungheria, la Corte costituzionale è stata riconosciuta come organo costituzionale eminente in tutta Europa e nel mondo;

La riforma elettorale

39.

ricorda che la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali, l'adozione della legge sull'elezione dei membri del parlamento ungherese e la legge sulla procedura elettorale modificano in maniera rilevante il quadro giuridico e istituzionale per le prossime elezioni che si terranno nel 2014, e lamenta pertanto che tali leggi siano state adottate unilateralmente dai partiti al governo, senza aver condotto un'ampia consultazione con l'opposizione;

40.

teme che, nell'odierno contesto politico, le attuali disposizioni sulla procedura di nomina dei membri della commissione elettorale nazionale non garantiscano adeguatamente una rappresentanza equilibrata in seno a tale commissione, né la sua indipendenza;

41.

si compiace che le autorità ungheresi abbiano richiesto il parere della Commissione di Venezia sulla legge relativa all'elezione dei membri del parlamento ungherese il 20 gennaio 2012; ritiene tuttavia necessaria un'analisi globale al fine di valutare il panorama elettorale, che ha subito cambiamenti sostanziali;

42.

si compiace che la legge XXXVI del 2013 sulla procedura elettorale in Ungheria, in particolare all'articolo 42, stabilisca che, su richiesta, le persone con disabilità potranno avvalersi di indicazioni in braille, di informazioni pertinenti redatte in formulari di facile lettura, di schede elettorali in braille ai seggi e del pieno accesso a questi ultimi e che una particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze delle persone su sedia a rotelle; che inoltre, ai sensi dell'articolo 50 della summenzionata legge, gli elettori con disabilità possono chiedere di essere registrati presso un seggio diverso e più accessibile per poter esprimere il proprio voto in una determinata circoscrizione, conformemente all'obbligo di garantire almeno un seggio pienamente accessibile in ogni circoscrizione, quale sancito dall'articolo 81;

Pluralismo dei media

43.

riconosce gli sforzi delle autorità ungheresi che hanno condotto a modifiche legislative volte ad affrontare una serie di carenze evidenziate, al fine di migliorare la legislazione sui media e di portarla in linea con le norme dell'UE e del Consiglio d'Europa;

44.

apprezza il dialogo costruttivo in corso con attori internazionali e sottolinea che la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e il governo ungherese ha prodotto risultati tangibili, come risulta dalla legge XXXIII del 2013, che affronta alcuni dei problemi precedentemente evidenziati nelle valutazioni giuridiche della legislazione sui media, in particolare in relazione alle procedure di nomina e di elezione dei presidenti dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione e del consiglio dei mezzi d'informazione; ricorda, tuttavia, che sussistono tuttora preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza dell'autorità responsabile dei mezzi d'informazione;

45.

esprime preoccupazione per gli effetti della disposizione contenuta nella quarta modifica che vieta i messaggi pubblicitari di natura politica nei mezzi d'informazione commerciali, dato che, nonostante l'obiettivo dichiarato di tale disposizione sia quello di ridurre i costi delle campagne politiche e di creare pari opportunità per i partiti, essa compromette l'imparzialità delle informazioni; prende atto del fatto che il governo ungherese è in fase di consultazione con la Commissione europea in merito alle norme in materia di messaggi pubblicitari di natura politica; prende atto dell'esistenza di restrizioni anche in altri paesi europei; prende atto del parere della Commissione di Venezia sulla quarta modifica della Legge fondamentale ungherese (N. CDL-AD(2013) 012), secondo cui le limitazioni ai messaggi pubblicitari di natura politica devono essere considerate nel contesto giuridico del particolare Stato membro e il divieto di qualsiasi tipo di pubblicità politica nei mezzi d'informazione commerciali, che in Ungheria hanno una diffusione più ampia rispetto ai media del servizio pubblico, priverà l'opposizione di una possibilità importante di dar voce alle proprie opinioni con efficacia e così controbilanciare la posizione dominante del governo nella copertura mediatica;

46.

ribadisce il suo invito, rivolto alle autorità ungheresi, ad agire al fine di effettuare o commissionare valutazioni periodiche proattive dell'impatto della legislazione sull'ambiente dei media (abbassamento della qualità del giornalismo, casi di auto-censura, limitazione della libertà editoriale e peggioramento della qualità delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul lavoro dei giornalisti);

47.

deplora il fatto che la creazione dell'agenzia di stampa ungherese di proprietà statale (MTI) quale fornitore unico di notizie per le emittenti di servizio pubblico — mentre tutte le principali emittenti private sono tenute a disporre di un proprio servizio stampa — abbia portato a una situazione di virtuale monopolio della stessa sul mercato, dal momento che la maggior parte delle sue notizie è disponibile a titolo gratuito; ricorda la raccomandazione del Consiglio d'Europa riguardante l'eliminazione dell'obbligo per le emittenti pubbliche di ricorrere all'agenzia di stampa nazionale in quanto rappresenta un'irragionevole e ingiusta restrizione della pluralità delle fonti di notizie;

48.

rileva la necessità che l'autorità nazionale garante della concorrenza effettui valutazioni periodiche dei contesti e dei mercati mediatici, mettendo in evidenza i potenziali rischi per il pluralismo;

49.

pone l'accento sul fatto che le misure atte a regolamentare l'accesso dei canali mediatici al mercato mediante procedure di concessione di licenze e autorizzazioni a trasmettere, norme in materia di tutela della sicurezza dello Stato, nazionale o militare e dell'ordine pubblico nonché norme in materia di moralità pubblica non dovrebbero essere utilizzate abusivamente al fine di assoggettare i mezzi di informazione a controlli o censure di natura politica o di parte, e sottolinea la necessità di garantire un giusto equilibrio in tal senso;

50.

è preoccupato per l'assoggettamento del servizio pubblico di radiodiffusione a un sistema istituzionale estremamente centralizzato che adotta le reali decisioni operative senza controllo pubblico; pone l'accento sul fatto che le pratiche di appalto tendenziose e opache nonché le informazioni di parte diramate dal servizio pubblico di radiodiffusione che raggiungono un vasto pubblico distorcono il mercato dei media; sottolinea che, in linea con il protocollo n. 29 del trattato di Lisbona sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, tale sistema è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzo di comunicazione;

51.

rammenta la necessità di regolamentare i contenuti in maniera chiara, al fine di consentire ai cittadini e alle società di comunicazione di prevedere in quali casi si configuri un'infrazione delle norme e di determinare le conseguenze giuridiche di eventuali violazioni; osserva con preoccupazione che, nonostante tale regolamentazione dettagliata dei contenuti, l'Autorità ungherese per i mezzi di informazione non ha ancora sanzionato in alcun modo le recenti prese di posizione pubbliche anti-rom, e chiede un'applicazione equilibrata della legge;

Diritti degli appartenenti a minoranze

52.

rileva che il parlamento ungherese ha introdotto disposizioni legislative in ambito penale e civile per combattere l'istigazione al razzismo e l'incitamento all'odio; è del parere che le misure legislative rappresentino un importante punto di partenza per raggiungere l'obiettivo di creare una società libera da intolleranze e discriminazioni in tutta l'Europa, dal momento che le misure concrete non possono che poggiare su una solida legislazione; precisa tuttavia che la legislazione deve essere applicata in maniera attiva;

53.

sottolinea il fatto che le autorità di tutti gli Stati membri hanno l'obbligo positivo di adoperarsi per evitare la violazione dei diritti degli appartenenti a minoranze, che non possono rimanere neutrali, e che sono tenute a intraprendere le necessarie azioni legali, educative e politiche se confrontate a violazioni in tal senso; prende atto della modifica del 2011 al Codice penale ungherese tesa a prevenire, attraverso la minaccia della reclusione fino a tre anni per i «comportamenti provocatori antisociali» volti a impaurire un membro di una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa, le campagne condotte da gruppi di estremisti per intimidire le comunità rom; riconosce il ruolo svolto dal governo ungherese in relazione al lancio del Quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom durante la sua presidenza dell'UE nel 2011;

54.

prende atto con preoccupazione delle ripetute modifiche dell'ordinamento giuridico atte a limitare i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), ad esempio attraverso il tentativo di escludere le coppie omosessuali e la loro prole (ma anche varie altre configurazioni familiari) dalla definizione di «famiglia» di cui alla Legge fondamentale; sottolinea che si tratta di provvedimenti contrari alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che alimentano un clima di intolleranza nei confronti delle persone LGBT;

55.

accoglie favorevolmente l'inserimento nella Costituzione ungherese, mediante la Quarta modifica, di disposizioni in base alle quali non solo l'Ungheria è tenuta ad adoperarsi per garantire a tutti un alloggio e un accesso ai servizi pubblici dignitosi, ma anche le amministrazioni statali e locali hanno l'obbligo di contribuire a creare le condizioni per garantire condizioni abitative dignitose impegnandosi per offrire un alloggio a tutti i senzatetto; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza pubbliche e i valori culturali, un atto legislativo del parlamento o un'ordinanza locale possano dichiarare illegale la permanenza in un'area pubblica considerata come fissa dimora, in relazione a una determinata parte dell'area pubblica stessa, in quanto tale possibilità potrebbe portare ad assoggettare la condizione di senzatetto a disposizioni di natura penale; ricorda che la Corte costituzionale ungherese aveva ritenuto contrarie alla Costituzione le disposizioni analoghe contenute nella Legge sui reati minori in quanto lesive della dignità umana;

Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese

56.

osserva con preoccupazione che i cambiamenti introdotti nella Legge fondamentale dalla Quarta modifica attribuiscono al parlamento il potere di riconoscere, attraverso leggi cardinali e senza alcun obbligo costituzionale di giustificare un eventuale rifiuto, talune organizzazioni impegnate in attività religiose, come le Chiese; rileva che si tratta di disposizioni dalle potenziali conseguenze negative in relazione al dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le diverse religioni e convinzioni;

Conclusione

57.

ribadisce l'estrema importanza attribuita al principio dell'uguaglianza tra tutti gli Stati membri e rifiuta l'applicazione di due pesi e due misure in relazione al trattamento degli Stati membri stessi; pone l'accento sul fatto che situazioni o disposizioni e quadri giuridici analoghi dovrebbero essere valutati allo stesso modo; è del parere che il semplice fatto di modificare e adottare disposizioni legislative non possa essere considerato incompatibile con i valori dei trattati; invita la Commissione a identificare i casi di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e la Corte di giustizia europea a pronunciarsi su ognuno di essi;

58.

conclude, per i motivi sopraesposti, che la tendenza sistemica e generale a modificare più volte il quadro costituzionale e giuridico nell'arco di tempi molto brevi nonché il contenuto di tali modifiche sono incompatibili con i valori di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e si discostano dai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo trattato; ritiene che, se non opportunamente corretta in maniera tempestiva, la tendenza descritta si tradurrà in un evidente rischio di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

III-     Raccomandazioni

Preambolo

59.

ribadisce che la presente risoluzione non tratta solamente dell'Ungheria ma dell'Unione europea nel suo complesso in quanto unità indivisibile, nonché della ricostruzione e dello sviluppo democratici della stessa dopo la caduta dei totalitarismi del XX secolo; osserva che essa riguarda la famiglia europea, i suoi valori e le sue norme comuni, il suo carattere inclusivo e la sua capacità di impegnarsi nel dialogo, la necessità di attuare i trattati cui tutti gli Stati membri hanno aderito volontariamente nonché l'aiuto e la fiducia reciproci di cui l'Unione, così come i suoi cittadini e Stati membri, ha bisogno per fare in modo che detti trattati non rimangano lettera morta e rappresentino piuttosto la base giuridica per un'Europa autentica, giusta e aperta, rispettosa dei diritti fondamentali;

60.

condivide l'idea di un'Unione che non sia solo una «unione di democrazie» ma anche una «Unione della democrazia» basata su società pluralistiche in cui prevalgono il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

61.

ribadisce che, se da un lato in tempi di crisi economica e sociale può essere facile cedere alla tentazione di ignorare i principi costituzionali, dall'altro la credibilità e la solidità delle istituzioni costituzionali svolgono un ruolo cruciale a sostegno delle politiche economiche, fiscali e sociali nonché della coesione sociale;

Appello a tutti gli Stati membri

62.

invita gli Stati membri ad adempiere senza indugio agli obblighi derivanti dal trattato in materia di rispetto, garanzia, protezione e promozione dei valori comuni dell'Unione, in quanto condizione indispensabile per il rispetto della democrazia e quindi dell'essenza stessa della cittadinanza dell'Unione, oltre che per l'instaurazione di una cultura della fiducia reciproca che consenta un'effettiva cooperazione transfrontaliera e la creazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

63.

ritiene che tutti gli Stati membri, così come tutte le istituzioni dell'Unione, abbiano il dovere morale e giuridico di difendere i valori europei sanciti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo di cui i singoli Stati membri sono firmatari e a cui l'UE aderirà presto;

64.

invita i parlamenti nazionali a rafforzare il loro ruolo di controllo del rispetto dei valori fondamentali e a denunciare i rischi di deterioramento di questi ultimi eventualmente emersi entro i confini dell'Unione europea, in modo da mantenere la credibilità dell'Unione nei confronti dei paesi terzi in quanto elemento a sua volta basato sulla serietà con cui l'Unione stessa e i suoi Stati membri adottano come fondamento i valori che hanno scelto;

65.

si aspetta che tutti gli Stati membri adottino le misure necessarie, in particolare in seno al Consiglio dell'Unione europea, per contribuire con lealtà alla promozione dei valori dell'Unione e collaborare con il Parlamento e la Commissione nel controllo della loro osservanza, in particolare nel quadro del «trilogo di cui all'articolo 2» citato al paragrafo 85;

Appello al Consiglio europeo

66.

ricorda al Consiglio europeo le sue responsabilità nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

67.

constata con delusione che il Consiglio europeo è l'unica istituzione politica dell'UE che è rimasta in silenzio, quando invece la Commissione, il Parlamento, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e persino l'amministrazione USA hanno espresso preoccupazione per la situazione in Ungheria;

68.

ritiene che il Consiglio europeo non possa rimanere inerte nel caso in cui uno degli Stati membri violi i diritti fondamentali o introduca modifiche in grado di influenzare negativamente lo Stato di diritto nel paese in questione e quindi nell'Unione europea nel suo insieme, in particolare qualora sia potenzialmente a rischio la fiducia reciproca nell'ordinamento giuridico e nella cooperazione giudiziaria;

69.

invita il Presidente del Consiglio europeo a informare il Parlamento circa la sua valutazione della situazione;

Raccomandazioni alla Commissione

70.

invita la Commissione, in quanto custode dei trattati nonché organo preposto a vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a:

informare il Parlamento in merito alla sua valutazione della Quarta modifica alla Legge fondamentale e al relativo impatto sulla cooperazione all'interno dell'UE;

essere determinata nel garantire il pieno rispetto dei valori e dei diritti fondamentali comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, dal momento che le loro violazioni minano le fondamenta stesse dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

avviare indagini obiettive e procedure di infrazione ogniqualvolta ritenga che uno Stato membro abbia omesso di adempiere a uno degli obblighi previsti dai trattati e, in particolare, violi i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

evitare in ogni caso l'applicazione di due pesi e due misure nel trattamento degli Stati membri accertandosi che, in situazioni analoghe, tutti gli Stati membri ricevano un trattamento simile nel pieno rispetto del principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;

non concentrarsi soltanto sulle specifiche violazioni del diritto dell'UE, cui è necessario porre rimedio in particolare mediante l'articolo 258 del TFUE, reagendo piuttosto nella maniera opportuna ai cambiamenti sistemici dell'ordinamento costituzionale e giuridico e delle prassi di uno Stato membro nel caso in cui molteplici e ricorrenti violazioni diano purtroppo adito a situazioni di incertezza del diritto e quindi di non conformità ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;

adottare un approccio più completo nei confronti dei potenziali rischi di grave violazione dei valori fondamentali in un dato Stato membro fin dalle prime fasi, impegnandosi altresì immediatamente in un dialogo politico strutturato con lo Stato membro in questione e le altre istituzioni dell'UE; detto dialogo politico strutturato dovrebbe essere coordinato al più alto livello politico della Commissione e avere un chiaro impatto sull'intero spettro dei negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato nei vari ambiti dell'UE;

creare, con priorità e urgenza esclusive non appena siano identificati rischi di violazioni dell'articolo 2 del TUE, una «Strategia d'allerta relativa all'articolo 2 del TUE», ovvero un meccanismo di controllo coordinato al più alto livello politico e pienamente tenuto in considerazione nelle varie politiche settoriali dell'UE, fino al ripristino della piena conformità all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'eliminazione di qualunque rischio di violazione dello stesso, come altresì previsto dall'ipotesi avanzata nella lettera in cui i ministri degli Affari esteri di quattro Stati membri segnalavano al Presidente della Commissione l'esigenza di sviluppare un nuovo e più efficace metodo per salvaguardare i valori fondamentali al fine di porre maggiormente l'accento sulla promozione di una cultura del rispetto dello Stato di diritto, di cui alle conclusioni del Consiglio sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 6 e 7 giugno 2013;

tenere riunioni a livello tecnico con i servizi dello Stato membro interessato, ma non a concludere negoziati in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 del TUE fino a che non sia assicurato il pieno rispetto di detto articolo;

applicare un approccio orizzontale che coinvolga tutti i servizi della Commissione interessati, al fine di garantire il rispetto dello Stato di diritto in tutti i campi, compreso il settore economico-sociale;

attuare e se necessario aggiornare la sua comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (COM(2003)0606) elaborando altresì una proposta dettagliata relativa a un meccanismo di controllo rapido e indipendente nonché a un sistema di allarme precoce;

controllare regolarmente il corretto funzionamento dello spazio europeo di giustizia intervenendo altresì quando l'indipendenza della magistratura sia a rischio in qualsiasi Stato membro, in modo da evitare un indebolimento della fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali in quanto eventualità che creerebbe inevitabilmente ostacoli alla corretta applicazione degli strumenti dell'UE sul riconoscimento reciproco e la cooperazione transfrontaliera;

assicurare che gli Stati membri garantiscano la corretta applicazione della Carta dei diritti fondamentali in relazione al pluralismo dei media e alla parità di accesso alle informazioni;

monitorare l'effettiva attuazione delle norme che garantiscono procedure eque e trasparenti per il finanziamento dei media e l'assegnazione della pubblicità e del patrocinio statali, in modo da garantire che esse non causino interferenze con la libertà di informazione e di espressione, il pluralismo o le linee editoriali adottate dai media;

adottare tempestivamente le opportune misure, che devono essere proporzionate e progressive, nel caso in cui sorgano preoccupazioni in relazione alla libertà di espressione, di informazione e dei media nonché al carattere pluralistico di questi ultimi nell'UE e negli Stati membri, sulla base di un'analisi dettagliata e accurata della situazione e dei problemi da risolvere, oltre che delle modalità migliori per affrontarli;

affrontare tali questioni nel quadro dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi al fine di migliorare la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione, presentando al più presto una revisione e una modifica di tale direttiva, con particolare riferimento ai suoi articoli 29 e 30;

portare avanti il dialogo con il governo ungherese sulla conformità al diritto dell'UE della nuova disposizione della Quarta modifica, che autorizza il governo ungherese a imporre uno speciale prelievo fiscale per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'UE che comportano obblighi di pagamento nel caso in cui il bilancio dello Stato non disponga di fondi sufficienti e il debito pubblico superi la metà del prodotto interno lordo, proponendo altresì adeguate misure volte a impedire il verificarsi di circostanze in grado di tradursi in violazioni del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del TUE;

71.

ricorda alla Commissione che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la prossima adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo confermano una nuova architettura del diritto dell'Unione europea che pone più che mai i diritti umani al centro della sua costruzione, conferendo così alla stessa Commissione, in quanto custode dei trattati, maggiori responsabilità in materia;

Raccomandazioni alle autorità ungheresi

72.

esorta le autorità ungheresi ad attuare il più rapidamente possibile tutte le misure che la Commissione, in quanto custode dei trattati, riterrà necessarie ai fini del pieno rispetto del diritto dell'UE, a conformarsi in toto alle decisioni della Corte costituzionale ungherese e a dare attuazione alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e di altri organismi internazionali per la tutela dei diritti fondamentali di seguito elencate, in tempi quanto più possibile brevi e in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, al fine di rispettare pienamente lo Stato di diritto e i suoi requisiti fondamentali in materia di assetto costituzionale, sistemi di controlli ed equilibri e indipendenza della magistratura nonché di solide garanzie per i diritti fondamentali, ivi inclusi la libertà di espressione, dei media e di religione o credo, la tutela delle minoranze, la lotta contro le discriminazioni e il diritto di proprietà;

Legge fondamentale

ripristinare completamente la supremazia della Legge fondamentale abrogando le disposizioni della stessa precedentemente dichiarate contrarie alla Costituzione dalla Corte costituzionale ungherese;

limitare il frequente ricorso alle leggi cardinali in modo da lasciare settori come la famiglia nonché le questioni sociali, fiscali e di bilancio alle leggi e alle maggioranze ordinarie;

dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e, in particolare, rivedere l'elenco dei settori che richiedono una maggioranza qualificata al fine di garantire la significatività delle future elezioni;

garantire un sistema parlamentare dinamico che rispetti anche le forze di opposizione accordando un tempo ragionevole per un reale dibattito tra la maggioranza e l'opposizione nonché per la partecipazione dell'opinione pubblica nell'ambito della procedura legislativa;

garantire la più ampia partecipazione possibile a tutti i partiti parlamentari al processo costituzionale, anche se la maggioranza speciale applicabile è detenuta dalla sola coalizione di governo;

Controlli ed equilibri

ripristinare pienamente le prerogative della Corte costituzionale in quanto organo supremo di tutela costituzionale e quindi il primato della Legge fondamentale, rimuovendo dal suo testo le limitazioni al potere della Corte costituzionale in materia di controllo della costituzionalità di tutte le modifiche della Legge fondamentale nonché l'abolizione di due decenni di giurisprudenza costituzionale; ripristinare il diritto della Corte costituzionale di riesaminare tutta la legislazione, senza eccezioni, al fine di controbilanciare le azioni legislative ed esecutive nonché garantire il pieno controllo giurisdizionale; il controllo giurisdizionale e costituzionale può essere esercitato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda delle specificità delle singole storie costituzionali nazionali ma, una volta istituita una Corte costituzionale che, come quella ungherese, si è rapidamente creata una reputazione tra le supreme corti europee dopo la caduta del regime comunista, essa non dovrebbe essere oggetto di misure volte a ridimensionarne le competenze e quindi in grado di compromettere lo Stato di diritto;

ripristinare la possibilità per il sistema giudiziario di fare riferimento alla giurisprudenza emanata prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale, in particolare nel settore dei diritti fondamentali (12);

adoperarsi per raggiungere un consenso nell'elezione dei membri della Corte costituzionale, con una significativa partecipazione dell'opposizione, garantendo altresì che detti membri non subiscano influenze politiche;

ripristinare le prerogative del parlamento in materia di bilancio e quindi garantire la piena legittimità democratica delle decisioni finanziarie, eliminando la limitazione dei poteri parlamentari da parte del consiglio per il bilancio in quanto organo non parlamentare;

cooperare con le istituzioni europee al fine di assicurare che le disposizioni della legge sulla sicurezza nazionale siano compatibili con principi fondamentali quali la separazione dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il rispetto della vita privata e familiare e il diritto a un ricorso effettivo;

fornire chiarimenti su come intendono porre rimedio alla conclusione anticipata del mandato di alti funzionari in un'ottica di garanzia dell'indipendenza istituzionale dell'autorità per la protezione dei dati;

Indipendenza della magistratura

garantire pienamente l'indipendenza del potere giudiziario, assicurando che nella Legge fondamentale siano sanciti i principi di inamovibilità e di durata garantita del mandato dei giudici, le norme che disciplinano la struttura e la composizione degli organi direttivi della magistratura, nonché le misure di salvaguardia in materia di indipendenza della Corte costituzionale;

attuare tempestivamente e correttamente le summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2012 e della Corte costituzionale ungherese, consentendo la reintegrazione dei giudici rimossi dall'incarico che lo desiderino nelle posizioni precedentemente occupate, anche per quanto concerne i presidenti i cui posti direttivi originari non sono più disponibili;

stabilire criteri di selezione oggettivi o affidare al Consiglio nazionale della magistratura la definizione di tali criteri, al fine di garantire che le norme sul trasferimento delle cause rispettino il diritto a un processo equo e il principio della legittimità del giudice;

attuare le raccomandazioni restanti di cui al parere CDL-AD(2012)020 della Commissione di Venezia sugli atti cardinali relativi al sistema giudiziario che sono stati modificati in seguito all'adozione del parere CDL-AD(2012)001;

Riforma elettorale

invitare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR a realizzare un'analisi congiunta del quadro giuridico e istituzionale delle elezioni, ampiamente modificato, e invitare l'ODIHR a organizzare una missione di valutazione delle necessità nonché una di osservazione elettorale a breve e lungo termine;

garantire una rappresentazione equilibrata in seno alla commissione elettorale nazionale;

Media e pluralismo

adempiere all'impegno di proseguire le discussioni a livello di esperti sulle attività di cooperazione nella prospettiva più a lungo termine riguardante la libertà dei media, sulla base delle più importanti raccomandazioni della perizia giuridica del 2012 del Consiglio d'Europa ancora in sospeso;

garantire una stretta e tempestiva partecipazione di tutte le pertinenti parti interessate, ivi inclusi i professionisti dei media, i partiti dell'opposizione e la società civile, in ogni ulteriore revisione della normativa in questione, che regolamenta un aspetto così fondamentale del funzionamento di una società democratica, nonché nel processo di attuazione;

osservare l'obbligo positivo derivante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, a norma dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di proteggere la libertà di espressione in quanto rientrante tra le precondizioni indispensabili per una democrazia funzionante;

rispettare, garantire, tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, nonché la libertà dei media e il pluralismo, astenendosi altresì dallo sviluppare o sostenere meccanismi che minaccino la libertà dei media nonché l'indipendenza giornalistica ed editoriale;

accertarsi che siano posti in essere procedure e meccanismi obiettivi nonché giuridicamente vincolanti per la selezione e la nomina dei dirigenti dei mezzi di informazione pubblici, dei consigli di amministrazione, dei consigli dei media e degli organismi di regolamentazione, in linea con i principi di indipendenza, integrità, esperienza e professionalità, rappresentazione dell'intero spettro politico e sociale, certezza del diritto e continuità;

fornire garanzie giuridiche in relazione alla piena protezione del principio della riservatezza delle fonti e applicare rigorosamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia;

assicurare che le norme in materia di informazione politica in tutto il settore dei media audiovisivi garantiscano un equo accesso ai diversi concorrenti politici, pareri e punti di vista, in particolare in occasione di elezioni e referendum, permettendo ai cittadini di formarsi le proprie opinioni senza indebite influenze da parte di un potere di opinione dominante;

Rispetto dei diritti fondamentali, inclusi quelli degli appartenenti a minoranze

intraprendere e proseguire azioni positive e misure efficaci per garantire che siano rispettati i diritti fondamentali di tutte le persone, comprese quelle appartenenti a minoranze e i senzatetto, assicurando altresì l'attuazione da parte di tutte le autorità pubbliche competenti; tenere conto, in sede di revisione della definizione di «famiglia», della tendenza legislativa in Europa ad ampliare l'ambito di applicazione della definizione di famiglia e dell'impatto negativo di una definizione ristretta di tale concetto sui diritti fondamentali di coloro che rimangono esclusi dalla nuova e più restrittiva definizione;

seguire un approccio diverso per assumere finalmente le proprie responsabilità nei confronti dei senzatetto, che in quanto tali sono vulnerabili, così come previsto dai trattati internazionali sui diritti umani di cui l'Ungheria è firmataria, ad esempio la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da promuovere i diritti fondamentali anziché violarli con disposizioni della Legge fondamentale volte a dare rilevanza penale alla condizione di senzatetto;

adoperarsi il più possibile per rafforzare il meccanismo che disciplina il dialogo sociale e le ampie consultazioni garantendo altresì i diritti a esso connessi;

intensificare gli sforzi finalizzati all'integrazione dei rom e adottare misure mirate per garantirne la protezione, dal momento che le minacce di natura razzista nei confronti della popolazione rom devono essere respinte in modo inequivocabile e deciso;

Libertà di religione o di credo e riconoscimento delle Chiese

stabilire requisiti chiari, neutrali e imparziali nonché procedure istituzionali per il riconoscimento di organizzazioni religiose, ad esempio le Chiese, che rispettino il dovere dello Stato di rimanere neutrale e imparziale nelle sue relazioni con le varie religioni e convinzioni, fornendo altresì efficaci mezzi di ricorso in caso di mancato riconoscimento o di assenza di decisioni, in linea con gli obblighi costituzionali di cui alla summenzionata decisione 6/2013 della Corte costituzionale;

Raccomandazioni alle istituzioni dell'UE in materia di creazione di un nuovo meccanismo atto a far rispettare efficacemente l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea

73.

ribadisce l'urgente necessità di affrontare il cosiddetto «dilemma di Copenaghen», nell'ambito del quale l'Unione europea resta molto severa per quanto riguarda il rispetto dei valori e dei principi comuni da parte dei paesi candidati, ma manca di strumenti efficaci per il controllo e l'irrogazione di sanzioni in seguito all'adesione degli stessi all'UE;

74.

chiede con decisione che gli Stati membri siano regolarmente valutati in merito al mantenimento della conformità ai valori fondamentali dell'Unione e ai requisiti della democrazia e dello Stato di diritto, evitando di applicare due pesi e due misure nonché tenendo presente che tale valutazione deve essere fondata su una visione europea dei principi costituzionali e giuridici comunemente accettati; chiede inoltre con fermezza che situazioni analoghe negli Stati membri siano monitorate seguendo le medesime modalità, in quanto in caso contrario non sarebbe rispettato il principio dell'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati;

75.

chiede una più stretta cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e gli altri organismi internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia, nonché un maggiore ricorso alle rispettive competenze nell'ambito della difesa dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

76.

riconosce e accoglie con favore le iniziative intraprese, l'analisi condotta e le raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa, in particolare dal suo Segretario Generale, dalla sua Assemblea parlamentare, dal suo commissario per i diritti umani e dalla Commissione di Venezia;

77.

invita tutte le istituzioni dell'UE ad avviare una riflessione e una discussione comuni — come richiesto anche dai ministri degli Affari esteri di Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia nella summenzionata lettera al Presidente della Commissione — sulle soluzioni per dotare l'Unione degli strumenti necessari per adempiere agli obblighi a essa imposti dal trattato in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, evitando nel contempo qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure tra i suoi Stati membri;

78.

ritiene che una futura revisione dei trattati dovrebbe portare a una migliore distinzione tra una fase iniziale, finalizzata a valutare gli eventuali rischi di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, e una procedura più efficace in una fase successiva, che dovrebbe prevedere l'adozione di provvedimenti volti ad affrontare le situazioni caratterizzate da un'effettiva violazione grave e persistente di tali valori;

79.

alla luce dell'attuale meccanismo istituzionale di cui all'articolo 7 del TUE, ribadisce gli appelli che ha formulato, nella sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), per la creazione di un nuovo meccanismo atto a garantire il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE e la continuità dei «criteri di Copenaghen»; osserva che tale meccanismo potrebbe assumere la forma di una «Commissione di Copenaghen», di un gruppo ad alto livello, di un «gruppo di saggi» o di una valutazione ai sensi dell'articolo 70 del TFUE ed essere sviluppato sulla base di una riforma e di un potenziamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali nonché del quadro per un dialogo rafforzato tra Commissione, Consiglio, Parlamento europeo e Stati membri sulle misure da adottare;

80.

ribadisce che l'istituzione di un simile meccanismo potrebbe comportare un ripensamento del mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che dovrebbe essere rafforzato per includere il monitoraggio costante dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE; raccomanda che tale «gruppo di Copenaghen ad alto livello» o qualunque meccanismo come quello descritto, oltre a essere basato sui meccanismi e le strutture esistenti, collabori con questi ultimi; ricorda il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la quale potrebbe unire il preziosissimo lavoro svolto dai vari organismi di controllo del Consiglio d'Europa esistenti ai dati e alle analisi dell'Agenzia stessa per effettuare periodicamente valutazioni indipendenti e comparative dell'osservanza da parte degli Stati membri dell'articolo 2 del TUE;

81.

raccomanda che detto meccanismo:

sia privo di influenze politiche, come dovrebbero essere tutti i meccanismi dell'Unione europea legati al controllo degli Stati membri, nonché rapido ed efficace;

operi in regime di piena collaborazione con altri organismi internazionali per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto;

monitori periodicamente il rispetto dei diritti fondamentali, la situazione della democrazia e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto delle tradizioni costituzionali nazionali;

conduca tale monitoraggio in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di evitare qualsiasi rischio di applicazione di due pesi e due misure;

avverta l'Unione europea in una fase precoce degli eventuali rischi di deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del TUE;

rivolga raccomandazioni alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri su come reagire o porre rimedio a un eventuale deterioramento dei valori sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea;

82.

incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro di presentare alla Conferenza dei presidenti e all'Aula una proposta dettagliata sotto forma di relazione;

83.

incarica la sua commissione competente per la protezione dei diritti dei cittadini, dei diritti umani e dei diritti fondamentali nel territorio dell'Unione nonché per la determinazione degli evidenti rischi di grave violazione dei principi comuni da parte di uno Stato membro, al pari della sua commissione competente per la determinazione dell'esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi comuni agli Stati membri da parte degli Stati membri stessi, di seguire lo sviluppo della situazione in Ungheria;

84.

intende convocare, prima della fine del 2013, una conferenza sul tema che riunisca i rappresentanti degli Stati membri, delle istituzioni europee, del Consiglio d'Europa, delle corti costituzionali e supreme nazionali, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

IV-     Seguito

85.

invita le autorità ungheresi a informare il Parlamento, la Commissione, le presidenze del Consiglio e del Consiglio europeo nonché il Consiglio d'Europa in merito all'attuazione delle misure richieste al paragrafo 72;

86.

invita sia la Commissione sia il Consiglio a designare un rappresentante che, insieme al relatore e ai relatori ombra del Parlamento («trilogo di cui all'articolo 2»), effettui una valutazione delle informazioni trasmesse dalle autorità ungheresi sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel paragrafo 72 e segua le eventuali modifiche future al fine di garantire la conformità all'articolo 2;

87.

chiede alla Conferenza dei presidenti di valutare l'opportunità di ricorrere ai meccanismi previsti dal trattato, anche in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, nel caso in cui le risposte delle autorità ungheresi risultino non conformi ai requisiti di cui all'articolo 2 del TUE;

o

o o

88.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Parlamento, al Presidente e al governo dell'Ungheria, ai Presidenti della Corte costituzionale e della Kúria, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati, all'Agenzia per i diritti fondamentali, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0053.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

(3)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 17.

(4)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

(6)  Queste comprendono le leggi cardinali di cui la totalità delle disposizioni richiede una maggioranza di due terzi, le leggi cardinali di cui specifiche disposizioni devono essere adottate a maggioranza semplice e le leggi di cui specifiche disposizioni richiedono una maggioranza di due terzi dei deputati presenti.

(7)  Analisi giuridica inviata al governo ungherese il 28 febbraio 2011: http://www.osce.org/fom/75990.

Cfr. altresì l'analisi e la valutazione del settembre 2010: http://www.osce.org/fom/71218.

(8)  Parere degli esperti del Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui mezzi d'informazione: legge CIV del 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali relative al contenuto dei mezzi d'informazione e legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei mezzi d'informazione e i mass media, 11 maggio 2012.

(9)  Rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa (A/HRC/20/33/Add. 1).

(10)  Parere 664/2012 della Commissione di Venezia del 19 marzo 2012 sulla legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria (CDL-AD(2012)004).

(11)  Punto 80 della decisione.

(12)  Cfr. documento di lavoro n. 5.


26.2.2016   

IT

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C 75/78


P7_TA(2013)0316

Recenti inondazioni in Europa

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulle inondazioni in Europa (2013/2683(RSP))

(2016/C 075/10)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea nonché l'articolo 191 e l'articolo 196, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la comunicazione della Commissione sul futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)0613) e la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (1),

viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni nell'Europa centrale (2), dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate (3), del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) — aspetti attinenti all'agricoltura (4), aspetti dello sviluppo regionale (5) e aspetti ambientali (6), del 7 settembre 2006 sugli incendi boschivi e le inondazioni (7), del 17 giugno 2010 sulle inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia (8) e dell'11 marzo 2010 sulla grave catastrofe naturale della regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta Xynthia in Europa (9),

visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e le comunicazioni della Commissione su un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana (COM(2009)0082) e sul tema «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),

visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Regioni 2020 — una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE» (SEC(2008)2868),

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che molti paesi europei, segnatamente Austria, Repubblica ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Francia e Spagna, sono stati recentemente colpiti da una grave catastrofe naturale, sotto forma di inondazioni;

B.

considerando che la frequenza, la gravità, la complessità e l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana in Europa sono aumentati rapidamente negli ultimi anni,

C.

considerando che le inondazioni hanno provocato gravi danni alle città e ai comuni, alle infrastrutture, alle imprese, all'agricoltura e alle aree rurali e hanno distrutto elementi del patrimonio naturale e culturale, causando morti e feriti e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni;

D.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito per far fronte a gravi catastrofi nazionali e per fornire assistenza finanziaria agli Stati colpiti;

E.

considerando che è necessario procedere alla ricostruzione sostenibile delle aree distrutte o danneggiate dalle catastrofi per compensare le perdite economiche, sociali e ambientali subite;

F.

considerando che occorre rafforzare la capacità di prevenzione dell'Unione europea, onde far fronte a tutte le tipologie di catastrofi naturali e che vanno migliorati l'operatività e il coordinamento dei vari strumenti dell'Unione al fine di conseguire una prevenzione sostenibile delle catastrofi;

G.

considerando che alcune zone di montagna come pure le aree lungo i fiumi e le valli hanno perduto parte della loro capacità di assorbimento delle acque a causa della deforestazione insostenibile, dell'agricoltura intensiva, di grandi progetti di costruzione di infrastrutture, dell'urbanizzazione e dell'impermeabilizzazione del suolo lungo tali fiumi e valli;

1.

esprime partecipazione e solidarietà agli abitanti degli Stati membri, delle regioni e dei comuni colpiti dalla catastrofe; prende atto del grave impatto economico, rende omaggio alle vittime e presenta le sue condoglianze alle loro famiglie;

2.

apprezza l'impegno instancabile profuso dalle unità di sicurezza e di protezione civile, dalle squadre di soccorso e dai volontari per salvare vite e contenere i danni nelle aree colpite;

3.

plaude alle azioni degli Stati membri che hanno fornito assistenza alle zone colpite, in quanto la solidarietà europea è dimostrata dalla mutua assistenza nelle situazioni difficili;

4.

sottolinea che il degrado del suolo, causato o acuito dalle attività umane, come le pratiche agricole e forestali inadeguate, danneggia la sua capacità di continuare a svolgere appieno la sua funzione fondamentale di prevenzione delle catastrofi naturali;

5.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla pianificazione e alla revisione delle politiche relative all'uso sostenibile del suolo, delle capacità di assorbimento dell'ecosistema e delle migliori pratiche nonché all'aumento delle capacità di controllo delle inondazioni e dei sistemi di smaltimento;

6.

sottolinea che un'efficace prevenzione delle inondazioni non può prescindere da strategie interregionali e transfrontaliere di gestione del rischio, che presentano un elevato potenziale in termini di coordinamento e di miglioramento di una risposta congiunta alle emergenze;

7.

riconosce che il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea ha aiutato gli Stati membri a cooperare e ridurre al minimo le conseguenze delle emergenze; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme e le procedure per l'attivazione di tale meccanismo;

8.

sottolinea l'opportunità che si offre agli Stati membri e alle regioni interessate, nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, di considerare la gestione del rischio come un investimento prioritario nell'ambito del prossimo periodo di programmazione attualmente in fase di negoziazione, e li invita ad agire in questo senso;

9.

sottolinea la necessità che gli Stati membri attuino programmi di prevenzione delle inondazioni mediante strategie globali e preventive; evidenzia che la politica in materia di emergenza, comprese la prevenzione e la risposta alle emergenze, richiede una maggiore partecipazione delle regioni, delle città e delle comunità locali, che dovrebbero essere incoraggiate a includere tale politica nelle loro strategie;

10.

invita il Consiglio e la Commissione, non appena avranno ricevuto dagli Stati membri tutte le richieste necessarie, a compiere tutti i passi del caso per garantire la concessione di un'assistenza finanziaria rapida e adeguata da parte del Fondo di solidarietà dell'Unione europea; sottolinea l'urgenza di sbloccare l'assistenza finanziaria a titolo del FSUE destinata ai paesi colpiti da questa catastrofe naturale;

11.

invita la Commissione a elaborare un nuovo regolamento semplificato per il FSUE che, tra l'altro, consenta alla Commissione di versare acconti non appena lo Stato membro interessato presenta richiesta di assistenza;

12.

evidenzia che gli investimenti nella prevenzione delle inondazioni nell'ambito dei relativi programmi richiedono adeguate risorse finanziarie, dal momento che rappresentano un importante strumento per consentire ai governi degli Stati membri di elaborare e attuare politiche di prevenzione delle inondazioni; sottolinea che gli investimenti a sostegno della prevenzione delle catastrofi dovrebbero seguire un approccio basato sugli ecosistemi;

13.

è del parere che le conseguenze delle catastrofi si ripercuotano negativamente sull'impiego dei fondi dell'Unione europea; chiede che sia garantita la necessaria flessibilità per quanto riguarda la riprogrammazione negli Stati membri a sostegno della ricostruzione delle aree svantaggiate e della scelta dei progetti più adatti;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali e locali delle zone colpite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0003.

(2)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

(3)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 322.

(4)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 363.

(5)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 369.

(6)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 375.

(7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 240.

(8)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 128.

(9)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 88.


26.2.2016   

IT

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C 75/80


P7_TA(2013)0317

Riforma della struttura del settore bancario dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE (2013/2021(INI))

(2016/C 075/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 120 del suo regolamento,

vista la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza,

vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello, del 2 ottobre 2012, sulla riforma della struttura del settore bancario dell'UE (1),

viste le conclusioni delle riunioni del G20 tenutesi a Londra nel 2009, a Cannes nel 2011 e a Mosca nel 2013,

viste la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, nonché le proposte del 20 luglio 2011, rispettivamente, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2011)0453) e di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)0452),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2012, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CEE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)0280),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,

viste le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria dell'ottobre 2011, relative alle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions), e del novembre 2010 sull'intensità e l'efficacia della vigilanza sugli enti finanziari di importanza sistemica (Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision),

visto il documento di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del novembre 2011, intitolato «Global systemically important Banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement» (Banche di importanza sistemica a livello globale: metodologia di valutazione e nuovo requisito riguardante l'assorbimento delle perdite),

viste le iniziative a livello internazionale e di Stati membri in materia di riforme strutturali del settore bancario, ad esempio la legge francese sulla separazione e la regolamentazione delle attività bancarie (Loi de séparation et de régulation des activités bancaires) e quella analoga tedesca (Trennbankengesetz), la relazione della Commissione indipendente sulle banche e le riforme Vickers nel Regno Unito, nonché le norme Volcker negli Stati Uniti,

viste la relazione 2012 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) intitolata «Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?» (Garanzie implicite per il debito bancario: a che punto siamo?) (2) e la relazione dell'OCSE del 2009 dal titolo «The Elephant in the Room?: The Need to Deal with What Banks Do» (L'elefante nella stanza: la necessità di affrontare la questione dell'attività delle banche? (3);

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sul sistema bancario ombra (4),

vista la dichiarazione dell'Eurogruppo, del 25 marzo 2013, sulla crisi a Cipro (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0231/2013),

A.

considerando che, se si conta la ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007, dall'inizio della crisi, tra il 2008 e la fine del 2011, sono stati utilizzati per il settore finanziario aiuti di Stato per oltre 1 600 miliardi di EUR (il 12,8 % del PIL dell'UE), dei quali circa 1 080 miliardi di EUR sono stati destinati a garanzie, 320 miliardi di EUR a misure di ricapitalizzazione, 120 miliardi di EUR a misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e 90 miliardi di EUR a misure a sostegno della liquidità (6); che la Commissione ha imposto sostanziali ristrutturazioni delle banche beneficiarie degli aiuti, ad esempio il taglio di determinate attività, al fine di assicurarne la sostenibilità futura senza ulteriore sostegno pubblico e di compensare le distorsioni della concorrenza provocate dalle sovvenzioni ricevute;

B.

considerando che i citati salvataggi finanziati dai governi hanno portato a un cospicuo aumento dell'indebitamento pubblico degli Stati membri;

C.

considerando che nei cinque anni successivi alla crisi economica e finanziaria globale del 2008 l'economia dell'UE ha continuato a essere in recessione, in un contesto in cui gli Stati membri forniscono alle banche sovvenzioni e garanzie implicite, anche a causa di un'inadeguata attuazione del quadro economico e fiscale;

D.

considerando che, secondo le stime riportate nella relazione 2012 dell'OCSE, il valore delle garanzie di Stato implicite nel 2012 sarebbe pari a circa 100 miliardi di USD, in termini di risparmio di costi per le banche dell'UE, con ampie differenze tra banche e Stati membri nonché benefici che, per la maggior parte, sarebbero appannaggio degli istituti di credito più grandi, soprattutto se percepiti come deboli, e di quelli con sede negli Stati membri che registrano i migliori rating del credito sovrano; che, secondo la relazione, le citate garanzie si estenderebbero anche a banche non classificate come istituti finanziari di importanza sistemica a livello globale (SIFI) secondo la metodologia del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB);

E.

considerando che la crisi finanziaria, ampiamente favorita dalle eccessive esposizioni in ambito immobiliare, piuttosto che dalle attività sul mercato dei capitali, e da una vigilanza insufficiente, è riconducibile alla debolezza del quadro normativo europeo, unita all'eccessiva assunzione di rischi, all'esagerato ricorso alla leva, all'inadeguatezza dei requisiti patrimoniali e di liquidità nonché alla troppa complessità del sistema bancario in generale, al sovradimensionamento del settore bancario nell'ambito di economie di modesta entità, alla mancanza di controlli e vigilanza, alla smisurata espansione del commercio di derivati, agli errori nelle valutazioni dei rating, ai sistemi di bonus fuori misura e all'inadeguatezza della gestione del rischio;

F.

considerando che la minore prudenza che caratterizza i principi contabili a seguito dell'adozione di quelli internazionali (IFRS) ha giocato, e continua a giocare, un ruolo centrale in relazione alla possibilità per le banche di presentare bilanci che non sempre hanno fornito e forniscono una visione veritiera e corretta della situazione, con particolare riferimento al principio contabile internazionale (IAS) 39 in materia di accantonamenti per perdite su crediti;

G.

considerando che in Europa anche le banche commerciali hanno accumulato rischi concedendo crediti per il settore immobiliare sulla base di una gestione del rischio non lungimirante e carente;

H.

considerando che, come evidenziato dall'analisi del gruppo di esperti ad alto livello, nessun modello commerciale particolare si è contraddistinto per i suoi risultati, in positivo o in negativo, durante la crisi finanziaria;

I.

considerando che, nel settore finanziario, spesso i profitti sono privatizzati mentre i rischi e le perdite divengono di proprietà collettiva; che, in un'economia sociale di mercato, rischio e responsabilità devono andare di pari passo;

J.

considerando che l'attuale debolezza post crisi a livello di sistema bancario europeo dimostra la necessità di un potenziamento dell'architettura di vigilanza finanziaria e di gestione delle crisi su scala europea che includa riforme strutturali per determinate banche e consenta quindi di soddisfare le più ampie esigenze dell'economia;

K.

considerando che le banche non dovrebbero avere preminenza sugli interessi pubblici;

L.

considerando che, per l'uscita dalla peggior crisi finanziaria mondiale prima di quella attuale, è stata utile l'introduzione negli Stati Uniti della legge Glass-Steagall sulla separazione bancaria nel 1933, e che dopo la sua abrogazione nel 1999 sono aumentati in maniera considerevole gli investimenti speculativi bancari e i dissesti finanziari;

M.

considerando che l'UE ha adottato una serie di importanti iniziative per prevenire una nuova crisi bancaria, incrementare la protezione dei contribuenti e dei clienti al dettaglio nonché introdurre sistemi di pagamento solidi e sostenibili;

N.

considerando che l'ottava edizione del quadro di valutazione dei beni di consumo della Commissione (del dicembre 2012) indica chiaramente che nell'UE la fiducia dei consumatori nei servizi bancari è ai minimi storici;

O.

considerando che il recente pacchetto di salvataggio introdotto a Cipro originariamente comprendeva un prelievo fiscale su tutti i depositi bancari tale da mettere a rischio la fiducia nel sistema di garanzia dei depositi del paese;

P.

considerando che, secondo uno studio della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), quando il volume dei crediti privati, in quanto misura dell'entità del settore finanziario, supera il PIL di un paese, mentre l'occupazione relativa nel settore stesso aumenta rapidamente, un sovradimensionamento del settore finanziario può avere, per tale paese, un impatto negativo sull'aumento della produttività, dal momento che le risorse umane e finanziarie sono sottratte alle altre aree di attività (7);

Q.

considerando che, in relazione alla crisi a Cipro, l'Eurogruppo ha confermato il principio secondo cui la dimensione del settore bancario in rapporto al PIL di uno Stato membro dovrebbe essere limitata per far fronte agli squilibri del settore stesso e promuovere la stabilità finanziaria, per cui, di conseguenza, in assenza di un elevato livello di fondi per la risoluzione delle crisi a livello di UE, le limitazioni delle dimensioni, della complessità e dell'interconnessione delle banche avranno effetti benefici sulla stabilità sistemica;

R.

considerando che la mera separazione degli istituti finanziari in filiali di investimento e al dettaglio non costituisce una risposta al problema dei SIFI né a quello del rapporto tra il volume del fondo di risanamento e risoluzione delle crisi, da un lato, e il saldo degli istituti di rilevanza sistemica per quanto riguarda crediti, pagamenti e depositi, dall'altro;

S.

considerando che il processo di trasformazione verso un settore bancario più sostenibile, vitale e meno sistemico sembra variare da uno Stato membro all'altro;

T.

considerando che, secondo le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello, la crisi finanziaria ha dimostrato che, nel settore bancario europeo, nessun modello commerciale ha registrato, nello specifico, risultati particolarmente positivi o particolarmente negativi; che l'analisi del gruppo di esperti ad alto livello ha rilevato l'assunzione di rischi eccessivi, spesso nell'ambito della negoziazione di strumenti molto complessi o di prestiti immobiliari non connessi a un'adeguata protezione del capitale, e un esagerato affidamento sui finanziamenti a breve termine e forti legami tra istituti finanziari, con un conseguente elevato livello di rischio sistemico nel periodo precedente la crisi finanziaria;

U.

considerando che, secondo il gruppo di esperti ad alto livello, semplici etichette come «banca al dettaglio» o «banca di investimento» non descrivono adeguatamente il modello commerciale di una banca né i relativi risultati e la propensione ad assumersi rischi; che i modelli commerciali variano a seconda di diversi criteri chiave, ad esempio le dimensioni, le attività, il modello di reddito, la struttura del capitale e dei finanziamenti, la proprietà, la struttura sociale e l'ambito geografico, e sono stati caratterizzati da una significativa evoluzione nel corso del tempo;

V.

considerando l'evidenza del fatto che i rischi possono emergere sia nel settore al dettaglio che nel settore d'investimento di una banca;

W.

considerando che la proposta della Commissione dovrebbe prevedere un approccio alle riforme strutturali del settore bancario europeo basato sui principi, che sia coerente e complementare con la vigente e futura legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari; che l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella definizione delle pertinenti norme tecniche, e ciò ai fini dell'applicazione e del rispetto coerenti da parte delle autorità competenti, tra cui la Banca centrale europea (BCE), nell'intera Unione;

X.

considerando che, all'interno del settore bancario degli Stati membri, alcuni istituti decentrati a livello locale e regionale si sono dimostrati stabili e utili per il finanziamento dell'economia reale;

Y.

considerando la necessità che le banche detengano livelli di capitale più consistenti e di migliore qualità e dispongano di maggiori riserve di liquidità e finanziamenti a più lungo termine;

Z.

considerando che, alla luce della non realizzabilità e non auspicabilità della separazione di una banca a seguito del fallimento, è necessario un regime di risanamento e risoluzione delle crisi che offra alle autorità una serie credibile di strumenti, tra cui quello della «banca-ponte», grazie ai quali possano intervenire in maniera sufficientemente tempestiva e rapida presso le banche in situazione precaria o sul punto di fallire, in modo da garantire la continuità delle relative funzioni finanziarie ed economiche essenziali, riducendo nel contempo al minimo l'impatto sulla stabilità finanziaria, nonché assicurando che le perdite si riversino, in misura adeguata, sugli azionisti e i creditori titolari del rischio di investimento nell'ente in questione, anziché sui contribuenti o i depositanti; considerando che, per altre tipologie di società private, un siffatto regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie non risulta necessario, il che lascia intendere che vi sia un problema specifico del mercato dei servizi finanziari; che, se il mercato funzionasse correttamente, le istituzioni finanziarie potrebbero fallire senza la necessità di un regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, il che dimostra che il problema risiede nelle strutture delle istituzioni finanziarie e nelle interconnessioni tra di esse;

AA.

considerando la necessità di garantire alle autorità di vigilanza e di risoluzione le competenze necessarie per eliminare efficacemente gli impedimenti alle possibilità di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, e che le banche sono tenute a dimostrare le proprie capacità di risoluzione; considerando che l'introduzione di regimi obbligatori di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie fornisce l'occasione di influenzare la struttura delle banche, ridurre la complessità degli enti creditizi e limitare o eliminare determinati settori di attività e prodotti;

AB.

considerando che, per quanto riguarda l'eliminazione della garanzia implicita di cui beneficiano numerose banche, uno degli strumenti più importanti nell'ambito del regime di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie proposto dalla Commissione è la facoltà delle autorità di intervenire a uno stadio precoce, ben prima del momento dell'insolvibilità, per obbligare le banche a cambiare la loro strategia aziendale, le loro dimensioni o il loro profilo di rischio, in modo da poter essere salvate senza ricorrere a un sostegno finanziario pubblico straordinario;

AC.

considerando che alle banche non dovrebbe più essere consentito di raggiungere dimensioni tali da comportare, in caso di fallimento, rischi sistemici per l'intera economia, necessitando di essere salvate dai governi e dai contribuenti, e che si dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema degli enti creditizi «troppo grandi per fallire»;

AD.

considerando che, anche in un singolo Stato membro, le banche non devono più raggiungere dimensioni tali da diventare un rischio sistemico a livello nazionale, costringendo così i contribuenti ad accollarsi l'onere delle perdite;

AE.

considerando che il settore bancario dell'UE è tuttora caratterizzato da un'elevata concentrazione: 14 gruppi bancari europei sono SIFI e 15 banche europee detengono il 43 % del mercato (in termini di volume delle attività), pari al 150 % del PIL dell'UE a 27 (in alcuni Stati membri la percentuale è addirittura più alta); considerando che, rispetto al 2000, il rapporto tra dimensioni delle banche e PIL è triplicato; che il rapporto tra dimensioni delle banche e PIL è quadruplicato in Lussemburgo, in Irlanda, a Cipro, a Malta e in Gran Bretagna; considerando l'enorme grado di diversità all'interno del settore bancario europeo, sia in termini di dimensioni che di modello commerciale;

AF.

considerando l'assenza di esempi nel passato che dimostrano la capacità del modello basato sulla separazione di contribuire positivamente a scongiurare una futura crisi finanziaria o a ridurre il rischio che si verifichi;

AG.

considerando che attualmente lo Stato garantisce e, implicitamente, sovvenziona l'intero sistema finanziario tramite il sostegno alla liquidità, i sistemi di garanzia dei depositi e i programmi di nazionalizzazione; che è assolutamente giusto che lo Stato garantisca i servizi essenziali che assicurano il corretto funzionamento dell'economia reale, quali i sistemi di pagamento e la concessione dello scoperto di conto; che la riforma strutturale consiste semplicemente nell'assicurare che lo Stato garantisca soltanto i servizi essenziali, lasciando al mercato la tariffazione degli altri servizi;

AH.

considerando la necessità che i mercati dei capitali siano in grado di coprire il fabbisogno europeo di finanziamenti in un periodo di scarsa disponibilità di prestiti bancari; che in Europa occorre incrementare la disponibilità di fonti di finanziamento alternative, in particolare sviluppando alternative al mercato dei capitali, al fine di ridurre la dipendenza dai finanziamenti bancari, come si rileva nel Libro verde della Commissione sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea;

AI.

considerando che il grado di finanziamento dell'economia reale da parte delle banche è nettamente maggiore nella maggior parte degli Stati membri rispetto al Regno Unito o agli Stati Uniti;

AJ.

considerando l'elevata auspicabilità di una cooperazione rafforzata all'interno del settore bancario europeo; che la quantità totale delle prescrizioni legislative e regolamentari che incombono alle banche, seppur per molti versi giustificata, rischia di ostacolare l'ingresso di nuovi attori e, in tal mondo, agevola il rafforzamento della posizione dominante degli attuali gruppi bancari;

AK.

considerando che il settore bancario dell'Unione europea è confrontato a enormi cambiamenti strutturali, riconducibili a una modifica degli assetti di mercato e a riforme generali della regolamentazione, come ad esempio l'attuazione della normativa Basilea III;

AL.

considerando che la relazione della Commissione indipendente sulle banche e le riforme Vickers nel Regno Unito ribadiscono diverse volte che le relative raccomandazioni rappresentano un approccio strategico alle banche britanniche;

1.

accoglie favorevolmente l'analisi e le raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello in merito alla riforma bancaria, in quanto le ritiene un utile contributo per avviare le riforme;

2.

plaude alla consultazione della Commissione sulle riforme strutturali del settore bancario dell'UE del 16 maggio 2013;

3.

è del parere che le iniziative nazionali in materia di riforme strutturali richiedono un quadro UE per preservare ed evitare la frammentazione del mercato unico dell'Unione, rispettando al contempo la diversità dei modelli bancari nazionali;

4.

è del parere che le attuali riforme del settore bancario dell'UE (ivi inclusi le direttive e il regolamento sui requisiti patrimoniali, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi, il meccanismo di vigilanza unico, il sistema di garanzia dei depositi, la direttiva e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e le iniziative riguardanti il sistema bancario ombra) siano fondamentali; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di proporre una direttiva per le riforme strutturali del settore bancario dell'UE al fine di affrontare i problemi derivanti da banche «troppo grandi per fallire» e sottolinea che tale riforma deve essere complementare alle suddette riforme;

5.

insiste sulla necessità che la valutazione d'impatto della Commissione comprenda le valutazioni delle proposte di riforma strutturale del gruppo di esperti ad alto livello, delle proposte Volker, Vickers, francese e tedesca, che elenchi i costi del fallimento di una banca con sede nell'UE nel contesto dell'attuale crisi, sia in termini di finanze pubbliche che di stabilità finanziaria, nonché i costi potenziali per il settore bancario dell'UE e le eventuali conseguenze positive e negative per l'economia reale, e che fornisca informazioni sulla natura del modello della banca universale attualmente adottato nell'UE, anche per quanto concerne la portata e i bilanci delle attività al dettaglio e di investimento delle relative banche universali operanti nell'Unione, e sulle eventuali garanzie implicite fornite dagli Stati membri alle banche; insiste sulla necessità che la Commissione, laddove possibile, integri la sua valutazione con analisi quantitative, tenendo conto della diversità dei sistemi bancari nazionali;

6.

ricorda alla Commissione l'avvertimento dell'ABE e della BCE relativo alla possibilità che l'innovazione finanziaria metta a rischio gli obiettivi delle riforme strutturali, e insiste affinché queste ultime siano riesaminate periodicamente (8);

7.

esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla regolamentazione del sistema bancario ombra che tenga conto dei principi della riforma della struttura bancaria in corso;

8.

ritiene che l'obiettivo di qualsiasi riforma della struttura bancaria debba essere il conseguimento di un sistema bancario sicuro, stabile, efficiente ed efficace che operi in un'economia di mercato competitiva e soddisfi le esigenze dell'economia reale, dei clienti e dei consumatori lungo il ciclo economico; è del parere che la riforma strutturale debba stimolare la crescita economica sostenendo la disponibilità di crediti per l'economia, in particolare per le PMI e le imprese in fase di avviamento (start-up), comportare una maggiore resilienza alle potenziali crisi finanziarie, ripristinare la fiducia nelle banche, eliminare i rischi per le finanze pubbliche e comportare un cambiamento della cultura bancaria;

A.    Principi per la riforma strutturale

9.

ritiene che le riforme strutturali debbano basarsi sui principi seguenti:

ridurre i rischi eccessivi, garantire la concorrenza, ridurre la complessità e limitare l'interconnessione prevedendo lo svolgimento distinto delle attività fondamentali, comprese le attività creditizie, di pagamento, di deposito e altre attività relative ai clienti, e delle attività rischiose non fondamentali;

migliorare il governo societario e creare incentivi per le banche affinché stabiliscano strutture organizzative trasparenti e rafforzino la responsabilità e un sistema di remunerazione responsabile e sostenibile;

consentire l'effettiva possibilità di attuare efficacemente i meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi garantendo che quando la situazione delle banche diventa insostenibile può essere consentito loro di fallire e/o possono essere liquidate in modo ordinato senza la necessità di salvataggi a carico dei contribuenti;

garantire la prestazione dei servizi creditizi, di deposito e di pagamento fondamentali senza problemi operativi, perdite finanziarie, difficoltà nel reperire finanziamenti o danni di immagine derivanti dalla liquidazione o dall'insolvenza;

rispettare le norme di un'economia di mercato competitiva di modo che le attività di negoziazione e investimento rischiose non beneficino di garanzie o sovvenzioni implicite, del ricorso a depositi assicurati o di salvataggi a carico dei contribuenti, e che le suddette attività, non le attività creditizie e di deposito, si assumano i rischi e i costi relativi a tali attività;

assicurarsi che tutte le attività bancarie dispongano di un adeguato capitale, leva e liquidità;

assicurarsi che le entità separate dispongano di fonti di finanziamento distinte, senza un trasferimento indebito o non necessario di capitale e di liquidità tra tali attività; adattare la definizione di norme in materia di capitale, leva e liquidità ai modelli operativi delle attività, compresa la separazione dei bilanci, e stabilire limiti all'esposizione delle attività creditizie e di deposito fondamentali alle attività di negoziazione e di investimento non fondamentali, all'interno o all'esterno di un gruppo bancario;

10.

sollecita la Commissione a tenere conto della proposta della BCE relativa all'introduzione di criteri chiari e giuridicamente opponibili in materia di separazione; sottolinea che la separazione dovrebbe preservare il mercato unico dell'UE ed evitare la sua frammentazione, rispettando al contempo la diversità dei modelli bancari nazionali (9);

11.

sottolinea la necessità di valutare il rischio sistemico rappresentato sia dalle entità separate che dal gruppo nel suo complesso, tenendo pienamente conto delle esposizioni fuori bilancio;

12.

sollecita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la piena attuazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi; esorta la Commissione, l'ABE e gli Stati membri a garantire che le banche istituiscano quadri di gestione delle crisi chiari e credibili che includano capitali sufficienti per le attività creditizie, di pagamento e di deposito, passività ammissibili al bail-in e attività liquide per poter assicurare l'accesso dei depositanti ai fondi anche in caso di fallimento, tutelare i servizi fondamentali, in particolare le attività creditizie, di pagamento e di deposito, dal rischio di fallimento non ordinato, liquidare tempestivamente i depositi ai rispettivi titolari ed evitare effetti avversi sulla stabilità finanziaria;

13.

sollecita la Commissione, l'ABE e le autorità competenti, sulla base del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali e di risanamento e risoluzione, a garantire un'adeguata differenziazione tra i requisiti di capitale, leva, passività ammissibili al bail-in e appositi requisiti in materia di riserve di capitale e liquidità applicabili alle entità separate, ponendo l'accento su requisiti patrimoniali più elevati per le attività non fondamentali;

B.    Governo societario

14.

invita la Commissione a considerare, ai fini di un'approfondita valutazione d'impatto dei possibili interventi di separazione e delle possibili alternative, le proposte illustrate nella relazione del gruppo di esperti ad alto livello in relazione al settore del governo societario, anche per quanto concerne a) i meccanismi di governance e controllo, b) la gestione del rischio, c) i regimi di incentivi, d) la divulgazione delle informazioni sui rischi ed e) le sanzioni;

15.

chiede alla Commissione di dare attuazione alle proposte e alle raccomandazioni illustrate nella risoluzione del Parlamento dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari (10);

16.

è del parere che la direttiva recentemente adottata sulla vigilanza prudenziale degli istituti di credito e delle imprese di investimento instauri in materia di governance bancaria un idoneo quadro normativo, che ricomprende gli amministratori esecutivi e non esecutivi;

17.

sollecita la Commissione a coadiuvare il conseguimento di un accordo sulla proposta di direttiva concernente i sistemi di garanzia dei depositi ed a rafforzare la protezione dei consumatori introducendo la regola della preferenza del depositante;

18.

invita la Commissione a includere disposizioni che prevedano che gli amministratori esecutivi di una divisione della banca possano ricoprire l'incarico di amministratore esecutivo esclusivamente per la divisione in questione;

19.

sollecita la Commissione a includere disposizioni che rafforzino la responsabilità e rendicontabilità personali degli amministratori; propone in tale contesto che la Commissione esplori soluzioni per incoraggiare il ritorno a un «partnership model» per la gestione societaria, in particolare per l'investimento bancario;

20.

esorta la Commissione e l'ABE a garantire la piena e globale attuazione del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di compensi e remunerazione; invita l'ABE e la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione ed effettiva applicazione di tali disposizioni da parte degli Stati membri; sollecita la Commissione a portare avanti la riforma della cultura delle banche in materia di remunerazione e compensi attraverso l'attribuzione della priorità, per quanto riguarda le remunerazioni variabili, agli incentivi a lungo termine con differimento fino al pensionamento, e a promuovere la trasparenza delle politiche di remunerazione prevedendo, tra l'altro, motivazioni e analisi sui differenziali remunerativi interni, le modifiche di una certa rilevanza e gli scarti intersettoriali;

21.

esorta la Commissione, l'ABE e le autorità competenti a garantire che i sistemi di remunerazione diano priorità all'utilizzo di strumenti quali le obbligazioni soggette a partecipazione alle perdite (bail-in) e le azioni, piuttosto che ai benefici in denaro, alle commissioni o ad altri compensi basati sul valore (value-based), in linea con le disposizioni della direttiva sui requisiti patrimoniali;

22.

sollecita la Commissione, l'ABE e le autorità competenti a garantire che i sistemi di remunerazione e compensi rispecchino, a tutti i livelli di una banca, i risultati complessivi della stessa e siano incentrati sulla qualità dei servizi al cliente nonché sulla stabilità finanziaria nel lungo periodo, piuttosto che sui profitti a breve termine, in linea con le disposizioni del quadro legislativo in materia di requisiti patrimoniali;

23.

esorta la Commissione a prevedere regimi comprendenti sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per le persone fisiche e giuridiche, nonché la pubblicazione sia dell'entità delle sanzioni stesse che delle informazioni sui responsabili di violazioni delle norme;

24.

sollecita la Commissione a prevedere che le autorità competenti, e, se del caso, il Meccanismo di vigilanza unico, rispettino i principi di riforma strutturale.

25.

chiede alla Commissione di proporre l'attribuzione alle competenti autorità di vigilanza, fra cui il meccanismo di vigilanza unico, di risorse e poteri adeguati;

26.

sollecita la Commissione a condurre uno studio per accertare se i principi contabili utilizzati dagli istituti finanziari diano davvero un quadro corretto e fedele della salute finanziaria di una banca; rileva che i conti sono per gli investitori la principale fonte di informazione per capire se sussistano o meno per una società i requisiti di continuità aziendale; nota che i revisori contabili certificano i conti esclusivamente sulla base della loro accuratezza e veridicità, senza riferimento ai principi finanziari utilizzati da chi ha predisposto il bilancio; ritiene che ove non abbiano certezza del sussistere della continuità aziendale, i revisori non debbano certificare i conti anche se redatti in conformità dei principi contabili; osserva tuttavia che ciò dovrebbe stimolare una migliore gestione dell'azienda; ritiene che i principi internazionali di reportistica finanziaria non bastino a dare un quadro corretto e fedele dei conti, come dimostrano i numerosi casi di fallimenti di banche con conti certificati;

C.    Incentivazione della concorrenza equa e sostenibile

27.

sottolinea la necessità di una concorrenza autentica, equa e sostenibile al fine di mantenere il buon funzionamento e l'efficienza di un settore bancario che finanzi l'economia reale assicurando l'accesso universale ai servizi bancari e riducendone il costo; sottolinea, in tale contesto, che le norme di vigilanza, tra le varie disposizioni, dovrebbero tenere conto del profilo di rischio, della copertura territoriale e del business model dei vari istituti;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare in vista della promozione di una maggiore diversificazione del settore bancario dell'UE attraverso incentivi e agevolazioni che favoriscano l'orientamento al consumatore, come avviene ad esempio per le società cooperative e di credito edilizio nonché per modelli di attività quali i prestiti peer-to-peer, il crowd-funding e le casse di risparmio, facendo attenzione che i differenti livelli di rischio cui sono esposti i consumatori siano comunicati in modo trasparente;

29.

nota che, per stimolare la competitività e accrescere la stabilità del sistema bancario europeo, è essenziale affrontare efficacemente la questione degli istituti finanziari di importanza sistemica — ossia le banche che sono «troppo grandi per fallire» e i cui problemi hanno determinato una escalation della crisi finanziaria e dei suoi effetti avversi — razionalizzando la scala operativa dei gruppi bancari e riducendo le interdipendenze all'interno dei gruppi;

30.

esorta la Commissione a trovare vie per promuovere e incoraggiare nelle iniziative legislative il credito di relazione (relationship lending) o il credito ad aziende «knowledge-based». Si tratta di evitare un approccio passivo «basato su check-list» (tick-box approach) e di privilegiare invece la promozione della formazione professionale ed etica per chi svolge attività di intermediazione creditizia a favore delle imprese;

31.

sollecita gli Stati membri, la Commissione e le autorità competenti ad avere come chiaro obiettivo quello di promuovere e garantire una reale concorrenza nel settore bancario dell'UE e di incoraggiare una maggiore diversità e un più accentuato orientamento alla clientela in tale settore;

32.

chiede alla Commissione di proporre misure volte ad introdurre la portabilità del numero di conto bancario ed a promuovere siti web accessibili che permettano ai consumatori di raffrontare i prezzi e la solidità finanziaria delle banche, incoraggiando così un maggiore rigore, e di fare in modo avvertito la scelta di cambiare istituto; invita inoltre la Commissione a migliorare le possibilità di scelta del consumatore nel panorama bancario attraverso la riduzione degli ostacoli all'ingresso e all'uscita nonché mediante l'applicazione di norme proporzionate per i nuovi operatori del mercato;

33.

invita la Commissione a proporre le necessarie riforme strutturali delineate nella presente relazione in quanto, pur mantenendo l'integrità del mercato interno, rispettano la diversità dei sistemi bancari nazionali e confermano l'importante ruolo dell'ABE nel garantirne la corretta applicazione in tutta l'Unione;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf

(2)  http://www.oecd.org/finance/financial-markets/Implicit-Guarantees-for-bank-debt.pd

(3)  http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/44357464.pdf

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0427.

(5)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/136487.pdf

(6)  COM(2012)0778.

(7)  «Reassessing the impact of finance on growth» (Rivalutazione dell'impatto della finanza sulla crescita) di Stephen G. Cecchetti ed Enisse Kharroubi, dipartimento economico e monetario della Banca dei regolamenti internazionali, luglio 2012: http://www.bis.org/publ/work381.pdf

(8)  http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Other%20Publications/Opinions/EBA-BS-2012-219--opinion-on-HLG-Liikanen-report---2-.pdf e http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf.

(9)  http://www.ecb.int/pub/pdf/other/120128_eurosystem_contributionen.pdf

(10)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 7.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/88


P7_TA(2013)0318

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode (2012/2285(INI))

(2016/C 075/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'UE — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2011» (COM(2012)0408) e i relativi documenti di integrazione (SWD(2012)0227, SWD(2012)0228, SWD(2012)0229 e SWD(2012)0230) (1),

vista la relazione annuale dell'OLAF 2011 (2),

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni (3),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),

vista la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914),

visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2010 (2),

viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione (3), la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione in materia di lotta alla corruzione (4) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta alla corruzione nell'UE (COM(2011)0308),

vista la relazione annuale dell'OLAF per il 2012 e la relazione del Comitato di vigilanza relativa allo stesso anno,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0197/2013),

A.

considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;

B.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80 % del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;

C.

considerando che la Commissione ha recentemente intrapreso alcune importanti iniziative in materia di misure di politica antifrode;

Osservazioni generali

1.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

2.

rammenta che è parimenti importante garantire la protezione di tali interessi finanziari sia a livello di riscossione delle entrate dell'UE sia a livello di spesa;

3.

accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2011 («la relazione annuale della Commissione»); deplora tuttavia che la relazione si limiti ai dati riferiti dagli Stati membri; osserva che gli Stati membri utilizzano definizioni diverse per tipi analoghi di reati e non tutti raccolgono dati statistici simili e dettagliati rispondenti a criteri comuni, il che rende difficile raccogliere statistiche affidabili e comparabili a livello dell'Unione; deplora pertanto che non sia possibile valutare la reale portata generale delle irregolarità nei singoli Stati membri né individuare e sanzionare gli Stati membri con il livello più alto di irregolarità e frode come è stato più volte richiesto dal Parlamento; chiede pertanto con insistenza che siano definiti criteri di valutazione standard in tutti gli Stati membri associati a pene adeguate per i trasgressori;

4.

sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; rileva che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;

5.

rileva che, stando alla relazione annuale della Commissione, nel 2011 sono state denunciate 1 230 irregolarità segnalate come fraudolente e che la loro incidenza finanziaria è scesa del 37 % rispetto al 2010 ammontando a 404 milioni di EUR; riconosce che la politica di coesione e l'agricoltura permangono i due principali settori che risentono del maggior livello di frodi con un'incidenza finanziaria stimata rispettivamente a 204 e a 77 milioni di EUR; si chiede tuttavia se questa diminuzione rifletta la situazione effettiva in termini di attività fraudolente o se sia invece indice dell'insufficienza dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri;

6.

invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al livello di irregolarità negli Stati membri riflettano la situazione reale;

7.

sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; fa notare che è impossibile effettuare raffronti nonché una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea; osserva che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono riusciti ad assolvere adeguatamente le proprie funzioni per quanto riguarda la valutazione della situazione e la presentazione di proposte e ribadisce che si tratta di una situazione intollerabile; invita la Commissione ad assumersi la piena responsabilità di recuperare i fondi erogati impropriamente a titolo del bilancio dell'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire principi di comunicazione uniformi in tutti gli Stati membri e a garantire la raccolta di dati comparabili, affidabili e adeguati;

8.

sottolinea che l'Unione europea deve intensificare gli sforzi atti a rafforzare i principi dell'eGovernment che porrebbero le condizioni per una maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche; richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, a differenza delle transazioni in contante, vengono registrate, il che rende più difficile commettere frodi e più facile individuare i casi sospetti di frode; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le loro soglie per il pagamento obbligatorio in forme diverse dal contante;

9.

chiede alla Commissione di esaminare il nesso esistente tra le informative sulle frodi fornite dagli Stati membri e l'assenza di un diritto penale armonizzato che stabilisca una definizione comune di comportamento fraudolento e del reato di frode nell'ambito della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia che gli ordinamenti penali degli Stati membri sono stati armonizzati solo in misura limitata;

10.

sottolinea che sono state pubblicate 233 relazioni investigative su casi di frode relativi all'uso improprio di fondi dell'UE in un periodo di 5 anni nei 27 Stati membri e che il Regno Unito, la Slovacchia, la Germania, la Bulgaria, la Spagna, la Romania e l'Estonia sono gli Stati membri con il maggior numero di informative (5); ritiene che il giornalismo investigativo continui a svolgere un ruolo di primo piano nel portare alla luce le frodi che hanno un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione e rappresenti una valida fonte d'informazioni che dovrebbe essere presa in considerazione dall'OLAF e dalle autorità di polizia o dalle altre autorità competenti negli Stati membri;

11.

ricorda che nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2009 (6), il Parlamento ha chiesto l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; deplora che non siano state intraprese altre azioni in tal senso;

12.

reputa estremamente importante prendere provvedimenti contro i comportamenti fraudolenti a livello europeo; giudica stupefacente il fatto che il Direttore generale dell'OLAF abbia introdotto soglie specifiche per settore relative all'incidenza finanziaria presumibile nelle priorità strategiche in materia di indagini per il 2012 e il 2013, con il risultato che le cause aventi un'incidenza finanziaria inferiore alla soglia sono trattate in second'ordine e probabilmente non saranno trattate affatto; rileva che le soglie si articolano nel modo seguente: settore doganale 1 000 000 EUR, fondi SAPARD 100 000 EUR, fondi agricoli 250 000 EUR, fondi strutturali 500 000 EUR, FESR 1 000 000 EUR, spese decentrate e aiuti esterni 50 000 EUR e personale dell'UE 10 000 EUR; ritiene che ciò sia inaccettabile; esorta il Direttore generale a modificare l'attuale prassi e ad abbandonare immediatamente l'approccio basato sulle soglie per determinare la scala delle priorità;

13.

chiede che la corruzione avente un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione europea sia considerata come frode ai fini dell'applicazione dell'articolo 325, paragrafo 5, del TFUE e sia inserita nella relazione annuale della Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode;

14.

rileva che il tasso di condanna per i reati commessi a danno del bilancio dell’Unione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro ed è compreso tra il 14 % e l’80 %; sottolinea che l'armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati membri permane limitata mentre la cooperazione giudiziaria deve essere rafforzata; chiede una normativa europea ambiziosa e una cooperazione e un coordinamento migliori tra tutti gli Stati membri per garantire l'irrogazione di sanzioni severe agli autori di frodi e individuare comportamenti fraudolenti;

15.

riconosce che nel 2011 l'importo da recuperare a seguito delle irregolarità accertate ha raggiunto i 321 milioni di EUR, di cui 166 milioni di EUR sono già stati recuperati dagli Stati membri; osserva a tale proposito che nel 2011 il tasso di recupero per le risorse proprie tradizionali è migliorato passando al 52 % rispetto al 46 % nel 2010;

16.

prende in esame la relazione dell'OLAF 2011 e la sua analisi dei progressi compiuti con le azioni giudiziarie nelle cause intentate tra il 2006 e il 2011, secondo le quali oltre la metà delle cause è in attesa di una decisione giudiziaria (7); ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle cause concernenti le frodi doganali, che rappresentano uno degli ambiti con i tassi più elevati di corruzione sistemica in Europa;

17.

nota con preoccupazione che, a causa della crisi economica in atto, la Commissione non prevede, come parte della sua nuova strategia globale per l'UE, un aumento dei finanziamenti dell'UE a favore delle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri al fine di migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene che tale strategia dovrebbe rappresentare una risposta coerente e globale intesa a ridurre il contrabbando e ad aumentare le entrate riscosse, garantendo il tal modo che tale investimento sia redditizio in futuro;

Entrate — risorse proprie

18.

ricorda che la riscossione adeguata dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE, e che tutti gli Stati membri devono dare la massima priorità al miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate e alla garanzia che tutte le operazioni siano formalmente registrate e portate fuori dall'economia sommersa;

19.

evidenzia a questo proposito che l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano un grave rischio per le finanze pubbliche dell'UE; sottolinea che ogni anno nell'UE a causa della frode e dell'evasione fiscale si perdono circa mille miliardi di EUR di denaro pubblico, che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 EUR per ogni cittadino europeo; segnala che l'ammontare medio del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per l'assistenza sanitaria ed è pari a oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE;

20.

ribadisce che, in ragione del meccanismo per cui il bilancio dell'UE si equilibra con le entrate basate sul reddito nazionale lordo, sono i cittadini dell'UE a pagare per ogni euro perso a causa dell'evasione doganale o dell'IVA; trova inaccettabile che gli operatori economici impegnati in attività fraudolente siano di fatto sovvenzionati dai contribuenti europei; sottolinea che sia la Commissione che gli Stati membri devono dare la massima priorità alla lotta all'evasione fiscale; invita gli Stati membri a rendere più semplici e più trasparenti i propri sistemi tributari poiché la frode fiscale è troppo spesso facilitata da sistemi tributari complessi e opachi;

21.

invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri al fine di raccogliere dati attendibili sul divario doganale e dell'IVA nei relativi paesi e a riferire al Parlamento in materia con cadenza periodica;

22.

accoglie con favore il fatto che il 98 % delle risorse proprie tradizionali (RPT) sia recuperato senza particolari problemi, ma osserva differenze nell'efficacia con la quale gli Stati membri recuperano il restante 2 % (8);

Dogane

23.

sottolinea, con riferimento alle risorse proprie tradizionali, che le entrate derivanti dai dazi doganali costituiscono un'importante fonte di reddito per i governi degli Stati membri, che trattengono il 25 % per coprire le spese di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio di cui godono gli operatori economici che non pagano i dazi doganali rispetto a coloro che invece adempiono ai propri obblighi; sottolinea che il cuore del problema sono le importazioni non dichiarate o sfuggite alla vigilanza doganale;

24.

nutre profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui vi sono gravi carenze nella vigilanza doganale nazionale (9);

25.

ribadisce che l'Unione doganale è un settore di competenza esclusiva dell'UE e che incombe pertanto alla Commissione di attuare tutte le misure necessarie a garantire che le autorità doganali degli Stati membri operino come un'amministrazione unica nonché di monitorare l'esecuzione di tali misure;

26.

propone di studiare la possibilità di istituire un'équipe di funzionari doganali europei specializzati nella lotta alle frodi che operi a fianco delle autorità doganali nazionali;

27.

rammenta che il 70 % delle procedure doganali dell'UE è semplificato; nutre grande apprensione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2010, che ha individuato gravi carenze nel settore constatando audit generalmente scadenti o non adeguatamente documentati, un ricorso limitato a tecniche automatizzate di elaborazione dati, un eccessivo utilizzo delle pratiche di semplificazione e audit ex post di scarsa qualità;

28.

sottolinea che moderne soluzioni informatiche e l'accesso diretto ai dati sono fondamentali per un funzionamento efficace dell'Unione doganale; reputa le soluzioni esistenti insoddisfacenti; nutre notevole preoccupazione, in particolare, per le osservazioni contenute nella prima relazione di attività di Eurofisc (10) relativa al 2011, pubblicata nel maggio 2012, secondo cui nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni fiscali non possono accedere direttamente ai dati relativi alle dogane e pertanto non è possibile effettuare controlli incrociati automatici con i dati fiscali;

29.

deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei benefici finanziari mancati a seguito del ritardo nell'applicazione del nuovo codice doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di EUR di risparmi operativi in costi di conformità a pieno regime, e fino a 50 miliardi di EUR nel mercato commerciale internazionale allargato (11); invita la Commissione a effettuare una valutazione del costo del rinvio della piena attuazione del codice doganale aggiornato, quantificandone le conseguenze di bilancio;

30.

sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la lotta antifrode a livello doganale e plaude alla creazione del sistema antifrode di informazione sul transito, un archivio centrale istituito al fine di tenere informate tutte le pertinenti autorità sui movimenti di merci in transito all'interno dell'Unione europea;

31.

visto il successo delle operazioni doganali congiunte effettuate nel 2011 tra l'UE e i suoi Stati membri e taluni paesi terzi, incoraggia lo svolgimento periodico di tali operazioni per colpire il contrabbando di merci sensibili e le frodi in taluni settori ad alto rischio; osserva che le operazioni doganali congiunte svolte nel 2011 hanno portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette e all'individuazione di frodi fiscali e doganali per un valore di oltre 1,7 milioni di EUR;

IVA

32.

rammenta che il corretto funzionamento delle procedure doganali ha conseguenze dirette sul calcolo dell'IVA; deplora le carenze rilevate dalla Corte dei conti in questo settore; nutre apprensione, in particolare, per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui l'applicazione del solo regime doganale 42 (12) ha permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR (13) relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29 % dell'IVA teoricamente applicabile all'importo imponibile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;

33.

teme seriamente che la frode IVA sia molto diffusa; fa presente che, fin dalla sua introduzione, il modello di riscossione dell'IVA è rimasto invariato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico; sottolinea che le iniziative nel settore della tassazione diretta necessitano di una decisione unanime del Consiglio; deplora che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511), siano attualmente bloccate in sede di Consiglio (14);

34.

ricorda che è necessario prevedere una trasmissione in tempo reale delle operazioni commerciali alle autorità tributarie per combattere l'evasione fiscale;

35.

ritiene che l'eliminazione delle transazioni non registrate possa contribuire a ridurre gli importi IVA non riscossi;

Contrabbando di sigarette

36.

riconosce che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno del bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri e che, secondo le stime, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali per il solo contrabbando di sigarette ammontano a oltre 10 miliardi di EUR l'anno;

37.

sottolinea che il contrabbando di sigarette funge da importante fonte di finanziamento per le organizzazioni criminali strutturate a livello internazionale e pone quindi l'accento sull'importanza di rafforzare la dimensione esterna del piano d'azione della Commissione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE, che fornisce sostegno alle capacità di esecuzione nei paesi vicini, fornendo assistenza tecnica e formazione, attuando azioni di sensibilizzazione, intensificando la cooperazione operativa, ad esempio mediante le Operazioni doganali congiunte (ODC), nonché condividendo informazioni riservate e potenziando la cooperazione internazionale; sottolinea in particolare l'importanza della collaborazione tra gli Stati membri, la Russia e i paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina) per l'attuazione delle azioni mirate proposte in tale piano d'azione;

38.

ammette che la frontiera orientale rappresenta in questo contesto un'area geografica particolarmente vulnerabile; accoglie favorevolmente la pubblicazione da parte della Commissione di un piano d'azione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE;

39.

plaude alle attività dell'OLAF per l'attuazione del suddetto piano d'azione; accoglie con favore, in particolare, l'esito positivo dell'operazione «Barrel», che ha visto la collaborazione di 24 Stati membri, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia, nonché il sostegno attivo della DG Fiscalità e unione doganale, di Europol, Frontex e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette;

40.

accoglie favorevolmente l'adozione, il 12 novembre 2012, del protocollo sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco in occasione della quinta sessione della conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (CQCT);

Spese

41.

rammenta che il 94 % del bilancio dell'UE è investito negli Stati membri e che, in questa difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i fondi disponibili siano ben spesi; ritiene pertanto che la lotta contro la frode a danno del bilancio dell'UE in tutti i programmi di finanziamento al fine di agevolare il recupero delle somme perdute debba costituire una priorità, per garantire che il bilancio dell'UE sia dedicato ai suoi principali obiettivi, come la creazione di posti di lavoro e crescita;

42.

deplora che la maggior parte delle irregolarità nella spesa dell'UE siano commesse a livello nazionale;

43.

sottolinea che l'elemento cardine per individuare le frodi è una maggiore trasparenza che permetta controlli adeguati; ricorda che gli scorsi anni il Parlamento ha esortato vivamente la Commissione a intraprendere azioni per centralizzare le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE; si rammarica che questa misura non sia stata ancora attuata; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a mettere a punto misure atte ad aumentare la trasparenza dei dispositivi normativi nonché un sistema che elenchi tutti i beneficiari di fondi UE in un unico sito web, indipendentemente da chi amministra i fondi, e si basi su categorie standardizzate di informazioni che tutti gli Stati membri dovranno fornire in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;

Agricoltura

44.

plaude al fatto che i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia hanno migliorato la propria conformità in termini di coerenza delle comunicazioni, e che il tasso di conformità complessivo per l'UE-27 è del 93 % circa, un dato che denota un miglioramento rispetto al 90 % rilevato nel 2010;

45.

sottolinea tuttavia che, siccome esistono almeno 20 milioni di casi segnalati di piccola corruzione nel settore pubblico dell'Unione, è evidente che il fenomeno si ripercuote anche negli ambiti della pubblica amministrazione degli Stati membri (e sui politici corrispondenti) che sono responsabili della gestione dei fondi dell'UE e di altri interessi finanziari (15); ricorda che il numero di irregolarità segnalate come fraudolente in agricoltura nel 2011, in totale 139, non rispecchia la reale situazione; rammenta che la Commissione ha evidenziato con preoccupazione agli Stati membri il fatto che i dati contenuti nella relazione sui casi di frode in parte non sono completamente attendibili, come ammette la Commissione stessa quando segnala il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri; sollecita l'intensificazione della cooperazione e lo scambio di prassi migliori negli Stati membri onde dare risposta e riferire alla Commissione i casi di frode;

46.

permane preoccupato per il numero stranamente esiguo di frodi segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e l'entità del sostegno finanziario ricevuto; deplora che nella sua relazione annuale la Commissione non sia riuscita a stabilire in via definitiva se il basso numero di sospetti di frode riferiti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia riconducibile al mancato rispetto dei principi in materia di comunicazione o alla capacità di rilevamento delle frodi dei sistemi di controllo in essere in tali Stati membri; invita gli Stati membri summenzionati a fornire quanto prima una spiegazione completa e dettagliata degli esigui tassi di frodi sospette da essi segnalate;

47.

sottolinea che il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri potrebbe confermare l'ipotesi che la stessa fattispecie in un paese è considerata frode e in un altro non necessariamente considerata irregolare e pertanto sollecita la Commissione a precisare e chiarire tali fattispecie, a uniformare i criteri per definire la frode e a trasmetterli a tutti gli Stati membri;

48.

invita la Commissione a riesaminare il sistema predisposto per la notifica delle frodi e ad armonizzare le procedure applicate negli Stati membri per la lotta antifrode e per la relativa notifica alla Commissione; ritiene che la proposta modificata abbia lo scopo di rendere più efficienti le indagini, chiarendo al contempo i diritti procedurali dei soggetti interessati;

49.

sottolinea che onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei fondi della PAC in futuro, è opportuno non soltanto adottare un parametro statistico al problema, ma anche analizzare i meccanismi sottostanti le truffe, particolarmente nei casi gravi; ritiene che analogamente gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le eventuali irregolarità riscontrate e che le irregolarità riportate come frodi debbano essere analizzate con maggiore rigore;

50.

segnala che dopo la modifica dell'articolo 43 del regolamento orizzontale aggiornato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di ridurre o sospendere i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro qualora manchino uno o più elementi essenziali del sistema nazionale di controllo oppure risultino inefficaci a causa della gravità o della persistenza degli errori riscontrati oppure i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza o:

a)

se le lacune di cui sopra, per il loro carattere continuativo, hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 di suddetto regolamento mediante i quali la spesa corrispondente dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale; oppure

b)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, che dovrà essere stabilito in consultazione con la Commissione;

51.

esprime preoccupazione per il fatto che gli importi residui del FEAGA ancora da recuperare presso i beneficiari da parte delle autorità nazionali entro la fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari a 1,2 miliardi di EUR;

52.

sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace, tenendo in conto l'evoluzione nel quadro dell'attuale riforma, e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;

53.

sottolinea che occorre procedere con la reintroduzione della procedura per «atti di lieve gravità» e il recupero di cui all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento orizzontale aggiornato va sospeso dato che i costi già sostenuti, combinati con gli eventuali costi di recupero, risultano superiori all'importo da recuperare; invita la Commissione a ritenere soddisfatta tale condizione, ai fini della semplificazione amministrativa a livello locale, quando l'importo da recuperare da un beneficiario per un singolo pagamento non superi la soglia di 300 EUR; segnala che ridurre gli oneri amministrativi rinunciando al recupero di importi piccoli o molto piccoli consente alle autorità nazionali e regionali di indagare con maggiore efficacia sulle violazioni più gravi e di adottare interventi appropriati contro le stesse;

54.

segnala che la Commissione, sulla base delle sue revisioni contabili nel settore agricolo nel contesto delle sue verifiche di conformità ha proceduto a rettifiche finanziarie per un importo pari a 822 milioni di EUR; segnala inoltre che il valore totale delle rettifiche decise è stato pari a 1 068 milioni di EUR, rileva con preoccupazione che nel 2011 il tasso di recupero per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è sceso al 77 % rispetto all'85 % nel 2010;

55.

segnala che occorre concentrarsi sulle modalità per perfezionare le procedure di rimborso, ancora relativamente troppo lunghe;

Politica di coesione

56.

si compiace che nel 2011 la Commissione abbia portato a termine rettifiche finanziarie per 624 milioni di EUR su 673 milioni di EUR e che il tasso di recupero per la politica di coesione sia migliorato passando al 93 % rispetto al 69 % nel 2010; sottolinea tuttavia che il tasso cumulativo di attuazione delle rettifiche finanziarie si colloca solamente al 72 % e che restano da recuperare 2,5 miliardi di EUR;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme in vigore sugli appalti pubblici e le norme procedurali per la gestione dei fondi strutturali;

58.

osserva che nel 2011 alcuni grandi Stati membri, tra cui la Francia, non hanno segnalato alcuna irregolarità come fraudolenta nel settore della politica di coesione; esorta la Commissione a individuare le ragioni di questa situazione e a stabilire se i sistemi di supervisione e di controllo negli Stati membri che non segnalano alcuna frode siano effettivamente in funzione;

59.

accoglie favorevolmente il fatto che la Francia sia riuscita a ultimare l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS);

Relazioni esterne, aiuti e allargamento

60.

nota con preoccupazione che al capitolo 7 («Relazioni esterne, aiuti e allargamento») della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la Corte ha evidenziato errori nei pagamenti finali che non erano stati individuati dalla Commissione, concludendo che i controlli svolti da quest'ultima non sono pienamente efficaci; invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti e il parere sul discarico al fine di migliorare i propri meccanismi di monitoraggio per assicurare un impiego efficace e adeguato dei fondi;

61.

suggerisce che le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relativamente alle azioni esterne dell'UE, in particolare alle missioni dell'UE, siano prese in considerazione quando si valutano i progressi ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati o l'estensione dei mandati, al fine di garantire un impiego efficace e adeguato delle risorse fornite; prende atto delle osservazioni su certe lacune riscontrate nelle procedure di aggiudicazione e di appalto in relazione alle azioni del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed esorta quest'ultimo a porvi rimedio in tempo debito.

62.

accoglie con favore le politiche antifrode a livello dell'UE che prevedono un livello più elevato di cooperazione con i paesi terzi, come il sistema antifrode di informazione sul transito (che garantisce l'accesso ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio), la reciproca assistenza amministrativa e le relative disposizioni antifrode con i paesi terzi, le operazioni doganali congiunte attuate nel 2011, come le operazioni «Fireblade» (con Croazia, Ucraina e Moldova) e «Barrel» (con Croazia, Turchia, Norvegia e Svizzera); plaude ai risultati di tali azioni e al loro impatto finanziario;

63.

sottolinea, tenendo conto del fatto che in un mondo globalizzato cresce il numero delle frodi commesse su scala internazionale, l'importanza di disporre di un solido quadro giuridico, con impegni chiari da parte dei paesi partner, e approva l'inclusione di disposizioni antifrode in accordi bilaterali nuovi o rinegoziati, inclusi i progetti di accordi con Afghanistan, Kazakhstan, Armenia, Azerbaigian e Georgia e, in versione semplificata, con l'Australia, e invita la Commissione e il SEAE a elaborare una clausola standard per includere tali misure in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali nuovi o rinegoziati con i paesi terzi;

64.

prende atto della diminuzione del numero e dell'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate con riferimento ai fondi preadesione esaminati nella relazione 2011; approva il significativo miglioramento nel tasso di recupero delle risorse dell'UE indebitamente versate come parte dell'assistenza preadesione, ma rileva che il tasso di recupero continua ad attestarsi appena al 60 %; riconosce nel contempo che tra i beneficiari esistono differenze significative in termini di irregolarità segnalate, il cui numero dipende soprattutto dal grado di adozione e attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS); invita pertanto la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità in tutti i paesi che beneficiano di questo strumento; appoggia l'invito della Commissione rivolto alla Croazia, in particolare, ad attuare appieno il sistema di gestione delle irregolarità, invito che non ha ancora trovato riscontro sebbene siano stati forniti formazione e sostegno, nonché il proprio invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad attuare tale sistema; rileva che in relazione ai casi denunciati nel 2011 sono stati recuperati 26 milioni di EUR;

65.

plaude all'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalla Croazia e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità;

OLAF

66.

ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF, compresi l'indipendenza e il funzionamento del Comitato di vigilanza dell'OLAF; invita l'OLAF e il Comitato di vigilanza ad adottare misure intese a migliorare il loro rapporto lavorativo che, in una relazione della commissione UE della Camera dei Lord britannica, è stato descritto come apertamente ostile, in particolare per la mancanza di un accordo tra le parti interessate sulla natura precisa del ruolo del Comitato di vigilanza; invita la Commissione a studiare i modi per fornire un contributo costruttivo al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti di lavoro tra l'OLAF ed il suo Comitato di vigilanza;

67.

accoglie favorevolmente i progressi compiuti nei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)0135); ritiene che suddetto regolamento debba essere adottato quanto prima; è tuttavia convinto che, alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti l'OLAF e il modo in cui sono state condotte le sue indagini, è opportuno prendere in considerazione le raccomandazioni del Comitato di vigilanza di cui all'allegato 3 della sua relazione annuale di attività; ritiene inaccettabile che al Comitato di vigilanza, in quanto organismo incaricato di sorvegliare l'applicazione delle garanzie procedurali, il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza da parte del personale dell'OLAF delle norme interne relative alle procedure di indagine, in diversi casi non sia stato concesso un accesso diretto ai fascicoli delle indagini chiuse, comprese le relazioni investigative finali trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali;

68.

osserva che la futura riforma sopra menzionata offrirà all'OLAF anche la possibilità di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, consolidando in tal modo la sua capacità di contrastare le frodi in aree che rientrano nella dimensione della politica esterna dell'UE; plaude alla strategia antifrode (COM(2011)0376), tra l'altro per quanto riguarda l'integrazione di misure antifrode migliorate nei programmi di spesa nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; prende atto con preoccupazione, tuttavia, delle conclusioni della Commissione, secondo cui vi sono elementi di deterrenza insufficienti per contrastare l'uso illecito di fondi UE negli Stati membri; accoglie con favore le proposte della Commissione per risolvere tale problema e raccomanda che i paesi terzi beneficiari siano il più possibile coinvolti;

69.

prende atto delle preoccupazioni espresse dal Comitato di vigilanza dell'OLAF nella sua relazione di attività 2012, specie per quanto riguarda la causa trasmessa nell'ottobre 2012 alle autorità giudiziarie nazionali, che ha portato alle dimissioni di un membro della Commissione europea, come indicato al paragrafo 29 della succitata relazione; ritiene che tali preoccupazioni dovrebbero essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità giudiziarie responsabili; sottolinea il principio del rispetto della confidenzialità e l'importanza della non interferenza politica in tutti i procedimenti legali in corso;

70.

si dichiara profondamente preoccupato per le informative del Comitato di vigilanza dell'OLAF; ritiene inaccettabile che l'OLAF abbia intrapreso azioni investigative che esulano da quelle esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento OLAF (CE) n. 1073/1999 attualmente in vigore e da quelle contenute nel futuro testo della riforma; rileva che le summenzionate azioni investigative comprendono: la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica di un terzo con una persona sottoposta all'indagine; la presenza durante tale conversazione e la registrazione della stessa; la richiesta alle autorità amministrative nazionali di fornire all'OLAF le informazioni da esse non detenute direttamente e che potrebbero essere considerate connesse al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni private o all'utilizzazione, alla raccolta e alla conservazione successive di tali informazioni da parte dell'OLAF;

71.

è sconcertato in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, il ricorso a metodi del genere può essere visto come una «ingerenza di un'autorità pubblica» nell'esercizio del diritto al rispetto «della vita privata», della «corrispondenza» e/o delle «comunicazioni», ingerenza che deve essere «prevista dalla legge» (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che corrisponde all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);

72.

ribadisce che non si può accettare alcuna violazione dei diritti fondamentali da parte dell'OLAF o di qualsiasi altro servizio della Commissione; si riferisce in proposito al parere del Comitato di vigilanza dell'OLAF, quale espresso all'allegato 3 della relazione di attività 2012, secondo cui l'OLAF sarebbe andato oltre le azioni investigative esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento in vigore, per quanto riguarda tra l'altro la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica per conto di terzi con una persona oggetto dell'indagine e presente nel corso della telefonata, che è stata registrata; si aspetta che l'OLAF fornisca una spiegazione soddisfacente della base giuridica per tali azioni investigative, quali la registrazione di conversazioni telefoniche;

73.

accoglie con favore la dichiarazione resa al paragrafo 53 della relazione di attività 2012 del Comitato di vigilanza, secondo cui tutti i ricorsi di annullamento delle decisioni dell'OLAF sono stati dichiarati irricevibili dalla Corte di giustizia, mentre il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione; sottolinea altresì che il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha rilevato che l'OLAF ha in genere rispettato le norme in materia di protezione dei dati, tranne che in un caso, in cui il GEPD ha ritenuto che l'OLAF abbia violato il diritto di protezione dei diritti personali rivelando inutilmente l'identità di un informatore alla sua istituzione;

74.

è profondamente preoccupato per le conclusioni del Comitato di vigilanza secondo cui l'OLAF non ha proceduto a un previo controllo di legalità per misure investigative diverse da quelle specificamente indicate nelle istruzioni dell'OLAF al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP); osserva che ciò mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e le garanzie procedurali ad esse relative;

75.

chiede all'OLAF di comunicare alla commissione competente del Parlamento qual è la base giuridica che l'autorizza a preparare, fornendo la sua assistenza, la registrazione di conversazioni telefoniche di privati senza il loro previo consenso, e a utilizzarne i contenuti a fini di indagini amministrative; ripete il suo invito all'OLAF a fornire al Parlamento — in linea con un'analoga richiesta da parte del Consiglio — un'analisi giuridica della legittimità di tali registrazioni negli Stati membri;

76.

rileva che le infrazioni dei requisiti procedurali essenziali nel corso delle indagini preparatorie potrebbero incidere sulla legalità della decisione definitiva adottata sulla base delle indagini dell'OLAF; ritiene che ciò presenti un rischio potenzialmente elevato in quanto la Commissione sarebbe legalmente responsabile in caso di infrazioni; chiede all'OLAF di porre immediatamente rimedio a questa lacuna affidando a giuristi opportunamente qualificati il compito di espletare verifiche preliminari nei tempi adeguati;

77.

reputa inaccettabile la diretta partecipazione del Direttore generale dell'OLAF a taluni compiti investigativi, tra cui gli interrogatori dei testimoni; fa notare che il Direttore generale si pone, così facendo, in una posizione di conflitto di interessi in quanto a norma dell'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari e dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'ISIP egli è l'autorità che riceve i reclami relativi alle indagini dell'OLAF e decide se prendere o meno opportuni provvedimenti per in caso di mancato rispetto delle garanzie procedurali; invita il Direttore generale dell'OLAF ad astenersi dal partecipare direttamente in alcun modo alle attività di indagine in futuro;

78.

teme che l'OLAF non abbia sempre condotto una valutazione completa delle informazioni in entrata per quanto riguarda il concetto di sospetto sufficientemente grave; reputa tale valutazione essenziale per salvaguardare e consolidare l'indipendenza dell'OLAF nei confronti di istituzioni, organismi, uffici, agenzie e governi qualora uno di tali soggetti sia all'origine del deferimento;

79.

ritiene che il Comitato di vigilanza debba sempre essere informato dall'OLAF quando quest'ultimo riceve un reclamo relativo ai diritti fondamentali e alle garanzie procedurali;

80.

attende che siano fornite ulteriori informazioni sui punti menzionati nella relazione annuale del Comitato di vigilanza; esige piena trasparenza in relazione ai punti menzionati;

81.

deplora che tra il 2006 e il 2011 gli Stati membri abbiano intentato cause giudiziarie a seguito di indagini dell'OLAF soltanto nel 46 % dei casi; ritiene che ciò sia insufficiente e rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;

82.

ritiene che gli Stati membri debbano avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte in tali casi;

83.

è preoccupato per i commenti contenuti nella relazione annuale del Comitato di vigilanza, secondo cui non esistono dati relativi all'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri; reputa insoddisfacente tale situazione e invita l'OLAF a garantire che gli Stati membri trasmettano dati pertinenti e dettagliati sull'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e che il Parlamento europeo sia tenuto informato;

84.

riconosce che a seguito delle indagini dell'OLAF sono stati recuperati 691,4 milioni di EUR nel 2011, di cui 389 milioni di EUR relativi a un'unica causa riguardante la regione italiana della Calabria nell'ambito di programmi dei fondi strutturali per il finanziamento di opere stradali;

85.

chiede che potenziali frodi o irregolarità aventi un impatto finanziario minore, in settori come quello doganale (dove la soglia per cui l'OLAF non interviene è posta al di sotto del milione di EUR) e dei fondi strutturali (dove la soglia è di 500 000 EUR), siano segnalate agli Stati membri, mettendo a loro disposizione le informazioni e accordando loro la possibilità di seguire le procedure nazionali di lotta alla frode;

86.

è profondamente preoccupato in merito all'efficacia ed al funzionamento interno dell'OLAF, pur considerando che un'OLAF forte e correttamente gestito sia essenziale nella lotta contro la frode e la corruzione laddove è in gioco il denaro dei contribuenti europei; sollecita pertanto la Commissione, in cooperazione con la commissione competente del Parlamento e nel rispondere alle sue interrogazioni, ad analizzare la legalità delle operazioni dell'OLAF, ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare la gestione dell'OLAF ed a presentare soluzioni pratiche per rimediare alle carenze prima della fine del 2013; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio a rinviare tutte le discussioni e le decisioni relative all'introduzione di una Procura europea;

Iniziative della Commissione nel contesto dell'attività antifrode

87.

si compiace del fatto che, a seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione stia attualmente sviluppando una metodologia atta a misurare i costi della corruzione negli appalti pubblici riguardanti i fondi dell'Unione;

88.

plaude all'iniziativa contenuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2012 volta a proteggere meglio gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché alla comunicazione in tal senso relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante indagini penali e amministrative; sottolinea che tale iniziativa mira a inasprire le sanzioni comminate alle attività criminali, compresa la corruzione, e a potenziare la protezione finanziaria dell'Unione europea;

89.

plaude alla nuova strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376) e al piano d'azione interno (SEC(2011)0787) per la sua attuazione, adottati nel giugno 2011, che mirano a migliorare la prevenzione e l'individuazione delle frodi a livello dell'UE; invita a tale proposito la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode definite in ciascuna direzione generale;

90.

accoglie favorevolmente la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 — proposta di direttiva PIF), destinata a sostituire la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli di accompagnamento;

91.

accoglie con favore, in particolare, il fatto che la definizione degli interessi finanziari dell'Unione contenuta nella proposta di direttiva PIF comprenda l'IVA, in ossequio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha confermato (16) che sussiste un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto nell'osservanza del diritto applicabile dell'Unione e, dall'altro, la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde;

92.

accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914), che succederà al programma Hercule II, la cui valutazione intermedia ne ha dimostrato il valore aggiunto;

93.

rileva che, nonostante tutte queste iniziative positive prese dalla Commissione, attualmente la maggior parte delle politiche perseguite contro la corruzione sono passive; invita le direzioni generali della Commissione a rafforzare la prevenzione delle frodi nei loro rispettivi settori di competenza;

94.

attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, della proposta legislativa sull'istituzione della procura europea, che avrà il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio i soggetti che recano danno ai beni gestiti dall'UE o per suo conto, prevista dalla Commissione per giugno 2013;

o

o o

95.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-commission/2011/report_it.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-olaf/2011/olaf_report_2011_en.pdf

(3)  GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.

(4)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(1)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0196.

(3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.

(4)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.

(5)  Studio del Parlamento europeo sulla deterrenza di frodi con i fondi dell'UE tramite il giornalismo investigativo nell'Unione a 27, 2012, pag. 71.

(6)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 40.

(7)  Relazione dell'OLAF 2011, tabella 6, pag. 22.

(8)  Studio commissionato dal Parlamento europeo, «Administrative performance differences between Member States recovering Traditional Own Resources of the European Union» (Differenze tra Stati membri a livello di efficacia amministrativa nel recupero delle risorse proprie tradizionali dell'UE).

(9)  Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni.

(10)  Rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, istituito sulla base del regolamento (UE) n. 904/2010.

(11)  Studio del Parlamento europeo: «Roadmap to Digital Single Market», disponibile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.pdf

(12)  Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate devono essere trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.

(13)  Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni importati che costituiscono il campione

(14)  Le risposte del commissario Semeta alle domande presentate dalla commissione CONT sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/publications.html?id=CONT00004#menuzone

(15)  Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) 2012-2013, contributo tematico sulla corruzione «Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU»(aree di corruzione sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e misure per contrastare il suo effetto negativo sull'Unione europea), novembre 2012, pag. 2.

(16)  Sentenza del 15 novembre 2011 nella causa C-539/09, Commissione europea/Repubblica federale di Germania (GU C 25 del 28.1.2012, pag. 5).


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/100


P7_TA(2013)0319

Quadro di controllo interno integrato

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sul quadro di controllo interno integrato (2012/2291(INI))

(2016/C 075/13)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti europea sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (1),

vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

vista la comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

vista la prima relazione semestrale sul calendario di applicazione del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009) a seguito della richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2004 (2),

vista la relazione interlocutoria della Commissione sullo stato di avanzamento, pubblicata nel marzo 2007 (COM(2007)0086), in cui si descrivono i progressi e si annunciano alcune azioni supplementari,

visti la comunicazione della Commissione del febbraio 2008 (COM(2008)0110) e il documento di lavoro dei suoi servizi ad essa allegato (SEC(2008)0259),

vista la comunicazione della Commissione del febbraio 2009 sulla relazione d'impatto relativa al piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2009)0043),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0189/2013),

A.

considerando che, a norma dell'articolo 317 del TFUE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, in collaborazione con gli Stati membri;

B.

considerando che in base al trattato la Commissione detiene la responsabilità finale per l'esecuzione del bilancio dell'Unione sebbene un'enorme responsabilità sia degli Stati membri, dal momento che l'80 % del bilancio dell'Unione è speso in base al sistema della gestione concorrente da parte degli Stati membri;

C.

considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio stabiliti dal regolamento finanziario, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione di cui sopra;

D.

considerando che il modo più efficace per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della sana gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità (DAS (3)) positiva da parte della Corte dei conti europea;

E.

considerando che tutte le istituzioni e gli Stati membri devono collaborare per ristabilire la fiducia dei cittadini europei nei risultati finanziari dell'Unione;

F.

considerando che, a sostegno dell'obiettivo strategico inteso a ottenere una dichiarazione di affidabilità positiva dalla Corte dei conti europea, la Commissione ha adottato, nel gennaio 2006, il piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato (il «piano d'azione»), basato sulle raccomandazioni della Corte dei conti europea (4), sulla risoluzione del Parlamento relativa al discarico per l'esercizio 2003 (5) e sulle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 novembre 2005;

G.

considerando che il piano d'azione affronta le «lacune» allora esistenti nelle strutture di controllo della Commissione e identifica 16 settori sui quali intervenire entro la fine del 2007, tenendo conto del fatto che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione deve essere sostenuto da un attento monitoraggio dei controlli presso la Commissione e negli Stati membri;

Attuazione del piano d'azione

1.

rileva che i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi del piano d'azione devono essere misurati non solo sulla base dell'attuazione di ciascuna azione, ma anche dal punto di vista del suo impatto sulla riduzione degli errori nelle operazioni sottostanti;

2.

osserva che la stessa Commissione ha affermato che il piano d'azione è stato interamente completato all'inizio del 2009, sebbene non sia stato possibile attuare o portare avanti con altre modalità 3 delle 16 azioni originali;

3.

rileva in particolare che l'articolo 32 del nuovo regolamento finanziario istituisce il principio di un controllo interno efficace ed efficiente e che l'articolo 33 del medesimo regolamento prevede che, all'atto della presentazione di proposte di spesa riviste o nuove, la Commissione esegua una stima dei costi e benefici del sistema di controllo nonché del rischio di errore;

4.

afferma inoltre che, riguardo al concetto di «livello di rischio tollerabile», si era deciso di completare tale azione con la definizione del concetto di «rischio residuo di errore»;

5.

deplora il fatto che la semplificazione della legislazione per il periodo 2007-2013 non sia stata ampia quanto sperato;

6.

deplora il fatto che l'impegno assunto dalla Commissione di ottenere una DAS interamente positiva non sia stato rispettato e osserva in particolare che, nella sua relazione sulla dichiarazione di affidabilità 2011, la Corte ha concluso che, complessivamente, i pagamenti erano inficiati da errori rilevanti e che i sistemi di supervisione e controllo erano, in generale, parzialmente efficaci;

7.

rileva che il livello globale di errore rilevato nelle operazioni effettuate nel 2010 è cresciuto dal 3,3 % al 3,7 % e nel corso del 2011 è salito al 3,9 %; si rammarica per l'inversione di tendenza rispetto a quella positiva registrata negli anni precedenti e teme il verificarsi di un aumento del livello di errore nel corso dei prossimi anni;

8.

osserva che la Commissione ha mantenuto l'obiettivo di ottenere una DAS positiva, mentre il Parlamento ha vivamente deplorato, nella sua risoluzione sul discarico per l'esercizio 2011, il fatto che i pagamenti continuassero a essere inficiati da errori rilevanti;

9.

invita la Commissione a prendere le misure necessarie atte a conseguire una diminuzione costante della percentuale di errore;

Qual è il problema?

10.

condivide i pareri della Corte dei conti e della Commissione (6) riguardo al fatto che il meccanismo dell'audit unico non funziona ancora e che i sistemi di controllo istituiti dagli Stati membri attualmente non stanno funzionando al massimo delle loro potenzialità;

11.

ricorda, a tale proposito, che nel 2011, nell'ambito della politica regionale, per oltre il 60 % degli errori identificati dalla Corte dei conti, le autorità degli Stati membri disponevano di informazioni sufficienti per individuare e correggere alcuni degli errori prima di chiedere il rimborso da parte della Commissione;

12.

condivide al riguardo l'opinione della Corte dei Conti che i controlli di primo livello, segnatamente i sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, sono insufficienti, il che comporta un onere considerevolmente elevato per ridurre la percentuale di errore;

13.

rileva che regole complesse e non trasparenti impediscono la realizzazione dei programmi e il controllo degli stessi; teme che questo possa tradursi in numerosi errori e dare adito a frodi; teme pertanto che norme sempre più complesse a livello nazionale o regionale (sovraregolamentazione o «gold plating») comportino ulteriori problemi ai fini dell'attuazione giuridica del bilancio dell'Unione nonché un inutile aumento della percentuale di errore;

14.

rileva che la Commissione non può fare totalmente affidamento sui risultati ottenuti dagli organi nazionali di controllo degli Stati membri;

15.

rileva che esiste un'incoerenza di fondo tra la Corte dei conti, che nelle verifiche contabili DAS applica un approccio annuale, e la Commissione, che nell'esecuzione del bilancio applica un approccio pluriennale;

Che cosa occorre fare?

16.

invita la Commissione ad applicare in modo rigoroso l'articolo 32, paragrafo 5, del nuovo regolamento finanziario, qualora il livello di errore si mantenga alto e, di conseguenza, a identificare i punti deboli dei sistemi di controllo, ad analizzare i costi e i benefici di possibili misure correttive e a intraprendere o proporre interventi adeguati in termini di semplificazione, miglioramento dei sistemi di controllo e ridefinizione dei programmi o dei sistemi di consegna;

17.

invita gli Stati membri a rafforzare i rispettivi sistemi di supervisione e controllo e, in particolare, a garantire l'affidabilità di indicatori e statistiche;

18.

osserva con preoccupazione che nel 2010 e 2011, nella politica regionale, la Corte dei conti ha appurato come la Commissione non possa fare completo affidamento e ottenere garanzie adeguate dal lavoro svolto dalle autorità di audit, e invita gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione;

19.

invita gli Stati membri ad assumersi la piena responsabilità per i propri conti e a trasmettere alla Commissione dati affidabili mediante dichiarazioni di gestione nazionali sottoscritte al livello politico adeguato;

20.

invita la Commissione a motivare gli Stati membri alla cooperazione, affinché il denaro dei contribuenti sia utilizzato in conformità del principio della buona gestione finanziaria, mediante adeguati vantaggi o severe sanzioni oppure bloccando i finanziamenti; ritiene che questo contribuirebbe a ripristinare fiducia dei cittadini dell'UE nelle sue istituzioni;

21.

invita la Commissione ad armonizzare tutte le procedure di controllo all'interno dei propri servizi;

22.

osserva con preoccupazione che i punti deboli nel lavoro delle autorità nazionali evidenziati dalla Corte dei conti potrebbero anche essere il risultato di un difetto intrinseco e di un conflitto di interessi dello stesso sistema di gestione concorrente (7) dato che, per ottenere lo status di audit unico dalla Commissione, le autorità nazionali devono essere efficaci e, nel contempo, il tasso di errore comunicato dovrebbe essere inferiore al 2 %, il che potrebbe essere un incentivo a non segnalare le irregolarità;

23.

invita la Commissione, di conseguenza, a intraprendere un'azione più vigorosa all'atto della certificazione delle autorità nazionali di gestione e audit e a prevedere gli incentivi corretti e un sistema sanzionatorio efficace;

24.

chiede pertanto, in applicazione dell'articolo 287, paragrafo 3, del trattato FUE, che ai fini del controllo della gestione concorrente sia rafforzata la cooperazione fra le istituzioni di controllo nazionali e la Corte dei conti europea;

25.

invita le competenti istituzioni dell'Unione europea a verificare se il livello di errore del 2 % sia un traguardo adeguato e raggiungibile per tutte le politiche dell'UE;

26.

in questo contesto solleva seri dubbi sull'utilità della dichiarazione di affidabilità, in quanto, a causa della complessità dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione concorrente, vi è anche una responsabilità concorrente per quanto concerne la legalità e la regolarità della gestione di bilancio tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra la Commissione e le amministrazioni regionali, mentre la responsabilità politica continua ad essere solo della Commissione;

27.

è pertanto dell'avviso che nell'ambito della futura revisione del trattato UE andrebbe riconsiderato il concetto di dichiarazione di affidabilità;

Seguito del discarico 2011 alla Commissione

28.

ribadisce il proprio invito agli Stati membri a stilare dichiarazioni di gestione nazionali all'appropriato livello politico e invita la Commissione a elaborare un modello per tali dichiarazioni;

29.

ritiene che il principio di una dichiarazione di gestione nazionale obbligatoria debba essere inserito nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;

30.

osserva che la perdurante assenza di un sistema credibile di dichiarazioni nazionali continuerà a pesare sulla fiducia che i cittadini dell'UE nutrono nei confronti della politica macroeconomica e monetaria dell'UE e di coloro che gestiscono i fondi dell'Unione (8);

31.

ricorda che le prime tre azioni prioritarie richieste alla Commissione dal Parlamento al momento della concessione del discarico per l'esercizio 2011 hanno lo scopo di preparare il terreno a ulteriori progressi in merito alla questione della DAS;

32.

ricorda, in particolare, che la Commissione dovrebbe adottare annualmente, per la prima volta nel settembre 2013, una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti che renda pubbliche tutte le somme, in termini nominali, recuperate nel corso dell'esercizio precedente attraverso correzioni finanziarie e recuperi per tutti i modelli di gestione a livello dell'Unione e degli Stati membri (9);

33.

insiste sul fatto che tale comunicazione sia presentata in tempo perché possa essere esaminata dalla Corte dei conti europea prima della pubblicazione della sua relazione annuale;

34.

ribadisce l'incoraggiamento alla Commissione a fare progressi pubblicando dati più precisi e affidabili su recuperi e rettifiche finanziarie e a fornire informazioni che consentano di riconciliare, per quanto possibile, l'anno in cui viene effettuato il pagamento, l'anno in cui viene individuato il relativo errore e l'anno in cui il conseguente recupero o la rettifica finanziaria vengono menzionati nelle note allegate ai conti (10);

35.

osserva che tutte le azioni intraprese per ridurre le percentuali di errore dovrebbero essere accompagnate da una nuova cultura del risultato; ritiene che sarebbe opportuno che i servizi della Commissione definiscano nel proprio piano di gestione una serie di obiettivi e indicatori che soddisfino i requisiti della Corte dei conti in materia di pertinenza, comparabilità e validità; osserva che nelle relazioni annuali di attività i servizi dovrebbero quantificare il loro rendimento, sintetizzando i risultati conseguiti con la partecipazione alle principali politiche attuate dalla Commissione, e che detto rendimento «settoriale» va integrato con una valutazione del rendimento della Commissione nella relazione di valutazione elaborata a norma dell'articolo 318 del TFUE (11);

36.

ricorda che la Commissione dovrebbe modificare la struttura della suddetta relazione di valutazione, operando una distinzione tra politiche interne ed esterne, e concentrare l'attenzione, nella sezione relativa alle politiche interne, sulla strategia Europa 2020 in quanto politica economica e sociale dell'Unione; osserva che la Commissione dovrebbe mettere in evidenza i progressi compiuti nel completamento delle iniziative faro;

37.

sottolinea, inoltre, che gli indicatori di risultato dovrebbero essere pienamente integrati in tutte le proposte riguardanti nuove politiche e programmi;

38.

chiede che gli orientamenti forniti dal Parlamento alla Commissione nel paragrafo 1 della risoluzione che accompagna la decisione sul discarico per l'esercizio 2011, in merito a come elaborare la relazione di valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE, siano incorporati nell'accordo interistituzionale che accompagna la decisione relativa al quadro finanziario pluriennale;

Bilancio basato sui risultati

39.

condivide il parere della Corte dei conti europea che non serve tentare di misurare il rendimento senza avere elaborato un bilancio sulla base di indicatori di risultato (12) e chiede l'istituzione di un modello di budget pubblico basato sui risultati, in cui ogni linea di bilancio sia accompagnata da obiettivi e prestazioni da misurare sulla base degli indicatori di risultato;

40.

chiede alla Commissione di creare un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione, del Parlamento, del Consiglio e della Corte dei conti, al fine di valutare le misure da adottare per introdurre tale bilancio basato sui risultati e per elaborare un piano d'azione legato a un calendario corrispondente;

Semplificazione

41.

invita tutte le parti coinvolte nel processo decisionale riguardante la legislazione e i programmi del dopo 2013 a tenere conto dell'esigenza di rispettare l'imperativo categorico della semplificazione attraverso la riduzione del numero di programmi e la definizione di controlli proporzionati ed efficienti in termini di costi nonché di regole di ammissibilità e metodi di valutazione di costi semplificati;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 340 del 6.12.2006, pag. 3.

(3)  Abbreviazione del termine francese «Déclaration d'assurance».

(4)  Parere n. 2/2004 (parere sull'audit unico).

(5)  GU L 196 del 27.7.2005, pag. 4.

(6)  Contributi di Kersti KALJULAID e Manfred KRAFF all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.

(7)  Contributo di Kersti KALJULAID all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata da CONT il 22 aprile 2013.

(8)  Contributo di Jules MUIS alla medesima audizione.

(9)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettera a) (GU L 308 del 16.11.2013, pag. 27).

(10)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 61.

(11)  Risoluzione che accompagna la decisione di concedere il discarico 2011 alla Commissione, paragrafo 1, lettere ab), ae), af).

(12)  Contributo di Kersti Kaljulaid all'audizione sul quadro di controllo interno integrato, organizzata dalla commissione CONT il 22 aprile 2013.


Giovedì 4 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/105


P7_TA(2013)0322

Programma di sorveglianza della NSA negli Stati Uniti, servizi segreti in diversi Stati membri e impatto sulla privacy dei cittadini dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea (2013/2682(RSP))

(2016/C 075/14)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

viste la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e il suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001,

vista la legislazione dell'Unione europea riguardante il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

viste le proposte della Commissione per un regolamento e una direttiva sulla riforma del regime di protezione dei dati nell'UE,

visti l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, che consente lo scambio di dati per la prevenzione e l'investigazione di attività criminali, la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185), l'accordo sull'approdo sicuro (Safe Harbour) tra l'UE e gli Stati Uniti (2000/520/CE) e la revisione in atto del sistema Safe Harbour,

viste le leggi statunitensi «Patriot Act» e «Foreign Intelligence Surveillance Act» (FISA), compresa la sezione 702 dell'atto di modifica di quest'ultima (FISAAA) del 2008,

visti i negoziati in corso relativi a un accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria,

viste le sue precedenti risoluzioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, in particolare la risoluzione del 5 settembre 2001 sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON) (1),

viste le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio europeo, Herman van Rompuy, dal presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, dal vicepresidente della Commissione/commissario per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding, e dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando la necessità che il partenariato transatlantico tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sia fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproci, sulla leale e mutua cooperazione, sul rispetto dei diritti fondamentali e sullo Stato di diritto;

B.

considerando che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti e i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali;

C.

considerando che attualmente il rispetto di questi principi è in dubbio, dopo che da alcuni articoli pubblicati sulla stampa internazionale nel giugno 2013 è emerso che le autorità degli Stati Uniti, attraverso programmi quali PRISM, accedono ampiamente ai dati personali dei cittadini dell'Unione europea che utilizzano fornitori di servizi online statunitensi ed elaborano tali dati;

D.

considerando che tali dubbi riguardano non solo le attività delle autorità statunitensi, ma anche quelle di diversi Stati membri dell'Unione che, secondo la stampa internazionale, hanno collaborato a PRISM e ad altri programmi analoghi o hanno ottenuto l'accesso alle banche dati create;

E.

considerando inoltre che diversi Stati membri dispongono di programmi di sorveglianza simili a PRISM o stanno valutando la possibilità di istituire programmi analoghi;

F.

considerando che sono state sollevate particolari questioni in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione delle pratiche messe in atto dall'agenzia di intelligence britannica Government Communications Headquarters (GCHQ), che attinge dati direttamente dai cavi transatlantici sottomarini per la trasmissione di comunicazioni elettroniche, nel quadro di un programma denominato Tempora; che, stando alle informazioni a disposizione, altri Stati membri hanno accesso a comunicazioni elettroniche transnazionali in virtù di tribunali speciali, pur senza disporre di regolare mandato, condividono dati con altri paesi (Svezia) e potrebbero potenziare le proprie capacità di sorveglianza (Paesi Bassi, Germania); che sono state espresse preoccupazioni, in altri Stati membri, in merito ai poteri di intercettazione dei servizi segreti (Polonia);

G.

considerando che vi sono indizi del fatto che le istituzioni dell'Unione europea nonché le ambasciate e rappresentanze dell'UE e degli Stati membri sono state oggetto delle attività di sorveglianza e spionaggio da parte degli Stati Uniti;

H.

considerando che il commissario Reding ha inviato una lettera al ministro della Giustizia statunitense, Eric Holder, in cui esprime le preoccupazioni europee e chiede chiarimenti e delucidazioni riguardo a PRISM e ad altri analoghi programmi di ricerca e raccolta dati, nonché riguardo alle leggi in forza delle quali tali programmi possono essere autorizzati; che non è tuttora pervenuta una risposta esauriente da parte delle autorità statunitensi, nonostante le discussioni che hanno avuto luogo in occasione della riunione dei ministri della Giustizia UE-USA, svoltasi a Dublino il 14 giugno 2013;

I.

considerando che, nel quadro dell'accordo Safe Harbour, gli Stati membri e la Commissione sono incaricati di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali; che tutte le società coinvolte nel caso PRISM, come riferito dalla stampa internazionale, aderiscono all'accordo Safe Harbour; che, ai sensi dell'articolo 3 di tale accordo, la Commissione ha il dovere di recedere dall'accordo o di sospenderlo qualora le sue disposizioni non venissero rispettate;

J.

considerando che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, ratificato dall'Unione e dal Congresso statunitense, stabilisce modalità per la raccolta e lo scambio di informazioni, nonché per la richiesta e la fornitura di assistenza nel reperimento di prove all'interno di un paese al fine di contribuire a indagini o procedimenti penali in un altro paese;

K.

considerando che sarebbe deplorevole se le recenti accuse si ripercuotessero negativamente sugli sforzi tesi a concludere un partenariato transatlantico in materia di commercio e investimenti (TTIP), che è indice dell'impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti;

L.

considerando che il 14 giugno 2013 il commissario Malmström ha annunciato l'istituzione di un gruppo transatlantico di esperti;

M.

considerando che il commissario Reding ha scritto alle autorità britanniche esprimendo preoccupazione per le notizie riportate dai mezzi di comunicazione sul programma Tempora e chiedendo chiarimenti sul suo ambito di applicazione e sul suo funzionamento; che le autorità del Regno Unito hanno difeso le attività di sorveglianza del GCHQ, dichiarando di operare nel rispetto di linee guida rigorose e legali;

N.

considerando che è attualmente in corso a livello di UE una riforma della protezione dei dati, mediante la revisione della direttiva 95/46/CE destinata a essere sostituita dalla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla proposta di direttiva sulla protezione dei dati concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati;

1.

conferma il suo continuo sostegno agli sforzi transatlantici nell'ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ma esprime nel contempo seria preoccupazione per il programma PRISM e altri programmi simili, poiché, qualora le informazioni disponibili ad oggi fossero confermate, si potrebbe configurare una grave violazione del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati ai danni dei cittadini e dei residenti dell'UE, nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare, della riservatezza delle comunicazioni, della presunzione di innocenza, della libertà di espressione, della libertà di informazione e della libertà di esercitare un'attività economica;

2.

condanna fermamente lo spionaggio ai danni delle rappresentanze dell'UE in quanto costituirebbe, qualora le informazioni ad oggi disponibili venissero confermate, una grave violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, oltre ad avere un potenziale impatto sulle relazioni transatlantiche; esorta le autorità statunitensi a fornire immediatamente chiarimenti sulla questione;

3.

invita le autorità statunitensi a fornire all'UE, senza indebito ritardo, informazioni complete sul programma PRISM e altri programmi simili riguardanti la raccolta dati, in particolare per quanto concerne le relative basi giuridiche, la loro necessità e proporzionalità nonché le salvaguardie adottate per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, quali ad esempio limitazioni della portata e della durata, condizioni di accesso e controlli indipendenti, previste dalla Convenzione sulla criminalità informatica, come richiesto anche dal commissario Reding nella sua lettera del 10 giugno 2013 al ministro della Giustizia Eric Holder; invita le autorità statunitensi a sospendere e a rivedere tutte le leggi e i programmi di sorveglianza che violano il diritto fondamentale dei cittadini dell'UE al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, nonché la sovranità e la giurisdizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e la Convenzione sulla criminalità informatica;

4.

sollecita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prendere in considerazione tutti gli strumenti a loro disposizione nel quadro delle discussioni e dei negoziati con gli Stati Uniti, sia a livello politico che a livello di esperti, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, ivi compresa la possibile sospensione degli accordi relativi ai codici di prenotazione PNR (Passenger Name Record) e al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP);

5.

chiede che al gruppo transatlantico di esperti, annunciato dal commissario Malmström e al quale il Parlamento prenderà parte, sia concesso un adeguato nulla osta di sicurezza e l'accesso a tutti i documenti pertinenti, affinché possa svolgere il proprio lavoro in modo corretto ed entro il termine fissato; chiede inoltre che il Parlamento sia adeguatamente rappresentato in tale gruppo di esperti;

6.

invita la Commissione e le autorità statunitensi a riprendere quanto prima i negoziati relativi all'accordo quadro sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria; invita la Commissione ad accertarsi, nel corso di tali negoziati, che l'accordo rispetti almeno i criteri seguenti:

a)

garantisca ai cittadini dell'UE il diritto all'informazione qualora i loro dati vengano elaborati negli Stati Uniti;

b)

garantisca ai cittadini dell'UE un accesso al sistema giudiziario statunitense pari a quello previsto per i cittadini degli Stati Uniti;

c)

garantisca, in particolare, il diritto di ricorso;

7.

invita la Commissione a garantire che le norme dell'UE sulla protezione dei dati e i negoziati sull'attuale pacchetto dell'UE relativo alla protezione dei dati non siano compromessi a causa del TTIP con gli Stati Uniti;

8.

invita la Commissione a riesaminare integralmente l'accordo Safe Harbour alla luce delle recenti rivelazioni, conformemente all'articolo 3 dell'accordo stesso;

9.

esprime serie preoccupazioni in merito alle rivelazioni concernenti i presunti programmi di sorveglianza gestiti dagli Stati membri, con il contributo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o unilateralmente; invita tutti gli Stati membri a esaminare la compatibilità di tali programmi con il diritto primario e secondario dell'UE, in particolare l'articolo 16 del TFUE sulla protezione dei dati, nonché con gli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali derivanti dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri;

10.

sottolinea che tutte le società che offrono servizi ai cittadini dell'UE sono tenute a rispettare senza eccezioni il diritto dell'UE e sono responsabili di qualsiasi violazione;

11.

sottolinea che le società soggette alla giurisdizione di un paese terzo dovrebbero fornire agli utenti stabiliti nell'UE un'avvertenza chiara e ben visibile della possibilità che i dati personali siano elaborati dai servizi incaricati dell'applicazione della legge e dalle agenzie di intelligence per effetto di ordini segreti o ingiunzioni;

12.

deplora che la Commissione abbia soppresso l'ex articolo 42 della versione del regolamento sulla protezione dei dati trapelata all'esterno; invita la Commissione a spiegare i motivi di tale soppressione; chiede al Consiglio di seguire l'approccio del Parlamento e di reintrodurre la suddetta disposizione;

13.

sottolinea che, negli Stati democratici e aperti fondati sullo Stato di diritto, i cittadini hanno il diritto di essere informati in caso di gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, nonché di denunciare tali violazioni, anche contro il proprio governo; evidenzia la necessità di introdurre procedure che consentano agli informatori di rivelare gravi violazioni dei diritti fondamentali e la necessità di fornire a queste persone la protezione necessaria, anche a livello internazionale; esprime il suo sostegno incessante per il giornalismo investigativo e la libertà di stampa;

14.

chiede al Consiglio di accelerare con urgenza la sua attività concernente l'intero pacchetto relativo alla protezione dei dati e specificamente la proposta di direttiva sulla protezione dei dati;

15.

sottolinea la necessità di istituire un equivalente a livello europeo delle commissioni parlamentari-giudiziarie miste di controllo e di inchiesta esistenti in alcuni Stati membri per i servizi di intelligence;

16.

incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sulla questione, in collaborazione con i parlamenti nazionali e il gruppo di esperti UE-USA istituito dalla Commissione, e di riferire in merito entro la fine dell'anno, mediante:

a)

una raccolta di tutte le pertinenti informazioni e degli elementi di prova provenienti da fonti statunitensi o europee (indagine conoscitiva);

b)

un'indagine riguardante le presunte attività di sorveglianza delle autorità statunitensi nonché le eventuali attività condotte da determinati Stati membri (attribuzione delle responsabilità);

c)

una valutazione dell'impatto dei programmi di sorveglianza per quanto concerne: i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE (in particolare il diritto al rispetto della vita privata, della riservatezza delle comunicazioni, della libertà di espressione, della presunzione di innocenza e il diritto a un ricorso effettivo); l'effettiva protezione dei dati sia all'interno dell'UE che per i cittadini dell'Unione al di fuori di essa, con particolare attenzione all'efficacia del diritto dell'Unione in materia di meccanismi di extraterritorialità; la sicurezza dell'UE nell'era del cloud computing; il valore aggiunto e la proporzionalità di tali programmi rispetto alla lotta contro il terrorismo; la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (valutazione della validità delle decisioni di adeguatezza per i trasferimenti dall'UE verso i paesi terzi, ad esempio quelli effettuati a norma dell'accordo Safe Harbour, di accordi internazionali e altri strumenti giuridici che prevedono assistenza giuridica e cooperazione) (analisi dei danni e dei rischi);

d)

un esame dei meccanismi più appropriati di ricorso in caso di conferma delle violazioni (ricorso in sede amministrativa e giudiziaria e regimi di risarcimento);

e)

l'elaborazione di raccomandazioni finalizzate a evitare ulteriori violazioni, che garantiscano una protezione credibile e di livello elevato dei dati personali dei cittadini dell'UE, mediante mezzi adeguati, in particolare l'adozione di un pacchetto completo relativo alla protezione dei dati (raccomandazioni e legislazione);

f)

la presentazione di raccomandazioni finalizzate a rafforzare la sicurezza informatica di istituzioni, organi e agenzie dell'UE, mediante adeguate norme di sicurezza interna per i sistemi di comunicazione, al fine di evitare l'accesso non autorizzato nonché la divulgazione e la perdita di informazioni e dati personali, e di porvi rimedio (rimedi alle violazioni della sicurezza);

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d'Europa, ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente degli Stati Uniti, al senato e alla camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nonché ai segretari statunitensi per la sicurezza interna e la giustizia.


(1)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 221.


26.2.2016   

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C 75/109


P7_TA(2013)0323

Modalità pratiche di organizzazione delle elezioni europee del 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 (2013/2102(INI))

(2016/C 075/15)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 10 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea,

visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali,

visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, quale modificata (1),

vista la dichiarazione n. 11, allegata al trattato di Lisbona, relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7, del trattato sull'Unione europea,

viste la direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, e la direttiva 2013/1/EU recante modifica di quest'ultima,

vista la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 intitolata «Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l'efficienza» (COM(2013)0126),

vista la raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 al fine di rafforzare la democrazia e l'efficienza dell'organizzazione delle elezioni al Parlamento europeo, indirizzata agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali (C(2013)1303),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (2),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 (3),

visti gli articoli 41, 48 e 105 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0219/2013),

A.

considerando che si è convenuto che le date delle votazioni per le elezioni al Parlamento europeo devono essere anticipate al 22-25 maggio 2014 e, pertanto, che la seduta costitutiva del nuovo Parlamento si terrà il 1o luglio 2014;

B.

considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo;

C.

considerando che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

D.

considerando che i partiti politici a livello europeo sono attori della sfera politica europea e contribuiscono a formare una coscienza politica europea nonché ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;

E.

considerando che le elezioni europee del 2014 saranno le prime dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che accresce notevolmente i poteri del Parlamento europeo, compreso il suo ruolo nell'elezione del presidente della Commissione, e rappresenteranno di conseguenza un'occasione fondamentale per aumentare la trasparenza e rafforzare la dimensione europea di tali elezioni;

F.

considerando che i principali partiti politici europei sembrano pronti a nominare i loro candidati alla presidenza della Commissione, nella prospettiva che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il rispettivo programma politico in tutti gli Stati membri dell'Unione;

G.

considerando che la democrazia interna ai partiti e il rispetto di elevati standard di apertura e integrità da parte dei partiti politici sono un fondamento essenziale per aumentare la fiducia del pubblico nel sistema politico;

H.

considerando che la risoluzione dell'attuale crisi di governance nell'UE richiede una maggiore legittimazione democratica del processo di integrazione;

I.

considerando che i cittadini dell'Unione godono del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo anche quando risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

J.

considerando che le campagne elettorali continuano a essere focalizzate prevalentemente su tematiche nazionali, relegando in secondo piano il dibattito sulle questioni specificamente europee, il che incide negativamente sul tasso di partecipazione alle elezioni al Parlamento europeo;

K.

considerando che l'affluenza alle urne sarà probabilmente rafforzata da una vivace campagna politica in cui i partiti politici e i loro candidati competono per ottenere voti e seggi sulla base di programmi alternativi che tengono conto della dimensione europea della politica;

L.

considerando che i sondaggi di opinione suggeriscono ripetutamente che una vasta maggioranza sarebbe incline a votare se fosse meglio informata circa il Parlamento europeo, i partiti politici e i loro rispettivi programmi e candidati; che tutti i media sono pertanto incoraggiati a richiamare la massima attenzione sulle elezioni;

M.

considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, il quale deve tenere conto dell'esito delle elezioni e consultare il nuovo Parlamento prima di procedere alla nomina o alle nomine;

N.

considerando che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del Presidente della Commissione potranno, secondo la dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona, essere precisate «di comune accordo»;

1.

invita i partiti politici ad assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per presentarsi alle elezioni al Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei settimane prima dell'inizio delle votazioni elettorali;

2.

si attende che i candidati si impegnino, qualora venissero eletti, ad assumere i relativi mandati a svolgere le funzioni di deputati al Parlamento europeo, salvo se nominati a una carica che li rende ineleggibili a norma dell'articolo 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 1976;

3.

invita gli Stati membri e i partiti politici a insistere per una maggiore presenza di donne nelle liste dei candidati e, per quanto possibile, a incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria;

4.

esorta gli Stati membri e i partiti politici a provvedere a che i nomi e, se del caso, i simboli dei partiti politici europei appaiano sulla scheda elettorale;

5.

chiede ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in modo da consentire ai medesimi di organizzare una campagna significativa su scala europea che si concentri su questioni europee basate sul programma del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito;

6.

chiede vivamente che i partiti politici a tutti i livelli adottino procedure democratiche e trasparenti per la scelta dei candidati al Parlamento europeo e alla presidenza della Commissione;

7.

invita i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione e al programma politico di tale candidato;

8.

incoraggia gli Stati membri ad autorizzare trasmissioni radiotelevisive di carattere politico da parte dei partiti politici europei;

9.

esorta i partiti politici europei a organizzare svariati dibattiti pubblici tra i candidati designati alla presidenza della Commissione;

10.

raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per dare effettiva attuazione alle azioni concordate per assistere i cittadini che desiderano votare o presentarsi come candidati in uno Stato membro diverso dal proprio;

11.

invita gli Stati membri a svolgere una campagna pubblica per incitare i cittadini al voto, allo scopo di contrastare il calo dei tassi di partecipazione;

12.

incoraggia i partiti politici nazionali a inserire nelle loro liste di candidati cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio;

13.

insiste sul fatto che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nessun esito ufficiale dovrà essere pubblicato in alcuno Stato membro prima della chiusura delle operazioni di voto nello Stato membro i cui elettori saranno gli ultimi a votare domenica 25 maggio 2014;

14.

propone che le modalità dettagliate delle consultazioni tra il Parlamento e il Consiglio europeo per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione siano concordate di comune accordo e in tempo utile prima delle elezioni;

15.

si attende che, in tale contesto, il candidato alla presidenza della Commissione presentato dal partito politico europeo che avrà conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento sarà il primo ad essere preso in considerazione al fine di verificare la sua capacità di ottenere l'appoggio della maggioranza assoluta del Parlamento, necessaria per la sua elezione;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e ai partiti politici europei.


(1)  Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0462.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0082.


26.2.2016   

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C 75/111


P7_TA(2013)0324

Esportazioni di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2013/2657(RSP))

(2016/C 075/16)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (1),

vista la procedura in corso, in seno al gruppo di lavoro «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio, relativa al riesame della posizione comune, la quale, a norma del suo articolo 15, deve essere riveduta tre anni dopo l'adozione,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (2),

viste l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (3), nonché la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005 (4),

viste la tredicesima (5) e la quattordicesima (6) relazione annuale del COARM,

visto il trattato internazionale delle Nazioni Unite sul commercio di armi, che stabilisce norme comuni vincolanti per il commercio mondiale di armi convenzionali,

vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni Unite sul commercio di armi (7),

visto l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le esportazioni di armi possono avere ripercussioni considerevoli non solo sulla sicurezza, ma anche sullo sviluppo, e che è quindi importante rafforzare la politica dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

B.

considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro giuridicamente vincolante che prevede otto criteri, la cui inosservanza comporta il rifiuto della licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o quantomeno valutazioni in tal senso (criteri da 5 a 8);

C.

considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri rappresentano solamente norme minime e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare misure più restrittive sul controllo degli armamenti; considerando che le decisioni relative al rilascio o meno di licenze di esportazione di armi in conformità con i criteri sono, in ogni caso, di competenza dei singoli Stati membri;

D.

considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tenere conto dell'effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, e che tali fattori non devono pregiudicare l'applicazione dei suddetti otto criteri;

E.

considerando che, secondo l'Istituto internazionale di Stoccolma per le ricerche sulla pace (SIPRI), gli Stati membri dell'Unione europea, considerati nel loro insieme, costituiscono il secondo più grande esportatore di armi del mondo, solo leggermente dietro agli Stati Uniti, e che una percentuale crescente delle armi commerciate viene fornita a paesi esterni all'UE;

F.

considerando che le principali destinazioni dei trasferimenti di armi al di fuori dell'Unione effettuati dagli Stati membri sono il Medio Oriente, l'America del Nord e l'Asia; che i principali paesi destinatari sono l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti;

G.

considerando che l'industria europea tenta di compensare la flessione della domanda europea nel campo della difesa cercando di accedere ai mercati dei paesi terzi e che ciò è appoggiato da numerosi politici e partiti in quanto comporta un contributo al rafforzamento dell'industria europea della difesa, al know-how tecnologico, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla preparazione; considerando che le attività di ricerca e sviluppo dell'industria della difesa hanno un importante effetto di ricaduta che contribuisce a numerose applicazioni civili;

H.

considerando che gli Stati membri hanno compiuto importanti progressi verso il raggiungimento di un accordo sull'applicazione e sull'interpretazione degli otto criteri della posizione comune, in particolare grazie al manuale per l'uso della posizione comune elaborato dal COARM, che definisce in maniera dettagliata le migliori pratiche per l'applicazione di tali criteri;

1.

plaude al fatto che l'Unione europea dispone di un quadro giuridico vincolante, unico al mondo, che consente di migliorare il controllo delle esportazioni di armi, anche nelle regioni in stato di crisi e nei paesi che presentano situazioni discutibili in materia di diritti umani, e si compiace, a tale proposito, della partecipazione di paesi terzi europei ed extraeuropei al sistema di controllo delle esportazioni di armi sulla base della posizione comune; constata tuttavia che gli otto criteri sono applicati e interpretati con livelli di rigore non omogenei nei vari Stati membri dell'UE; chiede, pertanto, un'interpretazione e un'attuazione più uniforme della posizione comune compresi tutti i relativi obblighi e deplora che l'Unione non disponga ancora di una politica comune in materia di trasferimenti di armi a paesi terzi;

2.

sostiene che la politica estera e di sicurezza comune dell'UE e la posizione comune non dovrebbero essere in contraddizione tra loro; ritiene che agli Stati membri e all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza incomba la responsabilità di garantire la coerenza della posizione comune e della politica estera;

3.

sottolinea il diritto degli Stati membri di procedere conformemente alle loro politiche nazionali, pur nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli accordi internazionali e delle norme e dei criteri definiti di comune accordo, e che la conformità con essi è verificata in base alle normative nazionali;

4.

ritiene che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali o specifici organismi parlamentari devono garantire un efficace controllo dell'applicazione e del rispetto delle norme concordate della posizione comune a livello nazionale e dell'Unione e della messa a punto di un sistema di controllo trasparente e responsabile;

5.

ritiene che la formulazione del manuale per l'uso debba essere più accurata e meno soggetta a interpretazioni e che esso debba essere continuamente aggiornato se necessario;

6.

chiede una migliore applicazione dei criteri della posizione comune prima che ne vengano proposti di nuovi;

7.

riconosce il ruolo coerente e costante svolto dagli Stati membri dell'UE a sostegno del processo internazionale di definizione di norme vincolanti che disciplinino il commercio internazionale delle armi; invita gli Stati membri a concentrare i propri sforzi sui paesi che rimangono al di fuori degli accordi internazionali;

8.

osserva che le relazioni annuali del gruppo di lavoro COARM hanno reso più trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri; si rammarica, tuttavia, che le serie di dati siano incomplete e varino a causa delle diverse procedure di raccolta e presentazione dei dati dei singoli Stati membri; ricorda agli Stati membri di presentare al gruppo di lavoro COARM una relazione annuale contenente informazioni esaustive sulle rispettive esportazioni di armi, come concordato e stabilito nella posizione comune;

9.

sollecita un'analisi delle modalità di attuazione della posizione comune negli ordinamenti nazionali; è del parere che occorra rafforzare la capacità di analisi del gruppo di lavoro COARM in materia di controllo delle esportazioni di armi;

10.

ritiene che la posizione comune debba essere integrata da un elenco, regolarmente aggiornato e accessibile al pubblico, che specifichi in quale misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi agli otto criteri;

11.

è del parere che sia opportuno istituire un sistema più soddisfacente che permetta scambi regolari e aggiornati di informazioni tra gli Stati membri sui trasferimenti di armi verso paesi precedentemente sottoposti a embargo;

12.

chiede che si tenga un dibattito annuale in seno al Parlamento e sia elaborata da una relazione annuale sull'attuazione della posizione comune, in modo da garantire un adeguato livello di controllo parlamentare e di trasparenza a livello europeo;

13.

plaude alla conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un trattato sul commercio di armi giuridicamente vincolante che ha come oggetto il commercio internazionale di armi convenzionali, instaura un efficace sistema internazionale di controllo delle armi basato su una maggiore trasparenza e responsabilità e definisce norme internazionali di massimo rigore, rendendo in tal modo sempre più difficile l'utilizzo illecito e irresponsabile delle armi convenzionali; riconosce il ruolo coerente e costante svolto dall'UE e dai suoi Stati membri a sostegno del processo internazionale volto alla definizione di norme vincolanti per la regolamentazione del commercio internazionale di armi;

14.

sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace e credibile del trattato sul commercio delle armi e incoraggia gli Stati membri a concentrare i propri sforzi internazionali su azioni finalizzate a un'adesione universale e a una rapida entrata in vigore;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(2)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(4)  Consiglio dell'Unione europea 05319/2006 del 13.1.2006.

(5)  GU C 382 del 30.12.2011, pag. 1.

(6)  GU C 386 del 14.12.2012, pag. 1.

(7)  P7_TA(2012)0251.


26.2.2016   

IT

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C 75/114


P7_TA(2013)0325

Avvio dei negoziati su un accordo multilaterale sui servizi

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi (2013/2583(RSP))

(2016/C 075/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti relazioni sui servizi, in particolare la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (1),

viste le sue precedenti risoluzioni sullo stato di avanzamento dell'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) e sul futuro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), segnatamente la sua risoluzione del 16 dicembre 2009 sulle prospettive dell'agenda di Doha per lo sviluppo a seguito della settima conferenza ministeriale dell'OMC (2) e la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sull'andamento dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo (3),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (4),

visti il protocollo N. 26 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui servizi di interesse generale e la Carta dei diritti fondamentali,

visti l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), entrato in vigore il 1o gennaio 1995, e la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale (5),

visto il progetto di direttive di negoziato in vista della conclusione di un accordo multilaterale sullo scambio di servizi, presentato dalla Commissione il 15 febbraio 2013,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (6),

vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Ostacoli al commercio e agli investimenti — Relazione 2012» (7),

vista la relazione del 21 aprile 2011 del presidente del Consiglio per il commercio dei servizi dell'OMC, l'Ambasciatore Fernando de Mateo, destinata al comitato per i negoziati commerciali relativamente alla sessione straordinaria dei negoziati sullo scambio di servizi (8),

vista la dichiarazione rilasciata dal gruppo «Really good friends of services» (RGF) il 5 luglio 2012,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che i servizi generano quasi tre quarti del PIL e dell'occupazione nell'Unione europea e sono fondamentali per mantenere e rafforzare la competitività dell'Unione;

B.

considerando che i servizi rappresentavano il 28 % delle esportazioni dell'UE nel 2011 e che, nello stesso anno, costituivano più della metà dei suoi investimenti diretti esteri nei paesi terzi;

C.

considerando che l'UE svolge un ruolo di rilievo nel commercio di servizi, essendo il maggior esportatore di servizi a livello mondiale, con una quota pari al 25,65 % del totale delle esportazioni mondiali di servizi nel 2011;

D.

considerando che tutti i paesi dovrebbero avere la possibilità di sviluppare, mantenere e regolamentare i servizi pubblici nell'interesse generale;

E.

considerando che 129 paesi membri dell'OMC si sono impegnati a titolo del GATS, ma che la maggior parte di tali paesi non ha assunto impegni in tutti i settori;

F.

considerando che l'attuale situazione economica e finanziaria ha messo più che mai in risalto il ruolo fondamentale dei servizi pubblici nell'Unione europea; che in settori quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili e l'edilizia sociale tali servizi offrono una rete di protezione fondamentale per i cittadini e contribuiscono a promuovere la coesione sociale; che nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione i servizi pubblici svolgono un ruolo essenziale nell'agenda per la crescita e l'occupazione;

G.

considerando che, all'epoca della sesta conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Hong Kong nel 2005, soltanto 30 paesi avevano presentato nuove offerte di servizi e che i negoziati multilaterali sui servizi hanno a malapena compiuto progressi dal luglio 2008;

H.

considerando che, sulla scia della crisi economica del 2008 e 2009, sono state introdotte nuove misure protezionistiche atte a limitare lo scambio di servizi;

I.

considerando che nel 2012 si sono svolti colloqui preliminari fra i membri del gruppo RGF in merito al formato e alla struttura di un accordo sullo scambio di servizi;

J.

considerando che i 21 paesi membri (1) dell'OMC che partecipano ai negoziati con l'UE aderiscono, per la maggior parte, all'OCSE e rappresentano il 70 % degli scambi transfrontalieri mondiali nel settore dei servizi (escludendo il commercio dei servizi all'interno dell'UE) e il 58 % degli scambi relativi ai servizi commerciali dell'UE; che, per il momento, ai negoziati non partecipa nessuno dei paesi BRICS, nessuno dei paesi appartenenti all'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e nessuno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

K.

considerando che il 15 febbraio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di direttive di negoziato e che il 18 marzo 2013 ha ricevuto un mandato per partecipare ai negoziati per l'accordo sullo scambio di servizi;

1.

è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga il quadro più efficace per conseguire un commercio mondiale aperto ed equo; conviene tuttavia che, a causa della situazione di stallo verificatasi nel corso dell'ottava conferenza ministeriale dell'OMC nel dicembre 2011, fossero necessarie nuove iniziative bilaterali e multilaterali per dare nuovo impulso ai negoziati commerciali di Ginevra; sottolinea, nondimeno, la necessità che tutte le nuove iniziative rimangano ancorate al quadro dell'OMC;

2.

si rammarica del fatto che, sin dell'inizio del ciclo dei negoziati di Doha, sia stata prestata una scarsa attenzione allo scambio di servizi; sottolinea che nel XXI secolo i servizi rappresentano la spina dorsale delle economie e degli scambi commerciali, dato che l'emergere di catene globali del valore si basa sulla fornitura di servizi; sottolinea l'importanza dei servizi di interesse generale, i quali offrono reti di protezione fondamentali per i cittadini e promuovono la coesione sociale a livello locale, regionale, statale e di Unione europea;

3.

deplora il fatto che gli elenchi di impegni assunti a titolo del GATS dai paesi membri dell'OMC siano divenuti obsoleti e non riflettano l'effettivo livello degli ostacoli al commercio di servizi nei paesi in questione, specialmente in quelli che hanno intrapreso una sostanziale liberalizzazione autonoma, come pure il fatto che i paesi membri dell'OMC presentino ancora livelli alquanto disparati e poco chiari di liberalizzazione e di discipline per quanto concerne gli impegni assunti in materia di commercio di servizi;

4.

saluta con favore l'avvio di negoziati per un accordo sullo scambio di servizi e chiede che l'UE partecipi a questi colloqui sin dall'inizio, in modo da poter promuovere i suoi interessi e difendere le sue posizioni sul formato e la struttura dell'accordo; ritiene che la partecipazione dell'UE possa favorire la coerenza tra l'accordo sullo scambio di servizi e il sistema multilaterale, nonché contribuire a salvaguardare un adeguato controllo parlamentare del processo di negoziato;

5.

si rammarica del fatto che il Consiglio abbia conferito il mandato senza aver preso in considerazione il punto di vista del Parlamento;

6.

rammenta alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente ed esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (sia prima che dopo i cicli di negoziato);

7.

chiede alla Commissione di garantire che i negoziati sull'accordo sullo scambio di servizi siano condotti in conformità delle norme dell'OMC sulla trasparenza e che tutti i membri dell'OMC ricevano, in tempo utile, informazioni esaustive al riguardo;

8.

ritiene che non sia stata raggiunta una massa critica che consentirebbe di estendere i benefici di questo futuro accordo sullo scambio di servizi a tutti i membri dell'OMC e che, pertanto, la clausola di nazione più favorita del GATS (2) non dovrebbe applicarsi a tale accordo;

9.

osserva tuttavia con preoccupazione che le parti del negoziato non includono i mercati emergenti (tranne la Turchia) e segnatamente i paesi BRICS, nei quali si registra la crescita degli scambi e degli investimenti nel settore dei servizi e dove gli ostacoli, soprattutto agli investimenti esteri, sono i più consistenti; invita pertanto la Cina e le altre economie emergenti a partecipare ai negoziati;

10.

ritiene che il fatto di mantenere aperta la possibilità che altri paesi, incluse le economie emergenti, partecipino a questi negoziati non dovrebbe comportare un abbassamento del livello di ambizione di questo accordo, dato che soltanto un grado elevato di liberalizzazione e di convergenza delle discipline potrebbe convincere questi paesi a unirsi ai negoziati;

11.

raccomanda che, per mantenere aperta la possibilità di rendere multilaterale il futuro accordo sul commercio dei servizi, la sua configurazione segua il formato e la struttura del GATS, compresa la nozione di elenco positivo degli impegni, e riprenda le definizioni e i principi fondamentali enunciati nel GATS, unitamente alle sue norme in materia di trattamento nazionale, accesso ai mercati e discipline;

12.

esorta la Commissione a formulare una proposta di partenza simile alla sua ultima proposta di elenco del GATS e a perseguire, in sede di negoziati sugli impegni in materia di accesso al mercato, i seguenti obiettivi:

assicurare condizioni concorrenziali più eque riducendo le diseguaglianze, per quanto concerne gli impegni del GATS, fra le parti, i settori e le modalità;

promuovere un programma ambizioso per quanto riguarda gli interessi offensivi dell'UE, con particolare riferimento ai servizi alle imprese, ai servizi TIC, ai servizi finanziari e giuridici, al commercio elettronico, ai servizi di trasporto aereo e marittimo, ai servizi ambientali, al turismo e all'edilizia; difendere gli interessi dell'UE nei mercati dei paesi terzi inserendo, nel contempo, all'interno dell'accordo le misure prudenziali del GATS che consentono ai paesi partecipanti di adottare una regolamentazione nazionale dei mercati e dei prodotti finanziari a fini di vigilanza; chiedere che le misure prudenziali del GATS relative ai servizi finanziari siano integrate nell'accordo, in modo che le parti contraenti possano adottare misure a titolo cautelare, indipendentemente dalle altre eventuali disposizioni contenute nell'accordo;

difendere le sensibilità europee per quanto concerne i servizi pubblici e i servizi di interesse generale (quali definiti nei trattati dell'UE) nei settori dell'istruzione pubblica, della salute pubblica, dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei rifiuti e continuando, come avviene nel quadro del GATS e degli accordi bilaterali di libero scambio, a non assumere impegni in relazione ai servizi audiovisivi o culturali;

impedire impegni e norme riguardanti i servizi finanziari che siano in contraddizione con le misure recentemente adottate per regolamentare i mercati e i prodotti finanziari;

adottare un approccio cauto alle offerte scambiate nel quadro della «modalità 4», tenendo conto che l'Unione europea ha interessi offensivi nel settore della manodopera altamente qualificata e che essa dovrebbe soprattutto ribadire, nell'ambito dell'accordo sullo scambio di servizi, che la circolazione temporanea di persone fisiche per prestare un servizio nel quadro della «modalità 4» deve rispettare i diritti del lavoro e sociali e gli accordi collettivi a livello nazionale e che, analogamente al GATS, a nessuna delle parti può essere impedito di applicare misure atte a regolamentare l'ingresso di persone fisiche nel proprio territorio, a condizione che tali misure non annullino i vantaggi derivanti dall'impegno delle parti;

mantenere una posizione neutra in merito alla natura pubblica o privata della proprietà degli operatori economici oggetto di impegni;

garantire che l'eventuale liberalizzazione dei flussi di dati avvenga nella piena coerenza con l'acquis communautaire per quanto concerne la vita privata e la protezione dei dati;

13.

prende atto che l'UE ha già concluso o sta negoziando, con alcuni dei partner negoziali dell'accordo sullo scambio di servizi (tra cui il Giappone e presto gli Stati Uniti), accordi commerciali bilaterali che contengono capitoli importanti sui servizi, nell'ambito dei quali sono affrontate meglio le questioni bilaterali specifiche di ciascun paese; ritiene che, in termini di accesso al mercato, la posta in gioco per l'UE in questi negoziati dipenda dagli altri partner (ad esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, il Messico, Taiwan e la Turchia);

14.

sottolinea che l'inclusione dei principi di status quo (standstill) e del «dente d'arresto» (ratchet) negli elenchi dovrebbe permettere di vincolare gli impegni delle parti ai livelli attuali e condurre a una maggiore apertura progressiva;

15.

ritiene che l'accordo sul commercio dei servizi dovrebbe offrire discipline regolamentari più incisive in materia di trasparenza, concorrenza, requisiti per il rilascio delle licenze e regolamentazioni specifiche di settore, fermo restando il diritto di ciascun paese di adottare regolamenti debitamente giustificati per motivi di politica pubblica (3);

16.

reputa essenziale che l'UE e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e in materia di audiovisivi, e che possano farlo nel contesto delle rispettive legislazioni, delle norme e degli accordi vigenti; valuta positivamente, pertanto, il fatto che il Consiglio abbia escluso i servizi culturali e audiovisivi dal mandato negoziale;

17.

sottolinea che questo negoziato rappresenta un'opportunità per migliorare le norme in materia di appalti pubblici (4) e sovvenzioni (5) nel settore dei servizi, sulle quali i negoziati GATS si sono arenati;

18.

ritiene che l'accordo sullo scambio di servizi debba includere una clausola di adesione, disposizioni che definiscano le condizioni e le procedure per rendere l'accordo multilaterale estendendolo alla totalità dei membri dell'OMC, nonché un meccanismo specifico di risoluzione delle controversie, ferma restando la possibilità di ricorrere al meccanismo generale di risoluzione delle controversie dell'OMC;

19.

prende atto che il mandato negoziale è stato proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio senza alcuna valutazione d'impatto; insiste affinché la Commissione dia seguito alle proprie intenzioni di elaborare una valutazione d'impatto sulla sostenibilità e che, nel farlo, consulti i soggetti interessati per quanto concerne le problematiche sociali, ambientali e di altra natura; chiede che la Commissione pubblichi la valutazione d'impatto sulla sostenibilità, in modo che le sue conclusioni siano prese in considerazione in sede di negoziati;

20.

ritiene che un termine di due anni per la conclusione dei negoziati sia molto ambizioso; sottolinea che la qualità deve avere la priorità rispetto ai tempi, e insiste sul fatto che i negoziati devono essere trasparenti e devono prevedere le opportunità e i tempi necessari per consentire un dibattito pubblico e parlamentare informato;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

(2)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 1.

(3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 84.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

(5)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.

(6)  COM(2010)0612.

(7)  COM(2012)0070.

(8)  TN/S/36.

(1)  Australia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Israele, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Svizzera, Taiwan, Turchia e Stati Uniti.

(2)  Articolo II del GATS.

(3)  Articoli XIV e XIV bis del GATS.

(4)  Articolo XIII del GATS.

(5)  Articolo XV del GATS.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/118


P7_TA(2013)0326

Aumento dei dazi norvegesi sui prodotti agricoli

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'aumento dei dazi norvegesi sui prodotti agricoli (2013/2547(RSP))

(2016/C 075/18)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE),

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo bilaterale) (1),

vista la sua posizione del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2),

vista la lettera del 9 marzo 2011 del ministro del Commercio e dell'Industria norvegese al Commissario per il mercato interno e i servizi sull'Atto per il mercato unico,

viste le conclusioni della trentottesima riunione del Consiglio SEE del 26 novembre 2012,

vista l'interrogazione alla Commissione su «Aumento significativo dei dazi norvegesi sui prodotti agricoli» (O-000048/2013 — B7-0210/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE, le parti contraenti si impegnano a proseguire i loro sforzi al fine di realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi agricoli;

B.

considerando che l'accordo SEE costituisce la base affinché la Norvegia goda di un accesso paritario al mercato interno e che le parti dell'accordo ne hanno constatato la reciproca convenienza;

C.

considerando che, in generale, lo stato delle relazioni economiche e politiche tra l'UE e la Norvegia è ottimo; che le divergenze che possono emergere tra partner devono essere chiarite attraverso il dialogo;

D.

considerando che l'accordo bilaterale in vigore dal gennaio 2012 ha rinnovato il quadro giuridico preferenziale, reciproco e mutualmente vantaggioso sulle preferenze commerciali in materia di prodotti agricoli, tra cui carne e prodotti lattiero-caseari;

E.

considerando che attraverso tale accordo l'UE e il Regno di Norvegia hanno esteso la reciproca liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, concedendo un accesso senza dazi, stabilendo contingenti tariffari e riducendo i dazi all'importazione per una vasta gamma di prodotti agricoli;

F.

considerando che, dal 1o gennaio 2013, gli esportatori europei di taluni formaggi e di carne di agnello e di manzo sono confrontati a dazi ad valorem rispettivamente del 277 %, 429 % e 344 % nel mercato norvegese; che tale misura è stata preceduta dall'imposizione di un nuovo dazio all'importazione del 72 % sui fiori di ortensia (Hortensia);

G.

considerando che tali misure, seppure consentite dall'elenco norvegese dell'Organizzazione mondiale del commercio, violano la lettera e lo spirito dell'accordo bilaterale, in particolare l'articolo 10, il quale prevede che le parti adottino provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si accordano reciprocamente non vengano compromessi da altre misure restrittive delle importazioni;

H.

considerando che gli indicatori della crescita economica, dell'occupazione e dell'inflazione non mostrano alcun segno di effetti negativi subiti dall'economia norvegese a seguito della crisi economica o finanziaria mondiale;

1.

deplora le recenti misure imposte dal governo norvegese, che giudica protezionistiche e proibitive per gli scambi commerciali e in palese violazione della lettera e dello spirito dell'accordo bilaterale;

2.

sottolinea che tali misure sono state proposte dal governo norvegese senza alcuna consultazione preventiva con le controparti dell'UE, come sarebbe stato opportuno nel contesto dei forti rapporti bilaterali esistenti tra l'UE e la Norvegia;

3.

mette in discussione la logica economica alla base di queste misure, che potrebbero avere effetti di riduzione degli scambi, danneggiando tutte le parti coinvolte e in particolare i consumatori norvegesi, e nel lungo periodo anche gli agricoltori norvegesi; invita la Commissione a valutare i potenziali effetti negativi dell'aumento delle tariffe per gli esportatori e gli agricoltori dell'UE;

4.

esorta il governo e il Parlamento norvegesi a ritirare le misure;

5.

invita il governo norvegese e la Commissione a prendere atto dei recenti ambiziosi passi effettuati dall'Islanda per liberalizzare i propri scambi di prodotti agricoli con l'Unione; invita il governo norvegese a seguirne l'esempio;

6.

invita il governo norvegese ad accettare una revisione del protocollo 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli trasformati, al fine di valutare se i dazi sui prodotti di cui sopra possano essere considerati equi e giustificati;

7.

invita la Commissione a proseguire i negoziati con le autorità norvegesi, al fine di lavorare per una soluzione reciprocamente soddisfacente in relazione alle importazioni/esportazioni di prodotti agricoli;

8.

chiede alla Commissione di specificare le misure che intende adottare nell'eventualità che la Norvegia rifiuti di rettificare la propria decisione, in particolare al fine di proteggere posti di lavoro e produzione nel settore agricolo dell'Unione, in caso di necessità;

9.

invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di proporre ulteriori azioni in caso di mancanza di cooperazione con l'obiettivo del ritiro delle misure;

10.

ricorda l'impegno nei confronti del mercato interno manifestato dalla Norvegia, in particolare nel contesto di recenti iniziative quali l'Atto per il mercato unico I e II; sottolinea che lo stesso governo norvegese ha riconosciuto che un mercato unico efficiente è la base per la crescita e la creazione di posti di lavoro nel futuro e che la crisi attuale non va usata come pretesto per passare a misure protezionistiche e tali da distorcere gli scambi;

11.

esprime l'auspicio che la Norvegia rimanga parte integrante del mercato interno e non ricorra in futuro ad altre misure disgregatrici unilaterali;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo e al parlamento norvegesi e alle istituzione dello Spazio economico europeo.


(1)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2.

(2)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 168.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/120


P7_TA(2013)0327

Completamento del mercato unico digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale (2013/2655(RSP))

(2016/C 075/19)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 9, 12, 14 e 26, l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 169, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori, approvata il 25 aprile 2013 (A7-0163/2013),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 23 aprile 2013 dal titolo «Piano d'azione sul commercio elettronico 2012-2015 — Stato di avanzamento dei lavori 2013» (SWD(2013)0153),

visto il quadro di valutazione del mercato interno della Commissione n. 26, del 18 febbraio 2013,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 dicembre 2012, dal titolo «Quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo: far funzionare i mercati per i consumatori — Ottava edizione, parte 2 — Novembre 2012» (SWD(2012)0432),

vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 18 aprile 2013, sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet (COM(2013)0209),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (1),

viste le sue risoluzioni del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei (2), su un mercato unico per le imprese e la crescita (3) e sulla governance e il partenariato nel mercato unico (4),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Verso un atto per il mercato unico: per un'economia sociale di mercato altamente competitiva — 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, dal titolo «L'Atto per il mercato unico II» (COM(2012)0573),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 aprile 2011, dal titolo «L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» (COM(2011)0206),

vista la proposta della Commissione del 4 giugno 2012, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (5),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 22 maggio 2012, dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori: stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),

vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196),

vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2012 dal titolo «Una strategia per gli appalti elettronici» (COM(2012)0179),

vista la proposta della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

visto il Libro Verde della Commissione del 29 novembre 2012 dal titolo «Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE» (COM(2012)0698),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori (6),

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

visti la proposta della Commissione, del 9 novembre 2011, su un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) (COM(2011)0707) e i documenti connessi (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

vista la proposta della Commissione, del 3 dicembre 2012, su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (8),

vista la proposta della Commissione, del 7 febbraio 2013, su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 febbraio 2013, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro» (JOIN(2013)0001),

vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (COM(2012)0529),

vista la proposta della Commissione, del 14 novembre 2011, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (9),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (10),

vista la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (11),

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea su Google (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, sentenza del 23 marzo 2010) e BergSpechte (causa C-278/08, sentenza del 25 marzo 2010) che definiscono il concetto di «utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento» come il consumatore standard di Internet,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (12),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

visto il rapporto Monti del 9 maggio 2010 relativo a una nuova strategia per il mercato unico,

vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 (Flash Eurobarometro n. 282),

vista la «Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti simulati», uno studio svolto per conto della DG SANCO della Commissione da YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009,

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (13),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che è fondamentale sfruttare pienamente il potenziale del mercato unico digitale affinché l'Unione europea possa diventare un'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica, creando vantaggi sia per i cittadini che per le imprese; considerando che l'Unione europea deve adoperarsi per mantenere il proprio vantaggio competitivo, in particolare nei settori con un elevato tasso di crescita quali la piattaforma Internet e le applicazioni informatiche;

B.

considerando che la connettività universale, basata su un accesso senza restrizioni alle reti Internet a banda larga ad alta velocità, sull'accesso universale e uguale per tutti i cittadini ai servizi Internet nonché sulla disponibilità di spettro per i servizi a banda larga senza fili, è un prerequisito essenziale per lo sviluppo del mercato unico digitale; considerando che i nuovi sviluppi tecnologici, come i dispositivi e le applicazioni mobili e gli standard relativi ai servizi mobili di nuova generazione, necessitano di reti infrastrutturali affidabili e veloci per poter apportare vantaggi ai cittadini e alle imprese;

C.

considerando che le applicazioni dei «megadati» rivestono una crescente importanza per la competitività dell'economia dell'Unione, con un fatturato globale stimato di 16 miliardi di EUR e la prevista creazione di 4,4 milioni di nuovi posti di lavoro a livello mondiale entro il 2016;

D.

considerando che il cloud computing ha un enorme potenziale economico, sociale e culturale in termini di risparmio di costi, condivisione dei contenuti e delle informazioni, aumento della competitività, accesso all'informazione, innovazione e creazione di posti di lavoro; considerando, a tale riguardo, che la creazione di servizi di e-government omogenei, accessibili attraverso dispositivi multipli, riveste una particolare importanza;

E.

considerando che l'economia dell'Unione europea sta attraversando una fase di profondo cambiamento strutturale, con ripercussioni sulla sua competitività globale e sui suoi mercati del lavoro; considerando che nell'Analisi annuale della crescita 2013 si chiede un'azione determinata per potenziare la creazione di posti di lavoro; considerando che mercati del lavoro dinamici e inclusivi sono essenziali per la ripresa e la competitività dell'economia europea;

F.

considerando che i media sociali, i contenuti generati dagli utenti, la cultura «remix» e la collaborazione degli utenti svolgono un ruolo sempre più importante nell'economia digitale; considerando che i consumatori sono sempre più disposti a pagare per un contenuto digitale professionale di elevata qualità, a condizione che sia economicamente abbordabile, accessibile attraverso dispositivi multipli e portabile oltre le frontiere;

G.

considerando che l'accesso ai contenuti a prezzi abbordabili, attraverso sistemi di pagamento sicuri e affidabili, dovrebbe aumentare la fiducia dei consumatori nell'accesso ai servizi transfrontalieri;

H.

considerando che il 99 % delle imprese europee sono piccole e medie imprese (PMI), che assicurano l'85 % dei posti di lavoro dell'Unione europea; considerando che le PMI sono pertanto il motore dell'economia dell'Unione europea su cui grava principalmente il compito della creazione di ricchezza, dell'occupazione e della crescita nonché dell'innovazione e della R&S;

I.

considerando che i cittadini dell'UE hanno un ruolo decisivo in quanto consumatori nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che tale ruolo deve essere pertanto riconosciuto come parte della politica economica dell'Unione europea; considerando che è necessario trovare un giusto equilibrio, promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione e tutelando nel contempo gli interessi dei consumatori;

J.

considerando che la frammentazione del mercato unico digitale pregiudica la scelta dei consumatori; considerando che è necessario favorire la fiducia dei consumatori, la loro sicurezza nei confronti del mercato e la consapevolezza dei loro diritti, prestando particolare attenzione ai consumatori vulnerabili; considerando che è essenziale offrire ai consumatori nell'Unione una migliore protezione nei confronti dei prodotti e dei servizi che potrebbero nuocere alla loro salute o pregiudicare la loro sicurezza;

K.

considerando che dall'indagine condotta dalla Commissione su scala europea riguardante i siti web che vendono contenuti digitali quali giochi, video e musica emerge che oltre il 75 % di tali siti web non sono conformi alle norme relative alla tutela dei consumatori; considerando che la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori stabilisce, per la prima volta, norme specifiche relative al contenuto digitale; considerando che è opportuno incoraggiare la Commissione a continuare a integrare tali norme in sede di revisione della legislazione dell'Unione europea relativa alla tutela dei consumatori attualmente in vigore o di presentazione di una nuova legislazione in questo settore;

L.

considerando che il 15 % della popolazione attiva dell'Unione europea (80 milioni di persone) ha limiti funzionali o disabilità; considerando che il numero dei siti web che forniscono servizi di e-government e dei siti web del settore pubblico è in rapido aumento; considerando che il mercato dell'Unione europea per i prodotti e i servizi relativi all'accessibilità del web è stimato a 2 miliardi di EUR; considerando che tale mercato è ancora molto frammentato e sottosviluppato a svantaggio non solo dei potenziali consumatori ma anche dell'economia in generale;

M.

considerando che i consumatori non costituiscono una categoria omogenea, dal momento che sussistono notevoli differenze fra loro in termini di competenze, conoscenza dei loro diritti, assertività e propensione ad affrontare un ricorso; considerando la necessità di tener conto anche della non discriminazione e dell'accessibilità per superare il divario digitale;

Sfruttare il pieno potenziale del mercato unico digitale

1.

sottolinea che il completamento del mercato unico attraverso la direttiva sui servizi e un mercato unico digitale potrebbero aggiungere 800 miliardi di EUR (15) all'economia dell'Unione europea, che equivale a circa 4 200 EUR per nucleo familiare (16); invita gli Stati membri e la Commissione a impegnarsi a favore dello sviluppo del mercato unico digitale quale priorità politica generale e a presentare un approccio olistico e una strategia ambiziosa che comprendano le iniziative politiche e legislative al fine di tener conto dei nuovi e futuri sviluppi, trasformando il mercato unico digitale in una realtà concreta; sottolinea che ciò richiederà una leadership politica, determinazione, la definizione delle priorità e finanziamenti pubblici a livello europeo, nazionale e regionale; sottolinea in particolare che sono necessarie una forte leadership da parte di tutte le istituzioni dell'Unione e una chiara titolarità politica da parte degli Stati membri per attuare e applicare pienamente e in modo efficace le direttive e i regolamenti relativi al mercato unico;

2.

invita la Commissione a eliminare urgentemente gli ostacoli esistenti al mercato unico digitale, anche semplificando il quadro giuridico dell'IVA, garantendo l'accesso a servizi di pagamento elettronico, di fatturazione elettronica e di consegna sicuri a livello paneuropeo, nonché rivedendo i diritti di proprietà intellettuale al fine di promuovere l'acceso al contenuto digitale legale in tutta l'Unione europea; sottolinea l'importanza di definire nome eque per la libera circolazione di merci e servizi, sia fisicamente che digitalmente;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la governance del mercato unico digitale, garantendo la neutralità della rete e l'utilizzo efficiente e intelligente delle TIC, al fine di ridurre l'onere amministrativo sui cittadini e le imprese; invita la Commissione a rafforzare gli strumenti di governance esistenti e a proporre un approccio coerente per promuovere il loro utilizzo, inclusi il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), Solvit, «La tua Europa» e gli sportelli unici creati dalla direttiva sui servizi;

4.

sottolinea l'importanza della strategia europea in materia di cloud computing considerato il suo potenziale in termini di competitività, crescita e creazione di posti di lavoro nell'UE; sottolinea che il cloud computing, visti i suoi costi minimi di accesso e gli scarsi requisiti concernenti le infrastrutture, costituisce un'opportunità per l'industria informatica europea, e in particolare per le PMI, di crescere e assumere una posizione predominante in settori come l'esternalizzazione, i nuovi servizi digitali e i centri di dati;

5.

riconosce che i «megadati» e la conoscenza sono il motore della futura economia dell'Unione europea; accoglie con favore il pacchetto di misure sulla protezione dei dati proposto quale strumento per rafforzare la fiducia e la trasparenza; sottolinea la necessità di tener conto delle sfide derivanti dalla globalizzazione e dall'uso delle nuove tecnologie e l'importanza di garantire un regime sulla protezione dei dati nell'Unione europea più moderno che rafforzi i diritti dei cittadini, di trasformare l'Unione europea in un precursore e in un modello nel settore della protezione dei dati, di potenziare il mercato interno e di creare condizioni di parità per tutte le imprese che operano nell'Unione europea;

6.

sottolinea la necessità di incoraggiare nuovi servizi di e-government di elevata qualità adottando soluzioni tecnologiche innovative quali gli appalti pubblici on line (e-procurement), facilitando in tal modo una fornitura agevole di informazioni e di servizi; sottolinea l'importanza della proposta di regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari elettronici presentata dalla Commissione, visto il suo contributo al mercato unico digitale attraverso la creazione delle condizioni adatte per il riconoscimento reciproco transfrontaliero e un elevato livello di sicurezza di funzioni essenziali, ad esempio attraverso l'identificazione elettronica, i documenti elettronici, le firme elettroniche e i servizi elettronici di recapito, nonché per l'interoperabilità dei servizi di e-govermnent in tutta l'Unione europea;

7.

ritiene che sia necessario compiere ulteriori sforzi per quanto riguarda il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e la promozione dell'e-government;

8.

sottolinea l'importanza di promuovere l'innovazione e di investire nelle competenze informatiche; mette in rilievo il ruolo essenziale delle PMI per risolvere il problema della disoccupazione, in particolare della disoccupazione giovanile; chiede un migliore accesso ai finanziamenti attraverso programmi di finanziamento quali Orizzonte 2020 e COSME e lo sviluppo di nuovi strumenti di investimento e garanzie; prende atto, in particolare, che l'Unione europea deve riconquistare il suo ruolo di leadership a livello mondiale nel settore della tecnologia mobile e dei dispositivi intelligenti;

9.

sottolinea la necessità di incentivare gli investimenti su larga scala nelle reti fisse e mobili al fine di porre l'Unione europea una posizione di rilievo nello sviluppo tecnologico globale, consentendo ai suoi cittadini e alle imprese di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale;

10.

esprime profondo rammarico per il fatto che molti Stati membri non hanno rispettato il termine del 1 gennaio 2013 per l'assegnazione dello spettro del «dividendo digitale» nella banda di 800 MHz ai servizi mobili a banda larga, secondo quanto previsto dal programma relativo alla politica in materia di spettro radio; sottolinea che tale ritardo ha ostacolato l'installazione delle reti da 4G nell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che la banda di 800 MHz sia messa a disposizione per i servizi mobili a banda larga e invita la Commissione a utilizzare pienamente i suoi poteri per garantire una rapida attuazione;

11.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare un nuovo pacchetto sulle telecomunicazioni per risolvere la frammentazione del mercato delle telecomunicazioni, includendo misure volte a eliminare le tariffe di roaming nel prossimo futuro; sottolinea la necessità di adottare un approccio proattivo alle tariffe di roaming per creare un vero e proprio mercato unico digitale che comprenda anche l'utilizzo di dispositivi mobili;

Investire nel capitale umano — colmare le lacune a livello di competenze

12.

rileva con preoccupazione che il tasso di occupazione nell'UE è in calo; chiede una rinnovata attenzione per politiche finalizzate alla creazione di posti di lavoro in comparti con un forte potenziale di crescita, come l'economia verde, i servizi sanitari e il settore delle TIC; ritiene che la creazione di un mercato unico digitale possa contribuire al superamento delle disparità tra Stati membri e regioni in termini di occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà;

13.

sottolinea che il mercato unico digitale dovrebbe aiutare le persone che invecchiano a rimanere attive e in buona salute al lavoro, migliorando nel contempo l'equilibrio tra vita professionale e vita privata; sottolinea che gli strumenti TIC possono altresì garantire sistemi sanitari sostenibili e validi;

14.

riconosce che il mercato europeo del lavoro sta attraversando una fase di profonda trasformazione e che le professioni di domani richiederanno nuove competenze; invita gli Stati membri a effettuare gli investimenti necessari nel capitale umano e nella creazione di posti di lavoro sostenibili, facendo tra l'altro buon uso dei fondi UE, come il Fondo sociale europeo; invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare priorità all'alfabetizzazione digitale e alle competenze informatiche nel quadro dell'iniziativa faro «Nuove competenze per nuovi lavori»;

15.

sottolinea la necessità di migliorare l'alfabetizzazione mediatica e digitale, soprattutto fra i bambini e gli adolescenti, per conseguire un vero mercato unico digitale e realizzare il potenziale di crescita di questo settore dinamico; rileva, in particolare, l'importanza di ovviare alla prevista carenza di professionisti TIC; valuta positivamente la «Grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale» e pone l'accento sull'importanza di far sì che la formazione informatica corrisponda alle esigenze delle imprese;

16.

sottolinea la necessità di continuare a promuovere l'uso di EURES, il portale europeo della mobilità professionale; caldeggia l'utilizzo di EURES da parte degli Stati membri, sia come mezzo per offrire consulenza ai lavoratori e a quanti sono in cerca di lavoro in merito al loro diritto alla libera circolazione, sia come strumento occupazionale specialmente focalizzato sul collocamento e sulle esigenze dei datori di lavoro, per contribuire efficacemente alla ripresa e alla crescita a lungo termine;

Fiducia, sicurezza e fiducia dei consumatori

17.

plaude all'adozione del Codice dei diritti online dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a divulgare ampiamente tale codice affinché esso produca l'effetto desiderato;

18.

sottolinea che lo sviluppo sempre più rapido del commercio elettronico riveste una grande importanza per i consumatori, poiché offre loro una scelta più ampia, soprattutto nel caso dei cittadini che vivono in aree meno accessibili, remote o periferiche e dei consumatori a mobilità ridotta, che altrimenti non avrebbero accesso a un'ampia gamma di beni e servizi;

19.

sottolinea l'importanza di garantire ai consumatori, a prescindere dal luogo di residenza o dalla nazionalità, il pieno accesso al mercato unico digitale; esorta la Commissione ad adottare misure volte a contrastare le disparità di trattamento dei consumatori nel mercato interno dovute alle restrizioni che le imprese di vendita a distanza praticano attualmente nelle transazioni transfrontaliere;

20.

osserva che la fiducia dei consumatori è essenziale per il commercio elettronico, sia a livello nazionale che in ambito transfrontaliero; sottolinea la necessità di garantire la qualità, sicurezza, tracciabilità e autenticità dei prodotti, di impedire pratiche fraudolente o sleali e di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali;

21.

pone l'accento sul ruolo del mercato unico digitale ai fini della creazione di un mercato unico sicuro e funzionante per beni e servizi; richiama l'attenzione, a questo proposito, sull'importanza di promuovere sistemi efficaci e coordinati di gestione del rischio nel contesto delle proposte sulla sicurezza generale dei prodotti e sulla sorveglianza del mercato;

22.

sottolinea che è importante dare rapidamente attuazione alle disposizioni della direttiva sulla risoluzione delle controversie online affinché i consumatori abbiano agevole accesso a meccanismi efficaci di soluzione dei problemi online; invita la Commissione a far sì che sia garantito un adeguato finanziamento della piattaforma per la risoluzione delle controversie online;

23.

sottolinea l'importanza dei marchi di fiducia per l'efficace funzionamento del mercato unico digitale, sia per quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i consumatori; sollecita l'adozione di uno standard europeo per i servizi relativo ai marchi di fiducia — basato su norme di qualità elevate — per contribuire a consolidare il mercato UE in tale ambito;

24.

invita la Commissione ad adottare linee guida dell'UE relative alle norme minime applicabili ai siti web di confronto e imperniate sui principi fondamentali della trasparenza, dell'imparzialità, della qualità delle informazioni, dell'efficacia dei meccanismi di ricorso, dell'esaustività e della facilità di utilizzo; propone che tali linee guida siano affiancate da un sistema di accreditamento a livello dell'UE nonché da efficaci misure di controllo e applicazione;

25.

si attende che la Commissione, nella sua revisione della direttiva sui viaggi «tutto compreso», esamini in maniera esaustiva l'impatto del commercio elettronico e del mercato digitale sul comportamento dei consumatori nel settore del turismo dell'Unione europea e che intensifichi i propri sforzi per migliorare la qualità, il contenuto e l'affidabilità delle informazioni fornite ai turisti;

26.

sottolinea che i passeggeri devono poter essere in grado di distinguere chiaramente, nell'ambito dei servizi telematici di prenotazione, tra i costi operativi non opzionali inclusi nelle tariffe e i servizi opzionali prenotabili, al fine di accrescere la trasparenza dei prezzi dei biglietti acquistati online;

27.

invita la Commissione a seguire attentamente il recepimento e l'applicazione delle disposizioni fondamentali della direttiva sulle pratiche commerciali sleali — e ad avvalersi pienamente delle proprie prerogative per garantire che ciò avvenga correttamente — per quanto riguarda l'aggiornamento delle norme per contrastare le pratiche commerciali sleali, anche online, e in particolare il rischio di abuso del potere di mercato in ambiti quali la pubblicità comportamentale, le politiche di tariffazione personalizzata e i servizi di ricerca online; accoglie positivamente la comunicazione della Commissione intitolata «Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme: Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa» (COM(2012)0702);

28.

sollecita la Commissione ad affrontare il problema delle clausole contrattuali abusive nei contratti di trasporto aereo, a garantire un monitoraggio più rigoroso dei siti web e a notificare agli organismi nazionali competenti i casi di mancato rispetto delle norme vigenti;

29.

invita la Commissione a mettere a punto moduli elettronici standardizzati che consentano ai passeggeri di presentare reclami relativamente a tutti i modi di trasporto, nonché a promuovere linee guida per la rapida composizione di tali reclami attraverso procedure semplificate;

30.

sottolinea la necessità di lavorare per pervenire a servizi cloud affidabili; chiede l'adozione di contratti tipo chiari e trasparenti che coprano aspetti quali la conservazione dei dati dopo la scadenza del contratto, la divulgazione e l'integrità dei dati, l'ubicazione e il trasferimento dei dati, la titolarità degli stessi e la responsabilità diretta e indiretta;

31.

richiama l'attenzione sulle molteplici questioni e problematiche giuridiche poste dall'utilizzo del cloud computing, quali la difficoltà di determinare il diritto applicabile, gli aspetti inerenti al rispetto della normativa e alla responsabilità, le garanzie in materia di protezione dei dati (incluso il diritto alla privacy), la portabilità dei dati e la tutela del diritto d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale; ritiene essenziale che le conseguenze del cloud computing siano chiare e prevedibili in tutti gli ambiti del diritto pertinenti;

32.

sottolinea che è fondamentale far rispettare i diritti dei consumatori nelle transazioni online; osserva che le cosiddette operazioni «sweep», ossia le indagini sul campo coordinate dalla Commissione e condotte simultaneamente dalle autorità nazionali competenti, si sono rivelate un utile strumento per controllare attraverso azioni comuni l'applicazione, negli Stati membri, della legislazione vigente sul mercato unico e incoraggia la Commissione a proporre un ricorso più generalizzato a tali operazioni, valutando la possibilità di coordinare interventi di questo tipo anche in altri ambiti offline; invita la Commissione a potenziare la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori;

33.

sottolinea che la disponibilità di servizi di consegna accessibili, economicamente abbordabili e di qualità è un elemento fondamentale per gli acquisti online e che una concorrenza libera ed equa costituisce il miglior modo per promuovere tali servizi; rileva tuttavia che molti consumatori sono riluttanti a effettuare acquisti online, soprattutto in ambito transfrontaliero, a causa delle incertezze circa la consegna finale, i costi o l'affidabilità; accoglie dunque favorevolmente la consultazione pubblica avviata dalla Commissione per identificare le possibili carenze e intervenire in modo adeguato per rimediarvi secondo modalità che consentano sia alle imprese che ai consumatori di trarre pieno vantaggio dal mercato unico digitale;

34.

invita la Commissione a presentare una proposta riveduta di direttiva sui servizi di pagamento nell'UE nonché una proposta legislativa sulle commissioni interbancarie multilaterali per realizzare progressi in termini di normalizzazione e interoperabilità dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile nell'UE e affrontare il problema dell'opacità ed eccessiva onerosità delle commissioni applicate ai pagamenti;

35.

sottolinea che, per garantire il funzionamento del mercato interno e la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale, è essenziale che il livello di sicurezza delle reti e dell'informazione sia elevato; rileva lo sviluppo ineguale delle competenze informatiche e della capacità di reagire a minacce e attacchi, nonché la mancanza, in seno all'Unione, di un approccio armonizzato alla sicurezza informatica; sollecita sforzi concentrati e una più stretta cooperazione, dati il carattere planetario di internet e l'elevato livello di interconnessione delle reti e dei sistemi informatici nell'Unione;

36.

sottolinea che l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici costituisce un elemento importante dell'agenda digitale che contribuisce alla non discriminazione e crea nel contempo opportunità commerciali; invita la Commissione ad adottare un approccio più ambizioso nei negoziati in corso in proposito e a presentare finalmente l'iniziativa legislativa attesa da tempo sotto forma di un atto legislativo europeo sull'accessibilità che non si limiti al solo settore pubblico;

La creazione di un ambiente favorevole alle imprese

37.

sottolinea l'importanza di creare un ambiente digitale generale favorevole alle imprese; rileva la necessità di semplificare il quadro giuridico per l'IVA e di evitare la doppia imposizione; invita gli Stati membri a realizzare rapidamente i mini sportelli unici per le telecomunicazioni, la radiodiffusione televisiva e i servizi elettronici per il 2015; chiede alla Commissione di ampliare la portata degli sportelli unici ad altri beni e servizi il prima possibile;

38.

invita la Commissione a chiarire l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, che verte sulla discriminazione nei confronti dei consumatori dell'UE per motivi di residenza o di nazionalità, e in particolare i tipi di pratiche commerciali che ai sensi della direttiva costituirebbero una discriminazione ingiustificata; sottolinea la necessità di affrontare il problema delle barriere sottostanti — comprese la continua frammentazione giuridica e la conseguente incertezza giuridica nel contesto dell'applicabilità della legislazione sui diritti dei consumatori — che impediscono alle imprese di espandersi all'interno del mercato unico digitale;

39.

ritiene che il «diritto comune europeo della vendita» proposto sia un'iniziativa innovativa di fondamentale importanza per i consumatori e per le imprese nel mercato interno; è convinto che un unico corpus facoltativo di norme a livello dell'UE sarebbe di particolare beneficio per il settore di Internet, in rapida crescita; è del parere che la proposta abbia anche un potenziale interessante per quanto riguarda il «cloud computing» e il contenuto digitale;

40.

invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per adattare il quadro di diritto contrattuale alle nuove sfide presentate dal mercato unico digitale; ritiene in particolare che il lavoro di accompagnamento in materia di clausole contrattuali standard valide in tutta l'Unione, disponibili già pronte per imprese e consumatori, sia cruciale in questo settore;

41.

invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione della concorrenza nel mercato unico digitale e ad affrontare tempestivamente eventuali abusi di posizione dominante; evidenzia, in particolare, la necessità di monitorare la corretta applicazione delle linee guida sugli accordi di distribuzione selettiva e di garantire che continuino ad essere adatte allo scopo nel contesto digitale;

42.

invita la Commissione a favorire l'accesso al capitale di rischio e ai cluster TIC al fine di promuovere i progetti pre-commerciali innovativi e di coltivare l'innovazione in fase iniziale nei mercati delle TIC; sottolinea il potenziale dei partenariati pubblico-privato e dell'imminente nuova normativa in materia di appalti pubblici concernente l'istituzione dei partenariati per l'innovazione; incoraggia l'adozione tempestiva di strumenti per gli appalti pubblici online allo scopo di sfruttare le prossime riforme degli appalti pubblici;

43.

sottolinea l'importanza della neutralità della rete e della possibilità di entrare senza ostacoli nel mercato per le PMI dell'UE nel settore delle TIC; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare tale situazione; invita la Commissione a presentare il prima possibile una proposta legislativa volta a ridurre ulteriormente le tariffe di roaming per la telefonia mobile all'interno dell'UE;

Interessanti offerte legali di contenuto digitale

44.

incoraggia la Commissione a proseguire la sua azione in materia di diritto della proprietà intellettuale, al fine di creare un moderno quadro del diritto d'autore per il mercato unico digitale; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per incoraggiare lo sviluppo di contenuti legali che siano accessibili attraverso il mercato unico digitale; sottolinea che una revisione del regime dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) dovrebbe basarsi sulla promozione dell'innovazione, di nuovi modelli di servizio e di contenuti collaborativi e generati dagli utenti, allo scopo di favorire lo sviluppo di un mercato competitivo dell'Unione nel settore delle TIC, garantendo al tempo stesso che i titolari di diritti siano tutelati e adeguatamente compensati;

45.

osserva che l'Unione ha già compiuto alcuni progressi sul piano della riduzione dell'impatto della territorialità del diritto d'autore, in particolare attraverso la proposta della Commissione concernente una direttiva sulla gestione collettiva dei diritti e la concessione di licenze multiterritoriali nel settore della musica online, che è attualmente all'esame del legislatore; ritiene che siano necessarie una maggiore trasparenza, una migliore governance e una maggiore rendicontabilità delle società di gestione collettiva dei diritti; reputa che la direttiva proposta incoraggerebbe la concessione di licenze multiterritoriali dei diritti e faciliterebbe la concessione di licenze di diritti per l'uso online;

46.

sottolinea che tutti i segmenti interessati della società dovrebbero essere inclusi nell'iniziativa di consultazione in corso avviata dalla Commissione sotto il nome di «Licenze per l'Europa» e nella revisione del quadro giuridico dei DPI; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le organizzazioni della società civile e per i diritti dei consumatori siano adeguatamente rappresentate; invita la Commissione a proporre nel 2014 un'ambiziosa risposta strategica, che comprenda tanto soluzioni pratiche di mercato quanto risposte politiche e, se necessario, legislative; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento informato in merito all'esito di tale processo;

47.

invita la Commissione a proporre misure intese a promuovere la circolazione e la portabilità transfrontaliera dei contenuti audiovisivi, anche mediante piattaforme di «video on demand»; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure a sostegno del settore audiovisivo dell'UE al fine di superare gli attuali ostacoli al mercato unico digitale in questo settore; è convinto che tali misure debbano mirare a creare una maggiore domanda di film europei non nazionali da parte dei consumatori, ad agevolare la distribuzione transfrontaliera, anche attraverso il sostegno a favore della sottotitolazione e del doppiaggio delle opere audiovisive, e a ridurre i corrispondenti costi delle transazioni connessi alla gestione dei diritti;

48.

ritiene necessario rendere i servizi di contenuto culturale e creativo — in particolare le opere audiovisive e le nuove piattaforme di distribuzione transfrontaliera di contenuti — più accessibili in tutta l'Unione, soprattutto per gli anziani e le persone con disabilità, allo scopo di promuovere la partecipazione alla vita sociale e culturale dell'Unione;

49.

sottolinea l'importanza di piattaforme e servizi europei e non al fine di favorire la digitalizzazione e l'accessibilità online del patrimonio e del contenuto culturale dell'Unione;

50.

si compiace della crescita del mercato e-book in Europa e ritiene che possa arrecare importanti benefici sia ai consumatori sia alle imprese; rileva l'importanza di garantire che i consumatori che desiderano acquistare e-books non incontrino ostacoli legati ai confini territoriali, alle piattaforme e ai dispositivi; sottolinea che è importante garantire l'interoperabilità tra i diversi dispositivi e sistemi e-book;

51.

invita la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare le aliquote IVA applicabili ai beni e ai servizi di natura analoga; sollecita, in considerazione del passaggio al principio del «paese di residenza del consumatore» nel 2015, una definizione dinamica di «e-book» a livello dell'Unione onde garantire la certezza del diritto;

52.

invita la Commissione a presentare una proposta volta a garantire che le aliquote IVA siano applicate equamente al contenuto creativo, culturale, scientifico ed educativo, a prescindere dal mezzo di accesso degli utenti; ritiene che le aliquote IVA ridotte vigenti per il contenuto distribuito in forma fisica dovrebbero valere anche per l'equivalente digitale, aumentando così l'attrattiva delle piattaforme digitali e stimolando servizi di contenuto innovativi e nuovi modi per gli utenti di accedere ai contenuti online;

53.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta concreta intesa a fornire chiarimenti, un'interpretazione precisa e orientamenti in merito al funzionamento delle procedure di notifica e di azione;

Verso servizi di mobilità intelligente e interoperabile nell'UE

54.

sollecita un'ulteriore diffusione dei sistemi di mobilità intelligente sviluppati grazie alla ricerca finanziata dall'Unione europea, quali SESAR (il sistema di gestione del traffico aereo del futuro), ERTMS (il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario) e i sistemi di informazione sul traffico ferroviario, SafeSeaNet (i sistemi di monitoraggio del traffico navale), RIS (i servizi di informazione sul traffico fluviale), STI (i sistemi di trasporto intelligenti) e soluzioni interoperabili interconnesse per la prossima generazione di sistemi di gestione del traffico multimodale;

55.

rileva che la rete RTE-T dovrà fare ampio uso degli strumenti delle tecnologie dell'informazione per semplificare le procedure amministrative, consentire l'individuazione e la tracciabilità delle merci e ottimizzare gli orari e i flussi di traffico;

La dimensione internazionale del mercato unico digitale

56.

ritiene necessaria una maggiore cooperazione a livello globale al fine di preservare e modernizzare i diritti di proprietà intellettuale in futuro, dal momento che ciò è essenziale ai fini dell'innovazione, dell'occupazione e di un commercio mondiale aperto;

57.

accoglie con soddisfazione le recenti iniziative della Commissione, ma rileva la necessità di completare il quadro normativo relativo all'applicazione del diritto d'autore nell'ambiente digitale, che deve essere adeguato alle esigenze attuali, affinché sia possibile raggiungere accordi con i nostri partner commerciali sulla base di una normativa europea moderna;

58.

osserva che il commercio elettronico (e-commerce) si è sviluppato al di fuori dei quadri tradizionali e standard di regolamentazione degli scambi commerciali; rileva l'importanza di una maggiore cooperazione internazionale in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), onde tutelare e garantire lo sviluppo del mercato digitale globale; chiede la revisione e l'aggiornamento dell'attuale accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) in sede di OMC e invita l'UE ad esaminare la possibilità di un accordo internazionale per l'economia digitale (IDEA);

59.

ritiene che la limitazione dell'accesso delle imprese dell'UE ai mercati digitali e ai consumatori online mediante, tra l'altro, un'imponente censura di Stato o la restrizione dell'accesso al mercato per i fornitori europei di servizi online nei paesi terzi costituisca una barriera agli scambi; invita la Commissione e il Consiglio a inserire un meccanismo di salvaguardia in tutti i futuri accordi commerciali, specialmente in quelli contenenti disposizioni sui servizi online e sulle comunità online di utenti che condividono informazioni, onde garantire che le società dell'UE nel settore delle TIC non siano costrette da terzi a limitare l'accesso ai siti web, a rimuovere contenuti generati dagli utenti o a fornire informazioni personali, quali indirizzi IP personali, secondo modalità che violano i diritti e le libertà fondamentali; invita, inoltre, il Consiglio e la Commissione ad elaborare una strategia volta a contrastare le misure di paesi terzi che limitano l'accesso delle società dell'UE ai mercati globali online;

o

o o

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0468.

(2)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 59.

(3)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 70.

(4)  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 51.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0209.

(6)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 25.

(7)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(8)  GU C 131 E dell’8.5.2013, pag. 9.

(9)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.

(10)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.

(11)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.

(12)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(13)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15)  Dipartimento per gli affari economici, l'innovazione e la qualificazione professionale del governo britannico, Economics Paper No 11: «The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market», febbraio 2011.

(16)  Dipartimento per gli affari economici, l'innovazione e la qualificazione professionale del governo britannico, Economics Paper No 11: «The economic consequences for the UK and the EU of completing the Single Market», febbraio 2011, e dati Eurostat sul PIL dell'Unione europea per il 2010 e il numero di nuclei familiari nell'Unione europea.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/130


P7_TA(2013)0328

Impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza (2013/2044(INI))

(2016/C 075/20)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 151, 153 e 168,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 21, 23, 24, 25, 34 e 35,

vista la Carta sociale europea riveduta, in particolare l'articolo 30 (diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale) e l'articolo 16 (diritto della famiglia a una tutela sociale, giuridica ed economica),

vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (2),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011 (COM(2011)0607),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle diseguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» (COM(2012)0083),

vista la relazione della Commissione su «Occupazione e sviluppi sociali in Europa nel 2012»,

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (4),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (5),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020 (6),

vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (7),

vista la propria risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (8),

vista la sua relazione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (9),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sul programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (10),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (11),

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE (12),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 su una strategia dell'UE per i senzatetto (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (14),

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2013 (15),

viste le sue dichiarazioni del 22 aprile 2008, sulla soluzione del problema dei senzatetto (16), e del 16 dicembre 2010, su una strategia dell'Unione europea per i senzatetto (17),

viste le relazioni del 2011 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) intitolate «Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States» (18) e «Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union», dedicate rispettivamente all'accesso dei migranti in situazione irregolare all'assistenza sanitaria in dieci Stati membri e ai loro diritti fondamentali;

vista la terza relazione del Comitato per la protezione sociale, del marzo 2012, intitolata «The social impact of the economic crisis and ongoing fiscal consolidation» (conseguenze sociali della crisi economica e del risanamento del bilancio in corso),

vista la relazione di Doctors of the World intitolata «Access to health care for vulnerable groups in the European Union in 2012», relativa all'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza sanitaria nell'UE nel 2012,

vista la relazione di Eurofound sulla terza indagine europea sulla qualità della vita in Europa intitolata «Third European Quality of Life Survey — Quality of life in Europe: Impacts of the crisis»  (19),

vista la relazione di Eurofound concernente i servizi di consulenza sui debiti delle famiglie nell'Unione europea intitolata «Household debt advisory services in the European Union»  (20),

vista la relazione di Eurofound sulle condizioni di vita dei rom intitolata «Living conditions of the Roma: Substandard housing and health»  (21),

vista la relazione di Eurofound sul coinvolgimento attivo dei giovani con problemi di salute o disabilità «Active inclusion of young people with disabilities or health problems»  (22),

vista la relazione dell'OCSE intitolata «Health at a glance: Europe 2012», che offre una panoramica della sanità in Europa,

vista la pubblicazione dell'OIL intitolata «Social security for all — Addressing inequities in access to health care for vulnerable groups in countries of Europe and Central Asia», relativa all'assistenza sociale e alle disparità nell'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza sanitaria nei paesi europei e dell'Asia centrale,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0221/2013),

A.

considerando che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che è compito degli Stati membri promuovere e garantire tali diritti attraverso le rispettive costituzioni e i rispettivi sistemi sanitari pubblici; che in tutta l'UE esistono disparità di genere in termini di accesso all'assistenza medica e ripercussioni sulla salute;

B.

considerando che i valori fondamentali dell'UE dovrebbero essere rispettati anche in una situazione di crisi e che l'accesso alle cure e all'assistenza sanitaria e sociale dovrebbe essere visto come un diritto di base per tutti nell'Unione; che, invece, i servizi sanitari, assistenziali e sociali hanno subito tagli nella maggior parte degli Stati membri a seguito dell'attuazione di politiche di austerità, il che compromette l'accesso universale e la qualità dei servizi;

C.

considerando che i sistemi sanitari dell'Unione europea sono confrontati a sfide importanti, fra cui la persistente crisi del debito sovrano nella zona euro e la conseguente pressione sulle finanze pubbliche, l'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione della natura dei servizi sanitari e l'aumento dei costi della sanità, tutti fattori che evidenziano chiaramente l'urgente necessità di una riforma;

D.

considerando che l'Unione europea ha il sistema di protezione sociale più avanzato del mondo, con i contributi più elevati per le prestazioni sociali erogate ai cittadini, e sottolineando che il mantenimento e l'ulteriore sviluppo del modello sociale europeo devono rappresentare una priorità politica;

E.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato nella Carta di Tallinn che la salute rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo economico e la prosperità;

F.

considerando che in diversi Stati membri si assiste a un aumento delle disuguaglianze giacché in tali paesi i più poveri e indigenti diventano ancora più poveri; che nel 2011 circa il 24,2 % della popolazione dell'UE era a rischio di povertà o di esclusione sociale; che, inoltre, in base a quanto dichiarato dagli stessi, lo stato di salute dei lavoratori a basso reddito è peggiorato, mentre è aumentato il divario in materia di salute rispetto al 25 % della popolazione con i redditi più elevati;

G.

considerando che il tasso di disoccupazione di lunga durata è in aumento, il che lascia molti cittadini senza copertura assicurativa e limita in tal modo il loro accesso ai servizi sanitari;

H.

considerando che le categorie più vulnerabili sono colpite in misura sproporzionata dall'attuale crisi in quanto subiscono il doppio impatto della perdita di reddito e della riduzione dei servizi assistenziali;

I.

considerando che fra le categorie più vulnerabili vengono sistematicamente collocati i «poveri cronici», spesso disoccupati di lunga durata o lavoratori a basso reddito, genitori single con figli minori a carico che non hanno un impiego o che lavorano solo poche ore e anziani in Europa centrale e orientale;

J.

considerando che gli studi più recenti confermano l'emergere di un nuovo gruppo di persone vulnerabili, ossia coloro che in passato erano relativamente benestanti, ma ora sono indigenti a causa del livello di indebitamento personale; che le persone appartenenti a tale categoria di «nuovi poveri» potrebbero non essere in grado di arrivare a fine mese e quindi cominciare a non pagare bollette e rate di rimborso dei prestiti oppure non essere più in grado di pagare per i necessari servizi di assistenza, oltre a temere inoltre di essere costrette ad abbandonare il proprio alloggio;

K.

considerando il ruolo fondamentale svolto dai servizi pubblici — di proprietà pubblica e a gestione pubblica, con la partecipazione democratica dei loro utenti — in settori essenziali per il benessere della popolazione, segnatamente la sanità, l'istruzione, la giustizia, l'acqua, l'alloggio, i trasporti e l'assistenza all'infanzia e alle persone anziane;

L.

considerando che la frammentazione dei sistemi sanitari può determinare una situazione in cui molti pazienti non ricevono le cure mediche necessarie, mentre altri ricevono cure che possono risultare inutili o addirittura dannose;

M.

considerando che la crisi ha aumentato il rischio di esclusione a lungo termine dal mercato del lavoro, in modo particolare per i giovani, che sono i più vulnerabili per quanto riguarda le sue ripercussioni in termini di futura partecipazione al mercato del lavoro e redditi;

N.

considerando che sempre più persone nell'UE svolgono un'attività lavorativa oltre l'età pensionabile stabilita dalla legge, in parte a causa di difficoltà finanziarie, date le pressioni a cui sono soggette le altre fonti di reddito familiare post-pensionamento;

O.

considerando che il costo dei servizi per gli utenti è in aumento in alcuni Stati membri, con la conseguenza che molte persone non possono più permettersi un livello di servizi adeguato alle loro necessità specifiche, il che comporta una perdita di indipendenza, un aumento dello stress nell'ambiente domestico o lavorativo o conseguenze potenzialmente negative sulla salute che sfociano nella loro esclusione sociale;

P.

considerando che i sistemi sanitari possono (involontariamente) creare ostacoli all'accesso ai servizi sanitari o fornire assistenza sanitaria di diversa qualità a persone accomunate da più di una caratteristica protetta, quali il sesso, l'età o l'appartenenza a una minoranza;

Q.

considerando che alcuni sistemi di sicurezza sociale sono attualmente oggetto di modifiche volte a eliminare o limitare l'accesso di alcune categorie all'assistenza sanitaria e al rimborso di taluni trattamenti sanitari e farmacologici (23), con ulteriori rischi per la salute personale e pubblica e per la sostenibilità a lungo termine di tali sistemi;

R.

considerando che, secondo le stime, la maggior parte degli interventi assistenziali nell'UE è attualmente fornita da persone che prestano assistenza in modo informale e non retribuito; che tale enorme risorsa è a rischio a causa di una serie di fattori demografici e dell'aumento delle esigenze assistenziali;

S.

considerando che il diritto a una serie di servizi di sostegno domiciliari, residenziali o basati sul territorio, compresa l'assistenza personale, è sancito dall'articolo 19 e dall'articolo 26 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

T.

considerando che le ragioni che portano a scegliere per i minori formule di accoglienza alternative sono complesse e multidimensionali, ma spesso appaiono direttamente o indirettamente connesse alla povertà e all'esclusione sociale;

U.

considerando che la mancanza di informazioni precise e accessibili può contribuire a far sì che le categorie vulnerabili non siano in grado di accedere alle cure necessarie cui hanno diritto;

V.

considerando che, stando a varie relazioni, alcuni cittadini dell'UE e altri aventi diritto incontrano crescenti difficoltà a far valere il loro diritto alle cure in situazioni transfrontaliere;

W.

considerando che in diversi Stati membri i problemi di demografia medica (scarsi livelli di offerta assistenziale in talune aree geografiche) aumentano le difficoltà di accesso alle cure per le categorie vulnerabili;

X.

considerando che sono in aumento le segnalazioni di una crescente divisione sociale e aggressività, che si traducono in attacchi fisici e verbali contro le minoranze e le categorie vulnerabili; che tali episodi dovrebbero essere segnalati in maniera circostanziata;

Y.

considerando che in alcuni Stati membri l'involuzione delle politiche relative alle persone con disabilità, difficoltà di apprendimento o malattie psichiche determina un allontanamento dall'approccio orientato all'inclusione e fondato sui diritti, volto al pieno inserimento nella collettività, nella direzione dell'approccio più istituzionale e di segregazione seguito in passato;

Z.

sottolinea l'alto potenziale occupazionale del settore dell'assistenza sanitaria e sociale in tutta l'Unione europea;

AA.

considerando che in alcuni Stati membri molti posti di lavoro nel settore sanitario e assistenziale sono ancora mal retribuiti, spesso non offrono contratti formali né garantiscono altri diritti fondamentali del lavoro ed hanno scarsa attrattiva a causa dell'elevato rischio di stress fisico ed emotivo, del pericolo di logoramento e della mancanza di opportunità di crescita professionale; che il settore offre poca formazione e che inoltre gli occupati sono prevalentemente persone piuttosto anziane, donne e migranti; che spesso nell'UE l'assistenza è fornita in modo informale e non retribuito e che quanti prestano questo tipo di assistenza possono a loro volta essere considerati una categoria vulnerabile, data la crescente pressione a fornire livelli di cura più sofisticati e tecnici; che diversi Stati membri non dispongono di un servizio di assistenza di qualità accessibile a tutti, indipendentemente dal reddito;

AB.

considerando che il passaggio da forme di assistenza in istituto a forme di assistenza sul territorio richiede un maggiore sostegno in termini di edilizia abitativa affinché le persone vulnerabili possano vivere in modo indipendente;

AC.

considerando che i giovani che lasciano contesti di assistenza residenziale per condurre una vita indipendente sono particolarmente esposti alla povertà e all'esclusione sociale;

AD.

considerando che sempre più anziani devono essere considerati vulnerabili;

AE.

considerando che anche i cittadini indigenti provenienti da altri Stati membri dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che godono di una copertura sociale in un altro Stato membro possono avere gravi difficoltà di accesso all'assistenza;

AF.

considerando che tutte le persone hanno diritto a un tenore di vita che garantisca loro, nonché alle rispettive famiglie, salute e benessere;

AG.

considerando che è fondamentale sottolineare l'importanza della società civile e delle sue organizzazioni, che svolgono un ruolo essenziale nel fornire assistenza alle categorie emarginate;

AH.

considerando che la protezione della salute ha effetti importanti sulla qualità e la dignità della vita umana nonché sulla longevità;

AI.

considerando che in Europa ogni anno circa il 10 % delle nascite sono premature (inferiori alle 37 settimane di gestazione), che spesso le madri con figli nati prima del termine non hanno accesso a servizi sanitari adeguati e di qualità e che ciò ha ripercussioni ancora maggiori sulla conciliazione di vita familiare e vita professionale;

AJ.

considerando che la povertà, l'istruzione inadeguata e il debole livello di integrazione sociale si traducono in problemi di salute; che per le categorie vulnerabili i principali ostacoli all'assistenza sanitaria sono la mancata conoscenza o comprensione del sistema sanitario, i problemi amministrativi, la mancanza di conoscenze relativamente alla prevenzione delle malattie e il carente accesso fisico ai servizi;

1.

invita la Commissione a imporre agli Stati membri di fornire informazioni sulle misure di austerità attuate e di valutare l'impatto sociale delle stesse, e la esorta altresì a inserire nelle sue raccomandazioni specifiche per paese raccomandazioni finalizzate ad ovviare all'impatto socio-economico a medio e lungo termine di tali misure; chiede alla Commissione di elaborare periodicamente relazioni di sintesi di tali valutazioni e di trasmetterle al Parlamento; chiede che il processo del semestre europeo non si concentri soltanto sulla sostenibilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale, ma tenga altresì conto del possibile impatto sull'accessibilità e la dimensione qualitativa dei servizi di assistenza;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere l'investimento sociale nei servizi sociali, quali il settore sanitario, assistenziale e sociale, settori che sono essenziali in considerazione dell'evoluzione demografica e delle conseguenze sociali della crisi e che hanno un grande potenziale in termini di creazione di posti di lavoro;

3.

è convinto che le riforme necessarie debbano riguardare la qualità e l'efficienza dell'assistenza sanitaria, migliorare l'accesso alle cure giuste, al momento giusto e nel posto giusto, mantenere le persone sane e far sì che si possano prevenire quanto più possibile le complicanze comuni ed evitabili delle malattie;

4.

ricorda che gli Stati membri hanno concordato di adottare un approccio che sposti l'attenzione dalle misure «curative», che trattano i sintomi dell'esclusione e della cattiva salute, verso misure «preventive», quale strategia volta a «migliorare la qualità della vita e ridurre l'onere delle malattie croniche, della fragilità e disabilità» (24); sottolinea i costi a lungo termine dell'inazione;

5.

ritiene che privare le persone vulnerabili dell'accesso alle prestazioni sanitarie o all'assistenza costituisca un falso risparmio, poiché può avere ripercussioni negative a lungo termine sia sui costi della sanità che sulla salute individuale e pubblica;

6.

ritiene che molte delle misure di riduzione dei costi a breve termine attualmente applicate, quali l'introduzione del pagamento di ticket per l'accesso all'assistenza sanitaria, l'aumento delle spese non rimborsate o l'esclusione di categorie vulnerabili dall'accesso all'assistenza, non siano state valutate appieno per quanto riguarda il loro impatto socio-economico più generale o gli effetti potenzialmente discriminatori e le implicazioni a lungo termine, fra cui i pericoli per la salute pubblica e le possibili ripercussioni sull'aspettativa di vita; sottolinea il fatto che tali misure hanno un impatto negativo sproporzionato sulle categorie vulnerabili;

7.

trova deplorevole che la stigmatizzazione sociale associata a determinate patologie dissuada le persone dal ricercare l'assistenza di cui hanno bisogno, il che può far sì che, ad esempio, non vengano trattate malattie trasmissibili, con un conseguente rischio per la salute pubblica;

8.

si rammarica dell'impatto sproporzionato che le pratiche di arresto e gli obblighi di comunicazione degli Stati, connessi all'applicazione della normativa sull'immigrazione, hanno sulla capacità degli immigrati clandestini di ricevere assistenza medica (25);

9.

riconosce che esistono strette relazioni tra una serie di vulnerabilità, l'esperienza in un istituto assistenziale, il mancato accesso a un'assistenza di qualità basata sul territorio e la conseguente condizione di senzatetto; ricorda che i servizi sanitari e assistenziali possono svolgere un ruolo importante nel prevenire e contrastare la povertà e l'esclusione sociale, comprese le forme estreme come la condizione di senzatetto; sottolinea che i gruppi che presentano diversi fattori di vulnerabilità, come i rom, le persone senza permesso di soggiorno valido o i senzatetto, sono esposti a un rischio ancora più elevato di rimanere esclusi da campagne di prevenzione dei rischi, diagnosi e terapie;

10.

evidenzia le conseguenze negative a lungo termine dei tagli alle misure di prevenzione in tempi di crisi; ritiene che le misure di prevenzione, se proprio devono essere ridotte, debbano quanto meno essere riportate al livello precedente, al fine di salvaguardare la continuità e non di smantellare le infrastrutture; sottolinea che la crisi economica e finanziaria e le cosiddette politiche di austerità imposte ad alcuni Stati membri non dovrebbero provocare disinvestimenti nei servizi sanitari nazionali, ma che invece, data l'importanza e la natura essenziale di tali servizi, è necessario impegnarsi ai fini del loro consolidamento allo scopo di soddisfare le esigenze della società, con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili;

11.

ritiene che le misure di austerità non debbano in alcun caso privare i cittadini dell'accesso ai servizi sociali e sanitari di base o pregiudicare l'innovazione e la qualità nell'erogazione di servizi sociali né invertire le tendenze positive nell'elaborazione delle politiche;

12.

invita gli Stati membri a promuovere le assunzioni nel settore dei servizi di assistenza sociale e a impegnarsi per aumentare l'attrattiva di quest'ultimo quale valida opzione professionale per i giovani;

13.

sottolinea che è in aumento il numero di cittadini dell'Unione che vive in un paese dell'UE diverso dal proprio ed è privo di assicurazione sanitaria, a causa, ad esempio, della disoccupazione o della perdita del permesso di soggiorno; richiama l'attenzione sul fatto che i cittadini dell'Unione che dispongono di una copertura assicurativa sanitaria in un altro paese dell'UE spesso hanno difficoltà ad accedere alle cure poiché sono tenuti a pagare anticipatamente;

14.

teme che, in tutta l'UE, le persone con disabilità siano colpite in modo sproporzionato dai tagli alla spesa pubblica, a causa dei quali perdono i servizi di sostegno che consentono loro di vivere in modo indipendente in seno alla collettività;

15.

ritiene che questa situazione comporti un incremento del numero di persone che vivono in istituti di assistenza a lungo termine e una maggiore esclusione sociale delle persone con disabilità nell'UE, il che costituisce una violazione diretta degli impegni dell'UE ai sensi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;

16.

sottolinea che l'assistenza alle persone con disabilità deve essere fornita in modo accessibile, non solo in termini di infrastrutture, ma anche sul piano della comunicazione, il che è particolarmente importante nel caso delle persone con disabilità intellettive (difficoltà di apprendimento); sottolinea la necessità di promuovere la formazione di prestatori di assistenza e medici generici affinché l'assistenza sia fornita in modo accessibile;

17.

ritiene che i tagli ai servizi di assistenza e di sostegno per i giovani o altre categorie vulnerabili possano compromettere le politiche europee esistenti in materia di inclusione attiva; sottolinea che gli elevati tassi di disoccupazione giovanile aggravano la pressione su tutti i tipi di servizi sociali e che a tale riguardo potrebbero essere di aiuto azioni mirate;

18.

rileva che, a causa dell'aumento della disoccupazione e della disoccupazione di lunga durata in conseguenza della crisi, una quota significativa di cittadini europei, ossia i disoccupati di lunga durata e i familiari a loro carico, si vede negare l'accesso al sistema sanitario pubblico, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria; invita gli Stati membri, in particolare quelli con i tassi di disoccupazione più elevati, ad affrontare questo grave problema in modo efficace e rapido attraverso l'adozione delle misure necessarie;

19.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolata «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale»; riconosce l'importanza e il buon rapporto costi/efficacia degli investimenti a favore della prima infanzia al fine di sviluppare pienamente le potenzialità dei bambini; riconosce che è fondamentale investire in servizi sociali di alta qualità per sviluppare servizi di protezione dell'infanzia adeguati ed efficaci e porre in essere strategie di prevenzione globali; ricorda l'importanza di una prospettiva temporale che copra l'intero arco della vita, così come della promozione della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce; sottolinea che la recente pandemia di morbillo ha dimostrato l'importanza per la salute pubblica delle vaccinazioni infantili gratuite;

20.

riconosce l'enorme contributo sociale ed economico fornito dai familiari e dai volontari che prestano assistenza (informale) e le crescenti responsabilità di cui sono gravati a causa dei tagli nell'erogazione dei servizi o dell'aumento dei costi dei servizi medesimi; è del parere che le misure di austerità non debbano determinare ulteriori oneri a carico di chi presta assistenza in modo informale; sottolinea l'importanza di riconoscere le competenze professionali di chi presta assistenza e di garantire prestazioni di alta qualità; chiede un aiuto e un sostegno adeguati a favore dei familiari che prestano assistenza, nell'intento di conciliare il lavoro di cura e la vita professionale, e giudica essenziale che il tempo dedicato alla cura sia preso in considerazione nel calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che la maggior parte delle prestazioni assistenziali nell'UE viene fornita in modo informale, ossia da familiari e volontari, e invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a migliorarne il riconoscimento, anche in termini finanziari;

21.

riconosce che sempre più donne sono dedite ad attività lavorative retribuite (sebbene guadagnino il 18 % in meno degli uomini) e al tempo stesso svolgono ancora relativamente spesso un lavoro di cura (il 78 % dei «caregiver» sono donne), il che rende molto arduo il raggiungimento di un soddisfacente equilibrio fra vita lavorativa e vita privata; ritiene che, in generale, le formule di lavoro flessibile siano importanti per aiutare le persone a conciliare l'attività lavorativa e il lavoro di cura; esprime preoccupazione per l'impatto negativo che la riduzione dei servizi erogati e l'aumento dei costi degli stessi hanno sui livelli di occupazione femminile, l'equilibrio fra vita professionale e vita familiare, la parità di genere e l'invecchiamento in buona salute;

22.

ricorda che l'Unione ha individuato nel settore assistenziale un settore che presenta un potenziale di crescita in termini occupazionali e che il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di migliorare le retribuzioni e la formazione, al fine di rendere questo settore un'opzione professionale attraente e di migliorare la qualità del servizio; sottolinea l'evidente carenza di manodopera in parti del settore sanitario e assistenziale e invita gli Stati membri a sollecitare l'interesse dei giovani per la formazione alle professioni di tale settore e a promuovere misure di formazione che aiutino coloro che prestano assistenza a comprendere meglio le esigenze degli assistiti;

23.

sottolinea la crescente importanza dei servizi mobili per la prestazione di servizi alle persone che li necessitano, sia nelle zone urbane che nelle aree rurali;

24.

sottolinea il prezioso contributo del volontariato nella cura degli anziani bisognosi di cure e di assistenza e anche, all'occorrenza, per contrastare l'isolamento delle persone che vivono da sole;

25.

apprezza il fatto che sia stato scelto il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute per affrontare le sfide derivanti dall'invecchiamento della popolazione; osserva che il partenariato si pone l'obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini dell'UE entro il 2020 e si prefigge inoltre di ottenere risultati positivi per l'Europa da un triplice punto di vista:

i)

migliorare la salute e la qualità della vita degli anziani,

ii)

rafforzare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza e

iii)

creare opportunità di crescita e accesso al mercato per le imprese;

26.

riconosce il lavoro svolto dalle organizzazioni del terziario e dal volontariato, ma ritiene che esso non debba sostituirsi alla responsabilità dello Stato di fornire servizi di qualità, efficienti, affidabili, abbordabili e accessibili a tutti, in quanto bene pubblico, con il contributo finanziario della mano pubblica;

27.

richiama l'attenzione sul «quadro europeo per la qualità dei servizi di assistenza a lungo termine», che enuncia i principi e gli orientamenti per la dignità e il benessere degli anziani bisognosi di cure e di assistenza e che è stato pubblicato nel quadro del progetto WeDO (26) della Commissione;

28.

invita gli Stati membri a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e a fornire alle categorie vulnerabili che spesso hanno difficoltà ad accedere alle prestazioni di cui necessitano informazioni adeguate sui servizi disponibili; sottolinea che è altrettanto importante coinvolgere chi riceve e chi presta assistenza nei processi decisionali che li riguardano;

Raccomandazioni

29.

invita la Commissione a raccogliere dati confrontabili e attuali nell'ambito di un'analisi di fondo dell'accesso all'assistenza;

30.

esorta la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con tutti i pertinenti portatori d'interesse, a verificare e rettificare, nei programmi nazionali di riforma, le politiche nazionali che vanno in direzione contraria all'obiettivo di riduzione della povertà entro il 2020; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e a eliminare gli ostacoli all'accesso, migliorare e rafforzare le misure di assimilazione e prevenzione già in fase precoce per tornare a un approccio basato sui diritti ed evitare i danni e i costi a lungo termine dell'inazione;

31.

invita la Commissione, le parti sociali e gli Stati membri a prendere provvedimenti sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012);

32.

esorta gli Stati membri a collaborare al fine di realizzare il maggior numero possibile di programmi per migliorare la salute delle categorie più vulnerabili, segnatamente dei bambini e dei giovani, nel quadro della mobilità, che è stata riconosciuta quale diritto fondamentale nell'UE;

33.

invita la Commissione a esaminare le tensioni che possono sorgere tra i diritti in materia di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 (27) e l'attuazione della direttiva 2004/38/CE (28), al fine di raccomandare eventuali modifiche che potrebbero essere necessarie per colmare le lacune nella copertura;

34.

esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a stabilire priorità, a colmare i divari tra uomini e donne e a garantire a queste ultime un accesso efficace ai servizi sanitari e alla pianificazione familiare, nonché a prestare particolare attenzione ad altre categorie vulnerabili e svantaggiate che necessitano di protezione sociosanitaria;

35.

invita la Commissione a includere negli accordi con i paesi beneficiari di assistenza finanziaria garanzie sociali a protezione dei servizi assistenziali e sociali e dei sistemi di protezione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare l'uso delle nuove tecnologie, come la telemedicina, per agevolare l'accesso alle cure;

36.

invita la Commissione a promuovere la parità di accesso all'istruzione e alla cura della prima infanzia e a fornire un adeguato sostegno finanziario per tali servizi;

37.

esorta gli Stati membri a fornire ai minori con disabilità servizi basati sul territorio;

38.

invita gli Stati membri a individuare ed eliminare ostacoli e barriere per quanto riguarda l'accesso delle persone con disabilità ai trasporti pubblici, ai servizi e alle informazioni;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a fissare priorità per colmare le lacune e ad assicurare un efficace accesso ai servizi sanitari alle categorie vulnerabili, tra cui le donne in stato di indigenza, i migranti e i rom, nell'ambito della protezione sociosanitaria, garantendo l'economicità, la disponibilità e la qualità dell'assistenza sanitaria, nonché un'organizzazione efficiente ed efficace e un adeguato finanziamento in tutte le aree geografiche;

40.

esorta gli Stati membri ad adottare politiche che promuovano la salute e la prevenzione delle malattie garantendo alle categorie più svantaggiate assistenza sanitaria gratuita, universale e di qualità, con particolare attenzione per l'assistenza sanitaria di base, la medicina preventiva e l'accesso a diagnosi, cure e riabilitazione; chiede che siano forniti i mezzi necessari per combattere i principali problemi di salute pubblica incontrati dalle donne e che siano garantiti il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, i servizi sanitari per le donne vittime di violenza e l'assistenza sanitaria per i bambini;

41.

invita gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, a esaminare più a fondo il legame tra la salute fisica e mentale, da un lato, e la disoccupazione e la precarietà del lavoro, dall'altro — fenomeni di cui la crisi ha rivelato tutta la rilevanza — onde porre in essere una corretta pianificazione per prevenire e gestire conseguenze dannose di questo tipo;

42.

raccomanda vivamente agli Stati membri di rafforzare i loro servizi sanitari in materia di prevenzione e assistenza primaria, concentrandosi sul miglioramento della salute delle donne e sul loro accesso alle cure, in particolare per le donne che vivono in zone lontane dai centri urbani, nonché su misure a favore dei gruppi più svantaggiati — come i bambini, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, i disoccupati e i senzatetto — che garantiscano il diritto a controlli medici regolari per tutti;

43.

esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'assistenza materna e neonatale, in particolare nei casi di nascite premature, come una delle priorità di salute pubblica e a integrarla nelle strategie europee e nazionali in materia di salute pubblica;

44.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare un'istruzione e corsi di formazione adeguati e continui per tutti gli operatori sanitari addetti ai reparti di cure preconcepimento, maternità e assistenza neonatale al fine di prevenire le nascite premature e ridurre il numero di malattie croniche di cui soffrono i nati prematuramente;

45.

esorta gli Stati membri a garantire un'adeguata assistenza alle donne durante e dopo la gravidanza e l'allattamento, offrendo servizi di assistenza e consulenza gratuiti laddove necessario e un'alimentazione adeguata, in particolare nel caso delle donne a rischio di povertà ed esclusione sociale a causa della recente crisi economica.

46.

sollecita gli Stati membri a predisporre strutture adeguate intese a offrire consulti medico-sociali in modo da tener meglio conto delle condizioni di vita dei più bisognosi;

47.

invita gli Stati membri a fornire informazioni accessibili e chiare sui diritti dei migranti in tutte le lingue pertinenti, compreso il romani;

48.

sollecita gli Stati membri a intervenire contro i reati di odio e a promuovere politiche contro la discriminazione, se necessario rafforzando i loro organismi nazionali antidiscriminazione e promuovendo la formazione delle autorità pubbliche;

49.

sollecita gli Stati membri a dare attuazione all'articolo 19 del TFUE e ad adottare la direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, al fine di vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (29), così come ad attuare il principio della parità di trattamento in materia di protezione sociale, compresi la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso ai beni e servizi disponibili in commercio per il pubblico, fra cui gli alloggi, nonché la fornitura degli stessi;

50.

invita gli Stati membri a effettuare valutazioni d'impatto onde garantire che le misure adottate suscettibili di avere ripercussioni sulle categorie più vulnerabili rispettino i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e siano conformi alla direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (30);

51.

esorta gli Stati membri a prevenire il fenomeno dei senzatetto, a fornire loro la necessaria assistenza e a non criminalizzare la loro condizione nelle rispettive legislazioni nazionali;

52.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le politiche o i programmi di finanziamento intesi a sostenere l'innovazione sociale e/o i servizi connessi all'assistenza siano mirati a quei servizi che meglio rispondono ai bisogni sociali e migliorano la qualità della vita delle persone, nonché a garantire che tali politiche o programmi siano messi a punto in stretta cooperazione e consultazione con le organizzazioni che difendono e rappresentano le categorie vulnerabili;

53.

evidenzia la portata dell'iniziativa del Parlamento sull'imprenditorialità sociale e sottolinea l'importanza dell'economia sociale, che con le imprese sociali può efficacemente rafforzare il settore in rapida crescita dell'assistenza sanitaria e sociale;

54.

sollecita la Commissione e il Consiglio a collaborare con il Parlamento per potenziare il finanziamento dei programmi a favore delle categorie vulnerabili; sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire il pieno assorbimento e la massima erogazione dei finanziamenti a titolo del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti e di altri strumenti pertinenti che rispondono alle esigenze delle persone vulnerabili o a rischio di esclusione, nonché a sostenere gli sforzi degli Stati membri per raggiungere l'obiettivo di riduzione della povertà previsto dalla strategia Europa 2020 e promuovere l'innovazione e la qualità nel settore sanitario e assistenziale; sottolinea l'importanza degli strumenti di finanziamento collegati, come il programma dell'Unione europea per il cambiamento sociale e l'innovazione e il Fondo europeo per l'imprenditoria sociale;

55.

invita la Commissione a mettere a punto un pacchetto di indicatori oggettivi e soggettivi al fine di misurare le componenti materiali e non materiali del benessere, compresi gli indicatori sociali, e di pubblicare periodicamente dati in proposito, al fine di integrare gli indicatori europei e nazionali riguardanti il PIL e la disoccupazione, nell'intento di misurare il progresso sociale e non solo lo sviluppo economico;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere esplicitamente l'inestimabile contributo offerto da coloro che prestano assistenza in modo informale; sollecita gli Stati membri a introdurre e mantenere misure di sostegno mirate a favore delle persone che prestano assistenza e del settore del volontariato per fornire misure più personalizzate, di qualità ed efficaci rispetto ai costi, quali, ad esempio, misure che consentano di conciliare vita lavorativa e vita familiare, che favoriscano maggiore cooperazione e coordinamento tra i caregiver formali e informali e che garantiscano politiche di sicurezza sociale e una formazione adeguate a coloro che prestano assistenza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare un quadro coerente per tutti i tipi di congedi di cura; invita la Commissione a presentare una direttiva sul congedo di cura, conformemente al principio di sussidiarietà sancito nei trattati;

57.

invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate e facilmente comprensibili, nelle lingue e nei formati pertinenti, in merito al diritto all'assistenza e a rendere tali informazioni ampiamente accessibili;

58.

invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a definire chiaramente i profili professionali del settore dell'assistenza, in modo da consentire una precisa delimitazione dei diritti e dei doveri;

59.

invita gli Stati membri a integrare tutti i possibili attori a livello locale, regionale e nazionale, incluse le parti sociali, nelle iniziative in materia di prevenzione, salute e servizi sociali;

60.

esorta gli Stati membri a promuovere i corsi di formazione richiesti dal settore dell'assistenza e del sostegno e a offrire borse di studio a coloro che intraprendono studi nel settore;

61.

sollecita la Commissione a promuovere una campagna intesa a favorire le assunzioni di giovani e a migliorare l'immagine pubblica del settore dell'assistenza come datore di lavoro;

62.

chiede il rispetto dei diritti del lavoro di coloro che operano nel settore dell'assistenza, tra cui il diritto a un reddito dignitoso e a condizioni di lavoro dignitose, il diritto di fondare sindacati e di aderirvi e il diritto di contrattazione collettiva;

63.

esorta gli Stati membri a sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nella creazione di meccanismi di finanziamento sostenibili per i servizi di assistenza e nella predisposizione di piani di formazione e di riqualificazione dei lavoratori con il contributo dei finanziamenti del FSE;

64.

sollecita le parti sociali ad avviare un dialogo sociale formale in relazione al settore dell'assistenza;

o

o o

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

(3)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(4)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

(5)  GU C 76 E del 25.3.2013, pag. 16.

(6)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

(7)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 79.

(8)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

(9)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 19.

(10)  GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 188.

(11)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

(12)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

(13)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 101.

(14)  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2013)0053.

(16)  GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 19.

(17)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 139.

(18)  FRA: «Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States» (Accesso degli immigrati irregolari all'assistenza sanitaria in dieci Stati membri dell'Unione europea", ottobre 2011 — http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-access-healthcare-10-european-union-member-states.

(19)  Eurofound (2012), Third European Quality of Life Survey — Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg — http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm

(20)  Eurofound (2012), Household debt advisory services in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg — http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1189.htm

(21)  Eurofound (2012), Living conditions of the Roma: Substandard housing and health, Publications Office of the European Union, Luxembourg — http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EF1202EN.pdf

(22)  Eurofound (2012), Active inclusion of young people with disabilities or health problems, Publications Office of the European Union, Luxembourg — http://www.eurofound.europa.eu/areas/socialcohesion/illnessdisabilityyoung.htm

(23)  Cfr. ad esempio l'articolo 5 del decreto reale spagnolo n. 16/2012, del 20 aprile 2012, entrato in vigore il 28 dicembre 2012, consultabile sul sito: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl16-2012.html#a5.

(24)  Conclusioni del Consiglio sull'invecchiamento sano e dignitoso, 2980a sessione del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, novembre 2009.

(25)  The FRA guidelines’ Apprehension of migrants in an irregular situation — fundamental rights considerations’ propose key principles to Member States on detection and reporting practices in and near medical facilities: http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf

(26)  WeDO è un progetto finanziato dalla Commissione (2010-2012) che è stato gestito da un comitato di pilotaggio composto di 18 organizzazioni partner provenienti da 12 Stati membri dell'Unione europea. L'interesse comune di tutte le organizzazioni partner era e rimane quello di migliorare la qualità della vita delle persone anziane bisognose di cure e di assistenza.

(27)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(28)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(29)  COM(2008)0426.

(30)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/141


P7_TA(2013)0329

Televisione connessa

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla televisione connessa (2012/2300(INI))

(2016/C 075/21)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 11 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e taluni atti connessi,

vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il 20 ottobre 2005,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (2), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (3),

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (4), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (5),

vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (6), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (7), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (8),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (9),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (10), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (11),

vista la raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (12),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti (13),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0212/2013),

A.

considerando che, in origine, i televisori erano stati progettati per ricevere segnali lineari; che i contenuti audiovisivi, in ragione della loro suggestività, sono oggetto di una notevole attenzione da parte del pubblico rispetto agli altri servizi di media elettronici, anche nell'ambiente digitale, e che pertanto la loro particolare importanza ai fini della formazione di opinioni individuali e pubbliche rimane immutata;

B.

considerando che i servizi di media audiovisivi, che oltre ad essere servizi economici sono anche servizi culturali, rivestono un'importanza straordinaria per la società e la democrazia in quanto portatori di identità, valori e opinioni, e continuano pertanto a necessitare di una regolamentazione specifica, in un mondo sempre più convergente;

C.

considerando che la tanto attesa convergenza tecnica dei media è ora realtà, in particolare in relazione alla radiodiffusione e a Internet, e che è ora necessario che la politica europea in materia di mezzi di comunicazione, cultura e reti adegui il quadro normativo alle nuove condizioni e garantisca la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione uniforme, anche alla luce dei nuovi operatori del mercato provenienti dall'Unione europea e da paesi terzi;

D.

considerando il rapido sviluppo di Internet negli ultimi 25 anni e la comparsa di dispositivi intelligenti che stanno cambiando le abitudini e il modo di guardare la televisione;

E.

considerando che, benché aumenti la diffusione delle apparecchiature connesse a Internet, i servizi tradizionali rimangono comunque popolari;

F.

considerando che i servizi audiovisivi lineari e non lineari e altri numerosi servizi di comunicazione sono già disponibili su un unico schermo, possono essere combinati senza discontinuità e utilizzati contemporaneamente;

G.

considerando che, in ragione della particolare importanza sociale rivestita dai servizi televisivi e di media lineari, continuerà a essere necessario anche in futuro un quadro normativo indipendente per i mezzi di comunicazione, giacché solo in tal modo è possibile tenere debito conto di tale importante ruolo nonché garantire il pluralismo di opinioni e mezzi di comunicazione negli Stati membri;

H.

considerando che l'avvento della televisione connessa ha trasformato radicalmente la catena del valore tradizionale e rende necessaria la definizione di una nuova strategia;

I.

considerando che gli sviluppi tecnologici conducono inevitabilmente a quello che, in parte, è solo apparentemente un aumento dell'autonomia dell'utente e che è pertanto sempre più necessario assicurare la protezione dei diritti esclusivi e l'integrità dei contenuti;

J.

considerando che le possibilità di diffusione dei servizi online (interattivi) che sfruttano la copertura dei servizi televisivi sono in aumento; che la diffusione capillare della banda larga rappresenta una condizione essenziale ai fini di un crescente interesse da parte dei consumatori per le apparecchiature terminali ibride;

K.

considerando che, alla luce della crescente convergenza dei media, il concetto di ''televisione connessa'' è interpretato in modo dinamico, neutrale sotto il profilo tecnologico e ampio, in modo da includere tutte le apparecchiature, ivi comprese quelle mobili, che consentono l'accesso mediante uno stesso apparecchio o schermo a contenuti di media lineari e non lineari, a servizi «over the top» e ad altre applicazioni, riunendo così il mondo della radiodiffusione e quello di Internet;

L.

considerando che, in un mondo dei media convergente, la concorrenza è meno incentrata sulle capacità di trasmissione e sempre più sull'attenzione degli utenti; che, con l'aumentare dei servizi, è sempre più difficile riuscire a raggiungere l'utente e che quindi l'accesso, la facile rintracciabilità, l'inserimento in elenchi e la raccomandazione dei servizi svolgeranno con ogni probabilità un ruolo essenziale ai fini del conseguimento di risultati positivi;

M.

considerando che le disposizioni vigenti della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) si fondano sul principio della neutralità tecnologica, che esse non rispecchiano ancora la continua fusione tecnica e, in particolare, che la regolamentazione progressiva, che distingue tra programmi televisivi (ivi compresi webcasting e live-streaming) e servizi di media audiovisivi a richiesta, potrebbe perdere importanza nella sua forma attuale, sebbene siano disponibili su uno stesso dispositivo servizi di informazione e di comunicazione disciplinati in modo diverso, ivi compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi bensì in quello della direttiva sul commercio elettronico o che, nel caso dei servizi extraeuropei, non sono assoggettati ad alcuna normativa dell'Unione in materia di mezzi di comunicazione, il che rischia di creare condizioni di concorrenza diseguali e discrepanze inaccettabili nella tutela dell'utente e solleva nuove questioni relative all'accesso, alle modalità di diffusione e alla rintracciabilità dei contenuti, a prescindere dal tipo di media;

N.

considerando che i nuovi fornitori di servizi saranno in concorrenza diretta con gli attori tradizionali del settore, sia acquistando contenuti esclusivi, anche sul mercato europeo, sia proponendo nuovi servizi;

O.

considerando che gli obiettivi normativi perseguiti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi — in particolare la tutela e la promozione del pluralismo di opinioni e dei mezzi di comunicazione, la tutela della dignità umana e dei minori, l'incentivo ai fornitori di servizi di media affinché garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità visiva o auditiva, la tutela della concorrenza leale e la regolamentazione della pubblicità in termini di qualità e contenuti — conservano in linea di principio la loro importanza a livello sociale e la loro ragion d'essere a livello normativo, ma che, al contempo, i limiti in termini di efficacia e di applicabilità di queste disposizioni cautelative sono resi sempre più evidenti dalle modalità di utilizzo introdotte dai sistemi terminali ibridi;

P.

considerando che la fornitura di servizi di televisione connessa di alta qualità è possibile solo se i gestori delle telecomunicazioni mettono a disposizione connessioni a velocità sufficientemente elevata tra i server di trasmissione e gli utenti;

Q.

considerando che le varie possibilità di utilizzo offerte dalle apparecchiature ibride mettono in discussione alcuni principi fondamentali della direttiva sui servizi di media audiovisivi, come l'obbligo di separazione tra pubblicità e programma o le disposizioni in materia di inserimento della pubblicità;

R.

considerando che la mera esistenza casuale di una vasta gamma di servizi non garantisce automaticamente che siano realizzati gli obiettivi normativi e che occorre quindi valutare se, ai fini del loro conseguimento, continui a essere necessario un quadro normativo specifico e se tale quadro possa impedire sin dall'inizio eventuali sviluppi negativi;

S.

considerando che la graduale affermazione della televisione connessa potrebbe portare alla convergenza di televisione tradizionale e Internet, analogamente a quanto accaduto tra telefonia mobile e Internet alcuni anni fa;

T.

considerando che è opportuno promuovere qualunque iniziativa che consenta l'adeguamento del mercato onde promuovere la creazione e l'innovazione in Europa;

U.

considerando che lo sviluppo dei terminali ibridi che uniscono televisione e Internet consentirà agli utenti di navigare indistintamente tra i canali televisivi e la rete, compresi i siti web che offrono contenuti audiovisivi in modo illecito;

V.

considerando che la neutralità della rete risulta non essere sufficientemente tutelata dalla trasparenza e dalla concorrenza;

W.

considerando che il principio del paese di emissione stabilito dalla prima direttiva «televisione senza frontiere» rappresenta una pietra miliare per la libertà dell'informazione e lo sviluppo di un mercato comune dei servizi, poiché gli Stati membri si sono impegnati a rispettare norme qualitative minime riconoscendo, in cambio, il principio del paese di origine nella forma del principio del paese di emissione;

1.

esorta la Commissione a valutare in che misura occorra rivedere la direttiva sui servizi di media audiovisivi e le altre disposizioni vigenti stabilite nel quadro della regolamentazione della rete e dei mezzi di comunicazione (ad esempio il pacchetto sulle telecomunicazioni) per quanto concerne le norme in materia di rintracciabilità e di accesso non discriminatorio alle piattaforme, per i fornitori e i creatori di contenuti nonché per gli utenti, ampliando il concetto di piattaforma e adeguando gli strumenti esistenti alle nuove condizioni venutesi a creare; sostiene che, in tale contesto, sia necessario assicurare la possibilità per i consumatori di beneficiare di una scelta più vasta e di un maggiore accesso ai servizi di media audiovisivi, e per i fornitori di contenuti di beneficiare di un maggior numero di modalità di distribuzione dei loro contenuti mantenendo al contempo i contatti con il loro pubblico;

2.

è del parere che, nel quadro delle misure regolamentari per i gestori delle piattaforme, sia necessario garantire un accesso non discriminatorio alle piattaforme onde assicurare agli organismi di radiodiffusione e ad altri operatori, spesso di piccole dimensioni, condizioni eque di partecipazione al mercato;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il concetto di «servizio di media audiovisivo» definito all'articolo 1 della direttiva sui servizi di media audiovisivi in modo tale che la necessità di una regolamentazione da parte degli Stati membri dipenda maggiormente dalle specificità e dal potenziale dell'impatto dei servizi a livello sociopolitico, in particolare dalla loro importanza per la formazione e il pluralismo dell'opinione, nonché dalla responsabilità editoriale;

4.

invita la Commissione, tenendo conto della diversa missione dei servizi di media per i quali è prevista la responsabilità editoriale e degli altri contenuti, a valutare se sia ancora opportuna e necessaria una regolamentazione più rigorosa delle piattaforme televisive, o se non sia invece sufficiente un divieto di discriminazione generale;

5.

invita la Commissione, nell'ambito di un possibile riesame della direttiva 2010/13/UE o dell'eventuale legislazione futura, a perseverare nei suoi sforzi a favore del rispetto della libertà di stampa;

6.

esorta la Commissione a indicare, in base ai risultati della sua procedura di consultazione «Preparazione alla piena convergenza del mondo audiovisivo — Crescita, creazione e valori», quali meccanismi normativi siano ancora necessari e opportuni in un contesto di convergenza e quali altri debbano eventualmente essere istituiti al fine di creare condizioni di parità per tutti i fornitori di contenuti e servizi, tenendo conto delle seguenti condizioni minime e mantenendo gli attuali obiettivi normativi globali, di garantire una concorrenza leale tra i fornitori di contenuti e di assicurare agli utenti i maggiori benefici nonché la possibilità di scegliere in totale trasparenza, in modo paritario e non discriminatorio tra una vasta gamma di offerte di qualità, prestando particolare attenzione al mantenimento delle offerte gratuite e di quelle di servizio pubblico;

7.

invita la Commissione, in caso di riesame della direttiva sui servizi di media audiovisivi, ad assicurare una concorrenza leale tra tutti i fornitori di contenuti;

8.

sottolinea che la strategia di sviluppo di questi nuovi operatori comporterà un aumento dei servizi, composti sia dai contenuti disponibili sui canali televisivi tradizionali sia dai servizi offerti su Internet;

9.

insiste, a tal proposito, sul rischio che il peso economico e la presenza a livello internazionale di questi nuovi operatori di mercato possano falsare il nuovo ambiente concorrenziale a scapito degli operatori tradizionali europei;

10.

sottolinea che è opportuno valutare la possibilità di mantenere un quadro normativo progressivo, che non si fondi però principalmente sulla distinzione tra servizi lineari e non lineari, quanto piuttosto sul potenziale impatto di un determinato servizio di media e sulla responsabilità editoriale per il servizio in questione, concedendo al contempo un'adeguata libertà d'azione agli Stati membri affinché possano adottare personalmente tali decisioni;

11.

si chiede se, in virtù di una crescente convergenza tecnologica, le disposizioni presentate dalla Commissione nella sua comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, che prevedono complesse procedure di valutazione e analisi dei servizi audiovisivi offerti da fornitori pubblici che esulano dalle consuete attività di radiodiffusione e sono messi a disposizione su piattaforme nuove, siano ancora adeguate, soprattutto considerando che è sempre più difficile per gli utenti stabilire se il servizio in questione sia un servizio di radiodiffusione lineare tradizionale, un servizio a richiesta o un altro tipo di servizio audiovisivo;

12.

invita la Commissione a prestare attenzione alle sfide future legate alla televisione connessa, in termini di competitività nel settore, consentendo una maggiore flessibilità delle norme quantitative in materia di pubblicità, e a individuare i relativi aspetti positivi e negativi;

13.

sottolinea che, nell'interesse di una tutela uniforme a livello europeo di consumatori, minori, giovani e minoranze, occorre riesaminare le limitazioni qualitative imposte ai servizi di media audiovisivi e adeguarle per tutte le modalità di trasmissione mantenendo un livello elevato;

14.

chiede, a tale proposito, di imporre il divieto di violazione della dignità umana, il divieto di istigazione all'odio, la tutela dalla discriminazione e il principio di un accesso senza barriere, da applicare allo stesso modo a tutti i contenuti di media;

15.

si chiede se, in questo contesto, il principio della distinzione tra pubblicità e contenuto del programma possa essere mantenuto per tutte le tipologie di media o se invece l'obiettivo di tutela possa essere conseguito con maggior successo rendendo la pubblicità e il contenuto di programma chiaramente riconoscibili e distinguibili in tutte le tipologie di media;

16.

è del parere che occorra evitare l'introduzione di nuovi divieti di pubblicità o l'ampliamento di quelli esistenti, nonché l'adozione di altre misure che influiscono sulla pubblicità quale fonte di finanziamento, onde consentire il ricorso, nel mondo della televisione digitale, a nuovi modelli commerciali;

17.

sottolinea che è essenziale che il settore pubblico non dipenda unicamente dal finanziamento pubblicitario al fine di conservare la sua indipendenza e invita gli Stati membri a sostenere gli sforzi intesi al finanziamento di tale settore;

18.

evidenzia che le nuove strategie pubblicitarie che, per aumentare la propria efficacia, si avvalgono delle nuove tecnologie (screenshot, definizione del profilo dei consumatori, strategie multischermo) sollevano la questione della protezione dei consumatori, della loro vita privata e dei loro dati personali; sottolinea, alla luce di quanto suddetto, che occorre elaborare una serie di norme coerenti da applicare a tali strategie;

19.

incoraggia l'industria europea dell'audiovisivo a continuare a sviluppare servizi coerenti e invitanti, in particolare online, onde arricchire l'offerta europea di contenuti audiovisivi;

20.

esorta la Commissione a valutare se e in che modo possa essere accordata la debita priorità in termini di rintracciabilità sulle apparecchiature «first screen», quali le televisioni con connessione a Internet, ai fornitori di contenuti cui gli Stati membri affidano una missione di servizio pubblico o che contribuiscono alla promozione di obiettivi di interesse generale, come la garanzia del pluralismo dei media e della diversità culturale, oppure che si adoperano per mantenere la qualità e l'indipendenza dell'informazione e promuovere il pluralismo di opinione;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a verificare, a complemento di simili disposizioni di tipo «must be found», in che misura sia possibile realizzare in modo duraturo gli obiettivi normativi della direttiva sui servizi di media audiovisivi sopracitati, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, riorientando il quadro normativo applicabile ai media verso sistemi di incentivi e di certificazione nonché un rafforzamento della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione, assicurando nel contempo che sia mantenuta la necessaria flessibilità per una concorrenza leale tra i fornitori di servizi di media; sottolinea che eventuali misure di coregolamentazione e di autoregolamentazione completano le disposizioni legislative e devono essere soggette a un controllo del loro rispetto e a una valutazione da parte di un'istanza indipendente;

22.

raccomanda pertanto, onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, che gli stessi servizi siano soggetti alle stesse norme, a prescindere dal mezzo di trasmissione;

23.

esprime inoltre preoccupazione, in tale contesto, per l'inasprimento della concorrenza dovuto alla presenza di operatori internazionali che non sono soggetti alle norme e agli obblighi europei;

24.

esorta la Commissione ad assicurare che tali piattaforme siano gestite nel rispetto delle condizioni di mercato e dell'interesse generale, in condizioni di concorrenza equa, in linea con la domanda da parte dei consumatori e sulla base di norme aperte e interoperabili, nonché a impedire che uno o più fornitori abusino della loro posizione dominante;

25.

insiste, a tal proposito, sulla necessità di prendere in considerazione lo sviluppo del quadro normativo, le modalità di regolamentazione della televisione connessa e i sistemi di indicizzazione dei contenuti;

26.

chiede una regolamentazione delle piattaforme di televisione connessa che assicuri l'accesso ai contenuti delle emittenti e la loro integrità, la trasparenza per i consumatori e l'applicazione di un codice deontologico fondamentale (ad esempio protezione dei minori e della vita privata);

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'alfabetizzazione mediatica di tutti i cittadini dell'UE, in particolare lanciando iniziative e azioni coordinate intese a migliorare la comprensione dei servizi di media lineari e non lineari;

28.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che siano presi provvedimenti, in particolare da parte dei produttori delle apparecchiature e dei fornitori di servizi, allo scopo di migliorare l'accessibilità ai servizi di media lineari e non lineari per gli anziani e gli individui con disabilità, come le persone con disabilità visiva o auditiva;

29.

ritiene che i servizi di piattaforma e di portale debbano essere interoperabili, onde dare a soggetti terzi l'opportunità di produrre e commercializzare le proprie applicazioni in modo non discriminatorio, indipendentemente dal mezzo di trasmissione;

30.

invita la Commissione ad assicurare, in modo giuridicamente vincolante, che tutti i contenuti messi a disposizione sulle reti e sulle piattaforme abbiano lo stesso livello di qualità;

31.

esorta la Commissione ad adottare disposizioni giuridicamente vincolanti per assicurare che, al momento della trasmissione dal mittente al destinatario, i gestori della rete trattino sistematicamente allo stesso modo tutti i pacchetti di dati, e quindi che non accordino priorità a determinati pacchetti a seconda, per esempio, dell'origine, del contenuto, del tipo di utilizzo e del prezzo addebitato all'utente, dal momento che un simile approccio sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire un accesso universale equo ai servizi, le norme in materia di protezione dei dati, il divieto di manipolazione dei dati, il principio dell'integrità dei contenuti e l'obiettivo di creare condizioni di concorrenza eque;

32.

richiama l'attenzione sugli effetti delle disparità tra i regimi IVA a livello europeo, che saranno ulteriormente accentuate con l'avvento della televisione connessa;

33.

invita la Commissione ad avanzare una proposta legislativa a livello di Unione che garantisca la neutralità della rete;

34.

esorta la Commissione a tutelare, mediante un atto legislativo, l'integrità dei servizi lineari e non lineari sulle piattaforme ibride e, in particolare, a vietare la sovrapposizione o il ridimensionamento di questi servizi ad opera di fornitori di piattaforme o terzi attraverso contenuti o altri servizi, salvo che ciò sia stato voluto dall'utente e, nel caso di contenuti che non rientrano nella definizione di comunicazione individuale, autorizzato dal fornitore di contenuti; osserva che vanno parimenti vietati l'accesso non autorizzato da parte di terzi ai contenuti o ai segnali di un fornitore, così come la loro decodifica, il loro utilizzo e la loro trasmissione non autorizzati;

35.

invita la Commissione a prendere in considerazione misure che tengano conto del rischio che sui portali e sui motori di ricerca siano indicizzati siti non autorizzati;

36.

esorta la Commissione ad assicurare che il livello di tutela in relazione ai servizi di media audiovisivi stabilito attraverso i requisiti normativi specifici della direttiva sui servizi di media audiovisivi non sia compromesso mediante la messa a disposizione non autorizzata su altre piattaforme;

37.

invita la Commissione ad assicurare che le applicazioni non siano mai avviate automaticamente in ragione dell'accesso a un portale bensì solo in seguito alla richiesta dell'utente, che il ritorno al servizio utilizzato in precedenza sia sempre immediato e possibile semplicemente premendo un pulsante (ad esempio mediante le funzionalità del pulsante rosso) e che ciò sia comunicato chiaramente agli utenti, nonché che nel momento in cui l'utente chiude un'applicazione, il servizio di cui stava fruendo in precedenza sia nuovamente visualizzato nella massima qualità audiovisiva;

38.

esorta la Commissione ad assicurare che un fornitore di contenuti possa agire in giudizio contro quelle applicazioni disponibili sulle piattaforme ibride che consentono o promuovono la trasmissione non autorizzata dei contenuti messi a disposizione dal fornitore stesso;

39.

invita la Commissione, ove pertinente in relazione ai diritti d'autore, ad adoperarsi per istituire sistemi semplici per l'acquisizione dei diritti che consentano la riproduzione invariata e completa su piattaforme di terzi dei servizi non lineari messi a disposizione da fornitori di servizi di media;

40.

esorta la Commissione a garantire l'uso anonimo dei servizi televisivi e online mediante le apparecchiature terminali ibride vendute o importate nell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di rispetto della vita privata e protezione dei dati;

41.

invita la Commissione a escludere, in ragione della loro duplice natura e della loro importanza a livello sociale, i servizi di media audiovisivi dalle misure di liberalizzazione negoziate nel quadro degli accordi commerciali internazionali e ad assicurare nel contempo che il concetto di «servizi di media audiovisivi» sia sviluppato per riflettere il continuo processo di digitalizzazione e convergenza dei media;

42.

chiede alla Commissione di assicurare che anche i futuri servizi di televisione ibrida rispettino le norme vigenti in materia di protezione dei minori, divieto di alcuni tipi di pubblicità per motivi di salute, divieto di incitazione all'odio razziale, separazione fra informazioni e messaggi pubblicitari, trasparenza proprietaria, privacy ecc., giacché queste norme sono già parte dell'acquis comunitario e non possono essere aggirate col pretesto dell'evoluzione tecnologica; chiede, in particolare, che i fornitori di servizi e di apparecchiature per la televisione ibrida provenienti da paesi terzi siano informati che la normativa applicabile resta quella del paese in cui il servizio è prestato e non in cui il fornitore ha la sua sede sociale;

43.

invita gli Stati membri a riconsiderare, nell'ambito dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale, il taglio imposto alle risorse destinate alla direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG Connect, CNECT) per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura per le telecomunicazioni, ridotte dai 9,2 miliardi di EUR inizialmente proposti a un miliardo di EUR;

44.

invita la Commissione a prestare la debita attenzione ad alcuni importanti aspetti della protezione del pubblico, come la tutela dei minori, ed è convito che le guide elettroniche ai programmi rappresentino una possibile piattaforma per affrontare tali questioni;

45.

deplora che in Europa esistano ancora vaste zone che dispongono di un'infrastruttura Internet limitata e ricorda alla Commissione che per sfruttare il potenziale della televisione connessa è essenziale che i consumatori abbiano accesso a Internet ad alta velocità;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(3)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(5)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(8)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(9)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(10)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(11)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

(12)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

(13)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/148


P7_TA(2013)0331

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2013)0157 — C7-0074/2013 — 2013/2055(ACI))

(2016/C 075/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0157),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 29,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013, adottato in via definitiva il 12 dicembre 2012 (2),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013 adottato dalla Commissione il 18 marzo 2013 (COM(2013)0156),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 adottata dal Consiglio il 26 giugno 2013 (11607/2013 — C7-0199/2013),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0247/2013),

A.

considerando che, in conformità del punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006, parallelamente alla presentazione del bilancio rettificativo n. 1/2013, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale al fine di integrare nel bilancio 2013 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari per coprire le spese connesse all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2013;

B.

considerando che gli aumenti proposti, che ammontano a 666 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 374 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, riflettono il pacchetto finanziario approvato alla conferenza di adesione del 30 giugno 2011, ma non comprendono la rubrica 5, visto che la spesa amministrativa legata all'adesione della Croazia è già inclusa nel bilancio del 2013;

1.

prende atto della proposta di decisione che modifica l'AII del 17 maggio 2006, presentata dalla Commissione e della relativa posizione del Consiglio;

2.

sottolinea la natura prettamente tecnica di tale revisione che è semplicemente la conseguenza dell'accordo unanime sul trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in prosieguo il «trattato di adesione») in quanto ventottesimo Stato membro dell'Unione; sottolinea che, per tale motivo, la revisione dell'AII del 17 maggio 2006 che accompagna il bilancio rettificativo n. 1/2013 è stata tenuta separata dal dibattito politico in corso a livello interistituzionale circa le modalità per risolvere la questione dei pagamenti in sospeso dal 2012 nonché dai negoziati sul bilancio rettificativo n. 2/2013;

3.

ricorda che, secondo il punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006, le risorse per finanziare l'adesione all'Unione di un nuovo Stato membro devono essere coperte mediante un adeguamento del quadro finanziario, vale a dire una revisione dei massimali degli impegni e dei pagamenti per il 2013;

4.

ribadisce la propria posizione secondo cui il periodo di otto settimane, previsto all'articolo 4 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, per notificare un progetto d'atto legislativo ai parlamenti nazionali, non si applica alle questioni di bilancio; deplora pertanto che, nonostante i tempi molto serrati per l'entrata in vigore di tale adeguamento e del bilancio rettificativo n. 1/2013, il Consiglio abbia comunque lasciato trascorrere tale periodo prima di adottare la relativa posizione, riducendo drasticamente i tempi per l'approvazione da parte del Parlamento, come previsto dal trattato;

5.

si rammarica inoltre per la difficoltà incontrata dal Consiglio, anche dopo la scadenza del termine di otto settimane, nel raggiungere un accordo su tale revisione, il che ha comportato un ritardo nella disponibilità dei finanziamenti a favore della Croazia dovuti a partire dal 1o luglio 2013; avverte che ciò non deve diventare un precedente nel caso di ulteriori allargamenti;

6.

accoglie favorevolmente il fatto che il Consiglio sia infine riuscito ad approvare, senza compensazioni, la revisione dei massimali dei pagamenti del 2013 per l'importo richiesto di 374 milioni di EUR; ritiene che, considerati il limitato importo in questione e l'attuale carenza di stanziamenti di pagamento per il bilancio 2013, ciò rappresenti la giusta modalità per ottemperare all'obbligo che gli Stati membri hanno assunto con la firma del trattato di adesione e per rispettare le disposizioni del punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006;

7.

deplora tuttavia che, relativamente alla revisione degli impegni, il Consiglio abbia deciso di trascurare l'importanza politica rappresentata dall'adozione della proposta della Commissione in quanto tale, optando invece per una compensazione degli stanziamenti necessari; ritiene che tale posizione sia in contraddizione con lo spirito della decisione unanime adottata all'atto della firma del trattato di adesione nonché con l'AII del 17 maggio 2006; sottolinea che la decisione trasmette un segnale politico sbagliato non soltanto alla Croazia, ma anche a tutti gli altri paesi canditati; sottolinea che tale decisione è accettata unicamente perché riguarda gli ultimi sei mesi dell'attuale QFP (2007-2013); fa presente che ciò non dovrebbe costituire un precedente nel caso di futuri allargamenti nell'ambito del prossimo QFP (2014-2020);

8.

si rammarica che la rubrica 5 sia stata individuata quale fonte principale per la compensazione degli impegni, giacché ciò potrebbe causare la mancanza delle risorse necessarie a coprire gli adeguamenti delle retribuzioni contestati nel caso in cui la Corte di giustizia si dovesse pronunciare la sentenza ancora nel 2013;

9.

decide ciò nnonostante, date l'importanza politica e l'urgenza dal punto di vista giuridico di garantire i finanziamenti necessari alla Croazia, di approvare la decisione allegata alla presente risoluzione, quale modificata dal Consiglio;

10.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compresi gli allegati, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 66 dell'8.3.2013.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione 2013/419/UE.)


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/150


P7_TA(2013)0332

Preparazione del programma di lavoro della Commissione per il 2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulle priorità del Parlamento europeo per il programma di lavoro della Commissione per il 2014 (2013/2679(RSP))

(2016/C 075/23)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2013 (COM(2012)0629),

vista la strategia Europa 2020,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013,

visto l'ultimo accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione (1), in particolare l'allegato IV,

visto l'articolo 35, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che una crisi prolungata sarà superata soltanto con un ulteriore approfondimento risoluto dell'integrazione europea e che la crisi finanziaria, economica e del debito ha evidenziato la necessità di un maggiore controllo democratico e dell'assunzione di responsabilità chiare;

B.

considerando che la Commissione dovrebbe presentare misure volte a preservare e rafforzare i modelli europei di economia sociale di mercato, al fine di porre rimedio ai danni inferti dalla prolungata recessione e ripristinare la piena occupazione e la crescita sostenibile;

C.

considerando che la fragilità del sistema bancario, i persistenti problemi legati al debito e al disavanzo con cui sono confrontati gli Stati membri, la perdita di competitività dell'Europa nell'economia mondiale, l'elevata disoccupazione giovanile e il disagio sociale derivanti dal declino economico pongono l'UE di fronte a sfide senza precedenti;

D.

considerando la necessità che le scelte di bilancio a livello di Unione corrispondano alle priorità politiche di quest'ultima, in termini non solo di importi ma anche di flessibilità e di equilibrio;

E.

considerando che la Commissione ha il compito di promuovere l'interesse generale dell'UE, di adottare iniziative appropriate a tal fine, di provvedere all'applicazione dei trattati, di vigilare sull'applicazione della legislazione dell'UE, di svolgere funzioni di coordinamento, esecuzione e gestione nonché di avviare l'iniziativa legislativa;

F.

considerando che al termine dell'attuale legislatura tutte le procedure in sospeso vengono accantonate a meno che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione presentino una richiesta motivata affinché una determinata tematica di cui sia stata completata la prima lettura della procedura legislativa sia ripresa dal neoeletto Parlamento;

PARTE 1

1.

sollecita un approfondimento del processo democratico nel settore della governance economica, con un maggiore coinvolgimento del Parlamento, che concorra a migliorare le fiducia dei cittadini nella capacità dell'Unione di gestire la crisi; ritiene che al riguardo la Commissione dovrebbe svolgere appieno il ruolo che le affida il trattato, che resta incompatibile con la delega di compiti decisionali nella governance economica dell'Unione a organi non soggetti a scrutinio; riserva particolare preoccupazione al miglioramento dell'assunzione di responsabilità da parte della Commissione quando opera in veste di membro della troika;

2.

ritiene che, alla luce della conclusione dei negoziati politici sul QFP 2014-2020, la Commissione dovrebbe provvedere in via prioritaria al corretto funzionamento del nuovo quadro finanziario, comprese la nuove regole riguardanti la flessibilità convenute nel contesto dei negoziati; auspica che al momento della sua investitura la nuova Commissione assuma un impegno formale di procedere alla revisione del QFP entro la fine del 2016, cosicché il nuovo Parlamento europeo possa riesaminare le priorità dell'UE;

3.

esprime particolare preoccupazione per la situazione dei pagamenti nel 2014 e sollecita la Commissione a presentare bilanci rettificativi nel corso dell'esercizio ove se ne presenti l'esigenza;

4.

sottolinea l'importanza che riserva alla questione della riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE; invita la Commissione a provvedere a che il gruppo di alto livello sulle risorse proprie sia convocato e inizi i suoi lavori quanto prima, al fine di assicurare che la prima serie di risultati sia disponibile entro la fine del 2014, come previsto nella dichiarazione congiunta sulle risorse proprie concordata come elemento dell'accordo sul QFP;

5.

ricorda che le priorità politiche dell'Unione devono trovare riscontro nel bilancio dell'UE; sottolinea che il bilancio dell'UE è un bilancio di investimenti con un forte effetto leva; sollecita la Commissione a difendere il bilancio dell'UE per potenziare gli investimenti strategici mediante il valore aggiunto europeo e per rilanciare l'economia europea;

6.

ritiene che l'occupazione sia la priorità assoluta e che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti disponibili a livello europeo per conservare i posti di lavoro esistenti e per crearne di nuovi per i giovani, specialmente nei settori dei servizi, dell'industria e dell'economia digitale; ritiene pertanto che gli investimenti intesi a rafforzare la competitività dell'Unione svolgeranno un ruolo centrale il prossimo anno e negli anni a venire;

7.

accoglie con favore l'impegno assunto dal Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 di completare la costruzione di un'autentica Unione economica e monetaria, coinvolgendo tutti gli elementi dell'Unione bancaria, il coordinamento più efficace delle politiche economiche, lo sviluppo di meccanismi per la solidarietà finanziaria e il rafforzamento della dimensione sociale, tuttavia deplora l'incapacità di compiere progressi più rapidi; invita la Commissione a presentare una comunicazione sulla dimensione sociale dell'UEM;

8.

insiste sulla rapida conclusione di tutte le iniziative legislative necessarie al fine di istituire un unico meccanismo di vigilanza basato sulla Banca centrale europea;

9.

sostiene la strategia di crescita UE 2020, che ha la finalità di istituire il contesto politico giusto per stimolare l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro, l'elevamento del tenore di vita e lo sviluppo di un'economia sostenibile;

10.

sottolinea la necessità di migliorare il contesto macroeconomico per l'industria, agevolando l'accesso al capitale, fornendo infrastrutture migliori, tutelando i diritti di proprietà e sostenendo in particolare le PMI, al fine di aumentarne la competitività e l'accesso a nuovi mercati;

11.

sollecita un intervento per completare l'attuale programma di lavoro della Commissione entro la fine del suo mandato, segnatamente per quanto riguarda il mercato unico dei servizi, l'agenda digitale, il mercato interno dell'energia e l'estensione degli accordi commerciali globali liberi ed equi;

12.

sollecita la Commissione a intensificare e rafforzare i suoi sforzi per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, a presentare proposte per istituire una Procura europea e completare la riforma rinviata dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

13.

propone di avviare negoziati accelerati con il Consiglio e la Commissione prima della fine del suo mandato al fine di completare il numero maggiore possibile di fascicoli, nel pieno rispetto delle procedure legislative previste dal trattato di Lisbona; ribadisce di non poter accettare eventuali altri elementi intergovernativi in relazione all'UEM;

14.

invita la Commissione a tenere in debita considerazione le posizioni specifiche per settori del Parlamento quali esposte nella parte 2 della presente risoluzione;

PARTE 2

Attuazione

15.

sollecita la Commissione a migliorare la coerenza del suo programma legislativo, a potenziare la qualità redazionale degli atti legislativi, a perfezionare la sua valutazione di impatto dei progetti legislativi, a proporre ove opportuno l'utilizzo delle tavole di concordanza ai fini di un migliore recepimento della legislazione dell'UE e a sostenere il Parlamento nei suoi negoziati con il Consiglio sul ricorso agli atti delegati e di esecuzione, che rischiano di causare blocchi significativi nel processo legislativo;

16.

sollecita la Commissione a proporre l'introduzione di dichiarazioni di corretta gestione nazionale, firmate al livello politico appropriato e riguardanti tutti i fondi dell'UE soggetti a gestione concorrente; sottolinea la necessità di procedere a una vigilanza rigorosa e credibile tramite controlli per monitorare attentamente i finanziamenti e l'efficacia in termini di costi dei finanziamenti e dell'amministrazione dell'UE, assicurando in tal modo un elevato rapporto qualità-prezzo dell'azione unionale ma anche garantendo che le entrate siano riscosse nel rispetto delle norme vigenti;

17.

esprime la convinzione che occorra migliorare e ammodernare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, onde accrescerne l'efficacia e consentire un controllo democratico più incisivo dei poteri esecutivi a livello di UE; rileva che l'accordo interistituzionale del 2010 va rivisto; chiede un più stretto coordinamento con il Consiglio, come previsto dal trattato di Lisbona; sottolinea la necessità di privilegiare sempre il metodo unionale, che permette un dibattito pubblico grazie al coinvolgimento democratico del Parlamento; reputa inoltre che la legislazione complessa, specialmente nel settore dei servizi finanziari, meriti una discussione pubblica e parlamentare adeguata e ampia;

18.

esprime il suo rammarico nel constatare, nonostante le successive promesse della Commissione, che diversi obiettivi annunciati non sono stati realizzati, sia in termini quantitativi che qualitativi; sollecita la Commissione a impegnarsi con i due colegislatori in un dialogo intensivo per la presentazione e l'adozione delle rimanenti proposte legislative annunciate;

19.

sollecita la Commissione a facilitare la rapida conclusione del trilogo sullo statuto dei partiti politici a livello europeo in tempo per le elezioni del Parlamento europeo;

Mercato unico

20.

ricorda il ruolo chiave che il mercato unico riveste quale motore per l'integrazione, la crescita economica e l'occupazione dell'UE e quale pilastro dell'economia reale dell'UE; invita pertanto la Commissione a concentrarsi sulla governance del mercato unico al fine di ottimizzare l'adozione e l'applicazione delle priorità politiche e legislative ed elaborare una valutazione periodica dell'integrazione del mercato unico — basata sulla relazione sullo stato dell'integrazione del mercato unico che accompagna le analisi annuali della crescita nonché sulle raccomandazioni per paese — nel quadro del semestre europeo;

21.

invita la Commissione a continuare a concentrarsi sul miglioramento della governance del mercato unico, a rinnovare l'impegno per conseguire la semplificazione amministrativa, a riservare adeguata considerazione alla proporzionalità delle misure proposte e a monitorare i progressi verso la piena attuazione dell'acquis del mercato unico, specialmente nel settore dei servizi;

22.

accoglie con favore le proposte della Commissione per l'Atto per il mercato unico II in riferimento alle azioni prioritarie volte a incentivare la crescita, l'occupazione e la fiducia nel mercato unico;

23.

esige l'applicazione piena della direttiva sui servizi; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri nel promuovere l'accesso al mercato unico dei servizi; chiede alla Commissione di rivedere le pratiche restrittive in atto, come ad esempio la verifica della necessità economica;

24.

invita la Commissione a verificare con cura e rigore l'applicazione e il recepimento dell'agenda dei consumatori, della protezione dei consumatori e della fiducia nel mercato unico; chiede alla Commissione, considerando che la fiducia dei consumatori è alla base di un mercato unico ben funzionante, di perseguire attivamente con gli Stati membri la rapida attuazione della direttiva sui diritti dei consumatori, della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie e del regolamento sulla risoluzione delle controversie online e di rivedere il funzionamento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;

25.

accoglie con favore il nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo che garantisce la salute e la sicurezza dei consumatori e nel contempo facilita gli scambi di merci, specialmente per le PMI;

26.

sollecita la Commissione ad attuare il codice doganale aggiornato, sviluppando pienamente pratiche armonizzate nell'ambito della dogana elettronica;

27.

invita la Commissione a valutare in modo più sistematico l'impatto delle proprie proposte sulle PMI, su cui l'Europa conta ai fini di creare numerosi posti di lavoro; invita al riguardo la Commissione a scoraggiare attivamente la prassi di regolamentazione nazionale supplementare (gold plating) della legislazione unionale, in quanto elemento che altera le condizioni di concorrenza equa nel mercato unico;

28.

sottolinea l'importanza di adottare misure per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; chiede alla Commissione di rafforzare e attuare le misure previste nel piano d'azione sullo spirito imprenditoriale e accelerare l'adozione dell'iniziativa sull'imprenditorialità; chiede uno strumento di finanziamento «finestre per le PMI» a titolo dei programmi futuri COSME e Orizzonte 2020, con la partecipazione del FEI e della BEI, da avviare rapidamente per attivare fondi e investimenti pubblici e privati in nuove attività economiche innovative e sostenibili, tra cui PMI orientate alla crescita;

29.

chiede alla Commissione di far rispettare l'accordo tra le tre istituzioni affinché onorino gli impegni a legiferare meglio, includendo gli Stati membri, che devono essere incoraggiati dalla Commissione a effettuare i propri test PMI e test di mercato unico; osserva a questo proposito che il Consiglio dovrebbe istituire una propria unità di valutazione di impatto per l'effettuazione di valutazioni di impatto sui propri emendamenti; sottolinea l'importanza dei controlli di idoneità nell'agenda relativa al miglioramento della regolamentazione;

30.

invita la Commissione a promuovere gli interessi delle PMI e delle microimprese assicurando un accesso più agevole al mercato unico dell'Europa; accoglie con favore le misure già adottate dalla Commissione per ridurre gli oneri normativi per le PMI e le microimprese derivanti dalla legislazione UE;

31.

invita la Commissione a formulare proposte legislative per migliorare la governance del mercato unico, basate sulla relativa relazione legislativa d'iniziativa, visto il contributo fondamentale che il mercato unico può dare alla crescita nell'Unione europea;

32.

accoglie con favore l'accordo politico sul pacchetto relativo agli appalti e le concessioni pubbliche; sollecita la Commissione e gli Stati membri a procedere a un'attuazione rapida e globale delle nuove disposizioni; sollecita in particolare lo sviluppo di una strategia di comunicazione e formazione per promuovere nuove competenze e capacità nel settore degli appalti innovativi e orientati ai risultati;

33.

prende atto dell'accordo ora confermato con il Consiglio sulle riforme della direttiva sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; chiede la rapida attuazione delle nuove disposizioni e dei nuovi profili professionali da promuovere al fine di delineare nuovi quadri europei di qualificazione;

34.

accoglie con favore la proposta della Commissione sulla divulgazione di informazioni non finanziarie e la invita a operare strettamente con il Parlamento e il Consiglio per pervenire alla conclusione all'inizio del 2014;

35.

ribadisce la propria richiesta di una proposta di quattordicesima direttiva sul diritto societario in materia di trasferimento transfrontaliero della sede sociale;

36.

invita a rivitalizzare l'industria europea, al fine di creare nuovi posti di lavoro, sostenere la crescita sostenibile e garantire buone condizioni di lavoro per tutti i cittadini europei;

37.

invita la Commissione a promuovere ulteriormente l'iniziativa sul mercato unico presentando proposte volte a sviluppare, completare e attuare il mercato unico digitale, ad esempio un nuovo quadro strategico che includa la disponibilità e la portabilità transfrontaliera nell'UE di contenuti digitali, nonché in particolare iniziative volte a fomentare maggiore fiducia dei consumatori, tra cui misure per facilitare i pagamenti online e migliorare la distribuzione e le infrastrutture di contenuti digitali;

38.

sollecita la Commissione a portare avanti la riforma del diritto d'autore, assicurando che sia adattata all'ambiente di Internet; ribadisce la necessità di portare a termine la riforma dei diritti di proprietà industriale per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa;

39.

reputa indispensabile per la stabilità dell'economia dell'Unione e per il ritorno a una crescita economica sostenibile l'istituzione efficace di un'Unione bancaria, creando un unico meccanismo di vigilanza associato a un unico meccanismo di risoluzione delle crisi per le banche, come pure un quadro UE per i regimi nazionali di garanzia dei depositi; chiede alla Commissione, a tale proposito, di presentare senza indugio tutte le proposte necessarie, unitamente alle norme tecniche di regolamentazione necessarie per la corretta attuazione del pacchetto CRD 4;

40.

sottolinea che, al fine di rafforzare ulteriormente e quanto prima l'efficienza e la solidità dei mercati finanziari dell'Unione, le proposte pendenti della Commissione in materia di servizi finanziari devono essere adottate rapidamente, evitandone l'entrata in vigore tardiva;

41.

invita in particolare la Commissione ad adottare al più presto possibile le sue proposte per un regolamento che istituisca un meccanismo di risoluzione unico e per il seguito da dare alle raccomandazioni sulla riforma strutturale delle banche; sottolinea l'importanza del fatto che i colegislatori gestiscano rapidamente tali proposte, onde consentirne una tempestiva entrata in vigore;

42.

rileva che la ricerca e l'innovazione sono essenziali per la competitività dell'UE, mediante la messa a punto di programmi di ricerca e innovazione, ma anche con la semplificazione delle procedure, la condivisione e il coordinamento dei finanziamenti a tutti i livelli di pertinenza (UE/Stati membri/regione) e la creazione di sinergie tra programmi europei, e chiede alla Commissione di dare attuazione a tali principi;

43.

prende atto dell'accordo su «Orizzonte 2020», onde consentire una transizione snella dal 7PQ e garantire la continuità della politica centrale dell'UE in materia di ricerca e innovazione che, nei programmi passati, ha accusato effetti negativi derivanti dagli accordi dell'ultimo minuto tra il Consiglio e il Parlamento;

44.

invita la Commissione a formulare le opportune proposte riguardo a una definizione comune a livello di Unione di «paradisi fiscali» e a introdurre una lista nera dei paesi terzi e giurisdizioni non cooperativi; sollecita gli Stati membri a dar seguito agli impegni assunti di attuare le raccomandazioni della Commissione sulle misure intese a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva, nonché ad adottare le misure richieste per intensificare la lotta alla frode e all'evasione fiscale;

Clima, ambiente, energia e trasporti

45.

insiste sulla necessità di attuare la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'uso delle risorse al fine di predisporre incentivi per lo sviluppo dell'economia verde, per la tutela della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico, tra cui l'integrazione delle misure di uso efficiente delle risorse nel semestre europeo, come previsto nell'ambito di Europa 2020;

46.

invita la Commissione a presentare quanto prima proposte per ovviare alle carenze strutturali dell'attuale sistema di scambio dei diritti di emissioni;

47.

si attende che la Commissione presenti senza ulteriore indugio proposte legislative per la revisione della direttiva sulla qualità dell'aria, al fine di assicurare una protezione maggiore dalle conseguenze negative dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana;

48.

sottolinea che la conclusione di un accordo globale sul clima nell'ambito dell'ONU nel 2015, in linea con l'obiettivo UE 2o C, conserva assoluta priorità e riconosce che per imprimere dinamismo ai negoziati internazionali volti a conseguire l'obiettivo saranno necessarie decisioni riguardanti il quadro di politiche dell'UE per il clima e l'energia nel 2014;

49.

esorta la Commissione ad accelerare i lavori concernenti il riesame del «pacchetto igiene» alla luce dei recenti casi di pratiche fraudolente verificatisi nell'UE in relazione ai prodotti a base di carne;

50.

chiede alla Commissione di presentare un quadro generale delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, tra cui gli obiettivi della pertinente normativa e quelli della direttiva sulle alternative all'invio in discarica;

51.

invita la Commissione a presentare un piano d'azione dettagliato riguardante misure intese a conseguire un mercato unico pienamente integrato e interconnesso nel settore energetico; evidenzia l'esigenza di offrire ai consumatori prezzi energetici trasparenti e comparabili;

52.

sottolinea di nuovo che l'efficienza e i risparmi in campo energetico sono il modo meno costoso per ridurre i costi energetici e limitare le importazioni di combustibili fossili e pertanto devono essere al centro di ogni misura di politica energetica proposta;

53.

sottolinea l'esigenza di completare un mercato unico per tutti i modi di trasporto, compresa l'ulteriore liberalizzazione del mercato del trasporto di merci su strada, cosicché sia garantita la libera circolazione di merci e servizi, con norme chiare e applicabili facilmente, mirate a un concorrenza libera e leale e alla riduzione degli oneri amministrativi per le PMI; sollecita ciononostante la Commissione a elaborare una relazione sullo stato del mercato dei trasporti su strada dell'UE entro la fine del 2013 e a completare tutte le necessarie analisi prima di presentare proposte legislative;

54.

considera il Cielo unico europeo (CUE), concepito oltre un decennio fa, un progetto di grande importanza; teme che se l'Unione europea non agirà nei prossimi anni, la saturazione dello spazio aereo nel centro dell'Europa diverrà tale da rendere impossibile qualsiasi margine di crescita; chiede pertanto una riforma dello spazio aereo, un'idea che è già stata adottata dagli Stati membri mediante la riforma degli attuali sistemi di controllo del traffico aereo e l'introduzione di blocchi funzionali di spazio aereo; plaude all'attuale sviluppo soddisfacente del SESAR, l'elemento tecnologico del CUE; sottolinea che il nuovo sistema sarà vantaggioso per tutti, in particolare per le compagnie aeree europee, e chiede alla Commissione di rendere operativi tutti i blocchi funzionali di spazio aereo; chiede una promozione mirata a un uso maggiore degli aeroporti regionali;

55.

invita la Commissione a onorare i suoi impegni a garantire il pieno completamento dello spazio ferroviario europeo unico e ad estendere le competenze dell'Agenzia ferroviaria europea nel campo della certificazione, della sicurezza e dell'omologazione del materiale rotabile;

56.

chiede proposte per completare il mercato unico delle telecomunicazioni, tra cui misure per abolire gli oneri di roaming entro il 2015;

Società coese e inclusive — Europa dei cittadini

57.

rileva che la politica di coesione dell'Unione europea sta garantendo investimenti per la crescita e l'occupazione sostenibili, nonché per il rafforzamento della competitività in Europa, conformemente agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale nell'UE; ricorda che la politica di coesione costituisce il principale strumento di investimento ai fini della realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; invita pertanto la Commissione ad adottare prontamente misure adeguate nell'ottica di garantire un avvio tempestivo, nonché a definire condizioni chiare che consentano l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 negli Stati membri; sollecita la Commissione a presentare immediatamente un progetto riveduto di regolamento (CE) n. 2012/2002 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

58.

sottolinea che, ai fini della corretta attuazione del bilancio pluriennale, si rende necessario il pacchetto legislativo generale dei regolamenti sulla politica di coesione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; osserva che tali regolamenti devono essere integrati dall'adozione di atti di esecuzione e atti delegati;

59.

invita la Commissione a promuovere misure quali la riforma dei mercati del lavoro in cui i problemi strutturali impediscono l'ingresso dei giovani, nonché a sostenere gli Stati membri nell'attuazione di una «garanzia per i giovani» al fine di aiutare i giovani ad accedere all'occupazione e alla formazione;

60.

constata che si registra un'elevata domanda non soddisfatta di personale qualificato nel campo delle tecnologie dell'informazione e dello sviluppo di sistemi; suggerisce che questo settore diventi una delle priorità della formazione e del sostegno allo sviluppo nell'ambito dell'iniziativa europea a favore dell'occupazione giovanile;

61.

invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva concernente le patologie muscoloscheletriche connesse al lavoro e una revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

62.

invita la Commissione a garantire, grazie a una revisione degli orientamenti per l'occupazione nel 2014, che la politica sociale e la politica del lavoro svolgano un ruolo attivo nella risposta alla crisi; sollecita la Commissione, a tale riguardo, ad assistere gli Stati membri nell'elaborazione di strategie per lo sviluppo di nuove competenze e ad aiutare i disoccupati a reinserirsi quanto prima nel mercato del lavoro; sottolinea tuttavia la necessità di adoperarsi in modo sostanziale, tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per fornire sostegno, nelle regioni dell'Unione più gravemente colpite, ai gruppi vulnerabili e ai giovani disoccupati e che non partecipano ad alcun ciclo di istruzione e formazione, che sono senza lavoro o inattivi, accelerando l'impianto di attività finanziate a titolo del Fondo sociale europeo (FSE);

63.

invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulla riforma dei sistemi di formazione professionale negli Stati membri, recando in tal modo un contributo strutturale a lungo termine al miglioramento dell'occupabilità dei giovani;

64.

sostiene iniziative a livello dell'UE a integrazione degli sforzi nazionali per potenziare il microcredito e fomentare l'imprenditorialità sociale fornendo servizi prestati in misura insufficiente dal settore pubblico o privato;

65.

chiede nuovamente la revisione della direttiva riguardante l'applicazione del principio dell'uguaglianza retributiva tra uomini e donne a parità di lavoro o per lavori di pari valore; chiede che la Commissione rinnovi gli sforzi volti a sbloccare la direttiva sul congedo di maternità e che sia dato seguito all'elaborazione dell'analisi costi/benefici relativa al congedo di paternità;

66.

ribadisce che la Commissione dovrebbe presentare una strategia per l'eliminazione della violenza contro le donne, come chiesto dal Parlamento in numerose risoluzioni, e che l'UE dovrebbe diventare parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in modo da esercitare un forte impulso sui 26 Stati membri che non hanno ancora sottoscritto e ratificato tale Convenzione;

67.

ricorda che la politica antidiscriminazione svolge un ruolo essenziale nella promozione dell'inclusione sociale e invita la Commissione a proporre una tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione; esorta la Commissione a garantire che negli Stati membri siano elaborate e attuate efficacemente strategie nazionali di integrazione dei rom, nonché ad assicurare che la discriminazione sia affrontata e condannata in occasione del dialogo con i paesi terzi e che la lotta alle discriminazioni sia integrata nei programmi di cooperazione;

68.

sottolinea l'importanza dei settori dell'istruzione, della cultura, degli audiovisivi, della gioventù, dello sport e della cittadinanza, nonché di garantire che dispongano di risorse finanziarie adeguate ed efficienti;

69.

invita la Commissione a indagare i problemi alla base del riconoscimento parziale, da parte delle università di provenienza, dei corsi completati e dei crediti ottenuti nell'ambito del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) dagli studenti che hanno compiuto un periodo di studio presso un'altra università nel quadro del programma Erasmus;

70.

chiede un accordo globale in relazione al pacchetto sulla protezione dei dati che permetta di garantire un livello di protezione uniforme ed elevato per gli interessati e condizioni di concorrenza paritarie per le imprese;

71.

ritiene che, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei, il proseguimento della lotta al terrorismo rivesta un interesse capitale per l'Unione europea e chiede fermamente una revisione della legislazione europea sulla conservazione dei dati;

72.

invita la Commissione a proseguire d'urgenza i lavori relativi all'accordo UE-USA sulla protezione dei dati personali e ribadisce che urge pervenire rapidamente alla loro conclusione;

73.

sostiene che le proposte mirate al riconoscimento reciproco degli effetti di taluni documenti di stato civile, unitamente a norme minime di procedura civile, costituirebbero un importante passo avanti nella creazione di uno spazio di giustizia caratterizzato da procedure più semplici, più chiare e più accessibili per i cittadini, e sarebbero il segno di una maggiore fiducia nel reciproco riconoscimento dei provvedimenti di giustizia civile;

74.

sollecita la Commissione ad avvalersi al meglio della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri umani (2012-2016) nell'affrontare il problema della tratta di esseri umani;

75.

invita la Commissione a proporre l'estensione del quadro di valutazione in materia di giustizia onde comprendere anche lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali;

76.

sottolinea l'importanza di combattere la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro nonché la frode e la corruzione a danno degli interessi finanziari dell'UE a livello transfrontaliero;

77.

invita la Commissione a completare la tabella di marcia sui diritti processuali e a controllare il recepimento delle direttive adottate, assicurando che i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati siano sufficientemente protetti attraverso norme minime comuni in materia di diritti processuali nei procedimenti penali e rendendo effettivo il principio del riconoscimento reciproco;

78.

sostiene la Commissione nelle sue attività in materia di diritti delle vittime e le chiede di assistere gli Stati membri nel garantire la piena e completa attuazione, da parte di tutti gli Stati membri, della direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato entro il 16 novembre 2015;

79.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno per ricercatori, studenti, partecipanti a scambi scolastici, tirocinanti e volontari; sollecita ulteriori proposte concrete in materia di migrazione legale;

80.

invita la Commissione a elaborare orientamenti volti ad assicurare che le norme Schengen siano applicate correttamente dagli Stati membri, al fine di garantire il pieno rispetto della libertà di circolazione delle persone ed evitare qualsiasi uso improprio o abuso in relazione alla possibilità di reintrodurre controlli alle frontiere interne;

81.

invita la Commissione a garantire che il sistema europeo comune di asilo sia attuato correttamente in tutta l'UE, nel rispetto dell'impegno di cui al trattato;

82.

si attende che la Commissione presenti nuove proposte o consideri più approfonditamente la possibilità di una revisione per quanto concerne la legislazione vigente nell'ambito del diritto sostanziale e procedurale, in particolare i regolamenti Roma II e Bruxelles II;

83.

sollecita la Commissione a valutare l'attuazione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei e a modificarlo se necessario;

Agricoltura e pesca

84.

invita la Commissione a garantire una celere e corretta attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC), che sfoci in una PAC solida, sostenibile ed equa, che sia utile agli agricoltori e ai consumatori europei, promuova lo sviluppo rurale e tuteli l'ambiente;

85.

riconosce che l'attuazione costituirà il principale obiettivo delle attività del 2014; invita pertanto la Commissione ad assicurare l'effettiva attuazione degli accordi definitivi di riforma della PAC, che riducono al minimo gli oneri per gli agricoltori e gli enti amministrativi degli Stati membri, garantendo nel contempo che le nuove norme siano attuate in maniera efficace, rigorosa e trasparente;

86.

prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa sull'utilizzo di tecniche di clonazione animale per la produzione alimentare; esorta la Commissione a prendere in considerazione, in sede di elaborazione della proposta, le recenti preoccupazioni espresse in merito all'etichettatura e all'applicazione coerente della legislazione relativa alla catena alimentare dell'UE, avvalendosi nel contempo dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici in questo campo;

87.

plaude alla proposta della Commissione relativa a una nuova strategia per la salute degli animali, come pure al suo impegno di garantire la coerenza tra i principi orizzontali della legislazione in materia di salute animale, benessere animale e sicurezza alimentare; chiede uno stretto allineamento della strategia per la salute degli animali con la strategia Europa 2020 onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno degli animali e dei loro prodotti, rafforzando nel contempo la sostenibilità e la competitività dell'agricoltura europea;

88.

sollecita la Commissione a prendere i provvedimenti necessari per assistere gli Stati membri nell'attuazione della nuova politica comune della pesca in conformità del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; si attende che la Commissione garantisca che l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisca la base giuridica delle sue proposte, limitando il ricorso all'articolo 43, paragrafo 3, alle proposte strettamente correlate alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca; si aspetta, a tal fine, che la Commissione contribuisca alla creazione di una task force interistituzionale composta da rappresentanti di tutte e tre le istituzioni nell'ottica di individuare il modo più opportuno di procedere;

89.

sottolinea che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca deve migliorare le misure intese a ridurre la capacità della flotta; insiste che la nuova politica della pesca va consolidata con misure di controllo potenziato;

90.

invita la Commissione a continuare a intensificare la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU);

Politica estera e di sviluppo

91.

auspica che la Commissione continui a sostenere la politica tradizionale dell'UE in materia di allargamento; ritiene che l'Unione potrebbe perdere credibilità politica nel mondo qualora chiudesse le porte ai suoi vicini;

92.

Rammenta che i paesi del vicinato orientale e meridionale permangono una priorità e sottolinea che è a tutt'oggi necessario definire e attuare con chiarezza la nuova strategia dell'Unione e il principio «più progressi, più aiuti»;

93.

sottolinea l'importanza di ribadire con maggiore determinazione le prospettive di allargamento per quanto concerne i paesi dei Balcani occidentali e sottoscrive la raccomandazione della Commissione di avviare negoziati di adesione all'UE con la Serbia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia; invita la Commissione a dialogare con la Turchia in quanto paese candidato e plaude in modo particolare all'apertura del capitolo di adesione 22 sulla politica regionale;

94.

invita la Commissione a intensificare le attività volte allo sviluppo del partenariato orientale, segnatamente nel campo della cooperazione in materia di mobilità e istruzione;

95.

invita la Commissione a dare un contributo costruttivo al riesame del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nella prospettiva di cooperare con il Consiglio e il Parlamento a sostegno di iniziative adeguatamente coordinate nel campo della politica estera e di sicurezza comune; chiede maggiore flessibilità nell'erogazione dell'assistenza finanziaria in situazioni di crisi;

96.

ricorda alla Commissione la necessità di migliorare la valutazione dell'attuazione del consenso sull'aiuto umanitario e la sua complementarità con gli Stati membri e i donatori, nonché la necessità di sottoporre a riesame il regolamento (CE) n. 1257/1996 del Consiglio;

97.

invita il SEAE a favorire la promozione e l'attuazione del concetto della «responsabilità di proteggere» (R2P), conformemente alla raccomandazione del Parlamento del 18 aprile 2013 (2) al Consiglio sul principio delle Nazioni Unite, al fine di raggiungere un consenso europeo sulla R2P;

98.

invita la Commissione a rafforzare, in termini di entità e di efficacia, la fornitura di assistenza e di aiuti umanitari dell'UE a favore delle popolazioni che necessitano di beni e servizi di base in Siria nonché dei rifugiati siriani presenti nei paesi limitrofi;

99.

invita la Commissione a presentare una proposta relativa all'istituzione di un meccanismo, finanziato dal pertinente strumento finanziario dell'UE per l'azione esterna e composto da un gruppo di investigatori, procuratori, avvocati e altri esperti nazionali e internazionali provenienti dagli Stati membri dell'UE come pure da altri paesi interessati (Svizzera, Canada e Stati Uniti), avente l'obiettivo di prestare consulenza e assistenza in ambito giuridico e tecnico alle autorità dei paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni oggetto di appropriazione indebita sottratti dai precedenti dittatori, dalle loro famiglie e dai loro regimi;

100.

invita la Commissione a passare da una politica di sviluppo prevalentemente orientata alle risorse ad una politica di sviluppo orientata ai risultati, con dati annuali precisi sui risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo, assicurando nel contempo che gli sforzi di sviluppo dell'Unione abbiano un impatto durevole sull'eliminazione della povertà;

101.

invita la Commissione ad affrontare in maniera pragmatica la questione dei diritti di proprietà nei paesi in via di sviluppo e a elaborare un approccio coerente insieme agli altri partner internazionali in materia di sviluppo, così da avviare un processo di emancipazione delle comunità locali e degli individui nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che questo processo rappresenta una delle pietre angolari dello sviluppo e che potrebbe liberare dalla povertà intere nazioni e intensificare le attività economiche nei paesi in via di sviluppo;

102.

sottolinea che, per incrementare l'efficienza degli aiuti, è altresì cruciale garantire una maggiore coerenza delle politiche e che tutti i settori dell'UE, specialmente quelli che hanno un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo, contribuiscano alla creazione di ricchezza nei paesi in via di sviluppo; osserva inoltre che è altresì necessario potenziare il coordinamento tra gli Stati membri;

103.

rileva che affrontare i problemi della malnutrizione infantile e della sicurezza alimentare, combattere il genericidio — cioè la persistente scelta selettiva, praticata su enorme scala, di maschi a scapito delle femmine — e promuovere l'assicurazione sanitaria e le pensioni nei paesi in via di sviluppo si confermano priorità importanti;

104.

sottolinea il fatto che anche la riduzione del rischio di catastrofi costituisce una strategia importante che va migliorata;

105.

chiede di migliorare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo rafforzando il coordinamento e la complementarità, nonché valutando periodicamente i risultati e l'impatto di tali aiuti;

Scambi commerciali

106.

conferma la propria adesione all'approccio multilaterale in materia di scambi commerciali internazionali e chiede alla Commissione di sostenere le attuali iniziative dell'OMC; chiede che sia agevolata l'adesione della Cina all'accordo sugli appalti pubblici; riconosce l'esigenza di progressi costanti nel conseguimento di accordi bilaterali di libero scambio con i principali partner e in particolare con gli Stati Uniti; invita pertanto la Commissione a concentrare le risorse umane e gli sforzi politici sui negoziati commerciali in corso con i paesi terzi e, in particolare, con i partner strategici al fine di compiere progressi sostanziali verso il conseguimento di un accordo finale equilibrato; la invita altresì a coinvolgere pienamente il Parlamento nel processo, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

107.

chiede alla Commissione di avviare un processo di profonda riflessione, con il coinvolgimento del Parlamento, sulla futura strategia in materia di commercio internazionale, tra cui un'eventuale riforma del funzionamento dell'OMC; rileva la necessità che tale valutazione tenga pienamente conto dell'impatto della recente strategia in materia di commercio internazionale sull'economia dell'Unione;

o

o o

108.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0180.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/159


P7_TA(2013)0333

Situazione in Egitto

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla crisi in Egitto (2013/2697(RSP))

(2016/C 075/24)

Il Parlamento europeo,

viste le dichiarazioni del generale Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, presidente del Consiglio Supremo delle forze armate d'Egitto, del 4 luglio 2013,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, nella sua dichiarazione del 4 luglio 2013, il Consiglio Supremo delle forze armate egiziane ha annunciato la sospensione della costituzione, il trasferimento di potere al capo dell'Alta Corte costituzionale fino allo svolgimento di elezioni presidenziali anticipate, seguite da elezioni parlamentari, e la formazione di una coalizione di governo nazionale e di un comitato incaricato di esaminare le modifiche alla costituzione; che Adly Mansour ha prestato giuramento come presidente ad interim;

1.

esprime una profonda preoccupazione per la situazione in Egitto a seguito dell'intervento militare; sottolinea che il potere dovrebbe essere trasferito alle autorità civili democraticamente elette non appena possibile; esprime la propria totale solidarietà con tutti gli egiziani che nutrono aspirazioni democratiche per il loro paese e chiede un rapido ritorno al processo democratico, compreso lo svolgimento di elezioni presidenziali e parlamentari libere e eque, nel quadro di un processo che preveda la piena partecipazione di tutti gli attori democratici;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al parlamento e al governo dell'Egitto.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/160


P7_TA(2013)0334

Situazione a Gibuti

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla situazione a Gibuti (2013/2690(RSP))

(2016/C 075/25)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione nel Corno d'Africa del 15 gennaio 2009 (1) e sulla situazione dei diritti dell'uomo a Gibuti del 18 dicembre 1997 (2),

vista la dichiarazione congiunta delle missioni di osservazione internazionale (composte dall'Unione africana (UA), dalla Lega araba, dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI) e dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) nell'ambito delle elezioni legislative del 22 febbraio 2013 nella Repubblica di Gibuti, fatta a Gibuti il 24 febbraio 2013,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che Gibuti ha ratificato,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto l'accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000 e rivisto il 22 giugno 2010,

viste la dichiarazione del portavoce di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'UE, sulla situazione dopo le elezioni legislative a Gibuti del 12 marzo 2013,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, in virtù della sua posizione sulla punta del Corno d'Africa e all'ingresso del Mar Rosso, Gibuti, congiuntamente alle sue infrastrutture strategiche (porti e zone franche), è importante per l'intera regione;

B.

considerando che Gibuti ha svolto un ruolo cruciale nella lotta contro la pirateria e il terrorismo nella regione;

C.

considerando che dalla sua indipendenza avvenuta nel 1977 e fino al 2003 Gibuti ha conosciuto un sistema di partito unico;

D.

considerando che una grave crisi politica scuote il paese dalle ultime elezioni legislative del 22 febbraio 2013;

E.

considerando che Ismail Omar Guelleh, arrivato al potere nel 1999, è stato rieletto presidente nel 2005 con il 100 % dei suffragi e ha annunciato che non avrebbe aspirato a un nuovo mandato nel 2016; che il presidente Guelleh è stato rieletto nell'aprile 2011 con quasi l'80 % dei voti in una elezione largamente boicottata dall'opposizione dopo che il parlamento di Gibuti aveva emendato la Costituzione in modo da consentire al presidente Guelleh di essere candidato per un nuovo mandato;

F.

considerando che per la prima volta dall'arrivo al potere di Ismail Omar Guelleh i partiti dell'opposizione avevano deciso, sperando nel pluralismo democratico, di partecipare alle elezioni legislative del 22 febbraio 2013 per via del nuovo sistema elettorale parzialmente proporzionale che consente la rappresentanza parlamentare della minoranza politica;

G.

considerando che in occasione di tali elezioni le operazione di voto sono state osservate dall'Unione africana, dalla Lega araba, dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (OCI) e dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) che hanno ispezionato 154 seggi elettorali e 12 centri di spoglio e sottolineato la trasparenza del voto, non riscontrando nessun caso di frode o di intasamento di urne;

H.

considerando che stando ai risultati proclamati dal Consiglio costituzionale l'Unione per la maggioranza presidenziale (UMP) ha ottenuto il 68 % dei voti;

I.

considerando che l'opposizione, che per la prima volta dall'indipendenza può fare il suo ingresso in Parlamento, denuncia frodi massicce e proclama la propria vittoria elettorale; che il Consiglio costituzionale ha respinto il ricorso dell'opposizione inteso a contestare il risultato delle elezioni;

J.

considerando che l'opposizione boicotta il parlamento uscito da queste votazioni; che le autorità rimproverano in particolare a una parte dell'opposizione di avere costituito una «Assemblea nazionale legittima (ANL)» a margine dell'Assemblea nazionale in seguito alle elezioni contestate dello scorso febbraio; che l'ANL è presieduta dal capolista USN di Gibuti città, Ismail Guedi Hared;

K.

considerando che i risultati delle elezioni legislative del 22 febbraio 2013 non sono stati ancora resi pubblici per seggio elettorale, nonostante le richieste dell'Unione europea, il che suscita sospetti di frodi;

L.

considerando che il numero di iscritti nella circoscrizione di Gibuti città è cambiato più volte da un annuncio all'altro;

M.

considerando che la repressione, attraverso un uso sproporzionato della forza, delle manifestazioni dei partiti di opposizione che contestano la regolarità delle elezioni legislative avrebbe fatto almeno dieci morti uccisi da pallottole sparate dalle forze dell'ordine;

N.

considerando gli arresti in massa di manifestanti dell'opposizione; che le ONG denunciano casi di morti sospette, di torture e di scomparse;

O.

considerando che dalle elezioni del 22 febbraio 2013 più di un migliaio di oppositori sarebbero stati imprigionati per periodi più o meno lunghi;

P.

considerando che i prigionieri politici attualmente detenuti sarebbero una sessantina; considerando la repressione costante delle autorità contro i militanti politici dell'opposizione;

Q.

considerando le azioni giudiziarie avviate contro la maggior parte dei dirigenti dell'opposizione e contro numerosi giornalisti;

R.

considerando che il giornalista Mydaneh Abdallah Okieh, incaricato peraltro della comunicazione della coalizione dell'opposizione USN, è accusato di «diffamazione della polizia» per aver pubblicato sulla rete sociale Facebook immagini di manifestanti vittime della repressione; che il 26 giugno 2013 la Corte di appello ne ha aggravato la pena da 45 giorni a 5 mesi;

S.

considerando la condanna avvenuta nell'aprile 2013 a due anni di prigione e alla privazione dei diritti civici e civili di tre dirigenti della coalizione dell'opposizione USN; che l'esame del loro ricorso è stato differito al 25 novembre 2013;

T.

considerando in tale contesto l'arresto del portavoce dell'opposizione USN Daher Ahmed Farah avvenuto il 4 marzo 2013; che è stato giudicato colpevole di istigazione alla ribellione a seguito delle elezioni legislative contestate del febbraio 2013; che due altre persone sono state perseguite per lo stesso reato, di cui una è stata condannata con la condizionale, mentre l'altra è stata rilasciata; che il 26 giugno 2013 la Corte di appello ha nuovamente condannato Daher Ahmed Farah a due mesi di reclusione;

U.

considerando le condizioni estremamente preoccupanti in cui versano le carceri di Gibuti;

V.

considerando che la Costituzione del 1992 riconosce le libertà fondamentali e i principi di base di una buona governance;

W.

considerando che l'articolo 10 della Costituzione stabilisce che «il diritto alla difesa, compreso quello di farsi assistere da un avvocato di propria scelta, è garantito in ogni fase della procedura»;

X.

considerando che Gibuti è tra i firmatari del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché del Patto sui diritti economici, sociali e culturali;

Y.

considerando che le donne di Gibuti sono confrontate a varie forme di violenza, compreso lo stupro, la mutilazione genitale femminile, la violenza domestica, le molestie sessuali e il matrimonio precoce, che hanno conseguenze di vasta portata sulla loro distruzione fisica e psicologica;

Z.

considerando che Gibuti si trova al 167o posto (su 179 paesi) nella classifica mondiale redatta da Reporters sans frontières nel 2013 in tema di libertà d'informazione; considerando il divieto per i giornalisti stranieri di recarsi a Gibuti e le difficoltà che ciò determina per ottenere informazioni affidabili su quanto avviene nel paese;

AA.

considerando che nel marzo 2012 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha stimato che a Gibuti 180 000 persone hanno bisogno di assistenza alimentare;

AB.

considerando che nel corso degli ultimi venti anni l'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati i principali finanziatori di Gibuti; che le somme versate dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Francia per l'occupazione delle rispettive basi militari rappresentano una rendita che assicura a Gibuti una crescita continua;

AC.

considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici dello Stato di diritto sono alla base del partenariato ACP-UE e costituiscono elementi essenziali dell'Accordo di Cotonou;

1.

esprime preoccupazione per la situazione esistente a Gibuti dalle elezioni legislative del 22 febbraio 2013 e per il clima politico teso che grava sul paese; è particolarmente preoccupato per le informazioni che riferiscono di arresti di massa di membri dell'opposizione, di repressione delle manifestazioni che contestano la regolarità delle elezioni e di attacchi contro la libertà dei mezzi di comunicazione;

2.

chiede alla autorità di Gibuti di porre fine alla repressione degli oppositori politici e di liberare tutti i detenuti per motivi politici;

3.

chiede alle autorità di Gibuti di assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dai testi nazionali e internazionali che Gibuti ha sottoscritto e garantire i diritti e le libertà civili e politiche, compreso quello di manifestare pacificamente, nonché la libertà di stampa;

4.

condanna fermamente gli atti di violenza sessuale contro le donne e ricorda che spetta al governo di Gibuti porre fine all'impunità, traducendo in giustizia gli autori di violenze sessuali nei confronti delle donne;

5.

chiede il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il fatto che un accusato possa ricorrere a un avvocato di sua scelta in tutte le fasi della procedura; chiede alle autorità di consentire alle famiglie dei detenuti di fornire loro un aiuto materiale, in particolare in campo sanitario;

6.

chiede al governo di avviare un dialogo politico con l'opposizione, conformemente all'annuncio fatto dal capo dello Stato il 27 giugno 2013 in occasione dell'anniversario dell'indipendenza nazionale, con l'aiuto delle istituzioni che hanno convalidato i risultati elettorali, in particolare l'Unione africana; invita l'Unione europea a sostenere l'azione delle organizzazioni regionali e dare il proprio contributo per trovare una soluzione politica per uscire dall'attuale crisi;

7.

chiede l'avvio immediato di un'indagine giudiziaria che faccia luce sulle azioni poste in essere dalle forze dell'ordine in occasione di manifestazioni e sanzioni gli autori di violazioni di diritti dell'uomo;

8.

plaude al pacifico svolgimento delle elezioni legislative del 22 febbraio 2013, sottolineato da vari operatori della comunità internazionale, compreso l'Alto rappresentante/Vicepresidente dell'UE, e i capi di quattro missioni di osservazione elettorale inviati sul posto; si compiace dell'impegno civico della popolazione e di tutti i partiti politici quanto al futuro del paese in occasione di tali elezioni;

9.

si compiace della partecipazione, per la prima volta dall'indipendenza del paese nel 1977, delle forze dell'opposizione, vale a dire dell'Unione per la salvezza nazionale (USN), alle elezioni legislative del 22 febbraio 2013;

10.

ribadisce l'invito dell'Unione europea per una pubblicazione trasparente dei risultati delle elezioni del 22 febbraio 2013 per ciascun seggio elettorale;

11.

invita tutte le forze politiche di Gibuti a rispettare lo Stato di diritto, compreso il diritto di manifestare pacificamente e di astenersi dall'incitare alla violenza e alla repressione;

12.

si dichiara pronto a seguire attentamente l'evoluzione della situazione a Gibuti e a proporre eventuali misure restrittive in caso di mancato rispetto degli Accordi di Cotonou (2000), in particolare dei suoi articoli 8 e 9; chiede a tal fine alla Commissione di seguire anch'essa da vicino la situazione;

13.

sollecita il SEAE e la Commissione europea, nonché i loro partner, a collaborare con i cittadini di Gibuti per una riforma politica a lungo termine, operazione che dovrebbe essere agevolata in particolare dagli stretti rapporti già esistenti, dato che Gibuti è stata una componente fondamentale nella lotta contro il terrorismo nella regione, oltre ad ospitare una base militare;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo di Gibuti, alle istituzioni dell'Unione africana, all'IGAD, alla Lega araba, all'OCI, all'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione nonché ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare permanente ACP-UE.


(1)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 102.

(2)  GU C 14 del 19.1.1998, pag. 207.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/163


P7_TA(2013)0335

Situazione in Nigeria

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla situazione in Nigeria (2013/2691(RSP))

(2016/C 075/26)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 13 giugno 2013 sulla libertà di stampa e dei media nel mondo (1), dell'11 dicembre 2012 su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (2), del 5 luglio 2012 sulla violenza contro le lesbiche e i diritti degli LGBT in Africa (3) e del 15 marzo 2012 sulla situazione in Nigeria (4),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 22 gennaio 2012 sugli attentati di Kano, dell'11 marzo 2013 sull'uccisione di ostaggi, del 2 giugno 2013 sul disegno di legge che criminalizza il matrimonio e le relazioni tra persone dello stesso sesso e del 25 giugno 2013 sulle esecuzioni in Nigeria,

visto il dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e la Nigeria tenutosi ad Abuja nel marzo 2013 e alla riunione ministeriale Nigeria-UE del 16 maggio 2013 a Bruxelles, che ha stabilito l'esigenza di equilibrio tra le misure antiterrorismo e la morte di civili e la distruzione di infrastrutture pubbliche,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, riunitasi nel maggio 2013 a Horsens (Danimarca), sulla situazione in Nigeria,

visti gli orientamenti del Consiglio per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),

visto l'accordo di Cotonou del 2000 e le sue revisioni del 2005 e del 2010 (quest'ultima ratificata dalla Nigeria il 27 settembre 2010), e in particolare gli articoli 8 e 9 riguardanti il dialogo politico e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto,

viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, del 16 maggio 2013, sul persistere delle violenze e il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nella Nigeria nordoccidentale, e del 22 aprile 2013, sull'elevato numero di civili uccisi e di abitazioni distrutte in Nigeria a causa degli scontri tra le forze militari e il gruppo ribelle Boko Haram,

viste le dichiarazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, del 3 maggio 2013, in risposta ai violenti scontri di aprile 2013, in cui ricorda agli agenti di sicurezza in Nigeria di rispettare i diritti umani e di evitare un uso eccessivo della forza nelle loro operazioni, e del 17 maggio 2013, sulla possibilità che i membri di Boko Haram possano essere accusati di crimini di guerra,

vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 dicembre 2011 sugli attacchi della setta terroristica Boko Haram in Nigeria,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo,

vista la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri del G8, del 12 aprile 2012, sulle continue violenze in Nigeria,

visti la Convenzione dell'Unione africana per la prevenzione e la lotta al terrorismo, ratificata dalla Nigeria il 16 maggio 2003, e il suo protocollo aggiuntivo, ratificato dalla Nigeria il 22 dicembre 2008,

vista la dichiarazione del commissario dell'Unione africana per la pace e la sicurezza, Lamamra Ramtane, del 14 luglio 2012, che condanna le attività e le violazioni dei diritti umani di Boko Haram, esortando la comunità internazionale ad aiutare la Nigeria a resistere alla setta terroristica e sottolineando la minaccia che tale gruppo rappresenta per la sicurezza regionale e internazionale,

visto il vertice dei capi di Stato e di governo del golfo di Guinea sulla sicurezza marittima, tenutosi a Yaoundé (Camerun), il 24 giugno 2013,

vista la Costituzione della Repubblica federale della Nigeria, adottata il 29 maggio 1999, e in particolare le disposizioni del Titolo IV sulla tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita, il diritto a un processo equo, il diritto alla dignità delle persone e la tutela della libertà di espressione, della libertà di stampa e della libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

visti l'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra, ratificate dalla Nigeria il 20 giugno 1961, e il relativo protocollo II, ratificato dalla Nigeria il 10 ottobre 1988, che sanciscono l'applicazione del diritto internazionale nei casi di conflitti armati non internazionali,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dalla Nigeria il 29 ottobre 1993,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 14 e 15 maggio 2013 il presidente della Nigeria, Goodluck Jonathan, ha proclamato lo stato di emergenza negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa in risposta alle attività di Boko Haram, mobilitando forze militari aggiuntive;

B.

considerando che nell'aprile 2013 gli scontri tra le forze militari nigeriane e i militanti di Boko Haram nella città di Baga hanno provocato, secondo i leader delle comunità, la distruzione di migliaia di abitazioni e la morte di centinaia di civili; che sono attese per la fine di luglio le conclusioni di un'indagine indipendente condotta dalla Commissione dei diritti umani della Nigeria sulle violenze di Baga;

C.

considerando che il governo federale ha inserito Boko Haram tra le organizzazioni cui si applica la legge per la prevenzione del terrorismo («Terrorism Prevention Act») del 2011, in modo da poter perseguire chiunque sia associato al gruppo o gli fornisca sostegno;

D.

considerando che dal 2009 Boko Haram è responsabile della morte di 4 000 persone; che quest'anno più di 700 nigeriani sono stati uccisi negli oltre 80 attacchi legati a Boko Haram, che un recente rapporto degli Stati Uniti classifica al secondo posto tra i gruppi terroristici più violenti al mondo; che il collegamento tra Boko Haram e AQMI (al-Qaida nel Maghreb islamico) rappresenta una grave minaccia per la pace e la sicurezza nella regione del Sahel e, in generale, nell'Africa occidentale; che funzionari del governo e della sicurezza continuano a essere bersaglio di Boko Haram, come nel caso dell'incursione del 7 maggio 2013 presso il carcere di Bama, in cui sono rimaste uccise 55 persone e sono stati liberati circa 105 detenuti;

E.

considerando che Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House e altre organizzazioni per i diritti umani hanno documentato il coinvolgimento di Boko Haram negli attacchi contro stazioni di polizia, strutture militari, chiese, scuole, fattorie e banche; che Boko Haram ha ampliato i propri bersagli civili, come dimostrano in particolare gli attacchi a due scuole superiori negli Stati di Borno e Yobe il 16 e 17 giugno 2013, in seguito ai quali hanno perso la vita sedici allievi e due insegnanti; che tali attacchi hanno costretto diverse migliaia di scolari ad abbandonare l'istruzione formale; che le minacce contro la popolazione civile hanno indotto 19 000 agricoltori a fuggire dalle loro fattorie e ad abbandonare i loro campi, situazione che ha portato a una perdita di produttività agricola e ha contribuito alla penuria di cibo;

F.

sottolineando la sua crescente preoccupazione per la decisione di Boko Haram di sequestrare donne e bambini nell'ambito della sua violenta guerriglia; considerando che anche i lavoratori stranieri presenti in Nigeria sono stati vittime di sequestri e attacchi da parte dei ribelli, che in alcuni casi sono arrivati a ucciderli;

G.

considerando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha avvertito di una crisi dei rifugiati; che nelle ultime settimane sono giunti nel Niger circa 6 000 nigeriani e che, tra l'11 e il 13 giugno 2013, quasi 3 000 si sono rifugiati in Camerun; che i rifugiati hanno iniziato ad attraversare anche il confine con il Ciad; che queste migrazioni hanno messo a dura prova le insufficienti risorse alimentari e idriche locali, in particolare nel Niger, che si trova a lottare contro l'insicurezza alimentare dovuta ad anni di siccità; che nessuno dei vicini della Nigeria ha la capacità di assorbire la grande quantità di persone che potrebbero essere costrette ad abbandonare il paese in caso di vera e propria catastrofe umanitaria a seguito di violenze di massa;

H.

considerando che Boko Haram continua ad avere come bersaglio i cristiani, i musulmani moderati e altri gruppi religiosi, costringendoli a lasciare il nord del paese a maggioranza musulmana;

I.

considerando che, in risposta alla violenza di Boko Haram, la polizia e le forze militari nigeriane hanno arrestato e proceduto all'esecuzione extragiudiziale di numerosi membri sospettati di far parte del gruppo, concentrandosi soprattutto sui giovani dei villaggi del nord; che molte delle persone arrestate sono state tenute in segregazione senza capi d'imputazione o processo, e in alcuni casi in condizioni disumane, e che alcuni hanno subito violenza fisica, mentre altri sono scomparsi o sono morti durante la detenzione; che il governo nigeriano e gli ufficiali dell'esercito hanno fornito stime non attendibili riguardo alle vittime civili e ai danni alle abitazioni; che Human Rights Watch, Freedom House e altre organizzazioni per i diritti umani hanno descritto la reazione delle forze nigeriane negli ultimi mesi come sempre più brutale e indiscriminata, con la conseguenza che è soprattutto la popolazione civile a subire il peso della violenza tra i due gruppi;

J.

considerando che la libertà di espressione e la libertà di stampa sono compromesse da minacce di arresti, intimidazioni, violenze e persino uccisioni nei confronti di chi riporta notizie criticando le autorità nigeriane; che il gruppo Boko Haram ha ripetutamente minacciato di attaccare i mezzi di informazione che ne hanno parlato in modo negativo;

K.

considerando che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, vaste zone degli Stati nordorientali sono diventate inaccessibili alle organizzazioni umanitarie e ai giornalisti; che il governo ha interrotto i servizi di telefonia mobile in diverse zone al fine di impedire ai militanti di comunicare;

L.

considerando che il governo nigeriano ha recentemente interrotto dopo sette anni la moratoria sulla pena di morte con l'esecuzione nello Stato dell'Edo di quattro prigionieri che erano stati condannati quando la Nigeria era ancora governata da una dittatura militare; che il 26 giugno 2013 il relatore speciale delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, ha invitato le autorità nigeriane a fermare l'imminente esecuzione di un quinto prigioniero; che, secondo quanto riferito dalle organizzazioni per i diritti umani, nel 2012 in Nigeria 56 persone sono state condannate a morte e circa 1 000 persone nel paese sono nel braccio della morte;

M.

considerando che il 30 maggio 2013 la camera dei rappresentanti nigeriana ha adottato il disegno di legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso, introducendo una pena detentiva di 14 anni per chiunque sposi o abbia sposato una persona dello stesso sesso, applicabile non solo ai cittadini nigeriani ma anche ai turisti, ai lavoratori stranieri e ai diplomatici, nonché una pena detentiva di 10 anni per la registrazione o la gestione di servizi sociali o ONG che sostengono i diritti umani delle persone LGBTI;

N.

considerando che i problemi della Nigeria derivano dalla mancanza di sviluppo economico e che le tensioni sono radicate in decenni di risentimento tra i gruppi indigeni, per lo più cristiani o animisti, in lotta contro i migranti e i coloni provenienti dal nord musulmano di lingua hausa per il controllo dei terreni agricoli fertili; che i conflitti sono inaspriti dai cambiamenti climatici e dall'avanzamento del deserto; che l'aggravarsi del conflitto armato e il persistere delle sfide sociali ed economiche rischiano di alimentare la radicalizzazione, compresi la manipolazione e il reclutamento da parte di gruppi di fondamentalisti islamici tra cui Boko Haram;

O.

considerando che l'UE rappresenta il principale fornitore di assistenza finanziaria della Nigeria; che il 12 novembre 2009 la Commissione e il governo federale della Nigeria hanno firmato il documento di strategia nazionale Comunità europea-Nigeria e il programma indicativo nazionale per il periodo 2008-2013, in virtù dei quali l'UE finanzia progetti tra i cui obiettivi figurano la pace, la sicurezza e i diritti umani; che l'assistenza dell'UE a favore della Nigeria per il periodo in questione ammonta a 700 milioni di EUR, una cui parte è stata destinata alle azioni volte ad affrontare la situazione sempre più problematica a livello di sicurezza nel nord del paese;

P.

considerando che, a norma degli articoli 8 e 9 dell'accordo riveduto di Cotonou, l'Unione europea intrattiene un regolare dialogo politico con la Nigeria sui diritti umani e i principi democratici, in particolare sulla discriminazione etnica, religiosa e razziale;

Q.

considerando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, ha avvertito che gli attacchi di Boko Haram possono costituire crimini contro l'umanità; che il procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda, si è recata in visita ad Abuja nel luglio 2012 e che i suoi servizi hanno pubblicato una relazione nel novembre 2012, secondo la quale sussistono fondati motivi per ritenere che Boko Haram abbia commesso atti che costituiscono crimini contro l'umanità;

R.

considerando che, malgrado la Nigeria rappresenti uno dei principali produttori di petrolio al mondo, circa il 60 % della sua popolazione vive con meno di un dollaro al giorno; che una risoluzione pacifica dei conflitti implica altresì un equo accesso alle risorse e una ridistribuzione equa delle entrate attraverso il bilancio dello Stato;

1.

condanna con fermezza l'inasprimento della violenza da parte di Boko Haram e la tragica perdita di vite innocenti nelle regioni colpite della Nigeria e porge il proprio cordoglio ai famigliari dei defunti e ai feriti; esprime preoccupazione circa le incessanti tensioni di cui le comunità sono state sia autrici che vittime;

2.

esorta il governo della Nigeria a garantire la sicurezza e la protezione della sua popolazione dalla violenza perpetrata da Boko Haram e ad astenersi da ulteriori attacchi o rappresaglie, rispettando al contempo i relativi obblighi ai sensi delle norme in materia di diritti umani riconosciute a livello internazionale e agendo conformemente allo Stato di diritto;

3.

condanna l'uso spropositato della forza da parte dell'esercito nigeriano negli scontri con Boko Haram, in particolare in occasione dei combattimenti scoppiati a Baga il 16 e 17 aprile 2013;

4.

esorta il governo e gli attori a livello substatale a dare prova di moderazione e a cercare una soluzione pacifica alle divergenze tra i gruppi religiosi ed etnici della Nigeria; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di garantire l'efficacia, l'indipendenza, l'imparzialità e l'accessibilità del sistema giudiziario, in particolare durante i conflitti armati, al fine di porre fine all'impunità, di rafforzare il rispetto dello Stato di diritto e di proteggere i diritti fondamentali della popolazione;

5.

invita il governo nigeriano a evitare un ulteriore aggravamento del conflitto e a prestare particolare attenzione alla sicurezza e al benessere dei civili, in quanto le distruzioni e i danni causati dagli scontri ad abitazioni, infrastrutture pubbliche e terreni coltivati hanno gravi conseguenze sulla popolazione;

6.

esorta sia il governo nigeriano sia Boko Haram a riconoscere e rispettare la libertà della stampa e dei mezzi di comunicazione e a consentire a giornalisti e reporter di accedere alle zone di conflitto, in quanto la stampa e i mezzi di comunicazione possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare l'assunzione delle responsabilità e nel documentare abusi dei diritti umani;

7.

condanna l'esecuzione di Daniel Nsofor da parte delle autorità nigeriane per reati commessi a un'età inferiore ai 18 anni; raccomanda che le autorità adottino i provvedimenti necessari per attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e le osservazioni conclusive del 2010 sulla Nigeria, in particolare assicurando che la definizione di minore ai sensi della legislazione interna e a livello statale sia pienamente in linea con quella sancita dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, e le invita a procedere al riesame dei fascicoli relativi a tutti i detenuti condannati a morte per reati commessi a un'età inferiore ai 18 anni e a bandire dalla legislazione interna la pena capitale per i minori di 18 anni;

8.

condanna con forza l'esecuzione di quattro prigionieri nel giugno 2013 in Nigeria; invita le autorità nigeriane a tenere fede agli impegni recentemente assunti nel quadro del dialogo UE-Nigeria in materia di diritti umani di mantenere la moratoria di fatto sulle esecuzioni, ed esorta il paese ad abolire la pena di morte modificando la propria legislazione;

9.

invita le autorità nigeriane, con il sostegno della Commissione europea e dell'Unicef, ad accelerare le loro iniziative di riforma conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare per quanto riguarda la giustizia minorile e i sistemi di registrazione delle nascite; raccomanda alla Nigeria di mantenere e rafforzare le proprie iniziative tese a garantire una registrazione gratuita e obbligatoria delle nascite per tutti i bambini e a sensibilizzare sull'importanza della registrazione delle nascite e della legislazione in vigore;

10.

riconosce che la telefonia mobile rappresenta un'importante forma di comunicazione per i militanti, ma esorta vivamente il governo nigeriano a non ricorrere al blocco dell'intera rete, in quanto ciò impedisce ai cittadini di comunicare;

11.

sottolinea l'importanza della cooperazione regionale per far fronte alla minaccia rappresentata da un possibile legame tra Boko Haram e l'AQMI; incoraggia i paesi della regione ad approfondire la loro cooperazione, anche con i paesi del Sahel, per prevenire ulteriori sinergie tra Boko Haram, AQMI e il Movimento per l'unicità e la Jihad nell'Africa occidentale; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, nonché le Nazioni Unite, l'Unità africana e la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) a prestare il loro sostegno a tali iniziative regionali e ad affrontare le minacce poste dal terrorismo, dalla proliferazione delle armi leggere e dalla criminalità transfrontaliera;

12.

prende atto con preoccupazione della crescente minaccia della pirateria al largo del Golfo di Guinea e della necessità di maggiori azioni coordinate; plaude, a tale proposito, alle iniziative regionali sulle modalità di lotta alla pirateria concordate al vertice dei capi di Stato e di governo del Golfo di Guinea sulla sicurezza marittima svoltosi a Yaoundé (Camerun) il 24 giugno 2013;

13.

chiede che si proceda a un esame più completo delle cause profonde del conflitto, comprese le tensioni sociali, economiche ed etniche, evitando spiegazioni generiche e semplicistiche basate unicamente sulla religione che non possono costituire la base per una soluzione durevole a lungo termine dei problemi della regione; esorta vivamente il governo nigeriano a elaborare una soluzione pacifica affrontando le cause profonde del conflitto e a garantire un accesso equo alle risorse, uno sviluppo sostenibile a livello regionale e una ridistribuzione del reddito attraverso il bilancio dello Stato;

14.

chiede che sia compiuta un'indagine indipendente sulle violazioni dei diritti umani e che i responsabili siano assicurati alla giustizia in conformità delle norme internazionali per un processo equo;

15.

teme che un inasprimento del conflitto in Nigeria porti all'ulteriore aggravamento della crisi dei rifugiati nei vicini Niger e Camerun; esorta i funzionari del governo nigeriano a collaborare con i leader dei paesi limitrofi allo scopo di coordinare le risposte all'afflusso di rifugiati;

16.

invita il vicepresidente/alto rappresentante, Catherine Ashton, a sollecitare il governo nigeriano affinché conduca le proprie operazioni antiterrorismo nel rispetto dei diritti umani; esprime la propria disponibilità a seguire da vicino l'evoluzione della situazione in Nigeria e propone misure restrittive in caso di inosservanza delle disposizioni dell'accordo di Cotonou, in particolare degli articoli 8 e 9; chiede anche alla Commissione di monitorare la situazione;

17.

ritiene assolutamente deplorevole l'adozione del disegno di legge riguardante il (divieto di) matrimonio tra persone dello stesso sesso, in base al quale le relazioni tra persone dello stesso sesso, il sostegno dei diritti delle persone LGBT, la gestione di ambienti aperti ai gay o le manifestazioni di affetto tra due persone dello stesso sesso sono ritenuti reati; chiede pertanto al presidente della Nigeria di non firmare la legge approvata dalla camera dei rappresentanti, che esporrebbe le persone LGBT, di nazionalità sia nigeriana che straniera, al grave rischio di subire violenze o di essere arrestate;

18.

incoraggia le autorità nigeriane a decriminalizzare l'omosessualità e a proteggere le persone LGBTI nonché i difensori dei loro diritti umani;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo federale della Nigeria, alle istituzioni dell'Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché al parlamento panafricano.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0274.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0299.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0090.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 2 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/169


P7_TA(2013)0292

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen

Decisione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

(2016/C 075/27)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 26 novembre 2012 dal ministro della Giustizia della Repubblica francese, nel quadro della richiesta del 7 novembre 2012 del procuratore generale presso la Corte d'appello di Lione, annunciata in Aula il 10 dicembre 2012,

avendo ascoltato l'on. Bruno Gollnisch, in rappresentanza di Marine Le Pen, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento,

visti gli articoli 8e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010, del 6 settembre 2011 e del 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0236/2013),

A.

considerando che il procuratore generale della Corte d'appello di Lione ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria relativa a un presunto reato;

B.

considerando che l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea statuisce che i deputati al Parlamento europeo godano sul territorio nazionale delle medesime immunità riconosciute ai parlamentari di tale Stato;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, nessun membro del Parlamento può essere perseguito per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

D.

considerando che Marine Le Pen è accusata di incitazione all'odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone a motivo della loro appartenenza a una religione, reato previsto dal diritto francese, segnatamente dall'articolo 24, comma 8, dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 nonché dall'articolo 93-3, della legge 82-652 del 29 luglio 1982, e le cui pene figurano all'articolo 24, paragrafi 8, 10, 11 e 12 della legge del 29 luglio 1881 e all'articolo 131-26, comma 2 e 3, del Codice penale;

E.

considerando che gli atti presunti non sono in diretto o evidente rapporto con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo di Marine Le Pen, né costituiscono opinioni o voti espressi nel quadro delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F.

considerando che l'accusa in questione non ha alcun rapporto con la funzione di Marine Le Pen di deputato al Parlamento europeo;

G.

considerando che non vi è motivo di sospettare l'esistenza di un caso di fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Marine Le Pen.


(1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391; sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565); e sentenza del 17 settembre 2013 nelle cause riunite T-346/11 e T-347/11, Gollnisch/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta).


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 2 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/171


P7_TA(2013)0287

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (COM(2011)0890 — C7-0507/2011 — 2011/0455(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0890),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0507/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte di giustizia del 22 marzo 2012 (1),

visto il parere della Corte dei conti del 14 giugno 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0156/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 205 del 12.7.2012, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0455

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1023/2013.)


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/172


P7_TA(2013)0288

Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri a ratificare o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell'interesse dell'Unione europea, e a formulare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell'Unione (06206/2013 — C7-0063/2013 — 2012/0262(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 075/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06206/2013),

visto il protocollo del 12 settembre 1997 recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (06658/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0063/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0198/2013),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/172


P7_TA(2013)0289

Applicazione dell'articolo 93 del trattato CE *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(2012)0725 — C7-0004/2013 — 2012/0342(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 075/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0725),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (1),

visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0004/2013),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0180/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Nel quadro di una profonda modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all’attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l’articolo 107 del trattato in modo efficace e uniforme in tutta l’Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, ha codificato e rafforzato la precedente prassi della Commissione al fine di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento e dei recenti sviluppi, quali l’allargamento e la crisi economica e finanziaria, occorre modificare taluni aspetti del richiamato regolamento per consentire alla Commissione di operare in modo più efficace .

(1)

Nel quadro di una profonda modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all’attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio, è opportuno applicare l’articolo 107 del trattato in modo efficace e uniforme in tutta l’Unione. Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, ha codificato e rafforzato la precedente prassi della Commissione al fine di accrescere la certezza del diritto e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di aiuti di Stato in un contesto trasparente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento e dei recenti sviluppi, quali l’allargamento e la crisi economica e finanziaria, occorre modificare taluni aspetti del richiamato regolamento per dotare la Commissione di strumenti semplificati e più efficaci di controllo e attuazione in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

È importante che la Commissione si concentri sui casi di aiuti di Stato che comportano potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Tale finalità è in linea con la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2012 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'Unione europea ed è stata approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di stato. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe astenersi dall'intervenire in misure che riguardano le imprese più piccole e che producono effetti puramente locali, in particolare quando l'obiettivo principale di tali misure è la realizzazione di obiettivi sociali che non comportano effetti di distorsione del mercato interno. La Commissione dovrebbe quindi poter rifiutare di esaminare questi casi e, in particolare, le denunce che le sono presentate, anche quando i denuncianti si manifestano a più riprese ogni volta che sono invitati a presentare osservazioni. La Commissione dovrebbe comunque esaminare i reclami multipli portati alla sua attenzione e fare in modo di non esonerare troppe attività dal controllo degli aiuti di Stato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Attualmente vi sono interpretazioni divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la definizione dei servizi che non presentano alcun interesse economico reale e in cui si rileva una mancanza di domanda o offerta determinata dal mercato. Tali servizi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Questa situazione di scarsa chiarezza ha generato problemi, in particolare nel settore terziario in cui i fornitori di servizi senza scopo di lucro si vedono inutilmente privati degli aiuti statali, in previsione di un'eventuale denuncia. La Commissione, nell'ambito della modernizzazione della normativa sugli aiuti di Stato, dovrebbe invitare gli Stati membri a valutare, attraverso indagini di mercato, se esista una reale domanda o offerta di mercato per determinati servizi, e assistere gli Stati membri in tale compito. Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione anche quando la Commissione valuta l'ammissibilità di una determinata denuncia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

La base giuridica del presente regolamento, l'articolo 109 TFUE, prevede la semplice consultazione del Parlamento europeo e non la codecisione come invece avviene, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per altri settori relativi all'integrazione dei mercati e alla regolamentazione economica. Questo deficit democratico è inaccettabile per proposte che riguardano gli strumenti con i quali la Commissione vigila su decisioni e atti emanati da autorità nazionali e locali elette, specie per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale legati ai diritti fondamentali. Occorre porre rimedio a questo deficit nelle future modifiche al trattato. La comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 intitolata «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» prevede proposte di modifica del trattato entro il 2014. Tra queste proposte ve ne dovrebbe essere una specifica volta a modificare l'articolo 109 TFUE al fine di adottare gli atti legislativi di cui al suddetto articolo conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, in particolare nel caso di misure nuove o tecnicamente complesse soggette a una valutazione dettagliata, la Commissione dovrebbe poter chiedere, mediante semplice richiesta o decisione, a qualsiasi impresa, associazione di imprese o Stato membro, tutte le informazioni necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni a sua disposizione non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

(3)

Ai fini della valutazione della compatibilità di una misura di aiuto a seguito dell’avvio del procedimento di indagine formale, in particolare nel caso di misure nuove o tecnicamente complesse soggette a una valutazione dettagliata, la Commissione dovrebbe poter chiedere, mediante semplice richiesta o decisione, a qualsiasi impresa, associazione di imprese o Stato membro, tutte le informazioni necessarie per completare la sua valutazione, qualora le informazioni a sua disposizione non siano sufficienti, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Poteri di questo tipo già esistono ai fini dell'applicazione della legislazione antitrust, ed è anomalo che non esistano per l'applicazione della legislazione sugli aiuti di Stato, dal momento che tali aiuti possono essere altrettanto distorsivi per il mercato interno che le violazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Nella sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, il Parlamento europeo ha già espresso il suo accordo a che la Commissione raccolga informazioni direttamente presso gli operatori del mercato, qualora le informazioni a sua disposizione non fossero sufficienti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

Al fine di bilanciare questi nuovi poteri investigativi, la Commissione dovrebbe essere responsabile dinanzi al Parlamento europeo. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alle procedure d'indagine in corso.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La Commissione dovrebbe poter esigere l’adempimento di una richiesta di informazioni da qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora. Occorre tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l’opportunità di esprimersi prima che sia decisa l’applicazione di ammende o penalità di mora. Sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all’articolo 261 del trattato.

(4)

La Commissione dovrebbe poter esigere l’adempimento di una richiesta di informazioni da qualsiasi impresa o associazione di imprese, se del caso mediante ammende e penalità di mora. Nel valutare il livello di tali sanzioni, la Commissione dovrebbe operare una distinzione tra i vari attori, a seconda del loro ruolo e del loro collegamento al caso. Occorre comminare sanzioni più lievi alle parti chiamate in causa dalla stessa Commissione attraverso la sua richiesta di informazioni, dal momento che esse non sono collegate alle indagini nello stesso modo del presunto beneficiario e della parte che ha sporto denuncia. La Commissione dovrebbe inoltre tenere debito conto delle circostanze specifiche di ciascun caso e dei costi di conformità sostenuti da ciascun destinatario come anche del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Occorre tutelare i diritti delle parti invitate a fornire informazioni dando loro l’opportunità di esprimersi prima che sia decisa l’applicazione di ammende o penalità di mora. Sarebbe opportuno attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora, conformemente all’articolo 261 del trattato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 108 del trattato, in particolare dell’obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, e di valutarne la compatibilità con il mercato interno. In questo contesto, le denunce sono una fonte essenziale di informazione per individuare casi di infrazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(9)

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su aiuti illegali di qualsiasi fonte, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 108 del trattato, in particolare dell’obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, e di valutarne la compatibilità con il mercato interno. In questo contesto, le denunce sono una fonte essenziale di informazione per individuare casi di infrazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. È quindi importante non imporre un numero eccessivo di limitazioni o restrizioni troppo formali per quanto riguarda la presentazione delle denunce. In particolare, i singoli cittadini dovrebbero mantenere il diritto di presentare denunce mediante una procedura di facile accesso e utilizzo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Gli Stati membri andrebbero incentivati a notificare gli aiuti di Stato e non dovrebbero essere indebitamente penalizzati se la Commissione impiega troppo tempo ad esaminare gli aiuti di Stato notificati. Pertanto, se non è ricevuta una decisione della Commissione entro sei mesi dalla notifica, per qualunque ulteriore decisione di recupero concernente questi aiuti si dovrà dimostrare che la notifica era incompleta e che lo Stato membro non ha risposto in maniera adeguata alle richieste di informazione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e dell’articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 659/1999. È altresì opportuno che questi debbano presentare le informazioni in un formato che la Commissione dovrà avere facoltà di definire con disposizioni di esecuzione.

(11)

È opportuno che sia fatto obbligo ai denuncianti di dimostrare di essere parti interessate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h, del regolamento (CE) n. 659/1999. Occorre tuttavia evitare un'interpretazione troppo restrittiva del termine «parte interessata». È altresì opportuno che tutti i denuncianti siano tenuti a presentare un certo numero minimo di informazioni in un formato di facile accesso e utilizzo che la Commissione dovrà avere facoltà di definire con disposizioni di esecuzione. Qualora i denuncianti non abbiano presentato osservazioni o fornito informazioni attestanti il sussistere di un aiuto di Stato illegale o l'attuazione abusiva di aiuti che comportano potenziali distorsioni del mercato interno, la Commissione dovrebbe poter ritenere che la denuncia è ritirata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

La Commissione dovrebbe tenere conto delle denunce di terzi se vengono addotte prove sufficienti a dimostrare una distorsione della concorrenza sul mercato interno.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di garantire un trattamento coerente di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno integrare i poteri della Commissione introducendo una base giuridica specifica per le indagini per settori economici e per strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità, è opportuno che le indagini settoriali si basino su un’analisi previa delle informazioni pubblicamente accessibili da cui si evinca il sussistere di problemi di aiuti di Stato in un particolare settore o riguardo all’uso di un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri, ad esempio informazioni secondo cui misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sarebbero o non sarebbero più compatibili con il mercato interno. Queste indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale.

(13)

Al fine di garantire un trattamento coerente di questioni simili in tutto il mercato interno, è opportuno integrare i poteri della Commissione introducendo una base giuridica specifica per le indagini per settori economici e per strumenti di aiuto nei diversi Stati membri. Per motivi di proporzionalità, è opportuno che le indagini settoriali si basino su un’analisi previa delle informazioni pubblicamente accessibili da cui si evinca il sussistere di problemi di aiuti di Stato in un particolare settore o riguardo all’uso di un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri, ad esempio informazioni secondo cui misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sarebbero o non sarebbero più compatibili con il mercato interno. Dato che, grazie al collegamento diretto alle proprie circoscrizioni, i deputati al Parlamento europeo possono venire a conoscenza di eventuali divergenze nelle pratiche concernenti gli aiuti di Stato in un determinato settore, il Parlamento europeo dovrebbe anche avere il potere di chiedere alla Commissione di svolgere indagini in detto settore. In questi casi, per tenere informato il Parlamento europeo sulle indagini, la Commissione gli invia relazioni periodiche dettagliate sul loro svolgimento. Queste indagini consentirebbero alla Commissione di trattare in modo efficiente e trasparente i problemi di aiuti di Stato di tipo orizzontale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Per l’applicazione uniforme delle norme in materia di aiuti di Stato occorre inoltre istituire meccanismi di cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la Commissione. Questa cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del trattato in qualsiasi ambito. In particolare, è opportuno che i giudici nazionali possano rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, e che la Commissione possa formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l’articolo 107, paragrafo 1, o l’articolo 108 del trattato. Queste osservazioni dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti.

(14)

Per l’applicazione uniforme delle norme in materia di aiuti di Stato occorre inoltre istituire meccanismi di cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la Commissione. Questa cooperazione investe tutti i giudici degli Stati membri nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del trattato in qualsiasi ambito. In particolare, le giurisdizioni nazionali dovrebbero potersi rivolgere alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza. In particolare, è opportuno che i giudici nazionali possano rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, e che la Commissione possa formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici chiamati ad applicare l’articolo 107, paragrafo 1, o l’articolo 108 del trattato. Queste osservazioni non vincolanti dovrebbero essere formulate nel quadro delle regole e prassi procedurali nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 6 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Avviato il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 6, la Commissione può, se lo ritiene opportuno, richiedere a un’impresa o associazione di imprese o a un altro Stato membro di fornire tutte le informazioni necessarie per completare la valutazione della misura in esame, se le informazioni di cui dispone non sono sufficienti.

1.   Avviato il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 6, la Commissione può, se ritiene che ciò sia opportuno e proporzionato , richiedere a un’impresa o associazione di imprese o a un altro Stato membro di fornire tutte le informazioni necessarie per completare la valutazione della misura in esame, se le informazioni di cui dispone non sono sufficienti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 6 bis — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    La Commissione informa lo Stato membro interessato del contenuto delle richieste di informazioni inviate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

5.    Al momento di inoltrare le richieste, la Commissione fornisce simultaneamente allo Stato membro interessato una copia delle richieste di informazioni inviate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

 

Entro un mese dal ricevimento, la Commissione fornisce inoltre allo Stato membro interessato una copia di tutti i documenti che le sono pervenuti in seguito alla sua richiesta di informazioni, sempreché non contengano informazioni riservate che non possono essere raccolte o altrimenti modificate in modo da proteggere l'identità dell'informatore. La Commissione dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni su tali documenti entro un mese dal loro ricevimento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 6 ter — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3;

a)

forniscono informazioni inesatte , incomplete o fuorvianti, o omettono volutamente informazioni pertinenti, in risposta a una richiesta rivolta a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 6 ter — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

in risposta a una decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 4, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

b)

in risposta a una decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 4, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, o omettono volutamente informazioni pertinenti, oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 6 ter — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda o della penalità di mora, occorre tener conto della natura, della gravità e della durata dell’infrazione.

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda o della penalità di mora, occorre prendere in considerazione:

 

a)

la natura, la gravità e la durata dell'infrazione;

b)

se l'impresa o associazione di imprese possano essere considerate parte interessata o terzi nell'indagine;

c)

il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essa esamina senza indebiti ritardi la denuncia presentata da una parte interessata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2.

Essa esamina senza indebiti ritardi la denuncia presentata da una parte interessata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2. La Commissione prende in considerazione l'esame di una denuncia presentata da terzi, qualora vi siano prove sufficienti a dimostrare una distorsione della concorrenza nel mercato interno dovuta a presunti aiuti illegali o attuazione abusiva di aiuti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis)     all’articolo 14 è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     Qualora un aiuto illegale sia stato precedentemente notificato alla Commissione e attuato più di sei mesi dopo la notifica, senza che nel frattempo la Commissione abbia preso una decisione a norma dell'articolo 4, la Commissione, in ogni decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è tenuta a dimostrare che la notifica era incompleta e che lo Stato membro non ha fornito in tempo utile tutte le informazioni necessarie richieste dalla Commissione.»

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 20 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali e della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le parti interessate compilano un modulo, in un formato che la Commissione dovrà avere facoltà di definire con disposizioni di esecuzione, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste.

2.   Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali e della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le parti interessate compilano un modulo, in un formato che la Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire mediante atti di esecuzione, e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. La Commissione prende in considerazione l'avvio di un'indagine qualora terzi le adducano prove sufficienti a dimostrare presunti aiuti illegali o il presunto utilizzo abusivo di aiuti.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 9

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 20 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se ritiene che, in base a un primo esame, gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata.

Fatto salvo l'articolo 13, la Commissione, se ritiene che, in base a un primo esame, gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti che comportano potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni. Tali osservazioni sono presentate entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese , salvo per motivi legati alla proporzionalità e alla quantità o alla complessità delle informazioni richieste per l'argomentazione difensiva. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito , o non fornisce ulteriori informazioni che dimostrino il sussistere di un aiuto illegale o l’utilizzo abusivo di aiuti che comportano potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno, la denuncia si considera ritirata.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 10

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 20 bis — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se dalle informazioni disponibili emerge che le misure di aiuto in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere la sua indagine in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto in diversi Stati membri. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri, alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

1.   Se dalle informazioni a disposizioni della Commissione emerge che le misure di aiuto in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, ovvero in seguito ad una richiesta del Parlamento europeo basata su informazioni analoghe, la Commissione può svolgere la sua indagine in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto in diversi Stati membri. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri, alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 10

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 20 bis — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può pubblicare una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invitare gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare le loro osservazioni.

La Commissione pubblica sul proprio sito una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o su particolari strumenti di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare le loro osservazioni. Quando il Parlamento europeo chiede l'avvio di un'indagine, la Commissione gli presenta una relazione intermedia. Nel pubblicare le proprie relazioni, la Commissione rispetta le disposizioni relative al segreto professionale, conformemente all’articolo 339 del trattato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 11

Regolamento (CE) n. 659/1999

Articolo 23 bis — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ove necessario ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del trattato, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri. Previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

2.   Ove necessario ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 del trattato, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri. Previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali. Le osservazioni presentate dalla Commissione ai giudici degli Stati membri non sono vincolanti. La Commissione può agire a norma di tale disposizione, solo per motivi di interesse pubblico dell’Unione (a titolo di amicus curiae), e non a sostegno di una delle parti.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0026.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/186


P7_TA(2013)0294

Controllo da parte dello Stato di approdo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2012)0129 — C7-0081/2012 — 2012/0062(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0129),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0081/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 aprile 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0394/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 153.


P7_TC1-COD(2012)0062

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/38/UE.)


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/187


P7_TA(2013)0295

Documenti di immatricolazione dei veicoli ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2012)0381 — C7-0187/2012 — 2012/0185(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/32)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l’immatricolazione di un veicolo in casi in cui tra l’altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.

(3)

È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l’immatricolazione di un veicolo nello Stato membro di immatricolazione in casi in cui tra l’altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbe essere conservate in registri nazionali.

(4)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni relative al veicolo dovrebbero essere conservate in registri elettronici nazionali.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati e a verificare la validità del certificato di controllo tecnico, è opportuno istituire una stretta cooperazione fra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni che utilizzi le banche di dati elettroniche nazionali;

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 2 — lettere e) ed f)

Testo della Commissione

Emendamento

e)

«revoca di un’immatricolazione »: periodo di tempo limitato durante il quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale, senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;

e)

«sospensione di un'immatricolazione »: un atto amministrativo per effetto del quale il veicolo non può essere utilizzato nel traffico stradale per un periodo di tempo limitato trascorso il quale — sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione — può essere riutilizzato senza che ciò richieda una nuova procedura di immatricolazione;

f)

«cancellazione di un’immatricolazione»: cancellazione permanente dell’autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, il che comporta una nuova procedura di immatricolazione.

f)

«cancellazione di un’immatricolazione»: cancellazione permanente , da parte dell'autorità competente, dell'autorizzazione del veicolo ad essere utilizzato nel traffico stradale, che , per riutilizzare il veicolo nel traffico stradale comporta una nuova procedura di immatricolazione . Il detentore del certificato di immatricolazione può presentare all'autorità competente una richiesta di cancellazione dell'immatricolazione .

 

(Il presente emendamento comporta la sostituzione di «revoca» con «sospensione» in tutto il testo)

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono tutti gli elementi in conformità all’ allegato I nonché i risultati dei controlli tecnici obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.

4.   Gli Stati membri conservano i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio in un registro elettronico. I dati presenti nel suddetto registro contengono gli elementi indicati ai punti da II.4 a II.7 dell' allegato I nonché i risultati dei controlli tecnici periodici o comunque obbligatori in conformità al regolamento XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici]. Essi mettono i dati tecnici relativi ai veicoli a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo che partecipano al controllo tecnico.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 3 bis — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo su strada.

La revoca è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l’autorità di immatricolazione autorizza nuovamente senza ritardi l’utilizzo del veicolo su strada, senza che si renda necessaria una nuova procedura di immatricolazione .

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 3 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel caso in cui l’autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE, l’immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico.

2.   Nel caso in cui l’autorità di immatricolazione di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, l’immatricolazione viene cancellata e tale informazione viene inserita nel registro elettronico. La cancellazione non rende necessaria una nuova procedura di immatricolazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

4 .

All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo :

5 .

All'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti :

«3.   Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l’immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio.»

«3.   Nel caso in cui uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro, cancella l’immatricolazione del veicolo in questione sul suo territorio.

3 bis.     Nel caso in cui un veicolo sia re-immatricolato in un altro Stato membro e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione, lo Stato membro di re-immatricolazione riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e, se questo è valido in termini di periodicità dei controlli applicabile nello Stato membro di re-immatricolazione, inserisce un'apposita menzione nel nuovo certificato d'immatricolazione.

3 ter.     Nel caso in cui il veicolo cambi di proprietario e l'attestazione dell'ultimo controllo tecnico, unitamente alla data del controllo tecnico successivo, appaia sul certificato d'immatricolazione, nel rilasciare il nuovo certificato di immatricolazione al nuovo proprietario lo Stato membro interessato riconosce la validità del certificato di controllo tecnico e inserisce un'apposita menzione nel certificato di re-immatricolazione.»

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.

La delega dei poteri di cui all’articolo 6 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento .

2.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni . La delega di potere è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 1999/37/CE

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

«Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza nell'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni a livello bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di una rete elettronica in cui le banche dati nazionali saranno messe a disposizione degli altri Stati membri.»

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 1999/37/CE

Allegato I — punto II.5

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.

Al punto II.5 dell'allegato I, è aggiunta la lettera seguente:

 

«Y)

l'attestazione (ad esempio timbro, data, firma) dell'idoneità tecnica e la data del controllo tecnico successivo (da ripetere con la periodicità necessaria).»

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2013).


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/192


P7_TA(2013)0296

Controlli dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (COM(2012)0382 — C7-0188/2012 — 2012/0186(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/33)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il controllo tecnico dei veicoli rientra in un regime più ampio per garantire che i veicoli siano tenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. Occorre che tale regime comprenda controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e controlli tecnici su strada per i veicoli adibiti ad attività commerciali di trasporto su strada, nonché disposizioni relative alla procedura di immatricolazione per garantire che i veicoli che pongono un rischio immediato alla sicurezza stradale non possano circolare .

(3)

Il controllo tecnico dei veicoli rientra in un regime più ampio per garantire che i veicoli siano tenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. Tale regime dovrebbe comprendere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e controlli tecnici su strada per i veicoli adibiti ad attività commerciali di trasporto su strada, nonché disposizioni relative alla procedura di immatricolazione. Il controllo periodico dovrebbe costituire lo strumento principale per garantire l'idoneità alla circolazione. I controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali dovrebbero essere solo complementari ai controlli periodici e interessare i veicoli circolanti che rappresentano un rischio immediato alla sicurezza stradale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Numerose norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli sono stati adottati nell’Unione. Tuttavia, è necessario garantire, mediante un regime di controlli su strada a sorpresa, che i veicoli continuino a soddisfare le norme di sicurezza anche dopo l’immissione sul mercato, per tutto il loro ciclo di vita.

(4)

Svariate norme tecniche, requisiti sulla sicurezza dei veicoli e norme ambientali sono stati adottati nell'Unione. Tuttavia, è necessario garantire, mediante un regime di controlli tecnici su strada a sorpresa, che i veicoli continuino a essere tecnicamente idonei alla circolazione anche dopo l'immissione sul mercato, per tutto il loro ciclo di vita.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Dato che, come mostrato dalla relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2000/30/CE, numerosi veicoli sottoposti a controlli tecnici non presentano alcuna anomalia, la selezione dei veicoli da sottoporre a un controllo tecnico dovrebbe basarsi sul profilo di rischio degli operatori e concentrarsi sui soggetti ad alto rischio al fine di ridurre l'onere per gli operatori che eseguono una manutenzione corretta dei loro veicoli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Occorre attuare i controlli stradali per mezzo di un sistema di classificazione del rischio. Gli Stati membri possono valersi del sistema di classificazione del rischio istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio .

(6)

È opportuno pertanto attuare i controlli tecnici su strada per mezzo di un sistema di classificazione del rischio basato sul numero e la gravità delle carenze riscontrate nei veicoli gestiti da ciascuna impresa quali dichiarate nei certificati standard di idoneità alla circolazione e nelle relazioni di controllo tecnico su strada .

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

( 6 bis )

Tenendo presente il volume di traffico dei veicoli commerciali tra gli Stati membri, e per evitare qualsiasi discriminazione basata sul paese di immatricolazione del veicolo, il sistema di classificazione del rischio dovrebbe essere applicato in tutta l'Unione e basarsi su un livello adeguato di armonizzazione tra tutti gli Stati membri in materia di controlli tecnici e controlli su strada periodici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada ha istituito il registro europeo dell imprese di trasporto su strada (ERRU). Il registro permette l'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto in tutta l'Unione, nel rispetto delle regole dell'Unione relative alla protezione dei dati a carattere personale. L'utilizzazione di un tale sistema, gestito dall'autorità competente di ciascuno Stato membro, facilita la cooperazione tra gli Stati membri e riduce i costi legati ai controlli tanto per coloro che sono ad essi soggetti quanto per gli organi amministrativi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

I veicoli agricoli con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h sono in alcuni casi utilizzati per sostituire i veicoli pesanti per finalità di trasporto di merci su strada. È importante garantire che qualora i veicoli agricoli siano utilizzati in questo modo ricevano lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici su strada.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Al fine di evitare inutili oneri e costi amministrativi e di migliorare l’efficienza dei controlli, occorre intervenire in via prioritaria sui veicoli gestiti da imprese che non adempiono alle norme di sicurezza stradale e ambientali, mentre è opportuno che i veicoli di gestori responsabili e rispettosi delle norme di sicurezza e oggetto di manutenzione adeguata siano controllati con minore frequenza.

(10)

Al fine di evitare inutili oneri e costi amministrativi e di migliorare l'efficienza dei controlli, le autorità nazionali competenti dovrebbero avere la possibilità di decidere che si intervenga in via prioritaria sui veicoli gestiti da soggetti che non adempiono alle norme di sicurezza stradale e ambientali, e che i veicoli utilizzati da gestori responsabili e rispettosi delle norme di sicurezza e oggetto di manutenzione adeguata siano controllati con minore frequenza.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno che i controlli tecnici su strada consistano di ispezioni iniziali e, ove necessario, di controlli più approfonditi. In entrambi i casi i controlli devono riguardare tutte le pertinenti parti e sistemi dei veicoli. Per realizzare prove più armonizzate per tutti i possibili elementi, occorre introdurre metodi di prova ed esempi di carenze, con le relative valutazioni, a seconda della gravità dei casi.

(11)

È opportuno che i controlli tecnici su strada consistano di ispezioni iniziali e, ove necessario, di controlli più approfonditi. In entrambi i casi i controlli dovrebbero riguardare tutte le pertinenti parti e sistemi dei veicoli , compresa la fissazione del carico . Per realizzare prove più armonizzate per tutti i possibili elementi, è opportuno introdurre metodi di prova ed esempi di carenze, con le relative valutazioni, a seconda della gravità dei casi. Dovrebbe essere incoraggiato il ricorso a norme per quanto riguarda la fissazione del carico e la relativa valutazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Poiché la corretta prestazione degli pneumatici è strettamente correlata alla loro pressione di gonfiaggio, è opportuno considerare di estendere ai veicoli commerciali la dotazione obbligatoria di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, a norma del regolamento UNECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 64.02, e, se del caso, il funzionamento di tali sistemi dovrebbe essere verificato durante i controlli tecnici su strada.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)

Gli Stati membri possono verificare la fissazione del carico durante i controlli tecnici stradali conformemente alle norme esistenti. Il risultato di tali controlli non dovrebbe essere introdotto nel sistema di classificazione del rischio fino a quando le disposizioni relative alla fissazione del cargo non siano armonizzate a livello dell'Unione. In attesa di tale armonizzazione, è opportuno incoraggiare, a fini di valutazione, l'utilizzazione delle norme europee e degli orientamenti europei relativi alle migliori prassi in materia di fissazione del carico per il trasporto stradale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

In numerosi Stati membri le relazioni dei controlli tecnici su strada sono elaborate per via elettronica. In tali casi occorre consegnare al conducente una stampa della relazione di controllo. È necessario trasferire tutti i dati e le informazioni raccolti durante i controlli su strada a un repertorio comune dello Stato membro per facilitarne il trattamento e consentire il trasferimento delle informazioni senza ulteriori oneri amministrativi .

(12)

In numerosi Stati membri le relazioni dei controlli tecnici su strada sono elaborate per via elettronica. In tali casi è importante avvalersi pienamente dei benefici della comunicazione elettronica ed è opportuno ridurre al minimo le stampe della relazione di controllo. È opportuno trasferire tutti i dati e le informazioni raccolti durante i controlli su strada a un repertorio comune dello Stato membro per facilitarne il trattamento e consentire il trasferimento delle informazioni senza alcun ulteriore onere amministrativo .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

L’impiego di unità mobili di controllo riduce i ritardi e i costi a carico degli operatori consentendo di effettuare controlli più approfonditi direttamente su strada. In alcuni casi, si può ricorrere a centri di controllo per lo svolgimento di controlli più approfonditi.

(13)

L’impiego di unità mobili di controllo riduce i ritardi e i costi a carico degli operatori consentendo di effettuare controlli più approfonditi direttamente su strada. Si può ricorrere a centri di controllo per lo svolgimento di controlli più approfonditi se sono ubicati nelle vicinanze .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Il personale che esegue i controlli su strada iniziali dovrebbe avere competenze adeguate per effettuare ispezioni visive in maniera efficace.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

È opportuno che alle imprese o ai conducenti non venga imposto il pagamento di un diritto per l'esecuzione di un controllo tecnico iniziale su strada. Tuttavia, al fine di attenuare i costi derivanti dall'uso di attrezzature tecniche per un'ispezione più dettagliata su strada da parte di un'unità di controllo mobile o in un centro di controllo tecnico nelle vicinanze, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di chiedere il pagamento di un diritto nel caso vengano riscontrate carenze gravi o pericolose indicanti che l'impresa che utilizza il veicolo non ha ottemperato alla sua responsabilità di mantenere il medesimo in condizioni idonee alla circolazione. Al fine di limitare l'onere finanziario per tali imprese, l'importo del diritto non dovrebbe superare quello applicabile a un controllo tecnico periodico per un veicolo della medesima categoria. Tutti i proventi o gli introiti derivanti dall'applicazione di questi diritti dovrebbero essere utilizzati per aumentare la sicurezza stradale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Al fine di garantire un efficiente scambio di informazioni fra Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro disponga di un singolo organismo che funga da punto di contatto per le comunicazioni con le altre autorità competenti pertinenti. È auspicabile che l'organismo in questione compili anche le pertinenti statistiche. È inoltre necessario che gli Stati membri attuino una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo. Occorre che le autorità competenti in ciascuno Stato membro stabiliscano procedure per definire limiti temporali e contenuti in merito alle informazioni da inoltrare.

(16)

Al fine di garantire un efficiente scambio di informazioni fra Stati membri, è opportuno che ciascuno Stato membro disponga di un singolo organismo che funga da punto di contatto per le comunicazioni con le altre autorità competenti pertinenti. È opportuno che tale organismo compili anche le pertinenti statistiche , in particolare in relazione alle categorie di veicoli commerciali controllati durante i controlli tecnici su strada nonché al numero e al tipo di carenze riscontrate e alla loro gravità . È inoltre opportuno che gli Stati membri attuino una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo. Le autorità competenti in ciascuno Stato membro dovrebbero stabilire procedure per definire limiti temporali e contenuti in merito alle informazioni da inoltrare.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Per consentire il monitoraggio del regime di controllo su strada applicato nell’Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione due volte all’anno i risultati dei controlli su strada effettuati. Occorre che la Commissione riferisca i dati raccolti al Parlamento europeo.

(17)

Per consentire il monitoraggio del regime di controllo su strada applicato nell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 31 marzo, con cadenza biennale, i risultati dei controlli su strada effettuati. È opportuno che la Commissione riferisca i dati raccolti al Parlamento europeo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Per ridurre al minimo la perdita di tempo per le imprese e i conducenti e per aumentare l'efficienza complessiva, è opportuno incoraggiare l'esecuzione dei controlli tecnici su strada congiuntamente a verifiche della conformità con la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, in particolare il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada  (2) , la direttiva 2006/22/CE e il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada  (3) .

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un regime di controlli su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio degli Stati membri.

1.    Il presente regolamento stabilisce un regime di controlli tecnici su strada dell'idoneità alla circolazione dei veicoli commerciali operanti nel territorio degli Stati membri.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui il veicolo commerciale in questione è immatricolato o è stato messo in circolazione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2003/37/CE :

veicoli a motore utilizzati per il trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — categorie di veicoli M2 e M3,

veicoli a motore e qualsiasi rimorchio annesso utilizzati per il trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — categorie di veicoli M2 e M3,

veicoli a motore aventi almeno quattro ruote, utilizzati essenzialmente per il trasporto su strada di merci e con una massa massima consentita che non supera 3 500  kg — categoria di veicolo N1,

veicoli a motore e qualsiasi rimorchio annesso utilizzati per il trasporto su strada di merci e con una massa massima consentita che non supera 3 500  kg — categoria di veicolo N1,

veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci e con una massa massima consentita che supera 3 500  kg — categorie di veicoli N2 e N3,

veicoli a motore e qualsiasi rimorchio annesso utilizzati per il trasporto di merci e con una massa massima consentita che supera 3 500  kg — categorie di veicoli N2 e N3,

rimorchi e semirimorchi con una massa massima consentita che non supera 3 500  kg — categorie di veicoli O1 e O2,

 

rimorchi e semirimorchi con una massa massima consentita che supera 3 500  kg — categorie di veicoli O3 e O4.

 

 

trattori a ruote della categoria T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

«veicolo commerciale», un veicolo a motore e il suo rimorchio destinato al trasporto di merci o di passeggeri a fini professionali ;

6)

«veicolo commerciale», un veicolo a motore e il suo rimorchio destinato al trasporto di merci o di passeggeri per il trasporto di merci su strada a titolo oneroso ;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«controllo su strada», un controllo tecnico su strada non preannunciato di un veicolo commerciale circolante su vie aperte al traffico pubblico nel territorio di uno Stato membro , effettuato dalle autorità o sotto la loro supervisione diretta;

9)

«controllo tecnico su strada», un controllo tecnico su strada a sorpresa di un veicolo commerciale e della fissazione del suo carico , effettuato dalle autorità o sotto la loro supervisione diretta mentre il veicolo circola su vie aperte al traffico pubblico nel territorio di uno Stato membro ;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

«controllo tecnico», una verifica volta ad accertare che le parti e componenti di un veicolo siano conformi alle sue caratteristiche ambientali e di sicurezza al momento dell’omologazione, della prima immatricolazione o dell’immissione in servizio o al momento dell'ammodernamento;

10)

«controllo tecnico», un'ispezione per accertare che un veicolo sia sicuro al fine di essere utilizzato sulla rete stradale pubblica e conforme alle caratteristiche di sicurezza e ambientali richieste al momento dell’omologazione, della prima immatricolazione, dell’entrata in servizio o dell'ammodernamento;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«autorità competente», un’autorità o un organismo pubblico responsabile della gestione del sistema nazionale di controlli su strada.

11)

«autorità competente», un'autorità o un organismo pubblico a cui lo Stato membro affida la responsabilità della gestione del sistema di controlli su strada , ivi incluso, se del caso, lo svolgimento di controlli tecnici su strada;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)

«impresa»: ogni persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o altro organismo ufficiale, dotato di propria personalità giuridica o facente capo a un organismo che ne è dotato, che effettua trasporti su strada, sia per conto terzi che per conto proprio;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis)

«controllo della sicurezza», un esame visivo, operativo e funzionale condotto su telaio e sospensioni, dispositivi di collegamento, sterzo, pneumatici, ruote e impianto di frenatura del veicolo commerciale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 ter)

«centro di controllo», un organismo o soggetto pubblico o privato autorizzato da uno Stato membro ad eseguire controlli tecnici;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 quater)

«operatore», la persona fisica o giuridica che fa circolare il veicolo in qualità di proprietario o che è autorizzata dal proprietario a farlo circolare;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro effettua in ogni anno civile un numero complessivo di controlli su strada iniziali pari almeno al 5 % del totale dei veicoli di cui all’ articolo 3, punto 1 , immatricolati sul suo territorio.

Ciascuno Stato membro effettua in ogni anno civile un numero adeguato di controlli su strada iniziali.

 

Il numero totale di controlli iniziali corrisponde almeno al 5 % del totale dei seguenti veicoli commerciali di cui all 'articolo 2, paragrafo 1, immatricolati sul suo territorio:

 

veicoli a motore utilizzati per il trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — categorie di veicoli M2 e M3,

 

veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500  kg — veicoli delle categorie N2 e N3,

 

rimorchi e semirimorchi con una massa massima consentita che supera 3 500  kg — categorie di veicoli O3 e O4.

 

Almeno il 5 % dei veicoli commerciali che non siano immatricolati sul suo territorio ma che vi circolino devono essere controllati in modo proporzionale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1.    È introdotto a livello nazionale un sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada basato sul numero e sulla gravità delle carenze rilevate nei veicoli gestiti da singole imprese . Il sistema di classificazione del rischio è gestito dall’autorità competente dello Stato membro.

1.    Onde migliorare l'efficacia dei controlli tecnici stradali, è introdotto a livello dell'Unione un sistema di classificazione del rischio basato sul numero e sulla gravità delle carenze rilevate nei veicoli commerciali durante i controlli tecnici periodici e i controlli tecnici stradali . Il sistema di classificazione del rischio è basato su un registro elettronico nazionale interconnesso in tutta l'Unione e gestito dall'autorità competente di ciascuno Stato membro.

 

Tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento n. XX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE, i certificati di controllo tecnico e le relazioni di controllo su strada rispettano un formato standardizzato a livello dell'Unione europea.

2.    A ciascuna impresa identificata nel sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada è attribuito un profilo di rischio sulla base dei criteri di cui all’ allegato I.

2.    Dopo la data di cui al paragrafo 1, a ciascuna impresa identificata nel sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada è attribuito un profilo di rischio sulla base dei seguenti criteri , in conformità dell' allegato I:

 

numero di carenze

 

gravità delle carenze

 

numero di controlli o prove

 

fattore tempo.

Le imprese sono classificate nei seguenti profili di rischio:

Le imprese sono classificate nei seguenti profili di rischio:

rischio elevato,

rischio elevato,

rischio medio;

rischio medio;

rischio modesto.

rischio modesto.

 

Per permettere alle imprese di migliorare il loro profilo di rischio, nel determinare la loro classe di rischio si tiene conto dei dati di conformità ai requisiti di idoneità alla circolazione evidenziati dai controlli tecnici volontari e periodici del veicolo effettuati dalle imprese con la seguente periodicità:

 

veicoli di categoria N2 con massa massima autorizzata superiore a 7,5 t: la prima volta, 42 mesi dopo la data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni 6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo tecnico eseguito;

 

Veicoli di categoria N3: la prima volta, 30 mesi dopo la data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni 6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo tecnico eseguito;

 

veicoli di categoria O4: la prima volta, 30 mesi dopo la data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni 6 mesi a decorrere dall'ultimo controllo tecnico eseguito;

3.   Ai fini dell’attuazione del sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada, gli Stati membri possono impiegare il sistema di classificazione del rischio istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

3.   Ai fini dell’attuazione del sistema di classificazione del rischio per i controlli su strada, gli Stati membri impiegano il sistema di classificazione del rischio istituito dal regolamento (CE) n . 1071/2009.

 

Il sistema di classificazione del rischio dovrà contenere i dati relativi all'idoneità alla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 2 quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I conducenti di un veicolo immatricolato in uno Stato membro conservano a bordo il certificato di controllo tecnico relativo all’ultimo controllo tecnico e la relazione dell’ultimo controllo su strada, se disponibili.

1.   I conducenti di un veicolo immatricolato in uno Stato membro conservano a bordo il certificato di idoneità alla circolazione relativo all’ultimo controllo tecnico e la relazione dell’ultimo controllo su strada, se disponibili. Se il certificato e la relazione sono disponibili in formato elettronico nello Stato membro del veicolo, le autorità non possono chiedere che copie cartacee siano tenute a bordo del veicolo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le singole imprese garantiscono che i veicoli da esse utilizzati siano sempre tecnicamente idonei a circolare.

3.   Le imprese che utilizzano veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento garantiscono che i veicoli da esse utilizzati siano sempre tecnicamente idonei a circolare e che siano conservati a bordo l'originale o una copia certificata conforme del certificato di idoneità alla circolazione nonché un attestato del superamento del controllo rilasciata conformemente all'articolo 10 del regolamento XX [relativo ai controlli tecnici periodici] in seguito all'ultimo controllo tecnico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le singole imprese garantiscono che i veicoli da esse utilizzati siano sempre tecnicamente idonei a circolare.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Nell’identificare veicoli da sottoporre a un controllo su strada, gli ispettori selezionano in via prioritaria veicoli gestiti da imprese aventi un profilo di rischio elevato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2. Altri veicoli possono essere selezionati per un controllo ove si sospetti che essi presentino un rischio alla sicurezza stradale.

Nell'identificare veicoli da sottoporre a un controllo su strada, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria , qualora lo Stato membro lo decida, veicoli gestiti da imprese aventi un profilo di rischio elevato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. Altri veicoli possono essere selezionati per un controllo ove si sospetti che essi presentino un rischio alla sicurezza stradale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In ogni controllo su strada iniziale svolto su un veicolo, l’ispettore:

In ogni controllo su strada iniziale svolto su un veicolo, l’ispettore:

a)

controlla il certificato di controllo tecnico e la relazione di controllo su strada, se disponibile , tenuti a bordo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1;

a)

controlla il certificato di idoneità alla circolazione corrispondente all'ultimo controllo tecnico, l'attestato di superamento del controllo rilasciato conformemente all'articolo 10 del regolamento XX [relativo ai controlli tecnici periodici] e, se disponibile, l'ultima relazione di controllo su strada, tenuti a bordo a norma dell’articolo 7, paragrafo 1;

b)

procede a una valutazione visiva delle condizioni del veicolo e del suo carico.

b)

procede a una valutazione visiva delle condizioni tecniche del veicolo.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

può effettuare un controllo di conformità riguardo a qualsiasi altro requisito normativo relativo al funzionamento di un veicolo commerciale nell'Unione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 2 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

telaio e sospensioni,

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 2 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

assi, ruote, pneumatici e sospensioni ,

ruote e pneumatici,

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 2 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

impianto di frenatura,

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 2 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

effetti nocivi.

effetti nocivi : rumori ed emissioni del gas di scarico .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di ciascuno di questi ambiti copre almeno uno degli elementi di cui all’allegato II, pertinenti per gli ambiti in questione , e può coprirli tutti .

Il controllo di ciascuno di questi ambiti copre tutti gli elementi di cui all’allegato II che siano considerati necessari e pertinenti per gli ambiti in questione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, l’ispettore può controllare altri ambiti di ispezione di cui al punto 1 dell’allegato II, coprendo uno, svariati o tutti gli elementi di cui al medesimo allegato.

Inoltre, ogniqualvolta necessario a causa del potenziale rischio per la sicurezza, l’ispettore può controllare altri ambiti di ispezione di cui al alla parte 1 dell’allegato II, coprendo tutti gli elementi di cui al medesimo allegato che siano considerati necessari e pertinenti per gli ambiti in questione .

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora il certificato di controllo tecnico o una relazione di controllo su strada dimostri che uno degli ambiti di cui all’allegato II è stato oggetto di un controllo durante il mese che precede , l’ispettore non lo controlla se non è motivato a farlo da un’evidente carenza.

Qualora il certificato di controllo tecnico relativo all'ultimo test di idoneità alla circolazione, un controllo tecnico volontario periodico del veicolo o una relazione di controllo su strada dimostrino che uno degli elementi di cui all'allegato II è stato oggetto di un controllo durante i tre mesi che precedono , l'ispettore non controlla l'elemento in questione se l'ispezione non è motivata da un'evidente carenza.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Qualora i controlli debbano essere effettuati in un centro di controllo tecnico, il luogo del controllo su strada iniziale non è fissato a più di 10 km di distanza da detto centro.

2.   Qualora i controlli debbano essere effettuati in un centro di controllo tecnico, essi devono essere realizzati nel minor tempo possibile e nel centro più vicino .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le unità mobili di controllo dispongono di equipaggiamenti adeguati per svolgere un controllo su strada, compreso almeno l’equipaggiamento necessario per valutare la condizione dei freni, dello sterzo, della sospensione e delle emissioni del veicolo.

3.   Le unità mobili di controllo dispongono di equipaggiamenti adeguati per svolgere un controllo su strada, compreso almeno l'equipaggiamento necessario per valutare la condizione dei freni, dello sterzo, delle sospensioni, delle emissioni e del peso del veicolo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale: in questo caso il veicolo non può essere utilizzato su strada per nessun motivo .

carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale: in questo caso è giustificato il divieto, da parte dello Stato membro interessato o delle sue autorità competenti, di utilizzare il veicolo su strada.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Norme specifiche per il controllo della fissazione del carico

Controllo della fissazione del carico

L’ispettore può sottoporre un veicolo all’ispezione della fissazione del carico a norma dell’allegato IV . Le procedure in merito alle conseguenze di cui all’articolo 14 si applicano anche in caso di carenze gravi o pericolose della fissazione del carico.

Gli ispettori possono sottoporre un veicolo all’ispezione della fissazione del carico conformemente alle norme in vigore . Il risultato di tale controllo non deve essere introdotto nel sistema di classificazione del rischio fino a quando le norme sulla fissazione del carico non siano armonizzate a livello dell'Unione.

 

Entro … [allineare alla data di cui all'articolo 18 bis della proposta di regolamento relativa ai controlli tecnici periodici], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul livello di armonizzazione in materia di fissazione del carico nel trasporto stradale, sul relativo controllo stradale e sul risultato di un'analisi dei metodi rivolti ad assicurare che le imprese che utilizzano il veicolo, gli spedizionieri, i commissionari di trasporto, i caricatori e altri operatori pertinenti implicati nel trattamento del carico ottemperino effettivamente ai requisiti in materia di fissazione del carico.

 

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ogni carenza grave riscontrata in un controllo iniziale o in un controllo più approfondito è corretta senza indugio nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è svolto il controllo.

1.   Ogni carenza grave riscontrata in un controllo iniziale o in un controllo più approfondito è corretta senza indugio in un sito più vicino possibile al luogo in cui si è svolto il controllo iniziale o il controllo più approfondito, e dotato dell'apparecchiatura necessaria .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L’ispettore non autorizza l’utilizzazione di un veicolo classificato con carenze pericolose prima che tali carenze siano state corrette nel luogo in cui si è svolto il controllo. L’ispettore può autorizzare l’utilizzazione del veicolo in questione per consentirgli di recarsi presso l’officina meccanica più vicina in cui dette carenze possano essere corrette, a condizione che si sia posto rimedio alle carenze pericolose in modo tale da consentire al veicolo di raggiungere detta officina senza rischio immediato alla sicurezza dei suoi occupanti o di altri utenti della strada.

3.   L'ispettore non autorizza l'utilizzazione di un veicolo classificato con carenze pericolose prima che tali carenze siano state corrette nel luogo in cui si è svolto il controllo o presso una delle officine più vicine . Se sono rilevate carenze nelle parti di un veicolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'ispettore autorizza l'utilizzazione del veicolo in questione per consentirgli di recarsi presso l'officina meccanica più vicina in cui dette carenze possano essere corrette, a condizione che si sia posto rimedio alle carenze pericolose in modo tale da consentire al veicolo di raggiungere detta officina senza rischio immediato alla sicurezza degli occupanti del veicolo o di altri utenti della strada.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L’ispettore può autorizzare che il veicolo classificato con carenze pericolose sia portato direttamente al luogo più vicino in cui sia possibile ripararlo o sottoporlo al fermo amministrativo.

L'ispettore può autorizzare che il veicolo classificato con carenze pericolose sia portato direttamente al luogo più vicino possibile in cui sia possibile ripararlo o sottoporlo al fermo amministrativo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L’ispettore comunica all’autorità competente i risultati dei controlli su strada più approfonditi entro un termine ragionevole successivo ai controlli in questione. L’autorità competente conserva tali informazioni per 36 mesi dalla data di ricezione.

2.   L’ispettore comunica per via elettronica all’autorità competente i risultati dei controlli su strada più approfonditi entro un termine ragionevole successivo ai controlli in questione. L'autorità competente introduce tali informazioni nel registro nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 e le conserva per 36 mesi dalla data di ricezione.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I risultati di un controllo su strada sono trasmessi all’ente responsabile dell’immatricolazione del veicolo.

3.   I risultati di un controllo su strada sono trasmessi per via elettronica all’ente responsabile dell’immatricolazione del veicolo , al proprietario del veicolo e, nel caso di veicoli immatricolati in un altro Stato membro, attraverso l'utilizzazione dell'ERRU, come previsto nel regolamento (CE) n. 1071/2009 .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ove carenze gravi o pericolose siano rilevate in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo, in particolare se portano al divieto di utilizzare il veicolo, il punto di contatto comunica all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo.

1.   Ove carenze gravi o pericolose siano rilevate in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo, in particolare se portano al divieto di utilizzare il veicolo, il punto di contatto comunica all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo i risultati del controllo.

 

Lo Stato membro di immatricolazione tiene conto di tali informazioni al momento di classificare le imprese ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

Le informazioni trasmesse contengono gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all’allegato VI.

Tali informazioni contengono gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all’allegato VI , sono presentate in un formato standardizzato e comunicate attraverso il registro elettronico nazionale di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 .

La Commissione adotta norme dettagliate in merito alle procedure per la notifica dei veicoli con carenze gravi o pericolose all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione a norma della procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

La Commissione adotta norme dettagliate in merito alle procedure per la notifica dei veicoli con carenze gravi o pericolose all’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione a norma della procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo comunica allo Stato membro in cui si è svolto il controllo i provvedimenti adottati.

L’autorità competente dello Stato membro di immatricolazione del veicolo comunica all'autorità competente dello Stato membro in cui si è svolto il controllo i provvedimenti adottati e introduce le informazioni nell'ERRU .

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora siano riscontrate carenze gravi o pericolose, il nome dell'impresa di gestione è comunicato al punto di contatto in conformità dell'articolo 16.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Lo Stato membro di immatricolazione fornisce informazioni all'autorità che esegue un controllo tecnico su strada in merito al profilo di rischio dell'impresa il cui veicolo è sottoposto a ispezione. Tali informazioni sono fornite per via elettronica entro un termine ragionevole. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti norme dettagliate sulle procedure per la fornitura di tali informazioni alle autorità in questione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce i dati raccolti al Parlamento europeo .

La Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione che riassume i dati raccolti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui all'articolo 21 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato [a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni [a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le norme istituite a norma del paragrafo 1 comprendono sanzioni per il caso in cui un conducente o un operatore rifiutino di collaborare con l’ispettore e di correggere carenze rilevate durante un controllo .

2.   Le norme stabilite in conformità del paragrafo 1 comprendono sanzioni per il caso in cui un conducente o un operatore rifiutino di collaborare con l'ispettore e utilizzino illegalmente il veicolo in violazione dell'articolo 14 .

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 2 — elemento 5.2.2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

5.2.2.

Ruote

Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota

 

Emendamento del Parlamento

5.2.2.

Ruote

Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota

d bis)

Ruota non compatibile con il mozzo della ruota

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 2 — elemento 5.2.3 — colonna 2: Metodo

Testo della Commissione

5.2.3

Pneumatici

Esame visivo di tutto il pneumatico muovendo avanti e indietro il veicolo

Emendamento del Parlamento

5.2.3

Pneumatici

Esame visivo di tutto il pneumatico muovendo avanti e indietro il veicolo

 

Misurare la pressione degli pneumatici per mezzo di un manometro e raffrontarla ai valori indicati dal costruttore.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 1 — titolo: carenze pericolose — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Carenze che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale. Non è ammesso un uso ulteriore del veicolo su strada benché, in alcuni casi, si possa consentirne l’uso per raggiungere un luogo specifico, ad esempio per sottoporre il veicolo a un’immediata riparazione o al fermo amministrativo.

Carenze che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale e giustificano il divieto, da parte dello Stato membro interessato o delle sue autorità competenti, di utilizzare il veicolo su strada pubblica, benché, in alcuni casi, si possa consentirne l'uso per raggiungere un luogo specifico, ad esempio per sottoporre il veicolo a un'immediata riparazione o al fermo amministrativo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 2 — elemento 5.2.3 — lettera e

Testo della Commissione

5.2.3.

Pneumatici

e)

Profondità del battistrada non conforme ai requisiti (1).

 

X

X

 

 

Meno dell'80 % della profondità del battistrada richiesta

 

 

 

Emendamento del parlamento

5.2.3.

Pneumatici

e)

Profondità del battistrada al minimo legale consentito

 

X

X

 

 

Profondità del battistrada inferiore al minimo legale consentito.

 

 

 

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 2 — elemento 5.2.3 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

5.2.3.

Pneumatici

 

 

 

 

Emendamento del Parlamento

5.2.3.

Pneumatici

g bis)

Pressione di esercizio durante l'uso in uno degli pneumatici del veicolo ridotta del 20 %

 

X

X

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato IV

Testo della Commissione

Emendamento

[…]

soppresso


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0207/2013).

(2)   GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(3)   GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/214


P7_TA(2013)0297

Controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/34)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente accettabili durante il loro utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli per impedire che dei veicoli che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano utilizzati su strada .

(3)

I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente accettabili durante il loro utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli . I controlli periodici dovrebbero costituire lo strumento principale per garantire l'idoneità alla circolazione. Le ispezioni su strada dei veicoli commerciali dovrebbero essere solo complementari ai controlli periodici ed essere mirate ai veicoli che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza stradale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Tutti i veicoli utilizzati sulla rete stradale pubblica, fatte salve le norme sulla periodicità dei controlli tecnici, devono essere sempre in condizioni di idoneità durante il loro utilizzo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

L'esecuzione delle misure relative ai controlli tecnici dovrebbe includere campagne di sensibilizzazione incentrate sui proprietari dei veicoli finalizzate a sviluppare le buone prassi e le abitudini di effettuare controlli di base sul loro veicolo.

Emendamenti 4 e 115

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Una serie di norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata nell'ambito dell'Unione. È tuttavia necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che, dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE.

(4)

Una serie di norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata nell'ambito dell'Unione. È tuttavia necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che, dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Ogni dispositivo installato a posteriori suscettibile di incidere sulle caratteristiche ambientali e di sicurezza del veicolo non dovrebbe alterare le caratteristiche presenti al momento della sua omologazione, prima immatricolazione o messa in circolazione. Gli Stati membri potrebbero introdurre prescrizioni nazionali in materia di controlli tecnici per le categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ; tale regime nazionale di controlli tecnici dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli e nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

L'individuazione tempestiva di una carenza tecnica di un veicolo a motore aiuta a risolvere detta carenza e quindi a prevenire un incidente; i costi relativi agli incidenti, così risparmiati, dovrebbero essere in parte utilizzati per creare un sistema di premi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Un'ampia frazione di emissioni totali di trasporto su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5 % della flotta di veicoli provochi il 25 % di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.

(6)

Un'ampia frazione di emissioni totali di trasporto su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5 % della flotta di veicoli provochi il 25 % di tutte le emissioni inquinanti. Ciò vale anche per l'incremento delle emissioni di particolato e di NOx da parte di motori di moderna concezione, che necessitano di un controllo delle emissioni più completo, che includa la verifica, mediante un dispositivo di controllo elettronico, dell'integrità e della funzionalità del sistema diagnostico di bordo del veicolo (OBD), corroborata dagli attuali controlli del tubo di scarico, al fine di garantire un controllo completo del sistema di emissioni, in quanto il solo OBD non è affidabile. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

I veicoli agricoli con una velocità massima superiore a 40 km/h sono sempre più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti nelle attività di trasporto locali. Il loro rischio potenziale è paragonabile a quello di veicoli pesanti e quindi questa categoria di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici.

(8)

I veicoli agricoli con una velocità massima superiore a 40 km/h sono in alcuni casi utilizzati per sostituire i veicoli pesanti per finalità di trasporto di merci su strada. È importante garantire che qualora i veicoli siano utilizzati in questo modo ricevano lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Il valore dei veicoli di interesse storico consiste nel preservare il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti e si ritiene che essi vengano utilizzati solo raramente sulla rete stradale pubblica . Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

(9)

I veicoli di interesse storico preservano il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti , sono mantenuti in condizioni conformi al periodo storico e sono utilizzati raramente come veicoli di uso quotidiano . Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli o alla diversa regolamentazione del regime dei controlli della relativa idoneità alla circolazione . Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da organismi incaricati sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, tra i quali quelli che normalmente effettuano riparazioni .

(10)

I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e in quanto tali dovrebbero essere effettuati dallo Stato membro interessato o da organismi pubblici da esso incaricati di tale compito ovvero da organismi o impianti designati dallo Stato medesimo, debitamente autorizzati e operanti sotto la sua diretta sorveglianza, ivi inclusi organismi di natura privata . In particolare, qualora gli impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operino anche come officine per la riparazione dei veicoli, gli Stati membri dovrebbero effettuare ogni sforzo affinché siano garantite l’obiettività e l’elevata qualità di tali controlli .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Affinché l'applicazione del principio di libera circolazione nell'Unione sia più efficace, è opportuno che il certificato di idoneità alla circolazione emesso nello Stato membro di prima immatricolazione sia riconosciuto reciprocamente negli Stati membri ai fini della reimmatricolazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Nel momento in cui i controlli tecnici avranno raggiunto un comprovato e sufficiente livello di armonizzazione, dovrebbero essere definite disposizioni per il pieno riconoscimento reciproco dei certificati di idoneità alla circolazione in tutta l'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i costruttori di veicoli dovrebbe non solo fornire la serie completa dei dati prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l’accesso ai dati necessari per la verifica del funzionamento dei componenti relativi alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Le disposizioni concernenti l’accesso alle informazioni a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere applicate in modo analogo a questo fine, consentendo ai centri di controllo di accedere a quegli elementi di informazione che sono necessari per effettuare i controlli tecnici. Ciò è particolarmente importante nel campo dei sistemi a controllo elettronico e dovrebbe riguardare tutti gli elementi che sono stati installati dal costruttore.

(11)

Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i costruttori di veicoli dovrebbero non solo fornire la serie completa dei dati prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l'accesso ai dati necessari per la verifica del funzionamento dei sistemi relativi alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente. I dati dovrebbero contenere informazioni dettagliate che consentano di controllare la funzionalità dei sistemi di sicurezza del veicolo, in modo tale da poterli sottoporre a un contesto di ispezione tecnica periodica e stabilire una percentuale prevedibile di esiti positivi o negativi.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Al fine di raggiungere un elevato livello qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è necessario specificare a livello di quest’ultima le attrezzature che devono essere utilizzate durante il controllo, nonché la loro manutenzione e taratura.

(12)

Al fine di raggiungere un elevato livello qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è opportuno specificare a livello di quest’ultima gli strumenti di collaudo che devono essere utilizzati durante il controllo, nonché la loro manutenzione e taratura. Dovrebbero essere introdotti incentivi per l'innovazione nell'ambito dei sistemi, delle procedure e delle attrezzature di collaudo, permettendo in questo modo di ridurre ulteriormente i costi e di migliorarne l'impiego.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Gli ispettori, quando effettuano i controlli, dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato dei controlli tecnici non dovrebbe quindi essere collegato alla retribuzione o a un eventuale vantaggio economico o personale.

(13)

Gli ispettori, quando effettuano i controlli tecnici, dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interesse. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i controlli siano effettuati correttamente e prestare particolare attenzione alla loro obiettività.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

La qualità e l'imparzialità dei centri di controllo tecnico sono essenziali al fine di conseguire l'obiettivo di un'elevata sicurezza stradale. Pertanto i centri di controllo che effettuano i controlli tecnici dovrebbero soddisfare, ad esempio, il requisito minimo di cui alla norma ISO 17020 sui criteri generici per il funzionamento di diversi tipi di organi che effettuano ispezioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

I risultati di un controllo non dovrebbero essere modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l'organo di supervisione dovrebbe poterli modificare.

(14)

I risultati di un controllo non dovrebbero essere modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l'organo di supervisione dovrebbe poterli modificare e applicare le opportune sanzioni all'organo che ha emesso il certificato .

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che effettua i controlli. È necessario quindi introdurre un sistema di formazione che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento. Andrebbe definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione periodico.

(15)

Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che effettua i controlli. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione periodico. Gli Stati membri che hanno già fissato requisiti in materia di formazione, qualifica e controllo più rigorosi rispetto ai requisiti minimi stabiliti, dovrebbero poter mantenere tale livello elevato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata a seconda del tipo di veicolo e del chilometraggio . I veicoli tendono verosimilmente a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età e, in particolare se soggetti ad un uso frequente, dopo un certo chilometraggio . È quindi opportuno innalzare la frequenza dei controlli per i veicoli più vecchi e per i veicoli con un elevato chilometraggio .

(17)

La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata a seconda del tipo di veicolo. I veicoli tendono a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età. È quindi opportuno controllare più spesso i veicoli più vecchi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Nell’ambito di questi aspetti e considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è necessario includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.

(19)

I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Tali aspetti dovrebbero essere aggiornati per tenere conto dell'evoluzione della ricerca e dei progressi tecnici in materia di sicurezza dei veicoli. Pneumatici scadenti, montati su assi non standard, dovrebbero essere considerati un elemento critico per la sicurezza e dovrebbero, pertanto, essere inclusi nei controlli tecnici. Nell’ambito di questi aspetti e considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è opportuno includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Le norme sui controlli tecnici dovrebbero contemplare un alto livello minimo comune in tutta l'Unione, consentendo agli Stati membri già dotati di controlli tecnici più rigorosi rispetto a quanto prescritto dal presente Regolamento di mantenere tale livello più elevato e di adeguarlo, se del caso, ai progressi tecnici.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle carenze, in particolare quelle che rappresentano un rischio per la sicurezza stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ulteriori ritardi. Nel caso di carenze pericolose, l’immatricolazione del veicolo dovrebbe essere revocata fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette.

(21)

Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle carenze, in particolare qualora il veicolo rappresenti un rischio per la sicurezza stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ritardo. Nel caso di carenze pericolose, il veicolo non dovrebbe circolare sulle strade pubbliche fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Al termine di ogni controllo dovrebbe essere rilasciato un certificato di conformità, che includa tra l’altro informazioni sull’ identità del veicolo e informazioni sui risultati del controllo. Al fine di assicurare un appropriato seguito ai controlli tecnici, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati.

(22)

Per garantire che venga dato un seguito adeguato all'esito del controllo, al termine di ogni controllo dovrebbe essere rilasciato un certificato di idoneità alla circolazione e tale certificato dovrebbe essere rilasciato anche in formato elettronico , con un livello di dettaglio equivalente a quello del certificato di idoneità alla circolazione originale per quanto concerne l' identità del veicolo e l'esito del controllo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati centralizzata, affinché sia possibile verificare facilmente l'autenticità delle ispezioni tecniche periodiche .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

Dato che taluni Stati membri non esigono la registrazione per determinate categorie di veicoli, quali i rimorchi leggeri, i dati relativi al superamento del controllo tecnico dovrebbero essere resi disponibili mediante un attestato di revisione esposto in modo visibile sul veicolo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Si ritiene che le frodi sui contachilometri incidano tra il 5 % e il 12 % sulle vendite di automobili usate, comportando un costo elevato per la società pari a diversi miliardi di euro all’anno e una valutazione non corretta dello stato di conformità di un veicolo. Al fine di combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di conformità dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o manipolazioni del contachilometri. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato passibile di sanzione.

(23)

Si ritiene che le frodi sui contachilometri incidano su una percentuale tra il 5 % e il 12 % delle vendite di automobili usate a livello nazionale, mentre tale percentuale è nettamente più elevata nel caso di vendite transfrontaliere, il che comporta un costo molto elevato per la società, pari a diversi miliardi di euro all'anno, nonché una valutazione non corretta dello stato di idoneità alla circolazione di un veicolo. Al fine di combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di idoneità alla circolazione dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o manipolazioni del contachilometri. La creazione di una piattaforma elettronica che raccolga, nel rispetto della protezione dei dati, informazioni sui chilometri percorsi e gli incidenti gravi nei quali i veicoli sono stati coinvolti nel periodo di utilizzo, dovrebbe altresì contribuire a impedire le manomissioni e a rendere accessibili informazioni importanti. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato passibile di sanzione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo e l'interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei costruttori in linea di principio dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza dell'intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri amministrativi. La Commissione dovrebbe quindi effettuare uno studio sulla fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli a questo fine.

(25)

I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo e l'interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei costruttori contribuirebbero a migliorare l'efficienza dell'intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri amministrativi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento dovrebbe essere quello di incoraggiare un'ulteriore armonizzazione e standardizzazione dei controlli tecnici periodici dei veicoli, che dovrebbe portare alla creazione di un mercato unico dei controlli tecnici periodici nell'Unione con un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di idoneità alla circolazione che consenta di controllare i veicoli in qualsiasi Stato membro, sarebbe opportuno che la Commissione europea elaborasse una relazione sui progressi realizzati nel processo di armonizzazione al fine di stabilire quando dar vita a tale sistema di riconoscimento reciproco.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Allo scopo di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici , dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell’evoluzione della legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, in fase di preparazione e redazione degli atti delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, corretta e tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

Al fine di aggiornare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell'evoluzione della legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè l’istituzione di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare requisiti più severi rispetto a quelli minimi previsti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore.

Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli eseguiti sulla base di norme e prescrizioni tecniche minime con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente .

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso , non è superiore a otto — veicoli di categoria M1,

veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi al massimo otto posti a sedere, sedile del conducente escluso — veicoli di categoria M1,

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente , è superiore a otto — veicoli delle categorie M2 e M3,

veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente — veicoli delle categorie M2 e M3,

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3 500  kg — veicoli di categoria N1,

veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto su strada di merci , aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate — veicoli di categoria N1,

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500  kg — veicoli delle categorie N2 e N3,

veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci la cui massa massima supera le 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie N2 e N3,

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500  kg — veicoli delle categorie O1 e O2,

rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 750 kg non superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie O2,

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500  kg — veicoli delle categorie O3 e O4,

rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci e persone, nonché per l'alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie O3 e O4,

Emendamento 117/1

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 7

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e , L6e e L7e,

dal 1o gennaio 2016, veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e,

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 8

Testo della Commissione

Emendamento

trattori a ruote con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli della categoria T5 .

trattori a ruote della categoria T5 utilizzati principalmente sulla rete stradale pubblica con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/ora.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri possono altresì estendere l'obbligo di controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni decisione di proroga da essi adottata, esponendone la motivazione.

Emendamento 117/2

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018 alle seguenti categorie di veicoli, a meno che la Commissione non dimostri nella sua relazione, elaborata a norma dell'articolo 18 bis, che tale misura sarebbe inefficace:

 

veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L1e, L2e e L6e.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli appartenenti alle forze armate, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai servizi di emergenza o di soccorso,

veicoli utilizzati dalle forze armate, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, dai servizi di emergenza o di soccorso,

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

rimorchi della categoria O2 con massa massima non superiore a 2,0 tonnellate con esclusione dei rimorchi della categoria O2 di tipo caravan.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

«veicoli a due o tre ruote», ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, tricicli e quadricicli;

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

«veicolo di interesse storico», ogni veicolo che risponda alle seguenti condizioni:

7)

«veicolo di interesse storico», ogni veicolo considerato storico dallo Stato membro d'immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni:

 

sia stato costruito almeno 30 anni fa,

 

sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno trenta anni fa,

 

la sua manutenzione sia stata effettuata utilizzando pezzi di ricambio che riproducono i componenti originali del veicolo;

 

il modello specifico, quale definito negli atti giuridici pertinenti dell'Unione sull'omologazione per tipo, non sia più in produzione;

 

non abbia subito modifiche nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo o sospensioni e

 

sia stato conservato e mantenuto in condizioni storiche corrette e non abbia subito modifiche rilevanti nelle caratteristiche tecniche;

 

non sia stato modificato nel suo aspetto esterno ;

 

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«controllo tecnico», una verifica che le parti e i componenti di un veicolo siano conformi alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell’omologazione, della prima immatricolazione o dell’entrata in servizio, nonché al momento dell’ammodernamento;

9)

«controllo tecnico», un'ispezione per accertare che un veicolo sia sicuro al fine di essere utilizzato sulla rete stradale pubblica e conforme alle caratteristiche di sicurezza e ambientali richieste al momento dell'omologazione, della prima immatricolazione, dell'entrata in servizio o dell'ammodernamento;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

«ispettore», persona autorizzata da uno Stato membro ad effettuare il controllo tecnico in un centro di controllo o per conto di un'autorità competente;

13)

«ispettore», persona autorizzata da uno Stato membro o dalla sua autorità competente ad effettuare il controllo tecnico in un centro di controllo o per conto di un'autorità competente;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il controllo tecnico viene effettuato esclusivamente dall’autorità competente di uno Stato membro o da centri di controllo autorizzati dagli Stati membri .

2.   Il controllo tecnico viene effettuato in linea di principio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato dall'autorità competente di tale Stato membro o da un organismo pubblico incaricato di tale compito da tale Stato oppure da organismi o impianti approvati dal medesimo Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi i soggetti privati autorizzati .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I costruttori dei veicoli forniscono ai centri di controllo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

3.   I costruttori dei veicoli forniscono gratuitamente ai centri di controllo e ai produttori di strumenti di collaudo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. Tali informazioni comprendono, per i produttori di strumenti di collaudo, i dati utili per consentire agli strumenti di collaudo di effettuare una valutazione positiva o negativa delle funzionalità dei sistemi di controllo elettronico dei veicoli. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I ed esamina la fattibilità di un punto unico di accesso, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Capo III — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno ;

veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, e in seguito ogni due anni ;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno.

veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

veicoli della categoria T5 utilizzati principalmente sulla rete stradale pubblica: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

altre categorie di veicoli: a intervalli stabiliti dallo Stato membro di immatricolazione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ciascuno Stato membro può decidere di introdurre incentivi per l'esecuzione di controlli tecnici, qualora il titolare del veicolo decida di effettuare il controllo annualmente. Il periodo di incentivazione inizia non prima di dieci anni dalla data prima immatricolazione del veicolo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Uno Stato membro può prescrivere controlli tecnici periodici più frequenti per i veicoli di qualsiasi categoria immatricolati nel proprio territorio.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Nel caso in cui un veicolo di categoria M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 160 000  km al primo controllo tecnico effettuato dopo la prima immatricolazione, verrà sottoposto successivamente a un controllo tecnico a periodicità annuale.

soppresso

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico.

3.   Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente o agli organismi o ai soggetti approvati dallo Stato e sottoposti alla sua supervisione, se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data di ricorrenza annuale di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

in caso di cambio del titolare del certificato di immatricolazione di un veicolo.

soppresso

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 — trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

quando il veicolo ha raggiunto un chilometraggio di 160 000  km.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il controllo tecnico deve riguardare le aree di cui all’allegato II, punto 2.

1.   Il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all’allegato II, punto 2.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato II, punto 3.

2.   Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi di cui all'allegato II, punto 3, e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi ivi raccomandato o un'alternativa equivalente approvata dall'autorità competente .

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest’ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all’allegato IV.

1.   Il centro di controllo o, se del caso, l'autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest'ultimo un certificato di idoneità alla circolazione, disponibile anche in formato elettronico, che contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. La Commissione europea elabora a tal fine un modello europeo per il controllo tecnico.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato .

2.    Non appena le prove sono state completate in modo soddisfacente , il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico un certificato di idoneità alla circolazione o, in caso di certificato di idoneità alla circolazione in formato elettronico, mette a sua disposizione una copia cartacea c ontenente il risultato delle prove .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Quando si riceve una domanda di reimmatricolazione e il veicolo proviene da un altro Stato membro, le autorità preposte all'immatricolazione riconoscono il certificato di idoneità alla circolazione del veicolo previa verifica della validità in sede di reimmatricolazione. Il riconoscimento della validità originale del certificato copre lo stesso periodo di tempo della validità originaria del certificato, tranne nel caso in cui la validità originale del certificato supera la durata legale massima vigente nello Stato membro di reimmatricolazione del veicolo. In tale caso la validità è rivista al ribasso e viene calcolata a partire dalla data in cui per il veicolo è stato emesso il certificato di idoneità alla circolazione originale. Prima della data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si comunicano reciprocamente il formato del certificato di idoneità alla circolazione riconosciuto dalle rispettive autorità competenti, nonché le istruzioni per verificarne l'autenticità.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Ai fini del controllo del contachilometri e quando tale informazione non è stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico.

4.   Ai fini del controllo del contachilometri ove installato, e qualora tale informazione non sia stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico se il certificato non è stato rilasciato per via elettronica .

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I risultati del controllo tecnico vengono comunicati all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità.

5.   I risultati del controllo tecnico vengono comunicati senza indugio per via elettronica all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di idoneità alla circolazione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In caso di carenze gravi, l’autorità competente decide a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale.

2.   In caso di carenze gravi, l’autorità nazionale competente può decidere a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In caso di carenze pericolose, il veicolo non viene utilizzato su strade accessibili al pubblico e la sua immatricolazione viene revocata a norma dell’articolo 3 bis della direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, fino a quando le carenze non siano state corrette e venga rilasciato un nuovo certificato di conformità che attesti la conformità del veicolo .

3.   In caso di carenze pericolose, lo Stato membro o l'autorità competente può impedire o limitare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche fino a quando tutte le carenze pericolose non siano state corrette.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un documento che attesta che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico.

Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un attestato che indica che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico. Non è necessario rilasciare alcun attestato comprovante l'avvenuto controllo tecnico se è possibile indicare nel documento di immatricolazione del veicolo che il controllo tecnico è stato effettuato e la data del prossimo controllo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se il veicolo controllato rientra in una categoria di veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro in cui è entrato in servizio, l'attestato che il controllo è stato superato è esposto in modo visibile sul veicolo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato in conformità al paragrafo 1.

Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato in conformità del paragrafo 1 di un altro Stato membro, o una corrispondente annotazione nel documento di immatricolazione del veicolo, purché l'attestato sia stato rilasciato per un veicolo immatricolato in tale Stato membro .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V.

1.   Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi almeno ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     I centri utilizzati per effettuare i controlli tecnici già riconosciuti dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere sottoposti a nuova verifica della conformità ai requisiti minimi dopo almeno cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti dello Stato membro che concede l'autorizzazione. I centri di controllo assicurano l'obiettività e l'elevata qualità del controllo dei veicoli.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI.

1.   I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari in materia di competenza e formazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri prescrivono una formazione adeguata per gli ispettori, in linea con i requisiti in materia di qualifiche.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Gli Stati membri rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3.

2.    Le autorità competenti o, se del caso, i centri di formazione riconosciuti rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli ispettori impiegati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori.

3.   Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Una persona che ha eseguito riparazioni o opere di manutenzione su un veicolo non partecipa in veste di ispettore al successivo controllo tecnico periodico dello stesso veicolo. a meno che l'organo di supervisione non abbia accertato che sussiste un livello elevato di obiettività. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più rigorosi in materia di separazione delle attività.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il centro di controllo informa la persona che presenta il veicolo al controllo in merito alle necessarie riparazioni da effettuare e non altera i risultati del controllo per fini commerciali.

5.   Il centro di controllo informa la persona o l'officina di riparazione che presenta il veicolo al controllo in merito alle carenze riscontrate e non altera i risultati del controllo per fini commerciali.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo nel proprio territorio.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.

2.   I centri di controllo gestiti direttamente da un'autorità competente di uno Stato membro sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione intende esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli.

La Commissione esamina le modalità più efficaci ed efficienti per istituire una piattaforma elettronica di informazione sui veicoli avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti e già predisposte con riguardo allo scambio internazionale di dati al fine di ridurre al minimo i costi e di evitare duplicazioni . L'esame deve tener conto del modo più adeguato di collegare i sistemi nazionali esistenti al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e alle letture del contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo, i produttori di strumenti di collaudo e i costruttori dei veicoli.

 

La Commissione esamina altresì la raccolta e la conservazione dei dati già esistenti e rilevanti per la sicurezza, concernenti i veicoli coinvolti in incidenti gravi. Tali dati devono includere almeno informazioni sui componenti rilevanti per la sicurezza sostituiti e riparati.

 

I dati storici di un veicoli sono a disposizione degli ispettori che controllano il veicolo e, in formato reso anonimo, degli Stati membri, onde fornire loro un ausilio per pianificare e realizzare misure intese a migliorare la sicurezza stradale nonché al detentore del certificato di immatricolazione o al proprietario del veicolo.

Sulla base del suddetto esame essa intende proporre e valutare diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all’attestato che il controllo è stato superato di cui all’articolo 10. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa.

Sulla base del suddetto esame la Commissione propone e valuta diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all'attestato che il controllo è stato superato di cui all'articolo 10 e l'introduzione di un sistema che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni relative al chilometraggio o a incidenti gravi subiti dal veicolo nel corso della sua utilizzazione in caso di vendite transfrontaliere . Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 19 al fine di:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ articolo 18 al fine di aggiornare :

aggiornare l' articolo 2, paragrafo 1, e l' articolo 5, paragrafi 1 e 2, come appropriato, al fine di tener conto delle modifiche apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione di cui all' articolo 3 , paragrafo 1,

a)

la designazione delle categorie di veicoli di cui all' articolo 2, paragrafo 1, e all' articolo 5, paragrafi 1 e 2, secondo i casi, in presenza di modifiche apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione in materia di omologazione di cui all' articolo 2 , paragrafo 1, senza che ne risulti alterata la portata o la frequenza del controllo,

aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico o al fine di tener conto delle modifiche della legislazione dell’Unione o internazionale.

 

 

b)

l'allegato II, punto 3, per quanto concerne i metodi e le cause della mancata conformità, l'allegato V in caso di disponibilità di metodi di controllo più efficienti ed efficaci e l'allegato I nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni al fine di effettuare i controlli tecnici;

 

c)

l'allegato II, punto 3, per quanto concerne l'elenco degli elementi da controllare, i metodi di prova e le cause della mancata conformità, l'allegato III per quanto concerne la valutazione delle carenze, l'allegato V, onde adattare tali aspetti all'evoluzione della legislazione unionale in materia di sicurezza o ambiente e l'allegato I nel caso siano necessarie ulteriori informazioni per effettuare i controlli tecnici.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    La delega di potere di cui all’articolo 17 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Relazioni sui veicoli e due o tre ruote

 

Al più tardi [tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'inserimento dei veicoli e due o tre ruote nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La relazione valuta la situazione della sicurezza stradale nell'Unione per detta categoria di veicoli. La Commissione procede in particolare alla comparazione tra i risultati in materia di sicurezza stradale per detta categoria di veicoli negli Stati membri che effettuano il controllo tecnico di tale categoria di veicoli con quelli registrati negli Stati membri che non procedono al controllo di tale categoria di veicoli al fine di accertare se l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli a due o tre ruote sia proporzionata agli obiettivi previsti in materia di sicurezza stradale. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Reportistica

 

Al più tardi [cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione e sulle conseguenze del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la frequenza dei controlli, il livello di armonizzazione dei controlli tecnici periodici e l'efficacia delle disposizioni sul riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico nei casi di immatricolazione dei veicoli provenienti da un altro Stato membro. La relazione valuta anche se il livello di armonizzazione sia tale da permettere il pieno riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico in tutta l'Unione e se per conseguire questo obiettivo si rendano necessari standard europei più elevati. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

2.   Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di componenti e sistemi di un veicolo rilevanti per la sicurezza e l'ambiente o di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e per garantire l'accuratezza della lettura del contachilometri nel corso dell'intero ciclo di vita del veicolo .

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 5 — punto 5.3 — trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Pressione degli pneumatici raccomandata

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 1 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora non sia possibile controllare un veicolo utilizzando un metodo di controllo raccomandato di cui al presente allegato, il centro di controllo può effettuare il controllo conformemente a un metodo di controllo alternativo autorizzato per iscritto dall'autorità competente appropriata. L'autorità competente accerta che siano tutelate le norme di sicurezza e ambientali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 1.8 — lettera a

Testo della Commissione

1.8

Liquido dei freni

Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua

a)

Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto

Emendamento

1.8

Liquido dei freni

Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua

a)

Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 3.3 — lettera a

Testo della Commissione

3.3.

Specchietti o dispositivi retrovisori

Esame visivo

a)

Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti

Emendamento

3.3.

Specchietti o dispositivi retrovisori

Esame visivo

a)

Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti , compresi quelli di cui alla direttiva 2007/38/CE concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 4.1.2

Testo della Commissione

4.1.2.

Allineamento

Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo

L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti

Emendamento

4.1.2.

Allineamento

Determinare l’orientamento orizzontale e verticale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari e un dispositivo di controllo elettronico per verificare, se del caso, la funzionalità dinamica

L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 4.1.3

Testo della Commissione

4.1.3.

Accensione

Esame visivo e azionamento

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (numero di fari accesi contemporaneamente)

 

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

Emendamento

4.1.3.

Accensione

Esame visivo e azionamento , nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti (numero di fari accesi contemporaneamente)

 

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 4.1.5

Testo della Commissione

4.1.5.

Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)

Esame visivo e azionamento se possibile

a)

Dispositivo non funzionante

 

 

b)

Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente

Emendamento

4.1.5.

Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori)

Esame visivo e azionamento , nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico

a)

Dispositivo non funzionante

 

 

b)

Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 4.3.2

Testo della Commissione

4.3.2.

Accensione

Esame visivo e azionamento

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti

 

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

Emendamento

4.3.2.

Luci di arresto – Accensione delle luci dei freni di emergenza

Esame visivo e azionamento utilizzando un dispositivo di controllo elettronico per variare il valore di entrata del sensore del pedale del freno e verificare visivamente la funzionalità delle luci dei freni di emergenza

a)

L’accensione non è conforme ai requisiti

 

 

b)

Malfunzionamento del dispositivo di accensione

 

 

b bis)

Luci dei freni di emergenza non funzionanti o non funzionanti in modo corretto

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 4.5.2

Testo della Commissione

4.5.2

Allineamento (X)

Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari

Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

Emendamento

4.5.2

Allineamento (X)

Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari

Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale e verticale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 5.2.2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

5.2.2.

Ruote

Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

 

 

(…)

Emendamento

5.2.2.

Ruote

Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

 

 

(…)

 

 

d bis)

Ruota non compatibile con il mozzo della ruota

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 5.2.3 — colonna 2

Testo della Commissione

5.2.3.

Pneumatici

Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione

Emendamento

5.2.3.

Pneumatici

Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione

 

Utilizzare un dispositivo per misurare la pressione degli pneumatici e confrontarla con i valori forniti dal produttore

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 8.2.1.2

Testo della Commissione

8.2.1.2

Gassoso Emissioni di CF4

Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni. In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità delle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni.

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

 

 

b)

oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

 

 

 

i)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

4,5  %, oppure

 

 

 

 

3,5  %

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti

 

 

 

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,5  %

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,3  %

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,3  %

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,2  %

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti

 

 

c)

Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

 

 

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative

Emendamento

8.2.1.2

Gassoso Emissioni di CF4

Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce sempre il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico, anche se viene effettuata in combinazione con un sistema OBD.

a)

Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore

 

Per i veicoli muniti di un sistema OBD conforme ai requisiti (1), attraverso la lettura delle informazioni OBD e la verifica (disponibilità) del corretto funzionamento del sistema OBD con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni del costruttore e alle altre prescrizioni (1).

 

 

Misurazione dei livelli di NOx mediante un'apparecchiatura idonea/un analizzatore dei gas equipaggiato in modo adeguato, utilizzando i metodi di prova esistenti per il controllo all'uscita del tubo di scappamento

b)

oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

 

 

 

i)

per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

4,5  %, oppure

 

 

 

 

3,5  %

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti

 

 

 

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,5  %

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,3  %

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,3  %

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,2  %

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,2  %  (6a)

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,1  %  (6a)

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti

 

 

c)

Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore

 

 

d)

Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative con il motore al minimo

 

 

Livello di NOx non conforme ai requisiti o superiore ai livelli specifici forniti dal produttore

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Allegato II — parte 3 — punto 8.2.2.2

Testo della Commissione

8.2.2.2

Opacità

 

 

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

a)

La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti

 

b)

Condizionamento del veicolo:

 

l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;

 

 

1.

i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,

 

 

2.

requisiti in materia di condizionamento:

 

per motori ad aspirazione naturale: 2,5  m-1 ,

 

 

 

i)

il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 oC, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

 

per motori a turbocompressione: 3,0  m-1,

 

 

 

ii)

l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

 

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti

 

c)

Procedura di prova

 

1,5  m-1 7.

 

 

1)

Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;

 

 

 

2.

per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;

 

 

 

3.

durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;

 

 

 

4.

si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni . Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;

 

 

 

5.

per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.

 

Emendamento

8.2.2.2

Opacità

 

 

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

a)

La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce sempre il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico, anche se viene effettuata in combinazione con un sistema OBD.

a)

Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti

 

 

Per i veicoli muniti di un sistema OBD conforme ai requisiti (1), attraverso la lettura delle informazioni OBD e la verifica (disponibilità) del corretto funzionamento del sistema OBD con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni del costruttore e alle altre prescrizioni (1).

 

 

b)

Condizionamento del veicolo:

 

l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo;

 

 

1.

i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti;

b)

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,

 

 

2.

requisiti in materia di condizionamento:

 

per motori ad aspirazione naturale: 2,5  m-1,

 

 

 

i)

il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 oC, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore;

 

per motori a turbocompressione: 3,0  m-1,

 

 

 

ii)

l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

 

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti

 

c)

Procedura di prova

 

1,5  m-1.7

 

 

1)

Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore;

 

oppure

 

 

2.

per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione;

 

0,5  m-1  (6 bis)

 

 

3.

durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi;

 

 

 

4.

si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova;

 

 

 

5.

per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo.

 

 

 

Misurazione dei livelli di NOx e dei particolati mediante un'apparecchiatura idonea/un analizzatore dei gas equipaggiato in modo adeguato, utilizzando i metodi di prova esistenti in libera accelerazione.

 

Livello di NOx o di particolato non conforme ai requisiti o superiore ai livelli specifici forniti dal produttore

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 1.8 — lettera a

Testo della Commissione

1.8

Liquido dei freni

a)

Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto

Emendamento

1.8

Liquido dei freni

a)

Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 5.2.2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

5.2.2.

Ruote

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

 

 

x

 

(…)

 

Emendamento

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

5.2.2.

Ruote

a)

Eventuali rotture o problemi di saldatura

 

 

x

 

(…)

 

 

d bis)

Ruota non compatibile con il mozzo della ruota

 

x

 

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 5.2.3

Testo della Commissione

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

5.2.3.

Pneumatici

a)

Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti con rischi per la sicurezza stradale

 

x

 

 

 

Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida

 

 

x

 

b)

Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle

 

x

 

 

c)

Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)

 

x

 

 

d)

Danni o tagli gravi sul pneumatico

 

x

 

 

 

Tortiglia visibile o danneggiata

 

 

x

 

e)

Profondità del battistrada non conforme ai requisiti

 

x

 

 

 

Inferiore dell’80 % della profondità del battistrada prescritta

 

 

x

 

f)

Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray)

x

 

 

 

 

Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa)

 

x

 

 

g)

Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti

 

x

 

 

 

Strato di protezione della tortiglia danneggiato

 

 

x

 

h)

Sistema di controllo della pressione difettoso

x

 

 

 

 

chiaramente non funzionante

 

x

 

Emendamento

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

5.2.3.

Pneumatici

a)

Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti con rischi per la sicurezza stradale

 

x

 

 

 

Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida

 

 

x

 

b)

Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle

 

x

 

 

c)

Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale)

 

x

 

 

d)

Danni o tagli gravi sul pneumatico

 

x

 

 

 

Tortiglia visibile o danneggiata

 

 

x

 

e)

L'indicatore di usura del battistrada diventa visibile

 

x

 

 

 

Profondità del battistrada a norma Profondità dei battistrada non a norma

 

 

x

 

f)

Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray)

x

 

 

 

 

Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa)

 

x

 

 

g)

Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti

 

x

 

 

 

Strato di protezione della tortiglia danneggiato

 

 

x

 

h)

Sistema di controllo della pressione dello pneumatico difettoso o pneumatico chiaramente non gonfiato sufficientemente

x

 

 

 

 

chiaramente non funzionante

 

x

 

 

i)

Pressione di uno pneumatico in fase di utilizzo del veicolo ridotta del 20 %, ma non inferiore a 1,5 bar

 

x

 

 

 

Pressione dello pneumatico inferiore a 1,5 bar

 

 

x

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 8.2.1.2 — lettera b

Testo della Commissione

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

8.2.1.2

Emissioni gassose

b)

oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

 

x

 

 

(…)

 

 

 

 

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,5  %

 

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,3  %

 

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,3  %

 

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,2  %

 

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti

 

 

 

Emendamento

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

8.2.1.2

Emissioni gassose

b)

oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano:

 

x

 

 

(…)

 

 

 

 

ii)

per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni,

 

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,5  %

 

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,3  %

 

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,3  %

 

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,2  %

 

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

 

con il motore al minimo: 0,2  %  (6 bis)

 

 

 

 

 

con il motore al minimo accelerato: 0,1  %  (6 bis)

 

 

 

 

 

a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti

 

 

 

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 8.2.2.2 — lettera b

Testo della Commissione

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

8.2.2.2

Opacità

 

 

 

 

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,

 

x

 

 

per motori ad aspirazione naturale: 2,5  m-1,

 

 

 

 

per motori a turbocompressione: 3,0  m-1,

 

 

 

 

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti

 

 

 

 

1,5  m-1.

 

 

 

Emendamento

 

 

Lieve

Grave

Pericolosa

8.2.2.2

Opacità

 

 

 

 

I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito

Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento,

 

x

 

 

per motori ad aspirazione naturale: 2,5  m-1,

 

 

 

 

per motori a turbocompressione: 3,0  m-1,

 

 

 

 

oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti

 

 

 

 

1,5  m-1.

 

 

 

 

oppure

 

 

 

 

0,5  m-1  (6 bis)

 

 

 

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato IV — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)

Verifica di riparazioni sostanziali dovute a incidenti

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato V — parte I — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È possibile utilizzare attrezzature alternative che implementano l'innovazione tecnologica in modo neutrale a condizione che esse garantiscano un analogo livello elevato di qualità dei controlli.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato V — parte 1 — comma 1- punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis)

un dispositivo per misurare la pressione dello pneumatico;

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0210/2013).

(6a)   Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).

(6 bis)   Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/261


P7_TA(2013)0298

Sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (COM(2011)0876 — C7-0026/2012 — 2011/0429(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0876),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0026/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 30 novembre 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 aprile 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0397/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 116.

(2)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 91.


P7_TC1-COD(2011)0429

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/39/UE.)


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/262


P7_TA(2013)0299

Determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730 — C7-0005/2013 — 2012/0344(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 075/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0730),

visto l'articolo 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0005/2013),

visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0179/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il regolamento (CE) n. 994/98 specifica tali categorie, mentre le modalità esatte delle esenzioni e i loro obiettivi sono precisati nei regolamenti e orientamenti corrispondenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

La Commissione intende trovare un giusto equilibrio tra la necessità di concentrare la sua attività di controllo sui casi che hanno un impatto significativo sul mercato interno, esentando talune categorie specifiche di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica, e quella di evitare nel contempo che troppi servizi siano esclusi dal controllo in relazione agli aiuti di Stato.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

E' opportuno tenere in debita considerazione le conclusioni della relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo «Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?».

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(3)

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo ma non quelli a favore dell'innovazione. L'innovazione , inclusa l'innovazione sociale, è diventata una priorità politica dell'Unione europea nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molti aiuti a favore dell'innovazione hanno inoltre dimensioni relativamente ridotte e non determinano significative distorsioni della concorrenza , in particolare se sono in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con il nuovo programma quadro in materia di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020 . Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria specificherà le condizioni e le tipologie di aiuto che possono essere esentate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Nel settore delle attività sportive amatoriali, le misure di sostegno pubblico , nella misura in cui non costituiscono aiuto di Stato, hanno in genere effetti limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza.

(9)

In generale, lo sport amatoriale non può essere considerato un'attività economica. Anche qualora, eccezionalmente, le attività sportive amatoriali comportino attività economiche e le misure di sostegno pubblico costituiscano aiuti di Stato, esse hanno effetti sostanzialmente limitati sugli scambi nell'Unione e non determinano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiaramente criteri di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore di attività sportive amatoriali non diano luogo ad una distorsione significativa della concorrenza, qualora dette attività sportive comprendano eccezionalmente attività economiche . Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria dovrebbe chiarire se gli aiuti di Stato sono considerati aiuti a favore delle associazioni sportive per le attività da esse svolte ovvero aiuti per progetti di infrastrutture sportive, operando una distinzione al riguardo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Alla luce della notevole rilevanza dello sport dal punto di vista sociale, il fatto di incoraggiare lo sviluppo giovanile all'interno di società sportive professionistiche è riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea quale finalità legittima. Occorre dunque che la politica europea in materia di aiuti di Stato definisca un quadro chiaro che consenta agli Stati membri di promuovere tali obiettivi e di sostenere le organizzazioni sportive.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all'esperienza della Commissione e a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore di residenti in regioni remote non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, prevede attualmente l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per le compensazioni di servizio pubblico per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma di detto regolamento (CE) n. 1370/2007. Al fine di armonizzare l'approccio riguardo ai regolamenti di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato, e secondo le procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e all'articolo 109 del trattato, gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio, di cui all'articolo 93 del trattato, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98. L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere pertanto cessare di avere effetti a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore di un regolamento adottato dalla Commissione per questa categoria di aiuti di Stato.

(11)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, l'articolo 93 del trattato stabilisce che sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree «bianche») e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità («NGA») nelle cosiddette aree «bianche NGA» e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità.

(12)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore della banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia. In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base in regioni in cui non esistono infrastrutture a banda larga e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro (le cosiddette aree «bianche») e di misure di aiuto individuali di entità limitata che riguardano reti di accesso di nuova generazione ad altissima velocità («NGA») nelle cosiddette aree «bianche NGA» e dove è improbabile che tali infrastrutture vengano sviluppate nel prossimo futuro. Lo stesso dicasi per gli aiuti alle opere di ingegneria civile e alle infrastrutture passive a banda larga, per i quali la Commissione ha acquisito una notevole esperienza e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità. Un'esenzione per categoria per le opere di ingegneria civile e per le infrastrutture a banda larga dovrebbe promuovere gli investimenti, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni periferiche. E' opportuno garantire un libero accesso al mercato relativamente alla gestione delle infrastrutture quale condizione per beneficiare dell'esenzione generale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere queste categorie di aiuti.

(13)

L'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbe pertanto essere esteso per comprendere le categorie di aiuti identificate .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Vista l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale sia che si tratti di un aiuto di Stato o meno .

(14)

Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Questa condizione rende difficile applicare un'esenzione per categoria alle misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse in termini di intensità dell'aiuto o di importi massimi, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli (beneficiari diretti, intermedi e indiretti). Visti l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentare tali misure dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile definire i massimali in termini di livelli massimi di sostegno statale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Al fine di garantire condizioni di concorrenza uniformi conformemente ai principi del mercato interno, occorre che i regimi nazionali di aiuti garantiscano a tutti gli operatori sul mercato interessati un accesso aperto e in condizioni di parità agli aiuti di Stato, in particolare attraverso il ricorso a regimi o sistemi di aiuto, anziché attraverso singoli aiuti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

Un'effettiva parità di condizioni presuppone anche la piena e trasparente applicazione della legislazione nazionale e unionale in materia di appalti pubblici. Pertanto, è necessario che le autorità nazionali si attengano alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici nel definire i regimi di aiuti di Stato o nel concedere aiuti di Stato da esentare ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater)

La base giuridica del presente regolamento, ossia l'articolo 109 TFUE, prevede soltanto la consultazione del Parlamento europeo e non la procedura legislativa ordinaria, come avviene in altri ambiti relativi all'integrazione dei mercati e alla regolamentazione economica dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Si tratta di un deficit democratico inaccettabile con riferimento a proposte che riguardano gli strumenti attraverso i quali la Commissione esercita un controllo su decisioni e atti emanati da autorità nazionali e locali elette. Occorre porre rimedio a questo deficit nelle future modifiche al trattato. La comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 intitolata «Per un'unione economica e monetaria più profonda» prevede proposte per una modifica del trattato entro il 2014. Vi dovrebbe essere inclusa fra l'altro una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo siano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione,

ii)

a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione , in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi del programma Orizzonte 2020 ,

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

a favore della tutela dell'ambiente,

iii)

a favore della tutela dell'ambiente , in particolare se in linea con le iniziative faro della strategia Europa 2020 e con gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente ,

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis)

a favore della promozione del turismo, in particolare se in linea con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore del turismo,

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto x

Testo della Commissione

Emendamento

(x)

a favore delle attività sportive amatoriali,

(x)

a favore delle attività sportive amatoriali e dello sviluppo giovanile attraverso lo sport ;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto xi

Testo della Commissione

Emendamento

xi)

per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e vengano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore,

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a — punto xii

Testo della Commissione

Emendamento

xii)

per il coordinamento dei trasporti ovvero per il rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 93 del trattato,

soppresso

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri tengono conto del rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, della strategia Europa 2020 e delle politiche e degli obiettivi ambientali dell'Unione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della Commissione, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)     all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili al Parlamento europeo e a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.»

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 994/98

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter)     l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Detta relazione fornisce in particolare una valutazione generale dei costi e dei benefici delle esenzioni per categoria accordate a norma del presente regolamento, nonché una valutazione del contributo da esso offerto alle iniziative faro della strategia globale Europa 2020 e al programma Orizzonte 2020. La Commissione sottopone per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7 un progetto di relazione. La Commissione presenta una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del controllo dell'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria e pubblica sul suo sito web una relazione riassuntiva comprendente una panoramica chiara dei livelli e delle tipologie di aiuti di Stato incompatibili accordati dagli Stati membri sulla base dei regolamenti di esenzione per categoria.»;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1370/2007

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

soppresso

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 è così modificato:

 

«L'articolo 9 cessa di avere effetti a partire da sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione relativo alla categoria di aiuti di Stato di cui all'articolo 1, lettera a), punto xii) del regolamento (CE) n. 994/98.»

 


(1)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.


Mercoledì 3 luglio 2013

26.2.2016   

IT

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C 75/274


P7_TA(2013)0303

Elezione del Mediatore europeo

Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'elezione del Mediatore europeo

(2016/C 075/37)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il terzo comma dell'articolo 24 e l'articolo 228,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106a,

vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

visto l'articolo 204 del suo regolamento,

visto l'appello per la presentazione di candidature (2),

vista la votazione svoltasi nella seduta del 3 luglio 2013,

1.

elegge Emily O'REILLY alla carica di Mediatore europeo a decorrere dal 1o ottobre 2013 fino al termine della legislatura;

2.

invita Emily O'REILLY a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia;

3.

incarica il suo Presidente di pubblicare la decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 96 del 4.4.2013, pag. 24.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 luglio 2013

sull'elezione del Mediatore europeo

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/377/UE, Euratom.)


26.2.2016   

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C 75/275


P7_TA(2013)0305

Veicoli a motore (modifica della decisione 97/836/CE («Accordo del 1958 riveduto»)) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (05978/2013– C7-0069/2013 — 2012/0099(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 075/38)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05978/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0069/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0192/2013),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/275


P7_TA(2013)0306

Veicoli a motore (modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio («accordo parallelo»)) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (05975/2013 — C7-0071/2013 — 2012/0098(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 075/39)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05975/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0071/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0194/2013),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


26.2.2016   

IT

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C 75/276


P7_TA(2013)0307

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

(2016/C 075/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0291 — C7-0126/2013),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

viste le conclusioni del Consiglio europeo su un patto per la crescita e l'occupazione, del 28-29 giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0243/2013),

A.

considerando che l'Unione europea, con il suo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, aggravate dalla crisi economica, finanziaria e sociale, e per agevolare al loro reinserimento sul mercato del lavoro;

B.

considerando che la Commissione attua il Fondo in base alle norme generali stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (3) e alle modalità di attuazione applicabili a questo tipo di esecuzione del bilancio dell'Unione;

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel debito rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione della decisione di mobilitare il Fondo,

D.

considerando che, su iniziativa della Commissione, una quota massima dello 0,35 % dell'importo annuo del FEG può essere destinato, ogni anno, all'assistenza tecnica, allo scopo di finanziare le attività di monitoraggio, d'informazione, di sostegno amministrativo e tecnico, nonché di audit, di controllo e di valutazione, necessarie all'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tra cui la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri sull'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG, nonché la fornitura di informazioni alle parti sociali a livello europeo e nazionale sull'utilizzo del FEG (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG);

E.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG, la Commissione è tenuta a predisporre un sito internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra e divulghi informazioni sulla presentazione delle domande, evidenziando il ruolo dell'autorità di bilancio;

F.

considerando che, in virtù di tali articoli, la Commissione ha richiesto la mobilitazione del FEG per coprire le spese legate all' assistenza tecnica per monitorare le domande ricevute e i contributi erogati nonché le misure proposte e attuate, per ampliare il sito web, realizzare pubblicazioni e strumenti audiovisivi, creare una base di conoscenze, fornire sostegno amministrativo e tecnico agli Stati membri e per preparare la valutazione finale del FEG (2007-2013);

G.

considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

concorda con le misure proposte dalla Commissione che devono essere finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG;

2.

si rammarica profondamente che i risultati della valutazione finale ex post del FEG giungeranno troppo tardi perché se ne possa tenere conto nel dibattito sul nuovo regolamento relativo al FEG per il periodo 2014-2020, soprattutto per quanto concerne l'efficacia dell'uso del criterio della deroga per la crisi, dal momento che i casi FEG pertinenti non sono stati analizzati nella relazione sulla valutazione intermedia del FEG;

3.

rileva che la Commissione ha già iniziato, nel 2011, ad occuparsi del modulo di domanda elettronico e delle procedure standardizzate per la semplificazione delle domande, una loro più rapida elaborazione e una migliore comunicazione dei risultati; invita la Commissione a presentare i progressi compiuti grazie all'uso dell'assistenza tecnica nel 2011 e nel 2012;

4.

ricorda l'importanza del collegamento in rete e dello scambio di informazioni relative al FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG nonché altre attività di messa in rete tra gli Stati membri, come il seminario di quest'ano destinato agli operatori sull'attuazione del FEG; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, comprese le parti sociali, così da creare tutte le sinergie possibili;

5.

sollecita la Commissione a invitare il Parlamento ai seminari e alle riunioni del Gruppo di esperti delle persone di contatto, organizzati grazie all'assistenza tecnica, avvalendosi delle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione europea (4);

6.

incoraggia gli Stati membri ad approfittare dello scambio delle migliori prassi e a trarre insegnamenti soprattutto da quegli Stati membri già dotati di reti d'informazione nazionali sul FEG, che coinvolgono le parti sociali e i soggetti interessati a livello locale, onde disporre di una valida struttura di assistenza per far fronte a qualsiasi eventuale situazione che rientri nell'ambito di applicazione del FEG;

7.

sollecita la Commissione a invitare le parti sociali ai seminari per gli operatori del settore organizzati grazie all'assistenza tecnica;

8.

chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; prende atto, a tale proposito, della procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare lo sblocco dei finanziamenti, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda contestualmente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

9.

teme il possibile impatto negativo che la riduzione del personale potrebbe avere sulla valutazione rapida, regolare ed efficace delle domande e sull'attuazione dell'assistenza tecnica del FEG; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;

10.

deplora che la Commissione non abbia previsto specifiche attività di sensibilizzazione per il 2013, dal momento che alcuni Stati membri, fra cui utilizzatori del FEG, mettono in dubbio l'utilità e i vantaggi del FEG;

11.

osserva che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, un importo di 50 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento è stato iscritto nel bilancio 2013 alla linea 04 05 01 relativa al FEG; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione così da evitare i ritardi dovuti al fatto che attualmente il Fondo è finanziato tramite storni da altre linee di bilancio, il che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi sociali, economici e politici del FEG;

12.

auspica che le azioni avviate dalla Commissione nel settore dell'assistenza tecnica contribuiscano ad aumentare il valore aggiunto del FEG e si traducano in un sostegno a lungo termine più mirato e nel reinserimento dei lavoratori in esubero;

13.

deplora vivamente la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi sociale, finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e che consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio questa misura, soprattutto nel contesto del rapido deterioramento della situazione sociale in numerosi Stati membri a seguito dell'espandersi e dell'aggravarsi della recessione;

14.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

15.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/420/UE.)


26.2.2016   

IT

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C 75/279


P7_TA(2013)0308

Indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (17427/1/2012 — C7-0051/2013 — 2006/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 075/41)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17427/1/2012 — C7-0051/2013),

visto il parere della Corte dei conti del 12 luglio 2011 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0244),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2011)0135),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0225/2013),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

5.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 254 del 30.8.2011, pag. 1.

(2)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 201.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

«Ogni volta che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano nuovi membri del nuovo comitato di vigilanza, essi dovrebbero nominare anche i membri che entrano in funzione al successivo rinnovo parziale.»

Dichiarazione della Commissione

«La Commissione conferma che l'Ufficio ha dichiarato che agirà sempre in conformità del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo e nel pieno rispetto della libertà e dell'indipendenza dei deputati ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Statuto.»

Dichiarazione della Commissione

«La Commissione intende mantenere l'attuale potere del direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode di stabilire le condizioni e le modalità dettagliate per le assunzioni presso l'Ufficio stesso e segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.»


26.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/280


P7_TA(2013)0309

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/42)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0125/2013).

(*)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità del depositario, di politica retributiva e di sanzioni.

(2)

Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singoli , occorre prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale devono comprendere i dipendenti e gli altri membri del personale che assumono decisioni a livello di fondo o di comparto, i manager del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone in grado di esercitare influenza su tali dipendenti e membri del personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento, gli analisti e gli alti dirigenti, e ogni dipendente che riceva una retribuzione complessiva che li collochi nella stessa fascia retributiva degli alti dirigenti e degli assuntori di decisioni . Occorre che tali norme si applichino anche alle società di investimento OICVM che non designano una società di gestione.

(3)

Occorre che i principi alla base delle politiche retributive riconoscano alle società di gestione di OICVM la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni dell'OICVM da esse gestito, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. Le società di gestione di OICVM devono comunque assicurare l'applicazione simultanea di tutti questi principi.

(4)

Occorre che i principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella presente direttiva siano in linea ed integrino i principi sui quali si basano la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (3), i lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria e gli impegni del G20 per l'attenuazione dei rischi nel settore dei servizi finanziari .

(4 bis)

La remunerazione variabile garantita deve avere carattere di eccezionalità, non essendo compatibile né con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati, e non deve pertanto rientrare nei futuri piani retributivi.

(4 ter)

Il compenso spettante alle società di gestione pagato a carico del fondo deve, come le retribuzioni versate dalle società di gestione al proprio personale, essere compatibile con una sana ed efficace gestione del rischio e con gli interessi degli investitori.

(4 quater)

Oltre alla remunerazione percentualizzata la società di gestione dovrebbe essere possibile addebitare al fondo i costi e le spese direttamente connessi alla salvaguardia e alla tutela degli investimenti, come quelli per azioni legali, protezione o esercizio dei diritti dei detentori di quote o recupero/indennizzo per eventuali perdite realizzate. La Commissione dovrebbe procedere, per i prodotti di investimento al dettaglio, a un'analisi dei costi e delle spese correntemente applicate negli Stati membri e direttamente imputabili al prodotto. La Commissione dovrebbe inoltre avviare una consultazione e condurre una valutazione d'impatto seguita, qualora si ravvisi l'esigenza di un'ulteriore armonizzazione, da una proposta legislativa.

(5)

Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. Occorre che l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), coadiuvi l'AESFEM nell'elaborazione degli orientamenti. Gli orientamenti dovrebbe in particolare fornire ulteriori istruzioni in merito alla parziale neutralizzazione dei principi di remunerazione in funzione del profilo di rischio, della propensione al rischio e della strategia della società di gestione e dell'OICVM che essa gestisce. Gli orientamenti emanati dall'AESFEM sulle politiche di remunerazione dovrebbe all'occorrenza essere uniformati per quanto possibile con quelli applicabili ai fondi disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi  (6) . Inoltre, l'AESFEM dovrebbe vigilare sulla loro corretta applicazione da parte delle autorità nazionali. Occorre contrastatare prontamente ogni inadempienza con interventi di vigilanza, al fine di mantenere parità di condizioni competitive nel mercato interno.

(6)

Occorre che le disposizioni in materia di retribuzioni non pregiudichino il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e controllo dell'ente interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali.

(7)

Per assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, occorre adottare norme supplementari per definire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vadano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività se, per esempio, il depositario tollera investimenti che non sono in linea con le regole del fondo, esponendo in tal modo gli investitori a rischi inattesi o previsti. Occorre che norme supplementari chiariscano anche le condizioni in base alle quali le funzioni del depositario possono essere delegate.

(8)

È necessario precisare che l'OICVM deve designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si potrà garantire che il depositario abbia la visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i dirigenti del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale da non consentirne la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.

(9)

Nell'esercizio delle sue funzioni, occorre che il depositario agisca in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM o degli investitori dell'OICVM.

(10)

Per assicurare un approccio armonizzato in materia di rispetto dei doveri dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono sia all'OICVM in forma societaria (società di investimento) sia all'OICVM costituito in forma contrattuale.

(11)

Occorre che il depositario sia responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, occorre che il depositario tenga conto dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (7).

(12)

Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, occorre prevedere che non possa essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo senza che il depositario ne sia a conoscenza.

(13)

Occorre che gli strumenti finanziari tenuti in custodia per l'OICVM siano distinti dalle attività proprie del depositario e che possano essere sempre identificati come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.

(14)

In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, occorre distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non lo possono e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno distinguere la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché occorre che l'obbligo di restituire le attività andate perse si applichi solo a tale specifica categoria di attività finanziarie.

(14 bis)

Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.

(15)

È necessario definire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un pari elevato livello di tutela degli investitori occorre allineare dette condizioni a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE, il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (8) e il regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.

(16)

Occorre che né l'affidamento della custodia delle attività al gestore di sistemi di regolamento titoli di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (9), né l'affidamento della prestazione di servizi analoghi a sistemi di regolamento titoli di paesi terzi siano considerati delega di funzioni di custodia.

(17)

Occorre che il terzo cui sia delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.

(18)

In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, occorre che siano effettuati audit periodici esterni.

(19)

Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. Occorre che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione.

(20)

Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di controllo continuativo, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari, in modo che a fungere da depositari di OICVM siano autorizzati unicamente gli enti creditizi e le imprese di investimento. Per consentire ad altri soggetti precedentemente ammessi a fungere da depositari di fondi OICVM di diventare soggetti ammissibili, è opportuno adottare disposizioni transitorie al loro riguardo.

(21)

È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, occorre che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente. Occorre che non sia più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un «evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.» In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.

(22)

Occorre che il depositario sia ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Occorre inoltre stabilire che, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il subcustode. Il depositario dovrebbe esonerarsi dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del suo subcustode, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.

(23)

Occorre che gli investitori in fondi OICVM possano far valere la responsabilità del depositario, sia direttamente sia indirettamente tramite la società di gestione. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica del fondo OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote.

(24)

Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (10). È essenziale completare la proposta del 12 luglio 2010 chiarendo gli obblighi e la portata della responsabilità del depositario e del subcustode di OICVM al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

(24 bis)

Sulla scorta delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva che determinano l'ambito delle funzioni e degli obblighi dei depositari, la Commissione dovrebbe analizzare in quali situazioni il fallimento di un depositario o di un sub-depositario dell'OICVM possa determinare per i detentori di quote dell'OICVM perdite — di valore netto d'inventario delle quote o dovute ad altre cause — che non possono essere recuperate in base a dette disposizioni e che potrebbero pertanto richiedere un rafforzamento dei vigenti sistemi di indennizzo degli investitori che preveda forme di assicurazione o di compensazione atte a tutelare il depositario contro il fallimento di un sub-depositario. L'analisi dovrebbe anche esaminare in che modo si possa, in tali situazioni, assicurare una protezione degli investitori o una trasparenza equivalente a prescindere dalla catena di intermediazione fra l'investitore e i valori mobiliari interessati dalle perdite. L'analisi va presentata al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente alle proposte legislative eventualmente necessarie.

(25)

È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe a creare condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, occorre che gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento siano considerati ridondanti.

(26)

In linea con la Comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da essere efficaci , dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi.

(27)

Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

(28)

Per rafforzare l'effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni delle norme lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni siano pubblicate in forma anonima.

(29)

Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti ottengano i necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

(30)

Occorre che la presente direttiva non pregiudichi le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati e sanzioni penali.

(31)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(32)

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, occorre che alla Commissione venga conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, i doveri di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono da considerarsi perduti, che cosa si intende per eventi esterni fuori da ogni ragionevole controllo le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Il livello di protezione degli investitori assicurato da detti atti delegati dovrebbe essere almeno pari a quello previsto dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2011/61/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Occorre che, in sede di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 (11) degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimentocon uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(34)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire accrescere la fiducia degli investitori in OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro e possono dunque, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto é necessario per il conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34 bis)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(35)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

sono inseriti gli articoli seguenti ▌:

«Articolo 14 bis

1.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono.

2.   Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e dei benefici pensionistici discrezionali.

3.   Le politiche e le prassi retributive si applicano alle categorie di personale — dipendenti e altri membri del personale fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto — a livello di fondo o di comparto che sono:

a)

manager di fondi;

b)

persone diverse dai manager di fondi che assumono decisioni di investimento che incidono sulla posizione di rischio del fondo;

c)

persone diverse dai manager di fondi in grado di esercitare influenza sul personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento e gli analisti;

d)

alti dirigenti, assuntori di rischi , personale preposto a funzioni di controllo, o

e)

altri dipendenti o membri del personale — fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto - che ricevano una retribuzione complessiva che li collochino nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di decisioni e le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4.   Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ▌, l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformi all'articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE ▌, delle dimensioni della società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione degli orientamenti l'AESFEM collabora strettamente con l'▌ABE al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Articolo 14 ter

1.   Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

a)

la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono;

b)

la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;

c)

l'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua applicazione e supervisione ; l'amministratore delegato e il personale manageriale non hanno poteri prevalenti di controllo sul sistema retributivo; i membri dell'organo di gestione e del personale che partecipano alla definizione della politica retributiva e alla sua attuazione devono essere indipendenti e possedere le competenze necessarie in materia di gestione del rischio e di retribuzione; i dati dettagliati su dette politiche retributive e le basi sui cui sono state decise figurano nel documento relativo alle informazioni chiave per gli investitori, tra cui la comprova della conformità ai principi di cui all'articolo 14 bis; [Em. 2 — parte 1]

d)

l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;

d bis)

informazioni complete, accurate e tempestive sulle prassi retributive sono trasmesse a tutti i soggetti interessati su supporto durevole o tramite un sito web; una copia su carta viene fornita gratuitamente su richiesta.

e)

i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;

f)

la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni;

g)

qualora la retribuzione sia legata ai risultati, il suo ammontare totale è basato su una combinazione di valutazione, corretta per il rischio , dei risultati del singolo e dell'unità aziendale o dell'OICVM interessato, e dei risultati generali, corretti per il rischio , della società di gestione; nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;

h)

la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso dell'OICVM gestito , del suo rendimento a lungo termine e dei rischi di investimento ad esso legati; [Em. 2 — parte 2]

i)

la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;

j)

le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;

j bis)

la componente variabile della retribuzione è subordinata alle condizioni di cui alla lettera o) è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione; “malus” e “restituzione”: malus e restituzione quali definiti negli orientamenti dell'ESMA 2013/201; [Em. 2 — parte 3]

k)

i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

l)

la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo completo di rettifica volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

m)

in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di retention destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, dell'OICVM che gestisce e degli investitori dell'OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

n)

una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 25 % , della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno da tre a cinque anni, a meno che il ciclo di vita dell'OICVM interessato non sia più breve; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;

o)

la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessati.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

p)

la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti ex lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti ex m), con riserva di un periodo di retention di cinque anni;

q)

il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;

r)

la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

1 bis.     L'AESFEM monitora le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis in cooperazione con le autorità competenti. In caso di violazione dell'articolo 14 bis e del presente articolo l'AESFEM può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare raccomandando alle competenti autorità di vietare temporaneamente o di limitare l'attuazione di determinate politiche di retributive.

1 ter.     Il [comitato OICVM/gestione operativa/retribuzioni] fornisce agli investitori informazioni su supporto stabile ogni anno precisando la politica retributiva dell'OICVM per il personale ai sensi dell'articolo 14 bis e descrivendo i metodi di calcolo delle retribuzioni.

1 quater.     In deroga all'articolo 14, ter, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente possa esigere che il [comitato OICVM/gestione operativa/retribuzioni] illustri per iscritto come il pacchetto retribuzione variabile sia conforme ai suoi obblighi di seguire una politica retributiva che:

a)

promuove una gestione sana ed efficace del rischio;

b)

non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono e/o con i profili di rischio degli OICVM;

In stretta cooperazione con l'ABE, l'AESFEM inserisce nei suoi orientamenti in materia di politiche retributive le modalità con cui diversi criteri retributivi settoriali, quali quelli di cui alla direttiva 2011/61/UE e alla direttiva 2013/36/UE sono applicati quando dipendenti o personale di altre categorie effettuano servizi subordinati a diversi criteri retributivi settoriali. [Em. 3]

2.   I principi di cui al paragrafo 1 si applicano alle retribuzioni di qualsiasi tipo versate dalle società di gestione e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, gli assuntori di rischi, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di rischi e le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio o sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono.

3.   Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni dell'OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni istituito, ove opportuno, in conformità delle linee guida dell'AESFEM, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione. Nel comitato per le retribuzioni siedono rappresentanti dei dipendenti. Il comitato provvede a che il proprio regolamento permetta agli azionisti di agire di concerto. Nel preparare le sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine dei soggetti interessati, degli investitori e della collettività.»;

2.

all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;»;

3.

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1.   Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2.   La nomina del depositario è effettuata con contratto scritto.

Il contratto include clausole che fissano il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che si applicano ai depositari nello Stato membro di origine dell'OICVM.

3.   Il depositario:

a)

assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;

b)

assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;

c)

esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;

d)

assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;

e)

assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.

4.   Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono aperti a nome dell'OICVM o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;

b)

sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*) e

c)

sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati nei suddetti conti.

5.   Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

a)

per gli strumenti finanziari - come definiti nel regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [relativo ai mercati degli strumenti finanziari — MIFIR] - che possono essere tenuti in custodia, il depositario

i)

tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;

ii)

garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati in qualsiasi momento come appartenenti all'OICVM, conformemente alla normativa applicabile;

b)

per altre attività, il depositario:

i)

verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detiene la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;

ii)

conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detengono la proprietà e lo mantiene aggiornato.

5 bis.     Il depositario fornisce con periodicità regolare alla società di gestione un inventario completo di tutti gli attivi detenuti a nome dell'OICVM.

5 ter.     Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non sono riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.

Agli effetti del presente articolo per riutilizzo si intende ogni utilizzo di strumenti finanziari trasferiti in un'unica operazione per collateralizzare un'altra operazione, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito .

6.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario o di un soggetto regolamentato che detiene in custodia strumenti finanziari appartenenti a un OICVM , questi siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del depositario e/o del soggetto regolamentato .

7.   Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 5, a condizione che:

a)

le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;

b)

il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;

c)

e che il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.

Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che durante l'intero periodo di esecuzione delle funzioni delegategli:

a)

abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità degli attivi dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;

b)

per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione territoriale interessata;

c)

per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al ▌paragrafo 5, sia soggetto periodicamente ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;

d)

tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;

e)

prenda le necessarie disposizioni, basate sulle linee guida dell'AESFEM , affinché, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo;

f)

ottemperi agli obblighi e ai divieti generali di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 25.

Ai fini della lettera e) l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per le necessarie disposizioni da adottare in caso di insolvenza del soggetto terzo.

In deroga al terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alle lettere a) e f) del terzo comma , il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

i)

prima di procedere all'investimento, gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi ad essa connessi ;

ii)

l'OICVM o la società di gestione per conto dell'OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.

Ai fini del presente paragrafo , la prestazione di servizi da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati dalla direttiva 98/26/CE ▌ o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.»;

4)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il depositario:

a)

è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

b)

è un'impresa di investimento soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 20 ▌della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/49/CE.

b bis)

la banca centrale nazionale o ogni altro tipo di istituto sottoposto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza continuativa, purché soggetto a requisiti di capitale e a obblighi prudenziali e organizzativi di effetto analogo alle entità di cui alle lettere a) e b).

Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima del [data: termine di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma] hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del [data: 1 anno dopo il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma].

3.     Gli Stati membri determinano le categorie di istituti di cui al paragrafo 2, lettera b bis) fra i quali possono essere scelti i depositari.»;

b)

i paragrafi ▌4, 5 e 6 sono soppressi.

5)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

1.   Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote dell'OICVM per la perdita, da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5 ▌.

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2.   Le deleghe di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario.

3.   La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.

4.   Sono nulli gli accordi che violano le disposizioni del paragrafo 3.

5.   I detentori di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione.

5 bis.     Il presente articolo non osta a che un depositario prenda disposizioni per far fronte alle passività di cui al paragrafo 1, a condizione che tali disposizioni non limitino o riducano il passivo o si risolvano nel tardivo assolvimento degli obblighi del depositario.»;

6)

all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.

il depositario né alcuno dei suoi delegati ▌svolgono attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbiano provveduto a separare funzionalmente e gerarchicamente l'esercizio delle funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM.»;

7)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1.   La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.

2.   La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.»;

8)

Sono inseriti gli articoli seguenti ▌:

«Articolo 26 bis

Il depositario, su richiesta , fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione dell'OICVM . Se le autorità competenti dell'OICVM o la società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione .

Articolo 26 ter

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare ▌ atti delegati conformemente all'articolo 112 ▌ per specificare:

a)

gli elementi attinenti alla presente direttiva da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

b)

le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:

i)

il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);

ii)

le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;

iii)

le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);

c)

gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, secondo comma, lettera c);

d)

l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, lettera d);

e)

le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;

f)

che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli ai sensi dell'articolo 24, primo comma.

f bis)

le condizioni per soddisfare il requisito di indipendenza.»;

9)

all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 13, 14, 14 bis e 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.»;

10)

al capo V, la sezione 3 è soppressa;

11)

all'articolo 69, paragrafo 3, è aggiunto il ▌ comma seguente:

«La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

a)

gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dall'OICVM;

b)

l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o di altri membri del personale (secondo la definizione ex articolo 14 bis, paragrafo 3) del gruppo finanziario , della società di gestione o, se del caso, della società di investimento il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'OICVM.»;

11 bis)

all'articolo 78, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l'individuazione dell'OICVM e dell'autorità competente;»;

12)

l'articolo 98 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico, come definiti all'articolo 2, lettera b), paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (*), in possesso degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari, nei casi in cui esista il serio sospetto che la documentazione relativa all'oggetto dell'ispezione possa essere pertinente per dimostrare una violazione da parte degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva; tali registrazioni tuttavia non devono riguardare il contenuto della comunicazione alla quale si riferiscono.

(*)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;"

b)

è aggiunto il paragrafo seguente ▌:

«3.   Se le registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico di cui al paragrafo 2, lettera d), richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione è richiesta. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via preventiva.»;

13)

l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Articolo 99

1.    Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 98 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali , questi ultimi applicano sanzioni e misure amministrative in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari possano essere applicate sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e ad ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi della normativa nazionale.

3.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.»;

14)

sono inseriti i gli articoli seguenti:

«Articolo 99 bis

1.    Gli Stati membri provvedono a che le proprie leggi, regolamenti o disposizioni amministrative contemplino sanzioni se :

a)

l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;

b)

la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;

c)

la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;

d)

si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20 %, il 30 % o il 50 % o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (di seguito il “progetto di acquisizione”), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

e)

si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20 %, del 30 % o del 50 % o in modo che la società di gestione cessi di essere una filiazione, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

f)

la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);

g)

la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);

h)

la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 10, della direttiva 2004/39/CE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

i)

la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

j)

la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

k)

la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

l)

la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 31;

m)

la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 13 e 30;

n)

la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 14 e 30;

o)

il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;

p)

la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione del capo VII;

q)

la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi e la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 51, paragrafo 1;

r)

la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 68 a 82;

s)

la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le misure e sanzioni amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)

un pubblico avviso o annuncio indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

b)

l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

in caso di società di gestione o di OICVM, la revoca dell'autorizzazione loro concessa;

d)

l'interdizione temporanea o permanente , a carico dei membri dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o di altre persone fisiche considerate responsabili, dall'esercizio di funzioni in seno a dette o ad altre società;

e)

in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌ ;

f)

in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌ ;

g)

sanzioni amministrative pecuniarie fino a dieci volte l'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

Articolo 99 ter

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura imposta per violazione delle disposizioni nazionali adottate per il recepimento della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni imposte senza rivelare l'identità degli interessati.

Articolo 99 quater

1.   Gli Stati membri provvedono a che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

d)

l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all'economia nel suo complesso , nella misura in cui possano essere determinati.

e)

il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;

f)

precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

2.   L'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 99 quinquies

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e forniscano uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione delle violazioni . Gli Stati membri assicurano che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'autorità competente.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

b)

protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento e delle società di gestione che segnalano violazioni commesse all'interno della società;

c)

protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni che la persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**).

2 bis.     L'AESFEM predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'AESFEM.

2 ter.     La segnalazione in buona fede all'AESFEM o all'autorità competente di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di cui al paragrafo 2 bis, non configura una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.

3.   Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

Articolo 99 sexies

1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure o sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 99. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2.   Se l'autorità competente ha pubblicato una misura o una sanzione, ne riferisce contestualmente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

3.   L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il … .

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(**)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;"

15)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 104 bis

1.   Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.

2.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (***) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'AEFSEM ai fini della presente direttiva.

(***)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"

16)

all'articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione secondo le condizioni di cui al presente articolo.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 22 e 24 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal […]. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 bis.»;

17)

all'articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 22, 24, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

18)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali misure con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'AESFEM al fine di svolgere i suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presemte direttiva e sull'attuazione di tali misure.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 96 del 4.4.2013, pag. 18.

(2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(3)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(6)   GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(7)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(8)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(9)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(10)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

ALLEGATO

All'allegato I, il punto 2 dello schema A è sostituito dal seguente:

«2.

Informazioni concernenti il depositario:

2.1.

Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni;

2.2.

Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario ▌e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega.

Le informazioni su tutti i soggetti che assicurano la custodia degli attivi del fondo unitamente ai conflitti di interesse che potrebbero derivarne sono ottenibili dal depositario su richiesta.».


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/300


P7_TA(2013)0310

Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I

Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/43)

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 1 — ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso , al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato la Commissione adegua il calendario per ciascun periodo .

Laddove una valutazione indichi , per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni .


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0046/2013).


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/300


P7_TA(2013)0311

Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)0866 — C7-0488/2011 — 2011/0421(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0866),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 168, paragrafo 4, lettera c) e 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0488/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0337/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 160.


P7_TC1-COD(2011)0421

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2013 in vista dell'adozione della decisione n. …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1082/2013/UE.)


26.2.2016   

IT

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C 75/301


P7_TA(2013)0312

Attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 075/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0071),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0049/2013),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A7–0230/2013),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a dimostrare mediante una completa valutazione d'impatto e un'analisi costi-benefici che ogni cooperazione rafforzata rispetterà le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un’imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e di generare entrate supplementari per i bilanci generali o per finalità politiche specifiche.

(1)

Nel 2011 la Commissione ha preso atto che un dibattito era in corso a tutti i livelli su un’imposizione aggiuntiva nel settore finanziario. Tale dibattito trae origine dalla volontà di assicurare che il settore finanziario contribuisca in misura giusta e congrua ai costi della crisi e che in futuro sia soggetto a un'imposizione equa rispetto agli altri settori, di disincentivare le attività eccessivamente rischiose degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari intese a evitare crisi future e a ridurre le speculazioni e di generare entrate supplementari per i bilanci generali, anche a titolo di contributo al risanamento delle finanze pubbliche, o per politiche specifiche finalizzate alla sostenibilità e allo stimolo della crescita, dell'istruzione e dell'occupazione, con specifico riguardo all'occupazione giovanile. L'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), integrando opportunamente le attuali iniziative di riforma regolamentare, esprime pertanto una positiva capacità di distribuzione e manovra.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

In base alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una parte delle entrate derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) dovrebbe essere imputata al bilancio dell'Unione in quanto autentica risorsa propria. L'utilizzo del gettito dell'ITF come risorsa propria dell'Unione è possibile in regime di cooperazione rafforzata solo riducendo di un importo corrispondente i contributi degli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione ed evitando un contributo sproporzionato di questi ultimi rispetto agli Stati membri non partecipanti. Una volta introdotta l'ITF a livello dell'Unione, le risorse proprie così generate dovrebbero aggiungersi in tutto o in parte ai contributi degli Stati membri al fine di raccogliere nuove risorse finanziarie per gli investimenti europei, senza una riduzione dei contributi nazionali versati dagli Stati membri partecipanti al bilancio dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

Prima dell'introduzione dell'ITF, la Commissione dovrebbe dimostrare che la cooperazione rafforzata non pregiudica il mercato interno o la coesione economica, sociale e territoriale. Dovrebbe anche dimostrare che non crea ostacoli o discriminazioni agli scambi tra gli Stati membri né provocherà distorsioni della concorrenza fra di essi. La Commissione dovrebbe presentare una nuova e solida analisi e valutazione d'impatto sulle conseguenze della proposta di una ITF comune per gli Stati partecipanti e non partecipanti e per il mercato interno nel suo complesso.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

L'ITF conseguirà effettivamente le sue finalità solo se introdotta a livello globale. La cooperazione rafforzata fra undici Stati membri costituisce pertanto un primo passo verso una ITF a livello unionale e, in ultima analisi, globale. L'Unione ne promuoverà costantemente l'introduzione a livello globale e insisterà affinché l'ITF sia messa all'ordine del giorno del G-20 e del G8.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.

(3)

Molti degli 11 Stati membri partecipanti hanno già introdotto l'ITF in qualche forma o sono in procinto di farlo. Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri partecipanti, dato l’elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e migliorare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell’ITF negli Stati membri partecipanti siano armonizzate a livello dell’Unione. Occorre quindi evitare incentivi per l’arbitraggio fiscale tra gli Stati membri partecipanti e distorsioni allocative tra mercati finanziari in tali Stati, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Alla luce dei notevoli progressi compiuti con riferimento alla regolamentazione europea dei mercati finanziari, quale il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012  (1) , la direttiva 2013/36/UE e la presente direttiva, gli Stati membri partecipanti che hanno introdotto prelievi bancari a causa della recente crisi finanziaria dovranno rivedere la necessità di tali imposizioni e valutarne la compatibilità con le norme e le finalità del diritto dell'Unione e del mercato interno.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

È opportuno che eventuali armonizzazioni dell'ITF fra gli Stati membri partecipanti non si traducano in un'imposizione extraterritoriale suscettibile di incidere sulla potenziale base imponibile degli Stati membri non partecipanti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.

(4)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare prevenire le distorsioni tra gli Stati membri partecipanti nonché per ridurre le possibilità di frode, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, delocalizzazione del rischio e arbitraggio regolamentare, è opportuno che l'ITF si applichi a una gamma ampiamente definita di enti e transazioni finanziarie, alla negoziazione di una vasta gamma di strumenti finanziari, inclusi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che fuori borsa («over-the-counter»), nonché alla stipula di tutti i contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD), le operazioni in valuta a pronti sui mercati dei cambi e le operazioni a termine a fini speculativi, e alle modifiche sostanziali delle operazioni interessate.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, devono essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni sulle famiglie.

(8)

Ad eccezione della stipula o della modifica sostanziale dei contratti derivati, le transazioni sul mercato primario e le transazioni riguardanti cittadini e imprese, come la stipula di contratti assicurativi, prestiti ipotecari, crediti al consumo o servizi di pagamento, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione dell’ITF in modo da non ostacolare la raccolta di capitali da parte delle imprese e dei governi e non produrre ripercussioni negative sulle famiglie e sull'economia reale .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Al fine di rafforzare la posizione dei mercati regolamentati e in particolare del trading di borsa, che è rigorosamente regolamentato, controllato e trasparente, diversamente dal trading fuori borsa, non regolamentato, meno controllato e meno trasparente, gli Stati membri dovrebbero applicare a quest'ultimo aliquote più elevate. Ciò renderà possibile un trasferimento delle transazioni da mercati poco o affatto regolamentati a mercati regolamentati. Le aliquote più alte non dovrebbero applicarsi alle operazioni finanziarie su derivati OTC quando servono a ridurre rischi oggettivi e pertanto a supportare l'economia reale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

Le imprese non finanziarie effettuano un notevole volume di transazioni sui mercati finanziari per ridurre i rischi legati alla loro attività commerciale. L'ITF non dovrebbe applicarsi a tali soggetti quando eseguono operazioni di questo tipo. Tuttavia, quando le imprese non finanziarie sono dedite a operazioni speculative non legate alla riduzione del rischio commerciale, dovrebbero essere trattate come enti finanziari soggetti all'ITF.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

Per trasformare l'elusione fiscale in un'operazione rischiosa a costi elevati e benefici ridotti, oltre che per garantire una più efficace applicazione delle norme, i principi di residenza e di emissione dovrebbero essere integrati dal principio del «trasferimento del titolo legale di proprietà».

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater)

Ove opportuno la Commissione dovrebbe avviare negoziati con i paesi terzi per agevolare la riscossione dell'ITF. La Commissione dovrebbe altresì rivedere la propria definizione di «giurisdizioni non cooperative» e aggiornare di conseguenza il suo piano d'azione contro la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

È opportuno che le aliquote minime di imposta vengano fissate a un livello sufficientemente elevato per poter conseguire l'obiettivo di armonizzazione di un'ITF comune. Nel contempo, esse devono essere sufficientemente contenute per ridurre al minimo i rischi di delocalizzazione.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode e l'evasione fiscale.

(19)

È opportuno che gli Stati membri partecipanti siano tenuti ad adottare misure adeguate per evitare la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come la sostituzione .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

La Commissione dovrebbe istituire un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — AESFEM), con il compito di valutare la concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico. Il comitato ITF dovrebbe sorvegliare le operazioni finanziarie al fine di individuare accordi abusivi come quelli definiti all'articolo 14, proporre le opportune contromisure e, se necessario, coordinarne l'attuazione di tali contromisure a livello nazionale. Il comitato dovrebbe avvalersi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa. Ove opportuno, i rappresentanti degli Stati membri partecipanti dovrebbero poter formare un sotto-comitato per trattare questioni di implementazione dell'ITF che non abbiano ripercussioni per gli Stati membri partecipanti.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

Gli Stati membri hanno l'obbligo della cooperazione amministrativa in ambito fiscale di cui alla direttiva 2011/16/UE nonché quello della mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure di cui alla direttiva 2010/24/UE.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.

(21)

Per consentire l'adozione di norme più dettagliate in taluni settori a carattere tecnico, per quanto concerne gli obblighi in materia di registrazione, di contabilità e di rendicontazione nonché gli obblighi di altra natura intesi a garantire che l'ITF dovuta venga effettivamente versata alle autorità fiscali, nonché l'adeguamento tempestivo di tali norme ove del caso, è opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla determinazione delle misure necessarie a tale effetto. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare la trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la stipula di contratti derivati prima che vi sia compensazione o regolamento;

c)

la stipula di contratti derivati, compresi i contratti per differenza (CFD) e le operazioni a termine a fini speculativi, prima che vi sia compensazione o regolamento;

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

le operazioni in valuta a pronti sui mercati esteri dei cambi;

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito;

e)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di acquisto con patto di rivendita nonché i contratti di concessione e assunzione di titoli in prestito , ivi compresi gli annullamenti di ordini generati con il trading ad alta frequenza ;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)     «emittente sovrano», emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 236/2012;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter)     «debito sovrano», debito quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 236/2012;

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)     «mercato di crescita per le PMI», sistema multilaterale di negoziazione registrato come mercato di crescita per le PMI a norma dell'articolo 35 della direttiva [MiFID];

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)     «trading ad alta frequenza», trading algoritmico di strumenti finanziari a velocità tali che il periodo di latenza fisica del meccanismo per la trasmissione, l'annullamento o la modifica degli ordini diventa il fattore determinante nel lasso di tempo occorrente per comunicare le istruzioni a una sede di negoziazione o per eseguire un'operazione;

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 1 — punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)     «strategia di trading ad alta frequenza», una strategia di negoziazione per proprio conto su uno strumento finanziario che comporta trading ad alta frequenza e presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:

 

i)

si avvale di servizi di co-ubicazione, dell'accesso diretto al mercato o di hosting di prossimità;

 

ii)

riguarda un indice giornaliero di rotazione del portafoglio pari almeno al 50 %;

 

iii)

la quota di ordini annullati (compresi gli annullamenti parziali) supera il 20 %;

 

iv)

la maggior parte delle posizioni assunte sono liquidate nello stesso giorno;

 

v)

oltre il 50 % degli ordini o delle operazioni effettuate presso siti di negoziazione che offrono sconti e riduzioni per ordini che forniscono liquidità sono ammessi a usufruire di tali sconti.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate.

2.   Si considera che ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere a), b), c) ed e), dà luogo ad un'unica transazione finanziaria. Ciascuno scambio di cui alla lettera d) si ritiene dia luogo a due transazioni finanziarie. Ciascuna modifica sostanziale di un'operazione di cui al paragrafo 1, punto 2, lettere da a) ad e), è considerata un'operazione nuova dello stesso tipo dell'operazione di origine. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando implica la sostituzione di almeno una delle parti, quando l'oggetto o il campo di applicazione, anche temporale, dell'operazione o della remunerazione convenuta vengono alterati o quando l'operazione iniziale avrebbe dato luogo a un'imposta più elevata se fosse stata conclusa secondo le condizioni modificate. Eventuali novazioni di operazioni effettuate a fini di compensazione o regolamento da una controparte centrale o da un'altra stanza di compensazione o sistema di regolamento o sistema interoperabile quale definito dalla direttiva 98/26/CE, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 5 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 50 % del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.

d)

quando il valore annuale delle transazioni finanziarie nel corso di due anni civili consecutivi non supera il 20 % del fatturato annuo netto medio globale, quale definito all'articolo 28 della direttiva 78/660/CEE, l'impresa, l'ente, l'organismo o la persona interessato/a può chiedere di non essere o non essere più considerato/a un ente finanziario.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 5 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

il calcolo del valore medio annuo delle transazioni finanziarie di cui a tale lettera non tiene conto delle transazioni relative a contratti derivati non OTC che soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale  (*) .

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     L'eventuale estensione dell'ITF a Stati membri diversi dagli 11 Stati membri partecipanti avverrà su una base di reciprocità.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le controparti centrali (CC) nell’esercizio delle funzioni di CC;

a)

le controparti centrali (CC) nell'esercizio delle funzioni di CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, nell'esercizio delle rispettive funzioni di compensazione, ivi incluse eventuali novazioni, o di regolamento ;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

i mercati di crescita per le PMI;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

le persone che si propongono sui mercati finanziari su base continuativa come disposte a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari con l'impegno di capitale proprio («market maker»), quando nella loro veste di fornitori di liquidità assolvono una funzione essenziale per le obbligazioni e azioni illiquide in base all'accordo legale fra il market maker e la piattaforma di negoziazione organizzata in cui l'operazione viene effettuata e quando l'operazione non rientra in una strategia di trading ad alta frequenza.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 16 che specificano a quali condizioni uno strumento finanziario debba essere considerato illiquido ai fini della presente direttiva.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 4 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

il trasferimento del diritto di proprietà di uno strumento finanziario e ogni operazione equivalente che implichi il trasferimento del rischio ad esso legato — tra entità dello stesso gruppo o di una rete di banche decentrate, quando il trasferimento sia effettuato per rispettare un requisito legale o un requisito prudenziale di liquidità sancito dalla legislazione nazionale o unionale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

è una succursale di un ente stabilito in uno Stato membro partecipante, conformemente alla lettera c);

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione , ad eccezione degli strumenti di cui ai punti da 4) a 10) di tale sezione che non sono negoziati su una piattaforma regolamentata o agisce in detta transazione a nome di uno dei partecipanti .

g)

partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, a una transazione finanziaria concernente un prodotto strutturato o uno degli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE emesso sul territorio dello Stato membro in questione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Ai fini della presente direttiva uno strumento finanziario si considera emesso nel territorio di uno Stato membro partecipante se si verifica una delle seguenti condizioni:

 

a)

si tratta di un titolo o di un suo derivato e la sede legale dell'emittente del titolo è situata nello Stato membro in questione;

 

b)

si tratta di un derivato, diverso da quelli di cui alla lettera a), ammesso alla negoziazione su una piattaforma organizzata, e il diritto pubblico applicabile al trading svolto nell'ambito dei sistemi della piattaforma è quello dello Stato membro in questione;

 

c)

si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a) o b), la cui compensazione è affidata a una CC o altre stanze di compensazione, agenti o sistemi di regolamento, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, che siano disciplinati dal diritto dello Stato membro in questione;

 

d)

si tratta di uno strumento finanziario diverso da quelli di cui alle lettere a), b) o c), e il diritto applicabile all'accordo in forza del quale la transazione sullo strumento finanziario è stata effettuata è quello dello Stato membro in questione;

 

e)

si tratta di uno strumento strutturato e almeno il 50 % del valore delle attività poste a garanzia dello strumento fa riferimento a strumenti finanziari emessi da persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro partecipante.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

Trasferimento del titolo legale di proprietà

1.     In caso di mancata applicazione dell'ITF a una transazione finanziaria, quest'ultima è considerata giuridicamente non opponibile e non comporta il trasferimento del titolo legale di proprietà dello strumento sottostante.

2.     Una transazione finanziaria cui non è stata applicata l'ITF è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni  (2) e non conforme ai requisiti patrimoniali a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2013,. relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

3.     Nel caso dei sistemi automatici di pagamento elettronico, con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico per la riscossione elettronica dell'ITF e la generazione dei certificati relativi al trasferimento del titolo legale di proprietà.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali aliquote non possono essere inferiori a :

Tali aliquote sono le seguenti :

a)

0,1  % in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6;

a)

0,1  % in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 6 , salvo quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi ;

b)

0,01  % in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.

b)

0,01  % in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 7.

 

b bis)

0,01  % in relazione alle transazioni finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5 con scadenza fino a tre mesi;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri partecipanti applicano alle transazioni finanziarie OTC di cui agli articoli 6 e 7 aliquote più elevate di quelle indicate al paragrafo 2. Le transazioni finanziarie su derivati OTC per le quali è oggettivamente misurabile l'effetto di riduzione dei rischi, ai sensi delL'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 149/2013, non sono soggette a tale aliquota maggiorata.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In conformità dell’articolo 16, la Commissione può adottare atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.

2.   In conformità dell'articolo 16, la Commissione adotta atti delegati per precisare le misure che gli Stati membri partecipanti devono prendere a norma del paragrafo 1.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono metodi uniformi di riscossione dell’ITF dovuta e prevedono misure di prevenzione della frode, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva . Gli Stati membri possono adottare ulteriori misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     L'onere amministrativo gravante sulle autorità fiscali per effetto dell'introduzione dell'ITF deve essere mantenuto a livelli minimi. A tal fine la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat i volumi di transazioni che hanno dato luogo a gettito, per tipo di ente finanziario. Essi rendono pubbliche tali informazioni.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi e l'evasione fiscale.

Gli Stati membri partecipanti adottano misure intese a prevenire le frodi, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva .

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.     La Commissione istituisce un gruppo di esperti (il comitato ITF), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, della Commissione, della BCE e dell'AESFEM, con il compito di assistere gli Stati membri partecipanti nella concreta attuazione della presente direttiva e prevenire la frode, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nonché di preservare l'integrità del mercato unico.

 

2.     Il comitato ITF valuta la concreta attuazione della presente direttiva e i suoi effetti sul mercato interno, e individua i sistemi di elusione, comprese le costruzioni abusive di cui all'articolo 14, al fine di proporre le opportune contromisure, avvalendosi appieno della legislazione dell'Unione in materia di fiscalità e disciplina dei servizi finanziari nonché degli strumenti di cooperazione in ambito fiscale istituiti da organizzazioni internazionali.

 

3.     Per le finalità valutative concernenti l'applicazione effettiva dell'ITF gli Stati membri partecipanti possono formare un sotto-comitato del comitato ITF composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Il sotto-comitato si limita ad esaminare questioni di applicazione effettiva dell'ITF che non hanno ripercussioni sugli Stati membri non partecipanti.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all' articolo 19 .

2.   La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all' articolo 21 .

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento . Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Consiglio.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 19 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 19 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

La relazione della Commissione esamina almeno l’impatto dell’ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull’economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale. I risultati di tale esame danno luogo ad opportuni adattamenti.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 19 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, la Commissione valuta l'impatto di determinate disposizioni, come l'appropriato ambito di applicabilità dell'ITF e l'aliquota per i fondi pensione, tenendo debitamente conto dei diversi profili di rischio e business model.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 bis, l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05  % fino al 1o gennaio 2017.

 

Per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera f) l'aliquota di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) è dello 0,05  % e quella ex articolo 9, paragrafo 2, lettera b) è dello 0,005  % fino al 1o gennaio 2017.


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(*)   GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.

(2)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/322


P7_TA(2013)0313

Adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014 (COM(2013)0345 — C7-0183/2013 — 2013/0190(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 075/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0345),

viste la relazione 2013 sulla convergenza della Commissione (COM(2013)0341) e quella della Banca centrale europea del giugno 2013 relative alla Lettonia,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione 2013 sulla convergenza relativa alla Lettonia della Commissione (SWD(2013)0196),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (1),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all’allargamento dell’area dell’euro (2),

visto l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0183/2013),

visto l'articolo 83 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0237/2013),

A.

considerando che l'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (i «criteri di Maastricht»);

B.

considerando che la Lettonia ha soddisfatto i criteri di Maastricht in linea con l'articolo 140 TFUE e il protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;

C.

considerando che il relatore si è recato in visita in Lettonia allo scopo di valutare se il paese fosse pronto a entrare nell'area dell'euro;

D.

considerando che il popolo della Lettonia ha compiuto sforzi straordinari per superare la crisi finanziaria, riuscendo a riportare il paese sulla via della competitività e della crescita;

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

esprime parere favorevole riguardo all’adozione dell’euro da parte della Lettonia il 1o gennaio 2014;

3.

osserva che la valutazione da parte della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) ha avuto come sfondo la crisi finanziaria globale, la quale ha inciso negativamente sulle prospettive di convergenza nominale di numerosi altri Stati membri, determinando nella fattispecie un significativo ribasso ciclico dei tassi d'inflazione;

4.

rileva, in particolare, che la crisi finanziaria globale ha colpito duramente la Lettonia in termini di povertà, disoccupazione ed evoluzione demografica; sollecita la Lettonia e i suoi partner dell'Unione ad applicare norme macroprudenziali rigorose finalizzate ad evitare i flussi di capitale insostenibili e la tendenza all'aumento eccessivo del credito avutisi prima della crisi;

5.

osserva che la Lettonia soddisfa i criteri grazie agli sforzi energici, credibili e sostenibili compiuti dal suo governo e dal suo popolo; sottolinea che la sostenibilità complessiva della situazione macroeconomica e finanziaria dipenderà dall'attuazione di riforme equilibrate e di ampia portata volte a coniugare la disciplina con la solidarietà e investimenti sostenibili a lungo termine, non soltanto in Lettonia ma anche nell'Unione economica e monetaria nel suo insieme;

6.

rileva che, nella sua relazione 2013 sulla convergenza, la Banca centrale europea ha espresso qualche preoccupazione circa la sostenibilità a lungo termine della convergenza economica della Lettonia; sottolinea in particolare le seguenti dichiarazioni e raccomandazioni ivi contenute:

l’adesione a un’unione monetaria comporta la rinuncia a strumenti monetari e di cambio, per cui assumono maggiore importanza la flessibilità e la capacità di tenuta interne; le autorità dovrebbero quindi esplorare possibili vie per rafforzare ulteriormente gli strumenti alternativi per un’azione anticiclica a loro disposizione, in aggiunta a quanto conseguito dal 2009;

è necessario che la Lettonia continui un percorso di risanamento organico dei conti pubblici in linea con i requisiti del Patto di stabilità e crescita e che dia attuazione e si attenga a un assetto di bilancio tale da contribuire a evitare il ritorno a politiche pro-cicliche in futuro;

l'esigenza di un quadro istituzionale più solido e il fatto che il paese presenti un’economia sommersa relativamente ampia, seppure in diminuzione, comportano non soltanto perdite in termini di gettito, ma distorcono anche la concorrenza, nuocciono alla competitività del paese e ne riducono l’attrattiva come destinazione degli investimenti diretti esteri, frenando gli investimenti e la produttività a lungo termine; ritiene che occorra prendere in seria considerazione tali preoccupazioni, soprattutto in caso di inversione delle attuali tendenze in materia di inflazione e flussi finanziari; considera comunque che dette preoccupazioni non modifichino la complessiva valutazione positiva sull'adozione dell'euro da parte della Lettonia;

7.

invita il governo lettone a mantenere la sua posizione prudente in materia di politica di bilancio e le sue politiche generali orientate alla stabilità, per far fronte a eventuali futuri squilibri macroeconomici e rischi per la stabilità dei prezzi nonché a correggere gli squilibri individuati dalla Commissione nell'ambito della relazione sul meccanismo di allerta; osserva che la stabilità dei prezzi in Lettonia dipende in larga misura dalla dinamica dei prezzi delle materie prime a causa della bassa efficienza energetica e dell'elevato livello delle importazioni di energia da un'unica fonte nella composizione del suo paniere di consumo; invita il governo lettone ad apportare miglioramenti in questo senso e ad intensificare i propri sforzi generali per il conseguimento di tutti gli obiettivi nazionali della strategia UE 2020;

8.

esprime preoccupazione per l'attuale scarso sostegno dei cittadini lettoni all'adozione dell'euro; invita il governo e le autorità lettoni a comunicare più attivamente con i propri cittadini in modo da assicurare che l'adozione dell'euro ottenga maggiore sostegno da parte del pubblico; chiede al governo e alle autorità lettoni di proseguire la loro campagna di informazione e di comunicazione allo scopo di raggiungere tutti gli abitanti del paese;

9.

invita il governo lettone a far fronte alle carenze strutturali del mercato del lavoro attraverso adeguate riforme sul piano strutturale e dell'istruzione; chiede, in particolare, al governo lettone di affrontare il problema del tasso di povertà e delle crescenti disuguaglianze di reddito;

10.

riconosce la stabilità del settore bancario lettone nel corso degli ultimi tre anni; sottolinea, tuttavia, che il modello di attività delle banche è stato seriamente contestato durante la prima fase della crisi finanziaria globale; sottolinea che in quel momento il tracollo del sistema finanziario lettone è stato evitato soltanto grazie all'intervento di salvataggio da parte dell'UE-FMI; accoglie con favore le recenti riforme volte a rafforzare la regolamentazione delle banche lettoni attive nel segmento dei depositi di non residenti (NRD); invita le autorità lettoni a garantire una stretta vigilanza su tali banche e l'attuazione di adeguate misure aggiuntive di gestione del rischio; invita inoltre le autorità lettoni a rimanere caute per quanto riguarda possibili squilibri tra attività e passività bancarie in termini di struttura delle scadenze, che possono essere considerati un pericolo per la stabilità finanziaria;

11.

invita le autorità lettoni a continuare con gli attuali preparativi pratici per far sì che il processo di transizione avvenga in modo ordinato; invita il governo lettone a istituire meccanismi di controllo appropriati per assicurare che l'introduzione dell'euro non sia utilizzata per dissimulare aumenti dei prezzi;

12.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

13.

deplora la scadenza estremamente serrata entro la quale il Parlamento è stato invitato a formulare il proprio parere ai sensi dell'articolo 140 TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri che intendono adottare l'euro a prevedere scadenze appropriate al fine di consentire al Parlamento di formulare un parere sulla base di un dibattito più ampio e inclusivo;

14.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.

(2)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.


Giovedì 4 luglio 2013

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/325


P7_TA(2013)0320

Ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013 — 2010/0390(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

(2016/C 075/47)

Il Parlamento europeo,

visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la relativa dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio (PE-CONS 00038/2013 — C7-0168/2013),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804),

vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione del Consiglio in prima lettura (3),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2013)0067),

vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,

visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 69 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0244/2013),

1.

approva il progetto comune;

2.

conferma la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211.

(2)  Testi approvati dell'11.12.2012, P7_TA(2012)0472.

(3)  GU C 291 E del 10.5.2012, pag. 1.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

Il Parlamento europeo e il Consiglio:

convengono che l'adozione della decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia debba essere vista nel contesto più ampio della necessità di un quadro che garantisca l'adozione di decisioni corrette ed efficaci in materia di concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi;

convengono che l'adozione delle decisioni relative alle future operazioni di assistenza macro-finanziaria debba basarsi sulle considerazioni e sui principi enunciati in appresso per la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili, fermi restando il diritto di iniziativa legislativa e la forma giuridica eventualmente assunta da un futuro strumento di formalizzazione di tali considerazioni e principi;

si impegnano a rispecchiare pienamente tali considerazioni e principi nelle future singole decisioni relative alla concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

PARTE A — CONSIDERAZIONI

1)

L'Unione è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione («assistenza macro-finanziaria») ha dimostrato di essere un efficiente strumento di stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali nei paesi e nei territori che beneficiano di tale assistenza («beneficiari»). Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di prestare assistenza macro-finanziaria a tali paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise.

2)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe fondarsi su decisioni ad hoc specifiche per paese del Parlamento europeo e del Consiglio. Questi principi mirano a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale che porta a tali decisioni e della loro attuazione, nonché a rafforzare l'osservanza da parte del beneficiario delle condizioni politiche preliminari per ottenere la concessione dell'assistenza macro-finanziaria e a migliorare la trasparenza e il controllo democratico dell'assistenza stessa.

3)

Nella risoluzione sull'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi del 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha auspicato l'introduzione di un regolamento quadro per l'assistenza macro-finanziaria al fine di accelerarne il processo decisionale e dotare tale strumento finanziario di una base formale e trasparente.

4)

Nelle conclusioni dell'8 ottobre 2002 il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macro-finanziaria. Sarebbe opportuno aggiornare e chiarire tali criteri, tra cui i criteri per determinare la forma appropriata di assistenza (un prestito, una sovvenzione o una loro combinazione).

5)

Questi principi dovrebbero consentire all'Unione di far sì che l'assistenza macro-finanziaria sia disponibile in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e di aumentare la chiarezza e la trasparenza dei criteri applicabili all'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

6)

È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'Unione.

7)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

8)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sostenga l'impegno dei beneficiari nei confronti dei valori comuni condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

9)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto, da parte del paese ammissibile a beneficiarne, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. È opportuno che il rispetto di tali condizioni preliminari sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

10)

È opportuno che tra gli obiettivi specifici delle singole decisioni relative all'assistenza macro-finanziaria figuri anche il rafforzamento dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari. È opportuno che il conseguimento di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.

11)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori terzi che si trovano di fronte a una carenza di valuta estera e alle relative difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria non dovrebbe fornire un sostegno finanziario regolare, né avere come obiettivo primario quello di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei beneficiari.

12)

È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (FMI) e da altre istituzioni finanziarie multilaterali, e che gli oneri siano equamente ripartiti tra l'Unione e gli altri donatori. È opportuno infine che l'assistenza macro-finanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

13)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria, i beneficiari dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione all'assistenza in oggetto e prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.

14)

La scelta della procedura per l'adozione dei protocolli d'intesa dovrebbe essere decisa conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. In tale contesto, come regola generale dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, ma, considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia indicata nella parte B, per tali operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.

PARTE B — PRINCIPI

1.   Obiettivo dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi e territori terzi ammissibili. Essa dovrebbe mirare al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori ammissibili che si trovano a fronteggiare difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un considerevole fabbisogno di finanziamento esterno residuo, definito dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese o territorio interessato.

c)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere a breve termine e cessare non appena la situazione finanziaria esterna torna a essere sostenibile.

2.   Paesi e territori ammissibili

I paesi e territori terzi ammissibili a beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria sono i seguenti:

i paesi candidati effettivi e potenziali;

i paesi e i territori interessati dalla politica europea di vicinato;

in casi eccezionali e debitamente giustificati, altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante per la stabilità regionale, sono di importanza strategica per l'Unione, e sono politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

3.   Forma dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere concessa in linea generale sotto forma di prestito. In casi eccezionali, tuttavia, l'assistenza può essere fornita sotto forma di sovvenzione o di una combinazione di prestito e sovvenzione. Nel determinare la quota appropriata di un possibile elemento di sovvenzione, la Commissione, nell'elaborare la sua proposta, dovrebbe prendere in considerazione il livello di sviluppo economico del beneficiario, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe anche tenere conto della misura in cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori applicano condizioni agevolate al paese in questione.

b)

Se l'assistenza macro-finanziaria è concessa sotto forma di prestito, la Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe avere la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato al paese beneficiario.

c)

Le operazioni di assunzione e di erogazione del prestito dovrebbero essere eseguite in euro applicando una data di valuta identica, e non dovrebbero comportare per l'Unione né modifiche della scadenza né rischi di cambio o di tasso d'interesse.

d)

Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione o di erogazione di prestiti dovrebbero essere a carico del beneficiario.

e)

Su richiesta del paese beneficiario, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento e di ristrutturazione dovrebbero essere eseguite alle condizioni di cui al punto 3, lettera d), e non dovrebbero comportare una proroga della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Disposizioni finanziarie

a)

Gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

b)

Per gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di prestito dovrebbe essere prevista una dotazione ai sensi del regolamento che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne. Gli importi della dotazione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

c)

Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

5.   Importo dell'assistenza

a)

La determinazione dell'importo dell'assistenza dovrebbe basarsi sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese o territorio ammissibile, e tenere conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. Tale fabbisogno di finanziamento dovrebbe essere determinato dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali, sulla base di una valutazione quantitativa completa e di una documentazione di supporto trasparente. In particolare, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle ultime previsioni elaborate dall'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese o territorio in questione, prendendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali, nonché la preesistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in tale paese o territorio ammissibile.

b)

La documentazione della Commissione dovrebbe contenere informazioni sullo stock previsto di riserve di valuta estera in assenza di assistenza macro-finanziaria rispetto ai livelli ritenuti adeguati, misurato in funzione di indicatori pertinenti quali il rapporto tra riserve e debito estero a breve termine e il rapporto tra riserve e importazioni del paese beneficiario.

c)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria concessa dovrebbe tenere conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori e del valore aggiunto della partecipazione complessiva dell'Unione.

d)

Qualora il fabbisogno di finanziamento del beneficiario diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe ridurre l'importo di tale assistenza o sospenderla o cancellarla.

6.   Condizionalità

a)

È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto da parte del paese o territorio ammissibile di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo tato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. La Commissione dovrebbe fornire una valutazione pubblicamente disponibile (1) del rispetto di tale condizione preliminare e monitorarlo durante l'intero ciclo di attuazione dell'assistenza macro-finanziaria. La presente lettera dovrebbe essere applicata conformemente alla decisione che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un accordo di credito non cautelare tra il paese o territorio ammissibile e l'FMI, che soddisfi le seguenti condizioni:

il fatto che lo scopo dell'accordo sia coerente con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti;

l'attuazione di energiche misure di risanamento coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, quale definito al punto 1, lettera a).

c)

L'erogazione dell'assistenza dovrebbe essere subordinata alla realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica sostenuto dall'FMI e al rispetto della condizione preliminare di cui alla lettera a) del presente punto. Essa dovrebbe inoltre essere subordinata all'attuazione, secondo un calendario specifico, di una serie di misure di politica economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, concordate tra la Commissione e il beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.

d)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rafforzare la governance dei beneficiari, il protocollo d'intesa dovrebbe contenere misure volte a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche.

e)

La definizione delle misure di politica prende inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione.

f)

Le misure di politica dovrebbero essere in linea con i vigenti accordi di partenariato, di cooperazione o di associazione conclusi tra l'Unione e il beneficiario, nonché con i programmi di risanamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal beneficiario con il sostegno dell'FMI.

7.   Procedura

a)

Un paese o territorio che intenda beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe presentare una domanda scritta alla Commissione. La Commissione dovrebbe verificare se le condizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 sono soddisfatte e ha la facoltà, se del caso, di presentare una proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La decisione di concessione di un prestito dovrebbe specificare l'importo, la durata media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macro-finanziaria. Se la decisione comprende un elemento di sovvenzione, dovrebbe altresì indicare l'importo della stessa e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione dovrebbe essere accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza. In entrambi i casi è opportuno che sia definito il periodo durante il quale l'assistenza macro-finanziaria é disponibile. Tale periodo di norma non dovrebbe superare i tre anni. Nel presentare una proposta concernente una nuova decisione di concessione di assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 12, lettera c).

c)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macroeconomica, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe concordare con il beneficiario nel protocollo d'intesa le misure di politica di cui al punto 6, lettere c), d), e) e f).

d)

In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe concordare con il beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. È opportuno che tali condizioni finanziarie dettagliate siano specificate in un accordo di sovvenzione o di prestito.

e)

È opportuno che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese, comprese le relative erogazioni, e fornisca per tempo a dette istituzioni i documenti pertinenti.

8.   Attuazione e gestione finanziaria

a)

La Commissione dovrebbe attuare l'assistenza macro-finanziaria conformemente alle norme finanziarie dell'Unione.

b)

L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere soggetta alla gestione centralizzata diretta.

c)

Gli impegni di bilancio dovrebbero essere assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente al presente punto. Laddove l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria si estende su diversi esercizi finanziari, gli impegni di bilancio relativi a tale assistenza possono essere suddivisi in rate annuali.

9.   Erogazione dell'assistenza

a)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata alla banca centrale del beneficiario.

b)

L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata in rate successive, subordinatamente al rispetto della condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e delle condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c).

c)

A cadenza regolare la Commissione dovrebbe verificare che le condizioni stabilite al punto 6, lettere b) e c), continuino a essere soddisfatte.

d)

Qualora la condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e le condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c), non siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe temporaneamente sospendere o cancellare l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria. In tali casi, dovrebbe comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.

10.   Misure di sostegno

Le risorse di bilancio dell'Unione possono essere impiegate per coprire le spese necessarie per l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.

11.   Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

a)

Gli accordi conclusi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese dovrebbero contenere disposizioni intese a garantire che i beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione sono stati correttamente utilizzati, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero dei fondi concessi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese che sono stati oggetto di appropriazione indebita.

b)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente al diritto dell'Unione in materia.

c)

Il protocollo d'intesa di cui al punto 6, lettera c), dovrebbe conferire espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria, compresi gli audit documentali e sul campo come le valutazioni operative. Il protocollo dovrebbe inoltre autorizzare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare accertamenti e ispezioni in loco.

d)

Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria la Commissione dovrebbe controllare, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei dispositivi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del beneficiario che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.

e)

Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire che l'Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria, un beneficiario sia stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

12.   Relazione annuale

a)

La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla materia entro il 30 giugno di ogni anno.

b)

La relazione annuale dovrebbe valutare la situazione economica e le prospettive dei beneficiari, così come i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui al punto 6, lettera c).

c)

La relazione annuale dovrebbe altresì fornire informazioni aggiornate sulle risorse di bilancio disponibili sotto forma di prestiti e sovvenzioni, tenendo conto delle operazioni previste.

13.   Valutazione

a)

La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione ex-post che analizzino i risultati e l'efficienza delle operazioni di assistenza macro-finanziaria recentemente completate e in quale misura queste ultime abbiano contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

b)

La Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e almeno ogni quattro anni, la prestazione di assistenza macro-finanziaria, fornendo al Parlamento europeo e al Consiglio una panoramica dettagliata dell'assistenza macro-finanziaria. Lo scopo di tale valutazione dovrebbe essere quello di accertare se gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria siano stati conseguiti e se le condizioni dell'assistenza macro-finanziaria, tra cui la soglia di cui al punto 7, lettera c), continuino a essere soddisfatte, e di consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni ai fini del miglioramento delle operazioni future. Nella valutazione la Commissione dovrebbe inoltre esaminare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee o multilaterali nell'ambito della prestazione di assistenza macro-finanziaria.


(1)  Tale valutazione sarà basata sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo prevista nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (conclusioni del Consiglio sui diritti umani e la democrazia, del 25 giugno 2012).


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/331


P7_TA(2013)0321

Attacchi contro i sistemi di informazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0517),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0293/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0224/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 130.


P7_TC1-COD(2010)0273

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/40/UE.)


26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/332


P7_TA(2013)0330

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 — Spese connesse all'adesione della Croazia all'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD))

(2016/C 075/49)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3) (in appresso l'AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 29,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2013)0157),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, adottato dalla Commissione il 18 marzo 2013 (COM(2013)0156),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 adottata dal Consiglio il 26 giugno 2013 (11607/2013 — C7-0199/2013),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0246/2013),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 ha come finalità l'integrazione nel bilancio 2013 degli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari per coprire le spese connesse all'adesione della Croazia all'Unione europea a decorrere dal 1o luglio 2013;

B.

considerando che, in parallelo, la Commissione, conformemente al punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006, ha presentato una proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale per tenere conto di questi cambiamenti;

C.

considerando che gli aumenti proposti, che ammontano a 655,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 374 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, riflettono il pacchetto finanziario approvato alla conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ma non comprendono la rubrica 5, visto che la spesa amministrativa legata all'adesione della Croazia è già inclusa nel bilancio del 2013;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 presentato dalla Commissione e della posizione del Consiglio al riguardo;

2.

sottolinea la natura prettamente tecnica del bilancio rettificativo in esame che è semplicemente la conseguenza dell'accordo unanime sul trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea in quanto ventottesimo Stato membro dell'Unione; evidenzia che, per tale motivo, questo bilancio rettificativo è stato separato dal dibattito politico interistituzionale in corso sulle modalità per risolvere la questione dei pagamenti in sospeso dal 2012 e dai negoziati sul PBR n.o2/2013;

3.

ricorda che, secondo il punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006, le risorse per finanziare il bilancio rettificativo devono essere coperte mediante un adeguamento del quadro finanziario, vale a dire una revisione dei massimali degli impegni e dei pagamenti per il 2013;

4.

ribadisce la propria posizione secondo cui il periodo di otto settimane, previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea per notificare un progetto d'atto legislativo ai parlamenti nazionali, non si applica alle questioni di bilancio; deplora pertanto che, nonostante i tempi molto serrati per l'entrata in vigore del bilancio rettificativo in parola, il Consiglio abbia comunque lasciato trascorrere tale periodo prima di adottare la sua posizione, riducendo drasticamente i tempi per l'approvazione da parte del Parlamento, come previsto dal trattato;

5.

si rammarica inoltre per la difficoltà incontrata dal Consiglio, anche dopo la scadenza del termine di otto settimane, nel raggiungere un accordo sul presente bilancio rettificativo, il che ha comportato un ritardo nella disponibilità dei finanziamenti a favore della Croazia dovuti a partire dal 1o luglio 2013; avverte che ciò non deve diventare un precedente nel caso di ulteriori allargamenti;

6.

accoglie favorevolmente il fatto che il Consiglio sia infine riuscito ad approvare, senza compensazioni, la revisione dei massimali dei pagamenti del 2013 per l'importo richiesto di 374 milioni di EUR; ritiene che, considerati il limitato importo in questione e l'attuale carenza di stanziamenti di pagamento per il bilancio 2013, ciò rappresenti la giusta modalità per ottemperare all'obbligo che gli Stati membri hanno assunto con la firma del trattato di adesione e per rispettare le disposizioni del punto 29 dell'AII del 17 maggio 2006;

7.

deplora tuttavia che, relativamente alla revisione degli impegni, il Consiglio abbia deciso di trascurare l'importanza politica rappresentata dall'adozione della proposta della Commissione in quanto tale, optando invece per una compensazione degli stanziamenti necessari; ritiene che tale posizione sia in contraddizione con lo spirito della decisione unanime adottata all'atto della firma del trattato di adesione nonché con l'AII del 17 maggio 2006; sottolinea che tale decisione trasmette un segnale politico sbagliato non soltanto alla Croazia, ma anche a tutti gli altri paesi candidati; sottolinea che tale decisione è accettata unicamente perché riguarda gli ultimi sei mesi dell'attuale QFP (2007-2013); sottolinea che ciò non dovrebbe costituire un precedente nel caso di futuri allargamenti nell'ambito del prossimo QFP (2014-2020);

8.

si rammarica che la rubrica 5 sia stata individuata quale fonte principale per la compensazione degli impegni, poiché ciò potrebbe causare la mancanza delle risorse necessarie a coprire gli adeguamenti delle retribuzioni contestati qualora la Corte di giustizia dovesse pronunciarsi ancora nel 2013;

9.

decide ciononostante, data l'importanza politica e l'urgenza dal punto di vista giuridico di garantire i finanziamenti necessari alla Croazia, di approvare senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013;

10.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2013 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 66 dell'8.3.2013.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.