ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
16 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 060/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7921 — Cinven/Kurt Geiger) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 060/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2016/C 060/03

Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2016, relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia che modifica la decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 060/04

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso AT.39850 — Container Shipping

7

2016/C 060/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7945 — UTC/Riello Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

2016/C 060/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7911 — CNCE/KM Group) ( 1 )

11

2016/C 060/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 060/08

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7921 — Cinven/Kurt Geiger)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 60/01)

Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7921. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 febbraio 2016

(2016/C 60/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1180

JPY

yen giapponesi

127,60

DKK

corone danesi

7,4638

GBP

sterline inglesi

0,77200

SEK

corone svedesi

9,4862

CHF

franchi svizzeri

1,1009

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,6313

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,037

HUF

fiorini ungheresi

309,24

PLN

zloty polacchi

4,3945

RON

leu rumeni

4,4689

TRY

lire turche

3,2908

AUD

dollari australiani

1,5624

CAD

dollari canadesi

1,5454

HKD

dollari di Hong Kong

8,7036

NZD

dollari neozelandesi

1,6772

SGD

dollari di Singapore

1,5643

KRW

won sudcoreani

1 352,15

ZAR

rand sudafricani

17,6114

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2606

HRK

kuna croata

7,6200

IDR

rupia indonesiana

14 947,90

MYR

ringgit malese

4,6224

PHP

peso filippino

53,000

RUB

rublo russo

86,3193

THB

baht thailandese

39,818

BRL

real brasiliano

4,4567

MXN

peso messicano

21,0910

INR

rupia indiana

76,1045


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

relativa allo strumento per i rifugiati in Turchia che modifica la decisione C(2015) 9500 della Commissione del 24 novembre 2015

(2016/C 60/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 210, paragrafo 2, e l’articolo 214, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A dicembre 2015 e gennaio 2016 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno discusso sul finanziamento del meccanismo di coordinamento — lo strumento per i rifugiati in Turchia. Il 3 febbraio 2016, gli Stati membri dell’UE e la Commissione hanno raggiunto un accordo su un’intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito «intesa comune»).

(2)

La Commissione prende atto dell’intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 000 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La progressiva erogazione dell’assistenza è subordinata all’attuazione dell’intesa tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia volta a intensificare la loro cooperazione nell’assistenza ai siriani beneficiari di protezione temporanea e nella gestione dei flussi migratori, in un impegno coordinato per affrontare la crisi («il piano d’azione comune UE-Turchia»). Le decisioni relative all’assistenza umanitaria e le azioni che forniscono tale assistenza saranno attuate in linea con il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (1) e con i principi sanciti dal Consenso europeo sull’aiuto umanitario (2).

(3)

I contributi finanziari dei singoli Stati membri saranno inclusi nel bilancio dell’Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3). Gli Stati membri notificano i certificati di contributo alla Commissione, in quanto unica responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 317 del TFUE. I certificati di contributo consentono di mettere a disposizione gli stanziamenti di impegno al momento della notifica, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (4). I singoli certificati di contributo si basano su un modello unico che consente, all’occorrenza, di adeguarli in funzione di necessità specifiche.

(4)

Vista l’intesa comune, e per garantire un livello più elevato di efficienza e coordinamento nell’attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia, occorre modificare opportunamente la decisione C(2015) 9500 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione C(2015) 9500 della Commissione è così modificata:

1.

I considerando della decisione C(2015) 9500 della Commissione sono così modificati:

il considerando 9 è sostituito dal testo seguente:

«(9)

L’obiettivo generale dello strumento per i rifugiati in Turchia è coordinare e razionalizzare le azioni finanziate dal bilancio dell’Unione e i contributi bilaterali degli Stati membri per rafforzare l’efficacia e la complementarità del sostegno fornito ai rifugiati e alle comunità che li ospitano in Turchia.»;

il considerando 11 è sostituito dal testo seguente:

«(11)

Gli strumenti dell’UE attualmente usati per reagire alla crisi siriana, quali lo strumento europeo di vicinato (ENI) (5), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) (6), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (7) e lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) (8), e i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio relativo all’aiuto umanitario (9) possono contribuire allo strumento per i rifugiati in Turchia nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Ogni forma di assistenza umanitaria a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia è gestita e fornita nel pieno rispetto dei principi umanitari e del Consenso europeo sull’aiuto umanitario (10).»;

il considerando 13 è sostituito dal testo seguente:

«(13)

In linea con l’intesa comune che istituisce un quadro di governance e condizionalità per lo strumento per i rifugiati in Turchia (di seguito “intesa comune”), raggiunta il 3 febbraio 2016 tra gli Stati membri dell’UE e la Commissione, la Commissione prende atto dell’intenzione espressa dagli Stati membri di fornire 2 000 000 000 EUR su un importo totale di 3 000 000 000 EUR. La progressiva erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia. Le decisioni relative all’assistenza umanitaria e le azioni che forniscono tale assistenza saranno attuate in linea con il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (11) e con i principi sanciti dal Consenso europeo sull’aiuto umanitario (12).»;

il considerando 14 è soppresso;

il considerando 15 diventa il considerando 14 ed è sostituito dal testo seguente:

«(14)

Conformemente all’intesa comune, i singoli contributi finanziari degli Stati membri saranno inclusi nel bilancio dell’Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (13). In quanto unica responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 317 del TFUE, la Commissione riceve, a nome dell’Unione, i singoli certificati di contributo da ciascuno degli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (14). I singoli certificati di contributo si basano su un modello unico che consente, all’occorrenza, di adeguarli in funzione di necessità specifiche. Ciascuno Stato membro invierà il certificato di contributo firmato, corredato di un calendario, alla Commissione perché ne prenda atto.»

2.

Gli articoli della decisione C(2015)9500 della Commissione sono così modificati:

il titolo dell’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Creazione dello strumento per i rifugiati in Turchia»;

l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione istituisce un meccanismo di coordinamento, lo strumento per i rifugiati in Turchia (“lo strumento”), volto ad aiutare la Turchia ad affrontare le esigenze immediate in termini umanitari e di sviluppo dei rifugiati e delle loro comunità di accoglienza, nonché le esigenze manifestate dalle autorità nazionali e locali nel gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati.»;

il paragrafo 1 dell’articolo 3 è così modificato:

«Lo strumento coordina le azioni dell’Unione e degli Stati membri stabilendo le priorità e indicando gli strumenti da utilizzare per un’attuazione efficiente delle azioni secondo il meccanismo di cui all’articolo 5 della presente decisione.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Tramite lo strumento saranno coordinate l’assistenza umanitaria, l’assistenza allo sviluppo e altre forme di assistenza fornite ai rifugiati e alle comunità di accoglienza, nonché alle autorità nazionali e locali per gestire e affrontare le conseguenze dell’afflusso di rifugiati.

Le azioni coordinate nell’ambito dello strumento possono comprendere, fra l’altro:

a)

la fornitura di assistenza umanitaria ai rifugiati;

b)

un sostegno che contribuisca all’integrazione nel mercato del lavoro, all’accesso all’istruzione e all’inclusione sociale dei rifugiati e delle comunità di accoglienza, anche mediante la fornitura di infrastrutture adeguate;

c)

un sostegno alle autorità nazionali e locali per affrontare le conseguenze della presenza di rifugiati in Turchia, anche in termini di gestione dei flussi migratori e di fornitura di infrastrutture adeguate.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«1 000 000 000 EUR dell’importo totale sono forniti dal bilancio dell’UE, in funzione di singole decisioni di finanziamento a norma dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e conformemente alle disposizioni finanziarie e ai requisiti del rispettivo atto di base.»;

il paragrafo 3 dell’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«In funzione dei contributi finanziari che si sono impegnati a versare, gli Stati membri forniranno un importo di 2 000 000 000 EUR, conformemente alla ripartizione dei contributi basata sulla chiave RNL (reddito nazionale lordo) in base al bilancio 2015»;

il paragrafo 1 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il comitato direttivo dello strumento:

i)

formula orientamenti strategici sul coordinamento dell’assistenza da fornire. Gli orientamenti strategici consistono nella definizione delle priorità generali, dei tipi di azioni da sostenere, degli strumenti da utilizzare per un’attuazione efficiente e per il coordinamento delle azioni nonché, se del caso, delle condizioni relative al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia;

ii)

sorveglia e valuta in permanenza l’attuazione delle azioni coordinate nell’ambito dello strumento, compreso il rispetto delle condizioni fissate, tenendo conto delle valutazioni eseguite dalle strutture create per monitorare i progressi nell’adempimento degli impegni riportati nel piano d’azione comune UE-Turchia;

iii)

esamina le previsioni di esborso relative all’attuazione delle azioni presentate dalla Commissione e, se del caso, può proporre che la Commissione rinvii, integralmente o in parte, la richiesta relativa a una o più rate successive dovute;

iv)

monitora i contributi degli Stati membri, in base al calendario indicato nel certificato di contributo di ciascuno Stato membro, ricordando l’importo concordato di 2 000 000 000 EUR.

Il comitato direttivo è composto da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri.

Nella misura del possibile, gli orientamenti strategici del comitato direttivo vengono forniti per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri.

La Turchia partecipa al comitato direttivo con funzioni consultive, per quanto riguarda il paragrafo 1, punti i) e ii), al fine di garantire il pieno coordinamento delle azioni sul terreno, fatta eccezione per i casi in cui il comitato direttivo esamina gli orientamenti strategici relativi alle condizioni connesse al rispetto, da parte della Turchia, degli impegni assunti nell’ambito del piano d’azione comune UE-Turchia per l’erogazione dell’assistenza o monitora e valuta il rispetto di queste condizioni.

Occorre garantire che i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato non si trovino in una situazione di conflitto d’interessi ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»;

il paragrafo 2 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione presiede il comitato direttivo e svolge un ruolo guida nel coordinamento del suo lavoro.

La Commissione può opporre un veto agli orientamenti strategici del comitato direttivo al solo fine di garantire la legalità di qualsiasi decisione successiva, compresa la sua compatibilità con la propria responsabilità di esecuzione del bilancio dell’Unione. Quando intende avvalersi di questo diritto, la Commissione spiega, su richiesta, perché un progetto di decisione non è coerente con uno qualsiasi dei requisiti suddetti.»;

il paragrafo 3 dell’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Su proposta della Commissione, il comitato direttivo elabora e adotta il proprio regolamento interno entro tre mesi dalla data di adozione della presente decisione.»;

all’articolo 6, le diciture «bilancio dell’Unione» e «contributi degli Stati membri» sono soppresse;

il paragrafo 3 dell’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Le azioni e le misure da coordinare nell’ambito dello strumento saranno attuate conformemente alle norme finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione e ai requisiti dei rispettivi atti di base.»;

al paragrafo 4 dell’articolo 6 è aggiunto il testo seguente:

«Nel gestire gli importi coordinati nell’ambito dello strumento si tiene pienamente conto degli orientamenti strategici forniti dal comitato direttivo di cui all’articolo 5, specie per quanto riguarda le condizioni di erogazione dell’assistenza.»;

il paragrafo 1 dell’articolo 9 è modificato dal testo seguente:

«Il presente strumento è istituito dal 1o gennaio 2016 per i contributi finanziari a titolo degli esercizi finanziari 2016 e 2017. Esso sarà gestito in base ai contributi degli Stati membri e al relativo calendario, che vengono comunicati alla Commissione, la quale ne prende atto.»

3.

L’allegato è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(2)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(6)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(7)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(8)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(9)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(10)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(11)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(12)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(13)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(14)  GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/7


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso AT.39850 — Container Shipping

(2016/C 60/04)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e accertare che l'intervento della Commissione non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistere o perdurare di un'infrazione.

(2)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(3)

Il 21 novembre 2013 e il 13 novembre 2015, la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti delle compagnie di trasporto container elencate di seguito («le parti»), le quali hanno offerto impegni alla Commissione al fine di rispondere alle sue riserve in materia di concorrenza:

1.

China Shipping (Cina)

2.

CMA CGM (Francia)

3.

COSCO (Cina)

4.

Evergreen (Taiwan),

5.

Hamburg Süd (Germania)

6.

Hanjin (Corea del Sud)

7.

Hapag Lloyd (Germania)

8.

HMM (Corea del Sud)

9.

Maersk (Danimarca)

10.

MOL (Giappone)

11.

MSC (Svizzera)

12.

NYK (Giappone)

13.

OOCL (Hong Kong)

14.

UASC (EAU)

15.

ZIM (Israele)

(4)

Le parti interessate da tale procedimento hanno annunciato regolarmente i loro previsti aumenti (futuri) dei prezzi per i servizi di trasporto marittimo in container, almeno sulle rotte provenienti dall'Estremo Oriente verso l'Europa settentrionale e il Mediterraneo (in direzione ovest), sui loro siti Internet, sulla stampa o in altri modi. Tali annunci indicano l'importo dell'aumento in dollari statunitensi per unità container trasportata (unità equivalente a venti piedi, «TEU»), la rotta commerciale interessata e la data di attuazione. Tali annunci, che nel settore sono in genere noti come «aumenti generalizzati dei noli» o «annunci GRI» (general rate increase announcements), riguardano solitamente aumenti molto significativi dei noli pari a diverse centinaia di dollari statunitensi per TEU.

(5)

Gli annunci GRI vengono diffusi in genere da 3 a 5 settimane prima della data in cui si prevede di attuarli e, intorno a quel periodo, tutte le parti o alcune di esse annunciano simili previsioni di aumento dei noli per la stessa rotta o per rotte simili e per la stessa data di attuazione o per date simili. In alcuni casi determinate parti hanno posticipato o modificato annunci GRI già effettuati, presumibilmente per allinearli agli annunci GRI di altre parti.

(6)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha espresso il timore che gli annunci GRI rivestano uno scarso interesse per i clienti: indicando solo l'importo di un previsto aumento, tali annunci non informano i clienti sul nuovo prezzo intero che dovranno pagare in futuro. Inoltre, la Commissione teme che gli annunci GRI abbiano solo uno scarso valore vincolante e che quindi i clienti non possano farvi affidamento nelle loro decisioni di acquisto.

(7)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha espresso il timore che questa prassi consenta alle parti di esaminare le reciproche intenzioni di prezzo e di coordinare il loro comportamento. La Commissione teme che in questo modo le parti possano «testare» se è ragionevole applicare aumenti di prezzo senza correre il rischio di perdere clienti, il che potrebbe ridurre la loro incertezza strategica e il loro incentivo ad esporsi alla concorrenza. La Commissione teme che tale comportamento possa costituire una pratica concordata in violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

3.   Elementi principali degli impegni proposti

(8)

Le parti negano di aver attuato le prassi sopra descritte e non condividono l'analisi giuridica esposta dalla Commissione nella sua valutazione preliminare. Ciò nonostante le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza relativamente alle prassi sopra descritte. Le parti hanno sottolineato che ciò non deve essere interpretato come il riconoscimento di una loro infrazione alle norme di concorrenza dell'UE o un'ammissione di responsabilità.

(9)

Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

(10)

Le parti propongono di sospendere la pubblicazione e la comunicazione degli annunci GRI sotto forma di variazioni dei prezzi espresse unicamente come importo o percentuale della variazione.

(11)

Le parti non saranno tenute a pubblicare o comunicare (di seguito «annunciare») i loro prezzi, ma se decidono di farlo, gli annunci devono garantire che gli acquirenti li comprendano e possano farvi affidamento. A tal fine, le parti propongono che gli annunci dei prezzi contengano almeno le seguenti informazioni:

a)

l'importo del tasso di base, il sovrapprezzo carburante («BAF»), le spese per la sicurezza, le tariffe di movimentazione ai terminal (terminal handling charges — «THC») e il sovrapprezzo per l'alta stagione («PSS» o costi simili);

b)

gli altri costi applicabili;

c)

i servizi ai quali si applicano;

d)

il periodo al quale si riferiscono (che può essere espresso come periodo a durata determinata o indeterminata, nel qual caso i prezzi sono validi fino a nuova comunicazione).

Gli annunci non saranno fatti più di 31 giorni prima della data di attuazione.

(12)

Le parti sono vincolate dai loro annunci di prezzo — che saranno considerati come prezzi massimi — durante il periodo di validità di questi ultimi, ma saranno libere di offrire prezzi più bassi.

(13)

Al fine di agevolare l'esercizio della loro attività, le parti includono due eccezioni agli impegni nelle situazioni che non rischiano di suscitare riserve della Commissione in termini di concorrenza. Gli impegni non si applicano:

a)

alle comunicazioni con acquirenti che, alla data in questione, hanno una convenzione tariffaria in vigore sulla rotta alla quale si riferisce la comunicazione;

b)

alle comunicazioni effettuate durante trattative bilaterali o alle comunicazioni concepite in funzione delle esigenze di determinati acquirenti.

Le parti restano tuttavia vincolate dai prezzi massimi fissati nei pertinenti annunci dei prezzi che sono applicabili agli stessi servizi e clienti di cui nelle comunicazioni, alle condizioni stabilite negli impegni.

(14)

Gli impegni si applicheranno per 3 anni a tutte le rotte da e verso il SEE.

(15)

Gli impegni non impediranno alle parti di soddisfare i requisiti ai sensi di leggi o regolamenti di altre giurisdizioni.

4.   Invito a presentare osservazioni

(16)

La Commissione, previo un opportuno test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della Direzione generale della Concorrenza.

(17)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(18)

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. Se alcuni aspetti degli impegni proposti sono giudicati problematici, la Commissione invita a suggerire possibili soluzioni.

(19)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il numero di riferimento AT.39850 — Container Shipping, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento, rispettivamente, agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.


16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7945 — UTC/Riello Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 60/05)

1.

In data 9 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa United Technologies Corporation («UTC», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’impresa Riello Group S.A («gruppo Riello», Italia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   UTC: fornitura su scala mondiale di prodotti e servizi ad alta tecnologia per i settori della costruzione e l’industria aerospaziale. Il gruppo UTC quattro segmenti principali: i) UTC Aerospace Systems, ii) Pratt & Whitney, iii) Otis e iv) UTC Climate, Controls & Security;

—   gruppo Riello: produzione e fornitura di tecnologia della combustione e di sistemi di riscaldamento dell’acqua (bruciatori e scaldabagni), che vanno dalle applicazioni residenziali alle grandi applicazioni industriali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7945 — UTC/Riello Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7911 — CNCE/KM Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 60/06)

1.

In data 9 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa China National Chemical Equipment Co., Ltd («CNCE», Cina), controllata al 100 % da China National Chemical Corporation, un’impresa di proprietà dello Stato, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di KraussMaffei Group GmbH («KM», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   CNCE: opera principalmente nella fabbricazione e nella vendita di macchinari per la produzione di prodotti chimici, macchinari per l’industria della gomma e parti di ricambio per automobili, nella costruzione e riparazione di navi e nella prestazione di servizi ingegneristici e commerciali,

—   KM: opera principalmente nella fabbricazione e nella fornitura di macchinari per la lavorazione della plastica e della gomma, tra cui macchine per stampaggio ad iniezione, estrusione e stampaggio a reazione, e nella prestazione dei relativi servizi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7911 — CNCE/KM Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


16.2.2016   

IT

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C 60/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 60/07)

1.

In data 10 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Avril Pôle Animal («APA», Francia), appartenente al gruppo Avril («Avril», Francia), e Tönnies International Holding Gmbh (Germania), appartenente al gruppo Tönnies («Tönnies», Germania), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione («NewCo», Francia) che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Avril: attività nei settori dell’olio e delle proteine, comprese la macellazione di suini e la produzione, commercializzazione e vendita di prodotti a base di carne suina destinati all’alimentazione umana e animale,

—   Tönnies: acquisto e macellazione di suini e bovini, lavorazione, condizionamento e vendita di prodotti a base di carne,

—   NewCo: lavorazione, condizionamento e vendita, tramite il canale al dettaglio, di prodotti freschi a base di carne suina e bovina, di origine francese, destinati all’alimentazione umana.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7841 — Avril Pôle Animal/Tönnies International Holding/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/13


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 60/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

DOCUMENTO UNICO

«ZAGORSKI PURAN»

N. UE: HR-PGI-0005-01234 – 27.5.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Zagorski puran»

2.   Stato membro o paese terzo

Croazia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carne fresca (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Lo «Zagorski puran» («Tacchino dello Zagorje») è un prodotto che si ottiene dalla macellazione, all’età di 6-8 mesi, di animali (uccelli) di razza autoctona croata allevati all’aperto e in libertà (pascolo).

Viene commercializzato fresco o congelato, sotto forma di carcassa lavorata con collo e frattaglie o di mezza carcassa lavorata. Col termine «frattaglie» si intendono il fegato e l’intestino pulito, che sono commercializzati insieme alla carcassa, mentre il cuore, i reni e gli organi respiratori rimangono all’interno di questa. La macellazione dello «Zagorski puran» avviene fra il 1o ottobre e il 30 aprile.

Il tacchino, come specie, figura nella banca dati FAOSTAT (http://faostat3.fao.org/home), e il tacchino dello Zagorje, come razza, è presente nelle banche dati centrali della FAO DAD-IS (http://dad.fao.org/) e FABIS (http://efabis.tzv.fal.de/).

Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

il peso della carcassa lavorata arriva fino a 3,5 kg per il tacchino femmina e fino a 5,5 kg per il maschio,

le carcasse lavorate che vengono commercializzate non devono presentare alcun danno visibile,

le carcasse lavorate non devono avere alcun resto di piume,

il colore della pelle della carcassa lavorata deve essere uniforme, da giallo pallido a giallo chiaro,

il colore della carne della carcassa lavorata è bianco-rosa e sulle cosce diventa rosa scuro,

lo strato di grasso visibile sul collo e sull’apertura addominale della carcassa è di colore giallo,

la forma naturale dello sterno è particolarmente evidente, e appare come una prominenza nella parte anteriore della carcassa,

in modo più pronunciato nei tacchini maschi che non nelle femmine,

al tatto la pelle è compatta e ferma. Le zampe sono mantenute strette lungo la carcassa.

La carne dello «Zagorski puran» si consuma esclusivamente previo trattamento termico. Si tratta di una carne particolarmente succosa per l’alta percentuale di grasso nei muscoli, e tenera alla masticazione. L’odore è delicato e piacevole, e il gusto è caratteristico della carne trattata termicamente, senza altre aggiunte indesiderate. La carne del petto trattata termicamente è bianca, mentre quella delle cosce è di colore bruno.

Nella regione dello Zagorje croato vi sono quattro varietà d tacchino usate per la produzione dello «Zagorski puran», ossia con il piumaggio color bronzo, nero, grigio e chiaro.

Le analisi del DNA hanno confermato che tutte le varietà di tacchino dello Zagorje, per quanto riguarda il gene dell’ovalbumina, nel corso degli anni hanno mantenuto immutate le caratteristiche genotipiche, mentre gli impatti ambientali negativi hanno provocato differenze minime alle loro caratteristiche fenotipiche. Le misurazioni e le comparazioni hanno inoltre mostrato che tutte le varietà di tacchino dello Zagorje hanno la stessa struttura muscolo-scheletrica e la stessa qualità di carne.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’alimentazione del tacchino dello Zagorje si divide in due fasi nel corso dell’anno di allevamento. Nella prima fase (fino a 8 settimane) è possibile somministrare al tacchino giovane un’alimentazione tradizionale e/o una mescolanza di foraggi. L’alimentazione tradizionale prevede il più delle volte una mescolanza di uova bollite, formaggio fresco, latte, semola di granturco e piante verdi (ortica, erba medica …).

Nella fase più avanzata dell’allevamento (fino a 32 settimane) l’alimentazione principale del tacchino dello Zagorje si basa sul pascolo verde, cui si aggiunge mais e/o mescolanza di foraggi.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

I tacchini dello Zagorje, razza autoctona croata destinata alla macellazione e alla commercializzazione con il nome di «Zagorski puran», devono essere allevati e nutriti, e devono vivere, nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

Fasi della produzione:

 

riproduzione e allevamento dei tacchini giovani;

 

sistemazione dei tacchini dello Zagorje;

 

alimentazione dei tacchini dello Zagorje.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

L’imballaggio deve indicare, oltre alla denominazione «Zagorski puran», anche il contenuto del prodotto confezionato. Sulle confezioni delle carcasse intere si aggiunge così, in una riga separata, la menzione «Meso purana» («Carne di tacchino») o «Meso purice» («Carne di tacchina»). Sulle confezioni delle mezze carcasse, alla menzione «Meso purana» o «Meso purice» si aggiunge l’indicazione «Polovica» («Mezza»), e «Sa iznutricama» («Con frattaglie») e «Bez iznutrica» («Senza frattaglie»).

All’indicazione «Zagorski puran» non può essere aggiunto alcun altro termine del tipo «locale», «tradizionale», «genuino», «autoctono», «originale» ecc.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona dello Zagorje croato (Hrvatsko zagorje) abbraccia tutta la regione della Krapina e dello Zagorje, l’intera regione di Varaždin e le zone periferiche della regione di Zagabria che confinano con la regione della Krapina e dello Zagorje e con la regione di Varaždin, ossia i comuni di Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Jakovlje, Bistra e Bedenica.

5.   Legame con la zona geografica

Lo «Zagorski puran» è un prodotto basato sulla fama acquisita grazie alla qualità della carne. Numerosi scritti antichi che si sono conservati e che parlano della sua reputazione, in particolare in relazione alla sua esportazione, mostrano il legame esistente fra la denominazione del prodotto – la cui qualità dipende dal metodo di allevamento in libertà e all’aperto - e la zona geografica di questo allevamento, lo Zagorje croato.

Sotto l’aspetto geografico lo Zagorje croato si presenta come una vallata sinuosa e collinosa, ricca di verdi pendii. Si caratterizza per un tipo di clima continentale umido, con estati moderatamente calde e inverni piovosi e freddi. Il terreno prevalentemente collinoso non ha permesso la coltivazione intensiva agricola né l’allevamento intensivo del bestiame, ma ha favorito l’allevamento del tacchino. Di tutti i cereali, il più coltivato è il mais, utilizzato per l’alimentazione del tacchino dello Zagorje. A causa della sovrappopolazione delle zone abitate e della scarsità di superfici coltivabili, le aziende agricole dello Zagorje croato sono tradizionalmente, e restano generalmente, di piccole dimensioni.

Nelle piccole aziende agricole il tacchino dello Zagorje viene allevato in modo tradizionale, in libertà. Il metodo tradizionale prevede che l’animale trascorra la maggior parte del tempo all’aperto, e che, oltre al pascolo, nei prati, nei frutteti e nei boschi si nutra di insetti, cavallette e lombrichi, che gli apportano una quantità supplementare di proteine.

Anche le condizioni climatiche continentali dello Zagorje croato, caratterizzate da stagioni chiaramente definite, si addicono al ritmo di vita del tacchino della regione, come è evidente dalle varie fasi del ciclo d’allevamento annuale. Nelle stagione calda, primavera-estate, vi sono condizioni favorevoli alla riproduzione e alla nascita dei pulcini. Segue la cosiddetta «fase calda» dell’allevamento, in cui i tacchinotti vengono tenuti al chiuso fino a quando raggiungono le 8 settimane circa e in cui è solo l’allevatore a provvedere alla loro alimentazione. Nel periodo in cui vengono tenuti al chiuso, verso la fine della «fase calda», sulla testa e sul collo dei tacchinotti appare un’escrescenza carnosa («caruncola»), che indica che i piccoli acquisiscono resistenza. Gli allevatori riconoscono questo processo in base all’esperienza acquisita nel seguire l’allevamento dei pulcini e la loro età, poiché dopo circa 8 settimane l’età di questi animali non è più seguita in termini di calendario quanto piuttosto in funzione dei sopra indicati cambiamenti nel loro aspetto. Alla fine di questo periodo i tacchinotti vengono lasciati uscire all’aperto affinché possano pascolare liberamente. Comincia allora la «fase fredda» dell’allevamento, durante la quale i tacchinotti provvedono a sé stessi senza l’intervento dell’allevatore.

La fine della stagione d’allevamento coincide con l’avvento delle festività di fine e inizio anno (Natale e Capodanno), quando tutti i tacchini allevati, tranne quelli da riproduzione, vengono macellati e commercializzati sotto forma di carcassa intera lavorata o di mezza carcassa lavorata. Il metodo tradizionale di allevamento sopra descritto, a ciclo annuale, si è conservato fino ad oggi.

Il tacchino dello Zagorje si alleva nell’omonima regione dalla seconda metà del XVI secolo. Dagli scritti delle autorità municipali veneziane Georg Kodinetz, professore presso l’Istituto di allevamento animale della Facoltà d’Agronomia dell’Università di Zagabria, cita come questo tacchino «sia stato portato nello Zagorje croato dall’Italia, e come il primo tacchino arrosto sia stato servito nel 1561 al tavolo dei monaci paolini di Lepoglava in occasione della festa dell’Assunzione. Da allora si è cominciato ad allevare questo animale nella regione».

Lo sviluppo della produzione dello «Zagorski puran» è strettamente collegato alla sua esportazione, cominciata alla fine del XIX secolo e culminata negli anni ‘30 del secolo scorso.

Col metodo di allevamento in libertà il tacchino dello Zagorje cresce più lentamente: occorrono infatti almeno 6 mesi perché sia pronto per la macellazione, a differenza dei tacchini ibridi che sono pronti per essere macellati già dopo 3 mesi di ingrasso [Kerep, Tesi di laurea, Regresijske analize u opisivanju rasta pura («Analisi di regressione nella descrizione della crescita del tacchino»), 2014].

Poiché il tacchino dello Zagorje pascola all’aperto, la pelle della carcassa lavorata va dal giallo pallido al giallo chiaro, e gli strati di grasso sottocutanei sono visibili e di colore giallo. La pelle della carcassa lavorata della razza ibrida «Nicholas» è pallida e chiara, senza pigmentazione, quasi priva di strati di grasso sottocutanei. Le analisi hanno dimostrato che il tenore di grassi nella parte pettorale dello «Zagorski puran» raggiunge il 10,32 %, contro il 6,91 % della razza ibrida commerciale [Analitička izvješća («Relazioni analitiche»), Euroinspekt Croatiakontrola, 2014].

Proprio perché pascola e si muove liberamente all’aperto, e cresce seguendo un ritmo naturale, lo «Zagorski puran» è di più forte costituzione e presenta una quantità maggiore di tessuto adiposo, che è di colore giallastro. La più pronunciata quantità di tessuto adiposo comporta un maggiore tenore di grasso nei muscoli: la carne dello «Zagorski puran», trattata termicamente, è quindi più succosa e tenera alla masticazione rispetto alla razza ibrida [Analitičko izvješće («Relazione analitica»), Università di Zagabria, Facoltà di Tecnologia alimentare e Biotecnologia, 2015].

Nella sua tesi Zlatko Janječić cita i lavori scientifici di R. Latinović (1987), che suddivide la carne di tacchino in quattro categorie: I. (petto), II. (coscia), III. (ali) e IV. (dorso). In base sia a questa classificazione che alle proprie ricerche, Zlatko Janječić afferma che nello «Zagorski puran» la maggiore quantità di carne si trova nelle categorie II., III. e IV, mentre nelle razze ibride «Nicholas» e «Jonson» la maggior parte della carne si trova nella categoria I. Nella carcassa dello «Zagorski puran» il petto occupa in media una percentuale del 31,52 %, mentre nella razza «Nicholas» raggiunge il 37,58 %. È vero che la carne della categoria I. (petto) è la più pregiata nella classificazione. Lo «Zagorski puran» tuttavia, tradizionalmente si prepara come arrosto intero indipendentemente dalla grandezza della carcassa. Il taglio e la classificazione non hanno quindi su questo prodotto alcuna importanza dal punto di vista commerciale, contrariamente ai tacchini ibridi che sono selezionati ai fini della produzione industriale e commerciale e per i quali quindi la dimensione della carcassa è significativa [Tesi di Zlatko Janječić, 2002, Fenotipske i genotipske odlike Zagorskih purana («Caratteristiche fenotipiche e genotipiche del tacchino dello Zagorje»)].

Nella letteratura il nome «Zagorski puran» appare per la prima volta all’inizio del XX secolo. Benché lo «Zagorski puran» sia stato inserito nell’elenco della FAO come razza riconosciuta solo nel 2000, questa denominazione è quella che è stata sempre tradizionalmente usata, oggi ma anche in passato, nel linguaggio corrente [Documentazione della Zadruga PZ Puran zagorskih brega («Cooperativa agricola “Tacchino dei colli dello Zagorje”») Krapina, 2004-2014]. Negli opuscoli con le ricette e nelle riviste specializzate, per i piatti a base di carne di tacchino il nome più spesso utilizzato è «Zagorski puran» [cfr.: l’opuscolo Gastroturizam («Turismo gastronomico») e la rivista Meso («La carne») n. 6, 2009].

Sul mercato, lo «Zagorski puran» è sempre stato riconosciuto come una specialità, una carne di qualità particolare, ed è sempre stato collegato alla regione dello Zagorje croato e al metodo di allevamento in libertà e all’aperto. I riferimenti alla reputazione e alla qualità dello «Zagorski puran» sono attestati dalle citazioni che seguono.

Georg Kodinetz scrive, in merito all’esportazione: «Secondo le dichiarazioni degli esportatori, il prodotto migliore è rappresentato dai tacchini e le tacchine della regione dello Zagorje croato, e reca la denominazione “Zagorski puran”» [Kodinetz, «Beitrag zur Kenntnis der Rasse und der Entwicklung des Zagorianer Truthuhnes (Meleagris gallopavo)» («Contributo alla conoscenza della razza e dello sviluppo del tacchino dello Zagorje»), in C. Kronacher, Zeitschrift für Tierzüchtung and Züchtungsbiologie («Rivista di allevamento e biologia dell’allevamento»), Berlino, 1940].

Le riviste slovene Slovenec e Domoljub scrivono: «Come particolare specialità è noto in Croazia il “tacchino dello Zagorje”, ben conosciuto sui mercati di tutto il mondo ed esportato in Inghilterra, Svizzera, Germania, Italia, Belgio, e persino in Francia, paese che ha esso stesso, e in abbondanza, eccellenti tacchini, ma che apprezza la qualità della razza croata» [Slovenec, «Gospodarstvo» («Economia»), 1941, Domoljub, «Kaj je novega»? («Cosa c’è di nuovo?»), 1941].

La notorietà della denominazione «Zagorski puran» e il legame esistente fra il prodotto e la zona geografica emergono anche dai risultati di un’inchiesta realizzata nel 2010. Interrogati su quale affermazione più si addica allo «Zagorski puran», i consumatori hanno indicato che si tratta di una carne sana e di qualità (90 %). Per quanto riguarda la domanda relativa a quale regione croata associno al prodotto, (61 %), i partecipanti all’inchiesta hanno menzionato lo Zagorje croato. L’87 %, inoltre, aveva già sentito parlare dello «Zagorski puran» (Anketa Valicon, Žnidar et al., 2011).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/PURANI/Izmijenjena%20Specifikacija%20proizvoda%20ZAGORSKI%20PURAN.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.