ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 058/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7926 — Goldman Sachs/Northgate) ( 1 ) |
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2016/C 058/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7865 — LOV Group Invest/De Agostini/JV) ( 1 ) |
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2016/C 058/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2016/C 058/04 |
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Commissione europea |
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2016/C 058/05 |
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2016/C 058/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2016/C 058/07 |
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2016/C 058/08 |
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2016/C 058/09 |
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2016/C 058/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2016/C 058/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV) ( 1 ) |
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2016/C 058/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2016/C 058/13 |
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2016/C 058/14 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7926 — Goldman Sachs/Northgate)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 58/01)
Il 3 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7926. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7865 — LOV Group Invest/De Agostini/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 58/02)
Il 20 gennaio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7865. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7869 — Macquarie/Dolomiti Energia/Hydro Dolomiti Enel)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 58/03)
L’8 febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7869. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/3 |
Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
(2016/C 58/04)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/172/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.
Il Consiglio sta valutando l'eventualità di prorogare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/172/PESC. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all'allegato della decisione 2011/172/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, entro il 19 febbraio 2016, al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute entro il 29 febbraio 2016 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 2 della decisione 2011/172/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 270/2011.
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.
(2) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.
Commissione europea
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 febbraio 2016
(2016/C 58/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1275 |
JPY |
yen giapponesi |
127,07 |
DKK |
corone danesi |
7,4642 |
GBP |
sterline inglesi |
0,77735 |
SEK |
corone svedesi |
9,4550 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0989 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,6773 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,063 |
HUF |
fiorini ungheresi |
310,13 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4109 |
RON |
leu rumeni |
4,4741 |
TRY |
lire turche |
3,3030 |
AUD |
dollari australiani |
1,5901 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5698 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7816 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6965 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5756 |
KRW |
won sudcoreani |
1 359,98 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,9194 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4114 |
HRK |
kuna croata |
7,6320 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 211,54 |
MYR |
ringgit malese |
4,6955 |
PHP |
peso filippino |
53,561 |
RUB |
rublo russo |
89,5851 |
THB |
baht thailandese |
40,139 |
BRL |
real brasiliano |
4,5087 |
MXN |
peso messicano |
21,6852 |
INR |
rupia indiana |
76,9418 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2016
che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione dell’euro
(2016/C 58/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2015/512 della Commissione (1) dispone che la direzione generale per gli affari economici e finanziari (di seguito «la direzione generale») è competente per le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione per proteggere l’euro contro la falsificazione e di fornire sostegno mediante la formazione e l’assistenza tecnica. Per assicurare la protezione effettiva ed omogenea dell’euro, la Commissione deve ricorrere all’esperienza di specialisti riuniti in un organo consultivo. |
(2) |
È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della protezione delle banconote e delle monete in euro dalla falsificazione e definirne le mansioni e la struttura. |
(3) |
Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione per migliorare le condizioni della protezione globale dell’euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione e nell’applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il gruppo dovrebbe inoltre instaurare una cooperazione stretta e regolare con le autorità nazionali competenti, la Commissione, il Centro tecnico scientifico europeo (CTSE) istituito dalla decisione n. 2003/861/CE del Consiglio (3), la Banca centrale europea (BCE) e l’Europol. |
(4) |
Il gruppo dovrebbe essere composto da esperti delle autorità competenti degli Stati membri, del CTSE, della BCE e dell’Europol. |
(5) |
Occorre stabilire norme sulla divulgazione delle informazioni da parte del gruppo. |
(6) |
I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(7) |
È opportuno fissare un termine per l’applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il gruppo di esperti sulla falsificazione dell’euro (in appresso «ECEG») della Commissione.
Articolo 2
Compiti dell’ECEG
Il gruppo svolge i seguenti compiti:
a) |
assistere la Commissione nell’elaborazione di proposte legislative, atti delegati o iniziative politiche nell’ambito della protezione delle banconote e delle monete dalla falsificazione; |
b) |
instaurare una cooperazione stretta e regolare tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione, il CTSE, la BCE e l’Europol al fine di assicurare la protezione effettiva ed omogenea dell’euro; |
c) |
scambiare informazioni e istituire buone pratiche sulla prevenzione della falsificazione dell’euro, la lotta contro la falsificazione di banconote e monete e gli effetti della falsificazione ai fini dell’analisi strategica; |
d) |
fornire pareri e consulenze alla Commissione per quanto riguarda l’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (5); |
e) |
discutere l’applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare l’ECEG sulle questioni relative alla protezione globale dell’euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione (6).
Articolo 4
Composizione e nomina
1. I membri dell’ECEG sono le autorità competenti degli Stati membri, il CTSE, la BCE e l’Europol.
2. I membri comunicano alla Commissione i nomi dei rappresentanti.
3. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il servizio competente della Commissione nomina il presidente del gruppo.
2. In funzione di esigenze specifiche, il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti esterni all’ECEG con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) (7) e paesi candidati all’adesione.
3. I membri dell’ECEG e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (8) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (9). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
4. Le riunioni dell’ECEG si svolgono presso i locali della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria.
5. L’ECEG adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.
6. La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività dell’ECEG quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, inserendoli nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altre entità analoghe, o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato contenente tali documenti. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), tale documento non verrà pubblicato.
Articolo 6
Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività dell’ECEG non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 7
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per la Commissione
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
(1) Decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 81 del 26.3.2015, pag. 4).
(2) Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(6) Di cui al considerando 12 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio.
(7) GU C(2010) 7649 definitivo.
(8) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(9) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(10) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/8 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 58/07)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
Determinati alcoli grassi e loro miscele |
India Indonesia Malaysia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 1). |
12.11.2016 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/9 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
(2016/C 58/08)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio notevole (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2016 dalla European Steel Association (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo in ferro, acciai non legati o altri acciai legati.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati prodotti piatti laminati in ferro, acciai non legati o altri acciai legati (escluso l’acciaio inossidabile), anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri), semplicemente laminati a caldo (piatti laminati a caldo), non placcati né rivestiti, esclusi gli acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 e 7226 91 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in paesi terzi a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America e il Canada. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito negli Stati Uniti d’America e in Canada e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono rilevanti per il paese interessato.
4. Asserzione di minaccia di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante fornisce elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato a un ritmo sostenuto, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni.
Si asserisce inoltre che tali importazioni entrano nell’Unione a prezzi che hanno già causato, fra le altre conseguenze, un effetto negativo sul livello dei prezzi di vendita, sui quantitativi venduti, sulla quota di mercato e sui profitti dell’industria dell’Unione
Il denunciante fornisce inoltre elementi di prova sull’esistenza di capacità liberamente disponibili sufficienti nella Repubblica popolare cinese nonché di un imminente e sostanziale aumento di tali capacità tali da far prevedere un notevole aumento delle importazioni.
Il denunciante afferma altresì che il flusso delle importazioni oggetto di dumping è probabilmente destinato ad aumentare notevolmente a causa della diminuzione del consumo interno del paese interessato, delle misure di difesa commerciale istituite recentemente e dell’avvio delle inchieste in relazione alle importazioni di prodotti simili in mercati tradizionali diversi dall’Unione, come gli Stati Uniti d’America, il Canada, il Sud Africa, la Thailandia, l’India, la Malaysia, il Messico, la Turchia e il Vietnam. Ciò indica che è probabile un riorientamento delle esportazioni da tali mercati verso l’Unione, con conseguente notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping.
Il denunciante sostiene che sebbene non si osservi un aumento delle scorte, questo è dovuto alla costante diminuzione dei prezzi all’esportazione e al rallentamento della domanda interna, che spinge i produttori esportatori del paese interessato a liquidare immediatamente la loro produzione e anche le scorte esistenti nel timore di una loro svalutazione.
Si argomenta infine che il cambiamento delle circostanze di cui sopra è chiaramente previsto e imminente, e che si verificherà un pregiudizio notevole a causa dell’aumento imminente di ulteriori importazioni oggetto di dumping.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato o minaccino di arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione valuterà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato
5.2.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.2.2, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo a economia di mercato e gli Stati Uniti d’America sono il paese proposto provvisoriamente. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale proposta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, fra gli altri fornitori dell’Unione a economia di mercato vi sono Canada, Sud Africa, Thailandia, India, Vietnam, Malaysia, Messico, Turchia, Russia, Ucraina e Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.
5.2.2.2.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.
I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM debitamente compilato entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Sono invitati a partecipare all’inchiesta gli importatori indipendenti che importano il prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se l’industria dell’Unione subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengono di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e certificazioni, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il termine generico «pregiudizio» si riferisce sia a un pregiudizio notevole sia alla minaccia di un pregiudizio materiale oppure di un grave ritardo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(4) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(5) I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto, e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/20 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese
(2016/C 58/09)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia (1) a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai legati o non legati originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2016 dalla European Steel Association (EUROFER) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti piatti di acciai legati o non legati (esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio detti «magnetici», gli acciai per utensili e gli acciai rapidi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm oppure di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante» o «il prodotto in esame»).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), attualmente classificato ai codici NC 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
Dato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America, ma anche in base a un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] nello stesso paese terzo ad economia di mercato. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato verso l’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate considerevolmente in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi di vendita praticati, sulle quantità vendute, sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e sui profitti da essa generati, compromettendo gravemente l’andamento generale di tale industria.
5. Procedimento
Avendo stabilito, sentiti gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta relativa ai produttori esportatori la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per l’inserimento nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgono condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato
5.2.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.2.2, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo a economia di mercato; Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia si prevede di scegliere gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza del paese di riferimento scelto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Stando alle informazioni a disposizione della Commissione, tra gli altri paesi a economia di mercato che producono lamiera pesante vi sono, fra l’altro, l’Australia, il Brasile, il Canada, l’India, il Giappone, la Corea del Sud e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Malaysia, il Messico, la Russia e l’Ucraina. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.
5.2.2.2.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgono condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.
I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (6) (7)
Sono invitati a partecipare all’inchiesta gli importatori indipendenti che importano nell’Unione il prodotto in esame della Repubblica popolare cinese.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a inviare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, per tale parte interessata l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).
(1) http://trade.ec.europa.eu/tdi/completed.cfm
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(4) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(5) I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema non retto da un’economia di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto, e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(6) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(7) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/30 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese
(2016/C 58/10)
La Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2016 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldature dell’Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm. («il prodotto in esame»).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il denunciante ha stabilito un valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America. La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, compromettendo gravemente l’andamento generale e la situazione finanziaria e occupazionale di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.
I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (3).
b) Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse. La Commissione esaminerà se può essere concesso loro un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.
Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.2.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato
5.2.2.1.
Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.2.2, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo ad economia di mercato. Il denunciante ha proposto gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, tra gli altri paesi fornitori dell’Unione a economia di mercato figurano anche il Giappone, la Russia e la Corea del Sud. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame sia fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2.2.2.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (4). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato. La Commissione valuterà esclusivamente i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori del paese interessato inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale è stata accolta.
I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo disposizioni diverse.
5.2.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (5) (6)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.
(3) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(4) I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e che sono applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(5) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare il questionario destinato a questi ultimi figurante nell’allegato I. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone si considerano legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.
(6) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 58/11)
1. |
In data 5 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Hutchison Europe Telecommunications SARL (Lussemburgo), controllata da CK Hutchison Holdings Limited («CKHH», Hong Kong), e l’impresa VimpelCom Luxembourg Holdings SARL (Lussemburgo), controllata da VimpelCom Ltd («VCL», Bermuda), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (la «JV», Lussemburgo) mediante conferimento alla JV delle rispettive attività in Italia. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/41 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2016/C 58/12)
1. |
In data 4 febbraio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Électricité de France SA («EDF», Francia) e China General Nuclear Power Corporation («CGN», Cina), controllata dalla commissione che sorveglia e amministra i beni pubblici del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese («Central SASAC»), acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un gruppo di tre imprese nucleari di recente costruzione («gruppo NNB», Regno Unito): NNB Generation Company HPC Limited («HPC Genco»), NNB Generation Company SZC Limited («SZC Genco») e NNB Generation Company BRB Limited («BRB Genco»). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7850 — EDF/CGN/NNB Group of Companies, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/42 |
Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 58/13)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«GALL DEL PENEDÈS»
N. UE: ES-PGI-0005-01308 — 03.2.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Gall del Penedès»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.1 Carni (e frattaglie) fresche
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’IGP «Gall del Penedès» è la carne fresca di polli (maschi e femmine) della varietà Penedesenca negra, razza migliorata della Penedesenca tradizionale.
Questa carne è caratterizzata dalle sue qualità gustative, dal colore rosso delle carcasse e dai muscoli sodi e succosi.
Si tratta di un volatile a crescita lenta, molto rustico, dotato di buona vitalità, di tipologia corporea mediterranea, leggero e che produce molta carne. È resistente al caldo e al freddo tipici dell’ambiente mediterraneo.
Il «Gall del Penedès» è allevato in pollai che dispongono durante tutto l’anno di accesso all’esterno e la sua alimentazione è caratterizzata dal fatto di includere semi di uva.
Questo tipo di alimentazione conferisce alla carne alcune caratteristiche organolettiche uniche, come ha messo in evidenza la relazione di analisi sensoriale e chimica pubblicata dall’Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentàries — IRTA («Inclusió de granet de raïm en el pinso per la IGP del Gall del Penedès», Amadeu Francesch Vidal, febbraio 2012) nella quale si legge che:
«La carne degli animali la cui alimentazione è composta nella misura del 5 % da semi di uva presenta un odore più intenso di frutta secca, un odore meno intenso di corteccia, un gusto che non è quello di un pollo normale, un sapore meno dolce, più metallico ed una consistenza più fibrosa…».
«La carne degli animali la cui alimentazione è composta nella misura del 5 % da semi di uva presenta una proporzione di acidi grassi insaturi nettamente superiore, attribuibile ad una proporzione maggiore di acido linoleico; si tratta perciò di una carne che presenta un valore aggiunto dal punto di vista di alimento sano».
L’età minima di macellazione del pollo «Gall del Penedès» è di 98 giorni.
Le carcasse del pollo «Gall del Penedès» rientrano nella categoria A [in base al regolamento (CE) n. 543/2008]. La carcassa non presenta eccessi di grassi, la pelle è bianca, la carne rossiccia e le zampe nere con la base bianca.
Il peso minimo è di 1,5 kg per la carcassa «eviscerata senza frattaglie» (spennata, sviscerata e senza testa, zampe, cuore, fegato né ventriglio) e di 2 kg per una carcassa «parzialmente eviscerata» (spennata e senza viscere ma con testa e zampe).
Il «Gall del Penedès» è venduto in carcasse fresche intere o porzionate.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’alimentazione del «Gall del Penedès» è basata sulla dieta tradizionale della zona geografica dell’IGP, adeguata alle formulazioni e alle tecniche agroalimentari attuali. Questo regime alimentare si distingue per il fatto di includere semi di uva nella sua composizione.
La base dell’alimentazione è la seguente:
— |
58-60 % mais, |
— |
33,5-35,5 % soia e derivati, |
— |
5-5,5 % semi di uva. |
Durante gli ultimi sette giorni di vita dell’animale, si accetta un’alimentazione contenente un minimo del 90 % di cereali e un minimo del 5-5,5 % di semi di uva.
Sono vietati i grassi di origine animale salvo i derivati del latte.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Il «Gall del Penedès» è allevato nella zona geografica protetta.
I pulcini arrivano negli allevamenti di produzione quando hanno 24-48 ore di vita. A partire dai 42-56 giorni di vita, i polli hanno accesso a spazi esterni. L’allevamento ha una durata minima di 98 giorni.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto a cui si applica la denominazione
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione
Sul prodotto finito destinato al consumo tutelato dall’IGP deve obbligatoriamente figurare in maniera chiara la dicitura IGP «Gall del Penedès» o Indicazione geografica protetta «Gall del Penedès» nonché il logo specifico dell’IGP.
4. Descrizione concisa della zona geografica
L’allevamento del pollo «Gall del Penedès» ha luogo in una zona geografica che comprende 73 comuni:
— |
tutti i comuni della regione dell’Alt Penedès (27), |
— |
tutti i comuni della regione del Baix Penedès (14), |
— |
tutti i comuni della regione del Garraf (6), |
— |
i seguenti comuni della comarca dell’Anoia: Argençola, La Llacuna, Cabrera d’Igualada, Piera, Masquefa, Hostalets de Pierola, Vallbona d’Anoia, Capellades, La Torre de Claramunt, Carme, Orpí, Santa Maria de Miralles, Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Castellolí, El Bruc, Òdena, Igualada, Rubió, Jorba, Montmaneu e Copons (25), |
— |
il comune di Rodonyà, nella regione dell’Alt Camp (1). |
5. Legame con la zona geografica
Il legame con l’ambiente poggia su una reputazione acquisita da molto tempo, come stanno a testimoniare la tradizione orale, documenti scritti, fiere e mercati, e sul peculiare sistema di produzione praticato dagli allevatori della zona che è strettamente connesso alla tradizione vitivinicola del territorio di produzione.
La zona geografica di produzione dell’IGP, corrispondente alla regione storica del Penedès, è caratterizzata dal fatto di essere il territorio originario della razza Penedesenca tradizionale da cui proviene il «Gall del Penedès» nonché una regione essenzialmente vitivinicola, in cui circa l’80 % della superficie agricola utilizzata è dedicata alla coltivazione della vigna ed è tutelata dalle Denominazioni d’origine Protette vinicole Penedès e Cava. Si potrebbe affermare che nel Penedès, risultato del carattere specifico di questa terra e delle sue coltivazioni, si ottiene, oltre ai suoi vini e spumanti caratteristici, anche il «Gall del Penedès».
L’allevamento, il consumo e la commercializzazione del «Gall del Penedès» hanno fatto parte, per secoli, dell’apprendimento abituale dei contadini della regione del Penedès. La letteratura scritta, la tradizione orale e le opere artistiche descrivono in che modo, in tutte le fattorie, l’allevamento di questi volatili serviva sia per nutrire il nucleo familiare sia per costituire a lungo la base dell’economia familiare dato che le uova di questi volatili, di colore marrone rossiccio intenso (noto come «ou rogenc de Villafranca») si vendevano ed erano molto apprezzate sui mercati locali (se ne trova traccia sul mercato di Villafranca fin dal XII secolo) nonché sul mercato di Barcellona. Anche la carne del «Gall del Penedès» godeva di grande reputazione e rinomanza, il che è dimostrato dalla realizzazione della Fira del Penedès, che risale al XII secolo, poi della Fira de Sant Tomàs, attualmente nota come Fira del Gall. Organizzata ogni anno senza interruzione, questa fiera annuale ha consentito agli agricoltori della comarca, che possedevano piccole fattorie, di esporre e vendere i propri prodotti mantenendo un’alimentazione tradizionale che risente della coltivazione locale della vigna.
Così, in questo contesto, i contadini della regione affluivano ai mercati ed alle fiere, in cui le competenze in materia di allevamento del «Gall del Penedès» si trasmettevano e si consolidavano in quanto sistema di produzione tipico della zona, con l’utilizzo della vinaccia nell’alimentazione dei polli. La vinaccia (o buccia dell’uva) proveniente dalla pressatura delle uve veniva lasciata asciugare nei campi prima di essere somministrata al pollame. Nel 1937, uno studio sull’alimentazione dei volatili da cortile indicava che i semi dell’uva contengono un elevato valore nutrizionale favorevole alla crescita dei polli grazie alla loro abbondanza in fibre vegetali, in grassi ed alla ricchezza in alcune proteine e taluni carboidrati. Ora come ora, gli allevatori hanno adeguato le pratiche tradizionali della zona includendo nei mangimi semi di uva.
Il regime dei polli coperti dall’IGP «Gall del Penedès», che include semi di uva perpetuando in tal modo l’alimentazione legata alla tradizione vitivinicola della regione, incide sulla qualità gustativa del prodotto. Analogamente, l’allevamento in pollai con accesso a spazi aperti durante tutto l’anno influisce sul colore rossiccio, sulla consistenza soda e sulla succosità della carne.
Attualmente, il «Gall del Penedès» è oggetto di numerosi articoli della stampa regionale, di azioni di promozione di prodotti regionali di qualità (la Diputación de Barcelona ed il Consell Comarcal dell’Alt Penedès ne fanno la promozione grazie a programmi quali Productes de la Terra e la Gastroteca) e di studi nell’ambito della ricerca (Fondazione Alicia, IRTA…).
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Il testo integrale del disciplinare di produzione può essere consultato sul seguente sito Internet:
http://www.gencat.cat/alimentacio/pliego-gall-penedes
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag.1.
13.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/45 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2016/C 58/14)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOCUMENTO UNICO
«FOGAÇA DA FEIRA»
N. UE: PT-PGI-0005-01342 — 1.6.2015
DOP ( ) IGP ( X )
1. Denominazione
«Fogaça da Feira»
2. Stato membro o paese terzo
Portogallo
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 2.3. Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
La «Fogaça da Feira» è un tipo di pane dolce dal sapore delicato e dall’aroma di limone e cannella, di colore marrone e forma conica, decorato con quattro punte nella sua parte superiore.
È costituita da una pasta soffice e leggera di colore giallo pallido, con piccole aperture ed una costa croccante.
Può presentarsi confezionata, sfusa oppure congelata, in diversi formati, purché l’altezza della «Fogaça da Feira» rispetti una variazione approssimativa del 35 % rispetto al diametro della base.
Può presentarsi anche tagliata in due metà e/o affettata.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La «Fogaça da Feira» è preparata con farina di frumento di tipo 45 e/o di tipo 55 o simile, uova, zucchero, burro, lievito fresco e lievito di panificazione, acqua, cannella, sale, succo e scorza di limone grattugiata.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione devono aver luogo nella zona geografica delimitata: preparazione, messa in forma, taglio dell’impasto e cottura.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Sull’etichetta del prodotto deve obbligatoriamente figurare la dicitura «Fogaça da Feira — Indicazione geografica protetta» o «Fogaça da Feira IGP» come pure il logo raffigurato in appresso:
4. Descrizione concisa della zona geografica
La zona geografica di produzione della «Fogaça da Feira» è circoscritta al comune di Santa Maria da Feira.
5. Legame con la zona geografica
La Fogaça è un pane dolce, citato in vari documenti medievali, che deriva da un’offerta votiva a San Sebastiano e che ha dato il nome anche alla più grande festa religiosa centenaria, organizzata nel comune di Santa Maria da Feira, la «Festa das Fogaceiras».
La Festa das Fogaceiras è una tradizione secolare che nel 2005 ha «compiuto» cinquecento anni, contraddistinta dalla devozione della popolazione del comune di Santa Maria, ed è attualmente la festività più emblematica del comune di Santa Maria da Feira.
Al giorno d’oggi, la «Festa das Fogaceiras», che si celebra il 20 gennaio, continua ad essere un evento annuo che comprende iniziative quali una dimostrazione della lavorazione della «Fogaça da Feira», alla quale prendono parte i produttori della Fogaça e diversi degustatori invitati, in modo da sensibilizzare i produttori della Fogaça alla necessità di mantenere intatti la ricetta e il processo di elaborazione originali di questo pane dolce secolare, o il capitolo della «Confraria da Fogaça da Feira», una delle cerimonie più importanti di questa confraternita, la cui missione consiste nel promuovere, studiare e difendere il prodotto, tenuto conto del suo valore storico, nonché divulgare e preservare le caratteristiche specifiche dell’autentica «Fogaça da Feira».
L’importanza della «Fogaça da Feira» nel comune di Santa Maria da Feira è nota fin da tempi antichissimi; il prodotto è infatti citato nel contesto delle audizioni del 1220, realizzate per ordine di Alfonso II nella Terra di Santa Maria, centro amministrativo e militare di questa regione, con sede in Vila da Feira, il cui castello ha dato al prodotto la sua forma.
Il suo legame storico con l’organizzazione della «Festa das Fogaceiras» nel capoluogo, in cui il prodotto costituisce l’offerta sacra dedicata a San Sebastiano, ha consentito il radicarsi di questa tradizione. Grazie al suo legame religioso e storico con l’ambiente sociale, la fabbricazione del prodotto si è affermata nel comune di Santa Maria da Feira.
Le sue caratteristiche specifiche, segnatamente la sua forma conica, derivano dallo stretto legame con la zona geografica e dalle competenze locali messe in atto nel processo di lavorazione, in particolare per mescolare gli ingredienti, lavorare l’impasto, arrotolarlo e appiattirlo a forma di cravatta, quindi modellarlo dandogli la forma di cono, e, infine, decorarlo nella sua parte superiore con quattro punte che evocano le quattro torri del castello di Santa Maria da Feira e che contraddistinguono nettamente la «Fogaça da Feira» dalle altre varietà di pane.
Occorre sottolineare l’arrotolamento della pasta a forma di cono, operazione che deve essere effettuata sempre nello stesso senso, dal basso verso l’alto. Questa fase della lavorazione poggia interamente sulle competenze locali, sia che si tratti della valutazione delle condizioni climatiche (che possono incidere sulla fermentazione della pasta) sia che si tratti dell’abilità manuale necessaria per ottenere la forma finale che caratterizza il prodotto.
Durante la cottura, i pani vengono tolti dal forno e i tagli nella parte superiore vengono separati a mano. Essi sono quindi rimessi in forno per terminare la cottura. Questa operazione è determinante affinché il calore penetri nell’interno dei pani e li possa cuocere uniformemente, permettendo così di ottenere una mollica soffice e leggera grazie alla combinazione armoniosa del tempo e della temperatura di cottura.
Quest’operazione è essenziale affinché i pani presentino, una volta cotti, il loro caratteristico aspetto, ovvero una rappresentazione delle torri del Castelo da Feira; la scelta del momento opportuno per effettuarla dipende all’esperienza e dalla sensibilità del produttore.
Per la sua storia, la sua tradizione, il suo sapore e la sua consistenza, la «Fogaça da Feira» è attualmente il principale riferimento gastronomico del comune e lo si trova in tutte le fiere, mostre e manifestazioni istituzionali del comune stesso.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
http://www.dgadr.mamaot.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_Fogaca_Feira_IGP.pdf
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.