ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 55

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
12 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2013-2014
Sedute dal 20 al 23 maggio 2013
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 246 E del 27.8.2013 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 21 maggio 2013

2016/C 55/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (2012/2262(INI))

2

2016/C 55/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali nell'Unione europea (2012/2100(INI))

6

2016/C 55/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo (2012/2259(INI))

12

2016/C 55/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sui diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione (2012/2255(INI))

23

2016/C 55/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE (2011/2246(INI))

33

2016/C 55/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure (2012/2234(INI))

43

2016/C 55/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI))

54

2016/C 55/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla relazione annuale in materia di fiscalità: come liberare il potenziale di crescita economica dell'UE (2013/2025(INI))

65

 

Mercoledì 22 maggio 2013

2016/C 55/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2012/2132(INI))

71

 

Giovedì 23 maggio 2013

2016/C 55/10

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (D025828/03 — 2013/2598(RPS))

79

2016/C 55/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP))

79

2016/C 55/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini (2013/2611(RSP))

84

2016/C 55/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (2013/2612(RSP))

90

2016/C 55/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2012/2865(RSP))

94

2016/C 55/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2013/2866(RSP))

100

2016/C 55/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti (2013/2558(RSP))

108

2016/C 55/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2012/2929(RSP))

112

2016/C 55/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le Alpi (2013/2549(RSP))

117

2016/C 55/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh (2013/2638(RSP))

120

2016/C 55/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri (2013/2654(RSP))

123

2016/C 55/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sull'India: esecuzione di Mohammed Afzal Guru e relative implicazioni (2013/2640(RSP))

125

2016/C 55/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul Ruanda: la vicenda di Victoire Ingabire (2013/2641(RSP))

127


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 21 maggio 2013

2016/C 55/23

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

131

2016/C 55/24

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (I) (2013/2014(IMM))

132

2016/C 55/25

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

133

2016/C 55/26

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 concernente gli emendamenti orali e altre modifiche apportate oralmente (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 6, del regolamento)

135


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 21 maggio 2013

2016/C 55/27

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (15318/2012 — C7-0391/2012 — 2012/0018(NLE))

136

2016/C 55/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (05822/2013 — C7-0044/2013 — 2012/0213(NLE))

136

2016/C 55/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (06867/2013 — C7-0081/2013 — 2012/0221(APP))

137

2016/C 55/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07279/2013 — C7-0068/2013 — 2013/0802(CNS))

138

2016/C 55/31

P7_TA(2013)0200
Attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD))
P7_TC1-COD(2011)0309
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

138

 

Mercoledì 22 maggio 2013

2016/C 55/32

Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una convenzione per aggiungere al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea un protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (00091/2011 — C7-0386/2011 — 2011/0818(NLE))

140

2016/C 55/33

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sul progetto di protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea) (00091/2011 — C7-0385/2011 — 2011/0817(NLE))

141

2016/C 55/34

P7_TA(2013)0210
Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD))
P7_TC1-COD(2011)0130
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

143

2016/C 55/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (11362/2012 — C7-0078/2013 — 2012/0073(NLE))

144

2016/C 55/36

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD))

145

2016/C 55/37

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0511 — C7–0314/2012 — 2012/0242(CNS))

157

2016/C 55/38

P7_TA(2013)0214
Articoli pirotecnici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (COM(2011)0764 — C7-0425/2011 — 2011/0358(COD))
P7_TC1-COD(2011)0358
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

192

 

Giovedì 23 maggio 2013

2016/C 55/39

P7_TA(2013)0217
Codice doganale comunitario per quanto riguarda la sua data di applicazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2013)0193 — C7-0096/2013 — 2013/0104(COD))
P7_TC1-COD(2013)0104
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione

194

2016/C 55/40

P7_TA(2013)0218
Ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524 — C7-0297/2012 — 2012/0251(COD))
P7_TC1-COD(2012)0251
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

195

2016/C 55/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 maggio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD))

196

2016/C 55/42

P7_TA(2013)0220
Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012)0089 — C7-0060/2012 — 2012/0039(COD))
P7_TC1-COD(2012)0039
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

212

2016/C 55/43

P7_TA(2013)0221
Norme sanitarie che disciplinano gli scambi di cani, gatti e furetti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012)0090 — C7-0061/2012 — 2012/0040(COD))
P7_TC1-COD(2012)0040
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

213


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 20 al 23 maggio 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 246 E del 27.8.2013.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 21 maggio 2013

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/2


P7_TA(2013)0198

Offerte pubbliche di acquisto

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (2012/2262(INI))

(2016/C 055/01)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1),

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (COM(2012)0347),

visto lo studio relativo all'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto (studio esterno) condotto per conto della Commissione (2),

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto del 21 febbraio 2007 (3),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0089/2013),

A.

considerando che la direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto (la direttiva) contiene orientamenti minimi per garantire la trasparenza e la certezza giuridica dello svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e attribuisce diritti di informazione agli azionisti, ai dipendenti e alle altre parti interessate;

B.

considerando che vari Stati membri stanno valutando o hanno già introdotto cambiamenti nelle rispettive norme nazionali armonizzate in materia di offerte pubbliche di acquisto allo scopo di aumentare la trasparenza del mercato dei capitali e rafforzare i diritti della società oggetto dell'offerta pubblica e delle sue parti interessate;

C.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deliberato in varie cause che il mantenimento di diritti speciali in una società privata da parte di uno Stato membro deve essere considerata in generale una restrizione della libera circolazione dei capitali e può essere giustificata soltanto in casi limitati (4);

D.

considerando che le autorità nazionali competenti sono responsabili della vigilanza pubblica delle offerte pubbliche di acquisto;

E.

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (5) prevede che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) agisca, inoltre, secondo necessità, nel contesto delle offerte pubbliche di acquisto; considerando che l'AESFEM ha istituito una rete di autorità competenti che dovrebbe rafforzare la cooperazione tra tali autorità, nel contesto delle offerte pubbliche di acquisto transnazionali;

1.

ritiene la direttiva un elemento importante dell'acquis dell'Unione in materia di diritto societario, che va oltre la semplice promozione di un'ulteriore integrazione e armonizzazione dei mercati dei capitali dell'Unione;

2.

sottolinea che gli effetti della direttiva non si limitano alle disposizioni fondamentali in materia di offerte pubbliche di acquisto, ma devono essere valutati nel contesto più ampio del diritto societario, compresa la governance societaria, la normativa applicabile ai mercati dei capitali nonché il diritto del lavoro;

3.

ribadisce che gli obiettivi della direttiva, in particolare quello di offrire parità di condizioni per le offerte pubbliche di acquisto tutelando, nel contempo, gli interessi degli azionisti, dei dipendenti e delle altre parti interessate, costituiscono i pilastri fondamentali per il buon funzionamento del mercato per il controllo societario;

4.

prende nota della conclusione della Commissione che la direttiva funziona in modo soddisfacente e prende atto delle conclusioni dello studio esterno, secondo le quali la direttiva ha migliorato il funzionamento del mercato per il controllo societario; rileva con preoccupazione, tuttavia, l'insoddisfazione dei rappresentanti manifestata nello studio esterno circa la tutela dei diritti dei dipendenti e invita la Commissione a rafforzare il dialogo con i rappresentanti dei dipendenti per affrontare al meglio tali questioni urgenti;

Parità di condizioni

5.

sottolinea che la direttiva offre parità di condizioni per le offerte pubbliche di acquisto in Europa e ritiene che, nel lungo periodo, si potrebbero prevedere ulteriori miglioramenti per rafforzare tale parità di condizioni;

6.

rispetta la competenza degli Stati membri a introdurre ulteriori misure che vadano oltre i requisiti della direttiva, a condizione che gli obiettivi generali della stessa siano rispettati;

7.

osserva, in tale contesto, che alcuni Stati membri hanno reagito di recente a sviluppi all'interno dei propri mercati nazionali per il controllo societario introducendo disposizioni supplementari relative allo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto quali la norma «put up or shut up» del Takeover Panel nel Regno Unito, che cerca di fare chiarezza in merito a quando un'offerta pubblica di acquisto debba essere lanciata o meno nei casi in cui non sia chiaro se l'offerente intenda realmente presentare un'offerta per la società destinataria;

Vigilanza

8.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'AESFEM per rafforzare la cooperazione tra autorità nazionali nel contesto delle offerte pubbliche di acquisto attraverso la Takeover Bids Network (rete per le offerte pubbliche di acquisto);

9.

ritiene, tuttavia, che non sia necessario predisporre una vigilanza delle offerte pubbliche di acquisto a livello di Unione, dato che la normativa in materia di offerte pubbliche di acquisto non si limita alla legge che disciplina il mercato dei capitali, ma è anche incorporata nel diritto societario nazionale; sottolinea che è opportuno lasciare alle autorità nazionali competenti la responsabilità della vigilanza pubblica sulle offerte pubbliche di acquisto;

Affrontare i problemi emergenti

10.

accoglie con favore le conclusioni della Commissione e la riflessione in merito ai problemi emergenti che derivano dalla revisione della modalità di applicazione della direttiva e osserva che accademici e operatori del settore hanno identificato ulteriori aspetti (6);

Il concetto di «azione di concerto»

11.

è del parere che il concetto di «azione di concerto» sia essenziale nel momento del calcolo della soglia che fa scattare il lancio di un'offerta obbligatoria e ritiene che gli Stati membri abbiano recepito la definizione prevista dalla direttiva in modo diverso; ritiene, tuttavia, che se si concentrasse l'attenzione esclusivamente sulle modifiche da apportare al concetto di «azione di concerto» nella direttiva non si raggiungerebbe l'obiettivo di rafforzare la certezza giuridica, in quanto tale concetto è altresì pertinente ai fini di altri calcoli prescritti nel quadro del diritto societario dell'Unione; suggerisce pertanto di intraprendere un'analisi più dettagliata per identificare eventuali mezzi per chiarire e armonizzare ulteriormente il concetto di «azione di concerto»;

12.

resta in attesa, a tal fine, del piano di azione della Commissione concernente il diritto societario dell'Unione europea, dove tale aspetto dovrebbe essere affrontato, e appoggia la dichiarazione della Commissione secondo la quale non si dovrebbe limitare in alcun modo la capacità delle autorità competenti di obbligare le parti che agiscono di concerto cercando di ottenere il controllo ad accettare le conseguenze legali della loro azione concertata (7);

Deroghe nazionali alla regola dell'offerta obbligatoria

13.

sottolinea che la regola dell'offerta obbligatoria è la disposizione fondamentale a tutela degli azionisti di minoranza e prende atto delle conclusioni dello studio esterno, ovvero che tutti gli Stati membri si sono avvalsi di deroghe a tale regola; osserva che tali deroghe sono spesso impiegate a tutela degli interessi degli azionisti di controllo (per esempio senza alcun reale cambiamento di controllo), dei creditori (per esempio quando i creditori dispongono di prestiti garantiti) e delle altre parti interessate (per esempio per equilibrare i diritti degli azionisti e delle altre parti interessate); sostiene l'intenzione della Commissione di raccogliere ulteriori informazioni per determinare se il diffuso ricorso alle deroghe limiti la tutela degli azionisti di minoranza;

14.

sottolinea che la regola dell'offerta obbligatoria consente agli azionisti di minoranza, in caso di cambiamento di controllo, di ricevere il premio versato per il pacchetto di controllo e osserva che la direttiva disciplina esclusivamente il prezzo in caso di offerta obbligatoria (ovvero il prezzo equo), ma non di offerta volontaria; osserva, in particolare, che la direttiva non prevede l'obbligo di lanciare un'offerta obbligatoria nei casi in cui, dopo un'iniziale offerta volontaria, la soglia di controllo sia stata raggiunta, con la conseguenza che l'offerente può successivamente aumentare la propria partecipazione nella società destinataria dell'offerta attraverso una regolare acquisizione di azioni (la cosiddetta acquisizione «strisciante»); osserva inoltre che, in questi casi, alcuni Stati membri hanno introdotto l'obbligo di una seconda offerta obbligatoria, secondo il quale una seconda offerta è necessaria se si è verificato un determinato aumento (per esempio del 3 %) entro un certo lasso di tempo (per esempio 12 mesi) tra le due soglie specificate (per esempio tra il 30 % e il 50 %);

15.

ritiene che le soglie di notifica di cui all'articolo 9 della direttiva 2004/109/CE (8) (direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza, attualmente in fase di revisione) garantiscano una solida trasparenza degli assetti e consentano la rapida individuazione delle acquisizioni «striscianti»; è del parere che le autorità competenti nazionali dovrebbero scoraggiare tecniche pensate per aggirare la regola dell'offerta obbligatoria ed evitare, in questo modo, di pagare il premio di controllo agli azionisti di minoranza;

Neutralità dell'organo di amministrazione

16.

osserva che la regola della neutralità dell'organo di amministrazione in merito alle difese successive all'offerta è stata recepita dalla maggioranza degli Stati membri, mentre solo un numero molto limitato di Stati membri ha recepito la regola di neutralizzazione, che neutralizza le difese preventive all'offerta; ritiene che negli Stati membri esistano ancora sia difese preventive (per esempio le strutture piramidali o le golden share) sia difese successive (per esempio il white knight o l'aumento dei debiti) e che, allo stesso tempo, vi siano mezzi sufficienti per fare breccia in tali meccanismi difensivi; ritiene tuttavia che, in conformità dei principi generali del diritto societario, l'organo di amministrazione della società emittente dovrebbe tenere conto della sostenibilità a lungo termine della compagnia e degli interessi dei suoi azionisti e agire di conseguenza;

Diritti dei dipendenti in una situazione di acquisizione

17.

sottolinea che la direttiva si limita a prevedere che ai dipendenti siano fornite informazioni, in particolare riguardo alle intenzioni dell'offerente in merito all'attività futura della società oggetto dell'offerta e ai piani futuri in materia di occupazione, compresi gli eventuali cambiamenti sostanziali apportati alle condizioni d'impiego, senza tuttavia contemplare un diritto di consultazione;

18.

sottolinea che la questione di come proteggere e rafforzare i diritti dei lavoratori richiede urgentemente un esame più approfondito, tenendo conto anche dell'acquis, tra cui la direttiva 2001/23/CE (9) e la direttiva 2002/14/CE (10);

19.

insiste sul fatto che le disposizioni pertinenti della direttiva sui diritti dei lavoratori devono essere applicate in modo efficace e, ove opportuno, debitamente eseguite;

Offerte pubbliche di acquisto in periodo di recessione economica

20.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della direttiva, le sue disposizioni dovevano essere recepite nella legislazione nazionale entro il 20 maggio 2006 e osserva che, secondo lo studio esterno, la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva tra il 2006 e il 2007 (11);

21.

sottolinea che il periodo di recepimento della direttiva coincide con l'inizio della crisi finanziaria, che successivamente è diventata una crisi economica e del debito, e che le attività relative alle offerte pubbliche di acquisto sono strettamente legate agli sviluppi economici e finanziari sia all'interno che all'esterno dell'Europa;

22.

sottolinea che, secondo lo studio esterno, le offerte pubbliche di acquisto sono nettamente diminuite dopo la data di recepimento della direttiva per effetto della crisi, anche nel Regno Unito, dove le attività del mercato per il controllo societario sono tradizionalmente più concentrate che nel resto dell'Unione;

23.

è del parere che, dato che durante questo periodo di crisi finanziaria il mercato per il controllo societario ha subito una contrazione costante, la valutazione delle ulteriori misure di armonizzazione nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto da adottare e la relativa portata risulterebbe distorta;

24.

chiede pertanto alla Commissione di continuare a seguire da vicino l'andamento del mercato per il controllo societario e di preparare una nuova valutazione dell'applicazione della direttiva quando le attività di acquisizione ritorneranno a un livello più regolare;

o

o o

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(2)  «External Study on the application of the Directive on takeover bids», effettuato da Marccus Partners per conto della Commissione, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf

(3)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2007)0268.

(4)  Ad esempio la causa C-171/08, Commissione/Portogallo [2010] Racc. I 6817.

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Cfr., ad esempio «Freshfields Bruckhaus Deringer, Reform of the EU Takeover Directive and of German Takeover Law», 14 novembre 2011, disponibile all'indirizzo: http://www.freshfields.com/uploadedFiles/SiteWide/Knowledge/Reform_Eu_Takeover%20directive_31663.pdf

(7)  Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto, pag. 9.

(8)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(9)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(10)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.3.2002 che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e la consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(11)  Cfr pag. 284 e, più in generale, pag. 58 e seguenti dello studio esterno.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/6


P7_TA(2013)0199

Strategie regionali per le aree industriali nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle strategie regionali per aree industriali nell'Unione europea (2012/2100(INI))

(2016/C 055/02)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 162 del TFUE, che riguarda gli obiettivi del Fondo sociale europeo e fa riferimento, tra le altre cose, all'obiettivo di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione,

visti gli articoli 174 e seguenti del TFUE, che sanciscono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari per raggiungerlo,

visto l'articolo 176 del TFUE, che riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale e fa riferimento, tra l'altro, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla conversione delle regioni industriali in declino,

visto l'articolo 173 (titolo XVII) del TFUE, che riguarda la politica industriale dell'UE e fa riferimento, tra le altre cose, alla competitività dell'industria dell'Unione,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2012, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 (COM(2012)0496),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitaria di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione (1),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (2),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell'innovazione in un mondo che cambia (3),

vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020 (4),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (5),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (6),

viste le conclusioni della riunione del Consiglio (3057a sessione del Consiglio Competitività — Mercato interno, industria, ricerca e spazio) tenutosi a Bruxelles il 10 dicembre 2010 su «Una politica industriale per l'era della globalizzazione»,

vista la sesta relazione intermedia della Commissione del 25 giugno 2009 sulla coesione economica e sociale — Regioni creative e innovative (COM(2009)0295),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 30 luglio 2009 su «L'industria europea in un mondo in evoluzione — Panoramica settoriale aggiornata 2009» (SEC(2009)1111),

vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2009, «Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE» (COM(2009)0512),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020 — L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),

vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo «Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 intitolata «Politica industriale: rafforzare la competitività — Risultati e politiche degli Stati membri in tema di competitività 2011» (COM(2011)0642),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 marzo 2012 su «Elementi per un quadro strategico comune dal 2014 al 2020: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca» (SWD(2012)0061),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2012 su «Il principio del partenariato nell'utilizzo del fondi del quadro strategico comune — Elementi per un Codice europeo di condotta per il partenariato» (SWD(2012)0106),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica. Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale» (COM(2012)0582),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 ottobre 2012 sulla relazione sulla concorrenzialità europea (SWD(2012)0299),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Quadro di valutazione della performance industriale e risultati e politiche degli Stati membri in tema di competitività», (SWD(2012)0298),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 26 maggio 2010 sul tema «Necessità di applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana» (7),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione intitolata «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (CCMI/083 — CESE 808/2011),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0145/2013),

A.

considerando che il termine «industria» non è chiaramente definito e può includere tutta una serie di settori diversi;

B.

considerando che uno dei principali punti di forza della nostra competitività a livello internazionale è innegabilmente rappresentato dall'industria, senza la quale l'UE non svolgerebbe un ruolo altrettanto importante nell'equilibrio mondiale delle forze economiche;

C.

considerando che il settore industriale potrebbe svolgere un ruolo di punta nell'economia dell'UE, dato che la Commissione stima che per ogni 100 posti di lavoro creati nell'industria, nel resto dell'economia è possibile creare tra 60 e 200 nuovi posti di lavoro; che tuttavia la produzione industriale tra il 2008 e il 2011 è calata dal 20 % al 16 % del PIL dell'UE e che i posti di lavoro nel settore sono diminuiti dell'11 %;

D.

considerando che la Commissione intende invertire il declino dell'industria nell'UE e portare il livello del suo contributo al PIL dall'attuale 16 % circa al 20 % entro il 2020; considerando che l'industria rappresenta la principale destinazione degli investimenti privati e pubblici nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione;

E.

considerando che la politica di coesione può contribuire a rispondere alle sfide strutturali a cui fa fronte il settore industriale europeo, nonché a raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia «Europa 2020» quali il passaggio verso un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente in termini di energia e inclusiva, che promuova l'occupazione e la conoscenza;

F.

considerando che molte vecchie regioni industrializzate in Europa fanno fronte a problemi simili, dal momento che hanno avuto protratti periodi di crescita in passato, seguiti da un grave declino economico negli ultimi anni;

G.

considerando che le regioni transfrontaliere sono spesso esposte a sfide industriali della stessa natura, analogamente ai bacini minerari, siderurgici o di produzione tessile, per via delle loro caratteristiche territoriali comuni e della loro interdipendenza economica;

H.

considerando che la politica industriale tende a concentrarsi sui problemi quotidiani specifici dell'industria e che spesso il suo forte impatto sulle regioni è, di conseguenza, trascurato;

I.

considerando che la ricerca ha dimostrato che la ristrutturazione delle vecchie regioni industrializzate richiede un approccio di ampio respiro, e che gli ostacoli amministrativi possono impedirne la realizzazione;

J.

considerando che gli Stati membri, le regioni e le città nell'UE sono soggetti a vincoli finanziari; che, nello specifico, le aree con una vecchia base industriale spesso non sono in grado di attrarre fondi a sufficienza per la conversione; e che il finanziamento dell'UE alla riconversione degli aiuti e agli sforzi di ristrutturazione è indispensabile per sostenere gli approcci politici regionali e transfrontalieri;

K.

considerando che le città sono vettori di innovazione e di crescita sostenibile e assolvono all'importante funzione di rispondere alle sfide poste dalle vecchie aree industrializzate;

L.

considerando che sono necessari approcci integrati nuovi e innovativi, anche agevolati da quadri politici legislativi adeguati e strategie di specializzazione intelligente, al fine di aiutare le regioni e le città a realizzare il loro potenziale di innovazione e riorientare le loro risorse industriali nella direzione delle industrie e dei servizi emergenti, nonché dei mercati globalizzati;

M.

considerando che le diverse politiche di reindustrializzazione non tengono sufficientemente in considerazione il potenziale delle industrie culturali e creative, che presentano grandi potenzialità di crescita, di innovazione e di occupazione e che costituiscono un fattore di coesione sociale e un mezzo efficace di lotta contro l'attuale recessione;

1.

richiama l'attenzione sulle risorse esistenti messe a disposizione attraverso la politica di coesione e i Fondi strutturali, la valorizzazione dei meccanismi d'ingegneria finanziaria attuati dalla Banca europea per gli investimenti, e le politiche di sviluppo economico nazionali, regionali e municipali a sostegno della riconversione delle vecchie aree industriali e della reindustrializzazione delle aree industriali in crisi, nell'intento di conseguire una reindustrializzazione moderna e sostenibile; deplora, ciononostante, che tali opzioni non sempre affrontino i problemi reali specifici delle regioni e che si registri una sottoutilizzazione, da parte degli Stati membri e delle regioni, degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali e di investimento in un momento in cui il settore industriale subisce fortemente la crisi;

2.

sottolinea la necessità di istituire ulteriori misure di aiuto per assistere le vecchie regioni industrializzate, in particolare le aree monoindustriali, affinché possano trovare nuovi percorsi di sviluppo concentrandosi sulle industrie culturali e creative, nonché promuovere l'utilizzo dei siti non utilizzati che possono svolgere un ruolo fondamentale nella riconversione dei siti industriali in abbandono;

3.

chiede approcci più integrati e sistematici al rinnovamento industriale e allo sviluppo regionale, e un incremento della coerenza tra le diverse politiche a livello dell'UE, nazionale, regionale, interregionale e transfrontaliero al fine di garantire lo sfruttamento delle potenzialità esistenti nel settore industriale europeo; sottolinea che è necessario creare aree economiche di importanza regionale e parchi di attività ad alta tecnologia, basati su partenariati pubblico-privati, e contribuire al miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche locali e regionali ricorrendo a tecnologie avanzate;

4.

sottolinea che il successo di un tale rinnovamento industriale, associato allo sviluppo regionale, dipenderà dall'esistenza di politiche efficaci in settori come la politica di coesione, la governance economica, la competitività, la ricerca e l'innovazione, l'energia, l'agenda digitale, lo sviluppo sostenibile, i settori culturali e creativi, nuove qualifiche e posti di lavoro ecc.;

5.

ritiene che le principali sfide per le vecchie regioni industrializzate siano:

la riqualificazione materiale del terreno;

la riqualificazione degli alloggi e delle infrastrutture sociali;

il rinnovamento delle infrastrutture, sulla base delle esigenze delle nuove industrie;

lo sviluppo di un'infrastruttura a banda larga, che costituisce un'attrattiva aggiuntiva per una regione;

la necessità di riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati e di iniziative di formazione permanente intese a creare occupazione, con particolare attenzione all'istruzione tecnologica di alta qualità per la forza lavoro, soprattutto i giovani;

la stimolazione di occupazione transfrontaliera, innovazione, formazione, riabilitazione ambientale e strategie di attrattività regionale;

la necessità di promuovere l'imprenditorialità con strategie ad hoc dell'UE per l'occupazione nonché di adattare le competenze sociali, le qualifiche e l'imprenditorialità alle nuove esigenze derivanti dalle sfide economiche, tecnologiche, professionali e ambientali;

la riqualificazione sostenibile delle aree interessate garantendo, per quanto possibile, l'integrazione delle aree verdi;

il ripensamento della base economica e delle condizioni di investimento;

il trattamento dei problemi legati all'ecologia;

gli ostacoli finanziari e la mancanza di possibilità di finanziamento diretto;

la creazione di soluzioni di specializzazione intelligente per il rinnovamento industriale e la diversificazione economica;

6.

sottolinea che le strategie regionali per le aree industriali debbono includere, come punto focale, misure volte a proteggere i terreni, le acque e la qualità dell’aria, a salvaguardare la biodiversità regionale e locale e le risorse naturali e a depurare i terreni e le acque, in modo tale che non continuino a essere disperse nella natura sostanze nocive per l'ambiente;

7.

è convinto che sia importante che le strategie per le aree industriali comprendano una messa a fuoco integrata su possibili forme di trasporto sostenibile da e per queste aree, comprese le materie prime, i beni prodotti e il personale, nonché le infrastrutture necessarie, siano queste esistenti o previste per il futuro, e che detta messa a fuoco può contribuire a ridurre l'impatto ambientale delle aree industriali e assicurare che le esigenze della comunità siano soddisfatte tutelando al contempo le risorse naturali, risparmiando capitale e contribuendo in modo positivo alla salute umana;

8.

ritiene che, in seguito al processo di allargamento dell'UE, le disparità regionali siano aumentate, e di conseguenza l'attenzione e la sensibilizzazione del pubblico si sono allontanate dalle vecchie regioni industrializzate a cui mancano opportunità sufficienti di investimento in strategie concrete di sviluppo regionale;

9.

invita la Commissione a valutare la situazione attuale nelle vecchie regioni industrializzate, a identificare le loro sfide principali, e a fornire informazioni e orientamento a tali regioni al fine di elaborare, mediante procedure democratiche, strategie regionali basate su ampi partenariati, che possano contribuire a migliorare le prospettive di sviluppo sostenibile di tali regioni a partire dal loro potenziale endogeno;

10.

sottolinea che il rafforzamento della base industriale dell'economia è necessario per favorire la crescita economica e la creazione di occupazione e per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, e che il patrimonio industriale, in termini di patrimonio culturale, storico e architettonico e le competenze disponibili nelle vecchie regioni industriali possono costituire una base insostituibile in quest'ambito e andrebbero conservati e adattati alle nuove esigenze;

11.

osserva che molte aree industriali dismesse offrono un notevole potenziale per migliorare l’efficienza energetica ricorrendo a tecnologie e norme edili moderne, a beneficio sia delle economie regionali interessate sia dell'ambiente;

12.

ribadisce che laddove le vecchie regioni industrializzate hanno cercato di esplorare nuove opportunità di sviluppo regionale, hanno registrato il maggiore successo quando hanno basato tali strategie sulle loro caratteristiche passate, sui loro punti di forza territoriali, sul loro patrimonio industriale e sulle loro esperienze e capacità;

13.

sottolinea che le aree urbane svolgono un ruolo importante in termini di innovazione e di crescita sostenibile e che i tentativi di riconversione sono inutili se mancano investimenti sufficienti in tale ambito, in quanto in assenza di interventi sugli edifici e sul trasporto urbano non saranno conseguiti gli obiettivi UE;

14.

ritiene che il declino nella maggior parte delle regioni industrializzate sia parzialmente dovuto all'affidamento a strutture monosettoriali; ritiene che basare l'economia esclusivamente su strutture monosettoriali sia controproducente e che un'economia diversificata sia di fondamentale importanza come base per la crescita sostenibile e la creazione di occupazione;

15.

invita la Commissione a elaborare programmi politici e strumenti che combinino il Fondo strutturale e il Fondo di coesione con gli approcci della politica industriale, al fine di sostenere la trasformazione industriale da vecchie regioni industrializzate a moderne regioni industriali;

16.

ritiene che le strategie industriali regionali debbano basarsi su un approccio integrato che includa una componente dedicata all'occupazione, alla formazione e all'istruzione, al fine di promuovere i settori d'avanguardia in grado di creare posti di lavoro sostenibili a livello locale e regionale, in particolare per i giovani, ad esempio nelle PMI innovative, nel quadro del programma per la competitività delle imprese e le PMI (Cosme); sottolinea il ruolo speciale svolto dalle città nello sviluppo di strategie regionali a favore delle aree industriali; ritiene, a tale proposito, che le città siano fondamentali per conseguire una crescita intelligente; sottolinea, pertanto, che le città caratterizzate da vecchie aree industrializzate racchiudono un enorme potenziale, che l'UE dovrebbe esplorare appieno; invita la Commissione ad avviare un dialogo intensificato con le città interessate al fine di conferire loro maggiore credibilità quali partner diretti dell'UE;

17.

evidenzia che, in particolare, il sostegno alla riqualificazione energetica degli edifici aiuterà le regioni a ridurre le emissioni di anidride carbonica, a creare posti di lavoro a livello locale e a risparmiare il denaro dei consumatori speso per il riscaldamento;

18.

invita la Commissione a fare tesoro delle sinergie tra le politiche di coesione e industriali al fine di sostenere la competitività e la crescita e assistere gli Stati membri, le regioni e le città a trovare una base per le strategie di sviluppo industriale orientate a livello regionale;

19.

ritiene che non esista uno specifico programma per le strategie regionali per le aree industriali per l'UE nel suo insieme, e che un approccio locale e regionale sia più idoneo per l'elaborazione di strategie regionali; invita la Commissione a sostenere le attività di ricerca economica regionale nel contesto dell'iniziativa Orizzonte 2020, che consente l'elaborazione di strategie adattate al contesto regionale per altre vecchie regioni industrializzate;

20.

sottolinea il fatto che le caratteristiche delle regioni devono essere prese in considerazione quando si pianificano strategie di sviluppo regionale; in questo contesto, e in considerazione del modello delle strategie di sviluppo rurale dal basso verso l'alto (LEADER) per le aree rurali, ritiene che sarebbe opportuno promuovere le iniziative di sviluppo locale dal basso verso l'alto per le aree urbane;

21.

invita la Commissione a ricorrere alle esperienze passate di aree urbane come Manchester nel Regno Unito, Lilla in Francia, Essen e la regione della Ruhr in Germania e Bilbao in Spagna, dove il finanziamento dell'UE ha contribuito alla riconversione e ristrutturazione di vecchie regioni industrializzate, al fine di elaborare strategie future per altre regioni dell'UE;

22.

plaude ai risultati positivi generati dall'attribuzione del titolo di capitale europea della cultura alle città e agli agglomerati un tempo in declino industriale come Glasgow o Lilla e ribadisce l'importanza della cultura e delle attività creative quali catalizzatori della riqualificazione delle aree urbane e dell'attrattiva regionale;

23.

sottolinea che la riqualificazione sostenibile di vecchie regioni industrializzate necessita di decenni ed è molto costosa, e spesso oltrepassa le capacità amministrative e finanziarie degli enti locali coinvolti; ribadisce, al riguardo, la necessità di promuovere l'assistenza tecnica presso gli enti e gli organismi pubblici regionali e locali;

24.

sottolinea che il nuovo strumento per gli «investimenti territoriali integrati», proposto nell'articolo 99 del progetto di regolamento recante disposizioni comuni per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, potrebbe offrire un'opportunità per l'elaborazione di strategie regionali al di là dei confini amministrativi;

25.

invita gli Stati membri a evitare regole eccessivamente complesse per i beneficiari; ribadisce che laddove esistono normative UE è possibile eliminare le regole interne, al fine di evitare le duplicazioni o i conflitti tra norme;

26.

invita la Commissione a creare una base dati dei parchi industriali e delle aree di attività regionali esistenti, allo scopo di individuare i modelli migliori da applicare anche alle altre regioni e di collegarli con le strategie locali e regionali di sviluppo di lungo termine nonché a fornire orientamenti sul modo in cui utilizzare i fondi per accompagnare il processo di riconversione;

27.

ritiene che sarebbe opportuno sostenere ulteriormente lo sviluppo dello spirito imprenditoriale giovanile attraverso l'accesso ai fondi europei e la consulenza alle imprese;

28.

invita gli Stati membri a garantire che le vecchie regioni industrializzate possano trarre pienamente beneficio dai fondi nazionali ed europei, affinché l'UE possa avviare una «nuova rivoluzione industriale»;

29.

sottolinea la necessità di concentrare ulteriormente il sostegno della politica di coesione sulla riconversione industriale nelle regioni, nei seguenti settori: innovazione commerciale e investimenti, inclusione sociale, approcci integrati allo sviluppo urbano e riqualificazione urbana;

30.

invita gli Stati membri a sostenere le loro regioni nella partecipazione all'approccio di «specializzazione intelligente»; ribadisce che, per avere successo, le regioni necessitano di strategie ad hoc di sviluppo sostenibile; nota che in molti casi gli enti pubblici locali non riescono ad acquisire le necessarie competenze ed esperienze senza il sostegno della Commissione e degli Stati membri;

31.

è del parere che vadano create aree industriali che promuoveranno lo sviluppo delle città; raccomanda di attribuire maggiore priorità alle attività di ricerca, innovazione e formazione, rammentando il ruolo creativo svolto dalle università a tal fine; sostiene la creazione di reti di innovazione, competitività e imprenditorialità a livello regionale, per incoraggiare il miglioramento dell'articolazione fra università, imprese e centri di conoscenza, promuovendo in tal modo nuove attività industriali al fine di incoraggiare lo sviluppo di strategie di specializzazione settoriale e promuovere la creazione di raggruppamenti industriali; invita la Commissione e gli Stati membri interessati a pretendere maggiore trasparenza nell'assegnazione di mezzi alle parti interessate;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 104.

(2)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(3)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 41.

(4)  GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.

(5)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.

(6)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.

(7)  GU C 21 del 21.1.2011, pag. 1.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/12


P7_TA(2013)0201

Energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie rinnovabili nel mercato interno dell'energia europeo (2012/2259(INI))

(2016/C 055/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo» e i relativi documenti di lavoro (COM(2012)0271),

visto l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011)0885),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (SEC(2008)0057),

visto il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (2),

vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (3),

vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0135/2013),

A.

considerando che la quota di fonti di energia rinnovabili (FER) nel mix energetico europeo è in aumento nel breve, medio e lungo periodo e che esse contribuiscono in modo importante a un approvvigionamento energetico sicuro, indipendente, diversificato e a basse emissioni in Europa;

B.

considerando che il potenziale delle fonti di energia rinnovabili in termini di approvvigionamento energetico a livello europeo non è ancora sfruttato appieno;

C.

considerando che l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico europeo richiede un potenziamento delle infrastrutture di rete e delle infrastrutture informatiche esistenti;

D.

considerando che la diversificazione del mix energetico europeo si basa su una vasta gamma di tecnologie per le energie rinnovabili (energia idroelettrica, geotermica, solare, marina, eolica, da pompe di calore, da biomassa, da biocarburanti), che offrono servizi diversi sotto forma di elettricità, riscaldamento e raffreddamento, oltre a soluzioni di trasporto;

E.

considerando che la politica energetica deve sempre perseguire in modo equilibrato gli obiettivi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, della competitività, della convenienza e della sostenibilità ambientale;

F.

considerando che attualmente l'UE dipende dalle importazioni di energia per oltre la metà del suo consumo energetico finale;

G.

considerando che, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri nel quadro del completamento del mercato interno e in linea con l'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica energetica dell'Unione europea si propone, fra l'altro, di promuovere la messa a punto di nuove forme di energie rinnovabili e lo sviluppo di quelle esistenti;

H.

considerando che il completamento del mercato interno dell'energia entro il 2014 deve agevolare l'ingresso di un maggior numero di nuovi operatori sul mercato, provenenti tra l'altro da un numero crescente di PMI che producono energie rinnovabili;

I.

considerando che la liberalizzazione e la concorrenza hanno svolto un ruolo centrale nella riduzione dei prezzi dell'energia per tutti i consumatori dell'UE;

J.

considerando che, conformemente ai trattati europei, il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, di scegliere tra diverse fonti energetiche e di stabilire la struttura generale dell'approvvigionamento energetico rientra tra le competenze degli stessi, ma che, cionondimeno, è fondamentale rafforzare la comunicazione e la cooperazione; che, secondo le conclusioni presentate nella tabella di marcia per l'energia 2050 della Commissione, tutti gli scenari relativi al sistema energetico europeo richiedono un aumento sostanziale della quota di energie rinnovabili;

K.

considerando che in base alle stime l'Unione europea è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di portare al 20 % la quota delle fonti di energia rinnovabili nel mix energetico entro il 2020;

L.

considerando i progressi tecnologici compiuti negli ultimi anni nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, settore in cui l'Unione europea è all'avanguardia a livello mondiale;

M.

considerando che la crisi economica e del debito in Europa non è ancora stata superata e che permangono grandi sfide in termini di bilanci pubblici e fiducia degli investitori; che la crisi dovrebbe essere considerata un'opportunità per effettuare gli investimenti necessari nelle tecnologie pulite, al fine di creare posti di lavoro e stimolare la crescita economica;

N.

considerando che, nei mercati liberalizzati dell'energia in Europa, la crescita delle energie rinnovabili è determinata dagli investimenti privati che, a loro volta, dipendono dalla stabilità della politica in materia di energie rinnovabili;

O.

considerando che gli investitori necessitano di sicurezza e continuità per gli investimenti previsti anche dopo il 2020;

P.

considerando che i consumi energetici devono essere ridotti e che l'efficienza della produzione, della trasmissione e dell'uso dell'energia va aumentata;

Q.

considerando che le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili possono svolgere un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore energetico;

R.

considerando che la tabella di marcia per l'energia riconosce che il gas avrà un'importanza fondamentale per la trasformazione del sistema energetico, fornendo il carico variabile e il carico di base per sostenere le energie rinnovabili;

S.

considerando che la Commissione ha calcolato che l'ottimizzazione degli scambi nel settore delle energie rinnovabili potrebbe consentire di realizzare risparmi fino a 8 miliardi di euro all'anno;

T.

considerando che gli strumenti giuridici esistenti per la gestione delle foreste definiscono un quadro sufficiente a fornire la prova della sostenibilità della biomassa forestale prodotta nell'Unione europea;

Sfruttare i vantaggi delle energie rinnovabili

1.

conviene con la Commissione che le fonti di energia rinnovabili, insieme alle misure di efficienza energetica e a infrastrutture flessibili e intelligenti, costituiscono le cosiddette opzioni «senza rimpianti» individuate dalla Commissione, e che in futuro esse rappresenteranno una quota sempre maggiore dell'approvvigionamento energetico europeo per quanto riguarda l'energia elettrica, il riscaldamento (responsabile di quasi la metà della domanda energetica totale dell'UE), il raffreddamento e il settore dei trasporti, contribuendo a diminuire la dipendenza europea dalle fonti energetiche convenzionali; aggiunge che occorre definire obiettivi e traguardi di qui al 2050 per assicurare un futuro credibile alle energie rinnovabili nell'UE; ricorda che tutti gli scenari presentati dalla Commissione nella tabella di marcia per l'energia 2050 prevedono come minimo una quota del 30 % di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico dell'Unione nel 2030; suggerisce che l'UE dovrebbe pertanto sforzarsi di raggiungere una quota ancora più elevata e invita la Commissione a proporre un obiettivo vincolante a livello dell'UE in relazione alle fonti energetiche rinnovabili per il 2030, tenendo conto degli effetti dell'interazione di questo obiettivo con altri potenziali traguardi nell'ambito del clima e della politica energetica, con particolare riferimento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché a valutarne l'impatto sulla competitività dell'industria dell'UE, inclusi i settori industriali legati alle fonti energetiche rinnovabili;

2.

sottolinea che le energie rinnovabili non solo contribuiscono ad affrontare il problema del cambiamento climatico e rafforzano l'indipendenza energetica dell'Europa, ma offrono altresì grandi vantaggi ambientali aggiuntivi in termini di riduzione dell'inquinamento dell'aria, della produzione di rifiuti e dell'utilizzo dell'acqua, nonché dei rischi legati ad altre forme di generazione di energia;

3.

sottolinea che un approvvigionamento energetico sicuro, economicamente accessibile e sostenibile è fondamentale per la competitività dell'industria e dell'economia europee; mette in luce che circa la metà delle centrali elettriche dell'UE dovrà essere sostituita nel prossimo decennio e che il sistema di approvvigionamento energetico dovrà essere modernizzato e reso più flessibile in vista dell'aumento previsto della quota di fonti energetiche rinnovabili; pone l'accento sulla necessità di un incremento efficace sotto il profilo dei costi della quota di fonti energetiche rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti, tenendo conto dei vantaggi e dei costi complessivi delle energie rinnovabili, inclusi i costi di sistema, senza tuttavia pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento; prende atto della crescente competitività delle tecnologie per le energie rinnovabili e sottolinea che le fonti energetiche rinnovabili e le industrie delle tecnologie pulite costituiscono un importante motore di crescita per la competitività europea, in quanto offrono un potenziale enorme in termini di creazione di posti di lavoro e danno un contributo importante allo sviluppo di nuove industrie e mercati di esportazione;

4.

osserva che uno sviluppo maggiore delle energie rinnovabili negli Stati membri comporterà con ogni probabilità un aumento nell'uso della biomassa, rendendo necessaria la definizione di criteri di sostenibilità esaustivi per la biomassa gassosa e solida;

5.

sottolinea che, nel settore delle fonti di energia rinnovabili, è opportuno rendere più visibile ai soggetti interessati il contributo attuale e previsto della biomassa e di altre risorse energetiche controllabili, al fine di promuovere un processo decisionale equo ed equilibrato;

6.

invita l'Unione europea a garantire che la promozione delle risorse rinnovabili nella produzione e nell'impiego di energia non comprometta la sicurezza alimentare, l'elevata qualità e la sostenibilità della produzione alimentare o la competitività dell'agricoltura;

7.

osserva che numerosi elementi del sistema alimentare sono vulnerabili all'aumento dei costi energetici e che ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sui produttori e sui consumatori;

8.

riconosce il significativo potenziale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica offerto dall'aumento dell'uso di biometano nei veicoli per brevi e lunghe distanze, in particolare per i veicoli pesanti, e dall'impiego dell'elettricità nei veicoli per brevi distanze in città;

9.

è convinto che il recupero dei rifiuti rappresenti un'opportunità per l'ulteriore sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di un piano energetico europeo;

10.

osserva che alcune fonti energetiche rinnovabili, come l'energia geotermica, possono fornire calore ed energia in modo continuo a livello locale; ritiene che tali fonti locali di energia aumentino l'indipendenza energetica, anche per le comunità isolate;

11.

sottolinea che l'energia idroelettrica sostenibile contribuisce in tutte le sue forme all'obiettivo di assicurare l'approvvigionamento futuro di energia rinnovabile e, oltre alla produzione di energia, svolge svariate altre utili funzioni, contribuendo tra l'altro a prevenire le inondazioni e a garantire un approvvigionamento sicuro di acqua potabile; esorta la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai numerosi vantaggi dell'energia idroelettrica;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione al potenziale non ancora sfruttato delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento nonché alle interdipendenze e alle opportunità derivanti da un lato da un maggiore uso dell'energia da fonti rinnovabili e, dall'altro, dall'attuazione delle direttive sull'efficienza energetica e sull'edilizia;

13.

richiama l'attenzione sui potenziali risparmi che possono essere realizzati nello sviluppo delle energie rinnovabili tenendo conto del passaggio del sole nei vari fusi orari in Europa;

14.

constata che allo stato attuale, conformemente al quadro previsto dalla direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, gli Stati membri provvedono in modo autonomo alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili nel contesto di condizioni amministrative nazionali estremamente eterogenee, e che questa situazione aumenta le disuguaglianze nello sviluppo delle rinnovabili, mentre il loro potenziale di sviluppo varia in funzione di circostanze tecniche, non tecniche e naturali determinate dalla diversità dei vantaggi regionali competitivi; sottolinea che il buon funzionamento del mercato interno potrebbe contribuire a compensare la variabilità che interessa le fonti energetiche rinnovabili e la distribuzione diseguale delle risorse naturali; ritiene che la maggior parte delle aree possa contribuire allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; rileva tuttavia la necessità di incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili laddove queste possiedono il potenziale maggiore, al fine di garantire un uso efficiente dei finanziamenti pubblici;

15.

constata che esiste un diverso grado di accettazione delle energie rinnovabili a livello sociale e politico, analogamente a quanto avviene per la maggior parte degli altri tipi di produzione di energia e infrastrutture energetiche; osserva che la disponibilità di finanziamenti pubblici e privati destinati alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili varia notevolmente; sottolinea che l'accesso al capitale per gli investimenti costituisce un fattore essenziale ai fini dell'ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare alla luce della crisi finanziaria, che ha comportato una notevole frammentazione del capitale per gli investitori; ritiene che, in presenza di imperfezioni del mercato o laddove i produttori abbiano opportunità limitate di ottenere finanziamenti basati sul mercato, sia opportuno agevolare l'accesso a maggiori capitali per le fonti energetiche rinnovabili; suggerisce che la Commissione valuti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e le istituzioni nazionali, la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari innovativi per il finanziamento di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, e ritiene che i mercati del carbonio dovrebbero contribuire a loro volta a incentivare gli investimenti a favore di tali progetti;

16.

constata che al momento alcune energie rinnovabili sono concorrenziali sul mercato energetico, mentre altre tecnologie stanno colmando il divario con i prezzi di mercato; conviene con la Commissione che devono essere utilizzati tutti i mezzi appropriati e sostenibili sul piano finanziario per ridurre i costi e rendere le fonti energetiche rinnovabili ancor più concorrenziali;

17.

ritiene che sia necessario eliminare gradualmente le sovvenzioni che pregiudicano la concorrenza come pure quelle a favore di combustibili fossili dannosi per l'ambiente;

Le energie rinnovabili nel mercato interno europeo dell'energia

18.

constata che il mercato interno del gas e dell'energia elettrica, che dovrà essere completato entro il 2014, sarà decisivo per l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e offrirà un mezzo economicamente vantaggioso per bilanciare la produzione variabile di elettricità; accoglie con favore la relazione della Commissione sullo stato di completamento del mercato interno dell'energia e sull'attuazione del terzo pacchetto; chiede alla Commissione di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il deferimento degli Stati membri alla Corte di giustizia, al fine di progredire quanto più rapidamente verso il completamento del mercato interno dell'energia; invita la Commissione a contrastare l'inappropriata concentrazione del mercato nei casi in cui ciò ostacoli la concorrenza; sollecita gli Stati membri a proseguire verso la completa attuazione della normativa sul mercato interno dell'energia, lo sviluppo delle interconnessioni e l'eliminazione delle isole energetiche e delle strozzature;

19.

osserva che, in ragione delle differenze esistenti tra le caratteristiche dei mercati nazionali come pure tra i potenziali e le fasi di sviluppo dei modelli tecnologici e della maturità delle tecnologie, all'interno dell'Unione coesistono attualmente svariati regimi diversi per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili; sottolinea che questa difformità esacerba i problemi del mercato interno dell'energia, ad esempio creando inefficienze nel commercio transfrontaliero di energia elettrica; accoglie con favore gli orientamenti della Commissione concernenti la riforma dei regimi di sostegno;

20.

rileva che i maggiori beneficiari del completamento del mercato interno dell'energia saranno i consumatori; condivide il parere della Commissione secondo cui è necessario estendere la concorrenza alle energie rinnovabili, non appena avranno raggiunto la maturità e la sostenibilità economica, come pure a tutte le altre fonti energetiche, quale migliore incentivo a realizzare progressi nell'ambito dell'innovazione e della riduzione dei prezzi, evitando così l'espansione della povertà energetica; sottolinea che il permanere di prezzi regolamentati al dettaglio pregiudica la capacità dei consumatori di esercitare pienamente il loro diritto di scelta;

21.

rileva che allo stato attuale i meccanismi di cooperazione introdotti dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili non sono ancora utilizzati in misura significativa, ma alcuni regimi di cooperazione sono attualmente in fase di pianificazione; fa riferimento alle conclusioni della Commissione, secondo cui un migliore utilizzo delle opportunità di cooperazione esistenti porterebbe notevoli vantaggi, ad esempio incentivando gli scambi; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare orientamenti per la cooperazione a livello dell'UE che illustrino in che modo i meccanismi di cooperazione dovrebbero funzionare nella pratica, individuino le sfide da affrontare e indichino come provvedere in tal senso; invita la Commissione ad assicurare che gli orientamenti dell'UE siano attuati dagli Stati membri; sollecita la Commissione a fornire un'interpretazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE sull'energia da fonti rinnovabili onde assicurare che gli Stati membri attuino correttamente la direttiva ed evitare che le autorità pubbliche utilizzino le procedure di certificazione e concessione di licenze con modalità tali da provocare distorsioni della concorrenza; invita pertanto gli Stati membri a migliorare l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione, se del caso, nonché a intensificare le comunicazioni reciproche;

22.

accoglie con favore il miglioramento dei metodi di previsione per la capacità eolica nei mercati infragiornalieri, che consentono una migliore integrazione dell'elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili variabili; valuta altresì positivamente i nuovi codici di rete prescritti dal terzo pacchetto del mercato interno dell'energia, attualmente in fase di sviluppo ad opera dei soggetti interessati per ottenere una frequenza stabilizzata, così da contribuire tra l'altro a una migliore integrazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

23.

sottolinea che adeguati assetti di mercato devono agevolare al più presto la progressiva integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nel sistema energetico e nel mercato interno europeo dell'energia in tutti gli Stati membri e rileva che nel lungo termine i diversi tipi di fonti energetiche rinnovabili devono assolvere, conformemente alle loro caratteristiche e capacità intrinseche, alle funzioni e ai compiti di stabilizzazione del sistema finora svolti dalle fonti energetiche convenzionali; sottolinea che nell'UE esistono promettenti esempi di siffatti mercati; chiede, a tale proposito, che in fase di pianificazione e di attuazione si tenga maggiormente conto degli effetti secondari positivi e negativi, diretti e indiretti, delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura esistente, come i sistemi di trasmissione e di distribuzione, nonché l'ambiente, la biodiversità e la conservazione della natura; invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai potenziali effetti delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

24.

invita la Commissione a valutare, sulla base di un'analisi dei costi e dei benefici, l'impatto della normativa ambientale vigente, incluse ad esempio la direttiva quadro sulle acque o la direttiva Uccelli, sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

Requisiti infrastrutturali

25.

osserva che in alcuni casi le fonti rinnovabili che immettono energia nella rete sono decentrate, ubicate in aree remote, subordinate alle condizioni atmosferiche e variabili, e richiedono pertanto soluzioni infrastrutturali diverse da quelle esistenti, che sono sviluppate esclusivamente sulla base delle fonti energetiche convenzionali; sottolinea che questa modernizzazione della rete energetica deve tenere conto dei cambiamenti che interessano le tecnologie di produzione, trasmissione, distribuzione e bilanciamento nel quadro del sistema energetico nel suo complesso; mette in luce che alcune fonti di energia rinnovabili possono altresì bilanciare le fonti energetiche variabili e ridurre così la necessità di infrastrutture di rete aggiuntive; sottolinea che lo sviluppo delle infrastrutture è urgente e fondamentale per consentire il successo del mercato unico e l'integrazione delle energie rinnovabili; osserva che l'attuazione del pacchetto relativo alle infrastrutture energetiche è determinante in questo contesto, in particolare al fine di accelerare la costruzione di nuove infrastrutture con impatto transfrontaliero; sottolinea che è necessario velocizzare le procedure di autorizzazione dei progetti nell'ambito delle infrastrutture energetiche;

26.

richiama l'attenzione sul fatto che numerosi siti di produzione di energia rinnovabile non vengono utilizzati alla capacità prevista a causa dell'incapacità della rete di ricevere l'energia elettrica così prodotta;

27.

osserva che, nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con apporto variabile richiederà un bilanciamento flessibile delle fluttuazioni nonché risorse flessibili di riserva mediante una rete dell'energia elettrica europea integrata e interconnessa che consenta il commercio transfrontaliero, sistemi di risposta in funzione della domanda, lo stoccaggio energetico e centrali elettriche flessibili; invita la Commissione a valutare se nell'UE esista un problema di capacità e a determinare la quantità di capacità continua che le fonti energetiche rinnovabili variabili sono in grado di fornire in un sistema integrato dell'UE per la produzione di elettricità, nonché a considerarne il possibile impatto sull'adeguatezza della produzione energetica; concorda con l'analisi della Commissione secondo cui lo sviluppo di meccanismi relativi alla capacità di riserva comporterebbe costi notevoli e potrebbe creare distorsioni nei segnali di prezzo; prende atto della necessità sempre maggiore di un quadro politico stabile che fornisca garanzie economiche circa la disponibilità delle riserve, come pure di servizi di sistema e di bilanciamento; è contrario all'idea di una corsa alle sovvenzioni tra fonti energetiche e chiede che l'assetto del mercato dell'energia tenga conto degli obiettivi energetici e climatici di lungo termine dell'Unione, così da consentire l'integrazione delle tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'energia, ma riconosce che gli aiuti di Stato sono stati storicamente necessari allo sviluppo di tutte le fonti energetiche;

28.

sottolinea l'importanza di una super-rete e della rete offshore nel Mare del Nord ai fini di uno sviluppo efficace sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili; osserva a tale proposito l'importanza dell'iniziativa delle reti offshore dei paesi del Mare del Nord (North Sea Countries' Offshore Grid Initiative, NSCOGI), in un momento in cui sono stati annunciati progetti per la produzione di energia eolica offshore per oltre 140 GW; invita gli Stati membri e la Commissione a dare maggiore impulso all'iniziativa NSCOGI;

29.

ricorda che gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili costituiscono oltre la metà degli investimenti realizzati complessivamente negli ultimi 10 anni a favore di nuove capacità di generazione, e continueranno a crescere; sottolinea che l'assegnazione di una quota elevata del mix energetico alle fonti di energia rinnovabili pone le infrastrutture di rete esistenti di fronte a sfide significative, per superare le quali occorre effettuare investimenti; rileva che in alcuni Stati membri in cui l'aumento dell'immissione in rete di energia prodotta da fonti rinnovabili non è stato accompagnato da un potenziamento dell'infrastruttura energetica, la sicurezza dell'approvvigionamento ha risentito di tale aumento dell'immissione; sottolinea che, secondo la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, gran parte delle strozzature presenti nelle reti energetiche europee dipende dall'immissione in rete dell'energia prodotta da fonti rinnovabili; sottolinea l'importanza di attuare nuovi approcci per ovviare alle strozzature nelle reti di distribuzione, che non sempre presuppongono l'ampliamento e il rafforzamento della rete; confida che i vantaggi dell'ammodernamento della rete europea, dovuto tra l'altro al mercato interno dell'elettricità, possono bilanciare i costi grazie a un funzionamento molto più efficiente del sistema energetico dell'UE; invita i gestori dei sistemi di trasmissione ad aggiornare le proprie politiche di sviluppo della rete nell'ottica di gestire l'integrazione delle capacità di produzione da fonti energetiche rinnovabili e mantenere, nel contempo, la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché a rafforzare la collaborazione con i gestori della rete di distribuzione;

30.

constata che molti dei migliori e più concorrenziali siti per le fonti energetiche rinnovabili nell'UE si trovano spesso in aree geografiche remote, lontane dai centri di consumo, tanto che tali siti possono essere sfruttati al meglio soltanto sviluppando le reti di trasporto e distribuzione e rafforzando le interconnessioni transfrontaliere; nota altresì i vantaggi di un approvvigionamento decentrato di fonti energetiche rinnovabili vicino ai centri di consumo; sottolinea che esso può portare a riduzioni dei costi, ridurre la necessità di un ampliamento della rete ed evitare congestioni grazie all'esistenza di infrastrutture adeguate; sottolinea che la Commissione dovrebbe favorire lo sviluppo di strumenti di modellazione adeguati per definire il mix ottimale di impianti di generazione distanti e di grandi dimensioni e di impianti di distribuzione; sottolinea il potenziale di un approccio integrato per il sistema energetico, che copra sia la domanda sia l'offerta di riscaldamento ed elettricità; nota inoltre il potenziale della produzione da fonti energetiche rinnovabili a livello locale, come la microgenerazione o le cooperative di cittadini che investono insieme nella produzione e nella fornitura di energia da fonti rinnovabili, quali il riscaldamento geotermico e l'energia solare, come indicato nella comunicazione della Commissione;

31.

constata che capacità di rete insufficienti e possibilità di stoccaggio inadeguate nonché una collaborazione carente tra i gestori della rete di trasporto possono contribuire a flussi di energia transfrontalieri non coordinati (loop flow) e causare gravi incidenti in altri Stati membri, rendendo sempre più necessari interventi di riduzione del carico per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, se il potenziamento non è stato accompagnato dalla necessaria ottimizzazione (come il monitoraggio della temperatura della linea) e dallo sviluppo delle reti in tali Stati membri; esprime preoccupazione per lo stato di avanzamento dello sviluppo e della manutenzione delle infrastrutture di rete negli Stati membri; esorta gli Stati membri a procedere speditamente con lo sviluppo delle reti di trasporto e di distribuzione ed a promuovere una maggiore cooperazione tra i gestori della rete di trasporto;

32.

sottolinea il potenziale delle reti intelligenti, degli strumenti per la gestione dal lato della domanda e delle tecnologie per lo stoccaggio dell'energia, sia per favorire la migliore integrazione possibile delle fonti energetiche rinnovabili sia per bilanciare le variazioni di energia nella rete; ribadisce l'urgenza di ulteriori ricerche nel settore dello stoccaggio dell’energia e dello sviluppo di tale settore, in base tra l’altro al principio della cooperazione con gli impianti di stoccaggio idroelettrici; osserva che la ricerca dovrebbe concentrarsi soprattutto sugli impianti di stoccaggio a velocità variabile, dal momento che consentono una maggiore flessibilità nel regolare la velocità e permettono quindi un’attivazione più rapida e mirata; esorta gli Stati membri a evitare la doppia imposizione sugli impianti di stoccaggio di energia elettrica;

33.

ritiene necessario creare mercati transfrontalieri per i servizi di rete per l’energia di regolazione e sviluppare rapidamente la rete di trasporto per integrare a livello transfrontaliero l’energia idroelettrica accumulata, in particolare in Scandinavia, nelle Alpi e nei Pirenei;

34.

sottolinea che, nello sviluppo delle FER che è stato prospettato, è l'energia idroelettrica a dover svolgere un ruolo centrale, soprattutto per bilanciare l'aumento della produzione a partire dalle FER, che si caratterizza per una forte volatilità, e per stoccare l'energia elettrica attraverso le centrali di pompaggio; sottolinea che il potenziale per lo sviluppo della produzione di energia idroelettrica e per lo stoccaggio in centrali di pompaggio presente nell'UE deve essere, pertanto, sfruttato appieno;

35.

riconosce che le infrastrutture del gas svolgeranno un ruolo importante nello sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l'Europa; sottolinea che il biogas, in quanto energia rinnovabile, può essere facilmente immesso, come biometano, nell'attuale infrastruttura di rete del gas, e che nuove tecnologie quali l'«idrogeno da elettricità» e il «gas da elettricità», beneficeranno ulteriormente del futuro quadro economico caratterizzato da basse emissioni di carbonio, con l'ausilio di infrastrutture nuove ed esistenti che andrebbero promosse e sviluppate;

36.

è del parere che le TIC contribuiranno in futuro alla gestione della domanda e dell'offerta di energia e renderanno i consumatori più attivi in tale mercato; invita la Commissione a presentare prontamente proposte, il linea con il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, per lo sviluppo, la promozione e la standardizzazione di reti elettriche e contatori intelligenti, dato che in questo modo si favorirà sempre di più il coinvolgimento di un maggior numero di operatori del mercato, stimolando le possibili sinergie nella distribuzione, sviluppo e manutenzione in tutte le reti dell'energia e delle telecomunicazioni; invita la Commissione a fornire particolare sostegno alla ricerca e allo sviluppo in tale settore; sottolinea che importanti fattori a tale riguardo comprendono non solo la sicurezza della pianificazione da parte dei fornitori, ma anche l'accettazione da parte dei consumatori, i quali dovrebbero essere i principali beneficiari dei contatori intelligenti ed i cui diritti di protezione dei dati devono essere garantiti in linea con la nuova direttiva sulla protezione dei dati; esorta la Commissione a valutare con attenzione i costi e i benefici della distribuzione dei contatori intelligenti ed il loro impatto sui diversi gruppi di consumatori; riconosce che l'impegno dei consumatori è vitale per il successo della distribuzione dei contatori intelligenti;

37.

constata che lo stesso settore delle TIC, in quanto importante consumatore di elettricità con i centri di dati nell'UE, che rappresentano fino all'1,5 % del consumo totale di elettricità, e con consumatori sempre più consapevoli dell'impronta del carbonio dell'IT e dei servizi cloud che utilizzano, può diventare un modello di comportamento per l'efficienza energetica e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

38.

ribadisce che in alcune regioni, in particolare nelle piccole comunità e isole, la distribuzione di parchi eolici e pannelli fotovoltaici è stata osteggiata dall'opinione pubblica; sottolinea che ai parchi eolici e ai pannelli fotovoltaici viene attribuito un effetto negativo sull'industria del turismo, oltre che sulla natura e l'aspetto dei paesaggi delle zone rurali e insulari;

39.

sottolinea che, laddove i cittadini sono titolari della produzione di energie rinnovabili attraverso modelli cooperativi o comunitari, vi è una maggiore accettazione sociale, che riduce il tempo di pianificazione per l'attuazione e la promozione di una maggiore comprensione della transizione energetica da parte dei cittadini;

40.

sottolinea che l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la costruzione di tutte le altre infrastrutture e strutture per la generazione di energia modifica l'aspetto del paesaggio in Europa; insiste sul fatto che ciò non debba arrecare danni ecologici, tra cui nei siti Natura 2000 e nelle aree paesaggistiche protette; ribadisce che l'accettazione pubblica delle infrastrutture delle fonti energetiche rinnovabili può essere ottenuta attraverso una pianificazione trasparente e coordinata, nonché mediante procedure di costruzione e autorizzazione con una consultazione pubblica obbligatoria e tempestiva, in cui tutte le parti interessate siano coinvolte sin dall'inizio anche a livello locale; sottolinea che la partecipazione di cittadini e parti interessate, quali le cooperative, può contribuire ad ottenere il sostegno del pubblico così come la comunicazione in merito ai potenziali benefici per le economie locali;

Rendere più forti i consumatori

41.

ritiene che siano necessarie ulteriori misure per migliorare l'accettazione sociale delle fonti di energia rinnovabile; constata nel contempo che un'utile iniziativa in tal senso potrebbe improntarsi alla definizione di un approccio olistico al futuro produttore-consumatore, ossia al «proconsumatore», come gestore consapevole dell'utilizzo di energia;

42.

riconosce l'importanza delle fonti energetiche rinnovabili su piccola scala per l'aumento della quota di energie rinnovabili; sottolinea che la distribuzione su piccola scala delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta l'opportunità per le singole abitazioni, industrie e comunità di diventare produttori di energia, diventando in tal modo consapevoli di metodi efficienti di produzione e consumo di energia; sottolinea l'importanza della microgenerazione per aumentare l'efficienza energetica; rimarca che la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili su piccola scala può portare a risparmi significativi nella bolletta energetica e consentire la creazione di nuovi modelli commerciali e posti di lavoro;

43.

osserva, a tale proposito, che è importante stimolare le cooperative locali per le energie rinnovabili a intensificare la partecipazione dei cittadini, aumentare l'accessibilità delle energie rinnovabili e promuovere gli investimenti finanziari;

44.

sottolinea che una combinazione intelligente di fonti energetiche rinnovabili su piccola scala, stoccaggio, gestione dal lato della domanda ed efficienza energetica può condurre a un minore utilizzo delle reti energetiche locali durante i periodi di picco di carico, riducendo in tal modo i costi complessivi degli investimenti a carico degli operatori del sistema di distribuzione;

45.

constata che una condizione preliminare per un consumo ed una produzione energetici efficienti a livello locale dal punto di vista dei «proconsumatori» e delle reti di distribuzione è data dall'adozione di contatori intelligenti e, più in generale, di reti intelligenti;

46.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione di una comunicazione sulle tecnologie e le innovazioni nell'ambito dell'energia, incentrata sulla microgenerazione;

47.

reputa che la politica regionale dell'Unione europea abbia un ruolo fondamentale da svolgere nella promozione della produzione di energia rinnovabile e dell'autosufficienza energetica su scala europea, nonché nell'ambito dei servizi nel settore dell'energia elettrica e del trasporto di detti servizi; si compiace del fatto che gli sforzi a titolo della politica di coesione e della politica regionale per incentivare l'uso delle energie rinnovabili abbiano continuato a crescere in modo graduale con l'obiettivo di garantire che le fonti energetiche rinnovabili contribuiscano pienamente al conseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea e che gli obiettivi unionali in materia energetica siano attuati su scala europea; ritiene particolarmente importante l'orientamento della politica europea volto ad aumentare il tasso di finanziamento nel prossimo periodo 2014-2020;

48.

sostiene una governance multilivello e un approccio decentrato alla politica energetica e alle fonti rinnovabili che dovrebbe includere, tra l'altro, il Patto dei sindaci e l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa «Città intelligenti» nonché la promozione delle migliori soluzioni a livello regionale e locale mediante campagne di informazione;

49.

osserva che l'agricoltura e le zone rurali hanno le potenzialità per fornire una quota considerevole della produzione di energie rinnovabili e ritiene, pertanto, che la nuova politica in materia di agricoltura e sviluppo rurale debba promuovere la produzione di energie rinnovabili;

50.

riconosce l'importanza di promuovere e incoraggiare lo sviluppo di fonti di energia alternativa presso le aziende agricole, soprattutto su scala ridotta, nonché di diffondere le relative metodologie sia tra gli agricoltori sia tra i consumatori;

51.

sottolinea il contributo che può provenire dalla cooperazione tra agricoltori per il successo della politica di promozione delle risorse rinnovabili;

52.

invita la Banca europea per gli investimenti a creare fondi di rotazione attraverso intermediari finanziari, al fine di fornire il necessario capitale di avviamento e il sostegno tecnico per sistemi di generazione di elettricità e calore da fonti rinnovabili su micro e piccola scala, basati sulle aziende agricole e di proprietà delle comunità, i cui utili possono essere reinvestiti in regimi complementari;

Collaborazione internazionale e commercio

53.

ricorda che il disavanzo commerciale dell'Unione europea dovuto all'importazione di combustibili fossili è destinato ad aumentare nei prossimi anni e che la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili comporta un continuo aumento dei rischi politici, economici e ambientali; sottolinea, al riguardo, il ruolo delle energie rinnovabili nazionali in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di ripristino di una bilancia commerciale positiva con i paesi esportatori di petrolio e di gas e che pertanto tali fonti di energia rinnovabile devono svolgere un ruolo maggiore nel conseguimento della sicurezza energetica per l'Unione europea;

54.

è consapevole che i mercati mondiali delle fonti energetiche rinnovabili sono in crescita e che ciò avrà effetti positivi sull'industria europea, la creazione di posti di lavoro, i costi e l'ulteriore sviluppo delle attuali e nuove tecnologie a livello globale e nell'UE, a condizione che il quadro politico e normativo dell'Unione europea per le fonti energetiche rinnovabili resti prevedibile e consenta alle imprese che operano nel settore delle tecnologie pulite di mantenere il proprio vantaggio competitivo e la propria posizione di guida nei confronti delle controparti globali; riconosce che i paesi non OCSE saranno partner commerciali importanti grazie al loro notevole potenziale in termini di fonti energetiche rinnovabili;

55.

sottolinea che le distorsioni illecite della concorrenza sul mercato non sono accettabili, perché solo una concorrenza equa nell'UE può assicurare un livello di prezzi ragionevole per le tecnologie usate per le fonti energetiche rinnovabili; invita la Commissione a concludere quanto prima gli attuali procedimenti in materia di pratiche sleali; sottolinea che mercati globali liberi e aperti offrono le premesse migliori per la crescita delle fonti energetiche rinnovabili; ribadisce la necessità di fare di più per eliminare le limitazioni al commercio; invita la Commissione a non erigere nuove barriere al commercio dei prodotti finiti o dei componenti tecnologici utilizzati per le fonti energetiche rinnovabili; invita la Commissione ad agire per ovviare agli ostacoli al commercio, tutelare la concorrenza equa, aiutare le imprese dell'UE ad accedere ai mercati non UE ed affrontare le presunte distorsioni commerciali, anche riguardo ad aiuti di Stato illeciti;

56.

sollecita inoltre la Commissione a monitorare attivamente l'utilizzo di ostacoli non tariffari ingiustificati, sussidi e misure di dumping da parte dei partner commerciali dell'Unione europea in questo settore;

57.

invita la Commissione a tener conto dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione dell'Organizzazione mondiale del commercio e ad esplorare le possibilità di dar vita a un accordo di libero scambio in materia di tecnologia ambientale che preveda l'esenzione dai dazi per il commercio dei prodotti di tecnologia ambientale;

58.

sottolinea che tale strategia deve altresì agevolare gli scambi commerciali al fine di sostenere l'impegno dei paesi in via di sviluppo in tale ambito specifico e di consentire l'utilizzo delle energie rinnovabili come prodotti commerciali;

59.

sottolinea che il commercio ha un ruolo importante nel far sì che le energie rinnovabili siano prodotte e finanziate in modo sostenibile; ricorda che la bioenergia e gli agro carburanti d'importazione devono essere conformi ai criteri europei in materia di sostenibilità, i quali devono essere chiaramente definiti; a tal fine, incoraggia la Commissione ad aggiungere come criterio aggiuntivo gli effetti indiretti sulla destinazione dei terreni; raccomanda che gli accordi commerciali debbano contenere disposizioni volte ad affrontare i problemi della deforestazione e del degrado forestale e incitare a una sana gestione delle terre e delle risorse idriche; incoraggia la Commissione a continuare a negoziare con i paesi terzi interessati accordi volontari di partenariato volti a vietare il disboscamento illegale;

60.

sottolinea la necessità di una più stretta cooperazione in materia di politica energetica, anche nel settore delle energie rinnovabili, con i paesi vicini dell'Unione europea, e l'esigenza di sfruttare il potenziale commerciale delle fonti energetiche rinnovabili in modo più efficace; rileva la necessità di infrastrutture adeguate volte a facilitare la cooperazione, sia nell'ambito dell'Unione europea sia con i paesi vicini; sottolinea che la cooperazione in materia di fonti energetiche rinnovabili dovrebbe includere i pertinenti obiettivi delle politiche dell'Unione europea; ricorda che soprattutto nella regione del Mediterraneo esistono notevoli opportunità di produzione energetica da fonti rinnovabili; sottolinea il potenziale di progetti non nazionali, quali Desertec, Medgrid e Helios, nonché dell'ulteriore sviluppo dell'energia idraulica in Norvegia e in Svizzera, incluso il potenziale a fini di equilibrio; evidenzia altresì il notevole valore aggiunto a livello locale di tali grandi progetti relativi alle fonti energetiche rinnovabili;

61.

sottolinea che la cooperazione internazionale deve basarsi su un solido quadro normativo e sull'acquis dell'Unione in materia di fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio nel caso della Comunità energetica, onde migliorare la stabilità e l'affidabilità di detta cooperazione;

62.

chiede un'azione coordinata con altri leader tecnologici (Stati Uniti e Giappone) per raccogliere le sfide emergenti, come la scarsità di materie prime e terre rare, che influenzano la distribuzione delle tecnologie per le energie rinnovabili;

63.

sottolinea l'esigenza che l'UE sviluppi una stretta cooperazione scientifica e una politica di ricerca e innovazione chiara nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili per i partner internazionali, in particolare i paesi BRICS;

Innovazione, ricerca e sviluppo e politica industriale

64.

constata che l'Europa deve compiere sforzi nella sua capacità industriale e di ricerca e sviluppo per restare all'avanguardia nell'ambito delle tecnologie per fonti energetiche rinnovabili; ribadisce l'esigenza di agevolare un ambiente concorrenziale per il funzionamento e l'internalizzazione delle PMI, oltre che per ridurre gli ostacoli di carattere burocratico; ribadisce che soltanto l'innovazione frutto di attività di ricerca e sviluppo può assicurare il ruolo di avanguardia tecnologica dell'Europa sui mercati delle tecnologie di fonti energetiche rinnovabili; sottolinea l'esigenza di sicurezza per gli investitori privati; esorta la Commissione a promuovere una strategia industriale per le tecnologie energetiche, incluse, in particolare, le tecnologie utilizzate per le energie rinnovabili, al fine di garantire che la leadership dell'UE in materia di tecnologie energetiche e segnatamente nel settore delle energie rinnovabili sia mantenuta;

65.

sottolinea la leadership dell'industria dell'UE nell'ambito delle tecnologie eoliche terrestri e l'elevato potenziale del settore eolico europeo off-shore per la reindustrializzazione degli Stati membri che confinano con il Baltico e i mari del nord;

66.

sottolinea che istituti di istruzione in grado di formare forza lavoro qualificata e la nuova generazione di scienziati e innovatori nell'ambito delle fonti energetiche rinnovabili sono una priorità fondamentale; ricorda, in tale ambito, il ruolo importante cui adempiono Orizzonte 2020 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per colmare il divario tra istruzione, ricerca e attuazione nel settore dell'energia;

67.

attribuisce particolare importanza alla cooperazione tra meccanismi di tutela dei brevetti europei nell'ambito delle energie rinnovabili, al fine di agevolare l'accesso a una proprietà intellettuale preziosa e non ancora sfruttata; sottolinea l'esigenza di attivare, in via prioritaria, il previsto brevetto europeo nell'ambito delle energie rinnovabili;

68.

ritiene che la ricerca e lo sviluppo mirati attraverso strumenti esistenti debbano essere resi più efficaci ed esprime preoccupazione per il fatto che la ricerca e lo sviluppo siano stati trascurati in alcuni ambiti dell'industria delle fonti energetiche rinnovabili determinando, in alcuni casi, problemi in ambito commerciale; sottolinea la necessità di investimenti nell'ulteriore sviluppo di tecnologie innovative, emergenti ed esistenti, nonché dell'integrazione di sistema tra trasporti ed energia, per restare o diventare competitivi e garantire che le tecnologie esistenti restino sostenibili durante tutto il loro ciclo di vita; evidenzia la necessità di investimenti nella ricerca e nello sviluppo di energie rinnovabili, in particolare per quanto attiene alla capacità, all'efficienza e alla riduzione dell'impronta spaziale;

69.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire nella ricerca basata sull'utilizzo dell'energia rinnovabile con applicazioni industriali, ad esempio nell'industria automobilistica;

70.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una comunicazione relativa alla politica sulle tecnologie energetiche nel 2013; invita la Commissione, nell'attuare parti rilevanti del piano strategico per le tecnologie energetiche (SET), a concentrarsi su tecnologie volte a migliorare la competitività delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel sistema energetico, quali le tecnologie per la gestione della rete, lo stoccaggio dell'energia o le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili, senza sfavorire nel contempo le tecnologie sperimentate e impiegate ormai da molto tempo per le fonti energetiche rinnovabili;

71.

sottolinea che la ricerca è la chiave per lo sviluppo e l'accessibilità in termini di costi delle nuove tecnologie pulite; ritiene che il piano SET possa apportare contributi importanti per rendere le tecnologie rinnovabili accessibili in termini di costi e competitive;

Un quadro europeo per la promozione delle energie rinnovabili

72.

sottolinea che gli Stati membri utilizzano attualmente un'ampia gamma di regimi di incentivi; ribadisce che, sebbene tali incentivi abbiano condotto a una forte crescita, in particolare quando i regimi di incentivi sono ben concepiti, alcuni di essi sono stati mal progettati e non si sono dimostrati sufficientemente flessibili per adeguarsi ai costi decrescenti di alcune tecnologie ed hanno in alcuni casi determinato una sovracompensazione, causando in tal modo un onere finanziario per i consumatori; constata con piacere che, grazie alle sovvenzioni, alcune fonti energetiche rinnovabili sono risultate concorrenziali rispetto ai metodi di produzione convenzionali in determinati settori, per esempio in posizioni geografiche particolarmente favorevoli, laddove esiste un buon accesso ai capitali, gli oneri amministrativi sono molto bassi o grazie a economie di scala;

73.

sottolinea che in alcuni Stati membri i prezzi dell'energia elettrica per gli utenti finali e l'industria sono aumentati a causa dell'ingerenza statale e di altri fattori, tra cui i prezzi dei combustibili fossili; ricorda che nel 2010, il 22 % delle famiglie europee temeva di non riuscire a pagare le bollette della corrente e suppone che nel frattempo la situazione sia peggiorata; sottolinea che l'energia deve essere accessibile per tutti e che la competitività dell'industria non deve essere compromessa; chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i clienti con redditi bassi siano protetti in modo efficace, sensibilizzando nel contempo l'opinione pubblica in merito al potenziale del risparmio energetico e delle misure di efficienza energetica; aggiunge che il calo dei prezzi all'ingrosso deve andare a beneficio dei consumatori;

74.

ammonisce che l'impiego eccessivo degli incentivi può frenare lo sviluppo tecnologico a causa della sovracompensazione e ostacolare l'integrazione dei mercati, poiché riduce lo stimolo allo sviluppo di prodotti più innovativi ed economici; nota che una concezione intelligente dei regimi di sostegno tale da rispondere ai segnali del mercato è essenziale per evitare la sovracompensazione; ritiene che il fatto di procedere rapidamente verso un sistema che esponga i produttori ai prezzi di mercato incoraggi la competitività tecnologica e favorisca l'integrazione nel mercato;

75.

è del parere che la Commissione debba sostenere gli Stati membri nell'individuazione delle fonti energetiche rinnovabili economicamente più vantaggiose e del modo migliore per sfruttarne il potenziale; ricorda che politiche ottimali dal punto di vista dei costi si differenziano in base al modello di domanda, al potenziale di offerta e al contesto economico a livello locale;

76.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare orientamenti concernenti le migliori prassi e la riforma delle norme nazionali in materia di incentivi per le fonti energetiche rinnovabili; invita la Commissione a presentare quanto più tempestivamente possibile tali orientamenti, per garantire che i diversi regimi nazionali non provochino distorsioni della concorrenza, né ostacolino il commercio e gli investimenti nell'UE, al fine di incoraggiare la prevedibilità e l'efficacia sul piano dei costi ed evitare sovvenzioni eccessive; esorta a tale riguardo la Commissione a garantire che l'acquis del mercato interno sia integralmente rispettato dagli Stati membri; riconosce che gli orientamenti concernenti le migliori prassi rappresentano un passo importante per garantire un mercato unico dell'energia funzionante e ritiene che tali orientamenti possano essere integrati da una valutazione dell'efficienza in termini di costi degli attuali regimi nazionali di sostegno, tenendo conto delle diverse tecnologie che coprono al fine di garantire una migliore comparabilità e un migliore coordinamento per una convergenza graduale e progressiva dei regimi di sostegno; ritiene altresì che l'attuazione di tali orientamenti a livello di Stati membri sarà fondamentale per contribuire ad evitare che i regimi di incentivi nazionali siano modificati o eliminati in modo retroattivo, il che invierebbe segnali disastrosi agli investitori e potrebbe provocare gravi difficoltà economiche ai privati cittadini che abbiano investito nelle fonti energetiche rinnovabili sulla base di tali regimi; sottolinea che l'attuazione di tali orientamenti dovrebbe essere garantita dagli Stati membri e che si dovrebbe consentire l'introduzione di dispositivi di incentivo specifici per consentire lo sfruttamento e l’uso di risorse locali e regionali;

77.

constata, alla luce della varietà di sistemi di incentivi che esiste negli Stati membri, la necessità di portare avanti la discussione su una maggiore convergenza e su un sistema di incentivi europeo adeguato per il periodo post-2020; è convinto che, a lungo termine, un sistema maggiormente integrato per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili a livello di Unione europea, che tenga pienamente conto delle differenze regionali e geografiche e delle iniziative esistenti a livello sovranazionale e che rientri in uno sforzo generale verso la decarbonizzazione, potrebbe contribuire a definire il quadro più efficace sul piano dei costi per le energie rinnovabili ed a creare condizioni di parità in cui sia possibile conseguire appieno il loro potenziale; nota che l'attuale direttiva sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili consente ai governi di utilizzare regimi di sostegno congiunti; constata che l'esperienza di alcuni paesi europei dimostra con successo come un approccio comune nell'ambito di un mercato integrato dell'elettricità consenta innovazioni reciprocamente vantaggiose tra sistemi nazionali; chiede alla Commissione di valutare, nel contesto di un quadro legislativo successivo al 2020, se un sistema a livello dell'UE per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili possa offrire un quadro idoneo a sfruttarne appieno il potenziale nel modo economicamente più vantaggioso e in che modo si possa realizzare una convergenza progressiva;

78.

ribadisce i vantaggi dello scambio delle migliori prassi relative ai regimi di sostegno tra Stati membri; ricorda che Regno Unito e Italia hanno recentemente annunciato una modifica al proprio regime di sostegno, con il passaggio da un sistema di quote a un sistema di immissione in rete, in quanto i dati relativi a località geografiche simili suggeriscono che i modelli di sostegno all'immissione in rete hanno costi inferiori; invita la Commissione a tenere conto di tali aspetti a fini dell'attuale analisi (5) e dell'imminente proposta di orientamenti;

79.

propone di attingere a iniziative quali il regime di sostegno congiunto attuato dalla Norvegia e dalla Svezia per sviluppare gradualmente, ove opportuno, regimi di sostegno congiunti a livello regionale intorno a mercati comuni dell'energia come il Nord Pool;

80.

invita l'autorità di bilancio a fornire all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) gli strumenti necessari per esercitare le sue funzioni e raggiungere gli obiettivi definiti nel regolamento concernente l'integrità, la trasparenza e l'efficienza del mercato dell'energia all'ingrosso; ritiene che ciò sia necessario al fine di completare la realizzazione di un mercato interno dell'elettricità e del gas integrato e trasparente entro il 2014;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(2)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(4)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(5)  COM(2012)0271 e documenti di accompagnamento; SEC(2008)0057; IEE Studies Reshaping «Quo(ta) vadis, Europe?».


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/23


P7_TA(2013)0202

Diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sui diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione (2012/2255(INI))

(2016/C 055/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (UNSCR 1325),

visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 2011 (1),

viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne del 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (2), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma d'azione per le donne (Pechino+10) (3) e del 25 febbraio 2010 su Pechino+15: Piattaforma d'azione delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere (4),

vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Albania all'Unione europea» (COM(2010)0680), in cui si afferma che di fatto la parità fra i sessi non è pienamente garantita, specialmente per quanto riguarda l'occupazione e l'accesso agli aiuti economici,

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Parere della Commissione sulla domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea» (COM(2010)0670), in cui si legge che, di fatto, la parità fra i sessi non è pienamente garantita,

viste le relazioni della Commissione del 2012 sui progressi compiuti dai paesi candidati e potenziali candidati che accompagnano la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 su uno studio di fattibilità relativo a un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e il Kosovo (COM(2012)0602),

vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 relativa alle principali conclusioni della relazione globale di controllo sul grado di preparazione della Croazia in vista dell'adesione all'UE (COM(2012)0601),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2008 dal titolo «Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali» (COM(2008)0127),

vista la comunicazione della Commissione del 27 gennaio 2006 intitolata «I Balcani occidentali sulla strada verso l'UE: consolidare la stabilità e rafforzare la prosperità» (COM(2006)0027),

viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione della parità di genere e a istituire un quadro di valutazione per l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, nell'ottica di sviluppare un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre e del 1o dicembre 2006 sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino relativamente agli indicatori sui meccanismi istituzionali,

viste le conclusioni del Consiglio, del 30 settembre 2009, sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino,

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla situazione delle donne nei Balcani (5),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (6),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0136/2013),

A.

considerando che sette paesi dei Balcani occidentali — Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia — si trovano in fasi differenti del processo di adesione all'Unione europea e che devono adottare e applicare l'acquis comunitario dell'Unione e altri obblighi previsti dall'UE nel campo dell'uguaglianza di genere nell'ambito di tale processo;

B.

considerando che, per poter applicare misure in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere, occorre una maggiore consapevolezza di tali diritti da parte della popolazione, meccanismi giudiziari e non giudiziari che consentano di rivendicare tali diritti e istituzioni governative e indipendenti che avviino, svolgano e controllino il processo di applicazione;

C.

considerando che le donne svolgono un ruolo essenziale nell'impegno per la pace, la stabilizzazione e la riconciliazione, e che i loro contributi devono essere riconosciuti e incoraggiati, in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 e le successive risoluzioni;

Osservazioni generali

1.

prende atto che i paesi dei Balcani occidentali in via di adesione hanno adottato gran parte della legislazione prevista dal processo di adesione all'UE, ma che in molti casi detta legislazione non viene attuata in modo efficace;

2.

sottolinea la necessità che le donne nei Balcani occidentali assumano un ruolo di primo piano nella società attraverso l’attiva partecipazione e rappresentanza nella vita politica, economica e sociale a tutti i livelli; rileva che è di grande importanza compiere passi avanti in materia di parità di genere nel processo decisionale a tutti i livelli di governo (dal locale al nazionale, dal direttivo al legislativo);

3.

rileva con preoccupazione che nella maggior parte di questi paesi la popolazione non è pienamente consapevole della legislazione e delle politiche volte a promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne e che raramente tale consapevolezza raggiunge i membri vulnerabili o emarginati della società, e segnatamente le donne rom; invita la Commissione e i governi dei paesi in via di adesione a rafforzare tale consapevolezza attraverso mezzi di informazione, campagne pubbliche e programmi di istruzione intesi a eliminare gli stereotipi di genere e a promuovere modelli di riferimento femminili, nonché la partecipazione attiva delle donne in tutti i campi della vita inclusi i processi decisionali; invoca soprattutto l'impegno personale di membri del governo e funzionari pubblici;

4.

sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione nella lotta contro gli stereotipi, la discriminazione (basata sul genere, la cultura o la religione) e la violenza domestica, e in favore dell'uguaglianza di genere nel suo complesso; rileva che tali campagne dovrebbero essere completate con la promozione di un'immagine positiva attraverso modelli femminili nei media e nella pubblicità, nei materiali didattici e in internet; sottolinea l'importanza di migliorare la situazione delle donne nelle zone rurali, specialmente rispetto a costumi discriminatori e a stereotipi;

5.

rileva con preoccupazione che le donne restano sottorappresentate sul mercato del lavoro e nel processo decisionale economico e politico; è favorevole alle quote e invita i paesi che non lo hanno ancora fatto a promuovere la rappresentanza femminile e ove necessario ad introdurre in maniera efficace quote femminili in seno ai partiti politici e alle assemblee nazionali, e incoraggia i paesi che lo stanno già facendo a continuare per garantire la partecipazione delle donne alla vita politica superando la loro sottorappresentazione, rileva che laddove quote di genere siano state introdotte nel processo decisionale politico, esse dovrebbero essere opportunamente attuate e integrate da sanzioni giuridiche efficaci; plaude a tale proposito al recente vertice internazionale «Partenariato per il cambiamento», che si è svolto a ottobre 2012 a Pristina sotto l'egida dell'unico capo di Stato donna nella regione, Atifete Jahjaga;

6.

rileva con preoccupazione che i tassi di occupazione delle donne nei paesi dei Balcani occidentali rimangono molto bassi; rimarca che sostenere le politiche di pari opportunità è importante per lo sviluppo economico e sociale dei paesi balcanici candidati; invita i governi a introdurre misure per ridurre il divario retributivo di genere e, di conseguenza, il divario pensionistico tra i sessi e ad adottare misure per contrastare l'elevato tasso di disoccupazione, con particolare riguardo per le donne specialmente quelle nelle aree rurali; invita i governi dei paesi balcanici a istituire un quadro giuridico per la parità di retribuzione a parità di lavoro per entrambi i sessi, aiutare le donne a conciliare vita privata e professionale, garantire migliori condizioni di lavoro, la formazione permanente, orari di lavoro flessibili e inoltre a creare un ambiente di stimolo all'imprenditorialità femminile;

7.

constata con preoccupazione che in alcuni Stati della regione le donne imprenditrici sono frequentemente discriminate quando cercano di ottenere prestiti o crediti per la loro attività e spesso si trovano ancora di fronte a barriere basate sugli stereotipi di genere; invita gli Stati in quest'area geografica a prendere in considerazione l'introduzione di piani di tutoraggio e programmi di sostegno che permettano di sfruttare la consulenza e l'esperienza di imprenditori professionisti; invita i paesi dei Balcani occidentali a sviluppare regimi attivi del mercato del lavoro volti a frenare la disoccupazione tra le donne; li esorta a sviluppare programmi di credito e a mettere a disposizione finanziamenti per l'avvio di imprese;

8.

sottolinea l'importanza di combattere tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro, inclusa la discriminazione di genere, in materia di assunzioni, promozioni e incentivi;

9.

sottolinea che, nel processo volto a creare efficienti istituzioni democratiche, è fondamentale per la governance democratica garantire la partecipazione attiva delle donne, che rappresentano oltre la metà della popolazione nei paesi dell'area balcanica; osserva con preoccupazione la mancata assegnazione di risorse umane e finanziarie al funzionamento di istituzioni governative e indipendenti competenti per l'adozione e l'attuazione di misure per l'uguaglianza di genere e in particolare politiche di integrazione della dimensione di genere, nella maggior parte dei paesi; invita le autorità ad accompagnare misure e piani di azione con risorse adeguate alla loro attuazione, tra cui una presenza adeguata di personale femminile; pone l'accento sul fatto che lo strumento di assistenza preadesione (IPA) può e deve essere utilizzato per progetti concernenti la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e che le autorità nei paesi sono pienamente responsabili del buon funzionamento dei meccanismi di attuazione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; invita la Commissione ad esercitare l'obbligo di diligenza per quanto riguarda l'efficacia di spesa;

10.

constata con preoccupazione la mancanza di informazioni statistiche in materia di uguaglianza di genere, violenza contro le donne, accesso e disponibilità di contraccettivi e bisogno insoddisfatto di contraccezione, necessarie ai fini della verifica dell'attuazione, che siano standardizzate e che consentano di effettuare, nel tempo, raffronti tra i vari paesi in via di adesione come pure tra questi ultimi e gli Stati membri dell'UE; esorta i governi dei paesi balcanici in via di adesione a definire una metodologia comune per la raccolta di informazioni statistiche congiuntamente con Eurostat, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e altri istituti competenti; sottolinea che devono essere messe a punto strategie specifiche e devono essere attuate quelle già esistenti per migliorare la posizione di donne esposte a discriminazioni multiple, come le donne rom, le donne lesbiche, bisessuali o transgender, le donne affette da disabilità, le donne appartenenti a minoranze etniche e le donne anziane;

11.

ritiene che le donne svolgano un ruolo fondamentale per la stabilizzazione e la risoluzione dei conflitti, fattori essenziali per la riconciliazione dell'intera regione, sottolinea l'importanza dell'accesso alla giustizia per le donne vittime di crimini di guerra e in particolare di stupro; ribadisce la responsabilità che hanno tutti gli Stati di porre fine all'impunità e di perseguire i responsabili di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, compresi crimini con violenze sessuali perpetrate ai danni di donne e bambine, e di riconoscere e condannare questi crimini come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, e sottolinea la necessità di escludere tali crimini da provvedimenti di amnistia; accoglie con favore gli sforzi di reti come la lobby regionale delle donne, a sostegno delle donne nella costruzione della pace e nell'accesso alla giustizia nei paesi in situazione postbellica; sottolinea l’attuale necessità di fare i conti con il passato e di assicurare sistematicamente giustizia e riabilitazione alle vittime di violenza sessuale connessa a conflitti; sollecita l'adozione e la messa in atto di adeguati programmi statali per la protezione dei testimoni e il perseguimento di questi crimini;

12.

condanna tutte le forme di violenza contro le donne e constata con preoccupazione che la violenza basata sul genere e i maltrattamenti verbali sono tuttora presenti nei paesi balcanici; invita i governi dei paesi balcanici a potenziare gli organismi preposti all'ordine pubblico al fine di risolvere problematiche quali la violenza di genere, la violenza domestica, la prostituzione forzata e la tratta delle donne, a creare case di accoglienza per chi ha subito o sta subendo violenza domestica e a garantire che le istituzioni incaricate dell'applicazione della legge, le autorità giuridiche e i funzionari pubblici diventino più sensibili a questo fenomeno; incoraggia le autorità nazionali in quest'area geografica ad avviare programmi di sensibilizzazione alla violenza domestica;

13.

nota con profonda preoccupazione che il 30 per cento delle vittime della tratta transfrontaliera di esseri umani nell'UE è costituito da cittadini di paesi dell'area balcanica, e che donne e ragazze rappresentano la maggior parte delle vittime individuate; sottolinea che l'uguaglianza di genere, le campagne di sensibilizzazione e le iniziative contro la corruzione e la criminalità organizzata sono essenziali per prevenire la tratta e tutelare le potenziali vittime; invita le autorità nazionali in quest'area geografica a collaborare alla costituzione di un fronte comune;

14.

invita le autorità dei paesi balcanici candidati all'adesione a fornire fondi adeguati per contrastare la tratta, rafforzare ulteriormente la loro capacità di individuare in modo proattivo e proteggere le vittime nelle fasce di popolazione più vulnerabili, garantire per legge che le vittime della tratta individuate non vengano punite per aver commesso un reato direttamente risultante dalla tratta stessa, sostenere gli sforzi di protezione delle vittime, fornire una formazione ai funzionari incaricati dell'applicazione della legge e migliorare ulteriormente la disponibilità di centri di accoglienza e strutture di ricovero; invita inoltre i rispettivi governi a migliorare l'attuazione della vigente legislazione per creare un ambiente dissuasivo per i trafficanti, ove i casi di tratta siano oggetto di indagini e i responsabili siano perseguiti e condannati; invita la Commissione a fare pressione sugli paesi candidati dei Balcani affinché migliorino i loro risultati sul perseguimento e la punizione e sostengano le iniziative locali per affrontare le cause profonde del traffico, come la violenza domestica e limitate opportunità economiche per le donne;

15.

ritiene che l’autentica parità di genere si basi anche su uguaglianza e non discriminazione per quanto riguarda l'orientamento sessuale o l'identità di genere; incoraggia i governi dei paesi candidati ad affrontare la persistente omofobia e transfobia nel diritto, nella politica e nella pratica, legiferando sui crimini ispirati dall'odio, con la formazione della polizia e la legislazione antidiscriminatoria, e chiede alle autorità nazionali nella regione di denunciare l'odio e la violenza per motivi di orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere;

16.

accoglie con favore l'aumento delle iniziative transfrontaliere regionali nel campo dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere; invita i governi e la Commissione a sostenere tali iniziative e a incoraggiare lo scambio e la promozione delle conseguenti buone prassi attraverso, fra l'altro, l'impiego dei fondi di preadesione e l'erogazione di sovvenzioni sufficienti a favore di dette iniziative, anche nella prospettiva del bilancio di genere;

17.

invita i governi del Montenegro, della Serbia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (ERIM) e dell'Albania, all'avvio dei negoziati di adesione, a concordare con i rispettivi parlamenti, i partiti politici e la società civile un accordo quadro sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, anche nel campo dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, sia nell'ambito dei negoziati di adesione stessi sia nell'elaborazione dei piani di azione per le riforme che derivano da tali negoziati, garantendo l'accesso di detti soggetti alla documentazione concernente il processo di adesione;

18.

esorta i governi dei paesi balcanici in via di adesione a riconoscere e sostenere il ruolo che rivestono la società civile e le organizzazioni femminili in determinate aree, quali la promozione dei diritti LGBT, la lotta alla violenza contro le donne, l'incentivazione della partecipazione delle donne alla politica e la promozione dell'impegno di costruire la pace; sostiene con forza le attività volte a responsabilizzare le donne e a rafforzare la loro posizione nella società;

19.

osserva con preoccupazione che nella maggior parte dei paesi balcanici in via di adesione il processo per l'inclusione sociale dei rom ha subito un rallentamento e, in alcuni casi, perfino una battuta d'arresto; esorta i rispettivi governi a incrementare i loro sforzi intesi a migliorare l'integrazione dei cittadini rom e garantire l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e pregiudizio nei confronti dei rom, segnatamente nei confronti delle donne e delle ragazze che sono esposte a discriminazione multipla composta e intersettoriale; esorta la Commissione a incrementare i propri sforzi per coinvolgere i paesi in via di adesione a qualsiasi stadio della procedura di accesso e a mobilitare lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e il meccanismo del processo di stabilizzazione e associazione (ASA);

20.

osserva con preoccupazione che gli attivisti per i diritti LGBT e per la difesa dei diritti umani che sottolineano l'importanza di fare i conti con il passato sono sempre l'obiettivo di discorsi inneggianti all'odio, minacce e attacchi fisici, e chiede ai governi dei paesi balcanici candidati all'adesione di adottare misure specifiche per prevenire e contrastare la violenza contro i difensori dei diritti umani delle donne;

21.

invita altresì la Commissione a rendere prioritarie la tutela dei diritti delle donne, l'integrazione dell'uguaglianza di genere e la lotta costante contro la violenza domestica nell'ambito del processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali continuando a occuparsi di tali temi e a monitorare e a riferire sulla loro applicazione nelle relazioni sui progressi realizzati e a sottolinearne l'importanza nei contatti con le autorità, nonché a dare il buon esempio garantendo che le sue stesse delegazioni, équipe negoziali e rappresentanze in riunioni e presso i mezzi di comunicazione siano caratterizzate da un equilibrio di genere;

22.

chiede alle delegazioni dell'UE nei paesi balcanici di monitorare attentamente i progressi compiuti in materia di diritti della donna e uguaglianza di genere in vista di una futura adesione all'UE e invita ogni delegazione a nominare un membro del personale come responsabile per le politiche di genere per facilitare lo scambio di buone prassi nell'area balcanica;

23.

incoraggia le autorità nazionali di quest'area geografica a sostenere l'uguaglianza di genere attraverso l'istruzione nelle scuole e nelle università; rileva che, sin dalla giovane età, molte ragazze sono dissuase dalla scelta di materie scolastiche e universitarie percepite come tipicamente «maschili» quali le scienze, la matematica e la tecnologia; raccomanda di introdurre corsi iniziali a scuola e ampliare la gamma delle possibili materie e carriere aperte alle ragazze, affinché esse possano sviluppare la base di conoscenze e tutto il ventaglio di competenze necessarie per riuscire in qualsiasi percorso di vita decidano di intraprendere;

24.

sottolinea che ogni donna deve avere il controllo sui propri diritti sessuali e riproduttivi, anche beneficiando dell'accesso a metodi contraccettivi di alta qualità e a prezzi accessibili; esprime preoccupazione per le restrizioni di accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva nei paesi balcanici in via di adesione;

25.

invita i governi dei paesi balcanici in via di adesione ad adottare legislazione e politiche che assicurino un accesso universale a servizi di salute riproduttiva e promuovano i diritti riproduttivi, nonché a raccogliere sistematicamente dati necessari a promuovere la situazione di salute sessuale e riproduttiva;

Albania

26.

sollecita il governo albanese a sostenere la partecipazione di un maggior numero di donne al processo decisionale politico, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari del 2013;

27.

sollecita altresì il governo albanese a dare attuazione alla strategia nazionale per l'integrazione e lo sviluppo e alla legge sulla tutela contro le discriminazioni rafforzando l'ufficio del Commissario per la prevenzione delle discriminazioni e creando un'istituzione competente in materia di ricorsi nella persona di un Commissario dedicato per i casi di discriminazione di genere, al fine di promuovere un ambiente in cui le donne che partoriscono una figlia femmina non siano discriminate;

28.

chiede al governo albanese di migliorare il coordinamento tra l'autorità nazionale e le autorità locali in particolare per quanto riguarda la lotta contro la violenza domestica e rileva che le donne debbano essere maggiormente coinvolte nel processo decisionale a livello nazionale e locale in Albania;

29.

sollecita il governo albanese a proporre riforme sensibili alle tematiche di genere della legislazione su diritti di proprietà, codice penale, legge elettorale e diritto del lavoro;

30.

rivolge il proprio plauso all'Albania per la formazione impartita ai giudici sull'attuazione della legislazione in materia di uguaglianza di genere e misure intese a contrastare la violenza contro le donne, nonché per la possibilità offerta alle vittime di discriminazione o di violenza di ricevere assistenza legale a spese dello Stato;

31.

esprime il proprio plauso all'Albania per la decisione sull'integrazione della dimensione di genere nel programma di bilancio a medio termine per tutti i ministeri interessati e attende con grande interesse i risultati della relativa attuazione;

32.

chiede a tale governo di applicare e, se necessario, adeguare appositi indicatori di risultato al fine di monitorare la tutela dei diritti delle donne e l'attuazione delle misure in materia di uguaglianza di genere;

33.

sollecita il parlamento albanese a istituire un'apposita commissione parlamentare competente in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere;

34.

sollecita il governo albanese a rafforzare l'attuazione, in particolare a livello locale, di strumenti politici intesi a promuovere i diritti delle donne, quali la Strategia nazionale per l'uguaglianza di genere, la violenza domestica e la violenza contro le donne (2011-2015);

35.

esprime il proprio plauso alle autorità albanesi per aver istituito indicatori di performance per monitorare l'attuazione dei diritti delle donne e delle misure di uguaglianza di genere e per la pubblicazione della relazione annuale sullo stato delle donne e l'uguaglianza di genere in Albania nel 2012;

Bosnia Erzegovina

36.

chiede al governo di Bosnia ed Erzegovina di allineare la legislazione in materia di uguaglianza di genere e le relative prassi giuridiche a vari livelli per creare un quadro giuridico uniforme all'interno del paese e di rafforzare il dipartimento competente per l'uguaglianza di genere a livello centrale al fine di affrontare la questione della perdurante carenza di donne ai massimi livelli di governo e monitorare i problemi finora causati dalla mancata attuazione delle disposizioni in materia; chiede alla Commissione di avvalersi di tutti i meccanismi disponibili per una maggiore assunzione di responsabilità e provvedimenti più incisivi da parte delle autorità di Bosnia ed Erzegovina in questa direzione; chiede al governo di Bosnia ed Erzegovina di porre maggiormente l'accento sull'attuazione e armonizzazione della legge sull'uguaglianza di genere di Bosnia ed Erzegovina e della legge sul divieto di discriminazione con le altre leggi a livello nazionale;

37.

constata con particolare preoccupazione la discriminazione sul mercato del lavoro nei confronti di gestanti e puerpere, e le differenze in termini di diritti di sicurezza sociale in relazione alla maternità tra diversi entità e cantoni; esorta le autorità della Bosnia e dell'Erzegovina ad allineare i diritti di sicurezza sociale per coloro che prendono il congedo di maternità, di paternità o parentale in tutto il paese a uno standard elevato, tale da creare una situazione uniforme per tutti i cittadini;

38.

rileva con preoccupazione lo scarso livello di conoscenza della legislazione in materia di uguaglianza di genere e di lotta alla violenza contro le donne, non soltanto nell'insieme della popolazione, ma anche tra i soggetti incaricati dell'applicazione della legge; sollecita le autorità ad attuare un piano di azione volto a creare una maggiore consapevolezza e a formare le forze di polizia;

39.

constata con forte preoccupazione che le leggi sulla protezione delle vittime devono ancora essere armonizzate con le leggi delle entità, in vista di riconoscere la violenza domestica quale reato penale nei codici penali di entrambe le entità di Bosnia ed Erzegovina, non riuscendo così a offrire un'adeguata sicurezza sociale a tali vittime; chiede al governo di Bosnia ed Erzegovina di risolvere al più presto tale questione al fine di incrementare la protezione per le vittime;

40.

rivolge il proprio plauso alle donne in seno al parlamento di Bosnia ed Erzegovina per il loro dibattito trasversale ai partiti sulla violenza basata sul genere con i pertinenti ministri; sollecita le autorità di Bosnia ed Erzegovina a dare seguito a tale dibattito con misure concrete per promuovere la lotta alla violenza basata sul genere;

41.

chiede alle autorità di Bosnia ed Erzegovina di fornire statistiche ufficiali sul numero di denunce di violenza corredate di dati provenienti da rapporti di polizia, centri di assistenza sociale e istituzioni giudiziarie, nonché di rendere tali statistiche accessibili al pubblico; chiede altresì alle autorità di Bosnia ed Erzegovina di raccogliere e rendere pubblici i dati sulle misure di protezione finalizzate a garantire la tutela delle vittime di violenza domestica;

42.

chiede al governo di Bosnia ed Erzegovina di armonizzare la legge sull'uguaglianza di genere di Bosnia ed Erzegovina con la legge elettorale per quanto concerne la composizione degli organismi di governo esecutivo a tutti i livelli decisionali (municipale, cantonale, di entità e statale);

43.

esprime encomio a Bosnia ed Erzegovina per la legislazione che prevede l'obbligo della presenza di almeno il 40 % di ciascun genere nelle funzioni amministrative degli organismi di governo statali e locali, ma constata che nella pratica ciò non ha portato la presenza femminile al 40 % del personale nell'amministrazione; chiede alle autorità di Bosnia ed Erzegovina di redigere un piano d'azione con scadenze chiare e una divisione trasparente delle responsabilità per mettere in atto tale legislazione;

44.

constata con preoccupazione la mancanza di risorse umane e finanziarie a sostegno dell'attuazione del piano d'azione sulla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di meccanismi istituzionali che assicurino l'uguaglianza di genere, di un adeguato accesso alla giustizia e di strutture di ricovero per vittime della violenza domestica; sollecita le autorità di Bosnia ed Herzegovina, a tutti i livelli, a stanziare nei propri bilanci fondi sufficienti a tali scopi;

45.

deplora il fatto che finora le autorità di Bosnia ed Erzegovina hanno investigato ed emesso condanne in relazione soltanto a un numero limitato di casi di crimini di guerra a carattere sessuale; constata con forte preoccupazione che un ampio numero di responsabili di tali crimini sono sfuggiti al sistema giudiziario restando impuniti; constata altresì che le autorità di Bosnia ed Erzegovina non hanno fornito adeguati programmi di protezione ai testimoni per le vittime; chiede pertanto alle autorità di Bosnia ed Erzegovina di far sì che tutte le vittime di crimini di guerra a carattere sessuale dispongano di un accesso sicuro e adeguato al sistema giudiziario e che tutti i crimini di guerra denunciati siano trattati in modo rapido ed efficiente;

46.

chiede al governo di Bosnia ed Erzegovina di migliorare il monitoraggio della legislazione esistente nell'ambito dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, includendo obiettivi chiari nelle politiche e nei piani d'azione e identificando chiaramente le istituzioni statali competenti per l'attuazione; chiede inoltre alle autorità di Bosnia ed Erzegovina a tutti i livelli di cooperare nella raccolta di dati statistici completi sull'uguaglianza di genere per tutto il paese;

Croazia

47.

incoraggia il governo croato a continuare, dopo l'adesione, ad adeguare la legislazione nazionale all'acquis comunitario dell'UE nell'ambito dell'uguaglianza di genere;

48.

chiede alle autorità croate di dare piena attuazione alla legislazione che prevede il 40 % di donne nelle liste elettorali per gli organismi di autogoverno locali e regionali, il parlamento nazionale e il Parlamento europeo, considerando che, in occasione delle elezioni parlamentari del 2011, due terzi dei partiti politici non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati;

49.

esprime encomio per l'istituzione, da parte della Croazia, dell'ufficio del difensore civico per l'uguaglianza di genere e per la consapevolezza dei diritti delle donne e delle misure a favore dell'uguaglianza di genere creatasi grazie alla visibilità dell'ufficio stesso; raccomanda a tutti i paesi della regione di valutare la possibilità di seguire tale esempio quale buona prassi da adottare; incoraggia il governo croato a continuare a finanziare l'ufficio dei difensori civici e a dar seguito alle loro raccomandazioni;

50.

accoglie con favore i piani d'azione locali intesi a integrare la dimensione di genere, in particolare nella regione dell'Istria, e chiede al governo croato di promuovere l'adozione e attuazione dei suddetti piani d'azione in tutto il paese;

51.

chiede altresì al governo croato di avviare un dialogo strutturale con le organizzazioni della società civile, segnatamente nella prospettiva della situazione che caratterizzerà il paese a seguito dell'adesione;

52.

accoglie con favore i progressi compiuti dalla Croazia per quanto riguarda l'adeguata gestione da parte della polizia dei casi di violenza contro le donne e la discriminazione di genere a seguito delle misure di formazione mirate a beneficio degli ufficiali di polizia in questo ambito, e incoraggia le autorità a dare seguito a tali iniziative; evidenzia che, tuttavia, gli organi giudiziari continuano a non gestire sempre adeguatamente tali casi, e sollecita le autorità ad avviare iniziative intese a sensibilizzare e formare in materia anche i funzionari giudiziari; esorta infine il governo croato a rendere accessibile l'assistenza legale gratuita alle vittime di violenza e discriminazione basate sul genere;

53.

chiede alle autorità croate di chiarire nella Strategia nazionale sulla protezione contro la violenza domestica (2011-2016) le specifiche responsabilità delle autorità in relazione alle singole azioni, e di assegnare fondi adeguati alle autorità e alle organizzazioni della società civile per attuare tale strategia;

Kosovo

54.

valuta positivamente il ruolo attribuito all'assemblea del Kosovo nell'ambito dell'approvazione, del riesame e del monitoraggio del programma per l'uguaglianza di genere; chiede che siano attuate le raccomandazioni contenute nelle relazioni di monitoraggio;

55.

chiede al governo kosovaro di promuovere una linea di assistenza telefonica diretta nazionale per le vittime di violenza domestica e violenza legata al genere, nonché di sensibilizzare in merito alle possibilità di denuncia e gestione dei casi;

56.

esprime encomio al governo kosovaro per aver istituito l'Agenzia per l'uguaglianza di genere sotto l'egida dell'ufficio del primo ministro, e chiede al governo di assicurare un funzionamento più efficiente dell'Agenzia sul fronte dell'attuazione e del monitoraggio della legge sull'uguaglianza di genere senza interferenze politiche;

57.

sollecita il governo kosovaro a istituire quanto prima il proposto Centro per la parità di trattamento;

58.

esprime grande apprezzamento per le attività formative in materia di gestione dei casi di violenza di genere rivolte ai funzionari di polizia e per la predisposizione, presso i commissariati di polizia, di appositi spazi per le vittime di violenze e i loro figli; invita il governo kosovaro a provvedere anche a un'analoga formazione della magistratura e a incrementare il numero di strutture di ricovero per le vittime di violenza nonché la potenziale durata dei loro soggiorni all'interno di dette strutture;

59.

sollecita il governo kosovaro a riconoscere i principi di Pristina stabiliti dal vertice delle donne kosovare a ottobre 2012 e ad adoperarsi per la relativa attuazione;

60.

sottolinea l'esigenza di ulteriore promozione di uso, disponibilità e accessibilità di contraccettivi, visto che la percentuale di donne che utilizzano forme di contraccezione pur essendo aumentata, è ancora lontano dall'essere universale fra le donne kosovare l'uso dei contraccettivi;

61.

chiede al governo kosovaro di riconoscere le vittime di violenza sessuale durante il conflitto del 1998-1999 in una categoria speciale in diritto mediante un emendamento alla legge n. 04/L-054 sullo stato e i diritti di martiri, invalidi, veterani, membri dell'esercito di liberazione del Kosovo, vittime civili di guerra e loro famiglie;

62.

chiede al governo kosovaro di individuare con chiarezza indicatori di conformità e non conformità alle istruzioni amministrative per le leggi sull'uguaglianza di genere e la discriminazione, al fine di agevolarne l'attuazione e il monitoraggio; chiede inoltre al governo di raccogliere dati e istituire un registro nazionale per i dati sui casi di discriminazione e violenza basata sul genere;

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

63.

esprime encomio al governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (in appresso governo macedone) per la nuova proposta di legge contro le molestie sessuali o il mobbing sul posto di lavoro, che prevede sanzioni per i responsabili, e sollecita l'armonizzazione della proposta di legge con il codice penale; plaude all'intenzione del governo macedone di emendare la legislazione per consentire ad entrambi i genitori di prevedere congedi parentali o per motivi familiari (per prendersi cura di malati all'interno della famiglia) e le recenti modifiche al diritto del lavoro per garantire una migliore tutela legale sul mercato del lavoro per le gestanti o le puerpere;

64.

constata con preoccupazione che le donne rom sono vittime di una doppia discriminazione basata sul genere e l'appartenenza etnica; chiede pertanto al governo macedone di adottare un quadro antidiscriminatorio ad ampio raggio tale da consentire alle donne rom di vedere tutelati i propri diritti;

65.

esprime encomio alle autorità macedoni per aver introdotto sanzioni dissuasive in caso di mancato rispetto alla legge che prevede una rappresentazione di almeno il 30 % di ciascun genere nel processo decisionale politico; chiede al governo macedone di monitorare attentamente se ciò comporta che almeno il 30 % dei membri di organi decisionali, in particolare a livello locale, siano donne;

66.

esprime encomio al parlamento macedone per l'attivo «club delle donne» in cui le deputate appartenenti a diversi schieramenti cooperano per la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, organizzando dibattiti pubblici, conferenze ed eventi internazionali e di altro tipo, collaborando al contempo con la società civile per affrontare tematiche delicate e trascurate come l'educazione sessuale nelle scuole primarie, la violenza domestica, l'HIV, il cancro alla cervice, i discorsi inneggianti all'odio e la posizione delle donne nelle aree rurali;

67.

prende atto del non adeguato funzionamento dei meccanismi predisposti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali del rappresentante legale presso il dipartimento per le pari opportunità, cui compete fornire consulenza legale in casi di disparità di trattamento tra uomini e donne; sollecita pertanto il governo macedone ad adottare misure tese a migliorarne il funzionamento;

68.

constata con inquietudine la frammentaria attuazione dei piani di azione e delle strategie per l'uguaglianza di genere e la mancanza di coordinamento delle iniziative adottate e chiede al governo macedone di accrescere le risorse umane e finanziarie di cui dispone il dipartimento per l'uguaglianza di genere, nonché a garantire la nomina e l'efficace operatività dei coordinatori per le pari opportunità a livello nazionale e locale;

69.

accoglie con favore i progressi compiuti nella lotta contro la violenza basata sul genere, che trovano riscontro nell'incremento delle denunce grazie a campagne di sensibilizzazione, nella formazione di funzionari di polizia specializzati e in accordi su protocolli tra istituzioni nell'ambito della gestione delle denunce; constata tuttavia con preoccupazione che il numero di centri di accoglienza per le vittime di violenza domestica o altre forme di violenza basate sul genere è insufficiente;

70.

chiede al governo macedone di eliminare le barriere culturali e finanziarie esistenti affinché le donne possano ottenere accesso alla contraccezione;

Montenegro

71.

rileva con preoccupazione che la percentuale di donne nel processo decisionale è rimasta pressoché invariata negli ultimi decenni e chiede al governo montenegrino di riformare la legislazione in questo campo e di garantirne il rispetto;

72.

sollecita inoltre il governo a destinare maggiori risorse umane e finanziarie a favore del Dipartimento per l'uguaglianza di genere, dell'attuazione di un quadro giuridico e istituzionale che dia applicazione a tale principio e dell'apposito piano di azione predisposto a tale scopo;

73.

elogia il governo del Montenegro per aver redatto il nuovo piano d'azione nazionale per la realizzazione dell'uguaglianza di genere in cooperazione con la società civile, e per l'inclusione di obiettivi strategici e operativi in tale piano; chiede al governo di prevedere risorse umane e finanziarie sufficienti per la sua implementazione e a istituire un ambito per una cooperazione continua con la società civile nella fase di attuazione;

74.

accoglie positivamente l'inserimento di provvedimenti in materia di uguaglianza di genere nel programma di riforme elaborato dal Montenegro in vista dell'adesione e sollecita il governo montenegrino ad adottare azioni prioritarie per attuare le disposizioni in materia di uguaglianza di genere nell'ambito dei negoziati di adesione sul capitolo 23, «potere giudiziario e diritti fondamentali» nonché su altri pertinenti capitoli, come il capitolo 19 in materia di politica sociale e occupazione, il capitolo 24 in materia di giustizia, libertà e sicurezza e il capitolo 18 in materia di statistica;

75.

elogia il governo del Montenegro per i progressi compiuti nell'affrontare il tema della violenza domestica adottando un codice di condotta sulle procedure per una risposta istituzionale coordinata; rileva tuttavia con rammarico che la violenza domestica resta fonte di grande preoccupazione in Montenegro e chiede al governo di prevedere fondi e sforzi sufficienti all'applicazione della pertinente legislazione e del codice di condotta per l'istituzione di una linea di assistenza telefonica diretta nazionale e la raccolta di dati;

76.

nota con preoccupazione il basso numero di denunce di discriminazione e violenza basate sul genere; invita il governo montenegrino a fare gli investimenti necessari per aumentare la consapevolezza circa i diritti delle donne, la legislazione in atto per combattere la violenza e le possibilità disponibili per denunciare e lottare contro le violazioni;

77.

accoglie positivamente gli sforzi compiuti dal parlamento del Montenegro di ricercare con metodo l'attuazione della legislazione in materia di uguaglianza di genere;

Serbia

78.

invita il governo serbo a dare seguito all'attuazione del programma nazionale per l'integrazione dell'UE rafforzando gli appositi meccanismi al fine di controllare l'applicazione della legge contro le discriminazioni e migliorare le capacità amministrative degli organismi competenti in materia di uguaglianza di genere, inclusi il commissario per la protezione dell'uguaglianza di genere e il vice difensore civico per l'uguaglianza di genere;

79.

elogia il governo serbo per la legge elettorale in base a cui le liste elettorali per il parlamento devono includere un terzo di candidati appartenenti al genere sottorappresentato e per la piena attuazione di tale disposizione, che ha condotto a una presenza del 34 % di donne in parlamento;

80.

chiede altresì al governo serbo di rafforzare la formazione di funzionari di polizia e magistratura riguardo alla corretta gestione di casi di discriminazione e violenza basate sul genere, di fornire assistenza legale alle vittime e affrontare in generale il problema dei procedimenti arretrati ancora pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie;

81.

elogia i progressi compiuti nella lotta alla violenza domestica mediante l'adozione di un protocollo generale sulle procedure per la cooperazione in situazioni di violenza domestica e violenza da parte del partner, l'introduzione di una linea diretta di assistenza telefonica e l'apertura di una nuova struttura di ricovero; nota tuttavia che la violenza domestica è ancora fonte di grande preoccupazione in Serbia; chiede al governo di assegnare fondi e sforzi sufficienti per attuare la legislazione e il protocollo, promuovere la denuncia di casi e raccogliere e condividere informazioni e dati tra istituzioni, agenzie e organizzazioni femminili della società civile;

82.

rivolge il proprio plauso al governo e al parlamento serbi per la stretta collaborazione avuta con le organizzazioni della società civile al fine di elaborare un piano di azione mirato ad attuare la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed esorta il governo a stanziare sufficienti risorse umane e finanziarie per tale attuazione;

83.

chiede alle autorità serbe di migliorare la cooperazione con le organizzazioni della società civile per l'uguaglianza di genere, in particolare a livello locale tra i governi locali e le organizzazioni della società civile locale, nel redigere, attuare e monitorare leggi e politiche sull'uguaglianza di genere e la violenza basata sul genere nonché di fornire fondi strutturali per il lavoro delle organizzazioni incaricate di gestire la violenza basata sul genere;

o

o o

84.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi dei paesi balcanici in via di adesione.


(1)  Allegato alle conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011.

(2)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(3)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(4)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

(5)  GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 8.

(6)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/33


P7_TA(2013)0203

Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE (2011/2246(INI))

(2016/C 055/05)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

visti l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le dichiarazioni, le raccomandazioni e le risoluzioni del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e i documenti della Commissione di Venezia e del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione, d'informazione e dei media,

visti l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli articoli 2, 7 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea, gli articoli del trattato concernenti la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione di persone e merci, la concorrenza e gli aiuti di Stato, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cultura),

visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato sull'Unione europea, noto come protocollo di Amsterdam,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (Commission staff working document on media pluralism in the Member States of the European Union, SEC(2007)0032),

vista la Carta europea per la libertà di stampa (European Charter on Freedom of the Press (2)),

vista l'istituzione da parte della Commissione di un Gruppo di alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media,

viste le proprie risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei mezzi di informazione (3), del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002) (4), del 4 settembre 2003 sulla televisione senza frontiere (5), del 6 settembre 2005 sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE (Televisione senza frontiere), modificata dalla direttiva 97/36/CE per il periodo 2001-2002 (6), del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (7), del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea (8), del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (9), e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media (10),

vista l'Iniziativa europea per il Pluralismo dei Media (11), attualmente in corso e registrata presso la Commissione europea, che intende proteggere il pluralismo dei media attraverso la parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla proprietà e alla trasparenza dei media, al conflitto d'interesse con cariche politiche e all'indipendenza delle autorità di vigilanza,

visti i considerando 8 e 94 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che delineano la necessità che gli Stati membri impediscano atti tali da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti o a limitazioni del pluralismo e consentano a organismi di regolamentazione indipendenti di svolgere il loro lavoro in modo trasparente e imparziale,

visti il lavoro sulla libertà dei media svolto dall'OSCE, in particolare dal suo Rappresentante per la libertà dei media, le relative relazioni e il discorso videotrasmesso in occasione dell'audizione sulla libertà dei media tenuta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 6 novembre 2012,

viste le relazioni sui media pubblicate da ONG, fra cui quelle di Reporter senza frontiere (Press Freedom Indexes: indici di libertà di stampa) e di Freedom House (Freedom of the Press reports: relazioni sulla libertà di stampa),

visti gli studi sulle questioni connesse ai mezzi d'informazione pubblicati dal Parlamento (12) e dal Centro per il pluralismo e la libertà dei media (Centre for Media Pluralism and Media Freedom) dell'Istituto universitario europeo (13),

visto lo studio indipendente «The indicators for media pluralism in the Member States — Towards a risk-based approach» (Gli indici di pluralismo dei media negli Stati membri — Verso un approccio basato sul rischio), condotto su richiesta della Commissione nel 2007 e pubblicato nel 2009 (14), in cui viene definito uno Strumento di monitoraggio dei media, con indici che servono ad evidenziare i rischi per il pluralismo dei media,

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0117/2013),

A.

considerando che in democrazia i mezzi d'informazione svolgono un ruolo fondamentale di «supervisore pubblico», in quanto consentono ai cittadini di esercitare il loro diritto di essere informati, di controllare e giudicare le azioni e le decisioni di coloro che esercitano o detengono potere o influenza, in particolare in occasione delle consultazioni elettorali; che i media hanno inoltre la possibilità di determinare in parte la definizione dell'agenda pubblica, grazie all'autorità di custodi dell'informazione, e possono quindi agire da formatori d'opinione;

B.

considerando che è dimostrato che la libertà d'espressione nella sfera pubblica ha un ruolo formativo ai fini della democrazia e dello stesso Stato di diritto, ed è strettamente connessa alla loro esistenza e sopravvivenza; considerando che media liberi e indipendenti e il libero scambio di informazioni hanno un ruolo decisivo nelle trasformazioni democratiche che avvengono in seno a regimi non democratici, e che la Commissione è chiamata a svolgere uno stretto monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media nei paesi candidati all'adesione e a dedicare sufficiente attenzione al ruolo dei media liberi nella promozione della democrazia in tutto il mondo;

C.

considerando che la libertà dei media è un elemento fondamentale dei valori sanciti dai trattati, tra cui la democrazia, il pluralismo e il rispetto dei diritti delle minoranze; che la storia di questa libertà, col nome di «libertà di stampa», è stata alla base del progresso delle idee democratiche e dello sviluppo dell'ideale europeo nella storia;

D.

considerando che la libertà dei mezzi d'informazione, il pluralismo e il giornalismo indipendente sono elementi essenziali per l'esercizio stesso dell'attività dei media in tutta l'Unione, e in particolare nel mercato unico; che pertanto ogni indebita restrizione alla libertà dei media, al pluralismo e all'indipendenza del giornalismo costituisce anche una restrizione alla libertà d'opinione e alla libertà economica; che i giornalisti non dovrebbero subire pressioni da parte di proprietari, dirigenti e governi né minacce di natura economica;

E.

considerando che una sfera pubblica autonoma e forte, basata su media indipendenti e plurali, costituisce l'ambiente fondamentale in cui possono prosperare le libertà collettive della società civile, come il diritto di riunione e di associazione, nonché le libertà individuali, come il diritto alla libertà di espressione e il diritto d'accesso alle informazioni;

F.

considerando che i diritti fondamentali dei cittadini alla libertà di espressione e d'informazione possono essere garantiti solo attraverso la libertà e il pluralismo dei media, grazie ai quali i giornalisti e i mezzi d'informazione possono esercitare il loro diritto-dovere di informare i cittadini in modo equo e neutrale e di fornire un resoconto imparziale degli avvenimenti e delle decisioni d'interesse pubblico; considerando che tutti i membri della società hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni in modo democratico e pacifico;

G.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito l'esistenza di un obbligo positivo, per gli Stati che sono parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di garantire il pluralismo dei media, obbligo che scaturisce dall'articolo 10 di detta Convenzione, contenente disposizioni simili a quelle dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale fa parte dell'acquis communautaire;

H.

considerando che l'informazione, per sua stessa natura, e anche e in particolare grazie ai cambiamenti tecnologici degli ultimi decenni, supera i confini geografici e svolge un ruolo essenziale nell'informare le comunità nazionali che vivono all'estero, fornendo strumenti che consentono la conoscenza e la comprensione reciproche attraverso le frontiere e tra i paesi; che i media, online ma non solo, hanno acquisito un carattere globale da cui ormai dipendono le aspettative e le esigenze del pubblico, e in particolare dei consumatori dell'informazione; considerando che i cambiamenti nel mondo dei media e nelle tecnologie della comunicazione hanno ridefinito il contesto in cui sono scambiate le informazioni e il modo in cui sono informati i cittadini e viene formata l'opinione pubblica;

I.

considerando che una sfera pubblica europea basata sul rispetto costante e senza eccezioni della libertà e del pluralismo dei mezzi d'informazione costituisce un elemento fondamentale nel processo d'integrazione dell'Unione, in accordo con i valori sanciti dai trattati, con la trasparenza delle responsabilità delle istituzioni dell'UE e con lo sviluppo della democrazia europea, per esempio nel caso delle elezioni del Parlamento europeo; che un panorama dei media (stampati e audiovisivi) vivace, competitivo e pluralistico stimola la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico, la quale è essenziale per il buon funzionamento del sistema democratico;

J.

considerando che le ONG, le associazioni che sorvegliano la libertà dei mezzi d'informazione, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, come pure il Parlamento europeo con i suoi studi e le sue risoluzioni, informano e mettono in guardia in merito alle minacce alla libertà e indipendenza dei media create dai governi, anche di Stati membri dell'Unione europea (15);

K.

considerando che il Consiglio d'Europa e l'OSCE si sono occupati della dimensione umana e democratica della comunicazione in dettagliate dichiarazioni, risoluzioni, raccomandazioni, pareri e relazioni sui temi della libertà, del pluralismo e della concentrazione dei media, creando così un corpus rilevante di norme minime comuni paneuropee in questo campo;

L.

considerando che l'Unione europea è impegnata a proteggere e promuovere il pluralismo dei media quale pilastro fondamentale del diritto all'informazione e del diritto alla libertà di espressione, che sono pietre miliari essenziali per una cittadinanza attiva e una democrazia partecipativa e sono sanciti nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali;

M.

considerando che la libertà dei media è un criterio di ammissibilità per l'adesione all'UE dei paesi candidati, secondo i criteri di Copenaghen, ed è anche uno dei principi che l'UE promuove nella sua politica estera; che l'UE e i suoi Stati membri devono perciò dare l'esempio internamente, assicurando in tal modo credibilità e coerenza;

N.

considerando che il Parlamento ha più volte espresso preoccupazione in merito alla libertà, al pluralismo e alla concentrazione dei media e ha invitato la Commissione, quale custode dei trattati, ad adottare misure appropriate, anche proponendo un'iniziativa legislativa in materia;

O.

considerando che il 16 gennaio 2007 la Commissione ha varato un «approccio in tre tappe», comprendente un documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media, uno studio indipendente sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'UE, con indici per la valutazione del pluralismo dei media e l'individuazione di potenziali rischi negli Stati membri dell'UE (da pubblicare nel 2007), e una comunicazione della Commissione sugli indici di pluralismo dei media negli Stati membri (da pubblicare nel 2008) cui sarebbe seguita una consultazione pubblica (16); considerando che lo strumento sul pluralismo dei media descritto nello studio indipendente non è stato ancora implementato;

P.

considerando che la Commissione ha purtroppo abbandonato tale approccio, non avendo mai pubblicato la comunicazione né avviato la consultazione pubblica;

Q.

considerando che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali è divenuta vincolante; che la Carta è il primo documento internazionale che dichiara esplicitamente: «la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati» (articolo 11, paragrafo 2); che i trattati attribuiscono all'UE il mandato e i poteri per garantire che nell'Unione tutti i diritti fondamentali siano protetti, in particolare sulla base degli articoli 2 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE);

R.

considerando che gli Stati membri hanno il dovere di promuovere e tutelare costantemente la libertà di opinione, di espressione, d'informazione e dei media, poiché tali principi sono garantiti anche nelle loro costituzioni e nelle loro leggi, e hanno inoltre il dovere di garantire ai cittadini un accesso equo e paritario a fonti d'informazione diverse e quindi a diversi punti di vista e opinioni; che essi hanno altresì il dovere di rispettare e proteggere la vita privata e familiare, il domicilio e le comunicazioni, nonché i dati personali dei cittadini, a norma degli articoli 7 e 8 della Carta; che, qualora in uno Stato membro tali libertà siano messe in serio pericolo o siano violate, l'Unione è tenuta a intervenire con tempestività ed efficacia, in base alle sue competenze sancite dai trattati e dalla Carta, in modo da proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

S.

considerando che l'UE ha competenze in settori connessi ai media quali il mercato interno, la politica audiovisiva, la concorrenza (compresi gli aiuti di Stato), le telecomunicazioni e i diritti fondamentali; che il Parlamento ha affermato che su tale base occorre definire requisiti minimi essenziali per assicurare, garantire e promuovere la libertà di informazione, un adeguato livello di pluralismo dei media e l'indipendenza della governance dei media (17); che la Commissione ha affidato al Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo il compito di condurre un'analisi della portata delle competenze dell'UE in materia di libertà dei media;

T.

considerando che emergono preoccupazioni in merito alle difficoltà e alle pressioni cui i media, in particolare le emittenti di servizio pubblico, sono esposti in termini di indipendenza editoriale, assunzione del personale, precarietà del lavoro, autocensura, pluralismo, neutralità e qualità dell'informazione, accesso e finanziamenti, a causa di indebite interferenze politiche e finanziarie nonché della crisi economica;

U.

considerando che emerge preoccupazione in merito all'elevato tasso di disoccupazione dei giornalisti in Europa, nonché all'alta percentuale di giornalisti che svolgono la propria attività come free-lance, con scarsa stabilità occupazionale e assistenza e in un clima di grande insicurezza;

V.

considerando che i media privati subiscono una crescente concentrazione, a livello sia nazionale che transnazionale, con la presenza di conglomerati di media che distribuiscono i propri prodotti in vari paesi, con crescenti investimenti nei media all'interno dell'UE, e la presenza di investitori e media non europei che esercitano un'influenza sempre maggiore in Europa, portando alla monopolizzazione dell'informazione e minando il pluralismo delle opinioni; che vi è una certa preoccupazione in merito alle fonti di finanziamento di alcuni media privati, tra cui alcuni media dell'UE;

W.

considerando che l'opinione pubblica europea, come dimostrano numerosi sondaggi, studi d'opinione e iniziative pubbliche, ha manifestato la sua preoccupazione in merito al deterioramento della libertà e del pluralismo dei mezzi d'informazione e ha ripetutamente chiesto un intervento dell'UE per la salvaguardia della libertà dei media e per lo sviluppo di un panorama mediatico forte, indipendente e pluralista;

X.

considerando che l'accelerazione del ciclo delle notizie ha portato a gravi manchevolezze da parte dei giornalisti, come l'omissione del controllo e del doppio controllo delle fonti giornalistiche;

Y.

considerando che lo sviluppo dell'ambiente digitale può svolgere un ruolo essenziale nell'accesso all'informazione online per i cittadini europei;

Z.

considerando che il panorama dei media sta subendo cambiamenti fondamentali; che, specialmente in questo periodo di crisi economica, una percentuale crescente di giornalisti lavora in condizioni occupazionali precarie e con un livello di sicurezza sociale insufficiente, rispetto alle norme del mercato del lavoro, e deve inoltre affrontare le varie sfide legate al futuro del giornalismo;

AA.

considerando che il Parlamento europeo riceve petizioni in cui i cittadini manifestano queste stesse preoccupazioni ed esigenze, il che dimostra che vi è la richiesta di un intervento delle istituzioni, e in particolare del Parlamento;

AB.

considerando che i cambiamenti tecnologici dovuti a Internet, al personal computer e, più di recente, al mobile computing, hanno profondamente trasformato l'infrastruttura dell'informazione con modalità che hanno conseguenze per il modello d'impresa dei media più tradizionali, in particolare per la loro resilienza sul mercato pubblicitario, mettendo così in pericolo la sopravvivenza di testate giornalistiche che svolgono un importante ruolo civico e democratico; considerando che pertanto è dovere delle autorità pubbliche, a livello sia di Stati membri che di Unione, creare strumenti da mettere a disposizione in questo periodo di transizione per contribuire a garantire la sopravvivenza dei valori e delle responsabilità dei mezzi d'informazione indipendenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica da essi adottata ora o in futuro; invitando a tale proposito la Commissione a condurre uno studio che analizzi gli effetti dei cambiamenti tecnologici sul modello d'impresa dei media e le loro conseguenze per la libertà e il pluralismo dei mezzi d'informazione;

AC.

considerando che la recente crisi economica ha aggravato le difficoltà delle testate giornalistiche e, aumentando la precarietà del ruolo dei giornalisti, ha reso il settore dei mezzi d'informazione più vulnerabile alle pressioni economiche e politiche, oltre che più fragile di per sé; che tali fenomeni hanno avuto maggiori conseguenze per quei settori del giornalismo che sono più costosi e richiedono più tempo di produzione, come il giornalismo d'inchiesta, i reportage e l'invio di corrispondenti europei e internazionali; considerando che tali tipologie di giornalismo sono essenziali per garantire la responsabilità delle autorità pubbliche e politiche e il loro obbligo di render conto del proprio operato, per metter fine ad abusi di potere economico e istituzionale, e per assicurare che attività criminali in ambito sociale, ambientale e umanitario vengano alla luce e siano perseguite; invitando la Commissione a condurre uno studio degli effetti della crisi e della precarietà del lavoro sulla comunità giornalistica, allo scopo di analizzare le conseguenze per la libertà e il pluralismo dei media e cercare di porvi rimedio;

AD.

considerando che i cambiamenti tecnologici, una comunità diversificata di professionisti indipendenti del giornalismo, nonché l'acquisizione delle molteplici competenze richieste al giorno d'oggi per raccogliere e produrre informazioni di qualità, generano anche opportunità per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali giornalistiche multipiattaforma e transnazionali, che possono essere sostenute da politiche sia pubbliche sia basate sul mercato;

1.

invita gli Stati membri e l'Unione europea a rispettare, garantire, proteggere e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione nonché la libertà e il pluralismo dei media, e li invita pertanto ad astenersi dall'usare minacce — e anzi a predisporre o sostenere meccanismi per impedirle — contro la libertà dei media, quali il tentare di esercitare indebitamente e politicamente influenze o pressioni sui media e imporre su di essi controlli di parte e censure, limitare o restringere illegittimamente la libertà e l'indipendenza dei mass media al servizio di interessi privati o politici, o colpire le emittenti del servizio pubblico con minacce di carattere economico;

2.

invita gli Stati membri e l'UE a garantire che vigano procedure e meccanismi giuridicamente vincolanti per la selezione e la nomina dei dirigenti e dei consigli di amministrazione dei media pubblici, dei membri dei Consigli nazionali dei media e dei membri degli organismi di regolamentazione, procedure e meccanismi che devono essere trasparenti, essere basati sul merito e su un'indiscussa esperienza e garantire professionalità, integrità e indipendenza, nonché il massimo consenso possibile in termini di rappresentanza dell'intero spettro politico e sociale, certezza giuridica e continuità, e che non siano invece applicati criteri politici o di parte che si basano su uno «spoils system» e su un sistema di premi legati ai risultati delle elezioni o che sono soggetti alla volontà di chi detiene il potere; osserva che ogni Stato membro deve definire un insieme di criteri per la nomina dei dirigenti e dei consigli di amministrazione dei media di Stato, in linea con i principi di indipendenza, integrità, esperienza e professionalità; invita gli Stati membri a stabilire garanzie che assicurino l'indipendenza dei Consigli nazionali dei media e degli organismi di regolamentazione dall'influenza politica del governo, della maggioranza parlamentare o di altre componenti della società;

3.

sottolinea che il pluralismo dei media e l'indipendenza giornalistica ed editoriale sono pilastri della libertà dei mezzi d'informazione, in quanto garantiscono che essi siano diversificati, consentano l'accesso a una varietà di attori sociali e politici (fra cui ONG, associazioni di cittadini, minoranze ecc.) e di opinioni e punti di vista, e offrano un ampio ventaglio di posizioni;

4.

invita gli Stati membri ad assicurare che le comunità culturali che sono divise tra più governi regionali o più Stati membri possano avere accesso ai mezzi d'informazione nella loro lingua, e a garantire che non siano adottate decisioni politiche che possano limitare tale accesso;

5.

ricorda che, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, gli Stati parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo devono garantire il pluralismo dei mezzi d'informazione, in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa; ricorda che l'articolo 10 di detta Convenzione contiene disposizioni simili a quelle dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fa parte dell'acquis communautaire;

6.

sottolinea che la Commissione europea deve assicurare che gli Stati membri garantiscano al loro interno la corretta attuazione della Carta dei diritti fondamentali, testimoniata dal pluralismo dei mezzi d'informazione, dalla parità di accesso all'informazione e dal rispetto dell'indipendenza della stampa attraverso la neutralità;

7.

osserva che, in base ai criteri di Copenaghen, i paesi che desiderano aderire all'Unione europea devono conformarsi all'acquis communautaire, il quale comprende la Carta dei diritti fondamentali e, più specificamente, l'articolo 11 della stessa, che impone il rispetto della libertà e del pluralismo dei media; osserva viceversa che, sebbene gli Stati che sono già membri dell'Unione siano anch'essi tenuti a rispettare la Carta, non esiste un meccanismo per garantire che lo facciano;

8.

sottolinea il ruolo essenziale di un sistema duale europeo realmente equilibrato, nel quale i media privati e del servizio pubblico svolgono i rispettivi ruoli e che va preservato, come chiedono il Parlamento, la Commissione e il Consiglio d'Europa; osserva che in una società multimediale, in cui vi sono oggi numerosissimi operatori del mercato globale che agiscono per finalità commerciali, i media del servizio pubblico sono essenziali; ricorda l'importante ruolo dei media del servizio pubblico finanziati dai cittadini attraverso lo Stato al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini stessi, e il loro dovere istituzionale di fornire un'informazione di alta qualità, accurata e affidabile a un'ampia gamma di destinatari, e ricorda che tali media devono essere indipendenti da pressioni esterne e da interessi privati o politici, offrendo spazio anche a nicchie che possono non essere redditizie per i media privati; sottolinea che i media privati hanno doveri analoghi riguardo all'informazione, in particolare quella di natura istituzionale e politica, ad esempio nel contesto di elezioni, referendum ecc.; sottolinea la necessità di garantire l'indipendenza professionale delle agenzie di stampa nazionali e di evitare la nascita di nuovi monopoli;

9.

riconosce che l'autoregolamentazione permanente e le iniziative non legislative, se indipendenti, imparziali e trasparenti, possono svolgere un ruolo importante nell'assicurare la libertà dei mezzi d'informazione; invita la Commissione ad adottare provvedimenti per sostenere l'indipendenza dei media e delle loro agenzie di regolamentazione sia dallo Stato (anche a livello europeo) sia da potenti interessi commerciali;

10.

ricorda il ruolo specifico e distintivo dei media del servizio pubblico, quale formulato nel protocollo di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri;

11.

ricorda che il protocollo n. 29 allegato ai trattati riconosce che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi d'informazione, e di conseguenza stabilisce che gli Stati membri possono finanziare il servizio pubblico di radiodiffusione solo nella misura in cui tale finanziamento sia fornito ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico e non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

12.

sottolinea l'importanza di assicurare ai media del servizio pubblico finanziamenti adeguati, proporzionati e stabili al fine di garantirne l'indipendenza politica ed economica, in modo che possano adempiere pienamente la loro missione — compreso il loro ruolo sociale, educativo, culturale e democratico — e siano in grado di adattarsi al cambiamento digitale e di concorrere a una società della conoscenza e dell'informazione inclusiva, dotata di mezzi d'informazione rappresentativi e di alta qualità a disposizione di tutti; esprime la propria preoccupazione per la tendenza oggi presente in alcuni Stati membri ad applicare tagli di bilancio o a ridurre le attività dei media del servizio pubblico, poiché ciò riduce la loro capacità di adempiere la loro missione; esorta gli Stati membri a invertire tale tendenza e a garantire che i media del servizio pubblico ricevano finanziamenti stabili, sostenibili, adeguati e prevedibili;

13.

sottolinea che le misure destinate a regolamentare l'accesso dei media al mercato mediante licenze di trasmissione e procedure di autorizzazione, le norme per la protezione dello Stato, della sicurezza nazionale o militare e dell'ordine pubblico, e quelle per la tutela della moralità pubblica e la protezione dei minori, non devono essere utilizzate abusivamente al fine di imporre un controllo politico o di parte o la censura sui media o di ostacolare il diritto fondamentale dei cittadini di essere informati sulle questioni di pubblico interesse e rilievo; mette l'accento sulla necessità di garantire un corretto equilibrio a questo riguardo; ammonisce che i media non devono essere minacciati dall'influenza di specifici gruppi d'interesse o lobby, attori economici o comunità religiose;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare le regole di concorrenza e le norme sui media, ad garantire la concorrenza al fine di contrastare le posizioni dominanti e impedirne la formazione, eventualmente stabilendo nel settore dei media soglie di concorrenza più basse che in altri mercati, a garantire l'accesso di nuovi soggetti al mercato, a intervenire dove esiste un'eccessiva concentrazione nei media e dove il pluralismo, l'indipendenza e la libertà dei media sono in pericolo, così da garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso a mezzi d'informazione liberi e diversificati in tutti gli Stati membri, e a raccomandare miglioramenti ove necessario; sottolinea che l'esistenza di gruppi giornalistici di proprietà di imprese che hanno il potere di aggiudicare appalti pubblici rappresenta una minaccia all'indipendenza dei media; invita la Commissione a valutare in che modo le regole di concorrenza vigenti si rapportano alla crescente concentrazione dei media commerciali negli Stati membri; invita la Commissione a proporre misure concrete per salvaguardare il pluralismo dei media e impedirne l'eccessiva concentrazione;

15.

insiste sulla necessità di dedicare attenzione al livello di concentrazione della proprietà dei media negli Stati membri, sottolineando però al contempo che il concetto di pluralismo dei media abbraccia uno spettro più ampio di questioni, quali il divieto di censura, la protezione delle fonti e degli informatori, le problematiche riguardanti le pressioni da parte della politica e delle forze di mercato, la trasparenza, le condizioni di lavoro dei giornalisti, le autorità di controllo dei mezzi d'informazione, la diversità culturale, lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'accesso senza restrizioni all'informazione e alla comunicazione, l'accesso senza censure a Internet, e il divario digitale; è convinto che la proprietà e la gestione dei mezzi d'informazione debbano essere trasparenti e non debbano essere concentrate; sottolinea che la concentrazione della proprietà mette in pericolo il pluralismo e la diversità culturale e conduce all'uniformità dei contenuti mediatici;

16.

chiede norme per garantire che i conflitti d'interesse, quali quelli risultanti dalla sovrapposizione di cariche politiche e controllo sui media, siano adeguatamente affrontati e risolti, e in particolare che l'identità dei proprietari beneficiari di conglomerati di media sia sempre pubblica così da evitare conflitti d'interesse; chiede l'effettiva applicazione di norme chiare per assicurare procedure trasparenti ed eque per il finanziamento dei media e l'assegnazione della pubblicità e delle sponsorizzazioni da parte dello Stato, in modo da garantire che non causino interferenze con la libertà d'informazione e di espressione e con il pluralismo o la linea editoriale dei media, e invita la Commissione a vigilare a tal fine;

17.

mette in rilievo che, nonostante l'applicazione della politica di concorrenza attraverso il regolamento UE sulle concentrazioni, in particolare l'articolo 21 (18) , sono stati espressi timori che tali strumenti non controllino adeguatamente la concentrazione dei mezzi d'informazione a causa di problemi di delimitazione dei mercati, per cui in alcuni casi grosse fusioni intermediatiche non superano le soglie di fatturato previste dalla politica di concorrenza dell'UE;

18.

mette in evidenza che il potere di mercato nel settore dei media non deriva solo dal potere monopolistico di fissazione dei prezzi, ma anche dall'influenza politica che porta alla «regulatory capture» (tendenza dell'autorità di regolamentazione a fare gli interessi del settore che deve regolamentare), il che rende più difficile scardinare le posizioni dominanti una volta instaurate; chiede che nel settore dei media si fissino soglie di concorrenza più basse che in altri mercati;

19.

ricorda alla Commissione che in più occasioni in passato essa è stata interpellata in merito alla possibilità di introdurre un quadro giuridico che impedisca la concentrazione della proprietà e l'abuso di posizione dominante; invita la Commissione a proporre provvedimenti concreti per salvaguardare il pluralismo dei media, ivi compreso un quadro legislativo per le norme sulla proprietà dei mezzi d'informazione che introduca requisiti minimi per gli Stati membri;

20.

sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza dei giornalisti, sia da pressioni interne ad opera di direttori, editori o proprietari, sia all'esterno da lobby politiche o economiche o altri gruppi d'interesse, e pone l'accento sull'importanza di Carte editoriali o codici di condotta sull'indipendenza redazionale, che impediscono l'ingerenza di proprietari, governi e soggetti esterni nel contenuto dell'informazione; sottolinea l'importanza dell'esercizio del diritto alla libertà di parola senza discriminazioni di sorta e sulla base dell'uguaglianza e della parità di trattamento; sottolinea che il diritto di accesso ai documenti pubblici e alle informazioni è fondamentale per giornalisti e cittadini, e chiede agli Stati membri di istituire un quadro giuridico solido e ampio riguardo alla libertà dell'informazione governativa e all'accesso ai documenti di pubblico interesse; fa appello agli Stati membri affinché prevedano garanzie di legge per la piena tutela del principio della riservatezza delle fonti, e chiede la rigorosa applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia, anche in relazione agli informatori;

21.

chiede che i giornalisti siano protetti da pressioni, intimidazioni, molestie, minacce e violenze, ricordando che coloro che praticano il giornalismo d'inchiesta subiscono spesso minacce, aggressioni fisiche e persino attentati alla loro vita a causa delle loro attività; sottolinea l'importanza di garantire la giustizia e la lotta contro l'impunità per tali atti, rimarcando anche il loro effetto paralizzante per la libera espressione, che porta all'autocensura dei mezzi d'informazione; pone in rilievo che il giornalismo investigativo aiuta a monitorare la democrazia e il buon governo, nonché a svelare irregolarità e reati, essendo così di aiuto alle autorità responsabili dell'azione penale; esorta gli Stati membri e l'UE a sostenere e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e a promuovere il giornalismo etico nei media, predisponendo standard professionali e appropriate procedure di riparazione, in particolare attraverso la formazione professionale e mediante codici di condotta istituiti dalle associazioni e dai sindacati dei media;

22.

invita gli Stati membri ad adottare norme che impediscano l'infiltrazione delle redazioni da parte di funzionari dei servizi segreti, poiché tali pratiche mettono in grave pericolo la libertà di espressione in quanto consentono la sorveglianza delle sale stampa e generano un clima di diffidenza, ostacolano la raccolta di informazioni, minacciano la riservatezza delle fonti e, in definitiva, puntano a disinformare e manipolare il pubblico, oltre a danneggiare la credibilità dei mezzi d'informazione;

23.

sottolinea che un crescente numero di giornalisti si trova in condizioni occupazionali precarie, privo delle consuete garanzie sociali del mercato del lavoro, e chiede il miglioramento delle condizioni di lavoro dei professionisti dell'informazione; sottolinea che gli Stati membri devono assicurare che le condizioni di lavoro dei giornalisti rispettino le disposizioni della Carta sociale europea; sottolinea l'importanza della contrattazione collettiva per i giornalisti e della rappresentanza sindacale dei collettivi di giornalisti, contrattazione e rappresentanza che devono essere permesse per tutti i lavoratori dipendenti, anche se appartengono a categorie poco numerose, lavorano in piccole aziende o hanno contratti atipici, quali collaborazioni temporanee o interinali, dal momento che la sicurezza dell'impiego consente loro di esprimersi e agire insieme e di difendere più agevolmente ed efficacemente i loro standard professionali;

24.

mette l'accento sulla necessità di promuovere il giornalismo etico nei media; invita la Commissione europea a proporre uno strumento (per esempio, mediante una raccomandazione come quella del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea) per assicurare che gli Stati membri invitino il settore dei media a sviluppare norme professionali e codici etici che comprendano l'obbligo di indicare la differenza tra fatti e opinioni nei servizi giornalistici, la necessità di accuratezza, imparzialità e obiettività, il rispetto della privacy delle persone, il dovere di rettificare le informazioni sbagliate e il diritto di rettifica; tale quadro dovrebbe prevedere l'istituzione, da parte del settore dei media, di un'autorità indipendente di regolamentazione dei mezzi d'informazione — operante in piena indipendenza da ingerenze politiche o altre interferenze esterne — che possa gestire i reclami nei confronti della stampa sulla base di norme professionali e codici etici e abbia il potere di applicare sanzioni adeguate;

25.

invita tutti gli Stati membri in cui la diffamazione è reato a depenalizzarla il più presto possibile; si rammarica del fatto che in molti Stati membri vengano esercitate pressioni, violenze e molestie nei confronti dei giornalisti e dei media, anche mentre coprono dimostrazioni ed eventi pubblici, sollevando preoccupazioni tra le organizzazioni europee e internazionali, nel mondo accademico e nella società civile; sottolinea l'importanza del dialogo con le autorità al fine di garantire che la libertà e l'indipendenza dei mezzi d'informazione non siano messe in pericolo, che le voci critiche non siano messe a tacere e che le forze dell'ordine rispettino il ruolo svolto dai media e garantiscano loro la possibilità di informare in piena libertà e sicurezza;

26.

sottolinea l'importanza di creare organismi di autoregolamentazione dei media, quali commissioni per i reclami e difensori civici, e sostiene gli sforzi pratici avviati dal basso dai giornalisti europei per difendere i loro diritti fondamentali istituendo un centro di raccolta per documentare le accuse di violazione di tali diritti, soprattutto della loro libertà d'espressione (in linea con il progetto pilota approvato dall'Aula nell'ambito della posizione del Parlamento sul bilancio 2013 del 23 ottobre 2012);

27.

mette in rilievo la necessità di norme in materia di informazione politica nell'intero settore dei media audiovisivi, al fine di garantire un accesso equo ai vari soggetti politici in competizione e alle diverse opinioni e posizioni, in particolare in occasione delle elezioni e dei referendum, nell'intento di garantire che i cittadini possano formarsi la propria opinione senza l'indebita influenza di un potere dominante nella formazione delle opinioni; sottolinea che gli organismi di regolamentazione devono far adeguatamente rispettare tali norme;

28.

sottolinea che il diritto fondamentale alla libertà di espressione e alla libertà dei media non è riservato ai soli mezzi d'informazione tradizionali, ma riguarda anche i social media e altre forme di nuovi media; sottolinea l'importanza di assicurare la libertà di espressione e d'informazione su Internet, in particolare garantendo la neutralità della rete, e invita pertanto l'UE e gli Stati membri ad assicurare che tali diritti e libertà siano pienamente rispettati su Internet in relazione all'accesso senza restrizioni alle informazioni e alla fornitura e diffusione delle stesse; mette in guardia contro ogni tentativo delle autorità di imporre una registrazione o un'autorizzazione o di bloccare contenuti da esse definiti dannosi; riconosce che la fornitura di servizi Internet da parte di media del servizio pubblico contribuisce alla loro missione di assicurare che i cittadini siano in grado di accedere alle informazioni e di formarsi le proprie opinioni da una varietà di fonti;

29.

sottolinea la crescente importanza degli aggregatori di notizie, dei motori di ricerca e di altri intermediari nella diffusione e nell'accesso alle informazioni e alle notizie su Internet; chiede alla Commissione di inserire tali attori di Internet nel quadro normativo dell'UE in sede di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, al fine di affrontare i problemi della discriminazione dei contenuti e della distorsione della selezione delle fonti;

30.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri, nel quadro della strategia di alfabetizzazione mediatica della Commissione, ad attribuire sufficiente attenzione all'importanza dell'educazione ai media per dotare i cittadini di attitudine all'interpretazione critica e della capacità di passare al setaccio il volume sempre crescente di informazioni;

31.

invita la Commissione a verificare se gli Stati membri assegnano le licenze di radiodiffusione sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

32.

sottolinea l'importanza e l'urgenza di monitorare annualmente la libertà e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri e di riferire al riguardo su base annua, basandosi sulle norme dettagliate sviluppate dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE e sull'approccio analitico basato sul rischio e gli indicatori messi a punto dallo studio indipendente redatto per la Commissione, in collegamento con ONG, soggetti interessati ed esperti, anche monitorando e sorvegliando l'elaborazione e i cambiamenti della legislazione sui media e l'impatto di eventuali norme adottate negli Stati membri che incidono sulla libertà dei media, in particolare in relazione alle ingerenze governative, nonché le buone pratiche per la definizione degli standard di servizio pubblico per i canali pubblici e privati; sottolinea l'importanza di rendere note al pubblico tali norme comuni europee; è del parere che la Commissione, l'Agenzia per i diritti fondamentali e/o il Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo debbano svolgere tale compito e pubblicare una relazione annuale con i risultati del monitoraggio; ritiene che la Commissione debba presentare tale relazione al Parlamento e al Consiglio e avanzare proposte per eventuali azioni e provvedimenti che scaturiscano dalle sue conclusioni sulla relazione;

33.

ritiene che l'UE abbia le competenze per adottare provvedimenti legislativi volti a garantire, proteggere e promuovere la libertà di espressione e d'informazione e la libertà e il pluralismo dei media, almeno nella stessa misura in cui le ha in materia di tutela dei minori e della dignità umana, diversità culturale, accesso dei cittadini alle informazioni su eventi importanti e possibilità di seguire tali eventi, promozione dei diritti delle persone con disabilità, protezione dei consumatori in relazione alle comunicazioni commerciali e diritto di rettifica, aspetti che costituiscono obiettivi d'interesse generale rientranti nella direttiva sui servizi di media audiovisivi (DSMAV); allo stesso tempo, ritiene che qualsiasi regolamentazione debba aver luogo sulla base di un'analisi dettagliata e accurata della situazione nell'UE e nei suoi Stati membri, dei problemi da risolvere e dei modi migliori per affrontarli; ritiene che le iniziative non legislative, come il monitoraggio, l'autoregolamentazione e i codici di condotta, vadano portate avanti e, se del caso, si debba anche attivare l'articolo 7 del TUE, come chiesto dalla maggioranza dei soggetti interessati, anche tenendo conto del fatto che alcune delle più gravi minacce alla libertà dei mezzi d'informazione in alcuni Stati membri provengono da normative di recente adozione;

34.

rinnova il suo invito alla Commissione a riesaminare e modificare la direttiva sui servizi di media audiovisivi (DSMAV) e a estenderne l’ambito di applicazione ai requisiti minimi per il rispetto, la protezione e la promozione del diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione, e alla libertà e al pluralismo dei mezzi d'informazione, nonché a garantire la piena applicazione della Carta dei diritti fondamentali, della CEDU e della relativa giurisprudenza sugli obblighi positivi nel settore dei media, dal momento che l'obiettivo della direttiva è creare un'area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, quale l'istituzione di un quadro legislativo e amministrativo appropriato per garantire un effettivo pluralismo (19); invita pertanto la Commissione a riesaminare e modificare la DSMAV al fine di garantire — come avviene per le autorità di regolamentazione nel quadro delle comunicazioni elettroniche e, sul modello di queste, anche in altri campi — che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente indipendenti, imparziali e trasparenti per quanto riguarda i loro processi decisionali, l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri, nonché il processo di monitoraggio, siano adeguatamente finanziate per svolgere le loro attività e dispongano di poteri sanzionatori appropriati per garantire l'attuazione delle loro decisioni;

35.

invita la Commissione a includere nella valutazione e revisione della DSMAV anche disposizioni sulla trasparenza della proprietà dei media, sulla concentrazione dei media, sulle norme sul conflitto d'interesse volte a impedire indebite influenze sui media da parte di forze politiche ed economiche, e sull'indipendenza degli organismi di vigilanza dei media; invita la Commissione a varare la comunicazione concernente l'applicazione degli indici di pluralismo dei media negli Stati membri, nell'ambito dello Strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media, già sviluppati nello studio indipendente «The indicators for media pluralism in the Member States — Towards a risk-based approach» (Gli indici di pluralismo dei media negli Stati membri — Verso un approccio basato sul rischio) e basati sull' «approccio in tre tappe» proposto nel gennaio 2007; ricorda che alla comunicazione dovrebbe seguire un'ampia consultazione pubblica di tutti gli attori interessati, anche sulla base del seguito dato alla relazione del Gruppo di alto livello sulla libertà dei media, e in particolare attraverso l'elaborazione di una proposta per un insieme di Orientamenti dell'UE sulla libertà e il pluralismo dei media;

36.

invita gli Stati membri a procedere immediatamente alle riforme necessarie per raggiungere questi obiettivi; invita la Commissione a stabilire chiaramente i compiti delle autorità di regolamentazione dei media, in particolare in materia di regolamentazione e monitoraggio, e a vigilare sul loro rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni; ricorda l'importanza di adeguare l’ambito di applicazione del regolamento alla specifica natura dei singoli mezzi d'informazione;

37.

invita le autorità nazionali di regolamentazione a cooperare e a coordinarsi a livello di UE in materia di media, per esempio istituendo un'associazione delle autorità di regolamentazione europee per i servizi di media audiovisivi, ad armonizzare lo status delle autorità nazionali di regolamentazione previsto dagli articoli 29 e 30 della DSMAV assicurando la loro indipendenza, imparzialità e trasparenza, sia nei processi decisionali che nell'esercizio delle loro competenze, nonché nel processo di monitoraggio, e a dotarle di adeguati poteri sanzionatori per assicurare l'attuazione delle loro decisioni;

38.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare misure appropriate, tempestive, proporzionate e progressive qualora nascano preoccupazioni in relazione alla libertà di espressione e d'informazione e alla libertà e al pluralismo dei media nell'UE e negli Stati membri;

39.

ritiene che nel caso di ulteriori adesioni all'UE si debba porre maggiormente l'accento sulla protezione delle libertà e sulla libertà di parola, essendo esse ampiamente considerate elementi della condizionalità dei criteri di Copenaghen per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia; invita la Commissione a continuare a monitorare i risultati e i progressi dei paesi candidati all'adesione all'UE per quanto riguarda la protezione delle libertà dei media;

40.

invita la Commissione ad assicurare che ogni valutazione d'impatto intrapresa per nuove iniziative concernenti proposte legislative includa anche criteri basati sul pluralismo e sulla proprietà dei media;

41.

esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella proprietà dei media in Europa, e pertanto chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire la trasparenza della proprietà e gestione dei media e di assumere iniziative in questo campo, in particolare richiedendo ai media diffusi mediante radiodiffusione, stampa e simili di presentare alle autorità nazionali per i mezzi d'informazione, ai registri delle imprese e al pubblico informazioni sulla proprietà sufficientemente precise e aggiornate per consentire di identificare il beneficiario e i proprietari e comproprietari finali dei media, i loro curriculum vitae e il loro finanziamenti, per esempio sviluppando ulteriormente la banca dati Mavise in un Registro europeo unico al fine di individuare un'eccessiva concentrazione di media, impedire alle organizzazioni mediatiche di nascondere interessi particolari e consentire ai cittadini di verificare quali sono gli interessi che stanno dietro ai loro media; invita la Commissione e gli Stati membri a verificare attentamente e controllare in permanenza se i finanziamenti pubblici destinati dagli Stati membri ai media del servizio pubblico sono utilizzati in modo trasparente e nel rigoroso rispetto del protocollo n. 29 allegato ai trattati; ritiene che la trasparenza della proprietà sia un elemento essenziale del pluralismo dei media; invita la Commissione a monitorare e sostenere i progressi compiuti per promuovere un maggiore scambio di informazioni sulla proprietà dei media;

42.

sottolinea che la libertà dei media deve comprendere anche la libertà di accesso ad essi, assicurando l'effettiva fornitura e l'effettivo accesso alla banda larga per tutti i cittadini europei, entro tempi e a costi ragionevoli, sviluppando ulteriormente le tecnologie wireless, comprese le connettività satellitare a Internet;

43.

sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le autorità hanno l'obbligo positivo, a norma dell'articolo 10 della CEDU, di proteggere la libertà di espressione come uno dei presupposti del funzionamento della democrazia, poiché l'esercizio effettivo e reale di determinate libertà non dipende unicamente dal dovere dello Stato di non interferire, ma può richiedere provvedimenti positivi di protezione;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e all'OSCE, nonché al Comitato dei ministri, all'Assemblea parlamentare, alla Commissione di Venezia e al Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  http://www.pressfreedom.eu/en/index.php

(3)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.

(4)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412.

(5)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.

(6)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.

(7)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.

(8)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.

(9)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 50.

(10)  GU C 199 E del 7.7.2012, p. 154.

(11)  www.mediainitiative.eu

(12)  «The Citizen’s Right to Information: Law and Policy in the EU and its Member States» (Il diritto del cittadino all'informazione: normative e politiche nell'Unione europea e nei suoi Stati membri), giugno 2012, consultabile all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75131

(13)  http://cmpf.eui.eu/Home.aspx

(14)  redatto da K.U.Leuven — ICRI, Jönköping International Business School — MMTC, Central European University — CMCS and Ernst & Young Consultancy Belgium.

(15)  Tra esse: il controllo e l'influenza politici di parte, in forma diretta o indiretta, sui media o sugli organismi di controllo dei media; l'esclusione o la limitazione dell'accesso al mercato per alcuni media attraverso le procedure di concessione di licenze e di autorizzazione per le trasmissioni; l'uso improprio e l'abuso delle norme in materia di sicurezza nazionale o militare e di ordine pubblico o moralità al fine di imporre la censura e impedire l'accesso a documenti e informazioni; la violazione del principio di riservatezza delle fonti; l'assenza di leggi sulla concentrazione dei media e sui conflitti d'interesse; l'uso della pubblicità per influenzare le linee editoriali.

(16)  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52

(17)  Cfr. paragrafo 6 della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media.

(18)  Tale articolo stabilisce che nell'adottare la normativa nazionale le autorità nazionali possono tutelare «interessi legittimi», per preservare il pluralismo dei mezzi d'informazione.

(19)  CEDU, Centro Europa 7, 7 giugno 2012, punto 134.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/43


P7_TA(2013)0204

Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sostenibili e sicure (2012/2234(INI))

(2016/C 055/06)

Il Parlamento europeo,

viste la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Libro verde — Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa» (COM(2010)0365) e la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 al riguardo (1),

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco — Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2012 dal titolo «Libro bianco — Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (2),

vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea e dal comitato per la protezione sociale dal titolo «Pension Adequacy in the European Union 2010-2050» (2012 Adequacy Report) (Adeguatezza delle pensioni nell'Unione europea 2010-2050) (Relazione 2012 sull'adeguatezza delle pensioni),

vista la relazione redatta congiuntamente dalla direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea e dal comitato di politica economica dal titolo «The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)» (Relazione 2012 sull'invecchiamento: proiezioni economiche e di bilancio per i 27 Stati membri dell'UE (2012-2060) (3),

viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815) e la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 al riguardo (4),

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (5),

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (6),

vista la dichiarazione del Consiglio, del 7 dicembre 2012, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012): prospettive per il futuro (SOC 992/SAN 322),

visto l'articolo 48 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0137/2013),

A.

considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 16 febbraio 2011, ha espresso il suo parere sul Libro verde 2010 della Commissione intitolato «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri»;

B.

considerando che la peggiore crisi economica e finanziaria da decenni si è trasformata in una crisi acuta del debito sovrano e in una crisi sociale, che ha inciso gravemente sui redditi da pensione di milioni di cittadini dell'UE; che questa crisi ha dimostrato che le economie europee sono tutte interdipendenti e che nessun paese può più garantire, da solo, l'adeguatezza, la sicurezza e la sostenibilità del proprio sistema di protezione sociale;

C.

considerando che le pensioni costituiscono la principale fonte di reddito degli europei anziani e che hanno l'obiettivo di assicurar loro un livello di vita decente e permetter loro di essere finanziariamente indipendenti; che tuttavia circa il 22 % delle donne con più di 75 anni si trova sotto la soglia di povertà nell'Unione ed è pertanto a rischio di esclusione sociale, e che la maggioranza della popolazione con più di 75 anni è costituita da donne;

D.

considerando che la prima generazione del cosiddetto «baby boom» ha raggiunto l'età pensionabile, trasformando la sfida demografica in una sfida attuale e non più solo futura, mentre il numero degli ultrasessantenni aumenterà ogni anno di due milioni, il doppio rispetto agli scorsi decenni;

E.

considerando che, crisi economica a parte, le tendenze a lungo termine in materia di demografia e produttività prospettano uno scenario a bassa crescita economica nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, con tassi di crescita notevolmente inferiori a quelli registrati negli scorsi decenni;

F.

considerando che il Consiglio europeo, nel marzo 2001, ha già avallato la strategia a tre livelli di Stoccolma volta a: ridurre rapidamente il debito pubblico, aumentare i tassi di occupazione e i livelli di produttività, e riformare i sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza di lunga durata;

G.

considerando che l'influenza negativa della crisi economica e finanziaria in Europa sui salari e sull'occupazione andrà ad aumentare il rischio di povertà degli anziani;

H.

considerando che la crescente disoccupazione e i rendimenti deludenti sui mercati finanziari hanno danneggiato tanto i regimi pensionistici a ripartizione quanto i sistemi a capitalizzazione;

I.

accoglie favorevolmente la raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo di creare livelli di pensione minima allo scopo di fornire un reddito da pensione al di sopra della soglia di povertà;

J.

considerando che i sistemi pensionistici sono una componente essenziale dei modelli sociali europei, il cui obiettivo fondamentale e non negoziabile è quello di garantire un livello di vita dignitoso agli anziani; che l'erogazione delle pensioni resta di competenza degli Stati membri;

K.

osserva che la sostenibilità della politica in materia di pensioni va oltre le considerazioni di bilancio e che anche i livelli di risparmio privato, i tassi di occupazione e gli sviluppi demografici previsti svolgono un ruolo significativo nel garantire la sostenibilità;

L.

considerando che nell'attuale dibattito europeo i regimi pensionistici sono troppo spesso percepiti come un mero peso sulle finanze pubbliche anziché come strumenti essenziali per contrastare la povertà degli anziani e consentire una ridistribuzione nel corso della vita di un individuo e in tutta la società;

M.

considerando che i pensionati costituiscono un gruppo di consumatori particolarmente importante e la variazione del loro comportamento di consumo incide notevolmente sull'economia reale;

N.

considerando che in molti paesi dell'UE i tassi di fertilità rimangono bassi e che ciò determinerà in futuro una diminuzione del numero di persone in età lavorativa;

O.

considerando che, secondo l'OCSE, si registra una bassa mobilità tra gli Stati membri e che soltanto il 3 % dei cittadini dell'UE in età lavorativa vive in un altro Stato dell'UE (7);

P.

considerando che lo studio «Women living alone — An update» (8) («Donne che vivono sole — un aggiornamento»), richiesto dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo, evidenzia i rischi impliciti di alcuni dei sistemi pensionistici in vigore, che aggravano gli squilibri di genere, soprattutto per le donne che vivono sole;

Q.

considerando che il documento di lavoro n. 116 dell'OCSE nel campo sociale, del lavoro e della migrazione dal titolo «Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World» (9) («Cucinare, fornire assistenza e fare volontariato: il lavoro non retribuito nel mondo») mette in luce l'importanza del lavoro non retribuito, che non è ancora riconosciuto nei regimi pensionistici nazionali;

R.

considerando che nell'UE il tasso occupazionale delle persone di età compresa fra i 55 e i 64 anni è pari soltanto al 47,4 % e al 40,2 % per le donne; che in alcuni paesi dell'UE soltanto il 2 % della totalità dei posti di lavoro vacanti sono ricoperti da persone di 55 anni o più; che tali tassi occupazionali bassi generano un divario pensionistico intragenerazionale, tra uomini e donne, nonché un divario intergenerazionale fonte di notevoli disparità in termini di risorse finanziarie tra le generazioni;

S.

considerando le marcate differenze tra i regimi pensionistici degli Stati membri e all'interno degli stessi, per esempio in termini di finanziamento, livello di partecipazione del governo, struttura di governance, tipologia di pensione, efficienza economica e livello di collettività e di solidarietà, e che pertanto non esiste una tipologia comune a livello UE;

Introduzione

1.

osserva che i bilanci nazionali sono soggetti a forti pressioni e che la riduzione delle prestazioni pensionistiche in molti Stati membri è un effetto dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria; deplora i forti tagli operati negli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, a causa dei quali molti pensionati si trovano ora in una situazione di povertà o sono a rischio di povertà;

2.

sottolinea che è necessario che l'UE e gli Stati membri valutino l'attuale e futura sostenibilità dei sistemi pensionistici e individuino le migliori prassi e strategie politiche che possono condurre all'erogazione delle pensioni più sicura e più efficiente dal punto di vista dei costi;

3.

sottolinea la possibilità di uno scenario economico a lungo termine caratterizzato da una ridotta crescita, che imporrà agli Stati membri il risanamento dei loro bilanci e la riforma delle loro economie in condizioni di austerità insieme a una gestione rigorosa delle finanze pubbliche; concorda con l'opinione espressa nel Libro bianco della Commissione secondo cui è necessario costituire pensioni professionali complementari a capitalizzazione, accordando, al contempo, la priorità alla salvaguardia delle pensioni pubbliche universali che assicurano almeno un livello di vita dignitoso a tutti gli anziani;

4.

sottolinea che i regimi pensionistici pubblici del primo pilastro restano la principale fonte di reddito per i pensionati; deplora che nel Libro bianco la Commissione non affronti adeguatamente l'importanza di regimi pensionistici del primo pilastro universali che proteggano almeno contro la povertà durante la vecchiaia; invita le parti sociali e gli Stati membri — conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 sull'incremento dell'occupazione e la lotta contro la povertà — a continuare ad adoperarsi per conseguire strategie più attive e inclusive a livello del mercato del lavoro, onde ridurre l'indice di dipendenza economica tra persone inattive e persone occupate; invita gli Stati membri ad associare tali riforme al miglioramento costante delle condizioni di lavoro e all'attuazione di programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita che permettano carriere professionali più sane e più lunghe sino all'età pensionabile stabilita per legge, aumentando così il numero di persone che versano contributi pensionistici, in vista altresì di evitare che i costi delle pensioni pubbliche mettano a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche; invita gli Stati membri a riformare i loro sistemi del primo pilastro in modo che anche il numero di anni contributivi sia preso in considerazione;

5.

invita gli Stati membri a valutare attentamente la necessità di attuare riforme dei loro sistemi del primo pilastro, tenendo conto dell'evoluzione dell'aspettativa di vita — e dell'evoluzione della proporzione tra i pensionati, i disoccupati e le persone economicamente attive — in modo da garantire un livello di vita dignitoso e un'indipendenza economica per gli anziani, in particolare quelli che fanno parte dei gruppi vulnerabili;

6.

osserva che la crisi finanziaria ed economica e le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione hanno messo in luce la vulnerabilità dei regimi pensionistici sia a capitalizzazione che a ripartizione; raccomanda un approccio pensionistico multipilastro, che consista in una combinazione di:

i)

un sistema universale di pensione pubblica a ripartizione;

ii)

una pensione complementare professionale a capitalizzazione, risultante da accordi collettivi a livello nazionale, settoriale o di impresa o risultante dalla legislazione nazionale, accessibile a tutti i lavoratori interessati;

sottolinea che il primo pilastro di per sé, o in combinazione con i fondi pensione del secondo pilastro (in funzione degli accordi istituzionali nazionali o della legislazione), dovrebbe prevedere un reddito sostitutivo dignitoso basato sulle retribuzioni precedenti del lavoratore, che sia completato, se possibile, da:

iii)

una pensione individuale del terzo pilastro basata su risparmi privati con incentivi equi destinati ai lavoratori a basso reddito, ai lavoratori indipendenti e alle persone il cui numero di anni contribuitivi sia incompleto dal punto di vista del sistema di pensione relativo al loro impiego;

invita gli Stati membri a considerare l'introduzione di siffatti o analoghi regimi, sostenibili dal punto di vista finanziario e sociale, laddove non esistano; invita la Commissione a garantire che qualsiasi normativa presente o futura in materia di pensioni favorisca l'adozione e il pieno rispetto di regimi pensionistici favorevoli e interamente conformi a tale approccio;

7.

riconosce il potenziale degli organismi che erogano pensioni professionali e individuali quali investitori a lungo termine importanti e affidabili nell'economia dell'UE; sottolinea il contributo atteso dagli stessi per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori e alla creazione di società inclusive; si compiace, a tal riguardo, della futura iniziativa della Commissione di lanciare un Libro verde sull'investimento a lungo termine; invita la Commissione a non compromettere il potenziale d'investimento e a rispettare le varie caratteristiche dei fondi pensione e di altri organismi che erogano pensioni in sede di adozione o modifica della normativa UE, e soprattutto in occasione del riesame della direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

8.

invita la Commissione a stilare un bilancio degli effetti cumulativi della legislazione in materia di mercati finanziari — ad esempio il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) — sui fondi pensione del secondo pilastro e della loro capacità di investire nell'economia reale nonché a presentare una relazione in materia nel prossimo Libro verde sugli investimenti a lungo termine;

9.

rammenta la strategia di Lisbona 2000-2010, nell'ambito della quale la Commissione e gli Stati membri hanno discusso approfonditamente di riforme strutturali in relazione alle politiche macroeconomiche, microeconomiche e dell'occupazione, formulando per gli Stati membri una serie di raccomandazioni specifiche per paese basate sul trattato, molte delle quali direttamente o indirettamente connesse alla salvaguardia di pensioni adeguate e sostenibili; deplora la mancata attuazione di tali raccomandazioni che avrebbero potuto alleviare, in misura significativa, l'impatto della crisi;

10.

apprezza le pubblicazioni esaustive e di elevata qualità dal titolo «2012 Ageing Report» (10) (Relazione 2012 sull'invecchiamento) e «2012 Adequacy Report» (11) (Relazione 2012 sull'adeguatezza) che analizzano l'adeguatezza e la sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici in tutti gli Stati membri; deplora il fatto che gli aspetti dell'adeguatezza e della sostenibilità delle pensioni siano affrontati in relazioni separate di natura molto tecnica; chiede alla Commissione e al Consiglio di pubblicare urgentemente una sintesi integrata, concisa e non tecnica per i cittadini dell'UE, che consenta a quest'ultimi di valutare i problemi riguardanti il proprio sistema pensionistico nazionale in un'ottica di raffronto a livello UE;

11.

sottolinea l'importanza di utilizzare una metodologia uniforme per il calcolo della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e della quota corrispondente agli obblighi di natura pensionistica;

12.

è del parere che per elaborare una soluzione efficace al problema delle pensioni, tenuto conto della necessità nella maggior parte degli Stati membri di aumentare il numero di anni contributivi e di migliorare le condizioni di lavoro e di formazione permanente in modo da permettere ai cittadini di lavorare almeno fino all'età pensionabile prevista dalla legge, e più a lungo se lo desiderano, sia fondamentale raggiungere un consenso tra governi, datori di lavoro e sindacati;

13.

propone che i rappresentanti di tutti gruppi di età, in particolare i giovani e gli anziani, che sentono particolarmente l'impatto delle riforme, siano debitamente consultati su qualsiasi riforma delle pensioni onde garantire risultati equilibrati e giusti e onde mantenere il massimo consenso tra le generazioni;

14.

condivide il messaggio principale del Libro bianco che raccomanda di concentrare l'attenzione sull'equilibrio tra periodi di attività professionale e di pensionamento, sullo sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari professionali e alle pensioni private e sul potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'UE in materia di pensioni sottolineando, al contempo, l'importanza di migliorare l'alfabetizzazione in materia di pensioni;

Aumentare i tassi di occupazione ed equilibrare i periodi di attività professionale e di pensionamento

15.

sottolinea che attuare riforme strutturali volte ad aumentare il tasso di occupazione e a far sì che le persone possano lavorare sino all'età pensionabile stabilita dalla legge, riducendo così il tasso di dipendenza economica, è indispensabile per generare le entrate fiscali e i contributi sociali e pensionistici necessari per risanare i bilanci degli Stati membri e per finanziare regimi pensionistici adeguati, sicuri e sostenibili; sottolinea che tali riforme devono essere condotte in modo trasparente per permettere alle persone di anticipare in modo tempestivo qualsiasi effetto che possano implicare; insiste sul rischio che la disoccupazione e il lavoro poco retribuito, a tempo parziale e atipico possano risultare in diritti a pensione soltanto parziali, favorendo così la povertà degli anziani;

16.

invita gli Stati membri a: adottare misure globali e attive a favore del mercato del lavoro; adottare le misure necessarie per lottare contro il lavoro non dichiarato e l'evasione fiscale e contributiva, anche al fine di salvaguardare una concorrenza leale; riservare fondi per lottare contro l'aumento dei costi pubblici della popolazione che va in pensione; e a promuovere l'occupazione di qualità, tra l'altro offrendo una consulenza e un sostegno completi ai disoccupati e permettendo l'integrazione sul mercato del lavoro dei gruppi particolarmente vulnerabili;

17.

prende atto dell'ultimo riferimento fatto dalla Commissione, nell'Analisi annuale della crescita 2013, alla necessità di riformare i regimi pensionistici; osserva, però, che in molti Stati membri l'allineamento dell'età pensionabile effettiva a quella prevista dalla legge dovrebbe rappresentare una priorità;

18.

accoglie con favore gli impegni degli Stati membri volti a garantire regimi pensionistici adeguati e sostenibili nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio nel 2012 nel quadro del semestre europeo;

19.

osserva che attualmente oltre il 17 % dei cittadini dell'Unione europea ha 65 anni o più e che, secondo le previsioni di Eurostat, tale cifra raggiungerà il 30 % entro il 2060;

20.

sottolinea l'acuirsi della pressione esercitata dagli sviluppi demografici sui bilanci e i sistemi pensionistici nazionali, ora che la prima generazione del «baby boom» va in pensione; osserva i progressi e i livelli di ambizione disomogenei tra gli Stati membri nel formulare e attuare le riforme strutturali volte ad aumentare l'occupazione, a eliminare gradualmente i sistemi di prepensionamento e a valutare, a livello di Stati membri e con le parti sociali, la necessità di allineare in modo sostenibile l'età pensionabile stabilita per legge e quella effettiva all'aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea che gli Stati membri che non provvedono oggi a mettere in atto riforme graduali potranno trovarsi successivamente nella situazione di dover adottare riforme d'urto con significative conseguenze sociali;

21.

ribadisce l'invito a collegare strettamente le prestazioni pensionistiche agli anni lavorati e ai contributi versati («equità attuariale»), per garantire che lavorare di più e più a lungo fornisca ai lavoratori il vantaggio di una pensione migliore, tenendo in debita considerazione i periodi trascorsi al di fuori del mercato del lavoro per assistere persone dipendenti; raccomanda che gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate, vietino un'età pensionabile obbligatoria quando si raggiunge l'età pensionabile stabilita per legge, al fine di consentire agli individui, che possono e desiderano farlo, di decidere se continuare a lavorare al di là dell'età pensionabile stabilita per legge o andare gradualmente in pensione, poiché prolungando il periodo contributivo e accorciando al contempo il periodo per l'ammissibilità alla prestazione pensionistica i lavoratori possono colmare rapidamente eventuali disparità pensionistiche;

22.

sottolinea che l'assunto alla base dei piani di prepensionamento, secondo il quale favorendo il pensionamento dei lavoratori più anziani si liberano posti di lavoro per i giovani, si è rivelato empiricamente errato, poiché gli Stati membri con il tasso di occupazione giovanile più alto sono quelli che, in media, hanno anche il tasso di occupazione di lavoratori anziani più elevato;

23.

invita le parti sociali ad adottare un approccio alla gestione delle risorse umane basato sul ciclo di vita e ad adattare di conseguenza i luoghi di lavoro; chiede ai datori di lavoro di proporre programmi volti a sostenere un invecchiamento attivo e in buona salute; invita i lavoratori a cogliere attivamente le opportunità di formazione disponibili e a mantenersi al passo con il mercato del lavoro in tutte le fasi della loro vita professionale; sottolinea la necessità di migliorare l'integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro e chiede approcci di innovazione sociale per facilitare una vita attiva più lunga, in particolare nelle professioni più faticose, adattando i luoghi di lavoro, creando condizioni di lavoro adeguate e offrendo un'organizzazione del lavoro flessibile mediante adeguamenti dell'orario di lavoro e del tipo di lavoro svolto;

24.

sottolinea la necessità di rafforzare la prevenzione e la promozione della salute, di intensificare la formazione professionale e di lottare contro le discriminazioni sul mercato del lavoro dei lavoratori più giovani e più anziani; sottolinea la necessità del rispetto e dell'attuazione efficaci della legislazione sulla salute e sulla sicurezza al lavoro a tal riguardo; sottolinea che i programmi di tutoraggio possono rappresentare un prezioso strumento per far lavorare più a lungo i lavoratori anziani e per sfruttare la loro esperienza per integrare i giovani nel mercato del lavoro; invita le parti sociali a sviluppare modelli attrattivi per favorire una transizione flessibile dal lavoro alla pensione;

25.

esorta gli Stati membri ad agire in modo deciso per realizzare le ambizioni enunciate nel Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), che pongono l'accento sulla necessità di colmare i divari di genere e combattere la segregazione di genere, nonché di promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per le donne e gli uomini; sottolinea che tali obiettivi sono fondamentali per aumentare l'occupazione femminile e lottare contro la povertà delle donne in età da lavoro e durante la vecchiaia;

26.

sottolinea che le piccole e medie imprese sono una delle maggiori fonti di occupazione e di crescita nell'UE e che esse possono fornire un importante contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici negli Stati membri;

Sviluppare il risparmio destinato alle pensioni complementari private

27.

condivide l'appello del Libro bianco a sviluppare regimi di pensione professionali a capitalizzazione, complementari e accessibili per tutti i lavoratori interessati e, se possibile, individuali; sottolinea, tuttavia, che la Commissione dovrebbe raccomandare piuttosto un sistema di risparmio pensionistico professionale complementare collettivo e basato sulla solidarietà, di preferenza risultante da accordi collettivi e stabiliti a livello nazionale, settoriale o di impresa, poiché consentono una solidarietà in seno alle generazioni e tra le stesse, contrariamente ai sistemi individuali; sottolinea l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per costituire, nella misura del possibile, sistemi pensionistici professionali complementari;

28.

osserva che molti Stati membri hanno già intrapreso importanti programmi di riforma delle pensioni che puntano sia alla sostenibilità che all'adeguatezza; sottolinea l'importanza di garantire che qualsiasi misura proposta a livello dell'UE deve essere complementare e non in contrasto con i programmi nazionali di riforma delle pensioni; ricorda che le pensioni restano di competenza degli Stati membri e teme che un'eventuale nuova legislazione dell'UE in tale ambito possa avere conseguenze sfavorevoli sui sistemi di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei sistemi pensionistici professionali;

29.

sottolinea i ridotti costi di gestione dei piani pensionistici professionali collettivi (settoriali) di preferenza senza scopo di lucro, rispetto ai piani pensionistici individuali basati sui risparmi; evidenzia l'importanza di costi di gestione ridotti, poiché anche una riduzione contenuta dei costi può determinare pensioni notevolmente più elevate; sottolinea, tuttavia, che sfortunatamente sino ad oggi tali sistemi esistono soltanto in pochi Stati membri;

30.

invita gli Stati membri e gli enti che amministrano i regimi pensionistici a comunicare opportunamente ai cittadini i loro diritti a pensione maturati e a sensibilizzarli ed educarli affinché possano assumere decisioni informate in merito a risparmi aggiuntivi futuri a fini pensionistici; esorta anche gli Stati membri ad informare i cittadini in tempo sulle modifiche previste per i sistemi pensionistici, in modo che possano assumere decisioni informate e ponderate sui loro risparmi pensionistici; invita gli Stati membri a elaborare e applicare rigorose norme di comunicazione dei costi di gestione, nonché dei rischi e rendimenti degli investimenti dei fondi pensionistici operanti nell'ambito della loro giurisdizione;

31.

riconosce l'elevata dispersione tra le caratteristiche e i risultati dei piani pensionistici professionali degli Stati membri in termini di accesso, solidarietà, efficacia economica, rischio e rendimento; accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di elaborare, in stretta consultazione con gli Stati membri, le parti sociali, il settore pensionistico e le altre parti interessate, un codice di buone prassi per i sistemi pensionistici professionali che tratti questioni come la migliore copertura dei lavoratori, la fase di liquidazione, la condivisione dei rischi e la loro mitigazione, il rapporto costi-efficacia, e l'assorbimento di shock conformemente al principio di sussidiarietà; sottolinea il beneficio reciproco di migliorare lo scambio di buone prassi tra Stati membri;

32.

condivide l'intenzione della Commissione di continuare a utilizzare i fondi dell'UE — in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) — per finanziare i progetti in materia di invecchiamento attivo e in salute sul luogo di lavoro, nonché il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI), per fornire un sostegno finanziario e pratico agli Stati membri e alle parti sociali che stanno valutando l'introduzione graduale di piani pensionistici integrativi economici, sotto il controllo del Parlamento europeo;

Pensioni dei lavoratori mobili

33.

riconosce la significativa eterogeneità dei sistemi pensionistici in tutta l'UE ma sottolinea che è importante che i lavoratori possano cambiare posto di lavoro nei rispettivi Stati membri o al di fuori degli stessi; sottolinea la necessità di garantire che i lavoratori possano acquisire e mantenere i loro diritti pensionistici professionali; condivide l'approccio sostenuto dalla Commissione per salvaguardare l'acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione, ed esorta gli Stati membri a garantire che i diritti a pensione in sospeso dei lavoratori mobili siano trattati alla stessa stregua di quelli degli iscritti attivi al regime o dei pensionati; constata che la Commissione può svolgere un ruolo importante nel sopprimere gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, compresi quelli che ostacolano la mobilità; ritiene che, oltre alle barriere linguistiche e alle considerazioni familiari, la mobilità sul mercato del lavoro sia ostacolata da lunghi periodi di acquisizione o da limiti di età eccessivi, e chiede agli Stati membri di ridurli; sottolinea che qualsiasi azione di promozione della mobilità deve essere controbilanciata dalla fornitura economicamente vantaggiosa di piani pensionistici integrativi e tenere conto della natura dei piani pensionistici;

34.

prende atto della proposta della Commissione di valutare i possibili collegamenti tra il regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e «taluni» regimi professionali; evidenzia le difficoltà pratiche riscontrate nell'applicazione di detto regolamento ai sistemi di previdenza sociale dei 27 Stati membri, notevolmente diversi tra loro; sottolinea la diversità dei sistemi pensionistici in seno all'UE e, pertanto, la complessità di un approccio di coordinamento alle decine di migliaia di sistemi pensionistici molto divergenti esistenti negli Stati membri; si interroga pertanto sulla possibilità di applicare tale approccio nell'ambito di sistemi pensionistici professionali complementari;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare in modo ambizioso per istituire e mantenere dei servizi di ricostruzione delle pensioni, eventualmente sul web, che consentano ai cittadini di monitorare i loro diritti a pensione da attività professionali e non, al fine di assumere decisioni tempestive e informate sui risparmi supplementari individuali a fini pensionistici (terzo pilastro); chiede un coordinamento a livello UE per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi nazionali di ricostruzione; accoglie favorevolmente il progetto pilota della Commissione in materia e invita la Commissione a garantire che il progetto pilota sia accompagnato da una valutazione d'impatto sui vantaggi economici della fornitura di informazioni consolidate in materia di pensioni ai cittadini europei in modo accessibile;

36.

constata che, una volta pienamente sviluppati, i servizi di ricostruzione delle pensioni dovrebbero coprire non soltanto le pensioni professionali ma anche i sistemi del terzo pilastro e fornire informazioni personalizzate sui diritti relativi al primo pilastro;

37.

mette in dubbio la necessità di un fondo pensionistico europeo destinato ai ricercatori;

38.

considera che il fatto che le persone vivano in generale più a lungo, in condizioni di salute migliori e con maggiori disponibilità economiche, costituisce una delle più grandi conquiste della società moderna; invita a introdurre un atteggiamento positivo nel dibattito sull'invecchiamento, da un lato, affrontando le difficoltà notevoli, ma sormontabili, dell'invecchiamento e, dall'altro, cogliendo le opportunità offerte dall'invecchiamento e dall'economia della terza età; riconosce il ruolo molto attivo e di grande valore che gli anziani svolgono nelle nostre società;

Riesame della direttiva EPAP

39.

sottolinea che il riesame della direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva EPAP) dovrebbe prefiggersi di garantire che le pensioni professionali in tutta Europa siano adeguate, sostenibili e sicure, creando un ambiente che stimoli ulteriori progressi dei mercati nazionali e internazionali in tale settore, offrendo una maggiore protezione ai pensionati attuali e futuri e adattandosi in modo flessibile alle notevoli differenze transfrontaliere e intersettoriali dei regimi esistenti;

40.

è convinto che sia essenziale garantire l'ottemperanza UE dei regimi del secondo pilastro a una solida normativa prudenziale al fine di raggiungere un elevato livello di protezione per i membri e beneficiari e rispettare il mandato del G20 in base al quale tutte le istituzioni finanziarie devono essere soggette a un'adeguata regolamentazione e vigilanza;

41.

chiede che le iniziative legislative dell'UE rispettino le scelte fatte dagli Stati membri relativamente ai fondi pensionistici del secondo pilastro;

42.

sottolinea che ogni ulteriore attività normativa dell'UE concernente le misure prudenziali deve basarsi su una solida analisi d'impatto, che comprenda una disposizione in base alla quale prodotti simili siano soggetti alle stesse norme prudenziali, prevedano risorse adeguate e rispettino la mobilità dei lavoratori nell'Unione, e che miri a salvaguardare i diritti acquisiti dai lavoratori dipendenti; sottolinea che ogni attività normativa dell'UE concernente le misure prudenziali deve essere altresì basata su un dialogo attivo tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché su un'effettiva conoscenza e rispetto delle specificità nazionali; evidenzia che i regimi pensionistici sono profondamente radicati nel contesto culturale, sociale, politico ed economico di ciascuno Stato membro; sottolinea che tutti i fondi pensionistici del secondo pilastro, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione solida e conforme al principio di proporzionalità, che tenga presenti le caratteristiche delle loro attività, in particolare quelle a lungo termine;

43.

insiste sul fatto che le pensioni del secondo pilastro, indipendentemente dai fondi pensionistici che le erogano, non dovrebbero essere messe a repentaglio da un regolamento dell'UE che non tenga conto delle loro prospettive a lungo termine;

44.

ritiene che le proposte della Commissione concernenti le misure prudenziali non debbano soltanto individuare e tener presenti le differenze tra i regimi nazionali, ma debbano altresì applicare il principio «stesso rischio, stesse norme» all'interno dei rispettivi regimi nazionali e pilastri; sottolinea che le misure devono rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità soppesando le finalità e i vantaggi rispetto agli oneri finanziari, amministrativi e tecnici conseguenti e considerare il giusto equilibrio tra costi e benefici;

45.

ritiene opportuna, per quanto concerne le garanzie qualitative, l'emanazione di raccomandazioni relative al rafforzamento del governo societario e della gestione dei rischi — congiuntamente alle proposte relative alla maggiore trasparenza, agli obblighi di informazione così come alla divulgazione dei costi e alla trasparenza in merito alle strategie di investimento –, raccomandazioni che devono essere presentate nel quadro di ogni riesame, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; constata che, date le notevoli differenze tra gli Stati membri, la convergenza delle garanzie qualitative a livello dell'UE è maggiormente realizzabile nel breve termine rispetto alla convergenza di garanzie quantitative;

46.

non ritiene, alla luce delle informazioni attualmente disponibili, che siano opportuni requisiti a livello europeo relativi al capitale proprio o alla valutazione dello stato patrimoniale; respinge, in linea con questa logica, qualsiasi revisione della direttiva EPAP che si prefigga tale obiettivo; ritiene tuttavia che occorra tenere in piena considerazione in tale contesto programmatico lo studio d'impatto quantitativo attualmente condotto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e le eventuali analisi successive allo studio; sottolinea che, qualora detti requisiti dovessero essere introdotti successivamente, l'applicazione diretta dei requisiti di «solvibilità II» agli EPAP non costituirebbe il mezzo corretto;

47.

evidenzia che la direttiva EPAP si applica unicamente ai regimi pensionistici volontari e non copre gli strumenti inclusi nei regimi pensionistici pubblici obbligatori;

48.

evidenzia che esistono profonde differenze tra i prodotti assicurativi e gli EPAP; evidenzia inoltre che l'eventuale applicazione diretta dei requisiti quantitativi previsti dalla direttiva «solvibilità II» agli EPAP sarebbe inopportuna e potrebbe pregiudicare gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; si oppone pertanto a un'applicazione automatica dei requisiti di «solvibilità II» agli EPAP, mentre resta disponibile a un approccio volto a raggiungere sicurezza e sostenibilità;

49.

sottolinea che le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori) condividono la responsabilità per quanto riguarda i contenuti degli accordi sulle pensioni professionali; evidenzia che gli accordi contrattuali tra le parti sociali devono essere sempre riconosciuti, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio tra i rischi e benefici cui mira il regime pensionistico professionale;

50.

ritiene opportuno un ulteriore sviluppo dei modelli di solvibilità a livello dell'UE, come ad esempio il modello di bilancio olistico (Holistic Balance Sheet — HBS), solo quando la loro applicazione, sulla base di un'approfondita analisi d'impatto, si riveli realistica in termini pratici ed efficace in termini di costi e benefici, in particolare considerando la diversità degli EPAP negli Stati membri e tra di essi; evidenzia che qualsiasi ulteriore sviluppo delle varianti di «solvibilità II» o del modello HBS non deve perseguire l'obiettivo di introdurre disposizioni che si rifanno a «solvibilità II»;

51.

nota un'evidente eterogeneità nella struttura dei piani pensionistici, che possono essere a prestazioni definite (defined benefit — DB), a contributi definiti (defined contribution — DC) o regimi misti; nota altresì in alcuni Stati membri uno spostamento del focus dai regimi DB ai regimi DC o l'istituzione di pilastri a capitalizzazione obbligatoria; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore divulgazione delle informazioni ai cittadini in merito ai benefici promessi, ai costi e alle strategie di investimento;

52.

osserva che l'idea di instaurare condizioni di parità competitiva tra le assicurazioni sulla vita e gli EPAP nell'ambito del secondo pilastro è pertinente soltanto in una certa misura, viste le notevoli differenze esistenti tra i prodotti assicurativi e gli EPAP e a seconda del profilo di rischio, del grado di integrazione nel mercato finanziario e del fatto che un dato fondo persegua o meno fini di lucro; riconosce che, data la concorrenza tra le assicurazioni sulla vita e gli EPAP del secondo pilastro, è fondamentale che i prodotti che presentano lo stesso livello di rischio siano soggetti alle stesse norme per evitare di fuorviare i beneficiari e per fornire loro lo stesso livello di protezione prudenziale;

Tutela delle pensioni professionali dei lavoratori in caso di insolvenza

53.

ritiene che, in caso d'insolvenza, debbano essere costantemente tutelati i diritti maturati negli Stati membri ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE;

54.

invita la Commissione a delineare una panoramica completa sui regimi e sulle misure di garanzia a livello nazionale e, qualora la valutazione evidenzi importanti carenze, a presentare proposte più efficaci a livello dell'UE al fine di garantire l'applicazione in tutta l'UE di meccanismi completamente affidabili volti a una protezione dei diritti alla pensione professionale che sia semplice, proporzionata ed efficace sotto il profilo dei costi;

55.

nota che in alcuni Stati membri i datori di lavoro già sostengono i propri regimi pensionistici attraverso sistemi di protezione, la segregazione delle attività, la gestione indipendente dei regimi e lo status di creditore privilegiato dei regimi pensionistici rispetto agli azionisti in caso di insolvenza dell'azienda;

56.

sottolinea che le questioni concernenti la protezione delle pensioni in caso d'insolvenza sono strettamente correlate ad alcuni aspetti cruciali della revisione della direttiva EPAP; evidenzia che la Commissione, nell'elaborare queste due direttive, dovrebbe garantire la loro congruenza e piena compatibilità;

Risparmi pensionistici complementari del terzo pilastro

57.

constata che l'importanza, la diffusione e la struttura del terzo pilastro variano da uno Stato membro all'altro;

58.

deplora il fatto che i regimi del terzo pilastro abbiano in genere costi più elevati e siano più rischiosi e meno trasparenti rispetto ai regimi del primo pilastro; chiede per il terzo pilastro stabilità, affidabilità e sostenibilità;

59.

ritiene che in taluni casi i risparmi per le pensioni private possano essere necessari per accumulare una pensione adeguata; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri sulla base di un approccio fondato sulle migliori pratiche e valutare e ottimizzare gli incentivi per i risparmi per le pensioni private, in particolare per i cittadini che altrimenti non avrebbero una pensione adeguata;

60.

ritiene opportuna una valutazione delle buone pratiche e delle proposte volte a ottimizzare gli incentivi;

61.

sottolinea che la maggiore priorità della politica pubblica non dovrebbe essere il finanziamento dei regimi del terzo pilastro, ma assicurare che ogni cittadino goda di una protezione adeguata nell'ambito di un primo pilastro sostenibile e ben funzionante;

62.

invita la Commissione a esaminare la vulnerabilità dei regimi del terzo pilastro in caso di crisi e a formulare proposte volte a ridurne il rischio;

63.

raccomanda di esaminare disposizioni volte a limitare a livello nazionale i costi legali di stipula o gestione del contratto, del passaggio ad altro fondo o del cambiamento della tipologia contrattuale, e a formulare proposte al riguardo;

64.

ritiene che i codici di condotta relativi alla qualità, alla divulgazione di informazioni ai consumatori e alla tutela di questi ultimi nell'ambito del terzo pilastro possano aumentare l'attrattiva dei piani pensionistici del terzo pilastro; esorta la Commissione ad agevolare lo scambio delle migliori prassi attualmente seguite negli Stati membri;

65.

sostiene l'elaborazione e l'istituzione a livello dell'UE di codici di condotta volontari – ed eventualmente di regimi di certificazione dei prodotti – relativi alla qualità, all'informazione dei consumatori e alla loro tutela nel quadro del terzo pilastro; raccomanda agli Stati membri di regolamentare tali settori, qualora i codici di condotta volontari non dovessero risultare efficaci;

66.

invita la Commissione a esaminare modalità per avvalersi in modo migliore della legislazione UE in materia finanziaria quando si tratta di garantire che i consumatori ricevano una consulenza finanziaria accurata e imparziale sulle pensioni e sui prodotti relativi alle pensioni;

Soppressione degli ostacoli fiscali e contrattuali transfrontalieri per gli investimenti in materia di pensioni

67.

invita la Commissione e gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in relazione alle pensioni transfrontaliere, in particolare su come evitare una doppia imposizione e una doppia mancata imposizione;

68.

ritiene altresì che le imposte discriminatorie costituiscano un forte ostacolo alla mobilità transfrontaliera e ne chiede la rapida abolizione, facendo al contempo notare la limitata competenza dell'UE per quanto riguarda la politica fiscale degli Stati membri;

69.

ritiene che sia opportuno esaminare gli ostacoli di diritto contrattuale;

70.

esorta la Commissione ad associare opportunamente le parti sociali tramite le attuali strutture;

Genere

71.

rammenta la sfida di genere in relazione alle pensioni; ritiene allarmante l'aumento del numero di anziani che vivono sotto la soglia di povertà, soprattutto donne; sottolinea che i sistemi di pensione pubblici del primo pilastro dovrebbero garantire almeno un livello di vita dignitoso per tutti; sottolinea che l'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro è essenziale per garantire la sostenibilità dei sistemi pensionistici, dato che tassi di occupazione più elevati migliorano la crescita economica e permettono di versare maggiori contributi pensionistici; ritiene che la parificazione dell'età pensionabile per gli uomini e le donne debba essere accompagnata da politiche efficaci per garantire la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, la conciliazione tra vita professionale e l'assistenza di persone dipendenti; sottolinea la necessità di considerare l'introduzione di crediti di pensione relativi alla prestazione di assistenza, per riconoscere la prestazione di assistenza a persone dipendenti, che abitualmente non è retribuita;

72.

giudica favorevolmente l'invito espresso nel Libro bianco a creare dei crediti d'assistenza, quale modo di garantire che i periodi dedicati all'assistenza delle persone dipendenti siano tenuti presenti al momento di calcolare i diritti a pensione individuali di donne o uomini; pone in evidenza che la ripartizione ineguale delle responsabilità famigliari tra donne e uomini — che porta spesso le donne ad avere posti di lavoro meno sicuri, meno retribuiti o persino non dichiarati, con incidenze negative sui loro diritti a pensione — e una mancanza di servizi e di infrastrutture di assistenza disponibili e accessibili dal punto di vista economico e le recenti misure di austerità in tale ambito hanno un impatto diretto sulle possibilità, in particolare per le donne, di lavorare e di costituirsi una pensione; invita pertanto la Commissione a commissionare uno studio sulla questione;

73.

ribadisce la necessità per gli Stati membri di adottare misure volte a sopprimere il divario di retribuzione e di reddito tra uomini e donne per lo stesso lavoro e le differenze di accesso agli incarichi di responsabilità, nonché le diseguaglianze di genere sul mercato del lavoro che incidono anche sulle pensioni creando differenze considerevoli tra le pensioni percepite dalle donne rispetto a quelle degli uomini, molto più alte; esorta la Commissione a presentare una revisione dell'attuale normativa; osserva che, nonostante le innumerevoli campagne, gli obiettivi e le misure degli ultimi anni, il divario salariale di genere resta elevato in modo persistente;

74.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che sia applicato il principio di parità di trattamento tra uomini e donne;

75.

sottolinea che occorre adottare misure urgenti volte a sopprimere il divario di retribuzione tra uomini e donne nel settore privato che, nella maggior parte degli Stati membri, è particolarmente marcato;

76.

sottolinea la necessità di ridurre il divario di retribuzione tra uomini e donne che incentiva sempre più, per pari competenze e lavoro di pari valore, un ristagno del reddito delle donne rispetto a quello degli uomini e un tasso elevato di donne povere quando vanno in pensione o diventano vedove;

77.

sottolinea che la speranza di vita più elevata delle donne non deve costituire una discriminazione ai fini del calcolo pensionistico;

78.

invita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti alla maternità affinché le donne non siano pregiudicate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa;

79.

ritiene che, in una prospettiva di uguaglianza di genere, sia necessario individualizzare i diritti pensionistici, ma che occorra nel contempo garantire la sicurezza di molte donne anziane che al momento fanno affidamento sulla pensione di reversibilità e su altri diritti derivati;

80.

osserva che gli Stati membri dovrebbero sostenere le attività di ricerca sull'impatto delle varie formule di indicizzazione delle pensioni sul rischio di povertà in vecchiaia, tenendo conto della dimensione di genere; invita gli Stati membri a considerare, in particolare, l'evoluzione dei bisogni delle persone quando invecchiano, ad esempio in termini di assistenza di lunga durata, per garantire che le persone anziane, in prevalenza donne, possano disporre di una pensione adeguata e vivere dignitosamente;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 9.

(2)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 115..

(3)  ISBN 978-92-79-22850-6

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0047.

(5)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(6)  GU C 9 E del 15.01.2010, pag. 11.

(7)  OCSE (2012), «Mobility and migration in Europe» («Mobilità e migrazione in Europa», pag. 63. In: Indagini economiche dell'OCSE: Unione Europea 2012, pubblicazione OCSE.

(8)  http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=79590

(9)  Miranda, V., Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, documenti di lavoro dell'OCSE, nel campo sociale, del lavoro e della migrazione, n. 116, Pubblicazione OCSE (2011).

(10)  Commissione europea, The 2012 Ageing Report (relazione 2012 sull'invecchiamento): proiezioni economiche e di bilancio per i 27 Stati membri dell'UE (2010-2060), Bruxelles, maggio 2011. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf

(11)  «Pension Adequacy in the European Union2010-2050» (adeguatezza delle pensioni nell'Unione europea 2010-2050), relazione preparata congiuntamente dalla Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea e dal Comitato per la protezione sociale, 23 maggio 2012, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7105&type=2&furtherPubs=yes


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/54


P7_TA(2013)0205

Lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e ai paradisi fiscali

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (2013/2060(INI))

(2016/C 055/07)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722),

vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806),

vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805),

vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2012 su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012, dal titolo «Analisi annuale della crescita 2013» (COM(2012)0750),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2013/0025(COD)),

viste le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012 sui nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione,

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscali (1),

vista la relazione del 10 febbraio 2012 di Richard Murphy FCA dal titolo «Closing the European Tax Gap»,

viste la risoluzione del Consiglio del 1o dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e la relazione al Consiglio del gruppo «codice di condotta» sulla tassazione delle imprese del 4 dicembre 2012,

visto il rapporto OCSE dal titolo «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» (2013),

viste le conclusioni dell'ECOFIN e la sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali del 22 giugno 2012,

vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (2),

vista la sua risoluzione legislativa del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (3),

visto il comunicato successivo alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 svoltasi a Mosca il 15 e 16 febbraio 2013,

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0162/2013),

A.

considerando che si stima che ogni anno nell'UE vada perduta — a causa della frode fiscale, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva — la scandalosa cifra di mille miliardi di EUR di gettito fiscale potenziale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo, senza che siano adottati provvedimenti adeguati per far fronte al problema (5);

B.

considerando che tale perdita rappresenta un pericolo per la salvaguardia dell'economia sociale di mercato europea basata su servizi pubblici di qualità, minaccia il corretto funzionamento del mercato unico, intacca l'efficienza e l'equità dei regimi fiscali all'interno dell'UE, costituisce un rischio per la trasformazione in chiave ecologica dell'economia, produce e facilita ulteriormente un affarismo socialmente dannoso che genera una crescente disuguaglianza, aumenta la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e alimenta un clima di deficit democratico;

C.

considerando che una parte importante della sostenibilità di bilancio consiste nel garantire la nostra base di reddito;

D.

considerando che la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono attività illecite di evasione del debito d'imposta mentre, d'altro canto, l'elusione fiscale rappresenta l'utilizzo legale ma improprio del regime fiscale per ridurre o eludere i debiti d'imposta, e che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nell'approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta;

E.

considerando che le pratiche di evasione fiscale, favorite dalla crescente smaterializzazione dell'economia, determinano distorsioni della concorrenza pregiudizievoli per le imprese e la crescita europee;

F.

considerando che la portata della frode fiscale e dell'elusione fiscale mina la fiducia dei cittadini nell'equità e nella legittimità dell'esazione fiscale e del regime tributario nel suo complesso;

G.

considerando che il mancato coordinamento delle politiche fiscali nell'UE comporta significativi costi e oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese che operano a livello transnazionale nell'UE e potrebbe dar luogo a una non imposizione involontaria o alla frode fiscale e all'elusione fiscale;

H.

considerando che il permanere di distorsioni causate da pratiche fiscali non trasparenti o dannose da parte di giurisdizioni che fungono da paradisi fiscali può causare flussi artificiali ed effetti negativi in seno al mercato interno dell'UE; considerando che la dannosa concorrenza fiscale all'interno dell'UE è chiaramente contraria alla logica del mercato unico; considerando che si deve fare di più per armonizzare le basi imponibili all'interno di un'Unione economica, fiscale e di bilancio sempre più integrata;

I.

considerando che negli ultimi anni i paesi che beneficiano di programmi di assistenza, dopo aver migliorato la riscossione delle imposte ed eliminato i privilegi conformemente alle proposte della Troika, hanno visto molte grandi imprese lasciare il loro territorio per approfittare dei privilegi fiscali offerti da altri paesi;

J.

considerando che ciò, in pratica, ha spostato l'onere fiscale sui lavoratori e le famiglie a basso reddito e ha costretto i governi a operare dannosi tagli ai servizi pubblici;

K.

considerando che i tagli all'occupazione operati negli ultimi anni dalle autorità fiscali nazionali della maggior parte degli Stati membri attraverso misure di austerità hanno gravemente compromesso l'attuazione del piano d'azione della Commissione;

L.

considerando che il ricorso a pratiche di elusione fiscale da parte delle aziende multinazionali contrasta con il principio della concorrenza leale e della responsabilità delle imprese;

M.

considerando che, in risposta alle misure adottate dagli Stati membri per rimediare alla mancanza di trasparenza, alcuni contribuenti convogliano le loro operazioni d'affari attraverso un'altra giurisdizione con un livello di trasparenza inferiore;

N.

considerando che le misure nazionali unilaterali si sono spesso rivelate inefficaci, insufficienti e in alcuni casi perfino controproducenti alla causa, e che è necessario un approccio coordinato e multilivello sul piano nazionale, dell'UE e internazionale; considerando che — per lottare efficacemente contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva — è necessario rafforzare con decisione la cooperazione fra le autorità tributarie dei diversi Stati membri nonché la cooperazione tra le autorità tributarie e le altre autorità preposte all'applicazione della legge in ciascuno Stato membro;

O.

considerando che, come affermato nella relazione dell'OCSE intitolata «Addressing Base erosion and Profit Shifting» (Affrontare l'erosione della base fiscale e il trasferimento degli utili), la questione politica fondamentale da affrontare è il fatto che i principi internazionali comuni ispirati alle esperienze nazionali al fine di condividere la giurisdizione fiscale non hanno mantenuto il passo con l'evoluzione del mondo imprenditoriale; considerando che è necessario un ruolo più attivo da parte della Commissione e degli Stati membri a livello internazionale per lavorare alla definizione di norme internazionali basate sui principi di trasparenza, scambio di informazioni e abolizione delle misure fiscali dannose;

P.

considerando che i paesi in via di sviluppo non hanno il potere negoziale per obbligare i paradisi fiscali a cooperare, scambiare informazioni e diventare trasparenti;

Q.

considerando che i giornalisti investigativi, il settore non governativo e il mondo accademico sono stati determinanti nel far emergere casi di frode fiscale, elusione fiscale e paradisi fiscali e nell'informare debitamente l'opinione pubblica in proposito;

R.

considerando che il rafforzamento dei mezzi per individuare la frode fiscale dovrebbe essere accompagnato dal rafforzamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla riscossione delle imposte, equità nel trattamento fiscale e attuabilità per le imprese;

S.

considerando che i ministri europei delle finanze, riuniti nel quadro del G20 nel febbraio 2013 a Mosca, si sono impegnati ad adottare le necessarie misure per lottare contro l'elusione fiscale e hanno confermato che le misure nazionali, da sole, non produrranno gli effetti auspicati;

T.

considerando che i prezzi di trasferimento che danno luogo a elusione fiscale incidono negativamente sui bilanci dei paesi in via di sviluppo imponendo loro una perdita di gettito fiscale pari, secondo le stime, a circa 125 miliardi di EUR l'anno — importo che equivale a quasi il doppio degli aiuti internazionali percepiti da tali paesi;

U.

considerando che il potere legislativo in materia fiscale attualmente appartiene agli Stati membri;

1.

accoglie con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni nelle quali si esortano gli Stati membri a intervenire immediatamente e in maniera coordinata contro i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;

2.

accoglie favorevolmente la determinazione espressa dai ministri delle finanze del G20 nell'affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

3.

esorta gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi, ad accogliere il piano d'azione della Commissione, e ad attuare appieno le due raccomandazioni; insiste sulla necessità che gli Stati membri intraprendano negoziati seri, completino le procedure relative a tutte le proposte legislative pendenti e applichino le misure in materia di frode fiscale, evasione ed elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e paradisi fiscali nei loro territori dipendenti;

4.

deplora il fatto che gli Stati membri non siano ancora riusciti a raggiungere un accordo su proposte legislative fondamentali, come la proposta del 2008 di modifica della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi o la proposta di direttiva del Consiglio, del 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

5.

deplora il fatto che a tutt'oggi non siano stati compiuti progressi sostanziali in ambito fiscale nel quadro degli impegni del patto Euro Plus;

6.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa alla creazione di una «Piattaforma per la buona governance fiscale»; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni in tutti gli Stati membri e a consultare e coinvolgere nei lavori della Piattaforma anche il personale dell'autorità fiscale nazionale, le parti sociali e i sindacati; invita la Commissione a presentare annualmente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'operato e sui risultati della Piattaforma;

7.

ritiene che la portata e la gravità del problema e l'urgenza delle azioni necessarie siano evidenziate dalle informazioni sui conti bancari off-shore segreti pubblicate nell'aprile 2013 dal Consorzio internazionale di giornalismo investigativo; sollecita ancora una volta, alla luce di quanto precede, un più vigoroso impegno europeo e internazionale nei confronti della trasparenza, che dovrebbe sfociare in un accordo internazionale multilaterale vincolante sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale;

Il ruolo dell'UE sulla scena internazionale

8.

sottolinea che l'UE deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali in seno all'OCSE, al Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, al G20, al G8 e presso altre sedi multinazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri a evidenziare costantemente sulla scena internazionale la fondamentale importanza di una cooperazione rafforzata nella lotta contro la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali; sottolinea che l'UE deve, ove opportuno, persuadere e aiutare i paesi non appartenenti all'UE a sviluppare e migliorare l'efficacia dei rispettivi sistemi di riscossione fiscale sottoscrivendo i principi della trasparenza, dello scambio automatico di informazioni e dell'abolizione delle misure fiscali dannose; incoraggia la Commissione e il Consiglio a potenziare le loro azioni di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo;

9.

sottolinea che è essenziale che gli Stati membri autorizzino la Commissione a negoziare accordi fiscali con i paesi terzi per conto dell'Unione europea, anziché continuare con la pratica dei negoziati bilaterali che producono risultati non ottimali dal punto di vista dell'UE nel suo complesso e spesso anche dello Stato membro coinvolto;

10.

sottolinea che gli Stati membri che hanno ottenuto (6) o chiedono di ottenere un aiuto finanziario hanno l'obbligo di adottare misure volte a rafforzare e migliorare la loro capacità di esazione e di lotta contro la frode fiscale e l'elusione fiscale; esorta la Commissione ad ampliare tale obbligo in modo da comprendere misure volte a combattere il riciclaggio, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

11.

chiede alla Commissione di astenersi dal concedere finanziamenti dell'UE e a garantire che gli Stati membri non concedano aiuti di Stato o accesso agli appalti pubblici alle imprese che violano le norme tributarie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a imporre la divulgazione delle informazioni riguardanti sanzioni o condanne per reati fiscali a tutte le società che partecipano a una gara d'appalto pubblica; suggerisce che le pubbliche autorità, pur rispettando gli obblighi stabiliti nel quadro della direttiva rivista sui ritardi di pagamento, abbiano la facoltà di includere una clausola negli appalti pubblici che consenta loro di rescindere il contratto qualora il fornitore successivamente violi gli obblighi fiscali;

12.

invita la Commissione a proporre norme comuni per i trattati fiscali tra gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo, al fine di evitare l'erosione della base imponibile per tali paesi;

13.

invita la Commissione a fornire maggiori risorse umane e di bilancio alla DG TAXUD per aiutarla a sviluppare politiche e proposte a livello dell'UE in materia di doppia non imposizione, evasione fiscale e frode fiscale;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri a insistere, nelle loro rispettive relazioni con paesi terzi, sull'applicazione rigorosa delle norme UE in materia fiscale, soprattutto per quanto concerne futuri accordi commerciali bilaterali o multilaterali;

15.

accoglie con favore la legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) quale primo passo verso lo scambio automatico di informazioni tra l'UE e gli USA ai fini della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere; deplora, tuttavia, che nei negoziati con gli Stati Uniti sia stata adottata un'impostazione bilaterale/intergovernativa piuttosto di una posizione negoziale comune dell'Unione europea; si rammarica dell'assenza di una piena reciprocità nello scambio di informazioni; sollecita, in tale contesto, il rispetto dei diritti dei cittadini dell'Unione in materia di protezione dei dati;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a riesaminare attentamente e ad applicare debitamente le raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012;

Obiettivo principale — Affrontare la perdita di gettito fiscale

17.

chiede agli Stati membri di impegnarsi nei confronti dell'obiettivo, ambizioso ma realistico, consistente nel ridurre almeno della metà la perdita di gettito fiscale entro il 2020, dal momento che ciò genererebbe gradualmente una crescita potenziale significativa del gettito fiscale senza incrementare le aliquote;

18.

riconosce inoltre che si potrebbero generare ulteriori entrate per gli Stati membri ampliando le basi imponibili già esistenti anziché aumentando le aliquote fiscali o introducendo nuove imposte;

19.

chiede alla Commissione di sviluppare finalmente una strategia globale basata su azioni legislative concrete nel quadro dei trattati vigenti, al fine di colmare la perdita di gettito fiscale nell'UE e garantire che tutte le società che hanno attività nell'UE assolvano i loro obblighi fiscali in tutti gli Stati membri in cui operano;

20.

sottolinea che l'adozione di misure volte a ridurre la perdita di gettito fiscale e ad affrontare la questione dei paradisi fiscali e dell'evasione ed elusione fiscale creerebbe condizioni di concorrenza eque e trasparenti nel mercato interno, sosterrebbe il consolidamento fiscale riducendo nel contempo i livelli del debito sovrano, incrementerebbe le risorse per gli investimenti pubblici, migliorerebbe l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali nazionali e innalzerebbe i livelli generali degli adempimenti fiscali, sia nell'UE sia nei paesi in via di sviluppo;

21.

esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'utilizzo del programma Fiscalis integrandovi la strategia relativa alla perdita di gettito fiscale;

22.

invita la Commissione ad esaminare la possibilità di introdurre una tassazione europea sui modelli aziendali transfrontalieri e sul commercio elettronico;

AZIONI PROPOSTE DAL PARLAMENTO EUROPEO AFFINCHÉ SIANO IN PRIMA LINEA NELLA STRATEGIA DELL'UE RELATIVA ALLA PERDITA DI GETTITO FISCALE:

Frode fiscale ed evasione fiscale

23.

esorta gli Stati membri a stanziare risorse adeguate in termini di personale, competenze e dotazioni di bilancio per le rispettive amministrazioni fiscali nazionali e per il personale addetto al controllo fiscale, nonché risorse per la formazione del personale dell'amministrazione fiscale ponendo l'accento sulla cooperazione transfrontaliera in materia di frode fiscale ed elusione fiscale, e ad introdurre strumenti incisivi contro la corruzione;

24.

invita la Commissione ad adottare immediatamente provvedimenti per quanto riguarda la trasparenza dei pagamenti delle imposte da parte delle società obbligando tutte le multinazionali a pubblicare un'unica e semplice cifra corrispondente all'importo delle imposte versate in ciascuno Stato membro in cui operano;

25.

sottolinea l'importanza di una base imponibile consolidata comune per le società ed esorta gli Stati membri ad approvare e applicare la direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per le società passando gradualmente da un regime facoltativo a un regime obbligatorio, così come figura nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 19 aprile 2012, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;

26.

è del parere che le autorità competenti dovrebbero adottare provvedimenti e sospendere o revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari qualora forniscano attivamente aiuto alla frode fiscale, proponendo ai clienti prodotti o servizi che permettono loro di evadere le tasse, o qualora si rifiutino di collaborare con le autorità tributarie;

27.

si compiace che la Commissione abbia inserito l'elenco dei reati fiscali quali reati presupposto al riciclaggio nell'ambito della nuova direttiva antiriciclaggio (2013/0025(COD)) e sollecita la rapida applicazione della direttiva medesima; esorta la Commissione a presentare proposte relative a misure armonizzate per affrontare la frode fiscale nel quadro del diritto penale, in particolare per quanto riguarda le indagini transfrontaliere e condivise; esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli altri organismi dell'UE preposti all'applicazione della legge, in particolare con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, giustizia e sicurezza sociale;

28.

esorta gli Stati membri ad eliminare dall'ordinamento nazionale tutti gli ostacoli alla cooperazione e agli scambi di informazioni fiscali con le istituzioni dell'UE e all'interno degli Stati membri, assicurando al contempo l'effettiva protezione dei dati dei contribuenti;

29.

invita la Commissione a individuare i settori in cui le normative dell'UE e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri possano essere migliorate al fine di ridurre la frode fiscale, anche attraverso l'uso appropriato dei programmi Fiscalis e Customs;

30.

accoglie con favore l'adozione, da parte del Consiglio, del nuovo quadro per la cooperazione amministrativa ed esorta gli Stati membri ad attuarlo tempestivamente;

31.

incoraggia gli Stati membri a ricercare dati inconfutabili in materia di evasione fiscale nei registri tenuti da altri governi, quali le banche dati sugli autoveicoli, sui terreni, sugli yacht e altri beni, e a condividerli con gli altri Stati membri e con la Commissione;

32.

sottolinea l'importanza di attuare nuove strategie e di utilizzare in modo più efficiente le strutture esistenti a livello dell'UE per migliorare la lotta alla frode sull'IVA, in particolare la frode «carosello»; invita il Consiglio, a tale proposito, ad adottare e attuare tempestivamente la direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;

33.

incoraggia gli Stati membri a continuare e a potenziare, nell'ambito del nuovo programma Fiscalis 2020, i controlli simultanei per scoprire e combattere la frode fiscale transfrontaliera, nonché a facilitare la presenza di funzionari stranieri presso gli uffici delle amministrazioni fiscali e durante le indagini amministrative; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione fra autorità tributarie e altri organismi preposti all'applicazione della legge, soprattutto al fine di condividere le informazioni ottenute nell'ambito di indagini sul riciclaggio e reati connessi;

34.

ricorda che non è possibile eliminare l'economia informale senza offrire incentivi appropriati; propone inoltre che gli Stati membri riferiscano, attraverso un quadro di controllo, in quale misura sono riusciti a ridurre le rispettive economie informali;

35.

sostiene gli sforzi dell'IOSCO (Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari) volti a introdurre gli identificativi della persona giuridica, considerandoli un passo avanti verso la garanzia della tracciabilità e della trasparenza delle operazioni finanziarie, che è un fattore essenziale per agevolare la lotta alla frode fiscale;

36.

fa presente che l'eliminazione dei privilegi fiscali creerebbe un margine per l'attuazione di vaste riforme volte a creare un sistema fiscale semplice, comprensibile ed equo;

37.

rileva che i procedimenti giudiziari contro la frode fiscale sono complessi e lunghi, e che i colpevoli alla fine sono condannati a pene relativamente lievi, il che rende la frode fiscale un reato praticamente privo di rischi;

38.

sottolinea il potenziale dell'e-government nell'aumentare la trasparenza e nel facilitare la lotta contro la frode e la corruzione, contribuendo in tal modo a salvaguardare i fondi pubblici; ribadisce l'esigenza di elaborare una legislazione che consenta una continua innovazione;

39.

invita la Commissione ad affrontare in modo mirato il problema delle discordanze tra i diversi regimi fiscali applicati alle entità ibride negli Stati membri;

40.

rileva tuttavia che, poiché l'IVA è una «risorsa propria», l'evasione fiscale in tale campo ha effettivamente un'influenza diretta sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE; ricorda le parole della Corte dei conti: «L'evasione dell'IVA lede gli interessi finanziari degli Stati membri. Incide sul bilancio dell'UE in quando comporta una riduzione delle risorse proprie basate sull'IVA. Questa perdita è compensata dalla risorsa basata sull'RNL determinando distorsioni nella ripartizione dei contributi versati dai singoli Stati membri al bilancio dell'UE. In aggiunta, la frode fiscale compromette il funzionamento del mercato interno e impedisce una concorrenza leale.» (7);

41.

osserva che il regime IVA dell'UE fornisce una quota significativa delle entrate pubbliche — il 21 % nel 2009 (8) — ma è anche all'origine di elevati costi superflui connessi agli adempimenti fiscali nonché di una forte evasione fiscale;

42.

fa presente che, da quando è stata introdotta l'IVA, il modello della sua riscossione è rimasto invariato; sottolinea che, data l'obsolescenza di tale modello, visti i molti cambiamenti intervenuti nel contesto tecnologico ed economico, il continuare a ricorrervi conduce a perdite sostanziali;

43.

sottolinea che il corretto funzionamento del sistema doganale ha conseguenze dirette in termini di calcolo dell'IVA; è profondamente preoccupato che i controlli doganali dell'Unione non funzionino correttamente, causando notevoli perdite nella riscossione dell'IVA (9); ritiene inaccettabile che, nella maggior parte degli Stati membri, le autorità fiscali non abbiano accesso diretto ai dati doganali e che pertanto non sia possibile il controllo incrociato automatizzato con i dati fiscali; sottolinea che la criminalità organizzata è ben consapevole dei punti deboli del sistema attuale;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di adottare misure volte a consentire il reimpiego sociale dei fondi confiscati attraverso procedimenti penali in casi di frode fiscale ed elusione fiscale; chiede pertanto che una parte sostanziale dei fondi confiscati sia riutilizzata a fini sociali e reimmessa nelle economie locali e regionali direttamente o indirettamente colpite da reati fiscali;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un clima in cui il ruolo della società civile nel denunciare casi di frode fiscale e paradisi fiscali sia pienamente tutelato, anche mediante la creazione di efficaci sistemi di tutela delle fonti di informazione e giornalistiche;

Elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva

46.

invita gli Stati membri ad adottare e attuare in via prioritaria la direttiva modificata sulla tassazione dei redditi da risparmio al fine di eliminare le scappatoie della direttiva vigente e impedire più efficacemente l'evasione fiscale;

47.

si compiace delle discussioni internazionali sull'aggiornamento degli orientamenti dell'OCSE sui «prezzi di trasferimento», ovvero i trasferimenti degli utili in paradisi fiscali onde evitare la tassazione nei paesi sviluppati e in via di sviluppo; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire senza indugio e a rivedere le vigenti norme sui prezzi di trasferimento, soprattutto in relazione allo spostamento dei rischi e dei beni immateriali, alla scomposizione artificiosa della proprietà delle attività fra i soggetti giuridici di un gruppo e alle operazioni tra questi soggetti che difficilmente avrebbero luogo tra indipendenti; invita la Commissione a sviluppare il sistema di accordi preventivi sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, aggiungendo un nuovo obbligo a quelli previsti dagli orientamenti dell'UE relativi alla documentazione dei prezzi di trasferimento; suggerisce che gli obblighi relativi alla documentazione e alla dichiarazione fiscale dovrebbero essere maggiori per le operazioni effettuate con giurisdizioni incluse nella cosiddetta lista nera;

48.

accoglie con favore i progressi realizzati sulla rendicontazione per paese ai sensi della direttiva contabile e della direttiva sulla trasparenza; invita la Commissione a introdurre, come prossimo passo, la rendicontazione per paese per le imprese transfrontaliere di tutti i settori, al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni di pagamento — richiedendo che siano rivelate informazioni concernenti ad esempio la natura delle attività della società e la sua ubicazione geografica, il fatturato, il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'utile o la perdita al lordo delle imposte, le imposte sull'utile o sulla perdita, le sovvenzioni pubbliche ricevute paese per paese e le transazioni dei gruppi in quanto tali — al fine di monitorare il rispetto delle opportune norme relative ai prezzi di trasferimento;

49.

chiede di integrare nella proposta di revisione della direttiva antiriciclaggio l'obbligo di istituire registri governativi pubblicamente accessibili in cui figurino i titolari effettivi di società, fiduciarie, fondazioni e altre strutture giuridiche analoghe;

50.

esorta gli Stati membri a migliorare l'efficacia del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, sollevando le problematiche a livello del Consiglio laddove occorra adottare urgentemente decisioni politiche; esorta la Commissione a intervenire attivamente nei casi in cui il gruppo «codice di condotta» non riesca ad accordarsi sulle procedure per rimuovere le incongruenze nei sistemi tributari nazionali;

51.

chiede alla Commissione di preparare e promuovere un codice di condotta per i revisori dei conti e i consulenti; invita le società di revisione ad avvisare le autorità fiscali nazionali di qualsiasi segnale di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle società soggette a revisione;

52.

ritiene che ai revisori non debba essere consentito prestare servizi vietati diversi dalla revisione, e che i servizi di consulenza fiscale relativi alla strutturazione delle operazioni e altre consulenze fiscali debbano appunto essere considerati servizi vietati diversi dalla revisione;

53.

osserva che l'adeguata identificazione dei contribuenti è fondamentale per uno scambio soddisfacente di informazioni tra le amministrazioni fiscali nazionali; chiede alla Commissione di accelerare la creazione di un codice di identificazione fiscale europeo (CIF), applicabile a tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte in operazioni transfrontaliere; è del parere che tale codice debba essere collegato a una banca dati internazionale aperta del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VAT Information Exchange System — VIES), che favorisca l'identificazione delle imposte non pagate e di altri obblighi elusi;

54.

invita la Commissione a presentare nel 2013 una proposta di revisione della direttiva sulle società madri e figlie e della direttiva sugli interessi e i canoni, al fine di rivedere e allineare le clausole antiabuso in entrambe le normative e di eliminare il problema della doppia non imposizione agevolata da entità e strumenti finanziari ibridi nell'UE;

55.

esorta gli Stati membri ad applicare rapidamente la proposta della Commissione relativa all'introduzione di una norma generale antiabuso al fine di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e a includere una clausola nelle proprie convenzioni sulla doppia imposizione al fine di prevenire casi di doppia non imposizione; esorta gli Stati membri a ignorare qualsiasi agevolazione fiscale derivante da costruzioni artificiose o priva di sostanza commerciale; suggerisce di cominciare a lavorare alla definizione di un insieme di norme uniformi per gli Stati membri al fine di evitare la doppia imposizione;

56.

accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione per creare un codice europeo dei contribuenti; è del parere che tale codice contribuirà ad aumentare la legittimità e l'intelligibilità di un determinato regime fiscale, rafforzerà la cooperazione e la fiducia tra amministrazioni fiscali e contribuenti, e aiuterà i contribuenti garantendo una maggiore trasparenza in merito ai loro diritti e doveri;

57.

esorta la Commissione e gli Stati membri a creare meccanismi efficaci di riscossione del gettito che riducano al minimo la distanza tra contribuenti e autorità tributarie e ottimizzino l'uso della tecnologia moderna; invita la Commissione ad affrontare le complessità della tassazione del commercio elettronico elaborando norme UE idonee;

58.

invita gli Stati membri a garantire che il lobbismo del settore finanziario, che spesso dà luogo all'elusione fiscale legale e a regimi di pianificazione fiscale aggressiva, sia il più trasparente possibile;

59.

invita la Commissione a regolamentare i flussi finanziari che transitano dagli Stati membri ai paesi terzi a scopo di evasione fiscale e a creare un quadro fiscale equilibrato e competitivo;

60.

esorta la Commissione a intervenire nei confronti delle unità di pianificazione fiscale aggressiva delle società, in particolare nel settore dei servizi finanziari;

61.

invita la Commissione a effettuare un'analisi dettagliata della differenza esistente, all'interno degli Stati membri, fra aliquote legali e aliquote effettive d'imposizione sulle società, al fine di oggettivare il dibattito sull'armonizzazione fiscale;

62.

esorta gli Stati membri a notificare e a rendere pubbliche le decisioni fiscali prese dalle autorità nazionali nei confronti di singole società transfrontaliere; insiste affinché gli Stati membri applichino rigorosi obblighi sostanziali per le società transfrontaliere al fine di ottenere una decisione fiscale;

63.

osserva che le fiduciarie sono spesso usate come veicoli per l'evasione fiscale e nota con preoccupazione che nella maggior parte dei paesi non vi è l'obbligo di registrazione dei dispositivi giuridici; invita l'UE a istituire un registro europeo delle fiduciarie e altre entità coperte da segreto quale prerequisito per affrontare l'elusione fiscale;

Paradisi fiscali

64.

sollecita un'impostazione comune dell'UE nei confronti dei paradisi fiscali;

65.

si compiace dell'impegno della Commissione di promuovere lo scambio automatico di informazioni come futura norma europea e internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale; chiede nuovamente misure che vadano al di là del quadro dell'OCSE per affrontare il problema dei flussi finanziari illeciti, l'evasione e l'elusione fiscale, considerate le sue varie carenze; deplora che l'OCSE permetta ai governi di sfuggire alla sua lista nera con la semplice promessa di rispettare i principi dello scambio di informazioni, senza assicurarsi che questi principi siano effettivamente applicati; ritiene altresì che l'obbligo per un paese di concludere accordi con altri 12 paesi al fine di essere rimosso dalla lista nera sia arbitrario, in quanto non fa riferimento ad alcun indicatore qualitativo che permetta una valutazione obiettiva della conformità con le prassi di buona governance;

66.

chiede alla Commissione di adottare una definizione chiara e un insieme comune di criteri per individuare i paradisi fiscali, nonché misure appropriate che si applichino alle giurisdizioni individuate, in vista dell'entrata in vigore entro il 31 dicembre 2014, e di garantirne un'applicazione coerente in tutta la legislazione dell'UE; suggerisce che tale definizione si basi sulle norme dell'OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché sui principi e criteri del codice di condotta; è convinto, a tale proposito, che una giurisdizione debba essere considerata paradiso fiscale se risponde a svariati dei seguenti indicatori:

i)

le agevolazioni sono accordate esclusivamente ai non residenti o per operazioni effettuate con non residenti,

ii)

le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,

iii)

le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica reale o presenza economica sostanziale all'interno della giurisdizione che offre tali agevolazioni fiscali,

iv)

le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività svolte all'interno di un gruppo multinazionale di società si discostano dai principi generalmente accettati a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,

v)

le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo,

vi)

la giurisdizione impone una tassazione nulla o puramente nominale sul reddito in questione,

vii)

vi sono leggi o prassi amministrative che impediscono un efficace scambio di informazioni in materia fiscale con altri governi sui contribuenti che usufruiscono della tassazione nulla o puramente nominale, violando le disposizioni dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio,

viii)

la giurisdizione crea strutture non trasparenti e caratterizzate da segretezza che rendono incomplete e non trasparenti l'istituzione e la gestione dei registri della società e dei registri di fiduciarie e fondazioni,

ix)

la giurisdizione figura nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi del GAFI;

67.

esorta la Commissione a istituire e compilare una lista nera europea pubblica dei paradisi fiscali entro il 31 dicembre 2014; invita, in tale contesto, le autorità competenti a:

sospendere o porre fine alle convenzioni sulla doppia imposizione concluse con giurisdizioni inserite nella lista nera, e concludere convenzioni sulla doppia imposizione con le giurisdizioni che cessano di essere paradisi fiscali;

vietare l'accesso agli appalti pubblici dell'UE per la fornitura di beni e servizi e rifiutare di concedere aiuti di Stato alle società aventi sede in giurisdizioni incluse nella lista nera;

vietare l'accesso agli aiuti di Stato e dell'UE alle società che continuano a condurre operazioni con entità appartenenti a giurisdizioni incluse nella lista nera;

riesaminare le direttive in materia di revisione dei conti e contabilità al fine di imporre una contabilità e una revisione separate dei profitti e delle perdite di ciascuna società di partecipazione di una determinata entità giuridica dell'UE situata in una giurisdizione inclusa nella lista nera;

vietare alle istituzioni finanziarie e ai consulenti finanziari dell'UE di stabilire o mantenere filiali e consociate in giurisdizioni incluse nella lista nera, ed esaminare la possibilità di revocare le licenze bancarie degli istituti di credito e dei consulenti finanziari europei che mantengono consociate e continuano a operare in giurisdizioni incluse nella lista nera;

introdurre un prelievo speciale su tutte le operazioni verso o da giurisdizioni incluse nella lista nera;

assicurare l'abolizione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte per le persone non residenti a fini fiscali delle giurisdizioni incluse nella lista nera;

esaminare diverse opzioni per il mancato riconoscimento, all'interno dell'Unione europea, dello status giuridico delle società costituite in giurisdizioni incluse nella lista nera;

applicare barriere tariffarie nei casi di scambi commerciali con paesi terzi inclusi nella lista nera;

rafforzare il dialogo tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti al fine di garantire la sospensione degli investimenti per i progetti, i beneficiari e gli intermediari di giurisdizioni incluse nella lista nera;

Dimensione internazionale

68.

è del parere che le norme minime contenute nella raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale debbano applicarsi espressamente anche agli stessi Stati membri;

69.

esorta gli Stati membri a offrire cooperazione e assistenza ai paesi terzi in via di sviluppo che non sono paradisi fiscali, aiutandoli ad affrontare efficacemente la frode fiscale e l'elusione fiscale, in particolare mediante misure di sviluppo delle capacità; appoggia l'invito della Commissione agli Stati membri affinché, a tale scopo, prevedano il distacco temporaneo di fiscalisti in tali paesi per un periodo limitato;

70.

invita la Commissione a contribuire appieno all'ulteriore sviluppo del progetto dell'OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) condividendo analisi sui regimi fiscali problematici all'interno e fra gli Stati membri e sui cambiamenti necessari a livello di Stati membri e dell'UE per evitare la frode fiscale e l'evasione fiscale nonché qualsiasi forma di pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a presentare periodicamente una relazione su tale processo al Consiglio e al Parlamento;

71.

sottolinea la necessità di mobilitare e assicurare risorse fiscali nei paesi in via di sviluppo al fine di conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), dato che sono più prevedibili e sostenibili dell'assistenza estera e contribuiscono a ridurre il debito; osserva, tuttavia, che i rapporti tra gettito fiscale e PIL sono bassi nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, che affrontano difficoltà sociali, politiche e amministrative per stabilire un sistema di finanze pubbliche solido, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e imprese;

72.

rileva con preoccupazione che vari paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole nei confronti di taluni investitori diretti stranieri in cerca di sovvenzioni ed esenzioni fiscali; ritiene che, per quanto concerne gli investimenti di una certa entità, si debbano richiedere alle imprese impegni precisi sulle ripercussioni positive del progetto in termini di sviluppo economico e sociale locale e/o nazionale;

73.

rileva che le uscite illecite di capitali spiegano in gran parte il debito dei paesi in via di sviluppo, mentre una pianificazione fiscale aggressiva è contraria ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

74.

rileva che i sistemi fiscali di molti paesi in via di sviluppo non sono conformi agli standard internazionali (presentando invece una giurisdizione fiscale debole e inefficienze nell'amministrazione fiscale, alti livelli di corruzione, insufficiente capacità di introdurre e sostenere registri fiscali ben funzionanti ecc); invita l'Unione europea a migliorare la sua assistenza, nell'ambito dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES), sul piano della governance fiscale e della lotta alla frode fiscale internazionale e alle pratiche di ottimizzazione fiscale eccessiva, rafforzando la capacità dei paesi in via di sviluppo di individuare e di perseguire legalmente pratiche inappropriate attraverso una maggiore cooperazione in materia di governance fiscale; ritiene inoltre che occorra prestare appoggio alla riconversione economica dei paesi in via di sviluppo che siano paradisi fiscali;

75.

accoglie con favore i primi passi adottati contro l'evasione fiscale in occasione delle revisioni tra pari del Forum mondiale; reputa tuttavia che, puntando sul sistema di scambio di informazioni «su richiesta» dell'OCSE, le norme del Forum mondiale saranno prive di efficacia per ridurre i flussi finanziari illeciti;

76.

evidenzia che, privilegiando un approccio bilaterale anziché multilaterale nei confronti delle questioni fiscali transnazionali, gli accordi di doppia imposizione rischiano di incoraggiare i prezzi di trasferimento e l'arbitraggio normativo; invita pertanto la Commissione ad astenersi dal promuovere tali accordi, nella misura in cui comportano perdite di introiti fiscali per i paesi in via di sviluppo a causa di aliquote ridotte della ritenuta su dividendi, pagamenti di interessi e royalty, e a promuovere invece gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali;

o

o o

77.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'OCSE, alla commissione di esperti per la cooperazione internazionale in materia di questioni fiscali delle Nazioni Unite, al comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0137.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0135.

(4)  GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.

(5)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

(6)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

(7)  Relazione speciale della Corte dei conti n. 13/2011, pag. 11, paragrafo 5.

(8)  Parlamento europeo, Direzione generale delle politiche interne, Unità tematica A (Politiche economiche e scientifiche): «Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market» (Semplificare e modernizzare l'IVA nel mercato unico digitale) (IP/A/IMCO/ST/2012_03), Settembre 2012, http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179.

(9)  Secondo la relazione speciale n. 13/2011 della Corte dei conti europea, nel 2009 l'attuazione del solo regime doganale 42 ha comportato significative perdite, il cui importo estrapolato è approssimativamente di 2 200 milioni di euro per quanto riguarda i sette Stati membri sottoposti a verifica, il che rappresenta il 29 % dell'IVA teoricamente applicabile alla base imponibile di tutte le importazioni effettuate nell'ambito del regime doganale 42 nel 2009 in tali paesi.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/65


P7_TA(2013)0206

Relazione annuale in materia di fiscalità: come liberare il potenziale di crescita economica dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla relazione annuale in materia di fiscalità: come liberare il potenziale di crescita economica dell'UE (2013/2025(INI))

(2016/C 055/08)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 26, da 110 a 115 e 120 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, presentata dalla Commissione (COM(2008)0727),

vista la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, presentata dalla Commissione (COM(2012)0631),

vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), presentata dalla Commissione (COM(2011)0121),

vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, presentata dalla Commissione (COM(2011)0169),

vista la sua posizione dell'11 settembre 2012 in materia di imposta sulle società: regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni (rifusione) (1),

vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2012 su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),

vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2012 relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722),

vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (C(2012)8806),

vista la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale (C(2012)8805),

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2012 intitolata «Rafforzare il mercato unico rimuovendo gli ostacoli fiscali transfrontalieri per le autovetture» (COM(2012)0756),

vista la proposta di regolamento che istituisce un programma d'azione per l'imposizione fiscale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020), presentata dalla Commissione (COM(2012)0465),

vista la relazione della Commissione sulle finanze pubbliche nell'UEM (European Economy n. 4/2012),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 sulle finanze pubbliche nell'UEM — 2011 e 2012 (2),

vista la relazione della Commissione sulle riforme fiscali negli Stati membri dell'UE (European Economy n. 6/2012),

vista l'agenda fiscale attuale per il 2012 (Current Tax Agenda) (3) dell'OCSE,

visto il rapporto dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) (4),

visto il documento della Deutsche Bank del 5 ottobre 2012 in merito all'impatto dei regimi fiscali sulla crescita economica in Europa (5),

vista la strategia UE 2020 (COM(2010)2020),

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 10 luglio 2012 (6),

vista l'analisi annuale della crescita 2013 della Commissione (COM(2012)0750),

viste le conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2013 relative alla relazione sul meccanismo di allerta 2013 (7),

viste le conclusioni dei Consigli europei del 29 giugno, del 19 ottobre e del 14 dicembre 2012,

vista la dichiarazione finale dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 riuniti a Mosca il 15 e 16 febbraio 2013 (8),

visto il programma di lavoro della presidenza irlandese del Consiglio,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0154/2013),

A.

considerando che le prospettive di crescita economica e di occupazione delle economie europee nel prossimo futuro sono scarse o negative, spesso a causa della poca attenzione dedicata nelle attuali politiche agli investimenti, alla competitività, all'occupazione e a un'imposizione fiscale equa ed efficiente; che la zona euro nel suo insieme sta vivendo una doppia recessione;

B.

considerando che dall'inizio della recente crisi del debito la struttura del gettito fiscale è mutata notevolmente in vari Stati membri e che i relativi effetti strutturali e ciclici di tale cambiamento sono difficili da individuare; che i principi della sussidiarietà e della governance multilivello dovrebbero essere tenuti pienamente in considerazione nell'elaborazione della politica fiscale, in linea con la pertinente legislazione degli Stati membri;

C.

considerando che la crisi, che ha messo in luce le carenze strutturali di alcune delle economie dell'UE e continua a nuocere al potenziale di crescita economica dell'UE, ha posto gli Stati membri dinanzi alla difficile sfida di pareggiare il bilancio e, allo stesso tempo, promuovere la crescita economica e l'occupazione;

D.

considerando che, dall'inizio del millennio, nell'UE si registra una tendenza verso la creazione di un regime fiscale maggiormente orientato alla crescita;

E.

considerando che i regimi fiscali nell'UE dovrebbero avere un orientamento favorevole alle imprese, al fine di rafforzarne la capacità di creare crescita e occupazione;

F.

considerando che, in un contesto di crescita lenta e di recessione, il rimborso tardivo delle imposte pagate in anticipo crea ulteriori problemi di liquidità per le aziende;

G.

considerando che l'impatto della crisi dovrebbe essere ridotto grazie a una politica fiscale compatibile con gli obiettivi della strategia UE 2020 e che ciò dovrebbe costituire una priorità;

H.

considerando che l'esigenza di ripristinare la credibilità delle politiche di bilancio e di ridurre il debito sovrano degli Stati membri comporta la necessità di modificare le spese di bilancio, attuare rapidamente riforme strutturali favorevoli alla crescita, migliorare i metodi di riscossione delle imposte e modificarne alcune, assicurandosi che, se del caso, sia assegnato carattere prioritario alle imposte che gravano sul capitale, le attività dannose per l'ambiente e alcune tipologie di consumo rispetto a quelle che gravano sul lavoro;

I.

considerando che uno sviluppo intelligente e attivo delle politiche in materia di tassazione ambientale è fondamentale ai fini dell'applicazione del principio «chi inquina paga», del rilancio della crescita e della sostenibilità delle prospettive di crescita;

Considerazioni generali

1.

osserva che la politica fiscale permane a tutt'oggi di competenza nazionale e che pertanto è d'obbligo rispettare i diversi regimi fiscali degli Stati membri; osserva che il trasferimento di competenze in materia fiscale dal livello nazionale a quello dell'Unione esige una modifica del trattato, che richiede a sua volta l'accordo unanime di tutti gli Stati membri; osserva, tuttavia, che ciò non preclude l'efficace coordinamento delle intese fiscali a livello europeo; sottolinea che i principi della sussidiarietà e della governance multilivello dovrebbero essere tenuti pienamente in considerazione nell'elaborazione della politica fiscale, in linea con la pertinente legislazione degli Stati membri;

2.

rileva che la concezione ottimale dei regimi fiscali dipende da numerosi fattori e differisce pertanto da paese a paese; sottolinea che sono indispensabili una pianificazione e un adeguamento adeguati delle politiche fiscali nel breve, medio e lungo termine;

3.

sottolinea i miglioramenti registrati nell'ambito del coordinamento delle politiche fiscali, osservando tuttavia che i cittadini e le imprese dell'Unione operanti a livello transfrontaliero sono tuttora soggetti a costi, oneri amministrativi e lacune giuridiche considerevoli, che devono essere eliminati al più presto affinché cittadini e imprese possano godere pienamente dei benefici del mercato unico;

4.

osserva che una leale e sana concorrenza tra i diversi regimi fiscali nel mercato unico costituisce uno stimolo per le economie europee; sottolinea che, al contrario, una concorrenza fiscale dannosa ha un impatto economico negativo; sottolinea, alla luce del rapporto dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti, che sono fondamentali istituzioni funzionanti fondate su un quadro giuridico e amministrativo solido ed equo;

5.

osserva che per conseguire l'equilibrio economico, oltre ad assicurare la conformità alle politiche fiscali sostenibili, è necessario attuare misure che promuovano la crescita, quali la lotta contro la frode e l'evasione fiscali, lo spostamento della tassazione verso settori fiscali maggiormente favorevoli alla crescita, incentivi fiscali realistici sia per i lavoratori autonomi sia per le piccole e medie imprese (PMI), al fine di promuovere in particolare le attività nei settori dell'innovazione e della R&S;

6.

sottolinea che l'esistenza di un contesto fiscale chiaro, prevedibile, stabile e trasparente all'interno del mercato unico è nell'interesse delle imprese e dei cittadini, poiché la mancanza di trasparenza sulle norme fiscali limita le attività transfrontaliere e gli investimenti interni ed esteri nell'UE; suggerisce che dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini e delle imprese maggiori e migliori informazioni in merito alle norme, agli obblighi e alle regolamentazioni in materia fiscale in ciascuno Stato membro;

7.

raccomanda agli Stati membri di procedere con cautela nella modifica delle imposte esistenti e nell'introduzione di nuove, garantendo che ciò avvenga in modo compatibile con la crescita e che i cittadini e il settore delle imprese dispongano di un periodo di tempo sufficiente e di mezzi adeguati per prepararsi alle nuove misure fiscali prima della loro entrata in vigore;

8.

è preoccupato degli effetti che lo spostamento in molti Stati membri verso una più ampia tassazione dei consumi potrebbe avere in termini di disuguaglianze sociali; invita gli Stati membri a prestare attenzione a questo potenziale problema e a studiare attentamente le implicazioni negative dell'erosione della progressività del sistema fiscale nel suo complesso; ritiene che nel sistema IVA dovrebbe sussistere un certo grado di flessibilità e che, in casi debitamente motivati quali previsti dalla direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ad esempio per quanto riguarda la cultura o le necessità di base, alcune categorie di prodotti potrebbero essere tassate con aliquote inferiori a quelle standard;

9.

è consapevole che del fatto che il bilancio dell'UE, onde costituire un utile strumento per rafforzare la crescita, necessita di risorse proprie che garantiscano maggiore autonomia alla Commissione nelle sue proposte;

Individuazione di risorse nascoste che potrebbero contribuire alla crescita economica attraverso la politica fiscale

10.

osserva che lo sviluppo economico dipende da fattori quali il lavoro, il capitale, il progresso tecnologico, l'efficienza nell'uso delle risorse e la produttività, e che la politica fiscale dovrebbe prestare una particolare attenzione a tali fattori nel breve, medio e lungo termine; sottolinea pertanto l'importanza di un processo decisionale concertato per raggiungere tale obiettivo;

11.

rileva che la politica fiscale dovrebbe essere elaborata puntando a rafforzare l'economia, anche mediante la creazione di strutture fiscali che stimolino la domanda aggregata a lungo termine, facilitino le attività orientate all'esportazione, favoriscano la creazione di posti di lavoro e promuovano lo sviluppo sostenibile;

12.

presuppone che gli aumenti d'imposta in alcuni settori, ad esempio le accise, potrebbero avere degli effetti positivi al convogliare risorse aggiuntive e, di conseguenza, potrebbero essere vantaggiosi per i cittadini e l'economia reale;

13.

sottolinea che gli incentivi fiscali a favore della ricerca e dello sviluppo produrrebbero probabilmente benefici a lungo termine, quali la crescita e la creazione di posti di lavoro nelle economie fondate sulle conoscenze, soprattutto se inseriti in una equilibrata strategia fiscale globale; ritiene che tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione a livello europeo e nazionale;

14.

riconosce che si potrebbero generare ulteriori entrate per gli Stati membri ampliando le basi imponibili già esistenti anziché aumentando le aliquote fiscali o introducendo nuove imposte;

15.

ricorda che le riduzioni d'imposta dovrebbero fondarsi su una politica fiscale solida e programmata in modo responsabile, nella quale la sostenibilità delle finanze pubbliche non sia messa a rischio in alcun modo, ed essere accompagnate da misure volte ad aumentare la competitività, la crescita e l'occupazione;

16.

ritiene che sia necessario creare a livello dell'intera UE, previa analisi approfondita, un sistema di informazione in materia fiscale, il cui scopo non sia armonizzare le diverse strutture fiscali nazionali, bensì facilitarne il coordinamento in modo continuo e trasparente, documentando le riduzioni e gli aumenti attuati in ciascuna struttura;

17.

nota che, per il funzionamento di tale sistema, il quadro del Semestre europeo costituirebbe una buona base, in quanto, congiuntamente ad altre misure macroeconomiche specifiche, potrebbe seguire lo sviluppo delle varie politiche fiscali dei diversi Stati membri, tenendo pienamente conto delle previsioni economiche generali, così come dei fondamenti e delle prospettive future degli Stati membri interessati, nonché degli obiettivi comuni europei; incoraggia, conseguentemente, la Commissione e gli Stati membri a integrare nel Semestre europeo una strategia preposta a ridurre la perdita di gettito fiscale;

18.

prende atto della cooperazione rafforzata nell'ambito dell'imposta sulle transazioni finanziarie che sarà adottata in 11 Stati membri, i quali insieme rappresentano i due terzi del PIL dell'UE,

19.

sottolinea che, nei paesi in cui i costi del lavoro sono elevati rispetto alla produttività e quindi la creazione di posti di lavoro è ostacolata, eventuali misure fiscali volte a ridurre tali costi e/o ad aumentare la produttività potrebbero essere esaminate, compiendo nel contempo sforzi decisi per incrementare la produttività; sottolinea che le riforme fiscali devono servire a promuovere la partecipazione al mercato del lavoro al fine di aumentare l'offerta di manodopera e promuovere l'inclusione; sottolinea, a tale proposito, che i diritti dei lavoratori e il ruolo delle parti sociali dovrebbero essere sempre pienamente rispettati;

20.

si compiace dell'iniziativa della Commissione relativa all'elaborazione di una guida unica per il calcolo delle imposte sulle società; invita gli Stati membri a trovare un accordo sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e a iniziare ad applicarla; sottolinea che la posizione del Parlamento dovrebbe fungere da punto fondamentale di riferimento in tale ambito;

21.

sottolinea che la riduzione e l'eliminazione degli impedimenti di natura fiscale alle attività transfrontaliere nel mercato unico offrono un notevole potenziale di crescita e che la revisione della direttiva IVA, i lavori sulla CCCTB e lo sviluppo della cooperazione amministrativa in materia fiscale sono fattori di cruciale importanza per poter sfruttare appieno tale potenziale;

22.

chiede alla Commissione di intervenire immediatamente per rafforzare la trasparenza e la regolamentazione per quanto riguarda i registri delle società e i registri di fiduciarie e fondazioni;

23.

invita gli Stati membri a fornire il loro pieno sostegno alle iniziative della Commissione, in collaborazione con le autorità fiscali nazionali, volte a eliminare gli ostacoli fiscali connessi alle attività transfrontaliere, per migliorare ulteriormente il coordinamento e la cooperazione in questo ambito; esorta gli Stati membri a sfruttare appieno il potenziale dei programmi Fiscalis e Dogane; invita la Commissione a individuare ulteriori settori in cui la legislazione dell'UE e la cooperazione amministrativa degli Stati membri possono essere migliorate per ridurre la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

24.

invita gli Stati membri ad agire con estrema cautela in un contesto di crescita lenta o di recessione nonché a evitare il rimborso tardivo delle imposte pagate in anticipo in quanto potrebbe creare ulteriori problemi di liquidità, in particolare per le PMI;

Lotta contro la frode e l'evasione fiscali e abolizione della doppia imposizione, della doppia non imposizione e delle misure discriminatorie nei confronti delle imprese dell'UE

25.

invita gli Stati membri a migliorare in maniera sostanziale la propria capacità di vigilanza, controllo e riscossione delle imposte, generando in tal modo risorse supplementari per promuovere la crescita e l'occupazione, come indicato nella strategia UE 2020; sottolinea che le migliori prassi nazionali per una maggiore efficienza dell'amministrazione fiscale dovrebbero essere compilate in modo trasparente, di preferenza in un codice europeo di migliori prassi nell'ambito del sistema di informazione in materia fiscale dell'UE, e tenute in debito conto; esprime preoccupazione per la tendenza esistente in diversi Stati membri di apportare tagli al personale e alle risorse di altro tipo presso le autorità tributarie e organismi simili; sottolinea che ne potrebbe derivare un indebolimento della capacità di fornire un servizio equo ed efficiente alle imprese e ai cittadini e di contrastare la frode e l'evasione fiscali; esorta pertanto gli Stati membri a stanziare adeguate risorse finanziarie e umane alle proprie amministrazioni fiscali nazionali e al personale addetto al controllo fiscale;

26.

invita gli Stati membri a migliorare la loro cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione diretta;

27.

reitera l'invito alla Commissione di fornire maggiori risorse di bilancio e personale alla DG TAXUD per assisterla nello sviluppo di politiche e proposte a livello dell'UE in materia di doppia non imposizione, evasione fiscale e frode fiscale;

28.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale», la raccomandazione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale e quella sulla pianificazione fiscale aggressiva;

29.

esorta gli Stati membri a lavorare attivamente in linea con la comunicazione e le raccomandazioni della Commissione, mediante l'adozione di azioni concrete e decise a livello di UE contro la frode e l'evasione fiscali, l'elusione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali, garantendo in tal modo una distribuzione più equa dello sforzo di bilancio e un maggiore gettito fiscale; esorta gli Stati membri ad attuare rapidamente, tra le numerose misure specifiche da prendere in questo contesto, le proposte della Commissione relative all'introduzione di una norma generale antiabuso al fine di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, e a includere una clausola nelle rispettive convenzioni sulla doppia imposizione volta a prevenire casi di doppia non imposizione;

30.

osserva che, secondo le stime, ogni anno nell'UE un importo pari a mille miliardi di euro di gettito pubblico va perduto a causa della frode fiscale e dell'elusione fiscale; esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie come minimo per dimezzare tale perdita entro il 2020;

31.

sottolinea che livelli ridotti di frode e di evasione rafforzerebbero il potenziale di crescita nell'economia in quanto rendono più sane le finanze pubbliche, il che a sua volta aumenterebbe i fondi pubblici a disposizione per promuovere gli investimenti e rafforzare l'economia sociale di mercato europea, e consentono alle imprese di competere a condizioni di parità;

32.

esorta gli Stati membri ad avviare negoziati seri e a concludere le procedure per tutte le proposte legislative in sospeso in materia di frode ed evasione fiscali, elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva e paradisi fiscali; invita, tra l'altro, gli Stati membri a concludere il processo di revisione ed estensione del campo di applicazione della direttiva sulla tassazione dei redditi e, in seguito alla relazione del Parlamento, ad adottare e attuare senza indugio la proposta della Commissione relativa a un meccanismo di reazione rapida contro la frode in materia di IVA;

33.

giudica con favore l'intenso lavoro a livello internazionale, nel settore della tassazione sulle società, volto ad affrontare il problema dell'erosione della base imponibile e del trasferimento dei profitti; ritiene che il rapporto dell'OCSE in materia costituisca un contributo essenziale e attende il successivo piano d'azione che sarà presentato in estate; si attende che i ministri delle Finanze del G20, avendo approvato il rapporto nella recente riunione svoltasi a Mosca, intraprendano un'azione coraggiosa e collettiva sulla base del citato piano d'azione;

34.

sottolinea, in linea con le valide osservazioni della Commissione, che le imposte ambientali sono tra quelle più favorevoli alla crescita in termini relativi; sottolinea che le imposte ambientali, oltre a generare gettito, dovrebbero essere impiegate in modo coerente e dinamico per mantenere gli sviluppi economici sulla strada della sostenibilità; invita la Commissione a presentare una valutazione esaustiva delle lacune esistenti in ambito di internalizzazione, seguita da adeguate proposte legislative;

o

o o

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0318.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0011.

(3)  http://www.oecd.org/ctp/OECDCurrentTaxAgenda2012.pdf

(4)  http://www.oecd.org/ctp/beps.htm

(5)  http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000295266.pdf

(6)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/131662.pdf

(7)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/135430.pdf

(8)  http://www.g20.org/news/20130216/781212902.html


Mercoledì 22 maggio 2013

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/71


P7_TA(2013)0215

Applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2012/2132(INI))

(2016/C 055/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco),

visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi,

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1),

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (2),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (3),

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (4), quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (5),

vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (6),

vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (7),

vista la comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» riguardanti la pubblicità televisiva (8),

vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (9),

viste le conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale (10),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa, presentata dalla Commissione (COM(2011)0785),

vista la comunicazione della Commissione del 1o dicembre 2008 intitolata «Verso una società dell'informazione accessibile» (COM(2008)0804),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245/2),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (11),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (12),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale (13),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (14),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea (15),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (16),

vista la raccomandazione della Commissione 2009/625/CE, del 20 agosto 2009, sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva (17),

vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 settembre 2012, relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 2009-2010, Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati o a richiesta (COM(2012)0522),

vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 intitolata «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE» (COM(2012)0537),

vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 maggio 2012, sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE «Direttiva sui servizi di media audiovisivi», Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0055/2013),

A.

considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi («direttiva SMA») costituisce la colonna portante della regolamentazione unionale in materia di mezzi di comunicazione;

B.

considerando che i servizi di media audiovisivi sono in egual misura servizi culturali e servizi economici;

C.

considerando che la direttiva SMA si basa sul principio della neutralità tecnologica e riguarda pertanto tutti i servizi con contenuti audiovisivi, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la loro fornitura, garantendo condizioni di parità a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi;

D.

considerando che la direttiva SMA assicura la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi configurandosi come uno strumento del mercato interno e rispetta il diritto alla libertà di espressione e all'accesso all'informazione, oltre a tutelare obiettivi di interesse pubblico quali il diritto d'autore, la libertà dei media, la libertà di informazione e la libertà di espressione;

E.

considerando che la direttiva SMA si propone di tenere conto della natura culturale dei servizi di media audiovisivi, che in quanto portatori di identità e di valori rivestono una particolare importanza per la società e la democrazia, nonché di preservare lo sviluppo culturale indipendente degli Stati membri salvaguardando nel contempo la diversità culturale nell'Unione, in particolare attraverso un'armonizzazione minima e la promozione delle opere audiovisive europee;

F.

considerando che, in virtù della convergenza tecnologica, in futuro i consumatori distingueranno sempre meno tra servizi lineari e non lineari;

G.

considerando la necessità di conseguire condizioni di parità, dal momento che i consumatori non riescono più a distinguere i diversi livelli di regolamentazione per i servizi lineari e non lineari, il che può comportare distorsioni della concorrenza;

H.

considerando che i mercati dei servizi di media audiovisivi continuano a essere interessati da cambiamenti tecnologici significativi e dall'evoluzione delle pratiche e dei modelli commerciali, che influenzano le modalità di fornitura dei contenuti e di accesso agli stessi da parte degli utenti;

I.

considerando che l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è essenziale per garantire il diritto alla partecipazione e all'integrazione nella vita socioculturale dell'UE delle persone con disabilità e degli anziani, in particolare tramite lo sviluppo di nuove piattaforme per la fornitura di contenuti come l'IPTV e la televisione connessa;

J.

considerando che occorre prestare particolare attenzione all'alfabetizzazione mediatica in virtù degli sviluppi tecnologici sempre più rapidi nonché della convergenza delle piattaforme mediatiche;

K.

considerando che l'evoluzione tecnologica in corso ha reso il tema della tutela dei minori ancora più urgente e complesso;

L.

considerando che alcuni Stati membri non hanno recepito in modo tempestivo la direttiva SMA, oppure non l'hanno applicata pienamente o correttamente;

M.

considerando che nella maggior parte degli Stati membri le norme di recepimento dell'articolo 13 della direttiva SMA, riguardante la promozione di opere europee tramite i servizi a richiesta, non sono sufficientemente prescrittive e non consentono quindi di raggiungere l'obiettivo della diversità culturale sancito dalla direttiva;

N.

considerando che non è pertanto possibile eseguire né una valutazione completa dell'applicazione della direttiva SMA né un'analisi esaustiva della sua efficacia;

O.

considerando che l'ampliamento dei mercati dei servizi di media audiovisivi mediante lo sviluppo di servizi ibridi comporta nuove sfide in molti ambiti, tra cui la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, la nascita di nuove forme di comunicazione commerciale audiovisiva e l'evoluzione di quelle esistenti nonché la pubblicità in sovrimpressione, che compromette l'integrità del programma oltre a mettere in discussione l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva SMA come pure la sua relazione con altri strumenti del diritto dell'UE;

P.

considerando che le disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva SMA garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi di tutte le parti interessate, assicurando il rispetto del diritto del pubblico di accedere alle informazioni, da un lato, e del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, dall'altro;

Situazione attuale

1.

ricorda alla Commissione il suo impegno a favore del programma per una normativa intelligente, nonché l'importanza di effettuare controlli ex post tempestivi e pertinenti sulla legislazione dell'UE al fine di gestire la qualità della normativa lungo l'intero ciclo di realizzazione di una politica;

2.

rileva a tale proposito che, a norma dell'articolo 33 della direttiva SMA, la Commissione era tenuta a presentare la relazione sull'applicazione della direttiva entro il 19 dicembre 2011;

3.

osserva che la Commissione ha presentato la relazione sull'applicazione con notevole ritardo, il 4 maggio 2012;

4.

constata inoltre che gli Stati membri hanno attuato la direttiva SMA secondo modalità sensibilmente diverse;

5.

sottolinea che la direttiva SMA rimane lo strumento adeguato per regolamentare il coordinamento a livello dell'UE delle normative nazionali relative a tutti i media audiovisivi e per salvaguardare i principi sanciti dalla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

6.

rileva in particolare che il principio del «paese d'origine», se applicato correttamente, assicura alle emittenti un elevato grado di chiarezza e certezza in merito alle loro modalità operative;

7.

deplora che la relazione sull'applicazione della Commissione non valuti la necessità di un possibile adeguamento della direttiva SMA alla luce di queste informazioni, come previsto dall'articolo 33;

8.

invita la Commissione a promuovere un'attuazione uniforme e completa della direttiva SMA negli Stati membri e in particolare ad assicurare che si tenga debitamente conto, in fase di recepimento nel diritto nazionale, delle definizioni specifiche contenute nei considerando della direttiva in esame;

9.

sostiene con decisione un approccio tecnologicamente neutro, in considerazione dell'evoluzione dei modelli di visione e di distribuzione, al fine di agevolare una maggiore possibilità di scelta per i consumatori; sollecita, a tale riguardo, una valutazione d'impatto esaustiva della situazione attuale del mercato e del quadro regolamentare;

10.

prende atto dell'intenzione della Commissione di pubblicare a breve un documento programmatico sulla convergenza in relazione alla televisione connessa e ai dispositivi connessi, che avvierà una consultazione pubblica su tutte le questioni poste da questi nuovi sviluppi;

11.

invita la Commissione, in caso di revisione della direttiva SMA, a valutare se e in quale misura i punti oscuri o le inesattezze delle definizioni abbiano generato difficoltà di attuazione negli Stati membri, così da poter risolvere tali problemi nel contesto della revisione;

12.

osserva, relativamente alla diffusione di contenuti audiovisivi «over the top», che è necessario specificare cosa si intende per «parti interessate», facendovi come minimo rientrare le società televisive pubbliche e private, i fornitori di servizi Internet, i consumatori e i professionisti creativi;

13.

invita la Commissione a continuare ad adoperarsi affinché i servizi di media audiovisivi, data la loro duplice natura di servizi culturali ed economici, restino esclusi da qualsiasi accordo di liberalizzazione concluso nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS);

Accessibilità

14.

sottolinea che la relazione sull'applicazione elaborata dalla Commissione non affronta in modo sostanziale la questione dell'accessibilità di cui all'articolo 7 della direttiva SMA, e si rammarica della mancata analisi dell'efficacia delle norme di attuazione degli Stati membri a tale proposito;

15.

osserva che in molti Stati membri l'infrastruttura necessaria per fornire tali servizi non è ancora disponibile e che occorrerà del tempo prima che alcuni di essi riescano a soddisfare tali requisiti; esorta gli Stati membri interessati ad affrontare quanto prima la questione in esame, onde consentire l'attuazione pratica dell'articolo 7;

16.

invita la Commissione a ovviare a tale mancanza fornendo regolarmente una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri come pure una valutazione della loro efficacia, così da assicurare che i servizi di media audiovisivi siano resi sempre più accessibili;

17.

sottolinea che, in un ambiente sempre più digitale, i servizi di media pubblici svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i cittadini possano accedere all'informazione online, e riconosce a tale proposito che la fornitura di servizi Internet da parte dei servizi di media pubblici contribuisce direttamente alla loro missione;

18.

reputa che la concentrazione della proprietà dei media possa minare la libertà di informazione, in particolare il diritto a ricevere informazioni;

19.

ritiene pertanto che occorra raggiungere un idoneo equilibrio fra gli obiettivi della direttiva SMA e la necessità di tutelare la libertà di distribuzione dei contenuti e accesso agli stessi, onde evitare i rischi di concentrazione e di perdita di diversità;

20.

prende atto dei diversi modelli commerciali esistenti per finanziare i contenuti e sottolinea l'importanza della sostenibilità economica dell'accesso per i vari consumatori;

21.

ravvisa la necessità di ampliare l'accessibilità dei programmi, in particolare di quelli trasmessi tramite servizi a richiesta, attraverso l'ulteriore sviluppo, tra l'altro, dell'audiodescrizione, della sottotitolazione di parlato/audio, del linguaggio dei segni e della navigazione tra menu, segnatamente delle guide elettroniche ai programmi (EPG);

22.

riconosce inoltre che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi di media e i produttori di dispositivi di sostegno soggetti alla loro giurisdizione a rendere più accessibili i loro servizi, in particolare per gli anziani e le persone con disabilità, tra cui quelle con problemi uditivi e quelle ipovedenti;

23.

si rallegra dell'impegno personale assunto dal commissario Barnier in relazione ai negoziati in corso per un trattato sulle limitazioni e le deroghe al diritto d'autore per le persone ipovedenti e le persone con disabilità a leggere i caratteri di stampa;

24.

invita la Commissione a garantire alle persone ipovedenti la generale disponibilità dei sussidi per l'accesso ai prodotti e ai servizi audiovisivi;

25.

ritiene che l'articolo 7 della direttiva SMA vada pertanto riformulato in termini più fermi e vincolanti, così da imporre ai fornitori di servizi di media di garantire che i loro servizi siano resi accessibili alle persone con disabilità;

26.

sottolinea, tuttavia, che il mercato dei servizi non lineari è ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo e che eventuali nuovi obblighi imposti ai fornitori devono tenerne conto;

Diritti esclusivi e brevi estratti di cronaca

27.

invita la Commissione a valutare, nella sua prossima relazione sull'applicazione della direttiva SMA, se gli Stati membri abbiano attuato la direttiva in modo da mantenere l'attuale e necessario equilibrio tra la salvaguardia del principio della libertà di accesso alle informazioni, soprattutto per quanto riguarda gli eventi di grande interesse per la società, da un lato, e la protezione dei titolari dei diritti, dall'altro;

28.

accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia europea in relazione all'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva SMA; chiede che l'espressione «eventi che sono considerati di particolare rilevanza per la società» continui a essere interpretata in senso lato, in modo che siano inclusi anche gli eventi sportivi e di intrattenimento che rivestono interesse generale, e incoraggia gli Stati membri a predisporre elenchi di tali eventi;

29.

invita la Commissione a includere nella sua prossima relazione una valutazione delle modalità con cui gli Stati membri hanno attuato l'articolo 15 della direttiva SMA, considerando in particolare il modo in cui garantiscono che gli eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione, siano utilizzati ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca nei programmi di informazione generale;

30.

auspica che gli Stati membri, applicando l'articolo 15 della direttiva, promuovano una gran varietà riguardo al numero di eventi di grande interesse pubblico che sono trasmessi nei programmi di informazione generale mediante brevi estratti di cronaca;

Promozione di opere audiovisive europee

31.

sottolinea che benché la maggior parte degli Stati membri rispetti le norme relative alla promozione delle opere europee, si continua ad accordare priorità alle opere nazionali e la percentuale di opere televisive indipendenti è in calo;

32.

si rammarica che i dati forniti siano insufficienti per trarre conclusioni in merito alla promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi a richiesta;

33.

chiede, a tale proposito, che l'obbligo di riferire in merito alle opere europee preveda almeno una ripartizione per categoria (produzioni cinematografiche, produzioni televisive classificabili come fiction e non-fiction, spettacoli o format di intrattenimento) e per mezzo di diffusione ed esorta gli Stati membri a fornire dati pertinenti in materia;

34.

sottolinea l'assenza di relazioni dettagliate ai sensi dell'articolo 13 della direttiva SMA in merito al doppio obbligo di promuovere la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse nei servizi a richiesta e chiede alla Commissione di chiarire tale punto, tenendo conto anche del fatto che tali servizi sono ancora in fase embrionale e che è difficile trarre conclusioni circa l'efficacia dei criteri di promozione applicati ai servizi a richiesta;

35.

invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad agire tempestivamente per garantire l'efficace attuazione dell'articolo 13 della direttiva SMA;

36.

chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci intese a promuovere maggiori sinergie tra le autorità di regolamentazione, i fornitori dei servizi di media audiovisivi e la Commissione, affinché i film dell'UE possano raggiungere una platea più ampia sia all'interno sia all'esterno dell'Unione attraverso i servizi lineari e non lineari;

37.

raccomanda di rafforzare il ruolo dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo in quanto istanza appropriata per la raccolta di dati sulla promozione delle opere audiovisive europee;

Opere indipendenti

38.

sottolinea l'importanza di applicare in modo soddisfacente l'articolo 17 della direttiva SMA per quanto concerne il tempo medio di trasmissione riservato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti ed evidenzia l'autonomia degli Stati membri a tale proposito; esorta gli Stati membri e le emittenti ad andare oltre il livello minimo del 10 % suggerito nella direttiva;

Tutela dei minori

39.

prende atto delle iniziative di autoregolamentazione e dei codici di condotta concepiti per limitare l'esposizione di bambini e minori alla pubblicità e alla commercializzazione di cibi, come quelli avviati nel quadro della piattaforma d'azione della Commissione per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute;

40.

riconosce gli sforzi compiuti dal settore della pubblicità e dalle aziende che aderiscono all'«EU Pledge» allo scopo di venire incontro alla richiesta della direttiva SMA di elaborare codici di condotta in relazione alle comunicazioni commerciali che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse e che riguardano cibi o bevande ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale;

41.

sottolinea che le iniziative di coregolamentazione e autoregolamentazione, specialmente nel campo della pubblicità rivolta ai minori, anche alla luce della nuova strategia della Commissione in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) definita come «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società», rappresentano un passo avanti rispetto alla situazione precedente perché permettono di reagire con maggiore prontezza agli sviluppi nel mondo in rapida evoluzione dei media;

42.

osserva tuttavia che l'efficacia di simili iniziative potrebbe non essere sempre sufficiente in tutti gli Stati membri e che esse vanno considerate complementari alle disposizioni giuridiche ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva SMA, specialmente in un contesto online;

43.

sottolinea che è essenziale, a questo proposito, trovare il giusto equilibrio tra misure volontarie e norme obbligatorie;

44.

evidenzia pertanto la necessità di sottoporre tali iniziative a regolari controlli onde garantirne l'applicazione, congiuntamente ai futuri obblighi giuridicamente vincolanti che potrebbero essere necessari per assicurare l'effettiva tutela dei minori;

45.

invita la Commissione, in caso di revisione della direttiva SMA, ad attribuire a questi strumenti di regolamentazione relativamente recenti un ruolo di maggior rilievo in relazione alla tutela dei minori nell'ambito dei media e alla regolamentazione della pubblicità; sottolinea che questo non deve tuttavia escludere la regolamentazione o la vigilanza da parte degli enti pubblici;

46.

esorta gli Stati membri a continuare a incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi affinché elaborino codici di condotta concernenti le comunicazioni commerciali audiovisive inappropriate nei programmi destinati ai bambini;

47.

invita la Commissione a riflettere sulle modalità con cui poter estendere le disposizioni di base della direttiva SMA applicabili ai servizi non lineari ad altri contenuti e servizi online che non rientrano attualmente nel suo campo di applicazione, nonché sui provvedimenti che occorre adottare per creare condizioni di parità per tutti gli operatori; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo i risultati di tali riflessioni entro il 31 dicembre 2013;

48.

riconosce i risultati positivi conseguiti dagli Stati membri nel fornire protezione dai contenuti che incitano all'odio per motivi di razza, sesso, nazionalità e religione;

49.

sottolinea la necessità di uno studio comparativo paneuropeo per permettere di capire meglio come stia evolvendo il comportamento di bambini, adolescenti e adulti rispetto al consumo dei media; ritiene che un simile studio sarebbe utile ai responsabili politici che si occupano del settore audiovisivo a livello di UE e negli Stati membri;

Pubblicità

50.

osserva che in taluni Stati membri il limite orario di 12 minuti per gli spot pubblicitari è stato oltrepassato;

51.

esorta gli Stati membri in questione a dare una piena, corretta e tempestiva attuazione alle disposizioni della direttiva SMA a tale riguardo;

52.

ribadisce che il tempo dedicato agli spot televisivi pubblicitari e di televendita non deve oltrepassare il limite dei 12 minuti per ogni ora di trasmissione;

53.

è preoccupato che il limite dei 12 minuti sia regolarmente superato in taluni Stati membri;

54.

sollecita la Commissione, all'atto di monitorare la conformità alle norme vigenti che stabiliscono le disposizioni qualitative e quantitative in materia di pubblicità, a considerare le sfide future, come ad esempio la televisione connessa, con riferimento alla competitività e al finanziamento sostenibile dei servizi di media audiovisivi;

55.

insiste, in particolare, sulla necessità di monitorare i formati commerciali realizzati al fine di aggirare tale restrizione, specialmente la pubblicità occulta, che può generare confusione nei consumatori;

56.

chiede alla Commissione di fornire al più presto i chiarimenti necessari sulle questioni che ha individuato nel settore delle comunicazioni commerciali per quanto riguarda le sponsorizzazioni, l'autopromozione e l'inserimento di prodotti («product placement»);

57.

invita la Commissione ad analizzare l'efficacia delle normative vigenti e a monitorare il rispetto delle norme in materia di pubblicità destinata a bambini e minori;

58.

chiede inoltre l'istituzione di un divieto della pubblicità pregiudizievole, quale descritta all'articolo 9 della direttiva SMA, durante i programmi rivolti ai giovani e ai bambini; raccomanda, quale base per future riforme del quadro legislativo, l'analisi delle migliori pratiche seguite da taluni paesi in quest'ambito;

59.

si rammarica che il necessario aggiornamento della comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni sulla pubblicità televisiva non sia stato ancora emanato;

60.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aggiornare nel 2013 la sua comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni sulla pubblicità televisiva;

Alfabetizzazione mediatica

61.

prende atto dei risultati presentati dalla Commissione per quanto riguarda il livello di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri;

62.

osserva che si è verificata un'espansione significativa dell'accesso ai canali e della scelta di servizi audiovisivi;

63.

sottolinea che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi volti al miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini dell'UE, in particolare bambini e minori, mediante iniziative e azioni coordinate, allo scopo di accrescere la comprensione critica dei servizi di media audiovisivi e stimolare il dibattito pubblico nonché la partecipazione civica, incoraggiando al contempo la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, in particolare dell'industria dei media;

64.

incoraggia in particolare gli Stati membri affinché includano l'alfabetizzazione mediatica e le competenze informatiche, specialmente in relazione ai media digitali, nei rispettivi programmi scolastici;

Sfide future

65.

si rammarica che la Commissione abbia svolto solo in parte la sua attività di relazione conformemente all'obbligo di cui all'articolo 33 della direttiva SMA e invita a eseguire una valutazione intermedia prima della prossima relazione sull'applicazione della Commissione;

66.

invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito del comitato di contatto, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva SMA, al fine di aumentare l'efficienza e la coerenza dell'attuazione;

67.

esorta la Commissione a monitorare da vicino lo sviluppo dei servizi ibridi nell'UE, in particolare della televisione connessa, a definire nel suo Libro verde sulla televisione connessa le varie questioni che essi sollevano e ad approfondire tali questioni attraverso una consultazione pubblica;

68.

chiede alla Commissione di tenere in considerazione, al momento del lancio delle consultazioni pubbliche sulla televisione connessa o ibrida, i seguenti aspetti: la normalizzazione, la neutralità tecnologica, la sfida dei servizi personalizzati (in particolare per le persone con disabilità), i problemi legati alla sicurezza del multi-cloud, l'accessibilità agli utenti, la protezione dei minori e la dignità umana;

69.

invita la Commissione a occuparsi, in particolare, delle incertezze circa l'uso del concetto di «servizi di media audiovisivi a richiesta» e, tenendo conto sia della necessità di maggiore coerenza degli atti giuridici dell'UE riguardanti i servizi audiovisivi a richiesta sia degli sviluppi prevedibili in relazione alla convergenza dei media, a stabilire una definizione più chiara di tale concetto allo scopo di realizzare con maggiore efficacia gli obiettivi di regolamentazione della direttiva SMA;

70.

è convinto che, considerate le pratiche commerciali dei fornitori di servizi di media e degli operatori delle piattaforme nonché le potenzialità di sviluppo delle tecnologie in questione, sia necessario migliorare e uniformare il livello di protezione dei dati in tutta l'UE, continuando al contempo a garantire che l'anonimato nell'utilizzo dei servizi di media audiovisivi costituisca la norma;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(3)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(5)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

(6)  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

(7)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(8)  GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

(9)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(10)  GU C 372 del 20.12.2011, pag. 15.

(11)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 9.

(12)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 50.

(13)  Testi approvati, P7_TA(2011)0506.

(14)  Testi approvati, P7_TA(2012)0209.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2012)0324.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2012)0428.

(17)  GU L 227 del 29.8.2009, pag. 9.


Giovedì 23 maggio 2013

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/79


P7_TA(2013)0216

Non opposizione a una misura di esecuzione: transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina (D025828/03 — 2013/2598(RPS))

(2016/C 055/10)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (D025828/03),

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 42, paragrafo 2,

visto il parere reso il 5 marzo 2013 dal comitato di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1069/2009,

vista la lettera in data 16 maggio 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 21 maggio 2013 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 22 maggio 2013,

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


12.2.2016   

IT

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C 55/79


P7_TA(2013)0222

Future proposte legislative sull'UEM

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione (2013/2609(RSP))

(2016/C 055/11)

Il Parlamento europeo,

viste le comunicazioni della Commissione dal titolo «Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste» (COM (2013)0166) e «Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività»(COM (2013)0165),

vista l'interrogazione alla Commissione sulle future proposte legislative sull'UEM (O-000060/2013 — B7-0204/2013),

visto il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria del 2 marzo 2012, in prosieguo «patto di bilancio»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012,

visto il piano della Commissione per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita del 28 novembre 2012,

vista la relazione del Presidente del Consiglio europeo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» del 5 dicembre 2012,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (1), in prosieguo «relazione Thyssen»,

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (2) in prosieguo «relazione Feio»,

visti il regolamento (UE) n. 1176/2011 e il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, in prosieguo «six-pack»,

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (3),

visti il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro e il regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in prosieguo «two-pack»,

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in data 20 febbraio 2013 dal Presidente Barroso e dal Vicepresidente Rehn in occasione dell'accordo raggiunto dal trilogo in merito alla normativa del «two-pack» sulla governance economica nella zona euro (riferimento MEMO/13/126),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, in base all'articolo 11 del patto di bilancio, gli Stati membri firmatari «assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte le grandi riforme di politica economica che intendono intraprendere»; che, secondo lo stesso articolo, «a tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea»;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 16 del patto di bilancio, è opportuno incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea al più tardi entro 5 anni, «sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione», e che le comunicazioni della Commissione COM(2013)0165 e COM(2013)0166, come pure le proposte legislative attese quale seguito, possono essere considerate dei passi in tale direzione;

C.

considerando che già nella relazione Feio del 2010 il Parlamento raccomanda di «istituire procedure specifiche e l'obbligo, per gli Stati membri, in particolare quelli dell'area euro, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione prima di adottare decisioni di politica economica con prevedibili e significativi effetti di ricaduta che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria (UEM)»;

D.

considerando che la dichiarazione che accompagna il two-pack caldeggia la creazione di un quadro di sorveglianza e controllo economico e di bilancio notevolmente potenziato, l'ulteriore sviluppo di una capacità fiscale europea per la tempestiva attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita sostenibile, a sostegno del principio secondo cui i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà, nonché la maggiore integrazione del processo decisionale in settori strategici quali il fisco e i mercati del lavoro come importante strumento di solidarietà; che detta dichiarazione pone l'accento sul principio secondo cui i progressi verso un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche devono andare di pari passo con una maggiore solidarietà;

E.

considerando il paragrafo 11 della relazione Thyssen sottolinea che «un'autentica UEM» non può limitarsi a un sistema di regole ma impone una maggiore capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie;

F.

considerando che la relazione Thyssen osserva che statistiche europee di alta qualità e affidabili svolgono un ruolo essenziale al centro della nuova governance economica e delle sue principali prerogative decisionali, che occorre salvaguardare, quale precondizione, l'effettiva indipendenza del sistema statistico europeo sia a livello nazionale che europeo, e che la progressiva applicazione uniforme di principi di contabilità pubblica in tutti gli Stati membri costituirà un complemento essenziale all'estensione dei poteri esecutivi della Commissione nella verifica della qualità delle fonti nazionali utilizzate per determinare le cifre del debito e del deficit in seno a un'unione di bilancio a pieno titolo;

Valutazione generale delle comunicazioni della Commissione

1.

riconosce gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di compiere ulteriori progressi in materia di governance macroeconomica dell'Unione, sulla base del six-pack e del two-pack; sottolinea tuttavia che la piena attuazione del nuovo quadro deve avere la precedenza su qualsiasi nuova proposta;

2.

precisa che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il «two-pack», onde rispettare il principio secondo cui «i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»;

3.

sottolinea che qualsiasi altra proposta deve offrire un preciso valore aggiunto rispetto agli strumenti esistenti, come ad esempio quelli nell'ambito della politica di coesione;

4.

pone l'accento sul fatto che gli sforzi di coordinamento non devono offuscare le rispettive responsabilità dei diversi livelli decisionali;

5.

ribadisce che la governance nell'Unione europea non deve violare le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, specialmente quando è previsto un trasferimento di sovranità; sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche presuppongono decisioni democratiche e devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; rammenta il principio contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»; sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante nonché gli strumenti di convergenza e di competitività dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria in questione da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative nonché a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;

6.

è del parere che le comunicazioni non siano state pubblicate nel momento più opportuno; invita la Commissione a presentare una proposta relativa all'adozione di un codice di convergenza nell'ambito del semestre europeo che si basi sulla strategia UE 2020 e includa un solido pilastro sociale;

7.

ribadisce che la Commissione deve tenere pienamente conto del ruolo di colegislatore del Parlamento; esprime delusione per il fatto che le recenti comunicazioni sull'UEM non riflettono la posizione adottata dal Parlamento in sede di negoziati sull'approfondimento dell'UEM e prevedono solo un controllo parlamentare estremamente limitato attraverso la proposta di una struttura di dialogo; sottolinea che il Parlamento è un'autorità legislativa e di bilancio quanto il Consiglio;

8.

esprime delusione per il fatto che le aree di intervento interessate dalle comunicazioni sono principalmente incentrate sulla competitività dei prezzi e non contemplano la questione dell'evasione sociale o le dimensioni sociale e occupazionale;

9.

sottolinea la necessità che le proposte legislative afferenti alle due comunicazioni seguano la procedura legislativa ordinaria;

Coordinamento ex ante dei piani relativi alle grandi riforme delle politiche economiche

10.

è del parere che il coordinamento formale ex ante delle riforme della politica economica a livello di UE sia importante e debba essere rafforzato sulla base del metodo comunitario, e che debba riguardare le principali riforme economiche nazionali previste nei programmi di riforma degli Stati, ove caratterizzate da potenziali effetti di ricaduta dimostrabili; ritiene che qualunque coordinamento ex ante nell'ambito in questione debba essere adattato agli strumenti del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 1175/2011 e, ove necessario, debba essere configurato in abbinamento a nuovi strumenti basati su solidarietà e incentivi;

11.

è del parere che una più profonda integrazione del coordinamento ex ante e dei processi decisionali nei settori di intervento a livello di Unione debba beneficiare di un solido fondamento, costituito da statistiche ufficiali, e, in particolare, che l'ulteriore coordinamento di bilancio all'interno dell'Unione presupponga la disponibilità di dati consolidati sui bilanci pubblici della stessa Unione e degli Stati membri nonché degli enti locali e regionali; ritiene quindi che la Commissione debba inserire la predisposizione di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative;

12.

deplora la formulazione vaga e le definizioni eccessivamente imprecise che caratterizzano alcuni dei filtri proposti per le grandi riforme delle politiche economiche, ad esempio per quanto concerne le «considerazioni di economia politica»; chiede l'aggiunta di nuovi filtri specifici, sulla base degli strumenti del semestre europeo e della strategia UE 2020, al fine di individuare le riforme chiave tenendo conto delle specificità nazionali e nel rispetto della sussidiarietà;

13.

sottolinea che i meccanismi da introdurre per il coordinamento ex ante dovrebbero applicarsi alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperti a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;

14.

chiede che i piani di riforma siano trasparenti e inclusivi e che siano resi pubblici; auspica inoltre un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate della società affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento ex ante;

15.

invita a configurare in maniera diligente il processo di informazione della Commissione e auspica che quest'ultima abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale;

16.

chiede che il nuovo strumento di coordinamento in esame sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica;

17.

sottolinea la necessità che il coordinamento ex ante sia attento a non soffocare gli sforzi di riforma nazionali, garantendo però che le riforme non siano ritardate, a meno che le relative ripercussioni non siano così rilevanti da giustificare una rivalutazione delle riforme stesse;

Introduzione di uno strumento di convergenza e di competitività

18.

è del parere che qualunque proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;

19.

sottolinea che il nuovo strumento di convergenza e di competitività da introdurre dovrebbe essere applicato alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperto a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo altresì conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;

20.

è del parere che sia estremamente importante garantire che il nuovo strumento in questione sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia basato sul metodo comunitario e preveda un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo attraverso la possibilità di approvare i pertinenti stanziamenti di bilancio caso per caso;

21.

sottolinea la necessità che relazioni annuali sull'attuazione dei piani nazionali e il controllo sulla stessa siano basati su un semestre europeo rafforzato, senza pregiudizio per il controllo di bilancio dell'UE;

22.

è del parere che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionato per le riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché affrontare gli squilibri e le divergenze strutturali; ritiene che gli strumenti in questione rappresentino elementi costitutivi in un'ottica di autentica capacità fiscale;

23.

sottolinea che tale capacità di bilancio è potenzialmente in grado di avvantaggiare, com'è ovvio, soltanto gli Stati che a essa contribuiscono;

24.

esprime delusione per il fatto che le comunicazioni, attraverso la previsione di contratti tra l'UE e gli Stati membri, ledono il principio dell'ordinamento giuridico unico europeo; è del parere che l'espressione «accordi contrattuali» sia inappropriata, dal momento che il meccanismo previsto dalle comunicazioni non può essere propriamente definito «contratto» di diritto pubblico o privato e rappresenta piuttosto un meccanismo di applicazione del coordinamento delle politiche economiche basato su incentivi;

25.

sottolinea che i piani di riforma devono essere configurati dagli Stati membri, con l'opportuno coinvolgimento dei rispettivi parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle disposizioni costituzionali interne nonché in collaborazione con la Commissione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della necessità di lasciare un adeguato margine di intervento per l'attuazione nazionale e i processi democratici all'interno di ciascuno Stato membro;

26.

fa notare che i possibili effetti negativi a breve termine legati all'attuazione di riforme strutturali, con particolare riferimento alle difficoltà sociali e politiche, potrebbero essere mitigati e più agevolmente accettati dai cittadini in presenza di un meccanismo di incentivi a sostegno delle riforme stesse; afferma inoltre che il citato meccanismo dovrebbe essere finanziato mediante un nuovo strumento, attivato e amministrato applicando il metodo comunitario in quanto parte integrante del bilancio dell'UE, che tuttavia esuli dai massimali del QFP in modo da garantire il piano coinvolgimento del Parlamento europeo nella sua veste di autorità legislativa e di bilancio;

27.

dichiara che le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;

28.

sottolinea che lo strumento dovrebbe evitare problemi legati all'azzardo morale; è del parere che, a tale scopo, la Commissione debba assicurarsi che le riforme non siano ritardate fino al raggiungimento dell'ammissibilità al sostegno finanziario e che lo strumento non fornisca incentivi a riforme che sarebbero state attuate anche in assenza di un sostegno dell'Unione;

29.

pone l'accento sulla necessità di evitare sovrapposizioni tra lo strumento e la politica di coesione;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 41.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0542.


12.2.2016   

IT

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C 55/84


P7_TA(2013)0223

Situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla situazione dei rifugiati siriani nei paesi vicini (2013/2611(RSP))

(2016/C 055/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle del 16 febbraio 2012 (1) e del 13 settembre 2012 (2), nonché sulla fuga dei profughi dal conflitto armato,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla Siria del 23 marzo, 23 aprile, 14 maggio, 25 giugno, 23 luglio, 15 ottobre, 19 novembre e 10 dicembre 2012, e del 23 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo e 22 aprile 2013; visto il Consiglio informale «Giustizia e Affari interni» dell'ottobre 2012, che ha avallato la messa a punto di un programma di protezione regionale da parte della Commissione; viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla Siria del 2 marzo, 29 giugno e 14 dicembre 2012, e dell'8 febbraio 2013,

viste le dichiarazioni sui rifugiati siriani del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Catherine Ashton, in particolare le sue osservazioni nel corso della discussione in Aula a Strasburgo il 13 marzo 2013 e la sua dichiarazione dell'8 maggio 2013; viste le dichiarazioni del Commissario alla cooperazione internazionale, agli aiuti umanitari e alla risposta alle crisi, Kristalina Georgieva, sui rifugiati siriani e la risposta dell'Unione europea, in particolare la dichiarazione rilasciata il 12 maggio 2013, nonché le relazioni sull'andamento della situazione e le note sintetiche sulla Siria elaborate dall'Ufficio per gli aiuti umanitari e la Protezione Civile (ECHO),

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2059 del 20 luglio 2012, n. 2043 del 21 aprile 2012 e n. 2042 del 14 aprile 2012, e la relazione aggiornata della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite dell'11 marzo 2013; viste le note informative del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Siria rilasciate dal Sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti d'emergenza, Valerie Amos, in particolare quella del 18 aprile 2013,

viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite e le osservazioni formulate dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, António Guterres, al Consiglio di sicurezza, in particolare quelle del 18 aprile 2013; viste le risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Repubblica araba di Siria del 2 dicembre 2011 e del 22 marzo 2013,

viste la riunione di Marrakech del Gruppo degli amici del popolo siriano e la conferenza internazionale tenutasi a Parigi il 28 gennaio 2013,

visti l'ultimo piano di risposta regionale per la Siria, per il periodo gennaio-giugno 2013, e tutti i piani di risposta regionale presentati dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati successivamente al primo piano del marzo 2012,

visto il piano di risposta per l'assistenza umanitaria in Siria (SHARP) del 19 dicembre 2012, predisposto dal governo della Repubblica araba siriana in coordinamento con il sistema delle Nazioni Unite,

visti il forum umanitario siriano, istituito nella primavera 2012, e la sua più recente riunione del 19 febbraio 2013,

visti i bollettini umanitari sulla Siria pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA),

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla Siria, in particolare la risoluzione n. 46/182 su un maggiore coordinamento degli aiuti umanitari d'emergenza delle Nazioni Unite e i principi guida ivi allegati, nonché la risoluzione n. 67/183 sulla situazione dei diritti umani in Siria,

vista la relazione di sintesi della Conferenza internazionale ad alto livello dei donatori per la Siria, svoltasi in Kuwait il 30 gennaio 2013,

visto il comunicato finale del gruppo d'azione per la Siria (il «comunicato di Ginevra») del 30 giugno 2012,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti le convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e il relativo protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, nonché la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, tutti sottoscritti dalla Siria,

visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che al 16 maggio 2013 l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) aveva registrato un totale di 1 523 626 rifugiati siriani nei paesi vicini e nell'Africa settentrionale; che si stima che il numero totale di rifugiati, compresi quelli non registrati, sia molto più elevato; che, secondo l'UNHCR, 7 milioni di siriani dipendono dagli aiuti, di cui 3,1 milioni di bambini, e che al 6 maggio 2013 gli sfollati interni erano 4,25 milioni; che, secondo la stessa fonte, al 16 maggio 2013 il numero dei rifugiati (compresi quelli in attesa di registrazione) presenti nei paesi di accoglienza era così ripartito: Turchia — 347 815, Libano — 474 461, Giordania — 474 405, Iraq — 148 028, Egitto — 68 865, Marocco, Algeria e Libia — 10 052 (registrati); che ogni giorno sono migliaia i siriani in fuga che si rifugiano nei paesi limitrofi e, secondo le previsioni dell'UNHCR, entro la fine del 2013 i rifugiati provenienti dalla Siria saranno 3,5 milioni;

B.

considerando che il numero di rifugiati siriani e delle persone bisognose cresce drasticamente ogni giorno, di pari passo con il peggioramento della situazione politica e umanitaria, fintantoché perdura il conflitto armato; che, oltre alla popolazione civile, anche numerosi ex leader politici e militari del regime e ambasciatori si sono rifugiati nei paesi limitrofi e non solo; che il conflitto armato in Siria rappresenta una grave minaccia per la fragile situazione, in termini di sicurezza e stabilità, della regione nel suo complesso; che il rischio, al momento accidentale, di ripercussioni dovute al conflitto armato potrebbe diventare strutturale; che l'Unione europea e la comunità internazionale non possono permettersi una catastrofe supplementare; che un disastro politico, di sicurezza e umanitario sul piano panregionale sopraffarebbe la capacità di risposta internazionale;

C.

considerando che, fra coloro che hanno lasciato la Siria, vi sono migliaia di disertori dell'esercito, i quali fuggono per non dover commettere crimini di guerra contro l'umanità o disertano il servizio militare per motivi analoghi;

D.

considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, nel maggio 2013 circa 80 000 persone, per la maggior parte civili, sono morte a causa delle violenze in Siria;

E.

considerando che la distruzione delle infrastrutture essenziali, comprese scuole e ospedali, la svalutazione della moneta, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, la penuria di carburante ed elettricità e la mancanza di acqua, cibo e medicinali hanno avuto ripercussioni negative sulla maggioranza dei siriani; che l'accesso fisico alle persone bisognose di assistenza umanitaria in Siria rimane fortemente limitato e dipende dalla cooperazione del governo di Assad;

F.

considerando che, secondo quanto riferito dalle agenzie delle Nazioni Unite, si sarebbero registrati progressi nell'organizzazione di convogli di aiuti di varie agenzie attraverso le linee di conflitto verso le aree controllate dal governo o dall'opposizione e le zone contese; che gli ostacoli burocratici e i posti di controllo in tutto il paese (controllati sia dal governo che dall'opposizione) ostacolano un'efficace risposta umanitaria in tutte le zone della Siria;

G.

considerando che la registrazione rimane il principale meccanismo per identificare, proteggere e assistere le persone bisognose di aiuto, in particolare i nuovi arrivati con esigenze specifiche, ad esempio i disabili, gli anziani o i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, al fine di offrire loro assistenza in via prioritaria;

H.

considerando che i paesi ospitanti hanno mantenuto un atteggiamento di apertura delle frontiere durante tutta la durata del conflitto armato, ma hanno optato per modalità di accoglienza diverse; che le loro possibilità e capacità di assorbire e offrire rifugio al crescente flusso di rifugiati sta raggiungendo il limite, come dimostra la tendenza al verificarsi di regolari «incidenti» lungo le frontiere; che il Libano ha adottato una politica contraria ai campi profughi e ha ampiamente assorbito i profughi nelle comunità locali; considerando che circa tre quarti dei rifugiati siriani nei paesi vicini vivono all'esterno dei campi in ambiente urbano; considerando che circa 350 000 cittadini siriani sono ospitati in 23 campi profughi in Turchia, Giordania e Iraq;

I.

considerando che le organizzazioni di aiuto stanno attualmente affrontando la situazione dei rifugiati in Giordania, Libano e Iraq, concentrandosi principalmente su donne e i bambini in quanto soggetti che, pur avendo esigenze specifiche, spesso ricevono servizi insufficienti nelle comunità urbane di rifugiati; che la distribuzione rurale della popolazione di rifugiati richiede un complesso programma di registrazione urbana;

J.

considerando che i paesi che accolgono i rifugiati stanno già di per sé affrontando enormi sfide interne, tra cui l'instabilità economica, l'inflazione e la disoccupazione, con una situazione di particolare vulnerabilità per il Libano e la Giordania;

K.

considerando che riuscire a pagare l'affitto sta diventando una preoccupazione sempre più seria per molti rifugiati siriani, in quanto il sovraffollamento e la concorrenza per trovare un rifugio sono in aumento e i prezzi salgono; che i rifugiati si trovano ad affrontare problemi quali considerevoli differenze tra il reddito e le spese, scarse opportunità di lavoro, il prosciugamento dei loro risparmi e livelli di indebitamento sempre più alti; considerando che la concorrenza nella ricerca di un lavoro e l'aumento dei prezzi dei generi alimentari acuiscono le tensioni tra le popolazioni locali e i rifugiati, in particolare in Libano e Giordania, che accolgono complessivamente oltre un milione di rifugiati;

L.

considerando che è necessario proseguire gli sforzi per aumentare il sostegno alle comunità ospitanti, in modo che possano continuare a mantenere aperte le frontiere, assistere i rifugiati e mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, nonché per allentare le tensioni e ridurre l'onere gravante su tali comunità;

M.

considerando che le difficoltà di finanziamento continuano a ostacolare la consegna tempestiva ed efficiente dell'assistenza umanitaria di base; che il piano SHARP ha bisogno di finanziamenti per un totale di 563 milioni di USD per far fronte alle esigenze della popolazione in Siria e che, al 6 maggio 2013, il piano di risposta era finanziato solo al 61 %;

N.

considerando che l'attuale piano di risposta regionale delle Nazioni Unite (RRP 4) è in fase di revisione per il periodo che si estende fino al dicembre 2013; che il 7 giugno 2013 le Nazioni Unite lanceranno un nuovo appello al finanziamento, il quale, oltre a riflettere il crescente numero di profughi in fuga dalla Siria e le loro persistenti necessità, prevederà un maggiore sostegno ai governi e alle comunità ospitanti e dovrebbe raccogliere 3 miliardi di USD;

O.

considerando che, secondo le organizzazioni di aiuto, solo il 30 — 40 % del totale dei fondi promessi sinora dalla comunità internazionale è stato effettivamente erogato;

P.

considerando che il livello dell'assistenza umanitaria rischia di diventare insostenibile; che tutti gli attori umanitari coinvolti hanno bisogno di livelli di sostegno finanziario sproporzionati rispetto agli stanziamenti destinati agli aiuti umanitari effettuati dai donatori tradizionali; che occorre istituire meccanismi di finanziamento straordinari per poter rispondere alle esigenze di base derivanti dalla crisi siriana;

Q.

considerando che l'UE è il principale donatore; considerando che il 22 aprile 2013 l'importo totale stanziato dall'Unione europea per l'assistenza umanitaria in risposta alla crisi siriana ammontava a quasi 473 milioni di EUR, di cui 200 milioni a carico dell'Unione stessa e quasi 273 milioni a carico degli Stati membri; che il 12 maggio 2013 la Commissione ha annunciato ulteriori finanziamenti per a 65 milioni di EUR;

R.

considerando che la situazione all'interno della Siria ha avuto ripercussioni su circa 400 000 rifugiati palestinesi; che il popolo palestinese è rimasto per lo più neutrale nel conflitto; che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione ha registrato quasi 50 000 palestinesi in Libano e quasi 5 000 in Giordania; che la Giordania ha chiuso le frontiere ai palestinesi in fuga dal conflitto in Siria, mentre in Libano essi si vedono ampiamente negata la possibilità di lavorare; che anche i rifugiati iracheni, afgani, somali e sudanesi in Siria si trovano ad affrontare un nuovo esodo;

S.

considerando che le condizioni di sicurezza nel campo di Zaatari in Giordania sono degenerate e che in tale campo si verificano furti e incendi; che Zaatari, dove vivono oltre 170 000 persone, è diventata la quarta città più grande della Giordania; che i disordini e le violente proteste nei campi profughi sono motivati dalle cattive condizioni di vita e dai ritardi nella fornitura di assistenza; che la generale mancanza di sicurezza continua a mettere a repentaglio la vita nei campi, con ripercussioni per gli operatori umanitari; che alcuni operatori umanitari sono stati aggrediti, ricoverati in ospedale o persino uccisi mentre distribuivano aiuti, mentre alcuni giornalisti sono stati picchiati;

T.

considerando che, secondo le organizzazioni internazionali, nei campi profughi donne e ragazze sono vittime di una dilagante violenza sessuale e che lo stupro è utilizzato come arma di guerra; che non vi sono opzioni praticabili, in termini di assistenza medica, per le profughe siriane vittime di violenza sessuale; che nei campi profughi un altissimo numero di ragazze e donne si sposa; che, in base a varie fonti, nei campi profughi hanno luogo matrimoni Mutah, ovvero matrimoni temporanei o «di piacere» con profughi siriani;

U.

considerando che nel marzo 2013 le Nazioni Unite hanno avviato un'indagine indipendente in merito alle accuse di un possibile impiego di armi chimiche in Siria; che queste accuse possono aver contribuito allo sfollamento di massa della popolazione; che il regime siriano ha rifiutato di autorizzare l'accesso della squadra investigativa delle Nazioni Unite nel paese;

1.

esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in corso in Siria e per le conseguenze che si ripercuotono sui paesi vicini; esprime preoccupazione per il fatto che l'esodo dei rifugiati dalla Siria continua ad accelerare; ricorda che il governo di Assad ha la responsabilità primaria del benessere dei suoi cittadini;

2.

ribadisce la sua più ferma condanna per la brutalità e le atrocità perpetrate dal regime siriano nei confronti della popolazione del paese; esprime profonda preoccupazione per la gravità delle diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e i possibili crimini contro l'umanità autorizzati e/o perpetrati dalle autorità siriane, dall'esercito siriano, dalle forze di sicurezza e dalle milizie affiliate; condanna le esecuzioni extragiudiziali sommarie e ogni altra forma di violazione dei diritti umani commessa da gruppi e forze di opposizione al regime del presidente Assad; rinnova il suo invito al presidente Bashar al-Assad e al suo regime a farsi immediatamente da parte per consentire una transizione pacifica, inclusiva e democratica in Siria guidata dallo stesso paese;

3.

invita tutti i soggetti armati a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; sottolinea ancora una volta che il diritto internazionale umanitario, il cui scopo principale è di proteggere i civili, deve essere pienamente rispettato da tutti gli attori coinvolti nella crisi; evidenzia che i responsabili delle diffuse, sistematiche e pesanti violazioni dei diritti umani perpetrate in Siria negli ultimi 24 mesi devono rispondere delle proprie azioni ed essere assicurati alla giustizia; appoggia fermamente, al riguardo, gli appelli dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a deferire la situazione siriana alla Corte penale internazionale;

4.

esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime; plaude al coraggio del popolo siriano e ribadisce la propria solidarietà con la sua lotta per la libertà, la dignità e la democrazia;

5.

ritiene che la chiave per risolvere il conflitto sia costituita da meccanismi politici atti a facilitare un processo politico guidato dalla Siria che promuova una soluzione politica rapida, credibile ed efficace in collaborazione con quanti siano genuinamente impegnati a favore di una transizione, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento ai diritti delle minoranze etniche, culturali e religiose nonché delle donne; ribadisce che è prioritario mantenere separati i percorsi umanitari da quelli politici, al fine di facilitare l'accesso alle persone bisognose; invita l'UE e il Servizio europeo per l'azione esterna a elaborare una tabella di marcia per la governance politica delle zone liberate, che preveda tra l'altro la possibilità di revocare le sanzioni economiche;

6.

rileva che tutti i disertori siriani hanno diritto a un'ulteriore protezione, poiché sono a rischio per motivi diversi da quelli di cui al punto 26 degli orientamenti dell'UNHCR, vale a dire punizioni «eccessive o sproporzionatamente severe», che possono equivalere alla tortura, a trattamenti inumani o degradanti o addirittura all'esecuzione arbitraria;

7.

invita i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), in particolare Russia e Cina, a ottemperare alla propria responsabilità di arrestare le violenze e la repressione ai danni del popolo siriano, anche adottando una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del comunicato stampa rilasciato dall'UNSC in data 18 aprile 2013, nonché a predisporre la consegna degli aiuti umanitari in tutte le aree della Siria; invita il VP/AR a profondere il massimo impegno per garantire l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, esercitando un'efficace pressione diplomatica su Russia e Cina; sollecita l'UE a continuare ad esaminare, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutte le opzioni nel quadro della «responsabilità di proteggere» (R2P), in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, la Turchia e la Lega degli Stati arabi, al fine di fornire assistenza al popolo siriano e porre fine al massacro; appoggia fermamente l'attività della commissione d'inchiesta indipendente sulla situazione in Siria e accoglie con favore la relazione aggiornata elaborata dalla stessa;

8.

sostiene l'appello congiunto rivolto dal Segretario di Stato statunitense John Kerry e dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov affinché sia convocata quanto prima una conferenza di pace internazionale sulla Siria per dare seguito alla Conferenza di Ginevra del giugno 2012;

9.

esprime preoccupazione per l'ulteriore militarizzazione del conflitto e per la violenza settaria; prende atto del ruolo svolto dai diversi attori regionali, tra l'altro nella fornitura di armi, e si inquieta per le ripercussioni del conflitto siriano sui paesi limitrofi in termini di crisi umanitaria, sicurezza e stabilità; condanna fermamente l'attentato con autobomba dell'11 maggio 2013 nel quale sono state uccise e ferite decine di persone nei pressi di una base di rifugiati siriani nella città di Reyhanli, provincia di Hatay, nella Turchia sudorientale, come pure i bombardamenti e gli scontri a fuoco condotti dalle forze armate siriane nei paesi vicini; si unisce alla condanna espressa dal VP/AR in relazione agli attacchi terroristici di qualsiasi tipo;

10.

sottolinea che l'Unione europea ha una particolare responsabilità per la stabilità e la sicurezza nel suo vicinato e invita il VP/AR e il Commissario per l'allargamento e la politica europea di vicinato a garantire che l'Unione europea svolga un ruolo di primo piano al fine di evitare che il conflitto armato in Siria dilaghi nei paesi vicini;

11.

rende omaggio alle comunità ospitanti e ai paesi confinanti con la Siria, in particolare la Giordania, il Libano, la Turchia e l'Iraq, per la loro notevole intraprendenza nel fornire rifugio e aiuti umanitari alle famiglie in fuga dal conflitto armato in Siria, ma esprime forte preoccupazione per il fatto che tali paesi stanno giungendo a un pericoloso punto di saturazione dovuto all'afflusso di rifugiati siriani, che potrebbe scatenare un'instabilità regionale senza precedenti;

12.

appoggia e accoglie con favore il considerevole contributo apportato dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE ai programmi internazionali di assistenza umanitaria e la leadership politica mostrata dal Commissario per la cooperazione interna, l'aiuto umanitario e la risposta alle crisi; accoglie con favore la diversificazione da parte della Commissione dei partner umanitari in Siria al fine di fornire un aiuto più efficace e diffuso, in particolare nelle regioni al di fuori del controllo del governo; invita gli attori dell'UE e gli Stati membri a coordinare in modo migliore le loro azioni e la loro assistenza dentro e fuori la Siria;

13.

esorta la Commissione a presentare un pacchetto complessivo di aiuti, che funga da esempio per gli altri principali donatori, allo scopo di affrontare la crisi umanitaria in Siria e nei paesi vicini, sulla base di tre pilastri: i) potenziamento degli aiuti umanitari (attraverso ECHO); ii) assistenza ai paesi ospitanti per rafforzare le comunità locali e aumentare la capacità e le infrastrutture (attraverso DEVCO) e iii) rapida introduzione di pacchetti di assistenza macrofinanziaria per il Libano e la Giordania;

14.

sottolinea l'importanza di tenere aperte le frontiere internazionali ed esorta la comunità internazionale a sostenere generosamente il Libano e la Giordania nel gestire il crescente afflusso di rifugiati; sollecita tutti i governi ospitanti della regione e altri attori a mantenere i principi di non rimpatrio e di pari trattamento dei profughi;

15.

invita l'UE ad adottare adeguate misure responsabili in relazione al possibile afflusso di profughi nei suoi Stati membri;

16.

invita gli Stati membri a porre immediatamente fine al riferito utilizzo di prolungati periodi di detenzione e alla pratica dei respingimenti, che violano direttamente il diritto internazionale e dell'UE;

17.

chiede l'assistenza umanitaria immediata per tutte le persone bisognose in Siria, in particolare per i feriti, i profughi, gli sfollati interni, le donne e i bambini; elogia il lavoro del Comitato internazionale della Croce Rossa e dell'UNRWA al riguardo; esige che il governo di Assad conceda alle organizzazioni umanitarie il pieno accesso al paese; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra i diversi attori che operano sul terreno, come le autorità locali, le organizzazioni internazionali e le ONG, nonché la cooperazione alle frontiere; ritiene che i protocolli di assistenza e il monitoraggio alle frontiere apporterebbero un valore aggiunto;

18.

invita l'UE a sostenere la realizzazione di rifugi sicuri lungo il confine turco-siriano ed eventualmente all'interno della Siria, nonché la creazione di corridoi umanitari da parte della comunità internazionale;

19.

accoglie con favore l'immensa operazione di aiuto umanitario cui le organizzazioni internazionali e locali stanno contribuendo con il patrocinio dell'OCHA e dell'UNHCR e rende omaggio a tutti gli operatori umanitari e sanitari, internazionali e locali, per il loro coraggio e la loro perseveranza; invita l'Unione europea e la comunità internazionale a rafforzare la protezione dei civili, compresi gli operatori umanitari e il personale medico; esorta la comunità internazionale a trovare una soluzione all'attuale mancanza di sicurezza e ai problemi di ordine pubblico nei campi profughi, anche attraverso la creazione di una nuova iniziativa per la sicurezza all'interno dei campi; chiede a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario e facilitare l'accesso degli aiuti umanitari per consentire agli operatori umanitari all'interno e all'esterno del paese di far fronte ai fabbisogni crescenti;

20.

esorta tutti i paesi, in particolare gli Stati membri dell'Unione europea, a mantenere rapidamente gli impegni assunti alla conferenza dei donatori del 30 gennaio 2013 in Kuwait; invita l'Unione europea e la comunità internazionale a istituire meccanismi di rendicontazione al fine di garantire che tutti i fondi impegnati raggiungano i beneficiari designati;

21.

denuncia il ricorso alla violenza sessuale nel conflitto siriano, che è utilizzata anche come arma bellica e costituisce pertanto un crimine di guerra; esorta l'Unione europea e la comunità internazionale a destinare risorse specifiche per porre fine alla violenza sessuale e invita le comunità di accoglienza a fornire un trattamento medico adeguato alle vittime di violenza sessuale;

22.

invita i donatori, alla luce delle crescenti esigenze della popolazione di profughi palestinesi in Siria e nei paesi vicini, a finanziare in modo adeguato l'UNRWA ed esorta quest'ultima a sostenere con generosità gli sforzi in corso per rafforzare la resilienza di tali profughi e ridurre al minimo le loro sofferenze e gli sfollamenti;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché a tutte le parti implicate nel conflitto in Siria.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0057.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0351.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/90


P7_TA(2013)0224

Recupero dei beni per i paesi della Primavera araba in transizione

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione (2013/2612(RSP))

(2016/C 055/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Primavera araba e sull'Unione per il Mediterraneo, in particolare quelle del 14 marzo 2013 sulla situazione in Egitto (1), e del 10 maggio 2012 su «Commercio per il cambiamento: la strategia commerciale e di investimento dell'UE per il Mediterraneo meridionale dopo le rivoluzioni della Primavera araba» (2),

viste le raccomandazioni del 12 aprile 2013 espresse dalla commissione per gli affari politici, la sicurezza e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo,

visto il nuovo regolamento del Consiglio, del 26 novembre 2012, riguardo all'adozione di un nuovo quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni in Egitto e in Tunisia,

viste le conclusioni dei copresidenti delle task force UE-Tunisia e UE-Egitto rispettivamente del 28-29 settembre 2011 e del 14 novembre 2012, in particolare le sezioni delle stesse che riguardano il recupero di beni,

visti il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 1100/2012 del Consiglio che lo modifica,

visti il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento (UE) n. 1099/2012 del Consiglio che lo modifica,

visti la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e le decisioni 2011/625/PESC e 2011/178/PESC del Consiglio che la modificano, il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento (UE) n. 965/2011 che lo modifica, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 364/2013 e (UE) n. 50/2013 del Consiglio, che attuano l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia,

visti gli attuali strumenti giuridici dell'Unione europea intesi a migliorare la confisca e il recupero di beni ai sensi delle decisioni 2001/500/GAI, 2003/577/GAI, 2005/212/GAI, 2006/783/GAI e 2007/845/GAI del Consiglio, nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2012, relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea (COM(2012)0085),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2005, in particolare l'articolo 43 sulla cooperazione internazionale e il capitolo V sul recupero di beni, convenzione cui aderiscono l'Egitto, la Libia e la Tunisia, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione del Consiglio 2008/801/CE del 25 settembre 2008,

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (convenzione di Palermo) del 2000,

vista la risoluzione 19/38 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 19 aprile 2012, sull'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei paesi di origine sul godimento dei diritti umani e l'importanza di potenziare la cooperazione internazionale,

vista l'iniziativa del Segretario generale delle Nazioni Unite del 17 settembre 2007 per il recupero di beni rubati,

vista l'iniziativa per il recupero di beni rubati (StAR), un programma comune della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

visto il piano d'azione per il recupero dei beni promosso dal partenariato di Deauville nell'ambito del G8 con i paesi della Primavera araba in transizione, del 21 maggio 2012, di cui l'UE è parte,

vista la relazione finale del Forum arabo sul recupero dei beni del 13 settembre 2012,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, mentre il congelamento dei beni è di competenza dell'Unione europea, il recupero e il rimpatrio dei beni è di competenza degli Stati membri e deve essere effettuato conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali; che le istituzioni europee possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nell'agevolazione di tale processo;

B.

considerando che il recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica nelle relazioni dell'UE con i vicini meridionali; che per i paesi vicini meridionali interessati si tratta inoltre di un importante problema economico, dato che tali beni, se rimpatriati e utilizzati in modo trasparente ed efficace, possono contribuire alla loro ripresa economica; che il recupero dei beni invia un segnale forte contro l'impunità dei responsabili della corruzione e del riciclaggio di denaro;

C.

considerando che esiste un quadro giuridico internazionale globale che disciplina tale ambito, con particolare riferimento alla convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) del 2003, che impone chiari obblighi agli Stati firmatari; che, secondo l'articolo 51 della citata convenzione, la restituzione dei beni «è un principio fondamentale della convenzione e a tal fine le parti cooperano nella misura più ampia fornendosi assistenza reciproca»;

D.

considerando che il processo giudiziario per il recupero dei beni è complesso e lungo; che le disposizioni giuridiche applicabili degli Stati destinatari delle richieste non possono essere eluse e i soggetti legittimi non possono essere privati dei loro diritti giuridici durante tale procedimento; che la mancanza di adeguate competenze giuridiche e la limitatezza delle capacità istituzionali negli Stati richiedenti costituiscono ostacoli supplementari al successo delle iniziative in tale ambito; che esiste una mancanza di efficienza nella cooperazione tra gli Stati richiedenti e gli Stati destinatari delle richieste;

E.

considerando che, dopo le rivoluzioni della Primavera araba in Egitto e in Tunisia, l'UE ha prontamente congelato i beni degli ex dittatori, delle loro famiglie e di diverse altre persone collegate ai loro regimi; che nel caso della Libia l'UE ha adottato una decisione analoga, conformemente alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

F.

considerando che il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 permette agli Stati membri dell'Unione europea di sbloccare i beni congelati alle autorità egiziane e tunisine in base a decisioni giudiziarie riconosciute negli Stati membri dell'UE e agevola lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'UE e le autorità competenti;

G.

considerando che le task force UE-Egitto e UE-Tunisia hanno rilevato l'importanza di restituire i beni indebitamente sottratti, che si trovano a tutt'oggi congelati in diversi paesi terzi; che le task force hanno deciso di ultimare una tabella di marcia che potrebbe includere la costituzione di un gruppo per il recupero dei beni coordinato dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) per ciascun paese;

H.

considerando che il G8 sta coadiuvando i paesi del mondo arabo impegnati nella transizione verso «società libere, democratiche e tolleranti» con il partenariato di Deauville del maggio 2011; che nel suo piano d'azione pubblicato il 21 maggio 2012 si riconosce che, sulla scia della Primavera araba, la questione del recupero dei beni ha acquisito maggiore urgenza nella regione e tra la comunità internazionale;

I.

considerando che l'Egitto, la Libia e la Tunisia hanno compiuto notevoli sforzi per assicurare che i beni oggetto di appropriazione indebita sottratti da ex dittatori e dai loro regimi siano rimpatriati in detti paesi, sforzi tra i quali l'istituzione di commissioni investigative speciali nazionali incaricate di rintracciare, identificare e recuperare tali beni, e l'avvio di procedimenti legali presso i tribunali di Stati membri dell'UE; che diversi attori internazionali chiave, tra cui l'UE, i membri del G8 e la Svizzera, hanno risposto positivamente a tali sforzi; che, tuttavia, finora sono pochi i risultati concreti conseguiti in tale ambito; che ciò ha provocato una frustrazione crescente tra i governi e le società civili dei paesi richiedenti;

J.

considerando che la comunicazione è fondamentale negli sforzi di recupero dei beni al fine di diffondere le migliori pratiche e creare incentivi pubblicizzando casi conclusisi con successo; che ciò eviterebbe dichiarazioni fuorvianti circa la quantità dei beni da recuperare;

K.

considerando che il recupero dei beni può avvenire mediante meccanismi giudiziari bilaterali e iniziative di cooperazione multilaterale; che gli interventi di recupero dei beni andrebbero avviati sia a livello nazionale che a livello internazionale;

L.

considerando che nell'aprile 2013 le autorità libanesi hanno restituito alle proprie controparti tunisine quasi 30 milioni di dollari USA depositati illecitamente nei conti correnti bancari dell'ex capo di Stato tunisino;

1.

sottolinea che, oltre alla sua rilevanza dal punto di vista economico, la restituzione dei beni indebitamente acquisiti, sottratti da ex dittatori e dai loro regimi ai paesi della Primavera araba in transizione è un imperativo morale e giuridico e una questione di assoluta rilevanza politica date le sue implicazioni in termini di ripristino della giustizia e della rendicontabilità in nome della democrazia e dello Stato di diritto, così come di impegno politico e credibilità dell'UE, e costituisce pertanto una componente fondamentale del partenariato dell'Unione con i suoi vicini meridionali, in particolare l'Egitto, la Libia e la Tunisia;

2.

riconosce che per i paesi della Primavera araba il recupero dei beni rubati riveste un'importanza anche economica e sociale, dal momento che i fondi sono necessari per contribuire a stabilizzare le economie e a generare occupazione e crescita in paesi confrontati a gravi problemi economici;

3.

rileva che, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalle autorità egiziane, libiche e tunisine e la forte volontà politica espressa da tutte le parti in causa, gli operatori di giustizia impegnati nel recupero dei beni oggetto di appropriazione indebita hanno ottenuto ben pochi risultati, soprattutto a causa della diversità e della complessità delle pertinenti disposizioni e procedure nei vari sistemi giuridici nazionali, della rigidità del diritto, della mancanza di competenze adeguate da parte dei paesi della Primavera araba interessati riguardo alle procedure legali, finanziarie e amministrative in giurisdizioni europee e di altri paesi e della mancanza di risorse a loro disposizione;

4.

esorta l'UE e i suoi Stati membri a compiere ulteriori sforzi significativi per facilitare la restituzione in tempi ragionevoli dei beni indebitamente acquisiti, sottratti dai precedenti regimi ai cittadini dei paesi della Primavera araba; incoraggia gli uffici nazionali per il recupero dei beni di tutti gli Stati membri a collaborare strettamente e a sviluppare i loro rapporti con le autorità competenti dei paesi della Primavera araba per assisterli nell'ambito delle complesse procedure giuridiche in questione; invita il Servizio europeo per l'azione esterna ad assumere un ruolo di guida proattivo, in particolare per quanto riguarda il coordinamento degli sforzi degli Stati membri, il rafforzamento delle capacità e la promozione della cooperazione tra tutti i paesi interessati;

5.

sottolinea che il recupero dei beni è una componente essenziale del sostegno dell'Unione a favore della transizione democratica e della ripresa economica in tali paesi, e tale da rafforzare la fiducia reciproca tra le due parti in uno spirito di partenariato con le società, che è alla base della nuova politica europea di vicinato;

6.

plaude, in tale contesto, all'iniziativa di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone, Svizzera e Stati Uniti di pubblicare una guida contenente una descrizione esaustiva dei rispettivi sistemi giuridici nazionali nell'ambito del recupero dei beni, affinché i paesi richiedenti acquisiscano una conoscenza migliore delle possibilità giuridiche, del genere di informazioni disponibili, del tipo di indagine che può essere svolta e delle modalità da seguire per recuperare efficacemente i beni grazie a un'assistenza legale reciproca; esorta tutti gli Stati membri a fare altrettanto e a stabilire una serie di principi UE comuni;

7.

si compiace dell'iniziativa del G8 consistente in un piano d'azione per il recupero dei beni nel quadro del partenariato di Deauville, che individua misure concrete per promuovere la cooperazione, l'assistenza su casi specifici, gli sforzi volti al rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica, e propone un'iniziativa di collaborazione regionale — il Forum arabo sul recupero dei beni — quale sede di dibattito e cooperazione sugli ulteriori sforzi da intraprendere;

8.

valuta positivamente il nuovo quadro legislativo adottato dal Consiglio il 26 novembre 2012 che facilita la restituzione all'Egitto e alla Tunisia dei fondi indebitamente acquisiti, autorizzando gli Stati membri a sbloccare i beni congelati in base a decisioni giudiziarie riconosciute e promuovendo lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, da una parte, e quelle egiziane e tunisine, dall'altra; sottolinea tuttavia la necessità di ottenere risultati concreti e di includere la Libia a pieno titolo in tale processo;

9.

accoglie con favore la stretta cooperazione tra le istituzioni dell'UE e altri attori chiave a livello internazionale nell'ambito del recupero di beni da parte dell'Egitto, della Libia e della Tunisia, in particolare l'iniziativa per il recupero dei beni rubati (StAR) della Banca mondiale e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; sottolinea l'importanza di fare pieno ricorso ai meccanismi esistenti, a livello sia nazionale che internazionale, e di adottare nel contempo le nuove disposizioni legislative necessarie e adeguare quelle esistenti in materia nell'ambito dei sistemi giuridici nazionali;

10.

invita l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a sollevare la questione del recupero dei beni con i parlamenti nazionali, al fine di persuadere i deputati dei paesi di entrambe le sponde del Mediterraneo a promuovere attivamente misure giuridiche volte a garantire una più stretta collaborazione tra le autorità di polizia e giudiziarie interessate;

11.

chiede che sia istituito senza indugio un meccanismo UE composto da una squadra di investigatori, procuratori, avvocati e altri esperti nazionali e internazionali, con l'obiettivo di fornire consulenza e assistenza tecnica e legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni; chiede che tale meccanismo sia debitamente finanziato tramite il pertinente strumento finanziario nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea che, nel contesto di procedure giudiziarie complesse, sensibili e di lunga durata, è importante garantire la sostenibilità di suddetto meccanismo; invita le istituzioni dell'Unione europea a trarre insegnamenti dalle esperienze maturate e a basarsi su di esse; rileva inoltre la possibilità di ulteriori finanziamenti per questo meccanismo, in una fase successiva, attraverso accordi di cofinanziamento con gli Stati richiedenti;

12.

esorta la Lega araba a definire, adottare e attuare rapidamente dei meccanismi di cooperazione per il recupero dei beni e invita i paesi del Golfo, in particolare, a rafforzare la loro cooperazione e offrire assistenza legale ai paesi della Primavera araba nel processo di recupero dei beni;

13.

riconosce e sostiene pienamente il contributo che le organizzazioni della società civile, sia negli Stati richiedenti che in quelli destinatari delle richieste, apportano al processo di recupero dei beni, in particolare fornendo informazioni alle autorità competenti, incoraggiando la cooperazione tra gli attori chiave a livello nazionale e internazionale, monitorando il rientro dei beni e garantendo che i beni restituiti vengano utilizzati in modo trasparente ed efficace negli Stati richiedenti;

14.

ribadisce il suo impegno a sostegno della transizione democratica nei paesi della Primavera araba e si impegna a sostenere e assistere i paesi della Primavera araba nella creazione di democrazie forti e stabili in cui lo Stato di diritto sia garantito, i diritti umani e le libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione, siano rispettati e le elezioni si svolgano conformemente alle norme internazionali; sottolinea che per l'UE è estremamente importante dare prova del proprio impegno concreto e autentico in questo processo;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo della Svizzera, al Congresso e al Presidente degli Stati Uniti, all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ai parlamenti e ai governi dell'Egitto, della Libia e della Tunisia.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0095.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0201.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/94


P7_TA(2013)0225

Relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2012/2865(RSP))

(2016/C 055/14)

Il Parlamento europeo,

visti le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea»,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,

vista la decisione 2008/211/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2006/55/CE (1),

viste la decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 (2), e le conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina del 21 marzo 2011, del 10 ottobre 2011, del 5 dicembre 2011, del 25 giugno 2012 e dell'11 dicembre 2012,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600) e la relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 10 ottobre 2012 (SWD(2012)0335),

vista la dichiarazione congiunta della 14a riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Sarajevo il 29 e 30 ottobre 2012,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (3) e la risoluzione del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE (4),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a favore dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina, all'Unione; che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in Bosnia-Erzegovina, avente una prospettiva di adesione all'UE, rimane forte e che tale prospettiva costituisce uno dei maggiori fattori di unificazione per i cittadini del paese;

B.

considerando che per accelerare i progressi del paese verso l'adesione all'Unione e conseguire risultati tangibili a vantaggio di tutti i cittadini sono necessari istituzioni funzionanti e chiari meccanismi di coordinamento a tutti i livelli nonché un impegno risoluto e coerente da parte dei leader politici del paese;

C.

considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in una democrazia effettiva e pienamente funzionante; che è necessario conseguire progressi concreti in settori fondamentali della costruzione dello Stato, tra cui la governance, il sistema giudiziario e l'attuazione dello Stato di diritto, nonché nella lotta contro la corruzione e nell'allineamento alle norme dell'Unione;

D.

considerando che è necessario creare con urgenza un efficace meccanismo di coordinamento, onde assicurare un migliore impegno con l'UE;

E.

considerando che la mancanza di prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani, continua a minare seriamente lo sviluppo socioeconomico e politico del paese;

F.

considerando che la corruzione continua a ostacolare seriamente lo sviluppo socioeconomico e politico del paese;

G.

considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono elementi essenziali del processo di stabilizzazione e associazione e svolgono un ruolo decisivo nel processo di trasformazione dei Balcani occidentali in una zona di stabilità a lungo termine e di sviluppo sostenibile; che la cooperazione con altri paesi della regione in uno spirito di buon vicinato costituisce una premessa essenziale per una coesistenza pacifica e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;

H.

considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del suo processo di allargamento;

Osservazioni generali

1.

ribadisce con forza il suo sostegno all'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina, a vantaggio di tutti i cittadini del paese;

2.

esprime preoccupazione per la persistente mancanza di una visione condivisa in relazione alla direzione generale del paese da parte delle élite politiche, a causa della quale la Bosnia-Erzegovina rischia di rimanere sempre più indietro rispetto agli altri paesi della regione;

3.

si compiace dello svolgimento pacifico, libero e regolare delle elezioni locali; prende atto delle controversie emerse in seguito alle elezioni a Srebrenica; riconosce le decisioni della Commissione elettorale centrale della Bosnia-Erzegovina al riguardo; esprime preoccupazione per il fatto che Mostar sia l'unica città in cui non si sono ancora svolte le elezioni locali; esorta tutte le parti interessate a trovare un accordo sulle modifiche allo statuto della città di Mostar, conformemente alla pertinente sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina;

4.

accoglie favorevolmente la sospensione della supervisione internazionale sul distretto di Brčko; invita le autorità a realizzare gli obiettivi ancora in sospeso e a soddisfare le condizioni che permetteranno la chiusura dell'ufficio dell'Alto rappresentante, in modo da consentire una maggiore titolarità e l'assunzione di maggiori responsabilità a livello locale;

5.

sottolinea l'importanza che la Bosnia-Erzegovina si esprima con un'unica voce nel processo di integrazione europea; esorta i leader politici e i funzionari eletti a collaborare e a concentrarsi sull'attuazione della tabella di marcia quale parte del dialogo ad alto livello con la Commissione, per poter così soddisfare i requisiti che consentono, infine, l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e presentare una domanda di adesione credibile; invita i leader politici e tutte le autorità a lavorare al processo di adesione in stretta collaborazione con il rappresentante speciale dell'UE;

6.

ricorda alla Commissione che l'allargamento dell'UE va oltre il mero trasferimento dell'acquis dell'Unione e deve fondarsi su un impegno vero e globale nei confronti dei valori europei; osserva con una certa apprensione che la recente crisi economica e finanziaria potrebbe aver indebolito la forza di trasformazione dell'UE derivante dal suo potere di persuasione (soft power); incoraggia, tuttavia, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi dei Balcani occidentali a valutare modi innovativi di promuovere una cultura e un clima di riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nella regione;

7.

deplora la cancellazione della terza riunione del dialogo ad alto livello tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sul processo di adesione, prevista per l'11 aprile 2013, dovuta alla mancanza di progressi sul caso Sejdić-Finci;

8.

prende atto del significativo contributo apportato dalla missione di polizia dell'UE, che si è conclusa il 30 giugno 2012, e accoglie favorevolmente la presenza rafforzata dell'Unione nel settore dello Stato di diritto; plaude al rinnovo del mandato della Forza di stabilizzazione multinazionale dell'Unione europea (EUFOR Althea) e al suo riorientamento sullo sviluppo di capacità e sulla formazione;

Condizioni politiche

9.

rammenta l'importanza di avere istituzioni funzionanti a tutti i livelli affinché il paese progredisca nel processo di integrazione europea; accoglie con favore la ripresa del dialogo e l'elezione di nuovi ministri al Consiglio dei ministri nel novembre 2012, dopo lo scioglimento della coalizione e una situazione di stallo durata cinque mesi; esprime preoccupazione per i blocchi causati dall'incertezza riguardo al rimpasto di governo della Federazione della Bosnia-Erzegovina; plaude nondimeno ai progressi compiuti nella nomina dei candidati per i posti vacanti della Corte costituzionale della Federazione;

10.

invita tutte le autorità competenti a mettere a punto una strategia/un programma d'integrazione con l'UE che garantisca il recepimento, l'attuazione e l'applicazione coordinati e armonizzati delle leggi e delle norme dell'Unione in tutto il paese, dimostrando in tal modo una visione condivisa per quanto concerne la direzione generale del paese e la volontà di assicurare la prosperità globale dei cittadini;

11.

chiede che siano apportate modifiche ai regolamenti della Camera dei popoli e della Camera dei rappresentanti al fine di introdurre un meccanismo accelerato per la legislazione UE;

12.

accoglie con favore i progressi conseguiti nella prima metà del 2012 e a partire da ottobre, in particolare l'adozione di importanti leggi sul censimento e sugli aiuti di Stato, il bilancio dello Stato per il 2011, il 2012 e il 2013, il pacchetto fitosanitario, i passi avanti in relazione al Consiglio per gli aiuti di Stato e all'Agenzia anticorruzione nonché il raggiungimento di un accordo politico sulla proprietà dello Stato e della difesa; chiede l'effettiva realizzazione di queste misure ed esorta la Commissione, unitamente al rappresentante speciale dell'UE, a monitorare da vicino l'attuazione, tenendo pienamente conto della sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina del 13 luglio 2012; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a costruire e rafforzare le capacità degli organismi pertinenti, come il Consiglio per gli aiuti di Stato e l'Agenzia anticorruzione, specialmente per quanto riguarda l'adeguatezza dei livelli di organico;

13.

esprime preoccupazione per il ritardo nell'esecuzione del censimento; sottolinea l'importanza di realizzare un censimento della popolazione nell'ottobre 2013 e plaude agli sforzi volti a garantire che si svolga in tale mese, nel rispetto delle norme internazionali; esorta tutte le autorità competenti a eliminare tutti gli ostacoli e a non attribuire carattere politico a un censimento che ha lo scopo di fornire dati socioeconomici oggettivi; chiede il rispetto dei diritti delle minoranze in questo contesto;

14.

invita le autorità statali della Bosnia-Erzegovina a conformarsi alla decisione della Corte costituzionale sulla necessità di modificare la legislazione sui numeri dei documenti di identificazione dei cittadini; osserva che dopo il 12 febbraio 2013, a causa di un periodo di inattività di svariati mesi, dei neonati non hanno potuto ricevere numeri di identificazione e, dunque, neppure documenti di base come passaporti o tessere sanitarie; sollecita misure immediate per porre rimedio a questa situazione;

15.

esorta le autorità a eseguire la sentenza Sejdić-Finci quale primo passo della riforma costituzionale globale, necessaria al fine di avanzare verso una democrazia moderna e funzionale in cui sia eliminata ogni forma di discriminazione e in cui tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza etnica, godano degli stessi diritti e delle stesse libertà; accoglie favorevolmente il fatto che l'Assemblea del Cantone di Sarajevo abbia, per prima nel paese, già modificato all'unanimità la propria costituzione allo scopo di concedere a coloro che non dichiarano un'appartenenza etnica o che appartengono a una minoranza etnica la possibilità di formare il proprio gruppo in seno all'Assemblea, conformemente alla sentenza relativa al caso Sejdić-Finci nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

16.

prende atto della decisione del Commissario competente per l'allargamento e la politica di vicinato di non tenere la terza riunione prevista del dialogo ad alto livello sul processo di adesione fra l'UE e la Bosnia-Erzegovina, data l'assenza di un accordo politico sull'applicazione della sentenza Sejdić-Finci; esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni negative che potrebbe avere il mancato raggiungimento di un accordo sul processo di adesione nel suo complesso, e invita i dirigenti politici a trovare una soluzione;

17.

incoraggia il rappresentante speciale dell'Unione europea e capo delegazione a intensificare ulteriormente gli sforzi per favorire un accordo sull'applicazione della sentenza Sejdić-Finci;

18.

rileva l'urgente necessità di riforme costituzionali importanti, sia a livello statale che di entità, al fine di accrescere l'efficienza, la funzionalità e la trasparenza delle strutture istituzionali a tutti i livelli; ribadisce la necessità di semplificare la struttura della Federazione della Bosnia-Erzegovina; invita il SEAE e la Commissione ad avviare consultazioni ampie e aperte nonché dibattiti pubblici in merito alle modifiche costituzionali con tutti i soggetti interessati nel paese; sottolinea che questo processo deve coinvolgere tutti i partiti e le comunità e portare a risultati concreti;

19.

invita tutte le autorità competenti a garantire la costituzione di un sistema giuridico indipendente, imparziale ed efficace sostenuto da un servizio di polizia imparziale e indipendente, nonché ad attuare efficacemente la strategia di riforma del settore giudiziario e la strategia nazionale per i crimini di guerra; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza in materia penale e civile tra i diversi sistemi giuridico e di perseguimento, come pure l'attuazione di tutte le raccomandazioni del dialogo strutturato tra UE e Bosnia-Erzegovina sulla giustizia;

20.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a procedere con la riforma dell'amministrazione pubblica e il rafforzamento delle capacità amministrative a tutti i livelli del governo in cui ci si occupa di questioni legate all'UE; è preoccupato per la sostenibilità finanziaria della pubblica amministrazione e per la mancanza di sostegno politico alla riforma del settore; sottolinea la necessità di concentrarsi sull'istituzione, con l'assistenza dell'UE, di un efficiente meccanismo di coordinamento, così come sul miglioramento delle qualifiche e delle competenze dei funzionari pubblici, in quanto elemento importante per garantire una cooperazione efficace e produttiva con l'Unione;

21.

esprime preoccupazione per l'elevato livello di corruzione presente nel paese, per il suo legame con i partiti politici e per la presenza della corruzione a tutti i livelli della vita pubblica; esorta le autorità competenti a tutti i livelli a proporre e attuare strategie e piani anticorruzione; invita le autorità responsabili a dimostrare la volontà politica di affrontare la questione e a fornire le risorse necessarie affinché l'Agenzia anticorruzione sia pienamente operativa, nonché a stabilire riscontri storici relativi a indagini e condanne; esorta inoltre le autorità della Bosnia-Erzegovina ad allineare la pertinente normativa in materia di corruzione alle raccomandazioni GRECO; sottolinea la necessità di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani perseguendo i responsabili e offrendo protezione e indennizzi alle vittime;

22.

esorta le autorità competenti ad accelerare i propri sforzi di attuazione della tabella di marcia per un accordo operativo con Europol, in particolare allineando le pertinenti normative e procedure in materia di protezione dei dati;

23.

esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere lo sviluppo di media indipendenti e diversificati, che siano liberi da interferenze politiche, frammentazione etnica e polarizzazione; sottolinea lo speciale ruolo che rivestono i media del servizio pubblico ai fini del rafforzamento della democrazia e della coesione sociale e invita le autorità a garantirne la sostenibilità finanziaria, l'indipendenza e la conformità alle norme europee; deplora la continua pressione politica nei confronti dei giornalisti e le minacce contro di loro; esprime preoccupazione per i tentativi di minare l'indipendenza dell'ente regolatore per le comunicazioni e delle emittenti di servizio pubblico; ricorda che la libertà dei media è una componente essenziale di una democrazia stabile;

24.

invita tutti i partiti politici ad adoperarsi in modo proattivo a favore di una società inclusiva e tollerante; invita le autorità competenti ad attuare le leggi e le politiche antidiscriminazione e a colmare le lacune riscontrabili nella normativa e nella pratica, anche quelle attinenti alle persone con disabilità; è preoccupato per l'incitazione all'odio, le minacce e le intimidazioni nei confronti delle persone LGBT; chiede alle autorità di attuare appieno il piano d'azione per i Rom, di promuovere attivamente l'effettiva integrazione delle persone di etnia Rom e di tutte le altre minoranze, di condannare pubblicamente gli incidenti motivati dall'odio e di garantire regolari indagini di polizia e procedimenti giudiziari; invita le autorità a sostenere attivamente le iniziative della società civile in questo ambito, sia attraverso il sostegno finanziario e pratico sia dimostrando un impegno politico;

25.

incoraggia l'attività svolta dai difensori dei diritti umani e civili in Bosnia-Erzegovina e chiede alla Commissione di sviluppare meccanismi di finanziamento che consentano anche alle organizzazioni di base di beneficiare dei finanziamenti IPA;

26.

chiede l'emancipazione delle donne attraverso la promozione, la tutela e il rafforzamento dei loro diritti, il miglioramento della loro condizione sociale ed economica, l'aumento della loro presenza sul mercato del lavoro, l'equa rappresentanza delle donne nei processi decisionali di carattere politico ed economico e la promozione dell'imprenditorialità femminile; osserva che le donne continuano a essere sottorappresentate nei parlamenti, nei governi e nell'amministrazione pubblica e che i loro diritti in materia di lavoro sono spesso ignorati; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina ad allineare i diritti in materia di sicurezza sociale per coloro che usufruiscono del congedo di maternità, di paternità o parentale in tutto il paese a uno standard elevato, in modo da creare una situazione uniforme per tutti i cittadini ed evitare le discriminazioni;

27.

esprime preoccupazione per l'elevato livello di violenza domestica, per la sua mancata denuncia e per l'inadeguatezza delle sanzioni in merito; invita le autorità ad adottare e attuare misure intese a conseguire un'effettiva tutela delle donne; sottolinea la necessità di potenziare le forze dell'ordine onde affrontare con successo problemi quali la violenza basata sul genere, la violenza domestica, la prostituzione forzata e la tratta delle donne; evidenzia l'importanza di proteggere i minori dalla violenza, dalla tratta dei bambini e da qualsiasi altro tipo di abuso; esorta la Commissione a valutare soluzioni atte a sostenere la lotta contro la violenza domestica;

28.

plaude al progetto di programma per le vittime di stupri, abusi sessuali e torture perpetrati durante la guerra in Bosnia-Erzegovina; chiede che siano fornite risorse sufficienti per la riabilitazione sistematica delle vittime di crimini di guerra di natura sessuale, compresi i risarcimenti, indipendentemente dal loro status sociale, cure mediche e di natura psicologica nonché servizi sociali adeguati; chiede a tutte le autorità competenti di realizzare campagne di sensibilizzazione in merito alla condizione delle vittime;

29.

invita la Federazione a introdurre nel codice penale la disciplina dei reati generati dall'odio, come già avvenuto nella Republika Srpska e nel distretto di Brčko nel 2009;

30.

sottolinea che alla fine del 2011 in Bosnia-Erzegovina vi erano ancora circa 113 000 sfollati interni, di cui circa 8 000 residenti in centri collettivi e 7 000 profughi; esorta tutte le autorità competenti a tutti i livelli, anche in virtù dell'impegno da parte della comunità internazionale di donatori, rinnovato in occasione della conferenza internazionale dei donatori di Sarajevo dell'aprile 2012, a facilitare il rientro definitivo dei profughi e degli sfollati interni assicurando che abbiano accesso alle abitazioni, all'istruzione, alla protezione sociale e all'occupazione; esorta inoltre le autorità ad agevolare questo processo garantendo assistenza finanziaria equa ed adeguata a tutti i profughi rimpatriati, compresi i profughi croati che ritornano nella regione della Posavina;

31.

prende atto con preoccupazione dell'elevato numero di persone in Bosnia-Erzegovina affette da disturbi post traumatici da stress a causa della guerra; invita le autorità ad affrontare il problema della mancanza di assistenza sociale e psicologica per le persone affette da tale sindrome;

32.

chiede la piena attuazione della strategia di azione antimine nonché l'adozione della normativa sulle azioni antimine al fine di impedire che vi siano ulteriori vittime per incidenti causati da mine terrestri:

33.

condanna fermamente qualsiasi tentativo, in Bosnia-Erzegovina o in qualunque altra parte del mondo, di minimizzare o negare il genocidio avvenuto a Srebrenica;

Questioni socioeconomiche

34.

esorta i governi a tutti i livelli a sostenere politiche fiscali sane; è preoccupato per le dimensioni dell'economia informale e per l'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra le donne e i giovani; esprime preoccupazione per le ripercussioni che l'instabilità politica e uno Stato di diritto debole hanno sulla crescita e sugli investimenti, nonché sull'intero contesto imprenditoriale; invita il governo a creare uno spazio economico unico nel paese, a instaurare condizioni favorevoli per il proliferare delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a rafforzare le fonti di crescita interne riducendo al contempo il predominio del governo sull'economia e sulle quote dei monopoli, a promuovere una spesa orientata alla crescita e a stimolare la competitività;

35.

accoglie con favore la decisione dell'Unione di concedere alla Bosnia-Erzegovina un'assistenza macrofinanziaria pari a 100 milioni di euro, chiaro segnale del suo impegno nei confronti della prospettiva europea del paese e del benessere della sua popolazione;

36.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina, in particolare quelle all'interno delle entità in cui è registrata la maggior parte delle aziende del paese, a rivedere e ammodernare l'attuale diritto del lavoro nonché a rafforzare il dialogo sociale e l'ispezione del lavoro;

37.

plaude alla sottoscrizione di un accordo tra la Bosnia-Erzegovina e l'UE relativo all'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare i negoziati con altri partner nell'ottica di una sua prossima adesione all'OMC;

38.

osserva che sono stati compiuti alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale relativo all'istruzione, ribadisce tuttavia l'invito al Consiglio dei ministri a migliorare, tra l'altro, il coordinamento dei 12 ministeri dell'istruzione e del dipartimento per l'istruzione nel distretto di Brčko nonché a ridurre la frammentazione del sistema educativo;

39.

sottolinea la necessità di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione onde soddisfare le esigenze del mercato del lavoro interno ed estero; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rimediare alle carenze della formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti, nonché a garantire — anche per motivi economici — che venga avviato l'accreditamento degli istituti d'istruzione e che le agenzie incaricate del riconoscimento dei titoli e dei diplomi divengano pienamente operative; accoglie con favore le misure adottate per sviluppare e promuovere corsi e programmi di formazione per i giovani intesi a facilitare la loro partecipazione al mercato del lavoro, e chiede l'adozione di un numero maggiore di iniziative al riguardo;

40.

esorta tutte le autorità competenti a porre fine alla segregazione etnica dei bambini («due scuole sotto lo stesso tetto»), che è ancora presente in alcuni cantoni della Federazione; chiede altresì che sia promossa l'effettiva integrazione dei bambini di etnia Rom, in particolare nel sistema educativo, anche attraverso programmi di preparazione alla scuola; invita le autorità a collaborare con le ONG competenti al fine di incoraggiare le famiglie Rom a sostenere l'accesso dei figli all'istruzione; invita le autorità ad armonizzare le normative in Bosnia-Erzegovina per far sì che tutti i minori siano trattati allo stesso modo; chiede, in generale, maggiori sforzi volti a impedire la separazione dalle famiglie e maggiori servizi di sostegno per le famiglie a rischio; invita la Commissione a valutare se un sostegno mirato dell'UE potrebbe contribuire a eliminare la segregazione nel sistema educativo;

41.

si compiace dell'intenzione della Commissione di convocare un incontro di alto livello sull'istruzione teso a promuovere il dialogo su diversi argomenti, tra cui la segregazione etnica dei minori nelle scuole, e a riunire i rappresentanti delle organizzazioni internazionali competenti e le autorità della Bosnia-Erzegovina responsabili dell'istruzione;

42.

invita le autorità ad allineare la loro legislazione all'acquis in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali dell'Unione;

43.

esorta le autorità ad adottare tutte le misure necessarie per preservare il patrimonio nazionale e ad occuparsi del relativo quadro giuridico; invita inoltre tutte le autorità competenti a tutti i livelli a garantire procedure chiare per i finanziamenti a favore degli istituti culturali, al fine di impedirne la chiusura;

44.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a porre in essere misure adeguate volte a prevenire ulteriori violazioni del regime di esenzione dal visto e ad affrontare con efficacia gli abusi organizzati delle procedure di asilo negli Stati membri dell'Unione;

Cooperazione regionale e questioni bilaterali

45.

plaude al ruolo costruttivo assunto dalla Bosnia-Erzegovina nella cooperazione regionale e invita il paese ad adoperarsi per la delimitazione delle frontiere in collaborazione con tutti i paesi limitrofi;

46.

esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a intensificare i preparativi per l'adesione della Croazia all'Unione allineando la pertinente legislazione nazionale in materia di sicurezza alimentare all'acquis dell'UE; è preoccupato per l'inazione delle autorità della Bosnia-Erzegovina e teme che ciò possa comportare perdite nei mercati di esportazione del paese; accoglie favorevolmente i progressi compiuti sinora ed esorta le autorità competenti a costruire rapidamente le infrastrutture necessarie presso i futuri posti d'ispezione frontalieri dell'UE; plaude all'iniziativa della Commissione di ricercare soluzioni nell'ambito degli incontri trilaterali con Croazia e Bosnia-Erzegovina per quanto concerne le ultime questioni in sospeso in materia di gestione delle frontiere, in vista dell'adesione della Croazia all'Unione, con riferimento anche all'accordo di Neum/Porto Tolero; chiede ulteriori sforzi costruttivi in tal senso, affinché sia possibile creare più posti d'ispezione frontalieri dell'UE, se necessario; plaude al contributo apportato dalla Bosnia-Erzegovina alla risoluzione delle questioni ancora in sospeso, compresa la conclusione dell'accordo sul traffico frontaliero locale, che mira ad agevolare la circolazione dei cittadini nelle aree di frontiera; reputa necessario trovare una soluzione che permetta di mantenere tra i due paesi il regime vigente in materia di carte d'identità anche dopo il luglio 2013, di modo che i cittadini della Bosnia-Erzegovina possano continuare a recarsi in Croazia;

47.

ribadisce la richiesta di autorizzare l'ingresso dei cittadini del Kosovo, dal momento che la Bosnia-Erzegovina è ancora l'unico paese della regione a non lasciarli entrare nel suo territorio; esorta dunque le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accettare i documenti di viaggio di base dei cittadini kosovari per consentirgli di entrare nel paese, come già fanno la Serbia e altri Stati;

48.

ribadisce la necessità di continuare ad applicare in modo rigoroso tutti i necessari criteri e le misure in relazione all'esenzione dall'obbligo di visto nei paesi Schengen, ad attuare strategie di lungo periodo e a disciplinare la politica sulle minoranze; reputa necessario informare i cittadini sui limiti del regime di esenzione dall'obbligo di visto per evitare qualsiasi tipo di abuso della libertà di circolazione e della politica di liberalizzazione dei visti; prende atto del numero costantemente basso di richiedenti asilo provenienti dalla Bosnia-Erzegovina negli Stati membri dell'UE; sottolinea l'importanza dell'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini della Bosnia-Erzegovina;

o

o o

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché alla presidenza della Bosnia-Erzegovina, al Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, all'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e ai governi e ai parlamenti della Federazione della Bosnia-Erzegovina e della Republika Srpska.


(1)  GU L 80 del 19.3.2008, pag. 18.

(2)  GU L 188 del 19.7.2011, pag. 30.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0085.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0453.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/100


P7_TA(2013)0226

Relazione 2012 sui progressi compiuti dalla FYROM

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (2013/2866(RSP))

(2016/C 055/15)

Il Parlamento europeo,

viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza successive alle riunioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2012,

vista la dichiarazione congiunta dei capi della missione dell'UE e degli Stati Uniti dell'11 gennaio 2013,

viste la relazione 2012 della Commissione concernente i progressi compiuti (SWD(2012)0332) e la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600),

visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 1995,

vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995,

vista la raccomandazione 329 (2012) del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa sulla democrazia locale nel paese,

viste le sue precedenti risoluzioni, tra cui la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sull'allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE (1),

vista la decima riunione della commissione parlamentare mista del 7 giugno 2012,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che tutti i paesi candidati e i paesi potenziali candidati devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;

B.

considerando che il Dialogo ad alto livello sull'adesione ha conferito nuovo dinamismo ai processi di riforma nel paese;

C.

considerando che l'adesione all'UE è fondamentale per la stabilità a lungo termine del paese e le buone relazioni interetniche;

D.

considerando che il Consiglio europeo ha deciso, per il quarto anno consecutivo, di non avviare negoziati di adesione con il paese nonostante la raccomandazione favorevole della Commissione al riguardo; che quest'ulteriore rinvio sta acuendo la crescente frustrazione dell'opinione pubblica del paese in merito allo stallo del processo di integrazione nell'UE e rischia di esacerbare i problemi nazionali e le tensioni interne; che le questioni bilaterali non dovrebbero rappresentare un ostacolo all'avvio ufficiale dei negoziati di adesione, anche se esse dovrebbero essere risolte prima della fine del processo di adesione;

E.

considerando che il paese è pronto ad avviare i negoziati di adesione con l'UE;

F.

considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano componenti essenziali del processo di allargamento;

G.

considerando che le questioni bilaterali devono essere affrontate in uno spirito costruttivo, tenendo conto degli interessi e dei valori globali dell'UE;

Considerazioni generali

1.

ribadisce il proprio invito al Consiglio a fissare, senza ulteriore indugio, una data d'inizio per i negoziati di adesione;

2.

deplora che, per il quarto anno consecutivo, il Consiglio abbia deciso di non seguire la raccomandazione della Commissione durante la sua ultima riunione dell'11 dicembre 2012 e non abbia ancora avviato i negoziati di adesione con il paese; ritiene tuttavia che le conclusioni del Consiglio europeo, unanimemente sostenute ai fini di una decisione temporalmente definita, basata su un'ulteriore relazione della Commissione, rappresentino un autentico passo in avanti, che riconosce l'importanza di sufficienti progressi in settori fondamentali quali delineati nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012; si compiace con il Commissario all'allargamento per le sue iniziative e lo invita ad includere nella sua prossima relazione una valutazione del costo del non ampliamento che comprenda i grandi rischi per il paese in caso di proroga dello status quo; accoglie con favore la relazione di primavera della Commissione europea del 16 aprile 2013 e invita la Presidenza irlandese a condurre un'intensa attività diplomatica che ottenga un esito soddisfacente in vista di una decisione del Consiglio di apertura dei negoziati prima della fine di giugno 2013;

3.

sottolinea che le relazioni di buon vicinato sono un pilastro essenziale del processo di adesione UE; plaude al ruolo complessivamente costruttivo svolto dal paese nei rapporti con gli altri paesi dell'allargamento; incoraggia la prosecuzione degli scambi diplomatici che si sono avuti tra Atene, Sofia e Skopje e sottolinea l'importanza che le tutte le parti dimostrino un vero impegno nei confronti di «buone relazioni di vicinato» basate soprattutto sull'amicizia, il rispetto reciproco, un dialogo costruttivo ed un autentico desiderio di risolvere le incomprensioni e superare le ostilità; raccomanda di evitare gesti, dichiarazioni e azioni che potrebbero incidere negativamente sulle relazioni di buon vicinato; si compiace, al riguardo, della prima riunione tenutasi di recente tra i rappresentanti dei governi di Skopje e Sofia sulla possibilità di firmare un accordo di relazioni di buon vicinato fra i due paesi; esorta il Commissario all'allargamento a dedicare speciale attenzione nella sua relazione alla questione delle relazioni di buon vicinato; sollecita inoltre una maggiore collaborazione socioculturale, al fine di rafforzare i legami fra i popoli della regione;

4.

ribadisce la sua posizione secondo cui le questioni bilaterali dovrebbero essere affrontare al più presto nell'ambito del processo di adesione in modo costruttivo e in uno spirito di vicinato, preferibilmente prima dell'avvio dei negoziati di adesione; ribadisce la sua opinione secondo cui non si dovrebbe ricorrere alle questioni bilaterali per ostacolare il processo di adesione all'UE;

5.

insiste sul fatto che tutti i paesi candidati e i paesi potenziali candidati devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;

6.

ritiene fermamente che l'avvio dei negoziati possa essere in sé un «punto di svolta» che fornisce un impulso positivo e costituisce un efficace strumento per favorire le riforme, migliorare la situazione interna, agevolare il dialogo interetnico e promuovere relazioni favorevoli con i vicini;

7.

ritiene che il Dialogo ad alto livello sull'adesione abbia costituito uno strumento importante per sbloccare lo stallo esistente e imprimere un rinnovato dinamismo al processo di adesione all'UE; si compiace dei progressi realizzati in oltre il 75 % dei settori di intervento individuati; ribadisce l'importanza di una piena e irreversibile attuazione; sottolinea che il Dialogo ad alto livello sull'adesione non sostituisce i negoziati; invita il Consiglio a chiedere alla Commissione di avviare al più presto il processo di screening per consentire ulteriori progressi;

8.

accoglie con favore e sostiene pienamente il recente accordo che ha portato allo sblocco dello stallo negli sviluppi politici interni del paese e ritiene che l'attuale accordo consentirà ulteriori progressi verso l'adesione all'UE prima delle discussioni del Consiglio europeo; invita tutte le parti a proseguire il dialogo politico e sottolinea la necessità di un ampio sostegno interpartitico e di un impegno nell'agenda UE; sottolinea che il parlamento nazionale è un'istituzione democratica fondamentale per la discussione e la soluzione delle divergenze politiche e invita tutte le forze politiche del paese ad agire in questo spirito rispettando le procedure e i valori democratici su cui è fondato; sostiene le iniziative che comportino un miglioramento del funzionamento del parlamento, compresa la proposta relativa ad una commissione di inchiesta per stabilire la responsabilità degli eventi del 24 dicembre 2012, avanzare ulteriori raccomandazioni in merito ad un'ampia riforma delle procedure parlamentari su un'autentica base interpartitica, migliorare l'autorità, l'indipendenza e la legittimazione del parlamento e impedire il ripetersi di tali incidenti; invita le autorità a istituire immediatamente detta commissione d'inchiesta affinché essa possa cominciare il suo importante lavoro in vista del ripristino di un normale processo politico nel paese; deplora che anche i giornalisti siano stati espulsi dal parlamento e chiede la ripresa del dialogo tra il governo e l'associazione dei giornalisti in condizioni in cui i giornalisti stessi possano avere fiducia e certezza;

9.

esprime preoccupazione per le tensioni emerse durante l'anno nell'ambito dei rapporti interetnici; ritiene che un dialogo politico rafforzato sia essenziale per proseguire il cammino verso una società pacifica multietnica, multiculturale e multireligiosa ed eliminare il rischio di polarizzazione della società su linee etniche; condanna fermamente tutti gli incidenti e i segnali di intolleranza basati su motivi etnici;

10.

accoglie con favore la relazione del governo sull'attuazione dell'accordo quadro di Ohrid e si attende che la relazione sia presentata pubblicamente al fine di generare un ampio sostegno sociale e politico in merito al futuro multietnico del paese; incoraggia il governo a passare rapidamente alla fase successiva della revisione;

11.

accoglie con favore il programma di decentramento 2011-14 e chiede la piena attuazione della legge sullo sviluppo regionale; incoraggia il governo a proseguire il decentramento fiscale, avendo come obiettivo a medio termine la possibilità per gli enti locali e regionali di spendere il 9 % del PIL; elogia l'opera dell'UNDP e dell'intera comunità dei donatori che lavorano in partenariato con il governo per costruire la capacità del governo locale di garantire la buona governance e pari accesso a tutti i cittadini;

12.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle autorità per quanto riguarda il processo di rottura con il passato comunista, la divulgazione pubblica dei nomi degli agenti affiliati agli ex servizi segreti iugoslavi e la proroga del periodo di applicabilità della legge sulla lustrazione fino all'adozione della legge sul libero accesso all'informazione pubblica; esorta nel contempo le autorità a recuperare gli archivi dei servizi segreti iugoslavi dalla Serbia e a includere nel processo di lustrazione il personale dei servizi di intelligence e controspionaggio; sollecita un rafforzamento del mandato della commissione per la verifica delle informazioni trasferendo permanentemente tutti i necessari documenti dai servizi di intelligence e controspionaggio nei locali della commissione; sottolinea la necessità di riformare il settore della sicurezza e di rafforzare il controllo parlamentare sui servizi di intelligence e controspionaggio;

13.

ritiene che il miglior modo per creare una società multietnica sia attraverso un dialogo politico rafforzato, una leadership che funga da esempio e dimostri accettazione e tolleranza nei confronti delle altre etnie e un sistema d'istruzione che insegni i valori di una società multietnica; accoglie quindi con favore il progetto educativo multietnico del governo ed invita tutte le scuole a seguire l'esempio degli istituti di Kumanova che stanno cercando di porre fine all'insegnamento separato delle diverse comunità etniche;

14.

incoraggia vivamente le autorità e la società civile ad adottare misure per la riconciliazione storica al fine di superare il divario tra e all'interno dei vari gruppi etnici e nazionali, compresi i cittadini di identità bulgara; ribadisce la sua richiesta di un progresso positivo nelle celebrazioni congiunte di eventi e figure comuni con gli Stati membri UE confinanti; incoraggia i tentativi di istituire commissioni miste di esperti sulla storia e sull'istruzione, al fine di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, rafforzare la cooperazione accademica e promuovere atteggiamenti positivi dei giovani nei confronti dei loro vicini; esorta le autorità ad introdurre materiale educativo scevro da interpretazioni ideologiche della storia e che sia volto a migliorare la comprensione reciproca; rileva con preoccupazione il fenomeno della «antichizzazione»; è convinto che la cultura e l'arte dovrebbero essere utilizzate per avvicinare le persone anziché separarle; esorta il governo a lanciare al pubblico e ai media chiari segnali dai quali emerga che la discriminazione sulla base dell'identità nazionale non è tollerata nel paese, anche in relazione al sistema di giustizia, ai media, alle opportunità occupazionali e sociali; sottolinea l'importanza di tali azioni per l'integrazione delle varie comunità etniche e la stabilità e l'integrazione europea del paese;

15.

accoglie con favore i progressi compiuti nel consolidamento del quadro normativo giudiziario per i minori, comprese le modifiche alla legge sulla giustizia minorile, la creazione di un sistema di monitoraggio e l'elaborazione di una strategia nazionale sulla prevenzione della delinquenza giovanile; osserva con preoccupazione le restanti lacune nella protezione dei minori vittime di reato, in particolare coloro che hanno subito violenze, a causa di risorse insufficienti, della limitata capacità del personale specializzato e dell'assenza di un efficace sistema di risposta a favore delle vittime minorenni; chiede che siano potenziate le risorse finanziarie e umane a disposizione dei centri di assistenza sociale e che siano istituite équipe multidisciplinari in grado di fornire servizi di recupero, riabilitazione e reinserimento per le vittime minorenni;

Relazioni di buon vicinato e questione del nome

16.

continua a deplorare che l'incapacità di risolvere la disputa sul nome abbia bloccato l'adesione del paese all'Unione europea; concorda con il Consiglio europeo sul fatto che la questione del nome deve essere portata senza indugio ad una conclusione definitiva dalle due parti e che deve entrare in vigore la decisione dell'Aia, che è parte del diritto internazionale; sostiene gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni unite per giungere a una soluzione comunemente accettabile; si compiace della proposta avanzata dal Commissario all'allargamento per quanto riguarda l'incontro trilaterale tra Skopje, Atene e Bruxelles; ritiene che tale iniziativa potrebbe contribuire ad accelerare i negoziati sotto l'egida dell'ONU; si compiace dell'impulso fornito ad un Memorandum di intesa e dei recenti contatti con il Mediatore ONU; invita tutte le parti a cogliere l'occasione per coronare questa azione con successo, avviare un dialogo costruttivo alla ricerca di una soluzione e sbloccare la situazione; ritiene che la leadership del paese e l'Unione europea dovrebbero spiegare alla società i vantaggi dell'eventuale soluzione che sarà adottata prima del referendum sulla questione;

17.

invita nuovamente la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto, in accordo con i trattati dell’UE, di un meccanismo di arbitrato generalmente applicabile inteso a risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri;

18.

accoglie con favore l'uso del termine «macedone» nella relazione 2012 sui progressi compiuti, nel rispetto delle diverse lingue, identità e culture all'interno del paese e degli Stati membri UE confinanti;

Criteri politici

19.

condivide la valutazione della Commissione secondo la quale il paese continua a soddisfare i criteri politici;

20.

chiede il rafforzamento del ruolo di vigilanza del Parlamento per quanto riguarda il governo e il miglioramento del Codice elettorale nonché l'incremento della trasparenza del finanziamento dei partiti politici; sottolinea al riguardo che le raccomandazioni OSCE/ODIHR formulate dopo le elezioni parlamentari del 2011 sono state attuate solo in parte e invita al riguardo il governo a modificare le leggi al fine di attuare pienamente le raccomandazioni, anche per quanto concerne la revisione e l'aggiornamento delle liste elettorali;

21.

si compiace dei costanti sforzi per far avanzare il quadro legislativo del pubblico impiego e delle procedure amministrative generali, soprattutto per quanto riguarda la legge sui funzionari pubblici e la legge sulle procedure amministrative generali; chiede ulteriori sforzi per assicurare la trasparenza, l'imparzialità e la professionalità della pubblica amministrazione, per garantire assunzioni basate sul merito e rafforzare il controllo finanziario, la programmazione strategica e la gestione delle risorse umane;

22.

chiede che vengano compiuti ulteriori sforzi per garantire l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario; giudica importante definire requisiti chiari per la rimozione dall'incarico dei giudici al fine di eliminare i rischi per l'indipendenza della magistratura; si compiace dei progressi realizzati per quanto concerne la riduzione dell'arretrato complessivo in materia giudiziaria, ma caldeggia l'adozione di misure volte a recuperare l'arretrato presso la Corte Suprema e il Tribunale amministrativo; sollecita la progressiva razionalizzazione della rete dei tribunali e il continuo sostegno all'Accademia per i giudici e i pubblici ministeri, alla luce del ruolo fondamentale che essa svolge nel garantire una costante formazione, una progressione di carriera e un'assunzione basata sul merito;

23.

accoglie con favore gli sforzi profusi per accrescere l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario, in particolare la pubblicazione delle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali a tutti i livelli sui relativi siti Internet; sottolinea la necessità di mettere a punto un registro relativo all'attuazione di procedimenti giudiziari e condanne, in base al quale si possano misurare i progressi realizzati; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini;

24.

sostiene la task force investigativa speciale EULEX e incoraggia il paese a cooperare pienamente con essa, nonché ad assisterla nel suo lavoro;

25.

plaude al rafforzamento del quadro giuridico anti-corruzione, in particolare alle modifiche apportate alla legge sul conflitto di interessi; esprime tuttavia preoccupazione circa il grado di corruzione ancora diffuso nel paese e nell'intera regione; chiede che vengano compiuti maggiori sforzi per attuare le leggi attualmente in vigore e che proseguano quelli volti a ottenere un bilancio positivo per quanto riguarda le condanne in casi di alto profilo; accoglie con favore il programma sostenuto dall'OSCE contro la corruzione, il progetto PrijaviKorupcija.org, il quale permette di segnalare casi di corruzione con un messaggio SMS, e la dichiarazione resa da dieci sindaci in relazione alla tolleranza zero nei confronti della corruzione nei loro comuni;

26.

osserva che, sebbene le condanne per i reati legati alla corruzione siano più severe, i provvedimenti di sequestro e confisca dei beni restano un'eccezione; è del parere che il sequestro e la confisca dei beni costituiscano uno strumento fondamentale nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; invita le autorità del paese ad applicare pienamente le disposizioni del Codice penale in materia di poteri estesi di confisca, arricchimento illecito e responsabilità penale delle persone giuridiche;

27.

encomia le modifiche apportate alla legge sul finanziamento dei partiti politici; osserva in particolare il ruolo fondamentale assunto dall'Ufficio statale per la revisione contabile (URC) nell'ambito del controllo dei finanziamenti politici; invita le autorità del paese a fornire a detto Ufficio i mezzi sufficienti per eseguire un controllo proattivo e meticoloso sui finanziamenti dei partiti e della campagna elettorale nonché per migliorare significativamente la trasparenza della spesa pubblica e del finanziamento dei partiti politici;

28.

osserva che sono in corso le attività per creare la banca dati dei servizi segreti nazionali; incoraggia le autorità a ultimare la gara di appalto e a decidere quanto prima a chi affidare la creazione di tale banca dati, al fine di sostenere appieno la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, la frode, il riciclaggio di denaro e altri gravi reati, ivi compresi quelli a carattere transfrontaliero;

29.

accoglie con favore la depenalizzazione giuridica della diffamazione e l'approfondimento del dialogo tra governo e giornalisti su questioni relative alla libertà di espressione; invita le autorità a continuare a rafforzare e promuovere la libertà di informazione e il pluralismo dei media, principi che devono essere liberi da ogni forma di influenza politica o finanziaria e applicati in modo rigoroso; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il paese abbia perso numerose posizioni nell'Indice di Libertà Umana di Reporter senza frontiere e sollecita ulteriori sforzi per rafforzare le norme professionali nel settore giornalistico e del giornalismo d'inchiesta, per promuovere il pluralismo dei media, l'indipendenza del servizio radiotelevisivo pubblico, l'applicazione dei diritti in materia di lavoro dei professionisti nel settore dei media, la trasparenza per quanto riguarda la proprietà dei media, la sostenibilità e la conformità alle norme europee; constata con preoccupazione la diffusa autocensura tra i giornalisti e l'assenza di eventuali organizzazioni di autoregolamentazione nel settore dei media; esprime preoccupazione per il fatto che la maggior parte della pubblicità finanziata con fondi pubblici sia destinata ai mezzi di comunicazione filogovernativi; sostiene gli attivisti dei media sociali che esercitano pressioni contro la censura di Internet;

30.

si dichiara preoccupato per la mancanza di una copertura mediatica analitica e obiettiva nel periodo precedente le elezioni amministrative del marzo 2013, in particolare per quanto riguarda le attività dell'opposizione, la cui copertura durante la campagna elettorale è stata praticamente inesistente, sia nei mezzi di comunicazione statali che in quelli privati; sottolinea che media vigili e professionali sono una condizione sine qua non per l'ulteriore sviluppo di una cultura e di istituzioni democratiche nel paese, così come per il soddisfacimento dei criteri politici;

31.

osserva che la sentenza El-Masri, pronunciata il 13 dicembre 2012 dalla Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha ravvisato molteplici violazioni della Convenzione europea relativamente al sequestro, alla consegna straordinaria e alla tortura del cittadino tedesco Khaled El-Masri, in data 31 dicembre 2003, e alla sua detenzione presso un albergo di Skopje durata 23 giorni, prima di essere trasferito dall'aeroporto della città in Afghanistan; invita il governo a conformarsi senza indugio a tutti gli aspetti della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, fornendo, tra l'altro, scuse ufficiali a El-Masri, pagando il risarcimento imposto dalla Corte e impegnandosi a istituire una commissione internazionale d'inchiesta;

32.

accoglie con favore la nuova legge sulle pari opportunità, la prima strategia quinquennale di inserimento della dimensione di genere nel bilancio, elaborata in collaborazione con UN Women, il finanziamento destinato al piano d'azione per l'inclusione dei rom e il progetto per aiutare questi ultimi a legalizzare le proprie abitazioni; si compiace dell'apertura del nuovo Ufficio di sostegno per la comunità LGBT, esprimendo tuttavia preoccupazione per l'atto di vandalismo commesso a suo danno; incoraggia il governo a proseguire gli sforzi volti a rafforzare le politiche contro la discriminazione, specialmente quelle connesse alla discriminazione basata sull'etnia e sull'identità nazionale;

33.

invita i ministri e i funzionari a condannare pubblicamente la discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), a garantire che il previsto Gay Pride o le altre attività organizzate dalla comunità LGBT possano svolgersi in modo sicuro e con successo nonché a impegnarsi a favore della non-discriminazione per tutti i motivi citati nel trattato dell'UE; invita i media ad astenersi dall'utilizzo di una retorica contro le persone LGBT, ivi compresi i discorsi d'odio e l'incitamento all'odio;

34.

è preoccupato per i casi di maltrattamento da parte della polizia; chiede una continua formazione, professionalizzazione e depoliticizzazione del personale di polizia; ritiene che sia necessario un meccanismo di controllo indipendente per gli organismi preposti all'applicazione della legge al fine di combattere l'impunità e assicurare servizi di polizia democratici e responsabili;

35.

sottolinea che il regime di esenzione dall'obbligo del visto concesso ai cittadini del paese e di tutti i paesi dei Balcani occidentali rappresenta un vantaggio molto importante nel processo d'integrazione nell'UE, nonché un incentivo molto forte ad accelerare le riforme nel settore della giustizia e degli affari interni;

36.

invita le autorità ad adottare provvedimenti e a cooperare con gli Stati membri dell'UE per evitare richieste indebite di asilo nell'Unione europea da parte dei cittadini del paese, pur garantendo a tutti i cittadini il diritto di viaggiare in regime di esenzione dal visto ed evitando eventuali discriminazioni o stigmatizzazioni dei rom e delle persone appartenenti a gruppi di minoranze etniche; invita i governi degli Stati membri a non contestare od ostacolare gli spostamenti dei cittadini in regime di esenzione dal visto, ma ad esortare le autorità ad attuare politiche che garantiscano a tutti i cittadini un futuro dignitoso nel loro paese;

37.

continua a nutrire preoccupazione per la scarsa presenza delle donne sul mercato del lavoro, pur accogliendo con favore l'elevato numero di parlamentari donne rispetto a taluni Stati membri dell'UE; invita le autorità a rafforzare i servizi per l'assistenza ai bambini con disabilità, ai bambini di strada, ai bambini che fanno uso di droghe e che sono vittime di violenza domestica, abusi sessuali o della tratta di esseri umani;

38.

plaude ai costanti progressi compiuti dalla Commissione per la protezione contro la discriminazione; chiede che tale Commissione disponga della totalità dell'organico e ritiene che la sua accettazione da parte della Rete europea degli organismi di promozione dell'uguaglianza costituisca un esempio per le altre agenzie e organizzazioni a promuovere l'adesione all'UE attraverso l'integrazione delle stesse nelle pertinenti reti europee;

Società civile

39.

ritiene che lo sviluppo di una cultura politica che tragga vantaggio da una società civile indipendente, pluralista, interetnica, interculturale e imparziale sia fondamentale per promuovere il progresso democratico nel paese e che i risultati conseguiti dalla società civile possano accrescere la possibilità che l'elaborazione delle politiche sia fondata su dati concreti; sottolinea che le organizzazioni della società civile devono diventare più forti oltre che indipendenti dagli interessi politici e intensificare progetti comuni e reciprocamente vantaggiosi con le organizzazioni della società civile di paesi vicini e, più in generale, di tutta l'UE;

40.

si compiace della consultazione che ha avuto luogo con le organizzazioni della società civile in relazione alle modifiche delle leggi in materia di assistenza legale e fondazioni; chiede una piena e tempestiva consultazione della società civile in merito a tutte le iniziative politiche pertinenti, tra cui il Dialogo ad alto livello sull'adesione, e la partecipazione di membri osservatori della società civile, selezionati in modo trasparente, in seno a tutti i pertinenti gruppi di lavoro del governo;

41.

sottolinea il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile possono svolgere per rendere il processo di adesione all'UE più trasparente, responsabile e inclusivo;

42.

ritiene che lo studio parlamentare sullo strumento di assistenza preadesione (IPA) metta in evidenza la necessità che il governo si impegni a conseguire l'obiettivo di creare un partenariato con la società civile ed istituisca un fondo nazionale per fornire un cofinanziamento che consenta alle organizzazioni della società civile di partecipare appieno ai programmi finanziati dall'UE; invita le organizzazioni della società civile a essere pienamente coinvolte nelle decisioni di programmazione del prossimo IPA;

Questioni economiche

43.

elogia il paese per aver mantenuto la stabilità macroeconomica; rileva, tuttavia, che il debito del settore pubblico è aumentato, la qualità della governance di bilancio è peggiorata e che la recessione economica mondiale ha avuto un effetto negativo sugli investimenti esteri diretti nel paese;

44.

accoglie favorevolmente le misure legislative volte a rafforzare il contesto imprenditoriale come pure l'azione costante finalizzata all'elaborazione di solide strategie macrofinanziarie a medio termine; incoraggia le forze politiche ad avviare un dialogo politico trasparente sulla situazione finanziaria e sugli obblighi di credito del paese;

45.

rileva con preoccupazione che la disoccupazione continua ad essere molto elevata, che quella tra i giovani è tra le più alte a livello mondiale e che i tassi di occupazione femminile restano molto bassi; accoglie con favore il piano d'azione per l'occupazione giovanile sviluppato unitamente al programma «lavoro dignitoso» dell'OIL; invita il governo a migliorare il coordinamento tra gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di lavoro e ad avvalersi della formazione congiunta organizzata dalla Confederazione europea dei sindacati per rafforzare le capacità delle parti sociali di impegnarsi in un dialogo sociale efficace; è del parere che siano necessari ulteriori investimenti per rafforzare la capacità di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione al fine di agevolare la creazione di un'economia basata sulla conoscenza;

46.

si compiace dei progressi compiuti per quanto concerne l'ammodernamento delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, in particolare degli sforzi profusi per completare il Corridoio X (2); accoglie con favore, data l'importanza dei collegamenti ferroviari nel quadro di un sistema di trasporti sostenibili, l'intenzione del governo di ammodernare o costruire collegamenti ferroviari tra Skopje e le capitali dei paesi vicini e chiede che vengano realizzati maggiori progressi, compreso il completamento del finanziamento a favore dei collegamenti ferroviari all'interno Corridoio VIII (3);

47.

sottolinea l'importanza di creare un meccanismo di consultazione fra il governo e le imprese private in sede di adozione delle decisioni sulla lotta alla crisi economica; afferma inoltre che tale meccanismo potrebbe costituire una soluzione alla necessità di adeguare il sistema educativo alle esigenze del mercato, il che potrebbe ridurre la disoccupazione fra i giovani;

48.

prende atto degli sforzi compiuti dal governo per ricostruire le infrastrutture stradali a livello locale nel paese, al fine di potenziare il turismo alternativo e migliorare la vita dei cittadini; incoraggia il paese, a tal riguardo, ad adottare un approccio più dinamico nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale nel quadro dell'IPA, il che accrescerà la cooperazione transfrontaliera e i collegamenti tra i paesi della regione;

49.

osserva che occorre compiere notevoli sforzi in campo ambientale e in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, la protezione della natura, il controllo dell'inquinamento industriale e la gestione dei rischi; sottolinea che non si può realizzare alcun progresso sostanziale senza un adeguato rafforzamento della capacità amministrativa; invita il governo del paese ad adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

50.

ribadisce il potenziale che l'energia rinnovabile rappresenta per il paese e accoglie favorevolmente i progressi compiuti grazie alle 21 nuove concessioni accordate per piccole centrali idroelettriche, a una centrale idroelettrica già funzionante e alla costruzione in corso di un parco eolico; invita il governo a elevare il livello del dibattito pubblico sugli impatti dei cambiamenti climatici, a compiere maggiori sforzi per allineare la legislazione nazionale all'acquis dell'Unione in tale settore e ad attuare la legislazione nazionale, soprattutto in materia di gestione delle acque, controllo dell'inquinamento industriale, protezione della natura e cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di rafforzare la capacità amministrativa sia a livello centrale che locale;

51.

incoraggia le autorità a intensificare gli sforzi per introdurre l'e-government nel quadro delle riforme della pubblica amministrazione, volte a fornire ai cittadini e alle imprese servizi efficienti, accessibili e trasparenti;

Cooperazione regionale e internazionale

52.

si compiace del fatto che il paese attualmente presieda il processo di cooperazione per l'Europa sudorientale e vi apporti il proprio contributo, con l'auspicio che ciò corroborerà una forte agenda europea, il buon vicinato e l'integrazione; sottolinea l'importanza che la cooperazione regionale sia in linea con l'agenda e i valori dell'UE e chiede che vengano realizzati ulteriori progressi a tale proposito; ribadisce l'importanza per l'Unione europea di adoperarsi per l'adesione, senza eccezioni, di tutti i paesi della regione;

53.

ritiene che un cambiamento di mentalità, caratterizzato dall'abbandono del concetto di «Balcani occidentali» a favore di quello di «Europa sud-orientale», potrebbe contribuire a questo sforzo;

54.

accoglie con favore la partecipazione del paese alla missione EUFOR Althea e l'accordo affinché il paese partecipi a operazioni PSDC di gestione delle crisi; invita il paese ad allinearsi con la posizione dell'UE sulla Corte penale internazionale;

55.

invita il governo e tutte le organizzazioni competenti ad adoperarsi per soddisfare le condizioni e i criteri per l'esenzione dal visto nell'area Schengen; sottolinea la necessità di garantire che i cittadini siano pienamente informati circa le restrizioni in materia di esenzione dal visto e che non si abusi del regime di esenzione dal visto o della politica di liberalizzazione dei visti; sottolinea che la sospensione dell'esenzione dal visto comporterà conseguenze economiche e sociali negative;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del paese.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0453.

(2)  Il Corridoio X è uno dei dieci corridoi paneuropei di trasporto che va da Salisburgo (Austria) a Salonicco (Grecia). Il suo ramo D segue il percorso Veles — Prilep — Bitola — Florina — Igoumenitsa (Via Egnatia).

(3)  Il Corridoio VIII è uno dei dieci corridoi paneuropei di trasporto che va da Durazzo (Albania) a Varna (Bulgaria) e attraversa anche Skopje.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/108


P7_TA(2013)0227

Negoziati relativi all'accordo UE-USA su commercio e investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti (2013/2558(RSP))

(2016/C 055/16)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA, rilasciata il 28 novembre 2011, e la dichiarazione congiunta UE-USA del Consiglio economico transatlantico (CET) rilasciata il 29 novembre 2011,

vista la relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello UE-USA sulla crescita e l'occupazione dell'11 febbraio 2013 (1),

vista la dichiarazione congiunta del 13 febbraio 2013 del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 (3),

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 23 ottobre 2012 sui rapporti economici e commerciali con gli Stati Uniti (4),

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in occasione della settantatreesima riunione interparlamentare del dialogo legislativo transatlantico (DLT), tenutasi a Washington il 30 novembre e il 1o dicembre 2012,

vista la relazione finale del progetto dal Centro di ricerca per la politica economica (Londra) del marzo 2013, dal titolo «Ridurre le barriere transatlantiche agli scambi commerciali e agli investimenti: una valutazione economica» (5),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE e gli Stati Uniti sono i due principali operatori commerciali e investitori a livello globale e rappresentano insieme circa la metà del PIL e un terzo del commercio mondiali;

B.

considerando che i mercati dell'UE e degli Stati Uniti sono profondamente integrati, con una media di circa 2 miliardi di EUR di beni e servizi scambiati bilateralmente ogni giorno a sostegno di milioni di posti di lavoro in entrambe le economie, e che gli investimenti dell'UE e degli Stati Uniti costituiscono il vero motore delle relazioni transatlantiche, con investimenti bilaterali pari a un totale di oltre 2 394 miliardi di EUR nel 2011;

C.

considerando che, secondo la relazione di valutazione d'impatto elaborata dalla Commissione sulla base di una relazione del Centro di ricerca per la politica economica, un partenariato transatlantico ampio e ambizioso in materia di scambi commerciali e investimenti, una volta pienamente attuato, potrebbe apportare notevoli vantaggi economici complessivi, sia per l'UE (119,2 miliardi di EUR l'anno) che per gli Stati Uniti (94,9 miliardi di EUR l'anno), nonché un aumento delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti del 28 % e del totale delle esportazioni dell'UE del 6 %, il che gioverebbe, quindi, sia agli esportatori di beni e servizi dell'Unione che ai consumatori dell'UE;

D.

considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono valori comuni, ordinamenti giuridici comparabili e norme rigorose, seppur diverse, in materia di protezione del lavoro, dei consumatori e dell'ambiente;

E.

considerando che l'economia globale deve far fronte a una serie di sfide e all'ascesa di nuovi soggetti e che sia l'Unione europea che gli Stati Uniti devono sfruttare appieno le potenzialità di una più stretta cooperazione economica, per avvalersi dei vantaggi del commercio internazionale in termini di superamento della crisi economica e di conseguimento di una ripresa economica globale;

F.

considerando che, a seguito del vertice UE-USA del novembre 2011, il Gruppo ad alto livello sulla crescita e l'occupazione è stato incaricato di individuare opzioni per incrementare il commercio e gli investimenti al fine di sostenere una creazione di posti di lavoro, una crescita economica e una competitività reciprocamente vantaggiose;

G.

considerando che il Gruppo ad alto livello sulla crescita e l'occupazione ha analizzato congiuntamente una vasta gamma di opzioni possibili per l'espansione del commercio e degli investimenti transatlantici e, nella sua relazione finale, è giunto alla conclusione che un accordo completo in materia di scambi e investimenti fornirebbe i vantaggi più consistenti a entrambe le economie;

H.

considerando che l'UE è convinta che l'obiettivo decisivo sia quello di sviluppare e rafforzare il sistema multilaterale; che, tuttavia, ciò non preclude accordi bilaterali che vadano oltre gli impegni assunti in seno all'OMC e che siano complementari alle norme multilaterali, poiché sia gli accordi regionali che gli accordi di libero scambio portano a una crescente armonizzazione delle norme e una liberalizzazione più diffusa, il che è propizio al sistema commerciale multilaterale;

I.

considerando che il 12 marzo 2013 la Commissione ha proposto l'autorizzazione all'avvio di negoziati e progetti di direttive di negoziato destinati all'esame del Consiglio;

Contesto strategico, politico ed economico

1.

ritiene che l'importanza strategica della relazione economica tra UE e Stati Uniti vada ribadita e approfondita e che entrambe le parti debbano progettare strategie comuni in materia di commercio mondiale, investimenti e problemi legati agli scambi, come standard, norme e regolamenti, in modo da sviluppare una visione transatlantica più ampia e una serie di obiettivi strategici condivisi;

2.

reputa fondamentale che l'UE e gli Stati Uniti realizzino le potenzialità inutilizzate di un mercato transatlantico veramente integrato, al fine di massimizzare la creazione di posti di lavoro dignitosi e stimolare le potenzialità di crescita intelligente, solida, sostenibile ed equilibrata; ritiene che ciò sia particolarmente attuale alla luce della crisi economica in atto, della situazione dei mercati finanziari e delle condizioni di finanziamento, del livello elevato del debito pubblico, degli alti tassi di disoccupazione e delle modeste proiezioni di crescita su entrambe le sponde dell'Atlantico, nonché in considerazione dei vantaggi derivanti da una risposta veramente coordinata a questi problemi condivisi;

3.

ritiene che l'UE debba avvalersi della sua vasta esperienza negoziale in materia di accordi commerciali bilaterali completi e approfonditi per ottenere risultati ancora più ambiziosi con gli Stati Uniti;

Relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello sulla crescita e l'occupazione

4.

saluta con favore la pubblicazione della relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello sulla crescita e l'occupazione e approva senza riserve la raccomandazione di avviare negoziati per un accordo completo in materia di scambi e investimenti;

5.

si compiace dell'importanza attribuita nella relazione finale agli aspetti seguenti: i) un ambizioso miglioramento del reciproco accesso al mercato dei beni, dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici a tutti i livelli di governo, ii) la riduzione degli ostacoli non tariffari e il miglioramento della compatibilità dei regimi normativi e iii) lo sviluppo di regole comuni condivise per affrontare le sfide e le opportunità del commercio globale;

6.

condivide l'opinione secondo la quale, in considerazione delle basse tariffe medie già esistenti, la chiave per sbloccare le potenzialità delle relazioni transatlantiche risiede nell'affrontare gli ostacoli non tariffari, che consistono principalmente in procedure doganali, norme tecniche e restrizioni normative interne; sostiene l'obiettivo, proposto dal Gruppo di lavoro ad alto livello, di avanzare progressivamente verso un mercato transatlantico ancora più integrato;

7.

valuta positivamente la raccomandazione di studiare nuovi mezzi per ridurre i costi inutili e i ritardi amministrativi derivanti dalla regolamentazione, raggiungendo nel contempo i livelli di salute, sicurezza e tutela ambientale che ciascuna parte ritenga opportuni, o realizzando altrimenti i legittimi obiettivi normativi;

Mandato negoziale

8.

ribadisce il proprio sostegno a un accordo completo e approfondito in materia di scambi commerciali e investimenti con gli Stati Uniti, tale da sostenere la creazione di posti di lavoro di alta qualità per i lavoratori europei, arrecare benefici diretti ai consumatori europei, aprire nuove opportunità affinché le imprese europee — in particolare le PMI — possano vendere beni e prestare servizi negli Stati Uniti, fornire il pieno accesso ai mercati degli appalti pubblici statunitensi e migliorare le opportunità di investimento dell'UE negli Stati uniti;

9.

invita il Consiglio a dare un seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione finale del Gruppo di lavoro ad alto livello e ad autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti con gli Stati Uniti;

10.

sottolinea che un tale accordo deve essere ambizioso e vincolante a tutti i livelli di governo su entrambe le sponde dell'Atlantico, compresi tutti gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti; sottolinea che l'accordo, oltre a determinare una vera e duratura apertura reciproca del mercato e agevolazioni commerciali sul territorio, dovrebbe anche prestare una particolare attenzione alle modalità strutturali per conseguire una maggiore convergenza normativa transatlantica; ritiene che l'accordo non dovrebbe rischiare di compromettere la diversità culturale e linguistica dell'Unione, anche nel settore dei servizi audiovisivi e culturali;

11.

reputa essenziale che l'UE e gli Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e in materia di audiovisivi, e che possano farlo nel contesto delle rispettive legislazioni, delle norme e degli accordi vigenti; chiede pertanto che l'esclusione dei servizi culturali e audiovisivi, compresi quelli forniti online, sia dichiarata esplicitamente nel mandato negoziale;

12.

sottolinea che la proprietà intellettuale è una delle forze trainanti dell'innovazione e della creazione, nonché una delle colonne portanti di un'economia basata sulla conoscenza, e che l'accordo dovrebbe non solo includere una forte protezione di settori ben definiti e specifici dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), comprese le indicazioni geografiche, ma anche essere coerente con gli accordi internazionali già esistenti; ritiene che altre aree di divergenza in materia di DPI debbano essere risolte in linea con le norme internazionali di protezione;

13.

reputa che l'accordo debba garantire il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali; ribadisce il proprio sostegno a un livello elevato di protezione dei dati personali, che gioverebbe ai consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico; ritiene che l'accordo debba tenere conto delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) per quanto riguarda la protezione dei dati personali;

14.

ricorda l'importanza del settore dei trasporti ai fini della crescita e dell'occupazione, in particolare nell'aviazione, laddove l'UE e gli Stati Uniti contribuiscono per il 60 % al traffico aereo mondiale; sottolinea che i negoziati dovrebbero affrontare adeguatamente le attuali restrizioni ai servizi di trasporto marittimo e aereo prestati da imprese europee, anche in relazione a questioni quali la proprietà straniera delle compagnie aeree e la reciprocità in materia di cabotaggio, nonché il controllo delle merci trasportate per via marittima;

15.

pone in rilievo l'importanza delle valutazioni di rischio e dello scambio di informazioni fra le due parti riguardo alla vigilanza del mercato e l'identificazione dei prodotti contraffatti;

16.

apprezza, in particolare, la raccomandazione rivolta dal Gruppo di lavoro ad alto livello all'UE e agli Stati Uniti di affrontare gli aspetti ambientali e lavorativi del commercio e dello sviluppo sostenibile; ritiene opportuno tenere conto dell'esperienza maturata grazie ai precedenti accordi commerciali conclusi dall'Unione europea e agli impegni di lunga data tra l'UE e gli Stati Uniti al fine di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e ambiente, nonché di promuovere le norme di base e i parametri di riferimento stabiliti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), come pure il lavoro dignitoso e lo sviluppo sostenibile; incoraggia l'armonizzazione delle norme in materia di responsabilità sociale delle imprese; riconosce che, probabilmente, il conseguimento di norme comuni comporterà delle sfide, sia sul piano tecnico che su quello politico, e sottolinea che l'obiettivo comune dovrebbe essere assicurare che le ambizioni riguardo all'ambiente non vengano ridimensionate;

17.

sottolinea la natura sensibile di determinati settori del negoziato, come ad esempio quello agricolo, in cui le percezioni riguardo agli organismi geneticamente modificati (OGM), la clonazione e la salute dei consumatori tendono a divergere fra gli Stati Uniti e l'Unione europea; vede una cooperazione rafforzata negli scambi agricoli come un'opportunità e sottolinea l'importanza di raggiungere un risultato ambizioso ed equilibrato su questo fronte; evidenzia che l'accordo deve lasciare impregiudicati i valori fondamentali dei due partner commerciali, ad esempio il principio di precauzione nell'UE; chiede agli Stati Uniti di revocare il bando alle importazioni che ha imposto all'UE sui prodotti a base di carni bovine, nell'ottica di creare un clima di fiducia reciproca;

18.

sottolinea che i negoziati dell'accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti devono riguardare anche i servizi finanziari e chiede, in tale contesto, che sia prestata una particolare attenzione all'equivalenza, al riconoscimento reciproco, alla convergenza e all'extraterritorialità, aspetti che rivestono un'importanza centrale per ambo le parti; richiama l'attenzione ai benefici che deriverebbero dalla convergenza a favore di un quadro normativo comune in materia finanziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti; sottolinea che, se l'accesso ai mercati deve essere valutato positivamente, i processi di vigilanza prudenziale sono fondamentali per ottenere una corretta convergenza; evidenzia che l'impatto negativo dell'extraterritorialità va ridotto al minimo e non deve costituire un pretesto per rinunciare a un approccio coerente alla regolamentazione dei servizi finanziari;

19.

ribadisce il proprio sostegno alla rimozione degli ostacoli normativi inutili e incoraggia la Commissione e l'Amministrazione statunitense a inserire nell'accordo meccanismi (come la cooperazione normativa a monte in fase precoce) volti a evitare l'insorgere di ostacoli in futuro; ritiene che il miglioramento della legislazione, così come la riduzione degli oneri normativi e amministrativi, siano questioni da porre in primo piano in sede di negoziato dell'accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti e che una maggiore convergenza normativa transatlantica debba dar luogo a una regolamentazione più snella, più facile da comprendere e da applicare, soprattutto per le PMI;

20.

ribadisce la propria convinzione secondo cui un accordo globale UE-USA in materia di scambi commerciali e investimenti ha le potenzialità per generare una situazione reciprocamente vantaggiosa e positiva per entrambe le economie e che un maggiore livello di integrazione aumenterebbe notevolmente i benefici per entrambe le economie; è dell'avviso che l'allineamento delle norme tecniche di regolamentazione, ove possibile, garantirebbe che l'UE e gli Stati Uniti continuino a definire standard mondiali e spianerebbe la via alla creazione di norme internazionali; è fermamente convinto che i vantaggi derivanti dall'accordo in termini di commercio internazionale e normalizzazione meritino un'attenta valutazione e formulazione;

21.

ricorda la necessità di uno sforzo proattivo e di un impegno continuo e trasparente da parte della Commissione, unitamente a un folto gruppo di soggetti interessati tra cui i rappresentanti delle imprese, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori, durante l'intero processo negoziale, al fine di garantire discussioni concrete, instaurare un clima di fiducia nei negoziati, ottenere un contributo equilibrato dalle varie parti e favorire il sostegno pubblico tenendo conto delle considerazioni espresse dai vari soggetti interessati; incoraggia tutte le parti coinvolte a partecipare attivamente, contribuendo con iniziative e informazioni pertinenti per i negoziati;

22.

avverte che le considerazioni qualitative dovrebbero prevalere su quelle temporali e confida nel fatto che i negoziatori non si affrettino a concludere un accordo che non comporti benefici tangibili e sostanziali per le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri cittadini;

Ruolo del Parlamento

23.

attende con interesse l'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti e la possibilità di seguirli da vicino e di contribuire al loro successo; ricorda alla Commissione il suo obbligo di informare rapidamente ed esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (prima e dopo i cicli di negoziato); si impegna ad affrontare le questioni legislative e regolamentari che possono emergere nel contesto dei negoziati e del futuro accordo; riafferma la propria responsabilità fondamentale di rappresentare i cittadini dell'UE e auspica di poter facilitare discussioni aperte e inclusive durante il processo di negoziato; si impegna ad assumere un ruolo proattivo nel collaborare con le sue controparti statunitensi in fase di introduzione di nuove normative;

24.

si impegna a lavorare a stretto contatto con il Consiglio, la Commissione, il Congresso e l'Amministrazione degli Stati Uniti nonché i soggetti interessati per realizzare le piene potenzialità economiche, sociali e ambientali insite nelle relazioni economiche transatlantiche e rafforzare il ruolo guida dell'UE e degli Stati Uniti nella liberalizzazione e nella regolamentazione del commercio e degli investimenti esteri; si impegna a incoraggiare una più intensa cooperazione bilaterale tra UE e Stati Uniti al fine di riconfermare la leadership di entrambe le parti nel commercio e negli investimenti esteri;

25.

ricorda che al Parlamento sarà chiesta l'approvazione del futuro accordo di partenariato transatlantico in materia di scambi commerciali e investimenti, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che, di conseguenza, si dovrà tenere debitamente conto delle sue posizioni in tutte le fasi;

26.

ricorda che il Parlamento si adopererà per monitorare l'attuazione del futuro accordo;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Amministrazione e al Congresso degli Stati Uniti.


(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf

(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf

(4)  Testi approvati, P7_TA(2012)0388.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/112


P7_TA(2013)0228

Accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (2012/2929(RSP))

(2016/C 055/17)

Il Parlamento europeo,

viste la sue precedenti risoluzioni sul Birmania/Myanmar, in particolare quelle del 20 aprile 2012 (1) e del 22 novembre 2012 (2), nonché la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla persecuzione dei musulmani rohingya in Birmania/Myanmar (3),

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'UE del 23 aprile 2012 sul Birmania/Myanmar,

viste la dichiarazione congiunta del 15 giugno 2012 dell'alto rappresentante Catherine Ashton e del Commissario per il commercio Karel De Gucht, in cui si auspicava il ripristino delle preferenze commerciali per il Birmania/Myanmar nonché la dichiarazione del 6 febbraio 2013 del portavoce dell'alto rappresentante in cui si anticipava l'eventuale costituzione di una gruppo specifico UE-Myanmar/Birmania al fine di rafforzare la cooperazione economica,

vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524),

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008 (4) , relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate,

vista la risoluzione concernente le misure sul Myanmar adottata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione dell'OIL, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro il 13 giugno 2012,

vista la Strategia congiunta Myanmar/OIL per l'eliminazione del lavoro forzato entro il 31 dicembre 2015 adottata dalle autorità del Myanmar/Birmania il 5 luglio 2012,

visto il documento del governo USA dell'11 luglio 2012 dal titolo «Reporting Requirements on Responsible Investment in Burma» (5),

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania del 6 marzo 2013,

viste la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, approvata nel 1998, e le convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, segnatamente: l'abolizione del lavoro forzato (29 (1930) e 105 (1957)); la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva (87 (1948) e 98 (1949)); l'abolizione del lavoro minorile (138 (1973) e 182 (1999)); la non discriminazione nel lavoro (100 (1951) e 111 (1958)),

visto il piano d'azione per prevenire il reclutamento e l'impiego di minori da parte delle forze armate del Myanmar, sottoscritto dal governo del Myanmar/Birmania e dall'ONU il 27 giugno 2012,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e in particolare il suo articolo 38,

visti i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (6) e le conclusioni del Consiglio Affari esteri dell'8 dicembre 2009 (7),

vista la versione aggiornata dei principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali del 2011,

viste le linee guida in materia di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative (8),

visti i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Pacchetto imprese responsabili» (COM(2011)0685),

visti i negoziati in atto sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE (la direttiva sulla trasparenza) (COM(2011)0683) e la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese (COM(2011)0684), che modifica la direttiva 2003/51/CE (direttiva sulla contabililità),

vista la risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali, (9),

viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e inclusiva (10), e sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale affidabile, trasparente e responsabile e crescita sostenibile (11),

vista la prima riunione interparlamentare PE-Myanmar, tenuta dal 26 febbraio al 2 marzo 2012 e la corrispondente relazione (12),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che nel Myanmar/Birmania la situazione dei diritti umani resta precaria nonostante i passi compiuti dal governo del presidente Thein Sein;

B.

considerando che il Myanmar/Birmania si trova in una regione geografica di grande rilevanza strategica e geopolitica specialmente per l'UE, gli Stati Uniti, la Cina, l'India e l'Australia,

C.

considerando che i cambiamenti in corso stanno creando importanti opportunità per sviluppare un rapporto migliore tra l'Unione europea e il Myanmar/Birmania, assistere il processo di riforma e contribuire allo sviluppo economico, politico e sociale;

D.

considerando che la Commissione ha proposto di ripristinare l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania alla luce delle valutazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), secondo cui le violazioni della convenzione OIL sul lavoro forzato non sono più considerate gravi e sistematiche;

E.

considerando che secondo le stime dell'OIL in Myanmar/Birmania si contano ancora circa 5 000 bambini soldati;

F.

considerando necessario procedere con cautela, tenendo presente che, secondo la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar, permangono gravi preoccupazioni per i diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, trasferimenti forzati, confisca di terre, impiego di bambini soldato, interventi aggressivi contro le minoranze etniche e un sistema giudiziario debole;

G.

considerando che in passato numerosi settori economici del Myanmar/Birmania, tra cui quello minerario, del legname, del petrolio, del gas e della costruzione di dighe, sono stati direttamente connessi a gravi casi di violazioni dei diritti umani e degrado ambientale, rappresentando nel contempo la principale fonte di entrate per il governo militare;

H.

considerando che le imprese che operano in Stati fragili e in zone di governo deboli, come il Myanmar/Birmania, sono confrontate ad un maggior rischio di causare o contribuire a determinare violazioni dei diritti umani; che pertanto sono necessarie misure speciali per evitare questo rischio, come riconosciuto dagli obblighi di notifica del governo degli Stati Uniti sugli investimenti responsabili in Myanmar/Birmania;

I.

considerando che le imprese europee, con le loro controllate e i loro subappaltatori, possono svolgere un ruolo fondamentale per la promozione e la diffusione in tutto il mondo di norme sociali e del lavoro;

J.

considerando che ogni impresa che opera in Myanmar/Birmania dovrebbe essere tenuta a soddisfare gli obblighi relativi all'osservanza degli standard internazionali in materia di diritti umani e quindi deve:

a)

attenersi ai suoi obblighi giuridici nazionali e internazionali legati alle norme vigenti nel settore dei diritti umani, dei diritti sociali, del lavoro e dell'ambiente;

b)

dar prova di un sincero impegno in materia di diritti, tutela e benessere della sua manodopera e dei cittadini in generale;

c)

rispettare la libertà di associazione e la contrattazione collettiva;

d)

astenersi dall'appropriazione di terre e dai trasferimenti forzati delle popolazioni locali;

e)

affrontare eventuali infrazioni in modo rapido ed efficace;

1.

riconosce i passi notevoli compiuti dal presidente Thein Sein e dagli altri riformatori in Myanmar/Birmania con l'introduzione di riforme democratiche nell'ultimo anno, che hanno indotto la Commissione a proporre il ripristino dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie generalizzate; sollecita i responsabili a proseguire in via prioritaria tale processo affinché la democratizzazione piena, il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali siano permanenti e irrevocabili;

2.

chiede di proseguire i colloqui di pace con i gruppi etnici, in particolare i katchin, ed esorta le autorità del Myanmar/Birmania a fissare un piano d'azione per porre fine alla repressione nei confronti dei rohingya e delle altre minoranze represse, anche tramite il riconoscimento dei diritti di cittadinanza, la lotta ai pregiudizi radicati e ai comportamenti discriminatori fondati sull'etnia e la religione nonché lo sviluppo di una politica d'integrazione e di riconciliazione a lungo termine per le comunità sfollate;

3.

sollecita il governo del Myanmar/Birmania ad aderire ai principi della buona governance e a rilasciare tutti i prigionieri politici ancora detenuti senza indugio e senza condizioni; chiede inoltre al governo del Myanmar/Birmania di garantire il rispetto della libertà di opinione e di espressione, di riunione e di associazione, di continuare la stretta collaborazione con organizzazioni quali l'OIL al fine di eliminare il lavoro forzato e di garantire che l'applicazione delle leggi in materia di organizzazioni dei lavoratori e manifestazioni e riunioni pacifiche sia in linea con le norme internazionali sui diritti umani;

4.

esorta il governo del Myanmar/Birmania a ratificare la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e i suoi due protocolli opzionali, a concedere al Comitato internazionale della Croce Rossa e ai gruppi nazionali di monitoraggio pieno accesso alle prigioni e ad adottare azioni immediate ed efficaci di prevenzione della tortura e dei maltrattamenti;

5.

esorta il governo del Myanmar/Birmania ad accelerare gli sforzi di revisione e riforma della legislazione e delle disposizioni giuridiche che violano le norme internazionali in materia di diritti umani, specificando con chiarezza le date entro le quali ciascuna revisione sarà conclusa; osserva che tali riforme devono includere la partecipazione illimitata dei gruppi della società civile e l'assistenza degli organismi internazionali per i diritti umani, quali l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR); chiede al governo di garantire l'effettiva attuazione delle nuove leggi e di quelle riviste, anche tramite la formazione e il rafforzamento delle capacità degli organismi di esecuzione, dei rappresentanti delle professioni legali, degli appartenenti alle forze dell'ordine e della magistratura;

6.

si rammarica del fatto che l'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani non abbia ancora potuto assicurare una presenza permanente nel paese, nonostante le numerose promesse del presidente Thein Sein;

7.

sottolinea quanto sia importante trattare in modo indipendente tutte le accuse di violazioni dei diritti umani nelle zone colpite da conflitti e concedere alle Nazioni Unite e agli altri operatori umanitari l'accesso a tutti coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria, sia nelle zone controllate dal governo sia in quelle da esso non controllate;

8.

chiede inoltre al governo del Myanmar/Birmania di dare piena attuazione al suo Piano d'azione congiunto con l'OIL sull'eliminazione del lavoro forzato entro il 31 dicembre 2015 e di continuare la stretta collaborazione con organizzazioni quali l'OIL al fine di eliminare tale pratica e di garantire che l'applicazione delle leggi in materia di organizzazioni dei lavoratori e manifestazioni e riunioni pacifiche sia in linea con le norme internazionali sui diritti umani;

9.

osserva l'attuazione della legge sugli investimenti esteri nel novembre 2012, che prevede una liberalizzazione senza precedenti dell'economia; sottolinea l'importanza di ratificare il memorandum d'intesa dell'OIL, firmato dal ministro del Lavoro birmano, con lo scopo di porre fine al lavoro forzato entro il 2015, nonché di attuare il piano per adottare leggi anticorruzione e in materia di imposizione fiscale;

10.

riconosce che, in ragione del lungo periodo di governo militare che ha permeato e strutturato tutti i settori della società birmana, e nonostante le iniziative importanti di democratizzazione, i cambiamenti sono lenti e richiedono il sostegno e l'aiuto internazionale;

11.

esprime profonda preoccupazione riguardo alle relazioni che indicano che il reclutamento forzato di bambini nei ranghi del Tatmadaw Kyi (esercito del Myanmar) e delle forze della guardia di confine non è cessato e invita pertanto il governo del Myanmar/Birmania ad attuare rapidamente tutti gli elementi del piano d'azione sui bambini soldato, che è stato firmato dalle Nazioni Unite, e a far sì che la protezione dei bambini assuma una priorità elevata nell'agenda delle riforme;

12.

invita il governo del Myanmar/Birmania a garantire che gli agricoltori e le comunità siano tutelati contro la confisca dei terreni e le espropriazioni forzate, in linea con le norme internazionali; rileva le preoccupazioni riguardo alla Costituzione e alle leggi sui terreni agricoli e sulla gestione dei terreni liberi, incolti e vergini, che autorizzano il governo a confiscare terreni per progetti che secondo quest'ultimo sono di «interesse nazionale», permettendo al governo di utilizzare tutti i terreni «liberi», alcuni dei quali sono occupati e forniscono sostentamento alle comunità; osserva altresì che uomini d'affari con le giuste conoscenze stanno intraprendendo azioni giudiziarie per registrare tali terreni a proprio nome;

13.

sottolinea l'importanza del programma di assistenza della Commissione relativo al commercio a breve termine che inizierà nel 2013; invita il governo del Myanmar/Birmania a rafforzare le proprie istituzioni e politiche commerciali, tenuto conto dei loro effetti positivi sull'economia del paese, e ad adottare tutte le misure necessarie a massimizzare i vantaggi dell'assistenza dell'UE in materia commerciale e del ripristino delle preferenze «Tutto tranne le armi»;

14.

chiede un aumento degli aiuti bilaterali dell'UE per lo sviluppo destinati al Myanmar/Birmania nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e invita il governo del Myanmar/Birmania a promuovere e sostenere azioni nei principali ambiti di competenza dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), ovvero consolidamento della democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rileva, a tale riguardo, l'attività del centro per la pace del Myanmar finanziato dall'UE; si attende che il governo del Myanmar/Birmania accetti e faciliti l'apertura di un ufficio regionale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani con pienezza di mandato, poiché il paese non ha soltanto bisogno di assistenza tecnica, ma anche di un meccanismo per monitorare da vicino il rispetto dei diritti umani;

15.

prende nota della decisione l'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (ASEAN) di accettare la candidatura del Myanmar/Birmania alla presidenza dell'organizzazione nel 2014 quale segnale di rinnovata fiducia nel paese;

16.

sottolinea la necessità che il governo del Myanmar/Birmania rafforzi le proprie istituzioni e politiche commerciali, definisca un piano di rafforzamento delle leggi anticorruzione e sull'imposizione fiscale e istituisca un quadro per le imprese, in linea con le norme internazionali in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese;

17.

accoglie con favore l'impegno del governo del Myanmar/Birmania ad aderire all'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che imporrà al governo di divulgare le entrate ottenute dalle industrie estrattive e dalle attività economiche; invita inoltre il governo del Myanmar/Birmania ad agire quanto più rapidamente possibile per conformarsi pienamente all'EITI, attraverso il soddisfacimento di tutti i requisiti pertinenti, prevedendo nel contempo il pieno coinvolgimento della società civile nel processo;

18.

riconosce che il commercio e gli investimenti responsabili e sostenibili — anche con l'Unione e da essa provenienti — possono sostenere gli sforzi intrapresi dal Myanmar/Birmania per combattere la povertà e garantire che più ampi settori della popolazione possano beneficiare delle misure adottate; rileva, tuttavia, che ciò deve esser fatto promuovendo l'attuazione dei più elevati standard di integrità e responsabilità sociale delle imprese, come stabilito nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, nei principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani e nella strategia dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681);

19.

ritiene che la divulgazione di informazioni agli investitori e ai consumatori costituisca un elemento chiave della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e debba essere fondata su principi sociali e ambientali facilmente applicabili e misurabili; sottolinea l'importanza di questo elemento anche al fine di proteggere il valore a lungo termine degli investimenti europei; chiede che tale divulgazione si basi fermamente sul sostegno dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e del principio di rendicontazione integrata;

20.

prende atto dei passi positivi compiuti nell'ambito dell'attuale riforma della direttiva sulla trasparenza e della direttiva sulla contabilità nell'affrontare la questione della RSI bilanciando la legittima ricerca di trasparenza e responsabilità con l'onere che la rendicontazione comporta per le società interessate; sostiene con forza la proposta legislativa per una rendicontazione paese per paese basata sulle norme dell'EITI e per una rendicontazione su vendite e profitti, nonché imposte ed entrate, al fine di scoraggiare la corruzione e prevenire l'elusione fiscale; sottolinea che tale rendicontazione paese per paese dovrebbe riguardare settori che, nel Myanmar/Birmania, sono stati collegati direttamente alle violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e alla distruzione ambientale, tra cui quello minerario, del legname, del petrolio e del gas;

21.

invita le grandi imprese europee che operano nel Myanmar/Birmania a riferire in merito alle loro politiche e procedure di dovuta diligenza relative ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e all'ambiente, nonché riguardo alla loro applicazione;

22.

invita la Commissione a monitorare gli impegni assunti dalle imprese dell'UE nell'ambito dei principi e degli orientamenti della RSI riconosciuti a livello internazionale, in linea con la sua comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di RSI, nonché degli eventuali requisiti volontari che potrebbero essere adottati unilateralmente dalle imprese dell'UE, e a definire orientamenti sui diritti umani per i settori del petrolio e del gas;

23.

invita la Commissione a continuare a monitorare gli sviluppi nel Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e le altre violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, e a reagire a tali sviluppi in conformità delle procedure e dei meccanismi in vigore, comprese, se del caso, rinnovate proposte di revocare le preferenze commerciali;

24.

si attende che il SEAE consulti il Parlamento e lo tenga informato sul processo di istituzione di un dialogo «Diritti umani» con il Myanmar/Birmania;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0142.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0464.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0355.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(5)  http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf.

(6)  Principi guida su imprese e diritti umani: attuazione del quadro delle Nazioni Unite «proteggere, rispettare e sanare» del 16 giugno 2011, sostenuto dal Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU: http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf.

(7)  http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework and http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf.

(8)  Versione 3.1, marzo 2011: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf.

(9)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2013)0050.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2013)0049.

(12)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dase/cr/897/897838/897838en.pdf


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/117


P7_TA(2013)0229

Una strategia macroregionale per le Alpi

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su una strategia macroregionale per le Alpi (2013/2549(RSP))

(2016/C 055/18)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 192, l'articolo 265, paragrafo 5, e l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248),

vista la Convenzione alpina del 7 novembre 1991,

visti la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata «Strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana» (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che l'accompagna (SEC(2009)0712),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'UE per la regione del Danubio (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011, nelle quali si invitano gli Stati membri a «proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali»,

vista la proposta, presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le strategie macroregionali sono volte a permettere una migliore utilizzazione delle risorse esistenti per far fronte a problemi di sviluppo territoriale, identificando risposte congiunte alle sfide comuni, migliorando l'integrazione territoriale e rafforzando l'efficacia di diverse forme di politiche sostenute dall'Unione europea e di partenariati fra le amministrazioni pubbliche e le autorità locali e regionali nonché altre istituzioni e organizzazioni della società civile;

B.

considerando che la Commissione propone che l'aspetto transnazionale della politica di cooperazione territoriale sia rafforzato e che qualsiasi nuova strategia macroregionale sia avviata su base volontaria ma si basi sulle esperienze precedenti e le migliori pratiche;

C.

considerando che i territori che compongono la regione alpina hanno molte caratteristiche in comune, quali l'unicità geografica delle loro zone di alta montagna e le loro strette interazioni con le maggiori città della cintura perialpina;

D.

considerando che la strategia macroregionale per le Alpi, che dovrebbe essere comparabile alle strategie adottate dall'UE per le regioni del Mar Baltico e del Danubio, offrirà l'opportunità di conferire alle Alpi una nuova dimensione e una maggiore importanza nel quadro dell'Unione europea in termini di un migliore accesso ai finanziamenti;

E.

considerando che la regione delle Alpi abbraccia diversi Stati membri dell'UE e paesi terzi, e che costituisce una macroregione interconnessa con capacità economiche eterogenee e preoccupazioni crescenti in materia di questioni ambientali, evoluzione democratica, infrastrutture di trasporto, turismo e questioni energetiche e che il coordinamento delle politiche interne ed esterne di tutte le parti interessate potrebbe produrre migliori risultati e un valore aggiunto;

F.

considerando che le Alpi sono montagne di interesse europeo e internazionale, con ecosistemi fragili e un gran numero di ghiacciai gravemente colpiti dai cambiamenti climatici, nonché un gran numero di zone naturali protette e di specie vegetali e animali endemiche protette;

G.

considerando che la politica di coesione è volta a conseguire la coesione economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione;

1.

ritiene che lo sviluppo di strategie su vasta scala, quali le strategie macroregionali, debba contribuire a rafforzare il ruolo del livello locale e regionale nell'attuazione delle politiche dell'UE e porre il principio della governance multilivello al centro della pianificazione e dell'attuazione della strategia per le Alpi;

2.

ricorda i risultati tratti dall'esperienza acquisita con la strategia del Mar Baltico e la strategia per il Danubio per quanto riguarda la trasparenza del processo decisionale e l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE; invita la Commissione a presentare senza indugio un piano d'azione specifico per questa regione al fine di superare gli svantaggi strutturali delle regioni di montagna e di creare le giuste condizioni per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale nella regione;

3.

sottolinea il ruolo positivo svolto da strumenti legislativi dell'Unione quali i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in relazione alle macroregioni, dal momento che forniscono un sostegno strutturale per gli aspetti concreti della cooperazione e lo scambio di buone pratiche, nonché per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo territoriale che permettano la cooperazione delle autorità a diversi livelli;

4.

si compiace degli attuali sviluppi nelle regioni dell'area alpina e del forte approccio dal basso verso l’alto adottato da tali regioni, le quali hanno ripetutamente espresso il loro desiderio di una strategia alpina al fine di affrontare efficacemente le sfide comuni a tutto l'arco alpino, sfruttare in modo più coerente il suo considerevole potenziale e rispondere alla necessità di migliorare nella regione alpina la mobilità, la sicurezza energetica, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sociale ed economico, lo scambio culturale e la protezione civile;

5.

ritiene che lo sviluppo sostenibile delle Alpi costituisca uno dei principali obiettivi della strategia macroregionale, tenendo presente il gran numero di ghiacciai colpiti dai cambiamenti climatici;

6.

è convinto che tale strategia debba altresì incoraggiare la designazione di zone naturali protette europee, e facilitare la cooperazione al riguardo, di cui è esempio la recente iniziativa congiunta del Parc National du Mercantour (Francia) e del Parco Naturale delle Alpi Marittime (Italia);

7.

sottolinea l'importanza di allineare il contenuto della strategia per le Alpi alla Convenzione alpina e ai rispettivi protocolli successivi e di tenere conto della cooperazione e delle reti transnazionali esistenti in questo ambito;

8.

pone l'accento sul fatto che una strategia macroregionale per le Alpi dovrebbe tenere conto della preservazione delle forme tradizionali — principalmente agricole — di utilizzo del suolo, in modo da promuovere la biodiversità e la preservazione delle aree protette esistenti;

9.

chiede che una strategia macroregionale per le Alpi sia oggetto di una valutazione globale da parte della Commissione, sulla base di criteri obiettivi e indicatori misurabili;

10.

invita la Commissione ad applicare realmente l'articolo 174 del TFUE mediante un piano strategico, al fine di superare gli svantaggi strutturali delle regioni di montagna e di creare le giuste condizioni per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale nella regione alpina;

11.

ritiene che la dimensione territoriale della strategia contribuirà allo sviluppo concreto dell'idea di coesione territoriale;

12.

sottolinea che una strategia macroregionale per le Alpi rappresenta uno strumento efficace per rafforzare la cooperazione territoriale europea nella regione interessata, applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione attraverso un uso migliore delle risorse disponibili, facilitando così un coordinamento intersettoriale delle politiche;

13.

pone l'accento sul fatto che una strategia macroregionale per le Alpi garantirebbe la complementarità delle diverse iniziative dell'UE riguardanti la regione alpina e le zone di montagna e apporterebbe un vero valore aggiunto a progetti concreti;

14.

ritiene che una strategia macroregionale per le Alpi debba coordinare i fondi UE esistenti, in particolare nell'ambito della politica di coesione, al fine di realizzare progetti volti a far fronte a sfide comuni quali la protezione dell'ambiente, gli investimenti nella competitività e nell'innovazione, l'agricoltura e la silvicoltura, l'acqua, l'energia, le questioni ambientali e climatiche e i trasporti;

15.

sottolinea che un'eventuale strategia macroregionale per le Alpi sarebbe in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e sarebbe perciò in accordo con l'impegno dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

16.

sottolinea l'importanza di rafforzare, attraverso tale strategia, la capacità innovativa della regione alpina sfruttando le competenze della sua forza lavoro, istituendo partenariati e una cooperazione tra gli attori chiave (mercato del lavoro, istruzione, formazione e ricerca, datori di lavoro), mantenendo attivi i giovani nella regione, sostenendo la creatività e potenziando la capacità delle diverse regioni nei settori dell'istruzione, della scienza e della ricerca;

17.

sottolinea che il nuovo quadro di cooperazione «macroregionale» deve garantire che gli svantaggi naturali delle regioni periferiche, quali le zone di alta montagna, diventino punti di forza e opportunità e che lo sviluppo sostenibile di queste regioni sia stimolato;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e alle altre istituzioni interessate.


(1)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 30.


12.2.2016   

IT

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C 55/120


P7_TA(2013)0230

Condizioni di lavoro e norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulle condizioni di lavoro e le norme sanitarie e di sicurezza in seguito ai recenti incendi di fabbriche e al crollo di un edificio in Bangladesh (2013/2638(RSP))

(2016/C 055/19)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, segnatamente quella del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (1), quella del 14 marzo 2013 sulla situazione in Bangladesh (2) e quella sulla sostenibilità nella catena del valore mondiale del cotone (3),

vista la dichiarazione congiunta rilasciata in data 30 aprile 2013 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, e dal commissario per il commercio, Karel De Gucht, a seguito del recente crollo di un edificio in Bangladesh,

visto l'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh,

visti la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro, il patto mondiale delle imprese (Global Compact) delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali,

viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (4) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (5),

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (6),

viste le convenzioni dell'OIL sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro (C-187 del 2006) e in materia di sicurezza e salute sul lavoro (C-155 del 1981), che non sono state ratificate dal Bangladesh, così come le rispettive raccomandazioni (R-197), viste inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (C-81 del 1947), della quale il Bangladesh è firmatario, e le relative raccomandazioni (R-164),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (7) , e sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva (8),

visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti umani, quali approvati dal Consiglio dei diritti umani nel giugno 2011,

vista la Campagna abiti puliti,

viste le conclusioni della missione di alto livello dell'OIL in Bangladesh dal 1o al 4 maggio 2013,

visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 aprile 2013 oltre 1 100 persone sono morte e circa 2 500 sono rimaste ferite a seguito del crollo di una fabbrica di abbigliamento nell'edificio del Rana Plaza, a Dacca, in Bangladesh, il che rappresenta la più triste tragedia nella storia dell'industria dell'abbigliamento mondiale;

B.

considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno trovato la morte nell'incendio della fabbrica tessile Tazreen, situata nel distretto di Ashulia (Dacca); che l'8 maggio 2013 otto persone hanno perso la vita nell'incendio di una fabbrica a Dacca; e che si stima che, dal 2005, 600 lavoratori del settore tessile abbiano perso la vita in incendi di fabbriche nel solo Bangladesh, prima che si verificasse la tragedia del Rana Plaza;

C.

considerando che il proprietario del Rana Plaza e altre otto persone sono stati arrestati e sono state mosse loro accuse penali per aver costruito illegalmente l'edificio, il quale avrebbe sviluppato gravissimi problemi strutturali, e per aver comunque costretto i lavoratori a continuare a lavorare nonostante le loro preoccupazioni in merito alla sicurezza;

D.

considerando che le condizioni di tali fabbriche tessili sono spesso carenti, con scarsa considerazione per i diritti dei lavoratori come quelli riconosciuti dalle principali convenzioni dell'OIL e spesso con scarsa o nessuna considerazione per la sicurezza; che in molti casi i proprietari di tali fabbriche sono rimasti impuniti e che pertanto hanno fatto poco per migliorare le condizioni di lavoro;

E.

considerando che, nel caso della fabbrica Tazreen, il proprietario non è stato arrestato, sebbene una commissione d'inchiesta governativa composta dal ministero degli Affari interni e dalla commissione parlamentare permanente sul lavoro avesse concluso che avrebbe dovuto essere incriminato penalmente per negligenza imperdonabile;

F.

considerando che il mercato europeo rappresenta la principale destinazione delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento del Bangladesh e che società occidentali di primo piano riconoscono di avere concluso contratti con le fabbriche del Rana Plaza per la fornitura di capi di abbigliamento;

G.

considerando che il Bangladesh è diventato il secondo più grande esportatore mondiale di abiti confezionati, superato solo dalla Cina, che vi sono oltre 5 000 fabbriche tessili in cui sono impiegati circa 4 milioni di persone, e che il settore dell'abbigliamento rappresenta attualmente il 75 % delle sue esportazioni;

H.

considerando che l'industria tessile è ritenuta uno dei settori industriali più inquinanti; che la filatura, la tessitura e la produzione di fibre industriali possono danneggiare la qualità dell'aria e rilasciare nell'atmosfera numerosi agenti volatili particolarmente nocivi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente;

I.

considerando che, secondo le informazioni disponibili, i lavoratori del Rana Plaza erano pagati soltanto 29 euro al mese; che, secondo la Campagna abiti puliti, i costi della manodopera in questo settore rappresentano solamente dall'1 al 3 % del prezzo finale del prodotto, e che stanno aumentando le pressioni sui prezzi;

J.

considerando che diverse importanti società occidentali hanno ora firmato un accordo giuridicamente vincolante elaborato da organizzazioni locali del lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle norme di base in materia di sicurezza sul luogo di lavoro all'interno delle fabbriche di abbigliamento in Bangladesh, in seguito alle critiche diffuse delle società internazionali che collaborano con i produttori di abbigliamento locali;

1.

esprime il proprio dolore dinanzi alla tragica perdita prevenibile di oltre 1 100 vite e ai migliaia di feriti, in seguito al crollo dell'edificio del Rana Plaza a Dacca; esprime le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ai feriti e condanna i responsabili di non aver prevenuto, ancora una volta, una così grave perdita di vite umane;

2.

sottolinea che incidenti di questo tipo mettono tragicamente in evidenza la mancanza di norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrano che occorre agire urgentemente per migliorare l'attuazione delle norme di lavoro fondamentali dell'OIL e rafforzare il rispetto dei principi di responsabilità sociale delle imprese da parte delle imprese multinazionali di distribuzione nel settore tessile;

3.

difende il diritto dei lavoratori in Bangladesh a organizzarsi, iscriversi e aderire a sindacati indipendenti senza tema di repressioni; ritiene che l'esistenza di strutture sindacali democratiche rappresenti uno strumento essenziale nella lotta a favore di norme sanitarie e di sicurezza più rigorose e condizioni di lavoro migliori, compresi salari più elevati; invita il governo del Bangladesh a garantire questi diritti fondamentali;

4.

si compiace dell'accordo sulla sicurezza antincendio e degli edifici in Bangladesh, concluso il 15 maggio 2013 da sindacati, ONG e circa 40 multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili, finalizzato a migliorare le norme di sicurezza negli impianti produttivi (e contenente accordi in merito al finanziamento di tali misure), in particolare attraverso l'istituzione di un sistema di ispezioni indipendenti, comprensivo di relazioni pubbliche e dell'obbligo di provvedere alle riparazioni e all'ammodernamento, e attraverso il sostegno attivo alla creazione di «comitati per la salute e la sicurezza», con la partecipazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori in ciascuna fabbrica; invita tutti gli altri marchi di abbigliamento interessati a sostenere questo sforzo, compresi i rivenditori al dettaglio di prodotti tessili Walmart, Gap, Metro, NKD e Ernstings, i quali continuano a respingere ogni accordo vincolante;

5.

accoglie positivamente il piano d'azione adottato il 4 maggio 2013 dal governo, dai datori di lavoro, dai lavoratori e dall'OIL che impegna soprattutto le parti a riformare le norme in materia di lavoro, consentendo ai lavoratori di formare associazioni sindacali senza il preventivo consenso dei proprietari delle fabbriche e di avviare la contrattazione collettiva, a valutare entro la fine del 2013 la sicurezza di tutte le fabbriche di prodotti di abbigliamento destinati all'esportazione presenti in Bangladesh, a trasferire le fabbriche non sicure e ad assumere centinaia di ispettori supplementari;

6.

auspica che l'accordo e il piano d'azione siano attuati in modo completo e tempestivo; plaude, a tale proposito, all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del governo del Bangladesh, in data 13 maggio 2013, della legge (emendamento) sul lavoro 2013 del Bangladesh, che prevede disposizioni relative a un'assicurazione di gruppo e servizi sanitari nelle fabbriche; esorta il parlamento del Bangladesh ad approvare l'emendamento senza indugio in occasione della sua prossima seduta; plaude inoltre alla decisione del governo del Bangladesh di aumentare nelle prossime settimane il salario minimo e lo esorta a perseguire in termini di legge le imprese che corrispondono illegalmente salari inferiori;

7.

rammenta che il Bangladesh beneficia di un accesso al mercato dell'Unione in esenzione da dazi e contingenti nel quadro dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» del sistema di preferenze generalizzate (SPG), e che tali preferenze possono essere revocate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento SPG in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei pertinenti organismi di controllo;

8.

invita la Commissione a verificare il rispetto delle convenzioni da parte del Bangladesh e si attende che venga valutata la possibilità di avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 18 del regolamento SPG qualora sia constatata una grave e sistematica violazione dei principi in esse contenute da parte del paese;

9.

deplora profondamente che il governo del Bangladesh non abbia potuto far rispettare la regolamentazione nazionale in materia edilizia; invita il governo e le autorità giudiziarie competenti a indagare sulle accuse secondo le quali la mancata attuazione di tali disposizioni sarebbe dovuta alla collusione tra funzionari corrotti e proprietari immobiliari intenzionati a ridurre i propri costi;

10.

si attende che i responsabili di reati colposi o altri reati penali connessi al crollo del Rana Plaza, all'incendio della fabbrica della Tazreen e ad altri incendi siano assicurati alla giustizia; auspica che le autorità locali e i dirigenti delle fabbriche cooperino al fine di garantire a tutte le vittime pieno accesso al sistema giudiziario, consentendo loro di richiedere un indennizzo; si aspetta che le multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili realizzati in dette fabbriche partecipino all'istituzione di un piano di compensazione finanziaria; valuta positivamente le iniziative già intraprese dal governo del Bangladesh per sostenere le vittime e le loro famiglie;

11.

chiede a tutte le imprese, in particolare ai marchi di abbigliamento che appaltano o subappaltano a fabbriche in Bangladesh o in altri paesi, di aderire integralmente alle pratiche in materia di responsabilità sociale delle imprese riconosciute a livello internazionale, in particolare alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali recentemente aggiornate, ai dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, alla norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 26000, alla dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale dell'OIL e ai principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, nonché di controllare minuziosamente le proprie catene di approvvigionamento onde garantire che le loro merci siano prodotte esclusivamente in fabbriche che rispettano appieno le norme di sicurezza e i diritti dei lavoratori;

12.

invita la Commissione a promuovere attivamente un comportamento responsabile fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero, in particolare garantendo la rigorosa osservanza di tutti i loro impegni giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nell'ambito dei diritti dell'uomo, del lavoro e dell'ambiente;

13.

invita i rivenditori, le ONG e tutti gli altri soggetti interessati, compresa eventualmente la Commissione, a collaborare per mettere a punto uno standard di etichettatura sociale volontaria atta a certificare che un prodotto è stato fabbricato rispettando le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro lungo tutta la catena di approvvigionamento; chiede alle imprese che ricorrono alla responsabilità sociale quale strumento commerciale di adottare provvedimenti volti ad assicurare che ogni dichiarazione in proposito sia accurata;

14.

accoglie con favore il sostegno offerto dalla Commissione al ministero del Lavoro e dell'Occupazione del Bangladesh e all'Associazione dei produttori e degli esportatori del tessile del Bangladesh; chiede che tale cooperazione sia rafforzata ed estesa ad altri paesi della regione, a seconda dei casi;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore generale dell'OIL.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2013)0027.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0100.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0099.

(4)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(5)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(6)  GU L 118 del 27.4.2001, pag. 48.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2013)0049.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2013)0050.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/123


P7_TA(2013)0231

Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 su Guantánamo: sciopero della fame dei prigionieri (2013/2654(RSP))

(2016/C 055/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su Guantánamo,

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (1),

visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e quelli concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e degli Stati Uniti d'America, del 15 giugno 2009, sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay e sulla futura cooperazione in materia di lotta al terrorismo sulla base di valori condivisi, del diritto internazionale e del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo,

vista la dichiarazione del 5 aprile 2013 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Navi Pillay sul regime detentivo a Guantánamo, secondo la quale «la continua reclusione a tempo indeterminato di molti detenuti si configura come una detenzione arbitraria e costituisce una chiara violazione del diritto internazionale»,

visti i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 122 del suo regolamento,

A.

considerando che molti dei 166 prigionieri rimanenti a Guantánamo Bay hanno avviato uno sciopero della fame per protestare contro le attuali condizioni in tale centro di detenzione;

B.

considerando che 86 dei prigionieri rimanenti hanno ottenuto l'autorizzazione al rilascio, ma sono ancora trattenuti a tempo indefinito;

C.

considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono i valori basilari della libertà, della democrazia e del rispetto del diritto internazionale, del principio della legalità e dei diritti dell'uomo;

D.

considerando che almeno 10 detenuti partecipanti allo sciopero della fame sono stati alimentati a forza per mantenerli in vita; che gli accordi internazionali tra medici prevedono che la decisione dell'individuo di partecipare a uno sciopero della fame, presa volontariamente e in conoscenza di causa, deve essere trattata con rispetto,

E.

considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America condividono il valore della libertà di culto; che, secondo numerose informazioni, volumi del Corano appartenenti ai detenuti sarebbero stati trattati irrispettosamente dal personale militare statunitense durante le perquisizioni delle celle;

F.

considerando che la dichiarazione congiunta del 15 giugno 2009 ha preso atto dell'impegno assunto dal Presidente Obama di ordinare la chiusura del centro di detenzione di Guantánamo Bay entro il 22 gennaio 2010 e ha accolto favorevolmente «le altre iniziative da intraprendere, tra cui un riesame approfondito delle politiche in materia di detenzione, trasferimento, processi e interrogatori nella lotta contro il terrorismo e una maggiore trasparenza sulle prassi applicate in passato relativamente a tali politiche»;

G.

considerando che gli Stati Uniti stanno per sopprimere l'unico volo civile per Guantánamo e che, di conseguenza, l'unico collegamento aereo disponibile è un volo militare il cui utilizzo è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione dal Pentagono, il che limita l'accesso della stampa, degli avvocati e dei difensori dei diritti umani;

1.

osserva che le strette relazioni transatlantiche si basano su valori basilari condivisi e sul rispetto dei diritti umani fondamentali, che sono universali e non negoziabili, come il diritto a un processo equo e il divieto della detenzione arbitraria; saluta con favore gli stretti rapporti di cooperazione transatlantica su un'ampia gamma di problematiche internazionali attinenti ai diritti dell'uomo;

2.

esorta le autorità statunitensi a trattare i detenuti con il debito rispetto per la loro dignità intrinseca e a rispettarne i diritti umani e le libertà fondamentali;

3.

esprime preoccupazione per il benessere dei detenuti che effettuano uno sciopero della fame e di coloro che sono alimentati a forza; invita gli Stati Uniti a rispettare i loro diritti e le loro decisioni;

4.

esorta gli Stati Uniti a riconsiderare la soppressione dell'unico volo civile per Guantánamo Bay, che limiterebbe l'accesso della stampa e dei membri della società civile;

5.

esorta gli Stati Uniti a trattare con la debita attenzione e con rispetto i materiali religiosi anche attenendosi alle procedure obbligatorie di perquisizione;

6.

sottolinea che i prigionieri ancora detenuti hanno diritto a un riesame periodico della legalità della loro detenzione secondo l'articolo 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il quale prevede che «chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio»;

7.

riafferma la propria indignazione e riprovazione dinanzi a ogni tipo di attentato terroristico di massa ed esprime solidarietà alle vittime e partecipazione per il dolore e le sofferenze inflitte alle famiglie, ai parenti, agli amici; ribadisce tuttavia che la lotta contro il terrorismo non può essere combattuta a scapito di valori fondamentali consolidati e condivisi, come il rispetto dei diritti dell'uomo e il principio di legalità;

8.

esprime il proprio disappunto per il fatto che l'impegno del Presidente statunitense di chiudere Guantánamo entro il gennaio 2010 non sia ancora stato concretizzato; ribadisce l'appello alle autorità statunitensi affinché di riesaminare il sistema dei tribunali militari al fine di assicurare processi equi e di proibire il ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alle detenzioni a tempo indeterminato in qualsiasi circostanza;

9.

esprime rincrescimento per la decisione del Presidente statunitense del 7 marzo 2011 di firmare l'ordine esecutivo di detenzione e la revoca dell'interdizione dei tribunali militari; è persuaso che il modo migliore per risolvere lo status dei detenuti di Guantánamo sia attraverso normali processi penali, soggetti alla giurisdizione civile; insiste che i detenuti nelle carceri americane dovrebbero essere accusati e processati senza indugi, nel rispetto delle garanzie giudiziarie conformi alle norme internazionali, oppure rilasciati; sottolinea a questo proposito che gli stessi standard in fatto di equo processo devono applicarsi erga omnes, senza discriminazioni;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'autorità di nomina dei tribunali militari, al Segretario di Stato, al Presidente, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, al Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0126.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/125


P7_TA(2013)0232

India: esecuzione di Mohammed Afzal Guru e relative implicazioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sull'India: esecuzione di Mohammed Afzal Guru e relative implicazioni (2013/2640(RSP))

(2016/C 055/21)

Il Parlamento europeo,

viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 62/149, del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria sull'applicazione della pena capitale, e la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 63/168, in cui si chiede l'applicazione della suddetta risoluzione n. 62/149, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008,

vista la dichiarazione finale adottata dal IV Congresso mondiale contro la pena capitale, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della pena capitale,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite dell'11 agosto 2010 relativa alle moratorie sull'applicazione della pena capitale,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena capitale, in particolare quella del 26 aprile 2007, sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte (1),

vista la relazione presentata nel luglio 2012 da 14 ex giudici della Corte suprema e dell'Alta Corte indiane al Presidente dell'India, che invita quest'ultimo a commutare la pena capitale di 13 prigionieri in ragione del fatto che le sentenze erano state erroneamente confermate dalla Corte suprema nel corso dei precedenti nove anni,

vista la Giornata mondiale contro la pena capitale e la Giornata europea contro la pena capitale, che si svolgono il 10 ottobre di ogni anno,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Mohammad Afzal Guru è stato condannato a morte nel 2002 dopo essere stato dichiarato colpevole di cospirazione in relazione all'attentato contro il Parlamento indiano del dicembre 2001, ed è stato giustiziato dalle autorità indiane il 9 febbraio 2013;

B.

considerando che la pena capitale è la punizione più crudele, disumana e degradante, che viola il diritto alla vita sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

C.

considerando che nel mondo sono 154 i paesi che hanno abolito, de jure o de facto, la pena capitale; che l'India, nel presentare la propria candidatura al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani in vista delle elezioni del 20 maggio 2011, si era impegnata a sostenere i più elevati standard di promozione e tutela dei diritti umani;

D.

considerando che l'India ha interrotto una moratoria ufficiosa di otto anni sulle esecuzioni nel novembre 2012, allorché ha giustiziato Ajmal Kasab, condannato per il suo coinvolgimento negli attentati di Mumbai del 2008;

E.

considerando che le organizzazioni nazionali e internazionali di difesa dei diritti umani hanno manifestato seri dubbi circa l'imparzialità del processo di Afzal Guru;

F.

considerando che sono più di 1 455 i detenuti in India attualmente nel braccio della morte;

G.

considerando le proteste scoppiate in seguito alla morte di Afzal Guru, nonostante il coprifuoco imposto in vaste zone del Kashmir indiano;

1.

ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale in qualsiasi circostanza e chiede ancora una volta una moratoria immediata sulle esecuzioni nei paesi che applicano a tutt'oggi la pena capitale;

2.

condanna l'esecuzione segreta di Afzal Guru da parte del governo indiano. avvenuta nel penitenziario di Tihar di Nuova Dehli il 9 febbraio 2013, in contrasto con la tendenza mondiale verso l'abolizione della pena capitale, e deplora che la moglie e gli altri familiari di Afzal Guru non siano stati informati della sua imminente esecuzione né della sua inumazione;

3.

invita il governo indiano a restituire la salma di Afzal Guru alla sua famiglia;

4.

esorta le autorità indiane a continuare a rispettare i più rigorose norme giudiziarie nazionali e internazionali nell'ambito di tutti i processi e procedimenti giudiziari, nonché a garantire la necessaria assistenza legale a tutti i detenuti e a tutti i soggetti sotto processo;

5.

deplora che tre giovani del Kashmir abbiano perso la vita durante le proteste contro l'esecuzione di Afzal Guru; invita le forze di sicurezza a dare prova di moderazione nel ricorso la forza contro manifestanti pacifici; esprime preoccupazione per le possibili ricadute negative sul processo di pace nel Kashmir;

6.

invita urgentemente il governo indiano a non approvare più ordini di esecuzione in futuro;

7.

invita il governo e il parlamento dell'India ad adottare una legislazione che introduca una moratoria permanente sulle esecuzioni, in vista dell'obiettivo dell'abolizione della pena capitale in un prossimo futuro;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti gli Stati membri, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'India.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.


12.2.2016   

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C 55/127


P7_TA(2013)0233

Ruanda: il caso di Victoire Ingabire

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sul Ruanda: la vicenda di Victoire Ingabire (2013/2641(RSP))

(2016/C 055/22)

Il Parlamento europeo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal Ruanda nel 1975,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

vista la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la governance,

visti gli strumenti della Commissione delle Nazioni Unite e dell'Africa sui diritti umani e dei popoli, in particolare i principi e gli orientamenti sul diritto a un equo processo e all'assistenza giuridica in Africa,

vista la risposta del VP/AR Ashton all'interrogazione scritta E-010366/2012 , del 4 febbraio 2013, concernente Victoire Ingabire,

visto l'accordo di partenariato fra i membri dei gruppi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un canto, e la Comunità europea, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e in particolare il suo allegato VII, che sollecita la promozione dei diritti dell'uomo, la democrazia basata sullo Stato di diritto e una gestione trasparente e responsabile della cosa pubblica,

vista la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

vista la relazione di Amnesty International «Giustizia a rischio: il giudizio di primo grado di Victoire Ingabire» del 2013,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo 16 anni di esilio nei Paesi Bassi, Victoire Ingabire, presidente delle Forze democratiche unificate (FDU (1)), una coalizione di partiti ruandesi dell'opposizione, ha fatto ritorno nel 2010 in Ruanda per partecipare alle elezioni presidenziali;

B.

considerando che a Victoire Ingabire è stato in ultima analisi proibito di presentarsi alle elezioni ed è stata arrestata il 14 ottobre 2010; che le elezioni sono state vinte con il 93 % dei voti dal presidente uscente, Paul Kagame, leader del Fronte patriottico del Ruanda (RPF); che l'FDU non è stata in grado di registrarsi come partito politico prima dell'elezione del 2010 e che altri partiti dell'opposizione sono stati sottoposti ad analogo trattamento;

C.

considerando che le attività politiche della Ingabire si sono concentrate, fra l'altro, sullo Stato di giustizia, sulla libertà di associazione politica e sul potere alle donne in Ruanda;

D.

considerando che l'RPF continua ad essere il partito politico dominante nel Ruanda sotto il presidente Kagame, che controlla la vita pubblica sulla scorta di un sistema partitico unico, nell'ambito del quale chi esprime critiche nei confronti delle autorità del Ruanda viene molestato, intimidito e incarcerato;

E.

considerando che il 30 ottobre 2012 Victoire Ingabire è stata condannata a otto anni di carcere; che era stata imputata di due reati e prosciolta per altri quattro; che è stata giudicata colpevole di congiura volta a danneggiare le autorità ricorrendo al terrorismo e minimizzando il genocidio del 1994, in forza delle sue presunte relazioni con le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR), gruppo di ribelli hutu; che il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo;

F.

considerando che il 25 marzo 2013 Victoire Ingabire ha presentato appello chiedendo il riesame delle prove;

G.

considerando che l'incriminazione di Victoire Ingabire per «ideologia del genocidio» e «separatismo» dimostra la mancanza di tolleranza del pluralismo politico da parte del governo ruandese;

H.

considerando che nell'aprile 2013, nel corso dell'appello dinanzi alla Corte suprema, è stata prosciolta dalle sei accuse sostenute dalla procura e condannata per nuove accuse non basate su documenti legali che, secondo l'avvocato della difesa, non erano state presentate durante il processo; che le due nuove accuse comprendono negazione/revisionismo e alto tradimento;

I.

considerando che nel maggio 2013, dopo aver testimoniato contro Victoire Ingabire dinanzi all'Alta corte del Ruanda nel 2012, quattro testimoni dell'accusa e un coimputato hanno affermato dinanzi alla Corte suprema che le loro testimonianze erano state falsificate; che un'importante organizzazione per la difesa dei diritti umani ha espresso preoccupazione per la loro «prolungata detenzione segreta» e l'utilizzo della tortura per estorcere confessioni;

J.

considerando che il processo avviato nel 2011 è considerato da molti osservatori politicamente motivato; che il diritto nazionale del Ruanda e la magistratura contravvengono alle convenzioni internazionali di cui il Ruanda è firmatario, in particolare le convenzioni internazionali sui diritti civili e politici, che il governo ruandese ha firmato il 16 luglio 1997, segnatamente le disposizioni in materia di libertà di espressione e opinione;

K.

considerando che dal 16 aprile 2012 la Ingabire sta boicottando il processo per protesta contro le procedure di intimidazione e gli interrogatori illegali utilizzati contro alcuni dei coimputati, vale a dire gli ex membri delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FLDR), il colonnello Tharcisse Nditurende, il colonnello Noël Habiyaremye, il capitano Jean Marie Vianney Karuta e il maggiore Vital Uwumuremyi, nonché contro la decisione del tribunale di abbreviare l'audizione di un testimone della difesa, Michel Habimana, che accusa le autorità del Ruanda di fabbricare prove; che questi fatti non sono stati confermati dalle autorità ruandesi;

L.

considerando che Bernard Ntaganda, fondatore del partito PS-Imberakuri, è stato condannato a quattro anni di carcere con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, «separatismo» e tentativo di organizzare dimostrazioni senza autorizzazione;

M.

considerando che il 13 settembre 2012 Victoire Ingabire — insieme ad altri due esponenti politici del Ruanda, Bernard Ntaganda e Deogratias Mushyayidi, tutti attualmente in carcere a Kigali — è stata candidata al Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero del 2012;

N.

considerando che il Ruanda è firmatario dell'accordo di Cotonou, secondo il quale il rispetto dei diritti dell'uomo è elemento essenziale della cooperazione UE-ACP;

O.

considerando che il rispetto dei diritti umani fondamentali, fra cui il pluralismo politico, la libertà di espressione e di associazione è severamente limitato, il che rende difficile per i partiti dell'opposizione agire e ai giornalisti di esprimere opinioni critiche;

P.

considerando che il consolidamento della democrazia è cruciale, compresa l'indipendenza della magistratura e la partecipazione dei partiti dell'opposizione al governo, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari del 2013 e delle elezioni presidenziali del 2017;

Q.

considerando che il genocidio ruandese e la guerra civile del 1994 continuano ad avere conseguenze negative sulla stabilità della regione;

1.

esprime viva preoccupazione per il processo di primo grado di Victoire Ingabire, che non ha rispettato gli standard internazionali, perlomeno per quanto riguarda il diritto alla presunzione di innocenza, e che si è basato su prove costruite e confessioni da parte dei coimputati ottenute durante la detenzione militare a Camp Kami, dove la tortura sembrerebbe essere stata utilizzata per estorcerne le confessioni;

2.

condanna vivamente la natura politica del processo, l'incriminazione di oppositori politici e l'anticipazione dell'esito del processo; invita la magistratura ruandese a garantire che Victoire Ingabire ottenga un tempestivo ed equo appello che risponda agli standard previsti dal diritto ruandese e internazionale;

3.

chiede che sia rispettato il principio di uguaglianza, garantendo che ogni parte — accusa e difesa — abbiano gli stessi strumenti e opportunità procedurali per fare emergere il materiale probatorio disponibile durante il processo e siano in uguale posizione per far valere la propria tesi; incoraggia un miglior controllo delle prove, assicurandosi che esse non sia ottenute per mezzo della tortura;

4.

chiede all'UE di inviare osservatori per seguire il processo di appello di Victoire Ingabire;

5.

sottolinea il suo rispetto per l'indipendenza del sistema giudiziario del Ruanda, ma ricorda alle autorità ruandesi che l'UE, nell'ambito del dialogo politico ufficiale con il Ruanda previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, ha espresso le sue preoccupazioni per il rispetto dei diritti dell'uomo e il diritto a un equo processo;

6.

ricorda che la libertà di assemblea, associazione ed espressione sono componenti essenziali in qualsiasi democrazia e ritiene che tali principi siano soggetti a gravi restrizioni in Ruanda;

7.

condanna ogni forma di repressione, intimidazione e detenzione di attivisti politici, di giornalisti e attivisti dei diritti dell'uomo; sollecita le autorità del Ruanda a rilasciare immediatamente tutti gli interessati e altri attivisti che siano detenuti o accusati solo per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, associazione e pacifica assemblea; esorta al riguardo le autorità ruandesi ad adeguare il diritto nazionale al fine di garantire la libertà di espressione;

8.

esorta il governo del Ruanda a conformarsi al diritto internazionale e a rispettare la Dichiarazione universale di diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 nonché la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

9.

ricorda che le dichiarazioni ottenute sotto tortura o con altre forme di maltrattamento sono inammissibili in qualsiasi procedimento;

10.

invita le autorità giudiziarie del Ruanda ad indagare efficacemente le accuse di tortura e altri abusi di diritti dell'uomo e a portare in tribunale coloro i quali commettono tali reati, in quanto l'impunità non può essere tollerata;

11.

è preoccupato in quanto, 19 anni dopo l'avvento al potere del RPF e due anni dopo la rielezione del presidente Kagame, il Ruanda non dispone ancora di partiti politici dell'opposizione funzionanti;

12.

invita le autorità del Ruanda a garantire la separazione dei poteri amministrativo, legislativo e giudiziario, e in particolare l'indipendenza della magistratura, nonché a promuovere la partecipazione dei partiti politici, in un quadro di rispetto reciproco e dialogo inclusivo che fa parte del processo democratico;

13.

ritiene che la legge sull'ideologia del genocidio del 2008, utilizzata per accusare Victoire Ingabire, sia servita come strumento politico per mettere a tacere le critiche nei confronti del governo;

14.

chiede al governo del Ruanda di rivedere la legge sull'«ideologia del genocidio» onde renderla conforme agli obblighi del Ruanda previsti dal diritto internazionale e di modificare la legge che reprime i reati di discriminazione e settarismo, onde renderla conforme agli obblighi del Ruanda previsti dal diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo;

15.

sottolinea che il processo penale di Victoire Ingabire, uno dei più lunghi della storia del Ruanda, è importante sia dal punto di vista politico che giuridico come prova della capacità della magistratura del Ruanda di affrontare casi politici di alto profilo in modo equo e indipendente;

16.

ricorda alle autorità del Ruanda che la democrazia si basa su un governo pluralistico, un'opposizione funzionante, dei media e una magistratura indipendenti, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sul diritto di espressione e di assemblea; esorta al riguardo il Ruanda ad essere all'altezza di questi standard e a migliorare i suoi risultati in materia di diritti dell'uomo;

17.

sottolinea che, nel contesto dell'attività internazionale per lo sviluppo nel Ruanda, occorrerebbe riservare maggiore priorità ai diritti dell'uomo, allo Stato di diritto e a una governance trasparente e reattiva; invita l'UE, in collaborazione con gli altri donatori internazionali, ad esercitare una costante pressione per incoraggiare riforme in materia di diritti dell'uomo in Ruanda;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio di sicurezza ONU, al Segretario generale ONU, alle istituzioni dell'Unione africana, della Comunità dell'Africa orientale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai legali di Victoire Ingabire nonché al presidente del Ruanda.


(1)  Forces Démocratiques Unifiées (FDU-Inkingi).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 21 maggio 2013

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/131


P7_TA(2013)0195

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Gabriele Albertini (2012/2240(IMM))

(2016/C 055/23)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata il 19 luglio 2012 da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità, nel quadro del procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,

avendo ascoltato Gabriele Albertini a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana, quale modificata dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3,

visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0149/2013),

A.

considerando che un deputato al Parlamento europeo, Gabriele Albertini, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione a un procedimento pendente dinanzi a un tribunale italiano;

B.

considerando che la richiesta di Gabriele Albertini si riferisce a un atto di citazione nei suoi confronti emesso dal Tribunale di Milano per conto di Alfredo Robledo, riguardante dichiarazioni pronunciate da Gabriele Albertini in una prima intervista pubblicata dal quotidiano italiano Il Sole 24 Ore il 26 ottobre 2011 e in una seconda intervista pubblicata dal quotidiano italiano Corriere della Sera il 19 febbraio 2012;

C.

considerando che secondo l'atto di citazione, le dichiarazioni rilasciate in tali interviste sono diffamatorie e danno luogo a una richiesta di risarcimento;

D.

considerando che le dichiarazioni rese in entrambe le interviste riguardano il processo sui derivati scaturito da un'indagine relativa a fatti risalenti al 2005 in cui è coinvolto il Comune di Milano e riguardanti le funzioni di sindaco di quella città esercitate da Gabriele Albertini;

E.

considerando che entrambe le interviste sono state rilasciate durante il periodo in cui Gabriele Albertini era deputato al Parlamento europeo, a seguito della sua elezione alle elezioni al Parlamento europeo del 2004 e del 2009;

F.

considerando che conformemente all'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni;

G.

considerando che, conformemente alla prassi consolidata del Parlamento, il fatto che il procedimento giudiziario sia di natura civile o amministrativa o contenga aspetti di diritto civile o amministrativo non osta di per sé all'applicazione dell'immunità prevista dall'articolo in parola;

H.

considerando che i fatti attinenti alla causa, quali esposti nell'atto di citazione e nelle spiegazioni fornite oralmente da Gabriele Albertini dinanzi alla commissione giuridica, indicano che le dichiarazioni non hanno una correlazione ovvia e diretta con l'esercizio delle funzioni di Gabriele Albertini di deputato al Parlamento europeo;

I.

considerando che Gabriele Albertini, nel concedere entrambe le interviste sul processo sui derivati non agiva pertanto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

1.

decide di non difendere i privilegi e le immunità di Gabriele Albertini;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione all'autorità competente della Repubblica italiana e a Gabriele Albertini.


(1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).


12.2.2016   

IT

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C 55/132


P7_TA(2013)0196

Richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (I)

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (I) (2013/2014(IMM))

(2016/C 055/24)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis, trasmessa l'11 dicembre 2012 dal Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica (rif. 4634/2012) relativamente alla decisione della Corte di appello cretese costituita da tre membri del 22 marzo 2012 (rif. 584/2012) e comunicata in Aula il 14 gennaio 2013,

vista l'audizione di Spyros Danellis, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, e l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0159/2013),

A.

considerando che il Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis, deputato al Parlamento europeo, inerente alle eventuali vie di ricorso esperibili in ordine ad un presunto reato;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

C.

considerando che ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante la legislatura, nessun deputato può essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del Parlamento;

D.

considerando che Spyros Danellis è accusato del reato di inosservanza del dovere per avere presumibilmente omesso di provvedere, nella sua veste di sindaco di Hersonissos nella Prefettura di Iraklion, alla chiusura di uno stabilimento in attività nel suo comune nonostante l'esistenza di una decisione delle autorità sanitarie che richiedevano l'adozione di tale misura;

E.

considerando che gli atti presunti in parola non costituiscono opinioni né voti espressi nell'esercizio delle funzioni del deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;

F.

considerando che l'accusa è palesemente avulsa dalla carica di deputato al Parlamento europeo di Spyros Danellis ed è invece relativa alla sua precedente carica di sindaco di Hersonissos;

G.

considerando che non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis, tenendo presente in particolare che Spyros Danellis non è l'unico accusato nel caso di specie;

1.

decide di revocare l'immunità di Spyros Danellis;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore della Corte suprema della Repubblica ellenica e a Spyros Danellis.


(1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).


12.2.2016   

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C 55/133


P7_TA(2013)0197

Richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (II)

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis (II) (2013/2028(IMM))

(2016/C 055/25)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Spyros Danellis, trasmessa l'11 dicembre 2012 dal Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica (rif. 4825/2012) relativamente alla decisione della Corte di appello cretese costituita da tre membri del 9 e 16 ottobre 2012 (rif. 1382/2012) e comunicata in Aula il 6 febbraio 2013,

vista l'audizione di Spyros Danellis, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, e l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A7-0160/2013),

A.

considerando che il Procuratore aggiunto presso la Corte Suprema della Repubblica ellenica ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Spyros Danellis, deputato al Parlamento europeo, inerente alle eventuali vie di ricorso esperibili in ordine ad un presunto reato;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

C.

considerando che ai sensi dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, durante la legislatura, nessun deputato può essere perseguito, arrestato, detenuto o privato in tutt'altra maniera della sua libertà personale senza autorizzazione previa del Parlamento;

D.

considerando che Spyros Danellis è accusato di aver falsamente accusato un terzo di un atto illecito con l'intento di farlo perseguire per lo stesso, e di ave reso false dichiarazioni su un terzo che potrebbero danneggiare la reputazione e il buon nome di detto terzo, sapendo che tali dichiarazioni erano menzognere;

E.

considerando che tali presunte false dichiarazioni e accuse riguardano la vendita del frutto di olivo e altri alberi sradicati su un terreno espropriato da un appaltatore che eseguiva opere pubbliche nel contesto della costruzione di una diga nel comune di Hersonissos nella Prefettura di Iraklion, di cui Spyros Danellis era sindaco;

F.

considerando che gli atti presunti non costituiscono opinioni né voti espressi nell'esercizio delle funzioni del deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;

G.

considerando che l'accusa è palesemente avulsa dalla carica di deputato al Parlamento europeo di Spyros Danellis ed è invece relativa alla sua precedente carica di sindaco di Hersonissos;

H.

considerando che non si ravvisa alcun motivo per supporre l'esistenza di un fumus persecutionis, tenendo presente in particolare che Spyros Danellis è lungi dall'essere l'unico accusato nel caso di specie;

1.

decide di revocare l'immunità di Spyros Danellis;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore della Corte suprema della Repubblica ellenica e a Spyros Danellis.


(1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 387); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).


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P7_TA(2013)0207

Emendamenti orali e altre modifiche apportate oralmente (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 6, del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 concernente gli emendamenti orali e altre modifiche apportate oralmente (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 6, del regolamento)

(2016/C 055/26)

Il Parlamento europeo,

viste la lettera del 24 aprile 2013 del presidente della commissione affari costituzionali,

visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 6, del suo regolamento:

«Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non distribuito in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 157, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 156, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto.

In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 196, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore.»;

2.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 21 maggio 2013

12.2.2016   

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P7_TA(2013)0191

Accordo UE-Sri Lanka su taluni aspetti relativi ai servizi aerei ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (15318/2012 — C7-0391/2012 — 2012/0018(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 055/27)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15318/2012),

visto l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (08176/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0391/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0169/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka.


12.2.2016   

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P7_TA(2013)0192

Una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (05822/2013 — C7-0044/2013 — 2012/0213(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 055/28)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05822/2013),

vista la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (13792/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0044/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0157/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea.


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C 55/137


P7_TA(2013)0193

Modifica del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (06867/2013 — C7-0081/2013 — 2012/0221(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2016/C 055/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento del Consiglio (06867/2013),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0081/2013),

visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A7-0156/2013),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


12.2.2016   

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C 55/138


P7_TA(2013)0194

Periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le ottave elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (07279/2013 — C7-0068/2013 — 2013/0802(CNS))

(Consultazione)

(2016/C 055/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (07279/2013),

visto l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (1), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0068/2013),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 (2),

visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0138/2013),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio nonché, per conoscenza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


(1)  Atto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0462.


12.2.2016   

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C 55/138


P7_TA(2013)0200

Attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi (COM(2011)0688 — C7-0392/2011 — 2011/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0688),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0392/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0121/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 107.


P7_TC1-COD(2011)0309

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/30/UE.)


Mercoledì 22 maggio 2013

12.2.2016   

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C 55/140


P7_TA(2013)0208

Progetto di protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (approvazione) ***

Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una convenzione per aggiungere al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea un protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (00091/2011 — C7-0386/2011 — 2011/0818(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 055/32)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del governo ceco al Consiglio, del 5 settembre 2011, su un progetto di protocollo relativo all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta») alla Repubblica ceca,

vista la lettera del Presidente del Consiglio europeo al Presidente del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, su un progetto di protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca,

vista la richiesta di approvazione relativa alla proposta di non convocare una convenzione, presentata dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (C7-0386/2011),

visti l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta,

viste le conclusioni della riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, tenutasi in seno al Consiglio europeo il 29 e 30 ottobre 2009,

visti l'articolo 74 bis e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0282/2012),

considerando quanto segue:

A.

la Carta è stata elaborata da una convenzione tenutasi dal 17 dicembre 1999 al 2 ottobre 2000 e composta da rappresentanti del Parlamento, degli Stati membri, dei parlamenti nazionali e della Commissione; la Carta è stata proclamata il 7 dicembre 2000 e il suo testo è stato adattato a Strasburgo il 12 dicembre 2007;

B.

dal 22 febbraio 2002 al 18 luglio 2003 si è tenuta una seconda convenzione per elaborare il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la cui sostanza è stata in gran parte ripresa nel trattato di Lisbona entrato in vigore il 1o dicembre 2009;

C.

entrambe le convenzioni sono state convocate per affrontare questioni della massima importanza relative all'ordine costituzionale dell'Unione, tra cui l'adozione di un testo vincolante in cui figurino i principi e i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione;

D.

alla luce delle suddette considerazioni, non risulta necessario convocare una convenzione per esaminare la proposta di estendere alla Repubblica ceca il protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, in quanto gli eventuali effetti della proposta sarebbero limitati;

1.

dà la sua approvazione alla proposta del Consiglio europeo di non convocare una convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


12.2.2016   

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C 55/141


P7_TA(2013)0209

Progetto di protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (consultazione)*

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sul progetto di protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca (articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea) (00091/2011 — C7-0385/2011 — 2011/0817(NLE))

(2016/C 055/33)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 5 settembre 2011 del governo ceco al Consiglio, concernente un progetto di protocollo relativo all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta») alla Repubblica ceca,

vista la lettera del 25 ottobre 2011 del Presidente del Consiglio europeo al Presidente del Parlamento europeo, concernente il progetto di protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca,

visto l'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0385/2011),

visti l'articolo 6, paragrafo 1, TUE e la Carta,

visto il protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le conclusioni della riunione del 29 e 30 ottobre 2009 dei Capi di Stato e di governo degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo,

viste le dichiarazioni riguardanti la Carta allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, in particolare la dichiarazione n. 1, sottoscritta da tutti gli Stati membri, la dichiarazione n. 53 della Repubblica ceca e le dichiarazioni n. 61 e n. 62 della Repubblica di Polonia,

vista la risoluzione 330 adottata dal senato ceco nella sua 12a seduta, il 6 ottobre 2011,

visto l'articolo 74 bis del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0174/2013),

considerando quanto segue:

A.

I Capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo il 29 e 30 ottobre 2009, hanno convenuto che, al momento della conclusione del prossimo trattato di adesione e conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, avrebbero allegato ai trattati un protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca.

B.

Il 5 settembre 2011 il governo ceco, con lettera del suo rappresentante permanente, ha sottoposto al Consiglio, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE, una proposta di modifica dei trattati concernente l'aggiunta di un protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca.

C.

L'11 ottobre 2011 il Consiglio ha trasmesso al Consiglio europeo, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE, una proposta di modifica dei trattati concernente l'aggiunta di un protocollo relativo all'applicazione della Carta alla Repubblica ceca.

D.

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento sull'opportunità di esaminare le modifiche proposte.

E.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, TUE, l'Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta come aventi lo stesso valore giuridico e lo stesso carattere vincolante dei trattati.

F.

I protocolli formano parte integrante dei trattati che accompagnano, e quindi un protocollo addizionale, che stabilisce norme specifiche riguardo all'applicazione di parti del diritto dell'Unione a uno Stato membro, richiede una revisione dei trattati.

G.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Carta non estende in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

H.

A norma dell'articolo 51 della Carta, le disposizioni della stessa si applicano alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, nonché agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione; tali istituzioni, organi, uffici e agenzie devono quindi rispettare i diritti, osservare i principi e promuovere l'applicazione della Carta secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione dai trattati. Come confermato dalla dichiarazione n. 1 degli Stati membri, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

I.

Il paragrafo 2 della dichiarazione n. 53 della Repubblica ceca dispone che la Carta non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo, stabilendo così che l'integrità dell'ordinamento giuridico della Repubblica ceca è garantita senza ricorrere a un ulteriore strumento;

J.

In base alle risultanze dottrinali e alla giurisprudenza, il protocollo n. 30 non esime la Polonia e il Regno Unito dalle disposizioni vincolanti della Carta, non costituisce una clausola di esenzione («opt-out»), non modifica la Carta e non altera la posizione giuridica che prevarrebbe se esso non esistesse (1). L'unico effetto di questo protocollo è quello di creare incertezza giuridica non solo in Polonia e nel Regno Unito ma anche in altri Stati membri.

K.

Un'importante funzione della Carta è di aumentare la rilevanza dei diritti fondamentali e di renderli più visibili, ma il protocollo n. 30 genera incertezza giuridica e confusione politica, compromettendo in tal modo gli sforzi dell'Unione volti a raggiungere e mantenere un livello uniformemente elevato e uguale di tutela dei diritti.

L.

Se mai si dovesse propendere per l'interpretazione che il protocollo n. 30 limita la portata o l'incidenza delle disposizioni della Carta, l'effetto sarebbe di indebolire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali offerta ai cittadini in Polonia, nel Regno Unito e, in prospettiva, nella Repubblica ceca.

M.

Il parlamento ceco ha ratificato il trattato di Lisbona esattamente quale è stato firmato, senza riserve o restrizioni relativamente alla piena adesione della Repubblica ceca alla Carta (2).

N.

Il senato ceco, nella citata risoluzione 330 del 6 ottobre 2011, si è opposto all'applicazione del protocollo n. 30 alla Repubblica ceca per il fatto che avrebbe ridotto gli standard di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini cechi; il senato ceco ha inoltre contestato le ambigue circostanze costituzionali in cui la questione è stata inizialmente sollevata dal presidente della Repubblica soltanto dopo il completamento della ratifica del trattato di Lisbona da parte del parlamento.

O.

La Corte costituzionale ceca ha respinto due ricorsi, nel 2008 e nel 2009, decretando che il trattato di Lisbona è pienamente conforme alla Costituzione ceca, ma non si può escludere la possibilità che sia presentato ricorso alla medesima Corte contro la proposta di modifica dei trattati.

P.

Il Parlamento, in uno spirito di sincera cooperazione, ha il dovere di comunicare al Consiglio europeo il proprio parere su tutte le proposte di modifica dei trattati, a prescindere dalla loro rilevanza, ma non è in alcun modo obbligato a concordare con il Consiglio europeo.

Q.

Permangono dubbi in merito alla volontà del parlamento ceco di perfezionare la ratifica del nuovo protocollo volto ad estendere l'applicazione del protocollo n. 30 alla Repubblica ceca; se il Consiglio europeo decide di esaminare la proposta di modifica, altri Stati membri potrebbero scegliere di non avviare le rispettive procedure di ratifica fintantoché la Repubblica ceca non abbia completato la propria.

1.

invita il Consiglio europeo a non procedere all'esame della proposta di modifica dei trattati;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione quale posizione del Parlamento al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento della Repubblica ceca nonché ai parlamenti degli altri Stati membri.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, in particolare il paragrafo 120.

(2)  Il trattato di Lisbona è stato ratificato dalla camera dei deputati ceca il 18 febbraio 2009 e dal senato ceco il 9 maggio 2009.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/143


P7_TA(2013)0210

Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)0276 — C7-0128/2011 — 2011/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0276),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0128/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 51 del regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0126/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.


P7_TC1-COD(2011)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 606/2013.)


12.2.2016   

IT

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C 55/144


P7_TA(2013)0211

Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (11362/2012 — C7-0078/2013 — 2012/0073(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 055/35)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11362/2012),

visto il progetto di accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica (11587/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0078/2013),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0152/2013),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.


12.2.2016   

IT

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C 55/145


P7_TA(2013)0212

Autorità bancaria europea e vigilanza prudenziale degli enti creditizi ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/36)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0393/2012).

(*)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO (UE) N. …/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando quanto segue:

(1)

Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un Meccanismo di vigilanza unico (SSM) con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato unico dei servizi finanziari. ▌

(2)

La previsione di un Meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’Unione bancaria europea, fondata su un autentico Corpus unico di norme sui servizi finanziari e su un nuovo quadro normativo in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie ▌.

(3)

Al fine di istituire il Meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. ▌

(4)

L'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell'Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. L'Autorità bancaria europea (ABE) deve pertanto mantenere il suo ruolo e conservare tutte gli attuali compiti e prerogative istituzionali: continuare a sviluppare e contribuire all'applicazione coerente di un Corpus unico di norme valido per tutti gli Stati membri e rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione.

(4 bis)

È essenziale che l'unione bancaria preveda meccanismi di responsabilità democratica.

(4 ter)

Nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che l'ABE tenga pienamente conto della loro diversità, delle loro dimensioni e del loro modello di business come pure dei benefici sistemici della diversità del settore bancario europeo.

(4 quater)

Al fine di promuovere le migliori prassi di vigilanza nel mercato interno, è indispensabile che il Corpus unico di norme sia accompagnato da un Manuale di vigilanza europeo per gli istituti finanziari, predisposto dall'ABE in consultazione con le autorità competenti. Il Manuale dovrà identificare le migliori prassi adottate nel territorio dell'Unione in fatto di metodologie e processi di vigilanza in modo da assicurare aderenza a una serie di principi internazionali e unionali di base. Il Manuale non dovrà assumere la forma di atto legalmente vincolante e non dovrà limitare l'esercizio di un'attività di vigilanza oculata. Dovrà coprire tutte le materie che rientrano fra le competenze dell'ABE comprese, se e in quanto applicabili, la protezione dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dovrà indicare parametri e metodologie per la valutazione del rischio, identificare i segnali di pre-allarme e definire criteri per l'azione di vigilanza. Il Manuale dovrà essere utilizzato dalle autorità competenti. Il suo impiego dovrà essere considerato come importante elemento ai fini della valutazione della convergenza delle prassi di vigilanza e della verifica inter pares (peer review) di cui al presente regolamento.

(4 quinquies)

Le richieste di informazione dell'ABE devono essere debitamente giustificate e motivate. Eventuali obiezioni circa la conformità di una data richiesta di informazioni dell'ABE con le disposizioni del presente regolamento devono essere sollevate secondo le procedure previste. Le obiezioni non devono costituire per il destinatario della richiesta un valido motivo per non fornire le informazioni richieste. E' la Corte di giustizia dell'Unione europea che deve avere la competenza per decidere, in base alle procedure prescritte dal Trattato, se una data richiesta di informazioni dell'ABE è conforme alle disposizioni del presente regolamento.

(4 sexies)

La facoltà dell'ABE di richiedere informazioni agli istituti finanziari soggetti alle disposizioni del presente regolamento si applica alle informazioni cui l'istituto finanziario ha accesso legale, compresi i dati informativi detenuti da persone remunerate dall'istituto per lo svolgimento delle relative attività, gli audit realizzati per l'istituto da società di revisione esterne, copie di documenti, libri e registri contabili.

(4 septies)

Occorre garantire il mercato unico e la coesione dell'Unione. A tale riguardo, occorre esaminare con attenzione questioni come le modalità di voto e la governance in seno all'ABE e garantire la parità di trattamento sia degli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico che degli altri Stati membri.

(4 octies)

Considerato che l'ABE, alle cui attività partecipano tutti gli Stati membri con pari diritti, è stata istituita con l'obiettivo di sviluppare e contribuire all'applicazione coerente del Corpus unico di norme nonché per garantire la coerenza delle prassi di vigilanza in seno all'Unione, e stante l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico con un ruolo di primo piano per la BCE, occorre dotare l'ABE di strumenti adeguati che le consentano di svolgere efficacemente i compiti conferitile per quanto riguarda l'integrità del mercato unico.

(5)

Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6], l'ABE deve poter assolvere i suoi compiti ▐ nei confronti della BCE allo stesso modo che nei confronti di altre autorità di competenti . In particolare, i vigenti meccanismi di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza devono, per restare efficaci, essere opportunamente adattati . ▌

(5 bis)

Per essere in grado di svolgere i suoi compiti di facilitazione e di coordinamento in situazioni di emergenza, l’ABE deve essere pienamente informata dei relativi sviluppi ed essere invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia. Ciò comporta il diritto a parlare o a sottoporre ogni altro contributo.

(6)

Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza ▌.

(7)

Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza che non hanno conflitti d'interesse e nominati dallo stesso consiglio. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza devono essere ▌adottate ▌a maggioranza semplice ▌dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(7 bis)

Le decisioni concernenti l'intervento in situazioni di emergenza devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(7 ter)

Le decisioni concernenti gli atti di cui agli articoli 10-16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma e al capo VI di tale regolamento devono essere adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata, che deve comprendere la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti all'SSM e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti all'SSM.

(8)

▌Occorre che l’ABE elabori per il gruppo di esperti un regolamento interno che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività.

(9)

Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e assicuri che gli Stati membri non partecipanti all'SSM siano adeguatamente rappresentati.

(9 bis)

Occorre che le nomine dei membri degli organi e dei comitati interni dell'ABE assicurino un equilibrio geografico tra gli Stati membri.

(10)

Per assicurare il corretto funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano monitorati e sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.

(10 bis)

Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi finanziari.

(10 ter)

L'ABE deve essere dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie per assolvere in modo adeguato eventuali compiti aggiuntivi assegnatile a norma del presente regolamento. A tal fine, la procedura di cui agli articoli 63 e 64 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente all'elaborazione, esecuzione e controllo del bilancio dell'Autorità deve tenere debitamente conto di tali compiti. L'ABE deve assicurare il soddisfacimento degli standard più elevati di efficienza.

(11)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare in tutti gli Stati membri una regolamentazione e vigilanza prudenziale altamente efficace e uniforme ▌, garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del mercato interno e mantenere la stabilità del sistema finanziario, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

-1.

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle pertinenti sezioni delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle competenti autorità di vigilanza, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L'Autorità agisce anche in base al regolamento del Consiglio … [che attribuisce compiti specifici alla BCE].»;

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.»;

c)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione.»;

-1 bis.

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento — compresa, per i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio [che attribuisce compiti specifici alla BCE] la Banca centrale europea — del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

-1 ter.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), rispondono al Parlamento europeo e al Consiglio. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio per l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnatile dal regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6 TFUE] secondo le disposizioni del regolamento stesso.»;

1.

all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

le autorità competenti definite nelle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE — compresa la BCE per i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio (*)[regolamento del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] — e nella direttiva 2007/64/CE e a cui si fa riferimento nella direttiva 2009/110/CE.

(*)  GU L … del …, pag. ….»"

1 bis.

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a)

contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione e predisponendo linee guida, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre decisioni, basati sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

a bis)

elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale espone le migliori prassi in vigore in materia di metodologie e processi di vigilanza;

b)

contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;

c)

facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;

d)

coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un follow-up adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

e)

organizza e conduce peer review delle autorità competenti, anche emanando linee guida e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, ai fini di una maggiore uniformità dei risultati della vigilanza;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi all'occorrenza i trend del credito, in particolare, del credito alle famiglie e alle PMI;

g)

svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti;

h)

promuove la tutela di depositanti e investitori;

i)

conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 21-26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, valutazione e misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di ripresa e di risoluzione delle crisi bancarie, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutto il territorio dell'Unione, sviluppando metodi per il fallimento ordinato degli istituti finanziari e valutando l'esigenza di idonei strumenti di finanziamento, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;

j)

esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;

k)

pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare — nell'ambito della sua sfera di competenza — sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;

1 bis.     Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità

a)

fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,

b)

fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Nello svolgimento dei compiti ex paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 1, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del “legiferare meglio” nonché dei risultati dell'analisi dei costi e benefici prodotti con l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.»;

1 ter.

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le competenti autorità di vigilanza […] al fine di pervenire a un approccio coordinato alla regolamentazione e alla vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità un contributo consulenziale da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»

b)

al paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L’Autorità può inoltre valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, se tale necessità sussiste, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione del provvedimento di divieto o di limitazione.

2.

l'articolo 18 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle competenti autorità di vigilanza.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle competenti autorità di vigilanza a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni in materia.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3.     Se il Consiglio ha adottato una decisione ex paragrafo 2 e se l'eccezionalità delle circostanze rende necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'Unione, l’Autorità può, per affrontare tali sviluppi, adottare decisioni individuali per chiedere formalmente alle autorità competenti di prendere le necessarie misure conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi prescritti da detti atti legislativi .»;

3.

All’articolo 19, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente ▌:

«1.     Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con l'azione o inazione di un'altra autorità competente nei casi specificati negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi 2-4 del presente articolo.»;

3 bis.

dopo l’articolo 20 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 20 bis

Convergenza del pilastro 2

L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale (“Pilastro 2”) in conformità con la direttiva …/… EU [CRD4], onde pervenire a solide norme di vigilanza nell'Unione.»;

3 ter.

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L’Autorità favorisce nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e promuove l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione fra tutti i collegi. Al fine di pervenire all'uniformazione delle migliori prassi di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte prevedendo per il suo personale la possibilità di partecipare alle attività dei collegi, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

b)

al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     L'Autorità assume un ruolo guida nell'assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri di tutta l'Unione, tenendo conto del rischio sistemico posto dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio.»;

3 quater.

All'articolo 22, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis.     Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello unionale valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio dei risultati del suo esame. Se vengono effettuate valutazioni, l'Autorità, qualora lo giudichi pertinente o opportuno, ne divulga i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

3 quinquies.

all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente allo sviluppo e al coordinamento di piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti.»

3 sexies.

all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.     L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, dotati di idonei strumenti di finanziamento legati a un piano di gestione coordinata delle crisi.»;

3 septies.

all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e aggiorna, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un Manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari, valido per tutta l'Unione. Il Manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi in fatto di metodologie e processi di vigilanza.»;

3 octies.

all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.     Sulla base di una peer review, l’Autorità può formulare linee guida e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Come previsto dal paragrafo 3 di tale articolo, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali linee guida e raccomandazioni. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di esecuzione ex articoli 10-15, l’Autorità tiene conto dei risultati della peer review e di ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio, al fine di assicurare la convergenza verso standard e prassi della massima qualità.

3 bis.     Ogni volta che la peer review e ogni altra informazione acquisita nell'esercizio del proprio ufficio mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle definizioni e delle regole prudenziali, l'Autorità trasmette un apposito parere alla Commissione.

3 nonies.

All'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’Autorità promuove risposte coordinate dell’Unione, in particolare:

a)

facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

b)

determinando l'ambito e, ove opportuno, verificando l’affidabilità delle informazioni che devono essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

c)

fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

d)

informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;

e)

adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le iniziative adottate dalle competenti autorità;

f)

centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 21 e 35 dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa a carico degli istituti. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate;»;

3 decies.

l'articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni su scala unionale sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

a)

metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b)

strategie comuni di comunicazione dei risultati delle valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;

c)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e

d)

metodologie comuni di valutazione degli attivi, per quanto giudicato necessario ai fini degli stress test.»;

b)

dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis.     Per condurre le valutazioni unionali della resilienza degli istituti finanziari descritte nel presente articolo, l'Autorità può, nel rispetto delle disposizioni e condizioni di cui all'articolo 35, richiedere informazioni direttamente agli istituti. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione diretta secondo le disposizioni e condizioni di cui all'articolo 21, per assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.

3 ter.     L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di sottoporre gli istituti finanziari a un audit esterno indipendente delle informazioni di cui al paragrafo 3 bis.»;

4.

L'articolo 35 ▌ è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Raccolta di informazioni

1.   Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in formati predeterminati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione ▌. Le informazioni devono essere accurate, coerenti, complete e tempestive.

2.   L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in formati predeterminati e su modelli comparabili omologati dall'Autorità . Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di reportistica comuni.

3.   Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere le sue funzioni, nel rispetto dell'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

4.     Prima di richiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle pertinenti statistiche eventualmente prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5.     In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all’istituto statistico dello Stato membro interessato.

6.     In mancanza di informazioni complete o accurate o qualora queste non siano state messe tempestivamente a disposizione come previsto ai paragrafi 1 e 5, l'Autorità ha facoltà di presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a:

a)

gli istituti finanziari interessati;

b)

le società di partecipazione e/o le succursali dell'istituto finanziario interessato;

c)

le entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario, che abbiano una certa rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.

I destinatari della richiesta trasmettono prontamente e senza indebiti ritardi all'Autorità informazioni chiare, precise e complete.

L'Autorità informa le autorità competenti interessate delle richieste a norma del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Le autorità competenti assistono l'Autorità, su richiesta di quest'ultima, nella raccolta delle informazioni.

7.     L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

8.     Se i destinatari di una richiesta ex paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la BCE e segnala la cosa alle competenti autorità degli Stati membri interessati che, nel rispetto delle disposizioni nazionali di legge, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.»;

4 bis.

l'articolo 36 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se non dà seguito a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS e al Consiglio. Il CERS informa il Parlamento europeo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento CERS.»;

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«L’autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell’informare il Consiglio e il CERS ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010. Le informazioni così fornite dall'autorità competente al Consiglio e al CERS sono trasmesse anche alla Commissione.»;

4 ter.

l'articolo 37 è così modificato:

a)

all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno.»;

b)

al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«4.     L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al Gruppo delle parti interessate. Ai membri del Gruppo che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un compenso adeguato, dal quale sono però esclusi i rappresentanti dell'industria. Il compenso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui all'Allegato V, sezione 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Il Gruppo delle parti interessate può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del Gruppo è di due anni e mezzo, al termine dei quali si apre una nuova procedura di selezione.»;

4 quater.

l'articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il testo della lettera d è sostituito dal seguente:

«d)

un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;»

b)

dopo il paragrafo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4 bis.     Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari (articolo 44, paragrafo 4) il rappresentante della BCE può essere accompagnato da un secondo rappresentante in possesso di competenze sulle funzioni delle banche centrali.»;

5.

l'articolo 41 è così modificato :

a)

dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis.     Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente presunta autrice della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore.»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Ai fini dell'articolo 19 ▌, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti ▌delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate .

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo si considerano adottate se almeno quattro suoi membri votano a favore.

3.   Il gruppo di esperti propone una decisione ex articolo 17 o 19 affinché venga adottata in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza ▌.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui ai paragrafi 1 bis e 2

6.

all’articolo 42 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].»;

7.

l'articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie , che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti .

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ▌sono adottate ▌a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza rappresentanti gli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti .

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] è pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti ▌sono adottate ▌a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza , con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.

Ogni membro dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e a maggioranza semplice dei membri rappresentanti gli Stati membri non partecipanti .

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante BCE nominato dal consiglio di vigilanza, non partecipano alle discussioni del consiglio di vigilanza riguardanti singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3 o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis.     Il presidente dell'Autorità ha facoltà di indire una votazione in qualsiasi momento. Fatta salva tale prerogativa, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità cerca di pervenire a decisioni condivise, lasciando peraltro impregiudicata l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità.»;

8.

All’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6 del TFUE] e che non hanno instaurato una stretta cooperazione con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.»;

8 bis.

dopo l’articolo 49 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee.»;

8 ter.

dopo l’articolo 52 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 52 bis

Spese

Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono rese di pubblico dominio secondo quanto disposto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee.»;

8 quater.

all'articolo 63 è soppresso il paragrafo 7.

8 quinquies.

l'articolo 81, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.     Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o strutture di importanza paneuropea, la Commissione, avuto riguardo agli sviluppi del mercato, alla stabilità del mercato interno e alla coesione dell'Unione, elabora ogni anno una relazione sull'opportunità di affidare all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore.

8 sexies.

dopo l’articolo 81 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 81 bis

Revisione delle disposizioni di voto

A decorrere dalla data alla quale gli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni di voto descritte agli articoli 41 e 44 tenendo conto delle esperienze acquisite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.»;

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1o gennaio 2016 la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

b)

la composizione del consiglio di amministrazione;

c)

la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare delle variazioni del numero degli Stati membri la cui moneta è l’euro o le cui autorità competenti hanno instaurato una stretta cooperazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. …/2013 […] ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 11 del 15.1.2013, pag. 34.

(2)  GU C 30 dell'1.2.2013, pag. 6.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/157


P7_TA(2013)0213

Attribuzione alla Banca centrale europea di compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi *

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2013, sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)0511 — C7–0314/2012 — 2012/0242(CNS)) (1)

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 055/37)


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0392/2012).

(*)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) N. …/2013

che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, sia all'interno che all'esterno della zona euro.

(1 bis)

L'attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l'integrità della moneta unica e del mercato unico potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario. È quindi essenziale intensificare l'integrazione della vigilanza bancaria al fine di rafforzare l'Unione europea, ripristinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica.

(2)

Per rilanciare la crescita economica nell'Unione e per un adeguato finanziamento dell'economia reale è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.

(3)

Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che , oltre all'adozione di un quadro regolamentare rafforzato dell'UE, le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.

(4)

Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale. Il coordinamento tra autorità di vigilanza è essenziale, ma la crisi ha dimostrato che il solo coordinamento non è sufficiente, in particolare nel contesto della moneta unica. Per preservare la stabilità finanziaria nell'Unione e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza. Ciò è particolarmente importante per garantire un controllo efficace e solido di un intero gruppo bancario e della sua salute complessiva e ridurrebbe il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente.

(5)

In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nella zona euro e nell'Unione nel suo complesso sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. ▌

(6)

L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (3), e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (4), e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (5), hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi enti creditizi dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dal Consiglio europeo, conformemente agli orientamenti e alle condizioni in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione .

(7)

Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione», del 13 aprile 2000 (6), e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, del 21novembre 2002 (7).

(8)

Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.

(8 bis)

Il Consiglio europeo del 19 ottobre 2012 ha concluso che il processo di approfondimento dell'unione economica e monetaria dovrebbe essere basato sul quadro istituzionale e giuridico dell'UE e improntato all'apertura e alla trasparenza nei confronti degli Stati membri che non utilizzano la moneta unica, nonché dal rispetto dell'integrità del mercato unico. Il quadro finanziario integrato disporrà di un meccanismo di vigilanza unico che sarà aperto per quanto possibile a tutti gli Stati membri che desiderino aderirvi.

(9)

Occorre pertanto creare un'Unione bancaria europea basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.

(10)

Come primo passo verso l'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. In particolare, il meccanismo di vigilanza unico deve essere coerente con il funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e con la libera circolazione dei capitali. Il meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, a concretamento del principio secondo cui il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari una volta istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico. Il Consiglio europeo ha preso atto, nelle conclusioni del 13/14 dicembre 2012, che «In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni» e che «il meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno.».

(11)

In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere compiti di vigilanza chiaramente definiti nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi negli Stati membri partecipanti .

(11 bis)

La BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere un memorandum d'intesa che descriva in termini generali come intendono cooperare nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti nel presente regolamento. Il memorandum d'intesa potrebbe tra l'altro chiarire la consultazione relativa alle decisioni della BCE che si ripercuotono su filiazioni o succursali stabilite in uno Stato membro non partecipante la cui impresa madre è stabilita in uno Stato membro partecipante, come pure la cooperazione in situazioni di emergenza, meccanismi di allerta rapida compresi in conformità delle procedure previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Il memorandum dovrebbe essere riesaminato periodicamente.

(12)

È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale , fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali .

(13)

La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutti gli enti creditizi autorizzati e le succursali stabilite negli Stati membri partecipanti.

(13 bis)

Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga pienamente conto della diversità degli enti creditizi stessi, delle loro dimensioni e del loro modello societario, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario europeo.

(13 ter)

L'assolvimento dei compiti della BCE dovrebbe contribuire in particolare ad assicurare che gli enti creditizi internalizzino appieno tutti i costi generati dalle loro attività in modo da evitare l'azzardo morale e l'assunzione di rischi eccessivi che ne deriva. Dovrebbe tenere pienamente conto delle pertinenti condizioni macroeconomiche degli Stati membri, segnatamente la stabilità dell'offerta di credito e l'agevolazione delle attività produttive per l'economia nel suo complesso.

(13 quater)

Nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata in modo da modificare il quadro di regolamentazione contabile applicabile conformemente ad altri atti della normativa dell'Unione e nazionale.

(14)

L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni , fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali .

(15)

È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite nella normativa dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale.

(16)

Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi , tranne nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie .

(17)

La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in La BCE dovrebbe avere il compito di assicurare il rispetto di tali norme, inclusa in particolare la concessione delle approvazioni, autorizzazioni, deroghe o esenzioni previste ai fini delle norme stesse .

(18)

Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale, una riserva di capitale anticiclica per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, le riserve degli enti di importanza sistemica a livello globale e di altri enti sistemici e altre misure miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ▌. Per assicurare il pieno coordinamento, se le autorità nazionali impongono tali misure ciò dovrebbe essere debitamente notificato alla BCE. Inoltre, se necessario, la BCE dovrebbe poter applicare requisiti più elevati e misure più rigorose, fatto salvo uno stretto coordinamento con le autorità nazionali. Le disposizioni del presente regolamento relative alle misure intese ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali lasciano impregiudicate eventuali procedure di coordinamento previste in altri atti normativi dell'Unione. Le autorità nazionali competenti o designate e la BCE si conformano ad eventuali procedure di coordinamento previste in tali atti dopo aver seguito le procedure di cui al presente regolamento.

(19)

La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, divulgazione e liquidità.

(20)

I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista , esclusa la vigilanza sulle imprese di assicurazione .

(21)

Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente in una fase precoce . È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

(22)

Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di «ente creditizio» ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e proteggere i consumatori .

(22 bis)

È opportuno che la BCE cooperi, se del caso, pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un'elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

(23)

È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione. Occorre in particolare che la BCE tenga debitamente conto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.

(24)

Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE ▌si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea ▌, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. È necessario che la BCE svolga i suoi compiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni degli altri partecipanti nell'ambito del SEVIF. Occorre inoltre che sia tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.

 

(26)

Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla normativa pertinente dell'Unione, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE, in conformità degli atti dell'Unione adottati dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 .

(26 bis)

Laddove necessario, è opportuno che la BCE stipuli memorandum d'intesa con le autorità competenti aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari, che descrivano in termini generali come intendono cooperare reciprocamente nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti all'articolo 2. Tali memorandum dovrebbero essere a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

(26 ter)

Nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dalla pertinente normativa dell'Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali delle banche e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, occorre che la BCE applichi la legislazione nazionale di recepimento. Laddove la normativa pertinente dell'Unione sia costituita da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli Stati membri, occorre che la BCE applichi anche la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell'UE. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sulla pertinente normativa vincolante dell'Unione e agire in conformità di quest'ultima.

(26 quater)

Nell'ambito dei compiti conferiti alla BCE, la normativa nazionale conferisce alle autorità nazionali competenti taluni poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione, compresi taluni poteri cautelari e di intervento precoce. La BCE dovrebbe poter chiedere alle autorità nazionali di utilizzare tali poteri al fine di garantire l'attuazione di una vigilanza piena ed effettiva nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

(27)

Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (8), la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.

(28)

Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali siano responsabili dell'assistenza della BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.

(28 bis)

I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ter, volti a definire l'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere applicati al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti sulla base di dati consolidati. Qualora la BCE eserciti i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento in relazione a un gruppo di enti creditizi che non è meno significativo su base consolidata, essa dovrebbe esercitare tali compiti su base consolidata in relazione al gruppo di enti creditizi e su base individuale in relazione alle filiazioni e succursali di tale gruppo stabilite negli Stati membri partecipanti.

(28 ter)

I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 ter, volti a definire l'ambito di attività degli enti meno significativi dovrebbero essere specificati in un quadro adottato e pubblicato dalla BCE in consultazione con le autorità nazionali competenti. Su tale base, occorre che la BCE abbia la responsabilità di applicare i suddetti criteri e di verificarne, attraverso propri calcoli, il rispetto. La richiesta della BCE di informazioni per effettuare i suoi calcoli non dovrebbe costringere gli enti ad applicare quadri contabili diversi da quelli ad essi applicabili ai sensi di altri atti della normativa dell'Unione e nazionale.

(28 quater)

Qualora una banca sia stata considerata significativa o meno significativa, la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni 12 mesi, tranne in caso di cambiamenti strutturali nei gruppi bancari, quali fusioni o dismissioni.

(28 quinquies)

Nel decidere, in seguito alla notifica di un'autorità nazionale competente, se un ente riveste importanza significativa con riguardo all'economia nazionale e deve quindi essere soggetto alla vigilanza della BCE, quest'ultima dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, incluse le considerazioni legate alla parità di condizioni.

(29)

Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento. ▌

(29 bis)

Poiché gli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro non sono presenti nel consiglio direttivo finché non hanno aderito all'euro conformemente al trattato e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri della zona euro, il presente regolamento prevede ulteriori garanzie da applicare nel processo decisionale. Occorre tuttavia che queste garanzie, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5 quinquies, siano usate in casi eccezionali debitamente giustificati e solo fintantoché si applicano le suddette circostanze specifiche. Le garanzie sono dovute alle circostanze specifiche in cui si trovano gli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro nel quadro del presente regolamento, in quanto non sono presenti nel consiglio direttivo e non possono fruire appieno di altri meccanismi previsti per gli Stati membri della zona euro. Pertanto, le garanzie non possono e non devono essere intese come un precedente per altri settori della politica dell'UE.

(29 ter)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe alterare in alcun modo l'attuale quadro che disciplina la modifica della forma giuridica delle filiazioni o succursali e l'applicazione di tale quadro, né essere interpretata o applicata nel senso che incentiva tale modifica. A tale riguardo, si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri che non partecipano al meccanismo di vigilanza unico, di modo che dette autorità continuino a disporre di sufficienti poteri e strumenti di vigilanza sugli enti creditizi operanti nel loro territorio per poter esercitare tale responsabilità e salvaguardare in modo effettivo la stabilità finanziaria e l'interesse pubblico. Inoltre, al fine di assistere le autorità competenti nell'esercizio delle loro responsabilità occorre che siano fornite tempestivamente alle autorità competenti stesse e ai depositanti informazioni su eventuali modifiche della forma giuridica delle filiazioni o succursali.

(30)

Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotala dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.

(30 bis)

La BCE dovrebbe disporre del potere di vigilanza di destituire un membro del consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(31)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco , ove appropriato in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità di vigilanza nazionali devono avere accesso alle stesse informazioni senza che gli enti creditizi siano soggetti al requisito della doppia relazione.

(31 bis)

Il segreto professionale dell'avvocato è un principio fondamentale del diritto dell'Unione che protegge la riservatezza delle comunicazioni tra le persone fisiche o giuridiche e i loro consulenti, conformemente alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(31 ter)

Se ha la necessità di richiedere informazioni ad una persona stabilita in uno Stato membro non partecipante ma appartenente ad un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabiliti in uno Stato membro partecipante, ovvero alla quale tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista abbia esternalizzato funzioni o attività operative, e se tale richiesta non può essere fatta valere né può essere eseguita nello Stato membro non partecipante, la BCE dovrebbe coordinarsi con l'autorità nazionale competente dello Stato membro non partecipante interessato.

(31 quater)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme stabilite dagli articoli 34 e 42 del protocollo sullo statuto della BCE. Occorre che gli atti adottati dalla BCE ai sensi del presente regolamento non conferiscano diritti o impongano obblighi agli Stati membri non partecipanti, salvo quando tali atti siano conformi alla normativa pertinente dell'Unione, in conformità dei protocolli (n. 4) e (n. 15).

(32)

Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.

(32 bis)

Quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e quando chiede assistenza alle autorità nazionali competenti, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità in materia di vigilanza su base individuale, subconsolidata e consolidata, stabilite nella legislazione applicabile dell'Unione.

(32 ter)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa nel senso di conferire alla BCE il potere di infliggere sanzioni a persone fisiche o giuridiche diverse da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, fatto salvo il potere della BCE di chiedere alle autorità nazionali di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate.

(33)

In quanto istituzione stabilita dai trattati, la BCE è un'istituzione dell'Unione nel suo insieme. Nelle sue procedure decisionali, occorre che essa sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati nonché il loro diritto a chiedere un riesame delle decisioni della BCE ai sensi delle norme stabilite nel presente regolamento .

(34)

L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. È opportuno che il passaggio di poteri di vigilanza dal livello nazionale a quello dell'Unione sia bilanciato da adeguati obblighi in materia di trasparenza e responsabilità. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e ▌al Consiglio ▌quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti del Parlamento europeo conformemente al suo regolamento, e dell'Eurogruppo. Gli obblighi di relazione dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale .

(34 bis)

Occorre che la BCE trasmetta anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio. I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero essere in grado di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito allo svolgimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti, cui la BCE può rispondere. I regolamenti interni dei suddetti parlamenti nazionali dovrebbero tenere conto delle modalità delle procedure e dei meccanismi pertinenti per indirizzare osservazioni e quesiti alla BCE. In tale contesto andrebbe prestata particolare attenzione a osservazioni o quesiti concernenti la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi in relazione alla quale le autorità nazionali, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis, hanno intrapreso azioni necessarie per la risoluzione o per il mantenimento della stabilità finanziaria. Il parlamento di uno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre essere in grado di invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Tale ruolo dei parlamenti nazionali risulta opportuno alla luce del potenziale impatto delle misure di vigilanza sulle finanze pubbliche, sugli enti creditizi e i rispettivi clienti e dipendenti, nonché sui mercati degli Stati membri partecipanti. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.

(34 ter)

Il presente regolamento non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di istituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 226 del TFUE, né l'esercizio delle sue funzioni di controllo politico quali previste nei trattati, incluso il diritto del Parlamento europeo di prendere posizione o adottare una risoluzione su questioni che ritenga appropriate.

(34 quater)

Nella sua azione la BCE dovrebbe rispettare i principi in materia di garanzie procedurali e di trasparenza.

(34 quinquies)

I regolamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE dovrebbero determinare le modalità di accesso ai documenti in possesso della BCE risultanti dall'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, conformemente al trattato.

(34 sexies)

Così come previsto all'articolo 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità anche sugli atti della BCE, diversi da raccomandazioni e pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

(34 septies)

A norma dell'articolo 340 del TFUE, la BCE dovrebbe risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Dovrebbe restare impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale.

(34 octies)

Conformemente all'articolo 342 del TFUE, alla BCE si applica il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

(34 nonies)

Nel determinare se il diritto di accesso al fascicolo da parte di persone interessate debba essere limitato, occorre che la BCE rispetti i diritti fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(34 decies)

Occorre che la BCE riconosca alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull'opportunità di adottare le decisioni stesse. A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. Per costituire la commissione, occorre che il consiglio direttivo della BCE nomini persone di indubbio prestigio. Nella sua decisione il consiglio direttivo dovrebbe, per quanto possibile, garantire un equilibrio geografico e di genere adeguato fra tutti gli Stati membri. La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze.

(35)

La BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. I compiti dovrebbero pertanto essere assolti in maniera nettamente separata per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili. La BCE dovrebbe poter garantire che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato rispetto alle funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione dovrebbe almeno prevedere riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

(35 bis)

La separazione organizzativa del personale dovrebbe riguardare tutti i servizi necessari per i fini di politica monetaria indipendente e dovrebbe garantire che l'esecuzione dei compiti attribuiti dal presente regolamento sia pienamente soggetta alla responsabilità democratica e alla supervisione previste dal presente regolamento. Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti assegnati alla BCE dal presente regolamento dovrebbe riferire al presidente del consiglio di vigilanza.

(36)

Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. È opportuno pertanto che il consiglio ▌sia presieduto da un presidente ▌ , abbia un vicepresidente ▌e sia ▌composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica. Tutti i membri del consiglio di vigilanza dovrebbero essere informati in modo tempestivo e completo dei punti all'ordine del giorno delle sue riunioni, in modo da agevolare l'efficacia delle discussioni e il processo di elaborazione del progetto di decisione.

(36 bis)

Nello svolgimento dei propri compiti, il consiglio di vigilanza tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti negli Stati membri partecipanti ed esercita le proprie funzioni nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

(36 ter)

Nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali e in materia di voto stabilite dai trattati, il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Per tale motivo, occorre conferire al Consiglio il potere di adottare una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE dovrebbe presentare al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio dovrebbe adottare la suddetta decisione di esecuzione. Il presidente dovrebbe essere scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tenuti debitamente al corrente.

(36 quater)

Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della sua piena indipendenza, occorre che il presidente sia eletto per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che il consiglio di vigilanza possa invitare l'ABE e la Commissione in veste di osservatori. Il presidente dell'autorità europea di risoluzione delle crisi, una volta istituita, dovrebbe partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di vigilanza.

(36 quinquies)

È opportuno che il consiglio di vigilanza sia assistito da un comitato direttivo, a composizione più ristretta. Occorre che il comitato direttivo prepari le riunioni del consiglio di vigilanza ed eserciti le sue funzioni unicamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e cooperi con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

(36 sexies)

Il consiglio direttivo della BCE dovrebbe invitare i rappresentanti degli Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro quando considera di sollevare obiezioni riguardo ad un progetto di decisione preparato dal consiglio di vigilanza o quando le autorità nazionali competenti interessate comunicano al consiglio direttivo il proprio disaccordo motivato su un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, qualora tale decisione sia indirizzata alle autorità nazionali in relazione ad enti creditizi di Stati membri partecipanti che non fanno parte della zona euro.

(36 septies)

Per assicurare la separazione tra la politica monetaria e i compiti di vigilanza, è opportuno esigere dalla BCE la creazione di un gruppo di esperti di mediazione. L'istituzione del gruppo di esperti, e in particolare la sua composizione, dovrebbe garantire la risoluzione delle divergenze in modo equilibrato, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme.

(37)

Occorre che il consiglio di vigilanza , il comitato direttivo e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.

(38)

Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.

(38 bis)

L'uso di periodi di incompatibilità (cooling-off) nelle autorità di vigilanza è importante per garantire l'efficienza e l'indipendenza della vigilanza esercitata da tali autorità. A tal fine e fatta salva l'applicazione di norme nazionali più rigorose, la BCE dovrebbe istituire e mantenere procedure generali e formali, inclusi periodi di riesame proporzionati, per valutare in anticipo e prevenire potenziali conflitti con l'interesse legittimo del meccanismo di vigilanza unico/della BCE nel caso in cui un ex membro del consiglio di vigilanza inizi a svolgere un'attività nel settore bancario un tempo soggetto alla sua vigilanza.

(39)

Per assolvere efficacemente i suoi compiti di vigilanza la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti ▌dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE dovrebbe quindi essere finanziato ▌ imponendo agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti il pagamento di una commissione▌ annuale. Per coprire le spese sostenute nello svolgimento dei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nei confronti di succursali, la BCE dovrebbe poter imporre il pagamento di commissioni alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Qualora un ente creditizio o una succursale siano sottoposti a vigilanza su base consolidata, le commissioni dovrebbero essere imposte al massimo livello di un ente creditizio all'interno del gruppo interessato stabilito negli Stati membri partecipanti. Dal calcolo delle commissioni dovrebbero essere escluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti.

(39 bis)

Se un ente creditizio è incluso nella vigilanza su base consolidata, la commissione dovrebbe essere calcolata al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti e assegnata agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante e inclusi nella vigilanza su base consolidata sulla base di criteri obiettivi relativi alla loro rilevanza e al loro profilo di rischio, comprese le attività ponderate per il rischio.

(40)

Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra tutte le autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri partecipanti e tra di esse e la BCE. Per assicurare un controllo tra pari su base continuativa , in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti , consentendo l'istituzione di squadre di vigilanza diversificate geograficamente con profili e competenze specifiche. Lo scambio e il distacco di personale contribuiranno a instaurare una cultura comune di vigilanza. La BCE fornirà periodicamente informazioni in merito a quanti membri del personale proveniente dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono distaccati presso la BCE ai fini del meccanismo di vigilanza unico .

(41)

Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, in coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.

(42)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10), si applicano pienamente al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini del presente regolamento.

(43)

Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11). La BCE ha adottato la decisione BCE/2004/11, del 3 giugno 2004, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea  (12).

(44)

Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. ▌

(44 bis)

Nell'adottare le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento, la BCE dovrebbe prevedere modalità transitorie che garantiscano la conclusione delle procedure di vigilanza in corso, incluse eventuali decisioni e/o misure adottate o indagini avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(45 bis)

La Commissione ha affermato, nella comunicazione del 28 novembre 2012, intitolata «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» che «si potrebbe modificare l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione del meccanismo di vigilanza unico (ad es., sancire la possibilità di partecipazione diretta e irrevocabile al meccanismo di vigilanza unico da parte degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, al di là del modello della “stretta cooperazione”; concedere agli Stati membri non appartenenti alla zona euro partecipanti al meccanismo di vigilanza unico pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE e andare oltre nella separazione interna della struttura decisionale in materia di politica monetaria e di vigilanza)». Essa ha inoltre affermato che «un punto specifico da affrontare sarebbe il rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di vigilanza delle banche». Si ricorda che il trattato sull'Unione europea prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione europea possono sottoporre progetti intesi a modificare i trattati, che possono riguardare ogni aspetto dei trattati.

(46)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(47)

Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'UE e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno , in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare .

Gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE conformemente all'articolo 4 del presente regolamento. La portata dei compiti di vigilanza della BCE si limita alla regolamentazione prudenziale degli enti creditizi ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento non attribuisce alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo, ad esempio compiti relativi alla vigilanza prudenziale delle controparti centrali.

Nell'assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatto salvo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga in debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli enti creditizi.

Nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari in qualsiasi valuta.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri.

Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le competenze delle autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti ad applicare strumenti macroprudenziali non previsti da pertinenti atti legislativi dell'Unione, e i relativi poteri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1)

«Stato membro partecipante»: uno Stato membro la cui moneta è l'euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell'articolo 6 ;

2)

«autorità nazionale competente»: qualsiasi autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (13), e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (14);

3)

«ente creditizio»: un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

4)

«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;

5)

«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (15);

6)

«conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;

6 bis)

«autorità nazionale designata»: un'autorità designata ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

6 ter)

«partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, punto 11, della direttiva 2006/48/CE;

6 quater)

«meccanismo di vigilanza unico»: un sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalla Banca centrale europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come definito all'articolo 5 del presente regolamento.

Capo II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

1.    La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 , che garantiscono un livello adeguato di regolamentazione e di vigilanza nell'Unione .

Laddove necessario, la BCE stipula memorandum d'intesa con le autorità competenti degli Stati membri aventi responsabilità per i mercati degli strumenti finanziari. Tali memorandum sono a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

1 bis     Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea alle condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1 ter.     La BCE esercita le sue funzioni nel rispetto del presente regolamento lasciando impregiudicate le competenze e le funzioni dell'ABE, dell'AESFEM, dell'EIOPA e del CERS.

1 quater .    La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione.

1 quinquies.     Fatti salvi gli articoli 1, 4 e 5, la BCE coopera strettamente con qualsiasi meccanismo di assistenza finanziaria pubblica, inclusi il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare se tale meccanismo ha concesso o probabilmente concederà assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio soggetto all'articolo 4 del presente regolamento.

1 sexies.     La BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti concludono un memorandum d'intesa che descrive in termini generali come intendono cooperare nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti nell'articolo 2. Il memorandum è riesaminato periodicamente.

Fatto salvo il primo comma, la BCE conclude un memorandum d'intesa con l'autorità nazionale competente dei singoli Stati membri non partecipanti che siano Stati membri d'origine di almeno un ente di importanza sistemica a livello mondiale, come definito dalla normativa dell'Unione.

Ciascun memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, fatto salvo l'adeguato trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 4

Compiti attribuiti alla BCE

1.    Nel quadro dell'articolo 5, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell'assolviment o dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a)

rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 ;

a bis)

nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù della pertinente normativa dell'Unione;

b)

valutare le domande di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi , tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 bis ;

c)

accertare l'osservanza degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;

f)

provvedere al rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza ▌ di dispositivi ▌di governance solidi , compresi i requisiti di competenza e onorabilità per i responsabili della gestione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi remunerative e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno , compresi i modelli basati sui rating interni ;

g)

effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente contemplati dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti ;

i)

esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

j)

partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;

k)

svolgere ▌i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e all'intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo, nei cui confronti la BCE sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili nonché, solo nei casi previsti espressamente dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione .

2.   Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve , nell'ambito del paragrafo 1, i compiti ▌di competenza delle autorità ▌competenti dello Stato membro partecipante in conformità della pertinente normativa dell'Unione .

3.    Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutta la normativa pertinente dell'Unione e, se tale normativa dell'Unione è composta da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove la normativa pertinente dell'Unione sia costituita da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio delle opzioni.

A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi la pertinente normativa dell'Unione e in particolare qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale regolamento concernente gli orientamenti e le raccomandazioni e alle disposizioni del regolamento ABE sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento di tali compiti.

Prima di adottare un regolamento la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell'urgenza.

Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell'ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.

Articolo 4 bis

Compiti e strumenti macroprudenziali

1.     Ove opportuno o qualora lo si ritenga necessario, e fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità della pertinente normativa dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali prevista dalle procedure di cui alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e fatte salve le procedure stabilite nelle stesse, nei casi specificati nella pertinente normativa dell'Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l'autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un'obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L'autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso.

2.     La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente in conformità della pertinente normativa dell'Unione in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi fatte salve le procedure stabilite nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e nei casi specificati nella pertinente normativa dell'Unione.

3.     Un'autorità nazionale competente o designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell'economia del suo Stato membro.

4.     Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità designate negli Stati membri interessati al momento di valutare qualsiasi azione. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un'obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso.

5.     Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.

Articolo 5

Cooperazione con il meccanismo di vigilanza unico

1.   La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza unico.

2.    Sia la BCE che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni .

Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento.

4 bis .    Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuitile dal presente regolamento, le autorità nazionali sono competenti ad assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 4 sexies, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.

4 ter     In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e b), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 4 quater e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 4 quinquies, nel quadro di cui al paragrafo 4 sexies e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

i)

dimensioni;

ii)

importanza per l'economia dell'UE o di qualsiasi Stato membro partecipante;

iii)

significatività delle attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non è considerato meno significativo, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)

il valore totale delle sue attività supera i 30 miliardi di EUR; oppure

ii)

il rapporto tra le sue attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante dove è stabilito supera il 20 %, a meno che il valore totale delle sue attività sia inferiore a 5 miliardi di euro; oppure

iii)

in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste una importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.

Inoltre la BCE può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività e passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.

Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dall'EFSF o dal MES non sono considerati meno significativi.

Nonostante i commi precedenti la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.

4 quater     Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo ter, e nel quadro definito nel paragrafo 4 sexies:

a)

la BCE impartisce alle autorità nazionali competenti regolamenti, orientamenti o istruzioni generali in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione delle lettere a) e b), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.

Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 2 per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico;

b)

allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4 ter, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l'assistenza finanziaria dall'EFSF o dal MES;

c)

la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 4 sexies, lettera c);

d)

la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 9 a 12;

e)

la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse svolti in virtù del presente articolo.

4 quinquies.     Fatto salvo il paragrafo 4 quater, le autorità nazionali competenti svolgono i compiti — e ne sono responsabili — di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a bis), c), f), g), i e k) e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4 ter, primo comma, nel quadro di cui al paragrafo 4 sexies e fatte salve le procedure ivi stabilite.

Fatti salvi gli articoli da 9 a 12, le autorità nazionali competenti e designate mantengono il potere, conformemente alla normativa nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 4 sexies, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

4 sexies.     La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:

a)

la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 ter, primo, secondo e terzo comma e i criteri in base ai quali il paragrafo 4 ter, quarto comma, cessa di applicarsi a uno specifico ente creditizio e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 quater e 4 quinquies. Tali disposizioni e la metodologia di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma, sono riesaminate per tener conto di eventuali modifiche pertinenti e garantiscono che qualora una banca sia stata considerata significativa o meno significativa, la valutazione sia modificata solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze, in particolare di quelle inerenti alla situazione della banca che sono pertinenti per tale valutazione;

b)

la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilità di preparare progetti di decisione da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4 ter;

c)

la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4 ter. Tali procedure richiedono in particolare alle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di:

i)

notificare alla BCE qualsiasi procedura di vigilanza concreta;

ii)

valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;

iii)

trasmettere alla BCE progetti di decisioni di vigilanza concreta, sul quale la BCE può esprimere le proprie opinioni.

4 septies     Ove la BCE sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri.

Articolo 6

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri ▌partecipanti la cui moneta non è l'euro

1.   Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4 bis in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare istruzioni per l'autorità nazionale competente dello Stato membro ▌partecipante la cui moneta non è l'euro .

2.   La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro ▌partecipante la cui moneta non è l'euro è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 a all'articolo 4 bis per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti , conformemente all'articolo 5 ;

b)

nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:

ad assicurare che la propria autorità nazionale competente o designata rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;

a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;

c)

lo Stato membro ha adottato una pertinente normativa nazionale per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.

4.   La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.

5.   La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, formula istruzioni all'indirizzo di quest'autorità indicando i termini pertinenti.

I termini ▌non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità ▌competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

5 bis.     La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:

a)

se, secondo la BCE, lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a) , b) e c) ; oppure

b)

se, secondo la BCE, l'autorità nazionale competente di uno Stato membro non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell'avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.

La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

5 ter.     Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. La richiesta illustra i motivi della cessazione della cooperazione, comprese, se del caso, le potenziali conseguenze negative significative riguardo alle responsabilità di bilancio dello Stato membro. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5 quater.     Se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro notifica alla BCE, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, il suo disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di 30 giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.

Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato dalla potenziale decisione relativa all'eventuale progetto modificato di decisione del consiglio di vigilanza.

La BCE prende allora in considerazione l'eventuale sospensione o cessazione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.

La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

se la mancanza di tale sospensione o cessazione possa compromettere l'integrità del meccanismo di vigilanza unico o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri;

se tale sospensione o cessazione possa avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio nello Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3;

se sia stato accertato o meno che l'autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,

a)

assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti;

b)

hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del precedente comma, nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e nel garantire la conformità con la pertinente normativa dell'Unione.

La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.

5 quinquies.     Se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza comunica al consiglio direttivo il suo disaccordo motivato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione. Il consiglio direttivo decide quindi nel merito entro cinque giorni lavorativi, tenendo pienamente conto delle motivazioni, e spiega per iscritto la sua decisione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta con effetto immediato e non sarà vincolato dalla successiva decisione.

5 sexies.     Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.

Articolo 7

Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni e degli altri organismi dell'Unione inclusa l'ABE , la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

Capo III

Poteri della BCE

Articolo 8

Poteri di vigilanza e di indagine

1.    Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 , la BCE è considerata , ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione ▌.

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che la pertinente normativa dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

2 bis.     La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 conformemente agli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell'esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.

2 ter.     In deroga al paragrafo 1, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta conformemente all'articolo 6, la BCE esercita i suoi poteri conformemente all'articolo 6.

SEZIONE 1

Poteri di indagine

Articolo 9

Richieste di informazioni

1.    Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e ferme restando le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione , la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche , fatto salvo l'articolo 4, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:

a)

enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti ;

b)

società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti ;

c)

società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti ;

d)

società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti ;

e)

persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f)

terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività ▌;

2.   I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste. Le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall'obbligo di comunicare le informazioni. La comunicazione delle informazioni non è considerata una violazione del segreto professionale .

2 bis.     Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.

Articolo 10

Indagini generali

1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante .

A tal fine la BCE ha il potere di:

a)

chiedere la presentazione di documenti:

b)

esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f ), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)

ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f ), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

d)

organizzare audizioni per ascoltare altre persone ▌ consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2.   I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a  f ) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta , conformemente alla normativa nazionale, l'assistenza necessaria, ▌ nei casi di cui agli articoli 11 e 12, anche facilitando alla BCE l'accesso ▌ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f ), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 11

Ispezioni in loco

1.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione , la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 12 e previa notifica all'autorità nazionale competente interessata , tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i ). Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso alle suddette persone giuridiche .

2.   I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. ▌

3.    Le persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a  f ) sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione della BCE.

4.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione ▌prestano , sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza ▌ai funzionari della BCE e alle altre persone ▌autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in questione hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5.   Qualora i funzionari della BCE e le altre persone ▌da essa autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente alla normativa nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Qualora l'autorità nazionale competente non disponga di tale potere, utilizza le proprie competenze per chiedere l'assistenza necessaria delle altre autorità nazionali .

Articolo 12

Autorizzazione giudiziaria

1.   Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 , o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

2.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti ▌ di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma , sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

SEZIONE 2

Poteri di vigilanza specifici

Articolo 13

Autorizzazione

1.   La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.

1 bis.    Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla pertinente normativa nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta , entro il termine previsto dalla pertinente normativa nazionale, un progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l'autorizzazione. Negli altri casi, l'autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione .

1 ter.     Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La BCE solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nella pertinente normativa dell'Unione non sono soddisfatte. La BCE espone i motivi del rigetto per iscritto.

1 quater.     La decisione adottata a norma dei paragrafi 1 bis e 1 ter è notificata al richiedente l'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.

2.    Fatto salvo il paragrafo 2 bis, la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE preveda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della pertinente normativa nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall'autorità nazionale competente .

2 bis.     Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell'autorizzazione pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può scegliere di prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, la revoca delle autorizzazioni si applica immediatamente.

Articolo 13 bis

Valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate

1.     Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante o le informazioni connesse sono presentate alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio conformemente ai requisiti di cui alla pertinente normativa nazionale basata sugli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

2.     L'autorità nazionale competente valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di opporsi o di non opporsi all'acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, al più tardi dieci giorni lavorativi prima della scadenza del pertinente periodo di valutazione stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione e assiste la BCE conformemente all'articolo 5.

3.     La BCE decide se opporsi all'acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione e conformemente alla procedura ed entro i periodi di valutazione ivi stabiliti.

Articolo 13 ter

Poteri di vigilanza

1.     Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)

l'ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma;

b)

la BCE dispone di prove del fatto che l'ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma entro i successivi 12 mesi;

c)

in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall'ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

2.     Nonostante la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la BCE ha i seguenti poteri:

a)

esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma legati agli elementi di rischio e ai rischi non coperti dai pertinenti atti dell'Unione;

b)

esigere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;

c)

esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;

d)

esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

e)

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;

f)

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;

g)

esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;

h)

esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;

i)

limitare o vietare le distribuzioni da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) se il divieto non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;

j)

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sulle posizioni in materia di fondi propri e di liquidità;

k)

imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;

l)

richiedere informazioni aggiuntive;

m)

destituire in qualsiasi momento membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 14

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1.   Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dalla pertinente normativa dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.

2.   Le disposizioni previste dalla pertinente normativa dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando la BCE è l'unita autorità ▌ competente coinvolta .

2 bis.     Nell'assolvere il suo compito quale definito agli articoli 4 e 4 bis, la BCE rispetta un giusto equilibrio tra tutti gli Stati membri partecipanti a norma dell'articolo 5, paragrafo 8 e, nelle sue relazioni con gli Stati membri non partecipanti, l'equilibrio tra Stato membro di origine e Stato membro ospitante stabilito nella pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 15

Sanzioni amministrative

1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti legislativi dell'Unione direttamente applicabili in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo , come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dalla pertinente normativa dell'Unione .

2.   Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al paragrafo 1 è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

3.   Le sanzioni ▌ applicate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE agisce conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis .

4.   La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 , primo comma, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio , se del caso .

5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare le procedure al fine di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi legislazione nazionale pertinente che conferisca specifici poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione . Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione della normativ a nazionale di recepimento delle pertinenti direttive UE e alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, o ad altri soggetti responsabili, ai sensi della normativa nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

6.   La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, ▌ impugnate o meno ▌ , nei casi e alle ▌ condizioni di cui alla pertinente normativa dell'Unione .

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio .

Capo IV

Principi organizzativi

Articolo 16

Indipendenza

1.   Nell'assolvimento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento la BCE e le autorità nazionali competenti che operano nel quadro del meccanismo di vigilanza unico agiscono in modo indipendente. I membri del consiglio di vigilanza e il comitato direttivo agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati .

2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.

2 bis.     A seguito di un esame della necessità di un codice di condotta da parte del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo elabora e pubblica un codice di condotta per il personale e i dirigenti della BCE coinvolti nella vigilanza bancaria riguardante in particolare i conflitti di interesse.

Articolo 17

Responsabilità e relazioni

1.    La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.

1 bis .    La BCE trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo della commissione di vigilanza di cui all'articolo 24.

1 ter     Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta detta relazione pubblicamente al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 quater.     Su sua richiesta, l'Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 quinquies     Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente del consiglio di vigilanza partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei suoi compiti di vigilanza dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento.

1 sexies     La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo, o dall'Eurogruppo conformemente alle procedure di quest'ultimo, e in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.

1 septies.     Allorché esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 dello statuto della BCE stessa, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del presente regolamento.

1 octies.     Su richiesta, il presidente del consiglio di vigilanza procede a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo ai suoi compiti di vigilanza qualora tali discussioni siano richieste per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato. Il Parlamento europeo e la BCE concludono un accordo sulle modalità specifiche di organizzazione di tali discussioni al fine di garantire piena riservatezza conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

1 nonies.     La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del trattato. La BCE e il Parlamento concludono opportuni accordi sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento. Tali accordi riguardano, tra l'altro, l'accesso alle informazioni, la cooperazione alle indagini e le informazioni sulla procedura di selezione del presidente.

Articolo 17 bis

Parlamenti nazionali

1.     Allorché presenta la relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente questa relazione direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tale relazione.

2.     I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, tramite le proprie procedure, possono chiedere alla BCE di rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti alla BCE con riferimento alle funzioni che le sono attribuite ai sensi del presente regolamento.

3.     Il parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

4.     Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente alla normativa nazionale per lo svolgimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all'articolo 5.

Articolo 17 ter

Garanzie procedurali per l'adozione di decisioni di vigilanza

1.     Prima di prendere decisioni in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 e della sezione 2, la BCE concede alle persone interessate dal procedimento l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà modo alle persone interessate di essere sentite.

2.     Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

Le decisioni della BCE sono motivate.

Articolo 17 quater

Segnalazione di violazioni

La BCE garantisce che siano instaurati meccanismi efficaci per segnalare le violazioni da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, incluse procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni di violazioni e la loro verifica. Tali procedure sono coerenti con la pertinente normativa UE e garantiscono che siano rispettati i seguenti principi: un'adeguata protezione […] di quanti segnalano le violazioni, la protezione dei dati personali, un'adeguata protezione del presunto responsabile.

Articolo 17 quinquies

Commissione amministrativa del riesame

1.     La BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuitile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di una siffatta decisione con il presente regolamento.

2.     La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore dei servizi bancari o di altri servizi finanziari; il personale in servizio della BCE nonché quello delle autorità competenti o di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nei compiti esercitati dalla BCE nel quadro dei poteri conferitile dal presente regolamento è escluso. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri della BCE a norma del presente regolamento. I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dalla BCE per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

3.     La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

4.     I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

5.     Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione della BCE ai sensi del presente regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 7 non è ammissibile.

6.     La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notifica, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

7.     Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e presenta senza indugio al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

8.     Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il consiglio direttivo può, su proposta della commissione amministrativa del riesame, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

9.     Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

10.     La BCE adotta una decisione che stabilisce le norme di funzionamento della commissione amministrativa.

11.     Il presente articolo non pregiudica il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dei trattati.

Articolo 18

Separazione dalla funzione di politica monetaria

1.   Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.

2.   La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi . I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria , né sono da essi determinati. Inoltre, i compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti relativi al Comitato europeo per il rischio sistemico né con qualsiasi altro compito. La BCE informa il Parlamento europeo e il Consiglio di come si è conformata alla presente disposizione. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non incidono sul monitoraggio continuo della solvibilità delle sue controparti di politica monetaria.

Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nello svolgimento degli altri compiti assegnati alla BCE.

3.   La BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali .

3 bis.     La BCE garantisce che il consiglio direttivo operi in modo completamente differenziato rispetto alle funzioni di politica monetaria e di vigilanza. Tale differenziazione prevede riunioni e ordini del giorno rigorosamente separati.

3 ter.     Al fine di garantire la separazione tra compiti di politica monetaria e compiti di vigilanza la BCE istituisce un gruppo di esperti di mediazione. Questo gruppo di esperti risolve le divergenze dei pareri espressi dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti interessati in ordine a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza. Comprende un membro per Stato membro partecipante, scelto da ciascuno Stato membro tra i membri del consiglio direttivo e del consiglio di vigilanza e decide a maggioranza semplice; ciascun membro dispone di un solo voto. La BCE adotta e rende pubblico il regolamento istitutivo di tale gruppo di esperti di mediazione e il relativo regolamento interno.

Articolo 19

Consiglio di vigilanza

1.   È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente e un vicepresidente, nominati conformemente al paragrafo 1 ter, e quattro rappresentanti della BCE nominati conformemente al paragrafo 1 quinquies, e un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante ( di seguito «consiglio di vigilanza»). Tutti i membri del consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 1 sexies, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

1 bis.     Le nomine del consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

1 ter.     Dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE presenta al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il presidente è scelto in base ad una procedura di selezione aperta, di cui il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti debitamente al corrente, tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

Una volta nominato il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

1 quater.     Qualora il presidente del consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta della BCE, approvata dal Parlamento, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A seguito delle dimissioni d'ufficio del vicepresidente del consiglio di vigilanza in qualità di membro del comitato esecutivo, pronunciate conformemente allo statuto del SEBC e della BCE, il Consiglio può, su proposta della BCE, approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione al fine di destituire il vicepresidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

A tali fini, il Parlamento europeo o il Consiglio può comunicare alla BCE di ritenere riunite le condizioni per la destituzione del presidente o del vicepresidente del consiglio di vigilanza dal suo incarico; la BCE risponde a tale comunicazione.

1 quinquies.     I quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non svolgono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.

1 sexies.     Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

1 septies.     In deroga al paragrafo 2 bis ter, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.

1 octies.     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. I progetti di decisione saranno trasmessi contemporaneamente alle autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. Tuttavia, se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro non concorda con un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5 quinquies. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un'obiezione del consiglio direttivo uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l'obiezione e in tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5 quater.

1 nonies.     Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.

1 decies.     Il consiglio di vigilanza istituisce, votando in base alle regole di cui al paragrafo 1 sexies, un comitato direttivo, a composizione più ristretta, costituito di suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione delle riunioni.

Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di assenza eccezionale di quest'ultimo, dal vicepresidente del consiglio di vigilanza. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti. Il comitato consta di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE. Il comitato direttivo svolge i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.

6.    Un rappresentante della Commissione europea può, su invito , partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatore. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti .

7.    Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Anche il consiglio di vigilanza adotta il proprio regolamento interno, votando secondo le di cui al paragrafo 1 sexies. Entrambi gli insiemi di norme sono resi pubblici. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 20

Segreto professionale e scambio di informazioni

1.   I membri del consiglio di vigilanza , il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all'articol o 37 dello statuto del SEBC e della BCE e negli atti normativi dell'Unione applicabili.

La BCE garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi all'assolvimento di incarichi di vigilanza siano vincolati a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale

2.   Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione , a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

 

Articolo 22

Risorse

La BCE ha la responsabilità di assegnare le risorse finanziarie e umane necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

Articolo 23

Bilancio e conti annuali

1.   Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento figurano separate all'interno del bilancio della BCE stessa .

2.   Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 , la BCE riferisce in dettaglio sul bilancio in ordine ai suoi compiti di vigilanza. I conti annuali della BCE, redatti e pubblicati in conformità dell'articolo 26.2 dello statuto del SEBC e della BCE, riportano le entrate e le uscite connesse ai compiti di vigilanza .

2 bis.     In linea con l'articolo 27.1 dello statuto del SEBC e della BCE, la sezione dei conti annuali dedicata alla vigilanza è soggetta a revisione contabile.

Articolo 24

Commissioni di vigilanza

1.    La BCE impone il pagamento di una commissione di vigilanza annuale agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Le commissioni coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuitile dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'importo delle commissioni non supera le spese relative ai compiti in questione.

2.   L'importo della commissione imposta all'ente creditizio o alla succursale è calcolato, conformemente alle modalità definite, e pubblicato preventivamente dalla BCE .

Prima di definire queste modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali, pubblicando i risultati di entrambi.

2 bis.     Le commissioni sono calcolate al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e sono basate su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

La base di calcolo della commissione di vigilanza annuale per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell'anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati della commissione di vigilanza annuale, basati su stime ragionevoli. Comunica con l'autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. Comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo della vigilanza annuale.

2 ter     La BCE riferisce conformemente all'articolo 17.

2 quater.     Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di commissioni conformemente alla normativa nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione e fatte salve le modalità adottate per l'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 5 e 11.

Articolo 25

Personale e scambio di personale

1.   La BCE stabilisce, insieme con tutte le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.

2.    La BCE può in caso disporre che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.

2 bis.     La BCE istituisce e mantiene procedure generali e formali, tra cui procedure deontologiche e periodi proporzionati per valutare in anticipo e prevenire eventuali conflitti di interessi derivanti dalla successiva assunzione, entro due anni, di membri del consiglio di vigilanza e di membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, e provvede ad opportune informative fatta salva la normativa in materia di protezione dei dati applicabile.

Tali procedure lasciano impregiudicata l'applicazione di norme nazionali più rigorose. Per i membri del consiglio di vigilanza che sono rappresentanti delle autorità nazionali competenti, dette procedure sono istituite ed attuate in cooperazione con tali autorità, fatta salva la normativa nazionale applicabile.

Per i membri del personale della BCE coinvolti in attività di vigilanza, dette procedure determinano le categorie di posti a cui la valutazione in questione si applica, nonché i periodi che sono proporzionati alle funzioni di tali membri del personale nelle attività di vigilanza durante il loro impiego presso la BCE.

2 ter.     Le procedure di cui al paragrafo 2 bis prevedono che la BCE valuti se sussistono obiezioni a che i membri del consiglio di vigilanza accettino un'occupazione remunerata presso enti del settore privato per i quali la BCE ha responsabilità in materia di vigilanza, dopo la cessazione dal servizio.

Le procedure di cui al paragrafo 2 bis si applicano di norma nei due anni successivi alla cessazione dal servizio dei membri del consiglio di vigilanza e possono essere adeguate, in base ad una debita motivazione, in proporzione alle funzioni svolte durante il mandato e alla durata dello stesso.

2 quater.     La relazione annuale della BCE a norma dell'articolo 17 comprende informazioni particolareggiate, tra cui dati statistici sull'applicazione delle procedure di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento , ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato unico. La relazione valuta tra l'altro:

a)

il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e l'impatto delle attività di vigilanza della BCE sugli interessi dell'Unione nel suo insieme e sulla coerenza e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari, incluso l'eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell'UE, e in ordine all'efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d'informazioni tra il meccanismo di vigilanza unico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti ;

a bis)

la suddivisione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l'impatto del meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;

a ter)

l'efficacia dei poteri di vigilanza e sanzionatori della BCE e l'adeguatezza dell'attribuzione alla BCE di ulteriori poteri sanzionatori, anche in relazione a soggetti diversi da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista;

a quater)

l'adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 4 bis e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13;

b)

l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

c)

l'interazione tra la BCE e l'Autorità bancaria europea;

d)

l'adeguatezza delle modalità di governance, comprese la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza e le relazioni di questo con il consiglio direttivo, nonché la collaborazione nell'ambito del consiglio di vigilanza tra gli Stati membri della zona euro e gli altri Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico ;

d bis)

l'interazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti e gli effetti del meccanismo di vigilanza unico su tali Stati membri;

d ter)

l'efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;

d quater)

l'efficacia in termini di costi del meccanismo di vigilanza unico;

d quinquies)

il possibile impatto dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sul funzionamento e l'integrità del meccanismo di vigilanza unico;

d sexies)

l'efficacia della separazione tra le funzioni di vigilanza e di politica monetaria in seno alla BCE e della separazione delle risorse finanziarie assegnate ai compiti di vigilanza dal bilancio della BCE, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni giuridiche anche a livello di diritto primario;

d septies)

gli effetti di bilancio che le decisioni di vigilanza prese dal meccanismo di vigilanza unico hanno sugli Stati membri partecipanti e l'impatto degli eventuali sviluppi in relazione ai meccanismi di finanziamento della risoluzione delle crisi;

d octies)

le possibilità di ulteriore sviluppo del meccanismo di vigilanza unico, tenendo conto di eventuali modifiche delle pertinenti disposizioni, anche a livello di diritto primario, e considerando se non sia venuta meno nel presente regolamento la logica sottesa alle disposizioni istituzionali, inclusa la possibilità di allineare completamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri della zona euro e degli altri Stati membri partecipanti.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

1.   La BCE pubblica il quadro di cui all'articolo 5, paragrafo 7 entro il …  (*).

2.   La BCE assume i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento il 1o marzo 2014 o 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se tale data è posteriore, fatte salve le disposizioni e le misure di attuazione di cui ai successivi commi.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento , la BCE pubblica, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la BCE trasmette relazioni trimestrali al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione operativa del presente regolamento.

Se sulla base delle relazioni di cui al terzo comma e in seguito all'esame delle stesse in sede di Consiglio e di Parlamento europeo risulta che la BCE non sarà pronta ad esercitare pienamente i suoi compiti il 1o marzo 2014 o 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se tale data è posteriore, la BCE può adottare una decisione volta a fissare una data successiva a quella del primo comma per assicurare la continuità durante la transizione dalla vigilanza nazionale al meccanismo di vigilanza unico e, in funzione della disponibilità di personale, l'istituzione di adeguate procedure di segnalazione e modalità di cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali ai sensi dell'articolo 5.

3 bis.     Nonostante il paragrafo 2 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di indagine attribuitile in forza del presente regolamento, a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento] la BCE può iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento — diversi dall'adozione di decisioni in materia di vigilanza — nei riguardi di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione

Nonostante il paragrafo 2 se il MES chiede all'unanimità alla BCE di assumere la vigilanza diretta di un ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista quale precondizione per la ricapitalizzazione diretta, la BCE può iniziare immediatamente a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei riguardi di tale ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione.

4.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita , compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 4. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.

6.   Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE.

6 bis.     Nonostante l'articolo 19, paragrafo 2ter, fino alla prima data menzionata all'articolo 26, per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 si applica il voto a maggioranza qualificata e il voto a maggioranza semplice.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(6)  GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

(7)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

(8)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

(12)   GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56.

(13)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.

(15)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(*)   Sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/192


P7_TA(2013)0214

Articoli pirotecnici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (COM(2011)0764 — C7-0425/2011 — 2011/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2016/C 055/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0764),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0425/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 6 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0375/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita alla codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 105.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2011)0358

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/29/UE.)


Giovedì 23 maggio 2013

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/194


P7_TA(2013)0217

Codice doganale comunitario per quanto riguarda la sua data di applicazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2013)0193 — C7-0096/2013 — 2013/0104(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0193),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2013),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 aprile 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0170/2013),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P7_TC1-COD(2013)0104

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), per quanto riguarda la data di applicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 528/2013)


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/195


P7_TA(2013)0218

Ripristino dell'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania (COM(2012)0524 — C7-0297/2012 — 2012/0251(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0524),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0297/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0122/2013),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P7_TC1-COD(2012)0251

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 607/2013)


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/196


P7_TA(2013)0219

Responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte nei procedimenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 maggio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/41)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria connessa a pronunce dei tribunali istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte per la risoluzione delle controversie investitore-Stato .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

(1)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione ha acquisito la competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali sulla protezione degli investimenti. L'Unione , analogamente agli Stati membri, è già parte del trattato sulla Carta dell'energia, che prevede la protezione degli investimenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Gli accordi che prevedono la protezione degli investimenti comprendono generalmente un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato sul cui territorio hanno effettuato gli investimenti. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può concludersi con la concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

(2)

Nei casi in cui ciò è giustificato, i futuri accordi in materia di protezione degli investimenti conclusi dall'Unione possono comprendere un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati che permette agli investitori dei paesi terzi di intentare un'azione contro lo Stato nel quale hanno effettuato un investimento. Un procedimento di risoluzione di una controversia investitore-Stato può dar luogo alla concessione di un risarcimento pecuniario. Inoltre, procedimenti di questo tipo comportano inevitabilmente costi rilevanti di gestione dell'arbitrato e spese di difesa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

La responsabilità finanziaria non può essere gestita correttamente se i livelli di protezione previsti dagli accordi relativi agli investimenti oltrepassano in misura significativa i limiti di responsabilità riconosciuti nell'Unione e nella maggior parte degli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno che i futuri accordi conclusi dall'Unione offrano agli investitori stranieri un elevato livello di protezione identico, ma non superiore, a quello previsto per gli investitori provenienti dall'Unione a norma del diritto dell'Unione e dei principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)

La delimitazione dei limiti esterni delle responsabilità finanziarie a norma del presente regolamento è anche collegata alla salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, esercitati entro le competenze stabilite dai trattati e controllati nella loro legittimità dalla Corte di giustizia, i quali non possono essere indebitamente limitati da una potenziale responsabilità definita al di fuori del sistema equilibrato previsto dai trattati. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha già confermato chiaramente che la responsabilità dell'Unione per quanto concerne gli atti legislativi, specialmente nell'interazione con il diritto internazionale, deve essere inquadrata entro confini rigorosi e non può essere stabilita senza una chiara constatazione di colpa (2) . I futuri accordi in materia di investimenti conclusi dall'Unione dovrebbero rispettare questi criteri, che fungono da salvaguardia dei poteri legislativi dell'Unione, e non stabilire criteri di responsabilità più severi, tali da consentire l'elusione delle norme definite dalla Corte di giustizia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento messo in atto è dell'Unione, essa è tenuta, in base al diritto internazionale, al pagamento del risarcimento e delle spese in giudizio. Una condanna al risarcimento può tuttavia intervenire sia nel caso di un trattamento messo in atto dall'Unione, sia nel caso di un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione il pagamento dei risarcimenti e dei costi dell'arbitrato quando il trattamento è stato messo in atto da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione e lo Stato membro responsabile del trattamento messo in atto sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(4)

Se la responsabilità internazionale per il trattamento riservato è dell'Unione in quanto entità dotata di personalità giuridica , ci si attende che essa, in base al diritto internazionale, ottemperi alle obbligazioni pecuniarie derivanti da ogni sentenza di condanna e paghi le spese di giudizio. Una sentenza condanna può tuttavia derivare sia dal trattamento riservato dall'Unione, sia dal trattamento riservato da uno Stato membro. Non sarebbe quindi equo porre a carico del bilancio dell'Unione europea (bilancio dell'Unione) le obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna e i costi di un arbitrato quando il trattamento è stato riservato da uno Stato membro. È di conseguenza necessario ripartire la responsabilità finanziaria, secondo il diritto dell'Unione e fatta salva la responsabilità internazionale dell'Unione, tra l'Unione stessa e lo Stato membro responsabile del trattamento riservato sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La responsabilità finanziaria deve essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. È quindi l'Unione che deve assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è messo in atto da un' istituzione, un organo o un' agenzia dell'Unione. Se il trattamento in questione è messo in atto da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria è dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, è questa a dover assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento messo in atto da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione europea .

(6)

La responsabilità finanziaria dovrebbe essere attribuita all'entità responsabile del trattamento giudicato non conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo. Ciò significa che è l'Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria quando il trattamento in questione è riservato da qualsiasi istituzione, organo o agenzia o da qualsiasi altra entità giuridica dell'Unione. Se il trattamento in questione è riservato da uno Stato membro, la responsabilità finanziaria dovrebbe essere dello Stato membro in questione. Tuttavia, se lo Stato membro agisce in un modo prescritto dal diritto dell'Unione, ad esempio recependo una direttiva adottata dall'Unione, è l'Unione stessa che dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria, nella misura in cui il trattamento in questione è prescritto dal diritto dell'Unione. Il regolamento deve anche prevedere la possibilità che un procedimento riguardi sia un trattamento riservato da uno Stato membro, sia un trattamento prescritto dal diritto dell'Unione, e coprire tutte le azioni degli Stati membri e dell'Unione. In tal caso, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero assumere la responsabilità finanziaria del trattamento riservato da una qualsiasi delle parti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Se lo Stato membro agisce in modo incoerente rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione, ad esempio non dando attuazione a una direttiva adottata dall'Unione, oppure eccedendo, in sede di recepimento nel diritto nazionale, i limiti delle previsioni da essa stabilite, tale Stato membro dovrebbe assumere la responsabilità finanziaria del trattamento in questione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. Il presente regolamento prevede questa possibilità. L'importante vantaggio è che il bilancio e le risorse dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal risarcimento che lo Stato membro interessato è condannato a pagare.

(8)

Se è invece uno Stato membro ad assumere la potenziale responsabilità finanziaria risultante da una controversia, è equo e opportuno, in via di principio, che tale Stato sia autorizzato ad agire in qualità di parte convenuta per difendere il trattamento che ha riservato all'investitore. I meccanismi previsti nel presente regolamento si applicano a tale possibilità. Da ciò consegue l'importante vantaggio che il bilancio e le risorse non finanziarie dell'Unione non sono gravati, neppure temporaneamente, dalle spese procedurali o dal pagamento delle obbligazioni pecuniarie cui lo Stato membro interessato è condannato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

In certe circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che sia l'Unione stessa ad agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento messo in atto da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento messo in atto dall'Unione, quando il trattamento messo in atto da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando è probabile che azioni simili siano intentate nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto non risolte , la cui soluzione può avere ripercussioni su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento messo in atto dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione deve agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, riguardo alla potenziale responsabilità finanziaria in questione e alle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento messo in atto dallo Stato membro.

(10)

In talune circostanze, è essenziale, affinché gli interessi dell'Unione possano essere adeguatamente salvaguardati, che l'Unione stessa possa agire in qualità di parte convenuta in controversie che riguardano un trattamento riservato da uno Stato membro. Può essere questo il caso, in particolare, quando la controversia riguarda anche un trattamento riservato dall'Unione, quando il trattamento riservato da uno Stato membro è prescritto dal diritto dell'Unione, quando sono state intentate azioni simili nei confronti di altri Stati membri o quando il procedimento coinvolge questioni di diritto, la cui soluzione può avere ripercussioni su azioni in corso o su eventuali azioni future intentate contro altri Stati membri o contro l'Unione. Se la controversia riguarda in parte un trattamento riservato dall'Unione o prescritto dal diritto dell'Unione, l'Unione dovrebbe agire in qualità di parte convenuta, a meno che le richieste di risarcimento riguardanti tale trattamento siano di importanza minore, tenuto conto della potenziale responsabilità finanziaria in questione e delle questioni giuridiche sollevate, rispetto alle richieste riguardanti il trattamento riservato dallo Stato membro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

È opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se debba agire in qualità di parte convenuta l'Unione o uno Stato membro.

(12)

Al fine di creare un sistema funzionante, è opportuno che la Commissione decida, nel quadro stabilito dal presente regolamento, se ad agire in qualità di parte convenuta dovrebbe essere l'Unione o uno Stato membro e informi il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni decisione in merito, nell'ambito della sua relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni di interesse dell'Unione.

(14)

Analogamente, quando è uno Stato membro ad agire in qualità di parte convenuta, è opportuno che esso tenga informata la Commissione degli sviluppi del procedimento e che questa possa, se del caso, imporre allo Stato membro che agisce in qualità di parte convenuta di adottare una posizione specifica su questioni che incidono sugli interessi superiori dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica che lo Stato membro riconosca la fondatezza della richiesta di risarcimento oggetto della controversia. La Commissione deve poter adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione deve disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

(15)

Fatto salvo il risultato del procedimento arbitrale, uno Stato membro può, in qualsiasi momento, accettare di assumere la responsabilità finanziaria nel caso in cui debba essere pagato un risarcimento. In tal caso lo Stato membro e la Commissione possono concludere accordi per il pagamento periodico delle spese e per il pagamento del risarcimento. Questa accettazione non implica in alcun modo legittimo che lo Stato membro riconosca la fondatezza della pretesa oggetto della controversia. La Commissione può, in un caso siffatto, adottare una decisione che imponga allo Stato membro di provvedere alle spese. Nel caso in cui il tribunale attribuisca a favore dell'Unione il pagamento delle spese, la Commissione dovrebbe disporre l'immediato rimborso allo Stato membro interessato di ogni anticipo sulle spese versato.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È necessario prevedere una procedura per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento messo in atto da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino. Lo Stato membro deve restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione.

(16)

In alcuni casi può essere opportuno concludere una transazione per evitare un oneroso e inutile arbitrato. È opportuno prevedere una procedura efficace e rapida per la conclusione di tali transazioni, per mezzo della quale la Commissione, agendo secondo la procedura d'esame, possa comporre la controversia se questo è nell'interesse dell'Unione. Se la controversia riguarda il trattamento riservato da uno Stato membro, è opportuno che la Commissione e lo Stato membro interessato collaborino strettamente e si consultino , anche sul procedimento di composizione della controversia e sull'ammontare del risarcimento pecuniario . Lo Stato membro dovrebbe restare libero di comporre la controversia in qualsiasi momento, purché accetti la piena responsabilità finanziaria e la transazione sia compatibile con il diritto dell'Unione e non sia contraria agli interessi dell'Unione nel suo complesso .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

La Commissione deve concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione deve provvedere al pagamento del risarcimento, ma deve adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione europea gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere deve essere calcolato in base [all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato] . Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, si applica l'articolo 263 del trattato.

(18)

La Commissione dovrebbe concertarsi strettamente con lo Stato membro interessato per raggiungere un accordo sulla ripartizione della responsabilità finanziaria. Se la Commissione stabilisce che la responsabilità è di uno Stato membro e lo Stato membro non accetta questa attribuzione, la Commissione dovrebbe provvedere al pagamento del risarcimento, ma dovrebbe altresì adottare una decisione indirizzata allo Stato membro, con cui gli impone di versare al bilancio dell'Unione gli importi in questione, maggiorati dell'interesse applicabile. L'interesse da corrispondere dovrebbe essere calcolato in base all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom ) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  (3). Se uno Stato membro ritiene la decisione non conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, può avvalersi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Il bilancio dell'Unione deve coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Se la responsabilità finanziaria, ai sensi del presente regolamento, è degli Stati membri, l'Unione deve avere la possibilità o di accumulare i contributi finanziari dello Stato membro interessato prima e dare esecuzione alle spese in seguito, o di dare esecuzione alle spese prima ed essere rimborsata dallo Stato membro interessato in seguito. Deve essere possibile utilizzare entrambi i meccanismi di trattamento di bilancio, in funzione della fattibilità, in particolare in termini di tempo. Per entrambi i meccanismi, i contributi o i rimborsi versati dagli Stati membri devono essere trattati come entrate interne a destinazione specifica del bilancio dell'Unione. Gli stanziamenti risultanti da tali entrate devono non solo coprire le spese in questione, ma anche potere essere utilizzati per riapprovvigionare altre parti del bilancio dell'Unione dalle quali sono stati prelevati inizialmente gli stanziamenti per l'esecuzione delle spese in questione nel quadro del secondo meccanismo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

«costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale, nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

b)

«costi dell'arbitrato»: gli onorari e i costi del tribunale arbitrale e dell'istituzione arbitrale nonché le spese di rappresentanza e le spese attribuite a favore del ricorrente dal tribunale arbitrale;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

«controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione in forza di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

c)

«controversia»: un'azione legale intentata da un ricorrente nei confronti dell'Unione o di uno Stato membro ai sensi di un accordo e in merito al quale si pronuncia un tribunale arbitrale;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis)

«interessi superiori dell'Unione»: uno dei casi seguenti:

 

 

i)

vi è una grave minaccia all'applicazione o all'attuazione coerente o uniforme delle clausole relative agli investimenti dell'accordo soggetto a una controversia investitore-Stato di cui l'Unione è parte;

 

 

ii)

un provvedimento adottato da uno Stato membro può essere in conflitto con lo sviluppo della futura politica dell'Unione in materia di investimenti;

 

 

iii)

la controversia comporta una possibile incidenza finanziaria notevole sul bilancio dell'Unione in un determinato esercizio o nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

2.   Nei casi previsti dal presente regolamento, la Commissione adotta una decisione che determina la responsabilità finanziaria dello Stato membro interessato secondo i criteri di cui al paragrafo 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati di tale decisione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale in conformità alle disposizioni di un accordo , la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato.

Non appena riceve comunicazione dell'intenzione di un ricorrente di aprire un procedimento arbitrale , oppure non appena è informata di una richiesta di consultazioni o di un'azione intentata contro uno Stato membro, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato e informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alle eventuali precedenti richieste di consultazioni ricevute dal ricorrente e al preavviso con il quale il ricorrente comunica la sua intenzione di aprire un procedimento arbitrale contro l'Unione o contro uno Stato membro (entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione), indicando tra l'altro il nome del ricorrente, le disposizioni dell'accordo che risultano violate, il settore economico interessato, il trattamento che si suppone abbia violato l'accordo e l'importo del risarcimento richiesto .

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

è probabile che nel quadro dello stesso accordo siano intentate azioni simili nei riguardi del trattamento messo in atto da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

c)

nel quadro dello stesso accordo sono state intentate azioni simili o sono state presentate richieste di consultazioni concernenti azioni simili nei riguardi del trattamento riservato da altri Stati membri e la Commissione è nella posizione migliore per assicurare una difesa efficace e coerente;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

la controversia pone questioni di diritto non risolte che possono ripresentarsi in altre controversie nel quadro dello stesso accordo o di altri accordi dell'Unione relative al trattamento messo in atto dall'Unione o da altri Stati membri .

d)

la controversia pone questioni di diritto sensibili, la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell' accordo in questione o di altri accordi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se l'Unione si incarica di agire in qualità di parte convenuta sulla base di una decisione adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 o alla regola generale di cui al paragrafo 1, la determinazione dello status di parte convenuta è vincolante per il ricorrente e per il tribunale arbitrale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni controversia in cui è applicato il presente articolo e del modo in cui esso è stato applicato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

informa la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

b)

informa senza indugio la Commissione di tutte le principali fasi della procedura e procede a consultazioni regolarmente e, in ogni caso, quando la Commissione lo richiede;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi elemento che presenti interesse per l'Unione .

2.    Quando lo esigano interessi superiori dell'Unione, la Commissione può, in qualsiasi momento, previe consultazioni con lo Stato membro interessato, chiedere a tale Stato membro di prendere una particolare posizione su questioni di diritto poste dalla controversia o su qualsiasi altra questione di diritto la cui risoluzione può incidere sulla futura interpretazione dell'accordo in questione o di altri accordi .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se lo Stato membro interessato ritiene che la richiesta della Commissione pregiudichi indebitamente l'efficacia della sua difesa, esso avvia consultazioni al fine di trovare una soluzione accettabile. Qualora non sia possibile trovare una soluzione accettabile, la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di prendere una particolare posizione giuridica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione può chiedere allo Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

3.   Se un accordo o le regole cui esso fa riferimento prevedono la possibilità di annullamento, ricorso o riesame di una questione di diritto oggetto di un lodo arbitrale, la Commissione , previe consultazioni con lo Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro, se ritiene che la correttezza e la coerenza dell'interpretazione dell'accordo lo giustifichino, di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame. In tali circostanze i rappresentanti della Commissione fanno parte della delegazione e possono esprimere il punto di vista dell'Unione sulla questione di diritto in discussione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se lo Stato membro interessato rifiuta di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame, esso ne dà notifica alla Commissione entro 30 giorni. In tal caso la Commissione può adottare una decisione con cui chiede allo Stato membro interessato di presentare una domanda di annullamento, ricorso o riesame.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

c)

la Commissione fornisce allo Stato membro tutti i documenti relativi al procedimento, tiene informato lo Stato membro di tutte le fasi principali della procedura e procede a consultazioni con lo stesso, in ogni caso ogniqualvolta esso lo richieda, in modo da garantire una difesa quanto più efficace possibile;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'andamento del procedimento arbitrale di cui al primo comma.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento messo in atto, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione.

1.   Se l'Unione è parte convenuta in una controversia relativa ad un trattamento riservato, in tutto o in parte, da uno Stato membro e la Commissione ritiene che la transazione della controversia sia nell'interesse dell'Unione, consulta dapprima lo Stato membro interessato. Anche lo Stato membro può avviare tali consultazioni con la Commissione. Lo Stato membro e la Commissione assicurano di pervenire a un'interpretazione comune della situazione giuridica e delle possibili conseguenze ed evitano disaccordi ai fini della risoluzione della controversia.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione.

3.   Se lo Stato membro non acconsente a comporre la controversia, la Commissione può comporla quando lo esigano interessi superiori dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le informazioni pertinenti sulla sua decisione di comporre la controversia e, in particolare, sulla relativa giustificazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se uno Stato membro è parte convenuta in una controversia che si riferisce esclusivamente a un trattamento riservato dalle sue autorità e decide di comporre la controversia, esso notifica alla Commissione il progetto di transazione e la informa in merito alla negoziazione e all'attuazione della transazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che il risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione debba essere pagato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

1.   Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8 e la Commissione ritiene che al pagamento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale in questione debba provvedere, in tutto o in parte, lo Stato membro interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo . La suddetta procedura si applica anche quando il lodo arbitrale è favorevole all'Unione, che agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, ma l'Unione deve sostenere le spese risultanti dall'arbitrato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento del risarcimento stabilito dal lodo definitivo o previsto dalla transazione, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare.

3.   Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di pagamento derivante dalla sentenza di condanna o dal lodo arbitrale definitivi, la Commissione adotta una decisione indirizzata allo Stato membro interessato, che determina la somma che lo Stato membro deve pagare. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione e della sua motivazione finanziaria.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione la somma corrispondente al risarcimento stabilito dal lodo o previsto dalla transazione. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare l'interesse maturato, calcolato al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

4.   Se, entro un mese, non solleva obiezione contro la determinazione della Commissione, lo Stato membro interessato, entro tre mesi da tale determinazione, versa al bilancio dell'Unione un importo equivalente alla somma corrispondente a quella determinata nella sentenza di condanna o nel lodo arbitrale. Lo Stato membro interessato è tenuto a versare gli interessi maturati, calcolati al tasso applicato alle altre somme dovute al bilancio dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario al bilancio dell'Unione per coprire le spese dell'arbitrato , se ritiene che lo Stato membro sarà tenuto al pagamento del risarcimento secondo i criteri di cui all'articolo 3.

1.    Se l'Unione agisce in qualità di parte convenuta ai sensi dell'articolo 8, e salvo che siano stati conclusi accordi ai sensi dell'articolo 11, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro interessato di versare un contributo finanziario anticipato al bilancio dell'Unione per coprire le spese , previste o sostenute, dell'arbitrato . La decisione relativa al contributo finanziario è proporzionata e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' [articolo 18 del regolamento (CE, Euratom ) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee] . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi.

Il rimborso o il versamento di uno Stato membro al bilancio dell'Unione per il pagamento del risarcimento stabilito da un lodo o previsto da una transazione o di altri costi , ivi comprese le spese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento, sono considerati entrate interne con destinazione specifica ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom ) n. 966/2012 . Possono essere utilizzati per coprire le spese risultanti da accordi conclusi in applicazione dell'articolo 218 del trattato che prevedono la risoluzione delle controversie investitore-Stato o per ricostituire gli stanziamenti inizialmente destinati a coprire il pagamento di obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza di condanna o da un lodo arbitrale o di altri costi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione è assistita dal [comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento [2010/197 COD] . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1.   La Commissione è assistita dal comitato per gli accordi di investimento istituito dal regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti  (4). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni.

1.   La Commissione presenta a intervalli regolari al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione contiene tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'elenco delle azioni intentate nei confronti dell'Unione o degli Stati membri, i relativi procedimenti, i lodi e l'incidenza finanziaria sui rispettivi bilanci. La prima relazione è trasmessa entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le successive sono trasmesse ogni tre anni salvo diversa decisione dell'autorità di bilancio, composta dal Parlamento europeo e dal Consiglio .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione presenta, a cadenza annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco delle richieste di consultazione presentate dai ricorrenti, delle azioni e dei lodi arbitrali.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0124/2013).

(2)   Sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P, FIAMM e Fedon contro Consiglio e Commissione ([2008] Racc. I-6513).

(3)   GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(4)   GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/212


P7_TA(2013)0220

Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (COM(2012)0089 — C7-0060/2012 — 2012/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0089),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0060/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0371/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 229, del 31.7.2012, pag. 119 .


P7_TC1-COD(2012)0039

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 576/2013)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

Nel quadro della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali (1), la Commissione condurrà uno studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali.

Qualora i risultati di tale studio indichino che queste pratiche commerciali comportano rischi per la salute, la Commissione prenderà in considerazione le opzioni più adeguate per la protezione della salute umana e animale, inclusa la possibilità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche della vigente normativa dell'Unione in materia di commercio di cani e gatti, tra cui l'introduzione di sistemi per la loro registrazione compatibili e accessibili in tutti gli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la Commissione intende valutare la possibilità e l'opportunità di una proroga di tali sistemi di registrazione ai cani e ai gatti contrassegnati e identificati in conformità alla legislazione dell'Unione in materia di movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia.


(1)  COM(2012)0006 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015.


12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 55/213


P7_TA(2013)0221

Norme sanitarie che disciplinano gli scambi di cani, gatti e furetti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (COM(2012)0090 — C7-0061/2012 — 2012/0040(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 055/43)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0090),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0061/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0366/2012),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.


P7_TC1-COD(2012)0040

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 maggio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/31/UE)