ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 48

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
8 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 048/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 048/02

Causa C-595/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs (Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 — Fondi comuni d’investimento — Nozione — Investimenti immobiliari — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva di un immobile)

2

2016/C 048/03

Causa C-350/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste — Italia) — Florin Lazar/Allianz SpA (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Articolo 4, paragrafo 1 — Nozione di paese in cui il danno si verifica, di danno e di conseguenze indirette del fatto illecito — Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale — Legge applicabile)

3

2016/C 048/04

Causa C-427/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Veloserviss SIA (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Controllo a posteriori delle dichiarazioni — Principio della tutela del legittimo affidamento — Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori — Possibilità — Decisione relativa al primo controllo a posteriori — Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione)

3

2016/C 048/05

Causa C-552/14 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 — Canon Europa NV/Commissione europea (Impugnazione — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (UE) n. 861/2010 — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Svincolo delle merci e comunicazione dell’importo dei dazi — Utilizzo di procedure semplificate o di procedimenti informatici)

4

2016/C 048/06

Causa C-553/14 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 — Kyocera Mita Europe BV/Commissione europea (Impugnazione — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (UE) n. 861/2010 — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Svincolo delle merci e comunicazione dell’importo dei dazi — Utilizzo di procedure semplificate o di procedimenti informatici)

4

2016/C 048/07

Causa C-594/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar, nella veste di curatore fallimentare della Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 4, paragrafo 1 — Determinazione della legge applicabile — Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo del dirigente di una società di rimborsarle i pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza — Applicazione di detta normativa ad una società costituita in un altro Stato membro — Articoli 49 TFUE e 54 TFUE — Restrizione alla libertà di stabilimento — Insussistenza)

5

2016/C 048/08

Causa C-603/14 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 dicembre 2015 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio denominativo The English Cut — Opposizione del titolare dei marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi contenenti gli elementi denominativi El Corte Inglés — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 5 — Rischio che il pubblico interessato operi un ravvicinamento con un marchio che gode di notorietà — Grado di somiglianza richiesto)

6

2016/C 048/09

Causa C-183/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 9027 10 10 — Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle — Contatori portatili di particelle)

6

2016/C 048/10

Causa C-190/15 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2015 da Fetim BV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 11 febbraio 2015, causa T-395/12, Fetim/UAMI

7

2016/C 048/11

Causa C-206/15 P: Impugnazione proposta il 14 aprile 2015 dal Sun Mark Ltd e Bulldog Energy Drink Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 5 febbraio 2015, causa T-78/13, Red Bull/UAMI

7

2016/C 048/12

Causa C-422/15 P: Impugnazione proposta il 30 luglio 2015 da Fernando Brás Messias avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 giugno 2015, causa T-192/15, Fernando Brás Messias/Repubblica portoghese

8

2016/C 048/13

Causa C-425/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Udo Voigt/Presidente del Parlamento europeo, Parlamento europeo

8

2016/C 048/14

Causa C-533/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 ottobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Causa C-541/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Wuppertal (Germania) il 16 ottobre 2015 — Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Causa C-551/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Puli-Pola (Croazia) il 23 ottobre 2015 — Pula Parking d.o.o./Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Causa C-561/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 2 novembre 2015 — Georg Rolof, Markus Heimann/TUIfly GmbH.

10

2016/C 048/18

Causa C-574/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese il 9 novembre 2015 — procedimento penale a carico di Mauro Scialdone

10

2016/C 048/19

Causa C-590/15 P: Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Alain Laurent Brouillard avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-420/13, Brouillard/Corte di giustizia

11

2016/C 048/20

Causa C-600/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 16 novembre 2015 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Causa C-610/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 novembre 2015 — Stichting Brein, altre parti: Ziggo BV e XS4All Internet BV

13

2016/C 048/22

Causa C-612/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 18 novembre 2015 — Strafverfahren/Kolev e a.

14

2016/C 048/23

Causa C-613/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spagna) il 20 novembre 2015 — Ibercaja Banco S.A.U./José Cortés González

17

2016/C 048/24

Causa C-620/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Causa C-621/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Causa C-624/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 23 novembre 2015 — Litdana UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Causa C-637/15 P: Impugnazione proposta il 1o dicembre 2015 dalla VSM Geneesmiddelen BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Commissione europea

20

2016/C 048/28

Causa C-646/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 3 dicembre 2015 — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2016/C 048/29

Causa C-649/15 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

23

2016/C 048/30

Causa C-650/15 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2015 da Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 29 settembre 2015, causa T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

25

2016/C 048/31

Causa C-654/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 7 dicembre 2015 — Länsförsäkringar AB/A/S Matek

26

2016/C 048/32

Causa C-656/15 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

27

 

Tribunale

2016/C 048/33

Causa T-9/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air Canada/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di supplementi carburante e di supplementi sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’Accordo SEE e articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

29

2016/C 048/34

Causa T-28/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

30

2016/C 048/35

Causa T-36/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Japan Airlines/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

31

2016/C 048/36

Causa T-38/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Cathay Pacific Airways/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

32

2016/C 048/37

Causa T-39/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Cargolux Airlines/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione]

33

2016/C 048/38

Causa T-40/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione]

34

2016/C 048/39

Causa T-43/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

35

2016/C 048/40

Causa T-46/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione]

36

2016/C 048/41

Causa T-48/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — British Airways/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione]

37

2016/C 048/42

Causa T-56/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — SAS Cargo Group e a./Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

38

2016/C 048/43

Causa T-62/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo — Obbligo di motivazione]

39

2016/C 048/44

Causa T-63/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

40

2016/C 048/45

Causa T-67/11: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Martinair Holland/Commissione [Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione]

41

2016/C 048/46

Causa T-73/12: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Einhell Germany e a./Commissione (Dumping — Importazioni di determinati compressori originari della Cina — Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati — Determinazione del prezzo all’esportazione — Detrazione dei dazi antidumping — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)

41

2016/C 048/47

Causa T-75/12: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Nu Air Polska/Commissione (Dumping — Importazioni di taluni compressori originari della Cina — Rifiuto parziale di rimborso dei dazi antidumping pagati — Determinazione del prezzo all’esportazione — Detrazione dei dazi antidumping — Modulazione degli effetti nel tempo di un annullamento)

42

2016/C 048/48

Causa T-108/13: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — VTZ e a./Consiglio (Dumping — Importazioni di determinati tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia — Dazio antidumping definitivo — Prodotto interessato)

43

2016/C 048/49

Causa T-241/13: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Grecia/Commissione [FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Carni bovine — Carni ovine e caprine — Tabacco — Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004]

44

2016/C 048/50

Cause riunite T-381/13 e T-382/13: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Perfetti Van Melle/UAMI (DAISY e MARGARITAS) [Marchio comunitario — Domanda di marchi comunitari denominativi DAISY e MARGARITAS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Diniego parziale di registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

45

2016/C 048/51

Causa T-491/13: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE) [Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TRIDENT PURE — Marchi comunitari, nazionali, internazionale e Benelux, figurativi e denominativo, anteriori PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH e mentos PURE WHITE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009]

46

2016/C 048/52

Causa T-138/14: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Chart/SEAE (Responsabilità extracontrattuale — Agente locale assegnato alla delegazione dell’Unione in Egitto — Termine del contratto — Omessa trasmissione da parte della delegazione all’ente egiziano per la sicurezza sociale del certificato di fine rapporto dell’agente e omessa successiva regolarizzazione della situazione di quest’ultimo al riguardo — Prescrizione — Danno continuato — Irricevibilità parziale — Principio di buona amministrazione — Termine ragionevole — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno certo — Nesso di causalità)

46

2016/C 048/53

Causa T-356/14: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — CareAbout/UAMI — Florido Rodríguez (Kerashot) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Kerashot — Marchio nazionale figurativo anteriore K KERASOL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parziale rigetto della registrazione da parte della commissione di ricorso]

47

2016/C 048/54

Causa T-521/14: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Svezia/Commissione (Regolamento (UE) n. 528/2012 — Biocidi — Ricorso per carenza — Definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino — Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione — Obbligo di agire)

48

2016/C 048/55

Causa T-63/15: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele sulle maniche di una maglia) [Marchio comunitario — Domanda di un marchio comunitario consistente in due strisce parallele sulle maniche lunghe di una maglia — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009]

49

2016/C 048/56

Causa T-64/15: Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele su un pantalone) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in due strisce parallele su un pantalone — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

49

2016/C 048/57

Causa T-128/15: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/UAMI — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo RED RIDING HOOD — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ROTKÄPPCHEN — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

50

2016/C 048/58

Causa T-584/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 dicembre 2015 — POA/Commissione (Procedimento sommario — Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta — Halloumi o Hellim — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

51

2016/C 048/59

Causa T-671/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 dicembre 2015 — E-Control/ACER (Procedimento sommario — Parere sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

51

2016/C 048/60

Causa T-603/15: Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Frank/Commissione

52

2016/C 048/61

Causa T-639/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Psara/Parlamento

53

2016/C 048/62

Causa T-640/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento

54

2016/C 048/63

Causa T-641/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Malle/Parlamento

55

2016/C 048/64

Causa T-642/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Cieśla/Parlamento

56

2016/C 048/65

Causa T-643/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Dahllof/Parlamento

57

2016/C 048/66

Causa T-644/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Reuter/Parlamento

58

2016/C 048/67

Causa T-645/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

59

2016/C 048/68

Causa T-646/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Karanikas/Parlamento

60

2016/C 048/69

Causa T-647/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Boros/Parlamento

61

2016/C 048/70

Causa T-648/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

62

2016/C 048/71

Causa T-649/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Toth/Parlamento

63

2016/C 048/72

Causa T-650/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Knus-Galán/Parlamento

64

2016/C 048/73

Causa T-651/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Tchobanov/Parlamento

65

2016/C 048/74

Causa T-653/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Mulvad/Parlamento

66

2016/C 048/75

Causa T-654/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

67

2016/C 048/76

Causa T-655/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — van der Parre/Parlamento

68

2016/C 048/77

Causa T-656/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baggi/Parlamento

69

2016/C 048/78

Causa T-657/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Boros/Parlamento

70

2016/C 048/79

Causa T-658/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — García Rey/Parlamento

71

2016/C 048/80

Causa T-659/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Hunter/Parlamento

72

2016/C 048/81

Causa T-660/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Clerix/Parlamento

73

2016/C 048/82

Causa T-661/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Araujo/Parlamento

74

2016/C 048/83

Causa T-662/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Delić/Parlamento

75

2016/C 048/84

Causa T-663/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

76

2016/C 048/85

Causa T-664/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Borg/Parlamento

77

2016/C 048/86

Causa T-665/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

78

2016/C 048/87

Causa T-666/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Bačelić/Parlamento

79

2016/C 048/88

Causa T-669/15: Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

80

2016/C 048/89

Causa T-683/15: Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Freistaat Bayern/Commissione

81

2016/C 048/90

Causa T-686/15: Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

82

2016/C 048/91

Causa T-687/15: Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

83

2016/C 048/92

Causa T-689/15: Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

84

2016/C 048/93

Causa T-690/15: Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

85

2016/C 048/94

Causa T-691/15: Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

86

2016/C 048/95

Causa T-703/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Groupe Go Sport/UAMI — Design Go (GO SPORT)

86

2016/C 048/96

Causa T-101/13: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Aer Lingus/Commissione

87

 

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 048/97

Causa F-45/11: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2009 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Diniego di promozione — Non luogo a statuire)

88

2016/C 048/98

Causa F-37/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia — Annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

88

2016/C 048/99

Causa F-82/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Nuovo rapporto di valutazione per il 2007 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Diniego di promozione — Non luogo a statuire)

89

2016/C 048/00

Causa F-55/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2011 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Non luogo a statuire)

90

2016/C 048/01

Causa F-104/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia — Annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

90

2016/C 048/02

Causa F-9/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2012 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Non luogo a statuire)

91

2016/C 048/03

Causa F-94/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 dicembre 2015 — Bowles/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Membri del comitato del personale — Retribuzione — Stipendio — Aumento supplementare di stipendio — Ammissibilità)

92

2016/C 048/04

Causa F-95/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 dicembre 2015 — Seigneur/BCE (Funzione pubblica — Personale della BCE — Membri del comitato del personale — Retribuzione — Stipendio — Aumento aggiuntivo di stipendio — Ammissibilità)

92

2016/C 048/05

Cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015 — Clarke, Dickmanns e Papathanasiou/UAMI (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Personale dell’UAMI — Contratto a tempo determinato accompagnato da una clausola di risoluzione — Clausola che prevede la fine del contratto nell’ipotesi in cui l’agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso — Data di decorrenza della clausola di risoluzione — Concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13)

93

2016/C 048/06

Causa F-134/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 17 dicembre 2015 — T/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia professionale — Articolo 73 dello Statuto — Domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia — Nesso di causalità — Domanda di risarcimento del danno morale derivato dal ritardo con cui l’istituzione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia — Obbligo di statuire entro un termine ragionevole — Danno morale)

94

2016/C 048/07

Causa F-135/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2015 — DE/EMA (Funzione pubblica — Personale dell’EMA — Collocamento in stato non attivo — Atto lesivo — Diritto ad essere sentiti — Violazione)

95

2016/C 048/08

Causa F-141/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015 — Guittet/Commissione (Funzione pubblica — Ex funzionario — Previdenza sociale — Presa in carico delle spese mediche — Gestione del fascicolo medico da parte della Commissione — Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione)

95

2016/C 048/09

Causa F-17/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 10 dicembre 2015 — Jäger-Waldau/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di valutazione — Domanda di modifica — Diniego)

96

2016/C 048/10

Causa F-34/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2015 — De Loecker/SEAE (Funzione pubblica — Personale del SEAE — Agente temporaneo — Molestie psicologiche — Articoli 12 bis e 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Rigetto — Richiesta di apertura di un’indagine amministrativa — Diritto di essere sentiti — Violazione)

96

2016/C 048/11

Causa F-88/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 dicembre 2015 — Bonazzi/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2014 — Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto — Elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione dalle direzioni generali e servizi — Omissione del nome del ricorrente — Possibilità di contestare l’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione dinanzi al comitato paritetico per le promozioni — Mancata presa di posizione del comitato paritetico per le promozioni — Scrutinio per merito comparativo effettuato unicamente dall’APN)

97

2016/C 048/12

Causa F-128/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2010 — Contestazione — Procedure interne — Presupposti — Rinuncia — Ricorso — Interesse ad agire — Insussistenza — Termine ragionevole — Inosservanza — Irricevibilità manifesta)

98

2016/C 048/13

Causa F-76/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2015 — López Cabeza/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/248/13 — Non iscrizione nell'elenco di riserva — Punteggio insufficiente alle prove del centro di valutazione — Ricorso di annullamento — Violazione del bando di concorso — Illegittimità di una prova)

98

2016/C 048/14

Causa F-118/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 16 dicembre 2015 — Bärwinkel/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello statuto — Regole transitorie relative alla classificazione negli impieghi tipo — Articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto — Nozione di atto lesivo — Decisione che riconosce, per taluni funzionari, l'esercizio di responsabilità particolari — Mancata inclusione del nome del ricorrente nel primo elenco di 34 funzionari cui viene riconosciuto l'esercizio di responsabilità particolari — Requisiti relativi alla fase precontenziosa — Mancato reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto — Articolo 81 del regolamento di procedura)

99

2016/C 048/15

Causa F-136/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 dicembre 2015 — Probst/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto — Ex assistente parlamentare — Decisione della Commissione di concedere l’indennità di dislocazione agli ex assistenti parlamentari a far data dalla pubblicazione della comunicazione al personale — Sentenze di annullamento — Fatti nuovi e sostanziali — Effetto limitato nel tempo — Autorità di cosa giudicata — Decisioni amministrative divenute definitive — Parità di trattamento)

100

2016/C 048/16

Causa F-24/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2015 — Di Marzio/Consiglio (Funzione pubblica — Agente contrattuale — Gruppo di funzioni I — Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III — Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Principio di buona amministrazione — Dovere di sollecitudine — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Articolo 81 del regolamento di procedura)

100

2016/C 048/17

Causa F-45/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 dicembre 2015 — Van der Veen/Europol (Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Agente temporaneo — Decisione 2009/371/GAI — Rifiuto di Europol di concludere un contratto a tempo indeterminato — Articolo 81 del regolamento di procedura — Ricorso manifestamente irricevibile)

101

2016/C 048/18

Causa F-144/15: Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — ZZ/AESA

102

2016/C 048/19

Causa F-30/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — Diamantopoulos/SEAE

102

2016/C 048/20

Causa F-58/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — FW/Commissione

102

2016/C 048/21

Causa F-129/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — Morin/Commissione

102


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 048/01)

Ultima pubblicazione

GU C 38 dell’1.2.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 27 del 25.1.2016

GU C 16 del 18.1.2016

GU C 7 dell’11.1.2016

GU C 429 del 21.12.2015

GU C 414 del 14.12.2015

GU C 406 del 7.12.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs

(Causa C-595/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 - Fondi comuni d’investimento - Nozione - Investimenti immobiliari - Gestione di fondi comuni d’investimento - Nozione - Amministrazione effettiva di un immobile))

(2016/C 048/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Fiscale Eenheid X NV cs

Dispositivo

1)

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.

2)

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Trieste — Italia) — Florin Lazar/Allianz SpA

(Causa C-350/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 864/2007 - Articolo 4, paragrafo 1 - Nozione di «paese in cui il danno si verifica», di «danno» e di «conseguenze indirette del fatto illecito» - Danni personalmente subiti da un familiare di una persona deceduta in conseguenza di un incidente stradale - Legge applicabile))

(2016/C 048/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Trieste

Parti

Ricorrente: Florin Lazar

Convenuta: Allianz SpA

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come «conseguenze indirette» di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

(Causa C-427/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Controllo a posteriori delle dichiarazioni - Principio della tutela del legittimo affidamento - Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori - Possibilità - Decisione relativa al primo controllo a posteriori - Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione))

(2016/C 048/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta:«Veloserviss» SIA

Dispositivo

L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale limiti la possibilità per le autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, allorché tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, circostanza la cui verifica compete al giudice del rinvio.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 — Canon Europa NV/Commissione europea

(Causa C-552/14 P) (1)

((Impugnazione - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (UE) n. 861/2010 - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Svincolo delle merci e comunicazione dell’importo dei dazi - Utilizzo di procedure semplificate o di procedimenti informatici))

(2016/C 048/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Canon Europa NV (rappresentanti: P. De Baere, avocat, P. Muñiz, advogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Canon Europa NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 — Kyocera Mita Europe BV/Commissione europea

(Causa C-553/14 P) (1)

((Impugnazione - Unione doganale e tariffa doganale comune - Regolamento (UE) n. 861/2010 - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Svincolo delle merci e comunicazione dell’importo dei dazi - Utilizzo di procedure semplificate o di procedimenti informatici))

(2016/C 048/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kyocera Mita Europe BV (rappresentanti: P. De Baere, avocat, P. Muñiz, advogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Kyocera Mita Europe NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


8.2.2016   

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C 48/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Simona Kornhaas/Thomas Dithmar, nella veste di curatore fallimentare della Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

(Causa C-594/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 4, paragrafo 1 - Determinazione della legge applicabile - Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo del dirigente di una società di rimborsarle i pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza - Applicazione di detta normativa ad una società costituita in un altro Stato membro - Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Restrizione alla libertà di stabilimento - Insussistenza))

(2016/C 048/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Simona Kornhaas

Convenuto: Thomas Dithmar, nella veste di curatore fallimentare della Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd

Dispositivo

1)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, va interpretato nel senso che rientra nel suo ambito d’applicazione l’azione diretta avverso il dirigente di una società di diritto inglese o gallese, che costituisce oggetto di una procedura di insolvenza aperta in Germania, proposta dinanzi ad un giudice tedesco dal curatore di tale società e volta ad ottenere, sulla base di una disposizione nazionale come l’articolo 64, paragrafo 2, prima frase, della legge sulle società a responsabilità limitata, la rifusione di pagamenti effettuati da tale dirigente anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, ma successivamente alla data in cui l’insorgere dell’insolvenza di tale società è stato fissato.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE non ostano all’applicazione di una disposizione nazionale come l’articolo 64, paragrafo 2, prima frase, della legge sulle società a responsabilità limitata al dirigente di una società di diritto inglese o gallese che costituisce oggetto di una procedura di insolvenza aperta in Germania.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


8.2.2016   

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C 48/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 dicembre 2015 — El Corte Inglés, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-603/14 P) (1)

((Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di marchio denominativo The English Cut - Opposizione del titolare dei marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi contenenti gli elementi denominativi «El Corte Inglés» - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 5 - Rischio che il pubblico interessato operi un ravvicinamento con un marchio che gode di notorietà - Grado di somiglianza richiesto))

(2016/C 048/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (rappresentante: J. Rivas Zurdo, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 ottobre 2014, El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut) (T 515/12, EU:T:2014:882), è annullata nella parte in cui con essa si è statuito che dalla circostanza che i segni in conflitto non presentano un grado di somiglianza sufficiente per comportare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deriva che pertanto, nel caso di specie, non sussistevano nemmeno le condizioni per l’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


8.2.2016   

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C 48/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-183/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 9027 10 10 - Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle - Contatori portatili di particelle))

(2016/C 048/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: TSI GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che i misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle e i contatori portatili di particelle, come quelli controversi nel procedimento principale, non rientrano nella sottovoce 9027 10 10.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


8.2.2016   

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C 48/7


Impugnazione proposta il 24 aprile 2015 da Fetim BV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 11 febbraio 2015, causa T-395/12, Fetim/UAMI

(Causa C-190/15 P)

(2016/C 048/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fetim BV (rappresentante: L. Bakers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con sentenza del 19 novembre 2015 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) statuisce che il ricorso era inammissibile.


8.2.2016   

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C 48/7


Impugnazione proposta il 14 aprile 2015 dal Sun Mark Ltd e Bulldog Energy Drink Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 5 febbraio 2015, causa T-78/13, Red Bull/UAMI

(Causa C-206/15 P)

(2016/C 048/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sun Mark Ltd e Bulldog Energy Drink Ltd (rappresentanti: A. Meskarian, Solicitor, S. Zaiwalla, Solicitor, T. Sampson, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con ordinanza del 24 novembre 2015 la Corte di giustizia (Decima Sezione) statuisce che l’appello è inammissibile.


8.2.2016   

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C 48/8


Impugnazione proposta il 30 luglio 2015 da Fernando Brás Messias avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 giugno 2015, causa T-192/15, Fernando Brás Messias/Repubblica portoghese

(Causa C-422/15 P)

(2016/C 048/12)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fernando Brás Messias (rappresentante: F. Brás Messias, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese

Con sentenza del 15 dicembre 2015, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


8.2.2016   

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C 48/8


Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — Udo Voigt/Presidente del Parlamento europeo, Parlamento europeo

(Causa C-425/15)

(2016/C 048/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Udo Voigt (rappresentante: P. R. Richter, Rechtsanwalt)

Convenuti: Presidente del Parlamento europeo, Parlamento europeo

Con ordinanza del 29 ottobre 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha dichiarato di essere manifestamente incompetente a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Udo Voigt il 31 luglio 2015 e ha rinviato la causa al Tribunale dell’Unione europea. Le spese sono riservate.


8.2.2016   

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C 48/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 13 ottobre 2015 — Feliks Frisman/Finnair Oyj

(Causa C-533/15)

(2016/C 048/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Feliks Frisman

Convenuta: Finnair Oyj

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «materia contrattuale» comprende anche il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 azionato nei confronti di un vettore aereo operativo che non è controparte contrattuale del passeggero interessato.

2)

In quanto l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 trovi applicazione:

Se nel caso di un trasporto passeggeri su un collegamento aereo composto da più voli senza soste rilevanti in aeroporti di scalo, il punto di partenza della prima tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione a norma dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001 anche quando il collegamento aereo è stato effettuato da più vettori aerei e la domanda è azionata nei confronti del vettore aereo operativo di una tratta diversa sulla quale si è verificato un ritardo prolungato.


(1)  GU L 12, pag. 1.


8.2.2016   

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C 48/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Wuppertal (Germania) il 16 ottobre 2015 — Mircea Florian Freitag

(Causa C-541/15)

(2016/C 048/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wuppertal

Parti

Attore: Mircea Florian Freitag

Con l’intervento di: Angela Freitag, Vica Pavel, Stadt Wuppertal, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che le autorità di uno Stato membro sono tenute a riconoscere la modifica del cognome di un cittadino di tale Stato se questi è nel contempo cittadino di un altro Stato membro e in tale Stato ha (ri-)acquisito, a seguito di una modifica del cognome non legata a una variazione dello stato di famiglia, il proprio cognome originario ricevuto alla nascita, benché l’acquisizione di tale cognome non sia avvenuta quando il cittadino aveva la residenza abituale nell’altro Stato membro e sia avvenuta dietro sua richiesta.


8.2.2016   

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C 48/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Puli-Pola (Croazia) il 23 ottobre 2015 — Pula Parking d.o.o./Sven Kalus Tederahn

(Causa C-551/15)

(2016/C 048/16)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Puli-Pola

Parti

Ricorrente: Pula Parking d.o.o.

Convenuto: Sven Kalus Tederahn

Questioni pregiudiziali

1)

Se, considerata la natura giuridica dei rapporti tra le parti della controversia, il regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) sia applicabile al caso di specie.

2)

Se il regolamento (UE) n. 1215/2012 abbaia riguardo alla competenza dei notai nella Repubblica di Croazia.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Germania) il 2 novembre 2015 — Georg Rolof, Markus Heimann/TUIfly GmbH.

(Causa C-561/15)

(2016/C 048/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Georg Rolof, Markus Heimann

Convenuta: TUIfly GmbH

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 27 novembre 2015.


8.2.2016   

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C 48/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Varese il 9 novembre 2015 — procedimento penale a carico di Mauro Scialdone

(Causa C-574/15)

(2016/C 048/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Varese

Procedimento penale a carico di

Mauro Scialdone

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/112 (1) che prevedono l’obbligo di assimilazione in capo agli Stati membri per quanto riguarda le politiche sanzionatorie, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che preveda che la rilevanza penale dell’omesso versamento dell’IVA consegua al superamento di una soglia pecuniaria più elevata rispetto a quella stabilita in relazione all’omesso versamento dell’imposta diretta sui redditi;

2)

se il diritto europeo, e in particolar modo il combinato disposto degli artt. 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE e [della] direttiva 2006/112 che impongono l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate a tutela degli interessi finanziari della UE, possa essere interpretato nel senso che osti alla promulgazione di una norma nazionale che escluda la punibilità dell’imputato (sia esso amministratore, rappresentante legale, delegato a svolgere funzioni di rilevanza tributaria ovvero concorrente nell’illecito), qualora l’ente dotato di personalità giuridica ad esso riconducibile abbia provveduto al pagamento tardivo dell’imposta e delle sanzioni amministrative dovute a titolo di IVA, nonostante l’accertamento fiscale sia già intervenuto e si sia provveduto all’esercizio dell’azione penale, al rinvio a giudizio, all’accertamento della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di processo e fin tanto che non si è proceduto alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in un sistema che non commina a carico del predetto amministratore, rappresentante legale ovvero al loro delegato e concorrente nell’illecito alcuna altra sanzione, neppure a titolo amministrativo;

3)

se la nozione di illecito fraudolento disciplinata all’art. 1 della Convenzione PIF vada interpretata nel senso di ritenere incluso nel concetto anche l’ipotesi di omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, se l’art. 2 della convenzione summenzionata imponga allo Stato Membro di sanzionare con pene detentive l’omesso, parziale, tardivo versamento dell’IVA per importi superiori a 50.000,00 euro.

In caso di risposta negativa, occorre chiedersi se la prescrizione dell’art. 325 TFUE, che obbliga gli Stati membri a comminare sanzioni, anche penali, dissuasive, proporzionate ed efficaci, vada interpretata nel senso che osti ad un assetto normativo nazionale che esenta da responsabilità penale e amministrativa gli amministratori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, ovvero i loro delegati per la funzione e i concorrenti nell’illecito, per l’omesso, parziale, ritardato versamento di IVA in relazione ad importi corrispondenti a 3 o 5 volte le soglie minime stabilite in caso di frode, pari a 50.000,00 euro.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/11


Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Alain Laurent Brouillard avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-420/13, Brouillard/Corte di giustizia

(Causa C-590/15 P)

(2016/C 048/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (rappresentante: P. Vande Casteele, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare fondata l’impugnazione e annullare la sentenza del 14 settembre 2015 (T-420/13);

annullare le lettere del 5 giugno 2013, con le quali la Corte di giustizia dell’Unione europea ha invitato la IDEST Communication SA, da un lato, a presentare offerte nell’ambito della procedura negoziata di gara d’appalto diretta alla conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (GU 2013/S 047-075037) e, dall’altro, a confermare che il ricorrente non sarebbe stato utilizzato per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto.

Motivi e principali argomenti

1.

Nell’ambito della prestazione di servizi di traduzione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere accettato come subappaltatore di una società invitata a presentare offerte, in quanto «(…) il diploma [che egli aveva] conseguito presso l’università di Poitiers (master in diritto, economia, gestione, a finalità professionale, con menzione in diritto privato, specializzazione come giurista-linguista), sebbene costitui[sse] effettivamente un diploma di master universitario di due anni, non attesta[va] una formazione giuridica completa» e che «tale valutazione [era] conforme a una prassi costante dell’unità di traduzione di lingua francese, in base alla quale la formazione di “giurista-linguista” proposta dall’università di Poitiers (master di secondo livello) non è una formazione giuridica che soddisfa i requisiti previsti al punto III.2.1 del bando di gara», con la precisazione che «[l]e modalità di conseguimento del diploma (“VAE”, ossia una convalida dell'esperienza acquisita) non a[vevano] avuto alcun effetto sulla valutazione (…)».

2.

Il ricorrente fa valere una violazione dei principi generali di uguaglianza, della libertà di stabilimento, della libera circolazione dei lavoratori, della libera prestazione di servizi, del principio di proporzionalità, degli articoli 14, 15, 16, 20, 21, 51 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 45, 49, 51, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del diritto all’educazione e all’istruzione, nonché un errore di diritto e un eccesso di potere.

3.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non sussisteva un «ostacolo» all’esercizio dei diritti e delle libertà summenzionati. L’errore di diritto è tanto più dimostrato dal fatto che il ricorrente è titolare di diplomi che, per loro natura, o addirittura per definizione, lo dirigono verso la prestazione di servizi di traduzione giuridica. La Corte di giustizia ha altresì quantomeno «ostacolato» l’esercizio del diritto del ricorrente di beneficiare della formazione seguita come giurista e traduttore universitario.

4.

Il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto e violato il diritto dell’Unione nel concludere che l’amministrazione aggiudicatrice non era vincolata a un obbligo di confronto, non essendo applicabile la direttiva 2005/36 (1), e che, pertanto, «il ricorrente non poteva fondarsi sulla giurisprudenza relativa al riconoscimento dei diplomi per far valere che la Corte di giustizia avrebbe dovuto tener conto nel caso di specie delle altre qualifiche e dell’esperienza di cui egli disponeva».

5.

Il Tribunale ha commesso un altro errore di diritto nell’affermare che giustamente l’amministrazione aggiudicatrice ha potuto non prendere in considerazione il diploma di «master in diritto» (Diploma di scuola superiore + 5 anni di studi) rilasciato in Francia, e ciò «tenuto conto dei diversi diplomi esistenti in Belgio e in Francia prima e dopo la riforma del 2004 che ha armonizzato i diplomi di insegnamento superiore in Europa».

6.

La violazione delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione sopracitati, isolatamente considerati o congiuntamente con il principio di proporzionalità, risulta altresì dal fatto che l’esclusione del ricorrente è stata decisa senza tener conto dell’insieme dei suoi diplomi, certificati e altri titoli e della sua esperienza professionale pertinente e senza confrontare le qualifiche accademiche e professionali attestate dal ricorrente stesso con quelle richieste dal capitolato d’appalto.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).


8.2.2016   

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C 48/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 16 novembre 2015 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Lemnis Lighting BV

(Causa C-600/15)

(2016/C 048/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Lemnis Lighting BV

Questione pregiudiziale

Se le voci 8539, 8541, 8543, 8548 e 9405 della Nomenclatura combinata debbano essere interpretate nel senso che prodotti come le lampade led, che sono composte da diodi emettitori di luce e da altre componenti elettriche, nonché da un involucro di vetro e da un attacco Edison, e che servono all’illuminazione dopo essere state inserite in un apparecchio per l’illuminazione, devono essere classificate in una di queste voci. In caso affermativo, in quale di queste voci i prodotti debbano essere classificati. In caso negativo, in quale altra voce debba avvenire la classificazione.


8.2.2016   

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C 48/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 novembre 2015 — Stichting Brein, altre parti: Ziggo BV e XS4All Internet BV

(Causa C-610/15)

(2016/C 048/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Stichting Brein

Resistenti: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore (1), ad opera del gestore di un sito Internet ove sul sito in parola non si trovano opere protette, ma esiste un sistema (…) con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro in tal modo di reperire e caricare e scaricare le opere protette.

2)

Qualora la prima questione debba essere risolta negativamente: se gli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva sul diritto d’autore e 11 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2) consentano di emettere un’ingiunzione nei confronti di un intermediario ai sensi di tali disposizioni, ove siffatto intermediario faciliti attività illecite di terzi, come indicato nella prima questione.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).


8.2.2016   

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C 48/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 18 novembre 2015 — Strafverfahren/Kolev e a.

(Causa C-612/15)

(2016/C 048/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti

Kolev e a.

Questioni pregiudiziali

1.

Se una legge nazionale sia compatibile con l’obbligo di uno Stato membro di prevedere un’efficace repressione penale dei reati commessi da funzionari delle dogane, qualora, ai sensi di detta legge, il procedimento penale a carico di funzionari delle dogane per partecipazione ad un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati di corruzione nell’esercizio delle proprie funzioni (accettazione di tangenti per l’omissione di un controllo doganale), nonché per specifici fatti di corruzione e [ricettazione sotto forma di] occultamento delle tangenti ricevute, venga archiviato, senza che il giudice abbia esaminato nel merito le accuse formulate, nelle seguenti circostanze a) sono trascorsi due anni dalla formulazione dell’accusa; b) l’imputato ha presentato un’istanza di conclusione delle indagini preliminari; c) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; d) il pubblico ministero ha commesso, entro detto termine, «violazioni di forme sostanziali» (segnatamente: irregolare contestazione di un’accusa ulteriormente precisata, mancata concessione dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine e contraddittorietà dell’atto di accusa); e) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un ulteriore termine di un mese per porre rimedio a tali «violazioni di forme sostanziali»; [f)] il pubblico ministero non ha posto rimedio a siffatte «violazioni di forme sostanziali» entro detto termine — laddove il motivo della commissione di tali violazioni entro il primo termine di tre mesi e il non avervi posto rimedio entro l’ultimo termine di un mese deve essere imputato sia al pubblico ministero (mancata eliminazione delle contraddizioni presenti nell’atto di accusa; mancato compimento di atti concreti durante la maggior parte della durata dei termini), sia alla difesa (violazione dell’obbligo di cooperazione nella contestazione dell’accusa e nella concessione dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine a causa della degenza in ospedale degli imputati e della prevalenza di altri impegni professionali degli avvocati); [g)] è sorto un diritto soggettivo dell’imputato alla archiviazione del procedimento penale a causa di una mancata eliminazione delle «violazioni di forme sostanziali» entro i termini all’uopo fissati.

2.

In caso di risposta negativa a tale questione, quale parte della summenzionata disciplina normativa dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale per garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione: 2.1. l’archiviazione del procedimento penale alla scadenza del termine di un mese oppure 2.2. la qualificazione delle suddette irregolarità come «violazioni di forme sostanziali» o, ancora, 2.3. la protezione del diritto soggettivo sorto in base a [g)] — ove ci sia la possibilità di sanare effettivamente tale violazione nell’ambito del procedimento giudiziario.

2.1.

Se la decisione relativa alla disapplicazione di una disposizione nazionale, la quale prevede l’archiviazione del procedimento penale, debba essere subordinata alla condizione che

A)

al pubblico ministero venga accordato un termine supplementare al fine di porre rimedio alla «violazione di forme sostanziali», di una durata pari al termine durante il quale egli non era oggettivamente in condizione di farlo, in ragione di impedimenti imputabili alla difesa;

B)

nel caso sub A), il giudice constati che tali impedimenti sono sorti a seguito di un «abuso del diritto»;

C)

nel caso in cui non ricorra l’ipotesi sub A), il giudice accerti che la normativa nazionale offre sufficienti garanzie per la conclusione delle indagini preliminari entro un termine adeguato.

2.2.

Se la decisione relativa alla disapplicazione della qualificazione delle suddette irregolarità come «violazione di forme sostanziali», prevista dalla normativa nazionale, sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente:

A)

Se il diritto di fornire alla difesa informazioni dettagliate sull’accusa, sancito dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE (1), sia sufficientemente garantito,

-1)

qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa sia stato materialmente sottoposto all’autorità giudiziaria, ma prima del suo esame da parte di quest’ultima, nonché qualora siano state fornite alla difesa informazioni complete sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria (ipotesi riguardante l’imputato Hristov),

-2)

nel caso in cui ricorra l’ipotesi sub 2.2.A)-1) — qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell’accusa è materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima l’abbia esaminato e siano state fornite alla difesa informazioni parziali sugli elementi essenziali dell’accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell’accusa all’esame dell’autorità giudiziaria, allorché il motivo per il quale siano state fornite solo informazioni parziali è da ricondurre a impedimenti relativi alla difesa (ipotesi riguardante gli imputati Kolev e Kostadinov),

-3)

qualora tali informazioni presentino contraddizioni in ordine alla concreta manifestazione della richiesta di tangenti (una volta si asserisce che un altro imputato avrebbe esplicitamente richiesto la tangente, mentre l’imputato Hristov avrebbe espresso la sua insoddisfazione con una smorfia del viso, quando la persona sottoposta al controllo doganale avrebbe offerto una somma irrisoria, mentre in seguito si riferisce che l’imputato Hristov avrebbe formulato nello specifico la richiesta di tangente),

B)

Se il diritto di concedere alla difesa l’accesso alla documentazione «al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria», sancito dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, sia sufficientemente garantito nel procedimento principale, qualora la difesa abbia avuto accesso alla parte essenziale dei documenti in un momento anteriore e gli sia stata concessa la facoltà di accesso ai documenti, ma non ne abbia fatto uso a causa di impedimenti (malattia, impegni professionali) e facendo valere la normativa nazionale, la quale prescrive una convocazione almeno tre giorni prima per l’accesso ai documenti. Se debba essere concessa una seconda opportunità dopo la cessazione degli impedimenti e con un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se sia necessario verificare se i menzionati impedimenti siano oggettivamente sussistenti o costituiscano un abuso del diritto.

C)

Se il requisito legale previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 [«al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria» ovvero] «al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria» abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Quale significato abbia tale requisito — prima che il merito dell’accusa sia materialmente sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria o al più tardi nel momento in cui esso è sottoposto a detto esame oppure dopo che il merito dell’accusa sia sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma prima che quest’ultima adotti provvedimenti per esaminarlo.

D)

Se il requisito legale della comunicazione alla difesa delle informazioni sull’accusa e dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine in modo tale che possano essere garantiti «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» e «l’equità del procedimento» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Se sia soddisfatto detto requisito,

-1)

qualora le informazioni dettagliate sull’accusa siano fornite alla difesa dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e sia concesso alla difesa un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore sono state fornite informazioni sull’accusa in maniera incompleta e parziale.

-2)

qualora la difesa ottenga l’accesso a tutta la documentazione dopo che il merito dell’accusa sia stato sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e le sia concesso un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore la difesa otteneva l’accesso a gran parte dei documenti del procedimento.

-3)

qualora il giudice adotti provvedimenti miranti a garantire alla difesa che tutte le dichiarazioni rese da quest’ultima dopo aver avuto cognizione del circostanziato atto di accusa e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto nel caso in cui fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.

E)

Se si garantisca «l’equità del procedimento» ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 4, nonché «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nel caso in cui il giudice decida di promuovere un procedimento giudiziario su un’accusa definitiva, la quale presenta contraddizioni in ordine alla manifestazione della richiesta di tangenti, ma successivamente metta il pubblico ministero in condizione di eliminare tali contraddizioni, consentendo altresì alle parti di far valere in toto i diritti che avrebbero avuto qualora il merito dell’accusa fosse stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria in assenza di siffatte contraddizioni.

F)

Se il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE (2) sia sufficientemente garantito nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, l’avvocato sia stato messo in condizione di comparire al fine di essere informato sull’accusa provvisoria e di avere pieno accesso a tutti i documenti del procedimento, ma egli non sia comparso a causa di impegni professionali e facendo valere la normativa nazionale, la quale prevede un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se debba essere concesso un nuovo termine di almeno tre giorni a seguito del venir meno di detti impegni. Se occorra verificare se il motivo per la [mancata] comparizione sia giustificato ovvero si configuri un abuso del diritto.

G)

Se la violazione del diritto di avvalersi di un difensore nelle indagini preliminari sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE incida sul «concreto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa», qualora il giudice, dopo che il merito dell’accusa è stato sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria, conceda all’avvocato pieno accesso all’atto di accusa definitivo e dettagliato, nonché a tutti i documenti del procedimento e in seguito adotti provvedimenti finalizzati a garantire all’avvocato che tutte le dichiarazioni da lui rese dopo aver avuto cognizione dell’atto di accusa dettagliato e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto qualora fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell’accusa fosse sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria.

2.3.

Se il diritto soggettivo all’archiviazione del procedimento penale (alle condizioni descritte supra) sorto a favore dell’imputato sia compatibile con il diritto dell’Unione, sebbene sia possibile sanare in toto, attraverso provvedimenti del giudice nel procedimento giudiziario, la «violazione di forme sostanziali» cui il pubblico ministero non abbia posto rimedio, cosicché, in ultima analisi, la posizione giuridica dell’imputato sarebbe identica a quella che avrebbe avuto in caso di tempestiva eliminazione di detta violazione.

3.

Se possano essere applicate normative nazionali più favorevoli aventi ad oggetto il diritto alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, il diritto di essere informati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore, nel caso in cui esse, congiuntamente ad altri elementi (il procedimento descritto al punto 1), possano portare all’archiviazione del procedimento penale.

4.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice nazionale ad escludere dal procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato due degli imputati, avendo uno di essi deposto su fatti che pregiudicano gli interessi dell’altro imputato, il quale a sua volta non abbia reso alcuna dichiarazione.

In caso di risposta affermativa a tale questione, se il giudice garantisca il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, qualora, dopo aver ammesso a partecipare al procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato contemporaneamente due imputati portatori di interessi contrastanti, nomini nuovi e diversi difensori d’ufficio a ciascuno degli imputati.


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spagna) il 20 novembre 2015 — Ibercaja Banco S.A.U./José Cortés González

(Causa C-613/15)

(2016/C 048/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas

Parti

Ricorrente: Ibercaja Banco S.A.U.I.

Convenuto: José Cortés González

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1) del 5 aprile 1993, ostino ad una norma nazionale, come l’articolo 114 della legge ipotecaria (Ley Hipotecaria), che consente al giudice nazionale, in sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola determinativa degli interessi di mora, soltanto di accertare se il tasso di interesse pattuito sia superiore al triplo del tasso di interesse legale e non consente di tenere conto di altre circostanze.

2)

Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, ostino ad una norma nazionale, come l’articolo 693 della LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil, codice di procedura civile), che consente di esigere anticipatamente la totalità del mutuo per mancato pagamento di tre rate mensili, senza tenere conto di altri fattori quali la durata o l’importo del mutuo o qualsiasi altre cause concorrenti rilevanti e che, inoltre, condiziona alla volontà del creditore la possibilità di evitare gli effetti di tale esigibilità anticipata, tranne nei casi di ipoteca gravante sull’abitazione principale del debitore del mutuo ipotecario

3)

Se la quarta disposizione transitoria della Ley 1/2013 violi la giurisprudenza Cofidis (2).


(1)  Direttiva CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  Cusa C-473/00 EU:C:2002:705.


8.2.2016   

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C 48/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

(Causa C-620/15)

(2016/C 048/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: A-Rosa Flussschiff GmbH

Resistenti: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

Questione pregiudiziale

Se l’effetto attribuito al certificato E 101 rilasciato, conformemente agli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, [punto] 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), dall’istituzione designata dall’autorità dello Stato membro la cui legislazione di sicurezza sociale rimane applicabile alla situazione del lavoratore subordinato sia vincolante, da un lato, per le istituzioni e autorità dello Stato ospitante e, dall’altro, per i giudici del medesimo Stato membro, qualora venga constatato che le condizioni dell’attività svolta dal lavoratore subordinato non rientrano palesemente nell’ambito di applicazione materiale delle norme derogatorie cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 (2).


(1)  GU L 74, pag. 1.

(2)  GU L 149, pag. 2.


8.2.2016   

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C 48/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

(Causa C-621/15)

(2016/C 048/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: W e altri

Resistenti: Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (1), osti, per quanto riguarda [Or. 6] la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili ai vaccini da essi prodotti, a un mezzo di prova che prevede che il giudice di merito, nell’esercizio del suo pieno potere discrezionale, possa ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l’esistenza di un nesso causale tra quest’ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 osti a un sistema di presunzioni secondo cui l’esistenza di un nesso causale tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dalla vittima debba sempre essere considerata dimostrata in presenza di determinati indizi di causalità;

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione, a carico della vittima, dell’esistenza di un nesso causale fra il difetto attribuito a un vaccino e il danno da essa subito, possa essere considerata fornita soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica.


(1)  GU L 210, pag. 29.


8.2.2016   

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C 48/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 23 novembre 2015 — Litdana UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-624/15)

(2016/C 048/26)

Lingua processuale: il lituano.

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Litdana UAB

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

se gli articoli 314, lettera a), e 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112 (1) e gli articoli 314, lettera d), e 226, paragrafo 14, della medesima direttiva, non ostino a norme e/o prassi nazionali fondate su tali norme che impediscono a un soggetto passivo di applicare il regime del margine IVA in quanto, in occasione di una verifica fiscale effettuata dalle autorità tributarie, emerga che le fatture IVA per i beni a quest’ultimo forniti recano informazioni/dati inesatti sull’applicazione del regime del margine IVA e/o sull’esenzione dall’IVA, circostanza di cui tuttavia il soggetto passivo non era e non poteva essere a conoscenza;

2)

se l’articolo 314 della direttiva 2006/112 debba essere inteso e interpretato nel senso che, anche se la fattura IVA indica che i beni sono esenti dall’IVA (articolo 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112) e/o il venditore ha applicato il regime del margine ai fini della cessione dei beni (articolo 226, paragrafo 14, della direttiva 2006/112), il soggetto passivo acquisisce il diritto di applicare il regime del margine IVA solo quando il fornitore dei beni applica effettivamente il regime del margine e debitamente adempie i propri obblighi in materia di pagamento dell’IVA (versa l’IVA sul margine nel proprio Stato).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/20


Impugnazione proposta il 1o dicembre 2015 dalla VSM Geneesmiddelen BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-578/14, VSM Geneesmiddelen BV/Commissione europea

(Causa C-637/15 P)

(2016/C 048/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VSM Geneesmiddelen BV (rappresentante: U. Grundmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2015, causa T-578/14, notificata via telefax il 21 settembre 2015;

annullare la decisione del Presidente di Sezione di non includere le lettere depositate il 22/07/2015 ed il 4/07/2015 tra gli atti della causa T-578/14, notificati il 21 settembre 2015;

dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare, dal 01/08/2014, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, e, in subordine, annullare la decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 29/06/2014, di non avviare, prima dell’01/08/2014, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, ai sensi del medesimo articolo 13;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 — il regolamento relativo alle indicazioni sulla salute — la Commissione europea era obbligata ad adottare, entro il 31/01/2010, un elenco delle indicazioni consentite per le sostanze utilizzate in prodotti alimentari. Al fine di adottare tale elenco, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) era stata incaricata di valutare le indicazioni presentate dagli Stati membri. Tuttavia, nel settembre del 2010 la Commissione ha annunciato la sospensione e la riforma della procedura di valutazione riguardo alle indicazioni relative alle sostanze botaniche, ed in seguito la EFSA ha cessato di trattare tali indicazioni. La Commissione ha sospeso unicamente la procedura di valutazione relativa alle sostanze botaniche, ma non la procedura relativa ad altre, simili, sostanze chimiche.

La VSM Geneesmiddelen B.V. ha invitato la Commissione europea, con lettera del 23/04/2014, ad ordinare all’EFSA di riprendere, senza ritardo, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche utilizzate nei prodotti alimentari.

La VSM Geneesmiddelen B.V. è fortemente interessata dall’arretrato normativo di cui trattasi e dall’incertezza nell’ambito delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche utilizzate nei prodotti alimentari. Alcune delle indicazioni sulla salute presentate alla Commissione europea si riferiscono a sostanze botaniche utilizzate nella gamma di prodotti della VSM Geneesmiddelen B.V. Tra di esse figurano le indicazioni relative all’ortica/urtica (indicazioni 2346, 2498 e 2787), all’iperico/hypericum perforatum (indicazioni 2272 e 2273), alla melissa (indicazioni 3712, 3713, 2087, 2303 e 2848) ed all’amamelide/lhamamelis virginiana (indicazione 3383). Nessuna di tali indicazioni è stata sinora valutata dall’EFSA e, di conseguenza, inserita nell’elenco della Commissione, ai sensi dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Il commissario competente ha comunicato alla ricorrente, con lettera del 19/06/2014, che vari Stati membri e soggetti interessati hanno espresso alla Commissione la loro preoccupazione in merito alla diversità di trattamento riservato ai prodotti che contengono tali sostanze in forza, da un lato, della normativa relativa alle indicazioni sulla salute riguardanti prodotti alimentari e, dall’altro, di quella relativa ai medicinali tradizionali a base di erbe. Il commissario ha comunicato alla ricorrente che nella fase attuale la Commissione non avvierà la valutazione delle indicazioni sulla salute delle sostanze botaniche. La Commissione ha bisogno di tempo per individuare la necessaria linea di condotta ottimale.

La risposta del commissario è inaccettabile secondo la ricorrente. Per tale motivo, il legale rappresentante della stessa nel presente procedimento ha inviato un’ulteriore lettera alla Commissione, datata 08/07/2014, in cui fissa un termine per l’avvio della valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, con scadenza il 31/07/2014. A tale lettera non è seguita alcuna risposta.

La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo di dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di avviare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA, e, in subordine, l’annullamento della decisione di non avviare la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche da parte dell’EFSA. Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile con ordinanza del 16 settembre 2015, nella causa T-578/14. Con la presente impugnazione, la ricorrente sostiene che la Corte dovrebbe annullare la predetta ordinanza del Tribunale ed adottare la decisione richiesta nel ricorso presentato dinanzi a quest’ultimo.

Il provvedimento impugnato contiene vizi di procedura che pregiudicano gli interessi della ricorrente e, inoltre, con esso il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto (i) la ricorrente non ha rispettato i termini previsti dalla legge; (ii) la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di avere un interesse ad agire; (iii) le misure transitorie di cui all’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 sono sufficienti a tutelare gli operatori del settore alimentare e non vi sarebbe alcun beneficio certo nell’adottare un elenco definitivo di indicazioni sulla salute consentite per gli operatori del settore alimentare, e (iv) le disposizioni del regolamento relativo alle indicazioni sulla salute lasciano alla Commissione la facoltà di stabilire i termini entro i quali l’elenco delle indicazioni consentite deve essere adottato e, nel fare ciò, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale. Tali dichiarazioni del Tribunale violano il Trattato sul funzionamento dell’UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed altre fonti del diritto dell’Unione.

La Commissione non gode di un ampio margine di discrezionalità in merito a quando e come agire. L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 prevede che la Commissione deve consultare l’EFSA prima di adottare qualsiasi decisione, e che la Commissione deve ultimare l’elenco entro il 31 gennaio 2010. Sia nel consultare l’EFSA che nell’adottare l’elenco entro il 31 gennaio 2010 la Commissione non ha alcun potere discrezionale. Gli argomenti del Tribunale devono essere respinti. Dal momento che gli Stati membri devono adottare il contenuto delle direttive dell’UE entro i termini previsti dalle medesime e sono, pertanto, vincolati dal diritto dell’Unione, lo stesso vale per la Commissione europea, che è anch’essa vincolata dai termini previsti dal regolamento. Se il mancato rispetto dei termini da parte degli Stati membri è considerato come una chiara violazione del diritto dell’Unione, lo stesso vale per la Commissione, nel caso in cui non rispetti i termini previsti dal regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Deve essere respinto l’argomento del Tribunale secondo il quale gli operatori del settore alimentare, quale la ricorrente, sono tutelati dalle misure transitorie. L’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento rinvia direttamente all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il che significa che le misure transitorie hanno cessato di essere efficaci il 31 gennaio 2010. Potrebbe essere considerato accettabile il mancato rispetto di tale termine e l’applicazione delle misure transitorie per due mesi dopo il 31 gennaio 2010, ma il mancato rispetto dei termini per un periodo di sei anni non risponde agli obiettivi dello stesso regolamento relativo alle indicazioni sulla salute.

Poiché la ricorrente ha presentato delle indicazioni che sono attualmente all’esame dell’EFSA, la ricorrente è direttamente interessata ed è, pertanto, legittimata a proporre ricorso contro la Commissione. Le argomentazioni del Tribunale nella causa T-296/12 trovano applicazione nel presente procedimento.

La ricorrente ha rispettato tutti i termini previsti dagli articoli 265 e 263 TFUE. Il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


8.2.2016   

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C 48/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 3 dicembre 2015 — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-646/15)

(2016/C 048/28)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con la libertà di stabilimento, con la libera circolazione dei capitali o con la libera prestazione di servizi la decisione di uno Stato membro di emanare e mantenere una normativa, come l’articolo 80 del Taxation of Chargeable Gains Act 1992, in base alla quale sono assoggettati a imposta gli utili non realizzati delle attività comprese in un fondo fiduciario qualora gli amministratori di un trust cessino in qualsiasi momento di essere domiciliati o abitualmente residenti in tale Stato membro.

2)

Supponendo che un siffatto assoggettamento a imposta limiti l’esercizio della libertà in questione, se detto assoggettamento sia giustificabile secondo la ripartizione equilibrata del potere impositivo e se esso sia proporzionato qualora la normativa neghi agli amministratori del trust la possibilità di differire il prelievo d’imposta o di pagare a rate, né tenga conto di successive minusvalenze dei beni in trust.

3)

Se contrasti con una delle libertà fondamentali la decisione di uno Stato membro di assoggettare a imposta le plusvalenze non realizzate sull’aumento di valore delle attività detenute dai trust nel momento in cui la maggioranza degli amministratori dei trust cessi di essere domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro.

4)

Se una restrizione alla libertà creata da questo onere di uscita sia giustificata per garantire la ripartizione equilibrata del potere impositivo, ove sia ancora possibile l’assoggettamento degli utili realizzati all’imposta sulle plusvalenze, ma solo qualora sorgano circostanze specifiche in futuro.

5)

Se la proporzionalità debba essere determinata dai fatti del singolo caso. In particolare, se la restrizione creata da un siffatto assoggettamento a imposta sia proporzionata qualora:

(a)

la normativa non preveda la possibilità di differire il pagamento dell’imposta né il pagamento a rate, né che si debba tenere conto di successive minusvalenze dei beni in trust dopo l’uscita;

(b)

tuttavia, nelle particolari circostanze della determinazione dell’imponibile impugnata, i beni siano stati venduti prima che l’imposta fosse dovuta e non si sia verificata una perdita di valore delle relative attività tra il trasferimento del trust e la data di vendita.


8.2.2016   

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C 48/23


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2015 dalla TV2/Danmark A/S avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

(Causa C-649/15 P)

(2016/C 048/29)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: TV2/Danmark A/S (rappresentante: O. Koktvedgaard, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

Conclusioni della ricorrente

1.

Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla domanda in via principale della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che le misure in esame costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame.

2.

Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui si pronuncia a favore della Commissione rispetto alla seconda parte della domanda in via subordinata della TV2. Decidere in merito alla controversia e annullare la decisione impugnata nella parte in cui accerta che i canoni televisivi che negli anni dal 1997 al 2002 erano stati trasferiti alla TV2 e successivamente alle regioni, costituivano aiuti di Stato a favore della TV2. In via subordinata, rinviare tale parte della causa al Tribunale per il riesame.

3.

Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la TV2 a sopportare le proprie spese e a pagare i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione. Condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla TV2 per il procedimento sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte di giustizia. In caso di rinvio al Tribunale, pronunciarsi relativamente alle spese anche per la parte della causa oggetto di rinvio.

Motivi e principali argomenti

1.

La TV2 fa valere che la parte della sentenza impugnata che respinge il primo motivo della TV2 e quindi la sua domanda in via principale è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ed è pertanto inficiata da un errore di diritto. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

Il rifiuto nella sentenza impugnata di accettare che il controllo effettuato dal Rigsrevisionen (Corte dei conti danese) fosse sufficiente per soddisfare la quarta condizione Altmark è basato su un’applicazione rigida e letterale della condizione, che richiede il confronto dei costi. Ciò è giuridicamente errato.

Contrariamente a quanto il Tribunale afferma nella sentenza impugnata, la natura specifica della missione di servizio pubblico della TV2 e l’applicazione retroattiva delle condizioni Altmark conducono a una situazione in cui sarebbe stata necessaria un’applicazione teleologica della condizione (v. il principio di cui alla sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA, T-289/03, Racc., EU:T:2008:29, e a.).

Il controllo continuo del Rigsrevisionen per verificare che la TV2 fosse una società ben gestita economicamente assicurava che lo scopo sotteso alla quarta condizione Altmark fosse adempiuto, e quindi, nelle circostanze specifiche del procedimento riguardante la TV2 e alla luce dell’applicazione teleologica della condizione, era sufficiente per considerare adempiuta la quarta condizione Altmark.

2.

La TV2 fa inoltre valere che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 è inficiata da un errore di diritto, in quanto è in contrasto con principi processuali fondamentali. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

Nel suo controricorso la Commissione si era dichiarata d’accordo con la TV2 sul fatto che i canoni televisivi che la TV2 aveva trasferito alle regioni nel periodo dal 1997 al 2002 non costituivano aiuti di Stato a favore della TV2. Il Tribunale si è in tal modo pronunciato ultra petita, in quanto ha esaminato e respinto la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2. La sentenza impugnata è quindi inficiata da un errore di diritto.

Il Tribunale ha inoltre statuito sul merito sulla base della propria argomentazione. Le considerazioni del Tribunale ai punti da 165 a 174 della sentenza impugnata non sono mai state oggetto di discussione nel corso del procedimento né da parte della TV2 né da parte della Commissione e non possono neanche essere rinvenute nella decisione impugnata. Il Tribunale ha ecceduto così i limiti del suo sindacato giurisdizionale.

Il Tribunale, allo stesso tempo, ha violato il principio del contraddittorio di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha basato la sua decisione su motivi e argomenti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti.

3.

La TV2 sostiene infine che la parte della sentenza impugnata che tratta la causa nel merito e respinge la seconda parte della domanda in via subordinata della TV2 (punti da 165 a 174), è inficiata da un errore di diritto, in quanto è basata su un’interpretazione manifestamente erronea del diritto danese ed è in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A sostegno di tale motivo, la TV2 deduce i seguenti argomenti principali:

il Tribunale prende in considerazione e attribuisce un’importanza decisiva alla circostanza che la TV2, nell’ambito dell’adempimento dei propri obblighi di trasmettere programmi regionali, ha ricevuto tali programmi dalle regioni e il trasferimento dei canoni televisivi costituiva il corrispettivo per detti programmi. Ciò non si può dedurre dal fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale ed è manifestamente contrario al diritto danese. Le condizioni che si possono desumere dai punti 166, 167 e 171 della sentenza impugnata sono quindi sostanzialmente soddisfatte.

Il Tribunale fa riferimento, nei punti 166, 167 e nella prima frase del punto 173 della sentenza impugnata, a uno scenario ipotetico nell’ambito della valutazione degli aiuti di Stato. Tale scenario è tanto inconcepibile nella pratica quanto irrilevante per la valutazione degli aiuti di Stato. Il fattore decisivo nel procedimento riguardante la TV2 è che quest’ultima in realtà non traeva alcun vantaggio economico dal trasferimento dei canoni televisivi. La TV2 era obbligata in base al diritto pubblico a trasferire i canoni televisivi alle regioni e, in pratica, ha adempiuto a detto obbligo. La decisione del Tribunale è quindi in contrasto con la nozione di aiuti di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


8.2.2016   

IT

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C 48/25


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2015 da Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 29 settembre 2015, causa T-268/10 RENV, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa C-650/15 P)

(2016/C 048/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (rappresentanti: R. Cana, avocat, D. Abrahams, barrister, E. Mullier, avocate)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, causa T-268/10 RENV;

annullare l’atto controverso;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento dei ricorrenti;

condannare la convenuta alle spese del presente grado di giudizio, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale, causa T-268/10 RENV, che ha respinto il ricorso di annullamento dei ricorrenti relativo alla decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA»), con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 (1), conformemente all’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006.

I motivi dedotti dai ricorrenti possono essere così riassunti:

1.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando erroneamente il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («regolamento REACH») nella sua interpretazione della definizione di «sostanza intermedia» di cui all’articolo 3, numero 15, del regolamento REACH

a)

interpretando gli usi finali delle sostanze sintetizzate come criterio di esclusione contrario al chiaro tenore letterale dell’articolo 3, punto 15;

b)

interpretando la definizione di «sostanza intermedia» in modo contrario all’obiettivo delle disposizioni del regolamento REACH;

c)

non avendo valutato in modo indipendente l’allegato 4 degli orientamenti sulle sostanze intermedie dell’ECHA, ed essendosi basato su sezioni irrilevanti dello stesso;

2.

il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione non avendo statuito sull’argomento dei ricorrenti secondo cui l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH comprende l’intero titolo VII del regolamento REACH;

3.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato il regolamento REACH nella parte in cui ha dichiarato che le sostanze intermedie non sono esentate dall’articolo 59 del regolamento REACH;

4.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la convenuta non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel non aver tenuto in considerazione l’informazione di cui all’allegato XV del regolamento REACH;

5.

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare la proporzionalità dell’atto controverso; e

6.

il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo statuito sulle misure meno restrittive fatte valere dai ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 7 dicembre 2015 — Länsförsäkringar AB/A/S Matek

(Causa C-654/15)

(2016/C 048/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Länsförsäkringar AB

Resistente: A/S Matek

Questioni pregiudiziali

Le questioni riguardano l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario, allorché un terzo usa nel commercio, senza il consenso dell’interessato, un segno simile ad un marchio comunitario (1). Le questioni sono le seguenti:

1.

Se pregiudichi il diritto esclusivo del titolare la circostanza che, nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione, questi non abbia fatto serio uso del marchio comunitario nell’Unione europea per i prodotti o i servizi previsti dalla registrazione.

2.

Qualora la questione sub 1) debba ricevere risposta affermativa, in presenza di quali circostanze e in qual modo tale situazione pregiudichi detto diritto esclusivo.


(1)  GU 2009 L 78, pag. 1.


8.2.2016   

IT

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C 48/27


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-674/11, TV2/Danmark A/S/Commissione europea

(Causa C-656/15 P)

(2016/C 048/32)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, T. Maxian Rusche e L. Grønfeldt, agenti)

Altre parti nel procedimento: TV2/Danmark A/S, Regno di Danimarca, Viasat Broadcasting UK Ltd

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11 TV2/Danmark A/S/Commissione europea nei limiti in cui annulla la decisione della Commissione 2011/839/EU (1) del 20 aprile 2011 relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark, nella parte in cui tale decisione accerta che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 versati alla TV2/Danmark tramite il Fondo TV2 costituiscono aiuti di Stato.

Respingere nel merito la terza domanda in via subordinata della ricorrente in primo grado.

Condannare la ricorrente in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare non correttamente il concetto di «risorse statali» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, compreso il concetto di «controllo», e, in tale contesto, deduce inoltre un difetto di motivazione.

Gli argomenti della ricorrente a sostegno dell’impugnazione sono i seguenti:

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti 210 e 211 nel non riconoscere che le risorse della TV2 Reklame sono risorse statali perché la TV2 Reklame è una società posseduta dallo Stato; il Tribunale ha applicato un’interpretazione troppo restrittiva della giurisprudenza relativa al concetto di risorse statali provenienti da imprese appartenenti allo Stato.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare troppo restrittivamente il concetto di «controllo» nell’ambito della sua valutazione del controllo dello Stato sulle risorse della TV2 Reklame ed è, inoltre, incorso in un errore di diritto al punto 215 nell’interpretare troppo restrittivamente il concetto di «controllo» dello Stato sulle risorse del Fondo TV2.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare non correttamente la sentenza nella causa PreussenElektra, EU:C:2001:160. Tale erronea interpretazione ha un ruolo centrale nella motivazione fornita dal Tribunale per l’annullamento della decisione impugnata.


(1)  GU L 340, pag. 1


Tribunale

8.2.2016   

IT

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C 48/29


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air Canada/Commissione

(Causa T-9/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di supplementi carburante e di supplementi sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’Accordo SEE e articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Québec, Canada) (rappresentanti: S. Kim, H. Bignall, J. Phaesant e T. Capel, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë e N. von Lingen, poi J. Bourke e S. Noë, e infine A. Dawes e H. Leupold, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e sul trasporto aereo (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte riguardante la ricorrente, e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e sul trasporto aereo (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda l’Air Canada.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Air Canada.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


8.2.2016   

IT

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C 48/30


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione

(Causa T-28/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Smeets, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e C. Giolito, poi S. Noë, C. Giolito e A. Dawes, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda imposta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


8.2.2016   

IT

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C 48/31


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Japan Airlines/Commissione

(Causa T-36/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd, precedentemente Japan Airlines International Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J.-F. Bellis, K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. von Lingen e S. Noë, poi S. Noë e J. Bourke e infine A. Dawes, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), e, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenta imposta alla ricorrente e alla Japan Airlines Corp.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Japan Airlines Co. Ltd e la Japan Airlines Corp.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Japan Airlines Co. Ltd.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/32


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Cathay Pacific Airways/Commissione

(Causa T-38/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong Kong, Cina) (rappresentanti: inizialmente D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, avvocato, e M. Rees, solicitor, poi D. Vaughan, R. Kreisberger e M. Rees)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, N. von Lingen e J. Bourke, poi A. Dawes, agenti, assistiti da J. Holmes, barrister)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Gli articoli 2, 3 e 5 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), sono annullati, nella parte in cui riguardano la Cathay Pacific Airways Ltd.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cathay Pacific Airways.


(1)  GU C 72 del 5.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/33


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Cargolux Airlines/Commissione

(Causa T-39/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente J. Joshua, barrister, e G. Goeteyn, solicitor, poi G. Goeteyn, T. Soames, solicitor, C. Rawnsley, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti inizialmente da O. Jones, poi S. Love, barristers, poi N. Khan e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Gli articoli da 1 a 5 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) sono annullati per quanto riguarda la Cargolux Airlines International SA.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cargolux Airlines International.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/34


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione

(Causa T-40/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA (Santiago, Chile) e Lan Cargo SA (Santiago) (rappresentanti: B. Hartnett, barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e G. Koleva, poi G. Koleva e A. Dawes, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda la Latam Airlines Group SA, già Lan Airlines SA, e la Lan Cargo SA.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Latam Airlines Group e dalla Lan Cargo.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/35


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione

(Causa T-43/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Singapore Airlines Ltd (Singapore, Singapore) e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Singapore) (rappresentanti: inizialmente J. Kallaugher, J. Poitras, solicitors, J. Ruiz Calzado e É. Barbier de La Serre, avvocati, poi J. Kallaugher, J. Poitras e J. Ruiz Calzado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e J. Bourke, poi S. Noë, N. von Lingen e A. Dawes e infine M. Dawes, agenti, assistiti da C. Brown, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenta imposta a queste ultime.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Singapore Airlines Ltd e la Singapore Airlines Cargo Pte Ltd.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Singapore Airlines e dalla Singapore Airlines Cargo Pte.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/36


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione

(Causa T-46/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania); Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania); e Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente, S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou e A. Israel, poi S. Völcker e J. Orogolas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, S. Noë e N. von Lingen, poi S. Noë e A. Dawes, agenti, assistiti da J. Anderson, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento degli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo).

Dispositivo

1)

Gli articoli da 1 a 4 della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) sono annullati per quanto riguarda la Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG e la Swiss International Air Lines AG.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Lufthansa, dalla Lufthansa Cargo e dalla Swiss International Air Lines.


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/37


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — British Airways/Commissione

(Causa T-48/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. Lasok, QC, R. O’Donoghue, barrister, e B. Louveaux, solicitor, poi R. O’Donoghue, B. Louveaux e J. Turner, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti inizialmente da B. Doherty, poi da A. Bates, barristers, poi N. Khan e A. Dawes, agenti, assistiti da A. Bates)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata in quanto in essa la Commissione europea, da un lato, ha ritenuto che la British Airways plc, in primo luogo, avesse partecipato al rifiuto di pagamento di commissioni, in secondo luogo, avesse commesso un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’accordo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul traporto aereo tra il 22 gennaio 2001 e il 1o ottobre 2001 e, in terzo luogo, avesse partecipato a infrazioni a tali disposizioni per servizi di trasporto di merci effettuati a partire da Hong Kong (Cina), dal Giappone, dall’India, dalla Tailandia, da Singapore, dalla Corea del Sud e dal Brasile e, dall’altro, le ha inflitto un’ammenda.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Airways


(1)  GU C 80 del 12.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/38


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — SAS Cargo Group e a./Commissione

(Causa T-56/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danimarca); Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stoccolma, Svezia), e SAS AB (Stoccolma) (rappresentanti: inizialmente M. Kofmann, B. Creve, avvocati, I. Forrester, QC, J. Killick e G. Forwood, barristers, poi M. Kofmann, B. Creve, J. Killick e G. Forwood)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. von Lingen, V. Bottka e S. Noë, poi V. Bottka e A. Dawes agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci).

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda le società SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e SAS AB.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.


(1)  GU C 89 del 19.3.2011


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/39


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France-KLM/Commissione

(Causa T-62/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi per il trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul traporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)

Oggetto

Domanda volta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettere b) e d) di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest’ultima un’ammenda, o riduzione della medesima.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso COMP/39258 — Trasporto aereo) è annullata per quanto riguarda l’Air France-KLM.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Air France-KLM.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/40


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Air France/Commissione

(Causa T-63/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Air France SA (Roissy-en-France, Francia) (rappresentanti: A. Wachsmann e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Giolito, S. Noë e N. von Lingen, agenti, assistiti da B. Lebrun, avvocato, poi C. Giolito e A. Dawes, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón, M. Simm e M. Balta, agenti)

Oggetto

Domanda diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in via subordinata, all’annullamento dell’articolo 5, lettera b), di tale decisione, nella parte in cui impone a quest’ultima un’ammenda, o alla sua riduzione.

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata, nella parte in cui riguarda la Société Air France SA.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Société Air France.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/41


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Martinair Holland/Commissione

(Causa T-67/11) (1)

([«Concorrenza - Intese - Mercato europeo del trasporto aereo di merci - Accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei pezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di sovrapprezzi carburante e di sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’accordo SEE e articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Obbligo di motivazione»])

(2016/C 048/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Wesseling, avvocato)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: inizialmente S. Noë, N. von Lingen e C. Giolito, successivamente S. Noë, C. Giolito e A. Dawes, agenti, assistiti da B. Doherty, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente o, almeno, di annullamento dell’articolo 5, lettera b), di tale decisione, nella parte in cui infligge a quest’ultima un’ammenda, o di riduzione di quest’ultima

Dispositivo

1)

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo di merci (caso COMP/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda Martinair Holland NV.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da Martinair Holland.


(1)  GU C 95 del 26.3.2011.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/41


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Einhell Germany e a./Commissione

(Causa T-73/12) (1)

((«Dumping - Importazioni di determinati compressori originari della Cina - Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati - Determinazione del prezzo all’esportazione - Detrazione dei dazi antidumping - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))

(2016/C 048/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, Germania); Hans Einhell Nederlands BV (Breda, Paesi Bassi); Einhell France SAS (Villepinte, Francia); Hans Einhell Österreich GmbH (Vienne, Austria) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A. Bochon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale delle decisioni K (2011) 8831 definitivo, C (2011) 8825 definitivo, C (2011) 8828 definitivo e K (2011) 8810 definitivo della Commissione, del 6 dicembre 2011, in merito a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli dette decisioni, di mantenimento in vigore degli effetti delle suddette decisioni fino all’adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 delle decisioni K (2011) 8831 definitivo, C (2011) 8825 definitivo, C (2011) 8828 definitivo e K (2011) 8810 definitivo della Commissione, del 6 dicembre 2011, relative a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alle società Einhell Germany AG, Hans Einhell Nederlands BV, Einhell France SAS e Hans Einhell Österreich GmbH una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi indicati nel medesimo articolo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/42


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 — Nu Air Polska/Commissione

(Causa T-75/12) (1)

((«Dumping - Importazioni di taluni compressori originari della Cina - Rifiuto parziale di rimborso dei dazi antidumping pagati - Determinazione del prezzo all’esportazione - Detrazione dei dazi antidumping - Modulazione degli effetti nel tempo di un annullamento»))

(2016/C 048/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nu Air Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A Bochon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale delle decisioni K (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e K (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, in caso di annullamento di dette decisioni da parte del Tribunale, di mantenimento in vigore degli effetti di dette decisioni sino all’adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie all’esecuzione della futura sentenza del Tribunale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 delle decisioni K (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e K (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla Nu Air Polska sp. z o.o. un rimborso dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore agli importi ivi indicati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 118 del 21.4.2012.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/43


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — VTZ e a./Consiglio

(Causa T-108/13) (1)

((«Dumping - Importazioni di determinati tubi e condotte senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia - Dazio antidumping definitivo - Prodotto interessato»))

(2016/C 048/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russia); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russia); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky (Russia); Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russia) (rappresentanti: J.-F. Bellis, F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor, successivamente da G. Byrne e infine da E. McGovern, barrister)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, B.-R. Killmann e A. Stobiecka-Kuik, agenti); ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice, Repubblica ceca); Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn, Germania); Dalmine SpA (Dalmine, Italia); Productos Tubulares, SA (Valle de Trápaga, Spagna); Rohrwerk Maxhütte GmbH (Sulzbach-Rosenberg, Germania); ArcelorMittal Tubular Products Roman SA (Roman, Romania); Silcotub SA (Zalău, Romania); Tubos Reunidos Industrial, SL (Amurrio, Spagna); V & M Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania); V & M France (Boulogne-Billancourt, Francia); Vallourec Mannesmann Oil & Gas France (Aulnoye-Aymeries, Francia); e voestalpine Tubular GmbH & Co. KG (Kindberg (Austria) (rappresentanti: S. Gubel, avvocato, e B. O’Connor, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 357, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è interamente respinto.

2)

La Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), la Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), la Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) e la Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., dalla Benteler Steel/Tube GmbH, dalla Dalmine SpA, dalla Productos Tubulares, SA, dalla Rohrwerk Maxhütte GmbH, dalla ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, dalla Silcotub SA, dalla Tubos Reunidos Industrial, SL, dalla V & M Deutschland GmbH, dalla V & M France, dalla Vallourec Mannesmann Oil & Gas France e dalla voestalpine Tubular GmbH & Co. KG.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 114 del 20.4.2013.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/44


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Grecia/Commissione

(Causa T-241/13) (1)

([«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Carni bovine - Carni ovine e caprine - Tabacco - Articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 - Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004»])

(2016/C 048/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, S. Papaïoannou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione «Garanzia»], del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 67, pag. 20), in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di talune spese effettuate dagli Stati membri in base al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica, nel settore del tabacco, a titolo dell’anno di domanda 2006.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/45


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Perfetti Van Melle/UAMI (DAISY e MARGARITAS)

(Cause riunite T-381/13 e T-382/13) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchi comunitari denominativi DAISY e MARGARITAS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Diniego parziale di registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 048/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 aprile 2013 (rispettivamente, procedimenti R 427/2012-1 e R 430/2012-1), relative a domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo DAISY e del segno denominativo MARGARITAS come marchi comunitari.

Dispositivo

1)

Le due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 10 aprile 2013 (rispettivamente, procedimenti R 427/2012-1 e R 430/2012-1) sono annullate, nella parte in cui hanno respinto le domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo DAISY e del segno denominativo MARGARITAS come marchi comunitari, per i seguenti prodotti: «confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao».

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 274 del 21.9.2013.


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/46


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Perfetti Van Melle Benelux/UAMI — Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE)

(Causa T-491/13) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TRIDENT PURE - Marchi comunitari, nazionali, internazionale e Benelux, figurativi e denominativo, anteriori PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH e mentos PURE WHITE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 048/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle Benelux BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. Perani, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intercontinental Great Brands LLC (East Hanover, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: M. Haak, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2013 (pratica R 06/2012-4), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Perfetti Van Melle Benelux BV e la Kraft Foods Global Brands LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Perfetti Van Melle Benelux BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


8.2.2016   

IT

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C 48/46


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Chart/SEAE

(Causa T-138/14) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Agente locale assegnato alla delegazione dell’Unione in Egitto - Termine del contratto - Omessa trasmissione da parte della delegazione all’ente egiziano per la sicurezza sociale del certificato di fine rapporto dell’agente e omessa successiva regolarizzazione della situazione di quest’ultimo al riguardo - Prescrizione - Danno continuato - Irricevibilità parziale - Principio di buona amministrazione - Termine ragionevole - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Danno certo - Nesso di causalità»))

(2016/C 048/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Randa Chart (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa dell’omessa trasmissione, da parte della delegazione dell’Unione europea al Cairo (Egitto) all’ente egiziano per la sicurezza sociale, a seguito delle sue dimissioni, del suo certificato di fine rapporto, e dell’omessa successiva regolarizzazione della sua situazione al riguardo.

Dispositivo

1)

Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è condannato a pagare alla sig.ra Randa Chart un importo risarcitorio di 25 000 euro.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La sig.ra Chart sopporterà due decimi delle sue spese e due decimi delle spese sostenute dal SEAE.

4)

Il SEAE sopporterà otto decimi delle sue spese e otto decimi della spese sostenute dalla sig.ra Chart.


(1)  GU C 159 del 26.5.2014.


8.2.2016   

IT

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C 48/47


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — CareAbout/UAMI — Florido Rodríguez (Kerashot)

(Causa T-356/14) (1)

([«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Kerashot - Marchio nazionale figurativo anteriore K KERASOL - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parziale rigetto della registrazione da parte della commissione di ricorso»])

(2016/C 048/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CareAbout GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: José Luis Florido Rodríguez (Siviglia, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 marzo 2014 (pratica R 1569/2013-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra il sig. José Luis Florido Rodríguez e la CareAbout GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CareAbout GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


8.2.2016   

IT

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C 48/48


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Svezia/Commissione

(Causa T-521/14) (1)

((«Regolamento (UE) n. 528/2012 - Biocidi - Ricorso per carenza - Definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione - Obbligo di agire»))

(2016/C 048/54)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Sparrman e L. Swedenborg, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, agente, assistito da M. Johansson, avvocato)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca, (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Ghiandoni, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente M. Bulterman e M. Noort, successivamente M. Bulterman e C. Schillemans, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente); Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e P. Schonard, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. Norberg, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare atti delegati relativi ai criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, astenendosi dall’adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

2)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno di Svezia.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


8.2.2016   

IT

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C 48/49


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele sulle maniche di una maglia)

(Causa T-63/15) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di un marchio comunitario consistente in due strisce parallele sulle maniche lunghe di una maglia - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 048/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2014 (pratica R 2560/2013-5), riguardante la domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno consistente in due strisce parallele sulle maniche di una maglia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


8.2.2016   

IT

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C 48/49


Sentenza del Tribunale 15 dicembre 2015 — Shoe Branding Europe/UAMI (Strisce parallele su un pantalone)

(Causa T-64/15) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario consistente in due strisce parallele su un pantalone - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 048/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2014 (procedimento R 2563/2013-5), relativa ad una domanda di registrazione di un contrassegno consistente in due strisce parallele su un pantalone come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Shoe Branding Europe BVBA è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


8.2.2016   

IT

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C 48/50


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/UAMI — Ruiz Moncayo (RED RIDING HOOD)

(Causa T-128/15) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo RED RIDING HOOD - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ROTKÄPPCHEN - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 048/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Freyburg, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Lewis e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alberto Ruiz Moncayo (Entrena, Spagna) (rappresentante: E. Valentín Prades, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2015 (procedimento R 1012/2014-4), relativa ad una procedura di opposizione tra Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH e il sig. Alberto Ruiz Moncayo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015


8.2.2016   

IT

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C 48/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 dicembre 2015 — POA/Commissione

(Causa T-584/15 R)

((«Procedimento sommario - Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta - “Halloumi” o “Hellim” - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 048/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e J. Guillem Carrau, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto della Commissione del 28 luglio 2015 intitolato «Pubblicazione di una domanda in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari» (GU C 246, pag. 9).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.2.2016   

IT

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C 48/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 dicembre 2015 — E-Control/ACER

(Causa T-671/15 R)

((«Procedimento sommario - Parere sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2016/C 048/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Resistente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione del parere n. 09/2015 dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), ed agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’Allegato I dello stesso regolamento.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.2.2016   

IT

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C 48/52


Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Frank/Commissione

(Causa T-603/15)

(2016/C 048/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regine Frank (Bonn, Germania) (rappresentante: W. Trautner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, comunicata tramite lettera del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo all’esito della fase 1 il progetto n. 680151 — QUASIMODO presentato dalla ricorrente e di non ammetterlo alla fase 2 della valutazione;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso giurisdizionale, la ricorrente contesta la decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo da essa proposto avverso la decisione dell’ERCEA (European Research Council Executive Agency), del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo il progetto n. 680151 — QUASIMODO presentato dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a sottoporre progetti e attività collegate ai sensi del programma di lavoro ERC 2015 di cui al programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020) — «Horizont 2020», e di non ammettere detto progetto alla fase 2 della valutazione.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza

La ricorrente sostiene che l’ERCEA avrebbe agito violando il principio di trasparenza sotto molteplici aspetti. I criteri di valutazione non sarebbero né esposti nelle «Guidelines for Applicants» né spiegati in modo coerente nella decisione del 5 giugno 2015.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza

La ricorrente fa inoltre valere che, mediante valutazioni indifferenziate e attacchi alla reputazione scientifica della ricorrente, la Commissione ha violato anche il principio di uguaglianza.


8.2.2016   

IT

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C 48/53


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Psara/Parlamento

(Causa T-639/15)

(2016/C 048/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maria Psara (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione A(2015)8602 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/54


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento

(Causa T-640/15)

(2016/C 048/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione A(2015)8656 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/55


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Malle/Parlamento

(Causa T-641/15)

(2016/C 048/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tanja Malle (Vienna, Austria) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione A(2015)8324 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/56


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Cieśla/Parlamento

(Causa T-642/15)

(2016/C 048/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wojciech Cieśla (Varsavia, Polonia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8463 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/57


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Dahllof/Parlamento

(Causa T-643/15)

(2016/C 048/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Staffan Dahllof (Kastrup, Danimarca) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8678 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/58


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Reuter/Parlamento

(Causa T-644/15)

(2016/C 048/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delphine Reuter (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8627 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/59


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

(Causa T-645/15)

(2016/C 048/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8682 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/60


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Karanikas/Parlamento

(Causa T-646/15)

(2016/C 048/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harry Karanikas (Chalandri, Grecia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8594 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/61


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Boros/Parlamento

(Causa T-647/15)

(2016/C 048/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crina Boros (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8554 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/62


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

(Causa T-648/15)

(2016/C 048/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8361 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/63


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Toth/Parlamento

(Causa T-649/15)

(2016/C 048/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Balazs Toth (Budapest, Ungheria) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8490 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa. presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/64


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Knus-Galán/Parlamento

(Causa T-650/15)

(2016/C 048/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8551 C del Parlamento europeo del 14 novembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/65


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Tchobanov/Parlamento

(Causa T-651/15)

(2016/C 048/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Atanas Tchobanov (Le Plessis Robinson, Francia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8659 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/66


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Mulvad/Parlamento

(Causa T-653/15)

(2016/C 048/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nils Mulvad (Risskov, Danimarca) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8732 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/67


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlamento

(Causa T-654/15)

(2016/C 048/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8681 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, vertente attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/68


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — van der Parre/Parlamento

(Causa T-655/15)

(2016/C 048/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hugo van der Parre (Huizen, Paesi Bassi) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8334 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/69


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baggi/Parlamento

(Causa T-656/15)

(2016/C 048/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guia Baggi (Firenze, Italia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8552 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/70


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Boros/Parlamento

(Causa T-657/15)

(2016/C 048/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crina Boros (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8553 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/71


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — García Rey/Parlamento

(Causa T-658/15)

(2016/C 048/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcos García Rey (Madrid, Spagna) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8661 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda del ricorrente confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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C 48/72


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Hunter/Parlamento

(Causa T-659/15)

(2016/C 048/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mark Lee Hunter (Parigi, Francia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8684 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/73


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Clerix/Parlamento

(Causa T-660/15)

(2016/C 048/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kristof Clerix (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8327 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/74


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Araujo/Parlamento

(Causa T-661/15)

(2016/C 048/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rui Araujo (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8663 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda, presentata dal ricorrente, confermativa di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/75


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Delić/Parlamento

(Causa T-662/15)

(2016/C 048/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anuška Delić (Lubiana, Slovenia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8344 C del Parlamento europeo del 14 settembre 2015, recante rigetto della domanda, presentata dalla ricorrente, confermativa di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/76


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

(Causa T-663/15)

(2016/C 048/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8360 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dal ricorrente, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/77


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Borg/Parlamento

(Causa T-664/15)

(2016/C 048/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jacob Borg (St. Julian’s, Malta) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8486 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda, presentata dal ricorrente, confermativa di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/78


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlamento

(Causa T-665/15)

(2016/C 048/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8305 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda, presentata dal ricorrente, confermativadi accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/79


Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Bačelić/Parlamento

(Causa T-666/15)

(2016/C 048/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Matilda Bačelić (Zagabria, Croazia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)8672 C del Parlamento europeo del 16 settembre 2015, recante rigetto della domanda confermativa, presentata dalla ricorrent, di accesso a taluni documenti relativi a informazioni in merito alle spese di viaggio, indennità di trasferta, indennità per spese generali e spese relative al personale di membri del Parlamento europeo;

condannare il Parlamento alle spese sostenute dalla ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono tutelati ai sensi della normativa comunitaria.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, essendo stato negato l’accesso alle informazioni richieste, sebbene fossero soddisfatte le condizioni relative alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, attinente a una violazione dell’obbligo generale, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, di procedere a un esame di ogni singolo documento.

4.

Quarto motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, non essendo giustificato il diniego di accesso parziale ai documenti richiesti.

5.

Quinto motivo, concernente una violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il Parlamento ha omesso di esaminare tutti gli argomenti della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/80


Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

(Causa T-669/15)

(2016/C 048/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, avvocati, e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche riguardante l’inserimento della società BASF nell’elenco dei principi attivi e dei fornitori di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 (1); e

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, permettendo l’inserimento di tale società nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 per un determinato principio attivo, l’ECHA non ha applicato il diritto. A tale riguardo, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle disposizioni che richiedono alla società di presentare un fascicolo completo in forza dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 528/2012, ha mancato di assicurare l’esistenza di pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame di una determinata sostanza e quelle che non vi hanno partecipato.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).


8.2.2016   

IT

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C 48/81


Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Freistaat Bayern/Commissione

(Causa T-683/15)

(2016/C 048/89)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Bayern (rappresentanti: U. Soltész e H. Weiß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'articolo 1 della decisione impugnata, in quanto constata che la Germania ha attribuito aiuti di Stato a vantaggio delle aziende che operano nel settore lattiero-caseario in Baviera in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, per rimborsare i costi relativi ai controlli della qualità del latte svolti in Baviera, i quali, per il periodo che parte dal 1 gennaio 2007, sono incompatibili con il mercato interno;

annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata, in quanto esigono il recupero degli aiuti corredato degli interessi riguardo alle aziende che operano nel settore lattiero-caseario interessate in Baviera;

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C (2015) 6295 final della Commissione del 18 settembre 2015, relativa agli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]), concessi dalla Germania a favore delle verifiche sulla qualità del latte nel contesto della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 (1)

Nell'ambito del primo motivo di ricorso viene contestato che gli aiuti di cui trattasi, finanziati dal bilancio generale del Land, non hanno costituito oggetto della decisione di avvio del procedimento.

2.

Secondo motivo: essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Il ricorrente afferma che le aziende lattiero-casearie non otterrebbero, in relazione al finanziamento delle verifiche della qualità del latte, alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non verrebbe loro attribuito alcun vantaggio specifico.

3.

In subordine, terzo motivo: non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di notifica

Il ricorrente sostiene che tali misure devono essere considerate «aiuti esistenti». Il recupero sarebbe pertanto in contrasto con l'articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, nonché con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2015/1589.

4.

In subordine, quarto motivo: la compatibilità degli aiuti con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE è stata erroneamente negata.

5.

In subordine, quinto motivo: l’ordine di recupero degli aiuti viola il principio di tutela del legittimo affidamento.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, pag. 9).


8.2.2016   

IT

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C 48/82


Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Causa T-686/15)

(2016/C 048/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé by Julius Meinl» — Marchio comunitario n. 11 406 915.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2517/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 406 915 è incompatibile con il marchio comunitario n. 2 423 705;

condannare l’UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


8.2.2016   

IT

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C 48/83


Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Causa T-687/15)

(2016/C 048/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé by Julius Meinl» — Marchio comunitario n. 11 406 816.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2757/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 406 816 è incompatibile con il marchio comunitario n. 2 423 705;

condannare l’UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


8.2.2016   

IT

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C 48/84


Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Causa T-689/15)

(2016/C 048/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé by Julius Meinl» — Marchio comunitario n. 11 406 899.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 28 settembre 2015, procedimento R 2491/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 406 915 è incompatibile con il marchio comunitario n. 11 406 899;

condannare l’UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


8.2.2016   

IT

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C 48/85


Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé)

(Causa T-690/15)

(2016/C 048/93)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé» — Marchio comunitario n. 11 407 021.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2586/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 407 021 è incompatibile con il marchio comunitario n. 2 423 705;

condannare l’UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


8.2.2016   

IT

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C 48/86


Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)

(Causa T-691/15)

(2016/C 048/94)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé by Julius Meinl» — Marchio comunitario n. 11 406 782.

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2756/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare che l’uso del marchio comunitario n. 2 423 705 relativo alla classe 30 è stato dimostrato e che la domanda di marchio comunitario n. 11 406 782 è incompatibile con il marchio comunitario n. 2 423 705;

condannare l’UAMI e gli eventuali convenuti a tutte le spese del procedimento.

Motivo invocato

Erronea interpretazione degli articoli 15, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.


8.2.2016   

IT

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C 48/86


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Groupe Go Sport/UAMI — Design Go (GO SPORT)

(Causa T-703/15)

(2016/C 048/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Go Sport (Sassenage, Francia) (rappresentanti: G. Arbant e E. Henry-Mayer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Design Go Ltd (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario denominativo «GO SPORT» — Domanda di marchio comunitario n. 5 144 811

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 settembre 2012, nel procedimento R 569/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

dichiarare ammissibile il ricorso R 569/2015-2;

rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle proprie spese e alle spese della ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.


8.2.2016   

IT

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C 48/87


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Aer Lingus/Commissione

(Causa T-101/13) (1)

(2016/C 048/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 101 del 6.4.2013.


Tribunale della funzione pubblica

8.2.2016   

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C 48/88


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-45/11) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2009 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Diniego di promozione - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda diretta all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009 nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il voto A o B+ e non lo propone per una promozione alla funzione D.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 22 settembre 2010 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 186 del 25.6.2011, pag. 35.


8.2.2016   

IT

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C 48/88


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-37/12) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Definizione errata delle molestie psicologiche - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia - Annullamento - Ricorso per risarcimento danni))

(2016/C 048/98)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto della causa

Domanda di annullare, da un lato, la lettera del presidente della BEI con la quale egli ha respinto, a seguito del parere del comitato «Dignity at work», la denuncia per molestie psicologiche presentata dal ricorrente e, dall’altro, le conclusioni del parere di detto comitato nella parte in cui non rileva fatti costituenti molestie psicologiche.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione del 20 dicembre 2011, con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012, pag. 24.


8.2.2016   

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C 48/89


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-82/12) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Nuovo rapporto di valutazione per il 2007 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Diniego di promozione - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/99)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentante: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi che respinge il ricorso proposto dal ricorrente contro l’esito della seconda valutazione globale del suo rendimento durante l’anno 2007.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 15 febbraio 2012 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del nuovo rapporto di valutazione relativo all’anno 2007.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 319 del 20.10.2012, pag. 18.


8.2.2016   

IT

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C 48/90


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-55/13) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2011 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/100)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento del rapporto di valutazione del rendimento del ricorrente per il 2011.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 18 dicembre 2012 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2011 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013, pag. 26.


8.2.2016   

IT

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C 48/90


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-104/13)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Definizione errata delle molestie psicologiche - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia - Annullamento - Ricorso per risarcimento danni))

(2016/C 048/101)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, della lettera del presidente della BEI con la quale egli, in primo luogo, non ha adottato alcun provvedimento circa le molestie psicologiche che il ricorrente avrebbe subito da 20 anni, in secondo luogo, avrebbe giustificato tutti i fatti denunciati e, in terzo luogo, obbliga il ricorrente, in sostanza, a lavorare con un «mentor» e un «business partner», e, dall’altro, del parere del comitato «Dignity at work» del 14 marzo 2013.

Dispositivo della sentenza

1)

La decisione del 29 aprile 2013, con la quale il presidente della Banca europea per gli investimenti ha respinto la denuncia per molestie psicologiche del sig. De Nicola, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


8.2.2016   

IT

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C 48/91


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-9/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2012 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/102)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda, da un lato, di annullare il rapporto di valutazione del rendimento del ricorrente per il 2012, nelle sue parti «valutazione», «voti» e «fissazione degli obiettivi per il 2013» e nei limiti in cui il ricorrente non è proposto per la promozione alla funzione D, altresì di annullare o dichiarare inapplicabile la nota al personale n. 722 del 5 dicembre 2012 nonché la guida relativa alla procedura di valutazione del personale per il 2012, e, d’altro lato, di constatare l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti. Infine, la domanda di condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 23 ottobre 2013 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2012 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014, pag. 44.


8.2.2016   

IT

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C 48/92


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 dicembre 2015 — Bowles/BCE

(Causa F-94/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BCE - Membri del comitato del personale - Retribuzione - Stipendio - Aumento supplementare di stipendio - Ammissibilità))

(2016/C 048/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini, S. Camilleri e M. López Torres, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del comitato esecutivo della BCE di non concedere al ricorrente un «ASA» (aumento supplementare di stipendio), nel contesto del procedimento di adeguamento annuale degli stipendi e dei premi, per l’anno 2014.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 25 febbraio 2014, di non concedere al sig. Bowles un aumento supplementare di stipendio per l’anno 2014, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Bowles.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag,. 49.


8.2.2016   

IT

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C 48/92


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 dicembre 2015 — Seigneur/BCE

(Causa F-95/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BCE - Membri del comitato del personale - Retribuzione - Stipendio - Aumento aggiuntivo di stipendio - Ammissibilità))

(2016/C 048/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini, D. Camilleri Podestà e M. López Torres, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE di non accordare al ricorrente un aumento aggiuntivo di stipendio, nell’ambito della procedura di revisione annuale degli stipendi e dei premi, per l’anno 2014.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 25 febbraio 2014, di non accordare al sig. Seigneur un aumento aggiuntivo di stipendio per l’anno 2014 è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Banca centrale europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Seigneur.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014, pag. 63.


8.2.2016   

IT

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C 48/93


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015 — Clarke, Dickmanns e Papathanasiou/UAMI

(Cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14) (1)

((Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale dell’UAMI - Contratto a tempo determinato accompagnato da una clausola di risoluzione - Clausola che prevede la fine del contratto nell’ipotesi in cui l’agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso - Data di decorrenza della clausola di risoluzione - Concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13))

(2016/C 048/105)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione del convenuto che applica, nel contesto dei concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13 la clausola che figura nel contratto di lavoro dei ricorrenti e che prevede la risoluzione automatica del contratto in caso di esito negativo nel primo concorso generale con una specializzazione nella proprietà industriale corrispondente alle sue funzioni e, dall’altro una domanda di condanna dell’UAMI al risarcimento del danno morale e materiale causato ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

I sig.ri Clarke, Papathanasiou e Dickmanns sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare la metà delle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sopporta la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 7 del 12.01.2015, pag. 50, pag. 51 e pag. 52.


8.2.2016   

IT

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C 48/94


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 17 dicembre 2015 — T/Commissione

(Causa F-134/14) (1)

((Funzione pubblica - Previdenza sociale - Malattia professionale - Articolo 73 dello Statuto - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia - Nesso di causalità - Domanda di risarcimento del danno morale derivato dal ritardo con cui l’istituzione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia - Obbligo di statuire entro un termine ragionevole - Danno morale))

(2016/C 048/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: T (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e C. Ehrbar, agenti, poi C. Ehrbar, agente)

Oggetto

Una domanda di annullamento della decisione della Commissione che esclude che sia derivato un danno dal ritardo con cui la Commissione ha accertato l’origine professionale della malattia della ricorrente e che accorda a quest’ultima appena EUR 2 000 per indennizzarla della situazione d’incertezza intorno al riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia, nonché una domanda di risarcimento dell’asserito danno morale.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a corrispondere a T la somma di EUR 5 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da T.


(1)  GU C 34 del 2.2.2015, pag. 53.


8.2.2016   

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C 48/95


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2015 — DE/EMA

(Causa F-135/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale dell’EMA - Collocamento in «stato non attivo» - Atto lesivo - Diritto ad essere sentiti - Violazione))

(2016/C 048/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DE (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency — EMA) (rappresentanti: S. Marino, T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’EMA di collocare il ricorrente in disponibilità e il risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del 31 gennaio 2014 con cui l’Agenzia europea per i medicinali ha collocato DE in «stato non attivo» è annullata.

2)

L’Agenzia europea per i medicinali è condannata a versare a DE l’importo di EUR 10 000.

3)

L’Agenzia europea per i medicinali sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da DE.


(1)  GU C 16 del 19.01.2015, pag. 50.


8.2.2016   

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C 48/95


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015 — Guittet/Commissione

(Causa F-141/14) (1)

((Funzione pubblica - Ex funzionario - Previdenza sociale - Presa in carico delle spese mediche - Gestione del fascicolo medico da parte della Commissione - Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione))

(2016/C 048/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christian Guittet (Cannes, Francia) (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e T. S. Bohr, agenti, C. Mélotte, avvocato, successivamente T. S. Bohr, agente, C. Mélotte, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione recante rigetto della richiesta di risarcimento danni a causa dell’illecito amministrativo commesso dalla Commissione, responsabile della gestione del fascicolo medico del ricorrente, vittima di un incidente grave, e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali che questi afferma di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Guittet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015, pag. 46.


8.2.2016   

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C 48/96


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 10 dicembre 2015 — Jäger-Waldau/Commissione

(Causa F-17/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di valutazione - Domanda di modifica - Diniego))

(2016/C 048/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arnulf Jäger-Waldau (Laveno, Italia) (rappresentante: D. Fouquet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Berscheid, agenti, successivamente G. Berscheid, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’APN di non modificare il rapporto informativo del ricorrente per il 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jäger-Waldau sopporta le proprie ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015, pag. 40.


8.2.2016   

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C 48/96


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2015 — De Loecker/SEAE

(Causa F-34/15) (1)

((Funzione pubblica - Personale del SEAE - Agente temporaneo - Molestie psicologiche - Articoli 12 bis e 24 dello Statuto - Domanda di assistenza - Rigetto - Richiesta di apertura di un’indagine amministrativa - Diritto di essere sentiti - Violazione))

(2016/C 048/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Stéphane De Loecker (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullare la decisione che respinge la denuncia di molestie psicologiche presentata dal ricorrente contro il Chief Operating Officer del SEAE

Dispositivo

1)

La decisione del 14 aprile 2014 con cui il Servizio europeo per l’azione esterna ha respinto la domanda di assistenza ai sensi degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea presentata dal sig. De Loecker è annullata.

2)

Il Servizio europeo per l’azione esterna sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. De Loecker.


(1)  GU C 178 del 01/06/2015, pag. 25.


8.2.2016   

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C 48/97


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 dicembre 2015 — Bonazzi/Commissione

(Causa F-88/15) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2014 - Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto - Elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione dalle direzioni generali e servizi - Omissione del nome del ricorrente - Possibilità di contestare l’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione dinanzi al comitato paritetico per le promozioni - Mancata presa di posizione del comitato paritetico per le promozioni - Scrutinio per merito comparativo effettuato unicamente dall’APN))

(2016/C 048/111)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marco Bonazzi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado successivo (AD 12) nell’esercizio di promozione 2014 della Commissione europea e domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bonazzi sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportate le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015, pag. 61.


8.2.2016   

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C 48/98


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-128/11) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2010 - Contestazione - Procedure interne - Presupposti - Rinuncia - Ricorso - Interesse ad agire - Insussistenza - Termine ragionevole - Inosservanza - Irricevibilità manifesta))

(2016/C 048/112)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda diretta, in primo luogo, all’annullamento dei messaggi di posta elettronica e delle decisioni della BEI riguardanti la procedura amministrativa nell’ambito della valutazione del suo rendimento durante il 2010, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del presidente della BEI di non avviare una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione, in terzo luogo, l’annullamento della valutazione annuale del ricorrente per il 2010 nella parte in cui non attribuisce a quest’ultimo il voto «exceptional performance» o «very good performance» e non lo propone per una promozione alla funzione D e, infine, la domanda di condanna della BEI a risarcirgli il danno morale e materiale subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. De Nicola sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.


(1)  GU C 65 del 3.3.2012, pag. 21.


8.2.2016   

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C 48/98


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2015 — López Cabeza/Commissione

(Causa F-76/14) (1)

((Funzione pubblica - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/248/13 - Non iscrizione nell'elenco di riserva - Punteggio insufficiente alle prove del centro di valutazione - Ricorso di annullamento - Violazione del bando di concorso - Illegittimità di una prova))

(2016/C 048/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alfonso López Cabeza (Valladolid, Spagna) (rappresentanti: G. Suárez de Castro e M. Orman, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/248/13

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a farsi carico di tutte le spese sostenute dal sig. López Cabeza.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014, pag. 30.


8.2.2016   

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C 48/99


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione) del 16 dicembre 2015 — Bärwinkel/Consiglio

(Causa F-118/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello statuto - Regole transitorie relative alla classificazione negli impieghi tipo - Articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello statuto - Nozione di atto lesivo - Decisione che riconosce, per taluni funzionari, l'esercizio di responsabilità particolari - Mancata inclusione del nome del ricorrente nel primo elenco di 34 funzionari cui viene riconosciuto l'esercizio di responsabilità particolari - Requisiti relativi alla fase precontenziosa - Mancato reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 048/114)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wolfgang Bärwinkel (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer ed E. Rebasti, agenti, successivamente M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni del Consiglio relative alla classificazione di funzionari di grado da AD 9 ad AD 14, che occupano posti dei quali è riconosciuto che implicano responsabilità particolari, nell'impiego tipo «capo unità o equivalente» oppure «consigliere o equivalente» anteriormente al 31 dicembre 2015, e che non collocano il ricorrente tra i funzionari che beneficiano di detta classificazione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26.01.2015, pag. 48.


8.2.2016   

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C 48/100


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 dicembre 2015 — Probst/Commissione

(Causa F-136/14) (1)

((Funzione pubblica - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto - Ex assistente parlamentare - Decisione della Commissione di concedere l’indennità di dislocazione agli ex assistenti parlamentari a far data dalla pubblicazione della comunicazione al personale - Sentenze di annullamento - Fatti nuovi e sostanziali - Effetto limitato nel tempo - Autorità di cosa giudicata - Decisioni amministrative divenute definitive - Parità di trattamento))

(2016/C 048/115)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Norbert Probst (Genval, Belgio) (rappresentante: D. de Abreu Caldas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e T. S. Bohr, agenti, poi T. S. Bohr, agente)

Oggetto

La domanda del ricorrente di annullare la decisione della Commissione di concedergli retroattivamente l’indennità di dislocazione nella parte in cui la retroattività è limitata al 1o settembre 2013, in quanto la Commissione dovrebbe accordargli tale indennità a decorrere dalla sua assunzione presso la Commissione, il 1o luglio 1999.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Probst sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 34 del 02/02/2015, pag. 54.


8.2.2016   

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C 48/100


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 dicembre 2015 — Di Marzio/Consiglio

(Causa F-24/15) (1)

((Funzione pubblica - Agente contrattuale - Gruppo di funzioni I - Riqualificazione del contratto in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di grado AST 3, AST 4 o AST 5 o in contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato del gruppo di funzioni III - Articoli 2, 3 bis, 3 ter, 80 e 88 del RAA - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Articolo 81 del regolamento di procedura))

(2016/C 048/116)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antony Di Marzio (Limelette, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente diretta alla riqualificazione del suo contratto di agente contrattuale, gruppo di funzioni I, in contratto di agente temporaneo o, alternativamente, in contratto di agente contrattuale, gruppo di funzioni III, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.

2)

Il sig. Di Marzio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015, pag. 43.


8.2.2016   

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C 48/101


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 9 dicembre 2015 — Van der Veen/Europol

(Causa F-45/15) (1)

((Funzione pubblica - Personale dell’Europol - Agente temporaneo - Decisione 2009/371/GAI - Rifiuto di Europol di concludere un contratto a tempo indeterminato - Articolo 81 del regolamento di procedura - Ricorso manifestamente irricevibile))

(2016/C 048/117)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mark Van der Veen (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: J.-J. Ghosez, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: D. Neumann, J. Arnould e C. Falmagne, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione implicita del convenuto di non dar seguito alla domanda del ricorrente di conclusione di un contratto a tempo indeterminato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Van der Veen sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.


(1)  GU C 190 dell’08/06/2015, pag. 34.


8.2.2016   

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C 48/102


Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — ZZ/AESA

(Causa F-144/15)

(2016/C 048/118)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di non prolungare di un altro anno il periodo di aspettativa per motivi personali, non retribuita, del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell’AACC del 15 gennaio 2015 di non prolungare di un altro anno il periodo di aspettativa non retribuita del ricorrente;

condannare l’AESA alle spese.


8.2.2016   

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C 48/102


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — Diamantopoulos/SEAE

(Causa F-30/15) (1)

(2016/C 048/119)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015, pag. 50.


8.2.2016   

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C 48/102


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — FW/Commissione

(Causa F-58/15) (1)

(2016/C 048/120)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015, pag. 47.


8.2.2016   

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C 48/102


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 17 dicembre 2015 — Morin/Commissione

(Causa F-129/15) (1)

(2016/C 048/121)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015, pag. 44.