ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
5 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 044/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7885 — BP Europa/Ruhr Oel) ( 1 )

1

2016/C 044/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7784 — CF Industries Holdings/OCI Business) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 044/03

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 044/04

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area di Bukowice

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 044/05

Avviso concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese — Cambiamento d’indirizzo di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping

8

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 044/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7934 — Blackstone/Norske Skog) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9


 

Rettifiche

2016/C 044/07

Rettifica dei tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas ( GU C 30 del 27.1.2016 )

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7885 — BP Europa/Ruhr Oel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 44/01)

Il 1o febbraio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

—

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

—

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M7885. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7784 — CF Industries Holdings/OCI Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 44/02)

Il 4 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

—

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

—

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7784. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 febbraio 2016

(2016/C 44/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1206

JPY

yen giapponesi

131,49

DKK

corone danesi

7,4629

GBP

sterline inglesi

0,76595

SEK

corone svedesi

9,4036

CHF

franchi svizzeri

1,1169

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5375

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

310,49

PLN

zloty polacchi

4,4152

RON

leu rumeni

4,5087

TRY

lire turche

3,2500

AUD

dollari australiani

1,5546

CAD

dollari canadesi

1,5366

HKD

dollari di Hong Kong

8,7277

NZD

dollari neozelandesi

1,6678

SGD

dollari di Singapore

1,5720

KRW

won sudcoreani

1 336,75

ZAR

rand sudafricani

17,7670

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3691

HRK

kuna croata

7,6610

IDR

rupia indonesiana

15 269,96

MYR

ringgit malese

4,6125

PHP

peso filippino

53,366

RUB

rublo russo

86,0790

THB

baht thailandese

39,952

BRL

real brasiliano

4,3486

MXN

peso messicano

20,3101

INR

rupia indiana

75,8600


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/3


Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’area di «Bukowice»

(2016/C 44/04)

Oggetto del procedimento è l’attribuzione della concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale nella zona di «Bukowice» nei voivodati della Bassa Slesia e della Grande Polonia:

Nome

Blocco n.

Sistema PL-1992

X

Y

Bukowice

parti dei blocchi delle concessioni n. 266, 267, 286 e 287

412 893,49

369 568,86

399 504,12

395 681,91

395 484,44

395 599,46

386 257,67

395 410,84

386 505,05

383 928,81

377 241,61

383 718,48

377 518,65

372 091,63

386 781,91

372 323,01

387 085,17

360 716,74

396 349,47

360 969,49

396 853,49

343 592,54

404 263,41

343 820,23

404 531,71

343 824,58

405 124,81

344 724,92

411 833,93

358 377,93

412 097,24

361 149,54

418 229,16

361 319,70

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

405 989,99

358 711,68

404 993,03

359 435,58

404 167,53

360 235,69

403 805,58

360 521,44

402 872,13

361 156,44

402 643,53

361 537,44

402 649,88

361 931,14

402 916,58

362 286,74

403 399,18

362 439,14

404 427,88

362 362,94

405 139,08

362 204,19

405 456,58

361 842,24

405 539,13

361 004,04

405 774,08

360 413,49

406 853,59

358 705,33

406 840,89

358 502,13

406 790,09

358 425,93

406 536,09

358 394,18

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

405 628,69

381 344,80

402 354,75

379 529,68

400 302,38

380 555,22

399 026,10

382 925,02

399 057,08

387 630,63

400 115,49

387 799,55

403 692,31

386 854,43

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

400 287,59

390 695,25

396 914,14

391 270,72

395 458,93

392 474,57

395 518,46

393 222,02

397 053,05

394 630,93

398 356,12

395 404,84

399 176,33

395 318,85

400 062,69

393 969,47

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

405 364

369 191

405 134

378 442

399 576

378 309

399 806

369 048

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

402 110,14

353 566,02

403 062,64

353 454,90

403 816,71

352 526,21

404 300,90

349 922,70

404 221,52

348 946,39

404 523,15

348 446,32

405 070,83

347 946,26

405 769,34

346 850,88

405 832,84

346 446,07

405 459,77

345 985,69

404 991,46

345 842,82

404 546,96

345 874,57

402 872,14

347 073,13

401 999,02

347 946,26

401 149,70

349 128,95

400 935,39

350 065,58

401 086,20

351 962,64

401 411,64

353 256,46

Ad eccezione dell’area:

Sistema PL-1992

X

Y

393 704,55

379 134,26

394 163,81

378 628,14

394 191,92

378 112,66

393 582,71

377 606,54

392 682,95

377 212,90

392 017,50

377 175,41

390 827,20

377 297,25

388 399,72

378 150,15

387 996,70

378 056,42

387 087,57

378 478,18

386 909,49

378 693,75

386 834,51

379 274,85

387 003,22

379 705,98

387 556,19

380 249,59

389 365,09

380 155,86

390 714,73

379 612,26

392 748,56

379 612,26

Le domande devono riguardare tale area.

Le domande per l’attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell’Ambiente non oltre le ore 12:00 (CET/CEST) ed entro 121 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

a)

la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (50 %);

b)

le capacità tecniche e finanziarie dell’offerente (40 %);

c)

l’importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %).

L’importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per l’area «Bukowice» è il seguente:

a)

in caso di prospezione di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:

—

nel periodo triennale di riferimento: 106 007,16 PLN annui,

—

nel quarto e quinto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 127 208,59 PLN annui,

—

nel sesto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario e negli anni successivi: 148 410,02 PLN annui;

b)

in caso di ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:

—

nel periodo triennale di riferimento: 212 014,32 PLN annui,

—

nel quarto e quinto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 254 417,18 PLN annui,

—

nel sesto anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario e negli anni successivi: 296 820,04 PLN annui;

c)

in caso di prospezione e ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale:

—

nel periodo quinquennale di riferimento: 212 014,32 PLN annui,

—

nel sesto, settimo e ottavo anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario: 254 417,18 PLN annui,

—

nel nono anno di applicazione dell’accordo per lo sfruttamento minerario e negli anni successivi: 296 820,04 PLN annui.

La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull’esito della stessa.

Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.

Al termine di un’indagine che tiene conto della posizione degli organi competenti, l’autorità competente per la comparazione delle offerte attribuisce la concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti petroliferi e/o di gas naturale nell’area di «Bukowice» al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario.

Per poter effettuare le attività di prospezione e/o la ricerca dei giacimenti di idrocarburi sul territorio della Polonia, l’impresa che si aggiudica l’appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

Le offerte devono essere inviate a:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLSKA/POLAND

Per ulteriori informazioni consultare:

—

il sito Internet del ministero dell’Ambiente: www.mos.gov.pl

—

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell’Ambiente)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Varsavia

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449

Fax +48 223692460

Email: dgikg@mos.gov.pl


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/8


Avviso concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

Cambiamento d’indirizzo di una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping

(2016/C 44/05)

Le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (1).

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, codice addizionale TARIC A880, una società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 15,3 % a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, ha informato la Commissione del suo cambio di indirizzo da «No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, PRC» a «No 89 Changjiang Street, Laiwu City, Shandong Province, PRC».

La società ha affermato che il cambiamento d’indirizzo non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica dell’indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.

Il riferimento di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 a:

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. - No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, PRC

A880

va pertanto inteso come riferimento a:

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd – No 89 Changjiang Street, Laiwu City, Shandong Province, PRC

A880


(1)  GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7934 — Blackstone/Norske Skog)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 44/06)

1.

In data 28 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Blackstone Group L.P («Blackstone», Stati Uniti) acquisirà indirettamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Norske Skogindustrier ASA («Norske Skog», Norvegia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—

Blackstone opera nella gestione alternativa degli attivi e nella prestazione di servizi di consulenza finanziaria a livello mondiale. Ha la sede centrale negli Stati Uniti e uffici in Europa e in Asia;

—

Norske Skog opera nel settore della trasformazione dei prodotti forestali. La sua attività principale consiste nella produzione e nella vendita di carta da stampa a base di legno (giornali e riviste).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7934 — Blackstone/Norske Skog, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

5.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/10


Rettifica dei tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 30 del 27 gennaio 2016 )

(2016/C 44/07)

Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 30 del 27.1.2016, pag. 7.

«(La presente pubblicazione si basa su informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione)

Paese

Famiglia di gas

Indice di Wobbe (lordo) in

Pressione di alimentazione in mbar

MJ/m3 o kWh/m3

(0 °C)

MJ/m3 o kWh/m3

(15 °C)

Minima

Nominale

Massima

Paesi Bassi

SECONDA

 

 

 

 

 

Gruppo L

43,9 MJ/m3  (1)

 

25

 

Gruppo H

53,6 MJ/m3  (2)

 

25

 

 (3)

43,46 - 45,3 MJ/m3  (4)

23,7 (5)

25 (5)

30 (5)

Gruppo E (6)

53,51 MJ/m3

19 (8)

20 (8)

25 (8)

 

47,00 - 55,7 MJ/m3  (7)

 

17-25 (8)

 

TERZA

92,3 MJ/m3  (9)

 

 

30

 

 

81,5 MJ/m3  (10)

 

30 + 50

 


(1)  Fornitura di gas per fini pubblici.

(2)  Fornitura diretta di gas per “grandi utenti”.

(3)  gruppo specifico per i Paesi Bassi. Comprende gas con un basso indice di Wobbe che possono contenere una percentuale relativamente alta di idrocarburi superiori e biossido di carbonio. Non era incluso nell’allegato B della norma EN 437. Questo specifico gruppo senza denominazione di gas a basso potere calorifico non sarà fornito prima del 1o gennaio 2022.

(4)  Il funzionamento sicuro degli apparecchi a gas di questo gruppo deve essere garantito per i gas che contengono un livello elevato di biossido di carbonio, idrogeno molecolare o idrocarburi superiori. Si può applicare un indice di Wobbe più elevato per gli utenti che si trovano in aree geografiche eccezionali, il che di fatto si traduce nell’applicabilità di un diverso gruppo di gas.

(5)  La pressione di alimentazione indica la pressione del gas rilevata ai contatori installati nei locali del consumatore finale, dopo che il gas è passato attraverso eventuali regolatori di pressione. La pressione di alimentazione per i consumatori industriali potrebbe essere notevolmente più alta.

(6)  Il gas del gruppo E non sarà fornito agli attuali utenti di gas a basso potere calorifico prima del 1o gennaio 2030.

(7)  Scala di valori nazionale dell’indice di Wobbe.

(8)  Per i consumatori domestici la pressione di alimentazione riflette la pressione in ingresso nel contatore. La pressione di alimentazione per i consumatori non domestici potrebbe essere notevolmente più alta.

(9)  GPL (miscela di butano/propano).

(10)  gruppo di gas 3P per impianti a propano.»