ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 38

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
1 febbraio 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2016/C 038/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

2016/C 038/02

Nomina del cancelliere

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2016/C 038/03

Cause riunite C-124/13 e C-125/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o dicembre 2015 — Parlamento europeo, Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea (Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1243/2012 — Scelta della base giuridica — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE — Decisione politica — Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco)

3

2016/C 038/04

Causa C-166/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Principi di effettività e di equivalenza — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Termine di ricorso — Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura — Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente)

4

2016/C 038/05

Causa C-280/14 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2015 — Repubblica italiana/Commissione europea (Impugnazione — Politica regionale — Programma operativo regionale POR Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 (2000-2006) — Riduzione del contributo finanziario comunitario inizialmente concesso dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale)

4

2016/C 038/06

Causa C-301/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Articolo 1, paragrafo 5 — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un’associazione di protezione degli animali — Nozione di attività economica — Direttiva 90/425/CEE — Articolo 12 — Nozione di operatore che effettua scambi intracomunitari)

5

2016/C 038/07

Causa C-312/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/39/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 — Mercati degli strumenti finanziari — Nozione di servizio e attività di investimento — Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori — Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti — Obbligo di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto — Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo — Contratto di credito al consumo — Prestito denominato in valuta estera — Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale — Clausole relative ai tassi di cambio)

6

2016/C 038/08

Causa C-326/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Diritti degli utenti — Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali — Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali — Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo)

6

2016/C 038/09

Causa C-338/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Quenon K. SPRL/Beobank SA, già Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, già Citilife SA (Rinvio pregiudiziale — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653/CEE — Articolo 17, paragrafo 2 — Risoluzione di un contratto di agenzia da parte del preponente — Indennizzo dell’agente — Divieto di cumulo dei sistemi dell’indennità di clientela e della riparazione del danno — Diritto dell’agente ad un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela — Presupposti)

7

2016/C 038/10

Causa C-345/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA Maxima Latvija/Konkurences padome (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Applicazione di una normativa nazionale analoga — Competenza della Corte — Nozione di accordo avente per oggetto di restringere la concorrenza — Contratti di locazione commerciale — Centri commerciali — Diritto del locatario di riferimento di opporsi alla locazione da parte del locatore di spazi commerciali a terzi)

8

2016/C 038/11

Causa C-487/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Rifiuti — Spedizioni — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizioni all’interno dell’Unione europea — Punto di entrata diverso da quello previsto nella notifica e nell’autorizzazione preventiva — Modifica essenziale delle modalità di spedizione dei rifiuti — Spedizione illegale — Proporzionalità dell’ammenda amministrativa)

9

2016/C 038/12

Causa C-509/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario — Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico — Fornitura del servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi pubblici — Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza — Mantenimento dell’identità dell’entità economica — Attività che si basa essenzialmente sulle attrezzature — Mancata riassunzione del personale)

10

2016/C 038/13

Causa C-44/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 9025 — Nozione di termometro — Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata)

10

2016/C 038/14

Causa C-82/15 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 dicembre 2015 — PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articoli 31 e 116 — Decisione della Commissione che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva tolperisone)

11

2016/C 038/15

Causa C-592/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico/Ediltecnica SpA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del chi inquina paga, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente)

12

2016/C 038/16

Causa C-156/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del chi inquina paga, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente)

12

2016/C 038/17

Causa C-424/14: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213 e 214 — Mancata dichiarazione di inizio di un’attività — Sanzione)

13

2016/C 038/18

Causa C-500/14: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl (Rinvio pregiudiziale — Disegni e modelli — Direttiva 98/71/CE — Articolo 14 — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 110 — Clausola cosiddetta di riparazione — Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato)

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2016/C 038/19

Causa C-517/14 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e. V./Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie [Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Registro della denominazione Edam Holland — Produttori che utilizzano il nome edam — Assenza dell’interesse ad agire]

14

2016/C 038/20

Causa C-519/14 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Registrazione della denominazione Gouda Holland — Produttori che utilizzano il nome gouda — Mancanza di interesse ad agire)

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2016/C 038/21

Causa C-530/14 P: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Impugnazione — Aiuto di Stato — Casinò greci — Regime che prevede un onere dell’80 % sui diritti d’ingresso di importi diversi — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

15

2016/C 038/22

Causa C-545/14 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1o dicembre 2015 — Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Ricorso per risarcimento danni — Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nello Zimbabwe — Cancellazione dell’interessato dall’elenco di persone ed entità interessate — Risarcimento del danno asseritamente subito)

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2016/C 038/23

Causa C-1/15 SA: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commissione europea (Domanda di autorizzazione a effettuare un pignoramento presso la Commissione europea)

16

2016/C 038/24

Causa C-2/15 SA: Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2015 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Commissione europea (Domanda di autorizzazione all'effettuazione di un pignoramento presso la Commissione europea)

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2016/C 038/25

Causa C-74/15: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b) — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratti di fideiussione e di garanzia immobiliare stipulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dalla loro attività professionale e che non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società commerciale di cui si sono costituite garanti)

17

2016/C 038/26

Causa C-120/15: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Košiciach — Slovacchia) — Kovozber s.r.o./Daňový úrad Košice [Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Rimborso dell’IVA eccedentaria — Normativa nazionale che prevede il calcolo di interessi di mora sul rimborso dell’IVA eccedentaria solo decorsi dieci giorni dalla conclusione di un procedimento di accertamento fiscale]

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2016/C 038/27

Causa C-137/15: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile — Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione — Normativa che ricorre, per il calcolo di tale importo, al rapporto tra l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati e l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno)

19

2016/C 038/28

Causa C-152/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Articoli 4, paragrafo 1, e 13 — Regolamento (CEE) n. 2220/85 — Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) — Condizioni per lo svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell’anticipo — Condizioni per la concessione della restituzione — Qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati — Presa in considerazione, per la concessione della restituzione, dei fatti accertati dall’autorità competente a seguito di un controllo che ha luogo dopo l’esportazione effettiva e lo sdoganamento dei prodotti — Interpretazione della sentenza Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432))

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2016/C 038/29

Causa C-463/15 PPU: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found. (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 — Condizioni di esecuzione — Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione)

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2016/C 038/30

Causa C-29/15 P: Impugnazione proposta via fax il 26 gennaio 2015 dal Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

21

2016/C 038/31

Causa C-548/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 ottobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

21

2016/C 038/32

Causa C-556/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 28 ottobre 2015 — Fondul Proprietatea SA/Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

22

2016/C 038/33

Causa C-559/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 novembre 2015 — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

22

2016/C 038/34

Causa C-560/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 ottobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

23

2016/C 038/35

Causa C-565/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck

24

2016/C 038/36

Causa C-568/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

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2016/C 038/37

Causa C-569/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

25

2016/C 038/38

Causa C-570/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte Staatssecretaris van Financiën

26

2016/C 038/39

Causa C-573/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Liège (Belgio) il 9 novembre 2015 — Stato belga/Oxycure Belgium S.A.

27

2016/C 038/40

Causa C-575/15 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 da Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Terza) del 9 settembre 2015, causa T-584/14, INDITEX/UAMI — ANSELL (ZARA)

27

2016/C 038/41

Causa C-580/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, sede di Bruges (Belgio) il 9 novembre 2015 — Johannes Van der Weegen, Anna Pot/Stato belga

29

2016/C 038/42

Causa C-583/15: Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

29

2016/C 038/43

Causa C-584/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) l’ 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

30

2016/C 038/44

Causa C-585/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA /Stato belga

31

2016/C 038/45

Causa C-598/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jerez de la Frontera (Spagna) il 16 novembre 2015 — Banco Santander, S.A./Cristobalina Sánchez López

32

2016/C 038/46

Causa C-599/15 P: Impugnazione proposta il 16 novembre 2015 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-784/14, Commissione/Romania

33

2016/C 038/47

Causa C-601/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

34

2016/C 038/48

Causa C-604/15 P: Impugnazione proposta il 15 novembre 2015 da Ana Pérez Gutiérrez avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-168/14, Pérez Gutiérrez/Commissione

35

2016/C 038/49

Causa C-609/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Letrado de la Administración de Justicia dello Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Spagna) il 18 novembre 2015 — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

36

2016/C 038/50

Causa C-617/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 23 novembre 2015 — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.

37

2016/C 038/51

Causa C-618/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

37

2016/C 038/52

Causa C-628/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

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2016/C 038/53

Causa C-629/15 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2015 dalla Novartis Europharm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-472/12, Novartis Europharm Ltd/Commissione europea

39

2016/C 038/54

Causa C-630/15 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2015 dalla Novartis Europharm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-67/13, Novartis Europharm Ltd/Commissione europea

40

2016/C 038/55

Causa C-643/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea

41

2016/C 038/56

Causa C-647/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Ungheria/Consiglio dell’Unione europea

43

2016/C 038/57

Causa C-648/15: Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Repubblica d’Austria/Repubblica federale di Germania

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2016/C 038/58

Causa C-78/15: Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Colena AG/Deiters GmbH

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2016/C 038/59

Causa C-311/15: Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

46

 

Tribunale

2016/C 038/60

Causa T-233/11 e T-262/11: Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 — Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione (Aiuti di Stato — Settore minerario — Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos — Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione — Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti — Nozione di vantaggio — Criterio dell’investitore privato)

47

2016/C 038/61

Causa T-563/13: Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2015 — Belgio/Commissione (FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dal Belgio — Ortofrutticoli — Obbligo di motivazione — Condizioni per il riconoscimento di un’organizzazione di produttori — Esternalizzazione da parte di un’organizzazione do produttori di attività essenziali — Importo da escludere — Proporzionalità)

47

2016/C 038/62

Causa T-83/14: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — LTJ Diffusion/UAMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo ARTHUR & ASTON — Marchio nazionale figurativo anteriore Arthur — Assenza di uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo)

48

2016/C 038/63

Causa T-124/14: Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2015 –Finlandia/Commissione [FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Rettifica finanziaria puntuale — Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione — Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese — Articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006]

49

2016/C 038/64

Causa T-354/14: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015 — Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (zumex) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ZUMEX — Marchio nazionale denominativo anteriore JUMEX — Mancato uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)

49

2016/C 038/65

Causa T-615/14: Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione del contorno di uno stemma) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante il contorno di uno stemma — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009)

50

2016/C 038/66

Causa T-690/14: Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Marpefa (Vieta) (Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario figurativo Vieta — Uso effettivo del marchio — Natura dell’uso — Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo — Prova dell’uso per i prodotti registrati)

51

2016/C 038/67

Causa T-751/14: Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2015 — Hikari Miso/UAMI — Nishimoto Trading (Hikari) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Hikari — Marchio nazionale denominativo anteriore HIKARI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

51

2016/C 038/68

Causa T-373/12: Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2015 — REWE-Zentral/UAMI — Planet GDZ (PRO PLANET) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

52

2016/C 038/69

Causa T-215/14: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (Ricorso di annullamento — Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio — Adeguamento delle conclusioni — Ricorso parallelo avverso la nuova decisione — Non luogo a statuire)

53

2016/C 038/70

Causa T-217/14: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Gmina Kosakowo/Commissione (Ricorso di annullamento — Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio — Non luogo a statuire)

53

2016/C 038/71

Causa T-513/14: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — GreenPack/UAMI (greenpack) (Marchio comunitario — Diniego di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

54

2016/C 038/72

Causa T-694/14: Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — EREF/Commissione (Ricorso di annullamento — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 — Associazione — Mancanza di incidenza diretta dei membri — Irricevibilità)

55

2016/C 038/73

Causa T-766/14: Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Actega Terra/UAMI — Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo FoodSafe — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

55

2016/C 038/74

Causa T-809/14: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2015 — Italia/Commissione (Ricorso di annullamento — Regime linguistico — Avviso di posto vacante per un posto di direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione — Requisiti linguistici indicati nel modulo di presentazione on-line delle candidature — Presunta difformità rispetto all’avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Lettera inviata dalla Commissione a seguito della conclusione della procedura di deposito delle candidature — Irricevibilità)

56

2016/C 038/75

Causa T-814/14: Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2015 — Banco Espírito Santo/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo, SA — Creazione di un ente-ponte — Decisione di non sollevare obiezioni — Impegni presentati dalle autorità portoghesi — Controllo del rispetto dei loro impegni da parte di un Monitoring Trustee — Corresponsione del compenso del Monitoring Trustee da parte della Bad Bank — Domanda di annullamento parziale — Irricevibilità)

56

2016/C 038/76

Causa T-845/14: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — August Brötje/UAMI (HydroComfort) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo HydroComfort — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

57

2016/C 038/77

Causa T-41/15: Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Novartis/UAMI — Mabxience (HERTIXAN) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

58

2016/C 038/78

Causa T-118/15: Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Slovenia/Commissione (Ricorso di annullamento — FEAOG — Sezione Garanzia — FEAGA e FEASR — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità)

58

2016/C 038/79

Causa T-202/15: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo WORLD OF BINGO — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) no207/2009 — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

59

2016/C 038/80

Causa T-203/15: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WORLD OF BINGO — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) no207/2009 — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

60

2016/C 038/81

Causa T-213/15: Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Lidl Stiftung/UAMI — toom Baumarkt (Super Samstag) (Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire)

60

2016/C 038/82

Causa T-329/15: Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2015 — Certuss Dampfautomaten/UAMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a provvedere)

61

2016/C 038/83

Causa T-474/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 dicembre 2015 — GGP Italy/Commissione (Procedimento sommario — Direttiva 2006/42/CE — Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori dinanzi ai rischi derivanti dall’uso delle macchine — Provvedimento adottato dalle autorità lettoni che vieta un tipo di tagliaerba — Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

61

2016/C 038/84

Causa T-580/15: Ricorso proposto il 6 ottobre 2015 — Flamagas/UAMI — MatMind (CLIPPER)

62

2016/C 038/85

Causa T-607/15: Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 — Yieh United Steel/Commissione

63

2016/C 038/86

Causa T-614/15: Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Azur Space Solar Power/UAMI (Raffigurazione di una linea nera)

64

2016/C 038/87

Causa T-671/15: Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — E-Control/ACER

64

2016/C 038/88

Causa T-675/15: Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione

65

2016/C 038/89

Causa T-680/15: Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Les Éclaires/UAMI — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

66

2016/C 038/90

Causa T-681/15: Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Société Elmar Wolf (raffigurazione della testa di un lupo)

67

2016/C 038/91

Causa T-685/15: Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Sulayr Global Service/UAMI — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

67

2016/C 038/92

Causa T-693/15: Ricorso proposto il 27 novembre 2015 — Clover Canyon/UAMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

68

2016/C 038/93

Causa T-694/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Micula/Commissione

69

2016/C 038/94

Causa T-695/15: Ricorso proposto il 24 novembre 2015 — BMB/UAMI — Ferrero (contenitore di caramelle, scatola)

70

2016/C 038/95

Causa T-696/15: Ricorso proposto il 1o dicembre 2015 — Bodegas Vega Sicilia/UAMI (TEMPOS VEGA SICILIA)

71

2016/C 038/96

Causa T-700/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Volfas Engelman/UAMI — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

71

2016/C 038/97

Causa T-701/15: Ricorso proposto il 25 novembre 2015 — Stock Polska/UAMI — Lass & Steffen (LUBELSKA)

72

2016/C 038/98

Causa T-706/15: Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

73

2016/C 038/99

Causa T-713/15: Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/UAMI — Pharmavite (VITAMELTS)

73

2016/C 038/00

Causa T-717/15: Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Drugsrus/EMA

74

2016/C 038/01

Causa T-211/15 P: Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Necci/Commissione

75


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2016/C 038/01)

Ultima pubblicazione

GU C 27 del 25.1.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 16 del 18.1.2016

GU C 7 dell’11.1.2016

GU C 429 del 21.12.2015

GU C 414 del 14.12.2015

GU C 406 del 7.12.2015

GU C 398 del 30.11.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/2


Nomina del cancelliere

(2016/C 038/02)

La Corte, nella sua riunione generale del 27 ottobre 2015, ha deciso di rinnovare il mandato del sig. Alfredo Calot Escobar, quale cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, conformemente all’articolo 18 del regolamento di procedura, per il periodo 7 ottobre 2016 — 6 ottobre 2022.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o dicembre 2015 — Parlamento europeo, Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-124/13 e C-125/13) (1)

((Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1243/2012 - Scelta della base giuridica - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE - Decisione politica - Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco))

(2016/C 038/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen, L.G. Knudsen e R. Kaškina, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, K. Banks e A. Szmytkowska, agenti

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon, A. de Gregorio Merino e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e N. Díaz Abad, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e C. Candat, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Nowacki e A. Miłkowska, agenti)

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento n. 1243/2012 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare dodici mesi a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Causa C-166/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Principi di effettività e di equivalenza - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Termine di ricorso - Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’illegittimità della procedura - Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente))

(2016/C 038/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

con l’intervento di: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Dispositivo

Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’illegittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2015 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-280/14 P) (1)

((Impugnazione - Politica regionale - Programma operativo regionale POR Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo n. 1 (2000-2006) - Riduzione del contributo finanziario comunitario inizialmente concesso dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale))

(2016/C 038/05)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 315 del 15.9.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

(Causa C-301/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Articolo 1, paragrafo 5 - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto di cani randagi da uno Stato membro ad un altro effettuato da un’associazione di protezione degli animali - Nozione di «attività economica» - Direttiva 90/425/CEE - Articolo 12 - Nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari»))

(2016/C 038/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

Convenuto: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositivo

1)

La nozione di «attività economica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretata nel senso che essa comprende un’attività, quale quella controversa nel procedimento principale, relativa al trasporto di cani randagi, da uno Stato membro a un altro, effettuato da un’associazione di pubblica utilità, al fine di affidare tali cani alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione.

2)

La nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari», ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, come modificata dalla direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda segnatamente un’associazione di pubblica utilità che trasporta cani randagi da uno Stato membro a un altro, allo scopo di affidarli alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos, Mártonné Lantos

(Causa C-312/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/39/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 19, paragrafi 4, 5 e 9 - Mercati degli strumenti finanziari - Nozione di «servizio e attività di investimento» - Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori - Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti - Obbligo di valutare che il servizio fornito sia adeguato o adatto - Conseguenze contrattuali della violazione di tale obbligo - Contratto di credito al consumo - Prestito denominato in valuta estera - Erogazione e rimborso del prestito in valuta nazionale - Clausole relative ai tassi di cambio))

(2016/C 038/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Ráckevei Járásbíróság

Parti

Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.

Convenuti: Márton Lantos, Mártonné Lantos

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, non costituiscono un servizio o un’attività di investimento ai sensi di detta disposizione talune operazioni di cambio, effettuate da un ente creditizio in virtù delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera come quello di cui al procedimento principale, che consistono nello stabilire l’ammontare del prestito in base al tasso di acquisto della valuta estera applicabile al momento dell’erogazione dei fondi e nel determinare l’importo delle mensilità sulla base del tasso di vendita di tale valuta applicabile al momento del calcolo di ciascuna mensilità.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG

(Causa C-326/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Diritti degli utenti - Diritto degli abbonati di recedere dal contratto senza penali - Modifica tariffaria derivante dalle condizioni contrattuali - Aumento della tariffa in caso di aumento dei prezzi al consumo))

(2016/C 038/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Convenuta: A1 Telekom Austria AG

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall’applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un’impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un tale adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una «modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all’abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


1.2.2016   

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C 38/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles — Belgio) — Quenon K. SPRL/Beobank SA, già Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, già Citilife SA

(Causa C-338/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agenti commerciali indipendenti - Direttiva 86/653/CEE - Articolo 17, paragrafo 2 - Risoluzione di un contratto di agenzia da parte del preponente - Indennizzo dell’agente - Divieto di cumulo dei sistemi dell’indennità di clientela e della riparazione del danno - Diritto dell’agente ad un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela - Presupposti))

(2016/C 038/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Quenon K. SPRL

Convenute: Beobank SA, già Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, già Citilife SA

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che dispone che l’agente commerciale ha diritto, all’atto dell’estinzione del contratto di agenzia, sia ad un’indennità di clientela di un importo massimo limitato a un anno della sua retribuzione sia, laddove tale indennità non copra integralmente il danno effettivamente subìto, alla concessione di un risarcimento per danni ulteriori, purché una siffatta normativa non sfoci in un duplice indennizzo dell’agente per la perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione di detto contratto.

2)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la concessione del risarcimento dei danni non è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza di un illecito imputabile al preponente, che presenti un nesso causale con il danno invocato, ma esige che il danno invocato sia distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


1.2.2016   

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C 38/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «Maxima Latvija»/Konkurences padome

(Causa C-345/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Applicazione di una normativa nazionale analoga - Competenza della Corte - Nozione di «accordo avente per oggetto di restringere la concorrenza» - Contratti di locazione commerciale - Centri commerciali - Diritto del locatario di riferimento di opporsi alla locazione da parte del locatore di spazi commerciali a terzi))

(2016/C 038/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Maxima Latvija»

Convenuta: Konkurences padome

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la sola circostanza che un contratto di locazione commerciale di un supermercato situato in un centro commerciale contenga una clausola che accorda al locatario il diritto di opporsi alla locazione da parte del locatore, all’interno del medesimo centro, di spazi commerciali ad altri locatari, non implica che tale contratto abbia per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione.

2)

Possono essere considerati come costitutivi di un accordo avente «per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, i contratti di locazione commerciale, quali quelli di cui al procedimento principale, di cui si accerti, al termine di un’approfondita analisi del contesto economico e giuridico nel quale questi ultimi si inseriscono, nonché delle peculiarità del mercato di riferimento interessato, che contribuiscono in maniera significativa a un’eventuale compartimentazione di tale mercato. L’importanza del contributo di ciascun contratto a tale compartimentazione dipende, segnatamente, dalla posizione delle parti contraenti su detto mercato e dalla durata di tale contratto.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


1.2.2016   

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C 38/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Causa C-487/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizioni all’interno dell’Unione europea - Punto di entrata diverso da quello previsto nella notifica e nell’autorizzazione preventiva - Modifica essenziale delle modalità di spedizione dei rifiuti - Spedizione illegale - Proporzionalità dell’ammenda amministrativa))

(2016/C 038/11)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SC Total Waste Recycling SRL

Convenuto: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, deve essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento.

2)

L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008, secondo il quale le sanzioni applicate dagli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni di tale regolamento devono essere proporzionate, deve essere interpretato nel senso che l’irrogazione di un’ammenda che sanziona la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di detto regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica autorizzato dalle autorità competenti, il cui importo di base corrisponde a quello dell’ammenda applicata in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva, può essere considerata proporzionata soltanto qualora le circostanze che caratterizzano l’infrazione commessa consentano di constatare che si tratta di violazioni di gravità equivalente. Spetta al giudice nazionale verificare, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano la causa di cui è investito e, in particolare, dei rischi che la violazione può comportare per la protezione dell’ambiente e della salute umana, se l’importo della sanzione non ecceda la misura necessaria per realizzare l’obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-509/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti d’imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario - Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico - Fornitura del servizio da parte di un’altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi pubblici - Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza - Mantenimento dell’identità dell’entità economica - Attività che si basa essenzialmente sulle attrezzature - Mancata riassunzione del personale))

(2016/C 038/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Convenuti: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un’impresa pubblica, incaricata di esercitare un’attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un’altra impresa, mettendo a disposizione di quest’ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest’ultima impresa, con la motivazione che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Causa C-44/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voce 9025 - Nozione di «termometro» - Indicatori monouso che segnalano l’esposizione a una temperatura di reazione predeterminata))

(2016/C 038/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Convenuta: Duval GmbH & Co. KG

Dispositivo

La voce 9025 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, deve essere interpretata nel senso che essa contempla gli indicatori di temperatura ambiente di carta, se del caso rivestiti di una pellicola di plastica, i quali, come i prodotti di cui al procedimento principale, indicano attraverso una modifica di colore, in modo irreversibile e senza possibilità di riutilizzo successivo, se una o più temperature soglia siano state raggiunte.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


1.2.2016   

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C 38/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 dicembre 2015 — PP Nature-Balance Lizenz GmbH/Commissione europea

(Causa C-82/15 P) (1)

((Impugnazione - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articoli 31 e 116 - Decisione della Commissione che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza attiva «tolperisone»))

(2016/C 038/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (rappresentante: M. Ambrosius, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, A. Sipos e M. Šimerdová, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La PP Nature-Balance Lizenz GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


1.2.2016   

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C 38/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico/Ediltecnica SpA

(Causa C-592/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente))

(2016/C 038/15)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Appellanti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico

Appellata: Ediltecnica SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


1.2.2016   

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C 38/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Causa C-156/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente))

(2016/C 038/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Tamoil Italia SpA

Resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

nei confronti di: Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Regione Veneto

Dispositivo

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


1.2.2016   

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C 38/13


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-424/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 213 e 214 - Mancata dichiarazione di inizio di un’attività - Sanzione))

(2016/C 038/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Jácint Gábor Balogh

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositivo

1)

L’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone a un soggetto passivo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese e qualora il soggetto passivo non intenda esercitare un’attività imponibile.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta a che venga inflitta a un soggetto passivo una sanzione amministrativa per l’inosservanza da parte di quest’ultimo dell’obbligo di dichiarare l’inizio di un’attività economica qualora il prodotto di tale attività non ecceda il limite massimo della franchigia per le piccole imprese. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nel procedimento principale, la sanzione inflitta sia conforme al principio di proporzionalità.


(1)  GU C 439 dell’8.12.2014.


1.2.2016   

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C 38/14


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Ford Motor Company/Wheeltrims srl

(Causa C-500/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Disegni e modelli - Direttiva 98/71/CE - Articolo 14 - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 110 - Clausola cosiddetta «di riparazione» - Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato))

(2016/C 038/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti

Ricorrente: Ford Motor Company

Convenuta: Wheeltrims srl

Dispositivo

L’articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e l’articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l’altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest’ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l’unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l’aspetto originario.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


1.2.2016   

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C 38/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e. V./Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie

(Causa C-517/14 P) (1)

([Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Registro della denominazione «Edam Holland» - Produttori che utilizzano il nome «edam» - Assenza dell’interesse ad agire])

(2016/C 038/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e. V. (rappresentanti: M. Loschelder e V. Schoene, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: B. Koopman e M. Bulterman, agenti), Nederlandse Zuivelorganisatie (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, advocaten)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Schutzgemeinschaft Milch und Micherzeugnisse e. V. è condannata alle spese.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sosterranno le loro spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2015 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi, Nederlandse Zuivelorganisatie

(Causa C-519/14 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette - Registrazione della denominazione «Gouda Holland» - Produttori che utilizzano il nome «gouda» - Mancanza di interesse ad agire))

(2016/C 038/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (rappresentanti: M. Loschelder e V. Schoene, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti), Nederlandse Zuivelorganisatie (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, advocaten)

Dispositivo

1.

L’impugnazione è respinta.

2.

La Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. è condannata alle spese.

1)

Il Regno dei Paesi Bassi e la Nederlandse Zuivelorganisatie sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 16 del 19.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/15


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 22 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-530/14 P) (1)

((Impugnazione - Aiuto di Stato - Casinò greci - Regime che prevede un onere dell’80 % sui diritti d’ingresso di importi diversi - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Nozione di «aiuto di Stato» - Vantaggio - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata))

(2016/C 038/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.J. Loewenthal, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e P. Mylonopoulos, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


1.2.2016   

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C 38/16


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1o dicembre 2015 — Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

(Causa C-545/14 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso per risarcimento danni - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione nello Zimbabwe - Cancellazione dell’interessato dall’elenco di persone ed entità interessate - Risarcimento del danno asseritamente subito))

(2016/C 038/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aguy Clement Georgias, Trinity Engineering (Private) Ltd, Georgiadis Trucking (Private) Ltd (rappresentanti: H. Mercer QC, I. Quirk, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e B. Driessen, agenti), Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e M. Konstantinidis, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Aguy Clement Georgias, la Trinity Engineering (Private) Ltd e la Georgiadis Trucking (Private) Ltd sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


1.2.2016   

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C 38/16


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Commissione europea

(Causa C-1/15 SA) (1)

((Domanda di autorizzazione a effettuare un pignoramento presso la Commissione europea))

(2016/C 038/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (rappresentante: J.-Y. Steyt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A, Aresu, agente)

Dispositivo

1)

La domanda è respinta.

2)

La Chaîne hôtelière La Frontière, Shotef SPRL è condannata alle spese.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


1.2.2016   

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C 38/17


Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2015 — ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias/Commissione europea

(Causa C-2/15 SA) (1)

((Domanda di autorizzazione all'effettuazione di un pignoramento presso la Commissione europea))

(2016/C 038/24)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, digikoros)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e R. Lyal, agenti)

Dispositivo

1)

La domanda è respinta.

2)

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


1.2.2016   

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C 38/17


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea — Romania) — Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău/Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e a.

(Causa C-74/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b) - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Contratti di fideiussione e di garanzia immobiliare stipulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dalla loro attività professionale e che non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società commerciale di cui si sono costituite garanti))

(2016/C 038/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrenti: Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău

Convenuti: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA Arad, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA — Sucursala Baia Mare, Cristian Tarcău, Corina Tarcău, SC Magenta, in liquidazione, SC Crisco SRL

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


1.2.2016   

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C 38/18


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Košiciach — Slovacchia) — Kovozber s.r.o./Daňový úrad Košice

(Causa C-120/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183 - Rimborso dell’IVA eccedentaria - Normativa nazionale che prevede il calcolo di interessi di mora sul rimborso dell’IVA eccedentaria solo decorsi dieci giorni dalla conclusione di un procedimento di accertamento fiscale])

(2016/C 038/26)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Košiciach

Parti

Ricorrente: Kovozber s.r.o.

Resistente: Daňový úrad Košice

Dispositivo

L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda il calcolo di interessi di mora sul rimborso dell’imposta sul valore aggiunto eccedentaria solo decorsi dieci giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento fiscale.


(1)  GU C 213 del 29.6.2015.


1.2.2016   

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C 38/19


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — María Pilar Plaza Bravo/Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

(Causa C-137/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile - Normativa nazionale che prevede un importo massimo dell’indennità di disoccupazione - Normativa che ricorre, per il calcolo di tale importo, al rapporto tra l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo parziale interessati e l’orario di lavoro dei dipendenti a tempo pieno))

(2016/C 038/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: María Pilar Plaza Bravo

Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, a una disposizione nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’importo delle indennità di disoccupazione totale che un lavoratore subordinato deve percepire in seguito alla perdita del suo unico impiego a tempo parziale, si applica all’importo massimo delle indennità di disoccupazione stabilito dalla legge un coefficiente riduttore relativo al lavoro a tempo parziale, che corrisponde alla percentuale dell’orario di lavoro del lavoratore subordinato a tempo parziale rispetto a quello di un analogo lavoratore subordinato impiegato a tempo pieno.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.


1.2.2016   

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C 38/19


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Causa C-152/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Articoli 4, paragrafo 1, e 13 - Regolamento (CEE) n. 2220/85 - Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) - Condizioni per lo svincolo della garanzia costituita per assicurare il rimborso dell’anticipo - Condizioni per la concessione della restituzione - Qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati - Presa in considerazione, per la concessione della restituzione, dei fatti accertati dall’autorità competente a seguito di un controllo che ha luogo dopo l’esportazione effettiva e lo sdoganamento dei prodotti - Interpretazione della sentenza Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432)))

(2016/C 038/28)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti

Ricorrente: Cruz & Companhia Lda

Convenuti: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 3403/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, dev’essere interpretato nel senso che la garanzia fornita da un esportatore per assicurare il rimborso dell’anticipo percepito sulla restituzione all’esportazione può essere attuata qualora, a seguito di un controllo effettuato successivamente all’esportazione effettiva e allo sdoganamento dei prodotti di cui trattasi, sia dimostrato che una delle altre condizioni per la concessione della restituzione, in particolare la condizione relativa alla qualità sana, leale e mercantile dei prodotti esportati, prevista all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1829/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, non è soddisfatta.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


1.2.2016   

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C 38/20


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 25 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Openbaar Ministerie/A.Error! Reference source not found.

(Causa C-463/15 PPU) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1 - Condizioni di esecuzione - Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione))

(2016/C 038/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: A.

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


1.2.2016   

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C 38/21


Impugnazione proposta via fax il 26 gennaio 2015 dal Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2014, causa T-556/13, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller e.V./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-29/15 P)

(2016/C 038/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln e.V. (rappresentante: T. Schulte-Beckhausen, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Con ordinanza del 3 dicembre 2015 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


1.2.2016   

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C 38/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 ottobre 2015 — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-548/15)

(2016/C 038/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: J.J. de Lange

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3 della direttiva 2000/78/CE (1) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’agevolazione inclusa in un regime fiscale in base al quale, a determinate condizioni, le spese per lo studio possono essere dedotte dal reddito imponibile.

Nel caso di soluzione negativa della prima questione:

2)

Se il principio di non discriminazione in ragione dell’età, in quanto principio generale di diritto dell’Unione, debba essere applicato ad un’agevolazione fiscale in base alla quale le spese per lo studio vengono ammesse alla deduzione solo a determinate condizioni, anche se siffatta agevolazione esula dall’ambito di applicazione sostanziale della direttiva 2000/78/CE e la normativa non dà attuazione al diritto dell’Unione.

In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione pregiudiziale:

3)

(a)

Se disparità di trattamento contrarie al principio di non discriminazione in ragione dell’età, quale principio generale di diritto dell’Unione, possano essere giustificate con le modalità stabilite all’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE.

(b)

In caso negativo, quali criteri debbano essere utilizzati ai fini dell’applicazione di tale principio o per giustificare una distinzione in ragione dell’età.

4)

(a)

Se l’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE e/o il principio di non discriminazione in ragione dell’età debbano essere interpretati nel senso che una disparità di trattamento in ragione dell’età può essere giustificata se il fondamento di siffatta disparità di trattamento riguarda soltanto una parte dei casi interessati da tale distinzione.

(b)

Se una distinzione in ragione dell’età possa essere giustificata dalla tesi del legislatore secondo la quale, oltre una determinata età, non occorre concedere alcuna agevolazione fiscale, in ragione della «responsabilità personale» di colui che la richiede per il raggiungimento dell’obiettivo da lui perseguito».


(1)  GU L 303, pag. 16.


1.2.2016   

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C 38/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 28 ottobre 2015 — Fondul Proprietatea SA/Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

(Causa C-556/15)

(2016/C 038/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuta: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 107 TFUE debba essere interpretato nel senso che la partecipazione della società Complexului Energetic Oltenia SA al capitale sociale della società di progetto Hidro Tarniţa SA, che ha come oggetto la realizzazione e lo sfruttamento della centrale idroelettrica Tarnița-Lăpuștești, costituisca un aiuto di Stato ai produttori di energia eolica e fotovoltaica, considerato che lo scopo dichiarato del progetto è quello di garantire condizioni ottimali per l’installazione di una potenza maggiore nelle centrali che producono siffatti tipi di energia e cioè: (i) se si tratti di una misura finanziata dallo Stato o mediante fondi statali, (ii) se abbia carattere selettivo e (iii) se possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

2)

In caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire se tale aiuto di Stato fosse soggetto all’[obbligo di] notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.


1.2.2016   

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C 38/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 3 novembre 2015 — Onix Asigurări SA/Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

(Causa C-559/15)

(2016/C 038/33)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Onix Asigurări SA

Resistente: Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (Ivass)

Questione pregiudiziale

Se il diritto comunitario e in particolare l’art. 40, § 6, della direttiva 92/49/CEE (1), la comunicazione interpretativa della Commissione 2000/C/43/03, punto 5, e il principio comunitario dell’home country control ostino a un orientamento interpretativo (quale quello relativo all’art. 193, comma 4, del codice delle assicurazioni private, approvato con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, condiviso da questo Giudice) secondo cui l’autorità di vigilanza di uno Stato ospitante un operatore assicurativo in libera prestazion[e] di servizi possa assumere in via d’urgenza e a tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative provvedimenti inibitori, con specifico riguardo al divieto di stipulazione di nuovi contratti sul territorio dello Stato ospitante, fondati sulla ritenuta carenza, originaria o sopravvenuta, discrezionalmente valutata, di un requisito soggettivo previsto ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e segnatamente della reputazione.


(1)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).


1.2.2016   

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C 38/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 ottobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Causa C-560/15)

(2016/C 038/34)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Europa Way Srl, Persidera SpA

Resistenti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’intervento normativo contestato e i conseguenti atti applicativi hanno o meno violato le regole secondo le quali le funzioni di regolamentazione del mercato televisivo spettano ad una autorità amministrativa indipendente (artt. 3 ed 8 della direttiva 2002/21/CE (1), cd. direttiva quadro, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2));

2)

se l’intervento normativo contestato e i conseguenti atti applicativi hanno o meno violato le disposizioni (art. 7 della direttiva 2002/20/CE (3), cd. direttiva autorizzazioni, e art. 6 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro), che prevedono il previo svolgimento di una consultazione pubblica da parte dell’Autorità indipendente nazionale di regolamentazione del settore;

3)

se il diritto dell’Unione europea, in particolare, l’art. 56 TFUE, l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (4), cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell’informazione, osta all’annullamento della procedura di beauty contest — che era stata indetta per rimediare, nel sistema dell’assegnazione delle frequenze digitali televisive, all’illegittima esclusione di operatori del mercato e per consentire l’accesso degli operatori minori — ed alla sua sostituzione con altra procedura di gara onerosa, laddove ha previsto l’imposizione ai partecipanti di requisiti ed obblighi non richiesti in precedenza agli incumbents, rendendo oneroso e diseconomico il confronto concorrenziale;

4)

se il diritto dell’Unione europea, in particolare, l’art. 56 TFUE, l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, e l’art. 258 del TFUE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell’informazione, osta alla riconfigurazione del Piano di assegnazione delle frequenze, con la riduzione delle reti nazionali da 25 a 22 (e la conservazione agli incumbents della stessa disponibilità di mux), la riduzione dei lotti di gara a 3 mux, l’assegnazione di frequenze in banda VHF-III a rischio di forti interferenze;

5)

se la tutela del principio del legittimo affidamento, così come elaborato dalla Corte di giustizia, sia compatibile con l’annullamento della procedura di beauty contest che non ha consentito alle appellanti, già ammesse alla procedura gratuita, di risultare sicure aggiudicatarie di alcuni dei lotti oggetto della gara;

6)

se la normativa dell’Unione in materia di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze (artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza) sia compatibile con l’emanazione di una disposizione, come quella di cui all’art. 3 quinquies del d.l. n. 16 del 2012, che è distonica rispetto alle caratteristiche proprie del mercato radiotelevisivo.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

(2)  Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37).

(3)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

(4)  Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).


1.2.2016   

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C 38/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 4 novembre 2015 — Hans-Peter Ofenböck

(Causa C-565/15)

(2016/C 038/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hans-Peter Ofenböck

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (1) osti all’applicazione di una disposizione nazionale che restringa, sotto il profilo temporale, la possibilità dei gestori di stazioni di servizio di modificare i prezzi dei carburanti, di modo che è consentito fissare un prezzo di vendita maggiore solo una volta al giorno.

2)

Nel caso in cui non si possa semplicemente rispondere in senso affermativo alla prima questione, ma, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’esame della legittimità di una siffatta restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, dovrebbe essere effettuato in base alle circostanze del singolo caso:

di quali aspetti si dovrebbe tener conto nell’esame, caso per caso, della legittimità di tale restrizione alla luce delle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come richiesto dalla sentenza della Corte nella causa C-540/08, nell’ipotesi di una disposizione che restringa la possibilità di aumentare i prezzi al consumo.


(1)  GU L 149, pag. 22.


1.2.2016   

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C 38/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 5 novembre 2015 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./comtech GmbH

(Causa C-568/15)

(2016/C 038/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Convenuta: comtech GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1) debba essere interpretato nel senso che qualora il professionista predisponga una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo per telefono in merito a un contratto concluso, il consumatore non possa essere tenuto a sostenere costi superiori rispetto a quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

2)

Se l’articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83/UE osti a una disposizione nazionale secondo cui, qualora il professionista predisponga un servizio di assistenza telefonica al numero 0180 affinché il consumatore possa contattarlo in merito al contratto concluso, quest’ultimo deve sostenere i costi quantificatigli dall’operatore di telecomunicazioni per l’utilizzo di questo servizio di telecomunicazioni e ciò anche se tali costi superano quelli che gli sarebbero stati addebitati per una telefonata diretta a un numero fisso (geografico) o a un numero di cellulare standard.

Se l’articolo 21, primo comma, della direttiva non osti, in ogni caso, a una siffatta disposizione nazionale quando l’operatore di telecomunicazioni non versa al professionista una quota del corrispettivo che egli addebita al consumatore per contattare il numero 0180.


(1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).


1.2.2016   

IT

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C 38/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-569/15)

(2016/C 038/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Altra parte: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che un lavoratore residente nei Paesi Bassi, che svolge di norma le sue attività nei Paesi Bassi e che per tre mesi fruisce di un congedo non retribuito, in tale periodo continui ad esercitare attività subordinate (anche) nei Paesi Bassi qualora (i) il rapporto di lavoro permanga in essere durante detto periodo e (ii) ai fini della legge olandese sulla disoccupazione detto periodo venga considerato un periodo in cui sono esercitate attività subordinate.

2)

a.

Quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso in cui nel periodo di congedo non retribuito siffatto lavoratore eserciti attività subordinate in un altro Stato membro.

2)

b.

Se al riguardo sia rilevante che l’interessata, nell’anno successivo per due volte e nei successivi tre anni per una volta, per un periodo di circa da una a due settimane, abbia svolto attività subordinate nel medesimo diverso Stato membro, senza tuttavia fruire di un congedo non retribuito nei Paesi Bassi.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).


1.2.2016   

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C 38/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 — X, altra parte Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-570/15)

(2016/C 038/38)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Sulla base di quale criterio, o di quali criteri, occorra stabilire quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) nel caso di un lavoratore residente in Belgio che svolge nei Paesi Bassi la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese, ed inoltre esercita in Belgio il 6,5 per cento di tali attività nell’anno in questione, nella propria casa e presso clienti, senza che si configuri una tipologia definita e senza che egli abbia preso accordi con il suo datore di lavoro in merito allo svolgimento di attività in Belgio.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 149, pag. 2).


1.2.2016   

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C 38/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Liège (Belgio) il 9 novembre 2015 — Stato belga/Oxycure Belgium S.A.

(Causa C-573/15)

(2016/C 038/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Liège

Parti

Appellante: Stato belga

Appellata: Oxycure Belgium S.A.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in combinato disposto con l’allegato III, punti 3 e 4, della direttiva IVA, tenuto conto segnatamente del principio di neutralità, osti a una disposizione nazionale che preveda l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta all’ossigenoterapia mediante bombole di ossigeno, mentre l’ossigenoterapia mediante concentratore di ossigeno è soggetta all’aliquota IVA standard


(1)  GU L 347, pag. 1.


1.2.2016   

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C 38/27


Impugnazione proposta il 9 novembre 2015 da Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Terza) del 9 settembre 2015, causa T-584/14, INDITEX/UAMI — ANSELL (ZARA)

(Causa C-575/15 P)

(2016/C 038/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) (rappresentante: C. Duch Fonoll, abogada)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 1118/2013-2) e annullare, conseguentemente, la decisione controversa e la precedente decisione della divisione di annullamento dell’UAMI del 30 aprile 2013, che ha respinto la domanda di decadenza del marchio comunitario ZARA n. 112.755 per i servizi compresi nella classe 39.

Condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Nel presente ricorso si impugnano, articolati in sei motivi di impugnazione, gli argomenti svolti nei punti da 32 a 37 della sentenza impugnata.

2.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale ha violato l’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (1) ove, al punto 37 della sentenza impugnata, ha ecceduto i limiti del ricorso proposto ponendo in dubbio l’uso in sé del marchio ZARA n. 112755 per i servizi della classe 39, mentre tale questione esulava dalla controversia e non era oggetto di ricorso.

3.

L’oggetto del ricorso proposto alla Commissione di ricorso si limitava a determinare se l’uso, da parte della Inditez, del marchio ZARA per i servizi di trasporto e distribuzione di prodotti prestati da tale società ai suoi concessionari potesse considerarsi o meno un uso pubblico, in contrapposizione all’uso privato nell’ambito della propria impresa e, conseguentemente, se potesse considerarsi un uso effettivo o meno. Pertanto, l’esistenza dell’uso in sé del marchio ZARA per i servizi di trasporto e distribuzione prestati dal titolare del marchio costituiva un fatto non controverso e pacifico in sede amministrativa.

4.

Con il secondo motivo di impugnazione la Inditex deduce che il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 207/2009, avendo confuso il concetto di «integrazione commerciale», propria dell’impresa affiliata che si integra nel metodo commerciale del concedente, con il concetto di «integrazione economica» o «unità economica» nel senso del livello di dipendenza economica.

5.

Il Tribunale ha statuito, al punto 33 della sentenza impugnata, che il fatto che i concessionari della Inditex seguano un modello economico integrato commercialmente nel modello economico del concedente presuppone che essi perdano la loro condizione di unità economiche indipendenti, vale a dire, di terzi estranei all’organizzazione interna del concedente. Tale valutazione non è corretta secondo la ricorrente in quanto violerebbe la legge.

6.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce che il Tribunale, al punto 33 della sentenza impugnata, ha snaturato i termini della dichiarazione giurata del 7 maggio 2012 di D. Antonio Abril (allegato 4 del ricorso) trascrivendo parzialmente parte delle dichiarazioni realmente effettuate da quest’ultimo, inducendo in tal modo il Tribunale a interpretare tale documento in modo erroneo e inficiando la conclusione del Tribunale quanto al punto di considerare pubblico l’uso del marchio ZARA.

7.

Con il quarto motivo si deduce un errore di diritto da parte del Tribunale nell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, sub a), del regolamento n. 207/2009, per aver violato, al punto 35 della sentenza impugnata, le norme secondo cui nella valutazione del carattere di effettività dell’uso del marchio devono prendersi in considerazione tutti i fatti e le circostanze adeguate per determinare l’effettività del suo sfruttamento commerciale. In concreto, si deduce che il Tribunale ha negato che la Inditex fosse presente nel mercato dei servizi di trasporto di merci con il marchio ZARA, mancando tale società del volume di affari generato dalla prestazione dei servizi compresi nella classe 39.

8.

Il Tribunale è giunto a negare che la Inditex avesse offerto servizi di trasporti di merci a terzi esterni alla sua unità economica dato che un’impresa dedita alla confezione e alla vendita di prodotti di moda non è un’impresa di trasporti. Tale puntualizzazione del Tribunale, secondo la ricorrente, non è corretta e viola il diritto e la giurisprudenza dell’Unione conformemente a quanto menzionato nel relativo motivo.

9.

Nel quinto motivo la Inditex deduce che il Tribunale, al punto 35 della sentenza impugnata, ha snaturato i termini della dichiarazione giurata del 7 maggio 2012 di D. Antonio Abril, interpretando i dati quantificati al punto 18 della dichiarazione come confermativi dell’effettività dello sfruttamento commerciale del marchio controverso quanto alla commercializzazione dei prodotti mentre, in realtà, i quantitativi che appaiono in tale documento si riferiscono unicamente ai quantitativi acquisiti dalla Inditex dai suoi concessionari per la prestazione di servizi di trasporto da parte di detta società verso questi ultimi.

10.

Infine, con il sesto motivo, si deduce un errore di diritto per violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22 del regolamento n. 2868/1995 (2) ove, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha imposto alla Inditex una probatio diabólica negando che fossero state apportate prove quanto al volume di affari in quanto non erano state apportate fatture, nonostante il fatto che il Tribunale fosse cosciente della impossibilità della Inditex di apportare tali fatture in quanto si trattava di documenti inesistenti a causa dei motivi dedotti nel menzionato motivo di ricorso.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GU L 303, pag. 1.


1.2.2016   

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C 38/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, sede di Bruges (Belgio) il 9 novembre 2015 — Johannes Van der Weegen, Anna Pot/Stato belga

(Causa C-580/15)

(2016/C 038/41)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, sede di Bruges

Parti

Ricorrenti: Johannes Van der Weegen, Anna Pot

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 21, 5o CIR [codice belga sulle imposte sui redditi] 1992, come modificato dall’articolo 170 Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (legge del 25 aprile 2014 recante diverse disposizioni), violi le disposizioni degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’Accordo SEE, posto che tale disposizione, pur essendo applicabile indistintamente per i prestatori di servizi nazionali e stranieri, esige che siano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste all’articolo KB/WIB 1992, che sono di fatto proprie del mercato belga e pertanto ostacolano gravemente l’offerta di servizi in Belgio dei prestatori di servizi stranieri.


1.2.2016   

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C 38/29


Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-583/15)

(2016/C 038/42)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo creato il suo registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, interconnettendolo con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate dall’autorità competente nazionale ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Detto paragrafo 1 stabilisce inoltre che il trattamento dei dati contenuti nel registro e, in particolare, dei dati fondamentali fissati al paragrafo 2 dello stesso articolo si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata. Tali dati sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

Orbene, dalla risposta dello Stato portoghese alla lettera di diffida complementare risulta che l’amministrazione portoghese non è ancora riuscita a raggiungere un’intesa tra le 3 autorità nazionali che operano nel sistema, l’autorità nazionale della sicurezza stradale, l’autorità competente in materia di condizioni di lavoro e la Direzione generale dell’amministrazione della giustizia.

In tali circostanze, non solo non esiste un registro nazionale, ma continuano a esistere i registri particolari di tre autorità nazionali, e i dati di cui trattasi non sono accessibili alle autorità competenti dello Stato portoghese.

Pertanto, lo Stato portoghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione.

Non disponendo di alcun registro nazionale, non sussistono dubbi sul fatto che l’amministrazione portoghese non ha adottato le misure necessarie per interconnettere il proprio registro nazionale, di cui non dispone, con gli altri registri nazionali.

Di conseguenza, lo Stato portoghese non ha soddisfatto gli obblighi derivanti dall’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento n. 1071/2009.


(1)  GU L 300, pag. 51.


1.2.2016   

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C 38/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Melun (Francia) l’ 11 novembre 2015 — Glencore Céréales France/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Causa C-584/15)

(2016/C 038/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Melun

Parti

Ricorrente: Glencore Céréales France

Convenuto: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer [Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare] (FranceAgriMer)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa dedurre dai termini della sentenza del 29 marzo 2012, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Pfeifer & Langen KG, C-564/10, che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 (1), che definisce il regime della prescrizione nel diritto comunitario, è applicabile a misure dirette al pagamento degli interessi dovuti in applicazione dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 800/1999 (2) e dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 770/96 (3).

2)

Se il credito relativo agli interessi debba essere considerato come risultante, per sua natura, da un’irregolarità «permanente o ripetuta», cessata alla data del pagamento del capitale, rinviando così a tale data il dies a quo della prescrizione che lo riguarda.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se il dies a quo della prescrizione debba essere fissato alla data di esecuzione dell’irregolarità che ha dato origine al credito principale o possa essere fissato solo alla data del pagamento dell’aiuto o dello svincolo della cauzione corrispondente al dies a quo del calcolo degli interessi di cui trattasi.

4)

Se, per l’applicazione delle norme sulla prescrizione fissate dal regolamento n. 2988/95, si debba considerare che qualsiasi atto interruttivo della prescrizione del credito principale interrompa anche la prescrizione corrente sugli interessi, anche se gli atti interruttivi della prescrizione relativa al credito principale non fanno alcuna menzione di questi ultimi.

5)

Se la prescrizione sia acquisita con il raggiungimento del termine massimo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 2988/95 qualora, entro tale termine, l’organismo pagatore chieda il rimborso dell’aiuto indebitamente versato, senza chiedere contestualmente il pagamento degli interessi.

6)

Se il termine di prescrizione di diritto comune di cinque anni, introdotto nel diritto nazionale all’articolo 2224 del code civil dalla legge n. 2008-561 del 17 giugno 2008 abbia potuto sostituire, per le prescrizioni non ancora acquisite alla data di entrata in vigore di detta legge, il termine di prescrizione di quattro anni previsto dal regolamento n. 2988/95 in applicazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3002/92 che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 104, pag. 13).


1.2.2016   

IT

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C 38/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 12 novembre 2015 — Raffinerie Tirlemontoise SA /Stato belga

(Causa C-585/15)

(2016/C 038/44)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), debba essere interpretato, in particolare alla luce della sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 e C-234/10, [EU:C:2012:591]), nel senso che, ai fini del calcolo della perdita media, occorre, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividere la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni.

2)

Se l’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, debba essere interpretato, in particolare alla luce della sentenza del 27 settembre 2012, Zuckerfabrick Jülich (C-113/10, C-147/10 e C-234/10, [EU:C:2012:591]), nel senso che i riporti da prendere in considerazione (come elemento di debito o di credito) nel calcolo complessivo dei contributi alla produzione siano da calcolarsi, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividendo la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi reali esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regolamento n. 2267/2000 (2) e il regolamento n. 1993/2001 (3) siano invalidi.


(1)  GU L 252, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2267/2000 della Commissione, del 12 ottobre 2000, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell’11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15).


1.2.2016   

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C 38/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jerez de la Frontera (Spagna) il 16 novembre 2015 — Banco Santander, S.A./Cristobalina Sánchez López

(Causa C-598/15)

(2016/C 038/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Parti

Ricorrente: Banco Santander, S.A.

Convenuta: Cristobalina Sánchez López

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] (1) e alla finalità di quest’ultima una normativa nazionale che stabilisce una procedura come quella prevista dall’articolo 250, paragrafo 1, punto 7, della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile), che obbliga il giudice nazionale a disporre con sentenza la consegna di un’abitazione esecutata al soggetto che ne ha ottenuto l’aggiudicazione nell’ambito di un procedimento di esecuzione stragiudiziale, allorché[,] in virtù del regime vigente contenuto nell’articolo 129 della Ley Hipotecaria (legge sull’ipoteca), come modificata dalla legge 1/2000, dell’8 gennaio 2000, e negli articoli da 234 a 236-0 del Reglamento Hipotecario (regolamento in materia di ipoteca), come modificato dal regio decreto 290/1992, il giudice non abbia potuto esercitare d’ufficio un controllo sulle clausole abusive e il debitore sia stato privato della possibilità di presentare un’efficace opposizione sulla base di tale motivo[,] vuoi in seno alla procedura di esecuzione stragiudiziale vuoi nell’ambito di un procedimento giurisdizionale indipendente.

2)

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest’ultima una norma come la quinta disposizione transitoria della legge 1/2013[,] in base alla quale il notaio può sospendere un procedimento stragiudiziale di esecuzione ipotecaria avviato prima dell’entrata in vigore della legge 1/2013, solo qualora risulti che il consumatore ha presentato un ricorso contestando una clausola abusiva del contratto di mutuo ipotecario che costituisce il fondamento della vendita stragiudiziale o che determina l’importo esigibile in fase di esecuzione, sempreché il consumatore abbia proposto detto ricorso entro un mese dalla pubblicazione della legge 1/2013, senza prevedere che detto termine sia notificato al consumatore in mano propria, e comunque prima che il notaio abbia aggiudicato l’immobile.

3)

Se le citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE], la finalità di quest’ultima e l’obbligo ivi stabilito, che impone ai giudici nazionali di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole inserite nei contratti con i consumatori, senza che sia necessaria un’istanza del consumatore, debbano essere interpretati nel senso che permettono al giudice nazionale[,] nell’ambito di un procedimento come quello previsto dall’articolo 250, paragrafo 1, punto 7, della Ley de Enjuiciamiento Civil o del procedimento di «vendita stragiudiziale» disciplinato dall’articolo 129 della Ley Hipotecaria, di disapplicare il diritto nazionale ogniqualvolta osti a tale controllo giurisdizionale d’ufficio, in considerazione della chiarezza inequivocabile delle pertinenti disposizioni della direttiva e della reiterata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito all’obbligo dei giudici nazionali di rilevare d’ufficio la presenza di clausole abusive nell’ambito delle controversie che riguardano contratti conclusi con i consumatori.

4)

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest’ultima una norma nazionale come l’articolo 129 della Ley Hipotecaria (legge sull’ipoteca), come modificata dalla legge 1/2013, che prevede come unici rimedi efficaci per la protezione dei diritti dei consumatori sanciti dalla direttiva, e in relazione alle procedure stragiudiziali di esecuzione ipotecaria che coinvolgono i consumatori, la mera facoltà del notaio di avvisare questi ultimi sull’esistenza di clausole abusive, o la possibilità che il debitore-consumatore esecutato con procedura stragiudiziale proponga ricorso in un procedimento giurisdizionale indipendente prima che il notaio abbia aggiudicato il fondo esecutato.

5)

Se sia contrari[a] alle citate disposizioni della direttiva [93/13/CEE] e alla finalità di quest’ultima una norma nazionale come l’articolo 129 della Ley Hipotecaria, come modificata dalla legge 1/2013, e gli articoli da 234 a 236 del Reglamento Hipotecario (regolamento sull’ipoteca), come modificato dal Regio decreto 290/1992, che istituisce una procedura di esecuzione stragiudiziale dei contratti di mutuo ipotecario stipulati tra un professionista e un consumatore, che non prevedono alcuna possibilità di operare un controllo giudiziario d’ufficio sulle clausole abusive.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


1.2.2016   

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C 38/33


Impugnazione proposta il 16 novembre 2015 dalla Romania avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015, causa T-784/14, Commissione/Romania

(Causa C-599/15 P)

(2016/C 038/46)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, A. Buzoianu, E. Gane e M. Chicu, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

I. Dichiarare ricevibile l’impugnazione, annullare in toto l’ordinanza del Tribunale nella causa T-784/14, giudicare nuovamente la causa T-784/14, accogliendo il ricorso di annullamento e annullando la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014;

oppure

dichiarare ricevibile l’impugnazione, annullare in toto l’ordinanza del Tribunale nella causa T-784/14, rinviare la causa T-784/14 al Tribunale dell’Unione europea e, nel nuovo giudizio, accogliere il ricorso di annullamento e annullare la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014;

II. Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo — Irregolarità processuali dinanzi al Tribunale dell’Unione europea che ledono gli interessi dello Stato rumeno

La Romania ritiene che l’ordinanza sia stata emessa in violazione dell’articolo 130, paragrafo 7, in combinato disposto con il paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il Tribunale non ha verificato e non ha adeguatamente motivato la questione della necessità di esaminare l’eccezione di irricevibilità congiuntamente all’esame nel merito.

Pur avendo deciso che non era giustificato procedere all’esame congiunto dell’eccezione di irricevibilità e del merito, il Tribunale ha inquadrato giuridicamente l’obbligo di pagamento a carico della Romania nell’ambito disciplinato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom (1) e dal regolamento n. 1150/2000 (2), affermando che lo Stato rumeno ha l’obbligo, sorto sulla base di tali disposizioni, di accertare e di pagare l’importo di EUR 14 883,79 a titolo di risorse proprie tradizionali.

Analizzando la natura e il fondamento dell’obbligo di pagamento, il Tribunale ha giudicato il merito della causa e, così facendo, ha agito in contrasto con la sua decisione di statuire esclusivamente sull’eccezione di irricevibilità.

2.

Secondo motivo — Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale dell’Unione europea

La Romania ritiene che il Tribunale dell’Unione europea abbia qualificato erroneamente la natura degli obblighi addebitatile con la lettera BUDG/B3/MV D (2014) 3079038 del 19 settembre 2014, incorrendo in un errore di diritto che ha inficiato l’analisi del giudice in merito (i) alla valutazione circa la competenza della Commissione e (ii) alla natura della lettera impugnata.

In subordine, la Romania ritiene che il Tribunale dell’Unione europea abbia violato il diritto dell’Unione europea e disatteso la giurisprudenza della Corte allorché ha stabilito che spetta agli Stati membri valutare la sussistenza di una perdita di risorse proprie tradizionali, nonché la sussistenza di un obbligo di pagamento di tali risorse.

Inoltre, la Romania contesta l’applicabilità del meccanismo del pagamento in via provvisoria alla fattispecie dedotta in giudizio e, in tal senso, delle considerazioni del Tribunale a tal riguardo.


(1)  Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).


1.2.2016   

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C 38/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 17 novembre 2015 — J. N./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-601/15)

(2016/C 038/47)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: J. N.

Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180) sia valido alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303/01):

1)

nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo è stato posto in stato di trattenimento, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, parte iniziale e lettera e), della menzionata direttiva, e ha il diritto, in forza dell’articolo 9 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180), di rimanere in uno Stato membro fintantoché non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d’asilo, e

2)

alla luce delle spiegazioni [relative alla Carta dei diritti fondamentali] (GU 2007, C 303/02), secondo le quali le limitazioni che possono legittimamente essere apportate ai diritti conferiti dall’articolo 6 non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5, parte iniziale e lettera f), della CEDU [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], e dall’interpretazione data dalla Corte EDU a quest’ultima disposizione, tra l’altro nella sentenza del 22 settembre 2015, Nabil e a., contro Ungheria, 62116/12, secondo la quale il trattenimento di un richiedente asilo viola il citato articolo 5, paragrafo 1, parte iniziale e lettera f), se esso non è stato imposto al fine del rimpatrio.


1.2.2016   

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C 38/35


Impugnazione proposta il 15 novembre 2015 da Ana Pérez Gutiérrez avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-168/14, Pérez Gutiérrez/Commissione

(Causa C-604/15 P)

(2016/C 038/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ana Pérez Gutiérrez (rappresentante: J. Soler Puebla, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Che si annulli la sentenza del Tribunale del 9 settembre e si prosegua la causa, pronunciando una nuova sentenza nella quale:

1.

Si dichiari la sussistenza di un’illegittima intromissione nel diritto all’onore, all’intimità familiare e alla propria immagine, in conseguenza dell’uso dell’immagine del sig. Patrick Johannes Jacquemyn in assenza di consenso, per avere la Commissione europea inserito la sua fotografia nel repertorio di immagini delle avvertenze relative alla salute per i prodotti del tabacco nell’Unione Europea;

2.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di EUR 181 104 a titolo di lucro cessante;

3.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente l’importo di un centesimo di euro (EUR 0,01) per ciascun pacchetto o prodotto del tabacco su cui compaia l’immagine del sig. Patrick Jacquemyn, importo totale da determinarsi in esecuzione della sentenza, e che attualmente corrisponde a ventisette milioni cinquecento ottantotto mila cinquecento ventiquattro euro (EUR 27 588 524);

4.

Si condanni la convenuta a versare alla ricorrente un indennizzo per l’utile tratto utilizzando illecitamente l’immagine del sig. Patrick Jacquemyn, che corrisponde all’importo di EUR 13 790 000 in Spagna, luogo di residenza della ricorrente e del sig. Patrick Jacquemyn.

Motivi e principali argomenti

Assenza di identità tra lo svolgimento dell’udienza di discussione e quanto esposto nella sentenza

La parte ricorrente non ha mai accettato le dichiarazioni della Commissione europea ma ha acconsentito che si presentassero tardivamente i documenti privi di cancellature, il che non è stato chiarito nella sentenza.

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

Violazione del principio della regola europea di accesso dei cittadini dell’Unione alla documentazione che qualsiasi organo dell’Unione ha utilizzato per l’adozione di decisioni.

La ricorrente ha più volte richiesto la documentazione relativa ai diritti di immagine della fotografia controversa ma essa non è mai stata messa a sua disposizione.

Assenza e insufficienza di prove che implicano il difetto di istruttoria sulla causa da parte del Tribunale

Le prove richieste dalla ricorrente non sono state acquisite e quelle apportate dalla convenuta impedivano qualsiasi chiarimento dal punto di vista probatorio, in quanto tutti i dati erano praticamente cancellati.

Violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle armi

I documenti apportati dalla Commissione europea erano cancellati e privi di dati, e impedivano qualsiasi analisi in contraddittorio da parte della ricorrente, per cui la ricorrente non li considera prove valide né possono essere classificati come elementi probatori dal Tribunale.

Travisamento dei fatti (Distort of facts)

I documenti, cancellati e privi di dati, hanno condotto il Tribunale a ritenere che, in linea di principio, la presunta realizzazione delle fotografie era legale e tale presunzione non ha potuto essere confutata dalla ricorrente, mancando tutti gli elementi probatori nei documenti. La cancellatura dei dati nei documenti si è concretizzata in un’applicazione errata dei principi della protezione dei dati stabiliti dalla direttiva del 1995 (1).


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31


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C 38/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Letrado de la Administración de Justicia dello Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa (Spagna) il 18 novembre 2015 — María Assumpció Martínez Roges/José Antonio García Sánchez

(Causa C-609/15)

(2016/C 038/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Letrado de la Administración de Justicia, Titular de la Secretaría del Juzgado de Violencia sobre la mujer único de Terrassa

Parti

Ricorrente: María Assumpció Martínez Roges

Resistente: José Antonio García Sánchez

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 34 e 35 della legge 1/2000 siano in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1) e gli articoli 6, paragrafo 1, lettera d), 11 e 12 della direttiva 2005/29/CE (2), in quanto escludono il controllo d’ufficio delle eventuali clausole abusive o pratiche commerciali sleali contenute nei contratti stipulati tra avvocati e persone fisiche che agiscono con fini che esulano dalla loro attività professionale.

2)

Se gli articoli 34 e 35 della legge 1/2000 siano in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 2, e il punto 1, lettera q), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE, in quanto impediscono la produzione di prove nel procedimento amministrativo di «ingiunzione di pagamento degli onorari» ai fini della risoluzione della controversia.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(2)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 2).


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C 38/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 23 novembre 2015 — Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.

(Causa C-617/15)

(2016/C 038/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hummel Holding A/S

Convenute: Nike Inc., Nike Retail B.V.

Questione pregiudiziale

In presenza di quali condizioni una società giuridicamente indipendente avente la propria sede in uno Stato membro dell’Unione e controllata indirettamente da un’impresa che, a sua volta, non ha alcuna sede nell’Unione, deve essere considerata quale «stabile organizzazione» di detta ultima impresa ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).


(1)  GU L 78, pag. 1.


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C 38/37


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — Concurrence Sàrl/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Causa C-618/15)

(2016/C 038/51)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Concurrence Sàrl

Resistenti: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e attraverso un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti gestiti in differenti Stati membri, il distributore autorizzato che ritiene di essere leso abbia la facoltà di proporre un’azione inibitoria della turbativa illecita che ne deriva dinanzi all’autorità giurisdizionale del territorio nel quale i contenuti messi online sono o sono stati accessibili, ovvero se debba sussistere un altro collegamento.


(1)  GU L 12, pag. 1.


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C 38/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-628/15)

(2016/C 038/52)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellanti: The Trustees of the BT Pension Scheme

Appellati: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Atteso che la Corte, nella risposta data alla questione 4 nella sua sentenza del 12 dicembre 2006, C 446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I 11753), ha statuito che gli articoli 43 e 56 del Trattato CE (divenuti articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) erano incompatibili con una normativa di uno Stato membro che concede alle società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale, se il diritto dell’Unione conferisca un diritto a tali stessi azionisti, attraverso l’articolo 63 TFUE o in altro modo, nei casi in cui essi siano i beneficiari dei dividendi che si è scelto di distribuire secondo tale regime, segnatamente quando un azionista sia residente nel medesimo Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

2)

Nel caso in cui l’articolo 63 TFUE non conferisca diritti direttamente all’azionista di cui alla questione 1, se detto azionista possa far valere una violazione dei diritti conferiti dall’articolo 49 TFUE o dall’articolo 63 TFUE alla società che distribuisce il dividendo.

3)

Nel caso in cui si risponda alla questione 1 o alla questione 2 nel senso che l’azionista gode di diritti in forza del diritto dell’Unione o può far valere tale diritto, se il diritto dell’Unione imponga requisiti per il rimedio che deve essere garantito all’azionista dall’ordinamento nazionale.

4)

Se, ai fini della risposta della Corte alle suddette questioni, rilevi la circostanza che:

a)

l’azionista non è soggetto passivo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in questione per i dividendi percepiti, con la conseguenza che, in caso di distribuzione effettuata da una società residente al di fuori del suddetto regime, il credito di imposta cui l’azionista ha diritto in forza della legislazione nazionale può comportare il pagamento di tale credito all’azionista da parte di detto Stato membro;

b)

il giudice nazionale ha statuito che la violazione del diritto dell’Unione da parte della legislazione nazionale in questione non era sufficientemente qualificata per far sorgere in capo allo Stato membro un obbligo di risarcimento nei confronti della società che ha distribuito i dividendi, conformemente ai principi stabiliti nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame (C 46/93 e C 48/93, Racc. pag. I 1029); o che

c)

in alcuni casi, ma non in tutti, la società che ha distribuito i dividendi nell’ambito del suddetto regime può avere aumentato l’importo dei dividendi distribuiti a tutti gli azionisti pagando una somma in contanti equivalente a quella che un azionista esente avrebbe ottenuto attraverso il pagamento di dividendi al di fuori del suddetto regime.


1.2.2016   

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C 38/39


Impugnazione proposta il 24 novembre 2015 dalla Novartis Europharm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-472/12, Novartis Europharm Ltd/Commissione europea

(Causa C-629/15 P)

(2016/C 038/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Teva Pharma BV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione impugnata in quanto, con tale decisione, il Tribunale ha respinto l’azione di annullamento nella causa T-472/12,

rinviare la causa al Tribunale, se necessario, e

condannare la Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso di annullamento nella causa T-472/12 la Novartis chiedeva al Tribunale di annullare la decisione di esecuzione C(2012) 5894 final della Commissione, del 16 agosto 2012, che concede, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoledronic acid Teva Pharma — acido zoledronico» poiché tale decisione costituisce una violazione del diritto all’esclusività dei dati per il proprio medicinale Aclasta secondo l’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2309/93 (2) in combinato disposto con gli articoli 14, paragrafo 11 e 89 del regolamento (CE) n. 726/2004 e l’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva n. 2001/83/CE (3). Il ricorso di annullamento è stato respinto con la decisione impugnata.

A sostegno di tale ricorso, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE, che definisce il concetto di autorizzazione all'immissione in commercio globale, e poiché il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata nella decisione impugnata.

A tale proposito la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata è fondata su un fraintendimento del tenore letterale e dello scopo dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83/CE e del quadro giuridico per l’autorizzazione di nuove indicazioni terapeutiche e sull’ erroneo presupposto che l’interpretazione della ricorrente dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CEE faciliterebbe la possibilità di manipolare e aggirare la protezione dei dati nonché un’estensione indefinita della protezione dei dati per i medicinali di riferimento.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la conclusione del Tribunale secondo la quale l’articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva 2001/83/CE si applica a Aclasta poiché tale medicinale avrebbe potuto essere autorizzato come variazione o estensione del medicinale Zometa è contraria al principio di certezza del diritto e farebbe venir meno l’incentivo per le compagnie farmaceutiche ad investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi trattamenti e, conseguentemente, è contraria all’interesse della salute.

Sulla base di questa erronea interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/83 il Tribunale non ha riconosciuto che la decisione di esecuzione della Commissione costituisce una violazione del diritto alla protezione dei dati della Novartis per Aclasta secondo l’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento 2309/93, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 11 e l’articolo 89 del regolamento 726/2004, e che, per tale ragione, la decisione d’esecuzione della Commissione doveva essere annullata.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


1.2.2016   

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C 38/40


Impugnazione proposta il 24 novembre 2015 dalla Novartis Europharm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-67/13, Novartis Europharm Ltd/Commissione europea

(Causa C-630/15 P)

(2016/C 038/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Hospira UK Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la decisione impugnata in quanto, con tale decisione, il Tribunale ha respinto l’azione di annullamento nella causa T-67/13,

rinviare la causa al Tribunale, se necessario, e

condannare la Commissione a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso di annullamento nella causa T-67/13 la Novartis chiedeva al Tribunale di annullare la decisione di esecuzione C(2012) 5894 final della Commissione, del 19 novembre 2012, che concede, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoledronic acid Hospira — acido zoledronico» poiché tale decisione costituisce una violazione del diritto all’esclusività dei dati per il proprio medicinale Aclasta secondo l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2309/93 (2) in combinato disposto con gli articoli 14, paragrafo 11, e 89 del regolamento (CE) n. 726/2004 e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE (3). Il ricorso di annullamento è stato respinto con la decisione impugnata.

A sostegno di tale ricorso, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, che definisce il concetto di autorizzazione all'immissione in commercio globale, e poiché lo stesso non ha fornito una motivazione adeguata nella decisione impugnata.

A tale proposito la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata è fondata su un fraintendimento del tenore letterale e dello scopo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e del quadro giuridico per l’autorizzazione di nuove indicazioni terapeutiche e sull’erroneo presupposto che l’interpretazione della ricorrente dell’articolo 6, paragrafo, 1 della direttiva 2001/83/CE faciliterebbe la possibilità di manipolare e aggirare la protezione dei dati nonché un’estensione indefinita della protezione dei dati per i medicinali di riferimento.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la conclusione del Tribunale secondo la quale l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE si applica ad Aclasta poiché tale medicinale avrebbe potuto essere autorizzato come variazione o estensione del medicinale Zometa è contraria al principio di certezza del diritto e farebbe venir meno l’incentivo per le compagnie farmaceutiche ad investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi trattamenti e, conseguentemente, è contraria all’interesse della salute.

Sulla base di questa erronea interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 il Tribunale non ha riconosciuto che la decisione di esecuzione della Commissione costituisce una violazione del diritto alla protezione dei dati della Novartis per Aclasta secondo l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento 2309/93, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 11, e l’articolo 89 del regolamento 726/2004, e che, per tale ragione, la decisione d’esecuzione della Commissione doveva essere annullata.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).

(3)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).


1.2.2016   

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C 38/41


Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Repubblica slovacca/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-643/15)

(2016/C 038/55)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentata da: Ministero della giustizia della Repubblica slovacca)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:

dichiarare nulla la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1) e

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la Repubblica slovacca deduce sei motivi:

1.

Primo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 68 TFUE nonché dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e del principio dell’equilibrio istituzionale

Il Consiglio, adottando la decisione impugnata al di là del precedente orientamento del Consiglio europeo, e dunque in contrasto con il suo mandato, ha violato l’articolo 68 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e il principio dell’equilibrio istituzionale.

2.

Secondo motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 1 e degli articoli 6 e 7 del Protocollo n. 2, nonché dei principi della certezza del diritto, della democrazia rappresentativa e dell’equilibrio istituzionale

Un tipo di atto siffatto, quale è la decisione impugnata, non può essere adottato sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Alla luce del suo contenuto, la decisione impugnata ha, infatti, natura di atto legislativo e avrebbe dovuto quindi essere adottata mediante una procedura legislativa, che non è tuttavia prevista all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Il Consiglio, adottando la decisione impugnata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, non soltanto ha violato tale disposizione, ma si è altresì ingerito nei diritti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

3.

Terzo motivo di ricorso vertente su una violazione delle forme sostanziali che regolano la procedura legislativa, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo

Per l’ipotesi in cui la Corte di giustizia, in contrasto con quanto dedotto dalla Repubblica slovacca nell’ambito del secondo motivo, giungesse alla conclusione che la decisione impugnata è stata adottata mediante una procedura legislativa (quod non), la Repubblica slovacca deduce, in subordine, la violazione delle forme sostanziali, stabilite agli articoli 16, paragrafo 8, TUE; 15, paragrafo 2, TFUE; 78, paragrafo 3, TFUE; 3 e 4 del Protocollo n. 1, 6 e 7, paragrafi 1 e 2, del Protocollo n. 2, nonché una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. In concreto, non è stata rispettata l’esigenza di deliberazione e votazione in seno al Consiglio in seduta pubblica, è stata limitata la partecipazione dei parlamenti nazionali nel processo di adozione della decisione impugnata ed è stata violata l’esigenza della consultazione del Parlamento europeo.

4.

Quarto motivo di ricorso vertente sulla violazione delle forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo13, paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo

Prima di approvare la decisione impugnata, il Consiglio ha apportato alla proposta della Commissione numerose modifiche e integrazioni. Con ciò ha violato le forme sostanziali, previste agli articoli 78, paragrafo 3, TFUE e 293 TFUE, nonché l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, l’articolo 13, paragrafo 2, TUE e i principi della democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e del buon governo. Il Parlamento europeo non è stato, infatti, debitamente consultato e il Consiglio non ha deciso all’unanimità sulle modifiche e integrazioni alla proposta della Commissione.

5.

Quinto motivo di ricorso vertente su una violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità

In subordine al secondo motivo di ricorso la Repubblica slovacca deduce la violazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE in quanto non ricorrono i presupposti per la sua applicabilità, riguardanti il carattere temporaneo delle misure, nonché l’esistenza di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

6.

Sesto motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata è manifestamente contraria al principio di proporzionalità, giacché manifestamente essa non è né adeguata né necessaria al conseguimento dell’obiettivo perseguito.


(1)  GU L 239, pag. 146.


1.2.2016   

IT

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C 38/43


Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Ungheria/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-647/15)

(2016/C 038/56)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)

Convenuta: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

in subordine, per l’ipotesi in cui non sia accolto il primo capo delle conclusioni, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui si riferisce all’Ungheria;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

 

Primo motivo. Secondo il governo ungherese l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non attribuisce al Consiglio la base giuridica adeguata ai fini dell’adozione della decisione impugnata. L’articolo 78, paragrafo 3, non autorizza il Consiglio ad adottare un atto legislativo né, pertanto, ad adottare le misure stabilite nella decisione impugnata, concretamente quelle che implicano una deroga di carattere vincolante a un atto legislativo, nel caso di specie il regolamento (UE) n. 604/2013/UE (2). La decisione impugnata sotto il profilo del suo contenuto, considerato che deroga al regolamento n. 604/2013, costituisce un atto legislativo e, quindi, per la sua adozione non era possibile basarsi sull’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare atti esclusivamente mediante un procedimento non avente natura legislativa, ossia atti non legislativi. Anche qualora fosse invece possibile adottare, sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, un atto giuridico che deroghi a un atto legislativo, secondo il governo ungherese tale deroga non può essere tale da pregiudicare l’essenza dell’atto legislativo di cui trattasi e privare le sue disposizioni fondamentali del loro contenuto, come si è verificato nel caso della decisione impugnata.

 

Secondo motivo. Una misura introdotta per un periodo di 24 mesi — 36 mesi in taluni casi — i cui effetti, inoltre, si protraggono anche oltre tale periodo, non è compatibile con la nozione di «misure temporanee» figurante all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. La decisione impugnata eccede l’autorizzazione conferita al Consiglio dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE nei limiti in cui non si è tenuto conto, in sede di determinazione della sua applicazione nel tempo, della durata necessaria ai fini dell’adozione di un atto legislativo fondato sull’articolo 78, paragrafo 2, TFUE.

 

Terzo motivo. Nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio ha violato l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, in quanto l’unanimità richiesta per discostarsi dalla proposta della Commissione non è stata raggiunta.

 

Quarto motivo. La decisione impugnata prevede una deroga a un atto legislativo ed è essa stessa un atto legislativo dal punto di vista del suo contenuto, cosicché — anche nell’ipotesi in cui fosse stato possibile adottarla sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE — in sede di tale adozione si sarebbe dovuto rispettare il diritto dei parlamenti nazionali a fornire un parere sugli atti legislativi, previsto dai protocolli 1 e 2 allegati al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Quinto motivo. Il Consiglio ha modificato in misura sostanziale il testo del progetto dopo la consultazione del Parlamento europeo ma non ha nuovamente consultato quest’ultimo al riguardo.

 

Sesto motivo. In sede di adozione della decisione impugnata da parte del Consiglio, il progetto di decisione non era disponibile nelle versioni linguistiche corrispondenti alle lingue ufficiali dell’Unione.

 

Settimo motivo. La decisione impugnata è illegittima anche perché la sua adozione è contraria all’articolo 68 TFUE e alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del 25 e 26 giugno 2015.

 

Ottavo motivo: La decisione impugnata viola i principi della certezza del diritto e della chiarezza normativa in quanto, sotto vari profili, il modo in cui le disposizioni di tale decisione devono essere applicate non è chiaro, non più del modo in cui si combinano con le disposizioni del regolamento n. 604/2013. Ne costituisce un esempio la questione dell’applicazione delle garanzie giuridiche e procedurali attinenti alla decisione di ricollocazione, in particolare il fatto che la decisione impugnata non sancisce in modo chiaro i criteri da seguire per la ricollocazione e che non definisce adeguatamente lo status dei richiedenti nello Stato membro di ricollocazione. La decisione impugnata è contraria alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (3), dal momento che priva i richiedenti del diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda di asilo e che ne consente la ricollocazione in un altro Stato membro senza che sia necessariamente dimostrabile l’esistenza di un legame tra il richiedente e lo Stato membro di ricollocazione.

 

Nono motivo: La decisione impugnata viola il principio di necessità e il principio di proporzionalità. Atteso, da un lato, che l’Ungheria, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, è stata esclusa dalla cerchia degli Stati membri beneficiari, è in modo ingiustificato che la decisione di cui trattasi dispone la ricollocazione di 120 000 richiedenti la protezione internazionale. Tenuto conto del fatto che nella decisione impugnata non risulta più il principio di ricollocazione a partire dall’Ungheria, la fissazione in tale decisione della cifra, inizialmente proposta, di 120 000 richiedenti risulta ormai avere carattere aleatorio e non presenta più alcun nesso con la situazione, prevista nella proposta della Commissione, che quest’ultima cercava concretamente di gestire. Non è accettabile, in particolare nell’ambito di una misura provvisoria adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che circa la metà dei richiedenti ai quali quest’ultima sarà applicata facciano l’oggetto, alla luce degli sviluppi successivi, di una decisione definitiva per quanto riguarda la loro ricollocazione.

 

Decimo motivo: in subordine, si asserisce che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità per quanto riguarda l’Ungheria poiché le impone una quota obbligatoria quale Stato membro ospitante, laddove è assodato che si tratta di uno Stato membro nel cui territorio è penetrato un gran numero di migranti in situazione irregolare che hanno presentato domande di protezione internazionale. La decisione impugnata non soddisfa i presupposti dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE per quanto attiene all’Ungheria, giacché il presupposto previsto in tale disposizione — ossia che siffatte misure possano essere adottate nell’interesse dello Stato membro a fronte di un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi — non può ricorrere nel caso di una misura che fissa esclusivamente obblighi a carico di tale Stato membro.


(1)  GU L 248, pag. 80.

(2)  Regolamento (UE) n. 604/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).

(3)  Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.


1.2.2016   

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C 38/45


Ricorso proposto il 3 dicembre 2015 — Repubblica d’Austria/Repubblica federale di Germania

(Causa C-648/15)

(2016/C 038/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Ricorso ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, della convenzione tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania diretta a evitare la doppia imposizione nell’ambito delle imposte sul reddito e sul patrimonio (Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen; in prosieguo: la «convenzione DBA-D/Ö») (öBGBl III 182/2002, ossia dBGBl II 2002 e 735, dBStBl I 2002, 584) in combinato disposto con l’articolo 273 TFUE a motivo di divergenze tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania riguardo all’interpretazione e applicazione dell’articolo 11 della convenzione DBA-D/Ö.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare e statuire nel modo seguente:

1.

I redditi provenienti dai certificati di godimento controversi (Genussscheinerträge) non devono essere qualificati come «crediti con partecipazione agli utili» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione DBA-D/Ö spetta, quindi, all’Austria — in quanto Stato in cui ha sede la Bank Austria — l’esclusiva potestà impositiva sui redditi provenienti dai certificati di godimento.

2.

La Repubblica federale di Germania deve, dunque, astenersi dall’assoggettare a imposizione i redditi della Bank Austria provenienti dai certificati di godimento controversi e restituire l’imposta già trattenuta su di essi.

3.

La Repubblica federale di Germania sopporta le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica d’Austria censura la qualificazione, da parte della Repubblica federale di Germania, delle remunerazioni controverse come interessi «con partecipazione agli utili» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö. In tal senso è vero che la remunerazione stessa sarebbe calcolata di regola secondo una percentuale fissa. Tuttavia essa dipenderebbe dai redditi a motivo della necessità di un utile sufficiente risultante dal bilancio.

La Repubblica d’Austria ritiene, invece, che i certificati di godimento controversi legittimino solo a una corresponsione di interessi basata su una percentuale fissa del valore nominale. Tale interpretazione risulterebbe già sulla sola base dell’uso corrente; essa sarebbe confermata dal confronto tra le forme di finanziamento indicate in via esemplificativa nell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione DBA-D/Ö.

Nella vicenda controversa si tratterebbe, quindi, di una mera proroga concessa dal creditore, poiché di regola il certificato di godimento concederebbe, segnatamente nel corso del suo decorso, un diritto a posticipare il versamento negli anni successivi. I certificati di godimento corrisponderebbero, quindi, in sostanza a titoli a reddito fisso, caratterizzati da una certa dipendenza dalle perdite.


1.2.2016   

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C 38/46


Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Colena AG/Deiters GmbH

(Causa C-78/15) (1)

(2016/C 038/58)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


1.2.2016   

IT

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C 38/46


Ordinanza del presidente della Corte del 23 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

(Causa C-311/15) (1)

(2016/C 038/59)

Lingua processuale: il finlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


Tribunale

1.2.2016   

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C 38/47


Sentenza del Tribunale 9 dicembre 2015 — Grecia e Ellinikos Chrysos/Commissione

(Causa T-233/11 e T-262/11) (1)

((«Aiuti di Stato - Settore minerario - Aiuto concesso dalle autorità greche alla società mineraria Ellinikos Chrysos - Contratto di cessione di un’attività estrattiva ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato e esenzione dalle tasse su tale operazione - Decisione che dichiara le misure di aiuto illegali e che ordina il recupero delle somme corrispondenti - Nozione di vantaggio - Criterio dell’investitore privato»))

(2016/C 038/60)

Lingue processuali: il greco e l’inglese

Parti

Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, V. Asimakopoulos, G. Kanellopoulos e A. Iosifidou, agenti) (causa T-233/11); e Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova e P. Skouris, poi K. Adamantopoulos, E. Trova, P. Skouris e E. Roussou, avvocati) (causa T 262/11)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/452/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikos Chrysos AE (GU L 193, pag. 27).

Dispositivo

1)

Le cause T-233/11 et T-262/11 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Nella causa T-233/11 la Repubblica ellenica sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Nella causa T-262/11, l’Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 204 del 9.7.2011


1.2.2016   

IT

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C 38/47


Sentenza del Tribunale 10 dicembre 2015 — Belgio/Commissione

(Causa T-563/13) (1)

((«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dal Belgio - Ortofrutticoli - Obbligo di motivazione - Condizioni per il riconoscimento di un’organizzazione di produttori - Esternalizzazione da parte di un’organizzazione do produttori di attività essenziali - Importo da escludere - Proporzionalità»))

(2016/C 038/61)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J. C. Halleux e M. Jacobs, agenti, assistiti da F. Tuytschaever e M. Varga, avvocati.)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/433/UE: della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 219, pag. 49), nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio o, in ogni caso, la limitazione dell’importo che deve essere escluso dal finanziamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


1.2.2016   

IT

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C 38/48


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2015 — LTJ Diffusion/UAMI — Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON)

(Causa T-83/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio denominativo ARTHUR & ASTON - Marchio nazionale figurativo anteriore Arthur - Assenza di uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo»))

(2016/C 038/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: LTJ Diffusion (Colombes, Francia) (rappresentanti: inizialmente S. Lederman, successivamente F. Fajgenbaum, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arthur e Aston SAS (Giberville, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2013 (procedimento R 1963/2012-1), relativa a un’opposizione tra la LTJ Diffusion e la Arthur et Aston SAS.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LTJ Diffusion è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


1.2.2016   

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C 38/49


Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2015 –Finlandia/Commissione

(Causa T-124/14) (1)

([«FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Sviluppo rurale - Rettifica finanziaria puntuale - Ammissibilità di spese effettuate per l’acquisto di materiale e attrezzature d’occasione - Regime derogatorio per le microimprese e le piccole e medie imprese - Articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006»])

(2016/C 038/63)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e S. Hartikainen, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Aalto, J. Aquilina, P. Rossi e T. Sevón, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81), nella parte in cui tale decisione esclude dal finanziamento dell’Unione nell’ambito del FEASR alcune spese sostenute dalla Repubblica di Finlandia, di importo pari a EUR 927 827,58, a causa della loro mancata conformità alle norme dell’Unione.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione a titolo del FEASR alcune spese sostenute dalla Repubblica di Finlandia, di importo pari a EUR 927 827,58, a causa della loro non conformità alle norme dell’Unione.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


1.2.2016   

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C 38/49


Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015 — Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (zumex)

(Causa T-354/14) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ZUMEX - Marchio nazionale denominativo anteriore JUMEX - Mancato uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))

(2016/C 038/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercializadora Eloro, SA (Ecatepec, Messico) (rappresentante J. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Zumex Group, SA (Moncada, Spagna) (rappresentante: M. C. March Cabrelles, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 febbraio 2014 (procedimento R 391/2012-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Comercializadora Eloro, SA e la Zumex Group, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Comercializadora Eloro, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


1.2.2016   

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C 38/50


Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Fútbol Club Barcelona/UAMI (Raffigurazione del contorno di uno stemma)

(Causa T-615/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante il contorno di uno stemma - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»))

(2016/C 038/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 maggio 2014 (procedimento R 2500/2013-1), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante il contorno di uno stemma come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Fútbol Club Barcelona è condannato alle spese.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


1.2.2016   

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C 38/51


Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Sony Computer Entertainment Europe/UAMI — Marpefa (Vieta)

(Causa T-690/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario figurativo Vieta - Uso effettivo del marchio - Natura dell’uso - Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo - Prova dell’uso per i prodotti registrati»))

(2016/C 038/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marpefa, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: I. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2014 (procedimento R 2100/2013-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa, SL.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 luglio 2014 (procedimento R 2100/2013-2) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento di respingere la domanda di decadenza del marchio comunitario figurativo Vieta per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.


1.2.2016   

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C 38/51


Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2015 — Hikari Miso/UAMI — Nishimoto Trading (Hikari)

(Causa T-751/14) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Hikari - Marchio nazionale denominativo anteriore HIKARI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2016/C 038/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hikari Miso Co. Ltd (Simosuwa-machi, Giappone) (rappresentante: D. McFarland, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: H. O’Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nishimoto Trading Co. Ltd (Santa Fe Springs, California, Stati Uniti) (rappresentante: G. Pritchard, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 settembre 2014 (procedimento R 2394/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Nishimoto Trading Co. Ltd e la Hikari Miso Co. Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hikari Miso Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015.


1.2.2016   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/52


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2015 — REWE-Zentral/UAMI — Planet GDZ (PRO PLANET)

(Causa T-373/12) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Kinkeldey e A. Bognár, successivamente M. Kinkeldey e C. Schmitt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Planet GDZ AG (Tagelswangen, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente M. Nentwig e G. M. Becker, successivamente M. Nentwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 giugno 2012 (procedimento R 1350/2011-1), relativa a un’opposizione tra la Planet GDZ AG e la REWE-Zentral AG.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La REWE—Zentral AG e la Planet GDZ AG sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna per metà, le spese dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 319 del 20.10.2012.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/53


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione

(Causa T-215/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio - Adeguamento delle conclusioni - Ricorso parallelo avverso la nuova decisione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/69)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychała, avvocati), e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (rappresentanti: inizialmente T. Koncewicz e K. Gruszecka-Spychała, successivamente P. Rosiak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Inizialmente, una domanda di annullamento della decisione 2014/883/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2014, elativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU L 357 del 12.12.2014, pag. 51) nonché, successivamente, domanda di annullamento della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU L 250, pag. 165), che sostituisce la decisione 2014/883.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Gmina Miasto Gdynia e dalla Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. Z o.o. per quanto riguarda il procedimento principale.

3)

La Gmina Miasto Gdynia e la Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda il procedimento sommario.

4)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 175 del 10.6.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/53


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Gmina Kosakowo/Commissione

(Causa T-217/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/70)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, S. Noë e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/883/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2014, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN e ex 12/N) — Polonia — Costruzione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU L 357, pag. 51).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Gmina Kosakowo per quanto riguarda il procedimento principale.

3)

La Gmina Kosakowo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per quanto concerne il procedimento sommario.

4)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 202 del 30.6.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/54


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — GreenPack/UAMI (greenpack)

(Causa T-513/14) (1)

((«Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GreenPack GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente P. Ruess e A. Doepner-Thiele, poi C. Glasemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, poi G. Schneider e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 29 aprile 2014 (procedimento R 2324/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo greenpack come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La GreenPack GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/55


Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — EREF/Commissione

(Causa T-694/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 - Associazione - Mancanza di incidenza diretta dei membri - Irricevibilità»))

(2016/C 038/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation (EREF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: U. Prall, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, K. Herrmann e R. Sauer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della comunicazione della Commissione del 28 giugno 2014 intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (GU C 200, pag. 1), nella parte in cui concerne i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili con il mercato interno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La European Renewable Energies Federation (EREF) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/55


Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Actega Terra/UAMI — Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe)

(Causa T-766/14) (1)

((«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo FoodSafe - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2016/C 038/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Actega Terra GmbH (Lehrte, Germania) (rappresentante: C. Onker, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg, Germania) (rappresentante: I. Lins, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 settembre 2014 (procedimento R 2440/2013-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Heidelberger Druckmaschinen AG e la Actega Terra GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Actega Terra GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/56


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2015 — Italia/Commissione

(Causa T-809/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Regime linguistico - Avviso di posto vacante per un posto di direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione - Requisiti linguistici indicati nel modulo di presentazione on-line delle candidature - Presunta difformità rispetto all’avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Lettera inviata dalla Commissione a seguito della conclusione della procedura di deposito delle candidature - Irricevibilità»))

(2016/C 038/74)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento di una presunta decisione della Commissione contenuta in una lettera del 2 ottobre 2014, inviata dal direttore generale della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione al direttore generale per l’Unione europea del Ministero degli Affari esteri italiano

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 46 del 9.2.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/56


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2015 — Banco Espírito Santo/Commissione

(Causa T-814/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo, SA - Creazione di un ente-ponte - Decisione di non sollevare obiezioni - Impegni presentati dalle autorità portoghesi - Controllo del rispetto dei loro impegni da parte di un Monitoring Trustee - Corresponsione del compenso del Monitoring Trustee da parte della Bad Bank - Domanda di annullamento parziale - Irricevibilità»))

(2016/C 038/75)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Banco Espírito Santo, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: M. Gorjão-Henriques e L. Bordalo e Sá, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, M. França e P.-J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dei paragrafi 9 e 18 dell’allegato II della decisione della Commissione C (2014) 5682 final, del 3 agosto 2014, aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) — Portogallo, risoluzione della Banco Espírito Santo, S.A., nella parte in cui impongono, o si possa presumere come imposta, alla ricorrente la responsabilità di corrispondere il compenso del Monitoring Trustee o qualsiasi altro onere relativo all’attività del Monitoring Trustee incaricato di assicurare il rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica portoghese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica portoghese.

3)

Il Banco Espírito Santo, SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Banco Espírito Santo, SA, la Commissione europea e la Repubblica portoghese sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 118 del 13.4.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/57


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2015 — August Brötje/UAMI (HydroComfort)

(Causa T-845/14) (1)

([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo HydroComfort - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2016/C 038/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Brötje GmbH (Rastede, Germania) (rappresentanti: S. Pietzcker e C. Spintig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: W. Schramek, D. Walicka e A. Schifko, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 ottobre 2014 (procedimento R 1302/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo HydroComfort come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La August Brötje GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/58


Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Novartis/UAMI — Mabxience (HERTIXAN)

(Causa T-41/15) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Mabxience SA (Montevideo, Uruguay)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2014 (procedimento R 2550/2013-1), relativa a un’opposizione tra la Novartis AG e la Mabxience SA.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/58


Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Slovenia/Commissione

(Causa T-118/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità»))

(2016/C 038/78)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione Garanzia,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica di Slovenia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica francese e dall’Ungheria.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica italiana, la Repubblica francese e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle proprie domande di intervento.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/59


Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO)

(Causa T-202/15) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo WORLD OF BINGO - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) no207/2009 - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2016/C 038/79)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2015 (procedimento R 1899/2014-4), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo WORLD OF BINGO come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zitro IP Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/60


Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2015 — Zitro IP/UAMI (WORLD OF BINGO)

(Causa T-203/15) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo WORLD OF BINGO - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) no207/2009 - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2016/C 038/80)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Zitro IP Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: V. Melgar e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 23 febbraio 2015 (procedimento R 1900/2014-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo WORLD OF BINGO come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zitro IP Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 198 del 15.6.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/60


Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Lidl Stiftung/UAMI — toom Baumarkt (Super Samstag)

(Causa T-213/15) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di dichiarazione di nullità - Revoca della domanda di dichiarazione di nullità - Non luogo a statuire»))

(2016/C 038/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Wolter e A.C. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: H.P. Kunz, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: toom Baumarkt GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e J. Rosenhäger, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 febbraio 2015 (procedimento R 657/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la toom Baumarkt GmbH e la Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/61


Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2015 — Certuss Dampfautomaten/UAMI — Universal for Engineering Industries (Universal 1800 TC)

(Causa T-329/15) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))

(2016/C 038/82)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentante: J. Sroka, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Universal for Engineering Industries SAE (Giza, Egitto)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 aprile 2015 (procedimento R 1303/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Universal for Engineering Industries SAE e la Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Certuss Dampfautomaten GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/61


Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 dicembre 2015 — GGP Italy/Commissione

(Causa T-474/15 R)

((«Procedimento sommario - Direttiva 2006/42/CE - Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori dinanzi ai rischi derivanti dall’uso delle macchine - Provvedimento adottato dalle autorità lettoni che vieta un tipo di tagliaerba - Decisione della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2016/C 038/83)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Richiedente: Global Garden Products Italy SpA (GGP Italy) (Castelfranco Veneto, Italia) (rappresentanti: A. Villani, L. D'Amario e M. Caccialanza, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e L. Cappelletti, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2015/902 della Commissione, del 10 giugno 2015, relativa a una misura adottata dalla Lettonia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a impedire l’immissione nel mercato di un tagliaerba fabbricato dalla GGP Italy SpA (GU L 147, pag. 22).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


1.2.2016   

IT

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C 38/62


Ricorso proposto il 6 ottobre 2015 — Flamagas/UAMI — MatMind (CLIPPER)

(Causa T-580/15)

(2016/C 038/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Flamagas, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, G. Hinarejos Mulliez e D. Gabarre Armengol, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MatMind Srl (Formello, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di accendino contenente l’elemento denominativo «CLIPPER» –Marchio comunitario n. 4 758 652

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30/07/2015 nel procedimento R 924/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare la decisione del 22/03/2013 della divisione di annullamento nel procedimento di nullità n. C 5642 avverso la registrazione del marchio comunitario n. 4 758 652;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/63


Ricorso proposto il 27 ottobre 2015 — Yieh United Steel/Commissione

(Causa T-607/15)

(2016/C 038/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yieh United Steel Corp. (Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1429, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (1) (il «regolamento impugnato» o il «regolamento sul dazio definitivo»), nei limiti in cui riguarda la ricorrente; e

condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Corte è competente a riesaminare gli articoli 1 e 2 del regolamento impugnato e la sua conformità con il regolamento di base e i principi generali del diritto europeo.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base poiché ha erroneamente rifiutato di prendere in considerazione i metodi di allocazione dei costi della ricorrente, da questa storicamente utilizzati, e che corrispondono a pratiche contabili riconosciute a livello internazionale. A causa di tale violazione, la Commissione ha erroneamente rifiutato la deduzione dei rottami riciclati dai costi di produzione del prodotto interessato, così aumentando artificialmente il valore normale in violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base perché, nel determinare il valore normale, ha erroneamente scartato le vendite del prodotto interessato ad un acquirente interno indipendente nel corso di normali operazioni commerciali. La Commissione non ha sufficientemente motivato la ragione di tale rifiuto. Inoltre, supponendo che la ragione di tale rifiuto sia semplicemente il fatto che tali beni fossero esportati dopo la vendita (senza che la ricorrente ne fosse a conoscenza), il criterio applicato dalla Commissione è illegittimo. La Commissione avrebbe dovuto considerare l’intenzione della ricorrente in merito alla destinazione finale di tali beni al momento della vendita. Conseguentemente, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base non tenendo conto delle vendite interne semplicemente perché tali beni erano esportati da parte di un acquirente indipendente dopo la vendita.


(1)  GU 2015 L 224, pag. 10.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/64


Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Azur Space Solar Power/UAMI (Raffigurazione di una linea nera)

(Causa T-614/15)

(2016/C 038/86)

Lingua processuale:l’inglese

Parti

Ricorrente: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Germania) (rappresentante: J. Nicodemus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una linea nera) — Domanda di registrazione n. 1 201 652

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 settembre 2015 nel procedimento R 3233/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/64


Ricorso proposto il 23 novembre 2015 — E-Control/ACER

(Causa T-671/15)

(2016/C 038/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il parere dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia n. 09/2015 del 23 settembre 2015 sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 ed agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali di cui all’Allegato I dello stesso regolamento; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul mancato rispetto dei requisiti processuali e, in particolare, sulla mancanza di norme processuali, sulla violazione del diritto di accesso al fascicolo e del diritto ad essere sentiti, nonché sulla mancanza di una idonea giustificazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di base giuridica delle misure proposte, in quanto l’ACER non ha seguito la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009, basando invece il proprio parere sull’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento, eccedendo in tal modo la competenza prevista da tale ultima disposizione ed agendo ultra vires.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 714/2009, in quanto la conclusione dell’ACER secondo la quale esisterebbe una congestione strutturale sul confine tra Austria e Germania non è suffragata da elementi di fatto ed è incompatibile con la definizione di congestione. Inoltre, il parere è sprovvisto di una valutazione di impatto e di una analisi approfondita delle soluzioni alternative. Infine, la procedura di assegnazione di capacità prevista dal parere non costituisce un rimedio né adeguato né proporzionato ai problemi individuati nel medesimo parere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) n. 1222/2015 della Commissione, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, nella misura in cui il parere non prende in considerazione gli elementi vincolanti ed i requisiti procedurali contenuti in tali orientamenti, i quali sono entrati in vigore prima dell’adozione del parere.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto il parere viola i principi fondamentali del mercato interno europeo dell’energia laddove ordina alle autorità nazionali di regolamentazione ed ai gestori del sistema di trasmissione (GST) di dividere artificialmente il mercato integrato dell’elettricità tra Austria e Germania.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 34 e 35 TFUE, in quanto le misure normative impongono barriere artificiali al commercio tra Stati membri e contrastano con il principio fondamentale della libertà di circolazione delle merci, così come previsto dagli articoli 34 e 35 TFUE.


1.2.2016   

IT

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C 38/65


Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione

(Causa T-675/15)

(2016/C 038/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, e N. Niejahr, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224, pag. 10), nella parte in cui istituisce dazi antidumping sulle esportazioni della ricorrente e dispone la riscossione di dazi provvisori istituiti su tali esportazioni; e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (in prosieguo: il «regolamento di base»), laddove essa ha identificato e scelto gli Stati Uniti d’America (in prosieguo: gli «USA») quali paese di riferimento appropriato nel caso di specie. Tale scelta è basata su un’errata interpretazione ed applicazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento di base, nonché su manifesti errori di valutazione dei fatti. In subordine, la Commissione ha applicato in modo manifestamente errato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, laddove non ha effettuato taluni necessari adeguamenti al valore normale, nonostante la scelta degli USA come paese di riferimento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, laddove non ha effettuato gli adeguamenti necessari per i costi di trasporto interno di un esportatore americano, come previsto dalla lettera k) di tale disposizione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, del regolamento di base. L’analisi effettuata dalla Commissione di taluni fattori di pregiudizio e del nesso di causalità è viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti e/o non è conforme all’obbligo della Commissione di esaminare i dati con diligenza ed imparzialità.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


1.2.2016   

IT

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C 38/66


Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Les Éclaires/UAMI — L’éclaireur International (L’ECLAIREUR)

(Causa T-680/15)

(2016/C 038/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Les Éclaires GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentante: S. Bund, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: L’éclaireur International (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «L’ECLAIREUR» — Marchio comunitario n. 3 494 028

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2015 nel procedimento R 2266/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

Discordanza con le direttive concernenti l’esame effettuato presso l’UAMI, Parte C, Sezione 6.


1.2.2016   

IT

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C 38/67


Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Société Elmar Wolf (raffigurazione della testa di un lupo)

(Causa T-681/15)

(2016/C 038/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Elmar Wolf SA (Wissembourg, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo (raffigurazione della testa di un lupo) — Domanda di registrazione n. 4 971 511

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2015 nel procedimento R 1252/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI e la controinteressata a sopportare le proprie spese e a pagare quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

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C 38/67


Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Sulayr Global Service/UAMI — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Causa T-685/15)

(2016/C 038/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal, e E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sulayr Calidad, SL (Granada, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «sulayr GLOBAL SERVICE» — Domanda di registrazione n. 11 960 515

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 23 settembre 2015 nel procedimento R 149/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di una somiglianza tra i servizi richiesti nella classe 40 e i servizi tutelati dal marchio anteriore rientranti nella classe 42 e conseguentemente, di un rischio di confusione tra gli stessi;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 e della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

Violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

IT

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C 38/68


Ricorso proposto il 27 novembre 2015 — Clover Canyon/UAMI — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON)

(Causa T-693/15)

(2016/C 038/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clover Canyon, Inc. (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaipa Sportswear GmbH (Heilbronn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «CLOVER CANYON» — Domanda di registrazione n. 1 120 485

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 04/08/2015 nel procedimento R 3018/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

imporre i costi del ricorso al convenuto incluse le spese del procedimento di appello;

o

imporre i costi del ricorso all’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI incluse le spese per il procedimento di appello.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

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C 38/69


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Micula/Commissione

(Causa T-694/15)

(2016/C 038/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioan Micula (Oradea, Romania) (rappresentanti: K. Struckmann, lawyer, G. Forwood, barrister, e A. Kadri, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione (UE) 2015/1470, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale Micula/Romania dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43);

in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa (a) riguarda il ricorrente, (b) impedisce alla Romania di conformarsi al lodo, (c) ordina alla Romania di recuperare ogni aiuto incompatibile, (d) dispone che il ricorrente sia responsabile in solido del rimborso dell’aiuto ricevuto da ognuna delle entità indentificate nell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata;

condannare la Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errore dal momento che non applica correttamente l’articolo 351 TFUE e i principi generali del diritto nella presente causa.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione attribuiva un vantaggio al ricorrente, in particolare valutando erroneamente il momento nel quale il presunto vantaggio è stato concesso, o, in subordine, affermando che il pagamento dei danni costituisce un vantaggio.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente accertato che la misura in questione era imputabile alla Romania.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente valutato la compatibilità della presunta misura di aiuto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha identificato erroneamente i beneficiari del presunto aiuto, e non ha motivato la sua conclusione, in particolare nell’identificare le persone fisiche o giuridiche che costituiscono l’impresa che si presume beneficiaria.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è incorsa in errore di diritto ed è andata oltre le sue competenze nell’ordinare il recupero del presunto aiuto.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da inosservanza dei requisiti procedurali essenziali, in particolare il diritto ad essere sentiti, articolo 108, paragrafo 3, TFUE e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GU L 83, pag. 1 (come modificato).


1.2.2016   

IT

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C 38/70


Ricorso proposto il 24 novembre 2015 — BMB/UAMI — Ferrero (contenitore di caramelle, scatola)

(Causa T-695/15)

(2016/C 038/94)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: BMB sp. z o.o. (Grójec, Polonia) (rappresentante: K. Czubkowski, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferrero (Alba, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: Disegno comunitario n. 826 680-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’08/09/2015 nel procedimento R 1150/2012-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002;

Violazione degli articoli 62 e 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

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C 38/71


Ricorso proposto il 1o dicembre 2015 — Bodegas Vega Sicilia/UAMI (TEMPOS VEGA SICILIA)

(Causa T-696/15)

(2016/C 038/95)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Vega Sicilia, SA (Valbuena de Duero, Spagna) (rappresentante: A. Alonso Maruri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «TEMPOS VEGA SICILIA» — Domanda di registrazione n. 13 066 121

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2015 nel procedimento R 285/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare e, di conseguenza, privare d’effetto la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2015 nel procedimento R 285/2015-4;

annullare e, di conseguenza, privare d’effetto la decisione di rifiuto dell’UAMI dell’8 dicembre 2014;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 118 terdecies del regolamento n. 491/2009 relativo all’organizzazione del mercato vitivinicolo.


1.2.2016   

IT

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C 38/71


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Volfas Engelman/UAMI — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

(Causa T-700/15)

(2016/C 038/96)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volfas Engelman AB (Kaunas, Lituania) (rappresentante: P. Olson, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rauch Fruchtsäfte GmbH (Rankweil, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «BRAVORO PINTA» — Domanda di registrazione n. 10 752 381

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 17/09/2015 nel procedimento R 1649/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e permettere la registrazione del marchio 1072538 e;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

La Commissione di ricorso è incorsa in errore nell’identificare il pubblico rilevante;

La Commissione di ricorso è incorsa in errore nel ritenere che il pubblico rilevante mostrerà un livello medio di attenzione;

La Commissione di ricorso è incorsa in errore nell’ignorare gli elementi figurativi rilevanti del marchio richiesto;

La Commissione di ricorso è incorsa in errore nel constatare l’esistenza di una somiglianza fonetica tra i marchi;

La Commissione di ricorso è incorsa in errore fondando la decisione sulla constatazione secondo la quale il marchio antecedente godeva di un carattere distintivo elevato per bevande energetiche al paragrafo 42 della decisione;

La Commissione di ricorso è incorsa in errore nel sostenere la possibilità di confusione.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/72


Ricorso proposto il 25 novembre 2015 — Stock Polska/UAMI — Lass & Steffen (LUBELSKA)

(Causa T-701/15)

(2016/C 038/97)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Stock Polska Sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Lubecca, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «LUBELSKA» — Domanda di registrazione n. 11 657 459

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24/09/2015 nel procedimento R 1788/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/73


Ricorso proposto il 2 dicembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-706/15)

(2016/C 038/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso del ricorrente ricevibile e fondato;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire integralmente il danno subìto dal ricorrente, per un importo che il Tribunale quantificherà in via equitativa;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul danno che quest’ultimo avrebbe subìto e di cui sarebbe responsabile il Consiglio dell’Unione europea. Il motivo dedotto è suddiviso in tre parti:

1.

Prima parte, vertente sull’illegittimità degli atti adottati dal Consiglio, in quanto, da un lato, le misure restrittive avrebbero un carattere ingiustificato e sproporzionato e, dall’altro, violerebbero i diritti a una buona amministrazione e alla reputazione del ricorrente, nonché il suo diritto di proprietà.

2.

Seconda parte, vertente sul danno morale che il ricorrente avrebbe subìto a causa del suo inserimento nell’elenco delle persone ed entità sottoposte alle sanzioni nei confronti della Siria.

3.

Terza parte, vertente sulla responsabilità oggettiva dell’Unione europea, poiché le misure adottate nei confronti del ricorrente limiterebbero in maniera anomala i suoi diritti fondamentali.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/73


Ricorso proposto il 30 novembre 2015 — Pharm-a-care Laboratories/UAMI — Pharmavite (VITAMELTS)

(Causa T-713/15)

(2016/C 038/99)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pharm-a-care Laboratories Pty. Ltd (Sydney, Australia) (rappresentante: I. De Freitas, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pharmavite LLC (California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «VITAMELTS» — Marchio comunitario n. 11 403 581

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 10 settembre 2015 nel procedimento R 2649/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

confermare integralmente la decisione della divisione di annullamento in modo da respingere la domanda di decadenza n. 8627 C;

condannare l’UAMI e la Pharmavite LLC alle spese sostenute dalla ricorrente relative al presente procedimento.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha violato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente abbia agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso;

La decisione della commissione di ricorso si basa in parte su una violazione di una forma sostanziale, nello specifico nel non aver dato alla ricorrente l’opportunità di replicare alle prove presentate dal richiedente la nullità.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/74


Ricorso proposto il 4 dicembre 2015 — Drugsrus/EMA

(Causa T-717/15)

(2016/C 038/100)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Drugsrus Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Howe e S. Ford, barristers, e R. Sanghvi, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica datato 8 ottobre 2015, secondo cui la Drugsrus non è autorizzata all’apposizione del nuovo marchio (rebranding) Eklira Genuair a un prodotto importato come Bretaris Genuair; e

condannare l’EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

La ricorrente sostiene che l’EMA ha commesso un errore di diritto, per aver affermato che è vietato il rebranding di prodotti medicinali autorizzati tramite procedura centralizzata. Ad avviso della ricorrente, in base alle norme del TFUE sulla libera circolazione dei beni, all’importatore parallelo è consentito il riconfezionamento e/o il rebranding di un prodotto per la distribuzione parallela, purché un riconfezionamento o un rebranding siffatto sia oggettivamente necessario per consentire al prodotto importato di ottenere accesso effettivo al mercato dello Stato membro di importazione.


1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/75


Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Necci/Commissione

(Causa T-211/15 P) (1)

(2016/C 038/101)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sezione delle impugnazioni ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.