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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2016/C 027/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
(2016/C 027/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di cassazione (Italia) il 21 febbraio 2014 — Agenzia delle Entrate/Aquapur Multiservizi SpA
(Causa C-307/14)
(2016/C 027/02)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia delle Entrate
Convenuta: Aquapur Multiservizi SpA
Questioni pregiudiziali
Con ordinanza del 18 novembre 2015 il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/2 |
Impugnazione proposta il 18 settembre 2015 da Rainer Typke avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 luglio 2015, causa T-214/13, Rainer Typke/Commissione europea
(Causa C-491/15 P)
(2016/C 027/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rainer Typke (rappresentante: C. Cortese, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, causa T-214/13, Typke/Commissione europea; |
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annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea nella procedura Gestdem 2012/3258; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente in primo ed in secondo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce un unico motivo, articolato in due parti.
In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 (1) e, in particolare, dei suoi articoli 3, lettera a) e 4, paragrafo 6, in quanto ha ritenuto che l’applicazione delle disposizioni pertinenti a banche dati relazionali normalizzate imponga una distinzione tra l’accesso parziale ai documenti registrati in una banca dati relazionale ed il mero accesso all’informazione in essa contenuta. Quest’ultimo non rientrerebbe nelle disposizioni del regolamento relative all’accesso, in quanto ciò significherebbe, secondo quanto affermato, la creazione di un nuovo documento. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore nel concludere, in sostanza, che il regolamento n. 1049/2001 escluderebbe dal suo ambito di applicazione una richiesta di accesso ad una banca dati relazionale normalizzata che comporti la formulazione di una interrogazione di ricerca SQL non usata in precedenza dall’istituzione adita «in modo più o meno abituale per la banca dati in questione»e«preprogrammata», poiché ciò non comporterebbe, secondo quanto affermato, una ricerca da effettuare con gli strumenti messi a disposizione per la banca dati in questione e, pertanto, implicherebbe la creazione di un nuovo documento.
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che la richiesta del ricorrente non si riferiva ad un documento esistente, e che in ogni caso non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, basandosi sulle seguenti considerazioni errate:
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non sarebbe possibile, per l’istituzione adita, rispondere in senso affermativo alla richiesta di accesso, in quanto i documenti esistenti non sarebbero idonei a soddisfare la richiesta (sentenza di primo grado, punto 73) oppure in quanto l’accesso ad essi, secondo quanto affermato, non sarebbe stato richiesto dal ricorrente (sentenza di primo grado, punto 67); |
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— |
la richiesta del ricorrente sarebbe formulata secondo uno schema non previsto dalla banca dati pertinente, in particolar modo per le operazioni di trattamento dei dati che essa comporterebbe (sentenza di primo grado, punti 58, 66, 68, 62, 63); |
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— |
ciò implicherebbe la creazione di un nuovo documento, contenente informazioni in un nuovo formato e selezionate secondo criteri definiti dal ricorrente (sentenza di primo grado, punti 61, 67). |
Nell’effettuare tutte le dichiarazioni contestate nel presente paragrafo, il Tribunale ha inoltre snaturato il chiaro significato degli elementi di prova prodotti ed a sua disposizione. Lo stesso vale anche per la dichiarazione del Tribunale secondo la quale, nel caso di specie, si applicherebbe una presunzione di legittimità alla dichiarazione dell’istituzione adita dell’inesistenza dei documenti di cui era stato richiesto l’accesso (sentenza di primo grado, punto 66).
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2015 — Euro-Team Kft./Budapest Rendőrfőkapitánya
(Causa C-497/15)
(2016/C 027/04)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Euro-Team Kft.
Convenuto: Budapest Rendőrfőkapitánya
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (in prosieguo: la «direttiva Eurovignette»), debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime sanzionatorio come quello stabilito nell’allegato 9 del decreto 29 dicembre 2007 n. 410, relativo all’elenco delle infrazioni stradali punite con un’ammenda amministrativa, nonché all’importo delle sanzioni pecuniarie che p (1) ossono essere inflitte per la violazione delle disposizioni in materia, al regime di applicazione delle stesse e alle condizioni di partecipazione alle attività di controllo [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet] (in prosieguo: il «regolamento sulle infrazioni stradali»), il quale prevede l’imposizione di un’ammenda forfettaria — indipendente dalla gravità dell’infrazione — per la violazione delle norme relative all’acquisto di un biglietto di ingresso in una strada a pedaggio. |
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2) |
Se l’ammenda amministrativa di cui all’allegato 9 del regolamento sulle infrazioni stradali risulti compatibile con il requisito stabilito dall’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette, secondo il quale le sanzioni previste dal diritto nazionale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
|
3) |
Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette debba essere interpretato nel senso che osta, da una parte, a un regime sanzionatorio come quello controverso nella causa principale, che stabilisce la responsabilità oggettiva dell’autore di un’infrazione, e, dall’altra, all’importo dell’ammenda inflitta in base a tale regime. |
(1) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 settembre 2015 — Spirál-Gép Kft./Budapest Rendőrfőkapitánya
(Causa C-498/15)
(2016/C 027/05)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Spirál-Gép Kft.
Convenuto: Budapest Rendőrfőkapitánya
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999 (1), relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (in prosieguo: la «direttiva Eurovignette»), debba essere interpretato nel senso che osta ad un regime sanzionatorio come quello stabilito nell’allegato 9 del decreto 29 dicembre 2007 n. 410, relativo all’elenco delle infrazioni stradali punite con un’ammenda amministrativa, nonché all’importo delle sanzioni pecuniarie che possono essere inflitte per la violazione delle disposizioni in materia, al regime di applicazione delle stesse e alle condizioni di partecipazione alle attività di controllo [a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet] (in prosieguo: il «regolamento sulle infrazioni stradali»), il quale prevede l’imposizione di un’ammenda forfettaria — indipendente dalla gravità dell’infrazione — per la violazione delle norme relative all’acquisto di un biglietto di ingresso in una strada a pedaggio. |
|
2) |
Se l’ammenda amministrativa di cui all’allegato 9 del regolamento sulle infrazioni stradali risulti compatibile con il requisito stabilito dall’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette, secondo il quale le sanzioni previste dal diritto nazionale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
|
3) |
Se il requisito di proporzionalità di cui all’articolo 9 bis della direttiva Eurovignette debba essere interpretato nel senso che osta, da una parte, a un regime sanzionatorio come quello controverso nella causa principale, che stabilisce la responsabilità oggettiva dell’autore di un’infrazione, e, dall’altra, all’importo dell’ammenda inflitta in base a tale regime. |
(1) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187, pag. 42).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prekršajni sud u Bjelovaru (Croazia) il 25 settembre 2015 — Renata Horžić/Privredna banka Zagreb e Božo Prka
(Causa C-511/15)
(2016/C 027/06)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Prekršajni sud u Bjelovaru
Parti
Ricorrente: Renata Horžić
Imputati: Privredna banka Zagreb e Božo Prka
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’applicazione retroattiva della legge [sul credito al consumo] possa essere interpretata e valutata esclusivamente alla luce delle disposizioni di tale legge e se una siffatta applicazione della legge [sul credito al consumo] sia conforme al diritto dell’Unione, segnatamente all’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 (1), il cui paragrafo 1 dispone esplicitamente che tale direttiva non si applichi ai contratti di credito conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale che le dà attuazione. |
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2) |
Se, in tale contesto, la disposizione penale dell’articolo 26, paragrafo 1, punto 28, della legge croata sul credito al consumo possa essere interpretata, conformemente all’articolo 23 della direttiva e alla luce delle disposizioni transitorie del suo articolo 30, nel senso che le sanzioni previste per la violazione di una disposizione nazionale adottata sulla base della direttiva in questione non possono essere applicate a eventuali violazioni relative a contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Prekršajni sud u Bjelovaru (Croazia) il 25 settembre 2015 — Siniša Pušić/Privredna banka Zagreb e Božo Prka
(Causa C-512/15)
(2016/C 027/07)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Prekršajni sud u Bjelovaru
Parti
Ricorrente: Siniša Pušić
Imputati: Privredna banka Zagreb e Božo Prka
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’applicazione retroattiva della legge [sul credito al consumo] possa essere interpretata e valutata esclusivamente alla luce delle disposizioni di tale legge e se una siffatta applicazione della legge [sul credito al consumo] sia conforme al diritto dell’Unione, segnatamente all’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 (1), il cui paragrafo 1 dispone esplicitamente che tale direttiva non si applichi ai contratti di credito conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale che le dà attuazione. |
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2) |
Se, in tale contesto, la disposizione penale dell’articolo 26, paragrafo 1, punto 28, della legge croata sul credito al consumo possa essere interpretata, conformemente all’articolo 23 della direttiva e alla luce delle disposizioni transitorie del suo articolo 30, nel senso che le sanzioni previste per la violazione di una disposizione nazionale adottata sulla base della direttiva in questione non possono essere applicate a eventuali violazioni relative a contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. |
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GUL 133, pag. 66).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 5 ottobre 2015 — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler
(Causa C-527/15)
(2016/C 027/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Midden-Nederland
Parti
Ricorrente: Stichting Brein
Convenuto: Jack Frederik Wullems, operante con la denominazione commerciale Filmspeler
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore (1), debba essere interpretato nel senso che si configura una «comunicazione al pubblico» ai sensi ai sensi di tale disposizione quando una persona vende un prodotto (lettore multimediale) in cui essa stessa ha installato add-ons contenenti collegamenti ipertestuali verso siti web sui quali sono resi direttamente accessibili opere tutelate da diritto d’autore, come film, serie e trasmissioni in diretta, senza autorizzazione degli aventi diritto. |
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2) |
Se ai fini della risposta alla prima questione incida accertare
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3) |
Se l’articolo 5 della direttiva sul diritto d’autore (…) debba essere interpretato nel senso che si configura un «utilizzo legittimo», ai sensi del paragrafo 1, lettera b) di tale disposizione, allorché viene realizzata una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un’opera tutelata da diritto d’autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell’avente/degli aventi diritto. |
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4) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la realizzazione di una riproduzione temporanea da parte di un utilizzatore finale mediante lo streaming di un’opera tutelata da diritto d’autore da un sito web di un terzo sul quale tale opera tutelata viene offerta senza autorizzazione dell’avente/degli aventi diritto sia contraria al «test a tre fasi», di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE). |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 13 ottobre 2015 — Tele2 (Netherlands) BV e a./Autoriteit Consument en Markt (ACM), terza interessata: European Directory Assistance NV
(Causa C-536/15)
(2016/C 027/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV
Resistente: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Terza interessata: European Directory Assistance NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE (1) debba essere interpretato nel senso che nel termine «richiesta» sono comprese anche richieste di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, che chiede informazioni per fornire servizi di consultazione telefonica e elenchi telefonici pubblici che vengono offerti in tale Stato membro e/o in altri Stati membri. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’operatore che concede in uso tali numeri telefonici e che, in forza di una norma nazionale, è tenuto a chiedere all’abbonato il consenso per l’inclusione in registri telefonici e servizi di consultazione telefonica standard, possa operare una distinzione nella domanda di consenso, in forza del principio di non discriminazione, a seconda dello Stato membro in cui l’impresa che chiede informazioni ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE, offre l’elenco telefonico e il servizio di consultazione abbonati. |
(1) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 51).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 ottobre 2015 — Daniel Bowman/Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-539/15)
(2016/C 027/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione: Daniel Bowman
Resistente in cassazione: Pensionsversicherungsanstalt
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE (1) debba essere interpretato — anche tenuto conto dell’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali — nel senso che
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(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 20 ottobre 2015 — Interservice d.o.o. Koper /Sandor Horváth
(Causa C-547/15)
(2016/C 027/11)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Interservice d.o.o. Koper
Resistente: Sandor Horváth
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che si considera spedizioniere delle merci non solo la persona che stipuli un contratto di trasporto con il venditore per trasportare la merce (vettore contrattuale o principale), ma anche la persona che effettui l’intero trasporto o parte di esso in base ad un altro contratto di trasporto, stipulato con il vettore contrattuale o principale (vettore effettivo). |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il vettore effettivo è tenuto, prima di proseguire il trasporto della merce, ad accertarsi debitamente che il vettore principale abbia effettivamente presentato la merce all’ufficio doganale di destinazione secondo le modalità stabilite. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 26 ottobre 2015 — Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona
(Causa C-553/15)
(2016/C 027/12)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Undis Servizi Srl
Resistente: Comune di Sulmona
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento all’attività imposta da un’amministrazione pubblica non socia a favore di enti pubblici non soci. |
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2) |
Se, nel computare l’attività prevalente svolta dall’ente controllato, debba farsi anche riferimento agli affidamenti nei confronti degli enti pubblici soci prima che divenisse effettivo il requisito del cd. controllo analogo. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 27 ottobre 2015 — Luca Jerónimo García Almodóvar e Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, S.A.U.
(Causa C-554/15)
(2016/C 027/13)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Cantabria
Parti
Ricorrenti: Luca Jerónimo García Almodóvar e Catalina Molina Moreno
Resistente: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, S.A.U.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia compatibile con il principio di non vincolatività e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori. |
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2) |
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] il mantenimento degli effetti prodotti da una clausola «suolo» dichiarata nulla, in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori. |
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3) |
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori, in considerazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico e della buona fede. |
|
4) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato basata sul carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato con i consumatori che costituisce il fondamento dell’esecuzione o ha determinato l’importo esigibile, risulti compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la presunzione di un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico, o se, invece, tale rischio debba essere accertato e valutato in considerazione di dati economici concreti dai quali siano deducibili le ripercussioni macroeconomiche della retroattività della nullità di una clausola abusiva. |
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5) |
Se, inoltre, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato basata sul carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto concluso con i consumatori che costituisce il fondamento dell’esecuzione o ha determinato l’importo esigibile, sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] una valutazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico che prenda in considerazione gli effetti economici eventuali del potenziale esercizio di un’azione individuale o di un’opposizione all’esecuzione, basate sul carattere abusivo della clausola, da parte di molteplici consumatori; o se, invece, tale rischio debba essere valutato prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche per l’economia di una concreta opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato. |
|
6) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la valutazione astratta della condotta di un qualsiasi professionista, al fine di accertare la buona fede. |
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7) |
Oppure, in caso contrario, se l’articolo 6 della direttiva [93/13] vada interpretato nel senso che è necessario esaminare e valutare la buona fede in ciascun caso specifico, in considerazione della condotta concreta di un professionista in relazione alla stipulazione del contratto e all’inserzione della clausola abusiva nel contratto. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 4 novembre 2015 — Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU
(Causa C-562/15)
(2016/C 027/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Paris
Parti
Ricorrente in appello: Carrefour Hypermarchés SAS
Appellata: ITM Alimentaire International SASU
Questioni pregiudiziali
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1) |
[Se] l’articolo 4, lettere a) e c), della direttiva 2006/114/CE del 12 dicembre 2006 (1) (…), ai sensi del quale «la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora (…) non sia ingannevole (…) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative (…) di tali beni e servizi», debba essere interpretato nel senso che un confronto del prezzo di prodotti venduti da insegne di distribuzione sia lecito soltanto qualora i prodotti siano venduti in negozi identici quanto a tipologia o dimensioni. |
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2) |
[Se] il fatto che i negozi i cui prezzi vengono confrontati siano diversi quanto a dimensioni e tipologia costituisca un’informazione rilevante ai sensi della direttiva 2005/29/CE (2) e debba quindi essere necessariamente segnalata al consumatore, |
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3) |
in caso affermativo, (…) quale debba essere il grado e/o il supporto di diffusione di tale informazione presso il consumatore. |
(1) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21).
(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vilniaus apygardos teismas (Lituania) il 2 novembre 2015 — LitSpecMet UAB/Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB
(Causa C-567/15)
(2016/C 027/15)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos teismas
Parti
Ricorrente: LitSpecMet UAB
Convenuta: Vilniaus lokomotyvų remonto depas UAB
Interveniente: Plienmetas UAB
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE (1) debba essere interpretato nel senso che non deve essere considerata un’amministrazione aggiudicatrice una società:
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— |
che è stata fondata da un’amministrazione aggiudicatrice che si occupa di attività nel settore dei trasporti su ferrovia, segnatamente: la gestione di infrastruttura ferroviaria pubblica; il trasporto di passeggeri e merci; |
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— |
che intraprende autonomamente attività commerciali, fissa una strategia commerciale, adotta decisioni relative alle condizioni dell’attività della società (mercato del prodotto, segmento di clientela ecc.), partecipa in un mercato concorrenziale nell’intera Unione europea e al di fuori di esso, fornendo i servizi di produzione e manutenzione di materiale rotabile, e prende parte alle procedure di appalto connesse a tale attività, cercando di ottenere ordini da terzi (diversi dalla società controllante); |
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— |
che fornisce servizi di riparazione di materiale rotabile al suo fondatore in base a operazioni «in-house» e il valore di detti servizi rappresenta il 90 per cento dell’intera attività della società; |
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— |
i cui servizi prestati al suo fondatore mirano ad assicurare l’attività di trasporto passeggeri e merci dello stesso. |
Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisca che la società deve essere considerata un’amministrazione aggiudicatrice nelle circostanze sopra esposte, se l’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE debba essere interpretato nel senso che la società perde lo status di amministrazione aggiudicatrice se il valore dei servizi di riparazione di materiale rotabile prestati sulla base delle operazioni in-house all’amministrazione aggiudicatrice suo fondatore scende al di sotto del 90 per cento, o non costituisce comunque la parte principale del fatturato totale delle sue attività.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ
(Causa C-572/15)
(2016/C 027/16)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: F. Hoffmann-La Roche AG
Resistente: Accord Healthcare OÜ
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) debba essere interpretato nel senso che vada ridotta la durata di un certificato protettivo complementare rilasciato ai sensi della legislazione nazionale in uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea, la cui durata, relativa ad un principio attivo, in base alle indicazioni di cui a tale certificato, sarebbe superiore a quindici anni a decorrere dal momento del rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio, nell’Unione, di un medicinale composto dal principio attivo in questione o che lo contiene. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare ai principi generali del diritto dell’Unione sulla protezione dei diritti acquisiti, al principio di irretroattività e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 9 novembre 2015 — ET «Maya Marinova»/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-576/15)
(2016/C 027/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria)
Parti
Ricorrente: ET «Maya Marinova»
Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il combinato disposto degli articoli 273, 2, paragrafo 1, lettera a), 9, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a considerare l’effettiva assenza di merci, consegnate al soggetto passivo a seguito di cessioni imponibili, come dovuta a successive cessioni a titolo oneroso delle stesse merci, imponibili, realizzate da questo stesso soggetto passivo, quando in tal modo si intenda contrastare l’evasione dell’IVA. |
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2) |
Se le disposizioni indicate nella prima questione, in considerazione dei principi della neutralità fiscale e di proporzionalità, debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro è autorizzato a trattare la mancata registrazione contabile, da parte di un soggetto passivo, di documenti fiscalmente rilevanti relativi a forniture ricevute imponibili, nel modo descritto nel primo quesito, quando venga perseguito il medesimo obiettivo di contrastare l’evasione dell’IVA. |
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3) |
Se il combinato disposto degli articoli 273, 73 e 80 della direttiva 2006/112/CE, tenuto conto dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri sono autorizzati, in base a disposizioni nazionali che non sono volte al recepimento della direttiva, a stabilire basi imponibili, per cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo, in deroga alla disciplina generale di cui all’articolo 73 della direttiva sull’IVA e alle eccezioni espressamente previste all’articolo 80 di detta direttiva, qualora in tal modo si intenda, da un lato, contrastare l’evasione dell’IVA e, dall’altro, fissare la base imponibile con la maggiore attendibilità possibile. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 — Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski
(Causa C-579/15)
(2016/C 027/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Openbaar Ministerie
Resistente: Daniel Adam Popławski
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (1) nel senso che:
cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l’esecuzione, mentre tale rischio non incide sull’obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione. |
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2) |
Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:
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3) |
Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro, il cui diritto nazionale esige una base in un’apposita convenzione per l’assunzione dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata all’estero, possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che è proprio l’articolo in parola a fornire la base convenzionale prescritta, al fine di evitare il rischio di impunità connesso al requisito nazionale di una base convenzionale (v. questione I)? |
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4) |
Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che esso assoggetta il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un residente dello Stato membro di esecuzione, che sia cittadino dell’altro Stato membro, alla condizione che allo Stato membro di esecuzione spetti la giurisdizione per i fatti menzionati nel MAE e che non esistano ostacoli concreti ad un’(eventuale) azione penale nello Stato membro di esecuzione di tale residente per i fatti in parola (come il rifiuto della Stato membro emittente di trasmettere il fascicolo penale allo Stato membro di esecuzione), mentre esso non assoggetta ad una condizione analoga il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un cittadino dello Stato membro di esecuzione. |
(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/15 |
Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-581/15)
(2016/C 027/19)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo istituito il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e non avendolo interconnesso con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. |
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— |
condannare la Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente avanza i seguenti argomenti:
Alla data del 30 giugno 2015, in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato, la Repubblica ceca non aveva istituito il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e non lo aveva interconnesso con i registri elettronici nazionali degli altri Stati membri, come avrebbe dovuto fare a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) l’11 novembre 2015 — Openbaar Ministerie/Gerrit van Vemde
(Causa C-582/15)
(2016/C 027/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Ricorrente: Openbaar Ministerie
Resistente: Gerrit van Vemde
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909/GAI (1) debba essere interpretato nel senso che la dichiarazione in esso prevista può riguardare unicamente sentenze emesse anteriormente al 5 dicembre 2011, a prescindere dalla data del passaggio in giudicato delle medesime, o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la dichiarazione può riguardare unicamente sentenze divenute definitive anteriormente al 5 dicembre 2011.
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327, pag. 27).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lithuania) il 12 novembre 2015 — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė
(Causa C-587/15)
(2016/C 027/21)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras
Resistenti: Gintaras Dockevičius e Jurgita Dockevičienė
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli articoli 2, 10, paragrafi 1 e 4, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 (1), gli articoli 3, paragrafo 4, 5, paragrafi 1 e 4, 6, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale (2), nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nella circostanza in cui:
il ricorrente nel presente procedimento (ufficio B) può fondare la sua domanda avverso i resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo) unicamente sul pagamento delle spese corrisposto all’ufficio A e che esso (il ricorrente) non ha alcun obbligo di accertare che siano soddisfatte le condizioni che disciplinano la responsabilità civile del resistente/persona responsabile (colpa, atti illeciti, nesso causale e ammontare del danno) né che il diritto estero sia stato correttamente applicato quando la parte lesa è stata indennizzata. |
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2) |
Se l’articolo 24, paragrafo 1, comma 5, lettera c), della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafi 1 e 4, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, prima di adottare una decisione definitiva di pagare un indennizzo per il danno subito dalla persona lesa, l’ufficio A deve informare, in modo chiaro e comprensibile (con riferimento anche alla lingua in cui le informazioni sono fornite) la persona responsabile e il proprietario del veicolo (se non sono la stessa persona) dell’inizio della procedura di liquidazione del sinistro e del suo svolgimento, e dare loro un termine sufficiente per presentare le loro osservazioni o obiezioni in ordine alla decisione di pagare un indennizzo e/o all’ammontare di detto indennizzo. |
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3) |
In caso di risposta negativa alla prima questione (ovvero se i resistenti — la persona responsabile e il proprietario del veicolo — possono chiedere al ricorrente — l’ufficio B — di fornire prove o possono sollevare obiezioni o dubbi riguardo, inter alia, alle circostanze dell’incidente stradale, all’applicazione del quadro normativo concernente la responsabilità civile del responsabile, all’ammontare del danno e alle modalità di calcolo del medesimo), se gli articoli 2, 10, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 e l’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento generale (congiuntamente o separatamente, ma senza limitarsi alle suddette disposizioni) debbano essere intesi e interpretati nel senso che, nonostante l’ufficio B non abbia chiesto all’ufficio A, prima che fosse adottata la decisione finale, di fornire informazioni sull’interpretazione della normativa applicabile nello Stato in cui è avvenuto l’incidente stradale e sulla liquidazione del sinistro, l’ufficio A deve in ogni caso fornire tali informazioni all’ufficio B se quest’ultimo successivamente le richieda, insieme a tutte le altre informazioni necessarie affinché l’ufficio B possa fondare la sua richiesta (di rimborso) nei confronti dei resistenti (la persona responsabile e il proprietario del veicolo). |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: (ovvero se l’ufficio A è tenuto ad informare la persona responsabile e il proprietario del veicolo della procedura di liquidazione del sinistro e a fornire loro l’opportunità di sollevare obiezioni sulla responsabilità o sull’ammontare del danno), quali conseguenze comporti la mancata osservanza dell’obbligo dell’ufficio A di fornire informazioni:
|
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5) |
Se gli articoli 5, paragrafo 1, e 10 del regolamento generale debbano essere intesi e interpretati nel senso che la somma pagata a titolo di indennizzo dall’ufficio A alla persona lesa deve essere considerata come un rischio non rimborsabile assunto dallo stesso ufficio A (sempre che siffatto rischio non sia assunto dall’ufficio B), invece che come un’obbligazione pecuniaria gravante sull’altra persona coinvolta nel medesimo incidente stradale, tenuto conto, a fortiori, delle seguenti circostanze del caso di specie:
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(1) Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU, L 263, pag. 11).
(2) Regolamento generale del consiglio dei Bureaux, adottato con la Convenzione del 30 maggio 2002 tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, allegata come appendice alla decisione della Commissione 2003/564/CE, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 192, pag. 23).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 13 novembre 2015 — The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury
(Causa C-591/15)
(2016/C 027/22)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited
Resistenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury
Questioni pregiudiziali
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1) |
Ai fini dell’articolo 56 TFUE e alla luce dei rapporti costituzionali tra Gibilterra e il Regno Unito:
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2) |
Se misure nazionali di imposizione che presentano caratteristiche quali quelle presenti nel nuovo regime fiscale costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. |
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3) |
Ove così fosse, [la Corte stabilisca] se gli obiettivi, che il giudice del rinvio ha accertato essere perseguiti da misure interne (quali il nuovo regime fiscale), costituiscano obiettivi legittimi idonei a giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 13 novembre 2015 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute
(Causa C-592/15)
(2016/C 027/23)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Resistente: British Film Institute
Questioni pregiudiziali
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i. |
Se i termini dell’articolo l3, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva (1), segnatamente l’espressione «talune prestazioni di servizi culturali», siano sufficientemente chiari e precisi cosicché l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), in parola abbia efficacia diretta, nel senso di esentare la cessione di tali servizi culturali ad opera di enti disciplinati dal diritto pubblico o di altri enti culturali riconosciuti, come le cessioni effettuate dal resistente nella fattispecie, in mancanza di una legislazione nazionale di trasposizione. |
|
ii. |
Se i termini dell’articolo l3, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, segnatamente l’espressione «talune prestazioni di servizi culturali», lascino agli Stati membri un potere discrezionale nell’applicazione mediante una normativa di trasposizione, e, in tal caso, quale margine di discrezionalità. |
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iii. |
Se la medesima conclusione si applichi all’articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva principale sull’IVA (2). |
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/20 |
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Repubblica slovacca avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2014, nella causa T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea
(Causa C-593/15 P)
(2016/C 027/24)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
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i. |
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con cui la Commissione europea intima alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti a una perdita di risorse proprie tradizionali; |
|
ii. |
decidere essa stessa sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulla fondatezza del ricorso, e |
|
iii. |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
In subordine, qualora la Corte concluda di non disporre di sufficienti informazioni per poter decidere definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità della Commissione, la Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
|
i. |
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-678/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 15 luglio 2014, con cui la Commissione europea chiede alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali; |
|
ii. |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questi si pronunci sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e sulla sua fondatezza, e |
|
iii. |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la Repubblica slovacca deduce due motivi:
|
1. |
Nell’ambito del primo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta al Tribunale un’errata valutazione in diritto per quanto riguarda: (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici relativi alle risorse proprie e della relativa giurisprudenza, (ii) il criterio dell’esistenza del potere in capo all’istituzione nella valutazione dell’impugnabilità dell’atto contestato e (iii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione. |
|
2. |
In subordine, nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, la Repubblica slovacca contesta al Tribunale di non avere sufficientemente motivato l’ordinanza impugnata, per quanto riguarda (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici riguardanti le risorse proprie e della relativa giurisprudenza, e (ii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione, il che è confermato dalla circostanza che esso ha utilizzato (iii) la stessa motivazione per fattispecie diverse in fatto. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/21 |
Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 dalla Repubblica slovacca avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015, nella causa T - 779/14, Repubblica slovacca/Commissione europea
(Causa C-594/15 P)
(2016/C 027/25)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
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i. |
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-779/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 24 settembre 2014, con cui la Commissione europea intima alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti a una perdita di risorse proprie tradizionali; |
|
ii. |
decidere essa stessa sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulla fondatezza del ricorso, e |
|
iii. |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
In subordine, qualora la Corte concluda di non disporre di sufficienti informazioni per poter decidere definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità della Commissione, la Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
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i. |
annullare interamente l’ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015, T-779/14, Repubblica slovacca/Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto irricevibile, il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica slovacca ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avverso la decisione della Commissione europea contenuta nella lettera del 24 settembre 2014, con cui la Commissione chiede alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione i mezzi finanziari corrispondenti alla perdita di risorse proprie tradizionali; |
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ii. |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questi si pronunci sulla ricevibilità del ricorso della Repubblica slovacca e sulla sua fondatezza, e |
|
iii. |
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la Repubblica slovacca deduce due motivi:
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1. |
Nell’ambito del primo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta al Tribunale un’errata valutazione in diritto per quanto riguarda: (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici relativi alle risorse proprie e della relativa giurisprudenza, (ii) il criterio dell’esistenza del potere in capo all’istituzione nella valutazione dell’impugnabilità dell’atto contestato e (iii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione. |
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2. |
In subordine, nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione, la Repubblica slovacca contesta al Tribunale di non avere sufficientemente motivato l’ordinanza impugnata, per quanto riguarda (i) la natura dei mezzi finanziari richiesti e l’applicabilità degli atti giuridici riguardanti le risorse proprie e della relativa giurisprudenza, e (ii) l’accesso alla giustizia e l’urgenza della situazione, il che è confermato dalla circostanza che esso ha utilizzato (iii) la stessa motivazione per fattispecie diverse in fatto. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/22 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2015 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-606/15)
(2016/C 027/26)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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dichiarare che la Repubblica ceca,
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— |
condannare la Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente avanza i seguenti argomenti:
Alla data del 30 giugno 2015, in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato, la Repubblica ceca non ha comunicato alcuna modifica delle disposizioni normative nazionali che ne assicuri la conformità con gli articoli 19, paragrafo 1, 21, paragrafo 3, 23, paragrafo 2, e 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE (1).
(1) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44).
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/23 |
Impugnazione proposta il 17 novembre 2015 dalla Panasonic Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-82/13, Panasonic Corp. e MT Picture Display Co. Ltd/Commissione europea
(Causa C-608/15 P)
(2016/C 027/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Panasonic Corp. (rappresentanti: R. Gerrits, advocaat, M. Hoskins QC, M. Gray, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, MT Picture Display Co. Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza e l’ordinanza del Tribunale: (i) nella misura in cui la sentenza ha dichiarato che la decisione C(2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer) non aveva violato i diritti della difesa della Panasonic e il diritto di essere ascoltato nel periodo antecedente il 10 febbraio 2003; e/o (ii) nella misura in cui ha omesso di annullare in tutto o in parte l’affermazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), della decisione secondo cui la Panasonic e la MTPD partecipavano all’infrazione nel periodo dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006; |
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— |
annullare: (i) l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della decisione nella misura in cui ha dichiarato che la Panasonic partecipava al cartello CPT dal 15 luglio 1999 al 10 febbraio 2003; e/o (ii) l’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), della decisione con riferimento al periodo dal 1o aprile 2003 al 12 giugno 2006; |
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— |
ridurre l’ammenda imposta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della decisione; e/o annullare e/o ridurre ulteriormente, in quanto adeguato, le ammende imposte alla Panasonic e alla MTPD dagli articoli 2, paragrafo 2, lettera h), e 2, paragrafo 2, lettera i), della decisione, gli importi delle quali sono stati fissati dalla sentenza, rispettivamente, a EUR 82 826 000 e EUR 7 530 000; inoltre o in subordine |
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rinviare la causa al Tribunale per un ulteriore esame in conformità alla legge; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese della Panasonic derivanti dalla presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale ha erroneamente considerato che la Commissione aveva adempiuto il suo onere di esporre, nella comunicazione degli addebiti, gli elementi fondamentali contro la Panasonic, compreso il fondamento sulla base di cui si sosteneva che la Panasonic fosse a conoscenza dell’intero cartello CPT. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che sia sufficiente che la Commissione indichi uno degli elementi fondamentali della violazione in modo implicito, ma necessario, nella comunicazione degli addebiti. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale dovrebbe concedere alla Panasonic e alla MTPD la stessa riduzione che può essere concessa alla Toshiba Corporation (in prosieguo: la «Toshiba») in qualsiasi impugnazione che essa possa proporre in relazione al periodo di tempo in cui la Toshiba è stata dichiarata responsabile congiuntamente e in solido con la Panasonic e la MTPD. Nella causa T-104/13, Toshiba/Commissione, il Tribunale ha ritenuto che qualsiasi annullamento o modifica della decisione riguardo all’imputazione della condotta illegittima dell’impresa comune MTPD alla Panasonic arrecherebbe beneficio anche alla Toshiba. Di conseguenza, la Panasonic sostiene che, qualora la Toshiba ottenesse un’ordinanza dalla presente Corte che annulla la sentenza del Tribunale in quanto non ha annullato la decisione e/o annulla o riduce l’ammenda in relazione al periodo di tempo in cui la Toshiba è stata dichiarata responsabile di una violazione congiuntamente e in solido con la Panasonic e la MTPD, il Tribunale avrebbe altresì errato nel non concedere alla Panasonic e alla MTPD la stessa riduzione che avrebbe dovuto essere concessa alla Toshiba. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/24 |
Impugnazione proposta il 18 novembre 2015 da Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commissione europea
(Causa C-615/15 P)
(2016/C 027/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI (Malaysia) Bhd (rappresentanti: M. Struys, avocat, L. Eskenazi, avocate, A. Fall, advocate, C. Erol, avocate)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015, causa T-84/13, Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH e Samsung SDI (Malaysia) Bhd/Commissione europea; |
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di conseguenza, annullare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione della Commissione nella parte in cui essi si riferiscono alle ricorrenti, e ridurre le ammende corrispondenti; |
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condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di primo grado e della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. I primi due riguardano il cartello CPT e gli ultimi due il cartello CDT.
Primo motivo: il Tribunale non ha statuito sul motivo della SDI sulla base di cui le vendite di prodotti non oggetto di cartelli avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo dell’ammenda del cartello CPT. Anche supponendo che il ragionamento del Tribunale in merito all’esistenza di una violazione unica e continuata offra una giustificazione implicita del rigetto del motivo della SDI (quod non), tale giustificazione implicita viola gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (1) (gli orientamenti per il calcolo delle ammende).
Secondo motivo: per quanto riguarda la determinazione della data in cui è terminato il cartello CPT, il Tribunale ha rigettato senza alcuna valida motivazione il motivo della SDI secondo cui la collusione richiede il coinvolgimento di almeno due imprese, e inoltre ha violato l’articolo 101 TFUE nella parte in cui la sentenza ha statuito che la partecipazione della SDI al cartello CPT è durata sino al 15 novembre 2006. Inoltre, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento nella parte in cui ha rifiutato di ridurre l’ammenda inflitta alla SDI.
Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione, nel calcolo dell’ammenda del cartello CDT, le vendite della SDI alla Samsung Electronics Corporation (SEC). Il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di vendite nel SEE alla luce degli orientamenti per il calcolo delle ammende nella parte in cui non ha determinato il luogo in cui avviene la concorrenza.
Quarto motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel valutare l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, da cui è derivata la mancata concessione alla SDI di una riduzione dell’ammenda del 50 % con riferimento al cartello CDT. Le conclusioni del Tribunale riguardo al cartello CPT sono giuridicamente irrilevanti nel contesto del cartello CDT. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente applicato la comunicazione sulla cooperazione e ha errato nell’accogliere l’affermazione della Commissione secondo cui la mancata descrizione dell’elemento di ripartizione del mercato dell’infrazione della SDI nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti potrebbe, in sé, incidere sulla valutazione della cooperazione della SDI durante il procedimento amministrativo.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/25 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 dalla Koninklijke Philips Electronics NV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre, causa T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commissione europea
(Causa C-622/15 P)
(2016/C 027/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree, S. Molin, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-92/13; |
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annullare, in toto o in parte, gli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), e 1, paragrafo 2, lettera f), gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e gli articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguardano la Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «KPNV»); e/o ridurre le ammende inflitte alla KPNV negli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione; |
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condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e di quello di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi e principali argomenti:
il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) ritenendo che la Commissione potesse qualificare le vendite di tubi catodici (in prosieguo: i «CRT») effettuate dal gruppo LPD al gruppo Philips (e al gruppo LGE) come vendite all’interno del gruppo e ritenendo che la Commissione fosse legittimata a ricomprendere nel calcolo dell’ammenda inflitta alla KPNV il valore delle vendite dirette intercorse nel SEE attraverso i prodotti trasformati (i «DSTP»), per quanto riguarda vendite a valle di schermi di computer e televisori a colori da parte di controllate della KPNV che incorporavano CRT forniti dal gruppo LPD.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non abbia violato il diritto di difesa della KPNV allorché ha scelto — anche nel contesto della presente causa — di non includere il gruppo LPD nel procedimento amministrativo e di emettere nei suoi confronti una comunicazione sugli addebiti in quanto la KPNV avrebbe l’obbligo generale di prudenza di conservare, nei suo libri e archivi, informazioni relative alle attività del gruppo LPD, persino in ipotesi di bancarotta della LPD.
Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nell’aver erroneamente interpretato il motivo dedotto dalla KPNV in merito al trattamento dei DSTP e, in tal modo, non si è pronunciato su uno dei principali motivi di ricorso della KPNV avverso la decisione. La ricorrente sostiene, inoltre, di essere stata privata della tutela del principio fondamentale di parità di trattamento in quanto il Tribunale non ha riconosciuto che sono stati applicate norme giuridiche diverse a imprese diverse nel determinare la base di calcolo dell’ammenda. Da tale trattamento discriminatorio è derivata un’ammenda molto più elevata a carico della KPNV.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/26 |
Impugnazione proposta il 20 novembre 2015 dalla Toshiba Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015, causa T-104/13, Toshiba Corp./Commissione europea
(Causa C-623/15 P)
(2016/C 027/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corp. (rappresentanti: J. F. MacLennan, Solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan, avocat, A. Kadri, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale, causa T-104/13, nella parte in cui ha accolto l’affermazione della Commissione europea secondo cui la Toshiba è responsabile congiuntamente e in solido della condotta della MTPD; |
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annullare la decisione della Commissione europea nel caso COMP/39.437 Tubi catodici per televisori e schermi del computer, nella parte in cui ha dichiarato che la Toshiba ha violato l’articolo 101 TFUE e ha ritenuto la Toshiba responsabile congiuntamente e in solido per la condotta della MTPD; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico:
il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di impresa classificando in modo errato taluni elementi nel senso che essi indicavano che la Toshiba si trovava in posizione tale da esercitare, o ha effettivamente esercitato, un’influenza decisiva sulla MTPD e giungendo erroneamente alla conclusione che la somma di tali elementi era sufficiente per sostenere l’affermazione che la Toshiba ha esercitato siffatta influenza sulla MTPD.
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/27 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2015 da Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 settembre 2015, cause riunite T-91/14 e T–92/14, Schniga GmbH/Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(Causa C-625/15 P)
(2016/C 027/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Schniga GmbH (rappresentanti: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 10 settembre 2015 nelle cause riunite T-91/14 e T-92/14; |
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condannare l’UCVV e gli intervenienti alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2100/94 (1), concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: la«PCRV») e nell’applicazione degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1239/95 (2) della Commissione, del 31 maggio 1995.
Il Tribunale ha valutato erroneamente la competenza del Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali nell’includere caratteristiche aggiuntive nel procedimento di esame di una varietà cui concedere la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Il Tribunale ha valutato erroneamente la natura giuridica dei protocolli e delle linee guida tecnici applicabili all’esame tecnico di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il che ha condotto ad una errata valutazione del momento in cui il Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali può decidere che una nuova caratteristica per la determinazione del carattere distintivo della nuova varietà può essere presa in considerazione.
Il Tribunale ha valutato erroneamente la conseguenza dell’applicazione del principio della certezza del diritto, l’oggettività dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la parità di trattamento per quanto riguarda le decisioni del Presidente dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali relative all’esame di una nuova varietà.
(1) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/28 |
Impugnazione proposta il 2 dicembre 2015 dall’Ungheria avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2015, causa T-346/12, Ungheria/Commissione europea
(Causa C-644/15 P)
(2016/C 027/32)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-346/12; |
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statuire nel merito conformemente alla possibilità conferita dall’articolo 61 dello Statuto della Corte; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Secondo il governo ungherese il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha concluso che la Commissione, nell’ambito della decisione di rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso, conformemente all’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007/CE (1), alle organizzazioni di produttori di frutta e verdura, disponeva di una base giuridica per subordinare l’importo del rimborso dell’Unione agli importi di aiuto notificati.
Il governo ungherese reputa che la Commissione, secondo un’interpretazione congiunta delle pertinenti disposizioni dei regolamenti n. 1234/2007/CE e n. 1580/2007/CE (2), non fosse legittimata, nell’ambito della decisione di rimborso comunitario parziale dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori di cui trattasi, ad autorizzare il rimborso solo fino al raggiungimento degli importi che il governo ungherese, nella richiesta di autorizzazione alla concessione dell’aiuto nazionale, aveva indicato come importi stimati provvisionali o teorici.
Conformemente all’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007/CE, l’autorizzazione fornita dalla Commissione riguarda la concessione dell’aiuto e non la fissazione da parte della stessa di un massimale relativo all’aiuto che può essere concesso. Tale massimale è stabilito in modo chiaro dal regolamento laddove prevede che l’aiuto nazionale non può essere superiore all’80 % dei contributi finanziari versati dai membri o dall’organizzazione stessa al fondo di esercizio. La disciplina relativa al rimborso comunitario parziale dell’aiuto nazionale non consente alla Commissione, nel contesto dell’autorizzazione di detto rimborso parziale, di fissare come massimale del rimborso l’importo che lo Stato membro, nell’ambito della richiesta di autorizzazione, ha indicato alla Commissione, a titolo di importo totale dell’aiuto o di importo di aiuto da concedere a ciascuna organizzazione di produttori.
Il termine «importo» utilizzato all’articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007, se si tiene conto, in modo congiunto, del massimale dell’aiuto, pari all’80 %, previsto all’articolo 103 sexies del regolamento n. 1234/2007, e del limite del 25 %, relativo all’incremento del fondo di esercizio, che figura all’articolo 67 del regolamento n. 1580/2007, è diretto a consentire alla Commissione, nell’ambito della decisione di autorizzazione, di calcolare anticipatamente l’importo dell’aiuto nazionale erogabile e pertanto l’entità dell’eventuale rimborso. La notifica di tali importi non è quindi necessariamente finalizzata a che gli importi notificati siano approvati ma a che, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di base e nel regolamento della Commissione, quest’ultima possa chiaramente conoscere l’entità dell’aiuto che può essere erogato.
(1) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).
Tribunale
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/30 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Cuallado Martorell/Commissione
(Causa T-506/12 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso generale per la costituzione di un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua spagnola - Decisione della commissione giudicatrice che conferma il mancato superamento dell’ultima prova scritta e comporta la non ammissione alla prova orale - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Ricevibilità del ricorso di primo grado - Obbligo di motivazione - Diniego di comunicare alla ricorrente le prove scritte corrette - Accesso ai documenti»))
(2016/C 027/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Valencia, Spagna) (Rappresentante: C. Pinto Cañón, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione (F-96/09, RaccFP, EU:F:2012:129).
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione (F-96/09, RaccFP, EU:F:2012:129), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso nei limiti in cui è diretto all’annullamento della decisione che nega l’ammissione della ricorrente alla prova orale e, di conseguenza, dell’elenco di riserva. |
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2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
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3) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
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4) |
Le spese sono riservate. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/30 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — HK Intertrade/Consiglio
(Cause riunite T-159/13 e T-372/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Ricevibilità - Diritto al contraddittorio - Obbligo di notifica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore manifesto di valutazione»))
(2016/C 027/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong Kong, Cina) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Nella causa T-159/13, domanda di annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), e, nella causa T-372/14, domanda di annullamento della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La HK Intertrade Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/31 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Sarafraz/Consiglio
(Causa T-273/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Congelamento dei fondi - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Errore di valutazione - Ne bis in idem - Libertà di espressione - Libertà dei media - Libertà professionale - Libera circolazione - Diritto di proprietà»))
(2016/C 027/35)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mohammad Sarafraz (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), in quinto luogo, della decisione (PESC) 2015/555 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 91), e, in sesto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/548 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Mohammad Sarafraz sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio
(Causa T-274/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran - Congelamento dei fondi - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Base giuridica - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Errore di valutazione - Ne bis in idem - Libertà di espressione - Libertà dei media - Libertà professionale - Libera circolazione - Diritto di proprietà»))
(2016/C 027/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Hamid Reza Emadi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/33 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — CN/Parlamento
(Causa T-343/13) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Petizione indirizzata al Parlamento - Diffusione sul sito Internet del Parlamento di alcuni dati personali - Mancanza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto che attribuisce diritti ai soggetti»))
(2016/C 027/37)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: CN (Brumath, Francia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e S. Seyr, agenti)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente A. Buchta e V. Pozzato, successivamente A. Buchta, M. Pérez Asinari, F. Polverino, M. Guglielmetti e U. Kallenberger, agenti)
Oggetto
Domanda di risarcimento mirante a ottenere la riparazione del danno asseritamente subìto dal ricorrente in seguito alla diffusione sul sito Internet del Parlamento di alcuni dati personali concernenti detto ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. CN sopporterà le spese del Parlamento europeo nonché le proprie spese. |
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3) |
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/33 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Polonia/Commissione
(Causa T-367/13) (1)
([«FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Sviluppo rurale - Spese effettuate dalla Polonia - Articolo 33 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Rettifica finanziaria mista - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 027/38)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Straś, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e A. Szmytkowska, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11), nella parte in cui la Commissione applica, alle spese dichiarate dalla Repubblica di Polonia per il sostegno alle aziende che praticano un’agricoltura di semisussistenza, le rettifiche pari a EUR 8 292 783,94 e EUR 71 610 559,39.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/34 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-414/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KENZO ESTATE - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Rajh e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 maggio 2013 (procedimento R 333/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/35 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Giant (China)/Consiglio
(Causa T-425/13) (1)
([«Dumping - Importazioni di biciclette originarie della Cina - Riesame intermedio - Articolo 9, paragrafo 5, e articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 - Trattamento individuale - Omessa cooperazione - Informazioni necessarie - Dati disponibili - Società collegate - Aggiramento»])
(2016/C 027/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Giant (China) Co. Ltd (Kunshan, Cina) (rappresentante: P. De Baere, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da B. O’Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e M. França, agenti) e European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013 L 153, pag. 17).
Dispositivo
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1) |
Il regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è annullato nella parte in cui concerne la Giant (China) Co. Ltd. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le spese della Giant (China) nonché le proprie spese. |
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3) |
La Commissione europea e la European Bicyle Manufacturers Association (EBMA) sopporteranno le proprie spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/35 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Spagna/Commissione
(Causa T-461/13) (1)
((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Nozione di impresa - Attività economica - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Distorsione della concorrenza - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Obbligo di diligenza - Termine ragionevole - Certezza del diritto - parità di trattamento - Proporzionalità - Sussidiarietà - Diritto all’informazione»))
(2016/C 027/41)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2014/489/UE, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha)(GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno di Spagna sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento d’urgenza. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/36 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Comunidad Autonoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione
(Causa T-462/13) (1)
((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Aiuti nuovi»))
(2016/C 027/42)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Comunidad Autonoma del Pais Vasco (Spagna) e Itelazpi, SA (Zamudio, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Ruiz García, J. Buendía Serra, A. Lamadrid de Pablo e M. Muñoz de Juan, poi J. Buendía Serra e A Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2014/489/UE, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Comunidad Autonoma del Pais Vasco (Spagna) e Itelazpi, SA sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese relative al procedimento principale sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |
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3) |
La Comunidad Autonoma del Pais Vasco e Itelazpi sopporteranno le spese relative al procedimento d’urgenza. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/37 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione
(Cause riunite T-463/13 e T-464/13) (1)
((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Nozione d’impresa - Attività economica - Vantaggio - Servizio d’interesse economico generale - Carattere selettivo - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Obbligo di motivazione»))
(2016/C 027/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Comunidad Autónoma de Galicia (Spagna) (rappresentanti: M. Lorenzo Outón e P. Egerique Mosquera, avvocati) (causa T-463/13); e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: F. García Martínez e B. Pérez Conde, avvocati) (causa T-464/13)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: F. González Díaz e F. Salerno, nonché nella causa T-463/13, V. Romero Algarra, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
|
2) |
La Comunidad Autónoma de Galicia (Spagna) e la Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, SA (Retegal) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/38 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione
(Causa T-465/13) (1)
([«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Nuovi aiuti»])
(2016/C 027/44)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comunidad Autónoma de Cataluña (Spagna) e Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Muñoz de Juan e M. Reverter Baquer, successivamente J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, M. Reverter Baquer e A. Lamadrid de Pablo, e infine J. Buendía Sierra, M. Reverter Baquer e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salern e V. Romero Algarra, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Comunidad Autónoma de Cataluña (Spagna) e il Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/38 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione.
(Causa T-487/13) (1)
((«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Risorse dello Stato - Attività economica - Vantaggio - Incidenza sugli scambi tra Stati membri e distorsione della concorrenza - Servizio di interesse economico generale - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Sviamento di potere»))
(2016/C 027/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Navarra de Servicios y Tecnologías, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: avv. A. Andérez González)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Navarra de Servicios y Tecnologías, SA sopporta le proprie spese oltre a quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/39 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-522/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KENZO ESTATE - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Produzione tardiva di documenti - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Parziale rifiuto di registrazione»])
(2016/C 027/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/40 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Kenzo/OHMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Causa T-528/13) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo KENZO ESTATE - Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO - Impedimento relativo alla registrazione - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 - Parziale rigetto dell’opposizione»])
(2016/C 027/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), è annullata nella parte in cui ha rigettato l’opposizione per i prodotti delle classi da 29 a 31 designati dalla registrazione internazionale richiesta. |
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2) |
L’UAMI è condannato alle spese sostenute da Kenzo nell’ambito del presente giudizio. |
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3) |
L’UAMI e il sig. Kenzo Tsujimoto sopporteranno le proprie spese sostenute nell’ambito del presente giudizio. |
|
4) |
Il sig. K. Tsujimoto sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sopportate da Kenzo ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/41 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 – Abertis Telecom e Retevisión I/Commissione
(Causa T-541/13) (1)
([«Aiuti di Stato - Televisione digitale - Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate in Spagna - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Servizio di interesse economico generale - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Aiuti nuovi - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 027/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Abertis Telecom, SA (Barcellona, Spagna) e Retevisión I, SA (Barcellona) (rappresentanti: inizialmente L. Cases Pallarès, J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan e M. Reverter Baquer, in seguito L. Cases Pallarès, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e M. Reverter Baquer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: SES Astra (Betzdorf, Lussemburgo) (rappresentanti: F. González Díaz, F. Salerno e V. Romero Algarra, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU L 217, pag. 52).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Abertis Telecom, SA e la Retevisión I, SA sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SES Astra. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/41 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Impresa comune Fusione per l’energia
(Causa T-553/13) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Fornitura di servizi di tecnologie dell’informazione, di consulenza, di sviluppo di software, Internet e di sostegno - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione degli appalti ad altri offerenti - Responsabilità extracontrattuale»))
(2016/C 027/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: D. Mabger e I. Ampazis, avvocati)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (rappresentanti: inizialmente H. Jahreiss, R. Hanak, A. Verpont, I. Costin e A. Nagy, successivamente R. Hanak, A. Verpont, I. Costin e A. Nagy, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, del 7 agosto 2013, adottata nell’ambito della gara d’appalto F4E-ADM-0464 relativa a servizi di tecnologie dell’informazione, di consulenza, di sviluppo di software, Internet e di sostegno (GU 2012/S 213 — 352451), che respinge l’offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA e che aggiudica gli appalti ad altri offerenti, e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/42 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Demp/UAMI (TURBO DRILL)
(Causa T-50/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo TURBO DRILL - Impedimento alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Demp BV (Vianen, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Gehweiler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 novembre 2013 (procedimento R 1254/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo TURBO DRILL come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Demp BV è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/43 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — TrekStor/UAMI — Scanlab (iDrive)
(Causa T-105/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo iDrive - Marchio tedesco denominativo anteriore IDRIVE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Hong Kong, Cina) (rappresentanti: M. Alber e O. Spieker, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Scanlab AG (Puchheim, Germania) (rappresentanti: P. Rath, W. Festl-Wietek, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2013 (procedimento R 2330/2012-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Scanlab AG e la TrekStor Ltd.
Dispositivo
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1) |
La domanda di sospensione del procedimento depositata dalla TrekStor Ltd è respinta. |
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2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La TrekStor è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/43 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Sesma Merino/UAMI
(Causa T-127/14 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Obiettivi 2011-2012 - Atto lesivo - Ricevibilità»))
(2016/C 027/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spagna) (Rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: P. Saba e D. Botis, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013, Sesma Merino/UAMI (F-125/12, RaccFP, EU:F:2013:192).
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Alvaro Sesma Merino è condannato alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/44 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Nürburgring/UAMI — Biedermann (Nordschleife)
(Causa T-181/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Nordschleife - Marchio nazionale denominativo anteriore Management by Nordschleife - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nürburgring GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: M. Viefhues e C. Giersdorf, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lutz Biedermann (Villingen-Schwenningen, Germania) (rappresentanti: A. Jacob e M. Ziliox, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 gennaio 2014 (procedimento R 163/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Lutz Biedermann e la Nürburgring GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nürburgring GmbH è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/44 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Bionecs/UAMI — Fidia farmaceutici (BIONECS)
(Causa T-262/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo BIONECS - Marchio internazionale denominativo anteriore BIONECT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bionecs GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Knitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentante: R. Kunz-Hallstein, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 febbraio 2014 (procedimento R 1179/2013/1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fidia Farmaceutici SpA e la Bionecs GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Bionecs GmbH è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/45 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Compagnie des fromages & Richesmonts/UAMI — Grupo Lactalis Iberia (Raffigurazione di un motivo vichy rosso e bianco)
(Causa T-327/14) (1)
([«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo raffigurante un motivo vichy rosso e bianco - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Compagnie des fromages & Richesmonts (Puteaux, Francia) (rappresentanti: T. Mollet-Viéville e T. Cuche, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar, in seguito J. Crespo Carillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Grupo Lactalis Iberia SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Masson, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 marzo 2014 (procedimento R 1295/2012-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Grupo Lactalis Iberia SA e la Compagnie des fromages & Richesmonts.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Compagnie des fromages & Richesmonts è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/46 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — NICO/Consiglio
(Causa T-371/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
(2016/C 027/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta e N. Pilkington, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, con la quale il nome della ricorrente è stato mantenuto negli elenchi delle persone ed entità sottoposte a misure restrittive di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), quale modificata dalla decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU L 282, pag. 58), e all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (GU L 282, pag. 16).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/46 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Établissement Amra/UAMI (KJ KANGOO JUMPS XR)
(Causa T-390/14) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario KJ Kangoo Jumps XR - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 marzo 2014 (procedimento R 1511/2013-2), relativa a una domanda di registrazione del segno «di posizione tridimensionale» KJ Kangoo Jumps XR come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Établissement Amra è condannato alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/47 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Junited Autoglas Deutschland/UAMI — United Vehicles (UNITED VEHICLEs)
(Causa T-404/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo UNITED VEHICLEs - Marchio comunitario denominativo anteriore Junited - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG (Colonia, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: United Vehicles GmbH (Monaco, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 aprile 2014 (procedimento R 859/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG e la United Vehicles GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/48 |
Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2015 — Compagnie générale des établissements Michelin/UAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING)
(Causa T-525/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo XKING - Marchio nazionale figurativo anteriore X - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, Francia) (rappresentanti: inizialmente L. Carlini, in seguito E. Carrillo, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes e J. Schumacher, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 1522/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Compagnie générale des établissements Michelin e la Continental Reifen Deutschland GmbH.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 5 maggio 2014 (procedimento R 1522/2013-4) è annullata. |
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2) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Compagnie générale des établissements Michelin. |
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3) |
La Continental Reifen Deutschland GmbH sopporterà le proprie spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/48 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — Information Resources/UAMI (Growth Delivered)
(Causa T-528/14) (1)
((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Growth Delivered - Marchio costituito da uno slogan pubblicitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Information Resources, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: C. Schulte, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 1777/2013-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Growth Delivered come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Information Resources, Inc. è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/49 |
Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 — adp Gauselmann/UAMI (Multi Win)
(Causa T-529/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Multi Win - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (Lübbecke, Germania) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e S. Hanne, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2014 (procedimento R 1326/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Multi Win come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/50 |
Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2015 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)
(Causa T-583/14) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FLAMINAIRE - Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori FLAMINAIRE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Ne bis in idem»])
(2016/C 027/62)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Giand Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Flamagas, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: G. Hinarejos Mulliez, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2014 (procedimento R 2117/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Flamagas, SA e la Giand Srl.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Giand Srl è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Flamagas, SA per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/50 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (FORTIFY)
(Causa T-628/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo FORTIFY - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 giugno 2014 (procedimento R 249/2014-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FORTIFY come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Hewlett Packard Development Company LP sopporterà le proprie spese nonché le spese dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/51 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Infusion Brands/UAMI (DUALSAW)
(Causa T-647/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo DUALSAW - Impedimenti assoluti alla registrazione - Diniego parziale di registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Infusion Brands, Inc. (Myerlake Circle Clearwater, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar, in seguito H. O’Neill e M. Rajh, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o luglio 2014 (procedimento R 397/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo DUALSAW come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Infusion Brands, Inc. è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/52 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Infusion Brands/UAMI (DUALTOOLS)
(Causa T-648/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo DUALTOOLS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Diniego parziale di registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infusion Brands, Inc. (Myerlake Circle Clearwater, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente V. Melgar, in seguito H. O’Neill e M. Rajh, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 1o luglio 2014 (procedimento R 398/2014-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo DUALTOOLS come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Infusion Brands, Inc. è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/52 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 — Morgan/UAMI
(Causa T-683/14 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2010/2011 - Snaturamento - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
(2016/C 027/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rhys Morgan (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Paolacci e A. Lukošiūtė, successivamente A. Lukošiūtė, agenti)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’8 luglio 2014, Morgan/UAMI (F-26/13, RaccFP, EU:F:2014:180)
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
Il sig. Rhys Morgan sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito del presente grado di giudizio. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/53 |
Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero)
(Causa T-695/14) (1)
([«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un cerchio e un rettangolo bianchi in un rettangolo nero - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2016/C 027/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Omega International GmbH (Bad Oldesloe, Germania) (rappresentante: J. P. Becker, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 18 luglio 2014 (procedimento R 1037/2014-5), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo raffigurante un cerchio e un rettangolo bianchi in un rettangolo nero.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Omega International GmbH è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/53 |
Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2015 — Hong Kong Group/UAMI — WE Brand (W E)
(Causa T-718/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo W E - Marchio comunitario denominativo anteriore WE - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hong Kong Group Oy (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: J.-H. Spåre, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. van Oerle e E. de Groot, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 agosto 2014 (procedimento R 2305/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WE Brand Sàrl e la Hong Kong Group Oy.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 agosto 2014 (procedimento R 2305/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la WE Brand Sàrl e la Hong Kong Group Oy, e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI del 30 settembre 2013 sono annullate. |
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2) |
L’opposizione è respinta. |
|
3) |
L’UAMI e la WE Brand sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Hong Kong Group, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Hong Kong Group ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/54 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — K-Swiss/UAMI (Raffigurazione di strisce parallele su una scarpa)
(Causa T-3/15) (1)
((«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo che raffigura strisce parallele su una scarpa - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2016/C 027/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: K-Swiss, Inc. (West Village, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e M. Hecht, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 30 ottobre 2014 (procedimento R 1093/2014-2), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea di un marchio figurativo che raffigura strisce parallele su una scarpa.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La K-Swiss Inc. è condannata alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/55 |
Ordinanza del Tribunale del 13 novembre 2015 — Švyturys-Utenos Alus/UAMI — Nordbrand Nordhausen (KISS)
(Causa T-360/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a provvedere»))
(2016/C 027/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Švyturys-Utenos Alus UAB (Utena, Lituania) (rappresentanti: R. Žabolienė e I. Lukauskienė, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Germania) (rappresentante: C. Düchs, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 17 marzo 2014 (procedimento R 1302/2013-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nordbrand Nordhausen GmbH e la Švyturys-Utenos Alus UAB.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La Švyturys-Utenos Alus UAB e la Nordbrand Nordhausen GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/55 |
Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2015 — Italia/Commissione
(Causa T-636/14) (1)
((«Regime linguistico - Avviso di posto vacante per un posto di direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione - Requisiti linguistici indicati nel modulo di presentazione on line delle candidature - Presunta difformità rispetto all’avviso di posto vacante pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2016/C 027/71)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, V. Čepaitė e R. Krasuckaitė, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’avviso di posto vacante COM/2014/10356 per un posto di direttore del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (GU 2014, C 185 A, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese correlate al suo intervento. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/56 |
Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Beul/Parlamento e Consiglio
(Causa T-640/14) (1)
([«Ricorso di annullamento - Funzionamento dei mercati finanziari - Regolamento (UE) n. 537/2014 - Atto legislativo - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»])
(2016/C 027/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carsten René Beul (Neuwied, Germania) (rappresentanti: inizialmente K.-G. Stümper, in seguito H.-M. Pott e T. Eckhold, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: P. Schonard e D. Warin, agenti.) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Wiemann e N. Rouam, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158, pag. 77).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
|
3) |
Il sig. Carsten René Beul sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
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4) |
La Commissione e il Parlamento sopporteranno le proprie spese correlate all’istanza d’intervento. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/57 |
Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Milchindustrie-Verband e Deutscher Raiffeisenverband/Commissione
(Causa T-670/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 - Associazione - Mancanza di incidenza diretta dei membri - Irricevibilità»))
(2016/C 027/73)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Milchindustrie-Verband eV (Berlino, Germania) e Deutscher Raiffeisenverband eV (Berlino) (rappresentanti: I. Zenke e T. Heymann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della comunicazione della Commissione del 28 giugno 2014 intitolata «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (GU C 200, pag. 1), in quanto il settore della lavorazione del latte e della produzione di latticini (NACE 10.51) non è citato nell’allegato 3 di tale comunicazione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Milchindustrie Verband eV e la Deutscher Raiffeisenverband eV sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/57 |
Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione
(Causa T-163/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Mercato italiano delle carni di pollame - Misure eccezionali di sostegno per risolvere problemi specifici relativi al settore delle carni di pollame in Italia - Restituzioni all’esportazione delle carni di pollame verso taluni paesi africani - Rigetto della richiesta di misure eccezionali depositata dalla ricorrente - Atto non impugnabile con ricorso - Irricevibilità»))
(2016/C 027/74)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 9 febbraio 2015 [Ref. Ares (2015) 528512], inviata in risposta all’istanza della ricorrente per l’adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato delle carni di pollame, in base all’articolo 219, paragrafo 1, o all’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Delta Group agroalimentare Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/58 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Iran Insurance/Consiglio
(Causa T-558/15)
(2016/C 027/75)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell’illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1); ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 (2); iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1o dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (3); iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (4); v) regolamento del consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (5); |
|
— |
accordare un risarcimento per un importo totale di: i) GBP 84 767,66 più; ii) EUR 4 774 187,07 più; USD 1 532 688 più iv) ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento, a copertura tanto del danno morale quanto del danno materiale sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti illegittimi del Consiglio. |
|
— |
condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente per questo ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
La ricorrente sostiene che a norma dell’articolo 340 TFUE, chi è vittima di un danno causato da un’istituzione dell’UE può chiedere un risarcimento a tale istituzione. La giurisprudenza ha specificato le condizioni per siffatta azione, così elencate nella sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 nella causa Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T-384/11, ECR, EU:T:2014:986): a) l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni; b) l’effettività del danno; e c) l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. |
|
2. |
La ricorrente afferma che le tre condizioni menzionate sono soddisfatte in relazione alla sua situazione: il Consiglio ha commesso una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza», come deciso dal Tribunale nella sua sentenza del 6 settembre 2013 nella causa Iran Insurance/Consiglio (T-12/11, EU:T:2013:401); la ricorrente ha sofferto un ingente danno morale e materiale; e tale danno è la diretta conseguenza di sanzioni illegittime. |
|
3. |
La ricorrente indica altresì che, come ulteriormente specificato negli argomenti contenuti nel ricorso, il danno morale sofferto dalla ricorrente è quantificato nell’importo di EUR 1 000 000; e i danni materiali, che sono quantificati da auditor indipendenti, ammontano a GBP 84 767,66 più EUR 3 774 187,07 più USD 1 532 688, fatto salvo ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento. Conseguentemente, l’importo totale dell’azione di risarcimento della ricorrente ammonta a GBP 84 767,66 più EUR 4 774 187,07 più USD 1 532 697,01 più qualsiasi altro importo che possa essere stabilito nel corso del procedimento. |
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, GU L 281, pag. 1.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/59 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Post Bank Iran/Consiglio
(Causa T-559/15)
(2016/C 027/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell’illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1); ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 (2); iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1 dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (3); iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1o dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (4); v) regolamento del consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (5); |
|
— |
accordare un risarcimento per un importo totale di EUR 203 695 040 che copra sia il danno morale che il danno materiale sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti illegittimi del Consiglio; |
|
— |
condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente per questo ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
La ricorrente sostiene che a norma dell’articolo 340 TFUE, chi è vittima di un danno causato da un’istituzione dell’UE può chiedere un risarcimento a tale istituzione. La giurisprudenza ha specificato le condizioni per siffatta azione, così elencate nella sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 nella causa Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T-384/11, ECR, EU:T:2014:986): a) l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni; b) l’effettività del danno; e c) l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. |
|
2. |
La ricorrente afferma che le tre condizioni menzionate sono soddisfatte in relazione alla sua situazione: il Consiglio ha commesso una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza», come deciso dal Tribunale nella sua sentenza del 6 settembre 2013 nella causa Post Bank Iran/Consiglio (T-13/11, EU:T:2013:402); la ricorrente ha sofferto un ingente danno morale e materiale; e tale danno è la diretta conseguenza di sanzioni illegittime. |
|
3. |
La ricorrente indica altresì che, come ulteriormente specificato negli argomenti contenuti nel ricorso, il danno morale sofferto dalla ricorrente è quantificato nell’importo di EUR 1 000 000; e i danni materiali, che sono quantificati da auditor indipendenti, ammontano a EUR 202 695 040. |
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, GU L 281, pag. 1.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/60 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — GABO:mi/Commissione
(Causa T-588/15)
(2016/C 027/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Ahlhaus e C. Mayer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare le decisioni impugnate; e |
|
— |
condannare la convenuta a sostenere tutte le spese comprese quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna le decisioni della Commissione, contenute nel messaggio di posta elettronica del 29 luglio 2015 e nelle lettere del 19 agosto 2015 (Ref. Ares(2015)3466903) e del 28 agosto 2015 (Ref. Ares(2015)3557576), di sospendere nei confronti della ricorrente tutti i pagamenti relativi alle sovvenzioni nell’ambito del del Programma quadro 7 gestite dalla Direzione E della ricorrente, ad esempio, la convenzione di sovvenzione PQ7 n. 602299 relativa al progetto EU-CERT-ICD e la convenzione di sovvenzione PQ7 n. 260777 relativa al progetto HIP-Trial e dalla Direzione F, ad esempio, la convenzione di sovvenzione PQ7 n. 312117 relativa al progetto BIOFECTOR.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni contestate non sono giustificate dall’articolo II, paragrafo 5, numero 3, lettera d) dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione relativa al Programma quadro 7. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate non soddisfano i requisiti formali e procedurali applicabili e sono viziate per violazione dei principi del buon andamento dell’amministrazione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’effettiva intenzione della convenuta è di realizzare una compensazione illegittima piuttosto che imporre misure precauzionali. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono fondate su risoluzioni discrezionali illegittime della convenuta. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate sono viziate per violazioni del principio di proporzionalità. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/61 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Eurorail/Commissione e INEA
(Causa T-589/15)
(2016/C 027/78)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurorail NV (Aalst, Belgio) (rappresentanti: J. Derenne, N. Pourbaix e M. Domecq, avvocati)
Convenuti: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) e Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare, in forza dell’articolo 272 TFUE, invalida ed inefficace la decisione dell’INEA del 17 luglio 2015 che pone termine alla convenzione di sovvenzione (1) ed ordina il recupero di parte degli anticipi versati alla ricorrente e fissare a EUR 951 813 l’importo finale della sovvenzione dovuta alla ricorrente; |
|
— |
in subordine, accertare la responsabilità contrattuale della Commissione e dell’INEA per la perdita economica causata alla ricorrente per effetto della decisione ed ordinare il recupero della somma di EUR 581 770 (oltre ad interessi); |
|
— |
in subordine, condannare l’INEA/la Commissione a revocare la decisione; e |
|
— |
condannare l’INEA/la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’inadempimento, da parte dell’INEA e della Commissione, degli obblighi loro derivanti dalla convenzione di sovvenzione. Da ciò deriva, secondo la ricorrente, che essi hanno erroneamente posto termine alla convenzione di sovvenzione ed ordinato il recupero di parte degli anticipi versati alla ricorrente. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’INEA e della Commissione, del principio dell’adempimento degli obblighi contrattuali secondo buona fede. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento della ricorrente da parte dell’INEA e della Commissione. |
(1) Convenzione di sovvenzione MPO/09/058/SI1.5555667 «RAIL2» (Marco Polo II Bando 2009).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/62 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2015 — Europäischer Tier- und Naturschutz e Giesen/Commissione
(Causa T-595/15)
(2016/C 027/79)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Europäischer Tier- und Naturschutz e.V. (Much, Germania) e Horst Giesen (Much) (rappresentante: P. Brockmann, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di non agire della Commissione europea, del 17 agosto 2015, notificata il 24 agosto 2015, per quanto riguarda la creazione del diritto europeo delle associazioni, sotto forma della sua proposta di legge non più pubblicata o di una variante modificata nell’ambito autorizzato, che equipara attività transfrontaliere a scopo ideale ad associazioni a scopo di lucro, in subordine per quanto riguarda l’armonizzazione dei diritti nazionali di riunione e di associazione in relazione ad attività transfrontaliere a scopo ideale; |
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— |
di modo che la Commissione europea sia tenuta a predisporre una situazione conforme alla legge ai sensi dell’articolo 266 TFUE, astenendosi da ulteriori peggioramenti, ai sensi delle conclusioni sub 1 e 2, che possano impedire o ostacolare la realizzazione di tale situazione, e |
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— |
condannare alle spese la Commissione e gli eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti lamentano la mancata creazione del diritto europeo delle associazioni e la mancata eliminazione della discriminazione esistente e del pregiudizio alla libertà collettiva e individuale di associazione.
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), di principi generali del diritto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, e dell’articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all’uguaglianza davanti alla legge (articolo 20 della Carta e articolo 14 della CEDU) a discapito di valori ideali e di associazioni a scopo ideale. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla limitazione della portata dei diritti di libertà mediante omissione e interpretazione abusiva ai sensi degli articoli 52 e 54 della Carta. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/63 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione
(Causa T-605/15)
(2016/C 027/80)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Germania), Benteler Steel/Tube GmbH (Paderborn, Germania), BGH Edelstahl Freital GmbH (Freital, Germania), BGH Edelstahl Lippendorf GmbH (Lippendorf, Germania), BGH Edelstahl Siegen GmbH (Siegen, Germania), Buderus Edelstahl GmbH (Wetzlar, Germania), ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (Riesa, Germania), Friedr. Lohmann GmbH Werk für Spezial- & Edelstähle (Witten, Germania), Outokumpu Nirosta GmbH (Krefeld, Germania), Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania), Zentralkokerei Saar GmbH (Dillingen), Drahtwerk St. Ingbert GmbH (St. Ingbert, Germania), Ilsenburger Grobblech GmbH (Ilsenburg, Germania), ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania), ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH (Hagen, Germania), ThyssenKrupp Gerlach GmbH (Homburg, Germania), ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Andernach, Germania) e Emscher Aufbereitung GmbH (Mühlheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: H. Janssen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione (UE) n. 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014 (notificata con il numero C(2014) 8786) relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia (1).
A sostegno del ricorso le ricorrenti fanno valere quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nella causa T-319/15, Deutsche Edelstahlwerke/Commissione (2),
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/63 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Repsol/UAMI — Basic (BASIC)
(Causa T-609/15)
(2016/C 027/81)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Devaureix, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «BASIC» — Marchio comunitario n. 5 648 159
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11/08/2015 nel procedimento R 2384/2013-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
ammettere il presente ricorso, con tutti i documenti allegati, e le corrispondenti copie; |
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— |
ammettere tutte le prove allegate al presente ricorso; |
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la ricorrente a sostenere le spese dei procedimenti. |
Motivo(i) invocato(i)
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— |
La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la prova presentata da Basic AG quanto al suo effettivo uso delle ragioni sociali «Basic AG» e «Basic» nel commercio in Germania; |
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— |
La decisione contestata è erroneamente fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in relazione all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), nei limiti in cui tra i marchi figurativi «basic» non sussiste possibilità di confusione. Il termine basic è privo di carattere distintivo; |
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— |
L’eccezionale tutela della normativa tedesca sui marchi in relazione a marchi non registrati deve essere interpretata restrittivamente, secondo il Trattato di Roma del 23 marzo 1957 e la giurisprudenza comunitaria. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/64 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2015 — British Aggregates/Commissione
(Causa T-610/15)
(2016/C 027/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: British Aggregates Association (Lanark, Regno Unito) (rappresentanti: L. Van den Hende, avvocato, e A. White, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
disporre l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione C(2015) 2141 final della Commissione, del 27 marzo 2015, nel caso SA.34775 (2013/C) (ex 2012/NN) — Tassa sugli aggregati; |
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— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sugli errori di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel decidere che otto esenzioni dalla tassa sugli aggregati («AGL») ai sensi della legge finanziaria per il 2001 non conferiscono vantaggi selettivi e che pertanto non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e nel determinare l’obiettivo e il principio di tassazione normale dell’AGL ai fini dell’applicazione del criterio di selettività. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha effettivamente svolto un esame diligente e imparziale per verificare se le otto esenzioni in questione conferiscano vantaggi selettivi e pertanto costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha motivato la decisione impugnata come prescritto dall’articolo 296 TFUE perché l’applicazione fatta dalla Commissione dell’obiettivo e del principio di tassazione normale dell’AGL per spiegare il motivo per cui le otto esenzioni in esame non conferiscono vantaggi selettivi è contraddittoria nel testo della decisione impugnata. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/65 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione
(Causa T-611/15)
(2016/C 027/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH (Melsungen, Germania) (rappresentanti: E. Wagner e H. Hoffmeyer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare in toto la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD, e all’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento o, in subordine, annullarla nella parte in cui la Commissione ha negato l’accesso alla versione non riservata di tale decisione o di tale indice analitico, la riservatezza dei quali non era stata fatta valere o non era più stata fatta valere dalle imprese interessate dalla decisione, |
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— |
in subordine, nell’ipotesi in cui la decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, nel procedimento 2015/4023, con cui è stato integralmente negato alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e all’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento, non sia annullata in quanto e nella misura in cui la versione non riservata della decisione della Commissione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o la versione non confidenziale dell’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento non esiste, dichiarare che erroneamente la Commissione ha omesso di redigere e di comunicare alla ricorrente una versione non riservata della sua decisione del 4 dicembre 2013, nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e/o una versione non riservata dell’indice analitico relativo a tale procedimento, |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale alla buona amministrazione e alla motivazione, a causa della mancata motivazione della decisione impugnata |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a essere informato sui mezzi di impugnazione, a causa della mancata informazione sui possibili mezzi di impugnazione |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti e del principio di proporzionalità, a causa della mancata concessione almeno di un accesso parziale agli atti cui era stato chiesto di accedere |
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9. |
Nono motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE impedendo, dal punto di vista pratico, che la ricorrente potesse esaminare e, se del caso, far valere diritti al risarcimento del danno in materia di cartelli |
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10. |
Decimo motivo, dedotto in subordine: violazione del diritto della ricorrente a che fosse redatta una versione non riservata della decisione della Commissione nel procedimento in materia di cartelli AT/39914 — EIRD e dell’indice analitico dell’atto della Commissione relativo a tale procedimento [regolamento (CE) n. 1049/2001 e articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2)]. |
In tale contesto la ricorrente sostiene che non sussisterebbero i presupposti di cui alle disposizioni derogatorie dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che potrebbero giustificare la mancata divulgazione, nei confronti della ricorrente, dei documenti da essa richiesti.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/66 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — LL/Parlamento
(Causa T-615/15)
(2016/C 027/84)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: LL (Vilnius, Lituania) (rappresentante: avv. J. Petrulionis)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento Europeo, del 17 aprile 2014, e la nota di addebito n. 2014-575, emessa in base a tale decisione il 5 maggio 2014; |
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— |
condannare il convenuto a tutte le spese legali sostenute dalla parte ricorrente |
Motivi e principali argomenti
Per corroborare il suo ricorso, la parte ricorrente deduce in giudizio due motivi.
Sulla regolarità del pagamento e sulla validità e la legittimità della sua ripetizione
La parte ricorrente sostiene che, nella decisione D(2014) 15503, il Segretario generale del Parlamento europeo ha dichiarato in maniera integralmente infondata e illegittima che l’importo di EUR 37 728 era stato indebitamente pagato alla parte ricorrente e, in modo infondato e illegittimo, ai sensi dell’articolo 68 delle Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo e dell’articolo 80 delle Modalità di applicazione del regolamento finanziario, ha impartito al contabile del Parlamento europeo istruzioni affinché recuperasse presso la parte ricorrente il pagamento di EUR 37 728 e, in conformità al procedimento previsto, le notificasse tale circostanza, con nota di addebito n. 2014-575.
Secondo la parte ricorrente, il Segretario generale del Parlamento europeo, emanando tale decisione, ha preso in considerazione solamente due elementi: il rapporto dell’ULAF e la circostanza che la parte ricorrente non avesse prodotto prove nel senso che il pagamento fosse stato utilizzato per lo scopo previsto. Tuttavia, la parte ricorrente afferma che non sono state raccolte informazioni che confermino che egli abbia utilizzato il pagamento ricevuto per scopi diversi da quelli ai quali tale pagamento era destinato, violando l’articolo 14 della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo.
Sul termine di prescrizione e sull’applicazione dei principi del termine ragionevole, della certezza del diritto, e della tutela del legittimo affidamento
La parte ricorrente afferma che, nella decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento europeo e nella nota di addebito n. 2014-575, il termine di prescrizione di cui all’articolo 81 del Regolamento finanziario e all’articolo 93 delle Modalità di applicazione del regolamento finanziario non è stato rispettato, e che non si è ottemperato ai dettami dei principi del termine ragionevole, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
Secondo la parte ricorrente, l’istituzione dell’Unione europea in questione ha ritardato l’esercizio dei suoi poteri e l’emanazione delle decisioni pertinenti in un modo infondato e scorretto e per un periodo irragionevolmente lungo. Così facendo, essa ha violato i diritti della parte ricorrente, ivi compresi i diritti della difesa e il loro adeguato esercizio, in quanto, a causa del lungo periodo trascorso tra gli eventi oggetto d’indagine e l’adozione delle corrispondenti decisioni, la parte ricorrente è stata obiettivamente privata dell’opportunità di difendersi in maniera efficace contro le accuse formulate a suo carico, non ha potuto produrre prove, né intraprendere le azioni necessarie per provvedere affinché la questione oggetto d’indagine potesse essere equamente risolta.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/67 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2015 — Transtec/Commissione
(Causa T-616/15)
(2016/C 027/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare le decisioni di compensazione della Commissione europea contenute nelle lettere del 25 agosto, 27 agosto, 7 settembre, 16 settembre e 23 settembre 2015 e volte al recupero dell’importo di EUR 624 388,73; |
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— |
condannare la convenuta al pagamento di EUR 624 388,73 oltre gli interessi di mora su tale somma, da fissare sulla base del tasso di riferimento della Banca centrale europea aumentato di due punti; |
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— |
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato in EUR 1 simbolico; |
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— |
condannare la convenuta all’insieme delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto le decisioni impugnate sarebbero prive di un valido fondamento giuridico. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’arricchimento senza causa, dal momento che la somma di EUR 607 096,08, maggiorata degli interessi, è stata prelevata dal patrimonio della ricorrente e ha aumentato il patrimonio della Commissione senza che per tale arricchimento sussistesse un qualunque fondamento giuridico. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 42, 44, 45 e 47 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo, in quanto la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che tali disposizioni le conferiscono, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione, dal momento che la Commissione avrebbe violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/68 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2015 — Badica e Kardiam/Consiglio
(Causa T-619/15)
(2016/C 027/86)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Bureau d’achat de diamant Centrafrique (Badica) (Bangui, Repubblica centrafricana), Kardiam (Anversa, Belgio) (rappresentanti: D. Luff e L. Defalque, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1485 del Consiglio del 2 settembre 2015 e il punto B 1 dell’allegato a tale regolamento, nei limiti in cui le ricorrenti sono inserite all’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di difesa, nonché del diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tale motivo è articolato in due capi:
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore nella valutazione dei fatti per quanto concerne le attività delle ricorrenti, che ha portato ad un errore di diritto. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sui vizi che inficiano l’esame effettuato dal Consiglio. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/69 |
Ricorso proposto il 10 novembre 2015 — Tillots Pharma/UAMI — Ferring (OCTASA)
(Causa T-632/15)
(2016/C 027/87)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Tillots Pharma AG (Rheinfelden, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Olanda)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «OCTASA» — Domanda di registrazione n. 8 169 881
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 07/09/2015 nel procedimento R 2386/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/70 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — JT International/UAMI — Habanos (PUSH)
(Causa T-633/15)
(2016/C 027/88)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: JT International SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert e M. Gilbert, Solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Corporación Habanos, SA (L’Avana, Cuba)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «PUSH» — Domanda di registrazione n. 11 639 903
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 10 agosto 2015 nel procedimento R 3046/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI e la controinteressata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/70 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2015 — Alma-The Soul of Italian Wine/UAMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)
(Causa T-637/15)
(2016/C 027/89)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Coral Gables, Stati Uniti d'America) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE» — Domanda di registrazione n. 9 784 539
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’UAMI del 03/09/2015 nel procedimento R 356/2015-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione degli articoli 8, paragrafo 5, 64, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/71 |
Ricorso proposto il 18 novembre 2015 — Jema Energy/Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-668/15)
(2016/C 027/90)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Jema Energy, S.A. (Lasarte-Oria, Spagna) (rappresentante: N. Rey Rey, avvocato)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente, Jema Energy, adottata dalla convenuta; e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla chiarezza delle norme applicate al procedimento e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di trasparenza
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra i candidati nel corso del procedimento
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla restrizione artificiale della concorrenza
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/72 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Osho Lotus Commune/UAMI — Osho International Foundation (OSHO)
(Causa T-670/15)
(2016/C 027/91)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Osho Lotus Commune e.V. (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Osho International Foundation (Zurigo, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «OSHO» — Domanda di registrazione n. 1 224 831
Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 22 settembre 2015 nel procedimento R 1997/2014-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’UAMI ed, eventualmente, la controinteressata alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e f), del regolamento n. 207/2009. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/73 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2015 — Malta Cross Foundation International/UAMI — Malteser Hilfsdienst (Malta Cross International Foundation)
(Causa T-672/15)
(2016/C 027/92)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Malta Cross Foundation International, Inc. (Hallandale Beach, Stati Uniti) (rappresentante: J. Pimenta, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Malteser Hilfsdienst e. V. (Colonia, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «Malta Cross International Foundation» — Domanda di registrazione n. 7 252 554
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso allargata dell’UAMI del 09/07/2015 nel procedimento R 863/2011-G
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’UAMI e, nel caso in cui intervenga, l’interveniente a sostenere le spese dell’opposizione e del presente ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/74 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2015 — Panzeri/Parlamento e Commissione
(Causa T-677/15)
(2016/C 027/93)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Italia) (rappresentante: C. Cerami, avvocato)
Convenute: Parlamento europeo, Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo; |
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In via subordinata: disporre il rinvio degli atti al Segretario generale del Parlamento europeo per un’equa rideterminazione dell’importo di cui si chiede il recupero; |
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Con vittoria, per il Sig. Pier Antonio Panzeri, di spese e compensi del presente giudizio; |
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Con ogni riserva di legge e di ragione, ivi compresa quella di proporre domanda di condanna alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione, di somme eventualmente corrisposte medio tempore, in ottemperanza all’ingiunzione impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la nota prot. n. 315070 del 21 settembre 2015 della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo — Direzione dei Diritti finanziari e sociali dei deputati, recante nota di addebito nei confronti del ricorrente per EUR 83 764,00; nonché contro la nota prot. n. 312998 del 27 luglio 2012 del Segretario Generale del Parlamento europeo, in lingua inglese, recante le motivazioni alla nota di addebito prot. n. 315070 del 21 settembre 2015; e contro ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente rispetto a quelli sopra indicati.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della norma sostanziale di cui all’art. 81 par. 1 del Reg. CE/2012/966; sulla violazione del principio di ragionevolezza dei termini; e sulla prescrizione del credito vantato dall’Unione.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali di cui agli artt. 1, 4 par. 6, 6 par. 5, 9 e del considerando n. 10 al Reg. CE/1999/1073, sulla violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 4 dell’Accordo Interistituzionale del 25 maggio 1999 tra Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF; sull’incompetenza dell’OLAF; sulla violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza e sulla carenza di istruttoria e di ponderazione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 55 TUE, degli artt. 20 e 24 par.4 TFUE; delle forme sostanziali di cui all’art. 7 par. 1 della Decisione del Parlamento europeo 2005/684/CE (che adotta lo Statuto dei Deputati del Parlamento europeo).
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali di cui agli artt. 62 e 68 della Decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008; sulla violazione delle forme sostanziali di cui all’art. 14 par. 2 della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (SID);sull’inesistenza del provvedimento e su un difetto assoluto di motivazione.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/75 |
Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2015 — Missir Mamachi di Lusignano e a/Commissione
(Causa T-494/11) (1)
(2016/C 027/94)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/75 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2015 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)
(Causa T-387/14) (1)
(2016/C 027/95)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/76 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2015 — Salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)
(Causa T-388/14) (1)
(2016/C 027/96)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/76 |
Ordinanza del Tribunale dell'11 novembre 2015 — salesforce.com/UAMI (MARKETINGCLOUD)
(Causa T-389/14) (1)
(2016/C 027/97)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/77 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 novembre 2015 — O'Riain/Commissione
(Causa F-104/14) (1)
((Funzione pubblica - Concorso - Bando di concorso EPSO/AD/241/12 - Decisione di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva - Principio di parità di trattamento dei candidati - Imparzialità della commissione giudicatrice - Ricorso manifestamente infondato))
(2016/C 027/98)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Donncha O'Riain (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: A. Salerno, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di non iscrivere il ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/241/12 — GA
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è dichiarato, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. |
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2) |
Il sig. O’Riain sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 7 del 12.1.2015, pag. 52.
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/77 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2015 — ZZ/Consiglio
(Causa F-137/15)
(2016/C 027/99)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni finali di trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione, che applicano le nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11 § 2 dell’allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare le decisioni del 5 e del 7 gennaio 2015 nonché la decisione del 23 febbraio 2015 recante il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione del ricorrente maturati prima della sua entrata in servizio presso il Consiglio; |
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annullare, ove necessario, la decisione del 23 luglio 2015 recante rigetto del reclamo del ricorrente diretto all’applicazione delle disposizioni generali di esecuzione e dei tassi attuariali in vigore al momento della sua domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
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C 27/78 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — ZZ/Parlamento
(Causa F-138/15)
(2016/C 027/100)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione di porre fine al contratto di lavoro del ricorrente e domanda di risarcimento per i danni non materiali che egli asserisce di aver subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del 19 dicembre 2014 di porre fine al contratto di lavoro del ricorrente; |
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condannare il Parlamento europeo a risarcire il ricorrente per il danno non materiale subito, provvisoriamente valutato ex aequo et bono in EUR 20 000; |
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condannare il convenuto alle spese |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/78 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2015 — ZZ/Parlamento
(Causa F-142/15)
(2016/C 027/101)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: A. Tymen, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione del Parlamento di non dare seguito alla domanda di assistenza proposta dalla ricorrente e domanda di risarcimento del danno morale che quest’ultima afferma di aver subito.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione implicita intervenuta l’11 aprile 2015 con cui è respinta la domanda di assistenza della ricorrente dell’11 dicembre 2014; |
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annullare la decisione datata 20 agosto 2015, ricevuta il 24 agosto 2015, con cui è respinto il reclamo della ricorrente del 24 aprile 2015; |
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condannare il convenuto al risarcimento del danno morale della ricorrente, stabilito ex aequo et bono in EUR 50 000; |
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condannare il Parlamento europeo all’insieme delle spese. |
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25.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 27/79 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 dicembre 2015 — Macchia/Commissione
(Causa F-37/13) (1)
(2016/C 027/102)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 207 del 20.7.2013, pag. 59.