ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 440

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
30 dicembre 2015


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PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2012-2013
Sedute dal 14 al 17 gennaio 2013
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 92 E del 28.3.2013 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 gennaio 2013

2015/C 440/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sul contributo del riassetto urbano alla crescita economica nella politica di coesione dell'UE (2011/2311(INI))

2

2015/C 440/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sull'ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione (2011/2312(INI))

6

2015/C 440/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (2012/2075(INI))

13

2015/C 440/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (2012/2024(INL))

17

2015/C 440/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (2012/2061(INL))

23

2015/C 440/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sulla strategia dell'UE per il Corno d'Africa (2012/2026(INI))

38

2015/C 440/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sugli aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche: impatto sulla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo (2012/2135(INI))

55

 

Mercoledì 16 gennaio 2013

2015/C 440/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulle finanze pubbliche nell'UEM — 2011 e 2012 (2011/2274(INI))

62

2015/C 440/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (2012/2901(RSP))

67

2015/C 440/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (2012/2099(INI))

69

2015/C 440/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (2012/2028(INI))

74

 

Giovedì 17 gennaio 2013

2015/C 440/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq (2012/2850(RSP))

83

2015/C 440/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'attuazione dell'accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe (2013/2515(RSP))

89

2015/C 440/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di stato (2012/2920 (RSP))

92

2015/C 440/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (2012/2908(RSP))

94

2015/C 440/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente (2012/2890(RSP))

97

2015/C 440/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE (2012/2923(RSP))

100

2015/C 440/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sui negoziati commerciali tra l'UE e il Mercosur (2012/2924(RSP))

101

2015/C 440/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla violenza nei confronti delle donne in India (2013/2512(RSP))

103

2015/C 440/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein (2013/2513(RSP))

107

2015/C 440/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana (2013/2514(RSP))

111


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 16 gennaio 2013

2015/C 440/22

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione (2012/2020(REG))

116


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Mercoledì 16 gennaio 2013

2015/C 440/23

P7_TA(2013)0008
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione) (COM(2012)0008 — C7-0021/2012 — 2012/0007(COD))
P7_TC1-COD(2012)0007
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)

117

2015/C 440/24

P7_TA(2013)0009
Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2011)0479 — C7-0216/2011 — 2011/0218(COD))
P7_TC1-COD(2011)0218
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

186

2015/C 440/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya — Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (13582/2012 — C7-0323/2012 — 2012/0120(NLE))

192

2015/C 440/26

P7_TA(2013)0012
Agenzie di rating del credito***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)0747 — C7-0420/2011 — 2011/0361(COD))
P7_TC1-COD(2011)0361
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

193

2015/C 440/27

P7_TA(2013)0013
Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 — C7-0419/2011 — 2011/0360(COD))
P7_TC1-COD(2011)0360
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito

194

2015/C 440/28

P7_TA(2013)0014
Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)0155 — C7-0090/2012 — 2012/0077(COD))
P7_TC1-COD(2012)0077
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

195

 

Giovedì 17 gennaio 2013

2015/C 440/29

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

200

2015/C 440/30

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))

238

2015/C 440/31

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD) — 2013/2505(RSP))

276

2015/C 440/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (10209/2012 — C7-0189/2012 — 2010/0310(NLE))

301

2015/C 440/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (11699/2012 — C7-0193/2012 — 2008/0251(NLE))

302


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2012-2013

Sedute dal 14 al 17 gennaio 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 92 E del 28.3.2013.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 15 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/2


P7_TA(2013)0001

Contributo del riassetto urbano alla crescita economica nella politica di coesione dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sul contributo del riassetto urbano alla crescita economica nella politica di coesione dell'UE (2011/2311(INI))

(2015/C 440/01)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale definendo gli strumenti finanziari a finalità strutturale per conseguirlo e prevedono che il Fondo europeo di sviluppo regionale sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione,

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (1),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE — una condizione sine qua non per la competitività globale? (2),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 intitolata «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682),

vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (3),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Non solo PIL — Misurare il progresso in un mondo in cambiamento» (4),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (5),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (6),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sull'assorbimento dei fondi strutturali e di coesione: esperienza acquisita in vista della futura politica di coesione dell'UE (7),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)0615),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (COM(2011)0607),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale (8),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul tema «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (9),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla dimensione urbana della politica di coesione nel nuovo periodo di programmazione (10),

vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione sulla mobilità urbana (11),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione (12),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulla dimensione urbana nel contesto dell'allargamento (13),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano (14),

vista la Carta di Lipsia sulle Città europee sostenibili, approvata in occasione dell'Incontro ministeriale informale sullo sviluppo urbano e la coesione territoriale svoltosi il 24 e 25 maggio 2007 a Lipsia,

vista la Dichiarazione di Toledo per lo sviluppo urbano, approvata nel corso della riunione ministeriale informale svoltasi a Toledo il 22 giugno 2010,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0406/2012),

A.

considerando che l'80 % dei cittadini europei vive in contesti urbani (percentuale in ulteriore crescita data l'accelerazione dei flussi migratori dalle zone rurali a quelle urbane) ed è lì che si concentrano maggiormente gli effetti della crisi economica e si giocano le sfide della lotta al cambiamento climatico, della creazione di posti di lavoro, del benessere e della qualità della vita;

B.

considerando che le aree urbane dovrebbero elaborare piani d'azione e medio e lungo termine negli ambiti della coesione economica, sociale e territoriale;

C.

considerando che le città rappresentano il motore economico, produttivo e occupazionale, e allo stesso tempo costituiscono il contesto in cui si verificano le criticità della sub-urbanizzazione, della disoccupazione e, più in generale, dell'esclusione sociale e della segregazione e dell'inquinamento ambientale;

D.

considerando che aree urbane forti esercitano anche un'influenza positiva sulla campagna circostante, il che può produrre effetti di ricaduta;

E.

considerando che è necessario ripensare il concetto di periferia urbana per cambiare l'attuale tendenza verso processi di segregazione territoriale che generano polarizzazione sociale;

F.

considerando che i processi di trasformazione in atto nel tessuto urbano producono aspettative e problemi crescenti, cui la tradizionale azione pubblica fatica a dare risposte e, pertanto, necessitano di meccanismi di coesione economica, sociale e territoriale innovativi e integrati;

G.

considerando che in molte città i mutamenti sociodemografici hanno provocato uno spostamento della popolazione dalle abitazioni nelle aree urbane più antiche verso insediamenti nuovi e più periferici, aree urbane ai margini delle città o semplicemente nuovi centri urbani vicini alle grandi agglomerazioni;

H.

considerando che la disuguaglianza sociale è una sfida in molte aree urbane e che le disparità tra quartieri sono spesso dovute a politiche abitative inadeguate e al fatto che la fornitura di servizi è spesso limitata alle aree più abbienti;

I.

considerando che una rivisitazione degli approcci tradizionali può diventare l'occasione per avviare un processo di sperimentazione urbanistica e di itinerari progettuali, basati su una reinterpretazione delle azioni di pianificazione degli spazi, dei fabbisogni collettivi e della partecipazione dei cittadini;

1.

rileva che il modello di sviluppo locale rappresenta un punto di forza della politica di coesione, perché mobilita fattori decisivi, incoraggia la selezione delle scelte migliori più vicine ai cittadini, le azioni congiunte e le misure più coerenti, efficaci ed efficienti, dando, inoltre, grande visibilità agli interventi comunitari anche in aree dell'UE che si trovano di fronte alle sfide più difficili;

2.

sollecita una nuova stagione normativa europea, connessa all'elaborazione di un piano per la salvaguardia e la riqualificazione delle aree urbane che — nel rispetto del principio di sussidiarietà — possa fornire la necessaria base giuridica, definire obiettivi comuni e condivisi di medio-lungo termine e ottimizzare l'utilizzo dei fondi della politica di coesione;

3.

auspica azioni volte al completamento e alla ricucitura di parti già esistenti delle città, tra cui i quartieri emarginati, alla riconversione funzionale di ambiti dismessi e di aree di riqualificazione, alla valorizzazione, attraverso un processo di sviluppo dinamico, dell'attrattiva dei luoghi dove vivono le persone, e alla riconsegna alla comunità di spazi fortemente simbolici e ricchi di memoria che hanno perso l'originaria funzione o che sono stati progressivamente trascurati, promuovendo nel contempo il patrimonio culturale;

4.

chiede che siano mobilitate risorse culturali ed economiche, assumendo come prioritario il tema della sostenibilità sociale della trasformazione urbana, contribuendo così all'inclusione e all'integrazione sociale di gruppi vulnerabili ed emarginati nelle aree urbane, onde sfruttare appieno il potenziale di sviluppo, nella consapevolezza che i processi di rigenerazione e riqualificazione comportano sempre il rischio dell'espulsione delle fasce più deboli di popolazione; sottolinea pertanto la necessità di coinvolgere da vicino gli abitanti sin dalle primissime fasi;

5.

sottolinea il ruolo fondamentale che le aree urbane devono svolgere per conseguire gli obiettivi economici, sociali e ambientali della strategia Europa 2020 e sottolinea che l'Unione può essere competitiva a livello globale solo se la politica di coesione sfrutta appieno il potenziale di sviluppo di tutte le sue regioni e aree urbane;

6.

auspica un approccio integrato che preveda l'interconnessione del sistema naturalistico-ambientale, con quello storico-culturale e con quello socio-produttivo, garantendo lo sviluppo della rete infrastrutturale, il miglioramento degli spazi urbani e la crescita del tessuto economico e promuovendo un uso misto del territorio, mediante l'integrazione di opere residenziali e non residenziali, infrastrutture materiali e sistemi di relazione immateriali;

7.

sottolinea l'esigenza di forme nuove di riqualificazione urbana, che pongano l'attenzione sul fabbisogno collettivo di spazi pubblici, verde, tempo libero, cultura e sport;

8.

auspica dinamiche di progettazione partecipata e partenariati con associazioni e cittadini per garantire il necessario collegamento tra le politiche generali e gli specifici ambiti territoriali, valorizzandone le peculiarità, le identità, la memoria e la storia e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e la fiducia nelle istituzioni;

9.

sottolinea che la riqualificazione urbana e la rivitalizzazione economica sono strettamente legate e che la realizzazione di una location attraente può diventare fattore della ripresa economica; segnala che a tal fine la riqualificazione urbana deve essere accompagnata da una nuova impostazione che combini gli sforzi per prevenire il degrado urbano, per promuovere la valorizzazione di aree disagiate ed emarginate e per sostenere la crescita economica locale e la creazione di posti di lavoro, integrandovi misure di carattere sociale;

10.

auspica azioni decisive per contrastare l'inefficienza energetica attraverso la riqualificazione funzionale degli edifici e la realizzazione di unità abitative più efficienti sotto il profilo delle risorse, anche per quanto riguarda l'edilizia sociale, riducendo le congestioni, l'inquinamento e il rumore in maniera da rendere la città più competitiva per quanto riguarda i problemi ambientali;

11.

rileva l'opportunità di una strategia di salvaguardia e di messa in sicurezza del patrimonio urbanistico e abitativo in aree certificate a elevato rischio sismico e idrogeologico;

12.

rimarca l'esigenza di finalizzare l'utilizzo dei fondi per garantire un approccio integrato alle disfunzioni dello sviluppo demografico, del progressivo invecchiamento e della concentrazione urbana; richiama l'attenzione sul fatto che i progetti dei fondi strutturali possono contribuire a fornire soluzioni ai gravi problemi e dovrebbero essere incentrati sulla persona e prestare particolare attenzione alle fasce più deboli, quali bambini, giovani, donne e anziani;

13.

plaude alle misure intraprese per promuovere la creazione di reti tra le città e lo scambio di esperienze e di buone pratiche; sottolinea che tali misure vanno ulteriormente rafforzate ed estese per comprendervi aree urbane funzionali; chiede l'espansione degli strumenti esistenti a tal fine sottolineando che prima di creare nuove strutture occorre utilizzare i programmi e gli organismi esistenti;

14.

accoglie con favore l'attribuzione del 5 % almeno delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale per azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile con gestione delegata alle città; sottolinea che tale quota è un obiettivo minimo e deve essere utilizzata per sostenere lo sviluppo nelle aree urbane funzionali; invita i vari livelli di autorità a fare ricorso a nuovi strumenti quali lo sviluppo locale guidato dalla collettività,

15.

si oppone alla rigidità cui sottostà l'utilizzo delle risorse di cui sopra per l'attuazione degli Investimenti territoriali integrati (ITI); è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile anche attraverso un programma operativo specifico o un asse prioritario specifico;

16.

evidenzia che, se le zone urbane possono apportare un contributo vitale in quanto centri e motori di crescita, è necessario integrare le esigenze di sviluppo locale con la problematica delle zone suburbane, limitrofe e rurali, per promuovere un rapporto non conflittuale, ma complementare e sinergico e per far fronte alla progressiva perdita di zone rurali periurbane dovuta alla tendenza all'espansione urbana e alla conversione di aree rurali in aree edificabili, sviluppando l'accessibilità ai servizi pubblici;

17.

chiede un potenziamento della capacità amministrativa — ad esempio attraverso un maggiore utilizzo dell'assistenza tecnica — delle autorità locali e regionali e degli attori economici e sociali nella gestione dei fondi strutturali, ai fini di una reale governance multilivello, onde assicurare la realizzazione degli obiettivi; ritiene fondamentale sviluppare e promuovere reti multifunzionali sostenibili basate sulle buone pratiche secondo modalità che stimolino la formazione di partenariati urbano-rurali vitali e integrati fondati sulle esigenze delle singole regioni;

18.

sottolinea l'opportunità di creare un networking tra i progetti pilota sullo sviluppo urbano sostenibile finanziati dal FESR e il nuovo programma pluriennale Orizzonte 2020, per garantire soluzioni innovative e strategie replicabili nel campo della riqualificazione urbana;

19.

è convinto che l'esperienza del «Patto dei sindaci» possa rappresentare una buona base di partenza per ulteriori sviluppi nel conseguimento degli obiettivi della Strategia UE 2020;

20.

auspica un modello sostenibile di gestione della mobilità, integrato con la pianificazione urbanistica, che comprenda l'incremento di strutture pubbliche e di reti sistemiche di logistica che rispondano al fabbisogno della distribuzione urbana di beni e servizi, con un'adeguata attenzione alle esigenze della mobilità sostenibile;

21.

è convinto che questioni ambientali quali la gestione dei rifiuti rappresentano problemi di ampia portata che trascendono gli aspetti puramente tecnici e hanno un'incidenza a livello sociale; esorta inoltre a portare avanti misure atte a garantire la qualità dei servizi di approvvigionamento e purificazione dell'acqua, nell'interesse dei cittadini e dell'ambiente;

22.

rileva che l'incremento delle aree verdi e dei parchi urbani costituisce un elemento di grandissimo valore in termini di patrimonio naturale, storico e culturale, contribuisce a regolare gli effetti negativi del microclima, al miglioramento del bilancio energetico e a risparmi economici, accresce la sostenibilità e la qualità dell'ambiente urbano e consente di soddisfare esigenze sociali e ricreative;

23.

auspica che, nella definizione dei percorsi di riqualificazione urbana, venga data priorità a materiali e soluzioni tecniche che consentano standard di risparmio energetico, in linea con gli obiettivi delle politiche comunitarie;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(2)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 29.

(3)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 27.

(4)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 81.

(5)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2011)0316.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2011)0403.

(8)  Testi approvati, P7_TA(2011)0495.

(9)  GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 42.

(10)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 73.

(11)  GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 43.

(12)  GU C 390 E dell'18.12.2012, pag. 10.

(13)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 127.

(14)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/6


P7_TA(2013)0002

Ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sull'ottimizzazione del ruolo dell'assetto territoriale nella politica di coesione (2011/2312(INI))

(2015/C 440/02)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (1),

vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (2),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013 (3),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (4),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (5),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione (6),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale — il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale" (7),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013 (8),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (9),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione (10),

visto lo studio pubblicato dal Parlamento intitolato «Cohesion policy after 2013: a critical assessment of the legislative proposals» («La politica di coesione dopo il 2013: una valutazione critica delle proposte legislative»),

viste le conclusioni della Presidenza polacca del 24 e 25 novembre 2011 sulla dimensione territoriale delle politiche dell'UE e sulla futura politica di coesione (11),

vista la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)0615),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM(2011)0614),

vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),

visti la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sul riesame del bilancio dell'UE (COM(2010)0700) e gli allegati tecnici (SEC(2010)7000),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo: «Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020» (COM (2010)0553),

vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 dal titolo «Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2010)0110),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la relazione indipendente intitolata «An agenda for a reformed cohesion policy — A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations» («Un'agenda per la riforma della politica di coesione — Un approccio territoriale per rispondere alle sfide e alle aspettative dell'Unione europea») elaborata da Fabrizio Barca su richiesta di Danuta Hübner, Commissario responsabile per la politica regionale (aprile 2009),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0421/2012),

A.

considerando che la politica di coesione mira a ridurre le disparità tra le regioni dell'UE rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale, e che tale politica si è dimostrata efficace nella promozione dell'integrazione europea attraverso lo sviluppo sociale ed economico;

B.

considerando che il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) fissa norme comuni applicabili a tutti i cinque programmi di finanziamento dell'UE (il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)) concepiti per l'attuazione delle politiche di coesione, rurali e della pesca;

C.

considerando che il quadro strategico comune esamina meccanismi che possano favorire un maggior coordinamento tra i fondi compresi nell'RDC (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP) e una migliore integrazione di tali fondi in altre politiche dell'UE;

D.

considerando che la dimensione territoriale costituisce un aspetto trasversale della politica di coesione e che offre alle regioni dell'UE la possibilità di sfruttare il loro potenziale territoriale per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione;

E.

considerando che la coesione territoriale è attualmente riconosciuta dal trattato di Lisbona quale obiettivo fondamentale dell'UE;

Temi generali: rafforzare l'obiettivo territoriale

1.

riconosce che un sistema semplificato di governance multilivello è parte integrante del processo decisionale nel quadro della politica di coesione, in cui la collaborazione è necessaria in qualunque fase, a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nella pianificazione, nello sviluppo e nell'esecuzione dei programmi di finanziamento dell'UE; invita la Commissione a garantire che tale aspetto si traduca nello sviluppo di contratti di partenariato chiari e ben definiti;

2.

sottolinea l'importanza del codice di condotta europeo per gli Stati membri, le regioni e gli enti locali nelle fasi di preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi di finanziamento; riconosce che, ai fini di tale collaborazione, è fondamentale garantire che le decisioni vengano adottate al livello più vicino possibile al cittadino;

3.

evidenzia che, malgrado i progressi significativi realizzati nel campo della convergenza all'interno dell'UE, sussistono delle disparità crescenti (ad esempio in termini di accessibilità) tra le varie regioni dell'UE; sottolinea la necessità di mantenere almeno l'attuale livello delle risorse di bilancio per la politica di coesione dopo il 2013, così da garantire che il sostegno continui a raggiungere le aree che necessitano di una rigenerazione economica e sociale, in tutte le regioni dell'UE;

4.

plaude alle proposte della Commissione di concentrarsi sui risultati misurabili della politica di coesione, onde incrementare la sostenibilità degli investimenti e garantire l'efficacia dei programmi di finanziamento; sottolinea la necessità di porre l'accento su un sistema basato sui risultati per includere la flessibilità a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto della semplificazione, delle priorità di programmazione e del partenariato, in modo che i sistemi basati sui risultati presentino specificità regionali;

5.

appoggia le proposte generali della Commissione nell'RDC sulla riduzione degli oneri burocratici; sottolinea pertanto che le norme, le verifiche e i criteri di ammissibilità devono essere chiariti sin dall'inizio e che è possibile ottenere un'efficace semplificazione delle procedure amministrative attraverso un approccio integrato all'erogazione dei fondi;

6.

sottolinea che, nell'ambito della progettazione e dell'attuazione della politica di coesione, è importante assicurare un giusto equilibrio tra il necessario controllo dell'impiego dei fondi e l'efficacia degli stessi;

7.

sottolinea la necessità di garantire un approccio flessibile nella definizione degli obiettivi locali e regionali, coinvolgendo le parti in causa a livello regionale in tutte le fasi onde assicurare che i programmi di finanziamento dell'UE rispondano alla necessità di contrastare le disuguaglianze sociali ed economiche;

8.

sottolinea che la flessibilità dovrebbe includere una maggiore possibilità che i progetti operino sui diversi fondi compresi nell'RDC e che tale incremento della flessibilità contribuirebbe a semplificare la realizzazione dei progetti, oltre a migliorare la complementarietà e gli aspetti trasversali dei finanziamenti dell'UE;

9.

sottolinea che gli obiettivi di coesione territoriale sono legati in modo inseparabile alle sfide economiche e sociali e riconosce che la politica di coesione può dare un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto in termini di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, introducendo una dimensione territoriale nella strategia europea per la crescita;

10.

sottolinea che l'utilizzo di altri programmi di finanziamento (per esempio Orizzonte 2020), possibilmente in linea con i finanziamenti della politica di coesione, dovrebbe altresì essere valutato per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

11.

riconosce la maggiore attenzione riservata alle città e alle aree urbane quali motori della crescita economica;

12.

sottolinea l'importanza di rafforzare le relazioni esistenti tra città e campagna e di promuoverne di nuove; sottolinea che ciò richiede una forte attenzione multilivello e una collaborazione tra i soggetti rurali e urbani e che occorre creare le condizioni adatte, incoraggiando i partenariati e le reti, per consentire anche agli insediamenti rurali di partecipare alle attività integrate di determinate entità geografiche funzionali;

13.

sottolinea la necessità di collegare in modo più efficace i programmi di cooperazione territoriale alle strategie territoriali ed evidenzia il ruolo potenziale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai fini della realizzazione di tale obiettivo;

14.

pone in evidenza che, vista la disparità delle dimensioni, delle risorse e degli aspetti socioeconomici delle città e delle aree urbane dell'UE, la definizione di tali zone deve essere stabilita a livello di Stato membro;

15.

sottolinea che la coesione territoriale si applica anche alla coesione intra-territoriale, ad esempio garantendo che l'intera area apporti un contributo economico e non solo le grandi città, ed evidenzia che non va trascurato il potenziale delle città piccole e medie delle aree rurali nel contribuire in modo significativo alla regione;

16.

ritiene che, per affrontare gli aspetti trasversali della politica di coesione territoriale, allo scopo di produrre risultati tangibili a livello regionale e sfruttare appieno il potenziale delle singole regioni, siano necessari contratti di partenariato chiari e ben definiti; sottolinea che tale obiettivo può essere realizzato soltanto con la partecipazione di attori a livello locale e regionale, così da consentire a tutte le parti di contribuire all'elaborazione e attuazione dei programmi; sottolinea che ciò assume una rilevanza particolare quando si tratta di sostenere territori che presentano svantaggi specifici quali le regioni transfrontaliere, montane, insulari e ultraperiferiche;

Maggiore integrazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020

17.

accoglie con favore le proposte dell'RDC che esortano a un migliore coordinamento e a una maggiore integrazione dei programmi di finanziamento per assicurare un maggiore impatto dei fondi, nonché la più decisa presenza della dimensione territoriale della politica di coesione nel quadro 2014-2020;

18.

sottolinea che un approccio territoriale più forte e maggiormente integrato ai finanziamenti europei, unito a un potenziamento adeguato delle capacità e al coinvolgimento delle parti sociali e dei partner della società civile a livello locale e regionale, sia nei contesti urbani che in quelli rurali, costituisce un modo positivo per garantire che il denaro sia utilizzato per far fronte alle sfide sociali ed economiche di lungo termine dell'Europa;

19.

sottolinea che una maggiore armonizzazione tra la politica di coesione e le altre politiche prospettate nell'RDC consentirà alle regioni dell'UE di continuare a svilupparsi economicamente sfruttando i rispettivi punti di forza;

20.

cita come esempio l'ufficio gallese per i fondi dell'Unione europea (WEFO, Wales European Funding Office) e la sua intenzione di integrare i fondi dell'UE nel Galles creando un unico portale che consenta l'accesso alle informazioni su tutti i fondi compresi nell'RDC; sottolinea la possibilità che il portale del WEFO includa una piattaforma comune con un'unica procedura per la presentazione delle domande, i pagamenti, il monitoraggio e la valutazione per tutti fondi compresi nell'RDC; sottolinea che tale approccio consentirebbe una più agevole identificazione delle potenziali sinergie e della possibile integrazione tra i flussi di finanziamento, così da armonizzare e semplificare la procedura di richiesta dei fondi dell'UE;

21.

sottolinea che, date le caratteristiche che accomunano i fondi compresi nell'RDC e altri programmi di finanziamento (per esempio Orizzonte 2020 e LIFE+), si potrebbe potenziare l'efficacia dei fondi dell'UE valutando il possibile allineamento di tali fondi;

Meccanismi per l'integrazione dei fondi dell'Unione europea

22.

plaude alle proposte relative a un quadro normativo concentrato sullo sviluppo locale e integrato attraverso lo «sviluppo locale di tipo partecipativo», i «piani d'azione comuni» e gli «investimenti territoriali integrati»;

23.

sottolinea che, secondo le proposte della Commissione, tutti gli investimenti debbono rispondere alle necessità locali senza sovrapporsi ad altri progetti;

24.

chiede un approccio pienamente integrato ai relativi strumenti di attuazione (sviluppo locale di tipo partecipativo, investimenti territoriali integrati, piani d'azione comuni), consentendo ai partenariati locali di scegliere, in base ai rispettivi fabbisogni individuali e ove appropriato, diverse combinazioni di tali strumenti, e chiede che sia esaminata la possibilità di ricorrere a meccanismi di concentrazione dei fondi flessibili, tenendo conto del fabbisogno specifico di Stati membri e regioni;

25.

sottolinea la necessità di mantenere l'applicazione dello strumento proposto quanto più semplice possibile al fine di evitare di accrescere l'onere amministrativo degli enti locali e restare in linea con gli obiettivi in materia di semplificazione;

26.

ritiene che la capacità istituzionale a diversi livelli di intervento sia un elemento importante che garantisce il buon esito dell'applicazione dell'approccio territoriale;

27.

sottolinea l'esempio della subdelega ai comuni nei Paesi Bassi, che prevede la delega di alcune parti dei programmi di finanziamento (per esempio il FESR) dall'autorità regionale alle autorità locali, il che permette di attuare le azioni a livello locale per rispondere alle necessità locali; sottolinea che il conferimento della responsabilità di gestione alle autorità locali libera un maggiore potenziale ai fini dell'integrazione della migliore combinazione dei fondi in base alle necessità locali; evidenzia che, con le strutture di gestione già operative a livello locale, tale approccio potrebbe rivelarsi utile all'attuazione degli investimenti territoriali integrati, a livello locale o sub-locale;

Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP)

28.

sostiene le proposte della Commissione sullo sviluppo locale di tipo partecipativo quale disposizione importante dell'RDC che sarà incentrato sullo sviluppo di sinergie tra tutti i fondi compresi nel regolamento;

29.

ritiene che tale strumento sia un modo eccellente per incoraggiare la partecipazione dal basso di una sezione trasversale degli attori delle comunità locali che lavorano agli obiettivi territoriali sostenibili; a tale proposito, accoglie con favore l'ulteriore rafforzamento delle capacità amministrative a livello regionale e locale per le azioni di potenziamento delle capacità intese a migliorare la partecipazione delle autorità sia locali che regionali e delle parti sociali;

30.

riconosce il successo conseguito in passato dal programma Leader quale strumento importante per l'attuazione della politica di sviluppo rurale, e ritiene che attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo questo meccanismo di attuazione possa rivelarsi determinante per rispondere alle sfide a livello locale e regionale; sostiene altresì l'utilizzo dello strumento dello sviluppo locale di tipo partecipativo per lo sviluppo urbano;

31.

invita la Commissione a chiarire le sue proposte sullo sviluppo locale di tipo partecipativo nella fase di attuazione, così da consentire ai potenziali partecipanti di individuare pienamente la finalità, la portata e gli effetti possibili di tale strumento; attende con interesse la pubblicazione di una guida sullo sviluppo locale di tipo partecipativo rivolta alle autorità di gestione;

32.

riconosce i progressi compiuti dal 2007 con i gruppi d'azione locale per la pesca in collaborazione con i gruppi d'azione locale per l'iniziativa Leader, quale esempio di come il futuro sviluppo locale di tipo partecipativo possa combinare i fondi al livello locale con i fondi compresi nell'RDC; sottolinea l'esempio degli 11 partenariati locali in Danimarca che usano sia il FEASR (Leader) sia il fondo europeo per la pesca (asse 4) per finanziare progetti utilizzando lo stesso sistema di esecuzione e amministrazione;

33.

sottolinea la necessità di tenere conto, nel futuro periodo di programmazione, di esempi come l'utilizzo integrato dei fondi FEASR e FEAMP attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo quale metodo di sviluppo di sinergie tra tutti i fondi compresi nell'RDC;

Piani d'azione comuni

34.

sostiene le proposte dell'RDC relative all'introduzione di piani d'azione comuni che consentano il finanziamento di gruppi di progetti attraverso più programmi operativi;

35.

riconosce i piani d'azione comuni quale passo avanti positivo verso una gestione basata sui risultati, in linea con uno dei principali obiettivi della politica di coesione dopo il 2013;

36.

sottolinea l'importanza di garantire che tali strumenti siano sviluppati parallelamente allo sviluppo locale di tipo partecipativo, così da assicurare che quest'ultimo diventi qualcosa di più di un semplice strumento strategico per lo sviluppo di capacità locali e di un obiettivo di investimento di per sé, promuovendo, tra l'altro, l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà;

37.

chiede che si chiarisca la portata e l'integrazione dei piani d'azione comuni e se questi saranno utilizzati per attuare programmi completi o solo parti di essi;

38.

riconosce che i piani d'azione comuni possono costituire una forma di assistenza efficace per il conseguimento di un’integrazione equilibrata dei giovani nel mercato del lavoro; richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che occorre evitare lungaggini nei processi decisionali e nelle procedure amministrative;

Investimento territoriale integrato (ITI)

39.

accoglie con favore le proposte relative agli investimenti territoriali integrati, che potrebbero dare alle città la possibilità di soddisfare le rispettive necessità specifiche attingendo ai finanziamenti di più assi prioritari per attuare i programmi operativi in maniera integrata;

40.

plaude all'ulteriore chiarimento sulla portata degli ITI e sul potenziale impiego di tale strumento anche nelle aree non urbane e periurbane, ove risulti adeguato alle necessità locali, mediante l'utilizzo di tutti i fondi contemplati dall'RDC; sottolinea la necessità di garantire la coerenza degli ITI con le strategie di sviluppo regionale sostenibile al fine di aumentare la coesione economica e sociale, non soltanto tra le regioni, ma anche tra le aree urbane e non urbane all'interno delle regioni;

41.

sottolinea l'esempio del modello proposto dalla contea metropolitana di Greater Manchester per gli ITI, che integra finanziamenti provenienti dal maggior numero possibile di fonti pertinenti per ottenere un maggiore valore aggiunto dell'investimento; evidenzia che lo sviluppo di tale modello è ancora in corso, e che esso potrebbe essere utilizzato per sostenere una strategia foriera di numerosi benefici economici e sociali per la regione metropolitana; sottolinea che l'ITI proposto integrerebbe le priorità del FESR e le misure dell'FSE e che, data la maggiore enfasi posta dal FESR sulle PMI e l'innovazione, è possibile che l'ITI crei, in futuro, legami con i progetti Orizzonte 2020;

Strumenti finanziari

42.

plaude alle proposte della Commissione concernenti il maggiore utilizzo e l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli strumenti finanziari mediante l'introduzione di norme più semplici e chiare che garantiscano una maggiore efficacia per tutti i cinque fondi compresi nell'RDC;

43.

sottolinea la possibilità che gli strumenti finanziari, compreso il microcredito, aprano fonti alternative di finanziamento per un'ampia gamma di attori, onde integrare i tradizionali metodi di finanziamento; sottolinea che in futuro il quadro di finanziamento degli strumenti finanziari dovrebbe essere in grado di dare impulso ai finanziamenti privati e lasciare libertà d'azione agli Stati membri e alle regioni consentendo loro di adattare settori d'intervento e metodi di attuazione alle loro esigenze specifiche;

44.

sottolinea che l'utilizzo degli strumenti finanziari, quali meccanismi che consentano la cooperazione tra le imprese, le organizzazioni del settore pubblico e gli istituti di formazione, dovrebbe essere incoraggiato anche quale mezzo per sviluppare un approccio integrato ai finanziamenti;

Integrazione dei fondi contemplati dall'RDC con altre politiche e strumenti dell'UE

45.

accoglie con favore le proposte contenute nel quadro strategico comune per i contratti di partenariato, intese a mettere in luce il potenziale allineamento tra i fondi contemplati dall'RDC e gli altri programmi di finanziamento, quali il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione (in precedenza il 7oPQ, attualmente Orizzonte 2020), LIFE + e il meccanismo per collegare l’Europa;

46.

riconosce che, mentre i programmi di finanziamento come Orizzonte 2020 sono principalmente incentrati sull'eccellenza, i Fondi strutturali si sono già dimostrati capaci, in passato, di favorire il rafforzamento delle capacità fornendo finanziamenti per lo sviluppo di imprese o organizzazioni che, successivamente, sono diventate partner nei programmi del Settimo programma quadro o del programma per la competitività e l'innovazione;

47.

sottolinea che le sinergie esistenti tra i fondi contemplati dall'RDC e Orizzonte 2020 indicano che entrambe le fonti di finanziamento potrebbero essere potenzialmente impiegate promuovendo nel contempo obiettivi tematici complementari;

Aspetti occupazionali e sociali

48.

sottolinea il ruolo importante dell'occupazione e delle politiche sociali ai fini di uno sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato sotto il profilo sociale e il notevole contributo che esse possono apportare al fine di ridurre le disparità regionali e accrescere il benessere di tutti i cittadini, assicurando nel contempo pari opportunità per tutti;

49.

sottolinea che la lotta alla povertà ha tra le sue componenti la lotta contro l'esclusione e che le regioni rurali a bassa densità demografica o con una popolazione in via d'invecchiamento devono far fronte a un'offerta insufficiente di servizi di assistenza sanitaria, che potrebbe essere compensata in una certa misura da una migliore accessibilità alle tecnologie a banda larga e dalla promozione della telemedicina;

50.

ritiene che l'approccio territoriale dovrebbe rivelarsi un meccanismo efficace per aiutare le PMI a creare nuovi posti di lavoro sostenibili e avviare o sviluppare programmi per la formazione professionale; reputa che attività imprenditoriali finalizzate a promuovere la crescita e l'occupazione e lo sfruttamento del potenziale possano funzionare oltre i confini amministrativi territoriali; invita gli Stati membri a migliorare le condizioni esistenti per i nuovi imprenditori, per poter sfruttare meglio l'elevato potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili che essi esprimono;

51.

sottolinea l'importanza di creare forti sinergie tra la politica di coesione e altre politiche dell'Unione europea, al fine di salvaguardare l'efficacia della politica di coesione nel far fronte alle attuali sfide sociali e occupazionali;

52.

osserva che la cooperazione territoriale e le strategie macroregionali potrebbero essere strumenti utili per individuare e combattere le disparità regionali, ad esempio nel campo dell'accesso all'istruzione e all'occupazione, nonché per promuovere la convergenza tra le regioni europee;

53.

ritiene che la mobilità volontaria dei lavoratori e dei neolaureati nell'UE possa rappresentare una soluzione alle carenze di manodopera a livello regionale e locale, e incoraggia gli Stati membri e le regioni a fare un uso più efficace della mobilità al fine di promuovere lo sviluppo e la coesione territoriali;

54.

considera essenziale coordinare le iniziative sostenute dal FSE ai diversi livelli politici, al fine di rendere possibile un approccio territoriale efficace; reputa necessario, in particolare, creare un collegamento tra le strutture e i servizi scolastici e le esigenze del mercato del lavoro a livello locale;

55.

ritiene che sia di primaria importanza favorire gli scambi di buone pratiche tra gli Stati membri nel contesto di una pianificazione di sviluppo territoriale di lungo periodo ben congegnata ed efficace e promuovere posti di lavoro dignitosi e sostenibili al fine di prevenire e combattere la povertà e la disoccupazione;

o

o o

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0316.

(4)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 27.

(5)  GU C 380 E del 11.12.2012, pag. 89.

(6)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 10.

(7)  GU C 390 E del 18.12.2012, pag. 18.

(8)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 39.

(9)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.

(10)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 104.

(11)  Conclusioni della Presidenza polacca sulla dimensione territoriale delle politiche dell'UE e sulla futura politica di coesione, «Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response to EU challenges» («Verso una risposta integrata, territorialmente differenziata e istituzionalmente intelligente alle sfide dell'UE»), 24—25 novembre 2011, Poznań.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/13


P7_TA(2013)0003

Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (2012/2075(INI))

(2015/C 440/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 175, 212 e 222 del TFUE,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea» (COM(2011)0613),

vista la relazione 2010 della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2011)0694),

vista la relazione della Commissione intitolata «Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Relazione annuale 2008 nonché Relazione sull'esperienza maturata a sei anni dall'applicazione del nuovo strumento» (COM(2009)0193),

vista la sua posizione del 18 maggio 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea» (4),

vista la relazione speciale n. 3/2008 della Corte dei conti europea intitolata «Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?» (5),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0398/2012),

A.

considerando che l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo;

B.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) costituisce il principale strumento di dimostrazione dell'azione di solidarietà dell'Unione, fornendo un importante sostegno finanziario agli Stati membri o alle regioni colpite da gravi calamità;

C.

considerando che il FSUE — quando ne risulta necessaria la mobilitazione — è ampiamente percepito come uno degli strumenti più soddisfacenti a disposizione dell'Unione europea, in quanto rappresenta la manifestazione più chiara, importante e determinata della solidarietà europea nei confronti dei cittadini che affrontano una situazione difficile;

D.

considerando che la proposta legislativa, del 2005, di un nuovo regolamento del FSUE ha riscosso un forte sostegno da parte del Parlamento europeo, ma si è rivelata inaccettabile per la maggioranza degli Stati membri ed è stata, infine, ritirata dalla Commissione;

E.

considerando che la crisi in corso costringe gli Stati membri e l'UE a evitare gli eccessi di spesa;

F.

considerando che una serie di relazioni (6) ha constatato la necessità di modificare l'attuale regolamento del FSUE, principalmente allo scopo di snellirne il funzionamento e di migliorarne l'operatività, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà;

Applicazione del FSUE

1.

sottolinea l'importanza del FSUE in quanto si tratta del principale strumento che consente all'Unione europea di reagire a una grave catastrofe che si verifichi nel suo territorio o nei paesi che stanno negoziando la loro adesione all'UE;

2.

insiste, nonostante l'alta considerazione che ne hanno i cittadini, sulla necessità di migliorare l'operatività del Fondo rendendolo più flessibile e conferendogli maggiore visibilità, al fine di migliorare la credibilità dell'Unione agli occhi dei cittadini europei;

3.

rileva l'importanza degli aiuti concessi agli Stati membri dal FSUE per alleggerire l'onere sulle finanze pubbliche al momento di fronteggiare le emergenze provocate da una grave catastrofe che spesso va oltre le loro capacità;

4.

ritiene che il tempo attualmente necessario per la mobilitazione del Fondo sia inaccettabilmente lungo e pertanto esprime l'esigenza di migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure amministrative previste per la mobilitazione del medesimo, le quali, richiedendo l'intervento di tre istituzioni europee ai fini dell'approvazione, prolungano eccessivamente il tempo occorrente per aiutare gli Stati membri vittime di una catastrofe, impedendo il raggiungimento dei risultati auspicati;

5.

sottolinea che la maggior parte delle domande (63 %) è stata presentata nella categoria delle «catastrofi regionali straordinarie» e che, di queste, il 66 % è stato respinto dopo essere stato valutato dalla Commissione;

6.

ritiene che, nel caso delle calamità considerate in «lenta evoluzione», le attuali disposizioni del regolamento pongano difficoltà giuridiche e pratiche ai fini della mobilitazione del Fondo, e chiede pertanto alla Commissione di valutare la possibilità di dimostrare una maggiore flessibilità relativamente al termine fissato per la presentazione delle domande, in modo da adoperarsi per garantire che anche tali danni possano essere coperti dal FSUE;

Raccomandazioni per il miglioramento del FSUE

7.

esprime soddisfazione per la decisione della Commissione in merito alla necessità di rivedere l'attuale regolamento del FSUE, al fine di migliorarne il funzionamento e l'operatività; condivide il parere della Commissione secondo cui, data la crisi economica in corso, la proposta di modifica del regolamento non deve comportare alcun onere finanziario supplementare tanto per il bilancio dell'Unione quanto per i bilanci degli Stati membri;

8.

rammenta che deve continuare ad applicarsi il principio secondo cui i danni sono pagati da chi li provoca, affinché l'utilizzo del FSUE non possa esimere dalla loro responsabilità gli artefici di una catastrofe;

9.

reputa che l'opposizione da parte di un certo numero di Stati membri, i quali temono che modifiche significative alla base giuridica del succitato strumento implichino maggiori costi, sia ingiustificata e abbia circoscritto l'adeguamento del regolamento del 2002 a taluni chiarimenti e a un tentativo di migliorarne l'operatività; rammenta che, purtroppo, dall'istituzione del Fondo sono notevolmente aumentati il numero, la natura, la gravità e l'intensità delle catastrofi nelle regioni dell'UE;

10.

plaude nondimeno al fatto che la mera introduzione di determinati adeguamenti alla normativa in vigore porterà a miglioramenti significativi del suo funzionamento, mantenendone la finalità e il carattere, che consiste fondamentalmente nel disporre di uno strumento flessibile ed efficace in grado di assistere in maniera rapida i cittadini colpiti da un fenomeno che stravolge radicalmente le loro condizioni di vita e il loro benessere;

11.

si interroga se una definizione più chiara e precisa del concetto di catastrofe possa contribuire a ridurre lo scetticismo di molti degli Stati membri che si oppongono a una radicale riforma dello strumento UE in esame;

Ridurre i tempi di erogazione degli aiuti

12.

insiste sull'urgente necessità di semplificare i processi burocratici necessari per mobilitare il suddetto strumento UE, onde abbreviare il tempo — prolungato talvolta fino ad oltre un anno — che intercorre tra il momento in cui si verifica la catastrofe e il momento in cui lo Stato membro o la regione in questione riceve gli aiuti; rammenta ciononostante che lo strumento non è stato istituito per rispondere con rapidità, bensì per rifinanziare operazioni d'emergenza finanziate in fase iniziale dalle autorità pubbliche del paese colpito;

13.

accoglie con favore la proposta della Commissione di contribuire alla semplificazione delle procedure a livello europeo al fine di ridurre i ritardi; sottolinea che anche gli Stati membri devono analizzare le proprie procedure amministrative al fine di individuare e rimuovere eventuali strozzature che potrebbero ostacolare una più rapida mobilitazione degli aiuti alle regioni colpite;

14.

invita gli Stati membri a instaurare una stretta collaborazione con le autorità locali e regionali in tutte le fasi dell'attuazione, al fine di garantire la visibilità e l'efficacia sul campo dell'assistenza dell'Unione e di favorire soluzioni sostenibili;

15.

reputa interessante e opportuna la proposta della Commissione relativa all'unificazione delle decisioni di concessione delle sovvenzioni e degli accordi di attuazione tra la Commissione e gli Stati membri, una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo a disposizione le risorse finanziarie, poiché consentirebbe un risparmio di tempo e pertanto una risposta più rapida;

16.

ritiene che, stanti l'incertezza e l'imprevedibilità del numero e della gravità delle catastrofi che possono aver luogo, il FSUE debba, come ora, restare al di fuori del bilancio UE ed essere mobilitato quando si verificano dette catastrofi;

17.

condivide l'opinione secondo cui introdurre la possibilità di effettuare pagamenti anticipati non appena lo Stato interessato richiede assistenza rappresenti una modalità fattibile per velocizzare l'erogazione degli aiuti ai paesi colpiti da gravi calamità e contribuirebbe a migliorare l'efficacia del FSUE; ritiene che, se si adotta tale decisione, i fondi anticipati debbano costituire una percentuale fissa del totale degli aiuti di cui si prevede la concessione e che, qualora la domanda non venga accettata, detti fondi debbano essere restituiti alle casse dell'UE;

Maggior chiarezza del campo di applicazione e delle definizioni

18.

chiede alla Commissione di definire con chiarezza il campo di applicazione e la copertura del Fondo, dissipando ogni possibile incertezza giuridica in merito alla sua portata ed evitando la presentazione di domande da parte degli Stati membri che — pur sapendo che saranno respinte — si sentono sotto pressione da parte dei propri cittadini;

19.

è del parere che, qualora una catastrofe produca «effetti a cascata», i danni «collaterali» debbano continuare a essere coperti dal Fondo quando colpiscono in modo importante la struttura socioeconomica di una regione;

20.

pone l'accento sulla necessità di definire in maniera chiara e semplice che cosa si intenda per catastrofe su scala regionale e di fare chiarezza sull'ammissibilità delle catastrofi che si verificano su scala regionale, introducendo un criterio semplice e obiettivo che ne permetta l'assimilazione ad altre catastrofi ed eliminando, per i richiedenti, ogni possibilità di interpretazione speculativa e ogni dubbio circa la loro potenziale ammissibilità;

21.

reputa che il criterio fondato sulla soglia di reddito potrebbe essere adottato quale criterio generale basilare per ogni tipo di catastrofe; ribadisce che, qualora costituisca un indicatore per stabilire l'ammissibilità di una catastrofe di dimensioni regionali, tale criterio dovrebbe essere allineato — applicando un fattore di ponderazione predefinito — ai livelli del PIL regionale dell'ultimo anno per il quale si disponga di cifre ufficiali; tale fattore di ponderazione dovrebbe comprendere le perdite non quantificabili in termini di reddito e gli effetti diretti e indiretti — spesso molto superiori a quelli contabilizzati in termini di reddito — che generalmente accompagnano una catastrofe regionale;

22.

è del parere che la soglia dei danni pari all'1,5 % del PIL regionale a livello di NUTS 2 (7) — soglia proposta per determinare l'ammissibilità di una catastrofe su scala regionale — chiarirebbe le aspettative sull'ammissibilità o meno di una potenziale richiesta di mobilitazione del Fondo; rileva nondimeno che, essendo il risultato, in pratica, lo stesso ottenuto con gli attuali criteri per le catastrofi regionali, praticamente la totalità di tali catastrofi su scala regionale continuerà a risultare inammissibile; ribadisce pertanto che una soglia così elevata non fornirà ai cittadini la risposta attesa: al contrario, in seguito a ciò, sarà inevitabile la frustrazione delle vittime di catastrofi, che continueranno a deprecare l'atteggiamento dell'Unione accusandola di mancanza di sensibilità nei confronti dei suoi cittadini;

23.

ricorda che la prevenzione delle catastrofi svolge un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche dell'Unione e rappresenta il modo più economico di ridurre la vulnerabilità nei confronti delle calamità; sottolinea che le regioni dell'UE devono utilizzare in maniera coerente tutte le diverse opportunità di finanziamento per la prevenzione sostenibile delle catastrofi;

24.

rileva che la siccità deve chiaramente continuare ad essere considerata un tipo di calamità ammissibile ai fini del FSUE — in particolare con l'obiettivo di alleviare gli effetti socioeconomici e ambientali di tale fenomeno nel contesto del disposto della direttiva quadro sulle acque — tenendo sempre conto della sua natura di problema strutturale a lungo termine, che difficilmente si adatta ai termini stabiliti per la presentazione delle domande e che provoca gravi ripercussioni sullo sviluppo sociale ed economico delle regioni colpite; insiste pertanto affinché, nel caso di grave siccità o di altre calamità in lenta evoluzione, siano introdotte disposizioni specifiche intese a stabilire la data del primo intervento delle autorità pubbliche volto a combattere il fenomeno, consentendo così una risposta rapida e giuridicamente chiara;

25.

esorta la Commissione a esaminare e ad adeguare i criteri di modo che il FSUE possa rispondere alle catastrofi naturali a carattere mediterraneo che, in parte a causa del cambiamento climatico, rappresentano le più gravi calamità naturali verificatesi nell'UE negli ultimi anni;

26.

rammenta che il FSUE non copre tutti i danni causati dal verificarsi di una calamità naturale e che, pertanto, i danni coperti nel quadro di tale strumento devono essere adeguatamente definiti in una futura proposta di regolamento;

27.

sottolinea che, con gli strumenti esistenti, risulta assai difficile fornire una risposta adeguata a livello dell'UE alle gravi crisi causate da fattori non naturali, come è emerso nei casi di incidenti industriali o di gravi crisi sanitarie; sottolinea inoltre che, qualora si verifichi una di dette situazioni, è necessario che l'Unione disponga di strumenti idonei a fornire una risposta appropriata;

28.

evidenzia la necessità della complementarietà del FSUE con altri strumenti di finanziamento, come i Fondi strutturali, al momento di fornire una risposta a situazioni di calamità naturale, traendo vantaggio dalla creazione di sinergie con tali meccanismi e con i programmi ad essi connessi;

29.

rileva che, nel prossimo quadro finanziario 2014-2020, le regioni dovranno disporre di sufficiente flessibilità e dovranno poter ridistribuire le risorse loro assegnate al fine di aumentare le risorse disponibili in caso di catastrofe, qualora lo giudichino necessario e opportuno, e invita la Commissione europea a rivedere tempestivamente il regolamento in vigore per il nuovo periodo finanziario;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

(3)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.

(4)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 52.

(5)  GU C 153 del 18.6.2008, pag. 1.

(6)  Relazione speciale della Corte dei conti n. 3/2008; relazione 2010 della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea; relazione della commissione «Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Relazione annuale 2008 nonché Relazione sull'esperienza maturata a sei anni dall'applicazione del nuovo strumento»; parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea».

(7)  Nomenclatura delle unità territoriali a fini statistici (Eurostat), livello regionale 2: regioni di base per l'attuazione delle politiche regionali.


30.12.2015   

IT

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C 440/17


P7_TA(2013)0004

Diritto in materia di procedimenti amministrativi

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi (2012/2024(INL))

(2015/C 440/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il diritto a una buona amministrazione come un diritto fondamentale dei cittadini,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2),

vista l'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che riconosce un insieme di principi generali di diritto amministrativo basato sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri,

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa (3),

vista la decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno aggiungendo quale allegato un codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico (4),

vista la decisione del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune del 25 giugno 2001 relativa a un codice di buona condotta amministrativa per il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il suo personale nelle loro relazioni professionali con il pubblico (5),

vista la raccomandazione CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione,

visto il documento «Principi del servizio pubblico per i funzionari dell'Unione», pubblicato dal Mediatore europeo il 19 giugno 2012,

visto lo studio commissionato dal governo svedese all'Ufficio nazionale per la gestione pubblica sui principi della buona amministrazione negli Stati membri dell'Unione europea (6),

viste le note informative presentate in occasione della Conferenza sul diritto amministrativo dell'Unione europea organizzata dall'unità tematica della commissione giuridica del Parlamento europeo e dall'università di León (León, 27-28 aprile 2011),

viste le raccomandazioni incluse nel documento di lavoro sulla situazione attuale e le prospettive future per il diritto amministrativo dell'Unione europea presentato dal gruppo di lavoro sul diritto amministrativo dell'Unione europea alla commissione giuridica il 22 novembre 2011,

vista la valutazione del valore aggiunto europeo concernente il diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, presentata dall'unità sul valore aggiunto europeo alla commissione giuridica il 6 novembre 2012,

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0369/2012),

A.

considerando che, con lo sviluppo delle competenze dell'Unione europea, i cittadini si confrontano sempre più direttamente con l'amministrazione dell'Unione, ma non sempre dispongono dei corrispondenti diritti procedurali di cui potersi avvalere contro la stessa nei casi in cui ciò risulti necessario;

B.

considerando che i cittadini hanno il diritto di attendersi dall'amministrazione dell'Unione un livello elevato di trasparenza, efficienza, rapidità d'esecuzione e reattività, sia che presentino una denuncia formale, sia che esercitino il proprio diritto di petizione ai sensi del trattato, unitamente a informazioni sulla possibilità di promuovere ulteriori azioni per la questione che li riguarda;

C.

considerando che le norme e i principi vigenti dell'Unione in materia di buona amministrazione sono ripartiti su un'ampia varietà di fonti: diritto primario, giurisprudenza della Corte di giustizia, diritto derivato, normativa non vincolante («soft law») e impegni unilaterali delle istituzioni dell'Unione;

D.

considerando che il fatto che l'Unione non dispone di un insieme coerente e completo di norme codificate di diritto amministrativo rende difficile per i cittadini comprendere i loro diritti amministrativi a norma del diritto dell'Unione;

E.

considerando che i vigenti codici di condotta interni delle varie istituzioni hanno un effetto limitato, sono diversi tra loro e non sono giuridicamente vincolanti;

F.

considerando che, nella summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, il Parlamento, nella convinzione che a tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si dovrebbe applicare lo stesso codice di condotta amministrativa, ha approvato con modifiche il Codice europeo di buona condotta amministrativa elaborato dal Mediatore;

G.

considerando che, nella medesima risoluzione, il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare una proposta di regolamento contenente un codice di buona condotta amministrativa sulla base dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea;

H.

considerando che, come evidenziato dal Mediatore, l'adozione di tale codice contribuirebbe a porre fine alla confusione attualmente derivante dall'esistenza parallela di codici diversi in gran parte degli organi e delle istituzioni dell'Unione, garantirebbe l'applicazione degli stessi principi di base da parte di organi e istituzioni nelle loro relazioni con i cittadini e sottolineerebbe, sia per i cittadini che per i funzionari, l'importanza di tali principi;

I.

considerando che tutti gli interventi dell'Unione devono rispettare i principi dello Stato di diritto nel quadro di una rigorosa separazione dei poteri;

J.

considerando che il diritto fondamentale a una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è diventato giuridicamente vincolante in quanto diritto primario;

K.

considerando che le norme di buona amministrazione promuovono la trasparenza e la responsabilità;

L.

considerando che attualmente uno dei problemi più urgenti dell'Unione europea è la mancanza di fiducia da parte dei cittadini, che può ripercuotersi sulla sua legittimità; che l'Unione europea deve fornire risposte rapide, chiare e visibili ai cittadini, in modo da fugare le loro preoccupazioni;

M.

considerando che la codificazione del principio di servizio — secondo cui l'amministrazione cerca di orientare, assistere, servire e sostenere i cittadini e agisce con l'opportuna cortesia, evitando così procedure inutilmente lunghe e gravose e facendo risparmiare tempo e fatica a cittadini e funzionari — contribuirebbe a rispondere alle legittime aspettative dei cittadini e gioverebbe sia ai cittadini che all'amministrazione, in termini di miglioramento del servizio e di maggiore efficienza; considerando che occorre sensibilizzare maggiormente i cittadini dell'Unione europea al loro diritto a una buona amministrazione, anche attraverso i servizi e le reti d'informazione competenti in seno alla Commissione;

N.

considerando che, tenendo conto delle raccomandazioni del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), un insieme di norme chiare e vincolanti per l'amministrazione dell'Unione costituirebbe un segnale positivo nel quadro della lotta contro la corruzione nelle pubbliche amministrazioni;

O.

considerando che un nucleo di principi cardine della buona amministrazione gode attualmente di un ampio consenso fra gli Stati membri;

P.

considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha elaborato principi procedurali consolidati che si applicano alle procedure degli Stati membri nelle materie europee e che, a maggior ragione, dovrebbero applicarsi all'amministrazione diretta dell'Unione;

Q.

considerando che il diritto europeo in materia di procedimenti amministrativi aiuterebbe l'amministrazione dell'Unione a utilizzare il proprio potere di organizzazione interna allo scopo di facilitare e promuovere le più elevate norme amministrative;

R.

considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi rafforzerebbe la legittimità dell'Unione e la fiducia dei cittadini nella sua amministrazione;

S.

considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi potrebbe favorire una convergenza spontanea dei diritti amministrativi nazionali, per quanto riguarda i principi procedurali generali e i diritti fondamentali dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, e in tal modo rafforzare il processo di integrazione;

T.

considerando che un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi potrebbe favorire la cooperazione e lo scambio di migliori prassi fra le amministrazioni nazionali e l'amministrazione dell'Unione, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

U.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato l'Unione di un'idonea base giuridica per l'adozione di un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi;

V.

considerando che l'azione legislativa richiesta in questa risoluzione dovrebbe essere basata su valutazioni d'impatto dettagliate che quantifichino, tra l'altro, i costi dei procedimenti amministrativi;

W.

considerando che la Commissione dovrebbe consultare adeguatamente tutti i soggetti interessati e, in particolare, avvalersi delle competenze specifiche e dell'esperienza del Mediatore europeo, organo centrale per il ricevimento delle denunce dei cittadini in merito ai casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell'Unione;

1.

chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di regolamento su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell'allegato alla presente risoluzione;

2.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.

ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.

(4)  GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63.

(5)  GU C 189 del 5.7.2001, pag. 1.

(6)  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (sull'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento da adottare)

L'obiettivo del regolamento dovrebbe essere quello di garantire il diritto a una buona amministrazione attraverso un'amministrazione aperta, efficiente e indipendente basata su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi.

Il regolamento dovrebbe applicarsi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione («l'amministrazione dell'Unione») nelle loro relazioni con il pubblico. Il suo ambito di applicazione dovrebbe pertanto essere limitato all'amministrazione diretta.

Il regolamento dovrebbe codificare i principi fondamentali della buona amministrazione e dovrebbe disciplinare la procedura che l'amministrazione dell'Unione deve seguire nel trattare i singoli casi in cui è coinvolta una persona fisica o giuridica, come pure altre situazioni in cui una persona ha un contatto diretto o personale con l'amministrazione dell'Unione.

Raccomandazione 2 (sul rapporto tra il regolamento e gli strumenti settoriali)

Il regolamento dovrebbe includere un nucleo di principi universali e dovrebbe stabilire una procedura applicabile come norma de minimis laddove non esista una lex specialis.

Le garanzie concesse alle persone a titolo di strumenti settoriali non devono mai fornire una protezione inferiore a quella prevista dal regolamento.

Raccomandazione 3 (sui principi generali che dovrebbero disciplinare l'amministrazione)

Il regolamento dovrebbe codificare i seguenti principi:

Principio di legalità: l'amministrazione dell'Unione agisce secondo la legge e applica le norme e le procedure previste dalla legislazione dell'Unione. I poteri amministrativi sono basati sulla legge e il loro contenuto è conforme alla legge.

Le decisioni prese o le misure adottate non sono mai arbitrarie e non perseguono finalità che non sono basate sul diritto o non sono motivate dall'interesse pubblico.

Principio di non discriminazione e parità di trattamento: l'amministrazione dell'Unione evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata sulla nazionalità, il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Le persone che si trovano nella stessa situazione sono trattate nello stesso modo. La differenza di trattamento è giustificata unicamente dalle caratteristiche oggettive della materia in questione.

Principio di proporzionalità: l'amministrazione dell'Unione adotta decisioni riguardanti i diritti e gli interessi delle persone solo laddove ciò sia necessario e in misura proporzionale all'obiettivo perseguito.

Nell'adottare decisioni, i funzionari garantiscono un giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l'interesse generale. In particolare, non impongono oneri amministrativi o economici eccessivi rispetto al beneficio atteso.

Principio di imparzialità: l'amministrazione dell'Unione è imparziale e indipendente. Si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle persone e da qualsiasi trattamento preferenziale, quali che ne siano i motivi.

L'amministrazione dell'Unione è tenuta ad agire sempre nell'interesse dell'Unione e per il bene pubblico. Nessuna azione è condizionata da interessi (anche finanziari) personali, familiari o nazionali o da pressioni politiche. L'amministrazione dell'Unione assicura il giusto equilibrio tra gli interessi delle diverse tipologie di cittadini (imprese, consumatori e altro).

Principio di coerenza e legittime aspettative: l'amministrazione dell'Unione è coerente nel proprio comportamento e segue le normali prassi amministrative, che sono rese pubbliche. Qualora esistano motivi legittimi per discostarsene in casi specifici, occorre fornire valide motivazioni.

Vanno rispettate le legittime e ragionevoli aspettative che le persone possono avere alla luce delle modalità con le quali l'amministrazione dell'Unione ha agito in passato.

Principio del rispetto della vita privata: l'amministrazione dell'Unione rispetta la vita privata delle persone in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

L'amministrazione dell'Unione si astiene dal trattare i dati personali per fini non legittimi o dal trasmettere tali dati a terzi non autorizzati.

Principio di equità: deve essere rispettato come principio giuridico fondamentale, indispensabile per creare un clima di fiducia e prevedibilità nelle relazioni fra gli individui e l'amministrazione.

Principio di trasparenza: l'amministrazione dell'Unione è aperta. Essa documenta le procedure amministrative e tiene un registro aggiornato della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti ricevuti nonché delle decisioni e delle misure adottate. È opportuno che tutto il materiale fornito dagli organi consultivi e dalle parti interessate sia reso disponibile al pubblico.

Le richieste di accesso ai documenti sono trattate in conformità dei principi e limiti generali di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Principio di efficienza e di servizio: gli interventi da parte dell'amministrazione dell'Unione sono disciplinati da criteri di efficienza e di servizio pubblico.

I membri del personale informano il pubblico sulle modalità con le quali viene trattata una questione di loro competenza.

Qualora ricevano una richiesta relativa a una questione che non rientra nelle loro competenze, indirizzano il richiedente verso il servizio competente.

Raccomandazione 4 (sulle norme che disciplinano le decisioni amministrative)

Raccomandazione 4.1: sull'avvio del procedimento amministrativo

Le decisioni amministrative possono essere adottate dall'amministrazione dell'Unione di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

Raccomandazione 4.2: sull'avviso di ricevimento

Le richieste di decisioni individuali sono oggetto di un avviso di ricevimento in cui viene indicato il termine per l'adozione della decisione in questione. Sono indicate altresì le conseguenze di un'eventuale mancata adozione della decisione entro tale termine (silenzio dell'amministrazione).

In caso di presentazione di una richiesta non corretta, nell'avviso di ricevimento è indicato il termine entro il quale si deve ovviare al problema o presentare gli eventuali documenti mancanti.

Raccomandazione 4.3: sull'imparzialità delle decisioni amministrative

Nessun membro del personale partecipa a una decisione amministrativa in cui ha un interesse finanziario.

Un eventuale conflitto di interessi è comunicato dal membro del personale in questione al suo superiore gerarchico, che può decidere di escluderlo dalla procedura tenendo conto delle particolari circostanze del caso.

Un membro del pubblico interessato può chiedere che un funzionario non partecipi a una decisione che avrà ripercussioni sui suoi interessi personali. La richiesta a tal fine è presentata per iscritto e deve precisare le sue motivazioni. Il superiore gerarchico del funzionario adotta una decisione dopo aver sentito il funzionario in questione.

Occorre fissare termini appropriati per il trattamento dei conflitti di interesse.

Raccomandazione 4.4: sul diritto a essere sentiti

I diritti della difesa devono essere rispettati in ciascuna fase del procedimento. Se l'amministrazione dell'Unione adotta una decisione che avrà ripercussioni dirette sui diritti o sugli interessi di singole persone, le persone interessate hanno la possibilità di esprimere il loro parere per iscritto o a voce prima che la decisione venga adottata, se necessario, o se preferiscono con l'assistenza di una persona di loro scelta.

Raccomandazione 4.5: sul diritto di accesso al proprio fascicolo

La parte interessata ha pieno accesso al proprio fascicolo. Deve spettare alla parte interessata decidere quali documenti non riservati sono pertinenti.

Raccomandazione 4.6: sui termini

Le decisioni amministrative sono adottate entro un termine ragionevole e in modo tempestivo. I termini sono fissati nelle regole applicabili che disciplinano ciascun procedimento. Qualora non venga fissato un termine, non si devono superare i tre mesi dalla data della decisione di avviare un procedimento ex officio o dalla data della richiesta della parte interessata.

Se non viene adottata una decisione entro tale termine per motivi obiettivi, quali ad esempio la necessità di concedere il tempo sufficiente per rettificare una richiesta non corretta, la complessità della questione, l'obbligo di sospendere la procedura in attesa della decisione di terzi, ecc., la persona in questione ne è informata e la decisione è adottata entro il più breve tempo possibile.

Raccomandazione 4.7: sulla forma delle decisioni amministrative

Le decisioni amministrative sono comunicate per iscritto e sono formulate in modo chiaro, semplice e comprensibile. Esse sono redatte nella lingua scelta dal destinatario, a condizione che sia una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Raccomandazione 4.8: sull'obbligo di motivazione

Le decisioni amministrative devono indicare chiaramente i motivi sui quali sono basate. Esse specificano gli elementi pertinenti e la loro base giuridica.

Le decisioni devono contenere una motivazione individuale. Qualora ciò non sia possibile a causa del fatto che decisioni simili interessano un elevato numero di persone, è autorizzato l'uso di comunicazioni standard. In tal caso, tuttavia, qualora un cittadino richieda una motivazione individuale ha il diritto di riceverla.

Raccomandazione 4.9: sulla notifica delle decisioni amministrative

Le decisioni amministrative che riguardano i diritti e gli interessi di singole persone sono notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate non appena sono adottate.

Raccomandazione 4.10: sull'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili

Le decisioni amministrative indicano chiaramente — laddove sia previsto dal dritto dell'Unione — che è possibile un ricorso, e descrivono la procedura da seguire per la sua presentazione, come pure il nominativo e l'indirizzo amministrativo della persona o del servizio presso il quale va presentato il ricorso e il termine di presentazione.

Se del caso, le decisioni amministrative fanno riferimento alla possibilità di avviare procedimenti giudiziari e/o di presentare un ricorso al Mediatore europeo.

Raccomandazione 5 (sulla revisione e la correzione delle proprie decisioni)

Il regolamento dovrebbe includere la possibilità per l'amministrazione dell'Unione di correggere un errore d'ufficio, un errore aritmetico o un altro errore simile in qualsiasi momento, di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte della persona interessata.

È opportuno inserire disposizioni relative alla rettifica delle decisioni amministrative per altri motivi, operando una netta distinzione tra la procedura da seguire per la revisione di decisioni adottate che ledono gli interessi di una persona e di quelle che comportano invece un beneficio per la persona.

Raccomandazione 6 (sulla forma del regolamento e la sua pubblicazione)

Il regolamento dovrebbe essere redatto in modo chiaro e conciso ed essere facilmente comprensibile al pubblico.

Il regolamento dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui siti Internet di ciascuna istituzione, organo e organismo dell'Unione.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/23


P7_TA(2013)0005

Informazione e consultazione dei lavoratori, anticipazione e gestione delle ristrutturazioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (2012/2061(INL))

(2015/C 440/05)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 9 e 151, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 14, 27 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la valutazione del valore aggiunto europeo di una misura dell'Unione sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione del processo di ristrutturazione, intrapresa dall'Unità «Valore aggiunto europeo» del Parlamento europeo e trasmessa alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali il 19 novembre 2012 (1),

visto il documento «Gestire il cambiamento — Relazione finale del gruppo di alto livello sulle implicazioni economiche e sociali dei mutamenti industriali», gruppo istituito in occasione del Vertice sull'occupazione riunitosi a Lussemburgo nel novembre 1997 (2),

vista la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) (3),

visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (4),

vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (5),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (6),

vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (7),

vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (8),

vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (9),

vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (10),

vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto (11),

vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (12),

vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (13),

visti la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2005 su «Ristrutturazioni e occupazione: Anticipare e accompagnare le ristrutturazioni per ampliare l'occupazione: il ruolo dell'Unione europea» (COM(2005)0120) e il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2005 (14),

vista la comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),

vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (15),

vista la comunicazione della Commissione su «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione su «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione» (COM(2010)0682),

visto il Libro verde della Commissione «Ristrutturare e anticipare i mutamenti: quali insegnamenti trarre dall'esperienza recente?» (COM(2012)0007),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (16),

vista la comunicazione della Commissione «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sull'Agenda sociale 2006-2010 (17),

visto il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo, del 25 aprile 2012, sul tema «Cooperative e ristrutturazione» (18),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul rafforzamento della legislazione comunitaria nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori (19),

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (20),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

visti i risultati delle ricerche e delle indagini da parte della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0390/2012),

A.

considerando che quello della ristrutturazione non è un fenomeno nuovo ma una pratica che viene attuata più di frequente a causa delle sfide economiche e che negli ultimi anni è diventata sempre più diffusa assumendo molteplici forme, intensificandosi in taluni settori e investendone di nuovi, con conseguenze imprevedibili nel tessuto economico e sociale degli Stati membri;

B.

considerando che la crisi economica globale innescata nel 2008 impone alle aziende e ai loro dipendenti di procedere ai cambiamenti necessari per salvaguardare la competitività e i posti di lavoro, e che tale crisi è stata notevolmente aggravata dalla speculazione nel settore finanziario con una brusca accelerazione del tasso di cambiamento, cosa che ha aumentato in modo allarmante sui lavoratori, i territori e tutti i livelli di governo le pressioni in vista di adeguamenti strutturali;

C.

considerando che, a seguito di cambiamenti radicali a livello delle strategie economiche, negli ultimi 30 anni si è registrato un massiccio spostamento di ricchezza dall'economia reale a quella finanziaria, e che è necessario migliorare la situazione di coloro che creano tutti i beni e forniscono tutti i servizi, ma che sono i più colpiti dalla crisi economica;

D.

considerando che la ristrutturazione diventa un problema per le parti interessate solo in una fase tardiva, il più delle volte quando si prevedono licenziamenti;

E.

considerando che, in caso di ristrutturazione, è l'impatto immediato e facilmente percepibile sull'occupazione che richiama maggiormente l'attenzione, mentre gli effetti negativi sulle condizioni di lavoro e la salute dei lavoratori non sono adeguatamente riconosciuti né affrontati;

F.

considerando che i molteplici e diversi soggetti coinvolti nelle ristrutturazioni sono isolati e raramente cooperano sul lungo termine;

G.

considerando che, come sottolineato con coerenza in recenti documenti strategici della Commissione, in particolare la Strategia Europa 2020 e la comunicazione del 28 ottobre 2010 sulla politica industriale, un approccio anticipativo e una migliore gestione delle ristrutturazioni aiuterebbero lavoratori e imprese ad adattarsi alle trasformazioni rese necessarie da questioni di sovraccapacità oltre che da modernizzazione e adattamenti strutturali. La dirigenza delle aziende ed i rappresentanti dei lavoratori sono i soggetti cui incombe in prima linea il compito di concordare strategie di ristrutturazione a livello di azienda. Tali ristrutturazioni dovrebbero essere accompagnate da interventi di contorno per evitare un inasprimento della situazione sociale e promuovere lo sviluppo di nuove competenze e la creazione di posti di lavoro, evitando così licenziamenti massicci e il declino di intere regioni oppure la delocalizzazione di intere industrie e facilitando invece la riconversione industriale e professionale;

H.

considerando che la crisi ha portato a una nuova governance economica a livello dell'Unione, che si basa sull'analisi annuale della crescita e il semestre europeo, e che detta governance economica può essa stessa condurre a ristrutturazioni e richiede pertanto il coinvolgimento delle parti sociali;

I.

considerando che è necessario preparare tempestivamente i lavoratori al passaggio a un'economia efficace nell'uso delle risorse e rispettosa del clima, e che tale sviluppo, che racchiude un enorme potenziale occupazionale, comporterà la ristrutturazione di settori e imprese non sostenibili;

J.

considerando che le perdite di posti di lavoro sono state quasi il doppio dei posti di lavoro creati nel terzo trimestre 2011, e che questa tendenza è destinata ad aumentare tenuto conto dell'annuncio di importanti ristrutturazioni in settori strategici;

K.

considerando che tra il 2008 e il 2011 più di 6,4 milioni di posti di lavoro si sono persi nel settore delle costruzioni e in quello manifatturiero;

L.

considerando che tutti gli Stati membri in cui i lavoratori licenziati a partire dall'inizio della crisi sono stati relativamente pochi dispongono di sistemi di relazioni industriali molto ben sviluppati che accordano ai lavoratori e ai loro rappresentanti un numero relativamente elevato di diritti in materia di consultazione, informazione e cogestione, sistemi questi che hanno portato alla conclusione di accordi comuni a livello aziendale sulla base di leggi e contratti collettivi;

M.

considerando che, come indicato nell'Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi, i risultati positivi di alcuni Stati membri in termini di esportazioni dimostrano che il successo sui mercati mondiali non dipende solo dalla competitività dei prezzi, ma anche da fattori di più ampia portata come la specializzazione settoriale, l'innovazione e i livelli di competenza, che rafforzano la competitività reale; che, nel contesto specifico della crisi, le imprese in alcuni Stati membri hanno adottato un approccio di lungo termine e si sono adoperate in ogni modo per trattenere i loro lavoratori ben preparati e di grande esperienza;

N.

considerando che le imprese dell'Unione possono incontrare difficoltà ad avere successo sui mercati mondiali se si limitano a praticare prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti anziché sviluppare prodotti, processi e servizi di qualità;

O.

considerando che ai lavoratori in settori non sostenibili dovrebbero essere fornite una protezione e una formazione per la transizione a posti di lavoro verdi;

P.

considerando che le buone prassi individuate a seguito della crisi, in particolare dall'OIL, rischiano di non essere prese sufficientemente in considerazione e di non essere utilizzate per affrontare le crisi future; che, pertanto, le istituzioni dell'Unione dovrebbero studiare e documentare tali buone prassi, di modo che possano essere utilizzate anche in caso di ristrutturazione;

Q.

considerando che nella sua comunicazione intitolata «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione», del 23 novembre 2010, la Commissione riconosce anche che, quando si spostano posti di lavoro o professioni, l'adattabilità e l'intraprendenza possono tuttavia essere ostacolate dall'insicurezza, perché le transizioni comportano un potenziale rischio di disoccupazione, salari più bassi e insicurezza sociale; che transizioni positive lungo i percorsi di carriera delle persone sono quindi essenziali al fine di adeguare costantemente, mantenere e accrescere l'occupabilità, fornendo nel contempo la sicurezza per gli individui e la fluidità nel mercato del lavoro;

R.

considerando che, nel caso di ristrutturazioni in cui i licenziamenti sono inevitabili, le categorie vulnerabili di lavoratori fra cui i lavoratori giovani e quelli anziani sono prese di mira dalle misure di licenziamento più spesso rispetto alle altre fasce d'età, anche se ciò costituisce, secondo la pertinente normativa dell'Unione, una discriminazione fondata sull'età;

S.

considerando che, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico, la stanchezza avvertita da alcuni nei confronti del mercato interno è dovuta anche alla percezione che le liberalizzazioni successive siano avvenute a scapito dei diritti sociali acquisiti da vari protagonisti dell'economia; il trattato di Lisbona e l'affermazione del concetto di economia sociale di mercato altamente competitiva tra gli obiettivi chiave ci costringe ad una visione più completa del mercato unico. Le libertà economiche e le libertà di azioni collettive devono riconciliarsi tra loro. Il rilancio del dialogo tra partner sociali è fondamentale e avrà più probabilità di portare a legislazioni «da parte e per» i partner sociali, come previsto espressamente dal trattato di Lisbona; al di là delle misure adottate in reazione alla crisi economica e finanziaria, le strategie di anticipazione hanno consentito alle imprese e ai loro dipendenti di prevenire i conflitti industriali grazie ad una gestione attiva e negoziata delle operazioni di ristrutturazione. Si tratta di una condizione essenziale per il successo economico e un imperativo sociale, in quanto consente una nuova ripartizione delle risorse verso settori emergenti e dà ai lavoratori nuove opportunità quando il loro posto di lavoro è a rischio; che un atto dell'Unione per le ristrutturazioni consentirebbe di costruire un contesto basato sulla fiducia reciproca;

T.

considerando che l'approfondimento del mercato unico porta a una maggiore concorrenza, che a sua volta può portare alla ristrutturazione, e che l'Unione dovrebbe assumersi la responsabilità di questo processo definendo un quadro per attenuare le conseguenze sociali;

U.

considerando che gli «Orientamenti di riferimento nella gestione del cambiamento e delle sue conseguenze sociali», elaborati dalle parti sociali nell'ottobre 2003, non sono stati seguiti da nessuna misura legislativa con l'eccezione di due cicli di seminari nazionali tenuti dalle parti sociali nel quadro dei loro programmi di lavoro pluriennali; che tali Orientamenti sono ancora in gran parte sconosciuti non solo alle organizzazioni di parti sociali nazionali e settoriali, ma anche, e soprattutto, alle imprese e ai rappresentanti dei loro lavoratori; che, tuttavia, un'osservanza tempestiva ed efficace dei principi sanciti dagli Orientamenti e altresì derivanti da numerosi altri studi e rapporti sarebbe di grande importanza; che le prassi aziendali in questo settore sono spesso reattive piuttosto che proattive, intervengono troppo a valle del processo decisionale e non coinvolgono soggetti esterni che potrebbero svolgere un ruolo nell'attenuare il suo impatto sociale in misura sufficiente o in tempo utile;

V.

considerando che la Commissione ha cercato contributi concreti su come continuare a sviluppare una politica in questo settore attraverso il suo Libro verde «Ristrutturare e anticipare i mutamenti: quali insegnamenti trarre dall'esperienza recente?», in cui si riconosce che l'evoluzione tecnologica e l'innovazione possono accelerare la messa in atto di strategie di aggiustamento per le imprese e il lavoro, ma vi sono anche indicazioni secondo cui l'innovazione, se combinata con la ricerca e con l'istruzione, può essere un modo efficace per spingere l'Europa fuori dalla crisi;

W.

considerando che le cooperative riescono a gestire le ristrutturazioni in modo socialmente responsabile e che il loro particolare modello di governance basato sulla proprietà congiunta, sulla partecipazione democratica e sul controllo dei membri, così come la possibilità di fare affidamento sulle proprie risorse finanziarie e su reti di sostegno, spiegano la maggiore flessibilità e innovazione delle cooperative in termini di gestione del processo di ristrutturazione nell'arco della sua durata e di creazione di nuove opportunità imprenditoriali;

X.

considerando che, nonostante le energiche dichiarazioni di cui sopra, la Commissione ha fornito risposte deludenti alle risoluzioni parlamentari in materia di informazione, consultazione e ristrutturazione, che mettono in evidenza la necessità di compiere passi urgenti e concreti in questo settore, come anche alle richieste provenienti da altri attori economici e sociali pertinenti;

Y.

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi di informazione risultanti dal diritto dell'Unione e nazionale; che, nella misura in cui il diritto nazionale e il diritto dell'Unione lo dispongono, le procedure di informazione dovrebbero essere pienamente utilizzate per attuare le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;

Z.

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi di tutela dell'occupazione come anche quelli relativi alla cessazione del rapporto di lavoro, derivanti dal diritto nazionale;

AA.

considerando che esistono attualmente grandi differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano le responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei loro dipendenti nel processo della ristrutturazione; che le parti sociali europee sono state consultate due volte nello scorso decennio e che la Commissione non ha agito;

AB.

considerando che informazioni e consultazioni soddisfacenti ed efficaci in relazione alle ristrutturazioni comportano che le misure pertinenti siano prese diversi mesi prima della ristrutturazione proposta, che riguardino anche le imprese dipendenti e che includano l'introduzione in tempi brevi di corsi di riqualificazione professionale al fine di contribuire a rendere le imprese e l'Unione più competitive, inviando così un messaggio di certezza e trasparenza ai cittadini e agli investitori dell'Unione in questi tempi di crisi;

AC.

considerando che le imprese che non riescono ad adattarsi all'evolversi delle circostanze non saranno in grado, a lungo termine, di tenere il passo con i loro concorrenti; che le imprese, i lavoratori e i settori tendono ad essere nella posizione migliore per valutare le proprie esigenze di ristrutturazione; che ogni Stato membro conosce processi di ristrutturazione diversi, le cui ripercussioni sono differenti a seconda del paese;

AD.

considerando che la Commissione, con lo scopo di aiutare i lavoratori e le imprese ad anticipare i cambiamenti in modo più efficace, ha condotto ricerche approfondite e analisi sia sul fenomeno stesso delle ristrutturazioni che sulla supervisione dei settori di attività, tra cui una serie di studi sui cambiamenti nell'occupazione da oggi al 2020 (21); che tale analisi prospettica è stata condotta in collaborazione con ricercatori indipendenti, le parti sociali e le altre istituzioni dell'Unione, quale il Parlamento europeo, e le agenzie e gli organi dell'Unione, quali l'Osservatorio europeo del cambiamento (22) della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

AE.

considerando che il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (23) è attualmente in fase di revisione;

1.

chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di presentare non appena possibile e previa consultazione delle parti sociali, una proposta di atto giuridico sull'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di proporzionalità, la libertà imprenditoriale e il diritto alla proprietà;

3.

conferma l'importanza di un dialogo sociale solido, basato sulla fiducia reciproca e la responsabilità condivisa, quale miglior strumento per cercare soluzioni consensuali e approcci comuni all'atto di prevedere, prevenire e gestire i processi di ristrutturazione;

4.

chiede alla Commissione di valutare se sia necessario adottare misure a livello di Unione per controllare le attività delle imprese al fine di evitare abusi di qualsiasi tipo suscettibili di risultare pregiudizievoli, in particolare per i lavoratori;

5.

chiede che la Commissione garantisca che il licenziamento sia considerato come ultima opzione, dopo che siano state considerate tutte le possibili alternative, senza per questo ridurre la competitività delle imprese;

6.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.


(1)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/dv/eava_info_of_workers_with_annexes_/eava_info_of_workers_with_annexes_en.pdf

(2)  GU C 258 del 10.9.1999, pag. 1.

(3)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 53.

(4)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(5)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

(8)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(9)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(10)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

(11)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(12)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(13)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

(14)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 58.

(15)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2011)0589.

(17)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 256.

(18)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 24.

(19)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 138.

(20)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.

(21)  SEC(2008)2154 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Ristrutturazioni e occupazione, il contributo dell'Unione europea.

(22)  Nel 2001 è stata attuata una delle proposte del gruppo di esperti Gyllenhammar. Ciò ha comportato l'istituzione di un Osservatorio europeo del cambiamento (EMCC) all'interno della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a Dublino. L'EMCC gestisce in particolare il Monitor europeo dei processi di ristrutturazione (ERM), che raccoglie le informazioni sulle operazioni di ristrutturazione di una certa portata.

(23)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

IL PARLAMENTO EUROPEO

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), ritiene che l'atto giuridico da adottare debba contenere gli elementi in appresso:

Raccomandazione 1

considerando quanto segue:

1.

Quando si tratta di anticipazione, preparazione e gestione delle ristrutturazioni, le imprese, i rappresentanti dei lavoratori, le autorità pubbliche e le altre parti interessate agiscono, ciascuno in funzione della sua capacità e delle sue competenze, e in un momento che corrisponde alle diverse responsabilità, in uno spirito di cooperazione, sulla base di informazioni e consultazioni tempestive e complete, pur riconoscendo che questi processi sono finalizzati a proteggere gli interessi delle imprese in termini di competitività e di sostenibilità e, nel contempo, gli interessi dei lavoratori.

2.

Per produrre risultati economici positivi ed essere socialmente responsabile, una ristrutturazione deve inserirsi in una strategia di lungo termine che miri a garantire e a rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'impresa sul lungo periodo. Essa esige inoltre che le risorse umane siano messe al centro dello sviluppo strategico delle imprese.

3.

All'atto della selezione dei lavoratori destinati al licenziamento, i datori di lavoro rispettano la legislazione antidiscriminazione, segnatamente per quanto attiene alla discriminazione fondata sull'età.

4.

Anticipazione, preparazione e gestione del cambiamento hanno luogo in un contesto di rafforzamento del dialogo sociale e mira a promuovere il cambiamento con modalità compatibili con la preservazione degli obiettivi prioritari della competitività e dell'occupazione, nonché con la salute dei lavoratori.

5.

È necessario prevedere, promuovere e rafforzare le misure imposte dalla situazione dell'impresa e dall'evoluzione probabile dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, in particolare ove queste siano minacciate.

6.

La ristrutturazione è facilitata e il suo impatto è attenuato quando le imprese sviluppano in permanenza le capacità e le competenze dei loro lavoratori migliorando l'occupabilità e la mobilità interna ed esterna di questi ultimi.

7.

Imprese capaci di adattarsi e dipendenti resilienti sviluppano, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori, le autorità regionali e locali, e con altre organizzazioni pertinenti, meccanismi di anticipazione e di analisi previsionale delle esigenze in materia di occupazione e di competenze professionali. Essi riconoscono il diritto di ciascun lavoratore di beneficiare di una formazione adeguata. I lavoratori riconoscono che l'istruzione e l'apprendimento permanente sono necessari per aumentare la loro occupabilità.

8.

I processi di ristrutturazione hanno ripercussioni che vanno oltre il perimetro della singola impresa, in quanto le imprese lavorano sempre più spesso in rete, cosa che intensifica la necessità di creare forum multipartitici per discutere di questioni sociali.

9.

Buone pratiche di ristrutturazione richiedono una preparazione che sia il più precoce possibile, iniziando non appena la necessità di ristrutturare viene presa in considerazione per la prima volta, il che consente di evitare o di ridurre al minimo il relativo impatto economico, sociale, ambientale e territoriale.

10.

È ampiamente riconosciuto che le operazioni di ristrutturazione, in particolare quelle di ampia portata e che potrebbero avere ripercussioni significative, dovrebbero essere accompagnate da una spiegazione e una giustificazione destinate alle parti interessate, che riguardino la scelta delle misure previste in relazione agli obiettivi e alle opzioni alternative e che rispettino l'adeguato e totale coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori a tutti i livelli, e che dovrebbero essere predisposte in tempo utile per consentire alle parti interessate di prepararsi per le consultazioni, prima che l'impresa prenda una decisione.

11.

Un'azione seria, mirata a limitare l'impatto della ristrutturazione, esige che le aziende ricorrano ai licenziamenti come ultima opzione e solo dopo aver esaurito tutte le alternative possibili e/o dopo aver attuato eventuali misure di sostegno.

12.

La cooperazione e l'assistenza attive da parte delle autorità pubbliche al livello pertinente nella preparazione e nella gestione della attuazione delle operazioni di ristrutturazione contribuiscono notevolmente alla conversione economica e a trattenere i lavoratori. Dovrebbero essere coinvolti anche gli attori economici locali, in particolare le PMI che si trovano in una situazione di dipendenza dall'impresa in fase di ristrutturazione in virtù della loro qualità di fornitori o di subappaltatori.

13.

I sistemi di sostegno finanziario esistenti erogati attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o il Fondo sociale europeo (FSE) nel quadro delle nuove prospettive finanziarie 2014-2020 non dovrebbero sostituirsi agli incentivi offerti a livello nazionale basati sull'anticipazione, sulla preparazione e sulla gestione responsabile. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dovrebbe continuare, con una capacità maggiore, ad agire in modo reattivo, temporaneo e palliativo.

14.

È importante che le imprese, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, creino strumenti per la valutazione e la rendicontazione regolari delle loro attività di anticipazione della ristrutturazione, in conformità delle legislazioni e delle pratiche nazionali.

15.

La governance economica si concentra ormai sul risanamento dei bilanci pubblici e rischia, per via delle limitazioni delle autorità pubbliche, di pregiudicare le possibilità di mitigare le ripercussioni negative delle operazioni di ristrutturazione.

16.

Le disposizioni dell'Unione dovrebbero riguardare imprese o gruppi di imprese, sia private che pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale e/o agli accordi collettivi. In qualsiasi caso dovrebbero applicarsi a grandi operazioni di ristrutturazione di imprese e gruppi di imprese, che concernono un numero importante di lavoratori oppure una percentuale consistente del personale delle imprese in questione, in un lasso di tempo ridotto.

17.

Qualsiasi quadro dell'Unione in materia di anticipazione, preparazione e gestione del cambiamento e della ristrutturazione dovrebbe incoraggiare un accordo tra l'impresa e i rappresentanti dei suoi lavoratori a livello locale e dargli la priorità. Solo in assenza di un siffatto accordo dovrebbero applicarsi regole standard.

Raccomandazione 2 sull'obiettivo

1.

L'obiettivo è di promuovere e agevolare l'informazione e la consultazione per quanto concerne i cambiamenti economici e migliorare il modo in cui imprese, rappresentanti dei lavoratori, autorità pubbliche e altre parti interessate in tutta l'Unione, ciascuno con una responsabilità diversa in fasi diverse del processo di ristrutturazione, anticipano, preparano e gestiscono le ristrutturazioni d'imprese in modo responsabile sul piano sociale e ambientale.

2.

A tal fine, le imprese e i rappresentanti dei lavoratori, quando si occupano di ristrutturazioni, in uno spirito di cooperazione, riconoscono che questi processi mirano a tutelare sia gli interessi delle imprese, per quanto attiene alla competitività e alla sostenibilità, sia gli interessi dei lavoratori, per quanto attiene alle condizioni sociali, occupazionali, sanitarie e di lavoro.

Raccomandazione 3 sulle definizioni e l'ambito di applicazione

1.

Ai fini del presente atto:

a)

per «imprese» si intendono le imprese o i gruppi di imprese, sia private che pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale e/o agli accordi collettivi;

b)

per «imprese dipendenti» si intendono le imprese e le aziende che si trovano in una condizione di sostanziale dipendenza da quelle di cui sopra per motivi di subappalto, di contratti di fornitura e di altro tipo;

c)

per «rappresentanti dei lavoratori» si intendono quelli designati come tali dal diritto e/o dalle prassi nazionali;

d)

per «accordi» si intendono gli accordi conclusi al livello pertinente (europeo, nazionale, settoriale, regionale o aziendale) dai rappresentanti delle imprese e/o dalle loro organizzazioni, da un lato, e, dall'altro, dai rappresentanti dei lavoratori abilitati a concludere contratti collettivi in virtù del diritto e/o delle prassi nazionali o in virtù delle procedure stabilite dalle organizzazioni sindacali competenti a livello europeo;

e)

per «lavoratori» si intendono i lavoratori delle imprese, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro;

f)

per «autorità pubbliche» si intendono gli organi della pubblica amministrazione al livello pertinente, quali designati dagli Stati membri, inclusi i servizi locali di collocamento;

g)

per «operazione di ristrutturazione» si intende qualsiasi cambiamento che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva sui licenziamenti collettivi o della direttiva sui trasferimenti d'imprese;

h)

per «occupabilità» si intende la capacità del lavoratore, in funzione delle sue competenze, della sua esperienza e della sua formazione, di ottenere o di cambiare un lavoro;

i)

per «informazione e consultazione» si intendono l'informazione e la consultazione definite in conformità del pertinente diritto europeo e nazionale applicabile nel settore.

2.

Gli atti dell'Unione dovrebbero riguardare imprese o gruppi di imprese, sia private che pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale e/o agli accordi collettivi. In qualsiasi caso devono applicarsi a grandi operazioni di ristrutturazione di imprese e gruppi di imprese, che concernono un numero importante di lavoratori oppure una percentuale consistente del personale delle imprese in questione, in un lasso di tempo ridotto.

Raccomandazione 4 sulla pianificazione strategica a lungo termine, l'adattabilità e l'occupabilità

1.

Qualsiasi operazione di ristrutturazione si inserisce in una strategia di lungo termine che miri a garantire e a rafforzare la sostenibilità e la competitività dell'impresa sul lungo periodo, al fine di promuovere una cultura dell'innovazione, fermo restando nel contempo che, in molti casi, le imprese sono costrette a ristrutturare a causa di cambiamenti imprevisti delle condizioni di mercato o dell'evoluzione tecnologica.

2.

La strategia di lungo termine comprende lo sviluppo economico come anche obiettivi in materia di risorse umane, di occupazione e di capacità professionali incentrati sullo sviluppo permanente delle qualifiche e delle competenze della forza lavoro al fine di aumentare la competitività e la sostenibilità dell'impresa e la sua capacità di adattamento, nonché di aumentare l'occupabilità dei lavoratori, facilitare la loro transizione e rafforzare la loro mobilità interna ed esterna.

3.

A tal fine, gli Stati membri incitano le imprese a garantire a ogni lavoratore l'accesso alla formazione al fine di anticipare le evoluzioni occupazionali nelle imprese. I lavoratori riconoscono che l'istruzione e l'apprendimento permanente sono necessari per migliorare la loro occupabilità e accettano le offerte di formazione pertinenti.

4.

Le formazioni proposte costituiscono un reale investimento a lungo termine, indipendentemente dall'età del lavoratore. Esse vertono, in particolare, sulle esigenze legate ai settori industriali di punta, sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla transizione verso un'economia verde o sull'assistenza sanitaria e, più in generale, sulle esigenze legate ai settori più efficaci per conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020.

Raccomandazione 5 sull'anticipazione dei bisogni in materia di occupazione e di competenze

1.

Le imprese concepiscono, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci e, se del caso, con le autorità pubbliche e le altre parti interessate pertinenti, strategie di sviluppo delle risorse umane adattate alle loro situazioni individuali, come anche meccanismi di anticipazione e di pianificazione dei futuri bisogni in materia di occupazione e di competenze.

2.

A tal fine, le imprese stabiliscono, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e le altre parti interessate pertinenti:

a)

meccanismi intesi a definire la strategia a lungo termine relativa ai bisogni quantitativi e qualitativi in materia di occupazione e di competenze legate alle strategie di innovazione e di sviluppo e che tengono conto della prevedibile evoluzione dell'economia, dell'occupazione, delle competenze e delle condizioni di lavoro, sia in positivo che in negativo, come pure meccanismi intesi a determinare il livello di competenza attuale di ciascun lavoratore;

b)

piani pluriennali di sviluppo dell'occupazione, delle competenze e delle condizioni di lavoro che coprano i settori più importanti, ad esempio:

l'individuazione e l'anticipazione dei bisogni in termini di competenze e qualifiche;

il sostegno alla creazione di una cultura dell'apprendimento per aiutare i lavoratori a seguire una formazione adeguata;

la valutazione regolare delle competenze individuali che porti a percorsi formativi individuali;

valutazioni regolari delle condizioni di lavoro, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro;

piani di formazione individuali con obiettivi quantitativi;

un bilancio annuale di formazione;

conti di formazione individuali;

programmi di formazione, sia interni che esterni;

congedi per le assenze a scopo di formazione;

misure di formazione specifiche per far fronte ai problemi individuati.

3.

Ad ogni lavoratore è offerto un determinato numero di ore di formazione l'anno da stabilirsi per legge o nel contratto collettivo. Tuttavia, i bisogni in materia di formazione dovrebbero essere individuati principalmente attraverso una valutazione delle competenze, al fine di verificare il mantenimento dell'occupabilità.

4.

Occorre rivedere regolarmente i bisogni di formazione dei singoli dipendenti e, ove necessario, individuare soluzioni di formazione adeguate.

5.

Le disposizioni dei punti da 1 a 3 non si riferiscono alle imprese e ai lavoratori coperti da un accordo concluso al livello pertinente e con le parti pertinenti sulle procedure per l'anticipazione delle competenze o la valutazione dei bisogni in fatto di occupazione e di competenze.

6.

Nei limiti del possibile e se opportuno, le imprese:

a)

sviluppano i meccanismi e i piani di cui al punto 2 in stretta collaborazione con attori esterni, incluse le autorità regionali, le università e altri prestatori di istruzione e formazione, e con gli istituti tecnologici;

b)

partecipano o contribuiscono a osservatori esterni dell'occupazione e delle competenze, a partenariati, a reti e ad altre pertinenti iniziative intraprese nella regione e/o nel settore interessati, a centri d'innovazione e ad agenzie di sviluppo.

7.

L'attuazione concreta è determinata in un accordo concluso tra le parti interessate.

8.

Le imprese dipendenti sono informate dei cambiamenti e dei piani di cui al punto 2. I loro lavoratori possono essere coperti da quei meccanismi e piani, su richiesta dell'impresa dipendente, giustificata con la motivazione che detti meccanismi e piani sono necessari o utili per il loro adattamento e sviluppo. Ciò non impedisce alle imprese dipendenti di sviluppare meccanismi propri.

Raccomandazione 6 sulla preparazione tempestiva

1.

Salvo i casi in cui la ristrutturazione è provocata da eventi imprevisti o improvvisi, qualsiasi operazione di ristrutturazione, soprattutto quando è suscettibile di avere ripercussioni negative importanti, è preceduta da un'adeguata preparazione con tutte le parti interessate, in funzione delle loro competenze rispettive, al fine di prevenirne o di alleviarne l'impatto economico, sociale e locale.

2.

La ristrutturazione viene generalmente innescata da circostanze eccezionali derivanti da cambiamenti nei mercati o da sviluppi tecnologici. È nell'interesse di tutte le parti in causa che, quando tali circostanze eccezionali si verificano, i dirigenti e i dipendenti diano subito avvio a discussioni, conformemente ai requisiti in materia di informazione e di consultazione di cui nella vigente legislazione dell'Unione.

3.

Ogni operazione di ristrutturazione proposta dovrebbe essere pienamente spiegata ai rappresentanti dei lavoratori, cui andrebbero comunicate le informazioni concernenti la ristrutturazione proposta, così da consentire loro di procedere a una valutazione approfondita e di prepararsi, se del caso, alle consultazioni.

4.

Tale preparazione viene intrapresa quanto prima e ha inizio non appena si prevede che sia necessario ristrutturare, secondo i metodi e le procedure negoziate a livello del settore o della regione dell'impresa interessata, se del caso. Tranne che nelle circostanze eccezionali di cui al punto 1, essa viene intrapresa entro un termine che consenta una consultazione seria di tutte le parti interessate e l'adozione di misure che rendano possibile evitare o mitigare il più possibile l'impatto negativo sotto il profilo economico, sociale e locale.

5.

Gli attori economici locali, in particolare le imprese e i loro lavoratori che sono in una situazione di dipendenza rispetto all'impresa che procede alla ristrutturazione dovrebbero anch'essi essere informati sin dall'inizio in merito alla ristrutturazione proposta.

6.

La trasparenza e l'informazione tempestiva dei lavoratori riguardo alla situazione dell'impresa sono fondamentali per coinvolgerli nella ristrutturazione e nei processi di anticipazione del cambiamento. I lavoratori devono essere associati alle discussioni fin dalle fasi iniziali, in modo tale che possano prendere parte ai processi di ristrutturazione dell'impresa o di pianificazione del possibile rilevamento di quest'ultima in caso di chiusura.

7.

Nel quadro di ogni ristrutturazione, l'incidenza sui licenziamenti dovrebbe essere trattata in via prioritaria, con un impegno chiaro e trasparente da parte dell'impresa per quanto riguarda l'occupazione.

Raccomandazione 7 sull'informazione e la consultazione concernenti le decisioni d'impresa

1.

Qualsiasi operazione di ristrutturazione, in particolare quando è suscettibile di avere un impatto negativo sull'occupazione, è accompagnata da una spiegazione e da una giustificazione tempestiva destinate alle pertinenti parti interessate prima che siano prese misure concrete, a prescindere dal fatto che l'operazione di ristrutturazione in questione avvenga sulla base di obiettivi strategici di lungo termine o di esigenze o di vincoli a breve termine, e dal fatto che la decisione relativa alla ristrutturazione sia adottata dall'impresa o da un gruppo che la controlla.

2.

Le misure di cui al punto 1 comprendono la motivazione della scelta delle misure previste per raggiungere gli obiettivi fissati, dopo aver valutato altre opzioni possibili, alla luce di tutti gli interessi in gioco.

3.

Le imprese informano fin dall'inizio le autorità pubbliche e i rappresentanti dei lavoratori al livello pertinente, in particolare a livello locale in tempo utile, e li coinvolgono il più possibile alla messa in atto del processo di ristrutturazione.

4.

Gli attori economici locali, in particolare le imprese e i loro lavoratori che sono in una situazione di dipendenza rispetto all'impresa che procede alla ristrutturazione sono anch'essi informati quanto prima in merito al processo di ristrutturazione.

5.

La presente raccomandazione non si applica se vigono a livello nazionale norme comparabili in materia di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Raccomandazione 8 sulla riduzione al minimo dei costi sociali interni attraverso un piano sociale

1.

Quando la necessità di ristrutturazione si fa sentire, le imprese considerino i licenziamenti solo come ultima opzione e solo dopo aver preso in considerazione tutte le possibili opzioni alternative e aver individuato e, se del caso, attuato misure di sostegno.

2.

In particolare, le imprese esaminano tutte le altre opzioni pertinenti e avviano un dialogo con le parti interessate interne ed esterne per cercare di trovare insieme una soluzione ai licenziamenti, ad esempio:

a)

applicazione progressiva di misure pianificate;

b)

riduzione dell'intensificazione dell'attività lavorativa;

c)

riduzione o riorganizzazione temporanea e/o permanente dell'orario di lavoro;

d)

rinegoziazione delle condizioni di lavoro;

e)

riassegnazione interna o esterna all'interno del gruppo di imprese o di altre imprese non appartenenti allo stesso gruppo;

f)

internalizzazione delle attività esterne;

g)

«partenze negoziate»; e

h)

«partenze naturali».

3.

Qualora i licenziamenti non possano essere evitati o facciano parte del pacchetto di misure da attuare nel contesto delle opzioni alternative, le imprese, con l'aiuto delle autorità locali e dei servizi per l'impiego pubblici e privati, partecipano alla messa a disposizione dei lavoratori interessati di un'assistenza adeguata alle circostanze che sia volta a migliorare la loro occupabilità e ad aiutarli a reinserirsi nel mercato del lavoro in modo rapido e sostenibile.

4.

Fatti salvi i loro obblighi risultanti dal diritto e dalle prassi dell'Unione Europea e nazionali, le imprese prevedono le seguenti misure di occupabilità nella misura in cui risultano necessarie o utili per limitare l'impatto dell'operazione:

la fornitura ai lavoratori minacciati di licenziamento o licenziati di informazioni concernenti il mercato del lavoro, i loro diritti e le condizioni negoziate nel corso del processo di ristrutturazione;

la creazione di cellule di riassegnazione e/o di mobilità;

la formazione e la riqualificazione;

un orientamento professionale personalizzato;

un aiuto nella ricerca di un lavoro, inclusi i permessi retribuiti per cercare lavoro;

un compenso equo;

un accompagnamento nella creazione di un'attività propria e di cooperative, come anche diverse forme di partecipazione finanziaria;

un monitoraggio, una vigilanza e una consulenza volti a evitare o a ridurre al minimo l'impatto negativo del processo di ristrutturazione sulla salute fisica e psicosociale sia degli eventuali lavoratori licenziati che di quelli che non sono stati licenziati;

diritti di ricollocazione per i lavoratori precedentemente licenziati;

l'agevolazione dei trasferimenti d'imprese, anche ai lavoratori sotto forma di cooperative;

se del caso, un'assistenza psicosociale.

Raccomandazione 9 sugli accordi relativi alla gestione dei processi di ristrutturazione

1.

Le imprese e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero negoziare accordi collettivi volti ad affrontare, ove opportuno, le questioni sollevate dalla ristrutturazione proposta.

2.

Le disposizioni delle raccomandazioni 6 e 7 non si applicano alle imprese e ai lavoratori coperti da un accordo concluso al livello pertinente e con le parti interessate sulle procedure e il meccanismo per la preparazione, la gestione in modo socialmente responsabile e la riduzione al minimo dei costi sociali interni delle operazioni di ristrutturazione.

Raccomandazione 10 sulla riduzione al minimo dell'impatto economico, sociale e ambientale esterno

1.

Quando un'operazione di ristrutturazione ha importanti effetti locali, le imprese si adoperano per sviluppare complementarità e sinergie tra la loro azione preparatoria e le azioni di tutti gli altri attori, al fine di massimizzare le opportunità di reinserimento professionale dei lavoratori, favorire la riconversione economica, sociale e ambientale e sviluppare nuove attività economiche sostenibili generatrici di posti di lavoro di qualità, tramite la conclusione, fra imprese che appartengono allo stesso settore di attività o geografico, di accordi per il reimpiego dei lavoratori licenziati.

2.

Ai fini del punto 1, le imprese informano le autorità regionali o locali e gli altri attori pertinenti delle misure che sono in corso di preparazione conformemente alla raccomandazione 8. Esse partecipano e/o contribuiscono a task force o a reti istituite a livello regionale o settoriale per ridurre al minimo l'impatto dell'operazione.

3.

Nella misura in cui ciò risulti necessario e conformemente ai requisiti nazionali o regionali, le imprese definiscono e attuano strategie volte a recuperare e/o riconvertire siti industriali a rischio di abbandono, quale misura ambientale, come modo per richiamare nuove attività e per assorbire una parte dei posti di lavoro che andranno persi.

4.

Le misure di cui alla raccomandazione 8 coprono, per quanto possibile, i lavoratori delle imprese dipendenti. Le imprese dipendenti e i loro lavoratori sono informati di dette misure se le informazioni sono necessarie o utili ai fini del loro adattamento e della gestione del processo di ristrutturazione interno.

Raccomandazione 11 sul sostegno pubblico

1.

Gli Stati membri si assicureranno inoltre che le autorità pubbliche e tutti gli organi sotto la loro autorità forniscano l'assistenza o la consulenza che sono loro richieste per semplificare il processo di ristrutturazione e renderlo fluido, al fine di ridurre l'impatto.

2.

Le autorità pubbliche e i servizi per l'impiego intervengono ai vari livelli esercitando la loro capacità di anticipazione e di gestione:

a)

promuovendo il dialogo, il coordinamento e la collaborazione fra le parti interessate;

b)

sostenendo l'anticipazione dei processi e particolari operazioni di ristrutturazione, al fine di alleviarne l'impatto economico, sociale e ambientale.

3.

Le autorità pubbliche e i servizi per l'impiego forniscono assistenza o consulenza, in stretta collaborazione con le organizzazioni delle parti sociali al livello pertinente, riguardo ai meccanismi di pianificazione a lungo termine e ai piani pluriennali relativi ai bisogni in materia di occupazione e competenze messi a punto all'interno delle imprese, in particolare organizzando una valutazione delle competenze per tutti i lavoratori interessati.

4.

Nelle regioni colpite dai cambiamenti strutturali, le autorità pubbliche dovrebbero considerare come appropriate, in stretta collaborazione con le organizzazioni delle parti sociali al livello pertinente:

a)

la creazione di organismi, reti od osservatori permanenti per anticipare i processi di cambiamento e fornire una valutazione gratuita delle competenze, in via prioritaria per i lavoratori che patiscono della mancanza di occupabilità;

b)

la promozione di patti territoriali per l'occupazione volti a favorire la creazione di occupazione e l'adattamento, nonché condizioni di lavoro dignitose, e a cercare di attrarre investimenti con ogni mezzo tenendo conto del tessuto locale delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

c)

la promozione o la creazione di meccanismi che agevolino le transizioni occupazionali, anche tramite il collegamento in rete delle imprese e lo scambio di buone prassi;

d)

l'attuazione di azioni di formazione a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro lavoratori dipendenti e il sostegno al dialogo e alla cooperazione tra queste e le grandi imprese;

e)

la promozione dell'occupazione regionale e della riconversione economica, sociale e ambientale;

f)

la promozione delle possibilità di innovazioni tecnologiche, in particolare nel quadro della riduzione delle emissioni di carbonio.

Raccomandazione 12 sul sostegno finanziario

1.

Fatti salvi gli obblighi delle imprese risultanti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni o prassi nazionali, le autorità pubbliche forniscono, ove possibile, un sostegno finanziario e altre forme di aiuto a misure per l'occupabilità che favoriscano i lavoratori delle imprese in fase di ristrutturazione, nella misura in cui questo tipo di sostegno è necessario o appropriato per consentire loro di reinserirsi rapidamente nel mercato del lavoro.

2.

In conformità delle regole che li disciplinano, i Fondi dell'Unione, in particolare il FESR e l'FSE, possono essere utilizzati per sostenere un'azione integrata volta ad anticipare la ristrutturazione e a prepararsi ad essa, come pure ad aiutare i datori di lavoro ad adattarsi al cambiamento ai fini dei punti 1 e 2.

3.

Senza sostituire alcuno degli obblighi che incombono agli Stati membri o ai datori di lavoro in virtù del diritto dell'Unione o delle leggi o prassi nazionali, in conformità delle regole che lo disciplinano, il FEG può contribuire a fornire un sostegno finanziario al rapido reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati.

Raccomandazione 13 sulla designazione delle autorità nazionali pertinenti

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche che sono responsabili, a livello nazionale, regionale o locale, ai fini del presente atto.

Raccomandazione 14

1.

Le imprese creano strumenti per la regolare valutazione e rendicontazione delle loro pratiche di ristrutturazione, in cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori e, se del caso, con le organizzazioni esterne coinvolte in tale processo.

2.

Gli Stati membri cooperano con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro fornendo informazioni statistiche sulle operazioni di ristrutturazione.

3.

Il presente quadro non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi risultanti dal diritto dell'Unione in materia di partecipazione dei lavoratori. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio della parità di trattamento.

4.

Il presente quadro non pregiudica in alcun modo gli obblighi di tutela dell'occupazione connessi al pagamento compensativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La sua attuazione non costituisce in alcun caso un motivo per ridurre il livello di protezione contro la discriminazione già garantito dagli Stati membri.

5.

Ciascuno Stato membro dispone, in casi specifici e alle condizioni e nei limiti definiti dalla legislazione nazionale, che le imprese non siano tenute a trasmettere informazioni la cui natura è, secondo criteri oggettivi, tale da nuocere seriamente al loro funzionamento o da arrecare loro pregiudizio. Uno Stato membro può prevedere che siffatta deroga sia soggetta a una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

6.

Gli Stati membri stabiliscono che i rappresentanti dei lavoratori e chiunque altro abbia accesso a informazioni che sono state espressamente fornite sulla scorta del presente atto non siano autorizzati a rivelarle se dette informazioni sono state loro trasmesse a titolo confidenziale, in base a leggi e prassi nazionali.

7.

Gli Stati membri dovrebbero escludere dal beneficio degli aiuti pubblici provenienti dai bilanci nazionali le imprese che non rispettano la legislazione dell'Unione.

8.

In deroga al punto 7, nulla preclude l'utilizzo di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea e dai bilanci nazionali a beneficio diretto dei lavoratori delle imprese di cui al suddetto punto.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/38


P7_TA(2013)0006

Strategia dell'UE per il Corno d'Africa

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sulla strategia dell'UE per il Corno d'Africa (2012/2026(INI))

(2015/C 440/06)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (1),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nel Corno d'Africa (2),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla relazione annuale 2008 sulla politica estera e di sicurezza comune (3),

vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sulla relazione annuale 2009 sulla politica estera e di sicurezza comune (4),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (5),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2011 sul Corno d'Africa e, in particolare, il quadro strategico definito nell'allegato,

visti la strategia europea in materia di sicurezza e il documento del 14 marzo 2008 dell'alto rappresentante e della Commissione diretto al Consiglio europeo dal titolo «Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale»,

vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea sulle elezioni svoltesi in Etiopia il 23 maggio 2010,

vista l'adozione di una costituzione per la Somalia da parte di 825 membri dell'Assemblea nazionale costituente, avvenuta il 1o agosto 2012; vista l'elezione democratica, in data 11 settembre 2012, di un nuovo presidente somalo nel quadro del processo di transizione,

viste le conclusioni del Consiglio sulla politica di sicurezza e di difesa comune del 1o dicembre 2011 e del 23 luglio 2012,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Somalia, in particolare la risoluzione 2067 (2012),

visti la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), il suo concetto strategico del 5 gennaio 2012 sull'instaurazione di una presenza nei quattro settori e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2036 (2012), in cui si chiede all'Unione africana di aumentare il personale in divisa dell'AMISOM da 12 000 a un massimo di 17 731 unità, incluse le truppe e il personale delle unità formate di polizia,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza,

vista la relazione delle Nazioni Unite, del 25 gennaio 2011, e le 25 proposte in essa contenute formulate da Jack Lang, consulente speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni giuridiche legate alla pirateria al largo delle coste della Somalia; viste le relazioni di controllo a cura di Jack Lang, compresa la relazione sulle modalità per l'istituzione di tribunali somali specializzati per i casi di pirateria, del 15 giugno 2011, e la relazione del Segretario generale sui tribunali specializzati per i casi di pirateria in Somalia e negli altri Stati della regione, del 20 gennaio 2012,

vista la strategia comune Africa-UE,

visto l'articolo 48 del regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0408/2012),

A.

considerando che il Corno d'Africa è una delle regioni maggiormente esposte all'insicurezza alimentare al mondo e che milioni di individui che vivono nella regione sono denutriti e a rischio di carestia; che alcuni paesi facenti parte di quest'area geografica rientrano tra quelli che presentano gli standard sanitari più bassi al mondo; che si tratta inoltre di una delle regioni più povere al mondo e in cui la governance è maggiormente assente; che l'insicurezza umana e l'insicurezza alimentare in particolare sono causa di gravi crisi umanitarie nella regione; che la comunità internazionale non ha saputo adottare misure preventive per affrontare le questioni relative alla sicurezza umana, alla siccità e alla carestia in quest'area;

B.

considerando che la regione vanta una lunga storia di conflitti e che esiste una correlazione tra conflitti, povertà e sottosviluppo; che lo sviluppo sostenibile non può essere conseguito in un clima caratterizzato da tensioni, conflitti armati e istituzioni governative instabili, e che la povertà e il sottosviluppo contribuiscono, al tempo stesso, a generare conflitti; che, verosimilmente, i cambiamenti climatici aggraveranno ulteriormente la situazione nella regione, dove le gravi siccità si manifestano già con maggiore frequenza;

C.

considerando che un'instabilità prolungata nel Corno d'Africa si ripercuote sulla sicurezza dei paesi vicini e dell'intero continente e che, data la presenza in loco di una rete terroristica, essa può influire sulla sicurezza di altre regioni quali l'Europa, la penisola araba e l'Asia meridionale;

D.

considerando che il circolo vizioso dell'insicurezza, dell'instabilità, della povertà e del malgoverno può essere contrastato con successo e in modo efficace soltanto attraverso un approccio globale e olistico teso a conseguire lo sviluppo nei paesi della regione in modo sostenibile; che il Corno d'Africa costituisce un esempio del nesso esistente tra sviluppo e sicurezza, in quanto è una regione in cui l'attività criminosa, soprattutto il terrorismo e la pirateria, prospera a causa della povertà estrema e del malgoverno o dell'assenza di una governance statale;

E.

considerando che vi è un triplice interesse, a livello europeo e internazionale, nei confronti della sicurezza nel Corno d'Africa, legato a quanto segue: in primo luogo, la minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale e i fondi, frutto della pirateria e dei rapimenti, erogati alle organizzazioni terroristiche; in secondo luogo, la minaccia economica nei confronti del commercio internazionale e la necessità di agevolare il transito in sicurezza delle navi; infine, la necessità di assistere le Nazioni Unite nel conseguimento dei propri obiettivi, ad esempio offrendo protezione alle navi del Programma alimentare mondiale nella regione;

F.

considerando che l'impegno dell'UE nei confronti della regione è animato sia dalla sua importanza geostrategica che dal desiderio di sostenere le popolazioni del Corno d'Africa e sollevarle dalla povertà; che, a tal fine e allo scopo di raggiungere una pace duratura, l'UE si è impegnata a sostenere gli sforzi sia su scala regionale, ad esempio attraverso l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e l'Unione africana, sia su scala nazionale al fine di consolidare la pace e la giustizia basandosi sui principi dell'inclusione, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;

G.

considerando che l'IGAD continua a essere uno strumento non sufficientemente sviluppato per rafforzare la cooperazione, l'integrazione e la sicurezza a livello regionale; che è necessario che l'IGAD svolga un ruolo cruciale nell'architettura politica e di sicurezza del Corno d'Africa così come nella prevenzione dei conflitti e nell'integrazione politica ed economica nella regione, allo scopo di spingere i paesi in questione a impegnarsi a favore di un programma politico ed economico comune nonché ad aderire a tale programma;

H.

considerando che un'area ininterrotta di insicurezza e instabilità che si estende dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano darebbe altresì impulso alle attività legate al traffico di droga nell'Atlantico meridionale, in America Latina e nei Caraibi e stimolerebbe il traffico di armi e di esseri umani, aprendo nuove rotte di traffico e offrendo la possibilità di contrabbandare droghe sia verso l'Europa che verso la penisola araba;

I.

considerando che la concorrenza tra gli Stati della regione per accaparrarsi le risorse naturali, in particolare i combustibili fossili e l'acqua, e la concorrenza per fornire l'accesso infrastrutturale ai porti agli Stati produttori di petrolio e gas nonché l'accesso al mare agli Stati privi di uno sbocco diretto potrebbero alimentare ulteriormente le tensioni regionali e portare all'instabilità cronica;

J.

considerando che una stabilità effettiva a lungo termine nel Corno d'Africa può essere ottenuta soltanto basandosi su istituzioni democratiche forti e responsabili, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, specialmente la libertà di espressione, nonché su prospettive economiche migliori per la società nel suo complesso;

K.

considerando che è fondamentale sostenere attivamente zone di stabilità nella regione, contrastare la povertà e promuovere la ripresa economica al fine di ristabilire gli Stati falliti; che non può esserci sicurezza senza sviluppo né sviluppo senza sicurezza;

L.

considerando che la violenta rivolta di Al-Shabaab, la mancanza di una governance statale in Somalia, la minaccia posta dalle continue attività di pirateria al largo delle coste somale, le tensioni e i potenziali conflitti tra il Sudan e il Sud Sudan, le regioni esposte a conflitto di Abyei e del Darfur, la transizione politica in Etiopia a seguito della morte del primo ministro Meles Zenawi, le tensioni tra l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia, le tensioni tra l'Eritrea e il Gibuti nonché l'attività terroristica dell'Esercito di Resistenza del Signore (LRA) contribuiscono a fare del Corno d'Africa una delle regioni maggiormente esposte a conflitti al mondo, provocando enormi sofferenze umane, la migrazione interna delle persone, il peggioramento delle crisi umanitarie e impedendo lo sviluppo sociale ed economico sostenibile così come la democrazia e lo Stato di diritto;

M.

considerando che, giacché la lotta contro Al-Shabaab in Somalia registra progressi graduali, vi è il pericolo sempre crescente che le attività terroristiche e la destabilizzazione si spostino in altre zone della Somalia o oltre, in zone dell'Africa precedentemente non interessate;

N.

considerando che l'attuale instabilità politica e il conflitto in Somalia hanno praticamente distrutto ogni prospettiva di sviluppo economico sostenibile nella regione; che la mancanza di stabili prospettive democratiche ed economiche per la popolazione, soprattutto per i giovani, unita all'assenza della democrazia, dello Stato di diritto, della governance e della sicurezza degli esseri umani favorisce le attività criminali, tra cui la pirateria e lo spaccio di droga, contribuendo a sostenere gruppi terroristici quali Al-Shabaab; che è essenziale affrontare tali questioni in modo globale, ricorrendo a tutti gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, e integrare queste azioni attraverso l'istituzione di tribunali somali specializzati per i casi di pirateria una volta create valide strutture statali nel paese;

O.

considerando che il governo federale di transizione (GFT) della Somalia non ha saputo creare un'amministrazione stabile e inclusiva in grado di promuovere il consenso tra le sue varie componenti etniche e politiche; che il nuovo governo somalo deve godere del pieno sostegno della comunità internazionale, così da poter affrontare le sfide che interessano il paese e ripristinare una stabilità politica, democratica, etnica e sociale sostenibile;

P.

considerando che dal 1990 i pescherecci di numerosi paesi hanno approfittato del caos in Somalia per pescare nella zona somala di 200 miglia nautiche, compromettendo la sussistenza dei pescatori somali;

Q.

considerando che, secondo l'UNHCR, vi è oltre un milione di profughi somali sparsi per tutto il Corno d'Africa, soprattutto in Kenya ed Etiopia, e 1,3 milioni di sfollati all'interno della Somalia; che i conflitti interni, il terrorismo di Al-Shabaab e le crisi di siccità consecutive sono le cause principali del fenomeno dell'esodo e della migrazione delle persone in Somalia, influenzando sensibilmente l'intera regione;

R.

considerando che il 20 agosto 2012 si sono verificati due eventi importanti per la regione: da un lato il decesso del primo ministro dell'Etiopia, Meles Zenawi, e dall'altro la costituzione del primo parlamento ufficiale della Somalia dopo oltre due decenni; che l'insediamento di un nuovo parlamento e l'elezione del nuovo presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud, avvenuta il 10 settembre 2012, hanno costituito un momento storico e un passo avanti importante verso la pace e la sicurezza, dimostrando che la situazione in Somalia non è irreversibile;

S.

considerando che l'Etiopia, il Gibuti, il Kenya e l'Uganda hanno fornito un sostegno militare e politico a favore degli sforzi di stabilizzazione nella regione, soprattutto attraverso l'AMISOM, contribuendo in tal modo a una soluzione praticabile per la sicurezza e la stabilità nella regione che è a titolarità e a guida africana, con il sostegno attivo della comunità internazionale; che l'Unione africana è un valido partner ai fini della pace e della stabilità nella regione;

T.

considerando che la situazione militare e della sicurezza in Somalia resta pericolosa e imprevedibile; che l'AMISOM è riuscita a respingere le milizie islamiche di Al Shabaab e ha schierato 100 soldati a Baidoa; che il Kenya ha recentemente effettuato un intervento militare nella Somalia centro-meridionale ma non è riuscito a sconfiggere in maniera decisiva Al Shabaab; che nel febbraio 2012 le forze di difesa nazionale etiopi sono intervenute nelle regioni di Hiran e di Bay; che violazioni dei diritti umani, torture, detenzioni arbitrarie, esecuzioni sommarie e offensive di rappresaglia illegali nei confronti di civili commesse dalle forze etiopi e dalle milizie fedeli al governo federale di transizione sono state rese pubbliche da Human Rights Watch; che la vicina Eritrea è stata accusata dal gruppo di monitoraggio delle sanzioni delle Nazioni Unite di fornire armi, formazione e sostegno finanziario ad Al Shabaab, violando in tal modo l'embargo ONU sulle armi;

U.

considerando che la fine della crisi in Somalia, pur dipendendo dalla stabilità fornita dalle operazioni dell'Unione africana nel paese, può essere garantita soltanto preservando e sostenendo la stabilità socio-politica, vale a dire che le parti coinvolte nelle operazioni militari avranno anche l'enorme responsabilità di sostenere gli enti locali, con tutti i mezzi necessari, nel periodo successivo alla cessazione delle operazioni militari;

V.

considerando che nessuna azione militare internazionale potrà mai, da sola, instaurare la sicurezza, la stabilità e la pace duratura se non sarà accompagnata da un programma di sviluppo democratico;

W.

considerando che, con ogni probabilità, la scomparsa del primo ministro etiope, Meles Zenawi, avrà conseguenze profonde a livello nazionale e regionale, dando l'opportunità alla nuova leadership di aprire lo spazio politico, abrogare le leggi repressive e dar vita a un dialogo politico inclusivo a favore di una transizione democratica; che l'istituzione di un governo inclusivo ed eletto democraticamente in Etiopia è l'unico modo per prevenire la diffusione dell'instabilità, del radicalismo e dei disordini nel paese, che minacciano il ruolo dell'Etiopia nella lotta al terrorismo;

X.

considerando che durante le elezioni parlamentari del maggio 2010, il Fronte rivoluzionario democratico del popolo etiopico (EPRDF) ha ottenuto 545 dei 547 seggi disponibili, il che ha indotto la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea a dichiarare che le elezioni non hanno rispettato le norme internazionali;

Y.

considerando che l'Etiopia riceve una quota maggiore di aiuti esterni dagli Stati Uniti e dall'Unione europea rispetto a qualsiasi altro paese africano;

Z.

considerando che dopo 20 anni di indipendenza sotto il governo del presidente Isaias Afewerki, l'Eritrea è diventata una delle nazioni più repressive e più chiuse al mondo, caratterizzata da una situazione dei diritti umani estremamente insoddisfacente, che include la detenzione, la tortura e l'uccisione dei suoi cittadini; che il 5 luglio 2012 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna con forza le continue violazioni molto diffuse e sistematiche dei diritti umani commesse dalle autorità eritree, le gravi restrizioni alla libertà di opinione e di espressione e l'arruolamento forzato dei cittadini per periodi indefiniti, nominando altresì un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Eritrea allo scopo di porre fine all'isolamento del paese, condurre delle indagini e riferire in merito agli abusi; che il cittadino svedese-eritreo Dawit Isaak è detenuto in isolamento in Eritrea senza un processo da 11 anni;

AA.

considerando che il 26 settembre 2012 i presidenti di Sudan e Sud Sudan hanno firmato un accordo di cooperazione a lungo atteso, che prevede la ripresa dei flussi di petrolio da sud a nord, la demilitarizzazione della zona cuscinetto lungo la frontiera, la riapertura del commercio transfrontaliero e la libertà di circolazione per i cittadini di entrambi i paesi; che i due paesi non hanno ancora trovato un accordo sullo status di Abyei e di altre zone contestate;

AB.

considerando che il Sud Sudan è alle prese con gravi sfide politiche, economiche e di sicurezza, soprattutto per quanto concerne la violenza tra le comunità e l'assenza di solide strutture di governance; che, stando a quanto riferito, il processo in corso di disarmo dei civili, denominato «Operation restore peace» (operazione di ripristino della pace), avviato nel marzo 2012 in risposta alla violenza tra le comunità nello Stato di Jonglei, ha portato ad abusi commessi dall'esercito nei confronti dei civili;

AC.

considerando che la pace continua a essere difficile da conseguire nella regione occidentale del Sudan, il Darfur, e negli Stati meridionali del Kordofan Meridionale e del Nilo Azzurro; che le organizzazioni dei diritti umani continuano a riferire circa bombardamenti indiscriminati nelle zone civili ad opera delle forze governative, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari, saccheggi di massa e distruzione di beni; che il perdurare della violenza ha provocato una crisi umanitaria duratura e preoccupante;

AD.

considerando che l'accesso alle popolazioni rimane uno dei problemi principali nei paesi del Corno d'Africa per quanto concerne la gestione dell'emergenza umanitaria;

AE.

considerando che la Commissione si prepara a innalzare a 158 milioni di EUR l'aiuto umanitario totale concesso quest'anno alle popolazioni vittime della siccità che colpisce i paesi del Corno d'Africa;

AF.

considerando che in occasione della conferenza internazionale dei donatori, tenutasi ad Addis Abeba, i principali paesi membri dell'Unione africana si sono impegnati a stanziare circa 350 milioni di dollari USA a favore dei paesi colpiti dalla siccità;

AG.

considerando che il Corno d'Africa, e in particolare la Somalia, sono stati colpiti da una grave crisi di carestia dovuta alla siccità, responsabile di una terribile crisi umanitaria che ha interessato oltre 12 milioni di persone nella regione e oltre 7,5 milioni di persone in Somalia; che la crisi di carestia non soltanto ha causato la morte di molte persone, soprattutto bambini, ma ha anche determinato un massiccio flusso di profughi verso i paesi confinanti, Kenya ed Etiopia; che la Commissione ha aumentato le risorse destinate all'aiuto umanitario da 9 milioni di EUR nel 2008 a 46 milioni di EUR nel 2009, ma ha successivamente ridotto l'importo portandolo a 35 milioni di EUR nel 2010 e a 30 milioni di EUR nel 2011; che ha successivamente rivisto al rialzo l'importo stanziato, portandolo a 77 milioni di EUR, ma solo in seguito alla grave siccità dell'estate 2011;

AH.

considerando che ogni significativo miglioramento della situazione umanitaria nel Corno d'Africa sarà legato a tutti gli altri obiettivi perseguiti dall'Unione nella regione e che qualsiasi risoluzione sostenibile dei vari conflitti che affliggono la regione deve pertanto tenere conto delle esigenze degli sfollati interni, dell'attuale crisi dei rifugiati e delle sue cause, tra cui l'insicurezza alimentare strutturale, i conflitti e gli effetti climatici, prestando inoltre particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della popolazione quali le donne e i bambini;

AI.

considerando che tra i principali donatori e attori politici nella regione sono compresi non soltanto i tradizionali attori politici e di sviluppo come l'UE, gli Stati Uniti e le organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e la Banca mondiale, ma anche la Turchia, l'Egitto, gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) (in particolare il Qatar) e l'Organizzazione per la cooperazione islamica; che la Cina svolge un ruolo chiave nella promozione dello sviluppo infrastrutturale e delle capacità economiche nel Corno d'Africa garantendo finanziamenti agevolati ad hoc non subordinati alla condizione che i paesi attuino riforme efficaci, che costituiscono spesso un incentivo a un accesso privilegiato alle risorse naturali e al mercato del paese interessato;

AJ.

considerando che l'UE è il principale fornitore di assistenza internazionale e di aiuti umanitari nel Corno d'Africa e che contribuisce allo sviluppo e alla sicurezza della regione, sia a terra che in mare;

AK.

considerando che la creazione di un ambiente sicuro per il commercio e i trasporti rappresenta il modo principale per permettere la stabilizzazione e lo sviluppo nella regione, sia in mare che a terra;

AL.

considerando che la vendita di avorio illegale è diventata una delle principali fonti di reddito per le milizie quali Al-Shabaab, nonché per le forze militari ufficiali, a causa del forte incremento della domanda nei paesi asiatici; che, secondo CITES, la caccia di frodo agli elefanti è ai livelli peggiori del decennio e le confische di avorio registrate hanno raggiunto il livello più alto dal 1989;

AM.

considerando che, secondo una relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), ingenti carichi illegali di rifiuti tossici, il cui contenuto sta fuoriuscendo, sono stati depositati lungo la costa della Somalia, nella completa noncuranza per la salute della popolazione locale e la conservazione dell'ambiente; che, stando alla stessa relazione, i rifiuti scaricati in mare provengono in parte dall'Unione europea e stanno irrimediabilmente danneggiando la salute umana e l'ambiente della regione, in flagrante violazione dei diritti dell'uomo;

AN.

considerando che gli otto obiettivi di sviluppo del millennio non sono ancora stati conseguiti nella regione e che solo una decisa dimostrazione di volontà politica consentirà di ottenere qualche progresso nei tre anni che mancano alla scadenza del 2015;

AO.

considerando che l'irrazionalità e l'estremismo politico trovano un terreno fertile in situazioni di miseria o di carestia; che a quattordici mesi dalla dichiarazione ufficiale da parte delle Nazioni Unite della prima carestia del XXI secolo, verificatasi nel Corno d'Africa, la situazione umanitaria ha registrato un leggero miglioramento ma continua a rimanere critica;

AP.

considerando che i progressi nell'ambito della riduzione della povertà hanno subito una battuta d'arresto nel Corno d'Africa a causa della crisi alimentare e dei carburanti, unita alla crisi economica e finanziaria globale e all'impatto dei cambiamenti climatici;

AQ.

considerando che, nel marzo del 2012, la FAO ha stimato che oltre otto milioni di persone necessitavano di assistenza nel Corno d'Africa (di cui 3,2 milioni in Etiopia, 2,5 milioni in Somalia, 2,2 milioni in Kenya e 180 000 nel Gibuti); che nel 2011 la regione è stata colpita dalla peggiore siccità degli ultimi 60 anni, che ha interessato oltre 13 milioni di persone, delle quali centinaia di migliaia hanno dovuto abbandonare le loro case e decine di migliaia sono morte;

AR.

considerando che il lavoro svolto dalla Corte penale internazionale (CPI) nel Corno d'Africa per assicurare i colpevoli alla giustizia e contrastare l'impunità è ostacolato da singoli paesi della regione;

AS.

considerando che, al fine di proseguire la propria attività in campo umanitario e investire negli sforzi di ripresa in Somalia, Kenya ed Etiopia, l'UNICEF necessita di un totale di 273 milioni di dollari USA per il 2012 e che, alla fine del luglio 2012, ne aveva ricevuto solo il 33 %;

Quadro generale

1.

accoglie con favore la strategia dell'UE per il Corno d'Africa e, in particolare, il suo approccio globale basato sulla trattazione dei problemi afferenti la sicurezza e la stabilità, il rispetto dello Stato di diritto e la garanzia di un equo processo, che deve includere meccanismi e procedure di applicazione della legge funzionanti nonché un sistema giudiziario indipendente, affrontandone al contempo le relative cause, in particolare attraverso strategie di sviluppo e umanitarie basate su obiettivi chiari; esorta ad attuare pienamente il quadro strategico dell'UE per il Corno d'Africa e sostiene i cinque punti cardine su cui si basa:

i)

edificazione di strutture politiche democratiche, solide e responsabili in tutti i paesi del Corno d'Africa;

ii)

cooperazione con i paesi della regione, gli attori e le organizzazioni regionali e internazionali per giungere alla risoluzione dei conflitti, anche agendo sulle loro cause profonde;

iii)

garanzia che l'insicurezza presente nella regione non costituisca una minaccia per la sicurezza di altri paesi vicini né di altre regioni o paesi;

iv)

sostegno agli interventi volti a promuovere la crescita economica e ridurre la povertà;

v)

sostegno alla cooperazione regionale politica ed economica;

sottolinea l'importanza di promuovere la crescita economica sostenibile nella regione e di ridurre la povertà, rispondendo alle esigenze di base della popolazione;

2.

sottolinea che qualsiasi soluzione sostenibile alla miriade di conflitti nella regione può rivelarsi efficace solo se stabilisce i principi di buon vicinato per il superamento delle rivalità e delle controversie frontaliere, di non interferenza e cooperazione tra Stati, di sviluppo sostenibile e una condivisione equa e corretta dell'accesso alle risorse, con opportunità economiche per tutti senza discriminazione; rileva che ciò richiede sforzi volti a produrre cambiamenti in termini di costruzione della pace, mediazione e riconciliazione, nonché la cessazione dell'impunità, in cooperazione con la Corte penale internazionale, e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, compreso il libero accesso all'assistenza umanitaria per la popolazione, e dei diritti umani; osserva che l'Unione, in stretta cooperazione con gli organismi regionali, ha un ruolo da svolgere nel coadiuvare tali processi, nel contrastare la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e nel favorire la smobilitazione, il disarmo e il reinserimento degli ex combattenti; sottolinea tuttavia che, in ultima analisi, i popoli stessi del Corno d'Africa sono gli unici attori che possono consentire alla regione di conseguire una pace, una stabilità e una prosperità durature, unitamente a un governo responsabile e allo Stato di diritto;

3.

plaude alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, come richiesto dal Parlamento europeo nella suddetta risoluzione del 10 maggio 2007 sul Corno d'Africa; esorta il VP/AR e la Commissione a sostenere attivamente il lavoro del rappresentante speciale garantendogli risorse finanziarie e umane sufficienti e l'accesso diretto alle strutture e missioni PSDC, nonché alle strutture e ai programmi della Commissione in materia di politica di sviluppo e assistenza umanitaria; rammenta che nella sua risoluzione aveva chiesto che il rappresentante speciale per il Corno d'Africa gli presentasse relazioni periodiche; plaude, a tale proposito, alle relazioni periodiche trasmessegli dal rappresentante speciale e lo invita a proseguire il dialogo e gli scambi di opinioni con i deputati su base regolare; plaude altresì alla nomina di un rappresentante speciale per il Sudan e il Sud Sudan; ritiene che, al fine di garantire la piena consultazione e il coordinamento delle azioni, i due rappresentanti speciali dovrebbero essere regolarmente consultati dai servizi competenti di programmazione per gli strumenti finanziari dell'azione esterna dell'UE e dovrebbero fornire loro una regolare consulenza politica e strategica; sottolinea l'importanza di un dialogo e coordinamento regolari tra i due rappresentanti speciali e i capi delle delegazioni dell'UE nella regione;

4.

è del parere che possano essere investite maggiori risorse nell'IGAD al fine di promuovere un sistema di buona governance nonché un dialogo politico efficace e un meccanismo di formazione del consenso all'interno di tutti i suoi paesi membri e tra gli stessi; invita l'UE ad agevolare tale funzione attraverso un maggiore impegno nel processo di costruzione della loro capacità interna; ricorda l'estrema importanza rivestita dalla promozione di un quadro istituzionale regionale per il dialogo e il coordinamento tra i paesi interessati, con particolare riferimento all'Etiopia, al Kenya e all'Uganda quali attori chiave nella regione, che dovranno continuare a coordinare i loro sforzi e perseguire gli obiettivi condivisi; ricorda inoltre che l'IGAD potrebbe fornire un quadro adeguato per il dialogo e il coordinamento in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali di vitale importanza, come l'acqua;

5.

invita la Commissione a considerare la fornitura di aiuto e sostegno a tutti i paesi africani che si sono impegnati militarmente a favore del mantenimento della pace nei paesi del Corno d'Africa, specialmente in Somalia;

6.

plaude alla decisione dell'UE di fornire sostegno supplementare all'AMISOM, affinché possa adempiere al suo mandato e raggiungere una forza militare totale di 17 731 unità, come autorizzato dalle Nazioni Unite;

7.

ritiene che i risultati conseguiti dall'AMISOM nella lotta contro Al-Shabaab, quali la riconquista del controllo di Kismayo, confermino l'importanza strategica del sostegno all'Unione africana; sottolinea pertanto l'importanza di promuovere il suo processo di sviluppo istituzionale, sviluppo delle capacità e la buona governance nonché le sue capacità di risposta anche a livello di gestione delle crisi e militare; plaude all'istituzione di una delegazione dell'UE presso l'Unione Africana ad Addis Abeba;

8.

chiede che venga urgentemente fornita assistenza ai sistemi giuridici e penitenziari dei paesi che hanno cooperato con l'UE nel trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria (Kenya, Seychelles e Maurizio) e che venga dato sostegno alle autorità somale affinché dispongano delle capacità giudiziarie e delle dovute procedure legali, conformemente al diritto internazionale e, in particolare, al diritto in materia di diritti umani, per poter perseguire i pirati e i militanti di Al-Shabaab che vengono catturati; sottolinea al tempo stesso l'importanza di fornire ai pirati catturati un processo di riabilitazione e reintegrazione sociale;

9.

deplora il fatto che, nonostante il sostegno fornito dall'UE a favore del rafforzamento dello Stato di diritto nella regione, gli accordi di trasferimento conclusi dall'Unione con alcuni paesi terzi (Kenya, Seychelles, Maurizio), gli accordi bilaterali tra le Seychelles, il Puntland e il Somaliland per il rimpatrio dei pirati condannati e i diversi quadri giuridici internazionali pertinenti, numerosi pirati e altri criminali non siano stati ancora arrestati, o siano stati arrestati e poi rilasciati per mancanza di prove certe o della volontà politica di perseguirli;

10.

accoglie con grande favore la relazione delle Nazioni Unite del 25 gennaio 2011, che riporta le 25 proposte formulate da Jack Lang, consulente speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le questioni giuridiche legate alla pirateria al largo delle coste della Somalia; accoglie altresì con favore le pertinenti relazioni di controllo realizzate da Jack Lang, come la relazione sulle modalità per l'istituzione di tribunali somali specializzati per i casi di pirateria, del 15 giugno 2011, e la relazione del Segretario generale, del 20 gennaio 2012, sui tribunali specializzati per i casi di pirateria in Somalia e negli altri Stati della regione; esorta il VP/AR, il rappresentante speciale dell'Unione europea nonché i tre capimissione e capi di delegazione a dare seguito in via prioritaria alle proposte di Jack Lang e a sviluppare una strategia per il contributo dell'UE all'approccio internazionale alla giustizia penale nel territorio somalo;

11.

rinnova la richiesta rivolta agli Stati membri, in collaborazione con Europol e Interpol, di indagare e rintracciare i flussi di denaro, nonché di confiscare il denaro versato come riscatto ai pirati, giacché, secondo alcune indicazioni, i fondi in questione potrebbero essere trasferiti su conti bancari di tutto il mondo, anche nelle banche europee; chiede inoltre di individuare e smantellare le reti della criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni; invita il Consiglio ad agevolare l'ulteriore cooperazione tra UE NAVFOR, da un lato, ed Europol e Interpol, dall'altro;

12.

esorta tutti i paesi della regione a collaborare con la CPI e ricorda l'obbligo vincolante per i paesi che hanno firmato e ratificato lo statuto di Roma; plaude altresì ai recenti sviluppi in seno alla CPI, che hanno consentito di svolgere attività di ricerca e di indagine negli Stati che non sono parti contraenti dello statuto di Roma o che non lo hanno ratificato;

13.

invita le istituzioni europee a rimanere vigili e attive con riferimento alla transizione politica in corso in Etiopia e ai primi progressi verso la democrazia conseguiti in Somalia;

14.

ritiene auspicabile cogliere l'opportunità offerta dall'apertura a seguito della successione al defunto primo ministro etiope Meles Zenawi, morto il 20 agosto 2012, dall'elezione del nuovo presidente somalo e dall'approssimarsi delle elezioni legislative in Kenya, nel 2013, al fine di:

i)

promuovere il rispetto delle norme costituzionali, dello Stato di diritto, dei diritti umani e della parità di genere tramite la cooperazione e il dialogo con i partner del Corno d'Africa;

ii)

continuare ad adoperarsi a favore dello sviluppo istituzionale, dello sviluppo della democrazia e della democratizzazione;

iii)

monitorare il seguito dato alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale e sostenere la loro attuazione, ove pertinente;

iv)

rafforzare il dialogo politico a livello nazionale e regionale e continuare a sollevare le questioni legate ai diritti umani includendo, ove opportuno, le esecuzioni extragiudiziali, l'arresto e la detenzione arbitrari nonché la lotta all'impunità;

v)

sostenere una società civile indipendente in grado di formulare agende sociali;

15.

si rallegra del fatto che, alla fine del periodo stabilito dalla tabella di marcia del Consiglio per la pace e sicurezza dell'Unione africana, come sancito dalla risoluzione 2046 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia stato raggiunto un accordo tra il Sudan e il Sud Sudan relativamente alle risorse petrolifere; auspica che detto accordo risolva altresì in via definitiva e quanto prima il problema del transito del petrolio proveniente dal Sud Sudan;

Quadro per la politica di sicurezza

16.

accoglie favorevolmente l'importante contributo fornito dall'operazione UE NAVFOR ATALANTA nella lotta alla pirateria e nel miglioramento della sicurezza marittima al largo delle coste somale; sottolinea il ruolo da essa svolto nella protezione delle navi noleggiate dal Programma alimentare mondiale che trasportano gli aiuti diretti alla Somalia e di altre navi vulnerabili, nonché dell'approvvigionamento dell'AMISOM; si compiace della decisione del Consiglio, del 23 marzo 2012, di prolungare l'operazione UE NAVFOR ATALANTA fino al dicembre 2014 e di ampliare il suo mandato per occuparsi delle basi operative dei pirati sulla terraferma; esorta gli Stati membri a garantire il giusto sostegno all'operazione UE NAVFOR ATALANTA attraverso adeguate navi di sorveglianza e pattuglia, giacché i risultati positivi conseguiti nella lotta contro la pirateria sono reversibili, nonché mediante la fornitura di mezzi affinché la comunità internazionale possa perseguire i pirati, i loro finanziatori e le reti, riconoscendo che, di fatto, le misure più efficaci nella lotta alla pirateria sono state quelle di protezione a bordo delle navi introdotte dalle società di navigazione; plaude, in tale ambito, alle richieste recentemente espresse dall'industria marittima a favore di una regolamentazione delle società private di sicurezza marittima e invita l'Organizzazione marittima internazionale, gli Stati di bandiera e l'industria marittima a collaborare al fine di elaborare ulteriormente e attuare norme chiare, coerenti ed esecutive concordate a livello internazionale in merito all'impiego a bordo delle navi di personale di sicurezza armato assunto privatamente; invita inoltre le società private di sicurezza marittima ad agire nel rigoroso rispetto di tali norme;

17.

rileva l'importanza della cooperazione tra l'operazione UE NAVFOR e le altre missioni internazionali che operano nell'area, in particolare l'operazione di terra AMISOM, e ritiene che buone relazioni e una stretta cooperazione, compresa la condivisione delle informazioni, siano fondamentali per garantire la stabilità della Somalia; rammenta che UE NAVFOR ATALANTA e l'operazione della NATO Ocean Shield possono contrastare e limitare con successo la pirateria solo se sarà messa in atto una strategia globale nel Corno d'Africa, specialmente in Somalia, al fine di affrontare le cause che hanno spinto i somali a svolgere azioni di pirateria e criminose a fini di lucro; osserva che l'attuale missione anti-pirateria della NATO, l'operazione Ocean Shield, fa seguito a due più brevi operazioni anti-pirateria avviate nell'ottobre 2008 e volte a proteggere le navi del Programma alimentare mondiale;

18.

plaude alla decisione del Consiglio «Affari esteri», del 12 dicembre 2011, di istituire l'iniziativa per lo sviluppo delle capacità marittime regionali, denominata EUCAP Nestor, finalizzata al rafforzamento delle capacità marittime e giudiziarie, all'addestramento delle guardie costiere e alla formazione di giudici competenti in materia, in consultazione con le comunità locali e con il loro consenso, in cinque paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano occidentale; invita tutti gli Stati membri a formare immediatamente l'organico della nuova missione impiegando personale civile e militare competente; chiede uno stretto coordinamento con le altre iniziative, tra cui il progetto MARSIC dell'UE, nell'ambito del programma sulle rotte marittime a rischio finanziato dallo strumento per la stabilità e del programma di sicurezza marittima regionale (MASE), avviato dagli Stati dell'Africa orientale e meridionale e della regione dell'Oceano Indiano e sostenuto dall'UE, volto a contrastare la pirateria a terra e a rafforzare le capacità del sistema giudiziario di arrestare, trasferire, detenere e perseguire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria; ritiene che solo aumentando le capacità in materia di sicurezza costiera dei paesi rivieraschi, agendo sulle cause profonde della pirateria a terra e promuovendo il rispetto delle migliori pratiche di gestione (BMP4) in materia di navigazione e norme più efficaci per l'industria della sicurezza marittima la comunità internazionale riuscirà a conseguire il più ampio obiettivo di stabilità e sicurezza nella regione, riducendo la necessità di navi pattuglia;

19.

accoglie favorevolmente la decisione del luglio 2011 di estendere e riorientare il mandato della missione di formazione dell'UE (EUTM) con base in Uganda; chiede comunque un esame e un controllo migliori della condotta e della responsabilità di tutte le reclute addestrate nell'ambito di tale missione, al fine di garantire che i minori e gli individui collegati ai gruppi combattenti non siano inclusi nel programma, che vi sia un'integrazione nelle forze armate somale e che ogni diserzione sia immediatamente notificata e sottoposta a indagine; chiede inoltre all'UE di assumere un ruolo nel rigoroso controllo della catena di pagamenti destinati a tale formazione, in modo da garantire che i pagamenti giungano ai beneficiari previsti e generino motivazione, fedeltà e impegno, assicurando nel contempo la capacità di autonomia delle forze di sicurezza somale;

20.

sottolinea il bisogno di uno stretto coordinamento strategico tra tutti gli attori incaricati della sicurezza, in particolare UE NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché la NATO (operazione Ocean Shield), la task force guidata dagli Stati Uniti CTF-151, le Nazioni Unite e l'AMISOM; rileva l'esistenza di meccanismi di coordinamento internazionali quali il gruppo di contatto internazionale antipirateria al largo delle coste somale, con sede a New York, e il meccanismo SHADE (Shared Awareness and Deconfliction) con sede in Bahrain; plaude, pertanto, alla decisione del Consiglio del 23 marzo 2012 di attivare, per un periodo iniziale di due anni, il centro operativo dell'UE al fine di coordinare e rafforzare le sinergie tra le tre missioni PSDC nel Corno d'Africa e le strutture con sede a Bruxelles, nel quadro della strategia per il Corno d'Africa e in collegamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa;

21.

rileva che, stando ad alcune indicazioni, l'LRA si starebbe espandendo, coinvolgendo un maggior numero di paesi nella lotta e mettendo a rischio un maggior numero di bambini; ricorda che la lotta contro l'LRA e la caccia al suo leader, Joseph Kony, è ampiamente dipesa dal sostegno in termini di finanziamenti, attrezzature e logistica fornito dagli Stati Uniti; invita l'UE a garantire il coordinamento con gli USA per quanto concerne l'eventuale ulteriore assistenza necessaria nella lotta contro l'LRA, sotto il controllo dell'Unione africana;

22.

denuncia la mancata attuazione dei regolamenti CITES; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere la creazione di un sistema di certificazione e controllo delle importazioni di avorio nell'UE, analogamente a quanto fatto con il processo di Kimberly, che ha ottenuto risultati positivi;

Rafforzamento dell'approccio globale

23.

plaude alla strategia dell'UE per il Corno d'Africa, che include non soltanto la politica di sicurezza e umanitaria, ma anche una politica di sviluppo più a lungo termine e gli obiettivi di sviluppo del millennio; sottolinea l'importanza di questa visione più a lungo termine della politica di sviluppo e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare le loro politiche in tale settore nonché ad adottare quanto prima una programmazione congiunta in relazione ai vari paesi e alla regione;

24.

ritiene che la stabilità e la sicurezza del Corno d'Africa possano produrre un impatto positivo sul piano politico e della sicurezza anche al di fuori della regione, ad esempio in termini di investimenti o di sicurezza della navigazione marittima nell'Oceano indiano; reputa pertanto opportuno avviare a livello del G-20 una riflessione sulle strategie volte a promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione e su un coordinamento che consenta di garantire le risorse finanziarie necessarie all'attuazione di un approccio globale; prende atto, a tale riguardo, dell'esperienza positiva rappresentata dalla conferenza sulla Somalia, tenutasi a Londra nel febbraio 2012, ed esorta il VP/AR a valutare la possibilità di organizzare una conferenza analoga nel 2013;

25.

ritiene che il Corno d'Africa debba altresì essere considerato un territorio avente forti potenzialità economiche, soprattutto in ambito minerario e agricolo; invita pertanto il Consiglio, la Commissione, il SEAE e la BEI, in coordinamento con altri donatori multilaterali e istituzioni finanziarie, a individuare progetti che rivestano un interesse comune per i paesi della regione e permettano di promuovere la cooperazione e un'interdipendenza positiva, ad esempio nei settori dell'approvvigionamento energetico, incluse le energie rinnovabili, e delle risorse naturali, tra cui l'acqua; sottolinea che il commercio transfrontaliero, l'accesso ai mercati internazionali, le infrastrutture portuali e l'apertura di corridoi adeguati che consentano ai paesi senza sbocco sul mare di accedere ai porti rivestono grande importanza in quanto elementi fondamentali per lo sviluppo economico a lungo termine del Corno d'Africa; invita la Commissione a effettuare un'analisi approfondita della portata e delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali della prassi di affittare terreni ai paesi terzi nel Corno d'Africa, nonché a proporre possibili strategie e meccanismi di salvaguardia;

26.

ritiene che la promozione della sicurezza regionale e la lotta contro il terrorismo e la pirateria, per quanto indispensabili, non debbano mettere in ombra l'assoluta necessità di sostenere in primo luogo l'eliminazione della povertà nella regione, tanto più che l'UE deve, in virtù del suo stesso trattato istitutivo, tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo — al primo posto dei quali figurano la riduzione e l'eliminazione della povertà — nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo (articolo 208, paragrafo 1, TFUE); osserva che tutti i paesi del Corno d'Africa sono paesi in via di sviluppo e che, ad eccezione del Sudan e del Sud Sudan, che non hanno firmato l'accordo di Cotonou, in quanto tali hanno ricevuto aiuti allo sviluppo per 2 miliardi di euro (di cui 644 milioni destinati alla sola Etiopia) per i programmi indicativi nazionali e regionali a titolo del 10o FES (2008-2013); segnala che, nel corso dello stesso periodo e sempre a titolo del 10o FES, le regioni dell'Africa orientale, dell'Africa australe e dell'Oceano indiano hanno beneficiato di 619 milioni di euro (in parte destinati all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, IGAD) con l'obiettivo di eliminare la povertà nei paesi della regione e aiutarli a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio; ricorda infine che il Fondo per la pace in Africa, un sottostrumento del FES, fornisce sostegno finanziario all'AMISOM;

27.

reputa che, in quanto principale fornitore di aiuti allo sviluppo e di aiuti umanitari della regione a livello mondiale, l'Unione europea (gli Stati membri e la Commissione) potrebbe fare di più, tra l'altro grazie all'accentramento delle proprie attività diplomatiche a livello di SEAE e RSUE, al successo dell'operazione Atalanta e alla presenza diplomatica e militare di alcuni Stati membri nella regione, per eliminare la povertà endemica nella regione e le sacche di anarchia e illegalità ivi presenti;

28.

giudica auspicabile cogliere l'opportunità offerta dall'elezione, in data 10 settembre 2012, del nuovo presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, per adoperarsi — con l'ausilio del quadro strategico per il Corno d'Africa nonché con il sostegno del RSUE, del SEAE, delle diplomazie nazionali e dell'Unione africana nella regione — a favore della normalizzazione delle relazioni diplomatiche ed economiche tra l'Etiopia e l'Eritrea come pure della risoluzione della crisi somala, dato che ciò favorirebbe lo sviluppo dell'intera regione; osserva che la regione dei Grandi laghi, che delimita la regione del Corno d'Africa nelle sue frange occidentali, è anche una delle regioni più instabili del mondo, con paesi in netto sottosviluppo e in preda alle violenze armate (ad esempio la Repubblica democratica del Congo, RDC) o persino in guerra con uno o più dei paesi vicini (si considerino ad esempio le tensioni tra la RDC e il Ruanda, che fa parte in senso lato del Corno d'Africa); sottolinea che nell'attuazione della strategia europea per il Corno d'Africa non si possono ignorare le possibili ripercussioni della stessa sullo sviluppo altrettanto necessario delle regioni vicine (in particolare la regione dei Grandi laghi, l'Africa centrale e l'Africa australe);

29.

plaude, nell'interesse tanto dell'aiuto allo sviluppo regionale quanto dell'aiuto umanitario, al nuovo piano per il Corno d'Africa proposto dalla Commissione nel 2012 e noto con la sigla SHARE («Supporting Horn of Africa Resilience»), che vuole essere uno strumento volto a coniugare l'aiuto umanitario a breve termine e lo sviluppo a lungo termine al fine di rompere il circolo vizioso delle crisi che affliggono la regione; sostiene pienamente la Commissione per quanto riguarda il rafforzamento del nesso tra aiuti, risanamento e sviluppo («Link between Relief, Rehabilitation and Development», LRRD); invita l'UE ad adoperarsi, attraverso questo programma, per fornire mezzi di sussistenza diversificati e assicurare un migliore accesso ai mercati e all'informazione, in modo da aumentare il reddito delle famiglie nelle comunità pastorali, agropastorali, fluviali, costiere, urbane e periurbane, migliorare l'accesso ai servizi sociali di base e cercare di offrire livelli affidabili e prevedibili di sostegno alle popolazioni esposte a un rischio cronico o stagionale;

30.

accoglie con favore il nuovo programma SHARE dell'Unione europea, che si prefigge di aumentare la resilienza dei paesi del Corno d'Africa rispetto alle varie minacce cui devono far fronte; sottolinea tuttavia la necessità di coordinare tale programma con la strategia dell'UE per il Sahel, che deve rispondere alle stesse sfide (terrorismo, traffico di stupefacenti, cambiamenti climatici, afflusso di profughi e sfollati ecc.);

31.

ritiene che sia importante sostenere l'agricoltura, la pastorizia e l'allevamento nei paesi del Corno d'Africa e plaude all'importante lavoro svolto in tali settori da diverse ONG;

32.

invita la Commissione a sostenere tutti i programmi volti a garantire l'accesso all'acqua in quanto diritto fondamentale e bene comune dell'umanità, nonché ad appoggiare i partenariati pubblici e privati per l'accesso all'acqua potabile;

33.

sottolinea che, ogniqualvolta possibile, l'assistenza fornita dall'Unione nel Corno d'Africa non dovrebbe assumere la forma di un sostegno diretto al bilancio, ma essere destinata a conseguire obiettivi specifici sulla base di chiari indicatori di rendimento; ritiene che quando è necessario che assuma la forma di un sostegno al bilancio, l'assistenza dovrebbe essere subordinata al conseguimento di obiettivi specifici; reputa che i programmi finalizzati a sostenere la strategia dell'UE per il Corno d'Africa dovrebbero poter beneficiare di una combinazione di risorse, e che il finanziamento di tali programmi dovrebbe pertanto essere aperto ad altri donatori internazionali sulla base di chiare norme comuni, così da agevolare un approccio coordinato e uniforme da parte di tutti i donatori e ridurre al minimo il rischio di approcci contrastanti o di sovrapposizioni; ritiene analogamente che l'UE dovrebbe poter partecipare al finanziamento dei programmi promossi da terzi nella regione, a condizione che possa essere garantito il pieno rispetto delle norme in materia di assistenza finanziaria dell'UE a favore dei paesi terzi;

34.

invita l'UE e gli Stati membri a continuare a fornire un'assistenza umanitaria neutrale, imparziale e indipendente alle popolazioni vulnerabili e a sostenere i paesi della regione nel potenziamento delle loro capacità nazionali attraverso strategie volte a ridurre il rischio di catastrofi e programmi di cooperazione allo sviluppo a lungo termine nei settori della preparazione in caso di siccità, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare;

35.

sottolinea che, sebbene la crisi alimentare del Corno d'Africa (analogamente a quella del Sahel) sia dovuta a siccità ricorrenti, alla scarsità dei raccolti e all'aumento dei prezzi, occorre tenere conto del fatto che, oltre a questi motivi congiunturali (sebbene la siccità possa attualmente essere considerata strutturale), ne esistono altri di estrema importanza, come la disgregazione delle comunità e il precipitoso sviluppo dell'esportazione dei prodotti agricoli a danno della sovranità alimentare e della produzione agricola destinata al consumo interno e alla vendita sui mercati nazionali;

36.

sottolinea che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce uno dei punti fermi su cui si basa l'impegno dell'Unione a favore dei paesi terzi partner; manifesta pertanto profonda preoccupazione per le segnalazioni concernenti arresti arbitrari, maltrattamenti dei prigionieri e violenze contro i manifestanti, nonché per le misure repressive a danno dell'opposizione politica, in particolare per i casi di censura e detenzione arbitraria di giornalisti e attivisti avvenuti in tutta la regione; invita tutte le autorità del Corno d'Africa a rispettare i suddetti principi fondamentali e a rilasciare tutti i prigionieri politici in modo incondizionato;

37.

esprime profonda preoccupazione per l'accaparramento dei terreni in Africa, che rischia di compromettere la sicurezza alimentare locale e incrementa le carestie; invita i governi del Corno d'Africa e l'UE a valutare l'impatto dell'acquisizione delle terre agricole sulla povertà rurale e sull'attuale crisi dovuta alla carestia; esorta la Commissione a integrare la questione dell'accaparramento dei terreni nel suo dialogo politico con i paesi in via di sviluppo nell'ottica di attuare la coerenza delle politiche;

38.

manifesta preoccupazione per il presunto scarico illegale di rifiuti da parte di imprese dell'UE e reti criminali; ricorda che lo scarico illegale di rifiuti costituisce un motivo di grave preoccupazione per i somali che abitano lungo il litorale; invita il VP/AR e la Commissione a incaricare un organismo indipendente di svolgere con urgenza un'indagine approfondita che includa la raccolta di prove e di campioni e, sulla base del risultato della ricerca, a prendere in considerazione l'eventualità di un'azione legale, ivi incluse richieste di risarcimento, da parte delle imprese europee, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione;

39.

riconosce che è fondamentale continuare a fornire un'assistenza umanitaria indipendente e imparziale a tutte le popolazioni colpite da conflitti nel Corno d'Africa e ad erogare finanziamenti adeguati, soprattutto per la Somalia; sottolinea che una riduzione dell'assistenza potrebbe far ricadere la popolazione somala nella crisi umanitaria; pone l'accento, oltre che sull'assistenza umanitaria, sulla necessità di portare avanti sforzi quali l'iniziativa dell'Unione europea «Sostenere la resilienza del Corno d'Africa» (SHARE), al fine di garantire la resilienza e di migliorare il tenore di vita della popolazione locale;

40.

sottolinea che i diritti umani, e in particolare i diritti delle donne, dei bambini, delle persone LGBT e delle minoranze religiose, sono stati a lungo trascurati nella regione e osserva che l'islamismo settario si è diffuso in alcune zone del Corno d'Africa e minaccia le libertà delle minoranze;

41.

pone l'accento sull'importanza del sostegno europeo a favore della società civile; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire alla società civile un sostegno coordinato tanto all'interno dei singoli paesi quanto a livello transfrontaliero e regionale;

42.

sottolinea l'importanza di fornire assistenza continua al Sud Sudan onde creare e sostenere una vera e propria società civile; è fermamente convinto che il nuovo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani debba includere linee di finanziamento ad hoc per il Corno d'Africa; ritiene che sia opportuno considerare la possibilità di estendere il Fondo per la democrazia ai paesi del Corno d'Africa;

Sudan e Sud Sudan

43.

plaude agli accordi raggiunti tra il Sudan e il Sud Sudan in merito alla ripresa delle esportazioni di petrolio e alla demilitarizzazione delle frontiere e chiede a entrambi i paesi di rispettarli; invita ciascuno dei due paesi a non offrire più rifugio o sostegno ai gruppi ribelli facenti capo all'altro paese; chiede che siano condotti ulteriori negoziati sulla delimitazione delle frontiere tra i due paesi, al fine di evitare lo scoppio di nuovi conflitti che comprometterebbero il recente accordo, e raccomanda che entrambi i leader continuino le trattative onde raggiungere quanto prima un accordo sullo status di Abyei e di altre zone contese, conformemente alla tabella di marcia dell'Unione africana e alla risoluzione 2046 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; si compiace con il gruppo di alto livello dell'ex presidente Mbeki, cofinanziato dall'Unione europea, per i successi conseguiti con il sostegno dell'Unione africana negli sforzi di negoziazione e mediazione tra il Sudan e il Sud Sudan; chiede al rappresentante speciale dell'UE per il Sudan e il Sud Sudan di coordinare la propria azione con i capi delle delegazioni in Sudan e Sud Sudan per garantire che l'impegno, gli sforzi politici e l'assistenza dell'Unione europea mantengano un elevato grado di visibilità;

44.

accoglie con favore i memorandum d'intesa conclusi separatamente tra il governo del Sudan e il movimento di liberazione del popolo sudanese — Nord (SPLM-N) con le Nazioni Unite, l'Unione africana e la Lega araba nell'ottica di garantire che gli aiuti umanitari raggiungano le popolazioni civili degli Stati del Nilo Azzurro e del Kordofan meridionale;

45.

esprime preoccupazione per la ripresa delle violenze nello Stato di Jonglei, nel Sud Sudan, che minacciano i progressi realizzati verso il ristabilimento della pace e della sicurezza nella regione; è favorevole all'indagine chiesta dalla missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (UNMISS) e chiede che i responsabili delle violenze siano puniti; chiede al governo del Sud Sudan di:

i)

adottare le misure necessarie per potenziare il proprio quadro internazionale e nazionale in materia di diritti umani, confermando tra l'altro gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati internazionali in tema di diritti umani di cui il Sudan era parte all'epoca dell'indipendenza del Sud Sudan, ritirando le riserve relative a detti trattati, e diventando parte, senza riserve, di altri trattati internazionali chiave in materia di diritti umani;

ii)

insediare immediatamente i membri della commissione d'inchiesta sulla crisi nello Stato di Jonglei e mettere a loro disposizione le risorse necessarie per svolgere un'inchiesta indipendente, completa e imparziale;

iii)

imporre senza indugio una moratoria ufficiale sulle esecuzioni nell'ottica di abolire la pena di morte e di commutare in pene detentive tutte le sentenze capitali pronunciate;

sottolinea l'importanza di un'assistenza continua da parte dell'UE al Sud Sudan al fine di garantire lo sviluppo delle capacità dell'amministrazione pubblica e delle autorità preposte all'applicazione della legge del paese, di creare e sostenere una vera e propria società civile e di promuovere la buona governance; esorta l'UE a esercitare pressioni affinché il Sud Sudan ratifichi importanti trattati internazionali in materia di diritti umani, nonché ad assistere le autorità del paese nella loro attuazione; condanna gli abusi a danno dei civili che, secondo quanto riferito, sarebbero stati commessi dalle forze militari nel processo di demilitarizzazione e invita il governo del Sud Sudan a svolgere un'indagine indipendente sull'accaduto al fine di riconoscere la responsabilità dei soldati coinvolti e risarcire le vittime;

46.

condanna fermamente tutte le violenze perpetrate contro la popolazione civile in Sudan in violazione del diritto internazionale umanitario e della normativa in materia di diritti umani; esorta l'UE e la comunità internazionale a definire un approccio unitario che consenta di assicurare la protezione della popolazione civile e di porre fine alle violazioni dei diritti umani, segnatamente in Darfur, nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro; invita il governo del Sudan e l'SPLM/Nord ad avviare immediatamente negoziati diretti nell'ottica di concordare una totale cessazione delle ostilità e di pervenire a una soluzione politica sulla base dell'accordo quadro del 28 giugno 2011, come disposto dalla risoluzione 2046 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea l'importanza di continuare ad assicurare la presenza di attori internazionali nelle zone di conflitto ed esorta le autorità sudanesi a garantire la loro sicurezza, oltre a quella della popolazione civile; ricorda che è responsabilità dell'UE e degli Stati membri potenziare il sostegno fornito alla Corte penale internazionale e rafforzare la loro collaborazione con essa nel quadro dell'esecuzione dei mandati di arresto spiccati contro Ahmad Muhammad Harun, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, Abdel Rahim Mohammed Hussein e il presidente Omar Hassan Ahmad Al Bashir;

47.

esprime preoccupazione per il deteriorarsi delle condizioni sanitarie dei circa 170 000 rifugiati sudanesi, oltre la metà dei quali sono bambini, nei quattro campi dello Stato dell'Alto Nilo e nel campo dello Stato di Unità, dove i rischi di infezioni, diarrea e malaria aumentano in modo esponenziale e sono aggravati dalla malnutrizione;

48.

condanna ogni forma di sostegno fornito sia dal Sudan che dal Sud Sudan a qualsiasi gruppo armato diverso dai rispettivi eserciti regolari;

Somalia

49.

prende atto dell'esito delle elezioni presidenziali tenutesi il 20 agosto 2012 in Somalia; esorta tutti gli attori politici della Somalia a impegnarsi a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, che rappresentano l'unica possibilità per uscire dal circolo vizioso della povertà, del sottosviluppo e dell'insicurezza; sottolinea che la fine del mandato del governo federale di transizione rappresenta una prova decisiva per valutare le capacità della Somalia di diventare uno Stato funzionante e di ricostruire istituzioni forti, democratiche e realmente rappresentative; ritiene che, per sostenere il nuovo governo, sarà fondamentale favorire un dialogo politico inclusivo in Somalia e promuovere i processi di formazione del consenso; invita il nuovo governo federale e il nuovo presidente Hassan Sheikh Mohamud ad adoperarsi a favore della riconciliazione della popolazione somala, sulla base dell'accordo di Garowe, per dar vita al nuovo Stato federale e avviare il lungo ma importante processo volto ad assicurare la pace, la sicurezza e la democrazia a tutti i somali;

50.

plaude al recente insediamento del primo parlamento ufficiale della Somalia in più di 20 anni e auspica che tale sviluppo costituisca la prima tappa nella transizione verso una democrazia parlamentare più rappresentativa; rileva che è quasi stata raggiunta la quota del 30 % di donne in parlamento e ricorda che la significativa partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica è importante per il successo degli sforzi finalizzati alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace;

51.

valuta positivamente la fine della transizione in Somalia, che costituisce un'opportunità di rinnovamento; plaude al ruolo svolto dai firmatari della tabella di marcia, dai capi tradizionali, dall'Assemblea nazionale costituente, dal nuovo parlamento federale e dal comitato tecnico di selezione nel porre fine al periodo di transizione in Somalia; accoglie con favore l'impegno del presidente uscente a sostenere il presidente Hassan Sheikh Mohamud e a collaborare con esso; esorta tutti gli attori politici della Somalia a cooperare con le nuove autorità; plaude alla visione del presidente Hassan Sheikh Mohamud per la Somalia e alla sua intenzione di garantire la creazione di istituzioni governative dotate di un'ampia base e inclusive, la stabilizzazione, lo Stato di diritto e la buona governance, la ripresa economica, la costruzione della pace e la riconciliazione, l'erogazione dei servizi pubblici nonché il miglioramento delle relazioni tra la Somalia e il resto del mondo; esorta il presidente Hassan Sheikh Mohamud a rispettare il suo impegno ad assicurare una governance trasparente e responsabile, combattere la corruzione a tutti i livelli, garantire un dialogo inclusivo e creare istituzioni rappresentative e responsabili a livello nazionale, regionale, distrettuale e locale, conformemente alla Costituzione provvisoria della Somalia;

52.

invita il VP/AR e il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa a sottoporre a un riesame critico il processo di pace di Gibuti e a prendere in considerazione la possibilità di inviare un gruppo di mediatori che godano della fiducia di un'ampia gamma di attori somali, incluse le associazioni femminili, e che siano in grado di portare al tavolo negoziale una gran varietà di attori somali; chiede al VP/AR di avviare un processo che coinvolga gli attori della società civile somala, all'interno e all'esterno del paese, e che consenta un dibattito regolare e duraturo sulle possibili soluzioni ai problemi politici del paese; invita il VP/AR a unificare questi due processi, ispirandosi all'esempio del processo di pace svoltosi con successo in Sudan fra il 2000 e il 2005;

53.

plaude alla recente iniziativa di pace del governo somalo, che ha messo a disposizione dei ribelli disertori di Al-Shabaab posti di lavoro civili e programmi di formazione; accoglie con favore la recente approvazione di una Costituzione ambiziosa, che promette parità di diritti per tutti i cittadini, indipendentemente da elementi quali sesso, religione, stato sociale o economico, opinione politica, clan di appartenenza, disabilità, professione, nascita o dialetto, dichiara illegale la mutilazione genitale femminile e istituisce una commissione per la verità e la riconciliazione; manifesta tuttavia preoccupazione per il fatto che, in un paese afflitto da decenni di faide intestine, la nuova Costituzione non affronti la questione della suddivisione del potere e delle risorse tra il centro e le regioni, e sollecita una maggiore cooperazione con le nuove autorità per far fronte a queste problematiche;

54.

invita le autorità somale a dare la priorità allo sviluppo istituzionale e all'urgente creazione di forze di polizia responsabili, trasparenti e integrate, consentendo così di rafforzare la fiducia della popolazione nel nuovo governo; plaude, a tale riguardo, al prezioso contributo che l'EUTM Somalia sta fornendo alle forze di sicurezza del paese; confida che gli Stati membri continueranno a fornire sostegno alle attività della missione PSDC, che si adopera per sensibilizzare l'esercito somalo in merito al rispetto dei diritti umani, delle dinamiche di genere e dello Stato di diritto; osserva che, affinché la Somalia diventi uno stato autosufficiente, lo sviluppo di istituzioni stabili, responsabili e inclusive non deve limitarsi alle forze di sicurezza e deve essere a direzione e titolarità somala;

55.

sottolinea che, ai fini della sostenibilità a lungo termine della Somalia quale Stato federale funzionante, sono essenziali strutture economiche valide e inclusive e un sistema di ripartizione degli utili derivanti dalle future attività di sfruttamento del petrolio e del gas tra le regioni e a livello federale, a vantaggio dell'intera popolazione; esorta la comunità internazionale a non ripetere gli errori commessi in passato concentrando gli aiuti a livello delle istituzioni federali di Mogadiscio a discapito delle regioni della Somalia, dato che queste ultime possono svolgere un ruolo chiave nel fornire servizi di base e nel garantire stabilità alla popolazione a livello decentrato; invita l'UE a mobilitare tutte le risorse disponibili nell'attuale orizzonte di possibilità al fine di assistere gli organismi regionali della Somalia in questo vitale processo di transizione democratica; incoraggia gli Stati membri e il VP/AR, in stretta collaborazione con le legittime autorità somale, l'Unione africana, l'IGAD e il governo statunitense, alla luce dei recenti sviluppi politici e in materia di sicurezza in Somalia, a prendere in considerazione l'eventualità di una missione per la riforma del settore della sicurezza (SSR) non appena la situazione sul terreno lo consentirà;

56.

riconosce che la pace in Somalia deve essere un processo dal basso verso l'alto; sottolinea che l'UE deve garantire che la sua strategia assicuri che gli sforzi locali volti a costruire la pace e a risolvere le controversie beneficino di un sostegno sufficiente e diventino una priorità nazionale e regionale; ricorda altresì che la legittimità locale contribuirà alla nascita di istituzioni governative in Somalia capaci di garantire prospettive di stabilità a lungo termine;

57.

ricorda che l'Unione africana ha inviato in Somalia la missione militare AMISOM, che ha ricevuto il proprio mandato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è alla disperata ricerca di altri paesi che contribuiscano con truppe;

58.

sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo importante nel futuro della Somalia, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti e l'Unione africana;

59.

esorta la comunità internazionale, in collaborazione con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e la Mezzaluna rossa, a sviluppare e a istituire quanto prima strutture sanitarie e centri ambulatoriali di cura e nutrizione terapeutica in Somalia;

60.

si compiace della creazione del Fondo di stabilità locale, che mira in particolare a coordinare l'aiuto internazionale nelle zone recentemente liberate e rese accessibili nel Sud della Somalia;

61.

si rammarica profondamente per il fatto che, solo dal dicembre 2011, 13 giornalisti e operatori dei mezzi di comunicazione siano stati uccisi in zone della Somalia controllate dal governo, e che non siano stati compiuti progressi nel perseguire questi casi; sottolinea l'importanza di garantire la libertà di espressione ed esorta il nuovo governo e il nuovo presidente ad adottare misure volte a offrire una migliore protezione ai giornalisti nonché a condurre indagini credibili in merito a queste uccisioni;

62.

esorta l'UE e tutti i partner regionali e internazionali a sfruttare al meglio l'opportunità offerta dalla formazione di un nuovo governo in Somalia che, associata al manifesto declino di Al-Shaabab nel paese, offre la possibilità di aprire una nuova era politica in Somalia; sottolinea, pertanto, che la comunità internazionale, e in particolare l'UE, deve essere pronta a fornire assistenza alle autorità legittime e democratiche in ambiti quali il potenziamento delle capacità istituzionali, la riforma del settore della sicurezza, il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento, sostenendo altresì la società civile; esorta il VP/AR a garantire che l'azione dell'UE in Somalia promuova una società libera e aperta capace di rispettare e difendere i diritti umani, segnatamente i diritti delle donne e delle minoranze, consentire l'emancipazione delle donne e assicurare l'equilibrio di genere in tutti i settori della società;

63.

pone l'accento sull'esempio estremamente positivo del Somaliland, che si è dimostrato capace di sviluppare e consolidare le proprie strutture democratiche, economiche e amministrative per oltre vent'anni e di dar vita a un processo democratico sostenibile; osserva che il Somaliland ha finora ottenuto ottimi risultati nel rafforzare la sicurezza e la stabilità all'interno del proprio territorio e nel cooperare nella lotta contro la pirateria e il terrorismo; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il Somaliland potrebbe diventare vulnerabile a seguito di un eventuale nuovo raggruppamento di Al-Shabaab nelle sue regioni montuose di confine; richiama pertanto l'attenzione sulla necessità fondamentale di sostenere il Somaliland nella lotta contro il terrorismo, tra l'altro attraverso misure quali la promozione della diversificazione economica e lo sviluppo di capacità in materia di occupazione giovanile, al fine di ridurre il reclutamento tra i giovani; sottolinea che è importante che il Somaliland promuova lo sviluppo economico e sociale della regione per contrastare la radicalizzazione di zone di instabilità sul suo territorio; invita la Commissione e il SEAE a sostenere il Somaliland nel rafforzamento delle sue prospettive di sviluppo e nella promozione della sua stabilità economica e sociale; sottolinea che, nella ricerca di una soluzione che assicuri la stabilità e la sicurezza a lungo termine della Somalia, è importante valutare l'esempio positivo rappresentato dalla stabilità del Somaliland;

64.

plaude all'energica dichiarazione di sostegno nei confronti delle nuove istituzioni federali della Somalia espressa dal VP/AR in occasione del mini-vertice sulla Somalia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutosi a New York e, in particolare, al suo impegno a favore di un processo quadriennale di consolidamento delle nuove istituzioni federali e dell'amministrazione regionale, oltre che a favore di una conferenza internazionale sulla Somalia nel 2013; invita il Somaliland e le altre entità federali a svolgere un ruolo pieno e di sostegno al momento di negoziare i propri rapporti giuridici e politici con le nuove istituzioni federali della Somalia al fine di dar vita a uno Stato federale somalo sostenibile, stabile e prospero;

Etiopia ed Eritrea

65.

pone l'accento sul ruolo chiave dell'Etiopia per la stabilità politica ed economica dell'intera regione; osserva che, nel suo discorso inaugurale, Hailemariam Desalegn, il nuovo primo ministro etiope, ha sottolineato l'importanza di rafforzare i diritti umani e le istituzioni democratiche in Etiopia, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura democratica e del pieno rispetto dei diritti umani nel paese; ritiene che la formazione di un nuovo governo etiope consenta di coinvolgere il paese in tutte le questioni di interesse comune, incluse quelle su cui in passato ci possono essere state divergenze di opinioni, e sottolinea l'importanza di sostenere l'Etiopia nel suo cammino verso un nuovo sistema democratico attraverso il dialogo positivo e il partenariato; sostiene l'Etiopia nella lotta contro il terrorismo, ma sottolinea che tale lotta deve avvenire nel quadro del pieno rispetto dei diritti fondamentali;

66.

auspica che sotto la guida del primo ministro Hailemariam Desalegn, nominato il 21 settembre 2012, l'Etiopia si impegni in un processo di autentica transizione democratica nell'ottica di realizzare il proprio forte potenziale democratico e porre fine alle interferenze con la libertà di religione e le libertà della società civile; invita il Servizio europeo per l'azione esterna, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani ad avviare in via prioritaria un dialogo con l'Etiopia in materia di diritti umani, in modo che il paese possa cogliere l'opportunità offerta dalla transizione politica in corso per intraprendere un'autentica transizione democratica, fondata sulla centralità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla libertà dei mezzi di comunicazione e sul pieno riconoscimento della libertà di espressione; esorta l'UE e la comunità internazionale a rimanere vigili e attive di fronte alla transizione politica iniziata in Etiopia, a promuovere il rafforzamento delle istituzioni democratiche e a legare l'assistenza politica e militare come pure gli aiuti allo sviluppo alla realizzazione di riforme democratiche concrete, che devono includere il rilascio di tutti i prigionieri di coscienza, tra cui Eskinder Nega e altri giornalisti, attivisti nell'ambito dei diritti umani e dello sviluppo nonché esponenti dell'opposizione, il libero accesso dei relatori speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani a tutte le regioni e i centri di detenzione, l'abrogazione o la modifica della legge sulle associazioni e gli istituti di beneficenza e della legge antiterrorismo e il ritorno dei politici dell'opposizione in esilio; invita l'UE a trovare soluzioni innovative e sicure per fornire assistenza finanziaria e politica alla società civile in difficoltà in Etiopia e a impegnarsi in un dialogo ravvicinato con i membri dell'opposizione, sia in Etiopia che in esilio;

67.

osserva che attualmente in Etiopia né la magistratura né i mezzi di comunicazione sono indipendenti in conseguenza di una strategia deliberata volta a limitare e ostacolare i giudici, controllare i mezzi di comunicazione, intimidire l'opposizione e mettere a tacere le organizzazioni dei diritti umani;

68.

rileva che numerosi giornalisti sono stati perseguiti in base alla legge antiterrorismo del 2009; deplora la recente campagna di persecuzioni giudiziarie a seguito della quale la Corte suprema federale ha condannato in contumacia il blogger Elias Kifle all'ergastolo e ha comminato pene detentive di quattordici anni nei confronti di Wubishet Taye, vicedirettore di un giornale locale, e dell'editorialista Reeyot Alemn; accoglie tuttavia con favore la grazia recentemente concessa ai giornalisti svedesi Martin Schibbye e Johan Persson dopo il decesso del primo ministro Meles Zenawi; esorta il nuovo governo a estendere la grazia a tutte le vittime della giustizia arbitraria;

69.

sottolinea l'importante potenziale del progetto della Grande diga della rinascita sul Nilo azzurro nella regione di Benishangul-Gumuz, in Etiopia, per la produzione di energia pulita e lo sviluppo economico dell'intera regione; sostiene il gruppo internazionale di esperti creato da Etiopia, Sudan ed Egitto per questo progetto e invita a raggiungere una migliore intesa in merito alla condivisione delle risorse idriche del Nilo e dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica collegata alla diga;

70.

chiede al governo dell'Etiopia di adottare formalmente come definitive e vincolanti le decisioni relative alla demarcazione tra l'Eritrea e l'Etiopia elaborate dalla Commissione sui confini, in conformità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1907(2009) e 2023 (2011), nonché delle pertinenti risoluzioni dell'Unione africana e dell'IGAD; invita pertanto il governo dell'Eritrea ad accettare di avviare un dialogo con l'Etiopia onde discutere il processo di disimpegno delle truppe dal confine e la demarcazione fisica in base alle decisioni della Commissione sui confini, tenendo presente l'importanza di mantenere unite le comunità, come pure la normalizzazione delle relazioni con l'Etiopia, compresa la riapertura della frontiera; invita la comunità internazionale a collaborare con l'Eritrea e a difendere gli interessi e le esigenze del popolo eritreo, esercitando nel contempo pressioni sul regime e sulle forze militari per consentire l'accesso delle organizzazioni internazionali, preparare le elezioni promesse da tempo e aprire lo spazio politico nel paese; sottolinea che ogni forma di assistenza dell'UE che non persegua obiettivi umanitari deve essere rigorosamente subordinata all'impegno da parte delle autorità eritree ad agevolare la transizione democratica e al miglioramento tanto della situazione dei diritti umani nel paese, sulla scorta di parametri di riferimento trasparenti e tangibili, quanto della risposta alle esigenze di base del popolo eritreo; invita l'Eritrea ad astenersi dal fornire sostegno ai gruppi armati, che compromettono la pace e la riconciliazione in Somalia e, più in generale, la stabilità regionale; invita a garantire la libertà di parola, di stampa e di religione, nonché a introdurre elezioni libere e giuste e ad assicurare la democrazia nel paese; chiede il rilascio immediato dei prigionieri politici, incluso il giornalista Dawit Isaac, imprigionato senza processo da oltre 4 000 giorni;

o

o o

71.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al SEAE, agli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per il Sudan, al rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, agli Stati membri dell'UE, al governo della Turchia, al Congresso degli Stati Uniti, al dipartimento di Stato degli Stati Uniti, alla commissione dell'Unione africana, al parlamento panafricano, ai governi e parlamenti dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e alle autorità del Somaliland.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0203.

(2)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 102.

(3)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 51.

(4)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 35.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2012)0334.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/55


P7_TA(2013)0007

Aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2013 sugli aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche: impatto sulla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo (2012/2135(INI))

(2015/C 440/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione del 1992 sulla diversità biologica (in appresso CDB),

visto il Protocollo di Nagoya alla CDB del 2010 sull'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro uso,

visto il trattato internazionale del 2001 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,

visto il trattato di cooperazione in materia di brevetti del 2002,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale dell’ONU il 13 settembre 2007,

vista la Convenzione OIL n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali,

vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, nella versione rivista a Ginevra il 19 marzo 1991,

visto l'Accordo internazionale OMC del 1995 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale,

visti il trattato internazionale del 2002 sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e il quadro OMS del 2011 relativo ai virus influenzali,

vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sugli obiettivi strategici dell'Unione europea per la decima riunione della Conferenza delle parti della CBD svoltasi a Nagoya (Giappone) dal 18 al 29 ottobre 2010 (2),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» (COM(2011)0244),

viste le attività e le relazioni del Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI),

vista la relazione della riunione del Gruppo di esperti tecnici e legali sulle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nel contesto del regime internazionale relativo all'accesso e alla condivisione dei benefici (UNEP/CBD/WG-ABS/8/2, 2009),

visto lo studio sollecitato dalla commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo dal titolo «Diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche e lotta contro la povertà», pubblicato nel 2011,

vista la Convenzione di Ramsar del 1971 sulle zone umide,

vista la Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES),

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per gli affari esteri (A7-0423/2012),

A.

considerando che il 70 % delle popolazioni povere del mondo che vive in zone rurali e urbane dipende direttamente dalla biodiversità per la sopravvivenza e il benessere;

B.

considerando che gli obiettivi principali della CDB sono quelli di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e superare gli ostacoli che ne impediscono l'uso;

C.

considerando che i fornitori di risorse genetiche e i detentori delle conoscenze tradizionali associate spesso si trovano in paesi in via di sviluppo ricchi di biodiversità;

D.

considerando che la normativa in materia di accesso nazionale e condivisione dei benefici, adottata nel corso dell'iter della CDB, è stata elaborata in risposta alle pratiche di bioprospezione e di biopirateria;

E.

considerando che una definizione comune di biopirateria fa riferimento alla pratica industriale di privatizzare e brevettare le conoscenze tradizionali o le risorse genetiche di popoli indigeni, senza aver ottenuto l'autorizzazione dei paesi d'origine né aver fornito loro un compenso;

F.

considerando che la CDB e il relativo protocollo di Nagoya impongono ai bioprospettori di ottenere il «consenso informato preventivo» dei paesi di origine o delle comunità locali e indigene e di stabilire «termini reciprocamente concordati» con tali paesi e comunità in materia di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche nonché di condividere con essi i benefici derivanti dalla bioprospezione;

G.

considerando che il mutante regime in materia di accesso e condivisione dei benefici nel quadro della CDB opera in modo complementare con l'OMC e i relativi aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS dell'OMC), l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

H.

considerando che la governance dell'accesso e della condivisione dei benefici trova riscontro altresì in vari strumenti per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, fra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966;

I.

considerando che l'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo TRIPS dell'OMC autorizza i governi a escludere dalla brevettabilità i vegetali, gli animali e i processi «essenzialmente» biologici, mentre i microrganismi e i processi non biologici e microbiologici sono ammissibili ai brevetti;

J.

considerando che la biodiversità offre una vasta gamma di servizi ecosistemici, come le risorse idriche locali, l'approvvigionamento alimentare, i mezzi di sussistenza e regolazione del clima; che il degrado ambientale crea nuove sfide per la conservazione e l'uso sostenibile di un'ampia gamma di specie e risorse genetiche quale base della sicurezza alimentare e dello sviluppo agricolo sostenibile;

K.

considerando che il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), mira alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro uso, in linea con la CDB;

L.

considerando che i membri dell'OCSE si avvalgono in misura rilevante di risorse genetiche provenienti dall'estero per le colture, il che rende essenziale la cooperazione internazionale in materia di conservazione e utilizzo sostenibile delle risorse genetiche;

M.

considerando che, secondo le stime, tre quarti della popolazione mondiale dipendono da farmaci vegetali tradizionali e che circa la metà delle droghe sintetiche ha origine naturale;

N.

considerando che diversi accordi e convenzioni internazionali trattano la questione delle conoscenze tradizionali, fra cui la Convenzione sulla diversità biologica, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGR), la Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni e la Convenzione dell'Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

O.

considerando che l'articolo 8, lettera j), della CDB impegna le parti a rispettare, preservare e mantenere le conoscenze tradizionali e a incoraggiare un'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di tali conoscenze;

P.

considerando che la Dichiarazione ONU del 2007 sui diritti dei popoli indigeni conferma il loro diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro conoscenze tradizionali;

Q.

considerando che nel 2009 l'Assemblea generale dell'OMPI ha incaricato il suo Comitato intergovernativo (CIG) di sviluppare uno strumento internazionale per proteggere le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e le espressioni culturali tradizionali;

I.    Diversità genetica e Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM)

1.

ricorda il legame diretto fra la protezione della biodiversità e il conseguimento degli OSM, in particolare l'OSM 1 incentrato sull'eliminazione della povertà estrema e della fame; sottolinea l'importanza di una biodiversità e di ecosistemi sani per l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

2.

sottolinea che la CDB si differenzia notevolmente da altri trattati internazionali in materia ambientale, in quanto attribuisce un ruolo esplicito preminente alle questioni di correttezza, equità e giustizia nella salvaguardia e nell'utilizzo della biodiversità;

3.

evidenzia che, pur non disponendo di una definizione generalmente accettabile di «biopirateria», il termine può far riferimento all'appropriazione indebita e/o al beneficio commerciale illecito derivante dall'uso di conoscenze tradizionali e risorse genetiche e che è necessario altro lavoro per chiarire e consolidare la terminologia giuridica, in particolare allo scopo di definire il termine «biopirateria» sulla base di dati autorevoli;

4.

sottolinea le sfide cui i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sulle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali danno luogo nei paesi in via di sviluppo, in termini di accesso ai farmaci, produzione di farmaci generici e accesso degli agricoltori alle sementi; evidenzia quindi che la politica commerciale dell'Unione europea relativa ai DPI deve essere coerente con l'obiettivo delle politiche per lo sviluppo, come sancisce il trattato sull'Unione europea;

5.

rammenta che la CDB e il Protocollo di Nagoya rappresentano il principale quadro per amministrare l’accesso e la condivisione dei benefici; rileva che la gestione dei DPI e delle risorse genetiche nonché la lotta contro la povertà riguardano anche l'OMC, la FAO, l'OMS e l'OMPI, il che si traduce in un aumento delle sfide per assicurare un approccio coerente del sostegno di queste organizzazioni al regime della CDB; ribadisce che tali istituzioni internazionali devono sostenere e non contrastare il regime della CDB;

6.

rinnova il suo plauso per i traguardi raggiunti nella tutela internazionale dei diritti delle popolazioni indigene sulle loro risorse genetiche e di altro tipo e sulle conoscenze tradizionali associate, sanciti dalla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, dalla Convenzione OIL n. 169, dall'articolo 8, lettera j, della CDB e dal protocollo di Nagoya; esprime la propria preoccupazione per l'erosione genetica che si verifica come conseguenza del predominio quasi esclusivo, sul mercato, delle sementi di produzione industriale, vale a dire le sementi protette da diritti di proprietà intellettuale, a scapito delle varietà di sementi tradizionali;

Agricoltura e salute

7.

ricorda la necessità di un'ampia gamma di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura a garanzia di una migliore offerta di servizi ecosistemici; sottolinea che l'uso di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è fondamentale per la sicurezza alimentare nonché per la sostenibilità agricola e ambientale e far fronte ai cambiamenti climatici;

8.

fa presente che il conseguimento dell'OSM 1 dipende, fra l'altro, dalla nostra gestione degli ecosistemi agricoli; sottolinea in questo contesto che, mentre la riduzione dell'eventuale impatto negativo dell'agricoltura sull'ambiente richiede un'ampia gamma di diversità genetiche delle colture per garantire una migliore offerta di servizi ecosistemici, la diversità delle colture consente in modo specifico ai piccoli agricoltori poveri di diversificare i loro regimi alimentari e i loro redditi; sottolinea nel contempo che la diversità genetica delle colture conferisce resilienza in relazione al cambiamento climatico;

9.

ricorda che le varietà selvatiche di piante coltivate che sono importanti per la sicurezza alimentare degli Stati membri dell'Unione europea si trovano perlopiù nei paesi in via di sviluppo; esorta l'UE, nell'ambito della Convenzione UPOV ad astenersi dal sostenere l'introduzione di una normativa che possa eventualmente intralciare il ricorso degli agricoltori a sementi raccolte, in quanto ciò violerebbe il diritto all'alimentazione nei paesi in via di sviluppo;

10.

rammenta che il «privilegio dell'agricoltore», nell'ambito della Convenzione UPOV, è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo, in quanto consente agli agricoltori di conservare i semi derivanti da nuove varietà e di piantarli nuovamente per i comuni scopi alimentari (potenziando pertanto la sicurezza alimentare); deplora tuttavia che, pur essendo interesse dei paesi in via di sviluppo mantenere ed estendere le eccezioni ai diritti dei selezionatori, i diritti degli agricoltori sono stati indeboliti nelle riforme della Convenzione UPOV che si sono susseguite;

11.

rileva che la FAO sta assumendo un ruolo guida nell'elaborazione di regimi specializzati relativi all'accesso e alla condivisione dei benefici che rivestono importanza per l'alimentazione e l'agricoltura; invita l'UE a sostenere le richieste dei paesi in via di sviluppo volte a garantire un'adeguata condivisione dei benefici in tutti i nuovi meccanismi/strumenti settoriali nell'ambito della FAO nonché a garantire la coerenza e a migliorare la sinergia con la CDB e il relativo Protocollo di Nagoya;

12.

rammenta che le risorse genetiche, tra l'altro anche in fitomedicina, contribuiscono in maniera significativa alla ricerca e allo sviluppo in campo farmaceutico e all'accesso ai farmaci; ribadisce che i DPI non devono pertanto impedire l'accesso a farmaci a prezzi contenuti, in particolar modo ove tali DPI si riferiscano a risorse genetiche originarie dei paesi in via di sviluppo;

13.

invita l'Unione europea ad astenersi dallo spingere i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli meno avanzati, ad accettare attraverso accordi bilaterali norme di ampia portata in materia di proprietà intellettuale, vale a dire per le sementi e i farmaci, in linea con l'obiettivo UE della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

14.

sottolinea che la lotta contro la biopirateria comporta l'attuazione e il miglioramento degli attuali dispositivi in materia di accesso multilaterale e condivisione dei benefici nell'ambito dell'agricoltura e della salute, quali il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione (ITPGR), ad esempio considerando nuovi modi per raccogliere risorse da destinare al fondo per la condivisione dei benefici o l'Assemblea intergovernativa dell'OMS sulla preparazione alle pandemie influenzali;

15.

ritiene che i futuri accordi bilaterali e multilaterali volti all’armonizzazione, in particolare quelli concernenti la portata delle eccezioni e delle limitazioni ai diritti di brevetto, dovranno essere vagliati attentamente nella prospettiva dello sviluppo, allo scopo di raggiungere un’equità globale per la salute pubblica nello spirito dell’applicazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull’Accordo TRIPS, salvaguardando le conoscenze locali e, in relazione ai diritti dei produttori di varietà vegetali, garantendo l’accesso alle sementi;

II.    Diritti delle comunità indigene e locali sulle conoscenze tradizionali

16.

rileva che il termine «conoscenze tradizionali» designa le conoscenze possedute da specifiche comunità indigene e locali e condivise da varie fasce della società di una regione o di un paese particolari; sottolinea che le conoscenze tradizionali includono «valori immateriali» e che la conservazione del patrimonio culturale riveste in effetti fondamentale importanza in tutte le sue espressioni, compresi i valori sociali, religiosi, culturali e paesaggistici;

17.

fa presente che tre quarti della popolazione mondiale dipendono da farmaci tradizionali naturali di origine vegetale; ritiene quindi che la biopirateria comporti una forte necessità di proteggere le conoscenze tradizionali, soprattutto quando sono associate alle risorse genetiche di valore economico per l'industria;

18.

evidenzia il pericolo costituito da una valutazione delle conoscenze tradizionali dal punto di vista meramente commerciale; fa osservare che l'attuale quadro DPI non è adatto a un gruppo eterogeneo come quello dei detentori di conoscenze tradizionali; sottolinea pertanto la necessità di definire un regime internazionale dei DPI sui generis volto a salvaguardare la diversità degli interessi delle comunità locali e a riflettere, fra l’altro, il diritto consuetudinario;

19.

rileva con preoccupazione che fra le difficoltà cui sono esposti i detentori di conoscenze tradizionali figurano il monitoraggio e la capacità di far rispettare delle norme, vale a dire il riconoscimento dell'esistenza di violazioni e l'esecuzione di tempestivi interventi correttivi; deplora, in questo contesto, il fatto che le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche non rientrino in alcuna delle misure di monitoraggio del Protocollo di Nagoya, visto che non esiste alcun obbligo di divulgare le informazioni relative ai controlli delle conoscenze tradizionali utilizzate, mentre il certificato riconosciuto a livello internazionale che attesta la conformità alle norme non contempla le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, il che limita la possibilità di individuare casi di biopirateria legati alle conoscenze tradizionali; ritiene che l'Unione, in sede di attuazione del protocollo di Nagoya, debba attribuire alle conoscenze tradizionali un livello di protezione almeno pari a quello attribuito alle risorse genetiche;

20.

sottolinea che le normative adottate per proteggere le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate devono rispettare gli impegni internazionali assunti in merito alla promozione e al rispetto dei diritti dei popoli indigeni come sancito dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) del 2007 e dalla Convenzione OIL n. 169 del 1989 sui diritti dei popoli indigeni e tribali;

21.

riconosce il ruolo potenziale del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti nella promozione dell'innovazione, del trasferimento e della diffusione di tecnologie a vantaggio reciproco dei soggetti interessati, dei fornitori, dei titolari e degli utenti delle risorse genetiche, dei loro derivati e delle conoscenze tradizionali associate, in modo da favorire il benessere sociale e lo sviluppo, pur sottolineando la necessità di evitare gli effetti negativi del sistema dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti sull'applicazione da parte delle popolazioni indigene e delle comunità locali delle conoscenze tradizionali, delle loro leggi, prassi e sistema di conoscenze e sulla loro capacità di utilizzare, sviluppare, creare e proteggere le loro conoscenze in materia di risorse genetiche; evidenzia che, in determinate circostanze, le comunità locali e indigene possono considerare i contratti tra le parti come una soluzione più fattibile ai fini della condivisione dei benefici e della tutela dei loro interessi, preservando al contempo l'ambiente e prevenendo danni sociali ed economici, grazie ad esempio a clausole di salvaguardia;

III.    Affrontare la biopirateria — la via da seguire

22.

sottolinea che la biopirateria può essere attribuita alla mancanza di normative nazionali e di meccanismi repressivi nei paesi in via di sviluppo nonché alla mancanza di meccanismi di controllo nei paesi industrializzati i quali garantiscano che le risorse genetiche siano state acquisite in conformità del consenso informato preventivo e dei termini reciprocamente concordati, nel rispetto della normativa nazionale dei paesi fornitori relativa all'accesso e alla condivisione dei benefici; accoglie favorevolmente, in questo contesto, la proposta di regolamento della Commissione destinato ad attuare il Protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici; ribadisce nel contempo l'importanza di fornire meccanismi efficaci di ricorso in caso di controversie e accesso alla giustizia;

23.

ricorda che l'efficace attuazione del Protocollo dipende dall'adozione di misure sia da parte dei paesi in via di sviluppo che di quelli industrializzati; rileva che l'elaborazione della normativa in materia di accesso e condivisione dei benefici costituisce un prerequisito indispensabile affinché i paesi utilizzatori siano tenuti a rispettare le disposizioni sul consenso informato preventivo; sottolinea tuttavia che tale requisito rappresenta per loro una vera e propria sfida poiché richiede un importante sviluppo di capacità giuridica e istituzionale;

24.

evidenzia che gli obiettivi della CBD potranno essere raggiunti solo purché sia conseguita una condivisione giusta ed equa dei benefici; esorta l'Unione europea e gli Stati membri a chiedere una rapida ratifica del Protocollo di Nagoya per combattere la biopirateria e rafforzare la giustizia e l'equità degli scambi di risorse genetiche; sottolinea il ruolo della cooperazione allo sviluppo dell'Unione nella fornitura di assistenza ai paesi in via di sviluppo per rafforzare la capacità giuridica e istituzionale in materia di accesso e condivisione dei benefici; ritiene opportuno prestare sostegno ai paesi in via di sviluppo per la creazione di banche dati delle conoscenze tradizionali e la comprensione dei sistemi relativi alle domande di brevetto;

25.

ribadisce che, alla luce della sua risoluzione del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici (3), la concessione di una tutela brevettuale eccessivamente ampia nel settore della riproduzione può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche;

Migliorare i requisiti in materia di banche dati e divulgazione per quanto concerne le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali

26.

richiama l'attenzione sulla proposta avanzata dai paesi in via di sviluppo concernente una normativa vincolante che imponga ai richiedenti di brevetti di divulgare la fonte e l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali utilizzate per gli interventi, di fornire prova del consenso informato preventivo da parte delle autorità competenti nel paese fornitore e di fornire prova di una condivisione dei benefici giusta ed equa attraverso un certificato di origine internazionale;

27.

deplora la mancanza di statistiche chiare sulla biopirateria e l'appropriazione indebita e chiede maggiore ricerca e divulgazione delle informazioni a livello UE in questo settore per ovviare a tale situazione; sottolinea altresì che sono necessari migliori dati sul numero e sul contenuto dei contratti in materia di accesso e condivisione dei benefici; ritiene che tali dati possano essere raccolti istituendo un sistema di notifica e banche dati attraverso la stanza di compensazione CDB;

28.

ritiene che uno strumento vincolante sia il modo più sicuro per accertarsi che le misure legate alla biodiversità nel sistema dei DPI siano attuate dai paesi utilizzatori; chiede che siano adottate iniziative volte a subordinare la concessione di brevetti al rispetto del requisito obbligatorio di divulgare l'origine di qualsiasi risorsa genetica e delle conoscenze tradizionali nelle domande di brevetto; sottolinea che tale divulgazione deve comprendere la prova che le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali in questione sono state acquisite conformemente alle norme applicabili (vale a dire consenso informato preventivo e termini reciprocamente concordati);

29.

sottolinea che uno strumento internazionale che comprenda requisiti in materia di divulgazione e banche dati per la protezione delle risorse genetiche non sostituisce un meccanismo efficace di accesso e condivisione dei benefici a livello nazionale;

30.

ritiene che la notifica diretta delle aziende che utilizzano risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate da parte degli utenti e l'utilizzo di certificati che attestino la conformità e la valutazione delle opzioni relative alle controversie legali all'interno e all'esterno della giurisdizione nazionale possano altresì efficacemente contribuire a limitare eventuali casi di biopirateria;

31.

ritiene che un sistema chiaro e coerente di diritti di proprietà intellettuale contribuirebbe alla creazione di conoscenze e alla loro diffusione nei paesi in via di sviluppo, a beneficio dell'imprenditorialità, della ricerca, dell'istruzione e della riduzione della povertà in tali paesi;

Lavorare per un sistema coerente di governance globale

32.

insiste sul fatto che l'accordo TRIPS dell'OMC dovrebbe essere compatibile con il Protocollo di Nagoya alla CDB e ritiene pertanto fondamentale stabilire requisiti vincolanti sulla divulgazione dell'origine delle risorse genetiche nel corso dell'iter brevettuale e consentire in tal modo di verificare che esse siano state acquisite legalmente in conformità del consenso informato preventivo e dei termini reciprocamente concordati;

33.

sottolinea che tali requisiti potrebbero essere introdotti attraverso una modifica dell'accordo TRIPS dell'OMC o nel quadro dell'OMPI, nell'ambito delle discussioni in corso in merito all'istituzione di un nuovo o di nuovi strumenti giuridici internazionali per l'efficace protezione delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali; invita, in particolare, l'UE a sostenere, in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, la richiesta dei paesi in via di sviluppo di modifica dell'accordo TRIPS dell'OMC, aggiungendo il nuovo articolo 29 bis sull'obbligo di rivelare l'origine delle risorse genetiche e/o delle conoscenze tradizionali associate, in conformità del Protocollo di Nagoya; si compiace, come primo passo, del fatto che la proposta di regolamento UE in merito all'accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici preveda l'obbligo di divulgare l'origine delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate;

34.

invita la Commissione a incaricare i suoi negoziatori in seno al CIG dell'OMPI e in sede di revisione del TRIPS di prendere le mosse dal protocollo di Nagoya e di focalizzarsi, durante i negoziati, sull'armonizzazione tra il quadro giuridico della CDB (4) e il relativo protocollo di Nagoya e l'OMPI, il TRIPS, l'ITPGRFA (5) e la convenzione UPOV (6), così come l'UNCLOS (7) in materia di risorse genetiche marittime; rileva che l'accordo TRIPS esclude in modo transitorio i paesi meno avanzati (8); sottolinea che tale approccio deve essere mantenuto per quanto riguarda le eventuali revisioni che possono derivare dal processo di Nagoya;

35.

si compiace delle iniziative che forniscono un'opzione alternativa ad organismi rigorosamente a base commerciale, come ad esempio lo Strumento globale d'informazione sulla biodiversità (SGIB), che promuove l'accesso libero e aperto ai dati della biodiversità attraverso la cooperazione globale tra diversi governi, organizzazioni e altri soggetti interessati a livello internazionale;

36.

prende atto dei lavori del Comitato intergovernativo sulla proprietà intellettuale e le risorse genetiche dell'OMPI e sollecita l'adozione di iniziative analoghe e definizioni coerenti a livello UE;

o

o o

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

(2)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 14.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0202.

(4)  Convenzione sulla diversità biologica.

(5)  Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

(6)  Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali.

(7)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(8)  

Articolo 66, paragrafo 1, TRIPS; Decisione del Consiglio per i TRIPS del 29 novembre 2005.


Mercoledì 16 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/62


P7_TA(2013)0011

Finanze pubbliche nell'UEM — 2011 e 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulle finanze pubbliche nell'UEM — 2011 e 2012 (2011/2274(INI))

(2015/C 440/08)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 2011 sulle finanze pubbliche nell'UEM (1),

vista la relazione della Commissione del 2012 sulle finanze pubbliche nell'UEM (2),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3),

vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (4),

visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (5),

visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (6),

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (7),

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (8),

visto l'allegato I delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 intitolato «Patto per l'Euro: un coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergenza» (9),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, in particolare l'allegato sul patto per la crescita e l'occupazione,

vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici (10),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012 (11),

viste le Prospettive economiche mondiali del FMI dell'ottobre 2012,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0425/2012),

A.

considerando che la crisi economica, finanziaria e bancaria non si è alleviata e ha dimostrato che le finanze pubbliche influiscono negativamente sullo sviluppo socioeconomico e sulla stabilità politica;

B.

considerando l'incremento del rapporto tra debito pubblico e PIL nella zona euro, che è passato dall'86,2 % nel primo trimestre del 2011 all'88,2 % nel primo trimestre del 2012;

C.

considerando che le recenti riforme nel quadro della governance di bilancio ed economica dell'Unione europea non possono risolvere da sole la crisi; che è necessario un intervento globale per fronteggiare in maniera simmetrica gli eccessivi squilibri macrofinanziari e accrescere il grado di convergenza socioeconomica generale e di solidarietà all'interno dell'Unione economica e monetaria (UEM);

D.

considerando che l'assunzione di impegni credibili per l'adozione di misure di risanamento favorevoli alla crescita costituisce un prerequisito per qualunque soluzione sostenibile del problema dell'indebitamento e dei disavanzi eccessivi di gran parte degli Stati membri della zona euro;

E.

considerando che nei paesi dell'UE sono state intraprese importanti iniziative per risanare le finanze pubbliche, sebbene permangano numerosi problemi quanto al miglioramento della situazione; che la grave recessione economica in atto desta preoccupazione in quanto mette a repentaglio gli ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri in materia di risanamento di bilancio;

F.

considerando che gli Stati membri non si trovano tutti nella stessa situazione e occorre quindi attuare strategie sostenibili propizie alla crescita differenziate in linea con le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio, che riflettano i rischi di bilancio e macrofinanziari propri di ciascun paese nonché le condizioni economiche e sociali;

G.

considerando che le ultime raccomandazioni specifiche per paese insistono in maniera sproporzionata sulla necessità di ridurre i salari e la spesa per la previdenza sociale, come pure sulla riforma dei regimi pensionistici pubblici; che le raccomandazioni specifiche relative ad altri settori, tra cui le imposte sulle rendite da capitale, sui consumi, sui beni immobiliari e sulle attività inquinanti sono invece per lo più trascurate;

H.

considerando che in particolare gli Stati membri beneficiari dei programmi di assistenza finanziaria e quelli sottoposti a uno stretto controllo del mercato dovrebbero attuare strategie a lungo termine credibili di risanamento del bilancio; che è urgentemente necessario fronteggiare le ricadute negative sull'UEM al fine di riequilibrare e calibrare gli sforzi richiesti agli Stati membri nel loro insieme per superare la crisi;

I.

considerando che le democrazie richiedono un forte controllo pubblico a tutti i livelli degli organi decisionali responsabili dell'economia e delle relative politiche, nonché meccanismi di rendicontabilità e legittimità;

1.

accoglie con favore l'atteso miglioramento delle posizioni di bilancio degli Stati membri dell'UE e gli sforzi profusi per il conseguimento dei loro obiettivi di bilancio; si rammarica del previsto protrarsi del rallentamento congiunturale in corso; rileva che la grave recessione economica in atto desta preoccupazione in quanto mette a repentaglio gli ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri ai fini del risanamento del bilancio;

2.

ritiene che siano a tutt'oggi necessarie strategie credibili e a lungo termine di risanamento del bilancio, dati l'elevato livello del debito pubblico e privato e il disavanzo in taluni Stati membri, nonché la difficoltà di riportare le finanze pubbliche a un livello sostenibile, con una conseguente forte pressione esercitata dai mercati finanziari; rammenta che la riduzione dei disavanzi pubblici globali è stata finora ottenuta grazie a un incisivo impegno di risanamento; osserva che la Commissione prevede attualmente una crescita negativa del PIL per l'UEM in generale nel 2013 e il deterioramento degli equilibri fiscali di sette Stati membri dell'UEM nel 2013 o nel 2014; è pertanto del parere che, data la continua necessità di ingenti adeguamenti di bilancio, occorra trovare un equilibrio tra il rafforzamento della crescita sostenibile, lo sviluppo economico e la protezione sociale;

3.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante gli sforzi di riforma e di risanamento intrapresi dagli Stati membri, i mercati delle obbligazioni sovrane della zona euro siano a tutt'oggi in difficoltà, il che si riflette negli elevati differenziali di rendimento (spread) e nella forte volatilità dei tassi di interesse; rileva che il catalizzatore immediato e la causa profonda di una tale situazione risiedano nelle preoccupazioni dei mercati finanziari circa la solidità delle finanze pubbliche e private in alcuni paesi della zona euro;

4.

è del parere che gli sforzi intrapresi verso un maggiore coordinamento e risanamento di bilancio non sortiranno i risultati attesi se non si affronteranno gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri, nonché la loro incidenza sulla ripresa;

5.

sottolinea che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e private è una condizione essenziale per la crescita e per il mantenimento di livelli adeguati della spesa pubblica, compresi gli investimenti; evidenzia che un elevato livello di debito ha ripercussioni negative su sanità, pensioni, occupazione ed equità tra le generazioni e indebolisce la crescita;

6.

sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile pregiudicherà la crescita economica anche in futuro, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero adottare fin d'ora misure concrete per ridurlo;

7.

incoraggia gli Stati membri a seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, in linea con le norme stabilite nel patto di stabilità e crescita, modificato dal «six-pack» sulla governance economica al fine di attuare un risanamento del bilancio in modo più incisivo, credibile, tempestivo e differenziato, tenendo conto delle circostanze specifiche nei singoli paesi; incoraggia il Consiglio a riesaminare tali raccomandazioni qualora necessario onde tenere debitamente conto del contesto macroeconomico;

8.

invita gli Stati membri ad agevolare un accordo con il Parlamento ai fini dell'adozione del cosiddetto «two-pack» nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine dell'anno;

9.

invita la Commissione a fornire agli Stati membri feedback sia positivi che negativi mediante esplicite e dettagliate raccomandazioni specifiche per paese e a riconoscere gli sforzi degni di nota e le migliori pratiche;

10.

esorta la Commissione a continuare nei suoi sforzi volti a integrare la sua tradizionale analisi della sostenibilità con metodologie alternative; invita la Commissione a pubblicare regolarmente indicatori che riflettano tale analisi della sostenibilità nelle future relazioni sulle finanze pubbliche nell'UEM e a comunicare i presupposti su cui si basano i suoi modelli in sede di valutazione dell'effetto di stimolo dei livelli della spesa pubblica sulla crescita del PIL;

11.

sottolinea il ruolo importante che è chiamato a svolgere il bilancio dell'Unione ai fini della riduzione degli squilibri macroeconomici e sociali nell'intera Unione, in modo da ricreare le condizioni per un'Unione monetaria sostenibile;

12.

si compiace della nuova enfasi posta sul decentramento di bilancio nella relazione Commissione del 2012 sulle finanze pubbliche nell'UEM e propone che le future edizioni includano sistematicamente un capitolo sulle finanze pubbliche locali e regionali;

13.

ritiene che il risanamento del bilancio possa essere attuato efficacemente e possa avere effetti positivi duraturi a condizione che le misure di sostegno siano sufficientemente propizie alla crescita, al fine di promuovere la crescita e le prospettive occupazionali, e rispettino l'equità dei cittadini;

14.

invita gli Stati membri ad attuare politiche e riforme orientate alla crescita in linea con la strategia Europa 2020, tenendo conto della protezione sociale, dell'inclusione sociale e degli investimenti pubblici; ricorda le proprie richieste in merito alla necessità di rendere più flessibile il mercato del lavoro, in particolare: riducendo la tassazione del lavoro, ottimizzando i programmi di formazione per incentivare i lavoratori anziani a restare più a lungo sul mercato del lavoro, riducendo la disoccupazione giovanile favorendo meglio l'incontro tra le qualifiche dei giovani e le esigenze del mercato del lavoro, garantendo che le retribuzioni restino in linea con la produttività e trasferendo l'imposizione fiscale dal lavoro, soprattutto delle fasce a basso reddito, alle attività nocive per l'ambiente; chiede agli Stati membri di porre in essere politiche innovative mediante investimenti intesi a incrementare la produttività e ad adeguarla all'andamento delle retribuzioni, e di creare un contesto imprenditoriale più competitivo liberalizzando taluni settori, eliminando restrizioni ingiustificate a mestieri e professioni regolamentate, agevolando l'accesso al credito e la creazione di nuove imprese, incoraggiando infine una riforma del settore della pubblica amministrazione, tagliando la burocrazia e i costi ed eliminando inutili livelli di governo;

15.

ricorda che l'elemento chiave nella relazione tra crescita e risanamento è la composizione del risanamento; sottolinea che la giusta combinazione di interventi sul lato delle spese e delle entrate dipende dal contesto e dovrebbe essere attentamente valutata; sottolinea tuttavia, a tale riguardo, che il risanamento basato sulla riduzione della spesa improduttiva invece che sull'aumento delle entrate tende ad essere più duraturo, e a sostenere maggiormente la crescita nel medio termine, ma più recessivo nel breve termine; è del parere che le strategie di risanamento del bilancio debbano mitigare l'impatto recessivo a breve termine sostenendo la crescita nel medio termine; ritiene che le possibili ripercussioni negative del risanamento nel breve termine possano essere mitigate, in particolare a condizione che le misure adottate siano credibili, durature ed evitino la riduzione dell'investimento pubblico nei settori produttivi dell'economia;

16.

incoraggia gli Stati membri a concentrare gli sforzi di risanamento sulla giusta combinazione di interventi in materia di spese ed entrate, a seconda del contesto, salvaguardando nel contempo i fattori di crescita sostenibili e legati alla strategia Europa 2020, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo, istruzione, salute ed efficienza energetica; ritiene che vada rivolta particolare attenzione anche al mantenimento o al rafforzamento della copertura e dell'efficacia dei servizi per l'occupazione e delle politiche attive del mercato del lavoro quali i programmi di formazione e aggiornamento per le persone in cerca di lavoro, tra cui una garanzia europea per l'occupazione giovanile per i disoccupati e nuovi imprenditori;

17.

incoraggia la Commissione a valutare la politica di bilancio consolidata della zona euro nel suo insieme, combinando le misure di bilancio decise a livello nazionale e il loro impatto previsto tramite gli effetti di ricaduta in ciascuno Stato membro della zona euro;

18.

invita la Commissione a pubblicare la metodologia a supporto della valutazione dei saldi strutturali degli Stati membri, nonché le modifiche apportate a tale metodologia dal 2008, come pure l'incidenza delle modifiche in questione sulla valutazione dei saldi strutturali degli Stati membri;

19.

sottolinea che la strategia di risanamento dovrebbe riguardare anche le entrate dei bilanci degli Stati membri; evidenzia, in particolare, che le misure di risanamento inerenti alle entrate incentrate sulla riduzione delle spese fiscali che creano nicchie improduttive o incoraggiano la ricerca inefficiente di rendite, sulla diminuzione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente, nonché sull'introduzione di tasse ecologiche mirate alla fonte delle esternalità negative, possono comportare il duplice vantaggio di migliorare la situazione di bilancio e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

20.

sostiene il proseguimento della riforma e della modernizzazione dei sistemi pensionistici, nel pieno rispetto dell'autonomia e del ruolo delle parti sociali e delle specificità dei contesti nazionali, garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria a lungo termine e l'adeguatezza delle pensioni; rileva che tali riforme servono altresì a preservare il contributo di tali sistemi in quanto stabilizzatori automatici e strumenti di coesione sociale e solidarietà; incoraggia, in particolare, l'adozione di misure per l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento; è favorevole alle politiche intese a incrementare il numero di persone che decidono di restare sul mercato del lavoro durante i primi anni successivi all'età pensionabile;

21.

incoraggia gli Stati membri ad attuare procedure di risanamento sul fronte delle entrate incentrate sul miglioramento della riscossione fiscale e sull'equità tra i cittadini, in particolare per quanto riguarda la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale; ritiene che, qualora ciò non sia sufficiente, sia necessario prendere in considerazione un ampliamento della base imponibile, anche nell'ottica di una riduzione delle distorsioni economiche e sociali; ritiene necessario compiere maggiori sforzi per contrastare l'evasione fiscale e la frode fiscale;

22.

ritiene che, ai fini dell'equilibrio delle finanze pubbliche nel medio e lungo termine, sia importante svolgere un'analisi costi-benefici di tutti progetti infrastrutturali con incidenze significative sul bilancio;

23.

ricorda che gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere la riforma della politica fiscale nell'ambito del patto Euro Plus e ad avviare discussioni periodiche sull'adozione delle migliori pratiche;

24.

sottolinea il ruolo svolto dalle autorità pubbliche a livello locale e regionale a sostegno degli investimenti pubblici e privati; rileva l'importanza degli investimenti propizi alla crescita ai fini di una rapida ripresa economica;

25.

invita gli Stati membri a chiarire la responsabilità, il ruolo, i trasferimenti di bilancio e le fonti delle entrate dei diversi livelli di amministrazione (nazionale, regionale e locale) nel garantire un quadro delle finanze pubbliche solido e sostenibile, tenendo conto in particolare dell'impatto sull'autonomia di bilancio a livello locale e regionale del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica monetaria;

26.

esprime preoccupazione per il rischio che l'impostazione dei rapporti tra i governi centrali e subnazionali possa nuocere all'attuazione del risanamento di bilancio, soprattutto nei casi in cui il decentramento è finanziato principalmente mediante trasferimenti da parte del governo centrale, senza una corrispondente competenza a livello subnazionale in materia di entrate;

27.

esprime preoccupazione per il fatto che in taluni Stati membri possano esistere livelli amministrativi e ministeriali privi di competenze e compiti effettivi; rileva che tali livelli governativi accrescono l'inefficienza e la dissipatezza dell'amministrazione generale, ragion per cui andrebbero soppressi nell'ambito degli sforzi di risanamento di bilancio;

28.

rileva che gli sforzi di risanamento di bilancio dovrebbero essere equamente ripartiti tra le diverse amministrazioni, tenendo conto dei servizi che prestano;

29.

riconosce che alcuni Stati membri altamente indebitati stanno a tutt'oggi incrementando il numero netto di lavoratori pubblici, pur essendosi pubblicamente impegnati a congelarne o ridurne la quota sul mercato del lavoro;

30.

invita gli Stati membri con problemi di finanza pubblica a dare priorità agli interventi di risanamento di bilancio mirati alla riduzione delle spese superflue in materia di difesa quali l'acquisto di materiale militare nuovo e costoso;

31.

accoglie favorevolmente i diversi sforzi profusi al fine di risolvere la crisi, tra cui riforme strutturali orientate alla crescita e sostenibili; sottolinea il nuovo quadro rafforzato della governance dell'Unione europea di recente adozione; è del parere che tali riforme, pur non potendo risolvere la crisi immediatamente, debbano mirare a promuovere la credibilità dell'adeguamento fiscale, riducendo il suo impatto negativo a breve termine sulla crescita e definendo il quadro di una migliore azione politica per gli anni in cui si tornerà a crescere;

32.

incoraggia il dialogo e la cooperazione a livello economico tra le assemblee regionali dotate di poteri legislativi, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare nel contesto del semestre europeo, al fine di discutere gli orientamenti economici presentati nell'analisi annuale della crescita e nelle raccomandazioni specifiche per paese;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf

(3)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

(4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.

(5)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.

(6)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.

(7)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(8)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(9)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf

(10)  Testi approvati, P7_TA(2011)0583.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2012)0048.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/67


P7_TA(2013)0016

Garanzia per i giovani

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (2012/2901(RSP))

(2015/C 440/09)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 per una raccomandazione del Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2012)0729),

vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa «Opportunità per i giovani»(COM(2012)0727),

viste la comunicazione della Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (COM(2011)0933), la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (1) e la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (O-000106/2012 — B7-0113/2012),

vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, del 30 gennaio 2012, dal titolo «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro»,

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti (2),

vista la relazione Eurofound del 13 giugno 2012 dal titolo «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» (Garanzia per i giovani: esperienze in Finlandia e Svezia) (3),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Youth on the Move» (COM(2010)0477),

visto il documento dell'Organizzazione internazionale del lavoro del settembre 2012 dal titolo «Global employment outlook: Bleak labour market prospects for youth» (Panorama globale sull'occupazione: prospettive scoraggianti per i giovani nel mercato del lavoro) (4) nonché la risoluzione e le conclusioni della 101a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi a Ginevra nel 2012, dal titolo «The youth unemployment crisis: A call for action» (La crisi della disoccupazione giovanile: un appello ad agire) (5),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, a causa della crisi economica, nell'ottobre 2012 il tasso globale di disoccupazione era salito al livello senza precedenti di 10,7 % con 25,91 milioni di persone in cerca di lavoro (6);

B.

considerando che il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato vertiginosamente al 23,4 % — ossia 5,68 milioni di giovani disoccupati — il che riflette in parte gli squilibri tra offerta di competenze e domanda del mercato del lavoro, spesso a prescindere dai livelli di istruzione delle persone alla ricerca di occupazione; considerando che le ricerche indicano che la disoccupazione giovanile lascia spesso segni permanenti, come un rischio accresciuto di disoccupazione futura e di esclusione sociale duratura;

C.

considerando che i membri del Consiglio europeo, nella loro dichiarazione del 29 giugno 2012, hanno sollecitato gli Stati membri ad accrescere i propri sforzi per aumentare l'occupazione giovanile con l'obiettivo di assicurare che, entro pochi mesi dall'uscita dalla scuola, i giovani ricevano un'offerta valida di lavoro, formazione permanente, apprendistato o tirocinio;

D.

considerando che una garanzia per i giovani contribuirebbe al conseguimento di tre degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare che il 75 % della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni sia occupata, che i tassi di abbandono scolastico siano inferiori al 10 % e che almeno 20 milioni di persone possano uscire da situazioni di povertà ed esclusione sociale;

E.

considerando che la crisi ha portato ad un aumento delle forme di lavoro precario per i giovani, con contratti a breve termine e a tempo parziale e programmi di collocamento a posti non remunerati, che troppo spesso sostituiscono posti di lavoro esistenti;

F.

considerando che i costi per l'UE dell'inazione in merito al problema dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione (NEET) sono stimati intorno ai 153 miliardi di EUR, che corrispondono all'1,2 % del PIL dell'UE, e considerando che attualmente nell'UE vi sono 7,5 milioni di giovani con meno di 25 anni in tale situazione;

G.

considerando che la Commissione chiede, nell'ambito del pacchetto per l'occupazione giovanile, una garanzia per i giovani;

1.

sostiene con forza l'iniziativa della Commissione intesa a proporre una raccomandazione del Consiglio relativa a programmi di garanzia per i giovani;

2.

invita i ministri per l'occupazione e gli affari sociali degli Stati membri ad accordarsi su una raccomandazione del Consiglio durante il Consiglio EPSCO nel febbraio 2013, intesa ad attuare i programmi di garanzia per i giovani in tutti gli Stati membri; sottolinea che la garanzia per i giovani non rappresenta una garanzia di occupazione, bensì uno strumento volto a garantire che tutti i giovani cittadini dell'UE ed i residenti legali fino all'età di 25 anni nonché i giovani laureati con meno di 30 anni ricevano un'offerta di buona qualità di impiego, proseguimento degli studi o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione o dal termine dell'istruzione formale; sottolinea che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero migliorare in modo efficace la situazione dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione; sottolinea che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero essere ammissibili a forme specifiche di finanziamento europeo, specie negli Stati membri con i tassi di disoccupazione giovanile più elevati;

3.

è del parere che i finanziamenti dell'Unione a favore dei programmi di garanzia per i giovani dovrebbero svolgere un ruolo essenziale e che in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe essere strutturato per consentire il finanziamento della garanzia per i giovani e che pertanto al FSE dovrebbe essere destinato almeno il 25 % dei Fondi strutturali e di coesione; ritiene tuttavia che si dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio appropriato tra finanziamenti dell'UE e degli Stati membri;

4.

riconosce che i giovani non sono un gruppo omogeneo, che si trovano di fronte a diversi ambienti sociali e che pertanto gli Stati membri presentano diversi livelli di preparazione per l'adozione di una garanzia per i giovani; ritiene che, in tale contesto, tutti i giovani dovrebbero prima ricevere una valutazione personalizzata delle proprie esigenze, che dovrebbe essere seguita da servizi specificamente concepiti;

5.

pone l'accento sul fatto che una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, a livello nazionale, tra le parti sociali (settoriali), le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego pubblici e privati e gli istituti di istruzione e formazione locali e regionali sia essenziale ai fini di un'efficace attuazione dei programmi di garanzia per i giovani;

6.

nota che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero essere accompagnati da un quadro di qualità al fine di garantire che l'istruzione, la formazione ed i posti di lavoro offerti prevedano una retribuzione, condizioni di lavoro e norme sanitarie e di sicurezza adeguati;

7.

accoglie con favore la proposta della Commissione di fornire, attraverso un «comitato per l'occupazione», un controllo multilaterale dell'attuazione dei programmi di garanzia per i giovani e chiede di essere associato a tale comitato;

8.

invita gli Stati membri a riformare, in particolare, le norme relative all'istruzione e alla formazione destinate ai giovani, al fine di accrescere in modo significativo le opportunità di occupazione e di vita a loro disposizione;

9.

riconosce che gli Stati membri presentano diversi livelli di preparazione per l'adozione della garanzia per i giovani e chiede in particolare alla Commissione di sostenere gli Stati membri che sono soggetti a restrizioni finanziarie; invita la Commissione, nel quadro del semestre europeo, a monitorare da vicino e riferire in merito all'attuazione delle garanzie sui giovani e, se necessario, a indicare gli Stati membri che non istituiscono garanzie per i giovani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0224.

(2)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

(3)  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf

(4)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf

(5)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf

(6)  Eurostat, novembre 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/69


P7_TA(2013)0017

Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (2012/2099(INI))

(2015/C 440/10)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione del 10 novembre 2010 intitolata «Energia 2020 — Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura» (COM(2010)0639),

vista la comunicazione del 15 dicembre 2011 intitolata «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370),

visto l'articolo 48 del regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0437/2012),

A.

considerando che gli obiettivi comuni della politica europea in materia di energia sono la sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la competitività;

B.

considerando che la politica europea in materia di energia deve altresì garantire la sicurezza delle risorse energetiche, la diversificazione degli approvvigionamenti e l'accessibilità dei prezzi per l'utente finale;

C.

considerando che gli obiettivi principali della politica di coesione dell'UE risiedono nella coesione economica, sociale e territoriale delle regioni europee mediante a favore della crescita e del lavoro;

D.

considerando che gli investimenti della politica di coesione nel settore dell'energia potrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di entrambe le politiche;

E.

considerando che tali politiche dovrebbero promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro a livello locale e assicurare al contempo risorse di energia sostenibili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tutta l'UE;

F.

considerando che i mercati dell'energia nell'Unione europea si estendono sempre più oltre i confini nazionali e che tale fenomeno tenderà ad accentuarsi in modo significativo in futuro;

G.

considerando che, conformemente alla proposta originaria della Commissione, almeno l'80 % delle risorse del FESR nelle regioni più sviluppate e il 50 % nelle regioni meno sviluppate devono essere destinati a un'«economia a basse emissioni di carbonio»;

H.

considerando che, in quest'area tematica, è necessario stanziare almeno il 20 % e il 6 % a favore, rispettivamente, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, il che costituisce una quantità significativa di finanziamenti;

I.

considerando che il costo dell'energia è aumentato in modo significativo negli ultimi anni e ha raggiunto massimi storici, mettendo in grossa difficoltà le industrie europee;

J.

considerando che l'importo minimo per un progetto ammissibile ELENA è pari a 50 milioni di euro e che per il programma «Energia intelligente» l'importo minimo supera i 6 milioni di euro, cifra superiore a quella del costo di molti progetti nelle comunità piccole e rurali;

K.

considerando che, secondo la tabella di marcia per l'energia 2050, le energie rinnovabili svolgono un ruolo significativo nella futura politica energetica;

Orientamento generale

1.

accoglie con favore l'approccio generale di collegare la politica di coesione agli obiettivi della strategia Europa 2020 e alle sue iniziative faro, al fine di intraprendere la strada di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché di sostenere il passaggio, in tutti i settori, a un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sul piano energetico; ricorda inoltre l'importanza che rivestono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il conseguimento di questi obiettivi a breve e a lungo termine, conformemente allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri sancito dal trattato di Lisbona, come pure per la lotta contro la precarietà energetica, che colpisce le regioni meno sviluppate dell'UE e le famiglie più vulnerabili;

2.

sottolinea, a seguito delle ripercussioni negative dell'attuale crisi sull'incremento delle disparità a livello locale e regionale in Europa, la necessità di beneficiare di un forte sostegno economico, sociale e territoriale alla coesione da parte dell'UE;

3.

ritiene che i progetti europei in materia di energia possano contribuire allo sviluppo regionale e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera contribuendo all'incremento delle capacità autonome delle regioni in termini di gestione delle risorse energetiche; è convinto che gli investimenti in fonti di energia a basse emissioni e rinnovabili e nell'efficienza energetica possano contribuire a sostenere la crescita e l'occupazione a livello regionale;

4.

sottolinea che occorre operare una distinzione, da un lato, tra gli obiettivi della politica di coesione, che contribuiscono alla strategia Europa 2020, e, dall'altro, gli obiettivi più ampi dell'UE in materia di politica energetica, che interessano anche i paesi ammissibili ai finanziamenti di coesione; sottolinea che i fondi di coesione possono essere utilizzati quale fonte aggiuntiva di finanziamento per i progetti energetici solo se detti progetti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione;

5.

è convinto che le regioni d'Europa debbano promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che tenga conto delle peculiarità e delle condizioni locali, che consenta alle regioni d'Europa di disporre di una flessibilità sufficiente per concentrarsi sulle fonti di energia più adeguate alle condizioni e risorse locali e regionali, al fine di raggiungere gli obiettivi UE 2020, e che l'UE debba iniziare a misurare e attuare gli obiettivi europei in materia di energia a livello di Unione;

6.

raccomanda di tenere conto del fatto che i mercati europei dell'energia sono organizzati in raggruppamenti regionali e ritiene che in futuro sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione alle specificità dei mercati nazionali e regionali al fine di poter garantire la corretta applicazione delle norme legislative;

7.

ritiene che l'Unione europea debba intervenire il più rapidamente possibile per garantire il proprio futuro energetico e per tutelare i propri interessi nel settore e che, a tal fine, sia necessario esercitare pressioni supplementari sui rappresentanti locali e regionali affinché siano rispettati gli orientamenti stabiliti dall'UE; ritiene che debba al tempo stesso essere garantito loro un sostegno finanziario considerevole per l'elaborazione dei progetti;

8.

sottolinea che gli aumenti previsti dei prezzi dell'energia possono recare particolari svantaggi ai cittadini delle regioni europee meno sviluppate; chiede pertanto di tenere in considerazione tale aspetto nella pianificazione della politica di coesione e invita gli Stati membri ad adottare misure aggiuntive intese a ridurre gli effetti sulla popolazione dell'Unione europea e, segnatamente, sui consumatori tutelati;

Costruzione di capacità

9.

sottolinea che gli attuali obiettivi in materia di clima e di energia nonché i futuri obiettivi dopo il 2020 devono essere basati su un'equa ripartizione degli oneri fra le regioni europee e devono consentire la possibilità di uno sviluppo futuro che è necessario;

10.

sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra semplificazione e stabilità di norme e procedure;

11.

sottolinea l'importanza di accrescere la capacità amministrativa, senza tuttavia aumentare gli oneri amministrativi, negli Stati membri, a livello regionale e locale, come pure a livello dei soggetti interessati, al fine di utilizzare appieno e in modo efficace i finanziamenti che saranno assegnati ai progetti energetici (anche quelli nel campo dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile) nel quadro della politica di coesione, di superare gli ostacoli interposti a sinergie efficaci fra i Fondi strutturali e gli altri Fondi nonché di sostenere una definizione e un'attuazione efficaci delle politiche; invita gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi al fine di attirare e trattenere personale qualificato per la gestione dei fondi UE;

12.

sottolinea, con riferimento ai progetti su larga scala in materia di energia, le possibili carenze di capacità da parte di alcune autorità regionali e locali, che potrebbero porre seri ostacoli all'attuazione dei progetti; ritiene pertanto non solo che JESSICA, ELENA e IEE-MLEI debbano essere rafforzati, ma che qualunque stanziamento di fondi per le concentrazioni tematiche dell'economia a basse emissioni nell'ambito della politica di coesione debba essere rivisto entro il 2018 alla luce del tasso di assorbimento e adeguato quanto necessario e al più tardi nel quadro del futuro riesame generale del QFP;

13.

plaude al lancio del partenariato europeo per l'innovazione «Città e comunità intelligenti» e invita i partner impegnati nelle procedure di pianificazione relative allo sviluppo urbano sostenibile ad adoperarsi ulteriormente per promuovere le iniziative JESSICA ed ELENA e sfruttare meglio i benefici che queste ultime offrono in termini di investimenti nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le regioni ad avviare solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile;

14.

sottolinea l'importanza di una revisione periodica dell'assegnazione degli stanziamenti del Fondo di coesione a favore di progetti energetici, al fine di accrescere il tasso di assorbimento e incanalare i fondi verso programmi che presentano un tasso di assorbimento, un valore aggiunto e un'efficacia comprovati;

15.

sottolinea, pur appoggiando i nuovi strumenti finanziari (prestiti, garanzie su prestiti e azioni), che questi devono costituire un'offerta aggiuntiva, senza sostituirsi alle sovvenzioni e ai cofinanziamenti per i progetti nel settore dell'energia;

16.

richiama l'attenzione degli Stati membri e della Commissione al fatto che le città, in particolare i centri urbani e le comunità rurali di piccole e medie dimensioni, debbano poter ricevere finanziamenti diretti a sostegno dei progetti per l'efficienza energetica e il rinnovo degli edifici, nonché dei progetti transregionali e transfrontalieri, in quanto è probabile che non dispongano delle capacità amministrative necessarie per usufruire appieno di altri strumenti finanziari; suggerisce, pertanto, alla Commissione che è necessario elaborare una strategia in materia di efficienza energetica per le piccole comunità;

17.

ritiene che debbano essere promosse iniziative a sostegno delle capacità locali e regionali in materia di risparmio energetico promuovendo, tra l'altro, gli investimenti del FESR e dell'FSE;

18.

invita la Commissione a istituire un programma di cooperazione a livello dell'UE che si basi sull'esperienza del programma di gemellaggio, nell'ottica di migliorare la cooperazione tra le regioni con elevati tassi di assorbimento dei fondi UE e quelle con tassi di assorbimento modesti, e di agevolare la diffusione delle migliori pratiche;

Accordi di partenariato

19.

osserva che, ai fini di un'adeguata attuazione dei progetti, le autorità locali e regionali devono essere consultate sugli accordi di partenariato in modo da offrire loro un'effettiva opportunità di influenzarne gli obiettivi, la composizione delle spese e l'attuazione; chiede, pertanto, che sia rafforzato il principio del partenariato;

20.

è pertanto favorevole a una governance multilivello e al decentramento della politica energetica e dell'efficienza energetica, inclusi tra l'altro il Patto dei sindaci e l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa «Città intelligenti» nonché la promozione di migliori soluzioni a livello regionale e locale attraverso campagne di informazione;

21.

evidenzia che gli accordi di finanziamento per la politica di coesione devono garantire una piena considerazione delle diversità economiche, sociali e territoriali fra le varie regioni; sottolinea, al riguardo, il ruolo delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione europea;

22.

è convinto che, mentre il regolamento recante disposizioni comuni prevede l'assegnazione generale e altri obiettivi tematici, tali misure debbano essere attuate in maniera flessibile nell'ambito dei contratti di partenariato per consentire alle regioni di seguire il percorso più efficace per il conseguimento degli obiettivi UE 2020 e della politica di coesione;

23.

mette in luce la necessità di utilizzare ampi criteri di valutazione degli obiettivi nei progetti in materia di energia proposti per il finanziamento della politica di coesione; osserva, in particolare, che condizioni geografiche diverse significano che non può esistere una politica energetica «unica e valida in ogni caso» per tutte le regioni;

Attuazione e suggerimenti di carattere politico

24.

osserva che, mentre gli Stati membri stanno cambiando i propri mix energetici conformemente agli obiettivi climatici dell'UE, molte regioni dipendono ancora dai combustibili fossili; è pertanto convinto che tutte queste regioni debbano essere incoraggiate a utilizzare fonti energetiche compatibili con gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

25.

sottolinea la necessità di una selezione equilibrata delle fonti locali per la produzione di energia, in modo da garantire un'integrazione ottimale con il paesaggio delle regioni;

26.

ritiene che siano necessarie norme coerenti a livello europeo unitamente a un meccanismo di accesso da parte delle autorità alle informazioni provenienti da tutta l'Unione per comprendere appieno l'evoluzione del mercato energetico;

27.

ritiene che la politica di coesione possa svolgere un ruolo fondamentale in termini di sfruttamento del potenziale dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, affinché le sfide future nel settore energetico possano trasformarsi in un'opportunità che rilancia il potere economico dell'Unione;

28.

sostiene l'utilizzo dei fondi per la politica di coesione e in materia di energia per progetti transfrontalieri in collaborazione con paesi terzi e per collegare le reti nazionali; sottolinea che le regioni confinanti devono essere incorporate quanto più possibile nel sistema dell'UE per garantire uno sviluppo sostenibile su entrambi i versanti del confine; sottolinea che tali finanziamenti devono essere soggetti alle regole del mercato dell'energia dell'UE, incluso il terzo pacchetto energia;

29.

accoglie positivamente la nuova proposta riguardante il meccanismo per collegare l'Europa, quale strumento aggiuntivo e complementare alla politica di coesione volto a soddisfare l'acuta necessità di investimenti per ammodernare e ampliare le infrastrutture energetiche europee, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; esorta la Commissione a massimizzare il livello di coordinamento tra i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, da una parte, e il meccanismo per collegare l'Europa, dall'altra;

30.

incoraggia l'attuazione di strategie transfrontaliere efficaci di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e del meccanismo per collegare l'Europa; sottolinea che è importante adattare le norme europee che disciplinano i gestori delle infrastrutture energetiche al contesto transfrontaliero;

31.

ritiene che i fondi per la politica di coesione debbano poter essere impiegati per fornire informazioni agli enti locali e regionali, alle piccole e medie imprese e ai singoli individui in merito ai sistemi nazionali di energie rinnovabili in modo strutturato; osserva come ciò sia necessario soprattutto negli Stati membri che hanno adottato un sistema con «certificato d'origine», che potrebbe favorire soltanto progetti energetici su larga scala;

32.

raccomanda il pieno sfruttamento delle sinergie tra fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti energetici;

33.

sostiene la revisione della direttiva dell'UE 2006/112/CE sull'IVA per consentire una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai progetti locali, regionali e transfrontalieri per una maggiore efficienza energetica e all'acquisto di prodotti che rientrano nella classe di efficienza energetica più elevata ai sensi della direttiva 2010/30/UE;

34.

ritiene che l'esclusione dal FESR e dal FC di progetti volti a ridurre i gas a effetto serra debba limitarsi ai progetti riguardanti gli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE al fine di non esercitare un effetto sproporzionato sulle regioni meno sviluppate e ritardare la loro transizione in regioni a basse emissioni; chiede alla Commissione di chiarire e definire più nettamente quali settori energetici non sarebbero idonei a ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di coesione, e di eliminare tale esclusione per i progetti che riguardano le regioni di convergenza;

35.

osserva che gli impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione sono ampiamente diffusi soprattutto nell'Europa centrale e orientale; osserva che la rivalutazione di tali impianti e della loro rete di distribuzione e, ove necessario, la creazione di nuovi impianti ad alta efficienza avrebbero un impatto ambientale positivo e sarebbe, pertanto, opportuno incoraggiarle e sostenerle con la politica di coesione;

Efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture

36.

concorda che l'efficienza energetica è fondamentale per gli obiettivi dell'UE in materia di energia e che debba essere promossa soprattutto nell'ambito della struttura della concentrazione tematica e dei programmi operativi; è convinto che le misure dell'UE debbano sostenere l'efficienza energetica nelle fasi di produzione, distribuzione e consumo di energia;

37.

ritiene di fondamentale importanza che gli investimenti siano realizzati a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, soprattutto nel settore abitativo;

38.

ritiene che l'utilizzo intelligente dei fondi dell'Unione nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 consentirà di raggiungere l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica e, implicitamente, gli obiettivi in termini di sostenibilità e di competitività nell'Unione europea; sottolinea che la riduzione del consumo attraverso l'efficienza energetica è il modo più sostenibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e consentirà di ridurre le importazioni di circa il 25 %;

39.

sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie a essa assegnate per il pieno sviluppo d'infrastrutture e di reti per lo stoccaggio e la trasmissione dell'energia (con particolare riferimento alle reti e alla distribuzione intelligenti) tra gli Stati membri e tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, come pure per il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia, per un approvvigionamento energetico accessibile dal punto di vista economico, sicuro e sostenibile nonché per il raggiungimento dell'obiettivo di convergenza tra le regioni dell'UE, tenendo conto al contempo delle esigenze specifiche dei cittadini europei in ciascuno Stato membro; sottolinea che dopo il 2015 nessuna regione degli Stati membri dovrebbe restare isolata rispetto alle reti europee del gas e dell'elettricità o disporre di un collegamento inadeguato alle reti energetiche;

40.

sottolinea che è necessario sviluppare un sistema energetico integrato e interconnesso e reti di distribuzione e trasmissione intelligenti a livello locale e regionale per l'elettricità, insieme alle strutture per lo stoccaggio; ritiene che la concentrazione tematica dell'energia debba sostenere la creazione e il rinnovo della rete per le fonti di energia rinnovabili, ossia la produzione sostenibile di biogas;

41.

sottolinea che la politica di coesione deve contribuire a equilibrare i flussi energetici lungo le frontiere degli Stati membri al fine di evitare la possibile minaccia di black-out (ad esempio, attraverso l'impiego di trasformatori);

42.

osserva la necessità dell'efficienza energetica e dello sviluppo dell'energia rinnovabile nelle zone rurali; sottolinea il crescente potenziale di risparmio energetico delle famiglie rurali, che potrebbe richiedere schemi di finanziamento innovativi in quanto tali comunità sono prive degli istituti finanziari necessari in grado di sostenere questi progetti; sostiene le azioni volte ad agevolare l'accesso alle nuove tecnologie nelle zone rurali, in particolare nell'ambito della microcogenerazione;

43.

chiede alla Commissione di garantire che la politica energetica tenga conto delle zone rurali affrontando in modo più globale e coordinato le sfide e opportunità a cui le zone rurali fanno fronte in termini di utilizzo e di produzione di energia;

44.

segnala che nei settori dell'edilizia e dei trasporti risiede un potenziale di efficienza energetica ancora non sfruttato, in cui gli investimenti nel riscaldamento degli edifici e nei trasporti pubblici a basso consumo energetico rappresentano un'opportunità per incrementare l'occupazione in detti settori; ritiene che a tale riguardo occorra stabilire obiettivi pluriennali;

45.

osserva lo squilibrio nell'utilizzo di risorse sostenibili nei vari Stati membri; insiste sulle economie di scala possibili grazie alla cooperazione transfrontaliera in materia di utilizzo sostenibile delle risorse e di efficienza energetica; reputa auspicabile un incremento delle misure a sostegno dell'efficienza delle risorse e del riciclo dei materiali; sottolinea il rischio delle fughe di carbonio e i suoi effetti sullo sviluppo regionale e sulla coesione sociale; ritiene pertanto che sia necessario raggiungere un equilibrio tra la realizzazione degli obiettivi climatici e la sicurezza energetica delle regioni europee, indispensabile per una crescita sostenibile e competitiva;

46.

evidenzia il notevole vantaggio che presenta l'utilizzo dei Fondi strutturali e il Fondo di coesione per realizzare le reti di informazione e comunicazione necessarie allo sviluppo di una rete energetica dell'UE sicura, e solida e intelligente;

Competitività, posti di lavoro e lotta alla povertà energetica

47.

sottolinea che gli investimenti nell'infrastruttura energetica, nell'edilizia e nei trasporti a basso consumo energetico hanno ripercussioni dirette sulla creazione di nuovi posti di lavoro;

48.

incoraggia lo scambio di buone prassi a livello dell'UE onde monitorare l'impatto delle politiche energetiche perseguite sul fenomeno della povertà energetica;

49.

sottolinea la necessità di affrontare la frammentazione del mercato energetico dell'UE, eliminando gli ostacoli e le strozzature presenti nei pertinenti quadri normativi e nel sistema di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo e l'attuazione dei progetti;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/74


P7_TA(2013)0018

Fattibilità dell'introduzione di stability bond

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (2012/2028(INI))

(2015/C 440/11)

Il Parlamento europeo,

visto il quadro rafforzato di governance economica dell'Unione, compresi il «six-pack», le proposte concordate dal Parlamento in merito al «two-pack» e il patto di bilancio comunitarizzato in conformità dell'articolo 16 del trattato di stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (TSCG),

viste le due relazioni del Presidente del Consiglio europeo intitolate «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentate rispettivamente il 26 giugno 2012 (1) e il 12 ottobre 2012 (2),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 in cui sono esaminate possibili soluzioni per migliorare l'architettura economica e finanziaria dell'area dell'euro (3),

visto l'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 intitolata «UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria» (4),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (5),

visto il Libro verde della Commissione, del 23 novembre 2011, sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)0818),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (6),

vista la tabella di marcia allegata alla presente risoluzione,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0402/2012),

A.

considerando che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una relazione sulla possibilità di introdurre eurobbligazioni in quanto parte integrante dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sul pacchetto di governance economica (six-pack);

B.

considerando che Libro verde ha dato avvio a un'ampia consultazione pubblica sul concetto di «stability bond»; che lo stesso Libro verde valuta la fattibilità di un'emissione congiunta di obbligazioni sovrane da parte degli Stati membri dell'area dell'euro occupandosi altresì delle condizioni necessarie a tale scopo;

C.

considerando, senza dimenticare la più ampia prospettiva dell'Unione, l'unicità della situazione dell'area dell'euro, caratterizzata dal fatto che gli Stati membri partecipanti dispongono di una moneta unica ma non di una politica di bilancio o di un mercato obbligazionario comuni; considerando quindi che è giusto accogliere favorevolmente i progetti di proposte contenuti nelle due relazioni intitolate «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentate dal Presidente del Consiglio europeo, in quanto positivo punto di partenza verso un'UEM sana e autentica;

D.

considerando che l'articolo 125 del TFUE vieta agli Stati membri di farsi carico degli impegni di altri Stati membri;

E.

considerando che la politica monetaria intrapresa dalla Banca centrale europea (BCE) non rappresenta una soluzione ai problemi strutturali e di bilancio degli Stati membri, e che le misure atipiche dalla stessa previste hanno un'efficacia limitata;

F.

considerando che nessuno Stato federale (nemmeno gli Stati Uniti o la Germania) emette strumenti analoghi alle eurobbligazioni previste dalle opzioni 1 e 2 del Libro verde, e che di conseguenza esse fanno capo a un concetto assolutamente nuovo non paragonabile a quelli di «treasury bond» (USA) o «Bundesanleihen» (Germania) in quanto strumenti di comprovata affidabilità;

G.

considerando che gli Stati membri hanno difficoltà nell'accedere a finanziamenti a tassi ragionevoli a causa della sfiducia del mercato nei confronti del debito pubblico e della situazione delle banche europee nonché della capacità dei leader europei di adottare provvedimenti definitivi a tutela e integrazione della moneta unica;

H.

considerando che la crisi ha dimostrato non solo l'interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro ma anche la necessità di una più solida unione fiscale dotata di meccanismi efficaci in grado di correggere le tendenze di bilancio, gli squilibri macroeconomici, i livelli di indebitamento e i limiti massimi del saldo di bilancio degli Stati membri non sostenibili;

I.

considerando che l'assunzione di impegni credibili in materia di misure di risanamento favorevoli alla crescita costituisce un prerequisito per qualunque soluzione sostenibile del problema dell'indebitamento e dei disavanzi eccessivi di gran parte degli Stati membri dell'area dell'euro;

J.

considerando che la mutualizzazione del debito sovrano dell'area dell'euro non può, di per sé, compensare la perdita di competitività dell'area stessa;

K.

considerando che l'emissione congiunta di debito con responsabilità in solido e un rafforzamento dell'integrazione fiscale caratterizzato dalla disciplina e dal controllo di bilancio rappresentano due facce della stessa medaglia;

1.

prende atto dei notevoli sforzi di attenuazione e risoluzione della crisi e pone l'accento sul nuovo quadro rafforzato di governance economica dell'UEM nonché sui recenti accordi raggiunti in merito ai fondi di salvataggio e sulle decisioni adottate dalla BCE; ritiene tuttavia che sia tuttora necessario un accordo su una soluzione duratura che porti a un'impostazione bilanciata in grado di conciliare solidarietà e responsabilità all'interno dell'area dell'euro; ricorda che anche tre Stati membri esterni a detta area hanno beneficiato di aiuti per il superamento delle rispettive crisi del debito sovrano;

2.

rimane estremamente preoccupato per la crisi dell'area dell'euro in corso e per la minaccia che la stessa rappresenta per il benessere di milioni di persone vittima di povertà e disoccupazione in tutta l'UE; fa notare che, per preservare l'integrità dell'Unione economica e monetaria pur portando avanti riforme strutturali e sviluppando una «capacità di bilancio» per l'area dell'euro in grado di contribuire all'assorbimento degli shock economici di singoli paesi o di agevolare le citate riforme strutturali, occorre trovare soluzioni alternative, non esclusivamente basate su meccanismi di salvataggio come il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), che consentano di mantenere l'accesso ai mercati o di ridurre gli oneri di finanziamento a carico degli Stati membri;

3.

accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio europeo del 30 giugno 2012 che prevede l'esame di possibili soluzioni per migliorare l'architettura economica e finanziaria dell'area dell'euro evitando nel contempo il rischio morale nonché giungendo a una situazione di sanità e sostenibilità delle finanze pubbliche; ritiene che la prospettiva di lungo termine necessaria per rafforzare l'Unione debba basarsi su una maggiore legittimità democratica, nel rispetto del metodo comunitario e di una tabella di marcia con precise scadenze;

4.

osserva che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il FESF e MES rappresentano le più importanti «reti di salvataggio» finora messe a punto dall'UE; è consapevole del fatto che il ruolo del MES in materia di solvibilità e separazione delle attività (ring fencing) non dovrà essere trascurato in futuro; si compiace dell'impegno, assunto dal Consiglio dell'UE il 18-19 ottobre 2012, riguardante la possibile attribuzione al MES della facoltà di ricapitalizzare direttamente le banche dell'area dell'euro, a seguito di una legittima decisione in tal senso, una volta che sarà istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE;

5.

sottolinea che, per ripristinare la credibilità fiscale, sono necessarie una strategia per il risanamento dei conti pubblici per l'appunto credibile e riforme strutturali in tutti gli Stati membri in quanto elementi essenziali anche in vista del conseguimento di una bilancia dei pagamenti sostenibile nonché di finanze pubbliche sane e sostenibili; fa notare che la sanità delle finanze pubbliche è una condizione necessaria per l'introduzione e il funzionamento di un sistema di emissione congiunta di debito;

6.

si compiace della presentazione del Libro verde in quanto provvedimento che il Parlamento europeo chiedeva da tempo; ritiene che introduzione di «stability bond» sia equiparabile, per importanza, a quella della moneta unica;

7.

accoglie favorevolmente l'impegno già profuso dagli Stati membri in termini di riforme strutturali e di risanamento dei conti pubblici; prende atto del carattere difficile e oneroso degli sforzi attualmente richiesti ai cittadini europei; esorta gli Stati membri a continuare a rispettare gli impegni e gli accordi conclusi in materia di risanamento dei conti pubblici, tenendo debitamente conto del contesto macroeconomico, nonché a incrementare gli sforzi finalizzati alla riduzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;

8.

è tuttavia seriamente preoccupato per il fatto che gli investitori e gli attori operanti sui mercati finanziari, non riconoscendo in maniera sufficiente gli sforzi finora profusi dagli Stati membri in termini di riforme e risanamento, continuano a esercitare sulle politiche una pressione speculativa che trova riscontro nell'aumento dei differenziali di rendimento (spread) e nell'elevata volatilità;

9.

ritiene che vi sia l'urgente necessità di attivarsi in vista dell'approvazione di una strategia a lungo termine per l'area dell'euro in grado di garantire la sanità delle finanze pubbliche, una crescita sostenibile, la coesione sociale ed elevati livelli di occupazione, prevenendo nel contempo il rischio morale nonché sostenendo la convergenza attraverso un avvicinamento all'unione fiscale; si compiace del fatto che la relazione presentata dai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE abbia avviato un dibattito su una strategia completa, ambiziosa e credibile;

10.

riconosce non solo i segnali di difficoltà attualmente evidenziati dai mercati del debito degli enti locali ma anche i legami tra tale situazione e i problemi registrati dagli Stati membri di appartenenza;

11.

invita gli Stati membri caratterizzati da un elevato volume di debito emesso dagli enti locali a introdurre appositi meccanismi per l'emissione congiunta di stability bond che, nel rispetto delle condizioni riguardanti la disciplina di bilancio, allevino la situazione di difficoltà in cui versa il debito degli enti locali riportandola a livelli equivalenti a quelli dello Stato membro di appartenenza;

12.

si compiace del fatto che l'euro sia ormai la seconda valuta di riserva internazionale a livello mondiale; fa notare che è nell'interesse strategico a lungo termine dell'area dell'euro trarre ogni possibile vantaggio dalla moneta unica, ad esempio la possibilità di istituire un mercato obbligazionario comune liquido e diversificato nonché di rafforzare la posizione dell'euro come valuta di riserva internazionale; ritiene che simili obiettivi presuppongano un quadro europeo integrato in materia finanziaria, economica e di bilancio;

13.

osserva che, per assicurare una sana politica di bilancio, è fondamentale un quadro finanziario integrato che comprenda il coordinamento, processi decisionali comuni, una più incisiva applicazione e iniziative proporzionali in vista di un'emissione congiunta di debito; osserva altresì che, attualmente, alcuni dei regimi di mutualizzazione del debito pubblico proposti potrebbero non essere compatibili con le norme costituzionali di taluni Stati membri;

14.

sottolinea che la situazione attuale ha portato, nel breve periodo, a una «corsa alla qualità» (ricerca delle attività più sicure, anche a fronte di rendimenti estremamente modesti) che genera difficoltà di finanziamento per le banche e gli altri istituti finanziari;

15.

esprime preoccupazione per le banche che detengono notevoli volumi di obbligazioni dei rispettivi governi in quanto si tratta di una situazione che dà adito a un effetto di controreazione perverso nel momento in cui la pressione si sposta dal debito sovrano alle banche stesse; ricorda che la diversificazione di attività e passività è uno strumento che consente di garantire la stabilità nonché uno dei vantaggi trascurati del mercato interno;

16.

sottolinea che tutte le istituzioni o gli strumenti attuali e futuri che fanno parte, stricto sensu o lato sensu, del quadro di governance economica dell'Unione necessitano di legittimazione democratica;

17.

ritiene che la prospettata introduzione di obbligazioni comuni possa costituire un segnale forte per i mercati finanziari, contribuire a preservare l'integrità dell'UEM, sostenere un ritorno alla stabilità economica e ridurre l'incertezza, a condizione che siano realizzati progressi nell'ambito dell'integrazione e della vigilanza dell'UE a livello finanziario e di bilancio; ribadisce la sua posizione secondo cui è fondamentale definire un calendario anche mediante una tabella di marcia vincolante analoga a quella prevista per i criteri di Maastricht in riferimento all'introduzione della moneta unica; chiede ulteriori chiarimenti in merito alla proposta della Commissione di subordinare l'emissione congiunta di debito a determinate condizioni, ad esempio al rispetto del patto di stabilità e crescita;

18.

raccomanda alla Commissione di definire criteri di ingresso e di uscita basati sul sensibile risanamento dei conti pubblici e su una ferrea disciplina di bilancio, tenendo altresì conto della crisi in corso e delle correzioni di bilancio in atto in diversi paesi dell'area dell'euro;

19.

prende atto delle evoluzioni, positive e negative, registrate nell'area dell'euro dal 1999 e sottolinea come, nel caso del debito sovrano, la convergenza dei tassi di interesse abbia favorito il raggiungimento di livelli di indebitamento insostenibili; osserva che, nell'ambito del dibattito pubblico e politico, sono state proposte diverse soluzioni per una parziale emissione congiunta di titoli di debito, ad esempio la messa in comune di taluni strumenti di finanziamento a breve termine, entro certi limiti e a determinate condizioni (eurotitoli), oppure il rinnovo graduale nell'ambito di un fondo europeo di rimborso;

20.

sottolinea la necessità che qualunque provvedimento finalizzato all'emissione congiunta di obbligazioni tenga pienamente conto della prospettiva del mercato unico evitando in ogni caso l'introduzione di ostacoli o squilibri non necessari tra Stati membri partecipanti e non partecipanti;

21.

ricorda che, anche in presenza di un sistema di emissione congiunta di obbligazioni, ciascuno Stato membro è tenuto a rimborsare la totalità del suo debito; ricorda che l'emissione congiunta di obbligazioni non costituisce una garanzia nei confronti degli Stati membri eventualmente inadempienti in relazione al rispettivo debito;

22.

ritiene opportuno prendere in considerazione soltanto la possibilità di un'emissione congiunta di obbligazioni che attribuisca ai detentori di queste ultime uno status assolutamente privilegiato, in modo da tutelare i contribuenti dell'UE;

23.

riconosce che la scarsa competitività e la mancata realizzazione di riforme strutturali costituiscono, a livello di economia reale, fattori decisivi in relazione al continuo peggioramento della situazione economica di un paese;

24.

osserva che la maggior parte delle proposte relative alle eurobbligazioni prevede limitazioni dell'accesso ai bond per gli Stati membri caratterizzati da posizioni di bilancio fuori controllo; invita pertanto a mantenere meccanismi in grado di aiutare gli Stati membri attualmente interessati da difficoltà che si traducono in crisi di liquidità (in contrapposizione alle crisi di solvibilità) e quindi esclusi dall'emissione congiunta di obbligazioni; ritiene opportuno, in tale ottica, mantenere il MES, assoggettandolo al metodo comunitario;

25.

chiede alla Commissione di approfondire la questione dei criteri per la concessione di prestiti agli Stati membri, in quanto il Libro verde si limita ad affermare che il provvedimento dipende dalle esigenze degli Stati stessi; ribadisce che la capacità di onorare il debito dovrebbe essere inclusa tra i principali criteri di assegnazione;

26.

fa notare che, secondo il Libro verde della Commissione, il limite massimo del 60 % del PIL previsto dalle proposte relative alle «obbligazioni blu» può rivelarsi eccessivamente elevato in un'ottica di stabilità del sistema; chiede quindi ulteriori chiarimenti in merito a detto limite;

27.

ritiene essenziale l'elaborazione di una tabella di marcia che consenta, nel breve termine, di uscire dall'attuale crisi e, nel lungo termine, di avvicinarsi sempre più all'unione fiscale attraverso il completamento, il potenziamento e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria;

28.

invita la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una relazione in cui, tenendo conto degli aspetti finanziari, giuridici e di bilancio, esamina le varie opzioni per l'emissione congiunta di strumenti di debito pubblico e, se del caso, avanza proposte riguardanti una tabella di marcia in tal senso; ritiene, in tale contesto e in linea con la relazione intermedia di Van Rompuy del 12 ottobre 2012, che la Commissione dovrebbe riservare particolare attenzione alla fattibilità dell'introduzione di un fondo di rimborso che, oltre ad abbinare l'emissione congiunta temporanea di strumenti di debito a rigide norme sulle correzioni di bilancio nei paesi con un indebitamento superiore al 60 % del PIL, sia caratterizzato dall'impegno dei paesi partecipanti a effettuare i rimborsi di competenza, in modo da consentire a tutti paesi partecipanti stessi di ridurre l'indebitamento eccessivo entro un termine di 25 anni, ovvero un lasso di tempo superiore a quello previsto dalla nuova versione del patto di stabilità e crescita che comunque presuppone, in pratica, una crescita economica sufficiente e una ferrea disciplina finanziaria;

29.

chiede agli Stati membri di valutare l'emissione di debito comune a breve termine sotto forma di eurotitoli (cfr. relazione Van Rompuy del 12 ottobre 2012) al fine di proteggere gli Stati membri con politiche fiscali fondamentalmente sostenibili da situazioni di illiquidità e dal circolo vizioso tra crisi del debito sovrano e crisi bancaria nonché dalle esternalità negative determinate dal panico in quanto fenomeni che generano significative distorsioni del mercato e costituiscono un implicito aiuto economico per gli Stati membri che registrano tassi di interesse inverosimilmente bassi sulle rispettive obbligazioni sovrane;

30.

esorta gli Stati membri a studiare la fattibilità del passaggio a un sistema di obbligazioni europee sicure o comunque di altre proposte basate sull'idea di un paniere di obbligazioni;

31.

ritiene che gli eurotitoli, che potrebbero essere soggetti a limiti quantitativi e temporali, sarebbero in grado di fornire il tempo e la stabilità necessari per il buon esito di altre misure, ad esempio il patto di stabilità e crescita nonché il «two-pack», nonché per l'attuazione di ulteriori iniziative a lungo termine finalizzate alla futura integrazione dell'area dell'euro;

32.

invita la Commissione a impegnarsi a chiarire i vincoli giuridici applicabili all'emissione congiunta di obbligazioni, con particolare riferimento all'articolo 125 del TFUE e alle sue implicazioni per le tre modalità di emissione possibili, ovvero responsabilità collettiva, responsabilità individuale e responsabilità in solido; esorta la Commissione a valutare l'eventuale ricorso all'articolo 352, paragrafo 1, del TFUE, o a qualunque altra base giuridica, per l'attuazione di una soluzione che preveda una parziale emissione congiunta di debito senza necessità di procedere a una modifica del trattato e contempli, sulla base degli articoli 121 e 136 del TFUE, un quadro per la vigilanza e le segnalazioni finalizzato non solo al monitoraggio, con cadenza trimestrale, dei progressi realizzati dagli Stati membri dell'area dell'euro e da tale area nel suo complesso in vista di un'autentica Unione economica e monetaria rafforzata ma anche al coordinamento dell'emissione di strumenti di debito sovrano esclusi dai vari quadri di mutualizzazione esistenti;

33.

accoglie favorevolmente i principi della decisione adottata in occasione del vertice dell'Eurogruppo del 29 giugno 2012 per garantire la stabilità dell'euro, «in particolare facendo ricorso, in modo flessibile ed efficace, agli strumenti FESF/MES esistenti al fine di stabilizzare i mercati per gli Stati membri che rispettino le raccomandazioni specifiche per paese e gli altri impegni, tra cui i rispettivi calendari, nell'ambito del semestre europeo, del patto di stabilità e crescita e delle procedure per gli squilibri eccessivi»; apprende che le condizioni figureranno in un memorandum d'intesa e che la BCE fungerà «da agente per conto del FESF/MES nel condurre operazioni di mercato in modo effettivo ed efficace»;

34.

ritiene che, parallelamente, vi sia l'urgente necessità di ricapitalizzare il settore bancario europeo e di completare il mercato unico dei servizi finanziari nell'UE; accoglie con favore le proposte della Commissione relative all'introduzione di un meccanismo di vigilanza unico a livello europeo per gli istituti bancari nonché di un regime unico europeo per l'ordinato svolgimento delle ristrutturazioni e delle liquidazioni (recovery and resolution regime), magari in parallelo con l'entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico; chiede inoltre che, in futuro, una volta entrato in funzione il meccanismo di vigilanza unico, il MES possa finanziare direttamente le banche in difficoltà; sottolinea la necessità che il meccanismo di vigilanza unico risponda al Parlamento e al Consiglio per le azioni e le decisioni adottate nell'ambito della vigilanza europea e riferisca alla commissione competente dello stesso Parlamento;

35.

ribadisce la necessità di avvalersi di strumenti di gestione delle crisi e riconosce che l'insufficiente regolamentazione del settore finanziario rappresenta un fattore importante in rapporto alla difficile situazione di bilancio di alcuni Stati membri dell'area dell'euro;

36.

ritiene che l'emissione congiunta di debito con responsabilità separata, analoga a quella delle obbligazioni del FESF, rischi di non essere sufficientemente interessante per gli investitori nel caso in cui alcuni degli Stati membri partecipanti al sistema continuino a presentare situazioni finanziarie non sostenibili;

37.

prende atto della possibilità che si renda necessaria una scelta fra tre scenari: il primo prevede un tasso di interesse unico per tutti gli Stati membri partecipanti e quindi un trasferimento di ricchezza tra i paesi, il secondo un tasso di interesse differenziato, e il terzo un tasso unico abbinato a un sistema di compensazione, come quello ventilato dalla Commissione, in virtù del quale gli Stati membri caratterizzati da rating più bassi corrispondono una contropartita economica a quelli che invece hanno rating migliori;

38.

chiede alla Commissione di dettagliare ulteriormente l'opzione, dalla stessa proposta, riguardante l'istituzione di un sistema di differenziazione dei tassi di interesse tra gli Stati membri caratterizzati da rating diversi, in particolare al fine di chiarire come e da chi saranno stabiliti i rating stessi una volta che l'introduzione di obbligazioni comuni avrà neutralizzato i meccanismi di mercato;

39.

condivide l'opinione, espressa dalla Commissione nel suo Libro verde, secondo cui la stabilità dell'eventuale sistema delle eurobbligazioni non può dipendere unicamente da un ristretto numero di Stati membri caratterizzati da una situazione finanziaria sostenibile e un simile sistema presuppone un'unione fiscale rafforzata nonché una disciplina e controlli di bilancio più rigorosi per prevenire il rischio morale;

40.

ritiene che, laddove l'eventuale sistema di mutualizzazione del debito sia ritenuto possibile e sia ben integrato in un quadro orientato alla stabilità, sarebbe opportuno prevedere nella tabella di marcia verso un'autentica Unione economica e monetaria una modifica del trattato che dia eventualmente adito all'emissione di obbligazioni con responsabilità in solido;

41.

è del parere che un sistema di parziale sostituzione dell'emissione nazionale (ad esempio le obbligazioni blu/rosse) possa, da un lato, ridurre gli oneri di finanziamento per gli Stati membri caratterizzati da finanze pubbliche sane e sostenibili e, dall'altro, incentivare quelli eccessivamente indebitati a ridurre il debito, dal momento che il rischio associato alle obbligazioni rosse sarebbe più elevato e quindi anche i tassi di interesse aumenterebbero;

42.

invita la Commissione a valutare attentamente, se del caso in cooperazione con la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE) nonché in consultazione con il Consiglio e il Parlamento, tutti gli aspetti tecnici legati all'eventuale sistema, ad esempio le garanzie, le strutture di aggregazione e suddivisione in tranche, le potenziali garanzie collaterali, l'equilibrio tra la disciplina di bilancio dettata dalle norme e quella dettata dal mercato, le salvaguardie aggiuntive (in particolare per quanto concerne la partecipazione ai vari sistemi), la ristrutturazione, l'emissione, le relazioni con i meccanismi di stabilità esistenti, la base di investitori, i requisiti di legge (ad esempio in termini di adeguatezza patrimoniale), la copertura del debito nella fase di transizione e la scadenza; esorta la Commissione a portare avanti una riflessione in merito a forme di governance e responsabilità che siano legittime e appropriate;

43.

sottolinea la necessità di dare un seguito, nell'ambito delle prime azioni della tabella di marcia vincolante, all'attuazione delle misure a breve termine per l'uscita dalla crisi, avvalendosi della procedura legislativa ordinaria e mantenendo la piena responsabilità democratica allo stesso livello in cui è adottata la decisione; fa notare alla Commissione che ha la possibilità, in sede di elaborazione delle proposte, di istituire un organismo temporaneo composto da deputati al Parlamento europeo e rappresentanti degli Stati membri nonché della BCE; ricorda che intende avvalersi appieno delle sue prerogative e dei diritti di iniziativa, anche in relazione all'avvio della procedura per la modifica del trattato; ritiene che il citato organismo dovrebbe altresì valutare la possibilità di emettere vere e proprie obbligazioni federali, abbinate a un bilancio europeo rafforzato;

44.

sottolinea che la Commissione dovrebbe analizzare la fattibilità delle singole opzioni illustrate nell'allegato alla presente risoluzione (in riferimento sia alla fase 1 che alla fase 2), dal momento che non necessariamente costituiscono l'una un'alternativa dell'altra e possono invece, in presenza di determinate circostanze, essere attuate in maniera cumulativa;

45.

è consapevole del crescente numero di proposte avanzate, soprattutto in ambito accademico, in vista di una mutualizzazione del debito; osserva che si tratta di proposte estremamente eterogenee;

46.

condivide le preoccupazioni della Commissione riguardo al trattamento contabile degli stability bond nel quadro delle legislazioni nazionali; esorta la stessa Commissione a procedere a una valutazione esaustiva dell'impatto delle diverse strutture di garanzia degli stability bond sui rapporti tra debito nazionale e PIL;

47.

prende atto del problema del rischio morale menzionato dalla Commissione nel Libro verde, ma giudica comunque necessaria un'attenta analisi del problema per poter trarre le conclusioni corrette e, se possibile, individuare le soluzioni adeguate;

48.

ritiene che il problema del rischio morale possa essere risolto attraverso l'opportuna definizione di garanzie e meccanismi volti a incentivare la disciplina di bilancio;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.


(1)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf

(2)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/132864.pdf

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131369.pdf

(4)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0331.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2012)0046.


ALLEGATO

La tabella di marcia

Di seguito è illustrato un possibile percorso composto da una serie di fasi che non sono necessariamente sequenziali, cumulative o mutuamente esclusive.

Fase 1 —   Misure immediate per uscire dalla crisi

1.   Istituzione di un fondo di rimborso europeo temporaneo per ridurre il debito fino a raggiungere livelli sostenibili, con tassi di interesse adeguati

La Commissione propone l'immediata istituzione di un fondo di rimborso europeo temporaneo che rispetti i seguenti principi:

trasferimento una tantum degli importi di debito superiori al valore di riferimento di Maastricht del 60 % del PIL a un fondo comune, con responsabilità in solido, passando per una fase di introduzione di cinque anni; il trasferimento dovrebbe essere suddiviso in più fasi e riguardare inizialmente solo il 10 % del debito che supera il massimale di Maastricht pari al 60 % del PIL; i successivi trasferimenti dovrebbero essere graduali;

limitazione della partecipazione agli Stati membri non soggetti a un programma di correzione completo, possibilità di partecipazione progressiva degli Stati membri che hanno portato a termine con successo un programma di correzione, attenta valutazione della transizione verso la partecipazione per gli Stati membri soggetti a un programma di correzione;

obbligo per gli Stati membri di rimborsare autonomamente il debito trasferito entro un termine di 25 anni;

applicazione di rigorose condizioni che potrebbero consistere i) nel deposito di garanzie, o ii) nell'impegno ad attuare piani di risanamento dei conti pubblici e riforme strutturali;

attuazione delle norme di bilancio numeriche del quadro rafforzato dell'UEM al fine di limitare i debiti che rimangono di esclusiva responsabilità degli Stati membri partecipanti a un massimo del 60 % del PIL;

maggior coordinamento attraverso l'attuazione del nuovo quadro di governance economica, unito a un calendario rafforzato per la strategia UE 2020 e a un programma di riforma strutturale vincolante soggetto al controllo della Commissione;

disponibilità di procedure trasparenti e prevedibili per l'uscita degli Stati membri, ovvero un'operazione che deve essere onerosa in modo da incentivare la permanenza; il mancato rispetto degli impegni durante la fase di introduzione dovrebbe comportare l'immediata interruzione del processo, mentre in qualunque momento il mancato rispetto degli impegni dovrebbe comportare l'escussione della garanzia collaterale depositata nel fondo;

2.   Introduzione degli eurotitoli al fine di proteggere gli Stati membri da situazioni di illiquidità

La Commissione propone l'immediata istituzione di un sistema di emissione di debito comune a breve termine che rispetti i seguenti principi:

istituzione di un'agenzia o utilizzo di un'entità esistente per l'emissione di eurotitoli, con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro non soggetti a un programma di correzione completo; possibilità di partecipazione progressiva degli Stati membri che hanno portato a termine con successo i rispettivi programmi di correzione;

possibilità di maggiorazione del tasso di interesse, a titolo di penalizzazione, per gli Stati membri che non rispettano le norme fissate dal patto di stabilità e crescita;

fissazione della scadenza massima degli eurotitoli (pari a un massimo del 10 % del PIL), in modo da consentire un monitoraggio continuo e, grazie alla scadenza a breve termine, il rinnovo frequente delle garanzie;

sostituzione con gli eurotitoli di tutto il debito a breve termine emesso dagli Stati membri, che di conseguenza rimangono responsabili unicamente dell'emissione del proprio debito per scadenze più lunghe, con controlli e limitazioni adeguati alle esigenze, alla situazione di bilancio e all'indice di indebitamento dei singoli paesi;

adozione di misure per il coordinamento dell'emissione di strumenti di debito sovrano esclusi dai vari quadri di mutualizzazione esistenti;

possibilità di partecipazione per i parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle norme costituzioni degli Stati membri interessati;

La Commissione dovrebbe tenere conto delle conclusioni di cui alla versione definitiva della relazione Van Rompuy su un'autentica Unione economica e monetaria.

Fase 2 —   Emissione congiunta parziale — Introduzione delle obbligazioni blu: debito assegnato annuale ≤ 60 % del PIL da emettere in assenza di modifica del trattato

La Commissione esamina, riferendo altresì al Parlamento europeo le sue conclusioni in merito, la possibilità di proporre l'istituzione di un sistema per l'assegnazione del debito al di sotto del 60 % del PIL da emettere congiuntamente, in presenza di freni al debito nazionale o di altri meccanismi appropriati per la prevenzione del rischio morale, nel rispetto dei seguenti principi:

limitazione della partecipazione agli Stati membri che rispettano il patto di stabilità e crescita nonché il patto di bilancio integrato nel quadro dell'Unione, conformemente all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, e che non sono soggetti a un programma di correzione completo;

rigorosa limitazione dell'importo di debito da emettere con responsabilità in solido a una quota inferiore al 60 % del PIL, attraverso il divieto per gli Stati membri partecipanti di emettere debito senior al di fuori dell'emissione congiunta;

adozione della decisione finale in merito all'assegnazione delle obbligazioni blu e delle corrispondenti garanzie da parte dei parlamenti nazionali di tutti i paesi partecipanti;

obbligo per gli Stati membri partecipanti di depositare garanzie collaterali;

progettazione di un meccanismo di assegnazione che tenga conto del rispetto della disciplina di bilancio, della congiuntura economica e degli spread storici, ponderato in base al fabbisogno finanziario.

Fase 3 —   Emissione congiunta totale di debito nazionale con modifica del trattato

Sulla base dei lavori del comitato, previa realizzazione di tutte le eventuali modifiche del quadro normativo dell'UE e se del caso di una modifica del trattato nonché tenendo conto delle modifiche costituzionali eventualmente necessarie negli Stati membri, la Commissione presenta apposite proposte per l'istituzione di un sistema di emissione congiunta di obbligazioni che rispetti i seguenti principi:

limitazione della partecipazione agli Stati membri che rispettano le condizioni di cui alla fase 2;

istituzione di un'agenzia del debito europeo per l'emissione di obbligazioni;

creazione di opportune istituzioni competenti, democraticamente legittimate, che siano tra l'altro incaricate della vigilanza e del coordinamento delle politiche di bilancio nazionali e del programma per la competitività nonché della rappresentanza esterna dell'area dell'euro nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Fase 4 —   Emissione congiunta di un autentico debito europeo abbinata a un bilancio europeo rafforzato, con modifica del trattato

La Commissione, previa predisposizione di tutte le eventuali modifiche al quadro normativo dell'UE e se del caso dell'area dell'euro, presenta proposte per l'eventuale emissione di obbligazioni volta a finanziare gli investimenti dell'UE in beni pubblici della stessa UE (ad esempio infrastrutture, ricerca e sviluppo, ecc.), al fine di agevolare le correzioni necessarie in caso di shock di singoli paesi, grazie alla disponibilità di un certo grado di assorbimento a livello centrale, e quindi le riforme strutturali atte a migliorare la competitività e la crescita potenziale in relazione a un quadro integrato di politica economica.


Giovedì 17 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/83


P7_TA(2013)0022

Accordo di cooperazione e partenariato UE-Iraq

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq (2012/2850(RSP))

(2015/C 440/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (1),

visti la quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949, e i suoi protocolli aggiuntivi I e II,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza,

vista le modifiche allo statuto del TPI, approvate l'11 giugno 2010 dalla conferenza di riesame a Kampala, che comprendono il crimine di aggressione;

vista la strategia europea in materia di sicurezza, del 12 dicembre 2003, dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore»,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo del 22 novembre 2005,

viste l'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX, definita nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e le azioni comuni successive che modificano e prorogano il mandato della missione,

vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2006, dal titolo «Raccomandazioni per un impegno rinnovato dell'Unione europea a favore dell'Iraq» (COM(2006)0283),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (2),

visto il Patto internazionale per l'Iraq, approvato a Sharm el-Sheikh (Egitto) il 3 maggio 2007,

viste la sua raccomandazione al Consiglio del 13 marzo 2008 sul ruolo dell'Unione europea in Iraq (3) e la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane (4),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 novembre 2010,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1956 (2010), 1957 (2010) e 1958 (2010) del 15 dicembre 2010,

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa (5),

visto il documento di strategia comune per l'Iraq (2011-2013) della Commissione,

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 2005 la Repubblica dell'Iraq ha organizzato tre elezioni multipartitiche, ha adottato una costituzione mediante referendum, ha creato le basi di uno Stato federale e si è impegnata nel tentativo di creare istituzioni democratiche e di giungere alla ricostruzione e alla normalizzazione;

B.

considerando che l'Europa e l'Iraq sono legati da millenni di reciproche influenze culturali e da una storia comune;

C.

considerando che il 21 dicembre 2010 tutte le forze politiche in Iraq hanno raggiunto un accordo in vista della formazione di un governo di unità nazionale che risponda alle aspirazioni espresse dai cittadini iracheni in occasione delle elezioni del 7 marzo 2010; considerando che questo accordo non è ancora stato attuato dal governo iracheno, il che contribuisce alla fragilità e alla frammentazione dell'Iraq;

D.

considerando che l'Iraq da tempo ospita vari gruppi religiosi tra cui sunniti e sciiti, musulmani, cristiani, ebrei, mandei e yezidi, nonché un'importante classe media laica e non settaria;

E.

considerando che, nel 2003, in Iraq vivevano 800 000 cittadini iracheni cristiani (caldei, siriaci e altre minoranze cristiane), che costituiscono un'antica popolazione autoctona attualmente molto esposta alle persecuzioni e all'esilio; considerando che centinaia di migliaia di cristiani sono fuggiti dalle violenze che continuano a subire, lasciando il proprio paese o spostandosi all'interno delle sue frontiere;

F.

considerando che lo svolgimento delle elezioni locali è previsto per il 2013 e che le elezioni parlamentari si terranno nel 2014;

G.

considerando che, in contrasto con la tendenza mondiale all'abolizione della pena di morte, il numero delle esecuzioni in Iraq sta aumentando; considerando che sono state espresse serie preoccupazioni, in particolare dall'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navi Pillay, per il mancato rispetto delle garanzie internazionali in materia di giusto processo nei processi che portano alla pena di morte, anche in relazione a questioni quali la mancanza di trasparenza dei processi e i casi in cui le «confessioni» sono state ottenute con la tortura o altre forme di maltrattamento degli imputati; considerando che la pena capitale è una forma di punizione crudele e disumana e che va accordata un'assoluta priorità al dialogo politico con le autorità irachene sull'abolizione della pena di morte;

H.

considerando che la crisi in Siria ha generato nuovi consistenti flussi di profughi e di rimpatriati in Iraq, che sono ora confrontati a una grave insicurezza personale ed economica e si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità in Iraq;

I.

considerando che è importante garantire che la delegazione dell'UE a Baghdad disponga dei fondi e delle risorse necessari per essere pienamente operativa e in grado di svolgere un ruolo significativo per sostenere il processo democratico, promuovere lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché accompagnare le autorità e la popolazione irachene nel processo di ricostruzione, stabilizzazione e normalizzazione e considerando che un ufficio distaccato a Ebril potrebbe aumentare in misura significativa l'efficacia operativa della delegazione dell'UE a Baghdad;;

J.

considerando che l'Iraq è riuscito a riprendere la sua produzione petrolifera quasi a pieno regime, ma che lo Stato iracheno continua ad avere grandi difficoltà a fornire i servizi di base, quali l'erogazione regolare di elettricità in estate, l'approvvigionamento di acqua potabile e la prestazione di un'assistenza sanitaria sufficiente; considerando che, nel quadro dello sfruttamento delle risorse petrolifere dell'Iraq, l'assistenza tecnica, lo Stato di diritto e la piena attuazione delle norme internazionali in materia di contratti e di appalti saranno essenziali per promuovere un processo di inclusione sociale e di benessere;

K.

considerando che la disoccupazione tra i giovani uomini è prossima al 30 %, per cui le bande criminali e le fazioni militari possono reclutarli con facilità; considerando che la lotta alla corruzione dovrebbe rimanere un obiettivo prioritario per le autorità irachene; considerando che l'UE deve fare tutto ciò che è in suo potere per creare forti incentivi affinché le società europee sostengano le misure anticorruzione in Iraq; considerando che le autorità irachene dovrebbero utilizzare i proventi petroliferi del paese come uno strumento e un'opportunità per realizzare una ricostruzione sociale ed economica sostenibile a vantaggio dell'intera società irachena e che esse dovrebbero promuovere un processo di riforme democratiche;

L.

considerando che, dopo il ritiro delle forze militari statunitensi dall'Iraq alla fine del 2011, le forze di sicurezza irachene si trovano a svolgere un ruolo cruciale per la stabilità e la sostenibilità a lungo termine del paese;

M.

considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), attualmente gli sfollati iracheni all'interno del paese sono 1 500 000, di cui 500 000 hanno dovuto abbandonare le proprie case e 230 000 hanno cercato rifugio nei paesi vicini, principalmente in Siria e in Giordania;

N.

considerando che il Kurdistan iracheno è una regione dell'Iraq relativamente pacifica e stabile, in cui la cooperazione internazionale allo sviluppo e gli investimenti privati stanno aumentando;

O.

considerando che, nonostante un notevole miglioramento della situazione della sicurezza, l'attuale tasso di esplosioni e sparatorie è ancora elevato e ogni giorno si verificano episodi di violenza che generano un clima di incertezza sul futuro per la maggior parte degli iracheni e rendono impossibile la promozione dell'integrazione economica e sociale della popolazione irachena nel suo complesso;

P.

considerando che, al fine di promuovere la stabilità nella regione, l'Unione europea dovrebbe assumersi le sue responsabilità per la costruzione di un Iraq nuovo e democratico, e che la politica dell'Unione europea nei confronti dell'Iraq dovrebbe rispecchiare il più ampio contesto del partenariato strategico con i paesi vicini meridionali e con il Medio Oriente;

Q.

considerando che le sfide maggiori della ricostruzione e della normalizzazione si pongono sul piano istituzionale e sociale, vale a dire la realizzazione delle capacità istituzionali e amministrative e il consolidamento dello Stato di diritto, l'applicazione della legge e il rispetto dei diritti umani;

R.

considerando che l'Unione europea dovrebbe adeguare l'uso delle sue risorse alle specifiche sfide interne, regionali e umanitarie che l'Iraq si trova ad affrontare e che l'efficacia, la trasparenza e la visibilità sono condizioni essenziali di un ruolo rafforzato dell'Unione europea in Iraq;

S.

considerando che dal 2003 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno destinato in totale oltre 1 miliardo di EUR di aiuti all'Iraq, in particolare tramite il Fondo internazionale per la ricostruzione dell'Iraq (IRFFI), e che dal 2005 l'Unione europea ha contribuito direttamente al miglioramento della situazione dello Stato di diritto grazie alla sua missione PESD EUJUST LEX; considerando che il mandato della missione EUJUST LEX è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013;

T.

considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione offrirà all'UE un nuovo contesto contrattuale in cui sviluppare relazioni economiche e politiche a lungo termine con l'Iraq e creerà solide basi per la promozione e il rispetto dei diritti umani nel paese;

U.

considerando che l'Iraq è un partner potenzialmente importante per garantire una maggiore diversificazione delle fonti di energia e per contribuire, pertanto, alla sicurezza energetica dell'Europa;

1.

si compiace della conclusione dei negoziati sull'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq, che instaura le prime relazioni contrattuali tra le due parti; accoglie con favore la creazione, mediante l'accordo di partenariato e cooperazione, di un consiglio di cooperazione, di un comitato di cooperazione e di una commissione di cooperazione parlamentare, e si attende che questi organi imprimano un nuovo impulso al coinvolgimento politico dell'Unione europea in Iraq al più alto livello, mediante contatti politici regolari e lo sviluppo di relazioni economiche con le più alte autorità irachene;

2.

è del parere che le disposizioni politiche e commerciali dell'accordo di partenariato e cooperazione gettino le basi per un dialogo politico regolare e rafforzato sulle questioni bilaterali, regionali e mondiali, proponendosi nel contempo di migliorare il regime di scambi tra Iraq e l'Unione europea e di sostenere gli sforzi di sviluppo e di riforma intrapresi dall'Iraq per favorire l'integrazione di questo paese nell'economia mondiale;

3.

sostiene il processo di adesione dell'Iraq all'Organizzazione mondiale del commercio e sottolinea che l'attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione deve contribuire significativamente a tale processo;

4.

sottolinea che la clausola di «elemento essenziale» nell'accordo di partenariato e cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa impegna le parti a svolgere un ruolo attivo nel disarmo nucleare e a dare il loro pieno sostegno alla prevista conferenza dell'ONU su un Medio Oriente senza armi nucleari;

5.

si compiace della clausola inserita nell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq sull'adesione dell'Iraq allo statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI); sottolinea l'importanza che l'Unione europea apporti quanto prima il massimo sostegno alla ratifica e all'adesione da parte dell'Iraq allo statuto di Roma nonché all'attuazione, in via prioritaria, delle norme e degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; chiede agli Stati membri e all'Iraq di ratificare le modifiche dello statuto del TPI approvate l'11 giugno 2010; accoglie con favore la clausola inserita nell'accordo di partenariato e cooperazione relativa alla cooperazione in materia di promozione e di protezione efficace dei diritti umani in Iraq, sottolineando tuttavia che qualora l'Iraq non riesca a tutelare, a promuovere e a rispettare i diritti umani, ciò avrà ripercussioni negative sui programmi di cooperazione e di sviluppo economico; sottolinea l'importanza di mantenere l'imposizione di condizioni rigorose, sulla base del principio «more for more» (vale a dire maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), e la necessità di dare una maggiore importanza alla realizzazione di sostanziali progressi in materia di diritti umani in Iraq; accoglie con favore l'impegno del governo iracheno a promuovere un dialogo efficace con la società civile e a favorire la sua effettiva partecipazione;

6.

sottolinea che il dialogo politico tra l'Unione europea e le autorità irachene si deve concentrare principalmente sulle questioni relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali pubbliche e individuali, con particolare attenzione alle continue denunce di violazioni dei diritti umani e alla protezione dei diritti di tutte le minoranze religiose ed etniche, nonché sul rafforzamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto, del buon governo, della trasparenza del processo decisionale, del giusto processo e della riconciliazione nazionale; esorta il governo iracheno a operare per la riconciliazione nazionale di una società estremamente frammentata;

7.

sottolinea la necessità di accordare la massima priorità al dialogo politico con le autorità irachene sull'abolizione della pena di morte e sul sostegno ai principi fondamentali dell'Unione europea; invita il governo iracheno ad abolire la pena di morte e, come primo passo, a dichiarare e attuare immediatamente una moratoria sulle esecuzioni;

8.

plaude all'istituzione, nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione, della commissione di cooperazione parlamentare che costituirà la sede in cui il Parlamento iracheno e il Parlamento europeo si incontreranno e scambieranno opinioni, che sarà informata delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione e formulerà raccomandazioni a tale organo; sostiene questa importante dimensione parlamentare e ritiene che tale commissione rappresenterà una grande opportunità per il dialogo democratico e per il sostegno alla democrazia in Iraq;

9.

ricorda il proprio impegno a favore dello sviluppo di una democrazia parlamentare e la sua iniziativa, prevista nel bilancio 2008, di sostenere il processo democratico in collaborazione con i parlamenti dei paesi terzi; ribadisce la propria disponibilità a sostenere attivamente il Consiglio dei rappresentanti iracheno, proponendo iniziative volte a rafforzare la capacità dei rappresentanti iracheni eletti di assolvere al loro ruolo costituzionale e a promuovere il trasferimento di esperienze in materia di amministrazione efficiente e di formazione del personale;

10.

sottolinea l'importanza di creare le condizioni necessarie per un dialogo tecnico e una cooperazione rafforzati con l'Iraq e di apportare un costante sostegno all'amministrazione del paese, in modo tale da poter introdurre e applicare integralmente norme internazionali adeguate in materia di contratti e di appalti e da ampliare le opportunità di investimento;

11.

invita l'Iraq a ratificare quanto prima il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari;

12.

si compiace dell'apertura di una delegazione dell'Unione europea in Iraq, a Baghdad, e della nomina del capo della delegazione; ricorda, tuttavia, la necessità di garantire che la delegazione dell'Unione europea disponga di una sede adeguata e delle risorse umane e materiali necessarie, proporzionate all'ambizione dichiarata dall'Unione europea di svolgere un ruolo di primo piano nella transizione dell'Iraq verso la democrazia, al fine di assicurare la piena operatività della delegazione; sottolinea che è essenziale che il capo della delegazione possa recarsi, in condizioni di assoluta sicurezza, in tutte le zone del paese, al fine di controllare la corretta attuazione dei programmi finanziati dall'Unione europea, la situazione dei diritti umani e il processo di riforma;

13.

sottolinea l'importanza per il futuro dell'Iraq dell'accordo politico raggiunto dai leader iracheni sulla formazione di un governo di unità nazionale che sia adeguatamente rappresentativo della diversità politica, religiosa ed etnica della società irachena e conforme alla volontà espressa dalla popolazione nelle elezioni legislative del 7 marzo 2010; chiede che tale accordo sia attuato integralmente senza ulteriore indugio e invita le forze politiche irachene a mantenere l'impegno, in uno spirito di unità d'intenti, nei confronti del processo di creazione di istituzioni democratiche forti e durature e a garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento di elezioni libere ed eque, sia a livello locale che internazionale, che sono essenziali per il processo di transizione democratica; rileva che l'attuazione di tale accordo potrebbe costituire l'unica soluzione sostenibile all'avvio di un processo di reale riconciliazione nazionale; ribadisce l'importanza della nomina di ministri permanenti per il ministero della Difesa e per il ministero degli Interni, al fine di impedire la concentrazione del potere e di promuovere il dialogo democratico, il controllo e la responsabilità politica in relazione alle scelte strategiche in materia di sicurezza;

14.

manifesta preoccupazione per le crescenti tensioni settarie e la profonda mancanza di fiducia tra il governo iracheno e l'opposizione che, se non sono risolte, possono portare alla ripresa di un violento conflitto; esprime una forte preoccupazione per il possibile effetto di ricaduta negativo del conflitto siriano in Iraq, che aggraverebbe le tensioni settarie in Iraq, e invita tutti gli attori in Iraq a comportarsi in modo responsabile e con cautela al fine di scongiurare un simile scenario;

15.

invita il governo iracheno a garantire che le risorse del paese siano utilizzate in modo trasparente e responsabile a beneficio dell'intera popolazione irachena;

16.

chiede alla Commissione di elaborare una clausola vincolante in materia di responsabilità sociale dell'impresa (CSR) da esaminare in una delle prime riunioni del consiglio di cooperazione, sulla base di principi di CSR definiti a livello internazionale, tra cui l'aggiornamento del 2010 degli orientamenti dell'OCSE e le norme definite dall'ONU, dall'OIL e dall'UE; propone che detta clausola armonizzi le norme e i criteri esistenti onde assicurare la comparabilità e l'equità e che debbano essere fissate misure per attuare tali principi a livello dell'UE, per esempio i requisiti per monitorare le attività delle imprese, delle loro filiali e catene di approvvigionamento, nonché per attenersi alla dovuta diligenza;

17.

è estremamente preoccupato, tuttavia, per il persistere di atti di violenza nei confronti della popolazione civile, dei gruppi vulnerabili e di tutte le comunità religiose, tra cui le minoranze cristiane, che suscitano nella popolazione un profondo senso di paura e di incertezza sul proprio futuro e su quello del paese; constata che sono stati compiuti progressi a tale riguardo e invita le autorità irachene a continuare a rafforzare la sicurezza e l'ordine pubblico e a combattere il terrorismo e la violenza settaria in tutto il paese; ritiene che occorra accordare priorità anche all'introduzione di un quadro giuridico nuovo che delimiti chiaramente le responsabilità e il mandato delle forze di sicurezza e favorisca un adeguato controllo delle forze di sicurezza come richiesto dalla Costituzione; ritiene che il Consiglio dei rappresentanti debba svolgere un ruolo adeguato nella formulazione di una nuova legislazione e nell'esercizio del controllo democratico; invita le autorità irachene a intensificare gli sforzi per proteggere le minoranze cristiane e tutte le minoranze vulnerabili, a garantire a tutti i cittadini iracheni il diritto di praticare la propria fede e di affermare la propria identità in condizioni di libertà e di sicurezza, ad adottare misure più ferme per contrastare la violenza interetnica e interreligiosa, a proteggere la popolazione laica, e a fare tutto quanto è in loro potere per consegnare i colpevoli alla giustizia, nel rispetto dello Stato di diritto e delle norme internazionali; ritiene che l'accordo di partenariato e cooperazione offra l'opportunità di promuovere ulteriormente i programmi di riconciliazione e di dialogo interreligioso mirati a ripristinare un sentimento di coesione e di unità nella società irachena;

18.

richiama l'attenzione sull'urgenza di risolvere i problemi umanitari del popolo iracheno; sottolinea la necessità di garantire che l'azione coordinata tra le autorità irachene e le organizzazioni di aiuto internazionali che operano nel paese sia finalizzata ad assistere i gruppi vulnerabili, segnatamente i rifugiati e gli sfollati, a proteggere tali gruppi e a creare condizioni eque per la loro sicurezza e dignità;

19.

rileva con preoccupazione che, secondo l'UNHCR, 34 000 profughi siriani hanno cercato rifugio nel Kurdistan iracheno dall'inizio del conflitto e chiede l'aiuto delle autorità irachene nella gestione del flusso di rifugiati in Iraq, in particolare assicurando che i profughi siano accettati nel territorio per questioni umanitarie e siano indirizzati verso campi profughi; esorta inoltre l'UE a impegnarsi a contribuire agli aiuti al governo iracheno per assicurare condizioni di vita umane in tali campi profughi;

20.

invita le autorità irachene, pur riconoscendo il loro impegno, a garantire la sicurezza e le condizioni di vita umane ai residenti nei campi Ashraf e Hurriya; chiede agli Stati membri dell'Unione europea di rispettare l'articolo 105, paragrafo 3, lettera b, e paragrafo 4 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e l'Iraq e di fare tutto il possibile per facilitare il reinsediamento o il rimpatrio dei residenti del campo Hurriya in modo individuale e su base volontaria, al fine di risolvere in via definitiva la questione della loro presenza sul territorio iracheno;

21.

chiede la revisione della Costituzione, del Codice penale e del Codice di procedura penale per garantire il pieno rispetto della parità tra donne e uomini e dei diritti delle donne; riafferma il ruolo chiave che le donne possono svolgere nel ripristinare il tessuto sociale e sottolinea la necessità della loro piena partecipazione politica, anche nello sviluppo delle strategie nazionali, per tener conto dei loro punti di vista;

22.

incoraggia le ONG a contribuire al rafforzamento della democrazia e dei diritti umani in Iraq fornendo aiuti mirati alle donne vittime di violenze, matrimoni forzati, delitti d'onore, traffico d'esseri umani e mutilazioni genitali;

23.

esorta il parlamento e il governo iracheni a elaborare leggi contro il lavoro minorile, la prostituzione minorile e il traffico di bambini e a garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

24.

chiede che sia rivolta un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne al processo di ricostruzione postbellica e alla vita politica ed economica al più alto livello, in particolare per le donne delle comunità minoritarie che sono spesso esposte a una doppia discriminazione basata sul genere e sull'identità etnica o religiosa; esorta le autorità irachene ad adottare le misure necessarie allo sviluppo di una società civile inclusiva che possa svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo politico e a promuovere media indipendenti, pluralisti e professionali;

25.

esprime profonda preoccupazione per i numerosi casi di suicidi di donne e di delitti d'onore connessi ai matrimoni forzati e per altri casi comuni di violenza contro le donne, come la mutilazione genitale femminile e la violenza domestica; sottolinea l'importanza di elaborare un corpus normativo adeguato ed efficace per sostenere e tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, nonché la loro integrità sociale, culturale e fisica, di promuovere il pieno accesso all'integrazione socio-economica e di eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne sancite dal diritto, in linea con la Costituzione irachena e con gli obblighi assunti dall'Iraq in virtù del trattato internazionale sui diritti umani;

26.

accoglie con favore il documento di strategia comune per l'Iraq (2011-2013) della Commissione, che segna il passaggio a una programmazione pluriennale della cooperazione allo sviluppo dell'UE basata sulla consultazione delle autorità irachene e sul coordinamento con gli altri soggetti internazionali (Banca mondiale, Nazioni Unite) che operano nel paese; constata che questo nuovo approccio è conforme ai principali orientamenti contenuti nella sua raccomandazione al Consiglio del 13 marzo 2008;

27.

si compiace del bilancio positivo della missione EUJUST LEX e dell'attuazione in Iraq, per la prima volta, di progetti pilota in coordinamento con il progetto in corso della Commissione; chiede che, al termine di tale missione, l'Unione europea utilizzi tutte le esperienze acquisite, ricorrendo sia alla PESD sia agli strumenti dell'Unione, per continuare a fornire assistenza nel paese per rafforzare la polizia e il sistema penale iracheni;

28.

ribadisce il suo invito a presentare prove della trasparenza e dell'efficacia degli aiuti dell'Unione all'Iraq sotto forma di informazioni esaustive, periodiche e trasparenti sugli aiuti dell'Unione effettivamente versati e sulla loro destinazione, in particolare per quanto riguarda gli stanziamenti versati tramite l'IRFFI di cui l'UE è il principale donatore;

29.

prende atto che le attività di cooperazione dell'Unione europea programmate nel settore dello sviluppo sociale e umano mirano a lottare contro la povertà, a soddisfare le esigenze primarie in materia di sanità, istruzione e occupazione, nonché a promuovere le libertà fondamentali per tutti, compresi i gruppi più vulnerabili, vale a dire i rifugiati, gli sfollati e tutte le minoranze religiose; insiste affinché tali attività si iscrivano nell'ambito di un rafforzamento delle capacità e delle istituzioni, tenendo conto dei principi di inclusione, trasparenza e buon governo;

30.

sottolinea la posizione geopolitica delicata dell'Iraq in considerazione della sua vicinanza con Siria, Iran, Turchia, Arabia saudita e Giordania; si attende che l'Iraq svolga un ruolo di stabilizzazione nella regione, in particolare in considerazione della guerra civile in corso in Siria; si attende che l'Iraq sostenga una transizione democratica e inclusiva in Siria;

31.

plaude alla recente creazione dell'Alta commissione per i diritti umani in Iraq come istituzione indipendente che può dare un senso ai diritti garantiti dalla Costituzione irachena e svolgere un ruolo centrale nella protezione di tali diritti; sottolinea l'importanza di preservare l'indipendenza di tale istituzione da influenze politiche e di fornire un sostegno finanziario adeguato, sicuro e indipendente alle sue attività; sottolinea la necessità di una cooperazione regolare, trasparente e continua da parte degli organi governativi nelle indagini della commissione; invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo della commissione mediante l'assistenza tecnica, un dialogo continuo e la condivisione dell'esperienza negli sforzi per la protezione dei diritti umani;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai Presidenti dei parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al Consiglio dei rappresentanti della Repubblica dell'Iraq.


(1)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 20.

(2)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 287.

(3)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 75.

(4)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 115.

(5)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/89


P7_TA(2013)0024

Attuazione di APEI tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'attuazione dell'accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa orientale e australe alla luce dell'attuale situazione nello Zimbabwe (2013/2515(RSP))

(2015/C 440/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2012,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),

visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sull'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1),

visto il comunicato del vertice straordinario della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe del 1o giugno 2012,

viste le conclusioni del Consiglio sullo Zimbabwe del 23 luglio 2012 e la decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il capitolo relativo alla cooperazione allo sviluppo dell'accordo di Cotonou, a norma del quale l'Unione europea ha esteso le preferenze commerciali non reciproche ai paesi ACP, è scaduto il 31 dicembre 2007 e che da allora la situazione non è conforme alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio;

B.

considerando che gli accordi di partenariato economico (APE) sono accordi compatibili con l'OMC intesi a sostenere l'integrazione regionale attraverso lo sviluppo del commercio, la crescita sostenibile e la riduzione della povertà, promuovendo nel contempo la graduale integrazione delle economie ACP nell'economia mondiale;

C.

considerando che Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe sono firmatari dell'accordo di Cotonou; che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale dell'accordo di cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e i paesi ACP;

D.

considerando che gli accordi di partenariato economico interinali (APEI) possono essere considerati un primo passo verso accordi di partenariato economico completi, grazie all'inclusione non soltanto di norme sullo scambio delle merci, ma anche di capitoli sulle norme di origine e la protezione delle nuove industrie;

E.

considerando che le disposizioni sul buon governo, la trasparenza nelle cariche politiche e i diritti umani, conformemente agli articoli 8, 11B, 96 e 97 dell'accordo di Cotonou, devono essere considerate parte di questo APEI tra la Comunità europea, da una parte, e Seychelles, Madagascar, Maurizio e Zimbabwe, dall'altra;

F.

considerando che, benché la situazione attuale nello Zimbabwe, per quanto riguarda i diritti umani e la democrazia, abbia mostrato segni di miglioramento, restano numerose sfide da affrontare per quanto concerne la futura cooperazione tra l'Unione e lo Zimbabwe, in particolare la piena attuazione dell'accordo politico globale (APG) e l'eliminazione di ogni forma di molestia e abuso dei diritti umani;

G.

considerando che la ripresa economica dello Zimbabwe è tuttora fragile e che alcune politiche dello Stato rappresentano una minaccia per le future relazioni economiche tra l'Unione e lo Zimbabwe;

H.

considerando che lo Zimbabwe sta disattendendo in modo flagrante gli accordi internazionali e le sue stesse leggi nazionali continuando a permettere la vendita di avorio d'elefante di provenienza illegale;

1.

osserva che l'UE deve promuovere il commercio equo con i paesi in via di sviluppo, fondato sul pieno rispetto e sull'attuazione delle norme in materia di lavoro e delle condizioni lavorative definite dall'OIL, nonché garantire l'applicazione delle più elevate norme sociali e ambientali; ritiene che ciò includa il pagamento di un prezzo equo per le risorse e i prodotti agricoli provenienti dai paesi in via di sviluppo;

2.

sottolinea che la provvisoria entrata in vigore dell'APEI rappresenta un passo importante per il consolidamento del partenariato tra l'Unione europea e i quattro paesi africani interessati, in un quadro giuridico stabile; evidenzia l'importanza di continuare le negoziazioni allo scopo di concludere un accordo completo volto a promuovere scambi aperti ed equi, gli investimenti e l'integrazione regionale;

3.

ritiene che l'entrata in vigore della legge che istituisce la commissione per i diritti umani nello Zimbabwe rappresenti una misura incoraggiante attuata dal governo per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, nonché un progresso nel quadro della tabella di marcia concordata per elezioni pacifiche e credibili;

4.

invita la Commissione a intensificare le negoziazioni con i sette paesi rimanenti della regione e ad adottare un approccio favorevole allo sviluppo in linea con gli obiettivi strategici e le priorità della regione e dei suoi paesi e in conformità delle norme dell'OMC;

5.

esprime tuttavia la sua preoccupazione per i continui abusi dei diritti umani e delle libertà fondamentali nello Zimbabwe, che compromettono gli impegni assunti negli ultimi anni dal governo di unità nazionale dello Zimbabwe, e in particolare per i recenti episodi di molestie nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti e membri della società civile nel paese; invita il governo dello Zimbabwe ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che nessuno sia oggetto di molestie o intimidazioni a causa del proprio impegno a favore di questioni relative ai diritti umani;

6.

deplora l'assenza di una clausola rigorosa sui diritti umani nell'APEI e ribadisce la sua richiesta di introdurre negli accordi commerciali conclusi dall'UE clausole vincolanti in materia; si rammarica per l'omissione di un capitolo sullo sviluppo sostenibile e dell'obbligo di rispettare le norme ambientali e del lavoro;

7.

sottolinea che la libertà di riunione, di associazione e di espressione sono elementi fondamentali della democrazia, rispetto ai quali lo Zimbabwe si è impegnato pienamente nel quadro dell'APG; richiama l'attenzione sull'attuale procedura di approvazione, sottolineando che la ratifica dell'APEI con l'Unione europea costituisce un'ulteriore opportunità per ribadire la necessità di attuare pienamente tali impegni e obblighi;

8.

sottolinea che, nelle attuali circostanze, la sospensione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione (a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou) dovrebbe essere mantenuta, ma che l'UE conferma il suo impegno di sostenere la popolazione locale;

9.

appoggia le misure mirate attualmente applicate dall'UE in risposta alla situazione politica e dei diritti umani nello Zimbabwe, nonché le decisioni annuali che consentono all'Unione di mantenere sotto costante controllo esponenti di spicco del governo zimbabwano; sottolinea inoltre che l'APEI non avrà ripercussioni su tali misure;

10.

Invita il governo dello Zimbabwe a intraprendere le iniziative necessarie — fra cui il ripristino della legalità, della democrazia e del rispetto dei diritti umani e in particolare un referendum costituzionale credibile e pacifico e preparativi elettorali conformi agli standard internazionali riconosciuti — affinché le misure mirate possano essere sospese;

11.

ribadisce la sua disponibilità a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione nel caso di un significativo deterioramento della situazione dei diritti umani, compresa, tra l'altro, la possibilità di ricorrere alle disposizioni previste dall'articolo 65 dell'accordo (la cosiddetta clausola di «non esecuzione»);

12.

invita la delegazione dell'Unione europea a Harare a continuare a fornire assistenza al governo di unità nazionale dello Zimbabwe per migliorare la situazione dei diritti umani nell'ottica di organizzare elezioni pacifiche e credibili in linea con le norme che l'Unione europea si aspetta da tutti i suoi partner commerciali;

13.

invita il governo dello Zimbabwe a procedere all'individuazione e al perseguimento delle persone coinvolte nell'esportazione e nel commercio illegali di avorio e, inoltre, a operare per una maggiore trasparenza delle industrie estrattive dello Zimbabwe, al fine di garantire che le ricchezze derivanti dallo sfruttamento legale delle risorse naturali del paese siano correttamente contabilizzate e vadano a beneficio di tutti i cittadini dello Zimbabwe;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo e al parlamento dello Zimbabwe e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe.


(1)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 129.

(2)  GU L 54 del 28.2.2012, pag. 20.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/92


P7_TA(2013)0026

Modernizzazione degli aiuti di Stato

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di stato (2012/2920 (RSP))

(2015/C 440/14)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 109,

vista la proposta di regolamento della Commissione al Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(2012)0725),

vista la proposta di regolamento della Commissione al Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730),

vista la Comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209),

visto il parere del Comitato delle regioni adottato alla sua 98a seduta plenaria, tenuta il 29 novembre 2012,

vista la relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo «Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?»,

visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1) (in appresso: «l'accordo quadro»), in particolare il suo paragrafo 15,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di stato (O-000213/2012 — B7-0102/2013),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha presentato due proposte di regolamento concernenti il programma di modernizzazione degli aiuti di stato sulla base dell'articolo 109 del TFUE; che tale base giuridica prevede soltanto la consultazione del Parlamento e non la codecisione.

B.

considerando che le proposte hanno l'obiettivo di concentrare le risorse sull'esame dei casi più importanti di aiuto anziché di trattare i casi o le denunce minori che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri;

C.

considerando che le proposte, e in particolare la modifica del regolamento procedurale (CE) n. 659/1999, riguardano le modalità di controllo da parte della Commissione delle decisioni prese dalle autorità nazionali e locali elette e che vi sono pertanto forti ragioni che militano a favore del controllo democratico su questi testi da parte del Parlamento;

D.

che, come previsto dal paragrafo 15 dell'Accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione, il Parlamento deve essere associato alla preparazione di tali proposte;

1.

saluta con favore la Comunicazione della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di stato e le sue nuove proposte di regolamento; invita tuttavia la Commissione ad assicurarsi che lo stimolo alla crescita economica, che è uno degli obiettivi generali di tale riforma, non determini un ulteriore aumento del debito pubblico;

2.

sottolinea la necessità di ridimensionare e rendere più mirati gli aiuti di stato, in modo da alleggerire la spesa pubblica ed evitare distorsioni di concorrenza, sostenendo al tempo stesso il passaggio a un'economia della conoscenza;

3.

sottolinea che gli aiuti di stato devono essere progettati per stimolare in quanto obiettivo a pieno titolo lo sviluppo dei servizi, della conoscenza e delle infrastrutture, anziché per aiutare aziende particolari;

4.

sottolinea che la principale funzione del controllo sugli aiuti di stato è di garantire parità di condizioni nel mercato interno; saluta il pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di stato come chiave di volta dell'attuale processo di modernizzazione della politica di concorrenza e chiede una tempestiva attuazione del pacchetto di riforma;

5.

riconosce la funzione che gli aiuti di stato ammessi grazie a uno speciale regime di crisi hanno svolto per contrastare la crisi stessa; riconosce anche che l'uso e il controllo appropriato degli aiuti statali contribuirà notevolmente al raggiungimento degli obiettivi della strategia di crescita EU 2020;

6.

sottolinea la necessità che la politica di concorrenza permetta un adeguato sostegno statale alla trasformazione in senso ecologico dell'economia, con specifico riguardo alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, e fa presente che i nuovi orientamenti devono fondarsi su tale premessa;

7.

condivide l'opinione della Commissione sulla necessità di accelerare gli iter relativi agli aiuti di stato per permettere di concentrarsi maggiormente su casi complessi che possono determinare gravi ripercussioni per la concorrenza sul mercato interno; prende atto della proposta della Commissione di aumentare il proprio margine di discrezionalità riguardo alle modalità di gestione delle denunce; invita al riguardo la Commissione a stabilire criteri particolareggiati per distinguere i casi importanti da quelli di minore rilevanza; sottolinea a tal fine l'opportunità di innalzare le soglie per il regolamento de minimis e di estendere le categorie orizzontali nel regolamento «di abilitazione» e nel regolamento generale di esenzione per categoria;

8.

rileva che i citati obiettivi, in passato già fissati molte volte e posti a base delle revisioni della normativa sugli aiuti di stato, non sono stati pienamente raggiunti come sembrerebbe indicare l'attuale necessità di nuove proposte;

9.

esprime l'auspicio che le proposte possano adesso conseguire gli obiettivi prefissati, senza peraltro dissuadere eventuali reclamanti dal farsi avanti per segnalare all'attenzione della Commissione gravi casi di distorsione della concorrenza;

10.

prende atto dell'intenzione generale della Commissione di aumentare il numero delle misure esentate dall'obbligo di notifica; nota in particolare che la proposta della Commissione prevede che il regolamento di abilitazione sia esteso agli aiuti alla cultura e a quelli erogati per compensare i danni provocati da disastri naturali; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri dovranno garantire il rispetto preventivo delle norme sugli aiuti di stato per le misure de minimis e per i regimi che beneficiano di un'esenzione per categoria, allo scopo di preservare un adeguato livello di controllo, mentre la Commissione continuerà a esercitare un controllo ex post su tali casi; sottolinea che tutto questo non deve determinare un aumento degli aiuti statali; invita la Commissione ad assicurare a termine una riduzione di tali aiuti;

11.

sottolinea che la Commissione deve garantire un miglioramento degli scambi con gli Stati membri in termini di qualità e tempestività di trasmissione delle informazioni e di preparazione delle notifiche; sottolinea che, per essere efficaci, i sistemi nazionali devono garantire che le misure in materia di aiuti di stato esentate dall'obbligo di notifica preventiva siano conformi al diritto dell'Unione;

12.

prende atto che a tutt'oggi le informazioni attinenti ai controlli sugli aiuti di stato sono state fornite esclusivamente dagli Stati membri; chiede alla Commissione di valutare se vi sarà un'ulteriore necessità di potenziare le risorse umane per ampliare i suoi strumenti di raccolta delle informazioni e consentirle di ricevere informazioni direttamente dagli operatori del mercato;

13.

esprime viva preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti europea, secondo la quale la Commissione non cerca sistematicamente di individuare interventi di aiuto non notificati e non valuta ex post, in modo completo, l'impatto del proprio controllo in materia di aiuti di stato; chiede ulteriori chiarimenti in merito ai casi (40 %) di aiuti di stato concessi in forza dei regolamenti di esenzione per categoria che potrebbero risultare problematici; rimarca le particolari difficoltà che tale situazione pone ai nuovi entranti e alle piccole e medie imprese, e gli effetti distorsivi che produce sulla concorrenza;

14.

sollecita la Commissione ad affrontare, nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di stato le questioni di cui sopra e a garantire che l'indebolimento del controllo preventivo delle notifiche sia compensato da un efficace e rigoroso controllo successivo condotto a nome della Commissione, onde garantire un adeguato rispetto delle norme;

15.

constata con rammarico che la base giuridica delle nuove proposte, l'articolo 109 TFUE, prevede la semplice consultazione del Parlamento e non la codecisione come invece avviene, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, per altre aree relative all'integrazione dei mercati e alla regolamentazione economica;

16.

ritiene che questo deficit democratico sia inaccettabile per proposte che riguardano gli strumenti con i quali la Commissione vigila su decisioni e atti emanati da autorità nazionali e locali elette, specie per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale legati ai diritti fondamentali;

17.

propone che tale deficit sia superato mediante accordi interistituzionali e rettificato con future modifiche al Trattato;

18.

sollecita la Commissione e il Consiglio a tenere nel massimo conto le proposte di emendamento formulate dal Parlamento nel quadro della procedura di consultazione;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


30.12.2015   

IT

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C 440/94


P7_TA(2013)0027

Recenti vittime degli incendi verificatisi in aziende tessili, in particolare in Bangladesh

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle vittime di recenti incendi in fabbriche tessili, in particolare in Bangladesh (2012/2908(RSP))

(2015/C 440/15)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di cooperazione CE-Bangladesh del 2001,

ricordando le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (1) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2),

visto il rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dal titolo «Globalizzazione dei diritti sociali: L'Organizzazione internazionale del lavoro e oltre»,

visto il rapporto dell'OIL dal titolo «Il lavoro nel Sud globale: Sfide e alternative per i lavoratori»,

visto il rapporto dell'OIL dal titolo «Globalizzazione, flessibilizzazione e condizioni di lavoro in Asia e nel Pacifico»,

vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione (3),

vista la versione aggiornata degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali del 2011,

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) C-187 del 2006, sul contesto promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, e C-155 del 1981, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, che non sono state ratificate né dal Bangladesh né dal Pakistan, così come le rispettive raccomandazioni (R-197); vista inoltre la convenzione dell'OIL C-081 del 1947 sull'ispezione del lavoro, della quale sono firmatari sia il Bangladesh che il Pakistan, e le relative raccomandazioni (R-164),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno perso la vita nell'incendio della fabbrica tessile Tazreen, situata nel distretto di Ashulia (Dacca), in Bangladesh, e che nel settembre dello stesso anno 289 persone erano morte in un incendio a Karachi, in Pakistan;

B.

considerando che ogni anno centinaia di lavoratori perdono la vita in analoghi incidenti in tutta la regione dell'Asia meridionale; che, secondo le stime, dal 2005 circa 600 lavoratori del settore tessile sarebbero morti a seguito di incendi in fabbriche nel solo Bangladesh, molti dei quali avrebbero potuto essere evitati;

C.

considerando che le condizioni nelle manifatture tessili sono spesso scadenti, con scarsa considerazione per i diritti dei lavoratori riconosciuti dalle principali convenzioni OIL e, spesso, con scarsa o nessuna considerazione per la sicurezza antincendio; che in molti casi i proprietari di siffatte fabbriche sono rimasti impuniti e che pertanto hanno fatto ben poco per migliorare le condizioni di lavoro;

D.

considerando che in Bangladesh vi sono oltre 5 000 fabbriche tessili, che impiegano all'incirca 3,5 milioni di persone, e che tale paese è il secondo più grande esportatore mondiale di abiti confezionati dopo la Cina;

E.

considerando che il mercato europeo rappresenta la principale destinazione delle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento del Bangladesh, e che imprese occidentali di primo piano riconoscono di avere concluso contratti con i proprietari della fabbrica Tazreen per la fornitura di capi di abbigliamento;

F.

considerando che l'aumento del costo del lavoro in altre parti del mondo ha portato a delocalizzare posti di lavoro scarsamente qualificati nel settore manifatturiero verso l'India, il Pakistan, la Cambogia, il Vietnam e, in particolare, il Bangladesh, paese nel quale l'abbigliamento rappresenta attualmente il 75 % delle esportazioni;

G.

considerando deplorevole che alcune società abbiano inizialmente cercato di negare la collaborazione con l'azienda coinvolta nell'incendio di Dacca, riconoscendo solo successivamente che i loro capi di abbigliamento erano stati prodotti in tale sito;

H.

considerando che negli ultimi mesi si sono inasprite le tensioni fra il governo del Bangladesh e gli attivisti per i diritti dei lavoratori e che i lavoratori denunciano le proprie basse retribuzioni e inadeguate condizioni di lavoro;

I.

considerando l'omicidio tuttora irrisolto, nell'aprile 2012, di Aminul Islam, che aveva criticato la mancanza di sicurezza delle condizioni di lavoro dell'industria dell'abbigliamento in Bangladesh;

1.

esprime il suo dolore dinanzi alla perdita di vite umane registrata nei recenti incendi di fabbriche; esprime il suo cordoglio alle famiglie in lutto e ai feriti; considera assolutamente inaccettabile il numero di lavoratori che negli ultimi anni ha trovato la morte in incendi scoppiati nelle fabbriche dell'Asia meridionale;

2.

esorta il governo del Bangladesh e quello del Pakistan a portare avanti indagini approfondite in relazione ai recenti avvenimenti e a predisporre misure intese ad evitare il ripetersi di siffatte tragedie, compresi il pieno rispetto, da parte dell'industria manifatturiera, della legislazione in materia di salute e sicurezza (in particolare la legge del 2006 sul lavoro in Bangladesh) e l'introduzione di un sistema efficace e indipendente di ispezioni del lavoro e degli edifici industriali;

3.

si compiace dell'accordo in materia di sicurezza antincendio e degli edifici stipulato in Bangladesh da alcuni sindacati, ONG e multinazionali della vendita al dettaglio di prodotti tessili, volto a migliorare le norme di sicurezza negli impianti produttivi e con il quale i contraenti accettano di farsi carico dei costi che tali misure comportano, in particolare istituendo un sistema di ispezioni indipendenti e sostenendo attivamente la creazione, con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori in ciascuna fabbrica, di «comitati per la salute e la sicurezza», che sono obbligatori per legge ma raramente operativi; invita tutti i marchi tessili interessati a contribuire a questo sforzo;

4.

esorta tutte le parti interessate a lottare contro la corruzione diffusa nella catena di fornitura in varie nazioni dell'Asia meridionale, compresa la collusione tra gli ispettori della sicurezza e i proprietari degli impianti; chiede che si faccia di più per combattere tali pratiche;

5.

si aspetta che i responsabili di reati colposi e altre attività criminali connessi agli incendi siano assicurati alla giustizia e che le autorità locali e i dirigenti degli impianti cooperino al fine di garantire a tutte le vittime pieno accesso al sistema giudiziario, consentendo loro di richiedere un indennizzo; saluta con favore le iniziative già intraprese dai governi del Bangladesh e del Pakistan per sostenere le vittime e le loro famiglie;

6.

valuta positivamente l'azione dei dettaglianti europei che hanno già contribuito a programmi di indennizzo delle vittime e delle loro famiglie e incoraggia gli altri a seguirne l'esempio; chiede che la riabilitazione medica dei feriti e l'assistenza sanitaria per i familiari a carico dei lavoratori deceduti siano fornite a titolo gratuito;

7.

invita i principali marchi internazionali dell'abbigliamento ad analizzare in modo critico le loro catene di fornitura e a cooperare con i loro subappaltatori, al fine di migliorare gli standard professionali in materia di salute e sicurezza; invita i dettaglianti, le ONG e tutti gli altri soggetti interessati, compresa eventualmente la Commissione, a collaborare per mettere a punto uno standard di etichettatura volontaria per certificare che un prodotto è fabbricato rispettando le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro;

8.

invita la Commissione a promuovere attivamente un comportamento responsabile fra le imprese dell'Unione europea che operano all'estero, in particolare garantendo la rigorosa osservanza di tutti i loro obblighi giuridici, segnatamente degli standard e delle norme internazionali vigenti nel settore dei diritti umani, del lavoro e dell'ambiente;

9.

si compiace delle iniziative attualmente lanciate dalla Commissione volte a fornire sostegno per migliorare la sicurezza degli impianti in Bangladesh, ad esempio attraverso il progetto che prevede la «Promozione degli standard lavorativi nel settore delle confezioni» e l'attività congiunta con il servizio antincendio e la direzione per la difesa civile del Bangladesh; chiede che tale cooperazione sia rafforzata ed estesa eventualmente ad altri paesi della regione;

10.

rammenta la necessità di attuare con coerenza le otto convenzioni fondamentali dell'OIL; sottolinea l'importanza che rivestono disposizioni solide in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, indipendentemente dal paese in cui si trova il loro posto di lavoro;

11.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che i funzionari commerciali dell'UE, qualora operanti presso le delegazioni dell'Unione, ricevano una formazione regolare sulle questioni attinenti alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'attuazione del quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e riparare», e che le delegazioni dell'Unione fungano da punti di contatto dell'UE per i reclami concernenti le imprese di quest'ultima e le loro filiali;

12.

rileva l'importante ruolo che possono svolgere i lavoratori e i sindacati, ad esempio attraverso il costante sviluppo di comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli impianti, e l'importanza che i sindacati abbiano accesso agli impianti al fine di formare i lavoratori sulle modalità per tutelare i propri diritti e la propria sicurezza, compreso il diritto di rifiutare i lavori non sicuri;

13.

si compiace degli sforzi efficaci messi in atto dalle autorità del Bangladesh per ridurre il lavoro minorile nel settore tessile ed esorta il Pakistan a intensificare il suo impegno nella lotta contro il lavoro minorile;

14.

esorta le autorità del Bangladesh a indagare debitamente sulla tortura e l'uccisione dell'attivista per i diritti dei lavoratori Aminul Islam e invita i governi del Bangladesh e del Pakistan a eliminare le restrizioni alle attività sindacali e alla contrattazione collettiva;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti del Pakistan e del Bangladesh e al direttore generale dell'OIL.


(1)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

(2)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

(3)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 131.


30.12.2015   

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C 440/97


P7_TA(2013)0028

Raccomandazioni della Conferenza sulla revisione del trattato di non proliferazione per la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente (2012/2890(RSP))

(2015/C 440/16)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione del 24 novembre 2012 di Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul rinvio della conferenza di Helsinki relativa alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente,

vista la relazione semestrale dell'agosto 2012 sull'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2012/I) (1),

visti i tre seminari dell'UE su «Sicurezza in Medio Oriente», «Non proliferazione delle armi di distruzione di massa» e «Disarmo», tenutisi a Parigi nel giugno 2008, nonché il primo seminario sul Medio Oriente organizzato il 6 e 7 luglio 2011 a Bruxelles dal Consorzio dell'Unione europea per la non proliferazione e il secondo seminario organizzato dal Consorzio il 5 e 6 novembre 2012 sul medesimo argomento, aventi per obiettivo la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite per la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente,

vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

vista la decisione 2012/422/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, che sostiene un processo volto alla creazione di una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente,

viste le sue precedenti risoluzioni del 26 febbraio 2004 (2), del 10 marzo 2005 (3), del 17 novembre 2005 (4) e del 14 marzo 2007 (5) sulla non proliferazione nucleare e il disarmo nucleare, e del 10 marzo 2010 (6) sul trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 13 dicembre 2011, sulla creazione di una zona libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 ottobre 2010, sul rischio di proliferazione nucleare in Medio Oriente,

visto il documento finale della Conferenza di revisione delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 2010,

vista la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008,

visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Conferenza per la creazione di una zona libera da armi nucleari e da tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, in programma per il dicembre 2012, è stata rinviata;

B.

considerando che la cancellazione della conferenza relativa alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente, prevista dalla conferenza di revisione del trattato di non proliferazione del 2010, potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza regionale e sugli sforzi internazionali di denuclearizzazione;

C.

considerando che il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e delle armi di distruzione di massa è un elemento fondamentale della sicurezza internazionale; che le priorità più urgenti in materia di sicurezza consistono nell'impedire ad altri Stati di ottenere o utilizzare armi nucleari, nel ridurre le scorte a livello mondiale e nell'avanzare verso un mondo privo di armi nucleari;

D.

considerando che il documento finale della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 2010 contiene un accordo in merito alla convocazione, nel 2012, di una conferenza per la creazione di una zona libera da armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, e che tale processo è urgentemente necessario per riaffermare la validità di tale trattato;

E.

considerando che i preparativi per questa conferenza sono stati avviati sin dalla nomina di Jaakko Laajava, sottosegretario di Stato della Finlandia, in quanto facilitatore della stessa;

F.

considerando che per altre regioni del mondo esistono già trattati relativi a zone libere da armi nucleari, in particolare per America latina e Caraibi, Pacifico meridionale, Sud-est asiatico, Africa e Asia centrale; che la Mongolia si è autodichiarata zona libera da armi nucleari e tale status è stato riconosciuto con l'adozione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla sicurezza internazionale della Mongolia e il suo status di zona libera da armi nucleari; che esistono inoltre altri trattati relativi alla denuclearizzazione di determinate zone, tra cui il Trattato antartico, il Trattato sullo spazio extratmosferico, l'Accordo che disciplina le attività sulla Luna e il Trattato sui fondali marini;

G.

considerando che l'Unione europea incoraggia tutti gli Stati della regione a continuare il proprio impegno costruttivo con il facilitatore al fine di adottare ulteriori iniziative volte a raggiungere l'obiettivo della totale eliminazione dalla regione di tutte le armi di distruzione di massa — siano esse nucleari, chimiche o biologiche — nonché dei relativi vettori;

H.

considerando che, con la dichiarazione di Barcellona del 1995, l'Unione europea e tutti i membri del partenariato euromediterraneo hanno aderito all'obiettivo di promuovere la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente; che l'UE appoggia gli sforzi profusi dal facilitatore come pure l'obiettivo di promuovere la creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente, in particolare attraverso il Consorzio dell'UE per la non proliferazione e l'organizzazione di una serie di seminari in materia, come quelli tenutisi nel 2008, nel 2011 e nel novembre 2012;

I.

considerando che la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono i copatrocinatori della risoluzione sul Medio Oriente adottata nel 1995 nel quadro del trattato di non proliferazione, nonché gli Stati depositari del trattato;

J.

considerando che la situazione politica nella regione resta estremamente instabile, marcata da disordini e da cambiamenti politici profondi in atto nel Medio Oriente, tra cui un inasprimento del conflitto in Siria, la stasi dei rapporti con l'Iran e le crescenti tensioni tra Israele e Palestina e i paesi confinanti;

K.

considerando che l'Unione europea appoggia i preparativi in corso per la conferenza, con la partecipazione di tutti gli Stati della regione e in vista di risultati positivi, sullo sfondo dei disordini e dei cambiamenti politici che si stanno verificando in Medio Oriente;

L.

considerando che l'invito rivolto dal movimento dei paesi non allineati a creare al più presto una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente rappresenta una tappa prioritaria verso l'istituzione di una zona libera da armi di distruzione di massa nella regione;

1.

esprime rammarico per il rinvio della conferenza sulla creazione di una zona libera da armi nucleari e da tutte le altre armi di distruzione di massa nel Medio Oriente, che la Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione del 2010 aveva previsto per il 2012;

2.

accoglie favorevolmente il ruolo delle Nazioni Unite nella creazione di una zona libera da armi nucleari reciprocamente verificabile; ricorda che non tutti gli Stati della regione sono firmatari del trattato di non proliferazione;

3.

esorta il Segretario generale delle Nazioni Unite, il facilitatore delle Nazioni Unite, i patrocinatori della risoluzione del 1995 sul Medio Oriente, l'alto rappresentante dell'Unione europea e gli Stati membri dell'UE a fare in modo che la conferenza prevista per il 2012 si svolga quanto prima nel 2013;

4.

è fermamente convinto che la creazione di una zona libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente comporterebbe un rafforzamento sostanziale della pace e della stabilità internazionali e potrebbe costituire un esempio e un positivo passo avanti per la campagna «Global Zero»;

5.

invita il VP/AR Catherine Ashton a garantire che l'Unione europea continui a impegnarsi con solerzia a sostegno di questo processo, in particolare incoraggiando attivamente sul piano diplomatico tutte le parti interessate a partecipare ai negoziati in modo costruttivo e con una rinnovata volontà politica;

6.

plaude alla partecipazione dell'Unione al processo finalizzato alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente; considera che le dichiarazioni di intento rappresentino un primo passo per sbloccare l'attuale situazione di stallo; è del parere che una risoluzione pacifica dei conflitti in Medio Oriente possa creare la necessaria fiducia per l'istituzione definitiva di una zona libera da armi di distruzione di massa nella regione;

7.

ricorda a tutte le parti interessate l'urgenza della questione, tenendo presente il conflitto inerente al programma nucleare iraniano e i relativi negoziati nonché la guerra civile in Siria; rammenta che il governo siriano continua a controllare uno dei più potenti e pericolosi arsenali di armi chimiche al mondo;

8.

invita tutti i paesi della regione ad aderire alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e alla Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche;

9.

sottolinea l'importanza del dialogo in corso su una zona libera da armi di distruzione di massa nel Medio Oriente per esplorare il contesto generale e le misure intermedie che potrebbero rafforzare la pace e la sicurezza nella regione; sottolinea che gli elementi chiave dovrebbero comprendere il rispetto di garanzie IAEA di vasta portata (e un protocollo supplementare), il divieto di produrre materiale fissile per gli armamenti e di arricchire l'uranio oltre il grado normale per l'uso combustibile, l'adesione ai trattati che vietano il ricorso alle armi biologiche e chimiche e la creazione di una zona libera da armi nucleari nella regione del Medio Oriente; sottolinea che tali misure rafforzerebbero in modo sostanziale la pace e la sicurezza internazionali;

10.

sollecita una nuova iniziativa che alimenti la fiducia a livello regionale, basata sull'esempio del processo di Helsinki, al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine di un Medio Oriente senza conflitti militari;

11.

chiede al VP/AR Catherine Ashton di tenere il Parlamento informato sugli sviluppi realizzati negli sforzi di riconvocazione della Conferenza, dopo che essa è stata rinviata rispetto alla data in cui era prevista nel dicembre 2012;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al facilitatore nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi del Medio Oriente.


(1)  GU C 237 del 7.8.2012, pag. 1.

(2)  GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 152.

(3)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.

(4)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 453.

(5)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 146.

(6)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 77.


30.12.2015   

IT

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C 440/100


P7_TA(2013)0029

Regolamento sull'obbligatorietà del marchio di origine per taluni prodotti importati da paesi terzi

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE (2012/2923(RSP))

(2015/C 440/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, presentata dalla Commissione (COM(2005)0661 — C7-0048/2010 — 2005/0254(COD)),

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

vista la sua posizione in prima lettura adottata il 21 ottobre 2010 (1),

visto l'allegato della comunicazione del 23 ottobre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2013» (COM(2012)0629),

viste tutte le sue precedenti risoluzioni sul marchio d'origine,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 21 ottobre 2010 ha adottato una posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi con 525 voti favorevoli, 49 contrari e 44 astensioni;

B.

considerando che, sebbene siano passati più di due anni, il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune, lasciando la procedura di codecisione in una situazione di stallo;

C.

considerando che nel suo programma di lavoro per il 2013 la Commissione ha indicato che, oltre alla mancanza di un accordo in seno al Consiglio, i recenti sviluppi nell'interpretazione giuridica delle norme dell'OMC da parte dell'organo d'appello dell'organizzazione hanno reso obsoleta la sua proposta;

D.

considerando che nell'UE non si applicano norme armonizzate sull'attestazione di origine delle merci importate, ad eccezione di determinati casi nel settore agricolo;

E.

considerando che alcuni paesi membri dell'OMC non appartenenti all'UE quali il Brasile, il Canada, la Cina e gli Stati Uniti impongono l'obbligo di apporre un marchio di origine per alcuni prodotti;

F.

considerando che sono necessarie disposizioni comuni al fine di accrescere la competitività tra i paesi membri dell'OMC e garantire condizioni di parità con i produttori di quelli dei principali partner commerciali dell'Unione che hanno introdotto il marchio d'origine;

G.

considerando che l'informazione costituisce uno degli elementi basilari della libertà dei cittadini e della tutela dei consumatori;

1.

deplora l'intenzione della Commissione di ritirare la proposta di regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, approvata in prima lettura dal Parlamento, senza averlo debitamente informato in modo tempestivo e senza aver fornito ai colegislatori una spiegazione dettagliata delle sue intenzioni prima di prendere la decisione;

2.

invita la Commissione a riconsiderare la decisione prevista;

3.

sollecita la Commissione, in alternativa, a proporre una nuova legislazione compatibile con l'OMC tale da consentire all'UE di intervenire nelle materie che formavano oggetto della proposta iniziale;

4.

invita la Commissione a informare il Parlamento circa il calendario delle azioni future necessarie per riavviare l'iter legislativo e superare l'attuale fase di stallo;

5.

invita la Commissione ad avviare con urgenza uno studio comparativo sulle normative legislative in materia di marchio d'origine attualmente in vigore e applicate per i vari paesi membri dell'OMC, allo scopo di esaminare i principi sottostanti e valutare la compatibilità con le norme dell'OMC;

6.

ricorda, come già in altre occasioni, l'importanza di mantenere, nel contesto degli scambi commerciali multilaterali, condizioni di parità tra le imprese dell'UE e i loro concorrenti dei paesi terzi, nonché di adottare un approccio coerente per garantire la tutela dei consumatori; sottolinea che tale approccio ho rilevanza anche in un'ottica di valorizzazione della produzione di qualità come pure delle norme sociali e ambientali nell'attuale contesto di concorrenza globale, elementi di particolare interesse per le PMI;

7.

sottolinea la necessità di utilizzare in maniera più efficiente tutte le risorse disponibili a livello regionale, nazionale e UE — in attesa dell'entrata in vigore della nuova legislazione — onde consentire ai consumatori del mercato unico di prendere decisioni di acquisto più informate, anche attraverso l'educazione e una maggiore sensibilizzazione del pubblico mediante i mezzi di comunicazione;

8.

invita il Consiglio a definire la sua posizione comune in seguito della conclusione della prima lettura del Parlamento, onde consentire il normale dibattito istituzionale;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 211.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/101


P7_TA(2013)0030

Stato delle relazioni commerciali UE-Mercosur

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sui negoziati commerciali tra l'UE e il Mercosur (2012/2924(RSP))

(2015/C 440/18)

Il Parlamento europeo,

visto il comunicato congiunto rilasciato il 17 maggio 2010 in occasione del IV vertice UE-Mercosur,

visto il VI vertice UE-America latina e Caraibi, tenutosi il 18 maggio 2010,

visto il rilancio dei negoziati UE-Mercosur finalizzati al raggiungimento di un accordo di associazione ambizioso ed equilibrato tra le due parti,

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'UE per le relazioni con l'America latina (1),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'Unione europea con l'America latina (2),

vista la risoluzione Eurolat del 19 maggio 2011 sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'America latina,

visto l'ultimo ciclo di negoziati, svoltosi a Brasilia dal 22 al 26 ottobre 2012,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni UE-Mercosur,

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che i negoziati UE-Mercosur sono stati rilanciati nel 2010 con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, ambizioso, equilibrato e reciprocamente vantaggioso;

B.

considerando che gli scambi commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur sono quasi equivalenti al totale degli scambi realizzati dall'UE con il resto dell'America latina; che l'UE è il principale partner commerciale e investitore del Mercosur; che il Mercosur si colloca all'ottavo posto tra i partner commerciali dell'Unione; che l'UE e il Mercosur rappresentano economie complementari (l'UE è il primo mercato per le esportazioni agricole del Mercosur, mentre le esportazioni dell'UE verso il Mercosur sono prevalentemente costituite da prodotti industriali e servizi);

C.

considerando che questo accordo interregionale interessa 800 milioni di cittadini;

D.

considerando che hanno avuto luogo nove cicli negoziali da quando è stata annunciata ufficialmente la ripresa dei negoziati;

E.

considerando che le due regioni condividono valori e principi, quali l'impegno a favore dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, nonché lingue comuni;

F.

considerando che l'UE ha appena approvato un accordo di associazione con l'America centrale e un accordo di libero scambio (ALS) con la Colombia e il Perù, che vanno ad aggiungersi a quelli già sottoscritti con il Cile e il Messico;

1.

sottolinea l'importanza economica e politica dei negoziati UE-Mercosur, avviati nel 2010 con l'obiettivo di raggiungere un accordo equilibrato, equo, ambizioso, globale e vantaggioso per entrambe le parti in tutti i settori da esso contemplati;

2.

sottolinea che gli scambi commerciali sono uno dei principali strumenti di cui dispongono i responsabili politici per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro;

3.

chiede che sia instaurata una cooperazione più stretta tra l'UE e il Mercosur, e ritiene che una maggiore integrazione tra l'economia europea e quella del Mercosur sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti;

4.

prende atto dei progressi realizzati negli ultimi due anni in relazione all'aspetto normativo del pilastro commerciale dell'accordo;

5.

deplora la lentezza con cui procedono i negoziati e l'assenza di progressi sostanziali fino a oggi;

6.

ritiene che, per assicurare l'esito positivo dei negoziati, entrambe le parti debbano affrontare i colloqui in uno spirito di apertura e fiducia reciproca, e di conseguenza deplora le misure protezionistiche adottate negli ultimi mesi da alcuni paesi del Mercosur in relazione agli scambi commerciali e agli investimenti; sottolinea la necessità di creare un quadro stabile atto a garantire una migliore tutela degli investimenti;

7.

ribadisce l'importanza di includere il rispetto dei principi democratici, dei diritti fondamentali e umani e dello Stato di diritto come pure norme ambientali e sociali in tutti gli accordi commerciali conclusi tra l'UE e i paesi terzi, al fine di conseguire una maggiore coerenza nell'ambito delle azioni esterne, rispecchiando gli interessi economici dell'UE e promuovendone i valori fondamentali;

8.

ritiene che la prossima riunione ministeriale UE-Mercosur, che si terrà alla fine di gennaio 2013 parallelamente al vertice CELAC-UE a Santiago (Cile), debba essere considerata un'occasione importante per assumere impegni politici chiari e significativi e far progredire ulteriormente i negoziati;

9.

esorta entrambe le parti, in questo contesto, ad affrontare i negoziati munendosi di sufficiente motivazione politica e di un forte sostegno politico, in modo da procedere allo scambio di offerte per l'accesso ai mercati sufficientemente ambiziose per quanto concerne i prodotti, i servizi, gli investimenti e gli altri capitoli del pilastro commerciale dell'accordo;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi del Mercosur e al parlamento del Mercosur (Parlasur).


(1)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.

(2)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/103


P7_TA(2013)0031

Violenza contro le donne in India

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla violenza nei confronti delle donne in India (2013/2512(RSP))

(2015/C 440/19)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'India, in particolare quella del 13 dicembre 2012 sulla discriminazione di casta (1) e quelle sulle relazioni annuali sui diritti umani nel mondo, nella fattispecie le risoluzioni del 18 aprile 2012 (2) e del 13 dicembre 2012 (3); viste le numerose risoluzioni con cui anche in passato ha condannato gli stupri e le violenze sessuali perpetrati in vari paesi del mondo,

visti il piano d'azione congiunto nell'ambito del partenariato strategico UE-India, firmato nel novembre 2005, e il dialogo tematico UE-India sui diritti umani,

vista la dichiarazione sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre 2012) rilasciata dall'alto rappresentante Catherine Ashton a nome dell'Unione europea,

vista la dichiarazione dell'alto rappresentante Catherine Ashton sulla Giornata europea e mondiale contro la pena di morte (10 ottobre 2012),

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea,

vista la dichiarazione rilasciata il 31 dicembre 2012 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Navi Pillay,

visti gli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite,

visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, in particolare la Dichiarazione di Vienna e il programma d'azione del 25 giugno 1993 adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo (A/CONF.157/23), le relazioni sulla violenza contro le donne dell'Alto commissario per i relatori speciali per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, la raccomandazione generale n. 19 adottata nel 1992 dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) durante l'11a sessione, la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD) nonché la raccomandazione generale n. XXIX sull'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione stessa,

viste le raccomandazioni rivolte all'India nell'ambito delle procedure speciali delle Nazioni Unite, degli organi previsti dai trattati dell'ONU e delle revisioni periodiche universali, in particolare quelle contenute nelle relazioni del CEDAW del febbraio 2007 e dell'ottobre 2010,

visto il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e la discendenza,

visti la Costituzione indiana e il Codice penale dell'India, con particolare riferimento alla sezione 376 di quest'ultimo riguardante lo stupro,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 16 dicembre 2012, in occasione di un violento assalto su un autobus privato ad opera di cinque uomini e un ragazzo, una studentessa ventitreenne è stata vittima di uno stupro di gruppo e la persona che l'accompagnava ha subito un'aggressione; che le lesioni riportate dalla vittima sono state talmente gravi da condurla tragicamente alla morte il 29 dicembre 2012 a Singapore;

B.

considerando che in India si sono verificati diffusi episodi di rabbia popolare con richieste, da parte di dimostranti di tutte le fasce della società, riguardanti riforme del diritto e delle attività di polizia nonché un generale cambiamento degli atteggiamenti nei confronti delle donne; che le manifestazioni in questione rappresentano un passo importante verso la rottura del silenzio che circonda gli stupri e le violenze sessuali e che, in quanto tali, costituiscono un inizio di cambiamento;

C.

considerando che cinque uomini e un minore sono stati arrestati per il suddetto episodio e sono attualmente sottoposti a un processo accelerato con procedura distinta per il reo minorenne;

D.

considerando che la polizia indiana ha promosso una causa nei confronti dell'emittente Zee News dopo che quest'ultima aveva trasmesso un'intervista all'amico che si trovava con la vittima in occasione dell'assalto del 16 dicembre 2012;

E.

considerando che, dopo la recente aggressione descritta, avvenuta a New Delhi, numerosi altri casi di stupro sono stati documentati sia dalla stampa nazionale che da quella internazionale, ad esempio quello avvenuto nel Punjab il 27 dicembre 2012 in cui una ragazza si è suicidata a seguito di uno stupro di gruppo in quanto la polizia, che non intendeva raccogliere la sua denuncia né arrestare i presunti colpevoli, le consigliava piuttosto di sposare uno dei suoi aggressori, oppure quello verificatosi il 12 gennaio 2013 sempre nel Punjab in cui una ventinovenne madre di due bambini ha subito, durante un viaggio in autobus in circostanze molto simili a quelle del primo caso, uno stupro di gruppo che ha poi portato all'arresto di altri sei sospettati da parte della polizia, mentre proprio il giorno successivo una ragazza di sedici anni si è data fuoco in seguito a uno stupro;

F.

considerando che, secondo l'Ufficio nazionale del casellario giudiziale indiano, i casi di stupro denunciati nel 2011 sarebbero più di 24 000; che, su oltre 635 stupri denunciati a Delhi nel 2012, in un solo caso si è arrivati a una sentenza di condanna;

G.

considerando che il movimento femminile indiano ha una lunga tradizione per quanto riguarda la denuncia di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne in India, e in generale delle disparità di genere, e che chiede un'azione politica a sostegno dei diritti umani delle donne;

H.

considerando che la violenza sessuale nei confronti delle donne è un fenomeno che affonda le sue radici nelle disparità di genere strutturali e che è diffuso non soltanto in India ma in tutto il mondo; che le iniziative contro la violenza nei confronti delle donne devono quindi andare di pari passo con il miglioramento della posizione e della situazione delle donne e delle ragazze nella società a tutti i livelli;

I.

considerando che, secondo le stime di esperti di scienze sociali indiani, ogni anno tutta una serie di pratiche violente e discriminatorie porta alla morte di circa due milioni di donne e ragazze in India; che tra le forme di violenza in questione rientrano, oltre alla violenza sessuale, le dispute legate alla dote, l'infanticidio delle bambine, l'abbandono di minore, le disparità nell'accesso alle risorse e all'assistenza sanitaria nonché la negligenza nell'assistenza alle anziane;

J.

considerando che le donne e le ragazze vittima di discriminazioni basate sulle caste sono particolarmente vulnerabili per quanto concerne le varie forme di violenza sessuale, induzione alla prostituzione (anche in ambito rituale), tratta, violenza domestica e ritorsioni in caso di ricorso alla giustizia per i reati subiti, come dimostrato, una volta di più, dal noto caso di stupro di gruppo verificatosi a Pipili il 29 novembre 2011, in cui le autorità si sono rifiutate di raccogliere la denuncia e solo l'intervento di una Corte d'appello ha permesso che fossero prestate le cure necessarie alla vittima, che è però successivamente deceduta a causa delle lesioni riportate;

K.

considerando che, secondo un sondaggio realizzato nel 2012 dalla Thomson Reuters Foundation, tra i paesi del G20 l'India è quello che riserva alle donne le condizioni di vita peggiori;

L.

considerando che, nonostante secondo Amnesty International in India venga denunciato uno stupro ogni 21 minuti, in molti casi il reato non è seguito da una denuncia, soprattutto nelle comunità più povere, a causa della stigmatizzazione sociale associata allo stesso; che la polizia indiana è accusata di non intervenire in difesa delle donne nonostante sia assolutamente consapevole dell'incidenza del reato in questione;

M.

considerando che chi sopravvive a una violenza sessuale è soggetto a gravi problemi di salute, sia psicologici che fisici, ad esempio a causa di malattie a trasmissione sessuale come l'AIDS; che molte vittime di stupro sono doppiamente vittimizzate a causa del rifiuto da parte delle famiglie e delle comunità di appartenenza;

N.

considerando che le leggi indiane in materia di violenza sessuale sono state oggetto di critiche da parte di gruppi nazionali e internazionali per i diritti umani per il loro carattere obsoleto, soprattutto per quanto concerne la definizione restrittiva di «stupro» utilizzata; che in India mancano servizi adeguati per chi sopravvive a una violenza sessuale, ad esempio un intervento della polizia o un accesso all'assistenza sanitaria, consulenze e altri servizi di sostegno caratterizzati da sensibilità e tempestività, e che di conseguenza la risposta al reato è diversa a seconda dei casi nonché imprevedibile e spesso umiliante per la vittima;

O.

considerando che, a seguito dell'aggressione di New Delhi, il governo centrale indiano ha istituito una commissione composta da tre membri incaricata di riesaminare la legislazione vigente in un'ottica di accelerazione della giustizia e inasprimento delle pene per i casi aggravati di violenza sessuale;

P.

considerando che, a seguito degli ultimi avvenimenti, alcuni funzionari governativi di alto livello hanno comunicato che intendono promuovere l'applicazione di pene più severe per lo stupro, ivi inclusa la pena di morte;

Q.

considerando che nel maggio 2012 novanta soggetti tra privati e organizzazioni della società civile hanno indirizzato una lettera al primo ministro indiano Manmohan Singh per sollecitare l'adozione di riforme in risposta ai casi di aggressione sessuale e chiedere che la polizia sia chiamata a rispondere maggiormente del proprio operato;

R.

considerando che nel periodo 2007-2013 l'Unione ha destinato 470 milioni di EUR all'India per il sostegno dei programmi in materia di sanità e istruzione promossi dal governo del paese;

S.

considerando che, nonostante i significativi progressi realizzati dall'India negli ultimi vent'anni per quanto riguarda la riduzione della povertà, esiste tutt'ora un ampio margine di miglioramento, segnatamente per colmare il divario di opportunità concernente le prospettive sanitarie, economiche e di istruzione delle donne e dei gruppi vulnerabili;

T.

considerando che l'India è la più grande democrazia del mondo nonché un importante partner politico ed economico dell'UE, e che da tale status derivano obblighi democratici;

1.

esprime la più profonda solidarietà alle vittime dell'aggressione di New Delhi e alle vittime di tutte le altre aggressioni di questo tipo, anche se non riportate nei mezzi di informazione, e presenta le proprie condoglianze alle famiglie; condanna con fermezza tutte le forme di violenza sessuale, che costituisce un fenomeno globale che interessa numerosi paesi;

2.

accoglie con favore la grande ondata di solidarietà, in India e a livello internazionale, rivolta alle vittime di stupro e auspica che le manifestazioni di massa contribuiscano ad accelerare le necessarie riforme;

3.

si attende che l'India, in quanto paese democratico che intrattiene importanti relazioni con l'UE, assicuri il rispetto dei principi democratici come pure dei diritti umani e fondamentali, con particolare riferimento allo Stato di diritto e ai diritti delle donne;

4.

deplora profondamente l'insufficiente impegno profuso per fornire assistenza immediata alle vittime delle aggressioni nonché lo scarso rispetto nei confronti delle donne, la mancanza di cure mediche, le carenze nelle attività di polizia e l'assenza di mezzi di ricorso, dimostrati nel caso di specie così come in altri casi, in quanto aspetti che scoraggiano le vittime di stupro e le inducono a non denunciare gli stupratori;

5.

rammenta al governo indiano i diritti e i doveri che gli spettano in virtù della Costituzione dell'India, in particolare l'obbligo di porre fine alle pratiche lesive della dignità delle donne (articolo 51(A));

6.

incoraggia il parlamento indiano a tenere maggiormente conto delle raccomandazioni della Commissione nazionale per le donne (NCW) dell'India in merito alle possibilità di modificare e applicare la legge indiana per proteggere le donne dai crimini in questione;

7.

valuta positivamente il fatto che il governo indiano abbia annunciato l'intenzione di istituire una commissione d'inchiesta relativa alla sicurezza pubblica delle donne a Delhi e una camera giurisdizionale incaricata di sottoporre a riesame il quadro legislativo del paese per quanto concerne la violenza contro le donne; attende con interesse la rapida pubblicazione delle raccomandazioni elaborate dalla commissione d'inchiesta guidata dall'ex giudice della Corte suprema J.S. Verma e la collaborazione della stessa con la Commissione nazionale per le donne e con il parlamento indiano in vista della piena attuazione di misure volte a prevenire in futuro i reati in questione;

8.

accoglie con favore la creazione di un nuovo tribunale che si occuperà nello specifico di casi di violenza sessuale contro le donne adottando procedure accelerate; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che il processo degli imputati non sia aperto ai giornalisti e che sussista il divieto di stampare o pubblicare materiali relativi a tali procedimenti in assenza di autorizzazione del tribunale, circostanza che ha sollevato inquietudine nell'opinione pubblica; ritiene che gli imputati riconosciuti colpevoli debbano ricevere una pena commisurata al reato commesso; ribadisce tuttavia la sua opposizione di lunga data alla pena di morte, in tutti i casi e in ogni circostanza;

9.

invita le autorità indiane a elaborare risposte coordinate alla violenza di genere, e in particolare alla violenza sessuale, in stretta consultazione con le associazioni femminili; sottolinea la necessità che i governi degli stati dell'India vigilino sulle modalità di conduzione delle indagini da parte della polizia nei casi di violenza sessuale, assicurando che i funzionari rispondano del proprio operato, perseguendo i responsabili e garantendo un trattamento dignitoso alle vittime sopravvissute;

10.

chiede al parlamento indiano di assicurare che il disegno di legge del 2012 per la modifica del diritto penale sia emendato onde sanzionare penalmente tutte le forme di violenza sessuale, sia penetrative che non penetrative, garantendo che le nuove pene eventualmente introdotte siano conformi alle norme internazionali in materia di diritti umani; lo invita altresì a modificare la legge eliminando l'immunità giudiziaria e gli ostacoli procedurali nei casi in cui la polizia o altre forze di sicurezza siano accusate di violenza sessuale o di altre violazioni dei diritti umani;

11.

invita le rappresentanze dell'UE e degli Stati membri in India a dare priorità ai programmi incentrati sulla violenza contro le donne, tra l'altro nel settore dell'istruzione, nonché ai programmi destinati in particolare alle donne e alle ragazze;

12.

sollecita le autorità indiane a prendere provvedimenti immediati e ad attuare misure efficaci per migliorare la gestione, da parte delle forze di polizia del paese, dei casi di stupro e violenza sessuale, istituendo tra l'altro unità specifiche all'interno di ciascuna unità di polizia; osserva che il capo del governo di Delhi non è responsabile delle operazioni di polizia condotte all'interno della sua giurisdizione; ricorda che in altre grandi città il carattere diretto della gestione e della denuncia ha permesso di conseguire una maggiore responsabilità politica e di modernizzare le attività di polizia; sottolinea l'urgente necessità di formare il personale di polizia in relazione alla sicurezza delle donne;

13.

invita il governo indiano ad avviare indagini sui casi di persone che ricoprono cariche ufficiali di alto livello contro cui esistono denunce formali pendenti per stupro;

14.

sollecita la Commissione a collaborare con le autorità indiane per assisterle nell'elaborazione di risposte coordinate alla violenza di genere, in particolare alla violenza sessuale, ivi inclusa l'attuazione delle raccomandazioni formulate nell'ambito della campagna UNiTE dell'ONU per la fine della violenza contro le donne; invita la Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione della donna a discutere e riconoscere, in occasione della sua 57a sessione in programma a marzo 2013, il fatto che la violenza contro le donne assume un carattere peculiare al momento dell'interazione di genere e casta;

15.

esprime profonda preoccupazione per le diffuse violenze perpetrate contro le donne e le ragazze Dalit in India, incluse le violenze sessuali da parte di uomini delle caste dominanti, nonché per il grado di impunità straordinariamente elevato di cui godono i colpevoli in tali casi; invita il governo dell'India a trattare tutti i casi di violenza sessuale contro le donne allo stesso modo, come pure a indagare e a perseguire tutti i casi di questo tipo in maniera equa, giusta, trasparente e rapida;

16.

sottolinea che il matrimonio non dovrebbe in nessun caso essere imposto senza il consenso dell'interessato o sulla base di coercizioni o costrizioni; mette in luce che le vittime non dovrebbero mai essere costrette a sposare i propri aggressori e che occorre fornire loro maggiore sostegno onde evitare le pressioni sociali in tal senso;

17.

invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che l'UE continui a fornire assistenza settoriale mirata in India nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e del prossimo documento di strategia per paese post-2013 in un'ottica di conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio; ritiene che tale assistenza debba includere aiuti destinati al settore sociale in relazione all'istruzione e alla salute delle donne nonché migliori prassi in materia di buona governance, processi decisionali e sviluppo, anche per quanto concerne il miglioramento delle modalità di prestazione dei servizi, in modo da affrontare la povertà, le questioni di genere, le riforme istituzionali e la gestione del settore pubblico;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al presidente, al governo e al parlamento dell'India, al Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai capi della sottocommissione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani e della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione della donna, al direttore generale di UN Women e all'inviato speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0512.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0126.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2012)0503.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/107


P7_TA(2013)0032

Situazione dei diritti umani in Bahrein

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein (2013/2513(RSP))

(2015/C 440/20)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni del 27 ottobre 2011 sul Bahrein (1) e del 15 marzo 2012 sulla violazione dei diritti umani nel Bahrein (2),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (3),

viste le dichiarazioni del suo Presidente del 12 aprile 2011 sulla morte di due attivisti civili bahreiniti e del 28 aprile 2011 sulla condanna delle sentenze capitali pronunciate contro quattro cittadini del Bahrein per aver partecipato a proteste pacifiche a favore della democrazia,

visti la visita in Bahrein dal 19 al 20 dicembre 2012 della delegazione della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo e il comunicato stampa della citata delegazione,

vista la decisione del 7 gennaio 2013 della Corte di cassazione del Bahrein che conferma le sentenze nei confronti di 13 attivisti politici,

viste le dichiarazioni sul Bahrein del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), in particolare quelle del 24 novembre 2011 sulla pubblicazione della relazione della commissione d'inchiesta indipendente del Bahrein (BICI), del 5 settembre 2012 sulle decisioni della Corte d'appello del Bahrein relative ai casi concernenti Abdulhadi al-Khawaja e altri 19 cittadini, e quella del 23 novembre 2012 sul primo anniversario della pubblicazione della relazione della commissione BICI e viste le dichiarazioni del suo portavoce del 13 febbraio 2012 sull'anniversario dei disordini nel Bahrein, del 10 aprile 2012 sulla situazione di Abdulhadi al-Khawaja in Bahrein, del 16 agosto 2012 sulla condanna di Nabeel Rajab in Bahrein e quelle del 24 ottobre 2012 e del 7 novembre 2012 sulle recenti violenze in Bahrein, nonché le dichiarazioni del VP/AR rilasciate il 12 ottobre 2011 dinanzi al Parlamento europeo sulla situazione in Egitto, Siria, Yemen e Bahrein,

viste le conclusioni del Consiglio sul Bahrein del 24 maggio 2011, del 12 aprile 2011, del 21 marzo 2011 e del 21 febbraio 2011,

viste le dichiarazioni del 23 giugno 2011 e del 30 settembre 2011 del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle sentenze pronunciate contro 21 attivisti politici, difensori dei diritti umani e leader dell'opposizione bahreiniti, e quelle del portavoce del Segretario generale del 12 aprile 2012 sull'attentato dinamitardo nel Bahrein e del 30 settembre 2011, del 15 febbraio 2012, del 24 aprile 2012, del 5 settembre 2012, del 1o novembre 2012 e dell'8 gennaio 2013 sul Bahrein,

vista la relazione della commissione BICI pubblicata nel novembre 2011 e la sua relazione di controllo del 21 novembre 2012,

vista la dichiarazione del Consiglio ministeriale del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) sugli attentati terroristici a Manama del 5 novembre 2012 mediante l'uso di esplosivi,

visti gli articoli 61, 84, 87, 134, 135 e 146 del diritto di procedura penale del Bahrein,

vista la dichiarazione del 23 ottobre 2011 del procuratore generale del Bahrein sul nuovo processo cui saranno sottoposti i medici precedentemente giudicati da tribunali militari,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Carta araba dei diritti umani di cui il Bahrein è parte,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani del 2004, aggiornati nel 2008,

vista la Convenzione di Ginevra del 1949,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione dei diritti umani nel Bahrein resta critica sulla scia della repressione del 2011 ai danni di manifestanti per la democrazia; che numerose recenti azioni del governo bahreinita continuano a violare e limitare gravemente i diritti e le libertà di una parte dei cittadini del Bahrein, in particolare il diritto dei singoli a manifestare pacificamente, a esprimersi liberamente e a beneficiare della propria libertà digitale; che le autorità del Bahrein stanno portando avanti la repressione ai danni di manifestanti politici pacifici;

B.

considerando che le forze di sicurezza e di polizia continuano a ricorrere a una violenza sproporzionata, causando lesioni e decessi; che sono sempre più numerose le denunce di violazioni perpetrate dalle autorità bahreinite, tra cui anche arresti extragiudiziali, perquisizioni extragiudiziali di alloggi, processi iniqui, attacchi ai danni dei mezzi di comunicazione, intimidazioni e umiliazioni di cittadini nei posti di blocco e discriminazioni su vasta scala nei luoghi di lavoro e all'università;

C.

considerando che il 16 ottobre 2012 le autorità hanno arrestato Mohammad al-Maskati, presidente della Youth Society for Human Rights del Bahrein, con l'accusa di aver partecipato la settimana prima a un «raduno illecito» a Manama; che al-Maskati è stato rilasciato su cauzione il giorno seguente e non è stata fissata alcuna udienza in tribunale;

D.

considerando che il 18 ottobre 2012 quattro uomini sono stati trattenuti per diffamazioni su un social network ai danni del re del Bahrein e che durante l'arresto le forze di sicurezza hanno confiscato loro i computer e altre attrezzature elettroniche; che tutti i detenuti hanno negato ogni atto illecito;

E.

considerando che il 30 ottobre 2012 il ministro degli Interni Shaikh Rashid bin Abdullah al-Khalifa ha vietato ogni raduno e manifestazione pubblica (pur avendo ora formalmente annullato il divieto), dichiarando che le autorità non avrebbero più tollerato manifestanti contro il governo;

F.

considerando che il 5 novembre 2012 nella capitale Manama sono esplosi vari ordigni artigianali, uccidendo due lavoratori e ferendone un terzo;

G.

considerando che il 7 novembre 2012 il governo ha revocato la nazionalità a 31 attivisti che avevano partecipato a manifestazioni pacifiche, senza un processo equo, violando in questo modo i diritti dei cittadini del Bahrein sanciti dal diritto internazionale;

H.

considerando che il 18 dicembre 2012 Sayed Yousif al-Muhafdha, vicepresidente del centro del Bahrein per i diritti umani (BCHR), il quale ha condotto una strenua campagna per il rilascio di numerosi attivisti, in particolare di Nabeel Rajab, presidente del BCHR, e di Jalila al-Salman, ex vicepresidente dell'associazione dei docenti del Bahrein, è stato trattenuto e accusato di divulgare notizie false mediante l'uso dei media sociali; che il suo caso è stato rinviato al 17 gennaio 2013, che rimane in custodia e in caso di condanna rischia fino a due anni di carcere; che è stato trattenuto in varie occasioni dalle autorità bahreinite nel quadro di continui e sistematici attacchi, vessazioni e fermi di polizia ai danni dei difensori dei diritti umani nel Bahrein;

I.

considerando che il 7 gennaio 2013 la Corte di cassazione del Bahrein ha confermato la reclusione di 13 noti attivisti accusati di cospirazione per rovesciare la monarchia; che otto di tali attivisti, tra cui Abdulhadi al-Khawaja e Ibrahim Sharif, sono stati condannati all'ergastolo; che la condanna è definitiva e l'unica strada percorribile dagli imputati è la grazia del re; che tale sentenza conferma l'incapacità del sistema giudiziario del Bahrein di tutelare i diritti fondamentali;

J.

considerando che tutti i casi sottoposti ai tribunali militari sono riesaminati dai tribunali civili, e che in generale questi ultimi non concedono un nuovo processo, ma si limitano a riesaminare le condanne sulla base dei dati registrati dai tribunali per la sicurezza nazionale;

K.

considerando che nonostante le promesse di attuare le raccomandazioni della commissione BICI e di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, le autorità bahreinite non hanno indagato sulle violenze né rinviato a giudizio i colpevoli; che l'attuazione delle raccomandazioni BICI rimane lenta;

L.

considerando che nel settembre 2012 il Bahrein è stato oggetto della Revisione periodica universale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;

M.

considerando che il 7 dicembre 2012 il principe della corona del Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifah, ha invitato a instaurare un dialogo con le forze di opposizione del paese al fine di superare la situazione di stallo all'interno del travagliato Stato arabo del Golfo; che per giungere a una soluzione globale è necessario pervenire a un dialogo consensuale tra tutte le forze;

1.

condanna le continue violazioni dei diritti umani perpetrate dalle autorità e dalle forze di sicurezza del Bahrein, in particolare il ricorso alla violenza, l'uso eccessivo di gas lacrimogeni, l'uso di pallini da caccia a corto raggio, il bando di tutte le forme di protesta nonché l'arresto e la detenzione dei manifestanti pacifici che hanno scelto di esercitare il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, nonostante la lodevole serie di raccomandazioni concrete formulate dalla commissione BICI e l'impegno dichiarato delle autorità del Bahrein di attuarne le riforme;

2.

ritiene che la responsabilità per le violazioni commesse in passato rappresenti un elemento essenziale nel cammino verso la giustizia e l'autentica riconciliazione, che sono necessarie ai fini della stabilità sociale; sostiene pertanto con fermezza le raccomandazioni della commissione BICI, che sono state approvate anche dal re Hamad e dal suo governo;

3.

deplora il fatto che nemmeno la relazione di controllo presentata dalla commissione BICI il 21 novembre 2012 abbia provocato cambiamenti significativi nelle politiche delle autorità del Bahrein, specialmente per quanto concerne l'assenza di progressi nella ricerca di una soluzione politica e nella promessa democratizzazione del paese; esorta le autorità del Bahrein a garantire la rapida attuazione delle raccomandazioni, a fissare un calendario e a rispettare senza indugio i diritti umani e le libertà fondamentali;

4.

ribadisce la propria richiesta che le forze di sicurezza e le autorità del Bahrein pongano fine all'uso della violenza nei confronti dei manifestanti pacifici e alla continua repressione del dissenso politico attraverso la persecuzione, la detenzione e la tortura; esorta le autorità a rispettare appieno le libertà fondamentali, soprattutto la libertà di riunione e di espressione, sia on-line che off-line, e a cessare immediatamente tutte le restrizioni all'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita le autorità del Bahrein ad attuare le necessarie riforme democratiche e a incoraggiare un dialogo nazionale inclusivo e costruttivo, compresi i colloqui diretti tra il governo e l'opposizione, che non sono attualmente coinvolti nel dialogo, in modo da consentire la riconciliazione e ripristinare il consenso sociale collettivo nel paese;

5.

deplora profondamente le recenti sentenze inflitte agli attivisti dell'opposizione e al personale medico e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici del Bahrein, compresi gli insegnanti, i medici e gli altri operatori sanitari che sono stati imprigionati e accusati di presunte violazioni in relazione ai diritti di espressione, di riunione pacifica e di associazione, con particolare riferimento a Sayed Yousif al-Muhafadha, Nabeel Rajab e Abdulhadi al-Khawaja;

6.

invita il governo del Bahrein a condurre un'indagine tempestiva e indipendente su tutti i casi di violazioni perpetrate a danno di bambini, compresi, tra l'altro, l'arresto, la detenzione e la tortura, nonché a garantire che i minori siano detenuti in strutture penitenziarie diverse da quelle usate per gli adulti e che i loro casi siano trattati dal tribunale per i minorenni;

7.

esorta le autorità bahreinite ad abolire immediatamente le effettive restrizioni in relazione a tutte le manifestazioni, che sono inconciliabili con l'impegno dichiarato a effettuare riforme e non contribuiranno alla promozione della riconciliazione nazionale né all'instaurazione di un clima di fiducia tra le parti;

8.

chiede alle autorità del Bahrein di abolire tutte le restrizioni all'ingresso dei giornalisti stranieri e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani e di autorizzare un meccanismo indipendente atto a monitorare l'evoluzione della situazione sul posto; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio internazionale, definito mediante una risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, da adottare in occasione della sua prossima sessione nel marzo 2013, avente il compito di controllare l'attuazione delle raccomandazioni della commissione BICI e della Revisione periodica universale dell'ONU sul Bahrein, anche quelle relative ai difensori dei diritti umani; invita le autorità bahreinite ad adottare misure volte a prevenire le violazioni dei diritti umani in futuro;

9.

invita le autorità del Bahrein a garantire che i 31 cittadini bahreiniti la cui cittadinanza è stata revocata possano impugnare la decisione dinanzi a un tribunale, giacché è ovvio che la revoca della cittadinanza degli oppositori politici da parte delle autorità del Bahrein è contraria al diritto internazionale;

10.

evidenzia la sua forte disapprovazione per l'assenza di una risposta da parte dell'UE alla situazione in corso in Bahrein e invita il VP/AR a condannare le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a imporre misure restrittive mirate nei confronti degli individui direttamente responsabili delle violazioni dei diritti umani o coinvolti nelle stesse (come riportato nella relazione della commissione BICI);

11.

chiede la sospensione e il divieto delle esportazioni verso il Bahrein di gas lacrimogeni e dispositivi per il controllo della folla fino a quando non siano state condotte delle indagini in merito al loro uso improprio e i responsabili non siano stati chiamati a rispondere delle loro azioni;

12.

chiede restrizioni alle esportazioni dall'UE delle tecnologie usate per tracciare, rintracciare, censurare e sorvegliare i flussi di informazioni e comunicazioni, che danno origine a violazioni dei diritti umani;

13.

invita il governo bahreinita ad adottare tutte le misure necessarie volte ad assicurare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario nel paese, a garantire che esso agisca nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e, in particolare, a fare in modo che i tribunali non possano essere utilizzati per finalità politiche o per sanzionare l'esercizio legittimo di diritti e libertà garantiti a livello universale; chiede al governo del Bahrein di rafforzare i diritti dei convenuti, tra l'altro fornendo le garanzie di un giusto processo, consentendogli di contestare effettivamente le prove a loro carico, fornendo un controllo giurisdizionale indipendente dei motivi di detenzione e garantendo la protezione dei detenuti dagli abusi durante le indagini giudiziarie;

14.

deplora il fatto che l'intenzione del governo del Bahrein di agire in base alle conclusioni della commissione BICI, espressa in occasione della sessione della Revisione periodica universale nel maggio 2012 che ha preceduto la sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra nel settembre 2012, appaia come una semplice promessa, dal momento che da allora sono stati conseguiti scarsi risultati per quanto concerne i diritti umani o la democrazia in Bahrein;

15.

approva le raccomandazioni della Revisione periodica universale e invita il governo del Bahrein ad accordare priorità politica a un seguito adeguato e tempestivo, nonché a stanziare le risorse necessarie a tal fine; chiede al governo del Bahrein di migliorare la tutela dei diritti umani e di ratificare le convenzioni internazionali in materia, come il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, i protocolli facoltativi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

16.

sostiene e incoraggia la cooperazione tra l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'Istituto nazionale per i diritti umani (NHRI) del Bahrein, raccomanda inoltre di consolidare ulteriormente l'NHRI sulla base dei principi di pluralismo e indipendenza di Parigi; sostiene fermamente l'NHRI nella sua funzione di controllo e tutela dei diritti umani di tutti i cittadini bahreiniti, resta tuttavia convinto della necessità di garantire la libertà operativa dei difensori dei diritti umani e delle ONG indipendenti che operano in Bahrein;

17.

ritiene che le prossime elezioni parlamentari costituiscano una parte essenziale del processo di riconciliazione nazionale e incoraggia gli sforzi volti a garantire un sistema elettorale libero ed equo in tempo utile per le elezioni politiche del 2014;

18.

invita il VP/AR e gli Stati membri a collaborare per sviluppare una chiara strategia sul modo in cui l'UE eserciterà pressioni, sia pubblicamente che privatamente, per ottenere il rilascio degli attivisti detenuti prima dello svolgimento delle riunioni ministeriali UE-CCG, che si terranno in Bahrein a metà 2013, e invita a tale proposito il VP/AR a collaborare con gli Stati membri per garantire l'adozione delle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla situazione dei diritti umani in Bahrain, che dovrebbero comprendere un appello specifico a rilasciare immediatamente e senza condizioni gli attivisti detenuti;

19.

reputa essenziale proseguire gli sforzi volti a intensificare la cooperazione tra l'UE e la regione del Golfo e a promuovere la comprensione e la fiducia reciproche; ritiene che regolari riunioni interparlamentari tra il Parlamento e i suoi partner nella regione costituiscano un'importante sede per sviluppare un dialogo costruttivo e aperto su questioni di interesse comune;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno del Bahrein.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2011)0475.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0094.

(3)  GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/111


P7_TA(2013)0033

Situazione nella Repubblica centrafricana

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana (2013/2514(RSP))

(2015/C 440/21)

Il Parlamento europeo,

viste le dichiarazioni in data 21 dicembre 2012, 1o e 11 gennaio 2013 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione nella Repubblica centrafricana,

vista la dichiarazione in data 21 dicembre 2012 del commissario UE per gli aiuti umanitari e la protezione civile sugli ultimi scontri scoppiati nella Repubblica centrafricana,

visto l'accordo di Cotonou riveduto, firmato nel giugno 2000,

visti i comunicati stampa rilasciati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 27 e 29 dicembre 2012 e il 4 e 11 gennaio 2013 in merito alla Repubblica centrafricana,

vista la dichiarazione finale del vertice straordinario dei capi di Stato della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), tenutosi il 21 dicembre 2012 a N’Djamena,

vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, del 26 dicembre 2012, nella quale condanna gli attacchi dei ribelli ed esorta tutte le parti a rispettare le decisioni assunte dalla CEEAC il 21 dicembre 2012, a N’Djamena,

viste le dichiarazioni dell'Unione africana (UA) in data 12, 28 e 31 dicembre 2012 nonché 3 e 12 gennaio 2013 in merito alla Repubblica centrafricana,

visto l'accordo politico di Libreville (Gabon), firmato l'11 gennaio 2013 tra il governo della Repubblica centrafricana, il gruppo di ribelli «Seleka» e l'opposizione democratica, sulla risoluzione della crisi,

visti l'accordo globale di pace di Libreville del 28 giugno 2008 e i precedenti accordi di pace firmati dal 2007 sui quali si basa,

viste la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/2031, del 21 dicembre 2011, che estende il mandato dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) fino al 31 gennaio 2013, e la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 29 maggio 2012 sulle attività del BINUCA,

viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Repubblica centrafricana nel 1986, la Convenzione internazionale dei diritti del bambino del 1989, che vieta il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ratificata dalla Repubblica centrafricana,

viste la relazione in data 6 luglio 2011 del gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza, e le relative conclusioni sulla situazione dei bambini e dei conflitti armati nella Repubblica centrafricana,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Repubblica centrafricana (RCA) ha conosciuto decenni di instabilità e di disordini politici da quando ha ottenuto l'indipendenza nel 1960; che, nonostante sia un paese ricco di risorse naturali (legname, oro, diamanti, uranio, ecc.), la RCA occupa soltanto il 179o posto su 187 nella classifica dell'Indice di sviluppo umano e, con circa il 70 % della popolazione al di sotto della soglia di povertà, resta uno dei paesi più poveri al mondo;

B.

considerando che il 10 dicembre 2012, «Seleka» (che in sango significa «coalizione»), un'alleanza di diversi movimenti armati di ribelli che provengono prevalentemente dalla zona nord-orientale del paese, ha sferrato un'offensiva armata verso sud a partire dai territori nei pressi della frontiera con il Ciad; che la recente offensiva è stata motivata dalle rivendicazioni dei ribelli che accusano il presidente François Bozizé di non aver onorato gli impegni definiti nel quadro dell'accordo globale di pace, firmato nel 2008 a Libreville, che prevedeva il disarmo di ex ribelli e finanziamenti a favore del loro reinserimento sociale;

C.

considerando che la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) ha tenuto il 21 dicembre 2012 un vertice straordinario a N’Djamena e ha concordato una tabella di marcia volta a risolvere la crisi, che comprende un cessate il fuoco e negoziati immediati a Libreville sotto l'egida della CEEAC; che il vertice della CEEAC ha altresì deciso di inviare nuove truppe al fine di rafforzare la missione FOMAC/MICOPAX;

D.

considerando che il Sud Africa ha iniziato a inviare circa 400 uomini per contribuire a stabilizzare la RCA; che le truppe del Gabon, del Congo (Brazzaville), del Ciad e del Camerun sono nel paese dal 2008 quale parte della forza multinazionale dell’Africa Centrale (FOMAC/MICOPAX) schierata dalla CEEAC;

E.

considerando che, dopo aver intrattenuto colloqui con il Presidente dell'Unione africana, Thomas Boni Yayi, il Presidente Bozizé si è impegnato a non candidarsi alle elezioni dopo la scadenza nel 2016 del suo mandato attuale e ha proposto di formare un governo di unità nazionale;

F.

considerando che, all'inizio di gennaio, Seleka ha annunciato l'interruzione delle proprie operazioni militari, fermandosi prima della città di Damara (75 km a nord di Bangui) e ha convenuto di prendere parte ai colloqui di pace sotto l'egida della CEEAC;

G.

considerando che l'11 gennaio 2013 i colloqui di pace trilaterali fra il governo della Repubblica centrafricana, la coalizione di ribelli Seleka e l'opposizione politica, tenutisi a Libreville (Gabon), hanno portato alla firma di tre accordi: una dichiarazione di principio sulla risoluzione della crisi politica e di sicurezza; un accordo per il cessate il fuoco nonché un accordo sulla situazione politica e della sicurezza che definisce gli accordi di condivisione del potere e il periodo di transizione politica nella RCA;

H.

considerando che, il 12 gennaio 2013, il presidente Bozizé ha deposto il primo ministro Faustin Archange Touadera e sciolto il governo, aprendo la strada alla nomina di un governo di unità nazionale in linea con gli accordi di pace firmati a Libreville; che, a norma dell'accordo di pace, le elezioni legislative devono svolgersi entro 12 mesi;

I.

considerando che il presidente Bozizé, dopo essere salito al potere grazie a un colpo di Stato nel 2003, è stato eletto per la prima volta nel 2005 e rieletto nel 2011, ma che le irregolarità nel corso delle ultime elezioni riscontrate dagli osservatori internazionali (ivi compresi quelli dell'UE, che finanziò lo svolgimento delle elezioni) hanno indotto l'opposizione parlamentare a boicottare le elezioni politiche;

J.

considerando che il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale dell'Unione europea e costituisce un elemento essenziale dell'accordo di Cotonou;

K.

considerando che gli Stati Uniti d'America, come l'UE, sono favorevoli a una risoluzione pacifica della crisi attraverso il dialogo;

L.

considerando che, secondo le ONG locali, sono state commesse gravi violazioni dei diritti umani, tra le quali un aumento degli episodi di violenza sessuale contro donne e giovani ragazze, da parte sia di Seleka, nelle aree sotto il suo controllo, che delle forze governative a Bangui a danno di persone vicine ai ribelli;

M.

considerando che, secondo Médecins sans frontières, la situazione umanitaria rimane terribile e che la crisi interessa decine di migliaia di persone; che centinaia di tonnellate di aiuti alimentari del Programma alimentare mondiale sono stati saccheggiati nelle zone del nord sotto il controllo dei ribelli e che vari servizi umanitari sono stati sospesi o ridotti;

N.

considerando che l'UE è impegnata in un dialogo politico regolare con la RCA a titolo dell'accordo di Cotonou ed è il principale donatore del paese, con la Commissione europea che ha versato 8 milioni di euro nel 2012 per assistere 445 000 persone colpite dal conflitto e dagli esodi interni e che la RCA beneficia di un aiuto di 137 milioni di euro nel quadro del 10o FES;

O.

considerando che il Camerun ha rafforzato le misure per ospitare i profughi della RCA;

P.

considerando che, anche prima del recente scoppio di violenza, 2 500 bambini facevano già parte dei gruppi armati attivi nella RCA; che l'ufficio UNICEF di Bangui ha annunciato di aver ricevuto informazioni attendibili su un aumento del reclutamento e dell'utilizzo di bambini soldato da parte sia dei gruppi di ribelli che delle milizie pro-governative;

Q.

considerando che il mancato perseguimento dei responsabili delle violazioni dei diritti dell'uomo e dei crimini di guerra dinanzi ai tribunali favorisce il clima di impunità e incoraggia ulteriori crimini;

R.

considerando che le forze ribelli si sono impossessate di zone ricche di diamanti come Bria, Sam Ouandja e Bamingui; che il regime di certificazione del processo di Kimberley ha diramato un avviso a tutti i paesi che ne fanno parte in merito alla possibile dispersione di diamanti grezzi dalle zone controllate dai ribelli nella RCA;

S.

considerando che l'aumento della disoccupazione, il degrado delle condizioni sociali e l'impoverimento della popolazione sono fattori determinanti dell'instabilità di cui soffre la regione; che questi problemi richiedono una strategia e un piano di sviluppo;

1.

esprime la propria preoccupazione per la situazione esistente nell'RCA fin da quando è stata sferrata l'offensiva di Seleka il 10 dicembre 2012; deplora che la recente offensiva abbia messo a rischio le vite dei civili minacciando la sicurezza e la stabilità dell'RCA;

2.

accoglie con favore gli accordi di pace siglati l'11 gennaio 2013 a Libreville a seguito di negoziati sotto l'egida della CEEAC; sottolinea la necessità di una rapida attuazione di tali accordi; esorta tutte le parti ad attuarli in buona fede e ad impegnarsi a conseguire una pace duratura nella RCA;

3.

condanna ogni tentativo di conquistare il potere attraverso la forza;

4.

è convinto del fatto che, per ottenere una soluzione pacifica del conflitto e garantire una stabilità duratura, la composizione del governo di unità nazionale deve rappresentare tutte le forze politiche del paese; si compiace al riguardo della firma da parte del presidente Bozizé di un decreto che allontana il Primo ministro del paese, come uno dei passi necessari per un accordo di pace, al fine di formare un governo di unità nazionale che sarà guidato da un Primo ministro scelto dall'opposizione politica;

5.

si compiace della decisione di tenere le elezioni per una nuova assemblea nazionale ed auspica che esse si svolgano sotto monitoraggio internazionale, anche nelle zone oggi occupate dalle forze ribelli al fine di evitare qualsiasi contestazione del risultato;

6.

condanna ogni violazione dei diritti dell'uomo ed è vivamente preoccupato per le gravi violazioni dei diritti dell'uomo registrate nella RCA durante l'offensiva di Seleka; condanna vivamente gli attacchi contro la popolazione civile nelle zone occupate dai ribelli, compresi i casi di violenza fisica e sessuale, saccheggio e sistematico disturbo dei mezzi di comunicazione; esprime profonda preoccupazione per le notizie degli attacchi alle minoranze etniche e religiose nonché per le intimidazioni e gli arresti arbitrari contro gli oppositori politici a Bangui;

7.

sottolinea che le autorità dell'RCA dovrebbero prodigarsi per garantire la salute e la sicurezza della popolazione civile; chiede la riforma dell'esercito e che si proceda al disarmo, alla smobilitazione e al reintegro nella società degli ex combattenti, al rimpatrio dei rifugiati, al reinsediamento dei profughi all'interno del loro paese e all'attuazione di programmi di sviluppo sostenibili;

8.

è particolarmente preoccupato per le notizie che segnalano un aumento del reclutamento e dell'utilizzo di bambini soldato; ribadisce la sua ferma opposizione a queste pratiche e invita tutte le parti al conflitto a porvi termine;

9.

invita tutte le parti a rispettare il cessate il fuoco, ad astenersi da atti di violenza contro i civili e a rispettare i diritti dell'uomo; sottolinea che l'incapacità dei precedenti accordi di pace di garantire una stabilità duratura dell'RCA è stata altresì causata da un'insufficiente attenzione ai diritti dell'uomo;

10.

rende omaggio a tutte le vittime e ritiene fondamentale indagare in modo imparziale e completo tutti i casi trascorsi e attuali di abusi dei diritti dell'uomo al fine di individuare i responsabili; auspica vivamente che non sia concessa l'impunità ai responsabili dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e rileva al riguardo che il Tribunale penale internazionale sta tuttora indagando la situazione nell'RCA;

11.

si compiace degli sforzi di mediazione delle organizzazioni regionali, come l'Unione africana e la CEEAC, e in particolare dei negoziati tra le parti svoltisi a Libreville; sottolinea l'importanza di istituire il nuovo meccanismo di monitoraggio per garantire la piena attuazione degli accordi raggiunti; invita al riguardo l'UE a sostenere la CEEAC nell'opera di vigilanza dell'attuazione dei recenti accordi; invita la comunità internazionale ad impegnarsi più attivamente nei confronti della RCA, al fine di affrontare gli annosi problemi del paese e conseguire una soluzione politica sostenibile;

12.

invita la Commissione ad offrire sostegno tecnico alle autorità dell'RCA ai fini dell'adozione della pertinente normativa per l'organizzazione delle prossime elezioni; ritiene che, per contribuire a elezioni credibili, libere e eque, l'UE dovrebbe esaminare la possibilità di inviare una missione di monitoraggio elettorale nella RCA;

13.

invita il VP/AR Catherine Ashton a capitalizzare l'ampio rapporto dell'UE con la RCA onde promuovere attivamente l'attuazione di una strategia globale di consolidamento della pace che promuova la normalizzazione e lo sviluppo sostenibile del paese;

14.

è preoccupato per gli effetti della recente crisi sulla situazione umanitaria nel paese; invita tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a consentire un accesso sicuro e senza ostacoli delle agenzie umanitarie alle popolazioni interessate; invita la Commissione a rafforzare i propri sforzi di aiuto umanitario nella RCA;

15.

ritiene che la diffusa insicurezza in vari paesi confinanti con la RCA, in particolare la Repubblica democratica del Congo, il Sudan, il Sud Sudan e l'Uganda, richieda un'azione concertata della comunità internazionale per affrontare i ricorrenti problemi di frammentazione dello stato, conflitti etnici e ripetute violazioni dei diritti dell'uomo, democrazia e Stato di diritto in senso olistico e regionalizzato;

16.

ritiene che l'accesso trasparente alle risorse naturali e il loro controllo nonché un'equa ridistribuzione attraverso il bilancio nazionale delle entrate provenienti dallo sfruttamento di tali risorse siano indispensabili per lo sviluppo sostenibile del paese;

17.

ritiene che la trasparenza e il controllo pubblico nel settore minerario siano indispensabili per un'efficiente gestione mineraria, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla corruzione; sottolinea che il possibile traffico di diamanti grezzi dalle zone controllate dai ribelli nella RCA potrebbe riaccendere il conflitto e destabilizzare ulteriormente il paese; invita il governo centrafricano a prendere maggiori misure per combattere lo sfruttamento e il commercio illecito di risorse naturali e chiede un opportuno monitoraggio della situazione attraverso il processo di Kimberley;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante Catherine Ashton, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla CEEAC, all'Assemblea parlamentare ACP-UE nonché agli Stati membri dell'Unione europea.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 16 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/116


P7_TA(2013)0015

Modifica del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione

Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione (2012/2020(REG))

(2015/C 440/22)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente del 3 settembre 2010,

vista l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, approvata dalla commissione per gli affari costituzionali il 15 giugno 2011 e annunciata in Aula il 22 giugno 2011,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2012),

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature .

Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 16 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/117


P7_TA(2013)0008

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione) (COM(2012)0008 — C7-0021/2012 — 2012/0007(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2015/C 440/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0008),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0021/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0391/2012),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 203.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P7_TC1-COD(2012)0007

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Il ravvicinamento delle norme vigenti negli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni preparati pericolosi è fondamentale per l'impostazione di pari condizioni di concorrenza e per il funzionamento del mercato interno.

(3)

Le misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno un'incidenza sul funzionamento del mercato interno dovrebbero, nella misura in cui riguardano la salute, la sicurezza, la protezione delle persone e dell'ambiente, attenersi ad un livello elevato di protezione. La presente direttiva dovrebbe al contempo assicurare la protezione della popolazione, in particolare delle persone che durante il lavoro o le attività ricreative sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori e anche dell'ambiente.

(4)

È opportuno ridurre al minimo il numero di animali utilizzati per esperimenti, in base alle disposizioni della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (5). A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva gli Stati membri provvedono affinché, ove possibile, sia utilizzato un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi in sostituzione di una procedura a norma di detta direttiva, intesa come qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie. Di conseguenza, la presente direttiva fa ricorso ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono già conosciuti ed essa non impone l'esecuzione di nuovi esperimenti sugli animali.

(5)

Anche se le munizioni non sono contemplate dalla presente direttiva, gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici possono, per la loro composizione chimica, presentare dei pericoli per la salute, e che è quindi necessario, nell'ambito di una procedura di informazione trasparente, classificarli conformemente alla presente direttiva e attribuire loro una scheda dati di sicurezza secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (6), nonché etichettarli secondo le regole internazionali applicate al trasporto di questi preparati.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (7) e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (8), a differenza delle disposizioni applicabili ai preparati chimici contemplati dalla presente direttiva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun prodotto sulla base di un dossier presentato dal richiedente e di una valutazione effettuata dall'autorità competente in ciascuno Stato membro e che questa procedura di autorizzazione comprende inoltre un controllo concernente in particolare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di ciascun prodotto prima della sua immissione sul mercato. È necessario, nell'ambito di una procedura di informazione chiara e trasparente, classificare ed etichettare i prodotti fitosanitari e biocidi in conformità della presente direttiva, ed inoltre fornire istruzioni per il loro utilizzo sulla base dei risultati della valutazione effettuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della direttiva 98/8/CE e provvedere affinché l'etichettatura sia conforme all'elevato livello di protezione che sia la presente direttiva che il regolamento (CE) n. 1107/2009 o la direttiva 98/8/CE si prefiggono rispettivamente . Occorre altresì stabilire in base al regolamento (CE) n. 1907/2006 schede dati di sicurezza per i prodotti fitosanitari e biocidi .

(7)

Per i preparati commercializzati in forma gassosa è necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume.

(8)

È necessario definire quale esperienza sull'uomo potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo che un preparato rappresenta per la salute. Nel considerare accettabili gli studi clinici tali studi sono ritenuti conformi alla dichiarazione di Helsinki nonché agli orientamenti per le buone prassi cliniche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(9)

Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati, è stata ampliata ed è stata resa parte integrale nel sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, questa dovrebbe essere eliminata dalla presente direttiva.

(10)

A causa dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (9) è stata adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche sono state soppresse. La presente direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(11)

L'allegato V della direttiva 67/548/CEE, che definisce i metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati, è stato soppresso dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) a decorrere dal 1o giugno 2008. I riferimenti all’allegato di questa direttiva sono modificati di conseguenza.

(12)

Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell'allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre, poiché l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (11) è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato del regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle classificazioni al regolamento, si dovrebbero evitare le incoerenze nelle classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi criteri.

(13)

I preparati composti da più di una sostanza classificata alla tavola 3.2 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione dovevano essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. L’indicazione di entrambe le frasi R invia però un messaggio contraddittorio. I preparati dovrebbero pertanto essere classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.

(14)

I riferimenti alla frase R R40 nella direttiva 67/548/CEE sono stati modificati dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (12) con l'attribuzione alla frase R R40 dei cancerogeni della categoria 3. Per conseguenza, la precedente formulazione della frase R R40 è divenuta R68, e è usata per mutageni della categoria 3 e per alcune sostanze con effetti irreversibili non letali. I riferimenti alla frase R R40 nella presente direttiva è adattata conformemente.

(15)

L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE modificato dalla direttiva 2001/59/CE fornisce disposizioni chiare per la classificazione di sostanze e preparati dal punto di vista degli effetti corrosivi. Nella presente direttiva, i preparati dovrebbero pertanto essere classificati in conformità.

(16)

È noto che preparati di cemento contenenti cromo (VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. Tali preparati recano la rilevante etichetta di avvertimento.

(17)

La direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 98/98/CE della Commissione (13), prevede nuovi criteri e una nuova frase R (R67) per vapori che possono provocare sonnolenza e vertigini. I preparati sono classificati e etichettati di conseguenza .

(18)

La direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE (14) e la direttiva 93/21/CEE della Commissione del 27 aprile 1993 recante diciottesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE (15) hanno introdotto con gli opportuni simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza da riportare in etichetta, criteri messi a punto per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'ambiente. Si richiedono a livello dell’Unione disposizioni in materia di classificazione e di etichettatura dei preparati per tener conto dei loro effetti sull'ambiente ed è quindi necessario fornire un metodo per valutare i pericoli di un preparato per l'ambiente in base ad un metodo di calcolo oppure determinando le proprietà ecotossicologiche mediante metodi sperimentali in determinate condizioni.

(19)

Nel caso di sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (classificate come N) contrassegnate dalle frasi R R50 o R50/53 si applicano limiti specifici di concentrazione per le sostanze elencate nella tavola 3.2 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare sottovalutazioni del pericolo. Questa misura crea differenze tra i preparati che contengono sostanze elencate nell’allegato, cui si applicano i limiti specifici di concentrazione, e i preparati contenenti sostanze non ancora inserite nell’allegato, ma classificate ed etichettate provvisoriamente in conformità dell’articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, cui non si applicano limiti specifici di concentrazione. È pertanto necessario garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

(20)

La direttiva 2001/59/CE modifica i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura delle sostanze che riducono lo strato di ozono. L’allegato III modificato prescrive soltanto di aggiungere il simbolo N alla frase R R59. I preparati dovrebbero essere classificati ed etichettati di consequenza.

(21)

È opportuno garantire la riservatezza per talune sostanze contenute nei preparati e che è quindi necessario istituire un sistema che consenta al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato di richiedere la riservatezza per tali sostanze.

(22)

L'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori di preparati pericolosi in quanto fornisce loro la prima informazione essenziale e concisa. Occorre però completarla mediante un duplice sistema di informazione più particolareggiato, e precisamente, da un lato, la scheda dati di sicurezza destinata agli utilizzatori professionali, disposta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e, dall'altro, i dati per gli organismi designati dagli Stati membri e incaricati di fornire informazioni esclusivamente riservate a scopi medici, sia preventivi che curativi.

(23)

I recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto. Taluni preparati, pur non rientrando in queste categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, presentare un pericolo per i bambini. L'imballaggio di questi preparati dovrebbe pertanto essere munito di chiusure resistenti ai bambini.

(24)

Al fine di tener conto di taluni preparati che, pur non essendo considerati pericolosi a norma della presente direttiva, possono tuttavia presentare un pericolo per gli utilizzatori, occorre applicare a tali preparati determinate disposizioni della presente direttiva.

(25)

La presente direttiva contiene disposizioni speciali in materia di etichettatura applicabili a taluni preparati. Per garantire un adeguato livello di protezione per le persone e l'ambiente, è opportuno anche stabilire disposizioni speciali di etichettatura per taluni preparati che, pur non essendo pericolosi ai sensi della presente direttiva, possono presentare un pericolo per chi li usa.

(26)

Nel caso di preparati classificati come pericolosi in base alla presente direttiva, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare talune deroghe riguardo all'etichettatura allorché l'imballaggio è di dimensioni troppo piccole, o in ogni caso inadatto all'etichettatura, o allorché si tratta di imballaggi o quantitativi talmente ridotti che non vi è motivo di temere un pericolo per le persone o per l'ambiente. In tali casi è inoltre opportuno prendere in debita considerazione il ravvicinamento delle disposizioni pertinenti a livello unionale .

(27)

È opportuno prevedere, per quanto riguarda l'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche o disposizioni specifiche possano essere decise in casi specifici nei quali si possa dimostrare che l'impatto ambientale globale dei tipi di prodotti in questione è inferiore a quello di tipi di prodotti corrispondenti.

(28)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle esenzioni di talune disposizioni di etichettatura ambientale, alla determinazione di misure nel quadro delle disposizioni speciali concernenti l’etichettatura di taluni preparati e all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (16).

(30)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui all'allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e al ravvicinamento di specifiche disposizioni per taluni preparati che possono presentare pericoli, indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come pericolosi in base alla presente direttiva, allorché tali preparati sono immessi sul mercato degli Stati membri.

2.   La presente direttiva si applica ai preparati che:

a)

contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 e

b)

sono considerati pericolosi a norma degli articoli 5, 6 e 7.

3.   Le disposizioni specifiche che figurano all'articolo 9 e nell'allegato IV e quelle disposte all'articolo 10 e nell'allegato V, si applicano anche ai preparati non pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 che possono però presentare pericoli specifici.

4.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2009, gli articoli della presente direttiva relativi alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura, si applicano ai prodotti fitosanitari.

5.   La presente direttiva non si applica ai preparati elencati qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati all'utilizzatore finale:

a)

medicinali veterinari e medicinali per uso umano definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

b)

prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio (19);

c)

miscele di sostanze in forma di rifiuti, che sono oggetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

d)

prodotti alimentari;

e)

mangimi;

f)

preparati contenenti sostanze radioattive, quali definite nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (21);

g)

i dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché le disposizioni dell’Unione fissino per le sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della presente direttiva.

6.   La presente direttiva non si applica:

a)

al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittima o aerea;

b)

ai preparati in transito sotto controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«sostanze»: gli elementi chimici e i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;

b)

«preparati»: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze;

c)

«polimero»: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprendano una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almento un'altra unità monomerica o altro reagente e siano costituite da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel quadro di tale definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

d)

«immissione sul mercato»: la messa a disposizione di terzi. L'importazione nel territorio doganale dell'Unione è considerata, ai fini della presente direttiva, un'immissione sul mercato;

e)

«ricerca e sviluppo scientifici»: la sperimentazione scientifica o le analisi o ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

f)

«ricerca e sviluppo di produzione»: lo sviluppo successivo di una sostanza, nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza vengono provati in impianti pilota o in test prove di produzione;

g)

«EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze chimiche considerate presenti sul mercato dell’Unione alla data del 18 settembre 1981.

2.   Ai sensi della presente direttiva sono considerati «pericolosi» le sostanze ed i preparati:

a)

esplosivi: le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento;

b)

comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c)

estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d'infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;

d)

facilmente infiammabili:

i)

le sostanze e i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi; o

ii)

le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione; o

iii)

le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso; o

iv)

le sostanze e i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas infiammabili in quantità pericolose;

e)

infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d'infiammabilità;

f)

molto tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissima quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

g)

tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

h)

nocivi: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

i)

corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

j)

irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

k)

sensibilizzante: le sostanze o i preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

l)

cancerogeni: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

m)

mutageni: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

n)

tossici per la riproduzione: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre e aumentare l'incidenza di effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;

o)

pericolosi per l'ambiente: le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare pericoli immediati o differiti per una o più delle componenti dell'ambiente.

Articolo 3

Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati

1.   La valutazione dei pericoli di un preparato si basa sulla determinazione di:

a)

proprietà fisico-chimiche;

b)

proprietà aventi effetti sulla salute;

c)

proprietà ambientali.

Queste varie proprietà sono determinate secondo gli articoli 5, 6 e 7.

Se si effettuano prove di laboratorio, esse devono essere eseguite sul preparato quale immesso sul mercato.

2.   Se la determinazione delle proprietà pericolose è effettuata secondo gli articoli 5, 6 e 7, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2, e in particolare quelle che seguono, sono prese in considerazione in conformità con le disposizioni previste dal metodo usato:

a)

sostanze che figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b)

sostanze classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul mercato, in base all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE;

3.   Per i preparati contemplati dalla presente direttiva, le sostanze pericolose di cui al paragrafo 2 e classificate come pericolose per i loro effetti sulla salute e/o sull'ambiente, anche se sono presenti come impurezze o additivi, devono essere prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita nella tabella qui di seguito, salvo se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o l'allegato II, parte B della presente direttiva o l'allegato III, parte B della presente direttiva prevedono valori inferiori, e salvo se diversamente indicato nell'allegato V della presente direttiva.

Categorie di pericolo delle sostanze

Concentrazione da prendere in considerazione per

preparati gassosi

vol/vol %

altri preparati

peso/peso %

Molto tossico

≥ 0,02

≥ 0,1

Tossico

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancerogeno

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutageno

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Tossico per la riproduzione

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocivo

≥ 0,2

≥ 1

Corrosivo

≥ 0,02

≥ 1

Irritante

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilizzante

≥ 0,2

≥ 1

Cancerogeno

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutageno

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Tossico per la riproduzione

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Pericoloso per l'ambiente N

 

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente ozono

≥ 0,1

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente

 

≥ 1

Articolo 4

Principi generali di classificazione e di etichettatura

1.   La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo elencate all'articolo 2.

2.   I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati secondo i criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli articoli 5, 6, 7 o 10 e ai corrispondenti allegati della presente direttiva.

Articolo 5

Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche

1.   I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato sono valutati determinando, secondo i metodi specificati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio (22), le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione e un'etichettatura adeguate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE .

2.   In deroga al paragrafo 1, la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria, a condizione che:

a)

nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia improbabile che il preparato presenti questo tipo di pericoli rischi;

b)

in caso di modifica della composizione di un preparato di composizione nota si concluda su basi scientifiche che una nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento di classificazione;

c)

se il preparato è immesso sul mercato sotto forma di aerosol, esso soddisfi le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 bis della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (23).

3.   Per taluni casi, per i quali i metodi stabiliti nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 non sono adatti, la parte B dell'allegato I della presente direttiva indica metodi alternativi di calcolo.

4.   La parte A dell'allegato I della presente direttiva indica alcune esenzioni dall'applicazione dei metodi stabiliti nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008.

5.   I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato contemplato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sono valutati determinando le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Queste proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, salvo se sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 544/2001 (24) e (UE) n. 545/2011 (25) della Commissione .

Articolo 6

Valutazione dei pericoli per la salute

1.   I pericoli di un preparato per la salute sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

a)

un metodo convenzionale descritto all'allegato II;

b)

la determinazione delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nell'allegato della parte B del regolamento (CE) n. 440/2008, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011.

2.   Fatti salvi i requisiti del regolamento (CE) n. 1107/2009 , solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche del medesimo non possono essere correttamente determinate né con il metodo indicato nella lettera a) del paragrafo 1 né sulla base di risultati di prove già effettuate su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, sempreché essi siano giustificati o specificamente autorizzati a norma dell'articolo 12 della direttiva 86/609/CEE.

Allorché una proprietà tossicologica è determinata con i metodi indicati alla lettera b), paragrafo 1, per ottenere nuovi dati, la prova deve essere effettuata secondo i principi delle buone prassi di laboratorio di cui alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), e alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE, in particolare gli articoli 7 e 12.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, allorché una proprietà tossicologica è stata determinata sulla base di entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, per classificare il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

Le proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate con il metodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, sono valutate secondo il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

3.   Inoltre, allorché si possa dimostrare mediante studi epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente validi come specificato nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE o sulla base dell'esperienza corroborata da dati statistici, come la valutazione dei dati forniti dai centri antiveleni o dei dati sulle malattie professionali

che gli effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al paragrafo 1, il preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo,

che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti,

che una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico causa di effetti quali l'antagonismo, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti.

4.   Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 , classificati in base alla lettera b) del paragrafo 1, si procede ad una nuova valutazione dei pericoli per la salute mediante i metodi indicati alle lettere a) o b) del paragrafo 1 quando:

il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

Intervallo di concentrazione iniziale del componente

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5  %

± 30 %

> 2,5  ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

Articolo 7

Valutazione dei pericoli per l'ambiente

1.   I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

a)

metodo convenzionale descritto all'allegato III;

b)

determinazione delle proprietà pericolose per l'ambiente del preparato necessarie per una classificazione adeguata secondo i criteri enunciati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, a meno che, nel caso di prodotti fitosanitari siano accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale in base alle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011. Fatte salve le prove richieste a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, le condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato III della presente direttiva.

2.   Se è constatata una proprietà ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1 per ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE e dalla direttiva 86/609/CEE.

Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo le due procedure sopra descritte, per classificare il preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

3.   Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 , classificati secondo il metodo indicato alla lettera b) del paragrafo 1, si procederà ad una nuova valutazione dei pericoli per l'ambiente mediante il metodo indicato alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1 qualora:

il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

Intervallo di concentrazione iniziale del componente

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5  %

± 30 %

> 2,5  ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi in base alle definizioni di cui all'articolo 2.

Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

Articolo 8

Obblighi e doveri degli Stati membri

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i preparati di cui alla presente direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se sono ad essa conformi.

2.   Al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva, le autorità degli Stati membri possono chiedere informazioni sulla composizione del preparato nonché ogni altra informazione utile a qualsiasi persona responsabile dell'immissione del preparato sul mercato.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili dell'immissione sul mercato tengano a disposizione delle autorità degli Stati membri:

a)

i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato,

b)

qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio, secondo la lettera c) dell'articolo 9, compreso il certificato delle prove, in base alla parte A dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE;

c)

i dati utilizzati per stabilire la scheda dati di sicurezza, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

4.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano il nome e l'indirizzo completo della o delle autorità nazionali abilitate a comunicare e scambiare le informazioni relative all'applicazione pratica della presente direttiva.

Articolo 9

Imballaggio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che

a)

i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi alle condizioni seguenti:

i)

gli imballaggi devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

ii)

i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

iii)

tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;

iv)

i recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato debbono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto;

b)

i recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, offerti o venduti al pubblico non abbiano

i)

una forma e/o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre in errore il consumatore;

ii)

oppure una presentazione e/o una denominazione usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinali o i cosmetici;

c)

i recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al pubblico e di cui all'allegato IV:

i)

siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini, e/o

ii)

rechino un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

I sistemi devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nelle parti A e B dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE.

2.   L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 1, se è conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

Articolo 10

Etichettatura

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:

a)

i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possano essere immessi sul mercato soltanto sel l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell'allegato V;

b)

i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quali definiti alle parti B e C dell'allegato V, possano essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio risponde alle condizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti B e C dell'allegato V.

2.   Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'etichetta è conforme alle condizioni di etichettatura di cui alla presente direttiva e reca inoltre la seguente dicitura:

«Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.»

Tale etichettatura lascia impregiudicate le informazioni richieste a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e degli allegati I e III del regolamento (UE) n. 547/2011 (27) della Commissione.

3.   Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile:

a)

designazione o nome commerciale del preparato;

b)

nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;

c)

il nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità:

i)

per i preparati classificati T+, T, Xn, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T+, T, Xn presenti in concentrazione pari o superiore al loro limite rispettivo più basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;

ii)

per i preparati classificati C in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi), fissato all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;

iii)

il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericoli deve figurare sull'etichetta:

cancerogeno categoria 1, 2 o 3;

mutageno categoria 1, 2 o 3;

tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3;

molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione;

tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;

sensibilizzante.

Il nome chimico deve corrispondere a una delle denominazioni di cui 1 all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato;

iv)

il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti non deve figurare sull'etichetta, tranne se la sostanza sia già menzionata in base ai punti (i), (ii) o (iii):

esplosivo;

comburente;

estremamente infiammabile;

facilmente infiammabile;

infiammabile;

irritante;

pericoloso per l'ambiente;

v)

in linea generale, un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici;

d)

i simboli di pericolo(i) e indicazione(i) di pericolo. I simboli di pericolo, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, devono essere conformi agli allegati II e VI della direttiva 67/548/CEE e sono apposti in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

Qualora su un preparato si debba apporre più di un simbolo di pericolo l'obbligo di apporre il simbolo:

i)

T rende facoltativi i simboli C e X, salvo se sia altrimenti previsto 1 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii)

C rende facoltativo il simbolo X;

iii)

E rende facoltativi i simboli F e O;

iv)

Xn rende facoltativo il simbolo Xi.

I simboli devono essere stampati in nero su fondo giallo-arancio;

e)

Le frasi di rischio (frasi R). Le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R) devono essere conformi all'allegato III e all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli allegati I, II e III della presente direttiva.

In generale, non è necessario menzionare più di sei frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei pericoli principali presentati dal preparato. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi R.

Le frasi-tipo «estremamente infiammabile» o «facilmente infiammabile» possono essere omesse se riprendono un'indicazione di pericolo utilizzata in applicazione della lettera d);

f)

i consigli di prudenza (frasi S). Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono essere conformi all'allegato IV e all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

In generale, non è necessario formulare più di sei frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi S.

L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso;

g)

quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti o venduti al pubblico.

4.   Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga alle lettere d), e) e f) del paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per stabilire esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali esenzioni o disposizioni particolari sono definite ed indicate nella parte A o B dell'allegato V.

5.   Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

a)

per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti, o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;

b)

per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non sarà necessario indicare le frasi S.

6.   Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) n. 547/2011, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dalla presente direttiva non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» e «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione diretta a indicare il carattere non pericoloso o che possa portare come conseguenza a sottovalutare i pericoli inerenti a tali preprati.

Articolo 11

Applicazione dei requisiti per l'etichettatura

1.   Se le indicazioni prescritte dall'articolo 10 si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e l'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza.

2.   L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3.   Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al paragrafo 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.

4.   Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 10, devono risultare chiaramente sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura.

Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione e il formato di queste informazioni sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

5.   Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato del loro territorio di preparati contemplati dalla presente direttiva, che l'etichetta sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

6.   Ai fini della presente direttiva, i requisiti per l'etichettatura si considerano soddisfatti:

a)

nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati in base alla presente direttiva;

b)

nel caso di imballaggi unici:

i)

quando l'imballaggio è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e in base all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), c) e) ed f); ai preparati classificati in conformità dell'articolo 7, sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d) concernenti tale proprietà, se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure

ii)

ove opportuno, per tipi particolari di imballaggio, come per esempio le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte le disposizioni specifiche di cui all'articolo VI della direttiva 67/548/CEE.

Per i preparati pericolosi che non sono trasportati fuori dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

Articolo 12

Esenzioni ai requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio

1.   Gli articoli 9, 10 e 11 non sono applicabili alle disposizioni relative agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.

2.   Per taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, definiti all'allegato VII che non presentano nella forma in cui sono immessi sul mercato rischi di natura fisico-chimica o rischi per la salute o per l'ambiente, non si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

3.   Gli Stati membri possono inoltre permettere che:

a)

l'etichettatura prescritta dall'articolo 10 sia apposta con altri mezzi idonei sugli imballaggi di dimensioni troppo piccole o che non consentono per altro motivo un'etichettatura conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;

b)

in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, irritanti o comburenti, siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi;

c)

in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati in conformità dell'articolo 7 siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non ci sia motivo di temere un pericolo per l'ambiente;

d)

in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi non menzionati alle lettere b) o c) siano etichettati in un altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11 e non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi.

In caso di applicazione del presente paragrafo, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o frasi di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

4.   Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 3, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare l'allegato V sulla base di tali informazioni.

Articolo 13

Vendita a distanza

Qualsiasi pubblicità per un preparato contemplato dalla presente direttiva che permette a chiunque di concludere un contratto di acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta di tale preparato dovrebbe recare menzione del o dei tipi di pericolo indicati sull'etichetta. Tale requisito lascia impregiudicate la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

Articolo 14

Riservatezza dei nomi chimici

Nel caso in cui il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione sull'etichetta o sulla scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza che è esclusivamente classificata:

irritante, ad eccezione di quelle cui è stato attribuito R41, o irritante in combinazione con una o più altre proprietà di cui alla lettera c), punto (iv), dell'articolo 10, paragrafo 3, oppure

nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui alla lettera c), punto (iv), dell'articolo 10, paragrafo 3, che presenta da sola effetti acuti letali

compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale, può, in base alle disposizioni dell'allegato VI, essere autorizzato a fare riferimento a tale sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa. Tale procedura non è applicabile nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione dell’Unione.

Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi delle disposizioni in materia di riservatezza presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale deve avvenire la prima immissione sul mercato del preparato.

Tale domanda è presentata in base alle disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva e fornisce le informazioni richieste nel formulario che figura nella parte A di detto allegato. L'autorità competente può comunque chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato qualora tale informazione risultasse necessaria al fine di valutare la validità della domanda.

L'autorità dello Stato membro che riceve una domanda di trattamento riservato notifica la sua decisione al richiedente. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato trasmette una copia di tale decisione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.

Le informazioni riservate portate a conoscenza delle autorità di uno Stato membro o della Commissione sono tenute segrete.

In ogni caso tali informazioni:

possono essere portate a conoscenza solo delle autorità competenti o delle autorità incaricate di ricevere le informazioni necessarie per valutare i rischi prevedibili che la preparazione può comportare per l'uomo e per l'ambiente, e di esaminarne la conformità ai requisiti della presente direttiva,

possono tuttavia essere comunicate alle persone direttamente coinvolte in procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni che siano state avviate al fine di controllare le sostanze immesse sul mercato e alle persone che devono prendere parte o essere ascoltate nei procedimenti legislativi.

Articolo 15

Diritti degli Stati membri in materia di sicurezza dei lavoratori

La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, le condizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione dei lavoratori in caso di uso dei preparati pericolosi in questione, purché ciò non implichi modifiche della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi rispetto alla presente direttiva.

Articolo 16

Organismi incaricati di ricevere le informazioni relative alla salute

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o sulla base dei loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso d'urgenza.

Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.

Gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni necessarie per poter svolgere i loro compiti.

Articolo 17

Clausola di libera circolazione

Fatte salve le disposizioni contenute in altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri non possono vietare, limitare od impedire l'immissione sul mercato di preparati a causa della loro classificazione, imballaggio e etichettatura se tali preparati sono conformi alle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Articolo 18

Clausola di salvaguardia

1.   Se uno Stato membro dispone di prove fondate che un preparato, benché conforme alle disposizioni della presente direttiva, costituisce un rischio per le persone o l'ambiente, per motivi attinenti alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato del preparato. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2.   Nel caso di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri interessati.

3.   La Commissione decide con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 19

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per adeguare gli allegati da I a VII al progresso tecnico.

Article 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … (*).

3.   La delega di potere di adottare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 1]

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 1999/45/CE, modificata dagli atti di cui alla parte A dell'allegato VIII, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui alla parte B dell'allegato VIII della direttiva abrogata e nella parte B dell'allegato VIII della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 203.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(4)  V. allegato VIII parte A.

(5)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(8)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(9)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(10)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.

(11)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(12)  GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.

(13)  GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

(14)  GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.

(15)  GU L 110 del 4.5.1993, pag. 20.

(16)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(17)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1

(18)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(19)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(20)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(21)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(22)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(23)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(24)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1.

(25)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67.

(26)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(27)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176.

(28)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(*)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DEI PREPARATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5

PARTE A

Esenzioni dai metodi di prova di cui alla Parte A dell’allegato del regolamento(CE) n. 440/2008

Cfr. punto 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

PARTE B

Altri metodi di calcolo

B.1.   Preparati diversi da quelli gassosi

1.

Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti dei preparati contenenti perossidi organici.

Cfr. punto 2.2.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

B.2.   Preparati gassosi

1.

Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti

Cfr. punto 9.1.1.2 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

2.

Metodo di determinazione delle proprietà di infiammabilità

Cfr. punto 9.1.1.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

ALLEGATO II

METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE DI UN PREPARATO A NORMA DELL'ARTICOLO 6

Introduzione

Occorre valutare tutti gli effetti per la salute derivanti dall'uso delle sostanze contenute in un preparato. Questo metodo convenzionale illustrato nelle parti A e B del presente allegato è un metodo di calcolo applicabile a tutti i preparati e che tiene conto di tutti i pericoli per la salute delle sostanze presenti nel preparato. A tal fine, gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi:

1.

effetti acuti letali;

2.

effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;

3.

effetti gravi dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;

4.

effetti corrosivi, irritanti;

5.

effetti sensibilizzanti;

6.

effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per la riproduzione.

Gli effetti sulla salute di un preparato sono valutati in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali:

a)

qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione;

b)

se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, essi sono attribuiti secondo le disposizioni di cui alla parte B del presente allegato.

La procedura di classificazione è illustrata nella parte A del presente allegato.

La classificazione della sostanza o delle sostanze e la risultante classificazione del preparato sono espresse mediante:

un simbolo e una o più frasi di rischio oppure

mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta di sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo, tutte le frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione.

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quali essi sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza.

Se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , i limiti di concentrazione da considerare per l'applicazione di questo metodo convenzionale figurano nella parte B del presente allegato.

PARTE A

Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

1.   I preparati seguenti sono classificati molto tossici:

1.1.

a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R26, R27 o R28,

1.1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in merito alla o alle sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

1.1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

LT+

=

è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

1.2.

a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2.   I preparati seguenti sono classificati tossici:

2.1.

a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R23, R24 o R25;

2.1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche o tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 2.1.1 a) o b) se:

Image

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

PT

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

LT

=

è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

2.2.

a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T», l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata come «molto tossica o tossica» che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.3.

a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

3.   I preparati seguenti sono classificati nocivi:

3.1.

a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «Xn» e l'indicazione di pericolo «nocivo»e con le frasi di rischio R20, R21 o R22,

3.1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1. a) o b) se:

Image

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

PT

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

PXn

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato,

LXn

=

è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale, in peso o in volume;

3.2.

a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo Xn, l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R65.

i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Nell'applicare il metodo convenzionale di cui al punto 3.1 della presente parte non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

3.3.

a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio 1 R68/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.4.

a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

4.   I preparati seguenti sono classificati corrosivi:

4.1.

e contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R35,

4.1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato e contrassegnata con la frase R35,

LC, R35

=

è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale in peso o in volume;

4.2.

e sono contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R 34,

4.2.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34,

LC, R34

=

è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.

5.   I preparati seguenti sono classificati irritanti:

5.1.

in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo «Xi», l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R41,

5.1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

5.1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R41

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato,

LXi, R41

=

è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;

5.2.

irritanti per gli occhi e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R36,

5.2.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato,

PXi, R41

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato,

PXi, R36

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato,

LXi, R36

 

è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.3.

irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R38,

5.3.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

5.3.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R38

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato,

LXi, R38

=

è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.4.

irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione pericolo «irritante» e con la frase di rischio R37;

5.4.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.4.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PXi, R37

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

LXi, R37

=

è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.4.3.

i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnata con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R37

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

LXi, R37

 

è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume.

6.   I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti:

6.1.

per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R43.

I preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabelle 5 e 5a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

6.2.

per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xn», con l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R42,

i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabelle 5 e 5a) qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurino senza limiti di concentrazione.

7.   I preparati seguenti sono classificati cancerogeni:

7.1.

di categoria 1 o 2, contrassegnati dal simbolo «T» e dalla frase R45 o R49

i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R45 o R49 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

7.2.

di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R40

i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

8.   I preparati seguenti sono classificati come mutageni:

8.1.

di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46.

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

8.2.

di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase 1 R68.

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase 1 R68 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B, del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

9.   I preparati seguenti sono classificati tossici per la riproduzione:

9.1.

di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R60 (fertilità).

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R60 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

9.2.

di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R62 (fertilità).

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R62 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

9.3.

di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R61 (sviluppo).

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R61 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;

9.4.

di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R63 (sviluppo).

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R63 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione.

PARTE B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute

In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabelle da 1 a 6) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabelle da 1a a 6a) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.   Effetti acuti letali

1.1.   Preparati non gassosi

I limiti di concentrazione fissati nella tabella 1, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R26, R27, R28

concentrazione ≥ 7 %

1 % ≤ concentrazione < 7 %

0,1  % ≤ concentrazione < 1 %

T con R23, R24, R25

 

concentrazione ≥ 25 %

3 % ≤ concentrazione < 25 %

Xn con R20, R21, R22

 

 

concentrazione ≥ 25 %

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'ettichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

1.2.   Preparati gassosi

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella 1a determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1a

Classificazione della sostanza (gas)

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R26, R27, R28

concentrazione ≥ 1 %

0,2  % ≤ concentrazione < 1 %

0,02  % ≤ concentrazione < 0,2  %

T con R23, R24, R25

 

concentrazione ≥ 5 %

0,5  % ≤ concentrazione < 5 %

Xn con R20, R21, R22

 

 

concentrazione ≥ 5 %

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

2.   Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione

2.1.   Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione — 1 R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 2, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 2

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

T+

T

Xn

T+ con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 % R39 (*) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione < 10 % R39 (*) obbligatoria

0,1  % ≤ concentrazione < 1 % 1 R68 (*) obbligatoria

T con R39/via di esposizione

 

concentrazione ≥ 10 % R39 (*) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione < 10 % 1 R68 (*) obbligatoria

Xn con 1 R68/via di esposizione

 

 

concentrazione ≥ 10 % 1 R68 (*) obbligatoria

2.2.   Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione — 1 R68/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 2a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 2a

Classificazione della sostanza (gas)

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 1 % R39 (**) obbligatoria

0,2  % ≤ concentrazione < 1 % R39 (**) obbligatoria

0,02  % ≤ concentrazione < 0,2  % 2 R68 (**) obbligatoria

T con R39/via di esposizione

 

concentrazione ≥ 5 % R39 (**) obbligatoria

0,5  % ≤ concentrazione < 5 % 2 R68 (**) obbligatoria

Xn con 2 R68/via di esposizione

 

 

concentrazione ≥ 5 % 2 R68 (**) obbligatoria

3.   Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata

3.1.   Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 3, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 3

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

T

Xn

T con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 % R48 (***) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione < 10 % R48 (***) obbligatoria

Xn con R48/via di esposizione

 

concentrazione ≥ 10 % R48 (***) obbligatoria

3.2.   Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 3a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 3a

Classificazione della sostanza (gas)

Classificazione dei preparati

T

Xn

T con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 5 % R48 (****) obbligatoria

0,5  % ≤ concentrazione < 5 % R48 (****) obbligatoria

Xn con R48/via di esposizione

 

concentrazione ≥ 5 % R48 (****) obbligatoria

4.   Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi

4.1.   Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 4, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 4

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

C con R35

C con R34

Xi con R41

Xi con R36, R37, R38

C con R35

concentrazione ≥ 10 % R35 obbligatoria

5 % ≤ concentrazione < 10 % R34 obbligatoria

5 % (*****)

1 % ≤ concentrazione < 5 % R36/38 obbligatoria

C con R34

 

concentrazione ≥ 10 % R34 obbligatoria

10 % (*****)

5 % ≤ concentrazione < 10 % R36/38 obbligatoria

Xi con R41

 

 

concentrazione ≥ 10 % R41 obbligatoria

5 % ≤ concentrazione < 10 % R36 obbligatoria

Xi con R36, R37, R38

 

 

 

concentrazione ≥ 20 % R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

NB:

La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al punto 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

4.2.   Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 4a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 4a

Classificazione della sostanza (gas)

Classificazione del preparato gassoso

C con R35

C con R34

Xi con R41

Xi con R36, R37, R38

C con R35

concentrazione ≥ 1 % R35 obbligatoria

0,2  % ≤ concentrazione < 1 % R34 obbligatoria

0,2  % (******)

0,02  % ≤ concentrazione < 0,2  % R36/37/38 obbligatoria

C con R34

 

concentrazione ≥ 5 % R34 obbligatoria

5 % (*) (******)

0,5  % ≤ concentrazione < 5 % R36/37/38 obbligatoria

Xi con R41

 

 

concentrazione ≥ 5 % R41 obbligatoria

0,5  % ≤ concentrazione < 5 % R36 obbligatoria

Xi con R36, R37, R38

 

 

 

concentrazione ≥ 5 % R36, R37, R38 obbligatoria secondo il caso

NB:

La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al punto 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

5.   Effetti sensibilizzanti

5.1.   Preparati non gassosi

I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione,

il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle.

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 5, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 5

Classificazione della sostanza

Classificazione dei gassosi

Sensibilizzante con R42

Sensibilizzante con R43

Sensibilizzante con R42

concentrazione ≥ 1 % R42 obbligatoria

 

Sensibilizzante con R43

 

concentrazione ≥ 1 % R43 obbligatoria

5.2.   Preparati gassosi

I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione,

il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi tramite contatto con la pelle.

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 5a, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 5a

Classificazione della sostanza (gas)

Classificazione del preparato gassoso

Sensibilizzante con R42

Sensibilizzante con R43

Sensibilizzante con R42

concentrazione ≥ 0,2  % R42 obbligatoria

 

Sensibilizzante con R43

 

concentrazione ≥ 0,2  % R43 obbligatoria

6.   Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

6.1.   Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concentrazione specificati nella tabella 6, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:

Cancerogeno categorie 1 e 2:

T; R45 o R49

Cancerogeno categoria 3:

Xn; R40

Mutageno categorie 1 e 2:

T; R46

Mutageno categoria 3:

Xn; 1 R68

Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

T; R60

Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

T; R61

Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

Xn; R62

Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

Xn; R63


Tabella 6

Classificazione della sostanza

Classificazione dei preparati

Categoria 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1  % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

 

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

 

Concentrazione ≥ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45  (*******)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1  % mutageno R46 obbligatoria

 

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

 

Concentrazione ≥ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,5  % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria

 

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

 

Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,5  % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria

 

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

 

Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

6.2.   Preparati gassosi

Per i gas che producono tali effetti, i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati nella seguente tabella 6a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:

Cancerogeno categorie 1 e 2:

T; R45 o R49

Cancerogeno categoria 3:

Xn; R40

Mutageno categorie 1 e 2:

T; R46

Mutageno categoria 3:

Xn; 1 R68

Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

T; R60

Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

T; R61

Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

Xn; R62

Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

Xn; R63


Tabella 6a

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

Categorie 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1  % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

 

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

 

Concentrazione ≥ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45  (********)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1  % Mutageno R46 obbligatoria

 

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

 

Concentrazione ≥ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,2  % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria

 

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

 

Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,2  % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria

 

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

 

Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)


(*)  Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE) devono essere utilizzate.

(**)  Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE) devono essere utilizzate.

(***)  Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE) devono essere utilizzate.

(****)  Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE) devono essere utilizzate.

(*****)  Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

(******)  Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

(*******)  Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

(********)  Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

ALLEGATO III

METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE DI UN PREPARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 7

INTRODUZIONE

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per l'ambiente è espressa mediante i limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, salvo per i preparati gassosi dove essi sono espressi in percentuale volume/volume con riferimento alla classificazione della sostanza.

La parte A illustra la procedura di calcolo ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, e riporta le frasi R da attribuire alla classificazione del preparato.

La parte B fornisce i limiti di concentrazione da utilizzare nell'applicazione del metodo convenzionale e i pertinenti simboli e frasi R per la classificazione.

A norma della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, i rischi di un preparato per l'ambiente sono valutati secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali.

a)

Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

b)

Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, detti limiti sono attribuiti secondo i valori indicati nella parte B del presente allegato.

La parte C illustra i metodi di verifica della valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico.

PARTE A

Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

a)   Ambiente acquatico

I.   Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti 2 i rischi che un preparato può presentare per questo ambiente secondo le specifiche seguenti:

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

1.

e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):

1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

1.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.1.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

LN, R50-53

=

è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso;

2.

e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;

2.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

2.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.2.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

LN, R51-53

=

è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in percentuale in peso;

3.

e sono contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1 o I.2;

3.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

3.2.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.3.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

PR52-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

LR52-53

=

è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso;

4.

e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R50, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;

4.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

4.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose pe l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.4.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PN, R50

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

LN, R50

=

è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

4.3.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che non rispondono ai criteri di cui al punto I.4.1 o I.4.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le quali:

Image

dove:

PN, R50

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato,

LN, R50

=

è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso;

5.

e sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precendenti punti I.1, I.2, I.3 o I.4;

5.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola, pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

5.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.5.1, lettera a) o lettera b) se:

Image

dove:

PR52

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato,

LR52

=

è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso;

6.

e sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1, I.2 o I.3;

6.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate, oppure

b)

a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

6.2.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.6.1 a) o b) se:

Image

dove:

PR53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

LR53

=

è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso;

6.3.

i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai criteri di cui al punto I.6.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per le quali:

Image

dove:

PR53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

PR52-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

LR53

=

è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso.

b)   Ambiente non acquatico

1.   STRATO DI OZONO

I.   Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

1.

e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo: «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R59;

1.1.

i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo «N» e la frase di rischio R59 per una concentrazione singola pari o superiore:

a)

a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la o le sostanze considerate,

b)

oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2.   AMBIENTE TERRESTRE

I.   Valutazione dei preparati pericolosi per l'ambiente terrestre

La classificazione dei preparati con le frasi di rischio seguenti avrà luogo dopo che saranno stati introdotti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE i criteri particolareggiati per l'uso delle frasi.

R54

Tossico per la flora

R55

Tossico per la fauna

R56

Tossico per gli organismi del terreno

R57

Tossico per le api

R58

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

PARTE B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per l'ambiente

I.   Per l'ambiente acquatico

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5  % ≤ Cn< 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

Per i preparati contenenti una sostanza classificata con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente classificazione di cui alla tabella 1b.

Tabella 1b

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5  % ≤ Cn< 25 %

0,25  % ≤ Cn< 2,5  %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5  %

0,25  % ≤ Cn< 2,5  %

0,025  % ≤ Cn< 0,25  %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25  %

0,025  % ≤ Cn< 0,25  %

0,0025  % ≤ Cn< 0,025  %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025  %

0,0025  % ≤ Cn< 0,025  %

0,00025  % ≤ Cn< 0,0025  %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025  %

0,00025  % ≤ Cn< 0,0025  %

0,000025  % ≤ Cn< 0,00025  %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001  mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).


Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5  %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25  %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025  %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025  %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001  mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).


Tabella 3

Tossicità acquatica

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato R52

R52

Cn ≥ 25 %


Tabella 4

Effetti nocivi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato R 53

R53

Cn ≥ 25 %

N, R50-53

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.   Per l'ambiente non acquatico

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato N, R59

N con R59

Cn ≥ 0,1  %

PARTE C

Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia, per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.

Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati nell’allegato, parte C del regolamento (CE) n. 440/2008.

Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia già disponibilie un risultato delle prove prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI CONTENENTI PREPARATI OFFERTI O VENDUTI AL PUBBLICO

PARTE A

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

1.

I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi, secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste all'articolo 6 devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

2.

I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati a norma del punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.

3.

I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica

N.

Identificazione della sostanza

CAS Reg. n.

CAS Reg. n.

Nome

Einecs n.

1

67-56-1

Metanolo

2 006 596

≥ 3 %

2

75-09-2

Diclorometano

2 008 389

≥ 1 %

che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

PARTE B

Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto

I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio ed etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste agli articoli 5 e 6, devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

Questa disposizione non si applica agli aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A.   Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.   Preparati venduti al pubblico

1.1.

L’etichetta sull’imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

1.2.

Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell’imballaggio vuoto.

2.   Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

L’etichetta sull’imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

3.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano indicati valori diversi.

4.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 siano indicati valori diversi.

B.   Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.   Preparati contenenti piombo

1.1.

Pitture e vernici

L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503/1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:

«Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini».

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:

«Attenzione! Contiene piombo».

2.   Preparati contenenti cianoacrilati

2.1.

Adesivi

L’etichetta sull’imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:

«Cianoacrilato

Pericolo

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.»

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.

3.   Preparati contenenti isocianati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:

«Contiene isocianati.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.»

4.   Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700 deve riportare le seguenti indicazioni:

«Contiene resine epossidiche.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante».

5.   Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

«Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)».

6.   Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:

«Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

Rispettare le disposizioni di sicurezza».

7.   Preparati disponibili sotto forma di aerosol

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE.

8.   Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate

Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base alla direttiva 67/548/CEE reca la menzione 2 «Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test», l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve recare la menzione <BRK> «Attenzione — questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente testata», qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all’1 %.

9.   Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , deve recare l’indicazione:

«Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica».

10.   Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto d’infiammabilità superiore a 55 oC e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:

«Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso» o «Può diventare infiammabile durante l’uso».

11.   Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15 %, a meno che:

il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

12.   Cementi e preparati di cemento

L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione:

«Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica»

a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante da una frase R43.

C.   Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

1.   Preparati non destinati alla vendita al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve recare l’indicazione seguente:

«Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali».

ALLEGATO VI

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ CHIMICA DI UNA SOSTANZA

PARTE A

Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza

Note introduttive

A.

L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della riservatezza.

B.

Per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:

le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di concentrazione;

la stessa classificazione e la stessa etichettatura;

gli stessi utilizzi.

Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.

C.

La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 3 «Composizione/informazioni sugli ingredienti» dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.

D.

Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

Richiesta di riservatezza

A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:

1.

Nome e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno dell’Unione (produttore, importatore o distributore).

2.

Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza, e della denominazione alternativa.

Numero CAS

Numero

EINECS

Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o classificazione provvisoria)

Denominazione alternativa

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

NB:

Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

3.

Motivazione della riservatezza (probabilità — plausibilità).

4.

Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

5.

La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta l‘Unione?

SI

NO

In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:

 

Belgio:

Bulgaria:

Repubblica ceca:

Danimarca:

Germania:

Estonia:

Irlanda:

Grecia:

Spagna:

Francia:

Italia:

 

Cipro:

Lettonia:

Lituania:

Lussemburgo:

Ungheria:

Malta:

Paesi Bassi:

Austria:

Polonia:

Portogallo:

Romania:

Slovenia:

Slovacchia:

Finlandia:

 

Svezia:

Regno Unito:

6.

Composizione del/i preparato/i (come definita al titolo 3 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006..

7.

Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'articolo 6 della presente direttiva.

8.

Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'articolo 10 della presente direttiva.

9.

Utilizzi previsti del/dei preparato/i.

10.

Scheda/e dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

PARTE B

Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)

1.   Nota introduttiva

Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Le famiglie sono definite nel modo seguente:

sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);

sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.

Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.

Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (da 601 a 650).

In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.

2.   Determinazione del nome generico

Principi generali

La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:

i)

identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici presenti nella molecola;

ii)

presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici più significativi.

I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere esclusivo.

3.   Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie

Numero della famiglia

l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008

Famiglie

Sottofamiglie

001

Composti dell'idrogeno

 

Idruri

002

Composti dell'elio

003

Composti del litio

004

Composti del berillio

005

Composti del boro

 

Borani

Borati

006

Composti del carbone

 

Carbammati

Composti inorganici del carbone

Sali dell'acido cianidrico

Urea e derivati

007

Composti dell'azoto

 

Composti di ammonio quaternario

Composti acidi dell'azoto

Nitrati

Nitriti

008

Composti dell'ossigeno

009

Composti del fluoro

 

Fluoruri inorganici

010

Composti del neon

011

Composti del sodio

012

Composti del magnesio

 

Derivati organometallici del magnesio

013

Composti dell'alluminio

 

Derivati organometallici dell'alluminio

014

Composti del silicio

 

Siliconi

Silicati

015

Composti del fosforo

 

Composti acidi del fosforo

Composti del fosfonio

Esteri fosforici

Fosfati

Fosfiti

Fosforamidi e derivati

016

Composti dello zolfo

 

Composti acidi dello zolfo

Mercaptani

Solfati

Solfiti

017

Composti del cloro

 

Clorati

Perclorati

018

Composti dell'argon

019

Composti del potassio

020

Composti del calcio

021

Composti dello scandio

022

Composti del titanio

023

Composti del vanadio

024

Composti del cromo

 

Composti del cromo VI (cromati)

025

Composti del manganese

026

Composti del ferro

027

Composti del cobalto

028

Composti del nichel

029

Composti del rame

030

Composti dello zinco

 

Derivati organometallici dello zinco

031

Composti del gallio

032

Composti del germanio

033

Composti dell'arsenico

034

Composti del selenio

035

Composti del bromo

036

Composti del cripton

037

Composti del rubidio

038

Composti dello stronzio

039

Composti dell'ittrio

040

Composti dello zirconio

041

Composti del niobio

042

Composti del molibdeno

043

Composti del tecnezio

044

Composti del rutenio

045

Composti del rodio

046

Composti del palladio

047

Composti dell'argento

048

Composti del cadmio

049

Composti dell'indio

050

Composti dello stagno

 

Derivati organometallici dello stagno

051

Composti dell'antimonio

052

Composti del tellurio

053

Composti dello iodio

054

Composti dello xeno

055

Composti del cesio

056

Composti del bario

057

Composti del lantanio

058

Composti del cerio

059

Composti del praseodimio

060

Composti del neodimio

061

Composti del promezio

062

Composti del samario

063

Composti dell'europio

064

Composti del gadolinio

065

Composti del terbio

066

Composti del disprosio

067

Composti dell'olmio

068

Composti dell'erbio

069

Composti del tulio

070

Composti dell'itterbio

071

Composti del lutezio

072

Composti dell'afnio

073

Composti del tantalio

074

Composti del tungsteno

075

Composti del renio

076

Composti dell'osmio

077

Composti dell'iridio

078

Composti del platino

079

Composti dell'oro

080

Composti del mercurio

 

Derivati organometallici del mercurio

081

Composti del tallio

082

Composti del piombo

 

Derivati organometallici del piombo

083

Composti del bismuto

084

Composti del polonio

085

Composti dell'astato

086

Composti del radon

087

Composti del francio

088

Composti del radio

089

Composti dell'attinio

090

Composti del torio

091

Composti del protactinio

092

Composti dell'uranio

093

Composti del nettunio

094

Composti del plutonio

095

Composti dell'americio

096

Composti del curio

097

Composti del berkelio

098

Composti del californio

099

Composti dell'einsteinio

100

Composti del fermio

101

Composti del mendelevio

102

Composti del nobelio

103

Composti del laurenzio

601

Idrocarburi

 

Idrocarburi alifatici

Idrocarburi aromatici

Idrocarburi aliciclici

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

602

Idrocarburi alogenati (*)

 

Idrocarburi alifatici alogenati (*)

Idrocarburi aromatici alogenati (*)

Idrocarburi aliciclici alogenati (*)

(*)

Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

603

Alcoli e derivati

 

Alcoli alifatici

Alcoli aromatici

Alcoli aliciclici

Alcanolamine

Derivati epossidici

Eteri

Glicoli eteri

Glicoli e polioli

604

Fenoli e derivati

 

Derivati alogenati (*) dei fenoli

(*)

Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

605

Aldeidi e derivati

 

Aldeidi alifatiche

Aldeidi aromatiche

Aldeidi alicicliche

Acetali alifatici

Acetali aromatici

Acetali aliciclici

606

Chetoni e derivati

 

Chetoni alifatici

Chetoni aromatici (*)

Chetoni aliciclici

(*)

Compresi i chinoni

607

Acidi organici e derivati

 

Acidi alifatici

Acidi alifatici alogenati (*)

Acidi aromatici

Acidi aromatici alogenati (*)

Acidi aliciclici

Acidi aliciclici alogenati (*)

Anidridi di acido alifatico

Anidridi di acido alifatico alogenato (*)

Anidridi di acido aromatico

Anidridi di acido aromatico alogenato (*)

Anidridi di acido aliciclico

Anidridi di acido aliciclico alogenato (*)

Sali di acido alifatico

Sali di acido alifatico alogenato (*)

Sali di acido aromatico

 

 

Sali di acido aromatico alogenato (*)

Sali di acido aliciclico

Sali di acido aliciclico alogenato (*)

Esteri di acido alifatico

Esteri di acido alifatico alogenato (*)

Esteri di acido aromatico

Esteri di acido aromatico alogenato (*)

Esteri di acido aliciclico

Esteri di acido aliciclico alogenato (*)

Esteri di glicoli eteri

Acrilati

Metacrilati

Lactoni

Alogenuri d'acile

(*)

Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

608

Nitrili e derivati

609

Nitrocomposti

610

Composti cloronitrati

611

Azossicomposti e azocomposti

612

Derivati amminici

 

Ammine alifatiche e derivati

Ammine alicicliche e derivati

Ammine aromatiche e derivati

Anilina e derivati

Benzidina e derivati

613

Basi eterocicliche e derivati

 

Benzimidazolo e derivati

Imidazolo e derivati

Piretrinoidi

Chinolina e derivati

Triazina e derivati

Triazolo e derivati

614

Glucosidi e alcaloidi

 

Alcaloidi e derivati

Glucosidi e derivati

615

Cianati e isocianati

 

Cianati

Isocianati

616

Ammidi e derivati

 

Acetammide e derivati

Anilidi

617

Perossidi organici

647

Enzimi

648

Derivati complessi del carbone

 

 

Estratto acido

Estratto alcalino

Olio di antracene

Residuo di estratto di olio di antracene

Frazione di olio di antracene

Olio carbolico

Residuo di estratto di olio carbolico

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido

Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido

Carbolio

Catrame di carbone

Residuo di estratto di catrame di carbone fossile

Residui fossili di catrame di carbone fossile

Coke (catrame di carbone) bassa temperatura, pece di alta temperatura

Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura

Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone di alta temperatura

Benzolo grezzo

Fenoli grezzi

Basi di catrame grezze

Basi distillate

Fenoli distillati

Distillati

Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria

Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione consolvente

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione consolvente

Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura, alcalino

Olio fresco

Combustibili, diesel, estrazione del carbone consolvente, di idrocracking, idrogenati

Combustibili per aerei a reazione, estrazione delcarbone con solvente, d'idrocracking, idrogenati

Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking

Prodotti da trattamento termico

Olio di antracene pesante

Ridistillati di olio di antracene pesante

Olio leggero

Olio leggero lavato, altobollente

Olio leggero lavato, mediobollente

Olio leggero lavato, bassobollente

Ridistillati di olio leggero, altobollenti

Ridistillati di olio leggero, mediobollenti

Ridistillati di olio leggero, bassobollenti

Olio metilnaftalenico

Residuo di estratto di olio di metilnaftalene

Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking

Olio naftalenico

Residuo di estratto di olio naftalenico

Olio naftalenico ridistillato

Pece

Ridistillati di pece

Residui peciosi

Residui peciosi trattati termicamente

Pece ossidata

Prodotti di pirolisi

Ridistillati

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido

Catrame, carbone bruno

Catrame, carbone bruno, bassa temperatura

Olio di catrame, altobollente

Olio di catrame, mediobollente

Olio lavaggio gas

Residuo di estratto di olio lavaggio gas

Olio lavaggio gas ridistillato

649

Derivati complessi del petrolio

 

Petrolio grezzo

Gas di petrolio

Nafta con basso punto di ebollizione

Nafta modificata con basso punto di ebollizione

Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

Nafta con basso punto di ebollizione — non specificata

Cherosene ottenuto per via diretta

Cherosene — non specificato

Gasolio da cracking

Gasolio — non specificato

Olio combustibile denso

Grasso lubrificante

Olio base non raffinato o mediamente raffinato

Olio base — non specificato

Estratto aromatico distillato

Estratto aromatico distillato (trattato)

Olio di sedimento

Paraffina molle

Petrolato

650

Sostanze diverse

 

Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e lesottofamiglie summenzionate

4.   Applicazione pratica

Dopo aver stabilito se la sostanza appartiene a una o più famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome generico può essere stabilito nel seguente modo:

4.1.

Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, tale nome è scelto come nome generico:

Esempi:

1,4 diidrossibenzene

famiglia 604

:

fenoli e derivati

nome generico

:

derivato di fenolo

Butanolo

famiglia 603

:

alcoli e derivati

sottofamiglia

:

alcoli alifatici

nome generico

:

alcole alifatico

2-isopropossietanolo

famiglia 603

:

alcoli e derivati

sottofamiglia

:

eteri di glicole

nome generico

:

etere di glicole

Metile acrilato

famiglia 607

:

acidi organici e derivati

sottofamiglia

:

acrilati

nome generico

:

acrilato

4.2.

Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia non è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, il nome generico è una combinazione del nome di più famiglie o sottofamiglie:

Esempi:

Clorobenzene

famiglia 602

:

idrocarburi alogenati

sottofamiglia

:

idrocarburi aromatici alogenati

famiglia 017

:

composti del cloro

nome generico

:

idrocarburo aromatico clorurato

Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico

famiglia 607

:

acidi organici

sottofamiglia

:

acidi aromatici alogenati

famiglia 017

:

composti del cloro

nome generico

:

acido aromatico clorurato

1-cloro-1-nitropropano

famiglia 610

:

derivati cloronitrati

famiglia 601

:

idrocarburi

sottofamiglia

:

idrocarburi alifatici

nome generico

:

idrocarburo alifatico cloronitrato

Ditiopirofosfato di tetrapropile

famiglia 015

:

composti del fosforo

sottofamiglia

:

esteri fosforici

famiglia 016

:

composti dello zolfo

nome generico

:

estere tiofosforico

NB:

Per alcuni elementi, in particolare dei metalli, il nome della famiglia o della sottofamiglia può essere precisato dalle parole «inorganici» o «organici».

Esempi:

Cloruro di mercurio

famiglia 080

:

composti del mercurio

nome generico

:

composto inorganico del mercurio

Acetato di bario

famiglia 056

:

composti del bario

nome generico

:

composto organico del bario

Etile nitrito

famiglia 007

:

composti dell'azoto

sottofamiglia

:

nitriti

nome generico

:

nitrito organico

Idrosolfito di sodio

famiglia 016

:

composti dello zolfo

nome generico

:

composto inorganico dello zolfo

(I suddetti esempi riguardano sostanze ricavate dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 , che possono rendere necessaria una richiesta di riservatezza.)

ALLEGATO VII

PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 22)

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1)

 

Direttiva 2001/60/CE della Commissione

(GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 90 dell’allegato III

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio

(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 1999/45/CE all'articolo 1 e punto I.B dell’allegato

Direttiva 2006/8/CE della Commissione

(GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12)

 

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

limitatamente ai riferimenti all’articolo 1, sezione G dell’allegato alla direttiva 1999/45/CE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all’articolo 140

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

limitatamente al punto 3.5 dell’allegato

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)

limitatamente all’articolo 56

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 22)

Direttiva

Termine per il recepimento

1999/45/CE

30 luglio 2002

2001/60/CE

30 luglio 2002

2004/66/CE

1o maggio 2004

2006/8/CE

1o marzo 2007

2006/96/CE

1o gennaio 2007

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/45/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, frase conclusiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino

__

Articolo 1, paragrafo 3, frase conclusiva

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

__

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

__

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino

__

Articolo 3, paragrafo 2, quinto trattino

__

Articolo 3, paragrafo 2, sesto trattino

__

Articolo 3, paragrafo 2, frase conclusiva

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, prima parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, seconda parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, prima parte del primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, seconda parte del primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, punto 1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 9, punto 1.1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 9, punto 1.1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 9, punto 1.1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv)

Articolo 9, punto 1.2, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.2, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i)

Articolo 9, punto 1.2, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii)

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i)

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii)

Articolo 9, punto 1.3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, punto 1.1, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 10, punto 1.1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, punto 1.1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, punto 1.2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, punto 2, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.1

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 10, punto 2.2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, punto 2.3, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3, punto 2.3.1

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto i)

Articolo 10, punto 2.3.2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, primo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, secondo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, terzo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quarto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quinto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quinto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, sesto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, sesto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, frase conclusiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.3, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), secondo comma

Articolo 10, punto 2.3.4, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.4, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), primo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), secondo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), terzo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quarto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, quinto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quinto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, sesto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), sesto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, settimo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), settimo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, frase finale

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.5

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto v)

Articolo 10, punto 2.4, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), primo comma

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto i)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto ii)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iii)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iv)

Articolo 10, punto 2.4, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), terzo comma

Articolo 10, punto 2.5

Articolo 10, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 10, punto 2.6

Articolo 10, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 10, punto 2.7

Articolo 10, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 10, punto 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, punto 4, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 5, parte introduttiva

Articolo 10, punto 4, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 10, punto 4, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 10, punto 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto i)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto ii)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma

Articoli 12 e 13

Articoli 12 e 13

Articolo 15

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

__

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 20bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 20bis, paragrafo 3

__

__

Articolo 20

__

Articolo 22

Articolo 21

__

Articolo 22

__

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Allegato I — VII

Allegato I — VII

Allegato VIII

__

Allegato IX

__

__

Allegato VIII

__

Allegato IX


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/186


P7_TA(2013)0009

Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2011)0479 — C7-0216/2011 — 2011/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 440/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.


P7_TC1-COD(2011)0218

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(-1)

Al fine di riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio  (3) . [Em. 2]

(1)

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle sue disposizioni.

(2)

È necessario allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1967/2006.

(3)

Al fine di applicare talune disposizioni integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso: [Em. 3]

la concessione di deroghe ove esplicitamente previste da detto regolamento;

la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 4]

la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 5]

la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino; [Em. 6]

la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 7]

la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 8]

la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché [Em. 9]

la definizione dei criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta.

l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate; [Em. 10]

l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché [Em. 11]

le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 12]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la contestuale, tempestiva e corretta trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

È opportuno chiarire il riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

(6)

Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza. [Em. 13]

(6 bis)

La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 14]

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è modificato come segue:

-1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo»

[Em. 1]

1)

All'articolo 4, paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti ad autorizzare la pesca con navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie del tipo Posidonia oceanica, a condizione che:»

1 bis)

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e fino al 30 novembre 2009, il Consiglio può designare ulteriori zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

Dal 1odicembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, designano ulteriori zone di pesca protette, ovvero ne modificano le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.»

[Em. 15]

1 ter)

L'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare la misura entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca dello Stato membro non siano state modificate, o lo siano state in modo inadeguato, e non siano ancora sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che designano una zona di pesca protetta o istituiscono misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Se uno Stato membro propone di designare una zona di pesca protetta all'interno delle sue acque territoriali che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detta designazione.

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla designazione proposta entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano la designazione entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica della designazione proposta.»

[Em. 16]

2)

L'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono richiedere una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 bis al fine di autorizzare tali deroghe, a condizione che queste ultime siano giustificate da vincoli geografici specifici delle aree marine interessate, come l'estensione limitata delle piattaforme continentali lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un determinato gruppo di imbarcazioni dello Stato membro oppure, se del caso, di altri Stati membri, e a condizione che tali attività non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.»

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti a concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per flotte che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.»

b bis)

al paragrafo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare tale deroga entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia modificato tale deroga, o l'abbia fatto in modo inadeguato, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano la deroga al fine di garantire la protezione delle risorse e dell'ambiente.»

[Em. 17]

2 bis)

All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 18]

2 ter)

All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:»

[Em. 19]

2 quater)

L'articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.     Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare il piano entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Se la Commissione ritiene che il piano di gestione dello Stato membro non sia stato modificato o lo sia stato in modo inadeguato, e non sia ancora sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano il piano di gestione al fine di assicurare la protezione delle risorse e dell'ambiente.»

b)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.     Nel caso in cui uno Stato membro proponga di adottare un piano di gestione che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detto piano di gestione.

Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito al piano di gestione proposto entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della proposta di adozione.

Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano il piano entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica del piano di gestione proposto.»

[Em. 20]

3)

All'articolo 26, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (“la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a ripartire tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.»

4)

All'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a stabilire i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP.»

4 bis)

L'articolo 28 è soppresso. [Em. 21]

4 ter)

L'articolo 29 è soppresso. [Em. 22]

5)

L'articolo 30 è sostituito dal seguente: soppresso.

«Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 23]

6)

È inserito il seguente articolo 30 bis:

«Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.   La delega Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferita conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tre anni a decorrere dal …  (*). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 24]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 13, paragrafi 5 e 10, dell'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, dell'articolo 19, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

7)

Nell'allegato I, la parte B è così modificata:

a)

il punto 3 èsostituito dal seguente:

«3.

Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 25]

b)

il punto 4 è soppresso. [Em. 26]

c)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale.»
[Em. 27]

8)

Nell'allegato II, il punto 7 è sostituito dal seguente: soppresso.

«7.

Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 28]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.

(3)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(*)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.


30.12.2015   

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C 440/192


P7_TA(2013)0010

Conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti relativo al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya — Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (13582/2012 — C7-0323/2012 — 2012/0120(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/25)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (13582/2012),

visto il protocollo addizionale di Nagoya — Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza adottato il 15 ottobre 2010 in occasione della plenaria della quinta conferenza delle parti in quanto riunione delle parti del protocollo (COP/MOP 5) a Nagoya e firmato dall'Unione l'11 maggio 2011 (13583/2012),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0323/2012),

visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0429/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


30.12.2015   

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C 440/193


P7_TA(2013)0012

Agenzie di rating del credito***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)0747 — C7-0420/2011 — 2011/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 440/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0747),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0420/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0221/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 68.


P7_TC1-COD(2011)0361

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 462/2013.)


30.12.2015   

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C 440/194


P7_TA(2013)0013

Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 — C7-0419/2011 — 2011/0360(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 440/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0746),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0419/2011),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0220/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

(2)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.


P7_TC1-COD(2011)0360

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/14/UE.)


30.12.2015   

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P7_TA(2013)0014

Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)0155 — C7-0090/2012 — 2012/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2015/C 440/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0155),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0090/2012),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0395/2012),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 145.


P7_TC1-COD(2012)0077

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di evitare ogni ambiguità e garantire la coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Unione relativi al raggiungimento di un rendimento massimo sostenibile per gli stock depauperati, occorre precisare gli obiettivi del piano pluriennale applicabile agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e alle attività di pesca che sfruttano questi stock, definiti dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede che i tassi minimi di mortalità per pesca ivi specificati siano monitorati e riveduti qualora risultino inadeguati per conseguire gli obiettivi del piano.

(3)

Conformemente all'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati. [Em. 1]

(4)

Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione dei periodi durante i quali la pesca con alcuni tipi di attrezzi è consentita in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del piano ad alcune aree geografiche . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e con le parti interessate , anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.[Em. 2]

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione  (4) . [Em. 3]

(7)

Per garantire che l'esecuzione del piano sia valutata efficacemente, il calendario di valutazione previsto dal regolamento (CE) n. 1098/2007 dovrebbe essere modificato.

(8)

Occorre inoltre precisare la procedura decisionale prevista dal regolamento (CE) n. 1098/2007 con riguardo alla fissazione delle possibilità di pesca a seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)

Le modifiche proposte si limitano pertanto essenzialmente ai cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona.

(10)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1098/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:

(1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Finalità e obiettivi

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiori superiori a: [Em. 4]

a)

0,25 per gli esemplari di età compresa fra i tre e i sei anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e [Em. 5]

b)

0,3 per gli esemplari di età compresa fra i quattro e i sette anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.»;

(2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno il Consiglio decide, conformemente al trattato, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.»; [Em. 6]

(3)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:_

«3.   Il Consiglio decide. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a definire, per ogni anno, conformemente al trattato, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5. [Em. 7]

4.     Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10 % il tasso obiettivo di mortalità per pesca fissato all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.»; [Em.8]

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:_

«6.     In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito pescare con attrezzi fissi nella zona delle 10 miglia nautiche misurate dalle linee di base. Il tempo di immersione di detti attrezzi fissi non supera le 48 ore.»; [Em.9]

(4)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Valutazione del piano

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. Se del caso Ai fini di detta valutazione , la Commissione può proporre adeguamenti sollecita il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico. Se necessario, la Commissione presenta adeguate proposte di modifica del piano pluriennale, o da adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 conformemente alla procedura legislativa ordinaria .»; [Em. 10]

(5)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Qualora riscontri che i tassi obiettivo di mortalità per pesca fissati cui all'articolo 4 non sono più appropriati per conseguire gli obiettivi del piano di gestione, la Commissione ha la facoltà di , sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e delle parti interessate, presenta una proposta, da adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 bis al fine di rivedere i conformemente alla procedura legislativa ordinaria, concernente la revisione dei tassi minimi obiettivo di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.»; [Em. 11]

(6)

all'articolo 29, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3 % delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ogni anno, la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, verifica atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare l'esistenza di tali prove e determina a determinare se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter , paragrafo 2. [Em. 12]

3.   L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5 % delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno la Alla Commissione è conferito il potere di adottare , ogni anno, per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e di dati scientifici , verifica atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare l'esistenza di tali prove e determina a determinare se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella sottodivisione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 ter , paragrafo 2. [Em. 13]

4.   Gli atti di esecuzione delegati di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.»; [Em. 14]

(7)

è inserito il seguente capo:

«Capo VI bis

Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega Il potere di poteri di adottare atti delegati di cui agli articoli 26 e 27 è conferita all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato tre anni a decorrere da ...  (*) . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 15]

3.   La delega di poteri potere di cui agli articoli 26 e 27 all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 16]

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio nessuna di queste due istituzioni solleva obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 17]

Articolo 29 quater

Decisioni del Consiglio

Qualora il presente regolamento preveda l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità del trattato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,…, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 145.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(*)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Giovedì 17 gennaio 2013

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/200


P7_TA(2013)0019

Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

(2015/C 440/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

1.

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis.     sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter.     rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»  (1) ; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater.     sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale .

(1)

È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema convergente, che consenta lo scambio di dati e la piena consapevolezza della situazione e sia inteso a facilitare i viaggi nell'Unione e gli scambi internazionali che favoriscono e sviluppano la diversità culturale e la conoscenza interculturale, e a combattere l'immigrazione irregolare . Detto obiettivo deve essere realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali (articolo 67, paragrafo 1, del TFUE), nel rispetto della dignità umana conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, per quanto attiene allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi (articolo 67, paragrafo 2, del TFUE), nel rispetto del diritto d'asilo, del diritto a una protezione internazionale e del principio di non respingimento e di salvataggio in mare dei migranti, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri risultanti dalla loro adesione a strumenti internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («la Convenzione di Ginevra»).

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

È necessario che l'Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna, e stabilisca una correlazione tra la lotta all'immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne, e una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l'immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, prevedendo una dotazione e strumenti di supporto sufficienti per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti dell'uomo e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una definizione chiara delle missioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011  (2) , il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e ha segnalato il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa e ha espresso la convinzione che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali; ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

In base alla strategia di sicurezza interna dell'Unione, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, occorre sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza in conformità dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna .

(3)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e dello Stato di diritto , nonché una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla piena osservanza degli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

È opportuno che il Fondo Sicurezza interna tenga conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, devono far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, dovrebbero costituire, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo Sicurezza interna, che dovrebbe fungere da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell'accordo interistituzionale del XXX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Motivazione

Testo inteso a riprendere il considerando 8 della proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen.

(8)

Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e che rispettano il diritto internazionale fornendo assistenza e protezione a quanti ne abbisognano .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

(11)

Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali. Per evitare doppioni, frammentazione e inefficienza sotto il profilo dei costi, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri finanziate a titolo del sostegno operativo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(13)

Rispettare i diritti umani dei migranti e dei rifugiati è di fondamentale importanza per l'Unione. Lo strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e dal diritto umanitario internazionale .

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre pertanto che la Commissione fornisca orientamenti specifici che garantiscano il coordinamento tra gli Stati membri in materia di infrastrutture, attrezzature, mezzi di trasporto e sistemi informatici e contribuiscano al rispetto delle norme comuni di sicurezza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

In conformità dell'articolo 3 del TUE, occorre che lo strumento sostenga attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne.

In particolare, le attività dello strumento dovrebbero promuovere l'identificazione e l'immediata assistenza dei minori esposti a rischio nonché la loro consegna ai servizi di protezione, come anche la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati.

Occorre prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, anche della spesa, al fine di valutare il modo in cui l'aspetto della protezione dei minori viene affrontato nelle attività dello strumento.

Motivazione

L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Tali sforzi devono essere resi visibili nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

(14)

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e organizzare e facilitare la migrazione regolare e la mobilità nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l’altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l’analisi integrata dei rischi dell’Unione europea.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

(16)

Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne , in particolare quelli che danno la priorità alla sicurezza delle frontiere marittime e che facilitano la migrazione regolare e la mobilità, facendo pieno uso del Sistema d'informazione sui visti (VIS) per promuovere l'efficienza dei costi ed evitare i doppioni di spesa . Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare la migrazione regolare e la mobilità, e ad impedire l'immigrazione illegale verso l'Unione europea , evitando perdite di vite in mare, ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(17)

È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen. In particolare, è opportuno che gli Stati membri destinino a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento della rete.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori («frontiere intelligenti»). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

(18)

Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una più efficace identificazione e controllo dei viaggiatori («frontiere intelligenti») , migliorando così la sicurezza delle frontiere e generando impatti economici positivi . È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, interoperabilità con altri sistemi IT dell'Unione, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di minacce per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(19)

Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di rischi per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili minacce , in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

(20)

Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili rischi , in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione.

(21)

Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex, l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione e l'assistenza alle persone in cerca di protezione internazionale .

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)

È opportuno che gli Stati membri evitino di perseguire i propri interessi nazionali quando utilizzano l'importo loro assegnato nell'ambito dello strumento per il loro programma nazionale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone.

(22)

Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone all'interno dello spazio Schengen .

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

(23)

Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS II e VIS, è ritenuto opportuno consentire un certo livello di flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri e il controllo dell'autorità di bilancio .

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione («azioni dell'Unione») al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

(24)

Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione («azioni dell'Unione») al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, la formazione delle guardie di frontiera alla protezione dei diritti umani, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Il TFUE prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale riguardanti elementi non essenziali di un atto legislativo. Tutti gli elementi essenziali dovrebbero essere definiti nell'atto legislativo stesso.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater)

È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quinquies)

Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per i meccanismi e gli strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 sexies)

Il miglioramento dell'esecuzione e la qualità della spesa dovrebbero rappresentare principi guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento, garantendo al contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 septies)

È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 octies)

È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione dello strumento con l'ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli effetti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 26 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 nonies)

Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, agli Stati membri dovrebbero essere delegate le funzioni di esecuzione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantire inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità della sua azione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva di tutti i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

«norme comuni di sicurezza»: l'applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza ben definito nel campo del controllo delle frontiere, seguendo gli orientamenti per la buona governance in materia di frontiere e visti, conformemente al catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, al Manuale pratico per le guardie di frontiera e al Manuale relativo ai visti, nonché agli orientamenti EUROSUR;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea .

1.   Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza e un controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, facilitando la mobilità in un ambiente sicuro nell'osservanza dell'impegno dell'Unione a favore delle libertà fondamentali e dei diritti umani. L'obiettivo generale è realizzato in conformità degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di libertà fondamentali e diritti umani, compresi la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, il principio di non respingimento, il diritto di asilo riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione di Ginevra, nonché in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati .

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

(a)

sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e la mobilità delle persone, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini dell'Unione, da un lato, e dei cittadini di paesi terzi , dall'altro, e prevenire l'immigrazione irregolare;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, la percentuale delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto , la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità, il numero di centri comuni per le domande di visto, la durata media del tempo di attesa per la decisione sulla domanda di visto, la quota di visti per ingressi multipli e il costo medio del visto per rappresentanza consolare.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

(b)

sostenere la gestione integrata delle frontiere dell'UE promuovendo un'armonizzazione e una normalizzazione ulteriori in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di controllo delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen , garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne abbisognano, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento ;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare , adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi IT , infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera , la formazione delle guardie di frontiera in materia di tutela dei diritti umani, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in rapporto al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna e il tempo medio di attesa ai valichi di frontiera .

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

migliorare la sorveglianza delle frontiere attraverso la condivisione di informazioni operative tra gli Stati membri e Frontex, al fine di ridurre la perdita di vite umane in mare e il numero di immigrati irregolari e aumentare la sicurezza interna impedendo reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti.

Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'efficacia degli interventi di ricerca e soccorso di quanti tentano di attraversare illegalmente le frontiere, il numero dei casi di tratta e contrabbando intercettati e il numero di allerte identificate nel quadro situazionale europeo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — ultimo comma (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati conseguiti, misurati in base agli indicatori. La Commissione è responsabile della valutazione dei risultati.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

(a)

promuovere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

promuovere l'identificazione, l'assistenza immediata e la consegna ai servizi di protezione dei minori esposti a rischio, compresa la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti e gestione delle identità;

(b)

istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato tra l'altro sulla solidarietà e la responsabilità, comprendente il consolidamento dei controlli alle frontiere e dei sistemi di sorveglianza dell'Unione, la cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio , comprese le zone frontaliere marittime, e le necessarie misure di accompagnamento in relazione al salvataggio in mare, alla sicurezza dei documenti , alla gestione delle identità e all'interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite, garantendo nel contempo la piena osservanza delle regole dell'Unione in materia di protezione dei dati nonché il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare ;

(c)

promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, comprese la cooperazione e la copertura consolari, la promozione di pratiche investigative comuni in materia di domande di visto, procedure amministrative e decisioni uniformi in relazione ai visti e lo sviluppo di centri comuni per le domande di visto, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilità previsti dal codice dei visti ;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

(d)

costituire e operare sistemi IT, e le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengono il controllo degli attraversamenti delle frontiere esterne dell’Unione e rispettano pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali ;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

armonizzare la qualità dei sistemi di gestione delle frontiere tra i diversi Stati membri;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater)

migliorare la capacità e le qualifiche di tutte le autorità e guardie di frontiera che operano ai valichi di frontiera per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale dei diritti umani;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

(e)

assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere , asilo e visti, garantendo segnatamente il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

(f)

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione al finanziamento di misure nei paesi terzi da parte delle autorità di tali paesi e ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, nonché la cooperazione con i paesi terzi in questo settore , in piena conformità con gli obiettivi e i principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione .

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

1.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri , che contribuiscono al raggiungimento di un livello adeguato di protezione alle frontiere esterne nel rispetto delle norme comuni di sicurezza , aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;

(a)

infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento irregolare delle frontiere esterne;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

(b)

attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, per la ricerca e il salvataggio e per il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

(d)

infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio offerto ai richiedenti il visto ;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

formazione per quanto concerne l'utilizzazione dei relativi sistemi e promozione di norme di gestione della qualità;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

(e)

studi, progetti , iniziative congiunte, formazioni e azioni riguardanti questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, miranti a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, l'interoperabilità e l'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere, e ad attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

iniziative per la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

2.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

mendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con la rete EUROSUR;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

(c)

studi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

(d)

studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota riguardanti questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, per attuare le specifiche raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Motivazione

Il rafforzamento dei controlli di frontiera può essere necessario; tuttavia, le esigenze specifiche delle persone e dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, non dovrebbero essere dimenticate.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

iniziative per la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi è assicurato dalla Commissione e dagli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. …/2013 [il regolamento orizzontale].

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria .

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ) o in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n . …/2012 [nuovo regolamento finanziario].

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 .

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite in uno o più atti delegati .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Motivazione

Adeguamento della formulazione al regolamento finanziario rivisto.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.    A titolo indicativo , le risorse globali sono così utilizzate:

5.    Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio , le risorse globali sono così utilizzate:

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000  milioni di EUR , così ripartito:

1.   Agli Stati membri è assegnato il 67 % delle risorse globali previste per i programmi nazionali , così ripartito:

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

1 200  milioni di EUR come indicato nell'allegato I;

(a)

il 34 % con la seguente ripartizione:

(i)

un importo di base di 5 milioni di EUR per Stato membro all'inizio del periodo finanziario; e

(ii)

importo variabile per Stato membro calcolato in base alla media dell'importo ricevuto in virtù della decisione n. 574/2007/CE per il 2011, 2012 e 2013;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

450 milioni di EUR , sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

(b)

il 13 % , sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, 350 milioni di EUR , il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

(c)

nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, il 10 % , il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione adotta, mediante atti esecutivi, la decisione finanziaria che attua il paragrafo 1, lettera a). Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento del sistema.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e a condizione che l'autorità di bilancio sia informata tempestivamente .

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

1.   Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o gennaio 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex e dell'EASO , una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di rischio alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di rischio saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere , sulle relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e sui problemi che hanno inciso sulla sicurezza , comprese le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione deve determinare il livello di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

La relazione deve determinare il livello di rischio per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

fattore 1: minaccia normale;

(i)

fattore 1: rischio normale

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

fattore 3: minaccia media;

(ii)

fattore 3: rischio medio

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

fattore 5: minaccia elevata ;

(iii)

fattore 5: rischio elevato ;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

fattore 1: minaccia normale;

(i)

fattore 1: rischio normale

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

fattore 3: minaccia media;

(ii)

fattore 3: rischio medio

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

fattore 5: minaccia elevata .

(iii)

fattore 5: rischio elevato .

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di minaccia rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Sulla base della relazione , e previa informazione del Parlamento europeo, la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di rischio rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione n. 574/2007/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale , per «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata . Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

(b)

si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ove siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio in zone a rischio elevato , per «frontiere marittime esterne» si può intendere il limite esterno di una zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare . Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 3 — secondo comma

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II.

soppresso

Motivazione

Questa parte è soppressa perché lo stesso testo figura già all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

1.   Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento , in base alle conclusioni del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale], congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione — tra l'altro — delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

(b)

sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne al fine di prevenire l'immigrazione irregolare e la perdita di vite in mare, e di facilitare i viaggi legittimi , incluso l'attraversamento di frontiere da parte di persone che necessitano di protezione internazionale, in considerazione — tra l'altro — degli sviluppi e/o delle norme in relazione alla gestione dei flussi migratori;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi e la prevenzione della migrazione illegale verso l'Unione;

(c)

sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire la migrazione irregolare verso l'Unione;

Motivazione

Il termine «legittimi» è ambiguo e occorre essere più precisi.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

sviluppare progetti seguendo le raccomandazioni delle agenzie competenti dell'Unione, al fine di garantire controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne e puntando alla normalizzazione e all'interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter)

sostenere azioni, nell'ambito della supervisione e del coordinamento dell'agenzia Frontex, volte ad armonizzare a livello di Unione le capacità tecnologiche della gestione delle frontiere esterne;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani e il monitoraggio degli stessi, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

(f)

creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 50 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 , lettere a), c) e d).

1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 30 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 , lettere a), b), c) e d).

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

(a)

conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere , asilo e visti;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

conformità agli obiettivi del programma nazionale;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

rispetto di un elenco di priorità definite dall'agenzia Frontex al fine di osservare le norme comuni di sicurezza e garantire il coordinamento tra gli Stati membri, e di evitare i doppioni, la frammentazione e l'inefficienza dei costi nell'ambito dei controlli alle frontiere;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Se attraverso il meccanismo di valutazione Schengen sono individuate carenze, il sostegno operativo è sospeso e le risorse in questione possono essere riattribuite per ovviare alle carenze individuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione , le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2 .

6.   La Commissione definisce, mediante atti delegati , le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti delegati sono adottati conformemente all’articolo  17 .

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     L'agenzia Frontex assicura il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività finanziate a titolo del supporto operativo.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a 150 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori al 4 % delle risorse globali per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 12 — primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le risultanze e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le lacune e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 12 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 12 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese , se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Particolare attenzione è prestata al finanziamento delle azioni correttive. Previa discussione con la Commissione e Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. Eventuali costi aggiuntivi sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

(b)

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori comuni;

(c)

sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici comuni e di indicatori comuni;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

(d)

sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto , anche per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani ;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

(e)

promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

promuovere progetti finalizzati alla normalizzazione, all'armonizzazione e all'interoperabilità nell'ottica di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere;

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

(g)

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)

sostenere il coordinamento delle attività e la condivisione delle informazioni tra EUROPOL, l'agenzia Frontex e l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100  milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

1.   Il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT può basarsi su strutture operative esistenti ed è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola , garantendo sinergie con i sistemi IT esistenti ed evitando doppioni di spesa .

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi.

Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione , il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informatici nell'ambito della gestione delle frontiere e la gestione di sicurezza dei sistemi.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 17 per quanto concerne il quadro strategico e le eventuali revisioni.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di nuovi sistemi IT almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia opportuno.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 22

Revisione

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020 .

Entro il 30 giugno 2018, la Commissione propone una revisione del presente regolamento per il nuovo periodo finanziario .

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'allegato è soppresso.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato III — Obiettivo 1 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

spese di personale

spese di personale , anche per la formazione

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato III — Obiettivo 2 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

spese di personale

spese di personale , anche per la formazione

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato III — Obiettivo 3 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

spese di personale

spese di personale , anche per la formazione

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato III — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT sicuri , le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell’Unione

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Allegato III — paragrafo 3 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza

infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati


(1)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(2)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/238


P7_TA(2013)0020

Fondo Asilo e migrazione (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))

(2015/C 440/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 6 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento  (1) , in particolare i paragrafi relativi alla creazione di un'unità europea di reinsediamento,

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis.     sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 ter.     rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»  (2) ; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 quater.     sottolinea che, in considerazione dei compiti già identificati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80 ,

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»  (3) , il Parlamento europeo sottolinea la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Ha inoltre constatato al riguardo la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».

Motivazione

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011  (4) , il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e segnala il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni. Il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa; ritiene che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere l'istituzione di misure che permettano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Le risorse del Fondo dovrebbero essere utilizzate nel rispetto dei principi di base comuni sull'integrazione specificati nell'agenda comune per l'integrazione

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.

(16)

È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri. L'assistenza tecnica è essenziale per consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali, aiutare i beneficiari a rispettare le loro obbligazioni e il diritto dell'Unione e, a sua volta, ad aumentare la visibilità e l'accessibilità dei fondi dell'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri.

(23)

Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Il Fondo dovrebbe altresì permettere all'Agenzia di adempiere ai propri obblighi e a quelli dell'Unione e degli Stati membri in materia di salvataggio in mare.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

(24)

Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da strumenti internazionali, segnatamente la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Le azioni ammissibili dovranno tener conto dell’approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell’uomo, in particolare della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per le donne, per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.

(25)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna nel rispetto del principio di coerenza con le politiche per lo sviluppo stabilite dal consenso per lo sviluppo (articolo 35) . L’attuazione dell’assistenza emergenziale dovrà essere coerente e complementare con la politica umanitaria dell’Unione e rispettare i principi umanitari stabiliti dal consenso sull’aiuto umanitario .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

(26)

Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di migranti irregolari fermati alle frontiere esterne degli Stati membri, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati. Inoltre, è tuttavia importante tenere conto delle risorse economiche di ciascuno Stato membro, nonché della sua dimensione geografica. È altresì necessaria una ricerca approfondita per identificare e quantificare i costi effettivi per gli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per rifugiato reinsediato.

(29)

Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per rifugiato reinsediato. La Commissione, in cooperazione con l'EASO e in conformità delle rispettive competenze procede alla vigilanza sull'applicazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.

(33)

Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale. Il meccanismo dovrebbe disporre di risorse sufficienti per compensare gli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e per aiutare quelli con sistemi di asilo meno sviluppati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis)

A tal fine, l'assistenza tecnica è essenziale affinché gli Stati membri possano attuare i rispettivi programmi nazionali, assistere i beneficiari, adempiere ai loro obblighi, rispettare il diritto dell'Unione e aumentare in questo modo la visibilità e l'accessibilità dei finanziamenti dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 ter)

Pur rispettando i criteri di flessibilità, la semplificazione strutturale degli strumenti e della spesa dovrebbe continuare a soddisfare i requisiti di prevedibilità e affidabilità e a garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse a titolo del Fondo Asilo e migrazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 quater)

Pur offrendo flessibilità, la semplificazione delle strutture di finanziamento dovrebbe mantenere la prevedibilità e l'affidabilità, e a ogni obiettivo del fondo dovrebbe essere garantita una quota equilibrata attraverso i programmi nazionali. Pertanto, nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, occorre assegnare una quota equa delle risorse finanziarie del Fondo asilo e migrazione per garantire la continuità del sostegno agli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo per l'integrazione del quadro finanziario 2007-2013.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi , un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale .

(36)

Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda , in coordinamento e sinergia con l’assistenza umanitaria gestita dalla Direzione generale per l’aiuto umanitario e la protezione civile (ECHO), un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento.

(37)

Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento. A tale riguardo, occorre includere alcune garanzie all'interno del Fondo Asilo e migrazione, al fine di evitare uno stanziamento eccessivo di risorse a favore di un unico settore a scapito del sistema europeo comune di asilo nel suo insieme.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 bis)

Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità, nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 ter)

Risulta necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 quater)

Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 quinquies)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del Fondo e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 42 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 sexies)

Occorre assicurare la sana gestione finanziaria del Fondo, la sua attuazione quanto più possibile semplice ed efficace, la certezza del diritto e l'accessibilità del Fondo per tutti i partecipanti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 42 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(42 septies)

Occorre che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione del Fondo mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

(43)

Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Ai fini del presente Fondo, occorre tuttavia che il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale] includa, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o cittadine, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. …/[regolamento orizzontale].

3.   Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. …/[regolamento orizzontale], fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento .

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

«reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi, il cui status è definito dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e che sono autorizzati a soggiornare in qualità di rifugiati in uno degli Stati membri, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

a)

«reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) , della direttiva 2004/83/CE , oppure

i)

status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera e) , della direttiva 2011/95/UE , oppure

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a — punto i bis) (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE oppure

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

«ricollocazione»: il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;

b)

«ricollocazione»: il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno immediatamente di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera f — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

i)

da pressioni particolari su uno o più Stati membri, caratterizzate dall'arrivo improvviso di un cospicuo numero di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni; oppure

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.

1.   Obiettivo generale del Fondo, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è quello di rafforzare e sviluppare una politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea nonché la politica comune dell'immigrazione , nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell’approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell’uomo .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, della maggiore convergenza delle procedure decisionali per l'esame standard di casi analoghi, della fornitura di informazioni affidabili, oggettive e aggiornate sui paesi di origine e degli sforzi degli Stati membri in termini di reinsediamento;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

sostenere misure a favore di un accesso sicuro al sistema di asilo europeo;

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, le possibilità per i richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

b)

sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti , compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi e di apolidi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico nonché un loro accesso più ampio agli alloggi e alle cure sanitarie ;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati , il numero di beneficiari di misure di reinserimento (prima e dopo il rimpatrio), il numero di rimpatri volontari e la qualità dei sistemi di controllo dei rimpatri forzati ;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

d)

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo , tra l'altro attraverso la cooperazione pratica .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione nonché il livello di risorse umane rese disponibili tramite l'EASO .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati conseguiti, misurati sulla base degli indicatori.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2 è misurato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi trasversali, tra cui il miglioramento della protezione dei minori, la promozione del rispetto della vita familiare, l'accesso ai servizi di base e l'assistenza ai minori non accompagnati a prescindere dal loro status.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e ad esse complementari e ottemperano agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. La coerenza e la complementarità con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione sono conseguire ai sensi dell'articolo 24 bis.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE ;

b)

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE ;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

f)

cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;

g)

cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)

cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

h)

cittadini di paesi terzi o apolidi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

i)

cittadini di paesi terzi o apolidi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)

cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

j)

cittadini di paesi terzi o apolidi presenti nel territorio di uno Stato membro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro , compresi i cittadini di paesi terzi per i quali sia stata rinviata in modo ufficiale o ufficioso la procedura di rimpatrio .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Partenariato

 

Ai fini del presente Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale] include, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o comunali, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

prestare aiuti materiali, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

a)

prestare aiuti materiali, compresa l'assistenza umanitaria alle frontiere, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

creare e perfezionare strutture e sistemi amministrativi e formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità elevata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

migliorare e mantenere le infrastrutture e i servizi di alloggio esistenti;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

d)

l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici , le persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

e)

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante, in particolare sulla conformità dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo ; è compresa la formazione del personale che interagirà con le persone vulnerabili di cui alla lettera d);

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

creare, sviluppare e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;

a)

creare, sviluppare , gestire e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

b)

creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;

a)

rafforzare le capacità degli Stati membri – anche in relazione al meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi previsto nel regolamento (UE) n. […/…] [regolamento di Dublino] – di raccolta, analisi e diffusione dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 6 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.

b)

contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti , elaborando indicatori e indici di riferimento.

Motivazione

È necessario che le pratiche di valutazione siano il più possibile inclusive.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 7 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione;

b)

creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione , comprendenti l'assistenza linguistica e conformi ai diritti fondamentali delle persone interessate ;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 7 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

potenziare le infrastrutture e i servizi nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale.

g)

potenziare le infrastrutture e i servizi concernenti la migrazione e l'asilo nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 7 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

istituire e sviluppare strategie per il reinsediamento e la ricollocazione, compresi l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)

creare condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 8 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine , nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e segnatamente degli impegni dell’UE a lottare contro la fuga di cervelli :

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 8 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

a)

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego , diffusi nei diversi paesi in modo coordinato e conformemente a un messaggio europeo comune ;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

1.   Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

a)

le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali e/o regionali , compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione delle condizioni specifiche ai richiedenti asilo, ivi comprese le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi ;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia;

b)

le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia e il ricongiungimento familiare ;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani , persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 10 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistici sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

b)

consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 10 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

migliorare le capacità interculturali delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

c)

migliorare le capacità delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, nei settori dell’interculturalità e dei diritti umani; promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 11 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 11 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire il corretto svolgimento delle procedure di rimpatrio;

b)

creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire che le procedure di rimpatrio siano agevoli e tutelino pienamente i diritti fondamentali dei migranti ;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

sostenere la valutazione e il monitoraggio indipendenti delle operazioni di rimpatrio da parte delle organizzazioni della società civile, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 11 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche;

c)

dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche , anche ai cittadini di paesi terzi per i quali l'allontanamento è stato differito conformemente all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE ;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 11 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;

c)

misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche , incluse misure prima del rimpatrio ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 13 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

d)

rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 869  milioni di EUR.

1.    Ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'attuazione del presente regolamento negli anni 2014-2020 ammonta a 3 869  milioni di EUR.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:

3.    La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è impiegata nell'ambito:

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Le risorse globali disponibili ai sensi del presente regolamento sono eseguite in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]  (5) , fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24.

4.    La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato disponibile ai sensi del presente regolamento è eseguita in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24 ), oppure in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario  (6) .

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

5.   A titolo indicativo le risorse globali sono così utilizzate :

5.   A titolo indicativo , fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata :

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

3 232  milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

a)

l'83 % per i programmi nazionali degli Stati membri;

Motivazione

Per motivi tecnici gli importi sono stati convertiti in percentuali.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

637 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.

b)

il 17 %  per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232  milioni di EUR, così ripartito :

1.    Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, a titolo indicativo le risorse destinate ai programmi nazionali sono così ripartite tra gli Stati membri:

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

2 372  milioni di EUR come indicato nell'allegato I;

a)

il 73 % come indicato nell'allegato I;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

700 milioni di EUR basati sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;

b)

il 22 % basato sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

160 milioni di EUR nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio  2018 , per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

c)

il 5 % nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio  2017 , per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     I finanziamenti assegnati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti su base equa, equilibrata e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati dalle misure associate né soggetti alla loro applicazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona reinsediata destinata alle attività di reinsediamento di cui all'articolo 7 . L'attuazione effettiva delle attività è monitorata e valutata dall'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla somma forfettaria di cui al paragrafo 1 sono aggiunti 3 000 EUR per persona reinsediata in aggiunta alla precedente quota di reinsediamento dello Stato membro oppure nel caso di una persona reinsediata in uno Stato membro che non abbia già proceduto ad un reinsediamento finanziato dall'Unione.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a 10 000 EUR per persona rimpatriata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.

2.   La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è inoltre portata a 3 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Gli Stati membri che si impegnano sul lungo termine ottengono importi e sostegno aggiuntivi per ogni persona reinsediata, al fine di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi del programma di reinsediamento dell'Unione, ossia conseguire almeno 20 000 reinsediamenti all'anno fino al 2020 e stabilire buone prassi e norme comuni per l'integrazione dei rifugiati. Tali Stati membri lavorano a stretto contatto con l'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al fine di istituire, migliorare su base regolare e rivedere gli orientamenti relativi a tali obiettivi qualitativi e quantitativi.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

persone che hanno subito atti di violenza e/o torture;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.

persone che necessitano di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica e/o fisica.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2.

8.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 bis .

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione definisce rigorose garanzie procedurali e criteri chiari per quanto concerne le misure di ricollocazione. Dette garanzie procedurali comprendono, tra l'altro, la definizione di criteri selettivi trasparenti e non discriminatori, le informazioni da fornire ai potenziali beneficiari della ricollocazione, la comunicazione in forma scritta della selezione o della mancata selezione dei candidati interrogati, termini ragionevoli concessi ai candidati alla ricollocazione per decidere e, ove necessario, per preparare la partenza in modo consono, l'obbligo di fornire il consenso volontario per beneficiare delle misure di ricollocazione.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Le misure di ricollocazione sono corredate di un piano d'azione inteso a mantenere e/o migliorare la qualità dei sistemi di asilo e accoglienza nonché delle condizioni di integrazione nello Stato membro interessato alla partenza.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio  2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti.

1.   Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2016 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2015 e agli sviluppi previsti.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

pressione migratoria :

b)

pressioni particolari :

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti di esecuzione , gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri , secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 .

2.   A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 26 , gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo .

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e di rimpatrio;

a)

promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi , e di rimpatrio;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.

f)

sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale in materia di migrazione , in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale e di un accesso sicuro al sistema di asilo dell'Unione, in conformità dell'articolo 24 bis .

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se le azioni dell'Unione sono attuate mediante una gestione centralizzata indiretta da parte delle agenzie dell'Unione attive nel settore degli affari interni, la Commissione garantisce una ripartizione giusta, equa e trasparente dei finanziamenti tra le varie agenzie. Tali azioni sono attuate nel quadro delle missioni di dette agenzie, in aggiunta ai loro programmi di lavoro.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     La Commissione assicura una ripartizione dei fondi giusta ed equa tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

1.   Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza , quale definita all'articolo 2, lettera f) . Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;

a)

fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali , in particolare quelli specializzati nel settore dell'asilo e dell'immigrazione ;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b).

c)

fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b) , di concerto con la società civile e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'immigrazione e dell'asilo .

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti;

b)

un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti indipendenti ;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.

7.   L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26 e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Coordinamento

 

La Commissione e gli Stati membri, d'intesa con il Servizio europeo per l'azione esterna, provvedono al coordinamento attinente alle azioni realizzate in paesi terzi e riguardanti gli stessi. In particolare provvedono a che dette azioni:

 

a)

siano conformi alla politica esterna dell'UE e segnatamente con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché orientate ai documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

 

b)

siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;

 

c)

si collochino in una prospettiva a breve termine ed eventualmente a medio termine in funzione della natura delle azioni e delle priorità;

 

d)

siano essenzialmente mirate agli interessi dell'Unione, abbiano ripercussioni dirette nell'Unione e negli Stati membri e garantiscano la continuità necessaria con le attività svolte all'interno dell'Unione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 25 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

utilizzate a vantaggio di azioni di reinsediamento o ricollocazione.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…].

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…] , fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento .

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Istituzione di un'unità di reinsediamento nell'ambito dell'EASO, dotata di personale adeguato incaricato di coordinare tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri; condurre missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri; fornire assistenza durante lo svolgimento di colloqui, controlli medici e di sicurezza; raccogliere le competenze; consentire la raccolta e la condivisione di informazioni; stabilire stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali; svolgere un ruolo importante nel controllo e nella valutazione dell'efficacia e della qualità dei programmi; promuovere la sensibilizzazione e garantire una rete su scala europea e lo scambio di buone prassi tra le parti interessate al reinsediamento, inclusi partenariati tra organizzazioni internazionali, autorità pubbliche e società civile.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Dare la possibilità alle autorità locali ed ai partner locali degli Stati membri di chiedere un sostegno finanziario a titolo del fondo, nel contesto di programmi di integrazione locale, che includa sostegno all'arrivo, follow-up al momento degli arrivi, strutture di pianificazione e coordinamento e attività intese a informare e promuovere il reinsediamento presso le comunità che accoglieranno i rifugiati reinsediati.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.

Iniziative nel settore dell'integrazione intese a migliorare il coordinamento a più livelli delle pertinenti politiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e gli enti locali.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione dei minori non accompagnati.

(4)

Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione e assistenza per i minori non accompagnati.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.

(7)

Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine , se ciò si iscrive nell'interesse superiore di questi ultimi .

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Allegato III — punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Rifugiati siriani in Turchia, Giordania e Libano

(1)   GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 1.

(2)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(3)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(4)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

(5)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.

(6)   Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/276


P7_TA(2013)0021

Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753 — C7-0445/2011 — 2011/0368(COD) — 2013/2505(RSP))

(2015/C 440/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (1); ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal TFUE, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato;

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

(1)

È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri , altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione, nonché con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali . Tale obiettivo va conseguito nel rispetto dei diritti umani, conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e agli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

(2)

Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.

(4)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale come pure al rapporto e alla necessaria coerenza con la sicurezza esterna.

Motivazione

La coerenza delle azioni UE in materia di sicurezza interna ed esterna è già stata sollecitata dal Parlamento europeo nella relazione sulla strategia di sicurezza interna.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna.

(5)

Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione e la gestione di un fondo per la sicurezza interna.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

I reati transfrontalieri, come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell'immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali, possono essere affrontati efficacemente mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia.

Motivazione

L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Il contrasto efficace della criminalità organizzata rappresenta uno strumento essenziale per difendere l'economia lecita da fenomeni criminali tipici quali il riciclaggio di proventi illeciti.

Motivazione

L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

In tempi di austerità finanziaria per le politiche dell'Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali con i paesi terzi.

Motivazione

La crisi economica impone risposte flessibili e innovative che permettano di contrastare con la medesima efficacia la criminalità organizzata.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata , compreso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

(9)

Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata (compresi il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la distribuzione di immagini di abusi su minori), la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

Motivazione

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori sono tra le forme peggiori di criminalità grave e organizzata, e andrebbero pertanto menzionati specificatamente nel considerando in esame.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.

(10)

L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol). Tali azioni dovrebbero promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, la cooperazione tra gli Stati membri e i competenti organi dell'Unione europea, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili. L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere unicamente le azioni conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

(11)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione , i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi . Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento sia finalizzato a garantire la tutela dei diritti del bambino, inclusa la tutela dei minori contro la violenza, l'abuso, lo sfruttamento e l'abbandono.

Occorre che lo strumento sostenga segnatamente misure di protezione e assistenza dei minori che siano testimoni o vittime, assicurando particolare protezione e sostegno ai bambini non accompagnati o ai bambini che in qualche modo necessitano di tutela.

È necessario svolgere regolari attività di monitoraggio e valutazione, tra cui il controllo delle spese, al fine di valutare il modo in cui le attività dello strumento contribuiscono alla tutela dei minori.

Motivazione

L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento in esame.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Per assicurare un'attuazione uniforme del Fondo Sicurezza interna, occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione concorrente , ad eccezione delle azioni di particolare interesse per l'Unione (azioni dell'Unione) , dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica, che sono attuate mediante gestione diretta e indiretta .

(13)

Per assicurare un'attuazione uniforme del Fondo Sicurezza interna e una gestione efficace delle azioni di particolare interesse per l'Unione (azioni dell'Unione), dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica , occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione diretta e indiretta , ad eccezione delle azioni che necessitano di flessibilità amministrativa e dei programmi nazionali , che sono attuati mediante gestione concorrente .

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere l'eccezione e non la regola (cfr. articolo 55 del regolamento finanziario).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Per quanto riguarda le risorse impiegate con gestione concorrente, occorre che i programmi nazionali degli Stati membri siano totalmente allineati alle priorità e agli obiettivi dell'Unione europea.

Motivazione

Le conclusioni tratte dalla revisione intermedia e la consultazione delle parti interessate indicano che è opportuno orientare maggiormente la gestione concorrente ai risultati e creare un quadro regolamentare comune.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali , il numero delle infrastrutture critiche europee così come il loro prodotto interno lordo.

(14)

È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti, obiettivi e misurabili , attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali così come il loro prodotto interno lordo.

Motivazione

Le modifiche sono coerenti con quanto proposto in relazione all'articolo 10.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

(16)

È opportuno che il massimale delle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali sia superiore alle risorse a disposizione per le azioni dell'Unione europea. È necessario, a tal fine, assicurare una maggiore capacità di utilizzo dei fondi a disposizione attraverso una migliore formazione delle autorità competenti degli Stati membri. È comunque opportuno garantire risorse adeguate a disposizione dell'Unione in modo da assicurare che la stessa possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, tra cui una strategia per la sicurezza informatica, nei programmi, nei piani d'azione nonché nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

Il TFUE prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli elementi essenziali vanno stabiliti nell'atto legislativo in questione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e degli Stati membri in questo settore al fine di garantire la complementarità, di rafforzare l'efficienza e la visibilità e di ottenere migliori sinergie di bilancio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quater)

È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione europea mobilitando, mettendo in comune e facendo leva sulle risorse finanziarie pubbliche.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 18 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 quinquies)

Occorre garantire il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per i meccanismi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione europea.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 18 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 sexies)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi del programma garantendo nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 18 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 septies)

Quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, le funzioni di esecuzione dovrebbero essere delegate agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione nonché garantire, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità dell'azione dell'UE. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere ai rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 18 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 octies)

Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma a tutti i partecipanti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 18 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 nonies)

È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione dello strumento mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

soppresso

Motivazione

Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.

soppresso

Motivazione

Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo.

soppresso

Motivazione

Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

«scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.

b)

«scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio , effettuati in modo sicuro, delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto dell'Unione nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

«reato di criminalità organizzata»: la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato di tre o più persone , stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale ;

d)

«reato di criminalità organizzata»: la condotta di un gruppo strutturato, stabilito da un periodo di tempo sufficiente perché la condotta non sia solo occasionale e composto da più di due persone legate da un obbligo di partenariato che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, il cui obiettivo è di ricavare, direttamente o indirettamente, anche per mezzo di intimidazione, un vantaggio finanziario o di altro tipo ;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

«gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e di altri rischi per la sicurezza;

f)

«gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo , della criminalità organizzata e di altri rischi per la sicurezza;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

«gestione delle conseguenze»: l'effettivo coordinamento delle misure adottate per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza , al fine di garantire un effettivo coordinamento delle azioni a livello nazionale e/o dell'Unione ;

h)

«gestione delle conseguenze»: l'effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o dell'Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;

Motivazione

La riformulazione proposta serve a rendere maggiormente comprensibile il testo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

«infrastrutture critiche»: le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;

i)

«infrastruttura critica»: un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

a)

prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

a)

prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compresi il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dell'immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi su minori, la criminalità informatica e il riciclaggio dei proventi di attività criminali, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e gli organismi competenti dell'Unione nonché con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali .

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;

soppresso

Motivazione

È stato proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

aumentare la capacità degli Stati membri di cooperare con Europol e fare un miglior uso dei prodotti e dei servizi di Europol.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.

soppresso

Motivazione

È stato proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce , promuovendoli e sviluppandoli, ai seguenti obiettivi operativi:

3.   Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

Motivazione

La modifica è coerente con gli altri emendamenti all'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

a)

promuovere e sviluppare misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, la criminalità informatica o il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi;

b)

promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

c)

promuovere e sviluppare attività di formazione incentrate sulla conoscenza degli obblighi relativi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

 

(La modifica si applica anche alle lettere da d) a g), che vanno sottoposte ad adeguamento tecnico)

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

misure e migliori pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato;

d)

promuovere e sviluppare misure , meccanismi e migliori pratiche per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato , segnatamente misure di protezione e assistenza dei minori che siano testimoni o vittime, e particolare protezione e sostegno dei bambini non accompagnati o dei bambini che in qualche modo necessitano di tutela ;

Motivazione

I testimoni e le vittime di reato non soltanto necessitano di protezione e di sostegno, ma devono anche essere identificati quanto prima. L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento in esame.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

g)

promuovere e sviluppare misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

Motivazione

I fondi non devono servire a finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Indicatori

 

La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è valutata sulla base di indicatori di rendimento chiaramente predefiniti, trasparenti e quantificabili quali, in particolare:

 

a)

il numero di operazioni transfrontaliere congiunte;

 

b)

il numero e la percentuale di personale delle autorità competenti di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma;

 

c)

il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati e la loro qualità;

 

d)

il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione;

e)

il numero di contributi inviati alle banche dati di Europol e il numero di dossier aperti.

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

a)

migliorare la cooperazione di polizia, il coordinamento tra le autorità di contrasto e la collaborazione interagenzie , comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili , quali l'estensione dell'applicazione di rete per lo scambio protetto di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA) di Europol o l'applicazione di caricatori di dati per il sistema di informazione Europol ;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio ;

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi e concernenti tali paesi è garantito dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. …/2013 [regolamento orizzontale].

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] , fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 7, l'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 9 .

4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata nel quadro della gestione diretta e indiretta (le azioni dell'Unione di cui all'articolo 7, l'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 9) oppure in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere l'eccezione e non la regola (cfr. articolo 55 del regolamento finanziario).

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     A norma dell'articolo 317 del TFUE, la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione spetta alla Commissione.

Motivazione

A norma dell'articolo 317 del TFUE, la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione spetta alla Commissione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    A titolo indicativo , le risorse globali sono così utilizzate:

5.    Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio , le risorse globali sono così utilizzate:

a)

564 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

a)

il 55 % per i programmi nazionali degli Stati membri;

b)

564 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

b)

il 45 % per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.     I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.     Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri si concentrano sui progetti riguardanti le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento.

2.   Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri realizzano i progetti riguardanti le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno orientare i programmi nazionali verso i progetti che rispondono alle priorità strategiche dell'Unione indicate nell'allegato al regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.

1.   Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. Tutte queste azioni sono conformi ai diritti e ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché alle disposizioni giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati e rispetto della vita privata. Il garante europeo della protezione dei dati, l'agenzia per i diritti fondamentali e ulteriori agenzie e organismi di supervisione pertinenti possono valutare tali azioni per assicurarne la conformità.

Motivazione

La supervisione indipendente dovrebbe garantire la conformità di tutte le azioni con i diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:

2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate e concordate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;

Motivazione

I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

l' acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

f)

l' acquisizione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle conoscenze specifiche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 564 milioni di EUR, così ripartito:

1.    Le risorse destinate ai programmi nazionali sono ripartite nel modo seguente:

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il 30 % in proporzione dell'entità della popolazione totale;

a)

il 35 % in proporzione dell'entità della popolazione totale;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

il 10 % in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;

c)

il 20 % in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

10 % in proporzione del numero di infrastrutture critiche europee designate ai sensi della direttiva 2008/114/CE;

soppressa

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il 40 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

e)

il 35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Motivazione

Non vi è alcun riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, nel resto dell'articolato del testo in esame.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il periodo 2011-2013.

5.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il periodo 2011-2013. In tale relazione la Commissione europea fornisce prove concrete, se disponibili, della complementarità e delle sinergie tra i fondi dell'UE e i bilanci degli Stati membri e degli effetti scatenanti sugli Stati membri del bilancio dell'Unione europea per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella decisione 2007/125/GAI del Consiglio.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Valutazione

 

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intesa a valutare il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento.

Motivazione

Nel quadro di un approccio improntato ai risultati, è opportuno procedere a una valutazione intermedia del funzionamento del regolamento in esame.

mendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020 .

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 1o giugno 2020 .

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Allegato I — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la distribuzione di immagini di abusi su minori, nonché progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazioni criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Allegato I — nuovo punto dopo l'ultimo punto

Testo della Commissione

Emendamento

 

Misure intese a conseguire un partenariato più stretto tra l'Unione e i paesi terzi (in particolare i paesi situati ai confini esterni dell'Unione) e l'elaborazione e attuazione di programmi operativi d'azione volti a realizzare le priorità strategiche dell'Unione europea sopra indicate.


(1)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/301


P7_TA(2013)0023

Accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Iraq ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (10209/2012 — C7-0189/2012 — 2010/0310(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10209/2012),

visto il progetto di accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra (05784/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, paragrafo 3, degli articoli 91 e 100, dell'articolo 192, paragrafo 1, degli articoli 194, 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0189/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0411/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Iraq.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/302


P7_TA(2013)0025

Accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la CE e gli Stati dell'Africa orientale e australe***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (11699/2012 — C7-0193/2012 — 2008/0251(NLE))

(Approvazione)

(2015/C 440/33)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11699/2012),

visto l'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, dell'articolo 209, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0193/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0431/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Madagascar, di Maurizio, delle Seychelles e dello Zimbabwe.


(1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.