ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 438

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
30 dicembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2015/C 438/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2015/49)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 438/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7834 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 438/03

Tassi di cambio dell'euro

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 438/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7889 — Engie/REC/TEN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

2015/C 438/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 438/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2015

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2015/49)

(2015/C 438/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in un contesto macroeconomico e finanziario difficile, che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base di capitale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario. Dovrebbe essere applicato il medesimo metodo che era indicato nella Raccomandazione BCE/2015/2 della Banca centrale europea (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

1.

Gli enti creditizi dovrebbero adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili.

a)

Gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili («requisiti di primo pilastro»). Essi comprendono un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali imposti in conseguenza della decisione sul processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory review and evaluation process, SREP) ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

c)

Gli enti creditizi sono altresì tenuti a rispettare la riserva di capitale anticiclica e le riserve sistemiche di cui all’articolo 128, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2013/36/UE, e tutte le altre riserve stabilite dalle autorità nazionali competenti e designate.

d)

Gli enti creditizi sono inoltre tenuti a rispettare, entro la data di entrata a pieno regime, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale calcolati secondo le norme a regime al termine del periodo transitorio (fully loaded) (6). Ciò si riferisce all’applicazione piena dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie, nonché all’applicazione della riserva di capitale anticiclica e delle riserve sistemiche di cui all’articolo 128, nn. 2, 3, 4 e 5 della direttiva 2013/36/UE, e di tutte le altre riserve stabilite dalle autorità nazionali competenti e designate. Le disposizioni transitorie sono previste dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) N. 575/2013.

Tali requisiti devono essere rispettati sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Con riferimento agli enti creditizi che pagheranno dividendi (7) nel 2016, in relazione all’esercizio finanziario 2015, la BCE raccomanda quanto segue:

a)    Categoria 1 : Gli enti creditizi che rispettano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e che hanno già raggiunto alla data del 31 dicembre 2015 i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

b)    Categoria 2 : Gli enti creditizi che rispettano alla data del 31 dicembre 2015 i requisiti patrimoniali applicabili di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ma che non hanno raggiunto alla medesima data i propri coefficienti fully loaded di cui alla lettera d) del paragrafo 1, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi in modo conservativo, che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare (8) verso il raggiungimento dei requisiti patrimoniali fully loaded di cui al paragrafo 1, lettera d);

c)    Categoria 3 : Gli enti creditizi che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), in linea di principio non dovrebbero distribuire alcun dividendo.

Gli enti creditizi che non possono conformarsi alla presente raccomandazione in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi dovrebbero contattare immediatamente il proprio gruppo di vigilanza congiunto.

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punti 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti all’articolo 2, punti 7 e 23, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate dovrebbero applicare la presente raccomandazione a tali soggetti e gruppi, nel modo ritenuto appropriato (9).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Raccomandazione BCE/2015/2 della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2015, sulle politiche di distribuzione dei dividendi (GU C 51 del 13.2.2015, pag. 1).

(6)  Tutte le riserve a livelli fully loaded, ad eccezione della riserva di conservazione del capitale, che per ragioni metodologiche è fissata al livello di applicazione progressiva del 2016, per i calcoli relativi ai livelli fully loaded.

(7)  Gli enti creditizi possono avere forme giuridiche diverse, ad esempio società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali società mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(8)  In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni a partire dal 31 dicembre 2014, gli enti creditizi dovrebbero in linea di principio trattenere almeno il 25 % all’anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al paragrafo 1, lettera d).

(9)  Qualora la raccomandazione si applichi a soggetti vigilati meno significativi e a gruppi vigilati meno significativi che reputino di non potervisi conformare in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi, essi dovrebbero contattare immediatamente le proprie autorità nazionali competenti.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7834 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Banking Corporation/PT Summit OTO Finance/PT OTO Multiartha)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 438/02)

Il 18 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7834. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 dicembre 2015

(2015/C 438/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0952

JPY

yen giapponesi

131,88

DKK

corone danesi

7,4629

GBP

sterline inglesi

0,74005

SEK

corone svedesi

9,1567

CHF

franchi svizzeri

1,0846

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5115

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,028

HUF

fiorini ungheresi

314,26

PLN

zloty polacchi

4,2364

RON

leu rumeni

4,5370

TRY

lire turche

3,1878

AUD

dollari australiani

1,5056

CAD

dollari canadesi

1,5241

HKD

dollari di Hong Kong

8,4882

NZD

dollari neozelandesi

1,5949

SGD

dollari di Singapore

1,5467

KRW

won sudcoreani

1 282,17

ZAR

rand sudafricani

16,7598

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1065

HRK

kuna croata

7,6383

IDR

rupia indonesiana

15 029,86

MYR

ringgit malese

4,7055

PHP

peso filippino

51,514

RUB

rublo russo

79,4319

THB

baht thailandese

39,518

BRL

real brasiliano

4,2187

MXN

peso messicano

18,8429

INR

rupia indiana

72,6458


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7889 — Engie/REC/TEN)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 438/04)

1.

In data 18.12.2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese E.CL SA, controllata in ultima istanza da Engie SA («Engie», Francia), e Red Eléctrica Chile SpA, controllata in ultima istanza da Red Eléctrica Corporación SA («REC», Spagna), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa Transmisora Eléctrica del Norte SA («TEN», Cile) mediante acquisto di quote

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Engie è un operatore internazionale del settore dell’energia specializzato nei tre comparti fondamentali dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi energetici;

REC gestisce la rete elettrica nazionale e il sistema di trasmissione dell’energia in Spagna e opera anche in alcuni paesi del Sudamerica;

TEN, che attualmente non svolge alcuna attività sul mercato, svilupperà e gestirà una linea di trasmissione dell’elettricità in Cile.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7889 — Engie/REC/TEN, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 438/05)

1.

In data 18 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («gruppo CVC», Lussemburgo) e Universities Superannuation Scheme Limited («USS», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa Moto Holdings Limited («impresa oggetto dell’operazione», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   gruppo CVC: consulenza in relazione a fondi di investimento e gestione di tali fondi;

—   USS: agisce in quanto unico ente fiduciario dello Universities Superannuation Scheme, uno dei più grossi fondi pensioni privati del Regno Unito, che gestisce il principale regime pensionistico per il personale accademico e le categorie analoghe delle università e di altri istituti di istruzione superiore e di ricerca nel Regno Unito;

—   impresa oggetto dell’operazione: gestisce aree di servizio autostradali con il marchio «Moto» nel Regno Unito.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7900 — CVC Capital Partners/USS WAY LP/Moto Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

30.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 438/8


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 438/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

«PATATA DEL FUCINO»

N. CE: IT-PGI-0005-01217 — 21.3.2014

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Patata del Fucino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Patata del Fucino» designa i tuberi maturi della specie Solanum tuberosum della famiglia delle Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varietà di patate iscritte nel catalogo comune delle varietà di piante agricole.

I tuberi presentano dimensioni (Calibro) maggiore di 35 mm e non superiore agli 80 mm e sono di forma dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale allungata. La buccia non si distacca dalla polpa, la pasta è soda, senza cedimenti alla pressione e di colore tipico della varietà: dal bianco alle varie tonalità di giallo. La parte edibile non è inferiore al 95 %.

Le caratteristiche chimiche (per 100 grammi di parte edibile) presentano i seguenti valori: residuo secco ≥ 14, amido ≥ 8 g, potassio ≥ 300 mg, fosforo ≥ 35 mg.

La «Patata del Fucino» viene raccolta a completa maturazione fisiologica a partire dalla fine del mese di luglio, condizionate in strutture idonee, può essere conservata fino al mese di maggio successivo alla raccolta, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche.

Tolleranze di qualità

Le patate ammesse a tutela, all’atto della commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:

a)

omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi non potrà essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 20 mm;

b)

i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La «Patata del Fucino» deve essere piantata, coltivata e raccolta nell’area geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

La conservazione delle patate dovrà avvenire in contenitori (bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidità relativa compresa tra 88 e 95 %.

I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e comunque non oltre i 9 mesi.

Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per la commercializzazione della IGP «Patata del Fucino» ai fini dell’immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti tipologie di confezioni:

sacchi da: 5 kg - 20 kg,

retine da: 1,5 kg - 2 Kg - 2,5 kg,

confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg - 5 kg,

cartone o cassa da 3 kg a max 20 kg.

Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa ad eccezione del cartone o cassa.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo dell’Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

«Patata del Fucino» seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta,

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore,

peso netto all’origine,

varietà,

il seguente logo del prodotto:

Image

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La delimitazione dell’area di coltivazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L’Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La «Patata del Fucino» è coltivata sul fondo dell’omonimo lago «Fucino» prosciugato e bonificato nel 1875, posto a 700 m s.l.m.

I principali elementi morfologici dell’area configurano tre zone distinte, rappresentate rispettivamente dalla depressione del lago storico, da una zona terrazzata tra le quote 670 e 720 metri, ed una zona a morfologia complessa al di sopra di quest’ultime.

La presenza dell’antico bacino lacustre ha causato il prevalere di fenomeni di accumulo sedimentario rispetto a quelli di erosione.

La natura del suolo è limo-argillosa con elevata quantità in calcare totale ed attivo da imputare alla natura carbonatica dei sedimenti pedogenetici. La reazione (pH) oscilla tra subalcalina ed alcalina e, valori elevati, riguardano la sostanza organica, l’azoto totale, il fosforo assimilabile ed il potassio scambiabile.

La buona dotazione in sostanza organica è mantenuta anche grazie alle laute letamazioni che gli agricoltori eseguono periodicamente.

La composizione del terreno permette un buon drenaggio e il normale sviluppo di tuberi uniformi e regolari.

Le particolari caratteristiche del territorio, delimitato da catene montuose, fanno si che non si risenta affatto dell’influsso del mare situato ad est a poco meno di 80 km. Il clima assume, invece, tipiche caratteristiche continentali con inverni particolarmente rigidi e piovosi mentre in estate il caldo e spesso l’afa investono il territorio.

Nel periodo produttivo l’escursione termica tra il giorno (T≈ 30 °C) e la notte (10 ° - 15 °C) determina condizioni favorevoli al rigoglio vegetativo.

La capacità di ritenzione idrica dei suoli è buona come pure la risalita idrica per capillarità dalle falde sottostanti che, combinata a frequenti rugiade mattutine, assicura alla coltura una certa disponibilità della risorsa.

La piovosità, gli apporti nevosi e la caratteristica rugiada che spesso assume il carattere di microprecipitazione, completano il quadro climatico della zona.

Dal punto di vista idrologico il territorio è ben fornito per la presenza di torrenti e fiumi naturali che scendono dalle montagne circostanti la piana, ed anche per la presenza di una geometrica rete di canalizzazioni appositamente costruiti sin dall’opera della bonifica idraulica realizzata dall’allora nascente «Ente Fucino» negli anni della riforma agraria (1950), con il duplice scopo: quello di drenare i terreni dalle acque e nel contempo permetterne l’attingimento per l’irrigazione delle coltivazioni, permettendo così ai produttori di ottimizzare le condizioni di coltivazione.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Patata del Fucino» si diversifica da quelle coltivate in altre zone per specifiche caratteristiche qualitative della polpa che la rendono adatta sia per il consumo domestico sia per quello industriale. La «Patata del Fucino» presenta una polpa soda senza cedimenti alla pressione, con una buccia che non si distacca dalla polpa. Quando sottoposta a trattamenti di cottura a vapore la polpa manifesta una granulazione piuttosto fine e assenza di annerimenti (after cooking blackening). Inoltre, caratteristica particolarmente apprezzata è la bassa capacità di imbrunimento della polpa a seguito della frittura. La «Patata del Fucino», attraverso un panel test eseguito da giudici assaggiatori addestrati ha mostrato caratteristiche gustative identificate come «bontà del sapore» o «sapore di patata» molto pronunciate con una pressoché assenza di retrogusti negativi, (metallo, erba ecc.). Queste caratteristiche organolettiche si mantengono anche dopo mesi di conservazione.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Nella zona geografica di coltivazione, il ciclo di produzione della «Patata del Fucino», abbraccia tutte le stagioni: dalla semina in primavera, crescita e produzione in estate con raccolta, solo a completa maturazione fisiologica, a fine estate/autunno, beneficiando così dell’influenza dell’effetto climatico delle diverse stagioni.

La qualità della «Patata del Fucino» è legata alle condizioni di coltivazione offerte da quello che era il fondale del lago. Le specificità del terreno consentono di coltivare le patate con naturalità tale da conferire al prodotto le tipiche caratteristiche organolettiche.

Il terreno, leggero, fresco, di natura prevalentemente limosa, con suoli molto fertili naturalmente dotati di macro e micro nutrienti, ricchi di sostanza organica e conseguente humus, derivante da sedimentazione di materiale organico nel corso dei secoli, fa si ché il tubero durante la crescita e la raccolta non subisca danni e/o crepe sulla superficie, sviluppando una forma regolare e una buccia ben aderente alla polpa.

Le condizioni pedoclimatiche descritte (composizione del terreno, buona risalita capillare, temperature, acqua per irrigazione) rendono il Fucino particolarmente vocato alla pataticoltura. In questa zona, grazie alla consolidata esperienza di coltivazione dei produttori locali, all’attenzione rivolta al continuo miglioramento di tecniche agronomiche dando priorità a quelle ecosostenibili, alla tutela dell’ambiente di coltivazione, si riescono ad ottenere produzioni di elevata qualità apprezzate e conosciute da sempre sul mercato nazionale.

Dal 2002 molti produttori del Fucino associati producono patate secondo lo schema di certificazione di «produzione integrata» adottando un disciplinare che riguarda il prodotto esplicitamente indicato come «Patata del Fucino» a testimonianza dell’utilizzo della denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.

Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore quali L’informatore Agrario dove è citata la denominazione «Patata del Fucino», il Fucino come zona altamente vocata alla produzione di patate e il Fucino come località per la sperimentazione varietale della patata:

«Le varietà di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d’uso» (numero 2/2002, pag. 61),

«Ecco perché in Italia non si produce patata da seme» (numero 46/2008, pagg. 34-36),

«Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell’agricoltura montana» (numero 18/97, pagg. 27-29),

«Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord» (numero 48/98, pagg. 39-46).

Nel corso degli anni, molte attività sono state svolte dagli operatori locali nella promozione e valorizzazione della «Patata del Fucino» si citano:

dal 1971 la «Sagra della Patata» che viene organizzata nel Fucino e precisamente nel comune di Avezzano,

nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla FAO, i coltivatori di Patate del Fucino nell’ambito del progetto di cooperazione «Progetto Albania», hanno fornito supporto tecnico e attrezzi agricoli alla Zadrima albanese,

nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva «Il Gusto» dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul network canale 5,

nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla RAI è stata divulgata a livello nazionale la reputazione della «Patata del Fucino».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (3)]

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Patata del Fucino» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2014.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Cfr. la nota 2.