ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 11 dicembre 2012 |
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2015/C 434/01 |
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2015/C 434/02 |
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2015/C 434/03 |
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2015/C 434/04 |
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2015/C 434/05 |
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2015/C 434/06 |
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Mercoledì 12 dicembre 2012 |
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2015/C 434/07 |
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2015/C 434/08 |
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Giovedì 13 dicembre 2012 |
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2015/C 434/09 |
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2015/C 434/10 |
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2015/C 434/11 |
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2015/C 434/12 |
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2015/C 434/13 |
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla situazione in Ucraina (2012/2889(RSP)) |
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2015/C 434/14 |
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2015/C 434/15 |
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2015/C 434/16 |
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2015/C 434/17 |
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2015/C 434/18 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Martedì 11 dicembre 2012 |
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2015/C 434/19 |
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Giovedì 13 dicembre 2012 |
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2015/C 434/20 |
Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2012-2013
Sedute dal 10 al 13 dicembre 2012
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 77 E del 15.3.2013.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 11 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/2 |
P7_TA(2012)0468
Completamento del mercato unico digitale
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (2012/2030(INI))
(2015/C 434/01)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, intitolata «L'Atto per il mercato unico II» (COM(2012)0573), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2012 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238), |
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vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo «Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori — Settima edizione del quadro di valutazione» (SWD(2012)0165), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (1), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno (2), |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225), |
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visto lo il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2012 dal titolo «Report on Consumer Policy (July 2010 — December 2011) (SWD(2012)0132)» che accompagna la comunicazione intitolata «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita (COM(2012)0225)», |
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vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196), |
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vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2012«Una strategia per gli appalti elettronici» (COM(2012)0179), |
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vista la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2012 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011), |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 intitolata «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942), |
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vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori (3), |
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vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (4), |
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vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
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visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di accompagnamento SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (6), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2011, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, dal titolo «Garantire il buon funzionamento dei mercati nell'interesse dei consumatori» — Sesta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo (SEC(2011)1271), |
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vista la sua risoluzione, del 5 luglio 2011, su un commercio al dettaglio più efficace e più equo (7), |
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visto il documento dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo «Consumer Empowerment in the EU» (SEC(2011)0469), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2011, dal titolo «Consumers at home in the single market» — Quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori (SEC(2011)0299), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore (8), |
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vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico (9), |
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vista la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (10), |
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viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee su Google (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, sentenza del 23 marzo 2010) e BergSpechte (causa C-278/08, sentenza del 25 marzo 2010) che definiscono il consumatore standard di Internet come «utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento», |
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vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (11), |
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vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori (12), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (13), |
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vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020), |
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vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su una nuova strategia per il mercato unico, |
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vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 sull'Eurobarometro Flash n. 282, |
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vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557), |
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vista la «Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti simulati», uno studio svolto per conto della DG SANCO della Commissione da YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251), |
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visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e il progetto di raccomandazione della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)0949), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330), |
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vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 marzo 2009, intitolato «Relazione sul commercio elettronico transfrontaliero nell'UE» (SEC(2009)0283), |
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vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet (14), |
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vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (15), |
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vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (16), |
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vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale (17), |
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visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (18), |
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vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa (19), |
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visto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (20), |
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viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e la revisione dell'acquis: la via da seguire (21), e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo (22), |
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vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334), |
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vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (23), |
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vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (24), |
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visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori, |
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vista la Convenzione CNUDCI sull'uso delle comunicazioni elettroniche per le aggiudicazioni a livello internazionale (2005), la legge tipo del CNUDCI sulle firme elettroniche (2001) e la legge tipo del CNUDCI sul commercio elettronico (1996) (25), |
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vista la prima relazione del 21 novembre 2003 sull'applicazione della direttiva sul commercio elettronico (COM(2003)0702), |
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vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (26), |
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vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (27), |
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vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (28), |
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vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (29), |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 25 (diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 38 (protezione dei consumatori), |
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visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana», |
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visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», |
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visto l'articolo 12 TFUE, ai sensi del quale «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori», |
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visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0341/2012), |
A. |
considerando che il completamento del mercato unico digitale rappresenta un fattore cruciale perché l'UE possa divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo; |
B. |
considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line costituiscono la forza vitale di internet e sono di importanza cruciale per le finalità della strategia Europa 2020 per il mercato interno, apportando benefici sia ai cittadini che alle imprese mediante una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
C. |
considerando che il 99 % delle imprese europee sono PMI; che queste, assicurando l'85 % dei posti di lavoro, sono il motore dell'economia europea e quelle su cui grava principalmente il compito della creazione di ricchezza, dell'occupazione e della crescita nonché dell''innovazione e della R&S; |
D. |
considerando che il commercio elettronico è diventato un elemento essenziale del commercio e un importante motore della scelta dei consumatori, della concorrenza e dell'innovazione tecnologica, in quanto i consumatori e le imprese distinguono sempre meno tra on-line e off-line nella loro vita quotidiana; |
E. |
rammenta che un mercato unico digitale, nel quale i servizi possano liberamente circolare in un mercato di 500 milioni di consumatori, rappresenta un motore essenziale per la competitività e la crescita economica che crea occupazione altamente qualificata e agevola la convergenza dell'UE verso un'economia fondata sulla conoscenza; |
F. |
sottolinea che la banda larga e internet rappresentano importanti motori per la crescita economica, la società della conoscenza, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la competitività europea, nonché uno stimolo per il commercio e l'offerta di servizi online; sottolinea che i consumatori e le imprese necessitano dell'accesso alla banda larga per sfruttare appieno le possibilità offerte da Internet; |
G. |
sottolinea l'importanza di sportelli unici per l'IVA al fine di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero per le PMI e promuovere la fatturazione elettronica; rileva, tuttavia, che tale «sportello unico» dovrebbe essere creato solo nell'ambito delle istituzioni esistenti senza aumentare l'onere a carico del contribuente; |
H. |
considerando che le imprese che hanno creato una propria economia web si sono sviluppate molto più di altre e che nell'attuale crisi economica e finanziaria, con la creazione di posti di lavoro che dipende sostanzialmente dalle PMI, è essenziale rimuovere gli ostacoli al commercio on-line affinché esse possano beneficiare di tutti i suoi vantaggi; |
I. |
considerando che i mercati online devono garantire la massima flessibilità al fine di creare migliori opportunità commerciali e di sviluppo nel settore; |
J. |
considerando che il commercio elettronico costituisce un importante complemento del commercio off-line, in grado di offrire opportunità di crescita alle piccole aziende e maggiore accesso a beni e servizi, anche nelle zone remote e nelle zone rurali, nonché a persone con disabilità e mobilità ridotta; |
K. |
considerando che, in alcuni paesi del G-8, negli ultimi cinque anni internet ha contribuito per il 20 % alla crescita economica e per il 25 % alla creazione di posti di lavoro; |
L. |
considerando che i vantaggi della globalizzazione possono essere più uniformemente ripartiti tra i consumatori e le PMI grazie a internet e al commercio elettronico; |
M. |
considerando che con un funzionamento efficace del mercato interno si segnerebbe un importante passo in avanti ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in termini di incremento della crescita, di occupazione e di competitività, il tutto al servizio dei 500 milioni di consumatori dell'UE; |
N. |
considerando che il mercato unico digitale offre ai consumatori una scelta più ampia a prezzi maggiormente competitivi, in particolare a coloro che vivono in zone meno accessibili, remote o periferiche così come a coloro che hanno mobilità ridotta, che altrimenti non avrebbero accesso a una vasta gamma di beni; considerando che internet consente alle nuove imprese, in particolare alle PMI, di moltiplicarsi e permette alle aziende esistenti di prosperare, posizionandosi nelle nuove nicchie di mercato; |
O. |
considerando che le persone con disabilità sono in Europa 75 milioni e che anche queste devono poter avere pieno accesso al mercato interno, con particolare attenzione alle sfide delle interfacce digitali nel caso di persone con menomazioni della vista; |
P. |
considerando che internet e la tecnologia rappresentano strumenti in grado di consentire l'internazionalizzazione delle PMI e una loro maggiore partecipazione nei mercati e nel commercio internazionali; invita a istituire un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile; chiede al contempo un quadro agevolato per la fatturazione elettronica; sottolinea per questi due aspetti l'importanza di garantire interoperabilità e norme aperte in modo da favorire al massimo concorrenza e potenzialità di mercato; |
Q. |
considerando che, nel commercio elettronico, i consumatori beneficiano di prezzi più bassi e di una più ampia gamma di scelta, nonché della comodità di poter effettuare acquisti senza spostarsi da casa; considerando che ciò giova in particolare ai consumatori disabili e ai consumatori che vivono in zone rurali o remote; |
R. |
considerando che il buon funzionamento dell'economia digitale è imprescindibile per assicurare il buon funzionamento dell'economia dell'UE; considerando, tuttavia, che la libera circolazione dei servizi digitali è oggi gravemente ostacolata dalla frammentazione delle norme a livello nazionale, a causa del fatto che le imprese incontrano numerosi ostacoli a vendere al di là dei confini nell'UE, soprattutto in ragione delle diverse disposizioni vigenti a livello di singoli Stati membri in settori quali la protezione dei consumatori, l'IVA, la normativa su prodotti specifici e le operazioni di pagamento; considerando l'esigenza di esortare le istituzioni dell'UE a rafforzare il proprio impegno volto all'eliminazione, entro il 2015, dei principali ostacoli normativi alle transazioni transfrontaliere online e di invitare la Commissione a continuare a proporre provvedimenti legislativi mirati per affrontare i principali ostacoli; |
S. |
considerando che il commercio elettronico permette ai consumatori di beneficiare di prezzo più bassi e di una più ampia gamma di scelta, ma che il 60 % dei siti web sono attualmente inidonei per gli acquisti transfrontalieri on-line e che la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale è ancora bassa; |
T. |
considerando che è opportuno aumentare l'accesso alle informazioni attendibili e la trasparenza, in modo da consentire ai consumatori di confrontare non solo i prezzi, ma anche la qualità e la sostenibilità dei beni e servizi on-line; |
U. |
considerando che la frammentazione del mercato digitale dell'UE mette a rischio i diritti conquistati con l'acquis comunitario; vi è infatti fra i consumatori e le imprese scarsa certezza giuridica sul commercio transfrontaliero per via delle troppe disposizioni legali fra loro divergenti, una circostanza che non permette agli operatori commerciali, alle amministrazioni o ai consumatori di disporre di regole chiare e facilmente applicabili; |
V. |
considerando che la maggior parte delle controversie vengono di fatto risolte in sede extragiudiziale e che i termini previsti per i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) possono essere troppo brevi ed è necessario un sistema efficace di risoluzione on-line delle controversie (ODR); |
W. |
considerando che, per giungere a un completo e autentico mercato unico digitale, è vitale superare la frammentazione giuridica che attualmente caratterizza un certo numero di settori; |
X. |
considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line favoriscono lo sviluppo di un mercato unico sostenibile, grazie all'uso di tecnologie, norme, etichette, prodotti e servizi a bassa emissione di carbonio ed ecocompatibili; |
Un mercato unico digitale per la crescita e l'occupazione
1. |
sottolinea che in tempi di crisi economica e finanziaria è essenziale agire per stimolare la crescita e creare occupazione e pone l'accento sul fatto che il completamento del mercato unico digitale sarebbe un cruciale passo in avanti verso il conseguimento di tale obiettivo; invita pertanto la Commissione ad attuare il suo piano di lancio e completamento del mercato unico digitale; sottolinea che il mercato unico digitale rappresenta il modo più semplice per le imprese e i cittadini di trarre vantaggio dai benefici offerti dal mercato unico; |
2. |
saluta con favore la nuova comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi on-line pubblicata l'11 gennaio 2012, che punta ad elaborare un quadro coerente per il commercio elettronico tramite il rafforzamento della fiducia e l'estensione del commercio elettronico e dei servizi on-line ai settori B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumers), C2C (consumers-to-consumers) e G2G (government-to-government); invita la Commissione a segnalare, entro la fine del 2012, i progressi compiuti nelle 16 «Principali azioni» conformemente a quanto indicato nei cinque settori prioritari della comunicazione; |
3. |
accoglie con favore la nuova comunicazione della Commissione su un «Atto per il mercato unico II», che comprende azioni fondamentali per sostenere lo sviluppo di un'economia digitale europea; sottolinea la necessità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico digitale; |
4. |
invita la Commissione ad attuare, sviluppare e seguire efficacemente il suo piano d'azione per facilitare l'accesso transfrontaliero a prodotti e contenuti on-line e, a tal fine, a fornire una tabella di marcia per la realizzazione di un piano intersettoriale che assicuri lo sviluppo del mercato unico digitale e la promozione di una crescita, competitività e occupazione durature, adattando nel contempo l'economia europea alle sfide dell'odierna economia globale; |
5. |
sottolinea che la frammentazione e l'assenza di certezza giuridica costituiscono nel mercato unico digitale gravi motivi di preoccupazione, e che la diversità con cui gli Stati membri applicano le norme rappresenta una questione da trattare al fine di aumentare la scelta dei consumatori; ritiene che la frammentazione derivi in parte anche da un recepimento lento o inefficace delle direttive da parte degli Stati membri, un fattore che le istituzioni dell'UE dovrebbero sottoporre a un controllo più rigoroso; |
6. |
sottolinea che tutta la nuova normativa pertinente sul mercato unico deve essere sottoposta a un test del mercato unico digitale; invita la Commissione ad esaminare la sostenibilità dell'introduzione di un tale test nell'ambito della sua valutazione d'impatto, onde assisurare che non ostacoli lo sviluppo del mercato unico digitale e non dia luogo ad ulteriori ostacoli o frammentazioni per il commercio off-line e on-line; |
7. |
accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, della nuova comunicazione e del nuovo programma d'azione e ricorda, in questo contesto, che la direttiva sul commercio elettronico dispone che i fornitori di servizi della società dell’informazione abbiano la responsabilità di agire, in determinate circostanze, al fine di prevenire o arrestare attività illegali on-line; |
8. |
conviene con la Commissione che non occorre procedere alla revisione del quadro giuridico attuale previsto dalla direttiva sul commercio elettronico; sottolinea, tuttavia, la necessità di ulteriori chiarimenti in vista dell'attuazione delle procedure di notifica e di intervento in caso di contenuti illegali; |
9. |
sottolinea la necessità di modernizzare e agevolare le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali e di estendere il riconoscimento automatico ad altre professioni oltre a quelle attualmente interessate, in particolare alle nuove professioni necessarie per le industrie verdi e digitali; rileva che ciò faciliterà la mobilità dei lavoratori altamente qualificati; |
10. |
sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia europea in materia di «cloud computing» considerato il suo potenziale in termini di competitività dell'UE, di crescita e di creazione di posti di lavoro; sottolinea che il cloud computing, con i suoi costi minimi di accesso e requisiti ridotti di infrastrutture, costituisce un'opportunità per l'industria informatica europea, e in particolare per le PMI, di crescere e assumere una posizione predominante in settori come l'esternalizzazione, i nuovi servizi digitali e i centri di dati; |
11. |
sottolinea l'importanza del collegamento tra la direttiva sul commercio elettronico e il sistema d'informazione del mercato interno; |
PMI
12. |
sottolinea che le PMI formano la spina dorsale dell'economia europea e che pertanto è essenziale predisporre un piano d'azione per integrarle nel mercato unico digitale; sottolinea anche l'urgente necessità che tutte le PMI europee dispongano dell'accesso a banda larga; osserva che lo sfruttamento delle possibilità dell'economia e del mercato unico digitale grazie all'innovazione e all'uso intelligente delle TIC sarebbe di grande ausilio al fine di permettere alle PMI di uscire dall'attuale crisi e di generare crescita e occupazione; |
13. |
sostiene la ferma volontà della Commissione di rafforzare e facilitare lo sviluppo dell'infrastruttura TIC per colmare il divario digitale; rammenta che lo sviluppo delle infrastrutture TIC ha un impatto positivo sulla coesione sociale, la crescita economica e la competitività dell'UE, nonché sulla comunicazione, la creatività e l'accesso dei cittadini all'istruzione e all'informazione; accoglie con favore le iniziative nell’ambito dei programmi di sviluppo regionale e di sviluppo del territorio rurale, ma anche della BEI, per il miglioramento del collegamento dei territori rurali alle infrastrutture TIC; |
14. |
sottolinea che è fondamentale, per conseguire l'obiettivo di creare crescita e occupazione, eliminare i restanti ostacoli giuridici al commercio elettronico, fornire alle imprese le informazioni e le competenze necessarie e offrire loro gli strumenti necessari per lo sviluppo della loro attività on-line in modo più semplice ed efficiente; |
15. |
sottolinea che il completamento di un mercato unico digitale pienamente operativo richiede uno sforzo coordinato volto a garantire l'accesso alla rete, nonché alle competenze necessarie a tale scopo, a tutti i cittadini indipendentemente dall'età, dall'ubicazione, dall'istruzione o dal genere; |
16. |
insiste sul fatto che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di un mercato unico digitale concorrenziale e che tutti gli europei devono disporre delle apposite competenze digitali; sottolinea il carattere fondamentale dell’impegno di dimezzare i divari relativi all’alfabetizzazione e alla competenza digitale entro il 2015; |
17. |
invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un piano d'azione di questo tipo, sulla cui base promuovere l'integrazione delle PMI nelle catene di valore digitale adottando misure e iniziative che incentivino l'uso intelligente delle TIC per l'innovazione e la competitività e lo sviluppo delle competenze informatiche e che informino maggiormente sui vantaggi e sul potenziale dell'economia di internet — ad es. tramite la rete europea di sostegno all'e business per le PMI (eBSN) — prevedendo anche azioni di sostegno finanziario alle PMI innovative; |
18. |
sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia per stimolare in Europa l'imprenditoria digitale, per promuovere la formazione dei commercianti on-line e incoraggiare i programmi di sviluppo delle PMI rivolti soprattutto alle PMI innovative e dinamiche di ogni settore onde assicurare un elevato potenziale di crescita e innovazione e creare nuovi posti di lavoro in Europa, rafforzando altresì la fiducia dei consumatori e sviluppando nuovi mercati di nicchia per le PMI che altrimenti non esisterebbero; |
19. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la normativa vigente al fine di far fronte agli ostacoli che limitano la crescita delle PMI, come i costi elevati di accesso al mercato, il costo per diffondere la notorietà dei marchi in più paesi e i limiti del sistema informatico; |
20. |
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure volte a offrire sostegno finanziario alle PMI innovative tramite gli attuali programmi, come il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP), il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e il Programma dell'UE in materia di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020) o tramite la creazione di programmi specifici, come pure la proposta di normativa sui fondi di venture capital; |
21. |
ritiene che, oltre a una diffusione sistematica delle TIC, sia essenziale ai fini dello sviluppo del mercato unico digitale promuovere l'eccellenza della ricerca sulle TIC e stimolare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC; sottolinea che l'Europa deve essere all'avanguardia nello sviluppo avanzato di norme e tecnologie internet; propone che, nel quadro delle prossime prospettive finanziarie e del programma Orizzonte 2020, sia previsto un aumento sostanziale della dotazione finanziaria dell'UE per la ricerca sulle TIC; |
Superare le restanti barriere al Mercato unico digitale
22. |
sostiene la possibilità di collaborare con centri di ricerca; accoglie con favore i piani della Commissione per promuovere investimenti pubblici e privati sulle reti di telecomunicazione transeuropee nell’ambito del meccanismo per il collegamento dell’Europa (CEF) e sottolinea il significato di una introduzione permanente dell’infrastruttura dei servizi digitali transeuropea per la crescita economica e la competitività dell’UE; |
23. |
rileva che una rapida diffusione della banda larga ultraveloce è indispensabile per la competitività globale dell'Europa, lo sviluppo della produttività europea e la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi; |
24. |
sollecita l'adozione di misure specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici; invita la Commissione a sostenere le iniziative degli Stati membri volte a sviluppare le competenze informatiche nelle PMI e stimolare modelli aziendali innovativi e basati su internet tramite il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e il futuro programma corrispondente, il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME); |
25. |
invita la Commissione ad individuare le attuali barriere ai servizi di consegna transfrontalieri e ad adottare misure adeguate per affrontarli, tenendo conto dei risultati del nuovo studio condotto e in modo tale da consentire sia alle imprese che ai consumatori di trarre il massimo vantaggio dal mercato unico digitale; sottolinea che fattori quali l'accessibilità, l'affidabilità, la rapidità di consegna, un servizio agevole, un sistema di restituzione efficiente e trasparente e tariffe più basse per i servizi di consegna transfrontalieri sono promossi in modo migliore da una concorrenza libera e leale, in modo tale da non ostacolare gli scambi transfrontalieri ed aumentare la fiducia dei consumatori; ritiene che i servizi di consegna transfrontalieri dovrebbero essere basati non solo sui confini fisici, ma, ove possibile, tener conto anche della distanza dal consumatore; considera essenziale assicurare forme innovative di consegna che siano maggiormente flessibili in termini di scelta dell'ora o del luogo di raccolta o di un punto di smistamento senza costi aggiuntivi; ritiene fondamentale l'eventuale adozione di misure volte a garantire le consegne in zone remote o periferiche a prezzi ragionevoli; |
26. |
rammenta la necessità di un approccio politico integrato al completamento del mercato unico dei trasporti per quanto riguarda tutte le modalità (tra cui cabotaggio stradale, trasporto ferroviario ecc.) e tutta la legislazione ambientale onde evitare inefficienze della catena di approvvigionamento o inutili aumenti di costi sia per i commercianti a distanza che per i clienti nell'ambito del commercio elettronico; |
27. |
invita gli Stati membri e la Commissione a ridurre l'onere amministrativo attraverso la possibilità di utilizzare il sistema del paese del venditore o del paese dell'acquirente, al fine di evitare la duplicazione delle procedure e la confusione in merito alle norme applicabili sia ai dettaglianti che ai consumatori on-line; |
28. |
invita la Commissione ad individuare soluzioni alle difficoltà incontrate dalle PMI nella gestione delle restituzioni e nei problemi relativi alle infrastrutture di spedizione, e a ridurre i costi connessi alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri; |
29. |
sottolinea che, dato che i contenuti dei siti web possono essere tradotti automaticamente in modo approssimativo abbastanza facilmente, l'ulteriore vantaggio del mondo digitale consiste nel poter contribuire a ridurre le barriere linguistiche nel mercato unico; |
30. |
sottolinea l'importanza per i consumatori di consegne efficienti, di un migliore riscontro sulla consegna e di una ricezione del loro prodotto entro i termini stabiliti, tutti fattori identificati come gravi motivi di preoccupazione dei consumatori nell'ultimo quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori; |
31. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare le possibilità di semplificazione e standardizzazione delle norme IVA nel contesto delle transazioni transfrontaliere on-line; sottolinea che l'attuale quadro giuridico europeo in materia d'IVA costituisce un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali e che incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi on-line a livello paneuropeo dovrebbe essere una priorità nella revisione delle norme in materia d'IVA; ritiene che il contenuto culturale, giornalistico o creativo digitalmente distribuito dovrebbe essere assoggettato alla stessa aliquota IVA dei prodotti equivalenti cartacei o offerti on-line, al fine di evitare la distorsione del mercato; invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità offerta dalle modifiche del 2015 alle norme IVA al fine di creare ed estendere lo «Sportello unico europeo» al commercio elettronico, almeno per le PMI; |
32. |
invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva 2006/112/CE al fine d'introdurre una nuova categoria di servizi a carattere culturale, forniti telematicamente, soggetti a un'aliquota IVA ridotta; suggerisce che le opere e i servizi culturali venduti online, come i libri digitali, godano dello stesso trattamento preferenziale riservato a prodotti analoghi in formato tradizionale, come i libri tascabili, e siano quindi soggetti ad un'aliquota IVA ridotta; ritiene che l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA alle pubblicazioni digitali potrebbe, in questo contesto, rafforzare considerevolmente l'attrattività delle piattaforme digitali; |
33. |
invita la Commissione ad affrontare, nella revisione della normativa IVA, l'anomalia della possibile applicazione di aliquote IVA ridotte ai libri stampati e ad altri contenuti culturali, ma non a prodotti identici, disponibili in formato elettronico; |
34. |
saluta con soddisfazione il libro verde della Commissione sui pagamenti per carta, internet e telefono mobile; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare idonee misure al fine di realizzare un quadro normativo UE completo, efficacemente integrato, competitivo, innovativo, neutro e sicuro per i pagamenti tramite internet o telefono mobile; |
35. |
sottolinea l'importanza di affrontare la questione dei micropagamenti e degli elevati costi amministrativi che spesso si devono sostenere per il pagamento di importi esigui; rimarca l'uso sempre più diffuso dei pagamenti tramite cellulare, smartphone e tablet e ritiene che il fenomeno richiede nuove risposte; |
36. |
sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso e considera questo come uno strumento utile per assicurare che i titolari dei diritti ricevano un compenso; |
37. |
segnala che le commissioni interbancarie multilaterali nazionali e transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) variano in misura significativa tra gli Stati membri; ritiene che le commissioni interbancarie multilaterali sia nazionali sia transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) debbano essere armonizzate al fine di consentire ai consumatori di trarre beneficio dal mercato unico; invita la Commissione a procedere entro la fine del 2012 a una valutazione dell'impatto al fine di fissare un massimale per le commissioni interbancarie multilaterali e progressivamente ridurle; invita la Commissione a proporre un regolamento che armonizzi le commissioni interbancarie multilaterali e le riduca progressivamente in modo da allinearle ai costi effettivi entro la fine del 2015; ritiene che le maggiorazioni, gli sconti e le altre pratiche di orientamento della scelta del cliente debbano essere progressivamente eliminate, preparando il terreno per una maggiore trasparenza del mercato unico europeo dei pagamenti; |
38. |
sottolinea che la privacy e la sicurezza dei dati sono per i consumatori motivi di grande preoccupazione e un fattore che tende a dissuaderli dall'effettuare acquisti on-line; giudica necessario adeguare le attuali normative sulla protezione dei dati alle nuove sfide e innovazioni apportate dagli sviluppi tecnologici attuali e futuri, come ad es. il cloud computing; |
39. |
riconosce il potenziale economico e sociale che il cloud computing ha dimostrato di avere finora e invita la Commissione ad adottare iniziative in questa area in modo da trarre vantaggio dai benefici offerti da tali tecnologie appena queste saranno maggiormente sviluppate; riconosce, tuttavia, le numerose sfide tecnologiche e legali derivanti dallo sviluppo del cloud computing; |
40. |
riconosce l'enorme potenziale del cloud computing e invita la Commissione a proporre senza indugi una strategia europea in materia. |
41. |
invita la Commissione ad applicare le disposizioni relative alla comunicazione delle violazioni dei dati nel pacchetto delle telecomunicazioni e renderle disponibili per tutti i consumatori negli Stati membri; |
42. |
ricorda le disposizioni presenti nella direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti, ai sensi della quale gli operatori delle telecomunicazioni sono tenuti ad obbligare i prestatori di servizi su internet a fornire messaggi del servizio pubblico a tutti i loro clienti; invita la Commissione a controllare quanti regolatori delle telecomunicazioni rispettano tali norme e a riferire in merito al Parlamento; |
43. |
accoglie pertanto con soddisfazione la nuova normativa proposta dalla Commissione sulla protezione dei dati, pone in evidenza l'esigenza di fornire ai cittadini un migliore controllo sul trattamento dei loro dati personali e rimarca la necessità di approvare e attuare una nuova disciplina della materia che, nel proteggere la privacy e nel tutelare i diritti fondamentali, garantisca la certezza giuridica e dia alle imprese una flessibilità sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività senza accollarsi costi eccessivi, offrendo al contempo una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi e mantenendo al tempo stesso un forte impegno a rispettare gli obblighi già esistenti; |
44. |
accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire un quadro normativo per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi per migliorare la responsabilità, la trasparenza e la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, instaurare meccanismi efficaci per la risoluzione delle controversie e chiarire e semplificare i sistemi di concessione delle licenze; ritiene fondamentale fornire agli utenti di Internet informazioni chiare e comprensibili riguardo a quali dati personali saranno raccolti e a quale scopo, nonché al periodo per cui questi saranno conservati, al fine di rafforzare i loro diritti e la loro fiducia in Internet; sottolinea che nel quadro del riesame dell'acquis relativo alla protezione dei dati condotto attualmente occorre assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, nonché un livello molto elevato di protezione dei dati; accoglie con favore l'annuncio di una strategia europea globale per il cloud computing nel 2012 e in tale contesto attende, in particolare, che siano chiarite le questioni della giurisdizione, della protezione dei dati e della competenza; |
45. |
è fermamente convinto che la tutela della vita privata non costituisca solo un valore fondamentale dell'Unione europea, ma svolga altresì un ruolo centrale nel promuovere la necessaria fiducia degli utenti nell'ambiente digitale al fine di garantire il pieno sviluppo del mercato unico digitale; accoglie pertanto con favore le proposte della Commissione di adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale che promuovono in tal modo il carattere innovativo dell'ambiente online e stimolano lo sviluppo di nuove, promettenti tecnologie come il cloud computing; |
46. |
ribadisce che è fondamentale un approccio globale per affrontare problematiche come la protezione dei dati e la pirateria; incoraggia a questo proposito una stretta cooperazione tra l'UE e il Forum sulla governance di internet; |
47. |
chiede chiarimenti per quanto riguarda l'obbligo dei prestatori di servizi su Internet di agire in conformità della legislazione unionale sulla protezione dei dati e la concorrenza, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della direttiva sul commercio elettronico (30) e del Pacchetto Telecom (31) in materia di trattamento e/o raccolta dei dati all'interno dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui tali dati sono conservati e/o trattati; ritiene che un livello più elevato di trasparenza per quanto concerne l'identificazione dei prestatori di servizi su Internet dovrebbe avere un ruolo chiave così da favorire la fiducia dei consumatori e promuoverà inoltre le migliori pratiche in questo settore e costituirà un criterio essenziale per la creazione di un marchio di fiducia europeo; |
48. |
ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico; |
49. |
invita la Commissione a modernizzare il quadro giuridico che disciplina i diritti di proprietà intellettuale nel contesto del completamento del mercato unico digitale e a proporre e attuare rapidamente la Strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale ai fini dell'adeguamento alla realtà on-line del XXI secolo; attende con interesse le proposte della Commissione per strumenti giuridici in materia, come una legislazione per semplificare la gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa e una direttiva sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria; ritiene inoltre che si debbano prendere in considerazione e sviluppare ulteriormente modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità mantenendo al contempo i diritti d'autore e assicurando la remunerazione dei titolari dei diritti; |
50. |
pone l'accento sull'importanza di un approccio armonizzato alle eccezioni e alle limitazioni in materia di diritto d'autore, nonché alle eccezioni legali armonizzate in materia di marchi e brevetti, spesso a vantaggio di ricercatori e sviluppatori, visto che l'obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo, la diffusione e l'adozione da parte dei consumatori di servizi nuovi e innovativi e garantire la certezza giuridica dei gruppi di ricerca, degli innovatori, degli artisti e degli utenti necessaria per l'affermazione di un prospero ambiente digitale europeo; |
51. |
ricorda che è necessario continuare a operare per conseguire l'armonizzazione normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i diritti e le libertà dei cittadini, al fine di agevolare il completamento del mercato unico digitale; |
52. |
chiede alla Commissione europea di proporre soluzioni condivise, adeguate alle specificità settoriali, che rispettino i diritti d'autore, assicurino agli autori una remunerazione equa e promuovano l'accesso del pubblico ad un'ampia gamma di offerta culturale legale; |
53. |
esorta la Commissione ad accelerare il suo lavoro preparatorio sulla proposta legislativa in materia di «gestione collettiva dei diritti» in modo da assicurare una maggiore affidabilità, trasparenza e governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo efficienti meccanismi di risoluzione delle dispute, nonché chiarendo e semplificando i sistemi di concessione di licenza nel settore musicale. |
54. |
sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso, anche se è necessario ottimizzarne ulteriormente la facilità d’uso, e considera questo uno strumento utile per assicurare che i creatori titolari dei diritti ricevano un compenso, poiché rendono il contenuto legale accessibile al pubblico a prezzi abbordabili; sottolinea inoltre che i micropagamenti sono un metodo efficace per combattere i contenuti illegali; enfatizza comunque che i problemi associati ai sistemi di pagamento on line, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare soluzioni semplici, innovative e vantaggiose a favore dei consumatori e delle piattaforme digitali; sottolinea che l’espansione dell’offerta legale di contenuti culturali on line a prezzi accessibili può arginare in modo permanente le piattaforme illegali in Internet; |
55. |
sottolinea che le nuove tecnologie e i nuovi servizi on-line in espansione hanno favorito l'incremento della domanda di audiovisivi e di altri contenuti digitali culturali e creatori e offrono modi nuovi e innovativi per personalizzare e arricchire l'offerta, in particolare fra i giovani; osserva, tuttavia, che l'attuale offerta legale non è sufficiente a soddisfare tale domanda e gli utenti sono spesso motivati ad accedere a contenuti illegali; ritiene che si debbano prendere in considerazione modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità; chiede un migliore sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite, in modo da mantenere la fiducia dei consumatori e per aumentarne il numero, garantendo al contempo che gli artisti siano remunerati in modo equo e proporzionale; |
56. |
appoggia fermamente l'adozione di misure, sia a livello di Stati membri che europeo, per impedire la falsificazione dei prodotti e la pirateria su Internet; |
57. |
accoglie con favore la proposta di aumentare la disponibilità e di sviluppare servizi legali di contenuti on-line, ma pone in evidenza la necessità di un sistema dei diritti d'autore dell'UE moderno e più armonizzato; sottolinea pertanto la necessità di una legge sui diritti d'autore che fornisca incentivi adeguati, garantisca equilibrio e stia al passo con la tecnologia moderna; considera che l’incoraggiamento, la promozione, la sostenibilità della concessione di licenze multi-territoriali nel mercato digitale singolo debbano essere facilitati soprattutto mediante iniziative trainate dal mercato in risposta alla domanda del consumatore; di conseguenza, invita la Commissione ad attuare senza indugio la strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale; |
58. |
condanna con forza ogni discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità e la residenza e, nel rammentare l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva; |
Rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mercato unico digitale
59. |
sottolinea che la direttiva sui diritti del consumatore ha segnato un importante passo in avanti ai fini della certezza giuridica dei consumatori e delle imprese in tema di transazioni on-line e rappresenta oggi il principale strumento di tutela dei consumatori per i servizi on-line; invita gli Stati membri ad assicurarne la rapida ed efficace attuazione; invita a istituire un codice di buone pratiche per le imprese on-line e sostiene le proposte di contratti tipo in materia; ritiene che l'attuazione della CRD costituisca un elemento importante dei contratti tipo nonostante sia necessario rispettare anche le pratiche di vendita al dettaglio esistenti; inoltre, invita gli Stati membri a decidere se favorire, a lungo termine, l'armonizzazione completa della normativa sul mercato unico o un secondo regime nazionale; nel secondo caso, esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far avanzare, con spirito costruttivo, fascicoli come il diritto comune europeo della vendita, al fine di agevolare il commercio transfrontaliero nell'UE a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese; |
60. |
ritiene che il regolamento, proposto di recente, relativo a un diritto comune europeo della vendita, che potrebbe essere scelto dalle parti contraenti in alternativa al diritto nazionale della vendita, offra un grande potenziale per affrontare il problema della frammentazione del mercato interno e per rendere il commercio elettronico più accessibile e più prevedibile sotto il profilo giuridico sia per i consumatori sia per le imprese; |
61. |
ricorda che anche gli Stati membri hanno un ruolo da svolgere nel garantire che si giunga a una rapida e non burocratica attuazione delle regole UE, al fine di rendere concreti i diritti dei consumatori; |
62. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare — e stanziare risorse adeguate per — strumenti efficaci come la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), onde garantire che gli operatori commerciali on-line applichino le norme unionali sulla trasparenza e sulle pratiche commerciali sleali, permettendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori; |
63. |
sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale; sottolinea l'importanza di far acquisire ai cittadini dell'UE competenze digitali che permettano loro di sfruttare appieno i vantaggi del collegamento in rete e della partecipazione alla società digitale; |
64. |
invita la Commissione a includere una componente «accessibilità per il consumatore» in termini di attuazione di un ambiente privo di barriere e di una gamma completa di servizi accessibili per le persone con disabilità in tutte le politiche attinenti al mercato unico digitale, onde assicurare che tutte le fasce di cittadini abbiano accesso e possano pienamente beneficiare del mercato unico digitale; |
65. |
sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale, specialmente tra le persone socialmente svantaggiate e con particolare attenzione alle persone anziane, onde promuovere il concetto di invecchiamento attivo; |
66. |
riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri dei cittadini nella società dell'informazione; |
67. |
sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di siti web multilingue dedicati al confronto trasparente e attendibile dei prezzi, quale mezzo per aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero; |
68. |
sottolinea la necessità di creare un marchio di fiducia europeo (European Trustmark — Eurologo) che attesti che una data impresa operante on-line rispetta appieno il diritto UE; il marchio deve essere semplice e ben strutturato, ricco di contenuti che apportino valore aggiunto al commercio elettronico, in modo da rafforzare la fiducia e la trasparenza nonché la certezza giuridica dei consumatori e delle imprese, e deve fornire informazioni conformemente alle norme esistenti e non giuridicamente vincolanti del W3C, nell'interesse delle persone con disabilità; |
69 |
sottolinea, inoltre, l'esigenza di un approccio integrato per aumentare la fiducia dei consumatori quanto all'accesso a servizi transfrontalieri legali on-line; |
70. |
sottolinea l'urgente necessità che l'UE fornisca alle imprese e ai consumatori la fiducia e gli strumenti necessari per il commercio online, al fine di incrementare il commercio transfrontaliero; chiede pertanto una semplificazione dei regimi di concessione delle licenze e l'istituzione di quadro di riferimento efficace in materia di diritto d'autore; |
71. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato unico digitale, soprattutto le barriere che impediscono lo sviluppo dei servizi legali transfrontalieri on line; inoltre, sottolinea l’esigenza di aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dell’accesso a servizi transfrontalieri legali; sottolinea che il mercato unico digitale consentirà ai cittadini di accedere, in tutta l’UE, a tutti i contenuti e servizi digitali, siano essi musicali, audiovisivi o videogiochi; |
72. |
condivide l'analisi della Commissione secondo cui la possibilità di sfruttare appieno il potenziale offerto dal mercato unico digitale è ostacolata soprattutto dal fatto che continua a esistere un mosaico di normative differenti e che sono invece praticamente, se non completamente, inesistenti norme e pratiche «interoperabili»; |
73. |
plaude alle proposte legislative della Commissione sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) e sulla risoluzione on-line delle controversie (ODR), ed evidenzia l'importanza della loro effettiva adozione per contribuire alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri; sottolinea altresì la necessità di diffondere ampiamente tra i consumatori e i commercianti la conoscenza di tali meccanismi affinché essi possano conseguire l'auspicato livello di concreta efficacia; ricorda l'importanza di un meccanismo di ricorso efficace quale strumento per garantire che i consumatori possano far valere i propri diritti, sottolineando al contempo che i cittadini devono essere meglio informati sui dettagli di un tale meccanismo e su altri strumenti di soluzione dei problemi; ritiene che ciò dovrebbe aumentare gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi e contribuire alla rimozione dei restanti ostacoli che limitano la crescita e l'innovazione, in particolare all'interno del mercato digitale, e che attualmente impediscono al mercato unico di realizzare tutto il proprio potenziale; sottolinea che l'esistenza della piattaforma di risoluzione delle controversie on-line per il commercio elettronico nazionale e transfrontaliero aumenterà la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale; |
74. |
riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ambiente online e garantire la protezione dei dati personali e la privacy, nonché la libertà di espressione e d'informazione, anche eliminando gli ostacoli geografici, tecnici e organizzativi presenti attualmente nei meccanismi di ricorso; ritiene che una risoluzione delle controversie rapida ed economica rappresenti, proprio per il commercio elettronico, un presupposto fondamentale per la fiducia degli utenti; accoglie, pertanto, con favore le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla risoluzione extragiudiziale e online delle controversie in materia di consumo e guarda con interesse all'iniziativa legislativa che è stata annunciata riguardo alla risoluzione delle controversie tra imprese; |
75. |
prende atto delle proposte della Commissione concernenti misure di cooperazione con servizi di pagamento per lottare contro contenuti non autorizzati o illegali; sottolinea che qualsiasi cooperazione con soggetti privati deve essere saldamente radicata in un quadro giuridico caratterizzato dal rispetto della riservatezza dei dati, dalla protezione dei consumatori, dal diritto di ricorso e di accesso alla giustizia per tutte le parti; evidenzia che il primo passo deve essere l'effettiva attuazione delle misure di «preavviso d'azione», garantendo il rispetto del diritto fondamentale a un processo equo, dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, in modo inequivocabile e per tutti; sottolinea che tutti gli operatori, ivi inclusi i fornitori di pagamento e gli inserzionisti, hanno un ruolo nella lotta contro i contenuti non autorizzati e illegali; |
76. |
plaude fortemente alla nuova comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi»; esorta la Commissione, gli Stati membri e l'industria a promuovere l'uso dei nuovi sviluppi tecnologici a fini educativi e di protezione dei minori, e a collaborare strettamente e in modo efficiente al fine di garantire un internet sicuro per i ragazzi; invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere progetti di alfabetizzazione e familiarizzazione con le tecnologie digitali rivolti agli adulti che hanno compiti educativi, formativi e di sostegno alla crescita delle nuove generazioni, così da renderle consapevoli delle opportunità e dei rischi che le TIC rappresentano per i bambini e i minori, ma anche per consentire di ridurre il divario tecnologico tra generazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione per quanto riguarda diritti, obblighi e rischi dei consumatori connessi al mercato interno digitale; |
77. |
esorta le parti interessate a impegnarsi a garantire la pubblicità responsabile rivolta ai minori, in particolare astenendosi dalla pubblicità televisiva e on-line aggressiva e ingannevole, nonché rispettando e attuando integralmente i codici di condotta esistenti e le iniziative simili; |
78. |
considera necessario sostenere la digitalizzazione delle opere educative e culturali nel maggior numero di lingue ufficiali dell’UE possibili al fine di offrire un contenuto di valore e utile al pubblico; |
79. |
sottolinea l’importanza di stabilire principi chiari per regolare le relazioni con i mercati digitali di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i progetti a livello unionale, quali la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale; |
80. |
invita la Commissione ad adoperarsi affinché le norme sulla distribuzione selettiva siano applicate correttamente e in modo da evitare abusi e discriminazione; |
81. |
invita la Commissione a proporre una normativa volta a garantire la neutralità della rete; |
82. |
sottolinea che una maggiore concorrenza e trasparenza per quanto riguarda la gestione del traffico e la qualità del servizio, così come la facilità di passaggio, figurano tra le condizioni minime necessarie per garantire la neutralità della rete; ribadisce il sostegno a una rete internet aperta in cui non sia possibile bloccare il contenuto e i servizi commerciali individuali; ricorda le recenti conclusioni dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e ritiene che siano necessarie misure supplementari per garantire la neutralità della rete; |
83. |
ribadisce le potenziali sfide connesse all'abbandono della neutralità della rete, ad esempio i comportamenti anticoncorrenziali, il blocco dell'innovazione, le limitazioni della libertà di espressione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e le violazioni del diritto alla vita privata, nonché il fatto che la mancanza di neutralità di internet nuoce alle imprese, ai consumatori e alla società in generale; |
84. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza on-line libera e leale, adottando misure contro le pratiche commerciali B2B sleali, per esempio restrizioni on-line, controlli dei prezzi e quote; |
85. |
ritiene che l'ulteriore potenziamento della rete a banda larga e, in particolare, il collegamento alla rete di comunicazione elettronica delle aree rurali, isolate e ultraperiferiche rappresentino una priorità fondamentale; esorta, a tal proposito, la Commissione ad appurare costantemente e ad assicurare, ove necessario attraverso un intervento normativo, che sia mantenuta la neutralità della rete e che gli operatori su Internet non si vedano ostacolare o impedire l'accesso all'infrastruttura della rete; |
Gettare le basi di un'Europa più competitiva e inclusiva
86. |
invita gli Stati membri a rafforzare e agevolare lo sviluppo delle infrastrutture di informazione e comunicazione dal momento che, benché tutti gli Stati membri dispongano di una strategia nazionale in materia di banda larga, solo alcuni hanno un piano pienamente operativo che include gli obiettivi richiesti per dare piena attuazione all'iniziativa faro per un'agenda digitale europea, come prevista dalla strategia Europa 2020; saluta con favore la nuova iniziativa su un Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che sarà di cruciale importanza per l'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020, fra cui la promessa della banda larga e dell'accesso universale, nonché dell'obiettivo intermedio per ogni cittadino dell'UE di disporre dell'accesso a una connessione di base a internet entro il 2013; |
87. |
sottolinea che i servizi Internet sono offerti su scala transfrontaliera e richiedono, pertanto, un'azione concertata in linea con l'agenda digitale europea; rileva che un mercato europeo in cui quasi 500 milioni di persone sono connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da fattore trainante per lo sviluppo del mercato interno; sottolinea la necessità di correlare l'agenda digitale all'erogazione di nuovi servizi quali il commercio elettronico, la sanità elettronica, la teledidattica, i servizi bancari telematici e l'amministrazione online; |
88. |
sottolinea che per lo sviluppo del mercato unico digitale europeo è importante proseguire gli sforzi volti a garantire l'accesso universale e ad alta velocità a tutti i consumatori, promuovendo l'accesso alla rete internet fissa e mobile nonché attraverso la diffusione di infrastrutture di prossima generazione; sottolinea che ciò richiede politiche che favoriscano l'accesso a condizioni concorrenziali; esorta la Commissione e gli Stati membri a imprimere un nuovo impulso alla strategia europea concernente la banda larga veloce e ultraveloce aggiornando i pertinenti obiettivi; |
89. |
sottolinea l'interesse che il passaggio al digitale dei servizi pubblici potrebbe rivestire per i consumatori e le imprese e invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali a tal fine, piani che dovrebbero includere obiettivi e misure per rendere accessibili on-line, entro il 2015, tutti i servizi pubblici; riconosce che le reti ad alta velocità rappresentano un prerequisito per lo sviluppo dei servizi online e per la crescita economica; invita la Commissione a mettere a punto i principali obiettivi dell'agenda digitale a livello mondiale per garantire che l'Europa diventi il leader globale nella velocità e nella connettività di internet; invita gli Stati membri a elaborare ulteriormente programmi nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi contenenti misure concrete per attuare gli ambiziosi obiettivi della banda larga e sottolinea l'importanza strategica e fondamentale degli strumenti proposti dalla Commissione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa; |
90. |
deplora che l'Unione europea sia in ritardo per quanto riguarda le connessioni internet a fibra ottica; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la diffusione e l'adozione della banda larga ultraveloce e chiede una strategia europea per la diffusione su vasta scala della FTTx («fibre to the x»); |
91. |
invita gli Stati membri ad elaborare piani di emergenza nazionali in caso di incidenti informatici per far fronte a eventuali interferenze o attacchi informatici di rilevanza transfrontaliera, compresi piani per infrastrutture critiche informatizzate a livello europeo e nazionale, e a sviluppare strategie per un'infrastruttura più stabile e affidabile; sottolinea che occorre intensificare la cooperazione internazionale in questo settore; ricorda che la sicurezza della rete e dell'informazione spetta a tutte le parti interessate, ivi compresi utenti, fornitori di servizi, ed elaboratori di software e hardware; raccomanda di incoraggiare la formazione e l'istruzione alla sicurezza informatica, sia per i cittadini che i professionisti; |
92. |
sottolinea il crescente utilizzo di internet sui dispositivi mobili e invita ad assicurare una maggiore disponibilità di radiofrequenze per l'internet mobile e a migliorare la qualità dei servizi elettronici forniti su tali dispositivi mobili; la ripartizione futura delle radiofrequenze deve porre le basi per la leadership dell'Europa nell'ambito delle applicazioni senza fili e dei nuovi servizi al fine di stimolare la crescita europea e la competitività globale; |
93. |
rileva che il traffico di dati su rete fissa e mobile sta aumentando in modo esponenziale e che, per gestire tale aumento, sarà fondamentale adottare una serie di misure, come un'ulteriore armonizzazione della ripartizione dello spettro per la banda larga senza fili, una maggiore efficienza dello spettro e un rapido dispiegamento delle reti di accesso di nuova generazione; |
94. |
osserva che un primo passo necessario verso la realizzazione delle future esigenze di capacità consiste nel valutare la necessità di aprire la banda di 700 MHz per il traffico di dati su rete mobile; |
95. |
accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sugli appalti elettronici pubblicata il 20 aprile 2012; sottolinea che gli appalti elettronici semplificheranno gli iter procedurali, assicureranno trasparenza, ridurranno costi e oneri, incrementeranno la partecipazione delle PMI e forniranno migliore qualità a prezzi più bassi; |
96. |
si compiace della proposta legislativa della Commissione concernente un regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che rafforzerà la fiducia e la convenienza in un ambiente digitale sicuro e, contemplando il riconoscimento e l'accettazione reciproci a livello UE dei regimi di identificazione elettronica notificata, è in grado di consentire transazioni elettroniche sicure e omogenee fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'e-business e del commercio elettronico nell'Unione europea; sottolinea l'importanza delle firme elettroniche e del riconoscimento reciproco delle identità elettroniche a livello europeo per garantire la certezza giuridica per i consumatori e le imprese europee; sottolinea l'importanza di garantire simultaneamente l'interoperabilità a livello dell'UE e la tutela dei dati personali; |
97. |
osserva che l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione da parte del settore pubblico costituisce la pietra angolare dello sviluppo della società digitale e della conoscenza ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente servizi elettronici sicuri ed efficienti; rileva, segnatamente in materia di identificazione e firme elettroniche, che l'interoperabilità transfrontaliera rappresenta un prerequisito per l'adozione di soluzioni transfrontaliere di fatturazione elettronica; |
98. |
ricorda che, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 su «un mercato unico digitale competitivo — l'eGovernment come fattore trainante», il Parlamento ha sottolineato l'importanza di facilitare l’adozione su larga scala di fattori quali la certezza del diritto, un ambiente tecnico chiaro e soluzioni aperte e interoperabili relativamente alla fatturazione elettronica, basate su requisiti giuridici, operazioni commerciali e standard tecnici comuni; invita la Commissione a valutare la necessità di norme unionali uniformi e aperte in materia di identificazione e firme elettroniche; sottolinea che gli ostacoli più significativi all'accesso transfrontaliero ai servizi telematici della pubblica amministrazione sono connessi all'utilizzo delle firme e dell'identificazione elettroniche, nonché al problema dell'assenza di interoperabilità tra i sistemi di e-governance a livello dell'UE; accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno; |
o
o o
99. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0211.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0492.
(5) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
(8) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.
(9) GU C 50 E, del 21.2.2012, pag. 1.
(10) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.
(11) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(12) GU C 349E, del 22.12.2010, pag. 1.
(13) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(14) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 112.
(15) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
(16) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
(17) GU C 146E, del 12.6.2008, pag. 370.
(18) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(19) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(20) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(21) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
(22) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
(23) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(24) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral
(26) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(27) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(28) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(29) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(30) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(31) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11) e direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37).
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/17 |
P7_TA(2012)0469
Finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE: accesso agevolato al credito a titolo del sostegno all'internazionalizzazione (2012/2114(INI))
(2015/C 434/02)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Europa globale: Competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612), |
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visto l'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC), adottato nel 1994 nel quadro dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilateri del GATT (1), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi, TBR), |
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vista la relazione dell'UNCTAD per il 2011 sugli investimenti mondiali, |
— |
visti i rapporti dell'OCSE, dell'OMC e dell'UNCTAD sulle misure per il commercio e gli investimenti del G20 (metà ottobre 2010 — aprile 2011), |
— |
visto il quadro d'azione OCSE per gli investimenti (PFI), |
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vista la sua posizione del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (3), |
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (4), la risoluzione del 1o giugno 2006 sulle relazioni economiche UE-USA (5), la risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (6), la risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (7), la risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale — aspetti esterni della competitività (8), la risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia (9), la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (10), la risoluzione del 24 aprile 2008«Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio» (11), la risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina (12), la risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India (13), la risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina (14), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (15), la risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (16), la posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (17), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India (18), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone (19), la risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada (20) e la risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020 (21), |
— |
vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti — Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi» (COM(2011)0114), |
— |
vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (22), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piccole imprese, grande mondo — un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (COM(2011)0702), |
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vista la comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870), |
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vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Ostacoli al commercio e agli investimenti — Relazione 2012» (COM(2012) 0070), |
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vista la relazione dell'IFC/Banca mondiale dal titolo «Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World» (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente, di seguito «indicatore Doing Business 2012»), |
— |
vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa (23), |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0367/2012), |
A. |
considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, la politica commerciale comune ha incluso gli investimenti esteri diretti ed è di competenza esclusiva dell'Unione europea; che gli Stati membri possono negoziare e stipulare accordi bilaterali in materia di investimenti solo se autorizzati dall'Unione; che il parere conforme del Parlamento è necessario per tutti gli accordi commerciali e di investimento negoziati dalla Commissione a nome dell'Unione; |
B. |
considerando che, secondo al relazione UNCTAD per il 2011, l'Unione europea rimane una destinazione chiave che attrae gli investimenti esteri diretti; che, al contrario, i dati Eurostat mostrano che il totale dei flussi di investimenti esteri diretti dall'UE-27 sono diminuiti del 30 % nel 2008, di un ulteriore 28 % nel 2009 e ancora del 62 % nel 2010; |
C. |
considerando che, in base all'indicatore Doing Business 2012, gli Stati membri rappresentano solo il 40 % (e i membri dell'eurozona solo il 26 %) dei primi 35 paesi in termini di imprenditorialità a livello globale; |
D. |
considerando che la Commissione stima che il 99 % delle imprese dell'Unione europea sono piccole o medie imprese (PMI), che il 92 % di tali piccole e medie imprese è costituito da microimprese che impiegano da 1 a 9 dipendenti, il 6,7 % da piccole aziende che impiegano da 10 a 49 dipendenti e l'1,1 % da aziende di medie dimensioni che impiegano da 50 a 249 dipendenti; che le PMI sono 23 milioni e rappresentano l'ossatura dell'economia dell'Unione, fornendo due terzi dei posti di lavoro nel settore privato; |
E. |
considerando che le micro, piccole e medie imprese sono di natura diversa e che le loro esigenze variano in base alla natura specifica del settore industriale o dei servizi in cui operano, dello Stato membro o della regione in cui operano, delle dimensioni, del modello commerciale, della cultura e dell'ambiente imprenditoriali, tanto a livello internazionale che nell'ambito del mercato unico; che devono affrontare difficoltà eterogenee nell'ambito dei rispettivi cicli aziendali; |
F. |
considerando che la mancanza di finanziamenti, a fianco di uno spirito imprenditoriale più fievole rispetto ad altre economie industrializzate, rimane uno degli ostacoli principali alla competitività e alla imprenditorialità delle imprese dell'Unione europea e che la persistente frammentazione normativa e la burocrazia continuano a limitare la capacità delle PMI e, soprattutto delle piccole e delle microimprese, di adattarsi a un'economia efficiente in termini di energia e di risorse e di raggiungere mercati al di là del proprio paese d'origine, sia nell'ambito del mercato unico che a livello mondiale; |
G. |
considerando che il 44 % delle PMI ha segnalato la mancanza di adeguate informazioni come un ostacolo importante all'internazionalizzazione; |
H. |
considerando che le resistenze delle PMI europee a espandere le proprie attività a livello internazionale sono dovute prevalentemente alla carenza di analisi o preanalisi delle possibilità di esportazione; |
I. |
considerando che un numero rilevante di PMI europee (il 25 % del totale) svolge attività di esportazione internazionale, che solo il 13 % di tali PMI opera in mercati esterni all'Unione europea e solo il 4 % delle PMI non attive a livello internazionale ha specifici piani di avviare attività internazionali nel prossimo futuro; che alcune PMI sono incapaci di attività d'internazionalizzazione a causa del proprio profilo economico e delle dimensioni; |
J. |
considerando che solo il 10 % delle microimprese sfrutta gli oltre 300 programmi di sostegno pubblico disponibili e che il grande numero di programmi di sostegno rende difficile per le PMI identificare l'assistenza effettivamente disponibile e farne uso; |
K. |
considerando che le PMI europee sono particolarmente colpite dalla crisi economica e finanziaria mondiale e che occorre promuovere anche la loro internazionalizzazione oltre i confini del mercato unico; |
L. |
considerando che negli ultimi due anni quasi un terzo delle PMI che ha richiesto un prestito bancario non ha ottenuto credito o ha ricevuto una somma inferiore a quella richiesta e che il tasso di rifiuto più elevato si è registrato tra le microimprese; |
M. |
considerando che il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) ha consentito agli istituti finanziari di fornire 30 miliardi di EUR di nuovi finanziamenti a oltre 3 15 000 PMI tra il 2007 e il 2013; che nel periodo 2008-2011 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso alle PMI prestiti per un importo di circa 40 miliardi di euro, di cui si sono avvalse oltre 2 10 000 piccole e medie imprese; |
N. |
considerando che il nuovo programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) proposto dalla Commissione fornirà alle imprese e alle PMI uno strumento di garanzia dei prestiti che offrirà garanzie per il finanziamento mediante prestiti, prestiti subordinati e partecipativi o leasing per ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'ottenere crediti per la loro crescita, nonché la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, volta a mobilitare risorse supplementari per il finanziamento delle piccole e medie imprese, e si svolgerà dal 2014 al 2020 con un bilancio previsto di 2,5 miliardi di EUR; |
O. |
considerando che l'esperienza acquisita dagli Stati membri con le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e delle microimprese, nonché delle istituzioni della società civile (camere di commercio, associazioni di imprenditori ecc.) costituisce un capitale eccezionale di lezioni apprese per progettare nuove politiche efficienti e di successo in tale ambito; |
P. |
considerando che tutte le politiche di sostegno alle PMI attuate a livello europeo devono essere sussidiarie, supplementari e complementari all'attuale, apportare un valore europeo, evitare duplicazioni e sovrapposizioni con i programmi esistenti a livello nazionale, regionale e locale e conseguire un coordinamento programmatico e operativo ottimale; |
Q. |
considerando che le relazioni della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti recano numerosi esempi di come l'accesso dell'Unione ai mercati di diversi paesi del mondo — fra cui paesi industrializzati, grandi economie emergenti e membri dell'OMC — sia ostacolato più da barriere non tariffarie di vario tipo che dai dazi doganali, che tendono a essere sostanzialmente soppressi man mano che la globalizzazione avanza; che le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio vietano il ricorso a barriere non tariffarie ingiustificate; |
R. |
considerando che l'Unione europea, ove risulti necessario, deve sostenere le proprie industrie e società, incluse le PMI, e difenderle attivamente da violazioni delle norme concordate, degli standard e dei principi dell'OMC da parte dei partner commerciali, ricorrendo a tutti gli strumenti adeguati e proporzionati; che l'attivazione di meccanismi multilaterali e bilaterali di risoluzione delle controversie e, in particolare, degli strumenti di difesa commerciale compatibili con l'OMC, deve essere un provvedimento di ultima istanza; |
S. |
considerando che l'incertezza giuridica degli investimenti costituisce un fattore disincentivante chiave per le PMI nell'ambito dell'internazionalizzazione, dal momento che è assolutamente necessario disporre di un quadro giuridico per i rapporti con i partner commerciali al fine di garantire la sicurezza giuridica; che l'Unione europea deve difendere gli interessi delle società europee, in particolare delle PMI, contro le violazioni della sicurezza giuridica degli investimenti in paesi non aderenti all'UE; |
1. |
esorta la Commissione e, se del caso, gli Stati membri, a promuovere la partecipazione delle PMI e, ove appropriato, delle microimprese, ai mercati mondiali predisponendo misure mirate a consentire la loro internazionalizzazione e, in particolare, la loro ulteriore integrazione nel mercato unico dell'Unione europea, tra cui un accesso più agevole al capitale e a informazioni aggiornate regolarmente sulle opportunità operative all'estero, nonché sugli strumenti appropriati di difesa commerciale onde proteggerle rispetto a prassi di dumping e sussidi sleali e salvaguardare la concorrenza leale con i paesi terzi, assicurando nel contempo la tutela dei diritti dell'uomo, del lavoro e sociali e la protezione dell'ambiente nei paesi terzi; |
2. |
osserva che le PMI incontrano difficoltà anche a seguito del declino della domanda interna dovuto alla crisi economica; |
I. Accesso alle informazioni
3. |
sottolinea la necessità di migliorare la raccolta di dati a livello di imprese per sensibilizzare in merito alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, condividere le migliori prassi e fornire un sostegno più mirato a livello sia nazionale che di Unione europea; invita inoltre a eseguire analisi costi-benefici a intervalli regolari per valutare l'efficacia di tale sostegno, con particolare attenzione al miglioramento della capacità di innovazione e della competitività delle micro, piccole e medie imprese a livello sia di mercato unico che mondiale; |
4. |
sottolinea la necessità di effettuare, in un primo momento, una mappatura volta a identificare i programmi di sostegno esistenti o mancanti a livello nazionale e dell'Unione europea, in modo da evitare sovrapposizioni o lacune, includendo i fornitori di servizi e le strategie di sostegno esistenti in cooperazione con le agenzie nazionali; incoraggia le autorità degli Stati membri a creare analoghe basi di dati online unitarie, contenenti le fonti di finanziamento nazionali e regionali; |
5. |
sottolinea la necessità di valutare il mercato disponibile per una maggiore internazionalizzazione, di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle PMI nel mercato interno e di considerare lo sviluppo delle PMI nel mercato interno altrettanto importante quanto lo sviluppo delle PMI all'estero; |
6. |
reputa essenziale per la competitività e la crescita dell'Unione europea la creazione di una rete integrata in una piattaforma digitale che riunisca i servizi di assistenza nazionali per le PMI, le camere di commercio, le agenzie di credito all'esportazione (ACE), le associazioni di imprese e la Commissione, al fine di fornire alle imprese nell'UE, in particolare agli esportatori e agli importatori, informazioni precise, puntuali e di facile lettura in base alla formula dello sportello unico, affinché possano trarre pienamente vantaggio dalla nuova politica commerciale comune dell'Unione; |
II. Accesso al capitale
7. |
sottolinea che le ricorrenti difficoltà di accesso al capitale sono tra i motivi principali che impediscono l'internazionalizzazione delle PMI; invita i governi nazionali a sostenere le PMI mediante crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico senza distorcere la concorrenza interna all'Unione europea, e a destinare inoltre finanziamenti sufficienti alle PMI (ad esempio prestiti speciali, cofinanziamenti e capitale di rischio), al fine di aiutare a superare il disinvestimento e la riduzione della leva finanziaria da parte delle banche; sottolinea che tali finanziamenti devono essere concessi alle PMI che già esportano e che sono in grado di offrire un programma imprenditoriale sostenibile per migliorare o consolidare la loro attuale quota di mercato e per creare posti di lavoro, in particolare per i giovani; |
8. |
ritiene che, per favorire l'economia dell'Unione europea, il sostegno alle imprese in fase di avviamento che offrono beni e servizi innovativi e alle PMI che necessitano di investimenti iniziali o rifinanziamenti non debba essere trascurato, sia per le imprese attive nel mercato unico che per quelle che puntano a crescere attraverso l'internazionalizzazione; |
9. |
esorta pertanto i governi nazionali a prestare assistenza alle PMI, tra l'altro esaminando la possibilità di creare fondi di investimento per le PMI nei quali i cittadini europei possano investire i propri risparmi: |
10. |
chiede che i crediti all'esportazione sostenuti ufficialmente rispettino gli orientamenti OCSE e promuovano progetti conformi alle norme internazionali del lavoro e in materia ambientale; |
11. |
chiede che il sostegno fornito alle PMI per accedere al capitale sia modulato in conformità alle rispettive e specifiche richieste delle PMI stesse, al fine di evitare un approccio generico per tutti; osserva, a questo proposito, che l'industria nell'UE presenta un'ampia gamma di profili economici e di necessità a seconda delle dimensioni, del settore, della struttura, dell'area di attività e della posizione geografica delle PMI; |
12. |
reputa necessaria e urgente una strategia olistica dei finanziamenti commerciali volta a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI; ritiene che l'Unione europea debba promuovere e sostenere in modo dinamico gli incentivi allo sviluppo delle PMI in settori strategici, in particolare nel caso di attività produttive a elevato valore aggiunto che offrono un vantaggio competitivo rispetto alle economie emergenti, oltre che posti di lavoro di qualità elevata per i cittadini europei; sottolinea pertanto la necessità di identificare mercati di nicchia promettenti e di promuoverne lo sviluppo; |
13. |
invita la Commissione a studiare il mercato europeo degli investitori informali (business angel) e altri mercati analoghi a livello mondiale al fine di apprendere da essi e di sviluppare le capacità dei gestori della rete di investitori informali nell'Unione europea; invita le banche e le altre istituzioni finanziarie a fornire alle PMI loro clienti informazioni regolarmente aggiornate relative agli strumenti di finanziamento esistenti, comprese le reti di sostegno per le PMI e gli investitori informali; invita anche la Commissione a fornire informazioni pertinenti in proposito; |
14. |
riconosce l'esistenza di sistemi ben collaudati ed esperti di sostegno delle PMI a livello nazionale, che offrono accesso a crediti all'esportazione attraverso le agenzie di credito all'esportazione, e considera ragionevole proseguire questo sostegno; ritiene, tuttavia, che nel medio termine sia necessario esaminare ulteriormente l'istituzione di un sostegno sistematico ai crediti all'esportazione a livello dell'UE, creando uno strumento di importazione ed esportazione volto a fornire ulteriore sostegno alle PMI attraverso le agenzie di credito all'esportazione che attinga alle migliori prassi nazionali; ritiene che questo ulteriore sostegno possa includere prestiti con tassi di interesse fissi e agevolati, capitale di esercizio e rifinanziamento a breve termine, finanziamenti di capitale proprio e soluzioni assicurative per le imprese; |
15. |
richiama l'attenzione sui provvedimenti normativi e giuridici che è necessario predisporre per migliorare l'accesso delle PMI al collaterale, ad esempio:
|
16. |
sottolinea la necessità di fornire alle PMI assistenza tecnica e finanziaria finalizzata in particolare alla ricerca di mercato, alla consulenza sul finanziamento delle esportazioni e dei progetti, alla consulenza legale (ad esempio in materia di clausole di salvaguardia, di sanzioni per il ritardo dei pagamenti o d'insolvenza), alle informazioni sugli obblighi fiscali e doganali, alla lotta contro la contraffazione e alla presentazione delle imprese in occasione di fiere commerciali e di attività di collegamento in rete (ad esempio per la ricerca di distributori in un paese terzo); |
17. |
insiste inoltre sulla necessità di concentrarsi sulla chiusura del divario creditizio per le microimprese; sottolinea il ruolo positivo dei piccoli prestiti nel consentire la costituzione di tali imprese; ribadisce che, anche nel caso dei mercati di nicchia, piccoli investimenti esteri diretti possono incentivare le iniziative economiche di base in termini di crescita e di sviluppo sostenibile a livello locale (ad esempio attraverso lo sviluppo dell'artigianato); |
18. |
invita ad aumentare i partenariati pubblico-privato allo scopo di fornire capitale di avviamento e capitale di rischio alle micro, piccole e medie imprese nell'Unione europea, condividendo allo stesso tempo il rischio imprenditoriale; sottolinea a questo proposito il ruolo positivo che possono avere sia gli istituti di microfinanza che i fondi per l'imprenditoria sociale nello sviluppo di opportunità economiche che abbiano anche obiettivi sociali, etici e ambientali concreti; |
III. Raccomandazioni per l'attuazione di azioni concrete
19. |
invita a compiere sforzi a livello sia nazionale che di Unione europea, volti a semplificare il contesto imprenditoriale per le PMI in stretta collaborazione con le associazioni di PMI dell'UE, con le camere di commercio e industria, così come con altre parti interessate, a sostegno sia della riduzione della burocrazia che dell'internazionalizzazione delle PMI; |
20. |
esorta gli Stati membri ad adottare servizi di assistenza unici per le imprese a livello locale, gestiti in collaborazione con le imprese dell'Unione europea, affinché le PMI possano ricevere, nella loro lingua e per l'utilizzo immediato, informazioni riguardanti le opportunità di importazione/esportazione, gli ostacoli agli scambi (sia in termini di tariffe che di barriere non tariffarie), la protezione degli investimenti, le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, i concorrenti e la conoscenza e comprensione delle prassi culturali e umane nei mercati di paesi terzi; |
21. |
chiede che sia sviluppata una rete tra le PMI e le grandi imprese europee affinché le prime beneficino delle competenze, della capacità di esportazione e della capacità di innovazione delle seconde; |
22. |
invita la Commissione a favorire gli scambi tra dirigenti delle PMI europee e di paesi terzi sul modello del programma «Erasmus per giovani imprenditori» esistente a livello di Unione europea; |
23. |
sottolinea la necessità di stimolare la cooperazione tra PMI europee e imprese di paesi terzi al fine di favorire l'ingresso nel mercato nonché l'integrazione in mercati di paesi terzi; |
24. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente le PMI europee agli accordi commerciali in fase negoziale e alle prospettive internazionali di investimento che si aprono loro; |
25. |
incoraggia le imprese e gli esportatori dell'UE a utilizzare in modo attivo gli strumenti di tutela commerciale, ad esempio i reclami ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi o il registro dei reclami della banca dati sull'accesso ai mercati, ai fini di riferire alla Commissione i danni materiali risultanti da tutti i tipi di barriere commerciali e di consentire, ove opportuno, l'apertura d'ufficio di indagini sui dazi antidumping e compensativi da parte della Commissione in stretta collaborazione con l'industria, per minimizzare il rischio di rappresaglie; |
26. |
osserva che l'efficace tutela delle PMI dalle pratiche commerciali sleali dei paesi partner dell'Unione europea è altrettanto importante del sostegno alle PMI che desiderano internazionalizzarsi; considera l'internazionalizzazione e la tutela due facce della stessa medaglia del processo di globalizzazione; |
27. |
invita la Commissione a tenere in debito conto il miglioramento dell'accesso delle PMI alle procedure antidumping e antisussidi in fase di riforma degli strumenti di difesa commerciale dell'UE; |
28. |
invita la Commissione a coinvolgere le PMI nella creazione di norme internazionali (ad esempio ISO), poiché le modifiche dei regimi normativi hanno un impatto diretto sulla loro redditività; insiste sulla necessità di considerare la questione degli ostacoli non tariffari ingiustificati tra le priorità assolute della Commissione e di affrontarla, in particolare, armonizzando le norme tecniche sulla base dei pertinenti standard mondiali; |
29. |
invita la Commissione a includere queste problematiche diffuse e persistenti in tutti gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, in particolare negli accordi di libero scambio sia con le economie industrializzate che con quelle emergenti e a garantire che, nell'ambito dell'OMC, le barriere non tariffarie ricevano almeno la stessa attenzione attualmente destinata all'eliminazione delle tariffe; |
30. |
deplora l'assenza di strumenti concreti a disposizione delle imprese europee, in particolare delle PMI, per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; plaude alla decisione della Commissione di proporre una revisione della direttiva sull'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale; invita la Commissione e gli Stati membri a difendere più efficacemente i diritti di proprietà intellettuale in seno a tutte le organizzazioni multilaterali competenti (OMC, Organizzazione mondiale della sanità e Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale); |
31. |
sottolinea che le PMI sono vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi; invita quindi la Commissione a lavorare attivamente a livello di Unione europea e nell'ambito di fori internazionali quali il G20 per contrastare la speculazione finanziaria sui prodotti alimentari e sulle materie prime; |
32. |
invita l'Unione europea a sfruttare appieno le opportunità di investimento per le micro, piccole e medie imprese dell'UE generate dalla politica europea di vicinato, con particolare attenzione agli investimenti transfrontalieri nei paesi membri dei partenariati del Mediterraneo orientale e meridionale; sottolinea che le opportunità d'investimento in tali regioni dovrebbe contribuire in misura sostanziale a soddisfare le aspirazioni sociali ed economiche delle popolazioni delle regioni interessate e promuovere uno sviluppo economico sostenibile, una maggiore cooperazione regionale la stabilità regionale; |
33. |
ritiene che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna debbano sviluppare sinergie per migliorare ulteriormente la diplomazia commerciale dell'Unione a livello mondiale; |
34. |
chiede che l'Unione europea sviluppi un'ambiziosa politica industriale comune fondata sulla ricerca e l'innovazione, che fruisca di finanziamenti innovativi come i project bond e che sostenga lo sviluppo delle PMI attraverso l'accesso agli appalti pubblici, al fine di mantenere la propria competitività dinanzi ai nuovi grandi protagonisti dell'industria e della ricerca; |
o
o o
35. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0363.
(4) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(5) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.
(6) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.
(7) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
(8) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(9) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.
(10) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.
(11) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.
(12) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
(13) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.
(14) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.
(15) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 113.
(16) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(17) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.
(18) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 13.
(19) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 19.
(20) Testi approvati, P7_TA(2011)0257.
(21) Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
(22) Testi approvati, P7_TA(2011)0565.
(23) Testi approvati, P7_TA(2012)0275.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/24 |
P7_TA(2012)0470
Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (2012/2094(INI))
(2015/C 434/03)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2012 dal titolo «The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet», (Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet), che riconosce l'importanza della protezione dei diritti umani e della libera circolazione delle informazioni on-line (1), |
— |
viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue, del 16 maggio 2011 (A/HRC/17/27) e del 10 agosto 2011 (A/66/290), sulla promozione e salvaguardia del diritto alla libertà di opinione ed espressione, che sottolineano l'applicabilità delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti umani riguardanti il diritto alla libertà di opinione ed espressione su Internet, visto come mezzo di comunicazione, |
— |
vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 marzo 2008 (7/36) che istituisce il mandato del relatore speciale sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione, |
— |
vista la relazione delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011 dal titolo «Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro “Proteggere, rispettare e riparare” dell'ONU» (che riflette il lavoro del rappresentante speciale delle Nazioni Unite John Ruggie), |
— |
vista la risoluzione adottata dal consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare il 19 ottobre 2011 (2), |
— |
visto il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio il 25 giugno 2012 (3), |
— |
vista la sua raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 relativa al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate — realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale» (5), |
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vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «L'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo» (6), |
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vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (7), |
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vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa (8), |
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visto il bilancio generale 2012 del 29 febbraio 2012, in particolare l'invito a creare un «Fondo per la libertà di Internet a livello globale» (9), |
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vista la comunicazione del 12 dicembre 2011 del Commissario per l'Agenda digitale sulla strategia di non disconnessione («No Disconnect»), |
— |
vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886), |
— |
vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sull'apertura e neutralità della rete Internet in Europa (10), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011–2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681), |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, |
— |
vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa (11), |
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vista la sua risoluzione, del 7 luglio 2011, sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (12), |
— |
vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle dimensioni culturali delle azioni esterne dell'UE (13), |
— |
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (14), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Governance di Internet: le prossime tappe» (15), |
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vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti (16), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (17), |
— |
viste le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, in cui si sollevano preoccupazioni relative alle libertà digitali, |
— |
vista la sua posizione del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (18), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo (19), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 264/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo (20), |
— |
visti gli articoli 3 e 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, compreso il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, |
— |
vista la convenzione delle Nazioni Unite del 17 aprile 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (21), |
— |
vista la Carta delle Nazioni Unite, |
— |
vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione, |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0374/2012), |
A. |
considerando che gli sviluppi tecnologici consentono ai soggetti in tutto il mondo di utilizzare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di collegarsi a Internet, promuovendo in tal modo cambiamenti rivoluzionari nelle società, il funzionamento di democrazia, governance, economia, aziende, mezzi di comunicazione, sviluppo e commercio; |
B. |
considerando che Internet è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione, di stampa, di riunione e lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale; |
C. |
considerando che esiste un consenso globale, che si riflette nel diritto internazionale, sul fatto che le restrizioni ai diritti fondamentali devono essere previste ex lege; |
D. |
considerando che l'UE deve tutelare e promuovere i diritti umani, sia offline che online; |
E. |
considerando che garantire l'inclusione, promuovere le competenze informatiche e colmare il divario digitale sono elementi cruciali per gestire al meglio il crescente potenziale di Internet e delle TIC; |
F. |
considerando che le TIC, pur essendo strumenti fondamentali nell'organizzazione di movimenti e proteste sociali in diversi paesi, specialmente con riferimento alla Primavera araba, sono impiegate anche come strumenti di repressione attraverso la censura (di massa), la sorveglianza e il rilevamento e la localizzazione di informazioni e individui; |
G. |
considerando che le TIC possono anche rivelarsi uno strumento utile alle organizzazioni terroristiche per la preparazione e l'esecuzione dei loro attacchi; |
H. |
considerando che il contesto in cui sono impiegate le tecnologie determina, in gran misura, l'impatto che esse possono avere come promotrici di sviluppi positivi o, al contrario, di repressione; |
I. |
considerando che tali cambiamenti creano nuovi contesti, che richiedono di adeguare l'applicazione del diritto vigente sulla base di una strategia intesa a integrare Internet e le TIC in tutte le azioni esterne dell'UE; |
J. |
considerando che Internet si è ampliata e sviluppata organicamente come piattaforma di enorme valore pubblico; che, tuttavia, l'uso improprio di nuove opportunità e di nuovi strumenti messi a disposizione da Internet determina anche nuovi rischi e pericoli; |
K. |
considerando che Internet è anche divenuto un fattore di sviluppo del commercio internazionale che necessita di vigilanza continua, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori; |
L. |
considerando che le restrizioni devono essere ammissibili solo nei casi in cui l'uso di Internet sia destinato ad attività illecite, quali l'incitamento all'odio, alla violenza e agli atteggiamenti razzisti, la propaganda totalitaria, l'accesso dei bambini alla pornografia o il loro sfruttamento sessuale; |
M. |
considerando che la natura globale e senza confini di Internet richiede nuove forme di cooperazione e governance internazionale con molteplici parti interessate; |
N. |
considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sottolinea che «l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine»; |
O. |
considerando che la neutralità della rete rappresenta un principio essenziale per l'Internet aperta, garantendo la concorrenza e la trasparenza; |
P. |
considerando che la sicurezza digitale e la libertà digitale sono entrambe essenziali e non possono sostituirsi l'una con l'altra; |
Q. |
considerando che l'UE può fungere da esempio relativamente alle libertà digitali solo se esse sono tutelate al suo interno; |
Diritti umani e sviluppo
1. |
riconosce che l'accesso privo di censure a Internet, cellulari e TIC ha influenzato i diritti umani e le libertà fondamentali, esercitando un effetto positivo, ampliando la portata della libertà di espressione, l'accesso all'informazione, il diritto alla riservatezza e la libertà di riunione in tutto il mondo; |
2. |
riconosce l'enorme potenziale creativo e catalizzante all'Internet aperta e delle TIC per la creazione di comunità, la società civile, lo sviluppo economico, sociale, scientifico, culturale e politico a livello mondiale, contribuendo in tal modo al progresso dell'umanità nel suo complesso; è tuttavia consapevole dei nuovi rischi e pericoli in materia di diritti umani derivanti da un uso improprio delle TIC; |
3. |
riconosce che Internet e i mezzi di comunicazione sociale consentono ai governi di praticare la diplomazia diretta e favoriscono l'intensificarsi dei contatti interpersonali in tutto il mondo; sottolinea che i dibattiti aperti sulle idee possono contribuire a confutare l'estremismo e a migliorare l'impegno e la comprensione interculturali; |
4. |
è del parere che la cultura agevoli l'accesso e i contatti laddove le relazioni politiche sono interrotte o tese; riconosce che la libertà e la cultura sono strettamente interconnesse e che la diplomazia culturale digitale è di interesse strategico per l'UE; |
5. |
riconosce il ruolo della libertà artistica e della libertà di imitazione e di riutilizzo quali pietre angolari per la creatività e la libertà di espressione e di pensiero; è consapevole della presenza significativa di eccezioni e di limitazioni nell'ecosistema del diritto d'autore, soprattutto nell'ambito di giornalismo, citazioni, satira, archivi, biblioteche e in relazione alla garanzia di accesso e fruibilità del patrimonio culturale; |
6. |
invita la Commissione a rivolgere la giusta attenzione al fatto che esistono paesi in cui vige la repressione e il controllo di cittadini, organizzazioni della società civile e attivisti mentre, in alcuni paesi, le attività commerciali presuppongono una componente tecnologica crescente in termini di blocco dei contenuti e il controllo e l'identificazione dei diritti umani, dei giornalisti, degli attivisti e dei dissidenti; invita inoltre la Commissione a reagire alla criminalizzazione dell'espressione legittima online e all'adozione di una normativa restrittiva che giustifichi tali misure; ribadisce pertanto che tali pratiche sono contrarie ai criteri di Copenaghen; |
7. |
sottolinea che il riconoscimento e l'attuazione dei principi della responsabilità sociale delle imprese da parte di fornitori di servizi Internet, sviluppatori di software, produttori di hardware, servizi/media di reti sociali, ecc. sono necessari per garantire la libertà d'azione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani nonché la libertà di espressione; |
8. |
sottolinea che la promozione e la salvaguardia delle libertà digitali devono essere integrate e riviste su base annuale in modo da garantire responsabilità e continuità, in tutte le azioni esterne, politiche e strumenti di finanziamento e di aiuto dell'UE sotto la guida dell'alto rappresentante e del SEAE; esorta ad adottare un approccio proattivo a tal riguardo e ad adottare misure che garantiscano una cooperazione e un coordinamento orizzontali tra le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'UE e in seno alle stesse; |
9. |
approva la valutazione della Commissione secondo la quale l'accesso sicuro a Internet fa parte dei criteri di Copenaghen e che le limitazioni alla libertà di espressione, anche su Internet, devono essere giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, essere proporzionate al fine legittimo perseguito; |
10. |
è consapevole delle preoccupazioni in materia di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà online che esistono in tutti i paesi, pur riconoscendo le fondamentali distinzioni che influiscono sul contesto di utilizzo delle TIC, come ad esempio l'esistenza dello Stato di diritto e del diritto al ricorso; |
11. |
invita la Commissione a garantire coerenza tra le azioni esterne dell'UE e le sue strategie quando si tratta di giustificare restrizioni ai diritti fondamentali strettamente necessarie e proporzionate, e in particolare laddove si accolgano i principi fondamentali del diritto internazionale, come ad esempio il fatto che le restrizioni devono essere fondate sul diritto e non introdotte ad hoc dall'industria; |
12. |
esorta il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a inserire le libertà digitali e la strategia «No Disconnect» tra le sue principali priorità; |
13. |
sottolinea che per garantire politiche dell'UE di sviluppo e dei diritti umani efficaci è necessario integrare le TIC e colmare il divario digitale, fornendo le infrastrutture tecnologiche di base, facilitando l'accesso alle conoscenze e alle informazioni e promuovendo l'alfabetizzazione digitale in tutto il mondo; |
14. |
ritiene che le TIC consentano la trasparenza e buona governance, alfabetizzazione, istruzione, assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, controllo efficace delle elezioni e soccorso in caso di calamità, in special modo nelle zone isolate o nelle società in via di sviluppo; |
15. |
sottolinea che le politiche dell'UE in materia di sviluppo e diritti umani dovrebbero comprendere programmi di aiuto intesi a promuovere le libertà digitali, soprattutto nelle società dei paesi non democratici, come pure nei paesi che attraversano transizioni post-belliche o politiche; ritiene che gli esperti dell'UE in materia di regolamentazione siano interlocutori essenziali al fine di formare le controparti e inserire i diritti e principi di base all'interno di una nuova regolamentazione e normativa (in materia di mezzi di comunicazione) nei paesi terzi; sottolinea che gli aiuti sotto forma di creazione di infrastrutture TIC dovrebbero essere subordinati alla realizzazione e al mantenimento di un accesso privo di censure a Internet e alle informazioni online, e più in generale alla libertà digitale; |
16. |
richiama l'attenzione sull'importanza di sviluppare le TIC nelle zone di conflitto onde promuovere le attività di costruzione della pace a livello della società civile, allo scopo di offrire comunicazioni sicure tra le parti coinvolte nella risoluzione pacifica dei conflitti e in tal modo superare attivamente gli ostacoli fisici e i rischi inerenti ai contatti bilaterali per i singoli e le organizzazioni di tali zone; |
17. |
auspica che le moderne tecnologie della comunicazione, e in particolare i mezzi di comunicazione sociale, mediante un opportuno utilizzo, possano servire a rafforzare e affermare la democrazia diretta tra i cittadini dei paesi dell'UE e dei paesi terzi attraverso la creazione di piattaforme sociali per legiferare; |
18. |
sottolinea che la raccolta e la diffusione digitali di prove relative alle violazioni dei diritti umani possono contribuire alla lotta globale contro l'impunità; ritiene che tale materiale debba risultare ammissibile ai sensi del diritto (penale) internazionale quale materiale probatorio nei procedimenti giudiziari; |
19. |
sottolinea la necessità di garantire che i materiali contenenti terre rare impiegati nella produzione delle TIC siano ottenuti in condizioni di rispetto dei diritti umani, lavorativi e ambientali e non siano soggetti a pratiche monopolistiche o a limitazioni dell'accesso commerciale per motivi meramente politici; è convinto che un approccio multilaterale inteso a garantire che l'accesso alle terre rare avvenga in condizioni umane sia un presupposto indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi; |
Commercio
20. |
riconosce che Internet è diventato una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambio transfrontaliero e sviluppi innovativi del mercato nonché scambi sociali e culturali; è convinto che le libertà digitali e lo scambio transfrontaliero debbano andare di pari passo al fine di creare e ottimizzare le opportunità commerciali a favore delle imprese europee nell'economia digitale globale; |
21. |
è preoccupato per il fatto che alcuni cittadini sentono sempre più spesso l'espressione diritti d'autore e odiano ciò che essa sottintende; riconosce l'importante ruolo svolto dalla politica di commercio estero nello sviluppo dei meccanismi per il rispetto dei diritti d'autore; |
22. |
deplora il fatto che le tecnologie e i servizi prodotti all'interno dell'UE siano talvolta utilizzati nei paesi terzi per violare i diritti umani attraverso la censura delle informazioni, sorveglianza di massa, controllo, rilevamento e localizzazione dei cittadini e delle loro attività sulle reti telefoniche (mobili) e su Internet; esorta la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per interrompere tale commercio di armi digitali; |
23. |
chiede un divieto di esportazione di tecnologie e servizi di repressione nei regimi autoritari; ritiene che tale divieto debba costituire un precedente per misure restrittive strutturali; ritiene, tuttavia, prudente precisare che divieti di questo tipo devono essere emessi caso per caso, tenendo conto delle particolari situazioni delle aree di conflitto o dei regimi autoritari; |
24. |
reputa che determinati prodotti e servizi che utilizzano tecnologie di interferenza, sorveglianza, controllo e intercettazione mirati siano prodotti per un unico uso e chiede, pertanto, di istituire un elenco, da aggiornarsi regolarmente, dei paesi che violano la libertà di espressione nel contesto dei diritti umani e verso i quali sarebbe opportuno vietare l'esportazione dei suddetti articoli monouso; |
25. |
sottolinea la necessità di applicare e controllare le sanzioni dell'UE relative alle tecnologie a livello dell'Unione al fine di garantire che gli Stati membri si conformino ugualmente e che sia tutelata la parità di condizioni; |
26. |
sottolinea che la Commissione deve essere in grado di fornire alle aziende che sono in dubbio se richiedere o meno una licenza di esportazione, informazioni in tempo reale in merito alla legittimità o agli effetti potenzialmente nocivi degli accordi commerciali; ciò deve anche applicarsi alle aziende dell'UE o con sede nell'Unione che stabiliscono relazioni contrattuali con i governi di paesi terzi, sia per ottenere licenze operative o negoziare clausole di standstill o accettare la partecipazione pubblica nelle loro operazioni aziendali o l'impiego pubblico di reti e servizi; |
27. |
sottolinea l'importanza di proteggere i diritti dei consumatori nell'ambito degli accordi internazionali in materia di TIC; |
28. |
esorta la Commissione a presentare, al più tardi entro il 2013, proposte che richiedano una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle imprese con sede nell'UE come pure la diffusione di strategie in materia di valutazione d'impatto sui diritti umani onde migliorare il controllo sulle esportazioni di TIC, prodotti e servizi intesi al blocco dei siti web, alla sorveglianza di massa, alla localizzazione e al controllo dei singoli, all'irruzione nelle conversazioni private (e-mail) o al filtraggio dei risultati di ricerca; |
29. |
chiede alla Commissione di presentare proposte per creare un quadro giuridico dell'UE che obblighi le aziende che partecipano ad appalti pubblici negli Stati membri a condurre valutazioni di impatto dei diritti umani sulle TIC pertinenti, iniziando dalla fase di R&S, e a garantire la non complicità in eventuali violazioni dei diritti umani in paesi terzi; |
30. |
ritiene che le imprese debbano elaborare e attuare pratiche commerciali atte a monitorare i possibili effetti dei nuovi prodotti TIC sui diritti umani, anche nella fase di ricerca e sviluppo, e a garantire la non complicità in possibili violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; invita la Commissione a fornire alle imprese dell'UE una vasta gamma di informazioni in modo che possano garantire il giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e la responsabilità sociale delle imprese; |
31. |
deplora, a tale riguardo, il coinvolgimento attivo delle imprese europee e delle aziende internazionali che operano nell'UE in paesi in cui sono poste in atto politiche governative di repressione nei confronti degli attivisti dei diritti umani e dei dissidenti politici, con riferimento ai diritti digitali, all'accesso a Internet e alle TIC; sollecita la Commissione a escludere le imprese impegnate in tali attività dalle procedure di appalto e dai bandi di gara dell'UE; |
32. |
invita la Commissione a fornire alle aziende dell'UE una vasta quantità di informazioni e linee guida, sulla base dei principi delle Nazioni Unite di Ruggie, in modo da garantire il rispetto tanto degli interessi aziendali quanto della responsabilità sociale delle imprese; |
33. |
sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'effetto della definizione di standard tecnologici per le TIC e prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni nell'UE, qualora tali beni e servizi siano esportati in paesi terzi in cui concetti come l'intercettazione legale hanno diverse implicazioni, ad esempio dove non esiste lo Stato di diritto; |
34. |
riconosce che Internet si è trasformata in luogo pubblico nonché mercato, per il quale la libera circolazione di informazioni e l'accesso alle TIC sono indispensabili; ritiene, pertanto, che occorra promuovere e al contempo proteggere le libertà digitali e il libero scambio, al fine di incentivare e sostenere il libero scambio di idee, nonché maggiori opportunità commerciali per i cittadini dell'UE in un'economia globale sempre più digitale; |
35. |
chiede l'inserimento di clausole di condizionalità negli accordi di libero scambio dell'UE, stipulando misure di salvaguardia trasparenti, preservando l'accesso a Internet senza restrizioni e garantendo la libera circolazione delle informazioni; |
36. |
invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i mandati per i negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché lo svolgimento dei negoziati stessi, possano efficacemente contribuire al conseguimento di importanti obiettivi dell'UE, in particolare la promozione dei suoi valori democratici e dello Stato di diritto, il completamento di un vero mercato unico digitale e il rispetto della politica in materia di cooperazione allo sviluppo; |
37. |
invita l'UE a prestare supporto politico alle società europee che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali e limitano la libertà di svolgere attività commerciali; |
38. |
invita l'Unione europea a contestare e ridurre al minimo l'impatto extraterritoriale della legislazione di paesi terzi su cittadini e aziende dell'UE online; |
39. |
rileva che il commercio elettronico si è sviluppato al di fuori dei tradizionali quadri di regolamentazione del commercio; sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione internazionale nell'ambito dell'OMC e dell'OMPI onde proteggere e garantire lo sviluppo del mercato digitale globale; chiede di rivedere e aggiornare l'attuale accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) in sede di OMC e invita l'UE a valutare la possibilità di un accordo internazionale per l'economia digitale (IDEA); |
40. |
invita la Commissione, nei futuri accordi commerciali, a non affidare agli operatori economici l'applicazione e l'esercizio dei diritti d'autore e a garantire inoltre che le azioni che interferiscono con la libertà di esercitare il diritto a Internet possano avere luogo solo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; |
41. |
ritiene che le restrizioni di accesso per le aziende e i consumatori online dell'UE ai mercati (digitali) attraverso la censura di massa in paesi terzi costituiscano misure protezionistiche e barriere commerciali; invita la Commissione a presentare una strategia volta a contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle aziende dell'UE ai loro mercati online; |
42. |
invita l'UE a battersi per garantire che la regolamentazione di Internet e delle TIC sia mantenuta a un livello congruo e adeguato e sia messa in atto soltanto qualora l'UE lo ritenga necessario; |
43. |
chiede l'inserimento di tecnologie di repressione mirate nell'Intesa di Wassenaar; |
44. |
invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a prestare supporto politico alle società dell'UE che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti, limitare la libertà di prestare servizi o di fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali; evidenzia che le imprese digitali spesso operano senza confini e che la normativa dei paesi terzi può incidere negativamente su utenti e consumatori europei; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di provvedere affinché sia ridotto al minimo l'impatto della legislazione dei paesi terzi sulle persone fisiche e giuridiche che operano nell'UE; |
45. |
osserva che il crescente coinvolgimento degli Stati e la maggiore regolamentazione di Internet compromettono la sua natura aperta e senza restrizioni, limitando in tal modo il potenziale di crescita del commercio elettronico e l'attività delle imprese dell'UE che operano nell'economia digitale; ritiene che un approccio multilaterale rappresenti il modo migliore per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli privati in Internet e sul mercato globale; chiede uno sforzo a livello internazionale per costruire le infrastrutture necessarie a consentire l'espansione dell'economia digitale, compresi i regimi normativi liberali, e invita i paesi in via di sviluppo ad aumentare i vantaggi reciproci conformemente al principio del «commercio per il cambiamento»; |
46. |
ritiene che la limitazione dell'accesso delle imprese dell'UE ai mercati digitali e ai consumatori online mediante, tra l'altro, un'imponente censura di Stato o la limitazione dell'accesso al mercato per i fornitori europei di servizi online nei paesi terzi costituiscano un ostacolo agli scambi; invita la Commissione e il Consiglio a includere un meccanismo di salvaguardia in tutti i futuri accordi commerciali, specialmente in quelli contenenti disposizioni su servizi online e comunità di utenti online che condividono informazioni, onde garantire che le società dell'UE nel settore delle TIC non siano costrette da terzi a limitare l'accesso ai siti web, rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali, quali indirizzi IP personali, secondo modalità che sono in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali; invita, inoltre, il Consiglio e la Commissione a sviluppare una strategia per contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle società dell'UE ai mercati globali online; |
47. |
esorta la Commissione a presentare un nuovo progetto di quadro normativo sull'esportazione di prodotti a duplice uso, riguardante le esportazioni di prodotti e servizi TIC potenzialmente dannosi nei paesi terzi e che attribuisca alla Commissione un ruolo di coordinamento e controllo; |
Governance di Internet
48. |
ritiene che un processo decisionale trasparente e collaborativo sia fondamentale per garantire il rispetto della natura aperta e partecipativa di Internet; ritiene che qualsiasi dibattito sulle regolamentazioni relative ad Internet debba essere aperto e coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare coloro che sono specializzati nella protezione dei diritti fondamentali, come pure gli utenti regolari di Internet; è del parere che l'UE debba svolgere un ruolo guida nell'elaborazione di regole di base in materia di libertà digitale e di norme di comportamento nel ciberspazio, compresi meccanismi di risoluzione delle controversie, e tenendo conto dei conflitti giurisdizionali; |
49. |
osserva che, attualmente, la struttura di Internet è relativamente non regolamentata e che governata attraverso un approccio multilaterale; sottolinea la necessità per l'UE di garantire che il modello multilaterale sia inclusivo e che le piccole imprese e gli attori e utenti della società civile non siano dominati da alcune grandi imprese e attori governativi; |
50. |
ritiene che la cooperazione tra i governi e gli attori privati sulle questioni relative alle TIC non debba basarsi sull'imposizione di obblighi diretti e indiretti ai fornitori di servizi Internet intesi all'adozione di incarichi di applicazione della legge tramite la sorveglianza e la regolamentazione di Internet; |
51. |
sottolinea l'importanza di una strategia generale dell'UE per la governance di Internet, e anche per questioni relative alla regolamentazione delle telecomunicazioni, ricordando che il settore è gestito a livello internazionale attraverso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in cui ogni Stato membro dell'UE dispone di un voto; |
52. |
è preoccupato per le proposte da parte di coalizioni di governi e aziende che cercano di introdurre una sorveglianza regolamentare e un maggiore controllo privato e governativo su Internet e sulle operazioni di telecomunicazione; |
53. |
invita l'UE a far fronte e a opporsi all'impatto extraterritoriale delle legislazioni dei paesi terzi, in particolare delle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale degli Stati Uniti, su cittadini, consumatori e imprese dell'UE; in tale contesto invita la Commissione a presentare tempestivamente la propria strategia per il cloud computing a livello dell'UE, come evidenziata nell'agenda digitale europea; |
54. |
rammenta che Internet, la connessione e l'immagazzinamento di dati e le TIC sono componenti essenziali dell'infrastruttura critica dell'UE; |
55. |
si rammarica per la pressione in seno all'UE a favore di maggiori poteri per bloccare i siti web, dato che questa dovrebbe sempre essere una misura da adottare come ultima ratio; |
56. |
sostiene fermamente il principio della neutralità della rete, ossia che i fornitori di servizi Internet non pongano in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni, anche tramite le tariffe, a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, inviare, pubblicare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione; |
57. |
ritiene necessaria una maggiore cooperazione a livello globale al fine di preservare e modernizzare i diritti di proprietà intellettuale in futuro, dal momento che ciò è essenziale per garantire l'innovazione, l'occupazione e un commercio mondiale aperto; |
58. |
invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale, affinché coloro che desiderino creare i propri contenuti e condividerli senza l'acquisizione di tali diritti possano continuare a farlo; |
59. |
invita la Commissione a proporre un nuovo quadro normativo per il commercio transfrontaliero online, una valutazione e una revisione della direttiva 2001/29/CE sulla società dell'informazione per garantire prevedibilità e flessibilità nell'ambito del regime sul diritto d'autore dell'UE, e una revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED), che bilancerebbe la necessità di pertinente riforma e tutela del diritto d'autore con la necessità di tutelare i diritti fondamentali online preservando l'Internet aperta e costituirebbe la base per disposizioni e impegni in materia di DPI nei prossimi accordi di libero scambio; |
Una strategia di libertà digitale
60. |
riconosce che i diritti umani devono essere tutelati anche online, ed è convinto che, per portare avanti tali sforzi, le TIC debbano essere integrate in tutti i programmi dell'UE, in special modo nella politica europea di vicinato e nei partenariati strategici; |
61. |
chiede il riconoscimento da parte dell'UE delle libertà digitali come diritti fondamentali e prerequisiti indispensabili per il godimento dei diritti umani universali, quali la privacy, la libertà di espressione, riunione e accesso alle informazioni e per garantire la trasparenza e responsabilità nella vita pubblica; |
62. |
invita la Commissione e il Consiglio a sostenere, formare e dare maggiore potere ai difensori dei diritti umani, attivisti della società civile e giornalisti indipendenti che utilizzano le TIC nell'ambito delle loro attività e a ribadire i relativi diritti fondamentali di privacy, libertà di espressione, riunione e associazione online; |
63. |
chiede agli Stati membri di non utilizzare l'eccezione di ordine pubblico come misura restrittiva per limitare i diritti fondamentali di riunione e di manifestazione delle organizzazioni della società civile e ricorda che qualsiasi eccezione di tale genere deve essere motivata e proporzionata; |
64. |
chiede il sostegno politico e diplomatico per le libertà digitali nei paesi beneficiari degli aiuti dell'UE, oltre ai programmi di assistenza; |
65. |
ritiene che si debba tenere pienamente conto delle restrizioni delle libertà digitali nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi, mentre a coloro che ricevono assistenza e aiuti dell'UE, diversi dai paesi che si trovano nella fase acuta di un conflitto, colpiti da catastrofi, o in situazioni di post conflitto e post catastrofe, debba essere chiesto di utilizzare le TIC secondo modalità atte a migliorare la trasparenza e responsabilità; |
66. |
esorta il Consiglio e la Commissione a inserire, nei negoziati di adesione e nei negoziati sugli accordi quadro con i paesi terzi, dialoghi sui diritti umani, negoziati commerciali e tutte le forme di contatto relative ai diritti umani, clausole di condizionalità che stabiliscano la necessità di garantire e rispettare l'accesso senza restrizioni a Internet e le libertà digitali; |
67. |
invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e tutelare elevati standard di libertà digitale nell'UE, in particolare codificando il principio di neutralità della rete mediante una normativa adeguata, in modo da rafforzare la credibilità dell'Unione in termini di promozione e difesa delle libertà digitali nel mondo; |
68. |
ritiene che la sinergia delle politiche commerciali, estere e di sicurezza dell'UE e l'allineamento dei suoi valori e interessi siano indispensabili se l'Unione intende dispiegare pienamente la propria potenza economica e agire come attore globale nella difesa delle libertà digitali; |
69. |
ritiene che il coordinamento e le iniziative diplomatiche congiunte con gli altri paesi OCSE nella fase di elaborazione e attuazione di una strategia di libertà digitale siano essenziali per un'azione efficace e rapida; |
70. |
invita la Commissione e il Consiglio ad adottare quanto prima una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE; |
o
o o
71. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e al SEAE. |
(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
(2) Risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare in occasione della sua 189a sessione (Berna, 19 ottobre 2011) -http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0237.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0140.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0059.
(9) GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0511.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0364.
(12) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(13) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
(14) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(15) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.
(16) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.
(17) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0406.
(19) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(20) GU L 87 del 24.3.2012, pag. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/34 |
P7_TA(2012)0476
Ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))
(2015/C 434/04)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1), |
— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215), |
— |
vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216), |
— |
visto il parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011 (2), |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0009/2012), |
A. |
considerando che un efficace sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ad affrontare la crisi economica e la concorrenza mondiale; |
B. |
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati; |
C. |
considerando che il 13 aprile 2011, sulla base di una decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile; |
D. |
considerando che l'8 marzo 2011 la Corte di giustizia ha espresso il proprio parere in merito al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sollevando il punto della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione; |
E. |
considerando che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali; |
F. |
considerando che, a seguito del parere della Corte di giustizia, gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno avviato la creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale; |
G. |
considerando che, a tale proposito, esiste una sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri; |
H. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti deve rispettare e applicare integralmente il diritto dell'Unione, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, come avviene per qualsiasi tribunale nazionale; |
I. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE; |
J. |
considerando che il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE; |
K. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti, con competenza esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti; |
L. |
considerando che un sistema giudiziario efficiente ha bisogno di un primo grado decentrato; |
M. |
considerando che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende dalla qualità e dall'esperienza dei giudici; |
N. |
considerando l'opportunità di disporre di una serie di norme procedurali applicabili a procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del tribunale; |
O. |
considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cercare di fornire decisioni di alta qualità senza inutili lungaggini procedurali e dovrebbe aiutare, in particolare, le PMI a proteggere i propri diritti o a difendersi contro le richieste infondate o i brevetti degni di revoca; |
1. |
chiede l'istituzione di un sistema unificato delle controversie brevettuali, poiché un mercato dei brevetti frammentato e disparità nell'applicazione della legge frenano l'innovazione e il progresso del mercato interno, complicano l'utilizzo del sistema dei brevetti, sono onerosi e impediscono l'efficace tutela dei diritti brevettuali, in particolare delle PMI; |
2. |
incoraggia gli Stati membri a concludere i negoziati e a ratificare l'accordo internazionale («l'accordo») tra tali Stati membri («Stati membri contraenti») creando un Tribunale unificato dei brevetti («il Tribunale») senza indebiti ritardi e incoraggia la Spagna e l'Italia ad esaminare l'eventualità di aderire alla procedura di cooperazione rafforzata; |
3. |
insiste affinché la Corte di giustizia, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicuri l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto europeo in tale contesto; |
4. |
ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della creazione della tutela brevettuale unitaria possano partecipare al sistema unificato delle controversie brevettuali in materia di brevetti europei validi nei loro territori; |
5. |
sottolinea che la priorità del Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere quella di rafforzare la certezza giuridica e migliorare l'applicazione dei brevetti, trovando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e le parti interessate; |
6. |
sottolinea la necessità di un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il profilo dei costi, finanziato in modo tale da garantire l'accesso alla giustizia per tutti i titolari di brevetti, in particolare per le PMI, i privati e le organizzazioni senza fini di lucro; |
Impostazione generale
7. |
riconosce che l'accordo dovrebbe procedere all'istituzione di un coerente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata; |
8. |
sottolinea pertanto che:
|
9. |
plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nel quadro dell'accordo; |
Struttura del sistema delle controversie brevettuali
10. |
ritiene che un tribunale ed un sistema delle controversie efficienti debbano essere decentrati ed è del parere che:
|
Composizione del Tribunale e qualifiche dei giudici
11. |
sottolinea che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende soprattutto dalla qualità e dall'esperienza dei giudici; |
12. |
A tale riguardo,
|
Procedimento
13. |
ritiene, per quanto riguarda le questioni procedurali, che:
|
Competenza giurisdizionale ed effetti delle decisioni del Tribunale
14. |
sottolinea quanto segue:
|
Diritto sostanziale
15. |
è del parere che il Tribunale debba basare le proprie decisioni sul diritto dell'Unione, sull'accordo, sulla convenzione sul brevetto europeo (CBE) e sul diritto nazionale adottato in conformità della CBE, sulle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti e sul diritto nazionale degli Stati membri contraenti alla luce del diritto applicabile dell'Unione; |
16. |
sottolinea che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al suo titolare il diritto di impedire l'uso diretto e indiretto dell'invenzione da parte di terzi non aventi il consenso del titolare nel territorio degli Stati membri contraenti, che il titolare dovrebbe avere il diritto al risarcimento dei danni in caso di uso illecito dell'invenzione e che il titolare dovrebbe avere il diritto di recuperare sia il mancato guadagno a causa della violazione che altre perdite, un adeguato diritto di licenza o il profitto derivante dall'uso illecito dell'invenzione; |
o
o o
17. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.
(2) GU C 211 del 16.7.2011, pag. 2.
(3) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/38 |
P7_TA(2012)0482
Prevenzione delle malattie delle donne legate all'età
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età (2012/2129(INI))
(2015/C 434/05)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 168 del trattato sull'Unione europea, |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
— |
visto il Libro bianco «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (COM(2007)0630), |
— |
visto il Libro bianco «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (COM(2007)0279), |
— |
visto il «Rapporto sulla salute delle donne nell'Unione europea» della Commissione, |
— |
vista la comunicazione della Commissione sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società (COM(2008)0689), |
— |
vista la comunicazione della Commissione «Gestire l’impatto dell’invecchiamento della popolazione nell’Unione europea» (COM(2009)0180), |
— |
vista la comunicazione della Commissione «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567), |
— |
vista la comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (COM(2009)0291), |
— |
visto il rapporto «Empower Women — Combating Tobacco Industry Marketing in the WHO European Region» (WHO, 2010), |
— |
vista la relazione della Commissione «The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies» (European Economy 4/11. Commissione europea, 2011), |
— |
vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (1), |
— |
vista la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria», del 7 dicembre 2010, |
— |
vista la relazione della presidenza belga del 23 novembre 2010 sul divario retributivo tra uomini e donne, |
— |
viste le conclusioni del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie croniche non trasmissibili del 19 e 20 settembre 2011, |
— |
visto il Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)0808), |
— |
visto il rapporto Eurostat «Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni — Un ritratto statistico dell'Unione europea 2012», |
— |
visto il rapporto Eurobarometro «Invecchiamento attivo» (2012), |
— |
vista la comunicazione della Commissione «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» (COM(2012)0083), |
— |
visto il Libro bianco «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055), |
— |
vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 1o febbraio 2007 dal titolo «Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche» (4), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari (5), |
— |
vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sulla salute mentale (6), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (7), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 novembre 2009 sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer (8), |
— |
vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza (9), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (10), |
— |
vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia (11), |
— |
vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni (12), |
— |
vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea (13), |
— |
vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile (14), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili (15), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE (16), |
— |
vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (17), |
— |
vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini (18), |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0340/2012), |
Contesto generale
A. |
considerando che l'Unione europea promuove la dignità dell'uomo e riconosce il diritto di ogni persona di accedere a prevenzione sanitaria e cure mediche e che l'articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che gli Stati membri sono responsabili per l'organizzazione, la gestione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica, compresa l'assegnazione delle risorse; che il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale è fondamentale; |
B. |
considerando che l'invecchiamento demografico è una delle principali sfide per l'Europa; che nell'UE le persone con più di 65 anni sono oltre 87 milioni (17,4 % della popolazione totale) e che, secondo le proiezioni, saranno oltre 150 milioni nel 2060 (circa il 30 %); |
C. |
considerando che, malgrado un consistente aumento dell'aspettativa di vita, associato a un costante miglioramento del tenore di vita nei paesi industrializzati, che permette agli anziani di oggi di essere molto più attivi rispetto ai decenni precedenti, gli stereotipi e i pregiudizi negativi riguardanti gli anziani continuano a rappresentare i principali ostacoli alla loro integrazione sociale, con una conseguente esclusione sociale che ha ripercussioni dirette sulla qualità della vita e la salute mentale; |
D. |
considerando che le donne hanno un'aspettativa di vita più elevata rispetto agli uomini (82,4 anni per le donne rispetto a 76,4 anni per gli uomini); che il divario in relazione all'aspettativa di vita in buona salute è più contenuto, dal momento che l'aspettativa è di 61,7 anni per gli uomini e di 62,6 anni per le donne; |
E. |
considerando che nel 2010 il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 55 e 64 anni era del 38,6 %, contro il 54,5 % degli uomini della stessa fascia di età; che, secondo gli obiettivi dell'UE, entro il 2020 il 75 % della popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni dovrà avere un'occupazione; |
F. |
considerando che la retribuzione delle donne è inferiore a quella degli uomini (nell’UE il divario retributivo medio fra i sessi è del 17,5 %); che in alcuni Stati membri il divario retributivo tra i sessi è superiore al 30 % nella fascia compresa tra i 55 e i 64 anni e arriva fino al 48 % dai 65 anni in su; che il divario retributivo fra i sessi produce un divario pensionistico, con pensioni quindi spesso inferiori, per cui le donne si trovano al di sotto della soglia di povertà; |
G. |
considerando che spesso le donne, al fine di conciliare vita familiare e vita lavorativa, scelgono lavori flessibili, domestici, part-time, saltuari o atipici, che recano pregiudizio all'avanzamento delle loro carriere e hanno importanti ripercussioni sull'importo dei contributi pensionistici versati, rendendole particolarmente vulnerabili alla precarietà e alla povertà; |
H. |
considerando che la generazione delle donne con più di 50 anni, spesso descritta come la «generazione sandwich» o come «figlie e madri lavoratrici», tende ad avere meno possibilità di prendersi cura della propria salute in quanto spesso si occupa di genitori e nipoti; |
I. |
considerando che in Europa il 23,9 % della popolazione tra 50 e 64 anni è a rischio povertà, precisamente il 25,9 % per le donne rispetto al 21,7 % degli uomini; che nell'Unione europea tali percentuali si attestano fra il 39 % e il 49 % a seconda del paese e salgono al 51 % in uno Stato dell'UE; |
J. |
considerando che anche a seguito di divorzio, separazione o vedovanza il 75,8 % delle donne di oltre 65 anni vivono sole, che in media nell'Unione europea tre nuclei familiari su dieci sono composti da un'unica persona, in maggioranza donne che vivono da sole, soprattutto anziane, e che tale percentuale è in aumento; che i nuclei familiari composti da un'unica persona o monoreddito risultano svantaggiati nella maggior parte degli Stati membri, in termini sia assoluti che relativi, per quanto concerne l'imposizione fiscale, la sicurezza sociale, la situazione abitativa, l'assistenza sanitaria, la posizione assicurativa e pensionistica; che le politiche pubbliche non devono penalizzare gli individui perché vivono, volontariamente o involontariamente, da soli; |
K. |
considerando che nel 2009 il tasso di deprivazione materiale severa per le donne di oltre 65 anni era del 7,6 % rispetto al 5,5 % degli uomini della stessa fascia d'età; |
L. |
considerando che le donne anziane, in quanto gruppo svantaggiato, sono spesso vittime di molteplici discriminazioni (fondate ad esempio sull'età, il sesso o l'origine etnica); che le donne anziane, le quali spesso godono di un basso status socio-economico e incontrano numerose difficoltà, potrebbero trarre beneficio da misure di protezione sociale e dall'accesso ai sistemi sanitari nazionali; |
M. |
considerando che nelle zone rurali l'accesso all'assistenza sanitaria è più difficile rispetto alle aree urbane, soprattutto perché vi è scarsità di personale sanitario specializzato e di strutture ospedaliere, anche di emergenza; |
N. |
considerando che spesso le donne anziane, soprattutto le anziane sole, vivono in condizioni socioeconomiche svantaggiate, che incidono sulla loro qualità di vita e sul loro stato di salute fisica e mentale; |
O. |
considerando che, per rispondere correttamente alle esigenze delle donne anziane, è necessaria una migliore conoscenza delle malattie di cui soffrono; |
P. |
considerando che tutti questi fattori, tra cui l'isolamento, influiscono sulla capacità delle donne anziane di condurre una vita attiva e di essere pienamente integrate nella vita sociale; |
Patologie legate all’invecchiamento
Q. |
considerando che le donne, in conseguenza della maggiore aspettativa di vita e della specificità di genere di talune malattie, sono più colpite da malattie croniche e invalidanti e, quindi, più soggette a un peggioramento della qualità di vita; |
R. |
considerando che tra uomini e donne vi sono differenze nell'incidenza, progressione e conseguenze di numerose patologie; |
S. |
considerando che, secondo gli ultimi dati disponibili (IARC), i tumori che colpiscono più frequentemente le donne sono il carcinoma della mammella (29,7 %), del colon-retto (13,5 %) e del polmone (7,4 %); |
T. |
considerando che ogni anno le malattie cardiovascolari sono responsabili di oltre due milioni di decessi negli Stati membri, che rappresentano il 42 % di tutti i decessi nell'UE e che determinano il 45 % dei decessi tra le donne rispetto al 38 % degli uomini; |
U. |
considerando che il diabete è una delle malattie non trasmissibili più comune che colpisce oltre 33 milioni di cittadini dell'UE, cifra che probabilmente aumenterà fino a 38 milioni entro il 2030; che nel 2010 circa il 9 % degli adulti (20-79 anni) nella popolazione dell'UE era diabetico; |
V. |
considerando che l'età è un fattore di rischio per l'insorgenza di malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer (la forma più comune di demenza); che le patologie neurodegenerative sono più frequenti nelle persone con più di 65 anni (colpiscono circa 1 persona su 20 dopo i 65 anni, 1 su 5 dopo gli 80 e 1 su 3 dopo i 90); che più di 7,3 milioni di persone in Europa soffrono di demenza; che, secondo gli studi, il tasso di prevalenza del morbo di Alzheimer è dell'81,7 % tra le donne anziane con più di 90 anni (contro il 24 % degli uomini); che la stigmatizzazione e la mancanza di sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative come la demenza causa diagnosi ritardate e un cattivo esito del trattamento; |
W. |
considerando che la demenza è maggiormente diffusa fra le persone oltre i 65 anni, che colpisce circa una persona su 20 oltre i 65 anni, una su cinque oltre gli 80 anni e una su tre oltre i 90 anni e che, in generale, è più diffusa fra le donne anziane rispetto agli uomini anziani; |
X. |
considerando che le donne sono a maggior rischio di sviluppare malattie osteo-articolari (fra cui osteoartrite, artrite reumatoide, osteoporosi e fragilità ossea); che circa il 75 % delle fratture dell'anca dovute all'osteoporosi riguarda le donne; |
Y. |
considerando che i principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari, tumori, diabete, obesità e malattie croniche ostruttive sono il fumo, l'inattività fisica, l'alimentazione scorretta, l'abuso di alcol e l'inquinamento ambientale; |
Z. |
considerando che la depressione e l'ansia rappresentano gravi forme di disturbo psichico che colpiscono più le donne degli uomini e la cui incidenza per le donne, in Europa, è stimata dall'OMS tra il 2 e il 15 % nella fascia oltre i 65 anni; |
AA. |
considerando che l'ipoacusia e i disturbi della vista possono anche contribuire fortemente al peso degli anni vissuti con limitazioni funzionali e che una tempestiva e adeguata diagnosi, cure di qualità e l'accesso a dispositivi medici di qualità possono prevenire il peggioramento della patologia o ripristinare in parte le funzionalità; |
AB. |
considerando che dei circa 6 00 000 europei che soffrono di sclerosi multipla la maggior parte dei malati sono donne e che si tratta della patologia neurovegetativa più diffusa nonché una delle principali cause di disabilità di origine non traumatica nelle donne anziane; |
Accesso ai servizi sanitari
AC. |
considerando che è necessario garantire un equo accesso ai servizi sanitari per uomini e donne e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, prestando maggiore attenzione alla particolare situazione delle donne nelle zone rurali, molte delle quali vivono da sole, nel rispetto dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
AD. |
considerando che la condizione economica delle donne anziane, a causa delle diseguaglianze di genere in materia di retribuzioni, pensioni e altri redditi, le rende particolarmente vulnerabili alla precarietà e alla povertà e che esse dispongono di minori risorse finanziarie da utilizzare per i servizi sanitari e le cure mediche di cui hanno bisogno; |
AE. |
considerando che la telemedicina può migliorare l'accesso all'assistenza medica non disponibile in zone difficilmente accessibili e può migliorare la qualità e la frequenza dell'assistenza specialistica richiesta dalle condizioni di salute delle persone anziane; |
Ricerca e prevenzione
AF. |
considerando che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione sono fondamentali per mantenere un elevato livello di vita e affrontare quindi la grande sfida dell'invecchiamento; |
AG. |
considerando che la prevenzione e la diagnosi precoce determinano un miglioramento della salute fisica e mentale degli uomini e delle donne, il che potrebbe allungare l'aspettativa di vita in buona salute e far diminuire la spesa per l'assistenza sanitaria, assicurando la sostenibilità nel lungo periodo; |
AH. |
considerando che le misure di prevenzione devono essere prioritarie nell'ambito dell'assistenza sanitaria, rivolgendo una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati; |
AI. |
considerando che l'alfabetizzazione sanitaria è un requisito necessario perché i cittadini possano meglio orientarsi in sistemi sanitari complessi e migliorare la comprensione del proprio ruolo nel prevenire le malattie legate all'età nel corso della vita; |
AJ. |
considerando che la specificità di genere delle malattie e dei farmaci non è attualmente oggetto di adeguati studi, dal momento che attualmente gli studi clinici vengono in gran parte effettuati su uomini giovani; |
AK. |
considerando che, secondo lo IARC, lo screening mammografico, con una copertura di oltre il 70 %, può ridurre dal 20 % al 30 % la mortalità per cancro al seno nelle donne oltre i 50 anni; |
AL. |
considerando che le donne fanno maggior ricorso ai farmaci e ai rimedi botanici, i cui effetti devono essere oggetto di ulteriori ricerche allo scopo di minimizzare i rischi di interazione; |
AM. |
considerando che nel corso della loro vita le donne affrontano molti cambiamenti ormonali e fanno uso di farmaci specifici correlati all'età fertile e alla menopausa; |
AN. |
considerando che il 9 % delle donne ricorre frequentemente agli antidepressivi rispetto al 5 % degli uomini; |
AO. |
considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 4-6 % degli anziani ha subito qualche forma di abuso all'interno della propria abitazione, dagli abusi fisici, sessuali e psicologici allo sfruttamento economico, all'incuria e all'abbandono; |
Contesto generale
1. |
riconosce che, nonostante le donne vivano di più degli uomini, non vivono molto più a lungo in buona salute, ossia senza limitazioni di attività o incapacità importanti (62,6 anni per le donne e 61,7 per gli uomini); |
2. |
osserva che, per poter condurre una vita autonoma e con pari diritti, le donne anziane richiedono un sostegno adeguato sia in termini di assistenza sanitaria che a livello domestico; |
3. |
invita la Commissione a pubblicare un nuovo Rapporto sulla salute delle donne, che si concentri in particolare sulla fascia di età «65+» e sugli indicatori relativi all’invecchiamento attivo; |
4. |
sostiene che le politiche volte a conciliare vita familiare e lavorativa e partecipazione sociale permettono alla donna di affrontare meglio l'invecchiamento attivo e in buona salute e invita pertanto gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in questa direzione; |
5. |
invita gli Stati membri a promuovere una piena integrazione, un maggiore coinvolgimento e una partecipazione attiva delle donne anziane nella vita sociale; |
6. |
sostiene l'importanza di un'offerta culturale e formativa dedicata alla terza età; |
7. |
chiede misure concrete ed efficaci, quali l'adozione della direttiva sulla parità di trattamento, onde far fronte alle diverse forme di discriminazione di cui spesso sono vittime le donne anziane; |
8. |
sostiene le iniziative volte a migliorare la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, nonché a preservare l'autonomia degli anziani; |
9. |
chiede alla Commissione e al Consiglio di pubblicare una relazione sulle azioni intraprese dagli Stati membri a sostegno dell'invecchiamento attivo e sul loro impatto, al fine di individuare migliori prassi e valutare future azioni da intraprendere a livello europeo; |
10. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a diffondere un atteggiamento più positivo nei confronti dell'invecchiamento e a sensibilizzare i cittadini dell'UE sulle problematiche dell'invecchiamento e sulle sue implicazioni concrete, il che costituisce uno dei principali messaggi del 2012, Anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni; |
11. |
ritiene che la prospettiva futura delle politiche in materia di invecchiamento consista nell'adozione di un approccio che consideri tutto l'arco della vita e che tenga conto delle interconnessioni tra invecchiamento e genere; |
12. |
rileva che la spesa pubblica in ambito sanitario rappresenta il 7,8 % del PIL nell'UE e che, secondo le stime, a causa dell'invecchiamento demografico la spesa per l'assistenza a lungo e a breve termine aumenterà entro il 2060 del 3 %; |
13. |
invita gli Stati membri a prestare attenzione alle immigrate anziane, che vivono in gravi condizioni economiche e sociali e spesso incontrano difficoltà ad accedere alle misure di protezione sociale e ai servizi sanitari; è del parere che una particolare attenzione debba essere riservata alle donne sole, vedove e separate, la cui situazione incide sulla qualità della vita e della salute; |
14. |
invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere pienamente la dimensione di genere nel settore sanitario quale elemento fondamentale delle politiche sanitarie nazionali e dell'UE; |
15. |
esorta gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra l'attuazione di misure drastiche per combattere la crisi economica e finanziaria e l'erogazione di finanziamenti sufficienti e adeguati per l'assistenza sanitaria e sociale, al fine di contribuire alla gestione dell'andamento demografico di una popolazione che invecchia; |
16. |
chiede alla Commissione di pubblicare uno studio sull'impatto della crisi economica e finanziaria sulle donne anziane, rivolgendo particolare attenzione all'accesso all'assistenza sanitaria di prevenzione e cura; |
17. |
rileva che strategie globali e approfondite nel settore sanitario richiedono la cooperazione di governi, operatori sanitari, organizzazioni non governative, organizzazioni della sanità pubblica, organizzazioni di rappresentanza dei pazienti, mass media e altre parti interessate all'invecchiamento in buona salute; |
18. |
ribadisce la necessità di costruire e promuovere un'Unione europea più attenta ai bisogni e agli interessi delle donne e degli uomini anziani, introducendo una prospettiva di genere in tutte le iniziative e le politiche di sensibilizzazione e di informazione, al fine di garantire un invecchiamento attivo e sano per tutti; |
Patologie legate all’invecchiamento
19. |
sottolinea che molte malattie nelle donne sono spesso sottovalutate, come nel caso delle patologie cardiache che sono considerate un problema maschile; deplora che molti casi di infarto nelle donne non vengano diagnosticati poiché i sintomi sono generalmente diversi da quelli degli uomini; sottolinea che anche i trattamenti dovrebbero tenere in considerazione le specificità biologiche di genere; |
20. |
invita gli Stati membri ad attuare programmi di informazione pubblica mirati alle donne, intesi a sensibilizzare sui fattori di rischio collegati alle malattie cardiovascolari e programmi specializzati per la formazione continua degli operatori sanitari; |
21. |
deplora la mancanza di attenzione rivolta al problema del consumo di alcol da parte delle donne anziane in Europa e invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare studi per affrontare questo problema e il relativo impatto sulla loro salute fisica e mentale; |
22. |
rileva con preoccupazione l'aumento del numero di fumatrici con conseguente aumento del rischio per le donne di contrarre cancro polmonare nonché disturbi cardiocircolatori; invita gli Stati membri e la Commissione a introdurre programmi di lotta contro il fumo, specialmente per le giovani (l'OMS stima che in Europa la percentuale di donne fumatrici salirà dall'attuale 12 % a circa il 20 % entro il 2025); |
23 |
invita la Commissione a incoraggiare iniziative al fine di promuovere il miglioramento della salute, anche con un'adeguata informazione sui rischi legati al consumo di tabacco e di alcol, sui benefici di un corretto regime alimentare e di un'adeguata attività fisica, quali mezzi per prevenire l'obesità, l'ipertensione e le relative complicazioni; |
24. |
invita la Commissione e gli Stati membri a varare campagne informative mirate alle donne che stanno entrando o che sono in menopausa; |
25. |
invita gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie osteoarticolari organizzando campagne d'informazione e di educazione pubbliche sulla prevenzione e la cura di tali patologie; |
26. |
invita la Commissione ad avviare un piano d'azione dell'UE in materia di malattie non trasmissibili, in esito ai risultati del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili tenutosi a settembre 2011 e al processo di consultazione pubblica avviato dalla Commissione a marzo-aprile 2012; |
27. |
invita la Commissione a focalizzarsi sui giovani, soprattutto in ordine alla futura revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco; |
28. |
invita la Commissione a elaborare e mettere in atto una strategia mirata dell'UE sotto forma di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché sull'informazione e la ricerca, che preveda un approccio trasversale di genere e la parità tra uomini e donne, nel rispetto dell'articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
29. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio olistico e rispettoso delle specificità di genere riguardo al morbo di Alzheimer e ad altre forme di demenza, al fine di migliorare la qualità della vita e rafforzare la dignità dei pazienti e delle loro famiglie; |
30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare campagne di informazione rivolte al grande pubblico sul morbo di Alzheimer (informazioni sulla malattia stessa, possibilità di trattamento e cura), in collaborazione con le associazioni nazionali ed europee che si occupano di tale patologia; |
31. |
chiede agli Stati membri che non lo hanno ancora fatto di elaborare con urgenza piani e strategie nazionali per il morbo di Alzheimer; |
32. |
rileva con preoccupazione che nell'UE il tasso più elevato di suicidi si registra tra le persone con più di 65 anni, che i casi di tentato suicidio tra le donne sono superiori a quelli tra gli uomini e sono in aumento a causa dell'aggravato impatto della crisi economica sulle donne anziane; esorta la Commissione a pubblicare uno studio sul collegamento fra tali statistiche e lo sproporzionato impatto della crisi economica sulle donne anziane; |
33. |
invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione ed Eurostat, a migliorare la raccolta di dati, al fine di ottenere dati disaggregati per sesso ed età, e fornire informazioni più accurate in merito alla salute mentale e al rapporto tra salute mentale e vita sana; |
34. |
invita gli Stati membri ad attuare corsi di formazione specifica per i medici di base e per gli operatori dei servizi psichiatrici, ivi compresi medici, psicologi e infermieri, in tema di prevenzione e trattamento delle malattie neurodegenerative e dei disturbi depressivi, rivolgendo una particolare attenzione alle ulteriori difficoltà che incontrano le donne anziane; |
35. |
invita gli Stati membri ad attribuire priorità alle azioni nel campo delle malattie invalidanti della memoria, come la demenza, e a intensificare gli sforzi nel campo della ricerca medica e sociale, onde migliorare la qualità di vita dei malati e di coloro che li assistono, garantire la sostenibilità dei servizi sanitari e assistenziali e stimolare la crescita a livello europeo; |
36. |
esorta gli Stati membri a garantire che il personale del settore pubblico e privato che presta assistenza agli anziani partecipi a programmi di formazione continua e sia sottoposto a valutazione periodica; |
37. |
invita gli Stati membri a promuovere studi medici specializzati in gerontologia presso le università pubbliche; |
Accesso ai servizi sanitari
38. |
invita gli Stati membri a sostenere le iniziative necessarie per aiutare le donne anziane ad accedere ai servizi medici e sanitari, comprese le donne che vivono lontano dai grandi centri e in zone di difficile accesso, indipendentemente dalle loro circostanze personali, economiche e sociali, ponendo l'accento sull'assistenza individualizzata, fra cui l'assistenza più a lungo possibile a domicilio, su specifiche forme di sostegno e di assistenza per coloro che prestano assistenza e la telemedicina, nella misura in cui possa migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono di malattie croniche e contribuire a ridurre le liste di attesa; |
39. |
invita gli Stati membri, in sede di pianificazione dei bilanci per i servizi sanitari, ad analizzare, monitorare e garantire la dimensione di genere; |
40. |
invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i servizi di sanità elettronica e soluzioni abitative assistite rispettose del genere, al fine di promuovere una vita indipendente a casa, rendere i servizi sanitari più efficienti e accessibili per le donne anziane che sono isolate per ragioni di mobilità e che sono più spesso escluse dai benefici di queste strutture, e stabilire una rete di consulenza telefonica che funzioni 24 ore al giorno; |
41. |
chiede l'adozione di un approccio imperniato sui diritti, per consentire agli anziani di svolgere un ruolo attivo nel contesto dell'adozione di decisioni riguardanti la scelta e la natura dei servizi assistenziali e sociali a loro destinati; |
42. |
chiede agli Stati membri che i sistemi di protezione sociale, in particolare i regimi di assicurazione malattie, tengano conto della disoccupazione e dei disagi sociali delle donne allo scopo di non privarle di protezione; |
43. |
ritiene importante sostenere e facilitare l'accesso ai servizi medico-sanitari e di assistenza per le donne che, nonostante problemi personali di salute, devono prendersi cura di altre persone a carico; |
44. |
chiede che le strutture pubbliche e private che forniscono assistenza sanitaria e ricovero agli anziani siano riorganizzate in modo più congeniale ai propri ospiti, non solo fornendo loro cure mediche, ma anche privilegiando qualsiasi forma di attività autonoma o creativa onde evitare il fenomeno dell'istituzionalizzazione; |
45. |
è fermamente convinto che gli anziani ricoverati negli istituti di assistenza pubblici o privati debbano essere coinvolti nella gestione di tali istituti; |
46. |
insiste sulla necessità che un numero sempre maggiore di membri del personale medico e paramedico sia altamente formato e preparato ad un approccio che, per la specificità di genere e di età, dovrebbe prendere in considerazione i particolari bisogni psicologici, relazionali e informativi delle donne anziane; |
47. |
chiede che i percorsi di studio del personale medico tengano maggiormente conto della formazione all'ascolto e psicologica; chiede altresì che gli assistenti sociali siano più coinvolti nell'ambito di tale politica di prevenzione; |
48. |
sostiene le associazioni e le linee telefoniche di assistenza che offrono aiuto, protezione e sostegno psicologico agli anziani; |
49. |
invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati e a scambiarsi le buone pratiche, tenendo conto di una prospettiva di genere, che possano contribuire alla individuazione di buone prassi sull'accesso ai servizi sanitari, anche per evitare lungaggini burocratiche, e all'elaborazione di misure e politiche concrete che consentano di migliorare la qualità della vita delle donne anziane e offrire anche consulenza ai governi per la creazione di un ambiente favorevole alla diffusione di conoscenze sulle malattie legate all'età negli Stati membri; |
50. |
esorta gli Stati membri a rafforzare l'assistenza sanitaria preventiva per le donne anziane prevedendo, ad esempio, mammografie e pap-test accessibili e regolari, allo scopo di eliminare i limiti di età per l'accesso alla prevenzione sanitaria, come lo screening dei tumori al seno, e sensibilizzare in merito all'importanza dello screening; |
51. |
invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi al fine di diffondere in tutta l'Unione europea una cultura della prevenzione, e gli Stati membri a incrementare le campagne di informazione e sensibilizzazione specifiche presso scuole, università, luoghi di lavoro e centri per anziani, con la cooperazione degli operatori del settore, degli enti locali e delle ONG; |
Ricerca e prevenzione
52. |
prende atto con preoccupazione dei risultati di una ricerca UE pubblicati ad aprile 2011 secondo i quali circa il 28 % delle donne al di sopra dei 60 anni ha subito maltrattamenti negli ultimi 12 mesi; è del parere che occorra attribuire priorità alla protezione degli anziani da abusi, maltrattamenti, abbandono e sfruttamento, che si tratti di azioni intenzionali e deliberate o derivanti da negligenza; invita gli Stati membri a rafforzare le loro azioni per prevenire l'abuso sugli anziani a casa e nelle strutture; |
53. |
sottolinea che è importante adottare un approccio alla ricerca medica che tenga conto delle specificità degli uomini e delle donne; |
54 |
sottolinea che la Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015) riconosce che le donne e gli uomini sono esposti a malattie e rischi per la salute specifici che devono essere presi adeguatamente in considerazione nella ricerca medica e nei servizi sanitari; |
55. |
chiede che nell'ambito di «Orizzonte 2020» sia sviluppato un piano strategico di ricerca sulla salute delle donne per il prossimo decennio e sia creato un istituto di ricerca sulla salute delle donne per garantire l'attuazione del piano; |
56. |
sottolinea che è importante garantire la presenza di donne esperte nelle commissioni consultive tecnico-scientifiche nazionali per la valutazione dei farmaci; |
57. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a considerare gli abusi sugli anziani come oggetto di ricerca nell'ambito del programma congiunto sulle malattie neurodegenerative, allo scopo di misurarne la prevalenza e l'impatto sulle persone affette da demenza; |
58. |
sostiene il partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute quale iniziativa pilota che mira ad aumentare di 2 anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini dell'UE entro il 2020 e si prefigge di raggiungere tre obiettivi per l'Europa, migliorando la salute e la qualità della vita degli anziani, nonché la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza; |
59. |
accoglie con favore i progetti e le iniziative finalizzati al miglioramento delle abitudini alimentari e dello stile di vita (il progetto EATWELL, la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute, il quadro per la riduzione del sale), nonché il partenariato europeo per la lotta contro il cancro; |
60. |
sottolinea che tutti gli obiettivi e le azioni contemplati dal secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute dovrebbero contribuire a promuovere una migliore comprensione e un miglior riconoscimento delle rispettive necessità di uomini e donne e dei rispettivi approcci alla salute; |
61. |
accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un pacchetto di misure per la politica di coesione (2014-2020) che considera l'invecchiamento attivo e in buona salute e l'innovazione tra le proprie priorità in termini di investimenti; |
62. |
deplora che il 97 % dei bilanci sanitari sia dedicato alle terapie e solo il 3 % ad un investimento nella prevenzione, mentre il costo delle terapie e della gestione delle malattie non trasmissibili sta aumentando per via della maggiore disponibilità di diagnostica e di cure; chiede a tale riguardo agli Stati membri di destinare una quota maggiore del loro bilancio sanitario alle attività di prevenzione; |
63. |
invita la Commissione a dare maggior risalto alla lotta contro le cause delle malattie e, a tal fine, a promuovere la prevenzione in tutti i settori e a tutti i livelli della società; invita la Commissione a promuovere la salute attraverso la diagnosi precoce delle malattie, il mantenimento di uno stile di vita sano, un'adeguata assistenza sanitaria e la garanzia di condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori più anziani; |
64. |
invita gli Stati membri a dare maggior risalto alle campagne di sensibilizzazione sull'osteoporosi e a dare informazioni più chiare sulla diagnosi precoce di tale patologia per prevenire le fratture, anche mediante un migliore accesso agli esami di densitometria ossea; |
65. |
condivide il «gender challenge» dell'OMS per cui è necessaria una migliore valutazione dei fattori di rischio che coinvolgono la salute delle donne; accoglie con favore in tale contesto le raccomandazioni dell'OMS che suggeriscono di costruire ambienti «a misura di anziano» e di accrescere le opportunità delle donne anziane di contribuire produttivamente alla società, anche nell'ambito della collaborazione intersettoriale, onde individuare e promuovere azioni al di fuori del settore sanitario in grado di migliorare lo stato di salute delle donne; |
66. |
chiede agli Stati membri di evidenziare, nella formazione del personale medico e paramedico, le differenze dei quadri clinici e i sintomi delle malattie cardiovascolari nelle donne, sottolineando i vantaggi di un pronto intervento; |
67. |
invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare, nel quadro dell'iniziativa «Orizzonte 2020», una più stretta collaborazione scientifica e lo svolgimento di ricerche comparative sulla sclerosi multipla all'interno dell'Unione europea, in modo da poter più facilmente individuare terapie e cure preventive per questa patologia, che comporta gravi limitazioni motorie, in particolare per le donne anziane; |
68. |
invita la Commissione a continuare a sostenere le campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle donne anziane, concentrandosi su raccomandazioni sensibili al genere e all'età in materia di corretta alimentazione e sull'importanza dell'esercizio fisico, dato che essi possono svolgere un ruolo nella prevenzione delle cadute e contribuire a ridurre l'incidenza delle malattie cardiocircolatorie, l'osteoporosi e alcuni tipi di cancro; |
69. |
chiede in tal senso di intensificare l'informazione e l'educazione, sia nelle scuole che attraverso messaggi sanitari, su una sana alimentazione e sui rischi per la salute di una cattiva alimentazione; |
70. |
invita la Commissione a consultarsi con il Consiglio per rilanciare ed attuare in modo efficace la raccomandazione sullo screening dei tumori, ponendo in particolare l'accento sui gruppi di popolazione svantaggiati dal punto di vista socio-economico, per ridurre le disuguaglianze sanitarie; sollecita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a dare attuazione alla suddetta raccomandazione, conformemente agli orientamenti europei in materia di garanzia di qualità; |
71 |
invita la Commissione e il Consiglio ad adattare la soglia di età per l'accesso ai programmi di screening, almeno nei paesi in cui l'incidenza della malattia è risultata più elevata e nei casi di anamnesi familiare particolarmente a rischio, e a inserire nei suddetti programmi anche le donne in età avanzata, in ragione della più lunga aspettativa di vita; |
72. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i diritti delle donne nell'ottica della lotta a ogni forma di violenza e discriminazione fondata sull'invecchiamento e sul genere, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte a tutti i cittadini europei fin dalla più tenera età; |
73. |
invita gli Stati membri a intensificare la ricerca clinica sulle donne e ritiene che la recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE, possa essere rivista in tal senso; |
74. |
invita gli Stati membri a mettere a punto soluzioni innovative direttamente attraverso la cooperazione con i pazienti, al fine di rispondere alle esigenze degli anziani in modo più efficace; |
o
o o
75. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(2) GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.
(3) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 273.
(4) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 93.
(5) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 561.
(6) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 24.
(7) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(8) GU C 271 E del 7.10.2010, pag. 7.
(9) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 35.
(10) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.
(11) GU C 308 E, 20.10.2011, pag. 49.
(12) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.
(13) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.
(14) Testi approvati, P7_TA(2011)0360.
(15) Testi approvati, P7_TA(2011)0390.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0082.
(17) Testi approvati, P7_TA(2012)0225.
(18) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/49 |
P7_TA(2012)0483
Crescenti rischi di resistenza antimicrobica
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (2012/2041(INI))
(2015/C 434/06)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012 sull'impatto della resistenza antimicrobica nel settore della salute umana e nel settore veterinario — una prospettiva di tipo «One Health», |
— |
vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo «Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica» (COM(2011)0748), |
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vista la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sull'iniziativa di programmazione congiunta della ricerca «La sfida microbica — una minaccia emergente per la salute umana» (C(2011)7660), |
— |
vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sulla resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici (2), |
— |
visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 novembre 2009 sulla resistenza agli antimicrobici (SANCO/6876/2009r6), |
— |
vista la relazione tecnica congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 17 settembre 2009, intitolata «The bacterial challenge: time to react» (La sfida batterica: è tempo di reagire), un invito a porre rimedio al divario esistente tra la presenza nell'UE di batteri multifarmacoresistenti e lo sviluppo di nuovi agenti antibatterici (3), |
— |
vista la seconda relazione congiunta dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 14 marzo 2012 sulla resistenza agli antimicrobici nei batteri zoonotici che interessano esseri umani, animali e alimenti (4), |
— |
viste le conclusioni della 2876a sessione del Consiglio del 10 giugno 2008 sulla resistenza agli antimicrobici, |
— |
viste le conclusioni della 2980a sessione del Consiglio del 1o dicembre 2009 sugli incentivi innovativi per farmaci antibiotici efficaci, |
— |
vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria (5), |
— |
vista la terza revisione dell'elenco dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) degli antimicrobici molto importanti per la medicina umana (relazione della terza riunione del gruppo consultivo dell'OMS sulla sorveglianza integrata della resistenza antimicrobica, 14-17 giugno 2011, Oslo, Norvegia), e l'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) degli agenti antimicrobici di importanza veterinaria (elenco OIE, maggio 2007) e successivi adeguamenti, |
— |
visti la seconda relazione della Commissione al Consiglio, del 9 aprile 2010, in base alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2002/77/CE) sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (COM(2010)0141) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione(SEC(2010)0399), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale che proibisce l'utilizzo di antibiotici come promotori della crescita (6), |
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viste la raccomandazione 2002/77/CE del Consiglio del 15 novembre 2001 sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (7) e la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 concernente tale proposta di raccomandazione (8), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2001 su una strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici (COM(2001)0333), |
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vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali (2006-2010) (9), |
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viste le raccomandazioni per una futura collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea della task force transatlantica sulla resistenza antimicrobica (TATFAR) (10), |
— |
viste le linee guida del CODEX Alimentarius sull'analisi del rischio di resistenza antimicrobica di origine alimentare (11), |
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visto il codice di buona prassi per minimizzare e contenere la resistenza antimicrobica (CAC/RCP 61-2005), |
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vista l'azione preparatoria «Resistenza agli antimicrobici (AMR): ricerca sulle cause di un impiego elevato e improprio degli antibiotici» approvata dal Parlamento nel quadro del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2012, destinata a studiare la questione dell'uso e della vendita impropri di agenti antimicrobici con o senza prescrizione lungo l'intera filiera — dal medico e dal farmacista al paziente –, in termini di comportamento di tutti i soggetti coinvolti, |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0373/2012), |
A. |
considerando che lo sviluppo della farmacoresistenza è una conseguenza naturale e inevitabile del trattamento antimicrobico; considerando che tale processo può essere accelerato dall'uso eccessivo e indiscriminato nella medicina umana e veterinaria che, unito a un controllo dell'igiene e delle infezioni insufficiente, può compromettere l'impiego efficace di un numero già limitato di antimicrobici esistenti; |
B. |
considerando che la resistenza agli antibiotici in taluni batteri raggiunge o supera il 25 % in alcuni Stati membri; |
C. |
considerando che il problema della resistenza agli antimicrobici è in ampia misura riconducibile all'abuso di antibiotici, e segnatamente all'impiego eccessivo; |
D. |
considerando che numerosi Stati membri non dispongono di un quadro giuridico e normativo solido che disciplini e promuova un utilizzo ragionevole dei farmaci; |
E. |
considerando che nei soli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia i batteri resistenti agli antimicrobici sono causa di circa 4 00 000 infezioni e 25 000 decessi ogni anno, per una spesa pari ad almeno 1,5 miliardi di euro in termini di costi sanitari supplementari e perdita di produttività; |
F. |
considerando che l'incremento della resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno complesso di natura transfrontaliera, che dipende da diversi fattori interconnessi; considerando che sono necessarie numerose misure d'intervento a vari livelli che esigono una forte collaborazione tra paesi e settori; |
G. |
considerando che esiste un divario crescente tra l'incremento della resistenza antimicrobica e la messa a punto di nuovi agenti antimicrobici; considerando che, dagli anni '70, sono stati messi a punto solo tre nuovi antibiotici per somministrazione sistemica attivi contro i batteri Gram-positivi (12); considerando che due terzi dei decessi riconducibili alla resistenza antimicrobica nell'Unione europea sono dovuti ai batteri Gram-negativi, senza che sia prevista in tempi rapidi l'immissione sul mercato di alcun nuovo farmaco; |
H. |
considerando che, vista l'assenza di progressi nello sviluppo di nuovi farmaci antibatterici, è di primaria importanza che l'impiego efficace degli antimicrobici esistenti sia preservato quanto più a lungo possibile attraverso l'uso prudente, misure preventive per contenere l'infezione, le vaccinazioni, i trattamenti alternativi e il dosaggio controllato degli antimicrobici; |
I. |
considerando che l'unico vaccino contro la tubercolosi (TB) attualmente disponibile (BCG) è stato sviluppato oltre 90 anni fa e che non offre protezione contro la forma di tubercolosi più comune, ovvero la tubercolosi polmonare; |
J. |
considerando che per il trattamento della tubercolosi ci si avvale di antibiotici sviluppati decine di anni fa, molti dei quali presentano gravi effetti collaterali tossici; |
K. |
considerando che la resistenza antimicrobica riguarda l'uomo e gli animali e comporta conseguenze pericolose sia per la salute umana sia per quella degli animali; considerando che vi è un legame tra l'uso di antimicrobici negli animali e la diffusione della resistenza negli esseri umani che richiede ulteriori ricerche, nonché un approccio strategico coordinato e multisettoriale alla resistenza antimicrobica, basato sul principio «One Health», rivolto a operatori e utenti di ogni settore; |
L. |
considerando che mancano ancora dati sufficientemente dettagliati e comparabili a livello europeo ai fini di un'analisi e di un monitoraggio transnazionale completo in grado di porre in relazione l'utilizzo degli antimicrobici e la resistenza antimicrobica; |
M. |
considerando che, nonostante l'obiettivo prioritario degli allevatori di mantenere il loro bestiame sano e produttivo mediante buone prassi agricole (igiene, mangime adeguato, allevamento adeguato e buona gestione degli animali), gli animali possono comunque ammalarsi, e dovrebbero essere disponibili, per il trattamento della malattia, terapie e farmaci veterinari adeguati; |
N. |
considerando che, sinora, non è stata adottata una definizione standard di «trattamento preventivo» e che le diverse interpretazioni del termine danno adito a costanti divergenze di opinione; |
O. |
considerando l'esigenza di diffondere conoscenza e consapevolezza tra i soggetti interessati dall'impiego di antimicrobici, tra cui i responsabili delle politiche, gli operatori sanitari e il pubblico in generale, al fine di innescare i necessari cambiamenti nel comportamento di coloro che prescrivono e somministrano tali farmaci nonché dei cittadini; |
P. |
considerando che gli antimicrobici sono tuttora disponibili senza prescrizione in determinati Stati membri, e che tale prassi aggrava il problema della resistenza antimicrobica; |
Q. |
considerando che la mancata osservanza delle norme igieniche basilari in ambienti umani come le abitazioni private, e non solo negli ospedali, causa un'ulteriore diffusione di agenti patogeni antimicrobici; |
R. |
considerando che i prodotti a uso diagnostico rivestono un ruolo di vitale importanza nella lotta alla resistenza antimicrobica, in quanto promuovono approcci al trattamento più mirati; |
1. |
ritiene che, mentre la quasi totalità degli Stati membri ha messo a punto strategie nazionali in materia di resistenza antimicrobica in conformità alla raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, i progressi nel conseguimento degli obiettivi fissati sono stati lenti e disuguali; chiede un fermo impegno dei governi per un'attuazione completa e tempestiva a livello nazionale; |
2. |
accoglie con favore il piano d'azione strategico quinquennale della Commissione sulla resistenza agli antimicrobici, ma esprime preoccupazione in merito al fatto che molti dei punti d'azione replicano misure stabilite oltre un decennio prima nella raccomandazione del Consiglio del 15 novembre 2001 sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana; |
3. |
osserva che, pur andando nella direzione giusta, il piano d'azione della Commissione non è sufficiente per contenere il crescente rischio globale di resistenza antimicrobica; ritiene che le misure raccomandate nel medesimo debbano essere attuate quanto prima; invita pertanto la Commissione a elaborare una tabella di marcia integrata che definisca le pertinenti risposte a livello di politica, compresa un'eventuale azione legislativa; |
4. |
rileva che il piano d'azione dovrebbe riguardare tutti gli animali contemplati dalla strategia dell'UE per il benessere degli animali, compresi ad esempio quelli da compagnia e quelli utilizzati per attività sportive, e che dovrebbe evidenziare il nesso logico tra salute degli animali e uso degli antimicrobici, come pure la correlazione tra salute degli animali e salute umana; |
Uso prudente degli antimicrobici nella medicina umana e veterinaria
5. |
sottolinea che l'obiettivo primario di qualsiasi strategia in materia di resistenza antimicrobica è quello di preservare l'efficacia degli antimicrobici esistenti facendone un uso responsabile, allo stadio terapeutico adeguato, esclusivamente ove strettamente necessario e dietro stretta prescrizione medica, per un periodo di tempo specifico e secondo il dosaggio appropriato, e limitando il ricorso agli antimicrobici in generale, e specialmente agli antibiotici molto importanti (CIA, Critically-Important Antimicrobials) (13) nella medicina umana e veterinaria, tenendo conto altresì dell'elenco dell'OIE; sottolinea l'assoluta necessità di un approccio olistico attivo basato su una prospettiva di tipo «One Health» al fine di ottenere un coordinamento migliore e più efficace tra il settore della salute umana e il settore veterinario; chiede che venga rafforzata la sorveglianza dell'uso di antimicrobici nei bambini in età neonatale e nella prima infanzia, nonché nel trattamento clinico, dove si ravvisi la necessità di controllare e misurare l'impiego di antimicrobici; |
6. |
rileva che l'uso di antimicrobici a livelli subterapeutici è vietato nell'Unione europea; |
7. |
sottolinea che sono necessari nuovi interventi per controllare l'uso degli antimicrobici nella medicina umana e veterinaria; disapprova energicamente il sistematico uso profilattico degli antimicrobici negli allevamenti; avalla le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012, con cui si invitano gli Stati membri a limitare l'uso profilattico degli antimicrobici a casi con esigenze cliniche definite e a limitare la prescrizione e l'utilizzo di antimicrobici per il trattamento del bestiame ai casi in cui il veterinario abbia stabilito la presenza di una chiara giustificazione clinica e, ove opportuno, epidemiologica per il trattamento di tutti gli animali; sottolinea che l'allevamento e l'acquacoltura debbano concentrarsi sulla prevenzione delle malattie tramite buone condizioni di igiene, di stabulazione e di allevamento, nonché attraverso rigorose misure di biosicurezza, anziché sull'uso profilattico degli antibiotici; ritiene che occorra rafforzare i controlli sull'importazione di prodotti alimentari dagli Stati non membri dell'UE, in particolare alla luce del rischio che tali importazioni contengano tracce irregolari di antimicrobici; |
8. |
rileva che la resistenza antimicrobica negli animali varia a seconda delle specie e delle diverse forme di allevamento; |
9. |
invita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a prestare particolare attenzione al compito di monitoraggio e analisi della situazione relativa alla resistenza antimicrobica nel bestiame in tutta l'UE; |
10. |
chiede un uso prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali nonché una migliore informazione dei veterinari e degli agricoltori, che permetta loro di ridurre al minimo lo sviluppo di resistenze antimicrobiche; sollecita lo scambio delle migliori prassi per contrastare lo sviluppo della resistenza antimicrobica, quali gli orientamenti sull'uso prudente degli antimicrobici; |
11. |
invita gli Stati membri a impiegare sistemi elettronici di registrazione per assicurare che i modelli di utilizzo delle singole aziende siano appropriati, in modo da garantire un uso responsabile e quanto più possibile limitato; |
12. |
sottolinea la necessità di rivedere le disposizioni relative alle misure in materia di benessere degli animali d'allevamento, al fine di ridurre il ricorso ai farmaci veterinari; invita la Commissione a riesaminare le disposizioni vigenti in materia di densità massima di animali negli allevamenti, visto che, oggigiorno, le dimensioni delle mandrie ostacolano spesso il trattamento dei singoli capi o dei gruppi più piccoli di animali, incentivando l'uso profilattico di antibiotici; ritiene che linee di allevamento resistenti alle malattie possano contribuire a garantire un minor ricorso a farmaci veterinari ai fini dell'allevamento, ma è del parere che ciò non debba sostituirsi a buone pratiche di gestione delle aziende agricole e di allevamento; |
13. |
concorda con la Commissione sulla necessità di rafforzare il quadro regolamentare nel settore dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e chiede che venga mantenuta la coerenza nella formulazione e nell'applicazione delle norme dell'UE; |
14. |
sollecita l'introduzione di approcci affidabili in materia di allevamento degli animali ai fini di una considerevole diminuzione della resistenza antimicrobica; osserva che occorre prestare particolare attenzione all'allevamento degli animali giovani, che spesso provengono da allevatori diversi e sono quindi esposti ai rischi di infezione quando vengono raggruppati; |
15. |
invita la Commissione a presentare una proposta legislativa destinata al settore veterinario per limitare l'uso degli antibiotici molto importanti di terza e quarta generazione destinati alla terapia umana; sottolinea che qualsiasi proposta in tale direzione deve fondarsi su linee guida europee basate sull'esperienza in materia di uso prudente degli antimicrobici nella medicina veterinaria; |
16. |
ritiene che la revisione in corso della direttiva 2001/82/CE offra un'importante opportunità per adottare misure efficaci intese a ridurre la resistenza antimicrobica attraverso il rafforzamento delle disposizioni relative ai farmaci veterinari, quali:
|
17. |
invita la Commissione a dare seguito al proprio piano d'azione contro la resistenza antimicrobica mediante iniziative concrete per implementare le 12 azioni e a pubblicare la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro la resistenza antimicrobica entro la fine del 2013, sottolineando che la relazione che dovrebbe includere un riepilogo della riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari conseguita in ciascuno Stato membro; |
18. |
sottolinea che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in relazione alle modalità di utilizzo e di distribuzione degli antibiotici; invita la Commissione a valutare e a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della pertinente normativa UE in materia di antimicrobici, soprattutto per quanto concerne l'uso degli antibiotici solo dietro prescrizione nel settore della salute umana e nel settore veterinario e il divieto di utilizzare antimicrobici come promotori della crescita nell'alimentazione degli animali; |
19. |
chiede alla Commissione di esaminare le condizioni di prescrizione e di vendita applicate agli antimicrobici al fine di accertare se le pratiche adottate nella medicina umana e veterinaria possano comportare prescrizioni eccessive oppure utilizzi sproporzionati o impropri degli antimicrobici; |
20. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli sforzi tesi ad assicurare che in tutti gli ospedali siano presenti epidemiologi ospedalieri; |
21. |
chiede alla Commissione di monitorare l'uso del nanoargento nei prodotti al consumo, in quanto esso potrebbe aumentare la resistenza dei microorganismi all'argento, inclusi il nanoargento e i composti a base di argento, con il rischio di limitare l'utilità del nanoargento nei dispositivi medici e in altre applicazioni mediche; |
22. |
sottolinea che, per consentire una riduzione dell'utilizzo degli antimicrobici, è necessario migliorare l'accuratezza delle diagnosi e, pertanto, fare maggiore ricorso alla diagnostica; |
23. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare sforzi regolari volti a studiare le epidemie ospedaliere e il possibile ruolo svolto in tale contesto dalla diffusione di cloni farmacoresistenti; |
Prevenzione
24. |
accoglie con favore, nella prospettiva di limitare l'utilizzo improprio degli agenti antimicrobici e l'accesso incontrollato ad essi, dovuti tra l'altro al sempre più diffuso fenomeno delle vendite illegali online, le iniziative degli Stati membri finalizzate a rivedere lo status giuridico di tutti gli antimicrobici somministrati per via orale, parenterale o per inalazione (inclusi farmaci antimalarici, antivirali e antimicotici) che i pazienti possono ancora ottenere senza prescrizione; sottolinea che gli antimicrobici non dovrebbero essere disponibili senza prescrizione, poiché ciò incoraggia l'automedicazione, spesso sulla base di considerazioni inaccurate; invita gli Stati membri a mettere in guardia dalla vendita di antimicrobici senza prescrizione medica come pure dalla loro vendita illegale sia nel settore della salute umana sia nel settore veterinario; |
25. |
osserva che i vaccini svolgono un ruolo importante nel limitare lo sviluppo della resistenza antimicrobica in quanto riducono la quantità degli agenti antimicrobici necessari per trattare le infezioni nell'uomo e negli animali, ma ritiene che nel settore veterinario l'utilizzo dei vaccini non debba sostituirsi a buone pratiche di gestione delle aziende agricole e di allevamento; invita la Commissione a considerare quali misure di prevenzione ulteriori possano essere adottate per ridurre la diffusione di infezioni e malattie nell'allevamento di bestiame; |
26. |
suggerisce che siano adottate misure atte a promuovere sistemi di allevamento sostenibili, basati su corrette pratiche gestionali, che permettano di ottimizzare l'uso efficiente delle risorse e di ridurre la dipendenza degli imprenditori agricoli da fattori di produzione costosi e non sostenibili che comportano rischi elevati per l'ambiente e la salute pubblica; |
27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e promuovere, in collaborazione con le competenti agenzie dell'UE, orientamenti relativi a un uso prudente degli antimicrobici che consentano di ridurre l'esposizione non necessaria e impropria agli stessi nel quadro di un approccio olistico in materia di medicina umana e veterinaria, allevamento del bestiame, agricoltura, acquacoltura e orticoltura; |
28. |
chiede alla Commissione, nell'ambito dell'imminente revisione della legislazione europea in materia di farmaci veterinari, di classificare i mangimi medicati come «farmaci» e non come «mangimi», al fine di garantire che in futuro il delicato settore dei mangimi medicati sia monitorato in conformità della legislazione sui farmaci e sottoposto a ispezioni ufficiali, e che i mangimi medicati siano soggetti all'obbligo di prescrizione; |
29. |
sottolinea che la prevenzione e il controllo delle infezioni sono fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica; invita gli Stati membri a migliorare il controllo delle infezioni nonché a innalzare e a promuovere gli standard igienici, in particolare per quanto concerne l'igiene delle mani e gli ambienti sensibili quali le strutture sanitarie, al fine di prevenire la diffusione di infezioni e ridurre la necessità di antibiotici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incrementare lo scambio di migliori prassi in materia di prevenzione e riduzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria nonché di approfondire la ricerca sull'epidemiologia delle infezioni di questo tipo dovute allo stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA), al Clostridium difficile e ad altri organismi multifarmacoresistenti emergenti; |
Sviluppo di nuovi antimicrobici o di trattamenti alternativi
30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di modelli commerciali di partenariato pubblico-privato (PPP) nuovi e innovativi, che scindano gli investimenti nelle attività di R&S destinate alla messa a punto di nuovi antibiotici e strumenti diagnostici dalle operazioni di vendita, al fine di ampliare l'accessibilità e la sostenibilità economica e di limitare l'impiego inutile degli antimicrobici; |
31. |
chiede che siano svolte ricerche ulteriori e meglio coordinate sui nuovi antimicrobici, sulle alternative esistenti (vaccinazioni, biosicurezza, miglioramento genetico per aumentare la resistenza) e sulle strategie basate su elementi concreti per prevenire e controllare le malattie infettive negli animali; |
32. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare le attività di R&S al fine di mettere a punto nuovi strumenti per combattere la tubercolosi e, in particolare, la tubercolosi farmacoresistente; |
33. |
invita la Commissione a investire in attività di R&S finalizzate a individuare alternative all'uso degli antimicrobici nella produzione zootecnica e a sostenere l'innovazione nelle pratiche agricole, in linea con gli obiettivi del futuro partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; |
34. |
pone l'accento sulla necessità di adottare un approccio restrittivo all'utilizzo, nella medicina umana e veterinaria, degli antibiotici molto importanti (CIA) come pure delle tecnologie e degli agenti antimicrobici di nuovo sviluppo; sottolinea l'importanza di limitare l'uso dei CIA a casi specifici; |
35. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione nuovi approcci normativi, fra cui i diritti di proprietà intellettuale trasferibili e la proroga dei brevetti, nell'ottica di incoraggiare gli investimenti del settore privato a favore della messa a punto degli antimicrobici; |
36. |
rileva l'importanza di avere accesso a strumenti diagnostici rapidi, affidabili e convenienti nello sviluppo di nuove strategie di trattamento; |
37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione nuovi approcci normativi, orientati alla concessione di sussidi a favore delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi antimicrobici, che possano dare risultati positivi dal punto di vista fiscale sia per il settore pubblico che per quello privato; |
38. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a incrementare gli incentivi a favore della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato al fine di rafforzare le attività di R&S sugli antimicrobici; ritiene che la condivisione di conoscenze e la messa in comune di risorse tramite partenariati pubblico-privato innovativi saranno fondamentali per assicurare l'efficacia clinica e la disponibilità degli antimicrobici esistenti; |
39. |
invita la Commissione a garantire che, nel quadro della strategia Europa 2020, gli imprenditori agricoli di tutti gli Stati membri dell'UE abbiano accesso a strumenti intelligenti, efficaci e alternativi per curare il bestiame, anche in relazione agli usi minori e alle specie minori (MUMS), che devono attualmente far fronte a una sostanziale carenza di farmaci veterinari; |
40. |
chiede alla Commissione di garantire lo sviluppo e la disponibilità presso le aziende agricole di un maggior numero di strumenti che consentano di procedere in modo precoce e rapido alla diagnosi e al controllo delle malattie, nonché un sistema diagnostico ad ampio raggio ed efficace a livello degli Stati membri in grado di garantire la produzione tempestiva di risultati nel caso in cui vengano effettuati esami batteriologici; |
Monitoraggio e relazioni
41. |
invita la Commissione e gli Stati membri a ricercare una cooperazione e un coordinamento maggiori nelle procedure di individuazione precoce, allerta e risposta coordinata relative ai batteri patogeni resistenti agli antimicrobici negli esseri umani, negli animali, nei pesci e nei prodotti alimentari al fine di monitorare costantemente la portata e l'incremento della resistenza antimicrobica; esorta gli Stati membri, in questo contesto, a istituire banche dati nazionali secondo criteri uniformi, nelle quali rivenditori, veterinari e imprenditori agricoli siano tenuti a documentare la somministrazione e l'impiego di antibiotici; |
42. |
sottolinea che in alcuni Stati membri mancano tuttora informazioni affidabili sull'uso degli antimicrobici; pone l'accento sull'importanza di istituire un'efficace rete europea dei sistemi nazionali di sorveglianza nel settore della salute umana e nel settore veterinario, sulla base di standard uniformi per tutti gli Stati membri, al fine di consentire la raccolta di dati di riferimento chiari, comparabili, trasparenti e tempestivi sull'utilizzo dei farmaci antimicrobici; ritiene che tale rete dovrebbe basarsi sulle reti di monitoraggio esistenti gestite dall'EFSA, sulla rete dell'ECDC preposta al controllo europeo sul consumo degli antibiotici (ESAC-net), sulla rete europea di sorveglianza della resistenza antimicrobica dell'ECDC (EARS-net), sulla rete dell'ECDC per le malattie di origine alimentare e idrica (FWD-net) e sulla sorveglianza europea del consumo di antimicrobici quali medicinali veterinari dell'EMA (ESVAC); |
43. |
è del parere che i dati raccolti sull'uso degli antibiotici debbano essere accessibili soltanto agli esperti, alle autorità e ai responsabili decisionali interessati; |
44. |
ricorda di aver sottolineato, nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici, che occorre farsi un'idea precisa di quando, dove, come e in quali animali vengano utilizzati gli antimicrobici; ritiene che la Commissione debba raccogliere, analizzare e rendere pubblici tali dati senza indugio; reputa che i dati raccolti debbano essere armonizzati e resi comparabili per consentire un'analisi corretta e un'azione efficace, coordinata, specifica in funzione della specie e adeguata ai diversi tipi di allevamento, al fine di combattere la resistenza antimicrobica a livello sia dell'UE sia degli Stati membri; |
45. |
invita la Commissione a includere, nella sua relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro la resistenza antimicrobica, una panoramica delle riduzioni conseguite da ciascuno Stato membro in relazione all'uso di antimicrobici veterinari; |
46. |
chiede alla Commissione di obbligare gli Stati membri ad assicurare un monitoraggio integrato e più efficace dell'uso degli antibiotici in zootecnia attraverso il ricorso a banche dati; rileva che è obbligatorio registrare l'uso di antibiotici nelle aziende agricole; |
47. |
invita gli Stati membri ad assicurare un monitoraggio e un controllo della resistenza antimicrobica distinti per gli animali d'allevamento, gli animali domestici, gli animali da corsa ecc., senza tuttavia generare ulteriori oneri finanziari o amministrativi per gli agricoltori, gli allevatori o i veterinari; |
48. |
sollecita gli Stati membri a promuovere una più stretta collaborazione intersettoriale tra le autorità e i settori interessati con l'obiettivo di incoraggiare un approccio più integrato tra medicina veterinaria e umana, nonché a monitorare l'attuazione delle strategie nazionali in materia di resistenza antimicrobica; |
49. |
pone l'accento sulla necessità di sostenere i sistemi di produzione alimentare sostenibili, che rispetto ai sistemi di ''allevamento industriale'' sono potenzialmente meno esposti alla resistenza antimicrobica; |
50. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che in futuro le attività di misurazione e segnalazione relative all'uso di antimicrobici nel settore della salute umana e nel settore veterinario siano ampliate e prevedano l'indicazione non soltanto della quantità totale di antimicrobici utilizzati, ma anche dei tipi di antimicrobici, della durata del trattamento, ecc.; |
Comunicazione, istruzione e formazione
51. |
osserva che, affinché sia possibile promuovere un utilizzo appropriato degli antimicrobici, occorre un cambiamento nella mentalità, nelle prassi e nell'istruzione di pazienti, imprenditori agricoli, farmacisti, medici, veterinari e altri operatori nell'ambito della medicina umana e veterinaria; ritiene che, ai fini di una maggiore consapevolezza in merito alle conseguenze dell'utilizzo improprio degli antimicrobici, sia opportuno adottare misure più efficaci e continuative nel campo dell'istruzione e della formazione nonché assicurare un'informazione ad ampio raggio nelle scuole, generalmente a partire da una giovane età, sia a livello nazionale che europeo; |
52. |
osserva che tra le applicazioni più comuni degli antibiotici figura il trattamento del normale raffreddore, e che sarebbe possibile ottenere risultati positivi informando il pubblico che il raffreddore è un'infezione virale, mentre gli antibiotici offrono protezione soltanto contro le infezioni batteriche; |
53. |
accoglie con favore l'istituzione della Giornata europea di informazione sugli antibiotici, che sarà celebrata il 18 novembre di ogni anno con l'obiettivo di promuovere l'uso responsabile degli antimicrobici; ritiene, tuttavia, che la visibilità e le potenzialità di questa iniziativa potrebbero essere ottimizzate in modo più efficace attraverso un maggiore sostegno politico a livello nazionale ed europeo, un approccio più ampio che comprenda anche gli animali nonché campagne coordinate, innovative e a forte impatto basate sull'esperienza derivante dalle iniziative di successo a livello europeo e internazionale; invita la Commissione a condurre nel corso di tutto l'anno attività di informazione sui dosaggi corretti degli antibiotici prescritti; |
54. |
chiede alla Commissione — alla luce del fatto che la condivisione delle informazioni con i cittadini, e non solo tra professionisti sanitari e veterinari, è determinante per aumentare la consapevolezza e quindi migliorare la prevenzione — di compilare un inventario delle migliori prassi per l'attuazione di campagne di comunicazione e corsi di formazione professionale efficaci che consentano di sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alla resistenza antimicrobica, tra cui le attività della Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali (EPRUMA), nell'ottica di sostenere l'efficace attuazione di tali campagne di sensibilizzazione; |
55. |
ritiene che sia necessario elaborare campagne di informazione efficaci per sensibilizzare il pubblico in merito ai rischi della diffusione indesiderata di agenti patogeni negli ospedali e nelle abitazioni private nonché alle soluzioni che consentono di evitare tale diffusione; |
56. |
invita la Commissione a valutare, in uno studio sul miglioramento del foglietto illustrativo e della scheda riassuntiva dei farmaci, la possibilità di fornire al paziente informazioni migliori sull'antibiotico in questione, ad esempio assicurando che sia inclusa un'avvertenza quale: «Si raccomanda di assumere questo farmaco antibiotico soltanto dietro prescrizione medica e secondo le modalità prescritte. Un uso improprio degli antibiotici può portare a sviluppare una resistenza nociva per se stessi e per gli altri.»; |
Cooperazione internazionale
57. |
sottolinea che la rapida espansione dei viaggi internazionali e, aspetto ancora più significativo, del commercio globale di alimenti e mangimi potrebbe aumentare la diffusione transfrontaliera della resistenza antimicrobica; ritiene che un'azione internazionale concertata e tempestiva, che consenta di evitare le sovrapposizioni e di assicurare il raggiungimento di una massa critica, costituisca l'unico modo per ridurre al minimo la minaccia per la salute pubblica che la resistenza antimicrobica rappresenta a livello mondiale; |
58. |
riconosce l'importanza delle iniziative intraprese a livello internazionale dall'OMS, dall'OIE, dalla FAO e dalle altre organizzazioni pertinenti su scala globale; sottolinea tuttavia l'importanza del rispetto in tutto il mondo delle norme e degli orientamenti internazionali adottati; invita la Commissione, nella sua valutazione dell'attuazione dell'attuale piano d'azione contro la resistenza antimicrobica, a riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri in relazione ai principali impegni internazionali in materia di resistenza antimicrobica; |
59. |
accoglie con favore l'istituzione della task force transatlantica sulla resistenza antimicrobica (TATFAR), nonché l'insieme di raccomandazioni, adottate nel settembre 2011, per una futura cooperazione UE-Stati Uniti; sottolinea, in particolare, l'importanza di azioni specifiche volte a:
|
60. |
invita la Commissione prendere spunto dal lavoro della TATFAR e a promuovere analoghi impegni multilaterali e bilaterali finalizzati alla prevenzione e al controllo della resistenza antimicrobica in collaborazione con altri partner globali; |
61. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere iniziative globali di gestione del rischio, come l'elenco dell'OMS di antibiotici molto importanti per la medicina umana e l'elenco dell'OIE di antimicrobici di rilevanza veterinaria; |
62. |
è favorevole a un approccio internazionale al controllo degli antimicrobici contraffatti in conformità delle linee guida dell'OMS; |
o
o o
63. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0473.
(2) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 131.
(3) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2598.htm EFSA Journal 2012; 10(3):2598 [233 pp.].
(5) GU C 151 del 3.7.2009, pag. 1.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(7) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13.
(8) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 106.
(9) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.
(10) http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents/210911_TATFAR_Report.pdf
(11) CAC/GL 77 — 2011.
(12) Il termine si riferisce alla capacità di trattenere o meno la colorazione violetta del colorante impiegato nella colorazione dei microrganismi secondo la tecnica di Gram; la risposta alla colorazione è un comune metodo di classificazione dei batteri.
(13) Relazione della terza riunione del gruppo consultivo dell'OMS sulla sorveglianza integrata della resistenza antimicrobica, 14-17 giugno 2011, Oslo, Norvegia.
Mercoledì 12 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/59 |
P7_TA(2012)0499
Protezione degli animali durante il trasporto
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto (2012/2031(INI))
(2015/C 434/07)
Il Parlamento europeo,
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006), |
— |
visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, |
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vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali (2006-2010) (1), |
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vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) (2), |
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vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali (2006-2010) (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 novembre 1996 sull'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE sulla protezione degli animali durante il trasporto (4), |
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visti la sua posizione del 30 marzo 2004 (5), sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, e il regolamento (CE) n. 1255/97, che suggeriva un massimo periodo di viaggio di 9 ore o 500 km per gli animali trasportati ai fini della macellazione; |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (6), |
— |
vista la sua dichiarazione n. 54/2009, del 25 febbraio 2010, sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea (7), |
— |
vista la sua dichiarazione n. 49/2011, del 30 novembre 2011, sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione (8), |
— |
visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del gennaio 2011 sul benessere degli animali durante il trasporto (9), |
— |
vista la petizione «8hours.eu», sottoscritta da oltre un milione di cittadini dell'Unione, che chiede l'introduzione di un limite massimo di 8 ore per la durata del trasporto di animali destinati alla macellazione, |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0331/2012), |
A. |
considerando che la protezione degli animali nel XXI secolo è una manifestazione di umanità e una sfida per la civiltà e la cultura europee; che ogni attività inerente alla protezione e al benessere degli animali deve basarsi su scoperte scientifiche e muovere dal principio che gli animali sono esseri sensibili e che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze, come stabilito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
B. |
considerando che i trasporti di animali sono il risultato di fattori economici e logistici, ma possono comportare altresì un costo sociale e ambientale aggiuntivo (maggior traffico stradale, ulteriori emissioni di CO2); |
C. |
considerando che è necessario gestire il trasporto di animali sia all'interno che all'esterno dell'UE e che gli animali che provengono da paesi terzi devono essere attentamente controllati e sorvegliati, garantendo sia una situazione concorrenziale maggiormente equilibrata per i produttori europei che un incentivo per migliorare gli standard per il trasporto degli animali nei paesi terzi; |
D. |
considerando che la normativa europea sul benessere degli animali durante il trasporto non deve dare luogo a distorsioni del libero scambio delle merci o comportare costi economici sproporzionati e che è necessario tenere conto della particolare situazione geografica svantaggiata delle regioni periferiche e ultraperiferiche; |
E. |
considerando che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale è tecnicamente più semplice ed eticamente più sensato rispetto al trasporto di animali vivi ai soli fini della macellazione; |
F. |
considerando che il trasporto di animali su lunghe distanze in condizioni non igieniche e sfavorevoli potrebbe innalzare il rischio di trasmissione e diffusione delle malattie; |
G. |
considerando che la conformità ai principi di benessere degli animali può avere conseguenze sulla qualità dei prodotti di origine animale; |
H. |
considerando che la macellazione e la lavorazione delle carni effettuate in un luogo più vicino possibile all'allevamento possono contribuire alla promozione delle zone rurali e al loro sviluppo sostenibile; che, tuttavia, non sempre sono disponibili macelli adeguati in aree abbastanza vicine e che il sostegno ai piccoli macelli locali presenta serie problematiche economiche; che gli elevati standard di igiene e altri requisiti che la normativa UE esige per questo tipo di impianti hanno provocato una ristrutturazione dei macelli e la diminuzione del loro numero; che è pertanto necessario valutare il modo di rendere i macelli locali economicamente concorrenziali; |
I. |
considerando che le limitazioni sul tempo di trasporto e condizioni eccessivamente restrittive potrebbero compromettere la regolare fornitura dei mercati in certi paesi e regioni periferiche nel territorio UE, rendendo alcune imprese non più economicamente concorrenziali, con tutte le conseguenze associate a questa perdita di competitività; |
J. |
considerando che le condizioni di trasporto degli animali interessano tutti; |
Valutazione generale della relazione della Commissione
1. |
prende nota della relazione della Commissione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, comprensiva delle conclusioni secondo le quali il suddetto regolamento ha avuto un'influenza positiva sul benessere degli animali durante il trasporto, nonostante persistano gravi problemi dovuti principalmente alla scarsa osservanza e attuazione negli Stati membri; |
2. |
invita la Commissione a garantire un'applicazione efficace ed uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri; ritiene che una migliore applicazione sia fondamentale al fine di garantire l'efficacia e l'attuabilità della legislazione esistente per migliorare le condizioni di trasporto ed evitare squilibri della concorrenza negli Stati membri dell'UE; |
3. |
condanna rigidamente la debole base scientifica e gli scarsi dati sui quali si fonda la relazione della Commissione, tra cui lo studio di un appaltatore esterno basato principalmente su un sondaggio da compilarsi dalle parti direttamente interessate o che hanno un diretto interesse nel trasporto degli animali; |
4. |
esprime il timore che esista il rischio per cui in alcuni casi i dati provenienti dagli Stati membri e inseriti nella relazione, senza possibilità di verifica esatta, possano riflettere solo parzialmente la realtà dei fatti in materia di trasporto di animali, a causa della diversità delle procedure e degli strumenti di controllo utilizzati nei singoli Stati membri; |
5. |
esprime preoccupazione per il fatto che le norme in materia di trasporti di animali siano attuate in maniera molto diversa dai singoli Stati membri; invita pertanto la Commissione ad adottare misure volte a un controllo unificato e globale dell'osservanza delle condizioni di trasporto; |
6. |
sollecita la Commissione ad adottare misure per accrescere la cooperazione e la comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri; |
7. |
indica che la relazione della Commissione non contiene una valutazione complessiva di tutti i costi che derivano dai trasporti di animali, ma si limita all'impatto sul commercio intra-UE, alle implicazioni regionali e socio-economiche, agli effetti sul benessere degli animali, alla base scientifica e al controllo, alla conformità e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una valutazione complessiva di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti durante il trasporto di animali, compreso un paragone tra il trasporto degli animali destinati alla macellazione e il trasporto di carcasse e di prodotti alimentari, nonché l'incidenza del trasporto sul prezzo dei prodotti a base di carne, prestando particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche e coinvolgendo tutti i soggetti interessati; |
8. |
chiede alla Commissione di mettere in atto un'ampia campagna di informazione al consumatore sulla normativa europea in materia di benessere animale, fornendo costantemente informazioni sui cambiamenti richiesti ai produttori europei allo scopo di rendere più visibili i loro sforzi e migliorare il valore aggiunto delle loro produzioni; |
9. |
sottolinea che, nel periodo di riferimento 2005-2009, il numero di animali trasportati è aumentato significativamente, dell'8 % per i bovini, del 70 % per i suini e del 3 % per gli ovini, e che solamente per gli equini si è registrata una diminuzione del 17 %; Sottolinea che i due terzi delle consegne riguardano i trasporti della durata inferiore a 8 ore, mentre il 4 % dei trasporti è più lungo del massimo tempo di viaggio e perciò richiede lo scarico ed il riposo prima di continuare il viaggio; si rammarica che per circa il 2 % delle consegne il periodo di viaggio non sia disponibile, percentuale più che quintuplicata rispetto al 2005; |
10. |
ritiene, in linea di principio, che gli animali debbano essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento; osserva in tale contesto che il consumatore si esprime a favore di tempi di trasporto più brevi degli animali da macello e al contempo preferisce acquistare carne fresca; invita pertanto la Commissione a individuare le conseguenze che si possono trarre da questa situazione; ritiene che, a causa della mancata applicazione, il regolamento non abbia raggiunto il suo scopo in merito alla limitazione dei trasporti di animali, ma che abbia contribuito a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente l'esistente legislazione sul trasporto degli animali e invita la Commissione a sostenere, ove possibile, la lavorazione locale; ritiene che le politiche europee dovrebbero essere finalizzate a creare catene di approvvigionamento brevi e trasparenti, salvaguardando la fornitura dei mercati in tutti gli Stati membri e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la legislazione dell'UE in materia di igiene, nel garantire il più elevato livello di protezione per i consumatori, non dovrebbe inutilmente ostacolare lo sviluppo di macelli e stabilimenti di trasformazione su ridotta scala regionale o mobili; |
11. |
invita la Commissione a fornire una chiara definizione di macelli locali; |
12. |
ricorda che l'articolo 32 del suddetto regolamento stabilisce che la relazione della Commissione deve tenere conto delle «prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali» e può essere corredata, se necessario, da appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi; |
13. |
riconosce la dichiarazione scritta 49/2011 del Parlamento europeo che sostiene la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, ma riconosce che tale richiesta non si basa su elementi scientifici; ritiene che il benessere dell'animale durante il trasporto in alcuni casi dipenda maggiormente dalle adeguate strutture del veicolo e dalla corretta gestione degli animali, come documentato dall'opinione dell'EFSA del dicembre 2010; ciononostante, chiede alla Commissione e agli Stati membri di redigere linee guida per le migliori pratiche al fine di migliorare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e di rinforzare il meccanismo di controllo per garantire il benessere dell'animale; |
14. |
insiste che sia nuovamente presa in considerazione la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, considerando i tempi di carico, a prescindere dal fatto che ciò avvenga sulla terraferma o in mare, salvo eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da ricerche scientifiche, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali; sottolinea che dovrebbe essere possibile estendere la durata del trasporto in caso di ritardi imprevisti (ingorghi del traffico, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.), a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili; |
15. |
osserva che la relazione della Commissione sottolinea specificamente nelle sue conclusioni il fatto che «secondo il parere EFSA sembra che parti del regolamento non siano pienamente in linea con le attuali conoscenze scientifiche»; ritiene che, per tale ragione, sia importante sottolineare la necessità di tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti nella redazione di normative sul benessere degli animali; rileva che, secondo il parere dell'EFSA, oltre alla durata del viaggio, altri aspetti influiscono sul benessere degli animali, quali un corretto carico e scarico, così come le condizioni di progettazione del veicolo; |
Costi economici, sociali e ambientali del trasporto e parità di condizioni
16. |
è consapevole dei considerevoli investimenti effettuati da molti trasportatori in difficili condizioni economiche; si compiace del miglioramento, in termini di formazione dei conducenti, specifiche dei veicoli e qualità del trasporto degli animali, rilevato dalla relazione della Commissione; si rammarica tuttavia che i risultati della Commissione manchino di sufficienti dati affidabili; prende atto del fatto che, a causa dei considerevoli investimenti necessari, molte aziende agricole e macelli, soprattutto di piccole dimensioni, hanno cessato l'attività, specialmente nelle aree isolate e periferiche d'Europa; |
17. |
evidenzia le considerevoli differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i costi di adeguamento dei veicoli (ad esempio una gamma da 250 EUR a 6 000 EUR per l'installazione della navigazione satellitare), le quai influiscono seriamente sulla parità di condizioni nel mercato interno, e critica la Commissione per non aver analizzato i motivi di queste differenze; |
18. |
invita la Commissione, alla luce di tali considerazioni, a presentare una completa valutazione di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti per il trasporto degli animali; |
19. |
ritiene che la legislazione sul benessere degli animali in linea di principio si debba basare sulla scienza; invita perciò la Commissione ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in riferimento ai vuoti esistenti tra la legislazione e le ultime prove scientifiche come indicato dall'EFSA; |
20. |
si compiace del fatto che la Commissione includa nella sua relazione le ricerche scientifiche dell'EFSA, in base alle quali la durata del trasporto degli equini dovrebbe essere sensibilmente ridotta, in linea con le proposte della dichiarazione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010; |
21. |
si rammarica che, nonostante le nuove prove scientifiche sui tempi di trasporto dei cavalli presentate dall'EFSA, nella relazione della Commissione non siano state incluse raccomandazioni per un cambiamento legislativo; chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio considerevolmente ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in conformità con la direttiva 2009/156/CE del Consiglio; insiste altresì su un'attenta revisione, basata su prove scientifiche, delle norme di benessere per i cavalli, se necessario accompagnata da proposte legislative, incluso il riesame degli standard di progettazione del veicolo, dello spazio disponibile e della fornitura di acqua; |
22. |
sottolinea che il considerando 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 prevede che, non appena le corrispondenti valutazioni dell'EFSA saranno disponibili, occorre proporre opportune disposizioni riguardanti il pollame; si rammarica pertanto che la relazione della Commissione non tenga conto del trasporto del pollame, nonostante il pollame sia la categoria di animali maggiormente trasportata in Europa; invita di conseguenza la Commissione a rivedere l'attuale legislazione UE in materia di trasporto del pollame sulla base delle recenti prove scientifiche; |
23. |
invita la Commissione e il Consiglio a rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio alla luce delle recenti prove scientifiche pubblicate dall'EFSA e a introdurre miglioramenti riguardanti in particolare gli spazi disponibili, quali il calcolo del rapporto kg/m2 per i cavalli nonché un'equazione algometrica che metta in relazione le dimensioni al peso corporeo per i bovini e gli ovini e che colleghi la massima densità di stoccaggio dei polli da carne nei contenitori alle condizioni termiche; |
24. |
chiede che la Commissione esiga, nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, l'applicazione delle norme dell'UE relative al benessere degli animali e perori l'internazionalizzazione delle disposizioni dell'Unione in materia nel quadro dell'OMC; |
Controllo e attuazione
25. |
accoglie con favore la notizia dell'introduzione di un sistema di navigazione per il monitoraggio dei trasporti di animali; deplora tuttavia il fatto che esistano grandi differenze nell'attuazione tra gli Stati membri e che in generale tale sistema sia utilizzato solo in misura limitata per il controllo dei suddetti trasporti; chiede alla Commissione di presentare anteriormenre al 1o gennaio 2014 proposte legislative che mirino a creare un quadro comune esteso all'UE per il controllo e la raccolta dei dati attraverso la navigazione satellitare, sulla base del caricamento dei dati in tempo reale; |
26. |
esprime disappunto per il fatto che le nuove tecnologie non siano state utilizzate in modo migliore, in quanto sarebbero state utili in questo contesto e avrebbero permesso di ridurre i costi nel lungo periodo; |
27. |
chiede che sia effettuata una transizione verso le tecnologie elettroniche affinché gli Stati membri possano semplificare l'attività delle imprese, facilitando la registrazione e la comunicazione dei dati richiesti dalle differenti autorità amministrative; |
28. |
invita la Commissione a intraprendere ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per il trasporto di bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere delle specifiche categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell'EFSA; |
29. |
evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l'Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all'UE; invita inoltre la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni a campione senza preavviso dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardanti il benessere degli animali e il trasporto degli animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell'UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione al loro Piano di controllo nazionale pluriennale (MANCP); |
30. |
esorta la Commissione ad assicurare che i controlli veterinari sugli animali trasportati siano eseguiti al termine del trasporto stesso; |
31. |
rileva con preoccupazione che, nei singoli Stati membri, esistono differenze significative nell'interpretazione delle norme, poiché tali differenze sono in contrasto con gli intenti del regolamento e alterano la concorrenza; invita pertanto la Commissione a pubblicare gli opportuni chiarimenti e documenti di orientamento in merito al regolamento, al fine di prevenire un'interpretazione arbitraria delle sue disposizioni; |
32. |
riconosce che eventuali carenze nell'attuazione sono spesso il risultato di norme di legge che non sono attuabili nella pratica o sono incompatibili con la legislazione nazionale; invita la Commissione a verificare il regolamento esistente al fine di individuare simili incompatibilità; |
33. |
rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri sono pronti a tollerare casi di violazione flagrante del regolamento, quali, ad esempio, programmi di viaggio impossibili da realizzare, veicoli sovraccarichi e spazi inadeguati; |
34. |
chiede inoltre alle autorità di frontiera di tutti gli Stati membri di collaborare e di condividere le informazioni riguardanti il trasporto transfrontaliero degli animali; |
35. |
chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione al regolamento, a norma dell'articolo 25; richiama l'attenzione sui diversi livelli di sanzioni e multe per la stessa infrazione negli Stati membri e invoca una maggiore armonizzazione delle sanzioni nell'UE per garantire una migliore applicazione del regolamento; chiede che la Commissione presenti anteriormente al 1o luglio 2013 una relazione che analizzi le sanzioni per le gravi violazioni contro il benessere degli animali nel trasporto su strada di tutti gli Stati membri, paragonabile alla sua relazione sulle sanzioni nel quadro delle norme in materia sociale nel trasporto su strada (10); |
36. |
richiama l'attenzione sulle norme in materia di responsabilità, in cui la definizione di responsabilità del trasporto di animali non idonei non è sufficientemente chiara per garantire che gli animali non idonei al trasporto non vengano trasportati, mentre le persone sanzionate non sono necessariamente nella posizione di evitare il trasporto; |
37. |
invita la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a imporre sanzioni nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento; |
38. |
invita gli Stati membri a rafforzare i controlli sull'intera filiera, al fine di eliminare le pratiche che violano il regolamento e che aggravano le condizioni dei trasporti di animali, ad esempio consentire ai veicoli sovraccarichi di continuare a circolare o permettere ai posti di controllo con strutture inadeguate per nutrire, abbeverare e far riposare gli animali di continuare ad essere in uso; |
39. |
ritiene che un'adeguata istruzione e formazione delle società di trasporto e dei vettori sia imprescindibile per il trattamento corretto degli animali e costituisca quindi la base per la protezione e il benessere di questi ultimi; invita tutti gli Stati membri a migliorare o ampliare i programmi di istruzione e formazione, obbligo sancito in virtù del regolamento (CE) n. 1/2005; rileva che la durata e il livello dei corsi di formazione differiscono notevolmente tra gli Stati membri; chiede pertanto l'elaborazione di chiare linee guida dell'UE per sviluppare corsi di formazione migliori e più uniformi per i conducenti e gli operatori addetti alla gestione degli animali; |
40. |
sottolinea il ruolo chiave che rivestono i dettaglianti, le aziende di ristorazione e i fabbricanti di prodotti alimentari nell'assicurare, nelle loro norme interne di qualità, la provenienza della carne da animali allevati e macellati localmente, nonché trasportati in condizioni rispettose del loro benessere; |
41. |
esprime preoccupazione per la quantità di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia su terra che per mare e chiede che siano rafforzate le attività di monitoraggio relative a tali pratiche; |
o
o o
42. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.
(2) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.
(3) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.
(4) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 331.
(5) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 412.
(6) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(7) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 37.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0096.
(9) EFSA Journal 2011:9(1):1966 (125 segg.).
(10) COM(2009)0225.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/64 |
P7_TA(2012)0500
Diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (2011/2069(INI))
(2015/C 434/08)
Il Parlamento europeo,
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visto il preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo, |
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visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 («la Carta»), quale proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, |
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vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, |
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vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1), |
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viste le relazioni 2010 e 2011 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2011)0160 e COM(2012)0169) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione, |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione» (COM(2010)0603), |
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visti la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) e gli orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni di impatto della Commissione (SEC(2011)0567), |
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visto il programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2), |
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visti le conclusioni del Consiglio relative alle azioni e alle iniziative del Consiglio per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate in occasione della 3 092a sessione del Consiglio «Affari generali» tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2011, e gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio (3), |
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viste le comunicazioni della Commissione intitolate «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173) e «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE» (COM(2012)0226), |
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visti il corpus delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani di cui gli Stati membri sono parti, le convenzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, le relazioni elaborate dagli organi del Consiglio d'Europa, in particolare le relazioni sulla situazione dei diritti umani redatte dall'Assemblea parlamentare e dal Commissario per i diritti dell'uomo, nonché le decisioni, gli orientamenti e le sentenze degli organi giudiziari e di vigilanza specializzati, |
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viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, |
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vista la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che rimanda alla Carta come termine di riferimento anche per l'interpretazione del diritto nazionale, |
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visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), |
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visti le relazioni e gli studi delle ONG in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e sui diritti umani, in particolare quella del 15 dicembre 2010 intitolata «Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) — Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona» (4), |
— |
vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (5), |
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vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom (6), |
— |
visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A7-0383/2012), |
A. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del TUE, l'Unione europea si fonda su una comunanza di valori indivisibili e universali di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza di genere, non discriminazione, solidarietà, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà civili per la totalità delle persone che vivono sul suo territorio, comprese quelle appartenenti alle minoranze, gli apolidi e le persone che si trovano temporaneamente al suo interno o vi soggiornano in situazione irregolare; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini; |
B. |
considerando che il rispetto e la promozione di questi valori costituiscono un elemento essenziale dell'identità dell'Unione europea, nonché una condizione necessaria per aderirvi e mantenere appieno le prerogative di Stato membro; |
C. |
considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, rappresentano principi generali del diritto dell'Unione; |
D. |
considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati, conformemente all'articolo 6 del TUE, ed è vincolante per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'Unione; che la Carta ha trasformato valori e principi in diritti concreti e applicabili; |
E. |
considerando che l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come richiede il trattato sull'Unione europea, consentirà di sottoporre gli atti dell'UE all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo, rendendo l'Unione europea più responsabile e migliorando l'accesso dei cittadini alla giustizia; |
F. |
considerando che la tutela e la promozione efficaci dei diritti devono essere un obiettivo generale di tutte le politiche dell'UE, anche nella loro dimensione esterna, e che l'adempimento del dovere di proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani non richiede l'attribuzione di nuove competenze all'UE, ma necessita bensì di un impegno istituzionale proattivo nei confronti di questo tema, in modo da sviluppare e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno alle istituzioni dell'Unione e negli Stati membri; che l'UE deve promuovere una politica unionale coerente in materia di diritti umani e istituire un meccanismo che riunisca i diversi attori del settore dei diritti fondamentali nella struttura dell'Unione europea; |
G. |
considerando che i cittadini possono esercitare appieno i propri diritti solo a condizione che siano rispettati i valori e i principi fondamentali, come lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la libertà dei mezzi di informazione e la non discriminazione; |
H. |
considerando che il divario tra i diritti fondamentali e la loro attuazione compromette la credibilità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nonché il rispetto e la promozione effettivi dei diritti umani, tanto nel suo territorio quanto a livello mondiale; |
I. |
considerando che gli obblighi che incombono ai paesi candidati in virtù dei criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione europea a norma dell'articolo 2 del TUE, e che tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere valutati in modo costante al fine di verificare che continuino a conformarsi ai valori di base dell'Unione di rispetto dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto; |
J. |
considerando che per proteggere efficacemente e promuovere i diritti fondamentali è necessario che gli Stati membri accettino, con spirito di solidarietà e di sincera cooperazione con gli altri Stati membri, che l'UE controlli l'osservanza dei valori dell'Unione nelle loro legislazioni, politiche e prassi; |
K. |
considerando che l'articolo 7 del TUE, in combinato disposto con l'articolo 2, accorda alle istituzioni dell'UE il potere di valutare se negli Stati membri sussistano violazioni di valori comuni quali il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, e di intervenire politicamente nei confronti dei paesi interessati per prevenire le violazioni o porvi rimedio; |
L. |
considerando che lo studio del maggio 2012 sulla situazione dei rom, elaborato congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dalla Banca mondiale, conferma che i rom sono oggetto di discriminazioni in tutta Europa e che le loro condizioni sono peggiori di quelle degli altri gruppi che si trovano in situazioni analoghe; che le discriminazioni e le violenze sempre maggiori di cui i rom sono vittima negli Stati membri dell'UE trovano origine in un antiziganismo latente; |
M. |
considerando che la crisi economica in corso mette alla prova il principio di solidarietà, che rappresenta una componente fondamentale della storia e dell'identità dell'Unione europea nonché il legame soggiacente che unisce i cittadini europei in quanto membri della stessa comunità politica (7), |
N. |
considerando che i diritti sociali ed economici costituiscono elementi essenziali della Carta e che, in quanto tali, dovrebbero essere riconosciuti in modo visibile in ogni analisi della situazione dei diritti fondamentali dell'Unione; |
Raccomandazioni generali
1. |
invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità in relazione alla completa e corretta applicazione del mandato e delle competenze dell'UE in materia di diritti fondamentali, sulla base sia della Carta sia degli articoli dei trattati relativi ai diritti fondamentali e a questioni inerenti ai diritti dei cittadini, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea; ritiene che questo sia il solo modo per garantire che l'Unione europea si doti, come ha fatto in altri ambiti di interesse e importanza comuni, ad esempio in relazione alle questioni economiche e di bilancio, dei mezzi necessari per affrontare la crisi e le tensioni relative alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali che interessano l'UE e gli Stati membri; chiede il rafforzamento immediato dei meccanismi europei atti a garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione; |
2. |
osserva, pur accogliendo con favore i provvedimenti adottati dalla Commissione per assicurare che le proposte legislative siano conformi alla Carta, che esistono ancora margini di miglioramento, dato che continuano a essere presentate proposte che non considerano affatto, o non considerano adeguatamente, l'impatto sui diritti fondamentali delle misure previste; invita la Commissione ad adoperarsi in modo concreto per migliorare la verifica della rispondenza delle sue proposte rispetto alla Carta, garantendo tra l'altro che tutti i servizi della Commissione dispongano delle competenze adeguate; |
3. |
esorta la Commissione ad assicurare che l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione europea e della sua attuazione da parte degli Stati membri figuri sistematicamente nelle relazioni di valutazione della Commissione concernenti l'attuazione della legislazione dell'UE, nonché nella sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea; raccomanda che la Commissione riveda gli attuali orientamenti per la valutazione d'impatto al fine di dare maggiore risalto alle considerazioni sui diritti umani, ampliando le norme così da includere gli strumenti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa; |
4. |
accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire un quadro di valutazione permanente in materia di giustizia, Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali, che si applicherà a tutti gli Stati membri inclusi nel semestre europeo; invita la Commissione a garantire che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano pienamente associati alla procedura e che il quadro di valutazione sia periodicamente sottoposto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo a fini di valutazione e monitoraggio; |
5. |
invita il Consiglio a dare effettiva attuazione al suo impegno a verificare che tanto le modifiche proposte ai testi della Commissione quanto le proposte presentate di propria iniziativa siano rispondenti alla Carta; ricorda che, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali, anche gli Stati membri devono garantire la piena attuazione delle disposizioni della Carta nell'applicazione della legislazione dell'UE; |
6. |
invita la Commissione (e il Consiglio, nei casi in cui promuove l'iniziativa legislativa) a ricorrere sistematicamente a consulenze esterne indipendenti, in particolare da parte dell'Agenzia per i diritti fondamentali, nella preparazione delle valutazioni d'impatto; |
7. |
giudica positivamente le misure adottate dalla Commissione, dal Mediatore europeo e da altri organismi per sensibilizzare i cittadini in relazione all'esercizio dei diritti conferiti loro dalla Carta; esorta la Commissione a continuare a fornire informazioni ai cittadini e a valutare i risultati di tale attività; |
8. |
sottolinea il ruolo fondamentale di verifica e controllo svolto dal Parlamento nell'elaborazione e attuazione della legislazione europea e insiste pertanto che anche il Parlamento dovrebbe rafforzare la propria valutazione d'impatto indipendente sui diritti fondamentali per quanto riguarda le proposte legislative e gli emendamenti in esame nell'ambito della procedura legislativa, rendendo tale valutazione più sistematica; |
9. |
invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, sulla base, tra l'altro, degli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta; ritiene che tale relazione debba comprendere un'analisi della situazione negli Stati membri, tenendo conto delle preoccupazioni delle organizzazioni internazionali, delle ONG, del Parlamento europeo e dei cittadini in merito alle violazioni dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia; chiede che la relazione tratti l'attuazione, la tutela, la promozione e il rispetto dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri, come indicato nella Carta, nella CEDU e nei trattati internazionali sui diritti fondamentali, e che includa raccomandazioni specifiche; ricorda che la Commissione ha il dovere di svolgere tale attività in quanto di custode dei trattati e della Carta nonché a norma degli articoli 2, 6 e 7 del TUE; |
10. |
esorta la Commissione a garantire che la sua relazione annuale sull'attuazione della Carta adotti una prospettiva più equilibrata e autocritica, includendo non solo gli sviluppi positivi ma anche un'analisi delle possibilità di rafforzare il suo approccio in futuro; |
11. |
si rammarica che le relazioni 2010 e 2011 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non prendano in sufficiente considerazione i diritti economici e sociali, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica in cui detti diritti divengono ancora più rilevanti; |
12. |
invita la Commissione a garantire che la sua relazione annuale sull'applicazione della Carta tratti la situazione dei diritti economici e sociali nell'Unione e, in particolare, la loro attuazione da parte degli Stati membri; |
13. |
raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio riconoscano congiuntamente e formalmente l'esistenza dell'obbligo positivo di proteggere e promuovere i diritti umani nel quadro del diritto dell'UE; sottolinea che il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali prevede la necessità di intervenire a vari livelli (internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale), e sottolinea il ruolo che le autorità regionali e locali possono svolgere a tale riguardo, in collaborazione con le associazioni per i diritti umani; esorta la Commissione e il Consiglio a migliorare la cooperazione con le organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali, le ONG e la società civile nei processi prelegislativi e legislativi; |
14. |
invita la Commissione e il Consiglio a garantire che nel prossimo quadro finanziario pluriennale le organizzazioni della società civile a tutti i livelli dispongano di fondi sufficienti per i programmi di finanziamento dedicati ai diritti fondamentali e alla lotta alla discriminazione; |
15. |
invita il Consiglio a includere nelle sue relazioni annuali sui diritti umani nel mondo un'analisi della situazione negli Stati membri, prendendo in considerazione anche le misure che devono essere adottate per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e adeguare di conseguenza la legislazione e le prassi nazionali; |
16. |
sollecita la Commissione a rivedere l'acquis legislativo dell'UE tenendo debitamente conto dei diritti sanciti dalla Carta; ritiene che le possibili tensioni tra le libertà economiche e i diritti fondamentali debbano essere affrontate già a livello legislativo e non solo dalla magistratura dell'UE; |
17. |
invita la Commissione a procedere alla revisione dell'ex terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) alla luce della Carta; ricorda di aver raccomandato, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma (8), una revisione coerente di questa legislazione, e rammenta alla Commissione che a partire dal 1o dicembre 2014 tutti i provvedimenti legislativi adottati in un quadro costituzionale totalmente diverso saranno applicati in quanto tali nell'Unione europea, con ripercussioni negative sui diritti delle persone soggette alla giurisdizione dell'UE; |
18. |
deplora:
|
19. |
suggerisce che sia assicurata una trasparenza maggiore nel dialogo della Commissione con gli Stati membri come pure nell'attività delle agenzie dell'UE quando entrano in gioco i diritti fondamentali o gli interessi dei cittadini europei; |
20. |
chiede l'avvio di un «ciclo politico europeo sui diritti fondamentali», che illustri gli obiettivi da raggiungere e i problemi da risolvere in una prospettiva annuale e pluriennale; ritiene che tale ciclo debba prevedere un quadro in cui le istituzioni e la FRA, nonché gli Stati membri, possano collaborare evitando sovrapposizioni, basandosi sulle reciproche relazioni, adottando provvedimenti comuni e organizzando eventi congiunti con la partecipazione di ONG, cittadini, parlamenti nazionali, ecc.; |
21. |
propone che si adottino misure volte a garantire canali permanenti per la condivisione delle informazioni sui diritti fondamentali nell'UE tra gli organismi pertinenti e all'interno delle istituzioni e agenzie europee e che si organizzi un forum interistituzionale annuale al fine di valutare la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; ritiene che tale forum costituirebbe un passo in preparazione al dibattito annuale del Parlamento sui diritti fondamentali e sui progressi dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; reputa che detto forum interistituzionale dovrebbe riunire rappresentanti della Commissione, del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP), della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento, della commissione per le petizioni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale, oltre ai rappresentanti del Mediatore europeo, dell'Agenzia per i diritti fondamentali, di Eurofound e del Garante europeo della protezione dei dati; |
22. |
esorta i parlamenti nazionali a rafforzare il loro ruolo in relazione al controllo dei diritti umani nelle attività dell'UE e nell'attuazione della legislazione dell'Unione a livello nazionale e li invita a tenere riunioni periodiche incentrate sulle strategie da sviluppare per dare attuazione alla Carta e alla giurisprudenza dei tribunali dell'UE; |
23. |
deplora i ritardi nell'adesione dell'UE alla CEDU; invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 265 del TFUE onde assicurare la conclusione delle procedure di adesione dell'UE alla CEDU; esorta la Commissione a concludere la procedura al più presto e sollecita gli Stati membri ad avviare quanto prima le procedure di ratifica dell'adesione alla CEDU, poiché così facendo si potrà disporre di un meccanismo ulteriore per far rispettare i diritti umani dei cittadini; |
24. |
ritiene che, anche prima della conclusione dei negoziati di adesione dell'UE alla CEDU, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che gli Stati membri recepiscano la giurisprudenza di Strasburgo come questione di interesse comune; |
25. |
reputa che la Commissione e il Consiglio debbano creare un meccanismo volto a garantire che l'UE e i suoi Stati membri rispettino, attuino e recepiscano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dal momento che si tratta di una questione di interesse comune e di un obbligo connesso al rispetto dei diritti fondamentali nell'UE; |
26. |
invita tutti gli Stati membri ad adempiere ai propri obblighi in materia di rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali; osserva che l'adesione ai trattati internazionali relativi alla protezione e alla promozione dei diritti umani non può che contribuire a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE, e valuta positivamente l'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua futura adesione alla CEDU; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie per aderire ad altri trattati internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; |
27. |
esprime forte preoccupazione per la situazione della democrazia, lo Stato di diritto, il sistema di pesi e contrappesi, i mezzi di comunicazione e i diritti fondamentali in alcuni Stati membri e, in particolare, per la prassi di coloro che detengono il potere di selezionare, nominare o licenziare le persone che occupano posizioni indipendenti, ad esempio, nelle corti costituzionali, nella magistratura, nelle emittenti radiotelevisive pubbliche, negli organismi di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e negli uffici dei difensori civici o commissari, unicamente per questioni di affiliazione politica anziché in base a competenze, esperienza e indipendenza; |
28. |
si rammarica che la Commissione non abbia risposto con forza di fronte a specifiche violazioni dei diritti fondamentali e all'indebolimento del sistema di equilibri istituzionali e dello Stato di diritto negli Stati membri e invita la Commissione ad adoperarsi affinché le procedure di infrazione assicurino una tutela efficace dei diritti umani, anziché cercare soluzioni negoziate con gli Stati membri; |
29. |
ritiene che, al fine di preservare la credibilità delle condizioni di adesione, anche gli Stati membri dovrebbero essere valutati periodicamente per verificare che continuino a conformarsi ai valori fondamentali dell'UE e a rispettare gli impegni assunti in relazione al funzionamento delle istituzioni democratiche e allo Stato di diritto; invita la Commissione a garantire che le procedure di infrazione assicurino una tutela efficace dei diritti fondamentali, nonché a intraprendere indagini obiettive e ad avviare procedure di infrazione in presenza di motivi fondati, in modo da evitare disparità di trattamento, ogniqualvolta uno Stato membro violi i diritti sanciti dalla Carta in sede di attuazione della legislazione dell'UE; |
30. |
ricorda che la Commissione si è impegnata a dare priorità alle procedure di infrazione che riguardano questioni di principio o comportano conseguenze negative particolarmente gravi per i cittadini (9); |
31. |
invita pertanto la Commissione ad aggiornare la sua comunicazione del 2003 (COM(2003)0606) e a elaborare entro la fine del 2012 una proposta dettagliata relativa a un meccanismo di controllo ben definito e un sistema di allerta precoce nonché una «procedura di congelamento», come già richiesto dal Parlamento, per garantire che gli Stati membri, su richiesta delle istituzioni europee, sospendano l'adozione di leggi sospettate di essere in conflitto con i diritti fondamentali o di violare l'ordinamento giuridico dell'Unione, coinvolgendo in particolare gli organismi nazionali per i diritti fondamentali istituiti in conformità dei principi di Parigi e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 TUE e all'articolo 258 TFUE; |
32. |
sottolinea il proprio impegno a utilizzare i propri poteri per agire come difensore dei diritti umani, in particolare nell'ottica di garantire che gli atti dell'Unione rispettino, proteggano, promuovano e realizzino i diritti umani; |
33. |
sollecita la revisione delle norme procedurali della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale per agevolare gli interventi di parti terze, in particolare delle ONG attive nell'ambito dei diritti umani; |
34. |
invoca la creazione, in tutti gli Stati membri, di istituzioni nazionali per i diritti umani appropriate e l'adozione di misure che agevolino il collegamento in rete di tali organismi in tutta l'UE con il sostegno della FRA; invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a sviluppare le competenze degli organi per la parità, degli organismi per la protezione dei dati, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della FRA in qualità di difensori dei diritti umani; |
35. |
sollecita una cooperazione più intensa tra le istituzioni dell'Unione e altri organismi internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e la sua Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), onde avvalersi della loro esperienza nel sostegno dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione, anche con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, in vista di una più proficua applicazione della legislazione UE in materia di diritti umani e di un maggiore controllo in materia di denunce e risanamento delle irregolarità; |
36. |
si rammarica del peggioramento della situazione della libertà dei mezzi di informazione in diversi Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare la libertà dei mezzi di informazione e il pluralismo mediatico e la Commissione ad avviare azioni adeguate per monitorare e attuare la libertà dei media e il pluralismo mediatico; accoglie con favore l'iniziativa del Parlamento europeo di elaborare una relazione sulla definizione degli standard in materia di libertà dei mezzi di informazione nell'UE; |
37. |
esprime preoccupazione per il deteriorarsi, nell'Unione, della situazione in materia di libertà e pluralismo dei media, in particolare della stampa, anche a causa dell'attuale crisi economica; condanna le condizioni in cui lavorano alcuni giornalisti e gli ostacoli che affrontano, in modo particolare quando seguono le manifestazioni; è particolarmente preoccupato per la tentazione di alcuni Stati membri di mettere in discussione la tutela delle fonti giornalistiche e la capacità dei giornalisti d'inchiesta di indagare negli ambienti vicini al potere; esprime profondo rammarico per l'atteggiamento della Commissione, che si rifiuta di presentare qualsiasi proposta legislativa intesa a garantire la libertà e il pluralismo dei media, in conformità dell'articolo 11 della Carta; |
38. |
invita la Commissione ad affidare alla FRA il compito di elaborare una relazione annuale di monitoraggio della situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'Unione europea; |
39. |
si compiace per l'adozione da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite della risoluzione che riconosce i diritti relativi a Internet, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a Internet e la libertà di espressione; sottolinea, in particolare, la richiesta di operare per la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani, compreso il diritto alla libertà di espressione su Internet e tramite altre tecnologie, precisando che tali diritti devono essere rispettati senza limiti di frontiere, né di media; chiede all'UE e agli Stati membri di attuare tale risoluzione nel diritto interno e di garantire la sua promozione a livello internazionale; |
40. |
ribadisce l'invito rivolto alla Commissione per una rapida revisione dell'acquis dell'UE in materia penale e di polizia, a norma del trattato di Lisbona e della Carta, prima del termine del 1o dicembre 2014; |
41. |
chiede la valutazione parlamentare delle politiche connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) attraverso la creazione di un collegamento permanente tra la commissione LIBE del Parlamento europeo, il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP) e le commissioni parlamentari nazionali che si occupano dei diritti fondamentali, onde valutare la normativa pertinente a livello UE e nazionale; |
42. |
invita gli Stati membri ad adempiere in modo adeguato agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, cosa che finora non è avvenuta, a indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nel contesto della cooperazione con il programma anti-terrorismo della CIA, a intensificare la lotta contro il traffico di essere umani e contro la criminalità organizzata e a provvedere al pieno risarcimento delle vittime; |
43. |
invita le istituzioni dell'Unione a garantire che la FRA sia consultata per ogni proposta legislativa avente un impatto sui diritti fondamentali e a rispettare l'indipendenza e le competenze dell'Agenzia; |
44. |
evidenzia che il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbe essere rafforzato onde includere il monitoraggio regolare della conformità degli Stati membri all'articolo 2 del TUE, con la pubblicazione di relazioni annuali sulle conclusioni e la loro presentazione al Parlamento europeo; |
45. |
ritiene inaccettabile
|
46. |
rileva carenze nell'attuale mandato della FRA, in particolare il numero limitato di valutazioni comparative tra Stati membri e la mancanza di valutazioni relative alla situazione generale del panorama dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia negli Stati membri; |
47. |
sottolinea che i principi di Parigi relativi alle istituzioni nazionali per i diritti umani dovrebbero fungere da modello per riformare sia le istituzioni nazionali che la FRA e sollecita la Commissione e il Consiglio a riesaminare con urgenza, unitamente al Parlamento europeo, il regolamento istitutivo della FRA, mediante procedura legislativa ordinaria, affinché il mandato dell'Agenzia sia ampliato e copra l'intero ambito di applicazione degli articoli 2, 6 e 7 del TUE e, in particolare, l'attuazione della Carta europea da parte delle istituzioni, delle agenzie, degli uffici e degli organismi dell'UE nonché le attività degli Stati membri; ritiene che sia necessario rafforzare l'indipendenza della FRA, così come i suoi poteri e le sue competenze; è del parere che il comitato scientifico della FRA e la rete FRANET dovrebbero presentare al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali e pubblicare annualmente una relazione tematica e più specializzata che valuti la situazione negli Stati membri dell'UE, come ha fatto fino al 2006 la allora rete di esperti sui diritti fondamentali; esorta la FRA a rispettare appieno l'articolo 15 del TFUE palesando le sue procedure e accordando l'accesso ai suoi documenti attraverso un registro accessibile al pubblico, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Consiglio; |
48. |
esprime preoccupazione riguardo alle opzioni di non partecipazione di cui si avvalgono alcuni Stati membri, che rischia di ledere i diritti dei loro cittadini, i quali saranno più colpiti dalla discriminazione rispetto agli altri cittadini dell'UE e ricorda che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, le opzioni di non partecipazione non sono finalizzate a sollevare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta né a impedire a un tribunale di uno di tali Stati membri di garantire che tali disposizioni siano rispettate; |
49. |
sottolinea che la Commissione, oltre a informare i cittadini dei loro diritti che discendono dalla Carta, deve garantire che essi siano al corrente di come esercitare il loro diritto di accesso alla giustizia e far valere i loro diritti nelle sedi competenti; ritiene che dovrebbero essere istituite reti informali, come quelle sviluppate con successo per il mercato interno (SOLVIT), a livello nazionale e regionale per fornire assistenza e consulenza alle persone i cui diritti rischiano di essere violati (tra cui migranti, richiedenti asilo, persone vulnerabili); è del parere che queste strutture di sostegno per il ripristino dei diritti e l'integrazione economica e sociale dovrebbero costituire una priorità dei fondi regionali; |
50. |
invita la Commissione a comunicare dettagliatamente queste possibilità ulteriori o più adeguate ai cittadini che la contattano in relazione a violazioni dei diritti fondamentali, a monitorare queste indicazioni e a riferire a riguardo con dovizia di particolari nelle sue relazioni annuali sui diritti fondamentali nell'UE e sull'attuazione della Carta; sottolinea che il contatto con i cittadini è estremamente importante nel rivelare possibili violazioni strutturali, sistemiche e gravi dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri e quindi importante per garantire l'applicazione concreta degli articoli 2, 6 e 7 del TUE da parte della Commissione; |
Discriminazione
51. |
invita gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per tutte le forme di discriminazione, nonché a elaborare indicatori dei diritti fondamentali in collaborazione con la FRA, al fine di garantire misure legislative e politiche opportunamente improntate e mirate, in particolare nell'ambito della non discriminazione e nel contesto delle strategie nazionali di integrazione dei Rom; |
52. |
invita la Commissione a proporre una revisione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, affinché comprenda altre forme di reati generati da pregiudizi, tra cui quelli fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità e l'espressione di genere; |
53. |
deplora il fatto che non tutti gli Stati membri hanno recepito adeguatamente la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; esorta gli Stati membri a perseguire la xenofobia, il razzismo, il pregiudizio contro gli zingari e altre forme di violenza e odio contro qualsiasi minoranza, compresa l'incitazione all'odio; invita gli Stati membri a garantire che i reati generati dai pregiudizi, come quelli con intenti razzisti, xenofobi, antisemiti, islamofobici, omofobici o transfobici, siano punibili nel quadro dell'ordinamento penale, e che tali reati siano debitamente registrati e oggetto di indagini accurate, che i colpevoli siano perseguiti e puniti, che alle vittime siano offerte assistenza, protezione e un risarcimento adeguati; ricorda che il 1o dicembre 2014 la decisione quadro sarà pienamente applicabile; |
54. |
sottolinea che i principi di dignità umana e uguaglianza davanti alla legge sono le fondamenta della società democratica; deplora l'attuale blocco dei negoziati in seno al Consiglio sulla proposta della Commissione di una direttiva orizzontale che garantisca una protezione globale contro la discriminazione in ogni sua forma; invita il Consiglio ad agire, sulla base dell'articolo 265 del TFUE, e ad adottare la direttiva; |
55. |
sottolinea che, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i cittadini europei dovrebbero anche essere protetti dalla discriminazione fondata sulla lingua; |
56. |
invita gli Stati membri a istituire procedure di denuncia che garantiscano a una vittima di discriminazione multipla, in considerazione del fatto che questo caso interessa in modo particolare le donne, la possibilità di presentare una denuncia unica in relazione a più di una forma di discriminazione; ritiene appropriato sostenere le attività dei difensori dei diritti umani e lo sviluppo di azioni collettive da parte di persone e comunità emarginate; |
57. |
invita gli Stati membri a proteggere la libertà di religione o di credo, compresa la libertà delle persone senza religione di non essere discriminate a causa delle eccessive deroghe relative alle religioni nelle leggi sull'uguaglianza e la non discriminazione; |
58. |
sottolinea che, nell'ambito della lotta contro la discriminazione, occorre tenere pienamente conto della specificità della discriminazione fondata sulla disabilità; |
Tutela delle persone che appartengono a minoranze
59. |
evidenzia che occorre affrontare la situazione degli apolidi che risiedono stabilmente in uno Stato membro, sulla base delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali: |
60. |
sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare senza ulteriore indugio la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e, se pertinente, a ritirare le loro riserve e dichiarazioni restrittive; invita gli Stati membri ad agire per contrastare le discriminazioni a danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche e a documentare i risultati delle misure adottate per tutelare il loro diritto di utilizzare la loro lingua; invita gli Stati membri a non discriminare le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche nonché a garantire i diritti loro spettanti ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; |
61. |
invita gli Stati membri ad affrontare il problema della discriminazione razziale ed etnica nei settori dell'occupazione, degli alloggi, dell'istruzione, della sanità e dell'accesso a beni e servizi; esprime particolare preoccupazione per l'ascesa di alcuni partiti politici di matrice dichiaratamente razzista, xenofoba, islamofobica e antisemita, che approfittano di una crisi economica e sociale che favorisce la ricerca frenetica di un capro espiatorio e le cui pratiche violente dovrebbero essere condannate; è altresì preoccupato nel contesto dell'attuale crisi per l'adozione di misure repressive nei confronti dei senzatetto; |
62. |
sottolinea che, a causa di divergenze nell'attuazione del diritto dell'UE e della complessità delle procedure amministrative, alcune categorie di persone incontrano ostacoli discriminatori nell'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno; invita la Commissione ad avviare procedimenti d'infrazione nei confronti degli Stati membri che violano la direttiva 2004/38/CE; |
63. |
si rammarica del fatto che i cittadini di origine Rom siano soggetti a procedure di espulsione collettiva da parte degli Stati membri e deplora la reazione debole della Commissione in alcuni casi; |
64. |
invita la Commissione a valutare i risultati concreti del quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e i progressi compiuti in ciascuno Stato membro; riconosce gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri, ma in particolare le numerose lacune presenti in gran parte delle strategie presentate alla Commissione; invita la Commissione a raccomandare miglioramenti onde soddisfare in modo più efficace gli obiettivi fissati nel quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom; chiede che nelle sue relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio siano analizzate la fattibilità e la sostenibilità finanziaria di tali strategie e i progressi conseguiti in ciascuno Stato membro; |
65. |
sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione dei Rom attraverso lo sviluppo di politiche integrate che vedano, nell'ambito delle disposizioni del quadro UE, il coinvolgimento in un dialogo permanente delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e delle comunità di Rom; chiede agli Stati membri di fornire una risposta efficace all'emarginazione dei Rom attuando le misure presentate nelle rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom in collaborazione con i rappresentanti della popolazione Rom per quanto concerne la gestione, il monitoraggio e la valutazione di progetti riguardanti le loro comunità, facendo ricorso a tutte le risorse finanziarie dell'UE disponibili; |
66. |
ritiene che la lotta contro le discriminazioni nei confronti dei Rom richieda una maggiore partecipazione della comunità Rom, i cui rappresentanti sono nella posizione migliore per testimoniare del mancato esercizio dei diritti all'occupazione, all'istruzione, all'abitazione, alla salute e ai beni e ai servizi e per identificare le soluzioni atte a porvi rimedio; |
67. |
invita gli Stati membri a eliminare la segregazione spaziale, le espulsioni forzate e la mancanza di domicilio fisso cui sono soggetti i Rom, istituendo politiche abitative efficaci e trasparenti ed evitando la criminalizzazione delle persone senza fissa dimora; |
68. |
invita gli Stati membri ad affrontare i livelli elevati di disoccupazione tra i Rom, rimuovendo le barriere che limitano l'accesso all'occupazione; |
69. |
invita gli Stati membri a riformare i propri sistemi nazionali di istruzione per rispondere alle esigenze delle minoranze, inclusi i bambini Rom, e a eliminare le disposizioni relative all'istruzione separata, ferma restando l'istruzione nelle lingue minoritarie presenti in molti Stati membri; |
70. |
esorta gli Stati membri ad adottare le modifiche legislative necessarie in relazione alla sterilizzazione e a risarcire finanziariamente le vittime di sterilizzazioni forzate eseguite su donne Rom e su donne con disabilità mentali, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
71. |
ribadisce il suo invito a un approccio mirato all'inclusione sociale delle donne Rom per evitare discriminazioni multiple e la segregazione etnica; |
72. |
invita gli Stati membri ad assegnare risorse di bilancio sufficienti per realizzare gli obiettivi identificati nelle loro strategie nazionali di integrazione dei Rom; invita il Consiglio a sostenere e ad adottare le proposte della Commissione e del Parlamento inerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare quelle che consentono al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo regionale di contribuire più efficacemente all'inclusione sociale dei Rom estendendo la serie delle condizionalità ex ante allo sviluppo delle strategie nazionali e alla mappatura della concentrazione territoriale della povertà; |
73. |
sottolinea che gli ultimi allargamenti e quelli futuri hanno comportato e comporteranno un numero ancora più elevato di Stati membri caratterizzati dalla diversità linguistica e culturale; ritiene, pertanto, che l'UE abbia una responsabilità particolare nella salvaguardia dei diritti delle minoranze; invita la Commissione a intensificare le sue azioni per coinvolgere i paesi candidati nei suoi sforzi finalizzati all'inclusione sociale dei Rom, così come a mobilitare lo strumento di assistenza preadesione e a esortare i paesi candidati ad adoperarsi a tal fine attraverso il meccanismo del processo di stabilizzazione e di associazione; |
74. |
è allarmato per la crescente diffusione di discorsi di incitamento all'odio e di stigmatizzazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi di persone e per la loro sempre maggiore influenza nell'ambito dei media e di molti movimenti e partiti politici, rilevati anche ad alto livello politico e in norme restrittive; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per promuovere nelle aree della vita economica, sociale, politica e culturale, la parità effettiva tra le persone, tenendo in debita considerazione le condizioni specifiche delle persone appartenenti a tali comunità minoritarie; rileva l'incoerenza programmatica nei confronti delle minoranze nazionali, prendendo atto del fatto che, pur rientrando la tutela delle minoranze tra i criteri di Copenaghen, non esiste nelle politiche dell'UE una norma per i diritti delle minoranze; evidenzia che i diritti delle minoranze sono parte integrante dei diritti umani fondamentali; |
75. |
ritiene che non esista un'unica soluzione per migliorare la situazione delle minoranze nazionali in tutti gli Stati membri, ma che devono essere sviluppati alcuni obiettivi comuni e minimi a favore delle autorità pubbliche dell'UE, tenendo conto delle pertinenti norme giuridiche internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita la Commissione a definire norme strategiche per la tutela delle minoranze nazionali; |
76. |
ritiene che le comunità minoritarie nazionali tradizionali apportino un contributo speciale alla cultura europea, che le politiche pubbliche debbano pertanto dedicare più attenzione alla loro protezione e che l'Unione stessa debba affrontare le loro esigenze in modo più appropriato; |
77. |
propone che siano compiuti sforzi per promuovere il rafforzamento della fiducia reciproca e la coesistenza delle comunità che vivono tradizionalmente l'una accanto all'altra, insegnando e apprendendo le rispettive identità, le identità regionali, le rispettive lingue e la rispettiva storia, il patrimonio e la cultura al fine di ottenere una migliore comprensione e un maggiore rispetto della diversità; |
78. |
ritiene che l'effettiva partecipazione al processo decisionale, sulla base dei principi di sussidiarietà e autogoverno, costituisca uno dei modi più efficaci per affrontare i problemi delle minoranze nazionali, seguendo le migliori prassi esistenti nell'Unione; |
Pari opportunità
79. |
deplora l'impatto limitato delle iniziative europee e nazionali nel settore della disuguaglianza tra uomini e donne, in particolare nell'ambito dell'occupazione; invita gli Stati membri a stabilire obiettivi e strategie specifici riguardo all'occupazione nel quadro dei relativi programmi di riforma nazionale e piani d'azione a favore dell'uguaglianza di genere, al fine di assicurare la parità di accesso di uomini e donne al mercato del lavoro e la loro permanenza in esso; ritiene che, al fine di colmare i divari di genere radicati concernenti le retribuzioni e le pensioni, questi obiettivi debbano tenere conto della persistente concentrazione di donne in occupazioni a metà tempo, scarsamente retribuite e precarie; invita gli Stati membri ad adottare misure per meglio conciliare vita familiare e professionale per tutte le generazioni di donne, che includano strutture di assistenza di qualità per i figli e per le altre persone dipendenti; |
80. |
ritiene che la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico costituisca una mancanza per i diritti fondamentali e la democrazia; accoglie con favore le misure positive introdotte in Francia, Spagna, Belgio, Slovenia, Portogallo e Polonia, tra cui sistemi di parità stabiliti per legge e quote di genere, quali buone prassi fondamentali, e chiede agli Stati membri con rappresentanza particolarmente limitata delle donne nella vita politica di prendere in considerazione l'introduzione di misure legislative vincolanti; |
81. |
sottolinea il fatto che le donne continuano ad essere vittime di discriminazione in molti settori della vita quotidiana, malgrado la legislazione vigente in materia di lotta alla discriminazione, ed è profondamente deluso nel rilevare che, dopo una legislazione di quasi 40 anni, il divario retributivo tra i sessi non è stato per nulla colmato; |
82. |
ritiene che la violenza nei confronti delle donne sia la forma più pervasiva di violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine nel mondo, inclusa l'UE; invita la Commissione a dichiarare il 2015 Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e a presentare a questo proposito una strategia a livello di UE per porre fine alla violenza contro le donne, come annunciato nelle conclusioni del Consiglio del marzo 2010, che comprenda strumenti giuridicamente vincolanti, azioni di sensibilizzazione, acquisizione di dati e finanziamenti per ONG composte da donne; |
83. |
ribadisce la sua posizione in merito ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva affermata nelle risoluzioni del 10 febbraio 2010 (10), dell'8 marzo 2011 (11) e del 13 marzo 2012 (12) sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2009, 2010 e 2011; esprime preoccupazione, a tale proposito, per le recenti restrizioni all'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva in alcuni Stati membri, con particolare riferimento all'aborto sicuro e legale e all'educazione sessuale, e per i tagli ai finanziamenti per la pianificazione familiare; |
84. |
invita le istituzioni dell'UE a valutare l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel quadro giuridico dell'UE; |
85. |
invita l'UE a porre termine alle politiche che creano dipendenza tra i membri della famiglia nell'ambito del ricongiungimento familiare e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di concedere alle donne migranti uno stato di residenza autonomo, in particolare nei casi di violenza domestica; |
86. |
esorta l'Unione europea e gli Stati membri a incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi del Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e ad adottare misure per combattere il divario retributivo tra i sessi, la segregazione occupazionale e tutte le forme di violenza contro le donne; |
87. |
invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per la protezione delle lavoratrici gestanti e delle donne in congedo di maternità; |
88. |
esorta gli Stati membri ad affrontare la questione della violenza contro le donne, della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme e a combattere la tratta di esseri umani; |
89. |
invita gli Stati membri a garantire che i piani d'azione nazionali affrontino il problema della discriminazione multipla e proteggano le donne appartenenti alle minoranze etniche e le donne immigrate; |
Orientamento sessuale e identità di genere
90. |
invita la Commissione a proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reato generato dall'odio, compreso quello fondato sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'espressione di genere; |
91. |
invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per combattere le discriminazioni di cui sono vittime le persone LGBT e le coppie dello stesso sesso sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e li esorta a garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo UE esistente e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
92. |
invita gli Stati membri a registrare e a investigare i reati generati dall'odio contro persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender (LGBT) e ad adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere; |
93. |
accoglie con favore le proposte della Commissione (13) sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate; ritiene tuttavia ingiustificata la scelta di due strumenti diversi e di un approccio separato per le unioni registrate e per i matrimoni; ritiene che la stessa scelta in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile debba valere in entrambi i casi; |
94. |
invita gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli Stati membri di dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, valida anche per le coppie dello stesso sesso e per i loro figli; accoglie con favore il fatto che sempre più Stati membri abbiano introdotto e/o adeguato le loro norme sulla coabitazione, sulle unioni civili e sul matrimonio per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale subite dalle coppie di persone dello stesso sesso e dai loro figli e invita gli altri Stati membri a introdurre norme analoghe; |
95. |
invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione; |
96. |
invita la Commissione e il Consiglio a intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindaci e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT; invita la Commissione a utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG e a presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014; |
97. |
invita gli Stati membri a garantire la protezione efficace dei partecipanti agli eventi pubblici LGBT, incluse le marce dell'orgoglio, e ad assicurare che questi eventi possano svolgersi in modo legale; |
98. |
deplora il fatto che le persone transgender siano ancora ritenute affette da malattie mentali in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri a introdurre o a riesaminare le procedure di riconoscimento giuridico del genere, sul modello dell'Argentina, e a riesaminare le condizioni (inclusa la sterilizzazione forzata) previste per il riconoscimento giuridico del genere; invita la Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'11a versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11); |
99. |
accoglie con favore il nuovo complesso di norme in materia di asilo introdotto nella direttiva qualifiche, che include l'identità di genere come motivo di persecuzione; sostiene che il pacchetto asilo debba mantenere la coerenza e includere l'orientamento sessuale e l'identità di genere nella direttiva sulle procedure di asilo; |
100. |
invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi senza discriminazioni fondate sull'identità di genere, in conformità alla legislazione dell'UE (14); |
101. |
accoglie con favore l'avvio di un'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) che raccoglierà dati confrontabili sull'esperienza delle persone LGBT nell'Unione europea e in Croazia; |
102. |
invita gli Stati membri a recepire pienamente la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, senza nessuna discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale; ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le coppie dello stesso sesso rientrano nella sfera della vita familiare (15); |
103. |
ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti; |
Giovani, anziani e persone con disabilità
104. |
invita gli Stati membri a combattere la discriminazione fondata sull'età nel contesto dell'occupazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'assunzione e il licenziamento dei lavoratori più anziani; |
105. |
invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione sociale dei giovani; |
106. |
si rammarica del fatto che, in alcuni Stati membri, i giovani siano ancora perseguiti e condannati a pene detentive poiché il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare non è ancora adeguatamente riconosciuto e invita gli Stati membri a interrompere la persecuzione contro gli obiettori di coscienza e la loro discriminazione; |
107. |
plaude alla decisione di proclamare il 2012 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni; invita gli Stati membri a riconoscere e a rispettare i diritti degli anziani, al fine di consentire loro di vivere una vita dignitosa e di qualità, fornendo servizi sociali adeguati, programmi di apprendimento permanente e altri programmi per la loro inclusione sociale e culturale, invita gli Stati membri ad adottare misure volte a combattere gli abusi e qualsiasi forma di violenza nei confronti degli anziani e a promuovere la loro indipendenza attraverso il sostegno alla ristrutturazione e all'accessibilità degli alloggi; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la soglia della povertà a causa del divario di genere concernente le retribuzioni e, successivamente, le pensioni; sottolinea che i cittadini attivi e volontari, uomini e donne, oltre i 65 anni, contribuiscono pienamente e in molti modi diversi alla vita quotidiana della società; |
108. |
chiede il rispetto della dignità delle persone al termine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti in vita siano riconosciute e rispettate; |
109. |
invita gli Stati membri a combattere le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, in particolare nell'ambito dell'integrazione nel mercato del lavoro; |
110. |
invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla formazione delle persone con disabilità, incluse le persone con disabilità psicosociali, utilizzando i finanziamenti UE esistenti; |
111. |
invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il Protocollo opzionale allegato e a garantire che tutti i piani d'azione nazionali siano conformi alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e finalizzati a promuovere l'accessibilità, l'occupazione, l'istruzione e la formazione inclusive, nonché la vita autonoma per i disabili; |
112. |
invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in coordinamento con l'Agenzia per i diritti fondamentali, a svolgere attività di ricerca e a fornire orientamenti a livello europeo e nazionale in relazione alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle prassi della sterilizzazione forzata e dell'aborto coatto, che possono essere considerate una forma di tortura o un trattamento inumano o degradante, e che devono pertanto essere perseguite e sanzionate; |
113. |
chiede una soluzione innovativa sull'accessibilità in termini di informazione e comunicazione in relazione all'accesso dei cittadini non udenti o con problemi di udito alle istituzioni e alle conferenze dell'UE, in base alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi (16), del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali (17) e del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (18), in conformità agli articoli 2, 21, 24 e 30 della CRPD; |
114. |
invita gli Stati membri a finanziare le organizzazioni che si occupano di sostenere condizioni di vita autonoma delle persone disabili e programmi di deistituzionalizzazione; |
115. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti dell'UE per l'azione interna ed esterna non vengano utilizzati per creare ostacoli o per dare origine a discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità e a mettere in atto misure adeguate per l'adozione di nuovi programmi di finanziamento per evitare che ciò accada; |
116. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi UE non siano destinati al rinnovo delle istituzioni esistenti o alla creazione di nuove istituzioni per le persone con disabilità, ma vengano invece utilizzati per agevolare la vita nella comunità, in conformità agli articoli 5 e 19 della CRPD e agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
117. |
sottolinea la necessità di aumentare la partecipazione politica delle persone con disabilità alle elezioni rispondendo alle loro esigenze specifiche; |
Protezione dei dati
118. |
ribadisce che il diritto all'autodeterminazione per quanto concerne i dati personali e il diritto alla riservatezza costituiscono elementi fondamentali della personalità, della dignità umana e della libertà di un individuo; |
119. |
sottolinea che la riforma del regime di protezione dei dati dell'UE dovrebbe aumentare la trasparenza e la consapevolezza dei diritti in materia di protezione dei dati, rendere più efficaci i mezzi di ricorso e le sanzioni e conferire alle autorità garanti della protezione dei dati le competenze necessarie per imporre sanzioni ai trasgressori della normativa dell'UE sulla protezione dei dati; esorta il Consiglio a impegnarsi a creare un quadro globale per la protezione dei dati con un livello di armonizzazione elevato e omogeneo basato sulla direttiva 95/46/CE; sottolinea che occorre evitare deroghe ed eccezioni ai principi che disciplinano la protezione dei dati personali, in modo particolare al principio di limitazione della finalità, nonché in materia di trasferimento dei dati verso paesi terzi; sottolinea che è di fondamentale importanza che le norme esaustive di protezione dei dati previste nel settore dell'applicazione della legge si applichino anche ai dati trattati a livello nazionale; |
120. |
esprime preoccupazione in merito alla tendenza esistente a indebolire l'indipendenza delle autorità garanti della protezione dei dati e accoglie con favore la vigilanza da parte della Commissione; invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni vigenti e la pertinente giurisprudenza; |
121. |
esprime preoccupazione in merito alle carenze della direttiva sulla conservazione dei dati evidenziate dalla relazione della Commissione, dal Garante europeo per la protezione dei dati, da diversi parlamenti nazionali e dalle corti costituzionali di diversi Stati membri, che ne hanno dichiarato l'incostituzionalità; sottolinea la necessità di sottoporre a revisione detta direttiva o quanto meno di esaminare alternative alla conservazione dei dati, quali la conservazione rapida dei dati e la raccolta mirata dei dati sul traffico; |
122. |
esprime preoccupazione per i mancati progressi registrati nei negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità di natura transnazionale; sottolinea che l'accordo firmato nel 2005 non è più valido, poiché la decisione di adeguatezza è scaduta nel settembre 2009 e da allora il trasferimento dei dati PNR avviene sulla base di impegni unilaterali assunti dal Canada nei confronti degli Stati membri; |
123. |
accoglie con favore il fatto che, ai sensi dell'accordo PNR tra l'UE e l'Australia, i dati vengono raccolti unicamente allo scopo di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, e che siano garantite misure efficaci di ricorso e salvaguardie di protezione dei dati; |
124. |
si rammarica del fatto che, nell'accordo PNR tra l'UE e gli Stati Uniti, i motivi per l'acquisizione dei dati PNR non siano espliciti e che le salvaguardie di protezione dei dati previste non siano completamente conformi alle norme dell'UE; sottolinea che la Commissione non ha analizzato in modo adeguato alternative meno invasive rispetto all'analisi dei dati PNR, ad esempio l'utilizzo dei dati API (Advanced Passenger Information) o la limitazione dell'uso dei dati PNR ai casi in cui vi siano già indizi o primi sospetti; |
125. |
esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti potrebbe non essere stato attuato in conformità delle disposizioni contenute nell'accordo stesso; sottolinea che la prima e la seconda ispezione eseguite dall'autorità di controllo comune di Europol (ACC) danno adito a serie preoccupazioni circa la conformità dell'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti ai principi in materia di protezione dei dati; |
126. |
sottolinea con preoccupazione che la prima ispezione eseguita dall'autorità di controllo comune di Europol (ACC) dà adito a serie preoccupazioni circa la conformità dell'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti ai principi in materia di protezione dei dati; |
127. |
invita la Commissione a rispondere alle preoccupazioni espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, dal Gruppo di lavoro dell'articolo 29, dal Comitato economico e sociale europeo, dall'Agenzia per i diritti fondamentali e da diversi parlamenti nazionali in merito alla proposta di direttiva sul sistema relativo ai dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) (19) restringendo l'ambito di applicazione della direttiva ai voli diretti verso paesi terzi o da essi provenienti e alla lotta contro il terrorismo internazionale, nonché limitando la durata della conservazione dei dati e l'elenco dei dati archiviati e garantendo una valutazione efficace del sistema; |
128. |
ritiene che la comunicazione della Commissione su un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi non rappresenti una base negoziale adeguata; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per un quadro tecnico e giuridico per l'estrazione dei dati sul territorio dell'UE che garantisca la piena conformità alle norme europee sulla protezione dei dati; |
129. |
sottolinea che il sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (20) dovrebbe essere un sistema di estrazione efficace e mirato, con diritti di accesso chiaramente definiti, che garantisca che sia posta quanto prima fine agli attuali trasferimenti di dati in blocco verso Stati Uniti; |
130. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di abrogare o rivedere le norme concernenti i liquidi e i body scanner e invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che violano i regolamenti dell'UE relativi alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini in questo ambito; |
Migranti e rifugiati
131. |
invita gli Stati membri a definire una procedura per norme più coordinate sui richiedenti asilo, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; |
132. |
ricorda agli Stati membri che essi sono tenuti a rispettare pienamente la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, in particolare l'articolo 33, che vieta qualsiasi respingimento alle frontiere; |
133. |
condanna energicamente l'uso estensivo della detenzione, da parte della maggioranza degli Stati membri, come metodo per facilitare l'espulsione degli immigrati, inclusi i minori, ed esorta gli Stati membri a introdurre alternative alla detenzione nelle rispettive legislazioni nazionali; |
134. |
invita gli Stati membri a riformare le proprie procedure d'asilo al fine di renderle conformi al requisito della garanzia di un ricorso effettivo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne i termini applicabili alla presentazione di un ricorso avverso una decisione, le decisioni negative e le disposizioni riguardanti il diritto di soggiornare nel paese ospitante durante la procedura di appello; |
135. |
osserva che, all'interno dell'UE, le procedure in materia di asilo presentano enormi disparità quanto al riconoscimento delle persecuzioni legate al genere; invita gli Stati membri ad adottare e attuare orientamenti in materia di genere per i responsabili delle decisioni iniziali e per i giudici sulla base degli orientamenti dell'UNHCR attinenti alla dimensione di genere, e chiede all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di elaborare strumenti che garantiscano una dimensione di parità di genere nel sistema europeo comune d'asilo; |
136. |
invita gli Stati membri a concentrarsi su politiche efficaci in materia di migrazione legale e a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; sottolinea che occorre prestare attenzione in special modo alle donne migranti, che sono particolarmente vulnerabili; |
137. |
ricorda l'importanza della direttiva sui lavoratori stagionali (21) al fine di ridurre le situazioni di lavoro irregolare e il rischio di sfruttamento e sollecita la rapida conclusione dei negoziati; |
138. |
ricorda che l'accesso all'assistenza sanitaria è un diritto fondamentale e chiede in particolare agli Stati membri di rendere accessibile in pratica tale diritto, anche ai migranti irregolari, soprattutto alle donne in stato di gravidanza e ai minori, facendo eco alle preoccupazioni espresse dall'Agenzia per diritti fondamentali nella sua relazione dell'11 ottobre 2011; |
139. |
accoglie con favore la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 e l'attività del coordinatore antitratta dell'UE; ricorda che la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di stupri di massa, della tratta di esseri umani e di altre forme di abuso sessuale di donne e bambini o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, nonché la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale, costituiscono validi strumenti per la tutela delle vittime della tratta e devono essere pienamente attuate; |
140. |
deplora la lentezza nell'adozione del sistema europeo comune d'asilo (CEAS) e si rammarica del fatto che l'approccio dell'Unione abbia messo l'accento sul controllo delle migrazioni piuttosto che sull'accesso alla protezione internazionale per le persone che la necessitano e che dovrebbero beneficiarne; chiede al Consiglio e agli Stati membri di assicurarsi che il CEAS sia attuato, come previsto, entro la fine del 2012, in conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di asilo; |
141. |
accoglie con favore i miglioramenti apportati alla direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione (22), in particolare il maggiore riconoscimento delle forme di persecuzione legate al genere, l'inclusione dell'identità di genere come motivo di persecuzione rispetto alla quale deve essere garantita protezione e l'impegno a prendere in considerazione l'interesse superiore del minore; |
142. |
esorta gli Stati membri ad attuare la direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione in modo tale da assicurare la piena coerenza con il diritto internazionale dei diritti umani, e invita gli Stati membri che lo desiderano ad andare oltre il livello minimo dei benefici e dei diritti garantiti da tale testo; |
143. |
sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (23) ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria contribuirà alla loro integrazione efficace, comportando benefici per l'UE e per gli Stati membri; |
144. |
accoglie con favore la proposta modificata della Commissione che procede a una rifusione della direttiva sulle norme relative all'accoglienza (24), e sottolinea che le condizioni di accoglienza di base devono essere garantite dal momento dell'arrivo dei richiedenti asilo e che questi ultimi dovrebbero essere incoraggiati a dare il loro contributo alla comunità ospitante, indipendentemente dalla durata della loro permanenza; |
145. |
sottolinea che le lacune e le ambiguità presenti nella proposta modificata di direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (25) devono essere rettificate in modo tale da consentire agli Stati membri di evitare il rischio di costi più elevati e di potenziali abusi, assicurando al contempo a coloro che necessitano di protezione l'accesso a decisioni in materia di asilo eque e di qualità elevata; |
146. |
suggerisce l'istituzione di squadre di esperti in materia di asilo per assistere gli Stati le cui infrastrutture di asilo sono carenti; ritiene che l'esistenza di norme minime e di meccanismi di valutazione della qualità possa migliorare la qualità delle decisioni in materia di asilo; |
147. |
sottolinea che i richiedenti asilo non godono degli stessi livelli di tutela procedurale e sostanziale in tutti gli Stati membri a causa della trasposizione inadeguata del diritto dell'UE o di approcci diversi in materia di attuazione; |
148. |
esprime preoccupazione per l'attuale impatto del sistema di Dublino sui diritti legali dei richiedenti asilo — incluso il loro diritto a un esame equo della propria richiesta di asilo e, ove riconosciuta, a una protezione efficace — così come per la ripartizione non omogenea delle richieste di asilo tra gli Stati membri; |
149. |
sottolinea l'importanza dei negoziati al fine di modificare il regolamento Dublino II ed evidenzia che la necessità di trovare procedure più efficaci non deve andare a scapito dei diritti dei richiedenti; |
150. |
sottolinea la necessità di completare i negoziati su un meccanismo efficace di sospensione dei trasferimenti in applicazione del regolamento Dublino II verso Stati membri ove sussista un rischio di violazione dei loro diritti fondamentali, in conformità della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea; |
151. |
chiede controlli alle frontiere rispettosi dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sulle operazioni Frontex; |
152. |
sottolinea il suo l'impegno a garantire un pieno controllo parlamentare delle agenzie GAI dell'UE, in particolare Europol, Frontex, Cepol, Eurojust e l'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala; invita dette agenzie a rafforzare, nelle loro attività, la dimensione attinente ai diritti fondamentali; |
153. |
sottolinea che è necessario controllare l'attuazione pratica del mandato dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) nonché esaminare gli aspetti dell'attività di Europol collegati ai diritti fondamentali nel quadro della rinegoziazione del suo mandato nel 2013; |
154. |
chiede che nell'ambito delle future valutazioni Schengen trovino effettiva attuazione le disposizioni del codice frontiere Schengen e del codice comunitario dei visti relative ai diritti fondamentali; |
155. |
sottolinea che alle nuove tecnologie per la conservazione dei dati personali e per la sorveglianza alle frontiere devono essere applicati i principi di necessità e di proporzionalità dei dati acquisiti e conservati; |
156. |
sottolinea che la libera circolazione all'interno dell'area Schengen è uno dei diritti più concreti dei cittadini dell'UE; disapprova fortemente le nuove motivazioni addotte per la reintroduzione di controlli alle frontiere Schengen, poiché ciò pregiudicherebbe la libera circolazione all'interno dell'Unione europea e il funzionamento dell'area Schengen; |
157. |
esprime preoccupazione per le violazioni sempre più numerose dell'acquis di Schengen negli Stati membri, violazioni che mettono in pericolo la libertà di circolazione a livello dell'Unione europea, e sottolinea di conseguenza l'importanza di un meccanismo unionale di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, adottato conformemente all'articolo 77 del TFUE e ai principi in materia di diritti fondamentali; |
158. |
esprime preoccupazione per la mancanza di garanzie procedurali armonizzate quando viene contestata la legalità e la proporzionalità di una segnalazione inviata attraverso il sistema di informazione di Schengen o attraverso analoghe banche dati nazionali; |
159. |
invita la Commissione, alla luce della sua valutazione degli accordi europei di riammissione (26), ad astenersi dal sostenere la conclusione affrettata di nuovi accordi che comportino violazioni dei diritti fondamentali; invita il Consiglio a osservare il principio in base al quale non deve essere raggiunto un accordo a qualsiasi costo; |
160. |
invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei cittadini dei paesi terzi alla vita pubblica a livello locale, e invita gli Stati membri che l'hanno ratificata ad applicarne l'articolo 6, che prevede la concessione del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni locali a tutti i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e abitualmente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti alle elezioni; |
Diritti dei minori
161. |
invita tutte le istituzioni dell'Unione europea ad affrontare in modo efficace sfide quali la sottrazione dei minori dalla custodia di uno o di entrambi i genitori, i minori scomparsi, lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia, la protezione dei minori migranti non accompagnati e la situazione dei minori con disabilità istituzionalizzati nonché la protezione dei minori vittime di violenza domestica e di sfruttamento sul lavoro; |
162. |
accoglie con favore il programma UE per i diritti dei minori della Commissione, gli sforzi della Commissione per garantire il rispetto e la promozione dei diritti dei minori in sede di procedimento giudiziario e il fatto che la direttiva sulle vittime di reato garantisca un livello più elevato di protezione dei minori quali vittime vulnerabili; |
163. |
invita le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri ad elaborare politiche a favore dei minori in settori quali l'occupazione, l'ambiente, la sicurezza o l'immigrazione nonché in relazione a questioni giudiziarie, all'istruzione e alla protezione dei dati; sottolinea l'importanza di investire nelle azioni a favore dei minori riorientando le linee di bilancio esistenti e attraverso nuovi investimenti; invita tutti gli Stati membri a vietare l'impiego di minori al di sotto dell'età dell'adempimento dell'obbligo scolastico; sottolinea che i giovani lavoratori devono essere protetti dallo sfruttamento economico, da qualsiasi rischio per la loro sicurezza, per la loro salute o per il loro sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e da condizioni di lavoro che possano interferire con la loro istruzione; |
164. |
ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono tenere in considerazione i diritti e i doveri dei genitori, dei tutori legali o di altri soggetti giuridicamente responsabili del minore; |
165. |
invita gli Stati membri a garantire l'attuazione adeguata della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale dei minori e la pornografia minorile (27) e della direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (28); |
166. |
invita tutti gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione dei bambini e alla pornografia e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali; |
167. |
sottolinea che i minori non accompagnati non dovrebbero in alcun caso essere trattenuti, ma che anzi si tratta di persone vulnerabili che hanno bisogno di un'accoglienza specifica; |
168. |
accoglie con favore il piano d'azione della Commissione sui minori non accompagnati 2010-2014; invita la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito alle conclusioni del gruppo di esperti sui minori non accompagnati nel processo di migrazione; |
169. |
invita la Commissione a integrare i diritti dei minori in tutte le attività dell'UE e a valutare i lavori condotti finora dal coordinatore per i diritti dei minori e dal Forum europeo sui diritti dei minori; |
170. |
incoraggia l'utilizzo di indicatori relativi ai diritti dei minori elaborati dalla FRA nella valutazione delle azioni dell'UE; chiede l'elaborazione di orientamenti pratici sul modo in cui tali indicatori potrebbero essere meglio utilizzati; |
171. |
esprime preoccupazione per i recenti scandali relativi a casi di pedofilia ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a garantire che l'impunità nelle indagini sulla pedofilia non sia tollerata; |
Diritti delle vittime e accesso alla giustizia
172. |
invita altre parti interessate, tra cui le agenzie dell'UE quali EUROPOL e gli Stati membri, a fare dei diritti umani una questione primaria ed a garantire la cooperazione a livello dell'UE in un approccio olistico, coordinato e integrato; invita gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati e una definizione appropriata e uniforme della tratta degli esseri umani ed a garantire il coordinamento nazionale tra gli attori statali responsabili della protezione e della promozione dei diritti umani delle vittime della tratta; invita gli Stati membri a incoraggiare la ricerca in materia di tratta degli esseri umani per adattare in modo adeguato le politiche governative in settori quali l'immigrazione, il mercato del lavoro e l'economia; |
173. |
sottolinea la necessità di valutare i progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani alla luce delle conclusioni del coordinatore antitratta dell'UE; |
174. |
si rammarica del fatto che i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio non siano informati in modo efficace sui loro diritti e sollecita gli Stati membri a migliorare i propri sistemi di informazione; |
175. |
sottolinea che sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno evidenziato nelle loro sentenze ostacoli al diritto della difesa e all'accesso alla giustizia, quali la durata dei procedimenti e la mancanza di ricorsi efficaci; |
176. |
invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli ancora esistenti, quali i limiti di tempo, la legittimazione, la durata dei procedimenti, le spese legali e le formalità procedurali; |
177. |
esorta gli Stati membri a ristrutturare i loro sistemi giurisdizionali, a riesaminare il livello delle spese processuali, a riformare il sistema di assistenza giudiziaria e a fornire meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie per facilitare il più possibile la parità di accesso alla giustizia; |
178. |
esorta le istituzioni dell'UE e degli Stati membri a esaminare in che modo principi giuridici comuni relativi al ricorso collettivo possano essere inseriti nel sistema giuridico dell'Unione europea e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; |
179. |
esprime preoccupazione per quanto riguarda il rispetto del giusto processo nell'Unione europea e nei suoi Stati membri e, in particolare, in relazione alle recenti proposte sulle «prove riservate» che consentono l'utilizzo da parte del governo di prove nei confronti di persone che non sarebbero in grado di contestarle o addirittura di prenderne visione, il che sarebbe in netta contrapposizione con le norme e con i diritti fondamentali europei; |
180. |
invita la Commissione a completare la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali assicurando il reale esercizio dei diritti a un giusto processo nella pratica; |
181. |
accoglie con favore la tabella di marcia sulle procedure penali e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare gli sforzi per la creazione di norme solide a livello dell'UE per i diritti procedurali sia degli imputati sia delle vittime; |
182. |
invita gli Stati membri ad assicurare che l'estradizione verso paesi terzi non violi i diritti fondamentali e invita gli stessi a riesaminare a tale riguardo i trattati internazionali di cui sono parte; |
183. |
esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'Unione europea del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente volto ad assicurare la sua salute e il suo benessere; |
184. |
invita gli Stati membri ad affrontare i reati basati sul genere ed a proporre misure efficaci per combattere la violenza domestica, se necessario adottando la normativa sulle misure di protezione; |
185. |
accoglie con favore la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime adottata dal Consiglio e la proposta della Commissione per un pacchetto per le vittime di reato, che affronti in modo specifico le esigenze delle vittime minorenni e delle vittime del terrorismo; |
186. |
invita gli Stati membri a fornire le risorse finanziarie ai servizi di assistenza alle vittime di crimini, tenendo conto dell'imminente valutazione della FRA sulle opzioni e sulle pratiche promettenti negli Stati membri; |
187. |
richiama l'attenzione sulle restanti lacune riguardanti le garanzie minime dei diritti di difesa e sottolinea che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha chiesto spiegazioni in merito all'assenza di ricorsi effettivi contro il mandato d'arresto europeo e al suo utilizzo per i reati minori; |
188. |
esprime seria preoccupazione per la situazione dei detenuti nell'Unione europea; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a presentare proposte, insieme con il Consiglio d'Europa e con il comitato per la prevenzione della tortura, volte ad assicurare che i diritti dei detenuti siano rispettati e che venga promosso il loro reinserimento nella società; chiede l'attuazione delle richieste contenute nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni di detenzione nell'UE (29) e, in particolare, quelle riguardanti un'iniziativa legislativa sulle norme minime comuni di detenzione nell'Unione europea e l'attuazione di meccanismi di monitoraggio appropriati; |
189. |
sottolinea che la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo deve essere basata sul pieno rispetto delle norme e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani; |
190. |
plaude alle indagini relative alle attività illegali della CIA che hanno già avuto luogo in alcuni Stati membri, come auspicato nelle relazioni del Parlamento del 2007 e nella sua relazione di controllo del 2012; chiede che siano eseguite ulteriori indagini ed invita gli Stati membri ad adempiere pienamente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale; |
191. |
chiede il rafforzamento del controllo giudiziario e democratico dei servizi segreti a livello nazionale, data la sua estrema urgenza e necessità; invita l'Unione europea a rafforzare il suo controllo in relazione alla collaborazione a livello UE tra queste agenzie, anche attraverso gli organismi dell'UE, e tra questi e i paesi terzi; |
192. |
esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'UE; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo; |
Cittadinanza
193. |
ricorda che il trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto il concetto di «cittadinanza dell'Unione», che conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, il diritto di votare e di presentarsi come candidato alle elezioni municipali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, la protezione da parte delle autorità consolari o diplomatiche di qualsiasi Stato membro, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo, così come una serie di diritti in diversi ambiti, fra cui la libera circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e la salute pubblica, le pari opportunità, l'accesso all'occupazione e alla protezione sociale; osserva che i trattati di Amsterdam (1997) e di Lisbona (2009) rafforzano ulteriormente i diritti associati alla cittadinanza dell'Unione; |
194. |
invita la Commissione ad eseguire uno studio comparativo sui diritti elettorali a livello nazionale e dell'UE, al fine di identificare le divergenze che comportano un impatto sbilanciato su determinate categorie di persone nell'Unione europea e ad accompagnarlo con opportune raccomandazioni sull'eliminazione delle discriminazioni; ricorda l'importanza del trattamento preferenziale e di misure speciali nel promuovere la rappresentanza di persone provenienti da ambienti diversi e da gruppi svantaggiati nelle posizioni decisionali; |
195. |
rammenta le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle procedure elettorali, fondante tra l'altro sul codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, ed esorta l'UE e gli Stati membri a darvi esecuzione; |
196. |
invita la Commissione ad affrontare la questione della situazione dei non cittadini, in particolare per quanto riguarda la relazione sulla cittadinanza e la relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; |
197. |
invita gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini dell'UE i loro diritti di voto e di eleggibilità tenendo nel contempo in considerazione le esigenze degli interlocutori più specifici e dei gruppi vulnerabili; chiede che in tutti gli Stati membri siano attuate le necessarie riforme delle procedure elettorali europee al fine di promuovere la cittadinanza europea attiva; ritiene che anche una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere incoraggiata attraverso l'accesso ai documenti e alle informazioni, attraverso la trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la partecipazione e la rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione; |
198. |
accoglie con favore la proclamazione del 2013 come Anno europeo dei cittadini, dando in tal modo visibilità alla cittadinanza dell'Unione ed ai suoi vantaggi concreti per i cittadini dell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione di campagne d'informazione sulla cittadinanza europea e sui diritti ad essa correlati; |
199. |
invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere informazioni sul diritto alla protezione consolare e diplomatica; invita gli Stati membri a cooperare attivamente per garantire la protezione dei cittadini dell'UE al di fuori dell'Unione, anche in situazioni di crisi o di calamità; |
200. |
invita gli Stati membri a realizzare campagne di informazione intese a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini mediante l'esercizio del loro diritto di petizione e del loro diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per denunciare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi europei nonché mediante le iniziative dei cittadini; |
201. |
invita l'Unione europea e gli Stati membri ad aumentare la sensibilità pubblica nei confronti dell'iniziativa dei cittadini, uno strumento di democrazia diretta il cui scopo è incentivare il funzionamento democratico dell'Unione; |
202. |
sottolinea la necessità di avviare campagne di informazione efficaci per promuovere i diritti della cittadinanza dell'UE tra i giovani, ad esempio attraverso la creazione di un «programma di cittadinanza attiva» nelle scuole e nelle università; |
203. |
sottolinea la necessità di una rapida riforma del sistema elettorale del Parlamento europeo, a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini dell'UE nel funzionamento dell'UE; |
o
o o
204. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(3) Documento 10140/2011 del Consiglio del 18 maggio 2011.
(4) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.
(5) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.
(6) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
(7) Si vedano in particolare gli articoli della Carta sui diritti sociali nonché gli articoli specifici del trattato in materia di solidarietà: articoli 80 e 122 del TFUE.
(8) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(9) COM(2010)0573.
(10) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.
(11) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
(13) COM(2011)0127 e COM(2011)0126.
(14) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(15) Causa n. 30141/04, Schalk e Kopf/Austria, Corte europea dei diritti dell'uomo.
(16) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(17) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(19) COM(2011)0032.
(20) COM(2011)0429.
(21) COM(2010)0379.
(22) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(23) GU L 132 del 19.5.2011, pag. 1.
(24) COM(2011)0320.
(25) COM(2011)0319.
(26) COM(2011)0076.
(27) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(28) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(29) Testi approvati, P7_TA(2011)0585.
Giovedì 13 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/87 |
P7_TA(2012)0503
Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e la politica dell'Unione europea in materia
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2012/2145(INI))
(2015/C 434/09)
Il Parlamento europeo,
— |
viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli altri trattati e strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani, |
— |
vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011, adottata dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012, |
— |
vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (1), |
— |
visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012, |
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vista la decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, |
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vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886), |
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visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, |
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vista la sua posizione dell'8 luglio 2010 sul Servizio europeo per l'azione esterna (2), |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 65/276, del 3 maggio 2011, sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite, |
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vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 (A/Res/55/2) e le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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visti la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà (3) e la sua risoluzione del 19 maggio 2010 sulla prima Conferenza di revisione sullo statuto di Roma della Corte penale internazionale, tenutasi a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2011 (4), nonché gli impegni presi dall'UE in questa occasione (5), |
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visti la decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale (6) e il piano d'azione modificato del 12 luglio 2011 volto a dare seguito alla decisione del Consiglio sulla Corte penale internazionale, |
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vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato (7), |
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vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2011, dal titolo «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200), |
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vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, del 25 maggio 2011, dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303), |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla politica europea di vicinato, adottate il 20 giugno 2011 in occasione della sua 3 101a riunione, |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sul Fondo europeo per la democrazia, adottate il 1o dicembre 2011 in occasione della sua 3 130a riunione, e la dichiarazione sull'istituzione di un Fondo europeo per la democrazia concordata in seno al Coreper il 15 dicembre 2011, |
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vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 destinata al Consiglio sulle modalità per l'eventuale istituzione di un Fondo europeo per la democrazia (8), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (9), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese», |
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vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE (10), |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/HRC/17/27), del 16 maggio 2011, sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione, che sottolinea l'applicabilità a Internet, in quanto mezzo di comunicazione, delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti umani riguardanti la libertà di opinione e di espressione, |
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vista la comunicazione del Commissario per l'Agenda digitale, del 12 dicembre 2011, sulla strategia «no disconnect», |
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vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/66/203), del 28 luglio 2011, sulla situazione dei difensori dei diritti umani, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (A/RES/65/206), del 21 dicembre 2010, sulla moratoria sull'uso della pena di morte, |
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vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, |
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vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA (11), |
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vista la relazione intermedia del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 5 agosto 2011, sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e sulla segregazione cellulare, incluse le cliniche psichiatriche (A/66/268), |
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viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 sulle donne, la pace e la sicurezza, |
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vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio dell'UE il 13 maggio 2011, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 sulla politica di sicurezza e di difesa comune, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637), |
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visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il relativo protocollo facoltativo, |
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vista l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in data 7 aprile 2011, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, |
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viste le risoluzioni delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, da ultimo la risoluzione del 4 aprile 2012, |
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vista la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, |
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vista l'adesione dell'Unione europea, in data 22 gennaio 2011, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la prima convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani ratificata dall'Unione europea in quanto «organizzazione di integrazione regionale», |
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visto il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla discendenza, pubblicato dal Consiglio per i diritti umani (A/HRC/11/CRP.3), |
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viste le osservazioni e raccomandazioni sulla discriminazione di casta dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, degli organi previsti dai trattati e delle procedure speciali dell'ONU, in particolare la relazione del relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, del 24 maggio 2011 (A/HRC/17/40), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 21 febbraio 2011, relative all'intolleranza, alla discriminazione e alla violenza per motivi di religione o convinzione e la risoluzione 66/167 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta contro l'intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione, la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone basata sulla religione o sulle convinzioni, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0377/2012), |
A. |
considerando che i trattati prevedono che l'azione esterna dell'Unione europea si fondi sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e di solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; |
B. |
considerando che la giustizia, lo Stato di diritto, la responsabilità per tutti i crimini, inclusi i crimini più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale, i processi equi e l'indipendenza del potere giudiziario sono elementi indispensabili nella tutela dei diritti umani nonché i pilastri di una pace sostenibile; |
C. |
considerando che la democrazia e lo Stato di diritto rappresentano la migliore tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della non discriminazione in tutte le sue forme, della tolleranza nei confronti di individui e comunità e dell'uguaglianza di tutti gli individui; |
D. |
considerando che gli insegnamenti appresi dagli eventi della Primavera araba devono continuare a dare un impulso all'Unione europea affinché riveda, migliori e garantisca la coerenza delle sue politiche relative, tra l'altro, ai difensori dei diritti umani, al diritto internazionale umanitario, ai dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi e la società civile, comprese le ONG e i movimenti di base, nonché ai media sociali; |
E. |
considerando che l'UE è tenuta ad aiutare i paesi cofirmatari degli accordi internazionali, compresi quelli commerciali, ad attuare tutti questi principi fondamentali, in particolare garantendo la rigorosa osservanza delle clausole in materia di diritti umani e democrazia contenute in tali accordi; |
F. |
considerando che l'accesso a Internet è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione, di stampa e di riunione nonché lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale; che l'UE deve tutelare e promuovere i diritti umani, sia off-line che on-line; |
G. |
considerando che le violazioni della libertà di pensiero, coscienza, religione o credo commesse tanto dai governi quanto dagli attori non statali sono in aumento in molti paesi del mondo, provocando discriminazioni e intolleranza nei confronti sia di alcuni individui che delle comunità religiose, tra cui le minoranze e i non credenti; |
H. |
considerando che il ruolo delle donne e la loro piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale sono fondamentali, in particolare nei processi post-bellici di consolidamento della pace, nei negoziati di transizione democratica e nella risoluzione dei conflitti, come pure nei processi di riconciliazione e stabilizzazione; |
I. |
considerando che la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia non dovrebbe fornire solo una panoramica e una revisione dei risultati e delle carenze registrati in passato, ma dovrebbe anche servire a ispirare la strategia e il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia; che ogni relazione annuale successiva dovrebbe, idealmente, contribuire in modo concreto e costante al miglioramento della politica dell'UE in materia di diritti umani nel mondo; |
La relazione annuale dell'UE per il 2011
1. |
accoglie con favore l'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel 2011; si compiace del fatto che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante (VP/HR) sia stato in grado di presentare la relazione annuale in occasione della seduta plenaria di giugno del Parlamento europeo e quindi di tornare alla normale attività; |
2. |
prende atto dei progressi compiuti negli ultimi anni nell'elaborazione della relazione annuale, sottolinea tuttavia che vi è margine per ulteriori miglioramenti; |
3. |
ritiene che la relazione annuale debba costituire un importante strumento inteso a comunicare il lavoro che l'Unione realizza in questo ambito e debba contribuire ad aumentare la visibilità dell'azione dell'UE; invita il VP/HR, nella preparazione delle future relazioni annuali, a consultare attivamente e sistematicamente il Parlamento e a riferire circa la misura in cui si è tenuto conto delle sue risoluzioni; |
Osservazioni generali
4. |
esprime apprezzamento per l'adozione, il 25 giugno 2012, del quadro strategico dell'UE sui diritti umani; esorta le istituzioni dell'UE a collaborare per garantirne la puntuale e corretta attuazione, al fine di adempiere in modo credibile all'impegno previsto dal trattato dell'UE di perseguire politiche esterne basate sui diritti umani, sui valori democratici e sullo Sato di diritto in modo risoluto e fondato sui principi, evitando atteggiamenti iniqui; |
5. |
esorta il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Parlamento a preservare e onorare il ruolo preminente dell'Unione europea a difesa dei diritti umani, cooperando strettamente nell'attuazione di una politica dell'UE in materia di diritti umani nel mondo che sia coerente, ambiziosa ed efficace sulla base di questo quadro strategico, ricorrendo agli aiuti allo sviluppo e alle opportunità offerte dal Fondo europeo per la democrazia; |
6. |
raccomanda al Consiglio e al SEAE di effettuare una valutazione intermedia del nuovo pacchetto sui diritti umani, in particolare del piano d'azione; insiste affinché il Parlamento sia ampiamente consultato e regolarmente informato e affinché la società civile sia integrata in questo processo; |
7. |
plaude al mandato conferito al rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani con competenze tematiche e alla prevista creazione di un gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM) con sede a Bruxelles; guarda con interesse alla loro stretta cooperazione con il Parlamento, nel primo caso anche conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del TUE; |
8. |
si aspetta che il COHOM rafforzi la cooperazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali (FREMP) per affrontare la questione della coerenza tra la politica esterna e interna dell'UE in materia di diritti umani; sottolinea l'importanza di avere, all'interno dell'Unione europea, politiche coerenti, costanti ed esemplari in conformità dei valori e principi fondamentali, al fine di massimizzare la credibilità dell'UE a livello globale e l'efficacia delle sue politiche in materia di diritti umani, nonché di dimostrare un autentico rispetto dell'universalità di tali diritti; |
9. |
accoglie con favore l'impatto positivo sulla coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione apportato dall'esercizio della sua personalità giuridica sancita dal trattato di Lisbona per ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel dicembre 2010; auspica che un approccio analogo sia adottato anche in relazione agli altri trattati e convenzioni internazionali in materia di diritti umani; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare un approccio proattivo in tale ambito al fine di ovviare agli effetti negativi della firma e ratifica frammentarie da parte degli Stati membri dell'UE di altri importanti trattati e convenzioni esterni; |
10. |
esorta il VP/AR, il SEAE, il Consiglio e la Commissione, ai fini dell'efficienza, a garantire la coerenza e la concordanza tra i vari strumenti finanziari esterni e le diverse attività e metodologie di analisi comparativa, di monitoraggio e di valutazione dell'UE, esistenti o previste, concernenti la situazione dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi, tra cui: le sezioni sui diritti umani e la democrazia nelle relazioni sullo stato di avanzamento nell'ambito dell'allargamento e della politica di vicinato; la valutazione del principio «more for more» (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) in materia di diritti umani e democrazia definito in relazione alla politica europea di vicinato; la prevista inclusione dei diritti umani nelle valutazioni d'impatto effettuate in vista di proposte legislative e non legislative e degli accordi commerciali, di partenariato, di associazione e di cooperazione a livello regionale o bilaterale; il piano della Commissione di integrare una valutazione dei diritti umani nell'impiego delle modalità di aiuto dell'UE (in particolare per quanto riguarda il sostegno al bilancio); una maggiore attuazione del meccanismo di monitoraggio per controllare il rispetto delle convenzioni sui diritti umani nei paesi dell'SPG+; l'obiettivo di rendere più sistematico l'uso a posteriori delle relazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE; l'importanza attribuita dal Consiglio dell'Unione europea all'analisi comparativa nonché a una considerazione costante e sistematica degli aspetti riguardanti i diritti umani, il genere e i minori coinvolti nei conflitti armati nei documenti sugli insegnamenti tratti delle missioni PSDC; |
11. |
valuta positivamente l'adozione di strategie nazionali in materia di diritti umani che consentano ai singoli paesi di attuare le politiche nel modo più appropriato ed efficace; riconosce il ruolo cruciale svolto dalle delegazioni locali dell'UE nell'elaborare e dare seguito alle strategie nazionali definite su misura per circostanze specifiche, sottolinea tuttavia la responsabilità di coordinamento del SEAE nel garantire l'applicazione coerente delle priorità politiche dell'UE in materia di diritti umani definite nel quadro strategico sui diritti umani e negli orientamenti dell'UE; sottolinea l'importanza di completare la rete dei centri d'informazione sui diritti umani e sulla democrazia nelle delegazioni dell'UE e nelle missioni e operazioni PSDC; esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri ad adottare quale migliore pratica il metodo che consiste nel trattare le questioni relative ai diritti umani a livello locale attraverso gruppi di lavoro sui diritti umani formati da esponenti delle delegazioni dell'UE e delle ambasciate degli Stati membri; invita inoltre a mantenere contatti regolari con i rappresentanti della società civile, i difensori dei diritti umani e i membri dei parlamenti nazionali; sostiene l'obiettivo del SEAE di fornire una formazione sui diritti umani e la democrazia a tutto il personale del SEAE, della Commissione, delle delegazioni dell'UE e delle missioni PSDC, nonché al personale delle agenzie dell'Unione europea, in particolare FRONTEX, che hanno rapporti con i paesi terzi; chiede che sia prestata particolare attenzione alla protezione dei difensori dei diritti umani; è del parere che sia opportuno integrare le strategie nazionali in materia di diritti umani nella PESC, nella PSDC e nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE, nell'ambito di programmi sia geografici che tematici, onde garantire una maggiore efficienza, efficacia e coerenza; |
Azione dell'Unione europea in seno alle Nazioni Unite
12. |
plaude agli sforzi dell'UE volti a sostenere e rilanciare l'attività nel campo dei diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite, compresa la conclusione della revisione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011; sottolinea l'importanza di sostenere l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani e il ruolo dei relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani con competenze tematiche e specifiche per paese, e guarda con interesse alla loro stretta cooperazione con il neodesignato rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani; evidenzia il significato dell'adesione dell'Unione europea, il 22 gennaio 2011, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità quale prima convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani ratificata dall'Unione europea in quanto soggetto giuridico; |
13. |
sottolinea l'importanza della partecipazione attiva dell'Unione europea ai lavori dell'UNHRC attraverso risoluzioni promosse congiuntamente, il rilascio di dichiarazioni e l'intervento in dialoghi e dibattiti interattivi e sostiene vigorosamente tale partecipazione; |
14. |
si compiace del ruolo guida svolto dagli Stati membri dell'UE nel sostenere la credibilità del sistema delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, estendendo congiuntamente un invito permanente a tutte le procedure speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani, avviando una sessione speciale del Consiglio dei diritti dell'uomo (CDU) delle Nazioni Unite sulla Libia, in occasione della quale è stata formulata la storica raccomandazione sulla sospensione della Libia dal CDU, e diventando capofila negli sforzi che hanno condotto all'istituzione della commissione d'inchiesta indipendente sulla situazione dei diritti umani in Siria; |
15. |
riconosce il potenziale dell'Unione europea in termini di sensibilizzazione e formazione di coalizioni in modo creativo, come indicato dall'azione dell'UE che ha aperto la strada all'approvazione della risoluzione storica del CDU sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere che è stata sostenuta da paesi di tutte le regioni, e dalla formazione del consenso a Ginevra e a New York in merito alla necessità di combattere l'intolleranza religiosa e di tutelare la libertà di religione o di credo evitando al contempo un potenziale effetto negativo su altri diritti umani fondamentali, come la libertà di espressione; |
16. |
ribadisce la propria opposizione alla pratica dei gruppi regionali di organizzare elezioni non competitive in seno al Consiglio per i diritti umani; |
17. |
invita a dare seguito alle raccomandazioni derivanti dalla revisione periodica universale (UPR) includendole sistematicamente nelle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani nonché nei dialoghi e nelle consultazioni sui diritti umani; |
18. |
ricorda la necessità di finanziamenti sufficienti per mantenere aperti gli uffici regionali dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (OHCHR); |
19. |
ricorda la risoluzione 65/276 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU sulla partecipazione dell'Unione europea alle attività delle Nazioni Unite e la considera un timido inizio verso il più ampio sforzo di potenziamento del ruolo dell'Unione nell'attività in materia di diritti umani di tale organizzazione; |
Politica dell'UE in materia di giustizia penale internazionale e lotta contro l'impunità, nonché relativamente alla Corte penale internazionale (CPI)
20. |
si rammarica del fatto che la giustizia selettiva si manifesti di frequente nelle nuove democrazie e nelle democrazie di transizione in nome dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione; si rammarica che la giustizia selettiva sia diventata poco più di un mezzo per cercare la vendetta politica e regolare i conti con i dissidenti politici intimidendo e marginalizzando l'opposizione, gli operatori dei mezzi di comunicazione e i difensori dei diritti umani, in particolare nel periodo precedente alle elezioni; manifesta ancora preoccupazione per le accuse di reato e per le accuse di natura politica rivolte agli esponenti dell'opposizione in Ucraina ed esorta le autorità ucraine a porre fine alle continue vessazioni dell'opposizione, che costituiscono un serio ostacolo ai tentativi del paese volti a garantire lo Stato di diritto e i valori democratici; |
21. |
deplora che, nonostante i molteplici appelli lanciati dagli organismi internazionali alle autorità russe, non sia stato compiuto alcun progresso nelle indagini sulla morte di Sergej Magnitskij; esorta pertanto il Consiglio a imporre e attuare un divieto di visto a livello di UE per i funzionari responsabili della morte di Sergej Magnitskij e a congelare qualsiasi attività finanziaria eventualmente detenuta da essi o dai loro familiari diretti nell'Unione; |
22. |
è deluso dai procedimenti penali contro Michail Chodorkovskij e Platon Lebedev, considerati su scala internazionale procedimenti di natura politica; |
23. |
celebra il decimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; plaude alla sua ratifica da parte di Capo Verde e di Vanuatu; riconosce la CPI quale meccanismo di «ultima istanza», competente per l'applicazione della giustizia per le vittime di crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di guerra, come previsto dal principio di complementarità nello statuto di Roma; |
24. |
ribadisce il suo fermo sostegno alla CPI nella lotta contro l'impunità per i crimini più gravi di rilevanza internazionale; invita l'UE e gli Stati membri a continuare a fornire il loro sostegno politico, diplomatico, logistico e finanziario alla CPI e agli altri tribunali penali internazionali, tra cui i tribunali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, il Tribunale speciale per la Sierra Leone, le sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia e il Tribunale speciale per il Libano; |
25. |
plaude all'inserimento, nel quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, del riferimento alla necessità di lottare in modo deciso contro l'impunità per i crimini gravi attraverso, in particolare, l'impegno nei confronti della CPI e alla consapevolezza che spetta innanzitutto agli Stati eseguire indagini sui gravi crimini internazionali nonché promuovere e favorire il rafforzamento della capacità dei sistemi giudiziari nazionali di indagare e perseguire tali crimini; |
26. |
valuta positivamente gli impegni assunti nel quadro della decisione 2011/168/PESC del Consiglio, adottata il 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e del successivo piano d'azione adottato il 12 luglio 2011, e raccomanda all'UE e ai suoi Stati membri di garantirne l'attuazione attraverso misure efficaci e concrete volte a promuovere l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma, a sostenere l'indipendenza della Corte e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a sostenere l'attuazione del principio di complementarità; invita il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani ad attuare le misure relative alla CPI contenute nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia; |
27. |
prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione europea per mettere a punto un «kit di strumenti di complementarità» volto a sviluppare le capacità nazionali e creare la volontà politica di indagare e perseguire i presunti crimini internazionali e sottolinea l'importanza di consultazioni approfondite con gli Stati membri, il Parlamento e le organizzazioni della società civile al fine di perfezionare tale kit; |
28. |
ribadisce la sua raccomandazione di aggiungere lo Statuto di Roma al pacchetto di trattati internazionali sul buon governo e lo Stato di diritto che i paesi terzi ammessi al sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) dovranno ratificare; sostiene il sistematico inserimento di una clausola sulla CPI negli accordi dell'UE con i paesi terzi; chiede che la CPI sia integrata in tutte le priorità di politica estera dell'UE, in particolare tenendo sistematicamente conto della lotta contro l'impunità e del principio di complementarità; |
29. |
sottolinea l'importanza di una decisa azione dell'UE al fine di prevedere e, di conseguenza, evitare o condannare i casi di mancata cooperazione, quali gli inviti a individui che sono oggetto di un mandato d'arresto della CPI e i mancati arresto e consegna di tali individui; chiede nuovamente all'UE e ai suoi Stati membri di soddisfare tutte le richieste della Corte di fornire tempestivamente assistenza e cooperazione al fine di garantire, fra l'altro, l'esecuzione dei mandati d'arresto pendenti; ribadisce la necessità che l'UE e i suoi Stati membri, con l'ausilio del SEAE, definiscano una serie di orientamenti interni che delineino un codice di condotta per i contatti tra i funzionari dell'UE/degli Stati membri e le persone ricercate dalla Corte penale internazionale; |
30. |
esprime profonda preoccupazione per l'esito delle discussioni in materia di bilancio in occasione della 10a sessione dell'Assemblea degli Stati contraenti, che ha avuto luogo dal 12 al 21 dicembre 2011, in cui si è minacciato di tagliare i finanziamenti della Corte; deplora profondamente il fatto che alcuni Stati europei che sono parti contraenti dello Statuto di Roma sostengano l'adozione di un bilancio a crescita zero/ridotto e che l'Assemblea non abbia convenuto di fornire alla Corte le risorse sufficienti a eseguire efficacemente il proprio mandato giudiziario e amministrare la giustizia in modo risoluto, equo, efficace e significativo; invita gli Stati membri a fornire un sostegno significativo all'operato della Corte in seno all'Assemblea degli Stati contraenti e a respingere le proposte di una crescita nominale zero del bilancio della Corte, giacché ciò minerebbe la sua capacità di amministrare la giustizia e di affrontare le nuove situazioni; |
31. |
sottolinea che il sostegno dell'UE a favore della lotta contro l'impunità deve coprire una serie di iniziative che includano, tra l'altro: maggiori sforzi per promuovere una più ampia ratifica e attuazione dello statuto di Roma e dell'accordo sui privilegi e le immunità al fine di rendere la Corte realmente globale e universale; maggiori sforzi per garantire la piena cooperazione con la Corte, anche adottando la legislazione nazionale pertinente in materia di cooperazione e sottoscrivendo accordi quadro con la CPI per l'esecuzione delle sue sentenze, la tutela e il trasferimento delle vittime e dei testimoni ecc., al fine di favorire una cooperazione adeguata e tempestiva con la Corte; un fermo sostegno politico e diplomatico, in particolare a favore dell'esecuzione dei mandati di arresto pendenti; |
32. |
sottolinea, in seguito alla Primavera araba, l'importanza di sviluppare una politica dell'UE coerente e diversificata relativa alla giustizia di transizione in aggiunta al rafforzamento dell'indipendenza del potere giudiziario, che comprenda il collegamento con la CPI in quanto tribunale di ultima istanza, al fine di aiutare i paesi in transizione ad affrontare le violazioni dei diritti umani commesse in passato, a combattere l'impunità e a impedire il ripetersi di tali violazioni; |
33. |
sottolinea che la raccolta digitale di prove e la diffusione di immagini relative alle violazioni dei diritti umani può contribuire alla lotta globale contro l'impunità; ritiene che sia necessaria assistenza nel rendere tali materiali ammissibili ai sensi del diritto (penale) internazionale in qualità di prove nei procedimenti giudiziari; |
Azione dell'UE nell'ambito del diritto internazionale umanitario (DIU)
34. |
plaude all'inclusione, per la prima volta, di una sezione dedicata al diritto internazionale umanitario nella relazione annuale 2011 sui diritti umani e la democrazia e agli sforzi dell'UE intesi a garantire la responsabilità documentando le violazioni del DIU e sostenendo i meccanismi di responsabilità, così come agli impegni da essa assunti al fine di combattere le sparizioni forzate, continuare a sostenere la CPI, adoperarsi per una maggiore partecipazione ai principali strumenti del DIU, promuovere il rispetto di garanzie procedurali fondamentali per tutte le persone detenute nei conflitti armati e sostenere gli strumenti internazionali volti ad affrontare i rischi umanitari dei residuati bellici esplosivi, delle munizioni a grappolo, degli ordigni esplosivi improvvisati e delle mine antiuomo; |
35. |
si rammarica tuttavia che la consapevolezza generale e l'attuazione degli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario siano a livelli nettamente inferiori rispetto a quanto accade in relazione ad altri orientamenti; invita l'UE a dare maggiore risalto politico e a destinare maggiori risorse all'attuazione di questi orientamenti, in particolare garantendo che il DIU sia integrato nelle operazioni di gestione delle crisi, nonché lottando in modo proattivo contro l'impunità e garantendo la responsabilità individuale; |
36. |
ricorda che, al fine di scongiurare le violazioni dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale deve essere al centro di qualsiasi strategia dell'Unione europea volta a promuovere i diritti umani e la democrazia nel mondo, segnatamente nelle sue relazioni con partner che sono implicati in conflitti, armati o congelati; ricorda la necessità di porre fine a ogni forma di sostegno dell'Unione europea, di natura finanziaria, logistica o tattica, inclusa la fornitura di armi, munizioni e di ogni altro genere di attrezzatura militare, alle parti di un conflitto, come disposto dalla posizione comune dell'Unione europea sull'esportazione di armi; |
37. |
evidenzia ulteriormente la necessità di garantire che la questione della lotta all'impunità per i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio sia affrontata in modo più sistematico nelle relazioni bilaterali dell'Unione europea con i paesi interessati, anche facendovi riferimento in dichiarazioni pubbliche, e sottolinea che l'UE deve contrastare l'impunità in modo più coerente a livello multilaterale, ad esempio in seno all'Assemblea generale e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; |
38. |
ribadisce il suo impegno nei confronti del principio della «responsabilità di proteggere», sottolineando l'importanza che la comunità internazionale, tra cui l'Unione europea, si assuma la responsabilità di trattare le gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi quando i governi di tali paesi non riescono a proteggere i propri cittadini o non lo vogliono fare; pone l'accento sul fatto che tale azione della comunità internazionale implica un intervento umanitario e un'adeguata pressione diplomatica e, solo come misura di ultima istanza, l'impiego collettivo della forza, sotto gli auspici o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite; esorta l'UE ad impegnarsi attivamente e a promuovere l'urgente riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di evitare l'ostruzionismo nei confronti della responsabilità di proteggere; |
39. |
si compiace, in tale contesto, delle azioni dell'Unione europea e di diversi Stati membri che hanno assunto la guida nella prevenzione di ulteriori violenze nei confronti dei civili in Libia nel corso del 2011, ma si rammarica della mancanza di una risposta concertata a livello di UE; |
40. |
è profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Libia, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti nelle mani delle varie milizie, senza che vi sia un controllo effettivo e serio del governo provvisorio su questi gruppi, e richiede una vigilanza rafforzata e l'intensificazione dell'assistenza da parte della comunità internazionale, come affermato dall'Alto Commissario per i diritti umani dinanzi al Consiglio di sicurezza dell'ONU il 25 gennaio 2012; |
41. |
rileva gli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale in Siria, deplora tuttavia il fatto che tali sforzi non si siano tradotti in un miglioramento della situazione sul campo; ribadisce la propria profonda preoccupazione per la situazione in Siria, soprattutto per quanto concerne la continua emergenza umanitaria e in relazione ai diritti umani; condanna con la massima fermezza la brutale repressione diffusa e le violazioni sistematiche dei diritti umani e delle libertà fondamentali perpetrate dal regime siriano nei confronti della popolazione, inclusi donne e bambini; invita le autorità siriane a porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e ad adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, al fine di consentire una transizione pacifica e democratica; ribadisce il suo fermo sostegno all'inviato speciale delle Nazioni Unite/Lega araba ed esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare le misure necessarie per porre fine al massacro dei civili e deferire alla CPI i responsabili dei gravi crimini di guerra e delle violazioni dei diritti umani in Siria; |
42. |
plaude alla nuova iniziativa del corpo volontario europeo di aiuto umanitario che nel periodo iniziale di programmazione 2014-2020 offrirà a circa 10 000 europei l'opportunità di partecipare a operazioni umanitarie in tutto il mondo, nelle zone in cui gli aiuti sono maggiormente necessari, e di dimostrare la solidarietà europea fornendo un aiuto concreto alle comunità colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo; |
43. |
sostiene che le società militari e di sicurezza private dovrebbero essere ritenute responsabili delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario commesse dal loro personale; invita l'UE e gli Stati membri, alla luce dell'ampio ricorso a tali società, a intensificare gli sforzi volti a trovare una soluzione normativa credibile al fine di evitare lacune giuridiche in termini di responsabilità; |
Politica europea di vicinato e Primavera araba
44. |
sottolinea il rilievo delle rivolte del 2011 nel mondo arabo sia come espressione del desiderio di libertà, giustizia e dignità sia come una sfida importante per la politica dell'Unione europea nella regione e oltre; riconosce che l'UE ha intensificato il suo impegno politico sia nei paesi del vicinato orientale che in quelli del vicinato meridionale, ma sottolinea la necessità di imparare dagli errori strategici del passato e di tracciare una nuova politica in linea con il rispetto dei diritti umani e il sostegno dei valori democratici; |
45. |
accoglie con favore la nuova enfasi posta dalla politica dell'UE per il vicinato meridionale sulla responsabilità reciproca e su un impegno condiviso a favore dei valori universali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; chiede coerenza nell'approccio politico dell'UE in materia di diritti umani nei confronti del Sud e dell'Est; sottolinea la necessità di evitare all'Est lo stesso tipo di errori strategici che sono stati commessi al Sud prima della Primavera araba del 2011; |
46. |
ricorda le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale (12) e del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (13); esprime la propria preoccupazione dinanzi al deterioramento della situazione dei diritti umani nel Sahara occidentale; chiede che i diritti fondamentali della popolazione del Sahara occidentale siano rispettati, compresa la libertà di associazione, di espressione e di manifestare; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici Saharawi; chiede che il territorio sia reso accessibile a osservatori indipendenti, alle organizzazioni non governative e ai media; ribadisce il proprio sostegno alla creazione di un meccanismo internazionale per sorvegliare il rispetto dei diritti umani nel Sahara occidentale; appoggia una soluzione equa e duratura del conflitto basata sul diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione, in conformità delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite; |
47. |
sottolinea l'importanza del ruolo delle donne e della loro piena partecipazione ai processi decisionali in ambito politico ed economico, in particolare per quanto concerne il consolidamento della pace nelle fasi post-belliche, i negoziati di transizione democratica e la risoluzione dei conflitti, come pure i processi di riconciliazione e stabilizzazione, nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione e attenzione volte a eliminare le discriminazioni che subiscono le donne nel processo di democratizzazione in atto in numerosi paesi terzi; |
48. |
ribadisce il proprio parere secondo cui l'approccio «more for more» dovrebbe basarsi su criteri chiaramente definiti con obiettivi di riferimento specifici, misurabili, realizzabili, trasparenti e limitati nel tempo; invita il SEAE e la Commissione ad applicare questo approccio in modo sistematico nelle relazioni sullo stato di avanzamento della politica di vicinato; |
49. |
plaude alla maggiore apertura dell'Unione europea verso la società civile ed evidenzia la necessità che la società civile contribuisca in modo più sistematico e regolare all'elaborazione delle strategie nazionali in materia di diritti umani e alle valutazioni dei diritti umani richieste per una corretta applicazione del nuovo approccio «more for more» nell'ambito della politica dell'UE; |
50. |
esprime inoltre apprezzamento per le attività intraprese nell'ambito dell'iniziativa del partenariato orientale per quanto concerne la promozione dei diritti umani, della democrazia, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto nei paesi partner; invita l'Unione europea a servirsi dell'esperienza in materia di transizione dei suoi Stati membri nel passaggio da regimi autoritari a democratici, e a tradurre gli insegnamenti tratti da queste esperienze in programmi concreti e orientati ai risultati nei paesi partner orientali dell'Unione; esorta l'UE a intervenire in modo più energico e coerente nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nei paesi partner; |
51. |
si rammarica, tuttavia, del fatto che la politica del partenariato orientale si presti talvolta a interpretazioni errate, diventando piuttosto una politica improntata al permissivismo e al perdono e caratterizzata frequentemente dall'applicazione di due pesi e due misure nei confronti dei paesi partner orientali; |
52. |
ribadisce la propria profonda preoccupazione per la mancanza di democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e del rispetto dei diritti umani in Bielorussia, l'unico paese del vicinato europeo a non partecipare pienamente al partenariato orientale e alle attività dell'Assemblea parlamentare Euronest, soprattutto in seguito alle elezioni presidenziali del dicembre 2010 e alla successiva repressione violenta dei manifestanti e dell'opposizione politica, inclusi i processi degli attivisti nel 2011 che sono stati condotti in modo non conforme alle norme internazionali e hanno portato alla pronuncia di sentenze sproporzionatamente severe; elogia l'unità dell'Unione europea in risposta all'espulsione dei diplomatici dell'UE dalla Bielorussia nel febbraio 2012; esorta l'Unione e tutti gli Stati membri a rimanere coerenti nelle proprie politiche nei confronti della Bielorussia e a mantenere la pressione sul regime politico, anche attraverso sanzioni, tra l'altro nei confronti dei funzionari arruolati, rivolgendosi al contempo alla società civile attraverso strumenti quali una maggiore facilitazione del rilascio dei visti e maggiori opportunità di istruzione, formazione e altri tipi di scambio; esprime profonda preoccupazione per la reclusione di Ales Bialiatskij dal 4 agosto 2011; esprime rammarico per le azioni dei funzionari polacchi e lituani, che hanno permesso l'arresto di Ales Bialetskij attraverso la trasmissione di informazioni bancarie, e chiede che sia compiuto ogni possibile sforzo da parte di tutti gli attori nell'UE per evitare che simili errori abbiano a ripetersi; |
53. |
esorta l'Unione europea ad applicare lo stesso approccio coerente nei confronti delle violazioni dei diritti umani in tutti i paesi terzi, sia nei paesi partner che nei paesi con cui l'UE ha rapporti meno sviluppati; insiste sulla necessità che l'UE segnali e condanni apertamente le violazioni dei diritti umani ovunque e ogni qualvolta si verifichino, a prescindere dal livello o dall'importanza strategica del partenariato con il paese interessato; sottolinea che l'UE deve far leva sull'aiuto finanziario e sulle relazioni economiche per garantire l'impegno a favore dei valori universali dei diritti umani da parte della totalità dei suoi partner; |
Politiche dell'UE a sostegno della democratizzazione e delle elezioni
54. |
evidenzia la natura di mutuo rafforzamento dei diritti umani e della democrazia, in quanto è attraverso il rispetto dei diritti umani che le società creano lo spazio politico libero necessario per un confronto democratico pacifico; plaude, al riguardo, alla maggiore attenzione rivolta dall'UE al sostegno della democrazia, come dimostrato dal Fondo europeo per la democrazia di recente istituzione; |
55. |
sottolinea che è necessario un approccio più a lungo termine che copra l'intero ciclo elettorale per dare seguito in modo adeguato alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE; evidenzia l'importanza di elaborare raccomandazioni realistiche e realizzabili e di garantire che tali raccomandazioni siano monitorate da parte delle delegazioni dell'UE e diventino parte integrante del dialogo politico e dell'assistenza offerta; ritiene che anche le delegazioni permanenti del Parlamento e le assemblee parlamentari paritetiche debbano svolgere un ruolo più incisivo in termini di seguito dato a tali raccomandazioni e di analisi dei progressi compiuti in materia di diritti umani e di democrazia; esorta le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea a rafforzare il coordinamento con le altre missioni internazionali di osservazione elettorale, così da migliorare la coerenza dell'azione dell'UE in tale ambito; sottolinea che l'UE deve investire nella formazione degli osservatori locali al fine di dar vita a processi elettorali sostenibili e autonomi nei paesi terzi; sottolinea che la transizione verso la democrazia, nonché i progressi nella promozione dei diritti umani, necessitano di strategie a lungo termine e potrebbero non dare risultati visibili sul breve periodo; esorta pertanto la Commissione e il SEAE a monitorare nel dettaglio più di un ciclo elettorale, inviando missioni di osservazione elettorale dell'UE nei paesi in cui vi è un passaggio da regimi autoritari a regimi democratici o nei paesi in cui si registra un grave arresto dell'avanzamento verso la democrazia; |
56. |
ribadisce l'invito al Consiglio e alla Commissione di sviluppare una strategia politica coerente e a lungo termine in relazione ad ogni missione di osservazione elettorale dell'UE, seguita da una valutazione del progresso democratico due anni dopo la missione, con la necessaria partecipazione dell'osservatore capo elettorale interessato, da presentare nel corso della discussione annuale del Parlamento con il VP/AR in materia di diritti umani; ricorda l'impegno del VP/AR di prestare maggiore attenzione, nell'attività di osservazione elettorale, alla partecipazione delle donne, delle minoranze nazionali e delle persone disabili, sia in qualità di candidati che di elettori; |
57. |
sottolinea che l'UE deve impegnarsi con le parti politiche al fine di consentire la condivisione degli strumenti e delle tecniche che le parti possono utilizzare per sviluppare legami più forti con l'opinione pubblica, lanciare campagne elettorali competitive e operare più efficacemente nell'assemblea legislativa; sottolinea, inoltre, che la democratizzazione è un processo che deve coinvolgere i cittadini, i movimenti popolari e la società civile; sarebbe, pertanto, opportuno che l'UE finanziasse programmi che promuovono la partecipazione civica, la sensibilizzazione degli elettori, l'organizzazione di azioni di sostegno, la libertà di stampa e di espressione, e che aiutano in generale i cittadini a esercitare i propri diritti e garantiscono il controllo politico; |
58. |
è del parere che la partecipazione equa delle donne alla politica e ai governi sia fondamentale per creare e promuovere la democrazia; sottolinea, pertanto, che i programmi dell'UE in materia di diritti umani e di democratizzazione dovrebbero sempre privilegiare la partecipazione attiva e la creazione di capacità delle donne nelle assemblee legislative, nei partiti politici e nella società civile in qualità di leader, attivisti e cittadini informati; è del parere che l'UE debba continuare a sostenere e a incoraggiare le donne a candidarsi alle elezioni e a partecipare in modo significativo a ogni sfaccettatura della vita civile e politica; ricorda che la piena partecipazione delle donne alla vita politica non si limita a obiettivi statistici riguardanti il numero di donne candidate ed elette, e precisa che garantire l'uguaglianza fra donne e uomini significa innanzitutto tenere conto delle problematiche relative ai diritti delle donne in sede di elaborazione delle politiche e comporta una partecipazione libera ed effettiva delle donne a tutti gli aspetti della vita pubblica, politica ed economica; |
59. |
ricorda che la costruzione di legittime fondamenta democratiche, un buon funzionamento della società civile e lo sviluppo di una comunità democratica basata sui diritti è un processo a lungo termine che deve realizzarsi dal basso e che richiede il sostegno interno, regionale e internazionale; |
60. |
accoglie con favore la creazione della Direzione per il sostegno alla democrazia in seno al Parlamento europeo e l'ampliamento del mandato del suo gruppo di coordinamento elettorale (GCE), divenuto gruppo di sostegno a favore della democrazia e di coordinamento elettorale (GSDCE); si aspetta che le attività di sostegno alla democrazia del Parlamento europeo saranno ulteriormente rafforzate, in particolare attraverso il suo Ufficio per la promozione della democrazia parlamentare e la sua Unità di osservazione elettorale; |
Dialoghi e consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi
61. |
riconosce il potenziale insito in dialoghi globali sui diritti umani con i paesi terzi, in particolare se efficacemente combinati con l'attuazione delle strategie nazionali in materia di diritti umani ad altri livelli più elevati del dialogo politico, quali i vertici; evidenzia che i dialoghi non dovrebbero, tuttavia, essere strumentalizzati al fine di marginalizzare le discussioni sui diritti umani; insiste che gli aspetti relativi ai diritti umani siano centrali nelle relazioni con i paesi terzi; |
62. |
raccomanda che le strategie nazionali in materia di diritti umani siano rese pubbliche; sottolinea che le strategie pubbliche conferirebbero visibilità all'impegno dell'Unione europea a favore della difesa dei diritti umani nei paesi terzi e fornirebbero sostegno a quanti lottano per esercitare e tutelare i propri diritti umani; |
63. |
sottolinea che è importante che l'UE si serva di questi dialoghi per richiamare l'attenzione sui singoli casi che destano preoccupazione, segnatamente i prigionieri di coscienza arrestati per avere esercitato il diritto pacifico alla libertà di espressione, di riunione, di religione o di credo, e invita l'UE a seguire efficacemente questi casi con i paesi in questione; |
64. |
ribadisce, tuttavia, la propria preoccupazione per la persistente e deludente mancanza di progressi in molti dialoghi sui diritti umani, e per la mancanza di parametri di riferimento trasparenti per una reale valutazione dei miglioramenti o dei peggioramenti nell'ambito dei diritti umani; rileva le continue difficoltà dell'UE a negoziare migliori modalità per il dialogo sui diritti umani in particolare con la Cina e la Russia; invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani di nuova nomina ad assumere la guida in questi e in altri dialoghi sui diritti umani e a dar loro un'impostazione maggiormente orientata ai risultati, attraverso la sua cooperazione in corso con il Parlamento; |
65. |
sottolinea che, nonostante le misure intraprese dalle autorità cinesi nella giusta direzione, la situazione dei diritti umani continua a deteriorarsi ed è caratterizzata dall'incremento delle tensioni sociali e dal potenziamento del controllo e della repressione nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, blogger e attivisti sociali, nonché dalla messa a punto di politiche mirate volte a emarginare i tibetani e la loro identità culturale; esorta le autorità cinesi a impegnarsi seriamente con il popolo tibetano al fine di valutare le cause alla base delle autoimmolazioni dei monaci e delle monache tibetani, porre fine alle molestie e intimidazioni dei tibetani che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione, riunione e associazione, porre fine all'utilizzo della forza eccessiva e non necessaria nei confronti dei dimostranti, svolgere indagini su tutti i casi di violazioni dei diritti umani e autorizzare l'invio di controllori indipendenti nelle zone di protesta; |
66. |
ribadisce la necessità di nominare un rappresentante speciale UE per il Tibet, incaricato di difendere i diritti umani, tra cui il diritto a praticare liberamente la propria religione e cultura in Cina; |
67. |
rimane deluso del fatto che non vi sia stato un coinvolgimento sistematico del Parlamento nelle valutazioni del dialogo sui diritti umani, anche nel caso della Russia e della Cina; chiede che l'accesso del Parlamento a queste valutazioni sia formalizzato, e rammenta che le linee direttrici dell'UE per i dialoghi in materia di diritti umani affermano che «la società civile sarà associata a tale processo di valutazione»; |
68. |
ribadisce che la situazione dei diritti della donna e la loro promozione, l'uguaglianza di genere e la lotta contro la violenza sulle donne devono sistematicamente essere presi in considerazione in tutti i dialoghi in materia di diritti umani che intercorrono tra l'UE e i paesi terzi con cui essa ha sottoscritto accordi di cooperazione o di associazione; |
Sanzioni dell'Unione europea e clausole relative ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea
69. |
si compiace dell'impegno assunto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani di sviluppare una metodologia per migliorare l'analisi della situazione dei diritti umani nei paesi terzi in relazione all'avvio o alla conclusione di accordi commerciali e/o di investimento; chiede all'UE di garantire che la concessione dello status SPG+ sia strettamente collegata alla ratifica e attuazione da parte di un determinato paese degli strumenti internazionali chiave in materia di diritti umani, consentendo una valutazione regolare di tali obblighi, prestando particolare attenzione al rispetto della libertà di espressione, di riunione, di associazione, di religione o di credo e dei diritti delle minoranze, delle donne e dei bambini; sottolinea, in particolare, la necessità di trasparenza nella difesa dei diritti umani degli immigrati; |
70. |
plaude agli sforzi dell'Unione europea per includere una clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia in tutti i suoi accordi politici quadro, ma ribadisce l'invito affinché tutte le relazioni contrattuali con i paesi terzi — sia industrializzati che in via di sviluppo, e compresi gli accordi settoriali, commerciali e di aiuto tecnico o finanziario — includano clausole chiaramente formulate relative ai diritti umani e alla democrazia, senza eccezioni; ritiene che l'attuale soglia di intervento del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per quanto attiene alle clausole sui diritti umani sia elevata, ma che debba essere adattata a ciascun paese interessato; mette in luce la nuova proposta di riforma dell'SPG del 2011, che suggerisce che la procedura di consultazione sia ampliata e faciliti le indagini sulle violazioni dei diritti umani nella commissione SPG; esprime al riguardo profonda preoccupazione circa il deterioramento della situazione dei diritti umani in Cambogia, dove l'accaparramento delle terre incrementa la povertà e conduce alla violazione delle clausole sui diritti umani, che sono parte integrante degli accordi UE-Cambogia; avverte che la mancanza di coerenza nell'attuazione della clausola relativa ai diritti umani può minare la credibilità e l'efficacia della politica della condizionalità dell'UE; |
71. |
plaude alle misure adottate e ai piani sviluppati nel 2011 dalle istituzioni europee e dagli Stati membri finalizzate a dar vita a una politica più coerente e coordinata a sostegno della responsabilità sociale delle imprese (RSI), tra l'altro, a favore dei diritti umani nel mondo e ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite del 2011 sulle imprese e sui diritti umani; |
72. |
sottolinea l'importanza di integrare la RSI negli accordi di libero scambio con i paesi terzi o in via di sviluppo onde promuovere i diritti umani nonché le norme sociali e ambientali; suggerisce che in tutti i futuri accordi di libero scambio sia inserito un capitolo completo sui diritti umani, in aggiunta ai capitoli sociale e ambientale; chiede inoltre alla Commissione di utilizzare gli accordi di libero scambio per promuovere le quattro norme fondamentali del lavoro, ossia la libertà di associazione e il diritto di negoziazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato; l'abolizione del lavoro minorile; l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione; sottolinea che i meccanismi di monitoraggio e di applicazione del sistema SPG+ dovrebbero essere ulteriormente rafforzati; |
73. |
ribadisce che l'applicazione coerente della clausola sui diritti umani degli accordi è fondamentale nelle relazioni dell'Unione europea e degli Stati membri con i paesi terzi; sottolinea l'importanza di rivedere il modo in cui gli Stati membri hanno cooperato con l'apparato di repressione in nome della lotta al terrorismo; evidenzia, a tale proposito, la necessità che la politica europea di vicinato recentemente sottoposta a revisione fornisca soprattutto sostegno alla riforma del settore della sicurezza e, in particolare, garantisca una chiara separazione tra le funzioni di intelligence e di applicazione della legge; invita il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), il Consiglio e la Commissione a rafforzare la cooperazione con il comitato per la prevenzione della tortura e altri meccanismi pertinenti del Consiglio d'Europa nel quadro della programmazione e dell'attuazione di progetti di assistenza ai paesi terzi nella lotta al terrorismo e in tutte le forme di dialogo con i paesi terzi in materia di antiterrorismo; |
74. |
sottolinea l'importanza di continuare il lavoro sulle pratiche mondiali concernenti in particolare il ricorso alla detenzione segreta nel quadro della lotta contro il terrorismo; insiste sul fatto che la lotta al terrorismo non può in nessun caso giustificare casi di violazione dei diritti umani nei paesi terzi come sul territorio dell'Unione europea; si compiace, a tale proposito, dell'approvazione della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del PE, e chiede agli Stati membri di attuarne le raccomandazioni; |
75. |
insiste sull'importanza che l'Unione europea rispetti pienamente e attui i suoi obblighi internazionali, le sue politiche e i suoi strumenti di politica estera, quali gli orientamenti sulla tortura e i dialoghi sui diritti umani, così da poter essere più credibile nel suo appello per un'attuazione rigorosa delle clausole relative ai diritti umani negli accordi di associazione, e per sollecitare i suoi principali alleati a rispettare il proprio diritto interno e le leggi internazionali; |
76. |
raccomanda, al fine di aumentare la credibilità della clausola relativa ai diritti umani e la prevedibilità dell'azione dell'Unione europea, di sviluppare ulteriormente la clausola con l'inclusione di meccanismi procedurali politici e giuridici da utilizzare nel caso di una richiesta di sospensione della cooperazione bilaterale sulla base di ripetuti e/o sistematici abusi dei diritti umani in violazione del diritto internazionale; |
77. |
invita l'Unione europea ad assicurarsi che gli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi siano favorevoli alla coesione sociale e garantiscano il rispetto delle norme sociali, ambientali e del lavoro nonché la corretta gestione delle risorse naturali, in particolare la terra e l'acqua; rileva che l'Unione europea sta sviluppando un meccanismo di monitoraggio dei diritti umani da includere nei nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, e in altri accordi commerciali, con una serie di paesi; esprime preoccupazione per il fatto che questi meccanismi di monitoraggio non siano abbastanza ambiziosi né definiti in modo chiaro, e che possano quindi compromettere l'impegno del trattato dell'UE di promuovere i diritti umani e la democrazia nel mondo; esprime, al riguardo, particolare preoccupazione per l'APC concluso con l'Uzbekistan e per l'APC che sta per concludere con il Turkmenistan; |
78. |
ribadisce la sua raccomandazione che l'UE adotti una politica più coerente ed efficace in materia di sanzioni e misure restrittive, fornendo criteri precisi relativamente ai casi che richiedono l'applicazione di tali misure e ai tipi di sanzioni che dovrebbero essere applicate, e includendo parametri di riferimento trasparenti per la loro revoca; invita il Consiglio a garantire che non si applichino due pesi e due misure al momento di decidere riguardo a misure restrittive o sanzioni e che queste siano applicate a prescindere dagli interessi politici, economici e di sicurezza; |
79. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare a livello internazionale il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani, in particolare nel contesto degli accordi di associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione; |
Libertà di espressione (media sociali/libertà digitali)
80. |
rileva che la Primavera araba ha dimostrato come la nuova architettura mondiale dell'informazione e della comunicazione non stia soltanto creando nuovi canali per la libertà di espressione, ma stia anche rendendo possibili nuove forme di mobilitazione politica che aggirano i metodi tradizionali; sottolinea, al riguardo, che le aree rurali non sono spesso sufficientemente collegate alle moderne tecnologie di comunicazione; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a sfruttare il potenziale positivo delle nuove tecnologie nella politica estera dell'UE, sottolineando al contempo che solo ai gruppi organizzati che dispongono di un'agenda politica chiara e coerente è concessa l'assistenza finanziaria; invita le istituzioni europee e gli Stati membri ad affrontare il pericolo della censura e della repressione relative a Internet; accoglie con favore il lancio, nel dicembre 2011, della strategia «No disconnect» per la messa a punto di strumenti che consentano all'UE, nei casi appropriati, di aiutare le organizzazioni della società civile o i singoli cittadini ad eludere le interruzioni abusive dell'accesso alle tecnologie di comunicazione elettronica, inclusa Internet; |
81. |
riconosce che una crescente dipendenza dalle infrastrutture tecnologiche dell'informazione e delle comunicazioni può probabilmente creare nuove vulnerabilità e problemi di sicurezza a livello internazionale; ricorda, tuttavia, che molte delle caratteristiche decentralizzate che fanno di Internet una preoccupazione nell'ambito della sicurezza informatica sono anche le ragioni che lo rendono uno strumento potente per i difensori dei diritti umani che vivono sotto regimi repressivi; sottolinea, pertanto, l'importanza, di una strategia globale di libertà digitale con una chiara dimensione dei diritti umani, che comprenda una valutazione d'impatto sulle conseguenze per i diritti umani nell'ambito dello sviluppo di politiche e programmi concernenti la sicurezza informatica, la lotta contro la criminalità informatica, la governance di Internet e altre politiche dell'UE in questo settore; invita, al riguardo, la Commissione e il SEAE ad adottare un approccio proattivo e a integrare l'aspetto della sicurezza informatica nell'interazione con i paesi terzi; |
82. |
sottolinea che la repressione e il controllo di cittadini e aziende implica una crescente componente tecnologica, attraverso il blocco dei contenuti e il controllo e identificazione dei difensori dei diritti umani, giornalisti, attivisti e dissidenti, nonché attraverso la criminalizzazione dell'espressione legittima online e l'adozione di una normativa restrittiva che giustifichi tali misure; sottolinea che la promozione e la salvaguardia delle libertà digitali devono essere integrate e riviste su base annuale in modo da garantire responsabilità e continuità, in tutte le azioni esterne, politiche e strumenti di finanziamento e di aiuto dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere inequivocabilmente le libertà digitali come diritti fondamentali e prerequisiti indispensabili per il godimento dei diritti umani universali, quali la libertà di espressione, riunione e accesso alle informazioni e per garantire la trasparenza e la responsabilità nella vita pubblica; |
83. |
si compiace dell'impegno assunto nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani di mettere a punto nuovi orientamenti pubblici sulla libertà di espressione sia online che offline, inclusa la protezione dei blogger e dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani e dei partiti dell'opposizione; |
84. |
sottolinea l'importanza di promuovere stampa e media indipendenti e liberi giacché sono attori cruciali nel preservare lo Stato di diritto e nella lotta alla corruzione; |
85. |
rileva con inquietudine il preoccupante aumento degli attacchi e delle intimidazioni contro i giornalisti e gli operatori dei media nel mondo; auspica un'intensificazione degli sforzi dell'UE per promuovere la loro sicurezza nei dialoghi con i partner dell'Unione e con altri paesi; |
86. |
esprime viva preoccupazione per gli sviluppi che limitano la libertà di espressione e di associazione in base a idee infondate in materia di omosessualità e transessualità; ribadisce che queste leggi e proposte sono incompatibili con il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che vieta le leggi e pratiche discriminatorie basate sull'orientamento sessuale; invita il VP/AR e il Rappresentante speciale per i diritti umani a sollevare sistematicamente tali preoccupazioni; |
87. |
deplora l'impiego di tecnologie e servizi prodotti all'interno dell'UE in paesi terzi per violare i diritti umani attraverso la censura delle informazioni, sorveglianza di massa, controllo, rilevamento e localizzazione dei cittadini e delle loro attività sulle reti telefoniche (mobili) e su Internet; esprime preoccupazione per le notizie di alcune società europee che collaborano con regimi autoritari fornendo accesso gratuito illimitato alle loro reti e banche dati con il pretesto di seguire la legge locale, come è stato nel caso della società TeliaSonera in diversi paesi dell'ex Unione Sovietica; è convinto che le imprese europee, le loro filiali e i loro subappaltatori svolgano un ruolo fondamentale ai fini della promozione e della diffusione delle norme sociali nel mondo, e che pertanto il loro comportamento debba essere conforme ai valori europei e alle norme internazionali di base in materia sociale e ambientale; |
88. |
plaude alle decisioni del Consiglio volte a vietare l'esportazione di talune tecnologie e servizi d'informazione in Siria e in Iran ed esorta l'Unione europea a considerare questi casi come precedenti per future misure restrittive nei confronti di altri regimi repressivi; appoggia fermamente la proposta di includere le violazioni dei diritti umani nel sistema europeo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, affinché i prodotti non elencati possano essere soggetti a restrizioni all'esportazione da parte degli Stati membri; attira l'attenzione, in tale contesto, sulla sua posizione relativa all'adozione del regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; |
Sostegno dell'UE alla società civile e ai difensori dei diritti umani
89. |
sottolinea che lo sviluppo di una società civile forte e dinamica costituisce un fattore chiave che consente il progresso democratico e una migliore tutela dei diritti umani; pone in evidenza che la mobilitazione della società civile è all'origine dei cambiamenti storici della Primavera araba; |
90. |
riconosce gli sforzi dell'UE per rafforzare il sostegno alle organizzazioni della società civile; apprezza particolarmente la capacità dell'Unione europea di impegnarsi direttamente con la società civile attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); si rammarica, tuttavia, del fatto che l'UE non disponga di una politica sistematica più decisa per convincere i paesi partner ad abolire indebite restrizioni giuridiche e amministrative che limitano i diritti universali di riunione e di associazione; invita a mettere a punto tali orientamenti politici; |
91. |
ribadisce il proprio sostegno all'attuazione del concetto di titolarità democratica nella cooperazione allo sviluppo dell'UE e ritiene il ruolo della società civile fondamentale in tale contesto; evidenzia la necessità che tutto il personale dell'UE lavori a stretto contatto con la società civile nei paesi in cui è distaccato; sottolinea che una più stretta collaborazione con la società civile contribuirebbe in modo significativo all'elaborazione di strategie nazionali in materia di diritti umani fattibili e realistiche, elaborate in funzione delle priorità di questi paesi; |
92. |
si rammarica del fatto che la persecuzione e la marginalizzazione dei difensori dei diritti umani rimangano una tendenza ampiamente diffusa in tutto il mondo, specialmente in Cina, in Russia e in tutti gli altri paesi che tuttora interpretano malamente standard elevati in materia di diritti umani come un'imposizione dell'UE, dell'ONU e delle organizzazioni internazionali per i diritti umani; deplora che in Cina la sorte di avvocati radiati nonché di giornalisti e operatori dei media vittime di persecuzioni politiche sia tuttora considerata un affare interno; rileva le restrizioni dello spazio democratico; |
93. |
accoglie con favore la risoluzione del Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 2011 sui difensori dei diritti umani, appoggiata dall'UE, e il sostegno pubblico dato dall'UE al relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e ai meccanismi regionali pertinenti per proteggere i difensori dei diritti umani; |
94. |
sostiene i piani per istituire un'iniziativa europea volontaria nel quadro dell'EIDHR intesa a fornire protezione temporanea ai difensori dei diritti umani che devono essere urgentemente trasferiti dai loro paesi d'origine; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe essere attuata in modo da integrare i regimi di protezione già esistenti; |
95. |
rileva che sono i difensori dei diritti umani che operano in aree isolate e zone di conflitto i più esposti alle minacce e ai pericoli, nonché quelli in minor contatto con il personale dell'UE; esorta tutte le delegazioni dell'UE a sviluppare strategie locali in materia di diritti umani per mantenere contatti regolari con i difensori dei diritti umani sul campo e per fornire loro l'assistenza e la protezione necessarie, come richiesto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; |
96. |
sottolinea l'importanza che l'UE intervenga in modo proattivo (reazione e sostegno ai difensori dei diritti umani minacciati, osservazione dei processi nei confronti dei difensori dei diritti umani, reazione pronta, energica e visibile alle restrizioni delle libertà di espressione, associazione e riunione) e che fornisca sistematicamente ai difensori dei diritti umani e/o alle loro famiglie informazioni sulle azioni intraprese per loro conto, come previsto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; sollecita, al riguardo, il potenziamento del meccanismo EIDHR finalizzato a creare misure urgenti di protezione nei confronti dei difensori dei diritti umani in pericolo o a rischio; |
97. |
deplora che non sia stato accolto l'appello del PE volto a rafforzare la visibilità del premio Sakharov annuale, in quanto il premio Sakharov è citato solo in modo dichiarativo nella sezione PE della relazione annuale; sottolinea ancora una volta che è necessario che il SEAE dia un seguito adeguato sul benessere dei candidati e dei vincitori e sulla situazione nei loro paesi; rinnova la richiesta rivolta al SEAE e alla Commissione di tenersi regolarmente in contatto con i candidati e i vincitori del premio Sakharov per garantire il proseguimento del dialogo e il monitoraggio della situazione dei diritti umani nei rispettivi paesi e per offrire protezione a quanti siano oggetto di gravi persecuzioni; invita il SEAE a includere il premio Sakharov nella sezione sui difensori dei diritti umani della relazione annuale sui diritti umani; |
98. |
invita la Commissione e il Consiglio a sostenere, formare e dare maggiore potere ai difensori dei diritti umani, attivisti della società civile e giornalisti indipendenti per garantirne la sicurezza e libertà online e per ribadire i diritti fondamentali di libertà di espressione, riunione e associazione online; |
Azione dell'UE contro la pena di morte
99. |
ribadisce la propria posizione inamovibile contro la pena di morte in tutti i casi e le circostanze, e sostiene con fermezza gli sforzi dell'UE per approvare una risoluzione decisa sulla moratoria contro la pena di morte alla 67a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, anche al fine di acquisire slancio nel periodo precedente al Congresso mondiale contro la pena di morte; sottolinea che l'UE svolge un ruolo guida ed è il donatore più importante nella lotta contro la pena di morte; |
100. |
invita gli Stati membri ad astenersi dal commercializzare o dal promuovere attrezzature vietate ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; invita, pertanto, a effettuare un controllo periodico e aggiornato delle esportazioni di farmaci prodotti dalle industrie farmaceutiche europee che potrebbero essere utilizzati per le esecuzioni capitali nei paesi terzi; plaude alla decisione della Commissione del 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 finalizzata a potenziare i controlli sulle esportazioni di determinati farmaci che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte; plaude alle azioni proattive intraprese da alcune industrie farmaceutiche europee per fermare le esportazioni verso i paesi terzi in cui sussiste il rischio prevedibile che tali farmaci siano utilizzati per le esecuzioni capitali; esorta un maggior numero di industrie farmaceutiche europee a fare altrettanto; invita la Commissione a definire una clausola omnicomprensiva nel regolamento (CE) n. 1236/2005 che richiederebbe, tra l'altro, il permesso preventivo di esportazione per tutti i farmaci che possono essere utilizzati per le torture o le esecuzioni capitali; |
101. |
accoglie con favore la valutazione da parte delle organizzazioni per i diritti umani secondo cui l'uso della pena di morte nel 2011 conferma sostanzialmente la tendenza mondiale verso l'abolizione; accoglie con favore l'abolizione in Thailandia della pena di morte per gli autori di reati di età inferiore ai 18 anni; si rammarica, tuttavia, del fatto che si sia registrato un aumento significativo delle esecuzioni in Iran, Iraq, Afghanistan e Arabia Saudita; esprime profonda delusione per il rifiuto della Cina di rivelare informazioni credibili sull'uso della pena di morte e sulle esecuzioni che, secondo Amnesty International, ammontano a migliaia; accoglie con favore l'abolizione della pena di morte nello stato americano dell'Illinois, ma si rammarica del fatto che gli Stati Uniti continuino a eseguire condanne capitali nonostante siano l'unico paese del G8 ad applicare questa pratica nel 2011; rammenta con preoccupazione che la Bielorussia è l'unico paese europeo che continua a usare la pena di morte; sollecita l'Unione europea e gli Stati membri ad affrontare in modo coerente e in modo prioritario la questione nei loro dialoghi con questi paesi; |
102. |
sostiene che l'UE, che ha già conseguito risultati concreti in passato nella lotta alla pena di morte, deve assumere una posizione più decisa e chiedere alle istituzioni e agli Stati membri di mantenere e rafforzare il loro impegno e la loro volontà politica per questa causa, al fine di raggiungere l'abolizione definitiva della pena di morte nel mondo; |
Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti
103. |
accoglie con favore l'adozione degli orientamenti aggiornati per la politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; rammenta, tuttavia, che è necessario superare le sfide di sensibilizzazione e di attuazione per conseguire progressi reali nella politica dell'UE; |
104. |
plaude al fatto che siano state inserite nelle linee guida aggiornate relative ai gruppi che necessitano di una protezione speciale anche le persone vittime di discriminazione basata sugli orientamenti sessuali o sull'identità di genere come pure plaude all'impegno di esortare i paesi terzi a garantire una procedura interna ai reclami e alle segnalazioni che riflettono la problematica di genere e minorile; deplora tuttavia che gli sforzi coordinati dell'UE per contrastare la tortura non tengano conto della sua dimensione di genere in maniera più globale, il che è principalmente dovuto all'assenza di informazioni sostanziali su tutte le forme di tortura e di maltrattamento; |
105. |
sottolinea l'importanza di collegare gli orientamenti dell'UE con le modalità di attuazione del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), con particolare attenzione ai meccanismi preventivi nazionali; |
106. |
sottolinea che la definizione della schiavitù data dalle Nazioni Unite corrisponde alla condizione di un individuo sul quale viene esercitato un diritto di proprietà, o almeno alcuni tratti costitutivi di tale diritto; deplora il fatto che alcune forme di schiavitù moderna sussistano anche in seno all'Unione europea; chiede pertanto alla Commissione una politica molto più rigorosa in materia, soprattutto per quanto riguarda il personale domestico, che è la categoria professionale maggiormente interessata da queste forme di schiavitù; |
107. |
deplora il fatto che l'abuso politico della psichiatria rimanga un problema doloroso in molti paesi che già in passato erano soliti impiegare metodi psichiatrici violenti a sostegno di regimi antidemocratici nel tentativo di intimidire e di fermare individui e segmenti della società dissidenti; sottolinea con preoccupazione che questa tendenza va di pari passo con forme vaghe e sfuggenti di tortura, tra cui il terrore psicologico e condizioni degradanti delle carceri; |
108. |
richiama l'attenzione sul significato della relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite (A/66/268) del 5 agosto 2011 sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che tratta in particolare gli effetti della segregazione in cella d'isolamento, compreso l'uso di tale metodo nelle cliniche psichiatriche; esprime profonda preoccupazione per le testimonianze che giungono da diversi paesi sul fatto che ospedali psichiatrici vengono in realtà utilizzati come centri di detenzione; invita il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, il SEAE e la Commissione a dedicare la dovuta attenzione al problema; |
109. |
esprime preoccupazione per il futuro funzionamento dei centri di riabilitazione per le vittime di torture; invita il SEAE e i servizi della Commissione a lavorare in modo trasversale rispetto alla linea di demarcazione tra le politiche esterne e quelle interne, al fine di garantire che le divisioni fra le competenza amministrativa non mettano a repentaglio il sostegno dell'UE ai centri di riabilitazione, sia all'esterno che all'interno dell'Unione; |
110. |
deplora che le violazioni dei diritti umani continuino a costituire un problema doloroso nei territori occupati di Cipro; segnala che migliaia di profughi, costretti con la forza ad abbandonare le loro case e proprietà, si sono visti negare dalle forze militari turche, a tutt'oggi, il diritto di vivere nella loro patria; osserva inoltre che alle famiglie e ai parenti delle persone scomparse è tuttora negato il diritto di avere risposte sulla sorte dei loro cari, in quanto la Turchia non agevola l'accesso alle zone militari o agli archivi in cui sono custodite le pertinenti relazioni d'indagine del comitato per le persone scomparse a Cipro; |
Discriminazione
111. |
insiste sul fatto che il dialogo politico sui diritti umani tra l'UE e i paesi terzi deve comprendere una definizione più inclusiva e globale del concetto di non discriminazione sulla base di fattori quali, ad esempio, la religione o le convinzioni personali, il sesso, la razza o l'origine etnica, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; |
112. |
sottolinea che, affinché la politica estera dell'UE sia credibile e coerente nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della non discriminazione, sarebbe opportuno che il Consiglio adottasse la direttiva sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale ed estendesse il campo di applicazione della decisione quadro sul razzismo e la xenofobia anche ad altri gruppi interessati, quali le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT); |
113. |
chiede agli Stati membri di opporsi con forza a qualsiasi tentativo di indebolire il concetto di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani e di incoraggiare attivamente il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a riservare la stessa attenzione alla problematica della discriminazione, quali che ne siano i motivi, inclusi il genere, l'identità di genere, la razza, l'età, l'orientamento sessuale e la religione o le convinzioni personali; deplora profondamente il fatto che l'omosessualità rimanga un reato in 78 Stati, in cinque dei quali è punita con la pena di morte; invita tali Stati a depenalizzare l'omosessualità senza indugio, a liberare coloro che sono stati imprigionati sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere e a non giustiziarli; esorta il SEAE ad avvalersi pienamente dello «strumentario LGBT» per proteggere i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI); esorta il Consiglio ad adoperarsi a favore dell'elaborazione di linee guida vincolanti in tale ambito; chiede al SEAE e agli Stati membri di sostenere i difensori dei diritti umani delle persone LGBTI nei paesi in cui tali diritti sono a rischio, e invita il VP/AR e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a continuare a chiarire il fermo impegno dell'Unione europea a favore dell'uguaglianza e della non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dell'espressione di genere nel mondo, anche mediante l'avvio e il sostegno di iniziative a livello bilaterale, internazionale e di Nazioni Unite su tali questioni; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare una tabella di marcia per l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere; |
114. |
invita gli Stati membri a concedere asilo alle persone in fuga dalle persecuzioni nei paesi in cui gli individui LGBTI sono considerati alla stregua di criminali, prendendo in considerazione i fondati timori di persecuzione di quanti fanno richiesta di asilo e affidandosi alla loro autoidentificazione in quanto lesbiche, gay, bisessuali o transessuali o intersessuali; |
115. |
ribadisce che il principio della non discriminazione, anche sulla base del sesso e dell'orientamento sessuale, è un elemento fondamentale nel quadro del partenariato ACP-UE; |
116. |
sottolinea che l'UE ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e ha adottato la strategia europea per la disabilità 2010-2020, con particolare riferimento all'area di azione 8; condanna qualsivoglia forma di discriminazione basata sulla disabilità ed esorta tutti gli Stati a ratificare e ad attuare l'UNCRPD; sottolinea che l'UE deve altresì monitorare l'attuazione della suddetta convenzione nel proprio territorio; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, istituita nel 2006 nel quadro delle Nazioni Unite, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; |
117. |
condanna le continue violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di persone che subiscono una discriminazione legata alla casta, le quali si vedono tra l'altro negare l'uguaglianza e l'accesso alla giustizia, sono vittime di una persistente segregazione e sono ostacolate dalla barriera della casta nella fruizione dei diritti umani basilari; chiede al Consiglio, al SEAE e alla Commissione di adottare, ove del caso, iniziative comuni in merito alla discriminazione basata sulla casta, anche nelle comunicazioni, nei quadri nonché nelle strategie e nei dialoghi condotti dall'UE su base nazionale in materia di diritti umani e a promuovere il progetto di principi e linee guida delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e l'origine quale quadro orientativo per eliminare la discriminazione basata sulla casta, nonché ad adoperarsi affinché tale progetto ottenga l'approvazione in seno al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite; |
118. |
chiede al VP/AR e al rappresentante speciale per i diritti umani di riconoscere pienamente la discriminazione basata sulla casta come problema trasversale in materia di diritti umani e povertà con gravi implicazioni, in particolare per le donne; |
119. |
si compiace del fatto che i principi guida del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in materia di povertà estrema e diritti dell'uomo siano fondati sull'interdipendenza e sull'indivisibilità di tutti i diritti dell'uomo, nonché sui principi della partecipazione e dell'emancipazione delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà; insiste sull'inscindibilità dell'estrema povertà e dei diritti dell'uomo: da una parte, le persone che vivono in condizioni di estrema povertà sono spesso anche private dei diritti umani civili, politici, economici e sociali; d'altra parte, nella lotta contro l'estrema povertà è fondamentale adottare un approccio basato sui diritti umani, in modo da comprendere la situazione e combatterla; invita il Consiglio a sostenere questo approccio in seno al Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite; |
120. |
rileva con preoccupazione che sono soprattutto le popolazioni indigene a rischiare di essere discriminate e che sono, inoltre, particolarmente vulnerabili ai cambiamenti e ai disordini politici, economici, ambientali e lavorativi; rileva che la maggior parte vive al di sotto della soglia di povertà e ha un accesso limitato o inesistente alla rappresentanza, al processo decisionale o al sistema giudiziario; è particolarmente preoccupato per le segnalazioni riguardanti la pratica diffusa dell'accaparramento delle terre, dei trasferimenti forzati e delle violazioni dei diritti umani a seguito di conflitti armati; |
121. |
invita la Commissione e il Consiglio a promuovere il riconoscimento, sul piano ufficiale e giuridico, del termine «rifugiato climatico» (riferito alle persone costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi all'estero per effetto dei mutamenti climatici), che ancora non è riconosciuto dal diritto internazionale o dagli accordi internazionali giuridicamente vincolanti; |
122. |
sottolinea l'importanza del diritto alla cittadinanza come uno dei diritti più basilari, dato che numerosi paesi concedono solo ai cittadini a pieno titolo la possibilità di fruire ed esercitare integralmente i loro diritti umani fondamentali, fra cui il diritto alla sicurezza pubblica, al benessere e all'istruzione; |
123. |
sottolinea che le minoranze nazionali tradizionali hanno esigenze specifiche che differiscono da quelle degli altri gruppi minoritari e che è necessario salvaguardare la parità di trattamento nei confronti di tali minoranze in materia di istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e altri servizi pubblici nonché promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, l'uguaglianza piena ed effettiva fra le persone appartenenti a una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza; |
Donne e bambini nelle situazioni di conflitto armato
124. |
apprezza l'attenzione particolare dedicata alla sfida relativa all'attuazione, nelle politiche dell'UE, delle risoluzioni concernenti le donne, la pace e la sicurezza, come evidenziato nella relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione — da parte dell'UE — delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 13 maggio 2011; accoglie con favore l'azione politica adottata dall'UE per garantire il prolungamento del mandato del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite; condivide l'opinione espressa nelle conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2011 sulla politica di sicurezza e difesa comune, secondo cui l'attenzione costante e sistematica per gli aspetti relativi ai diritti umani, al genere e ai bambini colpiti dai conflitti armati dovrebbe costituire una considerazione essenziale in tutte le fasi delle missioni PSDC; |
125. |
ritiene che, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle donne laddove sono sottorappresentate negli organi politici o in quelli della società civile, sia importante prevedere moduli di formazione e di accompagnamento, tanto per il personale europeo che si occupa delle questioni di genere quanto per le donne sul campo, in modo da consentire loro di apportare un contributo efficace ai processi di pace e di risoluzione dei conflitti; |
126. |
riconosce che il conseguimento di miglioramenti concreti della situazione delle donne e dei bambini nelle situazioni di conflitto armato è spesso subordinato alla realizzazione di strutture di responsabilità chiare e unificate nei servizi militari e di sicurezza sotto il controllo civile; sollecita, pertanto, le istituzioni dell'UE competenti a perseguire e applicare metodi più efficaci per realizzare riforme del settore della sicurezza nei paesi in situazione di conflitto o che emergono da un conflitto, con un marcato accento sui diritti delle donne e dei bambini, sull'inclusione e sulla partecipazione in tale contesto; invita il SEAE e la Commissione a tenere conto di ciò, unitamente all'importanza dell'emancipazione femminile nella ricostruzione post-conflitto, in sede di programmazione e attuazione degli strumenti di assistenza esterna per affrontare la riforma del settore della sicurezza; |
127. |
auspica il disarmo, la rieducazione e la reintegrazione dei bambini soldato quale elemento fondamentale delle politiche dell'UE volte a rafforzare i diritti umani, la protezione dei minori e la sostituzione della violenza con meccanismi politici di risoluzione dei conflitti; |
128. |
manifesta una profonda preoccupazione per la regione dei Grandi laghi in Africa, in cui lo stupro costituisce un'arma di guerra volta a eliminare interi gruppi della popolazione; |
Diritti delle donne
129. |
esorta l'Unione europea a rafforzare la sua azione per porre fine alle pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF), ai matrimoni precoci e forzati, ai delitti d'onore e all'aborto forzato o selettivo in funzione del sesso del nascituro; insiste sul fatto che tali politiche dovrebbero costituire elementi essenziali dell'approccio dell'UE alla cooperazione allo sviluppo; sottolinea l'importanza, oltre che di un accesso adeguato agli strumenti sanitari, dell'informazione e dell'educazione riguardo alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti a essa connessi, per il benessere delle donne e ragazze in tutti i paesi; |
130. |
osserva che viene tuttora dedicata un'attenzione insufficiente alla violazione dei diritti sessuali e riproduttivi e che ciò compromette gli sforzi indirizzati all'attuazione degli impegni assunti in relazione al programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo (ICPD), svoltasi al Cairo nel 1994, e alla lotta contro la discriminazione — tra cui la discriminazione e le diseguaglianze legate al genere — nelle strategie sulla popolazione e lo sviluppo; sottolinea che i progressi in materia di salute riproduttiva sono stati limitati, in alcune situazioni, da violazioni quali i matrimoni tra minori, precoci e forzati e la mancata applicazione di un'età giuridica minima per contrarre il matrimonio, da pratiche coercitive quali la sterilizzazione forzata o la mutilazione genitale femminile, nonché dal rifiuto di concedere alle donne e alle ragazze l'autonomia decisionale in merito alla loro salute sessuale e riproduttiva, senza dover subire discriminazioni, coercizioni e violenze; chiede l'attuazione del programma d'azione del Cairo relativamente ai suoi aspetti di politica in materia di diritti umani e di sviluppo, per promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne e dei minori, tra cui la salute sessuale e riproduttiva e i diritti a essa connessi; |
131. |
esorta l'UE e gli Stati membri a garantire che il processo di revisione operativa ICPD+20 conduca a una revisione globale di tutti gli aspetti legati alla piena fruizione dei diritti sessuali e riproduttivi, riconfermi un approccio forte e progressivo nei confronti dei diritti sessuali e riproduttivi per tutti, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, e preveda un'accresciuta responsabilità dei governi per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi stabiliti; invita, in particolare, l'UE e gli Stati membri a garantire che il processo di revisione sia condotto in modo inclusivo, consentendo l'effettivo coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, tra cui la società civile, le donne, gli adolescenti e i giovani; ricorda che il quadro in cui si inserisce tale revisione deve basarsi sui diritti umani e dedicare un'attenzione particolare ai diritti sessuali e riproduttivi; |
132. |
ricorda la risoluzione n. 11/8 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla mortalità e la morbilità materne prevenibili e i diritti umani, secondo la quale per prevenire la mortalità e la morbilità materne è necessario promuovere in modo efficace i diritti umani delle donne e delle ragazze e, in particolare, il loro diritto alla vita, all'istruzione, all'informazione e alla salute; sottolinea che l'Unione europea deve quindi svolgere un ruolo importante per contribuire al declino delle complicazioni prevenibili prima, durante e dopo la gravidanza e il parto; |
133. |
invita l'UE ad agire in stretta collaborazione con l'organismo delle nazioni Unite «UN Women» a livello bilaterale, internazionale, regionale e nazionale al fine di rafforzare i diritti delle donne; sottolinea, in particolare, la necessità non solo di promuovere l'educazione alla salute e programmi adeguati in materia di salute e di diritti sessuali e riproduttivi, che costituiscono una parte importante della politica dell'Unione europea in materia di sviluppo e di diritti umani a favore dei paesi terzi, ma anche di garantire che le donne abbiano un accesso equo ai sistemi sanitari pubblici nonché un'adeguata assistenza ginecologica e ostetrica, come stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità; |
134. |
esorta la Commissione e il SEAE a prestare un'attenzione particolare alla mutilazione genitale femminile (MGF) come parte di una strategia globale per combattere la violenza contro le donne, che comprenda lo sviluppo di un piano d'azione dell'UE in materia di MGF in applicazione del principio della dovuta diligenza; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a continuare ad affrontare la questione delle MGF nei loro dialoghi politici e strategici con i paesi partner in cui la pratica è ancora in uso, e a coinvolgere in tali dialoghi i difensori dei diritti umani che già si adoperano per porre fine alla pratica, insieme alle ragazze e alle donne che ne sono direttamente interessate, ai leader delle comunità, ai leader religiosi, agli insegnanti, agli operatori sanitari e ai funzionari governativi, a livello sia locale che nazionale; sottolinea la necessità che il SEAE sviluppi una serie di strumenti specifici sulle MGF nell'ambito delle sue azioni tese all'attuazione del quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia; |
135. |
sottolinea che i progressi in materia di salute riproduttiva sono stati limitati, in alcune situazioni, da violazioni quali i matrimoni tra minori, precoci e forzati e la mancata applicazione di un'età giuridica minima per contrarre il matrimonio, come pure da pratiche coercitive quali la sterilizzazione forzata o la mutilazione genitale femminile; |
136. |
apprezza l'impegno profuso da diversi Stati membri per contrastare la violenza contro le donne, la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili, e in particolare i loro aspetti transfrontalieri; ribadisce che occorre coerenza nelle politiche interne ed esterne dell'UE al riguardo ed esorta la Commissione a porsi come obiettivo prioritario quello di fermare la violenza contro le donne e le ragazze e il femminicidio e di sostenere, attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate, programmi mirati e innovativi sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi; incoraggia l'UE e gli Stati membri a firmare e ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica; |
137. |
si compiace dell'adozione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (14), nonché dell'introduzione di una nuova strategia da parte della Commissione, dal titolo «La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)»; ricorda che la tratta degli esseri umani è un fenomeno transnazionale complesso che affonda le radici nella vulnerabilità alla povertà, nell'assenza di una cultura democratica, nella disuguaglianza di genere e nella violenza contro le donne; sottolinea che è necessario insistere maggiormente sulla dimensione di genere nel dialogo con i paesi terzi in merito a questa problematica; invita, infine, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare al più presto il protocollo delle Nazioni Unite relativo alla tratta degli esseri umani, detto «protocollo di Palermo», e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani; |
138. |
insiste sul ruolo essenziale che le donne svolgono nella vita politica del vicinato meridionale; si compiace dei risultati delle elezioni, che hanno portato a un aumento notevole del numero di donne presenti nelle sedi politiche; |
139. |
chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere in particolare la ratifica e l'attuazione, da parte degli Stati membri dell'Unione africana, del Protocollo dell'Unione africana sui diritti delle donne in Africa; |
Diritti dei minori
140. |
rammenta l'impegno specifico, assunto nel quadro del trattato di Lisbona, a concentrarsi sui diritti dei minori nelle politiche esterne dell'UE; sottolinea che l'adozione pressoché universale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fornisce una base giuridica internazionale particolarmente solida per perseguire politiche progressive in quest'ambito; raccomanda che tutte le politiche e le azioni dell'UE tengano conto dei diritti dei minori; invita, pertanto, i paesi che non l'hanno ancora fatto a ratificare al più presto la Convenzione e ad applicarla, unitamente ai suoi protocolli facoltativi; |
141. |
richiama l'attenzione sul serio problema, esistente in diversi paesi dell'Africa sub-sahariana, dei bambini accusati di stregoneria, con gravi conseguenze che vanno dall'esclusione sociale all'infanticidio, fino all'uccisione rituale di bambini come vittime sacrificali; osserva che lo Stato ha la responsabilità di proteggere i minori da qualsiasi forma di violenza e di abuso ed esorta, pertanto, il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, la Commissione e il SEAE a prestare una particolare attenzione alla protezione dei minori da tutte le forme di violenza, come pure alla sorte di questi minori, nei dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi interessati e nella programmazione degli strumenti finanziari esterni; |
142. |
invita il SEAE e la Commissione a tutelare, nel quadro delle politiche esterne dell'Unione, i diritti dei minori nei procedimenti penali, determinando esigenze specifiche di protezione in ragione della loro vulnerabilità alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, e a considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore, come stabilito dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime sui diritti delle vittime; |
143. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma UE per i diritti dei minori», che integra obiettivi di politica interna ed esterna in un unico documento politico; rammenta l'impegno del VP/AR, espresso nella comunicazione della Commissione dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea», a porre l'accento sui diritti dei minori, come una delle tre priorità della campagna; sottolinea, d'altra parte, l'importanza di tradurre questi impegni in azioni finanziate e di monitorarne l'efficace attuazione; |
144. |
chiede che i diritti dei minori siano inseriti in maniera coerente nelle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani, conformemente all'impegno figurante nel trattato di Lisbona; sostiene i piani per conseguire ulteriori progressi nella definizione di approcci alla cooperazione allo sviluppo basati sui diritti, come indicato nel piano d'azione strategico dell'UE sui diritti umani; sottolinea l'urgenza di agire in tal senso nel caso dei diritti dei minori, al fine di garantire un progresso sostenibile più a lungo termine; ribadisce che, in determinati paesi, le ragazze si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità; |
145. |
sottolinea che è necessario contrastare tutte le forme di lavoro minorile forzato, di sfruttamento e di traffico di minori; invita a migliorare l'attuazione delle norme nazionali e internazionali in vigore, che promuovono una maggiore consapevolezza riguardo agli abusi sui minori nel mercato del lavoro; sottolinea che è opportuno che i bambini e gli adolescenti svolgano solo lavori che non incidono negativamente sulla loro salute e sul loro sviluppo personale e che non interferiscono con la loro istruzione; |
Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo
146. |
sottolinea che la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto fondamentale dell'uomo (15), che include il diritto di credere o di non credere e la libertà di praticare indistintamente confessioni teistiche, non teistiche o ateistiche, in pubblico o in privato, singolarmente o in comunità con altri; sottolinea che la fruizione di tale diritto è fondamentale per lo sviluppo di società pluralistiche e democratiche; invita l'UE a difendere in modo sistematico, nei dialoghi politici con i paesi terzi, il diritto alla libertà di religione o di credo per tutti, conformemente alle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; |
147. |
condanna qualsiasi intolleranza, discriminazione o violenza fondata sulla religione o sul credo, ovunque si verifichi e chiunque ne sia destinatario, a prescindere se sia rivolta a religiosi, apostati o non credenti; esprime una profonda preoccupazione per la crescente diffusione degli episodi di questo tipo perpetrati, in vari paesi, nei confronti di rappresentanti delle minoranze religiose come pure nei confronti degli esponenti moderati delle tradizioni religiose maggioritarie che si esprimono a favore di società pluraliste ed eterogenee basate sul rispetto reciproco tra gli individui; esprime preoccupazione per l'impunità di tali violazioni, per la mancanza di imparzialità da parte della polizia e dei sistemi giudiziari nel gestire tali questioni, nonché per l'assenza di adeguati sistemi di risarcimento delle vittime, fenomeni che si riscontrano in numerosi paesi nel mondo; constata che, paradossalmente, gli avvenimenti della primavera araba, che secondo le attese dovevano portare a una trasformazione a favore della democrazia, in molti casi hanno determinato un deterioramento delle libertà e dei diritti delle minoranze religiose e condanna, pertanto, fermamente tutti gli atti di violenza perpetrati contro cristiani, ebrei, musulmani e altre comunità religiose; riconosce la crescente necessità, in un certo numero di paesi, della trasformazione dei conflitti e dell'impegno verso la riconciliazione, compreso il dialogo interreligioso a vari livelli; esorta l'UE e il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, la Commissione e il SEAE ad affrontare, nei dialoghi dell'UE con i paesi terzi in materia di diritti umani, il contenuto discriminatorio e provocatorio presente, ad esempio, nei mezzi d'informazione, come pure gli ostacoli alla libertà di professione religiosa; reputa che, nei paesi terzi in cui le minoranze religiose vedono i loro diritti violati, non sia possibile risolvere il problema isolando tali minoranze dalle società circostanti nell'intento di proteggerle, creando così «società parallele»; |
148. |
esprime una particolare preoccupazione per la situazione in Cina, dove coloro che praticano la propria religione al di fuori dei canali autorizzati ufficialmente, tra cui cristiani, musulmani, buddisti e praticanti del Falun Gong, subiscono sistematicamente persecuzioni; invita il governo cinese a porre fine alla campagna di maltrattamenti e vessazioni nei confronti dei praticanti del Falun Gong, che devono scontare lunghe pene detentive come punizione per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di religione e di credo, e vengono sottoposti a un processo di «rieducazione attraverso il lavoro» che mira a costringerli a rinunciare alle loro credenze spirituali, nonostante la Cina abbia ratificato la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; esorta la Cina a mantenere la promessa di ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); invita le autorità cinesi a sospendere e quindi modificare, attraverso autentici processi di consultazione con i tibetani, le politiche che producono i peggiori effetti sul buddismo, sulla cultura e sulla tradizione del Tibet; esprime una profonda preoccupazione per la situazione della libertà religiosa a Cuba, in particolare per la crescente persecuzione esercitata non solo nei confronti dei leader delle chiese cattoliche e protestanti, ma anche dei credenti; |
149. |
sottolinea che il diritto internazionale umanitario riconosce la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di credo e di appartenenza politica indipendentemente dallo status di registrazione, motivo per cui la registrazione non dovrebbe costituire un prerequisito obbligatorio per poter professare la propria religione o il proprio diritto all'appartenenza politica; rileva con preoccupazione che in Cina tutti coloro che desiderano praticare una religione, comprese le cinque religioni ufficiali — buddismo, taoismo, islamismo, cattolicesimo e protestantesimo — sono tenuti a registrarsi presso il governo e devono sottostare a organi di direzione controllati dallo Stato, e che questo interferisce con la loro autonomia religiosa e limita la loro attività; rileva inoltre con preoccupazione che i gruppi religiosi non registrati, tra cui i praticanti delle chiese domestiche e del Falun Gong, subiscono varie forme di maltrattamenti che limitano le loro attività e le loro riunioni, arrivando alla confisca delle loro proprietà e persino all'arresto e alla carcerazione; |
150. |
plaude all'inserimento della libertà di religione o di credo fra gli argomenti della formazione fornita al personale UE; rinnova fermamente la sua richiesta di adottare uno «strumentario» di ampio respiro per promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo come parte della politica esterna dell'UE; apprezza, a tale proposito, l'impegno dell'UE a sviluppare linee guida in materia di libertà di religione o di credo, conformemente alla sezione 23 del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; osserva che tali linee guida dovrebbero essere in linea con le strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani e comprendere un elenco di verifica delle indispensabili libertà inerenti al diritto alla libertà di religione o di credo al fine di valutare la situazione in un determinato paese, nonché una metodologia per contribuire a individuare le violazioni della libertà di religione o di credo; sottolinea la necessità di coinvolgere il Parlamento europeo e le organizzazioni della società civile nella preparazione di tali linee guida; incoraggia l'UE ad assicurare la coerenza fra le nuove linee guida e le priorità elencate nelle strategie dell'UE per paese in materia di diritti umani; sottolinea l'importanza di integrare la libertà di religione o di credo nelle politiche di sviluppo e nelle altre politiche esterne dell'UE; |
151. |
esorta l'UE a rispondere in modo proattivo all'utilizzo crescente delle leggi in materia di apostasia, blasfemia e anticonversione e al loro ruolo in termini di incremento dell'intolleranza e della discriminazione a sfondo religioso; sottolinea che il diritto internazionale contempla il diritto ad avere, abbracciare e cambiare una religione o un credo; invita il VP/AR e le istituzioni dell'UE a intervenire contro le pratiche inaccettabili esercitando pressioni sui paesi terzi interessati, in particolare sui partner dell'UE che ancora applicano tali pratiche, onde garantire la loro eliminazione; esorta l'UE a prendere posizione contro l'utilizzo di siffatte leggi da parte dei governi e a sostenere il diritto degli individui di cambiare religione, in particolare nei paesi in cui l'apostasia è punibile con la pena di morte; |
152. |
sottolinea l'importanza di proteggere la libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di credo, tra cui l'ateismo e le altre forme di assenza di credo, nel quadro delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e ribadisce che tali libertà non devono essere compromesse dall'applicazione di leggi contro la blasfemia utilizzate per opprimere e perseguire chi professa una religione o un credo diversi; sottolinea che, malgrado le leggi sulla blasfemia siano spesso promosse con il pretesto di ridurre le tensioni sociali, in realtà contribuiscono soltanto a esacerbare tali tensioni e ad accrescere l'intolleranza, in particolare nei confronti delle minoranze religiose; rammenta a tal proposito che, in un certo numero di paesi, i divieti, le confische e la distruzione di luoghi di culto e di pubblicazioni religiose e il divieto di formazione del clero rappresentano tuttora la prassi comune; esorta le istituzioni europee, nei loro rapporti con i governi interessati, a contrastare queste violazioni; chiede una posizione risoluta contro la strumentalizzazione delle leggi sulla blasfemia a fini persecutori nei confronti di membri delle minoranze religiose; |
153. |
sottolinea l'importanza di integrare la libertà di religione o di credo nelle politiche dell'UE in materia di sviluppo, prevenzione dei conflitti e lotta al terrorismo; plaude agli sforzi inclusivi a favore di un dialogo interculturale e interconfessionale e di una cooperazione a vari livelli, che coinvolga i leader delle comunità, le donne, i giovani e i rappresentanti delle minoranze etniche, al fine di promuovere la coesione sociale e un modello pacifico di società; plaude all'impegno dell'UE a presentare e promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nei consessi internazionali e regionali, tra cui le Nazioni Unite, l'OSCE, il Consiglio d'Europa e altri meccanismi regionali, e invita a intrattenere un dialogo costruttivo con l'Organizzazione dei paesi islamici sul superamento della terminologia legata alla lotta contro la diffamazione delle religioni; esorta l'UE a continuare a presentare la sua risoluzione annuale sulla libertà di religione o di credo in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; |
154. |
plaude alla dichiarazione congiunta del VP/AR, del segretario generale dell'Organizzazione dei paesi islamici, del segretario generale della Lega araba e del commissario per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, del 20 settembre 2012, in cui si ribadisce il rispetto per tutte le religioni e l'importanza fondamentale della libertà e della tolleranza religiose, riconoscendo pienamente, nel contempo, l'importanza della libertà di espressione; condanna tutte le forme di sostegno dell'odio religioso e della violenza e deplora profondamente la perdita di vite umane a seguito dei recenti attacchi alle missioni diplomatiche; esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime; |
155. |
osserva che la libertà di religione o di credo è strettamente collegata alle questioni attinenti al riconoscimento, alla pari cittadinanza e al pari godimento dei diritti in una determinata società; esorta l'UE a promuovere l'uguaglianza e la pari cittadinanza come priorità per i rappresentanti di gruppi emarginati e discriminati della società; sottolinea inoltre l'importanza di sostenere iniziative e garantire finanziamenti a favore della società civile e dei difensori dei diritti umani nei loro sforzi diretti a contrastare la discriminazione, l'intolleranza e la violenza basate sulla religione o sul credo; |
156. |
esorta il SEAE a sviluppare al suo interno una capacità permanente finalizzata a monitorare e ad analizzare il ruolo della religione o del credo nelle società contemporanee e nelle relazioni internazionali e a integrare la problematica della libertà di religione o di credo in tutte le direzioni e le unità geografiche e tematiche; incoraggia il SEAE a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sui progressi realizzati nell'ambito della libertà religiosa o di credo nel mondo; |
157. |
sottolinea l'importanza di consentire, sostenendo iniziative in tal senso, il finanziamento della società civile e dei difensori dei diritti umani nei loro sforzi volti a contrastare la discriminazione, l'intolleranza e la violenza basate sulla religione o sul credo; ritiene che i programmi di sostegno per paese nell'ambito dello strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) debbano privilegiare i finanziamenti intesi a proteggere e promuovere la libertà di religione o di credo nei paesi in cui la strategia nazionale dell'UE ha identificato tale diritto come questione prioritaria; |
o
o o
158. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al Servizio europeo per l'azione esterna nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(2) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 454.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0507.
(4) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 78.
(5) http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-4DFF-BE56-903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf
(6) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0576.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0113.
(9) GU C 291 E del 4.10.2011, pag. 171.
(10) Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0309.
(12) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 87.
(13) Testi approvati P7_TA(2012)0126.
(14) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(15) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa (GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 53).
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/111 |
P7_TA(2012)0504
Strategia dell'UE in materia di diritti umani
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani (2012/2062(INI))
(2015/C 434/10)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 2, 3, 6, 8, 21, 33 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea — Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 maggio 2001, dal titolo «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi» (COM(2001)0252), |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681), |
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visti il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, quali adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012, |
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visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, |
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vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani (1), |
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vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione (3), |
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vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012, destinata al Consiglio, su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE (4), |
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visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, |
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visti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i negoziati in corso sull'adesione dell'UE alla medesima, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2012 al Consiglio sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sul Fondo europeo per la democrazia (6), adottate in occasione della sua 3130a riunione il 1o dicembre 2011, e la dichiarazione sull'istituzione del Fondo europeo per la democrazia (7) concordata dal Coreper il 15 dicembre 2011, |
— |
vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (8), |
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vista la recente istituzione del Fondo europeo per la democrazia, |
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visto l'articolo 48 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0378/2012), |
A. |
considerando che l'Unione europea si fonda sul principio del rispetto dei diritti umani e ha l'obbligo giuridico, previsto dai trattati, di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri senza alcuna eccezione, così come al centro di tutti gli accordi internazionali; che ai dialoghi tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi terzi devono seguire misure concrete volte a garantire che i diritti umani restino il fulcro di tali politiche; |
B. |
considerando che l'Unione europea ha sviluppato una vasta gamma di strumenti quale quadro politico a sostegno di tale obbligo, segnatamente orientamenti in materia di diritti umani, uno strumento finanziario globale relativo ai diritti umani e alla democrazia (lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)), il requisito che tutti gli strumenti finanziari esterni (quali lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento per la stabilità, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento di partenariato) promuovano i diritti umani e la democrazia nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione del Fondo europeo per la democrazia, la nomina del nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, le dichiarazioni e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dell'Alto rappresentante, le iniziative dell'UE, le sanzioni della stessa in caso di gravi violazioni dei diritti umani e, più di recente, le strategie in materia di diritti umani specifiche per paese; |
C. |
considerando che, in considerazione della natura variabile delle relazioni contrattuali fra l'Unione e i paesi terzi, l'UE ha istituito diversi strumenti quali la politica europea di vicinato (PEV), l'accordo di Cotonou e i dialoghi e le consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani al fine di promuovere i diritti umani e la democrazia e di migliorare la cooperazione in seno agli organismi internazionali in occasione di discussioni su questioni d'interesse comune; che la PEV segue l'attuazione degli impegni concordati e che l'accordo di Cotonou prevede consultazioni in caso di violazioni dei diritti umani; considerando che il ruolo dell'UE nel sostenere e osservare i processi elettorali ha altresì un impatto rilevante in termini di promozione dei diritti umani e della democrazia nonché di rafforzamento dello Stato di diritto; |
D. |
considerando che l'effetto cumulativo prodotto da tali politiche ha dato origine a un approccio parcellizzato a causa del quale non è stato debitamente rispettato il principio di coerenza fra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione come pure tra questi ultimi e le altre politiche; che i diversi strumenti sono divenuti di conseguenza elementi autonomi e non contribuiscono all'obbligo giuridico di seguire l'attuazione delle clausole relative ai diritti umani né all'obiettivo politico associato, per cui si rendono necessarie un'armonizzazione e la creazione di sinergie tra tali strumenti; |
E. |
considerando che diversi fattori impediscono l'attuazione di un'efficace politica dell'Unione in materia di diritti umani e di democrazia e che la comunicazione congiunta del dicembre 2011 non ha affrontato in modo efficace tali fattori, quali l'assenza di un approccio integrato basato su un collegamento fra tutti gli strumenti esterni dell'UE e l'opportuna inclusione di obiettivi prioritari specifici per paese, l'assenza di una politica comparativa per tutti gli strumenti (ivi comprese le strategie e le politiche geografiche), che dovrebbe essere in grado di misurare e controllare il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici sulla base di indicatori specifici, trasparenti, misurabili, attuabili e temporalmente definiti, nonché la fragilità dei dialoghi sui diritti umani, i quali dovrebbero essere integrati nel dialogo politico più ampio ai più alti livelli; |
F. |
considerando che gli eventi della Primavera araba e l'esperienza acquisita con i paesi del partenariato orientale, sia prima sia durante i rispettivi periodi di transizione, hanno dimostrato che occorre riplasmare la politica di vicinato per conferire maggior priorità al dialogo con in particolare le ONG, i difensori dei diritti umani, i sindacati, i media, le università, i partiti politici democratici e altri attori della società civile, così come alla difesa delle libertà fondamentali, indispensabili per i processi di democratizzazione e di transizione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'istituzione del Fondo europeo per la democrazia quale risposta concreta da parte dell'UE alle sfide poste dalla democratizzazione, da principio, seppur non esclusivamente, nei paesi del vicinato dell'UE; |
G. |
considerando che questa politica rinnovata dovrebbe mirare a rafforzare ulteriormente l'impegno dei paesi partner ad attuare riforme democratiche più profonde e a rispettare i diritti fondamentali, in particolare quelli essenziali quali la libertà di espressione, di coscienza, di religione o di credo, di riunione e di associazione, sulla base dell'approccio «di più a chi fa di più» e della responsabilità reciproca tra i paesi partner, l'UE e i suoi Stati membri; |
H. |
considerando che, quale parte del processo di revisione, il Consiglio ha razionalizzato e riformulato la politica dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia nel quadro della sua azione esterna; che tale ridefinizione è contenuta nel quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia adottato dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012, che è corredato di un piano di azione che delinea chiaramente gli obiettivi specifici, un calendario, le tappe fondamentali dell'azione e l'attribuzione delle responsabilità; considerando che il Consiglio ha nominato un rappresentante speciale per i diritti umani allo scopo di migliorare la visibilità, l'efficacia e la coerenza della politica dell'UE nell'ambito dei diritti umani e di contribuire all'attuazione dei suoi obiettivi, valutando gli strumenti attuali in materia, consultando diversi partner e istituzioni del settore e concentrandosi su questioni importanti che richiedono un'attenzione immediata; |
I. |
considerando che l'attuale crisi economica, i suoi effetti percepiti sulla forza del progetto europeo e i cambiamenti nell'equilibrio mondiale dei poteri hanno dimostrato come i nobili proclami sui diritti umani siano insufficienti se non sono abbinati a una politica dei diritti umani basata su solidi principi attuata con misure agili e concrete e incentrata sull'obbligo di rispettare la coerenza della dimensione interna ed esterna di tutte le politiche dell'UE; |
J. |
considerando che la promozione dei diritti umani e della democrazia rappresenta una responsabilità congiunta e condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri; che si potranno realizzare dei progressi solo con un'azione coordinata e coerente di entrambe le parti; che i diritti economici e sociali costituiscono parte integrante dei diritti umani fin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948; |
K. |
considerando che occorre pertanto che l'UE contribuisca all'attuazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e in quelli in via di sviluppo con cui firma accordi internazionali, anche a carattere commerciale; |
L. |
considerando che gli sviluppi tecnologici, i nuovi strumenti TIC, i crescenti livelli d'istruzione in diverse regioni del mondo, l'affermarsi di taluni paesi in via di sviluppo quali potenze regionali, l'istituzione di nuovi forum multilaterali come il G20 e l'emergere di una società civile globale, informata e interconnessa, sono tutti elementi che segnalano la necessità di rafforzare la coerenza degli attuali strumenti previsti dal diritto internazionale e di intensificare la cooperazione nel contesto della governance globale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani, porre fine all'impunità delle violazioni di tali diritti e migliorare le prospettive democratiche in tutto il mondo; |
M. |
considerando che il libero accesso a Internet e alle telecomunicazioni favorisce un dibattito libero e democratico e può rappresentare uno strumento di rapida allerta per quanto concerne le violazioni dei diritti umani, per cui dovrebbe costituire una priorità dell'azione esterna dell'UE a sostegno della democrazia e della difesa dei diritti umani; |
N. |
sottolinea che le grandi linee e gli elementi principali del nuovo quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia richiedono un elevato livello di coerenza e volontà politica per conseguire risultati tangibili; |
Quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e democrazia
1. |
ritiene che l'iniziativa di revisione strategica cerchi di rispondere alle sfide fondamentali che il Parlamento e altri soggetti interessati hanno individuato; valuta positivamente l'approccio globale e inclusivo adottato dal Consiglio a tale proposito e, in particolare, il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia quale espressione tangibile dell'impegno e della responsabilità dell'UE, nonché la nomina, richiesta dal Parlamento europeo in precedenti relazioni, di un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; |
2. |
riafferma che ogni essere umano deve godere delle libertà e dei diritti umani universali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, indipendentemente dalle circostanze o dalle situazioni, dalla religione o dalle convinzioni personali, dal sesso, dall'origine razziale o etnica, dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere; |
3. |
invita l'UE a passare dalle parole ai fatti e a realizzare le sue promesse in modo rapido e trasparente; |
4. |
sottolinea che il quadro strategico e il piano d'azione rappresentano un punto di partenza e non di arrivo per la politica dell'UE in materia di diritti umani e insiste sul fatto che le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione dovranno adottare un approccio fermo e coerente nei confronti delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, in maniera trasparente e responsabile; |
5. |
apprezza che il vicepresidente/alto rappresentante abbia proposto di promuovere i diritti delle donne, i diritti dei bambini e la giustizia (concentrandosi sul diritto a un giusto processo) come temi trasversali delle campagne ed è certo che il nuovo rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani avrà un ruolo positivo nell'attuazione del piano d'azione in questo ambito; |
6. |
è fermamente convinto che la creazione del posto di rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani dovrebbe rafforzare la politica in materia di diritti umani in tutte le strategie di politica esterna dell'UE; |
7. |
mira a garantire una comunicazione e una collaborazione continue tra il Parlamento europeo e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani; |
8. |
esprime, in quanto unica istituzione dell'Unione a elezione diretta, l'auspicio di essere strettamente associato a tale quadro politico ridefinito nonché la sua determinazione a continuare a svolgere un ruolo fondamentale per il miglioramento della legittimità democratica del processo di elaborazione delle politiche dell'UE, pur nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione conformemente al trattato; |
9. |
ribadisce la sua volontà di intensificare la cooperazione interistituzionale, anche nell'ambito di un gruppo di contatto sui diritti umani che riunisca il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), i servizi competenti del Consiglio e della Commissione, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché la sottocommissione per i diritti dell'uomo e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e che sia incaricato del seguito della revisione e del piano d'azione; |
10. |
insiste sulla necessità di unire gli sforzi di tutte le istituzioni in tale processo e chiede pertanto una dichiarazione congiunta di impegno delle stesse su principi di base e obiettivi comuni; |
11. |
si compiace dell'ambizione del quadro strategico, ma reputa necessario migliorare il coordinamento e chiarire le procedure e la ripartizione dei compiti tra l'UE e gli Stati membri, al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella sua attuazione; |
Coerenza e cooperazione nei settori d'intervento e fra l'Unione europea e gli Stati membri
12. |
sottolinea la necessità di coerenza e coesione in tutti i settori d'intervento quale condizione essenziale per una strategia in materia di diritti umani efficace e credibile e deplora che nel quadro strategico non vi sia alcun riferimento specifico a suddetti principi; rammenta alla Commissione i suoi reiterati impegni — come indicato nelle sue comunicazioni del 2001 e del 2010, quest'ultima sul piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) — ad adottare misure concrete per garantire una maggiore coerenza e coesione fra le sue politiche interne ed esterne; ricorda che nel 2001 erano stati concordati il totale coinvolgimento del Parlamento e una maggiore coordinazione in tale settore; rammenta agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che il rispetto dei diritti fondamentali comincia in casa propria e non deve esser dato per scontato, bensì continuamente valutato e perfezionato, in modo che l'UE possa essere ascoltata quale voce credibile in materia di diritti umani nel mondo; |
13. |
esorta l'Unione europea e gli Stati membri a migliorare il proprio coordinamento per una maggiore coerenza e complementarità delle politiche e dei programmi in materia di diritti umani, sicurezza e sviluppo; |
14. |
invita la Commissione e il SEAE a rispettare l'impegno di adottare «un approccio basato sui diritti umani» nell'ambito dell'intero processo di cooperazione allo sviluppo; |
15. |
esorta l'Unione europea a preservare e onorare il proprio ruolo preminente nella difesa dei diritti umani nel mondo, attraverso un uso efficace, coerente e ragionato di tutti gli strumenti di cui dispone, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani e l'efficacia della nostra politica di aiuto allo sviluppo; |
16. |
sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo per garantire che le politiche attuate dall'UE in ogni settore permettano un rispetto crescente dei diritti umani e che, nel contempo, nessuno di tali diritti venga violato dalle politiche dell'UE; |
17. |
evidenzia che il nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani deve tenere conto dell'agenda dello sviluppo in tutte le azioni intese a promuovere i diritti umani nel mondo; si aspetta al riguardo una stretta collaborazione con il Parlamento e con le commissioni competenti; |
18. |
invita la Commissione e il SEAE, con riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e alla necessità di garantire la massima tutela possibile dei diritti ivi sanciti e di prevenire la loro erosione, a profondere particolari sforzi affinché sia accordata priorità alle esigenze di protezione e assistenza specifiche dei bambini di entrambi i sessi, sulla base di tale convenzione e della dichiarazione dei diritti del fanciullo; |
19. |
condanna fermamente la mutilazione genitale femminile in quanto violazione dell'integrità del corpo delle donne e delle ragazze ed esorta la Commissione e il SEAE a prestare particolare attenzione a queste crudeli pratiche tradizionali nelle loro strategie volte a combattere la violenza nei confronti delle donne; |
20. |
ritiene che l'UE risulterà credibile per quanto riguarda la difesa dei diritti umani e della democrazia solo se le sue politiche esterne sono coerenti con l'azione condotta entro i propri confini; |
21. |
afferma che al quadro strategico deve essere data un'adeguata visibilità, per accrescere la sua legittimità, credibilità e responsabilità nei confronti dei cittadini; |
22. |
esorta la Commissione a pubblicare una comunicazione su un piano d'azione in materia di diritti umani, al fine di promuovere i valori dell'UE nella dimensione esterna della politica per la giustizia e gli affari interni, come annunciato nel piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma del 2010 e in linea con il piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia; |
23. |
insiste affinché tutte le direzioni generali della Commissione e del SEAE valutino in modo approfondito le implicazioni giuridiche della Carta dei diritti fondamentali in riferimento alle politiche esterne dell'UE, dal momento che la Carta è applicabile a tutte le azioni intraprese dalle istituzioni dell'UE, e si impegna a fare altrettanto; incoraggia le sue commissioni parlamentari ad avvalersi delle disposizioni pertinenti dell'articolo 36 del suo regolamento, che permettono loro di verificare la conformità di una proposta di atto legislativo alla Carta dei diritti fondamentali, comprese le proposte relative a strumenti finanziari esterni; |
24. |
sottolinea la necessità di accrescere il livello di cooperazione e consultazione fra il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali (FREMP) e il gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM); esorta a estendere la suddetta cooperazione e consultazione al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; invita entrambi gli organismi ad avvalersi appieno delle competenze e degli strumenti del Consiglio d'Europa, nonché delle procedure speciali dell'ONU, anche nella preparazione di nuove iniziative volte a sistematizzare e promuovere valori e norme internazionali comuni; |
25. |
si compiace della maggiore coerenza delle politiche con le convenzioni e i meccanismi internazionali e regionali quali quelli delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa; sollecita un inserimento sistematico di tali norme nelle strategie nazionali sui diritti umani, che dovrebbero rappresentare il documento di riferimento per le politiche, i piani d'azione, le strategie e gli strumenti geografici e tematici; propone che la cooperazione in materia di diritti umani sia estesa a tutti i partner e le organizzazioni regionali, in particolare attraverso dialoghi in materia, programmati in modo da coincidere con i vertici internazionali, e che sia seguita da dichiarazioni specifiche successivamente agli incontri con tali partner e anche con paesi terzi, in particolare i paesi BRICS e altre economie emergenti; |
26. |
reputa che l'inclusione, nella politica di vicinato del Consiglio d'Europa, di paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente offrirà strumenti complementari ai fini del ravvicinamento del loro quadro legislativo e delle migliori pratiche nel settore dei diritti umani; osserva che il programma congiunto UE-Consiglio d'Europa, recentemente concordato, per il rafforzamento delle riforme democratiche nel vicinato meridionale è un esempio delle competenze complementari del Consiglio d'Europa in materia di riforme costituzionali, giuridiche e istituzionali; |
27. |
invita le istituzioni competenti dell'UE a lavorare al miglioramento del rispetto e della protezione della libertà di religione o di credo nella valutazione delle norme internazionali in materia di diritti umani; |
28. |
invita le sue commissioni competenti, quali la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a intensificare la loro cooperazione con gli organismi e gli strumenti di pertinenza del Consiglio d'Europa, nonché a instaurare dialoghi strutturati in modo da creare una sinergia efficace e pragmatica fra le due istituzioni e utilizzare appieno le competenze in essere in questo ambito; |
Verso un approccio efficace e inclusivo
29. |
riconosce l'obiettivo della revisione di porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi; ritiene essenziale che l'Unione adotti un approccio efficace nei confronti dei suoi partner attraverso la presentazione di specifiche priorità chiave in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, e che concentri i suoi sforzi su tale approccio in modo tale da orientarli verso risultati concreti e realizzabili; osserva che, nel settore dei diritti umani, tali priorità chiave devono includere i principali diritti fondamentali, quali la non discriminazione, la libertà di espressione, la libertà di religione, la libertà di coscienza, la libertà di riunione e la libertà di associazione; |
30. |
propone che l'Unione europea e gli Stati membri adottino quali priorità chiave in materia di diritti umani la lotta contro la pena di morte e gli sforzi per combattere la discriminazione delle donne, ambiti in cui l'UE ha conseguito risultati importanti e nei quali la sua esperienza è sufficientemente significativa per essere condivisa e per produrre risultati tangibili; |
31. |
ricorda che lo sviluppo, la democrazia e lo Stato di diritto sono condizioni essenziali, ma non identiche, al rispetto dei diritti umani e interagiscono e si rafforzano reciprocamente; esorta l'UE a sostenere il radicamento degli ideali di democrazia e rispetto dei diritti umani nella società, in particolare al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti dell'infanzia; |
32. |
plaude al ruolo centrale delle strategie nazionali sui diritti umani, che il Parlamento richiede da tempo, e al fatto che queste siano state elaborate come un processo inclusivo che comprende le delegazioni dell'UE, i capi missione e il gruppo COHOM; reputa essenziale l'organizzazione di ampie consultazioni, specialmente con le organizzazioni locali della società civile, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, i difensori dei diritti umani e altri soggetti interessati e sottolinea che è essenziale garantire la loro tutela con misure di attuazione a tal fine; |
33. |
ritiene essenziale individuare priorità, obiettivi realistici e forme di influenza politica specifici per ciascun paese, al fine di rendere più efficace l'azione dell'UE e ottenere risultati misurabili; è del parere che le strategie nazionali sui diritti umani debbano essere integrate nella politica estera e di sicurezza comune e nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE (nei programmi geografici e tematici), al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia e coerenza; |
34. |
richiede alla Commissione di integrare le strategie nazionali in materia di diritti umani nella programmazione e nell'attuazione di ogni tipo di assistenza ai paesi terzi, nonché nei documenti strategici e nei programmi indicativi pluriennali; |
35. |
raccomanda che le priorità chiave delle strategie nazionali sui diritti umani siano rese pubbliche, senza mettere a rischio la sicurezza dei difensori dei diritti umani e della società civile nei paesi interessati; sottolinea che le tali priorità pubbliche darebbero prova dell'impegno dell'UE in materia di diritti umani nei paesi terzi e fornirebbero un sostegno a coloro che lottano per esercitare e difendere i propri diritti umani; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso alle strategie nazionali in materia di diritti umani e a tutte le informazioni correlate; |
36. |
sottolinea il ruolo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) nel settore dei diritti umani, come affermato nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, che fa riferimento, tra l'altro, ai principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; sottolinea la necessità di includere la responsabilità sociale delle imprese nelle strategie dell'UE per i diritti umani; rammenta che le società europee e multinazionali hanno anche responsabilità e obblighi e plaude al fatto che l'UE abbia riaffermato il concetto di RSI; invita tutte le imprese a onorare la propria responsabilità aziendale al rispetto dei diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite; apprezza la disponibilità della Commissione a definire degli orientamenti in materia di diritti umani per le piccole e medie imprese; invita gli Stati membri a redigere dei piani nazionali per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni unite e a insistere sulla necessità che anche i paesi partner rispettino le norme in materia di RSI riconosciute a livello internazionale, quali gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita dell'ILO sulle imprese multinazionali e la politica sociale; |
37. |
ritiene che il quadro strategico e il piano d'azione che lo accompagna, con un orizzonte temporale di tre anni, razionalizzeranno gli obiettivi prioritari nazionali, fra l'altro, includendo orientamenti tematici dell'UE e strategie locali correlate in modo da fornire un quadro coerente per tutte le azioni dell'Unione; invita a una rapida conclusione di tutte le strategie nazionali sui diritti umani, alla loro tempestiva attuazione e a una valutazione delle migliori pratiche; è convinto che tali strategie permetteranno accurate valutazioni annuali per quanto riguarda l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani definite negli accordi quadro; |
38. |
raccomanda che, quale elemento delle strategie nazionali sui diritti umani, l'Unione europea convenga su un elenco di «argomenti minimi» che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE siano tenuti ad affrontare con i relativi interlocutori nei paesi terzi durante le riunioni e le visite, anche al massimo livello politico e nel corso dei vertici; |
39. |
esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a incoraggiare ulteriormente i paesi terzi a prevedere espressamente i diritti delle donne nelle loro legislazioni e a garantirne il rispetto; |
40. |
invita le competenti istituzioni dell'UE a impegnarsi con gli attori religiosi e le organizzazioni di culto a sostegno della libertà di religione e della risoluzione dei conflitti, fornendo loro assistenza; |
41. |
plaude all'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico di porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i partner strategici; invita pertanto l'UE ad approvare le conclusioni annuali del Consiglio «Affari esteri» sui partner strategici dell'UE, onde fissare una soglia minima comune oltre la quale gli Stati membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle rispettive controparti preoccupazioni riguardo ai diritti umani; |
42. |
chiede maggiori sforzi per la difesa e il sostegno dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, soprattutto di coloro che, a causa del proprio impegno, sono sottoposti a minacce o costretti a vivere nel terrore; attende con interesse le misure più flessibili e mirate che sarà possibile adottare nel quadro del FED per tutelare i difensori dei diritti umani; |
Piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia
Clausola relativa ai diritti umani
43. |
invita la Commissione a proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'Unione europea di garantire che i loro acquisti non sostengano i responsabili di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente mediante controlli e verifiche delle loro catene di approvvigionamento dei minerali e la pubblicazione dei risultati; chiede alla Commissione di preparare e pubblicare una lista delle imprese dell'Unione europea che si siano rese complici dirette di violazioni dei diritti umani, per avere intrattenuto relazioni con regimi autoritari; è del parere che una dovuta diligenza obbligatoria da parte delle aziende dell'Unione europea, in linea con gli orientamenti pubblicati dall'OCSE, difenderebbe la reputazione delle imprese europee e garantirebbe una maggiore coerenza tra le politiche in materia di diritti dell'uomo e sviluppo dell'Unione europea, soprattutto nelle zone devastate dai conflitti; |
44. |
raccomanda che l'alto rappresentante fondi tale meccanismo sul riconoscimento del possibile rischio di violazione, da parte di un paese partner, delle norme internazionali in materia di diritti umani, inserendo nella clausola peculiarità specifiche di un autentico sistema di «allerta rapida», nonché sulla creazione di un quadro progressivo sulla base di consultazioni, provvedimenti e conseguenze, simile a quello previsto nell'accordo di Cotonou, seguendo l'esempio del meccanismo di monitoraggio creato per l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Turkmenistan; rileva che un siffatto sistema, fondato sul dialogo, sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un ambiente in degrado e di violazioni reiterate e/o sistematiche dei diritti umani in spregio al diritto internazionale e permetterebbe di discutere misure correttive in un quadro vincolante; chiede pertanto che la revisione valuti altresì il ruolo, il mandato e gli obiettivi dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani, che dovrebbero essere migliorati; |
45. |
chiede che la protezione dei diritti fondamentali dei migranti nei paesi ospitanti sia oggetto di valutazioni periodiche e di un'attenzione particolare; |
46. |
plaude alla creazione, da parte del Parlamento, del meccanismo per il monitoraggio delle situazioni relative ai diritti umani quale elemento della conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan; raccomanda che simili meccanismi di monitoraggio siano previsti sistematicamente anche per altri accordi; |
47. |
sottolinea la decisione del Consiglio, del 2009, di estendere la clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia a tutti gli accordi e di prevedere una correlazione fra tali accordi e gli accordi di libero scambio mediante l'inserimento di una «clausola passerella» ove del caso; osserva il riferimento all'elaborazione di criteri applicativi di tale elemento presente nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; osserva che l'estensione della copertura della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia richiede necessariamente un chiaro meccanismo di attuazione a livello istituzionale e politico e che, pertanto, essa debba essere integrata da un meccanismo operativo d'applicazione; insiste affinché in tutti gli accordi che l'Unione europea conclude con i paesi tanto industrializzati quanto in via di sviluppo, compresi gli accordi di settore e gli accordi relativi al commercio e agli investimenti, debbano essere inserite clausole esecutive e non negoziabili riguardo ai diritti umani; ritiene essenziale la sottoscrizione di tale impegno vincolante da parte di tutti i paesi partner, specialmente i paesi che condividono gli stessi valori e i partner strategici con i quali l'UE sta negoziando accordi; |
48. |
osserva che il Parlamento non è coinvolto nel processo decisionale per quanto concerne l'inizio delle consultazioni o per la sospensione di un accordo; ritiene che, nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione per invitare all'applicazione della clausola relativa ai diritti umani e delle disposizioni contenute nel capitolo sullo sviluppo sostenibile, la Commissione debba verificare attentamente il rispetto delle condizioni contenute in tale capitolo; osserva che, qualora la Commissione reputi che tali condizioni non siano rispettate, occorre che essa presenti una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo; |
49. |
esorta l'Alto rappresentante ad ampliare la relazione annuale sull'azione dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della democrazia nel mondo aggiungendo una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia — che comprende altresì la clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi in vigore — contenente un'analisi caso per caso di ciascun processo di consultazione e altre misure adeguate varate dal Consiglio, dal SEAE e dalla Commissione, unitamente a un'analisi dell'efficacia e della coerenza delle azioni intraprese; |
Valutazione dell'impatto sui diritti umani
50. |
reputa che l'UE possa fronteggiare pienamente gli obblighi che le derivano dal trattato di Lisbona e dalla Carta soltanto con la preparazione di valutazioni dell'impatto sui diritti umani prima dei negoziati relativi a qualsiasi accordo, bilaterale o multilaterale, con i paesi terzi; |
51. |
rileva che tale prassi sistematica rappresenta l'unica modalità di garanzia della corrispondenza fra il diritto primario, l'azione esterna dell'UE e gli obblighi dei terzi a norma delle convenzioni internazionali, compresi il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) nonché le norme in materia di lavoro e ambiente riconosciute a livello internazionale; |
52. |
chiede che le valutazioni d'impatto summenzionate coprano l'intera gamma dei diritti umani, compresi quelli on line, che devono essere intesi quale unicum indivisibile; |
53. |
osserva che tali valutazioni devono essere effettuate in modo indipendente, trasparente e partecipativo, coinvolgendo le comunità potenzialmente interessate; |
54. |
invita la Commissione e il SEAE all'elaborazione di una solida metodologia che sancisca i principi di uguaglianza e non discriminazione, in modo da scongiurare impatti negativi su determinate popolazioni, e che stabilisca misure preventive o correttive reciprocamente concordate in caso di impatti negativi, prima della conclusione dei negoziati; |
55. |
richiama in particolar modo l'attenzione sulla necessità di effettuare valutazioni di impatto sui progetti la cui attuazione comporta un grave rischio di violazione delle disposizioni della Carta, quali progetti inerenti alla magistratura, ad agenzie di controllo delle frontiere e alle forze dell'ordine e di sicurezza in paesi retti da regimi repressivi; |
Una politica comparativa
56. |
sottolinea che gli obiettivi in materia di diritti umani e di democrazia impongono necessariamente criteri specifici, misurabili, attuabili e pubblici tesi a valutare il grado di rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto; ritiene, a tale proposito, che l'UE debba avvalersi appieno degli strumenti e delle competenze di pertinenza dell'ONU e del Consiglio d'Europa, compresa l'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo quale elemento essenziale di questo catalogo unico di riferimento per i diritti umani e la democrazia a beneficio dei paesi membri del Consiglio d'Europa, e debba contraddistinguere con chiarezza le sue conclusioni politiche da una valutazione giuridica e tecnica; |
57. |
raccomanda l'elaborazione, da parte del SEAE, di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi — nonché di parametri di riferimento pubblici e specifici per singoli paesi — che potrebbero fungere da fondamento coerente e congruente per la valutazione annuale delle politiche dell'UE nel quadro delle strategie nazionali per i diritti umani e dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; raccomanda che tali parametri di riferimento comprendano anche gli elementi di base del diritto internazionale dei rifugiati, al fine di tutelare i diritti dei rifugiati e degli sfollati; |
La politica europea di vicinato rinnovata
58. |
rammenta gli insegnamenti politici appresi dalla primavera araba, nonché l'esperienza acquisita con i paesi del partenariato orientale sia prima sia durante i rispettivi periodi di transizione, compresa la necessità di modificare le politiche precedenti, concentrate fondamentalmente sulle relazioni con le autorità, e di instaurare un reale partenariato tra Unione europea e governi e società civili dei paesi partner; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo del nuovo Fondo europeo per la democrazia, da principio, seppur non esclusivamente, nei paesi del vicinato dell'UE; |
59. |
sottolinea l'importanza della realizzazione di programmi e del sostegno a progetti che consentano il contatto fra società civili nell'Unione europea e nei paesi terzi e invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la capacità delle società civili di partecipare ai processi decisionali a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, che deve assurgere a pilastro centrale degli strumenti finanziari esterni attualmente oggetto di revisione; |
60. |
plaude al fatto che i dialoghi sui diritti umani nell'ambito del partenariato orientale siano integrati da seminari congiunti della società civile e ribadisce il suo sostegno al forum della società civile di detto partenariato; |
61. |
invita la Commissione e il SEAE ad utilizzare il modello di un meccanismo istituzionalizzato di consultazione della società civile, definito nell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, quale punto di partenza per l'elaborazione di meccanismi ancora più inclusivi per tutti gli accordi; |
62. |
comprende che il punto centrale del nuovo approccio dell'Unione europea consiste nel rafforzamento delle società attraverso la responsabilità interna attiva in modo da sostenere la capacità di dette società di partecipare al processo decisionale pubblico e al processo di governo democratico; |
63. |
accoglie con favore nuove iniziative quali il Fondo europeo per la democrazia e lo strumento per la società civile, che rendono gli aiuti dell'UE più accessibili, soprattutto alle organizzazioni della società civile, e che possono fungere da catalizzatori di un approccio più strategico e politico da parte dell'UE alla democratizzazione, mediante la fornitura di un'assistenza contestualizzata, flessibile e tempestiva, volta a facilitare la transizione democratica nei paesi partner; |
64. |
osserva che, nonostante ci si attendesse una trasformazione in chiave democratica a seguito degli avvenimenti della primavera araba, in molti casi questi hanno determinato un peggioramento delle libertà e dei diritti delle minoranze religiose; condanna pertanto fermamente tutti gli atti di violenza perpetrati contro le comunità cristiane, ebraiche, musulmane e di altre confessioni, nonché tutti i tipi di discriminazione e intolleranza basati sulla religione e sulla fede contro chi pratica una religione, gli apostati e i non credenti; sottolinea ancora una volta, in linea con le precedenti risoluzioni, che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale; |
65. |
sottolinea che gli avvenimenti della primavera araba hanno messo in luce diverse lacune delle politiche dell'UE nei confronti della regione, a inclusione della situazione dei giovani che sono vittime della disoccupazione di massa e non hanno prospettive nei loro paesi; plaude tuttavia alla volontà dell'UE di modificare l'approccio e insiste sulla necessità di rafforzare i progetti e i programmi di scambio in corso che tengono conto delle necessità dei giovani della primavera araba, in particolare quelli avviati nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo; |
66. |
sottolinea la necessità di realizzare programmi di scambio o di aprire i programmi europei ai giovani della primavera araba, nonché di procedere a una riflessione fondata sulla società civile in merito alle cause e alle conseguenze dell'assenza di consapevolezza in relazione ai problemi, soprattutto economici e sociali, che tali società devono affrontare; |
67. |
suggerisce la creazione di programmi di scambio o l'apertura dei programmi europei ai giovani dei paesi terzi; |
68. |
sottolinea che solidi legami con la società civile nei paesi della primavera araba e del partenariato orientale, rafforzati, tra l'altro, dai programmi di scambio, dai tirocini presso le istituzioni dell'UE e dei suoi Stati membri e dalle borse di studio presso le università europee, sono indispensabili per lo sviluppo e il consolidamento futuri della democrazia in tali paesi; |
69. |
mette in evidenza che la summenzionata riflessione fondata sulla società civile potrebbe essere potenziata con l'istituzione di una convenzione euroaraba per la gioventù o di una convenzione per la gioventù Euro-MENA/Euro-Mediterranea, incentrata in particolare sui diritti umani; |
70. |
sottolinea che la situazione delle donne nei paesi della primavera araba è spesso fondamentale per valutare i progressi compiuti in termini di democrazia e diritti umani e che la garanzia dei diritti delle donne deve costituire una parte essenziale dell'azione dell'UE nei confronti di tali paesi; sollecita la creazione di una convenzione interparlamentare euro-araba delle donne; ricorda inoltre che la democrazia comporta la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica, come sancito negli strumenti internazionali e regionali quali il protocollo sui diritti delle donne in Africa allegato alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; |
71. |
sottolinea il ruolo essenziale delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della loro cooperazione negli Stati membri e nei paesi del vicinato dell'UE; incoraggia iniziative intese a trasferire le buone prassi nonché a coordinare e a stimolare la cooperazione fra le istituzioni nazionali per i diritti umani negli Stati membri e nei paesi del vicinato dell'UE, come il programma di cooperazione 2009-2013 tra i difensori civici dei paesi del partenariato orientale, che è stato varato congiuntamente dai difensori civici francese e polacco per potenziare la capacità degli uffici dei difensori civici, degli organi governativi e delle organizzazioni non governative nei paesi del partenariato orientale di tutelare i diritti individuali e realizzare Stati democratici fondati sullo Stato di diritto; sottolinea che è necessario coordinare tale azione all'interno dell'UE e che le istituzioni dell'Unione traggano profitto dall'esperienza maturata mediante essa; sottolinea la necessità di incoraggiare la creazione di istituzioni nazionali per i diritti umani in quei paesi del vicinato dell'UE in cui il sistema giuridico non le prevede; |
72. |
insiste sul fatto che l'Alto rappresentante e la Commissione attuino con convinzione la politica europea di vicinato rinnovata mediante l'applicazione dei principi «maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno (more for more)» e «minori aiuti a fronte di un minore impegno (less for less)» con pari attenzione; |
73. |
reputa che i paesi per i quali sia chiaramente stata accertata la mancanza di progressi relativi a una reale democrazia e a un cambiamento istituzionale e sociale profondamente radicato, che comprenda lo Stato di diritto, debbano veder diminuito il sostegno dell'Unione, fatto salvo il sostegno alla società civile in tali paesi, in linea con gli obiettivi della suddetta politica, in particolare in caso di violazione di determinati principi fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di religione o di credo, la non discriminazione, l'uguaglianza di genere, la libertà di coscienza, la libertà di riunione e la libertà di associazione; |
74. |
nutre preoccupazioni sulla prosecuzione degli atteggiamenti del passato, con i quali sono stati ricompensati eccessivamente dal punto di vista politico provvedimenti, adottati dai governi partner, che non contribuiscono a raggiungere direttamente gli obiettivi; |
75. |
plaude all'iniziativa di varare un approccio alla politica per lo sviluppo basato sui diritti umani; osserva che un simile approccio deve essere fondato sull'indivisibilità dei diritti umani e crede fermamente che il centro degli obiettivi di cooperazione debba essere costituito dagli esseri umani e dal benessere dei popoli, più che dai governi; evidenzia che la coerenza delle politiche per lo sviluppo deve essere, in tale contesto, intesa quale contributo alla piena concretizzazione degli obiettivi in materia di diritti umani, in modo tale che le diverse politiche dell'Unione europea non si compromettano vicendevolmente in tal senso; |
76. |
plaude alla nuova iniziativa del corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers, che nel periodo 2014-2020 offrirà a circa 10 000 europei l'opportunità di partecipare a operazioni umanitarie in tutto il mondo, dove è maggiormente necessario l'aiuto, e di dimostrare la solidarietà europea fornendo un aiuto concreto alle comunità colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo; |
Responsabilità interistituzionale congiunta
77. |
è del parere che il quadro strategico e il piano d'azione siano particolarmente significativi, in quanto rappresentano un impegno comune approvato dall'Alto rappresentante, dal Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati membri; plaude al riconoscimento del ruolo di guida che il Parlamento ricopre nella promozione dei diritti umani e della democrazia; auspica che il Parlamento sia debitamente coinvolto nella fase di attuazione del piano d'azione, fra l'altro mediante scambi in seno a un gruppo di contatto sui diritti umani, che riunisce il SEAE, i servizi competenti del Consiglio e della Commissione, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché la sottocommissione per i diritti dell'uomo e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo; |
78. |
raccomanda lo sviluppo, da parte del Parlamento, di relazioni maggiormente dinamiche con le delegazioni dell'UE, in base a contatti e scambi di informazioni regolari per mezzo di relazioni dello stato di avanzamento che rispecchino l'«agenda per il cambiamento» nell'ambito dei diritti umani e della democrazia, nonché gli obiettivi e le tappe fondamentali definiti nel piano d'azione; |
79. |
si impegna a garantire un seguito maggiormente sistematico alle sue risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai singoli casi concernenti gli stessi, mediante la creazione di un meccanismo di follow-up, con il sostegno dell'unità d'azione per i diritti umani, di recente istituzione, e raccomanda una maggiore cooperazione fra la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per i bilanci, la commissione per il controllo dei bilanci e altre commissioni pertinenti del Parlamento europeo, come pure con la Corte dei conti, al fine di garantire che gli obiettivi della revisione strategica saranno abbinati ad adeguato sostegno finanziario da parte dell'Unione; |
80. |
raccomanda che il Parlamento migliori le sue procedure in relazione alle problematiche concernenti i diritti umani e intensifichi gli sforzi volti a integrare efficacemente i diritti umani nelle sue strutture e nei suoi processi, al fine di garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro di tutte le azioni e le politiche parlamentari, anche mediante la revisione dei suoi orientamenti sulla promozione dei diritti umani e della democrazia destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento stesso; |
81. |
è del parere che ciascuna delegazione permanente del Parlamento e ciascuna commissione pertinente debba contare un deputato, scelto preferibilmente tra il presidente e i vicepresidenti della stessa, con lo specifico incarico di monitorare il portafoglio per i diritti umani relativo alla regione, all'area tematica o al paese interessati e che la persona designata debba riferire su base regolare alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo; |
82. |
raccomanda che le delegazioni del Parlamento che si recano in missione in un paese in cui la situazione dei diritti umani è preoccupante contino deputati con lo specifico incarico di segnalare le questioni in materia di diritti umani riguardanti il paese o la regione interessati e che tali deputati riferiscano alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo; |
83. |
chiede una maggiore cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri sulle tematiche concernenti i diritti umani; |
84. |
pone l'accento sulla necessità di migliorare il modello delle discussioni in plenaria sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto allo scopo di permettere discussioni più frequenti, con una maggior partecipazione dei deputati, consultazioni con la società civile durante il processo di redazione, un maggior grado di reattività alle violazioni dei diritti umani e ad altri eventi imprevisti sul campo, e sottolinea la necessità di migliorare il seguito dato alle discussioni e alle risoluzioni precedenti; |
85. |
sottolinea la necessità di garantire che il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'UE sfruttino meglio il potenziale offerto dalla rete del Premio Sacharov; |
86. |
raccomanda che il Parlamento europeo, in cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri, organizzi un evento annuale sui difensori dei diritti umani, con la partecipazione di attivisti provenienti da tutto il mondo, che diverrebbe per il Parlamento l'occasione annuale di manifestare il suo sostegno ai difensori dei diritti umani di tutto il mondo e di aiutarli a esercitare il loro diritto di rivendicare e difendere i propri diritti nei rispettivi paesi; |
87. |
sollecita l'applicazione concreta dell'articolo 36 del TUE al fine di garantire la debita presa in considerazione delle opinioni del Parlamento quando si tratta di dar seguito alle risoluzioni e raccomanda, a tal proposito, un maggiore dialogo; |
o
o o
88. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al rappresentante speciale per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(2) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
(6) Documento del Consiglio 17944/2011.
(7) Documento del Consiglio 18764/2011.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0113.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/123 |
P7_TA(2012)0505
Nuovo accordo UE-Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per il nuovo accordo UE-Russia (2011/2050(INI))
(2015/C 434/11)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, entrato in vigore il 1o dicembre 1997, |
— |
vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2012 sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Russia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'OMC (1) |
— |
visti i negoziati avviati nel 2008 in merito a un nuovo accordo UE-Russia, come pure il «partenariato per la modernizzazione» avviato nel 2010, |
— |
visto l'obiettivo condiviso dall'Unione europea e dalla Russia, espresso nella dichiarazione comune in esito all'11o vertice UE-Russia svoltosi a San Pietroburgo il 31 maggio 2003, che prevede di creare uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e istruzione che comprenda gli aspetti culturali (i «quattro spazi comuni»), |
— |
viste le consultazioni UE-Russia sul tema dei diritti umani, |
— |
vista la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 23 ottobre 2012 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky (2), |
— |
viste le sue risoluzioni sulle relazioni tra l'UE e la Russia, |
— |
vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime (3), |
— |
visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0338/2012), |
A. |
considerando che l'evoluzione della politica estera comune e della politica energetica dell'EU, in linea con il principio di condizionalità, dovrebbe comprendere la Russia come partner strategico, a condizione che vengano condivisi e sostenuti i valori fondamentali sui quali si basa l'Unione, fra i quali democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che la Russia è un paese le cui radici culturali sono in Europa e rappresenta un importante attore globale e regionale, in quanto membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del G8, del G20, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE ed è quindi tenuta al rispetto degli obblighi in qualità di membro di dette organizzazioni, soprattutto per quanto riguarda la relazione di monitoraggio del Consiglio d'Europa dell'ottobre 2012; |
B. |
considerando che la Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, condivide con gli altri membri la responsabilità di mantenere la stabilità mondiale; che varie sfide a livello internazionale possono essere affrontate solo mediante un approccio coordinato che comprenda la Russia; |
C. |
considerando il costante incremento dell'interdipendenza economica dell'UE e della Russia e che una migliore cooperazione e buone relazioni di vicinato tra UE e Russia dovrebbero perciò essere considerate di grande importanza per la stabilità, la sicurezza e la prosperità di entrambe le parti; |
D. |
considerando che, sotto la presidenza di Vladimir Putin, la Russia sta evidenziando solo un interesse selettivo nello sviluppo di politiche comuni senza alcuna reale intenzione di sviluppare un autentico partenariato strategico di vasta portata per l'applicazione del diritto internazionale e la prevenzione dei conflitti; |
E. |
considerando che dal 1994, anno in cui fu firmato l'attuale accordo di partenariato e di cooperazione (APC), sia l'UE che la Russia sono andate incontro a profondi mutamenti politici, istituzionali, sociali ed economici; |
F. |
considerando che l'adesione della Russia all'OMC, il 22 agosto 2012, ha costituito un passo importante che potrebbe contribuire ad accelerare la modernizzazione dell'economia russa e, allo stesso tempo, fungere da incentivo positivo per la Russia quanto al rispetto delle regole e degli standard del commercio internazionale nei confronti dei quali si è impegnata; |
G. |
considerando che tali mutamenti, insieme alle nuove sfide e opportunità che si aprono per le relazioni UE-Russia, vanno affrontati a livello sia bilaterale che multilaterale; che, malgrado l'attuale mancanza di entusiasmo della parte russa, la base per un vero partenariato strategico potrebbe essere costituita da un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione ambizioso, globale e giuridicamente vincolante che abbracci i principali settori di cooperazione e si fondi sui valori comuni di democrazia, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; che occorre in particolare porre l'accento sulla necessità di costruire un vero partenariato tra l'UE e la Russia; |
H. |
considerando che l’UE continua ad essere impegnata ad approfondire e sviluppare ulteriormente le relazioni con la Russia e a favore del rispetto dei principi sanciti dal partenariato per la modernizzazione, che si fondano su interessi comuni e su un profondo impegno nei confronti dei valori universali e dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto; |
I. |
considerando che la condanna delle componenti del gruppo punk russo «Pussy Riot» a due anni di prigione per un'esibizione di protesta contro il presidente Vladimir Putin in una cattedrale ortodossa di Mosca è sproporzionata e solleva gravi preoccupazioni circa il modo in cui il sistema giudiziario russo tratta i cittadini e agisce in modo da intimidire la società civile russa; |
J. |
considerando che, nel contesto dei negoziati in corso, è necessario valutare adeguatamente lo status quo delle relazioni tra l'UE e la Russia, tenendo conto delle controversie bilaterali esistenti tra Russia e Stati membri dell'UE, |
K. |
considerando che le relazioni UE-Russia continuano a risentire dell'incapacità della Russia di accogliere pienamente i valori democratici e di rafforzare lo Stato di diritto; |
L. |
considerando che le attuali intimidazioni e molestie nonché gli arresti di cui sono oggetto i rappresentanti delle forze dell'opposizione e di ONG, la recente adozione di leggi sul finanziamento delle ONG, sul diritto di assemblea, la legge sulla diffamazione e la legge che impone restrizioni a Internet, come pure la crescente pressione esercitata sulla libertà e l'indipendenza dei mezzi d'informazione e sulle minoranze per quanto riguarda l'orientamento sessuale e il credo religioso, stanno determinando un ulteriore degrado della situazione in materia di diritti umani e principi democratici in Russia; |
M. |
considerando che il comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha recentemente condannato le leggi vigenti in alcune regioni della Federazione russa che vietano la «propaganda omosessuale», dal momento che violano il Patto internazionale sui diritti civili e politici; |
N. |
considerando che l'attuale accordo di partenariato e cooperazione deve rimanere valido ed efficace fintantoché non ne venga concluso e ne entri in vigore uno nuovo; |
O. |
considerando che il 14 ottobre 2012 si sono svolte, in tutta la Russia, le elezioni locali e regionali; |
P. |
considerando che le leggi, nuove o modificate, di cui sopra sono state approvate dalla Duma di Stato, le cui più recenti elezioni non sono state né libere né eque, secondo quanto riportato sia dalla missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE che secondo le conclusioni del Parlamento europeo; |
Q. |
considerando che sono in atto talune procedure nei confronti dell'opposizione, come quella intesa a privare del suo mandato Gennady Gudkov, ex membro della Duma appartenente al partito d'opposizione «Russia giusta», il che può essere interpretato come caso di applicazione selettiva della giustizia e un'interferenza nella legittima attività politica; |
1. |
rivolge al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna, nel contesto dei negoziati in corso per il nuovo accordo, le seguenti raccomandazioni: Svolgimento dei negoziati
Dialogo e cooperazione in campo politico
Cooperazione economica
|
2. |
resta vigile in merito ai requisiti che l'UE intende fissare per quanto riguarda il rispetto dei principi democratici, e considera tale rispetto un presupposto indispensabile per la firma di un accordo UE-Russia; |
o
o o
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna nonché, per informazione, al governo della Federazione russa e alla Duma di Stato russa. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0409.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0369.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0286.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/130 |
P7_TA(2012)0506
Decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla decisione del governo israeliano di espandere gli insediamenti in Cisgiordania (2012/2911(RSP))
(2015/C 434/12)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la Carta delle Nazioni Unite, |
— |
viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 181 (1947) e 194 (1948) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e le risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) e 1850 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
— |
visti gli accordi di Oslo («Dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim») del 13 settembre 1993, |
— |
visto l'accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza, del 28 settembre 1995, |
— |
viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in particolare quelle relative all'espansione degli insediamenti rilasciate in data 8 giugno 2012 e 2 dicembre 2012, |
— |
vista la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di concedere alla Palestina lo status di osservatore non membro, adottata il 29 novembre 2012, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente del 10 dicembre 2012 e del 14 maggio 2012, |
— |
visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il 2 dicembre 2012 il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di costruire 3 000 nuove unità abitative negli insediamenti della Cisgiordania e di Gerusalemme est; che, se attuati, questi progetti comprometterebbero la praticabilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, in particolare nell'Area E1, dove la costruzione di insediamenti dividerebbe in due la Cisgiordania, rendendo impossibile la creazione di uno Stato palestinese capace di esistenza autonoma, contiguo e sovrano; |
B. |
considerando che il 2 dicembre 2012 il governo israeliano ha annunciato la trattenuta di 100 milioni di dollari USA di entrate fiscali palestinesi; che i trasferimenti fiscali mensili sono un elemento fondamentale del bilancio dell'Autorità palestinese; che il ministro delle Finanze israeliano Yuval Steinitz ha dichiarato che le entrate fiscali sono state trattenute per ripianare i debiti palestinesi nei confronti della società elettrica israeliana; |
C. |
considerando che l'UE ha ripetutamente confermato il proprio sostegno alla soluzione fondata su due Stati — lo Stato di Israele e uno Stato di Palestina indipendente, democratico, contiguo e capace di esistenza autonoma — che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza; |
D. |
considerando che gli accordi di Oslo del 1993 hanno suddiviso il territorio della Cisgiordania in tre zone, le Aree A, B e C; che l'Area C, soggetta al controllo civile e di sicurezza israeliano, costituisce il 62 % del territorio ed è l'unica porzione continua, oltre a comprendere la maggior parte delle terre fertili e ricche di risorse della Cisgiordania; che l'accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza del 1995 prevedeva il graduale passaggio dell'Area C alla giurisdizione palestinese; |
E. |
considerando che il 29 novembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso a grande maggioranza, con 138 voti favorevoli, 9 contrari e 41 astensioni, di concedere alla Palestina lo status di osservatore non membro presso le Nazioni Unite; |
1. |
esprime vivissima preoccupazione per l'intenzione annunciata dal governo israeliano di costruire circa 3 000 nuove unità abitative in Cisgiordania e a Gerusalemme est; |
2. |
sottolinea nuovamente che tale espansione può rappresentare uno sviluppo destinato a compromettere la prospettiva di una Palestina capace di esistenza autonoma, con Gerusalemme quale capitale in comune con Israele; |
3. |
mette in luce che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme est sono considerati illegali a norma del diritto internazionale; chiede il congelamento immediato, completo e permanente di tutte le costruzioni di insediamenti e le attività di espansione ad opera di Israele e invita a porre fine allo sfratto delle famiglie palestinesi dalle loro case come pure alla demolizione delle abitazioni palestinesi; |
4. |
condanna le dichiarazioni rilasciate dal leader politico di Hamas, Khaled Meshal, che ha respinto il riconoscimento dello Stato di Israele e ha chiaramente rifiutato la presenza israeliana a Gerusalemme, e invita Hamas a riconoscere il diritto di Israele a esistere; |
5. |
si rammarica profondamente della decisione del governo israeliano di trattenere 100 milioni di dollari USA di entrate fiscali palestinesi, pregiudicando così il bilancio dell'Autorità palestinese, e chiede l'immediato trasferimento di tali fondi; incoraggia le parti in causa a ricorrere alla mediazione dell'UE per risolvere tutte le controversie finanziarie esistenti; |
6. |
ribadisce il proprio fermo sostegno alla soluzione fondata su due Stati, sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, che prevede la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro a fianco di uno Stato palestinese indipendente, democratico, contiguo e capace di esistenza autonoma; sottolinea ancora una volta che i mezzi pacifici e non violenti sono l'unico modo per conseguire una pace giusta e duratura fra israeliani e palestinesi e chiede, in tale contesto, la ripresa di negoziati di pace diretti fra le due parti; invita tutte le parti ad astenersi da azioni unilaterali che possono pregiudicare od ostacolare gli sforzi di pace e le prospettive di un accordo di pace negoziato; |
7. |
chiede nuovamente la piena ed effettiva attuazione dell'intera legislazione dell'Unione e di tutti gli accordi bilaterali UE-Israele in vigore da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, e sottolinea che tutte le disposizioni dell'accordo di associazione UE-Israele relative al rispetto dei diritti umani dei palestinesi devono essere rispettate; ribadisce l'impegno dell'UE ad assicurare la piena, efficace e continua attuazione della legislazione dell'Unione europea e degli accordi bilaterali in vigore che si applicano ai prodotti degli insediamenti; |
8. |
rinnova, nello stesso spirito, il suo appello a favore della riconciliazione palestinese quale mezzo per riunificare i palestinesi che vivono in Cisgiordania, a Gerusalemme est e nella Striscia di Gaza e che sono parte di uno stesso popolo palestinese; |
9. |
esorta l'Autorità palestinese e il governo israeliano a rilanciare il processo di pace in Medio Oriente; sottolinea inoltre l'importanza di proteggere la popolazione palestinese e di tutelarne i diritti nell'Area C e a Gerusalemme est, il che costituisce un elemento essenziale per mantenere viva la praticabilità della soluzione fondata su due Stati; |
10. |
esorta ancora una volta l'UE e gli Stati membri a svolgere un ruolo politico più attivo, anche in seno al Quartetto, nell'ambito degli sforzi volti a conseguire una pace giusta e duratura fra israeliani e palestinesi; sostiene il vicepresidente/alto rappresentante nel suo impegno a creare una prospettiva credibile per rilanciare il processo di pace; |
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese. |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/132 |
P7_TA(2012)0507
Situazione in Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla situazione in Ucraina (2012/2889(RSP))
(2015/C 434/13)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni, in particolare quelle del 1o dicembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati dell'accordo di associazione UE-Ucraina (1) e del 24 maggio 2012 sulla situazione in Ucraina e sul caso relativo a Julija Tymošenko (2), |
— |
viste le relazioni interlocutorie e le conclusioni preliminari della missione di osservazione elettorale in Ucraina dell'OSCE/ODIHR, in particolare la dichiarazione sulle conclusioni e sui risultati preliminari, pubblicata il 29 ottobre 2012 congiuntamente all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Parlamento europeo e all'Assemblea parlamentare della NATO, |
— |
vista la dichiarazione congiunta sulle elezioni parlamentari in Ucraina, rilasciata dall'alto rappresentante Catherine Ashton e dal commissario Štefan Füle il 12 novembre 2012, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio sull'Ucraina del 10 dicembre 2012, |
— |
vista la dichiarazione dell'ex presidente polacco Aleksander Kwaśniewski e dell'ex presidente del Parlamento europeo Pat Cox del 3 ottobre 2012, in cui hanno affermato che le elezioni sarebbero state «decisive» per il futuro dell'Ucraina e che le relazioni tra UE e Ucraina si trovano in una fase di stallo, |
— |
vista la relazione della delegazione di osservazione elettorale ad hoc del Parlamento europeo alle elezioni parlamentari in Ucraina, presentata nel corso della riunione della commissione per gli affari esteri del 6 novembre 2012, |
— |
visto il piano d'azione UE-Ucraina sulla liberalizzazione dei visti, adottato il 22 novembre 2010, |
— |
vista la relazione sui progressi compiuti dall'Ucraina nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), pubblicata il 15 maggio 2012, |
— |
visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il vertice UE-Ucraina svoltosi a Kiev nel 2011 ha riconosciuto l'Ucraina come paese europeo che ha un'identità europea e condivide una storia comune e valori comuni con i paesi dell'Unione europea; |
B. |
considerando che gli osservatori elettorali dell'OSCE/ODIHR e internazionali hanno riscontrato che le elezioni ucraine sono state caratterizzate da un ambiente mediatico non equo, da una cattiva gestione per quanto concerne la composizione delle commissioni elettorali, da una mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti, dall'abuso delle risorse amministrative e dalla disparità di condizioni, confermata anche dall'assenza dei principali candidati dell'opposizione, in carcere per motivi politici, fattori che hanno rappresentato un passo indietro rispetto alle precedenti elezioni generali; |
C. |
considerando che, sebbene l'OSCE abbia emesso una valutazione nel complesso positiva del processo di voto nel giorno delle elezioni, gli osservatori internazionali hanno segnalato una mancanza di trasparenza nella modalità di calcolo dei risultati finali e hanno valutato negativamente sia lo scrutinio dei voti in 77 delle 161 commissioni elettorali distrettuali osservate, sia il fatto che i ritardi nello scrutinio si sono protratti fino al 10 novembre in 12 circoscrizioni uninominali; |
D. |
considerando che, stando alle relazioni dell'OSCE/ODIHR, la condotta del processo post-elettorale è stata viziata da irregolarità, ritardi nel conteggio dei voti e mancanza di trasparenza nelle commissioni elettorali; |
E. |
considerando che, in una dichiarazione congiunta, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante Catherine Ashton e il commissario Štefan Füle hanno espresso preoccupazione per la condotta del processo post-elettorale, che è stato viziato da irregolarità; |
F. |
considerando che le elezioni generali del 28 ottobre 2012 sono state considerate una prova cruciale per l'Ucraina mediante la quale dimostrare l'irreversibilità dell'impegno del paese verso lo sviluppo di un vero e proprio sistema democratico, il consolidamento dello Stato di diritto e il proseguimento delle riforme politiche; |
G. |
considerando che, per la prima volta, la Commissione di Venezia e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) hanno formulato raccomandazioni in cui affermano chiaramente che l'Ucraina dovrebbe avere un sistema proporzionale a liste aperte; |
H. |
considerando che l'inviato speciale del Parlamento europeo Aleksander Kwaśniewski ha messo in guardia contro i tentativi di isolare l'Ucraina che potrebbero comportare la creazione di condizioni favorevoli a regimi antidemocratici; |
I. |
considerando che il vertice UE-Ucraina del dicembre 2011, che era destinato a sfociare nella firma di un accordo di associazione, ha mancato il proprio obiettivo a causa del disagio percepito nell'UE in merito alla situazione politica in Ucraina, soprattutto per l'arresto e il processo dei leader dell'opposizione Julija Tymošenko e Jurij Lucenko; |
J. |
considerando che il parlamento ucraino (Verchovna Rada) sta esaminando il progetto di legge 8711, un atto legislativo liberticida che limiterà la libertà di espressione e di riunione per coloro che sostengono i diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender; che il comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha recentemente stabilito che tale atto viola gli articoli 19 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; |
1. |
esprime rammarico per il fatto che, secondo l'OSCE, la PACE, l'Assemblea parlamentare della NATO e gli osservatori del Parlamento europeo, la campagna elettorale, il processo elettorale e il processo post-elettorale non abbiano rispettato le principali norme internazionali e costituiscano un passo indietro rispetto alle elezioni nazionali del 2010; |
2. |
constata, in particolare, che determinati aspetti del periodo pre-elettorale (l'arresto di leader politici dell'opposizione, la disparità di condizioni, provocata soprattutto dall'abuso di risorse amministrative, casi di molestie e intimidazioni di candidati e del personale elettorale, la mancanza di trasparenza nel finanziamento della campagna e dei partiti e la mancanza di un'equilibrata copertura mediatica), le irregolarità e i ritardi nel conteggio dei voti e nella procedura di scrutinio hanno rappresentato un passo indietro rispetto alle recenti elezioni nazionali; |
3. |
sottolinea che la detenzione di due leader dell'opposizione, Julija Tymošenko e Jurij Lucenko, e di altre persone durante le elezioni ha avuto ripercussioni negative sul processo elettorale; |
4. |
sottolinea che un'efficace cooperazione tra l'Ucraina e l'Unione europea può essere realizzata solo sulla base di una chiara disponibilità da parte delle autorità ucraine a varare e attuare le necessarie riforme, in particolare quella del sistema giuridico e giudiziario, allo scopo di aderire appieno ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei diritti delle minoranze e dello Stato di diritto; invita le istituzioni dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia a garantire un sostegno attivo ed efficace a questo processo di riforma; |
5. |
è preoccupato per l'abuso di risorse amministrative e per il sistema di finanziamento elettorale, che non ha rispettato le norme internazionali stabilite dal gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO); invita il nuovo governo a continuare a rafforzare le disposizioni della normativa sul finanziamento dei partiti al fine di assicurare una maggiore trasparenza del finanziamento e delle spese, la piena divulgazione delle fonti e degli importi della spesa elettorale nonché, in particolare, le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia di finanziamento elettorale; |
6. |
invita il governo ucraino a porre rimedio, di concerto con tutti i partiti politici, alle irregolarità elettorali, compresi i risultati non conclusivi in alcune circoscrizioni elettorali; si attende inoltre che il parlamento ucraino rimedi, a tempo debito, alle lacune della legge elettorale; si aspetta che la Verchovna Rada possa basarsi sulle proposte esistenti elaborate dal parlamento uscente con il pieno sostegno dell'Unione europea e della Commissione di Venezia; |
7. |
esprime preoccupazione per i problemi relativi al conteggio e allo scrutinio dei voti in diversi collegi elettorali uninominali; si compiace della decisione della commissione elettorale centrale di non dichiarare il risultato di tali collegi e del fatto che le autorità ucraine abbiano intrapreso misure affinché si tengano al più presto nuove elezioni in questi collegi elettorali; |
8. |
esprime preoccupazione per il diffondersi di sentimenti nazionalistici in Ucraina, che trova espressione nel seguito del partito Svoboda, il quale è così diventato uno dei due nuovi partiti rappresentati in seno alla Verchovna Rada; ricorda che le idee razziste, antisemite e xenofobe contrastano con i valori e i principi fondamentali dell'Unione europea; rivolge quindi ai partiti di orientamento democratico presenti in seno alla Verchovna Rada un appello a non associarsi né formare o appoggiare coalizioni con il citato partito; |
9. |
manifesta il proprio incessante sostegno alle aspirazioni europee del popolo ucraino; si rammarica che le recenti elezioni parlamentari non abbiano costituito un progresso significativo nella promozione delle credenziali dell'Ucraina al riguardo; sottolinea che l'Unione europea mantiene il suo impegno a collaborare con l'Ucraina, compresa la società civile (ONG, organizzazioni religiose ecc.), al fine di migliorare le istituzioni democratiche, rafforzare lo Stato di diritto, garantire la libertà dei media e portare avanti le riforme economiche essenziali; |
10. |
ribadisce l'impegno dell'UE a promuovere ulteriormente le relazioni con l'Ucraina attraverso la firma dell'accordo di associazione non appena le autorità ucraine avranno dimostrato un'azione determinata e progressi concreti, come precedentemente richiesto, possibilmente prima del vertice del partenariato orientale che si terrà a Vilnius nel novembre 2013; rileva che i progressi per quanto concerne l'associazione politica e l'integrazione economica sono subordinati all'impegno concreto dell'Ucraina a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dell'indipendenza del potere giudiziario e della libertà dei media; |
11. |
prende atto dell'adozione e della firma della legge sui referendum in Ucraina; si attende che le autorità ucraine tengano conto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia, una volta disponibili, al fine di impedire possibili abusi di tale normativa; |
12. |
rivolge un vivo appello alle autorità ucraine affinché trovino, unitamente agli inviati del Parlamento europeo Aleksander Kwaśniewski e Pat Cox, una giusta ed equa soluzione al caso Tymošenko; esorta il governo ucraino a rispettare e attuare le decisioni finali della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla causa in corso contro Julija Tymošenko e Jurij Lucenko; |
13. |
invita l'Ucraina a porre fine all'applicazione selettiva della giustizia nel paese a tutti i livelli governativi e a permettere ai partiti di opposizione di partecipare alla vita politica sulla base di condizioni di parità; chiede alle autorità, a tale proposito, di rilasciare e riabilitare gli esponenti dell'opposizione vittime di persecuzioni politiche, tra cui Julija Tymošenko, Jurij Lucenko e altri; |
14. |
accoglie con favore la firma dell'accordo modificato di facilitazione dei visti tra l'Unione europea e l'Ucraina, che introduce evidenti miglioramenti nel rilascio dei visti ai cittadini ucraini rispetto all'accordo attualmente in vigore; invita il Consiglio a portare avanti il dialogo UE-Ucraina sulla liberalizzazione dei visti in prospettiva del vertice del partenariato orientale che si terrà a Vilnius nel novembre 2013; |
15. |
esorta vivamente il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante Catherine Ashton e il commissario Štefan Füle a rafforzare l'impegno dell'UE con l'Ucraina e a continuare ad adoperarsi per sfruttare appieno il potenziale delle relazioni tra l'UE e l'Ucraina a vantaggio dei cittadini delle due parti, garantendo, tra l'altro, un costante progresso nel dialogo in materia di liberalizzazione dei visti; |
16. |
accoglie con favore le conclusioni adottate dal Consiglio «Affari esteri» nella riunione del 10 dicembre 2012; |
17. |
invita la Verchovna Rada a respingere il progetto di legge 8711, che limita la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, approvato in prima lettura nel mese di ottobre; sottolinea che questa legge costituisce una chiara violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrambi ratificati dal parlamento ucraino; |
18. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina nonché alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0545.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0221.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/135 |
P7_TA(2012)0508
Relazione 2012 sui progressi compiuti dall'Albania
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'Albania (2012/2814(RSP))
(2015/C 434/14)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, |
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viste la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013» (COM(2012)0600) e l'allegata relazione 2012 sui progressi compiuti dall'Albania (SWD(2012)0334), |
— |
vista la decisione 2008/210/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con l'Albania e che abroga la decisione 2006/54/CE (1), |
— |
viste le conclusioni della 4a riunione del Consiglio di stabilizzazione e associazione tra Albania e Unione europea, svoltasi il 15 maggio 2012, |
— |
viste le raccomandazioni adottate dal comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione Unione europea-Albania durante la sua 5a riunione, tenutasi l'11 e il 12 luglio 2012, |
— |
visti l'accordo politico raggiunto tra governo e opposizione in seno alla Conferenza dei presidenti il 14 novembre 2011 e il piano d'azione riveduto del governo albanese, del marzo 2012, sulle 12 priorità fondamentali indicate nel «Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Albania all'Unione europea» del 9 novembre 2010 (COM(2010)0680), |
— |
vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sull'Albania (2), |
— |
visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il futuro dell'Albania e degli altri paesi balcanici occidentali è legato all'Unione europea e che l'Albania appartiene all'Europa da un punto di vista geografico, storico e culturale; |
B. |
considerando che l'adesione del paese all'UE non dovrebbe essere solo l'obiettivo del governo e dell'opposizione, ma dovrebbe anche essere finalizzata a perseguire l'interesse comune di tutti gli albanesi; |
C. |
considerando che, in tutte le fasi del processo di adesione, gli aspiranti membri devono mostrarsi in grado di rafforzare la realizzazione pratica dei valori su cui si basa l'Unione; che essi devono assicurare e promuovere, sin dall'inizio, il buon funzionamento delle istituzioni fondamentali che sono alla base della governance democratica e dello Stato di diritto, dal parlamento nazionale al governo e al sistema giudiziario, ivi compresi i tribunali, le procure e le autorità di contrasto; |
D. |
considerando che il processo di adesione all'UE deve diventare una forza trainante per il proseguimento delle riforme, nonché il principale fattore in grado di assicurare una cooperazione costruttiva e responsabile in seno alle istituzioni politiche del paese; |
E. |
considerando che, dall'accordo concluso nel novembre 2011 tra il partito al governo e l'opposizione, sono stati realizzati progressi tangibili nel programma di riforme; che permangono sfide, le quali vanno affrontate per avanzare nel cammino verso l'adesione all'UE; |
F. |
considerando che le riforme nel settore sociale e la loro efficace attuazione sono importanti tanto quanto le riforme concernenti l'applicazione della legge e lo sviluppo delle infrastrutture nell'offrire stabilità e coesione sociale, e che ciò deve riflettersi anche nei finanziamenti provenienti dall'UE; che è dunque opportuno che la Commissione tenga presente ciò, in vista dell'elaborazione della strategia per l'Albania per il periodo 2014-2020; |
G. |
considerando che l'Albania continua a svolgere un ruolo di stabilizzazione nei Balcani occidentali; |
H. |
considerando che, grazie ai suoi sforzi di riforma e nella misura in cui lo desidera il popolo albanese, l'Albania può passare nel 2012 alla fase successiva del suo processo di adesione, assumendo dunque lo status di paese candidato all'adesione, purché consegua la massa critica di risultati concreti nei settori chiave in attesa di riforma; |
I. |
considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del processo di allargamento; |
Considerazioni generali
1. |
rinnova il suo pieno appoggio alla futura adesione dell'Albania all'Unione europea; condivide la valutazione della Commissione secondo cui è opportuno concedere al paese lo status di candidato purché siano completate e adottate le principali riforme nell'ambito del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione nonché per quanto riguarda la revisione del regolamento del parlamento; si congratula con l'Albania per questo importante passo avanti e incoraggia il governo ad adottare tutte le misure indispensabili per l'attuazione degli impegni già assunti; invita il Consiglio a concedere all'Albania lo status di paese candidato all'adesione all'UE senza ulteriore indugio, subordinatamente al completamento delle principali riforme sopra citate; |
2. |
plaude agli sforzi risoluti del governo e dell'opposizione per collaborare alle riforme e riconosce l'importanza dell'accordo politico del novembre 2011, che ha posto fine a un lungo periodo di stallo e ha preparato il terreno per i progressi nell'attuazione delle 12 priorità; invita sia la maggioranza al governo che le forze di opposizione a sostenere la collaborazione trasversale tra i partiti e a contribuire al buon esito dell'adozione, nonché alla coerente attuazione, delle principali riforme necessarie per l'avvio dei negoziati ufficiali di adesione; sottolinea che tutti i partiti e gli attori politici in Albania, tra cui i mezzi d'informazione e la società civile, dovrebbero impegnarsi per migliorare il clima politico nel paese in modo da consentire il dialogo e la comprensione reciproca; invita pertanto tutti i partiti politici a impegnarsi sinceramente per migliorare il clima politico nel paese; invita le forze politiche in Albania a non lasciare che il paese si allontani dal percorso verso l'adesione all'Unione europea durante la campagna elettorale del prossimo anno; |
3. |
sottolinea l'importanza di elezioni libere ed eque, che conferiscano legittimità alle istituzioni democratiche e ne consentano il corretto funzionamento; invita tutte le forze politiche a condurre la campagna elettorale del prossimo anno e le elezioni parlamentari del 2013 in modo libero ed equo; nutre la ferma convinzione che le elezioni costituiranno un importante banco di prova del livello di maturità della democrazia albanese e della capacità di tutte le forze politiche di impegnarsi in una agenda comune europea per il paese, e svolgeranno un ruolo essenziale per far avanzare ulteriormente il processo di adesione; ricorda che il consolidamento democratico presuppone un processo elettorale libero ed equo i cui risultati siano considerati legittimi da tutti i partiti politici interessati; accoglie con favore il consenso politico sulle modifiche del quadro legislativo elettorale, le quali riprendono le raccomandazioni dell'ODIHR/OSCE; |
4. |
invita tutte le forze politiche a continuare ad adottare riforme concrete che portino a risultati tangibili a beneficio di tutti i cittadini; considera importante che la società civile, i mezzi d'informazione e i cittadini albanesi ritengano i loro dirigenti responsabili dei risultati delle specifiche azioni da svolgere; |
Consolidamento della democrazia e rafforzamento dei diritti umani
5. |
sostiene che la democrazia e lo Stato di diritto siano i migliori custodi dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; |
6. |
esprime un forte sostegno al dialogo politico costruttivo, che è non solo un elemento cruciale delle 12 priorità fondamentali ma anche un presupposto indispensabile per una democrazia funzionante; esorta l'élite politica a rafforzare il dialogo trasversale tra i partiti e il consenso sulle riforme, così da consentire al paese di compiere progressi in relazione all'adesione; |
7. |
valuta positivamente i progressi dell'Albania verso il rispetto dei criteri politici previsti per l'adesione all'UE; osserva che il dialogo politico costruttivo è stato un elemento importante per il conseguimento di risultati concreti per quanto concerne l'attuazione delle 12 priorità chiave, in particolare quelle riguardanti il buon funzionamento del parlamento, l'adozione delle leggi in sospeso che richiedono una maggioranza rafforzata, la nomina del difensore civico, lo svolgimento di una procedura di audizione e di voto per le principali istituzioni e la modifica del quadro legislativo per le elezioni; |
8. |
accoglie con favore l'elezione del nuovo Presidente; osserva che il processo elettorale è stato in linea con la costituzione; si rammarica, tuttavia, che il processo politico connesso all'elezione non si sia avvalso del dialogo trasversale tra i partiti; sottolinea che il ruolo del Presidente è fondamentale per unire la nazione e garantire la stabilità e l'indipendenza delle istituzioni statali; |
9. |
apprezza il dialogo che si sta sviluppando tra la società civile e il governo albanese; sottolinea la necessità di mantenere lo slancio di questa relazione e di consolidarne i risultati; |
10. |
sottolinea l'importanza di istituzioni pienamente funzionanti e rappresentative, che costituiscono il cardine di un sistema democratico consolidato nonché il criterio politico chiave per l'integrazione nell'UE; sottolinea, a tale proposito, il ruolo essenziale del parlamento ed esorta le forze politiche attive nel paese a migliorarne ancor più il funzionamento, ad adottare e attuare la riforma in corso sul regolamento parlamentare, a rafforzare ancor più il ruolo di controllo del parlamento, anche mediante un maggiore ricorso alle interrogazioni ai membri del governo, a migliorare la capacità di redazione legislativa e a rafforzare la consultazione della società civile, dei sindacati e delle organizzazioni sociali; |
11. |
prende atto dei progressi limitati compiuti nella riforma del sistema giudiziario; sollecita le autorità ad adottare ulteriori misure volte a garantire una reale indipendenza, integrità, trasparenza, responsabilità ed efficienza della magistratura e la sua libertà dalle interferenze politiche e dalla corruzione, al fine di garantire ai cittadini un accesso equo ai tribunali, assicurare che i processi siano svolti entro un periodo ragionevole e accelerare i progressi nell'attuazione della strategia di riforma del sistema giudiziario, compresa l'adozione delle modifiche della legge sulla Corte suprema; reputa importante che la riforma del sistema giudiziario sia un processo graduale e irreversibile, comprendente solidi meccanismi di consultazione e destinato ad aumentare l'efficienza del sistema, e che la magistratura sia dotata di fondi sufficienti a consentirle di operare efficacemente in tutto il paese; |
12. |
sottolinea che è necessario intensificare l'applicazione della legge contro la tratta di esseri umani nonché gli sforzi in materia di protezione delle vittime; chiede l'adozione di una strategia in materia di giustizia minorile e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, un presupposto basilare per un sistema giudiziario funzionante ed efficiente; |
13. |
apprezza il nuovo approccio della Commissione e il suo impegno a porre lo Stato di diritto al centro della politica di allargamento; ritiene che tale approccio debba costituire un ulteriore incentivo per le principali riforme giudiziarie e agevolare ulteriormente i progressi dell'Albania in questi settori, consentendo il conseguimento di risultati concreti e di una credibilità comprovata dai fatti in materia di attuazione; |
14. |
sottolinea che occorre eliminare i rischi di politicizzazione della pubblica amministrazione e creare una funzione pubblica basata sul merito e professionale che operi in maniera trasparente e sia in grado di adottare le leggi e di attuarle; valuta positivamente le procedure per la creazione dell'istituto scolastico albanese di pubblica amministrazione; esprime il proprio compiacimento per la nomina del difensore civico, avvenuta in maniera aperta e trasparente, e chiede che sia dato un sufficiente sostegno politico a questa istituzione; |
15. |
accoglie con favore la nomina del difensore civico nel dicembre 2011; invita le autorità albanesi a fornire un adeguato sostegno politico e risorse appropriate all'ufficio del difensore; incoraggia la società civile albanese e la popolazione in generale ad avvalersi pienamente di tale istituzione per migliorare la situazione dei diritti umani; |
16. |
è preoccupato per il ruolo predominante che la corruzione continua ad avere nella vita dei cittadini; raccomanda vivamente di continuare ad applicare la tolleranza zero nelle questioni concernenti la corruzione e l'uso improprio di fondi pubblici, garantendo nel contempo che tutti gli indagati siano sottoposti a un giusto processo mediante procedure libere ed eque; chiede la rapida attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione, in particolare quelle correlate alle incriminazioni e al finanziamento dei partiti politici; osserva che occorre proseguire nell'attuazione delle politiche finalizzate a contrastare la corruzione; constata che l'attuazione della strategia anti-corruzione è troppo lenta; |
17. |
sottolinea la necessità di dare seguito agli eventi del gennaio 2011 senza ulteriori indugi e ostacoli, mediante un'indagine penale globale e indipendente e procedimenti giudiziari credibili; |
18. |
apprezza l'impegno di tutte le forze politiche nella lotta contro l'impunità e plaude al consenso raggiunto in parlamento a favore di una riforma del sistema dell'immunità che consenta di indagare su funzionari di alto livello, giudici e procuratori; invita tutte le autorità competenti a garantire la coerente attuazione di un siffatto sistema; invita le autorità albanesi a rafforzare l'applicazione e il coordinamento istituzionale della strategia del governo per combattere la corruzione per il periodo 2007-2013; sottolinea l'esigenza di rafforzare l'impegno politico per l'avanzamento regolare delle indagini e delle condanne, anche nei casi di corruzione ad alto livello; |
19. |
valuta positivamente gli sforzi tesi a contrastare la criminalità organizzata, con particolare riferimento all'applicazione della legislazione antimafia, tra cui un maggiore ricorso alla confisca dei beni derivanti da attività criminose; invita le autorità a intensificare ulteriormente la cooperazione giudiziaria e di polizia in Albania e con i paesi vicini; |
20. |
prende atto dei progressi conseguiti nella lotta contro la criminalità organizzata e la gestione delle frontiere; sottolinea la necessità di proseguire le riforme in tali settori, in particolare intensificando il coordinamento tra le istituzioni preposte all'applicazione della legge; |
21. |
sottolinea la necessità di perseverare negli sforzi volti a garantire che l'operato della polizia sia pienamente rispettoso dei diritti umani e orientato ai risultati; chiede azioni più efficaci e proattive per perseguire i responsabili della tratta di esseri umani e proteggere le vittime; |
22. |
sottolinea l'importanza decisiva di mezzi d'informazione professionali, indipendenti e pluralistici pubblici e privati, quale pilastro della democrazia; esorta le autorità competenti a garantire e promuovere il pluralismo dei media e la libertà di espressione e di informazione, facendo sì che i media siano liberi da ingerenze politiche o di altra natura e adottando misure volte ad assicurare la trasparenza per quanto riguarda la proprietà dei mezzi d'informazione e il loro finanziamento; |
23. |
è preoccupato per la libertà di espressione e l'indipendenza dei media, in particolare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, il Consiglio nazionale per i servizi radiotelevisivi; deplora il fatto che l'autorità di regolamentazione sia tuttora sprovvista della capacità tecnica e amministrativa sufficiente e non goda dell'indipendenza editoriale; chiede l'adozione della normativa sui servizi di media audiovisivi; |
24. |
è preoccupato per l'interferenza diretta del governo nelle nomine delle cariche direttive dell'emittente pubblica, che sta intralciando lo sviluppo del pluralismo politico e quindi il consolidamento della democrazia, e per il fatto che non sia stata rafforzata l'indipendenza editoriale dal governo; è preoccupato per il fatto che la diffamazione sia ancora punibile con ammende elevate per i giornalisti, il che conduce all'autocensura giornalistica; chiede un'attuazione credibile ed efficace delle misure intese a tutelare i giornalisti; esprime una forte preoccupazione per la precarietà delle condizioni di lavoro dei giornalisti e si rammarica del fatto che i diritti dei giornalisti in quanto lavoratori continuino a non essere previsti per legge e che molti di loro non percepiscano lo stipendio dai proprietari dei media; |
25. |
invita le autorità a rendere la legislazione in materia di elezioni, libertà di riunione, libertà di associazione e libertà dei media conforme alle norme internazionali e a provvedere alla sua piena attuazione; invita le autorità a promuovere e sostenere la libertà digitale, che è considerata parte integrante dei criteri di adesione; |
26. |
riconosce i progressi compiuti per quanto concerne la tutela delle minoranze; osserva, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi per combattere la discriminazione, con particolare riferimento alle persone che sono vulnerabili a questo fenomeno; rammenta al governo albanese, al riguardo, la sua responsabilità di creare un clima di inclusione e di tolleranza nel paese; chiede interventi decisivi volti a tutelare integralmente i diritti umani e migliorare la qualità della vita degli appartenenti a tutte le minoranze presenti nella totalità del paese, anche attuando le misure già esistenti relative all'uso delle lingue minoritarie nell'istruzione, nella religione e nei mezzi d'informazione di massa, e contrastando qualsiasi forma di discriminazione loro rivolta; |
27. |
sottolinea la necessità di garantire tali diritti a tutti i gruppi minoritari e non soltanto alle minoranze nazionali; evidenzia nel contempo che sono necessari ulteriori sforzi volti a garantire i diritti di proprietà dei gruppi minoritari; rileva con preoccupazione la perdurante mancanza di risorse per l'applicazione del piano d'azione per i rom; chiede una maggiore responsabilità in merito ai servizi prestati alle minoranze e ai gruppi vulnerabili; sottolinea l'importanza di rispettare il principio dell'autoidentificazione e chiede un'elaborazione obiettiva e trasparente dei dati del censimento conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale; |
28. |
valuta positivamente i progressi compiuti nel campo dei diritti umani delle persone LGBT, in particolare il fatto che la prima manifestazione pubblica delle persone LGBT, avvenuta a Tirana il 17 maggio 2012, si sia svolta in condizioni di sicurezza e in un clima festoso; respinge con fermezza, tuttavia, le dichiarazioni discriminatorie rilasciate quello stesso giorno dal viceministro della Difesa, ma accoglie favorevolmente la critica espressa dal primo ministro Sali Berisha al riguardo; sottolinea che permane la discriminazione nei confronti delle persone LGBT ed evidenzia l'urgente necessità di rivedere la legislazione per rettificare le disposizioni potenzialmente discriminatorie e raggiungere risultati comprovati; |
29. |
chiede il conseguimento dei progressi indispensabili per quanto concerne i diritti e le libertà fondamentali e l'attuazione delle politiche volte a garantire i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, i diritti delle persone LGBT, dei minori, delle persone socialmente vulnerabili, delle persone con disabilità e delle minoranze, dato che continuano a essere segnalati casi di discriminazione contro persone LGBT e persone appartenenti alla minoranza rom, come pure ad altre categorie vulnerabili; sottolinea la necessità di migliorare i diritti e la qualità della vita delle persone che dipendono dallo Stato, quali ad esempio i detenuti, gli orfani e le persone affette da infermità mentali; |
30. |
accoglie favorevolmente le normative e le misure adottate per promuovere l'uguaglianza di genere, ma reputa inadeguato il livello della loro effettiva applicazione, tale per cui le donne continuano a subire ineguaglianze per quanto concerne il loro accesso alla vita politica, all'istruzione e al mercato del lavoro; |
31. |
constata che perdurano fenomeni quali la violenza domestica, la prostituzione forzata e l'elevatissimo livello di traffico di donne e minori, e che manca il necessario coordinamento degli organi competenti al fine di garantire alle donne e ai minori una protezione sostanziale; ricorda l'importanza di assicurare alle vittime l'accesso all'assistenza legale completa e al sostegno psicologico ed esorta le autorità ad agire, anche aumentando i finanziamenti destinati ad agenzie e servizi, al fine di eliminare le violenze e le disparità; sottolinea l'urgente necessità di introdurre e attuare interventi quali ad esempio strutture specializzate per l'erogazione di servizi sociali e centri di riabilitazione, e di sviluppare la rete di centri d'accoglienza e organizzazioni che forniscono sostegno alle donne e ai minori, anche in prospettiva di un loro reinserimento nella società; esprime apprezzamento per la linea telefonica gratuita e sempre attiva per fornire assistenza alle vittime, il rafforzamento delle unità per la protezione dei minori e il buon esempio di cooperazione di cui hanno dato prova il comune di Tirana, la polizia, il sistema giudiziario e le ONG nel fornire un sostegno congiunto alle vittime; |
32. |
sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, migliorando tra l'altro le condizioni negli istituti statali di assistenza all'infanzia, agevolando le possibilità di affidamento e lottando risolutamente contro la tratta di esseri umani e il lavoro minorile; |
33. |
pone l'accento sulla necessità di creare un sistema d'istruzione moderno che sia incentrato sull'allievo e sulla capacità di offrire la migliore istruzione possibile; reputa importante che tutti i bambini, in particolare quelli provenienti da famiglie a basso reddito e da minoranze, abbiano la garanzia dell'accesso all'istruzione e al materiale didattico; osserva che il governo ha l'obbligo di fornire un livello elevato di istruzione universitaria e tecnica e di garantire i diritti consolidati dei lavoratori nelle formazioni che consentono di conseguire un diploma, affinché i giovani laureati siano incentivati a offrire i propri servizi per il progresso del paese; |
34. |
invita il governo a garantire pienamente il rispetto della legislazione in materia di lavoro nel settore pubblico e in quello privato e ad assicurare che siano rispettati i diritti sindacali, rafforzando la pratica della mediazione per risolvere le controversie di lavoro; invita il governo a migliorare ulteriormente il dialogo tripartito in seno al Consiglio nazionale del lavoro, ampliando le competenze di tale Consiglio al fine di includervi l'approvazione dei principali pacchetti politici e legislativi in campo sociale ed economico e rafforzando il ruolo dei sindacati al suo interno; |
35. |
è preoccupato per la mancanza di un piano di azione a favore dell'occupazione e per la riduzione del bilancio destinato all'attuazione di riforme in materia di assistenza e protezione sociale; invita le autorità albanesi a elaborare un siffatto piano di azione; chiede l'elaborazione di statistiche periodiche sul mercato del lavoro, in linea con quelle di altri paesi candidati all'adesione e di Eurostat, per poter meglio monitorare e confrontare la situazione occupazionale in Albania; |
36. |
invita le autorità a migliorare ulteriormente il trattamento delle persone in stato di fermo o sottoposte a pena detentiva, in accordo con le raccomandazioni del difensore civico nazionale e con le norme internazionali in materia di diritti umani, poiché vengono ancora segnalati casi di maltrattamenti; sottolinea la necessità di ridurre la frequenza della custodia cautelare per i reati minori e deplora profondamente i lunghi periodi di custodia preventiva minorile, come pure l'eccessivo ricorso a questo provvedimento, che viene inoltre applicato in istituti non idonei al reintegro dei minori; sollecita l'adozione di una strategia in materia di giustizia minorile e di un piano di azione correlato, per ovviare alle carenze esistenti nella legislazione e nella prassi, conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi di altri paesi europei; |
37. |
sottolinea l'importanza di chiarire i diritti di proprietà e di attuare pienamente la strategia nazionale e il piano d'azione relativamente a tali diritti; pone l'accento sull'esigenza di consultazioni approfondite con tutti i soggetti interessati nel corso del procedimento; invita la Commissione a fornire sostegno per l'applicazione della strategia e del piano d'azione; |
38. |
invita il governo e tutti gli organismi responsabili a impegnarsi al massimo per applicare in modo rigoroso tutti i necessari criteri e le misure per l'esenzione dall'obbligo di visto nei paesi Schengen; reputa necessario che i cittadini siano debitamente informati sui limiti del regime di esenzione dall'obbligo di visto, in modo da evitare qualsiasi eventuale abuso della libertà di circolazione e della politica di liberalizzazione dei visti; constata che la liberalizzazione dei visti ha rappresentato uno dei maggiori successi nell'ambito dei recenti progressi del paese verso l'adesione; |
Perseguimento delle riforme socioeconomiche
39. |
invita il governo a lanciare e attuare riforme strutturali e riforme connesse allo Stato di diritto, la cui debolezza nuoce, fra l'altro, all'esecutività dei contratti, in modo da mantenere la stabilità macroeconomica e da rafforzare un contesto economico favorevole agli investimenti, alla crescita economica e a uno sviluppo economico sostenibile, a vantaggio dei cittadini; incoraggia il governo ad affrontare in modo più incisivo la questione dei diritti di proprietà, a migliorare il sistema di riscossione tributaria, a concentrare la propria azione sulle infrastrutture e sulle risorse umane e a risolvere il problema delle ampie dimensioni dell'economia informale e dell'assenza di regolamentazione del mercato del lavoro, fattori che stanno ostacolando la coesione sociale del paese e le sue prospettive economiche; |
40. |
sottolinea la necessità di dedicare una particolare attenzione alla sicurezza energetica, alla diversificazione delle fonti di energia e al miglioramento delle reti di trasporto pubblico; si rammarica dell'inadeguatezza dei trasporti pubblici, in particolare della ferrovia, e della cattiva gestione delle reti di trasporto; |
41. |
chiede progressi più consistenti nel settore della protezione ambientale e del cambiamento climatico, la piena attuazione della normativa ambientale e una collaborazione regionale più stretta al fine di promuovere la sostenibilità ambientale; invita il governo a dare priorità alla salvaguardia dell'eccezionale paesaggio naturale dell'Albania e ad accelerare l'allineamento alla legislazione dell'Unione europea nei settori della qualità dell'aria e dell'acqua, della gestione dei rifiuti e del controllo dell'inquinamento industriale; esorta il governo a sviluppare politiche per le fonti energetiche rinnovabili, ad affrontare più efficacemente il problema della gestione dei rifiuti e delle importazioni illegali di rifiuti e a sviluppare un turismo ecosostenibile; sollecita le autorità ad attuare pienamente il piano nazionale per la gestione dei rifiuti e a istituire un'infrastruttura di monitoraggio trasparente e ben funzionante, in stretta cooperazione con gli attori e le organizzazioni della società civile a livello locale e nazionale; |
42. |
è profondamente preoccupato per l'elevato tasso di disoccupazione, sebbene quest'ultimo sia inferiore rispetto al passato, e per il numero di albanesi che ancora vivono al di sotto della soglia di povertà; sollecita il governo ad adottare tutte le misure possibili per affrontare le situazioni di estrema povertà e creare un sistema di protezione sociale per i cittadini più deboli da un punto di vista finanziario e per i più bisognosi, tra cui le categorie vulnerabili quali i bambini, i disabili e le minoranze; reputa importante che essi abbiano parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, agli alloggi e ai servizi pubblici; |
43. |
raccomanda investimenti pubblici moderni volti a promuovere la crescita sostenibile e ridurre la disoccupazione; è certo che un programma globale di investimenti pubblici contribuirà altresì alla valorizzazione del potenziale dei giovani laureati albanesi; invita il governo ad adottare ulteriori normative e provvedimenti intesi a promuovere l'occupazione e la crescita; |
44. |
esprime preoccupazione per gli ex prigionieri politici, alcuni dei quali recentemente hanno inscenato manifestazioni; invita le autorità competenti ad attuare pienamente la normativa in materia di risarcimento degli ex prigionieri politici; |
Promozione della cooperazione regionale e internazionale
45. |
elogia l'Albania per la promozione di relazioni di buon vicinato; ribadisce la propria convinzione che i confini dei Balcani occidentali debbano essere pienamente rispettati e incoraggia l'Albania e tutte le parti interessate ad astenersi da qualsiasi azione che possa generare tensione nella regione; valuta positivamente le politiche del governo nei confronti delle comunità albanesi negli Stati vicini, in particolare per avere loro consigliato di cooperare con i rispettivi governi alla risoluzione dei problemi; |
46. |
invita l'Albania a revocare l'accordo bilaterale di immunità concluso con gli Stati Uniti, dato che tale accordo non è coerente con la politica dell'UE nei confronti della Corte penale internazionale (CPI) e mina l'integrità dello statuto di Roma, e a continuare a sostenere la CPI e cooperare tempestivamente e pienamente con questa istituzione; |
o
o o
47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'Albania. |
(1) GU L 80 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 85.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/142 |
P7_TA(2012)0509
Industria siderurgica dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sull'industria siderurgica dell'UE (2012/2833(RSP))
(2015/C 434/15)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che trova le sue origini nel trattato CECA, |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sul settore siderurgico nonché la ristrutturazione, il trasferimento e la chiusura di imprese nell'UE, |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 dal titolo «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime» (COM(2011)0025), |
— |
vista la Strategia Europa 2020, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582), |
— |
vista l'interrogazione alla Commissione sulla siderurgia nell'Unione (O-000184/2012 — B7-0368/2012), |
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visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che, a seguito della scadenza del trattato CECA, i settori del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del trattato UE; |
B. |
considerando che uno degli obiettivi dell'Unione europea è quello di sostenere l'industria manifatturiera e di renderla competitiva, sostenibile e in grado di rispondere alle mutevoli condizioni di mercato europee e non europee, dal momento che essa è fondamentale per la crescita e la prosperità in Europa; |
C. |
considerando che l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività; |
D. |
considerando che l'industria siderurgica è di importanza strategica per l'economia dell'UE e considerando che è nell'interesse di tutta l'Unione europea preservare le attività che costituiscono il suo tessuto industriale e assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento grazie alla produzione interna; |
E. |
considerando che un'industria siderurgica europea competitiva costituisce la spina dorsale dello sviluppo e della creazione di valore per numerosi settori industriali importanti, come il settore automobilistico, edilizio e dell'ingegneria meccanica; |
F. |
considerando che l'industria siderurgica affronta sfide significative, come un calo sostanziale della domanda, la forte concorrenza delle importazioni provenienti da paesi terzi con regolamenti e norme differenti, la difficoltà di accesso alle materie prime e un aumento dei costi che hanno portato alla ristrutturazione, alle fusioni industriali e a perdite di posti di lavoro; |
G. |
considerando che l'occupazione nel settore siderurgico è passata da 1 milione di posti di lavoro nel 1970 a circa 369 mila posti nel 2012 e che il numero di lavoratori nelle industrie a valle è di vari milioni; |
H. |
considerando che, secondo i dati pubblicati dalla Commissione, nel 2010 le esportazioni di acciaio dell'UE sono state pari a 33,7 milioni di tonnellate (32 miliardi di euro) ed erano dirette verso i più grandi mercati per le esportazioni di acciaio dell'UE che sono la Turchia, gli Stati Uniti, l'Algeria, la Svizzera, la Russia e l'India, mentre, nello stesso anno, le importazioni di acciaio dell'Unione europea sono state pari a 26,8 milioni di tonnellate (18 miliardi di euro) e provenivano principalmente dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Cina, dalla Turchia, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera e dalla Serbia; |
I. |
considerando che l'attuale crisi sta creando un enorme disagio sociale per i lavoratori e le regioni colpiti e che le imprese che attuano ristrutturazioni dovrebbero agire in modo socialmente responsabile, poiché l'esperienza dimostra che, senza un sufficiente dialogo sociale, non è possibile realizzare una ristrutturazione riuscita; |
J. |
considerando che le industrie ad alta tecnologia — di cui il settore siderurgico è un esempio — sono considerate un modello di know-how tecnologico, e devono quindi essere mantenute adottando misure immediate per evitare la loro delocalizzazione al di fuori del territorio dell'UE; |
1. |
chiede alla Commissione di fornire, a breve termine, un quadro chiaro della situazione per quanto riguarda i principali cambiamenti che si verificano nel settore siderurgico in Europa; sottolinea che è importante che la commissione controlli gli sviluppi in corso con attenzione al fine di salvaguardare il patrimonio industriale europeo e la mano d'opera interessata; |
2. |
ricorda che la Commissione ha facoltà, in seguito alla scadenza del trattato CECA, di affrontare l'impatto economico e sociale degli sviluppi nell'industria siderurgica europea e chiede alla Commissione di tener conto dell'esperienza positiva della CECA e di istituire un organo tripartito (sindacati, industria e Commissione) che operi a favore di un maggiore sviluppo dell'industria siderurgica europea, svolga funzioni di previsione, consultazione e informazione per i lavoratori e garantisca il pieno rispetto dei requisiti legali della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo (1); |
3. |
invita la Commissione a riflettere attentamente sulle iniziative a medio e a lungo termine per sostenere e preservare l'industria siderurgica e il suo indotto; |
4. |
esorta la Commissione ad accordare maggiore importanza alla politica industriale in modo da rilanciare la competitività dell'industria europea sul mercato mondiale al fine di garantire una effettiva parità di condizioni assicurando, al contempo, norme sociali e ambientali di livello elevato e operando ai fini della reciprocità nei paesi terzi; |
5. |
è convinto che la ripresa economica europea dipenda anche da un'industria manifatturiera più forte; sottolinea che l'acciaio svolge un ruolo chiave nel garantire la competitività delle industrie strategiche a valle, che soffrirebbero le conseguenze di una contrazione della siderurgia europea e diventerebbero dipendenti dalle importazioni da paesi terzi, il che le renderebbe vulnerabili; |
6. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di elaborare, entro il giugno 2013, un Piano europeo d'azione a favore della siderurgia ma sottolinea la necessità di presentarlo il prima possibile; |
7. |
invita la Commissione a riconsiderare la propria decisione di non prorogare oltre il 31 dicembre 2012 il sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di prodotti siderurgici e tubi siderurgici, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1241/2009 (2) della Commissione, e ad inserire tale sistema nel Piano d'azione; |
8. |
esorta la Commissione a includere nel suo Piano d'azione la mobilitazione di tutti gli strumenti disponibili dell'UE, quali un aumento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nei settori dell'efficienza energetica e dell'uso efficiente delle risorse, investimenti mirati da parte della Banca europea per gli investimenti, una politica attiva per l'acquisizione di competenze, la riqualificazione e una nuova formazione dei lavoratori, l'uso potenziale, qualora necessario, di strumenti finanziari dell'UE quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, e altri incentivi per assistere l'industria negli investimenti e nella modernizzazione; |
9. |
ritiene che tale Piano d'azione dovrebbe anche considerare i modi per affrontare e mitigare i costi elevati dell'energia e delle materie prime, che costituiscono una minaccia per la competitività dell'industria siderurgica; pone l'accento, a tale riguardo, sul fatto che l'efficienza energetica e l'efficienza delle risorse possono generare notevoli risparmi sui costi e si compiace, a tale proposito, per il partenariato europeo pubblico — privato SPIRE, esortando, tuttavia, la Commissione e lo stesso settore siderurgico a continuare a studiare le possibilità esistenti, ad incoraggiare la creazione di consorzi imprenditoriali e a promuovere un sistema di produzione a circuito chiuso finalizzato al recupero e al riutilizzo dei rottami, data la limitazione presente e futura dell'approvvigionamento di materie prime; |
10. |
invita la Commissione a tener presente l'industria siderurgica nella sua revisione in corso delle norme vigenti in materia di aiuti statali, e ad esaminare la fattibilità di introdurre una certificazione di qualità per i prodotti connessi con l'acciaio; |
11. |
invita la Commissione a monitorare le attività di ristrutturazione o di delocalizzazione e a garantire, caso per caso, che siano svolte nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza; è del parere che debbano essere monitorati anche eventuali abusi di posizione dominante sul mercato; |
12. |
accoglie con favore progetti come il consorzio ULCOS (Ultra-low Carbon Dioxide Steelmaking — Processi siderurgici a emissioni ultraridotte di CO2), che costituisce un esempio di iniziativa innovativa nell'ambito della ricerca e dello sviluppo per aiutare l'industria siderurgica a ridurre le sue emissioni di CO2 e sottolinea la necessità di continui investimenti in attività di ricerca e di innovazione, fondamentali per il rilancio e il rinnovamento di questo settore; |
13. |
invita la Commissione a monitorare da vicino gli sviluppi futuri negli stabilimenti di Florange, Liegi, Terni, Galați, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oțelu Roşu, Trieste, Silesia, Reşiţa, Targoviste, Călăraşi, Hunedoara, Buzău, Braila, Borlänge, Luleå, Oxelösund e altrove, la cui integrità è a rischio, onde assicurare che la competitività del settore siderurgico europeo e la sua importanza in quanto settore occupazionale non siano minacciate; |
14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
(2) GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54.
23.12.2015 |
IT |
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C 434/144 |
P7_TA(2012)0510
Un settore siderurgico sostenibile e competitivo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 su una nuova industria siderurgica sostenibile e competitiva, sulla base di una petizione ricevuta (2012/2905(RSP))
(2015/C 434/16)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la petizione 760/2007, presentata da un cittadino italiano, concernente l'impianto siderurgico ILVA e l'allarme diossina a Taranto, |
— |
vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 31 marzo 2011, secondo cui l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), |
— |
visti l'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, |
— |
viste le sue deliberazioni in sede di commissione con il firmatario della petizione interessata, più recentemente in data 9 ottobre 2012, e con il Vicepresidente della Commissione competente, |
— |
visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il firmatario ha espresso con vigore le proprie preoccupazioni per i livelli elevatissimi delle emissioni di diossina provenienti dallo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, le quali hanno avuto e continuano ad avere un impatto significativo, dannoso e perdurante sulla salute della popolazione locale; che sono 20 000 le famiglie che hanno parenti i quali hanno lavorato nell'industria dell'acciaio o in associazione a tale industria e che i livelli di contaminazione fra la popolazione locale hanno determinato tassi inaccettabili e intollerabili di patologie acute e croniche; |
B. |
considerando che alcuni reparti dello stabilimento siderurgico ILVA sono stati recentemente chiusi dalle autorità italiane al fine di evitare un'ulteriore contaminazione e che le autorità e i proprietari dello stabilimento esistente hanno l'obbligo giuridico tassativo di provvedere a un'ulteriore drastica riduzione delle emissioni tossiche; |
C. |
considerando che la situazione precaria e pericolosa dell'ILVA sta inoltre causando nell'Italia meridionale un serio degrado e danni ambientali, oltre a gravi problemi sociali ed economici, e che la privatizzazione di questo impianto non ha determinato alcun miglioramento della sicurezza ambientale del settore; |
D. |
considerando che l'industria dell'acciaio, che occupa circa 3 60 000 lavoratori, è un settore economico di importanza cruciale nell'Unione europea e che il Parlamento europeo ha il dovere e la responsabilità di manifestare chiaramente la propria solidarietà ai lavoratori dello stabilimento siderurgico ILVA e alle loro famiglie, che hanno subito questa situazione totalmente inaccettabile; |
E. |
considerando che, per quanto concerne la politica industriale dell'UE, è strategicamente essenziale impedire che continui la delocalizzazione delle acciaierie e dei processi produttivi al di fuori dell'Unione europea e garantire la sicurezza della forza lavoro; che, per quanto concerne la politica ambientale dell'UE, è altrettanto essenziale garantire che sia applicato il principio «chi inquina paga», e che sia rafforzato e, ove necessario, ripristinato l'equilibrio ambientale, come previsto all'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE e dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale; |
1. |
invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una nuova politica per l'industria siderurgica che stimoli la crescita e l'occupazione nel contesto della crisi economica e che sia compatibile con la salute e la sicurezza di tutti i cittadini dell'UE, come pure dei suoi residenti; |
2. |
invita altresì la Commissione e il Consiglio a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per garantire che tale politica integri in modo coerente gli obiettivi economici con le priorità di ordine sociale e ambientale, in modo da costruire un nuovo comparto siderurgico europeo moderno, competitivo e sostenibile che sia pienamente conforme alla normativa ambientale dell'UE; |
3. |
invita le autorità italiane a garantire con estrema urgenza il recupero ambientale del sito dello stabilimento siderurgico contaminato, assicurando al contempo che i costi sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione e di riparazione adottate siano coperti conformemente al principio «chi inquina paga», come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
23.12.2015 |
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C 434/146 |
P7_TA(2012)0511
Situazione nella Repubblica democratica del Congo
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (2012/2907 (RSP))
(2015/C 434/17)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'Accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), |
— |
visto l'articolo 3 e il protocollo II della Convenzione di Ginevra del 1949, che vietano le esecuzioni sommarie, gli stupri, il reclutamento forzato e altre atrocità, |
— |
vista la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che vieta, in particolare, il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, |
— |
visto il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, che è stato ratificato dai paesi della regione dei Grandi Laghi, |
— |
viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 2076 (2012), 2053 (2012), 1925 (2010) e 1856 (2008) sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), che stabiliscono il mandato della missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (Monusco), la dichiarazione del Consiglio di sicurezza del 2 agosto 2012 e le relazioni mensili del Segretario generale delle Nazioni Unite su questo argomento, |
— |
viste le risoluzioni 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 2009 e 1960 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, |
— |
vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 2005, sui risultati del Vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi da 138 a 140 sulla responsabilità in materia di protezione delle popolazioni, |
— |
vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificata dalla Repubblica democratica del Congo nel 1982, |
— |
vista la decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, del 19 settembre 2012 sulla situazione della sicurezza nella regione orientale della Repubblica democratica del Congo, |
— |
viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari esteri del 25 giugno e del 19 novembre 2012 sulla situazione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, |
— |
vista la dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 ottobre 2012, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata il 23 giugno 2011 da Margot Wallström, ex rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per crimini sessuali in situazioni di conflitto armato, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata il 27 settembre 2012 dal Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, |
— |
viste le dichiarazioni rilasciate il 7 giugno, il 12 giugno, il 10 luglio e il 23 novembre 2012 dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 sulla situazione nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, |
— |
vista la dichiarazione rilasciata il 22 febbraio 2011 da Andris Piebalgs, Commissario europeo per lo sviluppo, dal titolo «RDC: un passo verso la fine dell'impunità», |
— |
vista la dichiarazione rilasciata il 26 giugno 2012 da Kristalina Georgieva, Commissario europeo per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, sul deterioramento della situazione umanitaria nella RDC, |
— |
viste le dichiarazioni, in particolare quella del 24 novembre 2012, dei capi di Stato e di governo degli Stati membri della Conferenza Internazionale per la Regione dei Grandi Laghi (ICGLR) sulla situazione della sicurezza nella regione orientale della RDC, |
— |
vista la risoluzione sulla situazione nella RDC adottata dall'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF), in occasione del quattordicesimo vertice dei paesi francofoni tenutosi a Kinshasa il 13 e 14 ottobre 2012, |
— |
vista la lettera sulla RDC inviata il 21 giugno 2012 dal Presidente della commissione del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituita dalla risoluzione 1533 (2004) al Presidente del Consiglio di Sicurezza, con la quale si presenta la relazione intermedia del gruppo di esperti sulla Repubblica democratica del Congo e i suoi allegati e se ne chiede la pubblicazione come documento del Consiglio (S/2012/348), |
— |
viste le relazioni elaborate da organizzazioni dei diritti umani sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella regione orientale della RDC, |
— |
visto l'accordo sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) tra l'Unione europea e la RDC, che è entrato in vigore nel settembre 2010, |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla RDC, in particolare quella del 13 giugno 2012 sul monitoraggio delle elezioni nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1), |
— |
visto l'articolo 122, paragrafo 5 e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che, dall'aprile del 2012, elementi delle forze armate della RDC (FARDC) si sono ammutinati nella parte orientale del paese, più precisamente nella provincia del Kivu Nord, e che questa rivolta si è rapidamente trasformata in una ribellione armata sotto il nome Movimento 23 Marzo (M23), che chiede l'applicazione dell'accordo di pace firmato a Goma il 23 marzo 2009 dal governo della RDC e dal gruppo armato noto come il Congresso Nazionale per la difesa del popolo (CNDP); |
B. |
considerando che i ribelli del gruppo M23 costituiscono uno della dozzina di gruppi armati, come il gruppo Mai-Mai, le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) e i ribelli hutu ruandesi, da un lato, e le FARDC, dall'altro, che combattono in questa regione ricca di risorse; |
C. |
considerando che, per circa sette mesi, il gruppo ribelle M23 ha occupato gran parte della provincia del Kivu Nord, che vi ha stabilito la propria amministrazione e che questa parte della provincia è pertanto completamente al di fuori del controllo dello Stato della RDC, con conseguenti instabilità e insicurezza costanti; |
D. |
considerando che undici giorni dopo aver strappato il controllo della città strategica di Goma alle truppe governative, sostenute dalle forze di pace delle Nazioni Unite, il gruppo M23 si è ritirato dalla città a seguito di un accordo raggiunto a livello regionale; |
E. |
considerando che il 6 dicembre 2012 sono stati avviati a Kampala, in Uganda, i negoziati e un processo di dialogo tra i gruppi ribelli e il governo congolese; |
F. |
considerando che i recenti attacchi effettuati da gruppi armati nel campo di Mugunga III mettono in evidenza l'esigenza di privilegiare la sicurezza nei siti destinati agli sfollati, congiuntamente ad un migliore accesso agli aiuti umanitari; |
G. |
considerando che il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha presentato la prova che il Ruanda fiancheggia i ribelli del gruppo M23 con un sostegno di tipo militare, comprendente armi, munizioni, addestramento e soldati; |
H. |
considerando che i governi di Uganda e Ruanda hanno respinto le accuse avanzate da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite di un loro appoggio ai ribelli dell'M23 e alla conquista della città del Congo orientale Goma; |
I. |
considerando che gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e l'UE hanno tutti sospeso parte della loro assistenza al Ruanda, a seguito della relazione delle Nazioni Unite; |
J. |
considerando che gli Stati membri della Conferenza internazionale per la regione dei Grandi Laghi (ICGLR), della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC) e dell'Unione europea si sono adoperati al fine di trovare una soluzione politica costruttiva al conflitto nella parte orientale della RDC; |
K. |
considerando che gli Stati membri dell'ICGLR hanno istituito un meccanismo congiunto di verifica per monitorare i movimenti delle truppe nella parte orientale della RDC e hanno deciso di dispiegare una forza internazionale neutrale; |
L. |
considerando che, con la risoluzione 2053 (2012) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il mandato della Monusco è stato prorogato fino al 30 giugno 2013; |
M. |
considerando che la parte orientale della RDC è stata teatro di reiterate atrocità, caratterizzate da violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, come stupri di massa, tra cui stupri di donne e di ragazze, torture, uccisioni di civili, nonché arruolamento generalizzato di bambini soldato; |
N. |
considerando che il ricorso alla violenza sessuale e l'uso più diffuso dello stupro hanno conseguenze enormi, come la distruzione fisica e psicologica delle vittime, e devono essere considerati come crimini di guerra; |
O. |
considerando che l'esercito congolese (FARDC) ha commesso numerosi abusi nelle zone di guerra; |
P. |
considerando che il mancato perseguimento dei responsabili delle violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra favorisce il clima di impunità e incoraggia nuovi reati; |
Q. |
considerando che più di 2,4 milioni di persone congolesi che vivono nelle zone colpite dal conflitto sono sfollate all'interno del paese, mentre 4 20 000 persone sono fuggite nei paesi vicini, e considerando che esse vivono in condizioni disumane; |
R. |
considerando che la Repubblica democratica del Congo, e in particolare le regioni orientali attualmente sotto il controllo di gruppi armati paramilitari, possiede un'abbondanza di risorse naturali, come oro, stagno e coltan, che attraverso attività minerarie illegali contribuisce a finanziare e a perpetuare il conflitto; |
S. |
considerando che il Parco nazionale Virunga è stato inserito dall'Unesco, nel 1979, tra i Siti Patrimonio dell'Umanità in ragione della sua biodiversità unica; |
T. |
considerando che è inaccettabile che siano state autorizzate concessioni petrolifere nel Parco nazionale Virunga, in violazione della Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, relativa alla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale; |
U. |
considerando che le concessioni petrolifere rilasciate nel Parco nazionale Virunga sono contrarie a tale Convenzione che collega la RDC e l'Unesco, e alla Costituzione e alle leggi congolesi, e considerando che tali concessioni dovrebbero pertanto essere revocate; |
V. |
considerando che anche l'aumento della disoccupazione, la crisi sociale, la crisi alimentare, l'inadeguatezza dei servizi di base, l'impoverimento della popolazione e il degrado ambientale contribuiscono all'instabilità della regione; che questi problemi richiedono un piano e una strategia di sviluppo globali; |
W. |
considerando che è necessario affrontare le conseguenze dei conflitti, in particolare per mezzo della smilitarizzazione, della smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, il rimpatrio dei rifugiati, il reinsediamento degli sfollati all'interno del proprio paese e l'attuazione di programmi di sviluppo sostenibile; |
X. |
considerando che la popolazione indigena Batwa, che conta 90 000 unità e vive nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), è tuttavia sistematicamente vittima di razzismo, esclusione sociale e politica, nonché violazioni dei diritti umani nella RDC e in altri paesi della regione dei Grandi Laghi; |
Y. |
considerando che la repressione nei confronti di attivisti dei diritti umani e di giornalisti è aumentata nella RDC e che questi sono vittime di arresti arbitrari e intimidazioni; che non sono state adottate misure per assicurare i responsabili alla giustizia; |
1. |
esprime forte preoccupazione per il deterioramento della situazione generale nella parte orientale della RDC, che ha gravi conseguenze politiche, economiche, sociali, umanitarie e di sicurezza in tutta la RDC e nell'insieme della regione; |
2. |
condanna con forza gli attacchi del gruppo M23 e di altri gruppi armati nella parte orientale della RDC negli ultimi mesi; si oppone a qualsiasi intervento esterno nel conflitto e sottolinea la necessità di porre fine all'attività dei gruppi armati stranieri nella parte orientale del paese; |
3. |
chiede in particolare ai governi di Ruanda e Uganda di desistere dal sostenere il gruppo di ribelli M23 poiché ciò ha un impatto destabilizzante sulla regione dei Grandi Laghi; |
4. |
riafferma il diritto inalienabile e imprescrittibile della RDC al rispetto della propria sovranità e integrità territoriale; |
5. |
chiede a tutte le parti interessate nella regione di contribuire in buona fede ad una risoluzione pacifica; chiede altresì l'attuazione immediata del piano di risoluzione della crisi adottato a Kampala il 24 novembre 2012; |
6. |
accoglie con favore gli sforzi degli Stati membri della Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, nonché gli sforzi e le iniziative dell'Unione africana e delle Nazioni Unite intesi a conseguire una soluzione politica duratura e pacifica alla crisi; insiste sul fatto che una soluzione militare non risolverà la crisi ed auspica pertanto un processo di pace politico che affronti il disarmo delle forze ribelli e le cause alla base del conflitto; |
7. |
sottolinea l'importanza di un funzionamento efficace del meccanismo comune di verifica e l'istituzione e l'utilizzo efficace della forza internazionale neutrale prevista; |
8. |
chiede all'UE di prendere posizione nei confronti di tutti coloro che hanno violato l'embargo sulle armi sancito dall'ONU nei confronti del Congo; |
9. |
invita i governi della RDC e dei paesi vicini ad adottare le misure necessarie per conseguire una soluzione strutturale che conduca ad una pace duratura, alla sicurezza, alla stabilità, allo sviluppo economico ed al rispetto dei diritti umani nella regione attraverso la cooperazione, un dialogo permanente e la creazione di un clima di fiducia e riconciliazione; afferma il proprio impegno a cooperare a tal fine con la RDC nella regione dei Grandi Laghi; |
10. |
condanna tutti gli atti di violenza e tutte le violazioni dei diritti umani nella parte orientale della RDC e nella regione dei Grandi Laghi ed esprime la sua solidarietà al popolo della RDC colpito dalla guerra; chiede alle forze coinvolte nel conflitto nella parte orientale della RDC di rispettare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, di cessare tutti gli attacchi conto i civili, in particolare donne e bambini, e di concedere accesso e protezione alle agenzie umanitarie che vengono per prestare assistenza alla popolazione civile in difficoltà; |
11. |
condanna con forza gli atti di violenza sessuale che sono stati commessi su vasta scala nella RDC, in particolare lo stupro di donne e ragazze, e l'arruolamento di bambini; sollecita il governo della RDC e la comunità internazionale ad offrire alle persone in stato di bisogno nella parte orientale della RDC cure mediche appropriate, incluso un sostegno post-traumatico e psicologico; |
12. |
condanna il tentativo di omicidio del medico Denis Mukwege e chiede l'avvio di un'indagine giudiziaria indipendente per fare luce su tale attacco, che ha causato la morte della sua guardia del corpo; |
13. |
ritiene essenziale condurre un'indagine imparziale e approfondita in relazione a tutti i casi passati e presenti di violazioni dei diritti umani e chiede a tutti gli Stati della regione dei Grandi Laghi di profondere i loro sforzi per porre fine all'impunità, obiettivo che deve essere al centro del processo di miglioramento dello Stato di diritto; |
14. |
insiste in particolare affinché i responsabili di violazioni dei diritti umani, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, violenze sessuali contro le donne e dell'arruolamento forzato dei bambini soldato siano denunciati, identificati, perseguiti e puniti, a norma del diritto penale nazionale e internazionale; sottolinea che l'impunità non può essere tollerata a prescindere da chi siano gli autori dei crimini; |
15. |
chiede al governo congolese di assumersi appieno le sue responsabilità e di porre termine all'impunità, inclusi gli abusi perpetrati dall'esercito congolese (FARDC); |
16. |
chiede alla RDC di avviare una riforma efficace del settore della sicurezza nazionale, con istituzioni forti e indipendenti che siano tenute a rendere conto allo Stato ed ai suoi cittadini e che siano in grado di contrastare e perseguire i reati e i casi di corruzione; |
17. |
invita la comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, l'Unione africana e le Nazioni Unite, a continuare ad adottare tutte le misure possibili per fornire un aiuto più coordinato ed efficace alla popolazione della parte orientale della RDC ed a contribuire agli sforzi tesi a reagire alla catastrofe umanitaria; |
18. |
sollecita il governo della RDC e la comunità internazionale ad offrire alle persone in stato di bisogno nella parte orientale della RDC cure mediche appropriate, incluso un sostegno post-traumatico e psicologico; |
19. |
chiede all'Unione africana ed ai paesi della regione dei Grandi Laghi di intraprendere ulteriori azioni per lottare conto lo sfruttamento ed il commercio illegali delle risorse naturali — uno dei motivi alla base della proliferazione e del traffico di armi, che sono tra i principali fattori che alimentano ed esasperano i conflitti nella regione dei Grandi Laghi; |
20. |
ritiene che un accesso trasparente alle risorse naturali della RDC ed un controllo delle stesse siano indispensabili per uno sviluppo sostenibile del paese; |
21. |
chiede misure giuridiche più severe per garantire una migliore tracciabilità dei minerali provenienti dall'attività mineraria clandestina, con uno strumento di controllo del mercato internazionale sulle risorse naturali, ispirato al Dodd Frank Act, adottato dal Congresso degli Stati Uniti; |
22. |
sollecita il governo congolese ad agire prontamente e con fermezza per impedire qualsiasi danno irreversibile al parco nazionale Virunga, a causa della ricerca e della produzione di idrocarburi o di altre attività illegali; |
23. |
chiede al governo congolese di non rilasciare autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi, in linea con l'esplicita richiesta dell'Unesco; |
24. |
chiede che siano compiuti sforzi a livello nazionale ed internazionale intesi ad accrescere l'autorità statale e lo Stato di diritto nella RDC, in particolare nei settori della governance e della sicurezza, anche in stretta cooperazione con la missione di assistenza militare dell'Unione europea (EUSEC) e con la missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL), che dovrebbero essere portate avanti al fine di consolidare la pace e la sicurezza sia nel paese sia nella regione dei Grandi Laghi; |
25. |
invita i capi di Stato e di governo della regione dei Grandi Laghi a lavorare per conseguire un'effettiva attuazione degli strumenti esistenti di pace e sviluppo regionali e chiede a tutti gli Stati firmatari del patto sulla sicurezza, la stabilità e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi di applicarli appieno al fine di stabilire e consolidare le basi necessarie per la pace e la sicurezza nella regione; chiede alle Nazioni Unite, all'Unione europea e all'Unione africana ed agli amici della regione dei Grandi Laghi di sostenere attivamente e con forza gli sforzi intesi ad attuare il patto; |
26. |
invita tutti i paesi della regione e gli organismi internazionali a cooperare attivamente con le autorità della RDC al fine di smantellare e smobilitare tutti i gruppi armati e stabilire una pace duratura nella regione orientale della RDC; |
27. |
sollecita la missione di stabilizzazione Monusco nella RDC ad attuare il proprio mandato con maggiore efficacia al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei civili congolesi; raccomanda di promuovere e facilitare l'istituzione di iniziative pacifiche locali da parte della missione Monusco e del governo della RDC, in particolare nei territori in cui vi sono forti tensioni etniche, al fine di stabilizzare la situazione su base permanente; |
28. |
incoraggia i leader della RDC ad adottare tutte le iniziative necessarie per consolidare la democrazia e garantire la partecipazione di tutte le forze attive tra la popolazione del Congo al governo del paese sulla base delle regole costituzionali e giuridiche; |
29. |
accoglie con favore l'istituzione, il 6 dicembre 2012 dal parte del parlamento della RDC, della commissione nazionale per i diritti umani, quale delineata dalla Costituzione, quale primo passo verso l'approvazione di una legge sulla protezione di vittime e testimoni di violazioni dei diritti umani, attivisti dei diritti umani, operatori umanitari e giornalisti; |
30. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, ai governi dei paesi della regione dei Grandi Laghi, al Presidente, al primo ministro e al parlamento della RDC, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Rappresentante speciale dell'ONU per crimini sessuali in situazioni di conflitto armato, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0252.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/152 |
P7_TA(2012)0512
Discriminazione di casta in India
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla discriminazione di casta in India (2012/2909(RSP))
(2015/C 434/18)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 1o febbraio 2007 sulla situazione dei diritti umani dei Dalit in India (1) e quelle sulle relazioni annuali sui diritti umani nel mondo, segnatamente quella del 18 aprile 2012 (2), |
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visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, |
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viste la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e le relative raccomandazioni generali XXIV, quali ratificate dall'India, |
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vista la proposta di legge presentata al parlamento indiano il 3 settembre 2012 da Mukul Wasnik, ministro degli Affari sociali, che vieta di fare ricorso agli addetti alla pulizia manuale delle latrine e ne assicura la riabilitazione, |
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visti la dichiarazione rilasciata il 19 ottobre 2009 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, e il suo appello agli Stati delle Nazioni Unite ad approvare il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e la nascita, |
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viste le raccomandazioni derivanti dalle procedure speciali delle Nazioni Unite e dagli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite, nonché quelle contenute nelle due revisioni periodiche universali riguardanti l'India del 10 aprile 2008 e del 24 maggio 2012, |
— |
viste le raccomandazioni del 9 luglio 2012 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla revisione periodica universale riguardante l'India, |
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vista la profonda preoccupazione espressa il 6 febbraio 2012 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani in merito alla situazione degli attivisti Dalit in India, |
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vista la marcia (Maila Mukti Yatra) a livello nazionale attualmente in corso per l'abolizione della pratica della pulizia manuale delle latrine, che ha coinvolto migliaia di persone e che dal 30 novembre 2011 al 31 gennaio 2012 attraversa 18 Stati dell'India, |
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visto il dialogo tematico UE-India sui diritti umani, |
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, |
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visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'India ha compiuto enormi progressi economici e svolge oggi un ruolo importante nella politica mondiale quale membro dei paesi BRICS; che tuttavia la discriminazione di casta continua ad essere diffusa e persistente; |
B. |
considerando che la costituzione indiana sancisce l'uguaglianza dei cittadini e che la discriminazione fondata sull'appartenenza a una casta e sull'intoccabilità è vietata a norma degli articoli 15 e 17; che i Dalit ricoprono le cariche politiche più elevate; che l'India è dotata di leggi e norme destinate a tutelare le caste e le tribù registrate, quali la legge del 1976 sulla protezione dei diritti civili e la legge del 1989 sulle caste e tribù registrate (prevenzione delle atrocità); che il primo ministro indiano Manmohan Singh ha rilasciato diverse ferme dichiarazioni sulla necessità di dare priorità alla lotta contro la violenza nei confronti dei Dalit; |
C. |
considerando che, malgrado tali sforzi, circa 170 milioni di Dalit e di indigeni Adivasi in India continuano ad essere vittime di gravi forme di esclusione sociale; che, secondo le stime dell'OIL, la stragrande maggioranza delle vittime del lavoro forzato nel paese appartiene a caste e tribù registrate; |
D. |
considerando che la pratica della pulizia manuale delle latrine, sebbene vietata dalla legge, continua ad essere diffusa, che tale forma di schiavitù riguarda centinaia di migliaia di persone, quasi esclusivamente donne Dalit, e che le ferrovie indiane impiegano il numero più elevato di tali persone; |
E. |
considerando che le donne Dalit e Adivasi sono di gran lunga le più povere tra gli indigenti in India, sono vittime di discriminazioni multiple fondate sulla casta e sul genere, sono frequentemente soggette a gravi violazioni dell'integrità fisica, compreso l'impune abuso sessuale da parte delle caste dominanti, sono escluse socialmente e sfruttate economicamente e il loro tasso di alfabetizzazione raggiunge soltanto il 24 %; |
F. |
considerando che, secondo le stime, la vasta maggioranza dei reati contro le donne Dalit non è dichiarata a causa della paura di essere socialmente escluse e delle minacce alla sicurezza personale; che in un caso particolare, avvenuto il 9 settembre 2012 nello Stato di Haryana, una ragazza Dalit di 16 anni ha subito uno stupro collettivo nel villaggio di Dabra (distretto di Hisar); che il padre della ragazza ha commesso il suicidio dopo aver appreso la notizia e che la polizia ha deciso di prendere misure tardive solo quando si è trovata a dover far fronte a manifestazioni di massa; |
G. |
considerando che il 20 novembre 2012 a Dharmapuri (Stato di Tamil Nadu) una banda composta da circa 1 000 persone appartenenti a caste superiori ha saccheggiato e incendiato almeno 268 abitazioni delle comunità Dalit, senza alcun intervento da parte delle forze di polizia presenti; |
H. |
considerando che la legge del 2005 sulla protezione delle donne contro la violenza domestica non è attuata in modo efficace e che i pregiudizi diffusi nei confronti delle donne all'interno della polizia, del sistema giuridico, del settore medico e della classe politica impediscono l'amministrazione della giustizia; |
I. |
considerando che il tasso delle condanne pronunciate in virtù della legge sulle caste e tribù registrate (prevenzione delle atrocità) rimane estremamente basso, risultando per nulla dissuasivo nei confronti dei reati; |
J. |
considerando che, secondo diverse fonti locali e internazionali, tra le 1 00 000 e le 2 00 000 ragazze — di cui la maggior parte Dalit — sarebbero costrette al lavoro forzato nelle filande del Tamil Nadu, le quali forniscono filati a fabbriche che producono abbigliamento per marche occidentali; |
1. |
riconosce gli sforzi profusi a livello federale, statale, regionale e locale in India per eliminare la discriminazione di casta; plaude altresì al fatto che in India molti politici, mezzi di informazione, ONG e altri opinion maker a tutti i livelli della società abbiano preso una chiara posizione contro la discriminazione di casta; |
2. |
continua tuttavia a essere preoccupato per il numero costantemente elevato di atrocità, denunciate e non denunciate, come pure per l'ampia diffusione delle pratiche di intoccabilità, in particolare la pulizia manuale delle latrine; |
3. |
esorta le autorità indiane a livello federale, statale, regionale e locale a onorare i propri impegni e ad attuare o, se necessario, modificare la legislazione in vigore, segnatamente la legge sulle caste e tribù registrate (prevenzione delle atrocità), al fine di tutelare in modo efficace i Dalit e altri gruppi vulnerabili all'interno della società; |
4. |
sottolinea in particolare che le vittime devono poter sporgere denuncia presso la polizia e le autorità giudiziarie in tutta sicurezza, e che le atrocità e gli altri casi di discriminazione denunciati devono essere oggetto di indagini serie da parte della polizia e della magistratura; |
5. |
invita il parlamento indiano a realizzare i progetti volti a varare la proposta di legge che vieta di fare ricorso agli addetti alla pulizia manuale delle latrine e ne assicura la riabilitazione, e chiede al governo indiano di adottare le misure necessarie ai fini dell'immediata applicazione di tale legge; |
6. |
invita le autorità indiane ad abrogare le disposizioni della legge per la regolamentazione dei contributi esteri che non sono conformi alle norme internazionali e rischiano di pregiudicare le attività delle ONG, tra cui le organizzazioni di Dalit e altre organizzazioni che rappresentano gruppi svantaggiati all'interno della società indiana, impedendo alle stesse di ricevere finanziamenti da donatori internazionali; |
7. |
invita il Consiglio, la Commissione, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli Stati membri dell'Unione a elaborare una politica unionale sulla discriminazione di casta e ad appoggiare, in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per l'efficace eliminazione della discriminazione basata sul lavoro e sulla nascita; |
8. |
accoglie con favore l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nel settembre 2012, della legge sul (divieto del) lavoro infantile e minorile che impone il divieto del lavoro minorile al di sotto di 14 anni di età in tutti i settori e al di sotto dei 18 anni di età nei settori pericolosi; esorta il governo indiano ad adottare efficaci misure di attuazione al fine di ridurre rapidamente il numero di minori che lavorano — che è ancora uno dei più alti in tutto il mondo — e ad introdurre una legislazione per il divieto totale del lavoro minorile secondo le linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro; |
9. |
invita le rappresentanze dell'UE e degli Stati membri in India a includere la questione della discriminazione di casta nei dialoghi con le autorità indiane e a dare priorità ai programmi intesi a contrastare questo fenomeno, anche nel settore dell'istruzione, nonché ai programmi destinati in particolare alle donne e alle ragazze; si attende che in futuro la cooperazione dell'UE con l'India sia valutata in base alla sua incidenza sulla discriminazione di casta; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al primo ministro indiano, al ministro indiano della Giustizia, al ministro indiano dell'Interno, al ministro indiano degli Affari sociali, al Consiglio, al VP/AR, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. |
(1) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 87.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Martedì 11 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/155 |
P7_TA(2012)0484
Votazione in caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione (interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento)
Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente la votazione in caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione (interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento) (2012/2254(REG)
(2015/C 434/19)
Il Parlamento europeo,
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vista la lettera del 27 novembre 2012 del presidente della commissione per gli affari costituzionali, |
— |
visto l'articolo 211 del suo regolamento, |
1. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del suo regolamento: «In caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione, ha diritto a partecipare alla votazione in sua vece e a titolo temporaneo un membro supplente dello stesso gruppo politico, fino alla sostituzione provvisoria del membro titolare in conformità dell'articolo 186, paragrafo 5, o, in mancanza di tale sostituzione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo membro titolare. Tale diritto si basa sulla decisione del Parlamento relativa alla composizione numerica della commissione e mira a garantire che possa partecipare alla votazione un numero di membri del gruppo politico interessato pari a quello esistente prima della vacanza del seggio.» |
2. |
incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 13 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/156 |
P7_TA(2012)0502
Regolamento del PE: modifica dell'articolo 123 sulle dichiarazioni scritte e dell'articolo 42 sulle iniziative legislative
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla modifica del regolamento interno del Parlamento europeo sull'articolo 123, relativo alle dichiarazioni scritte e l'articolo 42, relativo alle iniziative legislative (2011/2058(REG))
(2015/C 434/20)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la lettera del suo Presidente dell'11 novembre 2010, |
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visto lo studio del suo Dipartimento tematico «Dichiarazioni scritte al Parlamento europeo: revisione del processo e impatto» (PE 462.424), |
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visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0242/2012), |
Considerando quanto segue:
A. |
nel corso degli anni il Parlamento ha ampliato notevolmente i suoi poteri, dotandosi degli strumenti sostanziali che gli consentono di influire sul processo decisionale dell'Unione europea nella maggior parte delle sue attività; |
B. |
le istituzioni cui è rivolta una dichiarazione scritta dovrebbero garantire che alla stessa sia dato opportunamente seguito; |
C. |
le dichiarazioni scritte costituiscono un utile strumento per sollevare problematiche che suscitano particolare preoccupazione nei cittadini dell'Unione; |
D. |
le dichiarazioni scritte sono state utilizzate con regolarità ma non in gran numero; solo una minima percentuale di tali dichiarazioni ottiene l'appoggio necessario della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento; |
E. |
la maggior parte delle dichiarazioni scritte decade al termine del periodo previsto dal regolamento; |
F. |
la maggior parte delle dichiarazioni scritte adottate è indirizzata alla Commissione, riconosciuta come l'unica istituzione che ha risposto alle questioni ivi sollevate; |
G. |
nella maggior parte dei casi, tali risposte si limitano a ribadire le attività in corso della Commissione e, solo in casi eccezionali, si riferiscono a un'attività specifica motivata da una dichiarazione scritta; |
H. |
alla luce delle aumentate prerogative del Parlamento europeo e dell'introduzione dell'iniziativa dei cittadini europei, l'importanza delle dichiarazioni scritte è mutata, anche se possono comunque essere uno strumento utile che consente ai deputati di sensibilizzare su questioni di pubblico interesse; |
I. |
le dichiarazioni scritte hanno un impatto molto limitato sia sulla definizione dell'ordine del giorno delle istituzioni sia sulle decisioni adottate dalle stesse, e possono veicolare un'impressione ingannevole quanto alla loro efficacia; tuttavia, se opportunamente usate, esse conservano comunque il loro valore quale strumento di campagna popolare; per le proposte che richiedono un'azione legislativa è opportuno ricorrere all'articolo 42, paragrafo 2, che offre ai singoli deputati la possibilità effettiva di incidere sulla legislazione dell'Unione e di incorporare una data proposta nei lavori delle commissioni parlamentari; |
J. |
la qualità e la pertinenza di alcune dichiarazioni scritte, in particolare la loro attinenza alle competenze dell'Unione quali sancite dal titolo I, parte I, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere deludenti; pertanto, nella prossima legislatura il Parlamento potrebbe procedere a una valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni del proprio regolamento in materia di dichiarazioni scritte ed esaminarne l'efficacia; |
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
è del parere che le istituzioni cui sono destinate le dichiarazioni scritte dovrebbero informarlo, entro un periodo di tre mesi dal ricevimento della dichiarazione, del seguito che intendono darvi; intende altresì trovare un accordo con la Commissione su tale principio in occasione dei prossimi negoziati sulla revisione dell'accordo quadro che disciplina le relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea; |
3. |
ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata; |
4. |
plaude alla decisione dell'Ufficio di presidenza di limitare l'eccessiva pubblicità delle dichiarazioni scritte in modo da consentire ai deputati libero accesso all'emiciclo del Parlamento; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 42 — paragrafi 2 e 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione europea nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione europea nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole. |
3. La proposta è presentata al Presidente che la trasmette per esame alla commissione competente. La proposta è tradotta in precedenza nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. Entro tre mesi dalla presentazione, la commissione decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver udito il suo autore . |
3. La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici . Ai fini della verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica . Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente. |
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Prima di trasmetterla alla commissione competente , la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. |
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La commissione può raccomandare al Presidente che la proposta sia aperta alla firma di qualunque deputato, fatte salve le modalità e i termini stabiliti all'articolo 123, paragrafi 1 bis, 2 e 5. |
Qualora la commissione decida di presentare la proposta al Parlamento secondo la procedura di cui all' articolo 48, il nome dell'autore della proposta viene indicato nel titolo della relazione. |
Qualora la proposta sia firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, la relazione sulla proposta si considera autorizzata dalla Conferenza dei presidenti. Dopo aver ascoltato gli autori della proposta, la commissione elabora una relazione a norma dell' articolo 48. |
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Se l'opposizione di ulteriori firme non è stata prevista o se la proposta non è firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, entro tre mesi dalla presentazione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver ascoltato gli autori . |
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Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione. |
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso . Il Presidente concede un'autorizzazione caso per caso . Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico ed è tenuto, durante le tornate, all'esterno dell'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori . |
1. Almeno dieci deputati appartenenti ad almeno tre gruppi politici possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole relativa esclusivamente a un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea. Il testo di una tale dichiarazione deve rispettare le caratteristiche formali di una dichiarazione. In particolare, non deve richiedere alcuna azione legislativa o contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento stabilisce procedure e competenze specifiche, né trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento. |
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1 bis. In tutti i casi l'autorizzazione a procedere è soggetta a decisione motivata del Presidente a norma del paragrafo 1 . Le dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle lingue ufficiali sul sito web del Parlamento e sono distribuite in formato elettronico a tutti i deputati . Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro elettronico . Tale registro è pubblico ed è accessibile attraverso il sito internet del Parlamento . Anche le versioni cartacee delle dichiarazioni scritte corredate delle firme sono custodite dal Presidente. |
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro. |
2. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro elettronico . Essa può essere ritirata in qualunque momento entro un periodo di tre mesi dall'iscrizione della dichiarazione nel registro. In caso di ritiro della firma il deputato interessato non può apporre nuovamente la sua firma sulla dichiarazione. |
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato . |
3. Qualora , al termine di un periodo di tre mesi dall'iscrizione nel registro, una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento . Senza impegnare il Parlamento, la dichiarazione è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari. |
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
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4 bis. Qualora le istituzioni cui è destinata la dichiarazione approvata non comunichino al Parlamento, entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento, il seguito che intendono darvi, l'argomento oggetto della dichiarazione scritta, su richiesta di uno dei suoi autori, è iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione della commissione competente. |
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 — paragrafo 5
Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade. |
5. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade , senza alcuna possibilità di prorogare il periodo di tre mesi . |
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Martedì 11 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/160 |
P7_TA(2012)0466
Assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)0925 — C7-0521/2011 — 2011/0458(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/21)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0925), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0521/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0208/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2011)0458
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica kirghisa si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che è entrato in vigore nel 1999. L'Unione garantisce alla Repubblica kirghisa il trattamento basato sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG). |
(2) |
L'economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e dall'esplosione di violenza interetnica del giugno 2010, che hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l'assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l'estero. |
(3) |
Nel corso della conferenza d'alto livello dei donatori tenutasi nel luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari americani allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica kirghisa. Durante la conferenza l'Unione europea ha annunciato che fornirà un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 117,9 milioni di euro. |
(4) |
Il Consiglio affari esteri dell'Unione, nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica kirghisa, si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione «a continuare ad assistere, anche per mezzo di nuovi programmi, le autorità kirghise nell'attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese». |
(5) |
Il sostegno politico ed economico dell'Unione alla nascente democrazia parlamentare della Repubblica kirghisa invierà un segnale politico di forte sostegno dell'Unione europea alle riforme democratiche nell'Asia centrale, coerentemente con le politiche dell'Unione nei confronti della regione enunciate nella strategia per l'Asia centrale per il periodo 2007-2013 e nelle dichiarazioni dei leader dell'Unione. |
(6) |
Il processo di aggiustamento e di riforma dell'economia della Repubblica kirghisa è sostenuto dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel giugno 2011 le autorità kirghise hanno concordato con l'FMI la concessione di un'extended credit facility triennale dell'importo di 66,6 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a sostegno del paese. |
(7) |
L'Unione intende fornire alla Repubblica kirghisa un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per l'importo totale di 33 milioni di euro nel periodo 2011 — 2013, per favorire riforme dei sistemi della protezione sociale, dell'istruzione e della gestione delle finanze pubbliche. |
(8) |
Nel 2010 la Repubblica kirghisa ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche. |
(9) |
Dato che, dopo aver tenuto conto del sostegno macroeconomico proveniente dall'FMI e dalla Banca mondiale, persiste un fabbisogno residuo di finanziamento della bilancia dei pagamenti, e data la vulnerabilità della posizione esterna a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello delle riserve di valute estere, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica kirghisa nelle attuali circostanze eccezionali. Il programma di assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica kirghisa (in prosieguo «l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione») sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse rese disponibili nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI. |
(10) |
L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe anche garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione. |
(11) |
È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti. |
(12) |
È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità della gestione delle finanze pubbliche della Repubblica kirghisa. È necessario che tali obiettivi siano regolarmente sorvegliati dalla Commissione. |
(13) |
Le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero riflettere i principi fondamentali e gli obiettivi della politica condotta dall'Unione nei confronti della Repubblica kirghisa. |
(14) |
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a detta assistenza macrofinanziaria, è necessario che la Repubblica kirghisa adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È altresì necessario che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili. |
(15) |
L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio. |
(16) |
È opportuno che l'assistenza sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. |
(17) |
Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione.. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2). |
(18) |
Talune condizioni di politica economica, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, verranno annesse all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Allo scopo di garantire condizioni di attuazione uniformi e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il fatto che l'importo dell'assistenza sia sottoposto a un massimale fornisce la debita giustificazione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 182/2011, per assoggettare l'adozione del memorandum d'intesa alla procedura consultiva. [Em. 1] |
(19) |
Secondo il Fondo monetario internazionale la Repubblica kirghisa rientra nella categoria delle «economie emergenti e in via di sviluppo»; a giudizio della Banca mondiale la Repubblica kirghisa fa parte del gruppo delle «economie a basso reddito» e dei «paesi IDA»; secondo l'UN-OHRLLS (3), la Repubblica kirghisa rientra nella categoria dei «paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare»; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE colloca la Repubblica kirghisa nella lista degli «altri paesi a basso reddito». Pertanto la Repubblica kirghisa dovrebbe essere considerata un paese in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 208 TFUE, il che giustifica la scelta dell'articolo 209 TFUE come base giuridica della presente decisione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione europea concede assistenza macrofinanziaria alla Repubblica kirghisa per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, come individuato nel programma in corso dell'FMI. L'assistenza verrà fornita per metà (fino a 15 milioni di EUR) sotto forma di prestiti e per l'altra metà sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria proposta è subordinata all'approvazione del bilancio 2013 da parte dell'autorità di bilancio. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie per conto dell'Unione europea allo scopo di finanziare la componente prestito dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. La durata massima del prestito è di quindici anni.
2. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Repubblica kirghisa, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione fra l'Unione e la Repubblica kirghisa e nella strategia per l'Asia Centrale per il 2007-2013. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 2
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è abilitata a concordare con le autorità della Repubblica kirghisa le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea, da stabilire in un protocollo d'intesa comprendente un calendario per il loro soddisfacimento (il «protocollo d'intesa»). Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto dell'assistenza, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica kirghisa. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono stabilite in dettaglio nell'accordo di sovvenzione e nell'accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise.
2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica kirghisa che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Repubblica kirghisa siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il Comitato economico e finanziario.
Articolo 3
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione eroga alla Repubblica kirghisa l'assistenza finanziaria dell'Unione europea in due rate, costituita ognuna da una parte di prestito e da una parte di sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione europea sono versati alla Banca nazionale della Repubblica kirghisa. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica kirghisa come beneficiario finale.
Articolo 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza dell'Unione europea costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione europea cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.
2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica kirghisa lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.
3. Su richiesta della Repubblica kirghisa, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte del prestito iniziale o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni stabilite al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Le spese sostenute dall'Unione europea per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica kirghisa.
5. Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 5
L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise prevedono l'adozione di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da effettuare da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 7
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica kirghisa in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza.
2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/165 |
P7_TA(2012)0467
Programma dell'UE in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (COM(2012)0109 — C7-0077/2012 — 2012/0049(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/22)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0109), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0077/2012), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012 (1), |
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0382/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 142.
P7_TC1-COD(2012)0049
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 174/2013)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/166 |
P7_TA(2012)0471
Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/2012 — C7-0328/2012 — 2010/0197(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2015/C 434/23)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11917/1/2012 — C7-0328/2012), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344), |
— |
vista la lettera del 31 maggio 2012 con la quale il presidente della commissione per il commercio internazionale si impegna a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura, |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 72 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0389/2012), |
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
4. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a legiferare e ad adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/167 |
P7_TA(2012)0472
Assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia (05682/1/2012 — C7-0221/2012 — 2010/0390(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2015/C 434/24)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05682/1/2012 — C7-0221/2012), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 66 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0363/2012), |
1. |
adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211.
P7_TC2-COD(2010)0390
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. …/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione (2). Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente. |
(2) |
La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1o settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le relazioni con la Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 con la Federazione russa. |
(3) |
A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni. |
(4) |
Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale. |
(5) |
L'Unione ha annunciato di provvedere ad un'assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR a favore della Georgia. |
(6) |
Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per sostenere l'economia georgiana nell'operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria. |
(7) |
A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell'FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009. |
(8) |
Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), per il 2010-2012 l'Unione intende fornire sovvenzioni alla Georgia a sostegno del bilancio di 37 milioni di EUR l'anno. |
(9) |
La Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macro-finanziaria alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future. |
(10) |
Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI. |
(11) |
È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione a favore della Georgia («l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione. |
(12) |
È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione. |
(13) |
È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione. |
(14) |
È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia. |
(15) |
Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, é necessario che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. Occorre altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili. |
(16) |
L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio. |
(17) |
È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornisca loro i documenti pertinenti. |
(18) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macro-finanziaria («l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.
2. La Commissione ha il potere di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.
4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 2
1. La Commissione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, adotta un protocollo d'intesa che contiene le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.
2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.
Articolo 3
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano attuate in modo soddisfacente le condizioni economiche concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.
Articolo 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano per l'Unione cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.
2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Georgia lo richieda, per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.
3. Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'importo del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.
5. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 5
L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e relative modalità di esecuzione (5). In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di specifiche misure di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 7
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.
2. Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
[Am. 1]
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2012 (GU C 291 E del 27.9.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012.
(2) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/171 |
P7_TA(2012)0473
Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (10090/2/2012 — C7-0329/2012 — 2010/0303(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2015/C 434/25)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10090/2/2012 — C7-0329/2012), |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011 (1), |
— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 72 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0387/2012), |
1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.
(2) Testi approvati del 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/172 |
P7_TA(2012)0474
Istituzione di una tutela brevettuale unitaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215 — C7-0099/2011 — 2011/0093(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/26)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0215), |
— |
visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0099/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2011)0093
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1257/2012)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/173 |
P7_TA(2012)0475
Tutela brevettuale unitaria *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216 — C7-0145/2011 — 2011/0094(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2015/C 434/27)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0216), |
— |
visto l'articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0145/2011), |
— |
visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A7-0002/2012), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. |
1. Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. Esso disciplina il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei nella misura in cui abbiano un effetto unitario. |
|
1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione di cui all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento 1/1958 del Consiglio. |
|
1 ter. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione. |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Una volta che siano disponibili, le traduzioni automatiche delle domande di brevetto e i fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono messi a disposizioni online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto. |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti incaricano l'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, di pubblicare una traduzione integrale supplementare del fascicolo in inglese nel caso in cui detta traduzione supplementare sia stata fornita in modo volontario dal richiedente. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. |
1. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. |
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici. |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1. |
4. In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione , in particolare se si tratta di una piccola o media impresa, una persona fisica, un'organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un organismo pubblico di ricerca, se il presunto contraffattore ha agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1. |
Emendamenti 12 e 13
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale] , gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. |
1. Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria , gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti. |
|
1 bis. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è finanziato dalle tasse di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed è unicamente a disposizione delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli organismi pubblici di ricerca che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione. |
|
1 ter. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 garantisce il pieno rimborso dei costi di traduzione entro un massimale stabilito in modo da rispecchiare il prezzo medio di mercato delle traduzioni ed evitare gli abusi. |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Dette traduzioni non sono effettuate con mezzi automatici. |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria]. |
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo relativo a un Tribunale unificato dei brevetti, se successiva. |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/180 |
P7_TA(2012)0477
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 — C7-0306/2011 — 2011/0263(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/28)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0599), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0306/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0237/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1); |
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0348).
P7_TC1-COD(2011)0263
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 20/2013)
ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE n. 20/2013 (1) .
Come previsto dal regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.
La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali elencati alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile.
Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione."
DICHIARAZIONE COMUNE
Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (EU) n. 20/2013 (2) . A tal fine convengono quanto segue:
— |
su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte dei paesi dell'America centrale degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. |
— |
Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (EU) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta. |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/181 |
P7_TA(2012)0478
Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 — C7-0182/2012 — 2011/0303(NLE))
(2015/C 434/29)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (16395/1/2011), |
— |
visto il progetto di accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16396/2011), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0182/2012), |
— |
vista la parte «Commercio» dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, |
— |
viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2001, su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina (1), del 27 aprile 2006, su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina (2), e del 24 aprile 2008, sul quinto Vertice ALC-UE di Lima (3), |
— |
viste le sue risoluzioni del 1o giugno 2006, su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (4), del 23 maggio 2007, sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (5), del 21 ottobre 2010, sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina (6) e del 12 giugno 2012, sulla definizione di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo con l'America latina (7), |
— |
viste le sue risoluzioni del 5 febbraio 2009, sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale (8), del 25 novembre 2010, sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (9), del 25 novembre 2010, sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (10) e del 27 settembre 2011, sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020 (11), |
— |
viste le sue risoluzioni del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina (12) e del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo (13), |
— |
viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in particolare le risoluzioni adottate durante la quinta riunione plenaria, svoltasi il 18 e 19 maggio 2011 a Montevideo, Uruguay, sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'America latina, sulle strategie di protezione e di creazione di posti di lavoro, in particolare per le donne e i giovani, e sulle relazioni tra Unione europea e America latina in materia di sicurezza e difesa, |
— |
vista la sua raccomandazione del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'America centrale, dall'altro (14), |
— |
viste le dichiarazioni dei sei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi a Rio de Janeiro (28-29 giugno 1999), Madrid (17-18 maggio 2002), Guadalajara (28-29 maggio 2004), Vienna (12-13 maggio 2006), Lima (16-17 maggio 2008) e Madrid (17-18 maggio 2010), |
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti la relazione provvisoria della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo (A7-0360/2012), |
A. |
considerando che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale costituisce un precedente importante, trattandosi del primo accordo di associazione biregionale firmato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; |
B. |
considerando che gli obiettivi principali del partenariato strategico biregionale fra l'Unione europea e l'America latina consistono nell'integrazione regionale, sociale, economica e culturale sostenute dalla conclusione di accordi di associazione subregionali e bilaterali; |
C. |
considerando che, affinché lo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e l'America latina comporti un beneficio reciproco e vantaggi per entrambe le parti, è essenziale che il rispetto della democrazia, dello stato di diritto e di tutti i diritti umani per tutti i componenti della società siano considerati elementi chiave del dialogo politico; |
D. |
considerando che il vertice di Madrid del maggio 2010 ha consentito la ripresa di tutti i negoziati commerciali con l'America latina che si erano arenati negli ultimi anni determinando la conclusione di quelli relativi all'accordo di associazione in questione; |
E. |
considerando che lo sviluppo delle relazioni con l'America latina comporta un beneficio reciproco e vantaggi per tutti gli Stati membri dell'Unione europea; |
F. |
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno, ha espresso preoccupazione in merito alla violenza contro le donne (15); |
G. |
considerando che l'Unione europea è il principale investitore e il secondo partner commerciale in America centrale, nonché il principale donatore di aiuti allo sviluppo; |
H. |
considerando che il rispetto della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti civili e politici dei cittadini di entrambe le regioni è un elemento fondamentale dell'accordo; |
I. |
considerando che l'accordo comprende una clausola sui diritti umani, la quale obbliga vicendevolmente i firmatari a procedere a una verifica adeguata dei diritti umani e ad assicurare che ne sia garantita l'attuabilità pratica; |
J. |
considerando l'elevato livello di povertà, l'esclusione sociale e la vulnerabilità socio-ambientale che caratterizzano la regione centroamericana; |
K. |
considerando che l'accordo di associazione presuppone un'associazione politica ed economica tra l'Unione europea e la regione in questione, che è costituita da vari paesi, che tenga conto delle asimmetrie e delle disuguaglianze esistenti tra le due regioni e tra i vari paesi dell'America centrale; |
L. |
considerando che l'accordo dovrebbe mirare a promuovere, fra l'altro, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e l'integrazione regionale; |
M. |
considerando che l'Unione europea potrebbe contribuire, mediante la cooperazione, alla ricerca di soluzioni volte a garantire la sicurezza nella regione, una fonte di grave preoccupazione in America centrale; |
N. |
considerando che l'accordo di associazione risponde all'obiettivo dell'Unione di promuovere l'integrazione regionale attraverso il commercio, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali» (COM(2010)0612) e che, in linea con la strategia Europa 2020, utilizza il commercio come volano per la competitività, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro; |
O. |
considerando che, grazie all'ampiezza della parte «Commercio», l'accordo di associazione è destinato a estendere, sia qualitativamente che quantitativamente, la gamma di beni e servizi che beneficeranno di una zona di libero scambio e a istituire un quadro di sicurezza e certezza giuridiche che stimolerà il flusso di beni, servizi e investimenti; |
P. |
considerando che è da prevedere che la parte «Commercio» dell'accordo di associazione agevolerà, a seconda dei settori, una riduzione immediata o graduale dei dazi doganali su base asimmetrica con l'obiettivo di creare una zona di libero scambio biregionale soggetta a un regime stabile e prevedibile, destinato a incentivare gli investimenti produttivi, una maggiore integrazione della regione centroamericana nel commercio mondiale, una gestione efficace delle risorse e un aumento della competitività; |
Q. |
considerando che uno degli obiettivi principali dell'accordo di associazione, ovvero contribuire a un livello più elevato di integrazione regionale e di stabilità in America centrale, sarà conseguito unicamente se i paesi contraenti (ivi inclusa Panama) mostreranno una chiara volontà politica e si impegneranno a superare le difficoltà e ad avanzare nel processo di integrazione dinamica mediante l'adozione di misure efficaci, paritarie e adeguate, al fine di creare sinergie reciprocamente vantaggiose e rafforzare le disposizioni dell'accordo, contribuendo così allo sviluppo economico, politico e sociale; |
R. |
considerando che la creazione di un quadro destinato a rafforzare la certezza giuridica avrà effetti positivi per entrambe le parti, incoraggiando un aumento dei flussi commerciali e degli investimenti e la diversificazione settoriale e geografica; che l'effetto più significativo per l'Unione consisterà nel risparmio derivante dalla riduzione o eliminazione scaglionate dei dazi doganali e dalla promozione del commercio e degli investimenti in un contesto di stabilità e fiducia reciproche, sottolineando l'impegno di entrambe le regioni ad aderire e ottemperare alle norme internazionali, in particolare quelle dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione internazionale del lavoro; che per l'America centrale l'accordo implicherà una maggiore presenza internazionale, l'associazione strategica con un mercato consolidato, un'opportunità di diversificazione e la capacità di attrarre investimenti produttivi a lungo termine; |
S. |
considerando che l'accordo di associazione presenta — nella parte «Commercio» — una certa asimmetria, come evidenziato, tra l'altro, dalla gradualità e dall'istituzione di periodi transitori diversi per le due regioni, onde consentire l'adeguamento delle strutture produttive alle nuove realtà economiche e commerciali derivanti dalla sua attuazione; |
T. |
considerando che tra i principi alla base dell'accordo figura il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani fondamentali e dello stato di diritto, il che è destinato a rafforzare le politiche interne e internazionali di entrambe le parti; che è da sottolineare l'importanza dell'inclusione di una sezione specifica dal titolo «Commercio e sviluppo sostenibili» contenente riferimenti alle norme e agli accordi internazionali in materia di lavoro, ambiente e governance, in linea con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato in grado di ridurre le disparità tra le parti e al loro interno, fissando così un precedente importante in vista dei futuri negoziati; che è da prevedere che il commercio favorirà lo sviluppo economico, una crescita rispettosa dell'ambiente e la coesione sociale; che è da valutare favorevolmente l'inclusione di meccanismi istituzionali e di monitoraggio, quali il Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e un Forum di dialogo per la società civile; |
U. |
considerando che è da sottolineare l'impegno assunto da entrambe le regioni a rispettare le indicazioni geografiche e la proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali; |
V. |
considerando che tutti gli Stati dell'America centrale beneficiano del sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+), la cui applicazione cesserà a decorrere dal 31 dicembre 2013; che il nuovo regime dell'SPG escluderà, senza eccezioni, tutti i paesi definiti dalla Banca mondiale quali paesi a reddito medio-alto, il che significa che la Costa Rica e Panama perderanno il diritto di beneficiarne; che, inoltre, l'SPG è un sistema unilaterale, temporaneo e suscettibile di essere modificato che include un numero inferiore di prodotti ed esclude la maggior parte dei prodotti agricoli; che l'accordo di associazione migliorerà la posizione commerciale di tutti gli Stati dell'America centrale in quanto istituisce un nuovo quadro giuridico più ampio, sicuro e reciprocamente vantaggioso; che merita apprezzamento il fatto che questo nuovo regime consentirà la liberalizzazione progressiva degli scambi di beni e servizi, gli appalti pubblici e la promozione degli investimenti; |
1. |
chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni: |
Introduzione
a) |
ricorda la necessità di facilitare il trattamento, la conclusione e la ratifica dell'accordo di associazione; |
b) |
ricorda che in occasione del vertice Unione europea — America latina e Caraibi, tenutosi a Vienna nel maggio 2006, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e di alcune repubbliche dell'America centrale hanno deciso di avviare negoziati per un accordo di associazione tra la due regioni, che sono stati lanciati ufficialmente nel mese di ottobre 2007; |
c) |
ricorda che Panama, che aveva inizialmente seguito i negoziati in qualità di osservatore, ha chiesto di parteciparvi nel gennaio 2010 e che la sua inclusione è stata formalmente accettata dall'Unione europea il 10 marzo 2010; |
d) |
ricorda che i negoziati si sono conclusi con successo nel maggio 2010 e che, dopo una fase di revisione giuridica, il testo dell'accordo è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato a Tegucigalpa il 28 giugno 2012; |
e) |
ricorda che l'accordo di associazione, concluso nel maggio 2010, si articola in tre pilastri principali: dialogo politico, cooperazione e commercio; |
Il dialogo politico come elemento chiave nello sviluppo del partenariato biregionale
f) |
sottolinea che questo è il primo accordo globale di associazione tra le regioni, che è frutto di una chiara volontà politica dell'Unione e rappresenta un contributo decisivo per l'integrazione del Centro America, un processo che va ben oltre le questioni inerenti al libero scambio; |
g) |
sottolinea che il raggiungimento di questo accordo di associazione con l'America centrale é la logica conclusione della politica di sostegno al processo di pace, stabilità e democratizzazione della regione, avviata dall'Unione europea negli anni Ottanta con un impegno politico sostanziale che si è concretizzato attraverso i vari accordi di pace e il processo di Contadora; |
h) |
si compiace del nuovo straordinario impulso che il dialogo politico del nuovo accordo di associazione porta alle relazioni biregionali tra l'Unione europea e l'America centrale, sia nel dialogo tra gli esecutivi sia nel dialogo parlamentare e con la società civile, il che rappresenta un salto di qualità rispetto al precedente processo di dialogo di San José avviato nel 1984; |
i) |
sottolinea la dimensione parlamentare dell'accordo con la creazione di una commissione parlamentare di associazione, composta da membri del Parlamento europeo e dei parlamenti dell'America centrale, che dovrà essere informata delle decisioni del Consiglio di associazione e potrà formulare raccomandazioni e raccogliere informazioni sulle modalità di attuazione dell'accordo; |
j) |
sottolinea la necessità di garantire un'attuazione ottimale dell'accordo di associazione, prestando particolare attenzione ai punti sottolineati dal Parlamento nella presente risoluzione e alle disposizioni del regolamento di attuazione dell'accordo, nonché di sostenere le attività della commissione parlamentare di associazione; |
k) |
sottolinea che l'accordo concluso con l'America centrale contiene una serie di elementi importanti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione quali stabiliti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, tra cui, in particolare, il progresso e il consolidamento dei diritti umani e della democrazia, la realizzazione di un'economia sostenibile e lo sviluppo sociale e ambientale; |
l) |
sottolinea che l'articolo 1 dell'accordo di associazione fa riferimento al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali e al principio dello Stato di diritto come suoi «elementi essenziali», in modo che il mancato rispetto di tali principi e diritti da una o dall'altra parte determini l'adozione di misure che potrebbero infine comportare la sospensione dell'accordo; ritiene, nondimeno, che debbano essere istituiti meccanismi specifici che assicurino il rispetto e l'osservanza della clausola sui diritti umani contenuta nell'accordo; |
m) |
propone che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo per monitorare l'applicazione dell'accordo nella sua interezza, compresi gli aspetti relativi ai principi democratici e ai diritti umani; |
n) |
sottolinea come l'accordo di associazione con l'America centrale debba essere considerato un quadro ideale per unire le forze, tra partner di pari livello, nella lotta contro la disuguaglianza sociale e la povertà, al fine di sostenere uno sviluppo inclusivo e affrontare le sfide sociali, economiche e politiche tuttora aperte; |
o) |
accoglie con favore l'impegno a favore del multilateralismo, sostenuto da una difesa incondizionata dei valori, dei principi e degli obiettivi comuni e dalla promessa di affrontare efficacemente le sfide globali; |
p) |
rileva che il nuovo accordo di associazione offre nuove e interessanti possibilità di dialogo sulla lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, in linea con la strategia di sicurezza regionale sottoscritta dai presidenti centroamericani; apprezza i vari impegni intrapresi per coordinare gli sforzi in materia di lotta al traffico di droga, riciclaggio di denaro, finanziamento delle attività terroristiche, criminalità organizzata e corruzione; |
q) |
ritiene importante promuovere un'adeguata partecipazione della società civile tanto nell'Unione europea quanto nell'America centrale, incoraggiandone la partecipazione attiva in seno ai forum, alle commissioni e alle sottocommissioni settoriali; plaude, a tale riguardo, al varo del Comitato consultivo misto della società civile UE-America centrale; |
Una cooperazione efficace per la lotta contro la povertà e la coesione sociale
r) |
sottolinea la priorità accordata alla coesione sociale quale obiettivo delle politiche di cooperazione regionale; sottolinea che questa coesione è possibile solo a patto di ridurre i tassi di povertà, la disuguaglianza, l'esclusione sociale e tutte le forme di discriminazione attraverso un'istruzione adeguata, ivi compresa la formazione professionale; sottolinea che le disuguaglianze sociali non sono state sufficientemente ridotte negli ultimi anni e che l'insicurezza è un elemento di grave preoccupazione in America centrale; |
s) |
pone in risalto le opportunità offerte dall'accordo in termini di miglioramento della coesione sociale e di sviluppo sostenibile, elementi chiave ai fini del consolidamento della crescita economica, della stabilità sociale e dell'impegno democratico; |
t) |
sottolinea gli impegni assunti al fine di collaborare nel settore della modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica, migliorare i sistemi di riscossione delle imposte e la trasparenza, contrastare la corruzione e l'impunità, rafforzare il sistema giudiziario e incoraggiare la partecipazione della società civile alla vita pubblica; |
u) |
sottolinea l'accordo raggiunto tra le parti in materia di ambiente, i cui obiettivi sono il miglioramento della qualità ambientale, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione nella gestione dei disastri naturali e la lotta contro il cambiamento climatico, la deforestazione e la desertificazione, come pure la conservazione della biodiversità; |
v) |
sottolinea la necessità di contribuire alla rivitalizzazione e al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali nonché all'integrazione del tessuto produttivo delle due regioni allo scopo di trarre i massimi benefici dall'applicazione dell'accordo di associazione, promuovendo così una crescita equilibrata e sostenibile che crei nuove opportunità economiche, commerciali e di investimento in grado di consentire una maggiore integrazione dell'America centrale, dall'interno e dall'esterno, nella struttura commerciale internazionale; |
w) |
segnala che è importante garantire il rispetto delle condizioni fissate nell'accordo di associazione, perseguendo sinergie più ampie tra le regioni, senza tuttavia sacrificare gli interessi generali, compresi quelli relativi alle indicazioni geografiche e ai diritti di proprietà intellettuale, né le priorità dell'Unione in campo economico e commerciale; |
x) |
sottolinea ulteriormente l'importanza di promuovere la cooperazione, con i mezzi tecnici e finanziari adeguati, nei settori strategici per entrambe le regioni, in particolare in materia di commercio e sviluppo sostenibile, nonché la cooperazione scientifica e tecnica in settori quali lo sviluppo delle capacità istituzionali, l'armonizzazione legislativa, le procedure e le statistiche doganali, la proprietà intellettuale, la prestazione di servizi, gli appalti pubblici, il commercio elettronico, lo sviluppo industriale, la gestione sostenibile delle risorse, le norme sanitarie e fitosanitarie, il sostegno alle PMI e la diversificazione; invita a riconoscere l'importanza della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica e ad usare l'accordo all'esame quale strumento per conseguirle; |
y) |
invita ad organizzare e sostenere il Forum di dialogo per la società civile biregionale con cadenza annuale; ricorda altresì di invitare il settore privato e la società civile a impegnarsi tramite una politica di responsabilità sociale delle imprese che consenta loro di avere una relazione armoniosa e che determini un maggiore sviluppo economico sostenibile in America centrale; |
z) |
suggerisce di promuovere azioni volte a sensibilizzare gli attori di entrambe le regioni all'accordo di associazione e incoraggiare, in entrambe le regioni, l'organizzazione di fiere commerciali al fine di offrire una piattaforma favorevole alla creazione di contatti e alla conclusione di accordi di cooperazione, soprattutto fra le PMI; |
aa) |
sottolinea la necessità di sostenere la creazione di centri di produzione competitivi a valore aggiunto in America centrale; suggerisceulteriormente di proporre la creazione, sia nelle regioni dell'America latina che negli Stati membri dell'Unione europea, di accademie regionali del commercio intese a rafforzare le capacità delle PMI attraverso attività di formazione sui prerequisiti per il commercio di prodotti, beni e servizi del settore agricolo con la regione partner; |
Conclusioni
ab) |
rileva che l'accordo di associazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; sottolinea che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'accordo; |
ac) |
sottolinea che le attuali disposizioni in materia di scambi, che hanno carattere temporaneo e si basano su un sistema unilaterale di preferenze generalizzate, cederanno gradualmente il passo a un regime reciproco e negoziato per la liberalizzazione progressiva degli scambi di beni e servizi e degli appalti pubblici e per la promozione degli investimenti, e che ciò condurrà a un quadro prevedibile di sicurezza e certezza del diritto destinato a infondere la fiducia reciproca indispensabile per lo sviluppo del commercio e degli investimenti; |
ad) |
sottolinea che la coesione sociale è un obiettivo prioritario delle politiche di cooperazione regionale, e che l'obiettivo principale consiste nella riduzione del livello di povertà, di disuguaglianza e di esclusione sociale nonché di tutte le forme di discriminazione; |
ae) |
sottolinea che l'accordo di associazione con l'America centrale contribuisce efficacemente agli sforzi di integrazione regionale, sociale e politica e allo scopo ultimo del partenariato strategico biregionale fra l'Unione europea e l'America latina; |
af) |
sollecita il Consiglio di associazione a effettuare una valutazione d'impatto generale dopo cinque anni di applicazione dell'accordo e a procedere, se del caso, a una revisione dello stesso in base ai risultati e agli effetti constatati nel quadro di tale valutazione; |
o
o o
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.
(2) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.
(3) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 64.
(4) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.
(5) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.
(6) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0235.
(8) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(10) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
(12) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.
(13) Testi approvati, P7_TA(2011)0320.
(14) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 233.
(15) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/187 |
P7_TA(2012)0479
Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 — C7-0182/2012 — 2011/0303(NLE))
(Approvazione)
(2015/C 434/30)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (16395/1/2011), |
— |
visto il progetto di accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16396/2011), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0182/2012), |
— |
vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1), |
— |
visti l'articolo 81 e l’articolo 90, paragrafo 7, del proprio regolamento, |
— |
visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo (A7-0362/2012), |
1. |
dà la sua approvazione alla la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi dell'America centrale. |
(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0478.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/188 |
P7_TA(2012)0480
Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 — C7-0307/2011 — 2011/0262(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/31)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0600), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0307/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea],) |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0249/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1); |
2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
3. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (testi approvati, P7_TA(2012)0347).
P7_TC1-COD(2011)0262
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 19/2013)
ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 19/2013 (1) .
Come previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo tutte le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente elencati al titolo IX dell' accordo. In questo contesto, la Commissione consulterà altresì i pertinenti gruppi consultivi della società civile.
Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio e accluderà una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.
DICHIARAZIONE COMUNE
Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 19/2013 (2) . A tal fine convengono quanto segue:
— |
su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. |
— |
Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta. |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/190 |
P7_TA(2012)0481
Accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (14762/1/2011 — C7-0287/2012 — 2011/0249(NLE))
(Approvazione)
(2015/C 434/32)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (14762/1/2011), |
— |
visto il progetto di accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (14764/2011), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0287/2012), |
— |
visti gli articoli 81 e 90, paragrafo 7, del proprio regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A7-0388/2012), |
1. |
approva la conclusione dell'Accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Colombia e del Perù. |
Mercoledì 12 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/191 |
P7_TA(2012)0485
Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 — Entrate relative alle risorse proprie e ad altre risorse — Aumento degli stanziamenti di pagamento a favore delle rubriche 1a, 1b, 2, 3a e 4 del quadro finanziario pluriennale — Riduzione del livello degli stanziamenti d'impegno iscritti in bilancio
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III — Commissione (17295/2012 — C7-0401/2012 — 2012/2281(BUD))
(2015/C 434/33)
Il Parlamento europeo,
— |
visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38, |
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, definitivamente adottato il 1o dicembre 2011 (2), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
— |
vista la decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), |
— |
vista la decisione EUCO 76/12 del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 su un «Patto per la crescita e l'occupazione», convenuta dagli Stati membri, |
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 23 ottobre 2012 (COM(2012)0632), |
— |
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 adottata dal Consiglio il 6 dicembre 2012 (17295/2012 — C7-0401/2012), |
— |
visti l'articolo 75 ter e 75 sexies del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0409/2012), |
A. |
considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 al bilancio generale 2012 concerne tra l'altro un aggiornamento delle previsioni delle entrate in seguito all'ultima revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e alle altre entrate, nonché un aumento degli stanziamenti di pagamento di quasi 9,0 miliardi di EUR ripartito fra le rubriche 1a, 1b, 2, 3a e 4 del quadro finanziario pluriennale, allo scopo di coprire il fabbisogno rimanente sino alla fine dell'anno; |
B. |
considerando che, parallelamente, altre necessità di pagamento sono già state affrontate in parte tramite lo storno globale di stanziamenti di pagamento (DEC 30/2012) per un importo complessivo di 419,7 milioni di EUR; |
C. |
considerando che la Commissione aveva originariamente individuato alcune fonti di riassegnazione per un totale di 47,4 milioni di EUR, che sono state iscritte al PBR n. 6/2012, come inizialmente proposto dalla stessa Commissione; |
D. |
considerando che alcune variazioni delle risorse proprie, insieme ad un aumento significativo delle entrate derivanti dalle ammende versate e un pagamento di interessi pari a 3 525,0 milioni di EUR, hanno comportato un incremento netto complessivo delle entrate di 3 080,8 milioni di EUR, che ridurrà l'effetto del PBR n. 6/2012 sui contributi degli Stati membri basati sull'RNL; |
E. |
considerando che, nell'ambito del trilogo di bilancio del 29 novembre 2012, le delegazioni del Parlamento e del Consiglio avevano concordato un nuovo importo per tale fabbisogno da finanziare nel 2012, riducendolo a 6,1 miliardi di EUR, inclusa una riassegnazione di 0,1 miliardi di EUR che non era stata originariamente proposta dalla Commissione; |
1. |
prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 quale proposto dalla Commissione; |
2. |
constata che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, quale modificato dal Consiglio, riflette l'accordo raggiunto nell'ambito del trilogo di bilancio del 29 novembre 2012; |
3. |
sottolinea che la dichiarazione comune sul fabbisogno di pagamenti per il 2012, con cui l'autorità di bilancio riconosce che avrebbe dovuto essere autorizzato, nel 2012, un importo di 2,9 miliardi di EUR in pagamenti supplementari per far fronte alle richieste di pagamento ricevute dalla Commissione, è parte integrante dell'accordo raggiunto in sede di trilogo; |
4. |
ricorda fermamente al Consiglio e alla Commissione che la dichiarazione comune sul fabbisogno di pagamenti per il 2012 deve essere considerata un accordo politico sulla necessità di trovare, agli inizi del 2013, un'intesa su un bilancio rettificativo destinato esclusivamente a coprire il predetto importo di 2,9 miliardi di EUR e a stanziare risorse supplementari rispetto agli stanziamenti di pagamento approvati nell'ambito del bilancio 2013 originario, fatta salva la corretta esecuzione del bilancio 2013; |
5. |
approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012; |
6. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2012 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.
(4) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/192 |
P7_TA(2012)0486
Nuovo bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 — tutte le sezioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla posizione del Consiglio relativa al nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 — tutte le sezioni (17195/2012 — C7-0399/2012 — 2012/2307(BUD))
(2015/C 434/34)
Il Parlamento europeo,
— |
visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, |
— |
vista la decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
— |
vista la decisione EUCO 76/12 del Consiglio europeo, del 28 e 29 giugno 2012, sul «Patto per la crescita e l'occupazione» convenuto dagli Stati membri, |
— |
vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio per il 2013 — Sezione III — Commissione (4), |
— |
vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013 (5), |
— |
vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sul mandato relativo al trilogo sul progetto di bilancio 2013 (6), |
— |
vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 sulla posizione del Consiglio relativa al progetto di bilancio 2013 (7), |
— |
vista la mancata approvazione, da parte del comitato di conciliazione, di un testo condiviso entro il termine di ventuno giorni di cui all'articolo 314, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, adottato dalla Commissione il 23 novembre 2012 (COM(2012)0716), |
— |
viste le conclusioni del trilogo di bilancio del 29 novembre 2012, |
— |
vista la posizione del Consiglio sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, adottata il 6 dicembre 2012 e comunicata al Parlamento europeo nello stesso giorno (17195/2012 — C7-0399/2012), |
— |
visto l'articolo 75 ter del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0410/2012), |
1. |
rammenta che il «progetto di pacchetto» concordato, al termine di difficili negoziati, dal Parlamento e dal Consiglio nell'ambito del trilogo del 29 novembre 2012 consta di tre elementi: il bilancio rettificativo n. 6/2012 per un importo di 6 miliardi di EUR, destinato in parte a coprire la mancanza di pagamenti fino al 31 ottobre 2012; il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2013, fissato a 1 50 898,391 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 1 32 836,988 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento; tre dichiarazioni comuni volte a garantire che l'effettivo fabbisogno di pagamenti nel 2012 e nel 2013 sarà debitamente coperto; |
2. |
si compiace dell'importo totale concordato degli stanziamenti d'impegno, che rappresenta un incremento di 1,1 miliardi di EUR rispetto alla lettura originaria del Consiglio; si compiace altresì del fatto che nel bilancio per il prossimo esercizio siano garantite le proprie priorità politiche, con particolare riferimento all'adeguata attuazione dell'impegno dell'Unione a favore della crescita e dell'occupazione, così come delineato nella strategia Europa 2020; |
3. |
constata che l'importo complessivo degli stanziamenti di pagamento concordato per il 2013 registra una riduzione del 2,15 % rispetto al bilancio 2012 in seguito all'adozione del bilancio rettificativo n. 6/2012 per un importo di 6 miliardi di EUR; |
4. |
rileva che, a causa della posizione intransigente assunta dal Consiglio durante i negoziati, il volume complessivo degli stanziamenti di pagamento è di 5 miliardi di EUR inferiore alle previsioni del fabbisogno di pagamenti della Commissione nel suo progetto di bilancio per il 2013; teme che un siffatto volume di stanziamenti sia insufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno di pagamenti per il prossimo anno e per attuare rapidamente il «Patto per la crescita e l'occupazione» concordato dal Consiglio europeo nel giugno 2012; è convinto, tuttavia, che il costo di un mancato accordo sarebbe molto più pesante e avrebbe un'incidenza ben più negativa sull'attuazione delle iniziative e dei programmi dell'Unione; chiede alla Commissione di trasmettere relazioni mensili al Parlamento e al Consiglio sull'andamento delle richieste di pagamento degli Stati membri riguardanti i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per la pesca (suddivise per Stato membro e per fondo), a decorrere dal 31 ottobre 2012; chiede che venga istituito un gruppo di lavoro interistituzionale sui pagamenti, nell'ambito del quale i due rami dell'autorità di bilancio presentino conclusioni comuni sul modo in cui procedere; |
5. |
attribuisce pertanto la massima priorità politica alle dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione e allegate alla presente risoluzione; intende verificare a tutti i livelli e con ogni mezzo che tali dichiarazioni siano rispettate e che gli Stati membri stanzino, nel prossimo anno, le necessarie risorse supplementari per consentire all'Unione di pagare le sue fatture e salvaguardare la sua credibilità e solvibilità istituzionale; |
6. |
subordina il proprio voto favorevole al bilancio 2013 all'ottenimento di determinate garanzie al massimo livello politico delle tre istituzioni per quanto riguarda la copertura dell'importo mancante di 2,9 miliardi di EUR relativo ai pagamenti per il 2012, importo che non deve assolutamente comportare una riduzione degli stanziamenti di pagamento per il 2013; |
7. |
ribadisce che l'unico modo per uscire da tale impasse, che rende di anno in anno sempre più difficili i negoziati di bilancio, consiste nel risolvere con urgenza e responsabilità il problema del finanziamento dell'Unione mediante un vero e proprio sistema di risorse proprie, che dovrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo quadro finanziario pluriennale, eliminando così una volta per tutte la divisione dell'Unione tra contributori e beneficiari netti; |
8. |
approva senza modifiche il nuovo progetto di bilancio per il 2013, quale modificato dal Consiglio; |
9. |
incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0077.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0109.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0289.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0359.
ALLEGATO
DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE TRE ISTITUZIONI CONCORDATE NELL'AMBITO DEI NEGOZIATI SUL BILANCIO 2013
10 dicembre 2012
Il Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Presidente della Commissione europea affermano che le tre dichiarazioni congiunte in appresso sono state concordate dalle tre istituzioni nell'ambito dell'adozione del bilancio 2013.
Dichiarazione congiunta sugli stanziamenti di pagamento per il 2013
Tenendo conto degli sforzi di risanamento di bilancio compiuti attualmente negli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio, prendendo atto del livello di pagamenti proposto dalla Commissione per il 2013, concordano su una riduzione del livello degli stanziamenti di pagamento per il 2013 rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Chiedono alla Commissione di compiere qualsiasi intervento necessario conformemente al trattato e, in particolare, di richiedere stanziamenti di pagamento aggiuntivi in un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2013 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione), nella rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali), nella rubrica 3 (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia) e nella rubrica 4 (L'Unione europea come attore globale).
Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio esortano la Commissione a presentare entro la metà di ottobre 2013 importi aggiornati riguardanti la situazione e le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento della sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione) e lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) e a presentare, se necessario, un progetto di bilancio rettificativo. Il Consiglio e il Parlamento europeo sono consapevoli della possibilità che sia necessario un progetto di bilancio rettificativo già entro la metà del 2013. Nell'intento di facilitare la decisione sul livello degli stanziamenti di pagamento nel contesto della procedura annuale di bilancio, le tre istituzioni convengono di esaminare il modo migliore per far sì che le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento in regime di gestione concorrente corrispondano meglio alle necessità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno posizione sull'eventuale progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento. Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a procedere senza indugio a eventuali storni di stanziamenti di pagamento, anche tra rubriche del quadro finanziario, al fine di sfruttare al meglio gli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e adeguarli all'esecuzione e alle esigenze effettive.
Conformemente al punto 18 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano l'esigenza di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, in modo da evitare evoluzioni abnormi degli impegni residui («RAL»).
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigileranno attentamente sullo stato di attuazione del bilancio 2013, durante tutto l'anno, concentrandosi sull'esecuzione dei pagamenti, sulle domande di rimborso ricevute e sulle previsioni rivedute e basandosi sulle informazioni dettagliate della Commissione.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano comunque la loro responsabilità condivisa per cui, a norma dell'articolo 323 del TFUE, «il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi».
Dichiarazione congiunta sul fabbisogno di pagamenti per il 2012
Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che il livello dei pagamenti proposto dalla Commissione nel progetto di bilancio 2013 si basava sull'ipotesi che il fabbisogno di pagamenti del 2012 fosse coperto con gli stanziamenti disponibili nel bilancio 2012. Tuttavia, gli stanziamenti di pagamento addizionali autorizzati nel bilancio rettificativo n. 6/2012 sono stati ridotti di 2,9 miliardi di EUR rispetto all'importo proposto dalla Commissione e non corrispondono al livello di tutte le richieste di pagamento ricevute.
La Commissione si impegna pertanto a presentare nella fase iniziale del 2013 un progetto di bilancio rettificativo con l'obiettivo unico di soddisfare le richieste in sospeso del 2012, non appena le sospensioni saranno revocate, e di ottemperare agli altri obblighi giuridici incombenti senza pregiudicare la corretta esecuzione del bilancio 2013.
Per assicurare una buona ed accurata gestione del bilancio dell'UE, il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno posizione su questi progetti di bilanci rettificativi il più rapidamente possibile al fine di colmare qualsiasi residua lacuna.
Dichiarazione congiunta sulla rubrica 5 e sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni
Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di non includere per ora nel bilancio 2013 l'incidenza di bilancio dell'adeguamento delle retribuzioni per l'esercizio 2011. Fatta salva la posizione del Consiglio nelle cause c-66/12, c-63/12, c-196/12 e c-453/12, chiedono congiuntamente alla Commissione, qualora la Corte si pronunciasse a favore della Commissione e non appena ciò avverrà, di presentare un progetto di bilancio rettificativo inteso a finanziare, se del caso, l'impatto dell'adeguamento relativo al 2011 per le istituzioni, compresi il suo effetto retroattivo sugli esercizi precedenti ed eventuali interessi di mora.
Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano pertanto ad approvare tale bilancio rettificativo il più rapidamente possibile e a prevedere gli stanziamenti aggiuntivi necessari senza pregiudicare le priorità politiche.
L'accordo sulle suddette dichiarazioni è subordinato all'approvazione da parte del Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), TFUE, della posizione del Consiglio del 6 dicembre 2012 sul bilancio 2013.
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/196 |
P7_TA(2012)0487
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall'Italia) (COM(2012)0616 — C7-0350/2012 — 2012/2265(BUD))
(2015/C 434/35)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0616 — C7-0350/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0416/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro, |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale, |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG, |
D. |
considerando che l'Italia ha richiesto assistenza in relazione a 512 licenziamenti, 502 dei quali ammessi all'assistenza, presso dieci imprese operanti nella divisione 30 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di altri mezzi di trasporto») (3) nella regione NUTS II dell'Emilia-Romagna (ITH5) in Italia, |
E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG, |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Italia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola; osserva che il numero di lavoratori licenziati è appena al di sopra dei criteri di intervento; |
2. |
osserva che le autorità italiane hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 30 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 19 ottobre 2012; si rammarica che il periodo di valutazione si sia protratto per ben dieci mesi; |
3. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 1o marzo 2012 le autorità italiane abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
4. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche al contesto imprenditoriale attuale; |
5. |
si compiace che le misure siano state elaborate in consultazione con le parti sociali nel corso di diverse riunioni; |
6. |
sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi; |
7. |
deplora il fatto che, nella proposta della Commissione, le informazioni relative alle misure di formazione non indichino né i settori in cui i lavoratori hanno maggiore probabilità di ritrovare un impiego né se la formazione offerta sia adeguata alle prospettive economiche future e al fabbisogno del mercato del lavoro nella regione; |
8. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, allo scopo di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
9. |
ricorda l'impegno delle istituzioni di garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
10. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria; |
11. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
12. |
constata con disappunto che gli stanziamenti di pagamento, ammontanti a 5 0 0 00 000 EUR, relativi alla linea del bilancio 2012 destinata al FEG (04 05 01) si siano rivelati insufficienti a coprire tutti i pagamenti necessari; si rammarica che la Commissione abbia proposto di coprire parzialmente tali pagamenti mediante lo storno di 1 1 60 745 EUR in stanziamenti di pagamento dalla linea 04 04 15 relativa allo strumento europeo Progress di microfinanziamento anziché chiedere nuovi fondi mediante il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, come giustamente avvenuto per altre richieste di mobilitazione del FEG e, parzialmente, anche per la presente richiesta (1 4 97 750 EUR); ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover ricorrere a storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che pregiudica il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
13. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
14. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
15. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motocicli, presentata dall'Italia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/17/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/199 |
P7_TA(2012)0488
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/005 SE/Saab
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia) (COM(2012)0622 — C7-0363/2012 — 2012/2279(BUD))
(2015/C 434/36)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0622 — C7-0363/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0413/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che subiscono le conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei modelli commerciali a livello mondiale e per agevolare il reinserimento dei lavoratori stessi nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, nonché tenendo debitamente conto dell'AII del 17 maggio 2006 per quanto concerne l'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
D. |
considerando che la Svezia ha richiesto assistenza in relazione a 3 748 licenziamenti ammissibili totali, 1 350 dei quali riguardano lavoratori di Saab Automobile SA, di una delle sue controllate (SAAB Automobile Powertrain AB) e di 16 fornitori svedesi della stessa; |
E. |
considerando che la richiesta soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario a norma del citato regolamento; |
2. |
accoglie favorevolmente la richiesta della Svezia; deplora tuttavia che, a dispetto della richiesta di sostegno del FEG, la Svezia sia uno dei paesi che stanno mettendo a rischio il futuro del Fondo dopo il 2013 e che stanno bloccando la proroga della «deroga per la crisi»; |
3. |
osserva che le autorità svedesi hanno presentato la richiesta per il contributo finanziario del FEG il 25 maggio 2012 e che la relativa valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione il 19 ottobre 2012; si compiace della relativa rapidità della procedura di valutazione; |
4. |
valuta positivamente il fatto che le autorità svedesi abbiano agito nell'intento di sostenere tempestivamente i lavoratori licenziati e che l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia iniziata già il 20 dicembre 2011 e quindi prima della decisione di concessione di un sostegno a titolo del FEG; |
5. |
pone l'accento sull'importanza di migliorare la capacità di tutti i lavoratori di trovare un impiego attraverso formazioni adeguate e il riconoscimento delle capacità e delle competenze sviluppate dai lavoratori stessi in tutto il corso delle rispettive carriere professionali; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche al contesto imprenditoriale del momento; |
6. |
osserva che quella in esame è un'ulteriore richiesta di intervento del FEG riguardante licenziamenti nel settore automobilistico e che quest'ultimo ha dato adito alla maggior parte delle richieste presentate in tal senso (16), in relazione sia ai criteri legati alla crisi che a quelli connessi alla globalizzazione; |
7. |
pone l'accento sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della richiesta in esame e di altre richieste concernenti, tra l'altro, licenziamenti collettivi di lavoratori; |
8. |
si rammarica che il fallimento di Saab abbia portato a un incremento della disoccupazione nella regione di Trollhättan, che ospitava l'impianto di produzione, pari al 20 %; osserva che il sostegno del FEG richiesto dalle autorità svedesi riguarda solo 1 350 lavoratori licenziati su 3 239; invita dette autorità a sfruttare appieno il potenziale del FEG per i lavoratori licenziati; |
9. |
chiede alle istituzioni coinvolte di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, per far coincidere la presentazione all'autorità di bilancio della valutazione della stessa Commissione sull'ammissibilità di una richiesta FEG con quella della proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e della visibilità del FEG; |
10. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione di decisioni in materia di mobilitazione del FEG in vista dell'offerta di un sostegno specifico, una tantum e limitato nel tempo che sia finalizzato ad aiutare i lavoratori risultati licenziati a causa della globalizzazione e della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere nell'ambito del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro; |
11. |
accoglie positivamente il fatto che le autorità svedesi pongano l'accento sulle misure contenute nel pacchetto che risultano complementari rispetto ai servizi normalmente a disposizione dei disoccupati; |
12. |
sottolinea che, conformemente all'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione sostenibile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle imprese affinché sostituiscano la manodopera a contratto con una più flessibile e precaria; |
13. |
si compiace che le formazioni offerte siano adattate alle competenze e alle qualifiche che si renderanno necessarie nella regione nonché incentrate sui settori in espansione come quello delle energie rinnovabili; |
14. |
osserva che le informazioni fornite in merito al pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono anche quelle sulle relative modalità di integrazione delle azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa dei dati in questione onde assicurare il pieno rispetto della regolamentazione esistente ed evitare che si verifichino duplicazioni in riferimento ai servizi finanziati dall'Unione; |
15. |
prende atto dello sviluppo di positive relazioni tra il Comune e le parti sociali nell'ambito dell'assistenza ai lavoratori di Saab; si rammarica tuttavia che la proposta della Commissione non contenga informazioni più dettagliate in merito al processo di consultazione delle parti sociali in sede di attuazione delle misure, in particolare per quanto concerne la partecipazione, eventualmente a livello finanziario, della stessa Saab; |
16. |
constata con disappunto che gli stanziamenti di pagamento per il 2012, pari a 5 0 0 00 000 EUR, relativi alla linea di bilancio del FEG 04 05 01 si siano rivelati insufficienti a coprire tutti i pagamenti necessari; si rammarica che la Commissione abbia proposto di coprire tali pagamenti mediante storni di stanziamenti di pagamento dalla linea 04 04 15 relativa allo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'inclusione sociale (strumento di microfinanziamento Progress), anziché chiedere nuovi fondi mediante il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, come giustamente avvenuto per altre richieste di mobilitazione del FEG; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e merita pertanto un'apposita dotazione che scongiurerà la necessità di effettuare storni da altre linee di bilancio come avvenuto in passato, dal momento che una simile soluzione potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
17. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi» che permette non solo di fornire assistenza finanziaria ai lavoratori risultati licenziati a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria (oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito dei cambiamenti nei modelli commerciali a livello mondiale), ma anche di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le richieste inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
18. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
19. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/005 SE/Saab, presentata dalla Svezia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/18/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/201 |
P7_TA(2012)0489
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0620 — C7-0364/2012 — 2012/2280(BUD))
(2015/C 434/37)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0620 — C7-0364/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (IIA del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0415/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
D. |
considerando che la Spagna ha chiesto assistenza per 1 106 licenziamenti, di cui 500 destinatari dell'assistenza presso 423 imprese operanti nella divisione 25 NACE Revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») (3) nella regione NUTS II Paesi Baschi (ES21) in Spagna; |
E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario a norma del predetto regolamento; |
2. |
osserva che le autorità spagnole hanno trasmesso la domanda di contributo finanziario FEG in data 28 dicembre 2011 e che la Commissione ha messo a disposizione la sua valutazione il 19 ottobre 2012; deplora la lunghezza di dieci mesi del periodo di valutazione; |
3. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza immediata ai lavoratori, il 19 marzo 2012 le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
4. |
prende atto della valutazione comunicata dalle autorità spagnole secondo la quale, sulla base dell'esperienza acquisita nelle precedenti richieste di ricorso al FEG, solo 500 dei lavoratori licenziati hanno scelto di aderire al pacchetto di misure; invita le autorità spagnole a ricorrere all'assistenza del FEG sfruttandone il pieno potenziale; |
5. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale dei lavoratori stessi; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adeguata non soltanto al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
6. |
attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi; |
7. |
si compiace del fatto che l'elaborazione delle misure sia stata frutto della consultazione con le parti sociali e che le autorità regionali, i rappresentanti delle imprese e i sindacati abbiano formato un comitato speciale incaricato del coordinamento, della gestione e dell'attuazione del progetto FEG; |
8. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, che dà seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
9. |
si rammarica del fatto che le informazioni sulle misure di formazione contenute nella proposta della Commissione non indichino in quali settori i lavoratori abbiano probabilità di trovare lavoro e se il pacchetto sia adeguato alle prospettive economiche future della regione; |
10. |
ricorda l'impegno delle istituzioni di garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
11. |
si rammarica del fatto che le misure a sostegno dell'imprenditorialità non prevedano alcun sostegno finanziario per l'avviamento di un'attività in proprio, mentre vengono offerti numerosi incentivi finanziari ai lavoratori che seguono misure di formazione; |
12. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; |
13. |
si compiace del fatto che un pacchetto completo di attività di informazione e di pubblicità accompagni il progetto sostenuto dal FEG; |
14. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità del pacchetto con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
15. |
si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 milioni di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare, nella misura del possibile, storni da altre linee di bilancio come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
16. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le richieste inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
17. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
18. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/018 ES/Paesi Baschi prodotti metallici, presentata dalla Spagna)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/16/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/204 |
P7_TA(2012)0490
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca) (COM(2012)0623 — C7-0362/2012 — 2012/2278(BUD))
(2015/C 434/38)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0623 — C7-0362/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) («accordo interistituzionale del 17 maggio 2006»), in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0417/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
D. |
considerando che la Danimarca ha chiesto assistenza in relazione a 303 licenziamenti (dei quali 153 sono ammissibili all'assistenza) presso l'impresa Flextronics International Denmark A/S durante il periodo di riferimento di quattro mesi compreso tra il 1o luglio 2011 e il 31 ottobre 2011, tra cui 87 licenziamenti verificatisi al di fuori del periodo di riferimento, ma relativi alla stessa procedura di licenziamento collettivo; |
E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Danimarca ha pertanto diritto a un contributo finanziario a norma del predetto regolamento; |
2. |
osserva che le autorità danesi hanno presentato la domanda per il contributo finanziario FEG in data 21 dicembre 2011, fornendo informazioni supplementari fino al 23 agosto 2012, e che la valutazione di tale domanda è stata messa a disposizione della Commissione solo il 19 ottobre 2012; deplora la lunghezza dei periodi di valutazione e chiede per quale motivo questa particolare domanda danese abbia richiesto 10 mesi di valutazione; esorta la Commissione ad accelerare il processo di valutazione; |
3. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 21 marzo 2012 le autorità danesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
4. |
accoglie con favore la domanda presentata dalla Danimarca; deplora tuttavia il fatto che, sebbene il FEG sia stato più volte mobilitato con successo dalla Danimarca, a titolo sia dei criteri relativi agli scambi sia dei criteri relativi alla crisi, la Danimarca sia uno dei paesi che stanno mettendo a rischio il futuro del FEG dopo il 2013 e che stanno bloccando la proroga della deroga per la crisi; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la Danimarca stia presentando una domanda per la mobilitazione del FEG a nome della Flextronics International Denmark, istituita dall'impresa Flextronics International Ltd registrata a Singapore, che sta trasferendo i suoi impianti in Asia; |
5. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
6. |
chiede reciprocità negli scambi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi quale condizione fondamentale affinché le imprese dell'Unione europea abbiano accesso ai nuovi mercati extraeuropei; |
7. |
attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti il licenziamento collettivo di lavoratori; |
8. |
osserva che nella loro valutazione le autorità danesi rilevano che soltanto 153 dei 303 lavoratori licenziati sceglierebbero di partecipare alle misure; invita le autorità danesi a fare uso dell'assistenza del FEG sfruttandone appieno il potenziale; |
9. |
chiede che le istituzioni interessate compiano gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
10. |
osserva che la regione del Midtjylland, in cui si trova il comune di Skive, ha già beneficiato di sostegno da parte del FEG a seguito di due domande (FEG/2010/017 Midtjylland Machinery e FEG/2012/003 Vestas); |
11. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo volto ad aiutare i lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
12. |
rileva che le autorità danesi propongono un costoso pacchetto coordinato di servizi personalizzati (12 891 EUR per lavoratore); accoglie tuttavia con favore il fatto che il pacchetto sia costituito da misure aggiuntive e innovative rispetto a quelle offerte normalmente dagli uffici di collocamento, e che esso sia idoneo ad assistere gruppi di lavoratori diversi in termini di competenze ed esperienza, così da consentire a tali lavoratori di far fronte al difficile mercato del lavoro locale; |
13. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; evidenzia inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive sul mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; |
14. |
si compiace che i corsi di formazione professionale siano rivolti a nuovi settori di crescita potenziale e che la progettazione del pacchetto coordinato si sia basata su un'approfondita analisi del mercato del lavoro locale e delle caratteristiche dei lavoratori licenziati; |
15. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
16. |
si compiace al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati offra altresì corsi destinati a chi intende avviare una nuova attività, previsti per 20 lavoratori; rileva che non è proposto alcun incentivo finanziario per le imprese in fase di avvio; |
17. |
si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 milioni di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare, nella misura del possibile, storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
18. |
prende atto tuttavia dell'indennità pari a 4 439 EUR per lavoratore per la partecipazione alle misure, che considera troppo elevata; rammenta che il FEG dovrebbe, in futuro, essere principalmente destinato alla formazione e alla ricerca di un lavoro nonché ai programmi di orientamento professionale e che il suo contributo finanziario per le indennità dovrebbe sempre essere aggiuntivo e parallelo ai contributi messi a disposizione dei lavoratori licenziati in virtù della legislazione o dei contratti collettivi nazionali; |
19. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti dei flussi commerciali globali, e che consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
20. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
21. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
22. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/013 DK/Flextronics, presentata dalla Danimarca)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/14/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/207 |
P7_TA(2012)0491
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/014 RO/Nokia
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 su una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania) (COM(2012)0618 — C7-0359/2012 — 2012/2275(BUD))
(2015/C 434/39)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0618 — C7-0359/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0414/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
D. |
considerando che la Romania ha chiesto assistenza per 1 904 licenziamenti, 1 416 dei quali ammessi all'assistenza, presso SC Nokia Romania SRL e in un fornitore in Romania; |
E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Romania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola; |
2. |
osserva che le autorità romene hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG in data 22 dicembre 2011, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 22 agosto 2012, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione il 19 ottobre 2012; deplora la lunghezza dei periodi di valutazione e chiede per quale motivo questa particolare domanda abbia necessitato di un periodo di valutazione di 8 mesi; esorta la Commissione ad accelerare il processo di valutazione; |
3. |
accoglie con favore la prima domanda di assistenza del FEG presentata dalla Romania; |
4. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità romene abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure l'8 dicembre 2011, prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
5. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze sviluppate durante la loro carriera professionale; si aspetta che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adeguata non soltanto al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
6. |
si rammarica del fatto che i licenziamenti a Cluj in Romania e a Salo in Finlandia (domanda EGF/2012/006/FI/Nokia, presentata della Finlandia) derivano da una decisione aziendale di Nokia di spostare i propri impianti di produzione in Asia e fanno parte del suo piano per ridurre l'occupazione globale in Nokia Corporation di 17 000 lavoratori entro la fine del 2013; |
7. |
sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi; |
8. |
chiede reciprocità negli scambi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi quale condizione fondamentale affinché le imprese dell'Unione abbiano accesso ai nuovi mercati non europei; |
9. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
10. |
rileva che il FEG è già intervenuto a favore di 1 337 lavoratori licenziati a seguito del trasferimento di Nokia dalla Germania alla Romania nel 2008; rileva che, a distanza di tre anni, il FEG deve intervenire nuovamente poiché l'impianto di produzione aperto a Cluj successivamente alla chiusura dell'impianto in Germania, è stato chiuso nel 2011 a seguito del trasferimento in Asia; chiede se, al momento del trasferimento dalla Germania alla Romania, Nokia avesse beneficiato di incentivi finanziari a livello regionale, nazionale o unionale (in particolare dai fondi di coesione); |
11. |
ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto una tantum, limitato nel tempo e specifico, destinato ad aiutare i lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
12. |
rileva che la proposta della Commissione indica che un'altra domanda del FEG è destinata a coprire la seconda ondata di licenziamenti presso Nokia di Salo e invita pertanto la Commissione a chiarire in che misura Nokia stessa sostiene finanziariamente tale programma di licenziamenti; |
13. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; |
14. |
deplora il fatto che la proposta della Commissione non presenti alcuna statistica relativa ai tassi di disoccupazione nella regione; rileva, tuttavia, che nel 2011 quasi il 40 % della popolazione attiva totale presente nella regione di Cluj-Napoca specializzata nel settore IT e comunicazioni lavorava per Nokia; rileva che l'impatto dei licenziamenti effettuati da Nokia sull'occupazione della regione è considerevole; |
15. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
16. |
si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 5 0 0 00 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi politici del FEG; |
17. |
auspica che la Commissione chiarisca se la società Nokia è stata coinvolta nella creazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati ed eventualmente nel co-finanziamento; |
18. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
19. |
deplora il fatto che non vi siano dettagli relativi ai tipi di misure di formazione e ai tirocini da fornire all'interno del pacchetto coordinato e alle modalità con cui questi siano abbinati alle competenze e alle esigenze locali in materia di qualificazione, nonché ai possibili settori di futura crescita nella regione; |
20. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
21. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
22. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/014 RO/Nokia, presentata dalla Romania)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/15/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/210 |
P7_TA(2012)0492
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria) (COM(2012)0621 — C7-0361/2012 — 2012/2277(BUD))
(2015/C 434/40)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0621 — C7-0361/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
vista la procedura di consultazione a tre di cui al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0419/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato per le domande presentate dal 1o maggio 2009, che possono chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG; |
D. |
considerando che l'Austria ha richiesto un contributo finanziario in relazione a 1 050 licenziamenti, di cui 350 sono ammessi all'assistenza, in 105 imprese operanti nella divisione 88 della NACE revisione 2 («Assistenza sociale non residenziale») (3) nella regione NUTS II della Stiria (AT22) in Austria; |
E. |
considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Austria ha quindi diritto a un contributo finanziario a norma di detto regolamento; |
2. |
osserva che le autorità austriache hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 21 dicembre 2011 e che la valutazione completa di detta domanda è stata messa a disposizione dalla Commissione il 19 ottobre 2012; si rammarica che il periodo di valutazione si sia protratto per ben 10 mesi; |
3. |
valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza immediata ai lavoratori, le autorità austriache abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure il 1o ottobre 2011, prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
4. |
rileva che la Stiria è già stata colpita da massicci licenziamenti e che i lavoratori di questa regione hanno beneficiato dell'assistenza del FEG per il tramite di tre domande, segnatamente: EGF/2009/009 AT/Steiermark, EGF/2010/007 AT/Steiermark -Niederosterreich e EGF/2010/008 AT/AT&S; |
5. |
ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si aspetta che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale; |
6. |
rileva che progetto FEG sarà posto in atto nel quadro di una fondazione per il lavoro istituita a livello regionale e sarà gestito da un'associazione di sviluppo che ha avuto in passato l'esperienza di una domanda presentata a titolo del FEG (EGF/2009/009 AT/Steiermark); ricorda che le fondazioni per il lavoro sono istituzioni create da parti sociali settoriali al fine di offrire ai lavoratori confrontati ai mutamenti industriali misure di formazione intese ad aumentare la loro capacità di trovare un impiego; ricorda che questo modello di misure attive sul mercato del lavoro ha avuto molto successo in passato per quanto concerne il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro e l'uso dei fondi del FEG per questo scopo; |
7. |
sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti i licenziamenti collettivi; |
8. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, volta a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG; |
9. |
accoglie con favore la proposta di pacchetto coordinato di servizi personalizzati e le descrizioni dettagliate delle misure presentate nella proposta della Commissione; si compiace del fatto che l'offerta di formazione sia combinata con le prospettive economiche e con le future esigenze in materia di competenze e qualifiche della regione; |
10. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, fornendo un sostegno specifico, una tantum e limitato nel tempo che sia volto ad aiutare i lavoratori licenziati a seguito della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
11. |
sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori che sono stati licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
12. |
richiama l'attenzione sull'indennità giornaliera destinata ai lavoratori che partecipano ad attività di formazione o che sono alla ricerca di un impiego, che può ammontare a 1 000 EUR per lavoratore/mese (calcolata per 11 mesi, le indennità di disoccupazione sono interrotte durante tale periodo) e che sarà combinata con un'indennità di formazione pari a 200 EUR per lavoratore/mese; ricorda che il FEG dovrebbe servire, in futuro, a finanziare principalmente la formazione e la ricerca di un impiego nonché programmi di orientamento professionale e che il suo contributo finanziario alle indennità dovrebbe sempre avere carattere complementare e parallelo rispetto a quanto viene messo a disposizione dei lavoratori licenziati in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi; |
13. |
osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sul modo in cui esso completa le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione; |
14. |
ritiene che il rapporto tra l'indennità giornaliera sommata all'indennità di formazione (14 400 EUR) e il costo della formazione (7 000 EUR) rappresenti un quasi-finanziamento ingiustificato delle indennità di disoccupazione; |
15. |
si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta, alla linea di bilancio FEG 04 05 01, stanziamenti di pagamento pari a 50 milioni di EUR; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà nella misura del possibile, di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG; |
16. |
rileva che il costo delle misure proposte ammonta a circa 22 000 EUR per lavoratore, di cui circa 14 000 coperti dal FEG, il che rende il contributo pro capite molto elevato rispetto ad altre domande FEG; |
17. |
si rammarica della decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire un'assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a seguito della crisi finanziaria ed economica attuale, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, e che consente un aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma, per le domande presentate dopo la scadenza del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio detta misura; |
18. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
19. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen, presentata dall'Austria)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/13/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/213 |
P7_TA(2012)0493
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia) (COM(2012)0619 — C7-0360/2012 — 2012/2276(BUD))
(2015/C 434/41)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0619 — C7-0360/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28, |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG), |
— |
visti il «Patto per la crescita e l'occupazione» e le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2012, |
— |
vista la posizione del Consiglio sul bilancio annuale 2013 dell'Unione europea, adottata il 23 luglio 2012, |
— |
visti i risultati della consultazione a tre di cui al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0418/2012), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono degli effetti dei grandi cambiamenti strutturali nei modelli commerciali a livello mondiale, e per agevolare il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi sociale, finanziaria ed economica mondiale; |
C. |
considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere reso disponibile in maniera tempestiva ed efficiente, in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008; |
D. |
considerando che la Finlandia ha richiesto assistenza in relazione a 1 000 esuberi, tutti ammessi all'assistenza, riguardanti la società finlandese Nokia plc (Salo); |
E. |
considerando che la richiesta di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG; |
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola; |
2. |
constata che il 4 luglio 2012 le autorità finlandesi hanno trasmesso la richiesta per il contributo finanziario del FEG e che la relativa valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione soltanto il 19 ottobre 2012; accoglie favorevolmente il fatto che la richiesta sia stata presentata immediatamente dopo il periodo di riferimento, consentendo una pronta risposta ai licenziamenti; si compiace inoltre della rapidità con cui la Commissione ha proceduto alla valutazione; |
3. |
apprende che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 29 febbraio 2012 le autorità finlandesi hanno avviato l'attuazione delle misure sociali, con anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto; |
4. |
si rammarica che i licenziamenti verificatisi a Salo in Finlandia e a Cluj in Romania (domanda EGF/2011/014/RO/Nokia, presentata dalla Romania) siano stati determinati dalla decisione societaria di Nokia di trasferire le sue unità di produzione in Asia nel quadro del piano della stessa Nokia volto a tagliare 17 000 posti di lavoro all'interno dell'intera società entro la fine del 2013; |
5. |
evidenzia l'importanza fondamentale delle formazioni ad hoc e del riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; sottolinea, in quanto aspetto essenziale, che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato deve essere adattata e adeguata alle esigenze e al livello dei lavoratori licenziati, tenendo conto del contesto economico e sociale in cui vivono; |
6. |
osserva che la proposta della Commissione fa riferimento a un'ulteriore richiesta di intervento del FEG prevista per far fronte alla seconda fase di licenziamenti presso la sede Nokia di Salo; |
7. |
chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, per la presentazione all'autorità di bilancio della sua valutazione sull'ammissibilità di una richiesta di intervento del FEG e della contestuale proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) nonché il conseguimento di una maggiore efficienza, di una mobilitazione agevolata, della trasparenza e della visibilità del FEG; |
8. |
chiede la reciprocità negli scambi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi quale condizione fondamentale affinché le imprese dell'Unione abbiano accesso a nuovi mercati al di fuori dell'Europa; |
9. |
osserva che finora, nel 2012, la Commissione ha richiesto all'autorità di bilancio la mobilitazione del FEG in 19 occasioni per conto di Francia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Romania, Svezia, Italia, Irlanda, Germania e Finlandia, in vista del finanziamento di misure attive per il mercato del lavoro in relazione a 15 381 lavoratori licenziati, per un totale di 7 4 2 66 222 EUR di assistenza del FEG; |
10. |
osserva che l'area di Salo dipendeva in maniera significativa dalle opportunità di lavoro offerte da Nokia ed è diventata una regione altamente specializzata nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; rileva che i licenziamenti di Nokia avranno gravi ripercussioni sul mercato del lavoro locale in quanto, secondo le attese, il tasso di disoccupazione potrebbe salire al 17 % in virtù degli esuberi attualmente verificatisi presso Nokia; |
11. |
ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG atta ad apportare un aiuto specifico ai lavoratori risultati in esubero a causa della globalizzazione e della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; |
12. |
si compiace della costituzione di un gruppo di lavoro ampiamente rappresentativo dei lavoratori incaricato della riorganizzazione di Nokia e della fornitura di consulenze su una serie di questioni tra cui il benessere, gli ulteriori studi, i nuovi posti di lavoro al di fuori di Nokia e le opportunità imprenditoriali; |
13. |
sottolinea che, conformemente all'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può solo cofinanziare misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione sostenibile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle imprese un incentivo a sostituire la manodopera a contratto con una più flessibile e precaria; |
14. |
ritiene che il costo del pacchetto coordinato di servizi personalizzati (circa 10 000 EUR per lavoratore) sia elevato; osserva tuttavia che il pacchetto contiene misure innovative, quali il servizio protomo di incontro tra domanda e offerta per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, e che i sussidi economici a carico del FEG sono limitati; si compiace del fatto che le misure siano descritte in maniera adeguata nella proposta della Commissione; |
15. |
osserva che le informazioni fornite in merito al pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono anche quelle sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni in riferimento ai servizi finanziati dall'Unione; |
16. |
si rammarica per l'assenza di informazioni dettagliate in merito alle varie tipologie di formazione da offrire nell'ambito delle misure del pacchetto coordinato e alle modalità di adattamento delle stesse alle esigenze locali, in termini di competenze e qualifiche, nonché ai settori che presentano un potenziale di crescita per il futuro nella regione, alla luce dei cambiamenti strutturali che quest'ultima sta attualmente attraversando; |
17. |
apprende che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 5 0 0 00 000 EUR per la linea di bilancio 04 05 01 del FEG; constata tuttavia che, per il secondo anno consecutivo, detti stanziamenti si sono rivelati insufficienti a coprire le richieste di finanziamento di un intero anno, con la conseguenza che gli stanziamenti di pagamento mancanti devono essere reperiti mediante bilanci rettificativi, con storni da altre linee di bilancio; è del parere che entrambe le circostanze descritte non denotino una sana elaborazione del bilancio; ricorda che il FEG è stato creato come strumento specifico per offrire una risposta immediata agli esuberi di massa legati direttamente e indirettamente agli effetti della globalizzazione; sottolinea che, in assenza di stanziamenti adeguati nonché nell'ottica di evitare il sistematico ricorso a storni da altre linee di bilancio già verificatosi in passato, non è possibile garantire il carattere emergenziale del FEG né la relativa integrità; |
18. |
si compiace del fatto che, in vista dei cambiamenti strutturali nella regione, sia il ricorso al FEG e al Fondo sociale europeo che la ripartizione delle responsabilità tra i due Fondi siano stati coordinati da un gruppo di progetto dedicato, composto anche da rappresentanti degli enti regionali e delle parti sociali, che ha messo a punto orientamenti e obiettivi strategici per la regione stessa; |
19. |
deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi» che permette non solo di fornire assistenza finanziaria ai lavoratori risultati in esubero a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre che a quelli che sono licenziati a seguito di cambiamenti nei modelli commerciali a livello mondiale, ma anche di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le richieste presentate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto; |
20. |
ritiene eccessivo il pagamento di un'indennità forfettaria di 7 500 EUR per lavoratore per 360 lavoratori; rammenta che il FEG dovrebbe, in futuro, essere principalmente destinato alla formazione e alla ricerca di un lavoro nonché ai programmi di orientamento professionale e che il suo contributo finanziario per le indennità dovrebbe sempre essere aggiuntivo e parallelo ai contributi messi a disposizione dei lavoratori licenziati in virtù del diritto o dei contratti collettivi nazionali; |
21. |
si rammarica che la proposta della Commissione non spieghi se Nokia abbia partecipato all'elaborazione del pacchetto di servizi e all'eventuale cofinanziamento delle misure; |
22. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
23. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, presentata dalla Finlandia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/19/UE.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/216 |
P7_TA(2012)0494
Statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (COM(2011)0335 — C7-0155/2011 — 2011/0146(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/42)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0335), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0155/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0365/2012), |
1. |
respinge la proposta della Commissione; |
2. |
invita la Commissione a ritirare la proposta e a presentarne una nuova; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/217 |
P7_TA(2012)0495
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti europei ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione) (COM(2011)0827 — C7-0458/2011 — 2011/0391(COD))
(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)
(2015/C 434/43)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0827), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0458/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012 (2), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3), |
— |
vista la lettera del 9 maggio 2012 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0379/2012), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali; |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
P7_TC1-COD(2011)0391
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (4) è stato modificato a più riprese e in modo sostanziale (5). Dato che nuove modifiche devon essere apportate, è opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 95/93 ha fornito un contributo decisivo alla realizzazione del mercato interno dell'aviazione e allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi, garantendo l'accesso agli aeroporti congestionati dell'Unione secondo regole imparziali, trasparenti e non discriminatorie. |
(3) |
Tuttavia, esiste un crescente squilibrio tra l'espansione del sistema del trasporto aereo in Europa e la capacità di determinate infrastrutture aeroportuali atte a far fronte alla domanda. Pertanto è in aumento nell'Unione il numero di aeroporti soggetti a congestione. |
(4) |
Il sistema di assegnazione delle bande orarie istituito nel 1993 non garantisce l'assegnazione e l'utilizzo ottimali delle bande orarie e quindi della capacità aeroportuale. Nel contesto di una crescente congestione aeroportuale e del limitato sviluppo di nuove importanti infrastrutture aeroportuali, le bande orarie costituiscono una risorsa rara. L'accesso a tali risorse è di importanza cruciale per la fornitura di servizi di trasporto aereo e per il mantenimento di una effettiva concorrenza. A questo fine, l'assegnazione e l'utilizzo di bande orarie possono essere resi più efficienti attraverso l'introduzione di meccanismi di mercato per lo scambio di bande orarie , garantendo che le bande orarie non utilizzate vengano messe a disposizione degli operatori interessati il più rapidamente possibile e in modo trasparente e rafforzando i principi di base del sistema nella ripartizione, nella gestione e nell'utilizzo delle bande orarie. Contemporaneamente, benché le bande orarie storiche rispondano al bisogno di stabilità degli orari delle compagnie aeree, al momento della futura valutazione dell'applicazione del presente regolamento, si potrebbe prevedere di introdurre gradualmente altri meccanismi di mercato come la revoca delle bande orarie storiche e la loro messa all'asta È inoltre importante garantire l'accesso degli aeroporti regionali ai centri aeroportuali principali, se i collegamenti tra tali aeroporti sono fondamentali per l'economia della regione interessata. Le preoccupazioni relative a un'assegnazione efficiente delle bande orarie devono pertanto continuare a essere bilanciate con la necessità di tutelare i benefici esterni derivanti dai servizi di trasporto aereo e, in particolare, la ricchezza che creano per le regioni europee . [Em. 1] |
(5) |
È quindi necessario modificare il sistema di assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell'Unione. |
(5 bis) |
La dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora avanzato in maniera tale da elaborare una nozione giuridica compiuta di banda oraria aeroportuale. È opportuno poter avanzare sin da ora l'ipotesi che l'utilizzazione di bande orarie a fini di pubblico interesse — dunque non come bene pubblico in senso stretto — possa rappresentare un criterio guida nella prospettiva di una definizione giuridica del termine. Pertanto è opportuno formulare una definizione di banda oraria che ne sancisca la suscettibilità ad essere oggetto di diritti e ne disciplini l'allocazione. [Em. 79] |
(6) |
L'assegnazione di bande orarie negli aeroporti congestionati dovrebbe deve continuare a basarsi su norme imparziali, trasparenti e non discriminatorie. [Em. 2] |
(7) |
Il sistema attuale di assegnazione delle bande orarie dovrebbe essere adattato allo sviluppo dei meccanismi di mercato utilizzati in alcuni aeroporti per trasferire o scambiare bande orarie. Nella sua comunicazione del 30 aprile 2008 relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, la Commissione ha assunto l'impegno che, qualora fosse necessario, per ragioni di concorrenza o di altro tipo, rivedere la legislazione in vigore, essa presenterebbe delle proposte a questo fine. |
(8) |
L'esperienza dimostra che il mercato secondario delle bande orarie, vale a dire lo scambio di bande orarie con compensazione monetaria o di altro tipo, non si avvale di un quadro legislativo uniforme e coerente, in grado di offrire garanzie di trasparenza e salvaguardia della concorrenza. È quindi necessario disciplinare il mercato necessario delle bande orarie nell'Unione europea. |
(9) |
La trasparenza dell'informazione è un elemento essenziale ove si voglia garantire un sistema obiettivo di assegnazione delle bande orarie. È necessario rafforzare tale trasparenza e tener conto dei progressi tecnologici. |
(10) |
Dovrebbero essere previste delle disposizioni che autorizzino l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato dell'Unione. L'esperienza dimostra che la definizione attuale della locuzione «nuovo concorrente» non è riuscita a promuovere pienamente la concorrenza e che dovrebbe essere modificata in senso utile. Inoltre, è necessario lottare contro gli abusi, limitando la possibilità per un operatore di accedere allo status di nuovo concorrente se, assieme alla società madre, le sue imprese affiliate o le imprese affiliate della società madre, detiene più del 10 % del numero totale delle bande orarie assegnate il giorno in questione in un determinato aeroporto. Analogamente, un vettore aereo non dovrebbe essere considerato come un nuovo concorrente qualora abbia trasferito bande orarie ottenute in quanto nuovo concorrente al fine di poter acquisire nuovamente tale status. |
(11) |
È opportuno sopprimere la priorità attribuita ad un vettore aereo chiedendo che gli venga assegnata una serie di bande orarie in un aeroporto per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra questo aeroporto e un aeroporto regionale, nella misura in cui tale situazione è già prevista dalla priorità attribuita ad un vettore aereo che chiede che gli venga assegnata una serie di bande orarie per un servizio di linea passeggeri senza scalo tra due aeroporti dell'Unione. [Em. 3] |
(12) |
È inoltre opportuno necessario evitare situazioni in cui, per scarsa disponibilità di bande orarie, si verifichi una ripartizione disuguale dei vantaggi della liberalizzazione nonché una distorsione della concorrenza. [Em. 4] |
(12 bis) |
I trasporti aerei non di linea contribuiscono alla coesione e alla competitività regionali. Se i vettori aerei hanno usato con regolarità alcune bande orarie per detti trasporti presso un aeroporto rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, anche nel caso in cui le bande orarie in questione non sono impiegate sempre per gli stessi collegamenti, è opportuno considerare come prioritarie le richieste di continuazione dell'uso di dette bande orarie. [Em. 5] |
(13) |
I progressi realizzati nell'attuazione del cielo unico europeo hanno un impatto importante sul processo di assegnazione delle bande orarie. L'imposizione di regimi di prestazioni, in base ai quali gli aeroporti, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo sono sottoposti a regole di sorveglianza e di miglioramento delle prestazioni, e la funzione di gestione della rete, fondata sull'attuazione di una rete europea delle rotte e una gestione centrale del traffico aereo, impongono di aggiornare le regole di assegnazione delle bande orarie. È quindi necessario istituire un quadro normativo adeguato che permetta un coinvolgimento del gestore della rete, dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di sorveglianza nella procedura di determinazione della capacità aeroportuale e dei parametri di coordinamento. Dovrebbe inoltre essere introdotta una nuova categoria di aeroporti che presenta un interesse per la rete al fine di permettere una migliore reazione di quest'ultima di fronte a situazioni di crisi. [Em. 80] |
(14) |
Dovrebbe essere assicurata una migliore concordanza tra i piani Allo scopo di volo e le bande orarie al fine di utilizzare meglio ottimizzare la capacità aeroportuale e migliorare la puntualità dei voli disponibile, è necessario stabilire procedure che garantiscano una maggiore coerenza tra le bande orarie degli aeroporti e i piani di volo . [Em. 7] |
(15) |
Spetta allo Stato membro responsabile dell'aeroporto ad orari facilitati o coordinato provvedere alla designazione di un facilitatore degli orari o di un coordinatore di indiscussa imparzialità. A questo fine dovrebbe essere rafforzato il ruolo dei coordinatori e dei facilitatori degli orari . È opportuno quindi prevedere l'indipendenza giuridica, organizzativa, decisionale e finanziaria del coordinatore nei confronti di tutti i soggetti interessati, dello Stato membro e degli organi da esso dipendenti. Al fine di evitare situazioni in cui l'attività del coordinatore o del facilitatore degli orari sia influenzata dalla mancanza di risorse umane, tecniche o finanziarie, o di competenze tecniche, lo Stato membro dovrà provvedere a dotare il coordinatore delle risorse che consentano a quest'ultimo di svolgere la propria attività. [Em. 8] |
(16) |
È opportuno introdurre degli obblighi supplementari per i vettori aerei per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni al coordinatore e al facilitatore degli orari . Dovrebbero essere previste sanzioni supplementari in caso di omissione di informazioni o di trasmissione di informazioni false o ingannevoli. Per gli altri aeroporti che fanno parte della rete senza particolari qualifiche , i vettori aerei dovrebbero avere l'obbligo di comunicare le proprie intenzioni di volo o altre informazioni pertinenti chieste dal coordinatore o dal facilitatore degli orari. [Em. 9] |
(17) |
È opportuno che l'Unione faciliti la cooperazione tra i coordinatori e i facilitatori degli orari così da permettere loro di scambiare le rispettive buone pratiche e pervenire, al momento opportuno, all'istituzione di un unico coordinatore a livello europeo , tenendo conto dei progressi realizzati nella realizzazione del cielo unico europeo . [Em. 10] |
(18) |
Un aeroporto può essere qualificato aeroporto coordinato, purché siano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione e alle condizioni indicate nel presente regolamento. |
(19) |
La decisione di coordinare un aeroporto dovrebbe essere presa dallo Stato membro responsabile dello stesso sulla base di criteri oggettivi. In considerazione dei progressi realizzati nell'attuazione del cielo unico europeo , nell'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo e nella funzione di gestore della rete, è utile ravvicinare i metodi di valutazione della capacità aeroportuale al fine di garantire un miglior funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo. [Em. 11] |
(20) |
È necessario prevedere la procedura con la quale uno Stato membro decide di modificare la qualifica di un aeroporto coordinato o di un aeroporto ad orari facilitati per farne, rispettivamente, un aeroporto a orari facilitati o un aeroporto senza status. |
(21) |
La durata di validità di una serie di bande orarie dovrebbe essere limitata alla stagione di traffico per la quale la serie è stata concessa. La priorità per l'assegnazione di una serie di bande orarie, anche storiche, dovrebbe nascere esclusivamente dall'assegnazione o dalla conferma da parte del coordinatore. La priorità relativa alle serie di bande orarie storiche dovrebbe essere concessa dal coordinatore sulla base del corretto utilizzo precedente delle stesse. [Em. 81] |
(22) |
È necessario, in determinate circostanze, preservare disposizioni speciali per il mantenimento di servizi aerei nazionali adeguati verso regioni dello Stato membro o degli Stati membri in questione quando è stato imposto un obbligo di servizio pubblico. |
(22 bis) |
L'entrata in vigore del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i collegamenti tra gli aeroporti regionali e i grandi aeroporti principali; sarebbe pertanto utile adottare misure appropriate per garantire la connessione tra gli aeroporti periferici, ultraperiferici e insulari, ai grandi aeroporti principali europei e quindi alla rete mondiale del traffico aereo. [Em. 13] |
(23) |
Nella misura in cui è possibile tener conto degli aspetti ambientali nei parametri di coordinamento e può essere pienamente assicurato un servizio regionale nel quadro degli obblighi di servizio pubblico, l'esperienza non ha dimostrato l'utilità di regolamentazioni locali. Inoltre, non si può escludere che tali regole conducano a discriminazioni nell'assegnazione delle bande orarie. Di conseguenza, è opportuno limitare la possibilità di ricorrere a regole locali. Tutti i vincoli tecnici, operativi, prestazionali e ambientali che dovrebbero essere applicati dai coordinatori o dai facilitatori dovrebbero essere definiti nei parametri di coordinamento. Il ricorso alle regole locali sarebbe così ridotto al controllo dell'utilizzo delle bande orarie e alla possibilità di ridurre la lunghezza della serie di bande orarie nei casi previsti dal presente regolamento. Al fine di promuovere un migliore utilizzo della capacità aeroportuale, è opportuno rafforzare due principi fondamentali nell'assegnazione delle bande orarie, vale a dire la definizione della serie di bande orarie e il calcolo delle bande storiche. Parallelamente, la flessibilità concessa ai vettori aerei dovrebbe essere disciplinata meglio al fine di evitare distorsioni a livello dell'applicazione del presente regolamento nei diversi Stati membri. È quindi opportuno promuovere un migliore utilizzo della capacità aeroportuale. Occorre sostenere i collegamenti tra sistema ferroviario e aeroporti, come pure l'integrazione dei biglietti aerei con quelli ferroviari. [Em. 91] |
(24) |
Al fine di consentire ai vettori aerei di adattarsi a situazioni imperative di urgenza, come un deciso calo del traffico o una crisi economica che colpisce in misura grave l'attività dei vettori aerei e che incide su una gran sulla maggior parte della stagione di traffico, è opportuno permettere alla Commissione di adottare misure urgenti al fine di assicurare la coerenza delle misure da adottare negli aeroporti coordinati. Tali misure permetterebbero ai vettori aerei di conservare la priorità nell'assegnazione delle stesse serie per la stagione di traffico successiva anche se il tasso dell'85 % 80 % non è stato raggiunto. [Em. 14] |
(24 bis) |
È opportuno che il presente regolamento tenga conto delle esigenze di flessibilità necessarie affinché l'aviazione d'affari e i voli charter possano operare voli non programmati, soprattutto in considerazione dell'impossibilità per tali operatori di costituire un portafoglio di bande orarie sulla base dei diritti storici. [Em. 15] |
(25) |
Il ruolo del comitato di coordinamento dovrebbe essere doppiamente rafforzato. Da un lato, il gestore della rete, l'organo di valutazione delle prestazioni e l'autorità nazionale di sorveglianza dovrebbero essere invitati a seguire le riunioni del comitato. Dall'altro, nell'ambito delle sue missioni, il comitato di coordinamento potrebbe presentare delle proposte o dispensare dei consigli al coordinatore e/o allo Stato membro su qualsiasi questione relativa alla capacità dell'aeroporto, in particolare in rapporto alla attuazione del cielo unico europeo e al funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo. Il comitato dovrebbe inoltre poter fornire all'organo di valutazione delle prestazioni e all'autorità nazionale di sorveglianza dei pareri concernenti il collegamento tra i parametri di coordinamento e gli indicatori di prestazione essenziali proposti ai fornitori di servizi di navigazione aerea. [Em. 16] |
(26) |
L'esperienza dimostra che un numero importante di bande orarie rientra nel paniere (pool) troppo tardi per poter essere utilmente riassegnato. È quindi opportuno incoraggiare gli enti di gestione degli aeroporti a introdurre un sistema di cauzione per la prenotazione delle bande orarie utilizzare sistemi di imposizione finanziaria e a rafforzare significativamente il regime di sanzioni attualmente in vigore al fine di dissuadere i vettori aerei dal porre in essere tali prassi . Nel fare ricorso a questo meccanismo, tali meccanismi , gli enti di gestione degli aeroporti non dovrebbero tuttavia scoraggiare l'ingresso sul mercato o lo sviluppo dei servizi da parte dei vettori aerei. [Em. 17] |
(26 bis) |
Al fine di migliorare la capacità aeroportuale, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità che gli Stati membri utilizzino gli introiti ottenuti dalla vendita delle bande orarie nel mercato secondario per ottimizzare il traffico aereo e sviluppare nuove infrastrutture. [Em. 18] |
(27) |
È auspicabile che i paesi terzi offrano ai vettori dell'Unione un trattamento equivalente. |
(28) |
L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non dovrebbe deve pregiudicare le regole di concorrenza del trattato, in particolare gli articoli 101, 102 e 106. [Em. 19] |
(29) |
La dichiarazione ministeriale concernente l'aeroporto di Gibilterra, adottata a Cordova il 18 settembre 2006 nel corso della prima riunione ministeriale del Forum di dialogo su Gibilterra, sostituirà la dichiarazione congiunta sull'aeroporto fatta a Londra il 2 dicembre 1987, assimilando il rispetto totale della dichiarazione del 2006 al rispetto della dichiarazione del 1987. |
(30) |
Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti delegati, in conformità conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di precisare i metodi di elaborazione di uno studio della capacità e della domanda. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle consultazioni appropriate durante il suo lavoro preparatorio, anche a livello degli esperti. [Em. 20] |
(31) |
Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(32) |
Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6). |
(33) |
Per l'adozione di atti di esecuzione concernenti l'istituzione di un coordinatore europeo, il modello della relazione annuale di attività del coordinatore e del facilitatore degli orari e la decisione che uno o più Stati membri debbano prendere delle misure al fine di porre rimedio all'atteggiamento discriminatorio di un paese terzo nei confronti dei vettori aerei dell'Unione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. [Em. 82] |
(34) |
Ove, in casi debitamente giustificati connessi alla necessità di garantire la continuità delle bande orarie storiche, sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura di esame. |
(35) |
Al fine di valutarne il funzionamento, è opportuno che il presente regolamento sia riesaminato dopo un periodo di applicazione prestabilito. |
(35 bis) |
Previa consultazione anche a livello di esperti, la Commissione dovrebbe redigere uno studio in merito alla capacità e alla domanda, da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 21] |
(36) |
Poiché gli obiettivi dell'iniziativa, vale a dire un'applicazione più omogenea della legislazione dell'Unione concernente le bande orarie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e, a causa dell'importanza della dimensione transfrontaliera dell'attività di trasporto aereo, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aeroporti dell'Unione europea.
2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«banda oraria» (slot) il permesso dato da un coordinatore ad un vettore aereo ai sensi del presente regolamento di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data in date e in un orario orari specifici, assegnato da un coordinatore ai sensi del presente regolamento al fine di atterrare o decollare; [Em. 22] |
2) |
«nuovo concorrente» un vettore aereo che chieda, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi laddove, nel caso che la sua domanda sia accolta, in totale venga a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto nel medesimo giorno.
|
3) |
«periodo di validità degli orari», la stagione estiva o invernale indicata negli orari dei vettori aerei in conformità alle norme e linee guida stabilite dal settore del trasporto aereo su scala mondiale; |
4) |
«vettore aereo dell'Unione», un vettore aereo munito di una licenza d'esercizio in corso di validità rilasciata da uno Stato membro in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (7); |
5) |
«vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o titolo equivalente entro il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione invernale; ai fini degli articoli 5, 9, 10, 11 e 13, la definizione di «vettore aereo» comprende anche gli operatori dell'aviazione di affari; ai fini degli articoli 7, 17 e 18, la definizione di «vettore aereo» comprende anche tutti gli operatori di aeromobili civili; |
6) |
«gruppo di vettori aerei», due o più vettori aerei che insieme provvedono ad operazioni in comune, in franchising o in code sharing oppure un consorzio nel caso degli operatori non di linea , al fine di operare uno specifico servizio aereo utilizzare una specifica banda oraria ; [Em. 24] |
7) |
«fornitore di servizi di navigazione aerea», qualsiasi fornitore di servizi di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (8); |
8) |
«fornitore di servizi di assistenza in scalo», qualsiasi fornitore di servizi di assistenza in scalo ai sensi dell'articolo […] del regolamento (UE) n. […] (sui servizi di assistenza in scalo); o qualsiasi utente dell'aeroporto ai sensi dell'articolo […] del regolamento (UE) n. […] (sui servizi di assistenza in scalo) che fornisce auto-assistenza ai sensi dell'articolo […] del regolamento (UE) n. […] (sui servizi di assistenza in scalo); |
9) |
«aeroporto integrato nella rete», un aeroporto che non deve far fronte a problemi di congestione ma che, in caso di aumento improvviso e significativo del traffico o in caso di riduzione improvvisa e significativa della sua capacità, potrebbe incidere sul funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo (in appresso la «rete») in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ; [Em. 25] |
10) |
«aeroporto ad orari facilitati», un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che utilizzano o intendono utilizzare i servizi di tale aeroporto; |
11) |
«aeroporto coordinato», un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore, con l'eccezione dei voli di Stato, degli atterraggi urgenti e dei voli umanitari; |
12) |
«ente di gestione di un aeroporto», l'ente che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto; |
13) |
«serie di bande orarie», almeno 15 cinque bande orarie per una stagione di traffico estiva e 10 bande orarie per una stagione di traffico invernale, che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana per delle settimane consecutive con regolarità nella stessa stagione di traffico e assegnate dal coordinatore conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico , salvo accordi diversi previsti in una normativa locale alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 8 ; [Em. 26] |
14) |
«aviazione d'affari», il settore dell'aviazione generale che concerne l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale; |
15) |
«parametri di coordinamento», l'espressione in termini operativi di tutta la capacità disponibile per l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in ciascuna stagione di traffico e le regole operative sull'utilizzo della capacità in corrispondenza di tutti i fattori tecnici, operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi; |
16) |
«piano di volo», informazioni specifiche fornite alle unità del servizio della circolazione aerea concernenti un volo o una parte di un volo previsto da un aeromobile; |
17) |
«servizio aereo di linea», una serie di voli che presentano le caratteristiche definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008; |
18) |
«servizio aereo non di linea programmato», una serie di voli un volo che non soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, ma che viene effettuata con una regolarità o una frequenza da renderla parte di una serie sistematica evidente; [Em. 75] |
19) |
«gestore della rete», l'organismo l'ente di gestione del traffico aereo (ATM), istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (10) , che permette l'uso ottimale dello spazio aereo e assicura che i vettori aerei possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea ; [Em. 28] |
20) |
«organo di valutazione delle prestazioni», l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004; |
21) |
«autorità nazionale di vigilanza», l'organismo o gli organismi designati o istituiti dagli Stati membri per fungere da autorità nazionale in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004. |
DESIGNAZIONE DEGLI AEROPORTI
Articolo 3
Condizioni alle quali avviene il coordinamento o la facilitazione degli orari in un aeroporto
1. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di designare un qualsiasi aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o coordinato, salvo nei casi previsti nel presente articolo.
Gli Stati membri non possono designare un aeroporto come coordinato salvo nei casi previsti nel paragrafo 3.
2. Uno Stato membro può tuttavia provvedere affinché un aeroporto sia designato come aeroporto ad orari facilitati, a condizione che siano rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
3. Lo Stato membro responsabile garantisce che sia effettuata un'accurata analisi della capacità e della domanda in un aeroporto che non è stato designato con una qualifica particolare, in un aeroporto integrato nella rete europea di gestione del traffico aereo (in appresso «la rete») o in un aeroporto ad orari facilitati, ad opera dell'ente di gestione dell'aeroporto in questione, o di altri enti competenti ove detto Stato membro la reputi necessaria o entro sei mesi:
i) |
dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che rappresentano più della metà dell'attività di un aeroporto o dall'ente di gestione dell'aeroporto, se ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche effettive o previste in certi periodi, oppure |
ii) |
su richiesta della Commissione, in particolare quando nuovi arrivati incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione, o quando il gestore della rete lo ritenga necessario per garantire la coerenza del piano operativo dell'aeroporto con il piano operativo della rete, in conformità all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (11). |
Tale analisi , basata su metodi comunemente accettati e riconosciuti, determina le carenze di capacità, tenendo conto dei vincoli di tutela ambientale applicabili all'aeroporto in questione. L'analisi passa in rassegna le possibilità di ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere infrastrutturali o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti a livello operativo o a qualsiasi altro cambiamento e il periodo di tempo previsto per risolvere i problemi.
L'analisi si basa su metodi concepiti dalla Commissione tramite atto delegato, in conformità all'articolo 15 del presente regolamento. I metodi tengono conto delle esigenze del piano operativo della rete previste dall'allegato V del regolamento (UE) n. 677/2011.
Essa è aggiornata se sono fatte valere le condizioni di cui al paragrafo 6, se nell'aeroporto sono intervenuti cambiamenti che influenzano in misura significativa la sua capacità e il suo utilizzo o su richiesta del comitato di coordinamento, dello Stato membro o della Commissione. Tanto l'analisi quanto i metodi utilizzati sono posti a disposizione delle parti che hanno chiesto l'analisi e, su richiesta, di altri soggetti interessati. Contestualmente l'analisi è comunicata alla Commissione.
4. Sulla base dell'analisi lo Stato membro consulta sulla situazione dell'aeroporto in termini di capacità l'ente di gestione dell'aeroporto, i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, le loro organizzazioni rappresentative, i rappresentanti del settore aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto e le autorità di controllo del traffico aereo.
5. La Commissione può chiedere al gestore della rete di emettere un parere sul modo in cui viene stabilita la capacità in rapporto alle necessità di funzionamento della rete. La Commissione può fare delle raccomandazioni. Lo Stato membro motiva ogni decisione che non segua tali raccomandazioni. La decisione è comunicata alla Commissione.
6. Quando si manifestano problemi di capacità per almeno una stagione di traffico, lo Stato membro provvede affinché l'aeroporto sia designato come aeroporto coordinato per i pertinenti periodi solo se:
a) |
le insufficienze sono di natura talmente grave che è impossibile evitare rilevanti ritardi nell'aeroporto e |
b) |
non esistono possibilità di risolvere questi problemi a breve termine. |
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), gli Stati membri, in circostanze eccezionali, possono designare come coordinati gli aeroporti interessati per il periodo in questione, che può essere inferiore a una stagione di traffico.
In deroga ai paragrafi 3, 4, 5 e 6, gli Stati membri, in situazioni di urgenza, possono designare come coordinati gli aeroporti interessati per il periodo in questione.
8. Se lo studio attualizzato della capacità e della domanda in un aeroporto coordinato o un aeroporto ad orari facilitati dimostra che nell'aeroporto in questione è stata raggiunta una capacità sufficiente per rispondere ai movimenti effettivi o previsti, lo Stato membro, previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, cambia la sua qualifica, rispettivamente, in aeroporto ad orari facilitati o in aeroporto senza qualifica.
9. Su richiesta della Commissione, che può agire di sua iniziativa o su iniziativa del gestore della rete, e previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, lo Stato membro provvede affinché un aeroporto senza qualifica sia designato come integrato nella rete. La decisione è comunicata alla Commissione. Se la Commissione ritiene che l'aeroporto non presenti più interesse per la rete, lo Stato membro, previa consultazione degli organi menzionati al paragrafo 4, cambia la qualifica dell'aeroporto in aeroporto senza qualifica.
10. Se viene presa una decisione ai sensi dei paragrafi 6, 8 o 9, o 8 essa viene comunicata dallo Stato membro agli organi menzionati al paragrafo 4 entro il 1o aprile per quanto riguarda la stagione di traffico invernale ed entro il 1o settembre per quanto riguarda la stagione di traffico estiva. [Em. 29]
Articolo 4
Parametri di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato o ad orari facilitati, lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri di coordinamento due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi, prestazionali e ambientali pertinenti, nonché degli eventuali cambiamenti ad essi relativi. Tali vincoli sono comunicati alla Commissione. La Commissione, se necessario con il sostegno del gestore della rete, esamina i vincoli e emette delle raccomandazioni delle quali lo Stato membro deve tener conto prima di procedere alla determinazione dei parametri di coordinamento. [Em. 30]
Tale esercizio è basato su un'analisi obiettiva delle possibilità di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei vari tipi di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio aereo che può insorgere durante il periodo di coordinamento e della situazione sotto il profilo delle capacità.
2. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata nonché gli eventuali cambiamenti ad essi relativi sono esaminati in dettaglio nell'ambito del comitato di coordinamento al fine di aumentare la capacità e il numero di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di prendere una decisione finale sui parametri di coordinamento. Tutti i documenti pertinenti sono posti a disposizione dei soggetti interessati su loro richiesta.
3. La determinazione dei parametri di coordinamento non deve incidere sul carattere imparziale e non discriminatorio dell'assegnazione delle bande orarie. [Em. 31]
4. I parametri sono trasmessi al coordinatore dell'aeroporto in tempo utile prima del deposito iniziale delle bande orarie, nella prospettiva delle conferenze di programmazione degli orari.
5. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo 1 il coordinatore definisce, ove ciò non sia determinato dallo Stato membro, pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione del comitato di coordinamento e conformemente alla capacità stabilita.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, FACILITAZIONE DEGLI ORARI E RACCOLTA DI DATI
Articolo5
Facilitatore degli orari e coordinatore
1. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto, integrato nella rete, ad orari facilitati o coordinato provvede a nominare una persona fisica o giuridica qualificata in qualità di facilitatore degli orari o in qualità di coordinatore dell'aeroporto, previo parere dei vettori aerei che usano regolarmente l'aeroporto, delle organizzazioni che li rappresentano e dell'ente di gestione dell'aeroporto e del comitato di coordinamento, sempreché esista. Le medesime persone, il facilitatore degli orari o il coordinatore, possono essere nominate per più di un aeroporto. [Em. 32]
2. Gli Stati membri promuovono la stretta cooperazione tra i coordinatori e i facilitatori degli orari al fine di sviluppare progetti comuni a livello europeo. In Al fine di migliorare ulteriormente il sistema di allocazione degli slot negli aeroporti dell'Unione europea e in funzione dello stato di avanzamento di questi dei progetti comuni , dei progressi realizzati nell'attuazione del cielo unico europeo Cielo Unico Europeo e dei risultati della relazione di valutazione di cui all'articolo 21, la Commissione adotta le misure di esecuzione relative alla atti delegati relativi all' istituzione della posizione di di un coordinatore europeo. Tali misure di esecuzione Gli atti delegati sono adottate adottati in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 alle procedure di cui all'articolo 15. I principi che disciplinano l'indipendenza del coordinatore al paragrafo 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis al coordinatore europeo , anche sotto il profilo finanziario, delle sue funzioni essenziali nonché organizzativo e decisionale, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applicano mutatis mutandis al coordinatore europeo. La Commissione nomina il coordinatore europeo in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2 . [Em. 86]
3. Lo Stato membro responsabile di un aeroporto ad orari facilitati o di un aeroporto coordinato garantisce:
a) |
che, in un aeroporto ad orari facilitati, il facilitatore degli orari agisca in conformità del presente regolamento in maniera indipendente, imparziale, non discriminatoria e trasparente; |
b) |
che, nel caso di un aeroporto coordinato, il coordinatore sia indipendente sul piano giuridico, organizzativo e decisionale da ogni soggetto interessato, dallo Stato membro e dagli organi che dipendono da tale Stato; il che comporta:
|
c) |
che il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore e del facilitatore degli orari sia tale da garantirne l'indipendenza; [Em. 36] |
d) |
che il coordinatore agisca in conformità del presente regolamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente. |
Il finanziamento previsto alla lettera c) è assicurato dai da tutti i vettori aerei che operano negli aeroporti coordinati e ad orari facilitati nonché dagli enti aeroportuali, in modo da garantire una distribuzione equa dell'onere finanziario tra tutti i soggetti interessati ed evitare che il finanziamento dipenda principalmente da un solo soggetto interessato. Negli Stati membri è istituita una procedura di consultazione dei soggetti interessati, con possibilità di impugnazione, in modo da garantire una tariffazione trasparente, non discriminatoria e correlata al servizio fornito dal coordinatore o dal facilitatore degli orari. La riscossione del contributo dei vettori aerei è a carico degli aeroporti interessati, che lo versano al coordinatore o al facilitatore degli orari. Gli Stati membri vigilano affinché il coordinatore disponga sempre delle ed il facilitatore degli orari dispongano di adeguate risorse necessarie, sia finanziarie che umane, tecniche e materiali, nonché delle competenze tecniche per al fine di poter svolgere la propria attività. [Em. 37]
4. Il facilitatore degli orari e il coordinatore partecipano alle conferenze di programmazione oraria che riuniscono, a livello internazionale, i vettori aerei e si conformano al diritto dell'Unione.
5. Il facilitatore degli orari consiglia i vettori aerei e raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando possono insorgere fenomeni di congestione.
6. Il coordinatore è l'unico responsabile dell'assegnazione delle bande orarie. Provvede alla loro assegnazione ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e dispone affinché, in situazioni di emergenza, le bande orarie possano essere assegnate anche al di fuori delle ore di ufficio.
7. Il facilitatore degli orari controlla la conformità delle operazioni dei vettori aerei con gli orari raccomandati.
Il coordinatore controlla la conformità delle operazioni dei vettori aerei con le bande orarie loro assegnate. I controlli di conformità sono svolti in cooperazione con l'ente di gestione dell'aeroporto e con, le autorità di controllo del traffico aereo e il gestore della rete e tengono conto dei limiti di tempo e di altri parametri riguardanti l'aeroporto in questione. [Em. 38]
Tutti i facilitatori degli orari e i coordinatori cooperano al fine di individuare incongruenze degli orari e invitare i vettori aerei a risolverle.
Articolo 6
Trasparenza delle attività di coordinamento e di facilitazione degli orari
1. Alla fine di ogni stagione di traffico, Ogni anno il coordinatore o il facilitatore degli orari presenta agli Stati membri interessati e,alla Commissione e, previa loro richiesta, a tutti i soggetti coinvolti nel loro finanziamento, una relazione d'attività che illustra la situazione generale dell'assegnazione delle bande orarie e/o della facilitazione degli orari. La relazione esamina tra l'altro l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, e degli articoli 13 e 18 nonché gli eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 9 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione. La relazione contiene dati aggregati e individuali sui corrispettivi in denaro derivanti dallo scambio di bande orarie di cui all'articolo 13 e i risultati di un'indagine svolta presso i soggetti interessati e concernente la qualità dei servizi offerti dal coordinatore e dal facilitatore degli orari .
Il coordinatore e il facilitatore degli orari presentano inoltre alla Commissione, agli Stati membri e a tutti i soggetti coinvolti nel loro finanziamento una relazione finanziaria annuale distinta, nella quale siano specificate in maniera dettagliata le entrate e le uscite relative alla propria attività.
2. La Commissione può adottare un modello per la relazione di attività di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Il coordinatore tiene aggiornata , per ciascun aeroporto di cui egli sia stato nominato responsabile, una banca dati elettronica, il cui accesso è gratuito e accessibile a tutti i soggetti interessati su richiesta, compreso il Parlamento europeo , contenente le seguenti informazioni:
a) |
le bande orarie precedentemente operate da ciascuna compagnia aerea, elencate in ordine cronologico, per tutti i vettori aerei che usano l'aeroporto; |
b) |
le bande orarie richieste, elencate per ogni singolo vettore aereo, in ordine cronologico e per l'insieme dei vettori aerei; |
c) |
tutte le bande orarie assegnate e le richieste di bande orarie ancora in sospeso, elencate individualmente, in ordine cronologico, vettore per vettore, per tutti i vettori aerei; |
d) |
le bande orarie ancora disponibili in relazione ad ogni tipo di vincolo di cui si tiene conto nei parametri di coordinamento. La banca dati permette ai vettori aerei e agli aeroporti di verificare verificarne la disponibilità delle bande orarie corrispondenti alle loro domande; |
e) |
le bande orarie trasferite o scambiate, per le quali viene indicata l'identità dei vettori aerei coinvolti, e se il trasferimento o lo scambio è stato fatto dietro corrispettivo in denaro o di altra natura. Ogni anno vengono pubblicati dei dati aggregati sui corrispettivi in denaro; |
f) |
informazioni di dettaglio complete sui parametri di coordinamento. |
Queste informazioni vengono costantemente aggiornate. Al termine di ogni stagione, Ogni anno il coordinatore provvede alla pubblicazione della relazione di attività di cui al paragrafo 1.
4. Il coordinatore provvede alla conservazione dei dati e alla loro accessibilità per almeno cinque periodi consecutivi di programmazione oraria equivalenti.
5. Ove siano disponibili standard pertinenti e generalmente riconosciuti relativi al formato delle informazioni sugli orari, il facilitatore degli orari, il coordinatore e i vettori aerei li applicano sempreché essi siano conformi al diritto dell'Unione. [Em. 39]
Articolo 7
Informazioni per il facilitatore degli orari e il coordinatore
1. I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto integrato nella rete, in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano rispettivamente al facilitatore degli orari o al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste. Quando interviene un cambiamento relativo a queste informazioni, i vettori aerei ne informano il facilitatore degli orari e il coordinatore nei tempi più brevi alla prima occasione utile e possibile . Tutte le informazioni pertinenti sono presentate sotto la forma e nei termini specificati dal facilitatore degli orari o dal coordinatore. In particolare, un vettore aereo comunica al coordinatore, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente a norma del dell'articolo 2, punto 2, per quanto riguarda le bande orarie richieste e se esso sia affiliato ad altri vettori che operano presso lo stesso aeroporto, per evitare che possa accedere indebitamente a tale qualifica [Em. 40].
Per tutti gli altri aeroporti senza qualifica particolare, i vettori aerei che utilizzano o intendono utilizzare, dei servizi nell'aeroporto, l'ente di gestione dell'aeroporto, i fornitori di servizi di assistenza nello scalo e i fornitori di servizi di navigazione aerea forniscono, fornisce entro un termine ragionevole, su richiesta di un coordinatore o del facilitatore degli orari , tutte le informazioni in loro in suo possesso concernenti i servizi previsti di vettori aerei. [Em. 41]
Su richiesta del gestore della rete, il facilitatore degli orari o il coordinatore gli trasmette tutte le informazioni di cui al presente paragrafo.
2. Qualora un vettore aereo non provveda a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, a meno che non possa dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di circostanze attenuanti, oppure fornisca informazioni false o ingannevoli, il coordinatore non tiene conto della richiesta o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore, a cui si riferiscono le informazioni mancanti, false o ingannevoli. Egli revoca la banda oraria o le serie di bande orarie se sono già state assegnate e/o raccomanda l'applicazione di sanzioni da parte dell'organismo competente in conformità al diritto nazionale. Il coordinatore dà offre al vettore aereo in questione la possibilità di esporre le proprie osservazioni. [Em. 42]
3. Il facilitatore degli orari o il coordinatore, l'ente di gestione dell'aeroporto e, le autorità di controllo del traffico aereo e il gestore della rete si scambiano tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, compresi i dati relativi ai voli e alle bande orarie, in particolare al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 17. [Em. 43]
3 bis. Il formato e la portata delle informazioni di cui al presente articolo sono stabiliti in una norma di settore concordata a livello mondiale. Le informazioni fornite sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento. [Em. 44]
Articolo 8
Comitato di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro responsabile garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei che utilizzano regolarmente frequentemente l'aeroporto o gli aeroporti in questione durante la stagione di traffico in corso e che li abbiano utilizzati durante la stagione di traffico precedente e alle loro organizzazioni rappresentative, all'ente di gestione dell'aeroporto in questione, alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, e a rappresentanti del settore dell'aviazione generaleche utilizzano regolarmente l'aeroporto, al. Oltre ai suddetti membri, i rappresentanti del gestore della rete, all' dell 'organo di valutazione delle prestazioni e all'autorità nazionale di sorveglianza dello Stato membro in questione possono partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento esclusivamente in qualità di osservatori senza diritto di voto . Il comitato di coordinamento può invitare alle proprie riunioni altri organismi coinvolti direttamente o indirettamente nel processo di assegnazione delle bande orarie, in qualità di osservatori. Affinché tali organismi possano prendere parte alle riunioni, è necessario che le loro credenziali siano comunicate al comitato di coordinamento almeno sette giorni lavorativi prima della riunione in questione .
Le funzioni del comitato di coordinamento sono le seguenti:
a) |
presentare proposte o fornire consulenza al coordinatore e/o allo Stato membro in merito ai seguenti punti:
|
b) |
fornire all'organo di valutazione delle prestazioni e all'autorità nazionale di sorveglianza pareri concernenti il collegamento tra i parametri di coordinamento e gli indicatori prestazionali essenziali proposti ai fornitori di servizi di navigazione aerea definiti dal regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (12); |
c) |
fare opera di mediazione tra tutte tutti i soggetti interessati in ordine a reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto nell'articolo 19. |
2. I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in qualità di osservatori. Su sua richiesta, la Commissione può partecipare a queste riunioni.
3. Il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni e il processo decisionale , la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate.
Ogni membro del comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come previsto nell'articolo 9, paragrafo 8. Su richiesta del coordinatore, il Il comitato di coordinamento esamina discute le linee direttrici locali suggerite proposte . Una relazione sulle discussioni tenute in seno al comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle rispettive posizioni assunte nel comitato. Tale relazione è trasmessa anche all'organo di valutazione delle prestazioni e al gestore della rete. [Emm. 45 e 87]
ASSEGNAZIONE DELLE BANDE ORARIE
Articolo 9
Pool delle bande orarie
1. Il coordinatore costituisce un pool che contiene tutte le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3 . Qualsiasi nuova capacità di bande orarie determinata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, confluisce nel pool. Tale procedura non pregiudica la connettività tra gli aeroporti regionali e i centri aeroportuali principali. In caso di pregiudizio a tale connettività, gli Stati membri sono autorizzati ad intervenire. [Em. 46]
2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e3, del presente regolamento e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le bande orarie immesse nel pool sono assegnate ai vettori aerei che ne fanno richiesta. Il 50 % di tali bande orarie è assegnato in primo luogo ai nuovi concorrenti, a meno che le richieste di questi ultimi siano inferiori al 50 %. La preferenza data ai nuovi concorrenti è rispettata per tutta la stagione di traffico. Il coordinatore tratta equamente le domande dei nuovi concorrenti e di altri vettori, conformemente ai periodi di coordinamento di ogni giorno della stagione di traffico.
Tra le richieste dei nuovi concorrenti è data preferenza ai vettori aerei che soddisfano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente a norma dell'articolo 2, punto 2), lettera b).
3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, in una situazione in cui non è possibile accogliere tutte le domande di bande orarie in aderenza alle richieste dei vettori aerei interessati, viene data la precedenza ai a tutti i tipi di servizi aerei commerciali e, in particolare, ai servizi aerei di linea e ai servizi aerei programmati non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima categoria di servizi sono privilegiate le attività che si protraggono per tutto l'anno. [Em. 48]
4. Il nuovo concorrente a cui sia stata offerta una serie di bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto, ma che non abbia accettato questa offerta, non conserva la qualità di nuovo concorrente per detta serie durante la stagione di traffico.
5. Nel caso di servizi operati da un gruppo di vettori aerei, solo uno dei vettori aerei partecipanti può far domanda delle bande orarie necessarie. Il vettore aereo che opera un servizio di questo tipo è responsabile del rispetto dei criteri operativi prescritti al fine di beneficiare della priorità di mantenere la precedenza storica di cui all'articolo 10, paragrafo 2. [Em. 49]
Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo possono essere utilizzate da un altro o da altri vettori aerei che fanno parte di un gruppo di vettori aerei, sempreché il codice identificativo del vettore aereo a cui le bande orarie sono state assegnate continui a contraddistinguere il volo in condivisione, a fini di coordinamento e di controllo. Quando tale attività è interrotta, le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza del vettore aereo a cui sono state inizialmente assegnate. Tali operazioni sono notificate al coordinatore dai vettori aerei che fanno parte del gruppo e possono cominciare solo dopo conferma esplicita di quest'ultimo.
Quando una serie di bande orarie assegnata a un vettore aereo viene utilizzata da un altro vettore aereo al di fuori delle condizioni previste dal presente paragrafo, il coordinatore ritira la serie e la rimette nel pool dopo aver sentito i vettori interessati.
6. Se per i nuovi concorrenti continuano a sussistere gravi problemi, lo Stato membro provvede alla convocazione di una riunione del comitato di coordinamento dell'aeroporto. La riunione ha la finalità di esaminare le possibilità di porre rimedio alla situazione. La Commissione è invitata a partecipare a detta riunione.
7. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore aereo richiedente e indica in alternativa la banda oraria più vicina disponibile.
8. Il coordinatore tiene conto anche delle linee direttrici complementari fissate dal settore del trasporto aereo a livello dell'Unione o a livello mondiale a livello mondiale o a livello dell'Unione , nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto dell'Unione, e siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità degli aeroporti e siano state precedentemente notificate alla Commissione e approvate da quest'ultima. Le linee direttrici locali possono riguardare solo il controllo dell'utilizzo delle bande orarie assegnate o il cambio della definizione della serie di bande orarie per ridurne la lunghezza a meno di 10 bande orarie per la stagione di traffico invernale o a meno di 15 bande orarie per la stagione di traffico estiva, ma in nessun caso a meno di 5 bande orarie. La riduzione della lunghezza della serie delle bande orarie è applicabile solo negli aeroporti nei quali i servizi aerei sono sottoposti ad una forte pressione stagionale della domanda.
Le regole locali riguardano l'assegnazione e il monitoraggio delle bande orarie. Tali regole possono essere applicate solo qualora sia possibile dimostrare che un aeroporto raggiunge un allarmante livello di congestione e che la loro applicazione comporta quindi miglioramenti a livello di prestazioni o di volume di traffico. Le regole locali devono essere trasparenti e non discriminatorie e devono essere decise in seno al comitato di coordinamento ex articolo 8, paragrafo 3. [Em. 88]
9. Il coordinatore, oltre all'assegnazione delle bande orarie programmata per la stagione di traffico, fa il possibile per accogliere singole richieste di bande orarie presentate con breve preavviso per ogni tipo di attività aeronautica, compresa l'aviazione generale. A tal fine possono essere utilizzate le bande orarie rimaste nel pool dopo la assegnazione ai vettori richiedenti, nonché le bande orarie liberate all'ultimo momento.
Articolo 10
Bande orarie storiche
-1. Le bande orarie sono beni immateriali di pubblica utilità il cui utilizzo è soggetto alle condizioni del presente regolamento. Esse sono pertanto assegnate dai coordinatori aeroportuali in un'ottica di massima trasparenza, nell'interesse degli Stati membri, dei passeggeri, dei gestori aeroportuali e dei vettori aerei. [Em. 89]
1. Le serie di bande orarie sono assegnate dal coordinatore seguendo i criteri di massima trasparenza ed equità , prelevandole dal pool delle bande orarie, ai vettori richiedenti quale permesso di utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di atterraggio o decollo per la stagione di traffico per cui sono state chieste; al termine della quale debbono essere reinserite nel pool a norma dell'articolo 9. [Em. 51]
2. Fatti salvi gli articoli 7, e 12, 13 e 17, è concessa una precedenza storica al vettore aereo interessato all'assegnazione della stessa serie per il periodo successivo della stagione di traffico equivalente, se il suddetto vettore aereo ne fa richiesta nel termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: [Em. 52]
a) |
una serie di bande orarie è stata utilizzata da questo vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea e di servizi aerei programmati e non di linea, e [Em. 53] |
b) |
detto vettore aereo può comprovare debitamente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie in questione, conformemente all'autorizzazione del coordinatore, per almeno 85 80 % del tempo nel corso della stagione di traffico per la quale gli era stata assegnata. [Em. 54] |
2 bis. I trasporti aerei non di linea contribuiscono alla coesione e alla competitività regionali. Qualora i vettori aerei abbiano regolarmente utilizzato alcune bande orarie per detti trasporti presso un aeroporto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, anche nel caso in cui le bande orarie in questione non siano sempre impiegate per gli stessi collegamenti, le richieste di continuazione dell'uso delle bande orarie in questione sono considerate prioritarie. [Em. 55]
3. La modifica della collocazione oraria di una serie di bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande orarie del pool di cui all'articolo 9 agli altri vettori aerei richiedenti è ammissibile soltanto per ragioni operative come, ad esempio, modifiche nel tipo di aeromobile utilizzato o nel collegamento operato dal vettore aereo o, nel caso di serie di bande orarie assegnate ai nuovi concorrenti quali definiti dall'articolo 2, se la collocazione temporale delle bande orarie per tali vettori aerei richiedenti risultasse migliore rispetto alla collocazione di bande orarie inizialmente richiesta . Essa non ha efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore. [Em. 56]
4. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma restituite al coordinatore prima di tali date, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo dell'utilizzo nella misura in cui le bande orarie che restano assegnate costituiscono una serie ai sensi dell'articolo 2, punto 13.
Le bande orarie coincidenti con giorni festivi saranno incorporate nella serie per la stagione successiva senza dover giustificarne il mancato utilizzo. [Em. 57]
5. Se non è possibile dimostrare che la serie di bande orarie è stata utilizzata all'85 80 %, non viene accordata la priorità precedenza storica di cui al paragrafo 2, a meno che il mancato utilizzo possa essere giustificato in base ad una delle seguenti ragioni: [Em. 58]
a) |
delle circostanze imprevedibili ed inevitabili indipendenti dalla volontà del vettore, che comportano:
|
b) |
una interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione diretta a colpire detti servizi, ad esempio, in caso di sciopero, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto; |
c) |
gravi difficoltà finanziarie del per il vettore aereo dell'Unione interessato, in seguito alle quali le autorità competenti rilasciano una licenza provvisoria in attesa della ristrutturazione finanziaria del vettore a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008; [Em. 60] |
d) |
procedimenti giudiziari riguardanti l'applicazione dell'articolo 12 del presente regolamento per quanto riguarda collegamenti per i quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, che comportano la sospensione temporanea dell'esercizio di tali collegamenti. |
Il divieto di esercizio nell'Unione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) non può essere accettato in quanto motivazione che giustifica il mancato utilizzo della serie di bande orarie ai sensi del presente paragrafo.
6. Su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 5 da parte del coordinatore di un aeroporto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Essa si pronuncia entro due mesi dalla ricezione della richiesta, in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
7. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soddisfatte, la Commissione , consultati i diversi interlocutori, può tuttavia decidere di concedere conservare ai vettori aerei, per la stagione di traffico successiva, una la precedenza storica nell'assegnazione delle stesse serie, se ciò si giustifichi con ragioni imperative di urgenza dovute a avvenimenti eccezionali che richiedono una coerenza nell'applicazione delle misure da adottare in questi aeroporti. Entro un mese dalla richiesta inoltrata dallo Stato membro o dall'aeroporto interessato, la Commissione adotta le misure necessarie, la cui applicazione non supera la durata di una stagione di traffico. Tali atti di esecuzione immediatamente applicabili sono adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. Le misure adottate dalla Commissione possono essere differenziate a seconda dello Stato membro, dell'aeroporto o della tipologia dei servizi aerei interessati dall'evento eccezionale in questione. [Em. 61]
8. La priorità per una serie di bande orarie di cui, al paragrafo 2 del presente articolo, non legittima alcuna richiesta di compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in forza del diritto dell'Unione, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo.
Articolo 11
Prenotazione delle bande orarie
1. L'ente di gestione di un aeroporto coordinato può decidere di utilizzare il sistema dei diritti aeroportuali per dissuadere i vettori aerei dal restituire tardivamente le bande orarie nel pool di cui all'articolo 9 e impegnarne la responsabilità per aver riservato l'infrastruttura aeroportuale senza utilizzarla. Sono rispettati i seguenti principi:
a) |
prima di prendere tale decisione, è rispettata la procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) . Anche il coordinatore viene consultato. Per gli aeroporti coordinati e non disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/12/CE, l'ente di gestione dell'aeroporto consulta il comitato di coordinamento e il coordinatore; |
b) |
tale decisione non incide sul carattere non discriminatorio e trasparente della procedura di assegnazione delle bande orarie e del sistema di diritti aeroportuali; |
c) |
tale decisione non scoraggia l'ingresso sul mercato o lo sviluppo dei servizi da parte dei vettori aerei, e si limita a coprire i costi sostenuti dall'aeroporto per riservare la capacità aeroportuale corrispondente alle bande orarie che sono rimaste inutilizzate; |
d) |
la responsabilità di aver riservato l'infrastruttura aeroportuale senza utilizzarla non è impegnata per le bande orarie assegnate ma rimesse nel pool prima del 31 gennaio per la stagione di traffico estiva successiva o prima del 31 agosto per la stagione di traffico invernale successiva, per le bande orarie che coincidono con giorni festivi e rimesse nel pool prima delle stesse date, nonché per le bande per le quali il non utilizzo può essere giustificato sulla base dell'articolo 10, paragrafo 5; |
e) |
tale decisione è comunicata al coordinatore, alle parti interessate e alla Commissione almeno sei mesi prima dell'inizio della stagione di traffico interessata. |
2. Il coordinatore comunica all'ente di gestione dell'aeroporto tutte le informazioni che permettono l'attuazione della decisione menzionata al primo paragrafo. [Em. 62]
Articolo 12
Oneri di servizio pubblico
1. Qualora a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 siano stati imposti oneri di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro può riservare riserva in un aeroporto coordinato le bande orarie necessarie per le operazioni in programma su tale rotta. Se le bande orarie riservate sulla rotta in questione non sono utilizzate, esse sono messe a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli oneri di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare su tale rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara a norma dell'articolo 16, paragrafo 10, dell'articolo 17, paragrafi 3-7 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le bande orarie sono riservate per un'altra rotta soggetta a oneri di servizio pubblico o sono restituite al pool. Le bande orarie sono restituite al pool quando non siano utilizzate dopo la scadenza di un periodo massimo pari a sei mesi. Quando una rotta non soddisfa più il requisito per la riserva delle bande orarie per gli oneri di servizio pubblico, le bande orarie sono riservate a un'altra rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico o restano al vettore aereo che le stava utilizzando qualora il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento sia stato soddisfatto per la serie in questione. [Em. 63]
2. Per l'utilizzo delle bande orarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica la procedura di gara di cui all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 17, paragrafi 3 e 7 e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, se più di un vettore aereo dell'Unione è interessato a operare la rotta in questione e non è stato in grado di ottenere bande orarie nella fascia oraria compresa tra l'ora che precede e l'ora che segue l'orario richiesto al coordinatore.
MOBILITÀ DELLE BANDE ORARIE
Articolo 13
Trasferimenti e scambi delle bande orarie
1. Le bande orarie possono:
a) |
essere trasferite da un vettore aereo o tra vettori aerei appartenenti ad un consorzio da un collegamento o tipo di servizio ad un altro collegamento o altro tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo; |
b) |
essere trasferite tra due vettori aerei, con o senza corrispettivo in denaro o di altro tipo; |
c) |
scambiate, reciprocamente, tra vettori aerei con o senza corrispettivo in denaro o di altro tipo. Le bande orarie che sono state recentemente assegnate a vettori aerei per una stagione di traffico non sono trasferite o scambiate per ottenere un corrispettivo o un guadagno pecuniario fino al termine di almeno una stagione di traffico equivalente. |
2. Lo Stato membro, Il coordinatore stabilisce un quadro trasparente che permette i contatti tra i vettori aerei interessati dai trasferimenti o scambi di bande orarie nel rispetto del diritto dell'Unione.
I trasferimenti o scambi di cui al paragrafo 1 sono notificati al coordinatore e non hanno efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore medesimo. Il coordinatore si rifiuta di confermare i trasferimenti o gli scambi se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento e non ha la prova che:
a) |
le operazioni aeroportuali non subiranno un pregiudizio, tenuto conto di tutti i vincoli tecnici, operativi, prestazionali e ambientali; |
a bis) |
la connettività tra aeroporti regionali e centri aeroportuali principali e l'accesso agli aeroporti non coordinati non subiranno un pregiudizio; |
b) |
le limitazioni imposte a norma dell'articolo 12 sono rispettate; |
c) |
un trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. |
Per i trasferimenti o scambi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), i vettori aerei comunicano al coordinatore i dettagli dell'eventuale corrispettivo in denaro o di altro tipo. I dettagli del corrispettivo per i trasferimenti o gli scambi confluiscono nella relazione di attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e il coordinatore comunica tali dettagli solo allo Stato membro in cui è situato l'aeroporto, alla Commissione e a tutti i soggetti interessati al finanziamento del coordinatore. I trasferimenti o gli scambi non possono essere sono sottoposti a condizioni restrittive dirette a limitare la possibilità, per il vettore aereo che desidera ottenere delle bande orarie, di entrare in concorrenza con il vettore aereo che trasferisce o scambia tali bande orarie.
3. Come previsto dal paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente, quale definito nell'articolo 2, punto 2), non possono sono trasferite , durante due stagioni di traffico equivalenti, salvo nel caso di un'acquisizione legalmente autorizzata delle attività di un'impresa fallita.
Come previsto dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito nell'articolo 2, punto 2), lettera b), non possono sono trasferite ad un altro collegamento aereo , durante due stagioni di traffico equivalenti, a meno che il nuovo concorrente non benefici per il nuovo collegamento della stessa priorità che gli era stata riconosciuta per il collegamento iniziale.
Come previsto dal paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente, quale definito all'articolo 2, punto 2), non possono, durante due stagioni di traffico equivalenti, essere salvo che per migliorare la programmazione delle bande orarie per i servizi relativi alla programmazione chiesta inizialmente.
Gli Stati membri possono adottare misure finalizzate ad assegnare ad un fondo una quota dei proventi derivanti dallo scambio delle bande orarie, al fine di coprire i costi relativi allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e all'ottimizzazione dei relativi servizi. In un'ottica di completa trasparenza il fondo è definito e approvato da un'autorità di vigilanza indipendente, come previsto dalla direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (15) . La gestione del fondo dovrà garantire in ogni momento il rispetto dei principi di separazione contabile volti a consentire l'identificazione degli importi da attribuire a ciascun aeroporto nell'ambito delle risorse del fondo. I proventi derivanti dallo scambio di bande orarie in un aeroporto sono reinvestiti nello stesso aeroporto. [Em. 64]
Articolo 14
Disposizioni relative al diritto della concorrenza
Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di approvare il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come queste sono assegnate in forza del diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 101, 102 o 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (16).
ATTI DELEGATI E COMITATO
Articolo 15
Esercizio della delega
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare degli atti delegati conformemente al presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi di nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 65]
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone termine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza di due terzi dei membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.
4. Il comitato può altresì essere consultato dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.
MISURE DI APPLICAZIONE
Articolo 17
Concordanza tra le bande orarie e i piani di volo
1. Quando il vettore aereo presenta un piano di volo, quest'ultimo include il riferimento alla banda oraria assegnata. Il gestore della rete respinge , sentito il vettore aereo e l'ente di gestione dell'aeroporto, può respingere il piano di volo di un vettore aereo se il vettore in questione intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato, nei periodi in cui l'aeroporto è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore. Si considera che gli operatori di voli di affari non dispongano di una banda oraria se devono operare oltre la fascia oraria prevista dalla banda oraria e se il ritardo non è dovuto ai servizi di navigazione aerea. [Emm. 66, 77 e 90/rev]
2. Lo Stato membro interessato adotta le misure necessarie allo scambio delle informazioni tra il coordinatore, il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea e l'ente di gestione dell'aeroporto.
Articolo 18
Applicazione
1. Il coordinatore revoca le serie di bande orarie assegnate provvisoriamente ad un vettore aereo in via di costituzione e le conferisce al pool il 31 gennaio per la successiva stagione estiva o il 31 agosto per la successiva stagione invernale, se a tale data l'impresa non detiene una licenza di esercizio o titolo equivalente oppure se l'autorità competente per il rilascio delle licenze non dichiara che una licenza di esercizio o titolo equivalente saranno verosimilmente rilasciati prima dell'inizio della stagione di traffico in questione. Le autorità competenti in materia di licenze comunicano regolarmente al coordinatore informazioni attualizzate e rispondono alle sue domande entro termini ragionevoli.
2. I vettori aerei che, sistematicamente e deliberatamente, o le compagnie di aviazione generale/commerciale che operano deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano in modo significativo dalla banda oraria assegnata come parte di una serie di bande orarie o utilizzano le bande orarie con modalità che si discostano in modo significativo da quanto indicato al momento dell'assegnazione recando , di conseguenza, pregiudizio alle operazioni aeroportuali o di traffico aereo, perdono la priorità precedenza storica di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Dopo un solo avvertimento, il coordinatore può decidere di revocare al vettore aereo questa serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione. Se il vettore aereo chiede allora delle bande orarie equivalenti, il coordinatore non è obbligato ad assegnarle. [Em. 67]
Lo Stato membro interessato vigila affinché il coordinatore attui un sistema efficiente di controllo dell'applicazione del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri assicurano che esistano e siano applicate attuano un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di:
— |
esercizio sistematico o deliberato di servizi aerei da parte di vettori aerei o compagnie di aviazione generale/commerciale in assenza di una banda oraria corrispondente o a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate; |
— |
utilizzo delle bande orarie con modalità che si discostano notevolmente da quanto indicato al momento dell'assegnazione; |
— |
di restituzione delle bande orarie dopo il 31 gennaio per la stagione estiva successiva o dopo il 31 agosto per la stagione invernale successiva, o di conservazione delle bande orarie non utilizzate, nel qual caso la sanzione deve tener conto dell'eventuale ricorso al meccanismo previsto all'articolo 11; |
— |
di ogni rifiuto di trasmettere al coordinatore o al facilitatore degli orari le informazioni di cui agli articoli 7 e 13 o di comunicazione di informazioni false o ingannevoli. |
Il coordinatore viene debitamente informato dell'applicazione delle suddette sanzioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema di sanzioni applicato ai sensi del presente paragrafo. [Em. 68]
3 bis. Gli Stati membri assicurano inoltre che l'ente di gestione di un aeroporto coordinato stabilisca e applichi sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive in caso di restituzione delle bande orarie dopo le date concordate di riferimento storico rispettivamente per la successiva stagione invernale o estiva, o di mantenimento di bande orarie inutilizzate, al fine di dissuadere i vettori aerei dal restituire in ritardo bande orarie al pool di cui all'articolo 9, e di considerarli responsabili per aver riservato l'infrastruttura aeroportuale senza utilizzarla. Al riguardo, sono rispettati i seguenti principi:
a) |
la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/12/CE è applicata prima di imporre le sanzioni ai sensi del presente paragrafo. È altresì consultato il coordinatore. Per gli aeroporti coordinati che non sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/12/CE, l'ente di gestione dell'aeroporto consulta il comitato di coordinamento e il coordinatore; |
b) |
tali sanzioni non incidono sul carattere non discriminatorio e trasparente della procedura di assegnazione delle bande orarie e del sistema di diritti aeroportuali; |
c) |
tali sanzioni non scoraggiano l'ingresso sul mercato o lo sviluppo dei servizi da parte dei vettori aerei; |
d) |
i vettori aerei non sono ritenuti responsabili di aver riservato l'infrastruttura aeroportuale senza utilizzarla:
|
e) |
tali sanzioni sono comunicate al coordinatore, ai soggetti interessati e alla Commissione almeno sei mesi prima dell'inizio della stagione di traffico interessata; |
f) |
il sistema di sanzioni è neutro sotto il profilo degli utili per l'ente di gestione dell'aeroporto e ha come unico obiettivo quello di migliorare l'efficienza della gestione della bande orarie. |
Il coordinatore comunica all'ente di gestione dell'aeroporto tutte le informazioni necessarie per l'attuazione del presente paragrafo.
Gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni siano in vigore al più tardi un anno dopo l'adozione del presente regolamento. Essi informano debitamente la Commissione che valuta l'efficacia delle sanzioni in parola. Ove sia individuata una potenziale violazione dei paragrafi 2 o 3, attraverso il controllo delle bande orarie o in altro modo, il vettore aereo interessato è contattato per iscritto con i dettagli della presunta violazione e una richiesta di informazioni sul servizio aereo o sulla banda oraria in questione. Ove sia necessaria una sanzione pecuniaria, essa si applica ad ogni singola inottemperanza del vettore aereo ai paragrafi 2 o 3, con un valore minimo predeterminato che deve essere stabilito dallo Stato membro interessato. Le violazioni multiple possono dar luogo all'imposizione di una serie di sanzioni pecuniarie e possono comportare, ad esempio, il raddoppio della sanzione pecuniaria per ogni ulteriore violazione. Il coordinatore viene debitamente informato dell'imposizione delle suddette sanzioni. Le decisioni relative all'imposizione di sanzioni pecuniarie sono pubblicate dal coordinatore. [Em. 69]
4. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, se un vettore aereo non è in grado di conseguire il tasso di utilizzazione dell'85 80 % di cui all'articolo 10, paragrafo 2, il coordinatore può decidere di revocare al vettore in questione la serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool, dopo aver sentito il vettore aereo interessato. [Em. 70]
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, se dopo un tempo assegnato corrispondente al 15 20 % del periodo di validità della serie, le bande orarie di questa serie non sono state ancora utilizzate, il coordinatore conferisce la suddetta serie di bande orarie al pool per la residua stagione di traffico, dopo aver sentito il vettore aereo in questione. Il coordinatore può decidere di revocare la serie di bande orarie prima della fine del periodo corrispondente al 15 20 % del periodo di validità della serie se il vettore non dimostra di avere l'intenzione di utilizzarle. [Em. 71]
Articolo 19
Reclami e diritto di impugnazione
1. Fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale, i reclami relativi all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, 13 e 17 e dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 , 3 e 4, sono presentati al comitato di coordinamento. Il comitato, entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, presenta delle proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro responsabile può, entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere la mediazione di un'organizzazione rappresentante dei vettori aerei o degli aeroporti o di una terza parte. [Em. 72]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità alla propria legislazione nazionale, al fine di proteggere i coordinatori per quanto riguarda eventuali richieste di risarcimento di danni in relazione alle funzioni da essi esercitate a norma del presente regolamento, salvo nei casi di negligenza grave o di dolo.
Articolo 20
Relazioni con i paesi terzi
1. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, può decidere che uno o più Stati membri adottino misure, tra cui la revoca delle bande orarie, nei confronti di un vettore aereo o di vettori aerei di un paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo in questione quando si constata che, in materia di assegnazione e utilizzo delle bande orarie nei suoi aeroporti, un paese terzo:
a) |
non riserva ai vettori aerei dell'Unione un trattamento analogo a quello concesso dal presente regolamento ai vettori aerei di tale paese, o |
b) |
non concede de facto ai vettori aerei dell'Unione un trattamento nazionale, o |
c) |
concede ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai vettori aerei dell'Unione. |
2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le eventuali difficoltà gravi incontrate, de jure o de facto, dai vettori aerei dell'Unione nell'assegnazione di bande orarie in aeroporti di paesi terzi.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento entro quattro anni tre anni dalla sua entrata in vigore. La relazione esamina in particolare il funzionamento degli articoli 9, 10, 11 e 13. [Em. 73]
1 bis. La Commissione controlla i mercati secondari delle bande orarie sulla base dei dati ricevuti dai coordinatori e riferisce in merito alle relative tendenze, comprese quelle relative alla connettività regionale e intra-Unione, nella sua analisi annuale dei mercati del trasporto aereo. [Em. 74]
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la raccolta delle informazioni necessarie per la relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 22
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti alla luce della tavola di concordanza che figura all'allegato II.
Articolo23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della seconda stagione di traffico che inizia successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012.
(4) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.
(5) Cfr. allegato I.
(6) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(7) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(8) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(9) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(10) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(11) GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.
(12) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.
(13) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.
(14) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11.
(15) GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11.
(16) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato con l'elenco delle successive modifiche
Regolamento (CEE) n. 95/93 del consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 95/93 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, punto 2) |
Articolo 2, lettera c) |
— |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, punto 3) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, punto 4) |
Articolo 2, lettera f) i) |
Articolo 2, punto 5) |
Articolo 2, lettera f) ii) |
Articolo 2, punto 6) |
— |
Articolo 2, punto 7) |
— |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, punto 11) |
Articolo 2, lettera h) |
— |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, punto 10) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, lettera k) |
Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, lettera l) |
Articolo 2, punto 14) |
Articolo 2, lettera m) |
Articolo 2, punto 15) |
— |
Articolo 2, punto 16) |
— |
Articolo 2, punto 17) |
— |
Articolo 2, punto 18) |
— |
Articolo 2, punto 19) |
— |
Articolo 2, punto 20) |
— |
Articolo 2, punto 21) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
— |
Articolo 3, paragrafo 9 |
— |
Articolo 3, paragrafo 10 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), prima frase |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i) |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), ii) |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b), punti ii bis) e ii ter) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), seconda frase |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) |
— |
Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 7 e Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 9 |
— |
Articolo 4, paragrafo 10 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dal punto i) al punto vii) |
— |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto vii bis) |
— |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 bis |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino |
Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 8, primo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 8, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 9, paragrafo 9 |
— |
Articolo 10, paragrafo - 1 |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 bis |
|
|
|
|
Articolo 8 bis, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 8 bis, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 8 bis, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3, dal primo al terzo comma |
— |
Articolo 13, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 8 ter, prima frase |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 8 ter, seconda frase |
Articolo 14 |
Articolo 8 ter, terza frase |
— |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera a), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 10, paragrafo 5, primo comma lettera a), punti i), ii) e iii) |
articolo 10, paragrafo 4, lettere b), c) e d) |
articolo 10, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d) |
— |
Articolo 10, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
— |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 10 bis |
— |
Articolo 11 |
Articolo 19 |
Articolo 12 |
Articolo 20 |
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 15 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
— |
Articolo 18, paragrafo 3 bis |
Articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) |
Articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo comma |
Articolo 14 bis, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
— |
Articolo 21, paragrafo 1 bis |
Articolo 14 bis, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
— |
Articolo 22 |
Articolo 15 |
Articolo 23 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/245 |
P7_TA(2012)0496
Introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato e abroga la direttiva 2002/30/CE (COM(2011)0828 — C7-0456/2011 — 2011/0398(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/44)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0828), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0456/2011), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, dal Bundesrat tedesco e dal Senato dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 (1), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2012 (2), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0372/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 173.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag. 110.
P7_TC1-COD(2011)0398
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Lo sviluppo sostenibile è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti. Esso richiede un approccio integrato volto a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto dell'Unione sia la tutela dell'ambiente. |
(2) |
Ai fini dello Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo è necessario adottare richiede l'adozione di una serie di misure intese a ridurre le emissioni acustiche il rumore prodotto deidai velivoli nei pressi e all'interno degli aeroporti in cui esistono particolari problemi di inquinamento acustico. Molti cittadini dell'Unione sono esposti a livelli elevati di rumore che possono ripercuotersi negativamente sulla salute, in particolare per quanto concerne i voli notturni . [Em. 1] |
(3) |
In seguito al ritiro dei velivoli più rumorosi, a norma della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (4) e della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (5), occorre aggiornare le nuove misure affinché le autorità possano trattare il problema dei velivoli più rumorosi per migliorare il clima acustico intorno agli aeroporti dell'Unione, entro il quadro internazionale dell'approccio equilibrato alla gestione del rumore. |
(4) |
La risoluzione A33/7 dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) introduce il concetto di «approccio equilibrato» alla gestione del rumore e definisce un metodo coerente per affrontare il problema delle emissioni acustiche dei velivoli. È opportuno che l'approccio equilibrato dell'ICAO resti il fondamento su cui poggia la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dall'aviazione, in quanto settore di dimensioni mondiali. L'approccio equilibrato riconosce e non pregiudica la validità dei pertinenti obblighi di legge, degli accordi in vigore, della normativa vigente e delle politiche consolidate. L'integrazione delle norme internazionali dell'approccio equilibrato nel presente regolamento dovrebbe consentire di ridurre notevolmente il rischio di controversie internazionali, nel caso in cui le restrizioni operative dirette a contenere il rumore si ripercuotano sull'attività di vettori di paesi terzi. |
(5) |
La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 15 febbraio 2008, dal titolo «Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari — (Relazione sull’applicazione della direttiva 2002/30/CE)», metteva in rilievo la necessità di chiarire, nel testo della direttiva 2002/30/CE, la ripartizione delle responsabilità e precisare gli obblighi e i diritti delle parti interessate durante il processo di determinazione del rumore, in modo da conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore con misure improntate al principio costi/efficacia. |
(6) |
L'introduzione di restrizioni operative negli aeroporti dell'Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni singola situazione, pur limitando la capacità, può contribuire a migliorare la situazione acustica intorno agli aeroporti. È tuttavia possibile che un uso inefficiente della capacità esistente provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l'efficienza dell'intera rete aeronautica dell'Unione. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in isura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti meglio a livello di Unione, adottando norme armonizzate in materia di restrizioni operative nell'ambito del processo di gestione del rumore, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi. Il metodo armonizzato, oltre a non imporre obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continueranno ad emanare dalla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (6) o da altre norme europee, nazionali e locali, non pregiudica la scelta effettiva di misure. |
(6 bis) |
Al fine di ridurre la necessità di adottare restrizioni operative, i piani d'azione nazionali di cui alla direttiva 2002/49/CE dovrebbero, nell'immediato futuro, prevedere l'adozione di misure complementari per la gestione del rumore esterno agli aeroporti, quali ad esempio l'insonorizzazione delle abitazioni e l'introduzione di piani di isolamento acustico in generale. [Em. 2] |
(7) |
La determinazione del rumore, che dovrebbe essere effettuata con regolarità, dovrebbe condurre all'adozione di misure supplementari di abbattimento del rumore solo se la combinazione delle misure vigenti di mitigazione non consente di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in materia di abbattimento. |
(8) |
Mentre un'analisi dei costi e dei benefici dà un'indicazione degli effetti economici positivi totali, un obiettivo di abbattimento del rumore dovrebbe essere scelto mettendo a confronto tutti i costi generati e tutti i benefici ottenuti, una valutazione dell'efficacia dei costi verte sul lo strumento per il raggiungimento di un determinato tale obiettivo al minor costo, raffrontando solo i costi dovrebbe essere efficace in termini di costi , tenendo conto degli aspetti sanitari, economici e sociali . [Em. 4] |
(9) |
È importante poter sospendere le misure di mitigazione del rumore per evitare conseguenze indesiderate sulla sicurezza, sulla capacià aeroportuale e sulla concorrenza. Se una procedura di ricorso introdotta contro opporutno che la Commissione possa valutare le restrizioni operative volte a contenere il rumore può vertere sugli obiettivi di abbattimento, sui metodi di determinazione e sulla scelta delle misure improntate al principio costi/efficacia, essa non ne può sospendere l' proposte prima della loro applicazione. È pertanto opportuno che la Commissione, prima dell'applicazione delle misure, possa avvalersi del diritto di controllo e sospendere le misure ritenute causa di conseguenze indesiderate o irreversibili. Si ritiene che la sospensione debba avere durata limitata. [Em. 5] |
(9 bis) |
Il ricorso a procedure operative approvate di abbattimento del rumore dovrebbe garantire che, considerati tutti i fattori che potrebbero incidere su una determinata operazione, sia garantita la necessaria sicurezza dei voli. Le misure operative di abbattimento del rumore non devono impedire o vietare l'applicazione di misure di sicurezza antiterrorismo. [Em. 6] |
(10) |
Le valutazioni suldeterminazioni del rumore devonodovrebbero poggiare sulle informazioni esistenti disponibili e garantire che tali basarsi su criteri oggettivi e misurabili, comuni a tutti gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2002/49/CE . Tali informazioni siano dovrebbero essere affidabili , acquisite in modo trasparente, comparabili e accessibili alle autorità competenti e alle parti interessate a tutti i soggetti interessati. È necessario che le autorità competenti si dotino degli opportuni strumenti di controllo e garanzia dell'esecuzione. Le determinazioni del rumore dovrebbero essere effettuate o supervisionate da agenzie esterne indipendenti dal gestore dell'aeroporto. [Em. 7] |
(11) |
Gli Stati membri hanno introdotto restrizioni operative dirette a contenere il rumore in conformità di normative nazionali basate su metodi di determinazione del rumore riconosciuti a livello nazionale, che possono non conformarsi (ancora) del tutto al metodo indicato nel documento 29 della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), recante Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports, né utilizzare le informazioni riconosciute a livello internazionale sulle emissioni acustiche dei velivoli. Pur tuttavia, l'efficienza e l'efficacia di una restrizione operativa, così come del relativo piano d'azione in cui essa rientra, dovrebbero essere valutate in base ai metodi illustrati nel doc. 29 dell'ECAC e all'approccio equilibrato dell'ICAO. È pertanto opportuno che gli Stati membri adeguino le valutazioni delle restrizioni operative vigenti nella legislazione nazionale in modo da renderle conformi al doc. 29 dell'ECAC. |
(12) |
Ove le informazioni sul rumore fossero centralizzate si ridurrebbero notevolmente gli oneri amministrativi sia per le compagnie aeree sia per i gestori di aeroporti. Tali informazioni sono attualmente fornite e gestite a livello dei singoli aeroporti. Esse devono essere messe a loro disposizione a fini operativi. È importante utilizzare, come strumenti di convalida, la banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Agenzia) sulla certificazione della rispondenza alle norme acustiche, insieme ai dati sui singoli voli dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Attualmente questi dati sono sistematicamente richiesti per la gestione centrale del flusso, ma devono essere indicati ai fini del presente regolamento e per il regolamento sulle prestazioni della gestione del traffico aereo. Un accesso soddisfacente a dati di modellazione convalidati dovrebbe migliorare la qualità del rilevamento delle curve isofoniche dei singoli aeroporti e quella della mappatura strategica, agevolando l'adozione di decisioni politiche. |
(13) |
PerAl fine di tenere conto della costante evoluzione delle tecnologie relative alle cellule e ai motori aerei, nonché dei metodi utilizzati per rilevare le curve isofoniche, si dovrebbe conferiredovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguardariguardo i seguenti aspetti: l'aggiornamento regolare delle norme acustiche per i velivoli di cui al presente regolamento e il riferimento ai relativi metodi di certificazione; la modifica delle definizioni di «velivolo marginalmente conforme» e «velivolo civile»; l'aggiornamento del riferimento al metodo di calcolo delle curve isofoniche del metodo e della relazione tecnica concernenti la determinazione del rumore a livello di aeroporto . È particolarmente importantedi particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, nei lavori preparatori, svolga le opportuneadeguate consultazioni, anche sentendo il parere deglia livello di esperti. LNella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione, nel corso dell'elaborazione e della redazione degli atti delegati, deve far sì che i documenti pertinenti siano trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio simultaneamente, tempestivamente e in modo adeguatodovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 8] |
(13 bis) |
Affinché sia garantita la certezza del diritto e l'affidabilità della programmazione, le restrizioni operative e le decisioni sull'utilizzazione di aeroporti, comprese le decisioni dei tribunali e l'esito dei processi di mediazione già introdotti o in fase di esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, ma essere disciplinati dalle norme esistenti. [Em. 9] |
(16) |
Tenuto conto della necessità di un'applicazione coerente del metodo di determinazione del rumore nel mercato aeronautico dell'Unione, il presente regolamento stabilisce disposizioni comuni nell'ambito delle restrizioni operative dirette al contenimento del rumore. È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2002/30/CE, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto, obiettivi e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti l'introduzione di restrizioni operative dirette a contenere il rumore, in modo coerente a livello dei singoli aeroporti e, ove sia stato identificato un problema di inquinamento acustico , per migliorare il clima acustico e limitare o ridurre il numero delle persone che subiscono in misura significativa gli effetti nocivi del esposte al rumore prodotto dai velivoli, in conformità con l'approccio equilibrato. [Em. 11]
2. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:
a) |
favorire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici di riduzione dell'inquinamento acustico, così come definiti nelle normative unionali, nazionali e o locali, e valutarne l'interdipendenza con altri obiettivi ambientali, compresi gli aspetti relativi alla salute, a livello dei singoli aeroporti; [Em. 12] |
b) |
consentire la scelta delle misure di mitigazione del rumore maggiormente improntate al principio costi/efficacia, tenendo conto degli aspetti sanitari, economici e sociali, in conformità dell'approccio equilibrato, in modo da ottenere uno sviluppo sostenibile delle capacità aeroportuali e delle reti di gestione del traffico aereo in una prospettiva gate-to-gate. [Emm. 44 e 48] |
3. Il presente regolamento si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività civili. [Em. 14]
Non si applica ai voli dei velivoli utilizzati in attività militari, doganali, di polizia o in servizi simili. [Em. 15]
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1. |
«aeroporto», un aeroporto con un traffico superiore a 50 000 movimenti di velivoli civili per anno calendario (intendendosi per movimento il decollo o l'atterraggio), tenendo conto della media degli ultimi tre anni calendario prima della determinazione del rumore; |
2. |
«approccio equilibrato», il metodo la procedura stabilita dall'ICAO nel volume 1, parte V dell'allegato 16 della Convenzione relativa all' aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) attraverso il la quale si esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la gestione del territorio, le procedure operative per l'abbattimento del rumore e le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell'ridurre al minimo l'inquinamento acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia , tenendo conto tra l'altro degli aspetti sanitari ed economici, a livello dei singoli aeroporti per tutelare la salute dei cittadini che risiedono nelle aree in prossimità di un aeroporto ; [Em. 45 e 49] |
3. |
«velivolo», un aeromobile ad ali fisse la cui massa massima certificata al decollo è pari o superiore a 34 000 kg, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati all'equipaggio; |
4. |
«velivolo marginalmente conforme», un velivolo civile che è certificato conformemente ai soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago con un margine cumulativo non superiore a 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels — unità di misura del livello effettivo di rumorosità percepita), intendendosi per per un periodo transitorio di quattro anni a decorrere da … (7) , e con un margine cumulativo non superiore a 10 EPNdB dopo la fine di tale periodo transitorio. Per margine cumulativo s'intende la cifra espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze (cioè le differenze fra il livello di rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato) misurate in ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore quali definiti nel volume 1, parte II, capitolo 4 capo 3 , dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; [Em. 17] |
5. |
«intervento diretto a contenere il rumore», ogni misura che incide sul clima acustico della zona intorno all'aeroporto, a cui si applicano i principi dell'approccio equilibrato dell'ICAO, ivi compresi interventi non operativi che possono ripercuotersi sul numero delle persone esposte al rumore prodotto dai velivoli; |
6. |
«restrizioni operative», un intervento diretto a contenere il rumore che limita l'accesso ad un aeroporto o ne riduce l'uso ottimale delle capacità, ivi comprese le restrizioni operative intese a vietare l'esercizio di velivoli marginalmente conformi in aeroporti determinati, come pure le restrizioni operative parziali che incidono sull'esercizio dei velivoli civili si applicano ad esempio in un dato determinato periodo di tempo durante il giorno o solo ad alcune piste dell'aeroporto . [Em. 18] |
Articolo 3
Autorità competenti e diritto di impugnazione
1. Gli Stati membri in cui è ubicato un aeroporto designano le una o più autorità competenti incaricate diadottare le misure relative alle seguire il processo di adozione delle restrizioni operative e un organo di ricorso indipendente, secondo le leggi e le prassi nazionali .
2. Le autorità competenti e l'organo di ricorso sono indipendenti da ogni organizzazione che possa essere interessata dall'intervento diretto a contenere il rumore.
3. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e dell'organo di ricorso designati, di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito il diritto di impugnazione delle restrizioni operative, adottate ai sensi del presente regolamento, dinanzi all'organo di ricorso conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali. [Em. 19]
Articolo 4
Disposizioni generali relative alla gestione del rumore prodotto dai velivoli
1. Gli Stati membri adottano un approccio attuano l'approccio equilibrato riguardo alla gestione del rumore prodotto dai velivoli , a livello dei singoli aeroporti, entro l'ambito di applicazione del presente regolamento . A tal fine essi valutano la situazione del rumore a livello di singolo aeroporto conformemente alla direttiva 2002/49/CE, compresi gli effetti nocivi sulla salute umana. Qualora sia constatato un problema di inquinamento acustico essi . [Em. 20]
a) |
determinano il provvedono affinché sia definito l'obiettivo di abbattimento del rumore per l'aeroporto interessato, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2002/49/CE ; |
b) |
definiscono l'obiettivo ambientale di abbattimento del rumore; [Em. 21] |
c) |
individuano le misure disponibili atte a ridurre l'impatto acustico; |
d) |
valutano la effettuano una valutazione formale e completa della probabile efficacia delle misure sotto il profilo dei costi; [Em. 22] |
e) |
scelgono le misure; |
f) |
consultano le parti interessate in maniera trasparente sugli interventi che intendono mettere in atto; |
g) |
decidono in merito alle misure da adottare e forniscono informazioni sufficienti su di esse; |
h) |
attuano le misure; e |
i) |
prevedono meccanismi di risoluzione delle controversie. |
2. Gli Stati membri, quando mettono in atto interventi diretti a contenere il rumore, prendono in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici:
a) |
effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli; |
b) |
pianificazione e gestione territoriali; |
c) |
procedure operative volte all'abbattimento del rumore , compresa la direzione delle rotte di decollo e atterraggio ; [Em. 23] |
d) |
non come prima soluzione, restrizioni operative. |
Tra le misure disponibili può rientrare il ritiro dei velivoli marginalmente conformi, se tale misura è ritenuta necessaria. Gli Stati membri possono offrire incentivi economici per incoraggiare gli operatori del trasporto aereo a utilizzare velivoli meno rumorosi durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, punto 4. [Em. 24]
3. Gli Stati membri possono, nell'ambito dell'approccio equilibrato, distinguere le misure di mitigazione del rumore in base al tipo di alle prestazioni acustiche del velivolo, all'uso delle piste , alla rotta aerea e/o all'arco temporale. [Em. 25]
4. Fatto salvo il paragrafo 3, le restrizioni operative sotto forma di ritiro dei velivoli marginalmente conformi dalle operazioni aeroportuali non riguardano i velivoli subsonici civili che sono conformi, grazie alla loro certificazione originale o alla ricertificazione, alla norma acustica di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago.
5. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono idonee a più restrittive di quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità, sull'identità o sull'attività degli operatori di trasporto aereo e non sono arbitrarie . [Em. 26]
6. Le misure adottate in conformità del presente regolamento contribuiscono ai piani d'azione nazionali relativi al rumore generato dal traffico aereo, di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/49/CE.
6 bis. Gli Stati membri adottano, rapidamente e senza alcun indebito ritardo, le misure legislative necessarie per l'applicazione del presente articolo. [Em. 27]
Articolo 5
Disposizioni relative alla determinazione del rumore
1. Le autorità competenti determinano assicurano che sia determinato periodicamente il rumore degli aeroporti sul loro territorio di cui sono responsabili , in conformità a quanto prescritto dalla direttiva 2002/49/CE e in base alla normativa nazionale o locale. Le autorità competenti possono chiedere l'assistenza dall'organo di valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione, del 29 luglio 2010 che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (8).
2. Al fine di determinare il rumore attuale e futuro, le autorità competenti usano i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I.
3. Se dalla in seguito a tale determinazione del rumore risulta che sono possono essere necessarie nuove misure per conseguire gli obiettivi di abbattimento del rumore o per mantenerli allo stesso livello di restrizione operativa per risolvere un problema di inquinamento acustico in un aeroporto , le autorità competenti provvedono affinché:
a) |
tengono siano applicati i metodi, i descrittori e le informazioni di cui all'allegato I I per tenere in dovuta considerazione il contributo di ciascun tipo di misura applicabile nell'ambito dell'approccio equilibrato, in conformità all'allegato I; |
b) |
sia istituita, al livello adeguato, una cooperazione tecnica tra i gestori auroportuali, gli operatori di velivoli e i fornitori di servizi di navigazione aerea affinché siano esaminate misure di mitigazione del rumore. Le autorità competenti provvedono inoltre affinché i residenti locali o i loro rappresentanti e le autorità locali competenti siano consultati e siano fornite loro informazioni tecniche sulle misure di mitigazione del rumore; |
c) |
sia valutata l'efficacia in termini di costi di ogni nuova restrizione operativa, a norma dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a misure esistenti, che non hanno un'incidenza sostanziale sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative; |
4. Le autorità competenti provvedono a che sia istituito, a livello adeguato, un forum per la cooperazione tecnica tra il gestore dell'aeroporto, l'operatore di trasporto aereo e il fornitore di servizi di navigazione aerea e che operi, per gli interventi di competenza delle suddette parti, tenendo in dovuta considerazione l'interdipendenza tra le misure per mitigare il rumore e quelle per ridurre le emissioni. I membri del forum per la cooperazione tecnica consultano regolarmente i residenti locali o i loro rappresentanti e forniscono alle autorità competenti informazioni e orientamenti tecnici sulle misure di mitigazione del rumore.
5. Le autorità competenti valutano le nuove misure in termini di costi/efficacia, come indicato nel paragrafo 3, in conformità dell'allegato II. Le modificazioni tecniche di ordine minore, apportate a una misura esistente, che non hanno un'incidenza effettiva sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative.
6. Le autorità competenti organizzano
d) |
il processo di consultazione delle parti interessate sia organizzato con tempestività e in maniera effettiva, garantendo che i dati e i metodi di calcolo siano accessibili e trasparenti. Le parti interessate dispongono di almeno tre mesi per comunicare le loro osservazioni prima dell'adozione delle nuove misure restrizioni operative . Tra le parti interessate figurano almeno:
|
7. Le autorità competenti seguono e controllano l'attuazione delle misure di mitigazione del rumore, intervenendo laddove opportuno. Esse provvedono affinché informazioni pertinenti siano disponibili on-line, permettendo così ai residenti locali che abitano nelle zone intorno agli aeroporti siano regolarmente informati e ad altre parti interessate di accedere gratuitamente alle informazioni .
Le informazioni pertinenti comprendono:
a) |
le informazioni relative alle presunte violazioni dovute a cambiamenti di rotta aerea, in relazione all'impatto prodotto e ai motivi di tali cambiamenti; |
b) |
i criteri utilizzati per la distribuzione e la gestione del traffico in ciascun aeroporto, nella misura in cui tali criteri possano produrre un impatto ambientale o acustico. |
8. Le autorità competenti provvedono a garantire che i gestori di strutture aeroportuali installino sistemi informatizzati di misurazione del rumore in diversi punti in prossimità delle traiettorie dei velivoli che producono, o è probabile che producano, un impatto sulla popolazione. I dati raccolti dai sistemi di misurazione del rumore possono essere consultati via internet. [Em. 28]
Articolo 6
Informazioni sulle prestazioni acustiche
1. Le decisioni sulle restrizioni operative dirette a contenere il rumore si basano sulle emissioni acustiche dei velivoli, determinate dalla procedura di certificazione effettuata in conformità dell'allegato 16, volume 1, della convenzione di Chicago, quinta edizione (luglio 2008).
2. Su richiesta della Commissione , e qualora l'Agenzia non sia già in possesso delle informazioni necessarie, gli operatori di trasporto aereo comunicano le seguenti informazioni sulle prestazioni acustiche dei loro velivoli che utilizzano aeroporti dell'Unione:
a) |
numero di identificazione (tail number) dei velivoli; |
b) |
il/i certificato/i delle emissioni acustiche acustico/i dei velivoli utilizzati, insieme al relativo peso massimo effettivo certificato al decollo; |
c) |
ogni eventuale modificazione dei velivoli che incida sulle prestazioni acustiche e sia registrata nel loro certificato acustico. |
d) |
informazioni sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche dei velivoli a fini di modellazione del rumore. |
Per ogni volo che si serve di un aeroporto dell'Unione, gli operatori di trasporto aereo comunicano il certificato delle prestazioni acustiche utilizzato e il numero di registrazione.
L'operatore informa la Commissione ogniqualvolta modifichi il certificato acustico utilizzato per un velivolo.
I dati sono forniti gratuitamente, in versione elettronica e, ove appropriato, nel formato eventualmente indicato. La Commissione sostiene i costi della presentazione di tali dati.
3. La modellazione del rumore ambientale presso le zone aeroportuali si basa sulle informazioni fornite dal produttore relativamente alle emissioni e alle prestazioni acustiche dei velivoli, il cui utilizzo è raccomandato dalla comunità internazionale e che sono rese disponibili mediante l'ICAO. L'Agenzia verifica i dati sulle prestazioni e sulle emissioni acustiche a fini di modellazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (11). L'Agenzia si basa sulla procedura istituita dal gruppo di lavoro sulla modellazione e le banche dati del Comitato ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo per determinare la validità dei dati e le migliori prassi e per garantire una costante armonizzazione fra le agenzie internazionali del settore dell'aeronavigabilità.
4. I dati sono conservati in una banca dati centrale e sono messi a disposizione, per fini operativi, delle autorità competenti, degli operatori di trasporto aereo, dei fornitori di servizi di navigazione aerea e degli operatori aeroportuali. [Em. 29]
Articolo 7
Disposizioni sull'introduzione di restrizioni operative
1. Le autorità competenti notificano agli Stati membri, alla Commissione e alle relative parti interessate, per l'aeroporto interessato e per la relativa stagione di traffico, l'introduzione di una restrizione operativa sei tre mesi prima della sua adozione, e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (12).
2. In seguito alla determinazione del rumore realizzata in conformità dell'articolo 5, la notifica della decisione è accompagnata da una relazione scritta che spiega le ragioni alla base dell'introduzione della restrizione operativa, l'obiettivo ambientale di abbattimento del rumore stabilito per l'aeroporto, le misure prese in considerazione per conseguire tale obiettivo e la valutazione della probabile efficacia sul piano dei costi delle varie misure considerate, ivi compreso il loro eventuale impatto transfrontaliero.
3. Se una restrizione operativa riguarda il ritiro da un aeroporto di velivoli marginalmente conformi, è fatto divieto ai velivoli marginalmente conformi di prestare nuovi servizi in tale aeroporto nei sei mesi successivi alla notifica , e comunque almeno due mesi prima della determinazione dei parametri di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie di cui al paragrafo 1 . Le autorità competenti decidono la percentuale annua di velivoli marginalmente conformi da ritirare. dalla flotta degli operatori interessati dalla restrizione in tale aeroporto, tenendo in debita considerazione l'età del velivolo e la composizione dell'intera flotta. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, questa Questa percentuale annua non supera il 20 % del numero di 25 % dei movimenti ed è applicata uniformemente a ciascun operatore interessato, in rapporto al suo numero di movimenti effettuati con velivoli marginalmente conformi che compongono la flotta in servizio presso tale aeroporto dell'operatore interessato dalla misura.
4. Gli eventuali ricorsi contro le decisioni relative a restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono presentati in conformità della legislazione nazionale. [Em. 30]
Articolo 8
Paesi in via di sviluppo
1. Le autorità competenti possono prevedere deroghe alle restrizioni operative dirette a contenere il rumore per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo, a condizione che tali velivoli:
a) |
siano dotati di un certificato attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, capitolo 3, dell'allegato 16 della convenzione di Chicago; |
b) |
siano stati in servizio nell'Unione nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, siano stati iscritti nel registro del paese in via di sviluppo interessato dalla deroga e continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese. |
2. Quando uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo 9
Deroghe per attività di carattere eccezionale
In determinati casi le autorità competenti possono autorizzare, negli aeroporti situati sul loro territorio, singole attività svolte da velivoli marginalmente conformi che non potrebbero effettuarsi sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
Tale deroga è limitata ai seguenti velivoli:
a) |
velivoli le cui singole attività siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea; |
b) |
velivoli su voli non aventi fini di lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione; |
b bis) |
velivoli su voli operati a fini umanitari o diplomatici. [Em. 31] |
Articolo 10
Diritto di controllo
1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e fatta salva un'eventuale procedura di ricorso in corso, può , entro due mesi dal giorno in cui ne riceve comunicazione, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, valutare il processo per l'introduzione di esercitare un controllo sulla decisione che introduce una restrizione operativa, prima della sua attuazione per contenere il rumore . La Commissione può sospendere la decisione se ritiene che non rispetti le prescrizioni del se ritiene che l'introduzione di una restrizione operativa per contenere il rumore non segua il processo stabilito dal presente regolamento, oppure sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione può trasmetterne notifica alle autorità competenti . Le autorità competenti possono tenere conto del parere della Commissione .
2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione le informazioni attestanti l'osservanza del presente regolamento.
3. La Commissione decide, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e in special modo tenendo conto dei criteri dell'allegato II, se l'autorità competente interessata può procedere all'introduzione della restrizione operativa. La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio e allo Stato membro interessato.
4. Qualora la Commissione non abbia adottato una decisione nei sei trasmesso notifica del suo parere nei due mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui al della comunicazione, secondo quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 1 , l'autorità competente può attuare la decisione prevista sulla restrizione operativa. [Em. 32]
Articolo 11
Atti delegati
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 12 al fine di:
a) |
modificare le definizioni di «velivolo» di cui all'articolo 2, punto 3, e «velivolo marginalmente conforme», di cui all'articolo 2, punto 4; [Em. 33] |
b) |
modificare e aggiornare le norme di certificazione acustica, di cui agli articoli 4 e 8, e la procedura di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1; |
c) |
modificare il metodo e la relazione tecnica di cui all'allegato I. |
Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 34]
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 13
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 25 del regolamento 1008/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) .
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, allorché lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato. [Em. 35]
Articolo 14
Informazione e revisione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a richiesta, le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione è corredata, se necessario, di proposte di revisione del regolamento.
Articolo 14 bis
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento non si applica alle restrizioni operative, alle decisioni sull'utilizzazione degli aeroporti, comprese le decisioni di organi giurisdizionali e gli atti conclusivi di processi di mediazione introdotti o all'esame prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tali provvedimenti, nella misura in cui è applicabile la direttiva 2002/30/CE, continuano a essere disciplinati dalla suddetta direttiva e, se del caso, dalle norme nazionali che la recepiscono. Pertanto restano validi per tali provvedimenti gli effetti della direttiva 2002/30/CE. Le modificazioni tecniche di entità minore apportate alla misura esistente, che non abbiano un'incidenza sostanziale sulla capacità o sulle operazioni non sono considerate nuove restrizioni operative. [Em. 36]
Articolo 15
Abrogazione
La direttiva 2002/30/CE è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag 173.
(2) GU C 277 del 13.9.2012, pag 110.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012.
(4) GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.
(5) GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(7) Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(8) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.
(9) GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.
(10) GU L 185 del 15.07.2011, pag. 1.
(11) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(12) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1..
(13) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
ALLEGATO I
Determinazione del rumore negli aeroporti
Metodologia
1. |
Le autorità competenti usano metodi di determinazione del rumore elaborati in conformità del doc. 29 dell'ECAC, Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports , terza edizione dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE . [Em. 37] |
Descrittori
1. |
L'impatto del rumore generato dal traffico aereo è rappresentato almeno tramite i descrittori di rumore Lden e Lnight, definiti e calcolati in conformità dell'allegato I della direttiva 2002/49/CE. |
2. |
Per illustrare il disturbo arrecato dal rumore del traffico aereo, le autorità competenti possono utilizzare anche altri descrittori complementari di provata validità scientifica. |
Informazioni sulla gestione del rumore
1. Situazione attuale
1.1. |
Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle dimensioni, dell'ubicazione, delle zone intorno ad esso, del volume e della composizione del traffico aereo. |
1.2. |
Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale abbattimento del rumore fissati per l'aeroporto e il contesto nazionale, che deve includere la descrizione degli obiettivi acustici dei velivoli per lo stesso aeroporto. [Em. 38] |
1.3. |
Particolari delle curve isofoniche dell'anno in corso e degli almeno dei due anni precedenti, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore dei velivoli realizzata secondo le disposizioni dell'allegato III della direttiva 2002/49/CE . [Em. 39] |
1.4. |
Descrizione delle misure vigenti e già attuate e di quelle previste per gestire il rumore prodotto dai velivoli nel quadro dell'approccio equilibrato, in che modo incidono sulle emissioni sonore e come contribuiscono a risolvere la situazione, nella fattispecie: |
1.4.1. |
per la riduzione alla fonte:
|
1.4.2. |
per la pianificazione e la gestione del territorio:
|
1.4.3. |
per le misure operative di abbattimento del rumore, purché tali misure non limitino le capacità aeroportuali, ricorso a:
|
1.4.4. |
per le restrizioni operative, ricorso a:
|
2. Previsioni in assenza di nuove misure
2.1. |
Descrizioni di (eventuali) modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto già approvati e in programma; ad esempio, aumento della capacità, espansione delle piste e/o dei terminali e, previsioni di avvicinamenti e decolli, composizione futura del traffico, nonché la sua crescita prevista e uno studio dettagliato dell'impatto acustico che produrrebbero sul territorio circostante tali espansioni della capacità, delle piste e dei terminali nonché la modifica delle rotte aeree e delle traiettorie di avvicinamento e di decollo . [Em. 40] |
2.2. |
Nell'eventualità di un'estensione della capacità aeroportuale, indicazione dei vantaggi inerenti a tale capacità supplementare nel più vasto contesto regionale e della rete aeronautica. |
2.3. |
Descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure e descrizione delle misure già programmate per migliorare tale impatto acustico nello stesso periodo. |
2.4. |
Curve isofoniche previste, compresa la stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore dei velivoli, distinguendo fra aree residenziali preesistenti, aree residenziali di recente costruzione e aree residenziali future pianificate a cui le autorità competenti abbiano già concesso l'autorizzazione . [Em. 41] |
2.5. |
Valutazione delle conseguenze e dei costi possibili inerenti ad un'assenza di interventi miranti a ridurre gli effetti di un peggioramento dell'inquinamento acustico, nell'ipotesi di una tale evoluzione. |
3. Valutazione delle misure supplementari
3.1. |
Succinta esposizione delle misure supplementari cui si può fare ricorso e indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta. Descrizione delle misure scelte da sottoporre ad analisi più approfondita e informazioni sull'analisi dei costi e dei benefici, in particolare i costi derivanti dall'introduzione di tali misure; il numero di persone che dovrebbero beneficiare e l'arco temporale in cui verranno attuate; infine, una categorizzazione dell'efficacia globale delle singole misure. [Em. 42] |
3.2. |
Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sull'ambiente e sulla concorrenza per altri aeroporti, altri operatori e altre parti interessate. |
3.3. |
Le motivazioni delle scelte operate. |
3.4. |
Riepilogo di natura non tecnica. |
ALLEGATO II
Valutazione in termini costi/efficacia delle restrizioni operative dirette a contenere il rumore
Le restrizioni operative dirette a contenere il rumore sono valutate in termini di costi/efficacia tenendo in debita considerazione i seguenti elementi, quantificandoli, laddove possibile:
1) |
benefici attesi in termini di emissioni sonore , anche a livello di salute, derivanti dalle misure previste, nell'immediato e in futuro; |
2) |
sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto ; |
3) |
capacità aeroportuale sicurezza delle attività aeronautiche, ivi compreso il rischio per terzi ; |
4) |
effetti sulla rete aeronautica europea. diretti, indiretti e catalitici a livello occupazionale ed economico, inclusi i potenziali effetti sulle economie regionali ; |
4 bis) |
impatto sulle condizioni di lavoro negli aeroporti; |
4 ter) |
capacità aeroportuale; |
4 quater) |
effetti sulla rete aeronautica europea; |
4 quinquies |
sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni. |
Le autorità competenti possono inoltre tenere in considerazione i seguenti fattori:
1) |
salute e sicurezza dei residenti locali che abitano in prossimità dell'aeroporto; |
2) |
sostenibilità ambientale, ivi compresa l'interdipendenza tra rumore ed emissioni; |
3) |
effetti diretti, indiretti e catalizzatori sull'occupazione. [Em. 43] |
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/259 |
P7_TA(2012)0497
Programma statistico europeo 2013-2017 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2011)0928 — C7-0001/2012 — 2011/0459(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2015/C 434/45)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0928), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0001/2012), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il bilancio e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0218/2012), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P7_TC1-COD(2011)0459
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 99/2013.)
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/260 |
P7_TA(2012)0498
Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2012)0631 — C7-0396/2012 — 2012/0298(APP))
(Approvazione)
(2015/C 434/46)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2012)0631), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0396/2012), |
— |
visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0396/2012), |
A. |
considerando che il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (1); |
B. |
considerando che tale proposta si basava sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che richiede la consultazione del Parlamento e il voto unanime del Consiglio; |
C. |
considerando che, nella sua posizione del 23 maggio 2012 relativa a tale proposta, il Parlamento, deliberando conformemente alla procedura di consultazione, ha approvato la proposta della Commissione quale emendata; |
D. |
considerando che è apparso subito chiaro che alcuni Stati membri presentavano problemi specifici che impedivano loro di accettare la direttiva proposta; |
E. |
considerando che diversi Stati membri si sono dichiarati disposti a esaminare la possibilità di istituire un sistema comune di ITF nel quadro della cooperazione rafforzata; |
F. |
considerando che oltre nove Stati membri hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel creare un sistema comune di ITF, rivolgendo una richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE; che la Commissione ha successivamente presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata; |
G. |
considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE); |
H. |
considerando che il Parlamento, nella sua posizione del 23 maggio 2012, ha affermato che l'ITF centrerà in pieno i propri obiettivi se sarà introdotta a livello mondiale e ha sottolineato che occorre che l'Unione guidi gli sforzi tesi alla conclusione di un accordo relativo all'ITF a livello mondiale, dando l'esempio con l'introduzione dell'ITF; che la cooperazione rafforzata potrebbe altresì rappresentare un esempio per l'introduzione di un'ITF a livello mondiale; |
I. |
considerando che il Parlamento, nella sua posizione del 23 maggio 2012, ha affermato che il modello di ITF proposto dalla Commissione rappresenterebbe una base idonea per l'applicazione nell'ambito di un gruppo di Stati membri qualora questi decidessero di avanzare più rapidamente tramite una cooperazione rafforzata; |
J. |
considerando che la Commissione dovrebbe integrare la valutazione d'impatto iniziale relativa all'introduzione dell'ITF esaminando ulteriormente l'impatto di quest'ultima, nel quadro della cooperazione rafforzata, sul mercato interno nel suo complesso, ivi compresi gli effetti per gli Stati membri partecipanti e non, e dovrebbe tener conto dei risultati dell'esame in sede di elaborazione del progetto di proposta rivisto; |
K. |
considerando che, ai sensi dell'articolo 20 TUE, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati in modo giuridicamente coerente; |
L. |
considerando che tale cooperazione rafforzata per quanto concerne l'ITF potrebbe essere considerata una promozione degli obiettivi dell'Unione, che ne protegge gli interessi e ne rafforza il suo processo d'integrazione ai sensi dell'articolo 20 TUE; |
M. |
considerando che i requisiti previsti dagli articoli da 326 a 334 TFUE sono altresì soddisfatti; |
N. |
considerando che la cooperazione rafforzata rispetta i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti, in quanto la possibilità di introdurre un'ITF armonizzata nei territori degli Stati membri partecipanti non incide sulla facoltà degli Stati membri non partecipanti di mantenere o introdurre una simile tassazione a livello nazionale né sulle condizioni relative all'introduzione di tali imposte nei loro territori; |
O. |
considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, TFUE prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi; che la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero promuovere e incoraggiare, sin dall'inizio e su base permanente, la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri; |
P. |
considerando che il vigente diritto dell'Unione, segnatamente la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, deve essere rispettato; |
Q. |
considerando che l'approvazione del Parlamento relativa alla proposta della Commissione riguarda la cooperazione rafforzata e non pregiudica quali Stati membri vi parteciperanno; |
R. |
considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, TFUE consente a tali Stati membri di partecipare alla cooperazione rafforzata al fine di adottare una decisione che disponga che il Consiglio delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria, anziché in quello della procedura legislativa speciale contemplata dall'articolo 113 TFUE, che prevede la consultazione semplice del Parlamento; |
S. |
considerando che la Commissione dovrebbe seguire da vicino l'applicazione di un'ITF a norma degli articoli 326 e 327 TFUE e riferire regolarmente al Parlamento e al Consiglio; |
1. |
dà la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio, a prescindere dagli Stati membri partecipanti; |
2. |
invita il Consiglio ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 333, paragrafo 2, TFUE, che stabilisca che, per quanto concerne la proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF conformemente all'articolo 113 TFUE, esso delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11).
Giovedì 13 dicembre 2012
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 434/262 |
P7_TA(2012)0501
Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (10449/2012 — C7-0169/2012 — 2011/0431(APP))
(Procedura legislativa speciale — approvazione)
(2015/C 434/47)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (10449/2012), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0169/2012), |
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0361/2012), |
1. |
dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |