ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2015/C 425/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 425/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2015/C 425/03 |
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2015/C 425/04 |
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Commissione europea |
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2015/C 425/05 |
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2015/C 425/06 |
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2015/C 425/07 |
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2015/C 425/08 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Riscaldatori da parcheggio (AT.40055) |
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2015/C 425/09 |
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2015/C 425/10 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2015/C 425/11 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 425/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2015/C 425/13 |
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2015/C 425/14 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 425/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7855 — Ageas/AXA Portugal) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 dicembre 2015
al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska
(BCE/2015/45)
(2015/C 425/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del consiglio direttivo della BCE. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2014. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2015. |
(3) |
La Národná banka Slovenska ha selezionato Ernst & Young Slovakia, spol s r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di Ernst & Young Slovakia, spol s r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2015
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/2 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco
(2015/C 425/02)
Il comitato misto, composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell’Unione europea, ha modificato l’elenco dell’allegato B della convenzione monetaria a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1).
(1) GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.
ALLEGATO
«ALLEGATO B
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Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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1 |
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). |
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modificata da: |
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2 |
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). |
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3 |
Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46). |
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4 |
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). |
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5 |
Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). |
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integrata e attuata da: |
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6 |
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). |
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7 |
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29). |
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8 |
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1). |
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9 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
30 giugno 2017 (2) |
10 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
30 giugno 2017 (2) |
Prevenzione della frode e della falsificazione |
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11 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
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12 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). |
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modificato da: |
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13 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
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14 |
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). |
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15 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). |
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modificato da: |
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16 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
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17 |
Decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37). |
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18 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1). |
30 giugno 2016 (1) |
Legislazione in materia bancaria e finanziaria |
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19 |
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). |
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(1) Termine concordato dal comitato misto nel 2014 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.
(2) Termine concordato dal comitato misto nel 2015 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.»
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/5 |
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione vigente in Tunisia
(2015/C 425/03)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.
Il Consiglio intende rinnovare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, entro il 1o gennaio 2016, al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu. |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2011/72/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(2) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/6 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
(2015/C 425/04)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):
La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 101/2011 del Consiglio (2).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG C 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
Commissione europea
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 dicembre 2015
(2015/C 425/05)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0841 |
JPY |
yen giapponesi |
132,82 |
DKK |
corone danesi |
7,4612 |
GBP |
sterline inglesi |
0,72660 |
SEK |
corone svedesi |
9,3022 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0807 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5110 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,031 |
HUF |
fiorini ungheresi |
315,96 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2959 |
RON |
leu rumeni |
4,5048 |
TRY |
lire turche |
3,1674 |
AUD |
dollari australiani |
1,5097 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4995 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4050 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6078 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5351 |
KRW |
won sudcoreani |
1 285,85 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,2600 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0330 |
HRK |
kuna croata |
7,6530 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 204,89 |
MYR |
ringgit malese |
4,6780 |
PHP |
peso filippino |
51,434 |
RUB |
rublo russo |
76,5023 |
THB |
baht thailandese |
39,125 |
BRL |
real brasiliano |
4,2031 |
MXN |
peso messicano |
18,3649 |
INR |
rupia indiana |
71,8400 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2015
Nomina dei membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT
(2015/C 425/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione C(2015) 3261 final, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT,
considerando quanto segue:
(1) |
la decisione della Commissione (1) («decisione») che istituisce la piattaforma REFIT («piattaforma») attribuisce a quest’ultima l’incarico di i) chiedere e raccogliere suggerimenti da tutte le fonti disponibili sulle modalità per ridurre gli oneri normativi e amministrativi derivanti dalla legislazione dall’Unione e dalla sua applicazione negli Stati membri; ii) valutare i vantaggi dei suggerimenti raccolti sulla base del loro potenziale contributo alla riduzione degli oneri normativi e amministrativi senza che ciò comprometta il conseguimento degli obiettivi che la legislazione si pone e, ove opportuno, formulare osservazioni supplementari su tali suggerimenti; iii) trasmettere i suggerimenti che essa ritiene più interessanti, insieme alle eventuali osservazioni supplementari, ai servizi competenti della Commissione o, se del caso, agli Stati membri competenti; iv) rispondere a tutti coloro che formulano un suggerimento e rendere pubblici i suggerimenti ricevuti, le osservazioni supplementari e le osservazioni dei servizi della Commissione o degli Stati membri competenti. |
(2) |
La decisione stabilisce che la piattaforma sia composta da un gruppo di rappresentanti di governo e da un gruppo di parti interessate e che il «gruppo delle parti interessate» sia costituito da un massimo di 20 esperti, tra i quali due che rappresentano il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Gli altri esperti devono provenire dalle imprese, comprese le PMI, e dalle parti sociali e organizzazioni della società civile che abbiano un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Gli esperti del gruppo delle parti interessate sono nominati a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate. |
(3) |
La decisione prevede che la Commissione nomini, su proposta del primo vicepresidente, i membri del gruppo delle parti interessate scegliendoli tra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi e che possiedono un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Le nomine devono garantire nella misura del possibile una rappresentanza equilibrata dei vari settori, interessi e regioni dell’Unione e di genere. I membri sono nominati fino al 31 ottobre 2019. |
(4) |
Tutte le domande ricevute sulla base dei criteri sopra descritti sono state attentamente esaminate. |
(5) |
Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente ha il potere di nominare un sostituto sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione al fine di evitare ritardi nella sostituzione dei membri del gruppo o squilibri nella sua composizione, |
DECIDE:
Articolo 1
1. I membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT sono elencati in ordine alfabetico nell’allegato della presente decisione.
2. Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomina un sostituto sulla base dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) C(2015) 3261 final.
ALLEGATO
Membri nominati
Elenco in ordine alfabetico dei membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT. Per ciascuno di essi viene specificato se è stato nominato a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate.
Nome |
Nazionalità |
Nominato in rappresentanza di un interesse comune condiviso da parti interessate di un determinato settore strategico |
Attuale datore di lavoro |
Risto Alanko |
FI |
SÌ |
Federazione delle industrie tecnologiche finlandesi |
Pierre Baussand |
FR |
SÌ |
Piattaforma sociale AISBL |
Fenna Beekmans-Pols |
NL |
NO |
Europa Decentraal |
Geert Laaier Christensen |
DK |
SÌ |
Dansk Erhverv – Camera di commercio danese |
Mike Clarke |
UK |
SÌ |
Regia società per la protezione degli uccelli (RSPB) |
Katarzyna Hanula-Bobbitt |
PL |
SÌ |
Guardia di Finanza |
Jens Hedström |
SE |
SÌ |
BusinessEurope |
Assya Kavrakova |
BG |
SÌ |
Servizio d’azione per i cittadini europei (ECAS) |
Juraj Krivošík |
SK |
NO |
SEVEn, «Centro di efficienza energetica» |
Linas Lasiauskas |
LT |
NO |
Associazione dell’industria del settore tessile e dell’abbigliamento lituana |
Peter Loosen |
DE |
SÌ |
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (Federazione nazionale) |
Jean Naslin |
FR |
SÌ |
European Banking Industry Committee (EBIC) |
Ursula Pachl |
AT |
SÌ |
Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) |
Heidi Roenne Moeller |
DK |
SÌ |
Confederazione europea dei sindacati (CES) |
Valeria Ronzitti |
IT |
SÌ |
Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale |
María Elena Santiago Cid |
ES |
SÌ |
Comitato europeo di normazione (CEN) e Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) |
Magdalena Stoczkiewicz |
PL |
SÌ |
Amici della Terra Europa |
Michaël Angelo van Straalen |
NL |
SÌ |
Koninklijke Vereniging MKB |
Elenco di riserva
Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomina un sostituto sulla base dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/12 |
Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio
Relatore: Bulgaria
(2015/C 425/07)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione su fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende. |
11. |
Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti. |
13. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. |
14. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione. |
15. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. |
16. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/13 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Riscaldatori da parcheggio
(AT.40055)
(2015/C 425/08)
Il 24 luglio 2014 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH (congiuntamente denominate «Webasto») e di Eberspächer gruppe GmbH & Co.KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co.KG e Eberspächer GmbH (congiuntamente denominate «Eberspächer») (insieme denominate «le parti»).
A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3), il 6 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti, in cui afferma che le parti hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Secondo il progetto di decisione della Commissione, l’infrazione è consistita nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione delle forniture di riscaldatori da parcheggio nello Spazio economico europeo dal 13 settembre 2001 al 15 settembre 2011.
Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.
Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (4), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.
Bruxelles, 15 giugno 2015
Wouter WILS
(1) Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74) [di seguito «il regolamento (CE) n. 773/2004»].
(4) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione 2008/C 167/01 della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).
18.12.2015 |
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C 425/14 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 17 giugno 2015
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio)
[notificata con il numero C(2015) 3981 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2015/C 425/09)
Il 17 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore della fornitura di riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e di riscaldatori ausiliari alimentati a carburante per automobili e mezzi pesanti. |
(2) |
I riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante riscaldano i veicoli in stazionamento e/o ne preriscaldano il motore. I riscaldatori ausiliari alimentati a carburante integrano il sistema di riscaldamento delle automobili e dei mezzi pesanti moderni che non producono una quantità sufficiente di calore residuo per riscaldare il veicolo quando è in movimento. Nella presente sintesi i riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e i riscaldatori ausiliari alimentati a carburante sono denominati «riscaldatori da parcheggio». |
(3) |
I destinatari della decisione sono Webasto (2) e Eberspächer (3) (di seguito denominate congiuntamente «le parti»). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(4) |
A seguito della domanda di immunità presentata da Webasto, nel luglio 2013 la Commissione ha effettuato un accertamento mirato presso i locali di Eberspächer, la quale, immediatamente dopo, nell’agosto 2013, ha presentato richiesta di trattamento favorevole. |
(5) |
Il 24 luglio 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare discussioni in vista di una transazione. Tali discussioni si sono tenute in occasione di riunioni organizzate tra il 10 settembre 2014 e il 10 marzo 2015. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4). |
(6) |
La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 6 maggio 2015. Le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione. |
(7) |
Il 15 giugno 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. La Commissione ha adottato la decisione il 17 giugno 2015. |
2.2. Destinatari e durata
(8) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali nel settore dei riscaldatori da parcheggio.
|
2.3. Sintesi dell’infrazione
(9) |
Le parti hanno coordinato i prezzi e si sono ripartite i clienti in relazione alle richieste di listino presentate dai clienti OEM (5) e semi-OEM (6) che fabbricano automobili e mezzi pesanti nel SEE. Oltre alle loro attività di coordinamento dei prezzi e di ripartizione dei clienti, le parti si sono regolarmente scambiate informazioni sensibili di mercato, comprese quelle relative ai prezzi offerti in risposta alle richieste di listino. |
(10) |
Le parti hanno adottato tale comportamento anche sul mercato post-vendita delle vendite a concessionari di automobili e mezzi pesanti e a rivenditori indipendenti in Germania e in Austria, armonizzando, ad esempio, i listini prezzi annuali e gli importi degli sconti concessi. |
(11) |
Le pratiche anticoncorrenziali attuate dalle parti costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE. |
2.4. Misure correttive
(12) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7). |
2.4.1. Importo di base dell’ammenda
(13) |
Per la determinazione delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di riscaldatori da parcheggio forniti ai produttori di automobili e mezzi pesanti nel SEE (clienti OEM e semi-OEM) e delle vendite di riscaldatori da parcheggio sul mercato post-vendita in Germania e in Austria, effettuate dalle parti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero dell’infrazione (2010). |
(14) |
L’importo di base dell’ammenda è fissato al 18 % del valore delle vendite come definito al punto 13, moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione e maggiorato di una percentuale aggiuntiva del 18 % del valore delle vendite. |
2.4.2. Adeguamenti dell’importo di base
(15) |
Nel caso di specie, la Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante. |
(16) |
La Commissione non ha neanche maggiorato le ammende a fini di deterrenza. |
2.4.3. Applicazione del massimale del 10 % del fatturato
(17) |
L’importo di base per Webasto è stato limitato al 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio precedente l’adozione della decisione (2014). |
2.4.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione dell’importo delle ammende
(18) |
La Commissione ha concesso l’immunità completa dall’ammenda a Webasto e una riduzione dell’ammenda del 45 % a Eberspächer. |
2.4.5. Applicazione della comunicazione concernente la transazione
(19) |
L’importo dell’ammenda inflitta a Eberspächer è stato ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole. |
3. CONCLUSIONE
(20) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) I soggetti giuridici pertinenti sono Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.
(3) I soggetti giuridici pertinenti sono Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH.
(4) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(5) Original equipment manufacturer (produttori di apparecchiature originali).
(6) Ai fini della decisione, per «semi-OEM» si intende che il riscaldatore da parcheggio non è incluso nella linea di produzione in cui sono assemblati i mezzi pesanti e le automobili ma è installato dall’OEM su richiesta specifica del cliente, ad esempio in un’officina separata.
(7) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.
18.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 425/17 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 425/10)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Spagna
Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e naturale mondiale dell’Unesco – Segovia
Descrizione del disegno : il disegno raffigura in primo piano l’acquedotto di Segovia. Nella parte superiore del cerchio interno, in senso circolare, figura il nome del paese di emissione «ESPAÑA», al di sotto del quale è indicato l’anno di emissione «2016». In alto a destra figura il marchio della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 8 milioni
Data di emissione :
o
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
18.12.2015 |
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C 425/18 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 425/11)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Estonia
Oggetto della commemorazione : il 100o anniversario della nascita del famoso e grande maestro di scacchi estone Paul Keres
Descrizione del disegno : la moneta raffigura il grande scacchista estone Paul Keres con alcuni pezzi della scacchiera. In alto a sinistra, a semicerchio, figura l’iscrizione «PAUL KERES». Sulla sinistra è riportato il nome del paese di emissione «EESTI», al di sotto del quale è indicato l’anno di emissione «2016».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : gennaio 2016
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
18.12.2015 |
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C 425/19 |
Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(2015/C 425/12)
Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 9317 relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).
Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
18.12.2015 |
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C 425/20 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2015/C 425/13)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione avvisa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.
3. Termine
Sulla base di quanto sopra esposto, i produttori dell’Unione possono presentare una domanda scritta di riesame da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2), in qualsiasi momento successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
Prodotto |
Paese/i di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimenti |
Data di scadenza (3) |
Piastrelle di ceramica |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1). |
16.9.2016 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
18.12.2015 |
IT |
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C 425/21 |
Avviso relativo alla scadenza del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consigliosul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan
(2015/C 425/14)
Secondo quanto disposto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan (1), la Commissione europea informa che il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio è scaduto il 30 novembre 2015 in seguito all’adesione del Kazakhstan all’Organizzazione mondiale del commercio in tale data
(1) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
18.12.2015 |
IT |
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C 425/22 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7855 — Ageas/AXA Portugal)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 425/15)
1. |
In data 11 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Ageas Portugal Holdings SGPS, SA («Ageas Portugal», Portogallo), controllata indiretta al 100 % di Ageas SA/NV («Ageas» Belgio), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di: i) AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA; ii) AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, SA; e iii) l'attività, non costituita in società, di assicurazione diretta contro i danni e gli infortuni gestita da AXA Global Direct Seguros y Reaseguros SAU attraverso la sua succursale portoghese (collettivamente «AXA Portugal», Portogallo). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Ageas: prestazione di servizi assicurativi vita e non vita a privati, imprese e istituzioni in diversi paesi del SEE e in Asia, — AXA Portugal: offerta di prodotti e servizi assicurativi nei rami vita e non vita in Portogallo. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7855 — Ageas/AXA Portugal, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.