ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 425

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
18 dicembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2015/C 425/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2015, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska (BCE/2015/45)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 425/02

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2015/C 425/03

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione vigente in Tunisia

5

2015/C 425/04

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

6

 

Commissione europea

2015/C 425/05

Tassi di cambio dell'euro

7

2015/C 425/06

Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2015, Nomina dei membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

8

2015/C 425/07

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio — Relatore: Bulgaria

12

2015/C 425/08

Relazione finale del consigliere-auditore — Riscaldatori da parcheggio (AT.40055)

13

2015/C 425/09

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio) [notificata con il numero C(2015) 3981 final]

14

2015/C 425/10

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

17

2015/C 425/11

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

18

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 425/12

Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

19


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 425/13

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

20

2015/C 425/14

Avviso relativo alla scadenza del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consigliosul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 425/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7855 — Ageas/AXA Portugal) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 dicembre 2015

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Národná banka Slovenska

(BCE/2015/45)

(2015/C 425/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Národná banka Slovenska, Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2014. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2015.

(3)

La Národná banka Slovenska ha selezionato Ernst & Young Slovakia, spol s r.o. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari 2015 e 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Ernst & Young Slovakia, spol s r.o. quale revisore esterno della Národná banka Slovenska per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/2


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

(2015/C 425/02)

Il comitato misto, composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell’Unione europea, ha modificato l’elenco dell’allegato B della convenzione monetaria a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1).


(1)  GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO B

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

 

 

modificata da:

 

2

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

 

3

Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).

 

4

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

 

5

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

 

integrata e attuata da:

 

6

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

 

7

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

 

8

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1).

 

9

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

30 giugno 2017 (2)

10

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

30 giugno 2017 (2)

Prevenzione della frode e della falsificazione

11

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

 

12

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

 

 

modificato da:

13

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

14

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

 

15

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

 

 

modificato da:

16

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

17

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

 

18

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (1)

Legislazione in materia bancaria e finanziaria

19

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

 


(1)  Termine concordato dal comitato misto nel 2014 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(2)  Termine concordato dal comitato misto nel 2015 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.»


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/5


Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione vigente in Tunisia

(2015/C 425/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/72/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia.

Il Consiglio intende rinnovare le misure restrittive previste dalla decisione 2011/72/PESC. Il Consiglio dispone, nel suo fascicolo, di nuovi elementi relativi a tutte le persone di cui all'allegato della decisione 2011/72/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. Si informano le persone interessate che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere le informazioni che le riguardano, entro il 1o gennaio 2016, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2011/72/PESC e dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 101/2011.


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/6


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(2015/C 425/04)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n 101/2011 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 101/2011.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 dicembre 2015

(2015/C 425/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0841

JPY

yen giapponesi

132,82

DKK

corone danesi

7,4612

GBP

sterline inglesi

0,72660

SEK

corone svedesi

9,3022

CHF

franchi svizzeri

1,0807

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5110

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,031

HUF

fiorini ungheresi

315,96

PLN

zloty polacchi

4,2959

RON

leu rumeni

4,5048

TRY

lire turche

3,1674

AUD

dollari australiani

1,5097

CAD

dollari canadesi

1,4995

HKD

dollari di Hong Kong

8,4050

NZD

dollari neozelandesi

1,6078

SGD

dollari di Singapore

1,5351

KRW

won sudcoreani

1 285,85

ZAR

rand sudafricani

16,2600

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0330

HRK

kuna croata

7,6530

IDR

rupia indonesiana

15 204,89

MYR

ringgit malese

4,6780

PHP

peso filippino

51,434

RUB

rublo russo

76,5023

THB

baht thailandese

39,125

BRL

real brasiliano

4,2031

MXN

peso messicano

18,3649

INR

rupia indiana

71,8400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

Nomina dei membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

(2015/C 425/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione C(2015) 3261 final, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione della Commissione (1) («decisione») che istituisce la piattaforma REFIT («piattaforma») attribuisce a quest’ultima l’incarico di i) chiedere e raccogliere suggerimenti da tutte le fonti disponibili sulle modalità per ridurre gli oneri normativi e amministrativi derivanti dalla legislazione dall’Unione e dalla sua applicazione negli Stati membri; ii) valutare i vantaggi dei suggerimenti raccolti sulla base del loro potenziale contributo alla riduzione degli oneri normativi e amministrativi senza che ciò comprometta il conseguimento degli obiettivi che la legislazione si pone e, ove opportuno, formulare osservazioni supplementari su tali suggerimenti; iii) trasmettere i suggerimenti che essa ritiene più interessanti, insieme alle eventuali osservazioni supplementari, ai servizi competenti della Commissione o, se del caso, agli Stati membri competenti; iv) rispondere a tutti coloro che formulano un suggerimento e rendere pubblici i suggerimenti ricevuti, le osservazioni supplementari e le osservazioni dei servizi della Commissione o degli Stati membri competenti.

(2)

La decisione stabilisce che la piattaforma sia composta da un gruppo di rappresentanti di governo e da un gruppo di parti interessate e che il «gruppo delle parti interessate» sia costituito da un massimo di 20 esperti, tra i quali due che rappresentano il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni. Gli altri esperti devono provenire dalle imprese, comprese le PMI, e dalle parti sociali e organizzazioni della società civile che abbiano un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Gli esperti del gruppo delle parti interessate sono nominati a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate.

(3)

La decisione prevede che la Commissione nomini, su proposta del primo vicepresidente, i membri del gruppo delle parti interessate scegliendoli tra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi e che possiedono un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Le nomine devono garantire nella misura del possibile una rappresentanza equilibrata dei vari settori, interessi e regioni dell’Unione e di genere. I membri sono nominati fino al 31 ottobre 2019.

(4)

Tutte le domande ricevute sulla base dei criteri sopra descritti sono state attentamente esaminate.

(5)

Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente ha il potere di nominare un sostituto sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione al fine di evitare ritardi nella sostituzione dei membri del gruppo o squilibri nella sua composizione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   I membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT sono elencati in ordine alfabetico nell’allegato della presente decisione.

2.   Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomina un sostituto sulla base dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2015) 3261 final.


ALLEGATO

Membri nominati

Elenco in ordine alfabetico dei membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT. Per ciascuno di essi viene specificato se è stato nominato a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate.

Nome

Nazionalità

Nominato in rappresentanza di un interesse comune condiviso da parti interessate di un determinato settore strategico

Attuale datore di lavoro

Risto Alanko

FI

Federazione delle industrie tecnologiche finlandesi

Pierre Baussand

FR

Piattaforma sociale AISBL

Fenna Beekmans-Pols

NL

NO

Europa Decentraal

Geert Laaier Christensen

DK

Dansk Erhverv – Camera di commercio danese

Mike Clarke

UK

Regia società per la protezione degli uccelli (RSPB)

Katarzyna Hanula-Bobbitt

PL

Guardia di Finanza

Jens Hedström

SE

BusinessEurope

Assya Kavrakova

BG

Servizio d’azione per i cittadini europei (ECAS)

Juraj Krivošík

SK

NO

SEVEn, «Centro di efficienza energetica»

Linas Lasiauskas

LT

NO

Associazione dell’industria del settore tessile e dell’abbigliamento lituana

Peter Loosen

DE

Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (Federazione nazionale)

Jean Naslin

FR

European Banking Industry Committee (EBIC)

Ursula Pachl

AT

Organizzazione europea dei consumatori (BEUC)

Heidi Roenne Moeller

DK

Confederazione europea dei sindacati (CES)

Valeria Ronzitti

IT

Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale

María Elena Santiago Cid

ES

Comitato europeo di normazione (CEN) e Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)

Magdalena Stoczkiewicz

PL

Amici della Terra Europa

Michaël Angelo van Straalen

NL

Koninklijke Vereniging MKB

Elenco di riserva

Qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomina un sostituto sulla base dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.


18.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/12


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 15 giugno 2015 in merito a un progetto preliminare di decisione sul Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio

Relatore: Bulgaria

(2015/C 425/07)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione su fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

7.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’inapplicabilità, nel presente caso, di circostanze attenuanti o aggravanti.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione del 2008 concernente la transazione.

15.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

16.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


18.12.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 425/13


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Riscaldatori da parcheggio

(AT.40055)

(2015/C 425/08)

Il 24 luglio 2014 la Commissione europea ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) nei confronti di Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH (congiuntamente denominate «Webasto») e di Eberspächer gruppe GmbH & Co.KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co.KG e Eberspächer GmbH (congiuntamente denominate «Eberspächer») (insieme denominate «le parti»).

A seguito delle discussioni e proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3), il 6 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata alle parti, in cui afferma che le parti hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Secondo il progetto di decisione della Commissione, l’infrazione è consistita nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione delle forniture di riscaldatori da parcheggio nello Spazio economico europeo dal 13 settembre 2001 al 15 settembre 2011.

Nelle risposte fornite alla comunicazione degli addebiti le parti hanno confermato che tale comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Stante quanto sopra e considerato che le parti non hanno presentato al consigliere-auditore alcuna richiesta o denuncia (4), egli ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 15 giugno 2015

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74) [di seguito «il regolamento (CE) n. 773/2004»].

(4)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione 2008/C 167/01 della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).


18.12.2015   

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C 425/14


Sintesi della decisione della Commissione

del 17 giugno 2015

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.40055 — Riscaldatori da parcheggio)

[notificata con il numero C(2015) 3981 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 425/09)

Il 17 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore della fornitura di riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e di riscaldatori ausiliari alimentati a carburante per automobili e mezzi pesanti.

(2)

I riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante riscaldano i veicoli in stazionamento e/o ne preriscaldano il motore. I riscaldatori ausiliari alimentati a carburante integrano il sistema di riscaldamento delle automobili e dei mezzi pesanti moderni che non producono una quantità sufficiente di calore residuo per riscaldare il veicolo quando è in movimento. Nella presente sintesi i riscaldatori da parcheggio alimentati a carburante e i riscaldatori ausiliari alimentati a carburante sono denominati «riscaldatori da parcheggio».

(3)

I destinatari della decisione sono Webasto (2) e Eberspächer (3) (di seguito denominate congiuntamente «le parti»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

A seguito della domanda di immunità presentata da Webasto, nel luglio 2013 la Commissione ha effettuato un accertamento mirato presso i locali di Eberspächer, la quale, immediatamente dopo, nell’agosto 2013, ha presentato richiesta di trattamento favorevole.

(5)

Il 24 luglio 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle parti al fine di avviare discussioni in vista di una transazione. Tali discussioni si sono tenute in occasione di riunioni organizzate tra il 10 settembre 2014 e il 10 marzo 2015. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4).

(6)

La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 6 maggio 2015. Le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione.

(7)

Il 15 giugno 2015 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole. La Commissione ha adottato la decisione il 17 giugno 2015.

2.2.   Destinatari e durata

(8)

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi di seguito indicati, a pratiche anticoncorrenziali nel settore dei riscaldatori da parcheggio.

Impresa

Periodo di partecipazione

Webasto

13 settembre 2001 - 15 settembre 2011

Eberspächer

13 settembre 2001 - 15 settembre 2011

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(9)

Le parti hanno coordinato i prezzi e si sono ripartite i clienti in relazione alle richieste di listino presentate dai clienti OEM (5) e semi-OEM (6) che fabbricano automobili e mezzi pesanti nel SEE. Oltre alle loro attività di coordinamento dei prezzi e di ripartizione dei clienti, le parti si sono regolarmente scambiate informazioni sensibili di mercato, comprese quelle relative ai prezzi offerti in risposta alle richieste di listino.

(10)

Le parti hanno adottato tale comportamento anche sul mercato post-vendita delle vendite a concessionari di automobili e mezzi pesanti e a rivenditori indipendenti in Germania e in Austria, armonizzando, ad esempio, i listini prezzi annuali e gli importi degli sconti concessi.

(11)

Le pratiche anticoncorrenziali attuate dalle parti costituiscono un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 del trattato e all’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.4.   Misure correttive

(12)

La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (7).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(13)

Per la determinazione delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di riscaldatori da parcheggio forniti ai produttori di automobili e mezzi pesanti nel SEE (clienti OEM e semi-OEM) e delle vendite di riscaldatori da parcheggio sul mercato post-vendita in Germania e in Austria, effettuate dalle parti nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero dell’infrazione (2010).

(14)

L’importo di base dell’ammenda è fissato al 18 % del valore delle vendite come definito al punto 13, moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione e maggiorato di una percentuale aggiuntiva del 18 % del valore delle vendite.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(15)

Nel caso di specie, la Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante o attenuante.

(16)

La Commissione non ha neanche maggiorato le ammende a fini di deterrenza.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(17)

L’importo di base per Webasto è stato limitato al 10 % del suo fatturato totale realizzato nel corso dell’esercizio precedente l’adozione della decisione (2014).

2.4.4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione dell’importo delle ammende

(18)

La Commissione ha concesso l’immunità completa dall’ammenda a Webasto e una riduzione dell’ammenda del 45 % a Eberspächer.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(19)

L’importo dell’ammenda inflitta a Eberspächer è stato ridotto del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

3.   CONCLUSIONE

(20)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH, responsabili in solido: 0 EUR;

Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH, responsabili in solido: 68 175 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  I soggetti giuridici pertinenti sono Webasto SE, Webasto Thermo & Comfort SE e Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.

(3)  I soggetti giuridici pertinenti sono Eberspächer gruppe GmbH & Co. KG, Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG e Eberspächer GmbH.

(4)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(5)  Original equipment manufacturer (produttori di apparecchiature originali).

(6)  Ai fini della decisione, per «semi-OEM» si intende che il riscaldatore da parcheggio non è incluso nella linea di produzione in cui sono assemblati i mezzi pesanti e le automobili ma è installato dall’OEM su richiesta specifica del cliente, ad esempio in un’officina separata.

(7)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.


18.12.2015   

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C 425/17


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 425/10)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Spagna

Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e naturale mondiale dell’Unesco – Segovia

Descrizione del disegno : il disegno raffigura in primo piano l’acquedotto di Segovia. Nella parte superiore del cerchio interno, in senso circolare, figura il nome del paese di emissione «ESPAÑA», al di sotto del quale è indicato l’anno di emissione «2016». In alto a destra figura il marchio della zecca.

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 8 milioni

Data di emissione :

o


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


18.12.2015   

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C 425/18


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2015/C 425/11)

Image

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Estonia

Oggetto della commemorazione : il 100o anniversario della nascita del famoso e grande maestro di scacchi estone Paul Keres

Descrizione del disegno : la moneta raffigura il grande scacchista estone Paul Keres con alcuni pezzi della scacchiera. In alto a sinistra, a semicerchio, figura l’iscrizione «PAUL KERES». Sulla sinistra è riportato il nome del paese di emissione «EESTI», al di sotto del quale è indicato l’anno di emissione «2016».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura :

Data di emissione : gennaio 2016


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.12.2015   

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C 425/19


Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

(2015/C 425/12)

Il 17 dicembre 2015 la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 9317 relativa alla notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (1).

Il documento è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

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18.12.2015   

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C 425/20


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 425/13)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione avvisa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3.   Termine

Sulla base di quanto sopra esposto, i produttori dell’Unione possono presentare una domanda scritta di riesame da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2), in qualsiasi momento successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimenti

Data di scadenza (3)

Piastrelle di ceramica

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1).

16.9.2016


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


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C 425/21


Avviso relativo alla scadenza del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consigliosul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan

(2015/C 425/14)

Secondo quanto disposto all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakhstan (1), la Commissione europea informa che il regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio è scaduto il 30 novembre 2015 in seguito all’adesione del Kazakhstan all’Organizzazione mondiale del commercio in tale data


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.12.2015   

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C 425/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7855 — Ageas/AXA Portugal)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 425/15)

1.

In data 11 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Ageas Portugal Holdings SGPS, SA («Ageas Portugal», Portogallo), controllata indiretta al 100 % di Ageas SA/NV («Ageas» Belgio), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di: i) AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA; ii) AXA Portugal, Companhia de Seguros de Vida, SA; e iii) l'attività, non costituita in società, di assicurazione diretta contro i danni e gli infortuni gestita da AXA Global Direct Seguros y Reaseguros SAU attraverso la sua succursale portoghese (collettivamente «AXA Portugal», Portogallo).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Ageas: prestazione di servizi assicurativi vita e non vita a privati, imprese e istituzioni in diversi paesi del SEE e in Asia,

—   AXA Portugal: offerta di prodotti e servizi assicurativi nei rami vita e non vita in Portogallo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7855 — Ageas/AXA Portugal, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.