ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 415/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7847 — EQT Services/TOP-TOY) ( 1 ) |
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2015/C 415/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 415/03 |
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2015/C 415/04 |
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2015/C 415/05 |
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2015/C 415/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2015/C 415/07 |
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2015/C 415/08 |
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2015/C 415/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2015/C 415/10 |
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2015/C 415/11 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 415/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7847 — EQT Services/TOP-TOY)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 415/01)
L’8 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7847. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 415/02)
L’8 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7759. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 dicembre 2015
(2015/C 415/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0983 |
JPY |
yen giapponesi |
132,54 |
DKK |
corone danesi |
7,4610 |
GBP |
sterline inglesi |
0,72600 |
SEK |
corone svedesi |
9,3630 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0771 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,5695 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,024 |
HUF |
fiorini ungheresi |
317,12 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3658 |
RON |
leu rumeni |
4,5191 |
TRY |
lire turche |
3,2837 |
AUD |
dollari australiani |
1,5231 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5106 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,5125 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6270 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5490 |
KRW |
won sudcoreani |
1 304,72 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,8045 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0929 |
HRK |
kuna croata |
7,6330 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 526,48 |
MYR |
ringgit malese |
4,8000 |
PHP |
peso filippino |
52,127 |
RUB |
rublo russo |
77,9268 |
THB |
baht thailandese |
39,674 |
BRL |
real brasiliano |
4,2883 |
MXN |
peso messicano |
19,1214 |
INR |
rupia indiana |
73,7454 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/3 |
Attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
(2015/C 415/04)
1.1. |
Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto del personale (di seguito «Statuto»), applicabili a decorrere dal 1o luglio 2015:
|
2. |
Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2015:
|
3. |
Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello Statuto contenente quanto segue:
|
4. |
Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:
|
5.1. |
Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 176,01 EUR. |
5.2. |
Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 384,60 EUR. |
5.3. |
Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 260,95 EUR. |
5.4. |
Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 93,95 EUR. |
5.5. |
Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello Statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 521,66 EUR. |
5.6. |
Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015: 375,01 EUR. |
6.1. |
Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:
|
6.2. |
Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:
|
7.1. |
Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o gennaio 2016:
|
7.2. |
Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o gennaio 2016:
|
8. |
Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto applicabile dal 1o luglio 2015:
|
9. |
Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
|
10.1. |
Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:
|
10.2. |
Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, del paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015: 1 254,77 EUR. |
11. |
Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2015:
|
12. |
Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
|
13.1. |
Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:
|
13.2. |
La detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 941,08 EUR. |
13.3. |
L’importo del limite inferiore e del limite superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015, è fissato a:
|
14. |
L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:
|
15. |
Con effetto dal 1o luglio 2015, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente 5,6944. |
16. |
Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto applicabile dal 1o luglio 2015:
|
17. |
Importo, applicabile dal 1o luglio 2015, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello Statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto:
|
18. |
Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2015:
|
(1) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/9 |
Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)
(2015/C 415/05)
FEBBRAIO 2015
Sede di servizio |
Parità economica febbraio 2015 |
Tasso di cambio febbraio 2015 (2) |
Coefficiente correttore febbraio 2015 (3) |
Albania |
80,21 |
139,690 |
57,4 |
Algeria |
79,14 |
103,264 |
76,6 |
Armenia |
449,2 |
536,780 |
83,7 |
Bangladesh |
71,67 |
87,4394 |
82,0 |
Barbados |
2,821 |
2,27512 |
124,0 |
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) |
1,128 |
1,95583 |
57,7 |
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo) |
1,334 |
1,95583 |
68,2 |
Cambogia |
4 252 |
4 589,50 |
92,6 |
Ghana |
2,660 |
3,63590 |
73,2 |
Liberia |
1,426 |
1,13150 |
126,0 |
Messico |
12,55 |
16,7722 |
74,8 |
Nepal |
104,7 |
110,360 |
94,9 |
Nigeria |
210,5 |
188,103 |
111,9 |
Repubblica centrafricana |
661,4 |
655,957 |
100,8 |
Russia |
56,65 |
78,2726 |
72,4 |
Sierra Leone |
7 232 |
5 573,77 |
129,8 |
Sudan |
9,769 |
7,13218 |
137,0 |
Ucraina |
10,08 |
17,9904 |
56 |
MARZO 2015
Sede di servizio |
Parità economica marzo 2015 |
Tasso di cambio marzo 2015 (4) |
Coefficiente correttore marzo 2015 (5) |
Azerbaigian |
1,078 |
1,18840 |
90,7 |
Ciad |
789,1 |
655,957 |
120,3 |
Malawi |
372,3 |
496,614 |
75,0 |
Moldova |
11,85 |
20,1215 |
58,9 |
Mozambico |
32,70 |
37,9900 |
86,1 |
Isole Salomone |
11,25 |
8,44729 |
133,2 |
Sud Sudan |
4,080 |
3,33852 |
122,2 |
Timor Leste |
1,165 |
1,13170 |
102,9 |
APRILE 2015
Sede di servizio |
Parità economica aprile 2015 |
Tasso di cambio aprile 2015 (6) |
Coefficiente correttore aprile 2015 (7) |
Angola |
199,0 |
118,288 |
168,2 |
El Salvador |
0,9040 |
1,08450 |
83,4 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
33,53 |
61,6614 |
54,4 |
Serbia |
79,08 |
120,633 |
65,6 |
Swaziland |
8,251 |
13,1446 |
62,8 |
Turchia |
2,293 |
2,82650 |
81,1 |
Turkmenistan |
2,520 |
3,79575 |
66,4 |
Ucraina |
11,67 |
25,4866 |
45,8 |
MAGGIO 2015
Sede di servizio |
Parità economica maggio 2015 |
Tasso di cambio maggio 2015 (8) |
Coefficiente correttore maggio 2015 (9) |
Cambogia |
4 014 |
4 387,50 |
91,5 |
Cina |
7,144 |
6,82110 |
104,7 |
Repubblica dominicana |
34,53 |
48,4068 |
71,3 |
Etiopia |
22,98 |
22,0862 |
104,0 |
Giamaica |
125,6 |
123,326 |
101,8 |
Kenya |
99,86 |
102,458 |
97,5 |
Libano |
1 675 |
1 658,55 |
101,0 |
Maurizio |
30,10 |
39,0038 |
77,2 |
Sud Africa |
7,712 |
13,0682 |
59,0 |
Ucraina |
13,23 |
25,1930 |
52,5 |
GIUGNO 2015
Sede di servizio |
Parità economica giugno 2015 |
Tasso di cambio giugno 2015 (10) |
Coefficiente correttore giugno 2015 (11) |
Benin |
683,3 |
655,957 |
104,2 |
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) |
1,063 |
1,95583 |
54,4 |
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo) |
1,262 |
1,95583 |
64,5 |
Papua Nuova Guinea |
3,616 |
2,96490 |
122,0 |
Isole Salomone |
10,43 |
8,43340 |
123,7 |
Timor Leste |
1,085 |
1,08960 |
99,6 |
(1) Relazione Eurostat del 15 settembre 2015 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (Ares(2015)3805783).
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(2) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(3) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(4) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(5) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(6) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(7) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(8) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(9) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(10) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.
(11) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/12 |
Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi (1)
(2015/C 415/06)
Sede di servizio |
Parità economica luglio 2015 |
Tasso di cambio luglio 2015 (2) |
Coefficiente correttore luglio 2015 (3) |
Afghanistan (4) |
|
|
|
Albania |
79,96 |
140,550 |
56,9 |
Algeria |
79,28 |
110,821 |
71,5 |
Angola |
200,1 |
134,757 |
148,5 |
Arabia Saudita |
3,521 |
4,17488 |
84,3 |
Argentina |
9,287 |
10,0965 |
92,0 |
Armenia |
437,7 |
529,690 |
82,6 |
Australia |
1,457 |
1,45260 |
100,3 |
Azerbaigian |
1,078 |
1,16696 |
92,4 |
Bangladesh |
71,37 |
86,6147 |
82,4 |
Barbados |
2,749 |
2,23853 |
122,8 |
Belize |
1,858 |
2,24330 |
82,8 |
Benin |
684,2 |
655,957 |
104,3 |
Bielorussia |
9 132 |
17 248,0 |
52,9 |
Bolivia |
6,891 |
7,69290 |
89,6 |
Bosnia-Erzegovina (Banja Luka) |
1,092 |
1,95583 |
55,8 |
Bosnia-Erzegovina (Sarajevo) |
1,292 |
1,95583 |
66,1 |
Botswana |
6,330 |
11,0742 |
57,2 |
Brasile |
3,597 |
3,49590 |
102,9 |
Burkina Faso |
636,2 |
655,957 |
97,0 |
Burundi |
1 478 |
1 751,18 |
84,4 |
Cambogia |
3 827 |
4 614,00 |
82,9 |
Camerun |
633,7 |
655,957 |
96,6 |
Canada |
1,421 |
1,37760 |
103,2 |
Capo Verde |
76,68 |
110,265 |
69,5 |
Ciad |
780,1 |
655,957 |
118,9 |
Cile |
397,1 |
704,519 |
56,4 |
Cina |
6,929 |
6,91210 |
100,2 |
Cisgiordania - Striscia di Gaza |
5,181 |
4,22500 |
122,6 |
Colombia |
2 100 |
2 839,74 |
74,0 |
Comore |
317,2 |
491,968 |
64,5 |
Congo (Brazzaville) |
806,2 |
655,957 |
122,9 |
Corea del Sud |
1 286 |
1 249,68 |
102,9 |
Costa d’Avorio |
637,3 |
655,957 |
97,2 |
Costa Rica |
498,7 |
595,543 |
83,7 |
Cuba (2) |
1,055 |
1,11330 |
94,8 |
Ecuador (2) |
1,028 |
1,11330 |
92,3 |
Egitto |
6,718 |
8,52845 |
78,8 |
El Salvador (2) |
0,8567 |
1,11330 |
77,0 |
Emirati arabi uniti |
3,988 |
4,09190 |
97,5 |
Eritrea |
24,00 |
17,3943 |
138,0 |
Etiopia |
22,17 |
23,2380 |
95,4 |
ex Repubblica jugoslava di Macedonia |
30,65 |
61,6940 |
49,7 |
Figi |
1,609 |
2,33918 |
68,8 |
Filippine |
42,23 |
50,3010 |
84,0 |
Gabon |
719,9 |
655,957 |
109,7 |
Gambia |
33,81 |
43,9300 |
77,0 |
Georgia |
1,577 |
2,51700 |
62,7 |
Ghana |
2,787 |
4,81095 |
57,9 |
Giamaica |
119,8 |
129,193 |
92,7 |
Giappone |
129,6 |
136,810 |
94,7 |
Gibuti |
181,1 |
197,857 |
91,5 |
Giordania |
0,8276 |
0,789330 |
104,8 |
Guatemala |
8,027 |
8,47985 |
94,7 |
Guinea (Conakry) |
7 414 |
8 206,67 |
90,3 |
Guinea-Bissau |
585,6 |
655,957 |
89,3 |
Guyana |
171,5 |
231,930 |
73,9 |
Haiti |
53,18 |
55,8709 |
95,2 |
Honduras |
22,08 |
24,4101 |
90,5 |
Hong Kong |
10,71 |
8,63060 |
124,1 |
India |
54,37 |
71,0695 |
76,5 |
Indonesia (Banda Aceh) |
10 316 |
14 868,3 |
69,4 |
Indonesia (Giacarta) |
11 232 |
14 868,3 |
75,5 |
Iran (4) |
|
|
|
Iraq (4) |
|
|
|
Islanda |
186,8 |
147,770 |
126,4 |
Isole Salomone |
10,16 |
8,73172 |
116,4 |
Israele |
4,559 |
4,22500 |
107,9 |
Kazakhstan |
206,1 |
208,950 |
98,6 |
Kenya |
99,88 |
110,340 |
90,5 |
Kirghizistan |
54,01 |
68,1088 |
79,3 |
Kosovo |
0,7104 |
1,00000 |
71,0 |
Laos |
9 306 |
9 075,00 |
102,5 |
Lesotho |
6,816 |
13,6434 |
50,0 |
Libano |
1 702 |
1 678,30 |
101,4 |
Liberia (2) |
1,391 |
1,11330 |
124,9 |
Libia (4) |
|
|
|
Madagascar |
3 080 |
3 197,30 |
96,3 |
Malawi |
374,0 |
490,125 |
76,3 |
Malaysia |
3,053 |
4,20700 |
72,6 |
Mali |
648,5 |
655,957 |
98,9 |
Marocco |
7,879 |
10,9025 |
72,3 |
Mauritania |
249,5 |
364,760 |
68,4 |
Maurizio |
28,69 |
39,4345 |
72,8 |
Messico |
12,51 |
17,3959 |
71,9 |
Moldova |
12,03 |
21,1341 |
56,9 |
Montenegro |
0,6274 |
1,00000 |
62,7 |
Mozambico |
32,16 |
44,8000 |
71,8 |
Myanmar |
815,3 |
1 212,38 |
67,2 |
Namibia |
9,241 |
13,6434 |
67,7 |
Nepal |
104,4 |
114,080 |
91,5 |
Nicaragua |
19,43 |
30,3371 |
64,0 |
Niger |
553,7 |
655,957 |
84,4 |
Nigeria |
214,1 |
220,223 |
97,2 |
Norvegia |
11,94 |
8,80650 |
135,6 |
Nuova Caledonia |
128,9 |
119,332 |
108,0 |
Nuova Zelanda |
1,705 |
1,62680 |
104,8 |
Pakistan |
69,70 |
113,767 |
61,3 |
Panama (2) |
0,8670 |
1,11330 |
77,9 |
Papua Nuova Guinea |
3,514 |
3,05432 |
115,1 |
Paraguay |
3 984 |
5 738,95 |
69,4 |
Perù |
3,322 |
3,53640 |
93,9 |
Repubblica centrafricana |
680,8 |
655,957 |
103,8 |
Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) (2) |
1,825 |
1,11330 |
163,9 |
Repubblica dominicana |
33,73 |
50,2830 |
67,1 |
Ruanda |
702,2 |
805,110 |
87,2 |
Russia |
57,26 |
61,6025 |
93,0 |
Samoa |
2,715 |
2,85462 |
95,1 |
Senegal |
666,0 |
655,957 |
101,5 |
Serbia |
73,39 |
120,422 |
60,9 |
Sierra Leone |
7 270 |
5 411,94 |
134,3 |
Singapore |
1,971 |
1,50160 |
131,3 |
Siria (4) |
|
|
|
Somalia (4) |
|
|
|
Sri Lanka |
122,4 |
149,945 |
81,6 |
Stati Uniti (New York) |
1,212 |
1,11330 |
108,9 |
Stati Uniti (Washington) |
1,085 |
1,11330 |
97,5 |
Sud Africa |
7,905 |
13,6434 |
57,9 |
Sudan |
9,975 |
7,01746 |
142,1 |
Sudan meridionale (Giuba) |
4,259 |
3,28424 |
129,7 |
Suriname |
2,791 |
3,67389 |
76,0 |
Svizzera (Berna) |
1,478 |
1,03760 |
142,4 |
Svizzera (Ginevra) |
1,478 |
1,03760 |
142,4 |
Swaziland |
8,707 |
13,6434 |
63,8 |
Tagikistan |
4,656 |
6,96948 |
66,8 |
Taiwan |
32,23 |
34,4458 |
93,6 |
Tanzania |
1 443 |
2 337,55 |
61,7 |
Thailandia |
31,06 |
37,6350 |
82,5 |
Timor Leste (2) |
1,065 |
1,11330 |
95,7 |
Togo |
533,1 |
655,957 |
81,3 |
Trinidad e Tobago |
6,886 |
7,16400 |
96,1 |
Tunisia |
1,519 |
2,17640 |
69,8 |
Turchia |
2,332 |
2,99050 |
78,0 |
Turkmenistan |
2,536 |
3,89655 |
65,1 |
Ucraina |
13,96 |
23,5775 |
59,2 |
Uganda |
2 551 |
3 646,60 |
70,0 |
Uruguay |
27,92 |
29,8676 |
93,5 |
Uzbekistan |
2 681 |
2 839,86 |
94,4 |
Vanuatu |
134,7 |
121,130 |
111,2 |
Venezuela (4) |
|
|
|
Vietnam |
15 329 |
24 281,1 |
63,1 |
Yemen |
285,8 |
239,237 |
119,5 |
Zambia |
7,632 |
8,23290 |
92,7 |
Zimbabwe (2) |
1,078 |
1,11330 |
96,8 |
(1) Relazione Eurostat del 22 ottobre 2015 sull’attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell’UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all’allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2015, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2015, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici (Ares (2015) 4498187).
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(2) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste e Zimbabwe).
(3) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(4) Non disponibile, per problemi legati all’instabilità locale o all’inaffidabilità dei dati.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/17 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/48/2015
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche — Sostegno agli strumenti delle politiche europee
Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento delle competenze e delle qualifiche
(2015/C 415/07)
1. Descrizione, obiettivi e temi
L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di qualità a livello europeo che potrebbero essere applicati nel:
— |
collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al quadro europeo delle qualifiche (EQF) (1) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate all’EQF; |
— |
collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche (2) all’EQF e per il rilascio delle qualifiche legate agli stessi; |
allo scopo di creare una base di fiducia (3) nei livelli e nelle procedure a sostegno del riconoscimento delle qualifiche legate ai principali profili europei delle qualifiche e per migliorare il riconoscimento de-facto e formale delle qualifiche internazionali.
Il presente invito fornirà un finanziamento attraverso i 3 temi seguenti:
Tema A : collegare un sistema o un quadro internazionale di qualifiche settoriali all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i criteri di qualità possibili per questo scopo e per il rilascio delle qualifiche legate a tale sistema o quadro;
Tema B : collegare (una o più) qualifiche internazionali all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i criteri di qualità possibili per il rilascio di tali qualifiche.
Tema C : sviluppare uno o più potenziali profili principali europei delle qualifiche in base ai profili professionali ESCO, collegarlo/i all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i possibili criteri di qualità per il rilascio delle qualifiche future legate agli stessi. A partire dalla pubblicazione della versione completa dell’ESCO entro il 2017, il candidato dovrà scegliere una o più occupazioni ISCO livello 4. Il/I profilo/i professionale/i ESCO pertinente/i verrà/verranno fornito/i dopo l’assegnazione del progetto pilota.
2. Paesi ammissibili
— |
Stati membri dell’UE; |
— |
paesi in fase di adesione e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti nell’ambito dei rispettivi accordi quadro, di decisioni di consigli di associazione o di accordi analoghi e subordinatamente all’istituzione di un’Agenzia nazionale Erasmus+; |
— |
paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE; |
— |
paesi che rientrano nella politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l’Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell’Unione, fatta salva la conclusione di un accordo bilaterale con l’Unione sulle condizioni della loro partecipazione al programma e subordinatamente all’istituzione di un’Agenzia nazionale Erasmus+. |
3. Candidati ammissibili
L’invito è aperto a:
— |
associazioni o organizzazioni professionali internazionali; |
— |
associazioni o organizzazioni professionali nazionali; |
— |
autorità pubbliche e private relative ai quadri nazionali delle qualifiche; |
— |
parti sociali (UE, nazionali e settoriali); |
— |
centri di ricerca; |
— |
enti aggiudicatori pubblici e privati; |
— |
fornitori di istruzione e formazione pubblici e privati; |
— |
organizzazioni di assicurazione della qualità o di accreditamento pubbliche e private. |
Un’organizzazione può presentare un’unica domanda, scegliendo il tema A, B o C.
4. Attività ammissibili
Le attività possono avere inizio nel periodo compreso tra il 1o giugno 2016 e il 1o agosto 2016. Le attività da finanziare nell’ambito del presente invito possono includere recensioni, analisi, ricerca; mappatura, indagini, proposte redazionali, test di risultati preliminari con le parti interessate, convalida dei risultati, attività di segnalazione e coordinamento con la Commissione (due volte all’anno).
Tutte le attività devono avere carattere e impatto internazionali. Al fine di ottenere risultati degni di nota, deve essere coinvolto un vasto gruppo rappresentativo di parti interessate in più di due paesi.
5. Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una proposta sono:
1. |
pertinenza (20 %); |
2. |
qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); |
3. |
qualità della squadra del progetto e organizzazione della cooperazione (lavoro) (30 %); |
4. |
impatto e diffusione (20 %) |
6. Bilancio
Il bilancio stimato totale disponibile per il cofinanziamento delle azioni ai sensi del presente invito è di 400 000 EUR.
Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.
La sovvenzione annuale massima sarà la seguente:
— |
180 000 EUR nell’ambito del tema A; |
— |
60 000 EUR nell’ambito del tema B e |
— |
80 000 EUR nell’ambito del tema C. |
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili per l’invito.
7. Modalità e termine per la presentazione delle domande
— |
Prima di presentare una domanda, i candidati dovranno registrare la loro organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility — URF) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura. Il sistema unico d’iscrizione è lo strumento attraverso cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. È accessibile tramite il portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal |
— |
Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in inglese, francese o tedesco utilizzando il fascicolo di domanda ufficiale. Assicurarsi di utilizzare la domanda corretta. |
— |
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en |
Le domande devono essere presentate entro la seguente scadenza:
29 febbraio 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=IT
(2) Le professioni regolamentate sono escluse da questo progetto pilota.
(3) Paragonabile al livello di fiducia raggiunto attraverso il processo di riferimento all’EQF.
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/20 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/34/2015
nell’ambito del programma Erasmus+
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello
(2015/C 415/08)
1. Descrizione, obiettivi e temi prioritari
Le sperimentazioni di politiche europee nell’ambito dell’azione chiave 3 di Erasmus+ (sostegno alle riforme delle politiche – iniziative per l’innovazione delle politiche) (1) sono progetti transnazionali di cooperazione a sostegno dell’attuazione dei programmi politici dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e gioventù, compresi i programmi settoriali specifici quali i processi di Bologna e Copenaghen.
L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per i giovani attraverso la raccolta e la valutazione di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative. Il presente invito richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche di alto livello dei paesi ammissibili e l’impiego di metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentazione).
Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:
— |
promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù; |
— |
rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative; |
— |
favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative. |
I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti:
— |
Istruzione e formazione
|
— |
Gioventù
|
2. Proponenti ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:
a) |
Autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione, formazione o gioventù al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile (2)). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione, dalla formazione e dalla gioventù (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione. Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata. |
b) |
Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o della gioventù. |
c) |
Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione, alla formazione e/o alla gioventù in altri settori socioeconomici (per esempio autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, interlocutori aziendali e sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.). |
Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi ammissibili:
— |
i 28 Stati membri dell’Unione europea; |
— |
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; |
— |
i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
Requisiti minimi di composizione dei partenariati
Ai fini del presente invito, il requisito minimo di composizione di un partenariato è di 4 persone giuridiche che rappresentino 3 paesi ammissibili. In particolare:
— |
almeno un’autorità pubblica (ministero o equivalente) o un organismo delegato (quale descritto al punto 2, lettera a)] di 3 paesi ammissibili diversi, o un’associazione di autorità pubbliche/rete legalmente costituita che rappresenti almeno tre paesi ammissibili diversi. La rete o associazione deve essere delegata da almeno 3 autorità pubbliche responsabili (quali descritte al punto 2, lettera a)] ad agire per loro conto relativamente al progetto specifico. I partenariati devono includere almeno un’autorità pubblica responsabile (quale indicata al punto 2, lettera a)] di uno Stato membro dell’UE; |
— |
almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nell’analisi controfattuale e nella valutazione dell’impatto delle politiche («ricercatore»). Tale organismo deve essere responsabile degli aspetti metodologici e dei protocolli di sperimentazione sul campo. Il partenariato può coinvolgere più di un organismo qualora il lavoro sia coordinato e coerente. |
Una proposta di progetto può essere coordinata e presentata (a nome di tutti i proponenti) esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:
— |
un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a); |
— |
un’associazione di autorità pubbliche o rete legalmente costituita quale descritta al punto 2, lettera a); |
— |
un organismo pubblico o privato delegato a rispondere all’invito da un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a). Gli organismi delegati devono avere un’autorizzazione esplicita, rilasciata per iscritto da un’autorità pubblica, quale descritta al punto 2, lettera a), che li autorizzi a presentare e coordinare la proposta di progetto per suo conto. |
Le proposte devono essere presentate dal legale rappresentante del coordinatore a nome di tutti i proponenti. Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione. Solo le organizzazioni in grado di dimostrare di esistere come persona giuridica da almeno 3 anni (3) alla data del termine di presentazione delle proposte preliminari sono considerate ammissibili in qualità di «coordinatore» ai fini del presente bando.
3. Periodo di ammissibilità e attività ammissibili
Il progetto deve iniziare tra il 1o gennaio 2017 e il 28 febbraio 2017.
La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Tuttavia, qualora dopo la firma dell’accordo e l’inizio del progetto i beneficiari dovessero constatare che, per motivi del tutto giustificati e sui quali essi non hanno alcun controllo, risulti impossibile completare il progetto entro il periodo previsto, potrà essere concessa un’estensione del periodo di ammissibilità. Se richiesta entro i termini indicati nell’accordo, potrà essere concessa un’estensione massima di 6 mesi. La durata massima sarà quindi di 42 mesi.
Le attività ammissibili dovranno essere in linea con l’allegato 1 della guida per i proponenti. Le prove sul campo dovranno svolgersi in almeno tre paesi i cui ministeri (od organismi delegati) sono coinvolti nel progetto.
4. Criteri di aggiudicazione
La presentazione e la valutazione delle proposte avverranno in due fasi: proposta preliminare (fase I) e proposta completa (fase II).
Le proposte preliminari saranno valutate sulla base del criterio della «pertinenza del progetto» (massimo 20 punti). I proponenti ammissibili che raggiungeranno la soglia minima dei 12 punti nel punteggio per il criterio di aggiudicazione riguardante la «pertinenza del progetto» saranno invitati a presentare una proposta completa che svilupperà, approfondendolo e completandolo, lo schema di massima presentato nella proposta preliminare.
Tutti i proponenti che avranno presentato una proposta preliminare saranno informati dei risultati della preselezione e riceveranno una valutazione sintetica della loro proposta preliminare.
Le proposte complete saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e dei tre criteri restanti di aggiudicazione: «qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto», «qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione» e «impatto, divulgazione e sostenibilità».
I criteri di aggiudicazione (cfr. la sezione 14 della guida per i proponenti) per il finanziamento di una proposta sono i seguenti:
1. |
pertinenza del progetto (massimo 20 punti); |
2. |
qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti); |
3. |
qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti); |
4. |
impatto, divulgazione e sostenibilità (massimo 30 punti). |
Il calcolo del punteggio finale della proposta completa comprende il punteggio ottenuto per il criterio della pertinenza nella fase della proposta preliminare. Solo le proposte complete che avranno raggiunto almeno la soglia dei 60 punti del punteggio totale (dato dal punteggio del criterio di aggiudicazione relativo alla «pertinenza del progetto» valutato nella prima fase più il punteggio degli altri tre criteri di aggiudicazione valutati nella seconda fase) saranno prese in considerazione per un finanziamento UE.
5. Bilancio
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR, suddivisi nel modo seguente tra i due settori operativi:
— istruzione e formazione: 12 000 000 EUR
— gioventù: 2 000 000 EUR
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.
L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.
6. Procedura per la presentazione e scadenze
Prima di presentare una domanda elettronica, i proponenti dovranno registrare la loro organizzazione nel portale dei partecipanti nei settori dell’istruzione, audiovisivo, culturale, della cittadinanza e del volontariato (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC). Il PIC dovrà essere riportato nel modulo di domanda.
Il portale dei partecipanti è lo strumento attraverso cui saranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. Informazioni sulle modalità di registrazione sono disponibili nel portale al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal
La presentazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa.
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti di supporto pertinenti e applicabili. I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
I moduli di domanda non contenenti tutte le informazioni necessarie e non presentati online entro il termine stabilito non saranno presi in considerazione.
Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Termini di presentazione:
— proposte preliminary: 14 aprile 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET
— proposte complete: 13 ottobre 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET
7. Ulteriori informazioni
Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti.
La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
Email: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
(1) La base giuridica del presente invito è il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport «Erasmus+», in particolare gli articoli 9 e 15 (Sostegno alle riforme delle politiche).
(2) http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
(3) «Data di registrazione principale» nel modulo del soggetto di diritto: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/24 |
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility - CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020
[decisione di esecuzione C(2015) 7358 (1) della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 (2) della Commissione]
(2015/C 415/09)
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare proposte (dotazione generale CEF-Trasporti-2015) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale destinato all’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2015/C 366/05) del 5 novembre 2015.
La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call
(1) Decisione di esecuzione C(2015) 7358 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014 destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020
(2) Decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione del 26 marzo 2014.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/25 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India
(2015/C 415/10)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (in seguito «il paese interessato»), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 16 settembre 2015 da SGL CARBON GmbH, Tokai ERFTCARBON GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio (4) e mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio (5).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza delle sovvenzioni
I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame in India hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo indiano e di sovvenzioni regionali.
Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, in 1) trasferimenti diretti di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o passività, come, ad esempio, il regime di restituzione dei dazi; 2) rinuncia a introiti o mancato incasso di introiti da parte dello Stato, come, ad esempio, il regime di autorizzazione preventiva, il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali, il regime di esenzione dall’imposta sull’elettricità dello Stato di Madhya Pradesh e il regime delle esportazioni di merci provenienti dall’India; e 3) versamenti a favore di un meccanismo di finanziamento o di un fiduciario o della direzione di un ente privato affinché svolga una o più delle funzioni di cui ai punti 1), 2) del presente paragrafo, come, ad esempio, il regime di crediti all’esportazione.
La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pertinenti pratiche di sovvenzionamento eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.
I richiedenti sostengono che i summenzionati regimi si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Essi sarebbero specifici per un’impresa o un settore, ovvero per un gruppo di imprese o settori, e quindi passibili di dazi compensativi.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.
Gli elementi di prova addotti dai richiedenti evidenziano che in assenza di misure i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, con ulteriori gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.
I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che i produttori esportatori indiani dispongono di capacità inutilizzate.
I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
I produttori esportatori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.
I produttori esportatori e all’occorrenza le associazioni di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata») (10).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata mancata collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.
Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).
(1) GU C 82 del 10.3.2015, pag. 4.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).
(4) Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(7) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(8) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 3 dell’allegato I del presente avviso.
(9) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.
(10) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12.4 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC»). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/33 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India
(2015/C 415/11)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (in seguito «il paese interessato»), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 16 settembre 2015 da SGL CARBON GmbH, Tokai ERFTCARBON GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio (4) e mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio (5).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
L’asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte dell’India si basa su confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.
Gli elementi di prova addotti dai richiedenti evidenziano che in assenza di misure i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, con ulteriori gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.
I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che i produttori esportatori indiani dispongono di capacità inutilizzate.
I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.2.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.2.1.1.
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.
I produttori esportatori e all’occorrenza le associazioni di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
5.2.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.
5.4. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.5. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.7. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato con la dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e sono utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata mancata collaborazione, a condizione la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).
(1) GU C 82 del 10.3.2015, pag. 5.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).
(4) Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).
(6) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(7) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 3 dell’allegato I del presente avviso.
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
15.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 415/40 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 415/12)
1. |
In data 4 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Aramco Overseas Company, BV («AOC», Paesi Bassi), controllata al 100 % di Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Regno dell’Arabia Saudita), e Lanxess Deutschland GmbH («Lanxess», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di un’impresa comune di nuova costituzione («JV») mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.