ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 415

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
15 dicembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 415/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7847 — EQT Services/TOP-TOY) ( 1 )

1

2015/C 415/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 415/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 415/04

Attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

3

2015/C 415/05

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi

9

2015/C 415/06

Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2015/C 415/07

Invito a presentare proposte — EACEA/48/2015 — Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche — Sostegno agli strumenti delle politiche europee — Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento delle competenze e delle qualifiche

17

2015/C 415/08

Invito a presentare proposte EACEA/34/2015 nell’ambito del programma Erasmus+ — Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche — Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello

20

2015/C 415/09

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility - CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020 [decisione di esecuzione C(2015) 7358 della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione]

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 415/10

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

25

2015/C 415/11

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

33

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 415/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

40


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7847 — EQT Services/TOP-TOY)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 415/01)

L’8 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7847. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7759 — OMERS/AIMCO/ERM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 415/02)

L’8 dicembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7759. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.12.2015   

IT

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C 415/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2015

(2015/C 415/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0983

JPY

yen giapponesi

132,54

DKK

corone danesi

7,4610

GBP

sterline inglesi

0,72600

SEK

corone svedesi

9,3630

CHF

franchi svizzeri

1,0771

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,5695

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,024

HUF

fiorini ungheresi

317,12

PLN

zloty polacchi

4,3658

RON

leu rumeni

4,5191

TRY

lire turche

3,2837

AUD

dollari australiani

1,5231

CAD

dollari canadesi

1,5106

HKD

dollari di Hong Kong

8,5125

NZD

dollari neozelandesi

1,6270

SGD

dollari di Singapore

1,5490

KRW

won sudcoreani

1 304,72

ZAR

rand sudafricani

16,8045

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0929

HRK

kuna croata

7,6330

IDR

rupia indonesiana

15 526,48

MYR

ringgit malese

4,8000

PHP

peso filippino

52,127

RUB

rublo russo

77,9268

THB

baht thailandese

39,674

BRL

real brasiliano

4,2883

MXN

peso messicano

19,1214

INR

rupia indiana

73,7454


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.12.2015   

IT

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C 415/3


Attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

(2015/C 415/04)

1.1.

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto del personale (di seguito «Statuto»), applicabili a decorrere dal 1o luglio 2015:

1.7.2015

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

17 463,71

18 197,56

18 962,24

 

 

15

15 435,00

16 083,60

16 759,45

17 225,73

17 463,71

14

13 641,95

14 215,21

14 812,55

15 224,66

15 435,00

13

12 057,21

12 563,87

13 091,82

13 456,06

13 641,95

12

10 656,56

11 104,36

11 570,98

11 892,90

12 057,21

11

9 418,62

9 814,39

10 226,81

10 511,34

10 656,56

10

8 324,49

8 674,29

9 038,80

9 290,27

9 418,62

9

7 357,45

7 666,63

7 988,79

8 211,05

8 324,49

8

6 502,76

6 776,01

7 060,75

7 257,19

7 357,45

7

5 747,35

5 988,86

6 240,52

6 414,14

6 502,76

6

5 079,70

5 293,16

5 515,58

5 669,03

5 747,35

5

4 489,61

4 678,27

4 874,85

5 010,47

5 079,70

4

3 968,06

4 134,80

4 308,55

4 428,42

4 489,61

3

3 507,10

3 654,47

3 808,04

3 913,98

3 968,06

2

3 099,69

3 229,94

3 365,67

3 459,31

3 507,10

1

2 739,61

2 854,73

2 974,69

3 057,45

3 099,69

2.

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello Statuto, applicabili a decorrere dal 1o luglio 2015:

1.7.2015

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

4 453,98

4 641,14

4 836,17

4 970,71

5 039,39

5

3 936,57

4 101,99

4 274,97

4 393,28

4 453,98

4

3 479,28

3 625,47

3 777,82

3 882,93

3 936,57

3

3 075,09

3 204,31

3 338,97

3 431,85

3 479,28

2

2 717,87

2 832,08

2 951,09

3 033,19

3 075,09

1

2 402,14

2 503,08

2 608,27

2 680,82

2 717,87

3.

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello Statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2015 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all’articolo 64 dello Statuto (seconda colonna della seguente tabella);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2016 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto (terza colonna della seguente tabella);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2016 alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto (quarta colonna della seguente tabella).

Image

4.

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:

941,08 EUR;

1 254,77 EUR per le famiglie monoparentali.

5.1.

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 176,01 EUR.

5.2.

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 384,60 EUR.

5.3.

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 260,95 EUR.

5.4.

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 93,95 EUR.

5.5.

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello Statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015: 521,66 EUR.

5.6.

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015: 375,01 EUR.

6.1.

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,1940 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,3234 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,1940 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,0646 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0312 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a

10 000 km.

6.2.

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o luglio 2015:

97,01 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

194,01 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o gennaio 2016:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra

0 e 200 km

0,3912 EUR/km per il tratto di distanza tra

201 e 1 000 km

0,6520 EUR/km per il tratto di distanza tra

1 001 e 2 000 km

0,3912 EUR/km per il tratto di distanza tra

2 001 e 3 000 km

0,1303 EUR/km per il tratto di distanza tra

3 001 e 4 000 km

0,0629 EUR/km per il tratto di distanza tra

4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per una distanza superiore a

10 000 km.

7.2.

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto, applicabile dal 1o gennaio 2016:

195,58 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

391,13 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km.

8.

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto applicabile dal 1o luglio 2015:

40,43 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

32,59 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.

Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 150,88 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

684,31 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.

Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 380,24 EUR (limite inferiore);

2 760,49 EUR (limite superiore).

10.2.

Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, del paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015: 1 254,77 EUR.

11.

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2015:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2015

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 020,18

6 145,37

6 273,17

6 403,62

6 536,80

6 672,73

6 811,49

 

17

5 320,79

5 431,44

5 544,39

5 659,69

5 777,39

5 897,53

6 020,18

 

16

4 702,65

4 800,44

4 900,27

5 002,18

5 106,21

5 212,40

5 320,79

 

15

4 156,32

4 242,76

4 330,99

4 421,06

4 512,99

4 606,84

4 702,65

 

14

3 673,47

3 749,86

3 827,85

3 907,44

3 988,71

4 071,65

4 156,32

 

13

3 246,70

3 314,23

3 383,14

3 453,50

3 525,31

3 598,63

3 673,47

III

12

4 156,26

4 242,69

4 330,92

4 420,98

4 512,90

4 606,75

4 702,55

 

11

3 673,44

3 749,82

3 827,79

3 907,39

3 988,64

4 071,59

4 156,26

 

10

3 246,69

3 314,21

3 383,12

3 453,48

3 525,29

3 598,60

3 673,44

 

9

2 869,53

2 929,20

2 990,11

3 052,29

3 115,77

3 180,55

3 246,69

 

8

2 536,18

2 588,92

2 642,76

2 697,71

2 753,81

2 811,07

2 869,53

II

7

2 869,46

2 929,15

2 990,07

3 052,26

3 115,75

3 180,55

3 246,70

 

6

2 536,06

2 588,81

2 642,65

2 697,62

2 753,72

2 811,00

2 869,46

 

5

2 241,39

2 288,01

2 335,60

2 384,18

2 433,76

2 484,39

2 536,06

 

4

1 980,96

2 022,16

2 064,22

2 107,16

2 150,98

2 195,72

2 241,39

I

3

2 440,39

2 491,03

2 542,74

2 595,51

2 649,37

2 704,36

2 760,49

 

2

2 157,40

2 202,18

2 247,88

2 294,54

2 342,16

2 390,77

2 440,39

 

1

1 907,24

1 946,83

1 987,23

2 028,47

2 070,57

2 113,55

2 157,40

12.

Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

865,66 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

513,23 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.

Con effetto dal 1o luglio 2015, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 035,18 EUR (limite inferiore);

2 070,35 EUR (limite superiore).

13.2.

La detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 941,08 EUR.

13.3.

L’importo del limite inferiore e del limite superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o luglio 2015, è fissato a:

910,74 EUR (limite inferiore);

2 142,90 EUR (limite superiore).

14.

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:

394,48 EUR;

595,40 EUR;

651,00 EUR;

887,52 EUR.

15.

Con effetto dal 1o luglio 2015, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente 5,6944.

16.

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto applicabile dal 1o luglio 2015:

1.7.2015

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

17 463,71

18 197,56

18 962,24

18 962,24

18 962,24

18 962,24

 

 

15

15 435,00

16 083,60

16 759,45

17 225,73

17 463,71

18 197,56

 

 

14

13 641,95

14 215,21

14 812,55

15 224,66

15 435,00

16 083,60

16 759,45

17 463,71

13

12 057,21

12 563,87

13 091,82

13 456,06

13 641,95

 

 

 

12

10 656,56

11 104,36

11 570,98

11 892,90

12 057,21

12 563,87

13 091,82

13 641,95

11

9 418,62

9 814,39

10 226,81

10 511,34

10 656,56

11 104,36

11 570,98

12 057,21

10

8 324,49

8 674,29

9 038,80

9 290,27

9 418,62

9 814,39

10 226,81

10 656,56

9

7 357,45

7 666,63

7 988,79

8 211,05

8 324,49

 

 

 

8

6 502,76

6 776,01

7 060,75

7 257,19

7 357,45

7 666,63

7 988,79

8 324,49

7

5 747,35

5 988,86

6 240,52

6 414,14

6 502,76

6 776,01

7 060,75

7 357,45

6

5 079,70

5 293,16

5 515,58

5 669,03

5 747,35

5 988,86

6 240,52

6 502,76

5

4 489,61

4 678,27

4 874,85

5 010,47

5 079,70

5 293,16

5 515,58

5 747,35

4

3 968,06

4 134,80

4 308,55

4 428,42

4 489,61

4 678,27

4 874,85

5 079,70

3

3 507,10

3 654,47

3 808,04

3 913,98

3 968,06

4 134,80

4 308,55

4 489,61

2

3 099,69

3 229,94

3 365,67

3 459,31

3 507,10

3 654,47

3 808,04

3 968,06

1

2 739,61

2 854,73

2 974,69

3 057,45

3 099,69

 

 

 

17.

Importo, applicabile dal 1o luglio 2015, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello Statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto:

136,08 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

208,65 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o luglio 2015:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 734,87

2 021,11

2 191,31

2 375,84

2 575,91

2 792,84

3 028,03

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 283,03

3 559,50

3 859,24

4 184,22

4 536,58

4 918,60

5 332,81

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 781,88

6 268,79

6 796,69

7 369,03

7 989,59

 

 


(1)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/9


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)

(2015/C 415/05)

FEBBRAIO 2015

Sede di servizio

Parità economica

febbraio 2015

Tasso di cambio

febbraio 2015 (2)

Coefficiente correttore

febbraio 2015 (3)

Albania

80,21

139,690

57,4

Algeria

79,14

103,264

76,6

Armenia

449,2

536,780

83,7

Bangladesh

71,67

87,4394

82,0

Barbados

2,821

2,27512

124,0

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

1,128

1,95583

57,7

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,334

1,95583

68,2

Cambogia

4 252

4 589,50

92,6

Ghana

2,660

3,63590

73,2

Liberia

1,426

1,13150

126,0

Messico

12,55

16,7722

74,8

Nepal

104,7

110,360

94,9

Nigeria

210,5

188,103

111,9

Repubblica centrafricana

661,4

655,957

100,8

Russia

56,65

78,2726

72,4

Sierra Leone

7 232

5 573,77

129,8

Sudan

9,769

7,13218

137,0

Ucraina

10,08

17,9904

56


MARZO 2015

Sede di servizio

Parità economica

marzo 2015

Tasso di cambio

marzo 2015 (4)

Coefficiente correttore

marzo 2015 (5)

Azerbaigian

1,078

1,18840

90,7

Ciad

789,1

655,957

120,3

Malawi

372,3

496,614

75,0

Moldova

11,85

20,1215

58,9

Mozambico

32,70

37,9900

86,1

Isole Salomone

11,25

8,44729

133,2

Sud Sudan

4,080

3,33852

122,2

Timor Leste

1,165

1,13170

102,9


APRILE 2015

Sede di servizio

Parità economica

aprile 2015

Tasso di cambio

aprile 2015 (6)

Coefficiente correttore

aprile 2015 (7)

Angola

199,0

118,288

168,2

El Salvador

0,9040

1,08450

83,4

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

33,53

61,6614

54,4

Serbia

79,08

120,633

65,6

Swaziland

8,251

13,1446

62,8

Turchia

2,293

2,82650

81,1

Turkmenistan

2,520

3,79575

66,4

Ucraina

11,67

25,4866

45,8


MAGGIO 2015

Sede di servizio

Parità economica

maggio 2015

Tasso di cambio

maggio 2015 (8)

Coefficiente correttore

maggio 2015 (9)

Cambogia

4 014

4 387,50

91,5

Cina

7,144

6,82110

104,7

Repubblica dominicana

34,53

48,4068

71,3

Etiopia

22,98

22,0862

104,0

Giamaica

125,6

123,326

101,8

Kenya

99,86

102,458

97,5

Libano

1 675

1 658,55

101,0

Maurizio

30,10

39,0038

77,2

Sud Africa

7,712

13,0682

59,0

Ucraina

13,23

25,1930

52,5


GIUGNO 2015

Sede di servizio

Parità economica

giugno 2015

Tasso di cambio

giugno 2015 (10)

Coefficiente correttore

giugno 2015 (11)

Benin

683,3

655,957

104,2

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

1,063

1,95583

54,4

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,262

1,95583

64,5

Papua Nuova Guinea

3,616

2,96490

122,0

Isole Salomone

10,43

8,43340

123,7

Timor Leste

1,085

1,08960

99,6


(1)  Relazione Eurostat del 15 settembre 2015 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti (coefficienti correttori) applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (Ares(2015)3805783).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(2)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(3)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(4)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(5)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(6)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(7)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(8)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(9)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(10)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, Zimbabwe.

(11)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.


15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/12


Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio in paesi terzi (1)

(2015/C 415/06)

Sede di servizio

Parità economica

luglio 2015

Tasso di cambio

luglio 2015 (2)

Coefficiente correttore

luglio 2015 (3)

Afghanistan (4)

 

 

 

Albania

79,96

140,550

56,9

Algeria

79,28

110,821

71,5

Angola

200,1

134,757

148,5

Arabia Saudita

3,521

4,17488

84,3

Argentina

9,287

10,0965

92,0

Armenia

437,7

529,690

82,6

Australia

1,457

1,45260

100,3

Azerbaigian

1,078

1,16696

92,4

Bangladesh

71,37

86,6147

82,4

Barbados

2,749

2,23853

122,8

Belize

1,858

2,24330

82,8

Benin

684,2

655,957

104,3

Bielorussia

9 132

17 248,0

52,9

Bolivia

6,891

7,69290

89,6

Bosnia-Erzegovina (Banja Luka)

1,092

1,95583

55,8

Bosnia-Erzegovina (Sarajevo)

1,292

1,95583

66,1

Botswana

6,330

11,0742

57,2

Brasile

3,597

3,49590

102,9

Burkina Faso

636,2

655,957

97,0

Burundi

1 478

1 751,18

84,4

Cambogia

3 827

4 614,00

82,9

Camerun

633,7

655,957

96,6

Canada

1,421

1,37760

103,2

Capo Verde

76,68

110,265

69,5

Ciad

780,1

655,957

118,9

Cile

397,1

704,519

56,4

Cina

6,929

6,91210

100,2

Cisgiordania - Striscia di Gaza

5,181

4,22500

122,6

Colombia

2 100

2 839,74

74,0

Comore

317,2

491,968

64,5

Congo (Brazzaville)

806,2

655,957

122,9

Corea del Sud

1 286

1 249,68

102,9

Costa d’Avorio

637,3

655,957

97,2

Costa Rica

498,7

595,543

83,7

Cuba (2)

1,055

1,11330

94,8

Ecuador (2)

1,028

1,11330

92,3

Egitto

6,718

8,52845

78,8

El Salvador (2)

0,8567

1,11330

77,0

Emirati arabi uniti

3,988

4,09190

97,5

Eritrea

24,00

17,3943

138,0

Etiopia

22,17

23,2380

95,4

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

30,65

61,6940

49,7

Figi

1,609

2,33918

68,8

Filippine

42,23

50,3010

84,0

Gabon

719,9

655,957

109,7

Gambia

33,81

43,9300

77,0

Georgia

1,577

2,51700

62,7

Ghana

2,787

4,81095

57,9

Giamaica

119,8

129,193

92,7

Giappone

129,6

136,810

94,7

Gibuti

181,1

197,857

91,5

Giordania

0,8276

0,789330

104,8

Guatemala

8,027

8,47985

94,7

Guinea (Conakry)

7 414

8 206,67

90,3

Guinea-Bissau

585,6

655,957

89,3

Guyana

171,5

231,930

73,9

Haiti

53,18

55,8709

95,2

Honduras

22,08

24,4101

90,5

Hong Kong

10,71

8,63060

124,1

India

54,37

71,0695

76,5

Indonesia (Banda Aceh)

10 316

14 868,3

69,4

Indonesia (Giacarta)

11 232

14 868,3

75,5

Iran (4)

 

 

 

Iraq (4)

 

 

 

Islanda

186,8

147,770

126,4

Isole Salomone

10,16

8,73172

116,4

Israele

4,559

4,22500

107,9

Kazakhstan

206,1

208,950

98,6

Kenya

99,88

110,340

90,5

Kirghizistan

54,01

68,1088

79,3

Kosovo

0,7104

1,00000

71,0

Laos

9 306

9 075,00

102,5

Lesotho

6,816

13,6434

50,0

Libano

1 702

1 678,30

101,4

Liberia (2)

1,391

1,11330

124,9

Libia (4)

 

 

 

Madagascar

3 080

3 197,30

96,3

Malawi

374,0

490,125

76,3

Malaysia

3,053

4,20700

72,6

Mali

648,5

655,957

98,9

Marocco

7,879

10,9025

72,3

Mauritania

249,5

364,760

68,4

Maurizio

28,69

39,4345

72,8

Messico

12,51

17,3959

71,9

Moldova

12,03

21,1341

56,9

Montenegro

0,6274

1,00000

62,7

Mozambico

32,16

44,8000

71,8

Myanmar

815,3

1 212,38

67,2

Namibia

9,241

13,6434

67,7

Nepal

104,4

114,080

91,5

Nicaragua

19,43

30,3371

64,0

Niger

553,7

655,957

84,4

Nigeria

214,1

220,223

97,2

Norvegia

11,94

8,80650

135,6

Nuova Caledonia

128,9

119,332

108,0

Nuova Zelanda

1,705

1,62680

104,8

Pakistan

69,70

113,767

61,3

Panama (2)

0,8670

1,11330

77,9

Papua Nuova Guinea

3,514

3,05432

115,1

Paraguay

3 984

5 738,95

69,4

Perù

3,322

3,53640

93,9

Repubblica centrafricana

680,8

655,957

103,8

Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) (2)

1,825

1,11330

163,9

Repubblica dominicana

33,73

50,2830

67,1

Ruanda

702,2

805,110

87,2

Russia

57,26

61,6025

93,0

Samoa

2,715

2,85462

95,1

Senegal

666,0

655,957

101,5

Serbia

73,39

120,422

60,9

Sierra Leone

7 270

5 411,94

134,3

Singapore

1,971

1,50160

131,3

Siria (4)

 

 

 

Somalia (4)

 

 

 

Sri Lanka

122,4

149,945

81,6

Stati Uniti (New York)

1,212

1,11330

108,9

Stati Uniti (Washington)

1,085

1,11330

97,5

Sud Africa

7,905

13,6434

57,9

Sudan

9,975

7,01746

142,1

Sudan meridionale (Giuba)

4,259

3,28424

129,7

Suriname

2,791

3,67389

76,0

Svizzera (Berna)

1,478

1,03760

142,4

Svizzera (Ginevra)

1,478

1,03760

142,4

Swaziland

8,707

13,6434

63,8

Tagikistan

4,656

6,96948

66,8

Taiwan

32,23

34,4458

93,6

Tanzania

1 443

2 337,55

61,7

Thailandia

31,06

37,6350

82,5

Timor Leste (2)

1,065

1,11330

95,7

Togo

533,1

655,957

81,3

Trinidad e Tobago

6,886

7,16400

96,1

Tunisia

1,519

2,17640

69,8

Turchia

2,332

2,99050

78,0

Turkmenistan

2,536

3,89655

65,1

Ucraina

13,96

23,5775

59,2

Uganda

2 551

3 646,60

70,0

Uruguay

27,92

29,8676

93,5

Uzbekistan

2 681

2 839,86

94,4

Vanuatu

134,7

121,130

111,2

Venezuela (4)

 

 

 

Vietnam

15 329

24 281,1

63,1

Yemen

285,8

239,237

119,5

Zambia

7,632

8,23290

92,7

Zimbabwe (2)

1,078

1,11330

96,8


(1)  Relazione Eurostat del 22 ottobre 2015 sull’attualizzazione annuale del 2015 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell’UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all’allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea che adegua, con effetto dal 1o luglio 2015, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1o luglio 2015, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici (Ares (2015) 4498187).

Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(2)  1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R.D. del Congo, Timor Leste e Zimbabwe).

(3)  Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.

(4)  Non disponibile, per problemi legati all’instabilità locale o all’inaffidabilità dei dati.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/17


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/48/2015

Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche — Sostegno agli strumenti delle politiche europee

Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento delle competenze e delle qualifiche

(2015/C 415/07)

1.   Descrizione, obiettivi e temi

L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di qualità a livello europeo che potrebbero essere applicati nel:

collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al quadro europeo delle qualifiche (EQF) (1) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate all’EQF;

collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche (2) all’EQF e per il rilascio delle qualifiche legate agli stessi;

allo scopo di creare una base di fiducia (3) nei livelli e nelle procedure a sostegno del riconoscimento delle qualifiche legate ai principali profili europei delle qualifiche e per migliorare il riconoscimento de-facto e formale delle qualifiche internazionali.

Il presente invito fornirà un finanziamento attraverso i 3 temi seguenti:

Tema A : collegare un sistema o un quadro internazionale di qualifiche settoriali all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i criteri di qualità possibili per questo scopo e per il rilascio delle qualifiche legate a tale sistema o quadro;

Tema B : collegare (una o più) qualifiche internazionali all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i criteri di qualità possibili per il rilascio di tali qualifiche.

Tema C : sviluppare uno o più potenziali profili principali europei delle qualifiche in base ai profili professionali ESCO, collegarlo/i all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i possibili criteri di qualità per il rilascio delle qualifiche future legate agli stessi. A partire dalla pubblicazione della versione completa dell’ESCO entro il 2017, il candidato dovrà scegliere una o più occupazioni ISCO livello 4. Il/I profilo/i professionale/i ESCO pertinente/i verrà/verranno fornito/i dopo l’assegnazione del progetto pilota.

2.   Paesi ammissibili

Stati membri dell’UE;

paesi in fase di adesione e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti nell’ambito dei rispettivi accordi quadro, di decisioni di consigli di associazione o di accordi analoghi e subordinatamente all’istituzione di un’Agenzia nazionale Erasmus+;

paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

paesi che rientrano nella politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l’Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell’Unione, fatta salva la conclusione di un accordo bilaterale con l’Unione sulle condizioni della loro partecipazione al programma e subordinatamente all’istituzione di un’Agenzia nazionale Erasmus+.

3.   Candidati ammissibili

L’invito è aperto a:

associazioni o organizzazioni professionali internazionali;

associazioni o organizzazioni professionali nazionali;

autorità pubbliche e private relative ai quadri nazionali delle qualifiche;

parti sociali (UE, nazionali e settoriali);

centri di ricerca;

enti aggiudicatori pubblici e privati;

fornitori di istruzione e formazione pubblici e privati;

organizzazioni di assicurazione della qualità o di accreditamento pubbliche e private.

Un’organizzazione può presentare un’unica domanda, scegliendo il tema A, B o C.

4.   Attività ammissibili

Le attività possono avere inizio nel periodo compreso tra il 1o giugno 2016 e il 1o agosto 2016. Le attività da finanziare nell’ambito del presente invito possono includere recensioni, analisi, ricerca; mappatura, indagini, proposte redazionali, test di risultati preliminari con le parti interessate, convalida dei risultati, attività di segnalazione e coordinamento con la Commissione (due volte all’anno).

Tutte le attività devono avere carattere e impatto internazionali. Al fine di ottenere risultati degni di nota, deve essere coinvolto un vasto gruppo rappresentativo di parti interessate in più di due paesi.

5.   Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una proposta sono:

1.

pertinenza (20 %);

2.

qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %);

3.

qualità della squadra del progetto e organizzazione della cooperazione (lavoro) (30 %);

4.

impatto e diffusione (20 %)

6.   Bilancio

Il bilancio stimato totale disponibile per il cofinanziamento delle azioni ai sensi del presente invito è di 400 000 EUR.

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione annuale massima sarà la seguente:

180 000 EUR nell’ambito del tema A;

60 000 EUR nell’ambito del tema B e

80 000 EUR nell’ambito del tema C.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili per l’invito.

7.   Modalità e termine per la presentazione delle domande

Prima di presentare una domanda, i candidati dovranno registrare la loro organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility — URF) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura. Il sistema unico d’iscrizione è lo strumento attraverso cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. È accessibile tramite il portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in inglese, francese o tedesco utilizzando il fascicolo di domanda ufficiale. Assicurarsi di utilizzare la domanda corretta.

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en

Le domande devono essere presentate entro la seguente scadenza:

29 febbraio 2016 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&from=IT

(2)  Le professioni regolamentate sono escluse da questo progetto pilota.

(3)  Paragonabile al livello di fiducia raggiunto attraverso il processo di riferimento all’EQF.


15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/20


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/34/2015

nell’ambito del programma Erasmus+

Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello

(2015/C 415/08)

1.   Descrizione, obiettivi e temi prioritari

Le sperimentazioni di politiche europee nell’ambito dell’azione chiave 3 di Erasmus+ (sostegno alle riforme delle politiche – iniziative per l’innovazione delle politiche)  (1) sono progetti transnazionali di cooperazione a sostegno dell’attuazione dei programmi politici dell’Unione europea in materia di istruzione, formazione e gioventù, compresi i programmi settoriali specifici quali i processi di Bologna e Copenaghen.

L’obiettivo generale del presente invito a presentare proposte è promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e delle politiche per i giovani attraverso la raccolta e la valutazione di elementi di prova riguardanti l’impatto sistemico di misure politiche innovative. Il presente invito richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche di alto livello dei paesi ammissibili e l’impiego di metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentazione).

Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti:

promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù;

rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative;

favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.

I temi prioritari per il presente invito sono i seguenti:

Istruzione e formazione

1.

Promozione dei valori fondamentali attraverso l’istruzione e la formazione trattando la diversità nell’ambiente di apprendimento

2.

Occupazione e competenze: validazione dell’apprendimento formale e non formale nell’istruzione e nella formazione

3.

Rafforzamento della formazione e della qualificazione degli insegnanti puntando sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (istruzione scolastica)

4.

Verso istituti di istruzione superiore più innovativi e più imprenditoriali attraverso cambiamenti istituzionali (istruzione superiore)

5.

Insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP)

6.

Attuazione di un quadro di riferimento per la valutazione dell’efficacia delle politiche relative all’educazione degli adulti

Gioventù

7.

Coinvolgimento: sviluppo della capacità di affrontare e prevenire l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani.

2.   Proponenti ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:

a)

Autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione, formazione o gioventù al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile (2)). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione, dalla formazione e dalla gioventù (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione. Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata.

b)

Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o della gioventù.

c)

Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all’istruzione, alla formazione e/o alla gioventù in altri settori socioeconomici (per esempio autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, interlocutori aziendali e sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.).

Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi ammissibili:

i 28 Stati membri dell’Unione europea;

i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Requisiti minimi di composizione dei partenariati

Ai fini del presente invito, il requisito minimo di composizione di un partenariato è di 4 persone giuridiche che rappresentino 3 paesi ammissibili. In particolare:

almeno un’autorità pubblica (ministero o equivalente) o un organismo delegato (quale descritto al punto 2, lettera a)] di 3 paesi ammissibili diversi, o un’associazione di autorità pubbliche/rete legalmente costituita che rappresenti almeno tre paesi ammissibili diversi. La rete o associazione deve essere delegata da almeno 3 autorità pubbliche responsabili (quali descritte al punto 2, lettera a)] ad agire per loro conto relativamente al progetto specifico.

I partenariati devono includere almeno un’autorità pubblica responsabile (quale indicata al punto 2, lettera a)] di uno Stato membro dell’UE;

almeno un organismo pubblico o privato con esperienza nell’analisi controfattuale e nella valutazione dell’impatto delle politiche («ricercatore»). Tale organismo deve essere responsabile degli aspetti metodologici e dei protocolli di sperimentazione sul campo. Il partenariato può coinvolgere più di un organismo qualora il lavoro sia coordinato e coerente.

Una proposta di progetto può essere coordinata e presentata (a nome di tutti i proponenti) esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a);

un’associazione di autorità pubbliche o rete legalmente costituita quale descritta al punto 2, lettera a);

un organismo pubblico o privato delegato a rispondere all’invito da un’autorità pubblica quale descritta al punto 2, lettera a). Gli organismi delegati devono avere un’autorizzazione esplicita, rilasciata per iscritto da un’autorità pubblica, quale descritta al punto 2, lettera a), che li autorizzi a presentare e coordinare la proposta di progetto per suo conto.

Le proposte devono essere presentate dal legale rappresentante del coordinatore a nome di tutti i proponenti. Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione. Solo le organizzazioni in grado di dimostrare di esistere come persona giuridica da almeno 3 anni (3) alla data del termine di presentazione delle proposte preliminari sono considerate ammissibili in qualità di «coordinatore» ai fini del presente bando.

3.   Periodo di ammissibilità e attività ammissibili

Il progetto deve iniziare tra il 1o gennaio 2017 e il 28 febbraio 2017.

La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Tuttavia, qualora dopo la firma dell’accordo e l’inizio del progetto i beneficiari dovessero constatare che, per motivi del tutto giustificati e sui quali essi non hanno alcun controllo, risulti impossibile completare il progetto entro il periodo previsto, potrà essere concessa un’estensione del periodo di ammissibilità. Se richiesta entro i termini indicati nell’accordo, potrà essere concessa un’estensione massima di 6 mesi. La durata massima sarà quindi di 42 mesi.

Le attività ammissibili dovranno essere in linea con l’allegato 1 della guida per i proponenti. Le prove sul campo dovranno svolgersi in almeno tre paesi i cui ministeri (od organismi delegati) sono coinvolti nel progetto.

4.   Criteri di aggiudicazione

La presentazione e la valutazione delle proposte avverranno in due fasi: proposta preliminare (fase I) e proposta completa (fase II).

Le proposte preliminari saranno valutate sulla base del criterio della «pertinenza del progetto» (massimo 20 punti). I proponenti ammissibili che raggiungeranno la soglia minima dei 12 punti nel punteggio per il criterio di aggiudicazione riguardante la «pertinenza del progetto» saranno invitati a presentare una proposta completa che svilupperà, approfondendolo e completandolo, lo schema di massima presentato nella proposta preliminare.

Tutti i proponenti che avranno presentato una proposta preliminare saranno informati dei risultati della preselezione e riceveranno una valutazione sintetica della loro proposta preliminare.

Le proposte complete saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità, esclusione, selezione e dei tre criteri restanti di aggiudicazione: «qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto», «qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione» e «impatto, divulgazione e sostenibilità».

I criteri di aggiudicazione (cfr. la sezione 14 della guida per i proponenti) per il finanziamento di una proposta sono i seguenti:

1.

pertinenza del progetto (massimo 20 punti);

2.

qualità dell’elaborazione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti);

3.

qualità del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti);

4.

impatto, divulgazione e sostenibilità (massimo 30 punti).

Il calcolo del punteggio finale della proposta completa comprende il punteggio ottenuto per il criterio della pertinenza nella fase della proposta preliminare. Solo le proposte complete che avranno raggiunto almeno la soglia dei 60 punti del punteggio totale (dato dal punteggio del criterio di aggiudicazione relativo alla «pertinenza del progetto» valutato nella prima fase più il punteggio degli altri tre criteri di aggiudicazione valutati nella seconda fase) saranno prese in considerazione per un finanziamento UE.

5.   Bilancio

La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR, suddivisi nel modo seguente tra i due settori operativi:

—   istruzione e formazione: 12 000 000 EUR

—   gioventù: 2 000 000 EUR

Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.

La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Procedura per la presentazione e scadenze

Prima di presentare una domanda elettronica, i proponenti dovranno registrare la loro organizzazione nel portale dei partecipanti nei settori dell’istruzione, audiovisivo, culturale, della cittadinanza e del volontariato (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC). Il PIC dovrà essere riportato nel modulo di domanda.

Il portale dei partecipanti è lo strumento attraverso cui saranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. Informazioni sulle modalità di registrazione sono disponibili nel portale al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/education/participants/portal

La presentazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa.

I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en

Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti di supporto pertinenti e applicabili. I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

I moduli di domanda non contenenti tutte le informazioni necessarie e non presentati online entro il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Termini di presentazione:

—   proposte preliminary: 14 aprile 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET

—   proposte complete: 13 ottobre 2016 – 12.00 (mezzogiorno) CET

7.   Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti.

La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en

Email: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  La base giuridica del presente invito è il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport «Erasmus+», in particolare gli articoli 9 e 15 (Sostegno alle riforme delle politiche).

(2)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview

(3)  «Data di registrazione principale» nel modulo del soggetto di diritto: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en


15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/24


Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility - CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020

[decisione di esecuzione C(2015) 7358 (1) della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 (2) della Commissione]

(2015/C 415/09)

La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, annuncia una rettifica all’invito a presentare proposte (dotazione generale CEF-Trasporti-2015) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale destinato all’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore trasporti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (2015/C 366/05) del 5 novembre 2015.

La rettifica all’invito a presentare proposte è disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-general-call


(1)  Decisione di esecuzione C(2015) 7358 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014 destinato all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020

(2)  Decisione di esecuzione C(2014) 1921 della Commissione del 26 marzo 2014.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/25


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

(2015/C 415/10)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (in seguito «il paese interessato»), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 settembre 2015 da SGL CARBON GmbH, Tokai ERFTCARBON GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio (4) e mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza delle sovvenzioni e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza delle sovvenzioni

I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame in India hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di varie sovvenzioni concesse dal governo indiano e di sovvenzioni regionali.

Le sovvenzioni consistono, tra l’altro, in 1) trasferimenti diretti di fondi e potenziali trasferimenti diretti di fondi o passività, come, ad esempio, il regime di restituzione dei dazi; 2) rinuncia a introiti o mancato incasso di introiti da parte dello Stato, come, ad esempio, il regime di autorizzazione preventiva, il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali, il regime di esenzione dall’imposta sull’elettricità dello Stato di Madhya Pradesh e il regime delle esportazioni di merci provenienti dall’India; e 3) versamenti a favore di un meccanismo di finanziamento o di un fiduciario o della direzione di un ente privato affinché svolga una o più delle funzioni di cui ai punti 1), 2) del presente paragrafo, come, ad esempio, il regime di crediti all’esportazione.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pertinenti pratiche di sovvenzionamento eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

I richiedenti sostengono che i summenzionati regimi si configurano come sovvenzioni poiché implicano un contributo finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Essi sarebbero specifici per un’impresa o un settore, ovvero per un gruppo di imprese o settori, e quindi passibili di dazi compensativi.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dai richiedenti evidenziano che in assenza di misure i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, con ulteriori gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che i produttori esportatori indiani dispongono di capacità inutilizzate.

I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (7) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e all’occorrenza le associazioni di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.2.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (8)  (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione. Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («diffusione limitata») (10).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-R634-GES-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-R634-GES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata mancata collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU C 82 del 10.3.2015, pag. 4.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(7)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 3 dell’allegato I del presente avviso.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell’articolo 12.4 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC»). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/33


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

(2015/C 415/11)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India (in seguito «il paese interessato»), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 settembre 2015 da SGL CARBON GmbH, Tokai ERFTCARBON GmbH e GrafTech Switzerland SA («i richiedenti») che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, originari dell’India («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) ed ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio (4) e mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio (5).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

L’asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte dell’India si basa su confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dai richiedenti evidenziano che in assenza di misure i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, con ulteriori gravi effetti negativi sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

I richiedenti hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, dato che i produttori esportatori indiani dispongono di capacità inutilizzate.

I richiedenti sostengono inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità di tale paese.

I produttori esportatori e all’occorrenza le associazioni di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

5.2.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (7)  (8)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato con la dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-R633-GES-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R633-GES-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e sono utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata mancata collaborazione, a condizione la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU C 82 del 10.3.2015, pag. 5.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10).

(4)  Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 17).

(6)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. la nota 3 dell’allegato I del presente avviso.

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

15.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 415/40


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 415/12)

1.

In data 4 dicembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Aramco Overseas Company, BV («AOC», Paesi Bassi), controllata al 100 % di Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Regno dell’Arabia Saudita), e Lanxess Deutschland GmbH («Lanxess», Germania) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di un’impresa comune di nuova costituzione («JV») mediante acquisto di quote e di elementi dell’attivo

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Saudi Aramco opera nella prospezione, nella produzione e nella commercializzazione di petrolio greggio e di prodotti raffinati. Svolge inoltre attività di supporto nel settore del trasporto marittimo,

AOC presta servizi di supporto a Saudi Aramco, opera sul mercato degli acquisti e della logistica e presta servizi nei seguenti settori: ispezioni, ingegneristica, ricerca e tecnologia, informatica, finanza, questioni giuridiche, pubbliche relazioni, risorse umane, ricerca di personale a livello internazionale e servizi executive,

Lanxess opera su scala mondiale nel settore delle specialità chimiche. La sua attività principale consiste nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di materie plastiche, gomma, specialità chimiche e sostanze intermedie,

la JV opererà nella produzione e nella fornitura di prodotti di gomma sintetica su scala mondiale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7879 — Saudi Aramco/Lanxess/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.