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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 392/01 |
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2015/C 392/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 ) |
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2015/C 392/03 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7808 — Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 392/04 |
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2015/C 392/05 |
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2015/C 392/06 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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2015/C 392/07 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2015/C 392/08 |
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2015/C 392/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2015/C 392/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 392/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/1 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(2015/C 392/01)
I controvalori delle soglie delle direttive 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2) e 2014/25/UE (3) nelle valute nazionali diverse dall’euro, sono i seguenti:
|
80 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
156 464 |
|
CZK |
Corona ceca |
2 184 400 |
|
|
DKK |
Corona danese |
596 520 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
62 842 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
610 024 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
24 549 600 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
333 992 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
355 632 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
731 224 |
|
135 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
264 033 |
|
CZK |
Corona ceca |
3 686 175 |
|
|
DKK |
Corona danese |
1 006 628 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
106 047 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
1 029 416 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
41 427 450 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
563 612 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
600 129 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
1 233 941 |
|
209 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
408 762 |
|
CZK |
Corona ceca |
5 706 745 |
|
|
DKK |
Corona danese |
1 558 409 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
164 176 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
1 593 688 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
64 135 830 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
872 554 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
929 089 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
1 910 323 |
|
418 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
817 524 |
|
CZK |
Corona ceca |
11 413 790 |
|
|
DKK |
Corona danese |
3 116 817 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
328 352 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
3 187 375 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
128 271 660 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
1 745 108 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
1 858 177 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
3 820 645 |
|
750 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
1 466 850 |
|
CZK |
Corona ceca |
20 478 750 |
|
|
DKK |
Corona danese |
5 592 375 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
589 148 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
5 718 975 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
230 152 500 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
3 131 175 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
3 334 050 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
6 855 225 |
|
1 000 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
1 955 800 |
|
CZK |
Corona ceca |
27 305 000 |
|
|
DKK |
Corona danese |
7 456 500 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
785 530 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
7 625 300 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
306 870 000 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
4 174 900 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
4 445 400 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
9 140 300 |
|
5 225 000 EUR |
BGN |
Nuovo lev bulgaro |
10 219 055 |
|
CZK |
Corona ceca |
142 668 625 |
|
|
DKK |
Corona danese |
38 960 213 |
|
|
GBP |
Lira sterlina |
4 104 394 |
|
|
HRK |
Kuna croata |
39 842 193 |
|
|
HUF |
Fiorino ungherese |
1 603 395 750 |
|
|
PLN |
Nuovo zloty polacco |
21 813 853 |
|
|
RON |
Nuovo leu romeno |
23 227 215 |
|
|
SEK |
Corona svedese |
47 758 068 |
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(3) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 392/02)
Il 5 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7682. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/4 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7808 — Bain Capital Investors / Autodistribution Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 392/03)
Il 18 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7808. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
24 novembre 2015
(2015/C 392/04)
1 euro =
|
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,0651 |
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JPY |
yen giapponesi |
130,52 |
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DKK |
corone danesi |
7,4605 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,70620 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,2622 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0832 |
|
ISK |
corone islandesi |
|
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2090 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
27,033 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
311,89 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2607 |
|
RON |
leu rumeni |
4,4467 |
|
TRY |
lire turche |
3,0675 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4763 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4229 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2547 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6368 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5074 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 229,46 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
14,9808 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8048 |
|
HRK |
kuna croata |
7,6335 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 618,17 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5192 |
|
PHP |
peso filippino |
50,145 |
|
RUB |
rublo russo |
70,4467 |
|
THB |
baht thailandese |
38,141 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,9550 |
|
MXN |
peso messicano |
17,6141 |
|
INR |
rupia indiana |
70,6582 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/6 |
RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
(2015/C 392/05)
Lista di proposte ritirate
|
Documento |
Procedura interistituzionale |
Titolo |
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COM(1998) 0637 |
— |
Proposta di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all’adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell’Unione economica e monetaria |
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/7 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 392/06)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
|
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
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C(2015) 8093 |
24 novembre 2015 |
Tricloroetilene N. CE: 201-167-4 N. CAS: 79-01-6 |
Vlisco Netherlands BV, Binnen Parallelweg 2, 5701 PH, Helmond, Paesi Bassi |
REACH/15/5/0 REACH/15/5/1 |
Uso come solvente per la rimozione e il recupero della resina dai tessuti tinti Uso come solvente in un processo per il recupero e la purificazione della resina dalle acque di processo |
21 aprile 2028 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative in termini di fattibilità tecnica ed economica. Nell’ambito di un piano di ricerca e sviluppo della durata di 12 anni sarà condotta una ricerca su una nuova tecnologia dei solventi potenzialmente in grado di diventare una valida alternativa sostenibile. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/8 |
Avviso agli importatori
Importazioni di prodotti a base di tonno dalla Thailandia nell’Unione europea
(2015/C 392/07)
Con l’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 220 del 1o agosto 2013, pag. 7, la Commissione ha consigliato agli operatori dell’UE che hanno presentato prove documentali dell’origine (Modulo A — Sistema di preferenze generalizzate) di prendere tutte le debite precauzioni al fine di beneficiare di un trattamento preferenziale per le conserve di tonno e i filetti di tonno congelati di cui alla sottovoce SA 1604 14 importati dalla Thailandia, poiché sussistevano ragionevoli dubbi per quanto riguarda la corretta applicazione del trattamento tariffario preferenziale e l’applicabilità delle prove d’origine presentate nell’Unione per tali merci. L’immissione in libera pratica dei suddetti prodotti potrebbe dunque determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale, dar luogo a frode e di conseguenza ledere gli interessi finanziari dell’UE.
In conformità con il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (1), che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012, la Thailandia è stata depennata dall’elenco dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione con effetto al 1o gennaio 2015.
L’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 220 del 1o agosto 2013 risulta dunque privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei suddetti prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica a decorrere dal 1o gennaio 2015 ed è pertanto revocato.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).
Garante europeo della protezione dei dati
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/9 |
Sintesi del parere n. 4/2015 del Garante europeo della protezione dei dati: «Verso una nuova etica digitale: dati, dignità e tecnologia»
(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)
(2015/C 392/08)
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un’istituzione indipendente dell’UE che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ha il compito di «garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari», e «(…) di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali». Il Garante è stato nominato nel dicembre 2014 congiuntamente al Garante aggiunto, con il mandato specifico di essere più costruttivo e proattivo. Nel marzo 2015 il GEPD ha pubblicato una strategia quinquennale, nella quale ha delineato il modo in cui intende attuare tale mandato e assumerne la responsabilità.
Il presente parere fa seguito al precedente parere del GEPD concernente il regolamento generale sulla protezione dei dati, volto ad aiutare le principali istituzioni dell’UE a pervenire al consenso su un insieme di norme attuabili, orientate al futuro, che valorizzi i diritti e le libertà della persona. Come il parere sulla sanità mobile all’inizio del 2015, esso affronta la sfida della protezione dei dati nella transizione al sistema digitale — il terzo obiettivo della strategia del GEPD — con l’obiettivo di «adattare i principi esistenti di protezione dei dati alla realtà digitale globale», tenendo conto anche dei piani dell’UE per il mercato unico digitale. Esso è coerente con l’approccio del gruppo di lavoro ex articolo 29 sugli aspetti, inerenti alla protezione dei dati, dell’uso delle nuove tecnologie, come l’«Internet degli oggetti» a cui il GEPD ha contribuito come membro a pieno titolo del gruppo.
«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.»
Articolo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’UE
I diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali sono diventati più importanti che mai per la tutela della dignità umana. Essi sono sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Permettono agli individui di sviluppare la propria personalità, condurre una vita indipendente, innovare ed esercitare altri diritti e libertà. I principi di protezione dei dati definiti nella Carta dell’UE — necessità, proporzionalità, equità, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, consenso e trasparenza — si applicano al trattamento dei dati nella sua interezza, alla raccolta come all’utilizzo.
La tecnologia non dovrebbe dettare valori e diritti, il loro rapporto tuttavia non dovrebbe neanche essere ridotto a una falsa dicotomia. La rivoluzione digitale promette benefici per la salute, l’ambiente, lo sviluppo internazionale e l’efficienza economica. Nel quadro dei piani dell’UE per un mercato unico digitale, il cloud computing, l’«Internet degli oggetti», i megadati e altre tecnologie sono considerati fondamentali per la competitività e la crescita. I modelli commerciali stanno sfruttando nuove funzionalità per la raccolta massiccia, la trasmissione istantanea, la combinazione e il riutilizzo di dati personali per finalità non previste giustificate da lunghe e impenetrabili informative sulla protezione dei dati. Questo ha esposto i principi della protezione dei dati a nuove pressioni, che richiedono un rinnovamento di pensiero quanto al modo in cui essi vengono applicati.
Nell’attuale ambiente digitale, il rispetto della legge non è sufficiente; dobbiamo considerare la dimensione etica del trattamento dei dati. Il quadro normativo dell’UE lascia già spazio a decisioni e misure di salvaguardia flessibili e puntuali nella gestione delle informazioni personali. La riforma del quadro normativo costituirà un passo avanti positivo. Si pongono tuttavia interrogativi più profondi per quanto riguarda l’impatto che le tendenze in una società basata sui dati hanno sulla dignità, la libertà individuale e il funzionamento della democrazia.
Tali questioni presentano implicazioni di tipo ingegneristico, filosofico, giuridico e morale. Il presente parere mette in luce alcune importanti tendenze tecnologiche che possono comportare un trattamento inaccettabile di informazioni personali o interferire con il diritto alla vita privata. Esso delinea un «ecosistema di protezione dei megadati» articolato su quattro livelli, per rispondere alla sfida del digitale: uno sforzo collettivo fondato su considerazioni etiche.
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1) |
Regolamentazione del trattamento dei dati orientata al futuro e rispetto del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati. |
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2) |
Presenza di responsabili della determinazione del trattamento dei dati personali. |
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3) |
Ingegneria e progettazione di prodotti e servizi di trattamento dei dati, rispettose della vita privata. |
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4) |
Conferimento di potere a persone fisiche. |
Il Garante europeo della protezione dei dati intende incentivare un dibattito aperto e informato fuori e dentro l’UE, che coinvolga la società civile, designer, aziende, accademici, autorità e organismi di regolamentazione pubblici. Il nuovo comitato etico per la protezione dei dati dell’UE, che sarà istituito dal GEPD, contribuirà a definire una nuova etica digitale, permettendo di ottimizzare i benefici della tecnologia per la società e l’economia, in modi che rafforzano i diritti e le libertà dei singoli.
4. Conclusione: è tempo di approfondire il dibattito
La protezione della vita privata e dei dati costituiscono parte della soluzione, non sono il problema. Per il momento, la tecnologia è controllata da esseri umani. Non è facile classificare questi potenziali sviluppi in modo esatto, come buoni o cattivi, opportuni o deleteri, vantaggiosi o pregiudizievoli, tanto meno quando un certo numero di tendenze potenziali deve essere considerato nel contesto. Responsabili politici, sviluppatori di nuove tecnologie, potenziali imprenditori e noi tutti dobbiamo prendere seriamente in considerazione se e come vogliamo influenzare lo sviluppo della tecnologia e la sua applicazione. Ma altrettanto importante è che l’UE valuti con urgenza l’etica e il posto occupato dalla dignità umana nelle tecnologie del futuro.
I principi di protezione dei dati si sono dimostrati in grado di salvaguardare le persone e la loro vita privata dai rischi di un trattamento dei dati irresponsabile. Ma le attuali tendenze possono richiedere un approccio del tutto innovativo. Stiamo dunque aprendo un nuovo dibattito sulla misura in cui l’applicazione di principi come l’equità e la legittimità sia sufficiente. La comunità che si occupa della protezione dei dati può svolgere un nuovo ruolo utilizzando strumenti già esistenti, come controlli e autorizzazioni preventive, perché nessun altro organismo è dotato dei mezzi per controllare tale trattamento dei dati. Attraverso lo sviluppo vertiginoso della tecnologia, dell’innovazione globale e dell’interconnessione umana, abbiamo l’opportunità di attirare l’attenzione, suscitare interesse e costruire un consenso.
Con questo parere ci auguriamo di fornire un quadro di riferimento per un dibattito più ampio e approfondito su come l’UE possa garantire l’integrità dei propri valori, sfruttando al contempo i vantaggi delle nuove tecnologie.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2015
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/11 |
Sintesi del secondo parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)
(2015/C 392/09)
I. LA PROPOSTA E IL SUO CONTESTO
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1. |
Dal 2007 sono state sviluppate discussioni su un eventuale sistema del codice di prenotazione (PNR) in seno all’UE (1), alla luce della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa a tale questione. La proposta originaria intendeva imporre ai vettori aerei che effettuano voli tra l’UE e paesi terzi l’obbligo di trasmettere i dati PNR alle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Il GEPD ha adottato un parere su tale proposta (2) e ne ha seguito gli sviluppi. |
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2. |
Il 2 febbraio 2011 la Commissione ha adottato una nuova proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (in prosieguo «la proposta»). Il GEPD ha adottato un parere su questa nuova proposta (3), dove ha formulato commenti e osservazioni ulteriori sul testo con riferimento, inter alia, alla necessità e alla proporzionalità della proposta, all’ambito di applicazione della stessa, allo scambio di informazioni tra Stati membri e alla conservazione dei dati PNR. |
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3. |
Il 23 aprile 2012 il Consiglio ha adottato un orientamento generale sul testo proposto dalla Commissione (4), al fine di avviare le negoziazioni con il Parlamento. |
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4. |
La procedura legislativa è stata sospesa dal momento che, il 24 aprile 2013, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) ha respinto la proposta (5), interrogandosi sulla necessità e sulla proporzionalità della stessa. Recentemente sono state riavviate le discussioni a seguito degli attacchi terroristici accaduti a Parigi nel gennaio 2015 (6). |
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5. |
Nella sua risoluzione dell’11 febbraio 2015 sulle misure antiterrorismo (7), il Parlamento europeo si è impegnato «ad adoperarsi per la finalizzazione di una direttiva PNR dell’UE entro la fine dell’anno» e ha esortato la Commissione «a illustrare le conseguenze della sentenza della Corte di giustizia dell’UE sulla direttiva in materia di conservazione dei dati e le sue possibili ripercussioni sulla direttiva PNR dell’UE». Il Parlamento europeo ha altresì incoraggiato il Consiglio a far avanzare i lavori sul pacchetto relativo alla protezione dei dati affinché i «triloghi» sullo stesso e sulla direttiva PNR dell’UE potessero eventualmente svolgersi in parallelo. La Commissione è stata altresì invitata a sentire le opinioni di esperti indipendenti facenti capo alle comunità dell’applicazione della legge, della sicurezza e dell’intelligence come pure di rappresentanti del gruppo di lavoro dell’articolo 29 al fine di discutere sulla necessità e sulla proporzionalità del sistema PNR. |
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6. |
Inoltre, la risoluzione ha invitato gli Stati membri «a sfruttare in modo ottimale le piatteforme, le banche dati e i sistemi di allerta esistenti a livello europeo, come il sistema di informazione di Schengen (SIS) e il sistema di informazione anticipata sui passeggeri (APIS) (8)» e ha sollecitato con forza «un migliore scambio di informazioni tra le autorità nazionali preposte all’applicazione della legge e le agenzie dell’UE» (9). |
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7. |
In tale contesto, il 17 febbraio 2015 il relatore della commissione LIBE ha presentato una relazione aggiornata (10). In tale documento sono state proposte varie modifiche alla proposta della Commissione, come l’inserimento dei voli intra UE. Il gruppo di lavoro dell’articolo 29 ha inviato una lettera alla commissione LIBE affinché presentasse i propri commenti e le proprie osservazioni sulla relazione (11). La commissione LIBE ha adottato la propria votazione indicativa il 15 luglio 2015 e ha accettato di avviare negoziati con il Consiglio. |
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8. |
Il presente parere del GEPD tratterà le modifiche alla proposta suggerite dalla commissione LIBE e dal Consiglio ai fini dei triloghi che dovranno essere avviati entro questo mese. Il presente parere terrà conto della sentenza della Corte di giustizia Digital Rights Ireland (12) pronunciata l’8 aprile 2014 (in prosieguo: la «sentenza DRI») e la includerà nella propria motivazione. |
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9. |
Il GEPD riconosce che l’Europa sta subendo gravi minacce terroristiche e deve adottare un’azione incisiva. La lotta contro il terrorismo e i reati gravi è un interesse legittimo perseguito dal legislatore e il GEPD, in quanto istituzione garante indipendente dell’UE, non è a priori favorevole o contrario ad alcuna misura. Nel pieno rispetto del ruolo del legislatore nel valutare la necessità e la proporzionalità delle misure proposte, il GEPD analizza rispettosamente nel presente parere le loro conseguenze per la protezione dei dati personali degli individui e per la loro privacy, tenendo in considerazione l’attuale quadro legislativo e la giurisprudenza esistente in materia di protezione dei dati e della privacy. La presente analisi si riferisce alla nostra missione di fornire consulenza alle istituzioni sulle ripercussioni delle loro politiche sulla protezione dei dati, in particolare laddove esse abbiano un impatto più grave sui diritti in materia di privacy e di protezione dei dati. |
IV. CONCLUSIONE
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62. |
Il GEPD accoglie favorevolmente i vari miglioramenti apportati alla proposta dal Consiglio e dalla commissione LIBE, che riguardano, ad esempio, le specifiche disposizioni sulla protezione dei dati, la presenza di un Responsabile della protezione dei dati, o un riferimento specifico al potere delle autorità garanti. |
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63. |
Tuttavia, la condizione essenziale per un sistema PNR — ossia il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità — non è ancora soddisfatta nella proposta. La proposta non prevede una valutazione esauriente dell’idoneità degli strumenti attualmente esistenti a raggiungere lo scopo del sistema PNR dell’UE. Inoltre, essa non prevede alcuna analisi dettagliata della portata in cui misure meno invasive potrebbero raggiungere lo scopo del sistema PNR dell’UE. Infine, la raccolta e il trattamento, non mirati e di massa, di dati del sistema PNR costituiscono una misura di sorveglianza generica. Secondo il GEPD, l’unico scopo che sarebbe conforme ai requisiti di trasparenza e di proporzionalità sarebbe l’uso dei dati PNR caso per caso ma solo nell’eventualità di minaccia grave e concreta provata da elementi più specifici. |
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64. |
Dal momento che non vi sono informazioni disponibili che dimostrino adeguatamente la necessità e la proporzionalità delle misure proposte, il GEPD ritiene che la proposta, anche modificata, non soddisfi ancora le norme di cui agli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, all’articolo 16 TFUE e all’articolo 8 della CEDU. |
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65. |
Il GEPD incoraggerebbe i legislatori a vagliare ulteriormente la fattibilità, contro le attuali minacce, di misure di sorveglianza più selettive e meno intrusive, basate su iniziative più specifiche che si concentrino, ove opportuno, su categorie interessate di voli, passeggeri e paesi. |
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66. |
Oltre alle suindicate lacune essenziali della proposta, i principali commenti del GEPD nel presente parere riguardano i seguenti aspetti:
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Bruxelles, 24 settembre 2015
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2007) 654 definitivo.
(2) Parere del GEPD del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) nelle attività di contrasto (GU C 110 dell’1.5.2008, pag. 1).
(3) Parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
(4) Orientamento generale del Consiglio, testo adottato il 23 aprile 2013, 8916/2.
(5) Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2013
(6) Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo_shooting. Per il collegamento effettuato con le proposte per il PNR dell’UE; si veda, ad esempio, la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo a seguito della riunione informale dei capi di stato o di governo a Bruxelles, 12 febbraio 2015: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/ e la relazione sull’attuazione di misure da parte del coordinatore antiterrorismo dell’UE: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9422-2015-REV-1/en/pdf.
(7) Risoluzione 2015/2530 del Parlamento europeo.
(8) Risoluzione, paragrafo 11.
(9) Risoluzione, paragrafo 22.
(10) La relazione è disponibile al seguente link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0248+0+DOC+XML+V0//IT
(11) Lettera del 19 marzo 2015 dal gruppo di lavoro dell’articolo 29 al presidente della commissione LIBE.
(12) CGUE, Digital Rights Ireland ltd, 8 aprile 2014, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/14 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
(2015/C 392/10)
La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda di riesame è stata presentata da Metpro Limited («il richiedente»), un importatore di alcuni tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame delle importazioni originarie della Thailandia.
Il riesame si limita alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping per le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («i paesi interessati»).
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2).
4. Motivazione del riesame
Il richiedente chiede l’esclusione di alcuni accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile dal campo di applicazione delle attuali misure antidumping. I prodotti che dovrebbero essere esclusi sono accessori per cavi elettrici (a forma di T, curve e gomiti) con un passo di filettatura metrica standard di 1,5 mm, secondo la norma ISO Metric BS3463.
La domanda presentata a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova addotti dal richiedente, da cui risulta che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali dei prodotti da escludere sono molto diverse da quelle del prodotto oggetto del esame. Gli stessi elementi di prova sono ritenuti applicabili al prodotto oggetto del riesame originario di entrambi i paesi interessati.
È pertanto opportuno riesaminare le misure attuali per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati. Qualsiasi regolamento derivante dal presente riesame potrebbe eventualmente avere un effetto retroattivo a decorrere dalla data di istituzione delle misure vigenti, o, in alternativa, da una data posteriore, ad esempio dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tutte le parti interessate e in particolare gli importatori sono invitati a comunicare le loro osservazioni in proposito e a fornire i relativi elementi di prova.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto rientrino nel campo di applicazione delle misure antidumping per le importazioni del prodotto oggetto del esame, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
5.1. Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente, in quanto importatore, ai produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, alle autorità di tali paesi, ai produttori noti dell’Unione nonché agli importatori e agli utilizzatori noti. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.2. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.3. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.4. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (3).
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1040 Bruxelles/Brussels |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: TRADE-R623-MALLEABLE-FITTINGS@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
7. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).
(3) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 392/18 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 392/11)
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1. |
In data 18 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Transgourmet Holding AG («Transgourmet», Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di C+C Pfeiffer GmbH («C+C Pfeiffer», Austria) e il controllo comune di Top-Team Zentraleinkauf GmbH («Top-Team», Austria) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Transgourmet: vendita all’ingrosso di prodotti alimentari tramite negozi cash & carry e ordinazioni online, — C+C Pfeiffer: vendita all’ingrosso di prodotti alimentari tramite negozi cash & carry e ordinazioni online, vendita all’ingrosso di bevande tramite ordinazioni online, vendita al dettaglio di bevande, — Top-Team: prestazione di servizi di approvvigionamento e distribuzione a rivenditori all’ingrosso e al dettaglio. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7829 — Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.