ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 390

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
24 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 390/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungsaktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus Pensionskassen) ( 1 )

1

2015/C 390/02

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7708 — ALSO/PCF) ( 1 )

1

2015/C 390/03

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 390/04

Tassi di cambio dell'euro

3

2015/C 390/05

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 390/06

Primo aggiornamento delle informazioni ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 390/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7748 — Magna/Getrag) ( 1 )

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2015/C 390/08

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.11.2015   

IT

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C 390/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungsaktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus Pensionskassen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 390/01)

Il 18 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7782. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.11.2015   

IT

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C 390/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7708 — ALSO/PCF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 390/02)

Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7708. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.11.2015   

IT

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C 390/2


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 390/03)

Il 18 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7789. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.11.2015   

IT

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C 390/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 novembre 2015

(2015/C 390/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0631

JPY

yen giapponesi

130,92

DKK

corone danesi

7,4606

GBP

sterline inglesi

0,70250

SEK

corone svedesi

9,2496

CHF

franchi svizzeri

1,0848

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1755

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,025

HUF

fiorini ungheresi

311,13

PLN

zloty polacchi

4,2403

RON

leu rumeni

4,4490

TRY

lire turche

3,0267

AUD

dollari australiani

1,4793

CAD

dollari canadesi

1,4222

HKD

dollari di Hong Kong

8,2391

NZD

dollari neozelandesi

1,6322

SGD

dollari di Singapore

1,5080

KRW

won sudcoreani

1 232,02

ZAR

rand sudafricani

14,9056

CNY

renminbi Yuan cinese

6,7926

HRK

kuna croata

7,6280

IDR

rupia indonesiana

14 542,92

MYR

ringgit malese

4,5667

PHP

peso filippino

50,129

RUB

rublo russo

69,6382

THB

baht thailandese

38,133

BRL

real brasiliano

3,9654

MXN

peso messicano

17,6320

INR

rupia indiana

70,5699


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


24.11.2015   

IT

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C 390/4


Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

(2015/C 390/05)

Gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (1) sono modificati come segue:

1)

al punto (6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (2);

(2)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.»;"

2)

al punto (7), le prime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«La PAC è fondata su due pilastri. Il primo pilastro è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e della catena di approvvigionamento alimentare [regolamento (UE) n. 228/2013, regolamento (UE) n. 229/2013, regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (UE) n. 1144/2014] e ai pagamenti diretti [regolamento (UE) n. 1307/2013], subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali.»;

3)

al punto (14), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Sono tuttavia previste varie deroghe a tale principio generale stabilite, fra l’altro, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013, all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013, all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1307/2013, all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1144/2014.»;

4)

Al punto (26), la quinta e la sesta frase sono sostituite dalle seguenti:

«Se le difficoltà finanziarie di un’azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l’aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell’eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un’impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di controllo e di eradicazione in caso di epizoozie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto 375, dei presenti orientamenti.»;

5)

al punto (27), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.»;

6)

il punto (48) è sostituito dal seguente:

«(48)

La Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.3, 1.2, 1.3, 2.8 e 2.9, dei presenti orientamenti che sono al di fuori del campo di applicazione della politica di sviluppo rurale, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.»;

7)

al punto (52), l’ottava frase è sostituita dalla seguente:

«Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell’Unione e in particolare delle norme in materia di tutela ambientale (3) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(3)  Per quanto riguarda la legislazione dell’Unione in materia di ambiente: direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva “Uccelli”); direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva “Habitat”); direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (direttiva “Nitrati”); direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (“direttiva quadro sulle acque”); direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19) (“direttiva sulle acque sotterranee”); direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) (“direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi”); regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1); direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) (“direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale”); e, ove applicabile, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30) (“direttiva sulla valutazione ambientale strategica”).»;"

8)

al punto (75):

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3;»;

b)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto (464), lettere b), c) e d);»

c)

è aggiunta la seguente lettera r):

«r)

gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree in conformità alla parte II, sezione 2.8.1.»;

9)

il punto (93), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, dei presenti orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.»;

10)

il punto (138) è sostituito dal seguente:

«(138)

Qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è equivalente alla somma del consumo medio annuo di tutti i beneficiari.»;

11)

il punto (140) è sostituito dal seguente:

«(140)

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all’aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell’energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri.»;

12)

il punto (177) è sostituito dal seguente:

«(177)

Gli Stati membri devono fissare la soglia minima e la soglia massima di accesso agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, misurato in produzione standard quale definita all’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (4) e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (5) o di un equivalente. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori deve essere più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

(4)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27)."

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).»;"

13)

il punto (230) è sostituito dal seguente:

«(230)

Per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, l’aiuto deve essere limitato al 100 % dei costi ammissibili.»;

14)

il punto (255) è sostituito dal seguente:

«(255)

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno devono essere calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

15)

al punto 282, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;»

16)

il punto (296) è sostituito dal seguente:

«(296)

Gli aiuti di cui al punto 293, lettere a) e c) e lettera d), punti da i) a iv), non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al fornitore del servizio di trasferimento di conoscenze e al responsabile delle azioni di informazione. Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto 293, lettera c), possono, in alternativa, essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione. L’aiuto di cui al punto 293, lettera d), punto v), deve essere versato direttamente ai beneficiari. Gli aiuti per i progetti dimostrativi su piccola scala di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), possono essere erogati direttamente ai beneficiari.»;

17)

il punto (302) è sostituito dal seguente:

«(302)

Possono essere oggetto di consulenza altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.»;

18)

il punto (310) è sostituito dal seguente:

«(310)

Gli aiuti coprono i costi reali sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche dei figli, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio o in caso di decesso.»;

19)

il punto (311) è sostituito dal seguente:

«(311)

La durata totale della sostituzione dovrebbe essere limitata a 3 mesi all’anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare un periodo più lungo. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limita alla durata dello stesso.»;

20)

il punto (334) è sostituito dal seguente:

«(334)

I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data. Per una determinata calamità naturale o evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti notificati separatamente che derogano da questa regola in casi debitamente giustificati, ad esempio a causa della natura e/o della portata dell’evento o dell’effetto ritardato o continuato del danno.»;

21)

al punto (347), il riferimento al «punto (35).31» è sostituito dal riferimento al «punto (35).34»;

22)

al punto (374), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso delle misure di prevenzione (ossia misure riguardanti epizoozie che non si sono ancora verificate o organismi nocivi per i vegetali che non sono ancora comparsi), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:»;

23)

al punto (375), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso delle misure di controllo e di eradicazione (ossia misure relative a epizoozie delle quali un’autorità competente abbia formalmente riconosciuto i focolai, o a organismi nocivi ai vegetali dei quali l’autorità competente abbia formalmente riconosciuto la presenza), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:»

24)

al punto (454) è aggiunta la seguente frase:

«L’attività di promozione può essere attuata nel mercato interno e nei paesi terzi.»;

25)

il punto (456) è sostituito dal seguente:

«(456)

La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura.

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;"

26)

il punto (465) è sostituito dal seguente:

«(465)

Le attività promozionali di cui al punto (464), lettera c), e le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), e in particolare le attività promozionali che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. La Commissione non dichiarerà compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che denigrano i prodotti originari di altri Stati membri o rischiano di pregiudicarne le vendite.»;

27)

al punto (466), lettera b), è aggiunta la seguente frase:

«Il riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato.»;

28)

l punto (468) è sostituito dal seguente:

«(468)

L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali incentrate sulla qualità dei prodotti di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna o l’80 % per quanto riguarda la promozione nei paesi terzi. Se il settore contribuisce al finanziamento del 50 % almeno dei costi, a prescindere dalla forma che assume il contributo, ad esempio tasse speciali, l’intensità dell’aiuto può ammontare fino al 100 % (7).

(7)  Causa T-139/09, Francia c. Commissione, ECLI:EU:T:2012:496.»;"

29)

il titolo dopo il punto (469) è sostituito dal seguente testo:

«Aiuti per le misure di promozione di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

30)

il punto (470) è sostituito dal seguente:

«(470)

La Commissione considererà i pagamenti nazionali concessi dagli Stati membri per le misure di promozione di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le norme in materia di aiuti per le misure di promozione stabilite nella presente sezione, in particolare dal punto (453), seconda frase, al punto (469).»;

31)

il punto (482) è sostituito dal seguente:

«(482)

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore agricolo saranno valutati in conformità agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (8).

(8)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.»;"

32)

il punto (483) è sostituito dal seguente:

«(483)

Tuttavia, con riguardo agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, invece del periodo di dieci anni previsto alla sezione 3.6.1, punto (71) degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, si applica un periodo di cinque anni.»;

33)

il punto (535) è sostituito dal seguente:

«(535)

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili all’aiuto, a meno che sia utilizzata una percentuale minima dell’energia termica prodotta, che deve essere stabilita dagli Stati membri.»;

34)

il punto (537) è sostituito dal seguente:

«(537)

Gli aiuti possono essere concessi a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi e alle PMI. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, gli aiuti possono essere concessi anche ad imprese che non siano PMI.»;

35)

il punto (584) è sostituito dal seguente:

«(584)

Se gli aiuti sono finanziati esclusivamente da risorse nazionali possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato. Non possono essere erogati aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno successivo al riconoscimento dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale.»;

36)

il punto (585) è sostituito dal seguente:

«(585)

Gli aiuti concessi nell’ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale sono calcolati in base alla produzione media commercializzata dell’associazione o dell’organizzazione. In mancanza dei dati dell’associazione o dell’organizzazione il sostegno per il primo anno è calcolato sulla base della produzione media commercializzata dei membri dell’associazione o dell’organizzazione durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per un periodo non superiore ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale e devono essere decrescenti.»;

37)

il punto (586) è sostituito dal seguente:

«(586)

Se gli aiuti sono pagati in rate annuali gli Stati membri versano l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.»;

38)

il punto (587) è sostituito dal seguente:

«(587)

L’intensità dell’aiuto può ammontare fino al 100 % dei costi ammissibili specificati al punto (584)»;

39)

il punto (588) è sostituito dal seguente:

«(588)

L’importo totale dell’aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR.»;

40)

il punto (594) è sostituito dal seguente:

«(594)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’impianto, la potatura, lo sfoltimento e l’abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree, se gli aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e qualora l’obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.»;

41)

è inserito il seguente punto 594 bis:

«(594 bis)

Gli aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali e delle malattie delle specie arboree e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi e dalle malattie delle specie arboree possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:

a)

misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici, fisici e altri metodi meccanici non chimici di prevenzione e trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti ad assicurare un livello di controllo soddisfacente della malattia o degli organismi nocivi in questione (9);

b)

perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell’accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all’età normale di abbattimento.

(9)  questo approccio è richiesto nell’ambito dei principi della difesa integrata dalla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.»;"

42)

il punto (619) è sostituito dal seguente:

«(619)

Gli aiuti devono essere conformi alle condizioni previste per gli aiuti destinati a servizi di consulenza, come stabilito ai punti (288), (289) e da (303) a (306)]. Il fornitore di servizi sarà l’organismo che istituisce il piano di gestione forestale.»;

43)

al punto (635), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se non altrimenti specificato, i costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti devono essere limitati ai seguenti:»;

44)

al punto (638), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se non altrimenti specificato, l’intensità massima di aiuto non deve superare:»;

45)

al punto (638), lettera f), il riferimento al «punto (35)» è sostituito dal riferimento al «punto (35).31»;

46)

il punto (686), lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente:

«iv)

i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;»

47)

il punto (722) è soppresso.


(1)  GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/10


Primo aggiornamento delle informazioni ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2015/C 390/06)

Elenco 1

Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, sono le seguenti:

in Belgio: nessuna;

in Bulgaria: articolo 4, paragrafi 1 e 2, del codice di diritto internazionale privato;

in Repubblica ceca: legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, in particolare articolo 6;

in Danimarca: articolo 246, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile;

in Germania: articolo 23 del codice di procedura civile;

in Estonia: articolo 86 (competenza determinata dall’ubicazione del bene) del codice di procedura civile, nella misura in cui la domanda non è collegata al patrimonio della persona; articolo 100 (domanda di cessazione dell’applicazione di clausole generali) del codice di procedura civile, nella misura in cui l’azione è proposta dinanzi al giudice nella cui giurisdizione territoriale è stata applicata la clausola generale;

in Grecia: articolo 40 del codice di procedura civile;

in Spagna: nessuna;

in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile;

in Croazia: articolo 54 della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi in rapporti specifici;

in Irlanda: norme sulla competenza indicate nell’atto di citazione notificato o comunicato al convenuto che si trova temporaneamente in Irlanda;

in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

a Cipro: articolo 21 della legge sugli organi giurisdizionali (legge 14/60);

in Lettonia: articolo 27, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafi 3, 5, 6 e 9, della legge di procedura civile;

in Lituania: articoli 783, paragrafo 3, 787 e 789, paragrafo 3, del codice di procedura civile;

in Lussemburgo: articoli 14 e 15 del codice civile;

in Ungheria: articolo 57, lettera a), del decreto legislativo 13/1979 sul diritto internazionale privato

a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) e articolo 549 del codice del commercio (capo 13 delle leggi di Malta);

nei Paesi Bassi: nessuna;

in Austria: articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale;

in Polonia: articolo 1103, paragrafo 4, e articolo 1110 del codice di procedura civile, nella misura in cui quest’ultimo stabilisce la competenza del giudice polacco esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’attore è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia;

in Portogallo: articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo della succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (ubicata in uno Stato estero), e articolo 10 del codice di procedura del lavoro, nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore per i procedimenti riguardanti i contratti di lavoro intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro;

in Romania: legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII «Procedura civile internazionale», titolo I «Competenza internazionale del giudice rumeno», articoli da 1065 a 1081;

in Slovenia: articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale;

in Slovacchia: articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura;

in Finlandia: capo 10, articolo 18, paragrafo 1, punti 1 e 2, del codice di procedura giudiziaria;

in Svezia: capo 10, articolo 3, prima frase, del codice di procedura giudiziaria;

nel Regno Unito: le norme relative alla competenza basata:

a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito, oppure

b)

sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppure

c)

sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

Gli stessi principi si applicano a Gibilterra.

Elenco 2

Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 sono le seguenti:

in Belgio: non pertinente;

in Bulgaria: non pertinente;

nella Repubblica ceca: non pertinente;

in Danimarca: non pertinente;

in Germania: articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile;

in Estonia: articoli da 212 a 216 del codice di procedura civile;

in Grecia: non pertinente;

in Spagna: non pertinente;

in Francia: non pertinente;

in Croazia: articolo 211 del codice di procedura civile;

in Irlanda: non pertinente;

in Italia: non pertinente;

a Cipro: non pertinente;

in Lettonia: articoli 75, 78, 79, 80 e 81 della legge sulla procedura civile;

in Lituania: articoli 46 e 47 del codice di procedura civile;

in Lussemburgo: non pertinente;

in Ungheria: articoli da 58 a 60(a) della legge III del 1952 sul codice di procedura civile sulla chiamata in causa del terzo;

a Malta: non pertinente;

nei Paesi Bassi: non pertinente;

in Austria: articolo 21 del codice di procedura civile;

in Polonia: articoli 84 e 85 del codice di procedura civile relativi alla chiamata in causa del terzo;

in Portogallo: non pertinente;

in Romania: non pertinente;

in Slovenia: articolo 204 della legge sulla procedura civile, che disciplina la chiamata in causa del terzo;

in Slovacchia: non pertinente;

in Finlandia: non pertinente;

in Svezia: non pertinente;

nel Regno Unito: non pertinente.

Elenco 3

Le convenzioni di cui all’articolo 69 sono le seguenti:

in Austria:

convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967,

convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

convenzione tra il Regno Unito e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, e relativo protocollo di modifica, firmato a Londra il 6 marzo 1970,

convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,

convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

convenzione tra il Lussemburgo e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

convenzione tra l’Italia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

convenzione tra l’Austria e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982,

convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986,

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d’Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l’11 dicembre 1963,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e relativo protocollo, firmati a Vienna il 17 novembre 1965;

in Belgio:

convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,

convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,

convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;

in Bulgaria:

convenzione tra la Bulgaria e il Belgio su talune materie giudiziarie, firmata a Sofia il 2 luglio 1930,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956, ancora in vigore tra la Bulgaria, la Slovenia e la Croazia,

trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983,

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967;

nella Repubblica ceca:

accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987,

trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, ai sensi del trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia che modifica e integra il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987, firmato a Mojmírovce il 30 ottobre 2003,

convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927,

trattato sull’assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica ceca e la Romania, firmato a Bucarest l’11 luglio 1994,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sulla disciplina di determinati rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992;

in Danimarca: convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile (convenzione nordica sulle decisioni giudiziarie) firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977;

in Germania:

convenzione tra l’Italia e la Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

convenzione tra la Germania e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

in Estonia:

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmata a Tallinn l’11 novembre 1992,

accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

in Grecia:

convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959,

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l’8 ottobre 1979,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

trattato sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale tra la Repubblica ellenica e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,

convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale, penale e di diritto di famiglia, firmata a Nicosia il 5 marzo 1984,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 10 aprile 1976;

in Spagna:

convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

accordo del 25 febbraio 1974, in forma di scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

convenzione tra la Spagna e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

convenzione tra l’Austria e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 23 maggio 1993,

convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997;

in Francia:

convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,

accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,

trattato tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

accordo del 25 febbraio 1974, in forma di scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia ed il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull’assistenza giudiziaria in materia penale e sull’estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

convenzione tra la Francia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica francese sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Parigi il 18 gennaio 1934;

in Croazia:

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria, del 23 marzo 1956, sull’assistenza giudiziaria,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca, del 20 gennaio 1964, sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia,

convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese, del 18 maggio 1971, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale,

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia, del 18 giugno 1959, sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria, del 7 marzo 1968, sull’assistenza giudiziaria,

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia, del 6 febbraio 1960, sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale,

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, del 18 ottobre 1960, sull’assistenza giudiziaria,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960,

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia, del 7 febbraio 1994, sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale;

in Irlanda: nessuna;

in Italia:

convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

convenzione tra l’Italia e la Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

convenzione tra l’Italia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

convenzione tra la Spagna e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l’Italia,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia;

a Cipro:

trattato del 1982 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista cecoslovacca sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale,

convenzione del 1981 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale,

convenzione del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale, penale e di diritto di famiglia,

accordo del 1983 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale,

trattato del 1984 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale (del quale la Slovenia, fra gli altri paesi, è un successore),

convenzione del 1996 tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;

in Lettonia:

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, dell’11 novembre 1992, sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici,

accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia, del 23 febbraio 1994, sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro;

in Lituania:

accordo fra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmata a Tallinn l’11 novembre 1992,

accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

in Lussemburgo:

convenzione tra il Lussemburgo e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;

in Ungheria:

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966,

convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest il 30 novembre 1981,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, rispetto alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca,

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull’assistenza giudiziaria in materia penale e sull’estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l’8 ottobre 1979,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, rispetto alla Repubblica di Croazia e alla repubblica di Slovenia,

convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;

a Malta: nessuna;

nei Paesi Bassi:

convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

convenzione tra i Paesi Bassi e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,

convenzione tra il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata all’Aia il 17 novembre 1967,

trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;

in Polonia:

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia,

accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Vienna l’11 dicembre 1963,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore nei rapporti tra la Polonia e la Repubblica ceca e tra la Polonia e la Slovacchia,

convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993,

accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996,

accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998,

trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;

in Portogallo: convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927;

in Romania:

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958,

trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l’11 luglio 1994,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974,

trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia (applicabile ai sensi della dichiarazione di successione conclusa con la Slovenia e la Croazia) sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960,

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica cecoslovacca (applicabile ai sensi della dichiarazione di successione conclusa con la Slovacchia) sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Praga il 25 ottobre 1958,

convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997,

trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958,

convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d’Austria sull’assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e protocollo allegato, firmati a Vienna il 17 novembre 1965;

in Slovenia:

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960,

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmato ad Atene il 18 giugno 1959,

convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica socialista cecoslovacca sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984,

accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956,

trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960, e relativo protocollo,

trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968,

trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994,

convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;

in Slovacchia:

accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Bulgaria sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 25 novembre 1976,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982,

trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sulla disciplina di determinati rapporti giuridici in materia civile e penale, firmato a Praga il 29 ottobre 1992,

trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, commerciale e di diritto di famiglia, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull’assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987,

trattato tra la Repubblica cecoslovacca e la Repubblica popolare di Romania sull’assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Praga il 25 ottobre 1958,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna sull’assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987,

trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985;

in Finlandia:

convenzione tra la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977,

convenzione tra la Finlandia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;

in Svezia:

convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977,

convenzione tra la l’Austria e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;

nel Regno Unito:

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica francese sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Parigi il 18 gennaio 1934,

convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sull’esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960,

convenzione tra il Regno Unito e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, e relativo protocollo, firmato a Londra il 6 marzo 1970,

convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,

convenzione tra il Regno Unito e il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata all’Aia il 17 novembre 1967.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7748 — Magna/Getrag)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 390/07)

1.

In data 12 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Magna International Inc. («Magna», Canada) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG («GETRAG», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Magna: produzione e fornitura, a livello mondiale, di una vasta gamma di componenti auto per varie parti del veicolo (carrozzeria, telaio, esterni, sedili, gruppo propulsore, elettronica, sistemi di visione e di chiusura, moduli per tetti);

—   GETRAG: produzione e fornitura, a livello mondiale, di sistemi di trasmissione per autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli e prestazione dei relativi servizi post-vendita.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7748 — Magna/Getrag, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/25


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 390/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«BAYERISCHES BIER»

N. UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Bayerischer Brauerbund e.V.

Oskar-von-Miller-Ring 1

80333 Monaco

GERMANIA

Tel. +49 892866040

E-mail: brauerbund@bayerisches-bier.de

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame con la zona geografica

Etichettatura

Altro (condizioni nazionali/strutture di controllo)

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

b.   Descrizione del prodotto

1.

Le modifiche seguenti vengono apportate per i tipi di birra elencati:

Schankbier

Colorazione (EBC):

invece di 5-15

5-20 unità

Sostanze amare (EBC):

invece di 25-30

10-30 unità

Hell/Lager

Sostanze amare (EBC):

invece di 8-25

10-25 unità

Pils

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,0-5,5

4,5-6,0

Sostanze amare (EBC):

invece di 25-45

30-40 unità

Export

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,5-5,5

4,5-6,0

Colorazione (EBC):

invece di 10-50

5-65 unità (chiara-scura)

Dunkel

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 11,0-12,5

11,0-14,0

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,5-5,5

4,5-6,0

Colorazione (EBC):

invece di 40-60

40-65 unità

Sostanze amare (EBC):

invece di 20-35

15-35 unità

Schwarzbier

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 11,0-12,5

11,0-13,0

Gradazione alcolica in %:

invece di 5,0-5,5

4,5-6,0

Colorazione (EBC):

invece di 60-120

65-150 unità

Sostanze amare (EBC):

invece di 10-30

15-40 unità

Märzen/Festbier

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,5-6,0

5,0-6,5

Bock

Gradazione alcolica in %:

invece di 6,0-8,0

6,0-8,5

Colorazione (EBC):

invece di 10-120

7-120 unità (chiara-scura)

Doppelbock

Gradazione alcolica in %:

invece di 6,0-8,5

7,0-9,5

Colorazione (EBC):

invece di 10-120

10-150 unità (chiara-scura)

Weizenschankbier

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 7,0-8,5

7,0-9,0

Sostanze amare (EBC):

invece di 6-20

5-20 unità

Weizenbier

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 11,0-14,0

11,0-13,5

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,0-5,5

4,5-5,5

Colorazione (EBC):

invece di 10-60

5-65 unità (chiara-scura)

Kristallweizen

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 11,0-13,0

11,0-13,5

Colorazione (EBC):

invece di 6-18

5-18 unità

Sostanze amare (EBC):

invece di 10-20

5-20 unità

Rauchbier

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 12,0-14,5

11,0-14,5

Gradazione alcolica in %:

invece di 5,0-6,0

4,5-6,0

Colorazione (EBC):

invece di 40-60

30-60 unità

Kellerbier/Zwickelbier

Contenuto di estratto originale in %:

invece di 11,0-13,0

11,0-13,5

Gradazione alcolica in %:

invece di 4,0-5,5

4,5-6,0

Colorazione (EBC):

invece di 10-30

5-60 unità

Sostanze amare (EBC):

invece di 10-30

10-35 unità

Motivazione:

Un sondaggio svolto fra i nostri membri ha riscontrato che, tenuto conto del numero elevato dei birrifici sottoposti al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica dei valori risulta necessaria. In stretta collaborazione con i nostri membri abbiamo effettuato nel frattempo un rilevamento completo dei rispettivi valori limite inferiori e superiori di fermentazione di tutti i tipi di birra dichiarati al «Bayerischer Brauerbund» (associazione bavarese dei birrifici). I risultati sono ora disponibili e trovano riscontro nelle modifiche richieste.

Inoltre, negli ultimi anni si sono compiuti progressi notevoli nella coltivazione delle materie prime agricole necessarie per produrre la birra (malto, luppolo), dal punto di vista sia dell’agronomia che della qualità. Questi progressi, associati alle moderne tecniche di produzione, hanno effetti soprattutto sul colore e sul grado di amarezza delle birre descritte. Visto che il processo di produzione della birra è cambiato, cambiano anche i parametri del prodotto finito.

2.

È inoltre aggiunta la seguente frase:

«I valori indicati sono sottoposti alle tolleranze analitiche legali e riconosciute dalle autorità bavaresi competenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.»

Motivazione:

Questa dichiarazione è necessaria per garantire la chiarezza nei confronti delle autorità di controllo e delle imprese interessate.

h.   Etichettatura

Il testo è modificato sostituendo il termine «Biergattung» (categoria di birra) con il termine «Biersorte» (tipo di birra):

«L’etichettatura della birra indica uno dei tipi di birra elencati alla lettera b) collegati alla denominazione “Bayerisches Bier”».

Motivazione:

Il termine «Biergattung» (categoria di birra), che ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulla birra comprende ad esempio la birra con un basso contenuto di estratto originale o una birra forte, è stato utilizzato in modo errato.

L’uso corretto prevede l’associazione della denominazione «Bayerisches Bier» a un tipo di birra (ad esempio Hell, Lager, Weizenbier ecc.).

i.   Altro

1.   Condizioni nazionali:

Alle condizioni nazionali è stato aggiunto il termine «Bierverordnung» (regolamento sulla birra).

Motivazione:

Al momento della presentazione della domanda iniziale si è omesso per errore di menzionare il regolamento sulla birra del 2 luglio 1990. Poiché il regolamento sulla birra disciplina la protezione della denominazione «Bier» e l’identificazione delle categorie di birra, e quindi contiene disposizioni legali per la birra, deve essere citato per motivi di completezza.

2.   Strutture di controllo:

Per il controllo dei produttori:

Nome:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte

Indirizzo:

Menzinger Str. 54, 80638 Monaco, GERMANIA

Tel.

+49 89178000

Fax

+49 8917800313

Per il controllo degli abusi:

Nome:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Indirizzo:

Rosenkavalierplatz 2, 81925 Monaco, GERMANIA

Tel.

+49 89921400

Fax

+49 8992142266

Motivazione:

Occorre aggiornare il nome e l’indirizzo degli enti statali competenti in materia di controllo dei produttori e degli abusi. Il riferimento a Lacon GmbH deve essere eliminato. In Baviera esistono attualmente diversi organismi di controllo autorizzati: il produttore può scegliere liberamente a quale organismo rivolgersi.

DOCUMENTO UNICO

«BAYERISCHES BIER»

N. UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Nome

«Bayerisches Bier»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.1. Birra

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Schankbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

7,0-9,0

Gradazione alcolica in %

:

2,5-3,5

Colorazione (EBC)

:

5-20 unità

Sostanze amare (EBC)

:

10-30 unità

Dal gusto pieno, morbida e frizzante con gradazione alcolica e valore calorico inferiori alla Vollbier

Hell/Lager

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-12,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,5

Colorazione (EBC)

:

5-20 unità

Sostanze amare (EBC)

:

10-25 unità

Con aroma fine, leggera, dal gusto pieno, dal sapore leggero

Pils

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-12,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

5-15 unità

Sostanze amare (EBC)

:

30-40 unità

Birra leggermente amarognola con un particolare sapore amaro di luppolo

Export

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

12,0-13,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

5-65 unità (chiara-scura)

Sostanze amare (EBC)

:

15-35 unità

Birra amara dal gusto pieno e rotondo

Dunkel

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-14,0

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

40-65 unità

Sostanze amare (EBC)

:

15-35 unità

Birra dal gusto pieno, con aroma di malto

Schwarzbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-13,0

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

65-150 unità

Sostanze amare (EBC)

:

15-40 unità

Birra con sapore amaro di luppolo, aroma di torrefazione e leggero aroma di malto

Märzen/Festbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

13,0-14,5

Gradazione alcolica in %

:

5,0-6,5

Colorazione (EBC)

:

7-40 unità

Sostanze amare (EBC)

:

12-45 unità

Birra con aroma di malto e un leggero sapore amaro di luppolo

Bock

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

16,0-18,0

Gradazione alcolica in %

:

6,0-8,5

Colorazione (EBC)

:

7-120 unità (chiara-scura)

Sostanze amare (EBC)

:

15-40 unità

Birra dal gusto pieno, con aroma di malto e una sottile nota di luppolo

Doppelbock

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

18,0-21,0

Gradazione alcolica in %

:

7,0-9,5

Colorazione (EBC)

:

10-150 unità (chiara-scura)

Sostanze amare (EBC)

:

15-35 unità

Birra dal gusto particolarmente pieno, con aroma di malto e una leggera nota caramellata

Weizenschankbier

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

7,0-9,0

Gradazione alcolica in %

:

2,5-3,5

Colorazione (EBC)

:

7-30 unità

Sostanze amare (EBC)

:

5-20 unità

Birra frizzante con aroma di lievito

Weizenbier

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-13,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,5

Colorazione (EBC)

:

5-65 unità (chiara-scura)

Sostanze amare (EBC)

:

10-30 unità

Birra fruttata con aroma di frumento e un leggero aroma di malto

Kristallweizen

Ad alta fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-13,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,5

Colorazione (EBC)

:

5-18 unità

Sostanze amare (EBC)

:

5-20 unità

Birra fresca con aroma di grano

Rauchbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-14,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

30-60 unità

Sostanze amare (EBC)

:

20-30 unità

Birra dal gusto pieno e affumicato

Kellerbier/Zwickelbier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-13,5

Gradazione alcolica in %

:

4,5-6,0

Colorazione (EBC)

:

5-60 unità

Sostanze amare (EBC)

:

10-35 unità

Birra con un leggero gusto amaro di luppolo, non filtrata, a bassa pressione, con un basso contenuto di anidride carbonica

Eisbier/Icebier

A bassa fermentazione

Contenuto di estratto originale in %

:

11,0-13,0

Gradazione alcolica in %

:

4,5-5,0

Colorazione (EBC)

:

5-20 unità

Sostanze amare (EBC)

:

10-25 unità

Birra molto leggera e morbida

I valori indicati sono sottoposti alle tolleranze analitiche legali e riconosciute dalle autorità bavaresi competenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Si utilizzano essenzialmente materie prime locali di qualità (acqua, luppolo, malto) provenienti dalla Baviera. Il luppolo e il malto sono sottoposti tradizionalmente a un costante controllo di qualità da parte di istituti scientifici, ad esempio l’Università tecnica di Monaco-Weihenstephan.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo produttivo avviene nella zona geografica indicata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’etichettatura della birra indica uno dei tipi di birra elencati al punto 3.2 in combinazione con la denominazione «Bayerisches Bier».

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Land della Baviera, suddiviso in sette regioni amministrative.

5.   Legame con la zona geografica

La qualità e la reputazione della «Bayerisches Bier» sono il frutto di una tradizione secolare di produzione della birra conforme alla legge sulla purezza della birra, promulgata in Baviera nel 1516. Dal XV secolo esiste una definizione legale vincolante del processo di produzione, che nel corso dei secoli ha favorito lo sviluppo delle competenze dei produttori di birra bavaresi dando origine a molte ricette diverse e creando una gamma di birre unica al mondo. La Baviera è la culla della «Weizenbier» (birra di frumento) e ospita il più grande birrificio al mondo per questo tipo di birra. Il birrificio di Weihenstephan è un’istituzione nel settore della produzione mondiale della birra. Vista la tradizione secolare in questo settore e la varietà di prodotti che ne è derivata, la «Bayerisches Bier» ha un’ottima reputazione fra i consumatori, anche per effetto dell’utilizzo di materie prime di qualità provenienti dalla Baviera.

Le conclusioni delle istituzioni dell’UE nel quadro della procedura semplificata riguardante il legame fra la reputazione e la «Bayerisches Bier» sono state controllate e confermate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-343/07.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40790


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.