ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 390/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungsaktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus Pensionskassen) ( 1 ) |
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2015/C 390/02 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7708 — ALSO/PCF) ( 1 ) |
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2015/C 390/03 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 390/04 |
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2015/C 390/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 390/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 390/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7748 — Magna/Getrag) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2015/C 390/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7782 — Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungsaktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus Pensionskassen)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 390/01)
Il 18 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7782. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/1 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7708 — ALSO/PCF)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 390/02)
Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7708. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/2 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7789 — The Carlyle Group/PA Consulting)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 390/03)
Il 18 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7789. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 novembre 2015
(2015/C 390/04)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0631 |
JPY |
yen giapponesi |
130,92 |
DKK |
corone danesi |
7,4606 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70250 |
SEK |
corone svedesi |
9,2496 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0848 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,1755 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,025 |
HUF |
fiorini ungheresi |
311,13 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2403 |
RON |
leu rumeni |
4,4490 |
TRY |
lire turche |
3,0267 |
AUD |
dollari australiani |
1,4793 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4222 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2391 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6322 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5080 |
KRW |
won sudcoreani |
1 232,02 |
ZAR |
rand sudafricani |
14,9056 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,7926 |
HRK |
kuna croata |
7,6280 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 542,92 |
MYR |
ringgit malese |
4,5667 |
PHP |
peso filippino |
50,129 |
RUB |
rublo russo |
69,6382 |
THB |
baht thailandese |
38,133 |
BRL |
real brasiliano |
3,9654 |
MXN |
peso messicano |
17,6320 |
INR |
rupia indiana |
70,5699 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/4 |
Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2015/C 390/05)
Gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (1) sono modificati come segue:
1) |
al punto (6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
al punto (7), le prime due frasi sono sostituite dalle seguenti: «La PAC è fondata su due pilastri. Il primo pilastro è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e della catena di approvvigionamento alimentare [regolamento (UE) n. 228/2013, regolamento (UE) n. 229/2013, regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (UE) n. 1144/2014] e ai pagamenti diretti [regolamento (UE) n. 1307/2013], subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali.»; |
3) |
al punto (14), l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Sono tuttavia previste varie deroghe a tale principio generale stabilite, fra l’altro, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013, all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013, all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1307/2013, all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1144/2014.»; |
4) |
Al punto (26), la quinta e la sesta frase sono sostituite dalle seguenti: «Se le difficoltà finanziarie di un’azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l’aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell’eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un’impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di controllo e di eradicazione in caso di epizoozie di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punto 375, dei presenti orientamenti.»; |
5) |
al punto (27), l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.»; |
6) |
il punto (48) è sostituito dal seguente:
|
7) |
al punto (52), l’ottava frase è sostituita dalla seguente: «Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell’Unione e in particolare delle norme in materia di tutela ambientale (3) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013. (3) Per quanto riguarda la legislazione dell’Unione in materia di ambiente: direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva “Uccelli”); direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva “Habitat”); direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (direttiva “Nitrati”); direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (“direttiva quadro sulle acque”); direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19) (“direttiva sulle acque sotterranee”); direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) (“direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi”); regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1); direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) (“direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale”); e, ove applicabile, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30) (“direttiva sulla valutazione ambientale strategica”).»;" |
8) |
al punto (75):
|
9) |
il punto (93), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, dei presenti orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.»; |
10) |
il punto (138) è sostituito dal seguente:
|
11) |
il punto (140) è sostituito dal seguente:
|
12) |
il punto (177) è sostituito dal seguente:
(4) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27)." (5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).»;" |
13) |
il punto (230) è sostituito dal seguente:
|
14) |
il punto (255) è sostituito dal seguente:
|
15) |
al punto 282, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
|
16) |
il punto (296) è sostituito dal seguente:
|
17) |
il punto (302) è sostituito dal seguente:
|
18) |
il punto (310) è sostituito dal seguente:
|
19) |
il punto (311) è sostituito dal seguente:
|
20) |
il punto (334) è sostituito dal seguente:
|
21) |
al punto (347), il riferimento al «punto (35).31» è sostituito dal riferimento al «punto (35).34»; |
22) |
al punto (374), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso delle misure di prevenzione (ossia misure riguardanti epizoozie che non si sono ancora verificate o organismi nocivi per i vegetali che non sono ancora comparsi), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:»; |
23) |
al punto (375), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso delle misure di controllo e di eradicazione (ossia misure relative a epizoozie delle quali un’autorità competente abbia formalmente riconosciuto i focolai, o a organismi nocivi ai vegetali dei quali l’autorità competente abbia formalmente riconosciuto la presenza), gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili:» |
24) |
al punto (454) è aggiunta la seguente frase: «L’attività di promozione può essere attuata nel mercato interno e nei paesi terzi.»; |
25) |
il punto (456) è sostituito dal seguente:
(6) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;" |
26) |
il punto (465) è sostituito dal seguente:
|
27) |
al punto (466), lettera b), è aggiunta la seguente frase: «Il riferimento all’origine non deve avere carattere discriminatorio, non deve avere lo scopo di incoraggiare il consumo del prodotto agricolo per il solo motivo della sua origine, deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione e non deve equivalere a una restrizione della libera circolazione dei prodotti agricoli, in violazione dell’articolo 34 del trattato.»; |
28) |
l punto (468) è sostituito dal seguente:
(7) Causa T-139/09, Francia c. Commissione, ECLI:EU:T:2012:496.»;" |
29) |
il titolo dopo il punto (469) è sostituito dal seguente testo: «Aiuti per le misure di promozione di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013»; |
30) |
il punto (470) è sostituito dal seguente:
|
31) |
il punto (482) è sostituito dal seguente:
|
32) |
il punto (483) è sostituito dal seguente:
|
33) |
il punto (535) è sostituito dal seguente:
|
34) |
il punto (537) è sostituito dal seguente:
|
35) |
il punto (584) è sostituito dal seguente:
|
36) |
il punto (585) è sostituito dal seguente:
|
37) |
il punto (586) è sostituito dal seguente:
|
38) |
il punto (587) è sostituito dal seguente:
|
39) |
il punto (588) è sostituito dal seguente:
|
40) |
il punto (594) è sostituito dal seguente:
|
41) |
è inserito il seguente punto 594 bis:
(9) questo approccio è richiesto nell’ambito dei principi della difesa integrata dalla direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.»;" |
42) |
il punto (619) è sostituito dal seguente:
|
43) |
al punto (635), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se non altrimenti specificato, i costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti devono essere limitati ai seguenti:»; |
44) |
al punto (638), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se non altrimenti specificato, l’intensità massima di aiuto non deve superare:»; |
45) |
al punto (638), lettera f), il riferimento al «punto (35)» è sostituito dal riferimento al «punto (35).31»; |
46) |
il punto (686), lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente:
|
47) |
il punto (722) è soppresso. |
(1) GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/10 |
Primo aggiornamento delle informazioni ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(2015/C 390/06)
Elenco 1
Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, sono le seguenti:
— |
in Belgio: nessuna; |
— |
in Bulgaria: articolo 4, paragrafi 1 e 2, del codice di diritto internazionale privato; |
— |
in Repubblica ceca: legge n. 91/2012 sul diritto internazionale privato, in particolare articolo 6; |
— |
in Danimarca: articolo 246, paragrafi 2 e 3, del codice di procedura civile; |
— |
in Germania: articolo 23 del codice di procedura civile; |
— |
in Estonia: articolo 86 (competenza determinata dall’ubicazione del bene) del codice di procedura civile, nella misura in cui la domanda non è collegata al patrimonio della persona; articolo 100 (domanda di cessazione dell’applicazione di clausole generali) del codice di procedura civile, nella misura in cui l’azione è proposta dinanzi al giudice nella cui giurisdizione territoriale è stata applicata la clausola generale; |
— |
in Grecia: articolo 40 del codice di procedura civile; |
— |
in Spagna: nessuna; |
— |
in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile; |
— |
in Croazia: articolo 54 della legge sulla risoluzione dei conflitti di legge con le normative di altri paesi in rapporti specifici; |
— |
in Irlanda: norme sulla competenza indicate nell’atto di citazione notificato o comunicato al convenuto che si trova temporaneamente in Irlanda; |
— |
in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218; |
— |
a Cipro: articolo 21 della legge sugli organi giurisdizionali (legge 14/60); |
— |
in Lettonia: articolo 27, paragrafo 2, e articolo 28, paragrafi 3, 5, 6 e 9, della legge di procedura civile; |
— |
in Lituania: articoli 783, paragrafo 3, 787 e 789, paragrafo 3, del codice di procedura civile; |
— |
in Lussemburgo: articoli 14 e 15 del codice civile; |
— |
in Ungheria: articolo 57, lettera a), del decreto legislativo 13/1979 sul diritto internazionale privato |
— |
a Malta: articoli 742, 743 e 744 del codice di organizzazione e procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) e articolo 549 del codice del commercio (capo 13 delle leggi di Malta); |
— |
nei Paesi Bassi: nessuna; |
— |
in Austria: articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale; |
— |
in Polonia: articolo 1103, paragrafo 4, e articolo 1110 del codice di procedura civile, nella misura in cui quest’ultimo stabilisce la competenza del giudice polacco esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’attore è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia; |
— |
in Portogallo: articolo 63, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo della succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (ubicata in uno Stato estero), e articolo 10 del codice di procedura del lavoro, nella misura in cui prevede la competenza esorbitante del giudice, in particolare del giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore per i procedimenti riguardanti i contratti di lavoro intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro; |
— |
in Romania: legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, libro VII «Procedura civile internazionale», titolo I «Competenza internazionale del giudice rumeno», articoli da 1065 a 1081; |
— |
in Slovenia: articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale; |
— |
in Slovacchia: articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura; |
— |
in Finlandia: capo 10, articolo 18, paragrafo 1, punti 1 e 2, del codice di procedura giudiziaria; |
— |
in Svezia: capo 10, articolo 3, prima frase, del codice di procedura giudiziaria; |
— |
nel Regno Unito: le norme relative alla competenza basata:
|
Gli stessi principi si applicano a Gibilterra.
Elenco 2
Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 sono le seguenti:
— |
in Belgio: non pertinente; |
— |
in Bulgaria: non pertinente; |
— |
nella Repubblica ceca: non pertinente; |
— |
in Danimarca: non pertinente; |
— |
in Germania: articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile; |
— |
in Estonia: articoli da 212 a 216 del codice di procedura civile; |
— |
in Grecia: non pertinente; |
— |
in Spagna: non pertinente; |
— |
in Francia: non pertinente; |
— |
in Croazia: articolo 211 del codice di procedura civile; |
— |
in Irlanda: non pertinente; |
— |
in Italia: non pertinente; |
— |
a Cipro: non pertinente; |
— |
in Lettonia: articoli 75, 78, 79, 80 e 81 della legge sulla procedura civile; |
— |
in Lituania: articoli 46 e 47 del codice di procedura civile; |
— |
in Lussemburgo: non pertinente; |
— |
in Ungheria: articoli da 58 a 60(a) della legge III del 1952 sul codice di procedura civile sulla chiamata in causa del terzo; |
— |
a Malta: non pertinente; |
— |
nei Paesi Bassi: non pertinente; |
— |
in Austria: articolo 21 del codice di procedura civile; |
— |
in Polonia: articoli 84 e 85 del codice di procedura civile relativi alla chiamata in causa del terzo; |
— |
in Portogallo: non pertinente; |
— |
in Romania: non pertinente; |
— |
in Slovenia: articolo 204 della legge sulla procedura civile, che disciplina la chiamata in causa del terzo; |
— |
in Slovacchia: non pertinente; |
— |
in Finlandia: non pertinente; |
— |
in Svezia: non pertinente; |
— |
nel Regno Unito: non pertinente. |
Elenco 3
Le convenzioni di cui all’articolo 69 sono le seguenti:
— |
in Austria:
|
— |
in Belgio:
|
— |
in Bulgaria:
|
— |
nella Repubblica ceca:
|
— |
in Danimarca: convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile (convenzione nordica sulle decisioni giudiziarie) firmata a Copenaghen l’11 ottobre 1977; |
— |
in Germania:
|
— |
in Estonia:
|
— |
in Grecia:
|
— |
in Spagna:
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— |
in Francia:
|
— |
in Croazia:
|
— |
in Irlanda: nessuna; |
— |
in Italia:
|
— |
a Cipro:
|
— |
in Lettonia:
|
— |
in Lituania:
|
— |
in Lussemburgo:
|
— |
in Ungheria:
|
— |
a Malta: nessuna; |
— |
nei Paesi Bassi:
|
— |
in Polonia:
|
— |
in Portogallo: convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927; |
— |
in Romania:
|
— |
in Slovenia:
|
— |
in Slovacchia:
|
— |
in Finlandia:
|
— |
in Svezia:
|
— |
nel Regno Unito:
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/24 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7748 — Magna/Getrag)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 390/07)
1. |
In data 12 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Magna International Inc. («Magna», Canada) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG («GETRAG», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Magna: produzione e fornitura, a livello mondiale, di una vasta gamma di componenti auto per varie parti del veicolo (carrozzeria, telaio, esterni, sedili, gruppo propulsore, elettronica, sistemi di visione e di chiusura, moduli per tetti); — GETRAG: produzione e fornitura, a livello mondiale, di sistemi di trasmissione per autovetture, veicoli commerciali leggeri e motocicli e prestazione dei relativi servizi post-vendita. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7748 — Magna/Getrag, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
24.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/25 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2015/C 390/08)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«BAYERISCHES BIER»
N. UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014
DOP ( ) IGP ( X )
1. Gruppo richiedente e interesse legittimo
Bayerischer Brauerbund e.V. |
Oskar-von-Miller-Ring 1 |
80333 Monaco |
GERMANIA |
Tel. +49 892866040 |
E-mail: brauerbund@bayerisches-bier.de |
2. Stato membro o paese terzo
Germania
3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
— |
☐ |
Denominazione del prodotto |
— |
☒ |
Descrizione del prodotto |
— |
☐ |
Zona geografica |
— |
☐ |
Prova dell’origine |
— |
☐ |
Metodo di produzione |
— |
☐ |
Legame con la zona geografica |
— |
☒ |
Etichettatura |
— |
☒ |
Altro (condizioni nazionali/strutture di controllo) |
4. Tipo di modifica
— |
☐ |
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
— |
☒ |
Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. Modifica (modifiche)
b. Descrizione del prodotto
1. |
Le modifiche seguenti vengono apportate per i tipi di birra elencati:
Motivazione: Un sondaggio svolto fra i nostri membri ha riscontrato che, tenuto conto del numero elevato dei birrifici sottoposti al sistema di controllo di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica dei valori risulta necessaria. In stretta collaborazione con i nostri membri abbiamo effettuato nel frattempo un rilevamento completo dei rispettivi valori limite inferiori e superiori di fermentazione di tutti i tipi di birra dichiarati al «Bayerischer Brauerbund» (associazione bavarese dei birrifici). I risultati sono ora disponibili e trovano riscontro nelle modifiche richieste. Inoltre, negli ultimi anni si sono compiuti progressi notevoli nella coltivazione delle materie prime agricole necessarie per produrre la birra (malto, luppolo), dal punto di vista sia dell’agronomia che della qualità. Questi progressi, associati alle moderne tecniche di produzione, hanno effetti soprattutto sul colore e sul grado di amarezza delle birre descritte. Visto che il processo di produzione della birra è cambiato, cambiano anche i parametri del prodotto finito. |
2. |
È inoltre aggiunta la seguente frase: «I valori indicati sono sottoposti alle tolleranze analitiche legali e riconosciute dalle autorità bavaresi competenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.» Motivazione: Questa dichiarazione è necessaria per garantire la chiarezza nei confronti delle autorità di controllo e delle imprese interessate. |
h. Etichettatura
Il testo è modificato sostituendo il termine «Biergattung» (categoria di birra) con il termine «Biersorte» (tipo di birra):
«L’etichettatura della birra indica uno dei tipi di birra elencati alla lettera b) collegati alla denominazione “Bayerisches Bier”».
Motivazione:
Il termine «Biergattung» (categoria di birra), che ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sulla birra comprende ad esempio la birra con un basso contenuto di estratto originale o una birra forte, è stato utilizzato in modo errato.
L’uso corretto prevede l’associazione della denominazione «Bayerisches Bier» a un tipo di birra (ad esempio Hell, Lager, Weizenbier ecc.).
i. Altro
1. Condizioni nazionali:
Alle condizioni nazionali è stato aggiunto il termine «Bierverordnung» (regolamento sulla birra).
Motivazione:
Al momento della presentazione della domanda iniziale si è omesso per errore di menzionare il regolamento sulla birra del 2 luglio 1990. Poiché il regolamento sulla birra disciplina la protezione della denominazione «Bier» e l’identificazione delle categorie di birra, e quindi contiene disposizioni legali per la birra, deve essere citato per motivi di completezza.
2. Strutture di controllo:
Per il controllo dei produttori:
Nome: |
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte |
Indirizzo: |
Menzinger Str. 54, 80638 Monaco, GERMANIA |
Tel. |
+49 89178000 |
Fax |
+49 8917800313 |
Per il controllo degli abusi:
Nome: |
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz |
Indirizzo: |
Rosenkavalierplatz 2, 81925 Monaco, GERMANIA |
Tel. |
+49 89921400 |
Fax |
+49 8992142266 |
Motivazione:
Occorre aggiornare il nome e l’indirizzo degli enti statali competenti in materia di controllo dei produttori e degli abusi. Il riferimento a Lacon GmbH deve essere eliminato. In Baviera esistono attualmente diversi organismi di controllo autorizzati: il produttore può scegliere liberamente a quale organismo rivolgersi.
DOCUMENTO UNICO
«BAYERISCHES BIER»
N. UE: DE-PGI-0117-01220 — 4.4.2014
DOP ( ) IGP ( X )
1. Nome
«Bayerisches Bier»
2. Stato membro o paese terzo
Germania
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 2.1. Birra
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Schankbier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
7,0-9,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
2,5-3,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-20 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
10-30 unità |
Dal gusto pieno, morbida e frizzante con gradazione alcolica e valore calorico inferiori alla Vollbier
Hell/Lager
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-12,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-5,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-20 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
10-25 unità |
Con aroma fine, leggera, dal gusto pieno, dal sapore leggero
Pils
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-12,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-15 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
30-40 unità |
Birra leggermente amarognola con un particolare sapore amaro di luppolo
Export
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
12,0-13,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-65 unità (chiara-scura) |
Sostanze amare (EBC) |
: |
15-35 unità |
Birra amara dal gusto pieno e rotondo
Dunkel
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-14,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
40-65 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
15-35 unità |
Birra dal gusto pieno, con aroma di malto
Schwarzbier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-13,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
65-150 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
15-40 unità |
Birra con sapore amaro di luppolo, aroma di torrefazione e leggero aroma di malto
Märzen/Festbier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
13,0-14,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
5,0-6,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
7-40 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
12-45 unità |
Birra con aroma di malto e un leggero sapore amaro di luppolo
Bock
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
16,0-18,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
6,0-8,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
7-120 unità (chiara-scura) |
Sostanze amare (EBC) |
: |
15-40 unità |
Birra dal gusto pieno, con aroma di malto e una sottile nota di luppolo
Doppelbock
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
18,0-21,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
7,0-9,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
10-150 unità (chiara-scura) |
Sostanze amare (EBC) |
: |
15-35 unità |
Birra dal gusto particolarmente pieno, con aroma di malto e una leggera nota caramellata
Weizenschankbier
Ad alta fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
7,0-9,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
2,5-3,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
7-30 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
5-20 unità |
Birra frizzante con aroma di lievito
Weizenbier
Ad alta fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-13,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-5,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-65 unità (chiara-scura) |
Sostanze amare (EBC) |
: |
10-30 unità |
Birra fruttata con aroma di frumento e un leggero aroma di malto
Kristallweizen
Ad alta fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-13,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-5,5 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-18 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
5-20 unità |
Birra fresca con aroma di grano
Rauchbier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-14,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
30-60 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
20-30 unità |
Birra dal gusto pieno e affumicato
Kellerbier/Zwickelbier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-13,5 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-6,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-60 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
10-35 unità |
Birra con un leggero gusto amaro di luppolo, non filtrata, a bassa pressione, con un basso contenuto di anidride carbonica
Eisbier/Icebier
A bassa fermentazione
Contenuto di estratto originale in % |
: |
11,0-13,0 |
Gradazione alcolica in % |
: |
4,5-5,0 |
Colorazione (EBC) |
: |
5-20 unità |
Sostanze amare (EBC) |
: |
10-25 unità |
Birra molto leggera e morbida
I valori indicati sono sottoposti alle tolleranze analitiche legali e riconosciute dalle autorità bavaresi competenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Si utilizzano essenzialmente materie prime locali di qualità (acqua, luppolo, malto) provenienti dalla Baviera. Il luppolo e il malto sono sottoposti tradizionalmente a un costante controllo di qualità da parte di istituti scientifici, ad esempio l’Università tecnica di Monaco-Weihenstephan.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
L’intero processo produttivo avviene nella zona geografica indicata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L’etichettatura della birra indica uno dei tipi di birra elencati al punto 3.2 in combinazione con la denominazione «Bayerisches Bier».
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Land della Baviera, suddiviso in sette regioni amministrative.
5. Legame con la zona geografica
La qualità e la reputazione della «Bayerisches Bier» sono il frutto di una tradizione secolare di produzione della birra conforme alla legge sulla purezza della birra, promulgata in Baviera nel 1516. Dal XV secolo esiste una definizione legale vincolante del processo di produzione, che nel corso dei secoli ha favorito lo sviluppo delle competenze dei produttori di birra bavaresi dando origine a molte ricette diverse e creando una gamma di birre unica al mondo. La Baviera è la culla della «Weizenbier» (birra di frumento) e ospita il più grande birrificio al mondo per questo tipo di birra. Il birrificio di Weihenstephan è un’istituzione nel settore della produzione mondiale della birra. Vista la tradizione secolare in questo settore e la varietà di prodotti che ne è derivata, la «Bayerisches Bier» ha un’ottima reputazione fra i consumatori, anche per effetto dell’utilizzo di materie prime di qualità provenienti dalla Baviera.
Le conclusioni delle istituzioni dell’UE nel quadro della procedura semplificata riguardante il legame fra la reputazione e la «Bayerisches Bier» sono state controllate e confermate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-343/07.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40790
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.