ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 385/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7805 — Apollo Capital Management/RBH/LRG Finance) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 385/02 |
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2015/C 385/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 385/04 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2015/C 385/05 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 385/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 385/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7826 — Bertelsmann/Prinovis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2015/C 385/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7805 — Apollo Capital Management/RBH/LRG Finance)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 385/01)
Il 12 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7805. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 novembre 2015
(2015/C 385/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0666 |
JPY |
yen giapponesi |
131,65 |
DKK |
corone danesi |
7,4608 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70090 |
SEK |
corone svedesi |
9,3019 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0838 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,2335 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,029 |
HUF |
fiorini ungheresi |
310,94 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2540 |
RON |
leu rumeni |
4,4467 |
TRY |
lire turche |
3,0550 |
AUD |
dollari australiani |
1,5028 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4223 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2669 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6505 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5185 |
KRW |
won sudcoreani |
1 247,90 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,1537 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8054 |
HRK |
kuna croata |
7,6215 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 746,47 |
MYR |
ringgit malese |
4,6594 |
PHP |
peso filippino |
50,341 |
RUB |
rublo russo |
69,3696 |
THB |
baht thailandese |
38,392 |
BRL |
real brasiliano |
4,0563 |
MXN |
peso messicano |
17,8707 |
INR |
rupia indiana |
70,6304 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2015
relativa alla posizione che la Comunità europea dell’energia atomica deve adottare nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno
(2015/C 385/03)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 115 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (l’«accordo»), istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 116 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. |
(3) |
A norma dell’articolo 118 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). |
(4) |
A norma dell’articolo 118 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve determinare, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, a cui può delegare i suoi poteri. |
(5) |
A norma dell’articolo 120 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve precisare la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione che la Comunità europea dell’energia atomica deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 115 dell’accordo relativamente a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla decisione (UE) 2015/1900 del Consiglio del 5 ottobre 2015 relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in merito ad una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno (1), quale allegata alla presente decisione.
Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un’ulteriore decisione della Commissione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2015
Per la Commissione
Johannes HAHN
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 22.10.2015, pag. 17.
DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI CTABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
del [data]
che adotta il suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (l’«accordo»), in particolare gli articoli 115, 116, 118 e 120,
considerando che detto accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2015,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, a una data concordata dalle parti. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.
Articolo 3
Rappresentanza
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 4
Delegazioni
I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Articolo 5
Segreteria
Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della missione della Bosnia-Erzegovina presso l’Unione europea.
Articolo 6
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza è inviata al segretariato generale della Commissione, al Servizio europeo per l’azione esterna, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla missione della Bosnia-Erzegovina presso l’Unione europea.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
Articolo 7
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.
Articolo 8
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2. Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 9
Verbale
Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all’ordine del giorno:
— |
la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, |
— |
le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale, |
— |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate. |
Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.
Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni
1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all’articolo 117 dell’accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 11
Lingue
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 12
Spese
L’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 13
Comitato di stabilizzazione e di associazione
1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea e, dall’altro, da rappresentanti del consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, di norma alti funzionari.
2. Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.
3. Laddove l’accordo faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.
4. Il regolamento interno del comitato è allegato alla presente decisione.
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
ALLEGATO della DECISIONE N. 1 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
del [data]
Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione
Articolo 1
Presidenza
Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.
Articolo 4
Segreteria
Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario della Bosnia-Erzegovina. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 5
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 30 giorni prima dell’inizio della riunione. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2. Il presidente, d’intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Articolo 7
Verbale
Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 118 dell’accordo, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato sono firmate dal presidente, autenticate dai due segretari e inviate a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 9
Spese
L’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l’organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 10
Sottocomitati e gruppi speciali
Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi suddetti non hanno potere decisionale.
ALLEGATO
Solo per informazione della Commissione
PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
del […] 2015
che istituisce sottocomitati e gruppi speciali
IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in particolare l’articolo 119,
visto il suo regolamento interno, in particolare l’articolo 10,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all’allegato I. Il loro mandato è definito all’allegato II.
Fatto a …, il giorno/mese 2015
Per il comitato di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
ALLEGATO I
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari
Titolo |
Competenze |
Articolo ASA |
||
|
Libera circolazione delle merci |
Articolo 18 |
||
Prodotti industriali |
Articoli 19-23 |
|||
Questioni commerciali |
Articoli 32-46 |
|||
Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato |
Articolo 75 |
|||
Cooperazione industriale |
Articolo 92 |
|||
PMI |
Articolo 93 |
|||
Turismo |
Articolo 94 |
|||
Dogane |
Articolo 97 |
|||
Fiscalità |
Articolo 98 |
|||
Norme in materia di origine |
Protocollo 2 |
|||
Assistenza amministrativa in materia doganale |
Protocollo 5 |
|||
|
Prodotti agricoli in senso lato |
Articoli 24, 26, paragrafi 1 e 2, 29, 30 e 33 |
||
Prodotti agricoli in senso stretto |
Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4 |
|||
Prodotti della pesca |
Articoli 26 e 28 |
|||
Prodotti agricoli trasformati |
Articolo 25 e Protocollo 1 |
|||
Vini |
Articolo 27, paragrafo 5, e Protocollo 7 |
|||
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche |
Articolo 31 |
|||
Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie |
Articolo 95 |
|||
Cooperazione nel settore della pesca |
Articolo 96 |
|||
Sicurezza alimentare |
Articolo 95 |
|||
|
Diritto di stabilimento |
Articoli 50-56 |
||
Prestazione di servizi |
Articoli 57-59 |
|||
Altre questioni connesse al titolo V dell’ASA |
Articoli 63-69 |
|||
Ravvicinamento e applicazione della legislazione |
Articolo 70 |
|||
Concorrenza |
Articoli 71-72 e Protocollo 4 |
|||
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
Articolo 73 |
|||
Appalti pubblici |
Articolo 74 |
|||
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari |
Articolo 89 |
|||
Protezione dei consumatori |
Articolo 76 |
|||
Sanità pubblica |
|
|||
|
Movimenti di capitale e pagamenti |
Articoli 60-62 |
||
Politica economica |
Articolo 87 |
|||
Cooperazione nel settore statistico |
Articolo 88 |
|||
Promozione e tutela degli investimenti |
Articolo 91 |
|||
Cooperazione finanziaria |
Articoli 112-114 |
|||
|
Sistema giudiziario e diritti fondamentali, compresa la lotta contro la discriminazione |
Articolo 78 |
||
Cooperazione di polizia e giudiziaria |
Articolo 78 |
|||
Stato di diritto |
Articolo 78 |
|||
Protezione dei dati |
Articolo 79 |
|||
Visti, controllo delle frontiere, asilo e migrazione |
Articolo 80 |
|||
Immigrazione illegale e riammissione |
Articolo 81 |
|||
Riciclaggio del denaro |
Articolo 82 |
|||
Stupefacenti |
Articolo 83 |
|||
Misure antiterrorismo |
Articolo 85 |
|||
Criminalità e altre attività illecite |
Articolo 84 |
|||
|
Circolazione dei lavoratori |
Articoli 47-49 |
||
Condizioni di lavoro e pari opportunità |
Articolo 77 |
|||
Cooperazione nel settore sociale |
Articolo 99 |
|||
Istruzione e formazione |
Articolo 100 |
|||
Cooperazione culturale |
Articolo 101 |
|||
Informazione e comunicazione |
Articolo 105 |
|||
Cooperazione nel settore audiovisivo |
Articolo 102 |
|||
Reti e servizi di comunicazione elettronici |
Articolo 104 |
|||
Società dell’informazione |
Articolo 103 |
|||
Ricerca e sviluppo tecnologico |
Articolo 109 |
|||
|
Trasporti |
Articoli 53, 59 e 106 e Protocollo 3 |
||
Energia |
Articolo 107 |
|||
Sicurezza nucleare |
Articolo 107 |
|||
Ambiente |
Articolo 108 |
|||
Cambiamenti climatici |
Articolo 108 |
|||
Protezione civile |
Articolo 108 |
|||
Sviluppo regionale e locale |
110 |
Struttura dei gruppi speciali
Titolo |
Competenze |
Articolo ASA |
Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione |
Riforma della pubblica amministrazione |
Titolo VI Ravvicinamento e applicazione della legislazione, articolo 70 e Titolo VII, Giustizia e affari interni, articoli 78 e 111 |
ALLEGATO II
MANDATO DEI SOTTOCOMITATI E DEL GRUPPO SPECIALE UE — BOSNIA-ERZEGOVINA
Composizione e presidenza
I sottocomitati e il gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Bosnia-Erzegovina. Le due parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Segretariato
Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Bosnia-Erzegovina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente e del gruppo speciale RPA.
Riunioni
I sottocomitati e il gruppo speciale RPA si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA.
Previo accordo delle parti, i sottocomitati e il gruppo speciale RPA hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.
Ordine del giorno e documenti giustificativi
Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione.
L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d’iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione.
In seguito all’accordo sull’ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione il segretario della Bosnia-Erzegovina presenta al segretario della Commissione europea la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell’ordine del giorno provvisorio.
Qualora il termine di cui al paragrafo 3 non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.
Settori di competenza
I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell’ASA elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.
I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull’acquis e di esaminare i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina nell’allineare l’acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell’ASA.
Il gruppo speciale RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso.
Verbale
Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale RPA al segretario del comitato.
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e del gruppo speciale RPA non sono pubbliche.
(1) Ai fini dell’applicazione del protocollo 3 dell’ASA, questo sottocomitato costituirà il sottocomitato speciale di cui all’articolo 21 del protocollo.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/14 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2015/C 385/04)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
5.10.2015 |
Durata |
5.10 - 31.12.2015 |
Stato membro |
Svezia |
Stock o gruppo di stock |
COD/2A3AX4 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
IV; acque dell’Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
55/TQ104 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/14 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2015/C 385/05)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
5.10.2015 |
Durata |
5.10.2015 - 31.12.2015 |
Stato membro |
Svezia |
Stock o gruppo di stock |
PRA/04-N. |
Specie |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
Zona |
Acque norvegesi a sud di 62° N |
Tipo(i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
56/TQ104 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 385/06)
1. |
In data 12 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Canada), per conto di alcuni suoi clienti, e OCP Investment Corporation, appartenente al gruppo OMERS («OMERS», Canada), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa ERM Worldwide Group Limited («ERM», Canada) mediante contratto di opzione. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7759 — OMERS/AIMCo/ERM, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7826 — Bertelsmann/Prinovis)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 385/07)
1. |
In data 12 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Bertelsmann SE & Co. KGaA («Bertelsmann», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle imprese Prinovis Ltd. & Co. KG e Prinovis Ltd. (collettivamente «Prinovis», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Bertelsmann: programmi televisivi e radiofonici, pubblicazione di libri, giornali e riviste, musica e altri media, servizi di comunicazione; — Prinovis: stampa in rotocalco ad alta tiratura e servizi connessi. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7826 — Bertelsmann/Prinovis, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 385/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 385/08)
1. |
In data 13 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione AXA S.A («AXA», Francia) e Arbejdsmarkedets Tillægspension («ATP», Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Cleavon S.à.r.l (Lussemburgo), che possiede due alberghi e relativi negozi situati a Londra, mediante acquisto di quote. AXA e ATP acquisiranno il controllo comune dei due alberghi insieme a Club Quarters Management LLC («Club Quarters», Stati Uniti) in virtù di accordi di gestione alberghiera preesistenti. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — AXA: opera nell'assicurazione vita, nell'assicurazione malattia e in altri rami assicurativi, nonché nella gestione di investimenti; — ATP: gestisce un certo numero di regimi di assistenza e previdenza sociale che contribuiscono a garantire una sicurezza di base ai cittadini danesi; — Club Quarters: possiede e gestisce alberghi. Opera inoltre nel settore della promozione immobiliare (alberghi e immobili a uso misto). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7848 — ATP/AXA/Club Quarters/Cleavon, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.