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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 384/01 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7538 — Knorr-Bremse/Vossloh) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2015/C 384/02 |
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Corte dei conti |
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2015/C 384/03 |
Relazione speciale n. 14/2015 — Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto? |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2015/C 384/04 |
Pubblicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2015/C 384/05 |
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2015/C 384/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2015/C 384/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7797 — Michelin/Fives/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/1 |
Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7538 — Knorr-Bremse/Vossloh)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 384/01)
Il 14 settembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7538. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
17 novembre 2015
(2015/C 384/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0670 |
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JPY |
yen giapponesi |
131,49 |
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DKK |
corone danesi |
7,4613 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,70170 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3243 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0806 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,2370 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,031 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
311,64 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2475 |
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RON |
leu rumeni |
4,4375 |
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TRY |
lire turche |
3,0593 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4960 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4200 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,2700 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6447 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5175 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 247,07 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,1915 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8045 |
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HRK |
kuna croata |
7,6065 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 646,25 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6861 |
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PHP |
peso filippino |
50,339 |
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RUB |
rublo russo |
69,8710 |
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THB |
baht thailandese |
38,365 |
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BRL |
real brasiliano |
4,0684 |
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MXN |
peso messicano |
17,8880 |
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INR |
rupia indiana |
70,4322 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/3 |
Relazione speciale n. 14/2015
«Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto?»
(2015/C 384/03)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 14/2015 «Il Fondo investimenti ACP fornisce valore aggiunto?».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
La relazione può anche essere ottenuta in versione cartacea, gratuitamente, facendone richiesta al seguente indirizzo:
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Cour des comptes européenne |
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Publications (PUB) |
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12, rue Alcide De Gasperi |
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1615 Luxembourg |
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LUXEMBOURG |
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Tel. +352 4398-1 |
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E-mail: eca-info@eca.europa.eu |
oppure compilando un buono d’ordine elettronico su EU-Bookshop.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/4 |
Pubblicazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 384/04)
A norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 995/2012, la Commissione pubblica l’elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.
Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione pubblica l’elenco aggiornato degli organismi di controllo:
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Organismi di controllo |
Data del riconoscimento |
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AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) |
19.10.2015 |
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BM TRADA Latvija |
1.6.2015 |
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Bureau Veritas Certification Holding SAS |
27.3.2014 |
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Consorzio Servizi Legno-Sughero |
19.8.2013 |
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Control Union Certifications B.V. |
27.3.2014 |
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DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH |
1.6.2015 |
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GD Holz Service GmbH |
30.1.2015 |
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ICILA S.R.L. |
30.1.2015 |
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Le Commerce du Bois |
30.1.2015 |
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NEPCon |
19.8.2013 |
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SGS United Kingdom Limited |
30.1.2015 |
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Soil Association Woodmark |
30.1.2015 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/5 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2015/C 384/05)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta |
Repubblica popolare cinese India Indonesia Malaysia Taiwan Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1), esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio alle importazioni spedite dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20), esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio alle importazioni spedite da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi (GU L 11, del 16.1.2013, pag. 1). |
10.8.2016 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/7 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2015/C 384/06)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Alcuni meccanismi per la legatura di fogli |
Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia (GU L 204, del 9.8.2011, pag. 11). |
10.8.2016 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 384/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7797 — Michelin/Fives/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 384/07)
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1. |
In data 12 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Compagnie Générale des Établissements Michelin («Michelin»), attraverso la controllata al 100 % Spika SAS (Francia), e Fives SA («Fives», Francia) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Fives Michelin Additive Solutions SAS (Francia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Michelin: produzione e distribuzione di pneumatici per l’industria automobilistica e altre industrie; — Fives: progettazione e produzione di macchinari industriali, attrezzature di processo e linee di produzione; — Fives Michelin Additive Solutions SAS: sviluppo, produzione e vendita di macchine per la produzione additiva e relative parti e prestazione dei servizi connessi. |
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax n. +32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7797 — Michelin/Fives/JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.