ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 381

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
16 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2015/C 381/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2015/C 381/02

Cause riunite C-455/13 P, C-457/13 P e C-460/13 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2015 — Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Commissione europea (C-457/13 P), Repubblica italiana (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e altri (Impugnazione — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Settore degli ortofrutticoli — Regolamento (CE) n. 1580/2007 — Articolo 52, paragrafo 2 bis — Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 — Articoli 50, paragrafo 3, e 60, paragrafo 7 — Aiuti alle organizzazioni di produttori — Ortofrutticoli trasformati — Tassi forfettari relativi a determinate attività di trasformazione — Ammissibilità degli investimenti e delle azioni connesse alla trasformazione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Incidenza diretta)

2

2015/C 381/03

Causa C-606/13: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall — Svezia) — OKG AB/Skatteverket (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Articoli 4 e 21 — Direttiva 2008/118/CE — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Disciplina di uno Stato membro — Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari)

4

2015/C 381/04

Causa C-32/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt/Attila Sugár (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Contratto di prestito ipotecario — Articolo 7, paragrafo 1 — Cessazione dell’inserzione di clausole abusive — Mezzi adeguati ed efficaci — Riconoscimento di debito — Atto notarile — Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio — Titolo esecutivo — Obblighi del notaio — Esame d’ufficio delle clausole abusive — Sindacato giurisdizionale — Principi di equivalenza e di effettività)

4

2015/C 381/05

Causa C-201/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Cluj — Romania) — Smaranda Bara e a./Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Trattamento dei dati personali — Articoli 10 e 11 — Informazione delle persone interessate — Articolo 13 — Deroghe e restrizioni — Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali)

5

2015/C 381/06

Causa C-230/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Weltimmo s. r. o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Rinvio pregiudiziale — Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 28, paragrafi 1, 3 e 6 — Responsabile del trattamento formalmente stabilito in uno Stato membro — Violazione del diritto alla protezione dei dati personali con riguardo alle persone fisiche in un altro Stato membro — Determinazione del diritto applicabile e dell’autorità di controllo competente — Esercizio dei poteri dell’autorità di controllo — Potere sanzionatorio)

6

2015/C 381/07

Causa C-276/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini in modo indipendente — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come soggetto passivo ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE)

7

2015/C 381/08

Causa C-290/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) — Procedimento penale a carico di Skerdjan Celaj (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni — Violazione del divieto di ingresso — Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza — Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale — Compatibilità)

8

2015/C 381/09

Cause riunite C-340/14 e C-341/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — R.L. Trijber, agente sotto la ditta Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Navigazione di diporto — Centri di prostituzione in vetrina — Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) — Sfera di applicazione — Esclusione — Servizi nel settore dei trasporti — Libertà di stabilimento — Regime di autorizzazione — Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) — Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione — Proporzionalità — Requisito linguistico — Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) — Durata dell’autorizzazione — Limitazione del numero di autorizzazioni disponibili — Motivo imperativo di interesse generale)

8

2015/C 381/10

Causa C-357/14 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 — Electrabel SA e Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di taluni produttori di energia elettrica — Accordi per l’acquisto di energia elettrica conclusi tra un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione di parte che può proporre ricorso dinanzi alla Corte — Adesione dell’Ungheria all’Unione europea — Data di riferimento al fine della valutazione dell’esistenza di un aiuto — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Criterio dell’investitore privato — Metodo di calcolo dell’importo dei suddetti aiuti)

9

2015/C 381/11

Causa C-432/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Disparità di trattamento fondata sull’età — Comparabilità delle situazioni — Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà — Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie)

10

2015/C 381/12

Causa C-452/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl (Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Obbligo di rinvio alla Corte — Ravvicinamento delle legislazioni — Specialità farmaceutiche — Medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio — Modifica — Diritti — Regolamento (CE) n. 297/95 — Regolamento (CE) n. 1234/2008 — Ambito di applicazione)

11

2015/C 381/13

Causa C-250/15: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Vivium SA/Stato belga (Rinvio pregiudiziale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Assenza di elementi precisi sufficienti — Irricevibilità manifesta)

11

2015/C 381/14

Causa C-181/15 P: Impugnazione proposta il 22 aprile 2015 dalla Marpefa, S.L. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2015, causa T-708/14, Marpefa/UAMI

12

2015/C 381/15

Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

12

2015/C 381/16

Causa C-438/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto (Italia) il 10 agosto 2015 — procedimento penale a carico di Davide Durante

13

2015/C 381/17

Causa C-444/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 17 agosto 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.

14

2015/C 381/18

Causa C-446/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 agosto 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

15

2015/C 381/19

Causa C-449/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 agosto 2015 — Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso

16

2015/C 381/20

Causa C-450/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 agosto 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

17

2015/C 381/21

Causa C-462/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 31 agosto 2015 — Verners Pudāns

18

2015/C 381/22

Causa C-466/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 settembre 2015 — Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis D’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben/Primo ministro, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

18

2015/C 381/23

Causa C-472/15 P: Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 dalla Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e dalla Sace BT SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-305/13, SACE e Sace BT/Commissione

19

2015/C 381/24

Causa C-483/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 settembre 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Albini & Pitigliani SpA

22

2015/C 381/25

Causa C-486/15 P: Impugnazione proposta il 14 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2015, cause riunite T-425/04 RENV, e T-444/04 RENV, Francia e Orange/Commissione

22

2015/C 381/26

Causa C-506/15 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-561/13, Spagna/Commissione

24

2015/C 381/27

Causa C-510/15 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2015 dalla Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-398/10, Fapricela/Commissione

25

 

Tribunale

2015/C 381/28

Causa T-89/13: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Calestep/ECHA (REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Raccomandazione 2003/361/CE — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

27

2015/C 381/29

Causa T-520/13: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Philip Morris Benelux/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Progetto di relazione sulla valutazione d’impatto elaborato nel contesto della proposta di revisione della direttiva sui prodotti derivati dal tabacco — Diniego d’accesso — Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso — Non luogo a statuire)

27

2015/C 381/30

Causa T-453/14: Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Pannonhalmi Főapátság/Parlamento [Ricorso di annullamento — Petizione indirizzata al Parlamento attinente alla proprietà del castello di Lónyay a Rusovce (Slovacchia) — Petizione dichiarata irricevibile — Obbligo di motivazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

28

2015/C 381/31

Causa T-533/14 P: Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Kolarova/AER (Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale — AER — Poteri affidati all’autorità abilitata a concludere i contratti di impiego — Delega all’Ufficio Gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) — Ricorso diretto avverso l’istituzione delegante — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

29

2015/C 381/32

Causa T-555/14: Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2015 — Estonia/Commissione (Pesca — Investimenti a favore dei pescherecci effettuati dall’Estonia — Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi — Revoca della decisione — Non luogo a statuire)

29

2015/C 381/33

Causa T-565/14: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione [Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione relativa alla comunicazione, da parte della Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali — Rifiuto di riesame interno — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Termine di ricorso — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato]

30

2015/C 381/34

Causa T-578/14: Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2015 — VSM Geneesmiddelen/Commissione (Ricorso per carenza e di annullamento — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Sostanze botaniche — Termine di ricorso — Carenza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

31

2015/C 381/35

Causa T-585/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Slovenia/Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

32

2015/C 381/36

Causa T-619/14: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Bionorica/Commissione [Ricorso per carenza — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) no 1924/2006 — Sostanze vegetali — Termine di ricorso — Carenza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità]

32

2015/C 381/37

Causa T-620/14: Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Diapharm/Commissione (Ricorso per carenza — Tutela dei consumatori — Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari — Regolamento (CE) n. 1924/2006 — Sostanze vegetali — Termine di ricorso — Mancanza di interesse ad agire — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

33

2015/C 381/38

Causa T-633/14: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI (Marchio comunitario — Termine di ricorso — Dies a quo — Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax — Ricezione del telefax — Tardività — Assenza di forza maggiore o di caso fortuito — Irricevibilità manifesta)

34

2015/C 381/39

Causa T-666/14: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI (Marchio comunitario — Termine di ricorso — Dies a quo — Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax — Ricezione del telefax — Tardività — Assenza di forza maggiore o di caso fortuito — Irricevibilità manifesta)

34

2015/C 381/40

Causa T-676/14: Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Spagna/Commissione [Ricorso di annullamento — Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011 — Effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro — Manipolazione delle statistiche — Decisione della Commissione di avviare un’indagine — Atto non impugnabile — Atto preparatorio — Irricevibilità]

35

2015/C 381/41

Causa T-678/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

36

2015/C 381/42

Causa T-685/14: Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione (Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Decisione della Commissione riguardante la notifica da parte della Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali — Diniego di riesame interno — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus — Termine di ricorso — Tardività — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

36

2015/C 381/43

Causa T-779/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione europea (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

37

2015/C 381/44

Causa T-784/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Romania/Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente alla perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

38

2015/C 381/45

Causa T-841/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Spagna/Commissione (Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente alla perdita di risorse proprie — Importo degli interessi di mora — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

39

2015/C 381/46

Causa T-848/14 P: Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione per l’anno 2006 — Molestie psicologiche — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

39

2015/C 381/47

Causa T-849/14 P: Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione annuale — Regolamentazione interna — Procedimento di ricorso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

40

2015/C 381/48

Causa T-10/15 P: Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI (Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Procedimento d’inchiesta — Relazione del comitato d’inchiesta — Definizione errata delle molestie psicologiche — Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia)

40

2015/C 381/49

Causa T-66/15: Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Alsharghawi/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Ricorso per carenza — Presa di posizione del Consiglio — Venir meno dell’oggetto del ricorso — Non luogo a statuire)

41

2015/C 381/50

Causa T-235/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Pari Pharma/EMA [Procedimento sommario — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti detenuti dall’EMA relativi a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale — Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi]

42

2015/C 381/51

Causa T-368/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Alcimos Consulting/BCE (Procedimento sommario — Politica economica e monetaria — Decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE — Erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

43

2015/C 381/52

Causa T-436/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione (Procedimento sommario — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

43

2015/C 381/53

Causa T-437/15 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione (Procedimento sommario — Agricoltura — Protezione contro organismi nocivi ai vegetali — Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

44

2015/C 381/54

Causa T-387/15: Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (J AND JOY)

45

2015/C 381/55

Causa T-388/15: Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (JN-JOY)

45

2015/C 381/56

Causa T-389/15: Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (J&JOY)

46

2015/C 381/57

Causa T-505/15: Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

47

2015/C 381/58

Causa T-521/15: Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Diesel/UAMI — Sprinter megacentros del deporte (linea curva ed angolata)

48

2015/C 381/59

Causa T-528/15: Ricorso proposto l’8 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

48

2015/C 381/60

Causa T-533/15: Ricorso proposto l’11 settembre 2015 — Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland e a./Consiglio e Commissione

49

2015/C 381/61

Causa T-539/15: Ricorso proposto il 17 settembre 2015 — LLR-G5/UAMI — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

50

2015/C 381/62

Causa T-541/15: Ricorso proposto il 17 settembre 2015 — Industrie Aeronautiche Reggiane/UAMI — Audi (NSU)

51

2015/C 381/63

Causa T-549/15: Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Guiral Broto/UAMI — Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

52

2015/C 381/64

Causa T-562/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Federcaccia Toscana e a./Commissione

53

2015/C 381/65

Causa T-567/15: Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI — Mad Catz Interactive (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche)

55

2015/C 381/66

Causa T-570/15: Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — Federcaccia della Regione Liguria e a./Commissione

55

2015/C 381/67

Causa T-568/13: Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI — Kimbo (KIMBO)

57

2015/C 381/68

Causa T-569/13: Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI–Kimbo (caffè KIMBO Espresso Napoletano

57

2015/C 381/69

Causa T-637/13: Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI-Kimbo (caffé KIMBO)

57

2015/C 381/70

Causa T-638/13: Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI-Kimbo (Caffé KIMBO GOLD MEDAL)

58

2015/C 381/71

Causa T-196/14: Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2015 — Swedish Match North Europe/UAMI — Skruf Snus (pacchetti di tabacco per uso orale)

58

2015/C 381/72

Causa T-239/14: Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2015 — Monard/Commissione

58

2015/C 381/73

Causa T-252/14: Ordinanza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/74

Causa T-253/14: Ordinanza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/75

Causa T-592/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

59

2015/C 381/76

Causa T-594/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Markhlouf/Consiglio

59

2015/C 381/77

Causa T-595/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Othman/Consiglio

59

2015/C 381/78

Causa T-597/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio

59

2015/C 381/79

Causa T-598/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

60

2015/C 381/80

Causa T-599/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Souruh/Consiglio

60

2015/C 381/81

Causa T-600/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

60

2015/C 381/82

Causa T-603/14: Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Drex Technologies/Consiglio

60

2015/C 381/83

Causa T-630/14: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Primo Valore/Commissione

60

2015/C 381/84

Causa T-674/14: Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2015 — SEA/Commissione

61

2015/C 381/85

Causa T-688/14: Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2015 — Airport Handling/Commissione

61

2015/C 381/86

Causa T-137/15: Ordinanza del Tribunale del 5 agosto 2015 — Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin/Commissione

61

 

Tribunale della funzione pubblica

2015/C 381/87

Cause riunite F-106/13 e F-25/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA [Funzione pubblica — Personale della FRA — Agente temporaneo — Rapporto di evoluzione della carriera — Appello interno — Accuse di discriminazione — Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo — Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto — Risoluzione del contratto a tempo indeterminato — Articolo 47, lettera c), i), del RAA — Diritto al contraddittorio — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

62

2015/C 381/88

Causa F-39/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — FT/ESMA (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Contabile — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Autorità competente — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo)

63

2015/C 381/89

Causa F-119/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — FE/Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Iscrizione nell’elenco di riserva — Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso — Rispettive competenze dell’APN e della commissione giudicatrice — Durata minima dell’esperienza professionale — Modalità di calcolo — Manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice — Insussistenza — Perdita della possibilità di assunzione — Risarcimento)

63

2015/C 381/90

Causa F-132/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — CH/Parlamento (Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Articolo 266 TFUE — Misure di esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale — Annullamento di una decisione di licenziamento — Annullamento di una decisione recante rigetto di una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto — Portata dell’obbligo di assistenza in presenza di un principio di prova di molestie morali — Obbligo dell’AASC di condurre un’indagine amministrativa — Facoltà per il funzionario o l’agente di promuovere un procedimento giudiziario nazionale — Comitato consultivo sulle molestie morali e sulla loro prevenzione sul luogo di lavoro che esamina denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di membri del Parlamento — Ruolo e prerogative — Danni materiali e morali)

64

2015/C 381/91

Causa F-41/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 ottobre 2015 — FK/CEPOL

65


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2015/C 381/01)

Ultima pubblicazione

GU C 371 del 9.11.2015

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 363 del 3.11.2015

GU C 354 del 26.10.2015

GU C 346 del 19.10.2015

GU C 337 del 12.10.2015

GU C 328 del 5.10.2015

GU C 320 del 28.9.2015

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/2


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 settembre 2015 — Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Commissione europea (C-457/13 P), Repubblica italiana (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e altri

(Cause riunite C-455/13 P, C-457/13 P e C-460/13 P) (1)

((Impugnazione - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Settore degli ortofrutticoli - Regolamento (CE) n. 1580/2007 - Articolo 52, paragrafo 2 bis - Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Articoli 50, paragrafo 3, e 60, paragrafo 7 - Aiuti alle organizzazioni di produttori - Ortofrutticoli trasformati - Tassi forfettari relativi a determinate attività di trasformazione - Ammissibilità degli investimenti e delle azioni connesse alla trasformazione - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Incidenza diretta))

(2015/C 381/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

(Causa C-455/13 P)

Ricorrenti: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-Alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (rappresentanti: M. Merola e M. C. Santacroce, avvocati)

(Causa C-457/13 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Skelly, A. Marcoulli e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della Commissione europea: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas et C. Candat, agents), Sociedad Cooperativa de Exportación de Frutos Cítricos Anecoop (Anecoop) S. Coop., Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) Coop. V., Cooperativa Agrícola «Sant Bernat» (Carlet) Coop. V., Cooperativa Agrícola SCJ (COPAL) Coop. V., Grupo AN S. Coop., Acopaex S. Coop., Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza (Las Marismas), Associació de Cooperatives Agràries de les Terres de Lleida (ACTEL), Unió Corporació Alimentária (UNIO) SCCL, Union Coopérative Agricole France Prune (France Prune), Agrial SCA, Triskalia, Union Fermière Morbihannaise (UFM), VOG Products Soc. agr. coop., Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., Agricoltori Riuniti Piacentini (ARP) Soc. agr. coop., Orogel Fresco Soc. agr. coop., Conserve Italia Soc. agr. coop., Fruttagel Soc. agr. coop. (rappresentanti: M. Merola e C. Santacroce, avvocati), Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (Unaproa) (rappresentanti: inizialmente S. Crisci, successivamente G. Coppo, avvocati),

(Causa C-460/13 P)

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato)

Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo Lda, Evropaïka Trofima AE, FIT — Fomento da Indústria do Tomate SA, Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, Panellinia Enosi Konservopoion, Elliniki Etairia Konservon AE, Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares SA, Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol SA, Sugalidal — Indústrias de Alimentação SA, Sutol — Indústrias Alimentares Lda, ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon, AIT — Associação dos Industriais de Tomate, (rappresentanti: S. Estima Martins e R. Oliveira, advogados), Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-Alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), VOG Products Soc. agr. coop., Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., ARP Agricoltori Riuniti Piacentini Soc. agr. coop., Orogel Fresco Soc. agr. coop., Conserve Italia Soc. agr. coop

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Anicav e a./Commissione (T-454/10 e T-482/11, EU:T:2013:282) è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle cause T-454/10 e T-482/11 in quanto diretti all’annullamento dell’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, nonché degli articoli 50, paragrafo 3, e 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

2)

I ricorsi di annullamento proposti nelle cause T-454/10 e T-482/11 sono respinti in quanto irricevibili.

3)

L’Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), l’Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), la Campil-Agro-Industrial do Campo do Tejo Lda, l’Evropaïka Trofima AE, la FIT — Fomento da Indústria do Tomate SA, la Konservopoiia Oporokipeftikon Filippos AE, la Panellinia Enosi Konservopoion, l’Elliniki Etairia Konservon AE, l’Anonymos Viomichaniki Etaireia Konservon D. Nomikos, l’Italagro — Indústria de Transformação de Produtos Alimentares SA, la Kopaïs AVEE Trofimon & Poton, la Serraïki Konservopoiia Oporokipeftikon Serko AE, la Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas — Sopragol SA, la Sugalidal — Indústrias de Alimentação SA, la Sutol — Indústrias Alimentares Lda e la ZANAE Zymai Artopoiias Nikoglou AE Viomichania Emporio Trofimon sono condannate alle spese sostenute in primo grado e/o nel procedimento d’impugnazione dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalla Cooperativas Agro-Alimentarias, dalla Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop), dalla Commissione europea nella causa C-457/13 P, dalla Repubblica italiana, dalla Sociedad Cooperativa de Exportación de Frutos Cítricos Anecoop (Anecoop) S. Coop, dalla Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (CANSO) Coop. V., dalla Cooperativa Agrícola «Sant Bernat» (Carlet) Coop. V., dalla Cooperativa Agrícola SCJ (COPAL) Coop. V., dal Grupo AN S. Coop., dall’Acopaex S. Coop., dalla Las Marismas de Lebrija Sociedad Cooperativa Andaluza (Las Marismas), dall’Associació de Cooperatives Agràries de les Terres de Lleida (ACTEL), dall’Unió Corporació Alimentária (UNIO) SCCL, dall’Union Coopérative Agricole France Prune (France Prune), dall’Agrial SCA, dalla Triskalia, dall’Union Fermière Morbihannaise (UFM), dalla VOG Products Soc. agr. coop., dal Consorzio Padano Ortofrutticolo (CO.PAD.OR.) Soc. agr. coop., dal Consorzio Casalasco del Pomodoro Soc. agr. coop., dall’Agricoltori Riuniti Piacentini (ARP) Soc. agr. coop., dall’Orogel Fresco Soc. agr. coop.,dalla Conserve Italia Soc. agr. coop., dalla Fruttagel Soc. agr. coop. nonché dall’Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio (Unaproa).

4)

L’AIT — Associação dos Industriais de Tomate e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.

GU C 344 del 23.11.2013.

GU C 352 del 30.11.2013.


16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/4


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall — Svezia) — OKG AB/Skatteverket

(Causa C-606/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 4 e 21 - Direttiva 2008/118/CE - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Disciplina di uno Stato membro - Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari))

(2015/C 381/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Sundsvall

Parti

Ricorrente: OKG AB

Convenuto: Skatteverket

Dispositivo

1)

Gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari, in quanto tale tassa non rientra nell’ambito d’applicazione di siffatta direttiva.

2)

La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretata nel senso che una tassa gravante sul rendimento termico di un reattore nucleare non costituisce un diritto di accisa ai sensi di tale direttiva.


(1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — ERSTE Bank Hungary Zrt/Attila Sugár

(Causa C-32/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore - Contratto di prestito ipotecario - Articolo 7, paragrafo 1 - Cessazione dell’inserzione di clausole abusive - Mezzi adeguati ed efficaci - Riconoscimento di debito - Atto notarile - Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio - Titolo esecutivo - Obblighi del notaio - Esame d’ufficio delle clausole abusive - Sindacato giurisdizionale - Principi di equivalenza e di effettività))

(2015/C 381/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: ERSTE Bank Hungary Zrt

Convenuto: Attila Sugár

Dispositivo

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.


(1)  GU C 102 del 7.4.2014.


16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Cluj — Romania) — Smaranda Bara e a./Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

(Causa C-201/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 95/46/CE - Trattamento dei dati personali - Articoli 10 e 11 - Informazione delle persone interessate - Articolo 13 - Deroghe e restrizioni - Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali))

(2015/C 381/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: Smaranda Bara e a.

Convenuti: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)

Dispositivo

Gli articoli 10, 11 e 13 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento.


(1)  GU C 223 del 14.7.2014.


16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Weltimmo s. r. o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-230/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 28, paragrafi 1, 3 e 6 - Responsabile del trattamento formalmente stabilito in uno Stato membro - Violazione del diritto alla protezione dei dati personali con riguardo alle persone fisiche in un altro Stato membro - Determinazione del diritto applicabile e dell’autorità di controllo competente - Esercizio dei poteri dell’autorità di controllo - Potere sanzionatorio))

(2015/C 381/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Weltimmo s. r. o.

Convenuta: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un’organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un’attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento.

Per determinare se ciò si verifichi, in circostanze quali quelle controverse nel procedimento principale, il giudice del rinvio può tener conto, in particolare, del fatto, da un lato, che l’attività del responsabile di detto trattamento, nell’ambito della quale il medesimo ha luogo, consiste nella gestione di siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro e redatti nella lingua di quest’ultimo e che essa, di conseguenza, è principalmente, ovvero interamente, rivolta verso detto Stato membro e, dall’altro, che tale responsabile ha un rappresentante in detto Stato membro, il quale è incaricato di recuperare i crediti risultanti da tale attività nonché di rappresentarlo nei procedimenti amministrativo e giudiziario relativi al trattamento dei dati interessati.

È, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento.

2)

Nell’ipotesi in cui l’autorità di controllo di uno Stato membro cui sia proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, giunga alla conclusione che il diritto applicabile al trattamento dei dati personali interessati non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato membro, l’articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo potrebbe esercitare i poteri effettivi d’intervento attribuitile in base all’articolo 28, paragrafo 3, di detta direttiva solamente nel territorio del suo Stato membro. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto di tale Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito in tale territorio, ma, secondo l’articolo 28, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe chiedere all’autorità di controllo dello Stato membro del quale si applica legge d’intervenire.

3)

La direttiva 95/46 deve essere interpretata nel senso che la nozione di «adatfeldolgozás» (elaborazione dei dati), utilizzata nella versione di tale direttiva in lingua ungherese, in particolare agli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 6, della medesima, deve essere intesa in un significato identico a quello del termine «adatkezelés» (trattamento dei dati).


(1)  GU C 245 del 28.7.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Causa C-276/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 13, paragrafo 1 - Soggetti passivi - Interpretazione dei termini «in modo indipendente» - Ente comunale - Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità - Possibilità di qualificare una siffatta unità come «soggetto passivo» ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 - Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE))

(2015/C 381/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


16.11.2015   

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C 381/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia) — Procedimento penale a carico di Skerdjan Celaj

(Causa C-290/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso per un periodo di tre anni - Violazione del divieto di ingresso - Cittadino di un paese terzo allontanato in precedenza - Pena detentiva in caso di reingresso illecito nel territorio nazionale - Compatibilità))

(2015/C 381/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Firenze

Imputato nella causa principale

Skerdjan Celaj

Dispositivo

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’irrogazione di una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare il quale, dopo essere ritornato nel proprio paese d’origine nel quadro di un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo un divieto di ingresso.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


16.11.2015   

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C 381/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — R.L. Trijber, agente sotto la ditta Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14)

(Cause riunite C-340/14 e C-341/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/123/CE - Servizi nel mercato interno - Navigazione di diporto - Centri di prostituzione in vetrina - Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) - Sfera di applicazione - Esclusione - Servizi nel settore dei trasporti - Libertà di stabilimento - Regime di autorizzazione - Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione - Proporzionalità - Requisito linguistico - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Durata dell’autorizzazione - Limitazione del numero di autorizzazioni disponibili - Motivo imperativo di interesse generale))

(2015/C 381/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: R.L. Trijber, agente sotto la ditta Amstelboats (C-340/14), J. Harmsen (C-341/14)

Resistenti: College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Burgemeester van Amsterdam

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, un’attività come quella oggetto della richiesta di autorizzazione di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare, in occasione di eventi e ricorrenze, una città per le vie d’acqua, non costituisce un servizio nel «settore dei trasporti», ai sensi della menzionata disposizione, escluso dalla sfera di applicazione della direttiva stessa.

2)

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte delle competenti autorità nazionali, di autorizzazioni a durata illimitata per l’esercizio di un’attività come quella oggetto del procedimento principale, laddove il numero di autorizzazioni concesse a tal fine dalle autorità stesse sia limitato da motivi imperativi di interesse generale.

3)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una misura come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la concessione di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un’attività come quella di cui trattasi nella causa C-341/14, consistente nella gestione di centri di prostitute in vetrina, con locazione di camere ad ore, al requisito che il prestatore di tali servizi sia in grado di comunicare in una lingua compresa dai beneficiari dei servizi medesimi, nella specie, prostitute, qualora tale requisito sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, vale a dire la prevenzione di reati connessi alla prostituzione, e non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014.


16.11.2015   

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C 381/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 — Electrabel SA e Dunamenti Erőmű Zrt/Commissione europea

(Causa C-357/14 P) (1)

((Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di taluni produttori di energia elettrica - Accordi per l’acquisto di energia elettrica conclusi tra un’impresa pubblica e taluni produttori di energia elettrica - Decisione che dichiara tali aiuti incompatibili con il mercato comune e ne ordina il recupero - Nozione di «parte» che può proporre ricorso dinanzi alla Corte - Adesione dell’Ungheria all’Unione europea - Data di riferimento al fine della valutazione dell’esistenza di un aiuto - Nozione di «aiuto di Stato» - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Metodo di calcolo dell’importo dei suddetti aiuti))

(2015/C 381/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Electrabel SA e Dunamenti Erőmű Zrt (rappresentanti: J. Philippe, F.-H. Boret e A.-C. Guyon, avvocati, P. Turner, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e K. Talabér-Ritz, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Dunamenti Erőmű Zrt. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Electrabel SA sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 329 del 22.9.2014.


16.11.2015   

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C 381/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud'hommes de Paris — Francia) — O/Bio Philippe Auguste SARL

(Causa C-432/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Disparità di trattamento fondata sull’età - Comparabilità delle situazioni - Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà - Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie))

(2015/C 381/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud'hommes de Paris

Parti

Ricorrente: O

Convenuta: Bio Philippe Auguste SARL

Dispositivo

Il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un’indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie.


(1)  GU C 431 dell’1.2.2014.


16.11.2015   

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C 381/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Causa C-452/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Obbligo di rinvio alla Corte - Ravvicinamento delle legislazioni - Specialità farmaceutiche - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio - Modifica - Diritti - Regolamento (CE) n. 297/95 - Regolamento (CE) n. 1234/2008 - Ambito di applicazione))

(2015/C 381/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Convenuta: Doc Generici srl

Dispositivo

1)

Né il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, come modificato dal regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012, né il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, impongono o vietano a un’autorità nazionale competente di esigere, per una variazione dell’indirizzo del titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio, il pagamento di tanti diritti quante sono le autorizzazioni all’immissione in commercio da modificare.

2)

L’articolo 267 TFUE dev’essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ad adempiere il proprio obbligo di rinvio.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


16.11.2015   

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C 381/11


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Vivium SA/Stato belga

(Causa C-250/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale - Assenza di elementi precisi sufficienti - Irricevibilità manifesta))

(2015/C 381/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Vivium SA

Convenuto: Stato belga

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio), con decisione del 13 maggio 2015 (causa C- 250/15), è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 262 del 10.8.2015.


16.11.2015   

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C 381/12


Impugnazione proposta il 22 aprile 2015 dalla Marpefa, S.L. avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 febbraio 2015, causa T-708/14, Marpefa/UAMI

(Causa C-181/15 P)

(2015/C 381/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Marpefa, S.L. (rappresentante: I. Barroso Sánchez-Lafuente, abogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment

Con ordinanza del 6 ottobre 2015 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione.


16.11.2015   

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C 381/12


Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P)

(2015/C 381/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea;

2)

accogliere le conclusioni delle ricorrenti nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

3)

condannare il Consiglio alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle delle ricorrenti;

4)

condannare le parti intervenienti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per quanto riguarda la nozione di «tutte le operazioni di esportazione [comparabili]» e il rapporto tra le disposizioni di cui trattasi, ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) e gli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 4, comma 2, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico delle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, non ha preso in considerazione talune domande delle ricorrenti e ha commesso un errore di diritto nel valutare l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.


(1)  GU L 275, pag. 1.

(2)  GU L 343, pag. 51.


16.11.2015   

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C 381/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Taranto (Italia) il 10 agosto 2015 — procedimento penale a carico di Davide Durante

(Causa C-438/15)

(2015/C 381/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Taranto

Imputato

Davide Durante

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 43, 49 e 56 ss. del TCE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che, ai fini della indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni così come previsto dall’art. [10, comma] 9-octies della legge 26.4.2012 n. 44, contempli cause di esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito della capacità economico-finanziaria del contraente, senza prevedere, ai fini della relativa dimostrazione, idonei criteri alternativi rispetto al prescritto requisito della presentazione di due differenti attestazioni rilasciate da due diversi istituti di credito, allorquando le attestazioni provengano da un solo soggetto.


16.11.2015   

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C 381/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 17 agosto 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e a.

(Causa C-444/15)

(2015/C 381/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Ricorrente: Associazione Italia Nostra Onlus

Resistenti: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio

Questioni pregiudiziali

1)

Se il paragrafo 3, dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE (1) nella parte in cui si riferisce anche alla fattispecie contemplata dal paragrafo 2, lett. b) del medesimo articolo, sia valido, alla luce delle norme in materia ambientale del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nella parte in cui sottrae da una sottoposizione sistematica di valutazione ambientale strategica piani e programmi per i quali sia stata ritenuta necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (2);

2)

in caso di affermazione della validità della norma citata, se i paragrafi 2 e 3 dell’art. 3 della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica» vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, come quella nazionale che, per definire la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, fa riferimento a dati meramente quantitativi;

3)

in caso di esito negativo della questione precedente, se i paragrafi 2 e 3 dell’art. 3, della direttiva 2001/42/CE, letti alla luce del decimo «considerando» della medesima direttiva, per il quale «tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica», vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa, quale quella nazionale, che sottrae dall’assoggettamento automatico ed obbligatorio della procedura di valutazione ambientale strategica tutti i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici fino ai 40 ettari, ovvero i progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici fino a 10 ettari, nonostante, in considerazione dei possibili effetti sui siti, sia già stata ritenuta per essi necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


16.11.2015   

IT

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C 381/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 18 agosto 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Causa C-446/15)

(2015/C 381/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Signum Alfa Sped Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112 (1) relative alla detrazione dell’IVA debbano essere interpretate nel senso che l’autorità tributaria può esigere in maniera generale dal soggetto passivo che intenda esercitare il suo diritto alla detrazione dell’IVA, che egli accerti, affinché detta autorità non qualifichi l’operazione economica come fittizia, se l’emittente della fattura relativa ai servizi, per i quali il soggetto passivo intende esercitare il diritto a detrazione, disponga dei mezzi personali e materiali necessari per prestare il servizio in questione, sia al momento di tale prestazione che al momento degli accertamenti, e se abbia adempiuto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell’IVA, oppure disponga, oltre che della fattura, di altri documenti relativi all’operazione economica esenti da vizi di forma; se si possa esigere che l’emittente della fattura eserciti la sua attività economica senza alcuna irregolarità, non solo al momento dell’operazione su cui si basa il diritto alla detrazione dell’IVA, ma anche al momento dell’accertamento tributario.

2)

Se, nel caso in cui l’autorità tributaria, sulla base delle circostanze descritte nella prima questione, dichiari che, sebbene l’operazione economica abbia avuto luogo, il contenuto della fattura non è plausibile, in quanto detta operazione non è stata effettuata tra le parti che figurano nella fattura, si possa esigere che l’autorità tributaria, atteso che di regola incombe ad essa l’onere della prova, identifichi anche le parti tra cui l’operazione si è svolta e il soggetto che ha emesso fattura, o se detta autorità possa negare il diritto a detrazione che il soggetto passivo intende esercitare in mancanza di una prova concludente dei menzionati elementi di fatto e di informazioni o circostanze dalle quali risultino l’identità del terzo o il ruolo da esso svolto, ma unicamente sulla base di quanto dichiarato al riguardo dalla medesima autorità.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell’IVA debbano essere interpretate nel senso che l’autorità tributaria, anche quando non contesti l’esistenza dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima soddisfi i requisiti di forma previsti dalla legge, possa negare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA senza procedere a un esame della dovuta diligenza — basandosi in pratica su una responsabilità oggettiva — a motivo del fatto che, poiché l’operazione economica non è avvenuta tra le parti che figurano nella fattura, l’inverosimiglianza del contenuto della fattura esclude per definizione l’esame della dovuta diligenza, o se in tali circostanze l’autorità tributaria che non riconosce il diritto a detrazione sia comunque tenuta a dimostrare che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto a detrazione era a conoscenza delle irregolarità — dirette, nel caso di specie, all’elusione dell’imposta — commesse dall’impresa con la quale aveva un rapporto contrattuale, o aveva partecipato a tali irregolarità.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2006/112 relative alla detrazione dell’IVA e con i principi di neutralità fiscale, certezza del diritto e proporzionalità, sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, l’interpretazione normativa secondo cui la dovuta diligenza da parte del destinatario della fattura può essere oggetto di esame solo se si può dimostrare che vi è stata una prestazione tra le parti, vale a dire se l’operazione economica ha avuto luogo tra le parti nel modo indicato nella fattura, e sussistono solo altri tipi di errori, ad esempio vizi di forma, tenendo conto in particolare del fatto che la normativa tributaria nazionale contiene disposizioni relative alle fatture con vizi di forma e a quelle emesse in mancanza di un’operazione economica.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347).


16.11.2015   

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C 381/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 agosto 2015 — Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso

(Causa C-449/15)

(2015/C 381/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna

Convenuto: Comune di Portoscuso

Questione pregiudiziale

Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi determina la reiterata proroga del termine di scadenza, di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica.


16.11.2015   

IT

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C 381/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 agosto 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

(Causa C-450/15)

(2015/C 381/20)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

Resistente: Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

Questione pregiudiziale

Se il principio di proporzionalità che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni — così come affermato dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea — osti ad una interpretazione dell’art. 23, par. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003 (1), quale è quella consolidata dalla Commissione europea attraverso gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006/C 201/02) e alla relativa prassi applicativa anche nazionale — secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull’importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10 % del fatturato, con il rischio che l’applicazione delle attenuanti sull’importo base si riveli del tutto inidone[a] a produrre l’effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


16.11.2015   

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C 381/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 31 agosto 2015 — Verners Pudāns

(Causa C-462/15)

(2015/C 381/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in primo grado: Verners Pudāns

Convenuto in primo grado: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se si debba interpretare l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (1) del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, nel senso che, in linea di principio, permette ad uno Stato membro di assoggettare ad imposta sul reddito i pagamenti effettuati nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del citato regolamento.


(1)  GU L 30, pag. 16.


16.11.2015   

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C 381/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 settembre 2015 — Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis D’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben/Primo ministro, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

(Causa C-466/15)

(2015/C 381/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis D’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben

Resistenti: Primo ministro, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Questione pregiudiziale

Se una normativa nazionale che consente a un funzionario distaccato presso un’istituzione dell’Unione europea di scegliere, per il periodo del suo distacco, se sospendere il versamento di contributi nell’ambito del regime pensionistico del proprio Stato d’origine, essendo allora la sua pensione nell’ambito di tale regime interamente cumulata con i benefici pensionistici connessi alla funzione di distacco, o proseguire tale versamento, essendo allora la sua pensione nell’ambito di tale regime limitata all’importo necessario per portare tutte le pensioni, ivi compresa la pensione maturata nell’ambito del regime in cui rientra la funzione di distacco, all’importo della pensione che egli avrebbe maturato in assenza di distacco, violi gli obblighi derivanti dall’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 del medesimo Trattato e del principio di leale cooperazione, di cui all’articolo 4 TUE.


16.11.2015   

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C 381/19


Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 dalla Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e dalla Sace BT SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015, causa T-305/13, SACE e Sace BT/Commissione

(Causa C-472/15 P)

(2015/C 381/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica italiana

Conclusioni

SACE chiede che l’Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento della presente impugnazione, annullare la decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della Sentenza impugnata, e accogliere, senza necessità di rinvio della causa al Tribunale, le conclusioni presentate dalle Ricorrenti in primo grado, e pertanto:

annullare in toto la decisione della Commissione europea 20 marzo 2013, C(2013) 1501 def., sulle misure SA.23425 attuate dall’Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di SACE BT S.p.A.;

in subordine, annullarla parzialmente, limitatamente al/i motivo/i di ricorso accolto/i; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio, incluse quelle relative al procedimento sommario T-305/13 R.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, concernente l’imputabilità allo Stato italiano delle misure controverse: violazione dell’art. 107(1) TFUE quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza«Stardust Marine»(causa C-482/99); manifesta erroneità dell’interpretazione del § 177(b)(i) della motivazione della Decisione; accertamento di fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo e distorsione del contenuto della Decisione; illogicità della motivazione; indebita integrazione della motivazione della Decisione impugnata; falsa applicazione del principio secondo il quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata, in relazione alle due lettere del MEF a SACE S.p.A. prodotte dal governo italiano in allegato alla sua memoria d’intervento

La Sentenza impugnata ha stabilito il seguente principio: il fatto che l’operazione controversa persegua interessi dell’impresa pubblica coincidenti con un obiettivo d’interesse generale non significa necessariamente che detta impresa abbia potuto adottare la sua decisione senza tenere conto delle esigenze dei poteri pubblici. Nulla osterebbe, secondo il Tribunale, a che lo Stato possa imporre a un’impresa pubblica di compiere un’operazione di natura imprenditoriale, la quale, pur potendo eventualmente essere conforme al criterio dell’investitore privato in economia di mercato (il «MEIP»), resterà in ogni caso imputabile allo Stato. E, pertanto, alla Commissione non sarebbe richiesto, al fine di soddisfare il requisito dell’imputabilità, di dimostrare che il comportamento dell’impresa pubblica sarebbe stato diverso qualora la stessa avesse agito in modo autonomo. Così ragionando, il Tribunale si è discostato dai principi stabiliti in «Stardust Marine». Dalla sua pronuncia discende che il solo fatto che un’impresa pubblica sia controllata dallo Stato e sottoposta a un particolare regime organizzativo è di per sé sufficiente per concludere che le autorità pubbliche sono sempre e comunque, per definizione, coinvolte nell’ adozione di decisioni di intervento a favore delle controllate di detta impresa. In un caso come quello della specie, l’imputabilità allo Stato potrà essere esclusa solamente qualora risulti provato che il CdA della società madre ha assunto una decisione di contenuto tale che essa non consenta di perseguire in parallelo anche interessi di rilievo generale. Nella specie, tale decisione non poteva essere che la liquidazione di SACE BT, alla quale del resto per definizione la Commissione non avrebbe obiettato. Qualora invece la misura adottata dall’impresa pubblica possa in astratto corrispondere anche a un obiettivo di interesse generale o sia stata adottata tenendo conto anche di questo interesse, deve presumersi che il CdA abbia così deliberato perché nel decidere non poteva non tener conto delle esigenze dei pubblici poteri, e non è consentito né possibile fornire la prova del contrario;

Gli indizi generali dell’imputabilità utilizzati dalla Commissione e approvati dal Tribunale nulla dicono sul grado di autonomia con la quale il CdA di SACE S.p.A. esercitava ed esercita la gestione dell’impresa: e ciò non soltanto se presi ciascuno isolatamente dagli altri, ma anche qualora li si consideri nel loro complesso. Tali indizi non consentivano di dimostrare nulla di diverso dalla circostanza che nel 2009 lo Stato italiano controllava SACE S.p.A. in base alla proprietà azionaria totalitaria. La Sentenza «Stardust Marine» richiede, però, che gli indizi utilizzabili al fine di provare il coinvolgimento dello Stato siano strettamente collegati alle misure in questione, tenuto conto della loro ampiezza, dal loro contenuto e delle condizioni che esse comportano. La Sentenza impugnata riconosce espressamente che gli indizi dell’imputabilità utilizzati nella Decisione — tutti (tranne uno) attinenti alle attività di SACE nell’assicurazione dei rischi non di mercato, settore nel quale SACE BT non è presente — riguardano invece il contesto generale nel quale SACE S.p.A. opera, anziché le circostanze della specie e il contesto nel quale le misure controverse sono state adottate. Ciò nonostante, il Tribunale ha omesso di dichiarare che tali indizi sono per loro natura inidonei a fondare direttamente la presunzione del coinvolgimento concreto dello Stato nell’adozione delle misure in questione. Così operando, il Tribunale ha spostato il fuoco dell’esame dell’imputabilità al complesso dei rapporti tra Stato e imprese rispondenti al modello organizzativo delle imprese partecipate pubbliche — espressamente qualificate dalla legge come società per azioni, nell’ordinamento italiano — con il risultato di privare di qualsiasi rilevanza lo specifico oggetto, la specifica natura e lo specifico contenuto delle misure in questione nonché le concrete motivazioni alla base della loro adozione. In realtà, gli indizi utilizzati dalla Commissione indicano che è molto improbabile che vi sia stato alcun coinvolgimento dello Stato nell’adozione delle misure controverse;

Per converso, nell’analizzare il requisito dell’imputabilità, il Tribunale ha ignorato la pacifica risultanza che per legge il MEF non esercita direzione e coordinamento delle società partecipate, come SACE ha dedotto nel ricorso, citando le norme pertinenti. Inoltre, esso è incorso nella falsa applicazione del principio secondo il quale la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata, in relazione alle due lettere del MEF a SACE S.p.A. prodotte dal governo italiano in allegato alla sua memoria d’intervento. In effetti, dette lettere non fanno altro che confermare il principio dell’autonomia di gestione nel rapporto MEF/SACE S.p.A., che la Commissione ben conosceva, se non altro perché esso era stato a più riprese illustrato dal governo italiano alla Commissione nel corso della procedura d’esame approfondito ex art. 108(2) TFUE. I due documenti, dunque, sono stati invocati solamente a conferma di quanto già dedotto, senza comportare alcuna significativa modifica degli elementi essenziali delle misure oggetto d’esame.

Secondo motivo, concernente l’assenza di vantaggio asseritamente conferito a SACE BT dalla seconda misura controversa: violazione dell’art. 107(1) TFUE e falsa applicazione del MEIP; accertamento di fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo; distorsione dell’argomento secondo il quale SACE S.p.A. ha beneficiato di fatto di un’implicita maggiorazione di 5/12 del tasso della commissione incassata rispetto a quella versata da SACE BT ai riassicuratori privati; erronea qualificazione di detto argomento come «motivo nuovo» irricevibile

Il Tribunale — dimostrando, come già la Commissione, evidenti limiti di conoscenza e comprensione delle dinamiche dell’industria assicurativa, con particolare riferimento alla riassicurazione in eccesso di perdita (Excess of Loss (XoL)) — è incorso in errori gravi e manifesti, accertando fatti la cui inesattezza materiale risulta da documenti del fascicolo. L’esposizione ai rischi del riassicuratore in eccedenza di sinistro non aumenta qualora la partecipazione del riassicuratore alla copertura sia molto elevata: ciò in quanto alla maggiore quota di partecipazione al trattato XoL corrisponde una commissione incassata proporzionale. Inoltre, per il riassicuratore non sussiste aggravamento del rischio nel caso in cui il cedente versi in difficoltà finanziarie poiché in un trattato XoL il rischio di perdita principale per il riassicuratore non è legato alle difficoltà della compagnia cedente, bensì al rischio d’insolvenza degli acquirenti degli assicurati. Si aggiunga che il rischio di default della cedente SACE BT, anche in caso di difficoltà finanziarie, era del tutto inesistente, atteso che il pagamento alla controllante della commissione per la sottoscrizione del trattato riassicurativo avveniva in una rata unica e anticipata, e in assenza di pagamento tale copertura riassicurativa semplicemente non si sarebbe attivata. Il trattato XoL in questione non riguardava solamente il 25 % dei rischi riassicurati da SACE BT e, dunque, è falso che un secondo trattato, con previsione di una diversa commissione, avrebbe potuto essere negoziato con SACE S.p.A. per quanto riguarda il saldo della copertura riassicurativa, come affermato nella Sentenza. Infine, il Tribunale ha totalmente distorto l’argomento secondo il quale — essendo SACE S.p.A. entrata nel trattato, e quindi nella copertura riassicurativa dei rischi, solo dal 5 giugno 2009, pur ricevendo in corrispettivo una commissione calcolata su base annua — la detta società ha beneficiato, di fatto, di un’implicita maggiorazione di 5/12 del tasso della commissione incassata rispetto a quello della commissione corrisposta da SACE BT ai riassicuratori privati, in considerazione del periodo di rischio già trascorso senza il verificarsi di sinistri. Dato che tali circostanze risultano dalla Decisione impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che esse non furono portate a conoscenza della Commissione durante il procedimento amministrativo. Essendosi SACE limitata a formulare — nel contesto, e in via di ampliamento, del proprio secondo motivo di ricorso — un argomento di prova ulteriore dell’assenza del requisito sostanziale del vantaggio, il Tribunale ha erroneamente qualificato l’argomento in questione come un nuovo motivo irricevibile.

Terzo motivo, concernente l’assenza di vantaggio asseritamente conferito a SACE BT dalla terza e dalla quarta misura controversa: violazione dell’art. 107(1) TFUE e falsa applicazione del MEIP; indebita integrazione della motivazione della Decisione impugnata

Il CdA di SACE S.p.A. ha operato in maniera esattamente analoga al management di altri operatori privati, i quali, atteso l’elevato livello di incertezza e di urgenza che presentava il contesto di mercato del 2009, hanno proceduto ad analoghe iniezioni di capitale in società da essi controllate, nonostante l’assenza di previsioni relative a flussi di cassa futuri che supportassero contabilmente l’aspettativa dell’adeguata redditività delle stesse quanto meno a lungo termine. Tale risultanza oggettiva, che emergeva dalla semplice osservazione delle dinamiche in atto nel mercato in un dato momento storico, avrebbe dovuto prevalere su qualsiasi considerazione di carattere teorico o speculativo in sede di applicazione del MEIP da parte della Commissione. Inoltre, nella Decisione non è stato citato un solo caso concreto di società privata operante in normali condizioni di mercato che, a fronte delle gravi difficoltà determinate dalla crisi, sia stata posta in liquidazione dai suoi azionisti anziché ricapitalizzata. Non è dato comprendere, e comunque il Tribunale non ha spiegato, perché SACE sarebbe rimasta comunque tenuta a valutare ex ante la redditività futura di SACE BT e a trasmettere alla Commissione gli elementi di valutazione preliminare appropriati, nonostante dai dati di mercato emergesse che gli investitori privati non lo avevano fatto. Infine, atteso che la Commissione ha ritenuto nel corso della sua indagine approfondita di non dover valutare con la dovuta attenzione gli argomenti sollevati da SACE in vista dell’applicazione del criterio empirico nel contesto del MEIP, il Tribunale è incorso in errore nel dichiarare che essa poteva legittimamente rigettarli, data l’astratta possibilità che le operazioni sul capitale effettuate dagli operatori privati fossero a loro volta ritenute non conformi al MEIP in quanto comportanti elementi di aiuto.


16.11.2015   

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C 381/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 settembre 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Albini & Pitigliani SpA

(Causa C-483/15)

(2015/C 381/24)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del mercato

Resistente: Albini & Pitigliani SpA

Questione pregiudiziale

Se il principio di proporzionalità che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni — così come affermato dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea — osti ad una interpretazione dell’art. 23, par. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003 (1), quale è quella consolidata dalla Commissione europea attraverso gli Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006/C 201/02) e alla relativa prassi applicativa anche nazionale — secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull’importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10 % del fatturato, con il rischio che l’applicazione delle attenuanti sull’importo base si riveli del tutto inidone[a] a produrre l’effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


16.11.2015   

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C 381/22


Impugnazione proposta il 14 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2015, cause riunite T-425/04 RENV, e T-444/04 RENV, Francia e Orange/Commissione

(Causa C-486/15 P)

(2015/C 381/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan, e T. Maxian Rusche, membri del servizio giuridico)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, Orange, già France Télécom, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione ampliata) del 2 luglio 2015 nelle cause riunite T-425/04, Repubblica francese contro Commissione e T-444/04, France Télécom contro Commissione, nella parte in cui essa ha:

annullato l’articolo 1 della decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (1);

condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché gli otto decimi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e dall’Orange nelle cause T-425/04 e T-444/04.

statuire definitivamente sulla controversia e respingere i ricorsi delle ricorrenti e condannare queste ultime a sopportare le spese di tutti i gradi del giudizio;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame e riservare le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il primo motivo essa ritiene che la sentenza del Tribunale sia affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria. Il Tribunale non avrebbe infatti considerato i principi stabiliti nella sentenza sull’impugnazione (2) e non avrebbe sufficientemente risposto agli argomenti presentati dalla Commissione nel procedimento di rinvio.

Con il secondo motivo la Commissione censura il Tribunale per aver commesso numerose violazioni dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali violazioni avrebbero portato il Tribunale a escludere le dichiarazioni delle pubbliche autorità tra luglio e dicembre 2002 nonché la parte dell’annuncio del 4 dicembre 2002 dedicata alla «rassicurazione dei mercati» dall’ambito di analisi del criterio dell’investitore privato. In primo luogo, incentrandosi sull’applicazione del test dell’investitore privato accorto in un momento preciso, il Tribunale non avrebbe, infatti, rispettato la soluzione della Corte secondo la quale occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui le misure di sostegno sono state adottate e tener conto di tutti gli elementi pertinenti. Secondo la Commissione, il Tribunale sembra non considerare il fatto che una misura di aiuto possa essere il risultato di vari interventi correlati e impossibili da dissociare tra loro. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso numerosi errori di diritto riguardo al rapporto esistente tra la nozione di vantaggio e l’applicazione del criterio dell’investitore privato accorto. La Commissione contesta in particolare al Tribunale di aver limitato il test dell’investitore privato accorto a una parte circoscritta del periodo durante il quale il vantaggio ha prodotto i suoi effetti. In terzo luogo, la Commissione contesta al Tribunale di aver escluso elementi del contesto dall’ambito del suo esame. In quarto luogo il Tribunale avrebbe limitato indebitamente l’esame congiunto di numerosi vantaggi ai vantaggi della stessa natura. In quinto luogo il Tribunale non applicherebbe il criterio posto dalla Corte per determinare se misure statali siano indissolubilmente connesse e debbano essere esaminate insieme. In sesto luogo, la Commissione contesta il riconoscimento da parte del Tribunale di eventi che costituiscono «rotture» nella successione delle misure statali nel corso dei mesi da settembre a dicembre 2002. Secondo la Commissione siffatte «rotture» non possono motivare l’esame separato dei provvedimenti anteriori e successivi a tale data. Infine, la Commissione contesta la motivazione del Tribunale riguardo al rischio di reputazione.

Con il terzo motivo la Commissione contesta al Tribunale di aver ecceduto i limiti del suo sindacato di legittimità sugli atti amministrativi.

Con il quarto motivo la Commissione ritiene che il Tribunale abbia interpretato erroneamente e addirittura snaturato la decisione della Commissione.


(1)  GU 2006, L 257, pag. 11.

(2)  Sentenza Bouygues e a./Commissione e a., C-399/10 P e C-401/10 P, EU:C:2013:175.


16.11.2015   

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C 381/24


Impugnazione proposta il 23 settembre 2015 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-561/13, Spagna/Commissione

(Causa C-506/15 P)

(2015/C 381/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso, accogliere l’impugnazione e annullare in parte la sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 nella causa T-561/13;

annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui esclude le spese effettuate dal Regno di Spagna nell’ambito dell’aiuto a titolo di indennità compensative per gli svantaggi naturali del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Galizia per un importo pari a EUR 7 57  968,97, corrispondenti alla rubrica «svantaggi naturali (misure 211 e 212)»;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, con cui il Regno di Spagna sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non avendo valutato d’ufficio un vizio di forma sostanziale, poiché la Commissione europea aveva adottato la decisione controversa oltre un termine ragionevole.

Secondo motivo, con cui si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto relativo alla violazione degli articoli 10 e 14 del regolamento (CE) n. 1975/2006 (1) della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004 (2) della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, in quanto il Tribunale ha dichiarato che tali disposizioni obbligavano le autorità spagnole a procedere a conteggio degli animali durante i controlli in loco.


(1)  GU L 368, pag. 74.

(2)  GU L 141, pag. 18.


16.11.2015   

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C 381/25


Impugnazione proposta il 24 settembre 2015 dalla Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-398/10, Fapricela/Commissione

(Causa C-510/15 P)

(2015/C 381/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA (rappresentanti: T. Caiado Guerreiro e R. Rodrigues Lopes, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

(i)

Rettificare il volume delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda;

(ii)

Annullare parzialmente la sentenza impugnata per quanto riguarda:

il volume delle vendite che deve essere preso in considerazione;

l’onere della prova relativo alla durata della partecipazione all’intesa;

l’attribuzione di un grado di gravità superiore a quello della Fundia;

l’attribuzione di un importo addizionale eccessivo.

(iii)

Rettificare, di conseguenza, l’importo dell’ammenda, in particolare, mediante:

rettifica del volume delle vendite;

rettifica della durata dell’infrazione;

rettifica dell’anno considerato ai fini del calcolo dell’ammenda;

rettifica del grado di gravità dell’infrazione, attribuendo un grado di gravità del 16 % (vale a dire uguale a quello attribuito alla Fundia);

rettifica dell’importo addizionale.

(iv)

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

a)

Il volume delle vendite preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda e mantenuto dal Tribunale è inficiato da errori manifesti che devono essere rettificati;

b)

Il Tribunale ha ripartito indebitamente l’onere della prova, violando, pertanto, il principio della presunzione di innocenza nell’analisi dei fatti;

c)

Il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione nonché il principio della parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda, determinando un eccessivo grado di gravità dell’infrazione;

d)

Il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo addizionale a fini dissuasivi, con effetti, in particolare, sulla proporzionalità dell’ammenda.


Tribunale

16.11.2015   

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C 381/27


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Calestep/ECHA

(Causa T-89/13) (1)

((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Decisione che impone un onere amministrativo - Raccomandazione 2003/361/CE - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2015/C 381/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Calestep, SL (Estepa, Spagna) (rappresentante: E. Cabezas Mateos, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SME (2012) 4028 dell’ECHA, del 21 dicembre 2012, che constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e le impone un onere amministrativo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Calestep, SL sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 108 del 13.4.2013.


16.11.2015   

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C 381/27


Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Philip Morris Benelux/Commissione

(Causa T-520/13) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Progetto di relazione sulla valutazione d’impatto elaborato nel contesto della proposta di revisione della direttiva sui prodotti derivati dal tabacco - Diniego d’accesso - Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso - Non luogo a statuire»))

(2015/C 381/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Benelux (Anversa, Belgio) (rappresentanti: K. Nordlander, avvocato, P. Harrison, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 15 luglio 2013, recante diniego d’accesso alle bozze della relazione sull'analisi d’impatto di cui è corredata la proposta della Commissione in merito alla revisione della direttiva relativa ai prodotti derivati dal tabacco.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Philip Morris Benelux.


(1)  GU C 344 del 23.11.2013.


16.11.2015   

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C 381/28


Ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2015 — Pannonhalmi Főapátság/Parlamento

(Causa T-453/14) (1)

([«Ricorso di annullamento - Petizione indirizzata al Parlamento attinente alla proprietà del castello di Lónyay a Rusovce (Slovacchia) - Petizione dichiarata irricevibile - Obbligo di motivazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])

(2015/C 381/30)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Pannonhalma, Ungheria) (rappresentante: D. Sobor, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Pospíšilová Padowska e T. Lukácsi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento, del 16 aprile 2014, con cui tale commissione ha dichiarato irricevibile la petizione presentata dalla ricorrente il 26 giugno 2013, per il fatto che non rientra nei settori di attività dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság è condannata alle spese.

3)

Non vi è luogo di statuire sulle domande d’intervento della Repubblica slovacca e dell’Ungheria.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


16.11.2015   

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C 381/29


Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2015 — Kolarova/AER

(Causa T-533/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - AER - Poteri affidati all’autorità abilitata a concludere i contratti di impiego - Delega all’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) - Ricorso diretto avverso l’istituzione delegante - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2015/C 381/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Desislava Kolarova (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 aprile 2014, Kolarova/AER (F-88/13, RecFP, EU:F:2014:58) e diretta, in particolare, all’annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Desislava Kolarova sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/29


Ordinanza del Tribunale 23 settembre 2015 — Estonia/Commissione

(Causa T-555/14) (1)

((«Pesca - Investimenti a favore dei pescherecci effettuati dall’Estonia - Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi - Revoca della decisione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 381/32)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentanti: N. Grünberg e K. Kraavi Käerdi, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Randvere e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisone C(2012) 3271 final della Commissione, del 14 maggio 2014, che riguarda la sospensione dei pagamenti intermedi alla Repubblica di Estonia per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma di sostegno operativo da parte del Fondo europeo per la pesca.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014


16.11.2015   

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C 381/30


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-565/14) (1)

([«Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Decisione della Commissione relativa alla comunicazione, da parte della Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - Rifiuto di riesame interno - Provvedimento di portata individuale - Convenzione di Aarhus - Termine di ricorso - Tardività - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»])

(2015/C 381/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, S. Petrova e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento della decisione C(2014) 804 final della Commissione, del 17 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e, dall’altro, la domanda di annullamento della decisione Ares (2014)1915757 della Commissione, del 12 giugno 2014, che respinge in quanto inammissibile la domanda del ricorrente volta al riesame, da parte della Commissione, della sua decisione del 17 febbraio 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.

3)

Lo European Environmental Bureau (EEB) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Lo EEB, la Commissione, il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento.


(1)  GU C 395 del 10.11.2014.


16.11.2015   

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C 381/31


Ordinanza del Tribunale 16 settembre 2015 — VSM Geneesmiddelen/Commissione

(Causa T-578/14) (1)

((«Ricorso per carenza e di annullamento - Tutela dei consumatori - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Sostanze botaniche - Termine di ricorso - Carenza di interesse ad agire - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VSM Geneesmiddelen BV (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: U. Grundmann, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Enegren, poi M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

Oggetto

Domanda intesa a far constatare una carenza da parte della Commissione per essersi questa illegittimamente astenuta dall’ordinare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare le indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche in quanto condizione preliminare all’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni consentite conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9) e, in subordine, una domanda di annullamento della decisione, asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 19 giugno 2014, recante il rifiuto di ordinare all’EFSA la valutazione di dette indicazioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La VSM Geneesmiddelen BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 29.9.2014


16.11.2015   

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C 381/32


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Slovenia/Commissione

(Causa T-585/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/35)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, M. Wasmeier e M. Žebre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’asserita decisione della Direzione generale del Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, con la quale quest’ultima avrebbe dichiarato, da un lato, la responsabilità finanziaria della Repubblica di Slovenia per la perdita di risorse proprie dell’Unione europea al momento del rilascio di un certificato di importazione di zucchero per l’anno 2011 e, d’altro, che detto Stato membro dovrebbe mettere a disposizione del bilancio dell’Unione un importo pari alle risorse proprie tradizionali perdute.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre statuire sulle istanze di intervento della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sopporteranno ognuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/32


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Bionorica/Commissione

(Causa T-619/14) (1)

([«Ricorso per carenza - Tutela dei consumatori - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Regolamento (CE) no 1924/2006 - Sostanze vegetali - Termine di ricorso - Carenza di interesse ad agire - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])

(2015/C 381/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bionorica SE (Neumark, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, T. Guttau e N. Hußmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione, poiché questa avrebbe illegittimamente omesso di incaricare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare la valutazione delle indicazioni sulla salute delle sostanze vegetali quale condizione preventiva ai fini dell’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni consentite ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9)

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

La Bionorica SE è condannata alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014


16.11.2015   

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C 381/33


Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2015 — Diapharm/Commissione

(Causa T-620/14) (1)

((«Ricorso per carenza - Tutela dei consumatori - Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Sostanze vegetali - Termine di ricorso - Mancanza di interesse ad agire - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Diapharm GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: M. Weidner, N. Hußmann e T. Guttau, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e S. Grünheid, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare la carenza della Commissione, in quanto essa si sarebbe illegittimamente astenuta dall’ordinare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare le indicazioni sulla salute relative alle sostanze vegetali come condizione preliminare all’adozione dell’elenco definitivo delle indicazioni sulla salute consentite, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Diapharm GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.


16.11.2015   

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C 381/34


Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI

(Causa T-633/14) (1)

((«Marchio comunitario - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax - Ricezione del telefax - Tardività - Assenza di forza maggiore o di caso fortuito - Irricevibilità manifesta»))

(2015/C 381/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 dicembre 2013 (procedimento R 1285/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo raffigurante il simbolo della pace in quanto marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Monster Energy Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/34


Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI

(Causa T-666/14) (1)

((«Marchio comunitario - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica della decisione della commissione di ricorso via telefax - Ricezione del telefax - Tardività - Assenza di forza maggiore o di caso fortuito - Irricevibilità manifesta»))

(2015/C 381/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 2 dicembre 2013 (procedimento R 1530/2013-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo «GREEN BEANS» in quanto marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Monster Energy Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015.


16.11.2015   

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C 381/35


Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-676/14) (1)

([«Ricorso di annullamento - Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011 - Effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro - Manipolazione delle statistiche - Decisione della Commissione di avviare un’indagine - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità»])

(2015/C 381/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz e M. Clausen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2014) 4856 final della Commissione, dell’11 luglio 2014, relativa all’avvio di un’indagine sulla manipolazione delle statistiche in Spagna, come previsto dal regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


16.11.2015   

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C 381/36


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione

(Causa T-678/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/41)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 2351197, del 15 luglio 2014, con cui quest’ultima ingiungerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione l’importo lordo pari a EUR 1 6 02  457,33 (dal quale occorre detrarre il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, e ciò entro il primo giorno feriale seguente il diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.

3)

La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


16.11.2015   

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C 381/36


Ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2015 — EEB/Commissione

(Causa T-685/14) (1)

((«Ambiente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Decisione della Commissione riguardante la notifica da parte della Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - Diniego di riesame interno - Provvedimento di portata individuale - Convenzione di Aarhus - Termine di ricorso - Tardività - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»))

(2015/C 381/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, S. Petrova e G. Wilms, agente)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione C (2014) 2002 final della Commissione, del 31 marzo 2014, riguardante la notifica da parte della Repubblica di Bulgaria di un piano nazionale transitorio, come previsto all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, e, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione Ares (2014) 2317513 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che dichiara irricevibile la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della decisione del 31 marzo 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre statuire sulle domande d’intervento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

3)

European Environmental Bureau (EEB) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

EEB, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio sopporteranno ciascuno le sue spese con riferimento alle domande d’intervento.


(1)  GU C 431 del 1.12.2014.


16.11.2015   

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C 381/37


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione europea

(Causa T-779/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/43)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 del 24 settembre 2014, con la quale quest’ultima intimerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione un importo lordo pari a 1 4 53  723,12 euro (da cui occorre detrarre il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.

3)

La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romani sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


16.11.2015   

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C 381/38


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-784/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente alla perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/44)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, I. Haţieganu e A. Buzoianu, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e A. Stefanuc, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14  883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre statuire sulle domande di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania.

3)

La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 65 del 23.2.2015.


16.11.2015   

IT

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C 381/39


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Spagna/Commissione

(Causa T-841/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente alla perdita di risorse proprie - Importo degli interessi di mora - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della asserita decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3486706, del 21 ottobre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe applicato l’articolo 11 del regolamento, modificato (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2207/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) e avrebbe fissato in EUR 3 1 72  388,46 l’importo degli interessi di mora da versare da parte del Regno di Spagna entro l’ultimo giorno feriale del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015


16.11.2015   

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C 381/39


Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa T-848/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione per l’anno 2006 - Molestie psicologiche - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2015/C 381/46)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e E. Raimond, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-55/08 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:244) e diretta all’annullamento parziale di detta sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


16.11.2015   

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C 381/40


Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa T-849/14 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione annuale - Regolamentazione interna - Procedimento di ricorso - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»))

(2015/C 381/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentanti: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e E. Raimond, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-59/09 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:248) e diretta al parziale annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


16.11.2015   

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C 381/40


Ordinanza del Tribunale del 21 settembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa T-10/15 P) (1)

((«Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Procedimento d’inchiesta - Relazione del comitato d’inchiesta - Definizione errata delle molestie psicologiche - Decisione del presidente della BEI di non dare seguito alla denuncia»))

(2015/C 381/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e E. Raimond, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F-52/11, Racc. FP, EU:F:2014:243), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.


(1)  GU C 73 del 2.3.2015.


16.11.2015   

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C 381/41


Ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2015 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-66/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia - Ricorso per carenza - Presa di posizione del Consiglio - Venir meno dell’oggetto del ricorso - Non luogo a statuire»))

(2015/C 381/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: E. Moutet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Fare accertare, sulla base dell’articolo 265 TFUE, che il Consiglio si è illegittimamente astenuto dal riesaminare la sua decisione di inserire il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.


16.11.2015   

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C 381/42


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Pari Pharma/EMA

(Causa T-235/15 R)

([«Procedimento sommario - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti detenuti dall’EMA relativi a informazioni presentate da un’impresa nell’ambito della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale - Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Urgenza - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»])

(2015/C 381/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pari Pharma GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Epping e W. Rehmann, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo, A. Rusanov e S. Marino, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Novartis Europharm Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Oggetto

Domanda diretta, in sostanza, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione EMA/271043/2015 dell’EMA, del 24 aprile 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), l’accesso a taluni documenti contenenti informazioni presentate nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco Vantobra.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione EMA/271043/2015 dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), del 24 aprile 2015, in quanto concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, l’accesso alla relazione di valutazione (EMA/CHMP/702525/2014) sulla somiglianza del Vantobra con il Cayston e con il TOBI Podhaler nonché alla relazione di valutazione (EMA/CHMP/778270/2014) sulla superiorità clinica del Vantobra rispetto al TOBI Podhaler.

2)

Si ingiunge all’EMA di non divulgare le due relazioni menzionate al punto 1.

3)

La richiesta della Novartis Europharm Ltd di accesso all’intero fascicolo della causa è respinta.

4)

Le spese sono riservate.


16.11.2015   

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C 381/43


Ordinanza del presidente del Tribunale del 1o settembre 2015 — Alcimos Consulting/BCE

(Causa T-368/15 R)

((«Procedimento sommario - Politica economica e monetaria - Decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE - Erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 381/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Alcimos Consulting SMPC (Atene, Grecia) (rappresentante: F. Rodolaki, avvocato)

Resistente: Banca centrale europea (BCE)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE il 28 giugno e il 6 luglio 2015 relative al livello dell’erogazione di liquidità di emergenza accordata alle banche greche.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.11.2015   

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C 381/43


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi e Negro/Commissione

(Causa T-436/15 R)

((«Procedimento sommario - Agricoltura - Protezione contro organismi nocivi ai vegetali - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 381/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedenti: Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (Otranto, Italia) e Negro Daniele (Otranto) (rappresentanti: V. Pellegrino e A. Micolani, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), in quanto questa decisione ingloba le vigne coltivate all’interno della provincia italiana di Lecce

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.11.2015   

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C 381/44


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 settembre 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./Commissione

(Causa T-437/15 R)

((«Procedimento sommario - Agricoltura - Protezione contro organismi nocivi ai vegetali - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione europea del batterio Xylella fastidiosa - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

(2015/C 381/53)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedenti: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia) e gli altri 37 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato all’ordinanza (rappresentante: G. Manelli, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


16.11.2015   

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C 381/45


Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (J AND JOY)

(Causa T-387/15)

(2015/C 381/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremme, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua e C. Pirenne, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «J AND JOY» — Domanda di registrazione n. 11 409 935

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 1352/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede:

il riesame della decisione della divisione di opposizione e che l’opposizione sia dichiarata irricevibile;

la condanna dell’opponente alle spese e a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente nell’ambito dell’opposizione ai sensi dell’articolo 81 del regolamento sul marchio comunitario.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/45


Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (JN-JOY)

(Causa T-388/15)

(2015/C 381/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremme, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua e C. Pirenne, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «JN-JOY» — Domanda di registrazione n. 11 410 041

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 1353/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede:

il riesame della decisione della divisione di opposizione e che l’opposizione sia dichiarata irricevibile;

la condanna dell’opponente alle spese e a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente nell’ambito dell’opposizione ai sensi dell’articolo 81 del regolamento sul marchio comunitario.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/46


Ricorso proposto il 15 luglio 2015 — J & Joy/UAMI — Joy-Sportswear (J&JOY)

(Causa T-389/15)

(2015/C 381/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremme, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua e C. Pirenne, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoos, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi denominativi «J&JOY» — Domanda di registrazione n. 11 411 808

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 1355/2014-2

Conclusioni che

La ricorrente chiede:

il riesame della decisione della divisione di opposizione e che l’opposizione sia dichiarata irricevibile;

la condanna dell’opponente alle spese e a sopportare i costi sostenuti dalla ricorrente nell’ambito dell’opposizione ai sensi dell’articolo 81 del regolamento sul marchio comunitario.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/47


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-505/15)

(2015/C 381/57)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, G. Koós e A. Pálfy, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/4076 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui prevede, per quanto riguarda l’Ungheria, che si escluda dal finanziamento dell’Unione l’importo di EUR 6 3 24  349,33 in relazione all’audit in termini di condizionalità;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente si oppone alle constatazioni della Commissione.

Secondo quanto precisato dalla ricorrente, la Commissione ha segnalato che, ai sensi dei principi di base che disciplinano il controllo di ammissibilità, si devono considerare insufficienze fondamentali in termini di controllo sia le sanzioni non inflitte a causa del fatto che i controlli sul terreno relativi alla condizionalità (i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali) non sono stati effettuati, oppure lo sono stati in modo non corretto, sia le sanzioni previste nella normativa ma private della loro forza dissuasiva per il fatto di non essere state applicate o di esserlo state in modo erroneo. La Commissione ha aggiunto che, nel caso delle cosiddette «inadempienze di scarsa rilevanza» di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, le autorità ungheresi hanno applicato un margine di tolleranza in ragione del quale non sono state imposte sanzioni né sono stati presi in considerazione, contrariamente a quanto disposto dalla normativa dell’Unione, gli aspetti relativi alla salute umana ed animale.


16.11.2015   

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C 381/48


Ricorso proposto il 7 settembre 2015 — Diesel/UAMI — Sprinter megacentros del deporte (linea curva ed angolata)

(Causa T-521/15)

(2015/C 381/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diesel SpA (Breganze, Italia) (rappresentante: A. Gaul, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo (Raffigurazione di una linea curva ed angolata) — Domanda di registrazione n. 11 404 019

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18/06/2015 nel procedimento R 3291/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/48


Ricorso proposto l’8 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

(Causa T-528/15)

(2015/C 381/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globo SpA Servizi Commerciali (Illasi, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso interessato: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Bimbo» — Domanda di registrazione n. 10 028 405

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 luglio 2015 nei procedimenti riuniti R 2512/2013-4 e 2549/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, respingendo la domanda di marchio comunitario n. 10 028 405 nella classe 28;

in subordine e unicamente in ipotesi di rigetto della suesposta domanda, annullare la decisione impugnata;

condannare i convenuti alle spese, come stabilito nell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale (ex articolo 87, paragrafo 2).

Motivi invocati

Violazione della regola 19, paragrafi 1, 2 e 3, e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;

violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della relativa giurisprudenza;

violazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/49


Ricorso proposto l’11 settembre 2015 — Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-533/15)

(2015/C 381/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland (Amburgo, Germania), Kim Il Su (Pyongyang, Repubblica di Corea), Kang Song Sam (Amburgo), Choe Chun Sik (Pyongyang), Sin Kyu Nam (Pyongyang), Pak Chun San (Pyongyang), So Tong Myong (Pyongyang) (rappresentanti: M. Lester e S. Midwinter, Barristers, T. Brentnall e A. Stevenson, Solicitors)

Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione (PESC) 2015/1066 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 174, pag. 25) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1062 della Commissione, del 2 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 174, pag. 16), nella parte in cui tali misure lasciano intendere di inserirle nell’Allegato V;

condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno omesso di fornire una motivazione adeguata e sufficiente per l’inclusione delle ricorrenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che i convenuti sono incorsi in un errore manifesto laddove hanno ritenuto soddisfatti, nel caso delle ricorrenti, uno o più criteri per l’inserimento nelle misure impugnate, in assenza di qualsiasi base fattuale per la loro inclusione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dei convenuti, dei principi in materia di protezione dei dati.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che i convenuti hanno violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, incluso il diritto alla tutela della loro proprietà, dei loro affari e della loro reputazione.


16.11.2015   

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C 381/50


Ricorso proposto il 17 settembre 2015 — LLR-G5/UAMI — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

(Causa T-539/15)

(2015/C 381/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: LLR-G5 Ltd (Castlebar, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glycan Finance Corp. Ltd (Sheffield, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5» — Domanda di registrazione n. 10 424 703

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 giugno 2015 nel procedimento R 291/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione del 27 novembre 2013 nel procedimento B 2 027 053, e nella parte in cui ha accolto il ricorso della controinteressata avverso la stessa decisione della divisione di opposizione;

respingere l’opposizione della controinteressata alla registrazione del marchio comunitario della ricorrente n. 1 042 4703;

condannare l’UAMI e la controinteressata, qualora quest’ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

IT

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C 381/51


Ricorso proposto il 17 settembre 2015 — Industrie Aeronautiche Reggiane/UAMI — Audi (NSU)

(Causa T-541/15)

(2015/C 381/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio Emilia, Italia) (rappresentante: M. Gurrado, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Audi AG (Ingolstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «NSU» — Domanda di registrazione n. 9 593 492

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 06/07/2015 nel procedimento R 2132/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e disporre, di conseguenza, che l’UAMI proceda alla registrazione del marchio comunitario;

condannare l’AUDI alle proprie spese ed a quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese per i procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI ed alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Mancata dimostrazione, da parte dell’AUDI, dell’uso effettivo del marchio anteriore;

Esistenza di una differenza tra i componenti ed i prodotti finiti;

Esistenza di una differenza tra le biciclette ed i beni indicati nella domanda di limitazione del 16 ottobre 2014.


16.11.2015   

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C 381/52


Ricorso proposto il 22 settembre 2015 — Guiral Broto/UAMI — Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

(Causa T-549/15)

(2015/C 381/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente gli elementi verbali «CAFE DEL SOL» — Domanda di registrazione n. 6 104 608

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 luglio 2015 nel procedimento R 1888/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e dichiarare ricevibile l’opposizione fondata sul marchio prioritario di cui l’opponente, Ramón Guiral Broto, è titolare, vale a dire il marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della classificazione di Nizza;

una volta dichiarata ricevibile detta opposizione, confermare la decisione della divisione di opposizione che ha respinto la domanda di marchio comunitario n. 006104608 CAFE DEL SOL per i servizi di «ristorazione, alloggi temporanei e catering», della classe 43 della classificazione di Nizza, presentata dalla società commerciale tedesca Gastro & Soul GmbH, oppure, qualora il Tribunale non avesse la competenza a tal fine, rinviare la controversia dinanzi a una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, ordinando che l’opposizione venga dichiarata ricevibile;

per quanto riguarda le prove, ammettere, oltre a quelle prodotte nell’ambito del procedimento amministrativo, le prove allegate alla presente domanda, numerate da 1 a 4, come specificato nell’elenco di documenti allegati alla medesima.

Motivi invocati

I motivi e i principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-548/15.


16.11.2015   

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C 381/53


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Federcaccia Toscana e a./Commissione

(Causa T-562/15)

(2015/C 381/64)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federcaccia Toscana (Firenze, Italia), Moreno Periccioli (Volterra, Italia), Arcicaccia Toscana (Firenze, Italia), Fabio Lupi (Cascina, Italia), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'ambiente naturale (ANUU) — TOSCANA (Cerreto Guidi, Italia), Franco Bindi (Cerreto Guidi, Italia) (rappresentante: A. Bruni, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di esaminare i dati inziali Key Concepts acquisiti dall’Italia relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in comparazione con gli stessi dati acquisiti dalla Francia così da venire altresì meno all’obbligo di elaborare conseguenti dati transnazionali afferenti tali tre specie migratrici in ambiti territoriali geograficamente e climaticamente omogenei;

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di aggiornare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, adeguandoli ed uniformandoli agli stessi dati francesi ritenuti corretti e legittimi, individuando nella seconda decade di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale di dette tre specie anche in Italia;

accertare e dichiarare che la Commissione europea, in assenza di validi e corretti presupposti, ha preteso di vedere introdotte in Italia, e segnatamente in Toscana, ingiustificate limitazioni al prelievo venatorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena rispetto a quanto consentito in Francia e segnatamente in Corsica, anticipando al 20 gennaio in Toscana la chiusura della caccia a dette tre specie migratrici;

accertare e dichiarare l’illegittimità, per disparità di trattamento fra Stati membri e/o Regioni degli Stati membri nonché per carenza di validi presupposti, della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI avviata dalla Commissione europea nei soli confronti dello Stato Italiano senza assumere identica e contestuale iniziativa nei confronti della Francia e senza la benché minima preliminare istruttoria volta ad acquisire congruenti elementi dai quali presumere che l’effettivo inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena sia da ritenere differita di un mese (20 febbraio) in Corsica rispetto all’inizio della stessa migrazione prenuziale in Toscana (20 gennaio);

accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto e mantenuto dalla Commissione europea nei confronti dell’atto di diffida notificato dalle associazioni ricorrenti in data 29 maggio 2015 accertando e dichiarando al contempo l’elusività della risposta contenuta nella lettera della stessa Commissione europea in data 9 settembre 2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354;

condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ai dati Key Concepts della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

in ogni caso, condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale in Toscana delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena agli stessi dati Key Concepts francesi afferenti la Corsica, individuando così la seconda decade di febbraio;

condannare la Commissione europea, per i suoi comportamenti inadempienti ed omissivi, a risarcire i danni patiti e patiendi dalle associazioni venatorie ricorrenti, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha principalmente per oggetto la constatazione della carenza della Commissione, nel senso che essa avrebbe illegittimamente omesso di agire in ordine all’istanza del 29 maggio 2015 con cui le associazioni ricorrenti hanno diffidato la medesima a provvedere all’aggiornamento dei Key Concepts italiani ed alla conseguente modifica dell’indicazione della data di inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena individuando tale inizio nella seconda decade del mese di febbraio.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti invocano l’invalidità, l’inattendibilità e l’opinabilità dei dati Key Concepts relativi all’Italia per quanto concerne l’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena che presenterebbero evidenti incongruenze nel confronto con i dati relativi ad altri Stati membri ovvero Regioni degli Stati membri caratterizzati da condizioni geografiche, ambientali e climatiche uniformi e che sono interessati dallo stesso areale di diffusione e svernamento costituito dal bacino del mediterraneo.

Si fa valere la violazione da parte della Commissione europea del suo obbligo di provvedere al periodico aggiornamento e adeguamento dei dati Key Concepts, nonché di attivarsi al fine di garantire l’uniforme applicazione dei Trattati su tutto il territorio europeo, senza discriminazioni tra Stati membri.

Si ritiene inoltre che il comportamento colpevole tenuto dalla Commissione europea, qualificato come inadempiente e omissivo, si pone altresì in violazione dell’art. 17, paragrafo 1, T.U.E.; degli artt. 192 e 291 T.F.U.E, del quarto Considerando, nonché degli artt. 7, 10 e 16 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; del paragrafo 2.5.13 della Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE (e direttiva 2009/14/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici; del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, degli articoli 4, paragrafo 2, e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, dell’articolo 18 T.F.U.E.


16.11.2015   

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C 381/55


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Monster Energy/UAMI — Mad Catz Interactive (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche)

(Causa T-567/15)

(2015/C 381/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo (Raffigurazione di un quadrato nero con quattro strisce bianche) — Domanda di registrazione n. 11 390 853

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’01/07/2015 nel procedimento R 2368/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso del 4 maggio 2015 nel procedimento R 2368/2014-5;

annullare la decisione della divisione di opposizione del 1o luglio 2015 nell’opposizione n. B2182320;

respingere la domanda di registrazione del marchio con riferimento alla classe 25;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


16.11.2015   

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C 381/55


Ricorso proposto il 29 settembre 2015 — Federcaccia della Regione Liguria e a./Commissione

(Causa T-570/15)

(2015/C 381/66)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federcaccia della Regione Liguria (Genova, Italia), Matteo Anfossi (Taggia, Italia), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale (ANUU) — LIGURIA (Genova, Italia), Alessio Piana (Cremolino, Italia), Giovanno Bordo (Bargagli, Italia), Maria Teresa Esposito (Bargagli, Italia), Ezio Giacomo Isola (Davagna, Italia), Luca Fossardi (Recco, Italia), Adriano Zanni (Valbrevenna, Italia), Luigi Marco Tiscornia (Ne, Italia), Andrea Campanile (Cassano Spinola, Italia) (rappresentanti: A. Bruni, A. Mozzati et P. Balletti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di esaminare i dati inziali Key Concepts acquisiti dall’Italia relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in comparazione con gli stessi dati acquisiti dalla Francia così da venire altresì meno all’obbligo di elaborare conseguenti dati transnazionali afferenti tali tre specie migratrici in ambiti territoriali geograficamente e climaticamente omogenei;

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di aggiornare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, adeguandoli ed uniformandoli agli stessi dati francesi ritenuti corretti e legittimi, individuando nella seconda decade di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale di dette tre specie anche in Italia;

accertare e dichiarare che la Commissione europea, in assenza di validi e corretti presupposti, ha preteso di vedere introdotte in Italia, e segnatamente in Liguria, ingiustificate limitazioni al prelievo venatorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena rispetto a quanto consentito in Francia e segnatamente in Corsica e nel Sud della Francia, anticipando al 20 gennaio in Liguria la chiusura della caccia a dette tre specie migratrici;

accertare e dichiarare l’illegittimità, per disparità di trattamento fra Stati Membri e/o Regioni degli Stati membri nonché per carenza di validi presupposti, della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI avviata dalla Commissione europea nei soli confronti dello Stato Italiano senza assumere identica e contestuale iniziativa nei confronti della Francia e senza la benché minima preliminare istruttoria volta ad acquisire congruenti elementi dai quali presumere che l’effettivo inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena sia da ritenere differita di un mese (20 febbraio) in Corsica e nel Sud della Francia rispetto all’inizio della stessa migrazione prenuziale in Liguria (20 gennaio);

accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto e mantenuto dalla Commissione europea nei confronti dell’atto di diffida notificato dai ricorrenti in data 16.6.2015 accertando e dichiarando al contempo l’elusività della risposta contenuta nella lettera della stessa Commissione europea in data 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354;

condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ai dati Key Concepts della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

in ogni caso, condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale in Liguria delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena agli stessi dati Key Concepts francesi afferenti la Corsica e il sud della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

condannare la Commissione europea, per i suoi comportamenti inadempienti ed omissivi, a risarcire i danni patiti e patiendi dalle associazioni venatorie ricorrenti, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-562/15.


16.11.2015   

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C 381/57


Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI — Kimbo (KIMBO)

(Causa T-568/13) (1)

(2015/C 381/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/57


Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI–Kimbo (caffè KIMBO Espresso Napoletano

(Causa T-569/13) (1)

(2015/C 381/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/57


Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI-Kimbo (caffé KIMBO)

(Causa T-637/13) (1)

(2015/C 381/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


16.11.2015   

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C 381/58


Ordinanza del Tribunale del 28 agosto 2015 — Bimbo/UAMI-Kimbo (Caffé KIMBO GOLD MEDAL)

(Causa T-638/13) (1)

(2015/C 381/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.


16.11.2015   

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C 381/58


Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2015 — Swedish Match North Europe/UAMI — Skruf Snus (pacchetti di tabacco per uso orale)

(Causa T-196/14) (1)

(2015/C 381/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


16.11.2015   

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C 381/58


Ordinanza del Tribunale del 26 agosto 2015 — Monard/Commissione

(Causa T-239/14) (1)

(2015/C 381/72)

Lingua processuale: inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014.


16.11.2015   

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C 381/58


Ordinanza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)

(Causa T-252/14) (1)

(2015/C 381/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/58


Ordinanza del Tribunale dell'8 settembre 2015 — Chemo Ibérica/UAMI — Novartis (EXELTIS)

(Causa T-253/14) (1)

(2015/C 381/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/59


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-592/14) (1)

(2015/C 381/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/59


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Markhlouf/Consiglio

(Causa T-594/14) (1)

(2015/C 381/76)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/59


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Othman/Consiglio

(Causa T-595/14) (1)

(2015/C 381/77)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/59


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Cham e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-597/14) (1)

(2015/C 381/78)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/60


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-598/14) (1)

(2015/C 381/79)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/60


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Souruh/Consiglio

(Causa T-599/14) (1)

(2015/C 381/80)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/60


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-600/14) (1)

(2015/C 381/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/60


Ordinanza del Tribunale del 15 settembre 2015 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-603/14) (1)

(2015/C 381/82)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

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C 381/60


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2015 — Primo Valore/Commissione

(Causa T-630/14) (1)

(2015/C 381/83)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 361 del 13.10.2014.


16.11.2015   

IT

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C 381/61


Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2015 — SEA/Commissione

(Causa T-674/14) (1)

(2015/C 381/84)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


16.11.2015   

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C 381/61


Ordinanza del Tribunale del 2 settembre 2015 — Airport Handling/Commissione

(Causa T-688/14) (1)

(2015/C 381/85)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 388 del 3.11.2014.


16.11.2015   

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C 381/61


Ordinanza del Tribunale del 5 agosto 2015 — Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin/Commissione

(Causa T-137/15) (1)

(2015/C 381/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


Tribunale della funzione pubblica

16.11.2015   

IT

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C 381/62


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA

(Cause riunite F-106/13 e F-25/14) (1)

([Funzione pubblica - Personale della FRA - Agente temporaneo - Rapporto di evoluzione della carriera - Appello interno - Accuse di discriminazione - Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 - Indagine amministrativa - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto - Risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Diritto al contraddittorio - Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea])

(2015/C 381/87)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. Kjaerum, agente, e P. Jenkinson, avvocato)

Oggetto

Causa F-106/13: domanda di annullamento della decisione del direttore della FRA che ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare sotto forma di nota di biasimo.

Causa F-25/14: domanda di annullamento della decisione con cui si è posto termine al contratto del ricorrente nonché della decisione di rigetto del suo reclamo e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del 20 febbraio 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha inflitto una nota di biasimo a DD è annullata.

2)

La decisione del 13 giugno 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di DD è annullata.

3)

I ricorsi nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 sono respinti quanto al resto.

4)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute da DD.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014, pag. 46 e GU C 184 del 16.6.2014, pag. 43.


16.11.2015   

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C 381/63


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — FT/ESMA

(Causa F-39/14) (1)

((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Contabile - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Autorità competente - Errore manifesto di valutazione - Onere della prova - Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo))

(2015/C 381/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FT (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: inizialmente R. Vasileva Hoff, agente, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, successivamente R. Vasileva Hoff e A. Lorenzet, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di concedere il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FT sopporta le proprie spese ed è condannato a quelle sostenute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


(1)  GU C 421 del 24/11/2014, pag. 58.


16.11.2015   

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C 381/63


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — FE/Commissione

(Causa F-119/14) (1)

((Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Iscrizione nell’elenco di riserva - Decisione dell’APN di non assumere un vincitore di concorso - Rispettive competenze dell’APN e della commissione giudicatrice - Durata minima dell’esperienza professionale - Modalità di calcolo - Manifesto errore di valutazione della commissione giudicatrice - Insussistenza - Perdita della possibilità di assunzione - Risarcimento))

(2015/C 381/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FE (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che pone termine al procedimento avviato ai fini della nomina a funzionaria della ricorrente, la quale risulta iscritta in un elenco di riserva di concorso, dopo averle reso noto che la DG interessata aveva espresso il consenso all’assunzione, e dopo aver giudicato insufficiente la sua esperienza professionale.

Dispositivo

1)

La decisione del 17 dicembre 2013 con cui la Commissione europea ha rifiutato di assumere FE è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare a FE l’importo di EUR 10  000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da FE.


(1)  GU C 7 del 12.1.2015, pag. 56.


16.11.2015   

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C 381/64


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — CH/Parlamento

(Causa F-132/14) (1)

((Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Articolo 266 TFUE - Misure di esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale - Annullamento di una decisione di licenziamento - Annullamento di una decisione recante rigetto di una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto - Portata dell’obbligo di assistenza in presenza di un principio di prova di molestie morali - Obbligo dell’AASC di condurre un’indagine amministrativa - Facoltà per il funzionario o l’agente di promuovere un procedimento giudiziario nazionale - Comitato consultivo sulle molestie morali e sulla loro prevenzione sul luogo di lavoro che esamina denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di membri del Parlamento - Ruolo e prerogative - Danni materiali e morali))

(2015/C 381/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH (rappresentanti: L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)

Oggetto

La domanda della ricorrente di annullare le decisioni adottate dal Parlamento europeo in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, F-129/12, CH/Parlamento, recante diniego di avviare un’indagine amministrativa relativa alla denuncia per molestie morali della ricorrente, del versamento alla ricorrente di un importo supplementare di indennità finanziaria e della concessione alla ricorrente dell’insieme dei benefici e prestazioni supplementari collegati all’esistenza del suo contratto di assistente parlamentare accreditata, la cui risoluzione è stata annullata dal Tribunale nella sua citata sentenza, e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente sofferti.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui il Parlamento europeo, in violazione dell’articolo 266 TFUE, ha negato il versamento a CH di un importo supplementare di EUR 5  686 in esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203).

2)

La decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203), della decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, il Parlamento europeo non ha deciso di avviare un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie morali e ha pertanto violato l’articolo 266 TFUE.

3)

Per il resto, le domande di annullamento sono respinte.

4)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 5  686, maggiorato, a decorrere dal 1o luglio 2014, data di scadenza dell’incarico di CH, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.

5)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 25  000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.

6)

Per il resto, la domanda di risarcimento è respinta.

7)

Il Parlamento europeo sostiene le proprie spese ed è condannata a sostenere le spese affrontate da CH.


(1)  GU C 34 del 02/02/2015, pag. 52.


16.11.2015   

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C 381/65


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 ottobre 2015 — FK/CEPOL

(Causa F-41/15) (1)

(2015/C 381/91)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015, pag. 28.