ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
58° anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2015/C 380/01 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House) ( 1 ) |
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Consiglio |
|
2015/C 380/02 |
||
|
Commissione europea |
|
2015/C 380/03 |
||
2015/C 380/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
|
2015/C 380/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
Commissione europea |
|
2015/C 380/06 |
||
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2015/C 380/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
2015/C 380/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
2015/C 380/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé) ( 1 ) |
|
2015/C 380/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7825 — KKR/Selecta) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/1 |
Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7775 — BTPS/CPPIB/Haymarket House)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 380/01)
Il 9 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7775. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’Ungheria
(2015/C 380/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l’articolo 8,
visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
visti gli elenchi dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisioni del 2 dicembre 2013 (2) e del 12 giugno 2014 (3) il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016, salvo taluni membri titolari e membri supplenti. |
(2) |
Il governo dell’Ungheria ha presentato le candidature per due seggi resisi vacanti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membro titolare e membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che scade il 7 novembre 2016:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Membro titolare |
Membro supplente |
Ungheria |
sig.ra Katalin BALOGH |
sig. Gyula MADARÁSZ |
Articolo 2
Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri titolari e i membri supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU C 360 del 10.12.2013, pag. 8).
(3) Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lituania e Malta (GU C 182 del 14.6.2014, pag. 14); decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia (GU C 186 del 18.6.2014, pag. 5).
Commissione europea
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
13 novembre 2015
(2015/C 380/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0764 |
JPY |
yen giapponesi |
132,04 |
DKK |
corone danesi |
7,4606 |
GBP |
sterline inglesi |
0,70705 |
SEK |
corone svedesi |
9,3388 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0786 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,3320 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,032 |
HUF |
fiorini ungheresi |
312,23 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2429 |
RON |
leu rumeni |
4,4452 |
TRY |
lire turche |
3,0960 |
AUD |
dollari australiani |
1,5077 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4322 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,3429 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6483 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5305 |
KRW |
won sudcoreani |
1 257,07 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,4459 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,8607 |
HRK |
kuna croata |
7,6155 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 764,07 |
MYR |
ringgit malese |
4,7125 |
PHP |
peso filippino |
50,722 |
RUB |
rublo russo |
71,7143 |
THB |
baht thailandese |
38,643 |
BRL |
real brasiliano |
4,0847 |
MXN |
peso messicano |
18,0620 |
INR |
rupia indiana |
71,2000 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/5 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 380/04)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Andorra
Oggetto della commemorazione : 25o anniversario della firma dell’accordo doganale con l’Unione europea.
Descrizione del disegno : Nella parte superiore del disegno è riprodotta la cartina geografica di Andorra con al centro, in evidenza, lo stemma del Principato. Nella parte inferiore del disegno figurano due frecce intrecciate a direzione opposta, che rappresentano l’accordo doganale tra Andorra e l’UE e riportano gli anni «1990» e «2015» oggetto della commemorazione (il secondo è anche l’anno di emissione della moneta) e il paese di emissione «ANDORRA». La cartina di Andorra è circondata dall’iscrizione «25è aniversari de la Signatura de l’Acord Duaner amb la Unió Europea» (25o anniversario della firma dell’accordo doganale con l’Unione europea).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di coniazione : dicembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2015/C 380/05)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Andorra
Oggetto della commemorazione : trentennale dell’attribuzione della maggiore età e del conferimento dei diritti politici agli uomini e alle donne al compimento del diciottesimo anno
Descrizione del disegno : Il disegno riproduce l’immagine parziale di un o una giovane nell’atto di depositare il voto nell’urna. La scheda elettorale reca l’iscrizione «ANDORRA». A sinistra dell’immagine sono iscritti gli anni interessati dalla ricorrenza: 1985 e 2015 (quest’ultimo è anche l’anno di emissione della moneta). Il disegno è circondato da una banda in cui è iscritto in forma abbreviata l’oggetto della celebrazione: «30è ANIVERSARI MAJORIA D’EDAT ALS 18 ANYS» (trentennale dell’attribuzione della maggiore età al compimento del diciottesimo anno).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura :
Data di emissione : dicembre 2015
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/7 |
Invito a manifestare interesse — invito a presentare prodotti idonei all’uso come sistema di marcatura per i gasoli e il petrolio lampante
(2015/C 380/06)
Si avvertono gli interessati della rettifica dell’invito a manifestare interesse che invita i candidati a presentare prodotti idonei all’uso come sistema di marcatura fiscale per i gasoli e il petrolio lampante pubblicato l’11 settembre 2015 (GU C 299, pag. 28).
La rettifica e l’invito a manifestare interesse sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 380/07)
1. |
In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Aviva LIFE & Pensions UK Limited («UKLAP», Regno Unito), che fa parte di Aviva Plc («Aviva», Regno Unito), e Public Sector Pension Investment Board («PSP», Canada) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di un portafoglio immobiliare nel Regno Unito (il «portafoglio oggetto dell’operazione») mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Aviva: fornitura di una vasta gamma di prodotti assicurativi, di risparmio e di investimento in 17 paesi. Il gruppo Aviva opera principalmente nel Regno Unito, in Francia e in Canada, ma è presente anche nel resto dell’Europa e in Asia, — PSP: investimento dei contributi netti ricevuti da datori di lavoro e dipendenti e gestione di un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture e risorse naturali; — portafoglio oggetto dell’operazione: interessenze immobiliari (piena proprietà, locazione e altre interessenze) in quattordici proprietà ubicate nel centro di Londra. Le interessenze immobiliari che costituiscono il portafoglio oggetto dell’operazione consistono prevalentemente in spazi commerciali e uffici, ma comprendono anche negozi e piccole unità residenziali in due proprietà. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7791 — Aviva/PSP/Property Portfolio JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 380/08)
1. |
In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Sandscape B.V., controllata in ultima istanza da Gunvor Group Ltd. («Gunvor», Cipro), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’impresa Kuwait Petroleum Europoort B.V. («KPE», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301)], per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7832 — Gunvor Group/Kuwait Petroleum Europoort, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 380/09)
1. |
In data 9 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Vivalto Bel (Belgio), CDC International Capital (Francia) e Mubadala Developement Company PJSC («Mubadala», Abu Dhabi) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del Groupe Vivalto Santé (Francia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — Vivalto Bel: holding familiare che investe, in particolare, nel settore della sanità, — CDC International Capital: filiale della Caisse des Dépôts et Consignations dedicata agli investimenti diretti in partenariato con i fondi sovrani e gli investitori istituzionali internazionali, — Mubadala: fondo sovrano di Abu Dhabi degli Emirati arabi uniti, — Groupe Vivalto Santé: gestore di istituti di cura privati in Francia. |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7833 — CDC International Capital/Mubadala Development Company/Vivalto Bel/Groupe Vivalto Santé, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 380/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7825 — KKR/Selecta)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 380/10)
1. |
In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa KKR&Co LLP («KKR», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Selecta AG («Selecta», Svizzera) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: — KKR: prestazione di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato, — Selecta: gestione di distributori automatici di cibi e bevande (vendita di beni di consumo utilizzati per rifornire i distributori automatici e di altre forniture collegate, nonché rifornimento e manutenzione di distributori automatici). |
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7825 — KKR/Selecta:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.