ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 376

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
13 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 376/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7781 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/MITS JV) ( 1 )

1

2015/C 376/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.7729 — Willis Group/Towers Watson & Co) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 376/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 376/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 16 aprile 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7292 DEMB/Mondelēz/Charger OpCo — Relatore: Grecia

3

2015/C 376/05

Relazione finale del consigliere-auditore — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo (M.7292)

5

2015/C 376/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 5 maggio 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo) [notificata con il numero C(2015) 3000]

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 376/07

Notifica del governo austriaco a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sull'energia elettrica) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, riguardante la designazione di Austrian Power Grid (APG), Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) ed Eneco Valcanale S.r.l. a gestori di sistemi di trasmissione in Austria

12

2015/C 376/08

Notifica del governo austriaco a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul gas) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, riguardante la designazione di Gas Connect Austria GmbH (GCA) e Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) a gestori di sistemi di trasporto in Austria

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2015/C 376/09

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese

13

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 376/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2015/C 376/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7796 — Linamar/Montupet) ( 1 )

24

2015/C 376/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7781 — Marubeni-Itochu Steel/Sumitomo Corporation/MITS JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 376/01)

Il 6 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7781. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7729 — Willis Group/Towers Watson & Co)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 376/02)

Il 6 novembre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7729. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 novembre 2015

(2015/C 376/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0726

JPY

yen giapponesi

131,92

DKK

corone danesi

7,4602

GBP

sterline inglesi

0,70640

SEK

corone svedesi

9,3009

CHF

franchi svizzeri

1,0769

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3240

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,031

HUF

fiorini ungheresi

312,25

PLN

zloty polacchi

4,2270

RON

leu rumeni

4,4430

TRY

lire turche

3,0938

AUD

dollari australiani

1,5073

CAD

dollari canadesi

1,4293

HKD

dollari di Hong Kong

8,3132

NZD

dollari neozelandesi

1,6447

SGD

dollari di Singapore

1,5246

KRW

won sudcoreani

1 245,87

ZAR

rand sudafricani

15,2929

CNY

renminbi Yuan cinese

6,8330

HRK

kuna croata

7,6170

IDR

rupia indonesiana

14 615,93

MYR

ringgit malese

4,6819

PHP

peso filippino

50,475

RUB

rublo russo

70,9230

THB

baht thailandese

38,528

BRL

real brasiliano

4,0793

MXN

peso messicano

18,0004

INR

rupia indiana

71,1282


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 16 aprile 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7292 DEMB/Mondelēz/Charger OpCo

Relatore: Grecia

(2015/C 376/04)

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata abbia una dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercati rilevanti

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni di mercato del prodotto e di mercato geografico rilevante formulate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

In particolare, il comitato consultivo concorda con le seguenti conclusioni formulate dalla Commissione ai fini della valutazione della concentrazione proposta:

4.1.

le vendite attraverso i canali in-home e out-of-home (OOH) fanno parte di mercati dei prodotti distinti;

4.2.

i prodotti legati al caffè private label e di marca appartengono allo stesso mercato del prodotto indipendentemente dal formato del caffè;

4.3.

le macchine da caffè monodose appartengono a un mercato del prodotto distinto da quello delle macchine da caffè pluridose;

4.4.

tutte le macchine da caffè monodose appartengono a un mercato del prodotto distinto;

4.5.

il caffè tostato e macinato (T&M) costituisce un mercato del prodotto separato da quello degli altri formati del caffè;

4.6.

il caffè istantaneo costituisce un mercato del prodotto separato da quello degli altri formati del caffè;

4.7.

le capsule N costituiscono un mercato del prodotto separato da quello degli altri formati del caffè;

4.8.

le cialde costituiscono un mercato del prodotto separato da quello degli altri formati del caffè;

4.9.

la portata geografica rilevante di tutti i mercati dei prodotti legati al caffè è nazionale.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza – Effetti orizzontali non coordinati

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che la concentrazione prevista, come originariamente proposta dalle parti notificanti, sia tale da ostacolare in misura significativa l’effettiva concorrenza sul mercato interno o in una parte sostanziale di esso a causa della creazione di una posizione dominante:

5.1.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Francia;

5.2.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Danimarca;

5.3.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Lettonia;

5.4.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato delle cialde in Francia;

5.5.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato delle cialde in Austria.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo la quale l’operazione notificata non costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva:

6.1.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sui mercati delle macchine monodose in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito;

6.2.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sui mercati T&M nella Repubblica Ceca, in Grecia, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna;

6.3.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sui mercati del caffè istantaneo nella Repubblica Ceca, in Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito;

6.4.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sui mercati delle cialde in Germania e nei Paesi Bassi;

6.5.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sui mercati OOH in Danimarca, Germania, Svezia e nel Regno Unito.

Misura correttiva

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni sono sufficienti per sciogliere le preoccupazioni sollevate dalla concentrazione proposta quanto alla sua compatibilità col mercato comune o una parte sostanziale di esso:

7.1.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Francia;

7.2.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Danimarca;

7.3.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato T&M in Lettonia;

7.4.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato delle cialde in Francia;

7.5.

per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti sul mercato delle cialde in Austria.

Compatibilità col mercato interno

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti, e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, è improbabile che la concentrazione proposta ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/5


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

DEMB/Mondelēz/Charger OpCo

(M.7292)

(2015/C 376/05)

I.   CONTESTO

1.

In data 27 ottobre 2014 la Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto la notifica del progetto di concentrazione con cui Acorn Holdings BV («Acorn»), holding di D.E. Master Blenders 1753 B.V. («DEMB»), e Mondelēz International Inc. («Mondelēz») acquisiranno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni (2), il controllo comune di una società di nuova costituzione, Charger OpCo B.V. («IP»), mediante acquisto di azioni («l’operazione proposta»).

2.

L’IP combinerà le attività sostanziali di DEMB con le attività di Mondelēz nel settore del caffè. Acorn deterrà il […] % e Mondelēz deterrà fino al […] % delle azioni dell’IP. Sia Acorn che Mondelēz eserciteranno un’influenza determinante sull’IP. DEMB e Mondelēz sono congiuntamente denominate «le parti».

3.

L’operazione proposta costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

II.   PROCEDIMENTO

4.

Il 26 novembre 2014 le parti hanno presentato alla Commissione alcuni impegni. Tali impegni sono stati sottoposti ad una verifica di mercato e la Commissione ha concluso che essi non erano sufficienti a fugare i seri dubbi nutriti dalla Commissione.

5.

Il 15 dicembre 2014, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che l’operazione proposta suscitava seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

6.

Il 9 gennaio 2015 le parti hanno presentato osservazioni scritte.

Proroga del termine

7.

Il 21 gennaio 2015 la Commissione, dopo aver ricevuto l’accordo delle parti, ha prorogato di cinque giorni lavorativi il termine per esaminare l’operazione proposta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Il 20 febbraio 2015 il termine è stato ulteriormente prorogato di dieci giorni lavorativi con il consenso delle parti.

Impegni

8.

Il 23 febbraio 2015 le parti hanno presentato alla Commissione alcuni impegni. In seguito ad un test di mercato effettuato sugli impegni, le parti hanno fornito una versione modificata di questi ultimi. Il 20 marzo 2015 le parti hanno presentato gli impegni definitivi.

9.

Basandosi sugli impegni definitivi, nel progetto di decisione si dichiara che l’operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE.

III.   PROGETTO DI DECISIONE

10.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

11.

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti. Il consigliere-auditore è giunto alla conclusione che tutte le parti hanno avuto modo di esercitare efficacemente i loro diritti procedurali nel caso in questione.

Bruxelles, 23 aprile 2015

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («regolamento sulle concentrazioni»).


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/7


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 maggio 2015

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.7292 — DEMB/Mondelēz/Charger OpCo)

[notificata con il numero C(2015) 3000]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 376/06)

Il 5 maggio 2015 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

D.E. Master Blenders 1753 («DEMB») è una società internazionale di produzione di tè e caffè. È detenuta indirettamente da Acorn Holdings BV («Acorn»), che a sua volta è detenuta maggioritariamente da JAB Holding Company sàrl.

(2)

Mondelēz International Inc. («Mondelēz») è stata creata da una spin-off di Kraft Foods Group nell’ottobre 2012. È un’impresa del settore degli snack che opera su scala mondiale, con un’offerta di prodotti che include biscotti, cioccolata, caramelle, formaggio, bevande in polvere, gomme da masticare e caffè.

II.   L’OPERAZIONE

(3)

Il 27 ottobre 2014 la Commissione ha ricevuto una notificazione formale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, relativa all’acquisizione, da parte di Acorn e Mondelēz, del controllo comune di Charger OpCo B.V. («Charger» o «IP») è una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

III.   PROCEDIMENTO

(4)

L’operazione è stata notificata alla Commissione il 27 ottobre 2014.

(5)

Il 26 novembre 2014, nel corso della prima fase del procedimento, le Parti hanno presentato alla Commissione una serie di impegni. Sulla base di un’indagine di mercato, compreso un test di mercato relativo agli impegni proposti, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che l’operazione suscitasse seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno, e il 15 dicembre 2014 ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

(6)

Il 23 febbraio 2015 le Parti hanno proposto alla Commissione una seconda serie di impegni («impegni della seconda fase»). Il 25 febbraio 2015 la Commissione ha avviato un test di mercato per valutare se gli impegni della seconda fase fossero adatti a risolvere i problemi in materia di concorrenza da essa individuati.

(7)

Il 20 marzo 2015 le Parti hanno presentato gli impegni definitivi, che rendono l’operazione compatibile con il mercato interno.

IV.   RELAZIONE

(8)

DEMB e Mondelēz operano nel settore della produzione e della vendita di prodotti a base di caffè, sia per il segmento dei pluridose (cioè le macchine che producono più porzioni di caffè alla volta) che dei monodose (cioè le macchine che producono una porzione di caffè alla volta). Le loro attività si sovrappongono per quanto riguarda:

a)

la vendita out-of-home (OOH) di prodotti e servizi legati al caffè;

b)

caffè in-home, nel cui ambito le attività delle parti si sovrappongono per quanto riguarda:

1)

il caffè tostato e macinato (T&M) e i chicchi interi;

2)

il caffè istantaneo;

3)

accessori per le macchine da caffè monodose: i) cialde (accessori per le macchine Senseo) e ii) capsule compatibili con le macchine Nespresso (capsule N).

(9)

DEMB e Mondelēz non vendono direttamente macchine monodose (come Tassimo o Senseo), poiché lo fanno i fabbricanti stessi, come Bosch per Tassimo e Philips per Senseo. Tuttavia, le parti influiscono sui prezzi delle macchine monodose offrendo buoni rimborso e buoni sconto, e sono anche strettamente coinvolti nel marketing e nella promozione di queste macchine. La Commissione ha quindi analizzato gli effetti dell’operazione sui mercati per le macchine da caffè monodose e per gli accessori connessi. Data la stretta interazione fra questi due mercati, la Commissione ha analizzato anche gli effetti dell’operazione al livello più ampio dei sistemi monodose (che comprende i mercati delle macchine e degli accessori).

A.    Definizioni del mercato del prodotto

OOH vs in-home

(10)

La vendita di prodotti e servizi legati al caffè attraverso il canale OOH riguarda una varietà di clienti, come uffici, ospedali, ristoranti e bar. A questi clienti, i fabbricanti di caffè offrono una selezione su misura dei loro vari prodotti e servizi legati al caffè (cioè tipo di bevanda, stoviglie e manutenzione delle macchine) in base alle singole esigenze.

(11)

Benché i formati di caffè disponibili tendano ad essere ampiamente gli stessi sia per quanto riguarda il canale OOH che il canale in-home, le indagini della Commissione hanno evidenziato che il canale OOH costituisce un mercato separato da quello in-home data la presenza di gruppi di clienti diversi, di prodotti/servizi offerti diversi, di concorrenti parzialmente diversi e di dinamiche concorrenziali diverse (cioè trattative annuali con i dettaglianti per il canale in-home in contrapposizione a offerte su misura adattate alle specifiche esigenze dei clienti per quanto riguarda il canale OOH).

(12)

Nell’ambito del canale in-home, la Commissione ha sostanzialmente concluso che i diversi formati del caffè appartengono a mercati del prodotto distinti (cioè il caffè tostato e macinato, il caffè istantaneo, le cialde e le capsule N). La Commissione ha anche studiato altre due eventuali segmentazioni che riguarderebbero tutti i formati del caffè: i) prodotti private label versus di marca e ii) caffè convenzionale versus non convenzionale.

Prodotti private label vs di marca

(13)

I prodotti private label («PL») sono venduti col marchio del distributore e sono generalmente forniti direttamente da quest’ultimo. L’indagine della Commissione ha evidenziato la presenza di un certo grado di pressione concorrenziale fra il caffè di marca e quello PL ma anche alcune differenze fra i due. Pur ritenendo che i prodotti legati al caffè PL e di marca, indipendentemente dal formato, appartengano allo stesso mercato del prodotto, la Commissione ha anche concluso che la pressione concorrenziale esercitata dai prodotti PL sulle marche DEMB e Mondelēz cambi da paese a paese e da formato a formato.

Caffè convenzionale vs non convenzionale

(14)

Il caffè non convenzionale (ad esempio il caffè bio e quello del commercio equo e solidale) è percepito da alcuni consumatori come un’alternativa al caffè convenzionale. Tenuto conto di queste preferenze dei consumatori e dato un certo margine di sostituibilità sul versante dell’offerta, la Commissione ritiene che non sia necessario differenziare fra caffè convenzionale e non convenzionale.

Sistemi monodose

(15)

DEMB possiede il marchio Senseo, e insieme a Philips sviluppa e commercializza il sistema Senseo. Gli accessori per la macchina Senseo sono le cialde. Mondelēz possiede il marchio Tassimo, e insieme a Bosch sviluppa e commercializza il sistema Tassimo. Gli accessori per la macchina Tassimo sono i T-disc. Il termine «sistema monodose» indica quindi uno specifico tipo di macchina monodose e gli accessori compatibili con tale macchina.

(16)

Ogni macchina monodose si basa su una specifica tecnologia e richiede accessori di un particolare formato. La macchina per il caffè è fabbricata da uno o più produttori di apparecchiature elettriche; gli accessori compatibili possono essere a loro volta fabbricati da uno o più produttori di caffè a seconda che la tecnologia del sistema sia aperta o chiusa [in altre parole, a seconda che la tecnologia rilevante sia ancora protetta, o meno, da diritti di proprietà intellettuale (PI)]. Alcuni sistemi (cpme Senseo e Nespresso di Nestlé) sono «aperti» o «semi-aperti», il che significa che qualunque concorrente può cominciare a fabbricare accessori compatibili con questi sistemi. Altri, come Tassimo e Dolce Gusto di Nestlé, sono sistemi «chiusi», quindi possono fabbricarne gli accessori solo i produttori di caffè che possiedono specifici diritti di PI.

(17)

La Commissione osserva che il prezzo e la scelta degli accessori disponibili sono fra i fattori di cui il consumatore finale tiene conto nel decidere quale macchina monodose acquistare. Data la forte dipendenza delle società di caffè dalla penetrazione delle macchine, e quindi il loro forte coinvolgimento nella loro commercializzazione, i mercati rilevanti per le macchine monodose e gli accessori sono interconnessi.

(18)

Tenuto conto di quanto precede, nella sua valutazione sotto il profilo della concorrenza la Commissione esamina l’interazione fra i mercati rilevanti delle macchine monodose e i mercati per gli accessori monodose. In particolare, e ove appropriato, la Commissione tiene conto degli effetti dell’operazione sul più ampio segmento dei sistemi monodose, che comprende sia le macchine che gli accessori. Al tempo stesso, non risulta necessario definire un mercato rilevante distinto per i sistemi monodose, poiché gli effetti dell’operazione sulla concorrenza fra i sistemi sono stati affrontati nella valutazione dei mercati più ristretti delle macchine e degli accessori monodose.

Macchine monodose

(19)

Per quanto riguarda il settore delle macchine per il caffè, la Commissione conclude che le macchine pluridose (cioè le macchine da caffè con filtro) appartengono a un mercato separato da quello delle macchine monodose.

(20)

Quanto alle macchine monodose, la Commissione conclude che esse appartengono tutte a un mercato del prodotto distinto, poiché hanno in comune caratteristiche simili importanti per il consumatore finale: grazie a un solo gesto producono tutte una tazza di bevanda calda, di qualità costante, in modo rapido, pulito e comodo.

(21)

Anche se le parti non vendono direttamente macchine monodose, esse influiscono sul loro prezzo (offrendo buoni rimborso, buoni sconto ecc.) e sono coinvolte nel marketing e nella promozione. La Commissione ha pertanto valutato gli effetti dell’operazione anche sul mercato delle macchine monodose.

Accessori per macchine monodose

(22)

Le attività di DEMB e di Mondelēz si sovrappongono per quanto riguarda gli accessori per sistemi monodose aperti o semi-aperti, cioè Senseo (cialde) e Nespresso (capsule N).

(23)

Le cialde sono porzioni individuali e preconfezionate di caffè T&M circolari, piatte, naturalmente permeabili (come una tradizionale bustina da tè) da usare in macchine compatibili per produrre una singola dose di caffè.

(24)

Le capsule N sono capsule di caffè con un involucro rigido (diversamente dalle cialde che hanno un involucro morbido e permeabile). Le capsule N prodotte e commercializzate da società di caffè diverse dalla Nestlé sono denominate capsule N compatibili. Nestlé vende le sue capsule N in negozi specializzati oppure on-line, mentre le capsule N compatibili sono disponibili presso i dettaglianti.

Caffè T&M

(25)

T&M indica chicchi di caffè che sono stati tostati e macinati e che sono usati per lo più nelle macchine pluridose (ad esempio macchine con filtro). Il caffè T&M comprende un’ampia varietà di gusti, di aromi e di intensità, a seconda della specifica miscela di varietà di caffè e dell’origine dei chicchi, e dalla durata della tostatura. Per quanto riguarda il mercato T&M, la Commissione lascia aperte le seguenti questioni:

se i chicchi interi appartengono allo stesso mercato del caffè T&M,

se il caffè greco appartiene allo stesso mercato del caffè T&M.

(26)

La Commissione ritiene inoltre che, data l’ampia gamma di miscele di Arabica e Robusta disponibili sul mercato, e il ruolo limitato che la composizione delle miscele svolge nella scelta dei consumatori, non è necessario distinguere fra Arabica e Robusta.

Caffè istantaneo

(27)

Il caffè istantaneo (chiamato anche «caffè in polvere» o «caffè solubile») è caffè liquido disidratato tramite liofilizzazione o essiccazione per atomizzazione. I consumatori possono poi reidratarlo mischiandolo con acqua calda.

B.    Definizione del mercato geografico

(28)

Tenuto conto delle dichiarazioni delle parti, dei risultati dell’indagine di mercato e di casi precedenti, la Commissione ritiene che la portata geografica di ciascuno dei mercati del prodotto rilevanti sopra individuati sia nazionale.

C.    Valutazione sotto il profilo della concorrenza

(29)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’operazione costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva:

sui mercati T&M in Francia, Danimarca e Lettonia, e

sui mercati delle cialde in Austria e in Francia.

(30)

La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che l’operazione non costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato interno: i) per quanto riguarda il mercato delle macchine monodose nei paesi in cui sono presenti sia Tassimo che Senseo (cioè Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito); ii) per quanto riguarda i mercati T&M nella Repubblica Ceca, in Grecia, Polonia, Bulgaria, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna; iii) per quanto riguarda i mercati del caffè istantaneo nella Repubblica Ceca, in Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Spagna e Regno Unito; iv) per quanto riguarda i mercati delle cialde in Germania e nei Paesi Bassi, e v) per quanto riguarda i mercati OOH in Danimarca, Germania, Svezia e nel Regno Unito.

(31)

Per quanto riguarda il settore T&M in Francia, l’operazione porterebbe alla fusione dei due principali attori del mercato. Nel 2014, la quota di mercato congiunta sarebbe stata pari al [50-60] %. Il secondo attore di mercato dopo l’IP sarebbe costituito dai prodotti private label, con una quota di mercato aggregata del [20–30] %, e il terzo attore di mercato avrebbe una quota di mercato solo dello [0–5] %. Le parti sono stretti concorrenti sul mercato francese T&M e sono presenti su tutta la gamma di prodotti e livelli di prezzo. Pertanto, l’entità risultante dall’operazione potrebbe aumentare i prezzi al di sopra del livello competitivo.

(32)

Argomentazioni simili (alta quota di mercato congiunta, pressione insufficiente di altri attori, stretto rapporto concorrenziale fra i marchi delle parti) valgono per la valutazione dell’operazione sui mercati T&M in Danimarca e in Lettonia. In entrambi i casi, l’entità post-concentrazione disporrebbe di un grosso potere di mercato e potrebbe aumentare i prezzi al di sopra del livello competitivo.

(33)

Per quanto riguarda le cialde in Francia, le parti sono stretti concorrenti e sono anche i due principali attori di mercato con una quota congiunta del [60-70] %, seguite dai prodotti PL con una quota di mercato aggregata del [20-30] % e dal terzo operatore di mercato con una quota solo dello [0-5] %. Pertanto, l’entità risultante dall’operazione potrebbe aumentare i prezzi al di sopra del livello competitivo.

(34)

Anche nel settore delle cialde in Austria le parti sono stretti concorrenti, e hanno un’altissima quota di mercato congiunta del [70-80] %. Il secondo attore sarebbe costituito dai prodotti PL con una quota di mercato aggregata del [10-20] %, e il terzo operatore avrebbe solo lo [0-5] % del mercato. Pertanto, l’entità risultante dall’operazione potrebbe aumentare i prezzi al di sopra del livello competitivo.

(35)

Per tutti gli altri mercati analizzati, la Commissione ha concluso che l’operazione non costituisce un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

(36)

La Commissione ha inoltre valutato se possano sorgere problemi di concorrenza in relazione ai sistemi monodose nei paesi in cui sono attualmente venduti sia Senseo di DEMB che Tassimo di Mondelēz (cioè Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito). La Commissione ha concluso che in tutti questi paesi l’operazione non solleva alcun problema di concorrenza tenuto conto: i) del fatto che Tassimo e Senseo non sono fra di loro i più stretti concorrenti (Tassimo ha un più forte concorrente in Dolce Gusto di Nestlé); ii) dell’importanza della penetrazione delle macchine da caffè, che implica che i produttori di caffè continueranno a promuovere aggressivamente le macchine monodose, e iii) del fatto che il segmento generale del monodose è in espansione e dinamico, con concorrenti che gareggiano per avere l’occasione di espugnare la roccaforte dei quattro sistemi principali.

D.    Misure correttive

(37)

Gli impegni definitivi, comprensivi delle modifiche apportate per tenere conto del test di mercato, includono tre misure principali, ciascuna completata da una serie di disposizioni transitorie:

la cessione del marchio Merrild nel SEE («cessione di Merrild»),

la cessione del marchio Carte Noire nel SEE, compreso uno stabilimento riconfigurato per produrre tutti i prodotti Carte Noire legati al caffè e ceduti («cessione di Carte Noire»), e

una licenza del marchio Senseo in Austria per 5 anni, seguita da un periodo di 5 anni di interdizione («la licenza austriaca»).

(38)

Le cessioni di Merrild e Carte Noire comportano l’obbligo, per l’acquirente, di accordare alle parti una licenza provvisoria per permettere di cambiare il marchio a specifici prodotti non oggetto di preoccupazioni in materia di concorrenza.

(39)

La Commissione ritiene che la cessione di Merrild eliminerebbe più della sovrapposizione nel settore del caffè T&M in Danimarca e Lettonia, poiché la quota di mercato di Merrild nel 2014 (Danimarca: [20-30] %, Lettonia: [20-30] %) era superiore all’incremento di quota di mercato risultante dall’operazione (Danimarca: [10-20] %, Lettonia [10-20] %). Eliminerebbe quindi i problemi di concorrenza in Danimarca e Lettonia.

(40)

La Commissione ha concluso inoltre che la cessione di Carte Noire eliminerebbe in Francia più della sovrapposizione nel settore del caffè T&M risultante dall’operazione, ed eliminerebbe quasi ogni sovrapposizione in relazione al settore delle cialde. Secondo la Commissione, la cessione di Carte Noire creerebbe un’attività redditizia e competitiva in grado di competere efficacemente con le parti sui mercati del caffè T&M e delle cialde in Francia. Eliminerebbe quindi i problemi di concorrenza in Francia.

(41)

Per quanto riguarda la licenza austriaca, la Commissione ritiene che essa eliminerebbe ogni sovrapposizione nel settore delle cialde in Austria, poiché la quota di mercato di Senseo ([30-40] % nel 2014) è uguale all’incremento di quota di mercato risultante dall’operazione. La soluzione della licenza (in contrapposizione alla cessione di un marchio) è anche giustificata dal fatto che in Austria le parti sono attive nel settore delle cialde con i loro marchi principali (Senseo e Jacobs), che sono presenti anche in una serie di altri paesi e che ottengono la maggior parte dei loro introiti da paesi diversi dall’Austria.

(42)

Di conseguenza la Commissione ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalle parti negli impegni definitivi, l’operazione non costituisca un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato interno.

V.   CONCLUSIONE

(43)

Per le ragioni sopra esposte la decisione conclude che la concentrazione, quale modificata dagli impegni presentati il 20 marzo 2015, non costituirà un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(44)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/12


Notifica del governo austriaco a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sull'energia elettrica) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, riguardante la designazione di Austrian Power Grid (APG), Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) ed Eneco Valcanale S.r.l. a gestori di sistemi di trasmissione in Austria

(2015/C 376/07)

A seguito della decisione definitiva dell'autorità di regolamentazione austriaca del

1.

12 marzo 2012, PA 947/12 e del 19 marzo 2012, PA 1021/12 relativa alla certificazione di Austrian Power Grid (APG) in qualità di gestore di trasmissione indipendente (GTI),

2.

1 giugno 2012, PA 2284/12 relativa alla certificazione di Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH (VÜN) in qualità di gestore di sistema di trasmissione con separazione della proprietà,

3.

22 aprile 2015, PA 911/15, relativa alla certificazione di Eneco Valcanale s.r.l. in qualità di gestore di trasmissione indipendente (GTI),

l'Austria ha notificato alla Commissione l'approvazione e la designazione ufficiali di queste società come gestori di sistemi di trasmissione che operano in Austria a norma dell'articolo 10 della direttiva sull'energia elettrica del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

ministero federale della Scienza, della ricerca e dell'economia

dipartimento dell'Energia e delle attività minerarie

divisione Energia — Affari giuridici

email: POST.III1@bmwfw.gv.at

Tel. +43 1711003011

Internet: www.bmwfw.gv.at


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/12


Notifica del governo austriaco a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul gas) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, riguardante la designazione di Gas Connect Austria GmbH (GCA) e Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) a gestori di sistemi di trasporto in Austria

(2015/C 376/08)

A seguito della decisione definitiva dell'autorità di regolamentazione austriaca del

1.

6 luglio 2012, PA 2782/12 e del 18 luglio 2014, PA 1594/14 relativa alla certificazione di Gas Connect Austria GmbH (GCA) in qualità di gestore di trasporto indipendente,

2.

18 luglio 2014, PA 1593/14 e del 14 settembre 2015, PA 13199/15 relativa alla certificazione di Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) in qualità di gestore di trasporto indipendente,

l'Austria ha notificato alla Commissione l'approvazione e la designazione ufficiali di queste società come gestori di sistemi di trasporto che operano in Austria a norma dell'articolo 10 della direttiva sul gas del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al:

ministero federale della Scienza, della ricerca e dell'economia

dipartimento dell'Energia e delle attività minerarie

divisione Energia — Affari giuridici

email: POST.III1@bmwfw.gv.at

Tel. +43 171100-3011

Internet: www.bmwfw.gv.at


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/13


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese

(2015/C 376/09)

Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 29 giugno 2015 dal Comitato dei fabbricanti europei di polietilentereftalato (Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers in Europe - CPME) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di polietilentereftalato.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1030/2010 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («il paese interessato») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito, in assenza di informazioni sui prezzi praticati sul mercato nazionale, il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese ai quali non è stato accordato, durante l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un’economia di mercato, sulla base di un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America. Per le società alle quali è stato accordato, durante l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, il trattamento riservato alle imprese operanti in un’economia di mercato, in assenza di informazioni sui prezzi praticati sul mercato nazionale, il valore normale è stato determinato sulla base di un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti) nella Repubblica popolare cinese. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l’Unione, nonché con il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato in paesi terzi come la Russia, l’Ucraina, il Giappone, gli Stati Uniti e le Filippine.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione dal paese interessato del prodotto oggetto del riesame, dato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori del paese interessato dispongono di capacità inutilizzate.

Il richiedente sostiene altresì che, per effetto delle misure di difesa commerciale adottate o delle inchieste avviate di recente in una serie di paesi terzi, è probabile che si realizzi un riorientamento delle esportazioni da tali paesi verso il mercato dell’Unione.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.2.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nel paese interessato

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite e delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

5.2.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore stimato in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente gli Stati Uniti sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione al paese interessato. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri fornitori dell’Unione che operano in un’economia di mercato possono aver sede, tra l’altro, nella Repubblica di Corea, in Egitto, Indonesia, Oman e Turchia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (5)  (6)

Gli importatori indipendenti che importano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta o alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: per le questioni relative al dumping: trade-pet-review-dumping@ec.europa.eu

Email: per tutte le altre questioni e per l’allegato: trade-pet-review-injury@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato il riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).


(1)  GU C 77 del 5.3.2015, pag. 8.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 300 del 17.11.2010, pag. 1).

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che intervengono nella produzione, nella vendita sul mercato nazionale o nell’esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(5)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa, b) hanno la veste giuridica di associati, c) l’una è il datore di lavoro dell’altra, d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra, e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra, f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona, g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona, oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie; ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado; iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini); iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado; v) zii/zie e nipoti; vi) suoceri e generi o nuore; vii) cognati e cognate (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 376/10)

1.

In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Swiss Re Life Capital Ltd («SRLC», Svizzera), appartenente al gruppo Swiss Re («Swiss Re», Svizzera), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Guardian Holdings Europe Limited («GHEL», Jersey), holding di attività che opera sotto il nome di Guardian Financial Services («Guardian», Regno Unito).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Swiss Re: opera su scala mondiale nella fornitura di servizi di riassicurazione e di assicurazione all'ingrosso e di altre forme di trasferimento del rischio di tipo assicurativo, sia per i prodotti vita che per quelli non vita,

—   SRLC: holding,

—   GHEL: holding,

—   Guardian: possiede e gestisce imprese di assicurazione sulla vita nel Regno Unito e in Irlanda.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7812 — Swiss Re Life Capital/Guardian Holdings Europe, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7796 — Linamar/Montupet)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 376/11)

1.

In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Linamar Corporation («Linamar», Canada) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Montupet SA («Montupet», Francia) mediante offerta pubblica annunciata il 15 ottobre 2015.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Linamar: lavorazione meccanica, assemblaggio e forgiatura di componenti metallici, moduli e sistemi di precisione per motori e di altre parti progettate per i mercati mondiali industriali e dei veicoli,

—   Montupet: progettazione e produzione di parti di alluminio pressofuso per l’industria automobilistica.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7796 — Linamar/Montupet, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


13.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/25


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 376/12)

1.

In data 6 novembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa DEA Deutsche Erdoel AG («DEA Deutsche», Germania), controllata indirettamente al 100 % da LetterOne Holdings S.A («LetterOne», Lussemburgo), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di E.ON E&P Norge AS («E.ON E&P Norge», Norvegia).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

LetterOne è una holding privata con sede a Lussemburgo che attraverso le sue controllate investe nei settori dell’energia e delle tecnologie,

E.ON E&P Norge fa parte dell’unità globale «E.ON Exploration & Production» di E.ON che opera su scala mondiale nella prospezione e nella produzione di petrolio e di gas. Le attività di E.ON E&P Norge sono circoscritte alla piattaforma norvegese.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7840 — LetterOne Holdings/E.ON E&P Norge, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.