ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 364

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
4 novembre 2015


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 364/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7776 — BTPS/CPPIB/South Bank Tower Estate) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2015/C 364/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2015/C 364/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2015/C 364/04

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra

4

2015/C 364/05

Pubblicazione dei controvalori in moneta nazionale dei valori espressi in euro nell’allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e nell’allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2015/C 364/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7610 — Danish Crown/Westfleisch/WestCrown JV) ( 1 )

7


 

Rettifiche

2015/C 364/07

Rettifica dell’invito a presentare proposte — Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2016 ( GU C 351 del 23.10.2015 )

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7776 — BTPS/CPPIB/South Bank Tower Estate)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 364/01)

Il 29 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32015M7776. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 novembre 2015

(2015/C 364/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1032

JPY

yen giapponesi

133,02

DKK

corone danesi

7,4585

GBP

sterline inglesi

0,71320

SEK

corone svedesi

9,3843

CHF

franchi svizzeri

1,0885

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3370

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,097

HUF

fiorini ungheresi

312,19

PLN

zloty polacchi

4,2532

RON

leu rumeni

4,4383

TRY

lire turche

3,0950

AUD

dollari australiani

1,5457

CAD

dollari canadesi

1,4450

HKD

dollari di Hong Kong

8,5500

NZD

dollari neozelandesi

1,6356

SGD

dollari di Singapore

1,5466

KRW

won sudcoreani

1 254,62

ZAR

rand sudafricani

15,1851

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9914

HRK

kuna croata

7,5855

IDR

rupia indonesiana

15 062,24

MYR

ringgit malese

4,7441

PHP

peso filippino

51,713

RUB

rublo russo

70,7262

THB

baht thailandese

39,276

BRL

real brasiliano

4,2724

MXN

peso messicano

18,2111

INR

rupia indiana

72,3534


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 novembre 2015

(2015/C 364/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0976

JPY

yen giapponesi

132,65

DKK

corone danesi

7,4587

GBP

sterline inglesi

0,71315

SEK

corone svedesi

9,3935

CHF

franchi svizzeri

1,0869

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,3410

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,100

HUF

fiorini ungheresi

313,48

PLN

zloty polacchi

4,2540

RON

leu rumeni

4,4345

TRY

lire turche

3,1222

AUD

dollari australiani

1,5301

CAD

dollari canadesi

1,4406

HKD

dollari di Hong Kong

8,5065

NZD

dollari neozelandesi

1,6364

SGD

dollari di Singapore

1,5363

KRW

won sudcoreani

1 245,49

ZAR

rand sudafricani

15,2542

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9545

HRK

kuna croata

7,5860

IDR

rupia indonesiana

14 936,68

MYR

ringgit malese

4,7104

PHP

peso filippino

51,495

RUB

rublo russo

69,5445

THB

baht thailandese

39,048

BRL

real brasiliano

4,1813

MXN

peso messicano

18,1848

INR

rupia indiana

72,1429


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2015

relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo (1), dall’altra

(2015/C 364/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 25 luglio 2014.

(2)

L’accordo contempla anche questioni di competenza della Comunità europea dell’energia atomica.

(3)

È pertanto opportuno concludere l’accordo anche a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto attiene alle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(4)

Per le materie di competenza del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la firma e la conclusione dell’accordo sono soggette ad una procedura distinta. L’accordo di stabilizzazione e di associazione verrà firmato a nome dell’Unione europea, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(5)

L’accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(6)

Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nell’accordo, né l’eventuale ricorso alle basi giuridiche necessarie per la conclusione dell’accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte della Comunità europea dell’energia atomica, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.

(7)

È opportuno concludere, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra.

Il testo dell’accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (2).

Articolo 2

La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e della Comunità europea dell’energia atomica sullo status del Kosovo.

Articolo 3

Il membro della Commissione responsabile per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento è autorizzato a firmare l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra, e a depositare l’atto di approvazione di cui all’articolo 144 dell’accordo a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione

Johannes HAHN

Membro della Commissione


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Doc 10728/1/15 REV 1 e 10724/2/15 REV 2 COWEB 66 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/6


Pubblicazione dei controvalori in moneta nazionale dei valori espressi in euro nell’allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e nell’allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio

(2015/C 364/05)

Conformemente all’obbligo previsto all’allegato I.B del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e al punto B dell’allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE, i valori applicabili a talune categorie di beni culturali devono essere convertiti nelle monete nazionali degli Stati membri che non hanno l’euro come moneta e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I controvalori elencati di seguito sono stati calcolati sulla base della media del valore quotidiano di ciascuna delle monete interessate, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi che si conclude l’ultimo giorno del mese di agosto 2015. Tali valori riveduti hanno effetto dal 31 dicembre 2015.

EUR

1

15 000

30 000

50 000

150 000

BGN Lev bulgaro

1,9558

29 337

58 674

97 790

293 370

CZK Corona ceca

27,2993

409 490

818 980

1 364 967

4 094 902

DKK Corona danese

7,4566

111 849

223 697

372 829

1 118 487

GBP Lira sterlina

0,7844

11 766

23 531

39 219

117 657

HRK Kuna croata

7,6238

114 357

228 714

381 189

1 143 568

HUF Fiorino ungherese

306,4634

4 596 950

9 193 901

15 323 168

45 969 503

PLN Zloty polacco

4,1759

62 638

125 277

208 795

626 384

RON Leu romeno

4,4450

66 675

133 350

222 250

666 751

SEK Corona svedese

9,1459

137 189

274 378

457 296

1 371 889


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7610 — Danish Crown/Westfleisch/WestCrown JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 364/06)

1.

In data 27 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Danish Crown A/S («Danish Crown», Danimarca), insieme a Westfleisch SCE mbH («Westfleisch», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della società di nuova costituzione che si configura come impresa comune WestCrown JV («WestCrown», Germania).

2.

Danish Crown e Westfleisch operano su scala internazionale nell’industria alimentare e sono specializzate nella macellazione, nel disossamento, nella lavorazione e nella raffinazione della carne nonché nella vendita di carne fresca e di prodotti a base di carne.

Danish Crown è una controllata al 100 % di Leverandørselskabet Danish Crown Amba, una cooperativa appartenente in totale a 8 278 (dati 2013/2014) agricoltori aderenti che forniscono materie prime (suini, bovini e vitelli vivi) ai suoi macelli,

Westfleisch è una cooperativa con sede a Münster (Germania) che appartiene a circa 4 200 (dati 2014) agricoltori,

WestCrown opererà nel disossamento di scrofe macellate e nella successiva commercializzazione e vendita di carne di scrofa fresca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7610 — Danish Crown/Westfleisch/WestCrown JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


Rettifiche

4.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 364/8


Rettifica dell’invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2016

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 351 del 23 ottobre 2015 )

(2015/C 364/07)

A pagina 14, sezione 9, primo paragrafo:

anziché:

«I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti. Essi devono inoltre avere un impatto significativo misurabile mediante gli indicatori pertinenti che figurano nella sezione 11.4.»,

leggi:

«I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti.»